STRANIERI

Cass. civ. Sez. I, Ord., 27-05-2008, n. 13849

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

 

 

 

Con Decreto 8 novembre 2006, la Corte di Appello di Ancona confermava, per la parte di interesse, il decreto con il quale il Tribunale di Fermo aveva accolto l'opposizione di K.C. contro il provvedimento con il quale il Prefetto di Ascoli le aveva negato il nulla osta al visto di ingresso in territorio italiano per il ricongiungimento con i genitori, ritenendo che i requisiti reddituali richiesti a tal fine dalla normativa vigente dovessero essere considerati con riferimento alle disponibilit complessive dell'aggregato familiare oggetto del ricongiungimento.

 

Avverso la detta decisione il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Ascoli proponevano ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui ha resistito l'intimata, con il quale denunciavano violazione di legge D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, comma 3, lett. b), nel senso che lo straniero che aspira al ricongiungimento con i familiari dovrebbe disporre quanto meno di un reddito minimo, non essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione della disponibilit di un reddito pari o superiore alla soglia minima da parte del nucleo familiare nel suo complesso. Successivamente il relatore designato rilevava: " che, la doglianza priva di pregio poich la disciplina in esame, finalizzata all'assicurazione di obiettivi di rango costituzionale, quale l'unit familiare, stabilisce, quale condizione per l'ingresso del familiare in Italia, una minima capacit di accoglienza del nucleo familiare di destinazione, sia sotto il profilo abitativo che reddituale, e l'interpretazione secondo la quale il richiedente il ricongiungimento dovrebbe dimostrare di disporre di un qualche reddito minimo proprio non conforme n alla lettera n alla ratio della norma (C. 00/9793), rilievo sul quale n il pubblico ministero n le parti hanno depositato conclusioni o memorie e che il Collegio condivide.

 

Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

 

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, che liquida in Euro 1.100,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

 

Cos deciso in Roma, il 28 febbraio 2008.

 

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2008