(Sergio Briguglio 15/9/2007)

 

PRINCIPALI ELEMENTI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2005/71/CE

(relativa a una procedura specificamente concepita per lÕammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica)

 

L'ingresso e il soggiorno per piu' di tre mesi per ricerca scientifica e' consentito, al di fuori delle quote, previa richiesta di nullaosta presentata da un istitto di ricerca iscritto in apposito elenco tenuto dal Ministero dell'universita' e della ricerca, allo straniero in possesso di un titolo di studio superiore che, nel paese in cui e' stato conseguito, consenta l'accesso ai programmi di dottorato[1].

 

L'iscrizione nell'elenco, possibile per istituti pubblici o privati, e' disciplinata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca. Ha validita' di cinque anni e prevede

á      la determinazione, per i soli istituti privati, delle risorse finanziarie a disposizione per chiedere l'ingresso di ricercatori e il numero consentito;

á      l'obbligo per l'istituto di farsi carico delle spese connesse con l'eventuale condizione di soggiorno illegale del ricercatore per un periodo di sei mesi successivi alla cessazione della convenzione di accoglienza sulla base della quale e' stato autorizzato l'ingresso;

á      le condizioni per la revoca dell'iscrizione in caso di inosservanza delle norme relative all'accoglienza di ricercatori stranieri[2].

 

Istituto e ricercatore stipulano una convenzione di accoglienza, con cui il ricercatore si impegna a realizzare un progetto di ricerca, approvato dagli organi di amministrazione dell'istituto, che esaminano, a questo scopo, anche copia autenticata del titolo di studio del ricercatore. La convenzione stabilisce

á      il rapporto giuridico tra le parti;

á      le condizioni di lavoro del ricercatore e le risorse messe a sua disposizione in misura non inferiore al doppio dell'assegno sociale;

á      la copertura delle spese di viaggio;

á      la stipula di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore e i suoi familiari, ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione al SSN.

 

L'istituto presenta allo Sportello Unico competente per il luogo dove si svolgera' il programma di ricerca richiesta di nullaosta all'ingresso per ricerca scientifica, corredandola con l'attestato di iscrizione nell'elenco apposito e con copia autentica della convenzione di accoglienza[3].

 

Lo Sportello Unico, acquisito il parere della questura circa l'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero, rilascia il nullaosta e lo trasmette per via telematica alla rappresentanza consolare all'estero.

 

In caso di diniego del nullaosta, la convenzione decade automaticamente[4].

 

Il visto di ingresso per ricerca scientifica deve essere richiesto entro sei mesi dal rilascio del nullaosta, ed e' rilasciato prioritariamente rispetto agli altri tipi di visto.

 

Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica e' richiesto e rilasciato, con le modalita' vigenti, per la durata del programma di ricerca[5]. In caso di proroga del programma di ricerca, e' prorogato per la stessa durata, previa presentazione del rinnovo della convenzione di accoglienza.

 

Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica consente di svolgere il lavoro di ricerca in forma subordinata, autonoma o di borsa di addestramento alla ricerca[6].

 

In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, e' comunque consentito lo svolgimento dell'attivita' di ricerca.

 

Il periodo di soggiorno autorizzato sulla base della concessione di una borsa di addestramento alla ricerca non e' computabile ai fini del rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

 

Il titolare di permesso di soggiorno per ricerca scientifica ha diritto al ricongiungimento familiare, alle condizioni ordinarie, ma a prescindere dalla durata del permesso. Ai familiari e' rilasciato un permesso di soggiorno della stessa durata di quello del ricercatore[7].

 

Il nullaosta puo' essere richiesto e rilasciato anche a vantaggio di un ricercatore regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, esclusi i casi di soggiorno per richiesta di asilo o per motivi di protezione temporanea. In questi casi il permesso di soggiorno per ricerca scientifica e' rilasciato in esenzione dal visto.

 

Il titolare di permesso per ricerca scientifica puo' essere ammesso, a parita' di condizioni con il cittadino italiano, a svolgere attivita' di insegnamento collegata con il programma di ricerca e compatibile con le disposizioni statutarie e regolamentari dell'istituto[8].

 

Lo straniero ammesso come ricercatore in altro Stato membro dell'UE[9] puo' fare ingresso in Italia in esenzione dal visto per proseguire la ricerca iniziata in quello Stato. Per soggiorni fino a tre mesi, e' richiesta solo una comunicazione allo Sportello Unico della provincia in cui e' svolta l'attivita' di ricerca dallo straniero, entro otto giorni dall'ingresso, corredata da

á      copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato membro, che preveda lo svolgimento di un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse e di una polizza assicurativa valida sul territorio italiano per il periodo di soggiorno;

á      dichiarazione dell'istituto presso cui si svolge l'attivita' in Italia.

Per periodi di durata superiore a tre mesi e' richiesta la stipula della convenzione di accoglienza con l'istituto italiano e deve essere richiesto il permesso di soggiorno[10]. In attesa del rilascio del permesso e' comunque consentito lo svolgimento dell'attivita' di ricerca.

 

 

 



[1] La Direttiva 2005/71/CE esclude dal proprio campo di applicazione gli stranieri che soggiornino in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un programma di protezione temporanea, coloro che chiedano di soggiornare per il conseguimento di un dottorato, coloro a carico dei quali sia stato adottato un provvedimento di espulsione, poi sospeso de iure o de facto, i ricercatori che un istituto di ricerca assegni ad altro istituto in un diverso Stato membro.

[2] Non sono previste sanzioni in caso di revoca o di rifiuto dell'iscrizione. La Direttiva 2005/71/CE consentirebbe, in questi casi, di vietare una seconda richiesta di iscrizione per un periodo di durata non superiore a cinque anni.

[3] La Direttiva 2005/71/CE prevede, all'art. 7, che la richiesta di ingresso sia presentata direttamente dal ricercatore. Successivamente, all'art. 14, prevede che lo Stato membro puo' stabilire se la richiesta di permesso di soggiorno (la domanda di ammissione, secondo il titolo dell'articolo) debba essere presentata dal ricercatore o dall'istituto. Sembrerebbe cosi' che sia legittima la scelta operata dal Decreto legislativo nel prevedere che la domanda iniziale (di nullaosta all'ingresso) sia presentata dall'istituto di ricerca. Tuttavia, l'art. 15 della Direttiva 2005/71/CE stabilisce che in caso di rifiuto della richiesta di permesso di soggiorno (leggi: di ammissione) debba essere comunque notificata al ricercatore e che da questi possa essere impugnata. In base a quanto stabilito dal Decreto legislativo, invece, il rifiuto del nullaosta all'ingresso non sarebbe notificato al ricercatore e potrebbe essere impugnato solo dall'istituto, che potrebbe essere scarsamente motivato al riguardo.

[4] La Direttiva 2005/71/CE prevede che la convenzione decada automaticamente anche in caso di cessazione del rapporto giuridico che lega le parti. La cosa e' rilevante, ad esempio, in caso di rapporto di lavoro subordinato che cessi a seguito di licenziamento o di dimissioni. La Direttiva 2005/71/CE prevede anche che, ove si verifichi un evento che renda impossibile l'esecuzione della convenzione, l'istituto di ricerca sia tenuto a informare prontamente l'autorita' designata a tal fine.

[5] La Direttiva 2005/71/CE prevede anche la possibilita' di revoca del permesso di soggiorno in casi di fatto gia' disciplinati dal resto della normativa italiana, ma anche in caso in cui il ricercatore soggiorni per motivi diversi da quelli per cui e' stata rilasciata l'autorizzazione.

[6] La Direttiva 2005/71/CE prevede anche parita' di trattamento tra il ricercatore e i cittadini nazionali per quanto riguarda riconoscimento di titoli, condizioni di lavoro, agevolazioni fiscali, accesso a beni e servizi e sicurezza sociale ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1408/71. La parita' di trattamento in queste materie e' gia' garantita dal resto della normativa, salvo che rispetto all'ultimo punto, per il quale essa si applica, ai sensi del Regolamento (CEE) n. 859/2003 anche agli stranieri, ma solo a condizione che "si trovino in una situazione in cui non tutti gli elementi si collochino all'interno di un solo Stato membro".

[7] Coerentemente con quanto previsto dal resto della normativa, non si introduce qui alcuna limitazione della durata associata alla validita' del documento di viaggio (come invece previsto dalla Direttiva 2005/71/CE). Trattandosi di un trattamento piu' favorevole, esso e' legittimo in base alla disposizione di carattere generale di cui all'art. 4, co. 2 Direttiva 2005/71/CE.

[8] La Direttiva 2005/71/CE non prevede questa limitazione del tipo di insegnamento. Prevede pero' che possano essere imposti limiti al numero di ore o di giorni di insegnamento.

[9] Verosimilmente, sono esclusi il Regno Unito e la Danimarca, che non sono vincolati dalla Direttiva 2005/71/CE, ed e' inclusa l'Irlanda, che invece ha optato per la partecipazione all'adozione e all'applicazione di essa.

[10] Verosimilmente, entro otto giorni dal superamento del limite dei tre mesi. Questa interpretazione, che renderebbe possibile una variazione del programma iniziale, sembra dettata dall'art. 13, co. 5 Direttiva 2005/71/CE, che stabilisce che lo Stato membro in cui viene effettuata la seconda parte del programma di ricerca non impone al ricercatore di uscire dal territorio nazionale per poter presentare domanda di permesso di soggiorno.