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Ingressi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato

Presentazione

Entrerà in vigore il 2 ottobre prossimo il decreto legislativo n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 17 settembre 2007, per l’ attuazione della direttiva comunitaria  sulle  condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

Il decreto introduce alcune importanti modifiche al testo unico sull'immigrazione.

Ingresso e soggiorno per volontariato - È consentito l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di età compresa tra i 20 e i 30 anni per la partecipazione  ad  un  programma  di volontariato,  che abbiano i seguenti requisiti:

    a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di volontariato ad una delle seguenti categorie:

  • enti  ecclesiastici  civilmente  riconosciuti, nonché  enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione con le confessioni religiose;
  • organizzazioni  non  governative riconosciute;
  • associazioni  di  promozione  sociale  iscritte nel registro nazionale.

    b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e l'organizzazione  promotrice, in cui siano specificate le funzioni del volontario, le  condizioni di inquadramento di cui beneficerà per espletare tali funzioni, l'orario  cui  sarà tenuto, le risorse stanziate per provvedere alle spese di viaggio, vitto, alloggio e denaro per le piccole spese per tutta la durata del  soggiorno, nonché, ove necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto riguarda la conoscenza della lingua italiana;

     c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice di una polizza assicurativa per le spese relative all'assistenza sanitaria e alla responsabilità civile verso terzi, e assunzione della piena responsabilità  per la copertura delle spese relative al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata  del  programma,  e  per  il viaggio di ingresso e ritorno.

La domanda  di  nulla  osta  è  presentata dall’ organizzazione promotrice  del  programma  di  volontariato allo Sportello unico per l'immigrazione  presso la Prefettura.

Il permesso di soggiorno è richiesto e rilasciato per la durata del  programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali può avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma; in nessun caso può avere una durata superiore a diciotto mesi.

 

Ingresso e soggiorno per motivi di studio :

  • maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
  • ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi, nell’ambito del contingente annualmente stabilito;
  • minori di età non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela;
  • minori di età non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali, approvati  dal  Ministero  degli  affari  esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell'università e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attività culturali, per frequentare corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.

 

Il cittadino straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato membro dell’Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi, senza che sia necessario il visto, per proseguire gli studi già iniziati nell’altro Stato o per integrarli con un programma di studi ad esso connesso, purché abbia i requisiti richiesti già elencati, e qualora nello stesso tempo:

  • partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine, o sia stato autorizzato a soggiornare per almeno due anni per motivi di studio in uno Stato membro dell’Unione europea;
  • corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell’Unione nel quale ha svolto il corso di studi, attestante che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è complementare al programma di studi già svolto.

 

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