TAVOLO NAZIONALE ASILO

 

 

Decreto legislativo procedure

Ipotesi di modifiche prioritarie

 

 

 

 

Commissioni territoriali

 

Risulta opportuno intervenire sui seguenti due aspetti:

1.  sostituire lĠart. 4 comma 3 con il seguente:

ÒLe commissioni territoriali  sono validamente costituite con la presenza di tutti  i componenti effettivi o loro supplenti e deliberano a maggioranza. In caso di paritˆ prevale il voto del presidenteÓ

2.  Introdurre il seguente  nuovo comma

Ò I componenti effettivi delle commissioni territoriali  sono collocati in posizione di distacco dalle Amministrazioni di appartenenza. I componenti delle commissioni territoriali per tutta la durata dellĠincarico non possono ricoprire cariche elettive e operano in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, sulla base degli indirizzi elaborati dalla commissione nazionale per il diritto di asiloÓ

 

 

Motivazione: va rafforzata lĠautonomia dallĠEsecutivo e lĠindipendenza dellĠorgano giudicante le istanze di asilo. In ragione della loro composizione eterogenea, la commissione deve operare come collegio perfetto.

 

 

Accesso alla procedura

 

 

AllĠart. 6 comma 1 dello schema di decreto legislativo andrebbe inserito dopo le parole Òla domanda di asilo  presentata personalmenteÓ lĠinciso Òin qualsiasi formaÓ

 

 

Motivazione: lĠinciso permetterebbe di conformare le disposizioni contenute nel decreto legislativo alle disposizioni internazionali che raccomandano di prevedere che la domanda di asilo possa essere espressa anche attraverso una modalitˆ non formale, considerata la particolare situazione del richiedente e la sua estrazione socio-culturale

 

 

Accesso alla procedura

 

 

LĠart. 10 comma 3 andrebbe integrato prevedendo la seguente formulazione:

 

Ò Al richiedente  garantita, in ogni fase della procedura, la possibilitˆ di contattare lĠACNUR o altra organizzazione di sua fiducia competente in materia di asilo, anche prevedendo lĠattivazione di adeguati servizi di orientamento ed informazione nei valichi di frontiera, nelle questure delle cittˆ in cui si registra un alto numero di domande di asilo e nelle aree di maggiore arrivoÓ

 

Motivazione:  importante che i servizi di informazione oggi presenti solo in alcuni valichi di frontiera (Decreto MinInterno 16 marzo 2001 n. 63) vengano realizzati laddove sono concretamente presenti i richiedenti asilo in numero elevato. In particolare  ben noto il fenomeno degli sbarchi che, ovviamente, non avviene attraverso i valichi di frontiera ufficiali. Lo stesso Governo  impegnato da tempo a sostenere programmi sperimentali di assistenza nelle principali aree di arrivo (Lampedusa, costa siciliana). Risulta opportuno che tali prassi positive trovino un solido ancoraggio normativo.

 

 

Colloquio personale

 

 

LĠart. 12 comma 4 dello schema di decreto suscita preoccupazione e andrebbe integrato come segue:

 

Ò Nel caso il richiedente asilo si renda successivamente reperibile o venga rintracciato sul territorio nazionale la commissione territoriale competente o la commissione nazionale dispone la riconvocazione dellĠinteressato secondo le modalitˆ di cui al comma 1, al fine della riattivazione della procedura. La medesima disposizione si applica anche nel caso il richiedente venga rinviato in Italia in applicazione del Regolamento (CE) n. 343/2003 (detto ÒReg. DublinoÓ) o di accordi internazionali in vigore per lĠItaliaÓ

 

2.

 

Conseguentemente lĠart. 22 comma 2 andrebbe modificato prevedendo lĠinserimento del seguente inciso alla fine del testo ÒÉ fatto salvo quanto disposto dallĠart. 12 comma 4Ó

 

Motivazione: lĠaudizione dinnanzi alla commissione  elemento essenziale della procedura volta allĠaccertamento di un diritto soggettivo perfetto qual  il diritto dĠasilo. La norma deve quindi prevedere che il richiedente abbia comunque diritto ad essere ascoltato dallĠorgano giudicante che pu˜, se ne ricorrono le condizioni, assumere una decisione diversa da quella assunta in assenza del richiedente (il quale pu˜ non essersi presentato al colloquio per ragioni molto diverse che nulla incidono sul suo status di rifugiato). LĠattuale formulazione dellĠart. 12 comma 4 desta viva preoccupazione in quanto non prevede esplicitamente tale possibilitˆ

 

 

Gratuito patrocinio

 

 

Risulta opportuno modificare lĠart. 16 comma 2, come segue:

 

 

Ò Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede giurisdizionale, il cittadino straniero  assistito da un avvocato ed  ammesso al gratuito patrocinio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. I richiedenti accolti ai sensi dellĠart. 20 comma 2 lettera (c) [1] o trattenuti ai sensi dellĠart. 21 nei centri di cui allĠart. 14 del decreto legislativo 25.7.98 n. 286, sono comunque ammessi al gratuito patrocinio; ai fini dellĠammissione al gratuito patrocinio ogni richiedente non deve richiedere alcuna attestazione consolare di eventuali redditi prodotti allĠestero, dei quali non si deve tenere conto, ed  tenuto soltanto ad esibire autocertificazione degli  eventuali redditi percepiti in ItaliaÓ

 

Motivazione: anche se lĠart. 16 dello schema di decreto legislativo giˆ positivamente prevede lĠaccesso al gratuito patrocinio per i richiedenti asilo, vanno precisate alcune condizioni al fine di garantire una piena effettivitˆ di tale diritto. Va infatti ricordato che il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 che regola la materia non prevede alcuna disposizione specifica sui richiedenti asilo ed alcune delle disposizioni in esso contenute si prestano ad interpretazioni che potrebbero escludere o limitare fortemente lĠaccesso dei richiedenti asilo al gratuito patrocinio.

 

 

Accoglienza

 

1.

 

Come pi volte evidenziato lĠorganizzazione dei servizi di accoglienza come delineata nellĠattuale schema di decreto legislativo desta notevoli perplessitˆ. LĠart. 20 comma 2 andrebbe modificato come segue:

 

ÒIl richiedente asilo  ospitato in un centro di prima accoglienza qualora ricorrono le seguenti condizioni :

 

a)          Nel caso in cui il richiedente abbia presentato la domanda essendo giˆ destinatario di un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dallĠarticolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche se giˆ trattenuto in uno dei centri di cui allĠarticolo 14 del medesimo decreto legislativo ovvero di un provvedimento di respingimento ai sensi dellĠarticolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  inviato in un centro di prima assistenza per richiedenti asilo.

b)          Negli altri casi il richiedente asilo  accolto presso una struttura del Sistema nazionale di protezione, secondo le modalitˆ di cui allĠart. 26 comma 4.

 

Le ipotesi di cui allĠart. 20 comma 2 lettere a,b,c ed il collegato comma 3 del medesimo articolo andrebbero pertanto cassate

                

2.

 

Il comma 4 verrebbe di conseguenza cos“ riformulato:

 

Nel caso di cui al comma 2 lettera a) il richiedente  ospitato nel centro di prima assistenza per richiedenti asilo per il tempo strettamente necessario allĠesame della domanda innanzi alla commissione territoriale e comunque per un periodo non superiore a trentacinque giorni. Allo scadere di tale periodo il richiedente asilo  inviato in un centro di accoglienza del Sistema di protezione.

La residenza nel centro non incide sullĠesercizio delle garanzie inerenti la sua domanda,  nŽ sulla sfera della sua vita privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel regolamento di cui al comma 6, che garantiscono comunque la facoltˆ di uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente pu˜ chiedere al prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali o per motivi attinenti allĠesame della domanda, fatta salva la compatibilitˆ con i tempi della procedura per lĠesame della domanda. Il provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione allĠallontanamento  motivato e comunicato allĠinteressato ai sensi dellĠarticolo 10 comma 4.

 

Motivazione: come  stato sollevato in pi occasioni dal Tavolo, lĠattuale formulazione dellĠart. 20 non permette un effettivo superamento del sistema dei centri di identificazione; al contrario prevede di inviare pressochŽ tutti i richiedenti asilo in centri presso i quali gli ospiti siano comunque soggetti a limitazioni della libertˆ di movimento, prevedendo un utilizzo delle strutture di accoglienza del sistema di protezione in casi del tutto residuali. Particolare preoccupazione suscita lĠ'ipotesi di cui allĠattuale lettera a) dellĠart 20 comma 2 in quanto lĠipotesi della mancanza di documenti di viaggio o d'identitˆ non dovrebbe di per se determinare l'applicazione di una misura di limitazione della libertˆ di circolazione del richiedente asilo trattandosi dellĠipotesi quasi ordinaria per la tipologia soggettiva di riferimento, quella di stranieri che fuggono dal loro Paese di origine per fuggire ad asserite persecuzioni, ovvero a condizioni di grave pericolo per la propria vita e sicurezza.

Parimenti la assai discussa ipotesi, introdotta nel nostro ordinamento proprio con la L. 189/02, di prevedere la condizione di Òfermato per avere eluso i controlli di frontieraÓ, norma che attualmente si applica a tutti gli ÒsbarchiÓ appare eccessivamente generica ed in ultima analisi sembra sanzionare la stessa condizione in sŽ di richiedente asilo.

 

Risulta invece necessario distinguere con maggiore chiarezza lĠipotesi dellĠaccoglienza di un richiedente asilo precedentemente colpito da un provvedimento di espulsione, rispetto al quale ricorrono le condizioni per applicare delle misure di accoglienza maggiormente vigilate, dalla situazione di tutti gli altri richiedenti asilo nei cui confronti non cĠ ragionevolezza alcuna nel prevedere delle misure restrittive.

 

Il fatto che lĠaccoglienza nei centri di accoglienza ipotizzati dallĠart. 20, comma 2 costituisca una misura limitativa della libertˆ  messa in evidenza proprio dalla previsione, contenuta nel comma 3 di un periodo massimo di 20 o di 35 giorni di permanenza nel centro, decorso il quale allĠinteressato verrebbe rilasciato un permesso di soggiorno. La previsione appare inoltre irragionevole nella misura in cui non prevede che, decorso tale termine, il richiedente venga comunque assistito fino a conclusione della procedura, come previsto dalle norma comunitarie (Direttiva 2009/3 CE)

 

 

Istruttoria della domanda

 

1.

 

Si propone la seguente riformulazione dellĠart. 26 comma 4

 

ÒIl questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui allĠart. 20 dispone lĠinvio del richiedente nelle strutture ivi previste e rilascia al richiedente medesimo un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria. Nel caso ricorrano le ipotesi di cui allĠart. 21 il questore rilascia al richiedente un attestato nominativo che ne certifica la condizione di richiedente, valido fino alla definizione della procedura definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiariaÓ 

 

Motivazione: Il comma 4 prevede che al richiedente accolto nei centri di accoglienza di cui all'art. 20 sia rilasciato Ò un attestato nominativo che certifica la sua qualitˆ di richiedente protezione internazionaleÓ . In tal modo il richiedente ospite di tali centri non dispone di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, il quale viene rilasciato solo Ònegli altri casiÓ. La previsione appare in contrasto con i principi generali di cui al D.Lgs 286/98, che regolano l'ingresso e il soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato. Va infatti considerato che il richiedente ha fatto ingresso nel territorio nazionale in condizioni di esenzione ai requisiti ordinariamente richiesti per gli stranieri ammessi per ragioni diverse da quelle legate all'applicazione delle norme di protezione internazionale e, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma 2 lettera d) si tratta di uno straniero non  stato nŽ espulso n respinto. Deve pertanto ritenersi che la posizione del richiedente di cui all'art. 20 comma 2 lettere a), b, c) non possa che essere quella di uno straniero temporaneamente ammesso a soggiornare nel territorio dello Stato per l'esame della domanda di asilo. In pendenza dell'esame della domanda il richiedente non pu˜ pertanto essere assimilato ad un soggetto irregolarmente presente e quindi va munito di un regolare permesso di soggiorno. Il fatto che tale permesso di soggiorno sia di breve durata, sia rilasciato esclusivamente per  permettere l'esame della domanda di asilo e non sia convertibile in altro titolo di soggiorno nulla rileva sulla piena regolaritˆ del soggiorno del richiedente. L'irrazionalitˆ della previsione contenuta nel citato comma 4 appare tanto pi evidente qualora si consideri che la medesima bozza di D.Lgs prevede correttamente, all'art. 35, che al richiedente asilo che ricorra avverso la decisione di rigetto dell'istanza da parte della commissione territoriale, e al quale  garantita la prosecuzione dell'accoglienza presso il medesimo centro di cui al comma 20, viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. La disposizione va pertanto riformulata prevedendo che il richiedente asilo che (ad eccezione di colui che non sia stato giˆ destinatario di un provvedimento di espulsione che risulta quindi sospeso nelle more del procedimento e che pertanto  munito del solo attestato nominativo) ha diritto a ricevere un permesso di soggiorno per richiesta di asilo dal momento della presentazione della domanda, valido per tutto il tempo in cui  pendente l'esame dell'istanza, in via amministrativa nonchŽ in sede di tutela giurisdizionale.

 

2.

 

In conseguenza di quanto sopra si propongono le seguenti correlate modifiche:

 

AllĠart. 28 comma 1 la lettera c) andrebbe sostituita con la seguente

 

ÒLa domanda  presentata da un richiedente di cui  stato disposto lĠaccoglienza o il trattenimento ai sensi dellĠart. 20 comma 2 lettere a) e b) e dellĠart. 21Ó

 

AllĠart. 36 comma 2 lĠattuale comma 2 andrebbe sostituito con il seguente:

 

Il richiedente asilo ospitato presso i centri di prima accoglienza o presso i centri di accoglienza dello SPRAR rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le modalitˆ stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005 n.140 fino alla decorrenza del termine di cui allĠart. 35 comma 10.

 

 

Casi di inammissibilitˆ

 

 

Si suggerisce di aggiungere alla lettera (a) del comma 1 le seguenti parole Ò É e possano ancora avvalersi di unĠeffettiva protezioneÓ

 

Motivazione: lĠattuale formulazione contrasta con le disposizioni contenute nella Direttiva 2005/85/CE che prevedono che ai fini dellĠinammissibilitˆ della domanda non sia sufficiente accertare che il richiedente risulti formalmente giˆ protetto in un paese terzo, bens“ va verificato che egli possa effettivamente godere di tale protezione.

 

 

Decisione

 

AllĠart. 32 comma 3, si suggerisce di  modificare il testo cassando le parole da Òad esclusione delle ipotesiÉÓ fino a Ò del decreto legislativoÉÓ.

 

Motivazione: il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto come ipotesi subordinata laddove non sia stata riconosciuta nŽ la protezione prevista dalla Convenzione di Ginevra nŽ una protezione sussidiaria non pu˜ essere soggetta alle medesime clausole di esclusione previste per i riconoscimento della protezione internazionale disciplinata dalla Direttiva comunitaria. In proposito occorre ricordare che il vigente art. 1- quater del D. l. n. 416/1989, conv. in legge n. 39/1990, introdotto dalla Legge n. 189/2002  prevede giˆ che Ò nellĠesaminare le domande di asilo le commissioni territoriali valutano, per i provvedimenti di cui allĠart. 5 comma 6 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286/1998, le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali di cui lĠItalia  firmataria e in particolare, dellĠart. 3 della CEDU, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848.Ó.

 

 

Impugnazione

 

1.

 

Come pi volte evidenziato dal Tavolo in pi occasioni le procedure di impugnazione contenute nello schema di decreto, pur affermando il principio della piena effettivitˆ della tutela giurisdizionale, in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte Europea sui diritti dellĠUomo, abbisognano di alcune precisazioni per essere pienamente efficaci:

Si propongo le seguenti modifiche allĠart. 35 comma 1

 

ÒAvverso la decisione della commissione territoriale   ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte dĠappello in cui il ricorrente ha eletto il proprio domicilio allĠatto della presentazione della domanda di asilo. Il ricorso  ammesso anche nel caso in cui lĠinteressato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e la commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria. Il ricorso  proposto, a pena di inammissibilitˆ, nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento; allo stesso  allegata copia del provvedimento impugnatoÓ

 

Motivazione: Il criterio prescelto nei commi 1 e 2 per individuare la  competenza territoriale del giudice ordinario devono essere modificati per dare effettiva attuazione allĠobbligo previsto dallĠart. 39 della direttiva a carico dello Stato di assicurare al richiedente il diritto ad un ricorso efficace. Infatti si tratta di dare attuazione ad un diritto soggettivo dello straniero o dellĠapolide e non alle esigenze organizzative dellĠamministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato. Perci˜ il giudice dovrebbe essere individuato nel luogo pi possibile vicino a quello in cui lo straniero o lĠapolide si trova, cio nel luogo in cui allo straniero  consegnata la decisione impugnata, pur essendo ragionevole mantenerlo presso il tribunale del capoluogo del distretto della corte dĠappello, per esigenze organizzative degli uffici giudiziari connessi anche ad eventuali necessitˆ connesse al reperimento di traduttori ed interpreti.

Per la medesima necessitˆ di assicurare allo straniero un ricorso efficace il termine di 15 giorni a pena di inammissibilitˆ, per proporre ricorso, andrebbe modificato prevedendo un termine non inferiore almeno a giorni 30. La previsione del termine di 15 giorni di cui all'art. 35 comma 1 non sembra infatti tenere nella dovuta attenzione fattori che possono avere un grande peso sull'effettivitˆ dell'accesso dello straniero alla tutela giurisdizionale, quali la mancanza di padronanza della lingua, la non conoscenza del territorio italiano, la possibile lontananza del tribunale competente, la necessitˆ di reperire in tempi brevissimi un legale di fiducia, la brevitˆ del tempo a disposizione per valutare gli elementi da porre a fondamento dell'azione giurisdizionale, la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio.

 

 

 

Regolamenti di attuazione

 

 

AllĠart. 38 comma 1 si suggerisce di modificare le parole Ò entro dodici mesiÓ andrebbero sostituiti con le parole Òentro 180 giorniÓ

 

Motivazione: La previsione suscita dubbi in relazione alla sua legittimitˆ per possibile violazione del termine del 1 dicembre 2007 previsto dallĠart. 43 della direttiva per mettere in vigore tutte le disposizioni, incluse quelle regolamentari ed amministrative, necessarie allĠattuazione della direttiva. In ogni caso la previsione di 12 mesi per lĠemanazione del Regolamento di attuazione del Decreto legislativo appare eccessivamente lungo anche perchŽ rischia di rinviare al 2009 la concreta attuazione delle misure del decreto; tali misure risultano, al contrario, estremamente urgenti considerata la grave situazione attuale caratterizzata da evidenti vuoti normativi e da una generale incertezza giuridica sulla condizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati, ed in particolare dei titolari della protezione sussidiaria.

 

 

 

Decreto legislativo qualifiche

Ipotesi di modifiche prioritarie

 

 

 

 

Mantenimento dellĠunitˆ familiare

 

 

Si suggerisce di aggiungere quanto segue alla formulazione dellĠart. 22, comma 4

 

1.

 

Nel caso in cui lo straniero che intenda ricongiungersi con lo straniero titolare di protezione sussidiaria non sia in grado, per giustificato motivo, di fornire documentazione ufficiale comprovante i suoi vincoli di parentela, si applicano le disposizioni di cui allĠart. 29 bis comma 2 del decreto legislativo 286/98

 

2.

 

Il minore non accompagnato ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al ricongiungimento famigliare ai sensi dellĠart. 29bi commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 286/98

 

 

Motivazione: le ragioni di maggior debolezza soggettiva ed oggettiva in cui si trovano i titolari di protezione sussidiaria e i loro familiari esigono proprio quelle forme e condizioni agevolate e semplificate di ricongiungimento familiare. Risulta pertanto ragionevole applicare anche ai titolari di protezione sussidiaria il medesimo trattamento riservato ai rifugiati.

Nel caso dei minori stranieri non accompagnati  cui  stata riconosciuta la protezione sussidiaria risulta infine di grande importanza favorire il ricongiungimento di tali minori con i propri famigliari



[1] Vedi modifica proposta dellĠart. -20 comma 2