REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
N.
3902/08 Reg.Dec. N.
7240 Reg.Ric. ANNO 2002 |
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 7240/02 proposto da:
Uruci
Arben, rappresentato e difeso dallĠAvv. Nicola Caricaterra, con domicilio
eletto in Roma Via Costantino Morin n. 45;
contro
Ministero
dellĠinterno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
dallĠAvvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei
Portoghesi n.12, ex lege domiciliato, costituitosi in giudizio;
per lĠannullamento
previa
sospensione dellĠefficacia, della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia, sede di Brescia, Sezione I, n. 821/2002, resa il 7.5.2002
e depositata il 8.5.2002;
Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla camera di consiglio
del 6 maggio 2008, relatore il Consigliere Fabio Taormina. Uditi lĠAvv.
Schettini, per delega dellĠAvv. Caricaterra, e lĠAvv. dello Stato Maddalo;
Ritenuto e considerato in fatto e in
diritto quanto segue:
FATTO
Con due distinti ricorsi era stato chiesto dallĠodierno appellante l'annullamento del Decr. Pref. 29.8.1995 e del Decr. Quest. 29.8.1995 di revoca del permesso di soggiorno e espulsione dal territorio nazionale con invito a presentarsi alla frontiera di Trieste (ric. 1222 / 95); del provv. del Vice Questore del 14.5.1996 di rigetto istanza di regolarizzazione permesso di soggiorno (ric. 822 / 96).
Con la sentenza in epigrafe,
previa riunione dei ricorsi, il Tar respinse lĠimpugnazione avendo
rilevato che egli era stato arrestato in flagranza per il delitto di furto
aggravato e condannato: il pregiudizio penale dal quale era gravato lĠodierno
appellante era ostativo al permanere in Italia del medesimo.
LĠodierno appellante ha censurato la predetta sentenza
chiedendone lĠannullamento in quanto viziata da errori di diritto ed
illegittima: i Giudici di prime cure non avevano valutato che la sentenza di
condanna ( risalente al 1995) era stata resa ex art. 444 cpp; non avevano
tratto le logiche conseguenze dalla circostanza che, decorsi cinque
anni, detta tipologia di decisioni del Giudice penale ex art. 445 cpp,
risultava estinta ed improduttiva di effetti giuridici ai sensi dellĠ art. 445
cpp.
Peraltro lĠappellante svolgeva attivit lavorativa regolare
in Italia, quivi risiedeva la propria famiglia, ed aveva recentemente acceso un
mutuo per lĠacquisto di una casa. Aveva il diritto ad ottenere il richiesto
titolo abilitativo al soggiorno. Sussisteva infatti ogni idoneo elemento legittimante la permanenza
dellĠappellante in Italia: in particolare, lĠassenza di precedenti penali
successivi a quello cui si erano riferiti i primi Giudici, consentiva di
ritenere viziata lĠazione dellĠamministrazione ed ingiusta la sentenza
appellata.
Peraltro la condanna riguardava un fatto di lieve
entit (si trattava del furto in concorso di una tuta da ginnastica di marca
ÒAsicsÓ previa asportazione della placca antitaccheggio) e non dimostrativo di
pericolosit sociale.
DIRITTO
LĠappello
deve essere accolto con conseguente riforma, nei termini di cui alla
motivazione, dellĠimpugnata decisione.
Invero
in via di principio la Sezione condivide lĠorientamento giurisprudenziale
secondo il quale Òlo scrutinio di legittimit di un provvedimento
amministrativo deve essere condotto sulla base degli elementi di fatto e della
normativa vigente al momento della sua emanazione.Ó (Consiglio
Stato , sez. IV, 18 dicembre 2006, n. 7618)
Deve per al contempo evidenziarsi che nella particolare materia oggetto dellĠodierno appello stato lo stesso Legislatore a dare rilievo a particolari fattispecie di sopravvenienze, tra le quali rientra, ad esempio, il sopravvenuto conseguimento del beneficio della riabilitazione da parte dello straniero precedentemente condannato.
Si pertanto coerentemente affermato, che Òla
sentenza di condanna costituisce motivo implicito di diniego
dell'autorizzazione alla legalizzazione ex art. 1 d.l. 9 settembre 2002 n. 195,
conv. in l. 9 ottobre 2002 n. 222, come si ricava dallo stesso tenore della
lett. c) del comma 8, disposizione citata, la quale esclude il divieto di
regolarizzazione del rapporto di lavoro dello straniero nell'ipotesi in cui il
procedimento penale si sia concluso con una sentenza assolutoria, con la
conseguenza che, per converso, il divieto opera nel caso di denuncia seguita da
condanna. La stessa norma fa salvi gli effetti della riabilitazione, il che
consente agli interessati di rimediare allĠultrattivit di sentenze di condanne
risalenti nel tempo, consentendo, quindi, l'estensione dell'operativit della
norma anche nei loro confronti. (Consiglio
Stato , sez. VI, 31 maggio 2006, n. 3307)
Ritiene la Sezione di condividere
lĠorientamento secondo il quale
alla riabilitazione possa equipararsi lĠautomatica estinzione della
condanna inflitta in sede di
ÒpatteggiamentoÓ, ai sensi dellĠart. 445 cpp.
Sul punto vĠ piena concordanza di opinioni tra
la giurisprudenza penalistica e quella amministrativa, essendosi in passato
affermato che Òattesa la sostanziale analogia fra gli effetti della
riabilitazione, quali previsti dall'art. 178 c.p., e quelli del positivo
decorso del termine previsto dall'art. 445 comma 2 c.p.p., con riguardo alla
sentenza di applicazione della pena su richiesta, deve escludersi che, una
volta realizzatasi detta seconda condizione, vi sia ancora interesse
giuridicamente apprezzabile ad ottenere la riabilitazione, tenendo anche
presente che, ai sensi dell'art. 689 comma 2 lett. a) n. 5 e lett. b) c.p.p.,
le sentenze di applicazione della pena su richiesta sono comunque destinate a
non comparire sui certificati del casellario rilasciati a richiesta
dell'interessato, indipendentemente da qualsivoglia statuizione del giudice al
riguardo.Ó (Cassazione
penale , sez. IV, 19 febbraio 1999, n. 534, ma si veda anche, nel
medesimo senso, Sezione Sorveglianza Napoli, 23 gennaio 2003, T.A.R.
Toscana Firenze, sez. I, 12 febbraio 2007, n. 212).
Ritiene
la Sezione che i primi Giudici abbiano omesso di valutare la circostanza che,
risalendo la condanna subita dallĠappellante allĠanno 1995, si era gi
verificata, al momento in cui fu resa la appellata sentenza, la causa estintiva
in oggetto prevista dallĠart. 445 cpp.
Al contempo, la assoluta modesta
gravit del reato commesso (furto di una tuta da ginnastica, in ordine al quale
lĠaggravante di cui allĠart. 652 n. 2 cp, relativa allĠuso di violenza sulle
cose, era stata esclusivamente ascrivibile alla asportazione della placca
antitaccheggio); la risalenza nel tempo del crimine; la circostanza che
lĠappellante non abbia successivamente commesso alcun reato, a testimonianza
dellĠepisodicit di detta illecita condotta; lĠinserimento dellĠappellante in
Italia, (da ultimo comprovato dallĠaccensione di un mutuo) costituivano
elementi il cui esame stato omesso dallĠamministrazione che avrebbe dovuto
invece motivare in ordine alla ininfluenza dei medesimi in favor dellĠappellante.
Tali
omissioni viziano lĠazione amministrativa ed appare meritevole di censura la
decisione appellata laddove non ne ha colto la portata: essa pertanto deve
essere annullata, in accoglimento del ricorso in appello e, per lĠeffetto,
devono essere accolti i riuniti
ricorsi di primo grado ed annullati gli impugnati provvedimenti .
Le
spese del giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi
ravvisabili nella particolarit degli aspetti fattuali della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta,
definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo accoglie nei
termini di cui alla motivazione e, per lĠeffetto, annulla la sentenza appellata
ed in accoglimento dei ricorsi di primo grado annulla i provvedimenti
impugnati, salvi gli ulteriori provvedimenti dellĠamministrazione. Spese
compensate.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall'Autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma, il 6 maggio 2008, dal Consiglio di Stato, in sede
giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con lĠintervento dei
Signori:
Giovanni
Ruoppolo Presidente
Paolo
Buonvino Consigliere
Domenico
Cafini Consigliere
Roberto
Chieppa Consigliere
Fabio
Taormina Consigliere
Rel.
Presidente
Giovanni
Ruoppolo
Consigliere Segretario
Fabio Taormina Giovanni
Ceci
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
il.... 8 agosto
2008É
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
P. Il Direttore
della Sezione
Giovanni Ceci
CONSIGLIO
DI STATO
In
Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Add...................................copia
conforme alla presente stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a
norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria