TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112
Testo  del  decreto-legge  25 giugno  2008,  n.  112  (pubblicato nel
supplemento  ordinario n. 152/L alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25
giugno  2008),  coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008,
n.  133,  (in  questo  stesso  supplemento  ordinario,  alla pag. 3),
recante:   «Disposizioni   urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione,  la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria».
          
Titolo I
FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO
Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali,   della  Repubblica  italiana,  approvato  con  D.P.R.  28
dicembre  1985,  n.  1092,  nonche'  dell'art.  10,  commi 2 e 3, del
medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel
decreto,  trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni (( ... )).
    A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400:  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge  di  conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
                               Art. 1.
                  Finalita' e ambito di intervento
  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  comprendono le misure
necessarie  e  urgenti  per  attuare, a decorrere dalla seconda meta'
dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a
conseguire,   unitamente   agli   altri  provvedimenti  indicati  nel
Documento di programmazione (( economico-finanziaria )) per il 2009:
    a)  un  obiettivo  di  indebitamento  netto delle amministrazioni
pubbliche  che  risulti  pari  al  2,5  per cento del PIL nel 2008 e,
conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e
allo  0,1  per  cento  nel  2011  nonche' a mantenere il rapporto tra
debito  pubblico  e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento
nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed
al 97,2 per cento nel 2011;
    b)  la  crescita  del  tasso  di incremento del PIL rispetto agli
andamenti  tendenziali  per  l'esercizio in corso e per il successivo
triennio  attraverso  l'immediato  avvio  di maggiori investimenti in
materia   di   innovazione   e   ricerca,   sviluppo   dell'attivita'
imprenditoriale,  efficientamento  e  diversificazione delle fonti di
energia,  potenziamento dell'attivita' della pubblica amministrazione
e  rilancio  delle  privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo
delle   citta'   nonche'  attraverso  interventi  volti  a  garantire
condizioni di competitivita' per la semplificazione e l'accelerazione
delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere
di  acquisto  delle  famiglie e sul costo della vita e concernenti le
attivita'  di  impresa nonche' per la semplificazione dei rapporti di
lavoro  tali  da  determinare effetti positivi in termini di crescita
economica e sociale.
    ((  1-bis.  In  via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno
2009  contiene  esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al
suo  contenuto  tipico  con  l'esclusione di disposizioni finalizzate
direttamente  al  sostegno  o  al  rilancio  dell'economia nonche' di
carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico )).

        
      
          
Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA'
Capo I
Innovazione
                               Art. 2.
                             Banda larga
  1.   Gli   interventi  di  installazione  di  reti  e  impianti  di
comunicazione  elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante
denuncia di inizio attivita'.
  2. L'operatore della comunicazione ha facolta' di utilizzare per la
posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili
gia'  esistenti  di proprieta' a qualsiasi titolo pubblica o comunque
in  titolarita'  di  concessionari  pubblici. Qualora dall'esecuzione
dell'opera  possa  derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili
esistenti  le  parti,  senza  che cio' possa cagionare ritardo alcuno
all'esecuzione  dei  lavori,  concordano  un equo indennizzo, che, in
caso di dissenso, e' determinato dal giudice.
  3.  Nei  casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare
riconosciuto,   in   materia   di   coubicazione  e  condivisione  di
infrastrutture,  all'Autorita' (( per le garanzie nelle comunicazioni
))  dall'articolo  89,  ((  comma  1,  del codice delle comunicazioni
elettroniche,  di  cui  al  )) decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259.  All'Autorita' (( per le garanzie nelle comunicazioni )) compete
altresi'  l'emanazione  del  regolamento  in materia di installazione
delle reti dorsali.
  4.  L'operatore  della  comunicazione,  almeno  trenta giorni prima
dell'effettivo  inizio  dei  lavori,  presenta  allo  sportello unico
dell'Amministrazione    territoriale    competente    la    denuncia,
accompagnata   da   una   dettagliata  relazione  e  dagli  elaborati
progettuali,  che  asseveri  la conformita' delle opere da realizzare
alla  normativa  vigente.  Con  il  medesimo atto, trasmesso anche al
gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui
intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.
  5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti
di  comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni
effetto  alle opere di urbanizzazione primaria di cui (( all'articolo
16,  comma  7,  del  testo  unico di cui al )) decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  6. La denuncia di inizio attivita' e' sottoposta al termine massimo
di  efficacia  di  tre  anni.  L'interessato  e'  comunque  tenuto  a
comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
  7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad
un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione  comunale,  il  termine  di trenta giorni antecedente
l'inizio  dei  lavori  decorre  dal  rilascio  del  relativo  atto di
assenso.  Ove  tale  atto non sia favorevole, la denuncia e' priva di
effetti.
  8.  Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un
vincolo  la  cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove
il  parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato
allegato  alla  denuncia  il  competente ufficio comunale convoca una
conferenza  di  servizi  ai  sensi  degli  articoli 14, 14-bis 14-ter
14-quater  della  legge  7  agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta
giorni  di  cui al (( comma 4 )) decorre dall'esito della conferenza.
In caso di esito non favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
  9. La sussistenza del titolo e' provata con la copia della denuncia
di  inizio  attivita'  da  cui  risulti  la data di ricevimento della
denuncia,  l'elenco  di  quanto  presentato  a  corredo  del progetto
nonche' gli atti di assenso eventualmente necessari.
  10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,
ove  entro  il  termine  indicato  al  ((  comma 4 )) sia riscontrata
l'assenza di una o piu' delle condizioni legittimanti, ovvero qualora
esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumita' pubblica
o   salute,   notifica   all'interessato  l'ordine  motivato  di  non
effettuare  il  previsto  intervento,  contestualmente  indicando  le
modifiche   che   si  rendono  necessarie  per  conseguire  l'assenso
dell'Amministrazione.  E'  comunque salva la facolta' di ripresentare
la  denuncia  di  inizio  attivita',  con  le  modifiche  ((  e )) le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.
  11.  L'operatore  della  comunicazione decorso il termine di cui al
comma  4  e  nel  rispetto  dei commi che precedono da' comunicazione
dell'inizio dell'attivita' al Comune.
  12.  Ultimato  l'intervento,  il progettista o un tecnico abilitato
rilascia  un  certificato  di  collaudo finale che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformita' dell'opera al
progetto presentato con la denuncia di inizio attivita'.
  13.  Per  gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica
l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica (( 6 giugno
2001,  n.  380, nonche' il regime sanzionatorio previsto dal medesimo
decreto.  Possono  applicarsi,  ove  ritenute  piu' favorevoli )) dal
richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.
  14.  Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto
legislativo  1°  agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono
opporsi  alla  installazione nella loro proprieta' di reti e impianti
interrati  di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione
del  caso  che  si  tratti  di  beni  facenti  parte  del  patrimonio
indisponibile  dello  Stato,  delle  province e dei comuni e che tale
attivita'  possa  arrecare  concreta  turbativa al pubblico servizio.
L'occupazione  e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla
presente norma non (( necessitano )) di autonomo titolo abilitativo.
  15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259  si  applicano  anche  alle opere occorrenti per la realizzazione
degli  impianti  di  comunicazione  elettronica  in  fibra  ottica su
immobili  di  proprieta'  privata,  senza  la  necessita'  di  alcuna
preventiva richiesta di utenza.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 89 del
          decreto  legislativo  1°  agosto 2003, n. 259 (Codice delle
          comunicazioni elettroniche):
              «Art.    89    (Coubicazione    e    condivisione    di
          infrastrutture). - 1. Quando un operatore che fornisce reti
          di  comunicazione  elettronica  ha il diritto di installare
          infrastrutture  su proprieta' pubbliche o private ovvero al
          di  sopra  o al di sotto di esse, in base alle disposizioni
          in materia di limitazioni legali della proprieta', servitu'
          ed  espropriazione  di  cui  al presente Capo, l'Autorita',
          anche   mediante   l'adozione   di  specifici  regolamenti,
          incoraggia  la  coubicazione  o  la  condivisione  di  tali
          infrastrutture o proprieta'.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 7 dell'art. 16 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
          380   (testo   unico   delle   disposizioni  legislative  e
          regolamentari in materia edilizia). (Testo A):
              «7.  Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi
          ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta
          o   di   parcheggio,   fognature,   rete  idrica,  rete  di
          distribuzione  dell'energia  elettrica  e del gas, pubblica
          illuminazione, spazi di verde attrezzato.».
              - Si  riporta il testo degli articoli 14, 14-bis 14-ter
          14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi):
              «Art.  14  (Conferenza  di  servizi).  - 1. Qualora sia
          opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
          pubblici   coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
          l'amministrazione   procedente   indice   di   regola   una
          conferenza di servizi.
              2.  La  conferenza  di servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche  e  non li ottenga, entro trenta
          giorni   dalla  ricezione,  da  parte  dell'amministrazione
          competente,  della  relativa  richiesta. La conferenza puo'
          essere  altresi'  indetta  quando  nello  stesso termine e'
          intervenuto  il  dissenso  di  una  o  piu' amministrazioni
          interpellate.
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
          attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
          prevalente.   L'indizione   della  conferenza  puo'  essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
              4.  Quando  l'attivita'  del privato sia subordinata ad
          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale.
              5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori
          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
          concedente  ovvero,  con  il  consenso di quest'ultimo, dal
          concessionario  entro  quindici  giorni  fatto salvo quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad  istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso al
          concedente il diritto di voto.
              5-bis  Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la  conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
          degli  strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
              «Art.  14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
          La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
          di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
          beni  e  servizi,  su  motivata richiesta dell'interessato,
          documentata,  in assenza di un progetto preliminare, da uno
          studio  di  fattibilita',  prima della presentazione di una
          istanza  o di un progetto definitivi, al fine di verificare
          quali   siano   le   condizioni  per  ottenere,  alla  loro
          presentazione,  i  necessari atti di consenso. In tale caso
          la  conferenza  si pronuncia entro trenta giorni dalla data
          della  richiesta  e  i  relativi  costi  sono  a carico del
          richiedente.
              2.  Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
          e  di  interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi si
          esprime  sul progetto preliminare al fine di indicare quali
          siano  le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
          le  intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
          licenze,  i  nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
          richiesti   dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,  le
          amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica  incolumita',  si pronunciano, per quanto riguarda
          l'interesse   da   ciascuna   tutelato,   sulle   soluzioni
          progettuali  prescelte.  Qualora  non  emergano, sulla base
          della   documentazione   disponibile,   elementi   comunque
          preclusivi  della  realizzazione  del progetto, le suddette
          amministrazioni  indicano,  entro quarantacinque giorni, le
          condizioni  e  gli elementi necessari per ottenere, in sede
          di  presentazione  del  progetto  definitivo,  gli  atti di
          consenso.
              3.  Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
          servizi  si  esprime  entro trenta giorni dalla conclusione
          della  fase  preliminare di definizione dei contenuti dello
          studio  d'impatto  ambientale,  secondo  quanto previsto in
          materia  di  VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta  di  cui  al  comma 1, la
          conferenza   di   servizi   si  esprime  comunque  entro  i
          successivi  trenta  giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per  la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
          ambientale.  In tale fase, che costituisce parte integrante
          della  procedura  di  VIA, la suddetta autorita' esamina le
          principali  alternative,  compresa  l'alternativa  zero, e,
          sulla   base  della  documentazione  disponibile,  verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche  con  riferimento  alla  localizzazione  prevista dal
          progetto  e,  qualora  tali elementi non sussistano, indica
          nell'ambito  della  conferenza di servizi le condizioni per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i necessari atti di consenso.
              3-bis  Il  dissenso  espresso  in  sede  di  conferenza
          preliminare  da  una  amministrazione  preposta alla tutela
          ambientale,   paesaggistico-territoriale,   del  patrimonio
          storico-artistico,    della   salute   o   della   pubblica
          incolumita',  con riferimento alle opere interregionali, e'
          sottoposto  alla disciplina di cui all'art. 14-quater comma
          3.
              4.  Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e  le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono essere
          motivatamente  modificate  o  integrate solo in presenza di
          significativi  elementi  emersi  nelle  fasi successive del
          procedimento,   anche  a  seguito  delle  osservazioni  dei
          privati sul progetto definitivo.
              5.  Nel  caso  di cui al comma 2, il responsabile unico
          del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
          il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
          di   servizi   sul   progetto  preliminare,  e  convoca  la
          conferenza  tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo giorno
          successivi   alla  trasmissione.  In  caso  di  affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'amministrazione  aggiudicatrice  convoca la conferenza di
          servizi  sulla  base del solo progetto preliminare, secondo
          quanto  previsto  dalla  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e
          successive modificazioni.».
              «Art.  14-ter  (Lavori  della conferenza di servizi). -
          01.  La  prima  riunione  della  conferenza  di  servizi e'
          convocata   entro   quindici  giorni  ovvero,  in  caso  di
          particolare  complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta
          giorni dalla data di indizione.
              1.  La  conferenza  di servizi assume le determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti.
              2.   La   convocazione   della   prima  riunione  della
          conferenza  di  servizi deve pervenire alle amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque   giorni,   le   amministrazioni  convocate  possono
          richiedere,    qualora   impossibilitate   a   partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
              3.  Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione  dell'istanza  o  del  progetto  definitivo ai
          sensi   dell'art.   14-bis   le   amministrazioni   che  vi
          partecipano  determinano  il  termine  per l'adozione della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare  i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente  provvede  ai  sensi  dei  commi  6-bis  e 9 del
          presente articolo.
              4.  Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
          di  servizi  si  esprime dopo aver acquisito la valutazione
          medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
          un  massimo  di novanta giorni, fino all'acquisizione della
          pronuncia  sulla  compatibilita'  ambientale. Se la VIA non
          interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
          provvedimento,  l'amministrazione  competente si esprime in
          sede  di  conferenza  di  servizi, la quale si conclude nei
          trenta  giorni  successivi al termine predetto. Tuttavia, a
          richiesta  della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
          conferenza  di  servizi, il termine di trenta giorni di cui
          al  precedente  periodo e' prorogato di altri trenta giorni
          nel  caso  che si appalesi la necessita' di approfondimenti
          istruttori.
              5.  Nei  procedimenti  relativamente  ai quali sia gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di cui al comma 3 dell'art. 14-quater nonche' quelle di cui
          agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle
          sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del
          patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumita'.
              6.   Ogni   amministrazione  convocata  partecipa  alla
          conferenza  di  servizi  attraverso un unico rappresentante
          legittimato,  dall'organo  competente, ad esprimere in modo
          vincolante  la  volonta'  dell'amministrazione  su tutte le
          decisioni di competenza della stessa.
              6-bis  All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
          caso    scaduto   il   termine   di   cui   al   comma   3,
          l'amministrazione   procedente   adotta  la  determinazione
          motivata  di  conclusione  del  procedimento,  valutate  le
          specifiche  risultanze  della  conferenza  e  tenendo conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione   il   cui  rappresentante  non  abbia
          espresso  definitivamente  la volonta' dell'amministrazione
          rappresentata.
              8.  In  sede  di  conferenza  di servizi possono essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai  progettisti  chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
          questi  ultimi  non  sono  forniti  in  detta sede, entro i
          successivi   trenta   giorni,   si  procede  all'esame  del
          provvedimento.
              9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
          conclusiva  di  cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
          effetti,  ogni  autorizzazione,  concessione,  nulla osta o
          atto  di  assenso  comunque  denominato di competenza delle
          amministrazioni   partecipanti,   o   comunque  invitate  a
          partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte  a  VIA  e'  pubblicato,  a cura del proponente,
          unitamente  all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale  e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i    termini    per    eventuali   impugnazioni   in   sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.».
              «Art.  14-quater  (Effetti  del dissenso espresso nella
          conferenza  di  servizi).  -  1.  Il dissenso di uno o piu'
          rappresentanti    delle    amministrazioni,    regolarmente
          convocate   alla   conferenza   di   servizi,   a  pena  di
          inammissibilita',  deve essere manifestato nella conferenza
          di  servizi,  deve  essere  congruamente motivato, non puo'
          riferirsi   a  questioni  connesse  che  non  costituiscono
          oggetto   della   conferenza  medesima  e  deve  recare  le
          specifiche    indicazioni   delle   modifiche   progettuali
          necessarie ai fini dell'assenso.
              2.
              3.   Se   il   motivato   dissenso   e'   espresso   da
          un'amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica    incolumita',    la    decisione    e'   rimessa
          dall'amministrazione  procedente, entro dieci giorni: a) al
          Consiglio   dei   Ministri,   in   caso   di  dissenso  tra
          amministrazioni  statali; b) alla Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento  e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza
          Stato-regioni",  in caso di dissenso tra un'amministrazione
          statale   e   una  regionale  o  tra  piu'  amministrazioni
          regionali;  c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8
          del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
          dissenso  tra  un'amministrazione  statale o regionale e un
          ente   locale   o  tra  piu'  enti  locali.  Verificata  la
          completezza    della   documentazione   inviata   ai   fini
          istruttori,  la  decisione  e' assunta entro trenta giorni,
          salvo  che  il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
          Conferenza  Stato-regioni  o  della  Conferenza  unificata,
          valutata   la   complessita'  dell'istruttoria,  decida  di
          prorogare   tale  termine  per  un  ulteriore  periodo  non
          superiore a sessanta giorni.
              3-bis  Se  il  motivato  dissenso  e'  espresso  da una
          regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
          propria   competenza,   la  determinazione  sostitutiva  e'
          rimessa   dall'amministrazione   procedente,   entro  dieci
          giorni:  a)  alla  Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
          verte  tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
          amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
          caso  di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
          ente locale. Verificata la completezza della documentazione
          inviata  ai  fini istruttori, la decisione e' assunta entro
          trenta  giorni,  salvo  che  il Presidente della Conferenza
          Stato-regioni  o  della  Conferenza  unificata, valutata la
          complessita'  dell'istruttoria,  decida  di  prorogare tale
          termine  per  un ulteriore periodo non superiore a sessanta
          giorni.
              3-ter  Se  entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
          Conferenza  Stato-regioni  o  la  Conferenza  unificata non
          provvede,  la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
          affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
          assume  la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
          giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
          competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
          dell'art.  118  della  Costituzione, alla competente giunta
          regionale  ovvero  alle  competenti  giunte  delle province
          autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  che  assumono  la
          determinazione  sostitutiva  nei  successivi trenta giorni;
          qualora  la  giunta regionale non provveda entro il termine
          predetto,   la   decisione  e'  rimessa  al  Consiglio  dei
          Ministri, che delibera con la partecipazione dei presidenti
          delle regioni interessate.
              3-quater   In  caso  di  dissenso  tra  amministrazioni
          regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
          in  cui  le  regioni  interessate  abbiano  ratificato, con
          propria  legge,  intese per la composizione del dissenso ai
          sensi  dell'art.  117,  ottavo  comma,  della Costituzione,
          anche   attraverso   l'individuazione   di   organi  comuni
          competenti  in  via  generale ad assumere la determinazione
          sostitutiva in caso di dissenso.
              3-quinquies.   Restano   ferme  le  attribuzioni  e  le
          prerogative  riconosciute alle regioni a statuto speciale e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
          speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
              4.
              5.  Nell'ipotesi  in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
          in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
          5,  comma  2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   introdotta   dall'art.  12,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
              - Si  riporta  il testo degli articoli 23 e 45 del gia'
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 380 del
          2001:
              «Art.   23   (Disciplina   della   denuncia  di  inizio
          attivita).  -  1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia
          titolo  per  presentare  la  denuncia  di inizio attivita',
          almeno   trenta  giorni  prima  dell'effettivo  inizio  dei
          lavori,   presenta   allo   sportello  unico  la  denuncia,
          accompagnata  da  una  dettagliata  relazione a firma di un
          progettista   abilitato   e   dagli   opportuni   elaborati
          progettuali,  che  asseveri  la  conformita' delle opere da
          realizzare  agli  strumenti  urbanistici approvati e non in
          contrasto  con  quelli  adottati  ed ai regolamenti edilizi
          vigenti,  nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e di
          quelle igienico-sanitarie.
              2.   La  denuncia  di  inizio  attivita'  e'  corredata
          dall'indicazione  dell'impresa  cui  si  intende affidare i
          lavori  ed  e'  sottoposta  al termine massimo di efficacia
          pari  a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata
          dell'intervento    e'   subordinata   a   nuova   denuncia.
          L'interessato   e'   comunque   tenuto  a  comunicare  allo
          sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
              3.   Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto  ad  un  vincolo la cui tutela compete, anche in
          via  di  delega,  alla  stessa amministrazione comunale, il
          termine  di  trenta  giorni  di  cui al comma 1 decorre dal
          rilascio  del  relativo  atto di assenso. Ove tale atto non
          sia favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
              4.   Qualora  l'immobile  oggetto  dell'intervento  sia
          sottoposto   ad  un  vincolo  la  cui  tutela  non  compete
          all'amministrazione  comunale, ove il parere favorevole del
          soggetto   preposto  alla  tutela  non  sia  allegato  alla
          denuncia,   il  competente  ufficio  comunale  convoca  una
          conferenza  di  servizi  ai sensi degli articoli 14, 14-bis
          14-ter  14-quater  della  legge  7  agosto 1990, n. 241. Il
          termine  di  trenta  giorni  di  cui  al  comma  1  decorre
          dall'esito   della   conferenza.   In  caso  di  esito  non
          favorevole, la denuncia e' priva di effetti.
              5.  La  sussistenza  del titolo e' provata con la copia
          della  denuncia  di inizio attivita' da cui risulti la data
          di   ricevimento   della   denuncia,   l'elenco  di  quanto
          presentato  a  corredo  del  progetto,  l'attestazione  del
          professionista  abilitato,  nonche'  gli  atti  di  assenso
          eventualmente necessari.
              6.  Il  dirigente  o  il  responsabile  del  competente
          ufficio  comunale, ove entro il termine indicato al comma 1
          sia  riscontrata  l'assenza  di una o piu' delle condizioni
          stabilite,  notifica  all'interessato  l'ordine motivato di
          non  effettuare  il previsto intervento e, in caso di falsa
          attestazione    del   professionista   abilitato,   informa
          l'autorita'  giudiziaria  e  il  consiglio  dell'ordine  di
          appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare
          la  denuncia  di  inizio  attivita',  con le modifiche o le
          integrazioni   necessarie   per   renderla   conforme  alla
          normativa urbanistica ed edilizia.
              7.  Ultimato  l'intervento, il progettista o un tecnico
          abilitato  rilascia  un certificato di collaudo finale, che
          va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta
          la  conformita'  dell'opera  al  progetto presentato con la
          denuncia  di  inizio  attivita'.  Contestualmente  presenta
          ricevuta   dell'avvenuta   presentazione  della  variazione
          catastale   conseguente   alle   opere   realizzate  ovvero
          dichiarazione   che   le   stesse   non   hanno  comportato
          modificazioni   del   classamento.   In   assenza  di  tale
          documentazione  si  applica la sanzione di cui all'art. 37,
          comma 5.».
              «Art.  45  (Norme  relative  all'azione  penale).  - 1.
          L'azione  penale  relativa  alle violazioni edilizie rimane
          sospesa  finche'  non  siano  stati esauriti i procedimenti
          amministrativi di sanatoria di cui all'art. 36.
              2.  Nel  caso  di  ricorso  giurisdizionale  avverso il
          diniego  del  permesso  in  sanatoria  di  cui all'art. 36,
          l'udienza   viene  fissata  d'ufficio  dal  presidente  del
          tribunale  amministrativo  regionale  per una data compresa
          entro il terzo mese dalla presentazione del ricorso.
              3.  Il  rilascio in sanatoria del permesso di costruire
          estingue  i  reati  contravvenzionali  previsti dalle norme
          urbanistiche vigenti.».
              - Si  riporta  il testo degli articoli 90 e 91 del gia'
          citato decreto legislativo n. 259 del 2003:
              «Art. 90 (Pubblica utilita' - Espropriazione). - 1. Gli
          impianti  di  reti  di  comunicazione  elettronica  ad  uso
          pubblico,   ovvero  esercitati  dallo  Stato,  e  le  opere
          accessorie   occorrenti   per  la  funzionalita'  di  detti
          impianti  hanno  carattere  di  pubblica utilita', ai sensi
          degli  articoli  12  e  seguenti del decreto del Presidente
          della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
              2.  Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e
          le  opere  accessorie di uso esclusivamente privato possono
          essere  dichiarati  di  pubblica  utilita'  con decreto del
          Ministro  delle  comunicazioni,  ove  concorrano  motivi di
          pubblico interesse.
              3.  Per  l'acquisizione  patrimoniale dei beni immobili
          necessari  alla  realizzazione degli impianti e delle opere
          di  cui  ai  commi  1  e  2, puo' esperirsi la procedura di
          esproprio   prevista   dal  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8  giugno  2001,  n.  327.  Tale procedura puo'
          essere  esperita  dopo  che siano andati falliti, o non sia
          stato   possibile   effettuare,   i  tentativi  di  bonario
          componimento  con  i  proprietari  dei  fondi sul prezzo di
          vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici
          erariali competenti.».
              «Art.  91  (Limitazioni  legali  della proprieta). - 1.
          Negli  impianti di reti di comunicazione elettronica di cui
          all'art.  90,  commi  1  e  2, i fili o cavi senza appoggio
          possono  passare, anche senza il consenso del proprietario,
          sia  al  di sopra delle proprieta' pubbliche o private, sia
          dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od
          altre aperture praticabili a prospetto.
              2.  Il  proprietario  od il condominio non puo' opporsi
          all'appoggio  di antenne, di sostegni, nonche' al passaggio
          di   condutture,   fili   o   qualsiasi   altro   impianto,
          nell'immobile  di  sua proprieta' occorrente per soddisfare
          le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
              3.  I  fili,  cavi  ed ogni altra installazione debbono
          essere  collocati  in  guisa  da non impedire il libero uso
          della cosa secondo la sua destinazione.
              4.  Il proprietario e' tenuto a sopportare il passaggio
          nell'immobile    di    sua    proprieta'    del   personale
          dell'esercente  il  servizio  che dimostri la necessita' di
          accedervi  per  l'installazione, riparazione e manutenzione
          degli impianti di cui sopra.
              5.   Nei   casi   previsti  dal  presente  articolo  al
          proprietario non e' dovuta alcuna indennita'.
              6.  L'operatore  incaricato  del  servizio  puo'  agire
          direttamente   in   giudizio   per  far  cessare  eventuali
          impedimenti  e turbative al passaggio ed alla installazione
          delle infrastrutture.».

        
      
          
Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA'
Capo I
Innovazione
                               Art. 3.
                              Start up
  1.  Dopo  il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte
sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:
  «6-bis.  Le  plusvalenze  di cui alle lettere (( c) e c-bis) )) del
comma  1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni
al  capitale  in  societa' di cui all'articolo 5, escluse le societa'
semplici  e  gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1,
lettera  a)  ,  costituite  da  non  piu' di sette anni, possedute da
almeno  tre  anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e
dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere (( c) e
c-bis)  )) relativi alle medesime societa', rispettivamente posseduti
e  stipulati  da  almeno tre anni, non concorrono alla formazione del
reddito  imponibile  in  quanto esenti qualora e nella misura in cui,
entro  due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in societa'
di  cui  all'articolo  5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a) , che
svolgono  la  medesima  attivita',  mediante  la  sottoscrizione  del
capitale  sociale  o  l'acquisto  di partecipazioni al capitale delle
medesime,  sempreche' si tratti di societa' costituite da non piu' di
tre anni.
  6-ter  L'importo  dell'esenzione prevista dal comma (( 6-bis )) non
puo'  in  ogni  caso  eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla
societa'  le  cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque
anni  anteriori  alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione
di  beni  materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni
immateriali   ammortizzabili,   nonche'   per   spese  di  ricerca  e
sviluppo.».

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  68 del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del
          testo   unico   delle  imposte  sui  redditi),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art. 68 (Plusvalenze) . - 1.-5. (Omissis) .
              6.  Le  plusvalenze indicate nelle lettere c), c-bis) e
          c-ter)  del  comma  1  dell'art.  67  sono costituite dalla
          differenza  tra  il corrispettivo percepito ovvero la somma
          od  il valore normale dei beni rimborsati ed il costo od il
          valore  di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di
          ogni   onere   inerente   alla  loro  produzione,  compresa
          l'imposta  di successione e donazione, con esclusione degli
          interessi passivi. Nel caso di acquisto per successione, si
          assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello
          dichiarato   agli   effetti  dell'imposta  di  successione,
          nonche',  per  i  titoli  esenti da tale imposta, il valore
          normale  alla  data di apertura della successione. Nel caso
          di acquisto per donazione si assume come costo il costo del
          donante.  Per  le  azioni,  quote  o  altre  partecipazioni
          acquisite  sulla  base  di aumento gratuito del capitale il
          costo   unitario   e'   determinato   ripartendo  il  costo
          originario  sul  numero  complessivo  delle azioni, quote o
          partecipazioni  di  compendio.  Per le partecipazioni nelle
          societa'  indicate  dall'art.  5,  il  costo e' aumentato o
          diminuito  dei  redditi e delle perdite imputate al socio e
          dal  costo  si  scomputano,  fino a concorrenza dei redditi
          gia'  imputati,  gli  utili  distribuiti  al  socio. Per le
          valute  estere  cedute  a  termine  si assume come costo il
          valore della valuta al cambio a pronti vigente alla data di
          stipula  del  contratto  di  cessione. Il costo o valore di
          acquisto  e'  documentato  a  cura del contribuente. Per le
          valute  estere  prelevate  da depositi e conti correnti, in
          mancanza  della  documentazione  del  costo, si assume come
          costo  il  valore  della valuta al minore dei cambi mensili
          accertati  ai  sensi  dell'art.  110,  comma 9, nel periodo
          d'imposta   in   cui   la  plusvalenza  e'  realizzata.  Le
          minusvalenze   sono  determinate  con  gli  stessi  criteri
          stabiliti per le plusvalenze.
                6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis)
          del  comma  1,  dell'art.  67  derivanti  dalla cessione di
          partecipazioni  al  capitale in societa' di cui all'art. 5,
          escluse le societa' semplici e gli enti ad esse equiparati,
          e  all'art. 73, comma 1, lettera a), costituite da non piu'
          di  sette  anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla
          cessione   degli   strumenti  finanziari  e  dei  contratti
          indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis)
          relativi  alle medesime societa', rispettivamente posseduti
          e  stipulati  da  almeno  tre  anni,  non  concorrono  alla
          formazione  del reddito imponibile in quanto esenti qualora
          e   nella   misura   in   cui,  entro  due  anni  dal  loro
          conseguimento,   siano   reinvestite  in  societa'  di  cui
          all'art. 5 e all'art. 73, comma 1, lettera a), che svolgono
          la  medesima  attivita',  mediante  la  sottoscrizione  del
          capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale
          delle medesime, sempreche' si tratti di societa' costituite
          da non piu' di tre anni.
                6-ter.  L'importo  dell'esenzione  prevista dal comma
          6-bis non puo' in ogni caso eccedere il quintuplo del costo
          sostenuto dalla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
          di  cessione,  nei cinque anni anteriori alla cessione, per
          l'acquisizione   o   la  realizzazione  di  beni  materiali
          ammortizzabili,   diversi   dagli   immobili,   e  di  beni
          immateriali  ammortizzabili, nonche' per spese di ricerca e
          sviluppo.
              7-9. (Omissis) .».

        
      
          
Titolo II
SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA'
Capo I
Innovazione
                               Art. 4.
                Strumenti innovativi di investimento
  1.  Per  lo  sviluppo  di  programmi di investimento destinati alla
realizzazione  di  iniziative  produttive  con  elevato  contenuto di
innovazione,  anche  consentendo  il coinvolgimento degli apporti dei
soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e
((  alla  valorizzazione  )) delle risorse finanziarie destinate allo
scopo,  anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali,
possono  essere  costituiti  appositi  fondi  di  investimento con la
partecipazione  di  investitori  pubblici e privati, articolati in un
sistema  integrato  tra  fondi  di  livello nazionale e rete di fondi
locali.  Con  decreto  Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita'  di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli
stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.
    ((  1-bis.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, con decreto di
natura  non  regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze
la  gestione  separata  della  Cassa  depositi e prestiti S.p.A. puo'
essere  autorizzata,  senza  oneri  aggiuntivi a carico della finanza
pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare,
sulla  base  di  un adeguato sistema di verifica della sostenibilita'
economico-finanziaria  delle iniziative, nonche' di garanzie prestate
dagli    stessi   soggetti   beneficiari   diversi   dalla   pubblica
amministrazione,  tale  da  escludere  la  garanzia dello Stato sulle
iniziative  medesime,  anche  in  via  sussidiaria,  e  di  intese da
stipularsi  con  le  amministrazioni locali, regionali e centrali per
l'implementazione  dei programmi settoriali di rispettiva competenza,
a  fondi  per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui
fondi  strutturali, e quelli in cui puo' intervenire il Fondo europeo
per gli investimenti )).
  2.  Dalle  disposizioni  del  presente articolo non devono derivare
nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse
garanzie  a  carico  delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni
attivabili ai sensi del comma 1.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 44 del regolamento (CE)
          n.  1083/2006  del  Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante
          disposizioni   generali   sul  Fondo  europeo  di  sviluppo
          regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di
          coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999:
              «Art.  44  (Strumenti  di  ingegneria  finanziaria) . -
          Nell'ambito  di un programma operativo, i Fondi strutturali
          possono   finanziare   spese   connesse   a   un'operazione
          comprendente   contributi   per   sostenere   strumenti  di
          ingegneria  finanziaria per le imprese, soprattutto piccole
          e  medie,  quali  fondi  di  capitale  di rischio, fondi di
          garanzia  e  fondi  per  mutui, e per fondi per lo sviluppo
          urbano,  ossia  fondi  che  investono  in  partenariati tra
          settore  pubblico  e privato e altri progetti inclusi in un
          piano integrato per lo sviluppo urbano sostenibile.
              Qualora  tale  operazione sia organizzata tramite fondi
          di  partecipazione, ossia fondi costituiti per investire in
          diversi  fondi  di  capitale di rischio, fondi di garanzia,
          fondi  per  mutui  e  fondi per lo sviluppo urbano, essa e'
          attuata  dallo Stato membro o dall'autorita' di gestione in
          una o piu' delle seguenti forme:
                a)   aggiudicazione   di   un   appalto  pubblico  in
          conformita' della normativa vigente in materia;
                b)  in altri casi, qualora l'oggetto dell'accordo non
          sia un appalto pubblico di servizi ai sensi della normativa
          in  materia,  concessione  di una sovvenzione, definita nel
          presente  contesto  come  un contributo finanziario diretto
          accordato a titolo di una liberalita':
                  i) alla BEI o al FEI; oppure
                  ii)  a un'istituzione finanziaria senza un invito a
          presentare  proposte,  se  cio'  e'  conforme  a  una legge
          nazionale compatibile con il trattato.
              Le modalita' di applicazione del presente articolo sono
          adottate  dalla  Commissione  secondo  la  procedura di cui
          all'art. 103, paragrafo 3.

        
      
          
Sezione 5
Assistenza tecnica
Capo II
Impresa
                               Art. 5.
                       Sorveglianza dei prezzi
  1.  I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono sostituiti dai seguenti:
  «198.  E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il
Garante  per  la  sorveglianza  dei  prezzi che svolge la funzione di
sovrintendere   alla   tenuta   ed  elaborazione  dei  dati  e  delle
informazioni   segnalate   agli   "uffici  prezzi"  delle  camere  di
commercio,  industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196.
Esso  ((  verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori
riconosciute,   analizza   le   ulteriori  segnalazioni  ))  ritenute
meritevoli  di  approfondimento  e  decide, se necessario, di avviare
indagini  conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi
di  determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attivita' svolta
sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato.
  199.  Per  l'esercizio delle proprie attivita' il Garante di cui al
((  comma  198  ))  si  avvale  dei  dati  rilevati dall'ISTAT, della
collaborazione  dei  Ministeri  competenti  per  materia, dell'Ismea,
dell'Unioncamere,   delle   Camere   di   commercio,   ((  industria,
artigianato  e  agricoltura )) , nonche' del supporto operativo della
Guardia  di  finanza  per  lo svolgimento di indagini conoscitive. Il
Garante  puo'  convocare  le  imprese  e le associazioni di categoria
interessate  al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei
servizi  di  largo  consumo  corrispondenti  al  corretto  e  normale
andamento  del  mercato.  L'attivita'  del Garante viene resa nota al
pubblico   attraverso   il  sito  dell'Osservatorio  dei  prezzi  del
Ministero  dello  sviluppo  economico.  ((  Nel  sito  sono  altresi'
tempestivamente   pubblicati   ed  aggiornati  quadri  di  confronto,
elaborati  a  livello  provinciale, dei prezzi dei principali beni di
consumo  e  durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari
ed  energetici,  senza  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica )).».
  2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  le  parole  «di  cui  al  comma 199», sono sostituite dalle
seguenti «di cui al comma 198».

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo dei commi 200 e 201 della legge
          24  dicembre  2007,  n. 244 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria  2008);  cosi'  come  modificato dalla presente
          legge:
              «200.  Il  Garante  di cui al comma 198 e' nominato con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  tra i
          dirigenti  di  prima  fascia  del  Ministero dello sviluppo
          economico,  si  avvale  per  il proprio funzionamento delle
          strutture  del  medesimo Ministero, svolge i compiti di cui
          ai  commi  da  196  a  203  senza  compenso e mantenendo le
          proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.
              201.  Il  Garante  di  cui  al  comma  198 riferisce le
          dinamiche  e  le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai
          sensi  delle  disposizioni di cui ai commi da 196 a 203, al
          Ministro   dello  sviluppo  economico,  che  provvede,  ove
          necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorita'
          garante  della  concorrenza  e  del  mercato  e di proposte
          normative.».

        
      
          
Sezione 5
Assistenza tecnica
Capo II
Impresa
                               Art. 6.
          Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese
  1.   Le   iniziative  delle  imprese  italiane  dirette  alla  loro
promozione,  sviluppo  e consolidamento sui mercati diversi da quelli
dell'Unione   Europea  possono  fruire  di  agevolazioni  finanziarie
esclusivamente nei limiti ed alle condizioni previsti dal Regolamento
(CE)  n.  1998/2006  della  Commissione Europea del 15 dicembre 2006,
relativo agli aiuti di importanza minore (de minimis).
  2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:
    a)  la  realizzazione  di  programmi  aventi  caratteristiche  di
investimento  finalizzati  al  lancio  ed  alla  diffusione  di nuovi
prodotti  e  servizi  ovvero  all'acquisizione  di  nuovi mercati per
prodotti e servizi gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture
volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di
riferimento;
    b)  studi  di  prefattibilita'  e  di  fattibilita'  collegati ad
investimenti  italiani  all'estero,  nonche'  programmi di assistenza
tecnica collegati ai suddetti investimenti;
    c)   altri  interventi  prioritari  individuati  e  definiti  dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica.
  3.  Con  una  o piu' delibere del Comitato interministeriale per la
programmazione  economica,  su  proposta  del Ministro dello sviluppo
economico,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e  con  il  Ministro  degli  affari esteri, da adottare entro novanta
giorni  ((  dalla  data di entrata in vigore )) del presente decreto,
sono  determinati  i  termini,  le  modalita'  e  le condizioni degli
interventi,  le  attivita' e gli obblighi del gestore, le funzioni di
controllo,  nonche'  la  composizione  e  i  compiti del Comitato per
l'amministrazione  del fondo di cui al comma 4. Sino all'operativita'
delle delibere restano in vigore i criteri e le procedure attualmente
vigenti.
  4.  Per  le  finalita'  dei  commi  precedenti  sono  utilizzate le
disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge  28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  luglio  1981,  n.  394  con  le stesse modalita' di
utilizzo  delle  risorse  del  Fondo  rotativo. Entro il 30 giugno di
ciascun  anno,  il  Comitato  interministeriale per la programmazione
economica  delibera  il  piano previsionale dei fabbisogni finanziari
del fondo. Le ulteriori assegnazioni di risorse sono stabilite in via
ordinaria  dalla  legge  finanziaria  ovvero  in via straordinaria da
apposite leggi di finanziamento.
  5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione
dei commi 1 e 4 dell'articolo 2 (( e )) degli articoli 10, 11, 20, 22
e  24.  E' (( inoltre )) abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad
eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresi', i commi 5,
6,  6-bis  7  e  8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143.
  6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo
contenuti  nel  comma  1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31
marzo  1998,  n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al
presente articolo.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Il  regolamento  (CE) n. 1998/2006 della Commissione,
          del  15  dicembre  2006,  relativo  all'applicazione  degli
          articoli  87  e  88  del  trattato  agli aiuti d'importanza
          minore  (de minimis) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          L 379 del 28 dicembre 2006.
              - Si  riporta il testo degli articoli 2, 10, 11, 20, 22
          e   24   del   decreto-legge   28   maggio   1981,  n.  251
          (Provvedimenti  per  il  sostentamento  delle  esportazioni
          italiane), cosi' come modificati dalla presente legge:
              «Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale
          un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
          finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
          fronte  di  programmi  di  penetrazione  commerciale di cui
          all'art.  15,  lettera  n),  della legge 24 maggio 1977, n.
          227,  in  Paesi  diversi  da quelli delle Comunita' europee
          nonche'  a  fronte  di  attivita'  relative alla promozione
          commerciale  all'estero  del  settore  turistico al fine di
          acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
              La  disposizione  di  cui  al  primo comma del presente
          articolo  si  applica  anche  alle  imprese  alberghiere  e
          turistiche    limitatamente   alle   attivita'   volte   ad
          incrementare la domanda estera del settore.».
              «Art.  10. - Ai consorzi aventi come scopo esclusivo la
          esportazione  di  prodotti  agro-alimentari, costituiti per
          settori  e comprensori, individuati con provvedimento della
          regione  tra  produttori  singoli  o associati, cooperative
          agricole  di  commercializzazione e di trasformazione anche
          con   la  partecipazione  di  enti  pubblici  territoriali,
          possono  essere  concessi  con  decreto  del  Ministro  del
          commercio     con    l'estero,    sentito    il    Ministro
          dell'agricoltura  e  delle  foreste,  contributi finanziari
          annuali,    purche'    non    diretti    a    sovvenzionare
          l'esportazione.
              Con  decreto  del  Ministro del commercio con l'estero,
          sentito  il  Ministro  del  turismo  e  dello spettacolo, i
          contributi  di  cui  al  comma  precedente  possono  essere
          concessi  anche  ai  consorzi  per  imprese  alberghiere  e
          turistiche    limitatamente   alle   attivita'   volte   ad
          incrementare la domanda estera del settore.
              Ai   fini   della   determinazione  dell'ammontare  dei
          contributi  annuali  si  applicano  l'art. 5 della legge 21
          febbraio 1989, n. 83, e le relative norme di attuazione.
              I fondi occorrenti per la concessione dei contributi di
          cui  ai  precedenti  commi saranno annualmente quantificati
          dalla  legge  finanziaria, e stanziati in apposito capitolo
          dello  stato  di  previsione del Ministro del commercio con
          l'estero, da istituirsi a decorrere dall'esercizio 1982.
              ... .
              Per  favorire  una  promozione  sinergica  del prodotto
          italiano,  ai sensi dell'art. 22 del decreto legislativo 31
          marzo  1998,  n.  143,  e successive modificazioni, possono
          essere   concessi   contributi   d'intesa  con  i  Ministri
          competenti     a     progetti     promozionali     e     di
          internazionalizzazione  realizzati  da  consorzi  misti tra
          piccole  e medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare
          e   turistico-alberghiero,   aventi   lo   scopo  esclusivo
          dell'attrazione della domanda estera.».
              «Art.  11.  -  L'ICE  e' autorizzato a stipulare con le
          aziende  agricole  e  con  le  piccole  e medie imprese che
          svolgono  attivita'  diretta  alla  produzione  di  beni  e
          servizi,  nonche'  con  consorzi  e  raggruppamenti  fra le
          stesse  costituiti, convenzioni per la predisposizione e la
          realizzazione,  in  Paesi diversi da quelli delle Comunita'
          europee,  di progetti coerenti con le linee e gli obiettivi
          del  programma di cui all'art. 2 della legge 16 marzo 1976,
          n. 71, riguardanti studi di mercato, spese di dimostrazione
          e  pubblicita', partecipazione a mostre e fiere campionarie
          internazionali.
              Saranno   poste  a  carico  delle  imprese  di  cui  al
          precedente  comma  le  spese  che non rientrano negli oneri
          generali    relativi    allo    svolgimento   dei   compiti
          istituzionali dell'ICE.
              Con  la  relazione  di  cui  all'art. 3, legge 16 marzo
          1976,  n.  71, l'ICE riferira' partitamente sulle attivita'
          svolte e i risultati conseguiti.
              E' autorizzata per il triennio 1981-83 la spesa di lire
          50 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato
          di  previsione  del Ministero del commercio con l'estero in
          ragione  di  lire  10  miliardi  per  il  1981,  di lire 20
          miliardi  per il 1982 e di lire 20 miliardi per il 1983, da
          erogare all'ICE con le modalita' di cui agli articoli 1, 3,
          4  e  6  della  legge  16 marzo 1976, n. 71, a rimborso dei
          maggiori oneri sostenuti ai sensi del presente articolo.».
              «Art.   20.   -   Oltre   alla  facolta'  di  avvalersi
          dell'istituto   previsto   dall'art.  56  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il
          raggiungimento   delle   finalita'  previste  dal  presente
          decreto   il   Ministro   del  commercio  con  l'estero  e'
          autorizzato  ad utilizzare, per le sopravvenute eccezionali
          esigenze  di  servizio, personale di enti pubblici compresi
          quelli economici, nonche' di istituti di credito di diritto
          pubblico,  nei  limiti  di un contingente di cinque unita'.
          Detto personale rimane a carico degli enti di provenienza.
              ... .
              I  compensi  per  lavoro  straordinario,  indennita' di
          missione e rimborsi di spese sono a carico dei fondi di cui
          all'art. 14 del presente decreto.».
              «Art.  22.  -  Il fondo contributi, di cui all'art. 37,
          secondo  comma,  del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
          convertito,  con  modificazioni,  nella  legge  18 dicembre
          1970,  n.  1034,  cosi'  come  modificato dall'art. 3 della
          legge  28  maggio 1973, n. 295, e' incrementato della somma
          di   2.290   miliardi   riservati  alla  corresponsione  di
          contributi   in   conto   interessi   sulle  operazioni  di
          finanziamento   alle  esportazioni  a  pagamento  differito
          previste  dalla  legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive
          modificazioni.
              La  somma  di  cui  al  precedente comma sara' iscritta
          nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del tesoro in
          ragione  di  lire 300 miliardi nell'anno 1982, 500 miliardi
          nell'anno  1983,  500 miliardi nell'anno 1984, 500 miliardi
          nell'anno 1985 e 490 miliardi nell'anno 1986.
              Con  decreto del Ministro del tesoro di concerto con il
          Ministro  del  commercio  con  l'estero  sara' stabilita la
          quota del fondo di cui al primo comma del presente articolo
          riservata  per  l'agevolazione  di  speciali  categorie  di
          operazioni,  nonche' per la corresponsione di contributi in
          conto  interessi  ad  operazioni  finanziarie con provviste
          effettuate all'estero.
              Il  Mediocredito centrale e' autorizzato a concedere da
          solo  o  in  consorzio  con  istituti e banche nazionali ed
          estere crediti finanziari ai sensi dell'art. 15, lettera ((
          g)  ))  , nonche' dell'art. 27, terzo comma, della legge 24
          maggio   1977,   n.   227;   alle  predette  operazioni  di
          finanziamento si applicano le condizioni e modalita' di cui
          all'art.  18,  quarto  comma,  della citata legge 24 maggio
          1977, n. 227.
              L'art.  20  della  legge  24  maggio  1977,  n. 227, e'
          soppresso.».
              «Art.  24.  - In estensione a quanto previsto dall'art.
          13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956,
          n.  786,  e  successive  modificazioni  ed integrazioni, il
          Ministro  del  commercio  con  l'estero  puo'  delegare  al
          Mediocredito  centrale  le  competenze  previste dal citato
          art.   13,  primo  comma,  lettera  d)  ,  in  ordine  alle
          operazioni ammesse al contributo agevolativo ai sensi della
          legge 24 maggio 1977, n. 227.».
              - Si  riporta il testo degli articoli 4 e 6 della legge
          20  ottobre  1990,  n. 304 (Provvedimenti per la promozione
          delle esportazioni):
              «Art. 4. - 1. I titoli di cui alla lettera a) del primo
          comma  dell'art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, non
          sono  soggetti  all'obbligo di integrazione di bollo di cui
          al  secondo  comma  dello  stesso art. 32 e sono ammessi ai
          benefici  di  cui  al  titolo IV del decreto del Presidente
          della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 601, ancorche' non
          formino   oggetto   di  assicurazione  o  di  finanziamento
          nell'ambito   della   legge  24  maggio  1977,  n.  227,  e
          sempreche'    attengano    ad    operazioni    di   credito
          all'esportazione  con  dilazione  di pagamento superiore ai
          diciotto mesi.
              2.  I  benefici  di cui alla lettera b) del primo comma
          dell'art. 32 della legge 24 maggio 1977, n. 227, nonche' di
          cui  ai commi terzo e quarto dello stesso art. 32 competono
          anche   relativamente  agli  effetti  e  ai  titoli  emessi
          all'ordine del Mediocredito centrale.
              3. ...».
              «Art.  6.  -  1.  Presso il Ministero del commercio con
          l'estero  e'  istituito  l'Osservatorio  economico  per  la
          raccolta,  lo  studio e l'elaborazione dei dati concernenti
          il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed
          esportazione  di  merci,  prodotti  e  servizi  e  per aree
          geo-economiche.
              2.    L'Osservatorio   coadiuva   il   Ministro   nella
          definizione  delle  linee  direttrici  e  di  indirizzo  di
          competenza  del  Ministero; puo' compiere studi e controlli
          sull'efficacia  delle  misure  di  sostegno  pubblico  alle
          esportazioni,  partecipazioni  e  investimenti  all'estero.
          L'Osservatorio  sara',  a  tal  fine,  collegato attraverso
          sistemi    informatici    con    organismi   nazionali   ed
          internazionali.
              3.   Il  Ministero  del  commercio  con  l'estero,  per
          l'attivita' connessa all'Osservatorio, puo' avvalersi della
          collaborazione   di  docenti  e  ricercatori  universitari,
          nonche'  di  esperti  in  commercio  estero  o  in economia
          internazionale  e  di  istituti  di  ricerca. La segreteria
          dell'Osservatorio  e' composta da quattro unita' scelte tra
          i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Alla
          medesima  e'  preposto  un  funzionario  con  qualifica non
          inferiore a primo dirigente.
              4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello
          per  i membri della segreteria sono determinati con decreto
          del  Ministro del commercio con l'estero di concerto con il
          Ministro    del    tesoro   nei   limiti   della   prevista
          autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire
          450  milioni  annui,  si  provvede  mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1990-1992,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
          previsione  del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
          1990,  all'uopo  parzialmente  utilizzando l'accantonamento
          "Interventi   rivolti   ad  incentivare  l'esportazione  di
          prodotti".».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  22  del  decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia
          di  commercio  con  l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
          lettera  c)  , e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
          59), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  22  (Disposizioni  in materia di contributi e di
          finanziamenti  per  lo  sviluppo  delle esportazioni). - 1.
          Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  7 della legge 25
          marzo  1997,  n.  68, i contributi di cui all'art. 1, comma
          40,  della  legge  28  dicembre  1995, n. 549, concessi dal
          Ministero  del  commercio con l'estero, sono finalizzati ad
          incentivare   lo   svolgimento   di   specifiche  attivita'
          promozionali  di  rilievo  nazionale  e la realizzazione di
          progetti     volti     a    favorire,    in    particolare,
          l'internazionalizzazione  delle  piccole  e  medie  imprese
          nonche'  le  attivita' relative alla promozione commerciale
          all'estero  del settore turistico al fine di incrementare i
          flussi   turistici  verso  l'Italia.  Essi  possono  essere
          erogati, previa individuazione da effettuare con il decreto
          ministeriale  previsto dal suddetto art. 1, comma 40, anche
          a  favore  di  soggetti  diversi da quelli indicati, per il
          predetto  Ministero,  nella  tabella  A allegata alla legge
          citata.
              2.  All'art.  1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992,
          n. 212, le parole: "dell'Europa centrale ed orientale" sono
          sostituite  dalle  seguenti:  "individuati  annualmente dal
          CIPE  con  delibera adottata su proposta del Ministro degli
          affari  esteri,  di  concerto con il Ministro del commercio
          con l'estero".
              3.   I  criteri  e  le  procedure  di  concessione  dei
          contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero
          ai  sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le
          modalita'  di  verifica,  anche  ad  opera  di  terzi,  dei
          risultati  sono  stabiliti,  ai sensi dell'art. 12, legge 7
          agosto   1990,   n.   241,   e   successive   modifiche  ed
          integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.
          20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
              4.   Sino  alla  determinazione  dei  criteri  e  delle
          procedure  di concessione dei contributi ai sensi del comma
          3  restano,  comunque,  in  vigore i criteri e le procedure
          attualmente vigenti.
              5.-8. (Abrogati).».
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 25 del gia'
          citato decreto legislativo n. 143 del 1998:
              «Art.   25   (Razionalizzazione   degli  interventi  di
          sostegno finanziario). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999
          la   gestione  degli  interventi  di  sostegno  finanziario
          all'internazionalizzazione  del  sistema  produttivo di cui
          alla  legge  24  maggio  1977,  n. 227, al decreto-legge 28
          maggio  1981,  n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  29  luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990,
          n.  304,  alla  legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14
          della  legge  5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla
          SIMEST  S.p.A.  A decorrere dalla medesima data la gestione
          degli  interventi  di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19,
          viene   attribuita   alla   FINEST   S.p.A.   Con  apposita
          convenzione    sono    disciplinate    le    modalita'   di
          collaborazione fra SIMEST S.p.A. e FINEST S.p.A.».

        
      
          
Sezione 5
Assistenza tecnica
Capo II
Impresa
                             Art. 6-bis.
            (( Distretti produttivi e reti di imprese ))
    (( 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese
attraverso  azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative,
l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori
tecnologie,   lo   sviluppo   di  servizi  di  sostegno  e  forme  di
collaborazione  tra  realta'  produttive anche appartenenti a regioni
diverse,  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, sono definite le
caratteristiche  e  le  modalita'  di individuazione delle reti delle
imprese e delle catene di fornitura )).
   (( 2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene
di  fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi
coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine
di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le
disposizioni    concernenti    i    distretti   produttivi   previste
dall'articolo  1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo, ad eccezione
delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali )).
    ((  3.  All'articolo  1  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  366,  primo periodo, dopo le parole: «Ministro per
l'innovazione  e  le  tecnologie,» sono inserite le seguenti: «previa
intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le
regioni interessate,»;
    b)  al comma 368, lettera a) i numeri da 1) a 15) sono sostituiti
dai seguenti:
        «1)  al  fine della razionalizzazione e della riduzione degli
oneri   legati   alle   risorse   umane   e  finanziarie  conseguenti
all'effettuazione  degli adempimenti in materia di imposta sul valore
aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2,  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, su proposta del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previa  intesa  con  la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e di Bolzano, e sentite le regioni interessate,
sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al
comma  366,  apposite  semplificazioni  contabili  e procedurali, nel
rispetto   della  disciplina  comunitaria,  e  in  particolare  della
direttiva   2006/112/CE  del  Consiglio,  del  28  novembre  2006,  e
successive modificazioni;
        2) rimane ferma la facolta' per le regioni e gli enti locali,
secondo  i  propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative
semplificate per l'applicazione di tributi propri.»;
    c)  al  comma  368, lettera b) numero 1), ultimo periodo, dopo le
parole:  «Ministro  per  la  funzione  pubblica,»  sono  inserite  le
seguenti:  «previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
    d)  al  comma  368, lettera b) numero 2), ultimo periodo, dopo le
parole:  «Ministro  dell'economia  e  delle finanze» sono inserite le
seguenti:  «,  previa  intesa  con  la  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, e sentite le regioni interessate,»;
    e) il comma 370 e' abrogato )).
   (( 4. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 370, della legge
23  dicembre  2005,  n.  266,  le  parole:  «anche  avvalendosi delle
strutture  tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale
di  cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317»
sono soppresse )).
    ((  5.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )).

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo dei commi 366 e 368 dell'art. 1
          della  gia'  citata  legge  n.  266  del  2005,  cosi' come
          modificati dalla presente legge:
              «366. Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 371,
          con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
          concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con il
          Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  con il
          Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa
          intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  sentite  le regioni interessate, sono definite le
          caratteristiche   e  le  modalita'  di  individuazione  dei
          distretti  produttivi, quali libere aggregazioni di imprese
          articolate  sul  piano territoriale e sul piano funzionale,
          con  l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei
          settori   di   riferimento,   di   migliorare  l'efficienza
          nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di
          sussidiarieta' verticale ed orizzontale, anche individuando
          modalita'    di    collaborazione   con   le   associazioni
          imprenditoriali.».
              «368.  Ai distretti produttivi si applicano le seguenti
          disposizioni:
                a) fiscali:
                  1)   al   fine   della  razionalizzazione  e  della
          riduzione   degli   oneri   legati  alle  risorse  umane  e
          finanziarie    conseguenti    alla    effettuazione   degli
          adempimenti  in materia di imposta sul valore aggiunto, con
          regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta del
          Ministro  dell'economia  e delle finanze, previa intesa con
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, e
          sentite  le  regioni interessate, sono disciplinate, per le
          imprese  appartenenti  ai  distretti  di  cui al comma 366,
          apposite   semplificazioni  contabili  e  procedurali,  nel
          rispetto  della  disciplina  comunitaria,  e in particolare
          della  direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
          2006, e successive modificazioni;
                  2)  rimane  ferma  la facolta' per le regioni e gli
          enti  locali,  secondo  i  propri ordinamenti, di stabilire
          procedure amministrative semplificate per l'applicazione di
          tributi propri;
                b) amministrative:
                  1)  al  fine di favorire la massima semplificazione
          ed economicita' per le imprese che aderiscono ai distretti,
          le  imprese  aderenti  possono intrattenere rapporti con le
          pubbliche  amministrazioni  e  con gli enti pubblici, anche
          economici,   ovvero   dare   avvio   presso  gli  stessi  a
          procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di
          cui  esse  fanno parte. In tal caso, le domande, richieste,
          istanze  ovvero  qualunque  altro atto idoneo ad avviare ed
          eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo,
          ivi   incluse,   relativamente   a  quest'ultimo,  le  fasi
          partecipative   del   procedimento,  qualora  espressamente
          formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti
          si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle
          medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresi' di
          avere  verificato,  nei riguardi delle imprese aderenti, la
          sussistenza  dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di
          legittimazione,  necessari, sulla base delle leggi vigenti,
          per  l'avvio  del  procedimento  amministrativo  e  per  la
          partecipazione  allo stesso, nonche' per la sua conclusione
          con  atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle
          imprese  aderenti,  le pubbliche amministrazioni e gli enti
          pubblici  provvedono  senza altro accertamento nei riguardi
          delle  imprese  aderenti.  Nell'esercizio  delle  attivita'
          previste  dal presente numero, i distretti comunicano anche
          in  modalita' telematica con le pubbliche amministrazioni e
          gli  enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli
          effetti,  con tale modalita'. I distretti possono accedere,
          sulla  base  di  apposita  convenzione,  alle  banche  dati
          formate  e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli
          enti  pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica, previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano, e
          sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
          applicative delle disposizioni del presente numero;
                  2)  al  fine  di facilitare l'accesso ai contributi
          erogati  a  qualunque titolo sulla base di leggi regionali,
          nazionali  o  di  disposizioni  comunitarie, le imprese che
          aderiscono  ai  distretti  di  cui  al  comma  366  possono
          presentare  le  relative  istanze  ed  avviare  i  relativi
          procedimenti   amministrativi,   anche  mediante  un  unico
          procedimento  collettivo,  per  il  tramite  dei  distretti
          medesimi  che  forniscono  consulenza  ed  assistenza  alle
          imprese  stesse  e che possono, qualora le imprese siano in
          possesso  dei requisiti per l'accesso ai citati contributi,
          certificarne  il  diritto.  I  distretti  possono  altresi'
          provvedere,    ove   necessario,   a   stipulare   apposite
          convenzioni,  anche  di tipo collettivo con gli istituti di
          credito  ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di
          cui  all'art.  106  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo   1°  settembre  1993,  n.  385,  e  successive
          modificazioni,  volte  alla  prestazione della garanzia per
          l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso.
          Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze,  previa  intesa  con  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano, e
          sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
          applicative della presente disposizione;
                  3)  i distretti hanno la facolta' di stipulare, per
          conto  delle  imprese, negozi di diritto privato secondo le
          norme  in  materia  di  mandato di cui agli articoli 1703 e
          seguenti del codice civile;
                c) finanziarie:
                  1)   al  fine  di  favorire  il  finanziamento  dei
          distretti  e  delle  relative  imprese, con regolamento del
          Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro
          delle attivita' produttive e la CONSOB, sono individuate le
          semplificazioni,     con     le     relative    condizioni,
          alledisposizioni  della  legge  30  aprile  1999,  n.  130,
          applicabili  alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad
          oggetto  crediti  concessi  da  una  pluralita' di banche o
          intermediari  finanziari  alle  imprese  facenti  parte del
          distretto e ceduti ad un'unica societa' cessionaria;
                  2)  con  il regolamento di cui al numero 1) vengono
          individuate  le  condizioni  e  le  garanzie  a  favore dei
          soggetti  cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza
          delle  quali  tutto o parte del ricavato dell'emissione dei
          titoli   possa  essere  destinato  al  finanziamento  delle
          iniziative  dei  distretti  e  delle  imprese dei distretti
          beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
                  3)  le  disposizioni  di  cui  all'art. 7-bis della
          legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti
          delle  banche nei confronti delle imprese facenti parte dei
          distretti,  alle condizioni stabilite con il regolamento di
          cui al numero 1);
                  4)  le  banche  e  gli altri intermediari che hanno
          concesso  crediti ai distretti o alle imprese facenti parte
          dei   distretti   e   che   non   procedono  alla  relativa
          cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge
          30   aprile   1999,  n.  130,  possono,  in  aggiunta  agli
          accantonamenti  previsti  dalle  norme  vigenti, effettuare
          accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento
          di cui al numero 1);
                  5)  al  fine  di favorire l'accesso al credito e il
          finanziamento  dei  distretti  e delle imprese che ne fanno
          parte,  con particolare riferimento ai progetti di sviluppo
          e  innovazione,  il  Ministro dell'economia e delle finanze
          adotta o propone le misure occorrenti per:
                    5.1)  assicurare il riconoscimento della garanzia
          prestata  dai  confidi  quale strumento di attenuazione del
          rischio  di  credito  ai  fini  del  calcolo  dei requisiti
          patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento
          del Nuovo accordo di Basilea;
                    5.2)  favorire  il rafforzamento patrimoniale dei
          confidi e la loro operativita'; anche a tal fine i fondi di
          garanzia  interconsortile  di  cui al comma 20 dell'art. 13
          del  decreto-legge  30  settembre 2003, n. 269, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326,
          possono  essere destinati anche alla prestazione di servizi
          ai   confidi   soci  ai  fini  dell'iscrizione  nell'elenco
          speciale  di  cui  all'art.  107  del testo unico di cui al
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
                    5.3)  agevolare la costituzione di idonee agenzie
          esterne  di valutazione del merito di credito dei distretti
          e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei
          requisiti  patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo
          standardizzato  di calcolo dei requisiti patrimoniali degli
          enti  creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo
          di Basilea;
                    5.4)  favorire  la  costituzione,  da  parte  dei
          distretti,  con  apporti di soggetti pubblici e privati, di
          fondi  di investimento in capitale di rischio delle imprese
          che fanno parte del distretto;
                d) per la ricerca e lo sviluppo:
                  1)  al  fine di accrescere la capacita' competitiva
          delle  piccole e medie imprese e dei distretti industriali,
          attraverso  la  diffusione  di  nuove  tecnologie  e  delle
          relative  applicazioni industriali, e' costituita l'Agenzia
          per  la  diffusione  delle tecnologie per l'innovazione, di
          seguito denominata "Agenzia";
                  2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema
          della   ricerca   ed   il   sistema  produttivo  attraverso
          l'individuazione,  valorizzazione  e  diffusione  di  nuove
          conoscenze,    tecnologie,    brevetti    ed   applicazioni
          industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;
                  3)  l'Agenzia  stipula  convenzioni e contratti con
          soggetti   pubblici   e   privati  che  ne  condividono  le
          finalita';
                  4)  l'Agenzia  e'  soggetta  alla  vigilanza  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  che,  con propri
          decreti  di  natura non regolamentare, sentiti il Ministero
          dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca,  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle
          attivita' produttive, nonche' il Ministro per lo sviluppo e
          la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e
          le  tecnologie,  se nominati, definisce criteri e modalita'
          per   lo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali.  Lo
          statuto  dell'Agenzia  e'  soggetto  all'approvazione della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 23 del
          decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
          15 marzo 1997, n. 59), cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «3.   Le   funzioni   di   assistenza  sono  esercitate
          prioritariamente  attraverso  gli  sportelli  unici  per le
          attivita' produttive.».

        
      
          
Sezione 5
Assistenza tecnica
Capo II
Impresa
                             Art. 6-ter.
                     (( Banca del Mezzogiorno ))
    (( 1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali
d'Italia  di  un  istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo
economico  e  di favorirne la crescita, e' costituita la societa' per
azioni «Banca del Mezzogiorno».
    2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze da
adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi
in  materia  bancaria  e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre  1993, n. 385, e successive modificazioni, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  e'  nominato  il  comitato promotore, con oneri a
carico delle risorse di cui al comma 4.
   3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresi' disciplinati:
    a)  i  criteri  per  la  redazione  dello  statuto,  nel quale e'
previsto  che  la Banca abbia necessariamente sede in una regione del
Mezzogiorno d'Italia;
    b)  le modalita' di composizione dell'azionariato della Banca, in
maggioranza  privato  e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il
riconoscimento  della  funzione  di  soci  fondatori allo Stato, alle
regioni,   alle  province,  ai  comuni,  alle  camere  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura e agli altri enti e organismi
pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una
quota di capitale sociale;
    c)  le  modalita'  per provvedere, attraverso trasparenti offerte
pubbliche,  all'acquisizione  di  marchi  e di denominazioni, entro i
limiti  delle  necessita'  operative  della Banca, di rami di azienda
gia' appartenuti ai banchi meridionali e insulari;
    d) e modalita' di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti
internazionali,  con particolare riferimento alle risorse prestate da
organismi  sopranazionali  per  lo  sviluppo  delle  aree geografiche
sottoutilizzate )).
   (( 4. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008
per  l'apporto  al  capitale  della Banca da parte dello Stato, quale
soggetto  fondatore.  Entro cinque anni dall'inizio dell'operativita'
della Banca tale importo e' restituito allo Stato, il quale cede alla
Banca  stessa  tutte  le azioni ad esso intestate ad eccezione di una
)).
     ((  5.  All'onere  di  cui  al  comma  4  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di
parte  corrente  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2008,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando,   quanto   a   2,5   milioni   di   euro,
l'accantonamento  relativo  al  Ministero  per  i beni e le attivita'
culturali  e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo
al Ministero della salute )).
    (( 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare,  con  propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio
)).

        
                    Riferimenti normativi:
              - Il  decreto  legislativo  1°  settembre  1993, n. 385
          recante  «testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria e
          creditizia»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          settembre 1993, n. 230, supplemento ordinario.

        
      
          
Sezione 5
Assistenza tecnica
Capo II
Impresa
                           Art. 6-quater.
                 (( Concentrazione strategica degli
         interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate ))
    ((  1.  Al  fine di rafforzare la concentrazione su interventi di
rilevanza  strategica  nazionale  delle risorse del Fondo per le aree
sottoutilizzate  di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289,  e  successive  modificazioni,  su  indicazione dei Ministri
competenti   sono  revocate  le  relative  assegnazioni  operate  dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per
il  periodo  2000-2006  in  favore di amministrazioni centrali con le
delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare
delle  risorse  che  entro  la data del 31 maggio 2008 non sono state
impegnate  o  programmate  nell'ambito di accordi di programma quadro
sottoscritti   entro   la   medesima   data,   con  esclusione  delle
assegnazioni  per  progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso
e'  fatta  salva  la ripartizione dell'85% delle risorse alle regioni
del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del Centro-Nord )).
    ((  2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse
ad  esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIPE, su proposta del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  definisce,  di  concerto con i
Ministri  interessati,  i  criteri e le modalita' per la ripartizione
delle  risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano )).
    (( 3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che siano
gia' state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata
nel   bilancio   dello  Stato  per  essere  riassegnate  alla  unita'
previsionale  di  base  in  cui  e'  iscritto  il  Fondo  per le aree
sottoutilizzate )).

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  61  della legge 27
          dicembre   2002,   n.   289,   e  successive  modificazioni
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003):
              «Art.   61   (Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
          coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
          di  cui  alla  legge  30  giugno  1998,  n.  208,  al quale
          confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
          disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
          contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
          riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
          nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
          l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
              2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera f), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
              3.   Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
          interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
          al  comma  1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
          base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
          delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
          economico e sociale, nonche':
                a)  per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali sono
          finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
          rifinanziamento  degli  interventi  di cui all'art. 1 della
          citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
          attraverso   le   altre  disposizioni  legislative  di  cui
          all'allegato  1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
          dei  metodi  indicati  all'art.  73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448;
                b)  per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
          a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
          sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
          ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
          esigenze del mercato.
              4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal  CIPE
          costituiscono  limiti  massimi  di spesa ai sensi del comma
          6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
              5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da sottoporre al
          controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
          criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
          previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
          anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
          contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
          delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
          disciplinato  dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al comma 3, il CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
          il  30  giugno  di  ogni anno il CIPE approva una relazione
          sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
          contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento.
              7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
          sono  trasmesse  al Parlamento e di esse viene data formale
          comunicazione alle competenti Commissioni.
              8.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare,  anche con riferimento all'art.
          60,   con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio  in  termini di residui, competenza e cassa tra le
          pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
          previsione delle amministrazioni interessate.
              9.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
          totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
          decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          quelle  di  cui  all'art.  8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
          alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
          territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
          programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata   alle   aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord,
          ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3, lettera c) , del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
              10.  Le  economie  derivanti da provvedimenti di revoca
          totale  o  parziale  delle  agevolazioni di cui all'art. 1,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          100  per  cento delle economie stesse, per il finanziamento
          di  nuovi  contratti  di programma. Per il finanziamento di
          nuovi  contratti  di  programma  una  quota pari all'85 per
          cento  delle  economie  e' riservata alle aree depresse del
          Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al citato
          regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
          art.  87,  paragrafo  3,  lettera  c)  ,  del  Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento.
              11. ... .
              12. ... .
              13.  Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
          essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
          operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
          del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre 1992, n. 488, ed
          aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo 3, lettere a) e c) , del Trattato
          che  istituisce  la  Comunita'  europea, nonche' nelle aree
          ricadenti  nell'obiettivo  2  di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
          nell'ambito  di  programmi  di penetrazione commerciale, in
          campagne   pubblicitarie  localizzate  in  specifiche  aree
          territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
          sulle  spese  documentate dell'esercizio di riferimento che
          eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
          precedente  e nelle misure massime previste per gli aiuti a
          finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola «
          de  minimis  »  di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
          Commissione,  del  12  gennaio  2001.  Il CIPE, con propria
          delibera  da sottoporre al controllo preventivo della Corte
          dei  conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
          previsionale  di  base  6.1.2.7  «Devoluzione  di proventi»
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
          di  presentazione  e le modalita' delle relative istanze. I
          soggetti  che  intendano avvalersi dei contributi di cui al
          presente  comma  devono  produrre istanza all'Agenzia delle
          entrate  che  provvede  entro trenta giorni a comunicare il
          suo  eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine cronologico
          delle   domande   pervenute.  Qualora  l'utilizzazione  del
          contributo  esposta  nell'istanza  non  risulti effettuata,
          nell'esercizio  di  imposta cui si riferisce la domanda, il
          soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
          puo'   presentare   una   nuova  istanza  nei  dodici  mesi
          successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».

        
      
          
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Capo II
Impresa
                          Art. 6-quinquies.
       (( Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati
al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale ))
    (( 1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo  economico,  a  decorrere  dall'anno  2009,  un fondo per il
finanziamento,  in  via  prioritaria,  di  interventi  finalizzati al
potenziamento  della  rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi
comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui e'
riconosciuta  la  valenza  strategica  ai fini della competitivita' e
della coesione del Paese. Il fondo e' alimentato con gli stanziamenti
nazionali  assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale
per  il  periodo  2007-2013  in  favore  di  programmi  di  interesse
strategico  nazionale,  di  progetti  speciali e di riserve premiali,
fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state
vincolate  all'attuazione  di  programmi  gia'  esaminati  dal CIPE o
destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla
delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82 )).
    ((  2.  Con  delibera  del  CIPE, su proposta del Ministero dello
sviluppo  economico  d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti,  si  provvede  alla  ripartizione del fondo di cui al
comma  1,  sentita  la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del
decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.  281,  e  successive
modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni
del   Mezzogiorno  almeno  l'85%  degli  stanziamenti  nazionali  per
l'attuazione   del   quadro   strategico  nazionale  per  il  periodo
2007-2013.  Lo schema di delibera del CIPE e' trasmesso al Parlamento
per  il  parere  delle  Commissioni  competenti  per  materia e per i
profili  di  carattere  finanziario.  Nel  rispetto  delle  procedure
previste  dal  regolamento  (CE)  n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11
luglio  2006,  e  successive  modificazioni,  i  Programmi  operativi
nazionali  finanziati  con  risorse  comunitarie per l'attuazione del
Quadro  Strategico  Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere
ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo )).
     ((   3.   Costituisce   un   principio  fondamentale,  ai  sensi
dell'articolo    117,    terzo    comma,   della   Costituzione,   la
concentrazione,   da   parte  delle  regioni,  su  infrastrutture  di
interesse  strategico  regionale  delle risorse del Quadro Strategico
Nazionale  per  il  periodo  2007-2013 in sede di predisposizione dei
programmi  finanziati  dal  Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo  61  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni,  e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi
strutturali comunitari. ))

        
                    Riferimenti normativi:
              - La delibera CIPE n. 82/2007 del 3 agosto 2007 recante
          «Quadro  strategico nazionale 2007-2013 - Definizione delle
          procedure  e  delle  modalita' di attuazione del meccanismo
          premiale    collegato   agli   "obiettivi   di   servizio".
          (Deliberazione  n.  82/2007)»  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2007, n. 301.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28   agosto  1997,  n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8  giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1 e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
              - Il   Regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio
          dell'11  luglio 2006 recante «Regolamento (CE) n. 1083/2006
          del  Consiglio,  dell'11  luglio 2006, recante disposizioni
          generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
          sociale  europeo  e  sul  Fondo di coesione e che abroga il
          regolamento (CE) n. 1260/1999» e' pubblicato nella GU L 210
          del 31 luglio 2006.
              - Per  il  testo  dell'art.  61 della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289  vedasi  i  riferimenti  normativi  all'art.
          6-quater

        
      
          
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Impresa
                           Art. 6-sexies.
   (( Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria ))
   (( 1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale
e   regionale   ed   in   particolare   per  garantire  l'unitarieta'
dell'impianto  programmatico  del  Quadro strategico nazionale per la
politica  regionale  di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e
coordinato   utilizzo  delle  relative  risorse,  la  Presidenza  del
Consiglio   dei   Ministri,   sentito  il  Ministero  dello  sviluppo
economico,   effettua  la  ricognizione  delle  risorse  generate  da
progetti   originariamente  finanziati  con  fonti  di  finanziamento
diverse  dai  Fondi  strutturali  europei  ed  inseriti nei programmi
cofinanziati  che  siano  oggetto  di  rimborso a carico del bilancio
comunitario  e  del  fondo  di  rotazione di cui all'articolo 5 della
legge  16 aprile 1987, n. 183, in particolare individuando le risorse
che  non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente
vincolanti  correlate alla chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006
e  alla  rendicontazione  delle  annualita' 2007 e 2008 dei Programmi
Operativi  2007-2013,  anche  individuando  modalita'  per evitare il
disimpegno  automatico  delle relative risorse impegnate sul bilancio
comunitario )).
    ((  2.  All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque
entro  e  non  oltre  novanta  giorni dalla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione del presente decreto, la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  dei  Ministri competenti, di
concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze  e dello
sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalita' di
impiego  delle  risorse, i criteri per la selezione e le modalita' di
attuazione  degli interventi che consentano di assicurare la qualita'
della   spesa  e  di  accelerarne  la  realizzazione  anche  mediante
procedure  sostitutive  nei  casi  di  inerzia  o inadempimento delle
amministrazioni  responsabili.  L'intesa,  tenuto  conto  del vincolo
delle   precedenti   assegnazioni  alle  amministrazioni  centrali  e
regionali,  in  attuazione  dell'articolo  119,  quinto  comma, della
Costituzione,  individua  gli  interventi  speciali per promuovere lo
sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con
priorita'  per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete
infrastrutturale   di   livello  nazionale  e  regionale  di  cui  e'
riconosciuta  la  valenza  strategica  ai fini della competitivita' e
della coesione )).
     ((  3.  Il  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica  (CIPE)  approva  l'intesa  di  cui  al comma precedente ed
assume   con   propria   deliberazione   gli   atti   necessari  alla
riprogrammazione  delle  risorse e all'attuazione della stessa. Prima
dell'approvazione  da  parte  del  CIPE,  la  riprogrammazione  delle
risorse  di  cui  al periodo precedente e' trasmessa al Parlamento ai
fini   dell'espressione   del  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari )).
    ((  4.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, sulla base
dell'intesa  di  cui  ai  commi  2 e 3 e della riprogrammazione delle
risorse  disponibili  approvata  dal  CIPE,  promuove  con le singole
regioni   interessate   la  stipula  delle  intese  istituzionali  di
programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per individuare il
programma  degli interventi e le relative modalita' di attuazione. Ai
fini  del  conseguimento  degli  obiettivi  ed  in  coerenza  con  le
modalita'  di  attuazione  del  Quadro  strategico  nazionale  per la
politica   regionale   di   sviluppo   2007-2013  le  intese  saranno
sottoscritte  anche dal Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro per i rapporti con le regioni )).
    ((  5.  Le  intese  istituzionali  di  programma  di cui al comma
precedente   costituiscono  lo  strumento  di  attuazione  di  quanto
previsto  dal  comma 3 dell'articolo 6-quinquies del presente decreto
)).

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 16 aprile
          1987,  n.  183  (Coordinamento  delle politiche riguardanti
          l'appartenenza   dell'Italia   alle  Comunita'  europee  ed
          adeguamento  dell'ordinamento  interno  agli atti normativi
          comunitari):
              «Art.  5  (Fondo  di  rotazione).  -  1.  E' istituito,
          nell'ambito  del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
          dello  Stato,  un  fondo  di  rotazione con amministrazione
          autonoma  e  gestione  fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un  apposito  conto corrente infruttifero, aperto presso la
          tesoreria  centrale  dello  Stato denominato "Ministero del
          tesoro   -   Fondo  di  rotazione  per  l'attuazione  delle
          politiche comunitarie", nel quale sono versate:
                a)  le  disponibilita'  residue del fondo di cui alla
          legge  3  ottobre  1977,  n.  863,  che  viene  soppresso a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1;
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
                c)  le  somme  da  individuare annualmente in sede di
          legge   finanziaria,   sulla  base  delle  indicazioni  del
          comitato  interministeriale per la programmazione economica
          (CIPE)  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  1,  lettera  c)  ,
          nell'ambito   delle   autorizzazioni  di  spesa  recate  da
          disposizioni  di legge aventi le stesse finalita' di quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare;
                d)  le  somme annualmente determinate con la legge di
          approvazione  del bilancio dello Stato, sulla base dei dati
          di cui all'art. 7.
              3.  Restano  salvi  i  rapporti finanziari direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e  dagli  organismi  di  cui  all'art.  2  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
          legge 26 novembre 1975, n. 748.».
              - Si  riporta  il testo del comma 203 dell'art. 2 della
          legge  23  dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni
          (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):
              «203.  Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
          di  soggetti  pubblici  e  privati  ed  implicano decisioni
          istituzionali   e   risorse   finanziarie  a  carico  delle
          amministrazioni   statali,   regionali   e  delle  province
          autonome  nonche' degli enti locali possono essere regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti:
                a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi
          la  regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
          il  soggetto  pubblico  competente  e  la  parte o le parti
          pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
          riferiti  ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
          una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
                b)  "Intesa  istituzionale  di  programma", come tale
          intendendosi   l'accordo   tra   amministrazione  centrale,
          regionale  o  delle province autonome con cui tali soggetti
          si  impegnano  a collaborare sulla base di una ricognizione
          programmatica  delle  risorse  finanziarie disponibili, dei
          soggetti   interessati  e  delle  procedure  amministrative
          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
          interventi  d'interesse  comune o funzionalmente collegati.
          La  gestione  finanziaria  degli interventi per i quali sia
          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
          nonche'   di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti  ed
          organismi  pubblici, anche operanti in regime privatistico,
          puo'  attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
          dall'art.  8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
          aprile 1994, n. 367 (285);
                c)   "Accordo   di   programma   quadro",  come  tale
          intendendosi  l'accordo  con  enti locali ed altri soggetti
          pubblici  e  privati  promosso  dagli organismi di cui alla
          lettera  b)  , in attuazione di una intesa istituzionale di
          programma  per  la definizione di un programma esecutivo di
          interventi  di interesse comune o funzionalmente collegati.
          L'accordo  di programma quadro indica in particolare: 1) le
          attivita'  e  gli  interventi da realizzare, con i relativi
          tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
          gli  adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
          dell'attuazione  delle  singole attivita' ed interventi; 3)
          gli  eventuali  accordi  di programma ai sensi dell'art. 27
          della  legge  8  giugno  1990,  n.  142;  4)  le  eventuali
          conferenze   di   servizi   o  convenzioni  necessarie  per
          l'attuazione   dell'accordo;  5)  gli  impegni  di  ciascun
          soggetto,   nonche'   del  soggetto  cui  competono  poteri
          sostitutivi  in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
          i  procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
          tra  i  soggetti  partecipanti  all'accordo;  7) le risorse
          finanziarie   occorrenti   per   le  diverse  tipologie  di
          intervento,  a  valere  sugli stanziamenti pubblici o anche
          reperite  tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
          i  soggetti  responsabili per il monitoraggio e la verifica
          dei  risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
          per  tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
          atti  e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in attuazione
          dell'accordo   di   programma  quadro  sono  in  ogni  caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli  atti  di  esecuzione  dell'accordo di programma quadro
          possono  derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
          contabilita',     salve    restando    le    esigenze    di
          concorrenzialita'   e  trasparenza  e  nel  rispetto  della
          normativa  comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
          di  valutazione  di  impatto ambientale. Limitatamente alle
          predette   aree  di  cui  alla  lettera  f)  determinazioni
          congiunte   adottate   dai  soggetti  pubblici  interessati
          territorialmente  e per competenza istituzionale in materia
          urbanistica  possono  comportare  gli effetti di variazione
          degli  strumenti  urbanistici  gia'  previsti dall'art. 27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
                  d)  "Patto  territoriale",  come  tale intendendosi
          l'accordo,  promosso  da  enti  locali, parti sociali, o da
          altri  soggetti  pubblici  o privati con i contenuti di cui
          alla  lettera  c) , relativo all'attuazione di un programma
          di  interventi  caratterizzato  da  specifici  obiettivi di
          promozione dello sviluppo locale;
                  e) "Contratto di programma", come tale intendendosi
          il   contratto   stipulato  tra  l'amministrazione  statale
          competente,  grandi  imprese,  consorzi  di medie e piccole
          imprese  e  rappresentanze  di distretti industriali per la
          realizzazione   di  interventi  oggetto  di  programmazione
          negoziata;
                  f)  "Contratto  di area", come tale intendendosi lo
          strumento  operativo, concordato tra amministrazioni, anche
          locali,  rappresentanze  dei  lavoratori  e  dei  datori di
          lavoro,  nonche'  eventuali altri soggetti interessati, per
          la  realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
          sviluppo  e  la  creazione  di  una  nuova  occupazione  in
          territori  circoscritti,  nell'ambito  delle  aree di crisi
          indicate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
          proposta  del Ministero del bilancio e della programmazione
          economica  e sentito il parere delle competenti Commissioni
          parlamentari,  che  si  pronunciano  entro  quindici giorni
          dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
          nuclei  di industrializzazione situati nei territori di cui
          all'obiettivo  1  del  regolamento  CEE n. 2052/88, nonche'
          delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
          della   legge  14  maggio  1981,  n.  219,  che  presentino
          requisiti  di  piu'  rapida  attivazione di investimenti di
          disponibilita'  di  aree  attrezzate e di risorse private o
          derivanti  da  interventi  normativi. Anche nell'ambito dei
          contratti  d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
          trattamenti  retributivi  previsti  dall'art.  6,  comma 9,
          lettera  c)  del  decreto-legge  9  ottobre  1989,  n. 338,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
          n. 389.».

        
      
          
Capo III
Energia
                               Art. 7.
                   Strategia energetica nazionale
  1.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo  economico,  definisce  la «Strategia energetica nazionale»,
che  indica  le  priorita' per il breve ed il lungo periodo e reca la
determinazione   delle   misure   necessarie  per  conseguire,  anche
attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:
    a)   diversificazione   delle  fonti  di  energia  e  delle  aree
geografiche di approvvigionamento;
    b)  miglioramento  della  competitivita'  del  sistema energetico
nazionale  e  sviluppo  delle  infrastrutture  nella  prospettiva del
mercato interno europeo;
    c)    promozione   delle   fonti   rinnovabili   di   energia   e
dell'efficienza energetica;
    d)   realizzazione   nel  territorio  nazionale  di  impianti  di
produzione di energia nucleare;
      ((  d-bis)  promozione  della  ricerca  sul  nucleare di quarta
generazione o da fusione; ))
    e)  incremento  degli  investimenti  in  ricerca  e  sviluppo nel
settore  energetico  e  partecipazione  ad  accordi internazionali di
cooperazione tecnologica;
    f)   sostenibilita'  ambientale  nella  produzione  e  negli  usi
dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra;
    g)  garanzia  di  adeguati  livelli di protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori.
  2.  Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il
Ministro  dello  sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  una
Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.
  3. (( Soppresso )).
  2. (( Soppresso )).
  3. (( Soppresso )).
  4.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

        
      
          
Capo III
Energia
                               Art. 8.
  Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi
  1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9
gennaio  1991,  n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31
luglio  2002,  n.  179,  si  applica  fino  a quando il Consiglio dei
Ministri,  ((  d'intesa con la regione Veneto )) , su proposta del ((
Ministro  dell'ambiente  e della tutela )) del territorio e del mare,
non  abbia  definitivamente  accertato  la  non sussistenza di rischi
apprezzabili  di  subsidenza  sulle  coste,  sulla  base  di  nuovi e
aggiornati  studi,  che  dovranno  essere  presentati dai titolari di
permessi  di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando
i  metodi  di  valutazione piu' conservativi e prevedendo l'uso delle
migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. (( Ai fini della
suddetta attivita' di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio  e del mare si avvale dell'Istituto superiore
per   la   protezione   e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  di  cui
all'articolo 28 del presente decreto )).
  2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui
ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi
dell'articolo  5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164,  attualmente  non  produttivi  e  per  i  quali  non  sia  stata
presentata   domanda   per   il   riconoscimento  della  marginalita'
economica,  comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il
termine  di  tre mesi dalla data di entrata in vigore (( del presente
decreto  )) l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione
dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.
  3.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  entro  i  sei  mesi
successivi  al  termine  di  cui  al  comma  2, pubblica l'elenco dei
giacimenti  di  cui  al  medesimo comma 2, ai fini della attribuzione
mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della
produzione  di  energia  elettrica, in base a modalita' stabilite con
decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine.
  4.  E'  abrogata  ogni  incentivazione  sancita dall'articolo 5 del
decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  per  i  giacimenti
marginali.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 9 gennaio
          1991,   n.  9  (Norme  per  l'attuazione  del  nuovo  Piano
          energetico   nazionale:   aspetti  istituzionali,  centrali
          idroelettriche  ed  elettrodotti,  idrocarburi e geotermia,
          autoproduzione  e  disposizioni  fiscali),  come modificata
          dall'art. 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179:
              «Art.    4   (Divieto   di   prospezione,   ricerca   e
          coltivazione).  -  1.  La  prospezione,  la  ricerca  e  la
          coltivazione  di  idrocarburi  e'  vietata  nelle acque del
          Golfo  di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi,
          fatti  salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni
          in  atto,  nonche'  nelle  acque  del Golfo di Venezia, nel
          tratto  di  mare  compreso tra il parallelo passante per la
          foce  del  fiume Tagliamento e il parallelo passante per la
          foce del ramo di Goro del fiume Po.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  (Attuazione  della
          direttiva  98/30/CE  recante  norme  comuni  per il mercato
          interno  del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge
          17 maggio 1999, n. 144):
              «Art. 5 (Incentivazione alla coltivazione di giacimenti
          marginali). - 1. Ai fini del presente decreto sono definiti
          a  marginalita'  economica  i giacimenti per i quali, sulla
          base  delle  tecnologie  disponibili  e  con riferimento al
          contesto economico, lo sviluppo per la messa in produzione,
          ovvero  la  coltivazione delle code di produzione risultino
          di  economicita'  critica  e  fortemente  dipendente  dalle
          variabili tecnico-economiche e dal rischio minerario.
              2.   I  titolari  di  concessioni  di  coltivazione  di
          idrocarburi  nelle quali sono presenti giacimenti marginali
          per  i  quali  lo  sviluppo,  come  previsto  all'atto  del
          conferimento  della  concessione, non risulta possibile per
          la  loro  intervenuta marginalita' economica, o per i quali
          e'   possibile,   con   l'effettuazione   di   investimenti
          addizionali, ottenere un aumento delle riserve producibili,
          possono   presentare   al   Ministero  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato   un'istanza  tendente  ad
          ottenere   per   detti   giacimenti  il  riconoscimento  di
          marginalita'.  L'istanza  e'  corredata  da una dettagliata
          relazione tecnico-economica contenente i seguenti elementi:
                a)   programma   delle  opere  necessarie  a  rendere
          economicamente  attuabile  lo sviluppo o l'incremento della
          produzione, corredato dei relativi investimenti;
                b)  piano economico e finanziario degli investimenti,
          corredato    dall'analisi    della    redditivita'    della
          coltivazione e dall'indicazione delle aliquote di prodotto;
                c)  ulteriore  quota  percentuale  degli investimenti
          deducibile  ai  fini  fiscali,  oltre  a  quella  del  loro
          ammortamento, che rende economico il progetto;
                d)   termine   possibile   per  l'inizio  dei  lavori
          relativi.
              3.   Il   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato, sentita la Commissione di cui all'art. 19
          del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e sentita
          la  regione  interessata,  riconosce  con  atto motivato la
          qualifica di marginalita' economica del giacimento, approva
          la  ulteriore  quota  percentuale  di  cui  al  comma  2 in
          funzione del prezzo di vendita degli idrocarburi prodotti e
          stabilisce  il  termine  per  l'inizio  dei  lavori, il cui
          mancato  rispetto  fa  decadere  dal  diritto  ad applicare
          l'incremento degli ammortamenti.
              4. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi
          formati  con gli utili corrispondenti all'ulteriore importo
          deducibile al sensi del comma 2 rilevano agli effetti della
          determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma
          4  dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre  1986,  n.  917,  secondo i criteri previsti per i
          proventi di cui al numero 1) dello stesso comma.
              5. I concessionari, a seguito del riconoscimento di cui
          al comma 3, applicano direttamente l'agevolazione di cui al
          presente  articolo  ai  propri  bilanci,  secondo  il piano
          approvato,  ad  eccezione  degli  anni  nei quali il prezzo
          medio  di  vendita  realizzato  risulti superiore del 20% a
          quello posto a base del calcolo approvato.
              6.  Il  Ministero  delle  finanze vigila sulla corretta
          applicazione     dell'agevolazione     da     parte     dei
          concessionari.».

        
      
          
Capo III
Energia
                               Art. 9.
         Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi
  1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  le  parole  «puo'  essere» sono modificate con le parole: «e'
adottato»;
    b)  al  primo  periodo,  dopo  le parole «a due punti percentuali
rispetto» e' aggiunta la seguente parola: «esclusivamente».
  2.  Per  fronteggiare  la grave crisi dei settori dell'agricoltura,
della    pesca   professionale   e   dell'autotrasporto   conseguente
all'aumento  dei  prezzi  dei prodotti petroliferi, a decorrere dalla
data  di  entrata  in  vigore del presente provvedimento e fino al 31
dicembre   2008,   l'Agenzia   nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  Spa  provvede  con  proprie
risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure
di  sostegno  volte  a  consentire  il  mantenimento  dei  livelli di
competitivita',  previa  apposita  convenzione tra il Ministero dello
sviluppo economico e l'Agenzia.
  3.  Con  decreto  del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sentiti i Ministri
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e delle politiche agricole,
alimentari e forestali e' approvata, entro sessanta giorni dalla data
di  entrata  in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al
comma  2,  che  definisce  altresi'  le  modalita'  e  le risorse per
l'attuazione  delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme
le modalita' di utilizzo gia' previste dalla normativa vigente per le
disponibilita' giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
    4.  L'applicazione  delle  disposizioni  del presente articolo e'
subordinata  alla  preventiva approvazione da parte della Commissione
europea.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo del comma 291 dell'art. 1 della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2008),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «291. Condizioni per l'emanazione del decreto di cui al
          comma 290.
              Il decreto di cui al comma 290 e' adottato, con cadenza
          trimestrale,  se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta
          in  misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due
          punti  percentuali  rispetto  esclusivamente  al  valore di
          riferimento,  espresso  in  euro, indicato nel Documento di
          programmazione  economico-finanziaria;  il medesimo decreto
          non  puo'  essere  adottato  ove,  nella media del semestre
          precedente,   si  verifichi  una  diminuzione  del  prezzo,
          determinato  ai  sensi  del  comma  290,  rispetto a quello
          indicato      nel      Documento      di     programmazione
          economico-finanziaria.  Il decreto di cui al comma 290 puo'
          essere  adottato  al fine di variare le aliquote di accisa,
          qualora il prezzo di cui al comma 290 abbia una diminuzione
          rispetto  al  valore  di  riferimento,  espresso  in  euro,
          indicato      nel      Documento      di     programmazione
          economico-finanziaria.».

        
      
          
Capo III
Energia
                              Art. 10.
       Promozione degli interventi infrastrutturali strategici
        e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni
  1.  Al  comma  355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311 e' aggiunta la seguente lettera:
    «  ((  c-ter)   ))  infrastrutture  nel  settore energetico ed in
quello  delle  reti  di  telecomunicazione,  sulla  base di programmi
predisposti dal Ministero dello sviluppo economico».

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo del comma 355 dell'art. 1 della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2005),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «355.  Con  apposite  delibere del CIPE, presieduto dal
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in  maniera  non
          delegabile,  da  sottoporre  al  controllo preventivo della
          Corte dei conti, il Fondo e' ripartito per essere destinato
          ad  interventi  agevolativi alle imprese, individuati dalle
          stesse delibere sulla base degli interventi gia' disposti a
          legislazione  vigente  e  per  i  quali  sussiste  apposito
          stanziamento di bilancio. Ai fini dell'individuazione degli
          interventi   ammessi   al  finanziamento  sono  considerati
          prioritariamente i seguenti progetti di investimento:
                a)  interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso
          le  tecnologie  digitali,  di  prodotti, servizi e processi
          aziendali,  su proposta del Ministro per l'innovazione e le
          tecnologie,  di  concerto  con  il Ministro delle attivita'
          produttive;
                b)    programmi    di    innovazione   ecocompatibile
          finalizzati  al  risparmio energetico secondo le specifiche
          previste  dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato
          per  la  tutela ambientale, di cui alla comunicazione della
          Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale  delle  Comunita'  europee n. C/37 del 3 febbraio
          2001, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
          del territorio, di concerto con il Ministro delle attivita'
          produttive;
                c)    realizzazione    dei    corridoi    multimodali
          transeuropei  n.  5,  n.  8  e n. 10 e connesse bretelle di
          collegamento,    nonche'    delle   reti   infrastrutturali
          marittime,  logistiche  ed  energetiche  comunque  ad  essi
          collegate;
                  c-bis)  infrastrutture  strategiche  di  preminente
          interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.
          443;
                  c-ter)  infrastrutture nel settore energetico ed in
          quello  delle  reti  di  telecomunicazione,  sulla  base di
          programmi   predisposti   dal   Ministero   dello  sviluppo
          economico.».

        
      
          
Capo IV
Casa e infrastrutture
                              Art. 11.
                          (( Piano Casa ))
    ((  1.  Al  fine  di garantire su tutto il territorio nazionale i
livelli  minimi  essenziali  di  fabbisogno  abitativo  per  il pieno
sviluppo della persona umana, e' approvato con decreto del Presidente
del   Consiglio   dei   Ministri,   previa   delibera   del  Comitato
interministeriale  per  la programmazione economica (CIPE) e d'intesa
con  la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del decreto
legislativo  28  agosto  1997, n. 281, e successive modificazioni, su
proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto,  un  piano nazionale di edilizia
abitativa. ))
     ((   2.  Il  piano  e'  rivolto  all'incremento  del  patrimonio
immobiliare  ad  uso  abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di
edilizia  residenziale,  da  realizzare  nel  rispetto dei criteri di
efficienza  energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con
il   coinvolgimento   di   capitali  pubblici  e  privati,  destinate
prioritariamente a prima casa per: ))
      ((  a)  nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o
monoreddito;
     b) giovani coppie a basso reddito;
     c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
     d) studenti fuori sede;
     e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
      f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo
1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
     g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci
anni  nel  territorio  nazionale  ovvero  da almeno cinque anni nella
medesima regione. ))
    ((  3.  Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la
costruzione  di  nuove  abitazioni  e  la  realizzazione di misure di
recupero  del  patrimonio abitativo esistente ed e' articolato, sulla
base  di  criteri  oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno
abitativo  presente  nelle diverse realta' territoriali, attraverso i
seguenti interventi: ))
       ((   a)  costituzione  di  fondi  immobiliari  destinati  alla
valorizzazione  e  all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla
promozione  di  strumenti  finanziari immobiliari innovativi e con la
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche
in  un  sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la
realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale; ))
      ((  b)  incremento  del patrimonio abitativo di edilizia con le
risorse  anche  derivanti  dall'alienazione  di  alloggi  di edilizia
pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le
modalita' previste dall'articolo 13; ))
      ((  c)  promozione  da  parte di privati di interventi anche ai
sensi  della  parte II, titolo III, Capo III del codice dei contratti
pubblici  relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; ))
       ((   d)  agevolazioni,  anche  amministrative,  in  favore  di
cooperative  edilizie  costituite  tra  i  soggetti destinatari degli
interventi,    potendosi    anche   prevedere   termini   di   durata
predeterminati   per   la   partecipazione   di   ciascun  socio,  in
considerazione   del   carattere   solo   transitorio   dell'esigenza
abitativa; ))
      ((  e)  realizzazione  di  programmi integrati di promozione di
edilizia residenziale anche sociale. ))
    ((  4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove
la  stipulazione  di  appositi  accordi  di  programma, approvati con
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, previa delibera
del  CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni,  al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva
richiesta  abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione
fisica  e  demografica  del  territorio di riferimento, attraverso la
realizzazione  di  programmi  integrati  di  promozione  di  edilizia
residenziale  e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati
livelli  di qualita' in termini di vivibilita', salubrita', sicurezza
e  sostenibilita'  ambientale  ed  energetica,  anche  attraverso  la
risoluzione  dei problemi di mobilita', promuovendo e valorizzando la
partecipazione di soggetti pubblici e privati. Decorsi novanta giorni
senza  che  sia  stata  raggiunta  la predetta intesa, gli accordi di
programma possono essere comunque approvati. ))
    ((  5.  Gli  interventi  di  cui  al  comma  4 sono attuati anche
attraverso  le  disposizioni  di  cui alla parte II, titolo III, Capo
III,  del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, mediante: ))
      ((  a)  il  trasferimento  di diritti edificatori in favore dei
promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo; ))
      ((  b)  incrementi  premiali di diritti edificatori finalizzati
alla  dotazione  di  servizi, spazi pubblici e di miglioramento della
qualita'  urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici
minime  di  spazi  pubblici  o riservati alle attivita' collettive, a
verde  pubblico  o  a  parcheggi  di  cui al decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; ))
      ((  c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale
di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione; ))
      ((  d)  la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3,
lettera  a) con la possibilita' di prevedere altresi' il conferimento
al  fondo  dei  canoni di locazione, al netto delle spese di gestione
degli immobili. ))
    e)  ((  la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori
come  corrispettivo per la realizzazione anche di unita' abitative di
proprieta'  pubblica  da destinare alla locazione a canone agevolato,
ovvero  da  destinare  alla  alienazione  in  favore  delle categorie
sociali svantaggiate di cui al comma 2. ))
    (( 6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare
e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia,
l'abitabilita',  in  particolare,  nelle  zone  caratterizzate  da un
diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano. ))
   (( 7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma
3,  lettera  e)  l'alloggio  sociale,  in  quanto  servizio economico
generale,  e' identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della
notifica  degli  aiuti  di  Stato,  di  cui agli articoli 87 e 88 del
Trattato che istituisce la Comunita' Europea, come parte essenziale e
integrante  della  piu'  complessiva offerta di edilizia residenziale
sociale,   che   costituisce   nel  suo  insieme  servizio  abitativo
finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie. ))
    (( 8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono
appositamente  disciplinati  le modalita' e i termini per la verifica
periodica   delle  fasi  di  realizzazione  del  piano,  in  base  al
cronoprogramma  approvato  e  alle  esigenze  finanziarie,  potendosi
conseguentemente   disporre,  in  caso  di  scostamenti,  la  diversa
allocazione  delle  risorse  finanziarie pubbliche verso modalita' di
attuazione  piu'  efficienti.  Le  abitazioni  realizzate  o alienate
nell'ambito  delle  procedure  di  cui  al  presente articolo possono
essere   oggetto   di   successiva  alienazione  decorsi  dieci  anni
dall'acquisto originario. ))
    (( 9. L'attuazione del piano nazionale puo' essere realizzata, in
alternativa  alle  previsioni  di  cui  al  comma 4, con le modalita'
approvative  di  cui  alla  parte II, titolo III, capo IV, del citato
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. ))
     ((  10.  Una  quota  del  patrimonio  immobiliare  del  demanio,
costituita  da  aree  ed  edifici  non  piu'  utilizzati, puo' essere
destinata  alla  realizzazione degli interventi previsti dal presente
articolo,  sulla  base  di  accordi  tra  l'Agenzia  del  demanio, il
Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, il Ministero della
difesa  in  caso  di  aree  ed  edifici  non  piu'  utilizzati a fini
militari, le regioni e gli enti locali. ))
    (( 11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le
province  possono  associarsi  ai  sensi di quanto previsto dal testo
unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali, di cui al
decreto   legislativo   18   agosto   2000,   n.  267,  e  successive
modificazioni.   I  programmi  integrati  di  cui  al  comma  4  sono
dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si
provvede   con   l'applicazione  dell'articolo  81  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977, n. 616, e successive
modificazioni. ))
((    12.  Per  l'attuazione  degli  interventi previsti dal presente
articolo  e'  istituito  un  fondo  nello  stato  di  previsione  del
Ministero   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,  nel  quale
confluiscono  le  risorse  finanziarie  di  cui all'articolo 1, comma
1154,  della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, nonche' di cui agli
articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle gia' iscritte nei bilanci
degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre
2007,  n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti
adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo
periodo  del  presente comma, incompatibili con il presente articolo,
restano  privi  di  effetti.  A  tale  scopo  le  risorse di cui agli
articoli  21,  21-bis  e  41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte
sul fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli
effetti  in  termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno
in  sede  di  iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui
alle indicate autorizzazioni di spesa. ))
((    13.  Ai  fini  del  riparto del Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso  alle  abitazioni  in  locazione,  di cui all'articolo 11
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per
beneficiare  dei  contributi  integrativi  come definiti ai sensi del
comma  4  del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il
possesso  del  certificato  storico di residenza da almeno dieci anni
nel  territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima
regione )).

        
                    Riferimenti normativi:
              - Per  il  riferimento al testo dell'art. 8 del decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n. 281 vedasi i riferimenti
          normativi all'art. 6-quinquies.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 della gia' citata
          legge n. 9 del 2007:
              «Art.  1  (Sospensione  delle  procedure  esecutive  di
          rilascio). - 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e
          di  favorire  il  passaggio  da casa a casa per particolari
          categorie   sociali,  soggette  a  procedure  esecutive  di
          rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso
          di   abitazioni   e  residenti  nei  comuni  capoluoghi  di
          provincia,  nei  comuni con essi confinanti con popolazione
          superiore  a  10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione
          abitativa  di  cui  alla  delibera  CIPE  n.  87103  del 13
          novembre  2003,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 40
          del  18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data
          di entrata in vigore della presente legge per un periodo di
          otto  mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per
          finita   locazione   degli   immobili  adibiti  ad  uso  di
          abitazioni,  nei  confronti di conduttori con reddito annuo
          lordo  complessivo  familiare  inferiore a 27.000 euro, che
          siano  o  abbiano  nel  proprio  nucleo  familiare  persone
          ultrasessantacinquenni,  malati  terminali  o  portatori di
          handicap con invalidita' superiore al 66 per cento, purche'
          non  siano  in  possesso  di  altra  abitazione adeguata al
          nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione
          si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che
          abbiano,  nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a
          carico.
              2.  La  sussistenza  dei  requisiti  per la sospensione
          della  procedura esecutiva di rilascio di cui ai comuni 1 e
          3  del  presente  articolo  e' autocertificata dai soggetti
          interessati  con  dichiarazione  resa  nelle  forme  di cui
          all'art.   21  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445, e
          comunicata  al  locatore ai sensi dell'art. 4, comma 5, del
          decreto-legge  27  maggio  2005,  n.  86,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26  luglio  2005,  n. 148. La
          sussistenza  di  tali  requisiti puo' essere contestata dal
          locatore  nelle  forme  di  cui  all'art.  1,  comma 2, del
          decreto-legge  20  giugno  2002,  n.  122,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.
              3.  Per  i  conduttori  di  immobili  ad  uso abitativo
          concessi  in  locazione  dai  soggetti indicati all'art. 1,
          comma  1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104,
          e  all'art.  3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,  come  da  ultimo  modificato  dall'art. 43, comma 18,
          della   legge   23   dicembre   2000,   n.  388,  da  casse
          professionali    e    previdenziali,    da   compagnie   di
          assicurazione,  da  istituti bancari, da societa' possedute
          dai  soggetti  citati,  ovvero che, per conto dei medesimi,
          anche  indirettamente, svolgono l'attivita' di gestione dei
          relativi  patrimoni  immobiliari, il termine di sospensione
          di  cui  al  comma  1  del  presente articolo e' fissato in
          diciotto  mesi  a decorrere dalla data di entrata in vigore
          della presente legge.
              4.  Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione
          ai  sensi  dei  commi  1  e  3  del  presente  articolo  il
          conduttore   corrisponde   al   locatore  la  maggiorazione
          prevista dall'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998,
          n. 431.
              5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione
          dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei
          limiti  indicati dall'art. 5 della legge 27 luglio 1978, n.
          392,  salva  l'applicazione  dell'art.  55  della  medesima
          legge.
              6.  La  sospensione non opera in danno del locatore che
          dimostri,  nelle  forme di cui al comma 2, secondo periodo,
          di  trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere
          la  sospensione  medesima  o nelle condizioni di necessita'
          sopraggiunta   dell'abitazione.   A   tutte   le  procedure
          esecutive  per  finita  locazione  attivate  in relazione a
          contratti  stipulati  ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
          n. 431, e successive modificazioni, con i conduttori di cui
          ai  commi  1  e  3  del presente articolo si applica quanto
          previsto  dall'art. 6, comma 4, della medesima legge n. 431
          del 1998.».
              - Il  Capo  III,  Titolo III della Parte II del decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163 recante «Codice dei
          contratti  pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture
          in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE e 2004/18/CE»,
          reca:
              «Promotore   finanziario,   societa'   di   progetto  e
          disciplina della locazione finanziaria per i lavori».
              - Il  decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile
          1968,  n.  1444  recante  «Limiti  inderogabili di densita'
          edilizia,  di  altezza,  di  distanza  fra  i  fabbricati e
          rapporti  massimi  tra  spazi  destinati  agli insediamenti
          residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
          attivita'  collettive,  al  verde pubblico o a parcheggi da
          osservare  ai  fini  della  formazione  dei nuovi strumenti
          urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi
          dell'art.  17  della  legge  6  agosto  1967,  n.  765»  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 aprile 1968, n. 97.
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  87  e 88 del
          Trattato che istituisce la Comunita' europea:
              «Art.  87.  - 1. Salvo deroghe contemplate dal presente
          trattato,  sono  incompatibili con il mercato comune, nella
          misura  in  cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli
          aiuti   concessi   dagli  Stati,  ovvero  mediante  risorse
          statali,   sotto  qualsiasi  forma  che,  favorendo  talune
          imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare
          la concorrenza.
              2. Sono compatibili con il mercato comune:
                a)  gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli
          consumatori,   a   condizione  che  siano  accordati  senza
          discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
                b)  gli  aiuti  destinati a ovviare ai danni arrecati
          dalle   calamita'   naturali   oppure   da   altri   eventi
          eccezionali;
                c)  gli  aiuti  concessi  all'economia di determinate
          regioni della Repubblica federale di Germania che risentono
          della  divisione  della  Germania, nella misura in cui sono
          necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da
          tale divisione.
              3.  Possono  considerarsi  compatibili  con  il mercato
          comune:
                a)   gli  aiuti  destinati  a  favorire  lo  sviluppo
          economico   delle   regioni  ove  il  tenore  di  vita  sia
          anormalmente  basso,  oppure  si  abbia  una grave forma di
          sottoccupazione;
                b)  gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione
          di  un  importante  progetto  di  comune  interesse europeo
          oppure  a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia
          di uno Stato membro;
                c)  gli  aiuti  destinati ad agevolare lo sviluppo di
          talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
          non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
          al comune interesse;
                d)  gli  aiuti destinati a promuovere la cultura e la
          conservazione   del  patrimonio,  quando  non  alterino  le
          condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunita'
          in misura contraria all'interesse comune;
                e)  le  altre  categorie  di  aiuti,  determinate con
          decisione   del   Consiglio,  che  delibera  a  maggioranza
          qualificata su proposta della Commissione.».
              «Art.  88.  -  1.  La Commissione procede con gli Stati
          membri  all'esame  permanente dei regimi di aiuti esistenti
          in  questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
          misure  richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
          del mercato comune.
              2.  Qualora  la  Commissione,  dopo  aver intimato agli
          interessati  di  presentare  le loro osservazioni, constati
          che  un  aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o mediante fondi
          statali,  non  e' compatibile con il mercato comune a norma
          dell'art.  87,  oppure  che  tale  aiuto e' attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato.
              Qualora  lo  Stato  in  causa  non  si  conformi a tale
          decisione  entro  il  termine  stabilito,  la Commissione o
          qualsiasi  altro  Stato interessato puo' adire direttamente
          la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
              A   richiesta   di  uno  Stato  membro,  il  Consiglio,
          deliberando  all'unanimita',  puo'  decidere  che un aiuto,
          istituito  o  da  istituirsi da parte di questo Stato, deve
          considerarsi  compatibile  con il mercato comune, in deroga
          alle  disposizioni  dell'art.  87  o  ai regolamenti di cui
          all'art.  89,  quando circostanze eccezionali giustifichino
          tale  decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
          riguardi  di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
          paragrafo,   primo   comma,   la   richiesta   dello  Stato
          interessato  rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo.
              Tuttavia,  se  il Consiglio non si e' pronunciato entro
          tre   mesi  dalla  data  della  richiesta,  la  Commissione
          delibera.
              3.  Alla  Commissione  sono  comunicati, in tempo utile
          perche'  presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
          istituire  o  modificare  aiuti. Se ritiene che un progetto
          non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
          87,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la  procedura
          prevista   dal   paragrafo   precedente.  Lo  Stato  membro
          interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
          prima  che  tale  procedura  abbia condotto a una decisione
          finale.».
              - Il  Capo IV , Titolo III, parte II del citato decreto
          legislativo  n.  163  del  2006,  reca:  «Lavori relativi a
          infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi».
              - Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante
          «testo   unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti
          locali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre
          2000, n. 227, supplemento ordinario.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  81 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616 e
          successive  modificazioni  (Attuazione  della delega di cui
          all'art. 1 della lege 22 luglio 1975, n. 382):
              «Art. 81 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
          dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
                a);
                b)  la  formazione  e  l'aggiornamento  degli elenchi
          delle   zone   dichiarate  sismiche  e  l'emanazione  delle
          relative norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
              Se  l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla
          data di ricevimento da parte delle regioni del programma di
          intervento,  e  il  Consiglio  dei  Ministri ritiene che si
          debba  procedere  in  difformita'  dalla  previsione  degli
          strumenti  urbanistici,  si provvede sentita la commissione
          interparlamentare  per  le  questioni regionali con decreto
          del  Presidente  della  Repubblica previa deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro o dei
          Ministri competenti per materia.
              I  progetti  di  investimento  di cui all'art. 14 della
          legge  6 ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione
          nel  cui  territorio  essi  devono  essere  realizzati.  Le
          regioni  hanno  la  facolta' di promuovere la deliberazione
          del CIPE di cui al quarto comma dello stesso articolo.
              Resta  fermo  quanto  previsto  dalla legge 18 dicembre
          1973,  n. 880, concernente la localizzazione degli impianti
          per  la  produzione  di  energia  elettrica e dalla legge 2
          agosto  1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione
          delle   centrali   elettronucleari  e  sulla  produzione  e
          sull'impiego di energia elettrica e dalla legge 24 dicembre
          1976, n. 898, per le servitu' militari.».
              - Si  riporta il testo del comma 1154 dell'art. 1 della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2007):
              «1154.  Per  la realizzazione di un piano straordinario
          di   edilizia   residenziale   pubblica   sovvenzionata  e'
          autorizzata  la  spesa  di  30 milioni di euro per ciascuno
          degli  anni  2008  e  2009.  Con decreto del Ministro delle
          infrastrutture,   previa   intesa  in  sede  di  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le
          modalita'    di    applicazione   e   di   erogazione   dei
          finanziamenti.».
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 21, 21-bis e 41
          del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159 (Interventi
          urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e
          l'equita' sociale), convertito in legge, con modificazioni,
          dall'art. 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222:
              «Art.   21   (Programma   straordinario   di   edilizia
          residenziale  pubblica.  Risorse per opere di ricostruzione
          delle  zone  del Molise e della provincia di Foggia colpite
          da  eventi  sismici).  -  1.  Nei comuni di cui all'art. 1,
          comma  1,  della  legge  8  febbraio 2007, n. 9, al fine di
          garantire  il  passaggio  da  casa  a  casa delle categorie
          sociali  ivi indicate e di ampliare l'offerta di alloggi in
          locazione  a  canone  sociale per coloro che sono utilmente
          collocati   nelle  graduatorie  approvate  dai  comuni,  e'
          finanziato,  nel  limite  di 550 milioni di euro per l'anno
          2007,  un  programma straordinario di edilizia residenziale
          pubblica   finalizzato   prioritariamente   al  recupero  e
          all'adattamento  funzionale  di alloggi di proprieta' degli
          ex  IACP o dei comuni, non assegnati, nonche' all'acquisto,
          alla  locazione  di  alloggi e all'eventuale costruzione di
          alloggi da destinare prioritariamente a soggetti sottoposti
          a procedure esecutive di rilascio in possesso dei requisiti
          di  cui  all'art.  1  della  citata  legge  n. 9 del 2007 e
          diretto   a  soddisfare  il  fabbisogno  alloggiativo,  con
          particolare   attenzione   alle  coppie  a  basso  reddito,
          individuato  dalle  regioni e province autonome, sulla base
          di   elenchi  di  interventi  prioritari  e  immediatamente
          realizzabili,   con   particolare   riferimento   a  quelli
          ricompresi  nei  piani straordinari di cui all'art. 3 della
          stessa  legge  e  in  relazione alle priorita' definite nel
          tavolo di concertazione generale sulle politiche abitative.
          Le  graduatorie  sono  revisionate annualmente e a tal fine
          viene  considerato  l'intero reddito familiare del soggetto
          richiedente, nonche' la disponibilita' di altri immobili da
          parte   del   richiedente.   L'amministrazione  finanziaria
          provvede   ad   effettuare  periodicamente  accertamenti  a
          campione  su  tali soggetti. In ottemperanza alla normativa
          comunitaria  e  nazionale relativa al rendimento energetico
          in   edilizia,   il  programma  straordinario  di  edilizia
          residenziale  pubblica di cui al presente comma deve essere
          attuato  in  modo  da  garantire il rispetto dei criteri di
          efficienza   energetica,   di   riduzione  delle  emissioni
          inquinanti,  di  contenimento  dei  consumi energetici e di
          sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.
              2.  Entro  venti giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente decreto, le regioni e le province autonome di
          Trento   e   di  Bolzano  trasmettono  al  Ministero  delle
          infrastrutture  e  al  Ministero della solidarieta' sociale
          gli elenchi degli interventi di cui al comma 1.
              3.  Con  decreto  del Ministro delle infrastrutture, di
          concerto  con il Ministro della solidarieta' sociale, entro
          trenta  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  sono  individuati  gli  interventi  prioritari  e
          immediatamente  realizzabili,  sulla  base degli elenchi di
          cui  comma 1, previa intesa in sede di Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  e  successive modificazioni. Col medesimo decreto
          sono  definite  le  modalita'  di  erogazione  dei relativi
          stanziamenti  che possono essere trasferiti direttamente ai
          comuni  ed agli ex IACP comunque denominati, ovvero possono
          essere trasferite in tutto o in parte alla Cassa depositi e
          prestiti,  previa attivazione di apposita convenzione per i
          medesimi  fini.  La  ripartizione  dei  finanziamenti  deve
          assicurare una equa distribuzione territoriale, assicurando
          che  in  ciascuna regione vengano localizzati finanziamenti
          per  una quota percentuale delle risorse di cui al comma 1,
          secondo  parametri  che  saranno  definiti  d'intesa con le
          regioni e le province autonome.
              4. L'1 per cento del finanziamento di cui al comma 1 e'
          destinato    alla    costituzione   ed   al   funzionamento
          dell'Osservatorio  nazionale  e degli Osservatori regionali
          sulle   politiche  abitative,  al  fine  di  assicurare  la
          formazione,   l'implementazione  e  la  condivisione  delle
          banche   dati   necessarie   per  la  programmazione  degli
          interventi  di edilizia residenziale con finalita' sociali,
          nonche'  al fine di monitorare il fenomeno dell'occupazione
          senza titolo degli alloggi di proprieta' dell'ex IACP o dei
          comuni.  Il  Ministro delle infrastrutture, di concerto con
          il  Ministro  della  solidarieta'  sociale,  con decreto da
          emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente decreto tenuto
          conto  della  concertazione istituzionale di cui al comma 1
          dell'art.  4  della legge 8 febbraio 2007, n. 9, sentita la
          Conferenza    unificata,    definisce    la   composizione,
          l'organizzazione  e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai
          fini  del  collegamento con le esperienze e gli osservatori
          realizzati anche a livello regionale.
              4-bis   Tutti   i   soggetti   gestori  del  patrimonio
          immobiliare   di   edilizia   residenziale  pubblica  hanno
          l'obbligo,   nel   rispetto  dei  principi  di  efficienza,
          flessibilita'  e  trasparenza, di assicurare, attraverso un
          sistema  di banche dati consultabile via internet, tutte le
          informazioni   necessarie   al   pubblico,  permettendo  al
          contempo un controllo incrociato dei dati nell'ambito di un
          sistema  integrato gestito dall'amministrazione finanziaria
          competente. Dall'attuazione della presente norma non devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
              4-ter  Per  l'anno  2007  e'  stanziata  la somma di 50
          milioni di euro per la prosecuzione degli interventi di cui
          all'art.  1,  comma  1008, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  da  realizzare limitatamente alle opere pubbliche, ai
          sensi  degli  articoli  163 e seguenti del citato codice di
          cui  al  decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche
          attraverso  la rimodulazione dei singoli interventi in base
          alle esigenze accertate.».
              «Art.  21-bis (Rifinanziamento dei programmi innovativi
          in  ambito  urbano  "Contratti di quartiere II"). - 1. Alla
          scadenza  del termine del 31 dicembre 2007, di cui all'art.
          4,  comma  150,  della  legge  24  dicembre 2003, n. 350, e
          successive  modificazioni,  ed  all'art.  13,  comma 2, del
          decreto-legge  30  dicembre  2005,  n. 273, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23  febbraio  2006, n. 51, le
          risorse  originariamente destinate ai programmi costruttivi
          di  cui  all'art.  18  del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
          152,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 12 luglio
          1991,  n.  203, non assegnate a seguito di mancata ratifica
          degli accordi di programma, sono destinate al finanziamento
          delle  proposte  gia'  ritenute  idonee  e  non  ammesse al
          precedente finanziamento tra quelle presentate ai sensi dei
          decreti  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          27  dicembre  2001,  30  dicembre  2002 e 21 novembre 2003,
          pubblicati  rispettivamente  nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  162  del  12  luglio  2002,  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  94  del  23  aprile  2003  e nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 21 del 27 gennaio 2004, concernenti
          il   programma   innovativo  in  ambito  urbano  denominato
          «Contratti  di  quartiere  II».  Nell'ambito delle predette
          risorse  una  quota  fino  a 60 milioni di euro e' altresi'
          destinata   alla   prosecuzione  degli  interventi  di  cui
          all'art.  1,  comma  1008, della legge 27 dicembre 2006, n.
          296,  da  realizzare ai sensi degli articoli 163 e seguenti
          del  citato  codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
          2006, n. 163, anche attraverso la rimodulazione dei singoli
          interventi in base alle esigenze accertate.
              2.  Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture,
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  sono  stabilite  le  modalita'  di
          ripartizione  delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  primo
          periodo, nonche' la quota di cofinanziamento regionale e le
          modalita'  di  individuazione delle proposte da ammettere a
          finanziamento.
              3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          proposta  del Ministro delle infrastrutture, e' autorizzato
          ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per
          ciascun  anno in termini di indebitamento netto, le risorse
          di  cui  al  comma  1,  previo  versamento  all'entrata del
          bilancio  dello  Stato delle risorse finanziarie depositate
          sui  conti  correnti  di  tesoreria  n.  20126  e  n. 20127
          intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, in un
          fondo   dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
          infrastrutture,  ai fini del finanziamento delle iniziative
          di cui al medesimo comma 1.
              4.  Le  regioni  che  hanno finanziato con propri fondi
          tutte  le  proposte  di  «Contratti  di  quartiere II» gia'
          ritenute  idonee  in  attuazione dei richiamati decreti del
          Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti 27 dicembre
          2001,   30   dicembre  2002  e  21  novembre  2003  possono
          utilizzare  le  risorse  di  cui  al comma 3 per finanziare
          nuovi  programmi  aventi  caratteristiche analoghe a quelle
          dei "Contratti di quartiere II" che saranno individuati con
          il decreto di cui al comma 2.».
              «Art.   41   (Incremento   del  patrimonio  immobiliare
          destinato  alla  locazione  di edilizia abitativa). - 1. Ai
          fini  dell'incremento  del patrimonio immobiliare destinato
          alla  locazione  di  edilizia  abitativa,  con  particolare
          riguardo  a quello a canone sostenibile nei comuni soggetti
          a  fenomeni di disagio abitativo e alta tensione abitativa,
          il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
          i   Ministri  delle  infrastrutture  e  della  solidarieta'
          sociale,  costituisce,  tramite  l'Agenzia del demanio, una
          apposita  societa' di scopo per promuovere la formazione di
          strumenti   finanziari  immobiliari  a  totale  o  parziale
          partecipazione  pubblica,  per l'acquisizione, il recupero,
          la  ristrutturazione,  la  realizzazione di immobili ad uso
          abitativo  anche  con l'utilizzo, d'intesa con le regioni e
          gli  enti  locali,  di  beni di proprieta' dello Stato o di
          altri  soggetti  pubblici.  Per  le  finalita'  di  cui  al
          presente articolo e' autorizzata, per l'anno 2007, la spesa
          massima di 100 milioni di euro.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  della  legge 9
          dicembre  1998,  n.  431  (Disciplina delle locazioni e del
          rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo):
              «Art.  11  (Fondo  nazionale). - 1. Presso il Ministero
          dei  lavori pubblici e' istituito il Fondo nazionale per il
          sostegno  all'accesso  alle abitazioni in locazione, la cui
          dotazione  annua e' determinata dalla legge finanziaria, ai
          sensi  dell'art.  11,  comma  3, lettera d) , della legge 5
          agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
              2.  Per  ottenere  i  contributi  di  cui  al comma 3 i
          conduttori    devono    dichiarare    sotto    la   propria
          responsabilita'  che  il  contratto  di  locazione e' stato
          registrato.
              3.  Le  somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
          utilizzate  per  la  concessione,  ai  conduttori  aventi i
          requisiti  minimi  individuati  con  le modalita' di cui al
          comma  4,  di  contributi  integrativi per il pagamento dei
          canoni  di  locazione dovuti ai proprietari degli immobili,
          di proprieta' sia pubblica sia privata, nonche', qualora le
          disponibilita'  del  Fondo  lo consentano, per sostenere le
          iniziative   intraprese  dai  comuni  anche  attraverso  la
          costituzione  di  agenzie  o  istituti  per  la locazione o
          attraverso  attivita'  di  promozione  in  convenzione  con
          cooperative  edilizie  per la locazione, tese a favorire la
          mobilita'   nel   settore  della  locazione  attraverso  il
          reperimento  di  alloggi  da  concedere  in  locazione  per
          periodi  determinati.  I comuni possono, con delibera della
          propria  giunta,  prevedere  che  i  contributi integrativi
          destinati  ai  conduttori  vengano,  in  caso di morosita',
          erogati al locatore interessato a sanatoria della morosita'
          medesima,  anche  tramite  l'associazione  della proprieta'
          edilizia  dallo stesso locatore per iscritto designata, che
          attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta
          anche dal locatore.
              4.  Il  Ministro  dei  lavori  pubblici,  entro novanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente
          legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  definisce,  con proprio decreto, i
          requisiti  minimi  necessari per beneficiare dei contributi
          integrativi   di  cui  al  comma  3  e  i  criteri  per  la
          determinazione   dell'entita'   dei  contributi  stessi  in
          relazione  al reddito familiare e all'incidenza sul reddito
          medesimo del canone di locazione.
              5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono
          ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra le regioni e
          le  province  autonome  di Trento e di Bolzano. A decorrere
          dall'anno  2005  la ripartizione e' effettuata dal Ministro
          delle  infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          sulla  base  dei  criteri  fissati con apposito decreto del
          Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  previa
          medesima  intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe
          a  disposizione  dalle singole regioni e province autonome,
          ai sensi del comma 6.
              6.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano   possono   concorrere   al   finanziamento   degli
          interventi  di  cui al comma 3 con proprie risorse iscritte
          nei rispettivi bilanci.
              7.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  provvedono  alla  ripartizione  fra i comuni delle
          risorse  di  cui  al  comma  6  nonche'  di  quelle ad esse
          attribuite  ai  sensi  del comma 5, sulla base di parametri
          che premino anche la disponibilita' dei comuni a concorrere
          con  proprie risorse alla realizzazione degli interventi di
          cui  al  comma  3. Qualora le risorse di cui al comma 5 non
          siano   trasferite   ai   comuni   entro   novanta   giorni
          dall'effettiva  attribuzione  delle  stesse  alle regioni e
          alle  province  autonome,  il  Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro dei lavori pubblici,
          previa  diffida  alla  regione  o  alla  provincia autonoma
          inadempiente,  nomina  un  commissario  ad  acta; gli oneri
          connessi  alla  nomina  ed all'attivita' del commissario ad
          acta sono posti a carico dell'ente inadempiente.
              8.  I  comuni  definiscono  l'entita' e le modalita' di
          erogazione  dei  contributi di cui al comma 3, individuando
          con  appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che
          possono  beneficiarne,  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei
          requisiti minimi di cui al comma 4.
              9.  Per  gli  anni  1999,  2000  e  2001, ai fini della
          concessione  dei  contributi integrativi di cui al comma 3,
          e'  assegnata  al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi
          per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, delle risorse di
          cui  alla  legge  14  febbraio  1963,  n. 60, relative alle
          annualita'  1996,  1997  e  1998.  Tali disponibilita' sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnate,  con  decreti  del  Ministro  del  tesoro, del
          bilancio  e  della  programmazione  economica,  ad apposita
          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
          Ministero   dei   lavori  pubblici.  Le  predette  risorse,
          accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non
          sono   trasferite   ai   sensi  dell'art.  61  del  decreto
          legislativo   31  marzo  1998,  n.  112,  e  restano  nella
          disponibilita'  della Sezione autonoma della Cassa depositi
          e prestiti per il predetto versamento.
              10.  Il  Ministero  dei  lavori pubblici provvedera', a
          valere  sulle  risorse  del  Fondo  di  cui  al comma 1, ad
          effettuare  il  versamento  all'entrata  del bilancio dello
          Stato   nell'anno   2003  delle  somme  occorrenti  per  la
          copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale
          esercizio,  dall'applicazione  dell'art. 8, commi da 1 a 4,
          pari  a  lire  67,5  miliardi,  intendendosi ridotta per un
          importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno
          medesimo  determinata  ai  sensi  del  comma 1 del presente
          articolo.
              11.  Le  disponibilita' del Fondo sociale, istituito ai
          sensi dell'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono
          versate  all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere
          riassegnate  con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio  e  della programmazione economica al Fondo di cui
          al comma 1.».

        
      
          
Capo IV
Casa e infrastrutture
                              Art. 12.
           Abrogazione della revoca delle concessioni TAV
    1.  All'articolo  13  del  decreto-legge  31  gennaio 2007, n. 7,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.
40, sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  il  comma  8-sexiesdecies  e'  sostituito  dal seguente: « ((
8-sexiesdecies.  Per  effetto  ))  delle  revoche  di cui al comma ((
8-quinquiesdecies )) i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A.
con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo
1992 continuano senza soluzione di continuita', con RFI S.p.A. (( e i
relativi  ))  atti  integrativi prevedono la quota di lavori che deve
essere  affidata  dai contraenti generali ai terzi mediante procedura
concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie.»;
    b) i commi 8-septiesdecies ed 8-undevices sono abrogati.
    (( 1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n.
241,  e'  aggiunto,  in  fine,  a  decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il seguente comma:
  «1-ter.  Ove  la  revoca  di  un  atto  amministrativo ad efficacia
durevole  o  istantanea  incida  su  rapporti negoziali, l'indennizzo
liquidato  dall'amministrazione  agli  interessati  e' parametrato al
solo  danno  emergente  e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o
conoscibilita'  da  parte dei contraenti della contrarieta' dell'atto
amministrativo   oggetto   di   revoca  all'interesse  pubblico,  sia
dell'eventuale   concorso   dei   contraenti   o  di  altri  soggetti
all'erronea   valutazione  della  compatibilita'  di  tale  atto  con
l'interesse pubblico.» )).

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto-legge 31
          gennaio  2007,  n.  7  (Misure  urgenti  per  la tutela dei
          consumatori,  la  promozione della concorrenza, lo sviluppo
          di  attivita'  economiche,  la nascita di nuove imprese, la
          valorizzazione  dell'istruzione  tecnico-professionale e la
          rottamazione  di  autoveicoli),  convertito  in  legge, con
          modificazioni  dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.   13.   (Disposizioni   urgenti   in  materia  di
          istruzione   tecnico-professionale   e   di  valorizzazione
          dell'autonomia    scolastica.    Misure   in   materia   di
          rottamazione    di    autoveicoli.    Semplificazione   del
          procedimento  di  cancellazione  dell'ipoteca  per  i mutui
          immobiliari.  Revoca delle concessioni per la progettazione
          e  la  costruzione  di  linee  ad  alta  velocita'  e nuova
          disciplina  degli  affidamenti contrattuali nella revoca di
          atti  amministrativi.  Clausola di salvaguardia. Entrata in
          vigore). - 1-8-quinquiesdecies. (Omissis).
                8-sexiesdecies.  Per  effetto delle revoche di cui al
          comma  8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati
          da  TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre
          1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di
          continuita',  con  RFI S.p.A. e i relativi atti integrativi
          prevedono  la  quota di lavori che deve essere affidata dai
          contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale
          conforme alle previsioni delle direttive comunitarie.
              8-septiesdecies. [Abrogato].
              8-duodevicies.  All'art.  21-quinquies  della  legge  7
          agosto  1990,  n.  241,  dopo  il  comma  1  e' aggiunto il
          seguente:
                "1-bis  Ove  la  revoca  di un atto amministrativo ad
          efficacia   durevole   o   istantanea  incida  su  rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati  e' parametrato al solo danno emergente e tiene
          conto  sia  dell'eventuale  conoscenza  o conoscibilita' da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo  oggetto  di  revoca all'interesse pubblico,
          sia  dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di altri
          soggetti  all'erronea  valutazione  della compatibilita' di
          tale atto con l'interesse pubblico".
              8-undevicies. [Abrogato].
              8-vicies.  Le  disposizioni  del  presente decreto sono
          applicabili  nelle  regioni  a  statuto  speciale  e  nelle
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano compatibilmente
          con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione,
          anche  con riferimento alle disposizioni del titolo V della
          parte  seconda  della  Costituzione  per  le  parti  in cui
          prevedono  forme  di autonomia piu' ampie rispetto a quelle
          gia' attribuite.
              8-vicies  semel. 1. Il presente decreto entra in vigore
          il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
          Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e  sara'
          presentato alle Camere per la conversione in legge.».
              - Si riporta il testo dell'art. 21-quinquies della gia'
          citata  legge  n. 241 del 1990, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «21-quinquies  (Revoca  del  provvedimento).  -  1. Per
          sopravvenuti  motivi  di pubblico interesse ovvero nel caso
          di   mutamento   della  situazione  di  fatto  o  di  nuova
          valutazione    dell'interesse   pubblico   originario,   il
          provvedimento  amministrativo  ad  efficacia  durevole puo'
          essere  revocato  da  parte  dell'organo  che lo ha emanato
          ovvero  da  altro  organo  previsto  dalla legge. La revoca
          determina  la  inidoneita'  del  provvedimento  revocato  a
          produrre   ulteriori   effetti.   Se   la  revoca  comporta
          pregiudizi  in danno dei soggetti direttamente interessati,
          l'amministrazione   ha  l'obbligo  di  provvedere  al  loro
          indennizzo.  Le controversie in materia di determinazione e
          corresponsione   dell'indennizzo   sono   attribuite   alla
          giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
                1-bis.  Ove  la  revoca  di un atto amministrativo ad
          efficacia   durevole   o   istantanea  incida  su  rapporti
          negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli
          interessati  e' parametrato al solo danno emergente e tiene
          conto  sia  dell'eventuale  conoscenza  o conoscibilita' da
          parte   dei   contraenti   della   contrarieta'   dell'atto
          amministrativo  oggetto  di  revoca all'interesse pubblico,
          sia  dell'eventuale  concorso  dei  contraenti  o  di altri
          soggetti  all'erronea  valutazione  della compatibilita' di
          tale atto con l'interesse pubblico.».

        
      
          
Capo IV
Casa e infrastrutture
                              Art. 13.
     Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico
  1.  Al fine di valorizzare gli immobili residenziali costituenti il
patrimonio  degli  Istituti  autonomi  per le case popolari, comunque
denominati,   e   di   favorire  il  soddisfacimento  dei  fabbisogni
abitativi,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto il Ministro delle infrastrutture (( e dei trasporti
))  ed  il Ministro per i rapporti con le regioni promuovono, in sede
di   Conferenza   unificata,   di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, la conclusione di accordi con
regioni  ed  enti  locali  aventi ad oggetto la semplificazione delle
procedure  di  alienazione  degli immobili di proprieta' dei predetti
Istituti.
    2.  Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si
tiene conto dei seguenti criteri:
    a)  determinazione del prezzo di vendita delle unita' immobiliari
in proporzione al canone di locazione;
    b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, (( purche'
i  soggetti  interessati non siano proprietari di un'altra abitazione
))  ,  in  favore  dell'assegnatario  (( non moroso nel pagamento del
canone  di locazione o degli oneri accessori )) unitamente al proprio
coniuge,  qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in
caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in
regime  di  separazione  dei beni, o, gradatamente, del convivente ((
more  uxorio  ))  , purche' la convivenza duri da almeno cinque anni,
dei figli conviventi, dei figli non conviventi;
    c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione
di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.
  3.  Nei  medesimi  accordi,  fermo quanto disposto dall'articolo 1,
comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre  2001, n. 410, puo' essere
prevista  la  facolta'  per  le amministrazioni regionali e locali di
stipulare  convenzioni  con  societa'  di  settore per lo svolgimento
delle attivita' strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.
    (( 3-bis. Al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a
finanziamenti  agevolati per sostenere le spese connesse all'acquisto
della  prima  casa,  a  partire  dal  1° settembre 2008 e' istituito,
presso  la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
gioventu',  un  Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima
casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con
figli minori, con priorita' per quelli i cui componenti non risultano
occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva
dotazione  del  Fondo  di cui al primo periodo e' pari a 4 milioni di
euro  per  l'anno  2008  e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2009  e  2010.  Con decreto del Ministro della gioventu', di concerto
con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le
modalita'  operative  di  funzionamento  del  Fondo  di  cui al primo
periodo )).
    ((  3-ter.  Gli  alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto
1954, n. 640, non trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge
23  dicembre  2000,  n. 388, possono essere ceduti in proprieta' agli
aventi  diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre
1993,  n.  560,  a  prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla
predetta legge n. 640 del 1954 )).
    (( 3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e'
istituito  il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello
sviluppo  del  territorio.  La dotazione del fondo e' stabilita in 60
milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e
30  milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo
sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti
destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero
dell'ambiente  e  lo  sviluppo  economico  dei territori stessi. Alla
ripartizione   delle   risorse   e   all'individuazione   degli  enti
beneficiari  si  provvede  con  decreto  del Ministro dell'economia e
delle  finanze  in  coerenza  con  apposito  atto  di indirizzo delle
Commissioni  parlamentari  competenti  per  i  profili finanziari. Al
relativo  onere  si  provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno
2009,  mediante  corrispondente  riduzione  delle  proiezioni, per il
medesimo  anno,  dello  stanziamento  del  fondo  speciale  di  conto
capitale   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale  2008-2010,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2008,  allo  scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero  e,  quanto  a  30  milioni di euro per ciascuno degli anni
2009,  2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione
del  fondo  per  interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
)).

        
                    Riferimenti normativi:
              - Per  il  riferimento al testo dell'art. 8 del decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n. 281 vedasi i riferimenti
          normativi all'art. 6-quinquies.
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  6 dell'art. 1 del
          decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351  (Disposizioni
          urgenti  in materia di privatizzazione e valorizzazione del
          patrimonio  immobiliare  pubblico  e  di sviluppo dei fondi
          comuni   di   investimento  immobiliare),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 400:
              «6.  Le  disposizioni  di  cui  al presente articolo si
          applicano  ai  beni  di  regioni, province, comuni ed altri
          enti  locali  che  ne  facciano  richiesta, nonche' ai beni
          utilizzati  per  uso  pubblico,  ininterrottamente da oltre
          venti anni, con il consenso dei proprietari.».
              - La legge 9 agosto 1954, n. 640 recante «Provvedimenti
          per  l'eliminazione delle abitazioni malsane» e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1954, n. 186.
              - La   legge   23   dicembre   2000,   n.  388  recante
          «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale   dello  Stato  (legge  finanziaria  2001)»  e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 dicembre 2000, n.
          302, S.O.
              - La  legge  24 dicembre 1993, n. 560 recante «Norme in
          materia   di   alienazione   degli   alloggi   di  edilizia
          residenziale   pubblica»   e'   pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 dicembre 1993, n. 306.
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 10 del
          decreto-legge   29  novembre  2004,  n.  282  (Disposizioni
          urgenti   in   materia  fiscale  e  di  finanza  pubblica),
          convertito,  con  modififazioni,  dalla  legge  27 dicembre
          2004, n. 307):
              «5.   Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

        
      
          
Capo IV
Casa e infrastrutture
                              Art. 14.
                          Expo Milano 2015
  1. Per la realizzazione delle opere e delle attivita' connesse allo
svolgimento   del  grande  evento  EXPO  Milano  2015  in  attuazione
dell'adempimento  degli  obblighi  internazionali assunti dal governo
italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE)
e'  autorizzata  la  spesa  di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45
milioni  di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011,
223  milioni  di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno
2013,  445  milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per
l'anno 2015.
  2. Ai fini di cui al comma 1 il sindaco di Milano (( pro tempore ))
,  (( senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ))
,  e'  nominato Commissario straordinario del Governo per l'attivita'
preparatoria  urgente.  Entro  trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentito il presidente della regione Lombardia e sentiti
i  rappresentanti  degli  enti locali interessati, sono istituiti gli
organismi  per la gestione delle attivita', compresa la previsione di
un  tavolo  istituzionale per il governo complessivo degli interventi
regionali  e  sovra regionali presieduto dal presidente della regione
Lombardia   ((   pro  tempore  ))  e  sono  stabiliti  i  criteri  di
ripartizione e le modalita' di erogazione dei finanziamenti.

        
      
          
Capo IV
Casa e infrastrutture
                            Art. 14-bis.
                    (( Infrastrutture militari ))
   (( 1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 13-ter:
        1)  le  parole:  «31  ottobre  2008»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2008»;
        2) le parole: «entro il 31 dicembre, nonche' altre strutture,
per  un  valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro» sono
sostituite dalle seguenti: «ad avvenuto completamento delle procedure
di  riallocazione  concernenti  i  programmi di cui ai commi 13-ter e
13-ter.1»;
    b)  al comma 13-ter.2, dopo le parole: «a procedure negoziate con
enti   territoriali»   sono  inserite  le  seguenti:  «,  societa'  a
partecipazione pubblica e soggetti privati»;
    c)   al  comma  13-ter.2,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dai
seguenti:  «Per  consentire  la riallocazione delle predette funzioni
nonche'   per   le   piu'   generali   esigenze   di   funzionamento,
ammodernamento  e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei
materiali  e  delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa
l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del
Ministero  della  difesa,  un fondo in conto capitale ed uno di parte
corrente,  le  cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria
in  relazione  alle esigenze di realizzazione del programma di cui al
comma  13-ter.1.  Al  fondo  in  conto  capitale  concorrono  anche i
proventi  derivanti  dalle  attivita'  di  valorizzazione  effettuate
dall'Agenzia  del  demanio con riguardo alle infrastrutture militari,
ancora  in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma.
Alla  ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o piu'
decreti  del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze.»;
    d) dopo il comma 13-ter.2, e' inserito il seguente:
      «13-ter.3.  Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica
l'articolo  2,  comma  615,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed
essi  sono  riassegnati  allo stato di previsione del Ministero della
difesa  integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma
13-ter.2.».
    2.  All'art 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n.  410,  e  successive  modificazioni,  sono  apportate  le seguenti
modificazioni:
    a)  al primo periodo, le parole: «con gli enti territoriali» sono
sostituite  dalle  seguenti:  «di  beni  e  di  servizi  con gli enti
territoriali,  con  le  societa'  a  partecipazione  pubblica e con i
soggetti privati»;
    b)  il  secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Le procedure
di  permuta  sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con
l'Agenzia   del   demanio,   nel   rispetto   dei  principi  generali
dell'ordinamento giuridico-contabile.».
   3. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del
demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia
del  demanio,  individua  con apposito decreto gli immobili militari,
non  ricompresi  negli  elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter,
del   decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo
modificato  dal comma 1 del presente articolo, da alienare secondo le
seguenti procedure:
    a)  le  alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni,
che  possono  essere  effettuate  anche ai sensi dell'articolo 58 del
presente  decreto,  in  deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e
successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17
giugno  1909,  n. 454, e successive modificazioni, nonche' alle norme
della  contabilita'  generale  dello Stato, fermi restando i principi
generali   dell'ordinamento   giuridico-contabile,   sono  effettuate
direttamente  dal  Ministero  della  difesa  - Direzione generale dei
lavori    e   del   demanio   che   puo'   avvalersi   del   supporto
tecnico-operativo   di  una  societa'  pubblica  o  a  partecipazione
pubblica  con  particolare qualificazione professionale ed esperienza
commerciale nel settore immobiliare;
    b)  la  determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta
e'  decretata  dal  Ministero  della  difesa - Direzione generale dei
lavori  e  del  demanio,  previo  parere  di congruita' emesso da una
commissione   appositamente  nominata,  dal  Ministro  della  difesa,
presieduta  da  un  magistrato  amministrativo o da un avvocato dello
Stato  e  composta  da  rappresentanti  dei  Ministeri della difesa e
dell'economia  e  delle finanze, nonche' da un esperto in possesso di
comprovata  professionalita'  nella  materia.  Dall'istituzione della
Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza  pubblica  e  ai  componenti  della  stessa  non spetta alcun
compenso o rimborso spese;
    c)  i  contratti  di trasferimento di ciascun bene sono approvati
dal  Ministero  della  difesa.  L'approvazione puo' essere negata per
sopravvenute   esigenze   di  carattere  istituzionale  dello  stesso
Ministero;
    d) i proventi derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) ((
possono  essere  destinati,  con decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
finanze  e  con  il  Ministro  della Difesa, al soddisfacimento delle
esigenze funzionali del Ministero della difesa, previa verifica della
compatibilita'  finanziaria  e  dedotta  la  quota  che  puo'  essere
destinata agli enti territoriali interessati;
    e)  le  alienazioni e permute dei beni individuati possono essere
effettuate  a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene,
determinato   ai   sensi   della   lettera   b)   sia   inferiore   a
quattrocentomila euro;
    f)  ai  fini  delle permute e delle alienazioni degli immobili da
dismettere,  con  cessazione  del  carattere  demaniale, il Ministero
della  difesa  comunica,  insieme  alle  schede  descrittive  di  cui
all'articolo  12,  comma  3,  del  codice  dei  beni  culturali e del
paesaggio,  di  cui  al  decreto  legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
l'elenco  di  tali  immobili  al  Ministero per i beni e le attivita'
culturali   che   si   pronuncia,  entro  il  termine  perentorio  di
quarantacinque  giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine
alla  verifica  dell'interesse storico-artistico e individua, in caso
positivo,  le  parti  degli  immobili  stessi  soggette a tutela, con
riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12,
comma  2,  del  citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004.   Per  i  beni  riconosciuti  di  interesse  storico-artistico,
l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai
sensi   dell'articolo   13  del  citato  codice  di  cui  al  decreto
legislativo  n.  42  del  2004.  Le  approvazioni e le autorizzazioni
previste  dal  citato  codice di cui al decreto legislativo n. 42 del
2004  sono  rilasciate  o negate entro novanta giorni dalla ricezione
della  istanza.  Le  disposizioni del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche
dopo la dismissione.
    4.  Ferme  restando  le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle
alienazioni  di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre
2000,  n.  388,  sono  integralmente  riassegnati  al  fondo di parte
corrente  istituito  nello  stato  di  previsione del Ministero della
difesa,  in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di
cui al comma 13-ter.2 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre
2003,  n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. ))

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 27 del decreto-legge 30
          settembre  2003,  n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
          lo  sviluppo  e  per la correzione dell'andamento dei conti
          pubblici),  convertito,  con  modificazioni  dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.   27   (Verifica   dell'interesse  culturale  del
          patrimonio immobiliare pubblico). - 1.-12. (Omissis).
              13.   Le  procedure  di  valorizzazione  e  dismissione
          previste dai commi 15 e 17 dell'art. 3 del decreto-legge 25
          settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla
          legge  23 novembre 2001, n. 410, nonche' dai commi dal 3 al
          5  dell'art.  80  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
          applicano  anche  ai  beni  immobili  di cui al comma 3 del
          presente  articolo,  nonche'  a quelli individuati ai sensi
          del  comma 112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, e successive modificazioni, e del comma 1 dell'art. 44
          della  legge  23  dicembre  1998, n. 448. All'art. 44 della
          legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
          sono soppressi i commi 1-bis e 3.
              13-bis  Il  Ministero  della  difesa,  con  decreti  da
          adottare  d'intesa con l'Agenzia del demanio individua beni
          immobili  in  uso all'amministrazione della difesa non piu'
          utili  ai  fini istituzionali da consegnare all'Agenzia del
          demanio  per  essere inseriti in programmi di dismissione e
          valorizzazione  ai  sensi  delle  norme vigenti in materia.
          Relativamente a tali programmi che interessino Enti locali,
          si procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli
          effetti  di quanto disposto dall'art. 34 del testo unico di
          cui   al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267.
          Nell'ambito degli accordi di programma puo' essere previsto
          il  riconoscimento in favore degli Enti locali di una quota
          del  maggior  valore degli immobili determinato per effetto
          delle valorizzazioni assentite.
              13-ter  In  sede  di  prima applicazione dei commi 13 e
          13-bis  con  decreti  adottati  ai sensi del medesimo comma
          13-bis sono individuati: a) entro il 28 febbraio 2007, beni
          immobili, per un valore complessivo pari a 1.000 milioni di
          euro,  da  consegnare  all'Agenzia  del demanio entro il 30
          giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per
          un  valore  complessivo  pari  a  1.000 milioni di euro, da
          consegnare  all'Agenzia  del  demanio  entro il 31 dicembre
          2007.  Entro  il  31 luglio 2008 il Ministero della difesa,
          sentita  l'Agenzia  del  demanio,  adotta  un  programma di
          razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento
          del  patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il
          processo   di  pianificazione  territoriale  e  urbanistica
          previsto  dalla  legislazione  nazionale  e regionale, allo
          scopo  di  favorirne  la riallocazione in aree maggiormente
          funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti,
          e  individua  entro  il  31  dicembre  2008,  con le stesse
          modalita'  indicate  nel  primo  periodo, immobili non piu'
          utilizzati   per  finalita'  istituzionali,  da  consegnare
          all'Agenzia  del  demanio  ad  avvenuto completamento delle
          procedure  di  riallocazione concernenti i programmi di cui
          ai commi 13-ter e 13-ter.1.».
              13-ter1. Il programma di cui al comma 13-ter:
                a) individua, oltre gli immobili non piu' utilizzati,
          anche  quelli  parzialmente  utilizzati  e  quelli  in  uso
          all'Amministrazione  della  difesa  nei  quali sono tuttora
          presenti funzioni altrove ricollocabili;
                b)  definisce le nuove localizzazioni delle funzioni,
          individuando le opere da realizzare;
                c)  quantifica  il  costo della costruzione ex novo e
          dell'ammodernamento   delle  infrastrutture  individuate  e
          quello   del   trasferimento  delle  funzioni  nelle  nuove
          localizzazioni;
                d)  stabilisce le modalita' temporali delle procedure
          di    razionalizzazione,    accorpamento,    riduzione    e
          ammodernamento  e del successivo rilascio dei beni immobili
          non piu' in uso.
              13-ter2.  Le infrastrutture militari, gli immobili e le
          porzioni  di  piu' ampi compendi ancora in uso al Ministero
          della  difesa, individuati nell'ambito del programma di cui
          ai  commi 13-ter e 13-ter1, sono consegnati all'Agenzia del
          demanio  ad  avvenuta  riallocazione  delle funzioni presso
          idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione
          puo'    avvenire    sia   tramite   la   trasformazione   e
          riqualificazione   di  altri  immobili  militari,  sia  con
          costruzioni  ex novo, da realizzarsi in conformita' con gli
          strumenti  urbanistici  e salvaguardando l'integrita' delle
          aree  di  pregio  ambientale anche attraverso il ricorso ad
          accordi  o  a  procedure  negoziate  con enti territoriali,
          societa'  a  partecipazione  pubblica  e  soggetti  privati
          promosse  dal  Ministero  della  difesa, di concerto con il
          Ministero   dell'economia   e   delle  finanze,  ovvero  in
          attuazione  delle  disposizioni  di  cui  all'art. 3, comma
          15-bis   del  decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
          2001,   n.  410.  Per  consentire  la  riallocazione  delle
          predette  funzioni nonche' per le piu' generali esigenze di
          funzionamento,  ammodernamento, manutenzione e supporto dei
          mezzi,  dei  sistemi,  dei  materiali  e delle strutture in
          dotazione   alle   Forze   armate,   inclusa   l'Arma   dei
          carabinieri,  sono istituiti, nello stato di previsione del
          Ministero della difesa, un fondo in conto capitale e uno di
          parte  corrente  le  cui  dotazioni  sono determinate dalla
          legge   finanziaria   in   relazione   alle   esigenze   di
          realizzazione  del  programma  di cui al comma 13-ter.1. Al
          fondo   in  conto  capitale  concorrono  anche  i  proventi
          derivanti  dalle  attivita'  di  valorizzazione  effettuate
          dall'Agenzia  del  demanio con riguardo alle infrastrutture
          militari,  ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto
          del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si
          provvede  mediante  uno  o  piu' decreti del Ministro della
          difesa,  da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
          Ministero dell'economia e delle finanze.
                13-ter.3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si
          applica  l'art. 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007,
          n.  244,  ed essi sono riassegnati allo stato di previsione
          del  Ministero  della  difesa  integralmente  nella  misura
          percentuale di cui al citato comma 13-ter.2.
              13-quater 13-sexies. (Omissis).
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del gia' citato
          decreto-legge    n.   351   del   2001,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  n  410  del  2001, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  3  (Modalita' per la cessione degli immobili). -
          1. I beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 possono
          essere trasferiti a titolo oneroso alle societa' costituite
          ai  sensi del comma 1 dell'art. 2 con uno o piu' decreti di
          natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
          finanze,    da   pubblicare   nella   Gazzetta   Ufficiale.
          L'inclusione  nei  decreti produce il passaggio dei beni al
          patrimonio   disponibile.   Con  gli  stessi  decreti  sono
          determinati:
                a) il prezzo iniziale che le societa' corrispondono a
          titolo  definitivo  a  fronte  del  trasferimento  dei beni
          immobili   e   le  modalita'  di  pagamento  dell'eventuale
          residuo, che puo' anche essere rappresentato da titoli;
                b)     le    caratteristiche    dell'operazione    di
          cartolarizzazione che le societa' realizzano per finanziare
          il  pagamento  del  prezzo.  All'atto di ogni operazione di
          cartolarizzazione  e' nominato un rappresentante comune dei
          portatori  dei  titoli, il quale, oltre ai poteri stabiliti
          in sede di nomina a tutela dell'interesse dei portatori dei
          titoli,   approva   le   modificazioni   delle   condizioni
          dell'operazione;
                c)  l'immissione delle societa' nel possesso dei beni
          immobili trasferiti;
                d)  la  gestione  dei  beni immobili trasferiti e dei
          contratti  accessori, da regolarsi in via convenzionale con
          criteri di remunerativita';
                e)  le modalita' per la valorizzazione e la rivendita
          dei beni immobili trasferiti.
              1-bis  Per  quanto  concerne  i  beni  immobili di enti
          pubblici soggetti a vigilanza di altro Ministero, i decreti
          del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottati di
          concerto  con il Ministro vigilante. Per i beni dello Stato
          di  particolare  valore  artistico  e storico i decreti del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze sono adottati di
          concerto  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali.
              2.  Fino alla rivendita dei beni immobili trasferiti ai
          sensi  del  comma  1 i gestori degli stessi, individuati ai
          sensi  del  comma 1, lettera d) , sono responsabili a tutti
          gli effetti ed a proprie spese per gli interventi necessari
          di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria,  nonche' per
          l'adeguamento dei beni alla normativa vigente.
              3.  E'  riconosciuto  in  favore  dei  conduttori delle
          unita'  immobiliari  ad  uso  residenziale  il  diritto  di
          opzione  per  l'acquisto, in forma individuale e a mezzo di
          mandato  collettivo,  al  prezzo determinato secondo quanto
          disposto  dai  commi  7  e  8.  Le  modalita'  di esercizio
          dell'opzione sono determinate con i decreti di cui al comma
          1.  Sono  confermate  le  agevolazioni  di  cui  al comma 8
          dell'art.  6  del  decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
          104. Le medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell'art. 6
          del  decreto  legislativo  16  febbraio  1996, n. 104, sono
          estese  ai  conduttori  delle  unita'  ad  uso residenziale
          trasferite  alle  societa'  costituite ai sensi del comma 1
          dell'art. 2.
              3-bis  E'  riconosciuto  in favore dei conduttori delle
          unita' immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il
          diritto  di opzione per l'acquisto in forma individuale, al
          prezzo  determinato secondo quanto disposto dal comma 7. Le
          modalita'   di   esercizio  del  diritto  di  opzione  sono
          determinate con i decreti di cui al comma 1.
              4.  E'  riconosciuto  il  diritto  dei conduttori delle
          unita'   immobiliari   ad  uso  residenziale,  con  reddito
          familiare  complessivo  annuo  lordo,  determinato  con  le
          modalita'  previste dall'art. 21 della legge 5 agosto 1978,
          n.  457,  e  successive  modificazioni,  inferiore a 19.000
          euro,  al rinnovo del contratto di locazione per un periodo
          di   nove  anni,  a  decorrere  dalla  prima  scadenza  del
          contratto    successiva    al   trasferimento   dell'unita'
          immobiliare  alle  societa'  di cui al comma 1 dell'art. 2,
          con  applicazione  del medesimo canone di locazione in atto
          alla  data  di  scadenza del contratto. Per le famiglie con
          componenti ultrasessantacinquenni o con componenti disabili
          il   limite   del   reddito  familiare  complessivo  lordo,
          determinato   con   le   modalita'   indicate  nel  periodo
          precedente,  e'  pari  a 22.000 euro. Nei casi previsti dai
          primi  due periodi del presente comma, qualora l'originario
          contratto  di locazione non sia stato formalmente rinnovato
          ma  ricorrano  comunque  le  condizioni  previste dal primo
          periodo  del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione
          per  un periodo di nove anni decorre dalla data, successiva
          al  trasferimento  dell'unita' immobiliare alle societa' di
          cui  al  comma  1  dell'art.  2,  in cui sarebbe scaduto il
          contratto  di  locazione  se  fosse stato rinnovato. Per le
          unita'      immobiliari      occupate     da     conduttori
          ultrasessantacinquenni  o  nel  cui  nucleo familiare siano
          compresi   soggetti   conviventi,  legati  da  rapporti  di
          coniugio  o  di  parentela  in  linea  retta,  portatori di
          handicap,  accertato  ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
          n.   104,  e'  consentita  l'alienazione  della  sola  nuda
          proprieta',  quando  essi  abbiano esercitato il diritto di
          opzione  e  prelazione di cui al comma 5 con riferimento al
          solo diritto di usufrutto.
              5.  E'  riconosciuto il diritto di prelazione in favore
          dei    conduttori   delle   unita'   immobiliari   ad   uso
          residenziale,  delle  unita'  immobiliari ad uso diverso da
          quello  residenziale nonche' in favore degli affittuari dei
          terreni,  solo  per il caso di vendita degli immobili ad un
          prezzo  inferiore  a  quello  di esercizio dell'opzione. Il
          diritto  di  prelazione eventualmente spettante ai sensi di
          legge ai conduttori delle singole unita' immobiliari ad uso
          diverso  da  quello  residenziale  puo'  essere  esercitato
          unicamente  nel  caso di vendita frazionata degli immobili.
          La  vendita si considera frazionata esclusivamente nel caso
          in  cui  ciascuna unita' immobiliare sia offerta in vendita
          singolarmente a condizioni specificatamente riferite a tale
          unita'.  Il  diritto  di  prelazione  sussiste  anche se la
          vendita  frazionata e' successiva ad un acquisto in blocco.
          I  decreti di cui al comma 1 individuano, anche in deroga a
          quanto  previsto  dalla  vigente normativa, gli adempimenti
          necessari  al fine di consentire l'esercizio del diritto di
          prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari.
              6.  I  diritti  dei  conduttori  e degli affittuari dei
          terreni  sono  riconosciuti  se  essi sono in regola con il
          pagamento  dei  canoni e degli oneri accessori e sempre che
          non  sia  stata  accertata  l'irregolarita'  dell'affitto o
          della  locazione.  Sono  inoltre riconosciuti i diritti dei
          conduttori  delle  unita'  immobiliari  ad uso residenziale
          purche'  essi  o  gli  altri  membri  conviventi del nucleo
          familiare   non   siano  proprietari  di  altra  abitazione
          adeguata  alle  esigenze del nucleo familiare nel comune di
          residenza.  I  diritti  di opzione e di prelazione spettano
          anche  ai  familiari  conviventi,  nonche'  agli  eredi del
          conduttore  con lui conviventi ed ai portieri degli stabili
          oggetto della vendita, in caso di eliminazione del servizio
          di portineria.
              7.  Il  prezzo di vendita degli immobili e delle unita'
          immobiliari  e'  determinato  in ogni caso sulla base delle
          valutazioni  correnti di mercato, prendendo a riferimento i
          prezzi  effettivi  di  compravendite  di  immobili e unita'
          immobiliari aventi caratteristiche analoghe. I terreni e le
          unita'  immobiliari  liberi  ovvero  i  terreni e le unita'
          immobiliari  per  i quali gli affittuari o i conduttori non
          hanno esercitato il diritto di opzione per l'acquisto, sono
          posti  in  vendita  al  miglior  offerente  individuato con
          procedura   competitiva,   le   cui   caratteristiche  sono
          determinate  dai  decreti di cui al comma 1, fermo restando
          il diritto di prelazione di cui al comma 5.
              7-bis  Ai  conduttori  delle  unita' immobiliari ad uso
          diverso  da quello residenziale, nell'ipotesi di vendita in
          blocco,  spetta  il diritto di opzione all'acquisto a mezzo
          di   mandato   collettivo,  a  condizione  che  questo  sia
          conferito dai conduttori che rappresentino il 100 per cento
          delle  unita'  facenti parte del blocco oggetto di vendita.
          Il  prezzo di acquisto e' quello risultante all'esito della
          procedura   competitiva.  Le  modalita'  ed  i  termini  di
          esercizio  del  diritto  di  opzione stabilito dal presente
          comma sono determinati con i decreti di cui al comma 1.
              8. Il prezzo di vendita delle unita' immobiliari ad uso
          residenziale,  escluse  quelle di pregio ai sensi del comma
          13,  offerte  in  opzione  ai  conduttori che acquistano in
          forma individuale e' pari al prezzo di mercato delle stesse
          unita' immobiliari libere diminuito del 30 per cento. Per i
          medesimi   immobili   e'  altresi'  confermato  l'ulteriore
          abbattimento  di  prezzo, secondo i coefficienti in vigore,
          in  favore  esclusivamente  dei conduttori che acquistano a
          mezzo  di  mandato  collettivo  unita'  immobiliari  ad uso
          residenziale  che rappresentano almeno l'80 per cento delle
          unita'  residenziali complessive dell'immobile, al netto di
          quelle  libere.  Per  i  medesimi  immobili e' concesso, in
          favore  dei  conduttori  che  acquistano a mezzo di mandato
          collettivo  e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno
          dell'80  per  cento  delle  unita' residenziali complessive
          dell'immobile  al  netto  di quelle libere, un abbattimento
          del prezzo di cui al primo periodo fino a un massimo dell'8
          per  cento. Le modalita' di applicazione degli abbattimenti
          di prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.
          Il  prezzo  di  vendita  dei  terreni  e' pari al prezzo di
          mercato  degli stessi immobili liberi, diminuito del 30 per
          cento.  E'  riconosciuto  agli  affittuari  il  diritto  di
          opzione  per  l'acquisto  da esercitarsi con le modalita' e
          nei  termini  di cui al comma 3 del presente articolo. Agli
          affittuari  coltivatori diretti o imprenditori agricoli che
          esercitano   il  diritto  di  opzione  per  l'acquisto,  e'
          concesso   l'ulteriore   abbattimento   di  prezzo  secondo
          percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e
          determinate con i decreti di cui al comma 1. Gli affittuari
          che  esercitano  il  diritto  di  opzione possono procedere
          all'acquisto  dei  terreni attraverso il regime di aiuto di
          Stato  n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con
          decisione  comunitaria  n.  SG (2001) D/288933 del 3 giugno
          2001.  Non  si  applicano alle operazioni fondiarie attuate
          attraverso  il  regime  di  aiuto  di  Stato n. 110/2001 le
          disposizioni  previste  dall'art.  8  della legge 26 maggio
          1965,  n. 590, e dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n.
          817.   Tali   operazioni  usufruiscono  delle  agevolazioni
          tributarie  per  la  formazione  e  l'arrotondamento  della
          proprieta' contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n.
          604.
              9.  La  determinazione  esatta del prezzo di vendita di
          ciascun   bene   immobile  e  unita'  immobiliare,  nonche'
          l'espletamento,  ove  necessario,  delle attivita' inerenti
          l'accatastamento   dei   beni   immobili  trasferiti  e  la
          ricostruzione   della   documentazione  ad  essi  relativa,
          possono  essere  affidati  all'Agenzia  del  territorio e a
          societa'   aventi   particolare   esperienza   nel  settore
          immobiliare,  individuate con procedura competitiva, le cui
          caratteristiche  sono  determinate  dai  decreti  di cui al
          comma 1.
              10.  I  beni immobili degli enti previdenziali pubblici
          ricompresi nei programmi straordinari di dismissione di cui
          all'art.   7  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.  140,  e  successive  modificazioni,  che non sono stati
          aggiudicati  alla  data  del 31 ottobre 2001, sono alienati
          con le modalita' di cui al presente decreto.
              11.  I beni immobili degli enti previdenziali pubblici,
          diversi  da  quelli di cui al comma 10 e che non sono stati
          venduti alla data del 31 ottobre 2001, sono alienati con le
          modalita'  di  cui al presente decreto. La disposizione non
          si   applica   ai  beni  immobili  ad  uso  prevalentemente
          strumentale.  Il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche
          sociali  emana  direttive  agli enti previdenziali pubblici
          per l'unificazione dei rispettivi uffici, sedi e sportelli.
              12. Il prezzo per il trasferimento dei beni immobili e'
          corrisposto  agli  enti  previdenziali  titolari  dei  beni
          medesimi.  Le  relative  disponibilita'  sono  acquisite al
          bilancio  per  essere  accreditate  su  conti  di tesoreria
          vincolati  intestati  all'ente venditore; sulle giacenze e'
          riconosciuto  un  interesse  annuo  al  tasso  fissato  con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze. E'
          abrogato  il  comma  3  dell'art. 2 della legge 23 dicembre
          1999,  n.  488. La copertura delle riserve tecniche e delle
          riserve  legali degli enti previdenziali pubblici vincolati
          a   costituirle   e'   realizzata   anche   utilizzando  il
          corrispettivo  di cui al comma 1, lettera a) , e i proventi
          di  cui  all'art. 4. Viene estesa all'INPDAI la facolta' di
          accesso   alla   Tesoreria   centrale   dello   Stato   per
          anticipazioni  relative  al  fabbisogno  finanziario  delle
          gestioni   previdenziali,   ai  sensi  di  quanto  disposto
          dall'art.  16  della  legge 12 agosto 1974, n. 370, nonche'
          dell'art. 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
              13.  Con  i  decreti  di  cui  al  comma 1, su proposta
          dell'Agenzia  del territorio, sono individuati gli immobili
          di  pregio.  Si considerano comunque di pregio gli immobili
          situati  nei  centri storici urbani, ad eccezione di quelli
          individuati  nei  decreti  di  cui  al comma 1, su proposta
          dell'Agenzia  del  territorio,  che  si trovano in stato di
          degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro
          e  di  risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione
          edilizia.
              14.  Sono nulli gli atti di disposizione degli immobili
          ad  uso  residenziale  non  di pregio ai sensi del comma 13
          acquistati   per  effetto  dell'esercizio  del  diritto  di
          opzione  e  del  diritto  di  prelazione  prima  che  siano
          trascorsi cinque anni dalla data dell'acquisto.
              15.  Ai fini della valorizzazione dei beni il Ministero
          dell'economia e delle finanze convoca una o piu' conferenze
          di  servizi  o promuove accordi di programma per sottoporre
          all'approvazione  iniziative  per  la  valorizzazione degli
          immobili individuati ai sensi dell'art. 1. Con i decreti di
          cui  al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'assegnazione
          agli  enti territoriali interessati dal procedimento di una
          quota,  non  inferiore al 5 per cento e non superiore al 15
          per  cento,  del ricavato attribuibile alla rivendita degli
          immobili valorizzati.
              15-bis  Per  la  valorizzazione  di  cui  al  comma 15,
          l'Agenzia  del  demanio  puo' individuare, d'intesa con gli
          enti  territoriali  interessati,  una  pluralita'  di  beni
          immobili  pubblici  per  i quali e' attivato un processo di
          valorizzazione  unico,  in  coerenza  con  gli indirizzi di
          sviluppo  territoriale,  che  possa costituire, nell'ambito
          del  contesto  economico e sociale di riferimento, elemento
          di  stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo locale.
          Per  il  finanziamento  degli  studi  di  fattibilita'  dei
          programmi    facenti   capo   ai   programmi   unitari   di
          valorizzazione  dei  beni  demaniali per la promozione e lo
          sviluppo  dei  sistemi  locali  si  provvede  a  valere sul
          capitolo  relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del
          demanio   per   l'acquisto   dei   beni  immobili,  per  la
          manutenzione,  la  ristrutturazione,  il  risanamento  e la
          valorizzazione  dei  beni  del  demanio  e  del  patrimonio
          immobiliare  statale,  nonche'  per  gli  interventi  sugli
          immobili   confiscati  alla  criminalita'  organizzata.  E'
          elemento  prioritario  di  individuazione,  nell'ambito dei
          predetti    programmi    unitari,   la   suscettivita'   di
          valorizzazione   dei   beni   immobili   pubblici  mediante
          concessione  d'uso  o  locazione,  nonche' l'allocazione di
          funzioni   di   interesse   sociale,  culturale,  sportivo,
          ricreativo, per l'istruzione, la promozione delle attivita'
          di  solidarieta'  e  per  il  sostegno alle politiche per i
          giovani, nonche' per le pari opportunita'.
              15-ter  Nell'ambito  dei  processi di razionalizzazione
          dell'uso  degli  immobili  pubblici  ed al fine di adeguare
          l'assetto infrastrutturale delle Forze armate alle esigenze
          derivanti  dall'adozione  dello strumento professionale, il
          Ministero  della  difesa  puo' individuare beni immobili di
          proprieta'   dello  Stato  mantenuti  in  uso  al  medesimo
          Dicastero  per  finalita'  istituzionali,  suscettibili  di
          permuta  (( di beni e di servizi con gli enti territoriali,
          con  le societa' a partecipazione pubblica e con i soggetti
          privati.  Le  procedure  di  permuta  sono  effettuate  dal
          Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio,
          nel   rispetto   dei   principi  generali  dell'ordinamento
          giuridico-contabile )).
              16.  La  pubblicazione  dei  decreti  di cui al comma 1
          produce  gli  effetti  previsti  dall'art.  2644 del codice
          civile   in   favore   della   societa'   beneficiaria  del
          trasferimento. Si applica la disposizione di cui al comma 4
          dell'art. 1.
              17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante a
          terzi  sui  beni  immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
          non  si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere
          esercitato  all'atto della successiva rivendita dei beni da
          parte  delle  societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e
          le    successive   rivendite   non   sono   soggetti   alle
          autorizzazioni  previste  dal testo unico di cui al decreto
          legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto
          dal  comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
          662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali
          territoriali,  e dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998,
          n.  448,  come  modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile
          2001,  n.  136,  concernente la proposizione di progetti di
          valorizzazione  e  gestione  di  beni  immobili statali. Le
          amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali
          e  gli  altri  soggetti  pubblici non possono in alcun caso
          rendersi  acquirenti  dei  beni immobili di cui al presente
          decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente
          comma  non  si  applica agli enti pubblici territoriali che
          intendono  acquistare beni immobili ad uso non residenziale
          per destinarli a finalita' istituzionali degli enti stessi.
              17-bis  Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del
          comma 17 non si applica agli enti pubblici territoriali che
          intendono  acquistare unita' immobiliari residenziali poste
          in vendita ai sensi dell'art. 3 che risultano libere ovvero
          per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione
          da  parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di
          disagio   economico   di   cui   al   comma   4,   ai  fini
          dell'assegnazione  delle  unita'  immobiliari  ai  predetti
          soggetti. Ai fini dell'acquisto di immobili di cui al comma
          1,   le  regioni,  i  comuni  e  gli  altri  enti  pubblici
          territoriali  possono costituire societa' per azioni, anche
          con  la  partecipazione  di  azionisti  privati individuati
          tramite procedura di evidenza pubblica.
              18.  Lo  Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
          dalla  consegna  dei documenti relativi alla proprieta' dei
          beni  e  alla  regolarita'  urbanistica-edilizia e fiscale.
          Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
          decreti  di  cui  al comma 1 puo' essere disposta in favore
          delle  societa'  beneficiarie del trasferimento la garanzia
          di  un  valore  minimo  dei  beni  ad esse trasferiti e dei
          canoni di affitto o locazione.
              19.   Per  la  rivendita  dei  beni  immobili  ad  esse
          trasferiti,  le  societa' sono esonerate dalla garanzia per
          vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
          alla    proprieta'    dei    beni    e   alla   regolarita'
          urbanistica-edilizia  e fiscale. La garanzia per vizi e per
          evizione  e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
          proprietario  del  bene  prima  del  trasferimento a favore
          delle  societa'.  Le  disposizioni di cui all'art. 2, comma
          59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle
          rivendite  da parte delle societa' di tutti i beni immobili
          trasferiti  ai  sensi  del  comma  1.  Gli onorari notarili
          relativi  alla  vendita  dei  beni  immobiliari  di  cui al
          presente  articolo  sono  ridotti  alla  meta'.  La  stessa
          riduzione   si   applica   agli  onorari  notarili  per  la
          stipulazione  di  mutui  collegati  agli  atti  di  vendita
          medesimi,  anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
          unico  di  cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385.  In  caso  di cessione agli affittuari o ai conduttori
          detti  onorari  sono  ridotti  al 25 per cento. I notai, in
          occasione  degli  atti di rivendita, provvederanno a curare
          le  formalita'  di  trascrizione,  di  intavolazione  e  di
          voltura  catastale  relative  ai  provvedimenti e agli atti
          previsti  dai commi 1 e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis
          del  presente  articolo  se  le stesse non siano state gia'
          eseguite.
              20.  Le  unita'  immobiliari definitivamente offerte in
          opzione  entro  il  26  settembre  2001 sono vendute, anche
          successivamente  al 31 ottobre 2001, al prezzo e alle altre
          condizioni  indicati  nell'offerta.  Le unita' immobiliari,
          escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,
          per  le quali i conduttori, in assenza della citata offerta
          in  opzione, abbiano manifestato volonta' di acquisto entro
          il  31 ottobre 2001 a mezzo lettera raccomandata con avviso
          di  ricevimento,  sono  vendute al prezzo e alle condizioni
          determinati  in base alla normativa vigente alla data della
          predetta  manifestazione  di  volonta' di acquisto. Per gli
          acquisti in forma non individuale, l'ulteriore abbattimento
          di  prezzo  di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  8 e'
          confermato   limitatamente   ad  acquisti  di  sole  unita'
          immobiliari optate e purche' le stesse rappresentino almeno
          l'80   per  cento  delle  unita'  residenziali  complessive
          dell'immobile, al netto di quelle libere.».
              -  La  legge  24  dicembre  1908,  n. 783, e successive
          modificazioni   recante   «Unificazione   dei   sistemi  di
          alienazione   e   di   amministrazione  dei  beni  immobili
          patrimoniali  dello  Stato»  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale 25 gennaio 1909, n. 20.
              - Il  regio  decreto  17  giugno  1909, n. 454, recante
          «Regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908,
          n.  783, sulla unificazione dei sistemi di alienazione e di
          amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 agosto 1909.
              - Si  riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 12 del
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni
          culturali  e  del  paesaggio,  ai  sensi dell'art. 10 della
          legge 6 luglio 2002, n. 137):
              «2.  I  competenti organi del Ministero, d'ufficio o su
          richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e
          corredata  dai  relativi  dati  conoscitivi,  verificano la
          sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico
          o  etnoantropologico  nelle  cose  di cui al comma 1, sulla
          base  di  indirizzi  di  carattere  generale  stabiliti dal
          Ministero  medesimo  al  fine  di assicurare uniformita' di
          valutazione.
              3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui
          al  comma  2  e'  corredata  da  elenchi  dei  beni e dalle
          relative    schede    descrittive.   I   criteri   per   la
          predisposizione  degli  elenchi,  le modalita' di redazione
          delle  schede  descrittive  e  di trasmissione di elenchi e
          schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di
          concerto  con  l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili
          in  uso  all'amministrazione  della  difesa,  anche  con il
          concerto  della  competente Direzione generale dei lavori e
          del  demanio.  Il  Ministero  fissa,  con  propri decreti i
          criteri   e  le  modalita'  per  la  predisposizione  e  la
          presentazione delle richieste di verifica, e della relativa
          documentazione  conoscitiva,  da parte degli altri soggetti
          di cui al comma 1.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13 del gia' citato
          decreto legislativo n. 42 del 2004:
              «Art. 13 (Dichiarazione dell'interesse culturale). - 1.
          La  dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne
          forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'art. 10, comma
          3.
              2.  La dichiarazione non e' richiesta per i beni di cui
          all'art.  10,  comma  2.  Tali  beni rimangono sottoposti a
          tutela  anche  qualora  i  soggetti  cui  essi appartengono
          mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.».
              - Si  riporta  il testo del comma 568 dell'art. 1 della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2006):
              «568.  Ai fini del contenimento delle spese di ricerca,
          potenziamento,   ammodernamento,  manutenzione  e  supporto
          relative  ai  mezzi,  sistemi,  materiali  e  strutture  in
          dotazione   alle   Forze   armate,   inclusa   l'Arma   dei
          carabinieri,  il  Ministero  della  difesa, anche in deroga
          alle  norme  sulla  contabilita' generale dello Stato e nel
          rispetto  della legge 9 luglio 1990, n. 185, e' autorizzato
          a  stipulare  convenzioni  e  contratti  per  la permuta di
          materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 49 della
          legge  23  dicembre  2000,  n.  388  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001):
              «2.  Con  decreto  del  Ministro  della  difesa  o  del
          Ministro  competente per l'amministrazione di appartenenza,
          di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del bilancio e
          della    programmazione    economica,   sono   individuati,
          nell'ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse
          al  nuovo  modello  organizzativo delle Forze armate, delle
          Forze  di  polizia  e  del  Corpo  nazionale dei vigili del
          fuoco, i materiali ed i mezzi suscettibili di alienazione e
          le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilita'
          generale  dello  Stato,  nel  rispetto della legge 9 luglio
          1990, n. 185.».

        
      
          
Capo V
Istruzione e ricerca
                              Art. 15.
                     Costo dei libri scolastici
  1.  A  partire  dall'anno  scolastico 2008-2009, nel rispetto della
normativa  vigente  e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione
dei  libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto
dell'organizzazione   didattica   esistente,   i   competenti  organi
individuano  preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o
in  parte,  nella  rete  internet.  Gli  studenti  accedono  ai testi
disponibili  tramite  internet,  gratuitamente  o  dietro pagamento a
seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
  2.  Al  fine  di  potenziare  la disponibilita' e la fruibilita', a
costi  contenuti  di  testi, documenti e strumenti didattici da parte
delle  scuole,  degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un
triennio,  a  decorrere  dall'anno  scolastico  2008-2009, i libri di
testo  per  le  scuole  del  primo  ciclo  dell'istruzione, di cui al
decreto  legislativo  19  febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di
istruzione  ((  di  secondo  grado  )) sono prodotti nelle versioni a
stampa, on line scaricabile da internet, e mista. A partire dall'anno
scolastico  2011-2012,  il collegio dei docenti adotta esclusivamente
libri  utilizzabili  nelle versioni on line scaricabili da internet o
mista.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni relative all'adozione di
strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.
  3.  I  libri  di  testo  sviluppano  i  contenuti  essenziali delle
Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati
in  sezioni  tematiche, corrispondenti ad unita' di apprendimento, di
costo   contenuto   e  suscettibili  di  successivi  aggiornamenti  e
integrazioni.  Con  decreto  di natura non regolamentare del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono determinati:
    a)  le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione
a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso;
    b)  le  caratteristiche  tecnologiche  dei  libri  di testo nelle
versioni on line e mista;
    c)  il  prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti
di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola
secondaria  di  I  e  II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali
dell'autore e dell'editore.
  4.  Le Universita' e le Istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale  e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano
linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Il  decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.  59
          recante  «Definizione  delle  norme  generali relative alla
          scuola  dell'infanzia  e  al primo ciclo dell'istruzione, a
          norma  dell'art.  1  della  legge  28 marzo 2003, n. 53» e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 2 marzo 2004, n. 51,
          supplemento ordinario.

        
      
          
Capo V
Istruzione e ricerca
                              Art. 16.
     Facolta' di trasformazione in fondazioni delle universita'
  1.  In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto
delle   leggi   vigenti   e  dell'autonomia  didattica,  scientifica,
organizzativa   e   finanziaria,  le  Universita'  pubbliche  possono
deliberare   la  propria  trasformazione  in  fondazioni  di  diritto
privato.  La  delibera  di  trasformazione  e'  adottata  dal  Senato
accademico  a  maggioranza  assoluta  ed e' approvata con decreto del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  di
concerto   con   il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  La
trasformazione  opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
a quello di adozione della delibera.
  2.  Le  fondazioni  universitarie  subentrano  in  tutti i rapporti
attivi e passivi e nella titolarita' del patrimonio dell'Universita'.
Al  fondo  di dotazione delle fondazioni universitarie e' trasferita,
con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprieta' dei beni immobili
gia' in uso alle Universita' trasformate.
  3.  Gli  atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e
tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
  4.   Le  fondazioni  universitarie  sono  enti  non  commerciali  e
perseguono  i propri scopi secondo le modalita' consentite dalla loro
natura  giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicita'
della  gestione.  Non  e'  ammessa  in  ogni caso la distribuzione di
utili,  in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili
derivanti  dallo  svolgimento  delle attivita' previste dagli statuti
delle   fondazioni   universitarie   sono  destinati  interamente  al
perseguimento degli scopi delle medesime.
  5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalita' a favore
delle  fondazioni  universitarie  sono  esenti  da  tasse  e  imposte
indirette  e  da  diritti  dovuti  a  qualunque  altro  titolo e sono
interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari
notarili  relativi  agli  atti di donazione a favore delle fondazioni
universitarie sono ridotti del 90 per cento.
  6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati
lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilita' delle
fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto
del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca, di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto
puo'  prevedere  l'ingresso  nella  fondazione universitaria di nuovi
soggetti, pubblici o privati.
  7.  Le  fondazioni  universitarie adottano un regolamento di Ateneo
per  l'amministrazione, la finanza e la contabilita', anche in deroga
alle  norme  dell'ordinamento  contabile  dello  Stato  e  degli enti
pubblici,   fermo   restando   il   rispetto  dei  vincoli  derivanti
dall'ordinamento comunitario.
  8.   Le   fondazioni   universitarie  hanno  autonomia  gestionale,
organizzativa  e  contabile,  nel rispetto dei principi stabiliti dal
presente articolo.
  9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie
assicura  l'equilibrio  di  bilancio.  Il  bilancio viene redatto con
periodicita'   annuale.  Resta  fermo  il  sistema  di  finanziamento
pubblico;  a  tal  fine,  costituisce elemento di valutazione, a fini
perequativi,   l'entita'   dei   finanziamenti  privati  di  ciascuna
fondazione.
  10.  La  vigilanza sulle fondazioni universitarie e' esercitata dal
Ministro   dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca  di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi
dei  sindaci delle fondazioni universitarie e' assicurata la presenza
dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
  11.  La  Corte  dei  conti  esercita  il controllo sulle fondazioni
universitarie  secondo  le  modalita'  previste  dalla legge 21 marzo
1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
  12.  In  caso  di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta
gestione  della  fondazione  universitaria  da  parte degli organi di
amministrazione  o  di  rappresentanza,  il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca nomina un Commissario straordinario,
((  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica )) ,
con  il  compito  di  salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed
entro  sei  mesi  da  tale  nomina  procede  alla  nomina  dei  nuovi
amministratori  dell'ente  medesimo,  secondo  quanto  previsto dallo
statuto.
  13.  Fino  alla  stipulazione  del  primo  contratto  collettivo di
lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si
applica  il  trattamento  economico  e giuridico vigente alla data di
entrata in vigore (( del presente decreto )).
  14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le
disposizioni vigenti per le Universita' statali in quanto compatibili
con   il  presente  articolo  e  con  la  natura  privatistica  delle
fondazioni medesime.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 33 della Costituzione:
              «Art.33 (L'arte e la scienza sono libere e libero ne e'
          l'insegnamento).  -  La  Repubblica detta le norme generali
          sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
          ordini e gradi.
              Enti  e privati hanno il diritto di istituire scuole ed
          istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
              La  legge,  nel  fissare i diritti e gli obblighi delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad  esse  piena  liberta'  e  ai loro alunni un trattamento
          scolastico  equipollente  a  quello  degli alunni di scuole
          statali.
              E'  prescritto  un  esame di Stato per la ammissione ai
          vari  ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
              Le   istituzioni   di   alta  cultura,  universita'  ed
          accademie,  hanno  il diritto di darsi ordinamenti autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.».
              - La    legge   21   marzo   1958,   n.   259   recante
          «Partecipazione  della  Corte  dei conti al controllo sulla
          gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce
          in  via ordinaria» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 8
          aprile 1958, n. 84.

        
      
          
Capo V
Istruzione e ricerca
                              Art. 17.
                  Progetti di ricerca di eccellenza
  1.  Al  fine  di  una  piu'  efficiente  allocazione  delle risorse
pubbliche  volte  al  sostegno  e  all'incentivazione  di progetti di
ricerca  di  eccellenza  ed  innovativi,  ed  in  considerazione  del
sostanziale esaurimento delle finalita' originariamente perseguite, a
fronte  delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere
dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e' soppressa.
  2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni
altro  rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data,
ad  eccezione  di  quanto  previsto  al  comma  3, sono devolute alla
Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e'
disposta  l'attribuzione  del  patrimonio storico e documentale della
Fondazione  IRI  ad  una  societa' totalitariamente controllata dallo
Stato che ne curera' la conservazione. Con il medesimo decreto potra'
essere   altresi'  disposta  la  successione  di  detta  societa'  in
eventuali  rapporti  di  lavoro  in essere con la Fondazione IRI alla
data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici
attivi  o  passivi  che  dovessero  risultare  incompatibili  con  le
finalita'  o  l'organizzazione  della Fondazione Istituto Italiano di
Tecnologia.
  4.  Le  risorse  acquisite  dalla  Fondazione  Istituto Italiano di
Tecnologia ai sensi del (( comma 3 )) sono destinate al finanziamento
di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione,
sul   territorio   nazionale,  di  progetti  in  settori  tecnologici
altamente  strategici  e alla creazione di una rete di infrastrutture
di  ricerca  di  alta tecnologia localizzate presso primari centri di
ricerca pubblici e privati.
  5.  La  Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvedera' agli
adempimenti   di  cui  all'articolo  20  delle  disposizioni  ((  per
l'attuazione  del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al
regio decreto 30 marzo 1942, n. 318 )).

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 20 del regio decreto 30
          marzo  1942,  n.  318  (Disposizioni  per  l'attuazione del
          codice civile e disposizioni transitorie):
              «Art.  20.  - Chiusa la liquidazione, il presidente del
          tribunale  ordina  la  cancellazione dell'ente dal registro
          delle persone giuridiche.

        
      
          
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
                              Art. 18.
         Reclutamento del personale delle societa' pubbliche
  1.  A  decorrere dal sessantesimo giorno successivo (( alla data di
entrata  ))  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto-legge,  le  societa' che gestiscono servizi pubblici locali a
totale  partecipazione  pubblica  adottano, con propri provvedimenti,
criteri  e  modalita'  per  il  reclutamento  del  personale e per il
conferimento  degli  incarichi  nel  rispetto  dei principi di cui al
comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo (( 30 marzo 2001, n.
165 )).
  2.  Le  altre  societa'  a  partecipazione  pubblica  totale  o  di
controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalita' per
il  reclutamento  del personale e per il conferimento degli incarichi
nel  rispetto  dei  principi,  anche  di  derivazione comunitaria, di
trasparenza, pubblicita' e imparzialita'.
  3.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si applicano
alle societa' quotate su mercati regolamentati.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 35 del
          decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche):
              «3.   Le  procedure  di  reclutamento  nelle  pubbliche
          amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
                a)  adeguata  pubblicita' della selezione e modalita'
          di   svolgimento   che   garantiscano   l'imparzialita'   e
          assicurino   economicita'   e  celerita'  di  espletamento,
          ricorrendo,   ove  e'  opportuno,  all'ausilio  di  sistemi
          automatizzati,   diretti   anche   a  realizzare  forme  di
          preselezione;
                b)  adozione  di  meccanismi oggettivi e trasparenti,
          idonei  a verificare il possesso dei requisiti attitudinali
          e  professionali  richiesti  in relazione alla posizione da
          ricoprire;
                c) rispetto delle pari opportunita' tra lavoratrici e
          lavoratori;
                d) decentramento delle procedure di reclutamento;
                e)  composizione delle commissioni esclusivamente con
          esperti  di  provata  competenza nelle materie di concorso,
          scelti  tra  funzionari  delle  amministrazioni, docenti ed
          estranei   alle   medesime,   che   non   siano  componenti
          dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che
          non   ricoprano   cariche   politiche   e   che  non  siano
          rappresentanti  sindacali  o designati dalle confederazioni
          ed    organizzazioni   sindacali   o   dalle   associazioni
          professionali.»

        
      
          
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
                              Art. 19.
  Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009  le  pensioni  dirette  di
anzianita'  a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme   sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  sono  totalmente
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere
dalla  medesima  data di cui al primo periodo del presente comma sono
totalmente  cumulabili  con i redditi da lavoro autonomo e dipendente
le  pensioni  dirette  conseguite  nel  regime  contributivo  in  via
anticipata  rispetto  ai  65  anni per gli uomini e ai 60 anni per le
donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive  ed  esclusive  della  medesima  nonche'  della  gestione
separata  di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n.  335,  a  condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di
cui  all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e
successive  modificazioni  e  integrazioni  fermo  restando il regime
delle  decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma
6,  della  predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima
data  di  cui  al primo periodo del presente comma relativamente alle
pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
    a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente   le   pensioni  di  vecchiaia  anticipate  liquidate  con
anzianita' contributiva pari o superiore a 40 anni;
    b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e
dipendente  le  pensioni  di  vecchiaia liquidate a soggetti con eta'
pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
  2.  I  commi  21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono soppressi.
    3.  Restano  ferme  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo del comma 26 dell'art. 1 della
          legge   8   agosto   1995,  n.  335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico obbligatorio e complementare):
              «26.  Per  i  lavoratori dipendenti iscritti alle forme
          previdenziali  di  cui  al  comma  25,  fermo  restando  il
          requisito  dell'anzianita'  contributiva pari o superiore a
          trentacinque  anni,  nella  fase  di prima applicazione, il
          diritto   alla   pensione  di  anzianita'  si  consegue  in
          riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con
          il  requisito  anagrafico  di  cui alla medesima tabella B,
          colonna  1,  ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al
          conseguimento della maggiore anzianita' contributiva di cui
          alla medesima tabella B, colonna 2.»
              - Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 1 della
          legge  23  agosto  2004,  n. 243 e successive modificazioni
          (Norme  in  materia  pensionistica e deleghe al Governo nel
          settore  della  previdenza  pubblica,  per il sostegno alla
          previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il
          riordino   degli   enti   di   previdenza   ed   assistenza
          obbligatoria):
              «6. Al fine di assicurare la sostenibilita' finanziaria
          del  sistema pensionistico, stabilizzando l'incidenza della
          relativa   spesa   sul  prodotto  interno  lordo,  mediante
          l'elevazione  dell'eta'  media di accesso al pensionamento,
          con  effetto  dal  1°  gennaio  2008 e con esclusione delle
          forme  pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato
          di  cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al
          decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103:
                a)   il   diritto   per   l'accesso   al  trattamento
          pensionistico  di  anzianita' per i lavoratori dipendenti e
          autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
          alle  forme  di  essa sostitutive ed esclusive si consegue,
          fermo  restando il requisito di anzianita' contributiva non
          inferiore   a  trentacinque  anni,  al  raggiungimento  dei
          requisiti  di  eta' anagrafica indicati, per il periodo dal
          1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella Tabella A allegata
          alla  presente  legge  e,  per il periodo successivo, fermo
          restando   il  requisito  di  anzianita'  contributiva  non
          inferiore a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella
          Tabella  B  allegata  alla  presente  legge.  Il diritto al
          pensionamento  si consegue, indipendentemente dall'eta', in
          presenza  di  un  requisito  di anzianita' contributiva non
          inferiore a quaranta anni;
                b)  per  i  lavoratori  la  cui pensione e' liquidata
          esclusivamente  con  il  sistema contributivo, il requisito
          anagrafico  di  cui  all'art.  1,  comma 20, primo periodo,
          della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' elevato a 60 anni per
          le  donne e a 65 per gli uomini. Gli stessi possono inoltre
          accedere al pensionamento:
                  1)  a  prescindere  dal  requisito  anagrafico,  in
          presenza di un requisito di anzianita' contributiva pari ad
          almeno quaranta anni;
                  2)  con  un'anzianita'  contributiva pari ad almeno
          trentacinque  anni, al raggiungimento dei requisiti di eta'
          anagrafica  indicati, per il periodo dal 1° gennaio 2008 al
          30  giugno  2009,  nella  Tabella  A allegata alla presente
          legge  e,  per  il  periodo  successivo,  fermo restando il
          requisito   di  anzianita'  contributiva  non  inferiore  a
          trentacinque  anni,  dei requisiti indicati nella Tabella B
          allegata alla presente legge;
                c)  i  lavoratori  di  cui alle lettere a) e b) , che
          accedono  al pensionamento con eta' inferiore a 65 anni per
          gli uomini e 60 per le donne, per i quali sono liquidate le
          pensioni  a carico delle forme di previdenza dei lavoratori
          dipendenti,  qualora  risultino  in  possesso  dei previsti
          requisiti  entro  il  secondo  trimestre dell'anno, possono
          accedere   al   pensionamento   dal  1°  gennaio  dell'anno
          successivo,  se di eta' pari o superiore a 57 anni; qualora
          risultino  in  possesso  dei  previsti  requisiti  entro il
          quarto  trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1°
          luglio dell'anno successivo. I lavoratori che conseguono il
          trattamento  di  pensione, con eta' inferiore a 65 anni per
          gli  uomini  e 60 per le donne, a carico delle gestioni per
          gli  artigiani,  i  commercianti  e  i coltivatori diretti,
          qualora  risultino  in  possesso  dei requisiti di cui alle
          lettere  a)  e  b)  entro  il  secondo trimestre dell'anno,
          possono  accedere  al pensionamento dal 1° luglio dell'anno
          successivo;  qualora  risultino  in  possesso  dei previsti
          requisiti  entro  il  quarto trimestre, possono accedere al
          pensionamento  dal  1°  gennaio del secondo anno successivo
          alla  data  di  conseguimento  dei  requisiti  medesimi. Le
          disposizioni  di cui alla presente lettera non si applicano
          ai  lavoratori  di  cui ai commi da 3 a 5. Per il personale
          del  comparto  scuola  resta fermo, ai fini dell'accesso al
          trattamento  pensionistico,  che la cessazione dal servizio
          ha  effetto  dalla  data  di  inizio dell'anno scolastico e
          accademico,  con  decorrenza dalla stessa data del relativo
          trattamento  economico nel caso di prevista maturazione dei
          requisiti  entro  il  31  dicembre  dell'anno  avendo  come
          riferimento  per  l'anno  2009  i requisiti previsti per il
          primo semestre dell'anno;
                d)  per  i  lavoratori  assicurati presso la gestione
          speciale  di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto
          1995,  n.  335,  non  iscritti ad altre forme di previdenza
          obbligatoria,  si  applicano  le  disposizioni  riferite ai
          lavoratori  dipendenti  di cui al presente comma e al comma
          7.
              7.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanarsi entro il 31
          dicembre   dell'anno   2012,   puo'   essere  stabilito  il
          differimento della decorrenza dell'incremento dei requisiti
          di  somma di eta' anagrafica e anzianita' contributiva e di
          eta'  anagrafica  minima  indicato dal 2013 nella Tabella B
          allegata  alla  presente  legge,  qualora,  sulla  base  di
          specifica  verifica  da  effettuarsi, entro il 30 settembre
          2012,  sugli  effetti  finanziari derivanti dalle modifiche
          dei  requisiti  di  accesso  al  pensionamento  anticipato,
          risultasse  che  gli  stessi effetti finanziari conseguenti
          dall'applicazione  della Tabella B siano tali da assicurare
          quelli  programmati con riferimento ai requisiti di accesso
          al  pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima
          Tabella B.»
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5 giugno 1965, n. 758 (Nuove
          norme  sul  cumulo  di  pensioni  e stipendi a carico dello
          Stato  e  di  Enti  pubblici, in applicazione della legge 5
          dicembre 1964, n. 1268):
              «4.  Il  cumulo  dei  trattamenti di cui al primo comma
          dell'art.  1,  non  e'  ammesso  nei  casi  in cui il nuovo
          servizio  costituisce  derivazione, continuazione o rinnovo
          del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione.
              Il  divieto  di cumulo di cui al primo comma si applica
          nei casi di:
                a) riammissione in servizio di personale civile;
                b) richiamo di ufficiale, sottufficiale o militare di
          truppa  titolare  di  pensione  per  il precedente servizio
          militare;
                c)  immissione nell'impiego civile di sottufficiale o
          graduato,  in  applicazione  delle particolari disposizioni
          concernenti  riserva  di posti in favore di dette categorie
          di militari;
                d)  nomina  conseguita  mediante  concorso  riservato
          esclusivamente  a soggetti che hanno gia' prestato servizio
          ovvero   a   tali   soggetti  insieme  con  appartenenti  a
          particolari categorie di professionisti;
                e)  conferimento  di  incarichi  di  insegnamento  in
          scuole  o  istituti dello stesso grado di quelli presso cui
          e' stato prestato il servizio precedente da incaricato;
                f)  nomina senza concorso nello Stato o negli Enti di
          cui  al  precedente  art. 1, conseguita in derivazione o in
          continuazione  o,  comunque,  in  costanza di un precedente
          rapporto  di  impiego,  rispettivamente, con lo Stato o con
          gli Enti stessi.
              Nei  casi  in  cui  il  precedente  rapporto abbia dato
          titolo  alla liquidazione di un trattamento di pensione, il
          trattamento stesso e' sospeso.
              Al   termine   del   nuovo  servizio  e'  liquidato  il
          trattamento  di  quiescenza  secondo  il disposto del terzo
          comma dell'art. 2.».

        
      
          
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
                              Art. 20.
                Disposizioni in materia contributiva
  1.  Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943,
n.  138,  si  interpreta  nel  senso che i datori di lavoro che hanno
corrisposto  per  legge  o per contratto collettivo, anche di diritto
comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero
dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  dall'erogazione
della  predetta  indennita',  non  sono  tenuti  al  versamento della
relativa  contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla
gestione  e  conservano  la  loro efficacia le contribuzioni comunque
versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.
  2.  A  decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli
enti  pubblici  e  degli  enti locali privatizzate e a capitale misto
sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:
    a) la contribuzione per maternita';
     b) la contribuzione per malattia per gli operai.
  3.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2009 (( la lettera a) del comma 2
dell'articolo  16  della  legge 23 luglio 1991, n. 223, e' sostituita
dalla  seguente:  ))  «a) al versamento di un contributo nella misura
dello  0,30 per cento delle retribuzioni che costituiscono imponibile
contributivo.».
  4.  Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del
regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1827, (( convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 )).
  5.  All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del
26  aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole: «dell'articolo 40,
n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e».
  6.  L'estensione  dell'obbligo  assicurativo  di  cui al comma 4 si
applica  con  effetto  dal  primo  periodo  di paga decorrente dal 1°
gennaio 2009.
  7.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore (( del presente
decreto  ))  , nei procedimenti relativi a controversie in materia di
previdenza  e  assistenza  sociale,  a  fronte  di  una pluralita' di
domande  ((  o di azioni esecutive )) che (( frazionano )) un credito
relativo  al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente
dovute  per  interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio,
la   riunificazione  e'  disposta  d'ufficio  dal  giudice  ai  sensi
dell'articolo  151  delle disposizioni (( per l'attuazione del codice
di  procedura  civile  e  disposizioni  transitorie,  di cui al regio
decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 )).
  8.  In  mancanza  della  riunificazione  di  cui  al  comma  7,  ((
l'improcedibilita'  delle domande successive alla prima e' dichiarata
dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
Analogamente,  il  giudice  dichiara  la  nullita'  dei  pignoramenti
successivi  al primo in caso di proposizione di piu' azioni esecutive
in violazione del comma 7 )).
  9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata
osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, (( sospende
il  giudizio  e  l'efficacia  esecutiva dei titoli eventualmente gia'
formatisi  ))  e  fissa  alle  parti  un  termine  perentorio  per la
riunificazione (( a pena di improcedibilita' della domanda )).
  10.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009, l'assegno sociale di cui
all'articolo  3,  comma  6,  della  legge  8  agosto 1995, n. 335, e'
corrisposto  agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato
legalmente,  in  via  continuativa,  ((  per almeno dieci anni )) nel
territorio nazionale.
  11.  A  decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo
43  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639,  dopo  la parola: «regionali» sono soppresse le seguenti parole:
«e provinciali».
  12.  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore (( del presente
decreto  ))  l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale mette a
disposizione  dei Comuni modalita' telematiche di trasmissione per le
comunicazioni  relative  ai decessi e alle variazioni di stato civile
da   effettuarsi   obbligatoriamente  entro  due  giorni  dalla  data
dell'evento.
  13.  In  caso  di  ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il
responsabile  del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a
titolo di danno erariale.
  14.  Il  primo  periodo  dell'articolo 31, comma 19, della legge 27
dicembre 2002, n. 289 e' soppresso.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  della  legge 11
          gennaio  1943,  n.  138 (Costituzione dell'Ente «Mutualita'
          fascista   -  Istituto  per  l'assistenza  di  malattia  ai
          lavoratori»:
              «Art.6. - L'assistenza dell'Ente comprende:
                1)  l'assistenza  sanitaria  generica  domiciliare  e
          ambulatoria;
                2) l'assistenza specialistica ambulatoria;
                3) l'assistenza farmaceutica;
                4) l'assistenza ospedaliera;
                5) l'assistenza ostetrica;
                6) l'assistenza pediatrica;
                7) le assistenze integrative;
                8) la concessione di una indennita' di malattia.
              L'indennita'   non  e'  dovuta  quando  il  trattamento
          economico  di  malattia  e'  corrisposto  per  legge  o per
          contratto  collettivo  dal datore di lavoro o da altri Enti
          in  misura  pari o superiore a quella fissata dai contratti
          collettivi  ai  sensi del presente articolo. Le prestazioni
          corrisposte  da  terzi  in  misura inferiore a quella della
          indennita' saranno integrate dall'Ente sino a concorrenza.
              Le  assistenze  di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 saranno
          concesse per un periodo massimo di 180 giorni nell'anno.
              Le assistenze di cui ai nn. 3, 4, 7, 8 saranno concesse
          nei  limiti,  nella  misura  e  secondo  le  modalita'  che
          verranno   determinate   nazionalmente  dalle  associazioni
          sindacali   a   mezzo   di   contratti   collettivi   o  da
          deliberazione   dei  loro  competenti  organi,  ovvero  dal
          decreto di cui al secondo comma dell'art. 4.
              Alla  erogazione delle indennita' provvede direttamente
          l'Ente,   salvo   particolari  deroghe,  da  stabilirsi  di
          concerto con le Confederazioni interessate.
              L'azione  per  conseguire  le  prestazioni, di cui alla
          presente  legge,  si  prescrive  nel termine di un anno dal
          giorno in cui esse sono dovute.»
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  della legge 23
          luglio   1991,   n.   223   (Norme   in  materia  di  cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al  lavoro  ed altre disposizioni in materia di mercato del
          lavoro), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  16  (Indennita'  di  mobilita'  per i lavoratori
          disoccupati  in  conseguenza di licenziamento per riduzione
          di personale). - 1. Nel caso di disoccupazione derivante da
          licenziamento per riduzione di personale ai sensi dell'art.
          24  da  parte  delle  imprese,  diverse  da  quelle  edili,
          rientranti  nel  campo  di  applicazione  della  disciplina
          dell'intervento  straordinario di integrazione salariale il
          lavoratore,  operaio, impiegato o quadro, qualora possa far
          valere  una  anzianita' aziendale di almeno dodici mesi, di
          cui  almeno  sei  di  lavoro  effettivamente  prestato, ivi
          compresi  i  periodi di sospensione del lavoro derivanti da
          ferie,  festivita' e infortuni, con un rapporto di lavoro a
          carattere continuativo e comunque non a termine, ha diritto
          alla indennita' di mobilita' ai sensi dell'art. 7.
              2.  Per  le finalita' del presente articolo i datori di
          lavoro di cui al comma 1 sono tenuti:
                a)  ((  al  versamento  di un contributo nella misura
          dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile
          contributivo;
                b) al versamento della somma di cui all'art. 5, comma
          4.
              3.  Alla  corresponsione ai giornalisti dell'indennita'
          di   cui  al  comma  1  provvede  l'Istituto  nazionale  di
          previdenza  dei  giornalisti italiani, al quale sono dovuti
          il contributo e la somma di cui al comma 2, lettere a) e b)
          .
              4.  Sono  abrogati  l'art. 8 e il secondo e terzo comma
          dell'art.  9  della  legge  5 novembre 1968, n. 1115 . Tali
          disposizioni continuano ad applicarsi in via transitoria ai
          lavoratori  il  cui  licenziamento sia stato intimato prima
          della data di entrata in vigore della presente legge.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  36 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 26 aprile 1957, n. 818 (Norme
          di attuazione e di coordinamento della L. 4 aprile 1952, n.
          218,  sul  riordinamento  delle pensioni dell'assicurazione
          obbligatoria   per   l'invalidita',   la   vecchiaia  ed  i
          superstiti), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  36.  -  Ai  fini dell'applicazione dell'art. 32,
          lettera  b)  ,  della  legge  29  aprile  1949,  n. 264, la
          sussistenza  della stabilita' d'impiego, quando non risulti
          da  norme  regolanti  lo  stato  giuridico e il trattamento
          economico   del   personale   dipendente   dalle  pubbliche
          amministrazioni,  dalle  aziende  pubbliche e dalle aziende
          esercenti   pubblici   servizi,   e'   accertata   in  sede
          amministrativa   su  domanda  del  datore  di  lavoro,  con
          provvedimento  del  Ministro  per il lavoro e la previdenza
          sociale  decorrente  a  tutti  gli effetti dalla data della
          domanda medesima.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 151 del regio decreto
          18  dicembre  1941,  n. 1368 (Disposizioni per l'attuazione
          del codice di procedura civile e disposizioni transitorie):
              «Art. 151 (Riunione di procedimenti). - La riunione, ai
          sensi dell'art. 274 del codice, dei procedimenti relativi a
          controversie  in  materia  di  lavoro  e di previdenza e di
          assistenza  e  a  controversie  dinanzi al giudice di pace,
          connesse anche soltanto per identita' delle questioni dalla
          cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro
          decisione,  deve essere sempre disposta dal giudice, tranne
          nelle  ipotesi  che  essa  renda  troppo gravoso o comunque
          ritardi  eccessivamente  il  processo. In queste ipotesi la
          riunione,  salvo  gravi  e  motivate ragioni, e', comunque,
          disposta  tra  le  controversie che si trovano nella stessa
          fase  processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di
          appello.
              Le   competenze   e  gli  onorari  saranno  ridotti  in
          considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie
          riunite.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 6 dell'art. 3 della
          gia' citata legge n. 335 del 1995:
              «6.  Con  effetto  dal  1° gennaio 1996, in luogo della
          pensione   sociale   e  delle  relative  maggiorazioni,  ai
          cittadini   italiani,  residenti  in  Italia,  che  abbiano
          compiuto  65  anni e si trovino nelle condizioni reddituali
          di  cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
          non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
          pari,  per  il  1996, a lire 6.240.000, denominato «assegno
          sociale».  Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
          e'   attribuito   in  misura  ridotta  fino  a  concorrenza
          dell'importo  predetto,  se  non  coniugato, ovvero fino al
          doppio  del  predetto importo, se coniugato, ivi computando
          il  reddito  del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
          sociale  di  cui  il  medesimo  sia  titolare. I successivi
          incrementi  del reddito oltre il limite massimo danno luogo
          alla   sospensione  dell'assegno  sociale.  Il  reddito  e'
          costituito    dall'ammontare    dei    redditi   coniugali,
          conseguibili  nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
          erogato  con  carattere  di provvisorieta' sulla base della
          dichiarazione    rilasciata    dal    richiedente   ed   e'
          conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
          sulla  base  della dichiarazione dei redditi effettivamente
          percepiti.   Alla   formazione  del  reddito  concorrono  i
          redditi,  al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
          di  qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
          e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
          o  ad  imposta  sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
          corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
          reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
          le  anticipazioni  sui  trattamenti  stessi,  le competenze
          arretrate   soggette  a  tassazione  separata,  nonche'  il
          proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
          effetti   del  conferimento  dell'assegno  non  concorre  a
          formare  reddito  la  pensione liquidata secondo il sistema
          contributivo  ai  sensi  dell'art.  1, comma 6, a carico di
          gestioni  ed  enti  previdenziali  pubblici  e  privati che
          gestiscono  forme  pensionistiche  obbligatorie  in  misura
          corrispondente  ad  un  terzo  della  pensione  medesima  e
          comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  43 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  30  aprile  1970,  n.  639
          (Attuazione  delle  deleghe  conferite  al  Governo con gli
          articoli  27  e  29  della  legge  30  aprile 1969, n. 153,
          concernente  revisione  degli  ordinamenti  pensionistici e
          norme   in   materia  di  sicurezza  sociale),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge, a decorrere dal 1° gennaio
          2009:
              «Art.  43.  -  Al  presidente  dell'istituto,  ai  vice
          presidenti    ed    ai    componenti    il   consiglio   di
          amministrazione,   i  collegi  dei  sindaci  e  gli  organi
          centrali,  regionali  sono  dovuti,  per  l'esercizio delle
          funzioni   inerenti  alle  rispettive  cariche,  emolumenti
          stabiliti  con  decreto  del  Ministro  per  il lavoro e la
          previdenza  sociale  di  concerto  con  il  Ministro per il
          tesoro.
              L'indennita'  di  carica al presidente dell'istituto e'
          determinata  in  misura  che  tenga  conto  delle  funzioni
          inerenti  alla carica in relazione al complesso ordinamento
          dell'istituto medesimo.
              Ai  componenti  il  consiglio  di amministrazione ed il
          comitato  esecutivo  e'  corrisposta  una indennita' fissa,
          oltre, alla medaglia di presenza a titolo di rimborso spese
          per  la  partecipazione  a  ciascuna  seduta,  nelle misure
          stabilite  a  norma  del  primo  comma.  Tale indennita' e'
          maggiorata per i vice presidenti in relazione alle funzioni
          che sono chiamati a svolgere normalmente.
              Una  indennita'  fissa  e  la  medaglia di presenza per
          l'intervento  alle adunanze degli organi di amministrazione
          dell'istituto  spettano  anche  al presidente ed agli altri
          componenti i collegi dei sindaci.
              Ai  titolari  delle  cariche  di  cui  al primo comma e
          corrisposto   un   trattamento   di  missione  quando,  per
          l'esercizio   delle   funzioni   inerenti  alle  rispettive
          cariche,  debbano  recarsi fuori della loro residenza. Tale
          trattamento   e'   stabilito,   quanto   alla  forma,  alle
          condizioni  ed alla misura, con deliberazione del consiglio
          di  amministrazione dell'istituto da approvarsi con decreto
          del  Ministro  per  il  lavoro  e  la previdenza sociale di
          concerto con il Ministro per il tesoro.
              La deliberazione deve essere contemporaneamente rimessa
          ai  Ministeri anzidetti, a mezzo raccomandata con avviso di
          ricevimento,  e  deve  essere  approvata  o  restituita con
          motivati  rilievi entro centoventi giorni dalla data in cui
          e' pervenuta ai Ministeri medesimi.
              Qualora  entro il termine stabilito al precedente comma
          il  Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza sociale di
          concerto con il Ministro per il tesoro non abbia comunicato
          all'istituto  rilievi  in  ordine  alla  deliberazione,  la
          stessa diventa esecutiva.».
              - Si  riporta  il testo del comma 19 dell'art. 31 della
          gia'  citata  legge  n. 289 del 2002, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «19. L'INPS, sulla scorta dei dati del Casellario delle
          pensioni, comunica le informazioni ricevute dai comuni agli
          enti   erogatori   di  trattamenti  pensionistici  per  gli
          adempimenti  di  competenza.  Il  Casellario delle pensioni
          mette a disposizione dei comuni le proprie banche dati.».

        
      
          
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
                              Art. 21.
Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
  1.  All'articolo  1,  comma  1, del decreto legislativo 6 settembre
2001,  n.  368,  dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo»  (( sono aggiunte le seguenti: )) «, anche se riferibili
alla ordinaria attivita' del datore di lavoro».
    ((  1-bis.  Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, e' inserito il seguente:
    «Art.  4-bis.  (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo
per  la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga
del termine). - 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data
di  entrata  in  vigore della presente disposizione, e fatte salve le
sentenze   passate   in   giudicato,  in  caso  di  violazione  delle
disposizioni  di  cui  agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e'
tenuto   unicamente  a  indennizzare  il  prestatore  di  lavoro  con
un'indennita'  di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo
di  sei  mensilita'  dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto
riguardo  ai  criteri  indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni )).».
  2.  All'articolo 5, comma 4-bis del decreto legislativo 6 settembre
2001,  n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge
24  dicembre  2007,  n.  247,  dopo  le  parole  «ferma  restando  la
disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti»
((  sono inserite le seguenti: )) «e fatte salve diverse disposizioni
di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale  con  le  organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu'
rappresentative sul piano nazionale».
  3.  All'articolo  5,  comma  4-quater  del  decreto  legislativo  6
settembre  2001,  n.  368, come modificato dall'articolo 1, comma 40,
della  legge  24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto di
precedenza»  ((  sono inserite le seguenti: )) «, fatte salve diverse
disposizioni  di  contratti collettivi stipulati a livello nazionale,
territoriale    o   aziendale   con   le   organizzazioni   sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,».
    4.  Decorsi  24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
sociali  procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei
datori   e   dei   prestatori   di   lavoro   comparativamente   piu'
rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni
contenute  nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro
tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  6  settembre  2001,  n.  368 (Attuazione della
          direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro
          a  tempo  determinato  concluso  dall'UNICE, dal CEEP e dal
          CES), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  1  (Apposizione del termine). - 01. Il contratto
          di  lavoro  subordinato  e'  stipulato  di  regola  a tempo
          indeterminato.
              1.  E'  consentita  l'apposizione  di  un  termine alla
          durata  del  contratto  di  lavoro  subordinato a fronte di
          ragioni  di  carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
          sostitutivo,  anche  se riferibili alla ordinaria attivita'
          del datore di lavoro.».
              2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non
          risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel
          quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1.
              3.  Copia  dell'atto scritto deve essere consegnata dal
          datore   di   lavoro  al  lavoratore  entro  cinque  giorni
          lavorativi dall'inizio della prestazione.
              4.  La  scrittura  non e' tuttavia necessaria quando la
          durata  del  rapporto di lavoro, puramente occasionale, non
          sia superiore a dodici giorni.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del gia' citato
          decreto  legislativo n. 368 del 2001, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  5  (Scadenza del termine e sanzioni. Successione
          dei contratti). - 1. Se il rapporto di lavoro continua dopo
          la    scadenza   del   termine   inizialmente   fissato   o
          successivamente  prorogato  ai sensi dell'art. 4, il datore
          di  lavoro  e'  tenuto  a  corrispondere  al lavoratore una
          maggiorazione   della   retribuzione  per  ogni  giorno  di
          continuazione  del rapporto pari al venti per cento fino al
          decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun
          giorno ulteriore.
              2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo
          giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi,
          nonche'  decorso  il  periodo  complessivo  di cui al comma
          4-bis,  ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi,
          il  contratto  si  considera  a  tempo  indeterminato dalla
          scadenza dei predetti termini.
              3.  Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai
          sensi  dell'art.  1, entro un periodo di dieci giorni dalla
          data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi,
          ovvero  venti giorni dalla data di scadenza di un contratto
          di  durata  superiore  ai sei mesi, il secondo contratto si
          considera a tempo indeterminato.
              4.  Quando  si  tratta  di  due assunzioni successive a
          termine,  intendendosi  per  tali  quelle  effettuate senza
          alcuna  soluzione  di continuita', il rapporto di lavoro si
          considera  a tempo indeterminato dalla data di stipulazione
          del primo contratto.
              4-bis Ferma restando la disciplina della successione di
          contratti  di cui ai commi precedenti e fatte salve diverse
          disposizioni  di  contratti  collettivi stipulati a livello
          nazionale,  territoriale  o aziendale con le organizzazioni
          sindacali  comparativamente  piu' rappresentative sul piano
          nazionale qualora per effetto di successione di contratti a
          termine  per  lo  svolgimento  di  mansioni  equivalenti il
          rapporto  di  lavoro  fra  lo  stesso datore di lavoro e lo
          stesso   lavoratore   abbia   complessivamente  superato  i
          trentasei   mesi   comprensivi   di   proroghe  e  rinnovi,
          indipendentemente   dai   periodi   di   interruzione   che
          intercorrono  tra  un  contratto  e l'altro, il rapporto di
          lavoro  si  considera  a  tempo  indeterminato ai sensi del
          comma  2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del
          presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine
          fra  gli stessi soggetti puo' essere stipulato per una sola
          volta,  a  condizione  che  la  stipula  avvenga  presso la
          direzione  provinciale del lavoro competente per territorio
          e  con  l'assistenza  di  un  rappresentante  di  una delle
          organizzazioni      sindacali     comparativamente     piu'
          rappresentative  sul  piano nazionale cui il lavoratore sia
          iscritto  o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali
          dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
          rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi
          comuni  la durata del predetto ulteriore contratto. In caso
          di  mancato rispetto della descritta procedura, nonche' nel
          caso  di  superamento  del  termine  stabilito nel medesimo
          contratto,   il   nuovo  contratto  si  considera  a  tempo
          indeterminato.
              4-ter Le disposizioni di cui al comma 4-bis non trovano
          applicazione   nei  confronti  delle  attivita'  stagionali
          definite  dal  decreto  del  Presidente  della Repubblica 7
          ottobre   1963,   n.   1525,   e   successive  modifiche  e
          integrazioni,  nonche'  di  quelle  che saranno individuate
          dagli  avvisi  comuni  e dai contratti collettivi nazionali
          stipulati  dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori
          di lavoro comparativamente piu' rappresentative.
              4-quater  Il  lavoratore  che, nell'esecuzione di uno o
          piu'  contratti  a  termine presso la stessa azienda, abbia
          prestato  attivita'  lavorativa  per un periodo superiore a
          sei  mesi  ha  diritto  di  precedenza, fatte salve diverse
          disposizioni  di  contratti  collettivi stipulati a livello
          nazionale,  territoriale  o aziendale con le organizzazioni
          sindacali  comparativamente  piu' rappresentative sul piano
          nazionale,   nelle   assunzioni   a   tempo   indeterminato
          effettuate  dal  datore di lavoro entro i successivi dodici
          mesi  con  riferimento  alle  mansioni  gia'  espletate  in
          esecuzione dei rapporti a termine.
              4-quinquies.  Il  lavoratore  assunto  a termine per lo
          svolgimento   di   attivita'   stagionali   ha  diritto  di
          precedenza,  rispetto a nuove assunzioni a termine da parte
          dello  stesso  datore  di  lavoro per le medesime attivita'
          stagionali.
              4-sexies.  Il  diritto  di  precedenza  di cui ai commi
          4-quater  e 4-quinquies puo' essere esercitato a condizione
          che  il  lavoratore  manifesti  in  tal  senso  la  propria
          volonta' al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi
          e  tre  mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e
          si  estingue  entro  un  anno  dalla data di cessazione del
          rapporto di lavoro.».

        
      
          
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
                              Art. 22.
Modifiche   alla   disciplina   dei  contratti  occasionali  di  tipo
                             accessorio
  1.  L'articolo  70,  comma  1, del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276,  e'  sostituito  dal seguente: «1. Per prestazioni di
lavoro   accessorio  si  intendono  attivita'  lavorative  di  natura
occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di
giardinaggio,  pulizia  e  manutenzione  di edifici, strade, parchi e
monumenti;   c)   dell'insegnamento   privato  supplementare;  d)  di
manifestazioni  sportive,  culturali  o  caritatevoli  o di lavori di
emergenza  o  di  solidarieta'; e) dei periodi di vacanza da parte di
giovani con meno di 25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo
di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine
e  grado;  ((  f) )) di attivita' agricole di carattere stagionale ((
effettuate  da  pensionati e da giovani di cui alla lettera e) ovvero
delle  attivita'  agricole  svolte  a  favore  dei  soggetti  di  cui
all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26  ottobre  1972, n. 633 )) ; (( g) )) dell'impresa familiare di cui
all'articolo  230-bis  del codice civile, limitatamente al commercio,
al  turismo  e  ai  servizi;  (( h) )) della consegna porta a porta e
della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica».
  2.  All'articolo  72  comma  4-bis  ((  del  decreto legislativo 10
settembre  2003,  n.  276 )) , le parole «lettera (( e-bis) )) » sono
sostituite dalle seguenti: «lettera (( g) )) ».
  3.  L'articolo  72,  comma  5, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: «5. Il Ministro del lavoro,
della  salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto
il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalita'
per  il  versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative
coperture   assicurative  e  previdenziali.  In  attesa  del  decreto
ministeriale   i   concessionari   del   servizio   sono  individuati
nell'I.N.P.S.  e  nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4,
comma  1,  ((  lettere  a)  e  c) )) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente
decreto».
    4.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto e'
abrogato  l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  70  del  decreto
          legislativo  10  settembre  2003,  n. 276 (Attuazione delle
          deleghe  in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
          cui  alla  legge  14  febbraio  2003,  n.  30),  cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  70  (Definizione  e campo di applicazione). - 1.
          Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
          lavorative  di  natura  occasionale rese nell'ambito: a) di
          lavori  domestici;  b) di lavori di giardinaggio, pulizia e
          manutenzione  di  edifici,  strade,  parchi e monumenti; c)
          dell'insegnamento     privato    supplementare;    d)    di
          manifestazioni  sportive,  culturali  o  caritatevoli  o di
          lavori  di  emergenza  o di solidarieta'; e) dei periodi di
          vacanza  da  parte  di giovani con meno di 25 anni di eta',
          regolarmente   iscritti   a   un   ciclo  di  studi  presso
          l'universita'  o  un  istituto  scolastico di ogni ordine e
          grado;  f)  di  attivita' agricole di carattere stagionale;
          effettuate  da  pensionati e da giovani di cui alla lettera
          e)  ovvero  delle  attivita'  agricole  svolte a favore dei
          soggetti  di  cui  all'art.  34,  comma  6, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633; g)
          dell'impresa  familiare  di cui all'art. 230-bis del codice
          civile,   limitatamente  al  commercio,  al  turismo  e  ai
          servizi;  h)  della  consegna porta a porta e della vendita
          ambulante di stampa quotidiana e periodica.
            2.  Le  attivita'  lavorative di cui al comma 1, anche se
          svolte  a  favore di piu' beneficiari, configurano rapporti
          di  natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi
          per tali le attivita' che non danno complessivamente luogo,
          con   riferimento   al  medesimo  committente,  a  compensi
          superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
              2-bis.   Le   imprese   familiari   possono  utilizzare
          prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo
          non  superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000
          euro.»
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  72 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 276 del 2003, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  72  (Disciplina del lavoro accessorio). - 1. Per
          ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari
          acquistano  presso  le  rivendite  autorizzate  uno  o piu'
          carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui
          valore  nominale  e'  fissato  con decreto del Ministro del
          lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta
          giorni e periodicamente aggiornato.
              2.  Tale  valore  nominale  e'  stabilito tenendo conto
          della  media  delle  retribuzioni rilevate per le attivita'
          lavorative  affini  a  quelle  di cui all'art. 70, comma 1,
          nonche' del costo di gestione del servizio.
              3.  Il  prestatore  di  lavoro accessorio percepisce il
          proprio  compenso presso il concessionario, di cui al comma
          5,  all'atto  della  restituzione  dei  buoni  ricevuti dal
          beneficiario  della  prestazione di lavoro accessorio. Tale
          compenso  e'  esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
          incide   sullo   stato  di  disoccupato  o  inoccupato  del
          prestatore di lavoro accessorio.
              4.  Fermo  restando  quanto disposto dal comma 4-bis il
          concessionario  provvede  al pagamento delle spettanze alla
          persona   che   presenta  i  buoni,  registrandone  i  dati
          anagrafici  e il codice fiscale, effettua il versamento per
          suo  conto  dei contributi per fini previdenziali all'INPS,
          alla  gestione  separata di cui all'art. 2, comma 26, della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento
          del  valore  nominale  del  buono,  e per fini assicurativi
          contro  gli  infortuni  all'INAIL,  in misura pari al 7 per
          cento  del valore nominale del buono, e trattiene l'importo
          autorizzato  dal  decreto  di  cui  al comma 1, a titolo di
          rimborso spese.
              4-bis  Con  riferimento  all'impresa  familiare  di cui
          all'art.  70,  comma  1,  lettera g), trova applicazione la
          normale  disciplina  contributiva e assicurativa del lavoro
          subordinato.
                5.  Il  Ministro  del  lavoro,  della  salute e delle
          politiche   sociali   individua   con  proprio  decreto  il
          concessionario  del  servizio  e regolamenta i criteri e le
          modalita'  per il versamento dei contributi di cui al comma
          4  e delle relative coperture assicurative e previdenziali.
          In  attesa  del  decreto  ministeriale  i concessionari del
          servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per
          il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c)e
          6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto.».

        
      
          
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
                              Art. 23.
      Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
  1.  All'articolo  49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276  le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei»
sono sostituite con «superiore a sei anni».
  2.  All'articolo  49  del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «5-ter In caso di formazione
esclusivamente  aziendale  non  opera quanto previsto dal comma 5. In
questa     ipotesi    i    profili    formativi    dell'apprendistato
professionalizzante   sono   rimessi   integralmente   ai   contratti
collettivi  di  lavoro  stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale   da   associazioni  dei  datori  e  prestatori  di  lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ovvero agli
enti  bilaterali.  I  contratti  collettivi  e  gli  enti  bilaterali
definiscono  la  nozione  di  formazione aziendale e determinano, per
ciascun  profilo  formativo,  la  durata e le modalita' di erogazione
della  formazione,  le  modalita'  di  riconoscimento della qualifica
professionale  ai  fini  contrattuali e la registrazione nel libretto
formativo».
  3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276  dopo  le parole «alta formazione» (( sono inserite le
seguenti: )) «, compresi i dottorati di ricerca».
  4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre
2003,  n.  276  dopo  le parole «e le altre istituzioni formative» ((
sono  aggiunti i seguenti periodi: )) «In assenza di regolamentazioni
regionali  l'attivazione  dell'apprendistato  di  alta  formazione e'
rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le
Universita'  e  le altre istituzioni formative. Trovano applicazione,
per  quanto  compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma
4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53.».
  5.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto sono
abrogati:
    a)  l'articolo  1  del  decreto  ministeriale  7 ottobre 1999, ((
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999; ))
    b)  l'articolo  21  e l'articolo 24, (( commi terzo e quarto, del
regolamento  di  cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1956, n. 1668;
    c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 49 del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  276  del 2003, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  49  (Apprendistato  professionalizzante).  -  1.
          Possono  essere  assunti,  in tutti i settori di attivita',
          con  contratto di apprendistato professionalizzante, per il
          conseguimento   di   una   qualificazione   attraverso  una
          formazione  sul  lavoro  e la acquisizione di competenze di
          base,  trasversali  e  tecnico-professionali, i soggetti di
          eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
              2.   Per   soggetti   in   possesso  di  una  qualifica
          professionale,  conseguita  ai  sensi  della legge 28 marzo
          2003,    n.    53,    il    contratto    di   apprendistato
          professionalizzante  puo'  essere  stipulato  a partire dal
          diciassettesimo anno di eta'.
              3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei
          datori   e   prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu'
          rappresentative    sul    piano   nazionale   o   regionale
          stabiliscono,  in  ragione  del  tipo  di qualificazione da
          conseguire,   la  durata  del  contratto  di  apprendistato
          professionalizzante  che,  in  ogni caso, non puo' comunque
          essere superiore a sei anni.
              4. Il contratto di apprendistato professionalizzante e'
          disciplinato in base ai seguenti principi:
                a)    forma   scritta   del   contratto,   contenente
          indicazione  della  prestazione  oggetto del contratto, del
          piano   formativo   individuale,  nonche'  della  eventuale
          qualifica  che  potra'  essere  acquisita  al  termine  del
          rapporto  di lavoro sulla base degli esiti della formazione
          aziendale od extra-aziendale;
                b)  divieto di stabilire il compenso dell'apprendista
          secondo tariffe di cottimo;
                c)  possibilita'  per il datore di lavoro di recedere
          dal   rapporto   di   lavoro  al  termine  del  periodo  di
          apprendistato  ai  sensi  di quanto disposto dall'art. 2118
          del codice civile;
                d) possibilita' di sommare i periodi di apprendistato
          svolti  nell'ambito  del  diritto-dovere  di  istruzione  e
          formazione        con       quelli       dell'apprendistato
          professionalizzante  nel  rispetto  del  limite  massimo di
          durata di cui al comma 3;
                e)  divieto  per  il datore di lavoro di recedere dal
          contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o
          di un giustificato motivo.
              5.    La   regolamentazione   dei   profili   formativi
          dell'apprendistato   professionalizzante  e'  rimessa  alle
          regioni  e  alle  province  autonome  di  Trento e Bolzano,
          d'intesa  con  le  associazioni  dei datori e prestatori di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          regionale  e  nel  rispetto dei seguenti criteri e principi
          direttivi:
                a)  previsione di un monte ore di formazione formale,
          interna  o  esterna  alla azienda, di almeno centoventi ore
          per  anno,  per  la  acquisizione  di  competenze di base e
          tecnico-professionali;
                b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati
          a   livello   nazionale,   territoriale   o   aziendale  da
          associazioni    dei   datori   e   prestatori   di   lavoro
          comparativamente     piu'     rappresentative     per    la
          determinazione,  anche  all'interno  degli enti bilaterali,
          delle  modalita'  di erogazione e della articolazione della
          formazione,  esterna  e interna alle singole aziende, anche
          in  relazione  alla  capacita' formativa interna rispetto a
          quella offerta dai soggetti esterni;
                c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
          all'interno  del  percorso di formazione, esterna e interna
          alla   impresa,   della  qualifica  professionale  ai  fini
          contrattuali;
                d)  registrazione  della  formazione  effettuata  nel
          libretto formativo;
                e)  presenza  di un tutore aziendale con formazione e
          competenze adeguate.
              5-bis   Fino  all'approvazione  della  legge  regionale
          prevista  dal  comma  5,  la  disciplina dell'apprendistato
          professionalizzante  e'  rimessa  ai  contratti  collettivi
          nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori
          e    prestatori    di    lavoro    comparativamente    piu'
          rappresentative sul piano nazionale.
                5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale
          non  opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i
          profili  formativi  dell'apprendistato  professionalizzante
          sono  rimessi  integralmente  ai  contratti  collettivi  di
          lavoro   stipulati  a  livello  nazionale,  territoriale  o
          aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
          comparativamente  piu'  rappresentative sul piano nazionale
          ovvero  agli  enti bilaterali. I contratti collettivi e gli
          enti   bilaterali  definiscono  la  nozione  di  formazione
          aziendale  e determinano, per ciascun profilo formativo, la
          durata  e  le  modalita' di erogazione della formazione, le
          modalita'  di  riconoscimento della qualifica professionale
          ai  fini  contrattuali  e  la  registrazione  nel  libretto
          formativo.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  50 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 276 del 2003, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.   50  (Apprendistato  per  l'acquisizione  di  un
          diploma  o  per  percorsi di alta formazione). - 1. Possono
          essere  assunti,  in  tutti  i  settori  di  attivita', con
          contratto  di  apprendistato per conseguimento di un titolo
          di  studio  di  livello secondario, per il conseguimento di
          titoli  di  studio  universitari  e  della alta formazione,
          compresi   i   dottorati   di   ricerca,   nonche'  per  la
          specializzazione tecnica superiore di cui all'art. 69 della
          legge  17  maggio 1999, n. 144, i soggetti di eta' compresa
          tra i diciotto anni e i ventinove anni.
              2.   Per   soggetti   in   possesso  di  una  qualifica
          professionale  conseguita  ai  sensi  della  legge 28 marzo
          2003,  n. 53, il contratto di apprendistato di cui al comma
          1  puo' essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno
          di eta'.
              3.    Ferme    restando    le    intese   vigenti,   la
          regolamentazione   e   la   durata  dell'apprendistato  per
          l'acquisizione  di  un  diploma  o  per  percorsi  di  alta
          formazione  e' rimessa alle regioni, per i soli profili che
          attengono  alla  formazione, in accordo con le associazioni
          territoriali  dei  datori  di  lavoro  e  dei prestatori di
          lavoro, le universita' e le altre istituzioni formative. In
          assenza   di   regolamentazioni   regionali   l'attivazione
          dell'apprendistato   di   alta  formazione  e'  rimessa  ad
          apposite  convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le
          Universita'  e  le  altre  istituzioni  formative.  Trovano
          applicazione,  per quanto compatibili, i principi stabiliti
          all'art.  49,  comma  4,  nonche'  le  disposizioni  di cui
          all'art. 53.».

        
      
          
Capo VI
Liberalizzazioni e deregolazione
                            Art. 23-bis.
        (( Servizi pubblici locali di rilevanza economica ))
     ((   1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  disciplinano
l'affidamento  e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica,  in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di
favorire  la  piu'  ampia  diffusione dei principi di concorrenza, di
liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti
gli  operatori  economici  interessati  alla  gestione  di servizi di
interesse  generale in ambito locale, nonche' di garantire il diritto
di  tutti gli utenti alla universalita' ed accessibilita' dei servizi
pubblici  locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi
dell'articolo   117,   secondo   comma,   lettere   e)  e  m),  della
Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti,
secondo  i  principi  di  sussidiarieta',  proporzionalita'  e  leale
cooperazione.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente articolo si
applicano  a  tutti  i  servizi  pubblici  locali  e prevalgono sulle
relative discipline di settore con esse incompatibili.
    2.  Il  conferimento  della  gestione dei servizi pubblici locali
avviene,  in via ordinaria, a favore di imprenditori o di societa' in
qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive
ad  evidenza  pubblica,  nel  rispetto  dei principi del Trattato che
istituisce  la  Comunita' europea e dei principi generali relativi ai
contratti  pubblici  e, in particolare, dei principi di economicita',
efficacia,  imparzialita',  trasparenza,  adeguata  pubblicita',  non
discriminazione,   parita'   di  trattamento,  mutuo  riconoscimento,
proporzionalita'.
    3.  In  deroga  alle modalita' di affidamento ordinario di cui al
comma  2,  per  situazioni  che, a causa di peculiari caratteristiche
economiche,   sociali,  ambientali  e  geomorfologiche  del  contesto
territoriale  di  riferimento,  non  permettono  un  efficace e utile
ricorso  al  mercato,  l'affidamento  puo'  avvenire nel rispetto dei
principi della disciplina comunitaria.
   4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata
pubblicita'  alla  scelta,  motivandola  in  base  ad  un'analisi del
mercato  e  contestualmente  trasmettere una relazione contenente gli
esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza
e  del  mercato  e  alle  autorita'  di  regolazione del settore, ove
costituite,  per l'espressione di un parere sui profili di competenza
da  rendere  entro  sessanta  giorni  dalla  ricezione della predetta
relazione.
  5.  Ferma  restando  la  proprieta'  pubblica  delle  reti, la loro
gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
  6.   E'   consentito  l'affidamento  simultaneo  con  gara  di  una
pluralita'  di  servizi  pubblici locali nei casi in cui possa essere
dimostrato  che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo
caso  la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere  superiore  alla media calcolata sulla base della durata degli
affidamenti indicata dalle discipline di settore.
  7.  Le  regioni  e  gli  enti  locali, nell'ambito delle rispettive
competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, e successive
modificazioni,   possono   definire,  nel  rispetto  delle  normative
settoriali,  i  bacini  di  gara per i diversi servizi, in maniera da
consentire  lo  sfruttamento  delle  economie  di  scala e di scopo e
favorire  una  maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei
servizi,  nonche'  l'integrazione  di  servizi  a  domanda debole nel
quadro  di servizi piu' redditizi, garantendo il raggiungimento della
dimensione  minima efficiente a livello di impianto per piu' soggetti
gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.
  8.  Salvo  quanto  previsto dal comma 10, lettera e) le concessioni
relative  al  servizio  idrico  integrato  rilasciate  con  procedure
diverse  dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la
data del 31 dicembre 2010, senza necessita' di apposita deliberazione
dell'ente  affidante.  Sono  escluse  dalla cessazione le concessioni
affidate ai sensi del comma 3.
  9.  I  soggetti  titolari della gestione di servizi pubblici locali
non  affidati  mediante  le  procedure competitive di cui al comma 2,
nonche'  i  soggetti  cui  e'  affidata la gestione delle reti, degli
impianti  e  delle  altre  dotazioni  patrimoniali degli enti locali,
qualora  separata  dall'attivita'  di  erogazione  dei  servizi,  non
possono  acquisire  la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti
pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o
altre  societa'  che  siano  da  essi  controllate o partecipate, ne'
partecipando  a  gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si
applica  alle  societa'  quotate in mercati regolamentati. I soggetti
affidatari  diretti  di  servizi  pubblici  locali  possono  comunque
concorrere   alla  prima  gara  svolta  per  l'affidamento,  mediante
procedura  competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio
gia'  a  loro  affidato.  In ogni caso, entro la data del 31 dicembre
2010,  per  l'affidamento  dei  servizi si procede mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica.
  10.  Il  Governo,  su  proposta  del Ministro per i rapporti con le
regioni  ed  entro  centottanta giorni alla data di entrata in vigore
della   legge   di  conversione  del  presente  decreto,  sentita  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto   1997,   n.  281,  e  successive  modificazioni,  nonche'  le
competenti Commissioni parlamentari, emana uno o piu' regolamenti, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
al fine di:
    a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di
servizi pubblici locali al patto di stabilita' interno e l'osservanza
da  parte  delle  societa' in house e delle societa' a partecipazione
mista  pubblica  e  privata  di  procedure  ad  evidenza pubblica per
l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
    b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalita' e di
adeguatezza  di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni
con  un  limitato  numero  di  residenti possano svolgere le funzioni
relative   alla   gestione  dei  servizi  pubblici  locali  in  forma
associata;
    c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione
e  le  funzioni  di  gestione  dei  servizi  pubblici  locali,  anche
attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilita';
    d)   armonizzare   la   nuova  disciplina  e  quella  di  settore
applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme
applicabili  in  via  generale  per  l'affidamento di tutti i servizi
pubblici  locali  di  rilevanza  economica  in  materia  di  rifiuti,
trasporti, energia elettrica e gas, nonche' in materia di acqua;
    e)  disciplinare,  per  i settori diversi da quello idrico, fermo
restando  il  limite  massimo  stabilito  dall'ordinamento di ciascun
settore  per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure
diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase
transitoria,  ai  fini del progressivo allineamento delle gestioni in
essere  alle  disposizioni  di  cui  al presente articolo, prevedendo
tempi  differenziati  e che gli affidamenti diretti in essere debbano
cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
    f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocita' ai fini
dell'ammissione alle gare di imprese estere;
    g)  limitare, secondo criteri di proporzionalita', sussidiarieta'
orizzontale  e  razionalita'  economica, i casi di gestione in regime
d'esclusiva  dei  servizi  pubblici  locali,  liberalizzando le altre
attivita'  economiche di prestazione di servizi di interesse generale
in  ambito  locale  compatibili  con  le garanzie di universalita' ed
accessibilita' del servizio pubblico locale;
    h)  prevedere  nella disciplina degli affidamenti idonee forme di
ammortamento  degli  investimenti  e  una  durata  degli  affidamenti
strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli
investimenti;
    i)  disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni,
di  proprieta'  del precedente gestore, necessari per la prosecuzione
del servizio;
    l)  prevedere  adeguati  strumenti  di tutela non giurisdizionale
anche con riguardo agli utenti dei servizi;
    m)  individuare  espressamente  le  norme  abrogate  ai sensi del
presente articolo.
  11.  L'articolo  113  del  testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,   e   successive   modificazioni,   e'   abrogato   nelle  parti
incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
  12.  Restano  salve  le  procedure di affidamento gia' avviate alla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto )).

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo del secondo comma dell'art. 117
          della Costituzione:
              «Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle seguenti
          materie:
                a)  politica  estera  e rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d)  difesa  e  Forze  armate;  sicurezza dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f)  organi  dello  Stato e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g)  ordinamento e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h)  ordine  pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l)  giurisdizione  e  norme  processuali; ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m)   determinazione   dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   Comuni,  Province  e  Citta'
          metropolitane;
                q)   dogane,   protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r)   pesi,   misure   e   determinazione  del  tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s)  tutela  dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali.»
              - Per il riferimento all'art. 8 del decreto legislativo
          n.  281  del  1997  vedasi i riferimenti normativi all'art.
          6-quinquies.
              - Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione:
              «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai  Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
          siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
          Stato,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza.
              I  comuni,  le  province e le citta' metropolitane sono
          titolari  di  funzioni  amministrative  proprie e di quelle
          conferite   con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
          rispettive competenze.
              La  legge statale disciplina forme di coordinamento fra
          Stato  e  Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di  intesa  e  coordinamento nella materia della tutela dei
          beni culturali.
              Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
          favoriscono  l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
          associati,  per  lo  svolgimento  di attivita' di interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 113 del gia' citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000:
              «Art.  113  (Gestione  delle  reti  ed  erogazione  dei
          servizi  pubblici  locali  di rilevanza economica). - 1. Le
          disposizioni  del  presente  articolo  che  disciplinano le
          modalita'  di  gestione ed affidamento dei servizi pubblici
          locali  concernono  la  tutela  della  concorrenza  e  sono
          inderogabili  ed  integrative  delle discipline di settore.
          Restano  ferme le altre disposizioni di settore e quelle di
          attuazione  di  specifiche  normative  comunitarie. Restano
          esclusi  dal  campo di applicazione del presente articolo i
          settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999,
          n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
              1-bis  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si
          applicano  al  settore  del  trasporto  pubblico locale che
          resta  disciplinato  dal  decreto  legislativo  19 novembre
          1997, n. 422, e successive modificazioni.
              2.  Gli  enti  locali  non possono cedere la proprieta'
          degli   impianti,   delle  reti  e  delle  altre  dotazioni
          destinati  all'esercizio  dei  servizi  pubblici  di cui al
          comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 13.
              2-bis  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si
          applicano   agli  impianti  di  trasporti  a  fune  per  la
          mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane.
              3.  Le  discipline  di  settore stabiliscono i casi nei
          quali  l'attivita'  di gestione delle reti e degli impianti
          destinati  alla  produzione  dei servizi pubblici locali di
          cui al comma 1 puo' essere separata da quella di erogazione
          degli  stessi.  E',  in ogni caso, garantito l'accesso alle
          reti  a  tutti  i  soggetti  legittimati all'erogazione dei
          relativi servizi.
              4.  Qualora  sia  separata dall'attivita' di erogazione
          dei  servizi,  per la gestione delle reti, degli impianti e
          delle  altre  dotazioni patrimoniali gli enti locali, anche
          in forma associata, si avvalgono:
                a)  di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di
          societa'  di  capitali con la partecipazione totalitaria di
          capitale  pubblico  cui  puo'  essere affidata direttamente
          tale attivita', a condizione che gli enti pubblici titolari
          del capitale sociale esercitino sulla societa' un controllo
          analogo  a  quello  esercitato  sui propri servizi e che la
          societa'  realizzi  la  parte piu' importante della propria
          attivita'   con   l'ente   o   gli  enti  pubblici  che  la
          controllano;
                b)   di   imprese  idonee,  da  individuare  mediante
          procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
              5.   L'erogazione   del  servizio  avviene  secondo  le
          discipline  di  settore  e  nel  rispetto  della  normativa
          dell'Unione europea, con conferimento della titolarita' del
          servizio:
                a)  a  societa'  di  capitali  individuate attraverso
          l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
                b) a societa' a capitale misto pubblico privato nelle
          quali    il   socio   privato   venga   scelto   attraverso
          l'espletamento  di  gare con procedure ad evidenza pubblica
          che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e
          comunitarie  in  materia di concorrenza secondo le linee di
          indirizzo  emanate  dalle  autorita'  competenti attraverso
          provvedimenti o circolari specifiche;
                c)  a  societa'  a  capitale  interamente  pubblico a
          condizione  che  l'ente  o  gli  enti pubblici titolari del
          capitale  sociale  esercitino  sulla  societa' un controllo
          analogo  a  quello  esercitato  sui propri servizi e che la
          societa'  realizzi  la  parte piu' importante della propria
          attivita'   con   l'ente   o   gli  enti  pubblici  che  la
          controllano.
              5-bis  Le  normative  di  settore,  al fine di superare
          assetti   monopolistici,   possono  introdurre  regole  che
          assicurino  concorrenzialita' nella gestione dei servizi da
          esse    disciplinati   prevedendo,   nel   rispetto   delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  5, criteri di gradualita'
          nella scelta della modalita' di conferimento del servizio.
              5-ter  In  ogni  caso  in  cui  la gestione della rete,
          separata  o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia
          stata  affidata  con  gara ad evidenza pubblica, i soggetti
          gestori    di    cui   ai   precedenti   commi   provvedono
          all'esecuzione  dei  lavori comunque connessi alla gestione
          della  rete  esclusivamente mediante contratti di appalto o
          di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di
          procedure  di  evidenza  pubblica,  ovvero  in economia nei
          limiti  di cui all'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n.
          109,  e  all'art. 143 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  21  dicembre  1999,  n. 554.
          Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la
          gestione  dei  servizi, sia stata affidata con procedure di
          gara,  il  soggetto  gestore puo' realizzare direttamente i
          lavori   connessi   alla   gestione   della  rete,  purche'
          qualificato  ai  sensi della normativa vigente e purche' la
          gara  espletata  abbia avuto ad oggetto sia la gestione del
          servizio  relativo  alla  rete, sia l'esecuzione dei lavori
          connessi.  Qualora,  invece, la gara abbia avuto ad oggetto
          esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete,
          il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure
          ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
              6.  Non  sono ammesse a partecipare alle gare di cui al
          comma 5 le societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono
          a  qualunque titolo servizi pubblici locali in virtu' di un
          affidamento  diretto,  di  una  procedura  non  ad evidenza
          pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi; tale divieto si
          estende  alle  societa'  controllate o collegate, alle loro
          controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate
          con queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui
          al comma 4.
              7.  La  gara  di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto
          degli  standard  qualitativi,  quantitativi, ambientali, di
          equa  distribuzione  sul territorio e di sicurezza definiti
          dalla  competente  Autorita'  di  settore o, in mancanza di
          essa,  dagli enti locali. La gara e' aggiudicata sulla base
          del  migliore  livello  di  qualita'  e  sicurezza  e delle
          condizioni  economiche  e  di prestazione del servizio, dei
          piani  di  investimento  per lo sviluppo e il potenziamento
          delle  reti  e  degli  impianti,  per  il  loro  rinnovo  e
          manutenzione,   nonche'   dei   contenuti   di  innovazione
          tecnologica   e   gestionale.  Tali  elementi  fanno  parte
          integrante  del contratto di servizio. Le previsioni di cui
          al  presente  comma  devono  considerarsi integrative delle
          discipline di settore.
              8.  Qualora  sia  economicamente  piu'  vantaggioso, e'
          consentito   l'affidamento  contestuale  con  gara  di  una
          pluralita' di servizi pubblici locali diversi da quelli del
          trasporto   collettivo.   In   questo   caso,   la   durata
          dell'affidamento,  unica  per  tutti  i  servizi,  non puo'
          essere  superiore  alla  media  calcolata  sulla base della
          durata  degli  affidamenti  indicata  dalle  discipline  di
          settore.
              9. Alla scadenza del periodo di affidamento, e in esito
          alla  successiva gara di affidamento, le reti, gli impianti
          e  le altre dotazioni patrimoniali di proprieta' degli enti
          locali  o  delle societa' di cui al comma 13 sono assegnati
          al nuovo gestore. Sono, inoltre, assegnati al nuovo gestore
          le  reti o loro porzioni, gli impianti e le altre dotazioni
          realizzate,  in attuazione dei piani di investimento di cui
          al  comma  7, dal gestore uscente. A quest'ultimo e' dovuto
          da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
          beni  non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato
          nel bando di gara.
              10.  E'  vietata  ogni  forma  di  differenziazione nel
          trattamento  dei  gestori di pubblico servizio in ordine al
          regime  tributario,  nonche'  alla  concessione da chiunque
          dovuta  di contribuzioni o agevolazioni per la gestione del
          servizio.
              11.  I  rapporti  degli  enti locali con le societa' di
          erogazione del servizio e con le societa' di gestione delle
          reti  e  degli  impianti  sono  regolati  da  contratti  di
          servizio,  allegati  ai  capitolati  di  gara, che dovranno
          prevedere  i  livelli  dei  servizi da garantire e adeguati
          strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
              12.  L'ente  locale  puo'  cedere  tutto  o in parte la
          propria partecipazione nelle societa' erogatrici di servizi
          mediante  procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla
          scadenza  del  periodo  di  affidamento.  Tale cessione non
          comporta  effetti  sulla  durata  delle concessioni e degli
          affidamenti in essere.
              13. Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi
          in  cui non sia vietato dalle normative di settore, possono
          conferire la proprieta' delle reti, degli impianti, e delle
          altre   dotazioni   patrimoniali   a  societa'  a  capitale
          interamente  pubblico,  che  e'  incedibile.  Tali societa'
          pongono   le  reti,  gli  impianti  e  le  altre  dotazioni
          patrimoniali  a  disposizione  dei gestori incaricati della
          gestione  del servizio o, ove prevista la gestione separata
          della  rete,  dei  gestori  di quest'ultima, a fronte di un
          canone stabilito dalla competente Autorita' di settore, ove
          prevista,  o  dagli enti locali. Alla societa' suddetta gli
          enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera
          a)  del comma 4, la gestione delle reti, nonche' il compito
          di espletare le gare di cui al comma 5.
              14.  Fermo  restando quanto disposto dal comma 3, se le
          reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali per la
          gestione  dei  servizi di cui al comma 1 sono di proprieta'
          di  soggetti  diversi  dagli  enti  locali,  questi possono
          essere  autorizzati  a gestire i servizi o loro segmenti, a
          condizione  che  siano  rispettati  gli  standard di cui al
          comma  7 e siano praticate tariffe non superiori alla media
          regionale,  salvo che le discipline di carattere settoriale
          o  le  relative  Autorita'  dispongano diversamente. Tra le
          parti  e' in ogni caso stipulato, ai sensi del comma 11, un
          contratto di servizio in cui sono definite, tra l'altro, le
          misure di coordinamento con gli eventuali altri gestori.
              15.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  alle  regioni a statuto speciale e alle province
          autonome  di  Trento  e di Bolzano, se incompatibili con le
          attribuzioni  previste dallo statuto e dalle relative norme
          di attuazione.
              15-bis  Nel  caso in cui le disposizioni previste per i
          singoli  settori  non  stabiliscano  un  congruo periodo di
          transizione,  ai  fini  dell'attuazione  delle disposizioni
          previste  nel  presente articolo, le concessioni rilasciate
          con   procedure   diverse  dall'evidenza  pubblica  cessano
          comunque  entro  e  non oltre la data del 31 dicembre 2006,
          relativamente  al  solo  servizio  idrico  integrato  al 31
          dicembre  2007,  senza necessita' di apposita deliberazione
          dell'ente  affidante.  Sono  escluse  dalla  cessazione  le
          concessioni  affidate  a societa' a capitale misto pubblico
          privato  nelle  quali  il  socio  privato  sia stato scelto
          mediante  procedure  ad  evidenza pubblica che abbiano dato
          garanzia  di  rispetto delle norme interne e comunitarie in
          materia  di concorrenza, nonche' quelle affidate a societa'
          a  capitale  interamente pubblico a condizione che gli enti
          pubblici  titolari  del  capitale  sociale esercitino sulla
          societa'  un  controllo  analogo  a  quello  esercitato sui
          propri  servizi  e  che  la societa' realizzi la parte piu'
          importante  della  propria  attivita' con l'ente o gli enti
          pubblici  che  la  controllano. Sono altresi' escluse dalla
          cessazione le concessioni affidate alla data del 1° ottobre
          2003  a  societa'  gia' quotate in borsa e a quelle da esse
          direttamente partecipate a tale data a condizione che siano
          concessionarie  esclusive  del servizio, nonche' a societa'
          originariamente  a  capitale interamente pubblico che entro
          la  stessa  data abbiano provveduto a collocare sul mercato
          quote   di   capitale   attraverso  procedure  ad  evidenza
          pubblica,   ma,   in   entrambe  le  ipotesi  indicate,  le
          concessioni  cessano  comunque  allo  spirare  del  termine
          equivalente  a  quello della durata media delle concessioni
          aggiudicate  nello stesso settore a seguito di procedure di
          evidenza  pubblica,  salva  la  possibilita' di determinare
          caso  per caso la cessazione in una data successiva qualora
          la  stessa  risulti  proporzionata  ai tempi di recupero di
          particolari investimenti effettuati da parte del gestore.
              15-ter  Il  termine del 31 dicembre 2006, relativamente
          al  solo  servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007, di
          cui  al  comma  15-bis  puo'  essere  differito ad una data
          successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la
          Commissione europea, alle condizioni sotto indicate:
                a)  nel  caso  in cui, almeno dodici mesi prima dello
          scadere  del  suddetto termine si dia luogo, mediante una o
          piu'  fusioni,  alla  costituzione  di  una  nuova societa'
          capace  di servire un bacino di utenza complessivamente non
          inferiore  a due volte quello originariamente servito dalla
          societa'  maggiore;  in  questa ipotesi il differimento non
          puo' comunque essere superiore ad un anno;
                b)  nel  caso  in  cui,  entro il termine di cui alla
          lettera a) , un'impresa affidataria, anche a seguito di una
          o   piu'   fusioni,  si  trovi  ad  operare  in  un  ambito
          corrispondente  almeno  all'intero  territorio  provinciale
          ovvero  a  quello  ottimale,  laddove  previsto dalle norme
          vigenti;   in  questa  ipotesi  il  differimento  non  puo'
          comunque essere superiore a due anni.
              15-quater A decorrere dal 1° gennaio 2007 si applica il
          divieto  di cui al comma 6, salvo nei casi in cui si tratti
          dell'espletamento  delle  prime  gare  aventi  ad oggetto i
          servizi  forniti  dalle  societa'  partecipanti  alla  gara
          stessa.  Con  regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17,
          comma  1,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
          modificazioni,   sentite   le  Autorita'  indipendenti  del
          settore  e  la  Conferenza  unificata di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n. 281, il Governo
          definisce  le  condizioni  per  l'ammissione  alle  gare di
          imprese  estere,  o  di  imprese italiane che abbiano avuto
          all'estero  la  gestione  del  servizio  senza  ricorrere a
          procedure di evidenza pubblica, a condizione che, nel primo
          caso,  sia fatto salvo il principio di reciprocita' e siano
          garantiti tempi certi per l'effettiva apertura dei relativi
          mercati.».

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 24.
                            Taglia-leggi
  1. A far data dal (( centottantesimo )) giorno successivo alla data
di  entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le
disposizioni  elencate  nell'Allegato A (( e salva l'applicazione dei
commi  14  e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246
)).
     ((  1-bis.  Il  Governo  individua,  con  atto  ricognitivo,  le
disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto
connesse  esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti
nell'Allegato A )).

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo dei commi 14 e 15 dell'art. 14
          della  legge  28  novembre  2005, n. 246 (Semplificazione e
          riassetto normativo per l'anno 2005):
              «14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine
          di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con
          le  modalita' di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e successive modificazioni, decreti legislativi che
          individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate
          anteriormente  al  1° gennaio 1970, anche se modificate con
          provvedimenti    successivi,   delle   quali   si   ritiene
          indispensabile   la  permanenza  in  vigore,  nel  rispetto
          dell'art.  1, comma 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
                a)   esclusione   delle   disposizioni   oggetto   di
          abrogazione tacita o implicita;
                b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito
          o  siano  prive  di  effettivo  contenuto normativo o siano
          comunque obsolete;
                c)   identificazione   delle   disposizioni   la  cui
          abrogazione     comporterebbe     lesione    dei    diritti
          costituzionali dei cittadini;
                d)  identificazione delle disposizioni indispensabili
          per   la   regolamentazione   di   ciascun  settore,  anche
          utilizzando  a  tal fine le procedure di analisi e verifica
          dell'impatto della regolazione;
                e)  organizzazione delle disposizioni da mantenere in
          vigore  per  settori  omogenei  o  per  materie, secondo il
          contenuto precettivo di ciascuna di esse;
                f)   garanzia  della  coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa;
                g)   identificazione   delle   disposizioni   la  cui
          abrogazione  comporterebbe  effetti  anche  indiretti sulla
          finanza pubblica.
              15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono
          altresi'  alla semplificazione o al riassetto della materia
          che  ne  e'  oggetto,  nel  rispetto dei principi e criteri
          direttivi  di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
          59,   e   successive   modificazioni,   anche  al  fine  di
          armonizzare  le disposizioni mantenute in vigore con quelle
          pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.».

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 25.
                     Taglia-oneri amministrativi
  1.  Entro sessanta giorni (( dalla data di entrata in vigore )) del
presente   decreto,   su   proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa,  e'  approvato un programma per la misurazione degli oneri
amministrativi   derivanti  da  obblighi  informativi  nelle  materie
affidate  alla  competenza  dello Stato, con l'obiettivo di giungere,
entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota
complessiva  del 25 per cento, come stabilito in sede europea. Per la
riduzione  relativa alle materie di competenza regionale, si provvede
ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei
successivi accordi attuativi.
  2.  In  attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento
della  funzione  pubblica  coordina  le  attivita'  di misurazione in
raccordo  con  l'Unita'  per  la  semplificazione e la qualita' della
regolazione e le amministrazioni interessate per materia.
  3.  Ciascun  Ministro,  di concerto con il Ministro per la pubblica
amministrazione   e   l'innovazione   e   con   il  Ministro  per  la
semplificazione  normativa,  adotta il piano di riduzione degli oneri
amministrativi,  che  definisce  le misure normative, organizzative e
tecnologiche  finalizzate  al raggiungimento dell'obiettivo di cui al
comma  1,  assegnando  i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti
titolari  dei  centri  di  responsabilita'  amministrativa.  I  piani
confluiscono  nel piano d'azione per la semplificazione e la qualita'
della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge
10  gennaio 2006, n. 4, (( convertito, con modificazioni, dalla legge
9  marzo  2006,  n.  80  ))  ,  che assicura la coerenza generale del
processo  nonche'  il  raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al
comma 1.
  4.  Con  decreto  del  Ministro  per  la pubblica amministrazione e
l'innovazione  e  del  Ministro  per la semplificazione normativa, si
provvede  a  definire le linee guida per la predisposizione dei piani
di   cui  al  comma  3  e  delle  forme  di  verifica  dell'effettivo
raggiungimento   dei   risultati,   anche  utilizzando  strumenti  di
consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.
  5.  Sulla  base  degli  esiti  della  misurazione  di ogni materia,
congiuntamente  ai  piani  di  cui al comma 3, e comunque entro il 30
settembre  2012,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  uno o piu'
regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988,   n.   400,   su   proposta   del   Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione
normativa,  di  concerto  con  il  Ministro  o i Ministri competenti,
contenenti  gli  interventi  normativi  volti  a  ridurre  gli  oneri
amministrativi  gravanti  sulle  imprese  nei  settori  misurati  e a
semplificare  e  riordinare  la  relativa disciplina. Tali interventi
confluiscono  nel  processo di riassetto di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
  6.  Degli  stati  di  avanzamento  e dei risultati raggiunti con le
attivita'  di  misurazione  e  riduzione  degli  oneri amministrativi
gravanti  sulle  imprese  e' data tempestiva notizia sul sito web del
Ministro   per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  del
Ministro  per  la  semplificazione  normativa e dei Ministeri e degli
enti pubblici statali interessati.
  7.  Del  raggiungimento  dei  risultati  indicati nei singoli piani
ministeriali  di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei
dirigenti responsabili.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 20-ter della legge 15
          marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   Pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa):
              «Art.  20-ter - 1. Il Governo, le regioni e le province
          autonome   di  Trento  e  di  Bolzano,  in  attuazione  del
          principio  di  leale collaborazione, concludono, in sede di
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano o di
          Conferenza  unificata,  anche  sulla  base  delle  migliori
          pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali
          e   locali,  accordi  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  o intese ai sensi
          dell'art.  8  della  legge  5  giugno  2003, n. 131, per il
          perseguimento delle comuni finalita' di miglioramento della
          qualita'  normativa nell'ambito dei rispettivi ordinamenti,
          al fine, tra l'altro, di:
                a)  favorire  il  coordinamento  dell'esercizio delle
          rispettive  competenze  normative  e  svolgere attivita' di
          interesse  comune  in  tema  di  semplificazione, riassetto
          normativo e qualita' della regolazione;
                b)  definire  principi,  criteri,  metodi e strumenti
          omogenei   per   il   perseguimento  della  qualita'  della
          regolazione  statale e regionale, in armonia con i principi
          generali  stabiliti  dalla  presente  legge  e  dalle leggi
          annuali  di  semplificazione  e  riassetto  normativo,  con
          specifico  riguardo  ai  processi  di  semplificazione,  di
          riassetto   e   codificazione,   di   analisi   e  verifica
          dell'impatto della regolazione e di consultazione;
                c)  concordare,  in  particolare,  forme  e modalita'
          omogenee   di   analisi   e   verifica  dell'impatto  della
          regolazione   e  di  consultazione  con  le  organizzazioni
          imprenditoriali    per   l'emanazione   dei   provvedimenti
          normativi statali e regionali;
                d)  valutare,  con  l'ausilio  istruttorio  anche dei
          gruppi   di   lavoro   gia'   esistenti   tra  regioni,  la
          configurabilita'  di  modelli  procedimentali  omogenei sul
          territorio  nazionale  per  determinate attivita' private e
          valorizzare  le  attivita' dirette all'armonizzazione delle
          normative regionali.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 1 del
          decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  4 (Misure urgenti in
          materia  di  organizzazione  e funzionamento della pubblica
          amministrazione), convertito con modificazioni, dalla legge
          9 marzo 2006, n. 80:
              «2.  Il  Comitato predispone, entro il 31 marzo di ogni
          anno,  un  piano  di  azione  per  il  perseguimento  degli
          obiettivi  del  Governo  in  tema  di  semplificazione,  di
          riassetto  e  di  qualita'  della  regolazione  per  l'anno
          successivo.  Il  piano,  sentito  il Consiglio di Stato, e'
          approvato  dal  Consiglio  dei  Ministri  e  trasmesso alle
          Camere.».
              - Per  il  riferimento  al  comma  2 dell'art. 17 della
          legge  n.  400  del  1988  vedasi  i  riferimenti normativi
          all'art. 23-bis
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 20 della gia' citata
          legge n. 59 del 1997:
              «Art.  20.  - 1. Il Governo, sulla base di un programma
          di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
          Consiglio   dei   Ministri,   in  relazione  alle  proposte
          formulate  dai  Ministri  competenti, sentita la Conferenza
          unificata  di  cui  all'art.  8  del decreto legislativo 28
          agosto  1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta
          al  Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno
          di  legge  per la semplificazione e il riassetto normativo,
          volto  a  definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i
          criteri,  le modalita' e le materie di intervento, anche ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche  funzioni  con  particolare  riguardo all'assetto
          delle  competenze  dello  Stato, delle regioni e degli enti
          locali.  In  allegato al disegno di legge e' presentata una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto.
              2.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al comma 1 prevede
          l'emanazione  di  decreti  legislativi,  relativamente alle
          norme  legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
          norme regolamentari di competenza dello Stato.
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le  singole  materie,  stabiliti  con  la  legge annuale di
          semplificazione  e  riassetto  normativo, l'esercizio delle
          deleghe  legislative  di  cui  ai commi 1 e 2 si attiene ai
          seguenti principi e criteri direttivi:
                a)    definizione    del    riassetto   normativo   e
          codificazione   della   normativa   primaria  regolante  la
          materia,  previa  acquisizione  del parere del Consiglio di
          Stato,  reso  nel termine di novanta giorni dal ricevimento
          della    richiesta,   con   determinazione   dei   principi
          fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
                 a-bis) coordinamento formale e sostanziale del testo
          delle   disposizioni   vigenti,   apportando  le  modifiche
          necessarie  per  garantire  la coerenza giuridica, logica e
          sistematica  della  normativa  e per adeguare, aggiornare e
          semplificare il linguaggio normativo;
                b)  indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta
          salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
          legge in generale premesse al codice civile;
                c)  indicazione dei principi generali, in particolare
          per  quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
          al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita' che
          regolano   i   procedimenti   amministrativi  ai  quali  si
          attengono  i  regolamenti previsti dal comma 2 del presente
          articolo,  nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
                d)   eliminazione   degli  interventi  amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione  dei  mercati  e alla tutela della concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato    assetto   del   territorio,   alla   tutela
          dell'igiene e della salute pubblica;
                e)   sostituzione   degli   atti  di  autorizzazione,
          licenza,  concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso
          comunque   denominati   che  non  implichino  esercizio  di
          discrezionalita'  amministrativa  e il cui rilascio dipenda
          dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
          una  denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
          dell'interessato  all'amministrazione  competente corredata
          dalle  attestazioni  e  dalle  certificazioni eventualmente
          richieste;
                f)  determinazione  dei  casi  in  cui  le domande di
          rilascio  di  un atto di consenso, comunque denominato, che
          non  implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
          corredate   dalla  documentazione  e  dalle  certificazioni
          relative   alle   caratteristiche   tecniche  o  produttive
          dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste, si
          considerano  accolte  qualora non venga comunicato apposito
          provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,     con    esclusione,    in    ogni    caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
                g)    revisione    e    riduzione    delle   funzioni
          amministrative non direttamente rivolte:
                  1)  alla  regolazione  ai  fini dell'incentivazione
          della concorrenza;
                  2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria;
                  3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
                  4)    alla   protezione   di   interessi   primari,
          costituzionalmente  rilevanti,  per  la realizzazione della
          solidarieta' sociale;
                  5)  alla  tutela  dell'identita'  e  della qualita'
          della    produzione   tipica   e   tradizionale   e   della
          professionalita';
                h) promozione degli interventi di autoregolazione per
          standard  qualitativi e delle certificazioni di conformita'
          da  parte  delle  categorie  produttive, sotto la vigilanza
          pubblica  o  di  organismi indipendenti, anche privati, che
          accertino  e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi delle
          attivita'  economiche e professionali, nonche' dei processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi;
                i)  per  le  ipotesi  per  le  quali sono soppressi i
          poteri  amministrativi  autorizzatori o ridotte le funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,     previsione     dell'autoconformazione    degli
          interessati  a  modelli di regolazione, nonche' di adeguati
          strumenti  di verifica e controllo successivi. I modelli di
          regolazione    vengono   definiti   dalle   amministrazioni
          competenti    in    relazione    all'incentivazione   della
          concorrenzialita',  alla riduzione dei costi privati per il
          rispetto   dei   parametri   di  pubblico  interesse,  alla
          flessibilita'  dell'adeguamento  dei  parametri stessi alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato;
                l)  attribuzione  delle  funzioni  amministrative  ai
          comuni,  salvo  il  conferimento  di  funzioni  a province,
          citta'   metropolitane,   regioni   e   Stato  al  fine  di
          assicurarne  l'esercizio  unitario  in  base ai principi di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione  dei  principi  fondamentali di attribuzione
          delle  funzioni  secondo  gli stessi criteri da parte delle
          regioni    nelle    materie   di   competenza   legislativa
          concorrente;
                m)    definizione    dei   criteri   di   adeguamento
          dell'organizzazione   amministrativa   alle   modalita'  di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
                n)  indicazione esplicita dell'autorita' competente a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
              3-bis Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva
          dello  Stato,  completa  il  processo  di  codificazione di
          ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto
          legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme
          regolamentari  regolanti  la  medesima materia, se del caso
          adeguandole  alla  nuova  disciplina  di livello primario e
          semplificandole  secondo  i  criteri  di  cui ai successivi
          commi.
              4.  I  decreti  legislativi  e  i regolamenti di cui al
          comma  2, emanati sulla base della legge di semplificazione
          e  riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          ricollocare   il   personale   degli   organi  soppressi  e
          raggruppare  competenze  diverse  ma confluenti in un'unica
          procedura,  nel  rispetto dei principi generali indicati ai
          sensi  del  comma  3,  lettera  c)  ,  e  delle  competenze
          riservate alle regioni;
                b)  riduzione  dei  termini  per  la  conclusione dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d)    riduzione    del    numero    di   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
          per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati;
                f)  aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
          estesa    e   ottimale   utilizzazione   delle   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa;
                f-bis)  generale possibilita' di utilizzare, da parte
          delle  amministrazioni  e dei soggetti a queste equiparati,
          strumenti  di  diritto  privato,  salvo che nelle materie o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
                  f-ter) conformazione ai principi di sussidiarieta',
          differenziazione  e  adeguatezza,  nella ripartizione delle
          attribuzioni   e   competenze   tra   i   diversi  soggetti
          istituzionali,   nella   istituzione  di  sedi  stabili  di
          concertazione  e  nei rapporti tra i soggetti istituzionali
          ed    i    soggetti    interessati,   secondo   i   criteri
          dell'autonomia,    della    leale   collaborazione,   della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
                  f-quater)  riconduzione delle intese, degli accordi
          e  degli  atti  equiparabili  comunque  denominati, nonche'
          delle  conferenze  di  servizi,  previste  dalle  normative
          vigenti,  aventi il carattere della ripetitivita', ad uno o
          piu'  schemi  base  o  modelli di riferimento nei quali, ai
          sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto
          1990,  n.  241, e successive modificazioni, siano stabilite
          le   responsabilita',  le  modalita'  di  attuazione  e  le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti;
                   f-quinquies) avvalimento  di  uffici  e  strutture
          tecniche  e  amministrative  pubbliche  da  parte  di altre
          pubbliche  amministrazioni,  sulla base di accordi conclusi
          ai  sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
          successive modificazioni.
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
          funzione  pubblica,  con  i  Ministri  interessati e con il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto   legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,  e,
          successivamente,  dei pareri delle Commissioni parlamentari
          competenti  che  sono  resi  entro  il  termine di sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta.
              6.  I  regolamenti  di  cui al comma 2 sono emanati con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione  pubblica, di concerto con il Ministro competente,
          previa  acquisizione  del parere della Conferenza unificata
          di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n.  281,  quando  siano coinvolti interessi delle regioni e
          delle  autonomie  locali, del parere del Consiglio di Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato sono
          resi  entro  novanta  giorni  dalla richiesta; quello delle
          Commissioni   parlamentari   e'  reso,  successivamente  ai
          precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. Per la
          predisposizione  degli  schemi di regolamento la Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
          su  richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra le
          amministrazioni  interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
          richiesta   di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,  i
          regolamenti possono essere comunque emanati.
              7.   I   regolamenti   di  cui  al  comma  2,  ove  non
          diversamente  previsto  dai decreti legislativi, entrano in
          vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla data della
          loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto
          dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
          regolatrici dei procedimenti.
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai  principi  di  cui  al  comma  4,  ai seguenti criteri e
          principi:
                a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                b)   individuazione  delle  responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                c)  soppressione  dei  procedimenti che risultino non
          piu'   rispondenti   alle   finalita'   e   agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                d)  soppressione dei procedimenti che comportino, per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici  conseguibili,  anche  attraverso  la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione    da    parte    degli   interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo;
                e)   adeguamento   della   disciplina  sostanziale  e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                f)  soppressione  dei  procedimenti che derogano alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano  piu'  le ragioni che giustifichino una difforme
          disciplina settoriale;
                g)  regolazione,  ove possibile, di tutti gli aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
              8-bis  Il  Governo verifica la coerenza degli obiettivi
          di  semplificazione  e di qualita' della regolazione con la
          definizione  della  posizione italiana da sostenere in sede
          di  Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione della
          normativa  comunitaria,  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto
          legislativo   30   luglio   1999,   n.   303.  Assicura  la
          partecipazione  italiana  ai programmi di semplificazione e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo.
              9.  I  Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo  e  coordinamento  della Presidenza del Consiglio
          dei   Ministri,   che   garantisce  anche  l'uniformita'  e
          l'omogeneita'    degli    interventi    di    riassetto   e
          semplificazione.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri
          garantisce,   in  caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
          competenti,   l'attivazione  di  specifiche  iniziative  di
          semplificazione e di riassetto normativo.
              10.  Gli organi responsabili di direzione politica e di
          amministrazione   attiva   individuano   forme  stabili  di
          consultazione  e  di partecipazione delle organizzazioni di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione.
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti  sugli  effetti prodotti dalle norme contenute
          nei  regolamenti  di semplificazione e di accelerazione dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.».

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 26.
                          (( Taglia-enti ))
    ((  1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica
inferiore alle 50 unita', con esclusione degli ordini professionali e
le  loro  federazioni,  delle  federazioni  sportive e degli enti non
inclusi  nell'elenco  ISTAT  pubblicato  in  attuazione  del  comma 5
dell'articolo  1  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la
cui  funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della
memoria  della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento
alle  leggi  20  luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della
memoria  e  30  marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo,
nonche'  delle  Autorita'  portuali, degli enti parco e degli enti di
ricerca,  sono  soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto, ad
eccezione  di  quelli  confermati  con  decreto  dei  Ministri per la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e per la semplificazione
normativa,  da  emanarsi  entro  il predetto termine. Sono, altresi',
soppressi  tutti  gli  enti pubblici non economici, per i quali, alla
scadenza  del 31 marzo 2009, non siano stati emanati i regolamenti di
riordino  ai  sensi  del  comma  634  dell'articolo  2 della legge 24
dicembre  2007,  n.  244.  Nei  successivi  novanta giorni i Ministri
vigilanti  comunicano  ai  Ministri per la pubblica amministrazione e
l'innovazione  e  per  la  semplificazione  normativa  gli  enti  che
risultano soppressi ai sensi del presente comma )).
    ((  2.  Le  funzioni  esercitate  da  ciascun ente soppresso sono
attribuite   all'amministrazione   vigilante   ovvero,  nel  caso  di
pluralita'  di  amministrazioni  vigilanti,  a  quella titolare delle
maggiori    competenze    nella    materia   che   ne   e'   oggetto.
L'amministrazione  cosi'  individuata  succede  a  titolo  universale
all'ente  soppresso,  in  ogni  rapporto,  anche  controverso,  e  ne
acquisisce  le  risorse  finanziarie,  strumentali  e di personale. I
rapporti   di   lavoro  a  tempo  determinato,  alla  prima  scadenza
successiva  alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati
o prorogati )).
    ((  3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24
dicembre  2007,  n. 244, nonche' i commi da 580 a 585 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati )).
    ((  4.  All'alinea  del  comma  634 del medesimo articolo 2 della
predetta   legge   n.   244  del  2007  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
    a)  le  parole  «Ministro  per  le riforme e le innovazioni nella
pubblica  amministrazione»  sono sostituite dalle seguenti: «Ministro
per  la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la
semplificazione normativa»;
    b)  le  parole «amministrative pubbliche statali» sono sostituite
dalle  seguenti:  «pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche
in forma associativa,»;
    c) le parole «termine di centottanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2008».
   5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165,
le  parole  «e  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze» sono
sostituite  dalle  seguenti  «,  il  Ministro  dell'economia  e delle
finanze e il Ministro per la semplificazione normativa» )).
    ((  6.  L'Unita'  per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1,
comma  724,  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, e' soppressa a
decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due
milioni  di  euro  annui,  comprensiva  delle risorse gia' stanziate,
confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri )).
    ((  7.  Con  successivo  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  su  proposta  del  Ministro per i rapporti con le Regioni,
sono  determinate  le finalita' e le modalita' di utilizzazione delle
risorse di cui al comma 6 )).

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 5 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «5.  Al  fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
          europea,   indicati   nel   Documento   di   programmazione
          economico-finanziaria    e    nelle    relative   note   di
          aggiornamento,   per   il   triennio   2005-2007  la  spesa
          complessiva  delle  amministrazioni  pubbliche inserite nel
          conto  economico  consolidato,  individuate per l'anno 2005
          nell'elenco  1  allegato alla presente legge e per gli anni
          successivi  dall'Istituto  nazionale  di statistica (ISTAT)
          con   proprio   provvedimento   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  non  oltre  il  31 luglio di ogni anno, non puo'
          superare   il   limite   del  2  per  cento  rispetto  alle
          corrispondenti  previsioni  aggiornate del precedente anno,
          come    risultanti    dalla    Relazione   previsionale   e
          programmatica.».
              - La  legge 20 luglio 2000, n. 211 recante «Istituzione
          del  «Giorno  della  Memoria»  in ricordo dello sterminio e
          delle  persecuzioni  del  popolo  ebraico  e  dei deportati
          militari   e   politici  italiani  nei  campi  nazisti»  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2000, n. 177.
              - La  legge  30  marzo 2004, n. 92 recante «Istituzione
          del  «Giorno  del  ricordo»  in memoria delle vittime delle
          foibe,   dell'esodo  giuliano-dalmata,  delle  vicende  del
          confine  orientale  e  concessione  di un riconoscimento ai
          congiunti  degli  infoibati»,  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 13 aprile 2004, n. 86.
              - Si  riporta  il testo del comma 634 dell'art. 2 della
          gia'  citata  legge  n. 244 del 2007, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita'
          e   crescita,  di  ridurre  il  complesso  della  spesa  di
          funzionamento    delle    amministrazioni   pubbliche,   di
          incrementare  l'efficienza  e di migliorare la qualita' dei
          servizi, con uno o piu' regolamenti, da emanare entro il 31
          dicembre  2008, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400, su proposta del Ministro per la
          pubblica  amministrazione e l'innovazione, del Ministro per
          la   semplificazione   normativa   e   del   Ministro   per
          l'attuazione  del  programma di Governo, di concerto con il
          Ministro  dell'economia e delle finanze e con il Ministro o
          i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali
          in   relazione   alla   destinazione  del  personale,  sono
          riordinati,    trasformati   o   soppressi   e   messi   in
          liquidazione,  enti  ed organismi pubblici statali, nonche'
          strutture  pubbliche  statali  o  partecipate  dallo Stato,
          anche  in  forma  associativa,  nel  rispetto  dei seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a)  fusione  di enti, organismi e strutture pubbliche
          comunque  denominate  che  svolgono  attivita'  analoghe  o
          complementari,   con   conseguente  riduzione  della  spesa
          complessiva   e  corrispondente  riduzione  del  contributo
          statale di funzionamento;
                b)  trasformazione  degli  enti ed organismi pubblici
          che  non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse
          pubblico   in   soggetti   di   diritto   privato,   ovvero
          soppressione  e  messa in liquidazione degli stessi secondo
          le modalita' previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404,
          e  successive modificazioni, fermo restando quanto previsto
          dalla  lettera  e) del presente comma, nonche' dall'art. 9,
          comma 1-bis, lettera c) , del decreto-legge 15 aprile 2002,
          n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno
          2002, n. 112;
                c)  fusione, trasformazione o soppressione degli enti
          che  svolgono attivita' in materie devolute alla competenza
          legislativa  regionale ovvero attivita' relative a funzioni
          amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;
                d)   razionalizzazione   degli  organi  di  indirizzo
          amministrativo,  di  gestione  e consultivi e riduzione del
          numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30
          per  cento,  con  salvezza della funzionalita' dei predetti
          organi;
                e)  previsione che, per gli enti soppressi e messi in
          liquidazione, lo Stato risponde delle passivita' nei limiti
          dell'attivo  della singola liquidazione in conformita' alle
          norme sulla liquidazione coatta amministrativa;
                f)  abrogazione  delle  disposizioni  legislative che
          prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico
          del   bilancio  dello  Stato  o  di  altre  amministrazioni
          pubbliche,  degli  enti  ed  organismi pubblici soppressi e
          posti  in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto
          privato ai sensi della lettera b) ;
                g)  trasferimento,  all'amministrazione  che  riveste
          preminente  competenza  nella  materia,  delle  funzioni di
          enti, organismi e strutture soppressi.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 1 della
          legge  27  settembre  2007,  n.  165  (Delega al Governo in
          materia  di  riordino  degli  enti  di ricerca), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «4.  I  decreti  di  cui  al  comma  1  sono emanati su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri e del
          Ministro  dell'universita' e della ricerca, di concerto con
          il  Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
          amministrazione,  ((  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze  e  il  Ministro  per  la semplificazione normativa
          )).».
              - Si  riporta  il testo del comma 724 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «724. Al fine di assicurare un controllo indipendente e
          continuativo  della  qualita'  dell'azione di governo degli
          enti locali, e' istituita un'Unita' per il monitoraggio con
          il  compito  di accertare la ricorrenza dei presupposti per
          il  riconoscimento  delle  misure  premiali  previste dalla
          normativa  vigente  e  di  provvedere  alla  verifica delle
          dimensioni  organizzative  ottimali degli enti locali anche
          mediante   la   valutazione   delle   loro   attivita',  la
          misurazione  dei  livelli  delle  prestazioni e dei servizi
          resi   ai   cittadini   e   l'apprezzamento  dei  risultati
          conseguiti,  tenendo  altresi'  conto  dei dati relativi al
          patto  di  stabilita'  interno.  Con successivo decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'interno e con il Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  e  sentita  la Conferenza
          unificata  di  cui  all'art.  8  del decreto legislativo 28
          agosto  1997, n. 281, sono emanate le disposizioni relative
          alla  composizione  dell'Unita', alla sua organizzazione ed
          al  suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali
          e  le  autonomie  locali  sono  attribuite  le  funzioni di
          vigilanza  sull'Unita'. Per il funzionamento dell'Unita' e'
          istituito   un   fondo,   nell'ambito  del  bilancio  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, con una dotazione
          finanziaria  pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2007.
          Restano  ferme le competenze istituzionali della Ragioneria
          generale dello Stato e della Corte dei conti.».

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 27.
                            Taglia-carta
  1.  Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009,
le  amministrazioni  pubbliche  riducono  del 50 per cento rispetto a
quella  dell'anno  2007,  la spesa per la stampa delle relazioni e di
ogni   altra   pubblicazione   prevista  da  leggi  e  regolamenti  e
distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.
  2.  Al  fine  di  ridurre  i costi di produzione e distribuzione, a
decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale
a  tutti  i  soggetti  in  possesso  di  un  abbonamento  a carico di
amministrazioni    o   enti   pubblici   o   locali   e'   sostituita
dall'abbonamento   telematico.   Il   costo   degli   abbonamenti  e'
conseguentemente rideterminato entro sessanta giorni (( dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )).

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 28.
              Misure per garantire la razionalizzazione
                    di strutture tecniche statali
  1.  E'  istituito,  sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del territorio e del mare, (( l'Istituto Superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). ))
  2.  L'  ((  ISPRA  ))  svolge  le funzioni, con le inerenti risorse
finanziarie   strumentali   e   di  personale,  dell'Agenzia  per  la
protezione  dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo
38  del  decreto  legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, e successive
modificazioni,  dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui
alla  legge  11  febbraio  1992, n. 157 e successive modificazioni, e
dell'Istituto  Centrale  per  la  Ricerca  scientifica  e tecnologica
applicata  al  mare  di  cui  all'articolo  1-bis del decreto-legge 4
dicembre  1993, n. 496, (( convertito, con modificazioni, dalla legge
))  21  gennaio  1994,  n.  61,  i  quali,  a decorrere dalla data di
insediamento  dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo,
sono soppressi.
  3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del
territorio  e  del  mare,  da  adottare  di  concerto con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, sentite le Commissioni parlamentari
competenti  in  materia  di  ambiente,  che  si esprimono entro venti
giorni  dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con
obiettivi di funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione  e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e
di  funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei
programmi  per  l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto
del  contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti
di  ricerca e della normativa vigente, nonche' per l'erogazione delle
risorse  ((  dell'ISPRA )). In sede di definizione di tale decreto si
tiene  conto  dei  risparmi  da realizzare a regime per effetto della
riduzione  degli  organi  di  amministrazione  e controllo degli enti
soppressi,  nonche' conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni
amministrative,  anche  attraverso  l'eliminazione delle duplicazioni
organizzative   e  funzionali,  e  al  minor  fabbisogno  di  risorse
strumentali e logistiche.
    4.  La  denominazione « (( Istituto superiore per la protezione e
la  ricerca  ambientale  (ISPRA)  )) » sostituisce, ad ogni effetto e
ovunque  presente,  le  denominazioni:  «Agenzia  per  la  protezione
dell'Ambiente  e  per  i servizi tecnici (APAT)», «Istituto Nazionale
per  la  fauna  selvatica (INFS)» e «Istituto Centrale per la Ricerca
scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)».
  5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle
attivita'  istituzionali fino all'avvio (( dell'ISPRA )), il Ministro
dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare, con proprio
decreto,  da  emanarsi  entro  trenta giorni dalla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto,   nomina   un  commissario  e  due
subcommissari.
  6.  Dall'attuazione (( dei commi da 1 a 5 )) , compresa l'attivita'
dei  commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      ((  6-bis.  L'Avvocatura  dello  Stato  continua ad assumere la
rappresentanza  e  la  difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi
avanti   le   Autorita'   giudiziarie,   i   collegi   arbitrali,  le
giurisdizioni amministrative e speciali )).
  7.  La  Commissione  istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10
del  ((  regolamento  di  cui  al  ))  decreto  del  Presidente della
Repubblica  14  maggio  2007, n. 90, e' composta da ventitre esperti,
provenienti   dal   settore   pubblico   e   privato,   con   elevata
qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra
magistrati    ordinari,    amministrativi    e    contabili,   oppure
tecnico-scientifica.
  8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata
qualificazione tecnico-scientifica.
  9.  Il  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare  procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti,
in  modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni ((
di  cui  al  comma  7 )). Sino all'adozione del decreto di nomina dei
nuovi  esperti,  lo  svolgimento  delle attivita' istituzionali (( e'
garantito  ))  dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
  10.  La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto
alla  programmazione  e  gestione  degli interventi ambientali di cui
all'articolo 2 del (( regolamento di cui al )) decreto del Presidente
della  Repubblica  14  maggio  2007,  n.  90, e' composta da ventitre
membri  di  cui  dieci  tecnici,  scelti  fra  ingegneri, architetti,
biologi,  chimici  e  geologi,  e  tredici  scelti  fra  giuristi  ed
economisti,  tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti
fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
  11.  I  componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
del  ((  regolamento  di  cui  al  ))  decreto  del  Presidente della
Repubblica  14  maggio  2007,  n.  90, entro quarantacinque giorni ((
dalla data di entrata in vigore )) del presente decreto-legge.
  12.  La  Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni (( di
cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al )) decreto del
Presidente  della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, (( provvedendovi,
sino  all'adozione  del  decreto  di nomina dei nuovi componenti, con
quelli  in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto
)).
  13.  Dall'attuazione  ((  dei  commi  da  7  a  12  )) del presente
articolo,  non  devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  38  del  decreto
          legislativo    30    luglio    1999,    n.   300   (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
          i  servizi  tecnici).  -  1.  E' istituita l'agenzia per la
          protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi tecnici nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
              2.   L'agenzia   svolge   i   compiti  e  le  attivita'
          tecnico-scientifiche   di   interesse   nazionale   per  la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche   e   della   difesa   del   suolo,   ivi  compresi
          l'individuazione  e  delimitazione  dei  bacini idrografici
          nazionali e interregionali.
              3.   All'agenzia   sono   trasferite   le  attribuzioni
          dell'agenzia  nazionale  per  la  protezione dell'ambiente,
          quelle  dei  servizi  tecnici nazionali istituiti presso la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  ad eccezione di
          quelle del servizio sismico nazionale.
              4.  Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art.
          8,  comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
          rappresentativo  delle  agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente,  con  funzioni  consultive nei confronti del
          direttore  generale  e  del  comitato direttivo. Lo statuto
          prevede  altresi' che il comitato direttivo sia composto di
          quattro   membri,   di  cui  due  designati  dal  Ministero
          dell'ambiente  e  due designati dalla Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano. Lo statuto disciplina
          inoltre  le  funzioni e le competenze degli organismi sopra
          indicati  e  la  loro  durata,  nell'ambito delle finalita'
          indicate  dagli articoli 03, comma 5, e 1, comma 1, lettera
          b) , del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
              5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione
          dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
          la  presidenza  del  consiglio  dei  Ministri.  Il relativo
          personale    e   le   relative   risorse   sono   assegnate
          all'agenzia.».
              - La  legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante «Norme per
          la  protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma e per il
          prelievo  venatorio» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          25 febbraio 1992, n. 46, supplemento ordinario.
              - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
          4   dicembre  1993,  n.  496  (Disposizioni  urgenti  sulla
          riorganizzazione  dei  controlli  ambientali  e istituzione
          della  Agenzia  nazionale per la protezione dell'ambiente),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994,
          n. 61:
              «Art.   1-bis   (Disposizioni   concernenti   organismi
          operanti   nel   settore   ambientale)  -  1.  In  sede  di
          riorganizzazione  del  Ministero  dell'ambiente,  ai  sensi
          dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
          da  effettuare entro il 3l dicembre 1994, si provvede anche
          al    riordino    delle    commissioni   e   dei   comitati
          tecnico-scientifici  operanti  presso il medesimo Ministero
          tenendo conto delle competenze attribuite all'ANPA ai sensi
          del  presente decreto e provvedendo altresi' al conseguente
          trasferimento  all'Agenzia del personale non piu' impiegato
          presso  le  suddette  commissioni  e  i suddetti comitati e
          delle corrispondenti risorse finanziarie.
              2. I componenti delle commissioni e dei comitati di cui
          al  comma  1,  trasferiti  all'ANPA  ai  sensi del medesimo
          comma,   continuano   a   prestare   la  propria  attivita'
          nell'ambito   dell'Agenzia   in  analoga  posizione  e  con
          analoghe funzioni fino alla scadenza dell'incarico. Qualora
          siano  appartenenti  al  personale  civile e militare dello
          Stato  e  degli  enti pubblici, anche economici, essi, alla
          scadenza dell'incarico, sono inquadrati a domanda nel ruolo
          organico dell'ANPA.
              3.  Con  apposito  regolamento  si  provvede  anche  al
          riordino     delle     commissioni     e    dei    comitati
          tecnico-scientifici   operanti   presso   altri  Ministeri,
          istituti  ed  enti pubblici, tenendo conto delle competenze
          attribuite all'ANPA ai sensi del presente decreto.
              4.  A  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del
          regolamento  di  cui  all'art.  1-ter comma 5, del presente
          decreto, le iniziative adottate in attuazione dell'art. 18,
          comma  1,  lettera  e)  , della legge 11 marzo 1988, n. 67,
          relative   al   sistema   informativo   e  di  monitoraggio
          ambientale e le relative dotazioni tecniche sono trasferite
          all'ANPA  secondo  le  modalita'  definite  con il medesimo
          regolamento.  E'  abrogato  l'ultimo  periodo  del  comma 5
          dell'art.  9  della  legge  18 maggio 1989, n. 183. Restano
          ferme   tutte  le  altre  competenze  dei  Servizi  tecnici
          nazionali.
              5.  A  decorrere  dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto, la Direzione per
          la  sicurezza  nucleare e la protezione sanitaria dell'ENEA
          (ENEA-DISP),   i   relativi   compiti,   il  personale,  le
          strutture,  le  dotazioni tecniche e le risorse finanziarie
          sono  trasferiti  all'ANPA.  A  decorrere dalla stessa data
          sono  abrogati l'art. 4 della legge 18 marzo 1982, n. 85, e
          l'art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 282.
              6. Per le attivita' relative all'ambiente marino l'ANPA
          si avvale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica
          e tecnologica applicata al mare (ICRAM), che e' posto sotto
          la  vigilanza  del Ministero dell'ambiente. Le modalita' di
          coordinamento ed integrazione tra l'ANPA e l'ICRAM, nonche'
          le  norme di organizzazione e le competenze dell'ICRAM sono
          stabilite  con  decreto del Ministro dell'ambiente, emanato
          di  concerto con il Ministro per la funzione pubblica entro
          trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge
          di  conversione  del  presente decreto. In applicazione del
          presente  comma,  a  decorrere  dall'esercizio  finanziario
          1994,  il  contributo  ordinario  per  le spese relative al
          funzionamento   dell'ICRAM   e'  iscritto  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'ambiente.
              7. Al fine dell'attuazione delle disposizioni di cui al
          presente articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
          apportare,  con propri decreti, le occorrenti variazioni di
          bilancio.
              8. Il contingente di personale di cui all'art. 3, comma
          9,  della  legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' composto anche
          mediante  apposito  comando  di  dipendenti  di  ogni altra
          amministrazione    dello   Stato   o   delle   societa'   a
          partecipazione  statale  di  prevalente  interesse pubblico
          ovvero   mediante   ricorso  alla  mobilita'  volontaria  e
          d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   14  maggio  2007,  n.  90
          (Regolamento  per  il  riordino  degli  organismi  operanti
          presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio   e   del   mare,   a  norma  dell'art.  29  del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248):
              «Art.  10 (Commissione istruttoria per l'autorizzazione
          ambientale   integrata   -   IPPC).  -  1.  La  Commissione
          istruttoria  per  l'IPPC,  istituita  ai sensi dell'art. 5,
          comma  9,  del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59,
          e'    composta    da   venticinque   esperti   di   elevata
          qualificazione          giuridico-amministrativa          e
          tecnico-scientifica  scelti nel settore pubblico e privato,
          di  cui  uno  con  funzioni di presidente. Per le attivita'
          relative   a   ciascuna   domanda   di  autorizzazione,  la
          Commissione   e'  integrata  da  un  esperto  designato  da
          ciascuna  regione,  da  un  esperto  designato  da ciascuna
          provincia  e  da  un  esperto  designato  da ciascun comune
          territorialmente competenti.
              2.  La  Commissione,  ai  fini  dello svolgimento delle
          attivita'  istruttorie  e di consulenza tecnica connesse al
          rilascio   delle  autorizzazioni  integrate  ambientali  di
          competenza  statale, ha il compito di fornire all'autorita'
          competente,  anche effettuando i necessari sopralluoghi, in
          tempo  utile  per il rilascio dell'autorizzazione integrata
          ambientale,  un  parere  istruttorio  conclusivo  e  pareri
          intermedi  debitamente  motivati,  nonche'  approfondimenti
          tecnici  in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. La
          Commissione  ha altresi' il compito di fornire al Ministero
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare
          consulenza  tecnica  in  ordine  ai  compiti  del Ministero
          medesimo  relativamente  all'attuazione  del citato decreto
          legislativo n. 59 del 2005.
              3.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della
          tutela  del  territorio  e  del mare sono nominati i membri
          della Commissione ed e' disciplinato il funzionamento della
          Commissione stessa.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del gia' citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007:
              «Art.  2 (Commissione di valutazione degli investimenti
          e   di   supporto  alla  programmazione  e  gestione  degli
          interventi  ambientali).  -  1.  Dalla  data  di entrata in
          vigore  del  presente  regolamento  la  Commissione tecnico
          scientifica,  istituita  ai  sensi  dell'art.  14, comma 7,
          della  legge  28  febbraio  1986,  n. 41, e del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  23 novembre 1991, n. 438, e'
          ridenominata «Commissione di valutazione degli investimenti
          e   di   supporto  alla  programmazione  e  gestione  degli
          interventi ambientali».
              2.  La  Commissione ai sensi del presente regolamento e
          secondo   le  direttive  generali  impartite  dal  Ministro
          dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio e del mare
          svolge,  nell'ambito  della  sua  autonomia  valutativa,  i
          seguenti compiti:
                a)   si   esprime   in  merito  alla  valutazione  di
          fattibilita'  tecnico-economica con particolare riferimento
          all'analisi  costi  benefici  in relazione alle iniziative,
          piani  e  progetti di prevenzione, protezione e risanamento
          ambientale  del  Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare;
                b) svolge le funzioni di consulenza tecnico-giuridica
          al   Ministro   ed   alle   strutture   ministeriali  sugli
          interventi,   iniziative  e  programmi  di  competenza  del
          Ministero;
                c)  svolge  le  funzioni  di  nucleo di valutazione e
          verifica  degli  investimenti pubblici ai sensi della legge
          17 maggio 1999, n. 144;
                d)  si  esprime  su  ogni  altro  intervento  che  il
          Ministro   o   le   strutture  dirigenziali  del  Ministero
          intendano  sottoporre alla valutazione tecnica, scientifica
          e giuridica della Commissione;
                e)   provvede   agli   eventuali   altri  adempimenti
          assegnati da leggi o regolamenti.
              3.  La Commissione e' composta da trentatre membri, tra
          cui  il  Presidente,  aventi  una  comprovata  esperienza e
          competenza  in  una o piu' discipline attinenti l'attivita'
          della  Commissione stessa, nominati con incarico di esperto
          anche  tra  il personale delle pubbliche amministrazioni. I
          suddetti  componenti sono nominati con decreto del Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
              4.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e della
          tutela   del   territorio   e   del  mare,  di  natura  non
          regolamentare,  si  provvede a disciplinare le modalita' di
          funzionamento    e    di   organizzazione   interni   della
          Commissione.».

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 29.
                   Trattamento dei dati personali
  1.  All'articolo 34 del (( codice in materia di protezione dei dati
personali,  di  cui al )) decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
  « (( 1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non
sensibili  e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti
dallo   stato   di   salute   o  malattia  dei  propri  dipendenti  e
collaboratori  anche  a  progetto,  senza  indicazione della relativa
diagnosi,  ovvero  dall'adesione  ad  organizzazioni  sindacali  o  a
carattere   sindacale,   la   tenuta   di   un  aggiornato  documento
programmatico   sulla   sicurezza   e'   sostituita  dall'obbligo  di
autocertificazione,  resa  dal  titolare  del  trattamento  ai  sensi
dell'articolo  47  del  testo  unico di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali
dati  in  osservanza  delle  altre misure di sicurezza prescritte. In
relazione   a   tali  trattamenti,  nonche'  a  trattamenti  comunque
effettuati  per  correnti  finalita'  amministrative  e contabili, in
particolare  presso  piccole e medie imprese, liberi professionisti e
artigiani,  il  Garante,  sentito  il Ministro per la semplificazione
normativa,   individua   con  proprio  provvedimento,  da  aggiornare
periodicamente,    modalita'   semplificate   di   applicazione   del
disciplinare  tecnico  di  cui all'Allegato B) in ordine all'adozione
delle misure minime di cui al comma 1». ))
    ((  2.  In  sede  di  prima applicazione del presente decreto, il
provvedimento   di  cui  al  comma  1  e'  adottato  entro  due  mesi
dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.
))
  4.  All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «  2.  La  notificazione  e'  validamente  effettuata  solo  se  e'
trasmessa  attraverso  il  sito  del  Garante, utilizzando l'apposito
modello,  che  contiene  la  richiesta di fornire tutte e soltanto le
seguenti informazioni:
    a)  le  coordinate identificative del titolare del trattamento e,
eventualmente,  del  suo  rappresentante, nonche' (( le modalita' per
individuare il )) responsabile del trattamento se designato;
    b) la o le finalita' del trattamento;
    c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate
e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;
    d)  i  destinatari  o  le  categorie  di destinatari a cui i dati
possono essere comunicati;
    e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;
    f)  una  descrizione  generale  che  permetta  di valutare in via
preliminare  l'adeguatezza  delle  misure  adottate  per garantire la
sicurezza del trattamento.».
  5. Entro due mesi (( dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente  decreto )) il Garante di cui all'articolo
153  del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello
di  cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.
    ((  5-bis.  All'articolo  44,  comma  1,  lettera  a) del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole:
«o  mediante  regole  di  condotta  esistenti nell'ambito di societa'
appartenenti  a  un  medesimo gruppo. L'interessato puo' far valere i
propri  diritti  nel  territorio  dello  Stato,  in  base al presente
codice,  anche  in  ordine all'inosservanza delle garanzie medesime».
All'articolo  36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196,  dopo  le  parole: «Ministro per le innovazioni e le tecnologie»
sono  inserite  le  seguenti:  «e  il Ministro per la semplificazione
normativa )) ».

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  38 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 196 del 2003, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.   38   (Modalita'  di  notificazione).  -  1.  La
          notificazione  del  trattamento  e'  presentata  al Garante
          prima  dell'inizio  del  trattamento  ed  una sola volta, a
          prescindere  dal numero delle operazioni e della durata del
          trattamento  da  effettuare,  e puo' anche riguardare uno o
          piu' trattamenti con finalita' correlate.
                2. La notificazione e' validamente effettuata solo se
          e'  trasmessa  attraverso  il sito del Garante, utilizzando
          l'apposito  modello,  che  contiene la richiesta di fornire
          tutte e soltanto le seguenti informazioni:
                a)  le  coordinate  identificative  del  titolare del
          trattamento   e,  eventualmente,  del  suo  rappresentante,
          nonche'  le  modalita'  per individuare il responsabile del
          trattamento se designato;
                b) la o le finalita' del trattamento;
                c) una descrizione della o delle categorie di persone
          interessate  e  dei dati o delle categorie di dati relativi
          alle medesime;
                d)  i destinatari o le categorie di destinatari a cui
          i dati possono essere comunicati;
                e)  i  trasferimenti  di  dati  previsti  verso Paesi
          terzi;
                f)  una descrizione generale che permetta di valutare
          in  via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per
          garantire la sicurezza del trattamento.
              3.  Il  Garante favorisce la disponibilita' del modello
          per  via  telematica  e  la  notificazione anche attraverso
          convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla
          normativa vigente, anche presso associazioni di categoria e
          ordini professionali.
              4.   Una   nuova   notificazione   e'   richiesta  solo
          anteriormente   alla   cessazione   del  trattamento  o  al
          mutamento  di  taluno  degli  elementi  da  indicare  nella
          notificazione medesima.
              5. Il Garante puo' individuare altro idoneo sistema per
          la   notificazione   in   riferimento   a  nuove  soluzioni
          tecnologiche previste dalla normativa vigente.
              6.  Il  titolare del trattamento che non e' tenuto alla
          notificazione  al Garante ai sensi dell'art. 37 fornisce le
          notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa
          richiesta,  salvo  che  il  trattamento  riguardi  pubblici
          registri,   elenchi,   atti   o  documenti  conoscibili  da
          chiunque.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 153 del gia' citato
          decreto legislativo n. 196 del 2003:
              «Art.  153 (Il Garante). - 1. Il Garante opera in piena
          autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
              2.  Il  Garante  e'  organo  collegiale  costituito  da
          quattro  componenti, eletti due dalla Camera dei deputati e
          due  dal  Senato  della  Repubblica  con  voto  limitato. I
          componenti   sono   scelti   tra   persone  che  assicurano
          indipendenza  e che sono esperti di riconosciuta competenza
          delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo la
          presenza di entrambe le qualificazioni.
              3. I componenti eleggono nel loro ambito un presidente,
          il  cui  voto prevale in caso di parita'. Eleggono altresi'
          un  vice  presidente, che assume le funzioni del presidente
          in caso di sua assenza o impedimento.
              4.  Il  presidente  e  i  componenti  durano  in carica
          quattro  anni  e  non possono essere confermati per piu' di
          una  volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente
          e i componenti non possono esercitare, a pena di decadenza,
          alcuna  attivita' professionale o di consulenza, ne' essere
          amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne'
          ricoprire cariche elettive.
              5.   All'atto   dell'accettazione   della   nomina   il
          presidente  e  i  componenti  sono collocati fuori ruolo se
          dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni  o magistrati in
          attivita' di servizio; se professori universitari di ruolo,
          sono  collocati  in  aspettativa  senza  assegni  ai  sensi
          dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11
          luglio   1980,  n.  382,  e  successive  modificazioni.  Il
          personale  collocato  fuori ruolo o in aspettativa non puo'
          essere sostituito.
              6. Al presidente compete una indennita' di funzione non
          eccedente,  nel massimo, la retribuzione spettante al primo
          presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete
          un'indennita'  non  eccedente  nel  massimo, i due terzi di
          quella  spettante  al presidente. Le predette indennita' di
          funzione  sono  determinate  dall'art.  6  del  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  31  marzo  1998,  n. 501, in
          misura  tale  da  poter  essere  corrisposte a carico degli
          ordinari stanziamenti.
              7.  Alle  dipendenze  del Garante e' posto l'Ufficio di
          cui all'art. 156.
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 44 del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  196  del 2003, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  44  (Altri  trasferimenti  consentiti).  - 1. Il
          trasferimento  di  dati  personali  oggetto di trattamento,
          diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea,
          e'  altresi'  consentito  quando e' autorizzato dal Garante
          sulla   base   di   adeguate   garanzie   per   i   diritti
          dell'interessato:
                a)  individuate  dal  Garante  anche  in  relazione a
          garanzie  prestate  con  un  contratto o mediante regole di
          condotta  esistenti  nell'ambito di societa' appartenenti a
          un  medesimo gruppo. L'interessato puo' far valere i propri
          diritti  nel  territorio  dello  Stato, in base al presente
          codice,  anche  in  ordine  all'inosservanza delle garanzie
          medesime.
                b)   individuate  con  le  decisioni  previste  dagli
          articoli   25,  paragrafo  6,  e  26,  paragrafo  4,  della
          direttiva  95/46/CE  del  24  ottobre  1995, del Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  con  le  quali  la Commissione
          europea  constata  che un Paese non appartenente all'Unione
          europea  garantisce un livello di protezione adeguato o che
          alcune     clausole     contrattuali    offrono    garanzie
          sufficienti.».
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 36 del gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  196  del 2003, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art. 36 (Adeguamento). - 1. Il disciplinare tecnico di
          cui  all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al
          presente capo, e' aggiornato periodicamente con decreto del
          Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le
          innovazioni   e   le   tecnologie  e  il  Ministro  per  la
          semplificazione   normativa   in  relazione  all'evoluzione
          tecnica e all'esperienza maturata nel settore.».

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 30.
            Semplificazione dei controlli amministrativi
          a carico delle imprese soggette a certificazione
  1.  Per  le  imprese  soggette  a  certificazione  ambientale  o di
qualita'  rilasciata  da  un  soggetto  certificatore  accreditato in
conformita'  a  norme tecniche europee ed internazionali, i controlli
periodici  svolti  dagli enti certificatori sostituiscono i controlli
amministrativi  o  le ulteriori attivita' amministrative di verifica,
anche   ai   fini   dell'eventuale   rinnovo  o  aggiornamento  delle
autorizzazioni  per  l'esercizio  dell'attivita'.  Le  verifiche  dei
competenti  organi  amministrativi  hanno ad oggetto, in questo caso,
esclusivamente l'attualita' e la completezza della certificazione. ((
Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria )).
  2. La disposizione di cui al comma 1 e' espressione di un principio
generale   di   sussidiarieta'  orizzontale  ed  attiene  ai  livelli
essenziali  delle  prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi
dell'articolo   117,   secondo  comma,  lettera  ((  m)  ))  ,  della
Costituzione.  Resta  ferma  la  potesta'  delle regioni e degli enti
locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli
ulteriori di tutela.
  3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni (( dalla
data  di  entrata in vigore del presente decreto, previo parere della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano )) , sono individuati le
tipologie  dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la
disposizione   di   cui  al  comma  1,  con  l'obiettivo  di  evitare
duplicazioni  e  sovrapposizioni  di  controlli, nonche' le modalita'
necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.
  4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto
di emanazione del regolamento di cui al comma 3.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Per  il  testo  dell'art.  117 della Costituzione, si
          veda nei riferimenti normativi all'art. 23-bis
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 17 della gia' citata
          legge n. 400 del 1988:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e)  [l'organizzazione  del  lavoro  ed  i rapporti di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali].
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
          Ministeri  sono  determinate,  con  regolamenti  emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a)  riordino  degli  uffici di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b)    individuazione    degli   uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c)  previsione  di  strumenti  di  verifica periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d)    indicazione   e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e)  previsione  di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.».

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 31.
              Durata e rinnovo della carta d'identita'
  1.  ((  All'articolo  3  ))  , secondo comma, del testo unico delle
leggi  di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n.  773,  e  successive  modificazioni, le parole: «cinque anni» sono
sostituite  dalle  seguenti: «dieci anni» (( ed e' aggiunto, in fine,
il  seguente periodo: «Le carte di identita' rilasciate a partire dal
1°  gennaio  2010  devono  essere  munite  della  fotografia  e delle
impronte digitali della persona a cui si riferiscono )).».
    2.  La  disposizione  di  cui  all'articolo 3, secondo comma, del
citato  testo  unico  di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
come  modificato  dal comma 1 del presente articolo, si applica anche
alle  carte d'identita' in corso di validita' alla data di entrata in
vigore (( del presente decreto )).
    3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta
d'identita'  della  data  di  scadenza  del  documento  stesso tra il
centottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 3 del
          regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante «Approvazione
          del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.», cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «La  carta  di identita' ha durata di dieci anni e deve
          essere  munita  della  fotografia  della  persona  a cui si
          riferisce.  Le  carte di identita' rilasciate a partire dal
          1°  gennaio  2010  devono  essere munite della fotografia e
          delle   impronte   digitali   della   persona   a   cui  si
          riferiscono.».

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 32.
                       Strumenti di pagamento
  1.  All'articolo  49  del  decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole « (( 5.000 euro )) » sono
sostituite dalle seguenti: « (( 12.500 euro )) »;
    b) l'ultimo periodo del comma 10 e' (( soppresso )).
  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato
decreto legislativo n. 231 del 2007.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del
decreto-legge  4  luglio  2006,  n. 223, convertito con modificazioni
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  49  del  decreto
          legislativo  21  novembre  2007,  n.  231 (Attuazione della
          direttiva    2005/60/CE    concernente    la    prevenzione
          dell'utilizzo   del   sistema   finanziario   a   scopo  di
          riciclaggio  dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento   del   terrorismo  nonche'  della  direttiva
          2006/70/CE  che  ne  reca misure di esecuzione), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli
          al  portatore).  - 1. E' vietato il trasferimento di denaro
          contante  o  di  libretti  di deposito bancari o postali al
          portatore  o  di  titoli  al  portatore in euro o in valuta
          estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
          quando  il  valore  dell'operazione,  anche  frazionata, e'
          complessivamente   pari  o  superiore  a  12.500  euro.  Il
          trasferimento  puo' tuttavia essere eseguito per il tramite
          di  banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane
          S.p.A.
              2.  Il  trasferimento  per  contanti per il tramite dei
          soggetti  di cui al comma 1 deve essere effettuato mediante
          disposizione  accettata  per  iscritto dagli stessi, previa
          consegna  ai  medesimi della somma in contanti. A decorrere
          dal   terzo   giorno   lavorativo   successivo   a   quello
          dell'accettazione,  il  beneficiario ha diritto di ottenere
          il pagamento nella provincia del proprio domicilio.
              3.  La comunicazione da parte del debitore al creditore
          dell'accettazione  di  cui  al comma 2 produce l'effetto di
          cui  al primo comma dell'art. 1277 del codice civile e, nei
          casi  di mora del creditore, anche gli effetti del deposito
          previsti dall'art. 1210 dello stesso codice.
              4.   I   moduli  di  assegni  bancari  e  postali  sono
          rilasciati  dalle  banche e da Poste Italiane S.p.A. muniti
          della  clausola  di  non  trasferibilita'.  Il cliente puo'
          richiedere,  per iscritto, il rilascio di moduli di assegni
          bancari e postali in forma libera.
              5.  Gli  assegni  bancari  e postali emessi per importi
          pari  o superiori a 12.500 euro devono recare l'indicazione
          del  nome  o  della  ragione  sociale del beneficiario e la
          clausola di non trasferibilita'.
              6.  Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del
          traente  possono  essere  girati unicamente per l'incasso a
          una banca o a Poste Italiane S.p.A.
              7.  Gli  assegni  circolari,  vaglia postali e cambiari
          sono  emessi  con  l'indicazione  del  nome o della ragione
          sociale   del   beneficiario   e   la   clausola   di   non
          trasferibilita'.
              8.  Il  rilascio di assegni circolari, vaglia postali e
          cambiari  di  importo  inferiore  a 12.500 euro puo' essere
          richiesto,  per  iscritto, dal cliente senza la clausola di
          non trasferibilita'.
              9.   Il   richiedente   di  assegno  circolare,  vaglia
          cambiario  o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso
          con  la  clausola  di non trasferibilita', puo' chiedere il
          ritiro  della  provvista  previa  restituzione  del  titolo
          all'emittente.
              10.  Per  ciascun  modulo di assegno bancario o postale
          richiesto  in  forma  libera  ovvero  per  ciascun  assegno
          circolare  o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma
          libera  e'  dovuta  dal richiedente, a titolo di imposta di
          bollo, la somma di 1,50 euro.
              11.    I   soggetti   autorizzati   a   utilizzare   le
          comunicazioni  di  cui all'art. 7, sesto comma, del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
          e successive modificazioni, possono chiedere alla banca o a
          Poste  Italiane  S.p.A.  i  dati identificativi e il codice
          fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli
          di  assegni  bancari  o  postali in forma libera ovvero che
          abbiano  richiesto  assegni  circolari  o  vaglia postali o
          cambiari  in  forma libera nonche' di coloro che li abbiano
          presentati  all'incasso.  Con  provvedimento  del Direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate  sono individuate le modalita'
          tecniche di trasmissione dei dati di cui al presente comma.
          La  documentazione  inerente  i  dati medesimi, costituisce
          prova  documentale  ai  sensi  dell'art.  234 del codice di
          procedura penale.
              12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali
          al  portatore  non  puo'  essere  pari o superiore a 12.500
          euro.
              13.  I  libretti  di  deposito  bancari  o  postali  al
          portatore  con  saldo  pari  o  superiore  a  12.500  euro,
          esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto,  sono  estinti  dal portatore ovvero il loro saldo
          deve  essere  ridotto a una somma non eccedente il predetto
          importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane
          S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a
          tale disposizione.
              14.  In  caso  di trasferimento di libretti di deposito
          bancari  o postali al portatore, il cedente comunica, entro
          30  giorni,  alla  banca  o  a Poste Italiane S.p.A, i dati
          identificativi del cessionario e la data del trasferimento.
              15.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 1, 5 e 7 non si
          applicano  ai  trasferimenti  in  cui  siano parte banche o
          Poste  Italiane  S.p.A.,  nonche'  ai trasferimenti tra gli
          stessi  effettuati  in  proprio o per il tramite di vettori
          specializzati di cui all'art. 14, comma 1, lettera c) .
              16.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano
          ai trasferimenti di certificati rappresentativi di quote in
          cui  siano  parte uno o piu' soggetti indicati all'art. 11,
          comma  1, lettere a) e b) , e dalla lettera d) alla lettera
          g).
              17. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti
          effettuati  allo  Stato  o  agli altri enti pubblici e alle
          erogazioni   da   questi   comunque  disposte  verso  altri
          soggetti.  E'  altresi'  fatta  salva  la  possibilita'  di
          versamento  prevista  dall'art. 494 del codice di procedura
          civile.
              18.  E' vietato il trasferimento di denaro contante per
          importi  pari  o  superiori a 2.000 euro, effettuato per il
          tramite degli esercenti attivita' di prestazione di servizi
          di  pagamento  nella forma dell'incasso e trasferimento dei
          fondi,  limitatamente  alle  operazioni  per  le  quali  si
          avvalgono  di agenti in attivita' finanziaria, salvo quanto
          disposto  dal  comma  19.  Il  divieto  non  si applica nei
          confronti  della  moneta  elettronica  di  cui all'art. 25,
          comma 6, lettera d) .
              19.  Il  trasferimento  di  denaro contante per importi
          pari  o  superiori  a  2.000 euro e inferiori a 5.000 euro,
          effettuato   per  il  tramite  di  esercenti  attivita'  di
          prestazione   di   servizi   di   pagamento   nella   forma
          dell'incasso  e  trasferimento dei fondi, nonche' di agenti
          in  attivita' finanziaria dei quali gli stessi esercenti si
          avvalgono,  e'  consentito  solo  se il soggetto che ordina
          l'operazione    consegna    all'intermediario    copia   di
          documentazione    idonea   ad   attestare   la   congruita'
          dell'operazione  rispetto al profilo economico dello stesso
          ordinante.
              20. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano
          in vigore il 30 aprile 2008.».
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 66, comma 7,
          del  citato  decreto  legislativo  21 novembre 2007, n. 231
          (Attuazione   della  direttiva  2005/60/CE  concernente  la
          prevenzione  dell'utilizzo  del sistema finanziario a scopo
          di  riciclaggio  dei  proventi  di attivita' criminose e di
          finanziamento   del   terrorismo  nonche'  della  direttiva
          2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione):
              «Art. 66 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. - 6.
          (Omissis).
              7.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze puo' con
          proprio  decreto  modificare  i limiti di importo stabiliti
          dall'art. 49.
              8. - 9. (Omissis).».
              - I  commi 12 e 12-bis dell'art. 35 del decreto-legge 4
          luglio  2006, n. 223, (Disposizioni urgenti per il rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
          convertito  con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n.
          248,   abrogati   dalla  presente  legge,  ponevano  limiti
          all'utilizzo  dei  contanti  nei  pagamenti  nei  confronti
          titolari di reddito di lavoro autonomo.

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 33.
  Applicabilita' degli studi di settore e elenco clienti fornitori
  1.  Il  comma  1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, e' sostituito
dal seguente: «1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da
1  a  6,  della  legge  8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire
dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in
vigore  gli  studi  di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di
settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30
settembre  del  periodo  d'imposta  nel  quale entrano in vigore. Per
l'anno  2008 il termine di cui al periodo precedente e' fissato al 31
dicembre».
  2.  Resta  ferma  la  disposizione di cui all'articolo 10, comma 9,
della  legge  8  maggio  1998,  n.  146, concernente la emanazione di
regolamenti  governativi  nella  materia  ivi indicata. I regolamenti
previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono
comunque  essere adottati qualora disposizioni legislative successive
a  quelle contenute (( nel presente decreto )) regolino la materia, a
meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.
  3.  All'articolo  8-bis del (( regolamento di cui al )) decreto del
Presidente  della  Repubblica  ((  22  luglio  1998, n. 322 )) , sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 4-bis e' abrogato;
    b) (( al comma 6 le parole: «ovvero degli elenchi» sono soppresse
e  le  parole  «degli  stessi» sono sostituite dalle seguenti: «della
stessa )) ».

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  31  maggio  1999,  n.  195
          (Regolamento  recante disposizioni concernenti i tempi e le
          modalita'  di  applicazione  degli  studi di settore), come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  1 (Applicazione degli studi di settore). - 1. Le
          disposizioni  previste  dall'art. 10, commi da 1 a 6, della
          legge  8  maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli
          accertamenti   relativi  al  periodo  d'imposta  nel  quale
          entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno
          2009  gli  studi  di settore devono essere pubblicati nella
          Gazzetta  Ufficiale  entro  il  30  settembre  del  periodo
          d'imposta  nel  quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il
          termine  di  cui  al  periodo  precedente  e' fissato al 31
          dicembre.
              2.  Le  disposizioni di cui all'art. 10, comma 8, della
          citata  legge n. 146 del 1998, si applicano a decorrere dal
          periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore
          degli studi.».
              - Si riporta il testo dell'art. 10 della citata legge 8
          maggio  1998, n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e
          la  razionalizzazione  del  sistema  tributario  e  per  il
          funzionamento   dell'Amministrazione  finanziaria,  nonche'
          disposizioni varie di carattere finanziario):
              «Art.  10  (Modalita'  di  utilizzazione degli studi di
          settore  in  sede  di  accertamento). - 1. Gli accertamenti
          basati  sugli  studi  di settore, di cui all'art. 62-sexies
          del  decreto-legge  30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, sono
          effettuati  nei confronti dei contribuenti con le modalita'
          di  cui al presente articolo qualora l'ammontare dei ricavi
          o  compensi  dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei
          ricavi  o  compensi  determinabili  sulla  base degli studi
          stessi.
              2. Abrogato.
              3. Abrogato.
              3-bis  Nelle ipotesi di cui al comma 1 l'ufficio, prima
          della  notifica  dell'avviso  di  accertamento,  invita  il
          contribuente  a comparire, ai sensi dell'art. 5 del decreto
          legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
              3-ter  In  caso  di  mancato  adeguamento  ai  ricavi o
          compensi  determinati  sulla  base  degli studi di settore,
          possono  essere  attestate le cause che giustificano la non
          congruita'  dei  ricavi  o  compensi  dichiarati rispetto a
          quelli  derivanti  dall'applicazione  degli studi medesimi.
          Possono   essere   attestate,   altresi',   le   cause  che
          giustificano  un'incoerenza  rispetto agli indici economici
          individuati   dai  predetti  studi.  Tale  attestazione  e'
          rilasciata,  su  richiesta  dei  contribuenti, dai soggetti
          indicati  alle  lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 3 del
          regolamento   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22   luglio   1998,  n.  322,  abilitati  alla
          trasmissione    telematica    delle    dichiarazioni,   dai
          responsabili  dell'assistenza fiscale dei centri costituiti
          dai soggetti di cui alle lettere a) , b) e c) dell'art. 32,
          comma  1,  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
          dai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria
          abilitati  all'assistenza tecnica di cui all'art. 12, comma
          2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
              4.  La  disposizione  del comma 1 del presente articolo
          non si applica nei confronti dei contribuenti:
                a)  che  hanno  dichiarato ricavi di cui all'art. 85,
          comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c) , d) ed e) ,
          o  compensi  di  cui  all'art. 54, comma 1, del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e successive
          modificazioni,  di  ammontare superiore al limite stabilito
          per  ciascuno  studio  di  settore  dal relativo decreto di
          approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da
          pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non puo',
          comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;
                b)  che  hanno  iniziato  o  cessato  l'attivita' nel
          periodo  d'imposta.  La  disposizione  di cui al comma 1 si
          applica   comunque   in   caso   di   cessazione  e  inizio
          dell'attivita',  da  parte dello stesso soggetto, entro sei
          mesi  dalla  data di cessazione, nonche' quando l'attivita'
          costituisce  mera prosecuzione di attivita' svolte da altri
          soggetti;
                c)  che  si  trovano  in  un  periodo  di non normale
          svolgimento dell'attivita'.
              4-bis  Le rettifiche sulla base di presunzioni semplici
          di  cui  all'art.  39,  primo  comma,  lettera d) , secondo
          periodo,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,  n.  600,  e  all'art.  54, secondo comma,
          ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
          26  ottobre 1972, n. 633, non possono essere effettuate nei
          confronti   dei  contribuenti  che  dichiarino,  anche  per
          effetto   dell'adeguamento,   ricavi   o  compensi  pari  o
          superiori    al   livello   della   congruita',   ai   fini
          dell'applicazione  degli  studi  di settore di cui all'art.
          62-bis   del   decreto-legge   30   agosto  1993,  n.  331,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
          n.  427,  tenuto  altresi'  conto  dei  valori  di coerenza
          risultanti  dagli  specifici  indicatori,  di  cui all'art.
          10-bis  comma  2, della presente legge, qualora l'ammontare
          delle  attivita'  non  dichiarate, con un massimo di 50.000
          euro,  sia  pari  o  inferiore al 40 per cento dei ricavi o
          compensi   dichiarati.   Ai  fini  dell'applicazione  della
          presente  disposizione, per attivita', ricavi o compensi si
          intendono  quelli indicati al comma 4, lettera a) . In caso
          di  rettifica,  nella  motivazione  dell'atto devono essere
          evidenziate   le   ragioni   che   inducono   l'ufficio   a
          disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto
          inadeguate  a  stimare  correttamente il volume di ricavi o
          compensi  potenzialmente  ascrivibili  al  contribuente. La
          presente disposizione si applica a condizione che non siano
          irrogabili  le  sanzioni  di  cui  ai  commi  2-bis e 4-bis
          rispettivamente   degli   articoli   1   e  5  del  decreto
          legislativo  18  dicembre  1997,  n.  471, nonche' al comma
          2-bis  dell'art.  32  del  decreto  legislativo 15 dicembre
          1997, n. 446.
              5.   Ai   fini   dell'imposta   sul   valore  aggiunto,
          all'ammontare  dei  maggiori ricavi o compensi, determinato
          sulla  base  dei  predetti  studi  di  settore, si applica,
          tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad
          imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media
          risultante   dal   rapporto  tra  l'imposta  relativa  alle
          operazioni  imponibili,  diminuita  di quella relativa alle
          cessioni  di  beni  ammortizzabili,  e  il  volume d'affari
          dichiarato.
              6.   I   maggiori  ricavi,  compensi  e  corrispettivi,
          conseguenti  all'applicazione  degli accertamenti di cui al
          comma  1, ovvero dichiarati per effetto dell'adeguamento di
          cui   all'art.   2  del  regolamento  recante  disposizioni
          concernenti  i  tempi  e le modalita' di applicazione degli
          studi  di  settore,  di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  31  maggio  1999,  n. 195, non rilevano ai fini
          dell'obbligo  della  trasmissione della notizia di reato ai
          sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale.
              7.  Con decreto del Ministro delle finanze e' istituita
          una commissione di esperti, designati dallo stesso Ministro
          tenuto  anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni
          economiche  di  categoria  e degli ordini professionali. La
          commissione,  prima dell'approvazione e della pubblicazione
          dei  singoli  studi di settore, esprime un parere in merito
          alla  idoneita'  degli  studi  stessi  a  rappresentare  la
          realta'  cui si riferiscono. Non e' previsto alcun compenso
          per    l'attivita'    consultiva   dei   componenti   della
          commissione.
              8. Con i decreti di approvazione degli studi di settore
          possono essere stabiliti criteri e modalita' di annotazione
          separata  dei  componenti  negativi  e  positivi di reddito
          rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei
          confronti dei soggetti che esercitano piu' attivita'.
              9.  Con  i regolamenti previsti dall'art. 3, comma 136,
          legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono disciplinati i tempi e
          le  modalita' di applicazione degli studi di settore, anche
          in deroga al comma 10 del presente articolo ed al comma 125
          dell'art. 3 della citata legge n. 662 del 1996.
              10.  Per il periodo d'imposta 1998, gli accertamenti di
          cui  al comma 1 non possono essere effettuati nei confronti
          dei  contribuenti  che  indicano  nella  dichiarazione  dei
          redditi  ricavi  o  compensi  di  ammontare non inferiore a
          quello  derivante dall'applicazione degli studi di settore;
          in  tal  caso, si applicano le disposizioni di cui all'art.
          55,   quarto   comma,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   29   settembre  1973,  n.  600,  e  successive
          modificazioni,  ma  non e' dovuto il versamento della somma
          pari a un ventesimo dei ricavi o compensi non annotati, ivi
          previsto.  Per  il  medesimo  periodo  di  imposta, ai fini
          dell'imposta  sul  valore aggiunto, l'adeguamento al volume
          d'affari   risultante   dall'applicazione  degli  studi  di
          settore puo' essere operato, senza applicazione di sanzioni
          e  interessi,  effettuando  il  versamento  della  relativa
          imposta   entro   il   termine   di   presentazione   della
          dichiarazione  dei redditi; i maggiori corrispettivi devono
          essere  annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita
          sezione  dei  registri  di  cui  agli  articoli 23 e 24 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e successive modificazioni.
              11.  Nell'art.  62-bis  comma  1,  secondo periodo, del
          decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  29 ottobre 1993, n. 427, sono
          soppresse  le  parole:  «, con particolare riferimento agli
          acquisti  di  beni  e servizi, ai prezzi medi praticati, ai
          consumi   di  materie  prime  e  sussidiarie,  al  capitale
          investito,  all'impiego  di  attivita'  lavorativa, ai beni
          strumentali impiegati, alla localizzazione dell'attivita' e
          ad  altri elementi significativi in relazione all'attivita'
          esercitata».
              12. L'elaborazione degli studi di settore, nonche' ogni
          altra  attivita'  di studio e ricerca in materia tributaria
          possono  essere affidate, in concessione, ad una societa' a
          partecipazione  pubblica. Essa e' costituita sotto forma di
          societa'  per  azioni  di  cui  il  Ministero delle finanze
          detiene  una  quota di capitale sociale non inferiore al 51
          per   cento.   Dall'applicazione  del  presente  comma  non
          potranno derivare, per l'anno 1997, maggiori spese a carico
          del  bilancio  dello  Stato; per ciascuno degli anni 1998 e
          1999, le predette spese aggiuntive non potranno superare la
          somma di lire 2 miliardi alla quale si provvede mediante le
          maggiori   entrate   derivanti  dalla  presente  legge.  Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
          le occorrenti variazioni di bilancio.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 8-bis del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322
          (Regolamento  recante  modalita' per la presentazione delle
          dichiarazioni    relative   alle   imposte   sui   redditi,
          all'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive  e
          all'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai  sensi dell'art. 3,
          comma  136,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662), cosi'
          come modificato dalla presente legge.
              «Art.  8-bis  (Comunicazione  dati  I.V.A.). - 1. Fermi
          restando  gli  obblighi  previsti dall'art. 3 relativamente
          alla  dichiarazione  unificata  e dall'art. 8 relativamente
          alla  dichiarazione  I.V.A.  annuale  e  ferma  restando la
          rilevanza  attribuita  alle suddette dichiarazioni anche ai
          fini   sanzionatori,   il   contribuente  presenta  in  via
          telematica,  direttamente  o  tramite gli incaricati di cui
          all'art.  3,  commi 2-bis e 3, entro il mese di febbraio di
          ciascun   anno,   una   comunicazione   dei  dati  relativi
          all'imposta  sul  valore  aggiunto riferita all'anno solare
          precedente, redatta in conformita' al modello approvato con
          provvedimento  amministrativo  da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale.   La   comunicazione  e'  presentata  anche  dai
          contribuenti    che   non   hanno   effettuato   operazioni
          imponibili.
              2.  Sono  esonerati  dall'obbligo  di  comunicazione  i
          contribuenti   che   per  l'anno  solare  precedente  hanno
          registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di
          cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
          26  ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, salvo
          che   abbiano  registrato  operazioni  intracomunitarie,  i
          contribuenti  esonerati ai sensi di specifiche disposizioni
          normative dall'obbligo di presentazione della dichiarazione
          annuale  di  cui  all'art. 8, i soggetti di cui all'art. 88
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  i  soggetti  sottoposti  a procedure concorsuali,
          nonche' le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo
          di riferimento un volume d'affari inferiore o uguale a lire
          50 milioni.
              3.  Gli  enti  o  le  societa' partecipanti che si sono
          avvalsi  per  l'anno  di  riferimento  della  procedura  di
          liquidazione  dell'I.V.A. di gruppo di cui all'ultimo comma
          dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre    1972,   n.   633,   inviano   singolarmente   la
          comunicazione   dei   dati   relativamente   alla   propria
          attivita'.
              4.  Nella comunicazione sono indicati l'ammontare delle
          operazioni   attive   e   passive   al  netto  dell'I.V.A.,
          l'ammontare  delle operazioni intracomunitarie, l'ammontare
          delle  operazioni  esenti  e non imponibili, l'imponibile e
          l'imposta  relativa  alle  importazioni  di  oro  e argento
          effettuate senza pagamento dell'I.V.A. in dogana, l'imposta
          esigibile    e   l'imposta   detratta,   risultanti   dalle
          liquidazioni  periodiche senza tener conto delle operazioni
          di rettifica e di conguaglio.
              4-bis (Abrogato).
              5.  I  termini di presentazione della comunicazione che
          scadono  di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno
          feriale successivo.
              6.  Per  l'omissione  della  comunicazione, nonche' per
          l'invio  della  stessa con dati incompleti o non veritieri,
          si  applicano  le  disposizioni  previste  dall'art. 11 del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 34.
                          (( (Soppresso) ))

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 35.
        Semplificazione della disciplina per l'installazione
              degli impianti all'interno degli edifici
  1.  Entro  il  ((  31  dicembre  2008 )) il Ministro dello sviluppo
economico,  di  concerto  con  il  Ministro  per  la  semplificazione
normativa,  emana uno o piu' decreti, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
    a)  il  complesso  delle  disposizioni in materia di attivita' di
installazione  degli  impianti  all'interno  degli edifici prevedendo
semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso
privato e per le imprese;
    b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di
cui  alla  lettera  a)  con  l'obiettivo  primario  di  tutelare  gli
utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
    c)  la  revisione  della  disciplina  sanzionatoria  in  caso  di
violazioni  di  obblighi  stabiliti  dai  provvedimenti previsti alle
lettere a) e b) .
    2.  L'articolo  13 del (( regolamento di cui al )) decreto (( del
Ministro  dello  sviluppo  economico )) 22 gennaio 2008, n. 37, e' ((
abrogato )).
((   2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e
9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. ))

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 36.
Class   action.  ((  Sottoscrizione  dell'atto  di  trasferimento  di
                    partecipazioni societarie ))
  1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di
tutela   risarcitoria   collettiva,  anche  in  forma  specifica  nei
confronti  delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447
((  della  legge  24  dicembre  2007,  n. 244 )) , le parole «decorsi
centottanta giorni» sono (( sostituite )) dalle seguenti: «decorso un
anno».
    ((  1-bis.  L'atto  di  trasferimento  di  cui  al  secondo comma
dell'articolo  2470  del  codice  civile puo' essere sottoscritto con
firma  digitale,  nel  rispetto  della  normativa anche regolamentare
concernente  la  sottoscrizione  dei  documenti  informatici,  ed  e'
depositato,  entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle
imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale, a cura
di  un  intermediario  abilitato  ai  sensi  dell'articolo  31, comma
2-quater,  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340.  In tale caso,
l'iscrizione  del  trasferimento  nel  libro  dei  soci  ha luogo, su
richiesta  dell'alienante  e  dell'acquirente,  dietro esibizione del
titolo  da  cui  risultino  il  trasferimento  e l'avvenuto deposito,
rilasciato  dall'intermediario  che  vi  ha  provveduto  ai sensi del
presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli
atti di cui al presente comma )).

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo del comma 477 dell'art. 2 della
          legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2008).»,  cosi'  come modificato dalla
          presente legge:
              «447.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi da 445 a 449
          diventano efficaci decorso un anno dalla data di entrata in
          vigore della presente legge».
              - Si  riporta il testo del secondo comma dell'art. 2470
          del Codice civile:
              «L'atto    di    trasferimento,    con   sottoscrizione
          autenticata,  deve essere depositato entro trenta giorni, a
          cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro
          delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede
          sociale.  L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci
          ha  luogo,  su  richiesta dell'alienante o dell'acquirente,
          verso   esibizione   del   titolo   da   cui  risultino  il
          trasferimento   e   l'avvenuto   deposito.   In   caso   di
          trasferimento  a  causa di morte il deposito e l'iscrizione
          sono  effettuati  a  richiesta  dell'erede  o del legatario
          verso  presentazione  della  documentazione  richiesta  per
          l'annotazione   nel   libro  dei  soci  dei  corrispondenti
          trasferimenti in materia di societa' per azioni.».
              - Si  riporta  il testo del comma 2-quater dell'art. 31
          della  legge 24 novembre 2000, n. 340 recante «Disposizioni
          per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
          procedimenti  amministrativi  -  legge  di  semplificazione
          1999.»:
              «2-quater   Il  deposito  dei  bilanci  e  degli  altri
          documenti  di  cui  all'art.  2435  del  codice civile puo'
          essere  effettuato  mediante  trasmissione  telematica o su
          supporto  informatico degli stessi, da parte degli iscritti
          negli  albi  dei  dottori  commercialisti, dei ragionieri e
          periti  commerciali,  muniti  della  firma  digitale e allo
          scopo    incaricati   dai   legali   rappresentanti   della
          societa'.».

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 37.
               Certificazioni e prestazioni sanitarie
  1.  Al  fine  di garantire la riduzione degli adempimenti meramente
formali  e  non  necessari  alla  tutela  della  salute  a  carico di
cittadini  ed  imprese  e  consentire  la eliminazione di adempimenti
formali  connessi  a  pratiche  sanitarie  obsolete,  ferme  restando
comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con
decreto  del  Ministro  del lavoro, della salute e (( delle politiche
sociali  ))  ,  di  concerto  con  il Ministro per la semplificazione
normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, (( ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 )) , sono
individuate le disposizioni da abrogare.
  2.  Il  comma  2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  e  successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «2. Il
presente  testo  unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione  europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario».

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 6 dell'art. 8 della
          legge  5  giugno  2003,  n.  131  recante «Disposizioni per
          l'adeguamento  dell'ordinamento della Repubblica alla legge
          costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»:
              «6.  Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei  commi  3  e  4 dell'art. 3 del decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281. Nelle materie di cui
          all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
          possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.»

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 38.
                        Impresa in un giorno
  1.  Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata
di  cui  all'articolo  41  della  Costituzione,  l'avvio di attivita'
imprenditoriale,  per il soggetto in possesso dei requisiti di legge,
e'  tutelato  sin  dalla  presentazione della dichiarazione di inizio
attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.
  2.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  attengono ai livelli
essenziali  delle  prestazioni  per garantire uniformemente i diritti
civili  e sociali ed omogenee condizioni per l'efficienza del mercato
e   la   concorrenzialita'  delle  imprese  su  tutto  il  territorio
nazionale, ai sensi dell'articolo 117, (( secondo comma, lettere m) e
p) )) della Costituzione.
  3.  Con  regolamento,  adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello
sviluppo  economico  e del Ministro per la semplificazione normativa,
((  sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo  28  agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni )) ,
si  procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello
sportello  unico per le attivita' produttive di cui (( regolamento di
cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
447,  e  successive  modificazioni,  in  base  ai seguenti principi e
criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e
20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241:
    a)  attuazione  del  principio secondo cui, salvo quanto previsto
per  i soggetti privati di cui alla lettera c) , (( e dall'articolo 9
del   decreto-legge   31   gennaio   2007   n.   7,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  2  aprile 2007, n. 40 )) , lo sportello
unico  costituisce  l'unico  punto  di  accesso per il richiedente in
relazione  a  tutte  le  vicende  amministrative  riguardanti  la sua
attivita'  produttiva  e  fornisce,  altresi',  una  risposta unica e
tempestiva  ((  in  luogo  ))  di  tutte le pubbliche amministrazioni
comunque  coinvolte  nel  procedimento,  ivi  comprese  quelle di cui
all'articolo 14-quater comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
      ((  a-bis)  viene  assicurato, anche attraverso apposite misure
telematiche,   il   collegamento   tra  le  attivita'  relative  alla
costituzione   dell'impresa   di   cui   alla   comunicazione   unica
disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le
attivita'  relative  alla attivita' produttiva di cui alla lettera a)
del presente comma; ))
    b)  le  disposizioni  si  applicano  sia per l'espletamento delle
procedure  e delle formalita' per i prestatori di servizi di cui alla
direttiva  (( 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12  dicembre  2006  ))  ,  sia  per la realizzazione e la modifica di
impianti produttivi di beni e servizi;
    c)  l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla
normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e
la  cessazione  dell'esercizio  dell'attivita' di impresa puo' essere
affidata  a  soggetti privati accreditati («Agenzie per le imprese»).
In  caso  di  istruttoria  con  esito positivo, tali soggetti privati
rilasciano  una  dichiarazione  di conformita' che costituisce titolo
autorizzatorio  per  l'esercizio dell'attivita'. Qualora si tratti di
procedimenti   che   comportino   attivita'  discrezionale  da  parte
dell'Amministrazione,   i   soggetti   privati  accreditati  svolgono
unicamente   attivita'  istruttorie  in  luogo  e  a  supporto  dello
sportello unico;
    (( d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero
il  cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera
a)  esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole
alle  camere  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura le
quali  mettono  a disposizione il portale «impresa.gov» che assume la
denominazione  di  «impresainungiorno»,  prevedendo forme di gestione
congiunta con l'ANCI; ))
    e)  l'attivita' di impresa puo' essere avviata immediatamente nei
casi  in  cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di
inizio attivita' allo sportello unico;
    f)  lo  sportello  unico,  al  momento  della presentazione della
dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la
realizzazione  dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di
((   dichiarazione  di  inizio  attivita'  ))  ,  costituisce  titolo
autorizzatorio.  In  caso  di  diniego, il privato puo' richiedere il
ricorso  alla  conferenza  di  servizi  di  cui agli articoli da 14 a
14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
    g)   per   i   progetti   di  impianto  produttivo  eventualmente
contrastanti  con  le  previsioni  degli  strumenti  urbanistici,  e'
previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione
di  osservazioni  ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza
di servizi per la conclusione certa del procedimento;
    h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto
il  termine  previsto  per  le altre amministrazioni per pronunciarsi
sulle  questioni  di  loro  competenza,  l'amministrazione procedente
conclude  in  ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;
in  tal  caso,  salvo  il  caso  di  omessa richiesta dell'avviso, il
responsabile  del  procedimento non puo' essere chiamato a rispondere
degli  eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi
medesimi.
  4.  Con uno o piu' regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dello  sviluppo  economico  e  del  Ministro  per  la semplificazione
normativa,  ((  e  previo  parere  della  Conferenza unificata di cui
all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, e
successive  modificazioni  ))  ,  sono  stabiliti  i  requisiti  e le
modalita'  di  accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3,
((  lettera  c)  )),  e  le  forme  di vigilanza sui soggetti stessi,
eventualmente  anche  demandando  tali  funzioni al sistema camerale,
nonche'  le  modalita'  per la divulgazione, anche informatica, delle
tipologie   di   autorizzazione   per   le   quali   e'   sufficiente
l'attestazione  dei  soggetti  privati  accreditati,  secondo criteri
omogenei  sul  territorio  nazionale  e  tenendo  conto delle diverse
discipline regionali.
  5.  Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 (( del
decreto-legge  10  gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  9  marzo  2006,  n.  80  ))  ,  predispone  un piano di
formazione  dei  dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione
anche  di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul
territorio  nazionale la capacita' delle amministrazioni pubbliche di
assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al
comma  1  attraverso  gli  strumenti  di  semplificazione  di  cui al
presente articolo.
  6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del presente articolo non
devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della finanza
pubblica.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Per  il  testo dell'art. 8 del decreto legislativo n.
          281  del  1997  vedasi  i  riferimenti  normativi  all'art.
          6-quinquies.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
          1998,   n.   447  recante  «Regolamento  recante  norme  di
          semplificazione  dei  procedimenti di autorizzazione per la
          realizzazione,  l'ampliamento,  la  ristrutturazione  e  la
          riconversione  di  impianti produttivi, per l'esecuzione di
          opere  interne ai fabbricati, nonche' per la determinazione
          delle  aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma
          dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 28 dicembre 1998, n.
          301.
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 19 della
          legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia
          di  procedimento  amministrativo e di diritto di accesso ai
          documenti amministrativi»:
              «1.  Ogni  atto di autorizzazione, licenza, concessione
          non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato,
          comprese  le  domande  per  le  iscrizioni  in albi o ruoli
          richieste  per  l'esercizio  di  attivita' imprenditoriale,
          commerciale   o   artigianale   il   cui  rilascio  dipenda
          esclusivamente    dall'accertamento    dei    requisiti   e
          presupposti  di  legge o di atti amministrativi a contenuto
          generale  e  non  sia  previsto  alcun limite o contingente
          complessivo   o   specifici   strumenti  di  programmazione
          settoriale  per  il rilascio degli atti stessi, con la sola
          esclusione  degli  atti  rilasciati  dalle  amministrazioni
          preposte  alla  difesa  nazionale, alla pubblica sicurezza,
          all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla
          amministrazione   delle  finanze,  ivi  compresi  gli  atti
          concernenti  le  reti  di  acquisizione  del gettito, anche
          derivante  dal  gioco,  alla  tutela  della  salute e della
          pubblica    incolumita',   del   patrimonio   culturale   e
          paesaggistico  e  dell'ambiente, nonche' degli atti imposti
          dalla   normativa   comunitaria,   e'   sostituito  da  una
          dichiarazione  dell'interessato  corredata, anche per mezzo
          di   autocertificazioni,   delle   certificazioni  e  delle
          attestazioni  normativamente  richieste.  L'amministrazione
          competente  puo'  richiedere  informazioni o certificazioni
          relative  a  fatti,  stati  o qualita' soltanto qualora non
          siano    attestati    in   documenti   gia'   in   possesso
          dell'amministrazione   stessa   o  non  siano  direttamente
          acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 4 dell'art. 20 della
          gia' citata legge n. 241 del 1990:
              «4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano   agli   atti   e   procedimenti  riguardanti  il
          patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa
          nazionale,  la  pubblica  sicurezza  e  l'immigrazione,  la
          salute  e  la  pubblica  incolumita',  ai  casi  in  cui la
          normativa  comunitaria  impone  l'adozione di provvedimenti
          amministrativi  formali,  ai casi in cui la legge qualifica
          il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza,
          nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno o piu'
          decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su
          proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto
          con i Ministri competenti.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 31
          gennaio  2007,  n.  7 recante «Misure urgenti per la tutela
          dei   consumatori,  la  promozione  della  concorrenza,  lo
          sviluppo  di  attivita'  economiche,  la  nascita  di nuove
          imprese,       la       valorizzazione      dell'istruzione
          tecnico-professionale  e  la rottamazione di autoveicoli.»,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007,
          n. 40:
              «Art.   9   (Comunicazione   unica   per   la   nascita
          dell'impresa).  -  1.  Ai  fini  dell'avvio  dell'attivita'
          d'impresa,  l'interessato presenta all'ufficio del registro
          delle   imprese,   per   via   telematica   o  su  supporto
          informatico,  la comunicazione unica per gli adempimenti di
          cui al presente articolo.
              2.  La  comunicazione  unica vale quale assolvimento di
          tutti   gli   adempimenti   amministrativi   previsti   per
          l'iscrizione  al  registro  delle  imprese  ed  ha effetto,
          sussistendo  i presupposti di legge, ai fini previdenziali,
          assistenziali, fiscali individuati con il decreto di cui al
          comma  7,  secondo  periodo,  nonche' per l'ottenimento del
          codice fiscale e della partita IVA.
              3. L'ufficio del registro delle imprese contestualmente
          rilascia   la   ricevuta,   che   costituisce   titolo  per
          l'immediato   avvio   dell'attivita'  imprenditoriale,  ove
          sussistano  i  presupposti  di  legge,  e  da' notizia alle
          Amministrazioni   competenti   dell'avvenuta  presentazione
          della comunicazione unica.
              4.    Le    Amministrazioni    competenti    comunicano
          all'interessato  e  all'ufficio del registro delle imprese,
          per  via  telematica, immediatamente il codice fiscale e la
          partita   IVA  ed  entro  i  successivi  sette  giorni  gli
          ulteriori   dati   definitivi   relativi   alle   posizioni
          registrate.
              5.  La procedura di cui al presente articolo si applica
          anche  in  caso  di  modifiche  o cessazione dell'attivita'
          d'impresa.
              6.   La   comunicazione,   la   ricevuta   e  gli  atti
          amministrativi di cui al presente articolo sono adottati in
          formato  elettronico e trasmessi per via telematica. A tale
          fine  le  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato e
          agricoltura assicurano, gratuitamente, previa intesa con le
          associazioni   imprenditoriali,   il   necessario  supporto
          tecnico ai soggetti privati interessati.
              7.  Con  decreto  adottato  dal Ministro dello sviluppo
          economico,   entro  quarantacinque  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,  di  concerto  con  i Ministri per le riforme e le
          innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e
          delle  finanze, e del lavoro e della previdenza sociale, e'
          individuato  il  modello  di  comunicazione unica di cui al
          presente articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri o del Ministro per le riforme e le innovazioni
          nella  pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri
          dello  sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, e
          del  lavoro  e della previdenza sociale, ai sensi dell'art.
          71  del  codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui al
          decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82, e successive
          modificazioni,  entro  quarantacinque  giorni dalla data di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto,   sono   individuate   le   regole   tecniche  per
          l'attuazione   delle   disposizioni   di  cui  al  presente
          articolo,  le  modalita'  di  presentazione  da parte degli
          interessati   e   quelle   per   l'immediato  trasferimento
          telematico  dei  dati  tra  le Amministrazioni interessate,
          anche ai fini dei necessari controlli.
              8.  La  disciplina  di  cui  al presente articolo trova
          applicazione a decorrere dal sessantesimo giorno successivo
          dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
          7, primo periodo.
              9.  A  decorrere  dalla  data  di  cui al comma 8, sono
          abrogati  l'art. 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991,
          n.   412,  e  successive  modificazioni,  e  l'art.  1  del
          decreto-legge  15  gennaio  1993,  n.  6,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  17  marzo  1993, n. 63, ferma
          restando  la  facolta'  degli  interessati, per i primi sei
          mesi  di applicazione della nuova disciplina, di presentare
          alle  Amministrazioni competenti le comunicazioni di cui al
          presente articolo secondo la normativa previdente.
              10.   Al  fine  di  incentivare  l'utilizzo  del  mezzo
          telematico    da    parte    delle   imprese   individuali,
          relativamente  agli  atti  di  cui al presente articolo, la
          misura dell'imposta di bollo di cui all'art. 1, comma 1-ter
          della  tariffa  annessa  al  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 642, come sostituita dal
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  20  agosto  1992, e
          successive   modificazioni,  e'  rideterminata,  garantendo
          comunque   l'invarianza   del   gettito,  con  decreto  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministero  dello  sviluppo  economico,  da  adottarsi entro
          quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
          legge di conversione del presente decreto.».
              - La direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio   del   12  dicembre  2006  reca  «Direttiva  del
          Parlamento  europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel
          mercato  interno»  (Pubblicata  nella  G.U.U.E. 27 dicembre
          2006, n. L. 376.).
              - Si  riportano gli articoli da 14 a 14-quinquies della
          gia' citata legge n. 241/1990:
              «Art.  14  (Conferenza  di  servizi).  - 1. Qualora sia
          opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
          pubblici   coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
          l'amministrazione   procedente   indice   di   regola   una
          conferenza di servizi.
              2.  La  conferenza  di servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche  e  non li ottenga, entro trenta
          giorni   dalla  ricezione,  da  parte  dell'amministrazione
          competente,  della  relativa  richiesta. La conferenza puo'
          essere  altresi'  indetta  quando  nello  stesso termine e'
          intervenuto  il  dissenso  di  una  o  piu' amministrazioni
          interpellate.
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
          attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
          prevalente.   L'indizione   della  conferenza  puo'  essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
              4.  Quando  l'attivita'  del privato sia subordinata ad
          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale.
              5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori
          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
          concedente  ovvero,  con  il  consenso di quest'ultimo, dal
          concessionario  entro  quindici  giorni  fatto salvo quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad  istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso al
          concedente il diritto di voto.
              5-bis  Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la  conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
          degli  strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
              «Art.  14-bis (Conferenza di servizi preliminare). - 1.
          La conferenza di servizi puo' essere convocata per progetti
          di particolare complessita' e di insediamenti produttivi di
          beni  e  servizi,  su  motivata richiesta dell'interessato,
          documentata,  in assenza di un progetto preliminare, da uno
          studio  di  fattibilita',  prima della presentazione di una
          istanza  o di un progetto definitivi, al fine di verificare
          quali   siano   le   condizioni  per  ottenere,  alla  loro
          presentazione,  i  necessari atti di consenso. In tale caso
          la  conferenza  si pronuncia entro trenta giorni dalla data
          della  richiesta  e  i  relativi  costi  sono  a carico del
          richiedente.
              2.  Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche
          e  di  interesse  pubblico,  la  conferenza  di  servizi si
          esprime  sul progetto preliminare al fine di indicare quali
          siano  le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo,
          le  intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le
          licenze,  i  nulla osta e gli assensi, comunque denominati,
          richiesti   dalla  normativa  vigente.  In  tale  sede,  le
          amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica  incolumita',  si pronunciano, per quanto riguarda
          l'interesse   da   ciascuna   tutelato,   sulle   soluzioni
          progettuali  prescelte.  Qualora  non  emergano, sulla base
          della   documentazione   disponibile,   elementi   comunque
          preclusivi  della  realizzazione  del progetto, le suddette
          amministrazioni  indicano,  entro quarantacinque giorni, le
          condizioni  e  gli elementi necessari per ottenere, in sede
          di  presentazione  del  progetto  definitivo,  gli  atti di
          consenso.
              3.  Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di
          servizi  si  esprime  entro trenta giorni dalla conclusione
          della  fase  preliminare di definizione dei contenuti dello
          studio  d'impatto  ambientale,  secondo  quanto previsto in
          materia  di  VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta  di  cui  al  comma 1, la
          conferenza   di   servizi   si  esprime  comunque  entro  i
          successivi  trenta  giorni. Nell'ambito di tale conferenza,
          l'autorita' competente alla VIA si esprime sulle condizioni
          per  la elaborazione del progetto e dello studio di impatto
          ambientale.  In tale fase, che costituisce parte integrante
          della  procedura  di  VIA, la suddetta autorita' esamina le
          principali  alternative,  compresa  l'alternativa  zero, e,
          sulla   base  della  documentazione  disponibile,  verifica
          l'esistenza  di  eventuali  elementi  di  incompatibilita',
          anche  con  riferimento  alla  localizzazione  prevista dal
          progetto  e,  qualora  tali elementi non sussistano, indica
          nell'ambito  della  conferenza di servizi le condizioni per
          ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo,
          i necessari atti di consenso.
              3-bis  Il  dissenso  espresso  in  sede  di  conferenza
          preliminare  da  una  amministrazione  preposta alla tutela
          ambientale,   paesaggistico-territoriale,   del  patrimonio
          storico-artistico,    della   salute   o   della   pubblica
          incolumita',  con riferimento alle opere interregionali, e'
          sottoposto  alla disciplina di cui all'art. 14-quater comma
          3.
              4.  Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di
          servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione
          e  le  indicazioni  fornite  in  tale  sede  possono essere
          motivatamente  modificate  o  integrate solo in presenza di
          significativi  elementi  emersi  nelle  fasi successive del
          procedimento,   anche  a  seguito  delle  osservazioni  dei
          privati sul progetto definitivo.
              5.  Nel  caso  di cui al comma 2, il responsabile unico
          del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate
          il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni
          indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza
          di   servizi   sul   progetto  preliminare,  e  convoca  la
          conferenza  tra  il  trentesimo  e  il  sessantesimo giorno
          successivi   alla  trasmissione.  In  caso  di  affidamento
          mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici,
          l'amministrazione  aggiudicatrice  convoca la conferenza di
          servizi  sulla  base del solo progetto preliminare, secondo
          quanto  previsto  dalla  legge  11 febbraio 1994, n. 109, e
          successive modificazioni.».
              «Art.  14- (( ter (Lavori della conferenza di servizi).
          -  01.  La  prima  riunione  della conferenza di servizi e'
          convocata   entro   quindici  giorni  ovvero,  in  caso  di
          particolare  complessita'  dell'istruttoria,  entro  trenta
          giorni dalla data di indizione.
              1.  La  conferenza  di servizi assume le determinazioni
          relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza
          dei presenti.
              2.   La   convocazione   della   prima  riunione  della
          conferenza  di  servizi deve pervenire alle amministrazioni
          interessate, anche per via telematica o informatica, almeno
          cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi
          cinque   giorni,   le   amministrazioni  convocate  possono
          richiedere,    qualora   impossibilitate   a   partecipare,
          l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale
          caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data,
          comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
              3.  Nella prima riunione della conferenza di servizi, o
          comunque   in   quella   immediatamente   successiva   alla
          trasmissione  dell'istanza  o  del  progetto  definitivo ai
          sensi   dell'art.   14-bis   le   amministrazioni   che  vi
          partecipano  determinano  il  termine  per l'adozione della
          decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono
          superare  i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma
          4.  Decorsi  inutilmente  tali  termini,  l'amministrazione
          procedente  provvede  ai  sensi  dei  commi  6-bis  e 9 del
          presente articolo.
              4.  Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza
          di  servizi  si  esprime dopo aver acquisito la valutazione
          medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per
          un  massimo  di novanta giorni, fino all'acquisizione della
          pronuncia  sulla  compatibilita'  ambientale. Se la VIA non
          interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo
          provvedimento,  l'amministrazione  competente si esprime in
          sede  di  conferenza  di  servizi, la quale si conclude nei
          trenta  giorni  successivi al termine predetto. Tuttavia, a
          richiesta  della maggioranza dei soggetti partecipanti alla
          conferenza  di  servizi, il termine di trenta giorni di cui
          al  precedente  periodo e' prorogato di altri trenta giorni
          nel  caso  che si appalesi la necessita' di approfondimenti
          istruttori.
              5.  Nei  procedimenti  relativamente  ai quali sia gia'
          intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni
          di cui al comma 3 dell'art. 14-quater nonche' quelle di cui
          agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle
          sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del
          patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumita'.
              6.   Ogni   amministrazione  convocata  partecipa  alla
          conferenza  di  servizi  attraverso un unico rappresentante
          legittimato,  dall'organo  competente, ad esprimere in modo
          vincolante  la  volonta'  dell'amministrazione  su tutte le
          decisioni di competenza della stessa.
              6-bis  All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
          caso    scaduto   il   termine   di   cui   al   comma   3,
          l'amministrazione   procedente   adotta  la  determinazione
          motivata  di  conclusione  del  procedimento,  valutate  le
          specifiche  risultanze  della  conferenza  e  tenendo conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
              7.      Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione   il   cui  rappresentante  non  abbia
          espresso  definitivamente  la volonta' dell'amministrazione
          rappresentata.
              8.  In  sede  di  conferenza  di servizi possono essere
          richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o
          ai  progettisti  chiarimenti o ulteriore documentazione. Se
          questi  ultimi  non  sono  forniti  in  detta sede, entro i
          successivi   trenta   giorni,   si  procede  all'esame  del
          provvedimento.
              9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione
          conclusiva  di  cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli
          effetti,  ogni  autorizzazione,  concessione,  nulla osta o
          atto  di  assenso  comunque  denominato di competenza delle
          amministrazioni   partecipanti,   o   comunque  invitate  a
          partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
              10.   Il   provvedimento   finale   concernente   opere
          sottoposte  a  VIA  e'  pubblicato,  a cura del proponente,
          unitamente  all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta
          Ufficiale  o  nel  Bollettino  regionale  in  caso  di  VIA
          regionale  e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla
          data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono
          i    termini    per    eventuali   impugnazioni   in   sede
          giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.»
              «Art.  14-quater  (Effetti  del dissenso espresso nella
          conferenza  di  servizi).  -  1.  Il dissenso di uno o piu'
          rappresentanti    delle    amministrazioni,    regolarmente
          convocate   alla   conferenza   di   servizi,   a  pena  di
          inammissibilita',  deve essere manifestato nella conferenza
          di  servizi,  deve  essere  congruamente motivato, non puo'
          riferirsi   a  questioni  connesse  che  non  costituiscono
          oggetto   della   conferenza  medesima  e  deve  recare  le
          specifiche    indicazioni   delle   modifiche   progettuali
          necessarie ai fini dell'assenso.
              2.  [Se  una  o  piu'  amministrazioni  hanno  espresso
          nell'ambito  della  conferenza  il  proprio  dissenso sulla
          proposta   dell'amministrazione  procedente,  quest'ultima,
          entro  i  termini perentori indicati dall'art. 14-ter comma
          3,  assume  comunque  la  determinazione di conclusione del
          procedimento  sulla  base della maggioranza delle posizioni
          espresse   in   sede   di   conferenza   di   servizi.   La
          determinazione e' immediatamente esecutiva].
              3.   Se   il   motivato   dissenso   e'   espresso   da
          un'amministrazione   preposta   alla   tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale,          del         patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica    incolumita',    la    decisione    e'   rimessa
          dall'amministrazione  procedente, entro dieci giorni: a) al
          Consiglio   dei   Ministri,   in   caso   di  dissenso  tra
          amministrazioni  statali; b) alla Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento  e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza
          Stato-regioni»,  in caso di dissenso tra un'amministrazione
          statale   e   una  regionale  o  tra  piu'  amministrazioni
          regionali;  c) alla Conferenza unificata, di cui all'art. 8
          del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di
          dissenso  tra  un'amministrazione  statale o regionale e un
          ente   locale   o  tra  piu'  enti  locali.  Verificata  la
          completezza    della   documentazione   inviata   ai   fini
          istruttori,  la  decisione  e' assunta entro trenta giorni,
          salvo  che  il Presidente del Consiglio dei Ministri, della
          Conferenza  Stato-regioni  o  della  Conferenza  unificata,
          valutata   la   complessita'  dell'istruttoria,  decida  di
          prorogare   tale  termine  per  un  ulteriore  periodo  non
          superiore a sessanta giorni.
              3-bis  Se  il  motivato  dissenso  e'  espresso  da una
          regione o da una provincia autonoma in una delle materie di
          propria   competenza,   la  determinazione  sostitutiva  e'
          rimessa   dall'amministrazione   procedente,   entro  dieci
          giorni:  a)  alla  Conferenza Stato-regioni, se il dissenso
          verte  tra un'amministrazione statale e una regionale o tra
          amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in
          caso  di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un
          ente locale. Verificata la completezza della documentazione
          inviata  ai  fini istruttori, la decisione e' assunta entro
          trenta  giorni,  salvo  che  il Presidente della Conferenza
          Stato-regioni  o  della  Conferenza  unificata, valutata la
          complessita'  dell'istruttoria,  decida  di  prorogare tale
          termine  per  un ulteriore periodo non superiore a sessanta
          giorni.
              3-ter  Se  entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la
          Conferenza  Stato-regioni  o  la  Conferenza  unificata non
          provvede,  la decisione, su iniziativa del Ministro per gli
          affari regionali, e' rimessa al Consiglio dei Ministri, che
          assume  la determinazione sostitutiva nei successivi trenta
          giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla
          competenza statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, e
          dell'art.  118  della  Costituzione, alla competente Giunta
          regionale  ovvero  alle  competenti  Giunte  delle province
          autonome   di   Trento   e  di  Bolzano,  che  assumono  la
          determinazione  sostitutiva  nei  successivi trenta giorni;
          qualora  la  Giunta regionale non provveda entro il termine
          predetto,   la   decisione  e'  rimessa  al  Consiglio  dei
          Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti
          delle regioni interessate.
              3-quater   In  caso  di  dissenso  tra  amministrazioni
          regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi
          in  cui  le  regioni  interessate  abbiano  ratificato, con
          propria  legge,  intese per la composizione del dissenso ai
          sensi  dell'art.  117,  ottavo  comma,  della Costituzione,
          anche   attraverso   l'individuazione   di   organi  comuni
          competenti  in  via  generale ad assumere la determinazione
          sostitutiva in caso di dissenso.
              3-quinquies.   Restano   ferme  le  attribuzioni  e  le
          prerogative  riconosciute alle regioni a statuto speciale e
          alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti
          speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
              4.
              5.  Nell'ipotesi  in cui l'opera sia sottoposta a VIA e
          in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'art.
          5,  comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   introdotta   dall'art.  12,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 303.».
              «Art. 14-quinquies (Conferenza di servizi in materia di
          finanza  di  progetto). - 1. Nelle ipotesi di conferenza di
          servizi    finalizzata    all'approvazione   del   progetto
          definitivo  in relazione alla quale trovino applicazione le
          procedure  di  cui  agli  articoli  37-bis e seguenti della
          legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  sono  convocati  alla
          conferenza,   senza  diritto  di  voto,  anche  i  soggetti
          aggiudicatari  di  concessione  individuati all'esito della
          procedura  di cui all'art. 37-quater della legge n. 109 del
          1994,  ovvero  le  societa'  di  progetto  di  cui all'art.
          37-quinquies della medesima legge.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 10
          gennaio  2006,  n.  4 recante «Misure urgenti in materia di
          organizzazione     e     funzionamento    della    pubblica
          amministrazione»,   convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 marzo 2006, n. 80:
              «Art.1   (Strumenti   di  semplificazione  e  qualita',
          nonche' di monitoraggio e valutazione della regolazione). -
          1.  L'attivita'  di  indirizzo  e la guida strategica delle
          politiche   di   semplificazione   e   di   qualita'  della
          regolazione,  anche  ai sensi della legge 28 novembre 2005,
          n. 246, sono attribuite ad un Comitato interministeriale di
          indirizzo,  di  seguito  denominato: «Comitato», presieduto
          dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro da
          lui  delegato.  I  componenti del Comitato sono individuati
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
          proposta   del   Ministro.   Possono   essere   invitati  a
          partecipare  a  riunioni  del  Comitato,  secondo l'oggetto
          della  discussione, altri componenti del Governo, esponenti
          di  autorita'  regionali  e  locali e delle associazioni di
          categoria.   Dall'istituzione   e   dal  funzionamento  del
          Comitato  non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri a
          carico della finanza pubblica.
              2.  Il  Comitato  predispone, entro il 31 marzo di ogni
          anno,  un  piano  di  azione  per  il  perseguimento  degli
          obiettivi  del  Governo  in  tema  di  semplificazione,  di
          riassetto  e  di  qualita'  della  regolazione  per  l'anno
          successivo.  Il  piano,  sentito  il Consiglio di Stato, e'
          approvato  dal  Consiglio  dei  Ministri  e  trasmesso alle
          Camere.
              3.  Il  Comitato  verifica, durante l'anno, lo stato di
          realizzazione degli obiettivi, che viene reso pubblico ogni
          sei mesi. Inoltre il Comitato:
                a)  svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento e,
          ove  necessario,  di  impulso  delle  amministrazioni dello
          Stato  nelle politiche della semplificazione, del riassetto
          e della qualita' della regolazione;
                b) ;
                c) ;
                d) ;
                e) .
              4.
              5.
              6.  Il  Comitato si avvale del supporto tecnico fornito
          dalla Commissione di cui all'art. 3, comma 6-duodecies, del
          decreto-legge   14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   14  maggio  2005,  n.  80,
          denominata:   «Commissione  per  la  semplificazione  e  la
          qualita' della regolazione».
              7.
              8.
              9.
              10
              11.
              12.».

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 39.
 Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
  1.  Il  datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore
di  lavoro  domestico,  deve  istituire  e  tenere il libro unico del
lavoro  nel  quale  sono  iscritti  tutti i lavoratori subordinati, i
collaboratori   coordinati   e   continuativi   e  gli  associati  in
partecipazione  con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono
essere  indicati  il  nome  e  cognome,  il  codice  fiscale  e,  ove
ricorrano,   la   qualifica  e  il  livello,  la  retribuzione  base,
l'anzianita' di servizio, nonche' le relative posizioni assicurative.
  2.   Nel  libro  unico  del  lavoro  deve  essere  effettuata  ogni
annotazione  relativa  a  dazioni in danaro o in natura corrisposte o
gestite  dal  datore  di  lavoro, (( compresi )) le somme a titolo di
rimborso  spese,  le  trattenute  a  qualsiasi  titolo effettuate, le
detrazioni  fiscali,  i  dati  relativi  agli  assegni  per il nucleo
familiare,  le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali.
Le  somme  erogate  a  titolo  di  premio o per prestazioni di lavoro
straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico
del  lavoro  deve altresi' contenere un calendario delle presenze, da
cui  risulti,  per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate
da ciascun lavoratore subordinato, nonche' l'indicazione delle ore di
straordinario,   delle   eventuali  assenze  dal  lavoro,  anche  non
retribuite,  delle  ferie  e  dei  riposi.  Nella  ipotesi  in cui al
lavoratore  venga  corrisposta  una  retribuzione  fissa o a giornata
intera o a periodi superiori e' annotata solo la giornata di presenza
al lavoro.
  3.  Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui
ai  commi  1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16
del mese successivo.
  4.  Il  Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le modalita' e tempi di
tenuta  e  conservazione  del  libro unico del lavoro e disciplina il
relativo regime transitorio.
  5.  Con  la  consegna  al  lavoratore di copia delle scritturazioni
effettuate  nel  libro  unico  del lavoro il datore di lavoro adempie
agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
  6.  La  violazione  dell'obbligo  di istituzione e tenuta del libro
unico  del  lavoro  di  cui  al  comma  1  e'  punita con la sanzione
pecuniaria  amministrativa  da  500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione
agli  organi di vigilanza del libro unico del lavoro e' punita con la
sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di
cui all'articolo 1, (( quarto comma )) , della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici
giorni  alla  richiesta  degli  organi  di  vigilanza  di  esibire la
documentazione   in   loro  possesso  sono  puniti  con  la  sanzione
amministrativa  da  250  a  2000  euro.  In  caso  di  recidiva della
violazione la sanzione varia da 500 a 3000.
  7.  Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele
registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti
trattamenti  retributivi,  previdenziali  o  fiscali e' punita con la
sanzione  pecuniaria  amministrativa  da  150  a  1500  euro  e se la
violazione  si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione va da
500  a  3000  euro.  La  violazione dell'obbligo di cui al comma 3 e'
punita  con  la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro,
se  la violazione si riferisce a piu' di dieci lavoratori la sanzione
va  da  150  a  1500  euro.  La  mancata conservazione per il termine
previsto  dal  decreto  di  cui  al comma 4 e' punita con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle
sanzioni  amministrative  di  cui  al  presente  comma provvedono gli
organi  di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro
e  previdenza.  Autorita'  competente a ricevere il rapporto ai sensi
dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e' la Direzione
provinciale del lavoro territorialmente competente.
  8.  Il  primo periodo dell'articolo 23 del (( testo unico di cui al
)) decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e'
sostituito  dal  seguente:  «Se  ai  lavori  sono  addette le persone
indicate dall'articolo 4, (( primo comma )) , numeri 6 e 7, il datore
di   lavoro,   anche   artigiano,   qualora   non  siano  oggetto  di
comunicazione  preventiva  di instaurazione del rapporto di lavoro di
cui all'articolo 9-bis comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica
o  a  mezzo  fax,  all'Istituto  assicuratore  nominativamente, prima
dell'inizio   dell'attivita'   lavorativa,   indicando   altresi'  il
trattamento retributivo ove previsto».
  9.  Alla  legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti
modifiche:   a)   nell'articolo   2,  e'  abrogato  il  comma  3;  b)
nell'articolo  3,  i  commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 e'
sostituito  dal  seguente:  «Il  datore di lavoro che faccia eseguire
lavoro  al  di fuori della propria azienda e' obbligato a trascrivere
il  nominativo  ed  il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla
unita'  produttiva,  nonche'  la  misura della retribuzione nel libro
unico  del  lavoro»;  c)  nell'articolo  10,  i  commi  da 2 a 4 sono
abrogati,  il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente:  «Per ciascun
lavoratore  a  domicilio,  il  libro  unico del lavoro deve contenere
anche  le  date  e  le  ore  di  consegna e riconsegna del lavoro, la
descrizione  del lavoro eseguito, la specificazione della quantita' e
della  qualita'  di  esso»;  d)  nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono
abrogati,  al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al
comma  4  sono  abrogate  le  parole  «3, quinto e sesto comma, e 10,
secondo e quarto comma».
  10.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto sono ((
abrogati  )) , e fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al
comma 4:
    a)  l'articolo  134 del (( regolamento di cui al )) regio decreto
28 agosto 1924, n. 1422;
     (( b)  )) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
    c)  gli  articoli 39 e 41 (( del testo unico di cui al )) decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
    d)  il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963,
n. 2053;
    e)  gli  articoli 20, 21, 25 e 26 del (( testo unico di cui al ))
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
    f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;
    g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;
    h)  il  ((  regolamento di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;
    i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, (( dalla legge )) 28 novembre 1996, n.
608;
      j) il  comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296;
     k)  il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, (( pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002 )) ;
    l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;
    m) i commi 32, lettera d) , 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
    n)  i  commi  1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
  11.  Dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto trovano
applicazione  gli  articoli  14,  33,  34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche
e integrazioni.
  12.  Alla  lettera  (( h) )) dell'articolo 55, comma 4, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole «degli articoli 18, comma
1, lettera (( u) )) » sono soppresse.

        
                    Riferimenti normativi:
              - La   legge  5  gennaio  1953,  n.  4  recante  «Norme
          concernenti  l'obbligo  di corrispondere le retribuzioni ai
          lavoratori  a  mezzo  di  prospetti di paga.» e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1953, n. 21.
              - Si  riporta  il  testo  del  quarto comma dell'art. 1
          della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento
          della professione di consulente del lavoro.):
              «Le  imprese considerate artigiane ai sensi della legge
          25  luglio  1956, n. 860, nonche' le altre piccole imprese,
          anche  in  forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione
          degli  adempimenti  di  cui  al  primo  comma a servizi o a
          centri  di  assistenza  fiscale  istituiti dalle rispettive
          associazioni  di  categoria.  Tali  servizi  possono essere
          organizzati  a  mezzo  dei  consulenti del lavoro, anche se
          dipendenti dalle predette associazioni.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17  della legge 24
          novembre   1981,  n.  689  recante  «Modifiche  al  sistema
          penale»:
              «Art.  17  (Obbligo  del  rapporto).  - Qualora non sia
          stato   effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,  il
          funzionario  o  l'agente  che  ha  accertato la violazione,
          salvo  che  ricorra  l'ipotesi  prevista nell'art. 24, deve
          presentare   rapporto,   con   la   prova   delle  eseguite
          contestazioni  o  notificazioni, all'ufficio periferico cui
          sono  demandati  attribuzioni e compiti del Ministero nella
          cui  competenza  rientra la materia alla quale si riferisce
          la violazione o, in mancanza, al prefetto
              Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo
          alle  violazioni previste dal testo unico delle norme sulla
          circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  15  giugno 1959, n. 393, dal testo unico
          per  la  tutela delle strade, approvato con regio decreto 8
          dicembre  1933,  n.  1740, e dalla legge 20 giugno 1935, n.
          1349, sui servizi di trasporto merci.
              Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri
          casi,  per  le funzioni amministrative ad esse delegate, il
          rapporto e' presentato all'ufficio regionale competente.
              Per   le   violazioni  dei  regolamenti  provinciali  e
          comunali  il  rapporto  e'  presentato, rispettivamente, al
          presidente della giunta provinciale o al sindaco.
              L'ufficio  territorialmente  competente  e'  quello del
          luogo in cui e' stata commessa la violazione.
              Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro
          previsto   dall'art.   13   deve  immediatamente  informare
          l'autorita'   amministrativa   competente   a   norma   dei
          precedenti   commi,   inviandole  il  processo  verbale  di
          sequestro.
              Con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da
          emanare  entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
          presente  legge, in sostituzione del decreto del Presidente
          della  Repubblica  13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati
          gli  uffici  periferici dei singoli Ministeri, previsti nel
          primo  comma,  anche  per  i  casi  in cui leggi precedenti
          abbiano regolato diversamente la competenza.
              Con  il  decreto  indicato nel comma precedente saranno
          stabilite   le   modalita'  relative  alla  esecuzione  del
          sequestro  previsto  dall'art.  13,  al  trasporto  ed alla
          consegna  delle  cose  sequestrate,  alla  custodia ed alla
          eventuale  alienazione  o  distruzione  delle stesse; sara'
          altresi'  stabilita  la destinazione delle cose confiscate.
          Le   regioni,   per   le   materie   di   loro  competenza,
          provvederanno  con  legge  nel  termine  previsto dal comma
          precedente.».
              - Si  riporta  l'art.  23  del  testo  unico  di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
          1124   recante   «testo   unico   delle   disposizioni  per
          l'assicurazione   obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul
          lavoro e le malattie professionali.», cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  23.  -  Se  ai  lavori  sono  addette le persone
          indicate dall'art. 4, primo comma, numeri 6) e 7) il datore
          di  lavoro,  anche  artigiano, qualora non siano oggetto di
          comunicazione  preventiva  di instaurazione del rapporto di
          lavoro  di cui ll'art. 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1°
          ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella
          legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
          deve   denunciarle,  in  via  telematica  o  a  mezzo  fax,
          all'Istituto     assicuratore     nominativamente,    prima
          dell'inizio  dell'attivita'  lavorativa, indicando altresi'
          il   trattamento  retributivo  ove  previsto.  Se  non  sia
          corrisposta   retribuzione   e   non   sia  concordata  una
          retribuzione  convenzionale, si procede a norma dell'ultimo
          comma dell'art. 30.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge 18
          dicembre  1973,  n.  877 recante «Nuove norme per la tutela
          del  lavoro  a  domicilio»,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Art.  2.  Non  e'  ammessa  l'esecuzione  di  lavoro a
          domicilio  per  attivita'  le quali comportino l'impiego di
          sostanze o materiali nocivi o pericolosi per la salute o la
          incolumita' del lavoratore e dei suoi familiari.
              E'  fatto divieto alle aziende interessate da programmi
          di  ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione che
          abbiano  comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro,
          di  affidare  lavoro  a  domicilio per la durata di un anno
          rispettivamente  dall'ultimo provvedimento di licenziamento
          e dalla cessazione delle sospensioni.
               (Abrogato).
              E'  fatto  divieto ai committenti di lavoro a domicilio
          di  valersi  dell'opera  di  mediatori  o  di  intermediari
          comunque  denominati  i quali, unitamente alle persone alle
          quali  hanno commesso lavoro a domicilio, sono considerati,
          a  tutti  gli effetti, alle dipendenze del datore di lavoro
          per  conto  e nell'interesse del quale hanno svolto la loro
          attivita'.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 della gia' citata
          legge  n.  877/1973,  cosi'  come modificato dalla presente
          legge:
              «Art. 3. - 1.-4. (Abrogati).
                Il  datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di
          fuori  della  propria azienda e' obbligato a trascrivere il
          nominativo  ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni
          alla   unita'   produttiva,   nonche'   la   misura   della
          retribuzione nel libro unico del lavoro.
              - Si riporta il testo degli articoli 10 e 13 della gia'
          citata  legge  n. 877 del 1973, cosi' come modificati dalla
          presente legge:
              «Art.  10.  - 1. Per ciascun lavoratore a domicilio, il
          libro  unico  del  lavoro deve contenere anche le date e le
          ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del
          lavoro  eseguito, la specificazione della quantita' e della
          qualita' di esso.
              2.-4. (Abrogati).».
              «Art.  13.  -  1.  Il committente lavoro a domicilio il
          quale  contravviene  alla  disposizione  di cui all'art. 2,
          primo comma, e' punito con l'arresto fino a sei mesi.
              2. (Abrogato).
              3.  Il  committente lavoro a domicilio che contravviene
          alle  disposizioni  di cui agli articoli 8, 9 e' punito con
          la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque
          milioni.
              4.  Il  committente lavoro a domicilio che contravviene
          alle  disposizioni  di  cui  all'art.  2, secondo comma, e'
          punito    con    la   sanzione   amministrativa   da   lire
          cinquecentomila a lire tre milioni.
              5.  Per le violazioni alla disposizione di cui all'art.
          2,  quarto  comma,  si  applicano  al  committente lavoro a
          domicilio  ed  agli intermediari le sanzioni previste dalle
          norme  vigenti  in materia di collocamento, intermediazione
          ed  interposizione nelle prestazioni di lavoro. Le medesime
          sanzioni si applicano al committente lavoro a domicilio per
          le  violazioni  alla  disposizione di cui all'art. 4, terzo
          comma.
              6. (Abrogato).
              7.  Restano  salve,  in  ogni  caso,  le  sanzioni e le
          penalita' comminate per le infrazioni alle norme in materia
          di  assicurazioni sociali, di collocamento, di tutela delle
          lavoratrici  madri  e, in quanto applicabili, di tutela del
          lavoratore.
              8. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le
          violazioni  amministrative previste dal presente articolo e
          ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del
          lavoro.».
              - Si  riportano  i testi degli articoli 14, 33, 34, 35,
          36,  37,  38,  39 e 40 del decreto legislativo 10 settembre
          2003,  n.  276 recante «Attuazione delle deleghe in materia
          di  occupazione  e mercato del lavoro, di cui alla legge 14
          febbraio   2003,   n.   30»   e   successive   modifiche  e
          integrazioni:
              «Art.  14 (Cooperative sociali e inserimento lavorativo
          dei  lavoratori  svantaggiati).  -  1.  Al fine di favorire
          l'inserimento  lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei
          lavoratori  disabili, i servizi di cui all'art. 6, comma 1,
          della  legge  12  marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di
          cui  all'art.  6,  comma  3,  del  decreto  legislativo  23
          dicembre  1997,  n.  469, cosi' come modificato dall'art. 6
          della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  stipulano  con  le
          associazioni   sindacali   dei   datori  di  lavoro  e  dei
          prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative
          a    livello   nazionale   e   con   le   associazioni   di
          rappresentanza,  assistenza  e  tutela delle cooperative di
          cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b)  ,  della legge 8
          novembre  1991,  n. 381, e con i consorzi di cui all'art. 8
          della    stessa   legge,   convenzioni   quadro   su   base
          territoriale,  che  devono  essere  validate da parte delle
          regioni,  sentiti  gli organismi di concertazione di cui al
          decreto  legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive
          modificazioni   ed   integrazioni,  aventi  ad  oggetto  il
          conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali
          medesime da parte delle imprese associate o aderenti.
              2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
                a)  le  modalita'  di adesione da parte delle imprese
          interessate;
                b)   i   criteri  di  individuazione  dei  lavoratori
          svantaggiati   da   inserire   al  lavoro  in  cooperativa;
          l'individuazione  dei  disabili sara' curata dai servizi di
          cui all'art. 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
                c)   le   modalita'   di   attestazione   del  valore
          complessivo  del  lavoro  annualmente conferito da ciascuna
          impresa  e  la  correlazione  con  il numero dei lavoratori
          svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
                d)  la determinazione del coefficiente di calcolo del
          valore  unitario delle commesse, ai fini del computo di cui
          al  comma  3, secondo criteri di congruita' con i costi del
          lavoro  derivati  dai  contratti  collettivi  di  categoria
          applicati dalle cooperative sociali;
                e)  la  promozione  e  lo  sviluppo delle commesse di
          lavoro a favore delle cooperative sociali;
                f)   l'eventuale   costituzione,   anche  nell'ambito
          dell'agenzia  sociale  di  cui all'art. 13 di una struttura
          tecnico-operativa  senza  scopo  di  lucro a supporto delle
          attivita' previste dalla convenzione;
                g) i limiti di percentuali massime di copertura della
          quota  d'obbligo  da  realizzare  con  lo  strumento  della
          convenzione.
              3. Allorche' l'inserimento lavorativo nelle cooperative
          sociali,  realizzato  in virtu' dei commi 1 e 2, riguardi i
          lavoratori    disabili,    che    presentino    particolari
          caratteristiche  e  difficolta'  di  inserimento  nel ciclo
          lavorativo  ordinario,  in  base alla esclusiva valutazione
          dei  servizi  di  cui  all'art.  6, comma 1, della legge 12
          marzo  1999,  n.  68,  lo stesso si considera utile ai fini
          della  copertura  della quota di riserva, di cui all'art. 3
          della  stessa  legge cui sono tenute le imprese conferenti.
          Il  numero  delle  coperture  per  ciascuna impresa e' dato
          dall'ammontare  annuo delle commesse dalla stessa conferite
          diviso  per il coefficiente di cui al comma 2, lettera d) ,
          e  nei  limiti  di  percentuali  massime  stabilite  con le
          convenzioni   quadro   di  cui  al  comma  1.  Tali  limiti
          percentuali  non  hanno effetto nei confronti delle imprese
          che  occupano  da  15  a 35 dipendenti. La congruita' della
          computabilita'   dei  lavoratori  inseriti  in  cooperativa
          sociale  sara' verificata dalla Commissione provinciale del
          lavoro.
              4.  L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3
          e' subordinata all'adempimento degli obblighi di assunzione
          di  lavoratori  disabili  ai  fini  della  copertura  della
          restante quota d'obbligo a loro carico determinata ai sensi
          dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.».
              «Art.  33  (Definizione e tipologie). - 1. Il contratto
          di  lavoro  intermittente e' il contratto mediante il quale
          un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro
          che ne puo' utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti
          di cui all'art. 34.
              2.  Il  contratto  di  lavoro intermittente puo' essere
          stipulato anche a tempo determinato.».
              «Art.  34  (Casi di ricorso al lavoro intermittente). -
          1.   Il  contratto  di  lavoro  intermittente  puo'  essere
          concluso  per  lo  svolgimento  di prestazioni di carattere
          discontinuo    o   intermittente,   secondo   le   esigenze
          individuate   dai   contratti   collettivi   stipulati   da
          associazioni    dei   datori   e   prestatori   di   lavoro
          comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o
          territoriale  ovvero  per  periodi predeterminati nell'arco
          della  settimana,  del  mese o dell'anno ai sensi dell'art.
          37.
              2.  Il  contratto  di lavoro intermittente puo' in ogni
          caso  essere concluso con riferimento a prestazioni rese da
          soggetti  con  meno  di  venticinque anni di eta' ovvero da
          lavoratori  con  piu' di quarantacinque anni di eta', anche
          pensionati.
              3. E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
                a)  per  la sostituzione di lavoratori che esercitano
          il diritto di sciopero;
                b)   salva   diversa   disposizione   degli   accordi
          sindacali,  presso  unita'  produttive  nelle  quali si sia
          proceduto,  entro  i  sei  mesi precedenti, a licenziamenti
          collettivi  ai  sensi  degli articoli 4 e 24 della legge 23
          luglio  1991,  n.  223,  che  abbiano riguardato lavoratori
          adibiti  alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto
          di  lavoro  intermittente  ovvero  presso unita' produttive
          nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una
          riduzione   dell'orario,  con  diritto  al  trattamento  di
          integrazione  salariale, che interessino lavoratori adibiti
          alle  mansioni  cui  si  riferisce  il  contratto di lavoro
          intermittente;
                c)  da parte delle imprese che non abbiano effettuato
          la  valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto
          legislativo   19  settembre  1994,  n.  626,  e  successive
          modificazioni.».
              «Art.  35 (Forma e comunicazioni). - 1. Il contratto di
          lavoro  intermittente e' stipulato in forma scritta ai fini
          della prova dei seguenti elementi:
                a)   indicazione   della   durata  e  delle  ipotesi,
          oggettive   o   soggettive,   previste   dall'art.  34  che
          consentono la stipulazione del contratto;
                b)   luogo   e  la  modalita'  della  disponibilita',
          eventualmente  garantita  dal  lavoratore,  e  del relativo
          preavviso  di  chiamata del lavoratore che in ogni caso non
          puo' essere inferiore a un giorno lavorativo;
                c)  il trattamento economico e normativo spettante al
          lavoratore  per  la  prestazione  eseguita  e  la  relativa
          indennita'  di  disponibilita', ove prevista, nei limiti di
          cui al successivo art. 36;
                d)  indicazione  delle  forme e modalita', con cui il
          datore  di  lavoro e' legittimato a richiedere l'esecuzione
          della  prestazione  di  lavoro,  nonche' delle modalita' di
          rilevazione della prestazione;
                e)   i  tempi  e  le  modalita'  di  pagamento  della
          retribuzione e della indennita' di disponibilita';
                f)   le  eventuali  misure  di  sicurezza  specifiche
          necessarie  in  relazione  al  tipo di attivita' dedotta in
          contratto.
              2.  Nell'indicare  gli  elementi  di cui al comma 1, le
          parti   devono   recepire   le  indicazioni  contenute  nei
          contratti collettivi ove previste.
              3. Fatte salve previsioni piu' favorevoli dei contratti
          collettivi,  il  datore  di  lavoro  e'  altresi'  tenuto a
          informare  con  cadenza annuale le rappresentanze sindacali
          aziendali,  ove  esistenti,  sull'andamento  del ricorso al
          contratto di lavoro intermittente.».
              «Art.  36  (Indennita'  di  disponibilita).  -  1.  Nel
          contratto  di  lavoro  intermittente e' stabilita la misura
          della  indennita'  mensile di disponibilita', divisibile in
          quote  orarie,  corrisposta al lavoratore per i periodi nei
          quali  il lavoratore stesso garantisce la disponibilita' al
          datore  di  lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di
          detta  indennita'  e'  stabilita dai contratti collettivi e
          comunque  non  e'  inferiore  alla  misura prevista, ovvero
          aggiornata  periodicamente,  con  decreto  del Ministro del
          lavoro  e  delle politiche sociali, sentite le associazioni
          dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu'
          rappresentative sul piano nazionale.
              2. Sulla indennita' di disponibilita' di cui al comma 1
          i  contributi sono versati per il loro effettivo ammontare,
          anche  in  deroga  alla  vigente  normativa  in  materia di
          minimale contributivo.
              3.   L'indennita'  di  disponibilita'  e'  esclusa  dal
          computo   di   ogni   istituto  di  legge  o  di  contratto
          collettivo.
              4.  In  caso  di  malattia  o di altro evento che renda
          temporaneamente  impossibile  rispondere  alla chiamata, il
          lavoratore  e' tenuto a informare tempestivamente il datore
          di  lavoro,  specificando  la  durata dell'impedimento. Nel
          periodo   di  temporanea  indisponibilita'  non  matura  il
          diritto alla indennita' di disponibilita'.
              5.  Ove  il  lavoratore non provveda all'adempimento di
          cui  al comma che precede, perde il diritto alla indennita'
          di  disponibilita' per un periodo di quindici giorni, salva
          diversa previsione del contratto individuale.
              6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  da  1  a 5 si
          applicano soltanto nei casi in cui il lavoratore si obbliga
          contrattualmente  a  rispondere alla chiamata del datore di
          lavoro.   In   tal   caso,  il  rifiuto  ingiustificato  di
          rispondere alla chiamata puo' comportare la risoluzione del
          contratto,  la  restituzione  della  quota di indennita' di
          disponibilita'     riferita     al    periodo    successivo
          all'ingiustificato rifiuto, nonche' un congruo risarcimento
          del  danno nella misura fissata dai contratti collettivi o,
          in mancanza, dal contratto di lavoro.
              7.   Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche    sociali,   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, e' stabilita la misura della
          retribuzione  convenzionale  in  riferimento  alla  quale i
          lavoratori assunti ai sensi dell'art. 33 possono versare la
          differenza  contributiva  per  i  periodi  in  cui  abbiano
          percepito  una  retribuzione  inferiore  rispetto  a quella
          convenzionale  ovvero abbiano usufruito della indennita' di
          disponibilita' fino a concorrenza della medesima misura.».
              «Art.    37    (Lavoro    intermittente   per   periodi
          predeterminati   nell'arco  della  settimana,  del  mese  o
          dell'anno).  -  1.  Nel  caso  di  lavoro intermittente per
          prestazioni  da  rendersi  il  fine  settimana, nonche' nei
          periodi  delle  ferie  estive  o  delle vacanze natalizie e
          pasquali  l'indennita' di disponibilita' di cui all'art. 36
          e'  corrisposta  al  prestatore  di  lavoro solo in caso di
          effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
              2.   Ulteriori  periodi  predeterminati  possono  esser
          previsti dai contratti collettivi stipulati da associazioni
          dei  datori  e  prestatori  di lavoro comparativamente piu'
          rappresentative sul piano nazionale o territoriale.».
              «Art. 38 (Principio di non discriminazione). - 1. Fermi
          restando  i  divieti di discriminazione diretta e indiretta
          previsti   dalla   legislazione   vigente,   il  lavoratore
          intermittente non deve ricevere, per i periodi lavorati, un
          trattamento  economico  e  normativo  complessivamente meno
          favorevole  rispetto  al  lavoratore  di  pari  livello,  a
          parita' di mansioni svolte.
              2.  Il trattamento economico, normativo e previdenziale
          del lavoratore intermittente e' riproporzionato, in ragione
          della  prestazione  lavorativa  effettivamente eseguita, in
          particolare    per    quanto   riguarda   l'importo   della
          retribuzione  globale  e  delle singole componenti di essa,
          nonche'   delle  ferie  e  dei  trattamenti  per  malattia,
          infortunio  sul lavoro, malattia professionale, maternita',
          congedi parentali.
              3.  Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore
          resta  disponibile a rispondere alla chiamata del datore di
          lavoro  non  e'  titolare  di alcun diritto riconosciuto ai
          lavoratori   subordinati   ne'   matura  alcun  trattamento
          economico e normativo, salvo l'indennita' di disponibilita'
          di cui all'art. 36.».
              «Art.  39  (Computo del lavoratore intermittente). - 1.
          Il   prestatore   di   lavoro  intermittente  e'  computato
          nell'organico  dell'impresa,  ai fini della applicazione di
          normative  di  legge,  in  proporzione all'orario di lavoro
          effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.».
              «Art.  40  (Sostegno  e  valorizzazione della autonomia
          collettiva).  - 1. Qualora, entro cinque mesi dalla data di
          entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia
          intervenuta,  ai  sensi  dell'art. 34, comma 1, e dell'art.
          37,  comma  2,  la  determinazione  da  parte del contratto
          collettivo   nazionale   dei  casi  di  ricorso  al  lavoro
          intermittente,  il  Ministro  del  lavoro e delle politiche
          sociali convoca le organizzazioni sindacali interessate dei
          datori  di  lavoro e dei lavoratori e le assiste al fine di
          promuovere  l'accordo.  In  caso  di  mancata  stipulazione
          dell'accordo  entro  i quattro mesi successivi, il Ministro
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  individua in via
          provvisoria  e  con  proprio  decreto,  tenuto  conto delle
          indicazioni      contenute      nell'eventuale      accordo
          interconfederale  di  cui  all'art.  86,  comma 13, e delle
          prevalenti  posizioni  espresse da ciascuna delle due parti
          interessate,  i  casi  in  cui e' ammissibile il ricorso al
          lavoro  intermittente  ai  sensi  della disposizione di cui
          all'art. 34, comma 1, e dell'art. 37, comma 2.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 4 dell'art. 55 del
          decreto   legislativo   9   aprile   2008,  n.  81  recante
          «Attuazione  dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
          in  materia  di  tutela  della salute e della sicurezza nei
          luoghi  di  lavoro»,  cosi'  come modificato dalla presente
          legge:
              «4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
                a)  con  l'arresto  da  due  a  quattro  mesi  o  con
          l'ammenda  da  800  a  3.000  euro  per la violazione degli
          articoli  18, comma 1, lettere b), e) , g), i), m), n), o),
          p),  34,  comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere
          a), b) e c);
                b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
          2.000  a  5.000  euro  per la violazione degli articoli 18,
          commi  1, lettere d), h) e v), e 2, 26, comma 1, lettera b)
          , 43, comma 1, lettere d) ed e) , 45, comma 1, 46, comma 2;
                c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
          2.000 a 5.000 euro per la violazione dell'art. 18, comma 1,
          lettera  c)  . Nei casi previsti dal comma 2, si applica la
          pena dell'arresto da quattro a otto mesi;
                d)  con  l'arresto  da  quattro  a  otto  mesi  o con
          l'ammenda  da  1.500  a  6.000 euro per la violazione degli
          articoli  26, comma 1, e 2, lettere a) e b) , 34, commi 1 e
          2;
                e)  con  l'arresto  da  quattro  a  otto  mesi  o con
          l'ammenda  da  2.000  a  4.000 euro per la violazione degli
          articoli 18, comma 1, lettera l), e 43, comma 4;
                f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
          3.000  a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di
          cui all'art. 18, comma 1, lettera a);
                g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500
          a  4.500  euro  per  la  violazione  dell'art. 18, comma 1,
          lettera bb);
                h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500
          a 10.000 euro per la violazione degli articoli 29, comma 4,
          e 35, comma 2;
                  i)  con  la  sanzione  amministrativa pecuniaria da
          2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'art. 18, comma 1,
          lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre
          giorni;
                l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000
          a  3.000  euro  per  la  violazione  dell'art. 18, comma 1,
          lettera  r), con riferimento agli infortuni superiori ad un
          giorno;
                m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a
          500  euro  per  ciascun  lavoratore,  in caso di violazione
          dell'art. 26, comma 8;
                n)  con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
          1.000  a  euro  3.000  in  caso di violazione dall'art. 18,
          comma 1, lettera s);
                o)  con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro
          500  in  caso  di violazione dall'art. 18, comma 1, lettera
          aa).».

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 40.
     Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali
  1.  L'articolo  5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e' sostituito
dal  seguente:  « (( Art. 5. (Tenuta dei libri e documenti di lavoro)
)).  -  1. Per lo svolgimento della attivita' di cui all'articolo 2 i
documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio
dei  consulenti  del  lavoro  o  degli  altri  professionisti  di cui
all'articolo  1,  comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi
di  questa  facolta' devono comunicare preventivamente alla Direzione
provinciale  del  lavoro competente per territorio le generalita' del
soggetto  al quale e' stato affidato l'incarico, nonche' il luogo ove
sono  reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri
professionisti   di   cui   all'articolo   1,  comma  1,  che,  senza
giustificato  motivo,  non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta
degli  organi  di  vigilanza  di  esibire  la  documentazione in loro
possesso,  sono  puniti  con la sanzione pecuniaria amministrativa da
100  a  1000  euro.  In  caso  di  recidiva  della violazione e' data
informazione   tempestiva   al   Consiglio   provinciale  dell'Ordine
professionale   di   appartenenza   del  trasgressore  per  eventuali
provvedimenti disciplinari».
  2.  All'articolo  4-bis  del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181,  come  inserito  dall'articolo  6  del  decreto  legislativo  19
dicembre  2002,  n.  297,  il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2.
All'atto  della  assunzione,  prima  dell'inizio  della  attivita' di
lavoro,  i  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati,  sono  tenuti a
consegnare   ai   lavoratori   una   copia   della  comunicazione  di
instaurazione  del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis comma
2,  del  decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  510,  convertito, con
modificazioni,  ((  dalla  legge  ))  28  novembre  1996,  n.  608, e
successive   modificazioni,   adempiendo   in  tal  modo  anche  alla
comunicazione  di  cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
L'obbligo  si  intende  assolto  nel  caso in cui il datore di lavoro
consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attivita' lavorativa,
copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le
informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
La  presente  disposizione  non  si  applica  per il personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
  3.  All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234
sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 (( sono soppresse
))  le parole «I registri sono conservati per almeno due anni dopo la
fine del relativo periodo»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«Gli  obblighi  di  registrazione  di  cui  al  comma  2 si assolvono
mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro».
  4.  Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e'
sostituito  dal  seguente: «6. I datori di lavoro pubblici e privati,
soggetti  alle  disposizioni  della  presente  legge  sono  tenuti ad
inviare  in  via  telematica  agli  uffici  competenti  un  prospetto
informativo  dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella
quota  di  riserva di cui all'articolo 3, nonche' i posti di lavoro e
le  mansioni  disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se,
rispetto  all'ultimo  prospetto  inviato,  non  avvengono cambiamenti
nella  situazione  occupazionale  tali  da  modificare l'obbligo o da
incidere  sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non
e'   tenuto   ad   inviare   il  prospetto.  Al  fine  di  assicurare
l'unitarieta'  e  l'omogeneita'  del  sistema  informativo lavoro, il
modulo per l'invio del prospetto informativo, nonche' la periodicita'
e  le  modalita'  di trasferimento dei dati sono definiti con decreto
del  Ministro  del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di
concerto  con  il  ((  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione e
l'innovazione  ))  e  previa  intesa  con  la Conferenza unificata. I
prospetti  sono  pubblici.  Gli uffici competenti, al fine di rendere
effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi,
ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n. 241, dispongono la loro
consultazione  nelle  proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al
pubblico».
  5.  Al  comma  1  dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68
sono  soppresse le parole «nonche' apposita certificazione rilasciata
dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme
della presente legge».
  6.   Gli  armatori  e  le  societa'  di  armamento  sono  tenute  a
comunicare,  entro  il ventesimo giorno del mese successivo alla data
di  imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare
nel  cui  ambito  territoriale  si  verifica  l'imbarco  o lo sbarco,
l'assunzione  e  la  cessazione  dei  rapporti  di lavoro relativi al
personale  marittimo  iscritto nelle matricole della gente di mare di
cui  all'articolo  115  del  Codice  della  Navigazione, al personale
marittimo  non iscritto nelle matricole della gente di mare nonche' a
tutto  il personale che a vario titolo presta servizio, come definito
all'articolo  2,  comma  1,  lettera  a) (( del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 )).

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo  19  novembre  2007, n. 234 recante «Attuazione
          della  direttiva  2002/15/CE  concernente  l'organizzazione
          dell'orario   di   lavoro   delle  persone  che  effettuano
          operazioni mobili di autotrasporti.», cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  8  (Informazione  e registri). - 1. I lavoratori
          mobili    devono    essere   informati   delle   pertinenti
          disposizioni    nazionali,    del    regolamento    interno
          dell'impresa   e   degli  accordi  tra  parti  sociali,  in
          particolare  dei  contratti  collettivi  e  degli eventuali
          contratti  aziendali  stipulati  sulla  base  del  presente
          decreto legislativo.
              2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art.
          14  del  regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20
          dicembre   1985,  l'orario  di  lavoro  delle  persone  che
          effettuano  operazioni  mobili di autotrasporto deve essere
          registrato.  I  datori  di  lavoro  sono responsabili della
          registrazione  dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili.
          Fermo  restando  quanto previsto dal comma 2, dell'art. 14,
          del  citato  regolamento (CEE) n. 3821/85, se il lavoratore
          lo  richiede,  il  datore  di  lavoro deve rilasciare copia
          della registrazione.
                3. Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si
          assolvono  mediante  le  relative  scritturazioni nel libro
          unico del lavoro.
              4.  La contrattazione collettiva definisce le modalita'
          di informazione di cui al comma 1.».
              - Si  riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 17
          della  legge  12  marzo  1999,  n. 68 recante «Norme per il
          diritto  al  lavoro  dei  disabili,  come  modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  17 (Obbligo di certificazione). - 1. Le imprese,
          sia  pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per
          appalti  pubblici  o intrattengano rapporti convenzionali o
          di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a
          presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del
          legale  rappresentante  che attesti di essere in regola con
          le   norme  che  disciplinano  il  diritto  al  lavoro  dei
          disabili, pena l'esclusione.».
              - Si riporta l'art. 115 del Codice della navigazione:
              «Art.  115  (Categorie della gente di mare). - La gente
          di mare si divide in tre categorie:
                1)  personale  di  stato  maggiore  e  di bassa forza
          addetto  ai  servizi di coperta, di macchina e in genere ai
          servizi tecnici di bordo;
                2)  personale  addetto  ai  servizi  complementari di
          bordo;
                3)  personale addetto al traffico locale e alla pesca
          costiera.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 2 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
          324  recante  «Regolamento  di  attuazione  delle direttive
          94/58/CE   e  98/35/CE  relative  ai  requisiti  minimi  di
          formazione per la gente di mare»:
              «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
          regolamento si intende per:
                a)  «lavoratore marittimo» ogni persona che svolge, a
          qualsiasi  titolo,  servizio o attivita' lavorativa a bordo
          di una nave;
                b)  «comandante»  l'ufficiale che esercita il comando
          di una nave;
                c) «ufficiale» un membro dell'equipaggio, diverso dal
          comandante,  nominato  in tale funzione in forza di leggi o
          di regolamenti;
                d)  «ufficiale di coperta» l'ufficiale qualificato in
          conformita'   alle  disposizioni  di  cui  al  capitolo  II
          dell'allegato I;
                e)   «primo   ufficiale   di   coperta»  l'ufficiale,
          immediatamente  sotto il comandante in linea gerarchica, al
          quale  compete  il comando della nave qualora il comandante
          non sia in grado di esercitarlo;
                f)   «allievo   ufficiale   di   coperta»  un  membro
          dell'equipaggio  che  svolge attivita' formative a bordo di
          una  nave per acquisire la competenza professionale propria
          dell'ufficiale di coperta;
                g)  «direttore  di  macchina» l'ufficiale di macchina
          responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento
          e  della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici
          della nave;
                h) «ufficiale di macchina» l'ufficiale qualificato in
          conformita'  alle  disposizioni  di  cui  al  capitolo  III
          dell'allegato I;
                i)  «primo  ufficiale  di  macchina»  l'ufficiale  di
          macchina,  immediatamente sotto il direttore di macchina in
          linea gerarchica, al quale compete la responsabilita' della
          propulsione    meccanica,   del   funzionamento   e   della
          manutenzione  degli  impianti  meccanici ed elettrici della
          nave  qualora  il direttore di macchina non sia in grado di
          esercitarla;
                l)   «allievo   ufficiale   di  macchina»  un  membro
          dell'equipaggio  che  svolge attivita' formative a bordo di
          una  nave per acquisire la competenza professionale propria
          dell'ufficiale di macchina;
                m)   «radioperatore»  un  membro  dell'equipaggio  in
          possesso di un certificato che abilita all'esercizio di una
          stazione  radioelettrica  a  bordo  di  navi  e di stazioni
          terrene di navi;
                n)   «comune   di   guardia  di  coperta»  un  membro
          dell'equipaggio  di una nave che non sia il comandante o un
          ufficiale di coperta;
                o)   «comune   di  guardia  di  macchina»  un  membro
          dell'equipaggio  di  una nave che non sia il direttore o un
          ufficiale di macchina;
                p) «nave adibita alla navigazione marittima» una nave
          diversa  da  quelle che navigano esclusivamente nelle acque
          interne,  nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle
          acque   protette   o  alle  zone  in  cui  si  applicano  i
          regolamenti portuali;
                q)  «nave  battente bandiera di uno Stato membro» una
          nave  registrata  in uno Stato membro dell'Unione europea e
          battente  bandiera  del medesimo Stato membro conformemente
          alla   legislazione   di  quest'ultimo;  le  navi  che  non
          corrispondono  a  questa  definizione  sono equiparate alle
          navi battenti bandiera di un Paese terzo;
                r)   «viaggi   costieri»   i   viaggi  effettuati  in
          prossimita' della costa come definiti dall'art. 1, comma 1,
          punti  37 e 39, del decreto del Presidente della Repubblica
          8 novembre 1991, n. 435;
                s)  «potenza  di  propulsione»  la  potenza di uscita
          totale   massima  caratteristica  continuata  in  chilowatt
          sviluppata  da tutti gli apparati di propulsione principali
          della  nave  che appare sul certificato di iscrizione della
          nave o su altro documento ufficiale;
                t) «nave petroliera» la nave costruita ed adibita per
          il  trasporto  alla  rinfusa  di prodotti infiammabili allo
          stato liquido;
                u)  «nave chimichiera» la nave, costruita o adattata,
          adibita  al  trasporto  alla  rinfusa  di uno qualsiasi dei
          prodotti  chimici  allo stato liquido elencati nel capitolo
          17  del codice internazionale dei trasportatori di prodotti
          chimici alla rinfusa (IBC code);
                v)  «nave  gasiera»  la  nave,  costruita o adattata,
          adibita  al  trasporto  alla  rinfusa  di uno qualsiasi dei
          prodotti   gassosi   allo  stato  liquefatto  elencati  nel
          capitolo  19 del codice internazionale dei trasportatori di
          gas (IBG code);
                z) «norme radio» le norme relative al servizio mobile
          marittimo   adottate   dalla   Conferenza   mondiale  delle
          radiocomunicazioni;
                aa)   «nave  da  passeggeri»  la  nave  adibita  alla
          navigazione  marittima  abilitata  al  trasporto di piu' di
          dodici passeggeri;
                bb)  «nave  da pesca» la nave adibita alla cattura di
          pesce o altre risorse vive del mare;
                cc)«Convenzione    STCW»   (Standards   of   Trainig,
          Certification     and    Watchkeeping)    la    Convenzione
          internazionale   sui  requisiti  minimi  di  addestramento,
          certificazione e tenuta della guardia, adottata a Londra il
          7  luglio  1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n.
          739, e i successivi emendamenti;
                dd)  «annesso  alla  Convenzione  STCW»  il documento
          allegato  alla Convenzione STCW 1978 come sostituito con la
          risoluzione   1   della   Conferenza   dei  Paesi  aderenti
          all'Organizzazione  marittima internazionale (IMO) tenutasi
          a  Londra  il  7  luglio  1995,  allegato  I  del  presente
          regolamento;
                ee)    «codice    STCW»   (Standards   of   Training,
          Certification and Watchkeeping) il codice di addestramento,
          certificazione  e  tenuta  della  guardia  adottato  con la
          risoluzione  n.  2  dalla  Conferenza  dei  Paesi  aderenti
          all'Organizzazione marittima internazionale (IMO), tenutasi
          a Londra il 7 luglio 1995;
                ff)«funzioni»   una   serie  di  compiti,  servizi  e
          responsabilita',  come specificatamente indicati dal codice
          STCW,   necessari   per   la   conduzione  della  nave,  la
          salvaguardia   della   vita  umana  in  mare  e  la  tutela
          dell'ambiente marino;
                gg)  «servizi radio» le funzioni, a seconda del caso,
          di   tenuta   della   guardia,  di  radiocomunicazione,  di
          manutenzione   e   di   riparazione   tecnica  eseguite  in
          conformita'    delle   norme   radio,   della   Convenzione
          internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare
          (SOLAS) del 1974, e successive modifiche ed integrazioni, e
          delle    pertinenti   raccomandazioni   dell'Organizzazione
          marittima internazionale (IMO);
                hh)«Convenzione  SOLAS»  (Safety  of  Life at Sea) la
          Convenzione  internazionale  per la salvaguardia della vita
          umana  in  mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva
          con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;
                ii)  «nave da passeggeri ro-ro» (roll on roll off) la
          nave  da  passeggeri  espressamente  progettata e costruita
          anche  per  il  trasporto  di  veicoli con imbarco e sbarco
          sulle  proprie ruote e di carichi, disposti su pianali o in
          contenitori,  caricati  e  scaricati  per  mezzo di veicoli
          dotati di ruote;
                ll)  «compagnia  di  navigazione» la persona fisica o
          giuridica proprietaria della nave o qualsiasi altra persona
          fisica  o  giuridica  quale  l'armatore o il noleggiatore a
          scafo  nudo della nave, che abbia rilevato dal proprietario
          responsabilita'  inerenti  alla  conduzione  della  stessa,
          assumendosi  cosi'  tutti  i  doveri  e  le responsabilita'
          gravanti  sulla  compagnia  ai sensi delle disposizioni del
          presente regolamento;
                mm)   «certificato»  qualsiasi  documento  valido,  a
          prescindere  dalla  denominazione  con  la  quale sia noto,
          rilasciato   ai  sensi  della  Convenzione  STCW  del  1978
          dall'autorita'  competente  di uno Stato membro dell'Unione
          europea, o con l'autorizzazione di quest'ultimo, abilitante
          il  titolare  ad  assolvere le funzioni menzionate in detto
          documento o autorizzate dalle norme nazionali;
                nn)  «certificato  adeguato»  il  documento  previsto
          nell'annesso    alla   Convenzione   STCW,   rilasciato   e
          convalidato  conformemente  al  presente  regolamento,  che
          abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a
          svolgere   le   funzioni   corrispondenti   al  livello  di
          responsabilita' menzionate sul certificato medesimo a bordo
          di   una   nave   del   tipo  e  dalle  caratteristiche  di
          tonnellaggio  e  potenza  di  propulsione considerati e nel
          particolare viaggio cui essa e' adibita;
                oo)  «servizio  di  navigazione» il servizio svolto a
          bordo  di  una  nave  rilevante  ai fini del rilascio di un
          certificato  o  di  un  certificato  adeguato ovvero per il
          conseguimento di un'altra qualifica;
                pp)  «Paese  terzo»  il  Paese  che  non e' uno Stato
          membro dell'Unione europea;
                qq)  «mese»  un  mese  civile  o un periodo di trenta
          giorni risultante dalla somma di periodi inferiori;
                qq-bis)   «Comitato»   Comitato   per   la  sicurezza
          marittima  e  la  prevenzione  dell'inquinamento  provocato
          dalle  navi  (Comitato  COSS),  istituito  dall'art.  3 del
          regolamento  (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 5 novembre 2002;
                qq-ter)  «Agenzia» l'Agenzia europea per la sicurezza
          marittima,  istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.».

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 41.
      Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro
  1.  All'articolo  1,  comma  2,  lettera  e)  ,  n.  2, del decreto
legislativo  8  aprile  2003,  n.  66  dopo le parole «e' considerato
lavoratore   notturno  qualsiasi  lavoratore  che  svolga»,  ((  sono
inserite le seguenti: )) «per almeno tre ore».
  2.  All'articolo  1,  comma  2,  lettera  ((  h)  ))  , del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole «passeggeri o merci»,
(( sono inserite le seguenti: )) «sia per conto proprio che per conto
di terzi».
  3.  All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n.   66   dopo   le   parole   «attivita'   operative  specificamente
istituzionali»,  ((  sono aggiunte le seguenti: )) «e agli addetti ai
servizi di vigilanza privata».
  4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo
le  parole  «frazionati  durante  la  giornata»,  (( sono aggiunte le
seguenti: )) «o da regimi di reperibilita».
  5.  All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003,
n.  66,  dopo  le  parole  «di cui all'articolo 7.», sono aggiunte le
parole  «Il  suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come
media in un periodo non superiore a quattordici giorni».
  6.  La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
8  aprile  2003, n. 66 e' sostituita dalla seguente: «a) attivita' di
lavoro  a  turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e
non  possa  usufruire,  tra la fine del servizio di un turno o di una
squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o
settimanale».
  7.  Il  comma  1  dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile
2003,  n.  66 e' sostituito dal seguente: « 1. Le disposizioni di cui
agli  articoli  7,  8,  12  e  13  possono  essere  derogate mediante
contratti   collettivi   stipulati   a   livello   nazionale  con  le
organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu' rappresentative. ((
Per  il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni )) nei
contratti  collettivi  nazionali  le deroghe possono essere stabilite
nei  contratti  collettivi  territoriali o aziendali stipulati con le
organizzazioni  sindacali  comparativamente  piu' rappresentative sul
piano nazionale».
  8.  Il  comma  3,  dell'articolo  18-bis  del decreto legislativo 8
aprile  2003,  n.  66  e'  sostituito dal seguente: «3. La violazione
delle  disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, dall' ((
articolo  9,  comma 1 )) , e dall'articolo 10, comma 1, e' punita con
la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per
ciascun  periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a
cui si riferisca la violazione».
  9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile
2003,  n.  66  e'  sostituito  dal  seguente: «4. La violazione delle
disposizioni  previste  dall'articolo  7,  comma  1, e' punita con la
sanzione  amministrativa  da  25 euro a 100 euro in relazione ad ogni
singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore».
  10.  Il  comma  6  dell'articolo  18-bis  del decreto legislativo 8
aprile  2003,  n.  66  e'  sostituito dal seguente: «6. La violazione
delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, e' soggetta
alla  sanzione  amministrativa  da 25 a 154 euro. Se la violazione si
riferisce  a  piu'  di  cinque lavoratori ovvero si e' verificata nel
corso  dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative, la
sanzione  amministrativa  va  da 154 a 1.032 euro e non e' ammesso il
pagamento della sanzione in misura ridotta».
  11.  All'articolo  14,  comma  1,  del decreto legislativo 9 aprile
2008,  n. 81 le parole: «ovvero in caso di reiterate violazioni della
disciplina  in  materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero  e  settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto
legislativo  8  aprile  2003,  n.  66,  e  successive  modificazioni,
considerando  le  specifiche  gravita'  di  esposizione al rischio di
infortunio,» (( sono soppresse )).
  12.  All'articolo 14, comma 4, lettera b) , del decreto legislativo
9  aprile  2008,  n.  81  le  parole:  «di reiterate violazioni della
disciplina  in  materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero  e  settimanale,  di  cui al decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66, o» (( sono soppresse )).
  13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende
del   Servizio   Sanitario  Nazionale,  in  ragione  della  qualifica
posseduta  e  delle necessita' di conformare l'impegno di servizio al
pieno   esercizio   della   responsabilita'   propria   dell'incarico
dirigenziale  affidato,  non si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 4 e 7 del (( decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 )). La
contrattazione  collettiva definisce le modalita' atte a garantire ai
dirigenti   condizioni   di  lavoro  che  consentano  una  protezione
appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.
  14.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto sono
abrogati  gli  articoli  4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis
comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  2, lettera e) , e
          lettera  h)  dell'art.  1  del decreto legislativo 8 aprile
          2003, n. 66 recante «Attuazione della direttiva 93/104/CE e
          della   direttiva  2000/34/CE  concernenti  taluni  aspetti
          dell'organizzazione  dell'orario  di  lavoro»,  cosi'  come
          modificati dalla presente legge:
              «2.  Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
          decreto si intende per:
                a) -d) (omissis);
                e) «lavoratore notturno»:
                  1)  qualsiasi  lavoratore  che  durante  il periodo
          notturno  svolga  almeno  tre  ore  del suo tempo di lavoro
          giornaliero impiegato in modo normale;
                  2)  qualsiasi  lavoratore  che  svolga  durante  il
          periodo  notturno almeno una parte del suo orario di lavoro
          secondo  le  norme  definite  dai  contratti  collettivi di
          lavoro.  In difetto di disciplina collettiva e' considerato
          lavoratore  notturno  qualsiasi  lavoratore  che svolga per
          almeno  tre  ore  lavoro  notturno per un minimo di ottanta
          giorni  lavorativi  all'anno;  il suddetto limite minimo e'
          riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;
                f) - g) (omissis);
                h)    «lavoratore   mobile»:   qualsiasi   lavoratore
          impiegato  quale  membro del personale viaggiante o di volo
          presso  una  impresa  che  effettua  servizi  di  trasporto
          passeggeri  o merci, sia per conto proprio che per conto di
          terzi  su  strada,  per via aerea o per via navigabile, o a
          impianto fisso non ferroviario;
                i) - m) (omissis).».
              - Si  riporta il testo del comma 3 dell'art. 2 del gia'
          citato  decreto  legislativo 66/2003, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «3.   Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si
          applicano  al  personale  della  scuola  di  cui al decreto
          legislativo  16  aprile  1994,  n.  297.  Non si applicano,
          altresi',  al personale delle Forze di polizia, delle Forze
          armate,   nonche'  agli  addetti  al  servizio  di  polizia
          municipale  e  provinciale,  in  relazione  alle  attivita'
          operative  specificamente  istituzionali  e agli addetti ai
          servizi di vigilanza privata.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del gia' citato
          decreto  legislativo  66/2003,  cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  7.  (Riposo giornaliero). - 1. Ferma restando la
          durata  normale  dell'orario  settimanale, il lavoratore ha
          diritto   a   undici   ore   di   riposo  consecutivo  ogni
          ventiquattro  ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito
          in modo consecutivo fatte salve le attivita' caratterizzate
          da  periodi  di  lavoro frazionati durante la giornata o da
          regimi di reperibilita'.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 9 del
          decreto legislativo n. 66/2003, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  9.  (Riposi  settimanali). - 1. Il lavoratore ha
          diritto  ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno
          ventiquattro  ore consecutive, di regola in coincidenza con
          la  domenica,  da cumulare con le ore di riposo giornaliero
          di  cui  all'art.  7.  ((  Il  suddetto  periodo  di riposo
          consecutivo  e'  calcolato  come  media  in  un periodo non
          superiore a quattordici giorni.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  2 dell'art. 9 del
          decreto legislativo n. 66/2003, cosi' come modificato dalla
          presente legge alla lettera a) del comma 2:
              «2.  Fanno  eccezione alla disposizione di cui al comma
          1:
                a)  attivita'  di  lavoro  a  turni ogni volta che il
          lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra
          la  fine  del  servizio  di  un  turno  o  di una squadra e
          l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o
          settimanale;
                b)  le  attivita' caratterizzate da periodi di lavoro
          frazionati durante la giornata;
                c)  per  il  personale  che  lavora  nel  settore dei
          trasporti ferroviari: le attivita' discontinue; il servizio
          prestato  a  bordo dei treni; le attivita' connesse con gli
          orari   del   trasporto   ferroviario   che  assicurano  la
          continuita' e la regolarita' del traffico ferroviario;
                d)   i   contratti   collettivi   possono   stabilire
          previsioni  diverse, nel rispetto delle condizioni previste
          dall'art. 17, comma 4.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo   n.   66/2003,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Art. 17. (Deroghe alla disciplina in materia di riposo
          giornaliero,   pause,   lavoro   notturno,  durata  massima
          settimanale).  - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 7,
          8,  12  e  13  possono  essere  derogate mediante contratti
          collettivi   stipulati   a   livello   nazionale   con   le
          organizzazioni      sindacali     comparativamente     piu'
          rappresentative.  Per  il  settore  privato,  in assenza di
          specifiche  disposizioni nei contratti collettivi nazionali
          le   deroghe   possono   essere   stabilite  nei  contratti
          collettivi   territoriali  o  aziendali  stipulati  con  le
          organizzazioni      sindacali     comparativamente     piu'
          rappresentative sul piano nazionale.
              2.  In  mancanza di disciplina collettiva, il Ministero
          del lavoro e delle politiche sociali ovvero, per i pubblici
          dipendenti,  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di
          concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e delle politiche
          sociali,   su   richiesta  delle  organizzazioni  sindacali
          nazionali     di     categoria     comparativamente    piu'
          rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria
          dei  datori  di  lavoro firmatarie dei contratti collettivi
          nazionali  di  lavoro, adotta un decreto, sentite le stesse
          parti,  per stabilire deroghe agli articoli 4, terzo comma,
          nel limite di sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento:
                a)  alle  attivita' caratterizzate dalla distanza fra
          il  luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore,
          compreso  il  lavoro  offshore, oppure dalla distanza fra i
          suoi diversi luoghi di lavoro;
                b)   alle   attivita'   di  guardia,  sorveglianza  e
          permanenza caratterizzate dalla necessita' di assicurare la
          protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando
          si   tratta  di  guardiani  o  portinai  o  di  imprese  di
          sorveglianza;
                c)  alle attivita' caratterizzate dalla necessita' di
          assicurare  la continuita' del servizio o della produzione,
          in particolare, quando si tratta:
                  1)   di   servizi   relativi  all'accettazione,  al
          trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti
          analoghi,  comprese  le attivita' dei medici in formazione,
          da case di riposo e da carceri;
                  2) del personale portuale o aeroportuale;
                  3)    di   servizi   della   stampa,   radiofonici,
          televisivi,  di produzione cinematografica, postali o delle
          telecomunicazioni,  di  servizi di ambulanza, antincendio o
          di protezione civile;
                  4)  di  servizi  di  produzione,  di  conduzione  e
          distribuzione  del  gas, dell'acqua e dell'elettricita', di
          servizi  di raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti
          di incenerimento;
                  5)  di  industrie  in cui il lavoro non puo' essere
          interrotto per ragioni tecniche;
                  6) di attivita' di ricerca e sviluppo;
                  7) dell'agricoltura;
                  8)  di  lavoratori operanti nei servizi regolari di
          trasporto  passeggeri  in  ambito urbano ai sensi dell'art.
          10,  comma  1,  numero  14),  2°  periodo,  del decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
                d)  in caso di sovraccarico prevedibile di attivita',
          e in particolare:
                  1) nell'agricoltura;
                  2) nel turismo;
                  3) nei servizi postali;
                e) per personale che lavora nel settore dei trasporti
          ferroviari:
                  1) per le attivita' discontinue;
                  2) per il servizio prestato a bordo dei treni;
                  3)   per   le   attivita'   connesse  al  trasporto
          ferroviario  e  che  assicurano la regolarita' del traffico
          ferroviario;
                f) a fatti dovuti a circostanze estranee al datore di
          lavoro,  eccezionali  e imprevedibili o eventi eccezionali,
          le   conseguenze   dei   quali   sarebbero  state  comunque
          inevitabili malgrado la diligenza osservata;
                g)  in  caso  di  incidente o di rischio di incidente
          imminente.
              3.  Alle  stesse  condizioni  di cui al comma 2 si puo'
          derogare alla disciplina di cui all'art. 7:
                a)  per  l'attivita' di lavoro a turni tutte le volte
          in  cui  il  lavoratore cambia squadra e non puo' usufruire
          tra  la  fine  del  servizio  di  una squadra e l'inizio di
          quello  della  squadra  successiva  di  periodi  di  riposo
          giornaliero;
                b)  per  le  attivita'  caratterizzate  da periodo di
          lavoro  frazionati  durante la giornata, in particolare del
          personale addetto alle attivita' di pulizie.
              4.  Le  deroghe  previste  nei  commi  1, 2 e 3 possono
          essere  ammesse  soltanto a condizione che ai prestatori di
          lavoro   siano  accordati  periodi  equivalenti  di  riposo
          compensativo  o,  in casi eccezionali in cui la concessione
          di  tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia
          possibile   per  motivi  oggettivi,  a  condizione  che  ai
          lavoratori   interessati   sia   accordata  una  protezione
          appropriata.
              5.  Nel rispetto dei principi generali della protezione
          della   sicurezza   e   della  salute  dei  lavoratori,  le
          disposizioni  di  cui  agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13
          non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di
          lavoro,   a   causa  delle  caratteristiche  dell'attivita'
          esercitata,  non e' misurata o predeterminata o puo' essere
          determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando
          si tratta:
                a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende
          o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
                b) di manodopera familiare;
                c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e
          delle comunita' religiose;
                d)  di  prestazioni  rese  nell'ambito di rapporti di
          lavoro a domicilio e di telelavoro.
              6.  Nel rispetto dei principi generali della protezione
          della   sicurezza   e   della  salute  dei  lavoratori,  le
          disposizioni  di  cui  agli  articoli  7, 8, 9 e 13, non si
          applicano  al  personale  mobile.  Per  il personale mobile
          dipendente    da   aziende   autoferrotranviarie,   trovano
          applicazione  le  relative  disposizioni  di  cui  al regio
          decreto-legge  19  ottobre  1923, n. 2328, convertito dalla
          legge  17  aprile  1925,  n.  473, e alla legge 14 febbraio
          1958, n. 138.
              6-bis   Le  disposizioni  di  cui  all'art.  7  non  si
          applicano  al  personale  del  ruolo sanitario del Servizio
          sanitario  nazionale,  per  il quale si fa riferimento alle
          vigenti  disposizioni  contrattuali in materia di orario di
          lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione
          della sicurezza e della salute dei lavoratori.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  18-bis del decreto
          legislativo   n.   66/2003,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Art.18-bis  (Sanzioni). - 1. La violazione del divieto
          di  adibire  le  donne  al  lavoro,  dalle  24  alle ore 6,
          dall'accertamento   dello   stato  di  gravidanza  fino  al
          compimento  di  un  anno di eta' del bambino, e' punita con
          l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro
          a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui
          le  categorie  di  lavoratrici  e  lavoratori  di  cui alle
          lettere a) , b) c) , dell'art. 11, comma 2, sono adibite al
          lavoro  notturno  nonostante  il  loro dissenso espresso in
          forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore
          anteriori al previsto inizio della prestazione.
              2. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 14,
          comma  1,  e'  punita con l'arresto da tre a sei mesi o con
          l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.
              3.  La violazione delle disposizioni previste dall'art.
          4,  commi  2,  3,  4, dall'art. 9, comma 1, e dall'art. 10,
          comma  1, e' punita con la sanzione amministrativa da 130 a
          780  euro  per  ogni  lavoratore,  per  ciascun  periodo di
          riferimento  di  cui  all'art.  4,  commi  3  o 4, a cui si
          riferisca la violazione.
              4.  La violazione delle disposizioni previste dall'art.
          7,  comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa da 25
          euro  a  100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e
          ad ogni singolo periodo di 24 ore.
              5. Abrogato.
              6.  La violazione delle disposizioni previste dall'art.
          5, commi 3 e 5, e' soggetta alla sanzione amministrativa da
          25  a  154  euro.  Se  la violazione si riferisce a piu' di
          cinque   lavoratori  ovvero  si  e'  verificata  nel  corso
          dell'anno solare per piu' di cinquanta giornate lavorative,
          la  sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non e'
          ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.
              7.  La violazione delle disposizioni previste dall'art.
          13,  commi  1 e 3, e' soggetta alla sanzione amministrativa
          da  51  euro  a  154  euro,  per  ogni  giorno  e  per ogni
          lavoratore  adibito  al  lavoro  notturno  oltre  i  limiti
          previsti.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  recante  «Attuazione
          dell'art.  1  della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
          di  tutela  della  salute  e  della sicurezza nei luoghi di
          lavoro», come modificato dalla presente legge:
              «Art.  14  (Disposizioni  per  il  contrasto del lavoro
          irregolare  e  per  la  tutela della salute e sicurezza dei
          lavoratori).  -  1.  Al  fine  di garantire la tutela della
          salute   e   la   sicurezza   dei  lavoratori,  nonche'  di
          contrastare  il  fenomeno del lavoro sommerso e irregolare,
          ferme   restando   le  attribuzioni  del  coordinatore  per
          l'esecuzione  dei  lavori  di  cui  all'art.  92,  comma 1,
          lettera  e)  ,  gli  organi  di vigilanza del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza sociale, anche su segnalazione
          delle   amministrazioni  pubbliche  secondo  le  rispettive
          competenze,  possono  adottare provvedimenti di sospensione
          di   un'attivita'   imprenditoriale   qualora   riscontrino
          l'impiego  di personale non risultante dalle scritture o da
          altra   documentazione   obbligatoria   in  misura  pari  o
          superiore  al  20  per  cento  del  totale  dei  lavoratori
          presenti  sul  luogo  di lavoro, nonche' in caso di gravi e
          reiterate  violazioni  in  materia di tutela della salute e
          della  sicurezza  sul  lavoro  individuate  con decreto del
          Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale, adottato
          sentita  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano.  In  attesa  della adozione del citato decreto, le
          violazioni  in  materia  di  tutela  della  salute  e della
          sicurezza  sul  lavoro che costituiscono il presupposto per
          l'adozione  del provvedimento di sospensione dell'attivita'
          imprenditoriale  sono  quelle  individuate nell'allegato I.
          L'adozione  del  provvedimento di sospensione e' comunicata
          all'Autorita'  per  la  vigilanza sui contratti pubblici di
          lavori,  servizi  e forniture di cui all'art. 6 del decreto
          legislativo  12  aprile  2006, n. 163 ed al Ministero delle
          infrastrutture,  per  gli aspetti di rispettiva competenza,
          al  fine  dell'emanazione  di un provvedimento interdittivo
          alla  contrattazione  con  le  pubbliche amministrazioni ed
          alla  partecipazione  a  gare pubbliche di durata pari alla
          citata  sospensione  nonche'  per  un  eventuale  ulteriore
          periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della
          sospensione  e  comunque  non  superiore  a  due  anni.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  si  applicano anche con
          riferimento  ai  lavori  nell'ambito dei cantieri edili. Ai
          provvedimenti  del  presente  articolo  non si applicano le
          disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
              2.  I  poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano
          anche  agli  organi  di  vigilanza  delle aziende sanitarie
          locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione
          delle  violazioni  della  disciplina  in  materia di tutela
          della  salute  e della sicurezza sul lavoro di cui al comma
          1.  In  materia di prevenzione incendi trovano applicazione
          le  disposizioni  di  cui  agli  articoli  16,  19 e 20 del
          decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
              3. Il provvedimento di sospensione puo' essere revocato
          da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.
              4.  E'  condizione  per  la revoca del provvedimento da
          parte  dell'organo  di vigilanza del Ministero del lavoro e
          della previdenza sociale di cui al comma 1:
                a)  la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti
          dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
                b)   l'accertamento  del  ripristino  delle  regolari
          condizioni  di  lavoro  nelle  ipotesi di gravi e reiterate
          violazioni  della  disciplina  in  materia  di tutela della
          salute e della sicurezza sul lavoro;
                c)  il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a
          Euro 2.500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
              5.  E'  condizione  per  la revoca del provvedimento da
          parte  dell'organo  di  vigilanza  delle  aziende sanitarie
          locali di cui al comma 2:
                a)   l'accertamento  del  ripristino  delle  regolari
          condizioni  di  lavoro  nelle  ipotesi di gravi e reiterate
          violazioni  delle  disciplina  in  materia  di tutela della
          salute e della sicurezza sul lavoro;
                b)  il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a
          Euro 2.500 rispetto a quelle di cui al comma 6.
              6.   E'   comunque  fatta  salva  l'applicazione  delle
          sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.
              7.  L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4,
          lettera   c)   ,   integra   la  dotazione  del  Fondo  per
          l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge
          20  maggio  1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, ed e' destinato al
          finanziamento  degli  interventi  di  contrasto  al  lavoro
          sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro
          del  lavoro  e  della previdenza sociale di cui all'art. 1,
          comma  1156,  lettera  ((  g)  )) , della legge 27 dicembre
          2006, n. 296.
              8.  L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5,
          lettera  b)  ,  integra  l'apposito  capitolo regionale per
          finanziare l'attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro.
              9.  Avverso  i  provvedimenti  di sospensione di cui ai
          commi   1   e  2  e'  ammesso  ricorso,  entro  30  giorni,
          rispettivamente,   alla   Direzione  regionale  del  lavoro
          territorialmente  competente  e  al presidente della Giunta
          regionale,  i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni
          dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo
          termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.
              10.   Il   datore   di  lavoro  che  non  ottempera  al
          provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e'
          punito con l'arresto fino a sei mesi.
              11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute
          e  sicurezza  sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni
          del  presente  articolo  si  applicano  nel  rispetto delle
          competenze in tema di vigilanza in materia.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del gia' citato
          decreto  legislativo  66/2003,  cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.4  (Durata  massima dell'orario di lavoro). - 1. I
          contratti  collettivi  di  lavoro  stabiliscono  la  durata
          massima settimanale dell'orario di lavoro.
              2.  La  durata  media dell'orario di lavoro non puo' in
          ogni  caso  superare,  per ogni periodo di sette giorni, le
          quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
              3.  Ai  fini  della  disposizione di cui al comma 2, la
          durata  media  dell'orario  di lavoro deve essere calcolata
          con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
              4.  I  contratti  collettivi  di lavoro possono in ogni
          caso  elevare  il  limite di cui al comma 3 fino a sei mesi
          ovvero  fino  a  dodici mesi a fronte di ragioni obiettive,
          tecniche   o   inerenti   all'organizzazione   del  lavoro,
          specificate negli stessi contratti collettivi.
              5. Abrogato.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  12  del  decreto
          legislativo   n.   66/2003,  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Art.   12  (Modalita'  di  organizzazione  del  lavoro
          notturno  e obblighi di comunicazione). - 1. L'introduzione
          del  lavoro  notturno  deve  essere  preceduta,  secondo  i
          criteri   e   con   le  modalita'  previsti  dai  contratti
          collettivi,   dalla   consultazione   delle  rappresentanze
          sindacali   in   azienda,   se  costituite,  aderenti  alle
          organizzazioni    firmatarie   del   contratto   collettivo
          applicato  dall'impresa. In mancanza, tale consultazione va
          effettuata   con   le   organizzazioni   territoriali   dei
          lavoratori    come    sopra   definite   per   il   tramite
          dell'Associazione   cui  l'azienda  aderisca  o  conferisca
          mandato. La consultazione va effettuata e conclusa entro un
          periodo di sette giorni.
              2. Abrogato.».

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 42.
                Accesso agli elenchi dei contribuenti
  1.  Nel  rispetto del (( codice di cui al )) decreto legislativo 30
giugno  2003,  n. 196, al fine di attuare il principio di trasparenza
nell'ambito  dei  rapporti  fiscali  in  coerenza  con  la disciplina
prevalente negli altri Stati comunitari:
    a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
      1)  il  comma  6  e' sostituito dal seguente: «Gli elenchi sono
depositati  per  la  durata  di  un anno sia presso lo stesso ufficio
delle  imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo
e'  ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi
e  con  i  limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai
documenti  amministrativi  di  cui  agli articoli 22 e seguenti della
legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni, dalla
relativa  normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni
di  legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
      2) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis (( Fuori dei
casi  previsti dal comma 6 )) , la comunicazione o diffusione, totale
o  parziale,  con  qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali
ivi  contenuti,  ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro
a  trentamila  euro.  La  somma  puo' essere aumentata sino al triplo
quando  risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore»;
    b)   all'articolo   66-bis   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
      1) nel primo periodo del secondo comma le parole «e pubblicano»
sono soppresse;
      2)  il  secondo  periodo  del  secondo  comma e' sostituito dal
seguente:  «Gli  elenchi sono depositati per la durata di un anno sia
presso   lo  stesso  ufficio  delle  imposte,  sia  presso  i  Comuni
interessati.   Nel   predetto   periodo,  e'  ammessa  la  visione  e
l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti
dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di
cui  agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive  modificazioni,  dalla  relativa  normativa di attuazione,
nonche'  da  specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono
dovuti  i  tributi  speciali  di  cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648»;
      3)  al  quarto comma la parola «pubblicano» e' sostituita dalle
seguenti: «formano, per le finalita' di cui al secondo comma»;
        4)  dopo  il quarto comma e' aggiunto il seguente: « (( Fuori
dei  casi  previsti  dai  commi  precedenti  ))  , la comunicazione o
diffusione,  totale  o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o
di  dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato,
e'  punita  con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da  cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata
sino  al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni
economiche del contravventore.».
     ((   1-bis.   Fermo   restando  quanto  previsto  dal  comma  1,
relativamente  agli  elenchi,  anche  gia'  pubblicati, concernenti i
periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e
comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
consultazione  degli  elenchi  previsti  dagli articoli 66-bis, commi
secondo  e  terzo,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal
comma  1 del presente articolo, puo' essere effettuata anche mediante
l'utilizzo  delle  reti  di  comunicazione  elettronica come definite
dall'articolo  4,  comma  2,  lettera  c)  del  codice  in materia di
protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 )).

        
                    Riferimenti normativi:
              - Il  decreto  legislativo  30 giugno 2003, n. 196 reca
          «Codice in materia di protezione dei dati personali».
              - Si  trascrive  il  testo  vigente  dell'art.  69  del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.   600   recante   «Disposizioni  comuni  in  materia  di
          accertamento   delle   imposte  sui  redditi»,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.    69    (Pubblicazione    degli    elenchi   dei
          contribuenti).  -  1.  Il  Ministro  delle  finanze dispone
          annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti
          il  cui  reddito imponibile e' stato accertato dagli uffici
          delle  imposte  dirette  e di quelli sottoposti a controlli
          globali  a  sorteggio  a  norma  delle vigenti disposizioni
          nell'ambito  dell'attivita'  di programmazione svolta dagli
          uffici nell'anno precedente.
              2.   Negli  elenchi  deve  essere  specificato  se  gli
          accertamenti  sono  definitivi  o in contestazione e devono
          essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili
          dichiarati dai contribuenti.
              3. Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che
          non  hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonche'
          i  contribuenti  nei  cui  confronti sia stato accertato un
          maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e
          al  20  per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un
          maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire.
              4.  Il  centro informativo delle imposte dirette, entro
          il   31   dicembre   dell'anno   successivo   a  quello  di
          presentazione  delle  dichiarazioni dei redditi, forma, per
          ciascun   comune,   i   seguenti   elenchi   nominativi  da
          distribuire  agli  uffici  delle  imposte  territorialmente
          competenti:
                a)  elenco  nominativo  dei  contribuenti  che  hanno
          presentato la dichiarazione dei redditi;
                b)  elenco  nominativo  dei  soggetti  che esercitano
          imprese commerciali, arti e professioni.
              5. Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono
          annualmente  stabiliti  i  termini  e  le  modalita' per la
          formazione degli elenchi di cui al comma 4.
              6. Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno
          sia  presso  lo  stesso ufficio delle imposte, sia presso i
          Comuni  interessati.  Nel  predetto  periodo  e' ammessa la
          visione  e  l'estrazione  di copia degli elenchi nei modi e
          con  i  limiti  stabiliti  dalla  disciplina  in materia di
          accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22
          e  seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
          modificazioni,  dalla  relativa  normativa  di  attuazione,
          nonche'  da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso
          non  sono  dovuti  i tributi speciali di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
              6-bis.  Fuori dai casi sopra previsti, la comunicazione
          o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli
          elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non
          costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa
          del  pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila
          euro.  La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando
          risulta  inefficace  in ragione delle condizioni economiche
          del contravventore.
              7.   Ai   comuni   che  dispongono  di  apparecchiature
          informatiche,  i dati potranno essere trasmessi su supporto
          magnetico ovvero mediante sistemi telematici».
              - Si  trascrive  il  testo vigente dell'art. 66-bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633  recante  «Istituzione  e  disciplina  dell'imposta sul
          valore  aggiunto»  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge:
              «Art.    66-bis   (Pubblicazione   degli   elenchi   di
          contribuenti).   -   Il   Ministro  delle  finanze  dispone
          annualmente la pubblicazione di elenchi di contribuenti nei
          cui confronti l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto ha
          proceduto  a  rettifica  o  ad  accertamento ai sensi degli
          articoli  54  e  55.  Sono ricompresi nell'elenco solo quei
          contribuenti  che  non  hanno  presentato  la dichiarazione
          annuale e quelli dalla cui dichiarazione risulta un'imposta
          inferiore  di  oltre  un  decimo  a  quella  dovuta  ovvero
          un'eccedenza  detraibile  o rimborsabile superiore di oltre
          un  decimo  a  quella  spettante. Negli elenchi deve essere
          specificato  se  gli  accertamenti  sono  definitivi  o  in
          contestazione e deve essere indicato, in caso di rettifica,
          anche il volume di affari dichiarato dai contribuenti.
              Gli  uffici  dell'imposta  sul  valore aggiunto formano
          annualmente  per  ciascuna provincia compresa nella propria
          circoscrizione  un  elenco  nominativo dei contribuenti che
          hanno   presentato   la   dichiarazione   annuale  ai  fini
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto, con la specificazione,
          per   ognuno,  del  volume  di  affari.  Gli  elenchi  sono
          depositati  per  la  durata di un anno sia presso lo stesso
          ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel
          predetto  periodo,  e' ammessa la visione e l'estrazione di
          copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla
          disciplina    in    materia   di   accesso   ai   documenti
          amministrativi  di  cui  agli  articoli 22 e seguenti della
          legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive modificazioni,
          dalla   relativa   normativa   di  attuazione,  nonche'  da
          specifiche  disposizioni  di  legge. Per l'accesso non sono
          dovuti  i tributi speciali di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.
              Gli  stessi  uffici formano, per le finalita' di cui al
          secondo  comma, inoltre, un elenco cronologico contenente i
          nominativi  dei contribuenti che hanno richiesto i rimborsi
          dell'imposta  sul  valore aggiunto e di quelli che li hanno
          ottenuti.
              Fuori  dai  casi  sopra  previsti,  la  comunicazione o
          diffusione,  totale  o parziale, con qualsiasi mezzo, degli
          elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non
          costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa
          del  pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila
          euro.  La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando
          risulta  inefficace  in ragione delle condizioni economiche
          del contravventore.».

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 43.
            Semplificazione degli strumenti di attrazione
             degli investimenti e di sviluppo d'impresa
  1.  Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione
di  progetti  di  sviluppo  di impresa rilevanti per il rafforzamento
della  struttura  produttiva  del  Paese, con particolare riferimento
alle  aree  del  Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare
del  Ministro  dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le
condizioni   e  le  modalita'  per  la  concessione  di  agevolazioni
finanziarie   a   sostegno   degli  investimenti  privati  e  per  la
realizzazione  di  interventi ad essi complementari e funzionali. Con
tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, (( con il Ministro delle politiche agricole alimentari
e  forestali, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola
e  della  pesca  e  acquacoltura  ))  ,  e  con  il  Ministro  per la
semplificazione  normativa,  sentita  la  Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, si provvede, in particolare a:
    a)  individuare  le  attivita',  le  iniziative,  le categorie di
imprese,  il  valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili
all'agevolazione,   la   misura   e   la   natura  finanziaria  delle
agevolazioni   concedibili   nei   limiti  consentiti  dalla  vigente
normativa  comunitaria,  i  criteri  di  valutazione  dell'istanza di
ammissione all'agevolazione;
    b)  affidare, con le modalita' stabilite da apposita convenzione,
all'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  di  impresa  S.p.A.  le  funzioni  relative  alla  gestione
dell'intervento  di  cui  al  presente  articolo, ivi comprese quelle
relative  alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della
domanda  di  agevolazione,  alla  stipula  del  relativo contratto di
ammissione,   all'erogazione,   al   controllo   ed  al  monitoraggio
dell'agevolazione,  alla  partecipazione  al  finanziamento  (( delle
eventuali   opere  ))  infrastrutturali  complementari  e  funzionali
all'investimento privato;
    c)  stabilire  le  modalita' di cooperazione con le regioni e gli
enti  locali  interessati,  ai fini della gestione dell'intervento di
cui   al   presente   articolo,   con  particolare  riferimento  alla
programmazione   e   realizzazione   ((   delle  eventuali  opere  ))
infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;
    d)   disciplinare   una   procedura  accelerata  che  preveda  la
possibilita'   per   l'Agenzia   nazionale   per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero
dello  sviluppo  economico  l'indizione  di  conferenze di servizi ai
sensi  dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Alla  conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione
dei  provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed
alla  programmazione  delle  opere  infrastrutturali  complementari e
funzionali  all'investimento  stesso,  la  predetta  Agenzia nonche',
senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la
concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza,
e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter comma 3,
della  citata  legge  n.  241  del  1990, il Ministero dello sviluppo
economico adotta, in conformita' alla determinazione conclusiva della
conferenza  di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto
esecutivo  che  sostituisce,  a  tutti  gli  effetti,  salvo  che  la
normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione,
concessione,  nulla  osta  o  atto  di  assenso  comunque  denominato
necessario  all'avvio  dell'investimento  agevolato  e  di competenza
delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare
ma risultate assenti, alla predetta conferenza;
    e)  le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei
limiti  dei  massimali  previsti  dalla  normativa  comunitaria,  con
benefici fiscali.
  2.  Il  Ministero  dello sviluppo economico definisce, con apposite
direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di
cui  al  presente  articolo,  vigila  sull'esercizio  delle  funzioni
affidate  all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1,
effettua   verifiche,   anche   a   campione,  sull'attuazione  degli
interventi  finanziati  e  sui risultati conseguiti per effetto degli
investimenti realizzati.
  3.  Le  agevolazioni  finanziarie  e gli interventi complementari e
funzionali  di  cui  al  comma  1  possono  essere  finanziati con le
disponibilita'  assegnate  ad apposito Fondo istituito nello stato di
previsione  del  Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono
le   risorse   ordinarie  disponibili  a  legislazione  vigente  gia'
assegnate  al  Ministero  dello  sviluppo economico in forza di Piani
pluriennali  di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di
cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito
dei  programmi  previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed
in  coerenza  con  le priorita' ivi individuate. Con apposito decreto
del  ((  Ministero  dello  sviluppo economico )) , di concerto con il
Ministero  dell'economia  e delle finanze, da emanarsi entro sessanta
giorni  dalla  data (( di entrata in vigore del presente decreto )) ,
viene  effettuata  una  ricognizione delle risorse di cui al presente
comma per individuare la dotazione del Fondo.
  4.  Per  l'utilizzo  del  Fondo  di  cui  al  (( comma 3 )) , il ((
Ministero   dello   sviluppo  economico  ))  si  avvale  dell'Agenzia
nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  ((  e  lo sviluppo
d'impresa S.p.A. ))
  5.  Dalla  data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1,
non  possono  essere  piu'  presentate  domande  per  l'accesso  alle
agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in
materia  di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203,
lettera  e)  ,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i
contratti  di  localizzazione,  di cui alle delibere CIPE 19 dicembre
2002,  n.  130,  e  del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate
entro  la  data di cui al periodo precedente si applica la disciplina
vigente prima (( della data di entrata in vigore del presente decreto
)) , fatta salva la possibilita' per l'interessato di chiedere che la
domanda  sia  valutata  ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al
presente articolo.
  6.  Sono  abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216,
217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo
6,  commi 12, 13, 14 e 14-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 14 maggio 2005, n. 80.
Dalla  data  di  entrata  in vigore del decreto di cui al comma 1, e'
abrogato  l'articolo  1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del
2005.
  7.  Per  gli  interventi  di  cui  al  presente articolo effettuati
direttamente  dall'Agenzia  ((  nazionale  ))  per l'attrazione degli
investimenti  ((  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.  ))  ,  si  puo'
provvedere,  previa  definizione nella convenzione di cui al comma 1,
lettera  b)  , a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso
l'Agenzia  medesima,  ferme  restando  le  modalita' di utilizzo gia'
previste  dalla  normativa vigente per le disponibilita' giacenti sui
conti di tesoreria intestati all'Agenzia.
   (( 7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' prorogato al
31 dicembre 2009 )).

        
                    Riferimenti normativi:
              -  Per il testo del comma 3 dell'art. 14-ter della gia'
          citata  legge  n.  241/1990 vedasi nei riferimeti normativi
          all'art. 38.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  61  della legge 27
          dicembre   2002,   n.  289  recante  «Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2003).»:
              «Art.   61   (Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
          coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
          di  cui  alla  legge  30  giugno  1998,  n.  208,  al quale
          confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
          disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
          contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
          riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
          nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
          l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
              2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma  3,  lettera f), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
              3.   Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
          interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
          al  comma  1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
          base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
          delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
          economico e sociale, nonche':
                a)  per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali sono
          finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
          rifinanziamento  degli  interventi  di cui all'art. 1 della
          citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
          attraverso   le   altre  disposizioni  legislative  di  cui
          all'allegato  1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
          dei  metodi  indicati  all'art.  73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448;
                b)  per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
          a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
          sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
          ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
          esigenze del mercato.
              4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal  CIPE
          costituiscono  limiti  massimi  di spesa ai sensi del comma
          6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
              5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da sottoporre al
          controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
          criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
          previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
          anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
          contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
          delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
          disciplinato  dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al comma 3, il CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
          il  30  giugno  di  ogni anno il CIPE approva una relazione
          sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
          contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento.
              7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
          sono  trasmesse  al Parlamento e di esse viene data formale
          comunicazione alle competenti Commissioni.
              8.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare,  anche con riferimento all'art.
          60,   con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio  in  termini di residui, competenza e cassa tra le
          pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
          previsione delle amministrazioni interessate.
              9.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
          totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
          decreto-legge  23  giugno  1995,  n.  244,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          quelle  di  cui  all'art.  8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
          alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
          territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
          programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata   alle   aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord,
          ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo  3, lettera c) , del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
              10.  Le  economie  derivanti da provvedimenti di revoca
          totale  o  parziale  delle  agevolazioni di cui all'art. 1,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          100  per  cento delle economie stesse, per il finanziamento
          di  nuovi  contratti  di programma. Per il finanziamento di
          nuovi  contratti  di  programma  una  quota pari all'85 per
          cento  delle  economie  e' riservata alle aree depresse del
          Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al citato
          regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
          art.  87,  paragrafo  3,  lettera  c)  ,  del  Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento.
              11. ...
              12. ...
              13.  Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
          essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
          operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
          del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre 1992, n. 488, ed
          aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo 3, lettere a) e c) , del Trattato
          che  istituisce  la  Comunita'  europea, nonche' nelle aree
          ricadenti  nell'obiettivo  2  di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
          nell'ambito  di  programmi  di penetrazione commerciale, in
          campagne   pubblicitarie  localizzate  in  specifiche  aree
          territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
          sulle  spese  documentate dell'esercizio di riferimento che
          eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
          precedente  e nelle misure massime previste per gli aiuti a
          finalita'  regionale,  nel rispetto dei limiti della regola
          «de  minimis»  di  cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
          Commissione,  del  12  gennaio  2001.  Il CIPE, con propria
          delibera  da sottoporre al controllo preventivo della Corte
          dei  conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
          previsionale  di  base  6.1.2.7  «Devoluzione  di proventi»
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
          di  presentazione  e le modalita' delle relative istanze. I
          soggetti  che  intendano avvalersi dei contributi di cui al
          presente  comma  devono  produrre istanza all'Agenzia delle
          entrate  che  provvede  entro trenta giorni a comunicare il
          suo  eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine cronologico
          delle   domande   pervenute.  Qualora  l'utilizzazione  del
          contributo  esposta  nell'istanza  non  risulti effettuata,
          nell'esercizio  di  imposta cui si riferisce la domanda, il
          soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
          puo'   presentare   una   nuova  istanza  nei  dodici  mesi
          successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
              - Si  riporta  il testo del comma 203 dell'art. 2 della
          gia' citata legge n. 662 del 1996:
              «203.  Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
          di  soggetti  pubblici  e  privati  ed  implicano decisioni
          istituzionali   e   risorse   finanziarie  a  carico  delle
          amministrazioni   statali,   regionali   e  delle  province
          autonome  nonche' degli enti locali possono essere regolati
          sulla base di accordi cosi' definiti:
                a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi
          la  regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
          il  soggetto  pubblico  competente  e  la  parte o le parti
          pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
          riferiti  ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
          una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
                b)  «Intesa  istituzionale  di  programma», come tale
          intendendosi   l'accordo   tra   amministrazione  centrale,
          regionale  o  delle province autonome con cui tali soggetti
          si  impegnano  a collaborare sulla base di una ricognizione
          programmatica  delle  risorse  finanziarie disponibili, dei
          soggetti   interessati  e  delle  procedure  amministrative
          occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
          interventi  d'interesse  comune o funzionalmente collegati.
          La  gestione  finanziaria  degli interventi per i quali sia
          necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
          nonche'   di  queste  ed  altre  amministrazioni,  enti  ed
          organismi  pubblici, anche operanti in regime privatistico,
          puo'  attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
          dall'art.  8 del decreto del Presidente della Repubblica 20
          aprile 1994, n. 367;
                c)   «Accordo   di   programma   quadro»,  come  tale
          intendendosi  l'accordo  con  enti locali ed altri soggetti
          pubblici  e  privati  promosso  dagli organismi di cui alla
          lettera  b)  , in attuazione di una intesa istituzionale di
          programma  per  la definizione di un programma esecutivo di
          interventi  di interesse comune o funzionalmente collegati.
          L'accordo  di programma quadro indica in particolare: 1) le
          attivita'  e  gli  interventi da realizzare, con i relativi
          tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
          gli  adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
          dell'attuazione  delle  singole attivita' ed interventi; 3)
          gli  eventuali  accordi  di programma ai sensi dell'art. 27
          della  legge  8  giugno  1990,  n.  142  ;  4) le eventuali
          conferenze   di   servizi   o  convenzioni  necessarie  per
          l'attuazione   dell'accordo;  5)  gli  impegni  di  ciascun
          soggetto,   nonche'   del  soggetto  cui  competono  poteri
          sostitutivi  in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
          i  procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
          tra  i  soggetti  partecipanti  all'accordo;  7) le risorse
          finanziarie   occorrenti   per   le  diverse  tipologie  di
          intervento,  a  valere  sugli stanziamenti pubblici o anche
          reperite  tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
          i  soggetti  responsabili per il monitoraggio e la verifica
          dei  risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
          per  tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
          atti  e  sulle  attivita'  posti  in  essere  in attuazione
          dell'accordo   di   programma  quadro  sono  in  ogni  caso
          successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
          gli  atti  di  esecuzione  dell'accordo di programma quadro
          possono  derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
          contabilita',     salve    restando    le    esigenze    di
          concorrenzialita'   e  trasparenza  e  nel  rispetto  della
          normativa  comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
          di  valutazione  di  impatto ambientale. Limitatamente alle
          predette  aree  di  cui  alla  lettera  f),  determinazioni
          congiunte   adottate   dai  soggetti  pubblici  interessati
          territorialmente  e per competenza istituzionale in materia
          urbanistica  possono  comportare  gli effetti di variazione
          degli  strumenti  urbanistici  gia'  previsti dall'art. 27,
          commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142 ;
                d)   «Patto  territoriale»,  come  tale  intendendosi
          l'accordo,  promosso  da  enti  locali, parti sociali, o da
          altri  soggetti  pubblici  o privati con i contenuti di cui
          alla  lettera  c) , relativo all'attuazione di un programma
          di  interventi  caratterizzato  da  specifici  obiettivi di
          promozione dello sviluppo locale;
                e)  «Contratto  di programma», come tale intendendosi
          il   contratto   stipulato  tra  l'amministrazione  statale
          competente,  grandi  imprese,  consorzi  di medie e piccole
          imprese  e  rappresentanze  di distretti industriali per la
          realizzazione   di  interventi  oggetto  di  programmazione
          negoziata;
                f)  «Contratto  di  area»,  come tale intendendosi lo
          strumento  operativo, concordato tra amministrazioni, anche
          locali,  rappresentanze  dei  lavoratori  e  dei  datori di
          lavoro,  nonche'  eventuali altri soggetti interessati, per
          la  realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
          sviluppo  e  la  creazione  di  una  nuova  occupazione  in
          territori  circoscritti,  nell'ambito  delle  aree di crisi
          indicate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
          proposta  del Ministero del bilancio e della programmazione
          economica  e sentito il parere delle competenti Commissioni
          parlamentari,  che  si  pronunciano  entro  quindici giorni
          dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
          nuclei  di industrializzazione situati nei territori di cui
          all'obiettivo  1  del  Regolamento  CEE n. 2052/88, nonche'
          delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
          della   legge  14  maggio  1981,  n.  219,  che  presentino
          requisiti  di  piu'  rapida  attivazione di investimenti di
          disponibilita'  di  aree  attrezzate e di risorse private o
          derivanti  da  interventi  normativi. Anche nell'ambito dei
          contratti  d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
          trattamenti  retributivi  previsti  dall'art.  6,  comma 9,
          lettera  c)  ,  del  decreto-legge  9 ottobre 1989, n. 338,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
          n. 389.».
              - La delibera CIPE del 19 dicembre 2002, n. 130 recante
          «Programma  Quadro  Sviluppo  Italia  S.p.A. ai sensi della
          Del.  CIPE  n.  62  del  2002 (Deliberazione n. 130/02)» e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2003, n.
          103).
              - La  delibera  CIPE  del  9 maggio 2003, n. 16 recante
          «Allocazione   delle  risorse  per  interventi  nelle  aree
          sottoutilizzate  -  triennio  2003-2005.  (Articoli 60 e 61
          della  legge  27  dicembre  2002, n. 289, legge finanziaria
          2003).  (Deliberazione  n.  16/2003)»  e'  pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 8 luglio 2003, n. 156.
              - Si riporta il comma 862 dell'art. 1 della gia' citata
          legge n. 296 del 2006:
              «862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli
          strumenti   della   programmazione  negoziata,  non  ancora
          completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai
          sensi  della  vigente  normativa e che, alla medesima data,
          risultino  realizzate  in  misura  non  inferiore al 40 per
          cento degli investimenti ammessi, possono essere completate
          entro  il  31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione e'
          completata entro i sei mesi successivi.».

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 44.
             Semplificazione e riordino delle procedure
              di erogazione dei contributi all'editoria
  1.  Con  regolamento  di delegificazione ai sensi dell'articolo 17,
comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sentito  anche  il  Ministro  per  la semplificazione normativa, sono
emanate,  ((  senza  nuovi  o  maggiori  oneri a carico della finanza
pubblica )) e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel
bilancio  dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono
limite  massimo  di spesa, misure di semplificazione e riordino della
disciplina  di  erogazione  dei  contributi  all'editoria di cui alla
legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge
7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o
regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:
    a)  semplificazione  della documentazione necessaria per accedere
al  contributo  e  dei  criteri  di calcolo dello stesso, assicurando
comunque  la  prova  dell'effettiva  distribuzione e messa in vendita
della  testata,  nonche'  l'adeguata  valorizzazione dell'occupazione
professionale;
    b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che
garantisca,  anche  attraverso il ricorso a procedure informatizzate,
che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno
successivo a quello di riferimento;
       ((  b-bis)  mantenimento  del  diritto  all'intero  contributo
previsto  dalla  legge  7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto
1991,  n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri
aventi  diritto,  per  le  imprese  radiofoniche  private che abbiano
svolto  attivita' di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 250 )).

        
                    Riferimenti normativi:
              - La  legge  7 agosto 1990, n. 250 recante «Provvidenze
          per  l'editoria  e  riapertura  dei termini, a favore delle
          imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli
          utili  di  cui all'art. 9, comma 2, della legge 25 febbraio
          1987,  n.  67, per l'accesso ai benefici di cui all'art. 11
          della legge stessa.» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          27 agosto 1990, n. 199.
              - La  legge  7  marzo  2001, n. 62 recante «Nuove norme
          sull'editoria  e  sui  prodotti editoriali e modifiche alla
          legge  5  agosto 1981, n. 416» e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 21 marzo 2001, n. 67).
              - La  legge  7  agosto  1990,  n.  250 (Provvidenze per
          l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese
          radiofoniche,  per  la dichiarazione di rinuncia agli utili
          di  cui  all'art.  9,  comma  2,  della  legge  25 febbraio
          1987, n.  67, per l'accesso ai benefici dei cui all'art. 11
          della legge stessa), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          27 agosto 1990, n. 199.
              - La legge 14 agosto 1991, n. 278 recante «Modifiche ed
          integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto
          1990,  n.  250,  concernenti  provvidenze  a  favore  della
          editoria»  e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 agosto
          1991, n. 201.

        
      
          
Capo VII
Semplificazioni
                              Art. 45.
Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della
         (( Commissione tecnica per la finanza pubblica. ))
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  il Servizio consultivo ed ispettivo tributario e' soppresso
e,  dalla  medesima  data,  le  relative  funzioni sono attribuite al
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  ed  il  relativo personale amministrativo e' restituito alle
amministrazioni  di  appartenenza  ovvero, se del ruolo del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  assegnato  al  Dipartimento  delle
finanze di tale Ministero.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  cui  al  comma 1, sono o restano
abrogate  tutte  le  disposizioni  incompatibili con quelle di cui al
medesimo comma 1 e, in particolare:
    a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146,
e successive modificazioni;
    b)   l'articolo  22  del  regolamento  emanato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;
    c) gli articoli 2, comma 1, lettera d) , e 3, comma 1, lettere d)
ed  e)  ,  limitatamente  al primo periodo, del decreto legislativo 3
luglio 2003, n. 173;
    d)  gli  articoli  4,  comma 1, lettera c) , e 18 del regolamento
emanato  con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43;
    e)  gli  articoli  da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto
del  Presidente  della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive
modificazioni.
  3.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge
27  dicembre  2006,  n.  296,  e'  soppresso.  Conseguentemente, sono
abrogati  i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse ((
rivenienti  ))  dall'abrogazione del comma 477 sono (( iscritte )) in
un   apposito   fondo   dello   stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia
e   delle   finanze   sono   adottate  le  variazioni  degli  assetti
organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto
organismo  e si provvede anche con riferimento al relativo personale,
tenuto  conto  delle  attivita'  di  cui  al  comma  480 del medesimo
articolo 1.

        
                    Riferimenti normativi:
              - L'articolo  sopprime  le norme con le quali era stato
          istituito  e disciplinato, nell'ambito dell'amministrazione
          finanziaria, il servizio consultivo ed ispettivo tributario
          (SECIT).
              Al  SECIT  erano  assegnati  compiti  di  studio  della
          politica  economica  e  tributaria  e di analisi fiscale in
          conformita'  agli  indirizzi  stabiliti  dal Ministro delle
          finanze,  per  la  definizione,  da parte del Governo e del
          Ministro stesso, degli obiettivi e dei programmi da attuare
          nonche'    ai   fini   della   programmazione   sistematica
          dell'attivita' antievasione.
              Al  servizio  erano  assegnati  cinquanta  esperti  con
          elevate  competenze  ed  esperienza  professionale in una o
          piu'  delle discipline finanziarie, tributarie, economiche,
          statistiche,  contabili  ed  aziendalistiche,  nominati con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  su
          proposta del Ministro delle finanze.

        
      
          
Capo VIII
Piano industriale della pubblica amministrazione
                              Art. 46.
             Riduzione delle collaborazioni e consulenze
                   nella pubblica amministrazione
  1.  Il  comma  6  dell'articolo  7 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  come  modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n.
233, convertito, (( con modificazioni )) , dalla legge 4 agosto 2006,
n.  248,  e  da  ultimo  dall'articolo  3,  comma  76, della legge 24
dicembre  2007, n. 244, e' cosi' sostituito: «6. Per esigenze cui non
possono  far  fronte  con  personale  in servizio, le amministrazioni
pubbliche  possono  conferire incarichi individuali, con contratti di
lavoro  autonomo,  di natura occasionale o coordinata e continuativa,
ad   esperti  di  particolare  e  comprovata  specializzazione  anche
universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita':
    a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze
attribuite   dall'ordinamento   all'amministrazione   conferente,  ad
obiettivi  e  progetti  specifici  e  determinati  e  deve  risultare
coerente   con  le  esigenze  di  funzionalita'  dell'amministrazione
conferente;
    b)   l'amministrazione   deve   avere  preliminarmente  accertato
l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno;
    c)  la  prestazione  deve essere di natura temporanea e altamente
qualificata;
    d)  devono  essere  preventivamente  determinati  durata,  luogo,
oggetto e compenso della collaborazione.
  Si   prescinde  dal  requisito  della  comprovata  specializzazione
universitaria  in  caso  di  stipulazione  di  contratti  d'opera per
attivita'  che  debbano  essere  svolte da professionisti iscritti in
ordini  o  albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello
spettacolo  o  dei mestieri artigianali, ferma restando la necessita'
di accertare la maturata esperienza nel settore.
  Il  ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per   lo   svolgimento   di   funzioni  ordinarie  o  l'utilizzo  dei
collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita'
amministrativa  per  il  dirigente  che  ha stipulato i contratti. Il
secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio
2004, n. 168, (( convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2004, n. 191, e' soppresso )).».
  2.  L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'
cosi'  sostituito:  «Gli  enti  locali possono stipulare contratti di
collaborazione   autonoma,   indipendentemente   dall'oggetto   della
prestazione,   solo  con  riferimento  alle  attivita'  istituzionali
stabilite   dalla  legge  o  previste  nel  programma  approvato  dal
Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267».
  3.  L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e'
cosi'  sostituito:  «Con  il  regolamento  di cui all'articolo 89 del
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  sono  fissati,  in
conformita'  a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti,
i   criteri   e  le  modalita'  per  l'affidamento  di  incarichi  di
collaborazione  autonoma,  che  si  applicano a tutte le tipologie di
prestazioni.   La   violazione   delle   disposizioni   regolamentari
richiamate    costituisce    illecito    disciplinare   e   determina
responsabilita'  erariale.  Il  limite  massimo della spesa annua per
incarichi  di  collaborazione  e'  fissato nel bilancio preventivo ((
degli enti territoriali )).».

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 7 del gia' citato d.
          lgs. 165/2001, cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  7  (Gestione  delle  risorse  umane).  -  1.  Le
          amministrazioni   pubbliche  garantiscono  parita'  e  pari
          opportunita'  tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
          il trattamento sul lavoro.
              2.   Le   amministrazioni   pubbliche  garantiscono  la
          liberta'  di insegnamento e l'autonomia professionale nello
          svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
          ricerca.
              3.  Le  amministrazioni  pubbliche  individuano criteri
          certi  di  priorita' nell'impiego flessibile del personale,
          purche' compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
          lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio
          personale,  sociale  e familiare e dei dipendenti impegnati
          in attivita' di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
          1991, n. 266.
              4.  Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e
          l'aggiornamento  del  personale,  ivi  compreso  quello con
          qualifiche  dirigenziali, garantendo altresi' l'adeguamento
          dei  programmi  formativi,  al  fine  di  contribuire  allo
          sviluppo   della   cultura   di   genere   della   pubblica
          amministrazione.
              5.  Le  amministrazioni  pubbliche  non possono erogare
          trattamenti  economici accessori che non corrispondano alle
          prestazioni effettivamente rese.
              6.   Per  esigenze  cui  non  possono  far  fronte  con
          personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono
          conferire  incarichi  individuali,  con contratti di lavoro
          autonomo,    di   natura   occasionale   o   coordinata   e
          continuativa,   ad  esperti  di  particolare  e  comprovata
          specializzazione   anche  universitaria,  in  presenza  dei
          seguenti presupposti di legittimita':
                a)  l'oggetto  della  prestazione  deve corrispondere
          alle       competenze      attribuite      dall'ordinamento
          all'amministrazione  conferente,  ad  obiettivi  e progetti
          specifici  e  determinati  e deve risultare coerente con le
          esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente;
                b)   l'amministrazione   deve  avere  preliminarmente
          accertato   l'impossibilita'  oggettiva  di  utilizzare  le
          risorse umane disponibili al suo interno;
                c)  la prestazione deve essere di natura temporanea e
          altamente qualificata;
                d)  devono essere preventivamente determinati durata,
          luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
              Si    prescinde    dal   requisito   della   comprovata
          specializzazione  universitaria  in caso di stipulazione di
          contratti  d'opera  per attivita' che debbano essere svolte
          da  professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti
          che  operino  nel  campo  dell'arte, dello spettacolo o dei
          mestieri  artigianali,  ferma  restando  la  necessita'  di
          accertare la maturata esperienza nel settore.
              Il  ricorso  a contratti di collaborazione coordinata e
          continuativa  per  lo  svolgimento  di funzioni ordinarie o
          l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e'
          causa  di  responsabilita'  amministrativa per il dirigente
          che  ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'art.
          1,  comma  9,  del  decreto-legge  12  luglio 2004, n. 168,
          convertito,  con  modificazioni dalla legge 30 luglio 2004,
          n. 191, e' soppresso.
              6-bis   Le  amministrazioni  pubbliche  disciplinano  e
          rendono  pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure
          comparative   per   il   conferimento  degli  incarichi  di
          collaborazione.
              6-ter  I  regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del
          testo  unico  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
              6-quater  Le  disposizioni  di  cui ai commi 6, 6-bis e
          6-ter  non  si  applicano  ai componenti degli organismi di
          controllo  interno  e  dei  nuclei  di valutazione, nonche'
          degli  organismi  operanti per le finalita' di cui all'art.
          1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  9 dell'art. 1 del
          decreto-legge  12  luglio  2004, n. 168 (Interventi urgenti
          per  il  contenimento  della  spesa  pubblica),  cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «9.  La  spesa  annua  sostenuta  nell'anno  2004 dalle
          pubbliche  amministrazioni  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, escluse le
          universita',   gli   enti   di   ricerca  e  gli  organismi
          equiparati,  per studi ed incarichi di consulenza conferiti
          a  soggetti  estranei  all'amministrazione, deve essere non
          superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio
          2001  e  2002,  ridotta  del  15 per cento. In ogni caso va
          preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli
          organi  di  revisione  di  ciascun  ente.  L'affidamento di
          incarichi  in  assenza  dei  presupposti di cui al presente
          comma   costituisce   illecito   disciplinare  e  determina
          responsabilita'  erariale.  Le  pubbliche  amministrazioni,
          nell'esercizio  dei  diritti  dell'azionista  nei confronti
          delle   societa'   di   capitali  a  totale  partecipazione
          pubblica,  adottano  le opportune direttive per conformarsi
          ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive
          sono  comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La
          disposizione  di  cui al presente comma non si applica agli
          organismi  collegiali previsti per legge o per regolamento,
          ovvero   dichiarati   comunque   indispensabili   ai  sensi
          dell'art.  18  della  legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ferma
          restando   l'invarianza   della   spesa   complessiva  come
          rideterminata dal primo periodo del presente comma gravante
          sul  bilancio  della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          per i centri di responsabilita' amministrativa afferenti ai
          Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal
          presente  comma  puo'  essere  superato in casi eccezionali
          previa  adozione  di un motivato provvedimento da parte del
          Ministro competente.».

        
      
          
Capo VIII
Piano industriale della pubblica amministrazione
                            Art. 46-bis.
((   Revisione  dei  distacchi,  delle  aspettative  e  dei  permessi
                            sindacali ))
    ((  1.  Al  fine  di valorizzare le professionalita' interne alle
amministrazioni  e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del
Ministro  per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, e' disposta una razionalizzazione e
progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi
sindacali.  Le  somme  rivenienti  dalle riduzioni di spesa di cui al
presente   comma,   sono  versate  annualmente  dagli  enti  e  dalle
amministrazioni  dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo
dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  La disposizione di cui al
primo  ed  al secondo periodo non si applica agli enti territoriali e
agli  enti,  di  competenza  regionale  o  delle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano,  del  Servizio  sanitario nazionale. Le somme
versate  ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito
fondo  di  parte  corrente.  Con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione   e   l'innovazione,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno  e  dell'economia  e delle finanze, le risorse del fondo
sono  destinate  al  finanziamento  della  contrattazione integrativa
delle  amministrazioni  indicate  nell'articolo  67,  comma 5, ovvero
delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67,
comma 2 )).

        
      
          
Capo VIII
Piano industriale della pubblica amministrazione
                              Art. 47.
    Controlli su incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi
  1.  Dopo  il  comma  16 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e' aggiunto il seguente: «16-bis La Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, puo'
disporre    verifiche    del    rispetto   della   disciplina   delle
incompatibilita' di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1,
comma  56  e  seguenti,  della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il
tramite  dell'Ispettorato  per  la  funzione  pubblica.  A tale scopo
quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle
diverse  amministrazioni,  avvalendosi,  altresi',  della  Guardia di
Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al
fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.».

        
                    Riferimenti normativi:
              - Il   testo  dell'art.  53  del  gia'  citato  decreto
          legislativo  n.  165/2001,  come  modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
              «Art.   53  (Incompatibilita',  cumulo  di  impieghi  e
          incarichi).  -  1.  Resta  ferma  per  tutti  i  dipendenti
          pubblici la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli
          articoli  60  e  seguenti  del  testo  unico  approvato con
          decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
          3,  salva  la deroga prevista dall'art. 23-bis del presente
          decreto,   nonche',  per  i  rapporti  di  lavoro  a  tempo
          parziale,  dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  17  marzo  1989,  n.  117  e
          dall'art.  1,  commi  57 e seguenti della legge 23 dicembre
          1996, n. 662. Restano ferme altresi' le disposizioni di cui
          agli  articoli  267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del
          decreto  legislativo  16  aprile  1994, n. 297, all'art. 9,
          commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art.
          4,  comma  7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
          altra   successiva   modificazione  ed  integrazione  della
          relativa disciplina.
              2.  Le  pubbliche amministrazioni non possono conferire
          ai  dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
          di   ufficio,   che  non  siano  espressamente  previsti  o
          disciplinati  da  legge  o altre fonti normative, o che non
          siano espressamente autorizzati.
              3.   Ai   fini  previsti  dal  comma  2,  con  appositi
          regolamenti,  da  emanarsi  ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
          incarichi   consentiti   e  quelli  vietati  ai  magistrati
          ordinari,  amministrativi,  contabili  e  militari, nonche'
          agli  avvocati  e  procuratori dello Stato, sentiti, per le
          diverse magistrature, i rispettivi istituti.
              4.  Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
          siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
          nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
          fonti normative.
              5.  In  ogni caso, il conferimento operato direttamente
          dall'amministrazione,        nonche'       l'autorizzazione
          all'esercizio    di    incarichi    che    provengano    da
          amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
          ovvero   da   societa'  o  persone  fisiche,  che  svolgono
          attivita'   d'impresa  o  commerciale,  sono  disposti  dai
          rispettivi  organi  competenti  secondo criteri oggettivi e
          predeterminati,   che   tengano   conto   della   specifica
          professionalita',     tali    da    escludere    casi    di
          incompatibilita',    sia   di   diritto   che   di   fatto,
          nell'interesse    del   buon   andamento   della   pubblica
          amministrazione.
              6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
          ai   dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui
          all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con
          esclusione  dei  dipendenti  con rapporto di lavoro a tempo
          parziale   con  prestazione  lavorativa  non  superiore  al
          cinquanta  per  cento  di quella a tempo pieno, dei docenti
          universitari  a  tempo  definito e delle altre categorie di
          dipendenti  pubblici ai quali e' consentito da disposizioni
          speciali  lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
          Gli  incarichi  retribuiti,  di cui ai commi seguenti, sono
          tutti  gli  incarichi,  anche occasionali, non compresi nei
          compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
          qualsiasi  forma,  un  compenso.  Sono  esclusi  i compensi
          derivanti:
                a)   dalla   collaborazione   a   giornali,  riviste,
          enciclopedie e simili;
                b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
          o   inventore   di   opere  dell'ingegno  e  di  invenzioni
          industriali;
                c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
                d)  da  incarichi  per i quali e' corrisposto solo il
          rimborso delle spese documentate;
                e)  da  incarichi  per  lo  svolgimento  dei quali il
          dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
          o fuori ruolo;
                f)   da   incarichi  conferiti  dalle  organizzazioni
          sindacali  a  dipendenti  presso  le stesse distaccati o in
          aspettativa non retribuita;
                f-bis) da   attivita'   di   formazione   diretta  ai
          dipendenti della pubblica amministrazione.
              7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
          retribuiti  che  non  siano  stati  conferiti o previamente
          autorizzati   dall'amministrazione   di  appartenenza.  Con
          riferimento  ai  professori universitari a tempo pieno, gli
          statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
          e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
          previsti  dal presente decreto. In caso di inosservanza del
          divieto,  salve  le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
          responsabilita'  disciplinare,  il  compenso  dovuto per le
          prestazioni  eventualmente  svolte  deve  essere versato, a
          cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
          dell'entrata    del    bilancio   dell'amministrazione   di
          appartenenza   del   dipendente  per  essere  destinato  ad
          incremento   del   fondo   di   produttivita'  o  di  fondi
          equivalenti.
              8.  Le  pubbliche amministrazioni non possono conferire
          incarichi  retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
          pubbliche      senza      la      previa     autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          Salve  le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
          incarichi,  senza  la previa autorizzazione, costituisce in
          ogni   caso  infrazione  disciplinare  per  il  funzionario
          responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
          nullo  di  diritto.  In  tal  caso  l'importo previsto come
          corrispettivo   dell'incarico,   ove   gravi  su  fondi  in
          disponibilita'    dell'amministrazione    conferente,    e'
          trasferito    all'amministrazione   di   appartenenza   del
          dipendente  ad  incremento  del fondo di produttivita' o di
          fondi equivalenti.
              9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
          possono   conferire   incarichi   retribuiti  a  dipendenti
          pubblici      senza      la      previa      autorizzazione
          dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
          In   caso   di  inosservanza  si  applica  la  disposizione
          dell'art.  6,  comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
          79,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997,  n.  140, e successive modificazioni ed integrazioni.
          All'accertamento  delle  violazioni e all'irrogazione delle
          sanzioni  provvede  il Ministero delle finanze, avvalendosi
          della  Guardia  di  finanza,  secondo le disposizioni della
          legge  24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
          ed  integrazioni.  Le  somme  riscosse  sono acquisite alle
          entrate del Ministero delle finanze.
              10.  L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
          essere  richiesta  all'amministrazione  di appartenenza del
          dipendente  dai  soggetti pubblici o privati, che intendono
          conferire  l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
          dipendente  interessato.  L'amministrazione di appartenenza
          deve  pronunciarsi  sulla richiesta di autorizzazione entro
          trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
              Per  il  personale  che presta comunque servizio presso
          amministrazioni    pubbliche    diverse    da   quelle   di
          appartenenza,  l'autorizzazione  e'  subordinata all'intesa
          tra  le  due  amministrazioni.  In  tal caso il termine per
          provvedere  e'  per l'amministrazione di appartenenza di 45
          giorni  e  si  prescinde  dall'intesa  se l'amministrazione
          presso  la  quale  il  dipendente  presta  servizio  non si
          pronunzia   entro   dieci   giorni  dalla  ricezione  della
          richiesta   di  intesa  da  parte  dell'amministrazione  di
          appartenenza.    Decorso   il   termine   per   provvedere,
          l'autorizzazione,  se richiesta per incarichi da conferirsi
          da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni
          altro caso, si intende definitivamente negata.
              11.  Entro  il  30  aprile  di ciascun anno, i soggetti
          pubblici  o  privati  che  erogano  compensi  a  dipendenti
          pubblici  per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a
          dare  comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei
          dipendenti    stessi   dei   compensi   erogati   nell'anno
          precedente.
              12.   Entro   il   30   giugno   di  ciascun  anno,  le
          amministrazioni  pubbliche  che  conferiscono o autorizzano
          incarichi  retribuiti  ai  propri  dipendenti sono tenute a
          comunicare,  in  via  telematica  o  su  apposito  supporto
          magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
          degli  incarichi  conferiti  o  autorizzati  ai  dipendenti
          stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto
          dell'incarico  e  del  compenso  lordo previsto o presunto.
          L'elenco  e' accompagnato da una relazione nella quale sono
          indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
          sono   stati   conferiti  o  autorizzati,  le  ragioni  del
          conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
          dipendenti   cui  gli  incarichi  sono  stati  conferiti  o
          autorizzati  e  la  rispondenza dei medesimi ai principi di
          buon  andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che
          si  intendono  adottare  per  il  contenimento della spesa.
          Nello   stesso   termine  e  con  le  stesse  modalita'  le
          amministrazioni   che,   nell'anno  precedente,  non  hanno
          conferito  o  autorizzato  incarichi  ai propri dipendenti,
          anche  se  comandati  o fuori ruolo, dichiarano di non aver
          conferito o autorizzato incarichi.
              13.  Entro  lo  stesso  termine  di  cui al comma 12 le
          amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
          Dipartimento  della  funzione pubblica, in via telematica o
          su  apposito  supporto  magnetico,  per ciascuno dei propri
          dipendenti  e  distintamente  per ogni incarico conferito o
          autorizzato,  i  compensi, relativi all'anno precedente, da
          esse   erogati   o   della  cui  erogazione  abbiano  avuto
          comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
              14.  Al  fine  della  verifica  dell'applicazione delle
          norme  di  cui  all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23
          dicembre   1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,  le  amministrazioni  pubbliche sono tenute a
          comunicare  al Dipartimento della funzione pubblica, in via
          telematica  o  su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
          ciascun  anno,  i  compensi percepiti dai propri dipendenti
          anche  per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
          sono  altresi'  tenute a comunicare semestralmente l'elenco
          dei  collaboratori  esterni  e  dei soggetti cui sono stati
          affidati  incarichi  di consulenza, con l'indicazione della
          ragione   dell'incarico   e   dell'ammontare  dei  compensi
          corrisposti.  Le  amministrazioni  rendono  noti,  mediante
          inserimento   nelle  proprie  banche  dati  accessibili  al
          pubblico   per  via  telematica,  gli  elenchi  dei  propri
          consulenti  indicando  l'oggetto,  la  durata e il compenso
          dell'incarico.
              15.  Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
          cui  ai  commi  da  11  a  14  non  possono conferire nuovi
          incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
          comma  9  che  omettono le comunicazioni di cui al comma 11
          incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
              16.  Il  Dipartimento della funzione pubblica, entro il
          31  dicembre  di  ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
          dati  raccolti,  adotta le relative misure di pubblicita' e
          trasparenza  e  formula  proposte per il contenimento della
          spesa  per  gli  incarichi  e  per la razionalizzazione dei
          criteri di attribuzione degli incarichi stessi.
              16-bis.  La  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri -
          Dipartimento   della   funzione   pubblica,  puo'  disporre
          verifiche    del    rispetto    della    disciplina   delle
          incompatibilita'  di  cui  al  presente  articolo  e di cui
          all'art.  1,  comma  56 e seguenti, della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662,  per  il  tramite  dell'Ispettorato  per la
          funzione   pubblica.  A  tale  scopo  quest'ultimo  stipula
          apposite  convenzioni  coi  servizi ispettivi delle diverse
          amministrazioni,  avvalendosi,  altresi',  della Guardia di
          finanza  e collabora con il Ministero dell'economia e delle
          finanze  al  fine dell'accertamento della violazione di cui
          al comma 9.».

        
      
          
Capo VIII
Piano industriale della pubblica amministrazione
                              Art. 48.
                        Risparmio energetico
  1.  Le  pubbliche  amministrazioni  statali  di cui all'articolo 1,
comma  1, lettera (( z) )) , del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e
dei  relativi  servizi  nonche'  di  energia  elettrica  mediante  le
convenzioni  Consip  o  comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli
praticati dalla Consip.
  2.   Le   altre   pubbliche   amministrazioni  adottano  misure  di
contenimento  delle  spese  di  cui  al  comma  1 in modo da ottenere
risparmi equivalenti.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  1 dell'art. 1 del
          decreto   legislativo   7   marzo   2005,   n.  82  (Codice
          dell'amministrazione digitale):
              «Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice
          si intende per:
                a)    allineamento   dei   dati:   il   processo   di
          coordinamento dei dati presenti in piu' archivi finalizzato
          alla  verifica  della  corrispondenza delle informazioni in
          essi contenute;
                b)   autenticazione   informatica:   la   validazione
          dell'insieme  di  dati  attribuiti  in  modo  esclusivo  ed
          univoco  ad un soggetto, che ne distinguono l'identita' nei
          sistemi   informativi,   effettuata   attraverso  opportune
          tecnologie   anche   al  fine  di  garantire  la  sicurezza
          dell'accesso;
                c)   carta   d'identita'  elettronica:  il  documento
          d'identita' munito di fotografia del titolare rilasciato su
          supporto  informatico dalle amministrazioni comunali con la
          prevalente  finalita'  di dimostrare l'identita' anagrafica
          del suo titolare;
                d)   carta   nazionale   dei  servizi:  il  documento
          rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso
          per  via  telematica  ai  servizi  erogati  dalle pubbliche
          amministrazioni;
                e) certificati elettronici: gli attestati elettronici
          che  collegano all'identita' del titolare i dati utilizzati
          per verificare le firme elettroniche;
                f)    certificato    qualificato:    il   certificato
          elettronico  conforme  ai  requisiti  di cui all'allegato I
          della direttiva 1999/93/CE, rilasciati da certificatori che
          rispondono  ai  requisiti  di  cui  all'allegato  II  della
          medesima direttiva;
                g)  certificatore:  il soggetto che presta servizi di
          certificazione  delle  firme  elettroniche  o  che fornisce
          altri servizi connessi con queste ultime;
                h)  chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi
          asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il
          quale   si   appone   la   firma   digitale  sul  documento
          informatico;
                i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi
          asimmetriche  destinato  ad  essere  reso  pubblico, con il
          quale  si  verifica la firma digitale apposta sul documento
          informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;
                l)  dato  a  conoscibilita'  limitata: il dato la cui
          conoscibilita'  e'  riservata  per  legge  o  regolamento a
          specifici soggetti o categorie di soggetti;
                m)  dato  delle  pubbliche  amministrazioni:  il dato
          formato,    o    comunque    trattato   da   una   pubblica
          amministrazione;
                n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
                o)  disponibilita':  la  possibilita'  di accedere ai
          dati  senza restrizioni non riconducibili a esplicite norme
          di legge;
                p)   documento   informatico:   la   rappresentazione
          informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
                q)  firma  elettronica:  l'insieme  dei dati in forma
          elettronica,  allegati oppure connessi tramite associazione
          logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di
          identificazione informatica;
                r)    firma   elettronica   qualificata:   la   firma
          elettronica  ottenuta  attraverso una procedura informatica
          che garantisce la connessione univoca al firmatario, creata
          con  mezzi  sui  quali  il  firmatario  puo'  conservare un
          controllo  esclusivo  e  collegata  ai  dati  ai  quali  si
          riferisce  in  modo  da  consentire  di  rilevare se i dati
          stessi  siano  stati  successivamente  modificati,  che sia
          basata  su un certificato qualificato e realizzata mediante
          un dispositivo sicuro per la creazione della firma;
                s)  firma  digitale:  un  particolare  tipo  di firma
          elettronica  qualificata  basata  su  un  sistema di chiavi
          crittografiche,  una  pubblica e una privata, correlate tra
          loro,  che consente al titolare tramite la chiave privata e
          al     destinatario    tramite    la    chiave    pubblica,
          rispettivamente,  di  rendere  manifesta e di verificare la
          provenienza e l'integrita' di un documento informatico o di
          un insieme di documenti informatici;
                t)   fruibilita'  di  un  dato:  la  possibilita'  di
          utilizzare   il   dato   anche  trasferendolo  nei  sistemi
          informativi automatizzati di un'altra amministrazione;
                u)  gestione  informatica  dei  documenti:  l'insieme
          delle  attivita' finalizzate alla registrazione e segnatura
          di     protocollo,     nonche'     alla    classificazione,
          organizzazione,  assegnazione,  reperimento e conservazione
          dei  documenti  amministrativi  formati  o  acquisiti dalle
          amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione
          d'archivio    adottato,    effettuate    mediante   sistemi
          informatici;
                v)  originali  non unici: i documenti per i quali sia
          possibile  risalire  al  loro  contenuto  attraverso  altre
          scritture   o   documenti   di   cui  sia  obbligatoria  la
          conservazione, anche se in possesso di terzi;
                z)    pubbliche    amministrazioni    centrali:    le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  istituzioni universitarie, gli enti pubblici
          non  economici  nazionali,  l'Agenzia per la rappresentanza
          negoziale   delle   pubbliche  amministrazioni  (ARAN),  le
          agenzie  di  cui  al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
          300;
                aa)  titolare: la persona fisica cui e' attribuita la
          firma  elettronica  e  che ha accesso ai dispositivi per la
          creazione della firma elettronica;
                bb)   validazione   temporale:   il  risultato  della
          procedura  informatica  con  cui si attribuiscono, ad uno o
          piu'   documenti   informatici,   una  data  ed  un  orario
          opponibili ai terzi.

        
      
          
Capo VIII
Piano industriale della pubblica amministrazione
                              Art. 49.
          Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni
  1.  L'articolo  36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e'
sostituito dal seguente:
«Art. 36 (( (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile) )). - 1. Per
le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche
amministrazioni  assumono  esclusivamente  con  contratti  di  lavoro
subordinato   a   tempo   indeterminato   seguendo  le  procedure  di
reclutamento previste dall'articolo 35.
  2.   Per  rispondere  ad  esigenze  temporanee  ed  eccezionali  le
amministrazioni  pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali
flessibili  di  assunzione  e  di  impiego del personale previste dal
codice  civile  e  dalle  leggi  sui  rapporti  di lavoro subordinato
nell'impresa,  nel  rispetto delle procedure di reclutamento vigenti.
Ferma  restando  la  competenza  delle amministrazioni in ordine alla
individuazione  delle necessita' organizzative in coerenza con quanto
stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi
nazionali  provvedono  a  disciplinare  la  materia  dei contratti di
lavoro  a  tempo  determinato,  dei contratti di formazione e lavoro,
degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in
applicazione  di  quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre
2001,  n.  368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n.
863,  dall'articolo  16  del  decreto-legge  16  maggio 1994, n. 299,
convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal
decreto  legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la
somministrazione  di lavoro, nonche' da ogni successiva modificazione
o   integrazione  della  relativa  disciplina  con  riferimento  alla
individuazione  dei  contingenti  di  personale  utilizzabile. Non e'
possibile  ricorrere  alla somministrazione di lavoro per l'esercizio
di funzioni direttive e dirigenziali.
  3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le
amministrazioni,  nell'ambito  delle rispettive procedure, rispettano
principi  di  imparzialita'  e  trasparenza  e  non possono ricorrere
all'utilizzo  del medesimo lavoratore con piu' tipologie contrattuali
per  periodi  di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo
quinquennio.
  4.  Le  amministrazioni  pubbliche  trasmettono alla Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo
dei lavoratori socialmente utili.
  5.   In   ogni  caso,  la  violazione  di  disposizioni  imperative
riguardanti  l'assunzione  o  l'impiego di lavoratori, da parte delle
pubbliche  amministrazioni,  non  puo'  comportare la costituzione di
rapporti  di  lavoro  a tempo indeterminato con le medesime pubbliche
amministrazioni,  ferma  restando ogni responsabilita' e sanzione. Il
lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante
dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative.
Le  amministrazioni  hanno  l'obbligo di recuperare le somme pagate a
tale  titolo  nei  confronti  dei  dirigenti responsabili, qualora la
violazione  sia  dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano
in   violazione   delle   disposizioni  del  presente  articolo  sono
responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di
tali  violazioni  si terra' conto in sede di valutazione dell'operato
del  dirigente  ai  sensi  dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286.».

        
      
          
Capo IX
Giustizia
                              Art. 50.
                 Cancellazione della causa dal ruolo
  1.  Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente:
  «Se  nessuna  delle  parti  compare  alla prima udienza, il giudice
fissa  un'udienza successiva, di cui il cancelliere da' comunicazione
alle  parti  costituite.  Se  nessuna  delle parti compare alla nuova
udienza,  il  giudice  ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e
dichiara l'estinzione del processo.».

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  181  del Codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
              «Art.  181  (Mancata  comparizione  delle  parti). - Se
          nessuna  delle parti compare alla prima udienza, il giudice
          fissa  un'udienza  successiva,  di  cui  il cancelliere da'
          comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti
          compare  alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa
          sia  cancellata  dal  ruolo  e  dichiara  l'estinzione  del
          processo.
              Se   l'attore  costituito  non  comparisce  alla  prima
          udienza,  e  il  convenuto  non  chiede  che  si proceda in
          assenza  di lui, il giudice, fissa una nuova udienza, della
          quale  il  cancelliere  da'  comunicazione  all'attore.  Se
          questi non comparisce alla nuova udienza, il giudice, se il
          convenuto  non  chiede  che  si  proceda in assenza di lui,
          ordina  che  la  causa  sia cancellata dal ruolo e dichiara
          l'estinzione del processo.».

        
      
          
Capo IX
Giustizia
                              Art. 51.
          Comunicazioni e notificazioni per via telematica
  1.  A  decorrere  dalla  data  fissata  con  uno o piu' decreti del
Ministro  della giustizia, le notificazioni e comunicazioni di cui al
primo  comma  dell'articolo  170  del  codice di procedura civile, la
notificazione  di  cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di
procedura  civile  e  ogni  altra  comunicazione  al  consulente sono
effettuate per via telematica all'indirizzo elettronico comunicato ai
sensi  dell'articolo  7  del  (( regolamento di cui al )) decreto del
Presidente  della  Repubblica  13 febbraio 2001, n. 123, nel rispetto
della   normativa,   anche   regolamentare,   relativa   al  processo
telematico,  concernente  la  sottoscrizione,  la  trasmissione  e la
ricezione dei documenti informatici.
  2.  Il Ministro della giustizia adotta il decreto di cui al comma 1
sentiti  l'Avvocatura  generale  dello  Stato, il Consiglio Nazionale
Forense  e  i Consigli dell'Ordine degli Avvocati interessati, previa
verifica   della  funzionalita'  dei  servizi  di  comunicazione  dei
documenti   informatici   degli  uffici  giudiziari,  individuando  i
circondari   di   tribunale   nei   quali   trovano  applicazione  le
disposizioni di cui al comma 1.
  3.  A  decorrere  dalla  data  fissata  ai  sensi  del  comma 1, le
notificazioni  e  comunicazioni nel corso del procedimento alla parte
costituita  e  al  consulente  che  non  hanno comunicato l'indirizzo
elettronico   di   cui  al  medesimo  comma,  sono  fatte  presso  la
cancelleria.
  4.  A  decorrere  dalla  data  fissata  ai  sensi  del  comma 1, le
notificazioni  e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
17  del  decreto  legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, si effettuano ai
sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
  5.  All'articolo  16  del  regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.
36, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
  «Nell'albo e' indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun
professionista  dal  punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del ((
regolamento  di  cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 13
febbraio 2001, n. 123»;
    b) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «A decorrere dalla
data  fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti
i  Consigli  dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati
per  via  telematica,  a  cura  del  Consiglio,  al  Ministero  della
giustizia  nelle  forme  previste  dalle regole tecnico-operative per
l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile».

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  170  del Codice di
          procedura civile:
              «Art.  170 (Notificazioni e comunicazioni nel corso del
          procedimento).  - Dopo la costituzione in giudizio tutte le
          notificazioni  e  le  comunicazioni si fanno al procuratore
          costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
              E'  sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto
          anche se il procuratore e' costituito per piu' parti.
              Le  notificazioni  e le comunicazioni alla parte che si
          e'   costituita  personalmente  si  fanno  nella  residenza
          dichiarata o nel domicilio eletto.
              Le  comparse  e  le  memorie  consentite dal giudice si
          comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante
          notificazione    o   mediante   scambio   documentato   con
          l'apposizione  sull'originale,  in  calce o in margine, del
          visto  della  parte  o  del  procuratore.  Il  giudice puo'
          autorizzare  per  singoli  atti, in qualunque stato e grado
          del  giudizio,  che lo scambio o la comunicazione di cui al
          presente  comma  possano  avvenire  anche a mezzo telefax o
          posta  elettronica  nel  rispetto  della  normativa,  anche
          regolamentare,    concernente    la    sottoscrizione,   la
          trasmissione  e  la  ricezione  dei documenti informatici e
          teletrasmessi.  La  parte che vi procede in relazione ad un
          atto   di   impugnazione   deve  darne  comunicazione  alla
          cancelleria   del   giudice   che  ha  emesso  la  sentenza
          impugnata. A tal fine il difensore indica nel primo scritto
          difensivo utile il numero di telefax o l'indirizzo di posta
          elettronica  presso  cui  dichiara  di  voler  ricevere  le
          comunicazioni.»
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  192  del Codice di
          procedura civile:
              «Art.  192 (Astensione e ricusazione del consulente). -
          L'ordinanza  e' notificata al consulente tecnico a cura del
          cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal
          giudice.
              Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o
          quello  che,  obbligato  a prestare il suo ufficio, intende
          astenersi,  deve  farne  denuncia  o istanza al giudice che
          l'ha  nominato  almeno  tre  giorni  prima  dell'udienza di
          comparizione;   nello   stesso  termine  le  parti  debbono
          proporre  le loro istanze di ricusazione, depositando nella
          cancelleria ricorso al giudice istruttore.
              Questi provvede con ordinanza non impugnabile.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  13  febbraio  2001,  n.  123
          (Regolamento   recante  disciplina  sull'uso  di  strumenti
          informatici  e telematici nel processo civile, nel processo
          amministrativo   e   nel   processo  dinanzi  alle  sezioni
          giurisdizionali della Corte dei conti):
              «Art.  7  (Indirizzo  elettronico).  - 1. Ai fini delle
          comunicazioni  e  delle notificazioni ai sensi dell'art. 6,
          l'indirizzo  elettronico del difensore e' unicamente quello
          comunicato  dal  medesimo  al  Consiglio  dell'ordine  e da
          questi  reso  disponibile ai sensi del comma 3 del presente
          articolo.  Per  gli  esperti  e  gli  ausiliari del giudice
          l'indirizzo  elettronico  e' quello comunicato dai medesimi
          ai  propri  ordini  professionali o all'albo dei consulenti
          presso il tribunale.
              2.  Per tutti i soggetti diversi da quelli indicati nel
          comma  1,  l'indirizzo  elettronico e' quello dichiarato al
          certificatore   della   firma  digitale  al  momento  della
          richiesta  di  attivazione  della  procedura informatica di
          certificazione  della  firma  digitale  medesima,  ove reso
          disponibile nel certificato.
              3.  Gli  indirizzi  elettronici  di  cui  al  comma  1,
          comunicati  tempestivamente  dagli  ordini professionali al
          Ministero  della  giustizia,  nonche'  quelli  degli uffici
          giudiziari   e   degli   uffici   notifiche   (UNEP),  sono
          consultabili  anche  in via telematica secondo le modalita'
          operative  stabilite  dal  decreto di cui all'art. 3, comma
          3.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo   17   gennaio  2003,  n.  5  (Definizione  dei
          procedimenti   in   materia  di  diritto  societario  e  di
          intermediazione  finanziaria, nonche' in materia bancaria e
          creditizia,  in  attuazione  dell'art.  12  della  legge  3
          ottobre 2001, n. 366):
              «Art.  17  (Notificazioni e comunicazioni nel corso del
          procedimento).  - 1. Tutte le notificazioni e comunicazioni
          alle  parti  costituite  possono  essere fatte, oltre che a
          norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura
          civile:
                a) con trasmissione dell'atto a mezzo fax;
                b) con trasmissione dell'atto per posta elettronica;
                c)  con  scambio  diretto  tra difensori attestato da
          sottoscrizione  per  ricevuta sull'originale, apposta anche
          da  parte  di  collaboratore  o  addetto  allo  studio  del
          difensore.
              2.  Le  disposizioni  di  cui al comma 1 si applicano a
          tutti  i  procedimenti  previsti  dal presente decreto e le
          trasmissioni  di atti ai sensi del comma 1, lettere a) e b)
          ,  devono  essere  effettuate nel rispetto della normativa,
          anche  regolamentare,  concernente  la  sottoscrizione e la
          trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.
              2-bis Nel processo con pluralita' di parti, le comparse
          e  le  memorie  devono  essere  notificate a tutte le parti
          costituite  e  l'atto  notificato deve essere depositato in
          cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione.».
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.  16  del  regio
          decreto-legge  27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
          professioni   di   avvocato   e  procuratore),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  16.  -  Per  ogni Tribunale civile e penale sono
          costituiti un albo di avvocati e un albo di procuratori. La
          data  dell'iscrizione  stabilisce la anzianita' per ciascun
          professionista.
              Nell'albo    e'    indicato   l'indirizzo   elettronico
          attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai
          sensi  dell'art.  7  del  regolamento di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123.
              Il   Consiglio   dell'ordine   degli   avvocati  e  dei
          procuratori   procede   al  principio  di  ogni  anno  alla
          revisione   degli   albi  ed  alle  occorrenti  variazioni,
          osservate  per  le  cancellazioni  le  relative  norme.  La
          cancellazione  e'  sempre  ordinata  qualora  la  revisione
          accerti  il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali
          fu  disposta  l'iscrizione,  salvo che questa non sia stata
          eseguita   o   conservata  per  effetto  di  una  decisione
          giurisdizionale   concernente   i   titoli  o  i  requisiti
          predetti.
              E'  iniziato  il  procedimento  disciplinare  se  dalla
          revisione siano emersi fatti che possono formarne oggetto.
              A  decorrere  dalla  data  fissata  dal  Ministro della
          giustizia   con   decreto   emesso   sentiti   i   Consigli
          dell'Ordine,  gli  albi  riveduti debbono essere comunicati
          per  via  telematica,  a  cura  del Consiglio, al Ministero
          della   giustizia   nelle   forme   previste  dalle  regole
          tecnico-operative  per  l'uso  di  strumenti  informatici e
          telematici nel processo civile.
              Il  Consiglio dell'ordine, inoltre, mantiene aggiornato
          il  registro  dei praticanti, annotando in esso coloro che,
          avendo  prestato  il  giuramento  a norma dell'art. 8, sono
          ammessi all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture.
              Un  elenco dei praticanti, con le annotazioni di cui al
          precedente  comma, e' comunicato alle Preture del distretto
          della  Corte  d'appello ed e' affisso nelle sale di udienza
          delle Preture medesime.».

        
      
          
Capo IX
Giustizia
                              Art. 52.
     Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia
    1.  ((  Alla  parte  VII,  titolo  II,  del testo unico di cui al
decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo
l'art. 227, e' aggiunto il seguente capo: ))
                         « (( Capo VI-bis ))
                     Riscossione mediante ruolo
                          Art. 227-bis (L).
              (( Quantificazione dell'importo dovuto ))
  1.  Per  la quantificazione dell'importo si applica la disposizione
di cui all'art. 211.
                          Art. 227-ter (L).
                   (( Riscossione a mezzo ruolo ))
  1.  Entro  un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitivita'
del   provvedimento   da   cui  sorge  l'obbligo,  l'ufficio  procede
all'iscrizione a ruolo.
  2.   L'agente   della   riscossione   notifica   al   debitore  una
comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine
di   un   mese   e   contestuale  cartella  di  pagamento  contenente
l'intimazione   ad   adempiere  entro  il  termine  di  giorni  venti
successivi  alla  scadenza  del termine di cui alla comunicazione con
l'avvertenza che in mancanza si procedera' ad esecuzione forzata.
  3.  Se  il  ruolo  e'  ripartito  in  piu'  rate,  l'intimazione ad
adempiere  contenuta  nella  cartella  di  pagamento  produce effetti
relativamente a tutte le rate.».

        
      
          
Capo IX
Giustizia
                              Art. 53.
              Razionalizzazione del processo del lavoro
  1.  Nel  secondo  comma  dell'articolo  421 del Codice di procedura
civile  le  parole  «dell'articolo  precedente» sono sostituite dalle
parole «dell'articolo 420».
  2.  Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di procedura civile
e'  sostituito  dal  seguente:  «Nell'udienza il giudice, esaurita la
discussione  orale  e  udite  le  conclusioni  delle parti, pronuncia
sentenza  con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo
e  della  esposizione  delle  ragioni  di  fatto  e  di diritto della
decisione. In caso di particolare complessita' della controversia, il
giudice  fissa  nel  dispositivo un termine, non superiore a sessanta
giorni, per il deposito della sentenza».

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo del secondo comma dell'art. 421
          del Codice di procedura civile, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Puo'  altresi' disporre d'ufficio in qualsiasi momento
          l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti
          stabiliti  dal  codice  civile, ad eccezione del giuramento
          decisorio,   nonche'   la   richiesta   di  informazioni  e
          osservazioni,  sia  scritte  che  orali,  alle associazioni
          sindacali  indicate dalle parti. Si osserva la disposizione
          del comma sesto dell'art. 420.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  429  del Codice di
          procedura  civile,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
              «Art. 429 (Pronuncia della sentenza). - Nell'udienza il
          giudice,   esaurita   la   discussione  orale  e  udite  le
          conclusioni   delle   parti,  pronuncia  sentenza  con  cui
          definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della
          esposizione  delle  ragioni  di  fatto  e  di diritto della
          decisione.   In  caso  di  particolare  complessita'  della
          controversia,  il giudice fissa nel dispositivo un termine,
          non  superiore  a  sessanta  giorni,  per il deposito della
          sentenza.
              Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle
          parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci
          giorni  per  il  deposito  di  note difensive, rinviando la
          causa  all'udienza  immediatamente successiva alla scadenza
          del  termine  suddetto,  per  la discussione e la pronuncia
          della sentenza.
              Il  giudice,  quando  pronuncia sentenza di condanna al
          pagamento  di  somme  di denaro per crediti di lavoro, deve
          determinare,  oltre  gli  interessi nella misura legale, il
          maggior  danno  eventualmente  subito dal lavoratore per la
          diminuzione  di  valore  del  suo  credito,  condannando al
          pagamento  della  somma  relativa con decorrenza dal giorno
          della maturazione del diritto.».

        
      
          
Capo IX
Giustizia
                              Art. 54.
              Accelerazione del processo amministrativo
  1.  All'art.  9,  comma  2,  della legge 21 luglio 2000, n. 205, le
parole «dieci anni» sono sostituite con le seguenti: «cinque anni».
  2.  La  domanda  di  equa  riparazione  non  e'  proponibile se nel
giudizio  dinanzi  al giudice amministrativo in cui si assume essersi
verificata  la  violazione  di  cui all'articolo 2, comma 1, (( della
legge 24 marzo 2001, n. 89 )) , non e' stata presentata un'istanza ai
sensi  del secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto
1907, n. 642.».
  3.  Alla  legge  27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  all'articolo  1, (( secondo comma )) , le parole: «: le prime
tre  con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali»
sono   sostituite   dalle   parole:   «con   funzioni   consultive  o
giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'art. 17,
comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
    b)  all'articolo 1, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
«Il  Presidente  del  Consiglio  di Stato, con proprio provvedimento,
all'inizio   di  ogni  anno,  sentito  il  Consiglio  di  Presidenza,
individua   le   sezioni  che  svolgono  funzioni  giurisdizionali  e
consultive,  determina  le  rispettive  materie  di  competenza  e la
composizione,  nonche'  la  composizione  della  Adunanza Plenaria ai
sensi dell'art. 5, primo comma.»;
    c) all'articolo 5, primo comma, le parole da «dal consiglio» sino
alla   parola:  «giurisdizionali.»  sono  sostituite  dalle  seguenti
parole:
  «dal  Presidente  del  Consiglio  di Stato, sentito il Consiglio di
Presidenza.»;
    d)   all'articolo  5,  comma  secondo,  le  parole  «in  modo  da
assicurare  in  ogni  caso  la  presenza  di  quattro consiglieri per
ciascuna sezione giurisdizionale» sono soppresse.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 9 della
          legge  21  luglio  2000, n. 205 (Disposizioni in materia di
          giustizia  amministrativa),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «2.  A  cura  della segreteria e' notificato alle parti
          costituite,  dopo  il  decorso di cinque anni dalla data di
          deposito  dei  ricorsi, apposito avviso in virtu' del quale
          e'  fatto  onere  alle parti ricorrenti di presentare nuova
          istanza di fissazione dell'udienza con la firma delle parti
          entro sei mesi dalla data di notifica dell'avviso medesimo.
          I  ricorsi  per  i  quali  non  sia  stata presentata nuova
          domanda  di fissazione vengono, dopo il decorso infruttuoso
          del  termine assegnato, dichiarati perenti con le modalita'
          di cui all'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 dicembre
          1971,   n.  1034,  introdotto  dal  comma  1  del  presente
          articolo.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 2 della
          legge  24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione
          in  caso di violazione del termine ragionevole del processo
          e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile):
              «Art.  2  (Diritto  all'equa  riparazione). - 1. Chi ha
          subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto
          di  violazione  della  Convenzione  per la salvaguardia dei
          diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata
          ai  sensi  della  legge  4  agosto  1955,  n. 848, sotto il
          profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui
          all'art.  6,  paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad
          una equa riparazione.».
              - Si  riporta  il  testo del secondo comma dell'art. 51
          del  regio  decreto 17 agosto 1907, n. 642 (Regolamento per
          la  procedura  dinanzi  alle  sezioni  giurisdizionali  del
          Consiglio di Stato):
              «Nello  stesso  decreto  di  fissazione  di  udienza il
          Presidente   puo',   ad   istanza  di  parte  o  d'ufficio,
          dichiarare il ricorso urgente.».
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 27 aprile
          1982,    n.    186    (Ordinamento    della   giurisdizione
          amministrativa  e del personale di segreteria ed ausiliario
          del  Consiglio  di  Stato  e  dei  Tribunali amministrativi
          regionali), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  1  (Composizione).  -  Il  Consiglio di Stato e'
          composto   dal   presidente  del  Consiglio  di  Stato,  da
          presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo la
          tabella A allegata alla presente legge.
              Il  Consiglio  di  Stato  si  divide in sei sezioni con
          funzioni  consultive  o giurisdizionali, oltre alla sezione
          normativa  istituita dall'art. 17, comma 28, della legge 15
          maggio 1997, n. 127.
              Ciascuna   sezione   consultiva   e'  composta  da  due
          presidenti,   di   cui  uno  titolare,  e  da  almeno  nove
          consiglieri;  ciascuna  sezione giurisdizionale e' composta
          da  due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno dodici
          consiglieri.
              Per  le  sezioni  consultive  del Consiglio di Stato le
          deliberazioni  sono  valide  se adottate con la presenza di
          almeno  quattro consiglieri; le sezioni giurisdizionali del
          Consiglio  di Stato pronunciano con l'intervento di uno dei
          presidenti e di quattro consiglieri.
              Il  Presidente  del  Consiglio  di  Stato,  con proprio
          provvedimento,   all'inizio   di   ogni  anno,  sentito  il
          Consiglio  di Presidenza, individua le sezioni che svolgono
          funzioni   giurisdizionali   e   consultive,  determina  le
          rispettive materie di competenza e la composizione, nonche'
          la  composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'art.
          5, primo comma.».
              - Si riporta il testo dell'art. 5 della succitata legge
          n. 186/1982, cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  5  (Adunanza plenaria). - L'adunanza plenaria e'
          presieduta  dal  presidente  del  Consiglio  di Stato ed e'
          composta da dodici magistrati del Consiglio di Stato scelti
          dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio
          di Presidenza.
              Con  le  medesime  modalita'  sono  designati  i membri
          supplenti.
              In  caso di assenza e di impedimento, il presidente del
          Consiglio  di Stato e' sostituito dal presidente di sezione
          giurisdizionale  piu'  anziano  nella  qualifica; gli altri
          componenti  dell'adunanza plenaria, in caso di assenza o di
          impedimento,  sono  sostituiti  dal magistrato piu' anziano
          nella qualifica della rispettiva sezione.».

        
      
          
Capo IX
Giustizia
                              Art. 55.
              Accelerazione del contenzioso tributario
  1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici
dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria
centrale alla data di entrata in vigore dell'art. 1, comma 351, della
legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  per i quali non e' stata ancora
fissata  l'udienza  di trattazione alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  i predetti uffici depositano presso la competente
segreteria,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  apposita  dichiarazione  di  persistenza del loro
interesse   alla   definizione  del  giudizio.  In  assenza  di  tale
dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese
del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.
    2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto   non  si  fa  luogo  alla  nomina  di  nuovi  giudici  della
Commissione  tributaria  centrale  e  le  sezioni  della  stessa, ove
occorrente,  sono  integrate  esclusivamente  con  i componenti delle
commissioni  tributarie regionali presso le quali le predette sezioni
hanno sede.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo vigente del comma 351 dell'art. 1
          della  legge 24 dicembre 2007, n. 244, «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2008)»:
              «351.  Allo  scopo  di  ridurre  le  spese a carico del
          bilancio   dello   Stato   e  di  giungere  ad  una  rapida
          definizione   delle   controversie   pendenti   presso   la
          Commissione  tributaria centrale, a decorrere dal 1° maggio
          2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione e'
          ridotto  a  21;  le  predette  sezioni  hanno  sede  presso
          ciascuna  commissione  tributaria regionale avente sede nel
          capoluogo   di   ogni   regione  e  presso  le  commissioni
          tributarie  di secondo grado di Trento e di Bolzano. A tali
          sezioni  sono  applicati  come  componenti,  su  domanda da
          presentare  al  Consiglio  di  presidenza  della  giustizia
          tributaria  entro  il  31  gennaio  2008,  i  presidenti di
          sezione,  i vice presidenti di sezione e i componenti delle
          commissioni  tributarie  regionali  istituite  nelle stesse
          sedi.  In  difetto  di  domande, il Consiglio di presidenza
          della  giustizia  tributaria provvede d'ufficio entro il 31
          marzo   2008.   Qualora  un  componente  della  Commissione
          tributaria  centrale  sia assegnato ad una delle sezioni di
          cui  al primo periodo, ne assume la presidenza. Le funzioni
          di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle
          commissioni  tributarie  regionali  e  delle commissioni di
          secondo  grado  di  Trento  e  di  Bolzano. I presidenti di
          sezione   ed  i  componenti  della  Commissione  tributaria
          centrale,   nonche'   il   personale  di  segreteria,  sono
          assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto
          dall'art.  8 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre   1972,   n.   636,   su   domanda  da  presentare,
          rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia
          tributaria  ed  al  Dipartimento  per  le politiche fiscali
          entro  il  31  gennaio  2008, a una delle sezioni di cui al
          primo periodo. Ai presidenti di sezione, ai componenti e al
          personale   di   segreteria  della  Commissione  tributaria
          centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente
          non spetta il trattamento di missione.».

        
      
          
Capo IX
Giustizia
                              Art. 56.
                      Disposizioni transitorie
  1.  Gli  articoli  181  e  429 del codice di procedura civile, come
modificati  dal  presente  decreto-legge,  si  applicano  ai  giudizi
instaurati (( dalla data della sua entrata in vigore )).

        
                    Riferimenti normativi:
              - Per  i  testi  vigenti  degli  articoli 181 e 429 del
          codice  di procedura civile, come modificati dalla presente
          legge,  vedasi  i  riferimenti normativo agli articoli 50 e
          53.

        
      
          
Capo X
Privatizzazioni
                              Art. 57.
                        Servizi di cabotaggio
  1.  Le  funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione
relative  ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che
si  svolgono all'interno di una regione sono esercitati dalla regione
interessata.  Per le regioni a statuto speciale il conferimento delle
funzioni  e  dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali.
La  gestione  dei  servizi  di cabotaggio e' regolata da contratti di
servizio  secondo  quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto
legislativo  ((  19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni
)) , in quanto applicabili al settore.
  2.  Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il
finanziamento  dei  contratti  di  servizio  pubblico  di  cabotaggio
marittimo  sono altresi' destinate alla compartecipazione dello Stato
alla  spesa sostenuta dalle regioni per l'erogazione di tali servizi.
Con  decreti  del  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la ((
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano )) , e' disposta, nei limiti
delle  risorse disponibili a legislazione vigente (( pro tempore )) ,
la  ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruita'
e  l'efficienza  della  spesa  statale,  le  regioni, per accedere al
contributo,  stipulano  i  contratti  e determinano oneri di servizio
pubblico   e  dinamiche  tariffarie  sulla  base  di  criteri  comuni
stabiliti  dal  CIPE,  sentita  la  ((  Conferenza  permanente  per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano )).
  3.  Su  richiesta  delle  regioni interessate, da effettuarsi entro
centoventi  giorni  ((  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto )) , l'intera partecipazione detenuta dalla Societa' Tirrenia
di  Navigazione  S.p.A.  nelle  societa' Caremar - Campania Regionale
Marittima  S.p.A.,  Saremar  -  Sardegna  Regionale Marittima S.p.A.,
Toremar  -  Toscana  Regionale  Marittima  S.p.A.,  Siremar - Sicilia
Regionale   Marittima   S.p.A.  e'  trasferita,  a  titolo  gratuito,
rispettivamente  alle  regioni  Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia.
Entro  il  medesimo  termine,  la  regione  Puglia e la regione Lazio
possono  richiedere  il  trasferimento  gratuito,  a societa' da loro
interamente  partecipate,  del  complesso dei beni, delle attivita' e
delle  risorse  umane  utilizzate  rispettivamente  dalla Tirrenia di
Navigazione  S.p.A.  e  dalla  Caremar  S.p.A.  per  l'esercizio  dei
collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.
  4.  In  deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n.
422  del  1997  e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali,
ambientali,  anche  al  fine  di assicurare il rispetto del principio
della   continuita'  territoriale  e  la  domanda  di  mobilita'  dei
cittadini,  le  regioni  possono  affidare  l'esercizio di servizi di
cabotaggio  a  societa'  di  capitale da esse interamente partecipate
secondo le modalita' stabilite dal diritto comunitario.
  5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il secondo periodo e' soppresso.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  17  e 19 del
          decreto  legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento
          alle  regioni  ed agli enti locali di funzioni e compiti in
          materia  di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4,
          comma  4,  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), e successive
          modificazioni:
              «Art.  17  (Obblighi  di  servizio  pubblico).  - 1. Le
          regioni,  le  province e i comuni, allo scopo di assicurare
          la  mobilita' degli utenti, definiscono, ai sensi dell'art.
          2  del  regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento
          1893/91/CEE,  obblighi di servizio pubblico, prevedendo nei
          contratti di servizio di cui all'art. 19, le corrispondenti
          compensazioni  economiche  alle aziende esercenti i servizi
          stessi,  tenendo  conto, ai sensi della citata disposizione
          comunitaria,  dei  proventi  derivanti  dalle  tariffe e di
          quelli  derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi
          complementari alla mobilita'.».
              «Art.  19  (Contratti di servizio). - 1. I contratti di
          servizio  assicurano  la  completa corrispondenza fra oneri
          per  servizi  e  risorse disponibili, al netto dei proventi
          tariffari  e  sono  stipulati  prima  dell'inizio  del loro
          periodo  di validita'. Per i servizi ferroviari i contratti
          di servizio sono stipulati sette mesi prima dell'inizio del
          loro  periodo  di  validita',  al  fine  di  consentire  la
          definizione degli orari nazionali.
              2.   I  contratti  di  servizio  per  i  quali  non  e'
          assicurata,    al    momento   della   loro   stipula,   la
          corrispondenza  tra  gli importi di cui alla lettera e) del
          comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli.
              3.  I  contratti  di servizio, nel rispetto anche delle
          disposizioni  dell'art.  14,  comma  2,  del regolamento n.
          1191/69/CEE,   cosi'   come   modificato  dall'art.  1  del
          regolamento  1893/91/CEE, nonche' nel rispetto dei principi
          sull'erogazione  dei  servizi  pubblici  cosi' come fissati
          dalla carta dei servizi del settore trasporti, definiscono:
                a) il periodo di validita';
                b)  le  caratteristiche  dei  servizi  offerti  ed il
          programma di esercizio;
                c)  gli  standard qualitativi minimi del servizio, in
          termini  di  eta',  manutenzione, confortevolezza e pulizia
          dei veicoli, e di regolarita' delle corse;
                d) la struttura tariffaria adottata;
                e)  l'importo eventualmente dovuto dall'ente pubblico
          all'azienda  di  trasporto  per  le prestazioni oggetto del
          contratto  e  le  modalita' di pagamento, nonche' eventuali
          adeguamenti   conseguenti   a   mutamenti  della  struttura
          tariffaria;
                f)   le  modalita'  di  modificazione  del  contratto
          successivamente alla conclusione;
                g)   le   garanzie   che   devono   essere   prestate
          dall'azienda di trasporto;
                h)  le  sanzioni  in  caso  di mancata osservanza del
          contratto;
                i)  la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai
          lavoratori dipendenti e al capitale investito, dal soggetto
          esercente  il  servizio  di  trasporto pubblico, in caso di
          forti  discontinuita'  nella quantita' di servizi richiesti
          nel periodo di validita' del contratto di servizio;
                l)   l'obbligo   dell'applicazione,  per  le  singole
          tipologie   del  comparto  dei  trasporti,  dei  rispettivi
          contratti  collettivi  di  lavoro,  cosi' come sottoscritti
          dalle   organizzazioni   sindacali  nazionali  maggiormente
          rappresentative   e   dalle   associazioni   datoriali   di
          categoria.
              4.  Gli importi di cui al comma 3, lettera e) , possono
          essere   soggetti   a   revisione   annuale  con  modalita'
          determinate  nel contratto stesso allo scopo di incentivare
          miglioramenti  di  efficienza.  I  suddetti importi possono
          essere  incrementati  in  misura  non  maggiore  del  tasso
          programmato di inflazione, salvo l'eventuale recupero delle
          differenze  in  caso  di  rilevante  scostamento  dal tasso
          effettivo di inflazione, a parita' di offerta di trasporto.
              5.  I  contratti di servizio pubblico devono rispettare
          gli  articoli  2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il
          regolamento  (CEE)  n.  1893/1991, avere caratteristiche di
          certezza finanziaria e copertura di bilancio e prevedere un
          progressivo  incremento del rapporto tra ricavi da traffico
          e  costi  operativi,  rapporto  che,  al netto dei costi di
          infrastruttura,  dovra'  essere  pari  almeno  allo  0,35 a
          partire  dal  1°  gennaio  2000.  Trovano  applicazione  ai
          trasporti  regionali  e locali, a tale fine, le norme della
          direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991.
              6.  I  contratti  di  servizio  in  vigore alla data di
          entrata  in  vigore del presente decreto sono adeguati, per
          le   parti  eventualmente  in  contrasto  con  il  presente
          decreto, in occasione della prima revisione annuale.»
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  10  e 18 del
          succitato decreto legislativo n. 422/1997:
              «Art.  10  (Servizi  marittimi  e  aerei).  -  1.  Sono
          delegati   alle   regioni   le   funzioni   e   i   compiti
          amministrativi  in  materia di servizi marittimi e aerei di
          interesse regionale.
              2.  La  gestione  dei  servizi  di  cui  al  comma 1 e'
          affidata  con le modalita' di cui agli articoli 17 e 18, in
          quanto   applicabili   al  settore.  Detti  trasporti  sono
          organizzati  e  regolati  da contratti di servizio, secondo
          quanto  previsto dai citati articoli 17 e 18 e nel rispetto
          dei principi di economicita' ed efficienza.
              3.  All'attuazione  della  delega  si  provvede a norma
          dell'art. 12.».
              «Art.  18  (Organizzazione  dei  servizi  di  trasporto
          pubblico  regionale e locale). - 1. L'esercizio dei servizi
          di  trasporto  pubblico  regionale  e locale, con qualsiasi
          modalita'  effettuati  e  in  qualsiasi  forma affidati, e'
          regolato,  a  norma  dell'art.  19,  mediante  contratti di
          servizio  di  durata non superiore a nove anni. L'esercizio
          deve  rispondere  a principi di economicita' ed efficienza,
          da  conseguirsi  anche attraverso l'integrazione modale dei
          servizi  pubblici  di trasporto. I servizi in economia sono
          disciplinati con regolamento dei competenti enti locali.
              2.  Allo  scopo  di  incentivare  il  superamento degli
          assetti   monopolistici   e   di   introdurre   regole   di
          concorrenzialita'  nella  gestione dei servizi di trasporto
          regionale  e  locale,  per  l'affidamento  dei  servizi  le
          regioni   e  gli  enti  locali  si  attengono  ai  principi
          dell'art.   2   della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,
          garantendo in particolare:
                a)  il  ricorso  alle  procedure  concorsuali  per la
          scelta  del  gestore del servizio sulla base degli elementi
          del   contratto  di  servizio  di  cui  all'art.  19  e  in
          conformita'  alla  normativa  comunitaria e nazionale sugli
          appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare
          i  soggetti  in possesso dei requisiti di idoneita' morale,
          finanziaria  e  professionale  richiesti,  ai  sensi  della
          normativa  vigente,  per  il conseguimento della prescritta
          abilitazione  all'autotrasporto  di  viaggiatori su strada,
          con  esclusione,  terminato il periodo transitorio previsto
          dal presente decreto o dalle singole leggi regionali, delle
          societa' che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi in
          affidamento  diretto  o  a  seguito  di  procedure  non  ad
          evidenza   pubblica,   e   delle   societa'   dalle  stesse
          controllate  o ad esse collegate, delle loro controllanti e
          delle  societa'  di  gestione  delle reti, degli impianti e
          delle  altre  dotazioni  patrimoniali. [Tale esclusione non
          opera  limitatamente  alle  gare  che  hanno  ad  oggetto i
          servizi  gia'  espletati  dai  soggetti stessi]. La gara e'
          aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche
          e  di  prestazione  del  servizio,  nonche'  dei  piani  di
          sviluppo e potenziamento delle reti e degli impianti, oltre
          che   della   fissazione   di  un  coefficiente  minimo  di
          utilizzazione  per  la  istituzione o il mantenimento delle
          singole linee esercite. Il bando di gara deve garantire che
          la  disponibilita'  a  qualunque  titolo  delle reti, degli
          impianti  e  delle  altre dotazioni patrimoniali essenziale
          per  l'effettuazione del servizio non costituisca, in alcun
          modo,  elemento  discriminante  per  la  valutazione  delle
          offerte  dei  concorrenti.  Il  bando di gara deve altresi'
          assicurare  che  i beni di cui al periodo precedente siano,
          indipendentemente  da  chi ne abbia, a qualunque titolo, la
          disponibilita',  messi a disposizione del gestore risultato
          aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica;
                b) - c) (soppresse);
                d)  l'esclusione,  in  caso  di  mancato  rinnovo del
          contratto  alla  scadenza  o  di  decadenza  dal  contratto
          medesimo, di indennizzo al gestore che cessa dal servizio;
                e) l'indicazione delle modalita' di trasferimento, in
          caso  di  cessazione dell'esercizio, dal precedente gestore
          all'impresa    subentrante    dei   beni   essenziali   per
          l'effettuazione del servizio e del personale dipendente con
          riferimento a quanto disposto all'art. 26 del regio decreto
          8 gennaio 1931, n. 148;
                f)  l'applicazione  della  disposizione  dell'art. 1,
          comma  5,  del  regolamento  1893/91/CEE  alle  societa' di
          gestione  dei  servizi  di  trasporto  pubblico locale che,
          oltre   a  questi  ultimi  servizi,  svolgono  anche  altre
          attivita';
                g)  la  determinazione  delle tariffe del servizio in
          analogia,  ove  possibile,  a  quanto  previsto dall'art. 2
          della legge 14 novembre 1995, n. 481.
              3.  Le  regioni  e  gli  enti  locali, nelle rispettive
          competenze,   incentivano   il  riassetto  organizzativo  e
          attuano,  entro  e  non  oltre  il  31  dicembre  2000,  la
          trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi, anche
          con  le  procedure di cui all'art. 17, commi 51 e seguenti,
          della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in  societa'  di
          capitali, ovvero in cooperative a responsabilita' limitata,
          anche   tra   i  dipendenti,  o  l'eventuale  frazionamento
          societario  derivante da esigenze funzionali o di gestione.
          Di tali societa', l'ente titolare del servizio puo' restare
          socio unico per un periodo non superiore a due anni. Ove la
          trasformazione  di  cui al presente comma non avvenga entro
          il  termine  indicato,  provvede il sindaco o il presidente
          della  provincia  nei  successivi  tre  mesi.  In  caso  di
          ulteriore   inerzia,  la  regione  procede  all'affidamento
          immediato  del  relativo  servizio  mediante  le  procedure
          concorsuali di cui al comma 2, lettera a) .
              3-bis  Le  regioni prevedono un periodo transitorio, da
          concludersi  comunque  entro il 31 dicembre 2007, nel corso
          del  quale  vi  e'  la  facolta'  di  mantenere  tutti  gli
          affidamenti  agli  attuali  concessionari  ed alle societa'
          derivanti  dalle  trasformazioni  di cui al comma 3, ma con
          l'obbligo  di affidamento di quote di servizio o di servizi
          speciali  mediante  procedure concorsuali, previa revisione
          dei  contratti  di  servizio  in  essere  se necessaria; le
          regioni  procedono  altresi' all'affidamento della gestione
          dei  relativi  servizi  alle societa' costituite allo scopo
          dalle   ex  gestioni  governative,  fermo  restando  quanto
          previsto  dalle  norme  in  materia  di programmazione e di
          contratti  di  servizio  di  cui  al  capo II. Trascorso il
          periodo  transitorio,  tutti  i  servizi  vengono  affidati
          esclusivamente  tramite  le procedure concorsuali di cui al
          comma 2, lettera a) .
              3-ter  Ferme  restando le procedure di gara ad evidenza
          pubblica  gia'  avviate  o  concluse,  le  regioni  possono
          disporre  una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un
          massimo  di  due  anni, in favore di soggetti che, entro il
          termine  del  periodo  transitorio  di  cui  al comma 3-bis
          soddisfino una delle seguenti condizioni:
                a)  per  le  aziende  partecipate  da  regioni o enti
          locali,  sia  avvenuta  la  cessione, mediante procedure ad
          evidenza  pubblica,  di una quota di almeno il 20 per cento
          del  capitale  sociale  ovvero di una quota di almeno il 20
          per  cento  dei  servizi  eserciti  a societa' di capitali,
          anche consortili, nonche' a cooperative e consorzi, purche'
          non partecipate da regioni o da enti locali;
                b)  si sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario
          mediante  fusione  di  almeno  due  societa' affidatarie di
          servizio   di  trasporto  pubblico  locale  nel  territorio
          nazionale   ovvero   alla   costituzione  di  una  societa'
          consortile,  con  predisposizione  di  un piano industriale
          unitario, di cui siano soci almeno due societa' affidatarie
          di  servizio  di  trasporto  pubblico locale nel territorio
          nazionale.  Le  societa'  interessate  dalle  operazioni di
          fusione   o  costituzione  di  societa'  consortile  devono
          operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini
          di  traffico uniti da contiguita' territoriale in modo tale
          che  tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un
          maggiore  livello  di servizi di trasporto pubblico locale,
          secondo parametri di congruita' definiti dalle regioni.
              3-quater  Durante  i  periodi  di  cui ai commi 3-bis e
          3-ter  i  servizi  di trasporto pubblico regionale e locale
          possono   continuare   ad  essere  prestati  dagli  attuali
          esercenti,  comunque  denominati.  A tali soggetti gli enti
          locali affidanti possono integrare il contratto di servizio
          pubblico  gia'  in  essere ai sensi dell'art. 19 in modo da
          assicurare  l'equilibrio  economico e attraverso il sistema
          delle  compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE)
          n.  1191/69  del 26 giugno 1969 del Consiglio, e successive
          modificazioni,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto
          stabilito all'art. 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari
          dei   servizi,   sulla  base  degli  indirizzi  degli  enti
          affidanti, provvedono, in particolare:
                a)  al  miglioramento  delle condizioni di sicurezza,
          economicita' ed efficacia dei servizi offerti nonche' della
          qualita'     dell'informazione     resa     all'utenza    e
          dell'accessibilita'  ai  servizi  in  termini di frequenza,
          velocita' commerciale, puntualita' ed affidabilita';
                b)  al  miglioramento  del  servizio  sul piano della
          sostenibilita' ambientale;
                c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di
          trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a
          quanto previsto al comma 3-quinquies.
              3-quinquies.  Le  disposizioni  di cui ai commi 3-bis e
          3-quater  si  applicano anche ai servizi automobilistici di
          competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati
          commi,   le   regioni  e  gli  enti  locali  promuovono  la
          razionalizzazione     delle     reti    anche    attraverso
          l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando
          sistemi  di  tariffazione  unificata  volti ad integrare le
          diverse modalita' di trasporto.
              3-sexies.  I  soggetti  titolari  dell'affidamento  dei
          servizi  ai  sensi dell'art. 113, comma 5, lettera c) , del
          testo  unico  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n. 267, come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera d) ,
          del  decreto-legge  30  settembre 2003, n. 269, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326,
          provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica,
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  disposizione, una quota di almeno il 20 per cento
          dei  servizi  eserciti  a  soggetti  privati  o a societa',
          purche'  non  partecipate  dalle  medesime  regioni o dagli
          stessi enti locali affidatari dei servizi.
              3-septies.  Le  societa'  che fruiscono della ulteriore
          proroga  di  cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata
          della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad
          evidenza   pubblica   attivate  sul  resto  del  territorio
          nazionale per l'affidamento di servizi.».
              - Si  riporta  il testo del comma 192 dell'art. 2 della
          legge   23  dicembre  1996,  n.  662,  recante  «Misure  di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica.»,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              «192.  Sono  abrogate  le  disposizioni legislative che
          fanno obbligo all'Istituto per la ricostruzione industriale
          (I.R.I.  S.p.A.)  di detenere direttamente o indirettamente
          partecipazioni di maggioranza in societa' esercenti servizi
          di trasporto aereo ed al medesimo Istituto ed alla Societa'
          finanziaria   marittima   (FINMARE   S.p.A.)   di  detenere
          direttamente o indirettamente partecipazioni di maggioranza
          in   societa'  esercenti  servizi  marittimi  nazionali  ed
          internazionali  e relative societa' che svolgono servizi di
          supporto.  Alle  partecipazioni  azionarie dello Stato e di
          enti  pubblici  anche  territoriali ed economici in imprese
          assicurative si applica il divieto di cui all'art. 3, comma
          2,  del  decreto-legge  31 maggio 1994, n. 332, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.».

        
      
          
Capo X
Privatizzazioni
                              Art. 58.
            Ricognizione e valorizzazione del patrimonio
         immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali
  1.  Per  procedere  al  riordino,  gestione  e  valorizzazione  del
patrimonio  immobiliare  di  regioni,  province,  comuni e altri enti
locali,  ciascun  ente con delibera dell'organo di Governo individua,
((  redigendo  apposito  elenco  ))  ,  sulla base e nei limiti della
documentazione  esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli
beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali
all'esercizio  delle  proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione. Viene cosi' redatto il (( piano
delle   alienazioni  e  valorizzazioni  ))  immobiliari  allegato  al
bilancio di previsione.
  2.   L'inserimento   degli  immobili  nel  piano  ne  determina  la
conseguente  classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone
espressamente  la  destinazione  urbanistica;  la  deliberazione  del
consiglio  comunale  di approvazione del (( piano delle alienazioni e
valorizzazioni  ))  costituisce  variante  allo strumento urbanistico
generale.  Tale  variante, in quanto relativa a singoli immobili, non
necessita   di  verifiche  di  conformita'  agli  eventuali  atti  di
pianificazione  sovraordinata  di  competenza  delle province e delle
regioni.  ((  La verifica di conformita' e' comunque richiesta e deve
essere  effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data  di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative a
terreni   classificati  come  agricoli  dallo  strumento  urbanistico
generale   vigente,   ovvero   nei  casi  che  comportano  variazioni
volumetriche  superiori  al  10  per  cento  dei  volumi previsti dal
medesimo strumento urbanistico vigente )).
  3.  (( Gli elenchi di cui al comma 1 )) , da pubblicare mediante le
forme  previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo
della  proprieta', in assenza di precedenti trascrizioni, e producono
gli  effetti  previsti  dall'art.  2644  del  codice  civile, nonche'
effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.
  4.   Gli   uffici   competenti   provvedono,  se  necessario,  alle
conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
  5.  Contro l'iscrizione del bene (( negli elenchi di cui al comma 1
))  ,  e'  ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla
pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.
  6.  La  procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25
settembre  2001  n.  351, convertito con modificazioni dalla legge 23
novembre  2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si
estende  ai  beni immobili inclusi (( negli elenchi di cui al comma 1
)).  In  tal  caso, la procedura prevista al comma 2 (( dell'articolo
3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 )) si applica solo per
i  soggetti  diversi  dai  Comuni  e  l'iniziativa  rimessa  all'Ente
proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 ((
dell'articolo  3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 )) sono
predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.
  7.  I  soggetti  ((  di  cui  al  comma  1  )) possono in ogni caso
individuare  forme  di  valorizzazione  alternative, nel rispetto dei
principi   di   salvaguardia   dell'interesse   pubblico  e  mediante
l'utilizzo di strumenti competitivi.
  8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti (( negli elenchi di
cui  al  comma  1  ))  possono conferire i propri beni immobili anche
residenziali  a  fondi  comuni  di  investimento  immobiliare  ovvero
promuoverne  la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4
e  seguenti  del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
  9.  Ai  conferimenti  di  cui  al  presente  articolo, nonche' alle
dismissioni degli immobili inclusi (( negli elenchi di cui al comma 1
))  ,  si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del
decreto-legge   25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 2643 e 2644 del
          codice civile:
              «Art.  2643 (Atti soggetti a trascrizione). - Si devono
          rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
                1)  i  contratti  che  trasferiscono la proprieta' di
          beni immobili;
                2)  i  contratti  che  costituiscono, trasferiscono o
          modificano  il  diritto  di  usufrutto su beni immobili, il
          diritto   di   superficie   i   diritti  del  concedente  e
          dell'enfiteuta;
                3)  i  contratti  che  costituiscono la comunione dei
          diritti menzionati nei numeri precedenti;
                4)   i   contratti  che  costituiscono  o  modificano
          servitu'  prediali,  il diritto di uso sopra beni immobili,
          il diritto di abitazione;
                5)   gli   atti  tra  vivi  di  rinunzia  ai  diritti
          menzionati nei numeri;
                6)   i  provvedimenti  con  i  quali  nell'esecuzione
          forzata  si  trasferiscono la proprieta' di beni immobili o
          altri  diritti  reali  immobiliari,  eccettuato  il caso di
          vendita  seguita nel processo di liberazione degli immobili
          dalle ipoteche a favore del terzo;
                7)  gli atti e le sentenze di affrancazione del fondo
          enfiteutico;
                8)  i  contratti  di  locazione  di beni immobili che
          hanno durata superiore a nove anni;
                9)  gli atti e le sentenze da cui risulta liberazione
          o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un
          termine maggiore di tre anni;
                10)  i  contratti di societa' e di associazione con i
          quali  si  conferisce  il  godimento  di beni immobili o di
          altri  diritti  reali  immobiliari,  quando la durata della
          societa'  o  dell'associazione  eccede  i  nove  anni  o e'
          indeterminata;
                11)  gli  atti di costituzione dei consorzi che hanno
          l'effetto indicato dal numero;
                12) i contratti di anticresi;
                13) le transazioni che hanno per oggetto controversie
          sui diritti menzionati nei numeri precedenti;
                14)  le  sentenze  che  operano  la  costituzione, il
          trasferimento   o  la  modificazione  di  uno  dei  diritti
          menzionati nei numeri precedenti.».
              «Art.  2644  (Effetti  della  trascrizione). - Gli atti
          enunciati   nell'articolo   precedente  non  hanno  effetto
          riguardo  ai  terzi che a qualunque titolo hanno acquistato
          diritti  sugli  immobili  in  base  a  un atto trascritto o
          iscritto   anteriormente   alla   trascrizione  degli  atti
          medesimi.
              Seguita  la trascrizione, non puo' avere effetto contro
          colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di
          diritti   acquistati   verso   il  suo  autore,  quantunque
          l'acquisto risalga a data.».
              - Si riporta il testo dell'art. 3-bis del decreto-legge
          25  settembre 2001, n. 351 (Disposizioni urgenti in materia
          di   privatizzazione   e   valorizzazione   del  patrimonio
          immobiliare  pubblico  e  di  sviluppo  dei fondi comuni di
          investimento immobiliare):
              «Art.  3-bis  (Valorizzazione  e  utilizzazione  a fini
          economici   dei   beni   immobili   tramite  concessione  o
          locazione).  - 1. I beni immobili di proprieta' dello Stato
          individuati  ai sensi dell'art. 1 possono essere concessi o
          locati  a  privati,  a  titolo  oneroso, per un periodo non
          superiore  a cinquanta anni, ai fini della riqualificazione
          e  riconversione  dei  medesimi  beni tramite interventi di
          recupero,     restauro,    ristrutturazione    anche    con
          l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo
          svolgimento di attivita' economiche o attivita' di servizio
          per  i  cittadini, ferme restando le disposizioni contenute
          nel  codice  dei  beni culturali e del paesaggio, di cui al
          decreto  legislativo  22  gennaio 2004, n. 42, e successive
          modificazioni.
              2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze puo'
          convocare  una  o  piu'  conferenze di servizi o promuovere
          accordi   di   programma  per  sottoporre  all'approvazione
          iniziative  per  la valorizzazione degli immobili di cui al
          presente articolo.
              3.  Agli enti territoriali interessati dal procedimento
          di  cui  al comma 2 e' riconosciuta una somma non inferiore
          al  50  per  cento  e  non  superiore  al 100 per cento del
          contributo  di costruzione dovuto ai sensi dell'art. 16 del
          testo  unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica   6   giugno   2001,   n.   380,   e  successive
          modificazioni, per l'esecuzione delle opere necessarie alla
          riqualificazione   e   riconversione.   Tale   importo   e'
          corrisposto  dal  concessionario  all'atto  del  rilascio o
          dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio.
              4.  Le  concessioni  e  le locazioni di cui al presente
          articolo sono assegnate con procedure ad evidenza pubblica,
          per  un  periodo  di  tempo  commisurato  al raggiungimento
          dell'equilibrio   economico-finanziario  dell'iniziativa  e
          comunque non eccedente i cinquanta anni.
              5.  I  criteri  di  assegnazione  e le condizioni delle
          concessioni  o  delle locazioni di cui al presente articolo
          sono  contenuti  nei  bandi  predisposti  dall'Agenzia  del
          demanio,  prevedendo,  in  particolare,  nel caso di revoca
          della  concessione  o di recesso dal contratto di locazione
          il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato
          sulla base del piano economico-finanziario.
              6.    Per   il   perseguimento   delle   finalita'   di
          valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni di
          cui  al  presente  articolo, i beni medesimi possono essere
          affidati  a  terzi  ai  sensi  dell'art. 143 del codice dei
          contratti  pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
          di  cui  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in
          quanto compatibile.».
              - Si riporta il testo dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del
          gia' citato decreto-legge n. 351/2001:
              «18.  Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
          dalla  consegna  dei documenti relativi alla proprieta' dei
          beni  e  alla  regolarita'  urbanistica-edilizia e fiscale.
          Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
          decreti  di  cui  al comma 1 puo' essere disposta in favore
          delle  societa'  beneficiarie del trasferimento la garanzia
          di  un  valore  minimo  dei  beni  ad esse trasferiti e dei
          canoni di affitto o locazione.».
              «19.  Per  la  rivendita  dei  beni  immobili  ad  esse
          trasferiti,  le  societa' sono esonerate dalla garanzia per
          vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi
          alla    proprieta'    dei    beni    e   alla   regolarita'
          urbanistica-edilizia  e fiscale. La garanzia per vizi e per
          evizione  e' a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico
          proprietario  del  bene  prima  del  trasferimento a favore
          delle  societa'.  Le  disposizioni di cui all'art. 2, comma
          59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle
          rivendite  da parte delle societa' di tutti i beni immobili
          trasferiti  ai  sensi  del  comma  1.  Gli onorari notarili
          relativi  alla  vendita  dei  beni  immobiliari  di  cui al
          presente  articolo  sono  ridotti  alla  meta'.  La  stessa
          riduzione   si   applica   agli  onorari  notarili  per  la
          stipulazione  di  mutui  collegati  agli  atti  di  vendita
          medesimi,  anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo
          unico  di  cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
          385.  In  caso  di cessione agli affittuari o ai conduttori
          detti  onorari  sono  ridotti  al 25 per cento. I notai, in
          occasione  degli  atti di rivendita, provvederanno a curare
          le  formalita'  di  trascrizione,  di  intavolazione  e  di
          voltura  catastale  relative  ai  provvedimenti e agli atti
          previsti  dai commi 1 e 2 dell'art. 1 e dai commi 1 e 1-bis
          del  presente  articolo  se  le stesse non siano state gia'
          eseguite.».

        
      
          
Capo X
Privatizzazioni
                              Art. 59.
                         Finmeccanica S.p.A.
  1.  In  caso  di  delibera  di  aumenti  di  capitale nel corso del
corrente  esercizio,  da  parte  della  societa' Finmeccanica S.p.A.,
finalizzati  ad  iniziative  strategiche  di  sviluppo,  il Ministero
dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a sottoscrivere azioni
di  nuova  emissione  della stessa societa' per un importo massimo di
250  milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei diritti
di  opzione  spettanti  allo  Stato,  mediante utilizzo delle risorse
derivanti,  almeno  per  pari importo, dalla distribuzione di riserve
disponibili  da  parte  di  societa'  controllate  dallo  Stato e che
vengono  versate  su  apposita contabilita' speciale per le finalita'
del  presente  articolo.  ((  In  ogni caso, la quota percentuale del
capitale sociale detenuta dallo Stato non puo' risultare inferiore al
30 per cento )).

        
      
          
Titolo III
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato
                              Art. 60.
       Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica
  1.   Per   il   triennio  2009-2011  le  dotazioni  finanziarie,  a
legislazione  vigente,  delle missioni di spesa di ciascun Ministero,
sono  ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata
indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per
legge.
  2.  Dalle  riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di
spesa  di  ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e
altre  spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e
compensative  delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le
regioni;  ai trasferimenti a favore degli enti territoriali (( aventi
natura obbligatoria )) ; del fondo ordinario delle universita'; delle
risorse   destinate   alla   ricerca;   delle  risorse  destinate  al
finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone
fisiche; nonche' quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge
o derivanti da accordi internazionali.
    ((  3.  Fermo  quanto previsto in materia di flessibilita' con la
legge  annuale  di  bilancio,  in  via sperimentale, limitatamente al
prossimo esercizio finanziario, nella legge di bilancio, nel rispetto
dell'invarianza  degli  effetti  sui  saldi  di  finanza  pubblica  e
dell'obiettivo  di  pervenire ad un consolidamento per missioni e per
programmi  di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate
tra  i  programmi  le  dotazioni  finanziarie di ciascuna missione di
spesa,  fatta  eccezione  per le spese di natura obbligatoria, per le
spese  in  annualita'  e  a pagamento differito. Le rimodulazioni tra
spese  di  funzionamento  e  spese per interventi sono consentite nel
limite  del  10  per cento delle risorse stanziate per gli interventi
stessi.  Resta  precluso  l'utilizzo  degli  stanziamenti di spesa in
conto  capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a
ciascuno   stato   di   previsione   della   spesa  sono  esposte  le
autorizzazioni  legislative  e  i  relativi importi da utilizzare per
ciascun programma )).
      ((   4.   Ciascun   Ministro   prospetta   le   ragioni   della
riconfi-gurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza
nonche'   i   criteri   per  il  miglioramento  dell'economicita'  ed
efficienza  e  per  la  individuazione  di  indicatori  di  risultato
relativamente  alla  gestione di ciascun programma nelle relazioni al
Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre
2007,  n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'art. 3 della
legge  n. 244 del 2007 e' differito, per l'anno 2008, al 30 settembre
2008. ))
    ((  5.  Le  rimodulazioni  di  spesa  tra  i programmi di ciascun
Ministero  di  cui  al comma 3 possono essere proposte nel disegno di
legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo
17  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In
tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di
legge,    le   rimodulazioni   possono   essere   comunque   attuate,
limitatamente  all'esercizio  finanziario 2009, in via provvisoria ed
in  misura  tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalita'
definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al
10  per  cento  delle  risorse finanziarie complessivamente stanziate
dalla  medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze  di  concerto  con  il  Ministro  competente.  Gli schemi dei
decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per
l'espressione  del  parere delle Commissioni competenti per materia e
per  i  profili  di  carattere  finanziario.  I  pareri devono essere
espressi  entro  quindici  giorni dalla data di trasmissione. Decorso
inutilmente  il  termine  senza che le Commissioni abbiano espresso i
pareri  di  rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati.
Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con
riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi
di   decreto   corredati   dei   necessari  elementi  integrativi  di
informazione,  per  i  pareri definitivi delle commissioni competenti
per  i  profili  finanziari,  che  devono essere espressi entro dieci
giorni.   Fatto   salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  2,  comma
4-quinquies,  della  citata  legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del
decreto   legislativo   7   agosto   1997,   n.   279,  e  successive
modificazioni,   nel   caso   si   tratti  di  dotazioni  finanziarie
direttamente  determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi
dalle  Commissioni  competenti per i profili di carattere finanziario
sono  vincolanti.  I  decreti  di  cui  al  secondo  periodo  perdono
efficacia  fin  dall'inizio  qualora  il  parlamento  non  approvi la
corrispondente  variazione  in  sede di esame del disegno di legge di
assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della
legge  n.  468  del 1978. Le rimodulazioni proposte con il disegno di
legge  di  assestamento  o  con gli altri provvedimenti adottabili ai
sensi  dell'articolo  17  della legge n. 468 del 1978 o con i decreti
ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso )).
   (( 6. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008,
n.  93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
126, e' abrogato. ))
    ((  7.  Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri
imposti  in sede internazionale e del patto di stabilita' e crescita,
nel  definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi,
qualora   siano  prevedibili  specifici  e  rilevanti  effetti  sugli
andamenti   tendenziali   del   fabbisogno  del  settore  pubblico  e
dell'indebitamento   netto  del  conto  consolidato  delle  pubbliche
amministrazioni,  il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce
i  relativi  elementi  di  valutazione nella relazione tecnica di cui
all'articolo  11-ter  della  legge  n.  468  del  1978, con specifico
riferimento  agli  effetti  che  le innovazioni hanno sugli andamenti
tendenziali,  o  con apposita nota scritta negli altri casi. Entro il
31  gennaio  2009, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta
al  Parlamento,  ai  fini dell'adozione di atti di indirizzo da parte
delle  competenti  Commissioni parlamentari, una relazione contenente
informazioni  sulle  metodologie per la valutazione degli effetti sul
fabbisogno  e  sull'indebitamento  netto  del conto consolidato delle
pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa )).
  8.  Il  fondo  di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27
maggio  2008,  n.  93, e' integrato di 100 milioni di euro per l'anno
2009,  300  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da
utilizzare  a  reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di
spesa.  ((  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4,
del   decreto-legge   27   maggio   2008,   n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminata
ai  sensi del presente comma, e' ridotta dell'importo di 6 milioni di
euro  per  l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10
milioni di euro per l'anno 2010 )).
    (( 8-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e'
istituito  un  fondo  con  una dotazione pari a 3 milioni di euro per
l'anno  2008,  da utilizzare per far fronte alle esigenze prioritarie
del Ministero stesso )).
    ((  8-ter.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  8-bis si provvede
mediante  corrispondente  riduzione, per l'anno 2008, della dotazione
del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio
2008,  n.  93,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126 )).
    (( 8-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
  «  5-bis.  Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la
situazione  analitica  dei  crediti  e  dei  debiti  derivanti  dalle
operazioni  poste  in  essere  dai  Commissari  delegati, a qualsiasi
titolo,   anche  in  sostituzione  di  altri  soggetti,  deve  essere
rendicontata  annualmente,  nonche'  al  termine  della  gestione,  e
trasmessa  entro  il  31  gennaio di ciascun anno alla Presidenza del
Consiglio  dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT per la
valutazione   degli  effetti  sui  saldi  di  finanza  pubblica.  Per
l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione
prevista  dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
e successive modificazioni )) ».
  9.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  10.  Per  l'anno  2009  non  si  applicano  le  disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e  la  quota  resa  indisponibile per detto anno, ai sensi del citato
comma  507,  e'  portata  in  riduzione  delle  relative dotazioni di
bilancio.
  11.  L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n.
7  e  alla  legge  26  febbraio 1987, n. 49, (( relativa )) all'aiuto
pubblico  a  favore  dei  Paesi  in via di sviluppo e' ridotta di 170
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.
  12.  L'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 1, comma 896,
della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, e' ridotta di 183 milioni di
euro per l'anno 2009.
  13.  All'articolo  1,  comma  21,  primo  periodo,  della  legge 23
dicembre 2005, n. 266 le parole «a singoli capitoli,» sono sostituite
dalle seguenti: «ai singoli programmi».
  14.  Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23
dicembre  2005,  n.  266,  ai fini del controllo e monitoraggio della
spesa  pubblica,  la  mancata  segnalazione  da parte del funzionario
responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare
di  non  garantire  il  rispetto delle originarie previsioni di spesa
costituisce   evento   valutabile   ai   fini  della  responsabilita'
disciplinare. Ai fini della responsabilita' contabile, il funzionario
responsabile  risponde  del  danno derivante dal mancato rispetto dei
limiti  della  spesa  originariamente  previsti,  anche a causa della
mancata  tempestiva  adozione  dei provvedimenti necessari ad evitare
efficacemente  tale  esito, nonche' (( delle misure )) occorrenti per
ricondurre la spesa entro i predetti limiti.
  15.  Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli obiettivi di
finanza  pubblica,  a  decorrere  dall'esercizio finanziario 2009, le
amministrazioni  dello  Stato,  escluso il comparto della sicurezza e
del  soccorso,  possono  assumere mensilmente impegni per importi non
superiori  ad  un  dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unita'
previsionale  di  base,  con  esclusione  delle  spese  per stipendi,
retribuzioni,   pensioni   e   altre  spese  fisse  o  aventi  natura
obbligatoria  ovvero  non  frazionabili  in  dodicesimi,  nonche' per
interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le
regolazioni  contabili,  accordi  internazionali,  obblighi derivanti
dalla normativa comunitaria, annualita' relative ai limiti di impegno
e  rate  di  ammortamento  mutui. La violazione del divieto di cui al
presente comma rileva agli effetti della responsabilita' contabile.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo del comma 68 dell'art. 3 della
          gia' citata legge n. 244/2007:
              «68.  Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro
          trasmette   alle   Camere,   per  l'esame  da  parte  delle
          Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia e per i
          profili   di  coerenza  ordinamentale  e  finanziaria,  una
          relazione   sullo   stato   della   spesa,   sull'efficacia
          nell'allocazione  delle  risorse  nelle  amministrazioni di
          rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione
          amministrativa  svolta,  con riferimento alle missioni e ai
          programmi  in  cui  si articola il bilancio dello Stato. Le
          relazioni,  predisposte sulla base di un'istruttoria svolta
          dai   servizi   per  il  controllo  interno,  segnalano  in
          particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo
          quadrimestre dell'anno in corso:
                a)  lo  stato  di  attuazione  delle direttive di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
          con     riguardo     sia     ai     risultati    conseguiti
          dall'amministrazione   nel  perseguimento  delle  priorita'
          politiche   individuate  dal  Ministro,  sia  al  grado  di
          realizzazione   degli   obiettivi   di   miglioramento,  in
          relazione  alle  risorse assegnate e secondo gli indicatori
          stabiliti,   in   conformita'   con  la  documentazione  di
          bilancio,  anche  alla  luce  delle  attivita' di controllo
          interno,  nonche'  le  linee  di  intervento  individuate e
          perseguite   al   fine   di   migliorare  l'efficienza,  la
          produttivita'     e    l'economicita'    delle    strutture
          amministrative e i casi di maggior successo registrati;
                b)   gli   adeguamenti   normativi  e  amministrativi
          ritenuti   opportuni,   con   particolare   riguardo   alla
          soppressione  o  all'accorpamento delle strutture svolgenti
          funzioni  coincidenti,  analoghe,  complementari o divenute
          obsolete;
                c)    le   misure   ritenute   necessarie   ai   fini
          dell'adeguamento   e  della  progressiva  razionalizzazione
          delle  strutture  e  delle  funzioni amministrative nonche'
          della  base normativa in relazione alla nuova struttura del
          bilancio per missioni e per programmi.».
              - Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 5 agosto
          1978,   n.   468,  recante  «Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita'  generale dello Stato in materia di bilancio»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233:
              «Art.  17  (Assestamento  e  variazioni di bilancio). -
          Entro  il  mese  di  giugno di ciascun anno il Ministro del
          tesoro,  di  concerto  con il Ministro del bilancio e della
          programmazione   economica,   presenta   al  Parlamento  un
          apposito  disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli
          stanziamenti   di   bilancio,   anche  sulla  scorta  della
          consistenza  dei residui attivi e passivi accertata in sede
          di   rendiconto   dell'esercizio  scaduto  il  31  dicembre
          precedente.
              Ulteriori variazioni delle dotazioni di competenza e di
          cassa  possono  essere presentate al Parlamento entro e non
          oltre il termine del 31 ottobre.
              [Le riassegnazioni ai capitoli di spesa di cui all'art.
          5,  ultimo  comma,  della  presente legge sono disposte con
          decreto  del  Ministro del tesoro da registrarsi alla Corte
          dei  conti  e riguardano le somme versate all'entrata entro
          il 31 ottobre di ciascun anno finanziario. Le somme versate
          dopo  tale data e comunque entro la chiusura dell'esercizio
          sono  riassegnate  con  decreto  del Ministro del tesoro ai
          corrispondenti capitoli di spesa dell'anno successivo].
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere alle
          variazioni  di  bilancio  occorrenti per l'applicazione dei
          provvedimenti  legislativi  pubblicati successivamente alla
          presentazione  del  bilancio  di previsione, indicando, per
          ciascun  capitolo  di spesa, sia le dotazioni di competenza
          che quelle di cassa.
              Il  Ministro  del  tesoro  e'  altresi'  autorizzato ad
          integrare, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei
          conti,  le  dotazioni di cassa in correlazione al trasporto
          all'esercizio   successivo   di  titoli  di  spesa  rimasti
          insoluti    alla    chiusura   dell'esercizio   precedente,
          limitatamente  a quei capitoli di spesa le cui dotazioni di
          cassa  non  presentino, nelle more dell'assestamento di cui
          al  precedente  primo comma, sufficienti disponibilita' per
          il pagamento dei titoli trasportati.».
              - Si riporta il testo del comma 4-quinquies dell'art. 2
          della gia' citata legge n. 468/1978:
              «4-quinquies.   In  apposito  allegato  allo  stato  di
          previsione,  le  unita' previsionali di base sono ripartite
          in    capitoli,    ai   fini   della   gestione   e   della
          rendicontazione.  I  capitoli sono determinati in relazione
          al  rispettivo oggetto per l'entrata e secondo il contenuto
          economico  e  funzionale  per  la spesa. La ripartizione e'
          effettuata con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con
          le  amministrazioni  interessate. Su proposta del dirigente
          responsabile,  con  decreti  del  Ministro  competente,  da
          comunicare,  anche  con  evidenze informatiche, al Ministro
          del  tesoro  e  alle  commissioni  parlamentari competenti,
          possono   essere  effettuate  variazioni  compensative  tra
          capitoli   della   medesima   unita'   previsionale,  fatta
          eccezione   per   le  autorizzazioni  di  spesa  di  natura
          obbligatoria,  per  le  spese  in  annualita' e a pagamento
          differito  e per quelle direttamente regolate con legge. Al
          fine  di favorire una maggiore flessibilita' nell'uso delle
          risorse  destinate  agli  investimenti  e  di consentire la
          determinazione  delle dotazioni di cassa e di competenza in
          misura  tale  da  limitare  la  formazione  di  residui  di
          stanziamento,    possono   essere   effettuate   variazioni
          compensative,  nell'ambito della stessa unita' previsionale
          di base, di conto capitale, anche tra stanziamenti disposti
          da  leggi  diverse, a condizione che si tratti di leggi che
          finanzino  o rifinanzino lo stesso intervento. Sono escluse
          le  variazioni  compensative fra le unita' di spesa oggetto
          della  deliberazione parlamentare. La legge di assestamento
          del    bilancio   o   eventuali   ulteriori   provvedimenti
          legislativi di variazione possono autorizzare compensazioni
          tra le diverse unita' revisionali.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  5 dell'art. 3 del
          decreto  legislativo  7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione
          delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato,
          riordino  del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
          del rendiconto generale dello Stato):
              «5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
          proposta  del  dirigente generale responsabile, con decreti
          del  Ministro  competente, esclusivamente nell'ambito della
          medesima   unita'   previsionale  di  base.  I  decreti  di
          variazione    sono    comunicati,    anche   con   evidenze
          informatiche,  al Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica  per  il tramite della competente
          ragioneria,    nonche'    alle   commissioni   parlamentari
          competenti e alla Corte dei conti.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge 27
          maggio  2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare
          il   potere   di   acquisto  delle  famiglie),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art. 5 (Copertura finanziaria). - 1. Le autorizzazioni
          di  spesa  di  cui  all'elenco  n.  1, allegato al presente
          decreto, sono ridotte per gli importi ivi individuati.
              2.   Le   risorse   rivenienti  dalla  riduzione  delle
          dotazioni  di  spesa  previste  dal comma 1, pari a 1.010,5
          milioni  di euro per l'anno 2008, 842,3 milioni di euro per
          l'anno  2009, 644,5 milioni di euro per l'anno 2010 e 186,5
          milioni  di euro a decorrere dall'anno 2011, nonche' quelle
          derivanti  dalle  modifiche normative previste dai commi 9,
          10  e  11,  pari  a  656,1 milioni di euro per l'anno 2008,
          749,1  milioni  di  euro  per l'anno 2009, 213,1 milioni di
          euro  per  l'anno  2010,  124,5  milioni di euro per l'anno
          2011,  131,5  milioni di euro per l'anno 2012, 79,5 milioni
          di  euro per l'anno 2013 e 75,5 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2014,  sono  iscritte  nel "Fondo per interventi
          strutturali  di  politica  economica",  di cui all'art. 10,
          comma  5,  del  decreto-legge  29  novembre  2004,  n. 282,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre
          2004, n. 307.
              3. (Abrogato).
              4.    Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione  pari  a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100
          milioni  di  euro  per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per
          l'anno  2010,  da  utilizzare  a  reintegro delle dotazioni
          finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
          disposto,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.
              5.   Gli   articoli   22-quater   e   47-quinquies  del
          decreto-legge  31  dicembre  2007,  n. 248, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio 2008, n. 31, sono
          abrogati   e  sono  revocati  gli  eventuali  provvedimenti
          attuativi.
              6.  La  somma  iscritta  nel  bilancio  dello Stato per
          l'anno  2008,  nell'ambito  della  missione "Infrastrutture
          pubbliche  e  logistica",  programma  "Sistemi  stradali  e
          autostradali", in attuazione dell'art. 1, comma 1155, della
          legge  27  dicembre 2006, n. 296, affluisce al fondo di cui
          al comma 2 per l'intero importo di 1.363,5 milioni di euro.
          A  valere  sulle  predette  risorse  una  quota  pari a 611
          milioni  di  euro  e'  versata  nell'anno  2008 su apposita
          contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata
          del  bilancio dello Stato nell'anno 2009 per 438 milioni di
          euro e nell'anno 2010 per 173 milioni di euro.
              7.  Ai  maggiori  oneri derivanti dagli articoli 1 e 2,
          nonche'  dal comma 4 del presente articolo pari, per l'anno
          2008,  a  2.449  milioni  di  euro  che aumentano a 2.664,1
          milioni  di euro, ai fini della compensazione in termini di
          indebitamento  netto,  pari  a  2.201,5 milioni di euro per
          l'anno  2009 e pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2010
          e  a  1.700  milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si
          provvede:
                a)  quanto a 2.494,1 milioni di euro per l'anno 2008,
          a  1.763,5  milioni  di  euro  per  l'anno  2009, a 1.097,6
          milioni  di euro per l'anno 2010, a 311 milioni di euro per
          l'anno  2011,  a 318 milioni di euro per l'anno 2012, a 266
          milioni  di  euro per l'anno 2013 e a 262 milioni di euro a
          decorrere   dall'anno   2014,   mediante   utilizzo   delle
          disponibilita'  del fondo di cui al comma 2, come integrato
          ai sensi dei commi 6 e 8;
                b)  quanto  a  37  milioni  di  euro  per l'anno 2010
          mediante   utilizzo   delle   maggiori   entrate  derivanti
          dall'art. 2, comma 6;
                c) quanto a 438 milioni di euro per l'anno 2009 e 173
          milioni  di  euro  per l'anno 2010, mediante utilizzo delle
          maggiori entrate rivenienti dal comma 6;
                d)  quanto  a  985,8  milioni  di  euro  a  decorrere
          dall'anno  2010,  mediante  riduzione  lineare del 6,78 per
          cento  degli  stanziamenti  di parte corrente relativi alle
          autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella (( C
          )) della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
                e)  quanto  a 170 milioni di euro per l'anno 2008 e a
          452,4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2010, mediante
          corrispondente   riduzione  dello  stanziamento  del  fondo
          speciale  di  parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  2008-2010,  nell'ambito  del programma "Fondi di
          riserva  e  speciali"  della  missione "fondi da ripartire"
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle  finanze  per  l'anno  2008,  allo scopo parzialmente
          utilizzando i seguenti accantonamenti:

=====================================================================
                                             |   2008    |   2010
=====================================================================
Ministero dell'economia e delle finanze      |  6.158.000| 17.418.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero del lavoro e della previdenza      |           |
sociale                                      |        -  |     29.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della giustizia                    | 20.490.000| 36.146.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della pubblica istruzione          | 19.250.000|        -
---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'interno                       | 33.000.000| 64.093.000
---------------------------------------------------------------------
Mnistero delle politiche agricole alimentari |           |
e forestali                                  |    171.000|        -
---------------------------------------------------------------------
Ministero per i beni e le attivita' culturali|  4.989.000| 11.809.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della salute                       | 20.670.000|151.682.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero dei trasporti                      |    800.000|  3.120.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'universita' e della ricerca   |  4.372.000|  2.958.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero della solidarieta' sociale         | 60.100.000|165.145.000
---------------------------------------------------------------------
Totale . . .                                 |170.000.000|452.400.000

              8. Affluiscono, altresi', al fondo di cui al comma 2 le
          risorse  finanziarie  iscritte  nel fondo speciale di conto
          capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
          nell'ambito  del  programma  "Fondi  di riserva e speciali"
          della   missione   "fondi  da  ripartire"  dello  stato  di
          previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze per
          l'anno 2008, relative ai seguenti accantonamenti:

=====================================================================
                                  |   2008   |   2009    |   2010
=====================================================================
Ministero dell'economia e delle   |          |           |
finanze                           |65.000.000|128.100.000|198.000.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero affari esteri           | 2.300.000|  3.000.000|        -
---------------------------------------------------------------------
Ministero delle politiche         |          |           |
agricole, alimentari e forestali  |       -  |        -  |    200.000
---------------------------------------------------------------------
Ministero per i beni e le         |          |           |
attivita' culturali               | 7.700.000| 41.000.000| 41.800.000
---------------------------------------------------------------------
Totale . . .                      |75.000.000|172.100.000|240.000.000

              9.  Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate
          le seguenti modificazioni:
                a) all'art. 1, i commi da 325 a 334, sono abrogati;
                b) all'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
                  1) al comma 57, le parole da: "che per l'anno 2008"
          fino  alla  fine,  sono sostituite dalle seguenti: "che per
          l'anno 2008 e' integrato di 35 milioni di euro.";
                  2)  al  comma  60,  lettera  a)  , le parole: "12,5
          milioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "9 milioni"; e
          alla  lettera b) , le parole: "5,5 milioni" sono sostituite
          dalle seguenti: "4 milioni";
                  3)  al  comma 61, le parole: "1 milione di euro per
          ciascuno  degli  anni  2008,  2009  e 2010" sono sostituite
          dalle seguenti: "500.000 euro per l'anno 2008";
                  4)  al  comma  205, le parole da: "14 milioni" fino
          alla  fine, sono sostituite dalle seguenti: "8,8 milioni di
          euro per l'anno 2008.";
                  5)  al  comma  247, le parole da: "35 milioni" fino
          alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "17,5 milioni di
          euro per l'anno 2008.";
                  6)  al  comma  309,  le parole da: "2 milioni" fino
          alla  fine  del  comma sono sostituite dalle seguenti: "1,9
          milioni di euro per l'anno 2008.";
                  7)  al  comma  310,  le parole da: "2 milioni" fino
          alla  fine,  sono sostituite dalle seguenti: "100 mila euro
          per l'anno 2008.";
                  8)  al  comma  401, le parole: "All'onere derivante
          dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni
          per  l'anno  2008  e  ad euro 100.000 annui a decorrere dal
          2009," sono sostituite dalle seguenti: "All'onere derivante
          dai  commi  396  e  da  398  a 400, pari a complessivi euro
          100.000 a decorrere dal 2008,";
                  9)   al   comma   409,   le  parole:  "A  decorrere
          dall'esercizio  finanziario 2008 e' autorizzata la spesa di
          3  milioni  di  euro"  sono sostituite dalle seguenti: "Per
          l'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata la spesa di 1,5
          milioni di euro";
                  10)  al  comma 410, le parole: "3 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno"  sono sostituite dalle seguenti: "1,5
          milioni di euro per l'anno";
                  11)  il comma 437 e' sostituito dal seguente: "437.
          L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art. 20, comma 8,
          della  legge  8  novembre  2000,  n. 328, relativa al fondo
          nazionale  per  le  politiche  sociali  e'  ridotta di 1,25
          milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2008, 2009 e
          2010.";
                  12)  il comma 519 e' sostituito dal seguente: "519.
          L'autorizzazione  di  spesa  di cui all'art. 1, comma 1209,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, e' ridotta di 25
          milioni  per  l'anno  2008 e di 30 milioni per l'anno 2009.
          Per  l'anno  2010 le risorse del Fondo per l'occupazione di
          cui  all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
          n.  148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 19
          luglio  1993,  n.  236,  sono ridotte di 30 milioni di euro
          annui.";
                  13)  il comma 535 e' sostituito dal seguente: "535.
          L'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'art. 3, comma 151,
          della  legge  24  dicembre  2003, n. 350, e' ridotta di 1,5
          milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2008, 2009 e
          2010.";
                  14) il secondo periodo del comma 1152-bis dell'art.
          1  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal
          seguente:  "L'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 61,
          comma  1,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta
          di  500  milioni  di  euro  per  ciascuno degli anni 2008 e
          2009.";
                  15) il secondo periodo del comma 584 e' soppresso.
              10.   Al   decreto-legge  31  dicembre  2007,  n.  248,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          2008, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a)  all'art.  6-ter  comma 1, le parole: "20 dicembre
          2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2008" e al
          comma  2  il  primo  periodo  e'  sostituito  dai seguenti:
          "L'onere  derivante dal comma 1 e' valutato in 24,8 milioni
          di  euro  per l'anno 2008. L'autorizzazione di spesa di cui
          al  decreto-legge  3  maggio  1991, n. 142, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  3  luglio  1991, n. 195, come
          determinata dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre
          2007, n. 244, e' ridotta di 48,8 milioni di euro per l'anno
          2008.";
                b)   all'art.  40,  comma  3-bis  la  lettera  b)  e'
          soppressa;
                c)  all'art.  4,  comma  4, del decreto legislativo 4
          maggio  2001,  n.  207,  le parole: "31 dicembre 2008" sono
          sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2008".
              11.  All'art.  1,  comma  1267, della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296, le parole: "50 milioni di euro per ciascuno
          degli  anni  2007,  2008  e  2009"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2007 e 5,1 milioni
          di euro per l'anno 2008".
              12.  Sono  abrogate tutte le disposizioni incompatibili
          con  la  rideterminazione  delle autorizzazioni di spesa di
          cui all'elenco 1 allegato al presente decreto. Fermo quanto
          previsto  dai  commi  9,  10 e 11, restano comunque ridotte
          tutte   le   autorizzazioni  di  spesa  utilizzate  per  la
          copertura   degli   oneri   derivanti   dalle  disposizioni
          legislative  rideterminate  ai sensi del presente articolo.
          Gli    eventuali    provvedimenti    attuativi    adottati,
          incompatibili  con  il  presente articolo, restano privi di
          effetti.
              13.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11-ter  della gia'
          citata leege n. 468/1978:
              «Art.  11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). - 1.
          In   attuazione   dell'art.   81,   quarto   comma,   della
          Costituzione,  ciascuna legge che comporti nuove o maggiori
          spese  indica  espressamente,  per  ciascun anno e per ogni
          intervento  da  essa previsto, la spesa autorizzata, che si
          intende  come  limite  massimo di spesa, ovvero le relative
          previsioni  di  spesa,  definendo una specifica clausola di
          salvaguardia   per   la  compensazione  degli  effetti  che
          eccedano  le  previsioni medesime. La copertura finanziaria
          delle  leggi  che  importino nuove o maggiori spese, ovvero
          minori entrate, e' determinata esclusivamente attraverso le
          seguenti modalita':
                a)  mediante  utilizzo  degli accantonamenti iscritti
          nei  fondi  speciali  previsti  dall'art.  11-bis  restando
          precluso   sia   l'utilizzo  di  accantonamenti  del  conto
          capitale  per  iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo
          per  finalita'  difformi  di accantonamenti per regolazioni
          contabili  e  per  provvedimenti in adempimento di obblighi
          internazionali;
                b)  mediante  riduzione  di precedenti autorizzazioni
          legislative  di  spesa;  ove  dette  autorizzazioni fossero
          affluite  in  conti  correnti  o  in  contabilita' speciali
          presso  la  Tesoreria  statale, si procede alla contestuale
          iscrizione  nello  stato  di previsione della entrata delle
          risorse da utilizzare come copertura;
                c) (abrogata);
                d)  mediante modificazioni legislative che comportino
          nuove  o  maggiori  entrate;  resta in ogni caso esclusa la
          copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in
          conto capitale.
              2.   I   disegni   di  legge,  gli  schemi  di  decreto
          legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che
          comportino  conseguenze finanziarie devono essere corredati
          da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni
          competenti  e  verificata  dal  Ministero  del  tesoro, del
          bilancio    e    della   programmazione   economica   sulla
          quantificazione  delle  entrate  e  degli  oneri  recati da
          ciascuna  disposizione,  nonche'  delle relative coperture,
          con  la  specificazione,  per  la  spesa  corrente e per le
          minori  entrate,  degli  oneri  annuali  fino alla completa
          attuazione  delle  norme e, per le spese in conto capitale,
          della  modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio
          pluriennale  e  dell'onere  complessivo  in  relazione agli
          obiettivi  fisici previsti. Nella relazione sono indicati i
          dati  e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
          fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede
          parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti
          parlamentari.
              3.   Le  commissioni  parlamentari  competenti  possono
          richiedere  al  Governo  la relazione di cui al comma 2 per
          tutte  le  proposte  legislative  e gli emendamenti al loro
          esame  ai fini della verifica tecnica della quantificazione
          degli oneri da essi recati.
              4.  I  disegni  di  legge di iniziativa regionale e del
          CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una
          relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.
              5.   Per   le   disposizioni   legislative  in  materia
          pensionistica  la  relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene
          un   quadro  analitico  di  proiezioni  finanziarie  almeno
          decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate
          ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in
          materia  di  pubblico  impiego la relazione contiene i dati
          sul  numero  dei  destinatari,  sul  costo  unitario, sugli
          automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla
          loro  completa  attuazione, nonche' sulle loro correlazioni
          con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di
          dipendenti   pubblici   omologabili.  Per  le  disposizioni
          legislative  recanti  oneri  a  carico  dei bilanci di enti
          appartenenti  al  settore  pubblico  allargato la relazione
          riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.
              6.  Ogni  quattro  mesi la Corte dei conti trasmette al
          Parlamento  una  relazione  sulla tipologia delle coperture
          adottate  nelle  leggi  approvate nel periodo considerato e
          sulle  tecniche  di  quantificazione  degli oneri. La Corte
          riferisce,   inoltre,   su   richiesta   delle  commissioni
          parlamentari   competenti   nelle  modalita'  previste  dai
          regolamenti   parlamentari,   sulla   congruenza   tra   le
          conseguenze  finanziarie dei decreti legislativi e le norme
          di copertura recate dalla legge di delega.
              6-bis  Le  disposizioni che comportano nuove o maggiori
          spese   hanno   effetto   entro   i   limiti   della  spesa
          espressamente   autorizzata   nei   relativi  provvedimenti
          legislativi.   Con   decreto   dirigenziale  del  Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria   generale  dello  Stato,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento
          dei  predetti  limiti  di  spesa.  Le  disposizioni recanti
          espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia
          a  decorrere  dalla  data  di pubblicazione del decreto per
          l'anno in corso alla medesima data.
              6-ter  Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero
          dell'economia   e   delle   finanze  -  Dipartimento  della
          Ragioneria  generale  dello  Stato,  anche  attraverso  gli
          uffici  centrali  del  bilancio e le ragionerie provinciali
          dello  Stato,  vigila  sulla  corretta  applicazione  delle
          disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis  Per  gli  enti  ed
          organismi  pubblici  non territoriali gli organi interni di
          revisione   e   di   controllo   provvedono  agli  analoghi
          adempimenti  di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al
          Ministero dell'economia e delle finanze.
              7.  Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
              - Si  riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del gia'
          citato decreto-legge n. 93 del 2008:
              «4.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione  pari  a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100
          milioni  di  euro  per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per
          l'anno  2010,  da  utilizzare  a  reintegro delle dotazioni
          finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
          disposto,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  della  legge 24
          febbraio  1992,  n.  225, recante «Istituzione del Servizio
          nazionale  della  protezione civile», cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  5  (Stato di emergenza e potere di ordinanza). -
          1.  Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera  c)  ,  il  Consiglio dei Ministri, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  ovvero, per sua
          delega  ai  sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il
          coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di
          emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale
          in  stretto  riferimento alla qualita' ed alla natura degli
          eventi. Con le medesime modalita' si procede alla eventuale
          revoca  dello stato di emergenza al venir meno dei relativi
          presupposti.
              2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma  1, si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.
              3.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per  il coordinamento della protezione civile, puo' emanare
          altresi'  ordinanze  finalizzate  ad  evitare situazioni di
          pericolo  o  maggiori danni a persone o a cose. Le predette
          ordinanze  sono  comunicate al Presidente del Consiglio dei
          Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.
              4.  Il  Presidente  del Consiglio dei Ministri, ovvero,
          per  sua  delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro
          per   il   coordinamento   della   protezione  civile,  per
          l'attuazione  degli  interventi  di  cui ai commi 2 e 3 del
          presente  articolo,  puo' avvalersi di commissari delegati.
          Il  relativo  provvedimento  di  delega  deve  indicare  il
          contenuto   della   delega  dell'incarico,  i  tempi  e  le
          modalita' del suo esercizio.
              5.  Le  ordinanze  emanate in deroga alle leggi vigenti
          devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui
          si intende derogare e devono essere motivate.
              5-bis.  Al  fine  del  rispetto  dei vincoli di finanza
          pubblica,  la situazione analitica dei crediti e dei debiti
          derivanti  dalle  operazioni poste in essere dai Commissari
          delegati,  a  qualsiasi  titolo,  anche  in sostituzione di
          altri   soggetti,  deve  essere  rendicontata  annualmente,
          nonche'  al termine della gestione, e trasmessa entro il 31
          gennaio  di  ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri,  al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze -
          Dipartimento   della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e
          all'ISTAT  per  la  valutazione  degli effetti sui saldi di
          finanza  pubblica.  Per  l'omissione  o  il  ritardo  nella
          rendicontazione  si  applica la sanzione prevista dall'art.
          337  del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive
          modificazioni.
              6.  Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo
          sono  pubblicate  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana,   nonche'   trasmesse   ai   sindaci  interessati
          affinche'  vengano  pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma
          1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.».
              - Si  riporta  il testo dei commi 507 e 508 dell'art. 1
          della gia' citata legge n. 296/2006:
              «507.   Per   gli   esercizi  2007,  2008  e  2009,  e'
          accantonata  e  resa indisponibile, in maniera lineare, con
          esclusione   degli   effetti   finanziari  derivanti  dalla
          presente  legge,  una  quota,  pari rispettivamente a 4.572
          milioni  di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni
          di  euro, delle dotazioni delle unita' previsionali di base
          iscritte  nel  bilancio  dello Stato, anche con riferimento
          alle     autorizzazioni     di     spesa     predeterminate
          legislativamente,   con   esclusione   del  comparto  della
          radiodiffusione   televisiva  locale,  relative  a  consumi
          intermedi   (categoria  2),  a  trasferimenti  correnti  ad
          amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei
          trasferimenti  a  favore della protezione civile, del Fondo
          ordinario    delle    universita'   statali,   degli   enti
          territoriali,  degli  enti  previdenziali  e  degli  organi
          costituzionali,  ad altri trasferimenti correnti (categorie
          5,  6  e  7),  con  esclusione dei trasferimenti all'estero
          aventi  natura  obbligatoria,  delle  pensioni  di guerra e
          altri  assegni  vitalizi, delle erogazioni agli istituti di
          patronato e di assistenza sociale, nonche' alle confessioni
          religiose  di  cui  alla  legge  20  maggio 1985, n. 222, e
          successive   modificazioni,   ad   altre   uscite  correnti
          (categoria   12)  e  alle  spese  in  conto  capitale,  con
          esclusione  dei  trasferimenti  a  favore  della protezione
          civile,   di   una   quota  pari  al  50  per  cento  dello
          stanziamento  del  Fondo  per  le aree sottoutilizzate, dei
          limiti di impegno gia' attivati, delle rate di ammortamento
          mutui,  dei  trasferimenti  agli  enti territoriali e delle
          acquisizioni   di  attivita'  finanziarie.  Ai  fini  degli
          accantonamenti  complessivi indicati, le dotazioni iscritte
          nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione
          del  Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e
          rese  indisponibili,  in  maniera  lineare,  per un importo
          complessivo  di  40  milioni  di  euro per ciascun anno del
          triennio  2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia
          e  delle  finanze,  da  adottare,  su proposta dei Ministri
          competenti,  entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio
          2007-2009,   possono   essere   disposte  variazioni  degli
          accantonamenti  di cui al primo periodo, anche interessando
          diverse   unita'   previsionali   relative   alle  suddette
          categorie  con  invarianza  degli  effetti sul fabbisogno e
          sull'indebitamento  netto  della  pubblica amministrazione,
          restando preclusa la possibilita' di utilizzo di risorse di
          conto   capitale   per   disaccantonare  risorse  di  parte
          corrente.  Lo  schema di decreto e' trasmesso al Parlamento
          per  l'acquisizione del parere delle commissioni competenti
          per le conseguenze di carattere finanziario.
              508.   Il  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro  del-l'economia  e  delle finanze, puo' comunicare
          all'Ufficio  centrale del bilancio ulteriori accantonamenti
          aggiuntivi  delle  dotazioni  delle  unita' previsionali di
          parte  corrente  del  proprio  stato  di  previsione, fatta
          eccezione   per   le   spese   obbligatorie  e  per  quelle
          predeterminate legislativamente, da destinare a consuntivo,
          per  una  quota  non superiore al 30 per cento, ad appositi
          fondi   per   l'incentivazione,   mediante   contrattazione
          integrativa,  del  personale  dirigente e non dirigente che
          abbia   contribuito  direttamente  al  conseguimento  degli
          obiettivi di efficienza e di razionalizzazione dei processi
          di spesa.».
              - La  legge 3 gennaio 1981, n. 7, recante «Stanziamenti
          aggiuntivi  per  l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via
          di  sviluppo»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 14
          gennaio 1981, n. 12.
              - La  legge  26  febbraio  1987,  n. 49, recante «Nuova
          disciplina  della  cooperazione  dell'Italia con i Paesi in
          via  di sviluppo» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
          febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario.
              - Si  riporta  il testo del comma 896 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296/2006:
              «896.  Per il finanziamento degli interventi a sostegno
          dell'economia   nel  settore  dell'industria  nazionale  ad
          elevato  contenuto  tecnologico  e'  istituito  un apposito
          fondo  iscritto  nello  stato  di  previsione del Ministero
          della  difesa,  con  una dotazione di 1.700 milioni di euro
          per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e
          di   1.200   milioni  di  euro  per  l'anno  2009,  per  la
          realizzazione  di programmi di investimento pluriennale per
          esigenze  di  difesa  nazionale, derivanti anche da accordi
          internazionali.  Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo
          si  provvede  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera (( f)
          ))  ,  della  legge  5  agosto  1978,  n. 468, e successive
          modificazioni.  Con  uno  o piu' decreti del Ministro della
          difesa,  da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
          Ministero  dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio
          centrale  del  bilancio,  e  alla  Corte  dei  conti,  sono
          individuati,  nell'ambito  della predetta pianificazione, i
          programmi  in esecuzione o da avviare con le disponibilita'
          del  fondo,  disponendo  delle  conseguenti  variazioni  di
          bilancio.   Con  decreti  del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          sono  individuate le modalita' e le procedure di assunzione
          di  spesa  anche  a  carattere  pluriennale per i programmi
          derivati da accordi internazionali.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 21 dell'art. 1 della
          legge  23  dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2006)»,  cosi'  come modificato
          dalla presente legge:
              «21.   Qualora   nel   corso  dell'esercizio  l'Ufficio
          centrale  del bilancio segnali che l'andamento della spesa,
          riferita   al  complesso  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero  ovvero  ai  singoli  programmi,  sia tale da non
          assicurare  il  rispetto  delle  originarie  previsioni  di
          spesa,  il  Ministro  dispone con proprio decreto, anche in
          via  temporanea,  la sospensione dell'assunzione di impegni
          di  spesa  o dell'emissione di titoli di pagamento a carico
          di  uno  o  piu'  capitoli  di bilancio, con esclusione dei
          capitoli concernenti spese relative agli stipendi, assegni,
          pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria,
          nonche'   spese   relative   agli   interessi,  alle  poste
          correttive   e  compensative  delle  entrate,  comprese  le
          regolazioni   contabili,   ad  accordi  internazionali,  ad
          obblighi   derivanti   dalla  normativa  comunitaria,  alle
          annualita'  relative  ai  limiti  di impegno e alle rate di
          ammortamento  mutui.  Analoga  sospensione  e'  disposta su
          segnalazione  del servizio di controllo interno quando, con
          riferimento  al  grado  di  raggiungimento  degli obiettivi
          assegnati  ed  al  grado  di realizzazione dei programmi da
          attuare,  la  prosecuzione  dell'attivita'  non  risponda a
          criteri  di  efficienza  e  di  efficacia.  Il  decreto del
          Ministro e' comunicato, anche con evidenze informatiche, al
          Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri  che  ne  da'
          comunicazione  al  Ministero dell'economia e delle finanze,
          per   il   tramite  del  rispettivo  Ufficio  centrale  del
          bilancio,  nonche' alle commissioni parlamentari competenti
          ed  alla  Corte  dei  conti. Le disponibilita' dei capitoli
          interessati  dal  decreto  di  sospensione  possono  essere
          oggetto  di  variazioni  compensative  a  favore  di  altri
          capitoli del medesimo stato di previsione della spesa.».

        
      
          
Titolo III
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato
                              Art. 61.
            (( Ulteriori misure di riduzione della spesa
        ed abolizione della quota di partecipazione al costo
          per le prestazioni di assistenza specialistica ))
    ((  1.  A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta
dalle   amministrazioni   pubbliche   inserite  nel  conto  economico
consolidato   della   pubblica   amministrazione,   come  individuate
dall'Istituto  nazionale  di  statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5
dell'articolo  1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione
delle   Autorita'   indipendenti,   per  organi  collegiali  e  altri
organismi,  anche  monocratici,  comunque  denominati, operanti nelle
predette  amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a
quella  sostenuta  nell'anno  2007.  A  tale  fine le amministrazioni
adottano  con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
le neccesarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa )).
    ((  2.  Al  fine  di valorizzare le professionalita' interne alle
amministrazioni,   riducendo  ulteriormente  la  spesa  per  studi  e
consulenze,  all'articolo 1, comma 9, della legge23 dicembre 2005, n.
266,   e   successive   modificazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: ))
    ((  a)  le  parole:  «al  40  per  cento»,  sono sostituite dalle
seguenti: «al 30 per cento»;
    b) in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Nel limite di spesa
stabilito  ai  sensi  del primo periodo deve rientrare anche la spesa
annua  per  studi  ed  incarichi  di  consulenza conferiti a pubblici
dipendenti». ))
    ((  3.  Le  disposizioni  introdotte  dal  comma 2 si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2009 )).
    (( 4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il
seguente   periodo:   «Entro  il  31  dicembre  di  ciascun  anno  il
Dipartimento  della  funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti
l'elenco  delle  amministrazioni  che  hanno  omesso di effettuare la
comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e
dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza» )).
    ((  5.  A  decorrere  dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche
inserite    nel    conto   economico   consolidato   della   pubblica
amministrazione,   come   individuate   dall'Istituto   nazionale  di
statistica  (ISTAT)  ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge
30  dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni
pubbliche,  convegni, mostre, pubblicita' e di rappresentanza, per un
ammontare  superiore  al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno
2007  per  le  medesime finalita'. La disposizione del presente comma
non  si applica alle spese per convegni organizzati dalle universita'
e dagli enti di ricerca )).
    ((  6.  A  decorrere  dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche
inserite    nel    conto   economico   consolidato   della   pubblica
amministrazione,   come   individuate   dall'Istituto   nazionale  di
statistica  (ISTAT)  ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge
30   dicembre   2004,  n.  311,  non  possono  effettuare  spese  per
sponsorizzazioni  per  un  ammontare  superiore al 30 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2007 per la medesima finalita' )).
    ((  7.  Le  societa' non quotate a totale partecipazione pubblica
ovvero  comunque controllate dai soggetti tenuti all'osservanza delle
disposizioni  di  cui ai commi 2, 5 e 6 si conformano al principio di
riduzione  di  spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche,
convegni,   mostre   e  pubblicita',  nonche'  per  sponsorizzazioni,
desumibile  dai  predetti  commi. In sede di rinnovo dei contratti di
servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della
disposizione  di  cui al primo periodo del presente comma. I soggetti
che  esercitano  i  poteri  dell'azionista garantiscono che, all'atto
dell'approvazione   del   bilancio,  sia  comunque  distribuito,  ove
possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa
)).
    ((  8.  A  decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista
dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi
a  lavori,  servizi  e  forniture,  di  cui al decreto legislativo 12
aprile  2006,  n.  163, e' destinata nella misura dello 0,5 per cento
alle  finalita'  di  cui  alla  medesima disposizione e, nella misura
dell'1,5  per cento, e' versata ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato )).
    ((  9.  Il  50  per  cento  del  compenso spettante al dipendente
pubblico  per  l'attivita' di componente o di segretario del collegio
arbitrale  e'  versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio
dello   Stato;  il  predetto  importo  e'  riassegnato  al  fondo  di
amministrazione   per  il  finanziamento  del  trattamento  economico
accessorio  dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli
organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura
dello  Stato,  ove  esistenti; la medesima disposizione si applica al
compenso  spettante  al  dipendente pubblico per i collaudi svolti in
relazione  a  contratti  pubblici  di lavori, servizi e forniture. Le
disposizioni   di  cui  al  presente  comma  si  applicano  anche  ai
corrispettivi  non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali
ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. ))
    ((  10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennita' di funzione
ed  i  gettoni  di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico
delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti locali, di cui al decreto
legislativo  18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono
rideterminati   con   una   riduzione   del  30  per  cento  rispetto
all'ammontare  risultante  alla  data del 30 giugno 2008 per gli enti
indicati  nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno
rispettato  il  patto  di  stabilita'.  Sino  al  2011  e' sospesa la
possibilita' di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. ))
   (( 11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno
a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di
un  importo  pari  a  200  milioni di euro annui per i comuni ed a 50
milioni di euro annui per le province. ))
   (( 12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nel primo periodo, le parole: «all'80 per cento» e le parole:
«al 70 per cento» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «al
70 per cento» ed «al 60 per cento»;
    b)  nel  secondo  periodo,  le parole: «e in misura ragionevole e
proporzionata»  sono sostituite dalle seguenti: «e in misura comunque
non  superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo
periodo»;
    c)  e'  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni
del  presente  comma si applicano anche alle societa' controllate, ai
sensi  dell'articolo  2359 del codice civile, dalle societa' indicate
nel primo periodo del presente comma» )).
   (( 13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2009 )).
    ((  14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli
incarichi  i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori
generali,  ai direttori sanitari, e ai direttori amministrativi, ed i
compensi  spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende
sanitarie   locali,   delle   aziende   ospedaliere,   delle  aziende
ospedaliero  universitarie,  degli  istituti  di  ricovero  e  cura a
carattere   scientifico   e   degli   istituti  zooprofilattici  sono
rideterminati   con   una   riduzione   del  20  per  cento  rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 )).
    (( 15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui
ai  commi  1,  2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni,
alle  province  autonome,  agli  enti,  di rispettiva competenza, del
Servizio  sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di
cui  ai  commi  1,  2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali
privatizzati )).
    (( 16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni,
entro  il  31  dicembre  2008,  adottano  disposizioni,  normative  o
amministrative,  finalizzate  ad  assicurare la riduzione degli oneri
degli   organismi  politici  e  degli  apparati  amministrativi,  con
particolare  riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi
e  delle indennita' dei componenti degli organi rappresentativi e del
numero  di  questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla
fusione   delle  societa'  partecipate,  al  ridimensionamento  delle
strutture  organizzative  ed all'adozione di misure analoghe a quelle
previste  nel  presente  articolo. La disposizione di cui al presente
comma  costituisce  principio  fondamentale  di  coordinamento  della
finanza  pubblica,  ai  fini del rispetto dei parametri stabiliti dal
patto  di  stabilita'  e  crescita dell'Unione europea. I risparmi di
spesa   derivanti  dall'attuazione  del  presente  comma,  aggiuntivi
rispetto   a   quelli  previsti  dal  patto  di  stabilita'  interno,
concorrono  alla  copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 19 )).
   (( 17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori
entrate  di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui
ai  commi  14  e  16,  sono  versate  annualmente  dagli enti e dalle
amministrazioni  dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo
dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  La disposizione di cui al
primo  periodo  non si applica agli enti territoriali e agli enti, di
competenza  regionale  o  delle  province  autonome  di  Trento  e di
Bolzano,  del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi
del  primo  periodo  sono  riassegnate  ad un apposito fondo di parte
corrente.  La  dotazione  finanziaria  del  fondo e' stabilita in 200
milioni  di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2009;  la predetta
dotazione  e'  incrementata  con  le  somme  riassegnate ai sensi del
periodo   precedente.  Con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione   e   l'innovazione   di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze una
quota  del  fondo  di cui al terzo periodo puo' essere destinata alla
tutela  della  sicurezza  pubblica  e  del soccorso pubblico, inclusa
l'assunzione  di  personale  in  deroga  ai  limiti  stabiliti  dalla
legislazione  vigente  ai  sensi  e  nei  limiti  di cui al comma 22;
un'ulteriore  quota  puo'  essere  destinata  al  finanziamento della
contrattazione    integrativa    delle    amministrazioni    indicate
nell'articolo  67,  comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate
dall'applicazione  dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla
tutela  della  sicurezza  pubblica  sono  ripartite  con  decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  tra  le  unita' previsionali di base interessate. La
quota  del  fondo  eccedente  la dotazione di 200 milioni di euro non
destinate  alle  predette finalita' entro il 31 dicembre di ogni anno
costituisce economia di bilancio )).
    (( 18. Per l'anno 2009 e' istituito nello stato di previsione del
Ministero  dell'interno  un  apposito fondo, con una dotazione di 100
milioni  di  euro,  per  la  realizzazione,  sulla  base  di apposite
convenzioni  tra  il  Ministero dell'interno ed i comuni interessati,
delle  iniziative  urgenti  occorrenti  per  il  potenziamento  della
sicurezza  urbana  e  la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  sono  adottate  le disposizioni per l'attuazione del
presente comma )).
    (( 19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione
al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
per  gli  assistiti  non  esentati, di cui all'articolo 1, comma 796,
lettera  p),  primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
abolita.  Resta  fermo  quanto  previsto  dal  comma  21 del presente
articolo )).
     ((   20.   Ai   fini   della  copertura  degli  oneri  derivanti
dall'attuazione del comma 19:
    a)  il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale
al  quale  concorre  ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79,
comma 1, del presente decreto, e' incrementato di 400 milioni di euro
su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;
    b) le regioni:
         1)   destinano,   ciascuna  al  proprio  servizio  sanitario
regionale,  le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi
14 e 16;
        2)  adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e
di  razionalizzazione  della  spesa,  dirette  a  realizzare la parte
residuale  della  copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del
comma 19 )).
    ((  21.  Le  regioni,  comunque, in luogo della completa adozione
delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b)
((  del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o
ridotta,  la  quota  di partecipazione abolita ai sensi del comma 19,
ovvero  altre  forme  di  partecipazione  dei  cittadini  alla  spesa
sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione
di  quanto  previsto  al  comma 20, lettera b) e al primo periodo del
presente  comma,  il  Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo
che   ciascuna  di  esse  deve  garantire  ai  fini  dell'equivalenza
finanziaria )).
    ((  22.  Per  l'anno  2009,  per le esigenze connesse alla tutela
dell'ordine  pubblico,  alla prevenzione ed al contrasto del crimine,
alla  repressione  delle  frodi  e  delle  violazioni  degli obblighi
fiscali  ed  alla  tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di
Stato,  Corpo  dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo
della  guardia  di  finanza,  il Corpo di polizia penitenziaria ed il
Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni
in  deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100
milioni  di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a
40  milioni  di  euro  per  l'anno  2009  e  a  100 milioni di euro a
decorrere  dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto
a  60  milioni  di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui
all'articolo    60,    comma   8.   Tali   risorse   sono   destinate
prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze
armate.  Alla  ripartizione  delle  predette  risorse si provvede con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da  emanare entro il 30
aprile  2009,  secondo  le  modalita'  di  cui all'articolo 39, comma
3-ter,   della   legge   27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
modificazioni )).
    (( 23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti
penali  o  per  l'applicazione  di  misure di prevenzione di cui alla
legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e  successive modificazioni, o di
irrogazione  di  sanzioni  amministrative,  anche  di  cui al decreto
legislativo  8  giugno  2001,  n. 231, affluiscono ad un unico fondo.
Allo  stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai beni
confiscati  nell'ambito  di procedimenti penali, amministrativi o per
l'applicazione  di  misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio
1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni,  nonche' alla legge 27
dicembre  1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
di  sanzioni  amministrative,  anche  di cui al decreto legislativo 8
giugno  2001,  n.  231,  e  successive modificazioni. Per la gestione
delle  predette  risorse  puo'  essere  utilizzata la societa' di cui
all'articolo  1,  comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  della  giustizia  e  con il Ministro dell'interno, sono
adottate le disposizioni di attuazione del presente comma )).
    ((  24. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
della  giustizia e con il Ministro dell'interno, provvede annualmente
a   determinare   con  decreto  i  risparmi  conseguiti  per  effetto
dell'applicazione  delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti
insieme  ai  proventi  di cui al secondo periodo del citato comma 23,
previa  verifica di compatibilita' e ammissibilita' finanziaria delle
relative  utilizzazioni,  per quota parte alla tutela della sicurezza
pubblica  e  del  soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento
dei  servizi  istituzionali  del  Ministero della giustizia, e per la
restante parte sono versati all'entrata del bilancio dello Stato )).
    (( 25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244. ))
    ((  26.  All'articolo  301-bis del testo unico delle disposizioni
legislative  in  materia  doganale,  di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole:
«beni mobili» sono inserite le seguenti: «compresi quelli» )).
    ((  27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' inserito il seguente:
  «345-bis.  Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, e' destinata al
finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di
beni  e  servizi  a  favore  dei  cittadini  residenti che versano in
condizione di maggior disagio economico.». ))

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 5 dell'art. 1 della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005):
              «5.  Al  fine  di  assicurare  il  conseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza pubblica stabiliti in sede di Unione
          europea,   indicati   nel   Documento   di   programmazione
          economico-finanziaria    e    nelle    relative   note   di
          aggiornamento,   per   il   triennio   2005-2007  la  spesa
          complessiva  delle  amministrazioni  pubbliche inserite nel
          conto  economico  consolidato,  individuate per l'anno 2005
          nell'elenco  1  allegato alla presente legge e per gli anni
          successivi  dall'Istituto  nazionale  di statistica (ISTAT)
          con   proprio   provvedimento   pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  non  oltre  il  31 luglio di ogni anno, non puo'
          superare   il   limite   del  2  per  cento  rispetto  alle
          corrispondenti  previsioni  aggiornate del precedente anno,
          come    risultanti    dalla    Relazione   previsionale   e
          programmatica.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 9 dell'art. 1 della
          legge  23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale  dello  Stato  - legge finanziaria 2006), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11, della
          legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed
          incarichi  di  consulenza  conferiti  a  soggetti  estranei
          all'amministrazione,      sostenuta     dalle     pubbliche
          amministrazioni  di  cui  all'art.  1, comma 2, del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
          modificazioni,  esclusi le universita', gli enti di ricerca
          e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non
          potra' essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta
          nell'anno  2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del
          primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi
          e    incarichi   di   consulenza   conferiti   a   pubblici
          dipendenti.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 14 dell'art. 53 del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
          modificazioni  (Norme  generali sull'ordinamento del lavoro
          alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche), cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «14.  Al  fine  della  verifica dell'applicazione delle
          norme  di  cui  all'art. 1, commi 123 e 127, della legge 23
          dicembre   1996,  n.  662,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni,  le  amministrazioni  pubbliche sono tenute a
          comunicare  al Dipartimento della funzione pubblica, in via
          telematica  o  su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
          ciascun  anno,  i  compensi percepiti dai propri dipendenti
          anche  per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
          sono  altresi'  tenute a comunicare semestralmente l'elenco
          dei  collaboratori  esterni  e  dei soggetti cui sono stati
          affidati  incarichi  di consulenza, con l'indicazione della
          ragione   dell'incarico   e   dell'ammontare  dei  compensi
          corrisposti.  Le  amministrazioni  rendono  noti,  mediante
          inserimento   nelle  proprie  banche  dati  accessibili  al
          pubblico   per  via  telematica,  gli  elenchi  dei  propri
          consulenti  indicando  l'oggetto,  la  durata e il compenso
          dell'incarico.  Entro  il  31  dicembre di ciascun anno, il
          Dipartimento  della  funzione pubblica trasmette alla Corte
          dei  conti  l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso
          di  effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco
          dei  collaboratori  esterni  e  dei soggetti cui sono stati
          affidati incarichi di consulenza.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 92 del
          decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n. 163 (Codice dei
          contratti  pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture
          in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE):
              «5.   Una   somma   non  superiore  al  due  per  cento
          dell'importo  posto  a  base  di  gara  di un'opera o di un
          lavoro,  comprensiva  anche  degli  oneri  previdenziali  e
          assistenziali   a  carico  dell'amministrazione,  a  valere
          direttamente  sugli  stanziamenti di cui all'art. 93, comma
          7,  e'  ripartita,  per ogni singola opera o lavoro, con le
          modalita'  e  i  criteri previsti in sede di contrattazione
          decentrata   e   assunti   in   un   regolamento   adottato
          dall'amministrazione,  tra il responsabile del procedimento
          e  gli  incaricati  della redazione del progetto, del piano
          della  sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo,
          nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva,
          nel  limite  massimo  del  due  per cento, e' stabilita dal
          regolamento  in  rapporto  all'entita'  e alla complessita'
          dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle
          responsabilita'   professionali  connesse  alle  specifiche
          prestazioni  da  svolgere.  Le  quote  parti della predetta
          somma  corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai
          predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno
          all'organico  dell'amministrazione  medesima, costituiscono
          economie.  I  soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere
          b)  e  c)  ,  possono  adottare  con  proprio provvedimento
          analoghi criteri.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  82  del  decreto
          legislativo   18   agosto   2000,   n.  267,  e  successive
          modificazioni  (testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento
          degli enti locali):
              «Art. 82 (Indennita). - 1. Il decreto di cui al comma 8
          del presente articolo determina una indennita' di funzione,
          nei  limiti  fissati dal presente articolo, per il sindaco,
          il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il
          presidente   della  comunita'  montana,  i  presidenti  dei
          consigli  circoscrizionali  dei  soli  comuni  capoluogo di
          provincia,   i   presidenti   dei   consigli   comunali   e
          provinciali,  nonche'  i  componenti degli organi esecutivi
          dei  comuni  e ove previste delle loro articolazioni, delle
          province,   delle  citta'  metropolitane,  delle  comunita'
          montane,  delle  unioni  di  comuni e dei consorzi fra enti
          locali.  Tale  indennita'  e'  dimezzata  per  i lavoratori
          dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
              2.     I     consiglieri     comunali,     provinciali,
          circoscrizionali,  limitatamente  ai  comuni  capoluogo  di
          provincia,  e  delle  comunita'  montane  hanno  diritto  a
          percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone
          di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
          In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese
          da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un quarto
          dell'indennita'  massima prevista per il rispettivo sindaco
          o  presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna
          indennita' e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali.
              3.  Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative
          al  divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennita'
          di  cui  ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da
          lavoro di qualsiasi natura.
              4. (Abrogato).
              5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo
          non  sono  tra  loro  cumulabili. L'interessato opta per la
          percezione  di  una  delle  due  indennita'  ovvero  per la
          percezione del 50 per cento di ciascuna.
              6. (Abrogato).
              7.  Agli  amministratori  ai  quali  viene  corrisposta
          l'indennita'  di funzione prevista dal presente capo non e'
          dovuto  alcun  gettone per la partecipazione a sedute degli
          organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che
          di  quell'organo  costituiscono  articolazioni  interne  ed
          esterne.
              8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni
          di  presenza  di  cui  al presente articolo e' determinata,
          senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  ai  sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
                a)  equiparazione  del  trattamento  per categorie di
          amministratori;
                b)  articolazione delle indennita' in rapporto con la
          dimensione  demografica  degli  enti,  tenuto  conto  delle
          fluttuazioni    stagionali    della    popolazione,   della
          percentuale  delle  entrate  proprie  dell'ente rispetto al
          totale  delle  entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio
          di parte corrente;
                c)  articolazione  dell'indennita'  di  funzione  dei
          presidenti  dei  consigli,  dei  vice  sindaci  e  dei vice
          presidenti  delle  province,  degli  assessori, in rapporto
          alla  misura della stessa stabilita per il sindaco e per il
          presidente  della provincia. Al presidente e agli assessori
          delle  unioni  di  comuni,  dei  consorzi fra enti locali e
          delle  comunita'  montane  sono attribuite le indennita' di
          funzione   nella   misura   massima   del   50   per  cento
          dell'indennita'  prevista  per un comune avente popolazione
          pari  alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio
          fra  enti locali o alla popolazione montana della comunita'
          montana;
                d) definizione di speciali indennita' di funzione per
          gli  amministratori delle citta' metropolitane in relazione
          alle particolari funzioni ad esse assegnate;
                e)   determinazione   dell'indennita'   spettante  al
          presidente  della  provincia  e  al  sindaco dei comuni con
          popolazione  superiore a dieci mila abitanti, comunque, non
          inferiore   al   trattamento   economico  fondamentale  del
          segretario  generale  dei rispettivi enti; per i comuni con
          popolazione   inferiore   a   dieci  mila  abitanti,  nella
          determinazione   dell'indennita'   si   tiene   conto   del
          trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
                f)  previsione  dell'integrazione dell'indennita' dei
          sindaci  e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con
          una  somma  pari  a  una  indennita' mensile, spettante per
          ciascun anno di mandato.
              9.   Su  richiesta  della  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie  locali  si  puo'  procedere  alla  revisione del
          decreto  ministeriale  di  cui  al  comma 8 con la medesima
          procedura ivi indicata.
              10.  Il  decreto  ministeriale  di  cui  al  comma 8 e'
          rinnovato  ogni  tre  anni  ai  fini dell'adeguamento della
          misura  delle  indennita'  e  dei gettoni di presenza sulla
          base   della  media  degli  indici  annuali  dell'ISTAT  di
          variazione  del  costo  della  vita applicando, alle misure
          stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi
          nel  biennio  nell'indice  dei  prezzi  al consumo rilevata
          dall'ISTAT  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa
          al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine
          del biennio.
              11.  La  corresponsione  dei  gettoni  di  presenza  e'
          comunque  subordinata  alla  effettiva  partecipazione  del
          consigliere  a  consigli  e  commissioni; il regolamento ne
          stabilisce termini e modalita'.».
              - Si riporta il testo del comma 725, dell'art. 1, della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2007),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «725.  Nelle societa' a totale partecipazione di comuni
          o  province,  il  compenso  lordo annuale, onnicomprensivo,
          attribuito  al  presidente e ai componenti del consiglio di
          amministrazione,   non   puo'   essere   superiore  per  il
          presidente  al  70  per  cento e per i componenti al 60 per
          cento   delle  indennita'  spettanti,  rispettivamente,  al
          sindaco  e al presidente della provincia ai sensi dell'art.
          82  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
          2000,  n.  267.  Resta  ferma  la possibilita' di prevedere
          indennita'  di  risultato  solo  nel  caso di produzione di
          utili  e  in  misura  comunque  non superiore al doppio del
          compenso  onnicomprensivo  di  cui  al  primo  periodo.  Le
          disposizioni  del  presente  comma  si applicano anche alle
          societa'  controllate,  ai  sensi dell'art. 2359 del codice
          civile,  dalle  societa'  indicate  nel  primo  periodo del
          presente comma.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  796,  lettera p),
          dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296/2006:
              «796.   Per   garantire   il  rispetto  degli  obblighi
          comunitari  e  la  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il  triennio  2007-2009,  in  attuazione del
          protocollo  di  intesa  tra  il  Governo,  le  regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano per un patto
          nazionale  per  la  salute  sul  quale  la Conferenza delle
          regioni  e  delle  province autonome, nella riunione del 28
          settembre 2006, ha espresso la propria condivisione;
                a)-o) (omissis);
                p)    a   decorrere  dal  1°  gennaio  2007,  per  le
          prestazioni  di  assistenza specialistica ambulatoriale gli
          assistiti  non  esentati  dalla  quota di partecipazione al
          costo  sono  tenuti  al  pagamento di una quota fissa sulla
          ricetta  pari  a  10  euro.  Per  le prestazioni erogate in
          regime  di  pronto  soccorso  ospedaliero  non  seguite  da
          ricovero, la cui condizione e' stata codificata come codice
          bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso
          a  seguito  di  traumatismi  ed  avvelenamenti  acuti,  gli
          assistiti  non esenti sono tenuti al pagamento di una quota
          fissa  pari  a  25  euro. La quota fissa per le prestazioni
          erogate  in  regime  di  pronto  soccorso non e', comunque,
          dovuta  dagli  assistiti  non esenti di eta' inferiore a 14
          anni.   Sono  fatte  salve  le  disposizioni  eventualmente
          assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso
          ospedaliero,  pongono  a  carico degli assistiti oneri piu'
          elevati;
                p-bis)-z) (omissis).».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 3-ter dell'art. 39,
          della   legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni  (Misure per la stabilizzazione della finanza
          pubblica):
              «3-ter  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici e per gli enti e le istituzioni di
          ricerca   con  organico  superiore  a  duecento  unita',  i
          contratti   integrativi   sottoscritti,  corredati  da  una
          apposita   relazione  tecnico-finanziaria  riguardante  gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative.».
              - La   legge   31   maggio   1965,   n.   575,  recante
          «Disposizioni contro la mafia» e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 5 giugno 1965, n. 138.
              - La  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, recante «Misure
          di  prevenzione  nei confronti delle persone pericolose per
          la  sicurezza  e  per  la  pubblica moralita» e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327.
              - Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
          «Disciplina   della  responsabilita'  amministrativa  delle
          persone  giuridiche,  delle  societa'  e delle associazioni
          anche  prive  di personalita' giuridica», a norma dell'art.
          11  della  legge  29  settembre  2000, n. 300 e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140.
              - Si riporta il testo del comma 367, dell'art. 1, della
          gia' citata legge 244/2007:
              «367.  Entro centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente legge, il Ministero della giustizia
          stipula   con  una  societa'  interamente  posseduta  dalla
          societa'  di  cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 30
          settembre  2005,  n.  203,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o piu' convenzioni
          in  base  alle quali la societa' stipulante con riferimento
          alle  spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
          2002,  n.  115,  conseguenti  ai  provvedimenti  passati in
          giudicato  o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio
          2008,  provvede  alla  gestione  del  credito,  mediante le
          seguenti attivita':
                a)  acquisizione  dei  dati anagrafici del debitore e
          supporto   all'attivita'  di  quantificazione  del  credito
          effettuata dall'ufficio competente;
                b)   notificazione   al  debitore  di  un  invito  al
          pagamento  entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla
          definitivita'  del  provvedimento  da cui sorge l'obbligo o
          dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;
                c)   iscrizione   al   ruolo   del  credito,  scaduto
          inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 1, dell'art. 301-bis
          del  testo  unico delle disposizioni legislative in materia
          doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          23  gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle
          disposizioni  legislative  in materia doganale), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  301-bis  (Destinazione  di  beni  sequestrati  o
          confiscati  a seguito di operazioni anticontrabbando). - 1.
          I  beni  mobili, (( compresi quelli )) iscritti in pubblici
          registri,  le  navi,  le  imbarcazioni,  i  natanti  e  gli
          aeromobili  sequestrati  nel corso di operazioni di polizia
          giudiziaria  anticontrabbando, sono affidati dall'autorita'
          giudiziaria  in  custodia giudiziale agli organi di polizia
          che  ne  facciano  richiesta  per l'impiego in attivita' di
          polizia,  ovvero  possono  essere  affidati ad altri organi
          dello  Stato  o  ad  altri enti pubblici non economici, per
          finalita'  di  giustizia,  di protezione civile o di tutela
          ambientale.».
              - Si riporta il testo dell'art. 301-bis del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  23  gennaio  1973,  n.  43
          (Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          legislative in materia doganale), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, supplemento ordinario, come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  301-bis  (Destinazione  di  beni  sequestrati  o
          confiscati  a seguito di operazioni anticontrabbando). - 1.
          I  beni  mobili  (( compresi quelli )) iscritti in pubblici
          registri,  le  navi,  le  imbarcazioni,  i  natanti  e  gli
          aeromobili  sequestrati  nel corso di operazioni di polizia
          giudiziaria  anticontrabbando, sono affidati dall'autorita'
          giudiziaria  in  custodia giudiziale agli organi di polizia
          che  ne  facciano  richiesta  per l'impiego in attivita' di
          polizia,  ovvero  possono  essere  affidati ad altri organi
          dello  Stato  o  ad  altri enti pubblici non economici, per
          finalita'  di  giustizia,  di protezione civile o di tutela
          ambientale.
              2.   Gli  oneri  relativi  alla  gestione  dei  beni  e
          all'assicurazione  obbligatoria  dei veicoli, dei natanti e
          degli  aeromobili  sono  a  carico  dell'ufficio  o comando
          usuario.
              3.  Nel  caso  in  cui  non  vi  sia  alcuna istanza di
          affidamento  in custodia giudiziale ai sensi del comma 1, i
          beni   sequestrati   sono   ceduti   ai   fini  della  loro
          distruzione, sulla base di apposite convenzioni. In caso di
          distruzione,  la  cancellazione  dei  veicoli  dai pubblici
          registri  e'  eseguita  in esenzione da qualsiasi tributo o
          diritto,  su  richiesta  dell'Amministrazione  finanziaria.
          L'ispettorato  compartimentale  dei  Monopoli di Stato e il
          ricevitore  capo  della  dogana, competenti per territorio,
          possono stipulare convenzioni per la distruzione, in deroga
          alle   norme   sulla  contabilita'  generale  dello  Stato,
          direttamente con una o piu' ditte del settore.
              4.  L'ispettorato compartimentale dei Monopoli di Stato
          o  il  ricevitore  capo  della  dogana,  prima di procedere
          all'affidamento  in  custodia giudiziale o alla distruzione
          dei  beni  mobili  di  cui  ai commi 1 e 3, devono chiedere
          preventiva    autorizzazione    all'organo   dell'autorita'
          giudiziaria  competente  per  il procedimento, che provvede
          entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
              5. Nel caso di dissequestro dei beni di cui al comma 1,
          per  i  quali si sia proceduto alla distruzione, all'avente
          diritto  e'  corrisposta  una  indennita'  sulla base delle
          quotazioni    di    mercato   espresse   in   pubblicazioni
          specializzate, tenuto conto dello stato del bene al momento
          del sequestro.
              6.  I  beni  mobili  di cui al comma 1, acquisiti dallo
          Stato  a  seguito  di provvedimento definitivo di confisca,
          sono  assegnati,  a  richiesta,  agli  organi o enti che ne
          hanno   avuto  l'uso.  Qualora  tali  enti  od  organi  non
          presentino  richiesta di assegnazione i beni sono distrutti
          ai sensi del comma 3.
              7.  Sono  abrogati  i  commi 5, 6 e 7, dell'art. 4, del
          decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375.
              8.  Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con il Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'art.
          17,  comma  3,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, sono
          dettate   le   disposizioni   di  attuazione  del  presente
          articolo.».

        
      
          
Titolo III
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato
                              Art. 62.
       Contenimento (( dell'uso degli strumenti derivati e ))
        dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali
    ((  01.  Le  norme  del  presente articolo costituiscono principi
fondamentali  per  il  coordinamento  della finanza pubblica ai sensi
degli  articoli  117,  terzo  comma,  e  119,  secondo  comma,  della
Costituzione )).
  1.  Ai  fini  della tutela dell'unita' economica della Repubblica e
nel  rispetto  dei  principi  di coordinamento della finanza pubblica
previsti  agli  articoli  119 e 120 della Costituzione, alle regioni,
alle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano e agli enti locali e'
fatto  divieto  di  stipulare fino alla data di entrata in vigore del
regolamento  di  cui  al  comma 2, (( e comunque per il periodo di un
anno  decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto
))  ,  contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti
all'articolo  1,  comma  3,  (( del testo unico delle disposizioni in
materia   di  intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  ))  decreto
legislativo   24   febbraio   1998,   n.  58,  nonche'  di  ricorrere
all'indebitamento  attraverso  con-tratti che non prevedano modalita'
di  rimborso  mediante rate di ammortamento comprensive di capitale e
interessi.  La  durata  dei  piani  di  ammortamento  non puo' essere
superiore   a   trent'anni,  ivi  comprese  eventuali  operazioni  di
rifinanziamento o rinegoziazione ammesse dalla legge. (( Per gli enti
di  cui  al  presente  comma,  e' esclusa la possibilita' di emettere
titoli obbligazionari o altre passivita' con rimborso del capitale in
unica soluzione alla scadenza )).
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, sentite la Banca
d'Italia  e la (( Commissione nazionale per le societa' e la borsa ))
,  con  regolamento  da  emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23  agosto  1988, n. 400, individua la tipologia (( dei
contratti  relativi a strumenti finanziari )) derivati che i soggetti
di  cui  al  comma  1  possono  stipulare e stabilisce i criteri e le
condizioni per la conclusione delle relative operazioni.
  3.  Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento
delle  regioni,  delle  province autonome di Trento e Bolzano e degli
enti  locali  che  non  siano  in  contrasto  con le disposizioni del
presente articolo.
    ((  3-bis. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, dopo le parole:
«cessioni  di  crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche»
sono  aggiunte le seguenti: «nonche', sulla base dei criteri definiti
in  sede  europea  dall'Ufficio  statistico  delle  Comunita' europee
(EUROSTAT),    l'eventuale    premio   incassato   al   momento   del
perfezionamento delle operazioni derivate» )).

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 117, 119 e 120
          della Costituzione:
              «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a)  politica  estera  e rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d)  difesa  e  Forze  armate;  sicurezza dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f)  organi  dello  Stato e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g)  ordinamento e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h)  ordine  pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l)  giurisdizione  e  norme  processuali; ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m)   determinazione   dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q)   dogane,   protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r)   pesi,   misure   e   determinazione  del  tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s)  tutela  dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato.».
              «Art.   119.   -  I  comuni,  le  province,  le  citta'
          metropolitane  e  le regioni hanno autonomia finanziaria di
          entrata e di spesa.
              I  comuni,  le  province,  le citta' metropolitane e le
          regioni  hanno  risorse  autonome. Stabiliscono e applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo  i principi di coordinamento della finanza pubblica
          e  del  sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
          al   gettito   di   tributi  erariali  riferibile  al  loro
          territorio.
              La  legge  dello Stato istituisce un fondo perequativo,
          senza  vincoli  di destinazione, per i territori con minore
          capacita' fiscale per abitante.
              Le  risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai commi
          precedenti consentono ai comuni, alle province, alle citta'
          metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite.
              Per  promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e  sociali,  per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio  delle  loro  funzioni,  lo Stato destina risorse
          aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali in favore di
          determinati   comuni,   province,  citta'  metropolitane  e
          regioni.
              I  comuni,  le  province,  le citta' metropolitane e le
          regioni  hanno  un proprio patrimonio, attribuito secondo i
          principi  generali  determinati  dalla  legge  dello Stato.
          Possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.».
              «Art.  120.  -  La  regione  non puo' istituire dazi di
          importazione  o esportazione o transito tra le regioni, ne'
          adottare  provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
          libera  circolazione  delle  persone  e  delle  cose tra le
          regioni,  ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in
          qualunque parte del territorio nazionale.
              Il  Governo  puo'  sostituirsi  a organi delle Regioni,
          delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o  della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per
          l'incolumita'  e  la  sicurezza  pubblica, ovvero quando lo
          richiedono  la  tutela  dell'unita' giuridica o dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle  prestazioni  concernenti i diritti civili e sociali,
          prescindendo  dai  confini territoriali dei governi locali.
          La  legge  definisce  le  procedure  atte a garantire che i
          poteri   sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto  del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 3, dell'art. 1, del
          decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58 (testo unico
          delle    disposizioni   in   materia   di   intermediazione
          finanziaria,  ai  sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
          febbraio 1996, n. 52):
              «3.  Per  "strumenti  finanziari derivati" si intendono
          gli  strumenti finanziari previsti dal comma 2, lettere d),
          e),  f),  g),  h),i) e j), nonche' gli strumenti finanziari
          previsti dal comma 1-bis lettera d) .».
              - Si  riporta il testo del comma 3, dell'art. 17, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Si  riporta il testo del comma 17, dell'art. 3, della
          legge  24  dicembre  2003,  n.  350  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge   finanziaria  2004),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «17.  Per  gli  enti  di  cui al comma 16 costituiscono
          indebitamento,  agli  effetti  dell'art.  119, sesto comma,
          della  Costituzione,  l'assunzione di mutui, l'emissione di
          prestiti  obbligazionari,  le  cartolarizzazioni  di flussi
          futuri  di entrata e le cartolarizzazioni con corrispettivo
          iniziale  inferiore  all'85 per cento del prezzo di mercato
          dell'attivita'  oggetto  di  cartolarizzazione  valutato da
          un'unita'   indipendente  e  specializzata.  Costituiscono,
          inoltre,  indebitamento  le operazioni di cartolarizzazione
          accompagnate   da   garanzie   fornite  da  amministrazioni
          pubbliche  e  le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti
          vantati  verso  altre  amministrazioni  pubbliche  nonche',
          sulla   base   dei   criteri   definiti   in  sede  europea
          dall'Ufficio statistico delle Comunita' europee (EUROSTAT),
          l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento
          delle operazioni derivate. Non costituiscono indebitamento,
          agli  effetti  del  citato  art. 119, le operazioni che non
          comportano  risorse  aggiuntive, ma consentono di superare,
          entro  il  limite massimo stabilito dalla normativa statale
          vigente,   una   momentanea  carenza  di  liquidita'  e  di
          effettuare  spese  per  le  quali  e'  gia' prevista idonea
          copertura di bilancio. Modifiche alle predette tipologie di
          indebitamento   sono  disposte  con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e delle finanze, sentito l'ISTAT, sulla base
          dei criteri definiti in sede europea.».

        
      
          
Titolo III
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato
                              Art. 63.
                        Esigenze prioritarie
  1.  L'autorizzazione  di  spesa  di cui all'articolo 1, comma 1240,
della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, e' incrementata di euro 90
milioni  per  l'anno  2008, per il finanziamento della partecipazione
italiana  alle  missioni  internazionali  di  pace.  A  tal  fine  e'
integrato  l'apposito  fondo  nell'ambito  dello  stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
  2.  La  disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a) ,
della  legge  27  dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente
all'anno 2008.
  3.   In   relazione   alle   necessita'   connesse  alle  spese  di
funzionamento   delle   istituzioni  scolastiche  il  «Fondo  per  il
funzionamento  delle  istituzioni scolastiche» di cui all'articolo 1,
comma  601,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007),  iscritto  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
pubblica  istruzione e' incrementato dell'importo di euro 200 milioni
per l'anno 2008.
  4.  Per  far  fronte  alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato
S.p.a.  e'  autorizzata  la  spesa  di 300 milioni di euro per l'anno
2008.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti, da
emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' definita la destinazione del contributo.
  5.   Per   far   fronte  alle  obbligazioni  gia'  assunte  per  la
realizzazione  di  interventi  previsti  nel  contratto  di programma
2003-2005  e  in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli
anni  2002  e  precedenti,  la Societa' ANAS S.p.A. e' autorizzata ad
utilizzare,  in  via di anticipazione, le disponibilita' giacenti sul
conto  di  tesoreria  n.  20060, con obbligo di reintegro entro il 31
dicembre   2008,   previa   presentazione  di  apposita  ricognizione
riguardante  il  fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi
per il corrente esercizio e per l'anno 2009.
  6.  L'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   19  luglio  1993,  n.  236,  relativa  al  Fondo  per
l'occupazione e' incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.
  7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della
legge  8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le
politiche  sociali,  come  determinata dalla tabella C della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e' integrata di 300 milioni di euro per l'anno
2009.
  8.   Nello   stato   di   previsione   della  spesa  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze e' costituito un apposito fondo, con
una  dotazione  finanziaria  di  (( 900 milioni )) di euro per l'anno
2009  e  ((  500  milioni  a  decorrere  dall'anno  2010  )) , per il
finanziamento,  con appositi provvedimenti normativi, delle misure di
proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente.
  9.  All'articolo  1,  comma  282,  secondo  periodo, della legge 30
dicembre  2004,  n.  311,  le  parole  «quadriennio  2005-2008»  sono
sostituite dalle seguenti: «periodo 2005-2011».
    ((  9-bis  Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui
all'articolo  1,  comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e'
incrementato  di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009
e 2010 )).
  10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico
del  bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli
adeguamenti  retributivi  del personale delle amministrazioni statali
nonche'  per  l'attuazione  delle  misure  di cui all'articolo 78, il
Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica  di  cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
e'  integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008, ((
di  2.340  milioni  )) di euro (( per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2011. Il predetto Fondo e'
altresi'  incrementato,  a  valere, per quanto attiene all'anno 2008,
sulla   quota   delle  maggiori  entrate  derivanti  dalle  modifiche
normative  previste  dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei
seguenti  importi:  0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni
di  euro  per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5
milioni  di  euro  per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2012. La dotazione del fondo per interventi strutturali di
politica   economica,   di   cui   all'articolo   10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ulteriormente
incrementata  di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni
per ciascuno degli anni 2010 e 2011 )).
  11. (Soppresso).
  12.  Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri
economico-sociali   e'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e (( dei )) trasporti, il Fondo per la
promozione  e  il  sostegno  dello  sviluppo  del  trasporto pubblico
locale,  con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di
130  milioni  di  euro  per  l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2010  e  2011.  Per  gli  anni  successivi, al
finanziamento  del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma
3, lettera (( f) )) , della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.  Le risorse del Fondo sono destinate alle finalita' di
cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
come  modificato  dal  comma  306  ((  dell'articolo 1 della legge 24
dicembre  2007,  n.  244  ))  ,  e  di  cui all'art. 9 della legge 26
febbraio  1992,  n.  211, con le procedure e le modalita' previste da
tali  disposizioni.  Gli  interventi  finanziati,  ai  sensi e con le
modalita' della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui
al  presente  comma,  individuati  con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e (( dei )) trasporti, sono destinati al completamento
delle  opere  in corso di realizzazione in misura non superiore al 20
per  cento.  Il  finanziamento  di  nuovi  interventi  e' subordinato
all'esistenza   di   parcheggi  di  interscambio,  ovvero  alla  loro
realizzazione,  che  puo'  essere finanziata con le risorse di cui al
presente comma.
  13.  La  ripartizione  delle  risorse  di  cui  al  comma 12 tra le
finalita'  ivi  previste  e'  definita con decreto del Ministro delle
infrastrutture  e  (( dei )) trasporti, d'intesa con la (( Conferenza
unificata  di  cui  all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni  )).  In  fase di prima
applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in
pari  misura tra le finalita' previste. A decorrere dall'anno 2011 la
ripartizione  delle  risorse  tra  le finalita' di cui al comma 13 e'
effettuata  con  il  medesimo  decreto,  tenendo conto di principi di
premialita'  che  incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualita'
nell'erogazione  dei  servizi,  la  mobilita'  pubblica  e  la tutela
ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, la lettera d) e' abrogata.
   (( 13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati
al  sostegno  di  produzioni  e  allevamenti  di  particolare rilievo
ambientale,  economico,  sociale  ed  occupazionale e' autorizzata la
spesa  di  2  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con
proprio  decreto  il  Ministro  delle politiche agricole alimentari e
forestali )).
    ((  13-ter.  All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio
2008,  n.  93,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008,  n.  126,  la  lettera  a)  e'  abrogata.  Alle  minori entrate
derivanti  dall'attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000
euro  per  l'anno  2008  e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni
2009   e   2010,   si   provvede  mediante  corrispondente  riduzione
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 5, comma 4, del
citato decreto-legge n. 93 del 2008, come integrata con le risorse di
cui all'articolo 60, comma 8, del presente decreto )).

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1240, dell'art. 1,
          della  legge  27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007):
              «1240.  E'  autorizzata,  per ciascuno degli anni 2007,
          2008   e   2009,  la  spesa  di  euro  1  miliardo  per  il
          finanziamento  della  partecipazione italiana alle missioni
          internazionali di pace. A tal fine e' istituito un apposito
          fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del
          Ministero dell'economia e delle finanze.».
              - Si riporta il testo del comma 621, dell'art. 1, della
          citata  legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2007):
              «621.  Al  fine  di garantire l'effettivo conseguimento
          degli  obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in
          caso di accertamento di minori economie, si provvede:
                a)  relativamente  al comma 483, alla riduzione delle
          dotazioni  di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti
          pubblici,   ivi   comprese   quelle  determinate  ai  sensi
          dell'art.  11,  comma  3, lettera d) , della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  in  maniera
          lineare,  fino  a  concorrenza  degli  importi indicati dal
          medesimo comma 483;
                b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni
          complessive   di  bilancio  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze
          spettanti  al personale della scuola e dell'amministrazione
          centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera
          lineare,  fino  a  concorrenza  degli  importi indicati dal
          medesimo comma 620.».
              - Si riporta il testo del comma 601, dell'art. 1, della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «601.  A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare
          l'efficienza e la celerita' dei processi di finanziamento a
          favore  delle scuole statali, sono istituiti nello stato di
          previsione  del  Ministero  della  pubblica  istruzione, in
          apposita  unita'  previsionale  di  base, i seguenti fondi:
          "Fondo   per   le  competenze  dovute  al  personale  delle
          istituzioni  scolastiche,  con  esclusione  delle spese per
          stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato"
          e   "Fondo   per   il   funzionamento   delle   istituzioni
          scolastiche".    Ai    predetti   fondi   affluiscono   gli
          stanziamenti    dei    capitoli   iscritti   nelle   unita'
          previsionali   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche"
          e    "Interventi   integrativi   disabili",   nonche'   gli
          stanziamenti   iscritti   nel   centro  di  responsabilita'
          "Programmazione  ministeriale  e  gestione ministeriale del
          bilancio"  destinati  ad  integrare  i  fondi  stessi.  Con
          decreto   del   Ministro  della  pubblica  istruzione  sono
          stabiliti  i  criteri  e  i  parametri  per  l'assegnazione
          diretta  alle  istituzioni scolastiche delle risorse di cui
          al  presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza
          delle   spese   effettuate   da   parte  delle  istituzioni
          scolastiche  a  valere  sulle risorse finanziarie derivanti
          dalla  costituzione  dei predetti fondi, il Ministero della
          pubblica  istruzione  procede  a una specifica attivita' di
          monitoraggio.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 7, dell'art. 1, del
          decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
          sostegno dell'occupazione):
              «7.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale   il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato  dalle
          risorse  di  cui  all'autorizzazione  di spesa stabilita al
          comma   8,   nel  quale  confluiscono  anche  i  contributi
          comunitari  destinati  al finanziamento delle iniziative di
          cui  al  presente  articolo, su richiesta del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale. A tale ultimo fine i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.».
              - Si  riporta il testo del comma 8, dell'art. 20, della
          legge  8  novembre  2000,  n.  328  (Legge  quadro  per  la
          realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
          sociali):
              «8.   A   decorrere   dall'anno  2002  lo  stanziamento
          complessivo del Fondo nazionale per le politiche sociali e'
          determinato dalla legge finanziaria con le modalita' di cui
          all'art.  11,  comma  3,  lettera d) , della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  assicurando
          comunque  la copertura delle prestazioni di cui all'art. 24
          della presente legge.».
              - Si riporta il testo del comma 282, dell'art. 1, della
          gia'  citata  legge  n. 311 del 2004, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «282.  Le  modalita'  operative di determinazione della
          base  di  calcolo  delle entrate erariali ed extra-erariali
          provenienti  dai  giochi  di  cui  al comma 281, nonche' le
          modalita'  di  trasferimento  periodico  dei  fondi  per il
          finanziamento  del CONI, sono determinate con provvedimento
          del    Ministero    dell'economia   e   delle   finanze   -
          Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato, d'intesa
          con  il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
          da   emanare  entro  il  31  marzo  2005.  Per  il  periodo
          2005-2011,  le  risorse a favore del CONI sono stabilite in
          misura  pari  a  450  milioni di euro annui, secondo quanto
          stabilito  dall'art.  4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n.
          138,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          2002, n. 178. Dette risorse sono comprensive del contributo
          straordinario  finalizzato  alla  preparazione degli atleti
          per  i  Giochi  olimpici  invernali  di Torino 2006 e per i
          Giochi olimpici di Pechino 2008.».
              - Si riporta il testo del comma 580, dell'art. 1, della
          legge  23  dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2006):
              «580.  Al  Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), cui la
          legge  15  luglio  2003,  n.  189,  ha  attribuito  compiti
          relativi  alla  promozione  dell'attivita'  sportiva tra le
          persone  disabili  e  di  riconoscimento e coordinamento di
          tutte  le organizzazioni sportive per disabili, e' concesso
          un contributo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2006,
          2007  e  2008,  per la promozione della pratica sportiva di
          base e agonistica.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 5, dell'art. 10, del
          gia' citato decreto-legge n. 282 del 2004:
              «5.   Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».
              - Si  riporta il testo del comma 3, dell'art. 11, della
          legge  5  agosto  1978,  n. 468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
              «3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a)   il   livello  massimo  del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b)  le  variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c)  la  determinazione,  in  apposita tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d)  la  determinazione,  in  apposita  tabella, della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e)  la  determinazione,  in  apposita  tabella, delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f)  gli  stanziamenti  di spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g)  gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h)   l'importo   complessivo  massimo  destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15,  della  legge  29 marzo 1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i)  altre regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a) ;
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter comma
          7.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1031, dell'art. 1,
          della gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «1031.  Al fine di realizzare una migliore correlazione
          tra   lo   sviluppo  economico,  l'assetto  territoriale  e
          l'organizzazione  dei  trasporti e favorire il riequilibrio
          modale degli spostamenti quotidiani in favore del trasporto
          pubblico  locale  attraverso  il  miglioramento dei servizi
          offerti,  e' istituito presso il Ministero dei trasporti un
          fondo   per  gli  investimenti  destinato  all'acquisto  di
          veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale e'
          autorizzata  la  spesa  di 100 milioni di euro per ciascuno
          degli  anni  2007,  2008  e 2009, e' destinato a contributi
          nella misura massima del 75 per cento:
                a)  per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare
          ai servizi di competenza regionale di cui agli articoli 8 e
          9  del  decreto  legislativo  19  novembre  1997, n. 422, e
          successive modificazioni;
                b)  per  l'acquisto di veicoli destinati a servizi su
          linee metropolitane, tranviarie e filoviarie;
                c)   per   l'acquisto  di  autobus  a  minor  impatto
          ambientale o ad alimentazione non convenzionale.
                c-bis)  per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti
          destinati  ad  un  servizio  minimo  di  trasporto pubblico
          locale  per  garantire collegamenti con isole minori con le
          quali esiste un fenomeno di pendolarismo;
                c-ter)  all'acquisto  dei veicoli di cui alle lettere
          a) e b) e' riservato almeno il 50 per cento della dotazione
          del fondo.».
              - Si riporta il testo del comma 306, dell'art. 1, della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
              «306.  All'art.  1, comma 1031, della legge 27 dicembre
          2006, n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
                "c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti
          destinati  ad  un  servizio  minimo  di  trasporto pubblico
          locale  per  garantire collegamenti con isole minori con le
          quali esiste un fenomeno di pendolarismo;
                c-ter)  all'acquisto  dei veicoli di cui alle lettere
          a) e b) e' riservato almeno il 50 per cento della dotazione
          del fondo".».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9  della  legge 26
          febbraio  1992,  n. 211 (Interventi nel settore dei sistemi
          di trasporto rapido di massa):
              «Art.  9.  -  1.  Per la realizzazione degli interventi
          previsti  dagli  articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge,
          possono   essere  corrisposti  contributi,  in  misura  non
          superiore  al 10 per cento dell'investimento, per la durata
          massima di trenta anni, in relazione ad operazioni di mutuo
          contratte  dagli  enti  locali  e dai soggetti attuatori, a
          decorrere dal secondo semestre dell'anno 1992, con la Cassa
          depositi  e  prestiti, con istituti di credito abilitati ai
          sensi  della  normativa  vigente  ovvero  con  istituti  di
          credito  esteri.  A  tal  fine  sono  autorizzati limiti di
          impegno  trentennali di lire 175 miliardi per l'anno 1993 e
          di ulteriori 50 miliardi per l'anno 1994.».
              - La   legge   26   febbraio   1992,  n.  211,  recante
          «Interventi  nel settore dei sistemi di trasporto rapido di
          massa» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992,
          n. 55.
              - Per  il  testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281 vedasi note all'art. 6-quinquies.
              - Si  riporta  il  testo  del comma 9, dell'art. 5, del
          decreto-legge  27  maggio 2008, n. 93 (Disposizioni urgenti
          per  salvaguardare  il  potere di acquisto delle famiglie),
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «9. Alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate
          le seguenti modificazioni:
                a) (abrogata);
                b) all'art. 2 sono apportate le seguenti modifiche:
                  1) al comma 57, le parole da: "che per l'anno 2008"
          fino  alla  fine,  sono sostituite dalle seguenti: "che per
          l'anno 2008 e' integrato di 35 milioni di euro";
                  2)  al  comma  60,  lettera  a)  , le parole: "12,5
          milioni"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "9 milioni"; e
          alla  lettera b) , le parole: "5,5 milioni" sono sostituite
          dalle seguenti: "4 milioni";
                  3)  al  comma 61, le parole: "1 milione di euro per
          ciascuno  degli  anni  2008,  2009  e 2010" sono sostituite
          dalle seguenti: "500.000 euro per l'anno 2008";
                  4)  al  comma  205, le parole da: "14 milioni" fino
          alla  fine, sono sostituite dalle seguenti: "8,8 milioni di
          euro per l'anno 2008";
                  5)  al  comma  247, le parole da: "35 milioni" fino
          alla fine, sono sostituite dalle seguenti: "17,5 milioni di
          euro per l'anno 2008";
                  6)  al  comma  309,  le parole da: "2 milioni" fino
          alla  fine  del  comma sono sostituite dalle seguenti: "1,9
          milioni di euro per l'anno 2008";
                  7)  al  comma  310,  le parole da: "2 milioni" fino
          alla  fine,  sono sostituite dalle seguenti: "100 mila euro
          per l'anno 2008";
                  8)  al  comma  401, le parole: "All'onere derivante
          dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni
          per  l'anno  2008  e  ad euro 100.000 annui a decorrere dal
          2009," sono sostituite dalle seguenti: "All'onere derivante
          dai  commi  396  e  da  398  a 400, pari a complessivi euro
          100.000 a decorrere dal 2008,";
                9)   al   comma   409,   le   parole:   "A  decorrere
          dall'esercizio  finanziario 2008 e' autorizzata la spesa di
          3  milioni  di  euro"  sono sostituite dalle seguenti: "Per
          l'esercizio finanziario 2008 e' autorizzata la spesa di 1,5
          milioni di euro";
                10)  al  comma  410,  le parole: "3 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno"  sono sostituite dalle seguenti: "1,5
          milioni di euro per l'anno";
                11)  il  comma  437 e' sostituito dal seguente: "437.
          L'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art. 20, comma 8,
          della  legge  8  novembre  2000,  n. 328, relativa al fondo
          nazionale  per  le  politiche  sociali  e'  ridotta di 1,25
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010";
                12)  il  comma  519 e' sostituito dal seguente: "519.
          L'autorizzazione  di  spesa  di cui all'art. 1, comma 1209,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, e' ridotta di 25
          milioni  per  l'anno  2008 e di 30 milioni per l'anno 2009.
          Per  l'anno  2010 le risorse del Fondo per l'occupazione di
          cui  all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
          n.  148,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 19
          luglio  1993,  n.  236,  sono ridotte di 30 milioni di euro
          annui";
                13)  il  comma  535 e' sostituito dal seguente: "535.
          L'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'art. 3, comma 151,
          della  legge  24  dicembre  2003, n. 350, e' ridotta di 1,5
          milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010";
                14)  il  secondo periodo del comma 1152-bis dell'art.
          1,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal
          seguente:  "L'autorizzazione  di  spesa di cui all'art. 61,
          comma  1,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' ridotta
          di  500  milioni  di  euro  per  ciascuno degli anni 2008 e
          2009";
                15) il secondo periodo del comma 584 e' soppresso.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4, dell'art. 5, del
          gia' citato decreto-legge n. 93 del 2008:
              «4.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione  pari  a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100
          milioni  di  euro  per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per
          l'anno  2010,  da  utilizzare  a  reintegro delle dotazioni
          finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
          disposto,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

        
      
          
Titolo III
STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA
Capo I
Bilancio dello stato
                            Art. 63-bis.
                          Cinque per mille
  1.  Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni
dei  redditi  relative  al  periodo  d'imposta  2008,  sulla base dei
criteri  e  delle  modalita'  di  cui  al  decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  20  gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  22  del  27 gennaio 2006, fermo quanto gia' dovuto dai
contribuenti  a  titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche,
una  quota  pari al cinque per mille dell'imposta stessa e' destinata
in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':
    a)  sostegno  del  volontariato  e delle altre organizzazioni non
lucrative  di  utilita'  sociale  di  cui all'articolo 10 del decreto
legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460, e successive modificazioni,
nonche'   delle  associazioni  di  promozione  sociale  iscritte  nei
registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7,
commi  1,  2,  3  e  4,  della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera a) , del citato decreto legislativo
n. 460 del 1997;
    b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'universita';
    c) finanziamento della ricerca sanitaria;
    d)   sostegno  delle  attivita'  sociali  svolte  dal  comune  di
residenza del contribuente;
    e)   sostegno   alle   associazioni   sportive   dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge.
  2.  Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge
20 maggio 1985, n. 222.
  3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere,
entro  un  anno  dalla  ricezione  delle  somme ad essi destinate, un
apposito  e  separato  rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di
una   relazione   illustrativa,  in  modo  chiaro  e  trasparente  la
destinazione delle somme ad essi attribuite.
  4.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  e del Ministro del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  modalita'  di
richiesta,  le  liste  dei soggetti ammessi al riparto e le modalita'
del  riparto  delle somme stesse nonche' le modalita' e i termini del
recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.
  5.  L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della
legge  24  dicembre  2007, n. 244, e' integrata di 20 milioni di euro
per l'anno 2010.
  6.   Le   disposizioni  che  riconoscono  contributi  a  favore  di
associazioni   sportive   dilettantistiche  a  valere  sulle  risorse
derivanti  dal 5 mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
hanno   effetto   previa   adozione   di   un  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalita' di
attuazione,   prevedendo   particolari   modalita'   di   accesso  al
contributo, di controllo e di rendicontazione, nonche' la limitazione
dell'incentivo  nei  confronti  delle  sole associazioni sportive che
svolgono una rilevante attivita' di interesse sociale.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          20  gennaio  2006,  recante «Definizione della modalita' di
          destinazione   della   quota   pari  al  cinque  per  mille
          dell'imposta  sul  reddito  delle  persone fisiche, in base
          alla    scelta   del   contribuente,   per   finalita'   di
          volontariato,   ricerca   scientifica  e  dell'universita',
          ricerca  sanitaria e attivita' sociali svolte dal comune di
          residenza»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          gennaio 2006, n. 22.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  10  del  decreto
          legislativo   4  dicembre  1997,  n.  460  (Riordino  della
          disciplina  tributaria  degli  enti non commerciali e delle
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale):
              «Art.  10  (Organizzazioni  non  lucrative  di utilita'
          sociale).   -  1.  Sono  organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita'  sociale  (ONLUS)  le associazioni, i comitati, le
          fondazioni,  le  societa'  cooperative  e gli altri enti di
          carattere  privato,  con  o senza personalita' giuridica, i
          cui   statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella  forma
          dell'atto  pubblico o della scrittura privata autenticata o
          registrata, prevedono espressamente:
                a)  lo  svolgimento  di  attivita'  in uno o piu' dei
          seguenti settori:
                  1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
                  2) assistenza sanitaria;
                  3) beneficenza;
                  4) istruzione;
                  5) formazione;
                  6) sport dilettantistico;
                  7)  tutela,  promozione e valorizzazione delle cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939,  n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui
          al  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre
          1963, n. 1409;
                  8)   tutela   e   valorizzazione   della  natura  e
          dell'ambiente,  con  esclusione  dell'attivita', esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali  e  pericolosi  di  cui  all'art.  7  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
                  9) promozione della cultura e dell'arte;
                  10) tutela dei diritti civili;
                  11)  ricerca  scientifica  di particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidata   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai sensi dell'art. 17, della legge 23
          agosto 1988, n. 400;
                b)   l'esclusivo   perseguimento   di   finalita'  di
          solidarieta' sociale;
                c) il divieto di svolgere attivita' diverse da quelle
          menzionate  alla  lettera a) ad eccezione di quelle ad esse
          direttamente connesse;
                d)   il   divieto   di  distribuire,  anche  in  modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve  o  capitale durante la vita dell'organizzazione, a
          meno  che  la  destinazione  o  la  distribuzione non siano
          imposte  per  legge  o  siano  effettuate a favore di altre
          ONLUS  che  per  legge,  statuto  o regolamento fanno parte
          della medesima ed unitaria struttura;
                e)  l'obbligo  di impiegare gli utili o gli avanzi di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse;
                f)    l'obbligo    di    devolvere    il   patrimonio
          dell'organizzazione,   in  caso  di  suo  scioglimento  per
          qualunque  causa,  ad altre organizzazioni non lucrative di
          utilita'  sociale  o  a  fini di pubblica utilita', sentito
          l'organismo  di  controllo  di  cui  all'art. 3, comma 190,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge;
                g)  l'obbligo  di  redigere  il bilancio o rendiconto
          annuale;
                h)  disciplina  uniforme  del  rapporto associativo e
          delle    modalita'    associative    volte    a   garantire
          l'effettivita'    del    rapporto    medesimo,   escludendo
          espressamente  la  temporaneita'  della partecipazione alla
          vita   associativa   e   prevedendo  per  gli  associati  o
          partecipanti   maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto  per
          l'approvazione  e  le  modificazioni  dello  statuto  e dei
          regolamenti   e   per  la  nomina  degli  organi  direttivi
          dell'associazione;
                i)  l'uso,  nella  denominazione  ed  in qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          locuzione   "organizzazione   non   lucrativa  di  utilita'
          sociale" o dell'acronimo "ONLUS".
              2.  Si  intende  che  vengono  perseguite  finalita' di
          solidarieta'  sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e le
          prestazioni  di  servizi relative alle attivita' statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della   formazione,   dello  sport  dilettantistico,  della
          promozione  della  cultura  e  dell'arte e della tutela dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati  o  partecipanti,  nonche'  degli  altri soggetti
          indicati  alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette ad
          arrecare benefici a:
                a)  persone  svantaggiate  in  ragione  di condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
                b)  componenti  collettivita'  estere,  limitatamente
          agli aiuti umanitari.
              3.  Le  finalita'  di  solidarieta' sociale s'intendono
          realizzate  anche  quando tra i beneficiari delle attivita'
          statutarie  dell'organizzazione  vi  siano  i  propri soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera  a)  del  comma  6,  se  costoro  si  trovano nelle
          condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) , del comma
          2.
              4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e
          3,   si   considerano  comunque  inerenti  a  finalita'  di
          solidarieta'  sociale le attivita' statutarie istituzionali
          svolte    nei    settori   della   assistenza   sociale   e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di  cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  30  settembre  1963,  n.  1409,  della tutela e
          valorizzazione  della natura e dell'ambiente con esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio  dei  rifiuti  urbani, speciali e pericolosi di
          cui  all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22,  della  ricerca  scientifica  di  particolare interesse
          sociale  svolta  direttamente  da fondazioni ovvero da esse
          affidate   ad   universita',   enti  di  ricerca  ed  altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo  modalita'  da  definire  con  apposito regolamento
          governativo  emanato  ai  sensi dell'art. 17 della legge 23
          agosto  1988,  n.  400,  nonche' le attivita' di promozione
          della  cultura  e  dell'arte per le quali sono riconosciuti
          apporti  economici  da  parte dell'amministrazione centrale
          dello Stato.
              5.   Si  considerano  direttamente  connesse  a  quelle
          istituzionali   le   attivita'   statutarie  di  assistenza
          sanitaria,  istruzione,  formazione, sport dilettantistico,
          promozione  della  cultura e dell'arte e tutela dei diritti
          civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1, lettera a) , svolte in assenza delle condizioni previste
          ai  commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per natura
          a  quelle  statutarie  istituzionali, in quanto integrative
          delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'  connesse  e'
          consentito   a  condizione  che,  in  ciascun  esercizio  e
          nell'ambito  di  ciascuno dei settori elencati alla lettera
          a)  del  comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il     66     per    cento    delle    spese    complessive
          dell'organizzazione.
              6.  Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta
          di utili o di avanzi di gestione:
                a)  le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a
          soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti
          gli  organi  amministrativi  e di controllo, a coloro che a
          qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano
          parte,  ai  soggetti  che  effettuano erogazioni liberali a
          favore  dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo
          grado  ed  ai  loro  affini entro il secondo grado, nonche'
          alle  societa'  da  questi  direttamente  o  indirettamente
          controllate  o  collegate,  effettuate  a  condizioni  piu'
          favorevoli  in  ragione  della  loro  qualita'.  Sono fatti
          salvi,  nel  caso delle attivita' svolte nei settori di cui
          ai  numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi
          accordati  a  soci, associati o partecipanti ed ai soggetti
          che  effettuano  erogazioni liberali, ed ai loro familiari,
          aventi  significato  puramente onorifico e valore economico
          modico;
                b)  l'acquisto  di  beni  o servizi per corrispettivi
          che,  senza  valide  ragioni economiche, siano superiori al
          loro valore normale;
                c)   la   corresponsione  ai  componenti  gli  organi
          amministrativi  e  di  controllo  di emolumenti individuali
          annui  superiori  al  compenso massimo previsto dal decreto
          del  Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e
          dal  decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla
          legge  3  agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e
          integrazioni,  per  il  presidente  del  collegio sindacale
          delle societa' per azioni;
                d)  la corresponsione a soggetti diversi dalle banche
          e  dagli  intermediari finanziari autorizzati, di interessi
          passivi,   in   dipendenza  di  prestiti  di  ogni  specie,
          superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
                e)  la  corresponsione  ai  lavoratori  dipendenti di
          salari  o  stipendi  superiori  del 20 per cento rispetto a
          quelli  previsti  dai contratti collettivi di lavoro per le
          medesime qualifiche.
              7.  Le  disposizioni di cui alla lettera (( h) )) , del
          comma  1, non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui
          alle lettere (( h) )) ed (( i) )) del medesimo comma 1, non
          si  applicano  agli  enti  riconosciuti  dalle  confessioni
          religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi
          o intese.
              8.  Sono  in  ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto
          della  loro struttura e delle loro finalita', gli organismi
          di  volontariato  di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
          iscritti  nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e dalle
          province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
          febbraio  1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla
          legge  8  novembre  1991, n. 381, nonche' i consorzi di cui
          all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano
          la   base  sociale  formata  per  il  cento  per  cento  da
          cooperative  sociali.  Sono  fatte  salve  le previsioni di
          maggior  favore  relative  agli  organismi di volontariato,
          alle  organizzazioni  non  governative  e  alle cooperative
          sociali  di  cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266
          del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991.
              9.  Gli  enti ecclesiastici delle confessioni religiose
          con  le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
          e  le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli
          enti  di  cui all'art. 3, comma 6, lettera e) , della legge
          25  agosto  1991,  n.  287,  le cui finalita' assistenziali
          siano   riconosciute   dal   Ministero  dell'interno,  sono
          considerati   ONLUS   limitatamente   all'esercizio   delle
          attivita'  elencate  alla  lettera  a)  del  comma 1; fatta
          eccezione  per  la  prescrizione di cui alla lettera c) del
          comma  1,  agli  stessi enti e associazioni si applicano le
          disposizioni  anche  agevolative  del  presente  decreto, a
          condizione    che   per   tali   attivita'   siano   tenute
          separatamente  le  scritture  contabili  previste  all'art.
          20-bis  del  decreto  del  Presidente  delle  Repubblica 29
          settembre 1973, n. 600, introdotto dall'art. 25, comma 1.
              10.  Non  si  considerano  in  ogni caso ONLUS gli enti
          pubblici,   le   societa'  commerciali  diverse  da  quelle
          cooperative,  gli  enti  conferenti  di  cui  alla legge 30
          luglio  1990,  n. 218, i partiti e i movimenti politici, le
          organizzazioni  sindacali,  le  associazioni  di  datori di
          lavoro e le associazioni di categoria.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  della  legge  7
          dicembre  2000,  n.  383  (Disciplina delle associazioni di
          promozione sociale):
              «Art.  7  (Registri).  -  1.  Presso  la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  gli  affari
          sociali e' istituito un registro nazionale al quale possono
          iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge,
          le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale
          in  possesso dei requisiti di cui all'art. 2, costituite ed
          operanti  da  almeno  un  anno. Alla tenuta del registro si
          provvede  con  le  ordinarie  risorse  finanziarie, umane e
          strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.
              2.  Per  associazioni di promozione sociale a carattere
          nazionale  si  intendono  quelle  che svolgono attivita' in
          almeno  cinque  regioni  ed  in  almeno  venti province del
          territorio nazionale.
              3.    L'iscrizione   nel   registro   nazionale   delle
          associazioni  a  carattere nazionale comporta il diritto di
          automatica  iscrizione  nel  registro medesimo dei relativi
          livelli   di  organizzazione  territoriale  e  dei  circoli
          affiliati,  mantenendo  a tali soggetti i benefici connessi
          alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.
              4.  Le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano  istituiscono,  rispettivamente,  registri su scala
          regionale  e  provinciale,  cui possono iscriversi tutte le
          associazioni  in  possesso dei requisiti di cui all'art. 2,
          che   svolgono   attivita',   rispettivamente,   in  ambito
          regionale o provinciale.».
              - La   legge   20   maggio   1985,   n.   222,  recante
          «Disposizioni  sugli  enti e beni ecclesiastici in Italia e
          per  il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle
          diocesi»,  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno
          1985, n. 129, supplemento ordinario.
              - Si  riporta  il testo del comma 8, dell'art. 3, della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
              «8.  Per  le  finalita'  di  cui  ai  commi da 5 a 7 e'
          autorizzata  la  spesa nel limite massimo di 380 milioni di
          euro per l'anno 2009.».

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 64.
        Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
  1.  Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e
di  una  piena  valorizzazione professionale del personale docente, a
decorrere  dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e
misure  volti  ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto
alunni/docente,   da  realizzare  comunque  entro  l'anno  scolastico
2011/2012,  per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard
europei  (( tenendo anche conto delle necessita' relative agli alunni
diversamente abili )).
  2. Si procede, altresi', alla revisione dei criteri e dei parametri
previsti  per  la definizione delle dotazioni organiche del personale
amministrativo,  tecnico  ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire,
nel  triennio  2009-2011  una  riduzione complessiva del 17 per cento
della  consistenza  numerica della dotazione organica determinata per
l'anno  scolastico  2007/2008.  Per  ciascuno degli anni considerati,
detto  decremento  non  deve  essere  inferiore  ad  un  terzo  della
riduzione  complessiva  da conseguire, fermo restando quanto disposto
dall'articolo  2,  commi  411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
  3.  Per  la  realizzazione  delle  finalita'  previste dal presente
articolo,  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  di  concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita  la  Conferenza  Unificata  di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni
Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario,  predispone,  entro  quarantacinque giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto, un piano programmatico di
interventi  volti  ad  una  maggiore  razionalizzazione dell'utilizzo
delle  risorse  umane e strumentali disponibili, che conferiscano una
maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico.
    4.  Per  l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o piu'
regolamenti  da  adottare  entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto  ed  in modo da assicurare comunque la
puntuale  attuazione  del  piano di cui al comma 3, in relazione agli
interventi  annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del Ministro
dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca di concerto con il
Ministro   dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
unificata  di  cui  al  citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281,  anche  modificando  le  disposizioni  legislative  vigenti,  si
provvede   ad   una  revisione  dell'attuale  assetto  ordinamentale,
organizzativo  e  didattico  del  sistema  scolastico, attenendosi ai
seguenti criteri:
    a)  razionalizzazione  ed  accorpamento delle classi di concorso,
per una maggiore flessibilita' nell'impiego dei docenti;
    b)  ridefinizione  dei  curricoli  vigenti  nei diversi ordini di
scuola  anche  attraverso  la razionalizzazione dei piani di studio e
dei  relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti
tecnici e professionali;
    c)  revisione  dei criteri vigenti in materia di formazione delle
classi;
    d)  rimodulazione  dell'attuale  organizzazione  didattica  della
scuola  primaria  ((  ivi compresa la formazione professionale per il
personale    docente   interessato   ai   processi   di   innovazione
ordinamentale  senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica
)) ;
    e)   revisione  dei  criteri  e  dei  parametri  vigenti  per  la
determinazione  della  consistenza  complessiva  degli  organici  del
personale  docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli
stessi;
    f)  ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri
di  istruzione  per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto
dalla vigente normativa;
      ((  f-bis)  definizione  di  criteri,  tempi e modalita' per la
determinazione  e  l'articolazione  dell'azione  di ridimensionamento
della   rete   scolastica   prevedendo,   nell'ambito  delle  risorse
disponibili   a   legislazione   vigente,  l'attivazione  di  servizi
qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;
    f-ter)  nel  caso  di  chiusura  o  accorpamento  degli  istituti
scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli
enti  locali  possono  prevedere  specifiche  misure finalizzate alla
riduzione del disagio degli utenti.
  4-bis)  Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di
razionalizzazione  dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma
4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di
ottimizzare  le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della
legge  27  dicembre  2006,  n. 296, le parole da: «Nel rispetto degli
obiettivi  di apprendimento generali e specifici» sino a: «Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«L'obbligo  di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione
e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo
17  ottobre  2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle
disposizioni  ivi  contenute,  anche  nei  percorsi  sperimentali  di
istruzione  e  formazione  professionale  di  cui  al  comma  624 del
presente articolo».
  4-ter)  Le  procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione
per  l'insegnamento  secondario  attivate  presso le universita' sono
sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli
adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4 )).
  5.  I  dirigenti  del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della   ricerca,  compresi  i  dirigenti  scolastici,  coinvolti  nel
processo  di  razionalizzazione  di  cui  al  presente  articolo,  ne
assicurano   la   compiuta   e  puntuale  realizzazione.  Il  mancato
raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati,  verificato  e valutato
sulla  base  delle  vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta
l'applicazione    delle    misure   connesse   alla   responsabilita'
dirigenziale previste dalla predetta normativa.
    6.  Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e
412,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi
1,  2,  3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio
dello  Stato  economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di
euro  per  l'anno  2009,  a  1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a
2.538  milioni  di  euro  per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2012.
  7.  Ferme  restando  le  competenze  istituzionali  di  controllo e
verifica  in  capo  al  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  e  al  Ministero  dell'economia  e delle finanze, con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e' costituito,
contestualmente  all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori
oneri  a  carico  del  bilancio  dello Stato, un comitato di verifica
tecnico-finanziaria   composto   da   rappresentanti   del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca e del Ministero
dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo
attuativo  delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di
assicurare  la  compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi
previsti,  segnalando  eventuali scostamenti per le occorrenti misure
correttive.  Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso ne'
rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.
  8.  Al  fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi
di  risparmio  di  cui  al  comma 6, si applica la procedura prevista
dall'articolo  1,  comma  621,  lettera  b) , della legge 27 dicembre
2006, n. 296.
  9.  Una  quota  parte  delle economie di spesa di cui al comma 6 e'
destinata,  nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse
contrattuali  stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione
ed  allo  sviluppo  professionale  della carriera del personale della
Scuola  a  decorrere  dall'anno  2010,  con  riferimento  ai risparmi
conseguiti  per  ciascun  anno scolastico. Gli importi corrispondenti
alle  indicate  economie  di spesa vengono iscritti in bilancio in un
apposito  Fondo  istituito  nello  stato  di previsione del Ministero
dell'istruzione   dell'universita'   e  della  ricerca,  a  decorrere
dall'anno    successivo   a   quello   dell'effettiva   realizzazione
dell'economia  di  spesa,  e saranno resi disponibili in gestione con
decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con
il   Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca
subordinatamente    alla   verifica   dell'effettivo   ed   integrale
conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dei commi 411 e 412, dell'art. 2,
          della gia' citata legge n. 244 del 2007:
              «411.  Per  una  maggiore  qualificazione  dei  servizi
          scolastici,   da  realizzare  anche  attraverso  misure  di
          carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:
                a)  a  partire  dall'anno  scolastico  2008/2009, per
          l'istruzione  liceale, l'attivazione delle classi prime dei
          corsi  sperimentali  passati  ad  ordinamento, ai sensi del
          regolamento  di  cui al decreto del Ministro della pubblica
          istruzione  26  giugno  2000,  n.  234, e' subordinata alla
          valutazione  della  congruenza dei quadri orari e dei piani
          di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;
                b)  il numero delle classi prime e di quelle iniziali
          di  ciclo  dell'istruzione  secondaria  di secondo grado si
          determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni
          iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di
          studio  e  sperimentazioni  passate  ad  ordinamento. Negli
          istituti  in  cui sono presenti ordini o sezioni di diverso
          tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni
          ordine e tipo di sezione;
                c)  il  secondo periodo del comma 1, dell'art. 3, del
          decreto-legge  3  luglio  2001,  n.  255,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20  agosto  2001,  n. 333, e'
          sostituito  dal  seguente:  "Incrementi  del  numero  delle
          classi,   ove   necessario,  sono  disposti  dal  dirigente
          scolastico interessato previa autorizzazione del competente
          direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al
          decreto  del  Ministro  della pubblica istruzione 24 luglio
          1998,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998";
                d)  l'assorbimento  del  personale di cui all'art. 1,
          comma  609,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296, e'
          completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010,
          e  la riconversione del suddetto personale e' attuata anche
          prescindendo  dal possesso dello specifico titolo di studio
          richiesto  per il reclutamento del personale, tramite corsi
          di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno,
          cui e' obbligatorio partecipare.
              412. Le economie di spesa di cui all'art. 1, comma 620,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n. 296, da conseguire ai
          sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonche'
          quelle  derivanti  dagli  interventi  di  cui al comma 411,
          lettere  a)  ,  b)  ,  c)  e  d)  ,  sono  complessivamente
          determinate  come  segue: euro 535 milioni per l'anno 2008,
          euro  897  milioni  per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per
          l'anno  2010  ed  euro  1.432 milioni a decorrere dall'anno
          2011.  Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
          obiettivi  di  risparmio relativi agli interventi di cui al
          comma  411,  lettere  da  a) a d) , si applica la procedura
          prevista  dall'art.  1, comma 621, lettera b) , della legge
          27 dicembre 2006, n. 296.».
              - Per  il  testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281, vedasi note all'art. 6-quinquies.
              - Si  riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della
          gia' citata legge n. 400 del 1988:
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
          recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
              - Il  decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n. 226,
          recante   «Norme   generali   e  livelli  essenziali  delle
          prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo
          di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
          28  marzo  2003, n. 53», e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario.
              - Si riporta il testo dei commi 621 e 622, dell'art. 1,
          della gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «621.  Al  fine  di garantire l'effettivo conseguimento
          degli  obiettivi di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in
          caso di accertamento di minori economie, si provvede:
                a)  relativamente  al comma 483, alla riduzione delle
          dotazioni  di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti
          pubblici,   ivi   comprese   quelle  determinate  ai  sensi
          dell'art.  11,  comma  3, lettera d) , della legge 5 agosto
          1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni,  in  maniera
          lineare,  fino  a  concorrenza  degli  importi indicati dal
          medesimo comma 483;
                b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni
          complessive   di  bilancio  del  Ministero  della  pubblica
          istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze
          spettanti  al personale della scuola e dell'amministrazione
          centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera
          lineare,  fino  a  concorrenza  degli  importi indicati dal
          medesimo comma 620.
              622.  L'istruzione  impartita  per almeno dieci anni e'
          obbligatoria    ed   e'   finalizzata   a   consentire   il
          conseguimento  di  un titolo di studio di scuola secondaria
          superiore o di una qualifica professionale di durata almeno
          triennale  entro  il  diciottesimo anno di eta'. L'eta' per
          l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata da quindici
          a  sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai sensi
          degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo,
          del   decreto   legislativo   17   ottobre  2005,  n.  226.
          L'adempimento  dell'obbligo  di istruzione deve consentire,
          una  volta  conseguito  il  titolo di studio conclusivo del
          primo  ciclo,  l'acquisizione dei saperi e delle competenze
          previste  dai  curricula  relativi  ai primi due anni degli
          istituti  di istruzione secondaria superiore, sulla base di
          un   apposito   regolamento  adottato  dal  Ministro  della
          pubblica  istruzione  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23  agosto  1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si
          assolve  anche  nei  percorsi  di  istruzione  e formazione
          professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17
          ottobre  2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime
          delle   disposizioni  ivi  contenute,  anche  nei  percorsi
          sperimentali  di  istruzione  e formazione professionale di
          cui al comma 624 del presente articolo. Sono fatte salve le
          competenze   delle  regioni  a  statuto  speciale  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano, in conformita' ai
          rispettivi  statuti  e  alle  relative norme di attuazione,
          nonche'  alla  legge  costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
          L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
          scolastico 2007/2008.».

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 65.
                            Forze armate
  1. (( In coerenza con il )) processo di revisione organizzativa del
Ministero   della   difesa   e  della  politica  di  riallocazione  e
ottimizzazione  delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego
in  mansioni  tipicamente  operative  del  personale  utilizzato  per
compiti strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla
legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata alla
legge  23 agosto 2004, n. 226, cosi' come rideterminati dall'articolo
1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2,
comma  71,  della  legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono ridotti del 7
per  cento  per  l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno
2010.
  2.  A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la
parte  eccedente  il  7  per  cento,  possono  essere  conseguiti  in
alternativa  anche  parziale  alle  modalita'  ivi previste, mediante
specifici  piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della
difesa in altri settori di spesa.
  3.  Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa
per  un  importo  non  inferiore  a  304  milioni di euro a decorrere
dall'anno  2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli
obiettivi  di  risparmio  di  cui  al  presente  comma,  in  caso  di
accertamento  di  minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni
complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero
della   difesa  ad  eccezione  di  quelle  relative  alle  competenze
spettanti al personale del dicastero medesimo.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  della Tabella A allegata alla
          legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del
          servizio militare professionale):

                                                           "Tabella A
      Oneri finanziari netti complessivi (in miliardi di lire)

=====================================================================
              ANNO               |               ONERE
=====================================================================
              2000               |              1.143
              2001               |              1.362
              2002               |              1.618
              2003               |              1.649
              2004               |              1.681
              2005               |              1.717
              2006               |              1.752
              2007               |              1.790
              2008               |              1.830
              2009               |              1.871
              2010               |              1.915
              2011               |              1.960
              2012               |              1.978
              2013               |              1.997
              2014               |              1.013
              2015               |              1.031
              2016               |              1.045
              2017               |              1.060
              2018               |              1.078-
              2019               |              1.093
              2020               |              1.096".

              - Si  riporta  il  testo  della tabella C allegata alla
          legge  23  agosto  2004, n. 226 (Sospensione anticipata del
          servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
          truppa  in  ferma prefissata, nonche' delega al Governo per
          il conseguente coordinamento con la normativa di settore):

                                                           "Tabella C
                    Oneri finanziari complessivi

=====================================================================
            ANNO            |                 ONERE
=====================================================================
            2005            |            392.999.573,06
            2006            |            392.996.596,78
            2007            |            392.890.034,23
            2008            |            392.845.104,00
            2009            |            392.877.594,60
            2010            |            389.102.583,23
            2011            |            344.176.466,82
            2012            |            335.143.557,80
            2013            |            331.324.911,14
            2014            |            322.232.193,54
            2015            |            312.789.792,14
            2016            |            304.788.156,21
            2017            |            298.898.670,81
            2018            |            286.098.679,28
            2019            |            267.427.682,18
            2020            |            229.046.477,63
            2021            |            180.973.393,36".

              - Si riporta il testo del comma 570, dell'art. 1, della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «570.  Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla
          legge  14  novembre  2000,  n. 331, nonche' dalla tabella C
          allegata  alla  legge  23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti
          del  15  per  cento in ragione d'anno a decorrere dall'anno
          2007.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 71 dell'art. 2 della
          gia' citata legge n. 244 del 2007:
              «71. Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla
          legge  14  novembre  2000,  n. 331, nonche' dalla tabella C
          allegata  alla  legge  23  agosto  2004, n. 226, cosi' come
          rideterminati  dall'art.  1,  comma  570,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n. 296, sono incrementati di 30 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2008.».

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 66.
                              Turn over
  1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro
il  31  dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del
fabbisogno    di    personale    in    relazione   alle   misure   di
razionalizzazione,  di  riduzione  delle  dotazioni  organiche  e  di
contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.
  2.  All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
le  parole  «per  gli  anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle parole
«per  l'anno  2008»  e  le  parole «per ciascun anno» sono sostituite
dalle parole «per il medesimo anno».
  3.  Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
523,  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo
effettivo  svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato  nel  limite  di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per
cento   di   quella   relativa  alle  cessazioni  avvenute  nell'anno
precedente.  In  ogni  caso  il  numero  delle unita' di personale da
assumere  non  puo' eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per
cento delle unita' cessate nell'anno precedente.
  4.  All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
le  parole «per gli anni 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti:
«per l'anno 2008».
  5.  Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
526,  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296 possono procedere alla
stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati
nel   limite   di   un   contingente  di  personale  complessivamente
corrispondente  ad  una spesa pari al 10 per cento di quella relativa
alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero
delle  unita'  di  personale  da  stabilizzare non puo' eccedere, per
ciascuna  amministrazione,  il  10  per  cento  delle  unita' cessate
nell'anno precedente.
  6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e'
sostituito  dal  seguente: «Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui
al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a
tempo  indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di
mobilita',  nel  limite  di  un  contingente complessivo di personale
corrispondente  ad  una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a
regime.  A  tal  fine  e'  istituito un apposito fondo nello stato di
previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze pari a 25
milioni  di  euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere
dall'anno  2009.  Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo
le  modalita'  di  cui  all'articolo  39,  comma 3-ter della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.».
  7.  Il  comma  102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n.
244,  e'  sostituito  dal  seguente:  «Per  gli  anni 2010 e 2011, le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  523 della legge 27
dicembre  2006,  n.  296, possono procedere, per ciascun anno, previo
effettivo  svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato  nel  limite  di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento  di  quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.
In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere,  per  ciascun  anno,  il  20 per cento delle unita' cessate
nell'anno precedente.
  8.  Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24
dicembre 2007, n. 244.
  9. Per l'anno 2012, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
523  della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo
effettivo  svolgimento delle procedure di mobilita', ad assunzioni di
personale  a  tempo  indeterminato  nel  limite  di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per
cento  di  quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.
In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere non puo'
eccedere il 50 per cento delle unita' cessate nell'anno precedente.
  10.  Le  assunzioni  di  cui  ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate
secondo  le  modalita'  di  cui all'articolo 35, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa
richiesta  delle  amministrazioni interessate, corredata da analitica
dimostrazione  delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei  correlati  oneri,  ((  asseverate  ))  dai  relativi  organi  di
controllo.
  11.  I  limiti  di  cui  ai  commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle
assunzioni   del   personale   di  cui  all'articolo  3  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni. Le
limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni
di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse
con  la  professionalizzazione  delle  forze armate cui si applica la
specifica disciplina di settore.
  12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
come  modificato  da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24
dicembre  2007,  n.  244  le parole «A decorrere dall'anno 2011» sono
sostituite dalle parole «A decorrere dall'anno 2013».
  13.  Le disposizioni di cui al comma 7 trovano applicazione, per il
triennio  2009-2011  fermi  restando  i limiti di cui all'articolo 1,
comma  105  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti del
personale  delle  universita'. Nei limiti previsti dal presente comma
e' compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure
di  stabilizzazione  in  possesso  degli specifici requisiti previsti
dalla  normativa  vigente. Nei confronti delle universita' per l'anno
2012 si applica quanto disposto dal comma 9. Le limitazioni di cui al
presente   comma  non  si  applicano  alle  assunzioni  di  personale
appartenente  alle categorie protette. In relazione a quanto previsto
dal  presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo
5,  comma  1,  lettera a) (( della legge 24 dicembre 1993, n. 537 )),
concernente   il   fondo   per   il   finanziamento  ordinario  delle
universita',  e'  ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di
190  milioni  di  euro  per  l'anno  2010, di 316 milioni di euro per
l'anno  2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2013.
  14.   Per  il  triennio  2010-2012  gli  enti  di  ricerca  possono
procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita',
ad  assunzioni  di  personale a tempo indeterminato nei limiti di cui
all'articolo  1,  comma  643,  (( della )) legge 27 dicembre 2006, n.
296.  In ogni caso il numero delle unita' di personale da assumere in
ciascuno  dei  predetti  anni  non  puo'  eccedere  le unita' cessate
nell'anno precedente.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo del comma 523 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  n. 296 del 2006, come modificato dalla
          presente legge:
              «523.  Per  l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato,
          anche  ad  ordinamento  autonomo,  ivi  compresi i Corpi di
          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, le
          agenzie,  incluse  le  agenzie fiscali di cui agli articoli
          62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
          e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici
          e  gli  enti  pubblici  di  cui  all'art.  70, comma 4, del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  possono procedere, per il medesimo anno, ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
          un contingente di personale complessivamente corrispondente
          ad  una  spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle
          cessazioni  avvenute nell'anno precedente. Il limite di cui
          al  presente  comma  si  applica  anche alle assunzioni del
          personale  di  cui  all'art.  3  del decreto legislativo 30
          marzo   2001,   n.  165,  e  successive  modificazioni.  Le
          limitazioni  di cui al presente comma non si applicano alle
          assunzioni   di   personale   appartenente  alle  categorie
          protette  e  a quelle connesse con la professionalizzazione
          delle  Forze  armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n.
          331,  al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla
          legge  23  agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto
          dall'art. 25 della medesima legge n. 226 del 2004.».
              - Si  riporta  il testo del comma 526 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  n. 296 del 2006, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «526.  Le  amministrazioni  di cui al comma 523 possono
          altresi'  procedere,  per  l'anno  2008,  nel  limite di un
          contingente  di personale non dirigenziale complessivamente
          corrispondente  ad una spesa pari al 40 per cento di quella
          relativa  alle  cessazioni  avvenute  nell'anno precedente,
          alla  stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale,
          in  possesso  dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite
          del  predetto  contingente,  per avviare anche per il Corpo
          nazionale   dei  vigili  del  fuoco  la  trasformazione  in
          rapporti    a    tempo   indeterminato   delle   forme   di
          organizzazione  precaria  del  lavoro,  e'  autorizzata una
          stabilizzazione  del  personale  volontario,  di  cui  agli
          articoli  6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
          139,  che,  alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto
          negli  appositi  elenchi  di  cui  al  predetto  art. 6 del
          decreto  legislativo  8  marzo  2006, n. 139, da almeno tre
          anni  ed  abbia effettuato non meno di centoventi giorni di
          servizio.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno, fermo
          restando  il  possesso dei requisiti ordinari per l'accesso
          alla  qualifica  di vigile del fuoco previsti dalle vigenti
          disposizioni,  sono  stabiliti  i  criteri,  il  sistema di
          selezione,  nonche'  modalita'  abbreviate  per il corso di
          formazione.».
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 35 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «4.  Le  determinazioni relative all'avvio di procedure
          di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
          ente   sulla   base   della  programmazione  triennale  del
          fabbisogno  di  personale  deliberata ai sensi dell'art. 39
          della   legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
          Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie, ivi
          compresa  l'Agenzia  autonoma per la gestione dell'albo dei
          segretari  comunali  e  provinciali,  gli enti pubblici non
          economici  e  gli  enti  di ricerca, con organico superiore
          alle  200  unita',  l'avvio  delle procedure concorsuali e'
          subordinato   all'emanazione   di   apposito   decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare su
          proposta  del Ministro per la funzione pubblica di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del gia' citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1.
          In  deroga  all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
          dai   rispettivi   ordinamenti:   i   magistrati  ordinari,
          amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati  e procuratori
          dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
          Stato,  il  personale  della  carriera  diplomatica e della
          carriera  prefettizia  nonche'  i dipendenti degli enti che
          svolgono   la  loro  attivita'  nelle  materie  contemplate
          dall'art.  1  del  decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello  Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
          1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          10 ottobre 1990, n. 287.
              1-bis In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di
          impiego  del  personale, anche di livello dirigenziale, del
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale
          volontario  previsto  dal regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il
          personale  volontario di leva, e' disciplinato in regime di
          diritto     pubblico    secondo    autonome    disposizioni
          ordinamentali.
              1-ter  In  deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale
          della  carriera  dirigenziale penitenziaria e' disciplinato
          dal rispettivo ordinamento.
              2.   Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori    universitari    resta   disciplinato   dalle
          disposizioni   rispettivamente  vigenti,  in  attesa  della
          specifica  disciplina  che la regoli in modo organico ed in
          conformita'  ai  principi  della autonomia universitaria di
          cui  all'art.  33  della  Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti  della  legge  9 maggio 1989, n. 168, e successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui  all'art.  2,  comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
          421.».
              - Si  riporta  il testo del comma 103 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  n. 311 del 2004, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «103. A decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni di
          cui  all'art.  1,  comma  2,  e  all'art.  70, comma 4, del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  possono, previo esperimento delle procedure
          di  mobilita',  effettuare assunzioni a tempo indeterminato
          entro  i  limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi
          nell'anno precedente.».
              - Si  riporta  il testo del comma 105 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «105.   A  decorrere  dall'anno  2005,  le  universita'
          adottano  programmi  triennali  del fabbisogno di personale
          docente,  ricercatore  e  tecnico-amministrativo,  a  tempo
          determinato  e  indeterminato, tenuto conto delle risorse a
          tal fine stanziate nei rispettivi bilanci. I programmi sono
          valutati  dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  ai  fini  della  coerenza  con  le  risorse
          stanziate  nel  fondo  di  finanziamento  ordinario,  fermo
          restando  il  limite  del  90  per  cento  ai  sensi  della
          normativa vigente.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 5 della
          legge  24  dicembre  1993, n. 537 (Interventi correttivi di
          finanza pubblica):
              «Art.  5  (Universita). - 1. A decorrere dall'esercizio
          finanziario  1994  i mezzi finanziari destinati dallo Stato
          alle  universita'  sono  iscritti  in tre distinti capitoli
          dello  stato di previsione del Ministero dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:
                a)   fondo   per  il  finanziamento  ordinario  delle
          universita',  relativo  alla  quota  a  carico del bilancio
          statale  delle  spese  per  il funzionamento e le attivita'
          istituzionali  delle universita', ivi comprese le spese per
          il  personale  docente,  ricercatore  e  non  docente,  per
          l'ordinaria  manutenzione  delle  strutture universitarie e
          per  la  ricerca  scientifica,  ad  eccezione  della  quota
          destinata  ai progetti di ricerca di interesse nazionale di
          cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica
          11  luglio  1980,  n.  382,  e della spesa per le attivita'
          previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;
                b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi
          attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del
          bilancio  statale  per la realizzazione di investimenti per
          le  universita'  in  infrastrutture  edilizie  e  in grandi
          attrezzature  scientifiche,  ivi compresi i fondi destinati
          alla  costruzione  di impianti sportivi, nel rispetto della
          legge  28  giugno  1977,  n. 394, e del comma 8 dell'art. 7
          della legge 22 dicembre 1986, n. 910;
                c)  fondo  per  la  programmazione dello sviluppo del
          sistema   universitario,   relativo   al  finanziamento  di
          specifiche  iniziative,  attivita' e progetti, ivi compreso
          il finanziamento di nuove iniziative didattiche.».
              - Si  riporta  il testo del comma 643 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «643.  Per  gli  anni  2008  e 2009 gli enti di ricerca
          pubblici  possono  procedere ad assunzioni di personale con
          rapporto  di  lavoro  a tempo indeterminato entro il limite
          dell'80   per   cento   delle   proprie   entrate  correnti
          complessive,   come   risultanti  dal  bilancio  consuntivo
          dell'anno precedente, purche' entro il limite delle risorse
          relative  alla  cessazione  dei  rapporti di lavoro a tempo
          indeterminato  complessivamente  intervenute nel precedente
          anno.».

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 67.
           Norme in materia di contrattazione integrativa
        e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi
  1.  Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo
12  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,  (( convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 maggio 1997, n. 140, )) e successive
modificazioni,  sono  ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni
di  euro  e' destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui
alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265.
  2.  Per  l'anno  2009,  nelle  more  di  un generale riordino della
materia   concernente   la   disciplina   del  trattamento  economico
accessorio,  ai  sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo (( 30
marzo   2001,  n.  165,  ))  rivolta  a  definire  una  piu'  stretta
correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative
e  allo  svolgimento  di  attivita'  di  rilevanza  istituzionale che
richiedono   particolare   impegno   e   responsabilita',   tutte  le
disposizioni  speciali,  di cui all'allegato B, che prevedono risorse
aggiuntive   a   favore   dei   fondi   per  il  finanziamento  della
contrattazione   integrativa   delle  Amministrazioni  statali,  sono
disapplicate.
  3.   A   decorrere   dall'anno   2010  le  risorse  previste  dalle
disposizioni  ((  di cui all'allegato B, )) che vanno a confluire nei
fondi  per  il  finanziamento  della contrattazione integrativa delle
Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla
base di nuovi criteri e modalita' di cui al comma 2 che tengano conto
dell'apporto  individuale  degli uffici e dell'effettiva applicazione
ai  processi  di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati
dalle predette (( disposizioni )).
  4.  I  commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori
disposizioni  speciali  che prevedono risorse aggiuntive a favore dei
Fondi  per  il  finanziamento  della contrattazione integrativa delle
amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma 189, della legge 23
dicembre 2005, n. 266.
  5.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui al comma 1, va ridotta la
consistenza  dei  Fondi  per  il  finanziamento  della contrattazione
integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1
della  legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189,
dell'articolo  1 (( della legge 23 dicembre 2005, n. 266, )) e' cosi'
sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo
dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle
amministrazioni  dello  Stato,  delle  agenzie,  incluse  le  Agenzie
fiscali  di  cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30
luglio  1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici
non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati
all'articolo  70,  comma  4,  ((  del decreto legislativo )) 30 marzo
2001,  n.  165,  e  delle  universita',  determinato  ai  sensi delle
rispettive  normative contrattuali, non puo' eccedere quello previsto
per  l'anno  2004  come  certificato dagli organi di controllo di cui
all'articolo  48,  comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165,  e,  ove  previsto,  all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27
dicembre  1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per
cento.».
  6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente
articolo  sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni
dotati  di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata
del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.
  7.  All'articolo  47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  il  comma  6  e'  sostituito  dal  seguente:  «6.  In caso di
certificazione non positiva della Corte dei conti le parti contraenti
non  possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di
accordo.  Il  Presidente dell'ARAN, sentito il Comitato di settore ed
il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura
delle  trattative  ed  alla  sottoscrizione  di  una nuova ipotesi di
accordo  adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione.
In  seguito  alla  sottoscrizione  della  nuova  ipotesi si riapre la
procedura  di  certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso
in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole
contrattuali l'ipotesi puo' essere sottoscritta definitivamente ferma
restando  l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente
certificate.»;
    b)  il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente: «7. L'ipotesi di
accordo  e' trasmessa dall'ARAN, corredata dalla prescritta relazione
tecnica,  al  comitato  di settore ed al Presidente del Consiglio dei
Ministri  entro  sette giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere
del  Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso
favorevolmente  trascorsi  quindici giorni dalla data di trasmissione
della   relazione   tecnica  da  parte  dell'ARAN.  La  procedura  di
certificazione   dei  contratti  collettivi  deve  concludersi  entro
quaranta  giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi
i  quali  i  contratti  sono  efficaci,  fermo  restando che, ai fini
dell'esame  dell'ipotesi  di  accordo  da  parte  del  Consiglio  dei
Ministri,  il  predetto  termine puo' essere sospeso una sola volta e
per  non  piu'  di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie
dei  comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri.
L'ARAN  provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi
sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere
comunque  essere  adottata  entro  otto  giorni  dalla  ricezione dei
chiarimenti   richiesti,  o  dalla  scadenza  del  termine  assegnato
all'ARAN,  fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad
un'eventuale  modifica  delle  clausole  contrattuali. In ogni caso i
contratti   per   i  quali  non  si  sia  conclusa  la  procedura  di
certificazione  divengono  efficaci  trascorso il cinquantacinquesimo
giorno  dalla  sottoscrizione  dell'ipotesi di accordo. Resta escluso
comunque   dall'applicazione   del   presente   articolo  ogni  onere
aggiuntivo  a  carico  del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in
cui  i  comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo
41,  comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del
presente articolo;
    c)  dopo il comma 7 e' inserito il seguente comma: «7-bis Tutti i
termini  indicati  dal  presente  articolo  si  intendono  riferiti a
giornate lavorative».
  8.   In  attuazione  dei  principi  di  responsabilizzazione  e  di
efficienza  della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui
all'articolo  1,  comma  2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165  e  successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla
Corte   dei   Conti,  tramite  il  Ministero  economia  e  finanze  -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro il 31
maggio  di  ogni  anno,  specifiche informazioni sulla contrattazione
integrativa, certificate dagli organi di controllo interno.
  9.  A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, il
Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale
dello  Stato  integra  le  informazioni  annualmente richieste con il
modello  di  cui all'articolo 40-bis comma 2, del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n.  165,  predisponendo  un'apposita  scheda con le
ulteriori  informazioni  di interesse della Corte dei conti volte tra
l'altro  ad  accertare,  oltre  il  rispetto  dei  vincoli finanziari
previsti  dalla  vigente  normativa  in ordine alla consistenza delle
risorse  assegnate  ai  fondi  per  la  contrattazione integrativa ed
all'evoluzione  della  consistenza  dei fondi e della spesa derivante
dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed
applicazione    di    criteri   improntati   alla   premialita',   al
riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della
qualita'  della  prestazione  individuale,  con  riguardo  ai diversi
istituti  finanziati  dalla  contrattazione  integrativa,  nonche'  a
parametri   di   selettivita',   con   particolare  riferimento  alle
progressioni economiche.
  10.  La  Corte  dei  conti utilizza tali informazioni, unitamente a
quelle  trasmesse  ai  sensi  del titolo V del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  ai  fini  del  referto sul costo del lavoro e
propone,  in  caso  di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai
vincoli  di  finanza  pubblica  e dagli indirizzi generali assunti in
materia  in  sede  di contrattazione collettiva nazionale, interventi
correttivi  a  livello  di comparto o di singolo ente. Fatte salve le
ipotesi  di responsabilita' previste dalla normativa vigente, in caso
di  accertato  superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole
contrattuali  sono  immediatamente  sospese  ed  e'  fatto obbligo di
recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva.
  11.  Le  amministrazioni  hanno  l'obbligo  di  pubblicare  in modo
permanente  sul  proprio  sito web, con modalita' che garantiscano la
piena  visibilita'  e accessibilita' delle informazioni ai cittadini,
la  documentazione  trasmessa  annualmente all'organo di controllo in
materia di contrattazione integrativa.
  12.  In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente
articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n. 165, e' fatto divieto alle
amministrazioni  di  procedere  a qualsiasi adeguamento delle risorse
destinate  alla  contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori
di  ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo
interno   equivalente   vigila   sulla  corretta  applicazione  delle
disposizioni del presente articolo.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 28
          marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della
          finanza pubblica):
              «Art.    12    (Disposizioni   per   il   potenziamento
          dell'amministrazione   finanziaria  e  delle  attivita'  di
          contrasto   dell'evasione   fiscale).   -  1.  Il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  delle somme
          riscosse  in  via  definitiva  correlabili  ad attivita' di
          controllo  fiscale,  dei  risparmi  di  spesa conseguenti a
          controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via
          definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta,
          delle  maggiori  entrate  realizzate  con  la vendita degli
          immobili dello Stato effettuata ai sensi dell'art. 3, comma
          99,  della  legge  23  dicembre 1996, n. 662, nonche' sulla
          base   dei  risparmi  di  spesa  per  interessi,  calcolati
          rispetto  alle previsioni definitive di bilancio e connessi
          con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con
          l'attivita'  di  controllo e di monitoraggio dell'andamento
          della  finanza  pubblica  e  dei  flussi di bilancio per il
          perseguimento  degli obiettivi programmatici, determina con
          proprio  decreto  le  misure  percentuali  da  applicare su
          ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e
          per  quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva
          competenza,  per  gli anni 2004 e 2005, per le finalita' di
          cui  al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione
          economica  e  finanziaria,  in  misura tale da garantire la
          neutralita' finanziaria rispetto al previgente sistema. Con
          effetto   dall'anno  2006,  le  predette  percentuali  sono
          determinate  ogni  anno  in  misura  tale da destinare alle
          medesime  finalita'  un  livello di risorse non superiore a
          quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per cento.
              2.  Le  somme  derivanti dall'applicazione del comma 1,
          secondo  modalita' determinate con il decreto ivi indicato,
          affluiscono   ad  appositi  fondi  destinati  al  personale
          dell'Amministrazione  economica  e  finanziaria in servizio
          presso  gli  Uffici adibiti alle attivita' di cui al citato
          comma  che  hanno conseguito gli obiettivi di produttivita'
          definiti,   anche   su   base   monetaria.   In   sede   di
          contrattazione  integrativa  sono  stabiliti  i  tempi e le
          modalita'  di  erogazione dei fondi determinando le risorse
          finanziarie  da assegnare a ciascuno dei predetti Uffici in
          relazione  all'apporto  recato  dagli  Uffici medesimi alle
          attivita' di cui al comma 1.
              3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto
          della  specificita'  dei  compiti e delle funzioni inerenti
          alle  esigenze  operative dell'amministrazione finanziaria,
          vengono  individuate,  sentite le organizzazioni sindacali,
          le  modalita'  e  i criteri di conferimento delle eventuali
          reggenze  degli uffici di livello dirigenziale non generale
          e  definiti  i  relativi aspetti retributivi in conformita'
          con  la  disciplina  introdotta  dal  contratto  collettivo
          nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo
          stesso  decreto sono altresi' individuate le condizioni per
          il  conferimento  delle  reggenze,  per  motivate  esigenze
          funzionali, anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche
          funzionali  nona  e  ottava,  in  assenza  di  personale di
          qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo.
              4.  All'onere derivante dal presente articolo, valutato
          in  lire  53  miliardi per l'anno 1997, in lire 77 miliardi
          per  l'anno  1998 e in lire 92 miliardi per l'anno 1999, si
          provvede  con quota parte del maggior gettito derivante dal
          presente decreto.».
              - La   legge   20   ottobre   1960,   n.  1265  recante
          «Istituzione  del Fondo di assistenza per i finanzieri», e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  9 novembre 1960, n.
          274.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  45 del gia' citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «Art.  45  (Trattamento economico). - 1. Il trattamento
          economico   fondamentale  ed  accessorio  e'  definito  dai
          contratti collettivi.
              2.  Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri
          dipendenti   di   cui  all'art.  2,  comma  2,  parita'  di
          trattamento   contrattuale   e   comunque  trattamenti  non
          inferiori   a  quelli  previsti  dai  rispettivi  contratti
          collettivi.
              3.  I contratti collettivi definiscono, secondo criteri
          obiettivi  di  misurazione, trattamenti economici accessori
          collegati:
                a) alla produttivita' individuale;
                b)   alla   produttivita'  collettiva  tenendo  conto
          dell'apporto di ciascun dipendente;
                c)    all'effettivo    svolgimento    di    attivita'
          particolarmente  disagiate obiettivamente ovvero pericolose
          o   dannose   per   la  salute.  Compete  ai  dirigenti  la
          valutazione    dell'apporto    partecipativo   di   ciascun
          dipendente, nell'ambito di criteri obiettivi definiti dalla
          contrattazione collettiva.
              4.  I dirigenti sono responsabili dell'attribuzione dei
          trattamenti economici accessori.
              5.  Le  funzioni  ed  i  relativi trattamenti economici
          accessori del personale non diplomatico del Ministero degli
          affari  esteri,  per  i  servizi che si prestano all'estero
          presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari
          e    le   istituzioni   culturali   e   scolastiche,   sono
          disciplinati,  limitatamente  al  periodo  di  servizio ivi
          prestato,  dalle  disposizioni  del  decreto del Presidente
          della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e successive
          modificazioni   ed   integrazioni,   nonche'   dalle  altre
          pertinenti  normative di settore del Ministero degli affari
          esteri.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  47 del gia' citato
          decreto  legislativo  n.  165/2001,  cosi'  come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 47 (Procedimento di contrattazione collettiva). -
          1. Gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale
          sono  deliberati  dai  comitati  di  settore  prima di ogni
          rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui e' richiesta
          una  attivita'  negoziale  dell'ARAN. Gli atti di indirizzo
          delle  amministrazioni  diverse dallo Stato sono sottoposti
          al  Governo  che, non oltre dieci giorni, puo' esprimere le
          sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti
          la  compatibilita'  con  le  linee  di politica economica e
          finanziaria nazionale.
              2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e
          il Governo sullo svolgimento delle trattative.
              3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il
          parere   favorevole  del  comitato  di  settore  sul  testo
          contrattuale  e sugli, oneri finanziari diretti e indiretti
          che    ne   conseguono   a   carico   dei   bilanci   delle
          amministrazioni   interessate.   Il   comitato  di  settore
          esprime,  con  gli  effetti di cui all'art. 41, comma 1, il
          proprio  parere  entro  cinque  giorni  dalla comunicazione
          dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'art. 41, comma
          2,  il  parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  tramite  il  Ministro  per la funzione pubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri. Per le
          amministrazioni  di cui all'art. 41, comma 3, l'esame delle
          ipotesi di accordo e' effettuato dal competente comitato di
          settore e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che si
          esprime  attraverso  il  Ministro per la funzione pubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. In caso di
          divergenza  nella valutazione degli oneri e ove il comitato
          di   settore   disponga   comunque  per  l'ulteriore  corso
          dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso
          dello  Stato  alla  copertura  delle  spese derivanti dalle
          disposizioni   sulle   quali   il   Governo   ha  formulato
          osservazioni.
              4.  Acquisito  il  parere  favorevole  sull'ipotesi  di
          accordo,   il   giorno   successivo   l'ARAN  trasmette  la
          quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti
          ai  fini  della  certificazione  di  compatibilita' con gli
          strumenti  di  programmazione e di bilancio di cui all'art.
          1-bis  della  legge  5  agosto  1978,  n. 468, e successive
          modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti certifica
          l'attendibilita'   dei   costi   quantificati   e  la  loro
          compatibilita'  con  gli  strumenti  di programmazione e di
          bilancio, e puo' acquisire a tal fine elementi istruttori e
          valutazioni  da  tre  esperti  designati dal Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica. La
          designazione  degli  esperti,  per  la  certificazione  dei
          contratti  collettivi delle amministrazioni delle regioni e
          degli  enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza
          Stato-regioni e con la Conferenza Stato-citta'. Gli esperti
          sono  nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa
          alla Corte dei conti.
              5.  La  Corte  dei conti delibera entro quindici giorni
          dalla   trasmissione   della   quantificazione   dei  costi
          contrattuali,  decorsi i quali la certificazione si intende
          effettuata   positivamente.  L'esito  della  certificazione
          viene  comunicato  dalla  Corte  all'ARAN,  al  comitato di
          settore  e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il
          Presidente   dell'ARAN   sottoscrive   definitivamente   il
          contratto collettivo.
              6.  In  caso di certificazione non positiva della Corte
          dei  conti  le  parti contraenti non possono procedere alla
          sottoscrizione   definitiva  dell'ipotesi  di  accordo.  Il
          Presidente  dell'ARAN, sentito il Comitato di settore ed il
          Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  provvede  alla
          riapertura  delle  trattative ed alla sottoscrizione di una
          nuova  ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai
          fini  delle  certificazioni. In seguito alla sottoscrizione
          della   nuova   ipotesi   si   riapre   la   procedura   di
          certificazione  prevista  dai commi precedenti. Nel caso in
          cui  la  certificazione non positiva sia limitata a singole
          clausole  contrattuali  l'ipotesi  puo' essere sottoscritta
          definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole
          contrattuali non positivamente certificate.
              7.   L'ipotesi   di  accordo  e'  trasmessa  dall'ARAN,
          corredata  dalla  prescritta relazione tecnica, al comitato
          di  settore  ed  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri
          entro  7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del
          Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende
          reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di
          trasmissione della relazione tecnica da parte dell'ARAN. La
          procedura  di  certificazione dei contratti collettivi deve
          concludersi  entro  quaranta  giorni  dalla  sottoscrizione
          dell'ipotesi  di  accordo  decorsi i quali i contratti sono
          efficaci,   fermo   restando   che,   ai   fini  dell'esame
          dell'ipotesi   di   accordo  da  parte  del  Consiglio  dei
          Ministri,  il predetto termine puo' essere sospeso una sola
          volta  e  per  non  piu'  di  quindici giorni, per motivate
          esigenze   istruttorie   dei  comitati  di  settore  o  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri. L'ARAN provvede a
          fornire  i  chiarimenti  richiesti entro i successivi sette
          giorni.  La  deliberazione  del Consiglio dei Ministri deve
          essere  comunque adottata entro otto giorni dalla ricezione
          dei  chiarimenti  richiesti,  o  dalla scadenza del termine
          assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle
          parti  in  ordine  ad  un'eventuale modifica delle clausole
          contrattuali.  In  ogni caso i contratti per i quali non si
          sia  conclusa  la  procedura  di  certificazione  divengono
          efficaci  trascorso  il  cinquantacinquesimo  giorno  dalla
          sottoscrizione   dell'ipotesi  di  accordo.  Resta  escluso
          comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere
          aggiuntivo   a   carico  del  bilancio  dello  Stato  anche
          nell'ipotesi   in   cui   i   comitati   di  settore  delle
          amministrazioni  di  cui  all'art.  41,  comma  3,  non  si
          esprimano  entro  il termine di cui al comma 3 del presente
          articolo.
              7-bis.  Tutti  i termini indicati dal presente articolo
          si intendono riferiti a giornate lavorative.
              8.  I  contratti  e accordi collettivi nazionali di cui
          all'art.  40,  commi  2 e 3, sono pubblicati nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.».
              - Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165/2001:
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
              - Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 40-bis del
          gia' citato decreto legislativo n. 165/2001:
              «2.  Gli  organi di controllo interno indicati all'art.
          48,  comma  6,  inviano annualmente specifiche informazioni
          sui  costi  della  contrattazione  integrativa al Ministero
          dell'economia  e delle finanze, che predispone, allo scopo,
          uno  specifico  modello  di  rilevazione,  d'intesa  con la
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica.».
              - Il  titolo  V  del gia' citato decreto legislativo n.
          165 del 2001, reca: «Controllo della spesa».
            - Il  testo  dell'art.  60,  comma  2, del citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001, e' il seguente:
              «Art.  60  (Controllo  del  costo  del  lavoro).  -  1.
          (Omissis).
              2.  Le  amministrazioni  pubbliche presentano, entro il
          mese  di  maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il
          tramite  del  Dipartimento  della ragioneria generale dello
          Stato ed inviandone copia alla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica, il conto
          annuale  delle  spese  sostenute per il personale, rilevate
          secondo  il  modello  di  cui  al  comma  1.  Il  conto  e'
          accompagnato  da  una relazione, con cui le amministrazioni
          pubbliche   espongono   i   risultati  della  gestione  del
          personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna
          amministrazione,    sono   stabiliti   dalle   leggi,   dai
          regolamenti  e  dagli  atti  di  programmazione. La mancata
          presentazione   del   conto   e  della  relativa  relazione
          determina,  per  l'anno successivo a quello cui il conto si
          riferisce,  l'applicazione delle misure di cui all'art. 30,
          comma  11,  della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni.  Le comunicazioni previste
          dal  presente  comma  sono  trasmesse, a cura del Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  anche  all'Unione  delle
          province  d'Italia  (UPI),  all'Associazione  nazionale dei
          comuni  italiani  (ANCI)  e  all'Unione  nazionale  comuni,
          comunita', enti montani (UNCEM), per via telematica.

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 68.
                Riduzione degli organismi collegiali
                   e di duplicazioni di strutture
  1.  Ai  fini  dell'attuazione  del comma 2-bis dell'articolo 29 del
decreto-legge  4  luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa
selezione,   per  la  valutazione  della  perdurante  utilita'  degli
organismi  collegiali  operanti  presso la Pubblica amministrazione e
per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di
tali  organismi  fino  al definitivo trasferimento delle attivita' ad
essi    demandati   nell'ambito   di   quelle   istituzionali   delle
Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis
del  citato  ((  articolo 29 del )) decreto-legge n. 223 del 2006 gli
organismi collegiali:
    istituiti  in  data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni
legislative od atti amministrativi la cui operativita' e' finalizzata
al  raggiungimento  di  specifici  obiettivi  o  alla  definizione di
particolari attivita' previste dai provvedimenti di istituzione e non
abbiano ancora conseguito le predette finalita';
    istituiti  successivamente  alla  data del 30 giugno 2004 che non
operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore
del presente decreto;
    svolgenti  funzioni  riconducibili  alle  competenze previste dai
regolamenti   di   organizzazione   per   gli   uffici  di  struttura
dirigenziale  di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale
gli  stessi  operano  ricorrendo,  ove  vi  siano  competenze di piu'
amministrazioni, alla conferenza di servizi.
  2.  Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29
del   citato   decreto-legge  n.  223  del  2006  venga  riconosciuta
l'utilita'  degli  organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga
e'  concessa  per  un  periodo  non  superiore a due anni. In sede di
concessione  della  proroga  prevista dal citato comma 2-bis dovranno
inoltre   prevedersi   ulteriori   obiettivi   di   contenimento  dei
trattamenti  economici da corrispondere ai componenti privilegiando i
compensi  collegati  alla  presenza (( rispetto a quelli forfetari od
onnicomprensivi  e )) stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti,
di  nominare  componenti  la  cui  sede  di  servizio coincida con la
localita' sede dell'organismo.
  3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del  Ministro  competente,  sono individuati gli organismi collegiali
ritenuti  utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in
modo  tale  da  assicurare  un ulteriore contenimento della spesa non
inferiore  a  quello  conseguito in attuazione del citato articolo 29
del decreto-legge n. 223 del 2006.
  4.  La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del
citato  decreto-legge  n.  223  del  2006  riferita  all'anno 2006 si
applica  agli  organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo (( la
data di entrata in vigore )) del citato decreto-legge.
  5.  Al  fine  di  eliminare duplicazioni organizzative e funzionali
nonche'  di  favorire  una  maggiore  efficienza  dei  servizi  e  la
razionalizzazione  delle  procedure,  le strutture amministrative che
svolgono  prevalentemente  attivita' a contenuto tecnico e di elevata
specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad
amministrazioni  dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e
le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti
funzioni omogenee.
  6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:
    a)  Alto  Commissario  per  la  prevenzione ed il contrasto della
corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n.
3 e successive modificazioni;
    b)  Alto  Commissario  per  la  lotta  alla contraffazione di cui
all'articolo  1-quater  del  decreto-legge  14  marzo  2005,  n.  35,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e
all'articolo   4-bis   del  decreto-legge  10  gennaio  2006,  n.  2,
convertito  ((  , con modificazioni, )) dalla legge 11 marzo 2006, n.
81;
    c)  Commissione per l'inquadramento del personale gia' dipendente
da  organismi  militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito
della  Comunita'  Atlantica di cui all'art. 2, comma 2, della legge 9
marzo 1971, n. 98.
((    6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a)
e  b)  sono  trasferite  al  Ministro competente che puo' delegare un
sottosegretario di Stato. ))
  7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della
Funzione   Pubblica   ed   al   Ministero   dell'economia   e   delle
finanze-Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  -  i
provvedimenti di attuazione del presente articolo.
  8.  Gli  organi  delle  strutture  soppresse  ai sensi del presente
articolo  rimangono  in carica per 60 giorni dalla data di entrata in
vigore   del   presente   decreto   al  fine  di  gestire  l'ordinato
trasferimento  delle  funzioni.  I  risparmi  derivanti  dal presente
articolo  sono  destinati  al  miglioramento  dei  saldi  di  finanza
pubblica.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4
          luglio  2006,  n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
          economico   e   sociale,   per   il   contenimento   e   la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale):
              «Art.  29  (Contenimento spesa per commissioni comitati
          ed  altri  organismi).  -  1.  Fermo  restando  il  divieto
          previsto  dall'art.  18,  comma  1, della legge 28 dicembre
          2001,   n.   448,  la  spesa  complessiva  sostenuta  dalle
          amministrazioni  pubbliche  di cui all'art. 1, comma 2, del
          decreto  legislativo  30  marzo  2001, n. 165, e successive
          modificazioni,  per  organi  collegiali  e altri organismi,
          anche  monocratici,  comunque  denominati,  operanti  nelle
          predette  amministrazioni,  e' ridotta del trenta per cento
          rispetto  a  quella  sostenuta  nell'anno 2005. Ai suddetti
          fini   le  amministrazioni  adottano  con  immediatezza,  e
          comunque  entro  30  giorni dalla data di entrata in vigore
          del  presente  decreto, le necessarie misure di adeguamento
          ai  nuovi  limiti  di  spesa.  Tale riduzione si aggiunge a
          quella  prevista  dall'art.  1,  comma  58,  della legge 23
          dicembre 2005, n. 266.
              2.  Per  realizzare  le finalita' di contenimento delle
          spese  di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
          procede,  entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
          vigore  del  presente decreto, al riordino degli organismi,
          anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
          con  regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, per gli organismi
          previsti  dalla  legge  o da regolamento e, per i restanti,
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
          proposta  del  Ministro competente. I provvedimenti tengono
          conto dei seguenti criteri:
                a)  eliminazione  delle  duplicazioni organizzative e
          funzionali;
                b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
          che svolgono funzioni omogenee;
                c) limitazione del numero delle strutture di supporto
          a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
          organismi;
                d)   diminuzione  del  numero  dei  componenti  degli
          organismi;
                e)  riduzione  dei  compensi  spettanti ai componenti
          degli organismi;
                e-bis)  indicazione  di  un  termine  di  durata, non
          superiore  a  tre anni, con la previsione che alla scadenza
          l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
                e-ter)  previsione  di  una relazione di fine mandato
          sugli  obiettivi  realizzati dagli organismi, da presentare
          all'amministrazione   competente   e  alla  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri;
              2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
          prima  della scadenza del termine di durata degli organismi
          individuati  dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
          concerto  con  l'amministrazione  di settore competente, la
          perdurante    utilita'    dell'organismo    proponendo   le
          conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
          dello stesso.
              3.   Le  amministrazioni  non  statali  sono  tenute  a
          provvedere,  entro  lo  stesso  termine  e sulla base degli
          stessi  criteri  di  cui  al  comma  2,  con atti di natura
          regolamentare   previsti  dai  rispettivi  ordinamenti,  da
          sottoporre  alla verifica degli organi interni di controllo
          e   all'approvazione  dell'amministrazione  vigilante,  ove
          prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
          le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
          di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
              4.  Ferma  restando la realizzazione degli obiettivi di
          risparmio  di  spesa  di  cui al comma 1, gli organismi non
          individuati  dai  provvedimenti  previsti  dai  commi 2 e 3
          entro  il  15  maggio  2007  sono soppressi. A tale fine, i
          regolamenti  ed  i  decreti  di cui al comma 2, nonche' gli
          atti  di  natura  regolamentare  di  cui al comma 3, devono
          essere  trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
          ovvero  per  la  verifica  da parte degli organi interni di
          controllo     e     per     l'approvazione     da     parte
          dell'amministrazione  vigilante,  ove prevista, entro il 28
          febbraio 2007.
              5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
          si  sia  provveduto  agli adempimenti ivi previsti e' fatto
          divieto  alle  amministrazioni di corrispondere compensi ai
          componenti degli organismi di cui al comma 1.
              6.  Le  disposizioni  del presente articolo non trovano
          diretta  applicazione alle regioni, alle province autonome,
          agli  enti  locali  e  agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale,   per  i  quali  costituiscono  disposizioni  di
          principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
              7.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  ai  commissari  straordinari  del Governo di cui
          all'art.  11  della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e agli
          organi di direzione, amministrazione e controllo.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge 16
          gennaio  2003,  n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
          di pubblica amministrazione):
              «Art.  1  (Alto  Commissario  per  la  prevenzione e il
          contrasto  della corruzione e delle altre forme di illecito
          all'interno   della  pubblica  amministrazione).  -  1.  E'
          istituito  l'Alto  Commissario  per  la  prevenzione  e  il
          contrasto  della corruzione e delle altre forme di illecito
          all'interno  della  pubblica  amministrazione,  di  seguito
          denominato  "Alto  Commissario",  alla  diretta  dipendenza
          funzionale del Presidente del Consiglio dei Ministri.
              2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la
          spesa  annua  massima di 582.000 euro a decorrere dall'anno
          2002.
              3.  Il  Governo adotta, su proposta del Ministro per la
          funzione  pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  un  regolamento  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          e   successive   modificazioni,   volto  a  determinare  la
          composizione  e  le funzioni dell'Alto Commissario, al fine
          di garantirne l'autonomia e l'efficacia operativa.
              4.  L'Alto  Commissario,  che  si  avvale  di  un  vice
          Commissario vicario scelto dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  su  sua  proposta,  tra  gli  appartenenti  alle
          categorie  di  personale, nell'ambito delle quali e' scelto
          il  Commissario, svolge le proprie funzioni nell'osservanza
          dei seguenti principi fondamentali:
                a)  principio  di  trasparenza  e libero accesso alla
          documentazione  amministrativa,  salvo  i casi di legittima
          opposizione del segreto;
                b)  libero  accesso  alle banche dati delle pubbliche
          amministrazioni;
                c)   facolta'   di  esercitare  le  proprie  funzioni
          d'ufficio o su istanza delle pubbliche amministrazioni;
                d)  obbligo di relazione semestrale al Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri,  che  riferisce periodicamente ai
          Presidenti delle Camere;
                e) supporto di un vice Commissario aggiunto, nominato
          dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri su proposta del
          Commissario,   e   cinque   esperti,  tutti  scelti  tra  i
          magistrati  ordinari,  amministrativi  e  contabili  e  gli
          avvocati  dello  Stato,  collocati  obbligatoriamente fuori
          ruolo   o   in   aspettativa  retribuita  dalle  rispettive
          amministrazioni  di appartenenza anche in deroga alle norme
          ed  ai  criteri  che disciplinano i rispettivi ordinamenti,
          ivi  inclusi  quelli del personale di cui all'art. 2, comma
          4,  del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993, n. 29, se
          appartenenti  ai  ruoli  degli  organi  costituzionali, che
          abbiano  prestato  non  meno  di  cinque  anni  di servizio
          effettivo  nell'amministrazione  di  appartenenza,  nonche'
          altri  dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni, in posizione di comando
          secondo  i  rispettivi  ordinamenti. Per tutto il personale
          destinato   all'ufficio  del  Commissario  il  servizio  e'
          equiparato  ad  ogni  effetto  a  quello prestato presso le
          amministrazioni di appartenenza;
                f)  obbligo  di  rapporto all'autorita' giudiziaria e
          alla Corte dei conti nei casi previsti dalla legge;
                g)   rispetto  delle  competenze  regionali  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano.
              5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  pari  a 582.000 euro a decorrere dall'anno 2002,
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero medesimo.
              6.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.   1-quater  del
          decreto-legge  14  marzo  2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
          nell'ambito  del Piano di azione per lo sviluppo economico,
          sociale e territoriale):
              «Art.  1-quater  (Alto  Commissario  per  la lotta alla
          contraffazione).  -  1. E' istituito l'Alto Commissario per
          la lotta alla contraffazione con compiti di:
                a)  coordinamento  delle  funzioni di sorveglianza in
          materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale
          ed intellettuale;
                b)  monitoraggio  sulle attivita' di prevenzione e di
          repressione dei fenomeni di contraffazione.
              2-4. (Abrogati).
              5.  Sono  abrogate  le disposizioni di cui all'art. 145
          del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 2 della
          legge  9  marzo  1971,  n. 98 (Provvidenze per il personale
          dipendente  da  organismi  militari operanti nel territorio
          nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica):
              «Sul  formale  inquadramento delibera, entro 120 giorni
          dalla   data  di  ricezione  della  domanda,  una  apposita
          commissione  nominata  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  di  concerto  con  il  Ministro per il tesoro, e
          composta  da  un  magistrato del Consiglio di Stato, che la
          presiede,  da sei funzionari delle carriere direttive dello
          Stato  e da tre rappresentanti del personale interessato. I
          provvedimenti della commissione sono definitivi.».
              - Il testo dell'art. 4-bis del decreto-legge 10 gennaio
          2006,    n.   2   (Interventi   urgenti   per   i   settori
          dell'agricoltura,  dell'agroindustria, della pesca, nonche'
          in  materia  di  fiscalita'  d'impresa),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2006, n. 8, e' il seguente:
              «Art.  4-bis  (Lotta  alla  contraffazione  e misure di
          finanziamento.  - 1. All'Alto Commissario per la lotta alla
          contraffazione,    istituito    dall'art.    1-quater   del
          decreto-legge   14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, spetta il
          compito  di  assicurare  il monitoraggio, anche nel settore
          agroalimentare,  dei  fenomeni in materia di violazione dei
          diritti   di   proprieta'   industriale   e  di  proprieta'
          intellettuale,  di  coordinamento  e di studio delle misure
          volte  a  contrastarli,  nonche' di assistenza alle imprese
          per la tutela contro le pratiche commerciali sleali.
              2.  Per  il  pieno  svolgimento  delle  attribuzioni in
          materia di lotta alla contraffazione, l'Alto Commissario si
          avvale  di  un  comitato  tecnico.  Le eventuali spese sono
          poste a carico dell'Alto Commissario.
              3.   E'   altresi'   assegnato   all'Ufficio  dell'Alto
          Commissario un contingente di quindici unita' di personale,
          di  cui  due  con  qualifica  non inferiore a dirigente. Il
          personale appartenente alle amministrazioni di cui all'art.
          1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e  successive modificazioni, e' collocato obbligatoriamente
          in   posizione   di   fuori  ruolo  ovvero  di  aspettativa
          retribuita     dalle    rispettive    amministrazioni    di
          appartenenza.
              4. (Abrogato).
              5.    I    Vice    Alto   Commissari   sono   collocati
          obbligatoriamente  fuori  ruolo o in aspettativa retribuita
          da  i rispettivi organi di autogoverno anche in deroga alle
          norme   e   ai   criteri   che  disciplinano  i  rispettivi
          ordinamenti,  per  un  periodo non superiore alla durata di
          due mandati.
              6. All'art. 1, comma 235, della legge 23 dicembre 2005,
          n.  266,  dopo  le  parole:  "e'  autorizzata la spesa di 1
          milione   di  euro"  le  parole:  "per  l'anno  2006"  sono
          sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2006".
              7.  Ai maggiori oneri, derivanti dal presente articolo,
          pari  a  800.000  euro per l'anno 2006 e a 1.800.000 euro a
          decorrere    dall'anno    2007,    si   provvede   mediante
          corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione  di  spesa
          relativa  al  «Fondo per interventi strutturali di politica
          economica»  istituito  ai  sensi dell'art. 10, comma 5, del
          decreto-legge  29  novembre  2004,  n. 282, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
              8.  In  conformita'  a  quanto  previsto dall'Assemblea
          generale  delle  Nazioni  Unite  nelle risoluzioni 531197 e
          581221,   per  consentire  lo  sviluppo  del  programma  di
          microfinanza,  al  fine  di  incentivare la costituzione di
          microimprese,  anche  nel  settore  agricolo,  il  Comitato
          nazionale  italiano  per  il 2005 - anno internazionale del
          Microcredito e' trasformato nel Comitato nazionale italiano
          permanente  per il Microcredito, senza oneri aggiuntivi per
          l'erario. I componenti del Comitato, gia' costituito presso
          il  Ministero degli affari esteri, durano in carica quattro
          anni e possono essere rinnovati una sola volta.».

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 69.
   (( Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali ))
    ((  1.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2009, per le categorie di
personale  di  cui  all'articolo  3  del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di
stipendio,  nei  limiti  del  2,5  per cento, previsti dai rispettivi
ordinamenti  e' differita, )) una tantum, (( per un periodo di dodici
mesi,  alla scadenza del quale e' attribuito il corrispondente valore
economico  maturato.  Il  periodo  di  dodici mesi di differimento e'
utile  anche  ai  fini  della  maturazione delle ulteriori successive
classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali )).
    (( 2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento
indicato  al  comma  1,  effettua  passaggi  di qualifica comportanti
valutazione  economica di anzianita' pregressa, alla scadenza di tale
periodo  e  con  la medesima decorrenza si procede a rideterminare il
trattamento  economico spettante nella nuova qualifica considerando a
tal  fine  anche  il  valore  economico  della  classe di stipendio o
dell'aumento biennale maturato.
    3.  Per  il  personale  che nel corso del periodo di differimento
indicato  al  comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla
scadenza  di  tale  periodo e con la medesima decorrenza si procede a
rideterminare  il  trattamento  di  pensione, considerando a tal fine
anche  il  valore  economico della classe di stipendio o dell'aumento
biennale   maturato.   Il  corrispondente  valore  forma  oggetto  di
contribuzione per i mesi di differimento.
    4.  Resta  ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e
12,  del  decreto  legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito
dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111 )).
    ((  5.  In  relazione  ai  risparmi  lordi  relativi  al  sistema
universitario,  valutati  in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in
27  milioni  di  euro  per  l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per
l'anno  2011,  il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e
della  distribuzione  del  personale interessato, definisce, d'intesa
con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, le modalita' di
versamento,  da  parte  delle  singole  universita',  delle  relative
risorse  con  imputazione  al  capo  X, capitolo 2368, dello stato di
previsione  delle  entrate  del  Bilancio dello Stato, assicurando le
necessarie attivita' di monitoraggio.
    6.  Ai  maggiori  oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si
provvede,  quanto  a  11  milioni  di  euro  per l'anno 2009 mediante
corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione   di  spesa  di  cui
all'articolo  5,  comma  4  del  decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e,
quanto  a  120  milioni  di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante
riduzione  lineare  dello  0,83 per cento degli stanziamenti di parte
corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla
tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 )).

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  3  del gia' citato
          decreto legislativo n. 165/2001:
              «Art. 3 (Personale in regime di diritto pubblico). - 1.
          In  deroga  all'art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati
          dai   rispettivi   ordinamenti:   i   magistrati  ordinari,
          amministrativi  e  contabili,  gli  avvocati  e procuratori
          dello Stato, il personale militare e le Forze di polizia di
          Stato,  il  personale  della  carriera  diplomatica e della
          carriera  prefettizia  nonche'  i dipendenti degli enti che
          svolgono   la  loro  attivita'  nelle  materie  contemplate
          dall'art.  1  del  decreto legislativo del Capo provvisorio
          dello  Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno
          1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          10 ottobre 1990, n. 287.
              1-bis In deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il rapporto di
          impiego  del  personale, anche di livello dirigenziale, del
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale
          volontario  previsto  dal regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica 2 novembre 2000, n. 362, e il
          personale  volontario di leva, e' disciplinato in regime di
          diritto     pubblico    secondo    autonome    disposizioni
          ordinamentali.
              1-ter  In  deroga all'art. 2, commi 2 e 3, il personale
          della  carriera  dirigenziale penitenziaria e' disciplinato
          dal rispettivo ordinamento.
              2.   Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e  dei
          ricercatori    universitari    resta   disciplinato   dalle
          disposizioni   rispettivamente  vigenti,  in  attesa  della
          specifica  disciplina  che la regoli in modo organico ed in
          conformita'  ai  principi  della autonomia universitaria di
          cui  all'art.  33  della  Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti  della  legge  9 maggio 1989, n. 168, e successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui  all'art.  2,  comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n.
          421.».
              - Si  riporta  il  testo dei commi 10 e 12 dell'art. 11
          del  decreto  legislativo  5  aprile  2006,  n.  160 (Nuova
          disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia
          di  progressione  economica e di funzioni dei magistrati, a
          norma  dell'art.  1,  comma  1, lettera a) , della legge 25
          luglio 2005, n. 150):
              «10.  Se  il  giudizio  e' "non positivo", il Consiglio
          superiore della magistratura procede a nuova valutazione di
          professionalita'  dopo  un anno, acquisendo un nuovo parere
          del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento
          economico  o  l'aumento  periodico di stipendio sono dovuti
          solo  a  decorrere  dalla  scadenza  dell'anno  se il nuovo
          giudizio  e'  "positivo".  Nel  corso dell'anno antecedente
          alla  nuova  valutazione  non  puo'  essere  autorizzato lo
          svolgimento di incarichi extragiudiziari.».
              «12.  La  valutazione  negativa comporta la perdita del
          diritto  all'aumento periodico di stipendio per un biennio.
          Il  nuovo  trattamento economico eventualmente spettante e'
          dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza
          dalla scadenza del biennio.».
              - Si  riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del gia'
          citato decreto-legge n. 93 del 2008:
              «4.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione  pari  a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100
          milioni  di  euro  per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per
          l'anno  2010,  da  utilizzare  a  reintegro delle dotazioni
          finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
          disposto,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 70.
           Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi
           per infermita' dipendente da causa di servizio
  1.  A  decorrere  dal  1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti
delle  amministrazioni  pubbliche  ai  quali  sia  stata riconosciuta
un'infermita'  dipendente  da  causa  di  servizio ed ascritta ad una
delle  categorie  della tabella A annessa al (( testo unico di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive  modificazioni  ))  ,  fermo  restando il diritto all'equo
indennizzo   e'   esclusa  l'attribuzione  di  qualsiasi  trattamento
economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.
    ((  1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
al comparto sicurezza e difesa )).
  2.  Con  la  decorrenza  di  cui  al  comma 1 sono conseguentemente
abrogati  gli  articoli 43 e 44 (( del testo unico di cui al )) regio
decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio
decreto  31  dicembre  1928,  n.  3458  e successive modificazioni ed
integrazioni.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  della  tabella  A  annessa al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
          n.  915  (testo unico delle norme in materia di pensioni di
          guerra):
                                                           "Tabella A
              Lesioni  ed  infermita'  che  danno  diritto a pensione
          vitalizia o ad assegno temporaneo
              Prima categoria:
                1)  La  perdita dei quattro arti fino al limite della
          perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme.
                2)  La  perdita  di  tre  arti  fino  al limite della
          perdita delle due mani e di un piede insieme.
                3)  La  perdita  di  ambo  gli arti superiori fino al
          limite della perdita totale delle due mani.
                4)  La  perdita  di  due arti, superiore ed inferiore
          (disarticolazione   o   amputazione  del  braccio  e  della
          coscia).
                5) La perdita totale di una mano e dei due piedi.
                6) La perdita totale di una mano e di un piede.
                7)   La   disarticolazione  di  un'anca;  l'anchilosi
          completa   della  stessa,  se  unita  a  grave  alterazione
          funzionale del ginocchio corrispondente.
                8)  La disarticolazione di un braccio o l'amputazione
          di esso all'altezza del collo chirurgico dell'omero.
                9)  L'amputazione  di  coscia  o  gamba  a  qualunque
          altezza,  con  moncone  residuo  improtesizzabile  in  modo
          assoluto e permanente.
                10)  La perdita di una coscia a qualunque altezza con
          moncone  protesizzabile,  ma  con grave artrosi dell'anca o
          del ginocchio dell'arto superstite.
                11)  La  perdita  di  ambo gli arti inferiori sino al
          limite della perdita totale dei piedi.
                12)  La  perdita  totale  di tutte le dita delle mani
          ovvero  la perdita totale dei, due pollici e di altre sette
          o sei dita.
                13)  La  perdita totale di un pollice e di altre otto
          dita delle mani, ovvero la perdita totale delle cinque dita
          di una mano e delle prime due dell'altra.
                14) La perdita totale di sei dita delle mani compresi
          i  pollici  e  gli  indici o la perdita totale di otto dita
          delle mani compreso o non uno dei pollici.
                15)  Le  distruzioni di ossa della faccia, specie dei
          mascellari  e  tutti gli altri esiti di lesioni grave della
          faccia  e  della  bocca  tali da determinare grave ostacolo
          alla  masticazione  e alla deglutizione si da costringere a
          speciale alimentazione.
                16)   L'anchilosi   temporo-mandibolare   completa  e
          permanente.
                17)  L'immobilita'  completa  permanente  del capo in
          flessione  o  in  estensione,  oppure  la rigidita totale e
          permanente del rachide con notevole incurvamento.
                18)  Le  alterazioni  polmonari ed extra polmonari di
          natura  tubercolare e tutte le altre infermita' organiche e
          funzionali  permanenti  e gravi al punto da determinare una
          assoluta incapacita' al lavoro proficuo.
                19)  Fibrosi polmonare diffusa con enfisema bolloso o
          stato bronchiectasico e cuore polmonare grave.
                20)  Cardiopatie  organiche  in  stato  di permanente
          scompenso o con grave e permanente insufficienza coronarica
          ecg. accertata.
                21) Gli aneurismi dei grossi vasi arteriosi del collo
          e   del  tronco,  quando,  per  sede,  volume  o  grado  di
          evoluzione determinano assoluta incapacita' lavorativa.
                22) Tumori maligni a rapida evoluzione.
                23)   La   fistola  gastrica,  intestinale,  epatica,
          pancreatica,  splenica, rettovescica ribelle ad ogni cura e
          l'ano preternaturale.
                24)  Incontinenza  delle  feci  grave e permanente da
          lesione organica.
                25)   Il  diabete  mellito  ed  il  diabete  insipido
          entrambi di notevole gravita'.
                26)  Esiti  di  nefrectomia  con grave compromissione
          permanente  del rene superstite (iperazotemia, ipertensione
          e   complicazioni   cardiache)   o   tali   da  necessitare
          trattamento emodialitico protratto nel tempo.
                27) Castrazione e perdita pressoche' totale del pene.
                28)  Tutte  le  alterazioni  delle  facolta'  mentali
          (sindrome   schizofrenica,   demenza   paralitica,  demenze
          traumatiche,  demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che
          rendano l'individuo incapace a qualsiasi attivita'.
                29) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo
          e  midollo  spinale)  con conseguenze gravi e permanenti di
          grado   tale   da   apportare   profondi   e   irreparabili
          perturbamenti  alle  funzioni  piu'  necessarie  alla  vita
          organica  e  sociale  o da determinare incapacita' a lavoro
          proficuo.
                30)   Sordita'   bilaterale   organica   assoluta   e
          permanente accertata con esame audiometrico.
                31)   Sordita'   bilaterale   organica   assoluta   e
          permanente  quando  si accompagni alla perdita o a disturbi
          gravi  e  permanenti della favella o a disturbi della sfera
          psichica e dell'equilibrio statico-dinamico.
                32) Esiti di laringectomia totale.
                33)  Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo
          gli  occhi che abbiano prodotto cecita' bilaterale assoluta
          e permanente.
                34)  Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo
          gli  occhi  tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da
          1/100 a meno di 1/50.
                35)  Le  alterazioni  organiche ed irreparabili di un
          occhio,   che   ne  abbiano  prodotto  cecita'  assoluta  e
          permanente  con  l'acutezza  visiva  dell'altro ridotta tra
          1/50  e 3/50 della normale (vedansi avvertenze alle tabelle
          A e B-c).
              Seconda categoria:
                1)  Le  distruzioni  di ossa della faccia, specie dei
          mascellari  e  tutti gli altri esiti di lesione grave della
          faccia  stessa  e della bocca tali da menomare notevolmente
          la  masticazione,  la  deglutizione  o la favella oppure da
          apportare evidenti deformita', nonostante la protesi.
                2)  L'anchilosi  temporo-mandibolare  incompleta,  ma
          grave  e  permanente  con notevole riduzione della funzione
          masticatoria.
                3)  L'artrite  cronica  che,  per  la molteplicita' e
          l'importanza  delle  articolazioni  colpite, abbia menomato
          gravemente la funzione di due o piu' arti.
                4)  La  perdita  di un braccio o avambraccio sopra il
          terzo inferiore.
                5)  La perdita totale delle cinque dita di una mano e
          di due delle ultime quattro dita dell'altra.
                6) La perdita di una coscia a qualunque altezza.
                7) L'amputazione medio tarsica o la sotto astragalica
          dei due piedi.
                8) Anchilosi completa dell'anca o quella in flessione
          del ginocchio.
                9)  Le  affezioni  polmonari  ed  extra  polmonari di
          natura  tubercolare che per la loro gravita' non siano tali
          da ascrivere alla prima categoria.
                10)  Le  lesioni  gravi  e  permanenti  dell'apparato
          respiratorio  o  di  altri  apparati  organici  determinate
          dall'azione di gas nocivi.
                11)  Bronchite  cronica diffusa con bronchiestasie ed
          enfisema di notevole grado.
                12)  Tutte  le  altre  lesioni od affezioni organiche
          della   laringe,   della  trachea  che  arrechino  grave  e
          permanente dissesto alla funzione respiratoria.
                13)  Cardiopatie  con sintomi di scompenso di entita'
          tali da non essere ascrivibili alla prima categoria.
                14)  Gli  aneurismi  dei  grossi  vasi  arteriosi del
          tronco e del collo, quando per la loro gravita' non debbano
          ascriversi alla prima categoria.
                15)  Le  affezioni gastro-enteriche e delle ghiandole
          annesse con grave e permanente deperimento organico.
                16)  Stenosi  esofagee di alto grado, con deperimento
          organico.
                17) La perdita della lingua.
                18)   Le  lesioni  o  affezioni  gravi  e  permanenti
          dell'apparato  urinario salvo, che per la loro entita', non
          siano ascrivibili alla categoria superiore.
                19)  Le  affezioni  gravi  e  permanenti degli organi
          emopoietici.
                20) Ipoacusia bilaterale superiore al 90% con voce di
          conversazione  gridata ad concham senza affezioni purulente
          dell'orecchio medio.
                21)  Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo
          gli  occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra
          i 1/50 e 3/50 della normale.
                22) Castrazione o perdita pressoche' totale del pene.
                23)  Le  paralisi  permanenti sia di origine centrale
          che  periferica  interessanti  i muscoli o gruppi muscolari
          che  presiedono a funzioni essenziali della vita e che, per
          i caratteri e la durata, si giudichino inguaribili.
              Terza categoria:
                1)  La  perdita totale di una mano o delle sue cinque
          dita,  ovvero  la perdita totale di cinque dita tra le mani
          compresi i due pollici.
                2)  La perdita totale del pollice e dell'indice delle
          due mani.
                3)  La  perdita  totale di ambo gli indici e di altre
          cinque dita fra le mani che non siano i pollici.
                4) La perdita totale di un pollice insieme con quella
          di  un  indice  e  di  altre  quattro  dita fra le mani con
          integrita' dell'altro pollice.
                5) La perdita di una gamba sopra il terzo inferiore.
                6) L'amputazione tarso-metatarsica dei due piedi.
                7)  L'anchilosi  totale  di  una  spalla in posizione
          viziata e non parallela all'asse del corpo.
                8)  Labirintiti  e  labirintosi con stato vertiginoso
          grave e permanente.
                9) La perdita o i disturbi gravi della favella.
                10) L'epilessia con manifestazioni frequenti.
                11)  Le  alterazioni  organiche  e irreparabili di un
          occhio, che abbiano prodotto cecita' assoluta e permanente,
          con  l'acutezza  visiva  dell'altro ridotta tra 4/50 e 1/10
          della normale.
              Quarta categoria:
                1)  L'anchilosi  totale  di  una  spalla in posizione
          parallela all'asse del corpo.
                2) La perdita totale delle ultime quattro dita di una
          mano o delle prime tre dita di essa.
                3)  La  perdita  totale  di  tre dita tra le due mani
          compresi ambo i pollici.
                4) La perdita totale di un pollice e dei due indici.
                5)  La  perdita  totale di uno dei pollici e di altre
          quattro  dita  fra le due mani esclusi gli indici e l'altro
          pollice.
                6)  La  perdita  totale di un indice e di altre sei o
          cinque dita fra le due mani che noti siano i pollici.
                7) La perdita di una gamba al terzo inferiore.
                8)  La  lussazione  irriducibile  di una delle grandi
          articolazioni,  ovvero  gli esiti permanenti delle fratture
          di  ossa  principali  (pseudo artrosi, calli molto deformi,
          ecc.) che ledano notevolmente le funzioni di un arto.
                9)  Le  malattie  di cuore senza sintomi di scompenso
          evidenti,   ma  con  stato  di  latente  insufficienza  del
          miocardio.
                10)   Calcolosi   renale  e  bilaterale  con  accessi
          dolorosi  frequenti  e con persistente compromissione della
          funzione emuntoria.
                11)  L'epilessia  ammenoche'  per  la  frequenza e la
          gravita'  delle  sue manifestazioni non sia da ascriversi a
          categorie superiori.
                12) Psico-nevrosi gravi (fobie persistenti).
                13)  Le  paralisi periferiche che comportino disturbi
          notevoli della zona innervata.
                14)  Pansinusiti  purulente  croniche  bilaterali con
          nevralgia del trigemino.
                15) Otite media purulenta cronica bilaterale con voce
          di conversazione percepita ad concham.
                16)  Otite  media  purulenta  cronica  bilaterale con
          complicazioni   (carie   degli   ossicini,  esclusa  quella
          limitata    al    manico    del    martello,   coesteatomi,
          granulazioni).
                17)  Labirintiti  e labirintosi con stato vertiginoso
          di media gravita'.
                18)  Le  alterazioni organiche e irreparabili di ambo
          gli  occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare tra
          4/50 e 1/10 della normale.
                19)  Le  alterazioni  organiche  e irreparabili di un
          occhio   che   rie  abbiano  prodotto  cecita'  assoluta  e
          permanente,  con  l'acutezza  visiva dell'altro ridotta tra
          2/10 e 3/10 della normale.
                20)   Le   alterazioni   irreparabili  della  visione
          periferica sotto forma di emianopsia bilaterale.
                21)  Le  alterazioni  organiche ed irreparabili di un
          occhio   che   ne   abbiano  prodotto  cecita'  assoluta  e
          permanente,   con   alterazioni  pure  irreversibili  della
          visione    periferica    dell'altro,    sotto    forma   di
          restringimento  concentrico  del campo visivo di tale grado
          da  lasciarne  libera  soltanto  la zona centrale o le zone
          piu'  prossime  al  centro, oppure sotto forma di lacune di
          tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso
          o settori equivalenti.
              Quinta categoria:
                1)  L'anchilosi  totale  di  un  gomito in estensione
          completa o quasi.
                2) La perdita totale del pollice e dell'indice di una
          mano.
                3) La perdita totale di ambo i pollici.
                4)  La  perdita  totale di uno dei pollici e di altre
          tre  dita  tra  le  mani che non siano gli indici e l'altro
          pollice.
                5)  La  perdita totale di uno degli indici e di altre
          quattro dita fra le mani che non siano il pollice e l'altro
          indice.
                6) La perdita di due falangi di otto e sette dita fra
          le mani che non siano quelle dei pollici.
                7)  La  perdita  della  falange ungueale di otto dita
          compresa quella dei pollici.
                8)  La  perdita  di  un  piede  ovvero  l'amputazione
          unilaterale medio-tarsica o la sotto astragalica.
                9)  La  perdita totale delle dita dei piedi o di nove
          od otto dita compresi gli alluci.
                10)  La  tubercolosi  polmonare  allo  stato di esiti
          estesi,   ma   clinicamente   stabilizzati,  sempre  previo
          accertamento stratigrafico, quando essi per la loro entita'
          non determinino grave dissesto alla funzione respiratoria.
                11)   Gli   esiti   di  affezione  tubercolare  extra
          polmonare,  quando per la loro entita' e localizzazione non
          comportino assegnazioni a categoria superiore o inferiore.
                12)  Le  malattie  organiche  di cuore senza segno di
          scompenso.
                13) L'arteriosclerosi diffusa e manifesta.
                14) Gli aneurismi arteriosi o arterovenosi degli arti
          che ne ostacolano notevolmente la funzione.
                15) Le nefriti o le nefrosi croniche.
                16) Diabete mellito o insipido di media gravita'.
                17)  L'ernia  viscerale  molto  voluminosa  o  che, a
          prescindere  dal  suo  volume,  sia accompagnata da gravi e
          permanenti complicazioni.
                18)  Otite  media  purulenta cronica bilaterale senza
          complicazioni  con  voce di conversazione percepita a 50 cm
          accertata  con  esame  audiometrico.  Otite media e cronica
          unilaterale   con   complicazioni  (carie  degli  ossicini,
          esclusa   quella   limitata   al   manico   del   martello,
          colesteatoma, granulazioni).
                19)  La  diminuzione bilaterale permanente dell'udito
          non   accompagnata  da  affezioni  purulente  dell'orecchio
          medio,  quando  l'audizione della voce di conversazione sia
          ridotta ad concham.
                20)  Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo
          gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare, tra
          2/10 e 3/10 della normale.
                21)  Le  alterazioni  organiche ed irreparabili di un
          occhio,   che   ne  abbiano  prodotto  cecita'  assoluta  e
          permanente,  con  l'acutezza  visiva dell'altro ridotta tra
          4/10 e 7/10 della normale.
                22)  La  perdita  anatomica  di un bulbo oculare, non
          protesizzabile, essendo l'altro integro.
                23)  Le  alterazioni  organiche ed irreparabili della
          visione  periferica  di  entrambi gli occhi, sotto forma di
          restringimento  concentrico  del campo visivo di tale grado
          da  lasciarne  libera  soltanto la zona centrale, o le zone
          piu'  prossime  al  centro, oppure sotto forma di lacune di
          tale ampiezza da occupare una meta' del campo visivo stesso
          o settori equivalenti.
              Sesta categoria:
                1)  Le  cicatrici  estese  e  profonde del cranio con
          perdita  di  sostanza delle ossa in tutto il loro spessore,
          senza disturbi funzionali del cervello.
                2)  L'anchilosi  totale  di  un  gomito  in flessione
          completa o quasi.
                3) La perdita totale di un pollice insieme con quella
          del  corrispondente metacarpo ovvero insieme con la perdita
          totale di una delle ultime tre dita della stessa mano.
                4)  La  perdita totale di uno degli indici e di altre
          tre  dita  fra  le  mani, che non siano i pollici e l'altro
          indice.
                5)  La  perdita totale di cinque dita fra le mani che
          siano  le  ultime  tre  dell'una  e  due  delle  ultime tre
          dell'altra.
                6)  La  perdita totale di uno dei pollici insieme con
          quella  di  altre due dita fra le mani esclusi gli indici e
          l'altro pollice.
                7)  La  perdita  totale  delle tre ultime dita di una
          mano.
                8)  La  perdita delle due ultime falangi delle ultime
          quattro  dita  di  una  mano,  ovvero  la perdita delle due
          ultime  falangi  di  sei o cinque dita fra le mani, che non
          siano quelle dei pollici.
                9)  La  perdita della falange ungueale di sette o sei
          dita  fra  le mani, compresa quella dei due pollici, oppure
          la  perdita della falange ungueale di otto dita fra le mani
          compresa quella di uno dei due pollici.
                10) L'amputazione tarso-metatarsica di un solo piede.
                11)  La  perdita totale di sette o sei dita dei piedi
          compresi i due alluci.
                12)  La perdita totale di nove od otto dita dei piedi
          compreso un alluce.
                13)   La   perdita   totale  dei  due  alluci  e  dei
          corrispondenti metatarsi.
                14)  Ulcera  gastrica  o  duodenale, radiologicamente
          accertata,  o  gli esiti di gastroenterostomia con neostoma
          ben funzionale.
                15)  Morbo  di Basedow che per la sua entita' non sia
          da scrivere a categoria superiore.
                16) Nefrectomia con integrita' del rene superstite.
                17) Psico-nevrosi di media entita'.
                18) Le nevriti ed i loro esiti permanenti.
                19)  Sinusiti  purulente  croniche  o  vegetanti  con
          nevralgia.
                20)  La diminuzione bilaterale permanente dell'udito,
          non   accompagnata  da  affezioni  purulente  dell'orecchio
          medio,  quando  l'audizione della voce di conversazione sia
          ridotta alla distanza di 50 cm.
                21)  Le  alterazioni  organiche ed irreparabili di un
          occhio  che ne abbiano prodotto una riduzione dell'acutezza
          visiva   al   di  sotto  di  1/50,  con  l'acutezza  visiva
          dell'altro normale, o ridotta fino a 7/10 della normale.
              Settima categoria:
                1)   Le  cicatrici  della  faccia  che  costituiscono
          notevole  deformita'. Le cicatrici di qualsiasi altra parte
          del corpo estese e dolorose o aderenti o retratte che siano
          facili  ad  ulcerarsi  o  comportino  apprezzabili disturbi
          funzionali,  ammenoche'  per  la loro gravita' non siano da
          equipararsi ad infermita' di cui alle categorie precedenti.
                2)     L'anchilosi     completa    dell'articolazione
          radiocarpica.
                3) La perdita totale di quattro dita fra le mani, che
          non siano i pollici ne' gli indici.
                4) La perdita totale dei due indici.
                5) La perdita totale di un pollice.
                6)  La  perdita  totale  di uno degli indici e di due
          altre  dita  fra  le mani che non siano i pollici o l'altro
          indice.
                7)  La  perdita  delle  due  falangi dell'indice e di
          quelle  di  altre tre dita fra le mani che non siano quelle
          dei pollici.
                8) La perdita della falange ungueale di tutte le dita
          di  una  mano,  oppure la perdita della falange ungueale di
          sette o sei dita tra le mani compresa quella di un pollice.
                9)  La  perdita  della  falange  ungueale  di cinque,
          quattro  o  tre  dita  delle  mani  compresa quella dei due
          pollici.
                10) La perdita della falange ungueale di otto o sette
          dita fra le mani che non sia quella dei pollici.
                11) La perdita totale da cinque a tre dita dei piedi,
          compresi gli alluci.
                12)  La  perdita  totale  di  sette  o sei dita tra i
          piedi,  compreso  un  alluce, oppure di tutte o delle prime
          quattro dita di un piede.
                13)  La  perdita  totale  di  otto o sette dita tra i
          piedi, che non siano gli alluci.
                14) La perdita delle due falangi o di quella ungueale
          dei  due  alluci  insieme  con  la  perdita  della  falange
          ungueale di altre dita comprese fra otto e cinque.
                15)  L'anchilosi  completa  dei piedi (tibio-tarsica)
          senza   deviazione   e   senza   notevole   disturbo  della
          deambulazione.
                16) L'anchilosi in estensione del ginocchio.
                17) Bronchite cronica diffusa con modico enfisema.
                18) Esiti di pleurite basale bilaterale, oppure esiti
          estesi di pleurite monolaterale di sospetta natura tbc.
                19) Nevrosi cardiaca grave e persistente.
                20)  Le varici molto voluminose con molteplici grossi
          nodi  ed  i  loro  esiti, nonche' i reliquati delle flebiti
          dimostratisi ribelli alle cure.
                21)  Le  emorroidi voluminose e ulcerate con prolasso
          rettale; le fistole anali secernenti.
                22) Laparocele voluminoso.
                23) Gastroduodenite cronica.
                24) Esiti di resezione gastrica.
                25)   Colecistite  cronica  con  disfunzione  epatica
          persistente.
                26)   Calcolosi  renale  senza  compromissione  della
          funzione emuntoria.
                27) Isteronevrosi di media gravita'.
                28) Perdita totale di due padiglioni auricolari.
                29)  La  diminuzione bilaterale permanente dell'udito
          non   accompagnata  da  affezioni  purulente  dell'orecchio
          medio,  quando  l'audizione della voce di conversazione sia
          ridotta ad un metro, accertata con esame audiometrico.
                30)  Esito  di intervento radicale (antroatticotomia)
          con voce di conversazione percepita a non meno di un metro.
                31)  Le  alterazioni  organiche ed irreparabili di un
          occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza
          visiva fra 1/50 e 3/50 della normale.
                32)  Le  alterazioni  organiche ed irreparabili della
          visione  periferica  di  un  occhio  (avendo l'altro occhio
          visione  centrale  o  periferica  normale),  sotto forma di
          restringimento  concentrico  del campo visivo di tale grado
          da  lasciarne  libera  soltanto la zona centrale, o le zone
          piu'  prossime  al  centro, oppure sotto forma di lacune di
          tale ampiezza da occupare una meta' del capo visivo stesso,
          o settori equivalenti.
              Ottava categoria:
                1)  Gli  esiti  delle  lesioni  boccali che producano
          disturbi  della  masticazione,  della  deglutizione o della
          parola,  congiuntamente  o  separatamente  che  per la loro
          entita' non siano da ascrivere a categorie superiori.
                2) La perdita della maggior parte dei denti oppure la
          perdita  di  tutti  i  denti  della  arcata  inferiore.  La
          paradentosi diffusa, ribelle alle cure associata a parziale
          perdita dentaria.
                3) La perdita della falange ungueale dei due pollici.
                4)  La perdita totale di tre dita fra le mani che non
          siano i pollici ne' gli indici.
                5) La perdita totale di uno degli indici e di un dito
          della stessa mano escluso il pollice.
                6)  La  perdita  di due falangi dell'indice insieme a
          quella  delle ultime falangi di altre due dita della stessa
          mano escluso il pollice.
                7)  La perdita della falange ungueale delle prime tre
          dita di una mano.
                8)  La  perdita totale di cinque o quattro dita fra i
          piedi  compreso un alluce o delle ultime quattro dita di un
          solo piede.
                9) La perdita totale di sei o cinque dita fra i piedi
          che non siano gli alluci.
                10)  La perdita di un alluce o della falange ungueale
          di esso, insieme con la perdita della falange di altre dita
          dei piedi comprese fra otto o sei.
                11)  La  perdita  di  un  alluce e del corrispondente
          metatarso.
                12)  L'anchilosi tibio-tarsica di un solo piede senza
          deviazione   di   esso  e  senza  notevole  disturbo  della
          deambulazione.
                13)  L'accorciamento  non minore di tre centimetri di
          un  arto  inferiore,  a  meno che non apporti disturbi tali
          nella  statica  o  nella  deambulazione  da essere compreso
          nelle categorie precedenti.
                14) Bronchite cronica.
                15)   Gli   esiti   di   pleurite  basale  o  apicale
          monolaterali di sospetta natura tubercolare.
                16) Gli esiti di empiema non tubercolare.
                17)    Disturbi   funzionali   cardiaci   persistenti
          (nevrosi, tachicardia, extra sistolia).
                18) Gastrite cronica.
                19)   Colite  catarrale  cronica  o  colite  spastica
          postamebica.
                20) Varici degli arti inferiori nodose e diffuse.
                21) Emorroidi voluminose procidenti.
                22)  Colecistite  cronica  o esiti di colecistectomia
          con persistente disepatismo.
                23) Cistite cronica.
                24) Sindromi nevrosiche lievi, ma persistenti.
                25)   Ritenzione   parenchimale  o  endocavitaria  di
          proiettile o di schegge senza fatti reattivi apprezzabili.
                26) Ernie viscerali non contenibili.
                27) Emicastrazione.
                28) Perdita totale di un padiglione auricolare.
                29)  Sordita'  unilaterale  assoluta  e  permanente o
          ipoacusia  unilaterale con perdita uditiva superiore al 90%
          (voce gridata ad concham) accertata con esame audiometrico.
                30)  La diminuzione bilaterale permanente dell'udito,
          non   accompagnata  da  affezione  purulenta  dell'orecchio
          medio,  quando  l'audizione della voce di conversazione sia
          ridotta a due metri, accertata con esame audiometrico.
                31) Otite media purulenta cronica semplice.
                32) Stenosi bilaterale del naso di notevole grado.
                33)  Le  alterazioni  organiche  ed irreparibli di un
          occhio, essendo l'altro integro, che ne riducano l'acutezza
          visiva tra 4/50 e 3/10 della normale.
                34) Dacriocistite purulenta cronica.
                35) Congiuntiviti manifestamente croniche.
                36)   Le   cicatrici  delle  palpebre  congiuntivali,
          provocanti   disturbi   oculari   di   rilievo  (ectropion,
          entropion, simblefaron, lagoftalmo).».
              - Il   Regio   decreto   31   dicembre  1928,  n.  3458
          (Approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti  gli  stipendi  ed  assegni  fissi per il regio
          Esercito)  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo
          1928, n. 55.

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 71.
           Assenze per malattia e per permesso retribuito
           dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni
  1.  Per  i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai
dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  di cui all'articolo 1,
comma  2,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi
dieci  giorni  di  assenza  e'  corrisposto  il trattamento economico
fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque
denominati,  aventi  carattere  fisso e continuativo, nonche' di ogni
altro   trattamento  accessorio.  Resta  fermo  il  trattamento  piu'
favorevole  eventualmente  previsto  dai contratti collettivi o dalle
specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad
infortunio  sul  lavoro  o  a  causa  di  servizio, oppure a ricovero
ospedaliero  o  a  day  hospital,  nonche'  per le assenze relative a
patologie   gravi   che  richiedano  terapie  salvavita.  I  risparmi
derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie
di  bilancio  per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli
enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi
di   bilancio.   Tali   somme   non  possono  essere  utilizzate  per
incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
    ((  1-bis.  Le  disposizioni  di  cui al presente articolo non si
applicano  al comparto sicurezza e difesa per le malattie conseguenti
a lesioni riportate in attivita' operative ed addestrative )).
  2.  Nell'ipotesi  di  assenza per malattia protratta per un periodo
superiore  a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di
malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente
mediante   presentazione   di  certificazione  medica  rilasciata  da
struttura sanitaria pubblica.
  3.   L'Amministrazione   dispone   il   controllo  in  ordine  alla
sussistenza  della  malattia del dipendente anche nel caso di assenza
di   un  solo  giorno,  tenuto  conto  delle  esigenze  funzionali  e
organizzative. Le fasce orarie di reperibilita' del lavoratore, entro
le  quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, ((
sono  ))  dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00
di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.
  4.  La  contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di
settore,  fermi  restando i limiti massimi delle assenze per permesso
retribuito  previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e
le  modalita'  di  fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire
una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso
retribuito,  per  le  quali  la  legge,  i  regolamenti,  i contratti
collettivi   o   gli   accordi   sindacali  prevedano  una  fruizione
alternativa  in  ore  o  in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera
giornata   lavorativa,  l'incidenza  dell'assenza  sul  monte  ore  a
disposizione  del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata
con  riferimento  all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto
osservare nella giornata di assenza.
  5.  Le  assenze  dal  servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non
sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione
delle  somme  dei  fondi  per  la  contrattazione  integrativa. Fanno
eccezione   le   assenze   per   congedo   di   maternita',  compresa
l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternita', le
assenze  dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a
testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare,
nonche'  le  assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8
marzo  2000,  n.  53,  e  per i soli dipendenti portatori di handicap
grave, i permessi di cui all'articolo 33, (( comma 6 )) , della legge
5 febbraio 1992, n. 104.
  6.  Le  disposizioni  del presente articolo costituiscono norme non
derogabili dai contratti o accordi collettivi.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165/2001:
              «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
          amministrazioni  dello  Stato,  ivi compresi gli istituti e
          scuole  di  ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
          le  aziende  ed  amministrazioni dello Stato ad ordinamento
          autonomo,  le  regioni, le province, i comuni, le comunita'
          montane,  e  loro  consorzi  e associazioni, le istituzioni
          universitarie,  gli  Istituti  autonomi  case  popolari, le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro  associazioni,  tutti  gli enti pubblici non economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia  per  la rappresentanza negoziale delle pubbliche
          amministrazioni  (ARAN)  e  le  Agenzie  di  cui al decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 4 della
          legge  8  marzo  2000,  n. 53 (Disposizioni per il sostegno
          della  maternita'  e  della paternita', per il diritto alla
          cura  e  alla  formazione  e per il coordinamento dei tempi
          delle citta):
              «Art.  4 (Congedi per eventi e cause particolari). - 1.
          La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso
          retribuito  di  tre  giorni  lavorativi all'anno in caso di
          decesso  o di documentata grave infermita' del coniuge o di
          un parente entro il secondo grado o del convivente, purche'
          la  stabile  convivenza  con il lavoratore o la lavoratrice
          risulti  da  certificazione anagrafica. In alternativa, nei
          casi  di  documentata  grave infermita', il lavoratore e la
          lavoratrice  possono  concordare  con  il  datore di lavoro
          diverse    modalita'    di    espletamento   dell'attivita'
          lavorativa.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 6 dell'art. 33 della
          legge   5   febbraio   1992,   n.   104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle
          persone handicappate):
              «6.  La  persona handicappata maggiorenne in situazione
          di gravita' puo' usufruire alternativamente dei permessi di
          cui  ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile,
          la  sede  di  lavoro piu' vicina al proprio domicilio e non
          puo'   essere  trasferita  in  altra  sede,  senza  il  suo
          consenso.».

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 72.
             Personale dipendente prossimo al compimento
           dei limiti di eta' per il collocamento a riposo
  1.  Per  gli anni 2009, 2010 e 2011 il personale in servizio presso
le  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento autonomo, le
Agenzie  fiscali,  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti
pubblici  non  economici,  le  Universita', le Istituzioni ed Enti di
ricerca nonche' gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165, puo' chiedere di essere esonerato
dal  servizio  nel  corso  del  quinquennio  antecedente  la  data di
maturazione  della  anzianita'  massima  contributiva  di 40 anni. La
richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti
interessati,  improrogabilmente,  entro il 1° marzo di ciascun anno a
condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di
anzianita'   contributivo   richiesto   e   non   e'  revocabile.  La
disposizione non si applica al personale della Scuola.
  2.  E'  data  facolta'  all'amministrazione,  in  base alle proprie
esigenze  funzionali,  di  accogliere la richiesta dando priorita' al
personale  interessato  da  processi  di  riorganizzazione della rete
centrale  e  periferica  o  di  razionalizzazione  o  appartenente  a
qualifiche  di  personale  per  le quali e' prevista una riduzione di
organico.
  3.  Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta
un  trattamento  temporaneo  pari  al  cinquanta  per cento di quello
complessivamente  goduto,  per  competenze  fisse  ed  accessorie, al
momento  del  collocamento  nella  nuova  posizione. Ove durante tale
periodo  il  dipendente  svolga  in  modo  continuativo  ed esclusivo
attivita'  di volontariato, opportunamente documentata e certificata,
presso organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, associazioni
di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel
campo  della  cooperazione  con  i Paesi in via di sviluppo, ed altri
soggetti  da  individuare  con  decreto  del Ministro dell'economia e
delle  finanze  da  emanarsi  entro  novanta  giorni (( dalla data di
entrata  in  vigore  ))  del presente decreto, la misura del predetto
trattamento economico temporaneo e' elevata dal cinquanta al settanta
per  cento.  Fino al collocamento a riposo del personale in posizione
di  esonero  gli importi del trattamento economico posti a carico dei
fondi  unici  di  amministrazione  non  possono essere utilizzati per
nuove finalita'.
  4.  All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'
il  dipendente  ha  diritto al trattamento di quiescenza e previdenza
che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.
  5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo
di  esonero dal servizio e' cumulabile con altri redditi derivanti da
prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o
per   collaborazioni   e   consulenze   con  soggetti  diversi  dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30 marzo 2001, n. 165 o societa' e consorzi dalle stesse
partecipati.   In   ogni   caso  non  e'  consentito  l'esercizio  di
prestazioni   lavorative   da   cui  possa  derivare  un  pregiudizio
all'amministrazione di appartenenza.
  6.  Le  amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie
effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal
servizio,  certificate  dai  competenti  organi di controllo, possono
procedere,  previa  autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  ad  assunzioni  di personale in via
anticipata  rispetto  a quelle consentite dalla normativa vigente per
l'anno  di  cessazione dal servizio per limiti di eta' del dipendente
collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate
da quelle consentite in tale anno.
  7.  All'articolo  16  comma  1  del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono
aggiunti    i    seguenti:    «In   tal   caso   e'   data   facolta'
all'amministrazione,  in  base  alle proprie esigenze organizzative e
funzionali,  di accogliere la richiesta in relazione alla particolare
esperienza  professionale  acquisita dal richiedente in determinati o
specifici   ambiti  ed  in  funzione  dell'efficiente  andamento  dei
servizi.     La    domanda    di    trattenimento    va    presentata
all'amministrazione  di  appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi
precedenti  il  compimento  del  limite di eta' per il collocamento a
riposo previsto dal proprio ordinamento.».
  8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data
di  entrata  in  vigore (( del presente decreto e quelli disposti con
riferimento  alle  domande  di  trattenimento presentate nei sei mesi
successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto )).
  9.  Le  amministrazioni  di  cui  al  comma  7  riconsiderano,  con
provvedimento  motivato,  tenuto  conto  di  quanto  ivi  previsto, i
provvedimenti   di   trattenimento  in  servizio  gia'  adottati  con
decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.
  10.  I  trattenimenti  in  servizio  gia' autorizzati con effetto a
decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al
trattenimento  sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini
di cui al comma 7.
  11.  Nel caso di compimento dell'anzianita' massima contributiva di
40 anni del personale dipendente, le pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
possono  risolvere,  fermo  restando quanto previsto dalla disciplina
vigente  in  materia  di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il
rapporto lavoro con un preavviso di sei mesi. (( Con appositi decreti
del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, da emanare entro novanta
giorni  dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, previa
delibera  del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la
pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della
difesa  e  degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e
le  modalita'  applicative  dei principi della disposizione di cui al
presente  comma  relativamente  al  personale dei comparti sicurezza,
difesa   ed  esteri,  tenendo  conto  delle  rispettive  peculiarita'
ordinamentali.  ))  Le  disposizioni  di cui al presente comma non si
applicano a magistrati e professori universitari.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 70 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165/2001:
              «4. Le aziende e gli enti di cui alla legge 26 dicembre
          1936,  n. 2174, e successive modificazioni ed integrazioni,
          legge 13 luglio 1984, n. 312, legge 30 maggio 1988, n. 186,
          legge  11  luglio  1988,  n. 266, legge 31 gennaio 1992, n.
          138, legge 30 dicembre 1986, n. 936, decreto legislativo 25
          luglio  1997, n. 250, decreto legislativo 12 febbraio 1993,
          n.  39, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al
          titolo  I. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei predetti
          enti  ed  aziende  nonche'  della Cassa depositi e prestiti
          sono  regolati  da  contratti  collettivi ed individuali in
          base  alle  disposizioni  di  cui agli articoli 2, comma 2,
          all'art.  8,  comma 2, ed all'art. 60, comma 3. Le predette
          aziende  o  enti  e  la  Cassa  depositi  e  prestiti  sono
          rappresentati  dall'ARAN  ai  fini  della  stipulazione dei
          contratti  collettivi  che  li  riguardano.  Il  potere  di
          indirizzo    e    le   altre   competenze   inerenti   alla
          contrattazione  collettiva sono esercitati dalle aziende ed
          enti  predetti  e della Cassa depositi e prestiti di intesa
          con  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  che la
          esprime  tramite  il  Ministro per la funzione pubblica, ai
          sensi  dell'art.  41,  comma 2. La certificazione dei costi
          contrattuali  al  fine  della verifica della compatibilita'
          con  gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con
          le procedure dell'art. 47.».
              - Per  il  testo  del  comma  2 dell'art. 1 del decreto
          legislativo n. 165/2001 vedasi in note all'art. 71.
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 16 del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il
          riordinamento  del  sistema  previdenziale  dei  lavoratori
          privati  e  pubblici,  a  norma  dell'art. 3 della legge 23
          ottobre 1992, n. 421):
              «Art. 16 (Prosecuzione del rapporto di lavoro). - 1. E'
          in  facolta' dei dipendenti civili dello Stato e degli enti
          pubblici  non  economici  di  permanere  in  servizio,  con
          effetto  dalla  data  di  entrata  in vigore della legge 23
          ottobre  1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio
          oltre  i  limiti  di  eta' per il collocamento a riposo per
          essi    previsti.    In   tal   caso   e'   data   facolta'
          all'amministrazione,   in   base   alle   proprie  esigenze
          organizzative  e  funzionali, di accogliere la richiesta in
          relazione   alla   particolare   esperienza   professionale
          acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti
          ed  in  funzione  dell'efficiente andamento dei servizi. La
          domanda  di trattenimento va presentata all'amministrazione
          di  appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti
          il  compimento  del  limite  di  eta' per il collocamento a
          riposo previsto dal proprio ordinamento.».

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 73.
                              Part time
  1.  All'articolo  1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  primo  periodo  le parole: «avviene automaticamente» sono
sostituite      dalle     seguenti:     «puo'     essere     concessa
dall'amministrazione»;
    b)   al  secondo  periodo  le  parole  «grave  pregiudizio»  sono
sostituite (( dalla seguente: )) «pregiudizio»;
    c)  al  secondo  periodo  le  parole  da: «puo' con provvedimento
motivato» fino a «non superiore a sei mesi» sono soppresse;
    ((  d) all'ultimo periodo, le parole: «il Ministro della funzione
pubblica  e  con  il  Ministro  del  tesoro»  sono  sostituite  dalle
seguenti:   «il   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione  e
l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze» )).
  2.  All'articolo  1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) le parole: «al 50» sono sostituite dalle seguenti: «al 70»;
    b)  le parole da «puo' essere utilizzata» fino a «dei commi da 45
a  55»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «e' destinata, secondo le
modalita' ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad
incentivare   la   mobilita'  del  personale  esclusivamente  per  le
amministrazioni  che  dimostrino di aver provveduto ad attivare piani
di  mobilita'  e di riallocazione mediante trasferimento di personale
da una sede all'altra dell'amministrazione stessa»;
    c)  le  parole  da  «L'ulteriore  quota»  fino  a  «produttivita'
individuale e collettiva» sono soppresse.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo del comma 58 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 662 del 1996:
              «58.  La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
          pieno    a    tempo    parziale    puo'   essere   concessa
          dall'amministrazione  entro  sessanta giorni dalla domanda,
          nella  quale  e'  indicata  l'eventuale attivita' di lavoro
          subordinato  o autonomo che il dipendente intende svolgere.
          L'amministrazione,  entro  il  predetto  termine,  nega  la
          trasformazione  del  rapporto  nel  caso in cui l'attivita'
          lavorativa  di  lavoro  autonomo  o subordinato comporti un
          conflitto  di  interessi  con  la  specifica  attivita'  di
          servizio  svolta  dal dipendente ovvero, nel caso in cui la
          trasformazione  comporti, in relazione alle mansioni e alla
          posizione    organizzativa    ricoperta   dal   dipendente,
          pregiudizio alla funzionalita' dell'amministrazione stessa.
          La trasformazione non puo' essere comunque concessa qualora
          l'attivita'   lavorativa   di   lavoro   subordinato  debba
          intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente
          e'  tenuto,  inoltre,  a comunicare, entro quindici giorni,
          all'amministrazione    nella    quale    presta   servizio,
          l'eventuale    successivo    inizio    o    la   variazione
          dell'attivita' lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui
          al  comma  57,  per  il  restante  personale  che  esercita
          competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa
          e  di  sicurezza  dello  Stato,  di  ordine  e di sicurezza
          pubblica,   con   esclusione   del   personale  di  polizia
          municipale  e provinciale, le modalita' di costituzione dei
          rapporti  di  lavoro  a  tempo  parziale  ed  i contingenti
          massimi del personale che puo' accedervi sono stabiliti con
          decreto  del  Ministro  competente, di concerto il Ministro
          per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione  e  il
          Ministro dell'economia e delle finanze.».
              - Si  riporta il comma 59 dell'art. 1 della gia' citata
          legge n. 662 del 1996, cosi' come modificato dalla presente
          legge:
              «59. I risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione
          dei  rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  delle pubbliche
          amministrazioni   da   tempo   pieno   a   tempo   parziale
          costituiscono per il 30 per cento economie di bilancio. Una
          quota  pari  al  70  per  cento  dei  predetti  risparmi e'
          destinata,  secondo  le  modalita'  ed  i criteri stabiliti
          dalla   contrattazione   integrativa,   ad  incentivare  la
          mobilita'    del    personale    esclusivamente    per   le
          amministrazioni   che  dimostrino  di  aver  provveduto  ad
          attivare  piani  di  mobilita'  e di riallocazione mediante
          trasferimento   di   personale   da   una   sede  all'altra
          dell'amministrazione  stessa.  I risparmi eventualmente non
          utilizzati   per   le   predette   finalita'  costituiscono
          ulteriori economie di bilancio.».

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 74.
                Riduzione degli assetti organizzativi
  1.  Le  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
ivi  inclusa  la  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, le agenzie,
incluse  le  agenzie  fiscali  di  cui  agli articoli 62, 63 e 64 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca,
nonche'  gli  enti  pubblici  di  cui  all'articolo  70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni, provvedono entro il (( 30 novembre 2008 )) , secondo
i rispettivi ordinamenti:
    a)  a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo
principi  di  efficienza,  razionalita'  ed economicita', operando la
riduzione  degli  uffici dirigenziali di livello generale e di quelli
di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al
20   e   al  15  per  cento  di  quelli  esistenti.  A  tal  fine  le
amministrazioni adottano misure volte:
      alla     concentrazione     dell'esercizio    delle    funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;
      all'unificazione   delle   strutture   che   svolgono  funzioni
logistiche  e  strumentali,  salvo specifiche esigenze organizzative,
derivanti  anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo,
in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale
e  di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
  Le  dotazioni  organiche  del  personale con qualifica dirigenziale
sono  corrispondentemente  ridotte,  ferma  restando  la possibilita'
dell'immissione    di   nuovi   dirigenti,   nei   termini   previsti
dall'articolo  1,  comma  404,  lettera  a) , della legge 27 dicembre
2006, n. 296;
    b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento
di   compiti  logistico-strumentali  e  di  supporto  in  misura  non
inferiore  al  dieci  per  cento  con contestuale riallocazione delle
risorse  umane  eccedenti  tale  limite  negli  uffici  che  svolgono
funzioni istituzionali;
    c)  alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per
cento  della  spesa  complessiva  relativa  al  numero  dei  posti di
organico di tale personale.
  2.  Ai  fini  dell'attuazione  delle  misure  di cui al comma 1, le
amministrazioni  possono  disciplinare,  mediante  appositi  accordi,
forme  di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali,
compresa  la  gestione  del  personale,  nonche' l'utilizzo congiunto
delle  risorse  umane  in  servizio  presso  le  strutture centrali e
periferiche.
  3.   Con   i   medesimi   provvedimenti  di  cui  al  comma  1,  le
amministrazioni  dello Stato rideterminano la rete periferica su base
regionale  o  interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla
riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito ((
delle  prefetture  -  uffici territoriali del Governo )) nel rispetto
delle  procedure  previste  dall'articolo  1, comma 404, lettera c) ,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  4.  ((  Ai  fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1,
lettera  a)  da parte dei Ministeri possono essere computate altresi'
le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al
comma  1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge
27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente  alla  data  di  entrata in vigore del decreto-legge 16
maggio  2008,  n.  85,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio  2008,  n.  121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno
gia'  adottato  i predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale
previsti  in  attuazione  delle  relative disposizioni, nonche' nelle
disposizioni  di  rango  primario  successive alla data di entrata in
vigore della citata legge n. 296 del 2006 )). In considerazione delle
esigenze   di   compatibilita'   generali   nonche'   degli   assetti
istituzionali,  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il
conseguimento   delle   corrispondenti  economie  con  l'adozione  di
provvedimenti  specifici  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri
adottati  ai  sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
successive  integrazioni  e modificazioni, che tengono comunque conto
dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
  5.  Sino  all'emanazione  dei  provvedimenti  di  cui al comma 1 le
dotazioni  organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari
ai  posti  coperti  alla data del (( 30 settembre 2008 )). Sono fatte
salve  le  procedure  concorsuali e di mobilita' avviate alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
    ((  5-bis.  Al  fine  di  assicurare il rispetto della disciplina
vigente  sul  bilinguismo  e  la  riserva  proporzionale di posti nel
pubblico  impiego,  gli uffici periferici delle amministrazioni dello
Stato,  inclusi  gli  enti previdenziali situati sul territorio della
provincia  autonoma  di  Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere   personale  risultato  vincitore  o  idoneo  a  seguito  di
procedure  concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni
di  euro  a  valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della
legge 24 dicembre 2006, n. 296 )).
  6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto
dai  commi  1  e  4  e'  fatto  divieto di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
    (( 6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo
le  strutture  del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo
nazionale  dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati
ai  sensi  del  presente  articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione )).

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 62, 63 e 64 del
          decreto   legislativo  30  luglio  1999,  n.  300  (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «Art.  62  (Agenzia  delle  entrate).  - 1. All'agenzia
          delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti
          le  entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla
          competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad
          ordinamento  autonomo,  enti  od  organi, con il compito di
          perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi
          fiscali  sia  attraverso  l'assistenza ai contribuenti, sia
          attraverso   i   controlli   diretti   a   contrastare  gli
          inadempimenti e l'evasione fiscale.
              2.  L'agenzia e' competente in particolare a svolgere i
          servizi  relativi  alla amministrazione, alla riscossione e
          al  contenzioso  dei  tributi  diretti  e  dell'imposta sul
          valore  aggiunto,  nonche'  di  tutte le imposte, diritti o
          entrate   erariali   o  locali,  entrate  anche  di  natura
          extratributaria,  gia' di competenza del dipartimento delle
          entrate  del  ministero  delle  finanze o affidati alla sua
          gestione  in  base  alla  legge  o  ad apposite convenzioni
          stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori.
              3.  In  fase  di  prima  applicazione il Ministro delle
          finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
          competenza dell'agenzia.».
              «Art.  63  (Agenzia delle dogane). - 1. L'agenzia delle
          dogane   e'   competente  a  svolgere  i  servizi  relativi
          all'amministrazione,  alla riscossione e al contenzioso dei
          diritti  doganali  e  della fiscalita' interna negli scambi
          internazionali,   delle   accise  sulla  produzione  e  sui
          consumi,  escluse quelle sui tabacchi lavorati, operando in
          stretto collegamento con gli organi dell'Unione europea nel
          quadro   dei  processi  di  armonizzazione  e  di  sviluppo
          dell'unificazione  europea.  All'agenzia  spettano tutte le
          funzioni  attualmente  svolte dal dipartimento delle dogane
          del  ministero  delle finanze, incluse quelle esercitate in
          base  ai  trattati  dell'Unione  europea  o ad altri atti e
          convenzioni internazionali.
              2.  L'agenzia  gestisce  con  criteri imprenditoriali i
          laboratori  doganali  di  analisi;  puo'  anche offrire sul
          mercato le relative prestazioni.
              3.  In  fase  di  prima  applicazione il Ministro delle
          finanze stabilisce con decreto i servizi da trasferire alla
          competenza dell'agenzia.».
              «Art.  64  (Agenzia del territorio). - 1. L'agenzia del
          territorio  e'  competente a svolgere i servizi relativi al
          catasto,  i  servizi  geotopocartografici e quelli relativi
          alle conservatorie dei registri immobiliari, con il compito
          di costituire l'anagrafe dei beni immobiliari esistenti sul
          territorio  nazionale  sviluppando,  anche  ai  fini  della
          semplificazione dei rapporti con gli utenti, l'integrazione
          fra  i  sistemi informativi attinenti alla funzione fiscale
          ed  alle  trascrizioni  ed iscrizioni in materia di diritti
          sugli  immobili.  L'agenzia opera in stretta collaborazione
          con  gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema
          integrato di conoscenze sul territorio.
              2.  L'agenzia  costituisce  l'organismo  tecnico di cui
          all'art. 67 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
          puo'  gestire, sulla base di apposite convenzioni stipulate
          con  i  comuni  o a livello provinciale con le associazioni
          degli  enti  locali,  i  servizi  relativi  alla  tenuta  e
          all'aggiornamento del catasto.
              3.   L'agenzia   gestisce  l'osservatorio  del  mercato
          immobiliare  ed  i  connessi  servizi  estimativi  che puo'
          offrire direttamente sul mercato.
              4.  Il  comitato  di  gestione  di  cui all'art. 67 del
          presente  decreto  legislativo  e' integrato, per l'agenzia
          del  territorio,  da  due  membri  nominati su designazione
          della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.».
              - Per  il  testo  del  comma 4 dell'art. 70 del decreto
          legislativo n. 165/2001 vedasi in note all'art. 72.
              - Si  riporta  il testo del comma 404 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «404.   Al   fine   di   razionalizzare  e  ottimizzare
          l'organizzazione  delle  spese e dei costi di funzionamento
          dei  Ministeri,  con  regolamenti  da  emanare, entro il 30
          aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis della legge
          23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
                a)  alla  riorganizzazione  degli  uffici  di livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di  livello  dirigenziale  generale  ed  al  5 per cento di
          quelli  di  livello  dirigenziale non generale nonche' alla
          eliminazione  delle  duplicazioni  organizzative esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione  alle  assunzioni la possibilita' della
          immissione,  nel  quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
          assunti  ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
          legislativo   30   marzo   2001,   n.   165,  e  successive
          modificazioni,  in  misura  non  inferiore  al 10 per cento
          degli uffici dirigenziali;
                b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
          comuni    anche    mediante    strumenti   di   innovazione
          amministrativa e tecnologica;
                c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
          prevedendo   la   loro   riduzione  e,  ove  possibile,  la
          costituzione  di  uffici  regionali  o  la riorganizzazione
          presso  le  prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
          risulti  sostenibile  e  maggiormente funzionale sulla base
          dei  principi  di  efficienza  ed economicita' a seguito di
          valutazione   congiunta  tra  il  Ministro  competente,  il
          Ministro  dell'interno,  il  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
          riforme  istituzionali  ed  il Ministro per le riforme e le
          innovazioni  nella  pubblica amministrazione, attraverso la
          realizzazione   dell'esercizio   unitario   delle  funzioni
          logistiche  e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
          e  l'utilizzazione  in via prioritaria dei beni immobili di
          proprieta' pubblica;
                d)  alla  riorganizzazione  degli uffici con funzioni
          ispettive e di controllo;
                e)   alla   riduzione  degli  organismi  di  analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione;
                f)  alla  riduzione delle dotazioni organiche in modo
          da  assicurare  che il personale utilizzato per funzioni di
          supporto    (gestione    delle   risorse   umane,   sistemi
          informativi,   servizi   manutentivi  e  logistici,  affari
          generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
          il  15  per  cento  delle  risorse  umane  complessivamente
          utilizzate  da  ogni  amministrazione, mediante processi di
          riorganizzazione   e  di  formazione  e  riconversione  del
          personale  addetto alle predette funzioni che consentano di
          ridurne  il  numero in misura non inferiore all'8 per cento
          all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
                g)  all'avvio  della  ristrutturazione,  da parte del
          Ministero  degli  affari  esteri,  della  rete diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato  contesto  geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
          particolare  all'unificazione  dei  servizi contabili degli
          uffici  della  rete  diplomatica  aventi  sede nella stessa
          citta'  estera,  prevedendo che le funzioni delineate dagli
          articoli  3,  4  e  6 del regolamento di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 marzo 2000, n. 120, siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime.».
              - Il  decreto-legge  16  maggio  2008,  n.  85, recante
          «Disposizioni  urgenti per l'adeguamento delle strutture di
          Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244»,  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante
          «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
          norma  dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59» e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
          205, supplemento ordinario.
              - Si  riporta  il testo del comma 527 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296/2006:
              «527.  Per  l'anno  2008  le  amministrazioni di cui al
          comma  523  possono  procedere  ad  ulteriori assunzioni di
          personale   a   tempo   indeterminato,   previo   effettivo
          svolgimento  delle procedure di mobilita', nel limite di un
          contingente  complessivo di personale corrispondente ad una
          spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal
          fine   e'  istituito  un  apposito  fondo  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari
          a  25  milioni  di  euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di
          euro  a  decorrere  dall'anno  2009.  Le  autorizzazioni ad
          assumere sono concesse secondo le modalita' di cui all'art.
          39,  comma  3-ter  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
          successive modificazioni.».

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 75.
                       Autorita' indipendenti
     (( Soppresso )).

        
      
          
Capo II
Contenimento della spesa per il pubblico impiego
                              Art. 76.
               Spese di personale per gli enti locali
                     e delle camere di commercio
  1.  All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
e successive modificazioni e' aggiunto alla fine il seguente periodo:
«ai  fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese
di  personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione
continuata  e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il
personale  di  cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati,
senza  estinzione  del  rapporto  di pubblico impiego, in strutture e
organismi  variamente  denominati partecipati o comunque facenti capo
all'ente».
    ((  2.  In  attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al  comma  6,  le deroghe previste
dall'articolo  3,  comma  121,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono  sospese,  ad  eccezione  dei  comuni  con  un numero massimo di
dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci )).
  3.   L'articolo   82,   comma  11,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente:  «La  corresponsione  dei  gettoni  di presenza e' comunque
subordinata  alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli
e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita».
  4.  In  caso  di  mancato  rispetto del patto di stabilita' interno
nell'esercizio  precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad
assunzioni   di   personale  a  qualsiasi  titolo,  con  qualsivoglia
tipologia  contrattuale,  ivi  compresi  i rapporti di collaborazione
continuata   e   continuativa   e   di  somministrazione,  anche  con
riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresi'
divieto  agli  enti  di  stipulare contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
  5.  Ai  fini  del  concorso  delle  autonomie regionali e locali al
rispetto  degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al
patto  di  stabilita'  interno assicurano la riduzione dell'incidenza
percentuale  delle  spese  di  personale  rispetto al complesso delle
spese   correnti,  con  particolare  riferimento  alle  dinamiche  di
crescita  della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche
conto    delle    corrispondenti    disposizioni   dettate   per   le
amministrazioni statali.
  6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da
emanarsi  entro  novanta giorni (( dalla data di entrata in vigore ))
del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie
locali  da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti
parametri   e   criteri   di  virtuosita',  con  correlati  obiettivi
differenziati   di   risparmio,   tenuto   conto   delle   dimensioni
demografiche  degli  enti, delle percentuali di incidenza delle spese
di  personale  attualmente  esistenti  rispetto alla spesa corrente e
dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente.
In tale sede sono altresi' definiti:
    a) criteri e modalita' per estendere la norma anche agli enti non
sottoposti al patto di stabilita' interno;
    b)  criteri  e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110
((  del  testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267  ))  ,  e  considerando  in  via  prioritaria  il rapporto tra la
popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti
alla  riduzione  dell'affidamento  di  incarichi  a  soggetti esterni
all'ente,  con  particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e
alla  fissazione  di tetti retributivi non superabili in relazione ai
singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti;
    c)  criteri  e parametri - considerando quale base di riferimento
il  rapporto  tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli
enti   -   volti  alla  riduzione  dell'incidenza  percentuale  delle
posizioni dirigenziali in organico.
    ((  6-bis.  Sono  ridotti  dell'importo di 30 milioni di euro per
ciascuno  degli  anni  2009,  2010  e 2011 i trasferimenti erariali a
favore   delle   comunita'   montane.   Alla   riduzione  si  procede
intervenendo  prioritariamente  sulle comunita' che si trovano ad una
altitudine  media  inferiore  a  settecentocinquanta  metri  sopra il
livello  del  mare. All'attuazione del presente comma si provvede con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  da adottare di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze )).
  7. Fino all'emanazione del decreto di cui al (( comma 6 )) e' fatto
divieto  agli  enti nei quali l'incidenza delle spese di personale e'
pari  o  superiore  al  50%  delle  spese  correnti  di  procedere ad
assunzioni  di  personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsivoglia
tipologia contrattuale.
  8.  Il  personale  delle  aziende  speciali  create dalle camere di
commercio,  ((  industria,  artigianato  e  agricoltura  ))  non puo'
transitare,  in  caso  di  cessazione  dell'attivita'  delle  aziende
medesime,  alle  camere  di  commercio,  ((  industria, artigianato e
agricoltura  ))  di riferimento, se non previa procedura selettiva di
natura  concorsuale  e,  in  ogni  caso,  a valere sui contingenti di
assunzioni   effettuabili   in  base  alla  vigente  normativa.  Sono
disapplicate  le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in
contrasto con il presente articolo.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il testo del comma 557 dell'art. 1 della
          gia'  citata legge n. 296/2006, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «557.  Ai fini del concorso delle autonomie regionali e
          locali  al  rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di
          cui  ai commi da 655 a 695, gli enti sottoposti al patto di
          stabilita'  interno  assicurano la riduzione delle spese di
          personale,   garantendo   il  contenimento  della  dinamica
          retributiva    e   occupazionale,   anche   attraverso   la
          razionalizzazione              delle              strutture
          burocratico-amministrative.  A tale fine, nell'ambito della
          propria  autonomia,  possono  fare  riferimento ai principi
          desumibili  dalle  seguenti disposizioni: a) commi da 513 a
          543  del presente articolo, per quanto attiene al riassetto
          organizzativo; b) art. 1, commi 189, 191 e 194, della legge
          23  dicembre  2005, n. 266, per la determinazione dei fondi
          per  il  finanziamento  della contrattazione integrativa al
          fine  di  rendere  coerente la consistenza dei fondi stessi
          con  l'obiettivo  di  riduzione  della spesa complessiva di
          personale.  Le  disposizioni  di  cui all'art. 1, comma 98,
          della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, e all'art. 1, commi
          da  198  a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fermo
          restando  quanto  previsto  dalle disposizioni medesime per
          gli anni 2005 e 2006, sono disapplicate per gli enti di cui
          al  presente  comma,  a  decorrere dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  legge.  Eventuali deroghe ai sensi
          dell'art.  19,  comma  8,  della legge 28 dicembre 2001, n.
          448,   fermi  restando  i  vincoli  fissati  dal  patto  di
          stabilita'   per  l'esercizio  in  corso,  devono  comunque
          assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:
                a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilita'
          nell'ultimo triennio;
                b)  che  il  volume  complessivo  della  spesa per il
          personale  in  servizio  non  sia  superiore  al  parametro
          obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione
          di ente strutturalmente deficitario;
                c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e
          popolazione residente non superi quello determinato per gli
          enti in condizioni di dissesto.
                 Ai  fini  dell'applicazione  della  presente  norma,
          costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per
          i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per
          la  somministrazione  di  lavoro,  per  il personale di cui
          all'art.  110  del  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n.
          267,   nonche'   per   tutti  i  soggetti  a  vario  titolo
          utilizzati,  senza  estinzione  del  rapporto  di  pubblico
          impiego,  in  strutture  e  organismi variamente denominati
          partecipati o comunque facenti capo all'ente.».
              - Si  riporta  il testo del comma 121 dell'art. 3 della
          gia' citata legge n. 244/2007:
              «121.  All'art.  1,  comma 562, della legge 27 dicembre
          2006,  n.  296,  e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
          "Eventuali  deroghe  ai  sensi dell'art. 19, comma 8, della
          legge  28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare
          il rispetto delle seguenti condizioni:
                a)  che  il  volume  complessivo  della  spesa per il
          personale  in  servizio  non  sia  superiore  al  parametro
          obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione
          di  ente  strutturalmente  deficitario,  ridotto del 15 per
          cento;
                b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e
          popolazione residente non superi quello determinato per gli
          enti   in  condizioni  di  dissesto,  ridotto  del  20  per
          cento".».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  82  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
          sull'ordinamento  degli enti locali), cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 82 (Indennita). - 1. Il decreto di cui al comma 8
          del presente articolo determina una indennita' di funzione,
          nei  limiti  fissati dal presente articolo, per il sindaco,
          il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il
          presidente   della  comunita'  montana,  i  presidenti  dei
          consigli  circoscrizionali  dei  soli  comuni  capoluogo di
          provincia,   i   presidenti   dei   consigli   comunali   e
          provinciali,  nonche'  i  componenti degli organi esecutivi
          dei  comuni  e ove previste delle loro articolazioni, delle
          province,   delle  citta'  metropolitane,  delle  comunita'
          montane,  delle  unioni  di  comuni e dei consorzi fra enti
          locali.  Tale  indennita'  e'  dimezzata  per  i lavoratori
          dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
              2.     I     consiglieri     comunali,     provinciali,
          circoscrizionali,  limitatamente  ai  comuni  capoluogo  di
          provincia,  e  delle  comunita'  montane  hanno  diritto  a
          percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone
          di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
          In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese
          da un consigliere puo' superare l'importo pari ad un quarto
          dell'indennita'  massima prevista per il rispettivo sindaco
          o  presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna
          indennita' e' dovuta ai consiglieri circoscrizionali.
              3.  Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative
          al  divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennita'
          di  cui  ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da
          lavoro di qualsiasi natura.
              4.  [Gli  statuti  e  i  regolamenti degli enti possono
          prevedere  che  all'interessato  competa,  a  richiesta, la
          trasformazione del gettone di presenza in una indennita' di
          funzione, sempre che tale regime di indennita' comporti per
          l'ente  pari  o  minori  oneri  finanziari.  Il  regime  di
          indennita'   di   funzione   per   i   consiglieri  prevede
          l'applicazione  di  detrazioni  dalle indennita' in caso di
          non   giustificata   assenza   dalle  sedute  degli  organi
          collegiali].
              5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo
          non  sono  tra  loro  cumulabili. L'interessato opta per la
          percezione  di  una  delle  due  indennita'  ovvero  per la
          percezione del 50 per cento di ciascuna.
              6.  [Le  indennita'  di  funzione sono cumulabili con i
          gettoni   di  presenza  quando  siano  dovuti  per  mandati
          elettivi   presso  enti  diversi,  ricoperti  dalla  stessa
          persona].
              7.  Agli  amministratori  ai  quali  viene  corrisposta
          l'indennita'  di funzione prevista dal presente capo non e'
          dovuto  alcun  gettone per la partecipazione a sedute degli
          organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che
          di  quell'organo  costituiscono  articolazioni  interne  ed
          esterne.
              8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni
          di  presenza  di  cui  al presente articolo e' determinata,
          senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  ai  sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
          agosto  1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
                a)  equiparazione  del  trattamento  per categorie di
          amministratori;
                b)  articolazione delle indennita' in rapporto con la
          dimensione  demografica  degli  enti,  tenuto  conto  delle
          fluttuazioni    stagionali    della    popolazione,   della
          percentuale  delle  entrate  proprie  dell'ente rispetto al
          totale  delle  entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio
          di parte corrente;
                c)  articolazione  dell'indennita'  di  funzione  dei
          presidenti  dei  consigli,  dei  vice  sindaci  e  dei vice
          presidenti  delle  province,  degli  assessori, in rapporto
          alla  misura della stessa stabilita per il sindaco e per il
          presidente  della provincia. Al presidente e agli assessori
          delle  unioni  di  comuni,  dei  consorzi fra enti locali e
          delle  comunita'  montane  sono attribuite le indennita' di
          funzione   nella   misura   massima   del   50   per  cento
          dell'indennita'  prevista  per un comune avente popolazione
          pari  alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio
          fra  enti locali o alla popolazione montana della comunita'
          montana;
                d) definizione di speciali indennita' di funzione per
          gli  amministratori delle citta' metropolitane in relazione
          alle particolari funzioni ad esse assegnate;
                e)   determinazione   dell'indennita'   spettante  al
          presidente  della  provincia  e  al  sindaco dei comuni con
          popolazione  superiore a dieci mila abitanti, comunque, non
          inferiore   al   trattamento   economico  fondamentale  del
          segretario  generale  dei rispettivi enti; per i comuni con
          popolazione   inferiore   a   dieci  mila  abitanti,  nella
          determinazione   dell'indennita'   si   tiene   conto   del
          trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
                f)  previsione  dell'integrazione dell'indennita' dei
          sindaci  e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con
          una  somma  pari  a  una  indennita' mensile, spettante per
          ciascun anno di mandato.
              9.   Su  richiesta  della  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie  locali  si  puo'  procedere  alla  revisione del
          decreto  ministeriale  di  cui  al  comma 8 con la medesima
          procedura ivi indicata.
              10.  Il  decreto  ministeriale  di  cui  al  comma 8 e'
          rinnovato  ogni  tre  anni  ai  fini dell'adeguamento della
          misura  delle  indennita'  e  dei gettoni di presenza sulla
          base   della  media  degli  indici  annuali  dell'ISTAT  di
          variazione  del  costo  della  vita applicando, alle misure
          stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi
          nel  biennio  nell'indice  dei  prezzi  al consumo rilevata
          dall'ISTAT  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa
          al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine
          del biennio.
              «11.  La  corresponsione  dei  gettoni  di  presenza e'
          comunque  subordinata  alla  effettiva  partecipazione  del
          consigliere  a  consigli  e  commissioni; il regolamento ne
          stabilisce termini e modalita'.».
              - Si riportano i testi degli articoli 90 e 110 del gia'
          citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
              «Art.  90  (Uffici di supporto agli organi di direzione
          politica).  -  1.  Il  regolamento  sull'ordinamento  degli
          uffici  e  dei  servizi  puo'  prevedere la costituzione di
          uffici  posti  alle  dirette  dipendenze  del  sindaco, del
          presidente della provincia, della Giunta o degli assessori,
          per  l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
          loro  attribuite  dalla  legge,  costituiti  da  dipendenti
          dell'ente,  ovvero,  salvo  che  per  gli enti dissestati o
          strutturalmente  deficitari,  da  collaboratori assunti con
          contratto  a  tempo  determinato, i quali, se dipendenti da
          una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa
          senza assegni.
              2.   Al  personale  assunto  con  contratto  di  lavoro
          subordinato  a  tempo  determinato  si applica il contratto
          collettivo  nazionale  di  lavoro  del personale degli enti
          locali.
              3.   Con   provvedimento   motivato  della  Giunta,  al
          personale  di  cui  al  comma  2  il  trattamento economico
          accessorio  previsto  dai  contratti collettivi puo' essere
          sostituito  da un unico emolumento comprensivo dei compensi
          per   il   lavoro   straordinario,   per  la  produttivita'
          collettiva    e   per   la   qualita'   della   prestazione
          individuale.».
              «Art. 110 (Incarichi a contratto). - 1. Lo statuto puo'
          prevedere  che  la  copertura dei posti di responsabili dei
          servizi  o  degli  uffici,  di qualifiche dirigenziali o di
          alta  specializzazione, possa avvenire mediante contratto a
          tempo  determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e
          con  deliberazione  motivata,  di  diritto  privato,  fermi
          restando   i   requisiti   richiesti   dalla  qualifica  da
          ricoprire.
              2.  Il  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi,  negli  enti  in  cui  e'  prevista  la dirigenza,
          stabilisce  i  limiti,  i  criteri  e  le modalita' con cui
          possono  essere  stipulati,  al  di  fuori  della dotazione
          organica,  contratti  a tempo determinato per i dirigenti e
          le   alte  specializzazioni,  fermi  restando  i  requisiti
          richiesti  per  la  qualifica  da ricoprire. Tali contratti
          sono  stipulati in misura complessivamente non superiore al
          5  per  cento  del  totale  della  dotazione organica della
          dirigenza  e  dell'area direttiva e comunque per almeno una
          unita'.  Negli  altri enti, il regolamento sull'ordinamento
          degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
          le  modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
          della    dotazione    organica,    solo   in   assenza   di
          professionalita'  analoghe  presenti all'interno dell'ente,
          contratti   a   tempo   determinato   di   dirigenti,  alte
          specializzazioni  o  funzionari  dell'area direttiva, fermi
          restando   i   requisiti  richiesti  per  la  qualifica  da
          ricoprire.   Tali   contratti   sono  stipulati  in  misura
          complessivamente   non  superiore  al  5  per  cento  della
          dotazione   organica  dell'ente  arrotondando  il  prodotto
          all'unita'  superiore,  o  ad una unita' negli enti con una
          dotazione organica inferiore alle 20 unita'.
              3.  I  contratti di cui ai precedenti commi non possono
          avere  durata  superiore  al mandato elettivo del sindaco o
          del  presidente  della  provincia in carica. Il trattamento
          economico,   equivalente  a  quello  previsto  dai  vigenti
          contratti   collettivi   nazionali   e  decentrati  per  il
          personale  degli  enti  locali,  puo' essere integrato, con
          provvedimento  motivato  della Giunta, da una indennita' ((
          ad  personam )) , commisurata alla specifica qualificazione
          professionale  e  culturale,  anche in considerazione della
          temporaneita'  del  rapporto  e delle condizioni di mercato
          relative   alle  specifiche  competenze  professionali.  Il
          trattamento   economico  e  l'eventuale  indennita'  ((  ad
          personam  ))  sono  definiti in stretta correlazione con il
          bilancio   dell'ente   e   non   vanno  imputati  al  costo
          contrattuale e del personale.
              4.  Il  contratto  a  tempo  determinato  e' risolto di
          diritto  nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto
          o   venga   a  trovarsi  nelle  situazioni  strutturalmente
          deficitarie.
              5.  Il  rapporto  di  impiego  del  dipendente  di  una
          pubblica  amministrazione e' risolto di diritto con effetto
          dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente
          locale   ai   sensi   del  comma  2.  L'amministrazione  di
          provenienza  dispone,  subordinatamente  alla  vacanza  del
          posto  in  organico  o  dalla  data  in  cui  la vacanza si
          verifica,  la riassunzione del dipendente qualora lo stesso
          ne  faccia  richiesta  entro  i  30  giorni successivi alla
          cessazione  del  rapporto  di  lavoro a tempo determinato o
          alla data di disponibilita' del posto in organico.
              6.  Per  obiettivi  determinati  e  con  convenzioni  a
          termine,   il  regolamento  puo'  prevedere  collaborazioni
          esterne ad alto contenuto di professionalita'.».

        
      
          
Capo III
Patto di stabilita' interno
                              Art. 77.
                     Patto di stabilita' interno
  1.  Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i
comuni  con  popolazione  superiore  a 5.000 abitanti concorrono alla
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio
2009/2011   nelle   misure   seguenti  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto:
    a)  il  settore  regionale  per  1.500,  2.300  e  4.060 milioni,
rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
    b)   il   settore  locale  per  1.650,  2.900  e  5.140  milioni,
rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.
  2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le
disposizioni  legislative  per  la  disciplina  del  nuovo  patto  di
stabilita'  interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui
al  comma  1,  gli  stanziamenti relativi agli interventi individuati
nell'elenco  2  annesso  (( al presente decreto )) sono accantonati e
possono  essere  utilizzati  solo  dopo l'approvazione delle predette
disposizioni legislative.
    ((  2-bis.  Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei
trasferimenti  statali in coerenza con l'articolo 119, secondo comma,
della  Costituzione, e' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle   finanze   un  fondo  unico  in  cui  far  confluire  tutti  i
trasferimenti   erariali   attribuiti  alle  regioni  per  finanziare
funzioni di competenza regionale.
    2-ter.  Entro  centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della  legge  di  conversione del presente decreto, il Presidente del
Consiglio  dei  Ministri,  di concerto con il Ministro per i rapporti
con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i
Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di
cui al comma 2-bis. Il fondo e' costituito nell'anno 2010 e i criteri
di  ripartizione  sono  stabiliti  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con
le  regioni,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e delle
finanze,  d'intesa  con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e  successive
modificazioni.  Lo  schema  di decreto e' trasmesso al Parlamento per
l'espressione  del  parere  delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta
giorni dalla data di trasmissione.
    2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con
propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio )).

        
                    Riferimenti normativi:
              - Per  il  testo  del secondo comma dell'art. 119 della
          Costituzione vedasi in note all'art. 62.
              - Per  il  testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28
          agosto 1997, n. 281 vedasi in nota all'art. 6-quinquies.

        
      
          
Capo III
Patto di stabilita' interno
                            Art. 77-bis.
        (( Patto di stabilita' interno per gli enti locali ))
   (( 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,
le  province  e  i  comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
il  triennio  2009-2011  con il rispetto delle disposizioni di cui ai
commi   da  2  a  31,  che  costituiscono  principi  fondamentali  di
coordinamento  della  finanza  pubblica  ai sensi degli articoli 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione )).
    ((  2.  La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione
del  saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010
e 2011 )).
    ((  3.  Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di
saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000  abitanti  applicano  al  saldo  dell'anno  2007,  calcolato in
termini  di  competenza  mista  ai  sensi  del  comma  5, le seguenti
percentuali:
    a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007
e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza
mista, negativo, le percentuali sono:
       1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento
per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;
        2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 1997 per cento
per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;
    b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2007
e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza
mista, positivo, le percentuali sono:
       1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento
per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
        2)  per  i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento
per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
    c)  se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno
2007  e  presenta  un  saldo  per  lo stesso anno 2007, in termini di
competenza mista, positivo, le percentuali sono:
        1)  per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento
per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
        2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per
l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;
    d)  se l'ente non ha rispettato il patto di stabilita' per l'anno
2007  e  presenta  un  saldo  per  lo stesso anno 2007, in termini di
competenza mista, negativo, le percentuali sono:
       1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento
per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;
        2)  per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento
per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011. ))
    ((  4.  Per  gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per
frazione  di  anno,  l'organo  consiliare  era stato commissariato ai
sensi  dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267,  e  successive  modificazioni, si applicano ai fini del patto di
stabilita'  interno  le  stesse  regole degli enti di cui al comma 3,
lettera b) del presente articolo )).
    ((  5.  Il  saldo  finanziario calcolato in termini di competenza
mista  e'  costituito  dalla somma algebrica degli importi risultanti
dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e
dalla  differenza  tra  incassi  e  pagamenti,  per la parte in conto
capitale,  al  netto  delle  entrate  derivanti  dalla riscossione di
crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.
    6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d) devono conseguire,
per  ciascuno  degli  anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in
termini  di  competenza  mista  almeno  pari  al corrispondente saldo
finanziario  dell'anno  2007,  quale  risulta  dai  conti consuntivi,
migliorato    dell'importo    risultante    dall'applicazione   delle
percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).
    7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c) devono conseguire,
per  ciascuno  degli  anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in
termini  di  competenza  mista  almeno  pari  al corrispondente saldo
finanziario  dell'anno  2007,  quale  risulta  dai  conti consuntivi,
peggiorato    dell'importo    risultante    dall'applicazione   delle
percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).
    8.  Le  risorse  derivanti  dalla  cessione  di azioni o quote di
societa'  operanti  nel  settore  dei  servizi  pubblici  locali e le
risorse  derivanti  dalla vendita del patrimonio immobiliare non sono
conteggiate  ai  fini  dei  saldi  utili per il rispetto del patto di
stabilita'  interno  se  destinate alla realizzazione di investimenti
infrastrutturali o alla riduzione del debito.
    9.  Per  l'anno  2009,  nel  caso  in cui l'incidenza percentuale
dell'importo  di  cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle
spese  finali  dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti,
risulti  per  i  comuni  superiore  al  20  per cento, il comune deve
considerare  come obiettivo del patto di stabilita' interno l'importo
corrispondente al 20 per cento della spesa finale )).
   (( 10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in
coerenza  con  gli  obiettivi  di  finanza  pubblica, le province e i
comuni  soggetti  al patto di stabilita' interno possono aumentare, a
decorrere  dall'anno  2010,  la  consistenza del proprio debito al 31
dicembre   dell'anno   precedente   in   misura  non  superiore  alla
percentuale  annualmente  determinata,  con  proiezione  triennale  e
separatamente  tra  i  comuni e le province, con decreto del Ministro
dell'economia   e   delle   finanze   sulla   base   degli  obiettivi
programmatici    indicati    nei    Documenti    di    programmazione
economico-finanziaria.   Resta   fermo  il  limite  di  indebitamento
stabilito  dall'art. 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni )).
    (( 11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto
di  stabilita'  interno  registri  per  l'anno precedente un rapporto
percentuale  tra  la  consistenza complessiva del proprio debito e il
totale  delle  entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e
regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro
dell'economia  e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie  locali, la percentuale di cui al comma 10 e' ridotta di un
punto.  Il  rapporto  percentuale e' aggiornato con cadenza triennale
)).
    ((  12.  Il  bilancio di previsione degli enti locali ai quali si
applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere
approvato  iscrivendo  le  previsioni  di  entrata  e  spesa di parte
corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di
cassa   di  entrata  e  spesa  in  conto  capitale,  al  netto  delle
riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto
delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti
locali  sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito
prospetto  contenente  le  previsioni  di competenza e di cassa degli
aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno )).
   (( 13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del
patto  di  stabilita'  interno,  il  rimborso  per  le  trasferte dei
consiglieri comunali e provinciali e', per ogni chilometro, pari a un
quinto del costo di un litro di benzina )).
    (( 14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilita'  interno e per acquisire elementi informativi utili per la
finanza  pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria,
le  province  e  i  comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato, entro trenta
giorni  dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema
web  appositamente  previsto  per  il patto di stabilita' interno nel
sito    web   «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»,   le   informazioni
riguardanti  le risultanze in termini di competenza mista, attraverso
un  prospetto  e  con  le modalita' definiti con decreto del predetto
Ministero,  sentita  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
Con   lo   stesso  decreto  e'  definito  il  prospetto  dimostrativo
dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7.
La  mancata  trasmissione  del prospetto dimostrativo degli obiettivi
programmatici   costituisce  inadempimento  al  patto  di  stabilita'
interno.  La mancata comunicazione al sistema web della situazione di
commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui
al  decreto  previsto dal primo periodo del presente comma, determina
per  l'ente  inadempiente  l'assoggettamento alle regole del patto di
stabilita' interno )).
    ((  15.  Ai  fini della verifica del rispetto degli obiettivi del
patto di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 e'
tenuto  a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo  a  quello  di  riferimento,  al Ministero dell'economia e
delle  finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una
certificazione  del  saldo finanziario in termini di competenza mista
conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile
del  servizio  finanziario,  secondo  un prospetto e con le modalita'
definiti  dal  decreto  di  cui  al comma 14. La mancata trasmissione
della  certificazione  entro  il  termine  perentorio  del  31  marzo
costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel caso in
cui  la  certificazione,  sebbene  trasmessa  in  ritardo, attesti il
rispetto  del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma
20, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76 )).
   (( 16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali
si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di
obiettivi  di  debito  assunti  con  l'Unione  europea,  il  Ministro
dell'economia  e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie   locali,   adotta  adeguate  misure  di  contenimento  dei
prelevamenti )).
    ((  17.  Gli  enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti
alle  regole  del patto di stabilita' interno, rispettivamente, dagli
anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le
regole,  le  risultanze,  rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009
)).
    ((  18.  Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole
del  patto  di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della
rielezione degli organi istituzionali. ))
    ((  19.  Le  informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a
disposizione    dell'Unione   delle   province   d'Italia   (UPI)   e
dell'Associazione  nazionale  dei comuni italiani (ANCI) da parte del
Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  secondo  modalita'  e
contenuti individuati tramite apposite convenzioni )).
   (( 20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativo  agli  anni  2008-2011, alla provincia o comune inadempiente
sono  ridotti  del  5  per  cento  i  contributi  ordinari dovuti dal
Ministero   dell'interno   per  l'anno  successivo.  Inoltre,  l'ente
inadempiente    non    puo',    nell'anno    successivo    a   quello
dell'inadempienza:
    a)  impegnare  spese  correnti  in  misura  superiore all'importo
annuale  minimo  dei  corrispondenti  impegni  effettuati nell'ultimo
triennio;
    b)  ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i
prestiti  obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o
finanziarie  per  il  finanziamento  degli investimenti devono essere
corredati  da  apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento
degli   obiettivi   del   patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non
puo'  procedere  al  finanziamento  o al collocamento del prestito in
assenza della predetta attestazione. ))
    (( 21. Restano altresi' ferme, per gli enti inadempienti al patto
di  stabilita'  interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'art.
76. ))
    ((  22.  Le  misure  di  cui  ai  commi  20,  lettera a) e 21 non
concorrono  al  perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in
cui le misure vengono attuate. ))
     ((   23.  Qualora  venga  conseguito  l'obiettivo  programmatico
assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono,
nell'anno  successivo  a quello di riferimento, escludere dal computo
del  saldo  di  cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della
differenza,   registrata  nell'anno  di  riferimento,  tra  il  saldo
conseguito  dagli  enti inadempienti al patto di stabilita' interno e
l'obiettivo  programmatico  assegnato.  La  virtuosita' degli enti e'
determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente
rispetto  ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24.
L'assegnazione   a   ciascun   ente   dell'importo  da  escludere  e'
determinata  mediante  una funzione lineare della distanza di ciascun
ente  virtuoso  dal  valore  medio  degli  indicatori individuato per
classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:
    a) per le province:
       1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;
       2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;
    b) per i comuni:
        1)  comuni  con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000
abitanti;
        2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000
abitanti;
       3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. ))
    ((  24.  Gli  indicatori  di  cui  al comma 23 sono finalizzati a
misurare  il grado di rigidita' strutturale dei bilanci e il grado di
autonomia finanziaria degli enti )).
    ((  25.  Per  le  province  l'indicatore per misurare il grado di
autonomia   finanziaria   non  si  applica  sino  all'attuazione  del
federalismo fiscale )).
    (( 26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto  con  il  Ministro  dell'interno, d'intesa con la Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  sono  definiti i due indicatori
economico-strutturali  di  cui  al comma 24 e i valori medi per fasce
demografiche  sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la
certificazione  relativa  alla  verifica  del  rispetto  del patto di
stabilita'  interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalita'
di  riparto  in  base  agli  indicatori. Gli importi da escludere dal
patto sono pubblicati nel sito web «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»
del  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere
dall'anno  2010, l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e
24  dovra'  tenere  conto,  oltre che delle fasce demografiche, anche
delle  aree  geografiche  da  individuare  con  il  decreto di cui al
presente comma )).
   (( 27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1,
comma  685-bis,  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, introdotto
dall'art.  1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n.
244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione
dei dati di competenza finanziaria )).
     ((  28.  Le  disposizioni  recate  dal  presente  articolo  sono
aggiornate  anche  sulla  base  dei  nuovi  criteri  adottati in sede
europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e
crescita )).
    (( 29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche
ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti )).
    ((  30.  Resta  confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino
all'attuazione  del  federalismo fiscale se precedente all'anno 2011,
la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni
di  aliquote  di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 24 luglio 2008, n. 126,
fatta  eccezione  per  gli  aumenti  relativi  alla tassa sui rifiuti
solidi urbani (TARSU). ))
    (( 31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il
periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti
del  nuovo patto di stabilita' interno nel rispetto dei saldi fissati
)).
    ((  32.  Ai  fini  dell'attuazione  dell'articolo 1, comma 4, del
citato  decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009,
i  comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del
mancato  gettito  accertato,  secondo modalita' stabilite con decreto
del medesimo Ministero )).

        
                    Riferimenti normativi:
              - Per il riferimento al testo del terzo comma dell'art.
          117 della Costituzione vedasi nota all'art. 62
              - Per  il  testo  del secondo comma dell'art. 119 della
          Costituzione vedasi in note all'art. 62
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  141  del  decreto
          legislativo   18   agosto   2000,   n.  267,  e  successive
          modificazioni  (testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento
          degli enti locali):
              «Art.  141  (Scioglimento  e  sospensione  dei consigli
          comunali  e  provinciali).  -  1.  I  consigli  comunali  e
          provinciali  vengono  sciolti  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
                a)  quando compiano atti contrari alla Costituzione o
          per  gravi  e  persistenti violazioni di legge, nonche' per
          gravi motivi di ordine pubblico;
                b)  quando  non  possa  essere  assicurato il normale
          funzionamento  degli  organi  e dei servizi per le seguenti
          cause:
                  1)  impedimento  permanente,  rimozione, decadenza,
          decesso del sindaco o del presidente della provincia;
                  2)  dimissioni  del  sindaco o del presidente della
          provincia;
                  3)   cessazione   dalla   carica   per   dimissioni
          contestuali,  ovvero  rese  anche con atti separati purche'
          contemporaneamente   presentati  al  protocollo  dell'ente,
          della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
          tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
                  4)    riduzione    dell'organo    assembleare   per
          impossibilita'  di  surroga  alla  meta' dei componenti del
          consiglio;
                c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
                c-bis)  nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al
          di  sopra  dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
          strumenti   urbanistici   generali   e  non  adottino  tali
          strumenti  entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
          organi.  In  questo  caso,  il  decreto di scioglimento del
          consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
          di  concerto  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei
          trasporti.
              2.  Nella  ipotesi  di cui alla lettera c) del comma 1,
          trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
          approvato  senza  che sia stato predisposto dalla Giunta il
          relativo  schema, l'organo regionale di controllo nomina un
          commissario   affinche'   lo   predisponga   d'ufficio  per
          sottoporlo  al  consiglio. In tal caso e comunque quando il
          consiglio  non  abbia  approvato  nei  termini  di legge lo
          schema  di  bilancio  predisposto  dalla  Giunta,  l'organo
          regionale  di  controllo  assegna al consiglio, con lettera
          notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
          a  20  giorni  per la sua approvazione, decorso il quale si
          sostituisce,       mediante      apposito      commissario,
          all'amministrazione    inadempiente.    Del   provvedimento
          sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
          procedura per lo scioglimento del consiglio.
              2-bis Nell'ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma
          1,  trascorso  il  termine  entro  il  quale  gli strumenti
          urbanistici  devono  essere adottati, la regione segnala al
          prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
          che  non  abbiano  provveduto  ad adempiere all'obbligo nel
          termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
          attivare  gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
          statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
          di  adeguatezza.  Decorso  infruttuosamente  il  termine di
          quattro  mesi,  il  prefetto  inizia  la  procedura  per lo
          scioglimento del consiglio.
              3.  Nei  casi  diversi da quelli previsti dal numero 1)
          della   lettera   b)   del  comma  1,  con  il  decreto  di
          scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
          esercita   le  attribuzioni  conferitegli  con  il  decreto
          stesso.
              4.   Il   rinnovo   del   consiglio  nelle  ipotesi  di
          scioglimento  deve coincidere con il primo turno elettorale
          utile previsto dalla legge.
              5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
          scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
          successori,   gli   incarichi  esterni  loro  eventualmente
          attribuiti.
              6.  Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione
          del   Ministro   contenente  i  motivi  del  provvedimento;
          dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
          comunicazione al parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
          «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.
              7.  Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed
          in  attesa  del  decreto  di scioglimento, il prefetto, per
          motivi  di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per
          un  periodo  comunque  non  superiore  a  novanta giorni, i
          consigli  comunali  e provinciali e nominare un commissario
          per la provvisoria amministrazione dell'ente.
              8.  Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali
          le  disposizioni  di cui al presente articolo si applicano,
          in  quanto  compatibili,  agli  altri  enti  locali  di cui
          all'art.  2,  comma  1  ed  ai consorzi tra enti locali. Il
          relativo   provvedimento   di   scioglimento  degli  organi
          comunque  denominati  degli  enti locali di cui al presente
          comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 204 del gia' citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000:
              «Art.  204  (Regole  particolari  per  l'assunzione  di
          mutui).  -  1.  Oltre  al  rispetto delle condizioni di cui
          all'art.  203,  l'ente  locale  puo' assumere nuovi mutui e
          accedere  ad  altre  forme  di finanziamento reperibili sul
          mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a
          quello  dei  mutui  precedentemente contratti, a quello dei
          prestiti  obbligazionari  precedentemente  emessi, a quello
          delle  aperture  di credito stipulate ed a quello derivante
          da  garanzie  prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei
          contributi  statali  e  regionali  in  conto interessi, non
          supera  il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre
          titoli  delle  entrate  del  rendiconto  del penultimo anno
          precedente  quello  in  cui viene prevista l'assunzione dei
          mutui.  Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi
          due  titoli  delle  entrate.  Per  gli enti locali di nuova
          istituzione  si  fa  riferimento,  per i primi due anni, ai
          corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
              2.  I  contratti  di mutuo con enti diversi dalla Cassa
          depositi  e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza
          per    i   dipendenti   dell'amministrazione   pubblica   e
          dall'Istituto  per  il  credito sportivo, devono, a pena di
          nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le
          seguenti clausole e condizioni:
                a)  l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai
          cinque anni;
                b)   la   decorrenza  dell'ammortamento  deve  essere
          fissata  al  1° gennaio dell'anno successivo a quello della
          stipula   del  contratto.  In  alternativa,  la  decorrenza
          dell'ammortamento  puo'  essere  posticipata  al  1° luglio
          seguente  o  al  1°  gennaio  dell'anno successivo e, per i
          contratti  stipulati  nel  primo  semestre  dell'anno, puo'
          essere anticipata al 1° luglio dello stesso anno;
                c)  la  rata di ammortamento deve essere comprensiva,
          sin  dal  primo  anno,  della  quota capitale e della quota
          interessi;
                d)  unitamente  alla  prima  rata di ammortamento del
          mutuo  cui  si  riferiscono  devono  essere corrisposti gli
          eventuali   interessi  di  preammortamento,  gravati  degli
          ulteriori  interessi,  al  medesimo tasso, decorrenti dalla
          data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della
          prima  rata.  Qualora  l'ammortamento del mutuo decorra dal
          primo  gennaio  del secondo anno successivo a quello in cui
          e'  avvenuta  la  stipula  del  contratto, gli interessi di
          preammortamento  sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
          dalla  data di valuta della somministrazione al 31 dicembre
          successivo  e  dovranno essere versati dall'ente mutuatario
          con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
                e)  deve  essere  indicata  la  natura della spesa da
          finanziare  con  il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo
          alla     tipologia     dell'investimento,     dato     atto
          dell'intervenuta  approvazione  del  progetto  definitivo o
          esecutivo, secondo le norme vigenti;
                f) deve essere rispettata la misura massima del tasso
          di    interesse    applicabile    ai   mutui,   determinato
          periodicamente   dal   Ministro   del  tesoro,  bilancio  e
          programmazione economica con proprio decreto.
              2-bis  Le  disposizioni  del  comma 2 si applicano, ove
          compatibili,  alle  altre forme di indebitamento cui l'ente
          locale acceda.
              3.  L'ente  mutuatario  utilizza  il ricavato del mutuo
          sulla  base dei documenti giustificativi della spesa ovvero
          sulla  base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi
          titoli  di  spesa  e' data esecuzione dai tesorieri solo se
          corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti
          il rispetto delle predette modalita' di utilizzo.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 143 del gia' citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000:
              «Art.   143   (Scioglimento  dei  consigli  comunali  e
          provinciali  conseguente  a  fenomeni di infiltrazione e di
          condizionamento  di  tipo  mafioso).  -  1.  Fuori dei casi
          previsti  dall'art.  141, i consigli comunali e provinciali
          sono  sciolti  quando,  anche  a  seguito  di  accertamenti
          effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi
          su  collegamenti  diretti  o indiretti degli amministratori
          con   la   criminalita'   organizzata   o   su   forme   di
          condizionamento    degli    amministratori    stessi,   che
          compromettono   la   libera   determinazione  degli  organi
          elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali
          e   provinciali,  nonche'  il  regolare  funzionamento  dei
          servizi  alle  stesse affidati ovvero che risultano tali da
          arrecare  grave e perdurante pregiudizio per lo stato della
          sicurezza  pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale
          o  provinciale  comporta  la  cessazione  dalla  carica  di
          consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di
          componente  delle  rispettive giunte, anche se diversamente
          disposto  dalle  leggi  vigenti in materia di ordinamento e
          funzionamento  degli organi predetti, nonche' di ogni altro
          incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
              2.   Lo   scioglimento  e'  disposto  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
          dell'interno,   previa   deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri.  Il  provvedimento di scioglimento deliberato dal
          Consiglio  dei  Ministri  e'  trasmesso al Presidente della
          Repubblica    per    l'emanazione   del   decreto   ed   e'
          contestualmente  trasmesso  alle Camere. Il procedimento e'
          avviato  dal prefetto della provincia con una relazione che
          tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i
          poteri   delegati   dal   Ministro  dell'interno  ai  sensi
          dell'art.  2,  comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre
          1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          dicembre  1991,  n.  410,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni.  Nei  casi  in  cui per i fatti oggetto degli
          accertamenti  di  cui  al comma 1 o per eventi connessi sia
          pendente  procedimento  penale, il prefetto puo' richiedere
          preventivamente    informazioni    al   procuratore   della
          Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
          codice  di procedura penale, comunica tutte le informazioni
          che  non  ritiene  debbano rimanere segrete per le esigenze
          del procedimento.
              3.  Il  decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
          per  un  periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino
          ad  un  massimo  di  ventiquattro mesi in casi eccezionali,
          dandone   comunicazione   alle   commissioni   parlamentari
          competenti,  al  fine di assicurare il buon andamento delle
          amministrazioni  e il regolare funzionamento dei servizi ad
          esse  affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la
          relazione   del  Ministro,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.
              4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale
          proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3
          e'  adottato  non oltre il cinquantesimo giorno antecedente
          la  data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative
          al  rinnovo  degli  organi.  Si osservano le procedure e le
          modalita' stabilite dal comma 2 del presente articolo.
              5.  Quando  ricorrono  motivi di urgente necessita', il
          prefetto,  in  attesa del decreto di scioglimento, sospende
          gli  organi  dalla  carica ricoperta, nonche' da ogni altro
          incarico  ad  essa  connesso,  assicurando  la  provvisoria
          amministrazione  dell'ente mediante invio di commissari. La
          sospensione  non puo' eccedere la durata di sessanta giorni
          e  il  termine  del decreto di cui al comma 3 decorre dalla
          data del provvedimento di sospensione.
              6.  Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi
          a   norma   del  presente  articolo  quando  sussistono  le
          condizioni  indicate  nel  comma  1, ancorche' ricorrano le
          situazioni previste dall'art. 141.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 685-bis dell'art. 1
          della gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «685-bis  Al  fine  di  attivare, con la partecipazione
          delle  associazioni  degli enti locali, un nuovo sistema di
          acquisizione  di dati riguardanti la competenza finanziaria
          dei  bilanci  degli  enti locali che si affianca al Sistema
          informativo  delle  operazioni degli enti pubblici (SIOPE),
          con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
          concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per
          gli  affari  regionali  e  le  autonomie locali, sentita la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti
          i contenuti e le modalita' per monitorare, in corso d'anno,
          gli   accertamenti   e   gli   impegni   assunti,   secondo
          aggregazioni  e  scansioni temporali adeguate alle esigenze
          della  finanza  pubblica.  La  concreta  realizzazione  del
          sistema  e'  effettuata  previa quantificazione dei costi e
          individuazione della relativa copertura finanziaria.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del gia' citato
          decreto-legge n. 93 del 2008:
              «Art.  1  (Esenzione  ICI prima casa). - 1. A decorrere
          dall'anno  2008  e'  esclusa  dall'imposta  comunale  sugli
          immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          504,  l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale
          del soggetto passivo.
              2.   Per   unita'  immobiliare  adibita  ad  abitazione
          principale   del   soggetto   passivo   si  intende  quella
          considerata  tale  ai  sensi  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche'
          quelle  ad  esse  assimilate  dal  comune  con  regolamento
          vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,
          A8  e  A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione
          prevista  dall'art.  8,  commi 2 e 3, del citato decreto n.
          504 del 1992.
              3.  L'esenzione  si  applica altresi' nei casi previsti
          dall'art.  6,  comma  3-bis  e  dall'art.  8,  comma 4, del
          decreto   legislativo   n.   504  del  1992,  e  successive
          modificazioni;  sono  conseguentemente  abrogati il comma 4
          dell'art. 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'art. 8 del citato
          decreto n. 504 del 1992.
              4.  La  minore imposta che deriva dall'applicazione dei
          commi  1,  2  e 3, pari a 1.700 milioni di euro a decorrere
          dall'anno   2008,  e'  rimborsata  ai  singoli  comuni,  in
          aggiunta  a quella prevista dal comma 2-bis dell'art. 8 del
          decreto  legislativo  n. 504 del 1992, introdotto dall'art.
          1,  comma  5,  della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tale
          fine,  nello stato di previsione del Ministero dell'interno
          l'apposito  fondo  e' integrato di un importo pari a quanto
          sopra  stabilito  a  decorrere  dall'anno  2008. In sede di
          Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali sono stabiliti,
          entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, criteri e modalita' per la erogazione del
          rimborso ai comuni che il Ministro dell'interno provvede ad
          attuare  con  proprio decreto. Relativamente alle regioni a
          statuto  speciale,  ad  eccezione  delle regioni Sardegna e
          Sicilia,  ed alle province autonome di Trento e di Bolzano,
          i  rimborsi  sono in ogni caso disposti a favore dei citati
          enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai
          comuni  compresi  nei  loro  territori  nel  rispetto degli
          statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
              5.  Al  fine di garantire il contributo di cui all'art.
          3,  comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17
          gennaio  2006,  come  determinato  dall'art.  1, comma 251,
          della   legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  il  Ministero
          dell'interno  eroga  al soggetto di cui al medesimo decreto
          ministeriale  22  novembre 2005, per le medesime finalita',
          lo 0,8 per mille dei rimborsi di cui al comma 4.
              6.  I  commi  7, 8 e 287 dell'art. 1 della legge n. 244
          del 2007 sono abrogati.
              7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          e  fino  alla  definizione dei contenuti del nuovo patto di
          stabilita'   interno,  in  funzione  della  attuazione  del
          federalismo  fiscale,  e' sospeso il potere delle regioni e
          degli  enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle
          addizionali,  delle  aliquote ovvero delle maggiorazioni di
          aliquote  di  tributi  ad  essi  attribuiti con legge dello
          Stato.  Sono  fatte  salve,  per  il  settore sanitario, le
          disposizioni  di  cui all'art. 1, comma 174, della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  e
          all'art. 1, comma 796, lettera b) , della legge 27 dicembre
          2006,  n. 296, e successive modificazioni, nonche', per gli
          enti  locali,  gli aumenti e le maggiorazioni gia' previsti
          dallo   schema   di   bilancio   di  previsione  presentato
          dall'organo    esecutivo    all'organo    consiliare    per
          l'approvazione  nei  termini fissati ai sensi dell'art. 174
          del  testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento degli enti
          locali,  di  cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
          267.».

        
      
          
Capo III
Patto di stabilita' interno
                            Art. 77-ter.
((  Patto di stabilita' interno delle regioni delle province autonome
                                 ))
   (( 1. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,
le  regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono
alla  realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il
triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
da  2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento
della  finanza  pubblica  ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e
119, secondo comma, della Costituzione )).
    ((  2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui
all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 )).
    ((  3.  In  attesa  dei risultati della sperimentazione di cui al
comma  2,  per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di
ciascuna  regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma
4,  non  puo'  essere  superiore,  per l'anno 2009, al corrispondente
complesso  di  spese  finali  determinate  sulla  base dell'obiettivo
programmatico  per  l'anno  2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per
gli  anni  2010  e 2011, non puo' essere rispettivamente superiore al
complesso  delle  corrispondenti  spese  finali dell'anno precedente,
calcolato  assumendo  il  pieno  rispetto  del  patto  di  stabilita'
interno,  aumentato  dell'1,0  per  cento per l'anno 2010 e diminuito
dello  0,9  per  cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per
l'anno  2008  e' quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1,
comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 )).
    ((  4. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla somma
delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:
      a) spese per la sanita', cui si applica la specifica disciplina
di settore;
     b) spese per la concessione di crediti.
    5.  Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza
sia in termini di cassa.
    6.  Per  gli  esercizi  2009,  2010  e 2011, le regioni a statuto
speciale  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano concordano,
entro  il  31  dicembre  di  ciascun anno precedente, con il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  il  livello complessivo delle spese
correnti  e  in  conto  capitale,  nonche' dei relativi pagamenti, in
coerenza  con  gli  obiettivi  di  finanza  pubblica  per  il periodo
2009-2011;  a  tale  fine,  entro  il  31  ottobre  di  ciascun  anno
precedente,  il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo
al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo
si  applicano  le  disposizioni  stabilite  per  le regioni a statuto
ordinario.  Per  gli  enti locali dei rispettivi territori provvedono
alle  finalita' correlate al patto di stabilita' interno le regioni a
statuto  speciale  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
esercitando  le  competenze  alle  stesse  attribuite  dai rispettivi
statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le
predette  regioni  e  province  autonome  non  provvedano entro il 31
dicembre  di  ciascun  anno  precedente,  si  applicano, per gli enti
locali  dei  rispettivi  territori,  le disposizioni previste per gli
altri enti locali in materia di patto di stabilita' interno.
    7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre
che  nei  modi  stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a
produrre   un   risparmio  per  il  bilancio  dello  Stato,  mediante
l'assunzione   dell'esercizio   di   funzioni   statali,   attraverso
l'emanazione,  con  le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di
specifiche  norme  di attuazione statutaria; tali norme di attuazione
precisano le modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello
Stato  da  ottenere  in  modo  permanente  o  comunque per annualita'
definite.
   8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2,
le  norme di attuazione devono altresi' prevedere le disposizioni per
assicurare  in  via  permanente  il  coordinamento  tra  le misure di
finanza   pubblica   previste  dalle  leggi  costituenti  la  manovra
finanziaria  dello  Stato  e  l'ordinamento  della  finanza regionale
previsto  da  ciascuno  statuto  speciale  e  dalle relative norme di
attuazione.
    9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2
si  procede,  anche  nei  confronti  di  una  sola  o piu' regioni, a
ridefinire  con  legge  le  regole  del patto di stabilita' interno e
l'anno  di  prima  applicazione  delle regole. Le nuove regole devono
comunque  tenere  conto  del  saldo  in  termini  di competenza mista
calcolato  quale  somma  algebrica  degli  importi  risultanti  dalla
differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla
differenza  tra  incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.
Per  le  regioni  a  statuto  speciale  e per le province autonome di
Trento  e di Bolzano puo' essere assunto a riferimento, con l'accordo
di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione
del   procedimento   e   dell'approvazione   del   decreto   previsto
dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006, a condizione
che  la  sperimentazione  effettuata  secondo le regole stabilite dal
presente  comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica.
    10.  Resta  ferma  la  facolta'  delle  regioni  e delle province
autonome  di  Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di
stabilita'   interno   nei  confronti  dei  loro  enti  ed  organismi
strumentali,   nonche'   degli   enti   ad  ordinamento  regionale  o
provinciale.
    11.  Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento degli obiettivi
riferiti  ai  saldi  di  finanza  pubblica, la regione, sulla base di
criteri  stabiliti  in sede di consiglio delle autonomie locali, puo'
adattare  per  gli  enti  locali del proprio territorio le regole e i
vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversita'
delle  situazioni  finanziarie  esistenti nelle regioni stesse, fermo
restando  l'obiettivo  complessivamente  determinato  in applicazione
dell'articolo  77-bis  per  gli enti della regione e risultante dalla
comunicazione  effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze
-  Dipartimento  della  Ragioneria  generale dello Stato alla regione
interessata.
    12.  Per  il  monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilita'  interno e per acquisire elementi informativi utili per la
finanza   pubblica   anche   relativamente  alla  propria  situazione
debitoria,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
trasmettono   trimestralmente  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  Dipartimento  della  Ragioneria generale dello Stato, entro
trenta  giorni  dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il
sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno
nel    sito    «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it»   le   informazioni
riguardanti  sia  la  gestione  di  competenza  sia  quella di cassa,
attraverso  un  prospetto e con le modalita' definiti con decreto del
predetto  Ministero,  sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano.
    13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto
di  stabilita'  interno,  ciascuna  regione  e  provincia autonoma e'
tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo  a  quello  di  riferimento,  al Ministero dell'economia e
delle  finanze,  Dipartimento  della Ragioneria generale dello Stato,
una  certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente
e  dal  responsabile  del servizio finanziario secondo un prospetto e
con  le modalita' definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata
trasmissione  della certificazione entro il termine perentorio del 31
marzo  costituisce  inadempimento al patto di stabilita' interno. Nel
caso  in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti
il  rispetto  del  patto,  non si applicano le disposizioni di cui al
comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al
comma 4 dell'articolo 76.
    14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto
di   stabilita'  interno,  ciascuna  regione  a  statuto  speciale  e
provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme
di  attuazione  statutaria  emanate  ai  sensi del comma 8. Fino alla
emanazione  delle predette norme di attuazione statutaria si provvede
secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.
    15.  In  caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativo  agli  anni  2008-2011  la  regione  o la provincia autonoma
inadempiente    non    puo'    nell'anno    successivo    a    quello
dell'inadempienza:
    a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanita',
in  misura  superiore  all'importo  annuale minimo dei corrispondenti
impegni effettuati nell'ultimo triennio;
    b)  ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i
prestiti  obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e
finanziarie  per  il  finanziamento  degli investimenti devono essere
corredati  da  apposita  attestazione da cui risulti il conseguimento
degli   obiettivi   del   patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno
precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non
puo'  procedere  al  finanziamento  o al collocamento del prestito in
assenza della predetta attestazione.
    16.  Restano altresi' ferme per gli enti inadempienti al patto di
stabilita'  interno  le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo
76.
    17.  Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 6,
comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  18  febbraio  2000,  n. 56,
introdotto dall'articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006.
    18.  Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate
anche  sulla  base  dei  nuovi  criteri  che vengono adottati in sede
europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' e
crescita.
    19.  Resta  confermata  per  il  triennio  2009-2011, ovvero sino
all'attuazione  del  federalismo fiscale se precedente all'anno 2011,
la  sospensione  del  potere  delle regioni di deliberare aumenti dei
tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni
di  aliquote  di  tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.
    20.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per
il   periodo  rispettivamente  previsto  fino  alla  definizione  dei
contenuti  del  nuovo  patto  di  stabilita' interno nel rispetto dei
saldi fissati )).

        
                    Riferimenti normativi:
              - Per  il  testo  del  terzo  comma dell'art. 117 della
          Costituzione vedasi in note all'art. 62.
              - Per  il  testo  del secondo comma dell'art. 119 della
          Costituzione vedasi in note all'art. 62.
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi  656,  657  e  664
          dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296/2006:
              «656.  A  decorrere  dall'anno  2007,  e'  avviata  una
          sperimentazione,  con  le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano indicate dalla Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere,
          quale  base  di  riferimento  per  il  patto  di stabilita'
          interno, il saldo finanziario. I criteri di definizione del
          saldo  e  le modalita' di sperimentazione sono definiti con
          decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
          concerto  con  il  Ministro  per  gli affari regionali e le
          autonomie locali, sentita la predetta Conferenza.».
              «657.  In attesa dei risultati della sperimentazione di
          cui  al  comma 656, per il triennio 2007-2009, il complesso
          delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario,
          determinato  ai  sensi  del  comma  658,  non  puo'  essere
          superiore,  per l'anno 2007, al corrispondente complesso di
          spese finali dell'anno 2005 diminuito dell'1,8 per cento e,
          per  gli  anni  2008  e  2009, non puo' essere superiore al
          complesso   delle  corrispondenti  spese  finali  dell'anno
          precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto
          di  stabilita' interno, aumentato, rispettivamente, del 2,5
          per cento e del 2,4 per cento.».
              «664.   Ai   fini   del   rispetto  del  principio  del
          coordinamento  della  finanza  pubblica,  le  regioni  e le
          province  autonome  di  Trento  e di Bolzano autorizzano le
          proprie  strutture sanitarie alla contrazione di mutui e al
          ricorso  ad  altre  forme  di indebitamento, secondo quanto
          stabilito  dall'art.  3,  commi  da 16 a 21, della legge 24
          dicembre  2003,  n.  350,  fino ad un ammontare complessivo
          delle   relative  rate,  per  capitale  ed  interessi,  non
          superiore al 15 per cento delle entrate proprie correnti di
          tali  strutture.  Le  regioni  e  le province autonome sono
          tenute  ad  adeguare  i  rispettivi  ordinamenti;  e' fatta
          comunque salva la facolta' di prevedere un limite inferiore
          all'indebitamento.».
              - Si  riporta  il testo del comma 1-bis dell'art. 6 del
          decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni
          in  materia  di  federalismo  fiscale, a norma dell'art. 10
          della legge 13 maggio 1999, n. 133):
              «1-bis Le aliquote e le compartecipazioni definitive di
          cui  all'art.  5,  comma 3, sono rideterminate, a decorrere
          dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei
          provvedimenti    di    attuazione   dell'art.   119   della
          Costituzione,  al  fine  di  assicurare  la copertura degli
          oneri  connessi  alle  funzioni  attribuite  alle regioni a
          statuto ordinario di cui al comma 1.».
              - Si  riporta  il testo del comma 675 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «675.  All'art.  6  del decreto legislativo 18 febbraio
          2000,  n.  56,  e'  aggiunto  il  seguente comma: "1-bis Le
          aliquote  e le compartecipazioni definitive di cui all'art.
          5,  comma 3, sono rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio
          del  secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti
          di  attuazione dell'art. 119 della Costituzione, al fine di
          assicurare  la copertura degli oneri connessi alle funzioni
          attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al comma
          1".».
              - Si  riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del gia'
          citato decreto-legge n. 93 del 2008:
              «7.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente
          decreto  e  fino  alla  definizione dei contenuti del nuovo
          patto  di  stabilita' interno, in funzione della attuazione
          del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni
          e  degli  enti  locali  di  deliberare aumenti dei tributi,
          delle    addizionali,    delle    aliquote   ovvero   delle
          maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con
          legge  dello  Stato.  Sono  fatte  salve,  per  il  settore
          sanitario,  le  disposizioni  di cui all'art. 1, comma 174,
          della   legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e  successive
          modificazioni,  e all'art. 1, comma 796, lettera b) , della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          nonche',   per   gli   enti   locali,   gli  aumenti  e  le
          maggiorazioni  gia'  previsti  dallo  schema di bilancio di
          previsione   presentato  dall'organo  esecutivo  all'organo
          consiliare  per l'approvazione nei termini fissati ai sensi
          dell'art.  174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
          degli  enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
          2000, n. 267.».

        
      
          
Capo III
Patto di stabilita' interno
                           Art. 77-quater.
         (( Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione
        della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa ))
    ((  1.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2009 l'applicazione delle
disposizioni  di  cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto
1997,  n.  279, come modificato dal comma 7 del presente articolo, e'
estesa:
    a)  alle  regioni  a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e
con quelle di cui all'articolo 77-ter;
    b)  a  tutti  gli  enti  locali di cui al testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli  enti locali di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;
    c)  alle  Aziende  sanitarie  locali,  alle  Aziende ospedaliere,
compresi  le  aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2
del  decreto  legislativo  21  dicembre 1999, n. 517, e i policlinici
universitari  a  gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a
carattere    scientifico   di   diritto   pubblico,   agli   Istituti
zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.
    2.  Le  somme  che  affluiscono  mensilmente  a titolo di imposta
regionale  sulle  attivita' produttive (IRAP) e addizionale regionale
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF)  ai conti
correnti  di  tesoreria  di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto
legislativo  15  dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle
province  autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il
quinto  giorno  lavorativo  del  mese successivo, presso il tesoriere
regionale  o  provinciale.  Resta  ferma  per  le  regioni  a statuto
ordinario,   fino  alla  determinazione  definitiva  della  quota  di
compartecipazione    all'imposta    sul    valore   aggiunto   (IVA),
l'applicazione  delle  disposizioni  di cui all'articolo 13, comma 3,
del  decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo 1,
comma  321,  della  legge  23  dicembre  2005,  n.  266, e successive
modificazioni.  Conseguentemente  le  eventuali  eccedenze di gettito
IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti
derivanti  dalle  manovre  eventualmente  disposte  dalla  regione  -
rispetto  alle  previsioni  delle imposte medesime effettuate ai fini
del  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  cui concorre
ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di
conguaglio.   Resta   altresi'   ferma,  per  la  Regione  siciliana,
l'applicazione  delle  disposizioni  di cui all'art. 39, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 )).
    ((  3.  L'anticipazione  mensile per il finanziamento della spesa
sanitaria,  di  cui all'articolo 1, comma 796, lettera d) della legge
27  dicembre 2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario
e della Regione siciliana, e' accreditata sulle contabilita' speciali
infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo
di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite
ai  sensi  del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto
ordinario  e  del  comma  5  per  la  Regione  siciliana.  In caso di
necessita'  i  recuperi  delle  anticipazioni sono effettuati anche a
valere  sulle  somme  affluite  nell'esercizio  successivo  sui conti
correnti  di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre  1997,  n.  446,  ovvero  sulle somme da erogare a qualsiasi
titolo a carico del bilancio statale )).
    ((  4.  Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di
cui  all'articolo  2,  comma  4,  del decreto legislativo 18 febbraio
2000,  n.  56, la compartecipazione IVA e' corrisposta alle regioni a
statuto   ordinario   nella  misura  risultante  dall'ultimo  riparto
effettuato,  previo  accantonamento di un importo corrispondente alla
quota   del   finanziamento   indistinto   del  fabbisogno  sanitario
condizionata  alla  verifica  degli  adempimenti  regionali, ai sensi
della legislazione vigente.
   5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo
di  Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai
sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano   sulla   ripartizione   delle   disponibilita'   finanziarie
complessive   destinate   al  finanziamento  del  Servizio  sanitario
nazionale,  previo  accantonamento  di un importo corrispondente alla
quota   del   finanziamento   indistinto   del  fabbisogno  sanitario
condizionata  alla  verifica  degli  adempimenti  regionali, ai sensi
delle legislazione vigente )).
    ((  6.  Al  fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti
derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo,
in  funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
13,  comma  3,  del  decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56, e
successive  modificazioni,  all'articolo 1, comma 321, della legge 23
dicembre  2005,  n.  266,  e  all'articolo  39,  comma 1, del decreto
legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare
le  somme  relative  all'IRAP  e  all'addizionale regionale all'IRPEF
accertate  in  eccesso  rispetto  agli importi delle medesime imposte
spettanti   a   titolo  di  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario
dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi
delle  norme  vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sulla   ripartizione  delle  disponibilita'  finanziarie  complessive
destinate  al  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale,  e
rispetto    agli    importi    delle   medesime   imposte   derivanti
dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A
tal  fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e
sull'addizionale  regionale  all'IRPEF,  il Ministero dell'economia e
delle  finanze  - Dipartimento delle Finanze quantifica annualmente i
gettiti    relativi    all'ultimo   anno   consuntivabile   indicando
contestualmente  una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni
compresi  nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne
da' comunicazione alle regioni )).
    (( 7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e' sostituito dal seguente:
    «2.  Le  entrate  costituite da assegnazioni, contributi e quanto
altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere
versate  per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle
contabilita'  speciali  infruttifere  ad  essi  intestate  presso  le
sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate
sono  comprese  quelle  provenienti  da  operazioni  di indebitamento
assistite,  in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato
sia in conto capitale che in conto interessi, nonche' quelle connesse
alla  devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano )).».
    ((  8.  Le  risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al
comma  1,  lettera  c)  a  carico  diretto  del bilancio statale sono
accreditate in apposita contabilita' speciale infruttifera, da aprire
presso  la  sezione  di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla
data  del  31  dicembre 2008 sulle preesistenti contabilita' speciali
per  spese  correnti  e  per  spese in conto capitale, intestate alle
stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali
costanti  del venti per cento. Su richiesta della Regione competente,
con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del  Ministro  dell'economia e delle finanze, possono essere concesse
deroghe  al  limite  del  prelievo  annuale  del  20  per  cento,  da
riassorbire negli esercizi successivi )).
    ((  9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia
le  disposizioni  relative  alle  sperimentazioni  per il superamento
della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro,
del  bilancio  e  della  programmazione  economica  n.  31855  del  4
settembre  1998  e  n.  152772  del 3 giugno 1999 e con i decreti del
Ministro  dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e
n.  83361  dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
165 del 18 luglio 2005 )).
    ((  10.  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
per  il  periodo  rispettivamente  previsto fino alla definizione dei
contenuti  del  nuovo  patto  di  stabilita' interno nel rispetto dei
saldi fissati )).
    ((  11.  Gli  enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle
operazioni   degli   Enti   pubblici   (SIOPE),  istituito  ai  sensi
dell'articolo  28,  commi  3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri
non  sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati
periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978,
n.  468,  e  successive  modificazioni.  I prospetti dei dati SIOPE e
delle  disponibilita'  liquide costituiscono un allegato obbligatorio
del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale
dello  Stato,  sono  stabilite,  entro  sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le
relative modalita' di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli
30  e  32  della  legge  n.  468  del  1978  per il mancato invio dei
prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE )).

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo  7  agosto  1997,  n. 279 (Individuazione delle
          unita'  previsionali  di  base  del  bilancio  dello Stato,
          riordino  del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione
          del rendiconto generale dello Stato):
              «Art.  7  (Nuove modalita' di attuazione del sistema di
          tesoreria  unica).  -  1.  Il  sistema  di  tesoreria unica
          introdotto   dalla  legge  29  ottobre  1984,  n.  720,  e'
          modificato,  per  le  regioni e gli enti locali, secondo le
          disposizioni contenute nel presente articolo e nell'art. 8.
              2. Le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi
          e  quanto altro proveniente, direttamente o indirettamente,
          dal  bilancio  dello  Stato,  devono essere versate, per le
          regioni,  nei conti correnti infruttiferi ad esse intestati
          presso  la  tesoreria  centrale dello Stato e, per gli enti
          locali,  nelle  contabilita'  speciali infruttifere ad essi
          intestate  presso le sezioni di tesoreria provinciale dello
          Stato.   Tra  le  predette  entrate  sono  comprese  quelle
          provenienti  da  operazioni  di indebitamento assistite, in
          tutto  o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia
          in  conto capitale che in conto interessi. Per le regioni a
          statuto  speciale  e  le  province autonome si applicano le
          norme statutarie e le relative norme di attuazione.
              3. Le disponibilita' derivanti dalle entrate diverse da
          quelle   indicate   nel  comma  2,  che  sono  escluse  dal
          riversamento   nella   tesoreria   statale,  devono  essere
          prioritariamente  utilizzate per i pagamenti disposti dagli
          enti  di  cui  al  comma 1. L'utilizzo delle disponibilita'
          vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla
          vigente normativa.
              4.  I  tesorieri  degli  enti  di  cui  al comma 1 sono
          direttamente   responsabili   dei   pagamenti  eseguiti  in
          difformita'  di  quanto  disposto  dal  comma 3. In caso di
          inadempienza  il  tesoriere e' tenuto al riversamento nella
          tesoreria  statale dell'ammontare del pagamento eseguito in
          difformita'  ed  e'  tenuto  altresi' a versare ad apposito
          capitolo  dell'entrata  statale  l'ammontare corrispondente
          all'applicazione  dell'interesse  legale,  sull'importo del
          pagamento,  calcolato  per  il periodo intercorrente tra la
          data  del prelevamento dalla tesoreria statale e la data di
          riversamento.
              5.  Ai  fini  del  rispetto del criterio di prioritario
          utilizzo di cui al comma 3 sono comprese, tra le liquidita'
          derivanti  da  entrate proprie depositate presso il sistema
          bancario,   anche  quelle  temporaneamente  reimpiegate  in
          operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti
          accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione
          per  la  quiescenza  del  personale  dipendente, previsti e
          disciplinati  da particolari disposizioni, e con esclusione
          altresi'  dei  valori  mobiliari  provenienti  da  atti  di
          liberalita' di privati destinati a borse di studio.
              6.  Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica sono stabilite le eventuali
          ed   ulteriori   modalita'   che   si  rendesse  necessario
          disciplinare  per  l'attuazione delle norme sulla tesoreria
          unica.».
              - Il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
          recante  «testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento degli
          enti  locali»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 28
          settembre 2000, n. 227, supplemento ordinario.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo  21  dicembre  1999,  n.  517  (Disciplina  dei
          rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a
          norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419):
              «Art.  2  (Aziende  ospedaliero-universitarie). - 1. La
          collaborazione   fra   Servizio   sanitario   nazionale   e
          universita', si realizza, salvo quanto previsto ai commi 4,
          ultimo     periodo,     e     5,     attraverso     aziende
          ospedaliero-universitarie,   aventi  autonoma  personalita'
          giuridica,  le  quali  perseguono  le  finalita'  di cui al
          presente articolo.
              2.   Per   un   periodo  transitorio  di  quattro  anni
          dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto, le aziende
          ospedaliero-universitarie    si    articolano,    in    via
          sperimentale, in due tipologie organizzative:
                a)  aziende  ospedaliere  costituite  in seguito alla
          trasformazione  dei  policlinici  universitari  a  gestione
          diretta,   denominate   aziende  ospedaliere  universitarie
          integrate con il Servizio sanitario nazionale;
                b)    aziende    ospedaliere    costituite   mediante
          trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la
          prevalenza  del  corso  di  laurea in medicina e chirurgia,
          anche operanti in strutture di pertinenza dell'universita',
          denominate aziende ospedaliere integrate con l'universita'.
              3.  A1 termine del quadriennio di sperimentazione, alle
          aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista
          dal  presente  decreto, salvo gli adattamenti necessari, in
          base   anche   ai   risultati  della  sperimentazione,  per
          pervenire   al   modello   aziendale   unico   di   azienda
          ospedaliero-universitaria.  Gli  eventuali adattamenti sono
          definiti  con  atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
          sensi  dell'art.  8  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, su
          proposta  dei  Ministri  della  sanita'  e dell'universita'
          della  ricerca scientifica e tecnologica e, ove necessario,
          con apposito provvedimento legislativo.
              4.  Per  le  attivita'  assistenziali  essenziali  allo
          svolgimento  delle funzioni istituzionali di didattica e di
          ricerca  dell'universita'  di  cui all'art. 1, la regione e
          l'universita'   individuano,  in  conformita'  alle  scelte
          definite   dal  Piano  sanitario  regionale,  l'azienda  di
          riferimento  di  cui  ai  commi  1  e  2. Tali aziende sono
          caratterizzate  da  unitarieta'  strutturale  e  logistica.
          Qualora  nell'azienda  di riferimento non siano disponibili
          specifiche  strutture essenziali per l'attivita' didattica,
          l'universita'  concorda  con  la  regione,  nell'ambito dei
          protocolli  di  intesa,  l'utilizzazione di altre strutture
          pubbliche.
              5.  Le  universita' concordano altresi' con la regione,
          nell'ambito   dei   protocolli   d'intesa,  ogni  eventuale
          utilizzazione,   tramite   l'azienda   di  riferimento,  di
          specifiche  strutture  assistenziali  private, purche' gia'
          accreditate  e  qualora  non  siano  disponibili  strutture
          nell'azienda  di  riferimento  e, in via subordinata, nelle
          altre strutture pubbliche di cui al comma 4.
              6. Le aziende di cui ai commi 1 e 2 operano nell'ambito
          della  programmazione  sanitaria  nazionale  e  regionale e
          concorrono  entrambe  sia al raggiungimento degli obiettivi
          di   quest'ultima,   sia  alla  realizzazione  dei  compiti
          istituzionali     dell'universita',    in    considerazione
          dell'apporto   reciproco   tra  le  funzioni  del  Servizio
          sanitario  nazionale  e  quelle  svolte  dalle  facolta' di
          medicina  e  chirurgia.  Le  attivita' assistenziali svolte
          perseguono  l'efficace  e  sinergica  integrazione  con  le
          funzioni  istituzionali  dell'universita',  sulla  base dei
          principi   e   delle   modalita'   proprie   dell'attivita'
          assistenziale  del Servizio sanitario nazionale, secondo le
          specificazioni definite nel presente decreto.
              7.  Le  aziende ospedaliere integrate con l'universita'
          di  cui al comma 2, lettera b) , sono costituite secondo il
          procedimento  previsto  nell'art. 4 del decreto legislativo
          30  dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni; la
          proposta regionale e' formulata d'intesa con l'universita'.
          Le  modalita'  organizzative  e  gestionali di tali aziende
          sono disciplinate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992,
          n.  502,  e  successive  modificazioni, salve le specifiche
          disposizioni contenute nel presente decreto.
              8.  Le  aziende ospedaliere universitarie integrate con
          il  Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, lettera
          a)  sono  costituite,  con autonoma personalita' giuridica,
          dall'universita',  d'intesa  con  la  regione,  ed  operano
          secondo  modalita'  organizzative  e gestionali determinate
          dall'azienda  in  analogia alle disposizioni degli articoli
          3,  3-bis  3-ter  e  4  del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,   n.   502,  e  successive  modificazioni,  salve  le
          specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.
              9.  Alle aziende di cui ai commi 1 e 2 si applicano gli
          articoli  8-bis 8-ter e 8-quater del decreto legislativo 30
          dicembre  1992,  n.  502, e successive modificazioni, salvo
          quanto previsto dal presente decreto.
              10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto
          legislativo   30   dicembre  1992,  n.  502,  e  successive
          modificazioni.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 40 del
          decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali):
              «Art.  40  (Modalita'  per  il riversamento dell'Irap e
          dell'addizionale  Irpef).  -  1.  Ai  fini  del  versamento
          dell'imposta   regionale   sulle   attivita'  produttive  e
          dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul reddito delle
          persone  fisiche  di  cui  all'art.  50  alle regioni, sono
          istituiti   presso   la   tesoreria  centrale  dello  Stato
          specifici   conti   correnti  infruttiferi  intestati  alle
          regioni  e  alle  province  autonome di Trento e Bolzano e,
          presso  le  sezioni  di  tesoreria  provinciale dello Stato
          operanti   nei  capoluoghi  di  regione  e  nelle  predette
          province  autonome,  specifiche  contabilita'  speciali  di
          girofondi   intestate   alle   stesse  regioni  e  province
          autonome.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 13 del
          decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni
          in  materia  di  federalismo  fiscale, a norma dell'art. 10
          della legge 13 maggio 1999, n. 133):
              «3.  Per  il periodo 2001-2004 e' istituito nello stato
          di  previsione  del  Ministero  del  tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica  un  fondo di garanzia per
          compensare  le  regioni a statuto ordinario delle eventuali
          minori   entrate  dell'IRAP  e  dell'addizionale  regionale
          all'IRPEF,  commisurata  all'aliquota  dello  0,5 per cento
          rispetto  alle  previsioni delle imposte medesime contenute
          nel documento di programmazione economico-finanziaria.».
              - Si  riporta  il testo del comma 321 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 266/2005:
              «321.  Alla  definitiva determinazione delle aliquote e
          delle  compartecipazioni  di cui agli articoli 2, 3 e 4 del
          decreto  legislativo  18  febbraio 2000, n. 56, si provvede
          nel quadro delle misure adottate per l'attuazione dell'art.
          119  della  Costituzione;  conseguentemente,  il  fondo  di
          garanzia   di   cui   all'art.   13  dello  stesso  decreto
          legislativo  n.  56 del 2000 e' attribuito fino al predetto
          termine   tenendo  conto  che  l'aliquota  dell'addizionale
          regionale  all'IRPEF  e'  commisurata  allo  0,9  per cento
          dall'anno 2004.».
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 39 del gia'
          citato decreto legislativo n. 446 del 1997:
              «Art.  39 (Ripartizione del Fondo sanitario nazionale).
          -  1.  Il  CIPE  su  proposta  del  Ministro della sanita',
          d'intesa   con   la   Conferenza   Stato-Regioni,  delibera
          annualmente  l'assegnazione  in  favore  delle  regioni,  a
          titolo   di   acconto,  delle  quote  del  Fondo  sanitario
          nazionale  di  parte  corrente,  tenuto  conto dell'importo
          complessivo    presunto    del   gettito   dell'addizionale
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  cui
          all'art.   50   e  della  quota  del  gettito  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita' produttive, di cui all'art. 38,
          comma  1,  stimati  per  ciascuna  regione.  Il CIPE con le
          predette  modalita'  provvede  entro  il  mese  di febbraio
          dell'anno  successivo all'assegnazione definitiva in favore
          delle  regioni  delle  quote del Fondo sanitario nazionale,
          parte   corrente,  ad  esse  effettivamente  spettanti.  Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  autorizzato  a  procedere  alle  risultanti
          compensazioni  a  valere  sulle  quote  del Fondo sanitario
          nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.».
              - Si  riporta  il  testo della lettera d) del comma 796
          dell'art. 1 della gia' citata legge 296/2006:
              «796.   Per   garantire   il  rispetto  degli  obblighi
          comunitari  e  la  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il  triennio  2007-2009,  in  attuazione del
          protocollo  di  intesa  tra  il  Governo,  le  regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano per un patto
          nazionale  per  la  salute  sul  quale  la Conferenza delle
          regioni  e  delle  province autonome, nella riunione del 28
          settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
                lettere da a) a c) (omissis);
                d)   al   fine   di   consentire  in  via  anticipata
          l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:
                  1) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma
          6,  del  decreto  legislativo  18  febbraio 2000, n. 56, il
          Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007,
          2008  e  2009,  e'  autorizzato  a concedere alle regioni a
          statuto  ordinario anticipazioni con riferimento alle somme
          indicate  alla lettera a) del presente comma da accreditare
          sulle  contabilita' speciali di cui al comma 6 dell'art. 66
          della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le
          tesorerie  provinciali dello Stato, nella misura pari al 97
          per  cento  delle  somme  dovute  alle  regioni  a  statuto
          ordinario  a titolo di finanziamento della quota indistinta
          del   fabbisogno   sanitario,   quale  risulta  dall'intesa
          espressa,  ai  sensi  delle norme vigenti, dalla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
          delle  disponibilita'  finanziarie complessive destinate al
          finanziamento   del  Servizio  sanitario  nazionale  per  i
          medesimi anni;
                  2)  per  gli  anni  2007, 2008 e 2009, il Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a concedere
          alla  Regione  siciliana anticipazioni nella misura pari al
          97  per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di
          finanziamento   della   quota   indistinta,  quale  risulta
          dall'intesa  espressa,  ai sensi delle norme vigenti, dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione  delle  disponibilita' finanziarie complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
          partecipazioni della medesima regione;
                  3)  alle  regioni  che  abbiano  superato tutti gli
          adempimenti  dell'ultima  verifica  effettuata  dal  Tavolo
          tecnico  per  la verifica degli adempimenti di cui all'art.
          12  della  citata  intesa  23  marzo  2005, si riconosce la
          possibilita'   di   un   incremento  di  detta  percentuale
          compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
                  4)  all'erogazione  dell'ulteriore  3 per cento nei
          confronti  delle  singole  regioni  si  provvede  a seguito
          dell'esito   positivo   della  verifica  degli  adempimenti
          previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
                  5)  nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle
          norme  vigenti,  dalla Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di   Bolzano   sulla   ripartizione   delle  disponibilita'
          finanziarie  complessive  destinate  al  finanziamento  del
          Servizio   sanitario   nazionale,   le  anticipazioni  sono
          commisurate  al  livello del finanziamento corrispondente a
          quello  previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
          dall'intesa  espressa  dalla  Conferenza  permanente  per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno
          2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
          lordo nominale programmato;
                  6)   sono   autorizzati,  in  sede  di  conguaglio,
          eventuali  recuperi  necessari anche a carico delle somme a
          qualsiasi  titolo  spettanti  alle regioni per gli esercizi
          successivi;
                  7)  sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
          titolo  spettanti, le compensazioni degli importi a credito
          e  a  debito  di  ciascuna  regione  e  provincia autonoma,
          connessi  alla  mobilita'  sanitaria  interregionale di cui
          all'art.  12, comma 3, lettera b) , del decreto legislativo
          30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modificazioni,
          nonche'  alla  mobilita'  sanitaria  internazionale  di cui
          all'art.  18,  comma 7, dello stesso decreto legislativo n.
          502  del  1992,  e  successive  modificazioni.  I  predetti
          importi  sono definiti dal Ministero della salute di intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                lettere da e) a z) (omissis).».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  4 dell'art. 2 del
          decreto  legislativo  18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni
          in  materia  di  federalismo  fiscale, a norma dell'art. 10
          della legge 13 maggio 1999, n. 133):
              «4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione  economica,  sentito  il Ministero
          della  sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  Bolzano  sono  stabilite annualmente entro il 30
          settembre  di  ciascun anno per il triennio successivo, per
          ciascuna  regione sulla base dei criteri previsti dall'art.
          7:
                a)  la  quota  di compartecipazione all'IVA di cui al
          comma 3;
                b)   la   quota   di   concorso   alla   solidarieta'
          interregionale;
                c)   la   quota   da  assegnare  a  titolo  di  fondo
          perequativo nazionale;
                d)  le  somme  da erogare a ciascuna regione da parte
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione economica.».
              - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 13 del gia'
          citato decreto legislativo n. 56 del 2000:
              «3.  Per  il periodo 2001-2004 e' istituito nello stato
          di  previsione  del  Ministero  del  tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica  un  fondo di garanzia per
          compensare  le  regioni a statuto ordinario delle eventuali
          minori   entrate  dell'IRAP  e  dell'addizionale  regionale
          all'IRPEF,  commisurata  all'aliquota  dello  0,5 per cento
          rispetto  alle  previsioni delle imposte medesime contenute
          nel documento di programmazione economico-finanziaria.».
              - Si  riporta  il testo del comma 321 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 266 del 2005:
              «321.  Alla  definitiva determinazione delle aliquote e
          delle  compartecipazioni  di cui agli articoli 2, 3 e 4 del
          decreto  legislativo  18  febbraio 2000, n. 56, si provvede
          nel quadro delle misure adottate per l'attuazione dell'art.
          119  della  Costituzione;  conseguentemente,  il  fondo  di
          garanzia   di   cui   all'art.   13  dello  stesso  decreto
          legislativo  n.  56 del 2000 e' attribuito fino al predetto
          termine   tenendo  conto  che  l'aliquota  dell'addizionale
          regionale  all'IRPEF  e'  commisurata  allo  0,9  per cento
          dall'anno 2004.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 39 del
          decreto  legislativo  15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali):
              «Art.  39 (Ripartizione del Fondo sanitario nazionale).
          -  1.  Il  CIPE  su  proposta  del  Ministro della sanita',
          d'intesa   con   la   Conferenza   Stato-Regioni,  delibera
          annualmente  l'assegnazione  in  favore  delle  regioni,  a
          titolo   di   acconto,  delle  quote  del  Fondo  sanitario
          nazionale  di  parte  corrente,  tenuto  conto dell'importo
          complessivo    presunto    del   gettito   dell'addizionale
          all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  di  cui
          all'art.   50   e  della  quota  del  gettito  dell'imposta
          regionale  sulle  attivita' produttive, di cui all'art. 38,
          comma  1,  stimati  per  ciascuna  regione.  Il CIPE con le
          predette  modalita'  provvede  entro  il  mese  di febbraio
          dell'anno  successivo all'assegnazione definitiva in favore
          delle  regioni  delle  quote del Fondo sanitario nazionale,
          parte   corrente,  ad  esse  effettivamente  spettanti.  Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  autorizzato  a  procedere  alle  risultanti
          compensazioni  a  valere  sulle  quote  del Fondo sanitario
          nazionale, parte corrente, erogate per il medesimo anno.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 28 della gia' citata
          legge n. 289 del 2002:
              «Art.  28  (Acquisizione  di  informazioni).  - 1. Allo
          scopo  di  assicurare  il  perseguimento degli obiettivi di
          finanza pubblica il Ministero dell'economia e delle finanze
          provvede  all'acquisizione  di  ogni utile informazione sul
          comportamento  degli  enti  ed  organismi  pubblici  di cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, anche con riferimento all'obbligo di utilizzo delle
          convenzioni  CONSIP,  avvalendosi dei propri rappresentanti
          nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti enti
          ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.
              2.  Qualora  non sia prevista la presenza di un proprio
          rappresentante  in  seno  al  collegio  dei  revisori o dei
          sindaci,  il  Ministero  dell'economia e delle finanze puo'
          acquisire  le suddette informazioni avvalendosi, in caso di
          mancato  o  tempestivo  riscontro,  anche  del collegio dei
          revisori  o  dei sindaci ovvero dei nuclei di valutazione o
          dei   servizi  di  controllo  interno  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
              3.  Al  fine  di  garantire  la  rispondenza  dei conti
          pubblici   alle   condizioni  dell'art.  104  del  Trattato
          istitutivo   della   Comunita'   europea   e   delle  norme
          conseguenti,  tutti  gli incassi e i pagamenti, e i dati di
          competenza   economica   rilevati   dalle   amministrazioni
          pubbliche,   di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono essere codificati
          con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.
              4.  Le  banche incaricate dei servizi di tesoreria e di
          cassa  e  gli  uffici postali che svolgono analoghi servizi
          non possono accettare disposizioni di pagamento prive della
          codificazione di cui al comma 5.
              5.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, sentita
          la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8 del decreto
          legislativo  28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri
          decreti,  la  codificazione,  le  modalita'  e  i tempi per
          l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai commi 3 e 4;
          analogamente  provvede,  con  propri  decreti, ad apportare
          modifiche e integrazioni alla codificazione stabilita.
              6. (Omissis).
              7. Il decreto previsto dal comma 6 e' emanato entro sei
          mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge.».
              - Si riporta il testo degli articoli 30 e 32 della gia'
          citata legge 468/1978:
              «Art.  30  (Conti  di  cassa).  -  1.  Entro il mese di
          febbraio  di  ogni anno, il Ministro del tesoro presenta al
          Parlamento  una  relazione  sulla  stima del fabbisogno del
          settore  statale  per  l'anno in corso, quale risulta delle
          previsioni gestionali di cassa del bilancio statale e della
          tesoreria,  nonche' sul finanziamento di tale fabbisogno, a
          raffronto   con  i  corrispondenti  risultati  verificatisi
          nell'anno precedente. Nella stessa relazione sono, altresi'
          indicati  i  criteri  adottati  per  la  formulazione delle
          previsioni relative ai capitoli di interessi sui titoli del
          debito  pubblico.  Entro  la  stessa  data  il Ministro del
          bilancio   e   della   programmazione  economica  invia  al
          Parlamento  una  relazione contenente i dati sull'andamento
          dell'economia  nell'anno precedente e l'aggiornamento delle
          previsioni per l'esercizio in corso.
              2.  Entro  i  mesi  di  maggio,  agosto  e  novembre il
          Ministro  del  tesoro  presenta al Parlamento una relazione
          sui  risultati  conseguiti  dalle  gestioni  di  cassa  del
          bilancio  statale  e  della tesoreria, rispettivamente, nel
          primo,  secondo  e  terzo trimestre dell'anno in corso, con
          correlativo aggiornamento della stima annuale.
              3.  Con le relazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministro
          del  tesoro,  presenta  altresi' al Parlamento per l'intero
          settore  pubblico,  costituito  dal  settore statale, dagli
          enti  di  cui all'art. 25 e dalle regioni, rispettivamente,
          la  stima  della previsione di cassa per l'anno in corso, i
          risultati  riferiti  ai  trimestri  di  cui  al comma 2 e i
          correlativi   aggiornamenti  della  stima  annua  predetta,
          sempre nell'ambito di una valutazione dei flussi finanziari
          e dell'espansione del credito interno.
              4.  Con ciascuna delle relazioni di cui ai commi 1 e 2,
          il  Ministro  del  tesoro presenta inoltre al Parlamento la
          stima  sull'andamento  dei  flussi  di  entrata  e di spesa
          relativa al trimestre in corso.
              5.  Il  Ministro  del  tesoro  determina,  con  proprio
          decreto,  lo  schema  tipo  dei  prospetti  contenenti  gli
          elementi  previsionali e i dati periodici della gestione di
          cassa  dei  bilanci  che,  entro i mesi di gennaio, aprile,
          luglio   e   ottobre,   i  comuni  e  le  province  debbono
          trasmettere  alla  rispettiva  regione, e gli altri enti di
          cui all'art. 25 al Ministero del tesoro.
              6.  In  detti  prospetti devono, in particolare, essere
          evidenziati,  oltre agli incassi ed ai pagamenti effettuati
          nell'anno  e  nel trimestre precedente, anche le variazioni
          nelle  attivita'  finanziarie  (in particolare nei depositi
          presso  la  tesoreria  e  presso gli istituti di credito) e
          nell'indebitamento a breve e medio termine.
              7.  Le  regioni  e  le  province autonome comunicano al
          Ministro  del  tesoro  entro  il  giorno  10  dei  mesi  di
          febbraio,  maggio,  agosto  e  novembre i dati di cui sopra
          aggregati  per l'insieme delle province e per l'insieme dei
          comuni  e  delle  unita'  sanitarie locali, unitamente agli
          analoghi dati relativi all'amministrazione regionale.
              8.  Nella  relazione  sul  secondo  trimestre di cui al
          comma  2,  il  Ministro  del  tesoro comunica al Parlamento
          informazioni,   per   l'intero   settore   pubblico,  sulla
          consistenza    dei   residui   alla   fine   dell'esercizio
          precedente,   sulla   loro   struttura   per  esercizio  di
          provenienza  e  sul  ritmo  annuale  del  loro  processo di
          smaltimento,  in  base  alla  classificazione  economica  e
          funzionale.
              9.  A  tal  fine,  gli  enti  di  cui  al  comma  5 con
          esclusione  dell'ENEL  e  delle  aziende di servizi debbono
          comunicare   entro   il   30   giugno   informazioni  sulla
          consistenza    dei   residui   alla   fine   dell'esercizio
          precedente,   sulla   loro   struttura   per  esercizio  di
          provenienza  e  sul  ritmo  annuale  del  loro  processo di
          smaltimento,  in  base  alla  classificazione  economica  e
          funzionale.
              10.  I comuni, le province e le unita' sanitarie locali
          trasmettono  le informazioni di cui al comma 9 alle regioni
          entro   il   15  giugno.  Queste  ultime  provvederanno  ad
          aggregare  tali  dati e ad inviarli entro lo stesso mese di
          giugno  al  Ministero  del  tesoro insieme ai dati analoghi
          relativi alle amministrazioni regionali.
              11. Nessun versamento a carico del bilancio dello Stato
          puo'  essere  effettuato agli enti di cui all'art. 25 della
          presente   legge   ed   alle   regioni   se  non  risultano
          regolarmente  adempiuti  gli  obblighi di cui ai precedenti
          commi.».
              «Art. 32 (Giacenze di tesoreria degli enti pubblici). -
          Gli  enti  pubblici,  allo  scadere  delle  convenzioni  di
          tesoreria,  in  vigore  al  31  gennaio  1978,  sono tenuti
          all'attuazione  delle  prescrizioni  di  cui  alla  legge 6
          agosto 1966, n. 629.
              Sono  abrogate le norme che derogano, per singoli enti,
          alle disposizioni predette.
              Non  possono  essere  effettuati pagamenti a valere sui
          conti  aperti  presso  la  tesoreria  dello Stato quando le
          disponibilita'  depositate  dall'ente  presso le aziende di
          credito  superino,  la  misura  massima determinata a norma
          dell'art. 4 della legge 6 agosto 1966, n. 629.
              Gli  enti  cui  si  applica  la  presente  legge devono
          produrre alla Direzione generale del tesoro, ogni mese, una
          dichiarazione,   sottoscritta  dal  proprio  rappresentante
          legale,    dalla    quale    risulti    l'ammontare   delle
          disponibilita' depositate presso le aziende di credito.
              Le richieste di prelevamento degli enti di cui all'art.
          25  devono  essere  in  armonia  con le previsioni di cassa
          comunicate dagli enti stessi.
              In  assenza  della  dichiarazione  di cui al precedente
          quarto  comma,  nonche'  dei prospetti di cui al precedente
          art.  30, non puo' essere effettuato alcun prelevamento dal
          conto  presso  la  tesoreria dello Stato da parte dell'ente
          interessato.».
              - Si  riporta il testo del decreto legislativo 7 agosto
          1997,  n.  279 (Individuazione delle unita' previsionali di
          base  del  bilancio  dello  Stato,  riordino del sistema di
          tesoreria  unica e ristrutturazione del rendiconto generale
          dello Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
          1997,  n. 195, supplemento ordinario, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  7  (Nuove modalita' di attuazione del sistema di
          tesoreria  unica).  -  1.  Il  sistema  di  tesoreria unica
          introdotto   dalla  legge  29  ottobre  1984,  n.  720,  e'
          modificato,  per  le  regioni e gli enti locali, secondo le
          disposizioni contenute nel presente articolo e nell'art. 8.
               2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e
          quanto  altro  proveniente  direttamente dal bilancio dello
          Stato  devono  essere  versate  per le regioni, le province
          autonome  e  gli  enti  locali  nelle contabilita' speciali
          infruttifere   ad  essi  intestate  presso  le  sezioni  di
          tesoreria  provinciale dello Stato. Tra le predette entrate
          sono   comprese   quelle   provenienti   da  operazioni  di
          indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi
          finanziari  dello  Stato sia in conto capitale che in conto
          interessi,  nonche'  quelle  connesse  alla  devoluzione di
          tributi  erariali  alle  regioni  a statuto speciale e alle
          province autonome di Trento e di Bolzano.».
              3. Le disponibilita' derivanti dalle entrate diverse da
          quelle   indicate   nel  comma  2,  che  sono  escluse  dal
          riversamento   nella   tesoreria   statale,  devono  essere
          prioritariamente  utilizzate per i pagamenti disposti dagli
          enti  di  cui  al  comma 1. L'utilizzo delle disponibilita'
          vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla
          vigente normativa.
              4.  I  tesorieri  degli  enti  di  cui  al comma 1 sono
          direttamente   responsabili   dei   pagamenti  eseguiti  in
          difformita'  di  quanto  disposto  dal  comma 3. In caso di
          inadempienza  il  tesoriere e' tenuto al riversamento nella
          tesoreria  statale dell'ammontare del pagamento eseguito in
          difformita'  ed  e'  tenuto  altresi' a versare ad apposito
          capitolo  dell'entrata  statale  l'ammontare corrispondente
          all'applicazione  dell'interesse  legale,  sull'importo del
          pagamento,  calcolato  per  il periodo intercorrente tra la
          data  del prelevamento dalla tesoreria statale e la data di
          riversamento.
              5.  Ai  fini  del  rispetto del criterio di prioritario
          utilizzo di cui al comma 3 sono comprese, tra le liquidita'
          derivanti  da  entrate proprie depositate presso il sistema
          bancario,   anche  quelle  temporaneamente  reimpiegate  in
          operazioni finanziarie con esclusione di quelle concernenti
          accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione
          per  la  quiescenza  del  personale  dipendente, previsti e
          disciplinati  da particolari disposizioni, e con esclusione
          altresi'  dei  valori  mobiliari  provenienti  da  atti  di
          liberalita' di privati destinati a borse di studio.
              6.  Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione economica sono stabilite le eventuali
          ed   ulteriori   modalita'   che   si  rendesse  necessario
          disciplinare  per  l'attuazione delle norme sulla tesoreria
          unica.».

        
      
          
Capo III
Patto di stabilita' interno
                              Art. 78.
               Disposizioni urgenti per Roma capitale
  1.   Al  fine  di  assicurare  il  raggiungimento  degli  obiettivi
strutturali  di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei
principi  indicati  dall'articolo  119 della Costituzione, nelle more
dell'approvazione  della  legge di disciplina dell'ordinamento, anche
contabile,  di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma,
della  Costituzione,  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri,  il  Sindaco  del comune di Roma, (( senza nuovi o maggiori
oneri  a carico del bilancio dello Stato )) , e' nominato Commissario
straordinario  del  Governo  per  la  ricognizione  della  situazione
economico-finanziaria   del   comune   e   delle   societa'  da  esso
partecipate,   con   esclusione   di   quelle   quotate  nei  mercati
regolamentati,  e per la predisposizione ed attuazione di un piano di
rientro dall'indebitamento pregresso.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
    a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal
Titolo  VIII  del  (( testo unico di cui al )) decreto legislativo 18
agosto   2000,   n.   267,  di  cui  puo'  avvalersi  il  Commissario
straordinario,  parificato  a  tal  fine  all'organo straordinario di
liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;
    b)  su  proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre
subcommissari,  ai  quali possono essere conferite specifiche deleghe
dal  Commissario,  uno  dei  quali  scelto tra i magistrati ordinari,
amministrativi  e  contabili,  uno  tra  i dirigenti della Ragioneria
generale  dello  Stato  e  uno  tra  gli  appartenenti  alla carriera
prefettizia  o  dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in
posizione   di   fuori   ruolo  o  di  comando  per  l'intera  durata
dell'incarico.  Per  l'espletamento  degli  anzidetti  incarichi  gli
organi   commissariali   non   hanno  diritto  ad  alcun  compenso  o
indennita',  oltre  alla retribuzione, anche accessoria, in godimento
all'atto  della  nomina,  e  si avvalgono delle strutture comunali. I
relativi   posti   di  organico  sono  indisponibili  per  la  durata
dell'incarico.
  3.  La  gestione  commissariale  del  comune  assume,  con bilancio
separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate
di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile
2008.  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti  non  incidono  sulle
competenze   ordinarie   degli  organi  comunali  relativamente  alla
gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008.
  4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del
comune  e  delle  societa'  da  esso  partecipate  di cui al comma 1,
gestito  con  separato  bilancio,  entro il 30 settembre 2008, ovvero
entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  di  cui  ai commi 1 e 2, e' presentato dal Commissario
straordinario  al  Governo,  che  l'approva entro i successivi trenta
giorni,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri,
individuando  le  coperture  finanziarie  necessarie  per la relativa
attuazione   nei   limiti   delle  risorse  allo  scopo  destinate  a
legislazione  vigente.  E'  autorizzata  l'apertura  di  una apposita
contabilita'  speciale.  Al fine di consentire il perseguimento delle
finalita'  indicate  al  comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a
disposizioni  di  legge,  tutte  le  somme  derivanti da obbligazioni
contratte,  a  qualsiasi  titolo,  alla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  anche  non  scadute,  e  contiene misure idonee a
garantire  il  sollecito  rientro  dall'indebitamento  pregresso.  Il
Commissario straordinario potra' recedere, entro lo stesso termine di
presentazione  del  piano,  dalle  obbligazioni  contratte dal Comune
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5.  Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente
articolo  non  puo'  procedersi alla deliberazione di dissesto di cui
all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
  6.  I  decreti  del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai
commi  1  e  2  prevedono  in  ogni caso l'applicazione, per tutte le
obbligazioni  contratte  anteriormente  alla  data  di emanazione del
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi
2,  3  e  4  dell'articolo  248  e del comma 12 dell'articolo 255 del
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267. Tutte le entrate del
comune  di  competenza  dell'anno  2008  e  dei  successivi anni sono
attribuite   alla  gestione  corrente,  di  competenza  degli  organi
istituzionali dell'Ente.
  7.  Ai  fini  dei  commi  precedenti,  per  il  comune di Roma sono
prorogati  di  sei  mesi  i  termini  previsti per l'approvazione del
rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera
di  cui  all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio
2008.
  8.  Nelle  more  dell'approvazione  del  piano di rientro di cui al
presente  articolo,  la  Cassa  Depositi e Prestiti S.p.A. concede al
comune  di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui
primi   futuri   trasferimenti   statali   ad  esclusione  di  quelli
compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Per  il testo dell'art. 119 della Costituzione vedasi
          in note all'art. 62.
              - Si riporta il testo dell'art. 114 della Costituzione:
              «Art.  114.  -  La Repubblica e' costituita dai comuni,
          dalle province, dalle citta' metropolitane, dalle regioni e
          dallo Stato.
              I  comuni,  le  province,  le citta' metropolitane e le
          regioni  sono  enti  autonomi  con propri statuti, poteri e
          funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
              Roma  e'  la  capitale della Repubblica. La legge dello
          Stato disciplina il suo ordinamento.».
              - Il  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,
          recante  «testo  unico  delle  leggi sull'ordinamento degli
          enti  locali»,  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 28
          settembre 2000, n. 227, supplemento ordinario.
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 246 del
          gia' citato decreto legislativo n. 267 del 2000:
              «Art.   246   (Deliberazione  di  dissesto).  -  1.  La
          deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione
          di dissesto finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente
          locale  nelle ipotesi di cui all'art. 244 e valuta le cause
          che  hanno  determinato il dissesto. La deliberazione dello
          stato  di  dissesto  non  e'  revocabile.  Alla  stessa  e'
          allegata una dettagliata relazione dell'organo di revisione
          economico  finanziaria  che  analizza  le  cause  che hanno
          provocato il dissesto.
              2.   La   deliberazione  dello  stato  di  dissesto  e'
          trasmessa,  entro cinque giorni dalla data di esecutivita',
          al  Ministero dell'interno ed alla Procura regionale presso
          la  Corte  dei  conti competente per territorio, unitamente
          alla  relazione  dell'organo di revisione. La deliberazione
          e'  pubblicata  per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica  italiana  a  cura  del  Ministero  dell'interno
          unitamente  al  decreto  del Presidente della Repubblica di
          nomina dell'organo straordinario di liquidazione.
              3.  L'obbligo  di deliberazione dello stato di dissesto
          si  estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario
          nominato ai sensi dell'art. 141, comma 3.
              4.  Se,  per  l'esercizio  nel corso del quale si rende
          necessaria   la   dichiarazione   di   dissesto,  e'  stato
          validamente deliberato il bilancio di previsione, tale atto
          continua   ad  esplicare  la  sua  efficacia  per  l'intero
          esercizio  finanziario,  intendendosi  operanti  per l'ente
          locale  i  divieti  e  gli obblighi previsti dall'art. 191,
          comma  5.  In  tal  caso, la deliberazione di dissesto puo'
          essere  validamente adottata, esplicando gli effetti di cui
          all'art.  248. Gli ulteriori adempimenti e relativi termini
          iniziali,  propri dell'organo straordinario di liquidazione
          e  del  consiglio  dell'ente,  sono differiti al 1° gennaio
          dell'anno successivo a quello in cui e' stato deliberato il
          dissesto.   Ove   sia  stato  gia'  approvato  il  bilancio
          preventivo   per   l'esercizio   successivo,  il  consiglio
          provvede alla revoca dello stesso.
              5.  Le  disposizioni  relative  alla  valutazione delle
          cause  di  dissesto  sulla base della dettagliata relazione
          dell'organo   di   revisione  di  cui  al  comma  1  ed  ai
          conseguenti  oneri  di  trasmissione  di  cui al comma 2 si
          applicano   solo   ai   dissesti  finanziari  deliberati  a
          decorrere dal 25 ottobre 1997.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 248 del gia' citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000:
              «Art.   248   (Conseguenze   della   dichiarazione   di
          dissesto).  - 1. A seguito della dichiarazione di dissesto,
          e sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, sono
          sospesi i termini per la deliberazione del bilancio.
              2.  Dalla  data  della dichiarazione di dissesto e sino
          all'approvazione  del  rendiconto  di  cui all'art. 256 non
          possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei
          confronti  dell'ente  per  i  debiti  che  rientrano  nella
          competenza  dell'organo  straordinario  di liquidazione. Le
          procedure  esecutive pendenti alla data della dichiarazione
          di  dissesto,  nelle  quali  sono  scaduti  i  termini  per
          l'opposizione  giudiziale  da  parte dell'ente, o la stessa
          benche'   proposta  e'  stata  rigettata,  sono  dichiarate
          estinte  d'ufficio  dal giudice con inserimento nella massa
          passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori
          e spese.
              3.   I  pignoramenti  eventualmente  eseguiti  dopo  la
          deliberazione  dello stato di dissesto non vincolano l'ente
          ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i
          fini dell'ente e le finalita' di legge.
              4.  Dalla  data  della deliberazione di dissesto e sino
          all'approvazione  del  rendiconto  di  cui  all'art.  256 i
          debiti   insoluti  a  tale  data  e  le  somme  dovute  per
          anticipazioni  di  cassa  gia'  erogate  non producono piu'
          interessi  ne'  sono  soggetti  a  rivalutazione monetaria.
          Uguale  disciplina  si  applica  ai  crediti  nei confronti
          dell'ente   che   rientrano  nella  competenza  dell'organo
          straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della
          loro liquidita' ed esigibilita'.
              5.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 1 della
          legge  14  gennaio  1994,  n. 20, gli amministratori che la
          Corte  dei  conti  ha  riconosciuto  responsabili, anche in
          primo  grado,  di  danni da loro prodotti, con dolo o colpa
          grave,  nei  cinque  anni  precedenti  il  verificarsi  del
          dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo
          di  cinque  anni,  incarichi  di assessore, di revisore dei
          conti  di  enti  locali  e di rappresentante di enti locali
          presso  altri  enti,  istituzioni  ed  organismi pubblici e
          privati,  ove  la Corte, valutate le circostanze e le cause
          che  hanno  determinato  il dissesto, accerti che questo e'
          diretta  conseguenza delle azioni od omissioni per le quali
          l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 12 dell'art. 255 del
          gia' citato decreto legislativo n. 267/2000:
              «12.  Nei  confronti  della massa attiva determinata ai
          sensi  del  presente  articolo non sono ammessi sequestri o
          procedure  esecutive.  Le procedure esecutive eventualmente
          intraprese non determinano vincoli sulle somme.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 193 del
          gia' citato decreto legislativo n. 267/2000:
              «2.  Con  periodicita'  stabilita  dal  regolamento  di
          contabilita'  dell'ente locale, e comunque almeno una volta
          entro  il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare
          provvede  con  delibera ad effettuare la ricognizione sullo
          stato  di  attuazione  dei programmi. In tale sede l'organo
          consiliare  da' atto del permanere degli equilibri generali
          di  bilancio  o,  in  caso di accertamento negativo, adotta
          contestualmente  i  provvedimenti  necessari per il ripiano
          degli  eventuali debiti di cui all'art. 194, per il ripiano
          dell'eventuale  disavanzo di amministrazione risultante dal
          rendiconto  approvato  e,  qualora  i  dati  della gestione
          finanziaria    facciano    prevedere   un   disavanzo,   di
          amministrazione   o   di  gestione,  per  squilibrio  della
          gestione  di  competenza ovvero della gestione dei residui,
          adotta  le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La
          deliberazione  e'  allegata  al  rendiconto  dell'esercizio
          relativo.».

        
      
          
Capo IV
Spesa sanitaria e per invalidita'
                              Art. 79.
         Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria
   (( 1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e
la  realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2009-2011  il  finanziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale cui
concorre  ordinariamente lo Stato e' confermato in 102.683 milioni di
euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo
1,  comma  796,  lettera  a)  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive  modificazioni, e all'articolo 3, comma 139 della legge 24
dicembre  2007,  n. 244, ed e' determinato in 103.945 milioni di euro
per  l'anno  2010  e  in  106.265  milioni  di  euro per l'anno 2011,
comprensivi  dell'importo  di  50 milioni di euro, per ciascuno degli
anni  indicati,  a  titolo  di ulteriore finanziamento a carico dello
Stato   per  l'ospedale  pediatrico  Bambino  Gesu',  preventivamente
accantonati  ed erogati direttamente allo stesso Ospedale, secondo le
modalita'  di  cui  alla  legge  18  maggio 1995, n. 187, che ha reso
esecutivo  l'accordo  tra  il Governo italiano e la Santa Sede, fatto
nella  Citta'  del  Vaticano  il  15 febbraio 1995. Restano fermi gli
adempimenti  regionali  previsti  dalla legislazione vigente, nonche'
quelli  derivanti  dagli  accordi  e  dalle intese intervenute fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano )).
    ((  1-bis.  Per  gli  anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento
integrativo  a  carico  dello  Stato derivante da quanto disposto dal
comma  1,  rispetto  al  livello di finanziamento previsto per l'anno
2009,  e'  subordinato  alla  stipula  di una specifica intesa fra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano, ai
sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da
sottoscrivere  entro  il  31  ottobre  2008,  che,  ad integrazione e
modifica  dell'accordo  Stato-regioni  dell'8 agosto 2001, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  207 del 6 settembre 2001, dell'intesa
Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario
alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7  maggio 2005 e dell'intesa
Stato-regioni  relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di
cui  al  provvedimento  5  ottobre  2006,  n.  2648,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre
2006,  contempli  ai  fini  dell'efficentamento  del  sistema  e  del
conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonche' al fine di
non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non
dover  ricorrere  necessariamente  all'attivazione della leva fiscale
regionale:
    a)  una  riduzione  dello  standard  dei  posti  letto, diretto a
promuovere   il  passaggio  dal  ricovero  ospedaliero  ordinario  al
ricovero  diurno  e  dal  ricovero  diurno  all'assistenza  in regime
ambulatoriale;
    b)  l'impegno  delle  regioni,  anche  con  riferimento  a quanto
previsto  dall'articolo  1,  comma  565,  lettera  c)  della legge 27
dicembre   2006,   n.   296,   in   connessione  con  i  processi  di
riorganizzazione,  ivi  compresi  quelli  di  razionalizzazione  e di
efficentamento  della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di
personale   degli   enti   del  Servizio  sanitario  nazionale  anche
attraverso:
        1)  la  definizione  di  misure  di  riduzione  stabile della
consistenza  organica  del  personale  in  servizio  e di conseguente
ridimensionamento  dei  fondi della contrattazione integrativa di cui
ai contratti collettivi nazionali del predetto personale;
        2)  la  fissazione di parametri standard per l'individuazione
delle   strutture  semplici  e  complesse,  nonche'  delle  posizioni
organizzative  e  di  coordinamento  rispettivamente delle aree della
dirigenza  e  del  personale  del  comparto  del  Servizio  sanitario
nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilita' dei fondi della
contrattazione  integrativa,  cosi'  come  rideterminati  ai sensi di
quanto previsto dal numero 1);
    c)  l'impegno  delle  regioni,  nel  caso  in  cui si profili uno
squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme
di  partecipazione  al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei
cittadini,  ivi  compresi  i  cittadini  a qualsiasi titolo esenti ai
sensi   della   vigente   normativa,  prevedendo  altresi'  forme  di
attivazione  automatica  in  corso  d'anno  in caso di superamento di
soglie  predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della
spesa.
    1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis
entro  il  31  ottobre  2008, con la procedura di cui all'articolo 1,
comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di
dotazione  dei  posti  letto nonche' gli ulteriori standard necessari
per  promuovere  il  passaggio  dal ricovero ospedaliero ordinario al
ricovero  diurno  e  dal  ricovero  diurno  all'assistenza  in regime
ambulatoriale nonche' per le finalita' di cui al comma 1-bis, lettera
b) del presente articolo.
    1-quater.  All'articolo  1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre
1996,  n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  al  primo  periodo le parole: «di criteri e parametri fissati
dal  Piano  stesso»  sono  sostituite dalle seguenti: «di linee guida
proposte  dal  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle politiche
sociali ed approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano»;
    b)  il  terzo  periodo  e'  sostituito dai seguenti: «La predetta
modalita'  di  ammissione  al  finanziamento  e'  valida per le linee
progettuali  attuative  del  Piano  sanitario nazionale fino all'anno
2008.  A  decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per
la  programmazione  economica  (CIPE),  su  proposta del Ministro del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali, d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le
regioni  le  medesime  quote  vincolate  all'atto dell'adozione della
propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a
titolo  di  finanziamento  della  quota indistinta di Fondo sanitario
nazionale  di  parte  corrente.  Al  fine  di  agevolare  le  regioni
nell'attuazione  dei  progetti  di  cui  al  comma  34,  il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  provvede  ad  erogare,  a titolo di
acconto,  il  70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a
ciascuna  regione,  mentre  l'erogazione del restante 30 per cento e'
subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per
i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e  di  Bolzano,  su  proposta del Ministro del lavoro, della salute e
delle  politiche  sociali,  dei  progetti  presentati  dalle regioni,
comprensivi  di  una  relazione  illustrativa dei risultati raggiunti
nell'anno  precedente.  Le  mancate presentazione ed approvazione dei
progetti  comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
della  quota  residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico
delle  somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  nell'anno  successivo,
dell'anticipazione del 70 per cento gia' erogata».
    1-quinquies.  Al  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 8-sexies, comma 5:
       1) al primo periodo, le parole da: «in base ai costi standard»
fino  alla  fine  del periodo sono sostituite dalle seguenti: «tenuto
conto,  nel  rispetto  dei  principi  di efficienza e di economicita'
nell'uso  delle  risorse,  anche  in  via  alternativa,  di: a) costi
standard  delle  prestazioni  calcolati  in  riferimento  a strutture
preventivamente    selezionate   secondo   criteri   di   efficienza,
appropriatezza e qualita' dell'assistenza come risultanti dai dati in
possesso  del  Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle
prestazioni   gia'  disponibili  presso  le  regioni  e  le  province
autonome;   c)   tariffari   regionali   e  differenti  modalita'  di
remunerazione  delle  funzioni  assistenziali attuate nelle regioni e
nelle province autonome»;
        2)  il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Lo stesso
decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del
perseguimento  dell'efficienza  e  dei  vincoli di bilancio derivanti
dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai
quali  le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando
tali  tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche
organizzative  e  di  attivita', verificate in sede di accreditamento
delle  strutture  stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma
sono  assunte  come  riferimento  per la valutazione della congruita'
delle  risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi
tariffari,  fissati  dalle  singole  regioni,  superiori alle tariffe
massime  restano  a  carico  dei bilanci regionali. A decorrere dalla
data  di entrata in vigore della presente disposizione e' abrogato il
decreto   del   Ministro   della  sanita'  15  aprile  1994,  recante
«Determinazione  dei criteri generali per la fissazione delle tariffe
delle  prestazioni  di  assistenza  specialistica,  riabilitativa  ed
ospedaliera»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  107 del 10
maggio 1994»;
    b)  all'articolo  1,  comma 18, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «Le  attivita'  e le funzioni assistenziali delle strutture
equiparate  di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico
del  Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei
limiti   di   quanto   stabilito   negli  specifici  accordi  di  cui
all'articolo 8-quinquies»;
    c)  all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b) dopo le parole:
«delle strutture al fabbisogno» sono inserite le seguenti: «, tenendo
conto  anche  del  criterio  della  soglia  minima di efficienza che,
compatibilmente  con  le  risorse  regionali  disponibili, deve esser
conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,»;
    d) all'articolo 8-quinquies:
        1)  al  comma 2, alinea, le parole: «accordi con le strutture
pubbliche ed equiparate» sono sostituite dalle seguenti: «accordi con
le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero
universitarie,»;
        2)  al  comma  2,  lettera  b)  dopo le parole: «distinto per
tipologia  e  per  modalita'  di  assistenza» e' aggiunto il seguente
periodo:  «Le  regioni  possono  individuare  prestazioni o gruppi di
prestazioni  per  i  quali stabilire la preventiva autorizzazione, da
parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso
le strutture o i professionisti accreditati.»;
       3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:
   «2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti
di  ricovero  e  cura  a  carattere scientifico e con gli istituti di
ricovero  e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono
definiti  con le modalita' di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto
legislativo  16  ottobre  2003, n. 288. Le regioni stipulano altresi'
accordi  con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e
43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni,  che  prevedano che l'attivita' assistenziale, attuata
in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata
a  prestazione  in  base  ai tetti di spesa ed ai volumi di attivita'
predeterminati   annualmente   dalla   programmazione  regionale  nel
rispetto  dei  vincoli  di  bilancio,  nonche' sulla base di funzioni
riconosciute  dalle  regioni,  tenendo  conto  nella remunerazione di
eventuali risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'articolo  4,  comma  15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni. Ai predetti accordi e ai
predetti  contratti  si  applicano le disposizioni di cui al comma 2,
lettere a), b), c), e) ed e-bis.
    2-quinquies.  In  caso di mancata stipula degli accordi di cui al
presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo
8-quater  delle  strutture  e dei professionisti eroganti prestazioni
per conto del Servizio sanitario nazionale interessati e' sospeso».
    1-sexies.  Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi
finanziari programmatici di cui al comma 1:
    a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in
base  al  reddito,  dalla  partecipazione  del  cittadino  alla spesa
sanitaria  per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico
del  Servizio  sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del
Ministro  dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro
il  30  settembre  2008,  sono  individuate le modalita' con le quali
l'Agenzia  delle  entrate  mette  a  disposizione del SSN, tramite il
sistema  della  tessera  sanitaria,  attuativo  dell'articolo  50 del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni,  le  informazioni utili a consentire la verifica della
sussistenza  del  diritto  all'esenzione per reddito del cittadino in
base  ai  livelli  di  reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della
legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  individuando  l'ultimo  reddito complessivo del nucleo
familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe
tributaria.   Per   nucleo   familiare  si  intende  quello  previsto
dall'articolo  1  del decreto del Ministro della sanita', di concerto
con  il  Ministro  delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblica nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  21  del  27  gennaio  1993,  e  successive
modificazioni;
    b)  con  il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite
le modalita' con cui il cittadino e' tenuto ad autocertificare presso
l'azienda  sanitaria  locale di competenza la sussistenza del diritto
all'esenzione per reddito in difformita' dalle predette informazioni,
prevedendo  verifiche  obbligatorie  da parte delle aziende sanitarie
locali  delle  informazioni  rese dagli assistiti in contrasto con le
informazioni  rese  disponibili  al  SSN  e,  in  caso  di  accertata
dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito,
pena  l'esclusione  dello stesso dalla successiva prescrivibilita' di
ulteriori  prestazioni  di  specialistica  ambulatoriale a carico del
SSN;
    c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
legge  30  dicembre  2004,  n. 311, e successive modificazioni, hanno
sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico
nel  settore  sanitario,  una quota delle risorse di cui all'articolo
20,  comma  1,  della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  e successive
modificazioni,  come  da ultimo rideterminato dall'articolo 83, comma
3,  della  legge  23  dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma
796,  lettera  n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, puo' essere destinata alla realizzazione di interventi
diretti a garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e
produttivi  delle  strutture sanitarie operanti a livello locale, per
consentirne  la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale
continuativa,   ai   fini   dello   svolgimento  delle  attivita'  di
programmazione  e  di controllo regionale ed aziendale, in attuazione
dei  piani  di  rientro.  I  predetti  interventi devono garantire la
coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del
Sistema  nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria
(SiVeAS),  di  cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre
2005,  n.  266,  e successive modificazioni, e con i modelli dei dati
del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).
    1-septies.  All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
     «2.   Al  fine  di  realizzare  gli  obiettivi  di  economicita'
nell'utilizzazione   delle  risorse  e  di  verifica  della  qualita'
dell'assistenza   erogata,  secondo  criteri  di  appropriatezza,  le
regioni  assicurano,  per  ciascun  soggetto  erogatore, un controllo
analitico  annuo  di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e
delle corrispondenti schede di dimissione, in conformita' a specifici
protocolli  di  valutazione.  L'individuazione delle cartelle e delle
schede  deve  essere  effettuata  secondo  criteri  di  campionamento
rigorosamente  casuali.  Tali  controlli  sono  estesi alla totalita'
delle  cartelle  cliniche  per  le  prestazioni  ad  alto  rischio di
inappropriatezza  individuate delle regioni tenuto conto di parametri
definiti  con  decreto  del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche  sociali,  d'intesa  con il Ministero dell'economia e delle
finanze )).».
  2.  Al  fine  di  procedere  al  rinnovo  degli  accordi collettivi
nazionali  con  il  personale convenzionato con il Servizio sanitario
nazionale   per  il  biennio  economico  2006-2007,  il  livello  del
finanziamento  cui  concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma
1,  e'  incrementato  di  184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69
milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione
del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento
telematico  in  rete  dei  medici e la ricetta elettronica, di cui al
comma  5-bis (( dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.  269,  convertito,  con  modificazioni, dalla )) legge 24 novembre
2003, n. 326.
  3.  All'articolo  4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159,  convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, il secondo periodo e' soppresso.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo della lettera a) del comma 796
          dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296/2006:
              «796.   Per   garantire   il  rispetto  degli  obblighi
          comunitari  e  la  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il  triennio  2007-2009,  in  attuazione del
          protocollo  di  intesa  tra  il  Governo,  le  regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano per un patto
          nazionale  per  la  salute  sul  quale  la Conferenza delle
          regioni  e  delle  province autonome, nella riunione del 28
          settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
                a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
          cui  concorre  ordinariamente  lo  Stato, e' determinato in
          96.040  milioni  di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
          di  euro  per  l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
          l'anno  2009,  comprensivi  dell'importo  di  50 milioni di
          euro,  per  ciascuno  degli  anni  indicati,  a  titolo  di
          ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
          "Bambino  Gesu'",  preventivamente  accantonati  ed erogati
          direttamente  allo stesso ospedale dallo Stato. All'art. 1,
          comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
          "a   decorrere   dall'anno   2006"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "limitatamente all'anno 2006";
                lettere da b) a z) (omissis).».
              - Si  riporta  il testo del comma 139 dell'art. 3 della
          gia' citata legge n. 244/2007:
              «139.  In  relazione  a quanto previsto dalle intese ed
          accordi  di  cui  al  comma 131, il concorso dello Stato al
          finanziamento della spesa sanitaria e' incrementato, in via
          aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398
          milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.».
              - La legge 18 maggio 1995, n. 187, recante «Ratifica ed
          esecuzione  dell'accordo tra il Governo italiano e la Santa
          Sede  per  regolare  i  rapporti  tra l'ospedale pediatrico
          "Bambino  Gesu'"  ed il Servizio sanitario nazionale, fatto
          nella   Citta'  del  Vaticano  il  15  febbraio  1995»,  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1995, n. 118.
              - Si  riporta  il  testo  del comma 6 dell'art. 8 della
          legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
          dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  Cost.  18
          ottobre 2001, n. 3):
              «6.  Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
          dirette   a   favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento  di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
          l'applicazione  dei  commi  3  e  4 dell'art. 3 del decreto
          legislativo  28  agosto  1997, n. 281. Nelle materie di cui
          all'art.  117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
          possono   essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento  di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
          n.  59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.».
              - Si  riporta  il testo del comma 565 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296/2006:
              «565.   Per   garantire   il  rispetto  degli  obblighi
          comunitari  e  la  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il  triennio  2007-2009,  in  attuazione del
          protocollo  d'intesa  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, per un patto
          nazionale  per  la  salute,  sul  quale la Conferenza delle
          regioni  e  delle  province  autonome, in data 28 settembre
          2006, ha espresso la propria condivisione:
                a)  gli  enti del Servizio sanitario nazionale, fermo
          restando quanto previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'art.
          1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e,
          per  l'anno  2006,  dall'art.  1, comma 198, della legge 23
          dicembre  2005, n. 266, concorrono alla realizzazione degli
          obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a
          garantire  che le spese del personale, al lordo degli oneri
          riflessi  a  carico  delle amministrazioni e dell'IRAP, non
          superino  per  ciascuno  degli  anni  2007,  2008 e 2009 il
          corrispondente  ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4
          per cento. A tale fine si considerano anche le spese per il
          personale  con  rapporto di lavoro a tempo determinato, con
          contratto  di  collaborazione  coordinata e continuativa, o
          che  presta  servizio con altre forme di rapporto di lavoro
          flessibile o con convenzioni;
                b)  ai  fini  dell'applicazione delle disposizioni di
          cui   alla   lettera  a)  ,  le  spese  di  personale  sono
          considerate  al  netto: 1) per l'anno 2004, delle spese per
          arretrati  relativi  ad  anni  precedenti  per  rinnovo dei
          contratti  collettivi  nazionali di lavoro; 2) per ciascuno
          degli  anni  2007,  2008  e 2009, delle spese derivanti dai
          rinnovi   dei  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro
          intervenuti  successivamente  all'anno  2004. Sono comunque
          fatte  salve,  e  pertanto  devono  essere  escluse sia per
          l'anno  2004 sia per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
          le  spese di personale totalmente a carico di finanziamenti
          comunitari   o  privati  nonche'  le  spese  relative  alle
          assunzioni   a   tempo   determinato   e  ai  contratti  di
          collaborazione  coordinata  e continuativa per l'attuazione
          di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni;
                c)  gli  enti  destinatari  delle disposizioni di cui
          alla lettera a) , nell'ambito degli indirizzi fissati dalle
          regioni  nella  loro  autonomia, per il conseguimento degli
          obiettivi   di  contenimento  della  spesa  previsti  dalla
          medesima lettera:
                  1)   individuano   la   consistenza   organica  del
          personale dipendente a tempo indeterminato in servizio alla
          data del 31 dicembre 2006 e la relativa spesa;
                  2)  individuano  la  consistenza  del personale che
          alla medesima data del 31 dicembre 2006 presta servizio con
          rapporto  di  lavoro  a tempo determinato, con contratto di
          collaborazione  coordinata e continuativa o con altre forme
          di lavoro flessibile o con convenzioni e la relativa spesa;
                  3)  predispongono un programma annuale di revisione
          delle predette consistenze finalizzato alla riduzione della
          spesa  complessiva  di  personale.  In  tale  ambito  e nel
          rispetto  dell'obiettivo  di  cui  alla  lettera  a)  ,  e'
          verificata  la  possibilita' di trasformare le posizioni di
          lavoro gia' ricoperte da personale precario in posizioni di
          lavoro  dipendente  a  tempo  indeterminato. A tale fine le
          regioni  nella  definizione  degli  indirizzi  di  cui alla
          presente   lettera   possono   nella   loro  autonomia  far
          riferimento  ai  principi  desumibili dalle disposizioni di
          cui ai commi da 513 a 543;
                  4)  fanno  riferimento,  per  la determinazione dei
          fondi    per    il   finanziamento   della   contrattazione
          integrativa,  alle  disposizioni  recate dall'art. 1, commi
          189,  191  e  194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al
          fine  di  rendere  coerente la consistenza dei fondi stessi
          con  gli  obiettivi di riduzione della spesa complessiva di
          personale e di rideterminazione della consistenza organica;
                d)  a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge   per  gli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale  le  misure  previste  per  gli  anni 2007 e 2008
          dall'art.  1,  comma  98,  della legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  e  dall'art.  1,  commi  da 198 a 206, della legge 23
          dicembre  2005,  n. 266, sono sostituite da quelle indicate
          nel presente comma;
                e)  alla  verifica dell'effettivo conseguimento degli
          obiettivi  previsti  dalle disposizioni di cui alla lettera
          a)  per  gli  anni  2007,  2008  e  2009, nonche' di quelli
          previsti   per  i  medesimi  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale  dall'art.  1,  commi  98  e  107, della legge 30
          dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e dall'art.
          1,  comma  198,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
          l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per
          la   verifica   degli   adempimenti   di  cui  all'art.  12
          dell'intesa   23   marzo  2005,  sancita  dalla  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, pubblicata nel
          supplemento  ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105
          del  7  maggio  2005.  La  regione  e' giudicata adempiente
          accertato   l'effettivo   conseguimento   degli   obiettivi
          previsti.  In  caso  contrario  la  regione  e' considerata
          adempiente  solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio
          economico.  Nelle procedure di reclutamento della dirigenza
          sanitaria,  svolte  in  attuazione della presente legge, il
          servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del
          presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso e'
          valutato  ai  sensi  degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55
          del  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
          Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.».
              - Si  riporta  il testo del comma 169 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «169.   Al   fine  di  garantire  che  l'obiettivo  del
          raggiungimento  dell'equilibrio  economico  finanziario  da
          parte  delle  regioni  sia  conseguito  nel  rispetto della
          garanzia  della  tutela  della  salute,  ferma  restando la
          disciplina  dettata  dall'art.  54  della legge 27 dicembre
          2002,  n. 289, per le prestazioni gia' definite dal decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale   n.   33  dell'8  febbraio  2002,  e  successive
          modificazioni,  anche al fine di garantire che le modalita'
          di  erogazione  delle  stesse siano uniformi sul territorio
          nazionale,  coerentemente con le risorse programmate per il
          Servizio  sanitario  nazionale, con regolamento adottato ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  dal  Ministro  della  salute, che si avvale della
          commissione   di   cui   all'art.   4-bis   comma  10,  del
          decreto-legge  15  aprile  2002,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  15  giugno 2002, n. 112, sono
          fissati gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici,
          di processo e possibilmente di esito, e quantitativi di cui
          ai  livelli essenziali di assistenza, sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano. Con la medesima
          procedura  sono  individuati le tipologie di assistenza e i
          servizi,  relativi  alle  aree  di  offerta individuate dal
          vigente   Piano  sanitario  nazionale.  In  fase  di  prima
          applicazione  gli  standard sono fissati entro il 30 giugno
          2005.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 34-bis dell'art. 1
          della  gia'  citata  legge  n.  662  del  1996,  cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «34-bis   Per   il  perseguimento  degli  obiettivi  di
          carattere  prioritario  e di rilievo nazionale indicati nel
          Piano  sanitario  nazionale  le regioni elaborano specifici
          progetti  sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro
          del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali e
          approvate  con accordo in sede di Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano.  La Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  su  proposta  del  Ministro  della
          sanita',  individua  i  progetti  ammessi  a  finanziamento
          utilizzando  le  quote  a  tal  fine  vincolate  del  Fondo
          sanitario  nazionale  ai sensi del comma 34. (( La predetta
          modalita'  di  ammissione al finanziamento e' valida per le
          linee  progettuali  attuative del Piano sanitario nazionale
          fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato
          interministeriale  per la programmazione economica CIPE, su
          proposta  del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle
          politiche  sociali,  d'intesa  con la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra
          le   regioni   le   medesime   quote   vincolate   all'atto
          dell'adozione  della propria delibera di ripartizione delle
          somme  spettanti  alle  regioni  a  titolo di finanziamento
          della  quota  indistinta  di  Fondo  sanitario nazionale di
          parte   corrente.   Al   fine   di   agevolare  le  regioni
          nell'attuazione  dei  progetti  di  cui  al  comma  34,  il
          Ministero   dell'economia   e  delle  finanze  provvede  ad
          erogare,  a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo
          complessivo  annuo  spettante  a  ciascuna  regione, mentre
          l'erogazione  del  restante  30  per  cento  e' subordinata
          all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche  sociali,  dei  progetti
          presentati  dalle  regioni,  comprensivi  di  una relazione
          illustrativa  dei risultati raggiunti nell'anno precedente.
          Le   mancate  presentazione  e  approvazione  dei  progetti
          comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione
          della quota residua del 30 per cento e il recupero, anche a
          carico  delle  somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno
          successivo,   dell'anticipazione  del  70  per  cento  gia'
          erogata.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'art. 8-sexies
          del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
          della  disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «5.  Il Ministro della sanita', sentita l'Agenzia per i
          servizi  sanitari  regionali,  d'intesa  con  la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province   autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  ai  sensi
          dell'art. 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo
          31  marzo  1998,  n.  112, con apposito decreto individua i
          sistemi  di  classificazione  che  definiscono  l'unita' di
          prestazione  o  di  servizio  da  remunerare e determina le
          tariffe    massime    da   corrispondere   alle   strutture
          accreditate,  tenuto  conto,  nel  rispetto dei principi di
          efficienza  e di economicita' nell'uso delle risorse, anche
          in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni
          calcolati   in   riferimento  a  strutture  preventivamente
          selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e
          qualita'   dell'assistenza  come  risultanti  dai  dati  in
          possesso   del  Sistema  informativo  sanitario;  b)  costi
          standard  delle  prestazioni  gia'  disponibili  presso  le
          regioni  e  le  province autonome; c) tariffari regionali e
          differenti   modalita'   di  remunerazione  delle  funzioni
          assistenziali   attuate  nelle  regioni  e  nelle  province
          autonome.  Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali,
          nel    rispetto    del    principio    del    perseguimento
          dell'efficienza  e  dei vincoli di bilancio derivanti dalle
          risorse  programmate  a  livello  nazionale e regionale, in
          base  ai  quali  le  regioni  adottano  il  proprio sistema
          tariffario,   articolando   tali   tariffe  per  classi  di
          strutture  secondo  le loro caratteristiche organizzative e
          di  attivita',  verificati  in sede di accreditamento delle
          strutture  stesse.  Le  tariffe  massime di cui al presente
          comma  sono  assunte  come  riferimento  per la valutazione
          della  congruita'  delle  risorse  a  carico  del  Servizio
          sanitario  nazionale.  Gli importi tariffari, fissati dalle
          singole  regioni,  superiori alle tariffe massime restano a
          carico  dei  bilanci  regionali.  A decorrere dalla data di
          entrata  in  vigore della presente disposizione e' abrogato
          il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  15 aprile 1994,
          recante   "Determinazione   dei  criteri  generali  per  la
          fissazione  delle  tariffe  delle prestazioni di assistenza
          specialistica,  riabilitativa  ed  ospedaliera", pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 18 dell'art. 1 del
          citato  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «18.  Le  istituzioni  e  gli  organismi  a  scopo  non
          lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle
          equiparate  di cui all'art. 4, comma 12, alla realizzazione
          dei doveri costituzionali di solidarieta', dando attuazione
          al  pluralismo  etico-culturale  dei  servizi alla persona.
          Esclusivamente   ai  fini  del  presente  decreto  sono  da
          considerarsi  a  scopo  non  lucrativo  le  istituzioni che
          svolgono  attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria e
          socio-sanitaria,  qualora  ottemperino  a  quanto  previsto
          dalle disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, lettere d),
          e),  f),  g),  e  h),  e  comma 6 del decreto legislativo 4
          dicembre   1997,   n.  460;  resta  fermo  quanto  disposto
          dall'art. 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione
          della  predetta  qualifica  non  comporta  il godimento dei
          benefici  fiscali  previsti  in favore delle organizzazioni
          non lucrative di utilita' sociale dal decreto legislativo 4
          dicembre   1997,   n.  460.  Le  attivita'  e  le  funzioni
          assistenziali  delle  strutture equiparate di cui al citato
          art. 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario
          nazionale,  sono  esercitate  esclusivamente  nei limiti di
          quanto  stabilito  negli  specifici accordi di cui all'art.
          8-quinquies.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 8-quater
          del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
          della  disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421), cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «3.  Con  atto di indirizzo e coordinamento emanato, ai
          sensi  dell'art.  8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro
          centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
          decreto   legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,  sentiti
          l'Agenzia  per  i  servizi sanitari regionali, il Consiglio
          superiore  di  sanita', e, limitatamente all'accreditamento
          dei  professionisti,  la  Federazione nazionale dell'ordine
          dei  medici  chirurghi e degli odontoiatri, sono definiti i
          criteri generali uniformi per:
                a)   la   definizione  dei  requisiti  ulteriori  per
          l'esercizio   delle   attivita'  sanitarie  per  conto  del
          Servizio  sanitario  nazionale  da  parte  delle  strutture
          sanitarie   e   dei  professionisti,  nonche'  la  verifica
          periodica di tali attivita';
                b)  la  valutazione della rispondenza delle strutture
          al  fabbisogno,  tenendo  conto  anche  del  criterio della
          soglia  minima  di  efficienza  che, compatibilmente con le
          risorse  regionali  disponibili,  deve  esser conseguita da
          parte  delle  singole  strutture  sanitarie  ))  ,  e  alla
          funzionalita'  della  programmazione  regionale, inclusa la
          determinazione  dei  limiti  entro  i  quali  sia possibile
          accreditare quantita' di prestazioni in eccesso rispetto al
          fabbisogno  programmato,  in modo da assicurare un'efficace
          competizione tra le strutture accreditate;
                c)  le  procedure  e  i  termini per l'accreditamento
          delle  strutture che ne facciano richiesta, ivi compresa la
          possibilita'  di  un riesame dell'istanza, in caso di esito
          negativo   e   di   prescrizioni  contestate  dal  soggetto
          richiedente  nonche'  la  verifica  periodica dei requisiti
          ulteriori  e  le procedure da adottarsi in caso di verifica
          negativa.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 8-quinquies del citato
          decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 502, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  8-  (( quinquies (Accordi contrattuali). - 1. Le
          regioni,  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  del  decreto  legislativo  19  giugno 1999, n. 229,
          definiscono   l'ambito   di   applicazione   degli  accordi
          contrattuali  e  individuano  i  soggetti  interessati, con
          specifico riferimento ai seguenti aspetti:
                a)  individuazione  delle  responsabilita'  riservate
          alla  regione  e di quelle attribuite alle unita' sanitarie
          locali nella definizione degli accordi contrattuali e nella
          verifica del loro rispetto;
                b)  indirizzi  per  la  formulazione dei programmi di
          attivita'  delle  strutture  interessate, con l'indicazione
          delle  funzioni  e  delle  attivita'  da  potenziare  e  da
          depotenziare,   secondo   le   linee  della  programmazione
          regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
          sanitario nazionale;
                c)  determinazione del piano delle attivita' relative
          alle alte specialita' e alla rete dei servizi di emergenza;
                d)  criteri per la determinazione della remunerazione
          delle  strutture  ove  queste  abbiano  erogato  volumi  di
          prestazioni  eccedenti  il programma preventivo concordato,
          tenuto  conto  del  volume  complessivo  di attivita' e del
          concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
              2.  In  attuazione  di  quanto previsto dal comma 1, la
          regione  e  le unita' sanitarie locali, anche attraverso ed
          equiparate  valutazioni  comparative  della  qualita' e dei
          costi,  definiscono  (( accordi con le strutture pubbliche,
          comprese   le  aziende  ospedaliero-universitarie  ))  ,  e
          stipulano   contratti   con   quelle   private   e   con  i
          professionisti  accreditati,  anche  mediante intese con le
          loro  organizzazioni  rappresentative  a livello regionale,
          che indicano:
                a)   gli   obiettivi  di  salute  e  i  programmi  di
          integrazione dei servizi;
                b)  il volume massimo di prestazioni che le strutture
          presenti  nell'ambito  territoriale  della  medesima unita'
          sanitaria  locale, si impegnano ad assicurare, distinto per
          tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
          individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
          stabilire    la   preventiva   autorizzazione,   da   parte
          dell'azienda  sanitaria  locale  competente, alla fruizione
          presso le strutture o i professionisti accreditati;
                c)   i   requisiti   del  servizio  da  rendere,  con
          particolare   riguardo  ad  accessibilita',  appropriatezza
          clinica  e  organizzativa,  tempi  di  attesa e continuita'
          assistenziale;
                d)  il  corrispettivo  preventivato  a  fronte  delle
          attivita'    concordate,   globalmente   risultante   dalla
          applicazione  dei  valori  tariffari  e della remunerazione
          extra-tariffaria  delle  funzioni  incluse nell'accordo, da
          verificare  a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
          e   delle   attivita'   effettivamente  svolte  secondo  le
          indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
                e)  il  debito informativo delle strutture erogatrici
          per  il  monitoraggio degli accordi pattuiti e le procedure
          che  dovranno essere seguite per il controllo esterno della
          appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
          delle  prestazioni  rese, secondo quanto previsto dall'art.
          8-octies;
                 e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito
          il  rispetto  del  limite  di remunerazione delle strutture
          correlato  ai  volumi  di  prestazioni, concordato ai sensi
          della  lettera  d) , prevedendo che in caso di incremento a
          seguito  di  modificazioni,  comunque intervenute nel corso
          dell'anno,  dei  valori unitari dei tariffari regionali per
          la    remunerazione   delle   prestazioni   di   assistenza
          ospedaliera,  delle prestazioni di assistenza specialistica
          ambulatoriale,  nonche'  delle  altre  prestazioni comunque
          remunerate  a  tariffa,  il  volume  massimo di prestazioni
          remunerate,   di   cui   alla   lettera  b)  ,  si  intende
          rideterminato  nella  misura necessaria al mantenimento dei
          limiti  indicati alla lettera d) , fatta salva la possibile
          stipula    di    accordi    integrativi,    nel    rispetto
          dell'equilibrio economico-finanziario programmato.
              2-bis  Con  decreto  del  Ministro  della sanita' e del
          Ministro  della  difesa, ai fini di cui al comma 2-ter sono
          individuate  le categorie destinatarie e le tipologie delle
          prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.
              2-ter  Con  decreto  del  Ministro  della sanita' e del
          Ministro   della   difesa,   d'intesa   con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome,  sono  individuate,  nel rispetto delle
          indicazioni  degli  strumenti di programmazione regionale e
          tenendo  conto  della localizzazione e della disponibilita'
          di   risorse  delle  altre  strutture  sanitarie  pubbliche
          esistenti,  le  strutture sanitarie militari accreditabili,
          nonche'   le   specifiche   categorie   destinatarie  e  le
          prestazioni   ai   fini   della   stipula   degli   accordi
          contrattuali  previsti  dal  presente articolo. Gli accordi
          contrattuali  sono  stipulati  tra  le  predette  strutture
          sanitarie   militari   e  le  regioni  nel  rispetto  della
          reciproca autonomia.
              2-quater.   Le   regioni   stipulano   accordi  con  le
          fondazioni   istituti   di  ricovero  e  cura  a  carattere
          scientifico  e  con  gli  istituti  di  ricovero  e  cura a
          carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti
          di  ricovero  e  cura  a carattere scientifico privati, che
          sono definiti con le modalita' di cui all'art. 10, comma 2,
          del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni
          stipulano   altresi'  accordi  con  gli  istituti,  enti  e
          ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni,
          che  prevedano  che  l'attivita'  assistenziale, attuata in
          coerenza  con  la  programmazione  sanitaria regionale, sia
          finanziata  a  prestazione  in  base ai tetti di spesa e ai
          volumi   di   attivita'  predeterminati  annualmente  dalla
          programmazione   regionale  nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
          regioni,  tenendo  conto  nella  remunerazione di eventuali
          risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
          dell'art.  4,  comma  15,  della legge 30 dicembre 1991, n.
          412,  e  successive  modificazioni.  Ai  predetti accordi e
          contratti  si  applicano le disposizioni di cui al comma 2,
          lettere a), b), c), e) ed e-bis).
                2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi
          di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale
          di   cui   all'art.   8-quater   delle   strutture   e  dei
          professionisti  eroganti prestazioni per conto del Servizio
          sanitario nazionale interessati e' sospeso.».
              - Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 30
          settembre  2003,  n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire
          lo  sviluppo  e  per la correzione dell'andamento dei conti
          pubblici):
              «Art. 50 (Disposizioni in materia di monitoraggio della
          spesa  nel  settore  sanitario  e  di  appropriatezza delle
          prescrizioni   sanitarie).   -   1.   Per   potenziare   il
          monitoraggio  della  spesa pubblica nel settore sanitario e
          delle   iniziative   per  la  realizzazione  di  misure  di
          appropriatezza     delle    prescrizioni,    nonche'    per
          l'attribuzione  e  la  verifica del budget di distretto, di
          farmacovigilanza    e   sorveglianza   epidemiologica,   il
          Ministero   dell'economia  e  delle  finanze,  con  decreto
          adottato di concerto con il Ministero della salute e con la
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per
          l'innovazione  e le tecnologie, definisce i parametri della
          Tessera  sanitaria (TS); il Ministero dell'economia e delle
          finanze cura la generazione e la progressiva consegna della
          TS,  a partire dal 1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia'
          titolari  di  codice  fiscale nonche' ai soggetti che fanno
          richiesta  di  attribuzione  del  codice  fiscale ovvero ai
          quali lo stesso e' attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni
          caso  il  codice  fiscale  del  titolare, anche in codice a
          barre  nonche'  in  banda  magnetica, quale unico requisito
          necessario  per  l'accesso  alle  prestazioni  a carico del
          Servizio sanitario nazionale (SSN).
              1-bis  Il  Ministero dell'economia e delle finanze cura
          la  generazione  e  la  consegna  della tessera sanitaria a
          tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
          31 marzo 2006.
              2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, di
          concerto  con  il  Ministero  della  salute,  entro  il  15
          dicembre   2003  approva  i  modelli  di  ricettari  medici
          standardizzati  e  di  ricetta  medica a lettura ottica, ne
          cura  la  successiva  stampa  e  distribuzione alle aziende
          sanitarie   locali,   alle   aziende   ospedaliere  e,  ove
          autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
          a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
          provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
          medici  del  SSN  abilitati  dalla  regione  ad  effettuare
          prescrizioni,  da  tale momento responsabili della relativa
          custodia.   I   modelli   equivalgono  a  stampati  per  il
          fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
              3.   Il   modello  di  ricetta  e'  stampato  su  carta
          filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
          11  luglio  1988, n. 350, e, sulla base di quanto stabilito
          dal  medesimo  decreto, riproduce le nomenclature e i campi
          per   l'inserimento   dei  dati  prescritti  dalle  vigenti
          disposizioni  in  materia.  Il  vigente  codice  a barre e'
          sostituito  da  un  analogo  codice  che  esprime il numero
          progressivo  regionale  di  ciascuna  ricetta;  il codice a
          barre  e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura
          ottica   non  comporti  la  procedura  di  separazione  del
          tagliando  di  cui  all'art.  87 del decreto legislativo 30
          giugno  2003, n. 196. Sul modello di ricetta figura in ogni
          caso  un  campo  nel quale, all'atto della compilazione, e'
          riportato  sempre  il numero complessivo dei farmaci ovvero
          degli  accertamenti  specialistici  prescritti  ovvero  dei
          dispositivi   di   assistenza  protesica  e  di  assistenza
          integrativa.  Nella  compilazione  della  ricetta e' sempre
          riportato  il  solo codice fiscale dell'assistito, in luogo
          del codice sanitario.
              4.  Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere
          e,  ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero
          e   cura   a   carattere   scientifico   ed  i  policlinici
          universitari  consegnano  i  ricettari ai medici del SSN di
          cui  al  comma  2,  in  numero  definito,  secondo  le loro
          necessita',   e   comunicano  immediatamente  al  Ministero
          dell'economia  e delle finanze, in via telematica, il nome,
          il  cognome,  il  codice  fiscale  dei  medici  ai quali e'
          effettuata  la  consegna,  l'indirizzo  dello  studio,  del
          laboratorio   ovvero   l'identificativo   della   struttura
          sanitaria  nei  quali  gli  stessi operano, nonche' la data
          della  consegna  e  i  numeri  progressivi  regionali delle
          ricette  consegnate.  Con  provvedimento  dirigenziale  del
          Ministero  dell'economia  e delle finanze sono stabilite le
          modalita' della trasmissione telematica.
              5.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze cura il
          collegamento,  mediante  la  propria rete telematica, delle
          aziende  sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
          istituti  di  ricovero e cura a carattere scientifico e dei
          policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
          pubbliche   e   private,   dei   presidi  di  specialistica
          ambulatoriale,   delle  strutture  per  l'erogazione  delle
          prestazioni   di   assistenza  protesica  e  di  assistenza
          integrativa  e  degli altri presidi e strutture accreditati
          per   l'erogazione   dei   servizi   sanitari,  di  seguito
          denominati,  ai  fini  del presente articolo, "strutture di
          erogazione   di   servizi   sanitari".   Con  provvedimento
          dirigenziale  del  Ministero dell'economia e delle finanze,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti  i
          parametri   tecnici   per  la  realizzazione  del  software
          certificato  che  deve essere installato dalle strutture di
          erogazione  di  servizi  sanitari, in aggiunta ai programmi
          informatici  dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la
          trasmissione  dei  dati  di  cui  ai  commi  6  e  7; tra i
          parametri  tecnici rientra quello della frequenza temporale
          di trasmissione dei dati predetti.
              5-bis Per le finalita' di cui al comma 1, a partire dal
          1°  luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze
          rende  disponibile  il  collegamento in rete dei medici del
          SSN  di cui al comma 2, in conformita' alle regole tecniche
          concernenti   il   Sistema  pubblico  di  connettivita'  ed
          avvalendosi,  ove possibile, delle infrastrutture regionali
          esistenti,  per  la  trasmissione telematica dei dati delle
          ricette  al Ministero dell'economia e delle finanze e delle
          certificazioni   di   malattia   all'INPS,  secondo  quanto
          previsto  all'art.  1,  comma  149, della legge 30 dicembre
          2004,  n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o  del  Ministro  delegato  per  le  riforme e le
          innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,  da emanare,
          entro   il   30   aprile   2007,   ai   sensi   del  codice
          dell'amministrazione    digitale,   di   cui   al   decreto
          legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   e   successive
          modificazioni,  su  proposta  del  Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  di  concerto con i Ministri della salute e
          del  lavoro  e  della previdenza sociale, previo parere del
          Garante  per  la  protezione dei dati personali, sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definite  le  regole  tecniche concernenti i dati di cui al
          presente  comma  e  le  modalita'  di trasmissione. Ai fini
          predetti,  il parere del Centro nazionale per l'informatica
          nella  pubblica  amministrazione  e' reso entro il 31 marzo
          2007; in mancanza, il predetto decreto puo' essere comunque
          emanato.  Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
          e  delle finanze, di concerto con il Ministro della salute,
          sono   emanate  le  ulteriori  disposizioni  attuative  del
          presente comma.
              5-ter  Per  la  trasmissione  telematica dei dati delle
          ricette  di  cui  al  comma 5-bis con decreto del Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della  salute,  e' definito un contributo da riconoscere ai
          medici  convenzionati  con  il  SSN,  per  l'anno 2008, nei
          limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
          utilizzando le risorse di cui al comma 12.
              6.  Le  strutture  di  erogazione  di  servizi sanitari
          effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
          di  cui  al  comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto
          comma  e  in quelli successivi. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della salute,
          stabilisce,   con   decreto   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale,  le  regioni  e le date a partire dalle quali le
          disposizioni  del  presente  comma  e  di quelli successivi
          hanno   progressivamente  applicazione.  Per  l'acquisto  e
          l'installazione  del  software  di  cui al comma 5, secondo
          periodo,  alle farmacie private di cui al primo periodo del
          medesimo  comma  e' riconosciuto un contributo pari ad euro
          250,  sotto  forma  di  credito d'imposta fruibile anche in
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9  luglio  1997,  n.  241,  successivamente alla data nella
          quale  il Ministero dell'economia e delle finanze comunica,
          in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta
          installazione  e  funzionamento  del  predetto software. Il
          credito  d'imposta non concorre alla formazione del reddito
          imponibile  ai  fini delle imposte sui redditi, nonche' del
          valore   della   produzione  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive  e non rileva ai fini del rapporto di
          cui  all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
          dicembre  1986,  n.  917.  Al relativo onere, valutato in 4
          milioni  di  euro  per l'anno 2004, si provvede nell'ambito
          delle risorse di cui al comma 12.
              7.  All'atto  della utilizzazione di una ricetta medica
          recante   la   prescrizione   di   farmaci,  sono  rilevati
          otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
          regionale  della  ricetta, ai dati delle singole confezioni
          dei  farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS;
          sono  comunque  rilevati  i  dati  relativi alla esenzione.
          All'atto  della utilizzazione di una ricetta medica recante
          la  prescrizione  di  prestazioni specialistiche ovvero dei
          dispositivi   di   assistenza  protesica  e  di  assistenza
          integrativa,  sono  rilevati  otticamente  i codici a barre
          relativi  al  numero  progressivo  regionale  della ricetta
          nonche'  il codice a barre della TS; sono comunque rilevati
          i  dati  relativi  alla esenzione nonche' inseriti i codici
          del  nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero i
          codici  del  nomenclatore  delle  prestazioni di assistenza
          protesica  ovvero  i  codici  del  repertorio  dei prodotti
          erogati  nell'ambito  dell'assistenza  integrativa. In ogni
          caso,  e'  previamente  verificata  la  corrispondenza  del
          codice   fiscale   del   titolare   della   TS  con  quello
          dell'assistito  riportato sulla ricetta; in caso di assenza
          del  codice  fiscale  sulla  ricetta, quest'ultima non puo'
          essere  utilizzata,  salvo  che  il costo della prestazione
          venga  pagato  per  intero. In caso di utilizzazione di una
          ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il
          codice  fiscale  dell'assistito  e' rilevato dalla ricetta.
          Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
          attuativo   del   comma   5   del   presente  articolo,  e'
          riconosciuto  per  gli  anni 2006 e 2007 un contributo, nei
          limiti  di  10  milioni  di  euro, da definire con apposita
          convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,
          il  Ministero  della  salute e le associazioni di categoria
          interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di concerto con il Ministro della salute, sentita
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definite  le  modalita'  erogative.  Al  relativo  onere si
          provvede  utilizzando  le  risorse  di  cui al comma 12. Il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  puo' prevedere
          periodi  transitori,  durante i quali, in caso di riscontro
          della   mancata   corrispondenza  del  codice  fiscale  del
          titolare  della tessera sanitaria con quello dell'assistito
          riportato  sulla  ricetta, tale difformita' non costituisce
          impedimento    per   l'erogazione   della   prestazione   e
          l'utilizzazione    della   relativa   ricetta   medica   ma
          costituisce  anomalia  da  segnalare  tra  i dati di cui al
          comma 8.
              8.  I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
          telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze,
          entro  il  giorno  10  del  mese  successivo  a  quello  di
          utilizzazione  della  ricetta  medica, anche per il tramite
          delle  associazioni  di categoria e di soggetti terzi a tal
          fine  individuati dalle strutture di erogazione dei servizi
          sanitari;  il  software  di cui al comma 5 assicura che gli
          stessi  dati  vengano  rilasciati  ai programmi informatici
          ordinariamente  utilizzati dalle strutture di erogazione di
          servizi  sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice
          fiscale   dell'assistito,  per  le  farmacie,  pubbliche  e
          private  e  per  le  strutture  di  erogazione  dei servizi
          sanitari  non autorizzate al trattamento del codice fiscale
          dell'assistito.  Il predetto software assicura altresi' che
          in  nessun  caso  il  codice  fiscale  dell'assistito possa
          essere  raccolto o conservato in ambiente residente, presso
          le  farmacie,  pubbliche  e private, dopo la conferma della
          sua   ricezione   telematica   da   parte   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze.
              8-bis  La  mancata  o tardiva trasmissione dei dati nel
          termine  di  cui  al  comma  8  e'  punita  con la sanzione
          amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
          quale la violazione si e' verificata.
              8-ter  Per  le  ricette trasmesse nei termini di cui al
          comma  8,  la mancanza di uno o piu' elementi della ricetta
          di  cui  al  decreto  attuativo  del  comma  5 del presente
          articolo   e'   punita   con   la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  di  2  euro  per  ogni  ricetta per la quale la
          violazione si e' verificata.
              8-quater  L'accertamento  della  violazione  di  cui ai
          commi  8-bis  e 8-ter e' effettuato dal Corpo della Guardia
          di  finanza,  che  trasmette il relativo rapporto, ai sensi
          dell'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
          689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente
          per    territorio,    per    i   conseguenti   adempimenti.
          Dell'avvenuta   apertura   del  procedimento  e  della  sua
          conclusione  viene  data  notizia,  a  cura della direzione
          provinciale  dei  servizi  vari, alla competente ragioneria
          provinciale dello Stato.
              8-quinquies.  Con riferimento alle ricette per le quali
          non  risulta  associato  il  codice fiscale dell'assistito,
          rilevato  secondo  quanto  previsto  dal presente articolo,
          l'azienda  sanitaria  locale  competente  non  procede alla
          relativa  liquidazione,  fermo  restando  che,  in  caso di
          ricette  redatte  manualmente dal medico, il farmacista non
          e'   responsabile  della  mancata  rispondenza  del  codice
          fiscale  rilevato  rispetto a quello indicato sulla ricetta
          che fara' comunque fede a tutti gli effetti.
              9.  Al  momento  della  ricezione  dei  dati  trasmessi
          telematicamente  ai sensi del comma 5-bis e del comma 8, il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con modalita'
          esclusivamente   automatiche,   li   inserisce  in  archivi
          distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo
          che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri,
          quello  relativo  al  codice  fiscale  dell'assistito.  Con
          provvedimento  dirigenziale  del  Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  di concerto con il Ministero della salute,
          adottato  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
          sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
          gli  altri  enti  pubblici  di  rilevanza  nazionale che li
          detengono,  trasmettono  al Ministero dell'economia e delle
          finanze,   con  modalita'  telematica,  nei  trenta  giorni
          successivi   alla   data   di   emanazione   del   predetto
          provvedimento,  per  realizzare  e diffondere in rete, alle
          regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
          l'allineamento  dell'archivio dei codici fiscali con quello
          degli  assistiti  e  per  disporre le codifiche relative al
          prontuario   farmaceutico   nazionale   e  al  nomenclatore
          ambulatoriale  nonche' al nomenclatore delle prestazioni di
          assistenza  protesica  e al repertorio dei prodotti erogati
          nell'ambito dell'assistenza integrativa.
              10.  Al  Ministero dell'economia e delle finanze non e'
          consentito   trattare   i  dati  rilevati  dalla  TS  degli
          assistiti;  allo  stesso  e'  consentito trattare gli altri
          dati  di  cui  al  comma  7 per fornire periodicamente alle
          regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
          dovuti  alle  strutture  di erogazione di servizi sanitari.
          Gli  archivi  di  cui  al  comma  9  sono  resi disponibili
          all'accesso  esclusivo,  anche attraverso interconnessione,
          alle  aziende  sanitarie  locali di ciascuna regione per la
          verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
          liquidazione  definitiva  delle  somme  spettanti, ai sensi
          delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
          servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  di concerto con il Ministero della salute,
          da  emanare  entro  il 31 marzo 2007, sono definiti i dati,
          relativi  alla  liquidazione periodica dei rimborsi erogati
          alle  strutture  di  erogazione di servizi sanitari, che le
          aziende  sanitarie  locali  di  ogni regione trasmettono al
          Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  nonche'  le
          modalita'  di  trasmissione.  Con  protocollo approvato dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  dal Ministero
          della  salute  d'intesa  con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per
          la  protezione  dei  dati  personali, sono stabiliti i dati
          contenuti  negli  archivi  di  cui  al  comma 9 che possono
          essere  trasmessi al Ministero della salute e alle regioni,
          nonche' le modalita' di tale trasmissione.
              10-bis Fuori dai casi previsti dal presente articolo, i
          dati  delle  ricette resi disponibili ai sensi del comma 10
          rilevano  a fini di responsabilita', anche amministrativa o
          penale,  solo  previo  riscontro del documento cartaceo dal
          quale gli stessi sono tratti.
              11.  L'adempimento regionale, di cui all'art. 52, comma
          4,  lettera  a)  , della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai
          fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del SSN
          per  gli  anni  2003,  2004 e 2005, si considera rispettato
          dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
          Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
          le  regioni  e  le  province  autonome  dimostrino di avere
          realizzato  direttamente  nel proprio territorio sistemi di
          monitoraggio   delle   prescrizioni   mediche   nonche'  di
          trasmissione  telematica al Ministero dell'economia e delle
          finanze  di  copia  dei  dati dalle stesse acquisiti, i cui
          standard  tecnologici  e  di  efficienza  ed  effettivita',
          verificati  d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
          finanze,  risultino  non  inferiori  a quelli realizzati in
          attuazione  del  presente  articolo.  Con  effetto  dal  1°
          gennaio  2004,  tra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute le
          regioni,   ai   fini   dell'accesso   all'adeguamento   del
          finanziamento  del  SSN  relativo agli anni 2004 e 2005, e'
          ricompresa  anche  l'adozione  di tutti i provvedimenti che
          garantiscono  la  trasmissione al Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  da  parte  delle singole aziende sanitarie
          locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
              12.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'
          autorizzata  la  spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2003.  Al  relativo onere si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2003-2005,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  "Fondo  speciale"  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2003,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              13.   Con  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
          il  Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
          dell'interno  e  con  il  Ministro della salute, sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite  le  modalita'  per  il  successivo e progressivo
          assorbimento,  senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
          dello  Stato, della TS nella carta di identita' elettronica
          o  nella  carta  nazionale  dei servizi di cui all'art. 52,
          comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
              13-bis  Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto
          anche  alle  farmacie  pubbliche  con le modalita' indicate
          dallo  stesso  comma.  Al  relativo onere, valutato in euro
          400.000,00  per  l'anno  2005,  si  provvede utilizzando le
          risorse di cui al comma 12.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 16 dell'art. 8 della
          legge  24  dicembre  1993, n. 537 (Interventi correttivi di
          finanza pubblica):
              «16.  A  decorrere  dal  1°  gennaio 1995 sono esentati
          dalla  partecipazione  alla spesa sanitaria di cui ai commi
          14  e 15 i cittadini di eta' inferiore a sei anni e di eta'
          superiore  a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo
          familiare  con  un  reddito  complessivo  riferito all'anno
          precedente non superiore a lire 70 milioni. A decorrere dal
          1° gennaio 1996 sono altresi' esentati dalla partecipazione
          alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i portatori di
          patologie  neoplastiche  maligne,  i  pazienti in attesa di
          trapianti di organi, nonche' i titolari di pensioni sociali
          ed  i  familiari a carico di questi ultimi. A partire dalla
          stessa data sono inoltre esentati dalla partecipazione alla
          spesa  sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i
          loro  familiari a carico, nonche' i titolari di pensioni al
          minimo di eta' superiore a sessant'anni ed i loro familiari
          a  carico,  purche' appartenenti ad un nucleo familiare con
          un   reddito  complessivo,  riferito  all'anno  precedente,
          inferiore  a  lire  16 milioni, incrementato fino a lire 22
          milioni  in  presenza  del  coniuge  ed  in  ragione  di un
          ulteriore  milione  di  lire  per  ogni figlio a carico. Le
          esenzioni   connesse  ai  livelli  di  reddito  operano  su
          dichiarazione  dell'interessato  o  di  un suo familiare da
          apporre  sul  retro della ricetta. I soggetti affetti dalle
          forme  morbose  e  le  categorie  previste  dal decreto del
          Ministro  della  sanita' 1° febbraio 1991, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive
          modificazioni   ed   integrazioni,   sono   esentati  dalla
          partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15
          limitatamente  alle  prestazioni  individuate  dallo stesso
          decreto.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del decreto del
          Ministro  della  sanita'  22  gennaio  1993  (Modalita'  di
          attestazione  del  diritto  alla  fruizione dell'assistenza
          sanitaria in regime di partecipazione alla spesa):
              «Art.  1 (Individuazione del nucleo familiare). - 1. Ai
          fini  della  individuazione dei limiti di reddito di cui ai
          commi  2  e  3 dell'art. 6 della legge 14 novembre 1992, n.
          438,  di  conversione, con modificazioni, del decreto-legge
          19   settembre   1992,   n.   384,   concorrono  i  redditi
          complessivi,  riferiti  all'anno  precedente, posseduti dai
          singoli  componenti  il  nucleo familiare; del nucleo fanno
          parte,  oltre  ai familiari a carico di cui all'art. 12 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986,
          n.    917   (T.U.I.R.)   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni,   in   ogni   caso  il  coniuge  purche'  non
          legalmente ed effettivamente separato.».
              - Si  riporta  il testo del comma 180 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «180. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai
          commi  174 e 176 nonche' in caso di mancato adempimento per
          gli  anni 2004 e precedenti, anche avvalendosi del supporto
          tecnico  dell'Agenzia  per  i  servizi  sanitari regionali,
          procede  ad  una  ricognizione  delle  cause  ed elabora un
          programma     operativo     di     riorganizzazione,     di
          riqualificazione  o di potenziamento del Servizio sanitario
          regionale,  di durata non superiore al triennio. I Ministri
          della  salute  e dell'economia e delle finanze e la singola
          regione   stipulano  apposito  accordo  che  individui  gli
          interventi  necessari  per il perseguimento dell'equilibrio
          economico,   nel   rispetto   dei   livelli  essenziali  di
          assistenza  e degli adempimenti di cui alla intesa prevista
          dal comma 173. La sottoscrizione dell'accordo e' condizione
          necessaria  per  la riattribuzione alla regione interessata
          del  maggiore  finanziamento  anche  in  maniera parziale e
          graduale,  subordinatamente  alla  verifica della effettiva
          attuazione del programma.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 20 della
          legge  11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria 1988):
              «Art.  20.  -  1.  E'  autorizzata  l'esecuzione  di un
          programma   pluriennale   di   interventi   in  materia  di
          ristrutturazione  edilizia  e di ammodernamento tecnologico
          del  patrimonio  sanitario  pubblico  e di realizzazione di
          residenze  per  anziani  e soggetti non autosufficienti per
          l'importo   complessivo   di   20   miliardi  di  euro.  Al
          finanziamento   degli   interventi   si  provvede  mediante
          operazioni  di  mutuo che le regioni e le province autonome
          di  Trento  e  Bolzano  sono autorizzate ad effettuare, nel
          limite  del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
          dal  progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
          e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
          secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
          Ministro  del  tesoro,  di  concerto  con il Ministro della
          sanita'.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 83 della
          gia' citata legge n. 388 del 2000:
              «3.  L'importo  di lire 30.000 miliardi di cui all'art.
          20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' elevato a
          lire 34.000 miliardi.».
              - Si  riporta  il testo del comma 796 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296/2006:
              «796.   Per   garantire   il  rispetto  degli  obblighi
          comunitari  e  la  realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica  per  il  triennio  2007-2009,  in  attuazione del
          protocollo  di  intesa  tra  il  Governo,  le  regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano per un patto
          nazionale  per  la  salute  sul  quale  la Conferenza delle
          regioni  e  delle  province autonome, nella riunione del 28
          settembre 2006, ha espresso la propria condivisione:
                a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
          cui  concorre  ordinariamente  lo  Stato, e' determinato in
          96.040  milioni  di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni
          di  euro  per  l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per
          l'anno  2009,  comprensivi  dell'importo  di  50 milioni di
          euro,  per  ciascuno  degli  anni  indicati,  a  titolo  di
          ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
          "Bambino  Gesu'",  preventivamente  accantonati  ed erogati
          direttamente  allo stesso ospedale dallo Stato. All'art. 1,
          comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
          "a   decorrere   dall'anno   2006"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "limitatamente all'anno 2006";
                b)  e'  istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo
          transitorio  di  1.000  milioni di euro per l'anno 2007, di
          850  milioni  di  euro  per l'anno 2008 e di 700 milioni di
          euro  per  l'anno  2009, la cui ripartizione tra le regioni
          interessate  da  elevati  disavanzi e' disposta con decreto
          del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, d'intesa con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano. L'accesso alle
          risorse   del   Fondo  di  cui  alla  presente  lettera  e'
          subordinato  alla  sottoscrizione  di  apposito  accordo ai
          sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004,
          n. 311, e successive modificazioni, comprensivo di un piano
          di   rientro  dai  disavanzi.  Il  piano  di  rientro  deve
          contenere   sia  le  misure  di  riequilibrio  del  profilo
          erogativo   dei   livelli  essenziali  di  assistenza,  per
          renderlo  conforme  a  quello  desumibile dal vigente Piano
          sanitario  nazionale  e  dal vigente decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri  di  fissazione  dei medesimi
          livelli  essenziali di assistenza, sia le misure necessarie
          all'azzeramento  del  disavanzo  entro  il  2010,  sia  gli
          obblighi e le procedure previsti dall'art. 8 dell'intesa 23
          marzo  2005  sancita  dalla  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario
          n.  83  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
          Tale  accesso  presuppone  che  sia scattata formalmente in
          modo  automatico o che sia stato attivato l'innalzamento ai
          livelli  massimi dell'addizionale regionale all'imposta sul
          reddito  delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta
          regionale   sulle  attivita'  produttive,  fatte  salve  le
          aliquote  ridotte  disposte  con  leggi  regionali a favore
          degli  esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale,
          artigianale  o comunque economica, ovvero una libera arte o
          professione,  che  abbiano denunciato richieste estorsive e
          per i quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 4 della
          legge  23 febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di
          verifica annuale del piano si prefiguri il mancato rispetto
          di   parte  degli  obiettivi  intermedi  di  riduzione  del
          disavanzo  contenuti  nel  piano  di  rientro,  la  regione
          interessata  puo'  proporre  misure  equivalenti che devono
          essere approvate dai Ministeri della salute e dell'economia
          e  delle  finanze. In ogni caso l'accertato verificarsi del
          mancato  raggiungimento  degli obiettivi intermedi comporta
          che,  con  riferimento  all'anno  d'imposta  dell'esercizio
          successivo,  l'addizionale  all'imposta  sul  reddito delle
          persone  fisiche  e l'aliquota dell'imposta regionale sulle
          attivita'  produttive  si applicano oltre i livelli massimi
          previsti  dalla  legislazione  vigente  fino  all'integrale
          copertura   dei  mancati  obiettivi.  La  maggiorazione  ha
          carattere   generalizzato   e   non  settoriale  e  non  e'
          suscettibile di differenziazioni per settori di attivita' e
          per  categorie  di  soggetti  passivi.  Qualora  invece sia
          verificato  che  il  rispetto  degli obiettivi intermedi e'
          stato  conseguito  con risultati ottenuti quantitativamente
          migliori,   la   regione   interessata  puo'  ridurre,  con
          riferimento  all'anno  d'imposta dell'esercizio successivo,
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e   l'aliquota   dell'imposta   regionale  sulle  attivita'
          produttive per la quota corrispondente al miglior risultato
          ottenuto.   Gli   interventi   individuati   dai  programmi
          operativi    di    riorganizzazione,    qualificazione    o
          potenziamento  del  servizio sanitario regionale, necessari
          per   il   perseguimento   dell'equilibrio  economico,  nel
          rispetto  dei  livelli  essenziali  di  assistenza, oggetto
          degli  accordi di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311,  e successive modificazioni, come
          integrati dagli accordi di cui all'art. 1, commi 278 e 281,
          della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per
          la   regione   che   ha   sottoscritto   l'accordo   e   le
          determinazioni  in esso previste possono comportare effetti
          di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi
          gia'   adottati   dalla  medesima  regione  in  materia  di
          programmazione  sanitaria.  Il  Ministero  della salute, di
          concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle finanze,
          assicura  l'attivita'  di  affiancamento  delle regioni che
          hanno  sottoscritto l'accordo di cui all'art. 1, comma 180,
          della  legge  30  dicembre  2004, n. 311, comprensivo di un
          Piano   di   rientro   dai   disavanzi,  sia  ai  fini  del
          monitoraggio   dello   stesso,   sia  per  i  provvedimenti
          regionali  da sottoporre a preventiva approvazione da parte
          del  Ministero della salute e del Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  sia  per  i  Nuclei  da  realizzarsi nelle
          singole   regioni   con  funzioni  consultive  di  supporto
          tecnico,  nell'ambito  del  Sistema nazionale di verifica e
          controllo  sull'assistenza  sanitaria  di  cui  all'art. 1,
          comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
                c)  all'art.  1,  comma  174, della legge 30 dicembre
          2004,  n.  311,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
          "all'anno  d'imposta  2006" sono sostituite dalle seguenti:
          "agli  anni  di imposta 2006 e successivi". Il procedimento
          per l'accertamento delle risultanze contabili regionali, ai
          fini  dell'avvio  delle  procedure di cui al citato art. 1,
          comma  174,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e
          successive  modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per
          la  verifica  degli  adempimenti  di  cui all'art. 12 della
          citata intesa 23 marzo 2005;
                d)   al   fine   di   consentire  in  via  anticipata
          l'erogazione del finanziamento a carico dello Stato:
                  1) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma
          6,  del  decreto  legislativo  18  febbraio 2000, n. 56, il
          Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007,
          2008  e  2009,  e'  autorizzato  a concedere alle regioni a
          statuto  ordinario anticipazioni con riferimento alle somme
          indicate  alla lettera a) del presente comma da accreditare
          sulle  contabilita' speciali di cui al comma 6 dell'art. 66
          della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le
          tesorerie  provinciali dello Stato, nella misura pari al 97
          per  cento  delle  somme  dovute  alle  regioni  a  statuto
          ordinario  a titolo di finanziamento della quota indistinta
          del   fabbisogno   sanitario,   quale  risulta  dall'intesa
          espressa,  ai  sensi  delle norme vigenti, dalla Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
          delle  disponibilita'  finanziarie complessive destinate al
          finanziamento   del  Servizio  sanitario  nazionale  per  i
          medesimi anni;
                  2)  per  gli  anni  2007, 2008 e 2009, il Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato a concedere
          alla  Regione  siciliana anticipazioni nella misura pari al
          97  per cento delle somme dovute a tale regione a titolo di
          finanziamento   della   quota   indistinta,  quale  risulta
          dall'intesa  espressa,  ai sensi delle norme vigenti, dalla
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
          ripartizione  delle  disponibilita' finanziarie complessive
          destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
          per i medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
          partecipazioni della medesima regione;
                  3)  alle  regioni  che  abbiano  superato tutti gli
          adempimenti  dell'ultima  verifica  effettuata  dal  Tavolo
          tecnico  per  la verifica degli adempimenti di cui all'art.
          12  della  citata  intesa  23  marzo  2005, si riconosce la
          possibilita'   di   un   incremento  di  detta  percentuale
          compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
                  4)  all'erogazione  dell'ulteriore  3 per cento nei
          confronti  delle  singole  regioni  si  provvede  a seguito
          dell'esito   positivo   della  verifica  degli  adempimenti
          previsti dalla vigente normativa e dalla presente legge;
                  5)  nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle
          norme  vigenti,  dalla Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di   Bolzano   sulla   ripartizione   delle  disponibilita'
          finanziarie  complessive  destinate  al  finanziamento  del
          Servizio   sanitario   nazionale,   le  anticipazioni  sono
          commisurate  al  livello del finanziamento corrispondente a
          quello  previsto dal riparto per l'anno 2006, quale risulta
          dall'intesa  espressa  dalla  Conferenza  permanente  per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall'anno
          2008, sulla base del tasso di crescita del prodotto interno
          lordo nominale programmato;
                  6)   sono   autorizzati,  in  sede  di  conguaglio,
          eventuali  recuperi  necessari anche a carico delle somme a
          qualsiasi  titolo  spettanti  alle regioni per gli esercizi
          successivi;
                  7)  sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
          titolo  spettanti, le compensazioni degli importi a credito
          e  a  debito  di  ciascuna  regione  e  provincia autonoma,
          connessi  alla  mobilita'  sanitaria  interregionale di cui
          all'art.  12, comma 3, lettera b) , del decreto legislativo
          30  dicembre  1992,  n.  502,  e  successive modificazioni,
          nonche'  alla  mobilita'  sanitaria  internazionale  di cui
          all'art.  18,  comma 7, dello stesso decreto legislativo n.
          502  del  1992,  e  successive  modificazioni.  I  predetti
          importi  sono definiti dal Ministero della salute di intesa
          con  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                e)  ai  fini  della copertura dei disavanzi pregressi
          nel   settore   sanitario,   cumulativamente  registrati  e
          certificati  fino  all'anno  2005, al netto per l'anno 2005
          della  copertura derivante dall'incremento automatico delle
          aliquote,  di  cui  all'art.  1,  comma 174, della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311,  come  da ultimo modificato dalla
          lettera  c) del presente comma, per le regioni che, al fine
          della  riduzione  strutturale  del disavanzo, sottoscrivono
          l'accordo  richiamato  alla  lettera b) del presente comma,
          risultano   idonei   criteri   di   copertura  a  carattere
          pluriennale   derivanti   da  specifiche  entrate  certe  e
          vincolate, in sede di verifica degli adempimenti del Tavolo
          tecnico  per  la verifica degli adempimenti di cui all'art.
          12 della citata intesa 23 marzo 2005;
                f)  per  gli  anni 2007 e seguenti sono confermate le
          misure  di  contenimento  della  spesa farmaceutica assunte
          dall'Agenzia  italiana  del  farmaco  (AIFA)  ai  fini  del
          rispetto  dei  tetti  stabiliti  dall'art. 48, comma 1, del
          decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con le
          deliberazioni del consiglio di amministrazione n. 34 del 22
          dicembre  2005,  n.  18  dell'8  giugno  2006, n. 21 del 21
          giugno  2006,  n.  25  del 20 settembre 2006 e n. 26 del 27
          settembre  2006,  salvo  rideterminazioni delle medesime da
          parte  dell'AIFA  stessa  sulla base del monitoraggio degli
          andamenti effettivi della spesa;
                g)  in  riferimento  alla  disposizione  di  cui alla
          lettera  f)  del  presente  comma,  per il periodo 1° marzo
          2007-29  febbraio  2008  e  limitatamente  ad un importo di
          manovra  pari  a 807 milioni di euro di cui 583,7 milioni a
          carico  delle aziende farmaceutiche, 178,7 milioni a carico
          dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti, sulla
          base    di    tabelle    di   equivalenza   degli   effetti
          economico-finanziari  per  il Servizio sanitario nazionale,
          approvate  dall'AIFA  e  definite per regione e per azienda
          farmaceutica,  le  singole  aziende farmaceutiche, entro il
          termine  perentorio  del  30 gennaio 2007, possono chiedere
          alla medesima AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i
          propri  farmaci, della misura della ulteriore riduzione del
          5  per  cento  dei  prezzi  di  cui  alla deliberazione del
          consiglio   di  amministrazione  dell'AIFA  n.  26  del  27
          settembre  2006.  La  richiesta deve essere corredata dalla
          contestuale  dichiarazione  di  impegno  al  versamento,  a
          favore  delle  regioni  interessate, degli importi indicati
          nelle  tabelle  di equivalenza approvate dall'AIFA, secondo
          le modalita' indicate nella presente disposizione normativa
          e  nei  provvedimenti  attuativi  dell'AIFA, per un importo
          complessivo  equivalente  a  quello  derivante,  a  livello
          nazionale,  dalla  riduzione  del  5  cento  dei prezzi dei
          propri farmaci. L'AIFA delibera, entro il 10 febbraio 2007,
          l'approvazione   della   richiesta  delle  singole  aziende
          farmaceutiche  e  dispone, con decorrenza 1° marzo 2007, il
          ripristino  dei prezzi dei relativi farmaci in vigore il 30
          settembre 2006, subordinando tale ripristino al versamento,
          da  parte  dell'azienda  farmaceutica, degli importi dovuti
          alle  singole  regioni in base alle tabelle di equivalenza,
          in  tre  rate  di  pari  importo  da corrispondersi entro i
          termini  improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007
          e  20  settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento
          alle  singole  regioni  devono  essere  inviati da ciascuna
          azienda farmaceutica contestualmente all'AIFA, al Ministero
          dell'economia  e  delle finanze e al Ministero della salute
          rispettivamente entro il 22 febbraio 2007, 22 giugno 2007 e
          22  settembre  2007. La mancata corresponsione, nei termini
          previsti,  a  ciascuna  regione di una rata comporta, per i
          farmaci     dell'azienda     farmaceutica     inadempiente,
          l'automatico   ripristino,   dal   primo  giorno  del  mese
          successivo,  del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre
          2006;
                h)  in coerenza con quanto previsto dalla lettera g),
          l'AIFA   ridetermina,   in  via  temporanea,  le  quote  di
          spettanza dovute al farmacista e al grossista per i farmaci
          oggetto  delle misure indicate nella medesima disposizione,
          in  modo  tale da assicurare, attraverso la riduzione delle
          predette   quote   e  il  corrispondente  incremento  della
          percentuale  di  sconto  a  favore  del  Servizio sanitario
          nazionale,  una  minore  spesa  dello  stesso  Servizio  di
          entita'  pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni
          a  carico  dei  farmacisti  e  44,6  milioni  a  carico dei
          grossisti;
                i)  in  caso  di  rideterminazione  delle  misure  di
          contenimento  della  spesa  farmaceutica ai sensi di quanto
          stabilito  nella  parte conclusiva della lettera f), l'AIFA
          provvede  alla conseguente rimodulazione delle disposizioni
          attuative  di  quanto  previsto  dalle  norme  di  cui alle
          lettere g) e h);
                l)  nei  confronti delle regioni che abbiano comunque
          garantito  la copertura degli eventuali relativi disavanzi,
          e'  consentito  l'accesso  agli  importi di cui all'art. 1,
          comma  181,  della  legge  30  dicembre  2004,  n. 311, con
          riferimento   alla   spesa  farmaceutica  registrata  negli
          esercizi 2005 e 2006 anche alle seguenti condizioni:
                  1)  con riferimento al superamento del tetto del 13
          per  cento,  per  la  spesa  farmaceutica convenzionata, in
          assenza del rispetto dell'obbligo regionale di contenimento
          della spesa per la quota a proprio carico, con le misure di
          cui all'art. 5 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  16 novembre
          2001, n. 405, l'avvenuta applicazione, entro la data del 28
          febbraio  2007, nell'ambito della procedura di cui all'art.
          1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da
          ultimo  modificato  dalla lettera c) del presente comma, di
          una   quota  fissa  per  confezione  di  importo  idoneo  a
          garantire  l'integrale  contenimento  del  40 per cento. Le
          regioni   interessate,   in   alternativa   alla   predetta
          applicazione  di  una  quota  fissa per confezione, possono
          adottare  anche  diverse  misure  regionali di contenimento
          della  spesa farmaceutica convenzionata, purche' di importo
          adeguato  a  garantire  l'integrale contenimento del 40 per
          cento,  la cui adozione e congruita' e' verificata entro il
          28  febbraio  2007  dal  Tavolo  tecnico  di verifica degli
          adempimenti  di  cui all'art. 12 della citata intesa del 23
          marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico dell'AIFA;
                  2)  con riferimento al superamento della soglia del
          3  per  cento, per la spesa farmaceutica non convenzionata,
          in   assenza   del   rispetto   dell'obbligo  regionale  di
          contenimento  della  spesa  per  la quota a proprio carico,
          l'avvenuta    presentazione,   da   parte   della   regione
          interessata,  entro  la  data  del  28  febbraio  2007,  ai
          Ministeri  della  salute e dell'economia e delle finanze di
          un   Piano   di   contenimento   della  spesa  farmaceutica
          ospedaliera,  che  contenga interventi diretti al controllo
          dei    farmaci   innovativi,   al   monitoraggio   dell'uso
          appropriato degli stessi e degli appalti per l'acquisto dei
          farmaci,   la   cui   idoneita'   deve   essere  verificata
          congiuntamente    nell'ambito   del   Comitato   paritetico
          permanente  per  la  verifica  dell'erogazione  dei livelli
          essenziali  di  assistenza  e  del  Tavolo  tecnico  per la
          verifica  degli  adempimenti  di  cui alla citata intesa 23
          marzo 2005;
                m)  all'art.  1,  comma  28,  della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:
                  1)  il  secondo periodo e' sostituito dal seguente:
          «I  percorsi  diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle
          linee-guida  di  cui  all'art. 1, comma 283, terzo periodo,
          della  legge  23 dicembre 2005, n. 266, nonche' da percorsi
          definiti   ed   adeguati  periodicamente  con  decreto  del
          Ministro  della  salute,  previa  intesa  con la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di Trento e di Bolzano, su proposta del
          Comitato  strategico  del Sistema nazionale linee-guida, di
          cui  al  decreto  del Ministro della salute 30 giugno 2004,
          integrato  da un rappresentante della Federazione nazionale
          degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
                  2)  al terzo periodo, le parole: "Il Ministro della
          sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro della
          salute,  di  concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,"  e dopo le parole: "di Trento e di Bolzano," sono
          inserite le seguenti: "entro il 31 marzo 2007,";
                n) ai fini del programma pluriennale di interventi in
          materia  di  ristrutturazione  edilizia e di ammodernamento
          tecnologico,  l'importo fissato dall'art. 20 della legge 11
          marzo   1988,  n.  67,  e  successive  modificazioni,  come
          rideterminato   dall'art.  83,  comma  3,  della  legge  23
          dicembre  2000,  n.  388, e' elevato a 23 miliardi di euro,
          fermo   restando,  per  la  sottoscrizione  di  accordi  di
          programma  con  le regioni e l'assegnazione di risorse agli
          altri  enti  del  settore  sanitario interessati, il limite
          annualmente  definito in base alle effettive disponibilita'
          di  bilancio.  Il  maggior  importo  di  cui  alla presente
          lettera   e'   vincolato   per  100  milioni  di  euro  per
          l'esecuzione  di  un programma pluriennale di interventi in
          materia  di  ristrutturazione  edilizia e di ammodernamento
          tecnologico  del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato
          al  potenziamento delle "unita' di risveglio dal coma"; per
          7   milioni  di  euro  per  l'esecuzione  di  un  programma
          pluriennale  di  interventi  in materia di ristrutturazione
          edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio
          sanitario  pubblico,  destinati  al  potenziamento  e  alla
          creazione  di  unita' di terapia intensiva neonatale (TIN);
          per  3  milioni  di  euro  per l'esecuzione di un programma
          pluriennale  di  interventi  in  materia  di ammodernamento
          tecnologico  del  patrimonio  sanitario pubblico, destinati
          all'acquisto  di  nuove  metodiche analitiche, basate sulla
          spettrometria  di  "massa tandem", per effettuare screening
          neonatali  allargati, per patologie metaboliche ereditarie,
          per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci;
          per 500 milioni di euro alla riqualificazione strutturale e
          tecnologica   dei   servizi   di   radiodiagnostica   e  di
          radioterapia   di   interesse  oncologico  con  prioritario
          riferimento  alle  regioni meridionali ed insulari, per 150
          milioni  di  euro  ad  interventi  per  la realizzazione di
          strutture  residenziali  e l'acquisizione di tecnologie per
          gli  interventi territoriali dedicati alle cure palliative,
          ivi  comprese  quelle  relative alle patologie degenerative
          neurologiche    croniche    invalidanti   con   prioritario
          riferimento   alle   regioni   che  abbiano  completato  il
          programma  realizzativo  di  cui  all'art.  1, comma 1, del
          decreto-legge  28  dicembre  1998,  n. 450, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge 26 febbraio 1999, n. 39, e che
          abbiano  avviato  programmi  di  assistenza domiciliare nel
          campo  delle  cure  palliative,  per  100  milioni  di euro
          all'implementazione   e   all'ammodernamento   dei  sistemi
          informatici   delle  aziende  sanitarie  ed  ospedaliere  e
          all'integrazione  dei  medesimi  con  i sistemi informativi
          sanitari  delle  regioni  e  per  100  milioni  di euro per
          strutture di assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione
          di  accordi  di programma con le regioni, e' data, inoltre,
          priorita'  agli  interventi  relativi  ai  seguenti settori
          assistenziali,    tenuto   conto   delle   esigenze   della
          programmazione    sanitaria    nazionale    e    regionale:
          realizzazione    di   strutture   sanitarie   territoriali,
          residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
          attraverso  la  valutazione  preventiva  dei  programmi  di
          investimento  e  il  monitoraggio  della  loro  attuazione,
          assicura   il   raggiungimento   dei   predetti   obiettivi
          prioritari,  verificando  nella programmazione regionale la
          copertura   del  fabbisogno  relativo  anche  attraverso  i
          precedenti  programmi  di  investimento.  Il riparto fra le
          regioni  del  maggiore importo di cui alla presente lettera
          e'  effettuato con riferimento alla valutazione dei bisogni
          relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
                  1)  innovazione  tecnologica  delle  strutture  del
          Servizio  sanitario  nazionale, con particolare riferimento
          alla  diagnosi  e  terapia nel campo dell'oncologia e delle
          malattie rare;
                  2) superamento del divario Nord-Sud;
                  3)  possibilita'  per  le  regioni che abbiano gia'
          realizzato  la  programmazione pluriennale, di attivare una
          programmazione aggiuntiva;
                  4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi
          dell'atto  di  indirizzo  e coordinamento di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato
          nel  supplemento ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n.
          42 del 20 febbraio 1997;
                  5)  premialita'  per  le  regioni  sulla base della
          tempestivita'   e   della   qualita'   di   interventi   di
          ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico gia'
          eseguiti per una quota pari al 10 per cento;
                o)   fatto   salvo  quanto  previsto  in  materia  di
          aggiornamento  dei  tariffari  delle  prestazioni sanitarie
          dall'art.  1,  comma  170,  quarto  periodo, della legge 30
          dicembre  2004,  n.  311,  come  modificato  dalla presente
          lettera,  a  partire  dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge  le  strutture private accreditate, ai fini
          della  remunerazione  delle  prestazioni rese per conto del
          Servizio  sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al
          2  per  cento  degli  importi  indicati  per le prestazioni
          specialistiche  dal  decreto  del Ministro della sanita' 22
          luglio  1996,  pubblicato  nel supplemento ordinario n. 150
          alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  216 del 14 settembre 1996, e
          pari  al  20  per  cento  degli  importi  indicati  per  le
          prestazioni  di  diagnostica  di  laboratorio  dal medesimo
          decreto.  Fermo  restando  il  predetto  sconto, le regioni
          provvedono,  entro  il  28  febbraio  2007, ad approvare un
          piano   di  riorganizzazione  della  rete  delle  strutture
          pubbliche   e   private  accreditate  eroganti  prestazioni
          specialistiche  e  di  diagnostica  di laboratorio, al fine
          dell'adeguamento   degli   standard   organizzativi   e  di
          personale   coerenti   con   i   processi   di   incremento
          dell'efficienza  resi  possibili  dal  ricorso  a metodiche
          automatizzate.  All'art.  1,  comma  170,  della  legge  30
          dicembre  2004, n. 311, sono aggiunte, in fine, le seguenti
          parole:   ",   sentite   le   societa'  scientifiche  e  le
          associazioni di categoria interessate";
                p)   a   decorrere   dal  1°  gennaio  2007,  per  le
          prestazioni  di  assistenza specialistica ambulatoriale gli
          assistiti  non  esentati  dalla  quota di partecipazione al
          costo  sono  tenuti  al  pagamento di una quota fissa sulla
          ricetta  pari  a  10  euro.  Per  le prestazioni erogate in
          regime  di  pronto  soccorso  ospedaliero  non  seguite  da
          ricovero, la cui condizione e' stata codificata come codice
          bianco, ad eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso
          a  seguito  di  traumatismi  ed  avvelenamenti  acuti,  gli
          assistiti  non esenti sono tenuti al pagamento di una quota
          fissa  pari  a  25  euro. La quota fissa per le prestazioni
          erogate  in  regime  di  pronto  soccorso non e', comunque,
          dovuta  dagli  assistiti  non esenti di eta' inferiore a 14
          anni.   Sono  fatte  salve  le  disposizioni  eventualmente
          assunte dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso
          ospedaliero,  pongono  a  carico degli assistiti oneri piu'
          elevati;
                p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica
          ambulatoriale,  di cui al primo periodo della lettera (( p)
          )) , fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni
          di  euro  per  l'anno  2007, 834 milioni di euro per l'anno
          2008  e  834  milioni  di euro per l'anno 2009, le regioni,
          sulla  base  della  stima  degli  effetti della complessiva
          manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della
          salute  di  concerto con il Ministero dell'economia e delle
          finanze,  anziche'  applicare  la quota fissa sulla ricetta
          pari a 10 euro, possono alternativamente:
                  1) adottare altre misure di partecipazione al costo
          delle prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella
          regione  interessata e' subordinata alla certificazione del
          loro   effetto   di   equivalenza   per   il   mantenimento
          dell'equilibrio  economico-finanziario  e  per il controllo
          dell'appropriatezza,  da  parte  del  Tavolo tecnico per la
          verifica  degli  adempimenti di cui all'art. 12 dell'intesa
          Stato-regioni del 23 marzo 2005;
                  2)  stipulare  con  il  Ministero della salute e il
          Ministero  dell'economia  e delle finanze un accordo per la
          definizione  di  altre  misure  di  partecipazione al costo
          delle  prestazioni  sanitarie, equivalenti sotto il profilo
          del  mantenimento  dell'equilibrio  economico-finanziario e
          del  controllo  dell'appropriatezza.  Le misure individuate
          dall'accordo  si  applicano,  nella  regione interessata, a
          decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione
          dell'accordo medesimo;
                q)  all'art.  1,  comma  292, della legge 23 dicembre
          2005, n. 266, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
                  "a) con le procedure di cui all'art. 54 della legge
          27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio
          2007,  alla  modificazione degli allegati al citato decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001,
          e  successive  modificazioni,  di  definizione  dei livelli
          essenziali   di  assistenza,  finalizzata  all'inserimento,
          nell'elenco     delle    prestazioni    di    specialistica
          ambulatoriale,  di  prestazioni  gia'  erogate in regime di
          ricovero   ospedaliero,   nonche'   alla   integrazione   e
          modificazione   delle   soglie  di  appropriatezza  per  le
          prestazioni  di  ricovero ospedaliero in regime di ricovero
          ordinario diurno";
                r)  a  decorrere  dal  1°  gennaio 2007, i cittadini,
          anche  se esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria,
          che  non  abbiano  ritirato  i  risultati di visite o esami
          diagnostici  e  di laboratorio sono tenuti al pagamento per
          intero  della  prestazione usufruita, con le modalita' piu'
          idonee   al  recupero  delle  somme  dovute  stabilite  dai
          provvedimenti regionali;
                s)  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2008,  cessano  i
          transitori  accreditamenti  delle  strutture  private  gia'
          convenzionate,  ai  sensi dell'art. 6, comma 6, della legge
          23  dicembre 1994, n. 724, non confermati da accreditamenti
          provvisori   o   definitivi  disposti  ai  sensi  dell'art.
          8-quater  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
          e successive modificazioni;
                t)  le  regioni  provvedono ad adottare provvedimenti
          finalizzati a garantire che dal 1° gennaio 2010 cessino gli
          accreditamenti  provvisori  delle strutture private, di cui
          all'art.  8-quater,  comma  7,  del  decreto legislativo 30
          dicembre  1992, n. 502, non confermati dagli accreditamenti
          definitivi  di cui all'art. 8-quater, comma 1, del medesimo
          decreto legislativo n. 502 del 1992;
                u)  le  regioni  provvedono ad adottare provvedimenti
          finalizzati  a  garantire  che,  a decorrere dal 1° gennaio
          2008,  non possano essere concessi nuovi accreditamenti, ai
          sensi   dell'art.   8-quater  del  decreto  legislativo  30
          dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni, in
          assenza  di  un  provvedimento  regionale di ricognizione e
          conseguente  determinazione,  ai  sensi  del  comma  8  del
          medesimo  art.  8-quater del decreto legislativo n. 502 del
          1992.  Il  provvedimento  di  ricognizione  e' trasmesso al
          Comitato    paritetico    permanente    per   la   verifica
          dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui
          all'art.  9  della  citata  intesa  23  marzo  2005. Per le
          regioni   impegnate   nei   piani   di   rientro   previsti
          dall'accordo  di  cui  alla  lettera  b)  ,  le date del 1°
          gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s)
          sono  anticipate  al  1°  luglio  2007  limitatamente  alle
          regioni  nelle  quali  entro  il  31 maggio 2007 non si sia
          provveduto  ad  adottare  o ad aggiornare, adeguandoli alle
          esigenze   di   riduzione   strutturale  dei  disavanzi,  i
          provvedimenti di cui all'art. 8-quinquies, commi 1 e 2, del
          citato  decreto  legislativo  30  dicembre  1992, n. 502, e
          successive modificazioni;
                v)  il  Ministero  della  salute,  avvalendosi  della
          Commissione   unica   sui   dispositivi   medici   e  della
          collaborazione  istituzionale  dell'Agenzia  per  i servizi
          sanitari  regionali,  individua,  entro il 31 gennaio 2007,
          tipologie   di   dispositivi   per   il   cui  acquisto  la
          corrispondente  spesa  superi  il  50 per cento della spesa
          complessiva   dei  dispositivi  medici  registrata  per  il
          Servizio   sanitario   nazionale.   Fermo  restando  quanto
          previsto  dal  comma 5 dell'art. 57 della legge 27 dicembre
          2002,  n.  289,  e dal numero 2) della lettera a) del comma
          409 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro
          il  30  aprile 2007, con decreto del Ministro della salute,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          di  intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano,   sono   stabiliti   i   prezzi   dei  dispositivi
          individuati  ai  sensi della presente lettera, da assumere,
          con  decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per le
          forniture  del  Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono
          stabiliti  tenendo  conto  dei piu' bassi prezzi unitari di
          acquisto   da   parte   del  Servizio  sanitario  nazionale
          risultanti dalle informazioni in possesso degli osservatori
          esistenti e di quelle rese disponibili dall'ottemperanza al
          disposto  del  successivo  periodo  della presente lettera.
          Entro  il 15 marzo 2007 le regioni trasmettono al Ministero
          della  salute  -  Direzione  generale  dei  farmaci  e  dei
          dispositivi medici, anche per il tramite dell'Agenzia per i
          servizi  sanitari  regionali,  i prezzi unitari corrisposti
          dalle  aziende  sanitarie  nel corso del biennio 2005-2006;
          entro   la   stessa   data   le  aziende  che  producono  o
          commercializzano  in  Italia dispositivi medici trasmettono
          alla  predetta  Direzione  generale,  sulla base di criteri
          stabiliti  con  decreto del Ministro della salute, i prezzi
          unitari  relativi  alle  forniture  effettuate alle aziende
          sanitarie nel corso del medesimo biennio. Nelle gare in cui
          la  fornitura  di  dispositivi  medici e' parte di una piu'
          ampia   fornitura  di  beni  e  servizi,  l'offerente  deve
          indicare  in  modo  specifico il prezzo unitario di ciascun
          dispositivo  e  i  dati  identificativi  dello  stesso.  Il
          Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica
          sui dispositivi medici e della collaborazione istituzionale
          dell'Istituto  superiore  di  sanita'  e dell'Agenzia per i
          servizi  sanitari  regionali,  promuove  la  realizzazione,
          sulla   base   di  una  programmazione  annuale,  di  studi
          sull'appropriatezza dell'impiego di specifiche tipologie di
          dispositivi  medici,  anche mediante comparazione dei costi
          rispetto  ad  ipotesi  alternative. I risultati degli studi
          sono  pubblicati  sul  sito  INTERNET  del  Ministero della
          salute;
                z)  la  disposizione  di cui all'art. 3, comma 2, del
          decreto-legge  17  febbraio  1998,  n.  23, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  8  aprile 1998, n. 94, non e'
          applicabile  al  ricorso  a terapie farmacologiche a carico
          del  Servizio  sanitario  nazionale,  che,  nell'ambito dei
          presidi  ospedalieri  o  di  altre  strutture  e interventi
          sanitari,  assuma  carattere  diffuso  e  sistematico  e si
          configuri,  al  di fuori delle condizioni di autorizzazione
          all'immissione  in commercio, quale alternativa terapeutica
          rivolta  a  pazienti  portatori  di  patologie per le quali
          risultino autorizzati farmaci recanti specifica indicazione
          al  trattamento.  Il  ricorso  a tali terapie e' consentito
          solo   nell'ambito   delle   sperimentazioni  cliniche  dei
          medicinali di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
          211,   e  successive  modificazioni.  In  caso  di  ricorso
          improprio  si  applicano le disposizioni di cui all'art. 3,
          commi  4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio 1998, n.
          23,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 aprile
          1998,  n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28
          febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali,
          per  le  aziende  ospedaliere,  per  le aziende ospedaliere
          universitarie  e  per  gli  Istituti  di  ricovero e cura a
          carattere   scientifico   volte   alla  individuazione  dei
          responsabili    dei    procedimenti    applicativi    delle
          disposizioni  di  cui alla presente lettera, anche sotto il
          profilo  della  responsabilita'  amministrativa  per  danno
          erariale.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni  regionali  di cui alla presente lettera, tale
          responsabilita'  e' attribuita al direttore sanitario delle
          aziende  sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle
          aziende  ospedaliere  universitarie  e  degli  Istituti  di
          ricovero e cura a carattere scientifico.».
              - Si  riporta  il testo del comma 288 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 266/2005:
              «288.  Presso  il  Ministero  della  salute, al fine di
          verificare   che   i   finanziamenti  siano  effettivamente
          tradotti  in  servizi  per  i cittadini, secondo criteri di
          efficienza  ed  appropriatezza,  e'  realizzato  un Sistema
          nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria
          (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di
          supporto  per  l'analisi  delle  disfunzioni e la revisione
          organizzativa (SAR), di cui all'art. 2 del decreto-legge 29
          agosto  1984,  n. 528, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  31 ottobre 1984, n. 733, e all'art. 4 della legge 1°
          febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attivita'
          di cui all'art. 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004,
          n.  311,  del  sistema  di  garanzia  di cui all'art. 9 del
          decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di
          monitoraggio   configurato  dall'art.  87  della  legge  23
          dicembre   2000,   n.   388,  e  successive  modificazioni,
          dell'Agenzia  per i servizi sanitari regionali, nonche' del
          Comitato   di   cui   all'art.   9   della   citata  intesa
          Stato-regioni  del  23 marzo 2005. Con decreto del Ministro
          della  salute,  di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle  finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  da emanare entro il 31 marzo 2006,
          sono definite le modalita' di attuazione del SiVeAS.»
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 88 della gia' citata
          legge  n.  388/2000,  cosi'  come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.    88    (Disposizioni    per    l'appropriatezza
          nell'erogazione  dell'assistenza  sanitaria).  -  1.  Nella
          definizione  delle  tariffe delle prestazioni di assistenza
          ospedaliera,  le  regioni  ove  siano  assicurati  adeguati
          programmi  di  assistenza  domiciliare  integrata  e centri
          residenziali  per  le cure palliative inseriscono un valore
          soglia  di durata della degenza per i ricoveri ordinari nei
          reparti  di  lungodegenza,  oltre  il  quale si applica una
          riduzione   della   tariffa  giornaliera,  fatta  salva  la
          garanzia   della  continuita'  dell'assistenza.  Il  valore
          soglia  e'  fissato  in  un  massimo  di sessanta giorni di
          degenza;  la  riduzione  tariffaria e' pari ad almeno il 30
          per cento della tariffa giornaliera piena.
               2. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'art.
          72,  comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, secondo
          criteri  di  appropriatezza,  le  regioni  assicurano,  per
          ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di
          almeno  il  2  per  cento  delle  cartelle cliniche e delle
          corrispondenti   schede  di  dimissione  in  conformita'  a
          specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle
          cartelle  e  delle  schede  deve  essere effettuata secondo
          criteri   di   campionamento  rigorosamente  casuali.  Tali
          controlli   sono   estesi  alla  totalita'  delle  cartelle
          cliniche   per   le   prestazioni   ad   alto   rischio  di
          inappropriatezza  individuale delle regioni tenuto conto di
          parametri  definiti  con  decreto  del Ministro del lavoro,
          della  salute  e  delle  politiche sociali, d'intesa con il
          Ministro dell'economia e delle finanze.
              3.    Le    regioni    applicano   abbattimenti   sulla
          remunerazione  complessiva  dei soggetti erogatori presso i
          quali  si  registrino  frequenze  di ricoveri inappropriati
          superiori agli standard stabiliti dalla regione stessa.».
              - Per  il  testo  del comma 5-bis dell'art. 50 del gia'
          citato  decreto-legge  n.  269/2003 vedasi in note all'art.
          79.
              - Si  riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1°
          ottobre 2007, n. 159 recante «Interventi urgenti in materia
          economico-finanziaria,   per   lo   sviluppo   e  l'equita'
          sociale.», cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.   4   (Commissari   ad   acta   per   le  regioni
          inadempienti)  -  1. Qualora nel procedimento di verifica e
          monitoraggio  dei  singoli Piani di rientro, effettuato dal
          Tavolo   di  verifica  degli  adempimenti  e  dal  Comitato
          permanente  per  la  verifica  dei  livelli  essenziali  di
          assistenza,  di  cui  rispettivamente  agli articoli 12 e 9
          dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
          maggio  2005,  con  le  modalita'  previste  dagli  accordi
          sottoscritti  ai  sensi dell'art. 1, comma 180, della legge
          30  dicembre  2004,  n. 311, e successive modificazioni, si
          prefiguri  il mancato rispetto da parte della regione degli
          adempimenti  previsti dai medesimi Piani, in relazione alla
          realizzabilita' degli equilibri finanziari nella dimensione
          e  nei  tempi ivi programmati, in funzione degli interventi
          di  risanamento,  riequilibrio  economico-finanziario  e di
          riorganizzazione  del  sistema  sanitario  regionale, anche
          sotto  il  profilo  amministrativo  e  contabile,  tale  da
          mettere  in  pericolo la tutela dell'unita' economica e dei
          livelli  essenziali  delle  prestazioni,  ferme restando le
          disposizioni  di  cui  all'art.  1, comma 796, lettera b) ,
          della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, il Presidente del
          Consiglio dei Ministri, con la procedura di cui all'art. 8,
          comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  della  salute, sentito il Ministro per gli affari
          regionali  e  le  autonomie  locali,  diffida la regione ad
          adottare  entro  quindici  giorni tutti gli atti normativi,
          amministrativi,   organizzativi   e   gestionali  idonei  a
          garantire  il  conseguimento  degli  obiettivi previsti nel
          Piano.
              2.  Ove  la  regione non adempia alla diffida di cui al
          comma  1,  ovvero  gli  atti  e  le azioni posti in essere,
          valutati dai predetti Tavolo e Comitato, risultino inidonei
          o   insufficienti   al   raggiungimento   degli   obiettivi
          programmati,  il  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del
          Ministro  dell'economia e delle finanze, di concerto con il
          Ministro  della  salute, sentito il Ministro per gli affari
          regionali  e  le autonomie locali, nomina un commissario ad
          acta  per  l'intero periodo di vigenza del singolo Piano di
          rientro,  con  la  facolta', fra le altre, di proporre alla
          regione   la  sostituzione  dei  direttori  generali  delle
          aziende sanitarie locali ovvero delle aziende ospedaliere.
              2-bis   I   crediti   interessati  dalle  procedure  di
          accertamento  e  riconciliazione del debito pregresso al 31
          dicembre 2005, attivate dalle regioni nell'ambito dei piani
          di  rientro  dai  deficit sanitari di cui all'art. 1, comma
          180,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per i quali sia
          stata  fatta  la richiesta ai creditori della comunicazione
          di  informazioni,  entro  un  termine definito, sui crediti
          vantati  dai  medesimi, si prescrivono in cinque anni dalla
          data  in  cui  sono  maturati,  e  comunque  non  prima  di
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          legge  di  conversione  del presente decreto, qualora, alla
          scadenza   del   termine  fissato,  non  sia  pervenuta  la
          comunicazione  richiesta.  A  decorrere  dal termine per la
          predetta  comunicazione, i crediti di cui al presente comma
          non producono interessi.».

        
      
          
Capo IV
Spesa sanitaria e per invalidita'
                              Art. 80.
      Piano straordinario di verifica delle invalidita' civili
  1.  L'Istituto  nazionale  ((  della  previdenza  )) sociale (INPS)
attua,   dal   1°   gennaio  2009  al  31  dicembre  2009,  un  piano
straordinario  di  200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei
titolari di benefici economici di invalidita' civile.
  2.  Nel  caso  di  accertata insussistenza dei prescritti requisiti
sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del (( regolamento di cui
al  ))  decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n.
698.
  3.   Nei  procedimenti  di  verifica,  compresi  quelli  in  corso,
finalizzati  ad  accertare,  nei confronti di titolari di trattamenti
economici di invalidita' civile, la permanenza dei requisiti sanitari
necessari  per  continuare  a  fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S.
dispone  la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato,
a  cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita
medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni
dalla  data  di  notifica della sospensione ovvero della richiesta di
giustificazione  nel  caso  in  cui  tale  sospensione sia stata gia'
disposta,   non   fornisce   idonee   motivazioni  circa  la  mancata
presentazione   a  visita,  l'I.N.P.S.  provvede  alla  revoca  della
provvidenza  a  decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove,
invece,  siano  ritenute  valide  le  giustificazioni addotte, verra'
comunicata  la  nuova  data di visita medica alla quale l'interessato
non  potra'  sottrarsi,  pena la revoca del beneficio economico dalla
data  di  sospensione,  salvo  i casi di visite domiciliari richieste
dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle
disposizioni  di cui al primo e al secondo periodo del presente comma
i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per
i quali e' stata determinata una invalidita' pari al 100 per cento ed
i  soggetti  affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo
della    automatica    sospensione    dei   pagamenti,   si   procede
obbligatoriamente  alla  visita  domiciliare  volta  ad  accertare la
persistenza  dei  requisiti di invalidita' necessari per il godimento
dei benefici economici.
  4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti
specialistici,  eventualmente  richiesti nel corso della procedura di
verifica,  la  sospensione  dei  pagamenti  e la revoca del beneficio
economico  verranno  disposte  con le medesime modalita' di cui al ((
comma 3 )).
  5.  Ai  titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per
il  rinnovo  della  patente  stessa,  gli uffici della motorizzazione
civile   sono   autorizzati   a   rilasciare  un  permesso  di  guida
provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.
  6.  Nei  procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita
emessi   dalle   commissioni   mediche   di   verifica,   finalizzati
all'accertamento  degli stati di invalidita' civile, cecita' civile e
sordomutismo, nonche' ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S.
nella  materia  di cui al presente articolo la legittimazione passiva
spetta all'I.N.P.S. medesimo.
  7.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro,  della salute e delle
politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,  (( previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano )) , da emanarsi entro trenta giorni (( dalla data di entrata
)) in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita'
di  attuazione  del  piano straordinario di cui al presente articolo,
avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi
in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni
rispetto  alla  popolazione  residente  nonche'  alle sinergie con le
diverse  banche dati presenti nell'ambito (( delle amministrazioni ))
pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la
motorizzazione civile.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma  5 dell'art. 5 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994,
          n.  698  (Regolamento  recante  norme sul riordinamento dei
          procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni
          civili e sulla concessione dei benefici economici):
              «5.  Nel  caso di accertata insussistenza dei requisiti
          prescritti  per il godimento dei benefici si da' luogo alla
          immediata   sospensione  cautelativa  del  pagamento  degli
          stessi,  da  notificarsi entro trenta giorni dalla data del
          provvedimento   di   sospensione.   Il  successivo  formale
          provvedimento   di   revoca   produce  effetti  dalla  data
          dell'accertata  insussistenza  dei requisiti prescritti. In
          caso  di  revoca  per  insussistenza  dei requisiti, in cui
          vengono  rilevati  elementi  di  responsabilita'  per danno
          erariale,  i  prefetti  sono  tenuti  ad  inviare copia del
          provvedimento  alla Corte dei conti per eventuali azioni di
          responsabilita'.».

        
      
          
Titolo IV
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Capo I
Misure fiscali perequazione tributaria
                              Art. 81.
                    Settori petrolifero e del gas
((   1.-15. (Soppressi).
    16.  In  dipendenza  dell'andamento  dell'economia e dell'impatto
sociale   dell'aumento   dei  prezzi  e  delle  tariffe  del  settore
energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui
all'articolo  75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e  successive  modificazioni, e' applicata con una addizionale di 5,5
punti  percentuali  per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo
di  imposta  precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di
euro e che operano nei settori di seguito indicati:
     a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
      b)  raffinazione  petrolio, produzione o commercializzazione di
benzine,  petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati,
gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
     c) produzione o commercializzazione di energia elettrica.
    Nel  caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli
di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si
applica  qualora  i  ricavi  relativi  ad  attivita' riconducibili ai
predetti  settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo
dei  ricavi  conseguiti.  La  medesima disposizione non si applica ai
soggetti   che   producono   energia   elettrica  mediante  l'impiego
prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.
    16-bis.  I  soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato
l'opzione  per  la  tassazione  di gruppo di cui all'articolo 117 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni,   assoggettano   autonomamente   il   proprio  reddito
imponibile   all'addizionale   prevista   dal  medesimo  comma  16  e
provvedono al relativo versamento )).
     ((  16-ter.  I  soggetti  indicati  nel  comma  16  che  abbiano
esercitato,  in qualita' di partecipati, l'opzione per la trasparenza
fiscale  di  cui  all'articolo  115 del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni, assoggettano
autonomamente  il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista
dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti
indicati  nel  comma  16  che  abbiano  esercitato,  in  qualita'  di
partecipanti,  l'opzione  per la trasparenza fiscale di cui al citato
articolo  115  del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano
il  proprio  reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo
comma  16  senza  tener  conto  del  reddito  imputato dalla societa'
partecipata )).
  17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la
disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di
imposta (( successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 )).
  18.   E'   fatto  divieto  agli  operatori  economici  dei  settori
richiamati  al  comma  16  di  traslare  l'onere  della maggiorazione
d'imposta  sui prezzi al consumo. L'Autorita' per l'energia elettrica
e  il  gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui
al  precedente  periodo.  (( L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento
relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16 )).
  19.  Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo
l'art. 92 e' aggiunto il seguente:
  «Art.  92-bis  (Valutazione  delle rimanenze di alcune categorie di
imprese).  -  1.  La  valutazione  delle  rimanenze  finali  dei beni
indicati  all'articolo  85,  comma  1,  lettere a) e b) e' effettuata
secondo  il  metodo  della media ponderata o del «primo entrato primo
uscito»,  anche  se  non  adottati  in bilancio, dalle imprese il cui
volume  di  ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli
studi di settore, esercenti le attivita' di:
     a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
      b)  raffinazione  petrolio, produzione o commercializzazione di
benzine,  petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati,
di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.
    2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti
che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali
di  cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  19  luglio  2002,  ed  anche  a  quelli  che abbiano
esercitato,   relativamente  alla  valutazione  dei  beni  fungibili,
l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28
febbraio 2005, n. 38.
  3.  Per  quanto  non diversamente disposto dal presente articolo si
applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92.».
  20.  Le  disposizioni  di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere
dal  periodo  d'imposta  in  corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  21.  Il  maggior valore delle rimanenze finali che si determina per
effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico
delle  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si
sono  avvalse  dell'opzione  di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del
decreto  legislativo  28  febbraio  2005,  n.  38,  non concorre alla
formazione del reddito in quanto escluso ed e' soggetto ad un'imposta
sostitutiva   dell'imposta   sul   reddito   delle  persone  fisiche,
dell'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive con l'aliquota del 16 per cento.
  22.  L'imposta  sostitutiva dovuta e' versata in un'unica soluzione
contestualmente   al   saldo   dell'imposta   personale   dovuta  per
l'esercizio  di  prima  applicazione  dell'articolo  92-bis del testo
unico  delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione del
contribuente  puo'  essere  versata  in  tre  rate  di eguale importo
contestualmente   al   saldo   delle  imposte  sul  reddito  relative
all'esercizio  di  prima  applicazione dell'articolo 92-bis del testo
unico  delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  917,  del  1986 e dei due esercizi successivi.
Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice
del 3 per cento.
    23.  Il  maggior  valore  assoggettato  ad imposta sostitutiva si
considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello
di  prima  applicazione dell'articolo 92-bis )) del testo unico delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  917,  del  1986;  tuttavia  fino  al  terzo esercizio
successivo:
     a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5,
del  testo  unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza del
maggior  valore  assoggettato  ad  imposta sostitutiva non concorrono
alla  formazione  del  reddito  ai  fini  delle  imposte  personali e
dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive, ma determinano la
riliquidazione   della   stessa  imposta  sostitutiva.  In  tal  caso
l'importo  corrispondente  al  16  per  cento di tali svalutazioni e'
computato  in  diminuzione  delle  rate  di  eguale importo ancora da
versare;  l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo
ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;
      (( a-bis) se la quantita' delle rimanenze finali e' inferiore a
quella   esistente   al   termine  del  periodo  d'imposta  di  prima
applicazione  dell'articolo  92-bis del testo unico delle imposte sui
redditi  approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del  1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantita' vendute
e' ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In
tal   caso   l'importo  corrispondente  dell'imposta  sostitutiva  e'
computato  in  diminuzione  delle  rate  di  eguale importo ancora da
versare;  l'eccedenza e' compensabile a valere sui versamenti a saldo
e in acconto dell'imposta personale sul reddito; ))
      b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o
parte  delle  rimanenze  di  cui  all'articolo 92-bis del testo unico
delle  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  n.  917,  del  1986,  il  diritto  alla  riliquidazione e
l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul
conferitario,  solo  nel  caso in cui quest'ultimo non eserciti prima
del  conferimento  le  attivita' di cui al predetto articolo 92-bis e
adotti  lo  stesso  metodo  di  valutazione  del  conferente. In caso
contrario,  si  rende  definitiva  l'imposta  sostitutiva  in  misura
corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite cosi' come
risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino
a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal
conferitario  in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n.  917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito
per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al
31 dicembre 2011.
  24.  Fino  al  termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011,
nel  caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle
rimanenze  di  cui  all'articolo 92-bis del testo unico delle imposte
sui  redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917  del  1986,  l'imposta  sostitutiva  in  misura corrispondente al
maggior   valore   delle   rimanenze  cedute  cosi'  come  risultante
dall'ultima  riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con
l'aliquota del 27,5 per cento.
  25.  L'applicazione  dell'articolo  92-bis  del  testo  unico delle
imposte  sui  redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce
deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile.
((   26.-28. (Soppressi). ))
   (( 29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento
delle    esigenze    prioritariamente    di   natura   alimentare   e
successivamente  anche  energetiche  e  sanitarie  dei cittadini meno
abbienti.
   30. Il Fondo e' alimentato:
    a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione
ai sensi dell'articolo 83, comma 22;
    b)  dalle  somme  conseguenti  al  recupero  dell'aiuto  di Stato
dichiarato  incompatibile  dalla  decisione  C(2008)869  def. dell'11
marzo 2008 della Commissione;
    c)  dalle somme versate dalle cooperative a mutualita' prevalente
di cui all'articolo 82, commi 25 e 26;
    d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;
    e)  con  versamenti  a  titolo spontaneo e solidale effettuati da
chiunque,  ivi  inclusi  in  particolare  le  societa' e gli enti che
operano nel comparto energetico.
  31. (Soppresso).
  32.   In  considerazione  delle  straordinarie  tensioni  cui  sono
sottoposti  i  prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette
energetiche,  nonche' il costo per la fornitura di gas da privati, al
fine  di  soccorrere  le  fasce  deboli  di  popolazione  in stato di
particolare  bisogno e su domanda di queste, e' concessa ai residenti
di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio
economico,  individuati  ai  sensi  del  comma 33, una carta acquisti
finalizzata  all'acquisto  di tali beni e servizi, con onere a carico
dello Stato )).
    ((  33.  Entro  trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto,  con  decreto  interdipartimentale  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente:
    a)  i  criteri  e le modalita' di individuazione dei titolari del
beneficio  di cui al comma 32, tenendo conto dell'eta' dei cittadini,
dei   trattamenti  pensionistici  e  di  altre  forme  di  sussidi  e
trasferimenti  gia'  ricevuti dallo Stato, della situazione economica
del  nucleo  familiare,  dei redditi conseguiti, nonche' di eventuali
ulteriori  elementi  atti  a  escludere  soggetti  non  in  stato  di
effettivo bisogno;
    b) l'ammontare del beneficio unitario;
    c)  le modalita' e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma
29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32 )).
    (( 33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le
fasce  piu'  deboli  della popolazione, possono essere avviate idonee
iniziative di comunicazione )).
   (( 34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso
deve  essere  conseguita  entro  il  30  settembre 2008, il Ministero
dell'economia    e    delle   finanze   puo'   avvalersi   di   altre
amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane S.p.a., di SOGEI
S.p.a. o di CONSIP S.p.a. ))
  35.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, ovvero uno dei
soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:
      a)  i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformita'
alla disciplina di cui al comma 33;
      b)  il  gestore  del servizio integrato di gestione delle carte
acquisti  e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della
disponibilita'  di una rete distributiva diffusa in maniera capillare
sul  territorio  della  Repubblica,  che  possa  fornire  funzioni di
sportello  relative  all'attivazione  della carta e alla gestione dei
rapporti  amministrativi,  al fine di minimizzare gli oneri, anche di
spostamento,  dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di
precedenti  esperienze  in  iniziative  di  erogazione  di contributi
pubblici.
  36.  Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono
informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio
di  cui  al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi
effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformita'
alle  leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie,
documenti  e  ogni  ulteriore  collaborazione richiesta dal Ministero
dell'economia  e  delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui
questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.
  37.  Il  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, con
apposite  convenzioni,  promuove  il  concorso del settore privato al
supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.
  38.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si
provvede mediante utilizzo del Fondo di cui (( al comma 29 )).
    (( 38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al
comma  33  e  successivamente  entro  il 31 dicembre di ogni anno, il
Governo  presenta  una  relazione al Parlamento sull'attuazione della
carta acquisti di cui al comma 32 )).
    ((  38-ter. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali
di   politica   economica  di  cui  all'articolo  10,  comma  5,  del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' integrata a
valere  sulla  quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche
normative  previste  dagli  articoli  81  e  82 del presente decreto,
dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di
euro  per  l'anno  2009,  71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5
milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno 2011. Il medesimo fondo e'
ridotto  di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel
2009. ))

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 75 del decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
          successive  modificazioni,  recante «Approvazione del testo
          unico delle imposte sui redditi»:
              «Art.  75  (Base imponibile). - 1. L'imposta si applica
          sul  reddito  complessivo  netto,  determinato  secondo  le
          disposizioni della sezione I del capo II, per le societa' e
          gli  enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art.
          73,  del capo III, per gli enti non commerciali di cui alla
          lettera  c)  e  dei capi IV e V, per le societa' e gli enti
          non residenti di cui alla lettera d) .
              2.  Le  societa'  residenti  di cui alla lettera a) del
          comma  1  dell'art.  73  e quelle non residenti di cui alla
          lettera  d)  possono  determinare  il  reddito  secondo  le
          disposizioni del capo VI .».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 117 del citato
          decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
          successive   modificazioni,   «testo   unico   imposte  sui
          redditi»:
              «Art.  117  (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
          di  imprese  controllate  residenti).  -  1.  La societa' o
          l'ente   controllante   e   ciascuna  societa'  controllata
          rientranti  fra  i  soggetti  di  cui all'art. 73, comma 1,
          lettere  a)  e  b)  ,  fra  i quali sussiste il rapporto di
          controllo  di  cui  all'art.  2359, comma 1, numero 1), del
          codice civile, con i requisiti di cui all'art. 120, possono
          congiuntamente  esercitare  l'opzione  per la tassazione di
          gruppo.
              2. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d) ,
          possono  esercitare  l'opzione  di  cui  al comma 1 solo in
          qualita' di controllanti ed a condizione:
                a)  di  essere  residenti  in Paesi con i quali e' in
          vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
                b)   di   esercitare   nel   territorio  dello  Stato
          un'attivita'   d'impresa,   come   definita  dall'art.  55,
          mediante   una   stabile   organizzazione,   come  definita
          dall'art.   162,   nel   cui  patrimonio  sia  compresa  la
          partecipazione in ciascuna societa' controllata.
              3.  Permanendo  il  requisito  del  controllo di cui al
          comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
          irrevocabile.   Nel  caso  venga  meno  tale  requisito  si
          determinano le conseguenze di cui all'art. 124.».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 115 del citato
          testo unico imposte sui redditi:
              «Art.  115  (Opzione  per la trasparenza fiscale). - 1.
          Esercitando  l'opzione  di  cui  al  comma  4,  il  reddito
          imponibile  dei  soggetti  di  cui  all'art.  73,  comma 1,
          lettera   a)   ,   al   cui  capitale  sociale  partecipano
          esclusivamente  soggetti  di cui allo stesso art. 73, comma
          1, lettera a) , ciascuno con una percentuale del diritto di
          voto   esercitabile   nell'assemblea  generale,  richiamata
          dall'art.  2346 del codice civile, e di partecipazione agli
          utili  non  inferiore al 10 per cento e non superiore al 50
          per  cento,  e' imputato a ciascun socio, indipendentemente
          dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota
          di  partecipazione agli utili. Ai soli fini dell'ammissione
          al regime di cui al presente articolo, nella percentuale di
          partecipazione  agli utili di cui al periodo precedente non
          si considerano le azioni prive del predetto diritto di voto
          e  la  quota  di  utili  delle azioni di cui all'art. 2350,
          secondo  comma, primo periodo, del codice civile, si assume
          pari  alla quota di partecipazione al capitale delle azioni
          medesime.  I  requisiti  di  cui  al  primo  periodo devono
          sussistere a partire dal primo giorno del periodo d'imposta
          della  partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere
          ininterrottamente  sino  al termine del periodo di opzione.
          L'esercizio dell'opzione non e' consentito nel caso in cui:
                a)  i  soci  partecipanti  fruiscano  della riduzione
          dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa';
                b)  la societa' partecipata eserciti l'opzione di cui
          agli articoli 117 e 130.
              2.  Nel  caso  in  cui i soci con i requisiti di cui al
          comma  1  non  siano  residenti  nel territorio dello Stato
          l'esercizio dell'opzione e' consentito a condizione che non
          vi   sia   obbligo  di  ritenuta  alla  fonte  sugli  utili
          distribuiti.
              3.   L'imputazione  del  reddito  avviene  nei  periodi
          d'imposta delle societa' partecipanti in corso alla data di
          chiusura  dell'esercizio  della  societa'  partecipata.  Le
          ritenute  operate  a  titolo  d'acconto sui redditi di tale
          societa',  i  relativi  crediti  d'imposta  e  gli  acconti
          versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci
          secondo  la  percentuale  di  partecipazione  agli utili di
          ciascuno.  Le  perdite  fiscali  della societa' partecipata
          relative  a  periodi  in  cui  e'  efficace  l'opzione sono
          imputate  ai  soci  in proporzione alle rispettive quote di
          partecipazione  ed  entro il limite della propria quota del
          patrimonio  netto  contabile della societa' partecipata. Le
          perdite  fiscali  dei soci relative agli esercizi anteriori
          all'inizio  della  tassazione  per  trasparenza non possono
          essere  utilizzate  per compensare i redditi imputati dalle
          societa' partecipate.
              4.  L'opzione  e' irrevocabile per tre esercizi sociali
          della  societa'  partecipata  e  deve  essere esercitata da
          tutte   le   societa'   e   comunicata  all'Amministrazione
          finanziaria,  entro  il  primo  dei  tre  esercizi  sociali
          predetti, secondo le modalita' indicate in un provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
              5.  L'esercizio  dell'opzione  di  cui  al  comma 4 non
          modifica  il  regime  fiscale  in  capo  ai  soci di quanto
          distribuito  dalla societa' partecipata utilizzando riserve
          costituite  con  utili  di precedenti esercizi o riserve di
          cui  all'art.  47,  comma  5. Ai fini dell'applicazione del
          presente    comma,   durante   i   periodi   di   validita'
          dell'opzione,   salva   una   diversa   esplicita  volonta'
          assembleare,  si  considerano  prioritariamente distribuiti
          gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1. In caso di
          coperture   di  perdite,  si  considerano  prioritariamente
          utilizzati gli utili imputati ai soci ai sensi del comma 1.
              6.  Nel caso vengano meno le condizioni per l'esercizio
          dell'opzione,  l'efficacia  della  stessa cessa dall'inizio
          dell'esercizio sociale in corso della societa' partecipata.
          Gli  effetti  dell'opzione  non  vengono  meno  nel caso di
          mutamento    della   compagine   sociale   della   societa'
          partecipata   mediante  l'ingresso  di  nuovi  soci  con  i
          requisiti di cui al comma 1 o 2.
              7.  Nel  primo  esercizio di efficacia dell'opzione gli
          obblighi   di   acconto   permangono  anche  in  capo  alla
          partecipata.   Per  la  determinazione  degli  obblighi  di
          acconto  della  partecipata stessa e dei suoi soci nel caso
          venga  meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica quanto
          previsto  dall'art.  124,  comma  2.  Nel  caso  di mancato
          rinnovo   dell'opzione,   gli   obblighi   di   acconto  si
          determinano  senza considerare gli effetti dell'opzione sia
          per la societa' partecipata, sia per i soci.
              8. La societa' partecipata e' solidalmente responsabile
          con   ciascun  socio  per  l'imposta,  le  sanzioni  e  gli
          interessi   conseguenti   all'obbligo  di  imputazione  del
          reddito.
              9.  Le  disposizioni  applicative  della presente norma
          sono  stabilite  dallo  stesso  decreto ministeriale di cui
          all'art. 129.
              10.  Ai  soggetti  di  cui  al  comma 1 si applicano le
          disposizioni di cui all'art. 40, secondo comma, del decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
              11.  Il socio ridetermina il reddito imponibile oggetto
          di  imputazione  rettificando  i  valori patrimoniali della
          societa'   partecipata   secondo   le   modalita'  previste
          dall'art.   128,  fino  a  concorrenza  delle  svalutazioni
          determinatesi  per  effetto  di  rettifiche  di  valore  ed
          accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle
          rivalutazioni  assoggettate a tassazione, dedotte dal socio
          medesimo  nel  periodo  d'imposta  antecedente a quello dal
          quale  ha  effetto  l'opzione  di cui al comma 4 e nei nove
          precedenti.
              12.  Per  le  partecipazioni  in  societa' indicate nel
          comma  1  il  relativo  costo  e'  aumentato  o  diminuito,
          rispettivamente,  dei  redditi  e delle perdite imputati ai
          soci  ed  e'  altresi'  diminuito,  fino  a concorrenza dei
          redditi imputati, degli utili distribuiti ai soci.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 3 della legge
          27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di
          statuto dei diritti del contribuente»:
              «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
          1.   Salvo   quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente  ai tributi periodici le modifiche introdotte
          si   applicano   solo   a  partire  dal  periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono.
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere  adempimenti  a  carico  dei  contribuenti la cui
          scadenza  sia  fissata anteriormente al sessantesimo giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
              3.  I  termini  di  prescrizione e di decadenza per gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 117 del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
              «Art.  117  (Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo
          di  imprese  controllate  residenti).  -  1.  La societa' o
          l'ente   controllante   e   ciascuna  societa'  controllata
          rientranti  fra  i  soggetti  di  cui all'art. 73, comma 1,
          lettere  a)  e  b)  ,  fra  i quali sussiste il rapporto di
          controllo  di  cui  all'art.  2359, comma 1, numero 1), del
          codice  civile,  con requisiti di cui all'art. 120, possono
          congiuntamente  esercitare  l'opzione  per la tassazione di
          gruppo.
              2. I soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d) ,
          possono  esercitare  l'opzione  di  cui  al comma 1 solo in
          qualita' di controllanti ed a condizione:
                a)  di  essere  residenti  in Paesi con i quali e' in
          vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
                b)   di   esercitare   nel   territorio  dello  Stato
          un'attivita'   d'impresa,   come   definita  dall'art.  55,
          mediante   una   stabile   organizzazione,   come  definita
          dall'art.   162,   nel   cui  patrimonio  sia  compresa  la
          partecipazione in ciascuna societa' controllata.
              3.  Permanendo  il  requisito  del  controllo di cui al
          comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
          irrevocabile.   Nel  caso  venga  meno  tale  requisito  si
          determinano le coseguenze di cui all'art. 124.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2423-bis del Codice
          civile:
              «Art.  2423-bis (Principi di redazione del bilancio). -
          Nella  redazione  del  bilancio  devono  essere osservati i
          seguenti principi:
                1)  la  valutazione  delle  voci  deve  essere  fatta
          secondo  prudenza  e  nella prospettiva della continuazione
          dell'attivita',   nonche'   tenendo  conto  della  funzione
          economica   dell'elemento   dell'attivo   o   del   passivo
          considerato;
                2)  si  possono  indicare  esclusivamente  gli  utili
          realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
                3)  si deve tener conto dei proventi e degli oneri di
          competenza  dell'esercizio,  indipendentemente  dalla  data
          dell'incasso o del pagamento;
                4)  si deve tener conto dei rischi e delle perdite di
          competenza  dell'esercizio,  anche  se  conosciuti  dopo la
          chiusura di questo;
                5)  gli  elementi eterogenei ricompresi nelle singole
          voci devono essere valutati separatamente;
                6)  i  criteri  di  valutazione  non  possono  essere
          modificati da un esercizio all'altro.
              Deroghe  al principio enunciato nel numero 6) del comma
          precedente  sono  consentite  in  casi eccezionali. La nota
          integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza
          sulla  rappresentazione  della  situazione  patrimoniale  e
          finanziaria e del risultato economico.».
              - Si  riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 10
          del  decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con
          modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre  2004,  n.  307,
          recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e di
          finanza pubblica»:
              «Art.  10 (Proroga di termini in materia di definizione
          di illeciti edilizi). - 1.-4. Omissis.
              5.   Al   fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

        
      
          
Titolo IV
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Capo I
Misure fiscali perequazione tributaria
                              Art. 82.
      Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari
                      «familiari» e cooperative
  1.  All'art. 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  «5-bis  Gli  interessi  passivi sostenuti dai soggetti indicati nel
primo  periodo  del  comma  5,  sono deducibili dalla base imponibile
della  predetta  imposta  nei  limiti  del  1996  per  cento del loro
ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli
da  117  a  129,  l'ammontare  complessivo  degli  interessi  passivi
maturati  in  capo  a  soggetti  ((  di  cui al periodo precedente ))
partecipanti  al  consolidato a favore di altri soggetti partecipanti
sono  integralmente  deducibili  sino  a  concorrenza  dell'ammontare
complessivo  degli  interessi  passivi  maturati  in capo ai soggetti
partecipanti  a  favore  di  soggetti  estranei  al  consolidato.  La
societa'  o  ente  controllante  opera  la  deduzione integrale degli
interessi   passivi   di   cui  al  periodo  precedente  in  sede  di
dichiarazione   di  cui  all'articolo  122,  apportando  la  relativa
variazione   in   diminuzione   della  somma  algebrica  dei  redditi
complessivi netti dei soggetti partecipanti».
  2.  In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni  di  cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico
delle  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  n.  917,  del  1986,  come  introdotto  dal  comma  1, si
applicano (( a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso  al  31  dicembre  2007.  ))  Limitatamente al medesimo periodo
d'imposta  gli  interessi  passivi  di cui al citato comma 5-bis sono
deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.
  3.  Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modifiche:
     a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente:  «Gli  interessi  passivi  concorrono  alla  formazione del
valore  della  produzione  nella  misura  del  96  per cento del loro
ammontare.»;
     b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente:  «Gli  interessi  passivi  concorrono  alla  formazione del
valore  della  produzione  nella  misura  del  96  per cento del loro
ammontare.»;
      c)  all'articolo  7,  comma  2, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore
della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.».
  4.  In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni  di  cui  al  comma  3  si  applicano (( a decorrere dal
periodo  d'imposta  successivo  a quello in corso al 31 dicembre 2007
)). Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi
di  cui  al (( comma 3 )) sono deducibili nei limiti del 97 per cento
del loro ammontare.
  5.  Nella  determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta
sul  reddito  delle societa' e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive  ((  per il medesimo periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007 )) , in sede di versamento della seconda
o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella
che  si  sarebbe  determinata  applicando  le  disposizioni dei commi
precedenti.
  6.  All'articolo  111,  comma  3, del testo unico delle imposte sui
redditi  approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
      a)  le  parole  «pari  al  60  per cento» sono sostituite dalle
seguenti «pari al 30 per cento»;
      b)  le  parole  «nei  nove esercizi successivi» sono sostituite
dalle seguenti «nei diciotto esercizi successivi»;
      c)  le parole «il 50 per cento della medesima riserva sinistri»
sono  sostituite  dalle  seguenti  «il  75  per  cento della medesima
riserva sinistri».
  7.  Le  residue  quote  dell'ammontare complessivo delle variazioni
della  riserva sinistri di cui all'art. 111, comma 3, del testo unico
delle  imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  n.  917 del 1986, che eccede il 60 per cento dell'importo
iscritto  in  bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in
corso  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto e non
ancora   dedotte,   sono   deducibili  per  quote  costanti  fino  al
raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro
formazione.
  8.  In  deroga  all'art.  3  della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni  di  cui  ai  commi  6  e 7 si applicano a decorrere dal
periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto;  nella  determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo  periodo  di  imposta, in sede di versamento della seconda o
unica  rata,  si assume, quale imposta del periodo precedente, quella
che  si  sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e
7.
  9.  La  percentuale  della  somma  da versare, nei termini e con le
modalita'  previsti dall'art. 15-bis del decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 642, e' elevata al 75 per cento per
l'anno  2008,  all'85 per cento per il 2009 e al 95 per cento per gli
anni successivi.
  10.  La  percentuale  della  somma  da versare nei termini e con le
modalita'  previsti  dall'art.  9, comma 1-bis della legge 29 ottobre
1961,  n. 1216, e' elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per
cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi.
  11.  All'art.  106,  comma 3, del testo unico delle imposte dirette
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
      a)  le  parole:  «0,40  per  cento»,  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «0,30 per cento»;
      b)  le  parole  «nei  nove esercizi successivi» sono sostituite
dalle seguenti: «nei diciotto esercizi successivi».
  12.  Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni
eccedenti  la  misura  deducibile  in  ciascun esercizio ai sensi del
comma 3 dell'art. 106 del testo unico (( delle imposte sui redditi ))
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 917 del
1986,  formate  negli esercizi precedenti a quello in corso alla data
di  entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono
deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo
esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.
  13.  In  deroga  all'art.  3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni  di  cui  ai  commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal
periodo  d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente  decreto;  nella  determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo  periodo  di  imposta, in sede di versamento della seconda o
unica  rata,  si assume, quale imposta del periodo precedente, quella
che  si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e
12.
   (( 13-bis. All'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265,
il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
  «  2-bis.  A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso  alla  data  del  31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel
comma  2  e' aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta
in  corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel
comma  2  e'  aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo
d'imposta  il versamento e' effettuato, a titolo di acconto, entro il
30  novembre  2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve
del  bilancio  dell'esercizio per il quale il termine di approvazione
scade anteriormente al 25 giugno 2008». ))
  14.  Al  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di
registro  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a)  all'art.  5,  comma  2, dopo le parole: «ad eccezione delle
operazioni  ((  esenti  e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo
comma,  numeri  8),  8-bis),  8-ter) e 27-quinquies), )) dello stesso
decreto»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «nonche'  delle locazioni di
immobili  esenti  ai sensi dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n.
133  e  dell'art.  10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del
1972»;
      b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole «27-quinquies) dello
stesso  decreto»  sono inserite le seguenti: «nonche' delle locazioni
di  immobili  esenti ai sensi dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999,
n.  133,  e  dell'art. 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633
del 1972».
  15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
stabiliti le modalita' e i termini degli adempimenti e del versamento
dell'imposta  commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere
dalla  data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti
di  locazione  in  corso  alla  medesima  data e per quelli stipulati
successivamente.
  16.  Le  disposizioni  di cui all'art. 1, comma 262, della legge 24
dicembre  2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Conseguentemente  nel  comma 264, dell'articolo 1, lettera a) , della
legge n. 244 del 2007, sono soppresse le parole «, e al comma 262».
  17.  A  partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata
in  vigore  del  presente  ((  decreto  ))  , ai fondi d'investimento
immobiliare  chiusi  di cui all'articolo 37 del (( testo unico di cui
al  ))  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i
requisiti indicati nelle lettere a) e b) del (( comma 18 del presente
articolo  ))  , si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare del
valore  netto dei fondi. La societa' di gestione preleva un ammontare
pari  all'1  per  cento  a  titolo di imposta patrimoniale. Il valore
netto  del  fondo  deve  essere calcolato come media annua dei valori
risultanti  dai  prospetti redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1,
lettera  c)  , numero 3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, (( ai
fini  del  calcolo  della media annua si assumono, rispettivamente, i
valori  del  patrimonio  alla data di avvio o di cessazione del fondo
)).   Ai  fini  dell'applicazione  della  presente  disposizione  non
concorre  a  formare  il  valore  del  patrimonio  netto  l'ammontare
dell'imposta   patrimoniale   dovuta   per  il  periodo  d'imposta  e
accantonata  nel  passivo.  L'imposta  e'  corrisposta  entro  il  16
febbraio  dell'anno  successivo. Per l'accertamento, la riscossione e
le sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versata si applicano le
disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi.
  18. L'imposta di cui al comma 17 (( e' dovuta dai fondi per i quali
non  sia  prevista  la  quotazione  dei  certificati  in  un  mercato
regolamentato  e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di
euro qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti: ))
    a)  le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti
salvo  che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da uno
o  piu' dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7
del   decreto-legge  25  settembre  2001,  n.  351,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  novembre 2001, n. 410, dai soggetti
indicati  nell'art. 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
da  imprenditori  individuali,  societa' ed enti se le partecipazioni
sono  relative  all'impresa  commerciale (( nonche' da enti pubblici,
enti  di  previdenza  obbligatoria  ed  enti  non  commerciali di cui
all'art.  73,  comma  1, lettera c) del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; ))
    ((  b)  in  ogni  caso  il  fondo sia istituito )) ai sensi degli
articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del tesoro del bilancio
e  della  programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e piu' dei
due  terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del
periodo  d'imposta,  ((  da  una o piu' persone fisiche )) legate fra
loro da rapporti di parentela o affinita' ai sensi dell'art. 5, comma
5,  del  testo  unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' da
societa'  ed  enti  di  cui  le persone fisiche medesime detengano il
controllo  ai  sensi  dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il
diritto  di  partecipazione agli utili superiore al 50 per cento (( e
da trust di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le predette
quote  siano  relative  ad imprese commerciali esercitate da soggetti
residenti  ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato
di soggetti non residenti )).
    ((  18-bis.  L'imposta  sostitutiva sui redditi diversi di natura
finanziaria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n.  461,  e successive modificazioni, realizzati in dipendenza
della  cessione  o  del  rimborso di quote di partecipazione in fondi
d'investimento  immobiliare  chiusi  soggetti  alle  disposizioni del
comma  18  del  presente  articolo  e' dovuta nella misura del 20 per
cento.  L'imposta e' applicata nella medesima misura al momento della
cessione  o  del  rimborso  anche  qualora le quote siano immesse nei
rapporti  sui quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione
dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'articolo 7 del citato decreto
legislativo n. 461 del 1997, e successive modificazioni.
    19. La societa' di gestione del risparmio verifica la sussistenza
dei  requisiti  di  cui  al comma 18, considerando la media annua del
valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d'imposta. A
tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, i possessori delle quote
sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta contenente tutte
le  informazioni  necessarie  e  aggiornate ai fini dell'applicazione
delle  disposizioni  del  comma  18.  La  societa'  di  gestione  del
risparmio   segnala  all'Agenzia  delle  entrate  i  casi  in  cui  i
partecipanti  al  fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere
la   comunicazione   di   cui  al  presente  comma,  non  consentendo
l'applicazione dell'imposta di cui al comma 17. Con provvedimento del
direttore   dell'Agenzia  delle  entrate  sono  stabiliti  termini  e
modalita' per la segnalazione di cui al periodo precedente )).
  20.  La  sussistenza  ((  dei  requisiti  indicati  )) nel comma 18
determina l'applicazione dell'imposta patrimoniale di cui al comma 17
a  partire  dal  periodo  d'imposta  nel quale esse si verificano. ((
Qualora  la  societa'  di  gestione  del  risparmio  non abbia potuto
applicare  l'imposta  patrimoniale di cui al comma 17 a seguito della
mancata   comunicazione  delle  informazioni  di  cui  al  comma  19,
l'imposta  patrimoniale  e'  applicata  in  capo  ai  partecipanti in
proporzione  al  valore  delle  quote  detenute  nel medesimo periodo
d'imposta  e  risultante  dai relativi prospetti periodici redatti ai
sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) numero 3), del testo unico
delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58. Per l'accertamento
dell'imposta  si  applicano le disposizioni del titolo IV del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
successive  modificazioni,  e  le  sanzioni  sono  applicate  ai soli
soggetti  di  cui al comma 19 del presente articolo che hanno omesso,
in  tutto  o in parte, la comunicazione alla societa' di gestione del
risparmio )).
  21.  Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001,
n.  351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n.  410,  le  parole:  «una  ritenuta  del  12,50  per  cento»,  sono
sostituite dalle seguenti: «una ritenuta del 20 per cento».
    (( 21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei
fondi  comuni  di  investimento  immobiliare la ritenuta prevista dal
comma  1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,
come  modificato  dal  comma 21 del presente articolo, e' operata sui
proventi  percepiti  con  l'aliquota  del  12,50  per  cento,  fino a
concorrenza  della  differenza  positiva  tra  il  valore  risultante
dall'ultimo  rendiconto periodico redatto ai sensi dell'art. 6, comma
1,  lettera  c)  numero  3),  del  testo  unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24  febbraio  1998,  n. 58, prima della data di entrata in vigore del
presente decreto e il costo di sottoscrizione o acquisto )).
  22.  All'articolo  73  del  testo  unico  delle imposte sui redditi
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo il comma 5-ter e' inserito il seguente:
  «5-quater  Salvo  prova  contraria,  si  considerano  residenti nel
territorio  dello  Stato  le societa' o enti (( il cui patrimonio sia
investito  in  misura prevalente in quote di fondi )) di investimento
immobiliare  chiusi  di cui all'articolo 37 del (( testo unico di cui
al   ))  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e  siano
controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di societa'
fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia.
Il controllo e' individuato ai sensi dell'art. 2359, (( commi primo e
secondo )) , del codice civile, anche per partecipazioni possedute da
soggetti diversi dalle societa'.».
  23.  Nel  comma  2  dell'art.  51 del testo unico delle imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1986, n. 917, la lettera (( g-bis) )) e' abrogata.
  24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle
azioni  assegnate  ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
   (( 24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del testo unico delle norme
concernenti  gli  assegni familiari, di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni,
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: ))
       ((   «g-bis)   i   redditi   da  lavoro  dipendente  derivanti
dall'esercizio di piani di stock option». ))
    ((  24-ter.  L'esclusione  dalla  base  imponibile  contributiva,
disposta  ai  sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo 27
del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della
Repubblica  30  maggio  1955, n. 797, introdotta dal comma 24-bis del
presente  articolo,  opera  in  relazione  alle  azioni  assegnate ai
dipendenti  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. ))
  25. Le cooperative a mutualita' prevalente di cui all'art. 2512 del
codice  civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento
contratto  con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale
debito  sia  superiore  al  patrimonio  netto  contabile, comprensivo
dell'utile   d'esercizio,   cosi'   come   risultanti  alla  data  di
approvazione  del  bilancio  d'esercizio,  destinano  il  5 per cento
dell'utile  netto  annuale  al  fondo di solidarieta' per i cittadini
meno  abbienti di cui all'articolo (( 81, commi 29 e 30, del presente
decreto  ))  , secondo le modalita' e i termini stabiliti con decreto
non regolamentare emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con il Ministro della giustizia.
  26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli
utili  evidenziati  nei  bilanci relativi all'esercizio in corso alla
data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo.
  27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n.
63,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, e' sostituito dal seguente:
  «3.  Sugli  interessi corrisposti dalle societa' cooperative e loro
consorzi,  ((  che  non  soddisfano  i requisiti della definizione di
piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione,  del  6  maggio 2003 )) , ai propri soci persone fisiche
residenti  nel  territorio  dello  Stato,  relativamente  ai prestiti
erogati  alle  condizioni  stabilite  dall'art.  13  del  decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una
ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.».
  28.  Al  comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311, dopo la lettera b) e' inserita la seguente lettera:
  «  ((  b-bis)  ))  per  la quota del 55 per cento degli utili netti
annuali delle societa' cooperative di consumo e loro consorzi».
  29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni  di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta  in  corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto;  nella  determinazione  degli acconti dovuti per il medesimo
periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata,
si  assume,  quale  imposta  del  periodo  precedente,  quella che si
sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  96 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  96  (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi  e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi
          nel  costo  dei  beni  ai  sensi  del comma 1, lettera b) ,
          dell'art. 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta
          fino  a  concorrenza  degli  interessi  attivi  e  proventi
          assimilati. L'eccedenza e' deducibile nel limite del 30 per
          cento   del   risultato   operativo  lordo  della  gestione
          caratteristica.  La  quota  del  risultato  operativo lordo
          prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a
          quello  in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la
          deduzione  degli interessi passivi e degli oneri finanziari
          di  competenza,  puo'  essere  portata  ad  incremento  del
          risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.
              2.   Per   risultato  operativo  lordo  si  intende  la
          differenza  tra il valore e i costi della produzione di cui
          alle  lettere A) e B) dell'art. 2425 del codice civile, con
          esclusione  delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b)
          ,   e   dei   canoni   di  locazione  finanziaria  di  beni
          strumentali,  cosi'  come  risultanti  dal  conto economico
          dell'esercizio;  per i soggetti che redigono il bilancio in
          base  ai  principi  contabili internazionali si assumono le
          voci di conto economico corrispondenti.
              3.  Ai  fini  del presente articolo, assumono rilevanza
          gli  interessi  passivi e gli interessi attivi, nonche' gli
          oneri  e  i  proventi assimilati, derivanti da contratti di
          mutuo,    da    contratti    di    locazione   finanziaria,
          dall'emissione  di obbligazioni e titoli similari e da ogni
          altro  rapporto  avente  causa  finanziaria, con esclusione
          degli  interessi  impliciti  derivanti  da debiti di natura
          commerciale  e  con  inclusione,  tra gli attivi, di quelli
          derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei
          soggetti  operanti  con  la  pubblica  amministrazione,  si
          considerano  interessi attivi rilevanti ai soli effetti del
          presente  art.  anche  quelli  virtuali, calcolati al tasso
          ufficiale   di   riferimento   aumentato   di   un   punto,
          ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.
              4.   Gli  interessi  passivi  e  gli  oneri  finanziari
          assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta
          sono  dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta,
          se  e  nei  limiti  in  cui in tali periodi l'importo degli
          interessi  passivi  e  degli oneri assimilati di competenza
          eccedenti  gli interessi attivi e i proventi assimilati sia
          inferiore  al 30 per cento del risultato operativo lordo di
          competenza.
              5.   Le   disposizioni  dei  commi  precedenti  non  si
          applicano  alle  banche  e  agli  altri soggetti finanziari
          indicati  nell'art.  1  del  decreto legislativo 27 gennaio
          1992,  n. 87, con l'eccezione delle societa' che esercitano
          in  via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di
          partecipazioni  in  societa' esercenti attivita' diversa da
          quelle   creditizia   o   finanziaria,   alle   imprese  di
          assicurazione  nonche'  alle  societa' capogruppo di gruppi
          bancari   e   assicurativi.   Le   disposizioni  dei  commi
          precedenti   non   si  applicano,  inoltre,  alle  societa'
          consortili  costituite  per l'esecuzione unitaria, totale o
          parziale, dei lavori, ai sensi dell'art. 96 del regolamento
          di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 21
          dicembre 1999, n. 554, alle societa' di progetto costituite
          ai  sensi  dell'art.  156 del codice dei contratti pubblici
          relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
          legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  alle  societa'
          costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti
          di  cui  alla  legge  4  agosto  1990, n. 240, e successive
          modificazioni,   nonche'  alle  societa'  il  cui  capitale
          sociale  e'  sottoscritto prevalentemente da enti pubblici,
          che  costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di
          acqua, energia e teleriscaldamento, nonche' impianti per lo
          smaltimento e la depurazione.
              5-bis.  Gli  interessi  passivi  sostenuti dai soggetti
          indicati  nel  primo  periodo  del comma 5, sono deducibili
          dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del
          96   per   cento   del   loro  ammontare.  Nell'ambito  del
          consolidato  nazionale  di  cui agli articoli da 117 a 129,
          l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in
          capo  a  soggetti di cui al periodo precedente partecipanti
          al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono
          integralmente  deducibili sino a concorrenza dell'ammontare
          complessivo  degli  interessi  passivi  maturati in capo ai
          soggetti  partecipanti  a  favore  di  soggetti estranei al
          consolidato.  La  societa'  o  ente  controllante  opera la
          deduzione  integrale  degli  interessi  passivi  di  cui al
          periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'art.
          122, apportando la relativa variazione in diminuzione della
          somma  algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti
          partecipanti.
              6.  Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole
          di indeducibilita' assoluta previste dall'art. 90, comma 2,
          e  dai commi 7 e 10 dell'art. 110 del presente testo unico,
          dall'art.  3,  comma  115, della legge 28 dicembre 1995, n.
          549,  in  materia  di interessi su titoli obbligazionari, e
          dall'art.  1,  comma  465, della legge 30 dicembre 2004, n.
          311,  in  materia  di interessi sui prestiti dei soci delle
          societa' cooperative.
              7.  In  caso di partecipazione al consolidato nazionale
          di  cui  alla  sezione  II  del  presente capo, l'eventuale
          eccedenza   di   interessi   passivi  ed  oneri  assimilati
          indeducibili  generatasi  in capo a un soggetto puo' essere
          portata  in  abbattimento del reddito complessivo di gruppo
          se  e  nei  limiti  in  cui  altri soggetti partecipanti al
          consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un
          risultato   operativo   lordo  capiente  non  integralmente
          sfruttato  per  la  deduzione. Tale regola si applica anche
          alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione
          di   quelle   generatesi   anteriormente  all'ingresso  nel
          consolidato nazionale.
              8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i
          soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale
          possono  essere  incluse  anche  le  societa' estere per le
          quali  ricorrerebbero  i requisiti e le condizioni previsti
          dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b)
          e  c)  .  Nella  dichiarazione  dei redditi del consolidato
          devono  essere  indicati  i  dati  relativi  agli interessi
          passivi  e  al  risultato  operativo  lordo  della societa'
          estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 3 della legge
          27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di
          statuto dei diritti del contribuente.»:
              «Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
          1.   Salvo   quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  2,  le
          disposizioni  tributarie  non  hanno  effetto  retroattivo.
          Relativamente  ai tributi periodici le modifiche introdotte
          si   applicano   solo   a  partire  dal  periodo  d'imposta
          successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
          delle disposizioni che le prevedono.
              2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono
          prevedere  adempimenti  a  carico  dei  contribuenti la cui
          scadenza  sia  fissata anteriormente al sessantesimo giorno
          dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei
          provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
              3.  I  termini  di  prescrizione e di decadenza per gli
          accertamenti di imposta non possono essere prorogati.».
              - Si  riporta il testo degli articoli 6 e 7 del decreto
          legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali», come modificato dalla presente legge:
              «Art.  6  (Determinazione  del  valore della produzione
          netta  delle banche e di altri enti e societa' finanziari).
          -  1.  Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
          indicati  nell'art.  1  del  decreto legislativo 27 gennaio
          1992,  n.  87,  e  successive  modificazioni,  salvo quanto
          previsto  nei  successivi  commi,  la  base  imponibile  e'
          determinata  dalla  somma algebrica delle seguenti voci del
          conto   economico   redatto   in  conformita'  agli  schemi
          risultanti  dai  provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 9,
          comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:
                a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento
          dei dividendi;
                b)  ammortamenti  dei beni materiali e immateriali ad
          uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;
                c)  altre spese amministrative per un importo pari al
          90 per cento.
              2.  Per  le societa' di intermediazione mobiliare e gli
          intermediari,   diversi   dalle   banche,   abilitati  allo
          svolgimento  dei servizi di investimento indicati nell'art.
          1   del  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione  finanziaria, di cui al decreto legislativo
          24  febbraio  1998,  n.  58,  iscritti  nell'albo  previsto
          dall'art.  20  dello  stesso  decreto,  assume  rilievo  la
          differenza  tra  la somma degli interessi attivi e proventi
          assimilati  relativi alle operazioni di riporto e di pronti
          contro  termine e le commissioni attive riferite ai servizi
          prestati  dall'intermediario  e  la  somma  degli interessi
          passivi  e  oneri  assimilati  relativi  alle operazioni di
          riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive
          riferite ai servizi prestati dall'intermediario.
              3.  Per  le  societa'  di  gestione dei fondi comuni di
          investimento,  di  cui  al  citato  testo  unico  di cui al
          decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, e successive
          modificazioni,  si  assume la differenza tra le commissioni
          attive e passive.
              4.   Per   le   societa'  di  investimento  a  capitale
          variabile,  si  assume  la differenza tra le commissioni di
          sottoscrizione  e  le commissioni passive dovute a soggetti
          collocatori.
              5.  Per  i  soggetti  indicati  nei  commi 2, 3 e 4, si
          deducono  i componenti negativi di cui alle lettere b) e c)
          del comma 1 nella misura ivi indicata.
              6.  I  componenti positivi e negativi si assumono cosi'
          come  risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
          secondo  i  criteri contenuti nei provvedimenti della Banca
          d'Italia  22  dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai
          sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005,
          n.   38,   e  pubblicati  rispettivamente  nei  supplementi
          ordinari  alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006
          e  n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'art.
          5.
              7.  Per  la  Banca  d'Italia  e  l'Ufficio italiano dei
          cambi,  per  i quali assumono rilevanza i bilanci compilati
          in  conformita'  ai  criteri  di rilevazione e di redazione
          adottati  dalla  Banca  centrale  europea  ai  sensi  dello
          Statuto  del  Sistema  europeo  di banche centrali (SEBC) e
          alle  raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la
          base  imponibile e' determinata dalla somma algebrica delle
          seguenti componenti:
                a) interessi netti;
                b)  risultato  netto  da  commissioni,  provvigioni e
          tariffe;
                c) costi per servizi di produzione di banconote;
                d)  risultato netto della redistribuzione del reddito
          monetario;
                e)  ammortamenti  delle  immobilizzazioni materiali e
          immateriali, nella misura del 90 per cento;
                f)  spese di amministrazione, nella misura del 90 per
          cento.
              8.  Per i soggetti indicati nei commi precedenti non e'
          comunque  ammessa  la  deduzione: dei costi, dei compensi e
          degli utili indicati nel comma 1, lettera b) , numeri da 2)
          a  5),  dell'art.  11;  della quota interessi dei canoni di
          locazione  finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta
          comunale  sugli  immobili  di cui al decreto legislativo 30
          dicembre  1992, n. 504. (( Gli interessi passivi concorrono
          alla  formazione  del  valore della produzione nella misura
          del  96  per  cento  del  loro  ammontare  )). I contributi
          erogati  in  base  a  norma  di  legge, fatta eccezione per
          quelli   correlati   a   costi   indeducibili,  nonche'  le
          plusvalenze  e  le minusvalenze derivanti dalla cessione di
          immobili   che   non  costituiscono  beni  strumentali  per
          l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione o al
          cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, concorrono
          in  ogni  caso alla formazione del valore della produzione.
          Sono  comunque  ammesse  in deduzione quote di ammortamento
          del  costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa
          e  a  titolo  di  avviamento  in  misura non superiore a un
          diciottesimo  del  costo indipendentemente dall'imputazione
          al conto economico.
              9.  Per  le  societa' la cui attivita' consiste, in via
          esclusiva  o prevalente, nella assunzione di partecipazioni
          in   societa'   esercenti   attivita'   diversa  da  quella
          creditizia  o  finanziaria, per le quali sussista l'obbligo
          dell'iscrizione,  ai  sensi  dell'art.  113 del testo unico
          delle  leggi  in  materia  bancaria e creditizia, di cui al
          decreto    legislativo   1°   settembre   1993,   n.   385,
          nell'apposita  sezione  dell'elenco  generale  dei soggetti
          operanti  nel  settore  finanziario,  la base imponibile e'
          determinata     aggiungendo    al    risultato    derivante
          dall'applicazione   dell'art.   5  la  differenza  tra  gli
          interessi  attivi  e  proventi  assimilati  e gli interessi
          passivi   e   oneri   assimilati.   Gli  interessi  passivi
          concorrono  alla  formazione  del  valore  della produzione
          nella misura del 96 per cento del loro ammontare.».
              «Art.  7  (Determinazione  del  valore della produzione
          netta  delle imprese di assicurazione). - 1. Per le imprese
          di   assicurazione,   la  base  imponibile  e'  determinata
          apportando  alla  somma dei risultati del conto tecnico dei
          rami  danni  (voce  29)  e  del conto tecnico dei rami vita
          (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:
                a)  gli  ammortamenti  dei  beni strumentali, ovunque
          classificati,  e le altre spese di amministrazione (voci 24
          e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;
                b)  i  dividendi  (voce 33) sono assunti nella misura
          del 50 per cento.
              2.  Dalla  base imponibile non sono comunque ammessi in
          deduzione:   le   spese   per  il  personale  dipendente  e
          assimilato ovunque classificate nonche' i costi, i compensi
          e gli utili indicati nel comma 1, lettera b) , numeri da 2)
          a  5),  dell'art.  11;  le  svalutazioni,  le  perdite e le
          riprese  di  valore  dei  crediti;  la  quota interessi dei
          canoni  di  locazione  finanziaria,  desunta dal contratto;
          l'imposta   comunale  sugli  immobili  di  cui  al  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504. (( Gli interessi
          passivi   concorrono   alla  formazione  del  valore  della
          produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare
          )).
              3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta
          eccezione   per  quelli  correlati  a  costi  indeducibili,
          nonche'  le  plusvalenze  e le minusvalenze derivanti dalla
          cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali
          per  l'esercizio dell'impresa, ne' beni alla cui produzione
          o  al  cui  scambio  e'  diretta  l'attivita' dell'impresa,
          concorrono  in  ogni  caso alla formazione del valore della
          produzione.  Sono  comunque  ammesse  in deduzione quote di
          ammortamento  del  costo  sostenuto  per  l'acquisizione di
          marchi  d'impresa  e  a  titolo di avviamento in misura non
          superiore  a  un  diciottesimo  del costo indipendentemente
          dall'imputazione al conto economico.
              4.  I  componenti positivi e negativi si assumono cosi'
          come  risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto
          in conformita' ai criteri contenuti nel decreto legislativo
          26  maggio  1997,  n.  173,  e  alle  istruzioni  impartite
          dall'ISVAP  con  il  provvedimento  n.  735 del 1° dicembre
          1997,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 111 del citato testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  111  (Imprese  di  assicurazioni).  -  1.  Nella
          determinazione  del reddito delle societa' e degli enti che
          esercitano  attivita'  assicurative  concorre  a formare il
          reddito dell'esercizio la variazione delle riserve tecniche
          obbligatorie  fino alla misura massima stabilita a norma di
          legge, salvo quanto stabilito nei commi successivi.
              2.  Gli  utili  di  cui  all'art.  89,  commi  2 e 3, i
          maggiori  e  i minori valori iscritti relativi alle azioni,
          alle quote di partecipazione e agli strumenti finanziari di
          cui  all'art.  85,  comma  1,  lettere c) e d) , nonche' le
          plusvalenze  e  le  minusvalenze  che  fruiscono del regime
          previsto  dall'art.  87  concorrono  a  formare  il reddito
          qualora  siano  relativi  ad  investimenti  a  beneficio di
          assicurati  dei rami vita i quali ne sopportano il rischio.
          Ai fini dell'applicazione dell'art. 165 i predetti utili si
          assumono  nell'importo  che  in base all'art. 89 concorre a
          formare il reddito.
              3.  La  variazione  della  riserva sinistri relativa ai
          contratti  di  assicurazione  dei  rami danni, per la parte
          riferibile  alla componente di lungo periodo, e' deducibile
          nell'esercizio  in misura pari al 30 per cento dell'importo
          iscritto  in  bilancio;  l'eccedenza e' deducibile in quote
          costanti  nei  diciotto esercizi successivi. E' considerato
          componente  di lungo periodo il 75 per cento della medesima
          riserva sinistri.
              3-bis  Per  le  imprese di assicurazione che gestiscono
          sia  il  ramo  danni  che  il ramo vita, la valutazione dei
          titoli    e   degli   strumenti   finanziari   e'   attuata
          separatamente per ciascuno di essi.
              4.   Le   provvigioni   relative  all'acquisizione  dei
          contratti  di  assicurazione di durata poliennale stipulati
          nel  periodo  di  imposta sono deducibili in quote costanti
          nel  periodo  stesso  e  nei due successivi; tuttavia per i
          contratti   di  assicurazione  sulla  vita  possono  essere
          dedotte  per  l'intero  ammontare  nel predetto periodo. Le
          provvigioni   stesse,   se   iscritte   tra   gli  elementi
          dell'attivo   a  copertura  delle  riserve  tecniche,  sono
          deducibili  nei  limiti  dei corrispondenti caricamenti dei
          premi  e per un periodo massimo pari alla durata di ciascun
          contratto e comunque non superiore a dieci anni.».
              - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 15-bis del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo.»:
              «Art.  15-bis  (Versamento dell'acconto sull'imposta di
          bollo  assolta  in  modo  virtuale).  -  1.  Poste italiane
          S.p.A.,  le  banche  e gli altri enti e societa' finanziari
          indicati  nell'art.  1  del  decreto legislativo 27 gennaio
          1992,  n. 87, entro il 30 novembre di ogni anno, versano, a
          titolo  di  acconto,  una  somma pari al settanta per cento
          dell'imposta  provvisoriamente liquidata ai sensi dell'art.
          15;  per  esigenze  di  liquidita'  l'acconto  puo'  essere
          scomputato  dai  versamenti  da  effettuare  a  partire dal
          successivo mese di febbraio.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 9 della legge
          29  ottobre  1961,  n.  1216,  recante  «Nuove disposizioni
          tributarie   in  materia  di  assicurazioni  private  e  di
          contratti vitalizi.»:
              «Art.  9 (Denuncia e versamenti). - 1. Gli assicuratori
          debbono  versare  all'ufficio  del  registro  entro il mese
          solare  successivo  l'imposta dovuta sui premi ed accessori
          incassati   in   ciascun  mese  solare,  nonche'  eventuali
          conguagli   dell'imposta  dovuta  sui  premi  ed  accessori
          incassati  nel  secondo  mese  precedente.  Per  i premi ed
          accessori  incassati  nel mese di novembre, nonche' per gli
          eventuali  conguagli relativi al mese di ottobre, l'imposta
          deve  essere  versata  entro  il  20 dicembre successivo. I
          versamenti   cosi'   effettuati  vengono  scomputati  nella
          liquidazione definitiva di cui al comma 4.
              1-bis   Entro   il   30  novembre  di  ogni  anno,  gli
          assicuratori  versano,  altresi',  a  titolo di acconto una
          somma  pari  al  12,5  per cento dell'imposta liquidata per
          l'anno   precedente,  al  netto  di  quella  relativa  alle
          assicurazioni  contro  la  responsabilita' civile derivante
          dalla  circolazione  dei  veicoli a motore; per esigenze di
          liquidita'  l'acconto puo' essere scomputato, a partire dal
          successivo  mese  di  febbraio, dai versamenti previsti dal
          comma 1.
              2.  Entro il 31 maggio di ciascun anno gli assicuratori
          debbono  presentare  all'ufficio  del  registro  nella  cui
          circoscrizione  hanno la sede o la rappresentanza presso la
          quale tengono il registro di cui agli articoli da 5 a 8, la
          denuncia  dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori
          incassati  nell'esercizio annuale scaduto, su cui e' dovuta
          l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo
          le risultanze del registro medesimo.
              3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in
          conformita'  al  modello stabilito con decreto del Ministro
          delle  finanze,  di concerto con quello dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato.
              4.  Sulla  base  della  denuncia l'ufficio del registro
          procede  entro  il  15  giugno alla liquidazione definitiva
          dell'imposta  dovuta per l'anno precedente. L'ammontare del
          residuo  debito  o dell'eccedenza di imposta, eventualmente
          risultante  dalla  predetta  liquidazione  definitiva, deve
          essere  computato nel primo versamento mensile successivo a
          quello  della  comunicazione  della  liquidazione  da parte
          dell'ufficio del registro.
              5.  L'importo  da pagare e' arrotondato alle mille lire
          superiori  se  le  ultime tre cifre superano le cinquecento
          lire e a quelle inferiori nel caso contrario.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 106 del citato testo
          unico delle imposte dirette, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  106  (Svalutazione  dei crediti e accantonamenti
          per  rischi  su  crediti). - 1. Le svalutazioni dei crediti
          risultanti  in  bilancio,  per  l'importo  non  coperto  da
          garanzia  assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni
          e  dalle  prestazioni  di  servizi  indicate  nel  comma  1
          dell'art.  85,  sono  deducibili  in  ciascun esercizio nel
          limite  dello  0,50  per  cento  del  valore  nominale o di
          acquisizione  dei crediti stessi. Nel computo del limite si
          tiene  conto anche di accantonamenti per rischi su crediti.
          La   deduzione  non  e'  piu'  ammessa  quando  l'ammontare
          complessivo  delle  svalutazioni  e degli accantonamenti ha
          raggiunto   il  5  per  cento  del  valore  nominale  o  di
          acquisizione  dei  crediti risultanti in bilancio alla fine
          dell'esercizio.
              2.   Le   perdite  sui  crediti  di  cui  al  comma  1,
          determinate   con  riferimento  al  valore  nominale  o  di
          acquisizione  dei  crediti  stessi, sono deducibili a norma
          dell'art.   101,   limitatamente   alla  parte  che  eccede
          l'ammontare   complessivo   delle   svalutazioni   e  degli
          accantonamenti  dedotti  nei  precedenti esercizi. Se in un
          esercizio  l'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni  e
          degli  accantonamenti  dedotti  eccede  il  5 per cento del
          valore  nominale o di acquisizione dei crediti, l'eccedenza
          concorre a formare il reddito dell'esercizio stesso.
              3.  Per  gli  enti  creditizi  e  finanziari  di cui al
          decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni
          dei  crediti  risultanti  in  bilancio,  per  l'importo non
          coperto   da  garanzia  assicurativa,  che  derivano  dalle
          operazioni   di  erogazione  del  credito  alla  clientela,
          compresi  i  crediti  finanziari  concessi  a Stati, banche
          centrali  o enti di Stato esteri destinati al finanziamento
          delle  esportazioni  italiane  o  delle  attivita'  ad esse
          collegate,  sono deducibili in ciascun esercizio nel limite
          dello  0,30  per cento del valore dei crediti risultanti in
          bilancio,   aumentato   dell'ammontare  delle  svalutazioni
          dell'esercizio.  L'ammontare complessivo delle svalutazioni
          che  supera  lo  0,30  per  cento  e'  deducibile  in quote
          costanti  nei  diciotto  esercizi  successivi.  Ai fini del
          presente  comma  le svalutazioni si assumono al netto delle
          rivalutazioni  dei crediti risultanti in bilancio. Se in un
          esercizio  l'ammontare  complessivo  delle  svalutazioni e'
          inferiore  al  limite dello 0,30 per cento, sono ammessi in
          deduzione,  fino  al  predetto  limite,  accantonamenti per
          rischi   su  crediti.  Gli  accantonamenti  non  sono  piu'
          deducibili   quando   il   loro  ammontare  complessivo  ha
          raggiunto  il 5 per cento del valore dei crediti risultanti
          in bilancio alla fine dell'esercizio.
              4.  Per  gli enti creditizi e finanziari nell'ammontare
          dei  crediti  si  comprendono  anche  quelli  impliciti nei
          contratti di locazione finanziaria nonche' la rivalutazione
          delle  operazioni  «fuori bilancio» iscritte nell'attivo in
          applicazione dei criteri di cui all'art. 112.
              5.   Le   perdite  sui  crediti  di  cui  al  comma  3,
          determinate  con  riferimento  al  valore  di  bilancio dei
          crediti,   sono   deducibili,   ai   sensi  dell'art.  101,
          limitatamente    alla    parte   che   eccede   l'ammontare
          dell'accantonamento  per  rischi  su  crediti  dedotto  nei
          precedenti  esercizi.  Se  in  un esercizio l'ammontare del
          predetto  accantonamento  eccede  il 5 per cento del valore
          dei  crediti risultanti in bilancio, l'eccedenza concorre a
          formare il reddito dell'esercizio stesso.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 24
          settembre  2002,  n.  209, recante «Disposizioni urgenti in
          materia  di  razionalizzazione  della  base  imponibile, di
          contrasto  all'elusione  fiscale, di crediti di imposta per
          le  assunzioni,  di  detassazione  per  l'autotrasporto, di
          adempimenti  per  i  concessionari  della  riscossione e di
          imposta  di  bollo»,  convertito,  con modificazioni, dalla
          legge  22  novembre  2002,  n.  265,  come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  1  (Disposizioni  in  materia  di  fiscalita' di
          impresa).  -  1.  A  decorrere dal periodo d'imposta avente
          inizio   successivamente  al  31  dicembre  2001  e  chiuso
          successivamente   al   31   agosto  2002,  in  deroga  alle
          disposizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212:
                a)  ai  fini  della  determinazione del valore minimo
          delle  partecipazioni,  che  costituiscono immobilizzazioni
          finanziarie,   in   societa'   non   negoziate  in  mercati
          regolamentati di cui agli articoli 61, comma 3, e 66, comma
          1-bis  del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  non si tiene conto delle diminuzioni patrimoniali
          derivanti  dalla  distribuzione  di  riserve  di utili e le
          perdite  prodotte  dalle  societa'  partecipate,  a partire
          dall'esercizio  da  cui  si  applicano  le disposizioni del
          presente comma, sono rideterminate, senza tenere conto:
                  1)  delle  quote  di  ammortamento  dell'avviamento
          indeducibile ai fini fiscali;
                  2)   degli   accantonamenti   diversi   da   quelli
          fiscalmente deducibili;
                a-bis)   per   le   partecipazioni  in  societa'  non
          residenti     la    deducibilita'    fiscale,    ai    fini
          dell'applicazione  delle disposizioni di cui ai numeri 1) e
          2)  della  lettera  a)  ,  e'  determinata in base a quanto
          stabilito  dall'art.  127-bis comma 6, secondo periodo, del
          citato  testo  unico di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica n. 917 del 1986;
                b)   ai   soli  fini  fiscali,  le  minusvalenze  non
          realizzate  relative  a  partecipazioni  che  costituiscono
          immobilizzazioni   finanziarie  sono  deducibili  in  quote
          costanti  nell'esercizio  in  cui sono state iscritte e nei
          quattro successivi;
                c)  ai fini dell'applicazione del decreto legislativo
          18   dicembre   1997,   n.   466,   non   si   tiene  conto
          dell'incremento  percentuale previsto dalla disposizione di
          cui  all'art.  1,  comma  1,  dello  stesso  decreto  e  la
          remunerazione  ordinaria  della  variazione  in aumento del
          capitale  investito  di  cui  alla medesima disposizione e'
          pari al saggio degli interessi legali.
              1-bis  In  alternativa  a  quanto disposto ai sensi del
          comma  1,  lettera  c)  ,  resta  salva  la possibilita' di
          applicare   le  disposizioni  del  decreto  legislativo  18
          dicembre  1997,  n. 466, vigenti alla data del 24 settembre
          2002, con le seguenti modificazioni:
                a)  la  variazione  in aumento del capitale investito
          non   ha   ulteriormente   effetto   fino   a   concorrenza
          dell'incremento   della  consistenza  delle  partecipazioni
          rispetto   a   quella   risultante  dal  bilancio  relativo
          all'esercizio  in  corso  al 30 settembre 1996; il predetto
          incremento,  nel  caso  derivi da conferimenti in denaro di
          cui  all'art.  3, comma 2, del predetto decreto legislativo
          n. 466 del 1997, e' ridotto in misura corrispondente;
                b)  l'aliquota  media  dell'imposta sul reddito delle
          persone  giuridiche  non  puo'  essere  inferiore al 30 per
          cento  ovvero,  per  le  societa'  di  cui  all'art.  6 del
          predetto  decreto  legislativo  n.  466 del 1997, al 22 per
          cento.
              2.  A  decorrere  dal  periodo  d'imposta  successivo a
          quello in corso alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,  le  societa'  e gli enti che esercitano attivita'
          assicurativa  sono  tenuti al versamento di un'imposta pari
          allo 0,20 per cento delle riserve matematiche dei rami vita
          iscritte  nel  bilancio  dell'esercizio,  con esclusione di
          quelle  relative ai contratti aventi per oggetto il rischio
          di  morte  o  di  invalidita' permanente da qualsiasi causa
          derivante  ovvero  di  non  autosufficienza  nel compimento
          degli   atti  della  vita  quotidiana,  nonche'  di  quelle
          relative  ai fondi pensione e ai contratti di assicurazione
          di  cui  all'art.  9-  (( ter )) del decreto legislativo 21
          aprile  1993,  n. 124. Il versamento e' effettuato entro il
          termine  di  versamento a saldo delle imposte sui redditi e
          costituisce  credito  di imposta, da utilizzare a decorrere
          dal  1°  gennaio  2005,  per  il  versamento delle ritenute
          previste dall'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482,
          e  dell'imposta  sostitutiva  prevista dall'art. 26-ter del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.   600;   a  decorrere  dall'anno  2007,  se  l'ammontare
          complessivo  delle  predette imposte sostitutive e ritenute
          da versare in ciascun anno e' inferiore all'imposta versata
          ai  sensi  del primo periodo del presente comma e del comma
          2-bis  per  il  quinto  anno precedente, la differenza puo'
          essere  computata,  in  tutto  o in parte, in compensazione
          delle  imposte  e  dei contributi ai sensi dell'art. 17 del
          decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, anche oltre il
          limite  previsto  dall'art.  34,  comma  1,  della legge 23
          dicembre  2000,  n.  388,  ovvero  ceduta a societa' o enti
          appartenenti  al gruppo con le modalita' previste dall'art.
          43-ter  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
          settembre 1973, n. 602.
                2-bis  A decorrere dal periodo d'imposta successivo a
          quello  in  corso  alla  data  del  31  dicembre  2008,  la
          percentuale  indicata  nel  comma 2 e' aumentata allo 0,350
          per  cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del
          31  dicembre  2008,  la percentuale indicata nel comma 2 e'
          aumentata  allo  0,390  per  cento; per il medesimo periodo
          d'imposta il versamento e' effettuato, a titolo di acconto,
          entro  il  30 noovembre 2008, in misura pari allo 0,050 per
          cento  delle  riserve  del  bilancio  dell'esercizio per il
          quale  il termine di approvazione scade anteriormente al 25
          giugno 2008.
              2-ter Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e
          il  contenzioso  si applicano le disposizioni in materia di
          imposte   sui  redditi.  Con  provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia  delle  entrate sono stabilite le modalita' di
          versamento e di dichiarazione delle somme di cui ai commi 2
          e 2-bis
              2-quater  A  decorrere  dal  periodo d'imposta in corso
          alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, la
          variazione  della  riserva  sinistri delle societa' e degli
          enti  che  esercitano  attivita' assicurativa danni, per la
          parte  riferibile  alla  componente  di  lungo  periodo, e'
          deducibile  in  misura  non  superiore  al  90  per  cento.
          L'eccedenza  e'  deducibile  in  quote  costanti  nei  nove
          esercizi  successivi.  E'  considerato  componente di lungo
          periodo il 50 per cento della medesima riserva sinistri.
              2-quinquies. A decorrere dal periodo d'imposta in corso
          al  l  gennaio  2004,  le  disposizioni di cui ai commi 2 e
          2-ter  si  applicano  anche  alle  imprese di assicurazione
          operanti  nel  territorio dello Stato in regime di liberta'
          di  prestazione  di servizi. L'imposta di cui al comma 2 e'
          commisurata al solo ammontare delle riserve matematiche ivi
          specificate   relativo   ai   contratti   di  assicurazione
          stipulati da soggetti residenti in Italia. A tale fine essi
          adempiono direttamente agli obblighi indicati nei commi 2 e
          2-ter  ovvero  possono  nominare  un rappresentante fiscale
          residente nel territorio dello Stato che risponde in solido
          con  l'impresa  estera per gli obblighi di determinazione e
          versamento   dell'imposta  e  provvede  alla  dichiarazione
          annuale delle somme dovute.
              3.  In  funzione  delle disposizioni di cui ai commi 1,
          1-bis  e  2-quater l'acconto dell'imposta sul reddito delle
          persone  giuridiche  per il periodo d'imposta in corso alla
          data   di   entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'
          calcolato,  in  base alle disposizioni della legge 23 marzo
          1977,  n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente
          quella   che   si   sarebbe   determinata   applicando   le
          disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2-quater
              4.- 5-bis Omissis.».
              - Si  riportano i testi degli articoli 5 e 40 del testo
          unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
          1986, n. 131, modificati dalla presente legge:
              «Art. 5 (Registrazione in termine fisso e registrazione
          in  caso  d'uso).  -  1.  Sono  soggetti a registrazione in
          termine  fisso  gli  atti  indicati nella parte prima della
          tariffa  e  in  caso  d'uso  quelli  indicati  nella  parte
          seconda.
              2. Le scritture private non autenticate sono soggette a
          registrazione  in  caso  d'uso  se tutte le disposizioni in
          esse  contemplate  sono  relative  ad  operazioni  soggette
          all'imposta  sul  valore  aggiunto. Si considerano soggette
          all'imposta  sul  valore  aggiunto  anche  le cessioni e le
          prestazioni  per  le  quali l'imposta non e' dovuta a norma
          dell'art.  7 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  633,  e  quelle  di  cui al sesto comma
          dell'art.  21  dello  stesso  decreto  ad  eccezione  delle
          operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'art. 10, primo
          comma,  numeri  8),  8-bis), 8-ter), e 27-quinquies), dello
          stesso  decreto  nonche' delle locazioni di immobili esenti
          ai  sensi  dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e
          dell'art.  10,  secondo  comma, del medesimo decreto n. 633
          del 1972.».
              «Art.   40   (Atti   relativi  ad  operazioni  soggette
          all'imposta  sul  valore  aggiunto).  -  1.  Per  gli  atti
          relativi  a  cessioni  di  beni  e  prestazioni  di servizi
          soggetti  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  l'imposta si
          applica   in   misura   fissa.   Si   considerano  soggette
          all'imposta  sul  valore  aggiunto  anche  le cessioni e le
          prestazioni  per  le  quali l'imposta non e' dovuta a norma
          dell'art.  7 del decreto del Presidente della Repubblica 26
          ottobre  1972,  n.  633, e quelle di cui al sesto comma del
          successivo art. 21, ad eccezione delle operazioni esenti ai
          sensi  dell'art.  10, numeri 8, 8-bis e 27-quinquies, dello
          stesso  decreto  nonche' delle locazioni di immobili esenti
          ai  sensi dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
          dell'art.  10,  secondo  comma, del medesimo decreto n. 633
          del 1972.
              1-bis   Sono   soggette  all'imposta  proporzionale  di
          registro  le  locazioni  di immobili strumentali, ancorche'
          assoggettate   all'imposta  sul  valore  aggiunto,  di  cui
          all'art.  10,  primo  comma,  numero  8),  del  decreto del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              2.  Per le operazioni indicate nell'art. 11 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          l'imposta  si  applica  sulla  cessione  o  prestazione non
          soggetta all'imposta sul valore aggiunto.».
              - Si riporta il testo vigente del comma 262 dell'art. 1
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni
          per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2008)»:
              «262.  All'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e
          successive  modificazioni,  i  commi  da  1  a  3-bis  sono
          abrogati.»
              - Si  riporta  il  teso del comma 264 dell'art. 1 della
          citata  legge  24  dicembre  2007,  n. 244, come modificato
          dalla presente legge:
              «264.  In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000,
          n. 212:
                a)  le  disposizioni di cui al comma 261, lettera b),
          si applicano a decorrere dal 1° luglio 2008;
                b)  le disposizioni di cui al comma 261, lettere c) e
          d) , si applicano a decorrere dal 1° marzo 2008;
                c) le disposizioni di cui al comma 261, lettere a), e
          ,  f)  e g), e al comma 263 si applicano a decorrere dal 1°
          gennaio  2008.  Tuttavia,  per  le  operazioni  relative  a
          veicoli  stradali  a  motore,  le  disposizioni di cui alle
          lettere  a),  e)  e  g)  del  comma 261 si applicano dal 28
          giugno 2007.».
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 6 e 37 del
          decreto  legislativo  24  febbraio 1998, n. 58 (testo unico
          delle    disposizioni   in   materia   di   intermediazione
          finanziaria,  ai  sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
          febbraio 1996, n. 52):
              «Art. 6 (Vigilanza regolamentare). - 01. Nell'esercizio
          delle   funzioni   di  vigilanza  regolamentare,  la  Banca
          d'Italia e la Consob osservano i seguenti principi:
                a)   valorizzazione  dell'autonomia  decisionale  dei
          soggetti abilitati;
                b)   proporzionalita',   intesa   come   criterio  di
          esercizio  del  potere adeguato al raggiungimento del fine,
          con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari;
                c)  riconoscimento  del  carattere internazionale del
          mercato   finanziario   e   salvaguardia   della  posizione
          competitiva dell'industria italiana;
                d) agevolazione dell'innovazione e della concorrenza.
              02.   Per   le  materie  disciplinate  dalla  direttiva
          2006/73/CE, della Commissione, del 10 agosto 2006, la Banca
          d'Italia  e  la  Consob  possono  mantenere  o  imporre nei
          regolamenti  obblighi  aggiuntivi  a  quelli previsti dalla
          direttiva  medesima  solo  nei casi eccezionali in cui tali
          obblighi  sono obiettivamente giustificati e proporzionati,
          tenuto  conto  della  necessita'  di  fare  fronte a rischi
          specifici   per   la   protezione   degli   investitori   o
          l'integrita'   del   mercato  che  non  sono  adeguatamente
          considerati  dalle disposizioni comunitarie e se almeno una
          delle seguenti condizioni e' soddisfatta:
                a)  i  rischi  specifici  cui gli obblighi aggiuntivi
          sono  volti  a  fare fronte sono particolarmente rilevanti,
          considerata la struttura del mercato italiano;
                b)  i  rischi  specifici  cui gli obblighi aggiuntivi
          sono volti a fare fronte emergono o diventano evidenti dopo
          l'emanazione  delle disposizioni comunitarie pertinenti per
          materia.
              03.  La  Banca  d'Italia  e  la  Consob  comunicano  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze le disposizioni
          regolamentari  recanti  gli  obblighi  aggiuntivi di cui al
          comma  02  ai  fini  della  loro  notifica alla Commissione
          europea.
              1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con
          regolamento:
                a)  gli  obblighi delle SIM e delle SGR in materia di
          adeguatezza  patrimoniale,  contenimento  del rischio nelle
          sue diverse configurazioni e partecipazioni detenibili;
                b)  gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di
          modalita'  di  deposito  e  di sub-deposito degli strumenti
          finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;
                c) le regole applicabili agli OICR aventi a oggetto:
                  1)   i   criteri   e  i  divieti  all'attivita'  di
          investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo;
                  2)   le   norme   prudenziali   di  contenimento  e
          frazionamento del rischio;
                  3)  gli schemi-tipo e le modalita' di redazione dei
          prospetti   contabili  che  le  societa'  di  gestione  del
          risparmio e le SICAV devono redigere periodicamente;
                  4)  i  metodi  di  calcolo del valore delle quote o
          azioni di OICR;
                  5)  i  criteri  e  le  modalita' da adottare per la
          valutazione  dei  beni  e dei valori in cui e' investito il
          patrimonio  e  la  periodicita'  della  valutazione. Per la
          valutazione di beni non negoziati in mercati regolamentati,
          la  Banca  d'Italia  puo'  prevedere  il  ricorso a esperti
          indipendenti  e  richiederne  l'intervento anche in sede di
          acquisto e vendita dei beni da parte del gestore.
              1-bis  Le  disposizioni di cui al comma 1, lettera a) ,
          prevedono  la  possibilita'  di adottare sistemi interni di
          misurazione  dei rischi per la determinazione dei requisiti
          patrimoniali,  previa  autorizzazione della Banca d'Italia,
          nonche'  di  utilizzare  valutazioni del rischio di credito
          rilasciate da societa' o enti esterni.
              2.-.2-sexies: Omissis.».
              «Art.  37 (Struttura dei fondi comuni di investimento).
          -  1.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
          regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB,
          determina i criteri generali cui devono uniformarsi i fondi
          comuni di investimento con riguardo:
                a) all'oggetto dell'investimento;
                b)  alle  categorie  di  investitori cui e' destinata
          l'offerta delle quote;
                c) alle modalita' di partecipazione ai fondi aperti e
          chiusi,  con  particolare  riferimento  alla  frequenza  di
          emissione  e  rimborso delle quote, all'eventuale ammontare
          minimo delle sottoscrizioni e alle procedure da seguire;
                d) all'eventuale durata minima e massima;
                d-bis)  alle condizioni e alle modalita' con le quali
          devono  essere effettuati gli acquisti o i conferimenti dei
          beni,  sia  in fase costitutiva che in fase successiva alla
          costituzione  del  fondo,  nel  caso di fondi che investano
          esclusivamente  o prevalentemente in beni immobili, diritti
          reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari;
                2.  Il  regolamento  previsto  dal comma 1 stabilisce
          inoltre:
                a) le ipotesi nelle quali deve adottarsi la forma del
          fondo chiuso;
                b)   le   cautele   da   osservare,  con  particolare
          riferimento  all'intervento  di  esperti indipendenti nella
          valutazione  dei  beni, nel caso di cessioni o conferimenti
          di  beni al fondo chiuso effettuati dai soci della societa'
          di  gestione  o dalle societa' facenti parte del gruppo cui
          essa  appartiene, comunque prevedendo un limite percentuale
          rispetto all'ammontare del patrimonio del fondo, e nel caso
          di cessioni dei beni del fondo ai soggetti suddetti;
                b-bis) i casi in cui e' possibile derogare alle norme
          prudenziali  di contenimento e di frazionamento del rischio
          stabilite  dalla Banca d'Italia, avendo riguardo anche alla
          qualita'  e all'esperienza professionale degli investitori;
          nel caso dei fondi previsti alla lettera d-bis) del comma 1
          dovra'  comunque prevedersi che gli stessi possano assumere
          prestiti  sino  a  un  valore di almeno il 60 per cento del
          valore  degli  immobili,  dei  diritti  reali immobiliari e
          delle  partecipazioni  in societa' immobiliari e del 20 per
          cento  per  gli  altri  beni  nonche'  che possano svolgere
          operazioni di valorizzazione dei beni medesimi;
                c)   le   scritture  contabili,  il  rendiconto  e  i
          prospetti   periodici  che  le  societa'  di  gestione  del
          risparmio  redigono, in aggiunta a quanto prescritto per le
          imprese  commerciali,  nonche'  gli obblighi di pubblicita'
          del rendiconto e dei prospetti periodici;
                d) le ipotesi nelle quali la societa' di gestione del
          risparmio  deve  chiedere l'ammissione alla negoziazione in
          un  mercato  regolamentato  dei certificati rappresentativi
          delle quote dei fondi;
                e)   i   requisiti   e   i   compensi  degli  esperti
          indipendenti  indicati  nell'art. 6, comma 1), lettera c) ,
          numero 5.
              2-bis  Con  il  regolamento  previsto dal comma 1, sono
          altresi'  individuate le materie sulle quali i partecipanti
          dei  fondi  chiusi  si riuniscono in assemblea per adottare
          deliberazioni  vincolanti  per  la societa' di gestione del
          risparmio.   L'assemblea   delibera   in  ogni  caso  sulla
          sostituzione  della  societa'  di  gestione  del risparmio,
          sulla richiesta di ammissione a quotazione ove non prevista
          e  sulle modifiche delle politiche di gestione. L'assemblea
          e'   convocata   dal  consiglio  di  amministrazione  della
          societa'  di  gestione del risparmio anche su richiesta dei
          partecipanti  che  rappresentino almeno il 10 per cento del
          valore  delle quote in circolazione e le deliberazioni sono
          approvate  con il voto favorevole del 50 per cento piu' una
          quota    degli   intervenuti   all'assemblea.   Il   quorum
          deliberativo non potra' in ogni caso essere inferiore al 30
          per  cento del valore di tutte le quote in circolazione. Le
          deliberazioni  dell'assemblea  sono  trasmesse  alla  Banca
          d'Italia  per  l'approvazione.  Esse si intendono approvate
          quando il diniego non sia stato adottato entro quattro mesi
          dalla   trasmissione.  All'assemblea  dei  partecipanti  si
          applica,   per   quanto  non  disciplinato  dalla  presente
          disposizione e dal regolamento previsto dal comma 1, l'art.
          46, commi 2 e 3.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 25
          settembre  2001,  n.  351, recante «Disposizioni urgenti in
          materia  di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
          immobiliare  pubblico  e  di  sviluppo  dei fondi comuni di
          investimento  immobiliare.», convertito, con modificazioni,
          dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  7 (Regime tributario dei partecipanti). - 1. Sui
          proventi di cui all'art. 41, comma 1, lettera g), del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917,
          derivanti    dalla    partecipazione    a    fondi   comuni
          d'investimento  immobiliare  di cui all'art. 6, comma 1, la
          societa'  di  gestione del risparmio opera una ritenuta del
          20  per  cento.  La  ritenuta si applica sull'ammontare dei
          proventi   riferibili   a  ciascuna  quota  risultanti  dai
          rendiconti periodici redatti ai sensi dell'art. 6, comma 1,
          lettera  c)  , numero 3), del testo unico di cui al decreto
          legislativo   24  febbraio  1998,  n.  58,  distribuiti  in
          costanza  di partecipazione nonche' sulla differenza tra il
          valore  di  riscatto  o  di  liquidazione delle quote ed il
          costo   di   sottoscrizione   o   acquisto.   Il  costo  di
          sottoscrizione  o acquisto e' documentato dal partecipante.
          In  mancanza  della  documentazione il costo e' documentato
          con una dichiarazione sostitutiva.
              2.  La ritenuta di cui al comma 1 e' applicata a titolo
          d'acconto nei confronti di: a) imprenditori individuali, se
          le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b)
          societa'  in  nome  collettivo,  in accomandita semplice ed
          equiparate; societa' ed enti indicati nelle lettere a) e b)
          del  comma 1 dell'art. 87 del testo unico delle imposte sui
          redditi,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          22  dicembre  1986,  n.  917,  e stabili organizzazioni nel
          territorio  dello  Stato delle societa' e degli enti di cui
          alla  lettera  d)  del  predetto articolo. Nei confronti di
          tutti  gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi
          da  imposta  sul  reddito  delle  societa',  la ritenuta e'
          applicata  a  titolo  d'imposta. La ritenuta non e' operata
          sui   proventi   percepiti   dalle   forme   di  previdenza
          complementare di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993,
          n.  124,  e  dagli  organismi d'investimento collettivo del
          risparmio  istituiti  in  Italia  e  disciplinati dal testo
          unico  di  cui  al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
          58.
              2-bis Qualora le quote dei fondi comuni di investimento
          immobiliare di cui all'art. 6, comma 1, siano immesse in un
          sistema  di  deposito  accentrato  gestito  da una societa'
          autorizzata ai sensi dell'art. 80 del testo unico di cui al
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la ritenuta di
          cui  al  comma  1 e' applicata, alle medesime condizioni di
          cui  ai  commi  precedenti, dai soggetti residenti presso i
          quali  le  quote  sono  state  depositate,  direttamente  o
          indirettamente  aderenti  al  suddetto  sistema di deposito
          accentrato  nonche'  dai  soggetti non residenti aderenti a
          detto  sistema  di  deposito  accentrato  ovvero  a sistemi
          esteri di deposito accentrato aderenti al medesimo sistema.
              2-ter  I  soggetti  non residenti di cui al comma 2-bis
          nominano  quale  loro  rappresentante fiscale in Italia una
          banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente
          nel  territorio  dello Stato, una stabile organizzazione in
          Italia   di   banche  o  di  imprese  di  investimento  non
          residenti,  ovvero  una  societa' di gestione accentrata di
          strumenti  finanziari autorizzata ai sensi dell'art. 80 del
          testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n.  58. Il rappresentante fiscale risponde dell'adempimento
          dei  propri  compiti  negli  stessi termini e con le stesse
          responsabilita'  previste  per  i  soggetti di cui al comma
          2-bis, residenti in Italia e provvede a:
                a) versare la ritenuta di cui al comma 1;
                b)  fornire,  entro  quindici  giorni dalla richiesta
          dell'Amministrazione  finanziaria, ogni notizia o documento
          utile   per   comprovare  il  corretto  assolvimento  degli
          obblighi riguardanti la suddetta ritenuta.
              3.  Non  sono assoggettati ad imposizione i proventi di
          cui  al  comma  1 percepiti dai soggetti non residenti come
          indicati  nell'art.  6  del  decreto  legislativo 1° aprile
          1996, n. 239.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 6 del decreto
          legislativo  1° aprile 1996, n. 239, recante «Modificazioni
          al  regime  fiscale  degli interessi, premi ed altri frutti
          delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.»:
              «Art.  6 (Regime fiscale per i soggetti non residenti).
          -  1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi
          ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui
          all'art.  2,  comma  1,  percepiti da soggetti residenti in
          Stati  o  territori  inclusi  nella lista di cui al decreto
          ministeriale  emanato  ai sensi dell'art. 168-bis del testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del
          Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non
          sono  altresi' soggetti ad imposizione gli interessi, premi
          ed  altri  frutti  delle  obbligazioni  e  titoli  similari
          percepiti da :
                a)  enti  od  organismi  internazionali costituiti in
          base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
                b)  gli  investitori  istituzionali esteri, ancorche'
          privi  di  soggettivita' tributaria, costituiti in Paesi di
          cui al primo periodo;
                c)  Banche  centrali o organismi che gestiscono anche
          le riserve ufficiali dello Stato.».
              - Si  riporta  il  testo vigente dell'art. 5 del citato
          testo unico delle imposte sui redditi:
              «Art.  5  (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
          redditi  delle  societa'  semplici, in nome collettivo e in
          accomandita  semplice  residenti nel territorio dello Stato
          sono  imputati  a  ciascun  socio,  indipendentemente dalla
          percezione,    proporzionalmente    alla   sua   quota   di
          partecipazione agli utili.
              2.  Le  quote di partecipazione agli utili si presumono
          proporzionate  al  valore  dei conferimenti dei soci se non
          risultano  determinate  diversamente  dall'atto  pubblico o
          dalla  scrittura  privata  autenticata di costituzione o da
          altro   atto  pubblico  o  scrittura  autenticata  di  data
          anteriore  all'inizio  del periodo di imposta; se il valore
          dei  conferimenti  non  risulta  determinato,  le  quote si
          presumono uguali.
              3. Ai fini delle imposte sui redditi:
                a)  le  societa'  di  armamento  sono equiparate alle
          societa'  in nome collettivo o alle societa' in accomandita
          semplice  secondo che siano state costituite all'unanimita'
          o a maggioranza;
                b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
          in  nome  collettivo  o  alle societa' semplici secondo che
          abbiano  o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
          commerciali;
                c)   le  associazioni  senza  personalita'  giuridica
          costituite  fra  persone  fisiche  per l'esercizio in forma
          associata  di  arti  e  professioni  sono  equiparate  alle
          societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma
          2   puo'  essere  redatto  fino  alla  presentazione  della
          dichiarazione dei redditi dell'associazione;
                d)   si   considerano  residenti  le  societa'  e  le
          associazioni  che  per  la  maggior  parte  del  periodo di
          imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
          o   l'oggetto   principale   nel  territorio  dello  Stato.
          L'oggetto   principale  e'  determinato  in  base  all'atto
          costitutivo,  se  esistente  in forma di atto pubblico o di
          scrittura  privata  autenticata,  e,  in  mancanza, in base
          all'attivita' effettivamente esercitata.
              4.  I  redditi  delle imprese familiari di cui all'art.
          230-bis  del  codice  civile, limitatamente al 49 per cento
          dell'ammontare  risultante  dalla dichiarazione dei redditi
          dell'imprenditore,  sono  imputati a ciascun familiare, che
          abbia  prestato  in  modo  continuativo e prevalente la sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa, proporzionalmente alla
          sua   quota  di  partecipazione  agli  utili.  La  presente
          disposizione si applica a condizione:
                a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
          nominativamente,   con   l'indicazione   del   rapporto  di
          parentela  o  di  affinita'  con  l'imprenditore,  da  atto
          pubblico  o  da  scrittura  privata  autenticata  anteriore
          all'inizio    del    periodo   di   imposta,   recante   la
          sottoscrizione    dell'imprenditore    e    dei   familiari
          partecipanti;
                b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
          rechi  l'indicazione  delle  quote  di  partecipazione agli
          utili  spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
          stesse  sono  proporzionate  alla  qualita' e quantita' del
          lavoro   effettivamente   prestato  nell'impresa,  in  modo
          continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
                c)  che  ciascun  familiare  attesti,  nella  propria
          dichiarazione   dei   redditi,  di  aver  prestato  la  sua
          attivita'  di  lavoro  nell'impresa  in modo continuativo e
          prevalente.
              5.  Si  intendono, per familiari, ai fini delle imposte
          sui  redditi,  il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
          gli affini entro il secondo grado.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 73 del citato testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  come modificato dalla
          presete legge:
              «Art.   73  (Soggetti  passivi).  -  1.  Sono  soggetti
          all'imposta sul reddito delle societa':
                a)  le  societa'  per  azioni  e  in  accomandita per
          azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
          cooperative  e  le societa' di mutua assicurazione, nonche'
          le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
          e  le  societa'  cooperative  europee di cui al regolamento
          (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
                b)   gli   enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa',  nonche'  i trust, residenti nel territorio dello
          Stato,   che  hanno  per  oggetto  esclusivo  o  principale
          l'esercizio di attivita' commerciali;
                c)   gli   enti  pubblici  e  privati  diversi  dalle
          societa',  nonche'  i trust, residenti nel territorio dello
          Stato,  che  non  hanno  per oggetto esclusivo o principale
          l'esercizio di attivita' commerciali;
                d)  le  societa'  e gli enti di ogni tipo, compresi i
          trust,  con  o  senza personalita' giuridica, non residenti
          nel territorio dello Stato.
              2.  Tra  gli  enti  diversi dalle societa', di cui alle
          lettere  b)  e  c)  del comma 1, si comprendono, oltre alle
          persone  giuridiche,  le  associazioni  non riconosciute, i
          consorzi  e  le  altre  organizzazioni  non appartenenti ad
          altri  soggetti  passivi,  nei  confronti  delle  quali  il
          presupposto  dell'imposta  si  verifica  in modo unitario e
          autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d)
          del   comma   1  sono  comprese  anche  le  societa'  e  le
          associazioni  indicate  nell'art.  5.  Nei  casi  in  cui i
          beneficiari   del   trust   siano  individuati,  i  redditi
          conseguiti   dal  trust  sono  imputati  in  ogni  caso  ai
          beneficiari  in  proporzione  alla  quota di partecipazione
          individuata  nell'atto di costituzione del trust o in altri
          documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
              3.  Ai  fini  delle  imposte sui redditi si considerano
          residenti  le  societa' e gli enti che per la maggior parte
          del  periodo  di  imposta  hanno  la  sede legale o la sede
          dell'amministrazione  o l'oggetto principale nel territorio
          dello   Stato.   Si   considerano  altresi'  residenti  nel
          territorio  dello  Stato,  salvo prova contraria, i trust e
          gli  istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o
          territori  diversi da quelli di cui al decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze emanato ai sensi dell'art.
          168-bis  in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei
          beneficiari  del  trust  siano  fiscalmente  residenti  nel
          territorio  dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti
          nel  territorio  dello Stato i trust istituiti in uno Stato
          diverso   da   quelli   di  cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze emanato ai sensi dell'art.
          168-bis  quando, successivamente alla loro costituzione, un
          soggetto  residente  nel territorio dello Stato effettui in
          favore   del   trust   un'attribuzione   che   importi   il
          trasferimento   di   proprieta'   di  beni  immobili  o  la
          costituzione   o   il   trasferimento   di   diritti  reali
          immobiliari,   anche   per   quote,   nonche'   vincoli  di
          destinazione sugli stessi.
              4. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente
          e'  determinato  in base alla legge, all'atto costitutivo o
          allo  statuto,  se esistenti in forma di atto pubblico o di
          scrittura  privata  autenticata  o  registrata. Per oggetto
          principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare
          direttamente   gli  scopi  primari  indicati  dalla  legge,
          dall'atto costitutivo o dallo statuto.
              5.  In  mancanza  dell'atto costitutivo o dello statuto
          nelle   predette   forme,  l'oggetto  principale  dell'ente
          residente    e'    determinato    in   base   all'attivita'
          effettivamente  esercitata nel territorio dello Stato; tale
          disposizione   si  applica  in  ogni  caso  agli  enti  non
          residenti.
              5-bis Salvo prova contraria, si considera esistente nel
          territorio  dello  Stato  la  sede  dell'amministrazione di
          societa'   ed   enti,   che   detengono  partecipazioni  di
          controllo, ai sensi dell'art. 2359, primo comma, del codice
          civile,  nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma
          1, se, in alternativa:
                a)  sono  controllati, anche indirettamente, ai sensi
          dell'art. 2359, primo comma, del codice civile, da soggetti
          residenti nel territorio dello Stato;
                b)    sono    amministrati   da   un   consiglio   di
          amministrazione,  o  altro  organo equivalente di gestione,
          composto   in   prevalenza  di  consiglieri  residenti  nel
          territorio dello Stato.
              5-ter  Ai  fini  della  verifica  della sussistenza del
          controllo  di  cui  al  comma  5-bis  rileva  la situazione
          esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di
          gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini,
          per  le  persone  fisiche  si  tiene  conto  anche dei voti
          spettanti ai familiari di cui all'art. 5, comma 5.
              5-quater.   Salvo   prova   contraria,  si  considerano
          residenti nel territorio dello Stato le societa' o enti che
          detengano  piu'  del  50 per cento delle quote dei fondi di
          investimento  immobiliare  chiusi  di  cui  all'art. 37 del
          decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58,  e siano
          controllati  direttamente  o indirettamente, per il tramite
          di   societa'  fiduciarie  o  per  interposta  persona,  da
          soggetti  residenti  in Italia. Il controllo e' individuato
          ai  sensi  dell'art.  2359, commi 1 e 2, del codice civile,
          anche  per  partecipazioni  possedute  da  soggetti diversi
          dalle societa'.».
              - Si  riporta  il  testo vigente degli articoli 15 e 16
          del  regolamento  del  Ministro  del  tesoro del bilancio e
          della  programmazione  economica  24  maggio  1999,  n. 228
          (Regolamento   recante  norme  per  la  determinazione  dei
          criteri  generali  cui  devono  essere  uniformati  i fondi
          comuni di investimento):
              «Art.  15 (Fondi riservati). - Le SGR possono istituire
          fondi  aperti e chiusi la cui partecipazione e' riservata a
          investitori   qualificati   specificando  le  categorie  di
          investitori alle quali il fondo e' riservato.
              2.  Nel  regolamento  del  fondo  sono  indicati i beni
          oggetto  dell'investimento tra quelli previsti dall'art. 4,
          comma   2,  nonche'  le  modalita'  di  partecipazione  con
          riferimento  all'adesione  dei  partecipanti ed al rimborso
          delle quote.
              3.  Nel  regolamento possono essere fissati limiti agli
          investimenti  diversi  da  quelli stabiliti in via generale
          dalle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del
          rischio emanate dalla Banca d'Italia.
              4.   Le   quote   dei  fondi  riservati  a  investitori
          qualificati  non  possono  essere  collocate,  rimborsate o
          rivendute  da  parte  di  chi  le  possiede, direttamente o
          nell'ambito  della prestazione del servizio di cui all'art.
          1,  comma  5,  lettera  d)  ,  del  testo unico, a soggetti
          diversi da quelli indicati nel regolamento del fondo.».
              «Art.   16   (Fondi  speculativi).  -  Le  SGR  possono
          istituire  fondi speculativi il cui patrimonio e' investito
          in  beni,  anche diversi da quelli individuati nell'art. 4,
          comma 2, in deroga alle norme prudenziali di contenimento e
          frazionamento  dal  rischio stabilite dalla Banca d'Italia,
          ai  sensi  dell'art.  6,  comma  1,  lettera c) , del testo
          unico.
              2.  Il  numero  dei  soggetti che partecipano a ciascun
          fondo speculativo non puo' superare le duecento unita'.
              3.  L'importo  minimo  della  quota  iniziale  non puo'
          essere  inferiore  a  500.000  euro.  Le  quote  dei  fondi
          speculativi non possono essere frazionate in nessun caso.
              4.  Le  quote  dei fondi speculativi non possono essere
          oggetto di sollecitazione all'investimento.
              5.   Il   regolamento  del  fondo  deve  menzionare  la
          rischiosita'  dell'investimento  e  la circostanza che esso
          avviene  in  deroga  ai divieti e alle norme prudenziali di
          contenimento  e  frazionamento  del rischio stabilite dalla
          Banca d'Italia.
              6.  Nel  regolamento  del  fondo  sono  indicati i beni
          oggetto  dell'investimento e le modalita' di partecipazione
          con   riferimento   all'adesione  dei  partecipanti  ed  al
          rimborso delle quote.
              7.  La  Banca  d'Italia  indica  i  casi in cui i fondi
          disciplinati  dal  presente articolo, in considerazione dei
          potenziali effetti sulla stabilita' della societa', possono
          essere  istituiti  o  gestiti  solo da SGR che abbiano come
          oggetto  esclusivo  l'istituzione  o  la  gestione  di tali
          fondi.».
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2359 del codice
          civile:
              «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
                2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria;
                3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
              Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
              Sono  considerate  collegate  le  societa'  sulle quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo   se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in  mercati
          regolamentati.».
              - Si  riporta il testo vigente degli articoli 5 e 7 del
          decreto  legislativo  21  novembre  1997,  n. 461 (Riordino
          della  disciplina  tributaria dei redditi di capitale e dei
          redditi  diversi,  a norma dell'art. 3, comma 160, della L.
          23 dicembre 1996, n. 662):
              «Art.  5 (Imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli
          altri   redditi   diversi  di  cui  alle  lettre  da  c)  a
          5-quinquies) del comma 1 dell'art. 82 del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). - 1. Abrogato.
              2.   I   redditi  di  cui  alle  lettere  da  c-bis)  a
          c-quinquies)  del  comma  1  dell'art.  81, del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          modificato  dall'art.  3,  comma  1,  determinati secondo i
          criteri  stabiliti  dall'art.  82 del predetto testo unico,
          sono  soggetti  ad  imposta  sostitutiva  delle imposte sui
          redditi  con  l'aliquota  del  12,50  per  cento. L'imposta
          sostitutiva non si applica alle plusvalenze derivanti dalla
          cessione  di partecipazioni al capitale o al patrimonio, di
          titoli   o   strumenti   finanziari  e  di  contratti,  non
          qualificati di cui al comma 4, dell'art. 68 del testo unico
          delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
          della Repubblica n. 917 del 1986, salvo la dimostrazione, a
          seguito  di  esercizio dell'interpello secondo le modalita'
          del  comma  5, lettera b) , dell'art. 167, del citato testo
          unico  del rispetto delle condizioni indicate nella lettera
          c) del comma 1 dell'art. 87 del medesimo testo unico.
              3.   Le   plusvalenze  e  gli  altri  redditi  soggetti
          all'imposta  sostitutiva  di cui al comma 2 e quelle di cui
          alla  lettera c) dell'art. 67 del testo unico delle imposte
          sui  redditi  determinate secondo i criteri di cui all'art.
          68  sono distintamente indicati nella dichiarazione annuale
          dei  redditi.  Con  uno  o  piu' decreti del Ministro delle
          finanze  possono essere previsti particolari adempimenti ed
          oneri  di documentazione per la determinazione dei predetti
          redditi.  L'obbligo  di  dichiarazione  non sussiste per le
          plusvalenze   e   gli   altri   proventi  per  i  quali  il
          contribuente abbia esercitato l'opzione di cui all'art. 6.
              4.   L'imposta   sostitutiva  di  cui  al  comma  2  e'
          corrisposta  mediante  versamento diretto nei termini e nei
          modi  previsti  per il versamento delle imposte sui redditi
          dovute  a  saldo  in  base  alla dichiarazione. L'eventuale
          imposta   sostitutiva  pagata  fino  al  superamento  delle
          percentuali di partecipazione o di diritti di voto indicati
          nella  lettera c-bis) del comma 1, dell'art. 67, e' portata
          in detrazione dalle imposte sui redditi.
              5. Non concorrono a formare il reddito le plusvalenze e
          le minusvalenze, nonche' i redditi e le perdite di cui alle
          lettere  da c-bis) a c-quinquies) del comma 1 dell'art. 81,
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  come modificato dall'art. 3, comma 1, percepiti o
          sostenuti da:
                a)  soggetti residenti all'estero, di cui all'art. 6,
          comma  1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e
          successive modificazioni.
              6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
          le  sanzioni,  i  rimborsi  e  il contenzioso in materia di
          imposta  sostitutiva  si applicano le disposizioni previste
          in materia di imposte sui redditi.».
              «Art.  7  (Imposta  sostitutiva  sul risultato maturato
          delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti
          che  hanno  conferito  a un soggetto abilitato ai sensi del
          decreto  legislativo  23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di
          gestire  masse patrimoniali costituite da somme di denaro o
          beni   non   relativi   all'impresa,  possono  optare,  con
          riferimento  ai  redditi  di capitale e diversi di cui agli
          articoli   41   e   81,   comma  1,  lettere  da  c-bis)  a
          c-quinquies),  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre  1986,  n.  917, come modificati, rispettivamente,
          dagli  articoli  1,  comma  3,  e  3, comma 1, del presente
          decreto,  che  concorrono alla determinazione del risultato
          della  gestione  ai  sensi  del comma 4, per l'applicazione
          dell'imposta  sostitutiva  di  cui  al  presente  articolo.
          L'opzione non produce effetto per i redditi derivanti dalle
          partecipazioni  al  capitale  o al patrimonio, dai titoli o
          strumenti  finanziari  e  dai contratti, non qualificati di
          cui  al  comma 4 dell'art. 68 del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  917  del  1986,  salvo la dimostrazione, al
          momento del conferimento delle suddette partecipazioni, del
          rispetto  delle  condizioni indicate nella lettera c) , del
          comma  1,  dell'art.  87,  del citato testo unico a seguito
          dell'esercizio  dell'interpello  secondo  le  modalita' del
          comma  5,  lettera b) , dello stesso art. 167, del medesimo
          testo unico.
              2.  Il  contribuente  puo'  optare  per  l'applicazione
          dell'imposta     sostitutiva     mediante     comunicazione
          sottoscritta  rilasciata al soggetto gestore all'atto della
          stipula  del  contratto e, nel caso dei rapporti in essere,
          anteriormente  all'inizio  del periodo d'imposta. L'opzione
          ha  effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
          solo  entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto
          per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti
          del  Ministro  delle  finanze, da pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale  entro novanta giorni dalla data di pubblicazione
          del  presente  decreto,  sono  stabilite  le  modalita' per
          l'esercizio  e  la  revoca  dell'opzione di cui al presente
          articolo.
              3.  Qualora  sia  stata  esercitata l'opzione di cui al
          comma  2  i  redditi  che concorrono a formare il risultato
          della  gestione,  determinati  secondo  i criteri stabiliti
          dagli  articoli  42  e 82 del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle
          imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui
          al  comma  2  all'art. 5. Sui redditi di capitale derivanti
          dalle    attivita'   finanziarie   comprese   nella   massa
          patrimoniale affidata in gestione non si applicano:
                a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 e
          1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
                b)  la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del
          decreto  del  Presidente  della Repubblica del 29 settembre
          1973,  n.  600, sugli interessi ed altri proventi dei conti
          correnti  bancari, a condizione che la giacenza media annua
          non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito;
          qualora  la  banca  depositaria  sia  soggetto  diverso dal
          gestore   quest'ultimo   attesta   la   sussistenza   delle
          condizioni ivi indicate per ciascun mandante;
                c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi
          3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973
          ;
                d)  le  ritenute  previste  dai  commi  1  e 4, primo
          periodo,  dell'art. 27 del medesimo decreto, con esclusione
          delle  ritenute  sugli utili derivanti dalle partecipazioni
          in  societa'  estere  qualificate ai sensi della lettera c)
          del  comma 1 dell'art. 67 del testo unico delle imposte sui
          redditi;
                e)  la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. 10-ter
          della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art.
          8, comma 5.
              4.  Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad
          imposta   sostitutiva   delle   imposte   sui  redditi  con
          l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione
          si  determina  sottraendo dal valore del patrimonio gestito
          al  termine  di  ciascun anno solare, al lordo dell'imposta
          sostitutiva,   aumentato   dei   prelievi  e  diminuito  di
          conferimenti  effettuati  nell'anno, i redditi maturati nel
          periodo  e  soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a
          formare  il reddito complessivo del contribuente, i redditi
          esenti  o  comunque  non  soggetti  ad imposta maturati nel
          periodo,  i  proventi  derivanti  da  quote di organismi di
          investimento   collettivo  mobiliare  soggetti  all'imposta
          sostitutiva  di  cui al successivo art. 8, nonche' da fondi
          comuni  di  investimento  immobiliare  di cui alla legge 25
          gennaio 1994, n. 86, il 60 per cento dei proventi derivanti
          dalla   partecipazione   ad   organismi   di   investimento
          collettivo  del  risparmio  di  cui  al quarto periodo, del
          comma 1, dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,
          ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il
          risultato  e'  computato  al  netto  degli  oneri  e  delle
          commissioni relative al patrimonio gestito.
              5.  La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed
          alla  fine  di  ciascun  periodo  d'imposta  e'  effettuata
          secondo  i  criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla
          Commissione  nazionale  per  le  societa'  e  la  borsa  in
          attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 .
          Tuttavia   nel  caso  dei  titoli,  quote,  partecipazioni,
          certificati   o   rapporti   non   negoziati   in   mercati
          regolamentati,  il  cui  valore complessivo medio annuo sia
          superiore  al  10 per cento dell'attivo medio gestito, essi
          sono   valutati  secondo  il  loro  valore  normale,  ferma
          restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione
          limitatamente  ai  predetti  titoli, quote, partecipazioni,
          certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro
          delle  finanze,  sentita  la  Commissione  nazionale per le
          societa'  e  la  borsa,  sono  stabilite  le  modalita' e i
          criteri di attuazione del presente comma.
              6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi
          in   corso  d'anno,  in  luogo  del  patrimonio  all'inizio
          dell'anno  si assume il patrimonio alla data di stipula del
          contratto   ovvero  in  luogo  del  patrimonio  al  termine
          dell'anno   si  assume  il  patrimonio  alla  chiusura  del
          contratto.
              7.  Il  conferimento  di  titoli,  quote, certificati o
          rapporti  in una gestione per la quale sia stata esercitata
          l'opzione  di cui al comma 2 si considera cessione a titolo
          oneroso  ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei
          commi  5,  6,  9  e  12  dell'art.  6. Tuttavia nel caso di
          conferimento  di  strumenti  finanziari  che formavano gia'
          oggetto  di un contratto di gestione per il quale era stata
          esercitata  l'opzione  di  cui  al comma 2, si assume quale
          valore  di  conferimento il valore assegnato ai medesimi ai
          fini  della  determinazione del patrimonio alla conclusione
          del   precedente   contratto   di  gestione;  nel  caso  di
          conferimento  di strumenti finanziari per i quali sia stata
          esercitata  l'opzione  di  cui  all'art. 6, si assume quale
          costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione
          del comma 6 del citato articolo.
              8.  Nel  caso  di  prelievo  di  titoli, quote, valute,
          certificati  e  rapporti  o  di loro trasferimento ad altro
          deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione
          di  cui  all'art.  6  ed  al comma 1 del presente articolo,
          salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione
          o  per  donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui
          al  precedente  comma  2,  ai fini della determinazione del
          risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono
          stati  eseguiti,  e'  considerato il valore dei medesimi il
          giorno  del  prelievo,  adottando  i criteri di valutazione
          previsti al comma 5.
              9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo
          della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi
          ai  titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati
          o  trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata
          l'opzione,   si   assume   il  valore  dei  titoli,  quote,
          certificati,   valute   e   rapporti   che  ha  concorso  a
          determinare  il  risultato  della  gestione assoggettato ad
          imposta  ai  sensi  del  medesimo comma. In tali ipotesi il
          soggetto    gestore    rilascia    al   mandante   apposita
          certificazione  dalla  quale  risulti il valore dei titoli,
          quote, certificati, valute e rapporti.
              10.  Se  in  un  anno  il  risultato  della gestione e'
          negativo,   il   corrispondente  importo  e'  computato  in
          diminuzione   del  risultato  della  gestione  dei  periodi
          d'imposta  successivi  ma  non oltre il quarto per l'intero
          importo che trova capienza in essi.
              11.   L'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma  4  e'
          prelevata   dal   soggetto   gestore   ed   e'  versata  al
          concessionario  della  riscossione  ovvero  alla sezione di
          tesoreria  provinciale  dello Stato entro il 16 febbraio di
          ciascun anno, ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo
          mese  successivo  a  quello  in  cui  e'  stato revocato il
          mandato  di  gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare,
          anche   in   deroga   al   regolamento   di   gestione,   i
          disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo
          che  il  contribuente  non  fornisca  direttamente le somme
          corrispondenti  entro  il  quindicesimo giorno del mese nel
          quale  l'imposta  stessa e' versata; nelle ipotesi previste
          al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione
          delle  prestazioni  fino a che non ottenga dal contribuente
          provvista per il versamento dell'imposta dovuta.
              12.    Contestualmente    alla    presentazione   della
          dichiarazione   dei  redditi  propri  il  soggetto  gestore
          presenta  la  dichiarazione relativa alle imposte prelevate
          sul  complesso  delle  gestioni.  I  soggetti diversi dalle
          societa'  ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e
          d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917  presentano  la  predetta  dichiarazione  entro  il
          termine  stabilito per la presentazione della dichiarazione
          dei  sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione dei
          versamenti  e la presentazione della dichiarazione prevista
          nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  600  e  del  decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre 1973, n. 602.
              13.  Nel  caso in cui alla conclusione del contratto il
          risultato  della gestione sia negativo, il soggetto gestore
          rilascia  al  mandante  apposita certificazione dalla quale
          risulti  l'importo  computabile in diminuzione ai sensi del
          comma  4  dell'art.  82,  del testo unico delle imposte sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  come  sostituito
          dall'art. 4, comma 1, lettera b) , o, nel caso di esistenza
          od   apertura   di   depositi   o   rapporti  di  custodia,
          amministrazione  o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1,
          intestati  al  contribuente  e  per  i quali sia esercitata
          l'opzione  di  cui alle medesime disposizioni, ai sensi del
          comma  5  dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo.
          Ai  fini  del  computo  del  periodo temporale entro cui il
          risultato  negativo  e' computabile in diminuzione si tiene
          conto  di  ciascun  periodo  d'imposta  in cui il risultato
          negativo e' maturato.
              14.   L'opzione   non  puo'  essere  esercitata  e,  se
          esercitata,   perde  effetto,  qualora  le  percentuali  di
          diritti  di  voto  o  di partecipazione rappresentate dalle
          partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti
          dal  contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al
          comma  1  o  all'art.  6, siano superiori a quelle indicate
          nella  lettera  c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come
          sostituita  dall'art.  3,  comma  1,  lettera  a)  .  Se il
          superamento  delle  percentuali e' avvenuto successivamente
          all'esercizio   dell'opzione,  per  la  determinazione  dei
          redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del
          comma  1 dell'art. 5 si applica il comma 9. Il contribuente
          comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle
          percentuali  entro  quindici  giorni  dalla data in cui sia
          avvenuto  o,  se precedente, all'atto della prima cessione,
          ogniqualvolta  tali  soggetti,  sulla base dei dati e delle
          informazioni  in  loro  possesso,  non  siano  in  grado di
          verificare  il  superamento. Nel caso di indebito esercizio
          dell'opzione  o di omessa comunicazione si applica a carico
          del  contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per
          cento  del  valore  delle  partecipazioni, titoli o diritti
          posseduti alla data della violazione.
              15. Abrogato.
              16.    Per    la   liquidazione,   l'accertamento,   la
          riscossione,  le  sanzioni,  i rimborsi e il contenzioso in
          materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni
          previste in materia di imposte sui redditi.
              17.  Con  il decreto di approvazione dei modelli di cui
          all'art.  8  del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre   1973,  n.  600,  e'  approvato  il  modello  di
          dichiarazione di cui al comma 12.».
              - Il   titolo  IV  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni
          in materia di accertamento delle imposte sui redditi), reca
          disposizioni in materia di «Accertamento e controlli.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 51 del citato testo
          unico  delle  imposte  sui  redditi,  come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.   51   (Determinazione   del  reddito  di  lavoro
          dipendente).  -  1.  Il  reddito  di  lavoro  dipendente e'
          costituito  da  tutte  le  somme  e  i  valori in genere, a
          qualunque  titolo  percepiti  nel  periodo d'imposta, anche
          sotto   forma  di  erogazioni  liberali,  in  relazione  al
          rapporto  di  lavoro.  Si considerano percepiti nel periodo
          d'imposta  anche le somme e i valori in genere, corrisposti
          dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
          del   periodo   d'imposta   successivo   a  quello  cui  si
          riferiscono.
              2. Non concorrono a formare il reddito:
                a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
          dal  datore  di  lavoro  o dal lavoratore in ottemperanza a
          disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
          versati  dal  datore  di  lavoro o dal lavoratore ad enti o
          casse   aventi   esclusivamente   fine   assistenziale   in
          conformita'  a  disposizioni di contratto o di accordo o di
          regolamento   aziendale,   che   operino  negli  ambiti  di
          intervento  stabiliti  con  il  decreto  del Ministro della
          salute  di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-ter), per un
          importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai
          fini  del  calcolo del predetto limite si tiene conto anche
          dei  contributi  di  assistenza  sanitaria versati ai sensi
          dell'art. 10, comma 1, lettera e-ter);
                b)  le  erogazioni  liberali concesse in occasione di
          festivita'  o  ricorrenze alla generalita' o a categorie di
          dipendenti  non  superiori  nel  periodo  d'imposta  a lire
          500.000,   nonche'   i   sussidi  occasionali  concessi  in
          occasione  di  rilevanti esigenze personali o familiari del
          dipendente   e  quelli  corrisposti  a  dipendenti  vittime
          dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
          ammessi  a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
          danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
          ai  sensi  del  decreto-legge  31  dicembre  1991,  n. 419,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 febbraio
          1992, n. 172;
                c)  le  somministrazioni di vitto da parte del datore
          di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
          dal   datore   di  lavoro  o  gestite  da  terzi,  o,  fino
          all'importo  complessivo  giornaliero  di  lire  10.240, le
          prestazioni  e  le  indennita' sostitutive corrisposte agli
          addetti  ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
          carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
          dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
                d)  le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
          alla  generalita'  o  a  categorie  di dipendenti; anche se
          affidate   a  terzi  ivi  compresi  gli  esercenti  servizi
          pubblici;
                e)  i  compensi reversibili di cui alle lettere b) ed
          f) del comma 1 dell'art. 50;
                f)  l'utilizzazione  delle opere e dei servizi di cui
          al  comma  1  dell'art.  100  da parte dei dipendenti e dei
          soggetti indicati nell'art. 12;
                  f-bis)  le  somme erogate dal datore di lavoro alla
          generalita'  dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
          frequenza  di  asili  nido e di colonie climatiche da parte
          dei  familiari  indicati nell'art. 12, nonche' per borse di
          studio a favore dei medesimi familiari;
                g)  il  valore  delle azioni offerte alla generalita'
          dei    dipendenti    per    un    importo   non   superiore
          complessivamente  nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
          condizione   che  non  siano  riacquistate  dalla  societa'
          emittente  o  dal  datore di lavoro o comunque cedute prima
          che  siano  trascorsi  almeno  tre  anni  dalla percezione;
          qualora  le azioni siano cedute prima del predetto termine,
          l'importo  che  non  ha  concorso  a  formare il reddito al
          momento  dell'acquisto  e'  assoggettato  a  tassazione nel
          periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
                g-bis) (abrogata);
                h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
          all'art.  10  e  alle  condizioni  ivi previste, nonche' le
          erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
          contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
          fronte  delle  spese  sanitarie di cui allo stesso art. 10,
          comma  1,  lettera b) . Gli importi delle predette somme ed
          erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
                i)  le  mance percepite dagli impiegati tecnici delle
          case  da  gioco  (croupiers) direttamente o per effetto del
          riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
          dell'impresa  nella  misura del 25 per cento dell'ammontare
          percepito nel periodo d'imposta;
                i-bis)    le    quote   di   retribuzione   derivanti
          dall'esercizio,  da parte del lavoratore, della facolta' di
          rinuncia  all'accredito contributivo presso l'assicurazione
          generale  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
          superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
          della  medesima,  per  il  periodo  successivo  alla  prima
          scadenza  utile  per  il  pensionamento di anzianita', dopo
          aver   maturato  i  requisiti  minimi  secondo  la  vigente
          normativa.
              2-bis  Le  disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
          del  comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
          dall'impresa  con  la  quale il contribuente intrattiene il
          rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
          direttamente  o  indirettamente,  controllano  la  medesima
          impresa,  ne  sono  controllate  o  sono  controllate dalla
          stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
          cui  alla  lettera  ((  g-bis)  ))  del  comma  2  si rende
          applicabile  esclusivamente quando ricorrano congiuntamente
          le seguenti condizioni:
                a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano
          scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
                b)  che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile,
          la societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
                c)  che  il beneficiario mantenga per almeno i cinque
          anni  successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
          nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
          tra  il  valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
          l'ammontare   corrisposto  dal  dipendente.  Qualora  detti
          titoli  oggetto  di  investimento  siano  ceduti  o dati in
          garanzia  prima  che siano trascorsi cinque anni dalla loro
          assegnazione,  l'importo  che  non ha concorso a formare il
          reddito  di  lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
          e'  assoggettato  a tassazione nel periodo d'imposta in cui
          avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
              3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
          cui  al  comma  1,  compresi  quelli  dei beni ceduti e dei
          servizi  prestati  al  coniuge del dipendente o a familiari
          indicati  nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
          si  applicano  le disposizioni relative alla determinazione
          del  valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi  contenute
          nell'art.  9.  Il  valore  normale  dei  generi  in  natura
          prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
          in  misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
          azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
          il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
          se  complessivamente  di  importo non superiore nel periodo
          d'imposta   a  lire  500.000;  se  il  predetto  valore  e'
          superiore  al citato limite, lo stesso concorre interamente
          a formare il reddito.
              4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
                a)  per  gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma
          1,  lettere  a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
          promiscuo,   si   assume   il  30  per  cento  dell'importo
          corrispondente  ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
          chilometri  calcolato  sulla base del costo chilometrico di
          esercizio    desumibile   dalle   tabelle   nazionali   che
          l'Automobile  club  d'Italia  deve  elaborare  entro  il 30
          novembre  di  ciascun  anno e comunicare al Ministero delle
          finanze   che  provvede  alla  pubblicazione  entro  il  31
          dicembre,  con effetto dal periodo d'imposta successivo, al
          netto   degli   ammontari   eventualmente   trattenuti   al
          dipendente;
                b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
          per  cento  della  differenza tra l'importo degli interessi
          calcolato  al  tasso ufficiale di sconto vigente al termine
          di  ciascun  anno  e l'importo degli interessi calcolato al
          tasso  applicato  sugli  stessi.  Tale  disposizione non si
          applica  per  i  prestiti  stipulati  anteriormente  al  1°
          gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
          concessi,  a  seguito  di  accordi aziendali, dal datore di
          lavoro  ai  dipendenti  in  contratto  di solidarieta' o in
          cassa   integrazione   guadagni   o  a  dipendenti  vittime
          dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
          ammessi  a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
          danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
          ai  sensi  del  decreto-legge  31  dicembre  1991,  n. 419,
          convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
          n. 172;
                c)  per  i fabbricati concessi in locazione, in uso o
          in  comodato,  si  assume  la  differenza  tra  la  rendita
          catastale  del  fabbricato  aumentata  di  tutte  le  spese
          inerenti  il  fabbricato  stesso,  comprese le utenze non a
          carico   dell'utilizzatore  e  quanto  corrisposto  per  il
          godimento  del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
          in   connessione   all'obbligo  di  dimorare  nell'alloggio
          stesso,   si   assume   il  30  per  cento  della  predetta
          differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
          nel  catasto  si  assume  la  differenza  tra il valore del
          canone  di  locazione determinato in regime vincolistico o,
          in   mancanza,  quello  determinato  in  regime  di  libero
          mercato,   e   quanto  corrisposto  per  il  godimento  del
          fabbricato;
                c-bis)  per  i  servizi  di  trasporto ferroviario di
          persone  prestati  gratuitamente, si assume, al netto degli
          ammontari      eventualmente      trattenuti,     l'importo
          corrispondente         all'introito        medio        per
          passeggero/chilometro,  desunto  dal  Conto  nazionale  dei
          trasporti  e  stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei trasporti, per una percorrenza media
          convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
          al  comma  3,  di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
          dicembre  di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
          successivo   a   quello   in  corso  alla  data  della  sua
          emanazione.
              5.  Le  indennita'  percepite  per  le  trasferte  o le
          missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
          il  reddito  per  la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
          elevate  a  lire  150.000  per  le trasferte all'estero, al
          netto  delle  spese  di  viaggio e di trasporto; in caso di
          rimborso  delle  spese  di  alloggio,  ovvero  di quelle di
          vitto,  o  di  alloggio  o  vitto  fornito gratuitamente il
          limite  e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
          terzi  in  caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
          di  quelle  di  vitto.  In caso di rimborso analitico delle
          spese   per  trasferte  o  missioni  fuori  del  territorio
          comunale  non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
          spese  documentate  relative  al  vitto,  all'alloggio,  al
          viaggio  e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
          anche   non   documentabili,  eventualmente  sostenute  dal
          dipendente,  sempre  in  occasione  di  dette  trasferte  o
          missioni,  fino  all'importo  massimo  giornaliero  di lire
          30.000,  elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
          Le  indennita'  o  i  rimborsi  di  spese  per le trasferte
          nell'ambito  del  territorio comunale, tranne i rimborsi di
          spese  di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
          vettore, concorrono a formare il reddito.
              6.  Le  indennita'  e  le maggiorazioni di retribuzione
          spettanti    ai    lavoratori    tenuti    per    contratto
          all'espletamento   delle  attivita'  lavorative  in  luoghi
          sempre  variabili  e  diversi,  anche  se  corrisposte  con
          carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
          volo  previste  dalla  legge  o  dal  contratto collettivo,
          nonche'  le  indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  15  dicembre  1959, n. 1229,
          concorrono  a  formare  il  reddito nella misura del 50 per
          cento  del  loro  ammontare. Con decreto del Ministro delle
          finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
          lavoratori  e  condizioni  di applicabilita' della presente
          disposizione.
              7.  Le  indennita'  di  trasferimento,  quelle di prima
          sistemazione   e  quelle  equipollenti,  non  concorrono  a
          formare  il  reddito nella misura del 50 per cento del loro
          ammontare  per un importo complessivo annuo non superiore a
          lire   3   milioni  per  i  trasferimenti  all'interno  del
          territorio  nazionale  e  9  milioni  per  quelli fuori dal
          territorio  nazionale  o a destinazione in quest'ultimo. Se
          le  indennita'  in  questione,  con riferimento allo stesso
          trasferimento,  sono corrisposte per piu' anni, la presente
          disposizione  si applica solo per le indennita' corrisposte
          per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
          dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e
          di  trasporto  delle  cose,  nonche'  le  spese e gli oneri
          sostenuti  dal  dipendente  in  qualita' di conduttore, per
          recesso   dal   contratto   di   locazione   in  dipendenza
          dell'avvenuto   trasferimento  della  sede  di  lavoro,  se
          rimborsate   dal   datore   di   lavoro   e  analiticamente
          documentate,  non  concorrono a formare il reddito anche se
          in   caso   di   contemporanea  erogazione  delle  suddette
          indennita'.
              8.  Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
          per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
          misura  del  50  per  cento.  Se  per  i  servizi  prestati
          all'estero  dai dipendenti delle amministrazioni statali la
          legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
          maggiorazioni  ad  esse  collegate  concorre  a  formare il
          reddito  la  sola  indennita'  base nella misura del 50 per
          cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
          comprenda   emolumenti   spettanti  anche  con  riferimento
          all'attivita'   prestata   nel   territorio  nazionale,  la
          riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
          predetti.  L'applicazione  di  questa  disposizione esclude
          l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
              8-bis  In  deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
          il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
          continuativa  e  come  oggetto  esclusivo  del  rapporto da
          dipendenti  che  nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
          Stato  estero  per  un  periodo  superiore a 183 giorni, e'
          determinato  sulla  base  delle  retribuzioni convenzionali
          definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
          e  della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del
          decreto-legge  31  luglio  1987,  n.  317,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
              9.  Gli  ammontari  degli  importi  che  ai  sensi  del
          presente  articolo  non  concorrono a formare il reddito di
          lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del   Consiglio   dei   Ministri,   quando   la  variazione
          percentuale  del  valore  medio  dell'indice  dei prezzi al
          consumo  per  le famiglie di operai e impiegati relativo al
          periodo  di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
          per  cento  rispetto  al  valore  medio del medesimo indice
          rilevato  con  riferimento  allo  stesso  periodo dell'anno
          1998.  A  tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
          ricognizione  della  predetta  percentuale  di  variazione.
          Nella  legge  finanziaria relativa all'anno per il quale ha
          effetto  il  suddetto  decreto  si  fara'  fronte all'onere
          derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  27 del testo unico
          delle  norme  concernenti  gli assegni familiari, di cui al
          decreto  del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.
          797, come modificato dalla presente legge:
              «Art. 27. - Art. 12 regio decreto-legge 17 giugno 1937,
          n.  1048  - Art. 1, decreto luogotenenziale 1° agosto 1945,
          n.  692  - (Determinazione del reddito da lavoro dipendente
          ai fini contributivi). - 1. Costituiscono redditi di lavoro
          dipendente  ai fini contributivi quelli di cui all'art. 46,
          comma  1,  del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917, maturati nel periodo di riferimento.
              2.  Per  il  calcolo  dei  contributi  di  previdenza e
          assistenza  sociale  si applicano le disposizioni contenute
          nell'art.  48  del  testo  unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre   1986,  n.  917,  salvo  quanto  specificato  nei
          seguenti commi.
              3.  Le  somme e i valori di cui al comma 1 dell'art. 48
          del  testo  unico  delle imposte sui redditi, approvato con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  si  intendono  al lordo di qualsiasi contributo e
          trattenuta,  ivi comprese quelle di cui al comma 2, lettera
          (( h) )) , dello stesso art. 48.
              4. Sono esclusi dalla base imponibile:
                a)  le  somme  corrisposte a titolo di trattamento di
          fine rapporto;
                b) le somme corrisposte in occasione della cessazione
          del  rapporto  di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei
          lavoratori,  nonche'  quelle la cui erogazione trae origine
          dalla  predetta  cessazione,  fatta  salva  l'imponibilita'
          dell'indennita' sostitutiva del preavviso;
                c)  i  proventi  e le indennita' conseguite, anche in
          forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni;
                d)  le somme poste a carico di gestioni assistenziali
          e  previdenziali  obbligatorie  per  legge;  le  somme e le
          provvidenze  erogate  da  casse, fondi e gestioni di cui al
          successivo  punto  f) e quelle erogate dalle Casse edili di
          cui   al   comma   4;   i  proventi  derivanti  da  polizze
          assicurative;  i  compensi  erogati  per conto di terzi non
          aventi attinenza con la prestazione lavorativa;
                e) (abrogata);
                f)  i  contributi  e  le somme a carico del datore di
          lavoro,  versate  o  accantonate,  sotto qualsiasi forma, a
          finanziamento  delle  forme pensionistiche complementari di
          cui  al  decreto  legislativo  21  aprile  1993,  n. 124, e
          successive  modificazioni e integrazioni, e a casse, fondi,
          gestioni previste da contratti collettivi o da accordi o da
          regolamenti  aziendali,  al  fine  di  erogare  prestazioni
          integrative  previdenziali  o  assistenziali  a  favore del
          lavoratore  e  suoi familiari nel corso del rapporto o dopo
          la  sua  cessazione.  I  contributi  e  le  somme predetti,
          diverse   dalle   quote  di  accantonamento  al  TFR,  sono
          assoggettati al contributo di solidarieta' del 10 per cento
          di  cui  all'art. 9-bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
          103,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 1° giugno
          1991,  n.  166,  e al citato decreto legislativo n. 124 del
          1993,  e  successive modificazioni e integrazioni, a carico
          del   datore   di   lavoro   e   devoluto   alle   gestioni
          pensionistiche  di  legge  cui  sono iscritti i lavoratori.
          Resta fermo l'assoggettamento a contribuzione ordinaria nel
          regime obbligatorio di appartenenza delle quote ed elementi
          retributivi   a   carico   del   lavoratore   destinati  al
          finanziamento  delle  forme  pensionistiche complementari e
          alle   casse,  fondi  e  gestioni  predetti.  Resta  fermo,
          altresi',  il  contributo  di  solidarieta'  a  carico  del
          lavoratore  nella misura del 2 per cento di cui all'art. 1,
          comma  5,  lettera b) , del decreto legislativo 14 dicembre
          1995, n. 579;
                g) i trattamenti di famiglia di cui all'art. 3, comma
          3,  lettera d) , del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 22
          dicembre 1986, n. 917;
                g-bis)  i  redditi  da  lavoro  dipendente  derivanti
          dall'esercizio di piani di stock option.
              5.  L'elencazione  degli  elementi  esclusi  dalla base
          imponibile e' tassativa.
              6-10. (Omissis).».
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2512 del codice
          civile:
              «Art.  2512  (Cooperativa  a  mutualita' prevalente). -
          Sono  societa'  cooperative  a  mutualita'  prevalente,  in
          ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
                1)  svolgono  la  loro  attivita'  prevalentemente in
          favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
                2)  si  avvalgono  prevalentemente, nello svolgimento
          della  loro  attivita',  delle  prestazioni  lavorative dei
          soci;
                3)  si  avvalgono  prevalentemente, nello svolgimento
          della  loro  attivita',  degli apporti di beni o servizi da
          parte dei soci.
              Le  societa'  cooperative  a  mutualita'  prevalente si
          iscrivono  in  un apposito albo, presso il quale depositano
          annualmente i propri bilanci.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 15
          aprile  2002,  n.  63,  recante «Disposizioni finanziarie e
          fiscali     urgenti     in    materia    di    riscossione,
          razionalizzazione  del  sistema di formazione del costo dei
          prodotti    farmaceutici,    adempimenti   ed   adeguamenti
          comunitari,     cartolarizzazioni,    valorizzazione    del
          patrimonio    e   finanziamento   delle   infrastrutture.»,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
          n. 112, come modificato dalla presente legge:
              «Art. 6 (Progressivo adeguamento ai principi comunitari
          del  regime  tributario  delle  societa' cooperative). - 1.
          L'art.  12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, si applica
          in ogni caso alla quota degli utili netti annuali destinati
          alla riserva minima obbligatoria.
              2.  Le  somme  di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) ,
          della  legge  3  aprile  2001,  n.  142,  e all'art. 12 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  601,  destinate  ad  aumento  del capitale sociale, non
          concorrono  a  formare  il reddito imponibile ai fini delle
          imposte  sui redditi e il valore della produzione netta dei
          soci.  Le stesse somme, se imponibili al momento della loro
          attribuzione,   sono   soggette   ad   imposta  secondo  la
          disciplina  dell'art.  7,  comma  3, della legge 31 gennaio
          1992,   n.  59.  Le  disposizioni  del  presente  comma  si
          applicano  a  decorrere  dal periodo d'imposta successivo a
          quello in corso al 31 dicembre 2001.
                 3.   Sugli   interessi  corrisposti  dalle  societa'
          cooperative e loro consorzi, che non soddisfano i requisiti
          della  definizione  di  piccole e micro imprese di cui alla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003,   ai   propri  soci  persone  fisiche  residenti  nel
          territorio  dello  Stato, relativamente ai prestiti erogati
          alle  condizioni  stabilite  dall'art.  13  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si
          applica  una  ritenuta a titolo di imposta nella misura del
          20 per cento.
              4.   In   attesa  di  un  piu'  compiuto  riordino  del
          trattamento  tributario  delle  societa' cooperative e loro
          consorzi,   in  coerenza  con  la  generale  riforma  della
          disciplina  delle  societa' cooperative di cui al titolo VI
          del  libro V del codice civile, per i due periodi d'imposta
          successivi a quello in corso al 31 dicembre 2001:
                a)  l'art.  12  della legge 16 dicembre 1977, n. 904,
          salvo  quanto  previsto  dal  comma 1, si applica al 39 per
          cento  della  rimanente  quota  degli  utili  netti annuali
          destinati a riserva indivisibile;
                b)  per le cooperative agricole e della piccola pesca
          e  loro consorzi la quota di cui alla lettera a) e' elevata
          al 60 per cento;
                c)  non  si  applicano  le  disposizioni  di cui agli
          articoli  10, limitatamente alle precedenti lettere a) e b)
          ,  e  11  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973, n. 601; per le cooperative di produzione e
          di  lavoro  e  loro consorzi resta ferma l'applicazione del
          predetto   art.  11  relativamente  al  reddito  imponibile
          derivante dall'indeducibilita' dell'imposta regionale sulle
          attivita' produttive.
              5.  Per  il  periodo  d'imposta  successivo a quello in
          corso  al  31  dicembre  2001,  l'acconto  dell'imposta sul
          reddito  delle  persone  giuridiche  dovuto  dalle societa'
          cooperative  e  loro  consorzi  e'  calcolato, in base alle
          disposizioni  della  legge  23 marzo 1977, n. 97, assumendo
          come  imposta  del periodo precedente quella che si sarebbe
          applicata in conformita' alle disposizioni del comma 4.
              6.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          alle  cooperative  e loro consorzi soggetti alla disciplina
          di  cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59, ad eccezione dei
          commi  4  e  5 che non si applicano alle cooperative e loro
          consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381. In ogni
          caso,   le   disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  alle societa' cooperative di garanzia collettiva
          fidi  di  primo  e  secondo grado e loro consorzi, previste
          dagli  articoli 29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
          iscritte   nell'apposita   sezione   dell'elenco   previsto
          dall'art.  106  del  testo  unico  delle  leggi  in materia
          bancaria  e  creditizia,  di  cui al decreto legislativo 1°
          settembre 1993, n. 385.».
              - Si  riporta  il testo del comma 460 dell'art. 1 della
          legge  30  dicembre 2004, n. 311, recente «Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato  (legge  finanziaria  2005)»,  come  modificato dalla
          presente legge:
              «460. Fermo restando quanto disposto dall'art. 6, commi
          1,  2  e  3,  del  decreto-legge  15  aprile  2002,  n. 63,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,
          n. 112, l'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non
          si  applica  alle  societa'  cooperative  e loro consorzi a
          mutualita' prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I,
          sezione  I, del codice civile, e alle relative disposizioni
          di  attuazione  e transitorie, e che sono iscritti all'Albo
          delle   cooperative   sezione   cooperative   a  mutualita'
          prevalente   di   cui   all'art.   223-sexiesdecies   delle
          disposizioni di attuazione del codice civile:
                a)  per  la  quota del 20 per cento degli utili netti
          annuali  delle  cooperative agricole e loro consorzi di cui
          al  decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228, delle
          cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
                b)  per  la  quota del 30 per cento degli utili netti
          annuali delle altre cooperative e loro consorzi;
                  b-bis)  per  la  quota del 55 per cento degli utili
          netti  annuali delle societa' cooperative di consumo e loro
          consorzi.».

        
      
          
Titolo IV
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Capo I
Misure fiscali perequazione tributaria
                              Art. 83.
             Efficienza dell'Amministrazione finanziaria
  1.  Al  fine  di  garantire  maggiore  efficacia  ai  controlli sul
corretto  adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva
a  carico  dei  soggetti  non residenti e di quelli residenti ai fini
fiscali  da  meno  di  5  anni,  l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate
predispongono  di  comune  accordo  appositi piani di controllo anche
sulla  base  dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in
loro  possesso.  ((  L'I.N.P.S.  e  l'Agenzia  delle entrate attivano
altresi'  uno  scambio telematico mensile delle posizioni relative ai
titolari  di  partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che
percepiscono   utili   derivanti  da  contratti  di  associazione  in
partecipazione,  quando  l'apporto e' costituito esclusivamente dalla
prestazione di lavoro )).
  2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalita' di
attuazione  della  disposizione  di  cui  al  comma  1  con  apposita
convenzione.
  3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano
di   ottimizzazione   dell'impiego   delle   risorse  finalizzato  ad
incrementare  la  capacita'  operativa  destinata  alle  attivita' di
prevenzione  e  repressione della evasione fiscale, rispetto a quella
media  impiegata  agli  stessi  fini nel biennio 2007-2008, in misura
pari ad almeno il 10 per cento.
  4.  All'articolo  1  del  decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
  «2-ter   Il  Dipartimento  delle  finanze  con  cadenza  semestrale
fornisce  ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale
dei  comuni  italiani,  l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme
derivanti  da  accertamenti  ai quali i comuni abbiano contribuito ai
sensi dei commi precedenti.».
  5.  Ai  fini  di  una  piu'  efficace prevenzione e repressione dei
fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia
delle  entrate,  l'Agenzia  delle  dogane  e  la  Guardia  di finanza
incrementano  la capacita' operativa destinata a tali attivita' anche
orientando  appositamente  loro  funzioni  o  strutture  al  fine  di
assicurare:
     a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti
di indagine;
     b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;
    c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto
dei fenomeni medesimi;
    d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.
  6.  Il  coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui
al  comma  5  e'  assicurato mediante un costante scambio informativo
anche  allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di
accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.
  7.  Gli  esiti  delle  attivita'  svolte  ((  in  attuazione  delle
disposizioni  di  cui  ai  commi 5 e 6 )) formano oggetto di apposite
relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze.
  8.  Nell'ambito della programmazione dell'attivita' di accertamento
relativa  agli  anni 2009, 2010 e 2011 e' pianificata l'esecuzione di
un  piano  straordinario di controlli finalizzati alla determinazione
sintetica  del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,  sulla  base  di  elementi  e circostanze di fatto certi desunti
dalle  informazioni  presenti  nel  sistema informativo dell'anagrafe
tributaria  nonche' acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori
e  in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo
comma,  ((  numero  7)  ))  , del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973.
  9.  Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al
comma  8  e' data priorita' ai contribuenti che non hanno evidenziato
nella  dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali
esistono (( elementi indicativi )) di capacita' contributiva.
  10.  Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  e
dall'articolo  63  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  633,  la Guardia di finanza contribuisce al piano
straordinario  di  cui al comma 8 destinando una adeguata quota della
propria  capacita'  operativa  alle  attivita'  di acquisizione degli
elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione
sintetica  del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  600  del  1973.
L'Agenzia   delle   entrate  e  la  Guardia  di  finanza  definiscono
annualmente,  d'intesa tra loro, le modalita' della loro cooperazione
al piano.
  11.  Ai  fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in
attuazione  della  previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge
30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate
eventuali  situazioni  rilevanti  per la determinazione sintetica del
reddito di cui siano a conoscenza.
  12.  Al  fine  di favorire lo scambio di esperienze professionali e
amministrative  tra  le  Agenzie  fiscali attraverso la mobilita' dei
loro  dirigenti  generali  di prima fascia, nonche' di contribuire al
perseguimento  della  maggiore  efficienza  e  funzionalita'  di tali
Agenzie,  su  richiesta  nominativa  del  direttore  di  una  Agenzia
fiscale,  che  indica altresi' l'alternativa fra almeno due incarichi
da  conferire,  il  Ministro  dell'economia e delle finanze assegna a
tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso
altra  Agenzia  fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la
quale  e' in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il
nuovo   incarico   sia  prevista  una  retribuzione  complessivamente
inferiore  a  quella  percepita  dal  dirigente generale in relazione
all'incarico  gia'  ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli
effetti  economici  del  contratto  individuale  di  lavoro in essere
presso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di
tale  contratto,  in  ogni  caso  senza  maggiori oneri rispetto alle
risorse   assegnate  a  legislazione  vigente  alla  Agenzia  fiscale
richiedente.   In   caso   di  rifiuto  ad  accettare  gli  incarichi
alternativamente  indicati  nella richiesta, il dirigente generale e'
in  esubero  ai  sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
(( sono apportate le seguenti modificazioni: ))
      a) nel comma 1, lettera b), la parola «sei» e' sostituita dalla
seguente: «quattro»;
      b)  nel comma 3, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«Meta'  dei  componenti  sono  scelti  tra  i dipendenti di pubbliche
amministrazioni  ovvero  tra  soggetti  ad  esse  esterni  dotati  di
specifica  competenza  professionale  attinente  ai settori nei quali
opera l'agenzia».
  14.  In  sede  di  prima  applicazione della disposizione di cui al
comma  13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla
data   di   entrata   in   vigore   del   presente   decreto  cessano
automaticamente il trentesimo giorno successivo.
  15. Al fine di garantire la continuita' delle funzioni di controllo
e   monitoraggio   dei   dati   fiscali   e   finanziari,  i  diritti
dell'azionista  della  societa'  di  gestione del sistema informativo
dell'amministrazione  finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4,
della  legge  30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero
dell'economia  e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del
((  regolamento  di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica
30  gennaio  2008,  n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base
alla  legislazione  vigente.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni
incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione,
composto di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro il
30  giugno  2008  senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma,
del codice civile.
  16.  Al fine di assicurare maggiore effettivita' alla previsione di
cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  30  settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i
comuni,  entro  i  sei  mesi  successivi alla richiesta di iscrizione
nell'anagrafe   degli   italiani   residenti  all'estero,  confermano
all'Ufficio   dell'Agenzia  delle  entrate  competente  per  l'ultimo
domicilio  fiscale  che  il  richiedente ha effettivamente cessato la
residenza  nel  territorio nazionale. Per il triennio successivo alla
predetta  richiesta  di  iscrizione  la effettivita' della cessazione
della residenza nel territorio nazionale e' sottoposta a vigilanza da
parte  dei  comuni  e  dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale
delle  facolta'  istruttorie  di  cui  al  Titolo  IV del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  17.  In fase di prima attuazione delle disposizioni (( del )) comma
16,  la  specifica  vigilanza  ivi  prevista  da  parte  dei comuni e
dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle
persone  fisiche  che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli
italiani  residenti  all'estero  a  far  corso  dal  1° gennaio 2006.
L'attivita'  dei  comuni  e'  anche in questo caso incentivata con il
riconoscimento  della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme
relative  ai  tributi  statali  riscosse a titolo definitivo previsto
dall'articolo  1,  comma  1,  del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248.
  18.  Allo  scopo  di  semplificare  la  gestione  dei  rapporti con
l'Amministrazione   fiscale,  ispirandoli  a  principi  di  reciproco
affidamento  ed  agevolando  il contribuente mediante la compressione
dei  tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n.
218, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
  «Art.  5-bis  (Adesione  ai  verbali  di  constatazione).  -  1. Il
contribuente puo' prestare adesione anche ai verbali di constatazione
in  materia  di  imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto
redatti  ai  sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
che   consentano   l'emissione   di  accertamenti  parziali  previsti
dall'articolo  41-bis  del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  2.   L'adesione   di   cui   al  comma  1  puo'  avere  ad  oggetto
esclusivamente  il contenuto integrale del verbale di constatazione e
deve  intervenire entro i trenta giorni successivi (( alla data della
consegna  ))  del  verbale  medesimo  mediante  comunicazione  ((  al
competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo )) che ha
redatto  il  verbale.  Entro  i  sessanta  giorni  successivi (( alla
comunicazione  al  competente  Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo
stesso   ))   notifica   al   contribuente   l'atto   di  definizione
dell'accertamento   parziale   recante  le  indicazioni  previste  ((
dall'articolo 7 )).
  3.  In  presenza  dell'adesione  di  cui al comma 1 la misura delle
sanzioni  applicabili  indicata  nell'articolo 2, comma 5, e' ridotta
alla  meta'  (( e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione
dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le
modalita' di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi
previste  in  caso  di  versamento  rateale.  Sull'importo delle rate
successive  alla  prima  sono  dovuti  gli interessi al saggio legale
calcolati  dal  giorno  successivo alla data di notifica dell'atto di
definizione dell'accertamento parziale )).
    ((  4.  In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al
comma  3  il  competente  ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede
all'iscrizione  a  ruolo  a  titolo definitivo delle predette somme a
norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 )).».
    ((  18-bis.  L'articolo  5-bis  del decreto legislativo 19 giugno
1997,  n. 218, si applica con riferimento ai verbali di constatazione
consegnati  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto )).
    ((  18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218: ))
     (( a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del
contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e' comunque prorogato
fino al 30 settembre 2008; ))
      ((  b)  il  termine  per  la  notifica dell'atto di definizione
dell'accertamento   parziale   relativo   ai  verbali  consegnati  al
contribuente  fino  al  31  dicembre 2008 e' comunque prorogato al 30
giugno 2009 )).
    ((  18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate,  da  emanare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
vigore   della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono
stabilite   le   modalita'   di   effettuazione  della  comunicazione
dell'adesione  da parte del contribuente prevista dall'articolo 5-bis
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 )).
  19.  In  funzione  dell'attuazione  del  federalismo  fiscale, (( a
decorrere  ))  dal  1°  gennaio  2009  gli  studi  di  settore di cui
all'articolo  62-bis  del  decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
vengono  elaborati,  ((  sentite  le  associazioni professionali e di
categoria  ))  ,  anche  su  base  regionale o comunale, ove cio' sia
compatibile  con  la metodologia prevista dal (( comma 1 )) , secondo
periodo, dello stesso articolo 62-bis.
  20.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite  le modalita' di attuazione del comma 19, prevedendo che la
elaborazione  su  base  regionale  o  comunale avvenga con criteri di
gradualita'  entro  il  31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa
possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di
cui   articolo  1  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
  21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis  In  caso  di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta
euro  rispetto  a quelle complessivamente richieste dall'agente della
riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto
notificandogli  una  comunicazione  delle  modalita'  di restituzione
dell'eccedenza.  Decorsi  tre  mesi  dalla  notificazione  senza  che
l'avente  diritto  abbia  accettato  la  restituzione, ovvero, per le
eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del
pagamento,  l'agente  della  riscossione  riversa  le somme eccedenti
all'ente  creditore  ovvero,  se  tale  ente  non e' identificato ne'
facilmente  identificabile,  all'entrata del bilancio dello Stato, ad
esclusione  di  una  quota  pari  al  15  per cento, che affluisce ad
apposita  contabilita'  speciale.  Il  riversamento  e' effettuato il
giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.
  1-ter  La  restituzione  ovvero  il riversamento sono effettuati al
netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi
dell'articolo   17,   comma   7-ter   trattenute   dall'agente  della
riscossione  a  titolo  di  rimborso  delle  spese  sostenute  per la
notificazione.
  1-quater  Resta  fermo  il  diritto  di chiedere, entro l'ordinario
termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui
al  comma  1-bis  all'ente  creditore  ovvero  allo Stato. In caso di
richiesta  allo  Stato,  le somme occorrenti per la restituzione sono
prelevate  dalla  contabilita'  speciale  prevista  dal comma 1-bis e
riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
ad   apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze».
  22.  Le  somme  eccedenti  di  cui all'articolo 22, comma 1-bis del
decreto  legislativo  13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente
al  quinto  anno precedente la data di entrata in vigore del presente
decreto,  sono  versate  entro  il  20  dicembre  2008 ed affluiscono
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione
al  ((  Fondo  speciale  istituito  con  l'articolo 81, comma 29, del
presente decreto )).
  23.  All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
       a)   nel   comma  1,  sono  soppresse  le  parole  da  «Se»  a
«cancellazione dell'ipoteca»;
     b) nel comma 4, le parole da «l'ultimo» a «mese» sono sostituite
dalle  seguenti:  «nel  giorno  di ciascun mese indicato nell'atto di
accoglimento dell'istanza di dilazione»;
    c)  il  comma 4-bis e' abrogato. In ogni caso le sue disposizioni
continuano   a  trovare  applicazione  nei  riguardi  delle  garanzie
prestate  ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
    ((  23-bis.  All'articolo  28  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 e' inserito il
seguente:
  «3-bis.  Il  pagamento  effettuato con i mezzi diversi dal contante
individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:
    a)  in  caso  di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso
risulta scoperto o comunque non pagabile;
    b)  in  caso  di  utilizzazione  di  una  carta di credito, se il
gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.».
))
     ((  23-ter.  All'articolo  47-bis,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602, dopo la
parola:  «concessionari» sono inserite le seguenti: «e ai soggetti da
essi incaricati» )).
  24.  All'articolo  79,  comma  1,  del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602, dopo la parola «131», sono
inserite le seguenti: «, moltiplicato per tre».
    ((  25.  E'  istituito presso il Ministero degli affari esteri il
Comitato  strategico  per  lo  sviluppo  e la tutela all'estero degli
interessi  nazionali  in economia, con compiti di analisi, indirizzo,
supporto  e  coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi
propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo
sviluppo  sostenibile  nei  Paesi in via di sviluppo. La composizione
del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di
Ministeri,  nonche'  alte professionalita' ed esperienze tecniche nei
suoi  settori  di  intervento,  e'  definita con decreto del Ministro
degli  affari  esteri,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  con il quale sono stabilite altresi' le disposizioni
generali  del  suo  funzionamento.  Le  funzioni  di  segreteria  del
Comitato  sono  assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio,  dalle  strutture  del  Ministero  degli  affari esteri. La
partecipazione al Comitato e' gratuita.
    26.-28. (Soppressi).
    28-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «a
prestazioni  alberghiere  e a somministrazione di alimenti e bevande,
con  esclusione  di  quelle  inerenti alla partecipazione a convegni,
congressi  e  simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,
delle  somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro
nei  locali  dell'impresa  o  in  locali  adibiti a mensa scolastica,
aziendale  o  interaziendale  e  delle  somministrazioni  commesse da
imprese  che  forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali» sono
soppresse.
    28-ter.  Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.
    28-quater.  Al  testo  unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  109, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «Fermo  restando quanto previsto dai periodi precedenti, le
spese  relative  a  prestazioni  alberghiere  e a somministrazioni di
alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo
95, sono deducibili nella misura del 75 per cento»;
    b)  all'articolo  54, comma 5, il primo periodo e' sostituito dal
seguente:   «Le   spese   relative  a  prestazioni  alberghiere  e  a
somministrazioni  di  alimenti e bevande sono deducibili nella misura
del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non
superiore  al  2  per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel
periodo di imposta.».
  28-quinquies.  Le disposizioni di cui al comma 28-quater entrano in
vigore  a  partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il
medesimo  periodo  d'imposta,  l'imposta  del  periodo  precedente e'
determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater.
  28-sexies.  Nelle  more  dell'adozione  del  decreto  del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze previsto dall'articolo 1, comma 225,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti locali e i soggetti di
cui  alla  lettera  b)  del  comma  5  dell'articolo  52  del decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446, e successive modificazioni,
accedono  ai  dati  e alle informazioni disponibili presso il sistema
informativo  dell'Agenzia  delle  entrate, ivi compresi quelli di cui
all'articolo  7,  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 605, e successive modificazioni,
sulla  base  delle  disposizioni  contenute  nel decreto del Ministro
delle  finanze  16 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  275 del 24 novembre 2000. Le facolta' ivi previste possono essere
esercitate  solo dopo la notifica dell'ingiunzione prevista dal testo
unico  delle  disposizioni  di  legge relative alla riscossione delle
entrate  patrimoniali  dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile
1910,  n.  639.  Il  riferimento  al numero identificativo del ruolo,
contenuto  nell'articolo  2  del  citato  decreto  del Ministro delle
finanze  16 novembre 2000, e' sostituito con il riferimento alla data
di  notifica dell'ingiunzione e alla relativa causale. Il dirigente o
responsabile  dell'ufficio,  nel  caso degli enti locali, e il legale
rappresentante  o  direttore  generale,  nel caso dei soggetti di cui
alla  citata  lettera  b)  del  comma  5 dell'articolo 52 del decreto
legislativo  n. 446 del 1997, e successive modificazioni, autorizzano
preventivamente  l'accesso  in  forma  scritta  e  individuano in via
generale  i  dipendenti  destinati  a  provvedervi,  scegliendoli tra
quelli  con  rapporto  di  lavoro a tempo indeterminato da almeno due
anni.  I  nominativi  di  tali dipendenti sono comunicati all'Agenzia
delle entrate. A decorrere dall'anno 2009 l'elenco di tali nominativi
e'  trasmesso  entro  il  31  marzo  di ogni anno. E' esclusa, quanto
all'accesso,  ogni  discriminazione tra i soggetti di cui alla citata
lettera  b)  del  comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n.
446  del  1997,  e  successive  modificazioni,  e  gli  agenti  della
riscossione. ))
    (( 28-septies. All'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, sono apportate le seguenti modificazioni: ))
    ((  a)  al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
sulla   quale   svolge  attivita'  di  coordinamento,  attraverso  la
preventiva  approvazione  dell'ordine  del  giorno  delle  sedute del
consiglio  di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello
stesso consiglio»; ))
    ((  b)al comma 14, le parole da: «i risultati» fino alla fine del
comma  sono  sostituite dalle seguenti: «gli elementi acquisiti nello
svolgimento dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1». ))
    ((  28-octies.  In  attuazione  della  decisione  C(2008)869 def.
dell'11  marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi
del  regime  d'imposta  sostitutiva  di cui all'articolo 2, comma 26,
della  legge  24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione
dell'aiuto  fruito  nei termini e con le modalita' previsti dai commi
da 28-novies a 28-undecies del presente articolo )).
     ((  28-novies.  L'importo  dell'aiuto  oggetto  di  recupero  e'
determinato secondo i seguenti criteri:
    a)  applicazione,  in  luogo del regime d'imposta sostitutiva con
aliquota  del  9  per  cento  di  cui  al comma 28-octies, dichiarato
incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva
di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003,
n. 350, in materia di rivalutazione dei beni;
    b)  applicazione  dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze
di  valore  riallineate  relative  a beni ammortizzabili e del 15 per
cento su quelle relative a beni non ammortizzabili;
    c)  esclusione  dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze
di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia,
in  quanto  fruenti del regime di esenzione previsto dall'articolo 87
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni;
    d)  attualizzazione  alla  data  del  20  giugno 2004 delle somme
versate   in  applicazione  del  regime  dichiarato  incompatibile  e
decorrenza  del  calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto
di recupero a decorrere dalla stessa data;
    e)  determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui
al  capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21
aprile 2004, e successive modificazioni. ))
    ((  28-decies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate,  da  emanare  entro  trenta  giorni dalla data di entrata in
vigore  della legge di conversione del presente decreto, e' approvato
l'apposito  modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto
di  restituzione.  Il  modello  di dichiarazione dei maggiori importi
dovuti  deve  essere  presentato  da  parte  dei soggetti tenuti alla
restituzione  dell'aiuto  all'Agenzia  delle  entrate  entro quindici
giorni dalla emanazione del predetto provvedimento. ))
     ((  28-undecies.  L'Agenzia  delle  entrate,  sulla  base  delle
dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 28-decies e trasmesse da
ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti,
comprensivi  degli  interessi,  ed  entro trenta giorni dalla data di
scadenza  del  termine  di presentazione della dichiarazione notifica
apposita  comunicazione  contenente  l'ingiunzione  di pagamento, con
l'intimazione  che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni
dalla  data  di  notifica,  si  procede,  ai  sensi  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme
non versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti )).
    ((  28-duodecies. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e' abrogato )).

        
                    Riferimenti normativi:
              --   Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.  1  del
          decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, recante «Misure di
          contrasto  all'evasione  fiscale  e disposizioni urgenti in
          materia   tributaria   e   finanziaria»,   convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2 dicembre 2005, n. 248, come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.   1   (Partecipazione  dei  comuni  al  contrasto
          all'evasione  fiscale).  -  1.  Per  potenziare l'azione di
          contrasto  all'evasione fiscale, in attuazione dei principi
          di     economicita',     efficienza     e    collaborazione
          amministrativa,     la     partecipazione     dei    comuni
          all'accertamento   fiscale   e'   incentivata  mediante  il
          riconoscimento  di  una  quota  pari  al 30 per cento delle
          maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo
          definitivo,  a seguito dell'intervento del comune che abbia
          contribuito all'accertamento stesso.
              2.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate, emanato, entro quarantacinque giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto, d'intesa con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite
          le  modalita'  tecniche  di  accesso  alle banche dati e di
          trasmissione  ai  comuni, anche in via telematica, di copia
          delle   dichiarazioni  relative  ai  contribuenti  in  essi
          residenti,  nonche'  quelle della partecipazione dei comuni
          all'accertamento fiscale di cui al comma 1 anche attraverso
          societa'  ed enti partecipati dai comuni e comunque da essi
          incaricati  per  le  attivita'  di  supporto  ai  controlli
          fiscali sui tributi comunali. Con il medesimo provvedimento
          sono altresi' individuate le ulteriori materie per le quali
          i  comuni  partecipano  all'accertamento  fiscale;  in tale
          ultimo  caso,  il  provvedimento,  adottato d'intesa con il
          direttore  dell'Agenzia  del  territorio  per  i tributi di
          relativa  competenza, puo' prevedere anche una applicazione
          graduale in relazione ai diversi tributi.
              2-bis  Nelle  province  autonome di Trento e di Bolzano
          rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle
          relative  norme  di attuazione, ed in particolare dall'art.
          13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
              2-ter   Il   Dipartimento  delle  finanze  con  cadenza
          semestrale   fornisce  ai  comuni,  anche  per  il  tramite
          dell'Associazione  nazionale  dei comuni italiani, l'elenco
          delle   iscrizioni   a   ruolo  delle  somme  derivanti  da
          accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi
          dei commi precedenti.».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 38 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
          recante  «Disposizioni  comuni  in  materia di accertamento
          delle imposte sui redditi».
              «Art.  38  (Rettifica delle dichiarazioni delle persone
          fisiche).  - L'ufficio delle imposte procede alla rettifica
          delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando
          il  reddito  complessivo  dichiarato  risulta  inferiore  a
          quello  effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto
          o  in  parte,  le  deduzioni  dal  reddito  o le detrazioni
          d'imposta indicate nella dichiarazione.
              La  rettifica  deve  essere  fatta con unico atto, agli
          effetti  dell'imposta  sul  reddito delle persone fisiche e
          dell'imposta   locale   sui  redditi,  ma  con  riferimento
          analitico  ai redditi delle varie categorie di cui all'art.
          6  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 597.
              L'incompletezza,  la  falsita' e l'inesattezza dei dati
          indicati   nella   dichiarazione,  salvo  quanto  stabilito
          nell'art.  39,  possono  essere desunte dalla dichiarazione
          stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni
          precedenti  e  dai dati e dalle notizie di cui all'articolo
          precedente   anche  sulla  base  di  presunzioni  semplici,
          purche' queste siano gravi, precise e concordanti.
              L'ufficio,  indipendentemente dalle disposizioni recate
          dai  commi  precedenti  e  dall'art.  39,  puo', in base ad
          elementi   e   circostanze   di  fatto  certi,  determinare
          sinteticamente    il    reddito   complessivo   netto   del
          contribuente  in  relazione  al contenuto induttivo di tali
          elementi  e circostanze quando il reddito complessivo netto
          accertabile  si  discosta  per  almeno  un quarto da quello
          dichiarato.  A  tal  fine,  con  decreto del Ministro delle
          finanze,  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
          stabilite  le  modalita'  in base alle quali l'ufficio puo'
          determinare  induttivamente il reddito o il maggior reddito
          in   relazione   ad   elementi   indicativi   di  capacita'
          contributiva  individuati  con  lo stesso decreto quando il
          reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti
          elementi per due o piu' periodi di imposta.
              Qualora  l'ufficio  determini sinteticamente il reddito
          complessivo  netto  in  relazione alla spesa per incrementi
          patrimoniali,  la  stessa si presume sostenuta, salvo prova
          contraria,  con  redditi  conseguiti,  in  quote  costanti,
          nell'anno   in  cui  e'  stata  effettuata  e  nei  quattro
          precedenti.
              Il  contribuente ha facolta' di dimostrare, anche prima
          della   notificazione  dell'accertamento,  che  il  maggior
          reddito   determinato  o  determinabile  sinteticamente  e'
          costituito  in  tutto  o  in  parte  da redditi esenti o da
          redditi  soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.
          L'entita'  di  tali  redditi  e la durata del loro possesso
          devono risultare da idonea documentazione.
              Dal  reddito complessivo determinato sinteticamente non
          sono  deducibili  gli  oneri di cui all'art. 10 del decreto
          indicato  nel  secondo  comma.  Agli  effetti  dell'imposta
          locale   sui   redditi   il   maggior   reddito   accertato
          sinteticamente  e' considerato reddito di capitale salva la
          facolta'  del  contribuente  di  provarne l'appartenenza ad
          altre categorie di redditi.
              Le  disposizioni  di  cui  al quarto comma si applicano
          anche quando il contribuente non ha ottemperato agli inviti
          disposti  dagli  uffici ai sensi dell'art. 32, primo comma,
          numeri 2), 3) e 4).».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 32 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
              «Art. 32 (Poteri degli uffici). - Per l'adempimento dei
          loro compiti gli uffici delle imposte possono:
                1)  procedere  all'esecuzione di accessi, ispezioni e
          verifiche a norma del successivo art. 33;
                2)  invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
          comparire  di  persona  o  per  mezzo di rappresentanti per
          fornire  dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
          nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
          operazioni,  i  cui  dati,  notizie e documenti siano stati
          acquisiti  a  norma  del numero 7), ovvero rilevati a norma
          dell'art.  33,  secondo e terzo comma, o acquisiti ai sensi
          dell'art. 18, comma 3, lettera b) , del decreto legislativo
          26  ottobre  1995,  n. 504. I dati ed elementi attinenti ai
          rapporti   ed   alle   operazioni   acquisiti   e  rilevati
          rispettivamente  a  norma  del  numero  7)  e dell'art. 33,
          secondo  e  terzo  comma o acquisiti ai sensi dell'art. 18,
          comma  3,  lettera  b) , del decreto legislativo 26 ottobre
          1995,  n.  504,  sono posti a base delle rettifiche e degli
          accertamenti  previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 se il
          contribuente  non  dimostra  che  ne ha tenuto conto per la
          determinazione  del  reddito  soggetto ad imposta o che non
          hanno  rilevanza  allo  stesso fine; alle stesse condizioni
          sono  altresi'  posti  come  ricavi o compensi a base delle
          stesse  rettifiche  ed accertamenti, se il contribuente non
          ne   indica  il  soggetto  beneficiario  e  sempreche'  non
          risultino  dalle  scritture contabili, i prelevamenti o gli
          importi  riscossi  nell'ambito  dei  predetti  rapporti  od
          operazioni.  Le  richieste  fatte  e  le  risposte ricevute
          devono   risultare   da   verbale  sottoscritto  anche  dal
          contribuente  o  dal  suo  rappresentante; in mancanza deve
          essere  indicato il motivo della mancata sottoscrizione. Il
          contribuente ha diritto ad avere copia del verbale;
                3)  invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a
          esibire  o  trasmettere  atti e documenti rilevanti ai fini
          dell'accertamento  nei loro confronti, compresi i documenti
          di  cui  al  successivo art. 34. Ai soggetti obbligati alla
          tenuta  di  scritture contabili secondo le disposizioni del
          titolo  III  puo'  essere  richiesta anche l'esibizione dei
          bilanci  o rendiconti e dei libri o registri previsti dalle
          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia
          ovvero  trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un periodo
          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso;
                4)  inviare  ai  contribuenti  questionari relativi a
          dati  e  notizie  di  carattere specifico rilevanti ai fini
          dell'accertamento  nei loro confronti nonche' nei confronti
          di  altri  contribuenti  con  i  quali abbiano intrattenuto
          rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;
                5)  richiedere  agli  organi  e  alle Amministrazioni
          dello   Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,  alle
          societa'  ed enti di assicurazione ed alle societa' ed enti
          che  effettuano  istituzionalmente  riscossioni e pagamenti
          per  conto  di  terzi  la  comunicazione, anche in deroga a
          contrarie    disposizioni    legislative,    statutarie   o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati  singolarmente  o  per categorie. Alle societa' ed
          enti  di  assicurazione, per quanto riguarda i rapporti con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e   notizie   attinenti   esclusivamente  alla  durata  del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione  del  soggetto  tenuto  a corrisponderlo. Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda  della  richiesta, cumulativamente o specificamente
          per  ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione non
          si   applica  all'Istituto  centrale  di  statistica,  agli
          ispettorati  del  lavoro per quanto riguarda le rilevazioni
          loro  commesse dalla legge, e, salvo il disposto del numero
          7),  alle  banche, alla societa' Poste italiane S.p.A., per
          le  attivita'  finanziarie  e creditizie, agli intermediari
          finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  alle societa' di
          gestione del risparmio e alle societa' fiduciarie;
                6)  richiedere  copie  o  estratti  degli  atti e dei
          documenti  depositati  presso  i  notai,  i procuratori del
          registro,  i  conservatori  dei  registri immobiliari e gli
          altri  pubblici  ufficiali.  Le  copie  e gli estratti, con
          l'attestazione  di conformita' all'originale, devono essere
          rilasciate gratuitamente;
              6-bis)  richiedere, previa autorizzazione del direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore  regionale  della  stessa,  ovvero,  per il Corpo
          della  Guardia  di  finanza,  del  comandante regionale, ai
          soggetti  sottoposti  ad accertamento, ispezione o verifica
          il  rilascio  di una dichiarazione contenente l'indicazione
          della natura, del numero e degli estremi identificativi dei
          rapporti  intrattenuti  con  le  banche,  la societa' Poste
          italiane S.p.A., gli intermediari finanziari, le imprese di
          investimento,  gli organismi di investimento collettivo del
          risparmio,  le  societa'  di  gestione  del  risparmio e le
          societa' fiduciarie, nazionali o stranieri, in corso ovvero
          estinti  da  non  piu'  di  cinque  anni  dalla  data della
          richiesta.  Il richiedente e coloro che vengono in possesso
          dei  dati  raccolti devono assumere direttamente le cautele
          necessarie alla riservatezza dei dati acquisiti;
                7)  richiedere,  previa  autorizzazione del direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore  regionale  della  stessa,  ovvero,  per il Corpo
          della  guardia  di  finanza, del comandante regionale, alle
          banche,   alla  societa'  Poste  italiane  S.p.A.,  per  le
          attivita'   finanziarie  e  creditizie,  agli  intermediari
          finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  alle societa' di
          gestione  del  risparmio  e alle societa' fiduciarie, dati,
          notizie   e   documenti   relativi   a  qualsiasi  rapporto
          intrattenuto  od  operazione  effettuata,  ivi  compresi  i
          servizi prestati, con i loro clienti, nonche' alle garanzie
          prestate  da  terzi.  Alle  societa' fiduciarie di cui alla
          legge  23 novembre 1939, n. 1966, e a quelle iscritte nella
          sezione  speciale  dell'albo  di  cui all'art. 20 del testo
          unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione
          finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo 24 febbraio
          1998,   n.   58,   puo'   essere  richiesto,  tra  l'altro,
          specificando   i   periodi   temporali   di  interesse,  di
          comunicare  le generalita' dei soggetti per conto dei quali
          esse   hanno   detenuto  o  amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente   individuati.  La  richiesta  deve  essere
          indirizzata  al  responsabile  della  struttura accentrata,
          ovvero   al   responsabile   della   sede   o  dell'ufficio
          destinatario  che  ne  da'  notizia  immediata  al soggetto
          interessato;  la  relativa  risposta deve essere inviata al
          titolare dell'ufficio procedente;
                8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
          notizie  e  documenti  relativi  ad  attivita' svolte in un
          determinato    periodo   d'imposta,   rilevanti   ai   fini
          dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
          e prestatori di lavoro autonomo;
                8-bis)  invitare  ogni  altro  soggetto  ad esibire o
          trasmettere,  anche  in copia fotostatica, atti o documenti
          fiscalmente   rilevanti   concernenti   specifici  rapporti
          intrattenuti  con il contribuente e a fornire i chiarimenti
          relativi;
                8-ter)  richiedere  agli amministratori di condominio
          negli  edifici  dati,  notizie  e  documenti  relativi alla
          gestione condominiale.
              Gli  inviti  e le richieste di cui al presente articolo
          devono  essere notificati ai sensi dell'art. 60. Dalla data
          di  notifica  decorre  il  termine fissato dall'ufficio per
          l'adempimento,  che  non  puo'  essere inferiore a quindici
          giorni, ovvero per il caso di cui al n. 7) a trenta giorni.
          Il  termine  puo'  essere prorogato per un periodo di venti
          giorni   su   istanza   dell'operatore   finanziario,   per
          giustificati  motivi,  dal  competente direttore centrale o
          direttore  regionale  per  l'Agenzia delle entrate, ovvero,
          per  il  Corpo  della  guardia  di  finanza, dal comandante
          regionale.
              Le  richieste di cui al primo comma, numero 7), nonche'
          le  relative  risposte,  anche  se  negative, devono essere
          effettuate    esclusivamente   in   via   telematica.   Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabilite  le  disposizioni  attuative  e  le  modalita' di
          trasmissione  delle  richieste, delle risposte, nonche' dei
          dati e delle notizie riguardanti i rapporti e le operazioni
          indicati nel citato numero 7.
              Le  notizie  ed  i  dati  non  addotti  e  gli  atti, i
          documenti,  i  libri  ed  i  registri  non  esibiti  o  non
          trasmessi  in risposta agli inviti dell'ufficio non possono
          essere  presi  in considerazione a favore del contribuente,
          ai   fini   dell'accertamento   in  sede  amministrativa  e
          contenziosa.   Di   cio'   l'ufficio   deve   informare  il
          contribuente contestualmente alla richiesta.
              Le  cause di inutilizzabilita' previste dal terzo comma
          non  operano nei confronti del contribuente che depositi in
          allegato  all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
          in  sede  contenziosa  le  notizie,  i dati, i documenti, i
          libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di
          non  aver  potuto adempiere alle richieste degli uffici per
          causa a lui non imputabile.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 33 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973:
              «Art.  33  (Accessi,  ispezioni  e verifiche). - Per la
          esecuzione  di  accessi, ispezioni e verifiche si applicano
          le  disposizioni  dell'art.  52  del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
              Gli  uffici  delle  imposte  hanno facolta' di disporre
          l'accesso   di   propri   impiegati   muniti   di  apposita
          autorizzazione  presso  le  pubbliche amministrazioni e gli
          enti  indicati al n. 5) dell'art. 32 allo scopo di rilevare
          direttamente  i  dati e le notizie ivi previste e presso le
          aziende  e  istituti di credito e l'Amministrazione postale
          allo  scopo  di  rilevare  direttamente i dati e le notizie
          relative  ai conti la cui copia sia stata richiesta a norma
          del  n.  7)  dello  stesso art. 32 e non trasmessa entro il
          termine  previsto nell'ultimo comma di tale articolo e allo
          scopo   di   rilevare  direttamente  la  completezza  o  la
          esattezza,  allorche'  l'ufficio abbia fondati sospetti che
          le  pongano  in  dubbio, dei dati e notizie contenuti nella
          copia  dei  conti  trasmessa,  rispetto  a tutti i rapporti
          intrattenuti  dal contribuente con la azienda o istituto di
          credito o l'Amministrazione postale.
              La  Guardia  di  finanza  coopera  con gli uffici delle
          imposte  per l'acquisizione e il reperimento degli elementi
          utili  ai  fini  dell'accertamento  dei  redditi  e  per la
          repressione  delle  violazioni  delle  leggi  sulle imposte
          dirette  procedendo  di  propria  iniziativa o su richiesta
          degli  uffici  secondo  le  norme  e con le facolta' di cui
          all'art.  32  e  al  precedente comma. Essa inoltre, previa
          autorizzazione  dell'autorita' giudiziaria, che puo' essere
          concessa  anche  in  deroga  all'art.  329  del  codice  di
          procedura  penale,  utilizza  e trasmette agli uffici delle
          imposte documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o
          riferiti   ed   ottenuti  dalle  altre  Forze  di  polizia,
          nell'esercizio dei poteri di polizia giudiziaria.
              Ai  fini del necessario coordinamento dell'azione della
          guardia  di  finanza  con  quella  degli  uffici finanziari
          saranno  presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
          debba  procedere  ad indagini sistematiche tra la Direzione
          generale  delle imposte dirette e il comando generale della
          guardia   di   finanza   e,   nell'ambito   delle   singole
          circoscrizioni, fra i capi degli ispettorati e degli uffici
          e comandi territoriali.
              Gli  uffici  finanziari  e  i  comandi della Guardia di
          finanza,  per evitare la reiterazione di accessi, si devono
          dare  immediata comunicazione dell'inizio delle ispezioni e
          verifiche  intraprese. L'ufficio o il comando che riceve la
          comunicazione  puo' richiedere all'organo che sta eseguendo
          la  ispezione  o  la  verifica  l'esecuzione  di  specifici
          controlli  e  l'acquisizione  di  specifici elementi e deve
          trasmettere  i  risultati  dei controlli eventualmente gia'
          eseguiti o gli elementi eventualmente gia' acquisiti, utili
          ai  fini  dell'accertamento.  Al  termine delle ispezioni e
          delle  verifiche  l'ufficio o il comando che li ha eseguiti
          deve   comunicare   gli   elementi  acquisiti  agli  organi
          richiedenti.
              Gli  accessi  presso le aziende e istituti di credito e
          l'Amministrazione  postale  debbono essere eseguiti, previa
          autorizzazione dell'ispettore compartimentale delle imposte
          dirette  ovvero,  per la Guardia di finanza, dal comandante
          di zona, da funzionari dell'Amministrazione finanziaria con
          qualifica  non inferiore a quella di funzionario tributario
          e  da  ufficiali  della  guardia  di  finanza  di grado non
          inferiore a capitano; le ispezioni e le rilevazioni debbono
          essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o
          dell'ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e di
          esse   e'  data  immediata  notizia  a  cura  del  predetto
          responsabile  al  soggetto interessato. Coloro che eseguono
          le  ispezioni  e  le  rilevazioni o vengono in possesso dei
          dati  raccolti  devono  assumere  direttamente  le  cautele
          necessarie   alla  riservatezza  dei  dati  acquisiti.  Con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  sono  determinate  le  modalita' di
          esecuzione  degli  accessi  con  particolare riferimento al
          numero   massimo   dei  funzionari  e  degli  ufficiali  da
          impegnare   per   ogni   accesso;   al   rilascio   e  alle
          caratteristiche   dei  documenti  di  riconoscimento  e  di
          autorizzazione;  alle  condizioni  di tempo, che non devono
          coincidere  con  gli orari di sportello aperto al pubblico,
          in   cui  gli  accessi  possono  essere  espletati  e  alla
          redazione dei processi verbali.».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 63 del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
          recante  «Istituzione  e disciplina dell'imposta sul valore
          aggiunto»:
              «Art.  63  (Collaborazione della Guardia di finanza). -
          La  Guardia  di finanza coopera con gli uffici dell'imposta
          sul  valore  aggiunto  per  l'acquisizione e il reperimento
          degli   elementi  utili  ai  fini  dell'accertamento  della
          imposta  e per la repressione delle violazioni del presente
          decreto,  procedendo  di  propria iniziativa o su richiesta
          degli  uffici,  secondo  le  norme e con le facolta' di cui
          agli  articoli  51  e  52,  alle  operazioni ivi indicate e
          trasmettendo  agli  uffici  stessi  i  relativi  verbali  e
          rapporti.     Essa     inoltre,    previa    autorizzazione
          dell'autorita'  giudiziaria, che puo' essere concessa anche
          in  deroga  all'art.  329  del  codice di procedura penale,
          utilizza  e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie
          acquisiti,  direttamente o riferiti ed ottenuti dalle altre
          Forze  di  polizia,  nell'esercizio  dei  poteri di polizia
          giudiziaria.
              Ai  fini del necessario coordinamento dell'azione della
          guardia  di  finanza  con  quella  degli  uffici finanziari
          saranno  presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si
          debba  procedere ad indagini sistematiche, tra la Direzione
          generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
          e   il   Comando  generale  della  guardia  di  finanza  e,
          nell'ambito  delle singole circoscrizioni, fra i capi degli
          ispettorati e degli uffici e i comandi territoriali.
              Gli  uffici  finanziari  e  i  comandi della guardia di
          finanza,  per evitare la reiterazione di accessi presso gli
          stessi contribuenti, devono darsi reciprocamente tempestiva
          comunicazione   delle  ispezioni  e  verifiche  intraprese.
          L'ufficio  o  il  comando  che riceva la comunicazione puo'
          richiedere  all'organo  che  sta eseguendo l'ispezione o la
          verifica,   l'esecuzione   di   determinati   controlli   e
          l'acquisizione   di  determinati  elementi  utili  ai  fini
          dell'accertamento.».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 33 del decreto
          legislativo  30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche»:
              «Art.   33   (Eccedenze   di   personale   e  mobilita'
          collettiva). - 1. Le pubbliche amministrazioni che rilevino
          eccedenze   di   personale   sono   tenute   ad   informare
          preventivamente le organizzazioni sindacali di cui al comma
          3  e  ad  osservare  le  procedure  previste  dal  presente
          articolo.  Si applicano, salvo quanto previsto dal presente
          articolo, le disposizioni di cui alla legge 23 luglio 1991,
          n.  223,  ed  in particolare l'art. 4, comma 11 e l'art. 5,
          commi 1 e 2, e successive modificazioni ed integrazioni.
              2.  Il  presente  articolo  trova  applicazione  quando
          l'eccedenza  rilevata  riguardi almeno dieci dipendenti. Il
          numero  di  dieci unita' si intende raggiunto anche in caso
          di  dichiarazione  di  eccedenza  distinte  nell'arco di un
          anno.  In  caso  di  eccedenze per un numero inferiore a 10
          unita'   agli  interessati  si  applicano  le  disposizioni
          previste dai commi 7 e 8.
              3. La comunicazione preventiva di cui all'art. 4, comma
          2,  della  legge  23  luglio 1991, n. 223, viene fatta alle
          rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni
          sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del
          comparto   o   area.   La   comunicazione   deve  contenere
          l'indicazione  dei  motivi che determinano la situazione di
          eccedenza;  dei  motivi tecnici e organizzativi per i quali
          si   ritiene   di   non  poter  adottare  misure  idonee  a
          riassorbire   le   eccedenze   all'interno  della  medesima
          amministrazione;  del  numero,  della  collocazione,  delle
          qualifiche  del  personale eccedente, nonche' del personale
          abitualmente   impiegato,   delle  eventuali  proposte  per
          risolvere  la  situazione di eccedenza e dei relativi tempi
          di  attuazione,  delle  eventuali  misure  programmate  per
          fronteggiare    le    conseguenze    sul    piano   sociale
          dell'attuazione delle proposte medesime.».
              4.   Entro   dieci   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione   di  cui  al  comma  1,  a  richiesta  delle
          organizzazioni  sindacali  di  cui  al  comma 3, si procede
          all'esame  delle  cause che hanno contribuito a determinare
          l'eccedenza  del  personale e delle possibilita' di diversa
          utilizzazione  del personale eccedente, o di una sua parte.
          L'esame   e'   diretto  a  verificare  le  possibilita'  di
          pervenire  ad  un  accordo  sulla  ricollocazione  totale o
          parziale del personale eccedente o nell'ambito della stessa
          amministrazione,   anche   mediante   il  ricorso  a  forme
          flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti di
          solidarieta',  ovvero presso altre amministrazioni comprese
          nell'ambito della Provincia o in quello diverso determinato
          ai  sensi  del  comma  6.  Le  organizzazioni sindacali che
          partecipano   all'esame   hanno  diritto  di  ricevere,  in
          relazione  a  quanto  comunicato  dall'amministrazione,  le
          informazioni necessarie ad un utile confronto.
              5.  La  procedura  si  conclude  decorsi quarantacinque
          giorni  dalla  data  del ricevimento della comunicazione di
          cui  al comma 3, o con l'accordo o con apposito verbale nel
          quale  sono  riportate le diverse posizioni delle parti. In
          caso  di  disaccordo,  le  organizzazioni sindacali possono
          richiedere    che    il    confronto   prosegua,   per   le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          e gli enti pubblici nazionali, presso il Dipartimento della
          funzione   pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,    con    l'assistenza    dell'Agenzia   per   la
          rappresentanza  negoziale delle pubbliche amministrazioni -
          ARAN,  e  per  le  altre  amministrazioni,  ai  sensi degli
          articoli 3 e 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
          469,   e   successive  modificazioni  ed  integrazioni.  La
          procedura  si  conclude  in ogni caso entro sessanta giorni
          dalla comunicazione di cui al comma 1.
              6.  I  contratti collettivi nazionali possono stabilire
          criteri  generali  e procedure per consentire, tenuto conto
          delle  caratteristiche  del  comparto,  la  gestione  delle
          eccedenze  di  personale attraverso il passaggio diretto ad
          altre  amministrazioni  nell'ambito  della  provincia  o in
          quello   diverso   che,  in  relazione  alla  distribuzione
          territoriale  delle  amministrazioni  o alla situazione del
          mercato  del lavoro, sia stabilito dai contratti collettivi
          nazionali. Si applicano le disposizioni dell'art. 30.
              7.  Conclusa  la  procedura  di  cui ai commi 3, 4 e 5,
          l'amministrazione  colloca  in  disponibilita' il personale
          che  non  sia  possibile impiegare diversamente nell'ambito
          della  medesima  amministrazione  e  che  non  possa essere
          ricollocato  presso  altre  amministrazioni, ovvero che non
          abbia preso servizio presso la diversa amministrazione che,
          secondo   gli   accordi  intervenuti  ai  sensi  dei  commi
          precedenti, ne avrebbe consentito la ricollocazione.
              8. Dalla data di collocamento in disponibilita' restano
          sospese  tutte  le  obbligazioni  inerenti  al  rapporto di
          lavoro  e  il  lavoratore  ha diritto ad un'indennita' pari
          all'80   per   cento   dello  stipendio  e  dell'indennita'
          integrativa  speciale,  con  esclusione  di qualsiasi altro
          emolumento  retributivo  comunque denominato, per la durata
          massima  di  ventiquattro  mesi.  I  periodi  di  godimento
          dell'indennita'    sono    riconosciuti   ai   fini   della
          determinazione  dei  requisiti  di  accesso alla pensione e
          della  misura  della  stessa.  E'  riconosciuto altresi' il
          diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'art.
          2  del  decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  13  maggio  1988,  n.  153, e
          successive modificazioni ed integrazioni.».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 67 del decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante  «Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59», come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  67  (Organi).  -  1.  Sono  organi delle agenzie
          fiscali:
                a)  il  direttore  dell'agenzia,  scelto  in  base  a
          criteri  di alta professionalita', di capacita' manageriale
          e  di  qualificata  esperienza  nell'esercizio  di funzioni
          attinenti al settore operativo dell'agenzia;
                b)  il  comitato  di  gestione,  composto  da quattro
          membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede;
                c) il collegio dei revisori dei conti.
              2.  Il direttore e' nominato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  previa  deliberazione  del consiglio dei
          Ministri,  su  proposta del Ministro delle finanze, sentita
          la  conferenza  unificata  Stato-regioni-autonomie  locali.
          L'incarico ha la durata massima di tre anni, e' rinnovabile
          ed   e'   incompatibile   con   altri  rapporti  di  lavoro
          subordinato  e  con qualsiasi altra attivita' professionale
          privata.
              3. Il comitato di gestione e' nominato per la durata di
          tre  anni  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle
          finanze.  Meta' dei componenti sono scelti tra i dipendenti
          di  pubbliche  amministrazioni  ovvero tra soggetti ad esse
          esterni   dotati   di  specifica  competenza  professionale
          attinente  ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti
          componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia.
              4.  Il  collegio dei revisori dei conti e' composto dal
          presidente,   da  due  membri  effettivi  e  due  supplenti
          iscritti  al  registro dei revisori contabili, nominati con
          decreto  del  Ministro  delle  finanze  di  concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica.  I  revisori durano in carica tre anni e possono
          essere  confermati una sola volta. Il collegio dei revisori
          dei  conti  esercita  le  funzioni di cui all'art. 2403 del
          codice civile, in quanto applicabile.
              5.  I  componenti  del comitato di gestione non possono
          svolgere attivita' professionale, ne' essere amministratori
          o   dipendenti  di  societa'  o  imprese,  nei  settori  di
          intervento dell'agenzia.
              6.  I  compensi  dei componenti degli organi collegiali
          sono  stabiliti  con decreto del Ministro delle finanze, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica e sono posti a carico del bilancio
          dell'agenzia.».
              - Si  riporta il testo vigente del comma 4 dell'art. 22
          della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante «Disposizioni
          per   ampliare  le  basi  imponibili,  per  razionalizzare,
          facilitare   e   potenziare  l'attivita'  di  accertamento;
          disposizioni  per  la  rivalutazione  obbligatoria dei beni
          immobili   delle   imprese,   nonche'   per   riformare  il
          contenzioso  e  per  la  definizione agevolata dei rapporti
          tributari  pendenti;  delega al Presidente della Repubblica
          per   la  concessione  di  amnistia  per  reati  tributari;
          istituzioni  dei  centri  di assistenza fiscale e del conto
          fiscale»:
              «4. Le attivita' di manutenzione, conduzione e sviluppo
          del sistema informativo del Ministero delle finanze possono
          essere   affidate   in  concessione,  in  conformita'  alle
          disposizioni  di  cui  all'art.  6, comma 1, della legge 11
          marzo   1988,   n.  66,  a  societa'  specializzate  aventi
          comprovata  esperienza  pluriennale  nella  realizzazione e
          conduzione  tecnica  dei sistemi informativi complessi, con
          particolare  riguardo  al  preminente interesse dello Stato
          alla sicurezza e segretezza.».
              - Si  riporta  il testo vigente del comma 7 dell'art. 6
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 gennaio
          2008,  n.  43, recante «Regolamento di riorganizzazione del
          Ministero  dell'economia e delle finanze, a norma dell'art.
          1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»:
              «Art.  6 (Attribuzioni delle direzioni del Dipartimento
          del tesoro). - (Omissis).
              7.  La  Direzione  VII - finanza e privatizzazioni - si
          articola  in 5 uffici dirigenziali non generali e svolge le
          seguenti funzioni:
                a)   monitoraggio  e  gestione  delle  partecipazioni
          azionarie dello Stato;
                b) esercizio dei diritti dell'azionista;
                c)   gestione   dei  processi  di  societarizzazione,
          privatizzazione   e   dismissione,   compresa  la  relativa
          attivita' istruttoria e preparatoria;
                d)  regolamentazione  dei  settori  in cui operano le
          societa'  partecipate  in  relazione  all'impatto su queste
          ultime.
               (Omissis).».
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 2383 del codice
          civile:
              «Art. 2383 (Nomina e revoca degli amministratori). - La
          nomina  degli  amministratori  spetta  all'assemblea, fatta
          eccezione  per  i  primi  amministratori, che sono nominati
          nell'atto  costitutivo,  e salvo il disposto degli articoli
          2351, 2449 e 2450.
              Gli  amministratori  non possono essere nominati per un
          periodo  superiore  a  tre  esercizi,  e  scadono alla data
          dell'assemblea  convocata  per  l'approvazione del bilancio
          relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
              Gli  amministratori  sono  rieleggibili,  salvo diversa
          disposizione    dello    statuto,    e    sono   revocabili
          dall'assemblea   in  qualunque  tempo,  anche  se  nominati
          nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore
          al  risarcimento  dei  danni,  se  la  revoca avviene senza
          giusta causa.
              Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli
          amministratori  devono  chiederne l'iscrizione nel registro
          delle  imprese  indicando per ciascuno di essi il cognome e
          il  nome,  il luogo e la data di nascita, il domicilio e la
          cittadinanza,  nonche'  a  quali  tra essi e' attribuita la
          rappresentanza della societa', precisando se disgiuntamente
          o congiuntamente.
              Le  cause  di nullita' o di annullabilita' della nomina
          degli  amministratori  che  hanno  la  rappresentanza della
          societa'  non  sono  opponibili ai terzi dopo l'adempimento
          della  pubblicita'  di  cui  al  quarto comma, salvo che la
          societa' provi che i terzi ne erano a conoscenza.».
              - Titolo  IV  del  citato  decreto del Presidente della
          Repubblica  n.  600  del  1973  reca  norme  in  materia di
          «Accertamento e controlli».
              - Il  decreto  legislativo 19 giugno 1997, n. 218, reca
          «Disposizioni  in materia di accertamento con adesione e di
          conciliazione giudiziale».
              - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 62-bis del
          decreto-legge    30    agosto   1993,   n.   331,   recante
          «Armonizzazione  delle  disposizioni  in materia di imposte
          sugli  oli  minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,
          sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
          da  direttive  CEE  e  modificazioni  conseguenti  a  detta
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure  dei  rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta  erariale  straordinaria su taluni beni ed altre
          disposizioni  tributarie»,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427:
              «Art.  62-bis  (Studi  di settore). - 1. Gli uffici del
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero delle finanze,
          sentite  le  associazioni  professionali  e  di  categoria,
          elaborano,  entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai vari
          settori  economici,  appositi  studi  di settore al fine di
          rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire
          una   piu'   articolata   determinazione  dei  coefficienti
          presuntivi  di  cui  all'art.  11 del decreto-legge 2 marzo
          1989,  n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          aprile 1989, n. 154, e successive modificazioni. A tal fine
          gli  stessi  uffici  identificano campioni significativi di
          contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre
          a    controllo   allo   scopo   di   individuare   elementi
          caratterizzanti   l'attivita'   esercitata.  Gli  studi  di
          settore  sono  approvati  con  decreti  del  Ministro delle
          finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
          dicembre 1995, possono essere soggetti a revisione ed hanno
          validita' ai fini dell'accertamento a decorrere dal periodo
          di imposta 1995.».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 22 del decreto
          legislativo  13  aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del
          servizio  nazionale  della riscossione, in attuazione della
          delega  prevista  dalla  legge  28 settembre 1998, n. 337»,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.   22   (Termini   di   riversamento  delle  somme
          riscosse).   -   1.   Il  concessionario  riversa  all'ente
          creditore   le   somme  riscosse  entro  il  decimo  giorno
          successivo   alla   riscossione.   Per  le  somme  riscosse
          attraverso  le  agenzie  postali  e le banche il termine di
          riversamento  decorre,  dal  giorno individuato con decreto
          del  Ministero  delle finanze, di concerto con il Ministero
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
          Per  gli enti diversi dallo Stato e da quelli previdenziali
          il  termine  di  riversamento decorre dal giorno successivo
          allo scadere di ogni decade di ciascun mese.
              1-bis.  In caso di versamento di somme eccedenti almeno
          cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste
          dall'agente  della  riscossione,  quest'ultimo  ne offre la
          restituzione    all'avente   diritto   notificandogli   una
          comunicazione     delle     modalita'    di    restituzione
          dell'eccedenza.  Decorsi tre mesi dalla notificazione senza
          che  l'avente  diritto  abbia  accettato  la  restituzione,
          ovvero,  per  le  eccedenze  inferiori  a  cinquanta  euro,
          decorsi  tre  mesi dalla data del pagamento, l'agente della
          riscossione  riversa  le somme eccedenti all'ente creditore
          ovvero,  se  tale  ente  non e' identificato ne' facilmente
          identificabile,  all'entrata  del  bilancio dello Stato, ad
          esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce
          ad  apposita  contabilita'  speciale.  Il  riversamento  e'
          effettuato  il  giorno  20 dei mesi di giugno e dicembre di
          ciascun anno.
              1-ter.  La  restituzione  ovvero  il  riversamento sono
          effettuati   al   netto   dell'importo   delle   spese   di
          notificazione,  determinate  ai  sensi  dell'art. 17, comma
          7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di
          rimborso delle spese sostenute per la notificazione.
              1-quater.  Resta  fermo  il  diritto di chiedere, entro
          l'ordinario  termine di prescrizione, la restituzione delle
          somme  eccedenti  di  cui al comma 1-bis all'ente creditore
          ovvero  allo  Stato.  In  caso  di richiesta allo Stato, le
          somme  occorrenti  per la restituzione sono prelevate dalla
          contabilita'  speciale prevista dal comma 1-bis e riversate
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
          ad   apposito   capitolo  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze.
              2.  Per le somme versate con mezzi diversi dal contante
          la decorrenza dei termini di riversamento di cui al comma 1
          e'  determinata con decreto del Ministero delle finanze, di
          concerto  con il Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica.
              3.  Il  comma  2 dell'art. 5 del decreto-legge 8 agosto
          1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          ottobre 1996, n. 556, e' abrogato.».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 19 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
          recante  «Disposizioni  sulla riscossione delle imposte sul
          reddito», come modificato dalla presente legge:
              «Art. 19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'agente della
          riscossione, su richiesta del contribuente, puo' concedere,
          nelle   ipotesi   di  temporanea  situazione  di  obiettiva
          difficolta'  dello  stesso,  la  ripartizione del pagamento
          delle  somme  iscritte  a  ruolo  fino  ad  un  massimo  di
          settantadue rate mensili.
              2. (Abrogato).
              3.  In  caso  di  mancato pagamento della prima rata o,
          successivamente, di due rate:
                a)  il  debitore decade automaticamente dal beneficio
          della rateazione;
                b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
          immediatamente  ed  automaticamente  riscuotibile  in unica
          soluzione;
                c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
              4.  Le  rate  mensili nelle quali il pagamento e' stato
          dilazionato  ai  sensi  del  comma  1 scadono nel giorno di
          ciascun    mese    indicato   nell'atto   di   accoglimento
          dell'istanza di dilazione.
              4-bis (Abrogato).».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 28 del citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602 del 1973,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  28  (Modalita'  di pagamento). - 1. Il pagamento
          delle  somme iscritte a ruolo puo' essere effettuato presso
          gli  sportelli  del concessionario, le agenzie postali e le
          banche.  In  caso di versamento presso le agenzie postali e
          le  banche  i  costi  dell'operazione  sono  a  carico  del
          contribuente.
              2.  Fuori  del  territorio nazionale, il pagamento puo'
          essere  effettuato  mediante  bonifico  bancario  sul conto
          corrente   bancario   indicato   dal  concessionario  nella
          cartella di pagamento.
              3.   Con  decreto  del  Ministero  delle  finanze  sono
          stabilite  le  modalita'  di  pagamento,  anche  con  mezzi
          diversi  dal  contante; in ogni caso, tali modalita' devono
          essere  tali da assicurare l'indicazione del codice fiscale
          del  contribuente e gli estremi identificativi dell'imposta
          pagata.
              3-bis.  Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal
          contante  individuati  ai  sensi  del  comma 3 si considera
          omesso:
                a)  in  caso  di  utilizzazione  di  un  assegno,  se
          l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;
                b)  in caso di utilizzazione di una carta di credito,
          se   il  gestore  della  carta  non  fornisce  la  relativa
          provvista finanziaria.».
              - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 47-bis del
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 602 del
          1973, come modificato dalla presente legge:
              «Art.  47-bis  (Gratuita'  di  altre attivita' e misura
          dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni
          mobili).   -   1.  I  competenti  uffici  dell'Agenzia  del
          territorio  rilasciano  gratuitamente ai concessionari e ai
          soggetti   da   essi  incaricati  le  visure  ipotecarie  e
          catastali  relative  agli  immobili dei debitori iscritti a
          ruolo   e  dei  coobbligati  e  svolgono  gratuitamente  le
          attivita' di cui all'art. 79, comma 2.
              2.   Ai  trasferimenti  coattivi  di  beni  mobili  non
          registrati,  la  cui  vendita  e' curata dai concessionari,
          l'imposta  di  registro  si  applica  nella misura fissa di
          dieci euro.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 79 del citato
          decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 602 del 1973,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  79 (Prezzo base e cauzione). - 1. Il prezzo base
          dell'incanto   e'   pari   all'importo  stabilito  a  norma
          dell'art.  52,  comma 4, del testo unico delle disposizioni
          concernenti  l'imposta  di  registro, approvato con decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  26 aprile 1986, n. 131,
          moltiplicato per tre.
              2.  Se  non  e'  possibile  determinare  il prezzo base
          secondo  le  disposizioni  del  comma  1, il concessionario
          richiede  l'attribuzione  della  rendita catastale del bene
          stesso  al  competente ufficio del territorio, che provvede
          entro  centoventi  giorni;  se  si  tratta di terreni per i
          quali  gli  strumenti urbanistici prevedono la destinazione
          edificatoria,   il   prezzo   e'   stabilito   con  perizia
          dell'ufficio del territorio.
              3.  La  cauzione  prevista  dall'art. 580 del codice di
          procedura  civile  e'  prestata  al  concessionario  ed  e'
          fissata, per ogni incanto, nella misura del dieci per cento
          del prezzo base.».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 19-bis1, comma
          1,  lettera  e)  ,  del citato decreto del Presidente della
          Repubblica  n. 633 del 1972, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.  19-bis1 (Esclusione o riduzione della detrazione
          per   alcuni   beni   e  servizi).  -  1.  In  deroga  alle
          disposizioni di cui all'art. 19:
                 (omissis);
                e)  salvo  che formino oggetto dell'attivita' propria
          dell'impresa,   non  e'  ammessa  in  detrazione  l'imposta
          relativa a prestazioni di trasporto di persone;
                  (omissis.».
              - Si riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 109
          del  citato  testo  unico  delle  imposte sui redditi, come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  109  (Norme  generali sui componenti del reddito
          d'impresa). - (Omissis).
              5.  Le  spese  e  gli altri componenti negativi diversi
          dagli   interessi   passivi,   tranne  gli  oneri  fiscali,
          contributivi  e  di  utilita' sociale, sono deducibili se e
          nella  misura  in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
          cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che concorrono a
          formare  il  reddito  o  che  non  vi  concorrono in quanto
          esclusi.  Se  si riferiscono indistintamente ad attivita' o
          beni  produttivi  di  proventi computabili e ad attivita' o
          beni  produttivi  di  proventi  non  computabili  in quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la  parte  corrispondente  al  rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa  o  che  non  vi  concorrono  in quanto esclusi e
          l'ammontare  complessivo  di  tutti i ricavi e proventi. Le
          plusvalenze  di  cui  all'art.  87,  non  rilevano  ai fini
          dell'applicazione  del  periodo  precedente. Fermo restando
          quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a
          prestazioni  alberghiere e a somministrazioni di alimenti e
          bevande,  diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 95,
          sono deducibili nella misura del 75 per cento.
               (Omissis).».
              - Si  riporta il testo vigente del comma 5 dell'art. 54
          del  citato  testo  unico  delle  imposte sui redditi, come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.   54   (Determinazione   del  reddito  di  lavoro
          autonomo). - (Omissis).
              5.  Le  spese  relative  a  prestazioni alberghiere e a
          somministrazioni  di  alimenti  e  bevande  sono deducibili
          nella  misura  del  75  per  cento  e, in ogni caso, per un
          importo  complessivamente  non  superiore  al  2  per cento
          dell'ammontare   dei  compensi  percepiti  nel  periodo  di
          imposta. Le predette spese sono integralmente deducibili se
          sostenute dal committente per conto del professionista e da
          questi addebitate nella fattura. Le spese di rappresentanza
          sono  deducibili  nei  limiti dell'1 per cento dei compensi
          percepiti nel periodo di imposta. Sono comprese nelle spese
          di  rappresentanza  anche quelle sostenute per l'acquisto o
          l'importazione  di  oggetti  di  arte, di antiquariato o da
          collezione,  anche  se utilizzati come beni strumentali per
          l'esercizio   dell'arte   o   professione,  nonche'  quelle
          sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati
          ad   essere   ceduti   a   titolo  gratuito;  le  spese  di
          partecipazione  a convegni, congressi e simili o a corsi di
          aggiornamento  professionale,  incluse  quelle di viaggio e
          soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del
          loro ammontare.
               Omissis.».
              - Si riporta il testo vigente del comma 225 dell'art. 1
          della  citata  legge n. 244 del 2007, legge finanziaria per
          il 2008:
              «Art.  1  (Disposizioni  in materia di entrata, nonche'
          disposizioni   concernenti  le  seguenti  Missioni:  Organi
          costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
          Consiglio   dei  Ministri;  Relazioni  finanziarie  con  le
          autonomie territoriali). - (Omissis).
              225.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze,  da  adottare  entro  novanta giorni dalla data di
          entrata  in vigore della presente legge, sono individuati i
          casi   e   le   modalita'   attraverso   le  quali,  previa
          autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai
          soli  fini  della  riscossione  delle  entrate  degli  enti
          locali,  i  soggetti  di  cui  alla  lettera b) del comma 5
          dell'art.  52  del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
          446,  come  sostituita  dal  comma  224,  lettera  a) , del
          presente  articolo,  possono accedere a dati e informazioni
          disponibili  presso  il  sistema  informativo  dell'Agenzia
          delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni
          dei debitori e dei coobbligati.
               (Omissis).».
              - Si  riporta il testo vigente dell'art. 52 del decreto
          legislativo  15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione
          dell'imposta    regionale   sulle   attivita'   produttive,
          revisione   degli   scaglioni,   delle   aliquote  e  delle
          detrazioni  dell'Irpef  e  istituzione  di  una addizionale
          regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
          dei tributi locali»:
              «Art.   52   (Potesta'   regolamentare  generale  delle
          province  e  dei  comuni).  -  1.  Le  province ed i comuni
          possono  disciplinare  con  regolamento le proprie entrate,
          anche   tributarie,   salvo   per   quanto   attiene   alla
          individuazione  e definizione delle fattispecie imponibili,
          dei  soggetti  passivi e della aliquota massima dei singoli
          tributi,  nel  rispetto  delle  esigenze di semplificazione
          degli   adempimenti   dei   contribuenti.  Per  quanto  non
          regolamentato   si   applicano  le  disposizioni  di  legge
          vigenti.
              2.  I  regolamenti sono approvati con deliberazione del
          comune   e   della   provincia  non  oltre  il  termine  di
          approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto
          prima  del  1°  gennaio dell'anno successivo. I regolamenti
          sulle  entrate  tributarie sono comunicati, unitamente alla
          relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle
          finanze,  entro  trenta  giorni  dalla  data  in  cui  sono
          divenuti  esecutivi  e  sono  resi pubblici mediante avviso
          nella  Gazzetta  Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle
          finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i
          comuni  devono  attenersi per la trasmissione, anche in via
          telematica,  dei  dati  occorrenti  alla pubblicazione, per
          estratto,  nella  Gazzetta  Ufficiale dei regolamenti sulle
          entrate  tributarie,  nonche'  di  ogni altra deliberazione
          concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di
          tributi.
              3.  Nelle  province  autonome  di  Trento  e Bolzano, i
          regolamenti  sono adottati in conformita' alle disposizioni
          dello statuto e delle relative norme di attuazione.
              4.   Il   Ministero  delle  finanze  puo'  impugnare  i
          regolamenti   sulle   entrate   tributarie   per   vizi  di
          legittimita' avanti gli organi di giustizia amministrativa.
              5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e
          alla  riscossione  dei  tributi e delle altre entrate, sono
          informati ai seguenti criteri:
                a)  l'accertamento dei tributi puo' essere effettuato
          dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli
          articoli  24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142
          ;
                b)  qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
          disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi
          e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate,
          nel  rispetto  della  normativa dell'Unione europea e delle
          procedure  vigenti in materia di affidamento della gestione
          dei servizi pubblici locali, a:
                  1)  i  soggetti  iscritti nell'albo di cui all'art.
          53, comma 1;
                  2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un
          Paese  dell'Unione  europea  che  esercitano  le menzionate
          attivita',  i  quali  devono  presentare una certificazione
          rilasciata  dalla  competente  autorita'  del loro Stato di
          stabilimento  dalla  quale deve risultare la sussistenza di
          requisiti  equivalenti  a  quelli  previsti dalla normativa
          italiana di settore;
                  3)  la societa' a capitale interamente pubblico, di
          cui  all'art. 113, comma 5, lettera c) , del testo unico di
          cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, e
          successive    modificazioni,    mediante   convenzione,   a
          condizione:   che  l'ente  titolare  del  capitale  sociale
          eserciti  sulla  societa'  un  controllo  analogo  a quello
          esercitato  sui propri servizi; che la societa' realizzi la
          parte  piu'  importante  della propria attivita' con l'ente
          che  la  controlla;  che  svolga  la propria attivita' solo
          nell'ambito  territoriale  di  pertinenza  dell'ente che la
          controlla;
                  4)  le  societa'  di  cui  all'art.  113,  comma 5,
          lettera  b)  ,  del  citato  testo  unico di cui al decreto
          legislativo  n.  267  del  2000,  iscritte nell'albo di cui
          all'art.  53,  comma  1,  del  presente decreto, i cui soci
          privati  siano  scelti, nel rispetto della disciplina e dei
          principi  comunitari,  tra i soggetti di cui ai numeri 1) e
          2)  della  presente lettera, a condizione che l'affidamento
          dei  servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e
          delle  entrate  avvenga sulla base di procedure ad evidenza
          pubblica;
                c)  l'affidamento  di  cui alla precedente lettera b)
          non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
                d)   il  visto  di  esecutivita'  sui  ruoli  per  la
          riscossione  dei  tributi e delle altre entrate e' apposto,
          in  ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile
          della relativa gestione.
              6. Abrogato.
              7. Abrogato.».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 7 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605,
          recante «Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al
          codice fiscale dei contribuenti»:
              «Art.  7 (Comunicazioni all'anagrafe tributaria). - Gli
          uffici pubblici devono comunicare all'anagrafe tributaria i
          dati  e le notizie contenuti negli atti di cui alle lettere
          e-bis) e g) del primo comma dell'art. 6.
              A  partire  dal  1° luglio 1989 le camere di commercio,
          industria,  artigianato  ed  agricoltura  devono comunicare
          mensilmente  all'anagrafe  tributaria  i  dati e le notizie
          contenuti   nelle   domande  di  iscrizione,  variazione  e
          cancellazione  di cui alla lettera f) dell'art. 6, anche se
          relative  a  singole  unita' locali. Le comunicazioni delle
          iscrizioni,  variazioni  e  cancellazioni  negli albi degli
          artigiani   saranno   omesse  dalle  camere  di  commercio,
          industria,  artigianato  ed agricoltura che provvedono alla
          iscrizione  d'ufficio  dei suddetti dati nei registri delle
          ditte.
              Gli  ordini  professionali  e  gli altri enti ed uffici
          preposti  alla  tenuta  di  albi,  registri ed elenchi, che
          verranno  indicati con decreto del Ministro per le finanze,
          devono  comunicare  alla anagrafe tributaria le iscrizioni,
          variazioni e cancellazioni.
              Le  comunicazioni  di  cui  ai  commi  precedenti,  con
          esclusione  di quelle effettuate dalle camere di commercio,
          industria,   artigianato   ed  agricoltura,  devono  essere
          eseguite  entro  il 30 giugno di ciascun anno relativamente
          agli   atti   emessi   ed  alle  iscrizioni,  variazioni  e
          cancellazioni intervenute nell'anno precedente.
              Le aziende, gli istituti, gli enti e le societa' devono
          comunicare  all'anagrafe  tributaria  i  dati  e le notizie
          riguardanti  i  contratti  di  cui  alla lettera g-ter) del
          primo  comma  dell'art.  6.  Al  fine  dell'emersione delle
          attivita'    economiche,    con   particolare   riferimento
          all'applicazione  dei tributi erariali e locali nel settore
          immobiliare,  gli  stessi soggetti devono comunicare i dati
          catastali   identificativi   dell'immobile  presso  cui  e'
          attivata l'utenza, dichiarati dagli utenti.
              Le  banche,  la  societa'  Poste  italiane  S.p.a., gli
          intermediari  finanziari,  le  imprese di investimento, gli
          organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio, le
          societa'  di  gestione  del  risparmio,  nonche' ogni altro
          operatore  finanziario,  fatto  salvo  quanto  disposto dal
          secondo  comma  dell'art.  6  per i soggetti non residenti,
          sono  tenuti  a  rilevare  e  a  tenere  in evidenza i dati
          identificativi,   compreso   il  codice  fiscale,  di  ogni
          soggetto  che  intrattenga  con  loro  qualsiasi rapporto o
          effettui,  per  conto  proprio ovvero per conto o a nome di
          terzi,   qualsiasi  operazione  di  natura  finanziaria  ad
          esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
          corrente  postale per un importo unitario inferiore a 1.500
          euro;  l'esistenza  dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi
          operazione  di  cui  al  precedente periodo, compiuta al di
          fuori  di un rapporto continuativo, nonche' la natura degli
          stessi   sono   comunicate   all'anagrafe   tributaria,  ed
          archiviate  in apposita sezione, con l'indicazione dei dati
          anagrafici  dei  titolari  e dei soggetti che intrattengono
          con   gli   operatori   finanziari   qualsiasi  rapporto  o
          effettuano   operazioni   al   di   fuori  di  un  rapporto
          continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di
          terzi, compreso il codice fiscale.
              Gli  ordini  professionali  e  gli altri enti ed uffici
          preposti  alla  tenuta di albi, registri ed elenchi, di cui
          alla lettera f) dell'art. 6, ai quali l'anagrafe tributaria
          trasmette  la lista degli esercenti attivita' professionale
          devono  comunicare  all'anagrafe tributaria medesima i dati
          necessari  per  il  completamento  o  l'aggiornamento della
          lista,  entro  sei  mesi  dalla  data  di ricevimento della
          stessa.
              I  rappresentanti  legali  dei  soggetti  diversi dalle
          persone  fisiche,  che  non  siano  tenuti  a presentare la
          dichiarazione od a fornire le notizie previste dall'art. 35
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972,  n.  633  o  dall'art.  36 del decreto del Presidente
          della   Repubblica   29  settembre  1973,  n.  600,  devono
          comunicare  all'anagrafe  tributaria,  entro trenta giorni,
          l'avvenuta   estinzione   e   le   avvenute  operazioni  di
          trasformazione, concentrazione o fusione.
              Gli  amministratori  di condominio negli edifici devono
          comunicare  annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare
          dei  beni  e  servizi  acquistati  dal  condominio e i dati
          identificativi  dei  relativi  fornitori.  Con  decreto del
          Ministro  delle  finanze  sono  stabiliti  il contenuto, le
          modalita' e i termini delle comunicazioni.
              Le  comunicazioni  di  cui  ai  precedenti commi devono
          indicare  il  numero  di codice fiscale dei soggetti cui le
          comunicazioni   stesse   si  riferiscono  e  devono  essere
          sottoscritte  dal  legale  rappresentante dell'ente o dalla
          persona   che   ne  e'  autorizzata  secondo  l'ordinamento
          dell'ente  stesso.  Per  le  amministrazioni dello Stato la
          comunicazione   e'   sottoscritta  dalla  persona  preposta
          all'ufficio che ha emesso il provvedimento.
              Le  comunicazioni di cui ai commi dal primo al quinto e
          dal settimo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse
          esclusivamente per via telematica. Le modalita' e i termini
          delle  trasmissioni  nonche'  le  specifiche  tecniche  del
          formato  dei  dati  sono  definite  con  provvedimento  del
          Direttore  dell'Agenzia  delle entrate. Le rilevazioni e le
          evidenziazioni,  nonche'  le  comunicazioni di cui al sesto
          comma  sono  utilizzate  ai  fini  delle  richieste e delle
          risposte in via telematica di cui all'art. 32, primo comma,
          numero  7),  del decreto del Presidente della Repubblica 29
          settembre  1973,  n.  600,  e  successive  modificazioni, e
          all'art.  51,  secondo  comma,  numero  7), del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e
          successive  modificazioni.  Le informazioni comunicate sono
          altresi'   utilizzabili  per  le  attivita'  connesse  alla
          riscossione  mediante  ruolo,  nonche'  dai soggetti di cui
          all'art.  4,  comma  2,  lettere  a)  , b) , c) ed e) , del
          regolamento  di cui al decreto del Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica 4 agosto 2000, n.
          269,   ai   fini   dell'espletamento   degli   accertamenti
          finalizzati  alla  ricerca e all'acquisizione della prova e
          delle  fonti  di prova nel corso di un procedimento penale,
          sia  ai  fini  delle  indagini preliminari e dell'esercizio
          delle  funzioni  previste  dall'art.  371-bis del codice di
          procedura  penale  sia  nelle  fasi processuali successive,
          ovvero  degli accertamenti di carattere patrimoniale per le
          finalita'    di    prevenzione   previste   da   specifiche
          disposizioni  di legge e per l'applicazione delle misure di
          prevenzione.
              Ai   fini   dei   controlli   sulle  dichiarazioni  dei
          contribuenti,  il Direttore dell'Agenzia delle entrate puo'
          richiedere  a  pubbliche  amministrazioni,  enti  pubblici,
          organismi  ed  imprese,  anche  limitatamente a particolari
          categorie,   di   effettuare   comunicazioni   all'Anagrafe
          tributaria di dati e notizie in loro possesso; la richiesta
          deve stabilire anche il contenuto, i termini e le modalita'
          delle comunicazioni.
              Le   imprese,   gli  intermediari  e  tutti  gli  altri
          operatori  del  settore delle assicurazioni che erogano, in
          ragione  dei  contratti di assicurazione di qualsiasi ramo,
          somme  di  denaro  a  qualsiasi  titolo  nei  confronti dei
          danneggiati,  comunicano  in  via  telematica  all'anagrafe
          tributaria,   anche  in  deroga  a  contrarie  disposizioni
          legislative,  l'ammontare  delle somme liquidate, il codice
          fiscale o la partita IVA del beneficiario e dei soggetti le
          cui   prestazioni   sono   state  valutate  ai  fini  della
          quantificazione   della   somma   liquidata.   La  presente
          disposizione  si applica con riferimento alle somme erogate
          a  decorrere dal 1° ottobre 2006. I dati acquisiti ai sensi
          del   presente   comma   sono  utilizzati  prioritariamente
          nell'attivita' di accertamento effettuata nei confronti dei
          soggetti  le  cui  prestazioni  sono state valutate ai fini
          della quantificazione della somma liquidata.
              Il   contenuto,   le   modalita'  ed  i  termini  delle
          trasmissioni,  nonche'  le specifiche tecniche del formato,
          sono  definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia
          delle entrate.».
              - Il  regio  decreto  14  aprile  1910,  n.  639,  reca
          «Approvazione  del  testo unico delle disposizioni di legge
          relative  alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
          Stato».
              - Si  riporta  il  testo  vigente  dei  commi  1  e  14
          dell'art.  3  del  citato  decreto-legge  n.  203  del 2005
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005,
          come modificati dalla presente legge:
              «Art.  3 (Disposizioni in materia di servizio nazionale
          della  riscossione).  - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2006,
          e'  soppresso  il sistema di affidamento in concessione del
          servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
          alla  riscossione  nazionale  sono  attribuite  all'Agenzia
          delle  entrate, che le esercita mediante la societa' di cui
          al  comma 2, sulla quale svolge attivita' di coordinamento,
          attraverso   la  preventiva  approvazione  dell'ordine  del
          giorno  delle  sedute  del  consiglio  di amministrazione e
          delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio.
               (Omissis).
              14.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze rende
          annualmente   al   Parlamento  una  relazione  sullo  stato
          dell'attivita' di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle
          entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle
          finanze    gli   elementi   acquisiti   nello   svolgimento
          dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1.
               (Omissis).».
              - Il comma 26 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2003,
          n.  350,  legge  finanziaria  per  il  2004,  abrogato  dal
          successivo   comma   28-duodecies  del  presente  articolo,
          prevedeva   la  possibilita'  di  riallineamento  i  valori
          civilistici  emersi  per  effetto  del  conferimento  delle
          aziende   bancarie,   con   il   pagamento  di  un  imposta
          sostitutiva da versare in tre rate annuali, senza pagamento
          di  interessi,  entro  il  termine  di versamento del saldo
          delle  imposte  sui redditi, rispettivamente nelle seguenti
          misure:  50  per cento nel 2004, 25 per cento nel 2005 e 25
          per cento nel 2006. L'applicazione dell'imposta sostitutiva
          doveva  essere  richiesta  nella  dichiarazione dei redditi
          relativa  al  periodo  di  imposta  in  cui  era effettuato
          l'affrancamento dei valori.
              - Si  riporta il testo vigente del comma 25 dell'art. 2
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria per
          il 2004:
              «Art.   2  (Disposizioni  in  materia  di  entrate).  -
          (Omissis).
              25.  Nell'art.  10,  comma  1,  della legge 21 novembre
          2000, n. 342, le parole: «chiuso entro il 31 dicembre 1999»
          sono   sostituite  dalle  seguenti:  «chiuso  entro  il  31
          dicembre  2002».  L'imposta sostitutiva dovuta in base alle
          disposizioni  di  cui al presente comma deve essere versata
          in  tre  rate  annuali,  entro il termine di versamento del
          saldo  delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i
          seguenti  importi:  50 per cento nel 2004, 25 per cento nel
          2005 e 25 per cento nel 2006.
               (Omissis).».
              - Si  riporta  il testo vigente dell'art. 87 del citato
          testo unico delle imposte sui redditi:
              «Art. 87 (Plusvalenze esenti). - 1. Non concorrono alla
          formazione  del  reddito  imponibile in quanto esenti nella
          misura  del  95  per  cento  le  plusvalenze  realizzate  e
          determinate  ai  sensi  dell'art.  86,  commi  1,  2  e  3,
          relativamente  ad  azioni  o  quote  di  partecipazioni  in
          societa'  ed enti indicati nell'art. 5, escluse le societa'
          semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell'art. 73,
          comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti
          requisiti:
                a)   ininterrotto   possesso  dal  primo  giorno  del
          dodicesimo  mese  precedente  quello dell'avvenuta cessione
          considerando  cedute  per prime le azioni o quote acquisite
          in data piu' recente;
                b)     classificazione    nella    categoria    delle
          immobilizzazioni  finanziarie  nel  primo  bilancio  chiuso
          durante il periodo di possesso;
                c)  residenza  fiscale  della societa' partecipata in
          uno  Stato  o  territorio  di  cui  al decreto del Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze emanato ai sensi dell'art.
          168-bis  o,  alternativamente,  l'avvenuta dimostrazione, a
          seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalita'
          di  cui  al  comma 5, lettera b) , dell'art. 167, che dalle
          partecipazioni  non  sia  stato conseguito, sin dall'inizio
          del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi
          in  Stati  o  territori  diversi  da quelli individuati nel
          medesimo decreto di cui all'art. 168-bis;
                d)  esercizio  da parte della societa' partecipata di
          un'impresa   commerciale  secondo  la  definizione  di  cui
          all'art.  55.  Senza  possibilita'  di  prova  contraria si
          presume  che  questo  requisito  non sussista relativamente
          alle   partecipazioni   in   societa'  il  cui  valore  del
          patrimonio  e'  prevalentemente costituito da beni immobili
          diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio
          e'  effettivamente  diretta l'attivita' dell'impresa, dagli
          impianti   e   dai   fabbricati   utilizzati   direttamente
          nell'esercizio   d'impresa.   Si  considerano  direttamente
          utilizzati  nell'esercizio  d'impresa gli immobili concessi
          in  locazione  finanziaria  e  i terreni su cui la societa'
          partecipata svolge l'attivita' agricola.
              1-bis  Le  cessioni  delle  azioni o quote appartenenti
          alla  categoria  delle  immobilizzazioni  finanziarie  e di
          quelle  appartenenti  alla categoria dell'attivo circolante
          vanno  considerate separatamente con riferimento a ciascuna
          categoria.
              2.  I  requisiti  di  cui al comma 1, lettere c) e d) ,
          devono   sussistere   ininterrottamente,   al  momento  del
          realizzo,  almeno  dall'inizio  del terzo periodo d'imposta
          anteriore al realizzo stesso.
              3.  L'esenzione  di  cui  al  comma  1 si applica, alle
          stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate
          e  determinate  ai  sensi  dell'art.  86,  commi  1, 2 e 3,
          relativamente   alle   partecipazioni   al  capitale  o  al
          patrimonio,  ai titoli e agli strumenti finanziari similari
          alle  azioni  ai sensi dell'art. 44, comma 2, lettera a) ed
          ai  contratti  di  cui  all'art. 109, comma 9, lettera b) .
          Concorrono  in ogni caso alla formazione del reddito per il
          loro  intero  ammontare  gli utili relativi ai contratti di
          cui  all'art. 109, comma 9, lettera b) , che non soddisfano
          le  condizioni  di  cui  all'art. 44, comma 2, lettera a) ,
          ultimo periodo.
              4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a) , b) e
          c)  ,  il  requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non
          rileva  per le partecipazioni in societa' i cui titoli sono
          negoziati   nei  mercati  regolamentati.  Alle  plusvalenze
          realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica
          l'esenzione  di  cui  ai  commi 1 e 3 indipendentemente dal
          verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d) .
              5.  Per  le partecipazioni in societa' la cui attivita'
          consiste  in  via esclusiva o prevalente nell'assunzione di
          partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del
          comma   1   si  riferiscono  alle  societa'  indirettamente
          partecipate   e   si   verificano   quando  tali  requisiti
          sussistono    nei    confronti    delle   partecipate   che
          rappresentano  la  maggior  parte del valore del patrimonio
          sociale della partecipante.
              6.  Le  disposizioni del presente articolo si applicano
          anche alle plusvalenze di cui all'art. 86, comma 5-bis».
              - Il  Regolamento  (CE)  n. 794/2004 della Commissione,
          del 21 aprile 2004, detta le disposizioni di esecuzione del
          regolamento   (CE)   n.   659/1999  del  Consiglio  recante
          modalita'  di  applicazione dell'art. 93 del trattato CE ed
          e'  pubblicato  nella G.U.U.E. serie L n. 140 del 30 aprile
          2004.
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  29
          settembre   1973,   n.   602,   reca   «Disposizioni  sulla
          riscossione  delle  imposte  sul  reddito», come modificato
          dalla presente legge.

        
      
          
Titolo IV
PEREQUAZIONE TRIBUTARIA
Capo I
Misure fiscali perequazione tributaria
                            Art. 83-bis.
 (( Tutela della sicurezza stradale e della regolarita' del mercato
          dell'autotrasporto di cose per conto di terzi ))
    ((  1.  L'Osservatorio  sulle  attivita'  di autotrasporto di cui
all'articolo  9  del  decreto  legislativo  21 novembre 2005, n. 286,
sulla  base  di  un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle
rilevazioni  effettuate  mensilmente  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico  sul  prezzo  medio del gasolio per autotrazione, determina
mensilmente   il   costo  medio  del  carburante  per  chilometro  di
percorrenza,  con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la
relativa incidenza.
    2.  Lo  stesso  Osservatorio,  con riferimento alle tipologie dei
veicoli,  determina,  il  quindicesimo giorno dei mesi di giugno e di
dicembre,  la  quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio
dell'impresa  di  autotrasporto  per conto di terzi rappresentata dai
costi del carburante )).
    ((  3.  Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo
sono   volte   a   disciplinare   i  meccanismi  di  adeguamento  dei
corrispettivi   dovuti  dal  mittente  per  i  costi  del  carburante
sostenuti  dal  vettore e sono sottoposte a verifica, con riferimento
all'impatto  sul  mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata
in vigore )).
    ((  4.  Qualora  il contratto di trasporto sia stipulato in forma
scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre
2005,  n.  286,  lo  stesso  contratto,  ovvero la fattura emessa dal
vettore  per  le  prestazioni  ivi  previste, evidenzia, ai soli fini
civilistici  e  amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal
mittente,  corrispondente  al  costo  del  carburante  sostenuto  dal
vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo
deve  corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico
determinato  ai  sensi  del  comma  1,  nel  mese precedente a quello
dell'esecuzione   del  trasporto,  moltiplicato  per  il  numero  dei
chilometri  corrispondenti  alla prestazione indicata nel contratto o
nella fattura )).
   (( 5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di
trasporto  da  effettuare  in  un  arco  temporale eccedente i trenta
giorni,  la  parte  del  corrispettivo  corrispondente  al  costo del
carburante  sostenuto  dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali,  cosi'  come  gia'  individuata  nel  contratto o nelle
fatture  emesse  con  riferimento  alle  prestazioni  effettuate  dal
vettore  nel  primo  mese  di vigenza dello stesso, e' adeguata sulla
base   delle   variazioni  intervenute  nel  prezzo  del  gasolio  da
autotrazione accertato ai sensi del comma 1, laddove dette variazioni
superino  del  2  per  cento il valore preso a riferimento al momento
della  sottoscrizione  del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento
effettuato )).
   (( 6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia
stipulato  in  forma  scritta,  ai  sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo  21  novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore
evidenzia,  ai  soli  fini civilistici e amministrativi, la parte del
corrispettivo  dovuto  dal  mittente,  corrispondente  al  costo  del
carburante  sostenuto  dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali.   Tale   importo   deve   corrispondere   al   prodotto
dell'ammontare  del costo chilometrico determinato, per la classe cui
appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma
1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il
numero  di  chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella
fattura )).
    ((  7.  La  parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da
quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso
corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte
del  costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come
corrispondente   a   costi  diversi  dai  costi  del  carburante  nel
provvedimento di cui al comma 2 )).
    ((  8.  Laddove  la  parte  del  corrispettivo dovuto al vettore,
diversa  da  quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo
inferiore  a  quello indicato al comma 7, il vettore puo' chiedere al
mittente  il  pagamento  della  differenza.  Qualora  il contratto di
trasporto  di  merci  su  strada  non  sia  stato  stipulato in forma
scritta,  l'azione  del  vettore si prescrive decorsi cinque anni dal
giorno  del  completamento della prestazione di trasporto. Qualora il
contratto  di  trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del
vettore  si  prescrive  in  un  anno  ai sensi dell'articolo 2951 del
codice civile )).
   (( 9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici
giorni  successivi,  il  vettore  puo'  proporre,  entro i successivi
quindici  giorni,  a  pena  di  decadenza,  domanda  d'ingiunzione di
pagamento   mediante   ricorso   al   giudice  competente,  ai  sensi
dell'articolo  638  del  codice  di  procedura  civile, producendo la
documentazione   relativa  alla  propria  iscrizione  all'albo  degli
autotrasportatori   di   cose   per  conto  di  terzi,  la  carta  di
circolazione  del  veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto,
la   fattura   per  i  corrispettivi  inerenti  alla  prestazione  di
trasporto,   la   documentazione   relativa   all'avvenuto  pagamento
dell'importo   indicato   e  i  calcoli  con  cui  viene  determinato
l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8.
Il  giudice,  verificata  la  regolarita'  della  documentazione e la
correttezza  dei  calcoli  prodotti,  ingiunge  al  committente,  con
decreto  motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura
civile,  di  pagare  l'importo  dovuto  al  vettore  senza dilazione,
autorizzando   l'esecuzione   provvisoria   del   decreto   ai  sensi
dell'articolo  642  del  codice  di  procedura  civile  e fissando il
termine  entro  cui  puo'  essere  fatta  opposizione, ai sensi delle
disposizioni  di  cui  al  libro  IV,  titolo I, capo I, del medesimo
codice )).
    (( 10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di
cui  ai  commi  1  e  2,  l'importo  dell'adeguamento  automatico del
corrispettivo  dovuto  dal committente per l'incremento dei costi del
carburante  sostenuto  dal  vettore  e'  calcolato  sulla  base delle
rilevazioni mensili effettuate dal Ministero dello sviluppo economico
e  si  applica  ai  corrispettivi  per  le  prestazioni  di trasporto
pattuite  nei  mesi  precedenti qualora le variazioni intervenute nel
prezzo  del  gasolio  superino  del  2  per  cento  il valore preso a
riferimento  al  momento della conclusione del contratto. Inoltre, la
quota  di  cui  al  comma  2 e' pari al 30 per cento per i veicoli di
massa  complessiva  pari o superiore a 20 tonnellate, al 20 per cento
per i veicoli di massa complessiva inferiore a 20 tonnellate e pari o
superiore  a  3,5 tonnellate e al 10 per cento per i veicoli di massa
complessiva inferiore a 3,5 tonnellate )).
    ((  11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo
trovano  applicazione  con  riferimento  agli aumenti intervenuti nel
costo  del  gasolio  a  decorrere  dal  1°  luglio 2008 o dall'ultimo
adeguamento effettuato )).
    ((  12.  Il  termine  di  pagamento del corrispettivo relativo ai
contratti  di  trasporto  di merci su strada, nei quali siano parte i
soggetti  che  svolgono professionalmente operazioni di trasporto, e'
fissato  in  trenta  giorni  dalla data di emissione della fattura da
parte  del creditore, salva diversa pattuizione scritta fra le parti,
in applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 )).
   (( 13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12,
il  creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
))
    (( 14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26 della
legge   6   giugno  1974,  n.  298,  e  successive  modificazioni,  e
dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, ove
applicabili,  alla violazione delle norme di cui ai commi 6, 7, 8 e 9
consegue  la sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura
per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e servizi, nonche'
la  sanzione  dell'esclusione  per un periodo di un anno dai benefici
fiscali, finanziari e previdenziali di ogni tipo previsti dalla legge
)).
     ((   15.  Le  sanzioni  indicate  al  comma  14  sono  applicate
dall'autorita' competente )).
   (( 16. Non si da' luogo all'applicazione delle sanzioni introdotte
dal  comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto
di  trasporto  conforme  a  un  accordo  volontario  concluso, tra la
maggioranza  delle  organizzazioni  associative  dei  vettori e degli
utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale
per   l'autotrasporto   e  per  la  logistica,  per  disciplinare  lo
svolgimento  dei  servizi  di  trasporto  in  uno  specifico  settore
merceologico )).
    ((  17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni
dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e
di  assicurare  il  corretto  e  uniforme  funzionamento del mercato,
l'installazione  e  l'esercizio  di  un  impianto di distribuzione di
carburanti  non  possono essere subordinati alla chiusura di impianti
esistenti  ne'  al  rispetto  di  vincoli, con finalita' commerciali,
relativi  a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e
tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono
restrizioni  od  obblighi  circa  la  possibilita'  di  offrire,  nel
medesimo   impianto   o   nella  stessa  area,  attivita'  e  servizi
integrativi )).
    ((  18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi
generali  in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali
delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione )).
    ((  19.  All'articolo  1,  comma  3,  primo  periodo, del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto al relativo
albo  professionale»  sono  sostituite  dalle seguenti: «abilitato ai
sensi  delle  specifiche  normative  vigenti  nei  Paesi  dell'Unione
europea» )).
    ((  20.  All'articolo  7,  comma  1,  del  decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura di almeno
settemila  impianti  nel  periodo  successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo» sono soppresse )).
    ((  21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito  dei  propri  poteri  di  programmazione  del territorio,
promuovono  il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e
la  diffusione  dei  carburanti  eco-compatibili,  secondo criteri di
efficienza,  adeguatezza e qualita' del servizio per i cittadini, nel
rispetto  dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e
della  disciplina  in  materia ambientale, urbanistica e di sicurezza
)).
    ((  22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il gas, determina, entro sei mesi dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto,   i  criteri  di  vettoriamento  del  gas  per  autotrazione
attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale )).
    (( 23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi
a  favore  dell'autotrasporto  sul fondo di cui all'articolo 1, comma
918,  della  legge  27  dicembre  2006, n. 296, al netto delle misure
previste  dal  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica   29  dicembre  2007,  n.  273,  sono  destinate,  in  via
prioritaria  e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del
presente  articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di
esercizio  delle  imprese  di autotrasporto di merci, con particolare
riferimento  al  limite  di  esenzione  contributiva  e fiscale delle
indennita'  di  trasferta e all'imponibilita', ai fini del reddito da
lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni
di  lavoro  straordinario,  nonche'  a  incentivi  per  la formazione
professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale. ))
   (( 24. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono
rideterminati:
    a) la quota di indennita' percepita nell'anno 2008 dai prestatori
di  lavoro  addetti  alla guida, dipendenti delle imprese autorizzate
all'autotrasporto  di  merci per le trasferte o le missioni fuori del
territorio  comunale  effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5
dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive  modificazioni,  che  non concorre a formare il reddito di
lavoro  dipendente,  ferme  restando  le  ulteriori  disposizioni del
medesimo comma 5;
    b)  l'importo  della  deduzione  forfetaria  relativa a trasferte
effettuate  fuori  del  territorio  comunale nel periodo d'imposta in
corso  alla  data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al
netto delle spese di viaggio e trasporto )).
    ((  25.  Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e' fissata la
percentuale  delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni
di  lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003,
n.  66,  e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai
prestatori  di  lavoro  addetti  alla  guida dipendenti delle imprese
autorizzate   all'autotrasporto  di  merci,  che  non  concorre  alla
formazione  del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai
fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2
del   decreto-legge   27   maggio   2008,   n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al
periodo precedente rilevano nella loro interezza )).
   (( 26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro,
e'  riconosciuto  un  credito di imposta corrispondente a quota parte
dell'importo  pagato  quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per
ciascun  veicolo,  di  massa  massima complessiva non inferiore a 7,5
tonnellate,  posseduto  e  utilizzato  per  la predetta attivita'. La
misura  del  credito  d'imposta  deve essere determinata in modo tale
che,  per  i  veicoli  di  massa massima complessiva superiore a 11,5
tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per
i  veicoli  di  massa  massima  complessiva  compresa  tra 7,5 e 11,5
tonnellate.  Il  credito d'imposta e' usufruibile in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e  successive  modificazioni,  non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione  del  valore  della  produzione  netta  di  cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, ne'
dell'imponibile  agli  effetti delle imposte sui redditi e non rileva
ai  fini  del  rapporto  di  cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni )).
    ((  27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti
di  spesa  indicati  nei  commi  24,  25  e 26, con provvedimenti del
direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  e,  limitatamente  a  quanto
previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della
salute  e  delle  politiche  sociali,  sono  stabiliti  la  quota  di
indennita' non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la
percentuale  delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la
misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonche' le
eventuali  disposizioni  applicative  necessarie  per  assicurare  il
rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29 )).
    ((  28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla
formazione  professionale sono destinate risorse rispettivamente pari
a  9  milioni  di  euro  e  a  7  milioni  di  euro.  Con regolamenti
governativi,  da  adottare entro novanta giorni dalla data di entrata
in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, sono
disciplinate  le  modalita'  di  erogazione  delle  risorse di cui al
presente comma )).
   (( 29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e
28,  pari  a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di
euro  per  l'anno  2008  e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa
fronte  con  le  risorse  disponibili  sul  fondo di cui al comma 918
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 )).
    ((  30.  Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  dicembre 2007, n. 273, sono estese
all'anno  2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione
dell'articolo  9  del  presente  decreto, previa autorizzazione della
Commissione europea )).
     ((  31.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
individua,  tra le misure del presente articolo, quelle relativamente
alle  quali  occorre  la  previa verifica della compatibilita' con la
disciplina  comunitaria  in  materia  di  aiuti  di  Stato,  ai sensi
dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunita' europea )).

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  9  del  decreto
          legislativo  21  novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il
          riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata
          dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore.):
              «Art.  9  (Usi  e  consuetudini  per  i  contratti  non
          scritti).   -  1.  Nelle  controversie  aventi  ad  oggetto
          contratti  di trasporto di merci su strada stipulati non in
          forma  scritta,  sono  applicati  gli usi e le consuetudini
          raccolti   nei   bollettini  predisposti  dalle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura.
              2.   Ai  fini  dell'aggiornamento  degli  usi  e  delle
          consuetudini  di  cui  al  comma  1  allo  stato esistenti,
          l'Osservatorio  sulle attivita' di autotrasporto, istituito
          presso  la Consulta generale per l'autotrasporto, raccoglie
          gli  elementi  dai  quali, tenuto conto delle condizioni di
          mercato  e  dei  costi  medi  delle imprese, e constatati i
          prezzi medi unitari praticati per i servizi di trasporto su
          base  territoriale  e  settoriale,  sono  desunti gli usi e
          consuetudini  e  li  trasmette  alle  camere  di commercio,
          industria, artigianato e agricoltura.
              3.   In  sede  di  prima  applicazione,  l'Osservatorio
          provvede ad elaborare gli elementi necessari ai fini di cui
          al  comma  2  entro un anno dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto legislativo. L'ulteriore aggiornamento
          degli usi e consuetudini e' effettuato con cadenza annuale,
          mediante la procedura di cui al comma 2.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 6 del suddetto decreto
          legislativo 286 del 2005:
              «Art.  6  (Forma  dei  contratti). - 1. Il contratto di
          trasporto  di  merci  su strada e' stipulato, di regola, in
          forma  scritta per favorire la correttezza e la trasparenza
          dei  rapporti  fra  i  contraenti,  ai  sensi delle vigenti
          disposizioni di legge.
              2.  Con decreto dirigenziale della competente struttura
          del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, da
          adottarsi  entro il termine di novanta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del presente decreto legislativo, sono
          determinati  modelli contrattuali tipo per facilitare l'uso
          della  forma scritta dei contratti di trasporto di merci su
          strada.
              3. Elementi essenziali dei contratti stipulati in forma
          scritta sono:
                a)  nome  e  sede del vettore e del committente e, se
          diverso, del caricatore;
                b)   numero   di   iscrizione  del  vettore  all'Albo
          nazionale  degli  autotrasportatori  di  cose  per conto di
          terzi;
                c)  tipologia  e  quantita'  della  merce oggetto del
          trasporto,  nel  rispetto delle indicazioni contenute nella
          carta  di  circolazione  dei  veicoli  adibiti al trasporto
          stesso;
                d)   corrispettivo   del   servizio  di  trasporto  e
          modalita' di pagamento;
                e)  luoghi  di presa in consegna della merce da parte
          del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario.
              4.  Elementi eventuali dei contratti stipulati in forma
          scritta sono:
                a) termini temporali per la riconsegna della merce;
                b)   istruzioni  aggiuntive  del  committente  o  dei
          soggetti di cui alla lettera a) del comma 3.
              5.  Per  i  trasporti  eseguiti in regime di cabotaggio
          stradale,  il contratto di autotrasporto deve contenere gli
          elementi  di cui al comma 3 ed alla lettera a) del comma 4,
          nonche'  gli  estremi  della  licenza comunitaria e di ogni
          altra   eventuale  documentazione  prevista  dalle  vigenti
          disposizioni.
              6.  In  assenza di anche uno degli elementi indicati al
          comma  3,  il  contratto  di  trasporto  si  considera  non
          stipulato in forma scritta.».
              - Si riporta il testo dell'art. 2951 del codice civile:
              «Art.  2951 (Prescrizione in materia di spedizione e di
          trasporto). - Si prescrivono in un anno i diritti derivanti
          dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.
              La  prescrizione  si  compie con il decorso di diciotto
          mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
              Il  termine  decorre  dall'arrivo  a destinazione della
          persona  o,  in  caso  di  sinistro,  dal giorno di questo,
          ovvero  dal  giorno  in  cui  e'  avvenuta o sarebbe dovuta
          avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
              Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del
          trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di
          linea indicati dall'art. 1679.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  638  del Codice di
          procedura civile:
              «Art.  638  (Forma  della  domanda  e  deposito).  - La
          domanda  d'ingiunzione  si  propone con ricorso contenente,
          oltre  i  requisiti  indicati  nell'art. 125, l'indicazione
          delle  prove  che  si  producono. Il ricorso deve contenere
          altresi'   l'indicazione  del  procuratore  del  ricorrente
          oppure,  quando  e'  ammessa la costituzione di persona, la
          dichiarazione  di  residenza  o l'elezione di domicilio nel
          comune dove ha sede il giudice adito.
              Se   manca  l'indicazione  del  procuratore  oppure  la
          dichiarazione  di  residenza o la elezione di domicilio, le
          notificazioni  al ricorrente possono essere fatte presso la
          cancelleria.
              Il  ricorso  e' depositato in cancelleria insieme con i
          documenti  che  si  allegano;  questi  non  possono  essere
          ritirati  fino  alla  scadenza  del  termine  stabilito nel
          decreto d'ingiunzione a norma dell'art. 641.».
              - Si  riportano  i  testi  degli articoli 641 e 642 del
          Codice di procedura civile:
              «Art.  641  (Accoglimento della domanda). - Se esistono
          le  condizioni  previste  nell'art.  633,  il  giudice, con
          decreto  motivato  da  emettere  entro  trenta  giorni  dal
          deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la
          somma  o  di  consegnare  la  cosa  o  la quantita' di cose
          chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel
          termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che
          nello  stesso termine puo' essere fatta opposizione a norma
          degli  articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione,
          si procedera' a esecuzione forzata.
              Quando concorrono giusti motivi, il termine puo' essere
          ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se
          l'intimato  risiede  in  uno  degli altri Stati dell'Unione
          europea,  il  termine  e' di cinquanta giorni e puo' essere
          ridotto fino a venti giorni. Se l'intimato risiede in altri
          Stati,  il  termine e' di sessanta giorni, e, comunque, non
          puo' essere inferiore a trenta ne' superiore a centoventi
              Nel  decreto,  eccetto  per quello emesso sulla base di
          titoli  che  hanno  gia'  efficacia  esecutiva  secondo  le
          vigenti  disposizioni,  il  giudice  liquida  le spese e le
          competenze e ne ingiunge il pagamento.».
              «642  (Esecuzione  provvisoria).  -  Se  il  credito e'
          fondato  su  cambiale, assegno bancario, assegno circolare,
          certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da
          notaio  o  da  altro  pubblico  ufficiale  autorizzato,  il
          giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di
          pagare   o  consegnare  senza  dilazione,  autorizzando  in
          mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il
          termine ai soli effetti dell'opposizione.
              L'esecuzione  provvisoria puo' essere concessa anche se
          vi  e' pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se
          il   ricorrente  produce  documentazione  sottoscritta  dal
          debitore,  comprovante  il diritto fatto valere; il giudice
          puo' imporre al ricorrente una cauzione.
              In   tali   casi  il  giudice  puo'  anche  autorizzare
          l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art.
          482.».
              - Il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante
          «Attuazione  della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
          contro   i   ritardi   di   pagamento   nelle   transazioni
          commerciali.»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 23
          ottobre 2002, n. 249.
              - Si riporta il testo dell'art. 5 del succitato decreto
          legislativo 231 del 2002:
              «Art.  5  (Saggio  degli interessi). - 1. Salvo diverso
          accordo  tra  le  parti, il saggio degli interessi, ai fini
          del  presente  decreto,  e'  determinato  in misura pari al
          saggio    d'interesse    del    principale   strumento   di
          rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla
          sua  piu'  recente operazione di rifinanziamento principale
          effettuata  il  primo  giorno di calendario del semestre in
          questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio
          di  riferimento  in vigore il primo giorno lavorativo della
          Banca centrale europea del semestre in questione si applica
          per i successivi sei mesi.
              2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze da'
          notizia  del  saggio  di  cui  al  comma  1, al netto della
          maggiorazione  ivi  prevista,  curandone  la  pubblicazione
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana nel
          quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare.».
              - Si riporta il testo dell'art. 26 della legge 6 giugno
          1974,   n.   298  (Istituzione  dell'albo  nazionale  degli
          autotrasportatori  di  cose  per conto di terzi, disciplina
          degli  autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
          tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada):
              «Art.  26  (Esercizio  abusivo  dell'autotrasporto).  -
          Chiunque  esercita  l'attivita'  di  cui  all'art.  1 senza
          essere  iscritto  nell'albo,  ovvero continua ad esercitare
          l'attivita'  durante  il  periodo  di sospensione o dopo la
          radiazione  o  la cancellazione dall'albo, e' punito con la
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          quattro  milioni a lire ventiquattro milioni. Si applica la
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da lire
          cinque  milioni  a  lire trenta milioni se il soggetto, nei
          cinque  anni  precedenti,  ha  commesso un'altra violazione
          delle  disposizioni  del  presente articolo o dell'art. 46,
          accertata con provvedimento esecutivo.
              Chiunque  affida l'effettuazione di un autotrasporto di
          cose  per  conto  di  terzi  a  chi  esercita  abusivamente
          l'attivita' di cui all'art. 1 o ai soggetti di cui all'art.
          46   della  presente  legge,  e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da lire tre
          milioni a lire diciotto milioni.
              Alle  violazioni  di  cui  al  primo  comma consegue la
          sanzione  accessoria  del  fermo amministrativo del veicolo
          per  un periodo di tre mesi ovvero, in caso di reiterazione
          delle  violazioni,  la  sanzione  accessoria della confisca
          amministrativa del veicolo, con l'osservanza delle norme di
          cui  al  capo  I,  sezione  II,  del  titolo VI del decreto
          legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del gia' citato
          decreto legislativo 286 del 2005:
              «Art.  7  (Responsabilita' del vettore, del committente
          del  caricatore  e  del  proprietario  della  merce).  - 1.
          Nell'effettuazione  dei  servizi  di  trasporto di merci su
          strada, il vettore e' tenuto al rispetto delle disposizioni
          legislative  e regolamentari poste a tutela della sicurezza
          della  circolazione  stradale  e della sicurezza sociale, e
          risponde della violazione di tali disposizioni.
              2.  Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di
          cui all'art. 26, commi 1 e 3, della legge 6 giugno 1974, n.
          298, e successive modificazioni, nei confronti dei soggetti
          che  esercitano  abusivamente l'attivita' di autotrasporto,
          le  sanzioni  di  cui  all'art.  26, comma 2, della legge 6
          giugno  1974,  n.  298,  si  applicano  al  committente, al
          caricatore  ed  al proprietario della merce che affidano il
          servizio  di  trasporto ad un vettore che non sia provvisto
          del   necessario   titolo  abilitativo,  ovvero  che  operi
          violando  condizioni  e  limiti  nello  stesso  prescritti,
          oppure  ad  un vettore straniero che non sia in possesso di
          idoneo  titolo  che lo ammetta ad effettuare nel territorio
          italiano   la   prestazione  di  trasporto  eseguita.  Alla
          violazione  consegue  la sanzione amministrativa accessoria
          della  confisca delle merci trasportate, ai sensi dell'art.
          20  della  legge  24  novembre  1981,  n. 689, e successive
          modificazioni.  Gli  organi  di  polizia  stradale  di  cui
          all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
          e  successive  modificazioni,  procedono al sequestro della
          merce  trasportata,  ai  sensi  dell'art. 19 della legge 24
          novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
              3. In presenza di un contratto di trasporto di merci su
          strada  stipulato  in  forma scritta, laddove il conducente
          del  veicolo  con il quale e' stato effettuato il trasporto
          abbia  violato  le norme sulla sicurezza della circolazione
          stradale,  di  cui  al comma 6, il vettore, il committente,
          nonche'  il  caricatore  ed  il  proprietario  delle  merci
          oggetto  del  trasporto  che  abbiano fornito istruzioni al
          conducente  in  merito  alla  riconsegna delle stesse, sono
          obbligati  in  concorso  con lo stesso conducente, ai sensi
          dell'art.  197  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
          285,  e  successive  modificazioni, qualora le modalita' di
          esecuzione della prestazione, previste nella documentazione
          contrattuale,  risultino  incompatibili con il rispetto, da
          parte  del  conducente,  delle  norme sulla sicurezza della
          circolazione  stradale  violate, e la loro responsabilita',
          nei  limiti e con le modalita' fissati dal presente decreto
          legislativo,    sia   accertata   dagli   organi   preposti
          all'espletamento  dei  servizi  di polizia stradale, di cui
          all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
          Sono  nulli  e privi di effetti gli atti ed i comportamenti
          diretti a far gravare sul vettore le conseguenze economiche
          delle  sanzioni  applicate al committente, al caricatore ed
          al proprietario della merce in conseguenza della violazione
          delle norme sulla sicurezza della circolazione.
              4.  Quando  il  contratto  di  trasporto  non sia stato
          stipulato  in  forma scritta, anche mediante richiamo ad un
          accordo  di  diritto privato concluso ai sensi dell'art. 5,
          in  caso  di accertato superamento, da parte del conducente
          del  veicolo  con cui e' stato effettuato il trasporto, dei
          limiti  di  velocita'  di  cui  all'art.  142  del  decreto
          legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive
          modificazioni, o di mancata osservanza dei tempi di guida e
          di   riposo  di  cui  all'art.  174  dello  stesso  decreto
          legislativo,  a  richiesta degli organi di polizia stradale
          che  hanno  accertato  le violazioni, il committente, o, in
          mancanza,   il   vettore,   sono   tenuti   a  produrre  la
          documentazione  dalla quale risulti la compatibilita' delle
          istruzioni  trasmesse  al  vettore  medesimo in merito alla
          esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il
          rispetto  della  disposizione  di cui e' stata accertata la
          violazione.  Qualora non venga fornita tale documentazione,
          il  vettore  ed  il  committente  sono  sempre obbligati in
          concorso con l'autore della violazione.
              5. In relazione alle esigenze di tutela della sicurezza
          sociale,  quando  il  contratto  di trasporto non sia stato
          stipulato  in  forma scritta, anche mediante richiamo ad un
          accordo  di  diritto privato concluso ai sensi dell'art. 5,
          il  committente  e'  tenuto ad acquisire la fotocopia della
          carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la
          dichiarazione,   sottoscritta   dal   vettore,   circa   la
          regolarita'   dell'iscrizione   all'Albo   nazionale  degli
          autotrasportatori, nonche' dell'esercizio dell'attivita' di
          autotrasporto  e degli eventuali servizi accessori. Qualora
          non sia stata acquisita tale documentazione, al committente
          e'  sempre  applicata la sanzione amministrativa pecuniaria
          di  cui all'art. 26, comma 2, della legge 6 giugno 1974, n.
          298, e successive modificazioni.
              6.  Ai  fini dell'accertamento della responsabilita' di
          cui  ai  commi da 1 a 5, sono rilevanti le violazioni delle
          seguenti  disposizioni  del  decreto  legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni,  inerenti la
          sicurezza della circolazione:
                a) art. 61 (sagoma limite);
                b) art. 62 (massa limite);
                c) art. 142 (limiti di velocita);
                d) art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli);
                e)  art. 167 (trasporto di cose su veicoli a motore e
          sui  rimorchi),  anche nei casi diversi da quello di cui al
          comma 9 dello stesso articolo;
                f)  art.  174  (durata  della guida degli autoveicoli
          adibiti al trasporto di persone e cose).
              7.  Il  caricatore e' in ogni caso responsabile laddove
          venga  accertata  la  violazione  delle norme in materia di
          massa  limite  ai  sensi degli articoli 61 e 62 del decreto
          legislativo   30   aprile   1992,   n.  285,  e  successive
          modificazioni,   e   di   quelle   relative  alla  corretta
          sistemazione  del  carico  sui veicoli, ai sensi dei citati
          articoli 164 e 167 dello stesso decreto legislativo.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  del  decreto
          legislativo  11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del
          sistema  di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art.
          4, comma 4, lettera c) , della legge 15 marzo 1997, n. 59),
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  1  (Norme per liberalizzare la distribuzione dei
          carburanti). - 1. L'installazione e l'esercizio di impianti
          di  distribuzione  dei  carburanti,  di  seguito denominati
          "impianti",  sono  attivita'  liberamente  esercitate sulla
          base  dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  2  e  con le
          modalita'   di  cui  al  presente  decreto.  Il  regime  di
          concessione  di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge
          26  ottobre  1970,  n.  745, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le  regioni a
          statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
          provvedono  a  quanto disposto dal presente decreto secondo
          le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme
          di attuazione.
              2.   L'attivita'   di   cui  al  comma  1  e'  soggetta
          all'autorizzazione  del  comune  in cui essa e' esercitata.
          L'autorizzazione   e'   subordinata   esclusivamente   alla
          verifica  della  conformita'  alle  disposizioni  del piano
          regolatore,   alle   prescrizioni   fiscali   e   a  quelle
          concernenti  la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale,
          alle   disposizioni  per  la  tutela  dei  beni  storici  e
          artistici,  nonche'  alle  norme di indirizzo programmatico
          delle   regioni.   Insieme   all'autorizzazione  il  comune
          rilascia   le  concessioni  edilizie  necessarie  ai  sensi
          dell'art.  2.  L'autorizzazione  e' subordinata al rispetto
          delle   prescrizioni  di  prevenzione  incendi  secondo  le
          procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          12 gennaio 1998, n. 37.
              3.  Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla
          domanda  di autorizzazione, un'analitica autocertificazione
          corredata  della documentazione prescritta dalla legge e di
          una  perizia  giurata,  redatta  da  un  ingegnere  o altro
          tecnico  competente  per  la  sottoscrizione  del  progetto
          presentato,   ((   abilitato   ai  sensi  delle  specifiche
          normative  vigenti  nei  Paesi  dell'Unione  europea  ))  ,
          attestanti il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2
          e dei criteri di cui all'art. 2, comma 1. Trascorsi novanta
          giorni  dal ricevimento degli atti, la domanda si considera
          accolta  se non e' comunicato al richiedente il diniego. Il
          sindaco,  sussistendo  ragioni  di pubblico interesse, puo'
          annullare  l'assenso  illegittimamente formatosi, salvo che
          l'interessato  provveda  a  sanare  i vizi entro il termine
          fissato dal comune stesso.
              4.  In  caso  di  trasferimento della titolarita' di un
          impianto,  le  parti ne danno comunicazione al comune, alla
          regione  e  all'ufficio  tecnico  di finanza entro quindici
          giorni.
              5.  Le  concessioni  di  cui  all'art. 16, comma 1, del
          decreto-legge  26  ottobre  1970,  n.  745, convertito, con
          modificazioni,  dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono
          convertite  di diritto in autorizzazione ai sensi del comma
          2.  Fermo  restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, i
          soggetti  gia' titolari di concessione, senza necessita' di
          alcun  atto amministrativo, possono proseguire l'attivita',
          dandone   comunicazione   al  comune,  alla  regione  e  al
          competente   ufficio   tecnico  di  finanza.  Le  verifiche
          sull'idoneita'   tecnica   degli  impianti  ai  fini  della
          sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento
          del  collaudo  e  non  oltre quindici anni dalla precedente
          verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in
          vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal
          comune   a   verifica,  comprendente  anche  i  profili  di
          incompatibilita'  di  cui  all'art. 3, comma 2, entro e non
          oltre  il  30  giugno  1998. Le risultanze concernenti tali
          verifiche  sono comunicate all'interessato e trasmesse alla
          regione,  al  competente  ufficio  tecnico  di  finanza, al
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          ed  al  Ministero  dell'ambiente,  anche  ai fini di quanto
          previsto  dall'art.  3,  comma  2.  Restano  esclusi  dalle
          verifiche  di  cui  al presente comma gli impianti inseriti
          dal  titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di
          cui  ai commi 1 e 2 dell'art. 3, fermi restando i poteri di
          intervento  in  caso  di rischio sanitario o ambientale. Il
          controllo,  la  verifica e la certificazione concernenti la
          sicurezza   sanitaria   necessaria  per  le  autorizzazioni
          previste dal presente articolo sono effettuati dall'azienda
          sanitaria   locale  competente  per  territorio,  ai  sensi
          dell'art.  7  del  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502, e successive modifiche e integrazioni.
              6.  La gestione degli impianti puo' essere affidata dal
          titolare  dell'autorizzazione ad altri soggetti, di seguito
          denominati   gestori,  mediante  contratti  di  durata  non
          inferiore  a  sei  anni  aventi  per  oggetto  la  cessione
          gratuita  dell'uso  di tutte le attrezzature fisse e mobili
          finalizzate  alla  distribuzione  di  carburanti per uso di
          autotrazione,  secondo  le  modalita'  e i termini definiti
          dagli   accordi   interprofessionali   stipulati   fra   le
          associazioni  di  categoria piu' rappresentative, a livello
          nazionale,  dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione.
          Gli  altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati
          in conformita' con i predetti accordi interprofessionali. I
          medesimi   accordi   interprofessionali   si  applicano  ai
          titolari   di   autorizzazione  e  ai  gestori;  essi  sono
          depositati   presso   il   Ministero   dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato   che   ne   assicura   la
          pubblicita'.  Gli  accordi  interprofessionali  di  cui  al
          presente  comma  prevedono  un  tentativo  obbligatorio  di
          conciliazione  delle  controversie contrattuali individuali
          secondo  le modalita' e i termini ivi definiti. Il Ministro
          dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  su
          richiesta  di  una  delle  parti, esperisce un tentativo di
          mediazione delle vertenze collettive.
              6-bis Il contratto di cessione gratuita di cui al comma
          6  comporta la stipula di un contratto di fornitura, ovvero
          di somministrazione, dei carburanti.
              7.  I  contratti  di affidamento in uso gratuito di cui
          all'art.  16  del  decreto-legge  26  ottobre 1970, n. 745,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  18 dicembre
          1970,  n.  1034, tra concessionari e gestori esistenti alla
          data  di entrata in vigore del presente decreto legislativo
          restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di
          trasferimento  della  titolarita'  del relativo impianto. A
          tali  contratti si applicano le norme contenute nel comma 6
          per quanto riguarda la conciliazione delle controversie.
              8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono
          disciplinati  in  conformita'  alle  disposizioni  adottate
          dall'Unione europea.
              9.     Nell'area     dell'impianto    possono    essere
          commercializzati,  previa  comunicazione  al  comune,  alle
          condizioni  previste  dai contratti di cui al comma 6 e nel
          rispetto   delle  vigenti  norme  in  materia  sanitaria  e
          ambientale,  altri  prodotti  secondo  quanto  previsto con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato.
              Gli  interventi  di  ordinaria  e minuta manutenzione e
          riparazione  dei  veicoli  a motore di cui agli articoli 1,
          comma  2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio 1992,
          n.   122,  possono  essere  effettuati  dai  gestori  degli
          impianti.
              10.  Ogni pattuizione contraria al presente articolo e'
          nulla   di  diritto.  Le  clausole  previste  dal  presente
          articolo   sono   di  diritto  inserite  nel  contratto  di
          gestione,  anche  in  sostituzione  delle clausole difformi
          apposte dalle parti.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del gia' citato
          decreto  legislativo  32  del  1998,  cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  7  (Orario  di servizio). - 1. A decorrere dalla
          scadenza  dei termini per i comuni capoluogo di provincia e
          per  gli  altri comuni di cui all'art. 3, comma 2, l'orario
          massimo  di servizio puo' essere aumentato dal gestore fino
          al   cinquanta  per  cento  dell'orario  minimo  stabilito.
          Ciascun gestore puo' stabilire autonomamente la modulazione
          dell'orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti
          prescritti  dal  presente articolo, previa comunicazione al
          comune.
              2.   Esclusi   gli  impianti  funzionanti  con  sistemi
          automatici di pagamento anticipato rispetto alla erogazione
          del  carburante,  per  gli  impianti assistiti da personale
          restano  ferme  le  vigenti disposizioni sull'orario minimo
          settimanale,   le   modalita'  necessarie  a  garantire  il
          servizio   nei  giorni  festivi  e  nel  periodo  notturno,
          stabilite  dalle regioni alla data di entrata in vigore del
          presente decreto legislativo, nonche' la disciplina vigente
          per  gli  impianti  serventi  le reti autostradali e quelle
          assimilate.».
              - Si  riporta  il testo del comma 918 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 296 del 2006:
              «918.  Per  il  proseguimento degli interventi a favore
          dell'autotrasporto  di  merci,  nonche', ove si individuino
          misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art.
          87  del  Trattato  istitutivo  della Comunita' europea, per
          interventi  di riduzione del costo del lavoro delle imprese
          di  autotrasporto di merci relativo all'anno 2006, al fondo
          istituito  dall'art.  1, comma 108, della legge 23 dicembre
          2005, n. 266, e' assegnata la somma di euro 186 milioni per
          l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
          comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del  Ministro  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze  e  il  Ministro  per  le
          politiche   europee,  sono  disciplinate  le  modalita'  di
          utilizzazione   del   fondo   di   cui  al  primo  periodo.
          L'efficacia  delle modalita' di utilizzazione di tale fondo
          e'  comunque  subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo
          3,  del  Trattato  istitutivo della Comunita' europea, alla
          autorizzazione della Commissione europea.».
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  29
          dicembre  2007,  n.  273  recante  «Regolamento  recante la
          modalita'  di  erogazione  del  Fondo  per il proseguimento
          degli interventi a favore dell'autotrasporto per l'acquisto
          di  veicoli  di  ultima  generazione,  a norma dell'art. 1,
          comma  919,  della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296» e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 12 febbraio 2008, n.
          36.
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 51 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917, e successive modificazioni (Approvazione del testo
          unico delle imposte sui redditi):
              «Art.   51   (Determinazione   del  reddito  di  lavoro
          dipendente).  -  1.  Il  reddito  di  lavoro  dipendente e'
          costituito  da  tutte  le  somme  e  i  valori in genere, a
          qualunque  titolo  percepiti  nel  periodo d'imposta, anche
          sotto   forma  di  erogazioni  liberali,  in  relazione  al
          rapporto  di  lavoro.  Si considerano percepiti nel periodo
          d'imposta  anche le somme e i valori in genere, corrisposti
          dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
          del   periodo   d'imposta   successivo   a  quello  cui  si
          riferiscono.
              2.
              2-bis  Le  disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
          del  comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
          dall'impresa  con  la  quale il contribuente intrattiene il
          rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
          direttamente  o  indirettamente,  controllano  la  medesima
          impresa,  ne  sono  controllate  o  sono  controllate dalla
          stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
          cui  alla  lettera  g-bis) del comma 2 si rende applicabile
          esclusivamente  quando ricorrano congiuntamente le seguenti
          condizioni:
                a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano
          scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
                b)  che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile,
          la societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
                c)  che  il beneficiario mantenga per almeno i cinque
          anni  successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
          nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
          tra  il  valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
          l'ammontare   corrisposto  dal  dipendente.  Qualora  detti
          titoli  oggetto  di  investimento  siano  ceduti  o dati in
          garanzia  prima  che siano trascorsi cinque anni dalla loro
          assegnazione,  l'importo  che  non ha concorso a formare il
          reddito  di  lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
          e'  assoggettato  a tassazione nel periodo d'imposta in cui
          avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
              3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
          cui  al  comma  1,  compresi  quelli  dei beni ceduti e dei
          servizi  prestati  al  coniuge del dipendente o a familiari
          indicati  nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
          si  applicano  le disposizioni relative alla determinazione
          del  valore  normale  dei  beni  e  dei  servizi  contenute
          nell'art.  9.  Il  valore  normale  dei  generi  in  natura
          prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
          in  misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
          azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
          il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
          se  complessivamente  di  importo non superiore nel periodo
          d'imposta   a  lire  500.000;  se  il  predetto  valore  e'
          superiore  al citato limite, lo stesso concorre interamente
          a formare il reddito.
              4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
                a)  per  gli autoveicoli indicati nell'art. 54, comma
          1,  lettere a) , c) e m), del decreto legislativo 30 aprile
          1992,  n.  285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
          promiscuo,   si   assume   il  30  per  cento  dell'importo
          corrispondente  ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
          chilometri  calcolato  sulla base del costo chilometrico di
          esercizio    desumibile   dalle   tabelle   nazionali   che
          l'Automobile  club  d'Italia  deve  elaborare  entro  il 30
          novembre  di  ciascun  anno e comunicare al Ministero delle
          finanze   che  provvede  alla  pubblicazione  entro  il  31
          dicembre,  con effetto dal periodo d'imposta successivo, al
          netto   degli   ammontari   eventualmente   trattenuti   al
          dipendente;
                b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
          per  cento  della  differenza tra l'importo degli interessi
          calcolato  al  tasso ufficiale di sconto vigente al termine
          di  ciascun  anno  e l'importo degli interessi calcolato al
          tasso  applicato  sugli  stessi.  Tale  disposizione non si
          applica  per  i  prestiti  stipulati  anteriormente  al  1°
          gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi
          concessi,  a  seguito  di  accordi aziendali, dal datore di
          lavoro  ai  dipendenti  in  contratto  di solidarieta' o in
          cassa   integrazione   guadagni   o  a  dipendenti  vittime
          dell'usura  ai  sensi  della  legge 7 marzo 1996, n. 108, o
          ammessi  a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
          danni  conseguenti  a rifiuto opposto a richieste estorsive
          ai  sensi  del  decreto-legge  31  dicembre  1991,  n. 419,
          convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
          n. 172;
                c)  per  i fabbricati concessi in locazione, in uso o
          in  comodato,  si  assume  la  differenza  tra  la  rendita
          catastale  del  fabbricato  aumentata  di  tutte  le  spese
          inerenti  il  fabbricato  stesso,  comprese le utenze non a
          carico   dell'utilizzatore  e  quanto  corrisposto  per  il
          godimento  del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
          in   connessione   all'obbligo  di  dimorare  nell'alloggio
          stesso,   si   assume   il  30  per  cento  della  predetta
          differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
          nel  catasto  si  assume  la  differenza  tra il valore del
          canone  di  locazione determinato in regime vincolistico o,
          in   mancanza,  quello  determinato  in  regime  di  libero
          mercato,   e   quanto  corrisposto  per  il  godimento  del
          fabbricato;
                c-bis)  per  i  servizi  di  trasporto ferroviario di
          persone  prestati  gratuitamente, si assume, al netto degli
          ammontari      eventualmente      trattenuti,     l'importo
          corrispondente         all'introito        medio        per
          passeggero/chilometro,  desunto  dal  Conto  nazionale  dei
          trasporti  e  stabilito  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei trasporti, per una percorrenza media
          convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
          al  comma  3,  di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
          delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31
          dicembre  di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta
          successivo   a   quello   in  corso  alla  data  della  sua
          emanazione.
              5.  Le  indennita'  percepite  per  le  trasferte  o le
          missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
          il  reddito  per  la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
          elevate  a  lire  150.000  per  le trasferte all'estero, al
          netto  delle  spese  di  viaggio e di trasporto; in caso di
          rimborso  delle  spese  di  alloggio,  ovvero  di quelle di
          vitto,  o  di  alloggio  o  vitto  fornito gratuitamente il
          limite  e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
          terzi  in  caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
          di  quelle  di  vitto.  In caso di rimborso analitico delle
          spese   per  trasferte  o  missioni  fuori  del  territorio
          comunale  non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
          spese  documentate  relative  al  vitto,  all'alloggio,  al
          viaggio  e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
          anche   non   documentabili,  eventualmente  sostenute  dal
          dipendente,  sempre  in  occasione  di  dette  trasferte  o
          missioni,  fino  all'importo  massimo  giornaliero  di lire
          30.000,  elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
          Le  indennita'  o  i  rimborsi  di  spese  per le trasferte
          nell'ambito  del  territorio comunale, tranne i rimborsi di
          spese  di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
          vettore, concorrono a formare il reddito.
              6.  Le  indennita'  e  le maggiorazioni di retribuzione
          spettanti    ai    lavoratori    tenuti    per    contratto
          all'espletamento   delle  attivita'  lavorative  in  luoghi
          sempre  variabili  e  diversi,  anche  se  corrisposte  con
          carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
          volo  previste  dalla  legge  o  dal  contratto collettivo,
          nonche'  le  indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  15  dicembre  1959, n. 1229,
          concorrono  a  formare  il  reddito nella misura del 50 per
          cento  del  loro  ammontare. Con decreto del Ministro delle
          finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
          lavoratori  e  condizioni  di applicabilita' della presente
          disposizione.
              7.  Le  indennita'  di  trasferimento,  quelle di prima
          sistemazione   e  quelle  equipollenti,  non  concorrono  a
          formare  il  reddito nella misura del 50 per cento del loro
          ammontare  per un importo complessivo annuo non superiore a
          lire   3   milioni  per  i  trasferimenti  all'interno  del
          territorio  nazionale  e  9  milioni  per  quelli fuori dal
          territorio  nazionale  o a destinazione in quest'ultimo. Se
          le  indennita'  in  questione,  con riferimento allo stesso
          trasferimento,  sono corrisposte per piu' anni, la presente
          disposizione  si applica solo per le indennita' corrisposte
          per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
          dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e
          di  trasporto  delle  cose,  nonche'  le  spese e gli oneri
          sostenuti  dal  dipendente  in  qualita' di conduttore, per
          recesso   dal   contratto   di   locazione   in  dipendenza
          dell'avvenuto   trasferimento  della  sede  di  lavoro,  se
          rimborsate   dal   datore   di   lavoro   e  analiticamente
          documentate,  non  concorrono a formare il reddito anche se
          in   caso   di   contemporanea  erogazione  delle  suddette
          indennita'.
              8.  Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
          per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
          misura  del  50  per  cento.  Se  per  i  servizi  prestati
          all'estero  dai dipendenti delle amministrazioni statali la
          legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
          maggiorazioni  ad  esse  collegate  concorre  a  formare il
          reddito  la  sola  indennita'  base nella misura del 50 per
          cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
          comprenda   emolumenti   spettanti  anche  con  riferimento
          all'attivita'   prestata   nel   territorio  nazionale,  la
          riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
          predetti.  L'applicazione  di  questa  disposizione esclude
          l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
              8-bis  In  deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
          il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
          continuativa  e  come  oggetto  esclusivo  del  rapporto da
          dipendenti  che  nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
          Stato  estero  per  un  periodo  superiore a 183 giorni, e'
          determinato  sulla  base  delle  retribuzioni convenzionali
          definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro
          e  della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del
          decreto-legge  31  luglio  1987,  n.  317,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398.
              9.  Gli  ammontari  degli  importi  che  ai  sensi  del
          presente  articolo  non  concorrono a formare il reddito di
          lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
          del   Consiglio   dei   Ministri,   quando   la  variazione
          percentuale  del  valore  medio  dell'indice  dei prezzi al
          consumo  per  le famiglie di operai e impiegati relativo al
          periodo  di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
          per  cento  rispetto  al  valore  medio del medesimo indice
          rilevato  con  riferimento  allo  stesso  periodo dell'anno
          1998.  A  tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
          ricognizione  della  predetta  percentuale  di  variazione.
          Nella  legge  finanziaria relativa all'anno per il quale ha
          effetto  il  suddetto  decreto  si  fara'  fronte all'onere
          derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 95 del gia'
          citato  decreto  del Presidente della Repubblica n. 917 del
          1986:
              «4.  Le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci,
          in  luogo  della  deduzione,  anche  analitica, delle spese
          sostenute   in  relazione  alle  trasferte  effettuate  dal
          proprio  dipendente  fuori del territorio comunale, possono
          dedurre  un  importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a
          euro  95,80  per  le  trasferte  all'estero, al netto delle
          spese di viaggio e di trasporto.».
              - Il  decreto  legislativo 8 aprile 2003, n. 66 recante
          «Attuazione  della  direttiva  93/104/CE  e della direttiva
          2000/34/CE  concernenti  taluni aspetti dell'organizzazione
          dell'orario   di   lavoro»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2003, n. 87, supplemento ordinario.
              - Si  riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 27
          maggio  2008, n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare
          il  potere  di  acquisto  delle  famiglie), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126:
              «Art.  2  (Misure  sperimentali  per l'incremento della
          produttivita'  del  lavoro).  -  1. Salva espressa rinuncia
          scritta del prestatore di lavoro, nel periodo dal 1° luglio
          2008  al  31  dicembre  2008,  sono  soggetti a una imposta
          sostitutiva  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e  delle  addizionali  regionali  e comunali pari al 10 per
          cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro
          lordi, le somme erogate a livello aziendale:
                a)  per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi
          del  decreto  legislativo  8 aprile 2003, n. 66, effettuate
          nel periodo suddetto;
                b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per
          prestazioni   rese   in   funzione  di  clausole  elastiche
          effettuate nel periodo suddetto e con esclusivo riferimento
          a  contratti  di  lavoro  a  tempo parziale stipulati prima
          della data di entrata in vigore del presente provvedimento;
                c)   in  relazione  a  incrementi  di  produttivita',
          innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di
          competitivita'    e   redditivita'   legati   all'andamento
          economico dell'impresa.
              2.  I  redditi di cui al comma 1 non concorrono ai fini
          fiscali  e  della determinazione della situazione economica
          equivalente  alla  formazione  del  reddito complessivo del
          percipiente  o  del  suo  nucleo  familiare entro il limite
          massimo  di 3.000 euro. Resta fermo il computo dei predetti
          redditi ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali
          e assistenziali, salve restando le prestazioni in godimento
          sulla base del reddito di cui al comma 5.
              3.  L'imposta  sostitutiva  e'  applicata dal sostituto
          d'imposta.   Se  quest'ultimo  non  e'  lo  stesso  che  ha
          rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2007,
          il  beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito
          da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2007.
              4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il
          contenzioso,   si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
              5.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi da 1 a 4 hanno
          natura  sperimentale  e  trovano applicazione con esclusivo
          riferimento  al settore privato e per i titolari di reddito
          da  lavoro  dipendente  non  superiore,  nell'anno  2007, a
          30.000   euro.   Trenta  giorni  prima  del  termine  della
          sperimentazione,  il  Ministro  del  lavoro, della salute e
          delle  politiche  sociali  procede,  con  le organizzazioni
          sindacali   dei   datori   e   dei   prestatori  di  lavoro
          comparativamente  piu' rappresentative sul piano nazionale,
          a  una  verifica  degli  effetti delle disposizioni in esso
          contenute. Alla verifica partecipa anche il Ministro per la
          pubblica   amministrazione  e  l'innovazione,  al  fine  di
          valutare   l'eventuale   estensione  del  provvedimento  ai
          dipendenti  delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
          1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          e successive modificazioni.
              6. Nell'art. 51, comma 2, del testo unico delle imposte
          sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  la lettera b) e'
          soppressa.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo   9   luglio   1997,   n.   241,  e  successive
          modificazioni  (Norme  di semplificazione degli adempimenti
          dei  contribuenti  in  sede  di dichiarazione dei redditi e
          dell'imposta    sul    valore    aggiunto,    nonche'    di
          modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
          dichiarazioni):
              «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
          versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
          all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
          delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
          compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
          confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
          dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
          data di presentazione della dichiarazione successiva.
              2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
          i crediti e i debiti relativi:
                a)   alle   imposte   sui   redditi,   alle  relative
          addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
          versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
          le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
          ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
          competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
          tal caso non e' ammessa la compensazione;
                b)  all'imposta  sul  valore aggiunto dovuta ai sensi
          degli  articoli  27  e  33 del decreto del Presidente della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, e quella dovuta dai
          soggetti di cui all'art. 74;
                c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
          e dell'imposta sul valore aggiunto;
                d)  all'imposta  prevista  dall'art.  3,  comma  143,
          lettera a) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ;
                d-bis)   all'addizionale  regionale  all'imposta  sul
          reddito delle persone fisiche];
                e)  ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
          posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
          da enti previdenziali, comprese le quote associative;
                f)   ai  contributi  previdenziali  ed  assistenziali
          dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
          prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
          cui  all'art.  49,  comma  2,  lettera a) , del testo unico
          delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
                g)  ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
          sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
                h)  agli  interessi  previsti  in  caso  di pagamento
          rateale ai sensi dell'art. 20;
                h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
          patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
          30  settembre  1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
          Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28   febbraio  1986,  n.  41,  come  da  ultimo  modificato
          dall'art.  4  del  decreto-legge  23  febbraio 1995, n. 41,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
          n. 85;
                  h-ter)  alle  altre entrate individuate con decreto
          del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
          con i Ministri competenti per settore;
                   h-quater)  al  credito  d'imposta  spettante  agli
          esercenti sale cinematografiche.
              2-bis».
              - Il  decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n. 446
          recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della  disciplina  dei  tributi locali» e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  23  dicembre 1997, n. 298, supplemento
          ordinario.
              - Si  riporta il testo degli articoli 61 e 109, comma 5
          del  gia' citato decreto del Presidente della Repubblica n.
          917 del 1986:
              «Art.  61  (Interessi  passivi).  -  1.  Gli  interessi
          passivi  inerenti  all'esercizio  d'impresa sono deducibili
          per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa  o  che  non  vi  concorrono  in quanto esclusi e
          l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
              2.  La  parte  di  interessi  passivi non deducibile ai
          sensi  del  comma  1  del presente articolo non da' diritto
          alla  detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b)
          del comma 1 dell'art. 15.».
              «5.  Le  spese  e gli altri componenti negativi diversi
          dagli   interessi   passivi,   tranne  gli  oneri  fiscali,
          contributivi  e  di  utilita' sociale, sono deducibili se e
          nella  misura  in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
          cui  derivano  ricavi  o  altri  proventi  che concorrono a
          formare  il  reddito  o  che  non  vi  concorrono in quanto
          esclusi.  Se  si riferiscono indistintamente ad attivita' o
          beni  produttivi  di  proventi computabili e ad attivita' o
          beni  produttivi  di  proventi  non  computabili  in quanto
          esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
          la  parte  corrispondente  al  rapporto tra l'ammontare dei
          ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito
          d'impresa  o  che  non  vi  concorrono  in quanto esclusi e
          l'ammontare  complessivo  di  tutti i ricavi e proventi. Le
          plusvalenze  di  cui  all'art.  87,  non  rilevano  ai fini
          dell'applicazione del periodo precedente.».
              - Si riporta il testo del comma 918, dell'art. 1, della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296:
              «918.  Per  il  proseguimento degli interventi a favore
          dell'autotrasporto  di  merci,  nonche', ove si individuino
          misure compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art.
          87  del  Trattato  istitutivo  della Comunita' europea, per
          interventi  di riduzione del costo del lavoro delle imprese
          di  autotrasporto di merci relativo all'anno 2006, al fondo
          istituito  dall'art.  1, comma 108, della legge 23 dicembre
          2005, n. 266, e' assegnata la somma di euro 186 milioni per
          l'anno 2007. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
          comma  1,  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del  Ministro  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro
          dell'economia   e  delle  finanze  e  il  Ministro  per  le
          politiche   europee,  sono  disciplinate  le  modalita'  di
          utilizzazione   del   fondo   di   cui  al  primo  periodo.
          L'efficacia  delle modalita' di utilizzazione di tale fondo
          e'  comunque  subordinata, ai sensi dell'art. 88, paragrafo
          3,  del  Trattato  istitutivo della Comunita' europea, alla
          autorizzazione della Commissione europea.».
              - Per  il  riferimento  all'art.  87  del  Trattato che
          istituisce  la  Comunita'  europea  vedasi  nei riferimenti
          normativi all'art. 11.

        
      
          
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
                              Art. 84.
                        Copertura finanziaria
  1.  Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, (( 60, comma
8  ))  , 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11,
((  79,  comma  2  ))  ,  81,  82,  ((  comma  16  ))  , del presente
decreto-legge,  pari  a  1.520,5  milioni  di euro per l'anno 2008, a
5.569,1  milioni  di  euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro
per  l'anno  2010  e  a  4.486,3  milioni di euro per l'anno 2011, si
provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal
presente provvedimento.
    ((  1-bis.  All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63,
comma  9-bis,  pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009  e  2010,  si  provvede  mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  del  fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva  e  speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2008,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della solidarieta' sociale )).
     ((  1-ter.  All'onere  derivante  dall'attuazione  dell'articolo
63-bis,  comma  5,  pari  a  20  milioni  di euro per l'anno 2010, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione di
spesa  di  cui  all'articolo  5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio
2008,  n.  93,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 luglio
2008, n. 126 )).
    ((  1-quater.  Agli  ulteriori  oneri derivanti dall'articolo 82,
comma  27,  pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si
provvede  mediante  riduzione  lineare  degli  stanziamenti  di parte
corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla
Tabella  C  allegata  alla  legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'onere
derivante   dall'articolo   70,  comma  1-bis,  e  71,  comma  1-bis,
rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009
e  a  0,9  milioni  di  euro  a decorrere dall'anno 2009, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  della  dotazione  del  fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma  5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 )).
    ((  1-quinquies.  Agli oneri derivanti dal comma 19 dell'articolo
61,  pari  a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e
2011,  che  aumentano  a  530 milioni di euro per l'anno 2009 e a 450
milioni  di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini della compensazione
degli  effetti  in  termini  di fabbisogno ed indebitamento netto, si
provvede:
    a)  quanto  a  120  milioni  di  euro  per  l'anno 2009, mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di
parte  corrente  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 2008-2010,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia   e   delle   finanze   per  l'anno  2008,  allo  scopo
parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: ))


(( Ministero dell'economia e delle finanze             846.000; ))
(( Ministero del lavoro e della previdenza sociale     519.000; ))
(( Ministero della giustizia                            10.000; ))
(( Ministero degli affari esteri                     7.800.000; ))
(( Ministero dell'interno                           39.700.000; ))
(( Ministero per i beni e le attivitą culturali      1.568.000; ))
(( Ministero della salute                           13.000.000; ))
(( Ministero dei trasporti                              67.000; ))
(( Ministero dell'universitą e della ricerca         1.490.000; ))
(( Ministero della solidarietą sociale              55.000.000; ))

    ((  b)  quanto  a  60  milioni  di euro per l'anno 2009, mediante
riduzione  dell'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 5, comma
4,   del  decreto-legge  27  maggio  2008,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;
    c)  quanto  a  50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011,
mediante  utilizzo  di  quota  delle  risorse  di  cui  al  comma  11
dell'articolo 61 del presente decreto;
    d)  quanto  a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni
di  euro  per  ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del
Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica  economica,  di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
A  tal  fine  quota  parte  della  riduzione  lineare delle dotazioni
finanziarie,  a  legislazione  vigente,  delle  missioni  di spesa di
ciascun  Ministero,  per  un  importo  pari a 300 milioni di euro per
l'anno  2009  e  a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011, affluisce nel Fondo di cui al primo periodo. ))
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

        
                    Riferimenti normativi:
              - Si  riporta il testo del comma 4 dell'art. 5 del gia'
          citato    decreto-legge   n.   93/2008,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126:
              «4.   Nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una
          dotazione  pari  a 100 milioni di euro per l'anno 2008, 100
          milioni  di  euro  per l'anno 2009 e 60 milioni di euro per
          l'anno  2010,  da  utilizzare  a  reintegro delle dotazioni
          finanziarie dei programmi di spesa. L'utilizzo del fondo e'
          disposto,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 5 dell'art. 10 del
          decreto-legge   29  novembre  2004,  n.  282  (Disposizioni
          urgenti   in   materia  fiscale  e  di  finanza  pubblica),
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  27 dicembre
          2004, n. 307:
              «5.   Al  fine  di  agevolare  il  perseguimento  degli
          obiettivi  di  finanza  pubblica, anche mediante interventi
          volti  alla  riduzione della pressione fiscale, nello stato
          di  previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze
          e'  istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali
          di politica economica", alla cui costituzione concorrono le
          maggiori  entrate,  valutate in 2.215,5 milioni di euro per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».

        
      
          
Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
                              Art. 85.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
          Avvertenza;
              Si    omette    la   riproposizione   dell'Allegato   A
          (disposizioni  abrogate  ex  art.  24), perche' riformulato
          dalla  legge  di  conversione  e  dell'Elenco  1  (previsto
          dall'art.   60,  comma  1  del  decreto-legge),  in  quanto
          integralmente    sostituito.   Entrambi   sono   riportati,
          rispettivamente,  alle  pagine  94  e  318 di questo stesso
          supplemento ordinario.

        
      

25.08.2008
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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