DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI

Direzione Generale per la Motorizzazione

Via G. Caraci, 36 – 00157 Roma

ex MOT 3

Segreteria: tel. 06.41586293 – fax 06.41586275

 

 

Roma, 14 settembre 2007

prot. n. 84647

 

Ai Direttori dei Settori Trasporti dei SIIT

LORO SEDI

 

A tutti gli UMC

LORO SEDI

 

Alla Regione Siciliana

Assessorato Trasporti

Turismo e Comunicazioni

Direzione Trasporti

Via Notarbartolo, 9

PALERMO

 

AllĠAssessorato Regionale

Turismo Commercio e Trasporti

Direzione Compartimentale

M.C.T.C. per la Sicilia

Via Nicol˜ Garzilli, 34

PALERMO

 

Alla Provincia Autonoma di Trento

Servizio Comunicazioni e

Trasporti Motorizzazione

Lungadige San Nicol˜, 14

TRENTO

 

Alla Provincia Autonoma di Bolzano

Ripartizione Traffico e Trasporti

Palazzo Provinciale 3b

Via Crispi, 10

BOLZANO

 

e, p.c.                              Al Ministero dellĠInterno

Ufficio Affari Legislativi

e Relazioni Parlamentari

ROMA

Al Ministero della Difesa

Ufficio legislativo

Via XX settembre 1

00187       Roma

 

Al Ministero della Salute

Direzione Generale della

Prevenzione Sanitaria

Ufficio II

Via della Civiltˆ Romana, 7

00144         ROMA

 

AllĠAutomobile Club dĠItalia

Via Marsala, 8

ROMA

 

AllĠU.N.A.S.C.A.

Piazza Marconi, 25

ROMA

 

Alla ConfederTAAI

Via Laurentina, 569

ROMA

 

AllĠA.N.D.A.C.

Via Monteverde, 86

ROMA

 

AllĠA.S.I.A.C.

Via Domodossola, 23

ROMA

 

AllĠA.I.D.A.C.

Piazza del Popolo, 970

VITTORIA (RG)

 

 

 

OGGETTO:  Cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di primo rilascio o di rinnovo – Direttive Ministro dellĠInterno del 5 agosto 2006 e 20 febbraio 2007- Rilascio documenti di guida e di circolazione

 

 

 

            In data 20 febbraio 2007, il Ministro dellĠInterno ha emanato una nuova direttiva in materia di diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, rispetto alla quale sono giunte a questa sede numerose richieste di chiarimento.

 

            Si ritiene, pertanto, opportuno riproporre il testo della circolare 33915/1.2 del 20 settembre 2006 (diramata in attuazione della direttiva del Ministro dellĠInterno del 5 agosto 2006 e contenente istruzioni operative in tema di rilascio dei documenti di circolazione e di guida in capo ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in corso di rinnovo) al quale sono state apportate le necessarie integrazioni (evidenziate in grassetto) alla luce della richiamata direttiva 20 febbraio 2007, anche al fine di agevolare la lettura delle vigenti disposizioni che concernono lĠaccesso dei cittadini extracomunitari ai sevizi di motorizzazione.

 

            Nella modifica della circolare 33915/1.2 del 20 settembre 2006 si  altres“ tenuto conto del monitoraggio condotto sullĠimpatto delle nuove modalitˆ di rinnovo dei permessi di soggiorno sulle procedure di motorizzazione.

 

            A tale ultimo riguardo, si  avuto modo di registrare, in particolare, che le ricevute postali, attestanti la presentazione delle istanze alle competenti Autoritˆ di P.S., vengono redatte utilizzando una modulistica non standardizzata che spesso induce a dubbi interpretativi .

 

            Questo Dipartimento ha giˆ da tempo provveduto a segnalare la questione al Ministero dellĠInterno e, tuttavia, non sono finora pervenuti i richiesti chiarimenti.

 

            In ogni caso, occorre tener presente che il rispetto dei termini imposti dalle richiamate direttive per la presentazione delle domande, nonchŽ gli altri requisiti soggettivi richiesti, attengono esclusivamente ai procedimenti di primo rilascio o di rinnovo dei permessi di soggiorno, che sono di esclusiva competenza delle Questure e, pertanto, non necessitano di ulteriori controlli da parte degli UMC.

 

            Sarˆ compito delle Autoritˆ di P.S. provvedere, ove ricorra il caso, al ritiro dei documenti di guida o di circolazione in capo ai cittadini extracomunitari che risultino non possedere i requisiti di legge per il rilascio od il rinnovo dei permessi di soggiorno.

 

 

 

 

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            Sono giunte a questa sede richieste di chiarimenti in ordine alla Direttiva del 5 agosto 2006 adottata dal Ministro dellĠInterno in tema di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, tenuto conto delle istruzioni giˆ impartite da questo Dipartimento con circolare prot. n. 1687/M352 del 20 marzo 2006.

 

            Al riguardo, poichŽ la predetta circolare  stata adottata a seguito di specifici chiarimenti forniti dal Ministero dellĠInterno e da questĠultimo espressamente approvata, si  provveduto ad interessare la medesima Amministrazione al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una eventuale modifica della circolare stessa.

 

Il Ministero dellĠInterno, con nota prot. n. 27-25/A-157 del 15 settembre 2006 ha fatto conoscere che non sussistono impedimenti al rilascio di patenti di guida e di carte di circolazione in capo a cittadini extracomunitari il cui permesso di soggiorno sia in corso di rinnovo, nel rispetto dei criteri fissati dalla richiamata direttiva del 5 agosto 2006.

Sono altres“ giunte a questa sede richieste di chiarimento in ordine alla portata applicativa della ulteriore direttiva adottata dal Ministro dellĠinterno in data 20 febbraio 2007, concernente i diritti dello straniero nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

 

Tenuto conto che questĠultima direttiva richiama, nel preambolo, anche la circolare prot. n. 33915/1.2 del 20 settembre 2006, che la presente circolare intende interamente sostituire, diramata da questo Dipartimento in attuazione della richiamata direttiva del 5 agosto 2006, non sussistono dubbi interpretativi circa la possibilitˆ di rilasciare documenti di guida e di circolazione anche in capo ai cittadini extracomunitari che siano in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

 

Conseguentemente, si richiama lĠattenzione degli Uffici in indirizzo sulla puntuale osservanza delle seguenti istruzioni.

 

La ricevuta, postale o rilasciata dalle competenti autoritˆ di P.S., attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fine:

1.    della ammissione e dello svolgimento degli esami, sia teorici sia pratici, per il conseguimento della abilitazione alla guida di veicoli;

2.    del rilascio dei documenti di abilitazione alla guida (fogli rosa, patenti di guida, certificati di idoneitˆ alla guida di ciclomotori, ecc.), ivi compresa lĠipotesi di rilascio a seguito di conversione di patenti estere;

3.    del rinnovo di validitˆ e dellĠaggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida;

4.    del rilascio dei duplicati dei documenti di abilitazione alla guida;

5.    del rilascio dei documenti di circolazione (carte di circolazione, certificati di circolazione per ciclomotori, ecc.);

6.    lĠaggiornamento e la duplicazione dei documenti di circolazione.

 

            Al riguardo, si evidenzia che non formano oggetto di verifica da parte di codesti Uffici:

 

  1. la circostanza che la richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno sia stata presentata entro 8 giorni dallĠingresso nel territorio nazionale;
  2. che il cittadino extracomunitario abbia sottoscritto il contratto di soggiorno e che sia in possesso di copia del modello di richiesta di permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per lĠImmigrazione:
  3. che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno ovvero entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso.

 

            Il possesso della ricevuta attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno costituisce lĠunica ed esclusiva condizione che gli UMC sono tenuti ad accertare.

 

            Conseguentemente, appare sufficiente che vengano trattenuti agli atti, oltre alla fotocopia del documento di identitˆ o di riconoscimento, come del resto giˆ in uso, la fotocopia:

 

¤       della ricevuta attestante la presentazione dellĠistanza di primo rilascio del permesso di soggiorno;

¤       della ricevuta attestante la presentazione dellĠistanza di rinnovo del permesso di soggiorno unitamente alla fotocopia di questĠultimo (ci˜ si rende necessario nei casi in cui il permesso di soggiorno sia giˆ scaduto; in caso contrario, ovviamente, sarˆ acquisita agli atti solo la fotocopia del permesso di soggiorno ancora in corso di validitˆ).

 

            La circolare prot. n. 1687/M352 del 20 marzo 2006 e la circolare 33915/1.2 del 20 settembre 2006 sono abrogate.

 

Resta fermo, in ogni caso, che continueranno a non essere pi accettate le semplici ricevute di prenotazione per la presentazione delle istanze di primo rilascio o di rinnovo dei permessi di soggiorno.

 

            La presente circolare sarˆ pubblicata sul sito internet www.infrastrutturetrasporti.it.

 

 

 

IL CAPO DIPARTIMENTO

(Dott. Ing. Amedeo Fumero)

 

 

 

 

 

 

 

 

MN