STRANIERI
Cass. civ. Sez. I, Ord., 27-05-2008, n. 13849
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Con Decreto 8 novembre 2006, la Corte di Appello di Ancona confermava, per la parte di
interesse, il decreto con il quale il Tribunale di Fermo aveva accolto
l'opposizione di K.C. contro il provvedimento con il quale il Prefetto di
Ascoli le aveva negato il nulla osta al visto di ingresso in territorio
italiano per il ricongiungimento con i genitori, ritenendo che i requisiti
reddituali richiesti a tal fine dalla normativa vigente dovessero essere
considerati con riferimento alle disponibilit complessive dell'aggregato
familiare oggetto del ricongiungimento.
Avverso la detta decisione il Ministero dell'Interno e la
Prefettura di Ascoli proponevano ricorso per cassazione affidato ad un solo
motivo, cui ha resistito l'intimata, con il quale denunciavano violazione di
legge D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, comma 3, lett. b), nel senso che lo straniero che aspira
al ricongiungimento con i familiari dovrebbe disporre quanto meno di un reddito
minimo, non essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione della disponibilit
di un reddito pari o superiore alla soglia minima da parte del nucleo familiare
nel suo complesso. Successivamente il relatore designato rilevava: " che,
la doglianza priva di pregio poich la disciplina in esame, finalizzata
all'assicurazione di obiettivi di rango costituzionale, quale l'unit
familiare, stabilisce, quale condizione per l'ingresso del familiare in Italia,
una minima capacit di accoglienza del nucleo familiare di destinazione, sia
sotto il profilo abitativo che reddituale, e l'interpretazione secondo la quale
il richiedente il ricongiungimento dovrebbe dimostrare di disporre di un
qualche reddito minimo proprio non conforme n alla lettera n alla ratio
della norma (C. 00/9793), rilievo sul quale n il pubblico ministero n le
parti hanno depositato conclusioni o memorie e che il Collegio condivide.
Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in
dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali del presente giudizio, che liquida in Euro 1.100,00 di cui
Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Cos deciso in Roma, il 28 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2008