REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3902/08

Reg.Dec.

N. 7240 Reg.Ric.

ANNO   2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 7240/02 proposto da:

Uruci Arben, rappresentato e difeso dallĠAvv. Nicola Caricaterra, con domicilio eletto in Roma Via Costantino Morin n. 45;

contro

Ministero dellĠinterno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dallĠAvvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12,  ex lege domiciliato, costituitosi in giudizio;

per lĠannullamento

previa sospensione dellĠefficacia, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Brescia, Sezione I, n. 821/2002, resa il 7.5.2002 e depositata il 8.5.2002;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla camera di consiglio del 6 maggio 2008, relatore il Consigliere Fabio Taormina. Uditi lĠAvv. Schettini, per delega dellĠAvv. Caricaterra, e lĠAvv. dello Stato Maddalo;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con due distinti ricorsi era stato chiesto dallĠodierno appellante l'annullamento del Decr. Pref. 29.8.1995 e del Decr. Quest. 29.8.1995 di revoca del permesso di soggiorno e espulsione dal territorio nazionale con invito a presentarsi alla frontiera di Trieste (ric. 1222 / 95); del provv. del Vice Questore del 14.5.1996 di rigetto istanza di regolarizzazione permesso di soggiorno (ric. 822 / 96).

Con la sentenza in epigrafe, previa riunione dei ricorsi, il Tar  respinse lĠimpugnazione avendo rilevato che egli era stato arrestato in flagranza per il delitto di furto aggravato e condannato: il pregiudizio penale dal quale era gravato lĠodierno appellante era ostativo al permanere in Italia del medesimo.

LĠodierno appellante ha censurato la predetta sentenza chiedendone lĠannullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima: i Giudici di prime cure non avevano valutato che la sentenza di condanna ( risalente al 1995) era stata resa ex art. 444 cpp; non avevano tratto  le logiche conseguenze  dalla circostanza che, decorsi cinque anni, detta tipologia di decisioni del Giudice penale ex art. 445 cpp, risultava estinta ed improduttiva di effetti giuridici ai sensi dellĠ art. 445 cpp.

Peraltro lĠappellante svolgeva attivitˆ lavorativa regolare in Italia, quivi risiedeva la propria famiglia, ed aveva recentemente acceso un mutuo per lĠacquisto di una casa. Aveva il diritto ad ottenere il richiesto titolo abilitativo al soggiorno. Sussisteva infatti ogni  idoneo elemento  legittimante la permanenza dellĠappellante in Italia: in particolare, lĠassenza di precedenti penali successivi a quello cui si erano riferiti i primi Giudici, consentiva di ritenere viziata lĠazione dellĠamministrazione ed ingiusta la sentenza appellata.

Peraltro la condanna riguardava un fatto di lieve entitˆ (si trattava del furto in concorso di una tuta da ginnastica di marca ÒAsicsÓ previa asportazione della placca antitaccheggio) e non dimostrativo di pericolositˆ sociale.

DIRITTO

LĠappello deve essere accolto con conseguente riforma, nei termini di cui alla motivazione, dellĠimpugnata decisione.

Invero in via di principio la Sezione condivide lĠorientamento giurisprudenziale secondo il quale Òlo scrutinio di legittimitˆ di un provvedimento amministrativo deve essere condotto sulla base degli elementi di fatto e della normativa vigente al momento della sua emanazione.Ó (Consiglio Stato , sez. IV, 18 dicembre 2006, n. 7618)

Deve per˜ al contempo evidenziarsi che nella particolare materia oggetto dellĠodierno appello  stato lo stesso Legislatore a dare rilievo a particolari fattispecie di sopravvenienze, tra le quali rientra, ad esempio, il  sopravvenuto conseguimento del beneficio della  riabilitazione da parte dello straniero precedentemente condannato.

Si  pertanto  coerentemente affermato, che Òla sentenza di condanna costituisce motivo implicito di diniego dell'autorizzazione alla legalizzazione ex art. 1 d.l. 9 settembre 2002 n. 195, conv. in l. 9 ottobre 2002 n. 222, come si ricava dallo stesso tenore della lett. c) del comma 8, disposizione citata, la quale esclude il divieto di regolarizzazione del rapporto di lavoro dello straniero nell'ipotesi in cui il procedimento penale si sia concluso con una sentenza assolutoria, con la conseguenza che, per converso, il divieto opera nel caso di denuncia seguita da condanna. La stessa norma fa salvi gli effetti della riabilitazione, il che consente agli interessati di rimediare allĠultrattivitˆ di sentenze di condanne risalenti nel tempo, consentendo, quindi, l'estensione dell'operativitˆ della norma anche nei loro confronti. (Consiglio Stato , sez. VI, 31 maggio 2006, n. 3307)

Ritiene la Sezione di condividere lĠorientamento secondo il quale  alla riabilitazione possa equipararsi lĠautomatica estinzione della condanna inflitta  in sede di ÒpatteggiamentoÓ, ai sensi dellĠart. 445 cpp.

Sul punto vĠ piena concordanza di opinioni tra la giurisprudenza penalistica e quella amministrativa, essendosi in passato affermato che Òattesa la sostanziale analogia fra gli effetti della riabilitazione, quali previsti dall'art. 178 c.p., e quelli del positivo decorso del termine previsto dall'art. 445 comma 2 c.p.p., con riguardo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, deve escludersi che, una volta realizzatasi detta seconda condizione, vi sia ancora interesse giuridicamente apprezzabile ad ottenere la riabilitazione, tenendo anche presente che, ai sensi dell'art. 689 comma 2 lett. a) n. 5 e lett. b) c.p.p., le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al riguardo.Ó (Cassazione penale , sez. IV, 19 febbraio 1999, n. 534, ma si veda anche, nel medesimo senso, Sezione Sorveglianza Napoli, 23 gennaio 2003, T.A.R. Toscana Firenze, sez. I, 12 febbraio 2007, n. 212).

Ritiene la Sezione che i primi Giudici abbiano omesso di valutare la circostanza che, risalendo la condanna subita dallĠappellante allĠanno 1995, si era giˆ verificata, al momento in cui fu resa la appellata sentenza, la causa estintiva in oggetto prevista dallĠart. 445 cpp.

Al contempo, la assoluta modesta gravitˆ del reato commesso (furto di una tuta da ginnastica, in ordine al quale lĠaggravante di cui allĠart. 652 n. 2 cp, relativa allĠuso di violenza sulle cose, era stata esclusivamente ascrivibile alla asportazione della placca antitaccheggio); la risalenza nel tempo del crimine; la circostanza che lĠappellante non abbia successivamente commesso alcun reato, a testimonianza dellĠepisodicitˆ di detta illecita condotta; lĠinserimento dellĠappellante in Italia, (da ultimo comprovato dallĠaccensione di un mutuo) costituivano elementi il cui esame  stato omesso dallĠamministrazione che avrebbe dovuto invece motivare in ordine alla ininfluenza dei medesimi in favor dellĠappellante.

Tali omissioni viziano lĠazione amministrativa ed appare meritevole di censura la decisione appellata laddove non ne ha colto la portata: essa pertanto deve essere annullata, in accoglimento del ricorso in appello e, per lĠeffetto, devono essere accolti i riuniti  ricorsi di primo grado ed annullati gli impugnati provvedimenti .

Le spese del giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi ravvisabili nella particolaritˆ degli aspetti fattuali della controversia.   

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo accoglie nei termini di cui alla motivazione e, per lĠeffetto, annulla la sentenza appellata ed in accoglimento dei ricorsi di primo grado annulla i provvedimenti impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dellĠamministrazione. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma, il 6 maggio 2008,  dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con lĠintervento dei Signori:

Giovanni Ruoppolo               Presidente

Paolo Buonvino                     Consigliere

Domenico Cafini                    Consigliere

Roberto Chieppa                    Consigliere

Fabio Taormina                      Consigliere Rel.

 

Presidente

Giovanni Ruoppolo

Consigliere                                                                          Segretario

Fabio Taormina                                                                    Giovanni Ceci

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il.... 8 agosto 2008É

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

P. Il Direttore della Sezione

Giovanni Ceci

 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Add“...................................copia conforme alla presente  stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                      Il Direttore della Segreteria