(Sergio Briguglio 19/9/2007)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 154/2007

(Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato)

 

 

Ingresso e soggiorno per volontariato

 

Il contingente annuale di stranieri ammessi per partecipare a programmi di volontariato e' fissato con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno.

 

Nell'ambito del contingente annuale, e' consentito l'ingresso di stranieri di eta' compresa tra 20 e 30 anni[1], per la partecipazione a un programma di volontariato, previo rilascio di nullaosta condizionato alla verifica dei seguenti requisiti:

á      appartenenza dell'organizzazione promotrice alla categoria degli enti ecclesiastici riconosciuti ai sensi della L. 222/1985, o degli enti riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose, o delle ONG riconosciute ai sensi della L. 49/1987 o delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla L. 383/2000;

á      stipula di una convenzione tra organizzazione promotrice e straniero, che specifichi le funzioni del volontario, le sue condizioni di inquadramento, l'orario cui sara' tenuto, le risorse destinate alle sue spese di viaggio, vitto e alloggio e alle piccole spese per la durata del soggiorno, e, se necessario, l'indicazione del percorso di formazione relativo alla lingua italiana[2];

á      sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice, anche se associazione di promozione sociale (in deroga, ove abbiano stipulato convenzioni in base ad art. 30 L. 383/2000, a quanto previsto dal comma 5 di quell'articolo), di una polizza assicurativa per la copertura delle spese relative all'assistenza sanitarie e alla responsabilita' civile verso terzi;

á      assunzione della piena responsabilita' da parte dell'organizzazione promotrice per la copertura delle spese di viaggio e di soggiorno dello straniero.

 

La domanda di nullaosta e' presentata dall'organizzazione promotrice allo Sportello unico competente per il luogo di svolgimento del programma di volontariato. Lo Sportello unico, verificata la sussistenza dei requisiti e acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso, rilascia il nullaosta e lo trasmette alla rappresentanza consolare[3].

 

Il visto di ingresso deve essere richiesto entro sei mesi dal rilascio del nullaosta.

 

Il permesso di soggiorno e' richiesto nei modi previsti dalla normativa vigente. E' rilasciato con durata pari a quella del programma di volontariato e, di norma, non superiore a un anno. In casi eccezionali, individuati nei programmi di volontariato e valutati in base a direttive che saranno emanate dalle amministrazioni interessate, la durata di permesso e programma puo' raggiungere i 18 mesi[4]. Il permesso di soggiorno non e' rinovabile ne' convertibile in permesso ad altro titolo.

 

Il periodo di soggiorno autorizzato ai sensi di tali disposizioni non e' computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

 

 

Studio universitario

 

Il permesso di soggiorno per motivi di studio e' rinnovabile anche al fine di proseguire gli studi, previa autorizzazione dell'Universita', con l'iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per cui lo straniero ha fatto ingresso[5]. La materia e' disciplinata dal Regolamento di attuazione.

 

 

Mobilita' intraeuropea degli studenti stranieri

 

Lo straniero titolare di un titolo di soggiorno per studio[6] rilasciato da altro Stato membro[7], in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, puo' fare ingresso in Italia in esonero di visto anche per periodi di durata superiore a tre mesi per proseguire gli studi iniziati nell'altro Stato membro o per integrarli con un programma di studio ad essi connesso, a condizione di

á      essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il soggiorno per studio;

á      corredare la richiesta di soggiorno[8] con documentazione proveniente dalle autorita' accademiche del Paese in cui ha svolto il corso di studi e attestante che il programma di studi da svolgere e' effettivamente complementare rispetto a quello gia' svolto[9];

á      partecipare a un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato d'origine[10] o essere stato ammesso a soggiornare per motivi di studio nell'altro Stato membro per almeno due anni, o essere tenuto, in base al programma di studio intrapreso, a svolgere una parte di esso in Italia[11].

 

 

Soggiorno di alunni, scambio di alunni e tirocinio professionale

 

Si demanda al Regolamento di attuazione la disciplina[12] dell'ingresso e soggiorno per studio di stranieri[13]

á      maggiorenni ammessi a frequentare corsi di istruzione secondaria superiore o di istruzione e formazione tecnica superiore;

á      ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi[14] nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarieta' sociale di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni;

á      minorenni di eta' non inferiore a 15 anni in presenza di adeguate forme di tutela;

á      minorenni di eta' non inferiore a 14 anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali, approvati dai Ministeri degli affari esteri o della pubblica istruzione o dell'universita' e della ricerca o per i beni e le attivita' culturali, presso scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.



[1] La Direttiva 2004/114/CE esclude dal proprio campo di applicazione gli stranieri che soggiornino in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un programma di protezione temporanea, coloro a carico dei quali sia stato adottato un provvedimento di espulsione, poi sospeso de iure o de facto, i familiari di cittadini comunitari che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione, i titolari di status di residenti di lungo periodo che si trasferiscano in altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di formazione professionale, i lavoratori.

[2] La Direttiva 2004/114/CE fa riferimento, in modo piu' ampio, alla formazione necessaria per lo svolgimento delle mansioni previste.

[3] La Direttiva 2004/114/CE prevede, all'art. 11, che la richiesta di ingresso sia presentata direttamente dal volontario. Successivamente, l'art. 18 della Direttiva 2004/114/CE stabilisce che in caso di rifiuto della richiesta di permesso di soggiorno (leggi: di ammissione) debba essere comunque notificata al volontario e che da questi possa essere impugnata. In base a quanto stabilito dal D. Lgs. 154/2007, invece, il rifiuto del nullaosta all'ingresso non sarebbe notificato al volontario e potrebbe essere impugnato solo dall'organizzazione promotrice, che potrebbe essere scarsamente motivata al riguardo.

[4] Il limite di 18 mesi alla durata di programma e permesso non e' fissato tassativamente dalla Direttiva 2004/114/CE, ma non appare in contrasto con lo spirito di essa.

[5] La Direttiva 2004/114/CE prevede anche il diritto dello studente all'esercizio di attivita' lavorativa subordinata e il possibile riconoscimento del diritto all'esercizio di attivita' lavorativa autonoma. La normativa italiana gia' prevede il primo in modo conforme alle disposizioni della Direttiva 2004/114/CE. Prevede, all'art. 39, co. 3, lettera b D. Lgs. 286/1998, che il Regolamento di attuazione disciplini l'esercizio di attivita' autonoma; nei fatti, pero', tale disciplina non e' mai stata definita. Infine, nel D. Lgs. 154/2007 non e' prevista l'istituzione di una procedura accelerata di ammissione per studenti, che la Direttiva 2004/114/CE consente, all'art. 19, pur non imponendola.

[6] La Direttiva 2004/114/CE esclude dal proprio campo di applicazione gli stranieri che soggiornino in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un programma di protezione temporanea, coloro a carico dei quali sia stato adottato un provvedimento di espulsione, poi sospeso de iure o de facto, i familiari di cittadini comunitari che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione, i titolari di status di residenti di lungo periodo che si trasferiscano in altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di formazione professionale, i lavoratori.

[7] Esclusi, verosimilmente, Regno Unito, Irlanda e Danimarca, che non partecipano all'adozione della Direttiva 2004/114/CE e non sono tenuti ad applicarla.

[8] Verosimilmente, si deve intendere: "la richiesta di permesso di soggiorno". Non e' chiaro se tale richiesta debba essere presentata entro otto giorni dall'ingresso o dalla scadenza del periodo di tre mesi; questa seconda possibilita' consentirebbe allo studene di assumere decisioni riguardo alla prosecuzione degli studi in Italia anche successivamente al proprio ingresso. In base ad art. 8, co. 1 Direttiva 2004/114/CE dovrebbe essere esplicitamente previsto che l'attesa del rilascio del permesso di soggiorno non deve prolungarsi in modo tale da ostacolare la prosecuzione degli studi del richiedente.

[9] Questa condizione non si applica, verosimilmente, al caso di semplice prosecuzione degli studi cominciati nell'altro Stato membro.

[10] Si deve intendere: lo Stato d'origine dello straniero.

[11] La Direttiva 2004/114/CE prevede in realta' come condizione sufficiente, al riguardo, che lo studente sia tenuto a svolgere una parte del programma di studio in un diverso Stato membro. La condizione dovrebbe essere quindi soddisfatta anche quando lo studente abbia scelto l'Italia quale Stato membro in cui svolgere tale parte del programma, pur potendo optare per un diverso Stato membro.

[12] Di fatto gia' definita dall'art. 44 bis DPR 394/1999, introdotto dal DPR 334/2004. Nella forma attuale tale disciplina prevede, in sintesi, i seguenti punti:

á      E' consentito l'ingresso per studio (e, verosimilmente, il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno), alle condizioni stabilite nel decreto-visti del Ministro degli affari esteri (nota: da aggiornare)

o      di maggiorenni, per corsi superiori di studio o di istruzione tecnico-professionale a tempo pieno e di durata determinata, previa verifica della coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, della disponibilita' di mezzi di sostentamento e della validita' dellŐiscrizione o pre-iscrizione al corso;

o      di minori ultraquattordicenni, i cui genitori o tutori vogliano far seguire corsi presso istituti e scuole secondarie nazionali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell'ambito di programmi di scambio approvati dal Ministero degli affari esteri, o dal Ministero dell'istruzione e dell'universita', o dal Ministero dei beni culturali;

o      di minori ultraquindicenni, accertata la coerenza dei corsi con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, la disponibilita' di mezzi di sostentamento, la validita' dellŐiscrizione o pre-iscrizione al corso, la presenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire alle effettive esigenze formative del minore stesso.

á      E' consentito l'ingresso per formazione professionale (e il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno) degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per l'ingresso per motivi di studio

o      per la frequenza di corsi di formazione professionale, di durata < 24 mesi, organizzati da enti accreditati secondo le disposizioni di cui all'art. 142, co. 1, lettera d), D.Lgs. 112/98 e finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite;

o      per lo svolgimento dei tirocini formativi, di cui all'art. 40, co. 9, lettera a, DPR 394/1999.

á      L'ingresso per formazione professionale e' consentito entro il contingente fissato con decreto del Ministro del lavoro (nota: ora Ministro della solidarieta' sociale), emanato, entro il 30 giugno di ogni anno, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

á      In sede di prima applicazione, nelle more dell'emanazione del decreto, ma comunque non oltre il 30 giugno, sono autorizzati gli ingressi di coloro che dimostrano di avere i requisiti prescritti; il numero degli ingressi cosi' autorizzati e' portato in detrazione alla quota fissata col decreto.

á      Per gli anni successivi, sono rilasciabili, anteriormente alla emanazione del decreto, ma comunque non oltre il 30 giugno, visti di ingresso in numero non superiore a quelli rilasciati nel primo semestre dellŐanno precedente.

á      In caso di mancata pubblicazione del decreto entro la scadenza, il Ministro del lavoro (nota: ora Ministro della solidarieta' sociale) puo' provvedere transitoriamente, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

Queste disposizioni appaiono sostanzialmente adeguate a dare attuazione alla disposizione contenuta nel D. Lgs. 154/2007. Risultano invece inadeguate a recepire le disposizioni della Direttiva 2004/114/CE rispetto a

á      necessita' che, ai fini dell'ammissione come alunno, lo straniero

á      necessita' che, ai fini dell'ammissione come tirocinante, lo straniero abbia stipulato una convenzione di formazione per effettuare un tirocinio non retribuito presso un'impresa pubblica o privata o presso un istituto di formazione professionale.

Inoltre, non e' prevista l'istituzione di una procedura accelerata di ammissione per alunni, che la Direttiva 2004/114/CE consente, all'art. 19, pur non imponendola.

[13] La Direttiva 2004/114/CE esclude dal proprio campo di applicazione gli stranieri che soggiornino in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un programma di protezione temporanea, coloro a carico dei quali sia stato adottato un provvedimento di espulsione, poi sospeso de iure o de facto, i familiari di cittadini comunitari che abbiano esercitato il diritto alla libera circolazione, i titolari di status di residenti di lungo periodo che si trasferiscano in altro Stato membro per frequentare corsi di studio o di formazione professionale, i lavoratori.

[14] Si deve intendere, in base alla Direttiva 2004/114/CE, "tirocini non retribuiti".