Osservazioni sulla bozza di decreto
legislativo
di attuazione della direttiva 2005/85/ce
del Consiglio del 1 dicembre 2005 recante
norme minime per le procedure applicate
negli Stati membri
ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di rifugiato
(nota riservata)
In generale si osserva che le disposizioni del
testo elaborato nel complesso sembrano prevedere in parte maggioritaria, ma non
ancora adeguata, norme legittime e sostanzialmente opportune, perch:
1) nella grande maggioranza delle
disposizioni si recepiscono correttamente le norme della direttiva comunitaria;
2) quasi sempre non si avvale
delle numerose facolt in essa previste in favore degli Stati membri di
prevedere talune misure derogatorie o pi sfavorevoli nei confronti dei
richiedenti asilo o che sono incompatibili con il diritto dĠasilo previsto
dallĠart. 10, comma 3 Cost.;
3) talvolta prevede talune
ulteriori significative disposizioni pi favorevoli per i richiedenti asilo
rispetto a quelle previste dalla direttiva, cos come consente lĠart. 5 della
stessa direttiva, anche rinunciando ad attuare talune norme della direttiva che
appaiono piuttosto ambigue
Peraltro
il testo elaborato prevede disposizioni di due tipi: alcune attuano le norme
della direttiva, mentre altre contengono norme di carattere organizzativo e
procedurale, le quali spesso riproducono - e talora addirittura rendono pi
sfavorevoli al richiedente asilo - molte norme legislative e regolamentari
vigenti a seguito della legge n. 189/2002, le quali richiederebbero un pi
approfondito immediato ripensamento, anche tenendo conto della difficile
attuazione che hanno finora avuto, senza rinviare ad ulteriori norme
regolamentari che sarebbero incompatibili col termine ultimo del 1 dicembre
2007 previsto dallĠart. 43 della direttiva per adottare tutte le disposizioni,
anche regolamentari, di attuazione.
Nella presente sede si rilevano
invece soltanto le molte disposizioni giuridicamente criticabili - talvolta con
gravi vizi di legittimit - sia sotto il profilo delle lacune o violazioni
nellĠattuazione delle disposizioni della direttiva, sia sotto il profilo delle
norme nazionali aggiunte.
Art. 4 Commissioni
territoriali e Art. 5 Commissione nazionale per il diritto di asilo
1.1.
La disciplina della composizione delle Commissioni territoriali appare
problematica per due aspetti:
l
In primo luogo
circa i rappresentanti designati dagli enti territoriali occorre che lĠart. 4,
comma 3 del D. Lgs. sia riformulato al fine di indicare criteri per individuare
di quale ente si deve trattare (Comune, Provincia o Citt metropolitana) e di
quale territorio si tratta. In ogni caso poich lĠart. 8, comma 2 lett. d)
della direttiva prevede che le
domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale
occorre che sia previsto che la persona designata dalle autonomie territoriali
sia esperta in materia di diritto degli stranieri o dei rifugiati.
l
In secondo luogo
in virt dellĠart. 4, comma 3 della direttiva occorre chiedersi se non sia
opportuno che tra i membri di ogni Commissione venga inserito anche un
qualificato esperto in materia di diritto degli stranieri, di rifugiati e di
diritto dĠasilo, scelto in modo indipendente (p. es. designazione del Consiglio
universitario nazionale tra i docenti o ricercatori di ruolo o designazione del
Consiglio nazionale forense tra gli avvocati).
1.2. Il comma 3 non
condivisibile nella parte in cui prevede che ogni Commissione sia validamente
costituita con la presenza della maggioranza dei componenti. In virt
dellĠeterogeneit della estrazione dei suoi componenti, utile ai fini di un
equilibrato esame di ogni domanda, appare essenziale che siano presenti ad ogni
riunione della Commissione tutti i suoi componenti.
1.3. Al fine di dare completa ed
effettiva attuazione allĠart. 8, comma 2 lett. d) della direttiva che prevede
che le domande siano esaminate e
le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale,
indispensabile che sia previsto
che i componenti delle commissioni territoriali per tutta la durata del loro
incarico non possono ricoprire cariche elettive e operano in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione, osservando le norme
internazionali, comunitarie e nazionali vigenti in materia e gli indirizzi
elaborati dalla Commissione nazionale per il diritto dĠasilo.
1.4. La previsione, di cui al
comma 5, di non prevedere dotazioni aggiuntive all'organico esistente per le
attivit di supporto delle commissioni, appare una scelta non condivisibile
poich, come ampiamente evidenziato dall'esperienza, le carenze dell'organico
amministrativo producono gravi ritardi e generali difficolt di funzionamento
delle commissioni territoriali.
1.5 La disciplina della
Commissione nazionale si sottopone a rilievi critici analoghi a quelli indicati
per le Commissioni territoriali e perci a tali osservazioni si rinvia.
2.
Art. 6 (art. 6
direttiva) Accesso alla procedura
Appare
necessario che nel D. Lgs. siano previste apposite norme per dare effettiva
attuazione alla prescrizione contenuta nel punto 13 dei ÒconsiderandoÓ della direttiva, nella quale si richiede che
Òciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedureÓ. Infatti la presentazione della domanda il
momento pi delicato per lo straniero o lĠapolide ed lĠatto iniziale di tutta
la procedura, perch noto che anche il diritto dĠasilo costituzionalmente
garantito consiste anzitutto nel diritto soggettivo perfetto allĠammissione e
permanenza nel territorio nazionale al fine di presentare e far esaminare alle
autorit competenti la propria domanda di asilo. Si richiede pertanto che nel testo siano introdotte
ulteriori disposizioni che prevedano:
a) il diritto dello straniero o dell'apolide di
ottenere, anche prima della presentazione formale della domanda, ogni
informazione in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento della procedura e
sui diritti e facolt di cui pu disporre.
b) il diritto del richiedente di esporre fin da
subito, in forma orale o scritta e nella propria lingua, i motivi soggettivi e
oggettivi posti a base della domanda e di allegare alla domanda o di produrre o
indicare ogni documentazione utile a confermare le circostanze da lui affermate
o indicate nella domanda stessa;
c) il diritto del richiedente di essere messo subito
in contatto con un rappresentante legale, con i rappresentanti dellĠACNUR e
degli enti autorizzati ad operare in favore degli stranieri richiedenti asilo;
d) il diritto di ogni straniero o apolide che si trovi
nel territorio dello Stato o in frontiera in condizioni di richiedere protezione o di presentare
domanda di asilo o che, anche in modo spontaneo, abbia manifestato in qualsiasi
forma lĠintenzione di presentare una domanda di asilo o di protezione
internazionale, di ricevere ogni assistenza utile dalle forze di polizia e da
ogni altra pubblica amministrazione per essere subito indirizzato o
accompagnato alla Questura competente a raccogliere la sua domanda; a tal fine
ad ogni valico di frontiera presso il quale sia istituto un servizio di
accoglienza previsto dallĠart. 11, comma 6 del D. Lgs. n. 286/1998 il personale
di polizia e il personale addetto al servizio adottano comportamenti di leale
collaborazione al fine di mettere in condizione ogni straniero o apolide di
presentare effettivamente domanda di asilo e di ricevere la necessaria
informazione ed assistenza.
3.
Art. 9 (art. 9 direttiva) Criteri applicabili alle decisioni
dellĠautorit accertante
Esigenze
di completezza e di tutela del diritto dĠasilo esigono che sia introdotta un
ulteriore comma che, analogamente a ci che prevede lĠart. 10, comma 4, preveda che al testo di ogni decisione
deve essere anche allegata la traduzione completa in lingua comprensibile dal
richiedente, secondo la preferenza indicata dallĠinteressato.
4.
Art. 12 (art. 12
direttiva) Colloquio personale [1]
4.1.
In relazione al comma 2 (che prevede la facolt della Commissione di omettere
lĠaudizione dellĠinteressato allorch essa ritenga di aver sufficienti prove
per accogliere la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato) si evidenzia la necessit di una
riformulazione che renda la previsione pienamente conforme allĠart. 12, comma 2
lett. a) della direttiva. Essa infatti prevede la facolt di prevedere tale
facolt per gli Stati nel caso in cui ÒlĠautorit accertante in grado di
prendere una decisione positiva basandosi sulle prove acquisiteÓ. In tal senso nel sistema delle vigenti
norme comunitarie considerata decisione positiva anche il riconoscimento
della protezione sussidiaria.
4.2.
Al fine di consentire al richiedente di partecipare sempre all'audizione,
occorre espressamente prevedere che la convocazione della commissione
costituisce per il richiedente titolo di viaggio ferroviario o automobilistico
gratuito da e per il luogo in cui si svolge il colloquio.
5.
Art. 13 (artt. 13 e
16 direttiva) Criteri applicabili al colloquio personale
5.1.
Nel comma 4 al fine di eliminare ogni fonte di equivoco e di implementare il
diritto alla difesa occorre introdurre lĠulteriore norma secondo la quale
lĠavvocato che assiste al colloquio ha anche il diritto di porre domande al
richiedente.
5.2.
Al fine di dare piena ed effettiva attuazione allĠart. 13, comma 3 della
direttiva occorre inserire unĠulteriore norma che preveda che la Commissione
adotta le misure necessarie affinch il colloquio personale si svolga in
condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi
della sua domanda e con lĠassistenza di un interprete idoneo a garantire una
comunicazione appropriata con il richiedente, preferibilmente nella lingua da
lui indicata o comunque in una lingua a lui effettivamente conosciuta.
6.
Art. 14 (art. 14 direttiva) Verbale del
colloquio personale
Al fine di implementare le funzioni di
certificazione e di immediata garanzia della legalit dellĠazione
amministrativa che sono svolte dal verbale occorre introdurre nellĠart. 8 due
ulteriori disposizioni che prevedano che:
1)
il verbale
contiene anche le domande poste e le risposte date dal richiedente durante il
colloquio personale;
2)
il verbale del
colloquio deve essere letto allĠinteressato, prima della sottoscrizione, anche
con lĠausilio dellĠinterprete, e che egli prima della sottoscrizione ha sempre
il diritto di chiedere ed ottenere che vi siano apportate eventuali rettifiche od integrazioni
per correggere errori o per far meglio comprendere il significato delle proprie
affermazioni
3)
insieme con la
copia del verbale al richiedente rilasciata al richiedente anche copia di
tutta la documentazione da lui prodotta
7.
Art. 16 (art. 15 direttiva) Diritto
allĠassistenza e alla rappresentanza legali
7.1.
Il comma 2 deve essere modificato sotto 3 profili per dare piena attuazione al
diritto alla difesa per i non abbienti previsto dallĠart. 24 Cost. e al diritto
soggettivo dĠasilo dello straniero (spesso sprovvisto di mezzi) previsto dallĠart. 10, comma 3 Cost.:
1) il ricorso giurisdizionale
contro le decisioni adottate dalle Commissioni presentato gratuitamente
2) ogni richiedente comunque ammesso al gratuito patrocinio
se trattenuto in un centro di permanenza temporanea e assistenza;
3) in deroga a ci che prevede
lĠart. 79 (L), comma 2, del D.P.R. n. 115/2002 ai fini dellĠammissione al
gratuito patrocinio ogni richiedente non deve richiedere alcuna attestazione
consolare di eventuali redditi prodotti allĠestero, dei quali non si deve
tenere conto, ed tenuto soltanto ad esibire autocertificazione degli eventuali redditi percepiti in Italia
8.
Art. 19 (articolo
17 direttiva) Garanzie per i minori non accompagnati
NellĠart.
19 deve essere senzĠaltro aggiunto un ulteriore comma che attui lĠart. 17,
comma 6 della direttiva, mediante il quale si preveda che lĠinteresse superiore
del minore costituisce un criterio fondamentale nello svolgimento della
procedura di esame delle domande.
9.
Osservazioni comuni
sugli artt. 20 (casi di accoglienza), 21 (casi di trattenimento)
e 22 (residenza nei
casi di accoglienza e di trattenimento)
Occorre
preliminarmente ricordare che in materia di provvedimenti limitativi della
libert personale e di circolazione dei richiedenti asilo in vigore altra
direttiva comunitaria (direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative
all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri), attuata con D. Lgs.
30 maggio 2005, n. 140. Pertanto il nuovo decreto legislativo dovrebbe comunque
tener conto degli obblighi derivanti da quellĠaltra direttiva (il cui art. 7
disciplina proprio la residenza e la circolazione dei richiedenti asilo) e dovrebbe modificare anche le
corrispondenti disposizioni del D. Lgs. n. 140/2005. In mancanza di una simile
attenzione si rischia lĠincostituzionalit per violazione dei vincoli previsti
dallĠart. 117, comma 1 Cost. nonch gravi problemi di coordinamento normativo.
10.
Osservazioni
specifiche sullĠart. 20 (casi di accoglienza)
10.1
Le misure di accoglienza previste dallĠart. 20 appaiono assai ambigue perch
appare poco chiara la natura giuridica della misura: anche se implicito che
si tratti soltanto di una misura limitativa della libert di circolazione o di
soggiorno - peraltro di dubbia efficacia e significato pratico anche alla luce
dellĠart. 22 - nessuna disposizione disciplina forme e contenuti del relativo
provvedimento, salvo ci che prevede lĠart. 26, comma 4. Ampie perplessit
suscitano in particolare le nuove disposizioni sull'accoglienza contenute in
relazione alla loro conformit alle disposizioni contenute nella direttiva
2003/9/CE del Consiglio dĠEuropa del 27 gennaio 2003 recante norme minime
relative allĠaccoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri LĠart. 7 della citata direttiva, al
comma 1 stabilisce il principio generale secondo il quale Çi richiedenti
asilo possono circolare liberamente nel territorio dello Stato membro ospitante
o nellĠarea loro assegnata da tale Stato membro. LĠarea assegnata non
pregiudica la sfera inalienabile della vita privata e permette un campo
dĠazione sufficiente a garantire lĠaccesso a tutti i benefici della presente
direttivaÈ. Tale principio
generale pu essere temperato da misure specifiche di controllo e di limitazione
della libert solo qualora ricorrano valide ragioni tassativamente definite
dalla legislazione nazionale. Al comma 2 dello stesso articolo la direttiva
prevede infatti che ÇGli stati membri possono stabilire un luogo di
residenza per il richiedente asilo, per motivi di pubblico interesse, ordine
pubblico, o, ove necessario, per il trattamento rapido ed il controllo efficace
della domandaÈ. Infine al
comma 3 si prevede che solo Çove risultasse necessario, ad esempio per
motivi legali o di ordine pubblico, gli Stati membri possono confinare il
richiedente asilo in un determinato luogo nel rispetto della legislazione
nazionaleÈ.
La
previsione contenuta nella bozza di Decreto legislativo di una drastica
riduzione delle ipotesi di trattenimento dei richiedenti asilo e la
cancellazione dell'istituto dei centri di identificazione introdotta con la L.
189/02 costituisce senza dubbio un aspetto positivo di grande rilevanza.
Tuttavia lĠampiezza e lĠindeterminatezza delle ipotesi in cui verrebbe comunque
prevista una limitazione della libert di circolazione ai richiedenti asilo
ospitati presso i futuri Centri per richiedenti asilo che verrebbero istituiti
ai sensi dell'art. 20 e la stessa condizione ÒsospesaÓ del richiedente asilo,
privo di un valido titolo di soggiorno anche nelle ipotesi di cui alle lettere
a), b) e c) del secondo comma del citato art. 20, appare collidere con il
principio generale della libera circolazione del richiedente asilo, che, come
si detto, principio generale che pu essere limitato solo in casi
circoscritti. Nella previsione di cui al comma 2 dell'art. 20 invece, l'invio
presso dette strutture riguarderebbe una casistica amplissima, pressoch quasi
coincidente con la totalit delle domande di asilo.
10.2
Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni dell'art. 7 della direttiva
2003/9/CE del Consiglio dĠEuropa del 27 gennaio 2003 recante norme minime
relative allĠaccoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri le ipotesi di
limitazione della libert di circolazione dei richiedenti asilo vanno
rigorosamente ristrette a situazioni nelle quali tale limitazione appare
ragionevole in ragione della sicurezza della collettivit. E' pertanto
necessario che l'art. 20 comma 2 venga nel suo complesso modificato alla luce
delle seguenti considerazioni:
l Le disposizioni di cui alla
lettera d) comma 2 dell'art. 20 sono certamente legittime ma necessario che
la norma chiarisca che la disposizione di applica all'ipotesi di uno straniero
destinatario di un precedente provvedimento di espulsione adottato ai sensi
dell'art. 13 comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs 289/98
l L'ipotesi, di cui al comma 2
lettera d) relativamente ai provvedimenti di respingimento illegittima perch
viola il divieto di refoulement previsto dallĠart. 33 della Convenzione di Ginevra e
appare irrazionale in quanto l'amministrazione non pu emettere un
provvedimento di respingimento avverso uno straniero che contestualmente o
subito dopo il suo arrivo in Italia presenta una domanda di asilo in violazione
del divieto previsto dagli artt. 10 e 19, comma 1 del testo unico delle leggi
sullĠimmigrazione (D. Lgs. n. 286/1998).
l Le ipotesi di cui alle
lettere b) e c) andrebbero riformulate chiarendo che risultano comunque da
escludere tutte le situazioni in cui la persona non stata fermata, bens
spontaneamente si recata presso un ufficio di P.S. per presentare la propria
domanda dĠasilo. Parimenti va rigorosamente circoscritta l'ipotesi di colui che
viene fermato perch irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale, laddove
il riferimento al soggiorno indica un grado di stabilit della presenza della
persona sul territorio. In sostanza, l'ipotesi prospettata prende corpo solo
laddove la persona fermata si stabilita in Italia (vi soggiorna appunto)
priva di autorizzazione alla legale permanenza e, solo in occasione del
controllo di polizia, si determina a presentare la domanda per il
riconoscimento dello status di rifugiato.
l L'ipotesi di cui alla lettera
a) almeno limitatamente alle ipotesi della mancanza di documenti di viaggio o
d'identit non dovrebbe di per se determinare l'applicazione di una misura di
limitazione della libert di circolazione del richiedente asilo trattandosi
dellĠipotesi quasi ordinaria per la tipologia soggettiva di riferimento, quella
di stranieri che fuggono dal loro Paese di origine per fuggire ad asserite
persecuzioni, ovvero a condizioni di grave pericolo per la propria vita e
sicurezza. Le disposizioni di cui
al comma 3 si presentano altres come confuse poich si prevede che la permanenza nel centro di
accoglienza dei richiedenti per Òil
tempo strettamente necessario agli adempimenti ivi previsti, ed in ogni caso
per un periodo non superiore a venti giorniÓ . Tale ipotesi viene distinta da
quella degli altri casi (lettere b,c,d) nei quali Òil richiedente ospitato
nel centro per il tempo strettamente necessario all'esame della domandaÓ. L'ospitalit disposta nei
confronti dei richiedenti di cui al comma 2 lettera a) pertanto appare essere
finalizzata al solo fine di procedere all'identificazione dei richiedenti e non
gi all'esame delle domande presentate. Tuttavia a causa della poca chiarezza
della formulazione si ravvisa il rischio che, nella prassi, l'ipotesi di cui al
comma 2 lettera (a) nella prassi vengano di fatto a sovrapporsi a quelle di cui
alle lettere b), c) e d).
10.3. In ogni caso lĠart. 20,
comma 4 illegittimo nella parte in cui prevede che il richiedente possa
chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per
motivi attinenti allĠesame della domanda. Infatti lĠart. 7, comma 5 della
citata direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza
dei richiedenti asilo negli Stati membri prevede che il richiedente asilo non
necessita di permesso per presentarsi
dinanzi alle autorit e ai giudici se necessaria la sua comparizione.
EĠ evidente che nessuna autorizzazione pu essere imposta allo straniero che
deve recarsi presso gli uffici della questura o presso la commissione
territoriale per il colloquio personale o presso la cancelleria del tribunale
per presentare ricorso giurisdizionale o per essere sentito dal giudice.
11.
Osservazioni
specifiche sullĠart. 21 (casi di trattenimento)
11.1.
LĠipotesi di trattenimento indicata nellĠart. 21, comma 1, lett. b) dovrebbe
essere soppressa o radicalmente riformulata per almeno due motivi.
In primo luogo trattandosi di una
ipotesi per la quale poi previsto un esame prioritario della domanda, essa
dovrebbe essere conforme alle ipotesi previste dallĠart. 23, comma 4, tra le
quali le ipotesi indicate nellĠart. 1 lett. F della convenzione di Ginevra non
sono menzionate, anche se la lett. b) prevede lĠipotesi in cui Òil richiedente
chiaramente non pu essere considerato rifugiato o non a lui attribuibile la
qualifica di rifugiato in uno Stato membro a norma della direttiva 2004/83/CEÓ,
il cui art. 12, comma 2, prevede 3 ipotesi di esclusione dallo status di
rifugiato che coincidono quasi esattamente con quelle previste dallĠart. 1,
lett. F della Convenzione di Ginevra.
Sarebbe dunque pi esatto fare
riferimento alle ipotesi di esclusione dello status di rifugiato.
In secondo luogo occorre per
osservare che difficile immaginare perch occorra prevedere il trattenimento
di tali persone poich in tali ipotesi le norme internazionali e statali
vigenti consentono o impongono lĠadozione nei confronti di tali stranieri di
ben pi severi provvedimenti restrittivi della libert personale in esecuzione
di mandati di arresto o di citazioni a comparire o di sentenze di condanna
emesse dai competenti organi della Corte penale internazionale o di richieste
di estradizione presentati da autorit degli stati esteri o di richieste di
consegna presentate in virt del mandato di cattura europeo.
11.2.
Circa le ipotesi indicate nelle lett. b) e c) occorre in generale ricordare che
trattandosi di ipotesi per le quali poi previsto un esame prioritario della
domanda, esse dovrebbero essere conformi alle ipotesi previste dallĠart. 23,
comma 4, lett. m) della direttiva (il richiedente costituisce un pericolo
per la sicurezza nazionale o lĠordine pubblico o il richiedente stato espulso
con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza e di ordine pubblico), il
che nellĠordinamento giuridico italiano significa che non sufficiente la mera
condanna o espulsione amministrativa, ma occorre riferirsi alle ipotesi di
pericolosit sociale, nelle quali nella sentenza definitiva di condanna dello
straniero stata altres disposta lĠespulsione a titolo di misura di
sicurezza, o ai casi in cui nei confronti dello straniero sia stata disposta
lĠapplicazione di una misura di prevenzione ovvero il provvedimento
amministrativo per motivi di ordine pubblico o sicurezza o per motivi di
prevenzione del terrorismo o nei confronti di straniero che rientri tra i
soggetti a cui potrebbero applicarsi le misure di prevenzione.
11.3.
La previsione dellĠipotesi di trattenimento prevista nellĠart. 21, comma 1
lett. b) nei confronti di straniero che sia condannato per uno dei reati ivi
indicati deve essere riformulata sia perch illegittima per i motivi indicati
nel punto 16.3., e per la mancata precisazione che deve trattarsi di sentenza
definitiva di condanna (cos violando la presunzione costituzionale di non
colpevolezza dellĠimputato
prevista dallĠart. 27 Cost.), sia perch appare in contraddizione con il
riordino dei centri di permanenza temporanea e assistenza disposto dal Ministro
dellĠInterno a seguito della relazione conclusiva del gennaio 2007 della
commissione ministeriale di indagine sugli stessi, nella quale si raccomandava
una rigorosa applicazione delle norme vigenti che prevedono che gi durante
lĠesecuzione della pena detentiva lo straniero sia identificato in modo tale
che lĠeventuale espulsione a titolo di misura di sicurezza o di misura
alternativa o sostitutiva alla detenzione sia eseguita con accompagnamento alla
frontiera al momento della dimissione dallĠistituto penitenziario, senza che
occorra disporre alcun altro provvedimento di trattenimento.
La disposizione della lett. b)
dovrebbe essere dunque riformulata prevedendo casi di trattenimento nei
confronti di richiedenti asilo che siano stati condannati con sentenza
definitiva di condanna per uno dei reati ivi previsti, nei confronti dei quali
deve essere eseguita la espulsione a titolo di misura di sicurezza o stata
applicata una misura di prevenzione o stato disposto un provvedimento
amministrativo di espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza o per
motivi di prevenzione del terrorismo.
11.4.
La norma presenta una rilevante criticit in relazione al disposto dell'art. 21
comma 2; va infatti rilevato che essendo mutato il titolo di trattenimento
dello straniero nel centro a seguito della presentazione della domanda di
asilo, il Tribunale ordinario dovrebbe disporre una nuova convalida e non solo
una semplice proroga del trattenimento precedentemente disposto
12.
Art. 22 residenza nei casi di accoglienza e trattenimento
La
previsione di cui al comma 2 dell'art. 22 laddove prevede che in caso di
allontanamento dai centri Òla commissione territoriale decide la domanda
sulla base della documentazione in suo possessoÓ risulta mal formulata. La previsione infatti sembra
poggiare su una confusione tra la revoca delle misure di accoglienza, misura
legittima in quanto il richiedente ha abbandonato senza giustificate ragioni la
struttura di accoglienza in cui trovava, con la conclusione del procedimento di
accertamento del diritto soggettivo all'asilo. E' del tutto evidente invece che
le due materie sono giuridicamente distinte e che il richiedente che non ha pi
accesso all'accoglienza conserva il diritto ad un esame della domanda
pienamente rispondente ai principi e alle garanzie di cui agli art.8,9,11,12
della stessa bozza di decreto legislativo. Gi l'art. 12 al comma 4 dispone che
in caso di irreperibilit del richiedente la commissione decide Òsulla base
della documentazione disponibileÓ. Se tuttavia il richiedente che pure ha abbandonato il centro in cui
era ospitato si rende successivamente reperibile egli ha diritto di essere
personalmente ascoltato dalla commissione. Parimenti, il richiedente,
allontanatosi arbitrariamente e recatosi in un altro Paese dell'U.E. che
rinviato in Italia in applicazione del Reg. (CE) 343 del 18 febbraio 2003
(Dublino II) ha diritto ad essere ascoltato dalla competente commissione
territoriale anche se nel
frattempo quest'ultima aveva assunto una decisione di rigetto dell'istanza
sulla base della sola documentazione in suo possesso.
13.
Art. 24 (art. 21
direttiva) Ruolo dellĠACNUR
Il comma 1 appare illegittimo
nella parte in cui subordina lĠaccesso dellĠACNUR alle strutture di accoglienza
per richiedenti asilo alle modalit che dovrebbero essere previste da
successive norme regolamentari. Infatti lĠart. 21, comma 1 lett. a) della
direttiva prevede che ogni Stato deve comunque consentire lĠaccesso dellĠACNUR
a qualsiasi richiedente asilo.
14
Art. 25 (art. 22
direttiva) raccolta di informazioni sui singoli casi
14.1. Al fine di assicurare una
piena tutela al richiedente asilo dai possibili agenti persecutori al comma 1
andrebbe introdotto altres il
divieto di rivelare, anche indirettamente, al presunto responsabile della
persecuzione e alle autorit del paese di origine o di provenienza del
richiedente che costui ha presentato una domanda di asilo
14.2 Al fine di rendere effettiva
la capacit conoscitiva delle Commissioni occorre prevedere una nuova
disposizione che preveda che ogni Commissione territoriale e la Commissione
nazionale al fine di svolgere i loro compiti hanno il diritto di chiedere ed ottenere
notizie ed informazioni da ogni pubblica amministrazione italiana.
15.
Art. 26 Istruttoria
della domanda di protezione internazionale
15.1
Allo scopo di dare certezza e tempestivit all'applicazione delle garanzie di
cui all'art. 10 e agli obblighi di assistenza nei confronti dei richiedenti,
nel comma 2 occorre precisare che la domanda di asilo o di protezione
internazionale si
considera presentata allorch lĠinteressato rende al personale di polizia una
spontanea dichiarazione orale o scritta
nella propria lingua o in altra lingua, che deve essere allegata al
verbale delle dichiarazioni rese dal richiedente.
15.2
Il comma 4 prevede che al richiedente accolto nei centri di accoglienza di cui
all'art. 20 sia rilasciato Ò un attestato nominativo che certifica la sua
qualit di richiedente protezione internazionaleÓ . In tal modo il richiedente ospite di tali centri
non dispone di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, il quale viene
rilasciato solo Ònegli altri casiÓ (ovvero di richiedenti asilo non ospitati
nei centri di cui all'art. 20). La previsione appare in contrasto con i
principi generali di cui al D.Lgs 286/98, che regolano l'ingresso e il
soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato. Va infatti considerato
che il richiedente ha fatto ingresso nel territorio nazionale in condizioni di
esenzione ai requisiti ordinariamente richiesti per gli stranieri ammessi per
ragioni diverse da quelle legate all'applicazione delle norme di protezione
internazionale e, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 2 lettera d) si
tratta di uno straniero non stato n espulso n respinto. Deve pertanto
ritenersi che la posizione del richiedente di cui all'art. 20 comma 2 lettere
a), b, c) non possa che essere quella di uno straniero temporaneamente ammesso
a soggiornare nel territorio dello Stato per l'esame della domanda di asilo. In
pendenza dell'esame della domanda il richiedente non pu pertanto essere
assimilato ad un soggetto irregolarmente presente e quindi va munito di un
regolare permesso di soggiorno. Il fatto che tale permesso di soggiorno sia di
breve durata, sia rilasciato esclusivamente per permettere l'esame della domanda di asilo e non sia
convertibile in altro titolo di soggiorno nulla rileva sulla piena regolarit
del soggiorno del richiedente. L'irrazionalit della previsione contenuta nel
citato comma 4 appare tanto pi evidente qualora si consideri che la medesima
bozza di D.Lgs prevede correttamente, all'art. 35, che al richiedente asilo che
ricorra avverso la decisione di rigetto dell'istanza da parte della commissione
territoriale, e al quale garantita la prosecuzione dell'accoglienza presso il
medesimo centro di cui al comma 20, viene rilasciato un permesso di soggiorno
per richiesta di asilo. Gli articoli 26 comma 4 e 20 comma 3 vanno pertanto
riformulati prevedendo che il richiedente asilo che (ad eccezione di colui che
non sia stato gi destinatario di un provvedimento di espulsione che risulta
quindi sospeso nelle more del procedimento) ha diritto a ricevere un permesso
di soggiorno per richiesta di asilo dal momento della presentazione della
domanda, valido per tutto il tempo in cui pendente l'esame dell'istanza, in
via amministrativa nonch in sede di tutela giurisdizionale.
15.3 Sempre in materia di regolarit di soggiorno del
richiedente, risulta necessario che la norma preveda espressamente che il
permesso di soggiorno per richiesta di asilo non deve essere rilasciato a
quello straniero che presenti domanda di asilo mentre titolare di un permesso
di soggiorno ad altro titolo, fin quando tale titolo sia rinnovabile, salvo che
lĠinteressato lo richieda.
16.
Art. 28 (art. 25
direttiva) esame prioritario
Si deve rilevare che lĠesame
prioritario consentito nelle sole ipotesi indicate nellĠart. 23, commi 3 e 4
della direttiva, sicch i casi di accoglienza e di trattenimento dei
richiedenti asilo sono legittimi soltanto se coincidono con una delle ipotesi
ivi previste in cui consentito lĠesame prioritario. Mentre le ipotesi di cui
all'art. 28, comma 1 lettera a) e lettera b) tendono a corrispondere ad ipotesi
presenti nel citato art. 23 della direttiva, l'ipotesi di cui al comma 1
lettera c) non trova alcun conforto nella direttiva, in particolare in
relazione ai richiedenti di cui stata disposta la semplice accoglienza in uno
dei centri di cui all'art. 20.
17.
Art. 29 (art. 25
direttiva) casi di inammissibilit della domanda [2]
LĠipotesi di cui al comma 1 lettera a) deve essere in
ogni caso modificata, perch lĠart. 25, comma 2 lett. a) della direttiva consente
di qualificare come irricevibile la domanda nelle ipotesi in cui il richiedente
stato riconosciuto rifugiato da un altro Stato membro dellĠUnione europea (e
non da un altro Stato firmatario della Convenzione di Ginevra) e lĠart. 25,
comma 2 lett. b) consente di riferirsi al concetto di Paese di primo asilo, che
pu essere identificato con una delle ipotesi previste dallĠart. 26 della
stessa direttiva, tra le quali alla lett. a) vi anche quella del Paese in cui
il richiedente stato riconosciuto rifugiato e possa ancora avvalersi di tale
protezione.
18.
Art. 30 (art. 25)
Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento CE 343/2003
LĠart. 30 appare lacunoso e andrebbe riformulato al fine di dare
effettiva attuazione agli obblighi derivanti dagli artt. 3, comma 4, e 21, comma 9, del regolamento CE
343/2003 sulla determinazione dello Stato competente.
19.
Art. 32 Decisione
19.1.
Il comma 3 dellĠart. 32 appare di fondamentale importanza nellĠintero testo
legislativo, perch, con norme pi favorevoli rispetto a quelle minime
richieste dalla direttiva, cos come consente lĠart. 5 della direttiva stessa,
prevede che ogni Commissione nel caso in cui non riconosca n lo status di
rifugiato, n la protezione sussidiaria, possa adottare una decisione con la
quale chiede al Questore il rilascio del permesso di soggiorno per motivi
umanitari ai sensi dellĠart. 5, comma 6 del D. Lgs. n. 286/1998, che
consentito quando Òricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionaliÓ. La disposizione essenziale al fine di dare
completa attuazione agli obblighi costituzionali derivanti dal diritto dĠasilo
previsto dallĠart. 10, comma 3 Cost., e dal divieto di estradizione dello
straniero per reati politici, previsto dallĠart. 10, comma 3 Cost., salvo che
per i delitti di genocidio (L. cost. 21 giugno 1967, n. 1).
In
proposito occorre affermare che i due sottoinsiemi degli stranieri che hanno i
requisiti previsti dalle norme internazionali e comunitarie per il
riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria si
collocano, senza esaurirlo, nell'insieme pi ampio degli stranieri al quale sia
impedito nel loro Paese lĠeffettivo esercizio delle libert democratiche (i
quali hanno diritto dĠasilo ai sensi dellĠart. 10, comma 3 Cost.)
In proposito occorre ricordare che il vigente art. 1- quater del D. l. n. 416/1989, conv. in legge n.
39/1990, introdotto dalla Legge n. 189/2002 prevede che Ò nellĠesaminare le domande di asilo le commissioni
territoriali valutano, per i provvedimenti di cui allĠart. 5 comma 6 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286/1998, le conseguenze di un
rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali
di cui lĠItalia firmataria e in particolare, dellĠart. 3 della CEDU,
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.Ó. In attuazione di tale disposizione lĠart. 15, comma
2 lett. c) D.P.R. n. 303/2004 prevede che in tali ipotesi qualora la
Commissione rigetti la domanda essa richiede al Questore lĠapplicazione della
citata norma sul rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Tali
disposizioni legislative e regolamentari devono essere integralmente riprodotte
nel testo del nuovo D. Lgs. per evitare che esso produca la paradossale
conseguenza di ridurre la protezione in favore dei richiedenti asilo rispetto
al diritto vigente, anche perch la legge delega impone al Governo di attuare
la direttiva apportando gli opportuni adattamenti a resto della normativa
vigente senza per poterla stravolgere o ridurre.
Pertanto
appare indispensabile che il comma 3 [3]
sia modificato in modo da prevedere che ogni Commissione abbia lĠobbligo (e non la mera facolt) di chiedere al Questore il
rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari nei confronti di un
richiedente che, pur non avendo o non avendo pi i requisiti previsti per il
riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, si
trova in una delle seguenti situazioni:
l
a) lo straniero
che, eccettuate le ipotesi di esclusione o di cessazione previsti negli artt.
9, 10, 15 e 16 del decreto legislativo di recepimento della direttiva UE sulle
qualifiche di rifugiato, sia militare in fuga da un conflitto interno o
internazionale, allorch esso si svolga in violazione delle norme della Carta
ONU e delle deliberazioni del Consiglio di sicurezza dellĠONU o allorch voglia
impedire o interrompere il compimento di uno dei crimini internazionali
previsti e puniti dallo Statuto della Corte penale internazionale firmato a
Roma nel 1998;
l
b) lo straniero
di cui la Corte dĠappello abbia con sentenza definitiva rigettato la richiesta
di estradizione o di consegna per un reato politico o per la violazione dei
diritti della difesa o per il pericolo di subire la pena di morte o la tortura
o pene o trattamenti inumani o degradanti;
l c) lo straniero nei cui confronti sussistono
comprovati elementi per ritenere che nel territorio dello Stato di origine
sarebbe sottoposto ad altri pericoli
attuali, concreti e diretti di subire danni alla propria vita o sicurezza o
libert personale o ad altre libert democratiche garantite dalla Costituzione
italiana;
l d) lo straniero nei
confronti dei quali un eventuale rimpatrio potrebbe comportare conseguenze
contrarie agli obblighi
derivanti dalle convenzioni internazionali di cui lĠItalia firmataria e in
particolare, dellĠart. 3 della CEDU, ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n. 848.
19.2 La disposizione di cui al
comma 4 prevede che Òalla scadenza dei termini per l'impugnazioneÓ si proceda ai sensi dell'art. 13 comma 4 del
D.Lgs 296/98 nei confronti dello straniero accolto presso un centro di
accoglienza di cui all'art. 20 nonch dello straniero trattenuto presso un
centro di temporanea permanenza ed assistenza e ai sensi dell'art. 13 comma 5
nei confronti dello straniero al quale era stato rilasciato un permesso di
soggiorno per richiesta di asilo. La previsione suscita delle perplessit in
relazione alla sua legittimit; come si gi argomentato (vedi punto 15.2) il
richiedente ospitato nei centri di cui all'art. 20, ad eccezione dell'ipotesi
di cui all'art. 20 comma 2 lettera d), dovrebbe essere considerato un soggetto
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato fino alla conclusione del
termine per la proposizione dell'impugnazione avverso la decisione della
Commissione territoriale. Solo decorso tale termine senza che sia stato
presentato ricorso, il Questore revoca il permesso di soggiorno o ne nega il
rinnovo, ed invita lo straniero a lasciare il territorio nazionale ai sensi
dell'art. 12 del DPR 394/99. In caso di inottemperanza lo straniero diviene soggetto all'emanazione del
provvedimento espulsivo da parte del Prefetto territorialmente competente ed il
Questore provvede ai sensi dell'art. 13 comma 5. Analoga la condizione del
richiedente che, non accolto nei centri di cui all'art. 20, era titolare di un
permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Nel caso di un richiedente che
era stato precedentemente espulso e si trovava accolto in un centro ai sensi
dell'art. 20 comma 2 lettera d), decorsi i termini per l'impugnazione,
l'espulsione riprende piena efficacia e pu essere coattivamente eseguita ai
sensi dell'art. 13 comma 4 del D.Lgs 286/98.
20
Art. 35 (art. 39
direttiva) Impugnazione
20.1 Il criterio prescelto nei
commi 1 e 2 per individuare la
competenza territoriale del giudice ordinario devono essere modificati
per dare effettiva attuazione allĠobbligo previsto dallĠart. 39 della direttiva
a carico dello Stato di assicurare al richiedente il diritto ad un ricorso
efficace. Infatti si tratta di dare attuazione ad un diritto soggettivo
dello straniero o dellĠapolide e non alle esigenze organizzative
dellĠamministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato. Perci il
giudice dovrebbe essere individuato nel luogo pi possibile vicino a quello in
cui lo straniero o lĠapolide si trova, cio nel luogo in cui allo straniero
consegnata la decisione impugnata, pur essendo ragionevole mantenerlo presso il
tribunale del capoluogo del distretto della corte dĠappello, per esigenze
organizzative degli uffici giudiziari connessi anche ad eventuali necessit
connesse al reperimento di traduttori ed interpreti.
20.2 Per la medesima necessit di
assicurare allo straniero un ricorso efficace il termine di 15 giorni a pena di
inammissibilit, per proporre ricorso, andrebbe modificato prevedendo un
termine non inferiore almeno a giorni 30. La previsione del termine di 15
giorni di cui all'art. 35 comma 1 non sembra infatti tenere nella dovuta attenzione
fattori che possono avere un grande peso sull'effettivit dell'accesso dello
straniero alla tutela giurisdizionale, quali la mancanza di padronanza della
lingua, la non conoscenza del territorio italiano, la possibile lontananza del
tribunale competente, la necessit di reperire in tempi brevissimi un legale di
fiducia, la brevit del tempo a disposizione per valutare gli elementi da porre
a fondamento dell'azione giurisdizionale, la richiesta di ammissione al
gratuito patrocinio.
Parimenti il termine di dieci
giorni per la proposizione del reclamo alla Corte d'Appello avverso la sentenza
pronunciato ai sensi del comma 10 risulta inidonea per la sua brevit, anche in
considerazione della complessit e delicatezza dell'azione.
20.3. La previsione di cui al
comma 6 andrebbe rivista o quanto meno meglio formulata prevedendo che quando
lo straniero che propone ricorso stato ammesso alla protezione sussidiaria
gli venga comunque rilasciato il relativo permesso di soggiorno
20.4 Al fine di assicurare piena
effettivit alla difesa ed evitare che nelle more della decisione sulla
richiesta di sospensiva lo straniero possa essere allontanato con
accompagnamento immediato alla frontiera, la previsione di cui all'art. 35
comma 7 andrebbe riformulata chiarendo che laddove sia chiesta al tribunale la
sospensione dell'efficacia del provvedimento, questo sospeso sino alla
decisione sull'istanza cautelare.
20.5 Sempre al fine di dare
effettiva attuazione allĠobbligo previsto dallĠart. 39 della direttiva a carico
dello Stato di assicurare al richiedente il diritto ad un ricorso efficace
indispensabile modificare l'art. 35 prevedendo che:
l
1) in analogia
con la facolt prevista per la Commissione dallĠart. 32, comma 3, la sentenza
che dichiari insussistenti i presupposti per il riconoscimento dello status di
rifugiato o delle protezione sussidiaria pu dichiarare la sussistenza dei
presupposti per il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno
per motivi umanitari;
l
2) in ogni caso
la sentenza del giudice produce tutti i medesimi effetti dellĠanaloga decisione
della Commissione adottabile allĠesito di una procedure di primo grado.
21
Art. 38
(Regolamenti di attuazione)
La previsione illegittima perch viola il termine del 1 dicembre 2007 previsto dallĠart. 43 della direttiva per mettere in vigore tutte le disposizioni, incluse quelle regolamentari ed amministrative, necessarie allĠattuazione della direttiva. In ragione della ristrettezza dei tempi occorre perci inserire direttamente nel testo del decreto legislativo tutte le disposizioni necessarie, anche riproducendo, opportunamente adattate alle nuove norme legislative, le norme regolamentari oggi in vigore.
[1]
Al comma 3 nonch in diversi successivi commi della bozza di decreto
legislativo per indicare il ÒrichiedenteÓ vengono utilizzate le parole
Òcittadino stranieroÓ. Esse devono essere sostituite con quelle di
ÒrichiedenteÓ, poich la direttiva si applica anche alle domande presentate da
apolidi
[2]
Le ipotesi indicate devono essere
correttamente qualificate come Òcasi di irricevibilitÓ e non di
inammissibilit, ipotesi che invece non prevista dalla direttiva: in tal
senso deve essere modificato il testo dellĠart. 29 e la sua rubrica
[3] Nel
comma 3 devono essere riformulati i riferimenti ai numeri degli articoli
dellĠemanando decreto legislativo di attuazione della direttiva sul
riconoscimento della qualifica di rifugiato: si tratta di una svista da mancato
coordinamento tra i due testi. Invece che alle disposizioni ivi menzionate ci
si deve riferire agli artt. 9, 10, 15, 6.