(Sergio Briguglio 24/8/2008)
NORME SU IMMIGRAZIONE,
ASILO, CITTADINANZA E TRATTA
Nota: in grassetto le modifiche apportate durante la XVI Legislatura. Per un'analoga
evidenziazione delle modifiche apportate durante la XV Legislatura si veda http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2008/marzo/sinottico-normativa-16.html
-
D.
LGS. 286/1998: Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni introdotte
da
o
Decreto
legislativo 19 ottobre 1998, n. 380,
Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma
dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40;
o
Decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113, Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998,
n. 40;
o
Legge 7 Giugno 2002, n.
106, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti
misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti
colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera;
o
Legge 30
luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo;
o
Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.
(testo A) approvato con il DPR 30 maggio 2002 n. 115;
o
Legge 27 Dicembre 2002, n.
289, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato;
o
Legge 14 Febbraio 2003,
n. 34, Ratifica ed esecuzione della Convenzione
internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante
utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a
New York il 15 dicembre 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
o
Decreto legislativo 7
Aprile 2003, n. 87, Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le
disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di
Schengen del 14 giugno 1985;
o
Legge 12 Novembre 2004,
n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre
2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione;
o
Legge 31
luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale;
o
Legge 27 Dicembre 2006,
n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello (legge finanziaria 2007);
o
Decreto legislativo 8
Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva
2003/109/CE relativa allo status di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo;
o
Decreto legislativo 8
Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva
2003/86/CE relativa al diritto di
ricongiungimento familiare;
o
Legge 26
Febbraio 2007, n. 17, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 Dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Disposizioni di delegazione legislativa;
o
Decreto legislativo 6
Febbraio 2007, n. 30, Attuazione
della direttiva 2004/38/CE relativa
al diritto dei cittadini dell'Unione
e dei loro familiari
di circolare e
di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
o
Legge 6
Aprile 2007, n. 46, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 Febbraio 2007, n. 10, recante
disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali;
o
Decreto legislativo 10
Agosto 2007, n. 154, Attuazione della direttiva
2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi
terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o
volontariato;
o
Decreto
legislativo 9 Gennaio 2008, n.17, Attuazione della
direttiva 2005/71/CE relativa ad una
procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi
a fini di ricerca scientifica;
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica;
o
Legge 6
Agosto 2008, n. 133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, recante misure
urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria.
-
C.
P. (disposizioni rilevanti):
Codice penale, come modificato da
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica
-
C.
P. P. (disposizioni rilevanti):
Codice di procedura penale, come modificato da
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica
-
D. LGS. 271/1989 (disposizioni rilevanti): Decreto Legislativo 28
Luglio 1989, n. 271, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
Codice di Procedura Penale, come modificato da
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica
-
L.
68/1993 (disposizioni rilevanti): Legge 19 Marzo 1993, n. 68, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante disposizioni urgenti in
materia di finanza derivata e di contabilita' pubblica, e successive
modificazioni introdotte da
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica
-
L.
488/1999 (disposizioni rilevanti): Legge
23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2000)
-
D. LGS. 267/2000 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 18 Agosto 2000,
n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, e
successive modificazioni introdotte da
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica
-
L.
388/2000 (disposizioni rilevanti): Legge
23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello (legge finanziaria 2001)
-
L.
103/2002: Legge 24
maggio 2002, n. 103, Norme in materia di
docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia
-
L.
189/2002 (ulteriori disposizioni):
Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa
in materia di immigrazione e di asilo, e successive modificazioni
introdotte da
o
Legge 9 Ottobre 2002, n.
222, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia
di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari;
o
Legge 27 Dicembre 2002,
n. 289, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato;
o
Legge 12 Novembre 2004,
n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre
2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.
-
L.
222/2002 (ulteriori disposizioni):
Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante
disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di
extracomunitari, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge 12 Novembre 2004,
n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre
2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione.
-
D.
LGS. 85/2003: Decreto legislativo
7 Aprile 2003, n. 85, Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario
-
D.
LGS. 215/2003: Decreto
legislativo 9 Luglio 2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione della
direttiva 2000/43/CE per la paritaĠ di trattamento tra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e successive modificazioni
introdotte da
o Decreto legislativo 2 Agosto 2004, n. 256, Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9
luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parit di
trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,
nonche' in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;
o Legge 6 Giugno 2008, n. 101, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 Aprile 2008, n. 59, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di
sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee.
-
D.
LGS. 276/2003 (disposizioni rilevanti): Decreto legislativo 10 Settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, e
successive modificazioni introdotte da
o Decreto legislativo 6 Ottobre 2004, n. 251, Disposizioni correttive del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro;
o
Legge 14
Maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 Marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellĠambito del Piano
di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo
per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di
cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina
delle procedure concorsuali;
o Legge 2 Dicembre 2005, n. 248, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 Settembre 2005, n. 203,
recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
materia tributaria e finanziaria;
o Legge 23 dicembre 2005, n. 266,
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006);
o Legge 4 Agosto 2006, n. 248, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 Luglio 2006, n. 223, recante
disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e
la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di
entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
o Legge 6 Agosto 2008, n. 133, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge
25 Giugno 2008, n. 112, recante misure urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
-
L.
271/2004 (ulteriori disposizioni):
Legge 12 Novembre 2004, n. 271, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 Settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in
materia di immigrazione
-
D.
LGS. 12/2005: Decreto Legislativo
10 gennaio 2005, n.12, Attuazione
della direttiva 2001/40/CE relativa al
riconoscimento reciproco
delle decisioni di allontanamento dei cittadini di
Paesi terzi
-
L.
80/2005 (disposizioni rilevanti): Legge 14 maggio 2005, n.
80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellĠambito del Piano di azione per
lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la
modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e
di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure
concorsuali
-
D. LGS. 76/2005 (disposizioni rilevanti): Decreto
Legislativo 15 aprile 2005, n.76, Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53
-
L.
155/2005 (ulteriori
disposizioni rilevanti): Legge 31 luglio 2005, n. 155, Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti
per il contrasto del terrorismo internazionale
-
L.
296/2006 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello (legge finanziaria 2007)
-
D. LGS. 3/2007 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 3, Attuazione della direttiva
2003/109/CE relativa allo status di
cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo
-
D. LGS. 5/2007 (ulteriori disposizioni rilevanti): Decreto
legislativo 8 Gennaio 2007, n. 5, Attuazione della direttiva
2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare
-
D. LGS. 24/2007: Decreto Legislativo 25
Gennaio 2007, n.24, Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa
all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione
per via aerea
-
D.
LGS. 30/2007: Decreto legislativo
6 Febbraio 2007, n.30, Attuazione
della direttiva 2004/38/CE relativa
al diritto dei cittadini dell'Unione
e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e successive
modificazioni introdotte da
o
Decreto
legislativo 28 Febbraio 2008, n. 32, Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio
2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto
dei cittadini dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri
-
L.
68/2007: Legge 28 Maggio 2007, n.
68, Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite,
affari, turismo e studio
-
D.
LGS. 206/2007: Decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, Attuazione della
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,
nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla
libera circolazione delle persone a seguito dellĠadesione di Bulgaria e Romania
-
L. 125/2008 (ulteriori
disposizioni rilevanti):
Legge 24 Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica
-
L.
133/2008 (ulteriori disposizioni rilevanti): Legge 6 Agosto 2008, n.
133, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
Giugno 2008, n. 112, recante misure urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria
-
DPR
394/1999: Decreto del Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394,
Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a
norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni introdotte da
o
Legge 11 Agosto 2003, n.
228, Misure contro la tratta di persone;
o
Decreto del
Presidente della Repubblica 18 Ottobre
2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed
integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica
-
DPCM
535/1999: Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535,
Regolamento concernente i compiti del Comitato per i
minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Asilo
-
L.
39/1990 (artt. 1 - 1 septies) Legge 28 Febbraio 1990, Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi giaĠ presenti nel
territorio dello Stato, e sucessive modificazioni inrtrodotte da
o
Decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero;
o
Legge 30
luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo;
o
Decreto
Legislativo 19 novembre 2007, n.251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi,
della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta;
o Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.
25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure
applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello
status di rifugiato.
-
L.
563/1995 (disposizioni rilevanti): Decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, concernente:
Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate
in attivita' di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
-
D. LGS. 140/2005: Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.140, Attuazione della
direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica
-
D. LGS. 251/2007: Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n.251, Attuazione della
direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di
Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto
della protezione riconosciuta
-
D. LGS. 25/2008: Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, Attuazione della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli
Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato, e successive modificazioni introdotte da
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica
-
DM 233/1996 (disposizioni rilevanti): Decreto del Ministro dell'interno 2 Gennaio 1996 n. 233,
Regolamento per l'attuazione dell'art. 2 del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, concernente: Disposizioni urgenti
per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attivita' di
controllo della frontiera marittima nella regione Puglia
-
DPR
303/2004: Decreto del Presidente della Repubblica 16 Settembre 2004, n.
303, Regolamento relativo alle procedure per il
riconoscimento dello status di rifugiato, e successive modificazioni introdotte
da
o
Legge 24
Luglio 2008, n. 125, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 Maggio 2008, n. 92, recante misure
urgenti in materia di sicurezza pubblica
Cittadinanza
-
L.
91/1992: Legge 5 Febbraio 1992,
n. 91, Nuove norme sulla cittadinanza, e successive
modificazioni introdotte da
o
Decreto del
Presidente della Repubblica 18 Aprile
1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei
procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana
o
Decreto del
Presidente della Repubblica 3 Novembre
2000, n. 396, Regolamento per la revisione e la
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.
o
Legge 14 dicembre 2000,
n. 379, Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle
persone nate e gia' residenti nei territori appartenuti all'Impero
austro-ungarico e ai loro discendenti
o
Legge 8
marzo 2006, n.124, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il
riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di
Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti
-
L.
379/2000: Legge 14 dicembre 2000, n. 379, Disposizioni per il
riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e gia' residenti
nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti
-
L.
51/2006 (disposizioni
rilevanti): Legge 23 Febbraio 2006,
n. 51, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di
termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi
all'esercizio di deleghe legislative
-
DPR
572/1993: Decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992,
n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza
-
DPR
362/1994: Decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina dei procedimenti ai acquisto
della cittadinanza italiana
Tratta
-
L. 228/2003 (ulteriori
disposizioni): Legge 11 Agosto 2003, n. 228, Misure contro la tratta
di persone
D. LGS. 286/1998 *
Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 125/2008 L. 133/2008 |
TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLĠIMMIGRAZIONE E NORME SULLA
CONDIZIONE DELLO STRANIERO. |
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|
|
|
|
|
|
TITOLO I |
|
|
|
PRINCIPI
GENERALI |
|
|
|
|
|
Art.
1 |
|
(Ambito
di applicazione) |
|
|
|
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 1) |
|
|
|
1.
Il presente testo unico, in attuazione dellĠarticolo 10, secondo comma, della
Costituzione, si applica, salvo che sia diversamente disposto, ai cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi, di seguito
indicati come stranieri. |
|
2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, se non in quanto si tratti di norme pi favorevoli, e
salvo il disposto dell'articolo 45 della legge 6 marzo 1998, n.40. |
2.
Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione
dell'ordinamento comunitario.[1] |
3.
Quando altre disposizioni di legge fanno riferimento a istituti concernenti
persone di cittadinanza diversa da quella italiana ovvero ad apolidi, il
riferimento deve intendersi agli istituti previsti dal presente testo unico.
Sono fatte salve le disposizioni interne, comunitarie e internazionali pi
favorevoli comunque vigenti nel territorio dello Stato. |
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4.
Nelle materie di competenza legislativa delle regioni, le disposizioni del
presente testo unico costituiscono principi fondamentali ai sensi
dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie di competenza delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome, esse hanno il valore di
norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. |
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5.
Le disposizioni del presente testo unico non si applicano qualora sia
diversamente previsto dalle norme vigenti per lo stato di guerra. |
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6.
Il regolamento di attuazione del presente testo unico, di seguito denominato
regolamento di attuazione, emanato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge 6 marzo 1998, n. 40. |
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7.
Prima dellĠemanazione, lo schema di regolamento di cui al comma 6 trasmesso
al Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
regolamento emanato anche in mancanza del parere. |
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Art.2 |
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(Diritti
e doveri dello straniero) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 2; |
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legge
30 dicembre 1986, n. 943, art. 1) |
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1.
Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato
sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle
norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai
principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. |
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2.
Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei
diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le
convenzioni internazionali in vigore per l'Italia e il presente testo unico
dispongano diversamente. Nei casi in cui il presente testo unico o le
convenzioni internazionali prevedano la condizione di reciprocit, essa
accertata secondo i criteri e le modalit previste dal regolamento di
attuazione. |
|
3.
La Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del
24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a
tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e
alle loro famiglie parit di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani. |
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4.
Lo straniero regolarmente soggiornante partecipa alla vita pubblica locale. |
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5.
Allo straniero riconosciuta
parit di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei
modi previsti dalla legge. |
|
6.
Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, gli atti sono tradotti, anche
sinteticamente, in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando
ci non sia possibile, nelle
lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata
dall'interessato. |
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7.
La protezione diplomatica si esercita nei limiti e nelle forme previsti dalle
norme di diritto internazionale. Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni
attinenti alla amministrazione della giustizia e alla tutela dell'ordine
pubblico e della sicurezza nazionale, ogni straniero presente in Italia ha
diritto di prendere contatto con le autorit del Paese di cui cittadino e
di essere in ci agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al
procedimento. L'autorit giudiziaria, l'autorit di pubblica sicurezza e ogni
altro pubblico ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini
previsti dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o
consolare pi vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso in
cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti
in materia di libert personale, di allontanamento dal territorio dello
Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di decesso
dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altres l'obbligo
di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti allo
straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla legge.
Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri che
abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia stato
riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui confronti
sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi umanitari. |
|
8.
Gli accordi internazionali stipulati per le finalit di cui all'articolo 11,
comma 4, possono stabilire situazioni giuridiche pi favorevoli per i
cittadini degli Stati interessati a speciali programmi di cooperazione per
prevenire o limitare le immigrazioni clandestine. |
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9.
Lo straniero presente nel territorio italiano comunque tenuto
allĠosservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente. |
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ÒArticolo 2-bis |
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(Comitato per il coordinamento e il monitoraggio) |
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1. EĠ istituito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio
delle disposizioni del presente testo unico, di seguito denominato ÇComitatoÈ |
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2. Il Comitato presieduto dal Presidente o dal vice
Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro delegato dal
Presidente del Consiglio dei ministri, ed composto dai ministri interessati
ai temi trattati in ciascuna riunione in numero non inferiore a quattro e da
un Presidente di Regione o di Provincia autonoma designato dalla Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. |
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3. Per
lĠistruttoria delle questioni di competenza del Comitato, istituito un
gruppo tecnico di lavoro presso il Ministero dellĠinterno, composto dai
rappresentanti dei Dipartimenti degli affari regionali, delle pari
opportunit e delle politiche comunitarie, dellĠinnovazione e le tecnologie,
e dei Ministeri degli affari esteri, dellĠinterno, della giustizia, delle
attivit produttive, dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca, del
lavoro e delle politiche sociali, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze,
della salute, delle politiche agricole e forestali, dei beni e delle attivit
culturali, delle comunicazioni, oltre che da un rappresentante del Ministro
per gli italiani nel mondo e da tre esperti designati dalla Conferenza
unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Alle riunioni, in relazione alle materie oggetto di esame,
possono essere invitati anche rappresentanti di ogni altra pubblica
amministrazione interessata allĠattuazione delle disposizioni del presente
testo unico, nonch degli enti e delle associazioni nazionali e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro di cui allĠarticolo 3,
comma 1. |
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4. Con
regolamento, da emanare ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
con il Ministro dellĠinterno e con il Ministro per le politiche comunitarie,
sono definite le modalit di coordinamento delle attivit del gruppo tecnico
con le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri. |
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Art.
3 |
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(Politiche
migratorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 3) |
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1.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il
Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro,
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citt e
autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli immigrati e le organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, predispone ogni tre
anni, salva la necessitaĠ di un termine pi breve,
il documento programmatico relativo alla politica dellĠimmigrazione e degli
stranieri nel territorio dello Stato, che approvato dal Governo e trasmesso
al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro
parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il
documento programmatico emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con
decreto del Presidente della Repubblica ed pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dellĠInterno presenta annualmente
al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i
provvedimenti attuativi del documento programmatico. |
|
2.
Il documento programmatico
indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in
cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le
organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione
di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altres le misure di carattere economico e
sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello
Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge. |
|
3.
Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei
flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi
pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e
l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto
delle diversit e delle identit
culturali delle persone, purch non confliggenti con lĠordinamento giuridico,
e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine. |
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4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui
allĠarticolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti
Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30
novembre dellĠanno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base
dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di
protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dellĠarticolo 20.
Qualora se ne ravvisi la opportunitaĠ, ulteriori decreti possono essere
emanati durante lĠanno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per
lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro
autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di
mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente
del Consiglio dei ministri puoĠ provvedere, in via transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle quote stabilite per lĠanno precedente[2]. |
|
5.
NellĠambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le
regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento dellĠobbiettivo di rimuovere gli
ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli
interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con
particolare riguardo a quelle inerenti allĠalloggio, alla lingua,
allĠintegrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona
umana. |
|
6.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di
concerto con il Ministro dellĠinterno, si provvede allĠistituzione di
Consigli territoriali per lĠimmigrazione, in cui siano
rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione,
gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e
nellĠassistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori
di lavoro, con compiti di
analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello
locale. |
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6-bis.
Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle
proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta,
nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini
statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le
pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie. |
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7.
Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il
documento programmatico di cui al comma 1 predisposto entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso
documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4. |
|
8.
Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 trasmesso al
Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il
decreto emanato anche in mancanza del parere. |
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TITOLO
II |
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DISPOSIZIONI
SULL'INGRESSO, IL SOGGIORNO E L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO |
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CAPO I
DISPOSIZIONI
SULLĠINGRESSO E IL SOGGIORNO |
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|
Art.
4
(Ingresso
nel territorio dello Stato) |
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(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4) |
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1.
L'ingresso nel territorio dello Stato consentito allo straniero in possesso
di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i
casi di esenzione, e pu avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di
frontiera appositamente istituiti. |
|
2. Il visto di ingresso rilasciato dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile
residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono
equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorit
diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del
visto di ingresso lĠautorit diplomatica o consolare italiana consegna allo
straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i
doveri dello straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in Italia.
Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per
procedere al rilascio del visto, lĠautorit diplomatica o consolare comunica
il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di
sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo
quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22,
24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o
contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto
comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilit penali,
lĠinammissibilit della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di
soggiorno sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato,
una preventiva comunicazione allĠautorit di frontiera. |
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3.
Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in
armonia con gli obblighi assunti con lĠadesione a specifici accordi
internazionali, consentir lĠingresso nel proprio territorio allo straniero
che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare
lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonch la disponibilit di mezzi di
sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i
permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di
provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva
emanata dal Ministro dellĠinterno, sulla base dei criteri indicati nel
documento di programmazione di cui allĠarticolo 3, comma 1. Non ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi
tali requisiti o che sia considerato una minaccia per lĠordine pubblico o la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali lĠItalia abbia
sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche a
seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444
del codice di procedura penale, per reati previsti dallĠarticolo 380, commi 1
e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli
stupefacenti, la libertaĠ sessuale, il favoreggiamento dellĠimmigrazione
clandestina verso lĠItalia e dellĠemigrazione clandestina dallĠItalia verso
altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivitaĠ illecite. Lo straniero per il quale e'
richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non e'
ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per
l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali
l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone. |
|
4. LĠingresso in Italia pu essere consentito
con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni e per
soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un
permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata
nel visto[3]. Per
soggiorni inferiori a tre mesi, saranno considerati validi anche i motivi
esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorit diplomatiche o
consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali
sottoscritti e ratificati dallĠItalia ovvero a norme comunitarie. |
|
5. Il Ministero degli affari esteri adotta,
dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari,
ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dellĠelenco dei Paesi i
cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di
obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore. |
|
6.
Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla
frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale
autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli
stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad
accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non
ammissione per gravi motivi di ordine
pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni
internazionali. |
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7.
L'ingresso comunque
subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalit prescritti con il
regolamento di attuazione. |
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Art.
5 |
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(Permesso
di soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 5) |
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1.
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati
regolarmente ai sensi dell'articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno
o di permesso di soggiorno, rilasciati e in corso
di validit a norma del presente testo unico o che siano in possesso
di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente
autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle
condizioni previsti da specifici accordi. |
|
2.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le modalit previste
nel regolamento di attuazione, al questore della provincia in cui lo
straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso nel
territorio dello Stato ed rilasciato per le attivit previste dal visto
d'ingresso o dalle disposizioni vigenti. Il regolamento di attuazione pu prevedere speciali
modalit di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo,
di giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per lĠesercizio delle
funzioni di ministro di culto nonch
ai soggiorni in case di cura , ospedali, istituti civili e religiosi e
altre convivenze.[4] |
|
2-bis. Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno
sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.[5] |
|
3.
La durata del permesso di soggiorno non
rilasciato per motivi di lavoro quella prevista dal visto
dĠingresso, nei limiti stabiliti dal presente testo unico o in attuazione
degli accordi e delle convenzioni internazionali in vigore. La durata non pu
comunque essere: |
|
a) superiore a tre mesi, per visite, affari e turismo;[6] |
|
b) (É); |
|
c) superiore ad un anno, in relazione alla
frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente
certificata; il permesso
tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;[7] |
|
d) (É); |
|
e) superiore alle necessit specificamente documentate, negli altri casi
consentiti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione. |
|
3-bis. Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato a
seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui
allĠarticolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro
quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non pu superare: |
|
a) in
relazione ad uno o pi contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva
di nove mesi; |
|
b) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, la durata di un anno. |
|
c) in relazione ad un contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato, la durata di
due anni. |
|
3-ter. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno
due anni di seguito per prestare lavoro stagionale pu essere rilasciato,
qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale
titolo, fino a tre annualit, per la durata temporale annuale di cui ha
usufruito nellĠultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il
relativo visto di ingresso rilasciato ogni anno. Il permesso revocato
immediatamente nel caso in cui lo straniero violi le disposizioni del
presente testo unico. |
|
3-quater. Possono inoltre soggiornare nel territorio dello Stato gli
stranieri muniti di permesso di soggiorno per lavoro autonomo rilasciato
sulla base della certificazione della competente rappresentanza diplomatica o
consolare italiana della sussistenza dei requisiti previsti dallĠarticolo 26
del presente testo unico. Il permesso di soggiorno non pu avere validit
superiore ad un periodo di due anni. |
|
3-quinquies. La rappresentanza diplomatica o consolare italiana che rilascia
il visto di ingresso per motivi di lavoro, ai sensi dei commi 2 e 3
dellĠarticolo 4, ovvero il visto di ingresso per lavoro autonomo, ai sensi
del comma 5 dellĠarticolo 26, ne daĠ comunicazione anche in via telematica al
Ministero dellĠinterno e allĠINPS nonche' all'INAILper lĠinserimento
nellĠarchivio previsto dal comma 9 dellĠarticolo 22 entro trenta giorni dal
ricevimento della documentazione. Uguale comunicazione data al Ministero
dellĠinterno per i visti di ingresso per ricongiungimento familiare di cui
allĠarticolo 29 entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. |
|
3 sexies Nei casi di ricongiungimento familiare, ai
sensi dellĠarticolo 29, la durata del permesso di soggiorno non pu essere
superiore a due anni |
|
4.
Il rinnovo del permesso di soggiorno richiesto
dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno novanta
giorni prima della scadenza nei casi di cui al comma 3-bis, lettera c),
sessanta giorni prima nei casi di cui alla lettera b) del medesimo comma
3-bis, e trenta giorni nei restanti casi, ed sottoposto alla verifica delle
condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal
presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente
testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno
rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio
iniziale. |
|
4-bis. Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso
di soggiorno sottoposto a rilievi fotodattiloscopici. [8] |
|
5.
Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di
soggiorno stato rilasciato, esso revocato, quando mancano o vengono a
mancare i requisiti richiesti per lĠingresso e il soggiorno nel territorio
dello Stato, fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 22, comma 9, e sempre
che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che
non si tratti di irregolarit amministrative sanabili. Nell'adottare il
provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del
permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei
vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e
sociali con il suo Paese d'origine, nonche', per lo straniero gia' presente
sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo
territorio nazionale. |
|
5-bis.
Nel valutare la pericolosita' dello straniero per l'ordine pubblico e la
sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia
sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del
provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati
previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura
penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3. |
|
6.
Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altres
adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi
in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno
applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi,
in particolare di carattere umanitario[9]
o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato
italiano. |
|
7.
Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o titolo equipollente
rilasciato dall'autorit di uno Stato appartenente all'Unione europea, valido
per il soggiorno in Italia sono tenuti a dichiarare la loro presenza al
questore con le modalit e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi
rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai
contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200 mila a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga
resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato pu essere
disposta l'espulsione amministrativa. |
|
8. Il permesso
di soggiorno e la carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 sono rilasciati
mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai tipi da approvare con decreto del Ministro
dellĠinterno, di concerto con il Ministro per lĠinnovazione e le tecnologie
in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002,
riguardante lĠadozione di un modello uniforme per i permessi di soggiorno
rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno rilasciati in conformit ai predetti modelli recano inoltre i dati
personali previsti, per la carta di identit e gli altri documenti
elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. |
|
8-bis. Chiunque contraff o altera un visto di ingresso o reingresso,
un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno,
ovvero contraff o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un
visto di ingresso o reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto
di soggiorno o di una carta di soggiorno, punito con la reclusione da uno a
sei anni. Se la falsit concerne un atto o parte di un atto che faccia fede
fino a querela di falso la reclusione da tre a dieci anni. La pena
aumentata se il fatto commesso da un pubblico ufficiale. |
|
9.
Il permesso di soggiorno rilasciato, rinnovato o convertito entro venti
giorni dalla data in cui stata presentata la domanda, se sussistono i
requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento
di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di
questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente
testo unico. |
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|
Articolo
5 bis |
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(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato) |
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1. Il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di
lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un
prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente allĠUnione
europea o apolide, contiene (É): |
|
a) la
garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilit di un alloggio per
il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli
alloggi di edilizia residenziale pubblica; |
|
b) lĠimpegno al pagamento da parte del
datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel
Paese di provenienza. |
|
2. Non costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di
soggiorno il contratto che non contenga le dichiarazioni di cui alla lettere
a) e b) del comma 1. |
|
3. Il contratto di soggiorno per lavoro
sottoscritto in base a quanto previsto dallĠarticolo 22 presso lo sportello
unico per lĠimmigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale
il datore di lavoro o dove
avr luogo la prestazione lavorativa secondo le modalit previste nel regolamento di
attuazione. |
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Art.
6 |
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(Facolt
ed obblighi inerenti al soggiorno) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 6; |
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r.d. 18 giugno 1931, n. 773, artt.144,
comma 2Ħ, e 148) |
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1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro
autonomo e familiari pu essere utilizzato anche per le altre attivit
consentite. Quello rilasciato per motivi di studio e formazione pu essere
convertito, comunque prima della sua scadenza e
previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro ovvero previo rilascio
della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo
26, in permesso di
soggiorno per motivi di lavoro nell'ambito delle quote stabilite a norma
dell'articolo 3, comma 4, secondo le
modalit previste dal regolamento di attuazione. |
|
2.
Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attivit sportive e
ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato
civile o all'accesso a pubblici servizi, i documenti inerenti al soggiorno di
cui all'articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica
amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni
ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati. |
|
3.
Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza,
non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di
identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno punito con
l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda
fino a lire ottocentomila. |
|
4.
Qualora vi sia motivo di dubitare della identit personale dello straniero,
questi eĠ sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici. |
|
5.
Per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di
attuazione, l'autorit di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate
ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilit di un reddito, da
lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei
familiari conviventi nel territorio dello Stato. |
|
6.
Salvo quanto stabilito nelle leggi militari, il Prefetto pu vietare agli
stranieri il soggiorno in comuni o in localit che comunque interessano la
difesa militare dello Stato. Tale divieto comunicato agli stranieri per
mezzo della autorit locale di pubblica sicurezza o col mezzo di pubblici
avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono essere
allontanati per mezzo della forza pubblica. |
|
7.
Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani
con le modalit previste dal regolamento di attuazione. In ogni caso la
dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata
ospitalit da pi di tre mesi presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta
iscrizione o variazione l'ufficio d comunicazione alla questura
territorialmente competente. |
|
8.
Fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel
territorio dello Stato devono
comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni
successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale. |
|
9.
Il documento di identificazione
per stranieri rilasciato su modello conforme al tipo approvato con decreto
del Ministro dell'interno. Esso non valido per l'espatrio, salvo che sia
diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali. |
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10.
Contro i provvedimenti di cui allĠarticolo 5 e al presente articolo ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. |
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Art.
7 (Obblighi
dellĠospitante e del datore di lavoro) (R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 147) 1.
Chiunque, a qualsiasi titolo, d alloggio ovvero ospita uno straniero o
apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la propriet o il
godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello
Stato, tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore,
all'autorit locale di pubblica sicurezza. |
|
2.
La comunicazione comprende, oltre alle generalit del denunciante, quelle
dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di
identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o
in cui la persona alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per
il quale la comunicazione dovuta . |
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2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al
presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1100
euro. |
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Art.
8 |
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(Disposizioni
particolari) |
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(R.d.
18 giugno 1931, n. 773, art. 149) |
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1.
Le disposizioni del presente capo non si applicano ai componenti del sacro
collegio e del corpo diplomatico e consolare. |
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Art.
9 |
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(Permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 7) |
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1.
Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno
in corso di validit, che dimostra la disponibilit di un reddito non
inferiore allĠimporto annuo dellĠassegno sociale e, nel caso di richiesta
relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati
nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneit
igienico-sanitaria accertati dallĠAzienda unit sanitaria locale competente
per territorio, pu chiedere al questore il rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per s e per i familiari di
cui allĠarticolo 29, comma 1.[10] |
|
2
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo a tempo
indeterminato ed rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. |
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3.La
disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che: |
|
a)
soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; |
|
b)
soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero
hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una
decisione su tale richiesta; |
|
c)
soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di
rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale
richiesta; |
|
d)
sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal
presente testo unico e dal regolamento di attuazione; |
|
e)
godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961
sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle
relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o
dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle
loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale. |
|
4.
Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non pu essere
rilasciato agli stranieri pericolosi per lĠordine pubblico o la sicurezza
dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non
definitive, per i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura
penale, nonch, limitatamente ai delitti non colposi, dallĠarticolo 381 del
medesimo codice. Ai fini dellĠadozione di un provvedimento di diniego al
rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene
conto anche della durata del soggiorno nel territorio nazionale e
dellĠinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. |
|
5.
Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi
di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e). |
|
6.
Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la
durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo
periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano
complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia
dipesa dalla necessit di adempiere agli obblighi militari, da gravi e
documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi. |
|
7.
Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 revocato: |
|
a) se stato acquisito fraudolentemente; |
|
b) in caso di espulsione, di cui al comma 9; |
|
c) quando mancano o vengano a mancare i requisiti
per il rilascio, di cui al comma 4; |
|
d) in caso di assenza continuativa dal territorio
dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi; |
|
e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno
di lungo periodo da parte di altro Stato membro dellĠUnione europea, previa
comunicazione da parte di questĠultimo, e comunque in caso di assenza dal
territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni. |
|
8.
Lo straniero al quale stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi
delle lettere d) ed e) del comma 7, pu riacquistarlo, con le stesse modalit
di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1,
ridotto a tre anni. |
|
9.
Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta
lĠespulsione rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in
applicazione del presente testo unico. |
|
10. Nei confronti del titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, lĠespulsione pu essere
disposta: |
|
a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza
dello Stato; |
|
b) nei casi di cui allĠarticolo 3, comma 1, del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005,
n. 155; |
|
c) quando lo straniero appartiene ad una delle
categorie indicate allĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
ovvero allĠarticolo 1 della legge 31 maggio 1965 n. 575, sempre che sia stata
applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui allĠarticolo 14
della legge 19 marzo 1990, n. 55. |
|
11. Ai fini dellĠadozione del provvedimento di
espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dellĠet
dellĠinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle
conseguenze dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi familiari,
dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e
dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine. |
|
12.
Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel
territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo pu: |
|
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in
esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo
quanto previsto dall'articolo 6, comma 6; |
|
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni
attivit lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge
espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento
di attivit di lavoro subordinato non richiesta la stipula del contratto di
soggiorno di cui allĠarticolo 5-bis.; |
|
c) usufruire delle prestazioni di assistenza
sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia
sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative allĠaccesso a beni e
servizi a disposizione del pubblico, compreso lĠaccesso alla procedura per
lĠottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica,salvo che sia
diversamente disposto e sempre che sia dimostrata lĠeffettiva residenza dello
straniero sul territorio nazionale; |
|
d) partecipare alla vita pubblica locale, con le
forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa. |
|
13.
EĠ autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero
espulso da altro Stato membro dellĠUnione europea titolare del permesso di
soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo di cui al comma 1 che non
costituisce un pericolo per lĠordine pubblico e la sicurezza dello Stato. |
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Art. 9-bis |
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(Stranieri in possesso di
un permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da
altro Stato membro) |
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1.
Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo rilasciato da altro Stato membro dellĠUnione europea e in corso
di validit, pu chiedere di soggiornare sul territorio nazionale per un
periodo superiore a tre mesi, al fine di: |
|
a)
esercitare unĠattivit economica in qualit di lavoratore subordinato o
autonomo, ai sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26. Le certificazioni
di cui allĠarticolo 26 sono rilasciate dallo Sportello unico per
lĠimmigrazione; |
|
b)
frequentare corsi di studio o di formazione professionale, ai sensi della
vigente normativa; |
|
c)
soggiornare per altro scopo lecito previa dimostrazione di essere in possesso
di mezzi di sussistenza non occasionali, di importo superiore al doppio
dellĠimporto minimo previsto dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione
alla spesa sanitaria e di una assicurazione sanitaria per il periodo del
soggiorno. |
|
2.
Allo straniero di cui al comma 1 rilasciato un permesso di soggiorno
secondo le modalit previste dal presente testo unico e dal regolamento di
attuazione. |
|
3.
Ai familiari dello straniero titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo e in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato
dallo Stato membro di provenienza, rilasciato un permesso di soggiorno per
motivi di famiglia, ai sensi dellĠarticolo 30, commi 2, 3 e 6, previa
dimostrazione di aver risieduto in qualit di familiari del soggiornante di
lungo periodo nel medesimo Stato membro e di essere in possesso dei requisiti
di cui allĠarticolo 29, comma 3. |
|
4.
Per soggiorni inferiori a tre mesi, allo straniero di cui ai commi 1 e 3 si
applica lĠarticolo 5, comma 7, con esclusione del quarto periodo. |
|
5.
Agli stranieri di cui ai commi 1 e 3 consentito lĠingresso nel territorio
nazionale in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dellĠeffettiva
residenza allĠestero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui
allĠarticolo 22. |
|
6.
Il permesso di soggiorno di cui ai commi 2 e 3 rifiutato e, se rilasciato,
revocato, agli stranieri pericolosi per lĠordine pubblico o la sicurezza
dello Stato. Nel valutare la pericolosita' si tiene conto anche
dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate
nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646, ovvero in relazione ad eventuali condanne, anche non
definitive, per i reati previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura
penale, nonch, limitatamente ai delitti non colposi, dallĠarticolo 381 del
medesimo codice. NellĠadottare il provvedimento si tiene conto dellĠet
dellĠinteressato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle
conseguenze dellĠespulsione per lĠinteressato e i suoi familiari,
dellĠesistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e
dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine. |
|
7.
Nei confronti degli stranieri di cui al comma 6 adottato il provvedimento
di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettera b) e lĠallontanamento
effettuato verso lo Stato membro dellĠUnione europea che ha rilasciato il
permesso di soggiorno. Nel caso sussistano i presupposti per lĠadozione del
provvedimento di espulsione ai sensi dellĠarticolo 13, comma 1, e
dellĠarticolo 3 comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
lĠespulsione adottata sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso
di soggiorno e lĠallontanamento effettuato fuori dal territorio dellĠUnione
europea. |
|
8.
Allo straniero di cui ai commi 1 e 3, in possesso dei requisiti di cui
allĠarticolo 9 e' rilasciato, entro novanta giorni dalla richiesta, un
permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. DellĠavvenuto
rilascio informato lo Stato membro che ha rilasciato il precedente permesso
di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo. |
|
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CAPO
II |
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CONTROLLO
DELLE FRONTIERE, RESPINGIMENTO |
|
ED
ESPULSIONE |
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Art.
10 |
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(Respingimento) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 8) |
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1.
La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi
di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per
l'ingresso nel territorio dello Stato. |
|
2.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera altres disposto dal
questore nei confronti degli stranieri: |
|
a) che entrando nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati allĠingresso o subito
dopo; |
|
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1,
sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessit di pubblico
soccorso. |
|
3.
Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui
all'articolo 4 o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo tenuto a prenderlo immediatamente a carico
ed a ricondurlo nello
Stato di provenienza, o in
quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente
in possesso dello
straniero. Tale disposizione si applica anche
quando l'ingresso e' negato allo straniero in transito, qualora il vettore
che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di
imbarcarlo o le autorita' dello Stato di destinazione gli abbiano negato
l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato. |
|
4.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3
e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano lĠasilo politico, il
riconoscimento dello status di rifugiato ovvero lĠadozione di misure di protezione temporanea
per motivi umanitari. |
|
5.
Per lo straniero respinto prevista lĠassistenza necessaria presso i valichi
di frontiera. |
|
6.
I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dallĠautorit di
pubblica sicurezza. |
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|
Art.
11 |
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(Potenziamento
e coordinamento dei controlli di frontiera) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 9) |
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1.
Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano
generale degli interventi per il potenziamento ed il perfezionamento, anche
attraverso l'automazione delle procedure, delle misure di controllo di
rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilit con i sistemi
informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni
internazionali in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di
protezione dei dati personali . |
|
1.-bis Il
Ministro dellĠinterno, sentito, ove necessario, il Comitato nazionale per
lĠordine e la sicurezza pubblica, emana le misure necessarie per il
coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima e terrestre
italiana. Il Ministro dellĠinterno promuove altres apposite misure di
coordinamento tra le autorit italiane competenti in materia di controlli
sullĠimmigrazione e le autorit europee competenti in materia di controlli
sullĠimmigrazione ai sensi dellĠAccordo di Schengen, ratificato ai sensi
della legge 30 settembre 1993, n. 388. |
|
2.
Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei
relativi contratti data
comunicazione all'Autorit per l'informatica nella pubblica amministrazione. |
|
3.
Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro
dell'interno, i prefetti delle province di confine terrestre ed i prefetti
dei capoluoghi delle regioni interessate alla frontiera marittima promuovono
le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera e della
vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province
interessate, sentiti i questori
e i dirigenti delle zone di
polizia di frontiera, nonch le autorit marittime e militari ed i
responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello
provinciale, eventualmente
interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in
materia. |
|
4.
Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno
promuovono le iniziative occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al
fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il rilascio dei
documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca
collaborazione a fini di contrasto dell'immigrazione clandestina. A tale
scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo
gratuito alle autorit dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature
specificamente individuate, nei limiti delle compatibilit funzionali e
finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta di
beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni,
con il Ministro competente. |
|
5.
Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli
interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto
all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce,
per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi
interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari
di popolazione migratoria verso il territorio italiano. |
|
5-bis. Il Ministero dellĠinterno, nellĠambito degli interventi
di sostegno alle politiche preventive di contrasto allĠimmigrazione
clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni
2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di
strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione
migratoria verso il territorio italiano. |
|
6.
Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di
fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare
domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata
superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile,
allĠinterno della zona di transito. |
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|
Art.
12 |
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(Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 10) |
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|
|
1.
Salvo che il fatto costituisca pi grave reato,
chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico
compie atti diretti a procurare lĠingresso nel territorio dello Stato di uno
straniero ovvero atti diretti a procurare lĠingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
eĠ punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000
euro per ogni persona. |
|
2.
Fermo restando quanto previsto dallĠarticolo 54 del codice penale, non
costituiscono reato le attivit di soccorso e assistenza umanitaria prestate
in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque
presenti nel territorio dello Stato. |
|
3. Salvo
che il fatto costituisca pi grave reato, chiunque, al fine di trarre
profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare lĠingresso di
taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del
presente testo unico, ovvero a procurare lĠingresso illegale in altro Stato
del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente,
punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di
15.000 euro per ogni persona. |
|
3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel
territorio dello Stato di cinque o pi persone; b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumit; c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona
stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; c-bis)
il fatto eĠ commesso da tre o piuĠ persone in concorso tra loro o utilizzando
servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati
o comunque illegalmente ottenuti. |
|
3-ter. Se i
fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da
destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero
riguardano lĠingresso di minori da impiegare in attivit illecite al fine di
favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva eĠ aumentata da un terzo
alla metaĠ e si applica la multa di 25.000 euro per
ogni persona. |
|
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista
dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di
cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o
prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla
quantit di pena risultante dallĠaumento conseguente alle predette
aggravanti. |
|
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene
sono diminuite fino alla met nei confronti dellĠimputato che si adopera per
evitare che lĠattivit delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,
aiutando concretamente lĠautorit di polizia o lĠautorit giudiziaria nella
raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per
lĠindividuazione o la cattura di uno o pi autori di reati e per la
sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. |
|
3-sexies. AllĠarticolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le
parole: Ò609-octies del codice penaleÒ sono inserite le seguenti: Ònonch
dallĠarticolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,Ò. |
|
3-septies.
In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano
le disposizioni dellĠarticolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
LĠesecuzione delle operazioni disposta dĠintesa con la Direzione centrale
dellĠimmigrazione e della polizia delle frontiere. |
|
4.
Nei casi previsti dai commi 1 e 3 e' obbligatorio l'arresto in flagranza ed
e' disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei
medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano
necessarie speciali indagini. |
|
5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca pi grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalit dello straniero o
nellĠambito delle attivit punite a norma del presente articolo, favorisce la
permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del
presente testo unico, punito con la reclusione fino a quattro anni e con
la multa fino a lire trenta
milioni. |
5.
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca pi grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di
illegalit dello straniero o
nellĠambito delle attivit punite a norma del presente articolo, favorisce la
permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del
presente testo unico, punito con la reclusione fino a quattro anni e con
la multa fino a lire trenta
milioni. Quando il fatto commesso in concorso da due o pi persone,
ovvero riguarda la permanenza di cinque o pi persone, la pena aumentata da
un terzo alla met.[11] |
|
5-bis.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso,
al fine di trarre ingiusto profitto, da' alloggio ad uno straniero, privo di
titolo di soggiorno, in un immobile di cui abbia disponibilita', ovvero lo
cede allo stesso, anche in locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi
a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione
della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, anche se e' stata concessa la sospensione condizionale
della pena, comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a
persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni
confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni
confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di prevenzione e
repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.[12] |
6.
Il vettore aereo, marittimo o terrestre, tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonch a riferire all'organo di polizia di
frontiera dell'eventuale
presenza a bordo dei rispettivi
mezzi di trasporto di
stranieri in
posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al
presente comma, si applica la sanzione
amministrativa del
pagamento di una somma
da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi pi gravi
disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della
licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dallĠautorit amministrativa
italiana inerenti allĠattivit professionale svolta e al mezzo di trasporto
utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 . |
|
7.
Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle
immigrazioni clandestine, disposte nellĠambito delle direttive di cui allĠarticolo
11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle
province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo
e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorch
soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche
circostante di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi di ritenere che
possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo.
DellĠesito dei controlli e delle ispezioni redatto processo verbale in
appositi moduli, che trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della
Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle
successive quarantotto ore. Nelle
medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono
altres procedere a perquisizioni, con lĠosservanza delle disposizioni di cui
allĠarticolo 352, commi 3 e 4, del codice di procedura penale. |
|
8.
I beni (É)sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla
prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono
affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo
che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero ad altri organi dello
Stato o ad altri enti pubblici per finalita' di giustizia, di protezione
civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in
alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100,
commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. |
|
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di
affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni
dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. |
|
8-ter. La distruzione pu essere direttamente disposta dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorit da lui delegata,
previo nullaosta dell'autorit giudiziaria procedente. |
|
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai
sensi del comma 8-ter sono altres fissate le modalit di esecuzione. |
|
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di
provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati
all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi
del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non
assegnati, o trasferiti per le finalit di cui al comma 8, sono comunque
distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia
di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione
dell'eventuale indennit, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. |
|
9.
Le somme di denaro confiscate a
seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonch
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati,
sono destinate al potenziamento delle attivit di prevenzione e repressione
dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi
finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le
forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito
capitolo dellĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla
base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dellĠinterno, rubrica ÒSicurezza pubblicaÓ. |
|
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel
mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato
motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di
migranti, pu fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi
che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti,
sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. |
|
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le
competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere
utilizzate per concorrere alle attivit di cui al comma 9-bis. |
|
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere
esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle
navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia,
nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi
bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche
quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con
bandiera di convenienza. |
|
9-quinquies. Le modalit di intervento delle navi della Marina
militare nonch quelle di raccordo con le attivit svolte dalle altre unit
navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei
Ministri dellĠinterno, della difesa, dellĠeconomia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti. |
|
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si
applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il
traffico aereo. |
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Art.
13 |
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(Espulsione
amministrativa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 11) |
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1.
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro
dellĠinterno pu disporre lĠespulsione dello straniero anche non residente
nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del
Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri. |
|
2.
LĠespulsione disposta dal prefetto quando lo straniero: |
|
a) entrato nel territorio dello Stato
sottraendosi ai controlli di frontiera e non stato respinto ai sensi
dellĠarticolo 10; |
|
b) si trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27,
comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nel
termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero
quando il permesso di soggiorno stato revocato o annullato, ovvero
scaduto da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo; |
|
c) appartiene a taluna delle categorie indicate
nellĠarticolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito
dallĠarticolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nellĠarticolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dallĠarticolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646. |
|
2-bis.
Nell'adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lettere a)
e b), nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al
ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi
dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivita' dei
vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel
territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o
sociali con il suo Paese d'origine. |
|
3.
LĠespulsione disposta in ogni caso con decreto
motivato immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o
impugnativa da parte dellĠinteressato. Quando lo straniero sottoposto a
procedimento penale e non si trova in stato di custodia cautelare in carcere,
il questore, prima di eseguire lĠespulsione, richiede il nulla osta
allĠautorit giudiziaria, che pu negarlo solo in presenza di inderogabili
esigenze processuali valutate in relazione allĠaccertamento della
responsabilit di eventuali concorrenti nel reato o imputati in procedimenti
per reati connessi, e allĠinteresse della persona offesa. In tal caso
lĠesecuzione del provvedimento sospesa fino a quando lĠautorit giudiziaria
comunica la cessazione delle esigenze processuali. Il questore, ottenuto il
nulla osta, provvede allĠespulsione con le modalit di cui al comma 4. Il
nulla osta si intende concesso qualora lĠautorit giudiziaria non provveda
entro quindici giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta,
il questore pu adottare la misura del trattenimento presso un centro di
permanenza temporanea, ai sensi dellĠarticolo 14. |
3.
LĠespulsione disposta in ogni caso con decreto motivato immediatamente
esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte
dellĠinteressato. Quando lo straniero sottoposto a procedimento penale e
non si trova in stato di custodia cautelare in carcere, il questore, prima di
eseguire lĠespulsione, richiede il nulla osta allĠautorit giudiziaria, che
pu negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali valutate in
relazione allĠaccertamento della responsabilit di eventuali concorrenti nel
reato o imputati in procedimenti per reati connessi, e allĠinteresse della
persona offesa. In tal caso lĠesecuzione del provvedimento sospesa fino a
quando lĠautorit giudiziaria comunica la cessazione delle esigenze
processuali. Il questore, ottenuto il nulla osta, provvede allĠespulsione con
le modalit di cui al comma 4. Il nulla osta si intende concesso qualora
lĠautorit giudiziaria non provveda entro sette[13] giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
In attesa della decisione sulla richiesta di nulla osta, il questore pu
adottare la misura del trattenimento presso un centro di identificazione
ed espulsione[14], ai sensi dellĠarticolo 14. |
3
bis. Nel caso di arresto in flagranza o di fermo,
il giudice rilascia il nulla osta allĠatto della convalida, salvo che
applichi la misura della custodia cautelare in carcere ai sensi dellĠarticolo
391, comma 5, del codice di procedura penale, o che ricorra una delle ragioni
per le quali il nulla osta pu essere negato ai sensi del comma 3. |
|
3
ter. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano
anche allo straniero sottoposto a procedimento penale, dopo che sia stata
revocata o dichiarata estinta per qualsiasi ragione la misura della custodia
cautelare in carcere applicata nei suoi confronti. Il giudice, con lo stesso
provvedimento con il quale revoca o dichiara lĠestinzione della misura,
decide sul rilascio del nulla osta allĠesecuzione dellĠespulsione. Il
provvedimento immediatamente comunicato al questore. |
|
3
quater. Nei casi previsti dai commi 3, 3-bis e
3-ter, il giudice, acquisita la prova dellĠavvenuta espulsione, se non
ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia
sentenza di non luogo a procedere. é sempre disposta la confisca delle cose
indicate nel secondo comma dellĠarticolo 240 del codice penale. Si applicano
le disposizioni di cui ai commi 13, 13-bis, 13-ter e 14. |
|
3
quinquies. Se lo straniero espulso rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dal comma
14 ovvero, se di durata superiore, prima del termine di prescrizione del
reato pi grave per il quale si era proceduto nei suoi confronti, si applica
lĠarticolo 345 del codice di procedura penale. Se lo straniero era stato
scarcerato per decorrenza dei termini di durata massima della custodia
cautelare, questĠultima ripristinata a norma dellĠarticolo 307 del codice
di procedura penale. |
|
3
sexies. (...) |
|
4.
LĠespulsione sempre eseguita dal questore
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica ad eccezione
dei casi di cui al comma 5. |
|
5.
Nei confronti dello straniero che si trattenuto
nel territorio dello Stato quando il permesso di soggiorno scaduto di
validit da pi di sessanta giorni e non ne stato chiesto il rinnovo,
lĠespulsione contiene lĠintimazione a lasciare il territorio dello Stato
entro il termine di quindici giorni. Il questore dispone lĠaccompagnamento
immediato alla frontiera dello straniero, qualora il prefetto rilevi il
concreto pericolo che questĠultimo si sottragga allĠesecuzione del
provvedimento. |
|
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al giudice di pace territorialmente
competente il provvedimento con il quale disposto l'accompagnamento alla
frontiera. LĠesecuzione del provvedimento del questore di
allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla decisione sulla
convalida. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. LĠinteressato anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Si
applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8,
in quanto compatibili. Il giudice provvede alla convalida, con decreto
motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei
termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e
sentito lĠinteressato, se comparso. In attesa della definizione del
procedimento di convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei
centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui allĠarticolo 14, salvo che il procedimento possa essere definito
nel luogo in cui eĠ stato adottato il provvedimento di allontanamento anche
prima del trasferimento in uno dei centri disponibili. Quando la
convalida concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera
diventa esecutivo. Se la convalida non concessa ovvero non osservato il
termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida proponibile ricorso per cassazione. Il
relativo ricorso non sospende lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio
nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il
quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento
della comunicazione del provvedimento alla cancelleria. |
5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione al giudice di pace
territorialmente competente il provvedimento con il quale disposto
l'accompagnamento alla frontiera. LĠesecuzione del provvedimento del
questore di allontanamento dal territorio nazionale sospesa fino alla
decisione sulla convalida. LĠudienza per la convalida si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. LĠinteressato anchĠesso
tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene
lĠudienza. Si applicano le disposizioni di
cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili.
Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le
quarantotto ore successive, verificata lĠosservanza dei termini, la
sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito
lĠinteressato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di
convalida, lo straniero espulso trattenuto in uno dei centri di identificazione
ed espulsione[15], di cui allĠarticolo 14, salvo
che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui eĠ stato adottato
il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei
centri disponibili. Quando la convalida concessa, il provvedimento
di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non
concessa ovvero non osservato il termine per la decisione, il provvedimento
del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida
proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende
lĠesecuzione dellĠallontanamento dal territorio nazionale. Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice
di pace deve provvedere alla convalida, decorre dal momento della
comunicazione del provvedimento alla cancelleria. |
5-ter.
Al fine di assicurare la tempestivit del procedimento di convalida dei
provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed allĠarticolo 14, comma 1, le questure
forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il
supporto occorrente e la disponibilit di un locale idoneo. |
|
6.
(É). |
|
7.
Il decreto di espulsione e il provvedimento di cui al comma 1 dellĠarticolo
14, nonch ogni altro atto concernente lĠingresso, il soggiorno e
lĠespulsione, sono comunicati allĠinteressato unitamente allĠindicazione
delle modalit di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui
conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o
spagnola. |
|
8. Avverso
il decreto di espulsione pu essere presentato unicamente il ricorso al giudice di pace del luogo
in cui ha sede lĠautorit che ha disposto lĠespulsione. Il termine di
sessanta giorni dalla data del provvedimento di espulsione. Il giudice
di pace accoglie o rigetta il ricorso, decidendo
con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti giorni dalla data
di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma pu essere
sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il tramite della
rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La
sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, autenticata
dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provvedono a
certificarne lĠautenticit e ne curano lĠinoltro allĠautorit giudiziaria. Lo
straniero ammesso allĠassistenza legale da parte di un patrocinatore legale
di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti allĠautorit
consolare. Lo straniero altres ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato[16], e, qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito
da un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, nonch ove necessario, da un interprete.[17] |
|
9.
(É). |
|
10
(É). |
|
11.
Contro il decreto di espulsione emanato ai sensi del comma 1 ammesso
ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma. |
|
12.
Fatto salvo quanto previsto dallĠarticolo 19, lo straniero espulso rinviato
allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ci non sia possibile, allo Stato
di provenienza. |
|
13. Lo
straniero espulso non pu rientrare nel territorio dello Stato senza una
speciale autorizzazione del Ministro dellĠinterno. In caso di trasgressione
lo straniero punito con la reclusione da un anno a quattro anni ed
nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. La disposizione di cui al primo
periodo del presente comma non si applica nei confronti dello straniero gia'
espulso ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), per il quale e'
stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'articolo 29. |
|
13 bis. Nel caso di espulsione disposta dal giudice, il trasgressore del
divieto di reingresso punito con la reclusione da uno a quattro anni. Allo
straniero che, gi denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso,
abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione
da uno a cinque anni. |
|
13 ter. Per i reati di cui ai commi 13 e 13-bis obbligatorio lĠarresto
dellĠautore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito
direttissimo. |
|
14.
Salvo che sia diversamente disposto, il divieto di
cui al comma 13 opera per un periodo di dieci anni. Nel decreto di espulsione
pu essere previsto un termine pi breve, in ogni caso non inferiore a cinque
anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dallĠinteressato nel
periodo di permanenza in Italia. |
|
15.Le
disposizioni di cui al comma 5 non si applicano allo straniero che
dimostri sulla base di elementi
obiettivi di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di
entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. In tal caso, il questore
pu adottare la misura di cui allĠarticolo 14, comma 1. |
|
16.
LĠonere derivante dal comma 10 del presente articolo valutato in lire 4
miliardi per lĠanno 1997 e in lire 8 miliardi annui a decorrere dallĠanno
1998. |
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|
|
|
|
Art.
l3-bis |
|
(Partecipazione
dell'amministrazione nei procedimenti in camera di consiglio) |
|
|
|
1.
Se il ricorso di cui all'articolo 13 e' tempestivamente proposto, il giudice
di pace fissa l'udienza in camera di
consiglio con decreto, steso in calce al ricorso. Il ricorso presentato fuori
dei termini e' inammissibile. Il ricorso con in calce il provvedimento del
giudice e' notificato, a cura della cancelleria, all'autorita' che ha emesso
il provvedimento. |
|
2.
L'autorita' che ha emesso il decreto di espulsione puo' stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati. La stessa
facolta' puo' essere esercitata nel procedimento di cui all'articolo 14,
comma 4. |
|
3.
Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta. |
|
4.
La decisione non e' reclamabile, ma e' impugnabile per Cassazione. |
|
|
|
|
|
|
|
Art.
14 |
|
(Esecuzione
dellĠespulsione) |
|
|
|
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 12) |
|
|
|
1.
Quando non possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perch occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in
ordine alla sua identit o nazionalit, ovvero allĠacquisizione di documenti
per il viaggio, ovvero per l'indisponibilit di vettore o altro mezzo di
trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea e
assistenza pi vicino, tra quelli individuati o costituiti con decreto del
Ministro dellĠinterno, di concerto con i Ministri per la solidariet sociale
e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. |
1.
Quando non possibile eseguire con immediatezza lĠespulsione mediante
accompagnamento alla frontiera ovvero il respingimento, perch occorre
procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in
ordine alla sua identit o nazionalit, ovvero allĠacquisizione di documenti
per il viaggio, ovvero per l'indisponibilit di vettore o altro mezzo di
trasporto idoneo, il questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il
tempo strettamente necessario presso il centro di identificazione ed
espulsione[18] pi vicino, tra quelli individuati o costituiti con
decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con i Ministri per la solidariet
sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. |
2.
Lo straniero trattenuto nel centro con modalit tali da assicurare la
necessaria assistenza ed il pieno rispetto della sua dignit. Oltre a quanto
previsto dall'articolo 2, comma 6, assicurata in ogni caso la libert di
corrispondenza anche telefonica con l'esterno. |
|
3.
Il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al
giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, , senza ritardo
e comunque entro le quarantotto ore dallĠadozione del provvedimento. |
|
4.
LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. LĠinteressato anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Si
applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo
periodo del comma 8 dellĠarticolo 13. Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti
dallĠarticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della
vicinanza del centro di permanenza temporanea ed
assistenza di cui al comma 1, e sentito lĠinteressato, se comparso. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il
termine per la decisione. La convalida pu essere disposta anche in occasione
della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonch in sede
di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
4.
LĠudienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente
avvertito. LĠinteressato anchĠesso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene lĠudienza. Si
applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo
periodo del comma 8 dellĠarticolo 13. Il giudice provvede alla
convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive,
verificata lĠosservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti
dallĠarticolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della
vicinanza del centro di identificazione ed
espulsione[19] di cui al comma 1, e sentito lĠinteressato, se
comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia
osservato il termine per la decisione. La convalida pu essere disposta anche
in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera,
nonch in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione. |
5.
La convalida comporta la permanenza nel centro per
un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora lĠaccertamento dellĠidentit
e della nazionalit, ovvero lĠacquisizione di documenti per il viaggio presenti
gravi difficolt, il giudice, su richiesta del questore, pu prorogare il
termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore
esegue lĠespulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo
al giudice. |
|
5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un
centro di permanenza temporanea, ovvero siano trascorsi i termini di
permanenza senza aver eseguito lĠespulsione o il respingimento, il questore
ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di cinque giorni.
L'ordine dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della
sua trasgressione. |
5 bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un
centro di identificazione ed espulsione[20], ovvero siano trascorsi i termini di
permanenza senza aver eseguito lĠespulsione o il respingimento, il questore
ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di cinque giorni.
L'ordine dato con
provvedimento scritto, recante l'indicazione delle conseguenze penali della
sua trasgressione. |
5 ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel
territorio dello Stato in violazione dellĠordine impartito dal questore ai
sensi del comma 5-bis punito con la reclusione da uno a quattro anni se
lĠespulsione stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale
ai sensi dellĠarticolo 13, comma 2, lettere a) e c) ovvero per non aver
richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause
di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato.
Si applica la pena dellĠarresto da sei mesi ad un anno se lĠespulsione
stata disposta percheĠ il permesso di soggiorno eĠ scaduto da pi di sessanta
giorni e non ne stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede
allĠadozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. |
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5 quater. Lo straniero gia' espulso ai sensi del comma 5-ter, primo
periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo
unico, nel territorio dello Stato punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se lĠipotesi riguarda lo
straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena la
reclusione da uno a quattro anni. |
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5 quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con
rito direttissimo. Al fine di assicurare lĠesecuzione dellĠespulsione, il
questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter,
primo periodo, e 5-quater obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto. |
|
6.
Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 proponibile
ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende lĠesecuzione della
misura. |
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7.
Il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinch lo straniero
non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza
ritardo la misura nel caso questa venga violata. |
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8.
Ai fini dellĠaccompagnamento anche collettivo alla frontiera, possono essere
stipulate convenzioni con soggetti che esercitano trasporti di linea o con
organismi anche internazionali che svolgono attivit di assistenza per
stranieri. |
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9.
Oltre a quanto previsto dal regolamento di attuazione e dalle norme in
materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti
occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal presente articolo, anche
mediante convenzioni con altre amministrazioni dello Stato, con gli enti locali,
con i proprietari o concessionari di aree, strutture e altre installazioni,
nonch per la fornitura di beni e servizi. Eventuali deroghe alle
disposizioni vigenti in materia finanziaria e di contabilit sono adottate di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il Ministro dellĠinterno promuove inoltre le intese occorrenti per
gli interventi di competenza di altri Ministri. |
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Art.
15 |
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(Espulsione
a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per
lĠesecuzione dellĠespulsione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 13) |
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1.
Fuori dei casi previsti dal codice penale, il giudice pu ordinare
lĠespulsione dello straniero che sia condannato per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, sempre che
risulti socialmente pericoloso. |
|
1-bis. Della emissione del provvedimento di custodia cautelare o
della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di
uno straniero proveniente da Paesi extracomunitari viene data tempestiva
comunicazione al questore ed alla competente autorit consolare al fine di
avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in
presenza dei requisiti di legge, lĠesecuzione della espulsione subito dopo la
cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione. |
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Art.
16 |
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(Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione) |
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1.
Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o
nellĠapplicare la pena su richiesta ai sensi dellĠarticolo 444 del codice di
procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle
situazioni indicate nellĠarticolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere
irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le
condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi
dellĠarticolo 163 del codice penale n le cause ostative indicate
nellĠarticolo 14, comma 1, del presente testo unico, pu sostituire la medesima pena con
la misura dellĠespulsione per un periodo non inferiore a cinque anni. |
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2.
LĠespulsione di cui al comma 1 eseguita
dal questore anche se la sentenza non irrevocabile, secondo le modalit di
cui allĠarticolo 13, comma 4. |
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3.
LĠespulsione di cui al comma 1 non pu essere
disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o pi delitti previsti
dallĠarticolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,
ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale
superiore nel massimo a due anni. |
|
4.
Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra
illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto
dallĠarticolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva revocata dal giudice
competente. |
|
5.
Nei confronti dello straniero, identificato,
detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nellĠarticolo 13,
comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a
due anni, disposta lĠespulsione. Essa non pu essere disposta nei casi in
cui la condanna riguarda uno o pi delitti previsti dallĠarticolo 407, comma
2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal
presente decreto. |
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6.
Competente a disporre lĠespulsione di cui al comma
5 il magistrato di sorveglianza, che decide con decreto motivato, senza
formalit, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullĠidentit e
sulla nazionalit dello straniero. Il decreto di espulsione comunicato allo
straniero che, entro il termine di dieci giorni, pu proporre opposizione
dinanzi al tribunale di sorveglianza. Il tribunale decide nel termine di
venti giorni. |
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7.
LĠesecuzione del decreto di espulsione di cui al
comma 6 sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della
decisione del tribunale di sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione
permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di
viaggio. LĠespulsione eseguita dal questore competente per il luogo di
detenzione dello straniero con la modalit dellĠaccompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica. |
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8.
La pena estinta alla scadenza del termine di
dieci anni dallĠesecuzione dellĠespulsione di cui al comma 5, sempre che lo
straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In
tale caso, lo stato di detenzione ripristinato e riprende lĠesecuzione
della pena. |
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9. LĠespulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa
alla detenzione non si applica ai casi di cui allĠarticolo 19. |
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Art.17 |
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(Diritto di difesa) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 15) |
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1.
Lo straniero parte offesa ovvero sottoposto
a procedimento penale autorizzato a rientrare in Italia per il tempo
strettamente necessario per lĠesercizio del diritto di difesa, al solo fine
di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali necessaria
la sua presenza. LĠautorizzazione rilasciata dal questore anche per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta della parte offesa o dellĠimputato
o del difensore. |
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CAPO
III |
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DISPOSIZIONI
DI CARATTERE UMANITARIO |
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Art.
18 |
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(Soggiorno
per motivi di protezione sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 16) |
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1.
Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75, o di quelli previsti dallĠarticolo 380 del codice di procedura
penale, ovvero nel corso di
interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano
accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno
straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumit, per effetto
dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di unĠassociazione dedita ad
uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini
preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore
della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorit, rilascia
uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi
alla violenza ed ai condizionamenti dellĠorganizzazione criminale e di
partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. |
|
2.
Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la
sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla
gravit ed attualit del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto
dallo straniero per lĠefficace contrasto dellĠorganizzazione criminale ovvero
per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello
stesso comma. Le modalit di partecipazione al programma di assistenza ed
integrazione sociale sono comunicate al Sindaco. |
|
3.
Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti
per lĠaffidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da
quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dellĠente locale, e per
lĠespletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono
individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacit di
favorire lĠassistenza e lĠintegrazione sociale, nonch la disponibilit di
adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti. |
|
4.
Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la
durata di sei mesi e pu essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di
giustizia. Esso revocato in caso di interruzione del programma o di
condotta incompatibile con le finalit dello stesso, segnalate dal
procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dellĠente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando
vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio. |
|
5.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente lĠaccesso ai
servizi assistenziali e allo studio, nonch lĠiscrizione nelle liste di
collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti
minimi di et. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno,
lĠinteressato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso pu
essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto
medesimo o, se questo a tempo indeterminato, con le modalit stabilite per
tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo pu essere altres convertito in permesso di soggiorno per motivi di
studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi. |
|
6.
Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo pu essere altres
rilasciato, allĠatto delle dimissioni dallĠistituto di pena, anche su
proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza
presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato
lĠespiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la
minore et, e ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e
integrazione sociale. |
|
6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea
che si trovano in una situazione di gravitaĠ ed attualitaĠ di pericolo. |
|
7.
LĠonere derivante dal presente articolo valutato in lire 5 miliardi per
lĠanno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dallĠanno 1998. |
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Art.19 |
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(Divieti
di espulsione e di respingimento) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 17) |
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|
1.
In nessun caso pu disporsi lĠespulsione o il respingimento verso uno Stato
in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di
razza, di sesso, di
lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali o
sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato
verso un altro Stato nel quale
non sia protetto dalla persecuzione. |
|
2.
Non consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dallĠarticolo 13, comma
1, nei confronti: |
|
a) degli stranieri minori di anni diciotto,
salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi; |
|
b) degli stranieri in possesso della carta di
soggiorno, salvo il disposto dellĠarticolo 9; |
|
c) degli stranieri conviventi con parenti entro il
quarto grado o con il coniuge, di
nazionalit italiana; |
|
d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla
nascita del figlio cui provvedono. |
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Art.
20 |
|
(Misure straordinarie di accoglienza per
eventi eccezionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 18) |
|
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|
1.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato dĠintesa con
i Ministri degli affari esteri,
dellĠinterno, per la solidariet sociale, e con gli altri Ministri
eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo nellĠambito del Fondo di cui all'articolo 45, le
misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni
del presente testo unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di
conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravit in Paesi
non appartenenti allĠUnione Europea.
|
|
2.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato
riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate. |
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TITOLO
III |
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DISCIPLINA
DEL LAVORO |
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Art.
21 |
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(Determinazione
dei flussi di ingresso) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 19; legge 30 dicembre 1986, n. 943,art. 9, comma 3,
e art. 10; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
|
|
|
1.
LĠingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale e di lavoro
autonomo, avviene nellĠambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti
di cui allĠarticolo 3, comma 4. Nello stabilire le
quote i decreti prevedono restrizioni numeriche allĠingresso di lavoratori di
Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto allĠimmigrazione
clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di
provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti sono altres assegnate in
via preferenziale quote riservate ai
lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al
terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco,
costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le
qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonch agli Stati non appartenenti allĠUnione europea, con i
quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dellĠinterno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi dĠingresso e
delle procedure di riammissione. NellĠambito di tali intese possono essere
definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro
stagionale, con le corrispondenti autorit nazionali responsabili delle
politiche del mercato del lavoro dei paesi di provenienza. |
|
2.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la
utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di
lavoratori per lĠesercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo;
al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di
provenienza. |
|
3.
Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalit per il rilascio
delle autorizzazioni al lavoro. |
|
4.
I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato
per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale sullĠandamento dellĠoccupazione e dei tassi di disoccupazione a
livello nazionale e regionale, nonch sul numero dei cittadini stranieri non
appartenenti allĠUnione europea iscritti nelle liste di collocamento. |
|
4 bis. Il
decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altres essere predisposti in
base ai dati sulla effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per
bacini provinciali dĠutenza, elaborati dallĠanagrafe informatizzata,
istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al
comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di
collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio. |
|
4-ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di
ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un rapporto sulla
presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio
regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai flussi
sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacit di assorbimento
del tessuto sociale e produttivo. |
|
5.
Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i
lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato,
anche stagionale, si iscrivano
in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro
qualifiche o mansioni, nonch gli altri requisiti indicati dal regolamento di
attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalit di
tenuta delle liste, per il
successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale. |
|
6.
NellĠambito delle intese o accordi di cui al presente testo unico, il
Ministro degli affari esteri, dĠintesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, pu predisporre progetti integrati per il reinserimento
di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le
condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di
provenienza, ovvero lĠapprovazione di
domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre
analoghi progetti anche per altri Paesi. |
|
7.
Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di unĠanagrafe
annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato
dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalit di collegamento con
lĠarchivio organizzato dallĠIstituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.) e con le questure. |
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8.
LĠonere derivante dal presente articolo valutato in lire 350 milioni annui
a decorrere dallĠanno 1998. |
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Art.
22 |
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(Lavoro
subordinato a tempo determinato e indeterminato) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 20; |
|
legge
30 dicembre 1986, n. 943, artt.8, 9 e 11 |
|
legge
8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) |
|
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|
1.
In ogni provincia istituito presso la
prefettura-ufficio territoriale di Governo uno sportello unico per
lĠimmigrazione, responsabile dellĠintero procedimento relativo allĠassunzione
di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato. |
|
2.
Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente allĠestero deve presentare allo sportello unico per
lĠimmigrazione della provincia di residenza ovvero
di quella in cui ha sede legale lĠimpresa, ovvero di quella ove avr luogo la
prestazione lavorativa: |
|
a)
richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; |
|
b)
idonea documentazione relativa alle modalit di sistemazione alloggiativa per
il lavoratore straniero; |
|
c)
la proposta di contratto di soggiorno con
specificazione delle relative condizioni, comprensiva dellĠimpegno al
pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello
straniero nel Paese di provenienza; |
|
d)
dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto
di lavoro. |
|
3.
Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta
dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante in Italia pu richiedere, presentando la documentazione di cui
alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o pi
persone iscritte nelle liste di cui allĠarticolo 21, comma 5, selezionate
secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione. |
|
4.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione comunica le
richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per lĠimpiego di cui allĠarticolo 4
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione
alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per lĠimpiego
provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a
renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile ed
attiva gli eventuali interventi previsti dallĠarticolo 2 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181. Decorsi venti giorni senza che sia stata
presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario,
anche per via telematica, il centro trasmette allĠufficio territoriale
richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite
comunicandole altres al datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza
che il centro per lĠimpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico
procede ai sensi del comma 5. |
|
5.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione, nel
complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla presentazione della
richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al
comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla
fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel
rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma
dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21, e, a richiesta del datore di
lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli
uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro
subordinato ha validit per un periodo non superiore a sei mesi dalla data
del rilascio. |
|
6.
Gli uffici consolari del Paese di residenza o di
origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a
rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale,
comunicato dallo sportello unico per lĠimmigrazione. Entro otto giorni
dallĠingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per
lĠimmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di
soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di questĠultima, trasmesso in
copia allĠautorit consolare competente ed al centro per lĠimpiego competente. |
|
7.
Il datore di lavoro che omette di comunicare allo
sportello unico per lĠimmigrazione qualunque variazione del rapporto di
lavoro intervenuto con lo straniero, punito con la sanzione amministrativa
da 500 a 2.500 euro. Per lĠaccertamento e lĠirrogazione della sanzione
competente il prefetto. |
|
8.
Salvo quanto previsto dallĠarticolo 23, ai fini
dellĠingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario
deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo
Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore. |
|
9.
Le questure forniscono all'INPS e allĠINAIL, tramite collegamenti telematici,
le informazioni anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali
concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per
l'accesso al lavoro e comunicano altres il rilascio dei permessi concernenti
i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al
titolo IV; l'INPS, sulla base delle informazioni ricevute, costituisce
un ÇArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitariÈ, da condividere con
altre amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avviene in
base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni
sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allĠufficio
finanziario competente che provvede allĠattribuzione del codice fiscale. |
|
10.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione fornisce al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla
osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui
allĠarticolo 3, comma 4. |
|
11.
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso
di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente
soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno
per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni,
pu essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua
validit del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di
permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a
sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di
comunicazione ai centri per lĠimpiego, anche ai fini dell'iscrizione del
lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorit rispetto a
nuovi lavoratori extracomunitari. |
|
12.
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri
privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui
permesso sia scaduto e del quale non sia stato
chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,
punito con lĠarresto da tre mesi
ad un anno e con lĠammenda di 5000 euro per
ogni lavoratore impiegato. |
12. Il datore di
lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del
permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso
sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il
rinnovo, revocato o annullato, punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa di 5000
euro per ogni lavoratore impiegato.[21] |
13.
Salvo quanto previsto, per i lavoratori stagionali, dall'articolo 25, comma
5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti
previdenziali e di sicurezza sociale maturati e pu goderne indipendentemente
dalla vigenza di un accordo di reciprocit al
verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente,
al compimento del sessantacinquesimo anno di et, anche in deroga al
requisito contributivo minimo previsto dallĠarticolo 1, comma 20, della legge
8 agosto 1995, n. 335. |
|
14.
Le attribuzioni degli istituti di patronato e di assistenza sociale, di cui
alla legge 30 marzo 2001, n.152, sono estese ai lavoratori extracomunitari
che prestino regolare attivit di lavoro in Italia. |
|
15.
I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento
di titoli di formazione professionale acquisiti all'estero; in assenza di
accordi specifici, il Ministro del lavoro e della politiche sociali, sentita
la commissione centrale per l'impiego, dispone condizioni e modalit di
riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore
extracomunitario pu inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a
tutti i corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio
della Repubblica. |
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16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione. |
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Art. 23 |
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(Titoli
di prelazione) |
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1. NellĠambito
di programmi approvati, anche su proposta delle regioni e delle province
autonome, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero
dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca e realizzati anche in
collaborazione con le regioni, le province autonome e altri enti locali,
organizzazioni nazionali degli imprenditori e datori di lavoro e dei
lavoratori, nonch organismi internazionali finalizzati al trasferimento dei
lavoratori stranieri in Italia ed al loro inserimento nei settori produttivi
del Paese, enti ed associazioni operanti nel settore dellĠimmigrazione da
almeno tre anni, possono essere previste attivit di istruzione e di
formazione professionale nei Paesi di origine. |
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2. LĠattivit di cui al comma 1 finalizzata: a) allĠinserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano allĠinterno dello Stato; b) allĠinserimento lavorativo mirato nei settori
produttivi italiani che operano allĠinterno dei Paesi di origine; c) allo sviluppo delle attivit produttive o
imprenditoriali autonome nei Paesi di origine. |
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3. Gli
stranieri che abbiano partecipato alle attivit di cui al comma 1 sono
preferiti nei settori di impiego ai quali le attivit si riferiscono ai fini
della chiamata al lavoro di cui allĠarticolo 22, commi 3, 4 e 5, secondo le
modalit previste nel regolamento di attuazione del presente testo unico. |
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4. Il
regolamento di attuazione del presente testo unico prevede agevolazioni di
impiego per i lavoratori autonomi stranieri che abbiano seguito i corsi di
cui al comma 1. |
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Art.
24 |
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(Lavoro
stagionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 22) |
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1.
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia,
o le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano
instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale
con uno straniero devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico
per lĠimmigrazione della provincia di residenza ai sensi dellĠarticolo 22.
Nei casi in cui il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente
soggiornante o le associazioni di categoria non abbiano una conoscenza
diretta dello straniero, la richiesta, redatta
secondo le modalit previste dallĠarticolo 22, deve essere immediatamente
comunicata al centro per lĠimpiego competente, che verifica nel termine di
cinque giorni lĠeventuale disponibilit di lavoratori italiani o comunitari a
ricoprire lĠimpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di cui
allĠarticolo 22, comma 3.
|
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2.
Lo sportello unico per lĠimmigrazione, rilascia comunque l'autorizzazione nel
rispetto del diritto di precedenza maturato decorsi dieci giorni dalla
comunicazione di cui al comma 1 e non oltre venti giorni dalla data di
ricezione dalla richiesta del datore di lavoro. |
|
3.
L'autorizzazione al lavoro stagionale ha validit da venti giorni ad un
massimo di nove mesi, in corrispondenza della durata del lavoro stagionale
richiesto, anche con riferimento allĠaccorpamento di gruppi di lavori di pi
breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro. |
|
4.
Il lavoratore stagionale, ove abbia rispettato le condizioni indicate nel
permesso di soggiorno e sia rientrato nello Stato di provenienza alla
scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia
nellĠanno successivo per ragioni di lavoro stagionale, rispetto ai cittadini
del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia
per motivi di lavoro. Pu inoltre convertire il permesso di soggiorno per
lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo
determinato o indeterminato qualora se ne verifichino le condizioni. |
|
5.
Le Commissioni regionali tripartite, di cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, possono stipulare con le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale dei
lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni e con gli enti locali,
apposite convenzioni dirette a favorire lĠaccesso dei lavoratori stranieri ai
posti di lavoro stagionale. Le convenzioni possono individuare il trattamento
economico e normativo, comunque non inferiore a quello previsto per i
lavoratori italiani e le misure per assicurare idonee condizioni di lavoro
della manodopera, nonch eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire
lĠattivazione dei flussi e dei deflussi e le misure complementari relative
allĠaccoglienza.. |
|
6.
Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere
stagionale, uno o pi stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro
stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato,
punito ai sensi dellĠarticolo 22, comma 12. |
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Art.
25 |
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(
Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 23) |
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1.
In considerazione della durata limitata dei contratti nonch della loro
specificit, agli stranieri
titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le
seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme
vigenti nei settori di attivit : |
|
a) assicurazione per lĠinvalidit, la vecchiaia
e i superstiti; |
|
b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali; |
|
c) assicurazione contro le malattie; |
|
d) assicurazione di maternit. |
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2.
In sostituzione dei contributi per lĠassegno per il nucleo familiare e per
lĠassicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro
tenuto a versare allĠIstituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un
contributo in misura pari allĠimporto dei medesimi contributi ed in base alle
condizioni e alle modalit stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi di
carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui allĠarticolo 45. |
|
3.
Nei decreti attuativi del
documento programmatico sono definiti
i requisiti, gli ambiti e
le modalit degli interventi di cui al comma 2. |
|
4.
Sulle contribuzioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le riduzioni degli
oneri sociali previste per il settore di svolgimento dellĠattivit
lavorativa. |
|
5.
Ai contribuiti di cui al comma 1, lettera a), si
applicano le disposizioni dellĠarticolo 22, comma 13, concernenti il
trasferimento degli stessi allĠistituito o ente assicuratore dello Stato di
provenienza. EĠ fatta salva la possibilit di ricostruzione della
posizione contributiva in caso di successivo ingresso. |
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Art.
26 |
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(Ingresso
e soggiorno per lavoro autonomo) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 24) |
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1.
LĠingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti allĠUnione
europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato unĠattivit non
occasionale di lavoro autonomo pu essere consentito a condizione che
lĠesercizio di tali attivit non sia riservato dalla legge ai cittadini
italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dellĠUnione Europea. |
|
2.
In ogni caso lo straniero che intenda esercitare in Italia una attivit
industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero costituire
societ di capitale o di persone o
accedere a cariche societarie deve altres dimostrare di disporre di
risorse adeguate per lĠesercizio dellĠattivit che intende intraprendere in
Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per
lĠesercizio della singola attivit, compresi, ove richiesti, i requisiti per
lĠiscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dellĠautorit
competente in data non anteriore
a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dellĠautorizzazione o della
licenza prevista per
lĠesercizio dellĠattivit che lo straniero intende svolgere. |
|
3.
Il lavoratore non appartenente allĠUnione europea deve comunque dimostrare di
disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo,
proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto
dalla legge per lĠesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (É). |
|
4.
Sono fatte salve le norme pi favorevoli previste da accordi internazionali
in vigore per lĠItalia. |
|
5.La
rappresentanza diplomatica o consolare, accertato il possesso dei requisiti
indicati dal presente articolo ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli
affari esteri, del Ministero dellĠinterno e del Ministero eventualmente
competente in relazione allĠattivit che lo straniero intende svolgere in
Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo, con lĠespressa
indicazione dellĠattivit cui il visto si riferisce, nei limiti numerici
stabiliti a norma dellĠarticolo 3, comma 4, e dellĠarticolo 21. La rappresentanza diplomatica o consolare rilascia,
altres, allo straniero la certificazione dellĠesistenza dei requisiti previsti
dal presente articolo ai fini degli adempimenti previsti dallĠarticolo 5,
comma 3-quater, per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro
autonomo. |
|
6.
Le procedure di cui al comma 5 sono
effettuate secondo le
modalit previste dal regolamento di attuazione. |
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7.
Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere rilasciato o negato
entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione e deve essere utilizzato entro centottanta giorni
dalla data del rilascio. |
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7-bis.
La condanna con provvedimento irrevocabile per
alcuno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III,
Sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni,
relativi alla tutela del diritto di autore, e dagli articoli 473 e 474 del
codice penale comporta la revoca del permesso di soggiorno rilasciato allo
straniero e lĠespulsione del medesimo con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica. |
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Art.
27 |
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(Ingresso
per lavoro in casi particolari) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 25; |
|
legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.14, commi 2 e 4) |
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1.
Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti,
autorizzati nell'ambito delle
quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina
particolari modalit e termini per il rilascio delle autorizzazioni al
lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: |
|
a) dirigenti o personale altamente
specializzato di societ aventi
sede o filiali in Italia ovvero
di uffici di rappresentanza di societ estere che abbiano la sede principale
di attivit nel territorio di uno Stato membro dellĠOrganizzazione mondiale
del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di societ
italiane o di societ di altro Stato membro dellĠUnione europea; |
|
b)
lettori universitari di scambio o di
madre lingua; |
|
c) i professori universitari destinati a
svolgere in Italia un incarico accademico; |
|
d)
traduttori e interpreti; |
|
e)
collaboratori familiari aventi
regolarmente in corso allĠestero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri
dellĠUnione europea residenti allĠestero che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del
rapporto di lavoro domestico; |
|
f)
persone che, autorizzate a soggiornare
per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni
che rientrano nellĠambito del lavoro subordinato; |
|
g)
lavoratori alle dipendenze di
organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati
ammessi temporaneamente a domanda del datore di lavoro, per adempiere
funzioni o compiti specifici, per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare lĠItalia quando
tali compiti o funzioni siano terminati; |
|
h)
lavoratori marittimi occupati nella
misura e con le modalit stabilite nel regolamento di attuazione; |
|
i) lavoratori dipendenti regolarmente
retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o
aventi sede allĠestero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano
temporaneamente trasferiti dallĠestero presso persone fisiche o giuridiche,
italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel
territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto
stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi
sede in Italia e quelle residenti o aventi sede allĠestero, nel rispetto
delle disposizioni dellĠart.1655 del codice civile e della legge 23 ottobre
1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie; |
|
l)
lavoratori occupati presso circhi o
spettacoli viaggianti allĠestero; |
|
m)
personale artistico e tecnico per
spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; |
|
n)
ballerini, artisti e musicisti da
impiegare presso locali di intrattenimento; |
|
o)
artisti da impiegare da enti musicali teatrali
o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o
private, o da enti pubblici, nellĠambito di manifestazioni culturali o
folcloristiche; |
|
p)
stranieri che siano destinati a
svolgere qualsiasi tipo di attivit sportiva professionistica presso societ
sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91; |
|
q)
giornalisti corrispondenti
ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da
organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o
televisive straniere; |
|
r)
persone che, secondo le norme di
accordi internazionali in vigore per lĠItalia, svolgono in Italia attivit di
ricerca o un lavoro occasionale nellĠambito di programmi di scambi di giovani
o di mobilit di giovani o sono persone collocate Òalla pariÓ; |
|
r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture
sanitarie pubbliche e private. |
|
1-bis. Nel caso in cui i lavoratori di cui alla lettera i) del
comma 1 siano dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone
fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede in uno Stato membro dell'Unione
europea, il nulla osta al lavoro e' sostituito da una comunicazione, da parte
del committente, del contratto in base al quale la prestazione di servizi ha
luogo, unitamente ad una dichiarazione del datore di lavoro contenente i
nominativi dei lavoratori da distaccare e attestante la regolarita' della
loro situazione con riferimento alle condizioni di residenza e di lavoro
nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha sede il datore di lavoro. La
comunicazione e' presentata allo sportello unico della Prefettura-Ufficio
territoriale del Governo, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. |
|
2.
In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari
dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro
per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa
apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento
dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono,
sentito il Dipartimento dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio
dell'autorit provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione
rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da
utilizzare per periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore
extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari
autorizzati a svolgere attivit lavorativa subordinata nel settore dello
spettacolo non possono cambiare settore di attivit n la qualifica di
assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con le Autorit di Governo competenti in materia di turismo ed in materia di
spettacolo, determina le procedure e le modalit
per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma. |
|
3.
Rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza
italiana per lo svolgimento di determinate attivit. |
|
4.
Il regolamento di cui all'articolo 1 contiene altres norme per lĠattuazione
delle convenzioni ed accordi internazionali in vigore relativamente
allĠingresso e soggiorno dei lavoratori stranieri occupati alle dipendenze di
rappresentanze diplomatiche o consolari
o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia. |
|
5.
LĠingresso e il soggiorno dei lavoratori frontalieri non appartenenti allĠUnione europea
disciplinato dalle disposizioni particolari previste negli accordi
internazionali in vigore con gli Stati confinanti. |
|
5 bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attivit culturali, su
proposta del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), sentiti i Ministri
dellĠinterno e del lavoro e delle politiche sociali, determinato il limite
massimo annuale dĠingresso degli sportivi stranieri che svolgono attivit
sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le
federazioni sportive nazionali. Tale ripartizione effettuata dal CONI con
delibera da sottoporre allĠapprovazione del Ministro vigilante. Con la stessa
delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento
per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai
giovanili. |
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Art. 27-bis |
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(Ingresso e soggiorno per volontariato) |
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1. Con decreto del Ministero della solidarieta' sociale, di
concerto con il Ministero dell'interno e degli affari esteri, da emanarsi
entro il 30 giugno di ciascun anno, e' determinato il contingente annuale
degli stranieri ammessi a partecipare a programmi di volontariato ai sensi
del presente testo unico. |
|
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1 e' consentito
l'ingresso e il soggiorno di cittadini stranieri di eta' compresa tra i 20 e
i 30 anni per la partecipazione ad un programma di volontariato, previo
rilascio di apposito nulla osta, a seguito della verifica dei seguenti
requisiti: |
|
a) appartenenza dell'organizzazione promotrice del programma di
volontariato ad una delle seguenti categorie: |
|
1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla
legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' enti civilmente riconosciuti in base
alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione; |
|
2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49; |
|
3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro
nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383; |
|
b) stipula di apposita convenzione fra lo straniero e
l'organizzazione promotrice del programma di volontariato, in cui siano
specificate le funzioni del volontario, le condizioni di inquadramento di cui
beneficera' per espletare tali funzioni, l'orario cui sara' tenuto, le
risorse stanziate per provvedere alle sue spese di viaggio, vitto, alloggio e
denaro per le piccole spese per tutta la durata del soggiorno, nonche', ove
necessario, l'indicazione del percorso di formazione anche per quanto
riguarda la conoscenza della lingua italiana; |
|
c) sottoscrizione da parte dell'organizzazione promotrice del
programma di volontariato di una polizza assicurativa per le spese relative
all'assistenza sanitaria e alla responsabilita' civile verso terzi e
assunzione della piena responsabilita' per la copertura delle spese relative
al soggiorno del volontario, per l'intero periodo di durata del programma, e
per il viaggio di ingresso e ritorno. La sottoscrizione della polizza e'
obbligatoria anche per le associazioni di cui al n. 3) della lettera a) del
comma 2, che abbiano stipulato convenzioni ai sensi dell'articolo 30 della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, in deroga a quanto previsto dal comma 5 del
medesimo articolo. |
|
3. La domanda di nulla osta e' presentata dalla organizzazione
promotrice del programma di volontariato allo Sportello unico per
l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo ove si svolge il medesimo programma di volontariato.
Lo Sportello, acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza dei
motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e
verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1, rilascia il nulla
osta. |
|
4. Il nulla osta e' trasmesso, in via telematica, dallo
sportello unico per l'immigrazione, alle rappresentanze consolari all'estero,
alle quali e' richiesto il relativo visto di ingresso entro sei mesi dal
rilascio del nulla osta. |
|
5. Il permesso di soggiorno e' richiesto e rilasciato ai sensi
delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di
norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali,
specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla
base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni
interessate, il permesso puo' avere una durata superiore e comunque pari a
quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non e'
rinnovabile ne' convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno,
puo' avere durata superiore a diciotto mesi. |
|
6. Il periodo di durata del permesso di soggiorno rilasciato ai
sensi della presente disposizione non e' computabile ai fini del rilascio del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui
all'articolo 9-bis. |
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Art. 27-ter |
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(Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica) |
|
1. L'ingresso ed il soggiorno per periodi superiori a tre mesi,
al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, e' consentito a
favore di stranieri in possesso di un titolo di studio superiore, che nel
Paese dove e' stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato. Il
cittadino straniero, denominato ricercatore ai soli fini dell'applicazione
delle procedure previste nel presente articolo, e' selezionato da un istituto
di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero
dell'universita' e della ricerca. |
|
2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, valida per cinque
anni, e' disciplinata con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca e, fra l'altro, prevede: |
|
a) l'iscrizione nell'elenco da parte di istituti, pubblici o
privati, che svolgono attivita' di ricerca intesa come lavoro creativo svolto
su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze, compresa la
conoscenza dell'uomo, della cultura e della societa', e l'utilizzazione di
tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni; |
|
b) la determinazione delle risorse finanziarie minime a
disposizione dell'istituto privato per chiedere l'ingresso di ricercatori e
il numero consentito; |
|
c) l'obbligo dell'istituto di farsi carico delle spese connesse
all'eventuale condizione d'irregolarita' del ricercatore, compresi i costi
relativi all'espulsione, per un periodo di tempo pari a sei mesi dalla
cessazione della convenzione di accoglienza di cui al comma 3; |
|
d) le condizioni per la revoca dell'iscrizione nel caso di
inosservanza alle norme del presente articolo. |
|
3. Il ricercatore e l'istituto di ricerca di cui al comma 1
stipulano una convenzione di accoglienza con cui il ricercatore si impegna a
realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il
ricercatore. Il progetto di ricerca deve essere approvato dagli organi di
amministrazione dell'istituto medesimo che valutano l'oggetto della ricerca,
i titoli in possesso del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca,
certificati con una copia autenticata del titolo di studio, ed accertano la
disponibilita' delle risorse finanziarie per la sua realizzazione. La
convenzione stabilisce il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro del
ricercatore, le risorse mensili messe a sua disposizione, pari ad almeno il
doppio dell'assegno sociale, le spese per il viaggio di ritorno, la stipula
di una polizza assicurativa per malattia per il ricercatore ed i suoi
familiari ovvero l'obbligo per l'istituto di provvedere alla loro iscrizione
al Servizio sanitario nazionale. |
|
4. La domanda di nulla osta per ricerca scientifica, corredata
dell'attestato di iscrizione all'elenco di cui al comma 1 e di copia
autentica della convenzione di accoglienza di cui al comma 3, e' presentata
dall'istituto di ricerca allo sportello unico per l'immigrazione presso la
prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per il luogo ove si
svolge il programma di ricerca. Lo Sportello, acquisito dalla Questura il
parere sulla insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero
nel territorio nazionale, rilascia il nulla osta. |
|
5. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso
di diniego al rilascio del nulla osta. |
|
6. Il visto di ingresso puo' essere richiesto entro sei mesi
dalla data del rilascio del nulla osta, trasmesso in via telematica alle
rappresentanze consolari all'estero a cura dello Sportello unico per
l'immigrazione, ed e' rilasciato prioritariamente rispetto ad altre tipologie
di visto. |
|
7. Il permesso di soggiorno per ricerca scientifica e' richiesto
e rilasciato, ai sensi del presente testo unico, per la durata del programma
di ricerca e consente lo svolgimento dell'attivita' indicata nella
convenzione di accoglienza nelle forme di lavoro subordinato, di lavoro
autonomo o borsa di addestramento alla ricerca. In caso di proroga del
programma di ricerca, il permesso di soggiorno e' rinnovato, per una durata
pari alla proroga, previa presentazione del rinnovo della convenzione di
accoglienza. Nell'attesa del rilascio del permesso di soggiorno e' comunque
consentita l'attivita' di ricerca. Per le finalita' di cui all'articolo 9, ai
titolari di permesso di soggiorno per ricerca scientifica rilasciato sulla
base di una borsa di addestramento alla ricerca si applicano le disposizioni
previste per i titolari di permesso per motivi di studio o formazione
professionale. |
|
8. Il ricongiungimento familiare e' consentito al ricercatore,
indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno, ai sensi e alle
condizioni previste dall'articolo 29. Ai familiari e' rilasciato un permesso
di soggiorno di durata pari a quello del ricercatore. |
|
9. La procedura di cui al comma 4 si applica anche al
ricercatore regolarmente soggiornante sul territorio nazionale ad altro
titolo, diverso da quello per richiesta di asilo o di protezione temporanea.
In tale caso, al ricercatore e' rilasciato il permesso di soggiorno di cui al
comma 7 in esenzione di visto e si prescinde dal requisito dell'effettiva
residenza all'estero per la procedura di rilascio del nulla osta di cui al
comma 4. |
|
10. I ricercatori titolari del permesso di soggiorno di cui al
comma 7 possono essere ammessi, a parita' di condizioni con i cittadini
italiani, a svolgere attivita' di insegnamento collegata al progetto di
ricerca oggetto della convenzione e compatibile con le disposizioni
statutarie e regolamentari dell'istituto di ricerca. |
|
11. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui
l'Italia aderisce, lo straniero ammesso come ricercatore in uno Stato
appartenente all'Unione europea puo' fare ingresso in Italia senza necessita'
del visto per proseguire la ricerca gia' iniziata nell'altro Stato. Per
soggiorni fino a tre mesi non e' richiesto il permesso di soggiorno ed il
nulla osta di cui al comma 4 e' sostituito da una comunicazione allo
sportello unico della prefettura - ufficio territoriale del Governo della
provincia in cui e' svolta l'attivita' di ricerca da parte dello straniero,
entro otto giorni dall'ingresso. La comunicazione e' corredata da copia
autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell'altro Stato, che
preveda un periodo di ricerca in Italia e la disponibilita' di risorse,
nonche' una polizza di assicurazione sanitaria valida per il periodo di
permanenza sul territorio nazionale, unitamente ad una dichiarazione
dell'istituto presso cui si svolge l'attivita'. Per periodi superiori a tre
mesi, il soggiorno e' subordinato alla stipula della convenzione di
accoglienza con un istituto di ricerca di cui comma 1 e si applicano le
disposizioni di cui ai commi 4 e 7. In attesa del rilascio del permesso di
soggiorno e' comunque consentita l'attivita' di ricerca. |
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TITOLO
IV |
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DIRITTO
ALLĠUNITAĠ FAMILIARE E TUTELA DEI MINORI |
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Art.
28 |
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(Diritto
all'unit familiare) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 26) |
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1.
Il diritto a mantenere o a riacquistare lĠunit familiare nei confronti dei
familiari stranieri riconosciuto, alle condizioni previste dal presente
testo unico, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore a un anno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o
per motivi familiari. |
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2.
Ai familiari stranieri di cittadini italiani o di uno Stato membro
dellĠUnione Europea continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656[22],
fatte salve quelle pi favorevoli del presente testo unico o del regolamento
di attuazione. |
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3.
In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare
attuazione al diritto all'unit familiare e riguardanti i minori, deve essere
preso in considerazione con carattere di priorit il superiore interesse del
fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della
Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176. |
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Art.29 |
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(Ricongiungimento familiare) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 27) |
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1.
Lo straniero pu chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: |
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a) coniuge; |
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b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori
del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora
esistente, abbia dato il suo consenso; |
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c) figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non
possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione
del loro stato di salute; |
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d) genitori a carico che non dispongano di un adeguato
sostegno familiare nel Paese di origine o di provenienza. |
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2.
Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di et inferiore a
diciotto anni al momento della presentazione dellĠistanza di
ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono
equiparati ai figli. |
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3.
Salvo quanto previsto dallĠarticolo 29-bis, lo straniero che richiede il
ricongiungimento deve dimostrare la disponibilit: |
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a) di un alloggio che rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneit
igienico-sanitaria accertati dallĠAzienda unit sanitaria locale competente
per territorio. Nel caso di un figlio di et inferiore agli anni 14 al
seguito di uno dei genitori, sufficiente il consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorer; |
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b)
di un reddito annuo derivante da fonti
lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dellĠimporto annuo
dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre familiari,
al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il
ricongiungimento di quattro o pi familiari. Per il ricongiungimento di due o
pi figli di et inferiore agli anni quattordici richiesto, in ogni caso,
un reddito minimo non superiore al doppio dellĠimporto annuo dellĠassegno
sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del
reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente. |
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4.
E' consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di
soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a
contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non
occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i
quali possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i
requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al comma 3. |
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5.
Salvo quanto disposto dallĠarticolo 4, comma 6, consentito lĠingresso, per
ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del
genitore naturale che dimostri, entro un anno dallĠingresso in Italia, il
possesso dei requisiti di disponibilit di alloggio e di reddito di cui al
comma 3. |
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6.
Al familiare autorizzato allĠingresso ovvero alla permanenza sul territorio
nazionale ai sensi dellĠarticolo 31, comma 3, rilasciato, in deroga a
quanto previsto dallĠarticolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza
minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal
Tribunale per il minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere
attivit lavorativa ma non pu essere convertito in permesso per motivi di
lavoro. |
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7.
La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della
documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, presentata allo
sportello unico per lĠimmigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale
di Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, la quale ne
rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente
incaricato del ricevimento. LĠufficio, acquisito dalla questura il parere
sulla insussistenza dei motivi ostativi allĠingresso dello straniero nel
territorio nazionale, di cui allĠarticolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata
lĠesistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un
provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti
del familiare per il quale e' stato rilasciato il predetto nulla osta
subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticita', da parte
dell'autorita' consolare italiana, della documantazione comprovante i
presupposti di parentela, coniugio, minore et o lo stato di salute. |
|
8.
Trascorsi novanta giorni dalla richiesta del nulla osta, lĠinteressato pu
ottenere il visto di ingresso
direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro
esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per
lĠimmigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della
relativa documentazione. |
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9.
La richiesta di ricongiungimento familiare respinta se accertato che il
matrimonio o lĠadozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire
allĠinteressato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato. |
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10.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano: |
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a)
quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e
la sua domanda non ancora stata oggetto di una decisione definitiva; |
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b)
agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai
sensi del decreto legislativo 7 aprie 2003, n.85 ovvero delle misure di cui
allĠarticolo 20; |
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c)
nelle ipotesi di cui allĠarticolo 5, comma 6. |
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Art.
29-bis |
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Ricongiungimento
familiare dei rifugiati |
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1.
Lo straniero al quale stato riconosciuto lo status di rifugiato pu
richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di
familiari e con la stessa procedura di cui allĠarticolo 29. Non si applicano,
in tal caso, le disposizioni di cui allĠarticolo 29, comma 3. |
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2.
Qualora un rifugiato non possa fornire documenti ufficiali che provino i suoi
vincoli familiari, in ragione del suo status, ovvero della mancanza di
unĠautorit riconosciuta o della presunta inaffidabilit dei documenti
rilasciati dallĠautorit locale, rilevata anche in sede di cooperazione
consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del
22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al
rilascio di certificazioni, ai sensi dellĠarticolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.200, sulla base delle verifiche
ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati. Pu essere fatto
ricorso, altres ad altri mezzi atti a provare lĠesistenza del vincolo
familiare, tra cui elementi tratti da documenti rilasciati dagli organismi
internazionali ritenuti idonei dal Ministero degli affari esteri. Il rigetto
della domanda non pu essere motivato unicamente dallĠassenza di documenti
probatori |
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3.
Se il rifugiato un minore non accompagnato, consentito lĠingresso ed il
soggiorno, ai fini del ricongiungimento, degli ascendenti diretti di primo
grado. |
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Art.30 |
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(Permesso
di soggiorno per motivi familiari) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 28) |
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1.
Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il
permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato: |
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a) allo straniero che ha fatto ingresso in
Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto
di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dallĠarticolo
29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al figlio minore; |
|
b)
agli stranieri regolarmente
soggiornanti ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto
matrimonio nel territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato
membro dellĠUnione europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti; |
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c)
al familiare straniero regolarmente
soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno Stato membro dellĠUnione europea residenti in
Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso
il permesso del familiare convertito in permesso di soggiorno per motivi
familiari. La conversione pu essere richiesta entro un anno dalla data di
scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare.
Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un
valido permesso di soggiorno da parte del familiare; |
|
d) al genitore straniero, anche naturale, di
minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per
motivi familiari rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido
titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato
privato della potest genitoriale secondo la legge italiana. |
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1-bis. Il permesso di soggiorno nei casi di cui al comma 1, lettera b),
immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non seguita
lĠeffettiva convivenza salvo che dal matrimonio sia nata prole. La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso
di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), e' rigettata e il
permesso di soggiorno e' revocato se e' accertato che il matrimonio o
l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere
all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato. |
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2.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari consente l'accesso ai servizi
assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale,
l'iscrizione nelle liste di collocamento, lo svolgimento di lavoro
subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi di et per lo svolgimento di
attivit di lavoro. |
|
3.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del
permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per
il ricongiungimento ai sensi dellĠarticolo 29 ed rinnovabile insieme con
questĠultimo. |
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4.
(...) |
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5.
In caso di morte del familiare in possesso dei requisiti
per il ricongiungimento e in caso di separazione legale o di
scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere la carta
di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di et, il permesso di
soggiorno pu essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i
requisiti minimi di et per lo svolgimento di attivit di lavoro. |
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6.
Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonch contro gli altri provvedimenti
dell'autorit amministrativa in materia di diritto all'unit familiare,
l'interessato pu presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica
del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito lĠinteressato, nei modi
di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il
decreto che accoglie il ricorso pu disporre il rilascio del visto anche in
assenza del nulla osta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di
bollo e di registro e da ogni altra tassa. LĠonere derivante
dallĠapplicazione del presente comma valutato in lire 150 milioni annui a
decorrere dallĠanno 1998. |
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Art.
31 |
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(Disposizioni
a favore dei minori) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 29) |
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1.
Il figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente
soggiornante iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno
di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno
di et e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive,
ovvero la pi favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al
medesimo limite di et il minore che risulta affidato ai sensi dellĠarticolo
4 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello
straniero al quale affidato e segue la condizione giuridica di
questĠultimo, se pi favorevole. LĠassenza occasionale e temporanea dal
territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo
dellĠiscrizione. |
|
2.
Al compimento del quattordicesimo anno di et al minore iscritto nel permesso
di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero
affidatario rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido
fino al compimento della maggiore et, ovvero una carta di soggiorno. |
|
3.
Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo
psicofisico e tenuto conto dell'et e delle condizioni di salute del minore
che si trova nel territorio italiano, pu autorizzare l'ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre
disposizioni del presente testo unico. LĠautorizzazione revocata quando
vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per
attivit del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la
permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza
diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva
competenza. |
|
4.
Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l'espulsione
di un minore straniero il provvedimento adottato, su richiesta del
questore, dal Tribunale per i minorenni. |
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Art.
32 |
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(Disposizioni
concernenti minori affidati |
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al
compimento della maggiore et) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 30) |
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1.
Al compimento della maggiore et, allo straniero nei cui confronti sono state
applicate le disposizioni di cui allĠarticolo 31, commi 1 e 2, e ai minori
comunque affidati ai sensi dellĠarticolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
pu essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di
accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o
di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal
possesso dei requisiti di cui allĠarticolo 23. |
|
1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu essere
rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro
subordinato o autonomo, al compimento della maggiore et, semprech non sia
intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui
allĠarticolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi
per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione
sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia
rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dellĠarticolo 52 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. |
|
1-ter. LĠente gestore dei progetti deve garantire e provare con
idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore et del
minore straniero di cui al comma 1-bis, che lĠinteressato si trova sul
territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per
non meno di due anni, ha la disponibilit di un alloggio e frequenta corsi di
studio ovvero svolge attivit lavorativa retribuita nelle forme e con le
modalit previste dalla legge italiana, ovvero in possesso di contratto di
lavoro anche se non ancora iniziato. |
|
1-quater. Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai
sensi del presente articolo portato in detrazione dalle quote di ingresso
definite annualmente nei decreti di cui allĠarticolo 3, comma 4. |
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Art. 33 |
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(Comitato
per i minori stranieri ) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 31) |
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1.
Al fine di vigilare sulle modalit di soggiorno dei minori stranieri
temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le
attivit delle amministrazioni interessate istituito, senza ulteriori oneri
a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari
esteri, dell'interno e di grazia
e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonch da due rappresentanti dellĠAssociazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dellĠUnione
province dĠItalia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni
maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della
famiglia. |
|
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i compiti del Comitato di
cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in
conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del
20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio
1991, n. 176. In particolare sono stabilite: a) le regole e le modalita'
per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei minori
stranieri (É)in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito
di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti,
associazioni o famiglie italiane, nonche' per l'affidamento temporaneo e per
il rimpatrio dei medesimi; b)
le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti
nel territorio dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali
degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo del Comitato di cui al
comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini dell'accoglienza, del
rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia nel
Paese d'origine o in un Paese terzo. |
|
2-bis.
Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le
finalita' di cui al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel
caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento
giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla osta, salvo che
sussistano inderogabili esigenze processuali. |
|
3.
Il Comitato si avvale, per lĠespletamento delle attivit di competenza, del
personale e dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ha sede presso il Dipartimento
medesimo. |
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TITOLO
V |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA, NONCHEĠ DI ISTRUZIONE, ALLOGGIO, PARTECIPAZIONE ALLA
VITA PUBBLICA E INTEGRAZIONE SOCIALE. |
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CAPO
I |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA |
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Art.
34 |
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(Assistenza
per gli stranieri |
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iscritti
al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 32) |
|
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1.
Hanno lĠobbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale e hanno parit
di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani per quanto attiene allĠobbligo contributivo, allĠassistenza erogata
in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validit
temporale : |
|
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che
abbiano in corso regolari attivit di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento; |
|
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che
abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato,
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per
acquisto della cittadinanza. |
|
2.
LĠassistenza sanitaria spetta altres ai familiari a carico regolarmente
soggiornanti. Nelle more dellĠiscrizione al servizio sanitario nazionale ai
minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale
assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti. |
|
3.
Lo straniero regolarmente soggiornante, non rientrante tra le categorie
indicate nei commi 1 e 2 tenuto ad assicurarsi contro il rischio di
malattie, infortunio e maternit mediante stipula di apposita polizza assicurativa
con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio
nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida
anche per i familiari a carico. Per lĠiscrizione al servizio sanitario
nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un
contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i
cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nellĠanno precedente
in Italia e allĠestero. L'ammontare del contributo determinato con decreto
del Ministro della sanit di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e non pu essere inferiore al
contributo minimo previsto dalle norme vigenti. |
|
4.
LĠiscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale pu essere altres
richiesta: |
|
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia
titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio ; |
|
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti
collocati alla pari, ai sensi dellĠaccordo europeo sul collocamento alla
pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio
1973 n. 304. |
|
5.
I soggetti di cui al comma 4 sono tenuti a corrispondere per lĠiscrizione al
servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un
contributo annuale forfettario
negli importi e secondo
le modalit previsti dal decreto di cui al comma 3. |
|
6.
Il contributo per gli stranieri indicati al comma 4, lettere a) e b) non
valido per i familiari a carico. |
|
7.
Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale iscritto nella
azienda sanitaria locale del comune in cui dimora secondo le modalit
previste dal regolamento di attuazione. |
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Art.
35 |
|
(Assistenza
sanitaria per gli stranieri |
|
non
iscritti al Servizio sanitario nazionale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 33) |
|
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|
1.
Per le prestazioni sanitarie erogate ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale
devono essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali
prestazioni, le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai
sensi dellĠarticolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni. |
|
2.
Restano salve le norme che disciplinano lĠassistenza sanitaria ai cittadini
stranieri in Italia in base a trattati
e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocit
sottoscritti dallĠItalia. |
|
3.
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con
le norme relative allĠingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, ancorch continuative, per malattia ed
infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia
della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: |
|
a) la tutela sociale della gravidanza e della
maternit, a parit di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle
leggi 29 luglio 1975, n. 405, e
22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del Ministro della sanit 6 marzo 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995, a parit di
trattamento con i cittadini italiani ; |
|
b) la tutela della salute del minore in
esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; |
|
c) le vaccinazioni secondo la normativa e
nellĠambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati
dalle regioni; |
|
d) gli interventi di profilassi internazionale; |
|
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle
malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai. |
|
4.
Le prestazioni di cui al comma 3 sono erogate senza oneri a carico dei
richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le
quote di partecipazione alla spesa a parit con i cittadini italiani. |
|
5.
L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con
le norme sul soggiorno non pu comportare alcun tipo di segnalazione
all'autorit, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parit di
condizioni con il cittadino italiano. |
|
6.
Fermo restando il finanziamento delle prestazioni ospedaliere urgenti o
comunque essenziali a carico del Ministero dellĠinterno, agli oneri recati
dalle rimanenti prestazioni contemplate nel comma 3, nei confronti degli
stranieri privi di risorse economiche sufficienti, si provvede nell'ambito
delle disponibilit del Fondo sanitario nazionale, con corrispondente
riduzione dei programmi riferiti agli interventi di emergenza. |
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Art.
36 |
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(Ingresso
e soggiorno per cure mediche) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 34) |
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1.
Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e lĠeventuale
accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il
relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare
una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il
tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del
trattamento terapeutico, devono attestare lĠavvenuto deposito di una somma a
titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni
sanitarie richieste, secondo modalit stabilite dal regolamento di
attuazione, nonch documentare la disponibilit in Italia di vitto e alloggio
per lĠaccompagnatore e per il periodo di convalescenza dellĠinteressato. La
domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso pu anche
essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse. |
|
2.
Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per
cure mediche altres consentito nellĠambito di programmi umanitari definiti
ai sensi dellĠarticolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517, previa autorizzazione del Ministero della sanit dĠintesa con il
Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che
fanno carico al fondo sanitario nazionale. |
|
3.
Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata
presunta del trattamento terapeutico ed rinnovabile finch durano le
necessit terapeutiche documentate. |
|
4.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale. |
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CAPO
II |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE |
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E
DIRITTO ALLO STUDIO E PROFESSIONE |
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Art.
37 |
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(Attivit
professionali) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 35) |
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1.
Agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli
professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio
delle professioni, consentita,
in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza
italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel caso di professioni
sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali da istituire presso i
Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione.
L'iscrizione ai predetti albi o elenchi condizione necessaria per
l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. Non
possono usufruire della deroga gli stranieri che sono stati ammessi in
soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o di specializzazione, salvo
autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza. |
|
2.
Le modalit, le condizioni ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio
delle professioni e per il
riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti in
Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni per
il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti, di
concerto con il Ministro dellĠuniversit e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria
interessate. |
|
3.
Gli stranieri di cui al comma 1, a decorrere dalla scadenza del termine ivi
previsto, possono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali
nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo
percentuali massime di impiego definite in conformit ai criteri stabiliti
dal regolamento di attuazione. |
|
4.
In caso di lavoro subordinato, garantita la parit di trattamento
retributivo e previdenziale con i cittadini italiani. |
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Art.
38 |
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(Istruzione
degli stranieri. Educazione interculturale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 36) |
|
legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.9, commi 4 e 5) |
|
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|
1.
I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti allĠobbligo
scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di
diritto allĠistruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla
vita della comunit scolastica. |
|
2.
LĠeffettivit del diritto allo studio garantita dallo Stato, dalle Regioni
e dagli enti locali anche mediante lĠattivazione di appositi corsi ed
iniziative per lĠapprendimento della lingua italiana. |
|
3.
La comunit scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come
valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le
culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte
alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua dĠorigine e alla
realizzazione di attivit interculturali comuni. |
|
4.
Le iniziative e le attivit di cui al comma 3 sono realizzate sulla base di
una rilevazione dei bisogni locali e di una programmazione territoriale
integrata, anche in convenzione con le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o
consolari dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato. |
|
5.
Le istituzioni scolastiche, nel quadro di una programmazione territoriale
degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le Regioni e gli enti
locali, promuovono: |
|
a) lĠaccoglienza degli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti mediante lĠattivazione di corsi di alfabetizzazione
nelle scuole elementari e medie ; |
|
b) la realizzazione di unĠofferta culturale
valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che intendano
conseguire il titolo di studio della scuola dellĠobbligo ; |
|
c) la predisposizione di percorsi integrativi
degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del conseguimento del
titolo dellĠobbligo o del diploma di scuola secondaria superiore ; |
|
d) la realizzazione ed attuazione di corsi di
lingua italiana ; |
|
e) la realizzazione di corsi di formazione anche
nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore per
lĠItalia. |
|
6. Le regioni, anche attraverso altri
enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali,
anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti
universitari. Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori
comunitari e per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono
attuati specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di
origine. |
|
7.
Con regolamento adottato ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del presente
capo, con specifica indicazione: |
|
a) delle modalit di realizzazione di specifici
progetti nazionali e locali, con particolare riferimento allĠattivazione di
corsi intensivi di lingua italiana nonch dei corsi di formazione ed
aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di
ogni ordine e grado e dei criteri per lĠadattamento dei programmi di
insegnamento; |
|
b) dei criteri per il riconoscimento dei titoli
di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza ai fini
dellĠinserimento scolastico , nonch dei criteri e delle modalit di
comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, anche con lĠausilio di
mediatori culturali qualificati; |
|
c) dei criteri per lĠiscrizione e l'inserimento
nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per la ripartizione
degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione di specifiche
attivit di sostegno linguistico; |
|
d) dei criteri per la stipula delle convenzioni
di cui ai commi 4 e 5. |
|
|
|
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|
Art.
39 |
|
(Accesso
ai corsi delle universit) |
|
|
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 37) |
|
|
|
1.
In materia di accesso allĠistruzione universitaria e di relativi interventi
per il diritto allo studio assicurata la parit di trattamento tra lo
straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalit di cui al
presente articolo. |
|
2.
Le universit, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilit
finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del
documento programmatico di cui allĠarticolo 3, promuovendo lĠaccesso degli
stranieri ai corsi universitari di cui allĠarticolo 1 della legge 19 novembre
1990, n. 341, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo
allĠinserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con gli
atenei stranieri per la mobilit studentesca, nonch organizzando attivit di
orientamento e di accoglienza. |
|
3.
Con il regolamento di attuazione sono disciplinati : |
|
a)
gli adempimenti richiesti agli
stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di
soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalit di
prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini
italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato in
luogo della dimostrazione di disponibilit di mezzi sufficienti di
sostentamento da parte dello studente straniero; |
|
b) la rinnovabilita' del permesso di soggiorno per motivi di
studio, anche ai fini della prosecuzione del corso di studi con l'iscrizione
ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo straniero ha fatto
ingresso, previa autorizzazione dell'universita', e l'esercizio di attivita'
di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare di tale
permesso; |
|
c)
lĠerogazione di borse di studio,
sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso
successivi al primo, in coordinamento
con la concessione delle provvidenze previste dalla normativa vigente
in materia di diritto allo studio universitario e senza obbligo di
reciprocit; |
|
d) i criteri per la valutazione della
condizione economica dello straniero ai fini dellĠuniformit di trattamento
in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera c); |
|
e) la realizzazione di corsi di lingua italiana
per gli stranieri che intendono accedere allĠistruzione universitaria in
Italia; |
|
f) il riconoscimento dei titoli di studio
conseguiti allĠestero. |
|
4.
In base alle norme previste dal presente articolo e dal regolamento di
attuazione, sulla base delle disponibilit comunicate dalle universit,
disciplinato annualmente, con decreto del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro dellĠuniversit e della ricerca scientifica e
tecnologica e con il Ministro dellĠinterno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei permessi
di soggiorno per lĠaccesso allĠistruzione universitaria degli studenti
stranieri residenti allĠestero. Lo schema di decreto trasmesso al
Parlamento per lĠacquisizione del parere delle Commissioni competenti per
materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni. |
|
4-bis. Nel rispetto degli accordi internazionali ed europei cui l'Italia
aderisce, lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio
rilasciato da uno Stato appartenente all'Unione europea, in quanto iscritto
ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, puo'
fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza necessita'
del visto per proseguire gli studi gia' iniziati nell'altro Stato o per
integrarli con un programma di studi ad esso connessi, purche' abbia i
requisiti richiesti per il soggiorno ai sensi del presente testo unico e
qualora congiuntamente: |
|
a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale
con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi
di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni; |
|
b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione,
proveniente dalle autorita' accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha
svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da
svolgere in Italia e' effettivamente complementare al programma di studi gia'
svolto. |
|
4-ter. Le condizioni di cui al comma 4-bis, lettera a) non sono
richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda
obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia. |
|
5.
é comunque consentito lĠaccesso ai corsi
universitari e alle scuole di specializzazione delle universitaĠ, a parit di condizioni con gli studenti italiani, agli
stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per
lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo
politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri
regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio
superiore conseguito in Italia, nonch agli stranieri, ovunque residenti, che
sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane allĠestero o delle
scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o allĠestero,
oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento
dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per
lĠingresso per studio. |
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|
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Art. 39-bis |
|
(Soggiorno di studenti, scambio di alunni, tirocinio
professionale) |
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1. E' consentito l'ingresso e il soggiorno per motivi di studio,
secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione, dei cittadini
stranieri: |
|
a) maggiori di eta' ammessi a frequentare corsi di studio negli
istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore; |
|
b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e
tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto
del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri
dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281; |
|
c) minori di eta' non inferiore a quindici anni in presenza di
adeguate forme di tutela; |
|
d) minori di eta' non inferiore a quattordici anni che
partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal
Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal
Ministero dell'universita' e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attivita'
culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole
secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche. |
|
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CAPO
III |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ALLOGGIO E |
|
ASSISTENZA
SOCIALE |
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Art.
40 |
|
(Centri
di accoglienza. Accesso allĠabitazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 38) |
|
|
|
1.
Le regioni, in collaborazione con le province e con i comuni e con le
associazioni e le organizzazioni di volontariato predispongono centri di
accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture ospitanti cittadini
italiani o cittadini di altri Paesi dellĠUnione europea, stranieri
regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano
temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie
esigenze alloggiative e di sussistenza. (É) |
|
1-bis. LĠaccesso
alle misure di integrazione sociale riservato agli stranieri non
appartenenti a Paesi dellĠUnione europea che dimostrino di essere in regola
con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia ai sensi del presente
testo unico e delle leggi e regolamenti vigenti in materia. |
|
2.
I centri di accoglienza sono finalizzati a rendere autosufficienti gli
stranieri ivi ospitati nel pi breve tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono,
ove possibile, ai servizi sociali e culturali idonei a favorire lĠautonomia e
lĠinserimento sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti
gestionali e strutturali dei centri e consente convenzioni con enti privati e
finanziamenti. |
|
3.
Per centri di accoglienza si intendono le strutture alloggiative che, anche
gratuitamente, provvedono alle immediate esigenze alloggiative ed alimentari,
nonch, ove possibile, allĠofferta di occasioni di apprendimento della lingua
italiana, di formazione professionale, di scambi culturali con la popolazione
italiana, e allĠassistenza socio-sanitaria degli stranieri impossibilitati a
provvedervi autonomamente per il tempo strettamente necessario al
raggiungimento dellĠautonomia personale per le esigenze di vitto e alloggio
nel territorio in cui vive lo straniero. |
|
4.
Lo straniero regolarmente soggiornante pu accedere ad alloggi sociali,
collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi
regionali, dai comuni di maggiore insediamento degli stranieri o da
associazioni, fondazioni o organizzazioni di volontariato ovvero da altri
enti pubblici o privati, nellĠambito di strutture alloggiative,
prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e
stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione alloggiativa dignitosa a
pagamento, secondo quote calmierate,
nellĠattesa del reperimento di un alloggio ordinario in via
definitiva. |
|
5.
(...) |
|
6.
Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli
stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno
almeno biennale e che esercitano una regolare attivit di lavoro subordinato
o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parit con i
cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai
servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da
ogni regione o dagli enti locali per agevolare lĠaccesso alle locazioni
abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e
locazione della prima casa di abitazione. |
|
|
|
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|
Art.
41 |
|
(Assistenza
sociale) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 39) |
|
|
|
1. Gli stranieri titolari della carta di
soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno,
nonch i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di
soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione
delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza
sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di
Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli
invalidi civili e per gli indigenti.[23] |
|
|
|
|
|
CAPO
IV |
|
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|
DIPOSIZIONI
SULLĠINTEGRAZIONE SOCIALE, SULLE DISCRIMINAZIONI E ISTITUZIONE DEL FONDO PER
LE |
|
POLITICHE
MIGRATORIE |
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|
Art.
42 |
|
(Misure
di integrazione sociale) |
|
|
|
(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 40; |
|
legge
30 dicembre 1986, n. 943, art.2) |
|
|
|
1.
Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nellĠambito delle proprie
competenze, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le
organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonch in collaborazione
con le autorit o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine,
favoriscono: |
|
a) le attivit intraprese in favore degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine di effettuare
corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole e dalle
istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389, e
successive modificazioni ed integrazioni; |
|
b) la diffusione di ogni informazione utile
al positivo inserimento degli
stranieri nella societ italiana in particolare riguardante i loro
diritti e i loro doveri, le
diverse opportunit di integrazione e crescita personale e comunitaria
offerte dalle amministrazioni pubbliche e dallĠassociazionismo, nonch alle
possibilit di un positivo reinserimento nel Paese di origine; |
|
c) la conoscenza e la valorizzazione delle
espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di
informazione sulle cause dellĠimmigrazione e di prevenzione delle
discriminazioni razziali o della
xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche
scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo prodotti nella lingua originale
dei Paesi di origine degli stranieri residenti in Italia o provenienti da essi; |
|
d) la realizzazione di convenzioni con associazioni regolarmente iscritte nel registro di
cui al comma 2 per lĠimpiego
allĠinterno delle proprie strutture di
stranieri, titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno
di durata non inferiore a due anni, in qualit di mediatori interculturali al
fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri
appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguisitici e religiosi; |
|
e) lĠorganizzazione di corsi di formazione,
ispirati a criteri di convivenza in una societ multiculturale e di
prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati agli operatori degli organi
e uffici pubblici e degli enti privati che hanno rapporti abituali con
stranieri o che esercitano competenze rilevanti in materia di immigrazione. |
|
2. Per i fini indicati nel comma 1
istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali un
registro delle associazioni
selezionate secondo criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione. |
|
3.
Ferme restando le iniziative promosse dalle regioni e dagli enti locali, allo
scopo di individuare, con la
partecipazione dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione
degli ostacoli che impediscono lĠeffettivo esercizio dei diritti e dei doveri
dello straniero, istituito presso il Consiglio nazionale dellĠeconomia e
del lavoro, un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale
dellĠeconomia e del lavoro, nellĠambito delle proprie attribuzioni, svolge
inoltre compiti di studio e promozione di attivit volte a favorire la
partecipazione degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni sulla applicazione
della presente legge. |
|
4.
Ai fini dellĠacquisizione delle osservazioni degli enti e delle associazioni
nazionali maggiormente attivi nellĠassistenza e nellĠintegrazione degli
immigrati di cui allĠarticolo 3, comma 1, e del collegamento con i Consigli
territoriali di cui allĠart. 3, comma 6, nonch dellĠesame delle
problematiche relative alla condizione degli stranieri immigrati, istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi
degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente
del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della
Consulta sono chiamati a far
parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: |
|
a) rappresentanti delle associazioni e degli enti
presenti nell'organismo di cui al comma 3 e rappresentanti delle associazioni
che svolgono attivita' particolarmente significative nel settore
dell'immigrazione in numero non inferiore a dieci; |
|
b) rappresentanti
degli stranieri extracomunitari designati dalle associazioni pi
rappresentative operanti in Italia, in numero non inferiore a sei; |
|
c) rappresentanti
designati dalle confederazioni sindacali nazionali degli stranieri, in numero
non inferiore a quattro; |
|
d) rappresentanti
designati dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei
diversi settori economici, in numero non inferiore a tre; |
|
e) otto
esperti designati rispettivamente dai Ministeri del lavoro e della previdenza
sociale, della pubblica istruzione, dell'interno, di grazia e giustizia,
degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della solidariet
sociale e delle pari opportunit; |
|
f) otto rappresentanti delle autonomie locali, di
cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), uno dall'Unione delle province italiane (UPI) e quattro
dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281; |
|
g) due rappresentanti del Consiglio nazionale
dellĠeconomia e del lavoro (CNEL); |
|
g bis) esperti dei problemi dell'immigrazione in numero non superiore
a dieci. |
|
5.
Per ogni membro effettivo della Consulta nominato un supplente. |
|
6.
Resta ferma la facolt delle regioni di istituire, in analogia con quanto
disposto al comma 4, lettere a), b), c), d) e g), con competenza nelle
materie loro attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte
regionali per i problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro
famiglie. |
|
7.
Il regolamento di attuazione stabilisce le modalit di costituzione e
funzionamento della Consulta di cui al comma 4 e dei consigli territoriali. |
|
8.
La partecipazione alle Consulte di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al
presente articolo e dei supplenti gratuita, con esclusione del rimborso
delle eventuali spese di viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla
pubblica amministrazione e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i
predetti organi. |
|
|
|
|
|
|
|
Art.
43 |
|
(Discriminazione
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) |
|
|
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 41) |
|
|
|
1. Ai fini del presente capo, costituisce
discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente,
comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla
razza, il colore, lĠascendenza o lĠorigine nazionale o etnica, le convinzioni
e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o lĠeffetto di distruggere o di
compromettere il riconoscimento, il godimento o lĠesercizio, in condizioni di
parit, dei diritti umani e delle libert fondamentali in campo politico,
economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. |
|
2. In ogni caso compie un atto di
discriminazione: |
|
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata
di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessit
che nellĠesercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di
un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di
straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o
nazionalit, lo discriminino ingiustamente; |
|
b) chiunque imponga condizioni pi svantaggiose
o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero
soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalit; |
|
c) chiunque illegittimamente imponga condizioni
pi svantaggiose o si rifiuti di fornire lĠaccesso allĠoccupazione,
allĠalloggio, allĠistruzione, alla formazione e ai servizi sociali e
socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia
soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una
determinata razza, religione, etnia o nazionalit; |
|
d) chiunque impedisca, mediante azioni od
omissioni, lĠesercizio di unĠattivit economica legittimamente intrapresa da
uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto in ragione della
sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
confessione religiosa, etnia o nazionalit; |
|
e) il datore di lavoro o i suoi preposti i
quali, ai sensi dellĠarticolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come
modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, e dalla legge 11
maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un
effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in
ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o
linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta
ogni trattamento pregiudizievole conseguente allĠadozione di criteri che
svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un
determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione
religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo
svolgimento dellĠattivit lavorativa. |
|
3. Il presente articolo e lĠarticolo 44 si
applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei
confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati
membri dellĠUnione europea presenti in Italia. |
|
|
|
|
|
Art.
44 |
|
(Azione
civile contro la discriminazione) |
|
|
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 42) |
|
|
|
1. Quando il comportamento di un privato o
della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice pu, su istanza di parte,
ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni
altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti
della discriminazione. |
|
2. La domanda si propone con ricorso
depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del tribunale in composizione monocratica del luogo
di domicilio dellĠistante. |
|
3. Il tribunale in
composizione monocratica, sentite le parti, omessa ogni formalit non
essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene pi opportuno
agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini
del provvedimento richiesto. |
|
4. Il tribunale in
composizione monocratica provvede con ordinanza allĠaccoglimento o al
rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette i provvedimenti
richiesti che sono immediatamente esecutivi. |
|
5. Nei casi di urgenza il tribunale in composizione monocratica provvede con
decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso
fissa, con lo stesso decreto, lĠudienza di comparizione delle parti davanti a
s entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando allĠistante
un termine non superiore a otto giorni per la notificazione del ricorso e del
decreto. A tale udienza il tribunale in
composizione monocratica, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i
provvedimenti emanati nel decreto. |
|
6. Contro i provvedimenti del tribunale in composizione monocratica ammesso
reclamo al tribunale nei termini di cui allĠarticolo 739, secondo comma, del codice di procedura
civile. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del
codice di procedura civile. |
|
7. Con la decisione che definisce il giudizio
il giudice pu altres
condannare il convenuto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale. |
|
8. Chiunque elude lĠesecuzione di
provvedimenti del tribunale in composizione
monocratica di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del tribunale di cui al comma 6
punito ai sensi dell'articolo 388, primo comma, del codice penale. |
|
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la
sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione
della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica,
della confessione religiosa o della cittadinanza pu dedurre elementi di fatto
anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi
contributivi, allĠassegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti,
alla progressione in carriera e ai licenziamenti dellĠazienda interessata. Il
giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui allĠarticolo 2729, primo
comma, del codice civile. |
|
10. Qualora il datore di lavoro ponga in
essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo,
anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i
lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso pu essere presentato dalle rappresentanze locali delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il
giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso
presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di
definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di rimozione
delle discriminazioni accertate. |
|
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dellĠarticolo 43 posti in essere da imprese alle
quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dello Stato
o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti
allĠesecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture,
immediatamente comunicato dal tribunale in
composizione monocratica, secondo le modalit previste dal regolamento
di attuazione, alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano
disposto la concessione del beneficio, incluse le agevolazioni finanziarie o
creditizie, o dellĠappalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio
e, nei casi pi gravi, dispongono lĠesclusione del responsabile per due anni
da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie,
ovvero da qualsiasi appalto. |
|
12. Le regioni, in collaborazione con le
province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato
sociale, ai fini dellĠapplicazione delle norme del presente articolo e dello
studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e
di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle discriminazioni per
motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. |
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Art.
45 |
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(Fondo
nazionale per le politiche migratorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 43) |
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1. Presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie,
destinato al finanziamento delle
iniziative di cui agli articoli
20, 38, 40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali
dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del
Fondo, al netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3,
stabilito in lire 12.500 milioni per lĠanno 1997, in lire 58.000 milioni per
lĠanno 1998 e in lire 68.000 milioni per lĠanno 1999. Alla determinazione del
Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dellĠarticolo 11, comma 3,
lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed
integrazioni. Al Fondo affluiscono altres le somme derivanti da contributi e
donazioni eventualmente disposti da privati, enti, organizzazioni, anche
internazionali, da organismi dellĠUnione europea, che sono versati
allĠentrata del bilancio dello Stato per essere assegnati al predetto Fondo.
Il Fondo annualmente ripartito con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con i Ministri interessati. Il regolamento di
attuazione disciplina le modalit per la presentazione, lĠesame,
lĠerogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del finanziamento
del Fondo. |
|
2. Lo Stato, le regioni, le province, i
comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali o
pluriennali relativi a proprie iniziative e attivit concernenti
lĠimmigrazione, con particolare riguardo allĠeffettiva e completa attuazione
operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle
attivit culturali, formative, informative, di integrazione e di promozione
di pari opportunit. I programmi sono adottati secondo i criteri e le
modalit indicati dal regolamento di attuazione e indicano le iniziative
pubbliche e private prioritarie per il finanziamento da parte del Fondo,
compresa l'erogazione di contributi agli enti locali per l'attuazione del
programma. |
|
3. Con effetto dal mese successivo alla data
di entrata in vigore della legge
6 marzo 1998, n. 40, e comunque da data non successiva al 1Ħ gennaio 1998, il
95 per cento delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, destinato
al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto dal
mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico tale
destinazione disposta per lĠintero ammontare delle predette somme. A tal
fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata del bilancio dello
Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, soppresso a
decorrere dal 1Ħ gennaio 2000. |
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Art.
46 |
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(Commissione
per le politiche di integrazione) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 44) |
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1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per
gli affari sociali istituita la commissione per le politiche di
integrazione. |
|
2. La commissione ha i compiti di predisporre
per il Governo, anche ai fini dellĠobbligo di riferire al Parlamento, il
rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per lĠintegrazione
degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di tali
politiche nonch di fornire risposta a quesiti posti dal Governo concernenti
le politiche per lĠimmigrazione, interculturali, e gli interventi contro il
razzismo. |
|
3.
La commissione composta da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali e del Dipartimento per
le pari opportunita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari
esteri, dellĠinterno, di grazia e giustizia, del lavoro e della previdenza
sociale, della sanit, della pubblica istruzione, nonch da un numero massimo
di dieci esperti, con qualificata esperienza nel campo dellĠanalisi sociale,
giuridica ed economica dei problemi dellĠimmigrazione, nominati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per la
solidariet sociale. Il presidente della commissione scelto tra i
professori universitari di ruolo esperti nelle materie suddette ed
collocato in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della commissione
i rappresentanti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza
Stato-citt ed autonomie locali di altre amministrazioni pubbliche
interessate a singole questioni oggetto di esame. |
|
4. Con il decreto di cui al comma 3 sono
determinati lĠorganizzazione della segreteria della commissione, istituita
presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nonch i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della
commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda avvalersi per lo
svolgimento dei propri compiti. |
|
5. Entro i limiti dello stanziamento annuale
previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di cui
allĠarticolo 45, comma 1, la commissione pu affidare lĠeffettuazione di
studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli
ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate dal
presidente della medesima, e provvedere allĠacquisto di pubblicazioni o
materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti. |
|
6. Per lĠadempimento dei propri compiti la
commissione pu avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle
regioni e degli enti locali. |
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TITOLO
VI |
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NORME
FINALI |
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Art.
47 |
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(
Abrogazioni) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 46) |
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1. Dalla data di entrata in vigore del
presente testo unico, sono abrogati: |
|
a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773; |
|
b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986,
n. 943, ad eccezione dellĠart. 3; |
|
c) il comma 13 dellĠarticolo 3 della legge 8
agosto 1995, n. 335. |
|
2.
Restano abrogate le seguenti disposizioni: |
|
a) lĠarticolo 151 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; |
|
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n.
152 ; |
|
c) lĠarticolo 12 della legge 30 dicembre 1986,
n. 943; |
|
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo e ottavo,
del decreto-legge 30 dicembre, 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33 ; |
|
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge
30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39; |
|
f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n.
50; |
|
g) l'articolo 116 del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. |
|
3. AllĠart. 20, comma 2, della legge 2
dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole: |
|
Ò,
sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o
multilaterali di reciprocit tra la Repubblica italiana e gli Stati di
origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste
nellĠambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppoÓ. |
|
4. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate
le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione
del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. |
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Art.
48 |
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(Copertura
finanziaria) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 48) |
|
|
|
1.
AllĠonere derivante dallĠattuazione della legge 6 marzo 1998, n. 40 e del
presente testo unico, valutato in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire
124.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede: |
|
a) quanto a lire 22.500 milioni per lĠanno
1997 e a lire 104.000 milioni
per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1997-1999 al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per lĠanno 1997, allo scopo parzialmente
utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per lĠanno 1997 e a lire 29.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, lĠaccantonamento relativo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; quanto a
lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 lĠaccantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
lĠaccantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione; quanto a
lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, lĠaccantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri; |
|
b) quanto a lire 20.000 milioni per ciascuno
degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per lĠanno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento
relativo al Ministero dellĠinterno. |
|
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio. |
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|
Art.
49 |
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(Disposizioni finali e
transitorie) |
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(Legge
6 marzo 1998, n. 40, art. 49) |
|
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1.
Nella prima applicazione delle disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40 e
del presente testo unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne
fossero provviste delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la
trasmissione in via telematica dei dati di identificazione personale nonch
delle operazioni necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e
il sistema informativo della Direzione centrale della polizia criminale. |
|
1-bis. Agli stranieri gia' presenti nel territorio
dello Stato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo
1998, n. 40, in possesso dei requisiti stabiliti dal decreto di
programmazione dei flussi per il 1998 emanato ai sensi dell'articolo 3, comma
4, in attuazione del documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1,
che abbiano presentato la relativa domanda con le modalita' e nei termini
previsti dal medesimo decreto, puo' essere rilasciato il permesso di
soggiorno per i motivi ivi indicati.
Per gli anni successivi al 1998, gli ingressi per motivi di lavoro di
cui all'articolo 3, comma 4, restano disciplinati secondo le modalita' ivi
previste. In mancanza dei requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio
dello Stato, si applicano le misure previste dal presente testo unico. |
|
2. AllĠonere conseguente allĠapplicazione del comma
1, valutato in lire 8.000
milioni per lĠanno 1998, si provvede a carico delle risorse di cui
allĠarticolo 48 e comunque nel rispetto del tetto massimo di spesa ivi
previsto. |
|
2-bis. Per il perfezionamento delle operazioni di
identificazione delle persone detenute o internate, il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria adotta modalita' di effettuazione dei
rilievi segnaletici conformi a quelle gia' in atto per le questure e si
avvale delle procedure definite d'intesa con il Dipartimento della pubblica
sicurezza. |
|
C. P. *
Codice penale
(Disposizioni rilevanti)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 125/2008 |
|
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Art.
61 |
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Circostanze
aggravanti comuni |
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Aggravano
il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti
speciali , le circostanze seguenti: |
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1)
lĠavere agito per motivi abietti o futili; |
|
2)
lĠaver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per
conseguire o assicurare a s o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo
ovvero la impunit di un altro reato; |
|
3)
lĠavere nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dellĠevento; |
|
4)
lĠavere adoperato sevizie, o lĠaver agito con crudelt verso le persone; |
|
5)
lĠavere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da
ostacolare la pubblica o privata difesa; |
|
6)
lĠavere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si
sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di
arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato; |
|
7)
lĠavere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il
patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla
persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravit; |
|
8)
lĠavere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; |
|
9)
lĠavere commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei doveri
inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla
qualit di ministro di un culto; |
|
10)
lĠavere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona
incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualit di ministro del
culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente
diplomatico o consolare di uno Stato estero, nellĠatto o a causa
dellĠadempimento delle funzioni o del servizio; |
|
11)
lĠavere commesso il fatto con abuso di autorit o di relazioni domestiche,
ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione dĠopera, di
coabitazione, o di ospitalit. |
11)
lĠavere commesso il fatto con abuso di autorit o di relazioni domestiche,
ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione dĠopera, di
coabitazione, o di ospitalit; |
|
11-bis)
L'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul
territorio nazionale.[24] |
|
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Art.
235 |
|
Espulsione
dello straniero dallo Stato |
Espulsione
od allontanamento dello
straniero dallo Stato[25] |
|
|
LĠespulsione
dello straniero dal territorio dello Stato ordinata dal giudice, oltre che
nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia
condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni. Allo
straniero che trasgredisce allĠordine di espulsione, pronunciato dal giudice
si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica per il
caso di contravvenzione allĠordine di espulsione emanato dallĠAutorit
amministrativa. |
Il
giudice ordina l'espulsione dello
straniero ovvero l'allontanamento
dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell'Unione europea, oltre che nei
casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il
cittadino appartenente ad uno Stato membro dellĠUnione europea sia condannato alla reclusione per un tempo superiore
ai due anni. Ferme
restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza
personali, lĠespulsione e lĠallontanamento dal territorio dello Stato sono
eseguiti dal questore secondo le modalit di cui, rispettivamente,
allĠarticolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e allĠarticolo 20, comma 11, del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Il
trasgressore dell'ordine di
espulsione od allontanamento
pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.
In tal caso obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto, anche fuori dei
casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo.[26] |
|
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Art.
312 |
|
Espulsione
dello straniero |
Espulsione
od allontanamento dello
straniero dallo Stato[27] |
|
|
Lo
straniero, condannato a una pena restrittiva della libert personale per
taluno dei delitti preveduti da questo Titolo, espulso dallo Stato |
Il
giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal
territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge,
quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro
dell'Unione europea sia condannato
ad una pena restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti
preveduti da questo titolo. Ferme restando le disposizioni in materia di
esecuzione delle misure di sicurezza personali, lĠespulsione e
lĠallontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore
secondo le modalit di cui, rispettivamente, allĠarticolo 13, comma 4, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
allĠarticolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007,
n. 30.[28] |
|
Il
trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal
giudice e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. In tal caso
obbligatorio lĠarresto dellĠautore del fatto, anche fuori dei casi di
flagranza, e si procede con rito direttissimo.[29] |
|
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|
Art.
495 |
|
Falsa
attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identit o su
qualit personali proprie o di altri |
|
|
|
Chiunque
dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico,
lĠidentit o lo stato o altre qualit della propria o dellĠaltrui persona
punito con la reclusione fino a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi
commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un
atto pubblico. |
Chiunque
dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale lĠidentit, lo stato o altre qualit della propria o dellĠaltrui
persona punito con la reclusione da uno a sei anni. (...)[30] |
La
reclusione non inferiore ad un anno: |
La reclusione non
inferiore a due anni: |
1)
se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; |
1) se si tratta di
dichiarazioni in atti dello stato civile; |
2)
se la falsa dichiarazione sulla propria identit, sul proprio stato o sulle
proprie qualit personali resa da un imputato allĠAutorit giudiziaria,
ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale
una decisione penale viene iscritta sotto un falso nome. |
2)
se la falsa dichiarazione sulla propria identit, sul proprio stato o sulle
proprie qualit personali resa allĠautorit giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad
indagini, ovvero se per effetto
della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale
viene iscritta sotto falso nome.[31] |
La
pena diminuita se chi ha dichiarato il falso intendeva ottenere, per s o
per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative
sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci. |
(...)[32] |
|
|
|
|
|
|
|
Art.
495-ter[33] |
|
Fraudolente
alterazioni per impedire lĠidentificazione o lĠaccertamento di qualit
personali |
|
|
|
Chiunque,
al fine di impedire la propria o altrui identificazione altera parti del
proprio o dellĠaltrui corpo utili per consentire lĠaccertamento di identit o
di altre qualit personali, punito con la reclusione da uno a sei anni. Il
fatto aggravato se commesso nellĠesercizio di una professione sanitaria. |
|
|
|
|
Art.
496 |
|
False
dichiarazioni sulla identit o su qualit personali proprie o di altri |
|
|
|
Chiunque,
fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla
identit, sullo stato o su altre qualit della propria o dellĠaltura persona,
fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di
un pubblico servizio nellĠesercizio delle funzioni o del servizio, punito
con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire un milione (Û
516,46). |
Chiunque,
fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla
identit, sullo stato o su altre qualit della propria o dellĠaltrui persona,
fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di
un pubblico servizio, nellĠesercizio delle funzioni o del servizio, punito
con la reclusione da uno a cinque anni.[34] |
C. P. P. *
Codice di procedura penale
(Disposizioni rilevanti)
TESTO VIGENTE ALLĠINIZIO
DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 125/2008 |
|
|
Art. 51 |
|
Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore
della Repubblica distrettuale |
|
|
|
... |
|
3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati
o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-bis e
630 c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare lĠattivit delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonch per i delitti previsti
dallĠart. 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel comma 1 lett. a) sono
attribuite allĠufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo
del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. |
|
3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-bis se ne fa richiesta il
procuratore distrettuale il procuratore generale presso la Corte di Appello
pu, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero
per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal
procuratore della Repubblica presso il giudice competente. |
|
|
|
|
|
|
|
Art.381
|
|
Arresto
facoltativo in flagranza |
|
... |
|
2.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altres facolt di
arrestare chiunque colto in flagranza di uno dei seguenti delitti : |
|
a)
peculato mediante profitto dellĠerrore altrui previsto dallĠart. 316 c.p.; |
|
b)
corruzione per un atto contrario ai doveri dĠufficio prevista dagli artt. 319
(comma 4) e 321 c.p.; |
|
c)
violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dallĠart. 336 comma 2
c.p.; |
|
d)
commercio e somministrazione di medicina guasti e di sostanze alimentari
nocive previsti dagli artt. 443 e 444 c.p.; |
|
e)
corruzione di minorenni prevista dallĠart. 530 c.p.; |
|
f)
lesione personale prevista dallĠart. 582 c.p.; |
|
g)
furto previsto dallĠart. 624 c.p.; |
|
h)
danneggiamento aggravato a norma dellĠart. 635 comma 2 c.p.; |
|
i)
truffa prevista dallĠart. 640 c.p.; |
|
l)
appropriazione indebita prevista dallĠart. 646 c.p.; |
|
m)
alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste
dagli artt. 3 e 24 comma 1 della L. 18 aprile 1975 n. 110; |
|
m
bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso
previsti dall'art. 497-bis del codice penale. |
m
bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso
previsti dall'art. 497-bis del codice penale; |
|
m-ter)
falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identit o
su qualit personali proprie o di altri, prevista dallĠarticolo 495 del
codice penale; |
|
m-quater)
fraudolente alterazioni per impedire lĠidentificazione o lĠaccertamento di
qualit personali, previste dallĠarticolo 495-ter del codice penale.
[35] |
... |
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Art.656 |
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Esecuzione
delle pene detentive |
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... |
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9.
La sospensione dellĠesecuzione di cui al comma 5 non pu essere disposta: |
|
a)
nei confronti dei condannati per i delitti di cui allĠarticolo 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; |
a)
nei confronti dei condannati per i delitti di cui allĠarticolo 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonch di cui
agli articoli 423-bis,
624, quando ricorrono due o pi circostanze tra quelle indicate
dall'articolo 625, 624-bis
del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui
all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice;
[36] |
b)
nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da
eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento
in cui la sentenza diviene definitiva. |
|
... |
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D. LGS. 271/1989 *
Decreto Legislativo 28 Luglio 1989,
n. 271, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di
Procedura
penale
(Disposizioni rilevanti)
TESTO VIGENTE
ALLĠINIZIO DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 125/2008 |
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Art.132-bis
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Formazione
dei ruoli di udienza |
Formazione
dei ruoli di udienza e trattazione dei processi
[37] |
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1.
Nella formazione dei ruoli di udienza assicurata priorit assoluta alla
trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con
riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare. |
1.
Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi assicurata la priorit assoluta (...): |
|
a)
ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale e ai delitti di criminalit
organizzata, anche terroristica; |
|
b)
ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle
norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, nonch ai delitti puniti con la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni; |
|
c)
ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da
quello per cui si procede; |
|
d)
ai processi nei quali l'imputato stato sottoposto ad arresto o a fermo
di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche
revocata o la cui efficacia sia cessata; |
|
e)
ai processi nei quali contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99,
quarto comma, del codice penale; |
|
f)
ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio
immediato.[38] |
|
2.
I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi
necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali
prevista la trattazione prioritaria.[39] |
L. 68/1993 *
Legge 19 Marzo 1993,
n. 68, Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante
disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilita'
pubblica
(Disposizioni
rilevanti)
TESTO VIGENTE
ALLĠINIZIO DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 125/2008 |
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Art.
16-quater |
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Disposizioni
relative ai servizi di polizia stradale della polizia municipale |
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1. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di
polizia stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico
registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione
civile e pu accedere, in deroga all'art. 9 della legge 1ĵ aprile 1981, n.
121 e successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di
agente di pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati operante
presso il Centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della predetta legge
n. 121. |
1.
Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia
stradale accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro
automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile e
pu accedere, in deroga all'art. 9 della legge 1ĵ aprile 1981, n. 121 e
successive modificazioni, qualora in possesso della qualifica di agente di
pubblica sicurezza, allo schedario dei veicoli rubati e allo schedario
dei documenti d'identit rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui
all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia
municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza pu
altres accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno
rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54,
comma 5-bis, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni.[40] |
... |
|
L. 488/1999 *
Legge 23 Dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello (legge finanziaria 2000)
(Disposizioni
rilevanti)
Art. 49
Riduzione degli oneri sociali e tutela
della maternitaĠ
...
8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie
ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono
stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della
maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato
o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno
di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui
non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale
obbligatoria della maternita', ovvero per la quota differenziale rispetto
alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando
si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una
qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far valere
almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove
mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita
del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo
svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, cosi' come
individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o
dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a
quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a
nove mesi. Con i medesimi decreti e' altresi' definita la data di inizio del
predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente
individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro
durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi
di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti
alla nascita.
9. L'assegno di cui al comma 8, che e' posto a carico dello
Stato, e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da
presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla
nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
...
D. LGS. 267/2000 *
Decreto legislativo
18 Agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali
(Disposizioni
rilevanti)
TESTO VIGENTE
ALLĠINIZIO DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 125/2008 |
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Art.
54 |
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Attribuzioni
del sindaco nelle funzioni di competenza statale |
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... |
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5-bis.
Il sindaco segnala alle competenti autorit, giudiziaria o di pubblica
sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale
adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio
dello Stato.[41] |
... |
|
L. 388/2000 *
Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello (legge finanziaria 2001)
(Disposizioni
rilevanti)
Art. 80
Disposizioni in materia di politiche
sociali
...
4. Il comma 3
dellĠarticolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sostituito dal
seguente:
Ç3. LĠassegno
di cui al comma 1 corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire
mensili e per tredici mensilit, per i valori dellĠISE del beneficiario
inferiori o uguali alla differenza tra il valore dellĠISE di cui al comma 1
e il predetto importo dellĠassegno su base annua. Per valori dellĠISE del
beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dellĠISE di cui
al comma 1 lĠassegno corrisposto in misura pari alla differenza tra lĠISE
di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non
inferiori a 20.000 lireÈ.
5. LĠassegno di cui allĠarticolo 65 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato
dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, eĠ
concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e
dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, nei
quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario,
residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con
il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da
essi ricevuti in affidamento preadottivo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e
5 sono efficaci per gli assegni da concedere per lĠanno 2001 e successivi.
...
9. Le disposizioni dellĠarticolo 65
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il
diritto a percepire lĠassegno spetta al richiedente convivente con i tre
figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti
dalle disposizioni di attuazione.
...
19. Ai sensi dellĠarticolo 41 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lĠassegno sociale e le
provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla
legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle
condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano
titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali
lĠequiparazione con i cittadini italiani consentita a favore degli
stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non
inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto
legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.[42]
...
L. 103/2002 *
Legge 24 maggio 2002,
n. 103, Norme in materia di
docenti di scuole e universita' straniere operanti in Italia
Articolo 1
1.
I docenti con contratto di lavoro
presso le istituzioni scolastiche straniere autorizzate ai sensi della legge
30 ottobre 1940, n. 1636, e del regolamento recante semplificazione dei
procedimenti di autorizzazione al funzionamento di scuole e di istituzioni
culturali straniere in Italia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 389, operanti in Italia da almeno cinque anni e che
abbiano permanentemente attivato tutte le annualit dei rispettivi
curricoli, nonch i docenti con contratto di lavoro o di collaborazione
coordinata e continuativa presso le filiazioni in Italia di universita' o
istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri di cui
all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, sono ammessi nel
territorio dello Stato anche in deroga alle quote massime dei flussi definite
annualmente ai sensi della normativa vigente.
L. 189/2002 *
Legge 30 luglio 2002,
n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo
(Ulteriori
disposizioni)
Articolo 1
(Cooperazione con stati stranieri)
1.
Al fine di favorire le elargizioni in favore di iniziative di sviluppo
umanitario, di qualunque natura, al testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) allĠarticolo 13-bis, comma 1, alla lettera
i-bis), dopo le parole Òorganizzazioni non lucrative di utilit sociale
(ONLUS)Ó sono aggiunte le seguenti: Ò delle iniziative umanitarie, religiose
o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non
appartenenti allĠOrganizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico
(OCSE)Ó;
b) allĠarticolo 65, comma 2, alla lettera c-sexies),
dopo le parole Òa favore delle ONLUSÓ sono aggiunte le seguenti: Ò , nonch
le iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni,
associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri ai sensi dellĠarticolo 13-bis, comma 1, lettera
i-bis), nei Paesi non appartenenti allĠOCSE;Ó.
2. Nella
elaborazione e nella eventuale revisione dei programmi bilaterali di
cooperazione e di aiuto per interventi non a scopo umanitario nei confronti
dei Paesi non appartenenti allĠUnione europea, con esclusione delle
iniziative a carattere umanitario, il Governo tiene conto anche della
collaborazione prestata dai Paesi interessati alla prevenzione dei flussi
migratori illegali e al contrasto delle organizzazioni criminali operanti nellĠimmigrazione
clandestina, nel traffico di esseri umani, nello sfruttamento della
prostituzione, nel traffico di stupefacenti, di armamenti, nonch in materia
di cooperazione giudiziaria e penitenziaria e nella applicazione della
normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione.
3. Si pu
procedere alla revisione dei programmi di cooperazione e di aiuto di cui al
comma 2 qualora i Governi degli Stati interessati non adottino misure di
prevenzione e vigilanza atte a prevenire il rientro illegale sul territorio
italiano di cittadini espulsi.
Articolo
6
(Contratto di soggiorno per lavoro subordinato)
É
2. Con il regolamento di cui allĠarticolo 34, comma 1, si
procede allĠattuazione e allĠintegrazione delle disposizioni recate
dallĠarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con
particolare riferimento allĠassunzione dei costi per gli alloggi di cui al
comma 1, lettera a), del medesimo articolo 5-bis, prevedendo a quali
condizioni gli stessi siano a carico del lavoratore.
Articolo
13
(Esecuzione
dellĠespulsione)
É
2.
Per la
costruzione di nuovi centri di permanenza temporanea e assistenza
autorizzata la spesa nel limite massimo di 12,39 milioni di euro per lĠanno
2002, 24,79 milioni di euro per lĠanno 2003 e 24,79 milioni di euro per
lĠanno 2004.
Articolo
30
(Misure
di potenziamento delle rappresentanze e degli uffici consolari)
1. Al fine di
provvedere alle straordinarie esigenze di servizio connesse con lĠattuazione
delle misure previste dalla presente legge, e nelle more del completamento
degli organici del Ministero degli affari esteri mediante ricorso alle
ordinarie procedure di assunzione del personale, le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria possono assumere,
previa autorizzazione dellĠAmministrazione centrale, personale con contratto
temporaneo della durata di sei mesi, nel limite complessivo di ottanta
unit, anche in deroga ai limiti del contingente di cui allĠarticolo 152,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e successive modificazioni. Per le stesse esigenze il contratto
pu essere rinnovato per due ulteriori successivi periodi di sei mesi, anche
in deroga al limite temporale di cui allĠarticolo 153, secondo e terzo
comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del
1967. Le suddette unit di personale sono destinate a svolgere mansioni
amministrative ordinarie nelle predette sedi allĠestero. Nelle medesime sedi
un corrispondente numero di unit di personale di ruolo appartenente alle
aree funzionali conseguentemente adibito allĠespletamento di funzioni
istituzionali in materia di immigrazione ed asilo, nonch di rilascio dei
visti di ingresso.
2. Per lĠassunzione
del personale di cui al comma 1 si applicano le procedure previste per il
personale temporaneo di cui allĠarticolo 153 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.
Articolo
32
(Procedura
semplificata)
...
2. Per la
costruzione di nuovi centri di identificazione autorizzata la spesa nel
limite massimo di 25,31 milioni di euro per lĠanno 2003.
Articolo
33
(Dichiarazione
di emersione di lavoro irregolare)
1. Chiunque, nei tre
mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha
occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria,
adibendolo ad attivit di assistenza a componenti della famiglia affetti da
patologie o handicap che ne limitano lĠautosufficienza ovvero al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare, pu denunciare, entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del
rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di
emersione nelle forme previste dal presente articolo. La denuncia di cui al
primo periodo del presente comma limitata ad una unit per nucleo
familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno
familiare. La dichiarazione di emersione presentata dal richiedente, a
proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il
timbro dell'ufficio postale accettante.
2. La dichiarazione
di emersione contiene a pena di inammissibilit:
a) le generalit del datore di lavoro ed una dichiarazione
attestante la cittadinanza italiana o, comunque, la regolarit della sua
presenza in Italia;
b) lĠindicazione delle generalit e della nazionalit dei
lavoratori occupati;
c) lĠindicazione della tipologia e delle modalit di
impiego;
d) lĠindicazione della retribuzione convenuta, in misura
non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della
ricevibilit, alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario,
pari allĠimporto trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro
dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed
interessi;
b) copia di impegno a
stipulare con il prestatore dĠopera, nei termini di cui al comma 5, il
contratto di soggiorno dallĠarticolo 5-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998, introdotto dallĠarticolo 6 della presente
-legge;
c) certificazione medica
della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza
destinato il lavoratore. Tale certificazione non richiesta qualora il
lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare.
4. Nei venti giorni
successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la
prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio
verifica l'ammissibilit e la ricevibilit della dichiarazione e la questura
accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di
soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura -
ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro
informatizzato di coloro che hanno presentato la denuncia di cui al comma 1
e dei lavoratori extracomunitari cui riferita la denuncia. E' data facolta' all'INAIL di accedere al registro
informatizzato.
5. Nei dieci giorni successivi alla
comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno di cui al comma 4, la prefettura - ufficio territoriale del
Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di
soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni
contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del
permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma
4. Il permesso di soggiorno rinnovabile previo accertamento da parte
dellĠorgano competente della prova della continuazione del rapporto e della
regolarit della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del
lavoratore extracomunitario interessato,
salvo quanto previsto dallĠarticolo 5, commi 5 e 9, e dallĠarticolo 6, comma
1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni. La mancata presentazione delle
parti comporta lĠarchiviazione del relativo procedimento.
6. I soggetti di cui
al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni
delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario,
fiscale, previdenziale e assistenziale nonch per gli altri reati e le
violazioni amministrative comunque afferenti allĠoccupazione dei lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino
alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della
comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso
di soggiorno non si applica lĠarticolo 22, comma 12, del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina
con proprio decreto i parametri retributivi e le modalit di calcolo e di
corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonch le modalit
per la successiva imputazione delle stesse sia per far fronte
all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente
articolo, sia in relazione alla posizione contributiva, previdenziale e
assistenziale del lavoratore interessato in modo da garantire lĠequilibrio
finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio
decreto, determina altres le modalit di corresponsione delle somme e degli
interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi
denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
rapporti di lavoro che occupino prestatori dĠopera extracomunitari
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno,
salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in
presenza di circostanze obiettive riguardanti lĠinserimento sociale. La
revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non
pu essere in ogni caso disposta nellĠipotesi in cui il lavoratore
extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non
colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato
che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che lĠinteressato non lo
ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero
abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui
allĠarticolo 13, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui
allĠarticolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del
1998, come sostituito dallĠarticolo 3, comma 2, della presente legge, sono
decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro,
rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della
presente lettera;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o
convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione
nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi
procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che
il fatto non sussiste o non costituisce reato o che lĠinteressato non lo ha
commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallĠarticolo 411 del
codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dellĠapplicazione
di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione.[43]
Le disposizioni del presente articolo
non costituiscono impedimento all'espulsione degli stranieri che risultino
pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenta
una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di
eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge,
punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca
pi grave reato.
Articolo 34
(Norme transitorie e finali)
1. Entro sei mesi dalla data della pubblicazione della presente
legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, ai sensi dellĠarticolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, allĠemanazione delle norme di attuazione ed integrazione
della presente legge, nonch alla revisione ed armonizzazione delle
disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Con il medesimo
regolamento sono definite le modalit di funzionamento dello sportello unico
per lĠimmigrazione previsto dalla presente legge; fino alla data di entrata
in vigore del predetto regolamento le funzioni giaĠ esercitate in materia di
immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in
vigore della presente legge continuano ad essere svolte dalle direzioni
medesime.
2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato
ai sensi dellĠarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle
disposizioni regolamentari vigenti sullĠimmigrazione, sulla condizione dello
straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalit:
a) razionalizzare lĠimpiego della telematica nelle
comunicazioni, nelle suddette materie, tra le amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi gi
realizzati a riguardo o in via di realizzazione presso le amministrazioni
pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione
degli archivi esistenti.
3. Il
regolamento previsto dallĠarticolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1999, n. 39, introdotto dallĠarticolo 32, emanato entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni
di cui agli articoli 31 e 32 si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore del predetto regolamento; fino a tale data si applica la disciplina
anteriormente vigente.
4.
Fino al completamento di un adeguato programma di
realizzazione di una rete di centri di permanenza temporanea e assistenza,
accertato con decreto del Ministro dellĠinterno, sentito il Comitato di cui
al comma 2 dellĠarticolo 2-bis del testo unico di cui al decreto legislativo
n. 286 del 1998, introdotto dallĠarticolo 2 della presente legge, il
sindaco, in particolari situazioni di emergenza, pu disporre
lĠalloggiamento, nei centri di accoglienza di cui allĠarticolo 40 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, di stranieri
non in regola con le disposizioni sullĠingresso e sul soggiorno nel
territorio dello Stato, fatte salve le disposizioni sul loro allontanamento
dal territorio medesimo.
Articolo 35
(Istituzione della Direzione centrale dell'immigrazione e della
polizia delle frontiere).
1. é istituita, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza
del Ministero dellĠinterno, la Direzione centrale dellĠimmigrazione e della
polizia delle frontiere con compiti di impulso e di coordinamento delle
attivit di polizia di frontiera e di contrasto dellĠimmigrazione
clandestina, nonch delle attivit demandate alle autorit di pubblica
sicurezza in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri. Alla suddetta
Direzione centrale preposto un prefetto, nellĠambito della dotazione
organica esistente.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la
determinazione del numero e delle competenze degli uffici in cui si articola
la Direzione centrale dellĠimmigrazione e della polizia delle frontiere,
nonch la determinazione delle piante organiche e dei mezzi a disposizione,
sono effettuate con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il
Ministro dellĠeconomia e delle finanze, ai sensi dellĠarticolo 5 della legge
1ĵ aprile 1981, n. 121. DallĠistituzione della Direzione centrale, che
si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie esistenti, non
derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. La denominazione della Direzione centrale di cui
allĠarticolo 4, comma 2, lettera h), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398,
conseguentemente modificata in ÇDirezione centrale per la polizia stradale,
ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di
StatoÈ.
4. Eventuali integrazioni e modifiche delle disposizioni di cui
ai commi precedenti sono effettuate con la procedura di cui allĠarticolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Articolo
36
(Esperti
della Polizia di Stato)
1. NellĠambito delle strategie finalizzate alla prevenzione
dellĠimmigrazione clandestina, il Ministero dellĠinterno, dĠintesa con il
Ministero degli affari esteri, pu inviare presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari funzionari della Polizia di Stato in
qualit di esperti nominati secondo le procedure e le modalit previste
dallĠarticolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18. A tali fini il contingente previsto dal citato articolo
168 aumentato sino ad un massimo di ulteriori undici unit, riservate agli
esperti della Polizia di Stato, corrispondenti agli esperti nominati ai
sensi del presente comma.
2. AllĠonere derivante dallĠattuazione del presente articolo,
determinato nella misura di 778.817 euro per lĠanno 2002 e di 1.557.633 euro
annui a decorrere dallĠanno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nellĠambito dellĠunit previsionale di base di parte corrente
ÇFondo specialeÈ dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e
delle finanze per lĠanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
lĠaccantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art.37
(Disposizione relative al Comitato parlamentare di controllo
sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attivit di
Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione)
1. Al Comitato parlamentare istituito dallĠarticolo 18 della
legge 30 settembre 1993, n. 388, che assume la denominazione di
ÇComitato parlamentare di controllo sullĠattuazione dellĠaccordo di
Schengen, di vigilanza sullĠattivit di Europol, di controllo e vigilanza in
materia di immigrazioneÈ sono altres attribuiti compiti di indirizzo e vigilanza
circa la concreta attuazione della presente legge, nonch degli accordi
internazionali e della restante legislazione in materia di immigrazione ed
asilo. Su tali materie il Governo presenta annualmente al Comitato una
relazione. Il Comitato riferisce annualmente alle Camere sulla propria
attivit.
(Norma
finanziaria)
1. DallĠapplicazione degli articoli 2, 5, 17, 18, 19, 20, 25 e
34 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. AllĠonere derivante dallĠattuazione dellĠarticolo 30, comma
1, valutato in euro 1.515.758 per lĠanno 2002, e in euro 3.031.517 per
lĠanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellĠambito
dellĠunit previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ dello
stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
3. AllĠonere derivante dallĠattuazione degli articoli 1, 12,
comma 1, lettera c), 13 e 32, valutato in 25,91 milioni di euro per lĠanno
2002, 130,65 milioni di euro per lĠanno 2003, 125,62 milioni di euro per
lĠanno 2004 e 117,75 milioni di euro a decorrere dal 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nellĠambito dellĠunit previsionale di base di
parte corrente ÇFondo specialeÈ dello stato di previsione del Ministero
dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando lĠaccantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L. 222/2002 *
Legge 9 Ottobre 2002, n. 222, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in
materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari
(Ulteriori
disposizioni)
Articolo 1.
(Legalizzazione di lavoro irregolare)
1. Chiunque,
nellĠesercizio di unĠattivit di impresa sia in forma individuale che
societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in
vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori
extracomunitari in posizione irregolare, pu denunciare, entro la data
dellĠ11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio,
mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione
attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di societ operanti in
Italia, la denuncia sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A
tutti gli effetti, la data di presentazione quella recata dal timbro
dellĠufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione presentata
dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilit:
a) i dati identificativi dellĠimprenditore o della societ e
del suo legale rappresentante;
b) lĠindicazione delle generalit e della nazionalit del
lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) lĠindicazione della tipologia e delle modalit di impiego;
d) lĠindicazione della retribuzione convenuta, in misura non
inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilit, alla dichiarazione sono
allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a
stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per
lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro
di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui allĠarticolo 5-bis del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: Çtesto
unicoÈ, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto
dallĠarticolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a
700 euro per ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della
dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura-Ufficio territoriale del
Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che
hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari
ai quali riferita la medesima dichiarazione, verifica lĠammissibilit e la
ricevibilit della dichiarazione e la comunica al centro per lĠimpiego
competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi
allĠeventuale rilascio del permesso di soggiorno di validit pari ad un
anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della
mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al
comma 4, la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo invita le parti a
presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e
per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le
condizioni soggettive di cui al comma 4. La mancata presentazione delle
parti comporta lĠimprocedibilit e lĠarchiviazione del relativo
procedimento. Il permesso di soggiorno pu essere rinnovato previo
accertamento dellĠesistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonch della
regolarit della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del
lavoratore extracomunitario interessato,
salvo quanto previsto dallĠarticolo 5, commi 5 e 9, e dallĠarticolo 6, comma
1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione
di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono
punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di
carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonch per gli
altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti
allĠoccupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione
di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno
ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica lĠarticolo 22,
comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni. Le predette cause di non punibilit
non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di
emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il
permesso di soggiorno a stranieri.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina,
con proprio decreto, le modalit per lĠimputazione del contributo
forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte
allĠorganizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente
articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale ed
assistenziale del lavoratore interessato, al fine di garantire lĠequilibrio
finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio
decreto, determina altres le modalit di corresponsione delle somme e degli
interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi
denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno,
salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in
presenza di circostanze obiettive riguardanti lĠinserimento sociale. La
revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle successive lettere b)
e c), non pu essere in ogni caso disposta nellĠipotesi in cui il lavoratore
extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per
delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia
dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che
lĠinteressato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un
provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi
nelle condizioni di cui allĠarticolo 13, comma 13, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le
quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato di cui allĠarticolo 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate
dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a
seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera.
b) che risultino
segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore
in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che il procedimento
penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il
fatto non sussiste o non costituisce reato o che lĠinteressato non lo ha
commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallĠarticolo 411 del
codice di procedura penale, ovvero risultino destinatari dellĠapplicazione
di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli
effetti della riabilitazione.[44]
9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai
sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di
immigrazione del presente decreto, punito con la reclusione da due a nove
mesi, salvo che il fatto costituisca pi grave reato.
9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, lĠobbligo
relativo alla comunicazione dellĠalloggio di cui allĠarticolo 7 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari
denunciati, pu essere adempiuto fino alla data dellĠ11 novembre 2002. La
medesima disposizione si applica anche relativamente alla procedura di
emersione di cui allĠarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189
Articolo 2.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Fino alla data di conclusione della procedura di cui
allĠarticolo 1, non possono essere adottati provvedimenti di allontanamento
dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi nella
dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi
per la sicurezza dello Stato.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellĠarticolo
1, comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di
espulsione gi adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il
contratto di soggiorno.
3. In deroga a quanto previsto dallĠarticolo 5, comma 2-bis,
del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
introdotto dallĠarticolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002,
n. 189, i lavoratori extracomunitari che stipulano il contratto di soggiorno
per lavoro subordinato ai sensi dellĠarticolo 1, comma 5, del presente
decreto ovvero altro contratto di lavoro, sono sottoposti a rilievi
fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di
soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3, nonch le modalit di
presentazione della dichiarazione di legalizzazione di cui allĠarticolo 1,
comma 1, ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle
dichiarazioni di emersione di lavoro irregolare previste dallĠarticolo 33
della legge 30 luglio 2002, n. 189.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis dellĠarticolo
5 del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
come modificato dallĠarticolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30
luglio 2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il
permesso di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo
articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che
ne richiede il rinnovo.
6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di cui
agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del testo unico, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati,
rispettivamente, dagli articoli 5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si
applica la disciplina in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, prevista allĠarticolo 4, comma
2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.
7. AllĠatto della consegna della carta dĠidentit elettronica,
di cui allĠarticolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini
italiani sono sottoposti a rilievi dattiloscopici, ai sensi dellĠarticolo 5,
commi 2-bis e 4-bis, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come modificato dallĠarticolo 5, comma 1, lettere b) e
g), della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo modalit stabilite,
anche per quanto riguarda lĠutilizzazione e la conservazione dei dati e
lĠaccesso alle informazioni raccolte, con il decreto di cui al comma 1 del
medesimo articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445 del 2000.
8. Al comma 4, primo periodo, dellĠarticolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dallĠarticolo 32 della legge 30
luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di
cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso
umanitario di cui allĠarticolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia
prevista nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui
allĠarticolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, abbiano sostenuto le
spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di legge, possono, a
titolo di rivalsa e per la durata della prestazione, trattenere mensilmente
dalla retribuzione del dipendente una somma massima pari ad un terzo
dellĠimporto complessivo mensile.
...
Articolo 3.
(Copertura finanziaria)
1. AllĠonere derivante dallĠattuazione dellĠarticolo 2, comma
3, valutato in euro 1.420.160 per lĠanno 2002 ed in euro 5.955.640 per
lĠanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellĠambito
dellĠunit previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ dello
stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. AllĠonere derivante dallĠattuazione dellĠarticolo 1, commi 4
e 5, valutato in euro 1.267.443 per lĠanno 2002 ed in euro 1.861.548 per
lĠanno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nellĠambito
dellĠunit previsionale di base di parte corrente ÇFondo specialeÈ dello
stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e delle finanze per lĠanno
2002, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2-bis. Per lĠerogazione del compenso per lavoro straordinario a
favore del personale dellĠAmministrazione civile dellĠinterno impiegato per
fronteggiare lĠulteriore attivit richiesta per la definizione delle
procedure di regolarizzazione di cui allĠarticolo 1, autorizzata la spesa
nella misura massima di 459.658,20 euro per lĠanno 2002 e di 1.103.179,69
euro a decorrere dallĠanno 2003, cui si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nellĠambito dellĠunit previsionale di base di parte corrente
ÒFondo specialeÒ dello stato di previsione del Ministero dellĠeconomia e
delle finanze per lĠanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
lĠaccantonamento relativo al medesimo Ministero
3. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze eĠ autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
D.
LGS. 85/2003
*
Decreto legislativo 7 Aprile
2003, n. 85, Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed
alla cooperazione in ambito comunitario
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto disciplina la concessione della
protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti
da Paesi non appartenenti all'Unione europea che non possono rientrare nei
Paesi di origine secondo le indicazioni della direttiva 2001/55/CE del 20
luglio 2001 del Consiglio dell'Unione europea, di seguito denominato
Consiglio.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) "protezione temporanea": la procedura di carattere
eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente
afflusso massiccio di sfollati provenienti da Paesi non appartenenti
all'Unione europea che non possono rientrare nel loro Paese d'origine, una
tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora
sussista il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale
afflusso;
b) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione del 28
luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di
New York del 31 gennaio 1967;
c) "sfollati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi
che hanno forzatamente abbandonato il loro Paese o regione d'origine o che
sono stati evacuati, in particolare in risposta all'appello di
organizzazioni internazionali, ed il cui rimpatrio in condizioni sicure e
stabili risulta momentaneamente impossibile in dipendenza della situazione
nel Paese stesso, anche nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1A della
Convenzione di Ginevra, ed in particolare le persone fuggite da zone di
conflitto armato o di violenza endemica ovvero le persone che siano soggette
a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani
o siano state vittime di siffatte violazioni;
d) "afflusso massiccio": l'arrivo nel territorio
dell'Unione europea di un numero considerevole di sfollati, provenienti da
un Paese determinato o da una zona geografica determinata, sia che il loro
arrivo avvenga spontaneamente o sia agevolato, per esempio, mediante un
programma di evacuazione;
e) "rifugiati": i cittadini di Paesi terzi o apolidi
ai sensi dell'articolo 1A della Convenzione di Ginevra;
f) "minori non accompagnati": i cittadini di Paesi
non appartenenti all'Unione europea o gli apolidi di eta' inferiore ai
diciotto anni che entrano nel territorio nazionale senza essere accompagnati
da una persona adulta, finche' non ne assuma effettivamente la custodia una
persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono stati abbandonati,
una volta entrati nel territorio nazionale;
g) "richiedente il ricongiungimento": un cittadino di
un Paese estraneo all'Unione europea che gode della protezione temporanea e
che intende ricongiungersi ai suoi familiari;
h) "decisione del Consiglio europeo": la decisione
del Consiglio presa ai sensi degli articoli 5 e 6 della direttiva 2001/55/CE
del 20 luglio 2001 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di
sfollati ovvero dichiara la sopravvenuta possibilita' di rimpatrio.
Art. 3.
Misure di protezione temporanea
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
adottato ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di
seguito denominato: "testo unico", sono stabilite, nei limiti
delle risorse di cui all'articolo 12, le misure di protezione temporanea per
fronteggiare l'afflusso massiccio di sfollati accertato con decisione del
Consiglio, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE per la durata
massima di un anno, prorogabile, con decisione del Consiglio, una sola volta
per un pari periodo e nei limiti previsti dalla dichiarazione di
disponibilita' a ricevere sfollati rilasciata al Consiglio dal Governo
italiano.
2. La protezione temporanea cessa alla scadenza del termine
deliberato dal Consiglio ovvero in qualsiasi momento per effetto di
decisione del medesimo Consiglio.
Art. 4.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
1. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, stabilisce:
a) la data di decorrenza della protezione temporanea;
b) le categorie di sfollati ammessi alla protezione temporanea;
c) la disponibilita' ricettiva per l'accoglienza degli
sfollati;
d) le procedure, con le relative agevolazioni, per il rilascio
agli sfollati individuati dalla lettera b), degli eventuali visti per
l'ingresso nel territorio nazionale;
e) le procedure per il rilascio agli sfollati individuati dalla
lettera b), del permesso di soggiorno esteso allo studio e al lavoro, quelle
relative alla disciplina degli eventuali ricongiungimenti familiari e alla
registrazione dei dati personali degli sfollati. Del numero dei permessi di
soggiorno rilasciati si tiene conto nell'adozione del decreto di
programmazione annuale ai sensi di quanto disposto all'articolo 3, comma 4,
del testo unico;
f) il punto di contatto nazionale per la cooperazione
amministrativa con gli altri Stati membri dell'Unione europea ai fini
dell'attuazione della protezione temporanea e dell'interscambio di dati di
cui al presente decreto;
g) le misure assistenziali, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, anche mediante il coinvolgimento delle associazioni ed enti di
volontariato, comprese quelle per l'alloggio, l'assistenza sociale, per le
cure mediche, per il sostentamento e l'accesso al sistema educativo per i
minori alla pari con i cittadini italiani, nonche' per l'accesso alla
formazione professionale o a tirocini nelle imprese. Misure specifiche
assistenziali sono stabilite per le categorie di persone con bisogni
particolari, quali i minori non accompagnati e le persone che abbiano subito
torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o
sessuale;
h) gli interventi, anche con la collaborazione di associazioni
od organizzazioni internazionali o intergovernative, per consentire il
rimpatrio volontario;
i) gli altri interventi necessari per l'attuazione della
decisione del Consiglio, compresi quelli relativi al trasferimento della
persona protetta temporaneamente fra Stati membri e quelli inerenti la
cooperazione amministrativa di cui alla lettera f);
l) le procedure da attuarsi nel caso di presentazione di una
domanda di asilo da parte di una persona temporaneamente protetta.
2. Nei confronti dei minori non accompagnati si applicano le
norme di cui all'articolo 33 del testo unico.
Art. 5.
Casi di esclusione
1. Gli sfollati possono essere esclusi dalle misure di
protezione temporanea quando sussistano gravi motivi per ritenere che
abbiano commesso:
a) un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine
contro l'umanita' cosi' come definiti dagli strumenti internazionali
elaborati per stabilire disposizioni riguardo a tali crimini, cosi' come
recepiti dall'ordinamento interno;
b) un reato grave, di natura non politica, al di fuori del
territorio nazionale e prima dell'ammissione alle procedure di protezione
temporanea. La valutazione della gravita' del reato deve tenere conto della
gravita' del pericolo cui andrebbe incontro lo straniero in caso di
rimpatrio. Le condotte connotate di particolare crudelta', anche se attuate
con finalita' politica, sono considerate di natura non politica;
c) atti contrari ai principi e alle finalita' delle Nazioni
Unite.
2. Sono esclusi dalle misure di protezione temporanea gli
sfollati che abbiano riportato condanna, con sentenza passata in giudicato,
anche nei casi di applicazione di pena a richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380,
commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ovvero per reati inerenti gli
stupefacenti, la liberta' sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione
clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso
altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla
prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da
impiegare in attivita' illecite ovvero per motivi di ordine o sicurezza
pubblica.
3. Le decisioni di esclusione dalla protezione temporanea sono
adottate esclusivamente in base al comportamento personale dell'interessato
e sul principio di proporzionalita'.
4. Gli sfollati esclusi dalle misure di protezione temporanea
sono allontanati dal territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13 del
testo unico.
Art. 6.
Ricongiungimento familiare
1. Il ricongiungimento familiare nei confronti della persona
ammessa alla protezione temporanea ai sensi del presente decreto puo' essere
richiesto per:
a) il coniuge non legalmente separato;
b) i figli minori a carico anche adottivi, ed anche del solo
coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente
separati. I minori in affidamento o sottoposti a tutela sono equiparati ai
figli. Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di eta'
inferiore a diciotto anni;
c) i genitori della persona ammessa alla protezione temporanea
che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui gli
eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano totalmente o
parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in tale periodo,
qualora non abbiano altri figli nel Paese d'origine o di provenienza, ovvero
i genitori ultrasessantacinquenni conviventi nel medesimo periodo e a
carico, anche parzialmente, degli stessi richiedenti, qualora gli altri
figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi
motivi di salute;
d) i figli maggiorenni della persona ammessa alla protezione
temporanea che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo
in cui gli eventi hanno determinato il forzato abbandono e che erano
totalmente o parzialmente a carico del richiedente il ricongiungimento in
tale periodo, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al
proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti
invalidita' totale.
2. I ricongiungimenti nei confronti delle persone indicate alla
lettera c) del comma 1 possono essere disposti solo nei confronti di coloro
che risultino soggiornanti fuori del territorio degli Stati membri
dell'Unione europea.
3. Ai familiari ricongiunti e' rilasciato un permesso di
soggiorno per protezione temporanea di durata pari a quella del familiare
che ha chiesto il ricongiungimento.
4. I trasferimenti da o verso uno Stato membro dell'Unione
europea non possono essere effettuati senza il consenso degli interessati.
Art. 7.
Istanze di asilo
1. L'ammissione alle misure di protezione temporanea non
preclude la presentazione dell'istanza per il riconoscimento dello status di
rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. Il decreto di cui
all'articolo 3, comma 1, stabilisce i tempi dell'esame delle domande per il
riconoscimento dello status di rifugiato presentate da persone che
beneficiano della protezione temporanea, con riferimento all'eventuale
rinvio dell'esame e della decisione sull'istanza al termine della protezione
temporanea.
2. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello
status di rifugiato non sia stato differito ai sensi del comma 1, il
richiedente lo status di rifugiato potra' beneficiare del regime di
protezione temporanea solo se presenti rinuncia alla istanza di
riconoscimento dello status di rifugiato e o se la medesima istanza ha avuto
un esito finale negativo.
3. Qualora l'esame delle domande per il riconoscimento dello
status di rifugiato sia stato differito ai sensi del comma 1, il decreto di
cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce le modalita' del soggiorno in attesa
della decisione per le persone che hanno goduto della protezione temporanea
e che hanno presentato una domanda di asilo.
Art. 8.
Informazioni
1. Alla persona che gode della protezione temporanea viene
consegnato un documento redatto in una lingua che e' presumibile che essa
conosca o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo che illustra
i suoi diritti, i suoi doveri e le norme inerenti alla protezione
temporanea.
2. Le persone che godono della protezione temporanea e che,
nell'ambito della collaborazione amministrativa con gli altri Stati membri,
vengono trasferite da uno Stato membro all'altro o chiedono ed ottengano il
trasferimento vengono fornite di un lasciapassare conforme al modello di cui
all'allegato I.
Art. 9.
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti di diniego della protezione
temporanea e gli altri provvedimenti connessi al presente decreto si
osservano le norme dell'articolo 6, comma 10, del testo unico , ad eccezione
dei ricorsi fondati su norme contenute nell'articolo 6 del presente decreto
per i quali si osservano le norme di cui all'articolo 30, comma 6, del testo
unico.
2. I provvedimenti di diniego della protezione temporanea e
tutti gli altri provvedimenti di rigetto di istanze della persona protetta
temporaneamente sono motivati e recano l'indicazione dell'autorita' presso
la quale e' possibile ricorrere e dei relativi termini di presentazione del
ricorso.
Art. 10.
Divieto di allontanamento
1. Le persone che godono della protezione temporanea, salvo
accordi bilaterali con un altro Stato membro, ovvero in caso di
trasferimento volontario tra Stati membri, ovvero previa autorizzazione
dell'Autorita' che ha rilasciato il permesso di soggiorno, non possono
allontanarsi dal territorio nazionale. La persona che gode della protezione
temporanea accordata da un altro Stato membro che entri illegalmente nel
territorio nazionale e' allontanata verso quest'ultimo.
Art. 11.
Rimpatri
1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono
stabilite:
a) le modalita' per il rimpatrio volontario o assistito da
attuare anche con la collaborazione di associazioni od organizzazioni
nazionali, internazionali od intergovernative;
b) le modalita' per attuare il rimpatrio forzoso, da attuarsi
in modo rispettoso della dignita' umana;
c) le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio
nazionale delle persone che per gravi motivi di salute o per impellenti
ragioni umanitarie non sono in grado di rientrare nel Paese di provenienza
alla scadenza del regime di protezione temporanea;
d) le modalita' per la temporanea permanenza sul territorio
nazionale per coloro nella cui famiglia vi siano minori che frequentino
corsi scolastici fino al termine dell'anno scolastico in corso.
Art. 12.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in 35 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183.
2. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre 2004 vengono
riversate dal Ministero dell'interno al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della citata legge n. 183 del 1987.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in
applicazione del presente articolo.
Art. 13.
Norme finali
1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si
applicano le disposizioni del testo unico, e successive modificazioni.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
D.
LGS. 215/2003 *
Decreto legislativo 9 Luglio
2003, n. 215, e successive modificazioni, Attuazione della direttiva
2000/43/CE per la paritaĠ di trattamento tra le persone indipendentemente
dalla razza e dall'origine etnica
TESTO VIGENTE
ALLĠINIZIO DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 101/2008 |
|
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Art. 1 |
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Oggetto |
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1. Il presente decreto
reca le disposizioni relative all'attuazione della parita' di trattamento
tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,
disponendo le misure necessarie affinche' le differenze di razza o di
origine etnica non siano causa di discriminazione, anche in un'ottica che
tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di discriminazione
possono avere su donne e uomini, nonche' dell'esistenza di forme di
razzismo a carattere culturale e religioso. |
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Art. 2 |
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Nozione di
discriminazione |
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1. Ai fini del presente
decreto, per principio di parita' di trattamento si intende l'assenza di
qualsiasi discriminazione diretta o indiretta a causa della razza o
dell'origine etnica. Tale principio comporta che non sia praticata alcuna
discriminazione diretta o indiretta, cosi' come di seguito definite: |
|
a) discriminazione
diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona e' trattata
meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra
in situazione analoga; |
|
b) discriminazione
indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un
patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone
di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare
svantaggio rispetto ad altre persone. |
|
2. E' fatto salvo il
disposto dell'articolo 43, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di
seguito denominato: Çtesto unicoÈ. |
|
3. Sono, altresi',
considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie
ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di
razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la
dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante e offensivo. |
3. Sono, altresi',
considerate come discriminazioni, ai sensi del comma 1, anche le molestie
ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di
razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la
dignita' di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile,
degradante, umiliante od offensivo.[45] |
4. L'ordine di discriminare
persone a causa della razza o dell'origine etnica e' considerato una
discriminazione ai sensi del comma 1. |
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Art. 3. |
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Ambito di applicazione |
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1. Il principio di
parita' di trattamento senza distinzione di razza ed origine etnica si
applica a tutte le persone sia nel settore pubblico che privato ed e'
suscettibile di tutela giurisdizionale, secondo le forme previste
dall'articolo 4, con specifico riferimento alle seguenti aree: |
|
a) accesso
all'occupazione e al lavoro, sia autonomo che dipendente, compresi i
criteri di selezione e le condizioni di assunzione; |
|
b) occupazione e
condizioni di lavoro, compresi gli avanzamenti di carriera, la
retribuzione e le condizioni del licenziamento; |
|
c) accesso a tutti i
tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento
e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; |
|
d) affiliazione e
attivita' nell'ambito di organizzazioni di lavoratori, di datori di lavoro
o di altre organizzazioni professionali e prestazioni erogate dalle
medesime organizzazioni; |
|
e) protezione sociale,
inclusa la sicurezza sociale; |
|
f) assistenza
sanitaria; |
|
g) prestazioni sociali;
|
|
h) istruzione; |
|
i) accesso a beni e
servizi, incluso l'alloggio. |
|
2. Il presente decreto
legislativo non riguarda le differenze di trattamento basate sulla
nazionalita' e non pregiudica le disposizioni nazionali e le condizioni
relative all'ingresso, al soggiorno, all'accesso all'occupazione,
all'assistenza e alla previdenza dei cittadini dei Paesi terzi e degli
apolidi nel territorio dello Stato, ne' qualsiasi trattamento, adottato in
base alla legge, derivante dalla condizione giuridica dei predetti
soggetti. |
|
3. Nel rispetto dei
principi di proporzionalita' e ragionevolezza, nell'ambito del rapporto di
lavoro o dell'esercizio dell'attivita' di impresa, non costituiscono atti
di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle differenze di
trattamento dovute a caratteristiche connesse alla razza o all'origine
etnica di una persona, qualora, per la natura di un'attivita' lavorativa o
per il contesto in cui essa viene espletata, si tratti di caratteristiche
che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello
svolgimento dell'attivita' medesima. |
|
4. Non costituiscono,
comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 quelle
differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente
discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalita' legittime
perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari. |
|
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Art. 4 |
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Tutela giurisdizionale
dei diritti |
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1. La tutela
giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2
si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11,
del testo unico. |
1. La tutela
giurisdizionale avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2
si svolge nelle forme previste dall'articolo 44, commi da 1 a 6, 8 e 11,
del testo unico, in quanto compatibili.[46] |
2. Chi intende agire in
giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni
di cui all'articolo 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di
conciliazione previste dai contratti collettivi, puo' promuovere il
tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di
procedura civile o, nell'ipotesi di rapporti di lavoro con le
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 66 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche tramite le associazioni di cui
all'articolo 5, comma 1. |
|
3. Il ricorrente, al
fine di dimostrare la sussistenza di un comportamento discriminatorio a
proprio danno, puo' dedurre in giudizio, anche sulla base di dati
statistici, elementi di fatto, in termini gravi, precisi e concordanti,
che il giudice valuta ai sensi dell'articolo 2729, primo comma, del codice
civile. |
3.
Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di
carattere statistico, idonei a fondare, in termini precisi e concordanti,
la presunzione dell'esistenza di atti, patti o comportamenti
discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza
della discriminazione.[47] |
4. Con il provvedimento
che accoglie il ricorso il giudice, oltre a provvedere, se richiesto, al
risarcimento del danno anche non patrimoniale, ordina la cessazione del
comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio, ove ancora
sussistente, nonche' la rimozione degli effetti. Al fine di impedirne la
ripetizione, il giudice puo' ordinare, entro il termine fissato nel
provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. |
|
5. Il giudice tiene conto,
ai fini della liquidazione del danno di cui al comma 4, che l'atto o il
comportamento discriminatorio costituiscono ritorsione ad una precedente
azione giudiziale ovvero ingiusta reazione ad una precedente attivita' del
soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parita' di
trattamento. |
|
6. Il giudice puo'
ordinare la pubblicazione del provvedimento[48]
di cui ai commi 4 e 5, a spese del convenuto, per una sola volta su un
quotidiano di tiratura nazionale. |
|
7. Resta salva la
giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
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Art. 4-bis[49] |
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Protezione delle vittime |
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1. La tutela giurisdizionale di cui all'articolo 4 si
applica altresi' nei casi di comportamenti, trattamenti o altre
conseguenze pregiudizievoli posti in essere o determinate, nei confronti
della persona lesa da una discriminazione diretta o indiretta o di
qualunque altra persona, quale reazione ad una qualsiasi attivita' diretta
ad ottenere la parita' di trattamento. |
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Art. 5 |
|
Legittimazione ad agire |
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1. Sono legittimati ad
agire ai sensi dell'articolo 4, in forza di delega, rilasciata, a pena di
nullita', per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in nome e per
conto o a sostegno del soggetto passivo della discriminazione, le
associazioni e gli enti inseriti in un apposito elenco approvato con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro
per le pari opportunita' ed individuati sulla base delle finalita'
programmatiche e della continuita' dell'azione. |
1. Sono legittimati ad
agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis,
in forza di delega, rilasciata, a pena di nullita', per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, in nome e per conto o a sostegno del
soggetto passivo della discriminazione, le associazioni e gli enti
inseriti in un apposito elenco approvato con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunita'
ed individuati sulla base delle finalita' programmatiche e della
continuita' dell'azione.[50] |
2. Nell'elenco di cui
al comma 1 possono essere inseriti le associazioni e gli enti iscritti nel
registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, nonche' le
associazioni e gli enti iscritti nel registro di cui all'articolo 6. |
|
3. Le associazioni e
gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresi',
legittimati ad agire ai sensi dell'articolo 4 nei casi di discriminazione
collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le
persone lese dalla discriminazione. |
3. Le associazioni e
gli enti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono, altresi',
legittimati ad agire ai sensi degli articoli 4 e 4-bis nei casi di discriminazione
collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le
persone lese dalla discriminazione.[51] |
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Art. 6 |
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Registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attivita' nel campo della lotta
alle discriminazioni |
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1. Presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' e'
istituito il registro delle associazioni e degli enti che svolgono
attivita' nel campo della lotta alle discriminazioni e della promozione
della parita' di trattamento. |
|
2. L'iscrizione nel
registro e' subordinata al possesso dei seguenti requisiti: |
|
a) avvenuta
costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da
almeno un anno e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a
base democratica e preveda come scopo esclusivo o preminente il contrasto
ai fenomeni di discriminazione e la promozione della parita' di
trattamento, senza fine di lucro; |
|
b) tenuta di un elenco
degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote
versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; |
|
c) elaborazione di un
bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote
versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni non
riconosciute; |
|
d) svolgimento di
un'attivita' continuativa nell'anno precedente; |
|
e) non avere i suoi
rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in
relazione all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori
di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli
stessi settori in cui opera l'associazione. |
|
3. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita' provvede
annualmente all'aggiornamento del registro. |
|
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Art. 7 |
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Ufficio per il
contrasto delle discriminazioni |
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1. E' istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari
opportunita' un ufficio per la promozione della parita' di trattamento e
la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine
etnica, con funzioni di controllo e garanzia delle parita' di trattamento
e dell'operativita' degli strumenti di tutela, avente il compito di
svolgere, in modo autonomo e imparziale, attivita' di promozione della
parita' e di rimozione di qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla
razza o sull'origine etnica, anche in un'ottica che tenga conto del
diverso impatto che le stesse discriminazioni possono avere su donne e
uomini, nonche' dell'esistenza di forme di razzismo a carattere culturale
e religioso. |
|
2. In particolare, i
compiti dell'ufficio di cui al comma 1 sono i seguenti: |
|
a) fornire assistenza,
nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi, alle persone
che si ritengono lese da comportamenti discriminatori, anche secondo le
forme di cui all'articolo 425 del codice di procedura civile; |
|
b) svolgere, nel
rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorita' giudiziaria,
inchieste al fine di verificare l'esistenza di fenomeni discriminatori; |
|
c) promuovere
l'adozione, da parte di soggetti pubblici e privati, in particolare da
parte delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, di misure
specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o
compensare le situazioni di svantaggio connesse alla razza o all'origine
etnica; |
|
d) diffondere la
massima conoscenza possibile degli strumenti di tutela vigenti anche
mediante azioni di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sul principio
della parita' di trattamento e la realizzazione di campagne di
informazione e comunicazione; |
|
e) formulare
raccomandazioni e pareri su questioni connesse alle discriminazioni per
razza e origine etnica, nonche' proposte di modifica della normativa
vigente; |
|
f) redigere una
relazione annuale per il Parlamento sull'effettiva applicazione del
principio di parita' di trattamento e sull'efficacia dei meccanismi di
tutela, nonche' una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei
Ministri sull'attivita' svolta; |
|
g) promuovere studi,
ricerche, corsi di formazione e scambi di esperienze, in collaborazione
anche con le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6, con le altre
organizzazioni non governative operanti nel settore e con gli istituti
specializzati di rilevazione statistica, anche al fine di elaborare linee
guida in materia di lotta alle discriminazioni. |
|
3. L'ufficio ha
facolta' di richiedere ad enti, persone ed imprese che ne siano in
possesso, di fornire le informazioni e di esibire i documenti utili ai
fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 2. |
|
4. L'ufficio, diretto
da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da
un Ministro da lui delegato, si articola secondo le modalita'
organizzative fissate con successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, con cui si provvede ad apportare le opportune modifiche al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002,
recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4
settembre 2002. |
|
5. L'ufficio puo'
avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi
compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, in posizione di
comando, aspettativa o fuori ruolo, nonche' di esperti e consulenti
esterni. Si applica l'articolo 17, commi 14 e 17, della legge 15 maggio
1997, n. 127. |
|
6. Il numero dei
soggetti di cui al comma 5 e' determinato con il decreto di cui al comma
4, secondo quanto previsto dall'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n.
400 e dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 303. |
|
7. Gli esperti di cui al
comma 5 sono scelti tra soggetti, anche estranei alla pubblica
amministrazione, dotati di elevata professionalita' nelle materie
giuridiche, nonche' nei settori della lotta alle discriminazioni,
dell'assistenza materiale e psicologica ai soggetti in condizioni
disagiate, del recupero sociale, dei servizi di pubblica utilita', della
comunicazione sociale e dell'analisi delle politiche pubbliche. |
|
8. Sono fatte salve le
competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. |
|
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Art. 8 |
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Copertura finanziaria |
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1. Agli oneri
finanziari derivanti dall'istituzione e funzionamento dell'ufficio di cui
all'articolo 7, nel limite massimo di spesa di 2.035.357 euro annui a
decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della
legge 1Ħ marzo 2002, n. 39. |
|
2. Fatto salvo quanto previo dal comma 1,
dall'attuazione del presente decreto non derivano oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato. |
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D.
LGS. 276/2003 *
Decreto legislativo 10 Settembre
2003, n. 276, e successive modificazioni, Attuazione delle deleghe in
materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio
2003, n. 30
(Disposizioni rilevanti)
TESTO VIGENTE
ALLĠINIZIO DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 133/2008 |
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... |
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Capo II |
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Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari
soggetti |
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Art. 70. |
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Definizione e campo di applicazione |
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1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio di
esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro,
ovvero in procinto di uscirne, nell'ambito: |
1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
lavorative di natura occasionale
rese nell'ambito: |
a) dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario,
compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane,
ammalate o con handicap; |
a) di lavori
domestici (...); |
|
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di
edifici, strade, parchi e monumenti; |
b) dell'insegnamento privato supplementare; |
c) dell'insegnamento
privato supplementare; |
c) dei piccoli lavori di giardinaggio, nonche' di pulizia e
manutenzione di edifici e monumenti; |
(...) |
d) della realizzazione di manifestazioni sociali, sportive,
culturali o caritatevoli; |
d) (...) di manifestazioni (...) sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di
emergenza o di solidarieta'; |
e) della collaborazione con enti pubblici e associazioni di
volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti
a calamita' o eventi naturali improvvisi, o di solidarieta'; |
e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di
25 anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; |
|
f) di attivita' agricole di carattere stagionale
effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e), ovvero delle
attivita' agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633; |
e-bis) dell'impresa familiare di cui all'articolo
230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai
servizi; |
g)
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile,
limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; |
e-ter) dell'esecuzione di vendemmie di breve durata e a carattere
saltuario, effettuata da studenti e pensionati. |
h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante
di stampa quotidiana e periodica.[52] |
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se svolte
a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti di natura meramente
occasionale e accessoria, intendendosi per tali le attivita' che non danno
complessivamente luogo, con riferimento al medesimo committente, a
compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare. |
|
3. Le imprese familiari possono utilizzare prestazioni
di lavoro accessorio per un importo complessivo non superiore, nel corso
di ciascun anno fiscale, a 10.000 euro. |
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Art. 71. |
(...)[53] |
Prestatori di lavoro accessorio |
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1. Possono svolgere attivita' di lavoro accessorio: |
|
a) disoccupati da oltre un anno; |
|
b) casalinghe, studenti e pensionati; |
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c) disabili e soggetti in comunita' di recupero; |
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d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in
Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro. |
|
2. l soggetti di cui al comma 1, interessati a svolgere
prestazioni di lavoro accessorio, comunicano la loro disponibilita' ai
servizi per l'impiego delle province, nell'ambito territoriale di
riferimento, o ai soggetti accreditati di cui all'articolo 7. A seguito
della loro comunicazione i soggetti interessati allo svolgimento di
prestazioni di lavoro accessorio ricevono, a proprie spese, una tessera
magnetica dalla quale risulti la loro condizione. |
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Art. 72. |
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Disciplina del lavoro accessorio |
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1.
Per ricorrere a prestazioni di lavoro
accessorio, i beneficiari acquistano presso le rivendite autorizzate uno o
piu' carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore
nominale e' fissato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da adottarsi entro trenta giorni[54]
e periodicamente aggiornato. |
|
2. Tale valore nominale e' stabilito tenendo conto della
media delle retribuzioni rilevate per le attivita' lavorative affini a
quelle di cui all'articolo 70, comma 1, nonche' del costo di gestione del
servizio. |
|
3. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso
presso il concessionario, di cui al comma 5, all'atto della restituzione
dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro
accessorio. Tale compenso e' esente da qualsiasi imposizione fiscale e non
incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro
accessorio. |
|
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il
concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che
presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale,
effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali
all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore
nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni
all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono, e
trattiene l'importo autorizzato dal decreto di cui al comma 1, a titolo di
rimborso spese. |
|
4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui
all'articolo 70, comma 1, lettera e-bis), trova applicazione la normale
disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato. |
4-bis. Con riferimento all'impresa familiare di cui
all'articolo 70, comma 1, lettera g), trova applicazione la normale disciplina
contributiva e assicurativa del lavoro subordinato.[55] |
5. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
proprio decreto, individua le aree e il concessionario del servizio
attraverso cui avviare una prima fase di sperimentazione delle prestazioni
di lavoro accessorio e regolamenta criteri e modalit per il versamento
dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e
previdenziali. |
5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto (...) il concessionario del servizio (...)
e regolamenta i criteri e le modalita' per il versamento dei
contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e
previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del
servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di
cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del
presente decreto.[56] |
|
|
... |
|
L. 271/2004 *
Legge 12 Novembre 2004, n. 271,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 Settembre
2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione
(Ulteriori disposizioni)
Art.
1
...
2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione
monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6
dellĠarticolo 30 e del comma 3 dellĠarticolo 31 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio
riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli
articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e lĠesame dei relativi
ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica
Art. 1-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di rilascio e rinnovo dei
permessi di soggiorno)
1. AllĠarticolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo
il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis.
NellĠambito delle direttive impartite dal Ministro dellĠinterno per la
semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli
oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero
dellĠinterno pu altres stipulare, senza oneri aggiuntivi perla finanza
pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti
non pubblici per la raccolta e lĠinoltro agli uffici dellĠAmministrazione
dellĠinterno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai
medesimi uffici nonch per lo svolgimento di altre operazioni preliminari
allĠadozione dei provvedimenti richiesti e per lĠeventuale inoltro, ai
privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati.
Con decreto del Ministro dellĠinterno, si determina lĠimporto dellĠonere a
carico dellĠinteressato al rilascio dei provvedimenti richiesti.
4-ter. Per le
finalit di cui al comma 4-bis, gli incaricati del pubblico servizio,
addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere
autorizzati a procedere allĠidentificazione degli interessati, con
lĠosservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli
addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle
pubbliche amministrazioni"È.
D. LGS. 12/2005 *
Decreto Legislativo 10 gennaio
2005, n.12, Attuazione
della direttiva 2001/40/CE relativa al
riconoscimento reciproco
delle decisioni di allontanamento dei cittadini di
Paesi terzi
Art. 1.
Finalita'
1.
Il presente decreto non si applica ai familiari dei cittadini dell'Unione
europea che hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione.
2.
Per familiari di cittadini dell'Unione europea si intendono il coniuge, i
discendenti diretti o quelli del coniuge di eta' inferiore ai 21 anni o a
carico, gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge.
Art.
2.
Decisioni
di allontanamento e misure di esecuzione
1.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 96 della Convenzione di
applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985, ratificata con
legge 30 settembre 1993, n. 388, ai fini del presente decreto, le decisioni
di allontanamento, adottate dalle competenti autorita' nazionali, sono i
provvedimenti di respingimento e di espulsione disposti, rispettivamente,
dal Questore, dal Ministro dell'interno e dal Prefetto, ai sensi degli
articoli 10 e 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, di seguito denominato: Çtesto unicoÈ, nonche' i
corrispondenti provvedimenti di allontanamento adottati dalle competenti
autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea.
2.
L'autorita' nazionale competente ad adottare una misura di esecuzione per
l'attuazione di una decisione di allontanamento adottata da un altro Stato
membro dell'Unione europea e' il Prefetto che provvede, secondo la procedura
di cui all'articolo 13, comma 3, del testo unico, previa eventuale
acquisizione, dallo Stato membro autore della decisione di allontanamento,
dei documenti necessari per comprovare l'attualita' della medesima
decisione, anche attraverso i canali di consultazione di cui all'articolo 3
del presente decreto.
3.
All'esecuzione dell'espulsione provvede il Questore, secondo le modalita' di
cui all'articolo 13 e all'articolo 14 del testo unico.
4.
L'esecuzione dell'espulsione, nei confronti di uno straniero in possesso di
un titolo di soggiorno, puo' essere disposta, previa revoca del
provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6, del
testo unico, da parte dell'autorita' che lo ha rilasciato.
Art.
3.
Procedura
di consultazione fra gli Stati membri
1.
L'accertamento della situazione concernente gli stranieri destinatari della
decisione di allontanamento viene effettuata dal dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, avvalendosi del Servizio per la
cooperazione internazionale di polizia che utilizzera' i canali di
consultazione utili ai fini dell'accertamento richiesto.
2.
Il Ministero dell'interno provvedera' a comunicare allo Stato membro autore
della decisione di allontanamento l'avvenuta esecuzione della medesima.
Art.
4.
Trattamento
di dati personali
1.
Per il trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione del presente
decreto si applicano le disposizioni del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art.
5.
Ricorsi
1.
Avverso il provvedimento di esecuzione delle decisioni di allontanamento di
cui all'articolo 2, comma 2, l'interessato puo' proporre ricorso all'autorita'
giudiziaria prevista dall'articolo 13, comma 8, del testo unico, del luogo
in cui ha sede l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato.
Art.
6.
Casi
di esclusione
1.
Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni
internazionali e comunitarie sulla individuazione dello Stato competente per
l'esame della domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri
dell'Unione europea e gli accordi di riammissione vigenti tra l'Italia e gli
Stati membri.
2.
Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le decisioni di
allontanamento adottate in contrasto con le Convenzioni internazionali in
vigore in materia di diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
nonche' in contrasto con l'articolo 19 del testo unico.
Art.
7.
Costi
1.
Se le decisioni di allontanamento non possono essere eseguite a spese dello
straniero interessato lo Stato autore e lo Stato esecutore compensano tra
loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione del presente
decreto, secondo i criteri e le modalita' previste dalla decisione
2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004.
L. 80/2005 *
Legge 14 maggio 2005,
n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nellĠambito del
Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe
al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di
processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della
disciplina delle procedure concorsuali
(Disposizioni
rilevanti)
...
Art. 1-ter.
(Quote massime
di lavoratori stranieri per esigenze di carattere stagionale)
1. In attesa della definizione delle quote massime di stranieri
da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato ai sensi
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono essere stabilite,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato per
esigenze di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura e del
turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno precedente.
Sono comunque fatti salvi i provvedimenti gia' adottati.
...
D. LGS. 76/2005 *
Decreto Legislativo 15 aprile
2005, n.76, Definizione delle norme generali sul diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera
c), della legge 28 marzo 2003, n. 53
(Disposizioni
rilevanti)
Art.
1.
Diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione
...
6.
La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal
presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo
38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel
territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale
ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come
previsto dall'articolo 5.
...
Art.
5.
Vigilanza
sull'assolvimento del diritto-dovere e sanzioni
1.
Responsabili dell'adempimento del dovere di istruzione e formazione sono i
genitori dei minori o coloro che a qualsiasi titolo ne facciano le veci, che
sono tenuti ad iscriverli alle istituzioni scolastiche o formative.
2.
Alla vigilanza sull'adempimento del dovere di istruzione e formazione, anche
sulla base dei dati forniti dalle anagrafi degli studenti di cui
all'articolo 3, cosi' come previsto dal presente decreto, provvedono:
a)
il comune, ove hanno la residenza i giovani che sono soggetti al predetto
dovere;
b)
il dirigente dell'istituzione scolastica o il responsabile dell'istituzione
formativa presso la quale sono iscritti ovvero abbiano fatto richiesta di
iscrizione gli studenti tenuti ad assolvere al predetto dovere;
c)
la provincia, attraverso i servizi per l'impiego in relazione alle funzioni
di loro competenza a livello territoriale;
d)
i soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato di cui
all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i giovani
tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione,
nonche' il tutore aziendale di cui al comma 4, lettera f), del predetto
articolo, e i soggetti competenti allo svolgimento delle funzioni ispettive
in materia di previdenza sociale e di lavoro, di cui al decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.
3.
In caso di mancato adempimento del dovere di istruzione e formazione si
applicano a carico dei responsabili le sanzioni relative al mancato
assolvimento dell'obbligo scolastico previsto dalle norme previgenti.
...
L. 155/2005 *
Legge 31 luglio 2005,
n. 155, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
...
Art. 2.
Permessi di soggiorno a fini investigativi
1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decretolegislativo 25 luglio
1998, n. 286, di seguito denominato: Çdecreto legislativo n. 286 del 1998È,
e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286
del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un
procedimento relativi a delitti commessi per finalit di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico, vi e' l'esigenza di
garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia
offerto all'autorit giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione
avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato
decreto-legge n. 8 del 1991 il questore, autonomamente o su segnalazione dei
responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei
direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne e' richiesto
dal procuratore della Repubblica, rilascia allo straniero uno speciale
permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.
2. Con la segnalazione di cui al comma 1, sono comunicati al
questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi
indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto
dallo straniero.
3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo pu essere rinnovato, per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica.
Esso e' revocato in caso di condotta incompatibile con le finalit dello
stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica, dagli altri organi di
cui al comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno
le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano
le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza
per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla
vita o all'incolumit delle persone o per la concreta riduzione delle
conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi ovvero per
identificare i responsabili di atti di terrorismo, allo straniero pu essere
concessa, con le stesse modalit di cui al comma 1 la carta di soggiorno,
anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n.
286 del 1998.
Art. 3.
Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi
di prevenzione del terrorismo
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13,
comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il Ministro dell'interno o,
su sua delega, il prefetto pu disporre l'espulsione dello straniero
appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22
maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere
che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo
agevolare organizzazioni o attivit terroristiche, anche internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita
immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga
alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, concernenti l'esecuzione dell'espulsione dello
straniero sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al comma 5-bis
del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione di
cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
3. Il prefetto pu altres omettere, sospendere o revocare il
provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto
legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il Ministro
dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del permesso
di soggiorno di cui all'articolo 2 del presente decreto, ovvero quando sia
necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di
attivit terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle
attivit informative dirette alla individuazione o alla cattura dei
responsabili dei delitti commessi con finalit di terrorismo.
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e' ammesso
ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio. Il ricorso
giurisdizionale in nessun caso pu sospendere l'esecuzione del
provvedimento.
4-bis. Nei confronti dei provvedimenti di espulsione, di cui al
comma 1, adottati dal Ministro dell'interno, o su sua delega, non e' ammessa
la sospensione dell'esecuzione in sede giurisdizionale ai sensi
dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive
modificazioni, o dell'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642.
5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4
del presente articolo e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la decisione dipende dalla
cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto
di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti
essenziali dello stesso non possono essere comunicati al Tribunale
amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a
due anni, il Tribunale amministrativo pu fissare un termine entro il quale
l'amministrazione e' tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a
revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il
Tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al
31 dicembre 2007.
...
L. 296/2006 *
Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello (legge finanziaria 2007)
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
Art. 1
...
1184. All'articolo
4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 e'
sostituito dai seguenti:
"6. Le
comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei
rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre
esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al
Servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di
lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini
dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle
direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale, dell'Istituto nazionale delle assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive,
nonche' nei confronti della Prefettura – Ufficio territoriale del
Governo.
...
6-ter. Per le
comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e
privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai
servizi competenti presso i quali e' ubicata la sede di lavoro. Il decreto
di cui al comma 7 disciplina anche le modalita' e i tempi di applicazione di
quanto previsto dal presente comma".
...
1315. A decorrere
dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere corrispondenti
alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per
l'area Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del
Consiglio, del 1ĵ giugno 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 175 del 29 giugno 2006, e comunque non prima della
data di entrata in vigore della presente legge, l'importo della tariffa per
i visti nazionali di breve e di lunga durata previsto all'articolo 26 della
tabella dei diritti consolari, di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio
1983, n. 185, e' determinato nell'importo di 75 euro .
1316. In caso di
aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da riscuotere
corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di
visto per l'area Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione
delle due tariffe, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e
di lunga durata di cui alla tabella citata nel comma 1315, e'
conseguentemente aumentato di 15 euro rispetto alla tariffa prevista per i
visti per l'area Schengen.
...
1324. Per i
soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui
all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e
2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione,
individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non
possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri
deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i
redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel
paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi
familiari.
1325. Per i
cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto
d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al
comma 1324, la documentazione puo' essere formata da:
a) documentazione
originale prodotta dall'autorita' consolare del Paese d'origine, con
traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto
competente per territorio;
b) documentazione
con apposizione dell'apostille per i soggetti che provengono dai Paesi che
hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione
validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi
vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal
consolato italiano del Paese d'origine.
1326. La richiesta
di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della
documentazione di cui al comma 1325 deve essere accompagnata da
dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero
da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere
aggiornati.
1327. Il comma
6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'
abrogato.
...
D. LGS. 3/2007 *
Decreto legislativo 8 Gennaio
2007, n. 3, Attuazione della direttiva 2003/109/CE
relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo
periodo
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
...
Art. 2.
Disposizioni transitorie
...
2. Agli stranieri gia' titolari di carta di soggiorno si
applicano le norme del presente decreto.
3. Quando leggi, regolamenti, decreti, od altre norme o
provvedimenti, fanno riferimento alla carta di soggiorno, il riferimento si
intende al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di
cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dall'articolo 1.
4. Il Ministero dell'interno provvede all'individuazione del
punto di contatto e allo scambio di informazioni e documentazione con gli
Stati membri dell'Unione europea in applicazione del presente decreto.
...
Art. 4.
Norma finale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, all'emanazione delle norme
di attuazione ed integrazione del presente decreto, nonche' alla revisione
ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
D. LGS. 5/2007 *
Decreto legislativo 8 Gennaio
2007, n. 5, Attuazione della direttiva 2003/86/CE
relativa al diritto di ricongiungimento familiare
(Ulteriori
disposizioni rilevanti)
Art. 1.
Fi n a l i t a'
1. Il presente decreto legislativo stabilisce le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini di Paesi terzi, legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato italiano, in applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003.
...
Art. 4.
Disposizione finale
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto si procede, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, all'emanazione delle norme di attuazione ed integrazione del presente decreto, nonche' alla revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
D. LGS. 24/2007 *
Decreto Legislativo 25 gennaio
2007, n. 24, Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza
durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto definisce le misure di assistenza tra autorita' competenti nell'ambito dell'espulsione per via aerea, con o senza scorta, negli aeroporti di transito degli Stati membri, secondo le disposizioni contenute nella direttiva 2003/110/CE, del Consiglio, del 25 novembre 2003.
2. Il presente decreto lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati, del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo e di liberta' fondamentali, nonche' dalle Convenzioni internazionali in materia di estradizione.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) "cittadino di un Paese terzo": ogni persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, della Repubblica di Islanda o del Regno di Norvegia;
b) "Stato membro richiedente": lo Stato membro che esegue una decisione di espulsione di un cittadino di un Paese terzo e che richiede il transito nell'aeroporto di un'altro Stato membro;
c) "Stato membro richiesto": lo Stato membro nel cui aeroporto deve aver luogo il transito;
d) "componenti della scorta": ogni persona dello Stato membro richiedente che e' incaricata di accompagnare il cittadino di un Paese terzo, incluse le persone preposte all'assistenza medica e gli interpreti;
e) "transito per via aerea": il passaggio, attraverso la zona di un aeroporto dello Stato membro richiesto, del cittadino di un Paese terzo ed eventualmente dei componenti della scorta ai fini dell'espulsione per via aerea.
Art. 3.
Autorita' centrale
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere, di seguito denominata: "Direzione centrale", e' competente a ricevere ed inoltrare le richieste di transito per via aerea.
Art. 4.
Richiesta di transito per via aerea
1. Al fine dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione di un cittadino di un Paese terzo, qualora non sia ragionevolmente possibile fare ricorso ad un volo diretto verso il Paese di destinazione, la direzione centrale presenta all'Autorita' centrale individuata dallo Stato membro richiesto la richiesta di transito per via aerea, contenente i dati indicati nell'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto, previo accertamento della mancanza di impedimenti all'eventuale transito attraverso altri Stati ovvero alla riammissione da parte dello Stato di destinazione. La richiesta di transito per via aerea non e', in linea di massima, presentata se l'attuazione della misura di espulsione rende necessario un cambio di aeroporto nel territorio dello Stato membro richiesto.
2. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 1, comma 2, la richiesta di transito per via aerea presentata dall'Autorita' centrale individuata dallo Stato membro richiedente alla Direzione centrale puo' essere rifiutata se:
a) il cittadino di un Paese terzo risulti in Italia imputato ovvero condannato, anche a seguito di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale e, in ogni caso, per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita' illecite, nonche' destinatario di provvedimenti restrittivi della liberta' personale, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, e fatti salvi gli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali in materia di estradizione;
b) sussistono impedimenti al transito attraverso altri Stati o alla riammissione da parte dello Stato di destinazione ovvero dello Stato richiedente;
c) il provvedimento richiede un cambio di aeroporto nel territorio nazionale;
d) l'assistenza non puo' essere fornita al momento della richiesta;
e) il cittadino di un Paese terzo e' considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), la Direzione centrale comunica, quanto prima, allo Stato membro richiedente una diversa data, quanto piu' vicina possibile a quella richiesta, per l'effettuazione del transito, sempreche' siano soddisfatte le altre condizioni per l'autorizzazione al transito.
4. L'autorizzazione al transito per via aerea gia' rilasciata puo' essere ritirata se, successivamente al rilascio, diventano noti ovvero si verificano fatti che, ai sensi del comma 2, ne avrebbero giustificato il rifiuto.
5. La Direzione centrale comunica per iscritto, immediatamente, alla competente autorita' dello Stato richiedente l'eventuale rifiuto o ritiro dell'autorizzazione al transito, ovvero l'impossibilita' per qualsiasi altro motivo di procedere al transito, motivando la propria decisione.
6. Il transito per via aerea non e' richiesto ne' e' autorizzato se il cittadino di un Paese terzo corre il rischio di subire, nel Paese di destinazione o di transito, trattamenti inumani umilianti, torture o la pena di morte ovvero rischia la vita o la liberta' a causa della sua razza, religione, nazionalita', del suo orientamento sessuale, delle sue convinzioni politiche o della sua appartenenza ad un genere o ad un determinato gruppo sociale.
Art. 5.
Modalita' di presentazione della richiesta di transito per via aerea
1. La richiesta di transito per via aerea e' presentata per iscritto alla Direzione centrale, non oltre due giorni prima del transito e contiene i dati indicati nell'allegato A. In casi di particolare urgenza, debitamente motivati, tale termine puo' essere piu' breve.
2. La Direzione centrale comunica per iscritto allo Stato richiedente l'accoglimento o il rifiuto dell'istanza entro due giorni dalla ricezione della richiesta ovvero nel termine piu' breve di cui al comma 1. Il termine per la comunicazione della decisione puo' essere motivatamente prorogato fino ad un massimo di quarantotto ore.
3. In mancanza di comunicazione della decisione ovvero della proroga entro la data richiesta, le operazioni di transito sono avviate, trascorso il termine di cui al comma 2, previa comunicazione da parte dello Stato richiedente. Le disposizioni del presente comma sono derogabili sulla base di accordi o intese bilaterali o multilaterali.
4. La richiesta di transito per via aerea deve prevedere, in linea di massima, la dotazione della scorta, salvo comprovati motivi segnalati dallo Stato richiedente.
Art. 6.
Misure di assistenza
1. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili in base alla legislazione vigente e nel rispetto delle norme internazionali, adotta ogni disposizione idonea ad assicurare che le operazioni di transito si svolgano nel piu' breve tempo possibile e, comunque, entro ventiquattro ore, avvalendosi di appositi punti di contatto presso gli aeroporti.
2. La Direzione centrale, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente e nel rispetto delle norme internazionali, previe consultazioni reciproche con l'Autorita' centrale richiedente, stabilisce e fornisce tutte le misure di sostegno necessarie dall'atterraggio fino alla partenza del cittadino di un Paese terzo e in particolare:
a) l'attesa del cittadino di un Paese terzo all'aeromobile e l'accompagnamento nella zona aeroportuale di transito, fino al volo di connessione;
b) il vitto per il cittadino di un Paese terzo e, eventualmente, per i componenti della scorta;
c) la presa in consegna, la conservazione e l'inoltro dei documenti di viaggio, specie in caso di espulsione senza scorta;
d) nei casi di transito senza scorta, la comunicazione all'Autorita' richiedente del luogo e dell'ora di partenza del cittadino di un Paese terzo dal territorio dello Stato;
e) la comunicazione all'Autorita' richiedente di eventuali incidenti gravi verificatisi durante il transito.
3. In ogni caso, sono garantite al cittadino di un Paese terzo ed ai componenti della scorta le cure urgenti o, comunque, essenziali.
4. Qualora le modalita' del transito lo richiedano, e per il tempo strettamente necessario, il cittadino di un Paese terzo e' collocato, in attesa della partenza, nei locali adibiti ad ufficio di pubblica sicurezza o, ove consentito, negli appositi spazi della zona sterile aeroportuale.
5. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, qualora non sia possibile portare a termine le operazioni di transito nel termine di cui al comma 1, la Direzione centrale, previe richiesta e consultazione con l'autorita' richiedente, assume tutte le misure necessarie alla prosecuzione delle operazioni di transito che devono, in ogni caso, concludersi entro le successive quarantotto ore.
6. Le spese per le prestazioni di cui ai commi 2, lettera b), e 3, nonche' ogni altra spesa eventualmente conseguente alle misure di sostegno fornite e adeguatamente documentate, sono a carico dello Stato richiedente.
Art. 7.
Obbligo di riammissione
1. Il cittadino di un Paese terzo, per il quale la Direzione centrale ha presentato richiesta di transito per via aerea, e' riammesso sul territorio nazionale qualora:
a) l'autorizzazione al transito per via aerea sia stata rifiutata o ritirata;
b) il cittadino di un Paese terzo sia uscito, senza autorizzazione, dalla zona aeroportuale di transito;
c) l'espulsione del cittadino di un Paese terzo in un altro Paese di transito o nel Paese di destinazione o l'imbarco sul volo di connessione siano falliti;
d) non sia stato possibile, per qualsiasi motivo, condurre a termine le operazioni di transito con la partenza del cittadino di un Paese terzo per un altro Paese di transito ovvero per il Paese di destinazione.
2. Qualora non sia stato possibile effettuare il transito di un cittadino di un Paese terzo nel territorio nazionale, la Direzione centrale presta l'assistenza necessaria per la riammissione dello stesso nel territorio dello Stato richiedente. Le spese del viaggio di ritorno sono a carico dello Stato richiedente.
Art. 8.
Obblighi e poteri della scorta
1. Durante le operazioni di transito per via aerea, i componenti della scorta che accompagna il cittadino di un Paese terzo non portano armi e indossano abiti civili. Essi sono tenuti ad esibire l'autorizzazione al transito rilasciata dalla Direzione centrale ovvero, nei casi di cui all'articolo 5, comma 3, la comunicazione del transito.
2. Nell'esecuzione delle operazioni di transito i poteri dei componenti della scorta sono limitati all'autodifesa, salva la necessita' di adottare misure ragionevoli e proporzionate per impedire che il cittadino di un Paese terzo fugga, provochi lesioni a se stesso o a terzi ovvero arrechi danni a beni, nel rispetto della legislazione dello Stato membro richiesto, e sempre che a tale necessita' non possano provvedere i competenti funzionari nazionali o che prestano le misure di assistenza.
Art. 9.
Norma finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
D. LGS. 30/2007 *
Decreto legislativo 6 Febbraio
2007, n.30, e successive modificazioni, Attuazione della
direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei
cittadini dell'Unione e dei
loro familiari di circolare
e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri
Art. 1.
Finalita'
1.
Il presente decreto legislativo disciplina:
a)
le modalita' d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso e
soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione
europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o raggiungono
i medesimi cittadini;
b)
il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato dei cittadini
dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2 che accompagnano o
raggiungono i medesimi cittadini;
c)
le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per motivi di ordine
pubblico e di pubblica sicurezza.
Art.
2.
Definizioni
1.
Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a)
Çcittadino dell'UnioneÈ: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno
Stato membro;
b)
ÇfamiliareÈ:
1)
il coniuge;
2)
il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione
registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la
legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al
matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente
legislazione dello Stato membro ospitante;
3)
i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico e quelli del
coniuge o partner di cui alla lettera b);
4)
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla
lettera b);
c)
ÇStato membro ospitanteÈ: lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione
si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di
soggiorno.
Art.
3.
Aventi
diritto
1.
Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione
che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la
cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2.
Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di
soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla
sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti
persone:
a)
ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito
all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o convive, nel paese di
provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno
a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino
dell'Unione lo assista personalmente;
b)
il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile
debitamente attestata dallo Stato del cittadino dell'Unione.
3.
Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della situazione
personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno.
Art.
4.
Diritto
di circolazione nell'ambito dell'Unione europea
1.
Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla
frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identita'
valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di un
passaporto valido, hanno il diritto di lasciare il territorio nazionale per
recarsi in un altro Stato dell'Unione.
2.
Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto, ovvero
interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione e' esercitato secondo
le modalita' stabilite dalla legislazione dello Stato di cui hanno la
cittadinanza.
Art.
5.
Diritto
di ingresso
1.
Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di viaggio alla
frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di documento d'identita'
valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato membro, ed i suoi
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, ma in possesso di
un passaporto valido, sono ammessi nel territorio nazionale.
2.
I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati
all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e' richiesto. Il possesso
della carta di soggiorno di cui all'articolo 10 in corso di validita'
esonera dall'obbligo di munirsi del visto.
3.
I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con priorita'
rispetto alle altre richieste.
4.
Nei casi in cui e' esibita la carta di soggiorno di cui all'articolo 10 non
sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel passaporto del familiare non
avente la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.
5.
Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di un suo
familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro, sprovvisto dei
documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e' disposto se
l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa pervenire i
documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea documentazione, secondo
la legge nazionale, la qualifica di titolare del diritto di libera
circolazione.
5
bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino
dell'Unione o il suo familiare puo' presentarsi ad un ufficio di polizia per
dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale secondo le modalita'
stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora
non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo
prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.
Art.
6.
Diritto
di soggiorno fino a tre mesi
1.
I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel territorio
nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o
formalita', salvo il possesso di un documento d'identita' valido per
l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
2.
Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino
dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validita', che hanno
fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 2.
3.
Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai Trattati
dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, i cittadini di
cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attivita' consentite, sono
tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai cittadini italiani.
Art.
7.
Diritto
di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi
1.
Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale
per un periodo superiore a tre mesi quando:
a)
e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b)
dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse economiche
sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale
dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria
o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel
territorio nazionale;
c)
e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi
come attivita' principale un corso di studi o di formazione professionale e
dispone, per se' stesso e per i propri familiari, di risorse economiche
sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale
dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una
dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione
sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio
nazionale;
d)
e' familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o raggiunge un
cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere
a), b) o c).
2.
Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso ai familiari non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel
territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purche' questi risponda alle
condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c).
3.
Il cittadino dell'Unione, gia' lavoratore subordinato o autonomo sul territorio
nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al comma 1, lettera a)
quando:
a)
e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un
infortunio;
b)
e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver
esercitato un'attivita' lavorativa per oltre un anno nel territorio
nazionale ed e' iscritto presso il Centro per l'impiego, ovvero ha reso la
dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita'
allo svolgimento di attivita' lavorativa;
c)
e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata al termine
di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero
si e' trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel
territorio nazionale, e' iscritto presso il Centro per l'impiego ovvero ha
reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3
del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata
disponibilita' allo svolgimento di attivita' lavorativa. In tale caso,
l'interessato conserva la qualita' di lavoratore subordinato per un periodo
di un anno;
d)
segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione
involontaria, la conservazione della qualita' di lavoratore subordinato
presuppone che esista un collegamento tra l'attivita' professionale
precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.
Art.
8.
Ricorsi
avverso il mancato riconoscimento del diritto di soggiorno
1.
Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli
articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso al tribunale in composizione monocratica
del luogo ove dimora il richiedente, il quale provvede, sentito
l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile.
Art.
9.
Formalita'
amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro familiari
1.
Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi
dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica la legge 24
dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione
residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223.
2.
Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque richiesta
trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata immediatamente una attestazione
contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonche' la
data della richiesta.
3.
Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al
comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il cittadino dell'Unione
deve produrre la documentazione attestante:
a)
l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se l'iscrizione
e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a);
b)
la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri
familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b),
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' la titolarita' di una
assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a
coprire tutti i rischi nel territorio nazionale, se l'iscrizione e'
richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b);
c)
l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla
vigente normativa e la titolarita' di un'assicurazione sanitaria ovvero di
altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la
disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e per i propri
familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b),
del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
4.
Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di disporre, per se' e per i propri
familiari, di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di
assistenza pubblica, anche attraverso la dichiarazione di cui agli articoli
46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5.
Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per i cittadini
italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari del cittadino
dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto di soggiorno devono
presentare, in conformita' alle disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a)
un documento di identita' o il passaporto in corso di validita', nonche' il
visto di ingresso quando richiesto;
b)
un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto, di
familiare a carico;
c)
l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino
dell'Unione.
6.
Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione anagrafica ed
il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo documento di
identita' si applicano le medesime disposizioni previste per il cittadino
italiano.
7.
Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del cittadino
dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro sono
trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo
n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni comunali alla Questura
competente per territorio.
Art.
10.
Carta
di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea
1.
I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel
territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di
residenza la ÇCarta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'UnioneÈ,
redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro
dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del
predetto decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla
normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.
Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al
familiare del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta secondo il
modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.
3.
Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la presentazione:
a)
del passaporto o documento equivalente, in corso di validita', nonche' del
visto di ingresso, qualora richiesto;
b)
di un documento che attesti la qualita' di familiare e, qualora richiesto,
di familiare a carico;
c)
dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare
cittadino dell'Unione;
d)
della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.
4.
La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una
validita' di cinque anni dalla data del rilascio.
5.
La carta di soggiorno mantiene la propria validita' anche in caso di assenze
temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonche' di assenze
di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di
assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la
gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione professionale
o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato
esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la
perduranza di validita'.
6.
Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e' gratuito, salvo il
rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.
Art.
11.
Conservazione
del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del
cittadino dell'Unione europea
1.
Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal territorio
nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi familiari aventi la
cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il
diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 o siano in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1.
2.
Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del diritto di
soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro,
sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio nazionale per almeno un
anno prima del decesso del cittadino dell'Unione ed abbiano acquisito il
diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o dimostrino di
esercitare un'attivita' lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per
se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinche' non divengano un
onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro
soggiorno, nonche' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi
nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia' costituito
nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse
sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.
3.
Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito del
soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica l'articolo
30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
4.
La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o il suo
decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei figli o del
genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal requisito della
cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono iscritti in un istituto
scolastico per seguirvi gli studi, e fino al termine degli studi stessi.
Art.
12.
Mantenimento
del diritto di soggiorno dei familiari in caso di divorzio e di annullamento
del matrimonio
1.
Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini dell'Unione non
incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, a condizione che essi abbiano acquisito il diritto di
soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o soddisfino personalmente le
condizioni previste all'articolo 7, comma 1.
2.
Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino dell'Unione non
comportano la perdita del diritto di soggiorno dei familiari del cittadino
dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro a condizione che
essi abbiano acquisito il diritto al soggiorno permanente di cui
all'articolo 14 o che si verifichi una delle seguenti condizioni:
a)
il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno nel
territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di divorzio o
annullamento;
b)
il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha ottenuto
l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad accordo tra i
coniugi o a decisione giudiziaria;
c)
l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in corso o
definito con sentenza di condanna, per reati contro la persona commessi
nell'ambito familiare;
d)
il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro beneficia, in base
ad un accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria, di un diritto di
visita al figlio minore, a condizione che l'organo giurisdizionale ha
ritenuto che le visite devono obbligatoriamente essere effettuate nel
territorio nazionale, e fino a quando sono considerate necessarie.
3.
Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle condizioni
di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'articolo 30, comma 5, del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.
4.
Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano acquisito il
diritto di soggiorno permanente di cui al successivo articolo 14, il loro
diritto di soggiorno e' comunque subordinato al requisito che essi
dimostrino di esercitare un'attivita' lavorativa subordinata o autonoma, o
di disporre per se' e per i familiari di risorse sufficienti, affinche' non
divengano un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante
il soggiorno, nonche' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i
rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia'
costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le
risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.
Art.
13.
Mantenimento
del diritto di soggiorno
1.
I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del diritto di
soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le risorse economiche di cui
all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di diventare un onere eccessivo
per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante e finche'
non costituiscano un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica.
2.
I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di
soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finche' soddisfano le condizioni
fissate negli stessi articoli.
3.
Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di ordine e
sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non puo' essere
adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei loro familiari,
qualora;
a)
i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o autonomi;
b)
i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello Stato per cercare
un posto di lavoro. In tale caso i cittadini dell'Unione e i membri della
loro famiglia non possono essere allontanati fino a quando i cittadini
dell'Unione possono dimostrare di essere iscritti nel Centro per l'impiego
da non piu' di sei mesi, ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata
disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' lavorativa, di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai
sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del 2002.
Art.
14.
Diritto
di soggiorno permanente
1.
Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via
continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al
soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli articoli
7, 11, 12 e 13.
2.
Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non avente la
cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno
permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni
nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione.
3.
La continuita' del soggiorno non e' pregiudicato da assenze che non superino
complessivamente sei mesi l'anno, nonche' da assenze di durata superiore per
l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi
consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternita',
malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di
lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.
4.
Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a seguito di
assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.
Art.
15.
Deroghe
a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attivita' nello Stato
membro ospitante e dei loro familiari
1.
In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente nello Stato
prima della maturazione di un periodo continuativo di cinque anni di
soggiorno:
a)
il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa
l'attivita', ha raggiunto l'eta' prevista ai fini dell'acquisizione del
diritto alla pensione di vecchiaia, o il lavoratore subordinato che cessa di
svolgere un'attivita' subordinata a seguito di pensionamento anticipato, a
condizione che abbia svolto nel territorio dello Stato la propria attivita'
almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa
per oltre tre anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la
quale la legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la
condizione relativa all'eta' e' considerata soddisfatta quando l'interessato
ha raggiunto l'eta' di 60 anni;
b)
il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in modo continuativo
nello Stato per oltre due anni e cessa di esercitare l'attivita'
professionale a causa di una sopravvenuta incapacita' lavorativa permanente.
Ove tale incapacita' sia stata causata da un infortunio sul lavoro o da una
malattia professionale che da' all'interessato diritto ad una prestazione
interamente o parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si
applica alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;
c)
il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni d'attivita' e di
soggiorno continuativi nello Stato, eserciti un'attivita' subordinata o
autonoma in un altro Stato membro, pur continuando a risiedere nel
territorio dello Stato, permanendo le condizioni previste per l'iscrizione
anagrafica.
2.
Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1, lettere a) e b),
i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato nello Stato membro in
cui esercita un'attivita' sono considerati periodi trascorsi nel territorio
nazionale.
3.
I periodi di iscrizione alle liste di mobilita' o di disoccupazione
involontaria, cosi' come definiti dal decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, o i periodi di sospensione dell'attivita' indipendenti dalla
volonta' dell'interessato e l'assenza dal lavoro o la cessazione
dell'attivita' per motivi di malattia o infortunio sono considerati periodi
di occupazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma
1.
4.
La sussistenza delle condizioni relative alla durata del soggiorno e
dell'attivita' di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono
necessarie se il coniuge e' cittadino italiano, ovvero ha perso la
cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente
o autonomo.
5.
I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore subordinato
o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel territorio dello Stato,
godono del diritto di soggiorno permanente se il lavoratore stesso ha
acquisito il diritto di soggiorno permanente in forza del comma 1.
6.
Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in attivita' senza
aver ancora acquisito il diritto di soggiorno permanente a norma del comma
1, i familiari che hanno soggiornato con il lavoratore nel territorio acquisiscono
il diritto di soggiorno permanente, qualora si verifica una delle seguenti
condizioni:
a)
il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo decesso, abbia
soggiornato in via continuativa nel territorio nazionale per due anni;
b)
il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro o ad una
malattia professionale;
c)
il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a seguito del
matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
7.
Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente articolo, i
familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo 11, comma 2, e
all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni ivi previste,
acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver soggiornato
legalmente e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro
ospitante.
Art.
16.
Attestazione
di soggiorno permanente per i cittadini dell'Unione europea
1.
A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al cittadino
di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che certifichi la sua
condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato e'
rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta corredata dalla
documentazione atta a provare le condizioni, rispettivamente previsti
dall'articolo 14 e dall'articolo 15.
2.
L'attestato di cui al comma 1 puo' essere sostituito da una istruzione
contenuta nel microchip della carta di identita' elettronica di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le regole tecniche stabilite
dal Ministero dell'interno.
Art.
17.
Carta
di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro
1.
Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di
soggiorno permanente, la Questura rilascia una ÇCarta di soggiorno
permanente per familiari di cittadini europeiÈ.
2.
La richiesta di Carta di soggiorno permanente e' presentata alla Questura
competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di
validita' della Carta di soggiorno di cui all'articolo 10 ed e' rilasciata
entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del
Ministro dell'interno.
3.
Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli
stampati o del materiale utilizzato.
4.
Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni
consecutivi, non incidono sulla validita' della carta di soggiorno
permanente.
Art.
18.
Continuita'
del soggiorno
1.
La continuita' del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo,
nonche' i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere
comprovati con le modalita' previste dalla legislazione vigente.
2.
La continuita' del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di
allontanamento adottato nei confronti della persona interessata, che
costituisce causa di cancellazione anagrafica.
Art.
19.
Disposizioni
comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno permanente
1.
I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di esercitare
qualsiasi attivita' economica autonoma o subordinata, escluse le attivita'
che la legge, conformemente ai Trattati dell'Unione europea ed alla
normativa comunitaria in vigore, riserva ai cittadini italiani.
2.
Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste dal Trattato
CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione che risiede, in base
al presente decreto, nel territorio nazionale gode di pari trattamento
rispetto ai cittadini italiani nel campo di applicazione del Trattato. Il
beneficio di tale diritto si estende ai familiari non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente.
3.
In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtu'
dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge, il cittadino
dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a prestazioni
d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno o, comunque, nei
casi previsti dall'articolo 13, comma 3, lettera b), salvo che tale diritto
sia automaticamente riconosciuto in forza dell'attivita' esercitata o da
altre disposizioni di legge.
4.
La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di diritto di
soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi mezzo di prova
previsto dalla normativa vigente.
Art.
20.
Limitazioni
al diritto di ingresso e di soggiorno
1.
Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno
dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro
cittadinanza, puo' essere limitato con apposito provvedimento solo per:
motivi di sicurezza dello Stato; motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2.
I motivi di sicurezza dello Stato sussistono anche quando la persona da
allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che
la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo
agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali.
3.
I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da
allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia
concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero
all'incolumita' pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perche' la sua
ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura
convivenza. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di
eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno
o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o
l'incolumita' della persona, o per uno o piu' delitti corrispondenti alle
fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di
eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma
dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti,
ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di provvedimenti di
allontanamento disposti da autorita' straniere.
4.
I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio
di proporzionalita' e non possono essere motivati da ragioni di ordine
economico, ne' da ragioni estranee ai comportamenti individuali
dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale
all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne
penali non giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti.
5.
Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della
durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua eta', della sua
situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua
integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza
dei suoi legami con il Paese di origine.
6.
I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14
possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di
sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per
altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
7.
I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio
nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere
allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi
di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse
stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
8.
Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni alla
liberta' di circolazione nel territorio nazionale sono solo quelle con
potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanita',
nonche' altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreche' siano
oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini
italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel
territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento.
9.
Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi
imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonche' i
provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato. Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono
adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.
10.
I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi ostino motivi
attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la
lingua italiana, il provvedimento e' accompagnato da una traduzione del suo
contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati,
redatti in una lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile per
indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in
tale lingua, comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnola o
tedesca, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento
e' notificato all'interessato e riporta le modalita' di impugnazione e,
salvo quanto previsto al comma 11, indica il termine stabilito per lasciare
il territorio nazionale che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data
della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, puo' essere ridotto a
dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di
reingresso che non puo' essere superiore a dieci anni nei casi di
allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli
altri casi.
11.
Il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e per
motivi imperativi di pubblica sicurezza e' immediatamente eseguito dal
questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
12.
Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del provvedimento di
allontanamento si trattiene oltre il termine fissato, il questore dispone
l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato
dal territorio nazionale. Si applicano, per la convalida del provvedimento
del questore, le disposizioni del comma 11.
13.
Il destinatario del provvedimento di allontanamento puo' presentare domanda
di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del
provvedimento, sia decorsa almeno la meta' della durata del divieto, e in
ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli
argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle
circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel
territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione,
decide con atto motivato l'autorita' che ha emanato il provvedimento di
allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto
di ingresso nel territorio nazionale.
14.
Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel
territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, e' punito con
la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di allontanamento per motivi di
sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un anno, nelle altre ipotesi. Il
giudice puo' sostituire la pena della reclusione con la misura
dell'allontanamento immediato con divieto di reingresso nel territorio
nazionale, per un periodo da cinque a dieci anni. L'allontanamento e'
immediatamente eseguito dal questore, anche se la sentenza non e'
definitiva.
15.
Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni in caso di
reingresso nel territorio nazionale in violazione della misura
dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo periodo.
16.
Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito direttissimo. In caso
di condanna, salvo che il giudice provveda ai sensi del comma 14, secondo
periodo, e' sempre adottato un nuovo provvedimento di allontanamento
immediatamente esecutivo, al quale si applicano le norme del comma 11.
17.
I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati
tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di
residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.
Art.20-bis.
Procedimento
penale pendente a carico del destinatario del provvedimento di
allontanamento
1.
Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di cui
all'articolo 20, commi 11 e 12, sia sottoposto a procedimento penale, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter,
3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2.
Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, si intende concesso qualora l'autorita' giudiziaria non
provveda entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della richiesta.
3.
Non si da' luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del
citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora si proceda per i reati
di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.
4.
Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di cui
all'articolo 380 del codice di procedura penale, si puo' procedere
all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non sia sottoposto a
misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.
5.
In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il destinatario del
provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un procedimento penale ovvero
parte offesa nello stesso, puo' essere autorizzato a rientrare nel
territorio dello Stato, dopo l'esecuzione del provvedimento, per il tempo
strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di
partecipare al giudizio o di compiere atti per i quali e' necessaria la sua
presenza. Salvo che la presenza dell'interessato possa procurare gravi
turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica,
l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta del
destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo difensore.
Art.20-ter.
Autorita'
giudiziaria competente per la convalida dei provvedimenti del questore
1.
Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore ai sensi degli
articoli 20 e 20-bis, e' competente il tribunale ordinario in composizione
monocratica.
Art.
21[57].
Allontanamento
per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno
1.
Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia la loro
cittadinanza, puo' altresi' essere adottato quando vengono a mancare le
condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi
degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.
2.
Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal prefetto,
territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario,
anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora,
con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato
tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta',
della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi
legami con il Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalita' di
impugnazione, nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che
non puo' essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la
lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma
10.
3.
Unitamente al provvedimento di allontanamento e' consegnata all'interessato
una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro
degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il
provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non puo' prevedere un
divieto di reingresso sul territorio nazionale.
4.
Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia
individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel
provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione
dell'attestazione di cui al comma 3, e' punito con l'arresto da un mese a
sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.
Art.
22.
Ricorsi
avverso i provvedimenti di allontanamento
1.
Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di sicurezza dello
Stato di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, e per motivi di ordine pubblico
puo' essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del
Lazio, sede di Roma.
2.
Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza,
per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui
all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso entro venti giorni dalla
notifica, a pena di inammissibilita', al tribunale ordinario in composizione
monocratica in cui ha sede[58]
l'autorita' che lo ha adottato. La parte puo' stare in giudizio personalmente.
3.
I ricorsi di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente
dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso
l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria
italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura
speciale al patrocinante legale e' rilasciata avanti all'autorita'
consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al
procedimento.
4.
I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da una istanza
di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino
all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del
provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di
allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia
fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di
pubblica sicurezza.
5.
Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli articoli
737, e seguenti, del codice di procedura civile. Qualora i tempi del
procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve
lasciare il territorio nazionale ed e' stata presentata istanza di
sospensione ai sensi del comma 4, il giudice decide con priorita' sulla
stessa prima della scadenza del termine fissato per l'allontanamento.
6.
Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua
cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di
allontanamento sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel
territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che
la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine
pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal
questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare
su documentata richiesta dell'interessato.
7.
Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul
territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.
Art.
23.
Applicabilita'
ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di
cittadini italiani
1.
Le disposizioni del presente decreto legislativo, se piu' favorevoli, si
applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza
italiana.
Art.
24.
Norma
finanziaria
1.
Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15, valutati in 14,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede a carico del Fondo
di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, le
cui risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate all'I.N.P.S. e al Fondo sanitario nazionale.
2.
Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli
oneri di cui al presente decreto legislativo, ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure
correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di
cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmesse alle Camere,
corredati di apposite relazioni illustrative.
3.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art.
25.
Norme
finali e abrogazioni
1.
Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, a diffondere tramite i propri siti internet i
contenuti del presente decreto.
2.
Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati
il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, il
decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52, il decreto del Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53, il decreto del Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54[59].
3.
Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e' abrogato.
L. 68/2007 *
Legge 28 Maggio 2007, n. 68,
Disciplina dei soggiorni di breve durata per visite, affari, turismo e
studio
Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma
3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per
l'ingresso in Italia per visite, affari, turismo e studio non e' richiesto
il permesso di soggiorno qualora la durata del soggiorno stesso sia non
superiore a tre mesi. In tali casi si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 2, del medesimo testo unico e il termine di durata per
cui e' consentito il soggiorno e' quello indicato nel visto di ingresso, se
richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara
la sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore
della provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto
del Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 2,
salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso
ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima
sanzione si applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione
di cui al comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre
mesi o il minore termine stabilito nel visto di ingresso.
Art. 2.
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
D. LGS. 206/2007 *
Decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva
2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle
persone a seguito dellĠadesione di Bulgaria e Romania
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I
Ambito di applicazione e definizioni
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento, per
lĠaccesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, con esclusione
di quelle il cui svolgimento sia riservato dalla legge a professionisti in
quanto partecipi sia pure occasionalmente dellĠesercizio di pubblici poteri
ed in particolare le attivita' riservate alla professione notarile, delle
qualifiche professionali gia' acquisite in uno o piu' Stati membri
dellĠUnione europea, che permettono al titolare di tali qualifiche di
esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente.
2. Restano salve le disposizioni vigenti che disciplinano il
profilo dellĠaccesso al pubblico impiego.
Art. 2.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai cittadini degli Stati
membri dellĠUnione europea che vogliano esercitare sul territorio nazionale,
quali lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti,
una professione regolamentata in base a qualifiche professionali conseguite
in uno Stato membro dellĠUnione europea e che, nello Stato dĠorigine, li
abilita allĠesercizio di detta professione.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai
cittadini degli Stati membri dellĠUnione europea titolari di qualifiche
professionali non acquisite in uno Stato membro, per i quali continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti. Per le professioni che rientrano nel
titolo III, capo IV, il riconoscimento deve avvenire nel rispetto delle
condizioni minime di formazione elencate in tale capo.
3. Per il riconoscimento dei titoli di formazione acquisiti dai
cittadini dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo e della
Confederazione Svizzera, si applicano gli accordi in vigore con lĠUnione
europea.
Art. 3.
Effetti del riconoscimento
1. Il riconoscimento delle qualifiche professionali operato ai
sensi del presente decreto legislativo permette di accedere, se in possesso
dei requisiti specificamente previsti, alla professione corrispondente per
la quale i soggetti di cui allĠarticolo 2, comma 1, sono qualificati nello
Stato membro dĠorigine e di esercitarla alle stesse condizioni previste
dallĠordinamento italiano.
2. Ai fini dellĠarticolo 1, comma 1, la professione che
lĠinteressato esercitera' sul territorio italiano sara' quella per la quale
e' qualificato nel proprio Stato membro dĠorigine, se le attivita' sono
comparabili.
3. Salvo quanto previsto dagli articoli 12 e 16, comma 10, con
riguardo allĠuso del titolo professionale, il prestatore puo' usare nella
professione la denominazione del proprio titolo di studio, ed eventualmente
la relativa abbreviazione, nella lingua dello Stato membro nel quale il titolo
di studio e' stato conseguito. LĠuso di detta denominazione o
dellĠabbreviazione non e' tuttavia consentito se idoneo ad ingenerare
confusione con una professione regolamentata nel territorio nazionale, per
la quale lĠinteressato non ha ottenuto il riconoscimento della qualifica
professionale; in tal caso la denominazione potra' essere utilizzata a
condizione che ad essa siano apportate le modifiche o aggiunte idonee alla
differenziazione, stabilite dallĠautorita' competente di cui allĠarticolo 5.
Art. 4.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) Çprofessione regolamentataÈ:
1) lĠattivita', o lĠinsieme delle attivita', il cui esercizio
e' consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri
ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione e'
subordinata al possesso di qualifiche professionali o allĠaccertamento delle
specifiche professionalita';
2) i rapporti di lavoro subordinato, se lĠaccesso ai medesimi
e' subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di
qualifiche professionali;
3) lĠattivita' esercitata con lĠimpiego di un titolo
professionale il cui uso e' riservato a chi possiede una qualifica
professionale;
4) le attivita' attinenti al settore sanitario nei casi in cui
il possesso di una qualifica professionale e' condizione determinante ai
fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al
rimborso;
5) le professioni esercitate dai membri di unĠassociazione o di
un organismo di cui allĠAllegato I.
b) Çqualifiche professionaliÈ: le qualifiche attestate da un
titolo di formazione, un attestato di competenza di cui allĠarticolo 19,
comma 1, lettera a), numero 1), o unĠesperienza professionale; non
costituisce qualifica professionale quella attestata da una decisione di
mero riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in Italia
adottata da parte di un altro Stato membro;
c) Çtitolo di formazioneÈ: diplomi, certificati e altri titoli
rilasciati da unĠuniversita' o da altro organismo abilitato secondo
particolari discipline che certificano il possesso di una formazione
professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della
Comunita'. Hanno eguale valore i titoli di formazione rilasciati da un Paese
terzo se i loro possessori hanno maturato, nellĠeffettivo svolgimento
dellĠattivita' professionale, unĠesperienza di almeno tre anni sul
territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata
dal medesimo;
d) Çautorita' competenteÈ: qualsiasi autorita' o organismo
abilitato da disposizioni nazionali a rilasciare o a ricevere titoli di
formazione e altri documenti o informazioni, nonche' a ricevere le domande e
ad adottare le decisioni di cui al presente decreto;
e) Çformazione regolamentataÈ: la formazione che porta al
conseguimento degli attestati o qualifiche conseguiti ai sensi della legge
21 dicembre 1978, n. 845 e della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche'
qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, e' specificamente
orientata allĠesercizio di una determinata professione e consiste in un
ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale,
un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalita'
stabilite dalla legge;
f) Çesperienza professionaleÈ: lĠesercizio effettivo e
legittimo della professione;
g) Çtirocinio di adattamentoÈ: lĠesercizio di una professione
regolamentata sotto la responsabilita' di un professionista qualificato,
accompagnato eventualmente da una formazione complementare secondo modalita'
stabilite dalla legge. Il tirocinio e' oggetto di una valutazione da parte
dellĠautorita' competente;
h) Çprova attitudinaleÈ: un controllo riguardante
esclusivamente le conoscenze professionali del richiedente effettuato dalle
autorita' competenti allo scopo di valutare lĠidoneita' del richiedente ad
esercitare una professione regolamentata;
i) Çdirigente dĠaziendaÈ: qualsiasi persona che abbia svolto in
unĠimpresa del settore professionale corrispondente:
1) la funzione di direttore dĠazienda o di filiale;
2) la funzione di institore o vice direttore dĠazienda, se tale
funzione implica una responsabilita' corrispondente a quella
dellĠimprenditore o del direttore dĠazienda rappresentato;
3) la funzione di dirigente responsabile di uno o piu' reparti
dellĠazienda, con mansioni commerciali o tecniche;
l) ÇStato membro di stabilimentoÈ: lo stato membro dellĠUnione
europea nel quale il prestatore e' legalmente stabilito per esercitarvi una
professione;
m) ÇStato membro dĠorigineÈ: lo Stato membro in cui il
cittadino dellĠUnione europea ha acquisito le proprie qualifiche
professionali;
n) Çpiattaforma comuneÈ: lĠinsieme dei criteri delle qualifiche
professionali in grado di colmare le differenze sostanziali individuate tra
i requisiti in materia di formazione esistenti nei vari Stati membri per una
determinata professione. Queste differenze sostanziali sono individuate
tramite il confronto tra la durata ed i contenuti della formazione in almeno
due terzi degli Stati membri, inclusi tutti gli Stati membri che
regolamentano la professione in questione. Le differenze nei contenuti della
formazione possono risultare dalle differenze sostanziali nel campo di
applicazione delle attivita' professionali.
Art. 5.
Autorita' competente
1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo
III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le
dichiarazioni e a prendere le decisioni:
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' che
riguardano il settore sportivo ed, in particolare, quelle esercitate con la
qualifica di professionista sportivo;
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
lo sviluppo e competitivita' del turismo, per le attivita' che riguardano il
settore turistico;
c) il Ministero titolare della vigilanza per le professioni che
necessitano, per il loro esercizio, dellĠiscrizione in Ordini, Collegi,
albi, registri o elenchi, fatto salvo quanto previsto alla lettera g);
d) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, per le professioni svolte in regime di lavoro
subordinato presso la pubblica amministrazione, salvo quanto previsto alle
lettere e), f) e g);
e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;
f) il Ministero della pubblica istruzione, per i docenti di
scuole dellĠinfanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria
superiore e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della
scuola;
g) il Ministero dellĠuniversita' e della ricerca per il
personale ricercatore e per le professioni di architetto, pianificatore
territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed
ambientali, architetto junior e pianificatore junior;
h) il Ministero dellĠuniversita' e della ricerca per ogni altro
caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da chi
e' in possesso di qualifiche professionali di cui allĠarticolo 19, comma 1,
lettere d) ed e), salvo quanto previsto alla lettera c);
i) il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le
attivita' afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni
culturali, secondo quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dellĠarticolo 29 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
l) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per ogni
altro caso relativamente a professioni che possono essere esercitate solo da
chi e' in possesso di qualifiche professionali di cui allĠarticolo 19, comma
1, lettere a), b) e c);
m) le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano per le professioni per le quali sussiste competenza
esclusiva, ai sensi dei rispettivi statuti.
2. Per le attivita' di cui al titolo III, capo III, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano lĠautorita'
competente a pronunciarsi sulle domande di riconoscimento presentate dai
beneficiari.
3. Fino allĠindividuazione di cui al comma 2, sulle domande di
riconoscimento provvedono:
a) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le politiche giovanili e le attivita' sportive, per le attivita' di cui
allĠallegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle attivita' afferenti
al settore sportivo;
b) la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
lo sviluppo e la competitivita' del turismo, per le attivita' di cui
allĠallegato IV, Lista II e III, e non comprese nelle lettere c), d) e) ed
f);
c) il Ministero dello sviluppo economico per le attivita' di
cui allĠallegato IV, Lista I, Lista II e Lista III e non comprese nelle
lettere d), e) ed f);
d) il Ministero per i beni e le attivita' culturali per le
attivita' di cui allĠallegato IV, Lista III, punto 4), limitatamente alle
attivita' riguardanti biblioteche e musei;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per le
attivita' di cui allĠallegato IV, Lista III, punto 4), classe ex 851 e 855;
f) il Ministero dei trasporti per le attivita' di cui
allĠallegato IV, Lista II e Lista III, nelle parti afferenti ad attivita' di
trasporto.
Art. 6.
Punto di contatto
1. Il Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie assolve i compiti di:
a) Coordinatore nazionale presso la Commissione europea;
b) Punto nazionale di contatto per le informazioni e
lĠassistenza sui riconoscimenti di cui al presente decreto legislativo.
2. Il coordinatore di cui al comma 1, lettera a) promuove:
a) una applicazione uniforme del presente decreto da parte
delle autorita' di cui allĠarticolo 5;
b) la circolazione di ogni informazione utile ad assicurare
lĠapplicazione del presente decreto, in particolare quelle relative alle
condizioni dĠaccesso alle professioni regolamentate.
3. Le autorita' di cui allĠarticolo 5 mettono a disposizione
del coordinatore di cui al comma 1, lettera a) le informazioni e i dati
statistici necessari ai fini della predisposizione della relazione biennale
sullĠapplicazione del presente decreto da trasmettere alla Commissione
europea.
4. Il punto di contatto di cui al comma 1, lettera b):
a) assicura ai cittadini e ai punti di contatto degli altri
Stati membri le informazioni utili ai fini dellĠapplicazione del presente
decreto e in particolare informazioni sulla legislazione nazionale che
disciplina le professioni e il loro esercizio compresa la legislazione
sociale ed eventuali norme deontologiche;
b) assiste, se del caso, i cittadini per lĠottenimento dei
diritti attribuiti loro dal presente decreto cooperando con le autorita'
competenti. Su richiesta della Commissione europea, entro due mesi a partire
dalla data di ricevimento di tale richiesta, il punto di contatto assicura
le informazioni sui risultati dellĠassistenza prestata;
c) valuta le questioni di particolare rilevanza o complessita',
congiuntamente con un rappresentante delle regioni e province autonome
designato in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento
e di Bolzano, nellĠambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
5. LĠAutorita' competente di cui allĠarticolo 5 puo' istituire
un proprio punto di contatto che, in relazione ai riconoscimenti di propria
competenza, assicura i compiti di cui alla lettera a) e b) del comma 4. I
casi trattati ai sensi del comma 4, lettera b) sono comunicati al punto di
contatto di cui al comma 1, lettera b).
6. Della attivazione del punto di contatto lĠamministrazione
competente ai sensi dellĠarticolo 5 informa il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, ai fini dellĠesercizio delle
competenze a questo attribuite quale coordinatore nazionale.
Art. 7.
Conoscenze linguistiche
1. Fermi restando i requisiti di cui al titolo II ed al titolo
III, per lĠesercizio della professione i beneficiari del riconoscimento
delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche
necessarie.
Capo II
Rapporti con autorita' non nazionali
Art. 8.
Cooperazione amministrativa
1. Ogni autorita' di cui allĠarticolo 5 assicura che le
informazioni richieste dallĠautorita' dello Stato membro dĠorigine nel
rispetto della disciplina nazionale relativa alla protezione dei dati
personali siano fornite non oltre trenta giorni. Lo scambio di informazioni
puo' avvenire anche per via telematica secondo modalita' definite con
lĠUnione europea.
2. Lo scambio di informazioni di cui al comma 1 puo'
riguardare, in particolare, le azioni disciplinari e le sanzioni penali
adottate nei riguardi del professionista oggetto di specifica procedura di
riconoscimento professionale di cui al titolo II e al titolo III, qualora
suscettibili di incidere, anche indirettamente, sulla attivita'
professionale.
3. Al fine di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi professionali
competenti, se esistenti, danno comunicazione allĠautorita' di cui
allĠarticolo 5 di tutte le sanzioni che incidono sullĠesercizio della
professione.
4. NellĠambito della procedura di riconoscimento a norma del
titolo III lĠautorita' di cui allĠarticolo 5, in caso di fondato dubbio,
puo' chiedere allĠautorita' competente dello Stato membro dĠorigine conferma
sullĠautenticita' degli attestati o dei titoli di formazione da esso
rilasciati e, per le attivita' previste dal titolo III, capo IV, conferma
che siano soddisfatte le condizioni minime di formazione previste dalla
legge.
5. Nei casi di cui al titolo III, in presenza di un titolo di
formazione rilasciato da una autorita' competente dello Stato membro di
origine a seguito di una formazione ricevuta in tutto o in parte in un
centro legalmente stabilito in Italia, ovvero nel territorio di un altro
Stato membro dellĠUnione europea, lĠautorita' competente di cui allĠarticolo
5 assicura lĠammissione alla procedura di riconoscimento previa verifica,
presso la competente autorita' dello stato membro dĠorigine, che:
a) il programma di formazione del centro che ha impartito la
formazione sia stato certificato nelle forme prescritte dallĠautorita'
competente che ha rilasciato il titolo di formazione;
b) il titolo di formazione in oggetto sia lo stesso titolo
rilasciato dallĠautorita' competente dello stato membro dĠorigine a seguito
del percorso formativo impartito integralmente nella propria struttura
dĠorigine;
c) i titoli di formazione di cui alla lettera b) conferiscano
gli stessi diritti dĠaccesso e di esercizio della relativa professione.
TITOLO II
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Capo I
Principi generali
Art. 9.
Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e
temporanea
1. Fatti salvi gli articoli da 10 a 15, la libera prestazione
di servizi sul territorio nazionale non puo' essere limitata per ragioni
attinenti alle qualifiche professionali:
a) se il prestatore e' legalmente stabilito in un altro Stato
membro per esercitarvi la corrispondente professione;
b) in caso di spostamento del prestatore; in tal caso, se nello
Stato membro di stabilimento la professione non e' regolamentata, il
prestatore deve aver esercitato tale professione per almeno due anni nel
corso dei dieci anni che precedono la prestazione di servizi.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano
esclusivamente nel caso in cui il prestatore si sposta sul territorio dello
Stato per esercitare, in modo temporaneo e occasionale, la professione di
cui al comma 1.
3. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione e'
valutato, dallĠautorita' di cui allĠart. 5, caso per caso, tenuto conto
anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa,
della sua frequenza, della sua periodicita' e della sua continuita'.
4. In caso di spostamento, il prestatore e' soggetto alle norme
che disciplinano lĠesercizio della professione che e' ammesso ad esercitare,
quali la definizione della professione, lĠuso dei titoli e la
responsabilita' professionale connessa direttamente e specificamente alla
tutela e sicurezza dei consumatori, nonche' alle disposizioni disciplinari applicabili
ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione
corrispondente.
Capo II
Adempimenti per lĠesercizio della prestazione di servizi
temporanea e occasionale.
Art. 10.
Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore
1. Il prestatore che ai sensi dellĠarticolo 9 si sposta per la
prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire
servizi e' tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza,
lĠautorita' di cui allĠarticolo 5 con una dichiarazione scritta, contenente
informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonche'
sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o
collettiva per la responsabilita' professionale. Tale dichiarazione ha
validita' per lĠanno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore
intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale
Stato membro. Il prestatore puo' fornire la dichiarazione con qualsiasi
mezzo idoneo di comunicazione.
2. In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento
interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti,
la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere corredata di:
a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalita'
del prestatore;
b) una certificazione dellĠautorita' competente che attesti che
il titolare e' legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le
attivita' in questione e che non gli e' vietato esercitarle, anche su base
temporanea, al momento del rilascio dellĠattestato;
c) un documento che comprovi il possesso delle qualifiche
professionali;
d) nei casi di cui allĠarticolo 9, comma 1, lettera b), una
prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato lĠattivita' in
questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni;
e) per le professioni nel settore della sicurezza la prova di
assenza di condanne penali.
3. Per i cittadini dellĠUnione europea stabiliti legalmente in
Italia lĠattestato di cui al comma 2, lettera b) e' rilasciato, a richiesta
dellĠinteressato e dopo gli opportuni accertamenti, dallĠautorita'
competente di cui allĠarticolo 5.
4. Il prestatore deve informare della sua prestazione, prima
dellĠesecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, lĠente di previdenza
obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che
non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, puo' essere
effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.
Art. 11.
Verifica preliminare
1. Nel caso delle professioni regolamentate aventi
ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, che
non beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capo IV,
allĠatto della prima prestazione di servizi le Autorita' di cui allĠarticolo
5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del
prestatore prima della prima prestazione di servizi.
2. La verifica preliminare e' esclusivamente finalizzata ad
evitare danni gravi per la salute o la sicurezza del destinatario del
servizio per la mancanza di qualifica professionale del prestatore.
3. Entro un mese dalla ricezione della dichiarazione e dei
documenti che la corredano, lĠautorita' di cui allĠarticolo 5 informa il
prestatore che non sono necessarie verifiche preliminari, ovvero comunica
lĠesito del controllo ovvero, in caso di difficolta' che causi un ritardo,
il motivo del ritardo e la data entro la quale sara' adottata la decisione
definitiva, che in ogni caso dovra' essere adottata entro il secondo mese
dal ricevimento della documentazione completa.
4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche
professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme
nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla
pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica, il prestatore puo' colmare tali
differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale,
con oneri a carico dellĠinteressato secondo quanto previsto dallĠarticolo
25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese
successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3.
5. In mancanza di determinazioni da parte dellĠautorita'
competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di
servizi puo' essere effettuata.
Art. 12.
Titolo professionale
1. Per le professioni di cui al titolo III, capo IV e nei casi
in cui le qualifiche sono state verificate ai sensi dellĠarticolo 11, la
prestazione di servizi e' effettuata con il titolo professionale previsto
dalla normativa italiana.
2. In tutti gli altri casi la prestazione e' effettuata con il
titolo professionale dello Stato membro di stabilimento allorche' un
siffatto titolo regolamentato esista in detto Stato membro per lĠattivita'
professionale di cui trattasi.
3. Il titolo di cui al comma 2 e' indicato nella lingua
ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di
stabilimento.
4. Nei casi in cui il suddetto titolo professionale non esista
nello Stato membro di stabilimento il prestatore indica il suo titolo di
formazione nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di detto
Stato membro.
Art. 13.
Iscrizione automatica
1. Copia delle dichiarazioni di cui allĠarticolo 10, comma 1,
e' trasmessa dallĠautorita' competente di cui allĠarticolo 5 al competente
Ordine o Collegio professionale, se esistente, che provvede ad una
iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti
presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico
dellĠOrdine o Collegio stessi.
2. Nel caso di professioni di cui allĠarticolo 11, comma 1, e
di cui al titolo III, capo IV, contestualmente alla dichiarazione e'
trasmessa copia della documentazione di cui allĠarticolo 10, comma 2.
3. LĠiscrizione di cui al comma 1 e' assicurata per la durata
di efficacia della dichiarazione di cui allĠarticolo 10, comma 1.
4. LĠiscrizione allĠordine non comporta lĠiscrizione ad enti di
previdenza obbligatoria.
Art. 14.
Cooperazione tra autorita' competenti
1. Le informazioni pertinenti circa la legalita' dello
stabilimento e la buona condotta del prestatore, nonche' lĠassenza di
sanzioni disciplinari o penali di carattere professionale sono richieste e
assicurate dalle autorita' di cui allĠarticolo 5.
2. Le autorita' di cui allĠarticolo 5 provvedono affinche' lo
scambio di tutte le informazioni necessarie per un reclamo del destinatario
di un servizio contro un prestatore avvenga correttamente. I destinatari
sono informati dellĠesito del reclamo.
Art. 15.
Informazioni al destinatario della prestazione
1. Nei casi in cui la prestazione e' effettuata con il titolo
professionale dello Stato membro di stabilimento o con il titolo di
formazione del prestatore, il prestatore e' tenuto a fornire al destinatario
del servizio, in lingua italiana o in altra lingua comprensibile dal
destinatario del servizio, le seguenti informazioni:
a) se il prestatore e' iscritto in un registro commerciale o in
un analogo registro pubblico, il registro in cui e' iscritto, il suo numero
dĠiscrizione o un mezzo dĠidentificazione equivalente, che appaia in tale registro;
b) se lĠattivita' e' sottoposta a un regime di autorizzazione
nello Stato membro di stabilimento, gli estremi della competente autorita'
di vigilanza;
c) lĠordine professionale, o analogo organismo, presso cui il
prestatore e' iscritto;
d) il titolo professionale o, ove il titolo non esista, il
titolo di formazione del prestatore e lo Stato membro in cui e' stato
conseguito;
e) se il prestatore esercita unĠattivita' soggetta allĠIVA, il
numero dĠidentificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune
dĠimposta sul valore aggiunto;
f) le prove di qualsiasi copertura assicurativa o analoghi
mezzi di tutela personale o collettiva per la responsabilita' professionale.
TITOLO III
LIBERTAĠ DI STABILIMENTO
Capo I
Norme procedurali
Art. 16.
Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento
1. Ai fini del riconoscimento professionale come disciplinato
dal presente titolo, il cittadino di cui allĠarticolo 2 presenta apposita
domanda allĠautorita' competente di cui allĠarticolo 5.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 1 lĠautorita' accerta la completezza della documentazione esibita, e
ne da' notizia allĠinteressato. Ove necessario, lĠAutorita' competente
richiede le eventuali necessarie integrazioni.
3. Fuori dai casi previsti dallĠarticolo 5, comma 2, per la
valutazione dei titoli acquisiti, lĠautorita' indice una conferenza di
servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, previa consultazione del
Consiglio Universitario Nazionale per le attivita' di cui al titolo III,
capo IV, sezione VIII, alla quale partecipano rappresentanti:
a) delle amministrazioni di cui allĠarticolo 5;
b) del Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie;
c) del Ministero degli affari esteri.
4. Nella conferenza dei servizi sono sentiti un rappresentante
dellĠOrdine o Collegio professionale ovvero della categoria professionale
interessata.
5. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha
per oggetto titoli identici a quelli su cui e' stato provveduto con
precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente titolo, sezioni
I, II, III, IV, V, VI e VII.
6. Sul riconoscimento provvede lĠautorita' competente con decreto
motivato, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della
documentazione completa da parte dellĠinteressato. Il decreto e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per le professioni di
cui al capo II e al capo III del presente titolo il termine e' di quattro
mesi.
7. Nei casi di cui allĠarticolo 22, il decreto stabilisce le
condizioni del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale,
individuando lĠente o organo competente a norma dellĠarticolo 24.
8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nei casi di cui allĠarticolo 5, comma 2, individuano le modalita'
procedimentali di valutazione dei titoli di loro competenza, assicurando
forme equivalenti di partecipazione delle altre autorita' interessate. Le
autorita' di cui allĠarticolo 5, comma 2, si pronunciano con proprio
provvedimento, stabilendo, qualora necessario, le eventuali condizioni di
cui al comma 7 del presente articolo.
9. Se lĠesercizio della professione in questione e'
condizionato alla prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione
solenne, al cittadino interessato e' proposta una formula appropriata ed
equivalente nel caso in cui la formula del giuramento o della dichiarazione
non possa essere utilizzata da detto cittadino.
10. I beneficiari del riconoscimento esercitano la professione
facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua
eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana.
Art. 17.
Domanda per il riconoscimento
1. La domanda di cui allĠarticolo 16 e' corredata dei seguenti
documenti:
a) un certificato o copia di un documento che attesti la
nazionalita' del prestatore;
b) una copia degli attestati di competenza o del titolo di
formazione che da' accesso alla professione ed eventualmente un attestato
dellĠesperienza professionale dellĠinteressato;
c) nei casi di cui allĠarticolo 27, un attestato relativo alla
natura ed alla durata dellĠattivita', rilasciato dallĠautorita' o
dallĠorganismo competente dello Stato membro dĠorigine o dello Stato membro
da cui proviene il cittadino di cui allĠarticolo 2, comma 1.
2. Le autorita' competenti di cui allĠarticolo 5 possono
invitare il richiedente a fornire informazioni quanto alla sua formazione
nella misura necessaria a determinare lĠeventuale esistenza di differenze
sostanziali rispetto alla formazione richiesta sul territorio dello Stato
italiano. Qualora sia impossibile per il richiedente fornire tali
informazioni, le autorita' competenti di cui allĠarticolo 5 si rivolgono al
punto di contatto, allĠautorita' competente o a qualsiasi altro organismo
pertinente dello Stato membro di origine.
3. Qualora lĠaccesso a una professione regolamentata sia
subordinato ai requisiti dellĠonorabilita' e della moralita' o allĠassenza
di dichiarazione di fallimento, o lĠesercizio di tale professione possa
essere sospeso o vietato in caso di gravi mancanze professionali o di
condanne per reati penali, la sussistenza di tali requisiti si considera
provata da documenti rilasciati da competenti autorita' dello Stato membro
di origine o dello Stato membro da cui proviene il cittadino di cui
allĠarticolo 2, comma 1.
4. Nei casi in cui lĠordinamento dello Stato membro di origine
o dello Stato membro da cui proviene lĠinteressato non preveda il rilascio
dei documenti di cui al comma 3, questi possono essere sostituiti da una
dichiarazione giurata o, negli Stati membri in cui tale forma di
dichiarazione non e' contemplata, da una dichiarazione solenne, prestata
dallĠinteressato dinanzi ad unĠautorita' giudiziaria o amministrativa
competente o, eventualmente, dinanzi ad un notaio o a un organo qualificato
dello Stato membro di origine o dello Stato membro da cui proviene
lĠinteressato.
5. Le certificazioni di cui al comma 3, nel caso in cui
cittadini stabiliti in Italia intendano stabilirsi in altri Stati membri,
devono essere fatte pervenire alle autorita' degli Stati membri richiedenti
entro due mesi.
6. Qualora lĠaccesso ad una professione regolamentata sia
subordinato al possesso di sana costituzione fisica o psichica, tale
requisito si considera dimostrato dal documento prescritto nello Stato
membro di origine o nello Stato membro da cui proviene lĠinteressato.
Qualora lo Stato membro di origine o di provenienza non prescriva documenti
del genere, le autorita' competenti di cui allĠarticolo 5 accettano un
attestato rilasciato da unĠautorita' competente di detti Stati.
7. Qualora lĠesercizio di una professione regolamentata sia
subordinato al possesso di capacita' finanziaria del richiedente o di
assicurazione contro i danni derivanti da responsabilita' professionale,
tali requisiti si considerano dimostrati da un attestato rilasciato da una
banca o societa' di assicurazione con sede in uno Stato membro.
8. I documenti di cui ai commi 3, 6 e 7 al momento della loro
presentazione non devono essere di data anteriore a tre mesi.
9. Nei casi previsti dal titolo III, capo IV, la domanda e'
corredata da un certificato dellĠautorita' competente dello Stato membro di
origine attestante che il titolo di formazione soddisfa i requisiti
stabiliti dalla normativa comunitaria in materia di riconoscimento dei
titoli di formazione in base al coordinamento delle condizioni minime di
formazione.
Capo II
Regime generale di riconoscimento di titoli di formazione
Art. 18.
Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica a tutte le professioni non
coperte dai capi III e IV del presente titolo e nei seguenti casi:
a) alle attivita' elencate allĠallegato IV, qualora il migrante
non soddisfi i requisiti di cui agli articoli da 28 a 30;
b) ai medici chirurghi con formazione di base, i medici
chirurghi specialisti, gli infermieri responsabili dellĠassistenza generale,
gli odontoiatri, odontoiatri specialisti, i veterinari, le ostetriche, i
farmacisti e gli architetti, qualora il migrante non soddisfi i requisiti di
pratica professionale effettiva e lecita previsti agli articoli 32, 37, 40,
43, 45, 47, 49 e 55.
c) agli architetti, qualora il migrante sia in possesso di un
titolo di formazione non elencato allĠallegato V, punto 5.7;
d) fatti salvi gli articoli 31, comma 1, 32 e 35, ai medici,
agli infermieri, agli odontoiatri, ai veterinari, alle ostetriche, ai
farmacisti e agli architetti in possesso di titoli di formazione
specialistica, che devono seguire la formazione che porta al possesso dei
titoli elencati allĠallegato V, punti 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2,
5.6.2 e 5.7.1, e solamente ai fini del riconoscimento della pertinente
specializzazione;
e) agli infermieri responsabili dellĠassistenza generale e agli
infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica,
che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati
allĠallegato V, punto 5.2.2, qualora il migrante chieda il riconoscimento in
un altro Stato membro in cui le pertinenti attivita' professionali sono
esercitate da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di
infermiere responsabile dellĠassistenza generale;
f) agli infermieri specializzati sprovvisti della formazione di
infermiere responsabile dellĠassistenza generale, qualora il migrante chieda
il riconoscimento in un altro Stato membro in cui le pertinenti attivita'
professionali sono esercitate da infermieri responsabili dellĠassistenza
generale, da infermieri specializzati sprovvisti della formazione di
infermiere responsabile dellĠassistenza generale o da infermieri
specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono
la formazione che porta al possesso dei titoli elencati allĠallegato V,
punto 5.2.2;
g) ai migranti in possesso dei requisiti previsti allĠarticolo
4, comma 1, lettera c), secondo periodo.
Art. 19.
Livelli di qualifica
1. Ai soli fini dellĠapplicazione delle condizioni di
riconoscimento professionale di cui allĠarticolo 21, le qualifiche
professionali sono inquadrate nei seguenti livelli:
a) attestato di competenza: attestato rilasciato da
unĠautorita' competente dello Stato membro dĠorigine designata ai sensi
delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato
membro, sulla base:
1) o di una formazione non facente parte di un certificato o
diploma ai sensi delle lettere b), c), d) o e), o di un esame specifico non
preceduto da una formazione o dellĠesercizio a tempo pieno della professione
per tre anni consecutivi in uno Stato membro o a tempo parziale per un
periodo equivalente nei precedenti dieci anni,
2) o di una formazione generale a livello dĠinsegnamento
elementare o secondario attestante che il titolare possiede conoscenze
generali;
b) certificato: certificato che attesta il compimento di un
ciclo di studi secondari,
1) o generale completato da un ciclo di studi o di formazione
professionale diversi da quelli di cui alla lettera c) o dal tirocinio o
dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo di studi,
2) o tecnico o professionale, completato eventualmente da un
ciclo di studi o di formazione professionale di cui al punto 1, o dal
tirocinio o dalla pratica professionale richiesti in aggiunta a tale ciclo
di studi;
c) diploma: diploma che attesta il compimento:
1) o di una formazione a livello di insegnamento
post-secondario diverso da quello di cui alle lettere d) ed e) di almeno un
anno o di una durata equivalente a tempo parziale, di cui una delle
condizioni di accesso e', di norma, il completamento del ciclo di studi
secondari richiesto per accedere allĠinsegnamento universitario o superiore
ovvero il completamento di una formazione scolastica equivalente al secondo
ciclo di studi secondari, nonche' la formazione professionale eventualmente
richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;
2) o, nel caso di professione regolamentata, di una formazione
a struttura particolare inclusa nellĠallegato II equivalente al livello di
formazione indicato al punto 1 che conferisce un analogo livello
professionale e prepara a un livello analogo di responsabilita' e funzioni;
d) diploma: diploma che attesta il compimento di una formazione
a livello di insegnamento post-secondario di una durata minima di tre e non
superiore a quattro anni o di una durata equivalente a tempo parziale,
impartita presso unĠuniversita' o un istituto dĠinsegnamento superiore o un
altro istituto che impartisce una formazione di livello equivalente, nonche'
la formazione professionale eventualmente richiesta oltre al ciclo di studi
post-secondari;
e) diploma: diploma che attesta che il titolare ha completato
un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, o di
una durata equivalente a tempo parziale, presso unĠuniversita' o un istituto
dĠinsegnamento superiore ovvero un altro istituto di livello equivalente e,
se del caso, che ha completato con successo la formazione professionale
richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari.
Art. 20.
Titoli di formazione assimilati
1. é assimilato a un titolo di formazione che sancisce una
formazione di cui allĠarticolo 19, anche per quanto riguarda il livello,
ogni titolo di formazione o insieme di titoli di formazione rilasciato da
unĠautorita' competente di un altro Stato membro, se sancisce una formazione
acquisita nella Comunita', riconosciuta da tale Stato membro come formazione
di livello equivalente al livello in questione e tale da conferire gli
stessi diritti dĠaccesso o di esercizio alla professione o tale da preparare
al relativo esercizio.
2. é altresi' assimilata ad un titolo di formazione, alle
stesse condizioni del comma 1, ogni qualifica professionale che, pur non
rispondendo ai requisiti delle norme legislative, regolamentari o
amministrative dello Stato membro dĠorigine per lĠaccesso a una professione
o il suo esercizio, conferisce al suo titolare diritti acquisiti in virtu'
di tali disposizioni. La disposizione trova applicazione se lo Stato membro
dĠorigine eleva il livello di formazione richiesto per lĠammissione ad una
professione e per il suo esercizio, e se una persona che ha seguito una
precedente formazione, che non risponde ai requisiti della nuova qualifica,
beneficia dei diritti acquisiti in forza delle disposizioni nazionali
legislative, regolamentari o amministrative; in tale caso, detta formazione
precedente e' considerata, ai fini dellĠapplicazione dellĠarticolo 21,
corrispondente al livello della nuova formazione.
Art. 21.
Condizioni per il riconoscimento
1. Al fine dellĠapplicazione dellĠarticolo 18, comma 1, per
lĠaccesso o lĠesercizio di una professione regolamentata sono ammessi al
riconoscimento professionale le qualifiche professionali che sono prescritte
da un altro Stato membro per accedere alla corrispondente professione ed
esercitarla. Gli attestati di competenza o i titoli di formazione ammessi al
riconoscimento soddisfano le seguenti condizioni:
a) essere stati rilasciati da unĠautorita' competente in un
altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative di tale Stato;
b) attestare un livello di qualifica professionale almeno
equivalente al livello immediatamente precedente a quella prevista dalle
normative nazionali.
2. LĠaccesso e lĠesercizio della professione regolamentata di
cui al comma 1 sono consentiti anche ai richiedenti che abbiano esercitato a
tempo pieno tale professione per due anni, nel corso dei precedenti dieci,
in un altro Stato membro che non la regolamenti e abbiano uno o piu'
attestati di competenza o uno o piu' titoli di formazione che soddisfino le
seguenti condizioni:
a) essere stati rilasciati da unĠautorita' competente in un
altro Stato membro, designata ai sensi delle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative di tale Stato membro;
b) attestare un livello di qualifica professionale almeno
equivalente al livello immediatamente precedente a quello previsto dalle
normative nazionali;
c) attestare la preparazione del titolare allĠesercizio della
professione interessata.
3. Non sono necessari i due anni di esperienza professionale di
cui al comma 2 se i titoli di formazione posseduti dal richiedente attestano
una formazione regolamentata ai sensi dellĠarticolo 4, comma 1, lettera e),
dei livelli di cui allĠarticolo 19, comma 1, lettere b), c), d) ed e). Sono
considerate formazioni regolamentate del livello di cui allĠarticolo 19,
comma 1, lettera c), quelle di cui allĠallegato III.
4. In deroga al comma 2, lettera b), e al comma 3, il
riconoscimento di cui al comma 1 e' assicurato nel caso in cui lĠaccesso a
detta professione e' subordinato al possesso di un titolo di formazione che
attesta il compimento di una formazione a livello di insegnamento superiore
o universitario di una durata pari a quattro anni e se il richiedente
possiede un titolo di formazione di cui allĠarticolo 19, comma 1, lettera
c).
Art. 22.
Misure compensative
1. Il riconoscimento di cui al presente capo puo' essere
subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre
anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei
seguenti casi:
a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi
dellĠarticolo 21, comma 1 e 2, e' inferiore di almeno un anno a quella
richiesta in Italia;
b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente
diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o piu' attivita'
professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello
Stato membro dĠorigine del richiedente, e se la differenza e' caratterizzata
da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa
a materie sostanzialmente diverse da quelle dellĠattestato di competenza o
del titolo di formazione in possesso del richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per lĠaccesso alle professioni di
avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale,
consulente per la proprieta' industriale, consulente del lavoro, attuario e
revisore contabile, nonche' per lĠaccesso alle professioni di maestro di sci
e di guida alpina, il riconoscimento e' subordinato al superamento di una
prova attitudinale.
3. Con decreto dellĠautorita' competente di cui allĠarticolo 5,
sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie, sono individuate altre
professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in
materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante
dellĠattivita'.
4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento e' subordinato
al superamento di una prova attitudinale se:
a) riguarda casi nei quali si applica lĠarticolo 18, lettere b)
e c), lĠarticolo 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i medici e gli
odontoiatri, lĠarticolo 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda
il riconoscimento per attivita' professionali esercitate da infermieri
professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di
formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso
dei titoli elencati allĠallegato V, punto 5.2.2 e lĠarticolo 18, comma 1,
lettera g);
b) riguarda casi di cui allĠarticolo 18, comma 1, lettera a),
per quanto riguarda attivita' esercitate a titolo autonomo o con funzioni
direttive in una societa' per le quali la normativa vigente richieda la
conoscenza e lĠapplicazione di specifiche disposizioni nazionali.
5. Ai fini dellĠapplicazione del comma 1, lettere b) e c), per
Çmaterie sostanzialmente diverseÈ si intendono materie la cui conoscenza e'
essenziale allĠesercizio della professione regolamentata e che in termini di
durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal
migrante.
6. LĠapplicazione del comma 1 comporta una successiva verifica
sullĠeventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di
stabilire se le conoscenze acquisite nel corso di detta esperienza
professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la
differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il Ministro
per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la
procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e
alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono
essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 e'
richiesta la prova attitudinale.
8. Il decreto di cui al comma 7 e' efficace tre mesi dopo la
sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine
non chiede di astenersi dallĠadottare la deroga.
Art. 23.
Tirocinio di adattamento e prova attitudinale
1. Nei casi di cui allĠarticolo 22, la durata e le materie
oggetto del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale sono
stabilite dallĠAutorita' competente a seguito della Conferenza di servizi di
cui allĠarticolo 16, se convocata. In caso di valutazione finale sfavorevole
il tirocinio puo' essere ripetuto. Gli obblighi, i diritti e i benefici
sociali di cui gode il tirocinante sono stabiliti dalla normativa vigente,
conformemente al diritto comunitario applicabile.
2. La prova attitudinale si articola in una prova scritta o
pratica e orale o in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie
stabilite ai sensi del comma 1. In caso di esito sfavorevole o di mancata
presentazione dellĠinteressato senza valida giustificazione, la prova
attitudinale non puo' essere ripetuta prima di sei mesi.
3. Ai fini della prova attitudinale le autorita' competenti di
cui allĠarticolo 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un
confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella
posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del
richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano
nellĠelenco e la cui conoscenza e' una condizione essenziale per poter esercitare
la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che
desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale e' stabilito dalla
normativa vigente.
Art. 24.
Esecuzione delle misure compensative
1. Con riferimento allĠarticolo 5, comma 1, con decreto del
Ministro competente ai sensi dellĠarticolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono definite, con riferimento alle singole
professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la
conclusione, lĠesecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli
23 e 11.
Art. 25.
Disposizioni finanziarie
1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dallĠattuazione
delle misure previste dagli articoli 11 e 23 sono a carico dellĠinteressato
sulla base del costo effettivo del servizio, secondo modalita' da stabilire
con decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 26.
Piattaforma comune
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
il coordinamento delle politiche comunitarie, al fine di elaborare proposte
in materia di piattaforme comuni di cui allĠarticolo 4, comma 1, lettera n),
da sottoporre alla Commissione europea, convoca apposite conferenze di
servizi cui partecipano le autorita' competenti di cui allĠarticolo 5. Sulla
ipotesi di piattaforma elaborata dallĠautorita' competente di cui
allĠarticolo 5 o, in mancanza, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono
sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o
gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul
territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in
Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si
tratta di attivita' nellĠarea dei servizi non intellettuali e non
regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello
nazionale.
2. AllĠelaborazione di piattaforme comuni, proposte da altri
Stati membri, partecipano le autorita' competenti di cui allĠarticolo 5,
sentiti, se si tratta di professioni regolamentate, gli ordini, i collegi o
gli albi, ove esistenti, e, in mancanza, le associazioni rappresentative sul
territorio nazionale, se si tratta di professioni non regolamentate in
Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale e, se si
tratta di attivita' nellĠarea dei servizi non intellettuali e non
regolamentate, le associazioni di categoria rappresentative a livello
nazionale. Analogamente si procede in ogni altro caso in cui a livello
europeo deve essere espressa la posizione italiana in materia di piattaforma
comune.
3. Al fine della valutazione in ordine alla rappresentativita'
a livello nazionale delle professioni non regolamentate si tiene conto:
a) della avvenuta costituzione per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata o per scrittura privata registrata presso
lĠufficio del registro, da almeno quattro anni;
b) della adozione di uno statuto che sancisca un ordinamento a
base democratica, senza scopo di lucro, la precisa identificazione delle
attivita' professionali cui lĠassociazione si riferisce e dei titoli
professionali o di studi necessari per farne parte, la rappresentativita'
elettiva delle cariche interne e lĠassenza di situazioni di conflitto di
interesse o di incompatibilita', la trasparenza degli assetti organizzativi
e lĠattivita' dei relativi organi, la esistenza di una struttura
organizzativa, e tecnico-scientifica adeguata allĠeffettivo raggiungimento
delle finalita' dellĠassociazione;
c) della tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato
annualmente con lĠindicazione delle quote versate direttamente
allĠassociazione per gli scopi statutari;
d) di un sistema di deontologia professionale con possibilita'
di sanzioni;
e) della previsione dellĠobbligo della formazione permanente;
f) della diffusione su tutto il territorio nazionale;
g) della mancata pronunzia nei confronti dei suoi
rappresentanti legali di condanna, passata in giudicato, in relazione
allĠattivita' dellĠassociazione medesima.
4. Qualora le qualifiche professionali del richiedente
rispondano ai criteri stabiliti nel provvedimento comunitario di adozione
della piattaforma comune, il riconoscimento professionale non puo' prevedere
lĠapplicazione dei provvedimenti di compensazione di cui allĠarticolo 22. Le
associazioni in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente sono
individuate, previo parere del Consiglio nazionale dellĠeconomia e del
lavoro, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro per le politiche europee e del Ministro competente per materia.
5. Se successivamente allĠadozione da parte dellĠUnione europea
le autorita' competenti di cui allĠarticolo 5 ritengono che i criteri stabiliti
nel provvedimento comunitario di adozione della piattaforma comune non
offrano piu' garanzie adeguate quanto alle qualifiche professionali, ne
informa il coordinatore di cui allĠarticolo 6 che cura la trasmissione
dellĠinformazione alla Commissione europea per le iniziative del caso.
Capo III
Riconoscimento sulla base dellĠesperienza professionale
Art. 27.
Requisiti in materia di esperienza professionale
1. Per le attivita' elencate nellĠallegato IV il cui accesso o
esercizio e' subordinato al possesso di conoscenze e competenze generali,
commerciali o professionali, il riconoscimento professionale e' subordinato
alla dimostrazione dellĠesercizio effettivo dellĠattivita' in questione in
un altro Stato membro ai sensi degli articoli 28, 29 e 30.
Art. 28.
Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di cui alla
Lista I dellĠallegato IV
1. In caso di attivita' di cui alla Lista I dellĠallegato IV,
lĠattivita' deve essere stata precedentemente esercitata:
a) per sei anni consecutivi come lavoratore autonomo o
dirigente dĠazienda; oppure
b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o
dirigente dĠazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza
ricevuto, per lĠattivita' in questione, una formazione di almeno tre anni
sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del
tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o
dirigente dĠazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto,
per lĠattivita' in questione, una formazione di almeno due anni sancita da
un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida
da un competente organismo professionale; oppure
d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo, se il
beneficiario prova di aver esercitato lĠattivita' in questione per almeno
cinque anni come lavoratore subordinato; oppure
e) per cinque anni consecutivi in funzioni direttive, di cui
almeno tre anni con mansioni tecniche che implichino la responsabilita' di
almeno uno dei reparti dellĠazienda, se il beneficiario prova di aver in
precedenza ricevuto, per lĠattivita' in questione, una formazione di almeno
tre anni sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o
giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 lĠattivita'
non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di presentazione della
documentazione completa dellĠinteressato alle autorita' competenti di cui
allĠarticolo 5.
3. Il comma 1, lettera e), non si applica alle attivita' del
gruppo ex 855 (parrucchieri) della nomenclatura ISIC.
Art. 29.
Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di cui alla
Lista II dellĠAllegato IV
1. In caso di attivita' di cui alla Lista II dellĠallegato IV,
lĠattivita' in questione deve essere stata precedentemente esercitata:
a) per cinque anni consecutivi come lavoratore autonomo o
dirigente dĠazienda; oppure
b) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o dirigente
dĠazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per
lĠattivita' in questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un
certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da
un competente organismo professionale; oppure
c) per quattro anni consecutivi come lavoratore autonomo o
dirigente dĠazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza
ricevuto, per lĠattivita' in questione, una formazione di almeno due anni
sancita da un certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del
tutto valida da un competente organismo professionale; oppure
d) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o
dirigente dĠazienda, se il beneficiario prova di aver esercitato lĠattivita'
in questione per almeno cinque anni come lavoratore subordinato; oppure
e) per cinque anni consecutivi come lavoratore subordinato, se
il beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lĠattivita' in
questione, una formazione di almeno tre anni sancita da un certificato
riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un
competente organismo professionale; oppure
f) per sei anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lĠattivita' in questione,
una formazione di almeno due anni sancita da un certificato riconosciuto da
uno Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo
professionale.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1,
lĠattivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di
presentazione della documentazione completa dellĠinteressato alle autorita'
competenti di cui allĠarticolo 5.
Art. 30.
Condizioni per il riconoscimento delle attivita' di cui alla
Lista III dellĠallegato IV
1. In caso di attivita' di cui alla Lista III dellĠallegato IV,
lĠattivita' in questione deve essere stata precedentemente esercitata:
a) per tre anni consecutivi come lavoratore autonomo o
dirigente dĠazienda; oppure
b) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o
dirigente dĠazienda, se il beneficiario prova di aver in precedenza
ricevuto, per lĠattivita' in questione, una formazione sancita da un
certificato riconosciuto da uno Stato membro o giudicata del tutto valida da
un competente organismo professionale; oppure
c) per due anni consecutivi come lavoratore autonomo o
dirigente dĠazienda se il beneficiario prova di aver in precedenza
esercitato lĠattivita' in questione come lavoratore subordinato per almeno
tre anni; oppure
d) per tre anni consecutivi come lavoratore subordinato, se il
beneficiario prova di aver in precedenza ricevuto, per lĠattivita' in
questione, una formazione sancita da un certificato riconosciuto da uno
Stato membro o giudicata del tutto valida da un competente organismo professionale.
2. Nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 1,
lĠattivita' non deve essere cessata da piu' di 10 anni alla data di
presentazione della documentazione completa dellĠinteressato alle autorita'
competenti di cui allĠarticolo 5.
Capo IV
Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni
minime di formazione
SEZIONE I
Disposizioni comuni
Art. 31.
Principio di riconoscimento automatico
1. I titoli di formazione di medico, che danno accesso alle
attivita' professionali di medico con formazione di base e medico
specialista, infermiere responsabile dellĠassistenza generale, odontoiatra,
odontoiatra specialista, veterinario, farmacista e architetto, di cui
allĠallegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3,
5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui
rispettivamente agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44, 46 e 50, rilasciati a
cittadini di cui allĠarticolo 2, comma 1, da altri Stati membri, sono
riconosciuti dalle autorita' di cui allĠarticolo 5 con gli stessi effetti
dei titoli rilasciati in Italia per lĠaccesso, rispettivamente,
allĠattivita' di medico chirurgo, medico chirurgo specialista, infermiere
responsabile dellĠassistenza generale, odontoiatra, odontoiatra specialista,
veterinario, farmacista e architetto.
2. I titoli di formazione di cui al comma 1 devono essere
rilasciati dalle autorita' competenti degli altri Stati membri e essere
accompagnati dai certificati di cui allĠallegato V e rispettivamente ai
punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1.
3. Le disposizioni del primo e secondo comma, non pregiudicano,
rispettivamente, i diritti acquisiti di cui agli articoli 32, 35, 37, 40,
43, 45, 49 e 55.
4. I diplomi e i certificati rilasciati da altri Stati membri
conformemente allĠarticolo 36 ed elencati nellĠallegato V punto 5.1.4, sono
riconosciuti con gli stessi effetti dei diplomi rilasciati in Italia per
lĠaccesso allĠattivita' di medico di medicina generale nel quadro del regime
nazionale di previdenza sociale; sono fatti comunque salvi i diritti
acquisiti di cui allĠarticolo 37.
5. I titoli di formazione di ostetrica rilasciati ai cittadini
di cui allĠarticolo 2, comma 1, da altri Stati membri elencati nellĠallegato
V punto 5.5.2, conformi alle condizioni minime di formazione di cui
allĠarticolo 46 e rispondenti alle modalita' di cui allĠarticolo 47, sono
riconosciuti dallĠAutorita' di cui allĠarticolo 5, con gli stessi effetti
dei titoli rilasciati in Italia per lĠaccesso allĠattivita' di ostetrica;
sono fatti comunque salvi i diritti acquisiti di cui allĠarticolo 49.
6. I titoli di formazione di architetto oggetto di
riconoscimento automatico di cui al comma 1, attestano una formazione
iniziata al piu' presto nel corso dellĠanno accademico indicato nellĠallegato
V, punto 5.7.1.
7. LĠaccesso e lĠesercizio delle attivita' professionali di
medico chirurgo, infermiere responsabile dellĠassistenza generale, dentista,
veterinario, ostetrica e farmacista sono subordinati al possesso di un
titolo di formazione di cui allĠallegato V, e rispettivamente ai punti
5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.
8. Il Ministero della salute e il Ministero dellĠuniversita' e
della ricerca, rispettivamente per le professioni sanitarie e per le
professioni nel campo dellĠarchitettura di cui al presente Capo, notificano
alla Commissione europea le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative che adottano in materia di rilascio di titoli di formazione
nei settori coperti dal presente capo. Inoltre per i titoli di formazione
nel settore dellĠarchitettura, questa notifica e' inviata anche agli altri
Stati membri.
9. Le informazioni notificate di cui al comma 8 sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale dellĠUnione europea attraverso una comunicazione
della Commissione europea nella quale sono indicate le denominazioni date
dagli Stati membri ai titoli di formazione e, eventualmente, lĠorganismo che
rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo
e il titolo professionale corrispondente, che compare nellĠallegato V e,
rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3,
5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1.
10. Gli elenchi di cui allĠallegato V sono aggiornati e
modificati, in conformita' alle relative modifiche definite in sede
comunitaria, relativamente alle professioni sanitarie, con decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro dellĠuniversita' e della
ricerca, e, relativamente alla professione di architetto, con decreto del
Ministero dellĠuniversita' e della ricerca.
11. I beneficiari del riconoscimento sono tenuti ad assolvere
gli obblighi di formazione continua previsti dalla legislazione vigente.
12. Non hanno diritto al riconoscimento professionale ai sensi
del presente decreto come medico chirurgo e infermiere responsabile
dellĠassistenza generale le persone in possesso del titolo bulgaro di
feldsher rilasciato in Bulgaria anteriormente al 31 dicembre 1999 e che
esercitavano questa professione nellĠambito del regime nazionale di
sicurezza sociale bulgaro alla data del 1Ħ gennaio 2000.
Art. 32.
Diritti acquisiti
1. Fatti salvi i diritti acquisiti relativi alle professioni di
cui al presente capo i titoli di formazione che danno accesso alle attivita'
professionali di medico con formazione di medico di base e di medico
specialista, di infermiere responsabile dellĠassistenza generale, di
odontoiatra, di odontoiatra specialista, di veterinario, di farmacista in
possesso dei cittadini di cui allĠarticolo 2, comma 1 e che non soddisfano
lĠinsieme dei requisiti di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41,
42, 44, 46 e 50 sono riconosciuti se sanciscono il compimento di una
formazione iniziata prima delle date indicate nellĠallegato V, punti 5.1.1.,
5.1.2., 5.2.2., 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e se sono accompagnati da
un attestato che certifica lĠesercizio effettivo e lecito dellĠattivita' in
questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni che precedono il
rilascio dellĠattestato stesso.
2. Il riconoscimento e' altresi' assicurato ai titoli di
formazione in medicina che danno accesso alle attivita' professionali di
medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere
responsabile dellĠassistenza generale, di odontoiatra, di odontoiatra
specialista, di veterinario, di ostetrica e di farmacista acquisiti sul
territorio della ex Repubblica democratica tedesca, che non soddisfano i
requisiti minimi di formazione di cui agli articoli 33, 34, 38, 41, 42, 44,
46 e 50 se tali titoli sanciscono il completamento di una formazione iniziata:
a) prima del 3 ottobre 1990 per i medici con formazione di
base, infermieri responsabile dellĠassistenza generale, odontoiatri,
odontoiatri specialisti, veterinari, ostetriche e farmacisti;
b) prima del 3 aprile 1992 per i medici specialisti.
3. I titoli di formazione di cui al comma 2 consentono
lĠesercizio delle attivita' professionali su tutto il territorio della
Germania alle stesse condizioni dei titoli di formazione rilasciati dalle
competenti autorita' tedesche di cui allĠallegato V, 5.1.1., 5.1.2, 5.2.2,
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2.
4. Sono altresi' riconosciuti i titoli di formazione in
medicina, che danno accesso alle attivita' professionali di medico con
formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile
dellĠassistenza generale, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di
architetto che sono in possesso dei cittadini di cui allĠarticolo 2, comma
1, e che sono stati rilasciati nellĠex Cecoslovacchia, o per i quali la
corrispondente formazione e' iniziata, per la Repubblica ceca e la
Slovacchia, anteriormente al 1Ħ gennaio 1993, qualora le autorita' dellĠuno
o dellĠaltro Stato membro sopra indicato attestino che detti titoli di
formazione hanno sul loro territorio la stessa validita' giuridica dei
titoli che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa
validita' giuridica dei titoli menzionati, per detti Stati membri,
allĠallegato VI, punto 6), per quanto riguarda lĠaccesso e lĠesercizio delle
attivita' professionali di medico con formazione di base, medico
specialista, infermiere responsabile dellĠassistenza generale, veterinario,
ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui allĠarticolo 51,
e di architetto, relativamente alle attivita' di cui allĠarticolo 54. Detto
attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime
autorita', il quale dimostri lĠeffettivo e lecito esercizio da parte dei
cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attivita' in oggetto
per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del
certificato.
5. Sono altresi' riconosciuti ai sensi dellĠarticolo 31 i
titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attivita'
professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di
infermiere responsabile dellĠassistenza generale, di odontoiatra, di
odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di
architetto che sono in possesso dei cittadini di cui allĠarticolo 2, comma
1, e che sono stati rilasciati nellĠex Unione Sovietica, o per cui la
corrispondente formazione e' iniziata: a) per lĠEstonia, anteriormente al 20
agosto 1991; b) per la Lettonia, anteriormente al 21 agosto 1991; c) per la
Lituania, anteriormente allĠ11 marzo 1990, qualora le autorita' di uno dei tre
Stati membri sopra citati attestino che detti titoli hanno sul loro
territorio la stessa validita' giuridica dei titoli che esse rilasciano e,
per quanto riguarda gli architetti, la stessa validita' giuridica dei titoli
menzionati, per detti Stati membri, allĠallegato VI, punto 6, per quanto
riguarda lĠaccesso alle, e lĠesercizio delle, attivita' professionali di
medico con formazione di base, medico specialista, infermiere responsabile
dellĠassistenza generale, dentista, dentista specialista, veterinario,
ostetrica e farmacista, relativamente alle attivita' di cui allĠarticolo 46,
e di architetto, relativamente alle attivita' di cui allĠarticolo 54. Detto
attestato deve essere corredato da un certificato rilasciato dalle medesime
autorita', il quale dimostri lĠeffettivo e lecito esercizio da parte dei
cittadini in questione, nel territorio di questi, delle attivita' in oggetto
per almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del
certificato.
6. Sono altresi' ammessi al riconoscimento di cui allĠarticolo
31 i titoli di formazione in medicina, che danno accesso alle attivita'
professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di
infermiere responsabile dellĠassistenza generale, di odontoiatra, di
odontoiatra specialista, di veterinario, di ostetrica, di farmacista e di
architetto che sono in possesso dei cittadini di cui allĠarticolo 1 e che
sono stati rilasciati nellĠex Jugoslavia, o per i quali la corrispondente
formazione e' iniziata, per la Slovenia, anteriormente al 25 giugno 1991,
qualora le autorita' dello Stato membro sopra citato attestino che detti
titoli hanno sul loro territorio la stessa validita' giuridica dei titoli
che esse rilasciano e, per quanto riguarda gli architetti, la stessa
validita' giuridica dei titoli menzionati, per detto Stato membro,
allĠallegato VI, punto 6, per quanto riguarda lĠaccesso alle, e lĠesercizio
delle, attivita' professionali di medico con formazione di base, medico
specialista, infermiere responsabile dellĠassistenza generale, dentista,
dentista specialista, veterinario, ostetrica e farmacista, relativamente
alle attivita' di cui allĠarticolo 51, e di architetto, relativamente alle
attivita' di cui allĠarticolo 54. Detto attestato deve essere corredato da
un certificato rilasciato dalle medesime autorita', il quale dimostri
lĠeffettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale Stato membro,
nel territorio di questo, delle attivita' in questione per almeno tre anni
consecutivi nei cinque anni precedenti il rilascio del certificato.
7. I titoli di formazione di medico, di infermiere responsabile
dellĠassistenza generale, di odontoiatra, di veterinario, di ostetrica e di
farmacista rilasciati ai cittadini di cui allĠarticolo 2, comma 1, da un
altro Stato membro e che non corrispondono alle denominazioni che compaiono
per tale Stato allĠallegato V, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2,
5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, e 5.6.2 sono riconosciuti se accompagnati da un
certificato rilasciato da autorita' od organi competenti di detto Stato
membro che attesti che tali titoli di formazione sanciscono il compimento di
una formazione ai sensi degli articoli 33, 34, 36, 38, 41, 42, 44, 46 e 50 e
che sono assimilati dallo Stato membro che li ha rilasciati a quelli le cui
denominazioni appaiono nellĠallegato V, punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4,
5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 e 5.6.2.
SEZIONE II
Medico chirurgo
Art. 33.
Formazione dei medici chirurghi
1. LĠammissione alla formazione di medico chirurgo e'
subordinata al possesso del diploma di scuola secondaria superiore, che dia
accesso, per tali studi, alle universita'.
2. La formazione di medico chirurgo garantisce lĠacquisizione
da parte dellĠinteressato delle seguenti conoscenze e competenze:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda
lĠarte medica, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici,
compresi i principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla
valutazione di fatti stabiliti scientificamente e allĠanalisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della struttura, delle funzioni e del
comportamento degli esseri umani, in buona salute e malati, nonche' dei
rapporti tra lĠambiente fisico e sociale dellĠuomo ed il suo stato di
salute;
c) adeguate conoscenze dei problemi e delle metodologie
cliniche atte a sviluppare una concezione coerente della natura delle
malattie mentali e fisiche, dei tre aspetti della medicina: prevenzione,
diagnosi e terapia, nonche' della riproduzione umana;
d) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno
controllo in ospedale.
3. La formazione di cui al comma l comprende un percorso
formativo di durata minima di sei anni o un minimo di 5.500 ore di
insegnamento teoriche e pratiche impartite in una universita' o sotto il
controllo di una universita'.
4. Per coloro che hanno iniziato i loro studi prima del 1Ħ
gennaio 1972, la formazione di cui al comma 2 puo' comportare una formazione
pratica a livello universitario di 6 mesi effettuata a tempo pieno sotto il
controllo delle autorita' competenti.
5. Fermo restando il principio dellĠinvarianza della spesa, la
formazione continua, ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229, assicura la formazione professionale e lĠaggiornamento permanente di
coloro che hanno completato i loro studi, per tutto lĠarco della vita professionale.
Art. 34.
Formazione medica specialistica e denominazione medica
specialistica
1. LĠammissione alla formazione medica specializzata e'
subordinata al compimento e alla convalida di sei anni di studi nel quadro
del ciclo di formazione di cui allĠarticolo 33 durante i quali sono state
acquisite appropriate conoscenze di medico chirurgo.
2. La formazione che permette di ottenere un diploma di medico
chirurgo specialista nelle specializzazioni indicate nellĠallegato V, punti
5.1.2, 5.1.3 risponde ai seguenti requisiti:
a) presupporre il conferimento e validita' del titolo
conseguito a seguito di un ciclo di formazione di cui allĠarticolo 33 nel
corso del quale siano state acquisite adeguate conoscenze nel campo della
medicina di base;
b) insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro
universitario, un centro ospedaliero universitario o anche un istituto di
cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorita' od organi competenti;
c) formazione a tempo pieno sotto il controllo delle autorita'
o enti competenti.
3. Il rilascio di un diploma di medico chirurgo specialista e'
subordinato al possesso di un diploma di medico chirurgo di cui allĠallegato
V, punto 5.1.1.
4. Le durate minime della formazione specialistica non possono
essere inferiori a quelle indicate, per ciascuna di tale formazione,
nellĠallegato V, punto 5.1.3.
5. I titoli di formazione di medico specialista di cui
allĠarticolo 31 sono quelli rilasciati dalle autorita' od organi competenti
di cui allĠallegato V, punto 5.1.2 che corrispondono per la formazione
specialistica in questione alle denominazioni vigenti negli Stati membri
cosi' come riportato allĠallegato V, 5.1.3.
Art. 35.
Diritti acquisiti specifici dei medici specialisti
1. I cittadini di cui allĠarticolo 2, comma 1, in possesso di
un diploma di medico specialista di cui allĠallegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3
conseguito in un altro Stato membro, la cui formazione medico specialistica,
svolta secondo le modalita' del tempo parziale, era disciplinata da
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti alla data
del 20 giugno 1975, che hanno iniziato la loro formazione di specialisti
entro il 31 dicembre 1983, possono ottenere il riconoscimento del loro
titolo di medico specialista, purche' detto titolo di specializzazione sia
accompagnato da un attestato rilasciato dallĠautorita' competente dello
Stato membro presso cui e' stato conseguito il titolo che certifichi
lĠeffettivo e lecito esercizio da parte degli interessati dellĠattivita'
specialistica in questione per almeno tre anni consecutivi nei cinque
precedenti il rilascio dellĠattestato.
2. é riconosciuto il titolo di medico specialista rilasciato in
Spagna ai medici, cittadini di cui allĠarticolo 2, comma 1, che hanno
completato una formazione specialistica prima del 1Ħ gennaio 1995 anche se
tale formazione non soddisfa i requisiti minimi di formazione di cui
allĠarticolo 34, se ad esso si accompagna un certificato rilasciato dalle
competenti autorita' spagnole attestante che gli interessati hanno superato
la prova di competenza professionale specifica organizzata nel contesto
delle misure eccezionali di regolarizzazione di cui al decreto reale
1497/99, al fine di verificare se detti interessati possiedono un livello di
conoscenze e di competenze comparabile a quello dei medici che possiedono
titoli di medico specialista menzionati per la Spagna, allĠallegato V, punti
5.1.2 e 5.1.3.
3. Laddove siano state abrogate le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative sul rilascio dei titoli di formazione di
medico specialista di cui allĠallegato V, punti 5.1.2 e 5.1.3, e siano stati
adottati a favore dei cittadini italiani provvedimenti sui diritti
acquisiti, e' riconosciuto ai cittadini degli altri Stati membri in possesso
di un titolo di medico specialista conseguito in un Paese dellĠUnione il
diritto di beneficiare delle stesse misure, purche' i titoli di formazione
specialistica in loro possesso siano stati rilasciati dallo Stato di
provenienza prima della data a partire dalla quale lĠItalia ha cessato di
rilasciare i titoli di formazione per la specializzazione interessata. Le
date di abrogazione di queste disposizioni si trovano allĠallegato V. 5.1.3.
Art. 36.
Formazione specifica in medicina generale
1. LĠammissione alla formazione specifica in medicina generale
presuppone il compimento del ciclo di studi di cui allĠarticolo 33.
2. Il corso di formazione specifica in medicina generale della
durata di almeno tre anni e' riservato ai laureati in medicina e chirurgia,
abilitati allĠesercizio professionale.
3. Al termine del suddetto corso e' rilasciato il diploma di
formazione specifica in medicina generale.
4. Fatto salvo quanto indicato dallĠarticolo 24, comma 3, del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il corso di formazione specifica
in medicina generale comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno con
obbligo della frequenza alle attivita' didattiche teoriche e pratiche, da
svolgersi sotto il controllo delle regioni e province autonome. Il corso si
conclude con il rilascio di un diploma di formazione in medicina generale da
parte delle regioni e delle province autonome, conforme al modello
predisposto con decreto del Ministro della salute.
5. La durata del corso di cui al comma 2, puo' essere ridotta
per un periodo massimo di un anno e comunque pari a quello della formazione
pratica impartita durante il corso di laurea in medicina e chirurgia di cui
allĠarticolo 33, se detta formazione e' stata dispensata in un centro
ospedaliero riconosciuto, che disponga di attrezzature e di servizi adeguati
di medicina generale o nellĠambito di uno studio di medicina generale
riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i medici dispensano cure
primarie. AllĠinizio di ogni anno accademico, le universita' notificano
lĠattivazione di tali periodi di formazione al Ministero della salute e al
Ministero dellĠuniversita' e della ricerca.
6. Il corso di formazione specifica in medicina generale, che
si svolge a tempo pieno sotto il controllo delle regioni e province
autonome, e' di natura piu' pratica che teorica.
Art. 37.
Diritti acquisiti specifici dei medici di medicina generale
1. Hanno altresi' diritto ad esercitare lĠattivita'
professionale in qualita' di medico di medicina generale i medici chirurghi
abilitati allĠesercizio professionale entro il 31 dicembre 1994.
2. Detto diritto e' esteso ai medici, cittadini di un altro
Stato membro gia' iscritti allĠalbo dei medici chirurghi ai sensi della
legge 22 maggio 1978, n. 217, e che erano titolari, alla data del 31
dicembre 1996 di un rapporto convenzionale per lĠattivita' di medico in
medicina generale.
3. Ai cittadini di cui allĠarticolo 2, comma 1, in possesso di
un titolo di medico conseguito in uno Stato membro a seguito di un ciclo di
formazione di cui allĠarticolo 33, titolari di diritti acquisiti nello Stato
di origine o di provenienza secondo quanto stabilito da ciascuno Stato
membro ed indicato nellĠallegato V, punto 5.1.4, e' riconosciuto il diritto
di esercitare in Italia lĠattivita' di medico di medicina generale senza il
titolo di formazione di cui allĠallegato V, punto 5.1.4.
4. I cittadini comunitari di cui al comma 3, titolari di
diritti acquisiti, ai fini del suddetto riconoscimento devono produrre una
certificazione rilasciata dallĠautorita' competente dello Stato membro di
provenienza attestante il diritto di esercitare in detto Stato lĠattivita'
di medico di medicina generale nel quadro del regime nazionale di previdenza
sociale senza il titolo di formazione di cui allĠallegato V, punto 5.1.4.
5. I medici di cui ai commi 1 e 2 che intendono esercitare
lĠattivita' professionale in qualita' di medico di medicina generale nel
regime nazionale di sicurezza sociale di uno degli altri Stati membri anche
se non sono in possesso di una formazione specifica in medicina generale
devono chiedere il rilascio del relativo certificato al competente ordine
provinciale dei medici chirurghi previa presentazione della documentazione
comprovante i diritti acquisiti.
6. Il Ministero della salute fornisce a richiesta delle
competenti autorita' dei Paesi comunitari le informazioni inerenti alle
istanze dei medici chirurghi italiani tendenti ad ottenere lĠammissione
allĠesercizio dellĠattivita' specifica in medicina generale nei Paesi
dellĠUnione europea e rilascia le certificazioni richieste, previa acquisizione
della relativa documentazione.
SEZIONE III
Infermiere responsabile dellĠassistenza generale
Art. 38.
Formazione dĠinfermiere responsabile dellĠassistenza generale
1. LĠammissione alla formazione dĠinfermiere responsabile
dellĠassistenza generale e' subordinata al compimento di una formazione
scolastica generale di 10 anni sancita da un diploma, certificato o altro
titolo rilasciato da autorita' od organi competenti di uno Stato membro o da
un certificato attestante il superamento di un esame dĠammissione, di
livello equivalente, alle scuole per infermieri.
2. La formazione dĠinfermiere responsabile dellĠassistenza
generale avviene a tempo pieno con un programma che corrisponde almeno a
quello di cui allĠallegato V, punto 5.2.1.
3. La formazione dĠinfermiere responsabile dellĠassistenza
generale comprende almeno tre anni di studi o 4.600 ore dĠinsegnamento
teorico e clinico. LĠinsegnamento teorico rappresenta almeno un terzo e
quello clinico almeno la meta' della durata minima della formazione. Possono
essere accordate esenzioni parziali a persone che hanno acquisito parte di
questa formazione nel quadro di altre formazioni di livello almeno
equivalente.
4. LĠinsegnamento teorico e' la parte di formazione in cure
infermieristiche con cui il candidato infermiere acquisisce le conoscenze,
la comprensione, le competenze e gli atteggiamenti professionali necessari a
pianificare, dispensare e valutare cure sanitarie globali. La formazione e'
impartita da insegnanti di cure infermieristiche e da altro personale
competente, in scuole per infermieri e in altri luoghi dĠinsegnamento scelti
dallĠente di formazione.
5. LĠinsegnamento clinico e' la parte di formazione in cure
infermieristiche con cui il candidato infermiere apprende, nellĠambito di un
gruppo e a diretto contatto con individui o collettivita' sani o malati, a
pianificare, dispensare e valutare le necessarie cure infermieristiche
globali in base a conoscenze e competenze acquisite. Egli apprende non solo
a lavorare come membro di un gruppo, ma anche a essere un capogruppo che
organizza cure infermieristiche globali, e anche lĠeducazione alla salute
per singoli individui e piccoli gruppi in seno allĠistituzione sanitaria o
alla collettivita'. LĠistituzione incaricata della formazione dĠinfermiere
e' responsabile del coordinamento tra lĠinsegnamento teorico e quello
clinico per tutto il programma di studi. LĠattivita' dĠinsegnamento ha luogo
in ospedali e altre istituzioni sanitarie e nella collettivita', sotto la
responsabilita' di infermieri insegnanti e con la cooperazione e
lĠassistenza di altri infermieri qualificati. AllĠattivita'
dellĠinsegnamento potra' partecipare anche altro personale qualificato. I
candidati infermieri partecipano alle attivita' dei servizi in questione
nella misura in cui queste contribuiscono alla loro formazione, consentendo
loro di apprendere ad assumersi le responsabilita' che le cure
infermieristiche implicano.
6. La formazione di infermiere responsabile dellĠassistenza
generale garantisce lĠacquisizione da parte dellĠinteressato delle
conoscenze e competenze seguenti:
a) unĠadeguata conoscenza delle scienze che sono alla base
dellĠassistenza infermieristica di carattere generale, compresa una
sufficiente conoscenza dellĠorganismo, delle funzioni fisiologiche e del
comportamento delle persone in buona salute e malate, nonche' delle
relazioni esistenti tra lo stato di salute e lĠambiente fisico e sociale
dellĠessere umano;
b) una sufficiente conoscenza della natura e dellĠetica della
professione e dei principi generali riguardanti la salute e lĠassistenza
infermieristica;
c) unĠadeguata esperienza clinica; tale esperienza, che
dovrebbe essere scelta per il suo valore formativo, dovrebbe essere
acquisita sotto il controllo di personale infermieristico qualificato e in
luoghi in cui il numero del personale qualificato e lĠattrezzatura siano
adeguati allĠassistenza infermieristica dei pazienti;
d) la capacita' di partecipare alla formazione del personale
sanitario e unĠesperienza di collaborazione con tale personale;
e) unĠesperienza di collaborazione con altre persone che
svolgono unĠattivita' nel settore sanitario.
Art. 39.
Esercizio delle attivita' professionali dĠinfermiere
responsabile dellĠassistenza generale
1. Le attivita' professionali dĠinfermiere responsabile dellĠassistenza
generale sono le attivita' esercitate a titolo professionale e indicate
nellĠallegato V, punto 5.2.2.
Art. 40.
Diritti acquisiti specifici agli infermieri responsabili
dellĠassistenza generale
1. Se agli infermieri responsabili dellĠassistenza generale si
applicano le norme generali sui diritti acquisiti, le attivita' da essi
svolte devono comprendere la piena responsabilita' della programmazione,
organizzazione e somministrazione delle cure infermieristiche ai pazienti.
2. Per quanto riguarda i titoli polacchi di formazione di
infermiere responsabile dellĠassistenza generale, si applicano solo le
seguenti disposizioni relative ai diritti acquisiti. Per i cittadini degli
Stati membri i cui titoli di formazione di infermiere responsabile dellĠassistenza
generale sono stati rilasciati o la cui corrispondente formazione e'
iniziata in Polonia anteriormente al 1Ħ maggio 2004 e che non soddisfano i
requisiti minimi di formazione di cui allĠarticolo 38 vengono riconosciuti
come prova sufficiente i seguenti titoli di formazione di infermiere
responsabile dellĠassistenza generale se corredati di un certificato il
quale dimostri lĠeffettivo e lecito esercizio da parte dei cittadini di tale
Stato membro, nel territorio della Polonia, delle attivita' di infermiere
responsabile dellĠassistenza generale per il periodo di seguito specificato:
a) titolo di formazione di grado licenza di infermiere (dyplom licencjata
pielgniarstwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni precedenti il
rilascio del certificato; b) titolo di formazione di grado diploma di
infermiere (dyplom pielgniarki albo pielgniarki dyplomowanej) che attesta
il completamento dellĠistruzione post-secondaria ottenuto da una scuola
professionale medica: almeno cinque anni consecutivi nei sette anni
precedenti il rilascio del certificato. Le suddette attivita' devono aver
incluso lĠassunzione della piena responsabilita' per la pianificazione,
lĠorganizzazione e la prestazione delle attivita' infermieristiche nei
confronti del paziente.
3. Vengono riconosciuti, inoltre, i titoli di infermiere
rilasciati in Polonia ad infermieri che hanno completato anteriormente al 1Ħ
maggio 2004 la corrispondente formazione che non soddisfa i requisiti minimi
di formazione di cui allĠarticolo 32, sancita dal titolo di Çlicenza di
infermiereÈ ottenuto sulla base di uno speciale programma di
rivalorizzazione di cui allĠarticolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che
modifica la legge sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri
atti giuridici (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile
2004, n. 92, pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanita' dellĠ11
maggio 2004 sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli
infermieri e alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola
secondaria (esame finale - maturita') e che hanno conseguito un diploma di
infermiere e di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale
medica (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004, n.
110, pag. 1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in
possesso di un livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello
degli infermieri in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la
Polonia, sono definite nellĠallegato V, 5.2.2.
4. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di
infermiere responsabile dellĠassistenza generale sono stati rilasciati o la
cui corrispondente formazione e' iniziata in Romania anteriormente alla data
di adesione e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di
formazione di cui allĠarticolo 38, e' riconosciuto il titolo di formazione
di infermiere responsabile dellĠassistenza generale (certificat de
competente professionale de asistent medical generalist) con istruzione
post-secondaria ottenuta da una scoala postliceala come prova sufficiente se
corredato di un attestato il quale dimostri lĠeffettivo e lecito esercizio
da parte dei cittadini di tale Stato membro, nel territorio della Romania,
delle attivita' di infermiere responsabile dellĠassistenza generale per un
periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti la data
di rilascio dellĠattestato. Le suddette attivita' devono aver incluso
lĠassunzione della piena responsabilita' per la pianificazione, lĠorganizzazione
e lo svolgimento delle attivita' infermieristiche nei confronti del
paziente.
SEZIONE IV
Odontoiatra
Art. 41.
Formazione dellĠodontoiatra
1. LĠammissione alla formazione di odontoiatra e' subordinata
al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso,
per tali studi, alle universita'.
2. La formazione dellĠodontoiatra comprende un percorso di
studi teorici e pratici della durata minima di cinque anni svolti a tempo
pieno. Il programma di studi, che permette il conseguimento del diploma di
laurea in odontoiatria e protesi dentaria, corrisponde almeno a quello di
cui allĠallegato V, punto 5.3.1. Detti studi sono effettuati presso
unĠuniversita' o sotto il controllo di unĠuniversita'.
3. La formazione dellĠodontoiatra garantisce lĠacquisizione da
parte dellĠinteressato delle sottoelencate conoscenze e competenze:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda
lĠodontoiatria, nonche' una buona comprensione dei metodi scientifici e, in
particolare, dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche,
alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e allĠanalisi dei dati;
b) adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e
del comportamento di persone sane e malate, nonche' del modo in cui
lĠambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dellĠuomo,
nella misura in cui cio' sia correlato allĠodontoiatria;
c) adeguate conoscenze della struttura e della funzione di
denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonche' dei
loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e
sociale del paziente;
d) adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici
che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei
denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonche'
dellĠodontoiatria sotto lĠaspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;
e) adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno
controllo.
4. La formazione di odontoiatra conferisce le competenze
necessarie per esercitare tutte le attivita' inerenti alla prevenzione, alla
diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca,
delle mascelle e dei relativi tessuti.
5. Le attivita' professionali dellĠodontoiatra sono stabilite
dallĠarticolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409.
Art. 42.
Formazione di odontoiatra specialista
1. LĠammissione alle scuole di specializzazione in odontoiatria
presuppone il possesso di un diploma di laurea in odontoiatria e protesi
dentaria, corredato della relativa abilitazione allĠesercizio professionale.
Tale diploma attesta il compimento con successo di cinque anni di studi
teorici e pratici nellĠambito del ciclo di formazione di cui allĠarticolo
41.
2. Accedono alle scuole di specializzazione in odontoiatria di
cui al comma 1 anche coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti
agli articoli 32 e 43.
3. La formazione dellĠodontoiatra specialista comprende un
insegnamento teorico e pratico che si svolge presso una universita', una
azienda ospedaliera o un istituto accreditato a tale fine dalle universita'.
4. La formazione di odontoiatra specialista si svolge a tempo
pieno, per un periodo non inferiore a tre anni, sotto il controllo delle
autorita' od organi competenti. Essa richiede la partecipazione personale dello
specializzando alle attivita' e responsabilita' proprie della disciplina.
Art. 43.
Diritti acquisiti specifici degli odontoiatri
1. Ai fini dellĠesercizio dellĠattivita' professionale di
odontoiatra di cui allĠallegato V, punto 5.3.2, ai cittadini di cui
allĠarticolo 2, comma 1, in possesso di un titolo di medico rilasciato in
Spagna, Austria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Romania, che hanno iniziato
la formazione in medicina entro la data indicata per ciascuno dei suddetti
Stati nellĠallegato V, punto 5.3.2, e' riconosciuto il titolo di formazione
di medico purche' accompagnato da un attestato rilasciato dalla autorita'
competente dello Stato di provenienza.
2. Detto attestato deve certificare il contestuale rispetto
delle sottoelencate condizioni:
a) che tali cittadini hanno esercitato effettivamente,
lecitamente e a titolo principale nello Stato di provenienza lĠattivita'
professionale di odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei
cinque precedenti il rilascio dellĠattestato;
b) che tali persone sono autorizzate a esercitare la suddetta
attivita' alle stesse condizioni dei titolari del titolo di formazione
indicato per lo Stato di provenienza nellĠallegato V, punto 5.3.2.
3. é dispensato dal requisito della pratica professionale di
tre anni, di cui al comma 2, lettera a), chi ha portato a termine studi di
almeno tre anni, che le autorita' competenti dello Stato di provenienza
dellĠinteressato certificano equivalenti alla formazione di cui allĠarticolo
41.
4. Per quanto riguarda la Repubblica Ceca e la Slovacchia, i
titoli di formazione conseguiti nellĠex Cecoslovacchia sono riconosciuti al
pari dei titoli di formazione cechi e slovacchi e alle stesse condizioni
stabilite nei commi precedenti.
5. Il Ministero della salute, previi opportuni accertamenti ed
in collaborazione con gli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri,
attesta il possesso dei titoli di formazione in medicina rilasciati in
Italia a chi ha iniziato la formazione universitaria in medicina dopo il 28
gennaio 1980 e prima del 31 dicembre 1984. LĠattestato deve certificare il
rispetto delle tre seguenti condizioni:
a) che tali persone hanno superato la specifica prova
attitudinale organizzata dalle competenti autorita' italiane per verificare
il possesso delle conoscenze e competenze di livello paragonabile a quelle
dei possessori del titolo di formazione indicato per lĠItalia allĠallegato
V, punto 5.3.2;
b) che tali persone hanno esercitato effettivamente,
lecitamente e a titolo principale in Italia lĠattivita' professionale di
odontoiatra, per almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque precedenti
il rilascio dellĠattestato;
c) che tali persone sono autorizzate a esercitare o esercitano
effettivamente, lecitamente e a titolo principale lĠattivita' professionale
di odontoiatra alle stesse condizioni dei possessori del titolo di
formazione indicato per lĠItalia allĠallegato V, punto 5.3.2.
6. é dispensato dalla prova attitudinale, di cui al quinto
comma, lettera a), chi ha portato a termine studi di almeno tre anni, che il
Ministero della salute, previi gli opportuni accertamenti presso il
Ministero dellĠuniversita' e della ricerca ed in collaborazione con gli
Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri certificano equivalenti alla
formazione di cui allĠarticolo 41. Sono equiparati ai predetti soggetti
coloro che hanno iniziato la formazione universitaria in Italia di medico
dopo il 31 dicembre 1984, purche' i tre anni di studio sopra citati abbiano
avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.
SEZIONE V
Veterinario
Art. 44.
Formazione del medico veterinario
1. LĠammissione alla formazione del medico veterinario e'
subordinata al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia
accesso, per tali studi, alle Universita'.
2. Il diploma di laurea in medicina veterinaria si consegue a
seguito di un corso di studi universitari teorici e pratici, della durata
minima di cinque anni, svolti a tempo pieno, effettuati presso
unĠuniversita' o sotto il controllo di unĠuniversita'.
3. Il ciclo di formazione per il conseguimento del titolo di
medico veterinario verte almeno sul programma indicato nellĠallegato V,
punto 5.4.1.
4. La formazione di medico veterinario garantisce
lĠacquisizione da parte dellĠinteressato delle sottoelencate conoscenze e
competenze:
a) adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fondano le
attivita' di medico veterinario;
b) adeguate conoscenze della struttura e delle funzioni degli
animali in buona salute, del loro allevamento, della loro riproduzione e
della loro igiene in generale, come pure della loro alimentazione, compresa
la tecnologia impiegata nella fabbricazione e conservazione degli alimenti
rispondenti alle loro esigenze;
c) adeguate conoscenze nel settore del comportamento e della
protezione degli animali;
d) adeguate conoscenze delle cause, della natura,
dellĠevoluzione, degli effetti, della diagnosi e della terapia delle
malattie degli animali, sia individualmente che collettivamente; fra queste,
una particolare conoscenza delle malattie trasmissibili allĠuomo;
e) adeguate conoscenze della medicina preventiva;
f) adeguate conoscenze dellĠigiene e della tecnologia per
ottenere, fabbricare e immettere in commercio i prodotti alimentari animali
o di origine animale destinati al consumo umano;
g) adeguate conoscenze per quanto riguarda le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative relative alle materie
summenzionate;
h) unĠadeguata esperienza clinica e pratica sotto opportuno
controllo.
Art. 45.
Diritti acquisiti specifici dei medici veterinari
1. Fatto salvo lĠarticolo 32, ai cittadini di cui allĠarticolo
2, comma 1, i cui titoli di formazione di veterinario sono stati rilasciati
in Estonia o per i quali la corrispondente formazione e' iniziata in tale
Stato anteriormente al 1Ħ maggio 2004 e' riconosciuto il titolo di medico
veterinario se corredato di un certificato rilasciato dallĠautorita'
competente dellĠEstonia attestante che detti cittadini hanno effettivamente
e lecitamente svolto lĠattivita' professionale di medico veterinario in tale
territorio per almeno cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il
rilascio di detto certificato.
SEZIONE VI
Ostetrica
Art. 46.
Formazione di ostetrica
1. La formazione di ostetrica comprende almeno una delle
formazioni che seguono: a) una formazione specifica a tempo pieno di
ostetrica di almeno 3 anni di studi teorici e pratici (possibilita' I)
vertente almeno sul programma di cui allĠallegato V, punto 5.5.1; b) una
formazione specifica a tempo pieno di ostetrica di 18 mesi (possibilita'
II), vertente almeno sul programma di cui allĠallegato V, punto 5.5.1 le cui
materie non siano comprese in un insegnamento equivalente per la formazione
di infermiere responsabile dellĠassistenza generale. LĠente incaricato della
formazione delle ostetriche e' responsabile del coordinamento tra teoria e
pratica per tutto il programma di studi.
2. LĠaccesso alla formazione di ostetrica e' subordinato a una
delle condizioni che seguono:
a) compimento almeno dei primi dieci anni di formazione
scolastica generale, per la possibilita' I, o
b) possesso di un titolo di formazione dĠinfermiere
responsabile dellĠassistenza generale di cui allĠallegato V, 5.5.1, per la
possibilita' II.
3. La formazione di ostetrica garantisce lĠacquisizione da
parte dellĠinteressato delle conoscenze e competenze seguenti:
a) unĠadeguata conoscenza delle scienze che sono alla base
delle attivita' di ostetrica, ed in special modo dellĠostetricia e della
ginecologia;
b) unĠadeguata conoscenza della deontologia e della
legislazione professionale;
c) unĠapprofondita conoscenza delle funzioni biologiche,
dellĠanatomia e della fisiologia nei settori dellĠostetricia e del neonato,
nonche' una conoscenza dei rapporti tra lo stato di salute e lĠambiente
fisico e sociale dellĠessere umano e del suo comportamento;
d) unĠadeguata esperienza clinica acquisita sotto il controllo
di personale ostetrico qualificato e in istituti autorizzati;
e) la necessaria comprensione della formazione del personale
sanitario e unĠesperienza di collaborazione con tale personale.
Art. 47.
Condizioni per il riconoscimento del titolo di formazione di
ostetrica
1. I titoli di formazione di ostetrica di cui allĠallegato V,
punto 5.5.2, beneficiano del riconoscimento automatico ai sensi
dellĠarticolo 31 se soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre
anni:
1) subordinata al possesso di un diploma, certificato o altro
titolo che dia accesso agli istituti universitari o di insegnamento
superiore o, in mancanza di esso, che garantisca un livello equivalente di
conoscenze, oppure
2) seguita da una pratica professionale di due anni al termine
della quale sia rilasciato un attestato ai sensi del comma 2;
b) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno due anni
o 3.600 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione dĠinfermiere
responsabile dellĠassistenza generale di cui allĠallegato V, punto 5.2.2;
c) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno 18 mesi
o 3.000 ore subordinata al possesso di un titolo di formazione dĠinfermiere
responsabile dellĠassistenza generale di cui allĠallegato V, 5.2.2 e seguita
da una pratica professionale di un anno per la quale sia rilasciato un
attestato ai sensi del comma 2.
2. LĠattestato di cui al comma 1 e' rilasciato dalle autorita'
competenti dello Stato membro dĠorigine e certifica che il titolare, dopo
lĠacquisizione del titolo di formazione di ostetrica, ha esercitato in modo
soddisfacente, in un ospedale o in un istituto di cure sanitarie a tal fine
autorizzato, tutte le attivita' di ostetrica per il periodo corrispondente.
Art. 48.
Esercizio delle attivita' professionali di ostetrica
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alle
attivita' di ostetrica come definite dalla legislazione vigente, fatto salvo
il comma 2, ed esercitate con i titoli professionali di cui allĠallegato V,
punto 5.5.2.
2. Le ostetriche sono autorizzate allĠesercizio delle seguenti
attivita':
a) fornire una buona informazione e dare consigli per quanto
concerne i problemi della pianificazione familiare;
b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la
gravidanza diagnosticata come normale da un soggetto abilitato alla
professione medica, effettuare gli esami necessari al controllo
dellĠevoluzione della gravidanza normale;
c) prescrivere gli esami necessari per la diagnosi quanto piu'
precoce di gravidanze a rischio;
d) predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai
loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire
consigli in materia di igiene e di alimentazione;
e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare
lo stato del feto nellĠutero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;
f) praticare il parto normale, quando si tratti di
presentazione del vertex, compresa, se necessario, lĠepisiotomia e, in caso
di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;
g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie
che richiedono lĠintervento di un medico e assistere questĠultimo in caso
dĠintervento; prendere i provvedimenti dĠurgenza che si impongono in assenza
del medico e, in particolare, lĠestrazione manuale della placenta seguita
eventualmente dalla revisione uterina manuale;
h) esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa
che sĠimponga in caso di necessita' e, eventualmente, praticare la
rianimazione immediata;
i) assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare
alla madre tutti i consigli utili affinche' possa allevare il neonato nel
modo migliore;
l) praticare le cure prescritte da un medico;
m) redigere i necessari rapporti scritti.
Art. 49.
Diritti acquisiti specifici alle ostetriche
1. Viene riconosciuta come prova sufficiente per i cittadini
degli altri Stati membri dellĠUnione europea, i cui titoli di formazione in
ostetricia soddisfano tutti i requisiti minimi di formazione di cui
allĠarticolo 46 ma, ai sensi dellĠarticolo 47, sono riconoscibili solo se
accompagnati dallĠattestato di pratica professionale di cui al suddetto
articolo 47, comma 2, i titoli di formazione rilasciati dagli Stati membri
prima della data di riferimento di cui allĠallegato V, punto 5.5.2,
accompagnati da un attestato che certifichi lĠeffettivo e lecito esercizio
da parte di questi cittadini delle attivita' in questione per almeno due
anni consecutivi nei cinque che precedono il rilascio dellĠattestato.
2. Le condizioni di cui al comma 1 si applicano ai cittadini
degli Stati membri i cui titoli di formazione in ostetricia sanciscono una
formazione acquisita sul territorio della ex Repubblica democratica tedesca
e che soddisfa tutti i requisiti minimi di formazione di cui allĠarticolo
46, ma, ai sensi dellĠarticolo 47, sono riconoscibili solo se accompagnati
dallĠattestato di pratica professionale di cui allĠarticolo 47, comma 2, se
sanciscono una formazione iniziata prima del 3 ottobre 1990.
3. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di
formazione in ostetricia sono stati rilasciati o la cui corrispondente
formazione e' iniziata in Polonia anteriormente al 1Ħ maggio 2004 e che non
soddisfano i requisiti minimi di formazione di cui allĠarticolo 41, i
seguenti titoli di formazione in ostetricia sono riconosciuti come prova
sufficiente se corredati da un certificato il quale dimostri lĠeffettivo e
lecito esercizio da parte degli interessati delle attivita' di ostetrica per
il periodo di seguito specificato:
a) titolo di formazione di grado licenza in ostetricia (dyplom
licencjata poloznictwa): almeno tre anni consecutivi nei cinque anni
precedenti il rilascio del certificato;
b) titolo di formazione di grado diploma in ostetricia che
certifichi il compimento di un ciclo di istruzione post-secondaria, ottenuto
da una scuola professionale medica (dyplom polonej): almeno cinque anni
consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio del certificato.
4. Vengono riconosciuti i titoli di ostetrica rilasciati in
Polonia ad ostetriche che hanno completato la corrispondente formazione
anteriormente al 1Ħ maggio 2004, che non soddisfa i requisiti minimi di
formazione di cui allĠarticolo 41, sancita dal titolo di Çlicenza di
ostetricaÈ ottenuto sulla base di uno speciale programma di rivalorizzazione
di cui allĠarticolo 11 della legge del 20 aprile 2004 che modifica la legge
sulle professioni di infermiere e ostetrica e taluni altri atti giuridici
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 30 aprile 2004, n. 92,
pag. 885) e al regolamento del Ministro della sanita' dellĠ11 maggio 2004
sulle condizioni dettagliate riguardanti i corsi impartiti agli infermieri e
alle ostetriche, che sono titolari di un certificato di scuola secondaria
(esame finale - maturita') e che hanno conseguito un diploma di infermiere e
di ostetrica presso un liceo medico o una scuola professionale medica
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Polonia del 13 maggio 2004, n. 110, pag.
1170), allo scopo di verificare che gli interessati sono in possesso di un
livello di conoscenze e di competenze paragonabile a quello delle ostetriche
in possesso delle qualifiche che, per quanto riguarda la Polonia, sono
definite nellĠallegato V, 5.5.2.
5. Per i cittadini degli Stati membri i cui titoli di
formazione in ostetricia (asistent medical obstetric-ginecologie) sono
stati rilasciati dalla Romania anteriormente alla data di adesione
allĠUnione europea e la cui formazione non soddisfa i requisiti minimi di
formazione di cui allĠarticolo 46, detti titoli sono riconosciuti come prova
sufficiente ai fini dellĠesercizio delle attivita' di ostetrica, se
corredati da un attestato il quale dimostri lĠeffettivo e lecito esercizio
da parte degli interessati, nel territorio della Romania, delle attivita' di
ostetrica per un periodo di almeno cinque anni consecutivi nei sette anni
precedenti il rilascio del certificato.
SEZIONE VII
Farmacista
Art. 50.
Formazione di farmacista
1. LĠammissione alla formazione di farmacista e' subordinata al
possesso di un diploma di scuola secondaria superiore che dia accesso, per
tali studi, alle universita'.
2. Il titolo di formazione di farmacista sancisce una
formazione della durata di almeno cinque anni, di cui almeno: a) quattro
anni dĠinsegnamento teorico e pratico a tempo pieno in una universita', un
istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la
sorveglianza di una universita'; b) sei mesi di tirocinio in una farmacia
aperta al pubblico o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio
farmaceutico di questĠultimo. Tale ciclo di formazione verte almeno sul
programma di cui allĠallegato V, punto 5.6.1.
3. La formazione di farmacista garantisce lĠacquisizione da
parte dellĠinteressato delle sottoelencate conoscenze e competenze:
a) unĠadeguata conoscenza dei medicinali e delle sostanze
utilizzate per la loro fabbricazione;
b) unĠadeguata conoscenza della tecnologia farmaceutica e del
controllo fisico, chimico, biologico e microbiologico dei medicinali;
c) unĠadeguata conoscenza del metabolismo e degli effetti dei
medicinali, nonche' dellĠazione delle sostanze tossiche e dellĠutilizzazione
dei medicinali stessi;
d) unĠadeguata conoscenza che consenta di valutare i dati
scientifici concernenti i medicinali in modo da potere su tale base fornire
le informazioni appropriate;
e) unĠadeguata conoscenza delle norme e delle condizioni che
disciplinano lĠesercizio delle attivita' farmaceutiche.
Art. 51.
Esercizio delle attivita' professionali di farmacista
1. I titolari del titolo di formazione universitaria di
farmacista, corredato del diploma di abilitazione allĠesercizio della
professione di cui allegato V, punto 5.6.2, che soddisfi le condizioni di
formazione di cui allĠarticolo 50, sono autorizzati ad accedere e ad
esercitare almeno le sottoelencate attivita', fermo restando le disposizioni
che prevedono, nellĠordinamento nazionale, ulteriori requisiti per
lĠesercizio delle stesse:
a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
b) fabbricazione e controllo dei medicinali;
c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei
medicinali;
d) immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei
medicinali nella fase di commercio allĠingrosso;
e) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione
dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;
f) preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione
dei medicinali negli ospedali;
g) diffusione di informazioni e consigli nel settore dei
medicinali.
SEZIONE VIII
Architetto
Art. 52.
Formazione di architetto
1. La formazione di architetto comprende almeno quattro anni di
studi a tempo pieno oppure sei anni di studi, di cui almeno tre a tempo
pieno, in unĠuniversita' o un istituto di insegnamento comparabile. Tale formazione
deve essere sancita dal superamento di un esame di livello universitario.
Questo insegnamento di livello universitario il cui elemento principale e'
lĠarchitettura, deve mantenere un equilibrio tra gli aspetti teorici e
pratici della formazione in architettura e garantire lĠacquisizione delle
seguenti conoscenze e competenze:
a) capacita' di creare progetti architettonici che soddisfino
le esigenze estetiche e tecniche;
b) adeguata conoscenza della storia e delle teorie
dellĠarchitettura nonche' delle arti, tecnologie e scienze umane ad essa
attinenti;
c) conoscenza delle belle arti in quanto fattori che possono
influire sulla qualita' della concezione architettonica;
d) adeguata conoscenza in materia di urbanistica,
pianificazione e tecniche applicate nel processo di pianificazione;
e) capacita' di cogliere i rapporti tra uomo e opere
architettoniche e tra opere architettoniche e il loro ambiente, nonche' la
capacita' di cogliere la necessita' di adeguare tra loro opere
architettoniche e spazi, in funzione dei bisogni e della misura dellĠuomo;
f) capacita' di capire lĠimportanza della professione e delle
funzioni dellĠarchitetto nella societa', in particolare elaborando progetti
che tengano conto dei fattori sociali;
g) conoscenza dei metodi dĠindagine e di preparazione del
progetto di costruzione;
h) conoscenza dei problemi di concezione strutturale, di
costruzione e di ingegneria civile connessi con la progettazione degli
edifici;
i) conoscenza adeguata dei problemi fisici e delle tecnologie,
nonche' della funzione degli edifici, in modo da renderli internamente
confortevoli e proteggerli dai fattori climatici;
l) capacita' tecnica che consenta di progettare edifici che
rispondano alle esigenze degli utenti, nei limiti imposti dal fattore costo
e dai regolamenti in materia di costruzione;
m) conoscenza adeguata delle industrie, organizzazioni,
regolamentazioni e procedure necessarie per realizzare progetti di edifici e
per lĠintegrazione dei piani nella pianificazione generale.
Art. 53.
Deroghe alle condizioni della formazione di architetto
1. In deroga allĠarticolo 52, e' riconosciuta soddisfare
lĠarticolo 31 anche la formazione impartita in tre anni dalle
Fachhochschulen della Repubblica federale di Germania, in vigore al 5 agosto
1985, che da' accesso alle attivita' di cui allĠarticolo 54 in tale Stato
membro con il titolo professionale di architetto, purche' la formazione sia
completata da un periodo di esperienza professionale di quattro anni, nella
Repubblica federale di Germania, attestato da un certificato rilasciato
dallĠordine professionale cui e' iscritto lĠarchitetto che desidera
beneficiare delle disposizioni della presente sezione.
2. LĠordine professionale deve preventivamente stabilire che i
lavori compiuti dallĠarchitetto interessato in campo architettonico sono
applicazioni che provano il possesso di tutte le conoscenze e competenze di
cui allĠarticolo 52, comma 1. Il certificato e' rilasciato con la stessa
procedura che si applica allĠiscrizione allĠordine professionale.
3. In deroga allĠarticolo 52, e' riconosciuta soddisfare
lĠarticolo 31 anche la formazione acquisita nel quadro della promozione
sociale o di studi universitari a tempo parziale, nonche' la formazione
sancita dal superamento di un esame in architettura da parte di chi lavori
da sette anni o piu' nel settore dellĠarchitettura sotto il controllo di un
architetto o di un ufficio di architetti. LĠesame deve essere di livello
universitario ed equivalente a quello di fine di studi di cui allĠarticolo
52, comma 1.
Art. 54.
Esercizio dellĠattivita'
1. Il riconoscimento attribuisce ai diplomi, certificati ed
altri titoli, la stessa efficacia dei diplomi rilasciati dallo Stato
italiano per lĠaccesso allĠattivita' nel settore dellĠarchitettura e per il
suo esercizio con il titolo professionale di architetto.
2. Il riconoscimento attribuisce il diritto di far uso del
titolo di architetto secondo la legge italiana e consente di far uso del
titolo riconosciuto e della relativa abbreviazione, secondo la legge dello
Stato membro di origine o di provenienza e nella lingua di questi.
Art. 55.
Diritti acquisiti specifici degli architetti
1. I titoli di formazione di architetto, di cui allĠallegato
VI, punto 6, rilasciati dagli Stati membri, che sanciscono una formazione iniziata
entro lĠanno accademico di riferimento di cui al suddetto allegato, anche se
non soddisfano i requisiti minimi di cui allĠarticolo 47, attribuendo loro
ai fini dellĠaccesso e dellĠesercizio delle attivita' professionali di
architetto, lo stesso effetto sul suo territorio dei titoli di formazione di
architetto che esso rilascia.
2. Sono riconosciuti gli attestati delle autorita' competenti
della Repubblica federale di Germania che sanciscono la rispettiva
equivalenza tra i titoli di formazione rilasciati a partire dellĠ8 maggio
1945 dalle autorita' competenti della Repubblica democratica tedesca e
quelli al suddetto allegato.
Art. 56.
Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri
1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dellĠUnione
europea o negli altri Stati aderenti allĠAccordo sullo spazio economico
europeo, il Ministero dellĠuniversita' e della ricerca certifica il valore
abilitante allĠesercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia.
Art. 57.
Servizi di informazione
1. I Consigli dellĠordine degli architetti, in collaborazione
con il Consiglio nazionale dellĠordine degli architetti, forniscono agli
interessati le necessarie informazioni sulla legislazione e deontologia
professionale.
2. Gli ordini possono attivare corsi, con oneri a carico degli
interessati, per fornire loro le conoscenze linguistiche necessarie
allĠesercizio dellĠattivita' professionale.
Art. 58.
Regolamento
1. Con decreto del Ministro dellĠuniversita' e della ricerca,
di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi
dellĠarticolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno emanate
ulteriori norme ad integrazione della disciplina dei procedimenti di
riconoscimento e di iscrizione allĠalbo od al registro e sulla tenuta di
questo.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 59.
Libera prestazione di servizi per lĠattivita' di guida
turistica e di accompagnatore turistico
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentito il Ministro per le politiche europee, dĠintesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano e secondo le modalita' di cui allĠarticolo 2, comma 4,
della legge 29 marzo 2001, n. 135, possono essere adottati, nel rispetto del
diritto comunitario e dellĠarticolo 9, comma 3, criteri per rendere uniformi
le valutazioni ai fini della verifica della occasionalita' e della
temporaneita' delle prestazioni professionali per lĠattivita' di guida
turistica e di accompagnatore turistico.
Art. 60.
Abrogazioni
1. A fare data dallĠentrata in vigore del presente decreto, e'
abrogato il comma 5 dellĠarticolo 201 del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, recante codice della proprieta' industriale.
2. A fare data dallĠentrata in vigore del presente decreto sono
abrogati il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319, ed il decreto legislativo 20 settembre
2002, n. 229.
3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n.
115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nellĠarticolo 49, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende
fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito
allĠautorita' competente di cui allĠarticolo 5 la scelta della eventuale
misura compensativa da applicare al richiedente.
4. Ogni riferimento contenuto in vigenti disposizioni di legge
ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, si
intende fatto alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.
Art. 61.
Clausola di invarianza finanziaria
1. DallĠattuazione del presente decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Alle attivita' previste dal presente decreto i soggetti
pubblici interessati provvedono con le risorse finanziarie, umane e
strumentali previste dalla legislazione vigente. Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. é fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
L. 125/2008 *
Legge 24 Luglio 2008,
n. 125, Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge
23 Maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza
pubblica
(Ulteriori disposizioni
rilevanti)
Art. 8
Accesso
della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero
dell'interno
...
1-bis.
I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per l'accesso allo
schedario dei documenti d'identit rubati o smarriti, nonche' alle
informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1, sono
effettuati con le modalit stabilite con decreto del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI.
Art.
9
Centri di identificazione ed
espulsione
1. Le parole: Çcentro di permanenza
temporaneaÈ ovvero: Çcentro di permanenza temporanea ed assistenzaÈ sono
sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento,
dalle seguenti: Çcentro di identificazione ed espulsioneÈ quale nuova
denominazione delle medesime strutture.
L. 133/2008 *
Legge 6 Agosto 2008, n. 133,
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, recante
misure urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria
Articolo 11.
(Piano Casa).
...
2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio
immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia
residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza
energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento
di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o
monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;
f) altri
soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8
febbraio 2007, n. 9;
g) immigrati
regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio
nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.
...
13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge
9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei
contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo
articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato
storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da
almeno cinque anni nella medesima regione.
Articolo
20.
(Disposizioni
in materia contributiva).
...
10.
A decorrere dal 1o gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3,
comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi
diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via
continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
...
Articolo
83
(Efficienza dell'Amministrazione finanziaria)
1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul
corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a
carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da
meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune
accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco
dei dati e delle informazioni in loro possesso. L'INPS e l'Agenzia delle
entrate attivano altresi' uno scambio telematico mensile delle posizioni
relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti
che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in
partecipazione, quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla
prestazione di lavoro.
2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le
modalita' di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita
convenzione.
...
DPR 394/1999 *
Decreto del
Presidente della Repubblica 31 Agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
TESTO VIGENTE
ALLĠINIZIO DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 125/2008 |
||
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CAPO I
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DISPOSIZIONI
DI CARATTERE GENERALE |
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Art.
1 |
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||
(Accertamento
della condizione di reciprocit) |
|
||
1. Ai fini dellĠaccertamento
della condizione di reciprocit, nei casi previsti dal testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di seguito denominato: Òtesto unicoÓ, il
Ministero degli affari esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti
amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in
materia civile i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in
questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi dĠorigine dei suddetti
stranieri. |
|
||
2. L'accertamento di cui al
comma 1, non richiesto per i cittadini stranieri titolari della carta di
soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonch per i cittadini
stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa
individuale, per motivi di famiglia, per motivi umanitari e per motivi di
studio, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno |
|
||
|
|
||
Art.
2 |
|
||
(Rapporti
con la pubblica amministrazione) |
|
||
1.
I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui allĠarticolo 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente
agli stati, fatti e qualit personali certificabili o attestabili da parte
di soggetti pubblici o privati italiani, fatte salve le disposizioni del
testo unico o del presente regolamento che prevedono lĠesibizione o la
produzione di specifici documenti. |
|
||
2.
Gli stati, fatti, e qualit personali diversi da quelli indicati nel comma
1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorit dello Stato estero, legalizzati ai sensi dellĠarticolo
49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
200, dalle autorit consolari
italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui lĠautorit
consolare italiana attesta la conformit all'originale. Sono fatte salve
le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in
vigore per lĠItalia. L'interessato deve essere informato che la produzione
di atti o documenti non veritieri prevista come reato dalla legge
italiana e determina gli effetti di cui allĠarticolo 4, comma 2, del testo
unico. |
|
||
2-bis.
Ove gli stati, fatti e qualit personali di cui al comma 1 non possono
essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da
competenti autorit straniere, in ragione della mancanza di una autorit riconosciuta o della presunta
inaffidabilitaĠ dei documenti rilasciati dallĠautorit locale, rilevata anche in sede di
cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del
Consiglio europeo del 22 dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o
consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dellĠarticolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle
verifiche ritenute necessarie,
effettuate a spese degli interessati. |
|
||
|
|
||
Art.
3 |
|
||
(Comunicazioni
allo straniero) |
|
||
1.
Le comunicazioni dei provvedimenti dell'autorit giudiziaria relative ai
procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente
regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore
nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. |
|
||
2.
Le comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da
quelli indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai
prefetti, dai questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo
di ufficiali od agenti di pubblica sicurezza, con le modalit di cui al
comma 3, o, quando la persona irreperibile, mediante notificazione
effettuata nellĠultimo domicilio conosciuto. |
|
||
3.
Il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione,
il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello
di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il
rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante
consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e
motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalit di
impugnazione, effettuata con modalit tali da assicurare la riservatezza
del contenuto dell'atto. Se lo straniero non comprende la lingua italiana,
il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo
contenuto, anche mediante appositi formulari sufficientemente dettagliati,
nella lingua a lui comprensibile o, se ci non possibile per
indisponibilit di personale idoneo alla traduzione del provvedimento in
tale lingua, in una delle lingue inglese, francese o spagnola, secondo la
preferenza indicata dall'interessato. |
|
||
4. Nel
provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo
straniero altres informato del diritto di essere assistito da un
difensore di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti,
al gratuito patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio
1990, n. 217, e successive modificazioni, ed avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sar
assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti
giurisdizionali saranno effettuate con lĠavviso di cancelleria al difensore
nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. |
|
||
|
|
||
Art.
4 |
|
||
(Comunicazioni
allĠautorit consolare) |
|
||
1.
LĠinformazione prevista dal comma 7 dellĠarticolo 2 del testo unico
contiene: |
|
||
a)
lĠindicazione dellĠautorit giudiziaria o amministrativa che effettua
lĠinformazione; |
|
||
b)
le generalit dello straniero e la sua nazionalit, nonch, ove possibile,
gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento, ovvero,
in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua identificazione;
|
|
||
c)
lĠindicazione delle situazioni che comportano lĠobbligo dellĠinformazione,
con specificazione della data di accertamento della stessa, nonch, ove
sia stato emesso un provvedimento nei confronti dello straniero, gli
estremi dello stesso; |
|
||
d)
il luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento
restrittivo della libert personale, di decesso o di ricovero ospedaliero
urgente. |
|
||
2.
La comunicazione effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma,
telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la
rappresentanza diplomatica o consolare pi vicina dello Stato di cui lo
straniero cittadino si trovi allĠestero, le comunicazioni verranno fatte
al Ministero degli affari esteri che provveder ad interessare la
rappresentanza competente. |
|
||
3.
LĠobbligo di informazione allĠautorit diplomatica o consolare non
sussiste quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere
rivolta dai soggetti di cui allĠarticolo 2, comma 7, del testo unico,
dichiari espressamente di non volersi avvalere degli interventi di tale
autorit. Per lo straniero di et inferiore ai quattordici anni, la
rinuncia manifestata da chi esercita la potest sul minore. |
|
||
4.
Oltre a quanto previsto dallĠarticolo 2, comma 7, del testo unico,
lĠinformazione allĠautorit consolare non comunque effettuata quando
dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero o per i
componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza, di
sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine
nazionale, di condizioni personali o sociali. |
|
||
|
|
||
|
|
||
CAPO II
|
|
||
INGRESSO
E SOGGIORNO |
|
||
|
|
||
Art.
5 |
|
||
(Rilascio
dei visti di ingresso) |
|
||
1.
Il rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello
Stato di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane a ci abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente
competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di
polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare
visti di ingresso o di transito, per una durata non superiore,
rispettivamente, a dieci e a cinque giorni, per casi di assoluta
necessit. |
|
||
2.
Il visto pu essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni,
per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla
documentazione prodotta dal richiedente. |
|
||
3.
La tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso,
nonch i requisiti e le condizioni per lĠottenimento di ciascun tipo di
visto sono disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari
esteri, adottate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con i Ministri dellĠinterno, del lavoro e delle politiche sociali, della
giustizia, della salute, dellĠistruzione, dellĠ universit e della
ricerca, delle attivit produttive e per gli affari regionali e sono
periodicamente aggiornate anche in esecuzione degli obblighi
internazionali assunti dallĠItalia. |
|
||
4.
Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad
assicurare, per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicit di
detti requisiti e condizioni, nonch degli eventuali requisiti integrativi
resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni
adottate nellĠambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri
Stati che aderiscono alla Convenzione di applicazione dellĠAc-cordo di
Schengen. |
|
||
5.
Fermo restando quanto previsto dal comma 4, nella domanda per il rilascio
del visto, lo straniero deve indicare le proprie generalit complete e quelle
degli eventuali familiari al seguito, gli estremi del passaporto o di
altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, il luogo dove
diretto, il motivo e la durata del soggiorno. |
|
||
6.
Alla domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di
viaggio riconosciuto equivalente, nonch la documentazione necessaria per
il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente: |
|
||
a)
la finalit del viaggio; |
|
||
b)
l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati; |
|
||
c)
la disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del
viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui allĠarticolo 4,
comma 3, del testo unico; |
|
||
c-bis)
il nulla osta di approvazione del progetto da parte del Comitato per i
minori stranieri, rilasciato previa acquisizione di quello della questura
per i componenti del nucleo familiare che ospita il minore, con allegata
la lista dei minori e degli accompagnatori, per il rilascio del visto per
il soggiorno di cui allĠarticolo 10, comma 3-bis; |
|
||
d)
le condizioni di alloggio. |
|
||
7.
(...) |
|
||
8. Valutata
la ricevibilit della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti in
relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di
sicurezza, il visto rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta, fatto
salvo quanto diversamente previsto dal testo unico e dal presente
regolamento. |
|
||
8-bis. Contestualmente al rilascio
del visto dĠingresso, la rappresentanza diplomatica o consolare consegna
al titolare del visto una comunicazione scritta in lingua a lui
comprensibile o, ove sia impossibile, in inglese, francese spagnolo o
arabo, secondo le preferenze manifestate dallĠinteressato, che illustri i
diritti e doveri dello straniero relativi allĠingresso ed al soggiorno in
Italia, di cui allĠarticolo 2 del testo unico, nonch lĠobbligo di
presentarsi nei tempi stabiliti dalla legge alle competenti autorit dopo
il suo ingresso in Italia. |
|
||
|
|
||
Art.
6 |
|
||
(Visti
per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito) |
|
||
1.
La richiesta di nulla osta al ricongiungimento familiare, per i soggetti
di cui allĠarticolo 29, comma 1,
del testo unico va presentata allo Sportello unico per
lĠimmigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda
dellĠinteressato deve essere corredata dalla: |
|
||
a)
copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno avente i
requisiti di cui allĠarticolo 28, comma 1, del testo unico; |
|
||
b)
la documentazione attestante la disponibilit del reddito di cui allĠarticolo
29, comma 3, lettera b), del testo unico; |
|
||
c)
la documentazione attestante la disponibilit di un alloggio, a norma
dellĠarticolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine
l'interessato deve produrre lĠattestazione dellĠufficio comunale circa la
sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico
ovvero il certificato di idoneit igienico-sanitaria rilasciato
dallĠAzienda unit sanitaria locale competente per territorio. |
|
||
d) documentazione attestante i
rapporti di parentela, la minore et e lo stato di famiglia; |
|
||
e)
documentazione attestante lĠinvalidit totale o i gravi motivi di salute
previsti dallĠarticolo 29, comma 1, lettere c) e b-bis), del testo unico,
rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato con decreto della
rappresentanza diplomatica o consolare; |
|
||
f)
documentazione concernente la condizione economica nel Paese di
provenienza dei familiari a carico di cui allĠarticolo 29, comma 1,
lettere b-bis) e c) del testo unico, prodotta dalle locali autorit o da
soggetti privati, valutata dallĠautorit consolare alla luce dei parametri
locali. |
|
||
2.
LĠautorit consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla
legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e
f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per lĠItalia prevedano
diversamente, nonch alla sua validazione ai fini del ricongiungimento
familiare. |
|
||
3. Per i visti relativi ai
familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista dai commi
1, lettere b) , c), d), e) e f) e 2. Ai fini della richiesta del nulla
osta lo straniero pu avvalersi di un procuratore speciale. |
|
||
4. Lo Sportello unico per
lĠimmigrazione rilascia ricevuta della domanda e della documentazione
presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti,
del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione.
Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti
dallĠarticolo 29 del testo unico, nonch i dati anagrafici dello
straniero, lo Sportello unico per lĠimmigrazione verifica lĠesistenza del
codice fiscale o ne richiede lĠattribuzione, secondo le modalit
determinate con il decreto del Ministro dellĠinterno, di cui allĠarticolo
11, comma 2. Lo Sportello unico per lĠimmigrazione rilascia, anche
attraverso procedure telematiche, entro 90 giorni dalla ricezione, il
nulla osta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione
allĠautorit consolare, avvalendosi anche del collegamento previsto con
lĠarchivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero
degli affari esteri. |
|
||
5. Le autorit consolari, ricevuto il
nulla osta di cui al comma 4, ovvero, se sono trascorsi novanta giorni
dalla presentazione della domanda di nulla osta, ricevuta copia della
stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4,
rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione
della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico |
|
||
|
|
||
Art. 6-bis
|
|
||
(Diniego
del visto dĠingresso) |
|
||
1. Qualora non sussistano i
requisiti previsti nel testo unico e nel presente
regolamento, lĠautorit diplomatica o consolare comunica allo straniero,
con provvedimento scritto, il diniego del visto di ingresso, contenente
lĠindicazione delle modalit di eventuale impugnazione. Il visto di
ingresso negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado
di cui allĠarticolo 4, comma 3, del testo unico. Se lo straniero non
comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da
una traduzione del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o,
comunque, in inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo le preferenze
manifestate dallĠinteressato. Il provvedimento di diniego motivato,
salvo quanto previsto dallĠarticolo 4, comma 2, del testo unico. Il
provvedimento consegnato a mani proprie dellĠinteressato. |
|
||
|
|
||
Art.
7 |
|
||
(Ingresso
nel territorio dello Stato) |
|
||
1.
LĠingresso nel territorio dello Stato comunque subordinato alla
effettuazione dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in
attuazione della Convenzione di applicazione dellĠAccordo di Schengen,
doganali e valutari, ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente
in materia di profilassi internazionale. Per i permessi previsti dalla
prassi internazionale in materia trasporti marittimi o aerei si osservano
le istruzioni specificamente disposte. |
|
||
2.
EĠ fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre
sul passaporto il timbro di ingresso, con lĠindicazione della data. |
|
||
3.
Nei casi di forza maggiore che impediscono lĠattracco o lĠatterraggio dei
mezzi navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera
deputati ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi pu essere
autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dellĠaeroporto per
motivate esigenze, previa comunicazione al questore e allĠufficio o
comando di polizia territorialmente competente ed agli uffici di sanit
marittima o aerea. |
|
||
4.
Nelle circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera
effettuato dallĠufficio o comando di polizia territorialmente competente,
con le modalit stabilite dal questore. |
|
||
5.
Le disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle
persone in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel
territorio dello Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente
autorizzate ad attraccare in localit sprovviste di posto di polizia di
frontiera, sulla base delle istruzioni diramate in attuazione della
Convenzione di applicazione dellĠAccordo di Schengen, ratificata e resa
esecutiva in Italia con legge 30 settembre 1993, n. 388. |
|
||
|
|
||
Art.
8 |
|
||
(Uscita
dal territorio dello Stato e reingresso) |
|
||
1.
Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato
non appartenente allo spazio di libera circolazione tenuto a sottoporsi
ai controlli di polizia di frontiera. EĠ fatto obbligo al personale
addetto ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito
dellĠindicazione del valico di frontiera e della data. |
|
||
2.
Per lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne
uscito, intende farvi ritorno, il reingresso consentito previa
esibizione al controllo di frontiera del passaporto o documento
equivalente e del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno in
corso di validit. |
|
||
3.
Lo straniero il cui documento di soggiorno scaduto da non pi di 60
giorni e che ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, per
rientrare nel territorio dello Stato tenuto a munirsi di visto di reingresso,
rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese
di provenienza, previa esibizione del documento scaduto. Il predetto
termine di 60 giorni non si applica nei confronti dello straniero che si
allontanato dal territorio nazionale per adempiere agli obblighi militari
e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi
motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di IĦ grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per
il rinnovo del permesso di soggiorno. |
|
||
4.
Lo straniero privo del documento di soggiorno, perch smarrito o
sottratto, tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente
rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del
furto o dello smarrimento. Il visto di reingresso rilasciato previa
verifica dellĠesistenza del provvedimento del questore concernente il
soggiorno. |
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5.
(...) |
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Art. 8-bis
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||
(Contratto
di soggiorno per lavoro subordinato) |
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1.
Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un
lavoratore straniero, deve indicare con unĠapposita dichiarazione, inserita nella richiesta di
assunzione del lavoratore straniero, nonch nella proposta di contratto di
soggiorno di cui allĠarticolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3,
lettera c), un alloggio fornito di requisiti di abitabilit e idoneit
igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico,
e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di
viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. |
|
||
2.
La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di
soggiorno, di cui allĠarticolo 5-bis, comma 1, lettere a) e b) del testo
unico, esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del
contratto di soggiorno, secondo le modalit previste dallĠarticolo 35,
comma 1. |
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Art.
9 |
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(Richiesta
del permesso di soggiorno) |
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1.
La richiesta del permesso di soggiorno presentata, entro il termine
previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo
straniero intende soggiornare, ovvero, allo Sportello unico in caso di
ricongiungimento familiare, di cui allĠarticolo 6, comma 1 ed in caso
dĠingresso per lavoro subordinato, ai sensi dellĠarticolo 36, comma 1,
mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero
dell'interno, sottoscritta dal richiedente e corredata della fotografia
dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre
sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il
terzo da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al
sistema informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della
fotografia in pi esemplari, allo straniero pu essere richiesto di farsi
ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato
dell'immagine, in dotazione all'ufficio. |
|
||
1-bis. Le modalit di richiesta del
permesso di soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono
disciplinate con decreto del Ministro dellĠinterno di attuazione del regolamento
(CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, di cui allĠarticolo
5, comma 8, del testo unico. |
|
||
1-ter.
In caso di ricongiungimento familiare, lo straniero, entro 8 giorni
dallĠingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello unico
che, a seguito di verifica del visto rilasciato dallĠautorit consolare e
dei dati anagrafici dello straniero, consegna il certificato di
attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato
di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente,
inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di
soggiorno, tramite procedura telematica. Si applica quanto previsto dagli
articoli 11, comma 2-bis, e 36, comma 2. |
|
||
1-quater.
Lo sportello unico competente richiede lĠannullamento dei codici fiscali
non consegnati nel termine di 18 mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero
conferma lĠavvenuta consegna, con la contestuale comunicazione del dato
relativo al domicilio fiscale dello straniero, secondo le modalit
determinate con il decreto del Ministro dellĠinterno di cui allĠarticolo
11, comma 2. |
|
||
2.
Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare: |
|
||
a)
le proprie generalit complete, nonch quelle dei figli minori conviventi,
per i quali sia prevista lĠiscrizione nel permesso di soggiorno del
genitore; |
|
||
b)
il luogo dove lĠinteressato dichiara di voler soggiornare; |
|
||
c)
il motivo del soggiorno. |
|
||
3.
Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti: |
|
||
a)
il passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la
nazionalit, la data, anche solo con lĠindicazione dellĠanno, e il luogo
di nascita degli interessati, nonch il visto di ingresso, quando
prescritto; |
|
||
b)
la documentazione, attestante la disponibilit dei mezzi per il ritorno
nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per
motivi di famiglia e di lavoro. |
|
||
4.
LĠufficio trattiene copia della documentazione esibita e pu richiedere,
quando occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal
testo unico, lĠesibizione della documentazione o di altri elementi
occorrenti per comprovare: |
|
||
a)
lĠesigenza del soggiorno, per il tempo richiesto; |
|
||
b)
la disponibilit dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai
motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui
allĠarticolo 4, comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle
persone a carico; |
|
||
c)
la disponibilit di altre risorse o dellĠalloggio, nei casi in cui tale
documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento. |
|
||
5.
Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai sensi dellĠarticolo 24
del testo unico per un periodo non superiore a 30 giorni sono esonerati
dallĠobbligo di cui allĠarticolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico.
|
|
||
6.
La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non necessaria per i richiedenti
asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli
articoli 18 e 20 del testo unico e allĠarticolo 11, comma 1, lettera c). |
|
||
7.
L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata
l'identit dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al
comma 1, munita di fotografia dellĠinteressato e del timbro datario
dellĠufficio e della sigla dellĠaddetto alla ricezione, quale ricevuta,
indicando il giorno in cui potr essere ritirato il permesso di soggiorno,
con lĠavvertenza che allĠatto del ritiro dovr essere esibita la
documentazione attestante lĠassolvimento degli obblighi in materia
sanitaria di cui allĠarticolo 34, comma 3, del testo unico. |
|
||
|
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||
Art.
10 |
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||
(Richiesta
del permesso di soggiorno in casi particolari) |
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1.
Per gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento
equipollente, dal quale risulti la data di ingresso nel territorio dello
Stato, e del visto di ingresso quando prescritto, che intendono
soggiornare in Italia per un periodo non superiore a trenta giorni,
lĠesemplare della scheda rilasciata per ricevuta a norma dellĠarticolo 9,
comma 7, tiene luogo del permesso di soggiorno per i trenta giorni
successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Ai fini di cui
allĠarticolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda deve essere esibita
unitamente al passaporto. |
|
||
1-bis.
In caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a trenta giorni,
gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto
turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento
dellĠingresso nel territorio nazionale alla frontiera, attraverso la
compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata
dallĠufficio di polizia equivale a permesso di soggiorno per i trenta
giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale. Le
modalit e le procedure di attuazione del presente comma sono stabilite
con decreto del Ministro dell'interno. |
|
||
2.
Quando si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30
giorni di gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno pu essere
effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti
equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei
documenti di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonch del
programma del viaggio. La disponibilit dei mezzi di sussistenza e di
quelli per il ritorno nel Paese dĠorigine pu essere documentata
attraverso la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del
soggiorno turistico. |
|
||
3.
Nei casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di
soggiorno, munita del timbro dellĠufficio con data e sigla dellĠoperatore
addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti,
equivale a permesso di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi
alla data di ingresso nel territorio nazionale, risultante dallĠapposito
timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente
allĠatto del controllo di frontiera. |
|
||
3bis.
Per soggiorni di durata non superiore a 90 giorni di gruppi di minori
stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario
promossi anche dalle regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte
del Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per
i minori pu essere presentata dal legale rappresentante dellĠente
proponente alla questura competente mediante esibizione del passaporto
degli interessati |
|
||
4.
Per i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose,
presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di
soggiorno pu essere presentata in questura dallĠesercente della struttura
ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le
comunit in cui lo straniero ospitato, il quale provvede anche al ritiro
e alla consegna allĠinteressato della ricevuta di cui al comma 1 e del
permesso di soggiorno. |
|
||
5.
Gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non
superiore a 30 giorni sono esonerati dallĠobbligo di cui al comma 8
dellĠarticolo 6 del testo unico. |
|
||
6. Negli
alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri di accoglienza alle
frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori stranieri una
trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola e araba
delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti
lĠingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato. |
|
||
|
|
||
Art.
11 |
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||
(Rilascio
del permesso di soggiorno) |
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1.
Il permesso di soggiorno rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti,
per i motivi e la durata indicati nel visto dĠingresso o dal testo unico,
ovvero per uno dei seguenti altri motivi: |
|
||
a)
per richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per
asilo; |
|
||
b)
per emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure
occorrenti; |
|
||
c)
per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello
straniero gi in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per
la durata del procedimento di concessione o di riconoscimento. |
|
||
c-bis)
per motivi di giustizia, su richiesta dellĠAutorit giudiziaria, per la
durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in
cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia
indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei
reati di cui allĠarticolo 380 del codice di procedura penale, nonch per
taluno dei delitti di cui allĠarticolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n.
75; |
|
||
c-ter)
per motivi umanitari, nei casi di cui agli articoli 5, comma 6 e 19, comma
1, del testo unico, previo parere delle Commissioni territoriali per il
riconoscimento dello status di rifugiato[60]
ovvero acquisizione dallĠinteressato di documentazione riguardante i
motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali
che non consentono lĠallontanamento dello straniero dal territorio
nazionale; |
|
||
c-quater)
per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione
percepita in Italia; |
|
||
c-quinquies)
per cure mediche a favore del genitore di minore che si trovi nelle
condizioni di cui allĠarticolo 31, comma 3, del testo unico; |
|
||
c-sexies)
per integrazione del minore, nei confronti dei minori che si trovino nelle
condizioni di cui allĠarticolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico,
previo parere del Comitato per i minori stranieri, di cui allĠarticolo 33
del testo unico. |
|
||
1-bis.
Allo straniero, entrato in Italia per prestare lavoro stagionale, che si
trova nelle condizioni di cui allĠarticolo 5, comma 3-ter, del testo
unico, rilasciato un permesso di soggiorno triennale, con lĠindicazione
del periodo di validit per ciascun anno. Il suddetto permesso di
soggiorno immediatamente revocato se lo straniero non si presenta
allĠufficio di frontiera
esterna al termine della validit annuale e alla data prevista dal
visto dĠingresso per il rientro nel territorio nazionale. Tale visto
dĠingresso concesso sulla base del nulla-osta, rilasciato ai sensi
dellĠarticolo 38-bis. |
|
||
2.
Il permesso di soggiorno rilasciato in conformit del Regolamento (CE)
n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002, di istituzione di un
modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di
Paesi terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il permesso di
soggiorno e la carta di soggiorno di cui allĠarticolo 17, rilasciati in
formato elettronico, possono altres contenere i soli dati biometrici
individuati dalla normativa. A tale fine, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze,
sono determinate le modalit di comunicazione, in via telematica, dei dati
per l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per l'utilizzazione
dello stesso codice come identificativo dello straniero, anche ai fini
degli archivi anagrafici dei lavoratori extracomunitari. Con decreto del
Ministro dellĠinterno sono stabilite le modalit di consegna del permesso
di soggiorno. |
|
||
2-bis.
La questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricongiungimento
familiare, dandone
comunicazione, tramite procedura telematica, allo Sportello unico che
provvede alla convocazione dellĠinteressato per la successiva consegna del
permesso o dellĠeventuale diniego, di cui allĠarticolo 12, comma 1. |
|
||
3. La
documentazione attestante lĠassolvimento degli obblighi in materia
sanitaria di cui allĠarticolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita
al momento del ritiro del permesso di soggiorno. |
|
||
|
|
||
Art. 12
|
|
||
(Rifiuto
del permesso di soggiorno) |
|
||
1.
Salvo che debba disporsi il respingimento o lĠespulsione immediata con
accompagnamento alla frontiera, quando il permesso di soggiorno rifiutato
il questore avvisa lĠinteressato, facendone menzione nel provvedimento di
rifiuto, che, sussistendone i presupposti, si proceder nei suoi confronti
per lĠapplicazione dellĠespulsione di cui allĠarticolo 13 del testo unico.
|
|
||
2.
Con il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero
un termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al
posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il
territorio dello Stato, con lĠavvertenza che, in mancanza, si proceder a
norma dellĠarticolo 13 del testo unico. |
|
||
3.
Anche fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo
straniero, il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza
per gli eventuali provvedimenti di competenza e pu disporne il rimpatrio,
munendolo di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli
organismi che svolgono attivit di assistenza per stranieri o di altri
organismi, anche di carattere internazionale, specializzati nel
trasferimento di persone, ovvero concedergli un termine, non superiore a
dieci giorni, per presentarsi al posto di polizia di frontiera
specificamente indicato e lasciare il territorio dello Stato. |
|
||
|
|
||
Art. 13
|
|
||
(Rinnovo
del permesso di soggiorno) |
|
||
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti allĠAccordo di
Schengen, in conformit di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di
applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di
visto, per i soli motivi di turismo, non pu essere rinnovato o prorogato
oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in
particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi
costituzionali o internazionali. |
|
||
2.
Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto
dallĠarticolo 22, comma 11, del testo unico, la documentazione attestante
la disponibilit di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico
pu essere accertata dĠufficio sulla base di una dichiarazione
temporaneamente sostitutiva resa dallĠinteressato con la richiesta di
rinnovo. |
|
||
2-bis.
Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
alla sussistenza di un
contratto di soggiorno per lavoro nonch alla consegna di
autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei
parametri richiamati dallĠarticolo 5-bis, comma 1, lettera a) del testo
unico. |
|
||
3.
La richiesta di rinnovo presentata in duplice esemplare. L'addetto alla
ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identit del
richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro
datario dellĠufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia
riportata per iscritto, con le modalit di cui allĠarticolo 2, comma 6,
del testo unico, lĠavvertenza che lĠesibizione della ricevuta stessa alla
competente Azienda sanitaria locale condizione per la continuit
dellĠiscrizione al Servizio sanitario nazionale. |
|
||
4. Il
permesso di soggiorno non pu essere rinnovato o prorogato quando risulta
che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo
continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata
almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla met del
periodo di validit del permesso di soggiorno, salvo che detta
interruzione sia dipesa dalla necessit di adempiere agli obblighi
militari o da altri gravi e comprovati motivi. |
|
||
|
|
||
Art.
14 |
|
||
(Conversione
del permesso di soggiorno) |
|
||
1.
Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo e per motivi familiari pu essere utilizzato anche per le
altre attivit consentite allo straniero, anche senza conversione o
rettifica del documento, per il periodo di validit dello stesso. In
particolare: |
|
||
a)
il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale
consente lĠesercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo
abilitativo o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che
sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla normativa
vigente per lĠesercizio dellĠattivit lavorativa in forma autonoma, nonch
lĠesercizio di attivit lavorativa in qualit di socio lavoratore di
cooperative; |
|
||
b)
il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente
lĠesercizio di lavoro subordinato, per il periodo di validit dello
stesso, previo inserimento nellĠelenco anagrafico o, se il rapporto di
lavoro in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione
provinciale del lavoro; |
|
||
c)
il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al
seguito del lavoratore, per motivi umanitari ovvero per integrazione
minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui
allĠarticolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il
Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole, consente l'esercizio del lavoro
subordinato e del lavoro autonomo alle condizioni di cui alle lettere a) e
b); |
|
||
d)
il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per
motivi di famiglia pu essere convertito in permesso di soggiorno per
residenza elettiva di cui allĠarticolo 11, comma 1, lettera c-quater). |
|
||
2.
LĠufficio della pubblica amministrazione che rilascia il titolo
autorizzatorio o abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e
la Direzione provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1,
lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di competenza, i
casi in cui il permesso di soggiorno utilizzato per un motivo diverso da
quello riportato nel documento. |
|
||
3.
Con il rinnovo, rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per lĠattivit
effettivamente svolta. |
|
||
4.
Il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per
il periodo di validit dello stesso, lĠesercizio di attivit lavorative
subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche
cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di
1.040 ore. |
|
||
5.
Fermi restando i requisiti previsti dallĠarticolo 6, comma 1, del testo
unico, le quote dĠingresso definite nei decreti di cui allĠarticolo 3,
comma 4, del testo unico, per lĠanno successivo alla data di rilascio,
sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di soggiorno per
motivi di studio o formazione, convertiti in permessi di soggiorno per
motivi di lavoro nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti sul
territorio nazionale al raggiungimento della maggiore et. La stessa
disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito in Italia il
diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei
relativi corsi di studio in
Italia. |
|
||
6. Salvo
che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle
condizioni per le quali lo straniero ammesso a frequentare corsi di
studio in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio pu essere
convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di
lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma dellĠarticolo 3 del testo
unico, e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro presso lo
Sportello unico ai sensi dellĠarticolo 35, comma 1, o, in caso di lavoro
autonomo, previo rilascio della certificazione di cui allĠarticolo 6,
comma 1, del testo unico da parte dello Sportello unico, che cura gli
ulteriori adempimenti previsti dallĠarticolo 39, comma 7. La disposizione
si applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione
ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia. In tale caso, la
conversione possibile, soltanto, dopo la conclusione del corso di
formazione frequentato o del tirocinio svolto. |
|
||
|
|
||
Art. 15
|
|
||
(Iscrizioni
anagrafiche) |
|
||
1.
Le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente
soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla
legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della
popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dal presente regolamento.
|
|
||
2.
Il comma 3 dellĠarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, sostituito dal seguente: |
|
||
"3.
Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare
all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune,
entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal
permesso medesimo. Per gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il
rinnovo della dichiarazione di dimora abituale effettuato entro 60
giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe
aggiorner la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al
questore."[61] |
|
||
3.
La lettera c) del comma 1 dellĠarticolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sostituita dalla seguente: |
|
||
"c)
per irreperibilit accertata a seguito delle risultanze delle operazioni
del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di
ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia
risultata irreperibile, nonch, per i cittadini stranieri, per
irreperibilit accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della
dichiarazione di cui allĠarticolo 7, comma 3, trascorso un anno dalla
scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo
avviso da parte dellĠufficio, con invito a provvedere nei successivi 30
giorni.". |
|
||
4.
Al comma 2 dellĠarticolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, aggiunto il seguente periodo: |
|
||
"
Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione effettuata
al questore.". |
|
||
5.
Le iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al
presente articolo sono comunicate dĠufficio alla questura competente per
territorio entro il termine di quindici giorni. |
|
||
6.
Al comma 2 dellĠarticolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 1989, n. 223, aggiunto il seguente periodo: |
|
||
"Nella
scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la
cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio
o rinnovo della carta di soggiorno.". |
|
||
7.
Con decreto del Ministro dellĠinterno, sentita lĠAssociazione nazionale
dei comuni dĠItalia, lĠIstituto nazionale di statistica e lĠIstituto
nazionale per la previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei
dati personali, sono determinate le modalit di comunicazione, anche in
via telematica, dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici
di anagrafe dei comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli
archivi dei competenti organi centrali e periferici del Ministero
dellĠinterno, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 9, 22, comma
3, e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e
integrazioni. Lo stesso decreto disciplina anche le modalit tecniche e il
calendario secondo cui i Comuni dovranno procedere allĠaggiornamento e
alla verifica delle posizioni anagrafiche dei cittadini stranieri gi
iscritti nei registri della popolazione residente alla data di entrata in
vigore del presente regolamento. |
|
||
|
|
||
Art.
16 |
|
||
(Richiesta
della carta di soggiorno) |
|
||
1.
Per il rilascio della carta di soggiorno di cui allĠarticolo 9 del testo
unico, lĠinteressato tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda
conforme a quella approvata con decreto del Ministro dellĠinterno. |
|
||
2.
AllĠatto della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo
straniero risiede, questi deve indicare: |
|
||
a)
le proprie generalit complete; |
|
||
b)
il luogo o i luoghi in cui lĠinteressato ha soggiornato in Italia nei
cinque anni precedenti; |
|
||
c)
il luogo di residenza; |
|
||
d)
le fonti di reddito, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento
pensionistico per invalidit, specificandone lĠammontare. |
|
||
3.
La domanda deve essere corredata da: |
|
||
a)
copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di
identificazione rilasciato dalla competente autorit italiana da cui
risultino la nazionalit, la data, anche solo con lĠindicazione dellĠanno,
e il luogo di nascita, del richiedente; |
|
||
b)
copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal
datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito
non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale; |
|
||
c)
certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni
relative ai procedimenti penali in corso; |
|
||
d)
fotografia della persona interessata, in formato tessera, in quattro
esemplari, salvo quanto previsto dallĠarticolo 9, comma 1; |
|
||
4.
Salvo quanto previsto dagli articoli 9, comma 2, e 30, comma 4, del testo
unico, nel caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9,
comma 1, e allĠarticolo 29, comma 1, lettera b-bis), del medesimo testo
unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui al
comma 3 devono riguardare anche il coniuge ed i figli minori degli anni
diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta la carta di soggiorno,
e deve essere prodotta la documentazione comprovante: |
|
||
a)
lo stato di coniuge o di figlio minore. A tale fine, i certificati
rilasciati dalla competente autorit dello Stato estero sono legalizzati
dallĠautorit consolare italiana che attesta che la traduzione in lingua
italiana dei documenti conforme agli originali, o sono validati dalla stessa nei casi in
cui gli accordi internazionali vigenti per lĠItalia prevedano
diversamente. Tale documentazione non richiesta qualora il figlio minore
abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per
ricongiungimento familiare; |
|
||
b)
la disponibilit di un alloggio, a norma dellĠarticolo 29, comma 3,
lettera a), del testo unico. A tale fine l'interessato deve produrre
lĠattestazione dellĠufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di
cui al medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di
idoneit igienico-sanitaria rilasciato dallĠAzienda unit sanitaria locale
competente per territorio; |
|
||
c)
il reddito richiesto per le finalit di cui allĠarticolo 29, comma 3,
lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari
conviventi non a carico. |
|
||
5.
Se la carta di soggiorno richiesta nelle qualit di coniuge straniero o
genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di
uno Stato dellĠUnione europea residente in Italia, di cui allĠarticolo 9,
comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalit,
deve indicare quelle dellĠaltro coniuge o del figlio con il quale convive.
Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui
allĠarticolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno richiesta
da chi esercita la potest sul minore. |
|
||
6.
Nei casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata delle
certificazioni comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di
genitore di cittadino italiano o di uno Stato membro dellĠUnione europea
residente in Italia. |
|
||
7.
L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed
accertata l'identit dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il
giorno in cui potr essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non
sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno. |
|
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||
Art.
17 |
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||
(Rilascio
e rinnovo della carta di soggiorno) |
|
||
1.
La carta di soggiorno rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo
accertamento delle condizioni richieste dal testo unico. |
|
||
2.
La carta di soggiorno costituisce documento di identificazione personale
per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il
rinnovo effettuato a richiesta dellĠinteressato, corredata di nuove
fotografie. |
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||
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CAPO
III |
|
||
ESPULSIONE
E TRATTENIMENTO |
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Art.
18 |
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||
(Ricorsi
contro i provvedimenti di espulsione) |
|
||
1.
La sottoscrizione del ricorso di cui allĠarticolo 13, comma 8, del testo
unico, presentato dallo
straniero ad una autorit diplomatica o consolare italiana, viene
autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari,
che provvedono allĠinoltro allĠufficio del giudice di pace del luogo in
cui siede lĠautorit che ha disposto lĠespulsione, cui viene inviata copia
del ricorso stesso, indicando la data di presentazione del ricorso. |
|
||
2.
LĠautorit che ha adottato il provvedimento impugnato pu far pervenire le
proprie osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di
notifica del ricorso presso i propri uffici. |
|
||
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Art. 19
|
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||
(Divieto
di rientro per gli stranieri espulsi) |
|
||
1.
Il divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle
persone espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione
dellĠespulsione, attestata dal timbro dĠuscita di cui allĠarticolo 8,
comma 1, ovvero da ogni altro documento comprovante lĠassenza dello
straniero dal territorio dello Stato. |
|
||
1-bis.
Decorso il termine di cui al comma 1, lo straniero deve produrre idonea documentazione
comprovante lĠassenza dal territorio dello Stato presso la rappresentanza
diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che
provvede, verificata lĠidentitaĠ del richiedente, allĠinoltro al Ministero
dellĠinterno. |
|
||
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||
Art. 19-bis
|
|
||
(Autorizzazione
speciale al rientro per gli stranieri espulsi) |
|
||
1.
La richiesta di autorizzazione speciale al rientro in Italia, di cui
allĠarticolo 13, comma 13, del testo unico, presentata dal cittadino
straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana dello Stato di
appartenenza o di stabile residenza, che provvede allĠinoltro della stessa
al Ministero dellĠinterno, previa verifica dellĠidentit e autentica della
firma del richiedente nonch acquisizione della documentazione attinente
alla motivazione per la quale si chiede il rientro. |
|
||
2.
La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare
allĠinteressato il provvedimento del Ministero dellĠinterno. |
|
||
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||
Art.
20 |
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||
(Trattenimento
nei centri di permanenza temporanea e assistenza) |
(Trattenimento
nei centri di identificazione ed espulsione[62]) |
||
1.
Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello
straniero presso il centro di permanenza temporanea e assistenza pi
vicino, in relazione alla disponibilit dei posti, ai sensi dell'articolo
14 del testo unico, comunicato all'interessato con le modalit di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4, unitamente al provvedimento di espulsione o
di respingimento. |
1.
Il provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello
straniero presso il centro di identificazione ed espulsione[63] pi vicino, in relazione alla disponibilit dei
posti, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico, comunicato
all'interessato con le modalit di cui all'articolo 3, commi 3 e 4,
unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento. |
||
2.
Con la medesima comunicazione lo straniero informato del diritto di
essere assistito, nel procedimento di convalida del decreto di
trattenimento, da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le
condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero
dato altres avviso che, in mancanza di difensore di fiducia, sar
assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli
iscritti nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti
giurisdizionali saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore
nominato dallo straniero o a quello incaricato di ufficio. |
|
||
3.
All'atto dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso
di indebito allontanamento la misura del trattenimento sar ripristinata
con l'ausilio della forza pubblica. |
|
||
4.
Il trattenimento non pu essere protratto oltre il tempo strettamente
necessario per lĠesecuzione del respingimento o dellĠespulsione e, comunque,
oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il
provvedimento del questore non convalidato. |
|
||
5.
Lo svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non pu
essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento. |
|
||
5-bis. Gli avvisi di cui al comma 2 sono altres dati allo
straniero destinatario del provvedimento di accompagnamento alla
frontiera, in relazione allĠudienza di convalida prevista dallĠarticolo
13, comma 5-bis del testo unico. |
|
||
|
|
||
Art.
21 |
|
||
(Modalit
del trattenimento) |
|
||
1.
Le modalit del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare
svolgimento della vita in comune, la libert di colloquio all'interno del
centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con il
difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la libert
di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali della
persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di
allontanarsi dal centro. |
|
||
2.
NellĠambito del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il
mantenimento e lĠassistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i
servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione e la
libert del culto, nei limiti previsti dalla Costituzione. |
|
||
3.
Allo scopo di assicurare la libert di corrispondenza, anche telefonica,
con decreto del Ministro dellĠinterno, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le
modalit per lĠutilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali,
nonch i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro. |
|
||
4.
Il trattenimento dello straniero pu avvenire unicamente presso i centri
di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1
del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso ricoverato
per urgenti necessit di soccorso sanitario. |
4.
Il trattenimento dello straniero pu avvenire unicamente presso i centri
di identificazione ed espulsione[64] individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1
del testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso ricoverato
per urgenti necessit di soccorso sanitario. |
||
5.
Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura,
debba recarsi nellĠufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che
procede, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o
consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti
occorrenti per il rimpatrio, il questore provvede allĠaccompagnamento a
mezzo della forza pubblica. |
|
||
6.
Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente
residente in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il
giudice che procede, sentito il questore, pu autorizzare lo straniero ad
allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando
il questore che ne dispone lĠaccompagnamento. |
|
||
7.
Oltre al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti
alla forza pubblica, al giudice competente e allĠautorit di pubblica
sicurezza, ai centri possono accedere i familiari conviventi e il
difensore delle persone trattenute o ospitate, i ministri di culto, il
personale della rappresentanza diplomatica o consolare, e gli appartenenti
ad enti, associazioni del volontariato e cooperative di solidariet
sociale, ammessi a svolgervi attivit di assistenza a norma dellĠarticolo
22 ovvero sulla base di appositi progetti di collaborazione concordati con
il prefetto della provincia in cui istituito il centro. |
|
||
8.
Le disposizioni occorrenti per la regolare convivenza allĠinterno del
centro, comprese le misure strettamente indispensabili per garantire
lĠincolumit delle persone, nonch quelle occorrenti per disciplinare le
modalit di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze
fondamentali di cura, assistenza, promozione umana e sociale e le modalit
di svolgimento delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il
questore, in attuazione delle disposizioni recate nel decreto di
costituzione del centro e delle direttive impartite dal Ministro dellĠinterno
per assicurare la rispondenza delle modalit di trattenimento alle
finalit di cui allĠarticolo 14, comma 2, del testo unico. |
|
||
9.
Il questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la
sicurezza e lĠordine pubblico nel centro, comprese quelle per
lĠidentificazione delle persone e di sicurezza allĠingresso del centro,
nonch quelle per impedire lĠindebito allontanamento delle persone
trattenute e per ripristinare la misura nel caso che questa venga violata.
Il questore, anche a mezzo degli ufficiali di pubblica sicurezza, richiede
la necessaria collaborazione da parte del gestore e del personale del
centro che sono tenuti a fornirla. |
|
||
|
|
||
Art. 22
|
|
||
(Funzionamento
dei centri di permanenza temporanea e assistenza) |
(Funzionamento
dei centri di identificazione ed espulsione[65]) |
||
1.
Il prefetto della provincia in cui istituito il centro di permanenza
temporanea e assistenza provvede allĠattivazione e alla gestione dello
stesso, disciplinandone anche le attivit, a norma dellĠarticolo 21, comma
8, in conformit alle istruzioni di carattere organizzativo e
amministrativo-contabile impartite dal Ministero dellĠinterno, anche
mediante la stipula di apposite convenzioni con lĠente locale o con
soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dellĠattivit di altri
enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidariet
sociale. |
1.
Il prefetto della provincia in cui istituito il centro di identificazione
ed espulsione[66] provvede allĠattivazione e alla gestione dello
stesso, disciplinandone anche le attivit, a norma dellĠarticolo 21, comma
8, in conformit alle istruzioni di carattere organizzativo e
amministrativo-contabile impartite dal Ministero dellĠinterno, anche
mediante la stipula di apposite convenzioni con lĠente locale o con
soggetti pubblici o privati che possono avvalersi dellĠattivit di altri
enti, di associazioni del volontariato e di cooperative di solidariet
sociale. |
||
2.
Per le finalit di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione,
lĠallestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree,
il trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la
predisposizione e la gestione di attivit per la assistenza, compresa
quella igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il
vestiario, la socializzazione, e quantĠaltro occorra al decoroso soggiorno
nel centro, anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre
procedere all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del
Ministero delle finanze provvede sulla richiesta del Ministero
dell'interno. |
|
||
3.
Il prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone
i necessari controlli sullĠamministrazione e gestione del centro. |
|
||
4.
NellĠambito del centro sono resi disponibili uno o pi locali idonei per
lĠespletamento delle attivit delle autorit consolari. Le autorit di
pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione allĠautorit
consolare al fine di accelerare lĠespletamento degli accertamenti e il
rilascio dei documenti necessari, con spese a carico del bilancio del
Ministero dellĠinterno. |
|
||
Art.
23 |
|
||
(Attivit
di prima assistenza e soccorso) |
|
||
1.
Le attivit di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze
igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere
effettuate anche al di fuori dei centri di cui allĠarticolo 22, per il
tempo strettamente necessario allĠavvio dello stesso ai predetti centri o
allĠadozione dei provvedimenti occorrenti per lĠerogazione di specifiche
forme di assistenza di competenza dello Stato. |
|
||
2.
Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura del prefetto con
le modalit e con lĠimputazione degli oneri a norma delle disposizioni di
legge in vigore, comprese quelle del decreto-legge 30 ottobre 1995, n.
451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563. |
|
||
|
|
||
|
|
||
CAPO
IV |
|
||
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE UMANITARIO |
|
||
|
|
||
Art.
24 |
|
||
(Servizi
di accoglienza alla frontiera) |
|
||
1.
I servizi di accoglienza previsti dallĠarticolo 11, comma 6, del testo
unico sono istituiti presso i valichi di frontiera nei quale stato
registrato negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o
di ingressi sul territorio nazionale, nellĠambito delle risorse
finanziarie definite con il documento programmatico di cui allĠarticolo 3
del testo unico e dalla legge di bilancio. |
|
||
2.
Le modalit per lĠespletamento dei servizi di assistenza, anche mediante
convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato,
enti o cooperative di solidariet sociale, e di informazione, anche
mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del
Ministro dellĠinterno, dĠintesa con il Ministro per la solidariet
sociale. |
|
||
3.
Nei casi di urgente necessit, per i quali i servizi di accoglienza di cui
al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati,
immediatamente interessato lĠente locale per lĠeventuale accoglienza in
uno dei centri istituiti a norma dellĠarticolo 40 del testo unico. |
|
||
|
|
||
Art.
25 |
|
||
(Programmi
di assistenza ed integrazione sociale) |
|
||
1.
I programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui allĠarticolo 18
del testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti
privati convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del
settanta per cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per
le pari opportunit, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dallĠente locale,
nella misura del trenta per cento, a valere sulle risorse relative
allĠassistenza. Il contributo dello Stato disposto dal Ministro per le
pari opportunit previa valutazione, da parte della Commissione
interministeriale di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni
interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro
presentazione di progetti di fattibilit indicanti i tempi, le modalit e
gli obiettivi che si intendono conseguire, nonch le strutture
organizzative e logistiche specificamente destinate. |
|
||
2.
Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari
opportunit, istituita la Commissione interministeriale per l'attuazione
dell'articolo 18 del testo unico, composta dai rappresentanti dei Ministri
per le pari opportunit, per la solidariet sociale, dell'interno e di
grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti. La
Commissione pu avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal Ministro
per le pari opportunit, dĠintesa con gli altri Ministri interessati. |
|
||
3.
La Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di
programmazione delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente
capo. In particolare provvede a: |
|
||
a)
esprimere il parere sulle richieste di iscrizione nellĠapposita sezione
del registro di cui allĠarticolo 52, comma 1, lettera c); |
|
||
b)
esprimere i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e
degli enti locali con i soggetti privati che intendono realizzare i
programmi di assistenza e di integrazione sociale di cui allĠarticolo 26; |
|
||
c)
selezionare i programmi di assistenza e di integrazione sociale da
finanziare a valere sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e
delle modalit stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunit,
di concerto con i Ministri per la solidariet sociale, dellĠinterno e di
grazia e giustizia; |
|
||
d)
verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal
fine gli enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione
ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo
26, comma 4, lettera c). |
|
||
|
|
||
Art.
26 |
|
||
(Convenzioni
con soggetti privati) |
|
||
1.
I soggetti privati che intendono svolgere attivit di assistenza ed
integrazione sociale per le finalit di cui allĠarticolo 18 del testo
unico debbono essere iscritti nellĠapposita sezione del registro di cui
allĠarticolo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli
52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione
con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento. |
|
||
2.
L'ente locale stipula la convenzione con uno o pi soggetti privati di cui
al comma 1 dopo aver verificato: |
|
||
a)
lĠiscrizione nella apposita sezione del registro di cui allĠarticolo 42,
comma 2, del testo unico; |
|
||
b)
la rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di
integrazione sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed
alle modalit stabiliti con il decreto di cui allĠarticolo 25, comma 3,
lettera c), tenuto conto dei servizi direttamente assicurati dallĠente
locale; |
|
||
c)
la sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici
occorrenti per la realizzazione dei programmi. |
|
||
3.
L'ente locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e
sull'efficacia del programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo
rendano pi adeguato agli obiettivi fissati. |
|
||
4.
I soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi
di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a: |
|
||
a)
comunicare al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma; |
|
||
b)
effettuare tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per
conto degli stranieri assistiti a norma dellĠarticolo 18, comma 3, del
testo unico, qualora impossibilitati, per la richiesta del permesso di
soggiorno, l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale e ogni altro
adempimento volto alla effettivit dei diritti riconosciuti ai medesimi
stranieri; |
|
||
c)
presentare all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo
stato di attuazione del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti; |
|
||
d)
rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali nonch di
riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la
conclusione del programma; |
|
||
e)
comunicare senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il
permesso di soggiorno l'eventuale interruzione, da parte dello straniero
interessato, della partecipazione al programma. |
|
||
|
|
||
Art.
27 |
|
||
(Rilascio
del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale) |
|
||
1.
Quando ricorrono le circostanze di cui allĠarticolo 18 del testo unico, la
proposta per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di
protezione sociale effettuata: |
|
||
a)
dai servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri
organismi iscritti al registro di cui allĠarticolo 52, comma 1, lettera
c), convenzionati con lĠente locale, che abbiano rilevato situazioni di
violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero; |
|
||
b)
dal procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un
procedimento penale relativamente a fatti di violenza o di grave
sfruttamento di cui alla lettera a), nel corso del quale lo straniero
abbia reso dichiarazioni. |
|
||
2.
Ricevuta la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle
condizioni previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del
permesso di soggiorno per motivi umanitari, valido per le attivit di cui
all'articolo 18, comma 5, del testo unico, acquisiti: |
|
||
a)
il parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze
di cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare
la proposta o questa non dia indicazioni circa la gravit ed attualit del
pericolo; |
|
||
b)
il programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo
straniero, conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale
di cui allĠarticolo 25; |
|
||
c)
lĠadesione dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle
conseguenze previste dal testo unico in caso di interruzione del programma
o di condotta incompatibile con le finalit dello stesso; |
|
||
d)
lĠaccettazione degli impegni connessi al programma da parte del
responsabile della struttura presso cui il programma deve essere
realizzato. |
|
||
3. Quando
la proposta effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore
valuta la gravit ed attualit del pericolo anche sulla base degli
elementi in essa contenuti. |
|
||
3-bis.
Il permesso di soggiorno di cui allĠarticolo 18, comma 5, del testo
unico, pu essere convertito
in permesso di soggiorno per lavoro, secondo le modalit stabilite per
tale tipo di permesso. Le quote dĠingresso definite nei decreti di cui
allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico, per lĠanno successivo alla data
di rilascio, sono decurtate in misura pari al numero dei permessi di
soggiorno di cui al presente comma, convertiti in permessi di soggiorno
per lavoro. |
|
||
3-ter.
Il permesso di soggiorno di cui allĠarticolo 18 del testo unico contiene,
quale motivazione, la sola dicitura Òper motivi umanitariÓ ed rilasciato
con modalitaĠ che assicurano lĠeventuale differenziazione da altri tipi di
permesso di soggiorno e lĠagevole individuazione dei motivi del rilascio
ai soli uffici competenti, anche mediante il ricorso a codici
alfanumerici. |
|
||
|
|
||
Art.
28 |
|
||
(Permessi
di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati lĠespulsione o il
respingimento) |
|
||
1.
Quando la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il
permesso di soggiorno: |
|
||
a)
per minore et, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel
permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato,
rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori
stranieri, il permesso di soggiorno per minore et rilasciato a seguito
della segnalazione al Comitato medesimo ed valido per tutto il periodo
necessario per lĠespletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di
origine. Se si tratta di
minore abbandonato, immediatamente informato il Tribunale per i
minorenni per i provvedimenti di competenza; |
|
||
a-bis)
per integrazione sociale e civile del minore, di cui allĠarticolo 11,
comma 1, lettera c-sexies), previo parere del Comitato per i minori
stranieri; |
|
||
b)
per motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle
documentate circostanze di cui allĠarticolo 19, comma 2, lettera c) del
testo unico; |
|
||
c)
per cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione
sanitaria, nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di
cui allĠarticolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico; |
|
||
d)
per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa disporsi
lĠallontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione
analoga contro le persecuzioni di cui allĠarticolo 19, comma 1, del testo
unico. |
|
||
|
|
||
CAPO
V |
|
||
DISCIPLINA
DEL LAVORO |
|
||
|
|
||
Art. 29
|
|
||
(Definizione
delle quote dĠingresso per motivi di lavoro) |
|
||
1.
I decreti che definiscono le quote massime di ingresso degli stranieri nel
territorio dello Stato per motivi di lavoro, definite anche in base alla
indicazioni delle regioni ai sensi dellĠarticolo 21, comma 4ter del testo unico, indicano le quote per il lavoro
subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per il lavoro
autonomo. Relativamente alle professioni sanitarie, si tiene conto,
sentite le regioni, delle valutazioni effettuate dal Ministero della
salute, connesse alle rilevazioni sui fabbisogni di personale sanitario,
di cui allĠarticolo 6-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni. |
|
||
2.
Per le finalit di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali adotta le misure occorrenti per i collegamenti
informativi dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti
automatizzati dei dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni
con i Ministeri interessati, per i collegamenti occorrenti con le
rappresentanze diplomatiche e consolari e con le questure. |
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3. (Comma
non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti). |
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Art.30
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(Sportello unico per lĠimmigrazione)
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1. Lo Sportello unico per
lĠimmigrazione, di cui allĠarticolo 22, comma 1, del testo unico, diretto
da un dirigente della carriera prefettizia o da un dirigente della
Direzione provinciale del lavoro, composto da almeno un rappresentante
della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della
Direzione provinciale del lavoro, designato dal dirigente della Direzione
provinciale del lavoro e da almeno uno appartenente ai ruoli della Polizia
di Stato, designato dal questore. Lo Sportello unico viene costituito con
decreto del prefetto, che pu individuare anche pi unit operative di
base. Con lo stesso decreto viene designato il responsabile delle
Sportello unico, individuato in attuazione di direttive
adottate congiuntamente dal Ministro dellĠinterno e dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali. Nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione dellĠarticolo 22,
comma 16, del testo unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di
attuazione, forme di raccordo tra lo sportello unico e gli uffici
regionali e provinciali per lĠorganizzazione e lĠesercizio delle funzioni
amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo
dagli articoli 22, 24 e 27 del testo unico e dallĠarticolo 40 del presente
regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta. |
|
||
2. Lo Sportello si avvale anche
del sistema informativo di cui allĠarticolo 2, comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.
242, nonch di procedure e tecnologie informatiche, in modo da
assicurare certezza delle informazioni, efficacia dei controlli e
speditezza delle procedure. |
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Art. 30-bis
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(Richiesta
assunzione lavoratori stranieri) |
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1. Il datore di lavoro, italiano o
straniero regolarmente soggiornante in Italia, presenta la documentazione
necessaria per la concessione del nulla osta al lavoro subordinato allo
Sportello unico, scegliendo, in alternativa, tra quello della provincia di
residenza ovvero quello della provincia ove ha sede legale lĠimpresa o
quello della provincia ove avr luogo la prestazione lavorativa, con
lĠosservanza delle modalit previste dallĠarticolo 22, comma 2, del testo
unico. |
|
||
2. In particolare, la richiesta
nominativa o numerica viene redatta su appositi moduli che facilitano
lĠacquisizione dei dati su
supporti magnetici o ottici. Essa deve contenere i seguenti elementi
essenziali: |
|
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a)
complete generalit del datore di lavoro, del titolare o legale
rappresentante dellĠimpresa, la ragione sociale, la sede e lĠindicazione
del luogo di lavoro; |
|
||
b)
nel caso di richiesta nominativa, le complete generalit del lavoratore
straniero che si intende assumere comprensive della residenza allĠestero
e, nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere; |
|
||
c)
il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi
vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili,
riportato anche sulla proposta di contratto di soggiorno; |
|
||
d)
lĠimpegno di cui allĠarticolo
8-bis, comma 1, che deve risultare anche nella proposta di contratto di
soggiorno per lavoro; |
|
||
e)
lĠimpegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro. |
|
||
3.
Alla domanda devono essere allegati: |
|
||
a)
autocertificazione dellĠiscrizione dellĠimpresa alla Camera di commercio,
industria ed artigianato, per le attivit per le quali tale iscrizione
richiesta; |
|
||
b)
autocertificazione della posizione
previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di
azienda, la capacit occupazionale e reddituale del datore di lavoro; |
|
||
c)
la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato,
determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e
non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una
retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per lĠassegno sociale,
ai sensi dellĠarticolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. |
|
||
4.
Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a
disposizione dellĠalloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una
somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve
essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno,
che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con
riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente contratto
collettivo nazionale di lavoro fissa il trattamento economico tenendo gi
conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal
datore. |
|
||
5. Il datore di lavoro
specifica nella domanda se interessato alla trasmissione del nulla osta,
di cui allĠarticolo 31, comma 4, e della proposta di contratto, di cui al
comma 3, lettera c), agli uffici consolari tramite lo Sportello unico. |
|
||
6. La documentazione di cui ai commi
2 e 3 presentata allo Sportello unico, anche in via telematica, ai sensi
del regolamento di cui allĠarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio
2002, n. 189. |
|
||
7. Lo Sportello unico competente al
rilascio del nulla osta al lavoro quello del luogo in cui verr svolta
lĠattivit lavorativa. Nel caso in cui la richiesta di nulla-osta sia
stata presentata allo Sportello unico del luogo di residenza o della sede
legale dellĠimpresa, lo Sportello unico ricevente la trasmette allo
Sportello unico competente, ove diverso, dandone comunicazione al datore
di lavoro. |
|
||
8.
Lo Sportello unico, fermo quanto previsto dallĠarticolo 30-quinquies,
procede alla verifica della regolarit, della completezza e dellĠidoneit
della documentazione presentata ai sensi del comma 1, nonch acquisisce
dalla Direzione provinciale del lavoro, anche in via telematica, la
verifica dellĠosservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di
lavoro applicabile alla fattispecie e la congruit del numero delle
richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di
lavoro, in relazione alla sua capacit economica e alle esigenze
dellĠimpresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi
previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di
lavoro di categoria applicabili. La disposizione relativa alla verifica della
congruit in rapporto alla capacit economica del datore di lavoro non si
applica al datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne
limitano lĠautosufficienza, il quale intende assumere un lavoratore
straniero addetto alla sua assistenza. |
|
||
9.
Nei casi di irregolarit sanabile o di incompletezza della documentazione,
lo Sportello unico invita il datore di lavoro a procedere alla
regolarizzazione ed allĠintegrazione della documentazione. In tale
ipotesi, i termini previsti dagli articoli 22, comma 5, e 24, comma 2, del testo unico, per
la concessione del nulla-osta al lavoro subordinato e per il rilascio
dellĠautorizzazione al lavoro stagionale decorrono dalla data
dellĠavvenuta regolarizzazione della documentazione. |
|
||
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Art. 30-ter
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(Modulistica) |
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||
1.
Gli elementi, le caratteristiche e la tipologia della modulistica, anche
informatizzata, per la
documentazione, le istanze e le dichiarazioni previste per le esigenze
dello Sportello unico sono definite con decreto del Ministro dellĠinterno,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. |
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Art.30-quater
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||
(Archivio
informatizzato dello sportello unico) |
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||
1.
I soggetti che trasmettono i dati da acquisire nel sistema informatizzato
in materia di immigrazione, di cui allĠarticolo 30, comma 2, sono i
soggetti privati, le questure, lo Sportello unico, le regioni e le
province per il tramite del responsabile del Centro per lĠimpiego, i Centri per lĠimpiego, lĠautorit
consolare tramite il Ministero degli affari esteri, le Direzioni
provinciali del lavoro e il competente ufficio dellĠAmministrazione
centrale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
|
||
2.
Sono soggetti privati le associazioni di categoria, i datori di lavoro, i
lavoratori extracomunitari. |
|
||
3.
I dati identificativi ed informativi in materia di immigrazione, le
caratteristiche e le ulteriori informazioni da registrare nellĠarchivio
informatizzato dello Sportello unico sono definiti con decreto del
Ministero dellĠinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per
la protezione dei dati personali. |
|
||
4.
Le regole tecniche di funzionamento attinenti allĠarchivio informatizzato,
alle eventuali e ulteriori misure di sicurezza per il trattamento dei dati
e per la tenuta dellĠarchivio rispetto a quelle contenute nel decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, e nei
relativi regolamenti dĠattuazione, sono disciplinate con decreto del
Ministero dellĠinterno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Garante per
la protezione dei dati personali. |
|
||
5.
LĠindividuazione dei soggetti autorizzati alla consultazione e le
modalitaĠ tecniche e procedurali per la consultazione dellĠarchivio di cui
al comma 1 e per la
trasmissione telematica dei dati e dei documenti allĠarchivio medesimo
sono regolate con il decreto del Ministro dellĠinterno di cui allĠarticolo
2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, in modo che, secondo le
concrete possibilit tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto
cartaceo e informatico, anche con differenziazioni territoriali. |
|
||
6.
La documentazione originaria rimane in custodia delle Amministrazioni e
degli organi emittenti. |
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Art. 30-quinquies
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(Verifica
delle disponibilit di offerta di lavoro presso i centri per lĠimpiego) |
|
||
1.
Le richieste di lavoro subordinato, sia nominative che numeriche,
sono trasmesse, anche per via
telematica, dallo Sportello unico per lĠimmigrazione, per il tramite del
sistema informativo, al Centro per lĠimpiego competente in relazione
alla provincia di residenza,
domicilio o sede legale del richiedente, ad eccezione delle richieste
nominative di lavoratori stagionali, di cui allĠarticolo 24, comma 1,
primo periodo, del testo unico. |
|
||
2.
Il Centro per lĠimpiego, entro il termine di venti giorni dalla ricezione
della richiesta, provvede, per il tramite del sistema informativo, a
diffonderla ed a comunicare allo Sportello unico ed al datore di lavoro i
dati delle dichiarazioni di disponibilit pervenute anche da parte di
lavoratori extracomunitari iscritti nelle liste di collocamento o,
comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione, ovvero le
eventuali certificazioni negative. |
|
||
3.
Qualora il centro per lĠimpiego, entro il termine di cui al comma 2,
comunichi allo sportello unico ed al datore di lavoro la disponibilit di
lavoratori residenti sul territorio italiano, la richiesta di nullaosta
relativa al lavoratore straniero rimane sospesa sino a quando il datore di
lavoro comunica, dando atto
della valutazione delle predette offerte, allo sportello unico e,
per conoscenza, al centro per lĠimpiego, che intende confermare la
richiesta di nullaosta relativa al lavoratore straniero. |
|
||
|
|
||
Art.30-sexies
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(Rinuncia
allĠassunzione) |
|
||
1.
Il datore di lavoro, entro 4 giorni dalla comunicazione di cui
allĠarticolo 30-quinquies, comma 2, se non sono
pervenute dichiarazioni di disponibilit allĠimpiego da parte di lavoratori
italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, comunica
allo Sportello unico e, per conoscenza, al Centro per lĠimpiego se intende
revocare la richiesta di nulla-osta relativa al lavoratore straniero. |
|
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||
Art.
31 |
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(Nulla-osta
dello Sportello unico e visto dĠingresso) |
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1.
In presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per lĠimpiego
competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nulla-osta
da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro
del Centro per lĠimpiego, lo Sportello unico richiede al questore della
stessa sede, tramite procedura telematica, la verifica della sussistenza o
meno, nei confronti del lavoratore straniero, di motivi ostativi
allĠingresso ed al soggiorno nel territorio dello Stato e, nei confronti
del datore di lavoro, di motivi ostativi di cui al comma 2. |
|
||
2.
Il questore esprime parere contrario al rilascio del nulla-osta qualora il
datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale ovvero, negli altri casi, il
legale rappresentante ed i componenti dell'organo di amministrazione della
societ, risultino denunciati per uno dei reati previsti dal testo unico,
ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con
un provvedimento che esclude il reato o la responsabilit
dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata nei loro confronti
una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
|
|
||
3.
Lo Sportello unico acquisisce dalle Direzioni provinciali del lavoro,
tramite procedura telematica, la verifica dei limiti numerici,
quantitativi e qualitativi, determinati a norma degli articoli 3, comma 4
e 21, del testo unico. |
|
||
4.
In assenza di motivi ostativi di cui al comma 1 e nellĠipotesi di verifica
positiva dei limiti di cui al comma 3, lo Sportello unico provvede alla
convocazione del datore di lavoro per il rilascio del nulla-osta, la cui
validit di sei mesi dalla data del rilascio stesso. |
|
||
5. Lo Sportello unico, accertati i
dati identificativi del lavoratore straniero e acquisito il parere del
questore, verifica lĠesistenza del codice fiscale o ne richiede
lĠattribuzione, secondo le modalit determinate con il decreto del
Ministro dellĠinterno di cui
allĠarticolo 11, comma 2. |
|
||
6. Lo Sportello unico, in presenza di
espressa richiesta formulata dal datore di lavoro, anche ai sensi dellĠarticolo 30-bis, comma 5,
trasmette la documentazione di cui allĠarticolo 30-bis, commi 2 e 3, ivi
compreso il codice fiscale, nonch il relativo nulla-osta agli uffici
consolari. NellĠipotesi di trasmissione della documentazione per via
telematica, lo Sportello unico si avvale del collegamento previsto con
lĠarchivio informatizzato della rete mondiale visti presso il Ministero
degli affari esteri. |
|
||
7. Il datore di lavoro informa
il lavoratore straniero dellĠavvenuto rilascio del nulla-osta, al fine di
consentirgli di richiedere il visto dĠingresso alla rappresentanza
diplomatica o consolare competente, entro i termini di validit del
nulla-osta. |
|
||
8. La rappresentanza diplomatica o
consolare, alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al comma 6,
comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, previa verifica dei
presupposti di cui allĠarticolo 5, il visto dĠingresso, comprensivo del
codice fiscale, entro trenta giorni dalla data di richiesta del visto da
parte dellĠinteressato, dandone comunicazione, per via telematica, al
Ministero dellĠinterno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
allĠINPS ed allĠINAIL. Lo straniero viene informato dellĠobbligo di presentazione allo Sportello
unico, entro otto giorni dallĠingresso in Italia, ai sensi dellĠarticolo
35 . |
|
||
|
|
||
Art. 32
|
|
||
(Liste
degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia) |
|
||
1.
Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia,
formate in attuazione degli accordi di cui allĠarticolo 21, comma 5, del
testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente
per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro
stagionale, e sono tenute nellĠordine di presentazione delle domande di
iscrizione. |
|
||
2.
Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e delle schede di
iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e sottoscrivere, su
modello definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il
Ministro dell'interno e, per quanto concerne la fattispecie di cui
allĠarticolo 32-bis, con il concerto del Ministro per gli italiani nel
mondo, contenente: |
|
||
a)
Paese dĠorigine; |
|
||
b)
numero progressivo di presentazione della domanda; |
|
||
c)
complete generalit; |
|
||
d)
tipo del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a
tempo indeterminato; |
|
||
e)
capacit professionali degli interessati o loro appartenenza ad una
determinata categoria di lavoratori, qualifica o mansione; |
|
||
f)
conoscenza della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese,
inglese o spagnola, o di altra lingua; |
|
||
g)
eventuali propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel
Paese dĠorigine o in altri Paesi; |
|
||
h)
lĠeventuale diritto di priorit per i lavoratori stagionali che si trovano
nelle condizioni previste dallĠarticolo 24, comma 4, del testo unico,
attestate dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente,
da cui risulti la data di partenza dallĠItalia al termine del precedente
soggiorno per lavoro stagionale. |
|
||
3.
Le liste di cui al comma 2 sono trasmesse, in via telematica, per il
tramite della rappresentanza diplomatico-consolare, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali che, previa verifica formale della
rispondenza ai criteri stabiliti, provvede, entro trenta giorni dalla data
di ricevimento, alla loro diffusione mediante lĠinserimento nel sistema
informativo delle Direzioni provinciali del lavoro. Le predette liste sono
distinte per Paesi di provenienza. |
|
||
4.
LĠinteressato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri di cui al
comma 1, ha facolt di chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la propria posizione
nella lista. |
|
||
Art.32-bis
|
|
||
(Liste
dei lavoratori di origine italiana) |
|
||
1. Presso ogni rappresentanza
diplomatico-consolare istituito un elenco dei lavoratori di origine
italiana, di cui allĠarticolo 21, comma 1, del testo unico, compilato ed
aggiornato secondo le modalit previste dallĠarticolo 32, commi 1 e 2. La
scheda, di cui allĠarticolo 32, comma 2, contiene, per tali lavoratori,
lĠindicazione del grado di ascendenza. |
|
||
2. Agli iscritti alla lista di
cui al comma 1 si applica quanto previsto dallĠarticolo 32, comma 4. |
|
||
3. Ai fini dellĠinserimento nel
sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro di cui
allĠarticolo 33, comma 1, il Ministero degli affari esteri trasmette al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali i predetti elenchi. |
|
||
|
|
||
Art.
33 |
|
||
(Autorizzazione
al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste) |
|
||
1.
I dati di cui allĠarticolo 32 sono immessi nel Sistema informativo lavoro
(S.I.L.) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui
allĠarticolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e sono
posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite
le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del
S.I.L., i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e
delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalit
previste dallĠarticolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
|
||
2.
Le richieste di nulla-osta al lavoro per ciascun tipo di rapporto di
lavoro sono effettuate, anche se riferite ai nominativi iscritti nelle
liste, con le modalit di cui agli articoli 30-bis, 30-quinquies e 31. |
|
||
2-bis.
NellĠipotesi di richieste numeriche, oltre a quanto previsto nellĠarticolo
30-bis, lo Sportello unico acquisisce, tramite procedura telematica, dalle
Direzioni provinciali del lavoro, i nominativi delle persone iscritte
nelle liste di cui allĠarticolo 21, comma 5, del testo unico. |
|
||
3.
Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi della scelta
nominativa, per le richieste numeriche si procede nellĠordine di priorit
di iscrizione nella lista, a parit di requisiti professionali. |
|
||
|
|
||
Art.
34 |
|
||
(Titoli
di prelazione) |
|
||
1.
Con decreti del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca, dĠintesa con la
Conferenza Stato-Regioni,
sono fissate le modalit di predisposizione e di svolgimento dei
programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di
origine ai sensi dellĠarticolo 23, comma 1, del testo unico, e sono
stabiliti i criteri per la loro valutazione. I programmi sono presentati
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sentito il
Ministero degli affari esteri, procede allĠistruttoria e, congiuntamente
con il Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca,
provvede alla relativa valutazione e allĠeventuale approvazione, dando
precedenza ai programmi validati dalle regioni e che siano coerenti con il
fabbisogno da queste formalizzato ai sensi dellĠarticolo 21, comma 4 ter,
del testo unico. |
|
||
2.
I lavoratori in possesso
dellĠattestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle
competenze acquisite, conseguito nellĠambito dei predetti programmi sono inseriti in apposite liste
istituite presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
|
||
3.
Le liste di cui al comma 2, distinte per paesi di origine, constano di un
elenco di nominativi contenente il Paese di origine, le complete
generalit, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della
lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito, stagionale, a
tempo determinato o
indeterminato, nonch lĠindicazione del programma formativo svolto e del
rispettivo settore di impiego di destinazione. |
|
||
4.
I dati inseriti in tali liste sono posti a disposizione, tramite il
sistema informativo delle Direzioni provinciali del lavoro, dei datori di
lavoro, che possono procedere con la richiesta di nulla-osta al lavoro ai
sensi dellĠarticolo 22, commi 3, 4 e 5, del testo unico, oppure nei casi
in cui abbiano conoscenza diretta degli stranieri, con la richiesta
nominativa di nulla-osta di cui allĠ articolo 22, comma 2, del testo
unico. Il nulla-osta al lavoro per tali lavoratori rilasciato senza il
preventivo espletamento degli adempimenti previsti dallĠarticolo 22, comma
4, del testo unico. |
|
||
5.
I lavoratori inseriti nellĠelenco hanno un diritto di priorit, rispetto
ai cittadini del loro stesso Paese, secondo lĠordine di iscrizione nelle
liste, ai fini della chiamata numerica di cui allĠ articolo 22, comma 3,
del testo unico. |
|
||
6.
Nel caso di richieste
numeriche di nulla-osta per lavoro stagionale, tale diritto di
priorit opera esclusivamente rispetto ai lavoratori che non si trovano
nella condizione prevista dallĠarticolo 24, comma 4, del testo unico. |
|
||
7. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo
unico, riservata una quota di ingressi per lavoro subordinato non
stagionale ai lavoratori inseriti nellĠelenco che abbiano partecipato
allĠattivit formativa nei paesi di origine, anche sulla base delle
indicazioni fornite dalle regioni, ai sensi dellĠarticolo 21, comma 4-ter,
del testo unico. Qualora si verifichino residui nellĠutilizzo della quota
riservata, trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio
dei Ministri, la stessa rientra nella disponibilit della quota di lavoro
subordinato. |
|
||
7-bis.
Entro i limiti della riserva fissata ai sensi del comma 7, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali provveder alla ripartizione della
relativa quota di ingressi, tenendo conto in via prioritaria delle richieste
di manodopera da impiegare nelle aree di destinazione lavorativa dei
cittadini extracomunitari, individuate nei programmi di istruzione e formazione
professionale approvati ai sensi del comma 1. |
|
||
8. Il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri pu prevedere che, in caso di
esaurimento della quota riservata prevista al comma 7, siano ammessi
ulteriori ingressi, sulla base di effettive richieste di lavoratori
formati ai sensi dellĠarticolo 23 del testo unico. |
|
||
9. Ai partecipanti ai
corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti
in appositi elenchi, riservata, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico, una
quota stabilita a livello
nazionale. |
|
||
|
|
||
Art.
35 |
|
||
(Stipula
del contratto di soggiorno per lavoro subordinato) |
|
||
1.
Entro 8 giorni dallĠingresso nel territorio nazionale, il lavoratore
straniero si reca presso lo Sportello unico competente che, a seguito di
verifica del visto rilasciato dallĠautorit consolare e dei dati
anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di
attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero,
previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare lĠeffettiva
disponibilit dellĠalloggio, della richiesta di certificazione dĠidoneit
alloggiativa nonch della dichiarazione di impegno al pagamento delle
spese di viaggio di cui allĠarticolo 5-bis, comma 1, lettera b), del testo
unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre
modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo
Sportello medesimo. |
|
||
2.
Copia del contratto di soggiorno sottoscritto trasmessa dallo Sportello
unico, ove possibile, in via telematica, al Centro per lĠimpiego,
allĠautorit consolare competente, nonch al datore di lavoro. |
|
||
3.
Lo Sportello unico competente richiede lĠannullamento dei codici fiscali
non consegnati nel termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta,
ovvero conferma lĠavvenuta consegna, secondo le modalit determinate con
il decreto del Ministro dellĠinterno di cui allĠarticolo 11, comma 2, con
la contestuale indicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello
straniero. |
|
||
4.
(...) |
|
||
5.
(...) |
|
||
6.
(...) |
|
||
|
|
||
Art.
36 |
|
||
(Rilascio
del permesso di soggiorno per lavoro) |
|
||
1.
AllĠatto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, ai
sensi dellĠarticolo 35, comma 1, lo Sportello unico provvede a far
sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta
del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati
alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno,
tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di cui
allĠarticolo 11, comma 2-bis.. |
|
||
2.
Lo Sportello provvede, altres, a comunicare allo straniero la data della convocazione stabilita dalla
questura per i rilievi fotodattiloscopici, previsti dallĠarticolo 5, comma
2-bis, del testo unico. |
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3.
(...) |
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4.
(...) |
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Art. 36-bis
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(Variazioni
del rapporto di lavoro) |
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1.
Per lĠinstaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, fermo restando quanto
previsto dallĠarticolo 37,
deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro,
anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, di cui allĠarticolo
13. |
|
||
2.
Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello unico, entro cinque
giorni dallĠevento, la data dĠinizio e la data di cessazione del rapporto
di lavoro con il cittadino straniero, ai sensi dellĠarticolo 37,
nonch il trasferimento di
sede del lavoratore, con la relativa decorrenza. |
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Art. 37
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||
(Iscrizione
nelle liste o nellĠelenco anagrafico finalizzata al collocamento del
lavoratore licenziato, dimesso o invalido) |
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||
1. Quando
il lavoratore straniero perde il posto di lavoro ai sensi della normativa
in vigore in materia di licenziamenti collettivi, l'impresa che lo ha
assunto deve darne comunicazione allo Sportello unico e al Centro per
lĠimpiego competenti entro cinque giorni dalla data di licenziamento. Il
Centro per lĠimpiego procede, in presenza delle condizioni richieste dalla
rispettiva disciplina generale, allĠiscrizione dello straniero nelle liste
di mobilit, anche ai fini della corresponsione della indennit di
mobilit ove spettante, nei
limiti del periodo di residua
validit del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il
lavoratore stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Qualora il
licenziamento collettivo non dia luogo allĠiscrizione nelle liste di
mobilit si applica la disposizione del comma 2. |
|
||
2.
Quando il licenziamento disposto a norma delle leggi in vigore per il
licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il datore di
lavoro ne d comunicazione entro cinque giorni allo Sportello unico e al
Centro per lĠimpiego competenti . Lo straniero, se interessato a far
risultare lo stato di disoccupazione, per avvalersi della previsione di
cui allĠarticolo 22, comma 11, del testo unico, deve presentarsi, non
oltre il quarantesimo giorno dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro, presso il Centro per lĠimpiego e rendere la dichiarazione, di cui
allĠarticolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
cos come sostituito dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che
attesti lĠattivit lavorativa precedentemente svolta, nonch lĠimmediata
disponibilit allo svolgimento di attivit lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno. |
|
||
3.
Il Centro per lĠimpiego provvede
allĠinserimento del lavoratore nellĠelenco anagrafico, di cui allĠarticolo
4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442,
ovvero provvede allĠaggiornamento della posizione del lavoratore qualora
gi inserito. Il lavoratore mantiene lĠinserimento in tale elenco per il
periodo di residua validit del permesso di soggiorno e, comunque, ad
esclusione del lavoratore
stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi. |
|
||
4.
Il Centro per lĠimpiego notifica, anche per via
telematica, entro 10 giorni, allo Sportello unico la data di effettuazione
dellĠinserimento nelle liste di cui al comma 1 ovvero della registrazione
dellĠimmediata disponibilit del lavoratore nellĠelenco anagrafico di cui
al comma 2, specificando, altres, le generalit del lavoratore straniero
e gli estremi del rispettivo permesso di soggiorno. |
|
||
5. Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e del presente
articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio
dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la
questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda
dellĠinteressato, fino a sei mesi dalla data di iscrizione nelle liste di
cui al comma 1 ovvero di registrazione nellĠelenco di cui al comma 2. Il
rinnovo del permesso subordinato allĠaccertamento, anche per via
telematica, dellĠinserimento dello straniero nelle liste di cui al comma 1
o della registrazione nellĠelenco di cui al comma 2. Si osservano le
disposizioni dellĠarticolo 36-bis. |
|
||
6.
Allo scadere del permesso di soggiorno, di cui al comma 5, lo straniero
deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un
nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso
di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente. |
|
||
7. Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per
motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che
sia dichiarato invalido civile, lĠiscrizione nelle liste di cui
allĠarticolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, equivale allĠiscrizione
ovvero alla registrazione di cui ai commi 1 e 2. |
|
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||
Art.
38 |
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(Accesso
al lavoro stagionale) |
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1.
Il nulla-osta al lavoro stagionale, anche con riferimento allĠaccorpamento
di gruppi di lavori di pi breve periodo da svolgere presso diversi datori
di lavoro, ha validit da venti giorni ad un
massimo di nove mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto
di soggiorno. Il nullaosta rilasciato dallo Sportello unico, per la
durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto, non oltre
venti giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del
datore di lavoro, con le modalit definite dagli articoli 30-bis e
31, commi 1, limitatamente alla parte in cui si prevede la richiesta di
parere al questore, 2, 3, 4,
5, 6, 7, e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori
stranieri, di cui all'articolo 24, comma 4, del testo unico. |
|
||
1-bis. In caso di richiesta
numerica, redatta secondo le modalit di cui allĠarticolo 30-bis, lo
Sportello unico procede allĠimmediata comunicazione della stessa, anche
per via telematica, al Centro per lĠimpiego competente che, nel termine di
cinque giorni, verifica lĠeventuale disponibilit di lavoratori nazionali,
comunitari o extracomunitari regolarmente iscritti nelle liste di
collocamento o, comunque, censiti come disoccupati in cerca di occupazione
a ricoprire lĠimpiego stagionale offerto. Si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 30-quinquies, comma 2 e 30-sexies. I termini ivi
previsti sono ridotti della met. |
|
||
1-ter. In caso di certificazione
negativa pervenuta dal Centro per lĠimpiego o di espressa conferma della
richiesta di nulla-osta o, comunque, nel caso di decorso di 10 giorni
senza alcun riscontro da parte del Centro per lĠimpiego, lo Sportello unico
d ulteriore corso alla procedura. |
|
||
2.
Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri che hanno fatto
rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno
rilasciato lĠanno precedente per lavoro stagionale hanno diritto di precedenza
presso lo stesso datore di lavoro o nellĠambito delle medesime richieste
cumulative, nonch nelle richieste senza indicazione nominativa, rispetto
ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni. |
|
||
3.
Per le attivit stagionali, le richieste di autorizzazione al lavoro
possono essere presentate anche dalle associazioni di categoria per conto
dei loro associati. |
|
||
4.
La autorizzazione al lavoro stagionale a pi datori di lavoro che
impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro
complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti
temporali, minimi e massimi, di cui allĠarticolo 24, comma 3, del testo
unico, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche
cumulativa, presentata contestualmente, ed rilasciata a ciascuno di
essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di
lavoro diversi, purch nellĠambito del periodo massimo previsto. |
|
||
5.
Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento retributivo ed
assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai contratti
collettivi nazionali di categoria, lo Sportello unico si conforma alle
convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del testo unico,
eventualmente stipulate. |
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||
6.
(...) |
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||
7.
I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza
alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato lĠanno precedente per
lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un
ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei
limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla
questura il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni
dellĠarticolo 9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno
rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se
sussistono i requisiti e le condizioni previste dal testo unico e dal
presente articolo. |
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||
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||
Art. 38- bis
|
|
||
(Permesso
pluriennale per lavoro stagionale) |
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||
1. Il datore di lavoro dello
straniero che si trova nelle condizioni di cui allĠarticolo 5, comma
3-ter, del testo unico, pu richiedere il rilascio del nulla-osta al
lavoro pluriennale in favore del medesimo lavoratore. Lo Sportello unico, accertati
i requisiti di cui al medesimo articolo, rilascia il nulla-osta secondo le
modalit di cui allĠarticolo 38. |
|
||
2. Il nulla-osta
triennale rilasciato con lĠindicazione del periodo di validit, secondo
quanto previsto dallĠarticolo 5, comma 3-ter, del testo unico. |
|
||
3. Sulla base del nulla-osta
triennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualit
successive alla prima sono concessi dallĠautorit consolare, previa
esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale,
trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede,
altres, a trasmetterne copia allo Sportello unico competente. Entro otto
giorni dalla data di ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore
straniero si reca presso lo Sportello unico per sottoscrivere il contratto
di soggiorno per lavoro, secondo le disposizioni dellĠarticolo 35. |
|
||
4.
Il rilascio dei nulla-osta
pluriennali avviene nei limiti delle quote di ingresso per lavoro
stagionale. I nulla-osta pluriennali e la rispettiva loro estensione
temporale annuale sono considerati in sede di determinazione dei flussi
relativi agli anni successivi a quello di rilascio. |
|
||
|
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||
Art.
39 |
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||
(Disposizioni
relative al lavoro autonomo) |
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||
1.
Lo straniero che intende svolgere in Italia attivit per le quali
richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in
apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o
denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo tenuto a richiedere
alla competente autorit amministrativa, anche tramite proprio
procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al
rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato,
osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso.
Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attivit che
richiedono l'accertamento di specifiche idoneit professionali o tecniche,
il Ministero delle attivit produttive o altro Ministero o diverso organo
competente per materia provvedono, nei limiti delle quote di cui
allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico, al riconoscimento dei titoli o
degli attestati delle capacit professionali rilasciati da Stati esteri. |
|
||
2.
La dichiarazione rilasciata quando sono soddisfatte tutte le condizioni
e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio del titolo
abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo, nei casi di conversione di
cui al comma 9, lĠeffettiva presenza dello straniero in Italia in possesso
del prescritto permesso di soggiorno. |
|
||
3.
Anche per le attivit che non richiedono il rilascio di alcun titolo
abilitativo o autorizzatorio,
lo straniero tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per il luogo in cui
l'attivit lavorativa autonoma deve essere svolta, o presso il competente
ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento
riguardanti la disponibilit delle risorse finanziarie occorrenti per
l'esercizio dell'attivita'. Tali parametri si fondano sulla disponibilit
in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla
capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari allĠassegno
sociale. |
|
||
4.
La dichiarazione di cui al comma 2 e lĠattestazione di cui al comma 3 sono
rilasciate, ove richieste, a stranieri che intendano operare come soci
prestatori dĠopera presso societ, anche cooperative, costituite da almeno
tre anni. |
|
||
5. La dichiarazione di cui al
comma 2, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta
per il suo rilascio, nonch l'attestazione della Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 3 devono essere
presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente
competente, per l'apposizione del nulla-osta provvisorio ai fini
dell'ingresso. |
|
||
6. Il nulla-osta provvisorio
posto in calce alla dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dalla
data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti
dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel
territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione
provvista del nulla-osta rilasciata all'interessato o al suo
procuratore. |
|
||
7. La dichiarazione, l'attestazione,
ed il nulla-osta di cui ai commi 2, 3 e 5 di data non anteriore a tre mesi
sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per
il rilascio del visto di ingresso, la quale, entro trenta giorni, provvede
a norma dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento
dei requisiti richiesti sulla base della normativa e della documentazione
presentata. La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il
visto, ne d comunicazione al Ministero dellĠ interno, allĠINPS e
allĠINAIL e consegna allo straniero la certificazione dellĠesistenza dei
requisiti di cui al presente comma, ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno per lavoro autonomo. |
|
||
8. La questura territorialmente
competente provvede al rilascio del permesso di soggiorno. |
|
||
9. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 14, lo straniero gi presente in Italia, in possesso di
regolare permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione
professionale, pu richiedere la conversione del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello unico, su richiesta
dellĠinteressato, previa verifica della disponibilit delle quote
dĠingresso per lavoro autonomo, determinate a norma dellĠarticolo 3, comma
4, del testo unico, rilascia la certificazione di cui allĠarticolo 6,
comma 1, del testo unico, sulla base della documentazione di cui ai commi
1, 2 e 3. Lo Sportello unico provvede a far sottoscrivere allĠinteressato
il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura
competente, tramite procedura telematica. Si applicano le disposizioni di
cui allĠ articolo 11, comma 2-bis. |
|
||
|
|
||
Art.
40 |
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||
(Casi
particolari di ingresso per lavoro) |
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||
1.
Il nulla-osta al lavoro per gli stranieri di cui all'articolo 27, commi 1
e 2, del testo unico, quando richiesto, rilasciato, fatta eccezione per
i lavoratori di cui alle lettere d) e r-bis) del comma 1 del medesimo
articolo, senza il preventivo espletamento degli adempimenti previsti
dallĠarticolo 22, comma 4, del testo unico. Si osservano le modalit
previste dallĠarticolo 30-bis, commi 2 e 3, e quelle ulteriori previste
dal presente articolo. Il nulla-osta al lavoro rilasciato al di fuori
delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico. |
|
||
2.
Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento, il nulla-osta al
lavoro non pu essere concesso per un periodo superiore a quello del
rapporto di lavoro a tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga
oltre il predetto limite biennale, se prevista, non pu superare lo stesso
termine di due anni. Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato di cui
ai commi 6 e 21, il
nulla-osta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validit del
nulla osta deve essere espressamente indicata nel provvedimento. |
|
||
3.
Salvo quanto previsto dai commi 9 lettera a), 12, 14, 16 e 19 del presente
articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico, il nulla osta al
lavoro rilasciato dallo Sportello unico. Ai fini del visto d'ingresso e
della richiesta del permesso di soggiorno, il nulla-osta al lavoro deve
essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio, osservate le
disposizioni dellĠarticolo 31, commi 1 limitatamente alla richiesta del
parere del questore, 2, 4, 5, 6, 7 e 8. |
|
||
4.
Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera
f), del testo unico, i pi elevati limiti temporali previsti dall'articolo
5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico, il visto d'ingresso e il
permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al presente articolo sono
rilasciati per il tempo indicato nel nulla-osta al lavoro o, se questo non
richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate
necessit. |
|
||
5.
Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del testo
unico, il nulla-osta al
lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze
particolari che, secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato allĠazienda distaccataria, qualificano lĠattivit come altamente
specialistica, occupati da almeno sei mesi nellĠambito dello stesso
settore prima della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli
impegni derivanti dall'Accordo GATS, ratificato e reso esecutivo in Italia
con la legge 29 dicembre 1994, n. 747. Il trasferimento temporaneo, di
durata legata allĠeffettiva esigenza dellĠazienda, definita e
predeterminata nel tempo, non pu superare, incluse le eventuali proroghe,
la durata complessiva di cinque anni. Al termine del trasferimento
temporaneo possibile lĠassunzione a tempo determinato o indeterminato
presso lĠazienda distaccataria. |
|
||
6.
Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere b) e c), del
testo unico, il nulla-osta al lavoro subordinato alla richiesta di
assunzione anche a tempo indeterminato dell'Universit o dell'istituto di istruzione
superiore e di ricerca, pubblici o privati, che attesti il possesso dei
requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attivit. |
|
||
7.
Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettera d), del testo
unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente
dall'interessato, corredandola del contratto relativo alla prestazione
professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso
di assunzione in qualit di lavoratore subordinato, noncheĠ del titolo di studio o attestato professionale di
traduttore o interprete, specifici
per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola
statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la
legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa
verifica della legittimazione dellĠorgano straniero al rilascio dei
predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari
competenti. |
|
||
8.
Per i lavoratori di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera e), del testo
unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla
rappresentanza diplomatica o consolare. Il nulla-osta non pu essere
rilasciato a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri. |
|
||
9.
La lettera f) del comma 1 dellĠarticolo 27 del testo unico si riferisce
agli stranieri che, per finalitaĠ formativa, debbono svolgere, in unit
produttive del nostro Paese: |
|
||
a) attivitaĠ
nellĠambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un
percorso di formazione professionale, ovvero |
|
||
b)
attivitaĠ di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento
temporaneo o di distacco assunto dallĠorganizzazione dalla quale dipendono. |
|
||
10.
Per le attivit di cui alla lettera a) del comma 9 non eĠ richiesto il
nulla osta al lavoro e il visto di ingresso per motivi di studio o
formazione viene rilasciato su richiesta dei soggetti di cui allĠarticolo
2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
25 marzo 1998, n. 142, nei limiti del contingente annuo determinato ai
sensi del comma 6
dellĠarticolo 44-bis. Alla richiesta deve essere unito il progetto
formativo, redatto ai sensi delle norme attuative dellĠarticolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, vistato dalla regione.
|
|
||
11. Per i lavoratori di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera g), del testo unico, il nulla osta al
lavoro pu essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o
straniera, operante nel territorio italiano, con proprie sedi,
rappresentanze o filiali, e pu riguardare, soltanto, prestazioni
qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite
allĠesecuzione di opere o servizi particolari per i quali occorre
esperienza specifica nel contesto complessivo dellĠopera o del servizio
stesso, per un numero limitato di lavoratori. LĠimpresa estera deve
garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto
collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o
comunitari noncheĠ il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali previsti
dallĠordinamento italiano. |
|
||
12. Per gli stranieri di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera h), del testo unico, dipendenti da societ straniere appaltatrici
dellĠarmatore chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera per lo
svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della legge 5
dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di legge
che disciplinano la materia e non necessaria l'autorizzazione al lavoro.
I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate
definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono
la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque
territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si
osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di
soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei
visti di transito. |
|
||
13. Nell'ambito di quanto
previsto all'articolo 27, comma 1, lettera i), del testo unico, previsto
l'impiego in Italia di gruppi di lavoratori alle dipendenze, con regolare
contratto di lavoro, di datori di
lavoro, persone fisiche
o giuridiche, residenti o aventi sede allĠestero, per la
realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto
di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche,
italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il
nulla-osta al lavoro da richiedersi a cura dellĠappaltante, il visto
d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo
strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione
del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli
organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente pi rappresentative nel settore interessato. LĠimpresa
estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio
italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo
nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari
nonch il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. |
|
||
14. Per i lavoratori dello
spettacolo di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettere l), m), n), e o), del
testo unico, il nulla-osta al lavoro, comprensivo del codice fiscale,
rilasciato dalla Direzione generale per lĠimpiego – Segreteria del
collocamento dello spettacolo di Roma e dallĠUfficio speciale per il
collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Sicilia di Palermo,
per un periodo iniziale non superiore a dodici mesi, salvo proroga, che,
nei casi di cui alla lettera n), pu essere concessa, sulla base di
documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo
ed esclusivamente per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il
medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nulla-osta comunicato, anche
per via telematica, allo Sportello unico della provincia ove ha sede
legale lĠimpresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per
lavoro. |
|
||
15. I visti dĠingresso per gli
artisti stranieri che effettuano prestazioni di lavoro autonomo di breve
durata e, comunque, inferiore a novanta giorni, sono rilasciati al di
fuori delle quote di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico, con il
vincolo che gli artisti interessati non possano svolgere attivit per un
produttore o committente di spettacolo diverso da quello per il quale il
visto stato rilasciato |
|
||
16. Per gli sportivi stranieri
di cui allĠart. 27, comma 1, lettera p), e comma 5 bis, del testo unico, il nulla osta al lavoro
sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI), comprensiva del codice fiscale, sulla
richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della societ
destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della
legge 23 marzo 1981, n. 91.
La dichiarazione nominativa di assenso richiesta anche quando si
tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato,
la dichiarazione nominativa dĠassenso comunicata, anche per via telematica,
allo Sportello unico della provincia ove ha sede la societ destinataria
delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di
soggiorno per lavoro. La dichiarazione nominativa di assenso e il permesso
di soggiorno di cui al presente comma possono essere rinnovati anche al
fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra societ
sportive nellĠambito della medesima Federazione. |
|
||
17. Gli ingressi per lavoro
autonomo, nei casi di cui al comma 16, sono considerati al di fuori delle quote stabilite
con il decreto di cui allĠarticolo 3, comma 4, del testo unico. Al fine
dellĠapplicazione dellĠarticolo 27, comma 5-bis, del testo unico, le
aliquote dĠingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le
prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate
sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si
applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici. Lo straniero
titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per
motivi familiari pu essere tesserato dal CONI, nellĠambito delle quote
fissate dallĠarticolo 27, comma 5-bis, del testo unico. |
|
||
18 NellĠipotesi in cui la
dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino
extracomunitario minore, la richiesta della predetta dichiarazione deve
essere corredata dallĠautorizzazione rilasciata dalla Direzione
provinciale del lavoro competente ai sensi dellĠarticolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, sulla base dellĠistruttoria
effettuata dalla Federazione sportiva nazionale di appartenenza della
societ destinataria della prestazione sportiva. |
|
||
19. Per i lavoratori di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera q), del testo unico, e per quelli
occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di
enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il nulla-osta al
lavoro non richiesto. |
|
||
20. Per gli stranieri di cui
all'articolo 27, comma 1, lettera r), del testo unico, il nulla-osta al
lavoro rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi
internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo
diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone
collocate alla pari al di fuori di programmi di scambio di giovani o di
mobilit di giovani, il nulla-osta al lavoro non pu avere durata
superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono in Italia con un
visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore
per l'Italia, il nulla-osta al lavoro pu essere rilasciato dallo
Sportello unico successivamente all'ingresso dello straniero nel
territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo
complessivo non superiore a sei mesi e per non pi di tre mesi con lo
stesso datore di lavoro. |
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21. Le disposizioni di cui
allĠarticolo 27, comma 1, lettera r-bis), del testo unico riguardano
esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto
dal Ministero della salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che
private, sono legittimate allĠassunzione degli infermieri, anche a tempo
indeterminato, tramite specifica procedura Le societ di lavoro interinale
possono richiedere il nulla-osta per lĠassunzione di tale personale previa
acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura
sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla
presentazione della richiesta di nulla osta, qualora gestiscano
direttamente lĠintera struttura sanitaria, o un reparto o un servizio
della medesima. |
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22. Gli stranieri di cui
allĠarticolo 27, comma 1, lettere a), b), c), e d), del testo unico
possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro
autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori
delle quote stabilite con decreto di cui allĠarticolo 3, comma 4, del
testo unico. In tali casi, lo schema di contratto dĠopera professionale ,
preventivamente, sottoposto alla Direzione provinciale del lavoro del
luogo di prevista esecuzione del contratto, la quale, accertato che,
effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro
subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale
certificazione, da accludere alla relativa richiesta, necessaria ai fini
della concessione del visto per lavoro autonomo, in applicazione della
presente disposizione. |
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23. Il nulla osta al lavoro e il
permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere
rinnovati, tranne nei casi di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettera n),
del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto
previsto dal comma 16, previa
presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante
il regolare assolvimento dellĠobbligo contributivo. In caso di cessazione
del rapporto di lavoro, il nulla-osta non pu essere utilizzato per un
nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori di cui allĠarticolo 27, comma 1, lettere d), e) e
r-bis), del testo unico possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a
condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui
stato rilasciato lĠoriginario nulla-osta. Si applicano nei loro confronti
lĠarticolo 22, comma 11, del testo unico e gli articoli 36-bis e 37 del
presente regolamento. I
permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono
essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5. |
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Art. 41
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(Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari) |
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1.
Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano un titolo
autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un attivit di lavoro
autonomo, e i Centri per lĠimpiego che ricevono dallo straniero la
dichiarazione di disponibilit alla ricerca di unĠattivit lavorativa, ai
sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181 e successive modificazioni, sono tenuti a comunicare alla
questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari
costituito presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le
annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno
utilizzato, a norma dell'articolo 14, per un motivo diverso da quello
riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio
effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base
dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle
comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste
dall'articolo 6, comma 7, del testo unico, e di quelle del datore di
lavoro effettuate a norma dell'articolo 7 del medesimo testo unico. |
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CAPO
VI |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA SANITARIA |
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Art.
42 |
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(Assistenza
per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale) |
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1.
Lo straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di
cui allĠarticolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le
condizioni ivi previste tenuto a richiedere lĠiscrizione al Servizio
sanitario nazionale ed iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli
elenchi degli assistibili dell'Azienda unit sanitaria locale, dĠora in
avanti indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza
ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a
parit di condizioni con il cittadino italiano. LĠiscrizione altres
dovuta, a parit di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime
circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste
di collocamento. Alle medesime condizioni di parit sono assicurate anche
lĠassistenza riabilitativa e protesica. |
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||
2.
In mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende
quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto
dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. LĠiscrizione alla U.S.L.
valida per tutta la durata del permesso di soggiorno. |
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3.
Per il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione effettuata, per
tutta la durata dell'attivit lavorativa, presso l'U.S.L. del comune
indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. |
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4.
L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
LĠiscrizione cessa altres per mancato rinnovo, revoca o annullamento del
permesso di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a
cura della questura, salvo che lĠinteressato esibisca la documentazione
comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.
LĠiscrizione parimenti cessa negli altri casi in cui vengono meno le
condizioni di cui al comma 1. |
|
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5.
LĠiscrizione al Servizio sanitario nazionale di cui allĠarticolo 34, comma
1, del testo unico, non dovuta per gli stranieri di cui allĠarticolo 27,
comma 1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a
corrispondere in Italia, per lĠattivit ivi svolta, lĠimposta sul reddito
delle persone fisiche, fermo restando lĠobbligo, per s e per i familiari
a carico, della copertura assicurativa di cui allĠarticolo 34, comma 3,
del testo unico. LĠiscrizione non dovuta neppure per gli stranieri
titolari di permesso di soggiorno per affari. |
|
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6.
Fuori dai casi di cui allĠarticolo 34, comma 1, del testo unico, in
alternativa allĠassicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e
maternit prevista dall'articolo 34, comma 3, del medesimo testo unico, e
fatta salva la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello
stesso articolo, concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per
motivi di studio o collocati "alla pari", lo straniero che abbia
richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi, pu
chiedere l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa
corresponsione del contributo prescritto. |
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Art.
43 |
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(Assistenza
sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale) |
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1.
Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al
Servizio sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie
urgenti, alle condizioni previste dallĠarticolo 35, comma 1, del testo
unico. Gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono
inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla unit sanitaria locale
(U.S.L.) di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di
prestazioni sanitarie di elezione. |
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2.
Ai cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola
con le norme relative allĠingresso e al soggiorno, sono comunque
assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le
prestazioni sanitarie previste dallĠarticolo 35, comma 3, del testo unico.
|
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3.
La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli
stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti
indicati dallĠarticolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice
regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice
identificativo composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT
relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero
progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su
tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le
prestazioni di cui all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale codice
deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni
effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai
fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci
erogabili, a parit di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini
italiani, da parte delle farmacie convenzionate. |
|
||
4.
Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui allĠarticolo 35, comma 3,
del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche
sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente
non versate, sono a carico della U.S.L. competente per il luogo in cui le
prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate
insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne chiede il
pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere
urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno, secondo
procedure concordate. Lo stato d'indigenza pu essere attestato attraverso
autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante. |
|
||
5.
La comunicazione al Ministero dellĠinterno per le finalit di cui al comma
4, effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale S.T.P. di
cui al comma 3, con lĠindicazione della diagnosi, del tipo di prestazione
erogata e della somma di cui si chiede il rimborso. |
|
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6.
Salvo quanto previsto in attuazione dellĠarticolo 20 del testo unico, le
procedure di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni
sanitarie effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal
Servizio sanitario nazionale per effetto di specifiche disposizioni di
legge che pongono i relativi oneri a carico dello Stato. |
|
||
7.
Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano lĠassistenza sanitaria
ai cittadini stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi
internazionali di reciprocit, bilaterali o multilaterali, sottoscritti
dall'Italia. In tal caso, lĠU.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto
degli oneri per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal
Ministero della sanit in attuazione dei predetti accordi. |
|
||
8. Le
regioni individuano le modalit pi opportune per garantire che le cure
essenziali e continuative previste dallĠarticolo 35, comma 3, del testo
unico, possono essere erogate nellĠambito delle strutture della medicina
del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati,
strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in
collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica. |
|
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Art.
44 |
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||
(Ingresso
e soggiorno per cure mediche) |
|
||
1.
Il cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei
relativi oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto, alle condizioni
stabilite dal decreto del Ministro degli affari esteri, di cui
allĠarticolo 5, comma 3, alla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ed il relativo permesso di soggiorno alla questura, allegando la
seguente documentazione: |
|
||
a)
dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata
accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata
presumibile della stessa, la durata dellĠeventuale degenza prevista,
osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali; |
|
||
b)
attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla
base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito
cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovr corrispondere al 30
per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e
dovr essere versato alla struttura prescelta; |
|
||
c)
documentazione comprovante la disponibilit in Italia di risorse
sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di
vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per
l'assistito e per l'eventuale accompagnatore; |
|
||
d)
certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel
rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La
certificazione rilasciata allĠestero deve essere corredata di traduzione
in lingua italiana. |
|
||
2.
Con lĠautorizzazione di cui allĠarticolo 36, comma 2, del testo unico sono
stabilite le modalit per il trasferimento per cure in Italia nei casi
previsti dalla stessa disposizione e per quelli da effettuarsi nellĠambito
dei programmi di cui allĠarticolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre
1997, n. 449. |
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CAPO
VII |
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DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ISTRUZIONE |
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DIRITTO
ALLO STUDIO E PROFESSIONI |
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Art.44-bis
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(Visti di ingresso per motivi di studio, borse di
studio e ricerca) |
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||
1.
EĠ consentito lĠingresso nel territorio nazionale, per motivi di
studio, ai cittadini stranieri che intendono seguire corsi universitari,
con le modalit definite dallĠarticolo 39 del testo unico e dallĠarticolo
46. |
|
||
2.
EĠ ugualmente consentito lĠingresso in territorio nazionale per
motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro degli
affari esteri, di cui allĠarticolo 5, comma 3, in favore dei cittadini
stranieri: |
|
||
a) maggiori di et, che intendano seguire
corsi superiori di studio o
dĠistruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata,
verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione
acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilit economiche
di cui allĠarticolo 5, comma 6,
nonch la validit dellĠiscrizione o pre-iscrizione al corso da
seguire in Italia; |
|
||
b) minori di et, comunque maggiori di anni
quattordici, i cui genitori o tutori, residenti allĠestero, intendano far
seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali
statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nellĠambito di
programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero
degli affari esteri, dal Ministero dell'istruzione, dellĠuniversit e
della ricerca o dal Ministero
per i beni e le attivit culturali. Al di fuori di tali fattispecie,
lĠingresso dei minori per studio, limitatamente ai maggiori di anni
quindici, consentito in presenza dei requisiti di cui alla
lettera a), nonch accertata lĠesistenza di misure di adeguata tutela del
minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle
effettive esigenze formative e culturali del beneficiario. |
|
||
3.
EĠ consentito lÔingresso in Italia ai cittadini stranieri
assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui
allĠarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da
Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturali italiane di
chiara fama ovvero da organizzazioni internazionali, secondo le modalit
stabilite dal decreto di cui allĠarticolo 5, comma 3. |
|
||
4.
EĠ consentito lĠingresso in Italia per attivit scientifica ai cittadini stranieri che, a
richiesta degli enti di cui al comma 3 e per motivi di preminente
interesse della Repubblica italiana, intendano svolgere in territorio nazionale
attivit di alta cultura o di ricerca avanzata, che non rientrino tra
quelle previste dallĠarticolo 27, comma 1, lettera c), del testo unico.
Analogo visto eĠ accordato al coniuge e ai figli minori al seguito,
secondo le modalit stabilite dal decreto di cui allĠarticolo 5, comma 3. |
|
||
5. Lo straniero in possesso dei
requisiti previsti per il rilascio del visto di studio che intende
frequentare corsi di formazione professionali organizzati da enti di
formazione accreditati, secondo le norme attuative dellĠarticolo 142,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla
certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24
mesi, pu essere autorizzato allĠingresso nel territorio nazionale,
nellĠambito del contingente annuale determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
cui al comma 6. La presente
disposizione si applica anche agli ingressi per i tirocini formativi di cui
allĠarticolo 40, comma 9, lettera a). |
|
||
6.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dellĠinterno e degli affari esteri, sentita la
Conferenza permanente Stato-regioni di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanarsi entro il 30 giugno
di ciascun anno, determinato il contingente annuale degli stranieri
ammessi a frequentare i corsi di cui al comma 5, ovvero a svolgere i
tirocini formativi. In sede
di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze
diplomatiche e consolari, nelle more dellĠemanazione del decreto annuale
e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasciano i visti di cui al comma 5,
previa verifica dei requisiti previsti dal medesimo comma. Il numero di
tali visti viene portato in detrazione dal contingente annuale indicato
nel predetto decreto. Per le annualit successive, si applicano le stesse
modalit ma il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla data di
pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre
il 30 giugno di ciascun anno, non pu eccedere il numero dei visti
rilasciati nel primo semestre dellĠanno precedente. Nel caso che la
pubblicazione del decreto di programmazione annuale non venga effettuata
entro la scadenza stabilita, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo semestre di
ciascun anno, pu provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel
limite delle quote stabilite per l'anno precedente. |
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Art.
45 |
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(Iscrizione
scolastica) |
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1.
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto
all'istruzione indipendentemente dalla regolarit della posizione in
ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini
italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le
disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle
scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni
previsti per i minori italiani. Essa pu essere richiesta in qualunque
periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione
anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta
sono iscritti con riserva. |
|
||
2.
LĠiscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli
conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. In
mancanza di accertamenti negativi sull'identit dichiarata dell'alunno, il
titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi
acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti
all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'et
anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi lĠiscrizione ad una
classe diversa, tenendo conto: |
|
||
a)
dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che pu
determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o
superiore rispetto a quella corrispondente all'et anagrafica; |
|
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b)
dell'accertamento di competenze, abilit e livelli di preparazione
dellĠalunno; |
|
||
c)
del corso di studi eventualmente seguito dallĠalunno nel Paese di
provenienza; |
|
||
d)
del titolo di studio eventualmente posseduto dallĠalunno. |
|
||
3.
Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni
stranieri nelle classi; la ripartizione effettuata evitando comunque la
costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni
stranieri. |
|
||
4.
Il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza
dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di
insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi
individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento
della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse
professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della
pratica della lingua italiana pu essere realizzata altres mediante
l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di
specifici progetti, anche nell'ambito delle attivit aggiuntive di
insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa. |
|
||
5.
Il collegio dei docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle
modalit per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni
stranieri. Ove necessario, anche attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione
scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati. |
|
||
6.
Allo scopo di realizzare l'istruzione o la formazione degli adulti
stranieri il Consiglio di circolo e di istituto promuovono intese con le
associazioni straniere, le rappresentanze diplomatiche e consolari dei
Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni di volontariato
iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di stipulare
convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative di
educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua di
origine e lo studio delle lingue straniere pi diffuse a livello
internazionale. |
|
||
7.
Per le finalit di cui allĠarticolo 38, comma 7, del testo unico, le
istituzioni scolastiche organizzano iniziative di educazione
interculturale e provvedono allĠistituzione, presso gli organismi deputati
all'istruzione e alla formazione in et adulta, di corsi di
alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di corsi di lingua
italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento del titolo
della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento del
diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di
corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative
di studio previste dallĠordinamento vigente. A tal fine le istituzioni
scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le
modalit previste dalle disposizioni in vigore. |
|
||
8.
Il Ministro della pubblica istruzione, nell'emanazione della direttiva
sulla formazione per l'aggiornamento in servizio del personale ispettivo,
direttivo e docente, detta disposizioni per attivare i progetti nazionali
e locali sul tema dell'educazione interculturale. Dette iniziative tengono
conto delle specifiche realt nelle quali vivono le istituzioni
scolastiche e le comunit degli stranieri al fine di favorire la loro
migliore integrazione nella comunit locale. |
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||
|
|
||
Art.
46 |
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||
(Accesso
degli stranieri alle universit) |
|
||
1.
In armonia con gli orientamenti comunitari sullĠaccesso di studenti
stranieri allĠistruzione universitaria, gli atenei, sulla base di criteri
predeterminati e in applicazione della regolamentazione sugli accessi
all'istruzione universitaria, stabiliscono, entro il 31 dicembre di ogni
anno, il numero dei posti da destinare alla immatricolazione degli
studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico
successivo, anche in coerenza con le esigenze della politica estera
culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi gli accordi di
collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi in
soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di
accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonch di
accordi fra universit italiane e universit dei Paesi interessati,
studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per lĠintera
durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri o dal Governo
del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero programmato
lĠammissione , comunque, subordinata alla verifica delle capacit
ricettive delle strutture universitarie e al superamento delle prove di
ammissione. |
|
||
2.
Sulla base dei dati forniti dalle universit al Ministero dell'universit
e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, emanato
il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con
successivo provvedimento sono definiti i conseguenti adempimenti
amministrativi per il rilascio del visto di ingresso. A tal fine, la
sufficienza dei mezzi di sussistenza valutata considerando anche le
garanzie prestate con le modalit di cui allĠarticolo 34[67],
le borse di studio, i prestiti dĠonore ed i servizi abitativi forniti da
pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici o privati italiani,
o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti attestino che
saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma 5. |
|
||
3.
Le universit italiane istituiscono, anche in convenzione con altre
istituzioni formative, con enti locali e con le regioni, corsi di lingua
italiana ai quali sono ammessi gli stranieri provenienti dai Paesi terzi
in possesso del visto di ingresso e del permesso di soggiorno per motivi
di studio, rilasciati ai sensi del decreto di cui al comma 2, nonch gli
stranieri indicati all'articolo 39, comma 5, del testo unico, i quali non
siano in possesso di una certificazione attestante una adeguata conoscenza
della lingua italiana. Al termine dei corsi rilasciato un attestato di
frequenza. |
|
||
4.
I visti e i permessi di soggiorno per motivi di studio sono rinnovati agli
studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di
profitto e negli anni successivi almeno due verifiche. Per gravi motivi di
salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di
soggiorno pu essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una
sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di
rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per pi di tre anni oltre
la durata del corso di studio. Il permesso di soggiorno pu essere
ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il
dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per
un anno. |
|
||
5.
Gli studenti stranieri accedono, a parit di trattamento con gli studenti
italiani, ai servizi e agli interventi per il diritto allo studio di cui
alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati
alla generalit degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti
d'onore ed i servizi abitativi, in conformit alle disposizioni previste
dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 4 della stessa
legge n. 390 del 1991, che prevede criteri di valutazione del merito dei richiedenti,
in aggiunta a quella delle condizioni economiche degli stessi e tenuto,
altres, conto del rispetto dei tempi previsti dallĠordinamento degli
studi. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri
valutata secondo le modalit e le relative tabelle previste dal citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e certificata con
apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorit del Paese ove
i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorit
diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione
resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in
Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficolt a rilasciare la
certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, e legalizzata
dalle Prefetture Uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo
33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione
agli studenti stranieri in condizioni, opportunamente documentate, di
particolare disagio economico. |
|
||
6. Per le
finalit di cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche
consolari italiane rilasciano le dichiarazioni sulla validit locale, ai
fini dellĠaccesso agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria
stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e
sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio
annotato sul titolo di studio. Con decreto del Ministro dellĠuniversit e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della
pubblica istruzione e del Ministro degli affari esteri sono determinate le
tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato
sul titolo straniero con la valutazione adottata nellĠordinamento
scolastico italiano. |
|
||
|
|
||
Art. 47
|
|
||
(Abilitazione
allĠesercizio della professione) |
|
||
1.
Specifici visti dĠingresso e permessi di soggiorno, di durata non
superiore alle documentate necessit, possono essere rilasciati agli
stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso una universit
italiana, per lĠespletamento degli esami di abilitazione allĠesercizio
professionale. |
|
||
2. Il
superamento degli esami di cui al comma 1, unitamente allĠadempimento
delle altre condizioni richieste dalla legge, consente lĠiscrizione negli
albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza
italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dellĠarticolo 37 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e
integrazioni. LĠaver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque
anni titolo di priorit rispetto ad altri cittadini stranieri. |
|
||
|
|
||
Art.
48 |
|
||
(Riconoscimento
dei titoli di studio conseguiti allĠestero) |
|
||
1.
La competenza per il riconoscimento dei titoli di accesso allĠistruzione
superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della
prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri,
attribuita alle universit e agli istituti di istruzione universitari, i
quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformit ai
rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le
convenzioni internazionali. |
|
||
2.
Le istituzioni di cui al comma 1 si pronunciano sulle richieste di
riconoscimento entro il termine di novanta giorni dalla data di
ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui le autorit
accademiche rappresentino esigenze istruttorie, il termine sospeso fino
al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari. |
|
||
3.
Contro il provvedimento di rigetto della domanda, ovvero se decorso il
termine di cui al comma 2, senza che sia stato adottato alcun
provvedimento, il richiedente pu presentare ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello
Stato, ovvero, entro il termine previsto per questĠultimo, pu presentare
istanza al Ministero dellĠuniversit e della ricerca scientifica e
tecnologica, che, nei successivi venti giorni, se la ritiene motivata, pu
invitare lĠuniversit a riesaminare la domanda, dandone contestuale
comunicazione allĠinteressato. LĠuniversit si pronuncia nei successivi
sessanta giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini
rispettivamente previsti, dellĠinvito al riesame da parte del Ministero o
della pronuncia dellĠuniversit, ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato. |
|
||
4. Il
riconoscimento dei titoli di studio per finalit diverse da quelle
previste al comma 1, operato in attuazione dellĠarticolo 387 del testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, nonch delle disposizioni vigenti in materia di
riconoscimento, ai fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi. |
|
||
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|
||
Art. 49
|
|
||
(Riconoscimento
titoli abilitanti all'esercizio delle professioni) |
|
||
1.
I cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti in Italia che intendono
iscriversi agli ordini, collegi ed elenchi speciali istituiti presso le
amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite a norma
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico e del presente regolamento, se
in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione,
conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, possono
richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come
lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti. |
|
||
1-bis. Il riconoscimento del titolo
pu essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le
Amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di
loro competenza. LĠingresso in Italia per lavoro sia autonomo che
subordinato, nel campo delle professioni sanitarie , comunque,
condizionato al riconoscimento del titolo di studio effettuato dal
Ministero competente. |
|
||
2.
Per le procedure di riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni dei decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n.
115, e 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la
composizione e la durata della formazione professionale conseguita.[68] |
|
||
3.
Ove ricorrano le condizioni previste dai decreti legislativi di cui al
comma 2 per l'applicazione delle misure compensative, il Ministro
competente, cui presentata la domanda di riconoscimento, sentite le
conferenze dei servizi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n.
115 del 1992 e allĠarticolo 14 del decreto legislativo n. 319 del 1994,
pu stabilire, con proprio decreto, che il riconoscimento sia subordinato
ad una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova
attitudinale o di un tirocinio di adattamento. Con il medesimo decreto
sono definite le modalit di svolgimento della predetta misura
compensativa, nonch i
contenuti della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere
acquisita, per la cui realizzazione ci si pu avvalere delle regioni e
delle province autonome. |
|
||
3-bis. Nel caso in cui il
riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa ed
il richiedente si trova allĠestero, viene rilasciato un visto dĠingresso
per studio, per il periodo necessario allĠespletamento della suddetta
misura compensativa. |
|
||
4. Le
disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento
di titoli rilasciati da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di
professioni regolate da specifiche direttive della Unione europea. |
|
||
|
|
||
Art.
50 |
|
||
(Disposizioni
particolari per gli esercenti le professioni sanitarie) |
|
||
1.
Presso il Ministero della sanit sono istituiti elenchi speciali per gli
esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio
professionale. |
|
||
2.
Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano
per quanto compatibili le disposizioni contenute nel Capo I del decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive
modificazioni ed integrazioni. |
|
||
3.
Il Ministro della sanit pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui
al comma 1 nonch gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il
riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione
sanitaria. |
|
||
4.
L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali di
cui al comma 1 sono disposte previo accertamento della conoscenza della
lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio
professionale in Italia, con modalit stabilite dal Ministero della
sanit. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli ordini e
collegi professionali e il Ministero della sanit, con oneri a carico
degli interessati. |
|
||
5.
(...) |
|
||
6.
(Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti) |
|
||
7.
Con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dellĠarticolo 49, il Ministero
della sanit provvede altres, ai fini dellĠammissione agli impieghi e
dello svolgimento di attivit sanitarie nellĠambito del Servizio sanitario
nazionale, al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di
formazione professionale, complementari di titoli abilitanti allĠesercizio
di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non
appartenente allĠUnione europea. |
|
||
8.
La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline
sanitarie, conseguiti all'estero, nonch l'ammissione ai corrispondenti
esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o
parziale degli esami di profitto, non danno titolo allĠesercizio delle
relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito il preventivo
parere del Ministero della salute; il parere negativo non consente
l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi speciali per
l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei
Paesi dell'Unione europea. |
|
||
8-bis. Entro due anni dalla data di
rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi
al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il
decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non
costituite in ordini o in collegi, il decreto di riconoscimento perde
efficacia qualora lĠinteressato non lo abbia utilizzato, a fini
lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio. |
|
||
|
|
||
Art.
51 |
|
||
(Articolo
non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti) |
|
||
|
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||
|
|
||
CAPO
VIII |
|
||
DISPOSIZIONI
SULLĠINTEGRAZIONE SOCIALE
|
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||
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|
||
Art.
52 |
|
||
(Registro
delle associazioni e degli enti che svolgono attivit a favore degli
immigrati) |
|
||
1.
Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituito il
registro delle associazioni, degli enti e degli altri organismi privati
che svolgono le attivit a favore degli stranieri immigrati previste dal
testo unico. Il registro diviso in due sezioni: |
|
||
a)
nella prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi
privati che svolgono attivit per favorire l'integrazione sociale degli
stranieri, ai sensi dell'art. 42 del testo unico; |
|
||
b)
nella seconda sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi
privati abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e
protezione sociale degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico. |
|
||
(É) |
|
||
3.
Non possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri
organismi privati il cui rappresentante legale o uno o pi componenti
degli organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a
procedimenti per lĠapplicazione di una misura di prevenzione o a
procedimenti penali per uno dei reati previsti dal testo unico o risultino
essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorch con
sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e
381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si
siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la
responsabilit dellĠinteressato, e salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione. |
|
||
|
|
||
Art. 53
|
|
||
(Condizioni
per lĠiscrizione nel Registro) |
|
||
1.
Possono iscriversi nella sezione del registro di cui allĠarticolo 52,
comma 1, lettera a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che
svolgono attivit per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del
testo unico, che abbiano i seguenti requisiti: |
|
||
a)
forma giuridica compatibile con i fini sociali e di solidariet desumibili
dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono essere espressamente
previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico
dellĠordinamento interno, l'elettivit delle cariche associative, i
criteri di ammissione degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I
predetti requisiti non sono richiesti per gli organismi aventi natura di
organizzazione non lucrativa di utilit sociale (ONLUS), ai sensi del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; |
|
||
b)
obbligo di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono
risultare i beni, i contributi o le donazioni, nonch le modalit di
approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti; |
|
||
c)
sede legale in Italia e possibilit di operativit in Italia ed
eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta; |
|
||
d)
esperienza almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e
dell'educazione interculturale; della valorizzazione delle diverse
espressioni culturali, ricreative, sociali, religiose ed artistiche; della
formazione, dell'assistenza e dell'accoglienza degli stranieri. |
|
||
2.
I soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del
rappresentante legale, con una domanda corredata da: |
|
||
a)
copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli
aderenti; |
|
||
b)
dettagliata relazione sull'attivit svolta negli ultimi due anni; |
|
||
c)
copia del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di
attivit; |
|
||
d)
eventuale iscrizione all'albo regionale delle associazioni del
volontariato; |
|
||
e)
ogni altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza
dell'associazione a svolgere attivit nel settore dell'integrazione degli
stranieri; |
|
||
f)
dichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni
concernente lĠassenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno
dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo dellĠente,
delle condizioni interdittive di cui al comma 3 dellĠarticolo 52. |
|
||
3.
(É) |
|
||
4.
(É) |
|
||
5.
Nell'ambito del registro di cui all'articolo. 52, comma 1, lettera b),
possono iscriversi le associazioni, gli enti e gli organismi privati
abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e integrazione
sociale di cui all'articolo 18, comma 3, del testo unico. Nella fase di
prima applicazione possono richiedere l'iscrizione solo gli organismi
privati che, indipendentemente dalla natura giuridica, abbiano gi svolto
attivit di assistenza sociale e di prestazione dei servizi in materia di
violenza contro le donne, prostituzione, tratta, violenza e abusi sui
minori, assistenza ai lavoratori in condizione di grave sfruttamento, con
particolare riferimento al lavoro minorile. |
|
||
6.
Ai fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un
curriculum attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla
quale risultino: |
|
||
a)
la disponibilit, a qualsiasi titolo, di operatori competenti nelle aree
psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza sociale, che
assicurino prestazioni con carattere di continuit, ancorch volontarie; |
|
||
b)
la disponibilit, a qualsiasi titolo, di strutture alloggiative adeguate
all'accoglienza e alla realizzazione del programma di assistenza e di
integrazione sociale, con la specificazione delle caratteristiche
tipologiche e della ricettivit; |
|
||
c)
i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre istituzioni; |
|
||
d)
la descrizione del programma di assistenza e integrazione sociale che
intendano svolgere, articolato in differenti programmi personalizzati. Il
programma indica finalit, metodologia di intervento, misure specifica di
tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane impiegate;
prevede le modalit di prestazione di assistenza sanitaria e psicologica,
e le attivit di formazione, finalizzate ove necessario
all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque
alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;
|
|
||
e)
l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali, ai sensi della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti ospitati nelle
strutture alloggiative; |
|
||
f)
lĠassenza, nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei
componenti degli organi di amministrazione e di controllo dellĠente, delle
condizioni interdittive di cui al comma 3 dellĠarticolo 52. |
|
||
7.
A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche
organismi privati che non abbiano svolto precedentemente attivit di
assistenza nei campi indicati dal comma 6, purch stabiliscano un rapporto
di partenariato con uno dei soggetti gi iscritti nella sezione del
registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b). Tali organismi
devono presentare una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai
requisiti indicati dal comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum di
ciascuno dei componenti ed il rapporto di partenariato. |
|
||
|
|
||
Art.
54 |
|
||
(Iscrizione
nel Registro) |
|
||
1.
L'iscrizione degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel
registro di cui all'articolo 52, disposta dal Ministro per la
solidariet sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui
allĠarticolo 25, comma 2, limitatamente allĠiscrizione alla sezione di cui
allĠarticolo 52, comma 1, lettera b). |
|
||
2.
L'iscrizione o il provvedimento di diniego dell'iscrizione comunicato
entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione da
ritenersi avvenuta. |
|
||
3.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvede
all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo 52, comma 1. A
tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti interessati
trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attivit
svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti richiesti per
l'iscrizione dovr essere invece comunicato tempestivamente. |
|
||
4.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pu effettuare
controlli o richiedere la trasmissione di documentazione. La rilevazione
di comportamenti non compatibili con le finalit dei soggetti di cui al
comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere dalla data di
comunicazione all'interessato. |
|
||
5.
L'elenco degli organismi privati e delle associazioni e degli enti
iscritte al registro comunicato annualmente alle regioni e alle province
autonome. |
|
||
|
|
||
Art.
55 |
|
||
(Funzionamento
della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro
famiglie) |
|
||
1.
La Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro
famiglie, di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i
componenti della Consulta ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42
del testo unico. |
|
||
2.
Il Presidente della Consulta pu invitare a partecipare ai lavori della
Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo
3, comma 6, del testo unico. |
|
||
3.
I componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni. |
|
||
4.
La Consulta convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di una
propria segreteria composta da personale in servizio presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, che assicura il supporto
tecnico-organizzativo. |
|
||
5.
La Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni
nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli
immigrati ai fini della predisposizione del Documento programmatico di cui
all'articolo 3 del testo unico; in relazione alle condizioni degli
immigrati, inoltre, esamina le problematiche relative alla loro
integrazione a livello, economico, sociale e culturale; verifica lo stato
di applicazione della legge evidenziandone difficolt e disomogeneit a
livello territoriale; elabora proposte e suggerimenti per una migliore
convivenza tra immigrati e cittadinanza locale e per la tutela dei diritti
fondamentali; assicura la diffusione delle informazioni relative alla
realizzazione di esperienze positive maturate nel settore
dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni in
vigore in materia di dati personali. |
|
||
6.
Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente del Consiglio
nazionale dellĠeconomia e del lavoro, pu essere nominato il Vice
presidente della Consulta e sono stabilite le modalit di raccordo e di
collaborazione con l'attivit dell'organismo di cui all'articolo 56. |
|
||
|
|
||
Art.
56 |
|
||
(Organismo
nazionale di coordinamento) |
|
||
1.
LĠOrganismo nazionale di coordinamento di cui allĠarticolo 42, comma 3,
del testo unico opera in stretto collegamento con la Consulta per
lĠimmigrazione di cui al comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli
territoriali per lĠimmigrazione, con i centri di osservazione,
informazione e di assistenza legale contro le discriminazioni razziali,
etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni e gli altri organismi
impegnati nelle politiche di immigrazione a livello locale, al fine di
accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali di accoglienza ed
integrazione dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza e partecipazione
alla vita pubblica, |
|
||
2.
La composizione dellĠOrganismo nazionale di cui al comma 1 stabilita con
determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dellĠeconomia e del
lavoro (C.N.E.L.), dĠintesa con il Ministro per la solidariet sociale. |
|
||
3.
LĠOrganismo nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari
del C.N.E.L. e personale ed esperti con contratto a tempo determinato. |
|
||
|
|
||
Art.
57 |
|
||
(Istituzione
dei Consigli territoriali per lĠimmigrazione) |
|
||
1.
I Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6,
del testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione
degli interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello
provinciale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adottarsi di concerto con il Ministro dell'interno. E' responsabilit del
prefetto assicurare la formazione e il funzionamento di detti Consigli.
Essi sono cos composti: |
|
||
a)
dai rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni
dello Stato; |
|
||
b)
dal Presidente della provincia; |
|
||
c)
da un rappresentante della regione; |
|
||
d)
dal sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonch dal
sindaco, o da un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in
volta interessati; |
|
||
e)
dal Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura o da un suo delegato; |
|
||
f)
da almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro; |
|
||
g)
da almeno due rappresentanti delle associazioni pi rappresentative degli
stranieri extracomunitari operanti nel territorio; |
|
||
h)
da almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente
attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati. |
|
||
2.
Possono essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i
rappresentanti delle Aziende sanitarie locali, nonch degli enti o altre
istituzioni pubbliche interessati agli argomenti in trattazione. |
|
||
3.
I Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria
integrazione delle rispettive attivit, in collegamento con le Consulte
regionali di cui allĠarticolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente
costituite con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea
azione di monitoraggio ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno
dell'immigrazione e delle esigenze degli immigrati, nonch di promozione
dei relativi interventi, il prefetto assicura il raccordo dei Consigli
territoriali con la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e
delle loro famiglie, di cui all'articolo 42, comma 4, del testo unico. |
|
||
4.
NellĠadozione del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il
Presidente del Consiglio dei Ministri tiene conto, ai fini
dell'istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione, degli
eventuali organi costituiti, con analoghe finalit, presso i comuni. In
tal caso, il prefetto assicura il raccordo tra i predetti organi e la
Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie. |
|
||
|
|
||
Art. 58
|
|
||
(Fondo
nazionale per le politiche migratorie) |
|
||
1.
Il Ministro per la solidariet sociale, con proprio decreto adottato di
concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dallĠarticolo
59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dallĠarticolo 133,
comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i
finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di
cui all'articolo 45 del testo unico, in base alle seguenti quote
percentuali: |
|
||
a)
una quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo destinata ad
interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano, nonch dagli enti locali, per straordinarie
esigenze di integrazione sociale determinate dallĠafflusso di immigrati; |
|
||
b)
una quota pari al 20% dei finanziamenti destinata ad interventi di
carattere statale comprese le spese relative agli interventi previsti
dagli articoli 20 e 46 del testo unico. |
|
||
2.
(...) |
|
||
3.
Le regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai
sensi del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi
interregionali di formazione e di scambio di esperienze in materia di
servizi per l'integrazione degli immigrati. |
|
||
4.
Le risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a),
costituiscono quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad
interventi nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le
regioni partecipano con risorse a carico dei propri bilanci per una quota
non inferiore al 20% del totale di ciascun programma. Le risorse
attribuite alle regioni possono altres essere utilizzate come quota
nazionale di cofinanziamento per l'accesso ai fondi comunitari. |
|
||
5.
Il decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei
dati rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno: |
|
||
a)
della presenza degli immigrati sul territorio; |
|
||
b)
della composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto
tra immigrati e popolazione locale; |
|
||
c)
delle situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della
condizione socio-economica delle aree di riferimento. |
|
||
6.
Per la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla
predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dellĠinterno
trasmette allĠISTAT, secondo modalit concordate e nel rispetto della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni,
le informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute
nei propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni
registrati sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori. |
|
||
7.
Il decreto di cui al comma 1 tiene altres conto delle priorit di
intervento e delle linee guida indicate nel documento programmatico
relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto
ogni tre anni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico. |
|
||
8.
I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono
finalizzati allo svolgimento di attivit volte a: |
|
||
a)
favorire il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parit con i
cittadini italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate; |
|
||
b)
promuovere l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro,
allĠabitazione, ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche; |
|
||
c)
prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il
colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa; |
|
||
d)
tutelare l'identit culturale, religiosa e linguistica degli stranieri; |
|
||
e)
consentire un positivo reinserimento nel Paese dĠorigine. |
|
||
9.
Il Ministro per la solidariet sociale predispone, con proprio decreto,
sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la
comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri
parametri necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e
statali, che devono essere trasmessi al Ministero del lavoro e delle
politiche socialiai sensi dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo 60,
comma 2, e per la presentazione della relazione annuale ai sensi
dell'articolo 59, comma 5, e dell'articolo 60, comma 4. |
|
||
|
|
||
Art.
59 |
|
||
(Attivit
delle regioni e delle province autonome) |
|
||
1.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la
solidariet sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo
rispettivamente assegnate, comunicano al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali i programmi annuali o pluriennali, comunque della durata
massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito delle politiche
per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi condizione essenziale
per la erogazione del finanziamento annuale. |
|
||
2.
Per favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini
dell'armonizzazione con i piani di intervento nazionale, il Ministro per
la solidariet sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con
proprio decreto linee guida per la predisposizione dei programmi
regionali. |
|
||
3.
I programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche
di integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali
soggetti preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi
dell'articolo 131, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
I programmi regionali prevedono accordi di programma con gli enti locali
che indichino gli obiettivi da perseguire, gli interventi da realizzare,
le modalit e i tempi di realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i
risultati perseguiti, i poteri sostitutivi in caso di ritardi e
inadempienze. |
|
||
4.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini
dell'attuazione dei propri programmi, possono avvalersi della
partecipazione delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni
stabilmente operanti in loro favore iscritte nel registro di cui
all'articolo 52 comma 1, lettera a). |
|
||
5.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla
data di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro
per la solidariet sociale sullo stato di attuazione degli interventi
previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale,
sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le
condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di
attuazione degli interventi deve essere specificato anche il grado di
avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti e
residui passivi desunti dai rispettivi bilanci. |
|
||
6.
Qualora le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non
adempiano nei termini all'obbligo di comunicazione dei programmi che
intendono realizzare ovvero, entro dodici mesi dalla data di erogazione
dei finanziamenti, non abbiano provveduto all'impegno contabile delle
rispettive quote assegnate, il Ministro per la solidariet sociale,
sentita la Conferenza Unificata provvede alla revoca del finanziamento e
alla ridestinazione dei fondi alle regioni e alle province autonome. |
|
||
7.
LĠobbligo di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello
dellĠiscrizione nel registro di cui al comma 4 e le quote di
cofinanziamento previste a carico delle regioni dallĠarticolo 58, comma 4,
operano relativamente alla ripartizione degli stanziamenti previsti per
gli esercizi finanziari successivi a quello di entrata in vigore del
presente regolamento. |
|
||
|
|
||
Art. 60
|
|
||
(Attivit
delle Amministrazioni statali) |
|
||
1.
Gli interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai
sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera b), secondo le priorit indicate
dal documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo
unico. |
|
||
2.
Il Ministro per la solidariet sociale promuove e coordina, d'intesa con i
Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla
pubblicazione del decreto di ripartizione del Fondo. |
|
||
3.
Le amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche
avvalendosi delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente
operanti in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52,
comma 1, lettera a). |
|
||
4.
Le amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del
finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidariet
sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi
programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli
obiettivi conseguiti. |
|
||
|
|
||
Art.
61 |
|
||
(Disposizione
transitoria) |
|
||
1.
La condizione dellĠiscrizione al registro di cui allĠarticolo 52, comma 1,
richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per
gli esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in
vigore del presente regolamento. |
|
||
|
|
||
Art. 61-bis
|
|
||
(Sistemi informativi) |
|
||
1. Per lĠattuazione dei procedimenti del testo unico
e del regolamento, le amministrazioni pubbliche si avvalgono degli archivi
automatizzati e dei sistemi informativi indicati nel regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 27
luglio 2004, n. 242, per la razionalizzazione e lĠinterconnessione
tra le pubbliche amministrazioni,
nonch dei sistemi informativi e delle procedure telematiche indicate nel
presente regolamento. Le modalit tecniche e procedurali per lĠaccesso e
la trasmissione di dati e documenti tra i sistemi informativi delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinate con i provvedimenti previsti
nel regolamento di attuazione, di cui allĠarticolo 34, comma 2, della
legge 30 luglio 2002, n. 189. |
|
||
2.
Per le procedure di ingresso,
soggiorno ed uscita e per i collegamenti informativi con le altre
amministrazioni pubbliche, le questure si avvalgono anche dellĠarchivio
informatizzato dei permessi di soggiorno previsto dal regolamento di
attuazione di cui allĠarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189. |
|
||
3.
I criteri e le modalit di
funzionamento dellĠarchivio di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dellĠinterno. |
|
DPCM 535/1999 *
Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535,
Regolamento concernente i compiti del Comitato per
i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286
CAPO I
Disposizioni
generali
Art.
1.
Oggetto
e definizioni
1. Il presente regolamento, ai sensi
dell'articolo 33 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato
dall'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e senza
ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, disciplina i compiti del
Comitato per i minori stranieri e le materie indicate al predetto articolo
33, comma 2, lettere a) e b).
2. Per "minore straniero non accompagnato
presente nel territorio dello Stato", di seguito denominato
"minore presente non accompagnato", s'intende il minorenne non
avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non
avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel
territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei
genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle
leggi vigenti nell'ordinamento italiano.
3. Per "minore straniero non accompagnato
accolto temporaneamente nel territorio dello Stato", di seguito
denominato "minore accolto", s'intende il minore non avente
cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di et superiore
a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di
accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorch
il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o pi adulti
con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.
4. Per "rimpatrio assistito" si
intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di garantire al minore
interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri
familiari o al riaffidamento alle autorit responsabili del Paese d'origine,
in conformit alle convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni
dell'autorit giudiziaria ed al presente regolamento. Il rimpatrio assistito
deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unit familiare del
minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione.
5. Per "testo unico" si intende il
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, come modificato dal decreto legislativo n. 380
del 1998 e dal decreto legislativo n. 113 del 1999. 6. Per
"Comitato" si intende il Comitato per i minori stranieri di cui
all'articolo 33 del testo unico.
CAPO
II
Comitato
per i minori stranieri
Art.
2.
Compiti
del Comitato
1. Il Comitato opera al fine prioritario di
tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori
accolti, in conformit alle previsioni della Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva
con legge 27 maggio 1991, n. 176.
2. Ai fini del comma 1, il Comitato:
a. vigila sulle modalit di soggiorno dei
minori;
b. coopera e si raccorda con le
amministrazioni interessate;
c. delibera, ai sensi dell'articolo 8, previa
adeguata valutazione, secondo criteri predeterminati, in ordine alle
richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per
l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di
accoglienza temporanea, nonch per l'affidamento temporaneo e per il
rimpatrio dei medesimi;
d. provvede alla istituzione e alla tenuta
dell'elenco dei minori accolti nell'ambito delle iniziative di cui alla
lettera c);
e.
accerta lo status del minore non accompagnato ai sensi dell'articolo
1, comma 2, sulla base delle informazioni di cui all'articolo 5;
f. svolge compiti di impulso e di ricerca al
fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori presenti non
accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, avvalendosi
a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e
di idonei organismi nazionali ed internazionali, e pu proporre al
Dipartimento per gli affari sociali di stipulare apposite convenzioni con
gli organismi predetti;
g. in base alle informazioni ottenute, pu
adottare, ai fini di protezione e di garanzia del diritto all'unit
familiare di cui all'articolo 1, comma 4, il provvedimento di cui
all'articolo 7, di rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati;
h. definisce criteri predeterminati di
valutazione delle richieste per l'ingresso di minori accolti di cui al comma
2, lettera c);
i. provvede al censimento dei minori presenti
non accompagnati, secondo le modalit previste dall'articolo 5.
3. Il Comitato pu effettuare il trattamento
dei dati sensibili, di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge 31
dicembre 1996, n. 675, che ad esso pervengono o che sono acquisiti ai sensi
del presente regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine
razziale ed etnica del minore, della famiglia di origine e degli adulti
legalmente responsabili o con funzioni di sostegno, di guida e di
accompagnamento, alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, allo stato di salute. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in
relazione alle competenze istituzionali del Comitato, di cui all'articolo 33
del testo unico e al presente regolamento, le operazioni di raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione
e distruzione; la diffusione pu essere effettuata in forma anonima e per
finalit statistiche, di studio, di informazione e ricerca.
Art.
3.
Costituzione
ed organizzazione del Comitato
1. Il Comitato nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ed composto da nove rappresentanti:
-
uno del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
-
uno del Ministero degli affari esteri;
- uno del Ministero dell'interno;
- uno del Ministero della giustizia;
- due dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI);
- uno dell'Unione province italiane (UPI);
- due delle organizzazioni maggiormente
rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia e dei
minori non accompagnati.
2. Per ogni membro effettivo nominato un
supplente. I membri rappresentanti delle pubbliche amministrazioni di cui al
comma 1 devono rivestire una qualifica dirigenziale o equiparata, ove
prescelti tra i dipendenti delle medesime amministrazioni.
3. Il Comitato presieduto dal rappresentante
designato dal Dipartimento per gli affari sociali e si riunisce, su
convocazione del presidente, che redige l'ordine del giorno della riunione,
in relazione a singole necessit e almeno una volta ogni trimestre.
4. I compiti di segreteria e di supporto al
Comitato sono svolti da personale in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali.
5. In caso di urgenza, per situazioni in
relazione alle quali sia improcrastinabile l'intervento a tutela della
salute psicofisica del minore, i poteri del Comitato sono esercitabili dal
presidente o da un componente da lui delegato, salva la ratifica da parte
del Comitato nella prima riunione successiva all'esercizio dei poteri
medesimi. I provvedimenti non ratificati perdono efficacia dal momento in
cui sono stati adottati.
6. In caso di necessit, il Comitato comunica
la situazione del minore al giudice tutelare competente, per l'eventuale
nomina di un tutore provvisorio.
Art.
4.
Strumenti
operativi
1. Il Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri pu finanziare programmi
finalizzati all'accoglienza ed al rimpatrio assistito dei minori presenti non
accompagnati, proposti dal Comitato, nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45 del testo unico e
dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394.
2. E' autorizzata, nel rispetto delle leggi
sulla tutela della riservatezza, e nei limiti delle risorse di cui al comma
1, l'istituzione e la gestione di una banca dati, contenente gli elementi
necessari per l'attuazione e la garanzia dei diritti inerenti alla
popolazione di minori stranieri ed ogni altra notizia o informazione utili
per il raggiungimento degli scopi istituzionali del Comitato.
3. Nella banca dati possono essere contenuti
dati comuni e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, dati
sensibili. L'accesso ai dati consentito, per l'esercizio delle competenze
istituzionali del Comitato, a ciascuno dei suoi componenti e, su
autorizzazione del presidente, al personale di segreteria e di supporto di
cui all'articolo 3, comma 4. Il Capo del Dipartimento per gli affari
sociali, sentito il presidente del Comitato, pu autorizzare l'accesso ai
dati agli organismi e agli uffici della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e ad altri enti ed organismi pubblici, per finalit statistiche, di
studio, di informazione e di ricerca, nonch ad organismi pubblici o privati
operanti nel campo della tutela dei diritti dei minori immigrati, quando ci
si renda necessario per il migliore perseguimento dell'interesse del minore
per il quale sono in corso, da parte dei medesimi enti ed organismi,
iniziative di protezione, di assistenza o di rimpatrio assistito. L'accesso
ai dati altres consentito all'autorit giudiziaria e agli organi di
polizia.
4. I soggetti esterni che, ai sensi del comma
3, acquisiscono i dati sono tenuti a conservarli in strutture di sicurezza;
quando sono acquisiti in formato elettronico, il trasferimento e l'accesso
devono essere adeguatamente protetti.
CAPO
III
Censimento
e accoglienza dei minori presenti non accompagnati
Art.
5.
Censimento
1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di
pubblico servizio e gli enti, in particolare che svolgono attivit sanitaria
o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell'ingresso o della
presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non
accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato, con mezzi
idonei a garantirne la riservatezza. La notizia deve essere corredata di
tutte le informazioni disponibili relative, in particolare, alle generalit,
alla nazionalit, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di sostentamento
ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure
eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze.
2. La segnalazione di cui al comma 1 non esime
dall'analogo obbligo nei confronti di altri uffici o enti, eventualmente
disposto dalla legge ad altri fini. Il Comitato tuttavia tenuto ad
effettuare la segnalazione ad altri uffici o enti, quando non risulti in
modo certo che essa sia stata gi effettuata.
3. L'identit del minore accertata dalle
autorit di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione
delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore.
Art.
6.
Accoglienza
1. Al minore non accompagnato sono garantiti i
diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie,
all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla
legislazione vigente.
2. Al fine di garantire l'adeguata accoglienza
del minore il Comitato pu proporre al Dipartimento per gli affari sociali
di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e organismi nazionali
e internazionali che svolgono attivit inerenti i minori non accompagnati in
conformit ai principi e agli obiettivi che garantiscono il superiore
interesse del minore, la protezione contro ogni forma di discriminazione, il
diritto del minore di essere ascoltato.
Art.
7.
Rimpatrio
assistito
1. Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni
tali da assicurare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore
dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti
dell'autorit giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrit
delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla
famiglia o alle autorit responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento
rilasciata apposita attestazione da trasmettere al Comitato.
2. Salva l'applicazione delle misure previste
dall'articolo 6, il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore
presente non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente
sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della
procedura.
3. Le amministrazioni locali competenti e i
soggetti presso i quali il minore soggiorna cooperano con le amministrazioni
statali cui affidato il rimpatrio assistito.
CAPO
IV
Ingresso
e soggiorno dei minori accolti
Art.
8.
Ingresso
1. I proponenti pubblici e privati, che
intendono ottenere il nulla-osta del Comitato per la realizzazione di
iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), presentano domanda al
Comitato medesimo. La domanda, formulata sulla base di una modulistica
predisposta dal Comitato, corredata dei dati relativi all'attivit gi
svolta dal proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque indicare il
numero dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori con relativa
qualifica, il Paese di provenienza e gli altri requisiti ed i documenti
richiesti.
2. Il Comitato valuta la domanda al fine di
stabilire la validit e l'opportunit dell'iniziativa nell'interesse dei
minori. Della deliberazione data tempestiva comunicazione al proponente e
alle autorit competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi
dei minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione
dell'ingresso nel territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i
successivi controlli nel corso del soggiorno.
3. La valutazione favorevole dell'iniziativa
subordinata alle informazioni sulla affidabilit del proponente. Il Comitato
pu richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera,
ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera c), localmente gi realizzate dal proponente. Le
informazioni concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite
la rappresentanza diplomatico-consolare competente.
4. Il Comitato pu considerare come valide le
informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al
proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti. In tal senso pu confermare
la valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilit.
5. Il Comitato delibera entro quarantacinque
giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, previa verifica
della completezza delle dichiarazioni e della documentazione. Il termine
di quindici giorni per le provenienze da Paesi non soggetti a visto.
6. I proponenti devono comunicare per iscritto
al Comitato, entro cinque giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel
territorio dello Stato, specificando il loro numero e quello degli
accompagnatori effettivamente entrati, il posto di frontiera e la data.
Analoga comunicazione dovr essere effettuata successivamente all'uscita dei
minori e degli accompagnatori dal territorio dello Stato. Le comunicazioni
di cui al presente comma sono effettuate previa apposizione del timbro di
controllo sulla documentazione di viaggio da parte dell'organo di polizia di
frontiera.
Art.
9.
Soggiorno
1. La durata totale del soggiorno di ciascun
minore non pu superare i novanta giorni, continuativi o frutto della somma
di pi periodi, riferiti alle permanenze effettive nell'anno solare. Il
Comitato pu proporre alle autorit competenti l'eventuale estensione della
durata del soggiorno fino ad un massimo di centocinquanta giorni, con
riferimento a progetti che comprendano periodi di attivit scolastica o in
relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata
della permanenza comunicata alla questura competente ai fini
dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli
accompagnatori e per i minori ultraquattordicenni.
L. 39/1990 *
Legge 29 Febbraio 1990, e
successive modificazioni, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 Dicembre 1989, n. 416, Norme urgenti in materia di asilo
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di
regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi giaĠ presenti nel
territorio dello Stato
(Artt. 1 – 1 septies)
Art. 1
(Rifugiati)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano
nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione
geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722,
poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il
Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale
limitazione e di tali riserve.
2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui
al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per
l'esame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato, nel
rispetto di quanto disposto nel comma 1.
3. Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato"
dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla
data del 31 dicembre 1989 eĠ riconosciuto, su domanda da presentare, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo status di rifugiato. Tale
riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.
4. (...)
5. (...)
6. (...)
7. (...)
8. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro,
da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le
modalitaĠ di erogazione del contributo di cui al comma 7.
9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato
rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione
di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a
lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239
dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e
corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500
milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori
immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una
nuova specifica autorizzazione legislativa.
10. Il Ministro del tesoro eĠ autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle
disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono
il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. Nei loro confronti
non si fa luogo a interventi di prima assistenza".
Articolo 1 bis
(...)
Articolo 1 ter
(...)
Articolo 1-quater
(...)
(...)
Articolo 1-sexies
(Sistema di
protezione per richiedenti asilo e rifugiati)
1. Gli enti locali che prestano servizi finalizzati
allĠaccoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli
stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono
accogliere nellĠambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di
mezzi di sussistenza nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dagli
articoli 1-bis e 1-ter.
2. Il Ministro dellĠinterno, con proprio decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui allĠarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del
Fondo di cui allĠarticolo 1-septies, al sostegno finanziario dei servizi di
accoglienza di cui al comma 1, in misura non superiore allĠ80 per cento del
costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale.
3. In fase di prima attuazione, il decreto di cui al comma 2:
a) stabilisce le linee guida e il formulario per la
presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della
corretta gestione dello stesso e le modalit per la sua eventuale revoca;
b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di
cui allĠarticolo 1-septies, la continuit degli interventi e dei servizi gi
in atto, come previsti dal Fondo europeo per i rifugiati;
c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo di
cui allĠarticolo 1-septies, le modalit e la misura dellĠerogazione di un
contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che
non rientra nei casi previsti dagli articoli 1-bis e 1-ter e che non
accolto nellĠambito dei servizi di accoglienza di cui al comma 1.
4. Al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di
protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con
permesso umanitario di cui allĠarticolo 18 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286[69], e di
facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza
territoriali, il Ministero dellĠinterno attiva, sentiti lĠAssociazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) e lĠACNUR, un servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli
enti locali che prestano i servizi di accoglienza di cui al comma 1. Il
servizio centrale affidato, con apposita convenzione, allĠANCI.
5. Il servizio centrale di cui al comma 4 provvede a:
a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo,
dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;
b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello
locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi;
d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella
predisposizione dei servizi di cui al comma 1;
e) promuovere e attuare, dĠintesa con il Ministero degli affari
esteri, programmi di rimpatrio attraverso lĠOrganizzazione internazionale
per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere
umanitario.
6. Le spese di funzionamento e di gestione del servizio
centrale sono finanziate nei limiti delle risorse del Fondo di cui
allĠarticolo 1-septies.
Art. 1-septies
(Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)
1. Ai fini del finanziamento delle attivit e degli interventi
di cui allĠarticolo 1-sexies, presso il Ministero dellĠinterno, istituito
il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellĠasilo, la cui dotazione
costituita da:
a) le risorse iscritte nellĠunit previsionale di base 4.1.2.5
ÒImmigrati, profughi e rifugiatiÒ – capitolo 2359 – dello stato
di previsione del Ministero dellĠinterno per lĠanno 2002, gi destinate agli
interventi di cui allĠarticolo 1-sexies e corrispondenti a 5,16 milioni di
euro;
b) le assegnazioni annuali del Fondo europeo per i rifugiati,
ivi comprese quelle gi attribuite allĠItalia per gli anni 2000, 2001 e 2002
ed in via di accreditamento al Fondo di rotazione del Ministero
dellĠeconomia e delle finanze;
c) i contributi e le donazioni eventualmente disposti da
privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi
dellĠUnione europea.
2. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), sono versate
allĠentrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui
al medesimo comma 1.
3. Il Ministro dellĠeconomia e delle finanze autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L. 563/1995 *
Legge 29 dicembre 1995, n. 563,
Conversione del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del
personale delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera
marittima nella regione Puglia
(Disposizioni
rilevanti)
Art. 1
1. A decorrere dal 1Ħ luglio 1995 e fino al 31 ottobre 1995, i
prefetti delle province della regione Puglia sono autorizzati ad avvalersi
di contingenti di personale militare per lo svolgimento di attivit di
controllo della frontiera marittima per esigenze connesse con il fenomeno
dell'immigrazione clandestina nelle medesime province. Al personale militare
impiegato nelle predette attivit sono attribuite le funzioni e le indennit
rispettivamente previste dall'articolo 1 e dall'articolo 3 del decreto-legge
25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
settembre 1992, n. 386, con l'osservanza delle modalit indicate dai medesimi
articoli e dall'articolo 2 dello stesso decreto.
Art. 2
1. Per far fronte a situazioni di emergenza connesse con le
attivit di controllo indicate all'articolo 1 e che coinvolgono gruppi di
stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di
identificazione o espulsione autorizzata, per ciascuno degli anni 1995,
1996 e 1997, la spesa di lire tre miliardi, da destinarsi anche alla
istituzione, a cura del Ministero dell'interno, sentita la regione Puglia,
di tre centri dislocati lungo la frontiera marittima delle coste pugliesi
per le esigenze di prima assistenza a favore dei predetti gruppi di
stranieri. Al relativo onere, da imputare ad apposito capitolo da istituire
nello stato di previsione del Ministero dell'interno, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, per l'anno 1995, al capitolo 4295 del
medesimo stato di previsione e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
2. Gli interventi previsti dal comma 1 sono effettuati con le
stesse modalit e con le risorse ivi indicate per fronteggiare situazioni di
emergenza che si verificano in altre aree del territorio nazionale.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, da adottarsi nel termine di trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i criteri e le
modalit di utilizzo e di erogazione dei fondi per l'attuazione degli
interventi straordinari di cui al comma 1. In deroga a quanto stabilito
dall'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
l'emanazione del decreto di cui al presente comma non richiesto il previo
parere del Consiglio di Stato.
...
D. LGS. 140/2005 *
Decreto Legislativo
30 maggio 2005, n.140, e
successive modificazioni, Attuazione della
direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei
richiedenti asilo negli Stati membri
TESTO VIGENTE
ALLĠINIZIO DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 125/2008 |
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Art. 1. |
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Finalita' |
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1. Il presente decreto ha lo scopo di stabilire le norme
relative all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento
dello status di rifugiato nel territorio nazionale. |
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2. Il presente decreto non si applica nell'ipotesi in cui sono
operative le misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del
decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante attuazione della
direttiva 2001/55/CE, relativa alla concessione della protezione
temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione
in ambito comunitario. |
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Art. 2. |
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Definizioni |
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1. Ai fini del presente decreto s'intende per: |
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a) Çrichiedente asiloÈ: lo straniero richiedente il
riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di
Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati, modificata
dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva in Italia
con legge 24 luglio 1954, n. 722; |
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b) ÇstranieroÈ: il cittadino di Stati non appartenenti
all'Unione europea e l'apolide; |
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c) Çdomanda di asiloÈ: la domanda di riconoscimento dello
status di rifugiato presentata dallo straniero, ai sensi della Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati,
modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, resa esecutiva
in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722; |
|
d) ÇCommissione territorialeÈ: la Commissione territoriale
per il riconoscimento dello status di rifugiato; |
|
e) Çminore non accompagnatoÈ: lo straniero di eta' inferiore
agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale; |
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f) ÇfamiliareÈ: i soggetti per i quali e' previsto il
ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 del testo unico di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato:
Çtesto unicoÈ, che si trovano nel territorio nazionale al momento della
presentazione della domanda di asilo. |
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Art. 3. |
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Informazione |
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1. La questura che riceve la domanda di asilo ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 2004, n. 303, di seguito denominato: ÇregolamentoÈ provvede,
entro un termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione,
all'informazione sulle condizioni di accoglienza del richiedente asilo,
con la consegna all'interessato dell'opuscolo di cui all'articolo 2, comma
6, del regolamento. |
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Art. 4. |
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Documentazione |
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1. Quando non e' disposto il trattenimento del richiedente
asilo, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.
416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
di seguito denominato: Çdecreto-leggeÈ, la questura rilascia, entro tre
giorni dalla presentazione della domanda, al medesimo un attestato
nominativo, che certifica la sua qualita' di richiedente asilo, nonche',
entro venti giorni dalla presentazione della domanda, il permesso di
soggiorno per richiesta di asilo, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,
recante regolamento di attuazione del testo unico. |
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2. Quando e' disposto il trattenimento del richiedente asilo,
ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia al
medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di
richiedente asilo presente nel centro di identificazione ovvero nel centro
di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 3, comma 2,
del regolamento. |
2. Quando e' disposto il trattenimento del richiedente asilo,
ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge, la questura rilascia al
medesimo un attestato nominativo, che certifica la sua qualita' di
richiedente asilo presente nel centro di identificazione ovvero nel centro
di identificazione ed espulsione[70], di cui all'articolo 3, comma 2, del
regolamento. |
3. Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 non certificano
l'identita' del richiedente asilo. |
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Art. 5. |
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Misure di accoglienza |
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1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione
ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza ai sensi
dell'articolo 1-bis del decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture in
cui e' ospitato, per il tempo stabilito e secondo le disposizioni del
regolamento. |
1. Il richiedente asilo inviato nel centro di identificazione
ovvero nel centro di identificazione
ed espulsione[71] ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge, ha accoglienza nelle strutture in cui e' ospitato, per il
tempo stabilito e secondo le disposizioni del regolamento. |
2. Il richiedente asilo, cui e' rilasciato il permesso di
soggiorno, che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualita'
di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri
familiari, ha accesso, con i suoi familiari, alle misure di accoglienza,
secondo le norme del presente decreto. |
|
3. La valutazione dell'insufficienza dei mezzi di
sussistenza, di cui al comma 2, da riferirsi ad un periodo non superiore a
sei mesi, e' effettuata dalla Prefettura- Ufficio territoriale del
Governo, in base ai criteri relativi al soggiorno per motivi di turismo,
definiti dalla direttiva del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 4,
comma 3, del testo unico. |
|
4. L'accesso alle misure di accoglienza di cui al comma 2 e'
garantito a condizione che il richiedente dimostri che ha presentato la
domanda di asilo, entro il termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del
testo unico, decorrente dall'ingresso nel territorio nazionale. Nel caso
in cui il richiedente sia soggiornante legalmente nel territorio nazionale
ad altro titolo, il suddetto termine decorre dal verificarsi dei motivi di
persecuzione addotti nella domanda. |
|
5. L'accesso alle misure di accoglienza e' disposto dal
momento della presentazione della domanda di asilo. Eventuali interventi
assistenziali e di soccorso, precedenti alla presentazione della domanda
di asilo, sono attuati a norma delle disposizioni del decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e
del relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro
dell'interno 2 gennaio 1996, n. 233. |
|
6. Le misure di accoglienza hanno termine al momento della
comunicazione della decisione sulla domanda di asilo, ai sensi
dell'articolo 15, comma 3, del regolamento. |
|
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 del
regolamento, in caso di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di
rigetto della domanda d'asilo, il ricorrente autorizzato a soggiornare sul
territorio nazionale ha accesso all'accoglienza solo per il periodo in cui
non gli e' consentito il lavoro, ai sensi dell'articolo 11, comma 1,
ovvero nel caso in cui le condizioni fisiche non gli consentano il lavoro. |
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Art. 6. |
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Accesso all'accoglienza |
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1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 2, il
richiedente asilo, ai fini dell'accesso alle misure di accoglienza per se'
e per i propri familiari, redige apposita richiesta, previa dichiarazione,
al momento della presentazione della domanda, di essere privo di mezzi
sufficienti di sussistenza. |
|
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, cui
viene trasmessa, da parte della questura, la documentazione di cui al
comma 1, valutata, l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, accerta, secondo le modalita' stabilite con
provvedimento del Capo del Dipartimento per liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilita' di posti
all'interno del sistema di protezione dei richiedenti asilo e dei
rifugiati, di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge. |
|
3. In caso d'indisponibilita' nelle strutture di cui al comma
2, l'accoglienza e' disposta nei centri d'identificazione ovvero nelle
strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451,
convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, per il tempo strettamente
necessario all'individuazione del centro di cui al citato comma. In tale
ipotesi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2,
del regolamento. |
|
4. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo provvede
all'invio del richiedente nella struttura individuata, anche avvalendosi
dei mezzi di trasporto messi a disposizione dal centro stesso. Gli oneri
conseguenti sono a carico della Prefettura. |
|
5. L'accoglienza e' disposta nella struttura individuata ed
e' subordinata all'effettiva residenza del richiedente in quella
struttura, salvo il trasferimento in altro centro, che puo' essere
disposto, per motivate ragioni, dalla Prefettura - Ufficio territoriale
del Governo in cui ha sede la struttura di accoglienza che ospita il richiedente. |
|
6. L'indirizzo della struttura di accoglienza, e' comunicato,
a cura della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, alla Questura,
nonche' alla Commissione territoriale e costituisce il luogo di residenza
del richiedente, valevole agli effetti della notifica e della
comunicazione degli atti relativi al procedimento di riconoscimento dello
status di rifugiato, nonche' alle procedure relative all'accoglienza,
disciplinate dal presente decreto. E' nella facolta' del richiedente asilo
comunicare tale luogo di residenza al proprio difensore o consulente
legale. |
|
7. Nei casi d'indisponibilita' di posti nelle strutture di
cui ai commi 2 e 3, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo eroga
il contributo di cui all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera c), del
decreto-legge. L'erogazione del contributo e' limitata al tempo
strettamente necessario ad acquisire la disponibilita' presso un centro di
accoglienza e subordinata alla comunicazione del domicilio eletto alla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo che lo eroga. |
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8. Avverso il provvedimento di diniego delle misure di
accoglienza e' ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale
competente. |
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Art. 7. |
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Competenza delle Commissioni territoriali |
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1. Competente a conoscere delle domande d'asilo presentate
dai richiedenti ammessi alle misure di accoglienza, ai sensi dell'articolo
5, comma 2, e' la Commissione territoriale nella cui circoscrizione
territoriale e' collocato il centro individuato per l'accoglienza. |
|
2. La documentazione relativa alla domanda d'asilo e'
trasmessa alla Commissione territoriale competente ai sensi del comma 1,
nei casi in cui quest'ultima sia diversa da quella individuata secondo
l'articolo 12, comma 2, del regolamento. |
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Art. 8. |
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Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari |
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1. L'accoglienza e' effettuata in considerazione delle
esigenze dei richiedenti asilo e dei loro familiari, in particolare delle
persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di
gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali e'
stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di
violenza psicologica, fisica o sessuale. |
|
2. Nei centri di identificazione sono previsti servizi
speciali di accoglienza delle persone portatrici di esigenze particolari,
stabiliti dal direttore del centro, ove possibile, in collaborazione con
la ASL competente per territorio, che garantiscono misure assistenziali
particolari ed un adeguato supporto psicologico, finalizzato all'esigenze
della persona, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del
regolamento. |
|
3. Nell'ambito del sistema di protezione dei richiedenti
asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge,
sono attivati servizi speciali di accoglienza per i richiedenti asilo
portatori di esigenze particolari, che tengano conto delle misure
assistenziali da garantire alla persona in relazione alle sue specifiche
esigenze. |
|
4. L'accoglienza ai minori non accompagnati e' effettuata,
secondo il provvedimento del Tribunale dei minorenni, ad opera dell'ente
locale. Nell'ambito dei servizi del sistema di protezione dei richiedenti
asilo e dei rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge, gli
enti locali interessati possono prevedere specifici programmi di
accoglienza riservati ai minori non accompagnati, richiedenti asilo e
rifugiati, che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo. |
|
5. Il Ministero dell'interno stipula convenzioni, sulla base
delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo, sentito il Comitato per i minori, con l'Organizzazione
internazionale delle migrazioni (OIM) ovvero con la Croce Rossa Italiana,
per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei
minori non accompagnati. L'attuazione dei programmi e' svolta nel
superiore interesse dei minori e con l'obbligo della assoluta
riservatezza, in modo da tutelare la sicurezza del richiedente asilo. |
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Art. 9. |
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Modalita' relative alle condizioni materiali di accoglienza |
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1. Salvo per i richiedenti ospitati nei centri di permanenza
temporanea e assistenza, per i quali vigono le disposizioni del testo
unico, i richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che garantiscono: |
1. Salvo per i richiedenti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione[72], per i quali vigono le disposizioni
del testo unico, i richiedenti asilo sono alloggiati in strutture che
garantiscono: |
a) la tutela della vita e del nucleo familiare, ove
possibile; |
|
b) la possibilita' di comunicare con i parenti, gli avvocati,
nonche' con i rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati, di seguito denominato ÇACNURÈ, ed i rappresentanti delle
associazioni e degli enti di cui all'articolo 11 del regolamento. |
|
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel cui
territorio e' collocato il centro di accoglienza di cui all'articolo 6,
comma 2, dispone, anche avvalendosi dei servizi sociali del comune, i
necessari controlli per accertare la qualita' dei servizi erogati. |
|
3. Le persone che lavorano nei centri di accoglienza hanno
una formazione adeguata alle funzioni che esercitano nelle strutture di
assistenza e sono soggette all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e
le notizie concernenti i richiedenti asilo. |
|
4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di
centri di permanenza temporanea e assistenza e dall'articolo 8 del
regolamento, sono ammessi nei centri, di cui all'articolo l-sexies del
decreto-legge, gli avvocati, i rappresentanti dell'ACNUR e le associazioni
o gli enti di cui all'articolo 11 del regolamento, al fine di prestare
assistenza ai richiedenti asilo ivi ospitati. |
4. Fatto salvo quanto previsto dal testo unico in materia di
centri di identificazione ed
espulsione[73] e dall'articolo 8 del regolamento,
sono ammessi nei centri, di cui all'articolo l-sexies del decreto-legge,
gli avvocati, i rappresentanti dell'ACNUR e le associazioni o gli enti di
cui all'articolo 11 del regolamento, al fine di prestare assistenza ai
richiedenti asilo ivi ospitati. |
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Art. 10. |
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Assistenza sanitaria e istruzione dei minori |
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1. Salvo quanto previsto dall'articolo 10 del regolamento, i
richiedenti asilo e i loro familiari, inseriti nei servizi, di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge, sono iscritti, a cura del gestore
del servizio di accoglienza, al Servizio sanitario nazionale, ai sensi
dell'articolo 34, comma 1, del testo unico. |
|
2. Fatto salvo il periodo di eventuale permanenza nel centro
di identificazione, comunque non superiore a tre mesi, i minori
richiedenti asilo o i minori figli di richiedenti asilo sono soggetti
all'obbligo scolastico, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico. |
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Art. 11. |
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Lavoro e formazione professionale |
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1. Qualora la decisione sulla domanda di asilo non venga
adottata entro sei mesi dalla presentazione della domanda ed il ritardo
non possa essere attribuito al richiedente asilo, il permesso di soggiorno
per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di sei mesi e consente di
svolgere attivita' lavorativa fino alla conclusione della procedura di
riconoscimento. |
|
2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del comma 1
non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. |
|
3. Il ritardo e' attribuito al richiedente asilo, in
particolare, nei seguenti casi: |
|
a) presentazione di documenti e certificazioni false relative
alla sua identita' o nazionalita' o, comunque, attinenti agli elementi
della domanda di asilo; |
|
b) rifiuto di fornire le informazioni necessarie per
l'accertamento della sua identita' o nazionalita'; |
|
c) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione
davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia
stata comunicata presso il centro di accoglienza ovvero nel luogo del
domicilio eletto, fatti salvi i motivi di forza maggiore. |
|
4. Il richiedente asilo, che svolge attivita' lavorativa, ai
sensi del comma 1, puo' continuare ad usufruire delle condizioni di
accoglienza, erogate dai servizi attivati ai sensi dell'articolo 1-sexies
del decreto-legge, nel centro assegnato e a condizione di contribuire alle
relative spese. Il gestore del servizio di accoglienza determina l'entita'
e le modalita' di riscossione del contributo, tenendo conto del reddito
del richiedente e dei costi dell'accoglienza erogata. Il contributo
versato non costituisce corrispettivo del servizio ed e' utilizzato per il
pagamento delle spese di accoglienza erogate a favore del richiedente che
lo versa. |
|
5. I richiedenti asilo, inseriti nei servizi, di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge, possono frequentare corsi di
formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente
locale dedicato all'accoglienza del richiedente asilo. |
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Art. 12. |
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Revoca delle misure di accoglienza |
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1. Il prefetto della provincia in cui ha sede il centro di
accoglienza di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, dispone, con proprio
motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di: |
|
a) mancata presentazione presso la struttura individuata
ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente asilo,
senza preventiva motivata comunicazione alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo competente; |
|
b) mancata presentazione del richiedente asilo all'audizione
davanti l'organo di esame della domanda, nonostante la convocazione sia
stata comunicata presso il centro di accoglienza; |
|
c) presentazione in Italia di precedente domanda di asilo; |
|
d) accertamento della disponibilita' del richiedente asilo di
mezzi economici sufficienti per garantirsi l'assistenza; |
|
e) violazione grave o ripetuta delle regole del centro di
accoglienza da parte del richiedente asilo, ivi ospitato, ovvero
comportamenti gravemente violenti. |
|
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), il gestore del
centro e' tenuto a comunicare, immediatamente, alla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo la mancata presentazione o l'abbandono del centro
da parte del richiedente asilo. Qualora il richiedente asilo sia
rintracciato o si presenti volontariamente alle Forze dell'ordine o al
centro di assegnazione, il prefetto dispone, con decisione motivata, sulla
base degli elementi addotti dal richiedente, l'eventuale ripristino delle
misure di accoglienza. Il ripristino e' disposto soltanto se la mancata
presentazione o l'abbandono sono stati causati da forza maggiore o caso
fortuito. |
|
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e), il gestore del
centro deve trasmettere alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
una relazione sui fatti che possono dare luogo all'eventuale revoca, entro
tre giorni dal loro verificarsi. |
|
4. Il provvedimento di revoca delle misure di accoglienza ha
effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell'articolo 6,
comma 6. Avverso il provvedimento di revoca e' ammesso ricorso al
Tribunale amministrativo regionale competente. |
|
5. Nell'ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1,
lettera d), il richiedente asilo deve rimborsare al gestore del centro,
che ha provveduto all'accoglienza, i costi sostenuti per le misure
precedentemente erogate. |
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Art. 13. |
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Disposizioni finanziarie |
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1. Per le esigenze dell'accoglienza di cui all'articolo 5,
commi 2 e 7, la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge e' aumentata,
per l'anno 2005, di euro 8.865.500 e, a decorrere dal 2006, di euro
17.731.000. |
|
2. Per il trasporto di cui all'articolo 6, comma 4, e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 62.400 per l'anno 2005 e
di euro 124.800 a decorrere dal 2006. |
|
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto,
valutato in euro 8.927.900 per l'anno 2005 e in euro 17.855.800 a
decorrere dall'anno 2006, si provvede: per gli anni 2005, 2006 e 2007, mediante corrispondente
utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, per la
quota destinata al processo normativo comunitario; i predetti importi sono
versati, per ciascuno di detti anni, all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati alle pertinenti unita' previsionali di base dello
stato di previsione del Ministero dell'interno; a decorrere dall'anno 2008, si provvede ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si provvede
all'eventuale armonizzazione delle linee guida e del formulario, di cui
all'articolo 1-sexies, comma 3, lettera a), del decreto-legge, con le
disposizioni del presente decreto. La Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, esprime il
suo parere nel termine di cui all'articolo 5, comma 1, del regolamento.
Con il medesimo decreto si prevede la fissazione di un termine non
superiore a trenta giorni per la presentazione delle domande di
contributo, relative all'anno 2005, da parte degli enti locali, a carico
del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo. Per gli anni
successivi, la ripartizione del Fondo avviene secondo le modalita' ed i
tempi previsti dal decreto del Ministro dell'interno, di cui al citato
articolo l-sexies del decreto-legge. |
|
5. Il sostegno finanziario per le misure di accoglienza,
erogato nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo, e' fissato, anche in deroga al limite
dell'80 per cento previsto dall'articolo 1-sexies, comma 2, del
decreto-legge, entro un limite massimo individuato annualmente, con
riferimento al costo dell'accoglienza, giornaliero ed a persona, con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, che per gli anni 2005 e 2006 e' adottato
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto ai fini dell'adozione
dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima
legge. Gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente
comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative. |
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Art. 14. |
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Disposizioni transitorie |
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1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 1, 2, 3 e 5,
si applicano anche ai richiedenti asilo titolari di permesso di soggiorno,
la cui domanda di asilo e' pendente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. |
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2. Per i richiedenti asilo di cui al comma 1, per i quali non
e' applicabile l'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge, l'accoglienza
e' disposta, esclusivamente, nell'ambito del Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati, di cui all'articolo 1-sexies del medesimo
decreto-legge e nei limiti della disponibilita' gia' finanziata prima
della data di entrata in vigore del presente decreto. |
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Art. 15. |
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Norme finali |
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1. Fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 13, commi 4 e
5, il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. |
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D. LGS. 251/2007 *
Decreto Legislativo
19 novembre 2007, n.251, Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme
minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione
internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della protezione
riconosciuta
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le norme sull'attribuzione a
cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi, di
seguito denominati: "stranieri", della qualifica di rifugiato o di
protezione sussidiaria, nonche' norme sul contenuto degli status
riconosciuti.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) "protezione internazionale": lo status di
rifugiato e di protezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h);
b) "Convenzione di Ginevra": la Convenzione relativa
allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata
con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York
del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
c) "Carta delle Nazioni Unite": Statuto delle Nazioni
Unite, firmato a S. Francisco il 26 giugno 1945 e ratificato con legge 17
agosto 1957, n. 848;
d) "Convenzione sui diritti dell'Uomo": la
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta'
fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848;
e) "rifugiato": cittadino straniero il quale, per il
timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione,
nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione
politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza
e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione
di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva
precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non
puo' o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause
di esclusione di cui all'articolo 10;
f) "status di rifugiato": il riconoscimento da parte
dello Stato di un cittadino straniero quale rifugiato;
g) "persona ammissibile alla protezione sussidiaria":
cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto
come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere
che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se
ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale,
correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal
presente decreto e il quale non puo' o, a causa di tale rischio, non vuole
avvalersi della protezione di detto Paese;
h) "status di protezione sussidiaria": il
riconoscimento da parte dello Stato di uno straniero quale persona
ammissibile alla protezione sussidiaria;
i) "domanda di protezione internazionale": una
domanda di protezione presentata secondo le procedure previste dal
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal relativo regolamento di attuazione,
adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n.
303, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di protezione
sussidiaria;
l) "familiari": i seguenti soggetti appartenenti al
nucleo familiare, gia' costituito prima dell'arrivo nel territorio
nazionale, del beneficiario dello status di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria, i quali si trovano nel territorio nazionale, in
connessione alla domanda di protezione internazionale:
a) il coniuge del beneficiario dello status di rifugiato o
dello status di protezione sussidiaria;
b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o
dello status di protezione sussidiaria, a condizione che siano non sposati
ed a suo carico. I figli minori naturali, adottati o affidati o sottoposti a
tutela sono equiparati ai figli legittimi;
m) "minore non accompagnato": lo straniero di eta'
inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel
territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
n) "Paese di origine": il Paese o i Paesi di cui il
richiedente e' cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva
precedentemente la dimora abituale.
Capo II
Valutazione delle domande di protezione internazionale
Art. 3.
Esame dei fatti e delle circostanze
1. Il richiedente e' tenuto a presentare, unitamente alla
domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti
gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda.
L'esame e' svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli
elementi significativi della domanda.
2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente e' tenuto
a produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in
possesso del richiedente in merito alla sua eta', condizione sociale, anche
dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento, identita',
cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande
d'asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identita' e di
viaggio, nonche' i motivi della sua domanda di protezione internazionale.
3. L'esame della domanda di protezione internazionale e'
effettuato su base individuale e prevede la valutazione:
a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese
d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda,
comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del
Paese d'origine e relative modalita' di applicazione;
b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti
presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha gia' subito o
rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
c) della situazione individuale e delle circostanze personali
del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'eta', al
fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli
atti a cui e' stato o potrebbe essere esposto si configurino come
persecuzione o danno grave;
d) dell'eventualita' che le attivita' svolte dal richiedente,
dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o
principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una
domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette
attivita' espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di
rientro nel Paese;
e) dell'eventualita' che, in considerazione della
documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque,
sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente
potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe
dichiararsi cittadino.
4. Il fatto che il richiedente abbia gia' subito persecuzioni o
danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio
indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o
del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino
elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si
ripeteranno e purche' non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono
il ritorno nel Paese di origine.
5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del
richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi
sono considerati veritieri se l'autorita' competente a decidere sulla
domanda ritiene che:
a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per
circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati
prodotti ed e' stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza
di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e
plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e
specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione
internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver
avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente e', in generale,
attendibile.
Art. 4.
Bisogno di protezione internazionale sorto dopo aver lasciato
il Paese d'origine
1. La domanda di protezione internazionale puo' essere motivata
da avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo Paese
di origine ovvero da attivita' svolte dal richiedente dopo la sua partenza
dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertato che le attivita'
addotte costituiscono l'espressione e la continuazione di convinzioni od
orientamenti gia' manifestati nel Paese d'origine.
Art. 5.
Responsabili della persecuzione o del danno grave
1. Ai fini della valutazione della domanda di protezione internazionale,
i responsabili della persecuzione o del danno grave sono:
a) lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una
parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lettere
a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non
vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, contro
persecuzioni o danni gravi.
Art. 6.
Soggetti che offrono protezione
1. Ai fini dell'esame della domanda di protezione
internazionale, e' valutata la possibilita' di protezione da parte:
a) dello Stato;
b) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni
internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo
territorio.
2. La protezione di cui al comma 1 consiste nell'adozione di
adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o
danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che
permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che
costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del
richiedente a tali misure.
3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla
uno Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisce
protezione, ai sensi del comma 2, si tiene conto degli eventuali
orientamenti contenuti negli atti emanati dal Consiglio dell'Unione europea
e, ove ritenuto opportuno, delle valutazioni di altre competenti
organizzazioni internazionali e in particolare dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati.
Capo III
Status di rifugiato
Art. 7.
Atti di persecuzione
1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di
rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della
Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:
a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza,
da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in
particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga e' esclusa, ai sensi
dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni
dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare
sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra
l'altro, assumere la forma di:
a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza
sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o
giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo
discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o
discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e
conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del
rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo
potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano
nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2;
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o
contro l'infanzia.
Art. 8.
Motivi di persecuzione
1. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli
atti di persecuzione di cui all'articolo 7 devono essere riconducibili ai
motivi, di seguito definiti:
a) "razza": si riferisce, in particolare, a
considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o
all'appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
b) "religione": include, in particolare, le
convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o
l'astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia
singolarmente sia in comunita', altri atti religiosi o professioni di fede,
nonche' le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo
religioso o da esso prescritte;
c) "nazionalita": non si riferisce esclusivamente
alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in
particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un'identita'
culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la
sua affinita' con la popolazione di un altro Stato;
d) "particolare gruppo sociale": e' quello costituito
da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che
non puo' essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che
e' cosi' fondamentale per l'identita' o la coscienza che una persona non
dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede
un'identita' distinta nel Paese di origine, perche' vi e' percepito come
diverso dalla societa' circostante. In funzione della situazione nel Paese
d'origine, un particolare gruppo sociale puo' essere individuato in base
alla caratteristica comune dell'orientamento sessuale, fermo restando che
tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della
legislazione italiana;
e) "opinione politica": si riferisce, in particolare,
alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una
questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e alle
loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il
richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti
concreti.
2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di
essere perseguitato, e' irrilevante che il richiedente possegga
effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o
politiche che provocano gli atti di persecuzione, purche' una siffatta
caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle persecuzioni.
Art. 9.
Cessazione
1. Uno straniero cessa di essere rifugiato quando:
a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del
Paese di cui ha la cittadinanza;
b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente
riacquistata;
c) abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra
cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato la
cittadinanza;
d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato
o in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;
e) non possa piu' rinunciare alla protezione del Paese di cui
ha la cittadinanza, perche' sono venute meno le circostanze che hanno
determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;
f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese
nel quale aveva la dimora abituale, perche' sono venute meno le circostanze
che hanno determinato il riconoscimento dello status di rifugiato.
2. Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma 1, il
cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e tale da
eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono sussistere gravi
motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
3. La cessazione e' dichiarata sulla base di una valutazione
individuale della situazione personale dello straniero.
Art. 10.
Esclusione
1. Lo straniero e' escluso dallo status di rifugiato se rientra
nel campo d'applicazione dell'articolo 1 D della Convenzione di Ginevra,
relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia delle
Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa per qualsiasi motivo,
senza che la posizione di tali stranieri sia stata definitivamente stabilita
in conformita' delle pertinenti risoluzioni adottate dall'assemblea generale
delle Nazioni Unite, essi hanno pieno accesso alle forme di protezione
previste dal presente decreto.
2. Lo straniero e' altresi' escluso dallo status di rifugiato
ove sussistono fondati motivi per ritenere:
a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di
guerra o un crimine contro l'umanita', quali definiti dagli strumenti
internazionali relativi a tali crimini;
b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano,
prima del rilascio del permesso di soggiorno in qualita' di rifugiato, un
reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se
perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano essere
classificati quali reati gravi. La gravita' del reato e' valutata anche tenendo
conto della pena prevista dalla legge italiana per il reato non inferiore
nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalita' e
ai principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli
articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.
3. Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o
altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso
previsti.
Art. 11.
Riconoscimento dello status di rifugiato
1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il
riconoscimento dello status di rifugiato quando la relativa domanda e'
valutata positivamente in relazione a quanto stabilito negli articoli 3, 4,
5 e 6, in presenza dei presupposti di cui agli articoli 7 e 8, salvo che non
sussistano le cause di cessazione e di esclusione di cui agli articoli 9 e
10.
Art. 12.
Diniego dello status di rifugiato
1. Sulla base di una valutazione individuale, lo status di
rifugiato non e' riconosciuto quando:
a) in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6
non sussistono i presupposti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero sussistono le
cause di esclusione di cui all'articolo 10;
b) sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero
costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato;
c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la
sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per i
reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale.
Art. 13.
Revoca dello status di rifugiato
1. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato di rivelare tutti i
fatti pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo
possesso, la revoca dello status di rifugiato di uno straniero e' adottata
su base individuale, qualora, successivamente al riconoscimento dello status
di rifugiato, e' accertato che:
a) sussistono le condizioni di cui all'articolo 12;
b) il riconoscimento dello status di rifugiato e' stato
determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o dalla
loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi
fatti.
Capo IV
Protezione sussidiaria
Art. 14.
Danno grave
1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria,
sono considerati danni gravi:
a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o
degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di
un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto
armato interno o internazionale.
Art. 15.
Cessazione
1. La cessazione dello status di protezione sussidiaria e'
dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno indotto al
riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura tale che la
protezione non e' piu' necessaria.
2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, e' necessario
che le mutate circostanze abbiano natura cosi' significativa e non
temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione sussidiaria
non sia piu' esposta al rischio effettivo di danno grave di cui all'articolo
14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno
nel Paese di origine.
Art. 16.
Esclusione
1. Lo status di protezione sussidiaria e' escluso quando
sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero:
a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di
guerra o un crimine contro l'umanita', quali definiti dagli strumenti
internazionali relativi a tali crimini;
b) abbia commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un
reato grave. La gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto della
pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni,
prevista dalla legge italiana per il reato;
c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalita' e ai
principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli articoli
1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;
d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per
l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o
altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in esso
menzionati.
Art. 17.
Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria
1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il
riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, in conformita' a
quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6, se ricorrono i presupposti di
cui all'articolo 14 e non sussistono le cause di cessazione e di esclusione
di cui agli articoli 15 e 16.
Art. 18.
Revoca dello status di protezione sussidiaria
1. La revoca dello status di protezione sussidiaria di uno
straniero e' adottata se, successivamente al riconoscimento dello status, e'
accertato che:
a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16;
b) il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria e'
stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o
dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei medesimi
fatti.
Capo V
Contenuto della protezione internazionale
Art. 19.
Disposizioni generali
1. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i
diritti stabiliti dalla Convenzione di Ginevra.
2. Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si
tiene conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica
situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli
anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori,
le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza
psicologica, fisica o sessuale.
Art. 20.
Protezione dall'espulsione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il rifugiato o lo straniero
ammesso alla protezione sussidiaria e' espulso quando:
a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo
per la sicurezza dello Stato;
b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza
pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per
il quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
quattro anni o nel massimo a dieci anni.
Art. 21.
Informazioni
1. Unitamente alla decisione che riconosce la protezione
internazionale e' consegnato allo straniero interessato un opuscolo
contenente informazioni sui diritti e gli obblighi connessi allo status di
protezione riconosciuto, redatto in una lingua che si presume a lui
comprensibile o comunque in lingua inglese, francese, spagnola o araba.
2. Per garantire la piu' ampia informazione sui diritti e
doveri degli status riconosciuti, in sede di audizione del richiedente lo
status di protezione internazionale e' comunque fornita una informazione
preliminare sui medesimi diritti e doveri.
Art. 22.
Mantenimento del nucleo familiare
1. E' tutelata l'unita' del nucleo familiare dei
beneficiari dello status di rifugiato e dello status di protezione
sussidiaria.
2. I familiari che non hanno individualmente diritto allo
status di protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al
familiare titolare dello status.
3. Ai familiari del titolare dello status di protezione
sussidiaria presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno
diritto a tale status e' rilasciato il permesso di soggiorno per motivi
familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto
al ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste
dall'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998. Si applica
l'articolo 29-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 286 del
1998.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
ai familiari che sono o sarebbero esclusi dallo status di rifugiato o dalla
protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 10, 12 e 16.
Art. 23.
Permesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari
dello status di rifugiato ha validita' quinquennale ed e' rinnovabile.
2. Ai titolari dello status di protezione sussidiaria e'
rilasciato un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validita'
triennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che
hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria. Tale
permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro e allo studio ed e'
convertibile per motivi di lavoro, sussistendone i requisiti.
Art. 24.
Documenti di viaggio
1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio
nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello status di
rifugiato un documento di viaggio di validita' quinquennale rinnovabile
secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra.
2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al
titolare dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto
alle autorita' diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura
competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per
stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identita'
del titolare della protezione sussidiaria, il documento e' rifiutato o
ritirato.
3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e' rifiutato
ovvero, nel caso di rilascio, il documento e' ritirato se sussistono
gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico che
ne impediscono il rilascio.
Art. 25.
Accesso all'occupazione
1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo trattamento
previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro subordinato, lavoro
autonomo, per l'iscrizione agli albi professionali, per la formazione
professionale e per il tirocinio sul luogo di lavoro.
2. E' consentito al titolare dello status di rifugiato
l'accesso al pubblico impiego, con le modalita' e le limitazioni previste
per i cittadini dell'Unione europea.
Art. 26.
Accesso all'istruzione
1. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status
di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado,
secondo le modalita' previste per il cittadino italiano.
2. I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di
istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento professionale nei
limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento di
diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini italiani.
Art. 27.
Assistenza sanitaria e sociale
1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento riconosciuto al
cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria.
Art. 28.
Minori non accompagnati
1. Quando e' accertata la presenza sul territorio nazionale di
minori non accompagnati richiedenti la protezione internazionale si
applicano gli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Nelle more
dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, il minore che abbia espresso la
volonta' di richiedere la protezione internazionale puo' anche beneficiare
dei servizi erogati dall'ente locale nell'ambito del sistema di protezione
per richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del
citato decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989.
2. Ferma la possibilita' di beneficiare degli specifici
programmi di accoglienza, riservati a categorie di soggetti vulnerabili ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, il
minore non accompagnato richiedente la protezione internazionale e' affidato
dalla competente autorita' giudiziaria a un familiare, adulto e regolarmente
soggiornante, qualora questi sia stato rintracciato sul territorio
nazionale; ove non sia possibile, si provvede ai sensi dell'articolo 2,
commi 1 e 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.
I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nell'interesse
prevalente del minore, avendo comunque cura di non separare il medesimo dai
fratelli, eventualmente presenti sul territorio nazionale, e di limitarne al
minimo gli spostamenti sul territorio stesso.
3. Le iniziative per l'individuazione dei familiari del minore
non accompagnato, titolare dello status di protezione internazionale, sono
assunte nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140, da stipulare anche con organismi o
associazioni umanitarie a carattere nazionale o internazionale. I relativi
programmi sono attuati nel superiore interesse del minore e con l'obbligo
della assoluta riservatezza in modo da tutelare la sicurezza del titolare
della protezione internazionale e dei suoi familiari.
Art. 29.
Libera circolazione, integrazione e alloggio
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, i titolari dello status di rifugiato e di protezione
sussidiaria possono circolare liberamente sul territorio nazionale.
2. Oltre quanto previsto dall'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 140, nell'attuazione delle misure previste all'articolo 42
del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si tiene anche conto delle
esigenze relative all'integrazione dei titolari della protezione
internazionale ed in particolare dei rifugiati.
3. L'accesso all'alloggio e' consentito ai titolari dello
status di rifugiato e di protezione sussidiaria secondo quanto disposto
dall'articolo 40, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998.
Art. 30.
Rimpatrio
1. L'assistenza al rimpatrio volontario dei titolari della
protezione internazionale e' disposta nell'ambito dei programmi attuati ai
sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, nei
limiti dei relativi finanziamenti.
Capo VI
Disposizioni finali
Art. 31.
Punto di contatto
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione, in qualita' di punto di contatto, adotta, nel
limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base
della legislazione vigente, ogni misura idonea ad instaurare una
cooperazione diretta e lo scambio di informazioni ai fini dell'applicazione
del presente decreto con i competenti uffici degli Stati membri dell'Unione
europea.
Art. 32.
Personale
1. Il personale componente delle Commissioni territoriali che
provvede all'applicazione delle norme del presente decreto riceve una formazione
di base per l'attuazione della disciplina secondo gli ordinamenti degli
uffici e dei servizi in cui espleta la propria attivita' ed e' soggetto
all'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni sui rifugiati e sui
titolari della protezione sussidiaria che apprende sulla base della
attivita' svolta.
Art. 33.
Norma finanziaria
1. Per le finalita' di cui all'articolo 21 e' autorizzata la
spesa di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Gli oneri di cui agli articoli 22 e 27 sono valutati in euro
2.031.510 per l'anno 2007, in euro 11.901.820 per l'anno 2008, in euro
15.677.600 per l'anno 2009, in euro 19.453.380 per l'anno 2010 e in euro
23.229.160 a decorrere dal 2011.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto,
valutato in euro 2.081.510 per l'anno 2007, in euro 11.951.820 per l'anno
2008 ed in euro 23.229.160 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a
decorrere dall'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse del Fondo di
rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo
5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale fine, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato e rassegnate ai pertinenti stati di
previsione per essere destinate alle finalita' di cui al presente decreto.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il Ministero della salute e il Ministero della
solidarieta' sociale provvedono al monitoraggio degli oneri di cui al comma
2 del presente articolo, informando tempestivamente il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo
11, comma 3, lettera i-quater) della medesima legge. Gli eventuali decreti
adottati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5
agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti
o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 34.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le lettere c) e d) del comma 4 dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono soppresse.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di recepimento della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1Ħ dicembre
2005, le norme del presente decreto si applicano secondo le procedure di cui
al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e al relativo regolamento di attuazione
adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n.
303.
3. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, per soggetto destinatario dei servizi di
accoglienza di cui al comma l del medesimo articolo si intende anche lo
straniero con permesso di protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
4. Allo straniero con permesso di soggiorno umanitario di cui
all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
rilasciato dalla questura su richiesta dell'organo di esame della istanza di
riconoscimento dello status di rifugiato, prima dell'entrata in vigore del
presente decreto, e' rilasciato al momento del rinnovo il permesso per
protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
5. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui al
comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto
a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.
D. LGS. 25/2008 *
Decreto legislativo
28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni, Attuazione della
direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli
Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato
TESTO VIGENTE
ALLĠINIZIO DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 125/2008 |
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Capo I |
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Disposizioni generali |
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Art. 1. |
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Finalita' |
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1. Il presente decreto stabilisce le procedure per l'esame
delle domande di protezione internazionale presentate nel territorio
nazionale da cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione europea o da
apolidi, di seguito denominati: ÇstranieriÈ, e le procedure per la revoca
e la cessazione degli status riconosciuti. |
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Art. 2. |
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Definizioni |
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1. Ai fini del presente decreto s'intende per: |
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a) ÇConvenzione di GinevraÈ: la Convenzione relativa allo
status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con
legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del
31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95; |
|
b) Çdomanda di protezione internazionale o domanda di asilo o
domandaÈ: la domanda presentata secondo le procedure previste dal presente
decreto, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status di
protezione sussidiaria; |
|
c) ÇrichiedenteÈ: il cittadino straniero che ha presentato la
domanda di protezione internazionale sulla quale non e' stata ancora
adottata una decisione definitiva; |
|
d) ÇrifugiatoÈ: cittadino di un Paese non appartenente
all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato
per motivi di razza, religione, nazionalita', appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal
territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non puo' o, a causa di
tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se
apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la
dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non puo' o, a causa
di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione
previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.
251; |
|
e) Çstatus di rifugiatoÈ: il riconoscimento da parte dello
Stato di un cittadino straniero quale rifugiato, a seguito
dell'accoglimento della domanda di protezione internazionale, secondo le
procedure definite dal presente decreto; |
|
f) Çpersona ammissibile alla protezione sussidiariaÈ:
cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea o apolide che
non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei
cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel
Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel
quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio
effettivo di subire un grave danno come definito dall'articolo 14 del
decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e il quale non puo' o, a
causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
|
|
g) Çstatus di protezione sussidiariaÈ: il riconoscimento da
parte dello Stato di un cittadino straniero quale persona ammessa alla
protezione sussidiaria, a seguito dell'accoglimento della domanda di
protezione internazionale, secondo le procedure definite dal presente
decreto; |
|
h) Çminore non accompagnatoÈ: il cittadino straniero di eta'
inferiore agli anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel
territorio nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale; |
|
i) ACNUR: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
rifugiati; |
|
m) ÇPaese di origine sicuroÈ: il Paese inserito nell'elenco
comune minimo di cui all'articolo 29 della direttiva 2005/85/CE. |
|
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Art. 3. |
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Autorita' competenti |
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|
1. Le autorita' competenti all'esame delle domande di
protezione internazionale sono le commissioni territoriali per il
riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 4. |
|
2. L'ufficio di polizia di frontiera e la questura sono
competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'articolo
26. |
|
3. L'autorita' preposta alla determinazione dello Stato
competente all'esame della domanda di protezione internazionale in
applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18
febbraio 2003, e' l'Unita' Dublino, operante presso il Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. |
|
|
|
Art. 4. |
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Commissioni territoriali per il riconoscimento della
protezione internazionale |
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|
1. Le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello
status di rifugiato, di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, assumono la denominazione di: ÇCommissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionaleÈ, di
seguito: ÇCommissioni territorialiÈ, e si avvalgono del supporto
organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno. |
|
2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero
massimo di dieci. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate
le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni. |
|
3. Le Commissioni territoriali sono nominate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno, e sono composte, nel rispetto del principio di equilibrio di
genere, da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di
presidente, da un funzionario della Polizia di Stato, da un rappresentante
di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato - citta' ed
autonomie locali e da un rappresentante dell'ACNUR. Per ciascun componente
sono nominati uno o piu' componenti supplenti. L'incarico ha durata
triennale ed e' rinnovabile. Le Commissioni territoriali possono essere
integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il
diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri con
la qualifica di componente a tutti gli effetti, ogni volta che sia
necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti protezione
internazionale, in ordine alle domande per le quali occorre disporre di
particolari elementi di valutazione in merito alla situazione dei Paesi di
provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Ove
necessario, le Commissioni possono essere composte anche da personale in
posizione di collocamento a riposo da non oltre due anni appartenente alle
amministrazioni o agli enti rappresentati nella Commissione. Al presidente
ed ai componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle
sedute della Commissione, e' corrisposto un gettone di presenza.
L'ammontare del gettone di presenza e' determinato con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. |
|
4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite
con la presenza della maggioranza dei componenti e deliberano con il voto
favorevole di almeno tre componenti. In caso di parita' prevale il voto
del presidente. |
|
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la competenza delle Commissioni
territoriali e' determinata sulla base della circoscrizione territoriale
in cui e' presentata la domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel
caso di richiedenti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20 e 21
la competenza e' determinata in base alla circoscrizione territoriale in
cui e' collocato il centro. |
|
6. Le attivita' di supporto delle commissioni sono svolte dal
personale in servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile
dell'interno. |
|
|
|
Art. 5. |
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Commissione nazionale per il diritto di asilo |
|
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|
1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha
competenza in materia di revoca e cessazione degli status di protezione
internazionale riconosciuti, nelle ipotesi previste dal decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di indirizzo e
coordinamento delle Commissioni territoriali, di formazione e
aggiornamento dei componenti delle medesime Commissioni, di costituzione e
aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni
utili al monitoraggio delle richieste di asilo, di costituzione e
aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione
socio-politico-economica dei Paesi di origine dei richiedenti, di
monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre
l'istituzione di nuove Commissioni territoriali e di fornire, ove
necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per
l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 20 del decreto
legislativo 25 luglio 1988, n. 286. La Commissione mantiene rapporti di
collaborazione con il Ministero degli affari esteri ed i collegamenti di
carattere internazionale relativi all'attivita' svolta. |
|
2. La Commissione nazionale e' nominata, nel rispetto del
principio di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e
degli affari esteri. La Commissione e' presieduta da un prefetto ed e'
composta da un dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica, da un
funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento
per le liberta' civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Ciascuna
amministrazione designa un supplente. |
|
L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. La
Commissione e' validamente costituita con la presenza della maggioranza
dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti.
Alle riunioni partecipa senza diritto di voto un rappresentante del
delegato in Italia dell'ACNUR. La Commissione nazionale si avvale del
supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le liberta' civili
e l'immigrazione del Ministero dell'interno. |
|
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri, possono essere
istituite una o piu' sezioni della Commissione nazionale. I componenti di
ciascuna sezione sono individuati e nominati secondo quanto previsto al
comma 2. Le sezioni della Commissione nazionale sono validamente
costituite e deliberano con le medesime modalita' previste per la
Commissione nazionale. |
|
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Capo II |
|
Principi fondamentali e garanzie |
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Art. 6. |
|
Accesso alla procedura |
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1. La domanda di protezione internazionale e' presentata
personalmente dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera
all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della
questura competente in base al luogo di dimora del richiedente. |
|
2. La domanda presentata da un genitore si intende estesa
anche ai figli minori non coniugati presenti sul territorio nazionale con
il genitore all'atto della presentazione della stessa. |
|
3. La domanda puo' essere presentata direttamente dal minore
non accompagnato ai sensi dell'articolo 19. |
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Art. 7. |
|
Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante
l'esame della domanda |
|
|
|
1. Il richiedente e' autorizzato a rimanere nel territorio
dello Stato, ai fini esclusivi della procedura, fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,
fino alla decisione della Commissione territoriale in ordine alla domanda,
a norma dell'articolo 32. |
|
2. La previsione di cui al comma 1 non si applica a coloro
che debbano essere: |
|
a) estradati verso un altro Stato in virtu' degli obblighi
previsti da un mandato di arresto europeo; |
|
b) consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale
internazionale; |
|
c) avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per
l'esame dell'istanza di protezione internazionale. |
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Art. 8. |
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Criteri applicabili all'esame delle domande |
|
|
|
1. Le domande di protezione internazionale non possono essere
respinte, ne' escluse dall'esame per il solo fatto di non essere state
presentate tempestivamente. |
|
2. La decisione su ogni singola domanda deve essere assunta
in modo individuale, obiettivo ed imparziale e sulla base di un congruo
esame della domanda effettuato ai sensi del decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251. |
|
3. Ciascuna domanda e' esaminata alla luce di informazioni
precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di
origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono
transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati
forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque
acquisite dalla Commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che
tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione
delle Commissioni territoriali, secondo le modalita' indicate dal
regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 38 e siano altresi' fornite
agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di
decisioni negative. |
|
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|
Art. 9. |
|
Criteri applicabili alle decisioni dell'autorita' accertante |
|
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|
1. Le decisioni sulle domande di protezione internazionale
sono comunicate per iscritto. |
|
2. La decisione con cui viene respinta una domanda e'
corredata da motivazione di fatto e di diritto e deve recare le
indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili. |
|
|
|
Art. 10. |
|
Garanzie per i richiedenti asilo |
|
|
|
1. All'atto della presentazione della domanda l'ufficio di
polizia competente a riceverla informa il richiedente della procedura da
seguire, dei suoi diritti e doveri durante il procedimento e dei tempi e
mezzi a sua disposizione per corredare la domanda degli elementi utili
all'esame; a tale fine consegna al richiedente l'opuscolo informativo di
cui al comma 2. |
|
2. La Commissione nazionale redige, secondo le modalita'
definite nel regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 38 un opuscolo
informativo che illustra: |
|
a) le fasi della procedura per il riconoscimento della
protezione internazionale; |
|
b) i principali diritti e doveri del richiedente durante la
sua permanenza in Italia; |
|
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza e le modalita'
per riceverle; |
|
d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle
principali organizzazioni di tutela dei richiedenti protezione
internazionale. |
|
3. Al richiedente e' garantita, in ogni fase della procedura,
la possibilita' di contattare l'ACNUR o altra organizzazione di sua
fiducia competente in materia di asilo. |
|
4. Il richiedente e' tempestivamente informato della
decisione. |
|
Tutte le comunicazioni concernenti il procedimento per il
riconoscimento della protezione interna-zionale sono rese al richiedente
nella prima lingua da lui indicata, o, se cio' non e' possibile, in lingua
inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata
dall'interessato. In tutte le fasi del procedimento connesse alla
presentazione ed all'esame della domanda, al richiedente e' garantita, se
necessario, l'assistenza di un interprete della sua lingua o di altra
lingua a lui comprensibile. |
|
5. In caso di impugnazione della decisione in sede
giurisdizionale, allo straniero, durante lo svolgimento del relativo
giudizio, sono assicurate le stesse garanzie di cui al presente articolo. |
|
|
|
Art. 11. |
|
Obblighi del richiedente asilo |
|
|
|
1. Il richiedente ha l'obbligo di cooperare con le autorita'
preposte alle singole fasi della procedura, al fine di fornire tutti i
documenti e le informazioni di cui puo' disporre, utili ad agevolare l'esame
della domanda. |
|
2. Il richiedente e' tenuto ad informare l'autorita'
competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o domicilio. |
|
3. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma
2, eventuali comunicazioni concernenti il procedimento si intendono
validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente. |
|
4. In tutte le fasi della procedura, il richiedente e' tenuto
ad agevolare il compimento degli accertamenti previsti dalla legislazione
in materia di pubblica sicurezza. |
|
|
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Art. 12. |
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Colloquio personale |
|
|
|
1. La Commissione nazionale e le Commissioni territoriali
dispongono l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata
dalla questura territorialmente competente. La Commissione, su richiesta
motivata dell'interessato, puo' decidere di svolgere il colloquio alla
presenza di uno solo dei propri componenti e, ove possibile, dello stesso
sesso del richiedente. |
|
2. La Commissione territoriale puo' omettere l'audizione del
richiedente quando ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la
domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in relazione agli
elementi forniti dal richiedente ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ed in tutti i casi in cui risulti certificata
dalla struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale l'incapacita' o l'impossibilita' di sostenere
un colloquio personale. |
|
3. Il colloquio puo' essere rinviato qualora le condizioni di
salute del cittadino straniero, certificate ai sensi del comma 2, non lo
rendano possibile, ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il
rinvio per gravi motivi. |
|
4. Se il cittadino straniero benche' regolarmente convocato
non si presenta al colloquio senza aver chiesto il rinvio, l'autorita'
decidente decide sulla base della documentazione disponibile. |
|
5. Nel caso la convocazione non sia stata portata a
conoscenza del richiedente asilo non ospitato nelle strutture di
accoglienza o di trattenimento e non sia gia' stata emessa nei suoi
confronti decisione di accoglimento della relativa istanza, la Commissione
territoriale competente o la Commissione nazionale dispone, per una sola
volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha
consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione
dell'interessato, secondo le modalita' di cui al comma 1, al fine della
riattivazione della procedura. |
|
|
|
Art. 13. |
|
Criteri applicabili al colloquio personale |
|
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|
1. Il colloquio personale si svolge in seduta non pubblica,
senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorita' decidente non
ritenga che un esame adeguato comporti anche la presenza di altri
familiari. |
|
2. In presenza di un cittadino straniero portatore delle
particolari esigenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 140, al colloquio puo' essere ammesso personale di
sostegno per prestare la necessaria assistenza. |
|
3. Il colloquio del minore avviene alla presenza del genitore
che esercita la potesta' o del tutore. In caso di minori non accompagnati,
il colloquio si svolge alla presenza del tutore di cui all'articolo 26,
comma 5. |
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4. Se il cittadino straniero e' assistito da un avvocato ai
sensi dell'articolo 16, questi e' ammesso ad assistere al colloquio. |
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Art. 14. |
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Verbale del colloquio personale |
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1. Dell'audizione e' redatto verbale che e' sottoscritto
dall'interessato e contiene le informazioni di cui all'articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Al cittadino straniero
e' rilasciata copia del verbale. La Commissione territoriale adotta le
idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano
l'identita' e le dichiarazioni dei richiedenti la protezione
internazionale. |
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2. Il rifiuto di sottoscrivere il contenuto del verbale e le
motivazioni di tale rifiuto sono registrati nel verbale stesso e non
ostano a che l'autorita' decidente adotti una decisione. |
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Art. 15. |
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Formazione delle commissioni territoriali e del personale |
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1. La Commissione nazionale cura la formazione ed il
periodico aggiornamento dei propri componenti e di quelli delle
Commissioni territoriali, anche al fine di garantire che abbiano la
competenza necessaria perche' il colloquio si svolga con la dovuta
attenzione al contesto personale o generale in cui nasce la domanda,
compresa l'origine culturale o la vulnerabilita' del richiedente. La
Commissione nazionale cura altresi' la formazione degli interpreti di cui
si avvalgono le Commissioni, per assicurare una comunicazione adeguata in
sede di colloquio e la formazione del personale di supporto delle
Commissioni. |
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Art. 16. |
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Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali |
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1. Il cittadino straniero puo' farsi assistere, a proprie
spese, da un avvocato. |
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2. Nel caso di impugnazione delle decisioni in sede
giurisdizionale, il cittadino straniero e' assistito da un avvocato ed e'
ammesso al gratuito patrocinio ove ricorrano le condizioni previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In ogni
caso per l'attestazione dei redditi prodotti all'estero si applica
l'articolo 94 del medesimo decreto. |
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Art. 17. |
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Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza
legali |
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1. Al cittadino straniero o al suo legale rappresentante, nonche'
all'avvocato che eventualmente lo assiste, e' garantito l'accesso a tutte
le informazioni relative alla procedura che potrebbero formare oggetto di
giudizio in sede di ricorso avverso la decisione della Commissione
territoriale o della Commissione nazionale, con le modalita' di cui
all'articolo 18. |
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Art. 18. |
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Applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 |
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1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di protezione
internazionale si applicano le disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui ai capi I, ad
esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, IV-bis e V, nonche' agli articoli
7, 8 e 10 del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241. |
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Art. 19. |
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Garanzie per i minori non accompagnati |
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1. Al minore non accompagnato che ha espresso la volonta' di
chiedere la protezione internazionale e' fornita la necessaria assistenza
per la presentazione della domanda. Allo stesso e' garantita l'assistenza
del tutore in ogni fase della procedura per l'esame della domanda, secondo
quanto previsto dall'articolo 26, comma 5. |
|
2. Se sussistono dubbi in ordine all'eta', il minore non
accompagnato puo', in ogni fase della procedura, essere sottoposto, previo
consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale, ad
accertamenti medico-sanitari non invasivi al fine di accertarne l'eta'. Se
gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione
dell'eta' si applicano le disposizioni del presente articolo. |
|
3. Il minore deve essere informato della possibilita' che la
sua eta' puo' essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di
visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda.
Il rifiuto, da parte del minore, di sottoporsi alla visita medica, non
costituisce motivo di impedimento all'accoglimento della domanda, ne'
all'adozione della decisione. |
|
4. Il minore partecipa al colloquio personale secondo quanto
previsto dall'articolo 13, comma 3, ed allo stesso e' garantita adeguata
informazione sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio
personale. |
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Art. 20. |
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Casi di accoglienza |
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1. Il richiedente non puo' essere trattenuto al solo fine di
esaminare la sua domanda. |
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2. Il richiedente e' ospitato in un centro di accoglienza
richiedenti asilo nei seguenti casi: |
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a) quando e' necessario verificare o determinare la sua
nazionalita' o identita', ove lo stesso non sia in possesso dei documenti
di viaggio o di identita', ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato
abbia presentato documenti risultati falsi o contraffatti; |
|
b) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato
per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito
dopo; |
|
c) quando ha presentato la domanda dopo essere stato fermato
in condizioni di soggiorno irregolare; |
|
d) quando ha presentato la domanda essendo gia' destinatario
di un provvedimento di espulsione adottato ai sensi dall'articolo 13,
comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
ovvero di un provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 10 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, anche se gia' trattenuto in
uno dei centri di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo. |
|
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), il richiedente e'
ospitato nel centro per il tempo strettamente necessario agli adempimenti
ivi previsti e, in ogni caso, per un periodo non superiore a venti giorni.
Negli altri casi il richiedente e' ospitato nel centro per il tempo
strettamente necessario all'esame della domanda innanzi alla commissione
territoriale e, in ogni caso, per un periodo non superiore a trentacinque
giorni. Allo scadere del periodo di accoglienza al richiedente e'
rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo valido tre mesi,
rinnovabile fino alla decisione della domanda. |
|
4. La residenza nel centro non incide sull'esercizio delle
garanzie inerenti alla sua domanda, ne' sulla sfera della sua vita
privata, fatto salvo il rispetto delle regole di convivenza previste nel
regolamento di cui al comma 5, che garantiscono comunque la facolta' di
uscire dal centro nelle ore diurne. Il richiedente puo' chiedere al
prefetto un permesso temporaneo di allontanamento dal centro per un
periodo di tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi
personali o per motivi attinenti all'esame della domanda, fatta salva la
compatibilita' con i tempi della procedura per l'esame della domanda. Il
provvedimento di diniego sulla richiesta di autorizzazione
all'allontanamento e' motivato e comunicato all'interessato ai sensi
dell'articolo 10, comma 4. |
|
5. Con il regolamento di cui all'articolo 38 sono fissate, le
caratteristiche e le modalita' di gestione, anche in collaborazione con
l'ente locale, dei centri di accoglienza richiedenti asilo, che devono
garantire al richiedente una ospitalita' che garantisca la dignita' della
persona e l'unita' del nucleo familiare. Il regolamento tiene conto degli
atti adottati dall'ACNUR, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione europea.
L'accesso alle strutture e' comunque consentito ai rappresentanti
dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi ed enti di tutela dei
rifugiati con esperienza consolidata nel settore, autorizzati dal
Ministero dell'interno. |
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Art. 21. |
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Casi di trattenimento |
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1. E' disposto il trattenimento, nei centri di cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del
richiedente: |
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a) che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1,
paragrafo F, della Convenzione di Ginevra; |
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b) che e' stato condannato in Italia per uno dei delitti
indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale,
ovvero per reati inerenti agli stupefacenti, alla liberta' sessuale, al
favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e
dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati, o per reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo
sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita'
illecite; |
|
c) che e' destinatario di un provvedimento di espulsione,
salvo i casi previsti dall'articolo 20, comma 2, lettera d). |
|
2. Il provvedimento di trattenimento e' adottato dal questore
con le modalita' di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286. Quando e' gia' in corso il trattenimento, il questore chiede
al tribunale in composizione monocratica la proroga del periodo di
trattenimento per ulteriori trenta giorni per consentire l'espletamento
della procedura di cui all'articolo 28. |
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3. L'accesso ai centri di permanenza temporanea e assistenza
e' comunque garantito ai rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli
organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore
autorizzati dal Ministero dell'interno. |
3. L'accesso ai centri di identificazione
ed espulsione[74] e' comunque garantito ai
rappresentanti dell'ACNUR, agli avvocati ed agli organismi di tutela dei
rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal Ministero
dell'interno. |
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Art. 22. |
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Residenza nei casi di accoglienza e di trattenimento |
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1. L'accoglienza dei richiedenti di cui all'articolo 20,
comma 2, e' subordinata all'effettiva permanenza nella struttura, salvo il
trasferimento in altro centro che puo' essere disposto, per motivate
ragioni, dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo in cui ha sede
la struttura che ospita il richiedente. L'indirizzo dei centri di cui agli
articoli 20 e 21 e' comunicato dal questore alla Commissione territoriale
e costituisce il luogo di residenza valevole agli effetti della notifica e
delle comunicazioni degli atti relativi al procedimento di esame della
domanda di protezione internazionale. |
|
Al termine del periodo di accoglienza nei centri di cui
all'articolo 20 o del periodo di trattenimento di cui all'articolo 21, e'
fatto obbligo al richiedente di comunicare alla questura e alla competente
Commissione territoriale il luogo di domicilio ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 11. |
|
2. L'allontanamento del richiedente dal centro senza
giustificato motivo fa cessare le condizioni di accoglienza e la
Commissione territoriale decide la domanda sulla base della documentazione
in suo possesso. |
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Art. 23. |
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Ritiro della domanda |
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1. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la
domanda prima dell'audizione presso la competente Commissione
territoriale, il ritiro e' formalizzato per iscritto e comunicato alla
Commissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento. |
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Art. 24. |
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Ruolo dell'ACNUR |
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|
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5,
comma 2, 8, comma 3, 10, comma 3, i rappresentanti dell'ACNUR sono in ogni
caso ammessi nelle strutture di cui all'articolo 20 secondo le modalita'
previste dal regolamento di cui all'articolo 38. |
|
2. L'ACNUR svolge in relazione ai propri compiti
istituzionali attivita' di consulenza e di supporto a favore del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno e delle Commissioni territoriali e nazionale, su richiesta
del Ministero dell'interno. |
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Art. 25. |
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Raccolta di informazioni su singoli casi |
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|
1. Ai fini dello svolgimento della procedura in nessun caso
possono essere acquisite informazioni dai presunti responsabili della
persecuzione ai danni del richiedente. |
|
2. Le Commissioni territoriali e la Commissione nazionale in
nessun caso forniscono informazioni circa la domanda di protezione
internazionale presentata dal richiedente ovvero altre informazioni che
possano nuocere all'incolumita' del richiedente e delle persone a suo
carico, ovvero alla liberta' e alla sicurezza dei suoi familiari che
ancora risiedono nel Paese di origine. |
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Capo III |
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Procedure di primo grado |
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Art. 26. |
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Istruttoria della domanda di protezione internazionale |
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1. La domanda di asilo e' presentata all'ufficio di polizia
di frontiera ovvero alla questura competente per il luogo di dimora. Nel
caso di presentazione della domanda all'ufficio di frontiera e' disposto
l'invio del richiedente presso la questura competente per territorio, per
l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 2. Nei casi in cui il
richiedente e' una donna, alle operazioni partecipa personale femminile. |
|
2. La questura, ricevuta la domanda di protezione
internazionale, redige il verbale delle dichiarazioni del richiedente su
appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e'
allegata la documentazione prevista dall'articolo 3 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Il verbale e' approvato e
sottoscritto dal richiedente cui ne e' rilasciata copia, unitamente alla
copia della documentazione allegata. |
|
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 3, nei casi
soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n. 343/2003 del
Consiglio, del 18 febbraio 2003, la questura avvia le procedure per la
determinazione dello Stato competente per l'esame della domanda, secondo
quanto previsto dall'articolo 3, comma 3. |
|
4. Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli
articoli 20 e 21 dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi
previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica
la sua qualita' di richiedente protezione internazionale presente nel
centro di accoglienza o di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri
casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile
fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di
rifugiato o di protezione sussidiaria da parte della Commissione
territoriale. |
4. Il questore, qualora ricorrono le ipotesi di cui agli
articoli 20 e 21 dispone l'invio del richiedente nelle strutture ivi
previste e rilascia al richiedente un attestato nominativo che certifica
la sua qualita' di richiedente protezione internazionale presente nel
centro di accoglienza o di identificazione
ed espulsione[75]. Negli altri casi rilascia un
permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla
definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato o
di protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale. |
5. Quando la domanda e' presentata da un minore non
accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il procedimento, da'
immediata comunicazione al tribunale dei minorenni e al giudice tutelare
per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli
articoli 343, e seguenti, del codice civile, ed informa il Comitato per i
minori stranieri presso il Ministero della solidarieta' sociale. Il
giudice tutelare nelle quarantotto ore successive alla comunicazione del
questore provvede alla nomina del tutore. Il tutore prende immediato
contatto con la questura per la conferma della domanda, ai fini
dell'ulteriore corso del procedimento e l'adozione dei provvedimenti
relativi all'accoglienza del minore. |
|
6. L'autorita' che riceve la domanda ai sensi del comma 5
informa immediatamente il Servizio centrale del sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati di cui all'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per l'inserimento del minore in una
delle strutture operanti nell'ambito del Sistema di protezione stesso e ne
da' comunicazione al tribunale dei minori ed al giudice tutelare. Nel caso
in cui non sia possibile l'immediato inserimento del minore in una di tali
strutture, l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente
assicurate dalla pubblica autorita' del comune dove si trova il minore. I
minori non accompagnati in nessun caso possono essere trattenuti presso le
strutture di cui agli articoli 20 e 21. |
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Art. 27. |
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Procedure di esame |
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|
1. L'esame della domanda di protezione internazionale e'
svolto dalle Commissioni territoriali secondo i principi fondamentali e le
garanzie di cui al capo II. |
|
2. La Commissione territoriale provvede al colloquio con il
richiedente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e decide
entro i tre giorni feriali successivi. |
|
3. Qualora la Commissione territoriale, per la sopravvenuta
esigenza di acquisire nuovi elementi, non abbia potuto adottare la
decisione entro i termini di cui al comma 2, informa del ritardo il
richiedente e la questura competente. |
|
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Art. 28. |
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Esame prioritario |
|
|
|
1. La Commissione territoriale esamina in via prioritaria la
domanda, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al
capo II, quando: |
|
a) la domanda e' palesemente fondata; |
|
b) la domanda e' presentata da un richiedente appartenente
alle categorie di persone vulnerabili indicate dall'articolo 8 del decreto
legislativo 30 maggio 2005, n. 140; |
|
c) la domanda e' presentata da un richiedente per il quale
sono stati disposti l'accoglienza o il trattenimento ai sensi degli
articoli 20 e 21, fatto salvo il caso in cui l'accoglienza sia disposta
per verificare o accertare l'identita' del richiedente. |
|
2. Nei casi previsti dall'articolo 21, appena ricevuta la
domanda il questore, competente in base al luogo in cui e' stata
presentata, dispone il trattenimento del richiedente ai sensi
dell'articolo 21, comma 2, e contestualmente provvede alla trasmissione
della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette
giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede
all'audizione. La decisione e' adottata entro i successivi due giorni. |
|
3. Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente all'esame
delle domande di cui al comma 1, lettera c), ai sensi del regolamento (CE)
n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003. |
|
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Art. 29. |
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Casi di inammissibilita' della domanda |
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|
1. La Commissione territoriale dichiara inammissibile la
domanda e non procede all'esame, nei seguenti casi: |
|
a) il richiedente e' stato riconosciuto rifugiato da uno
Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e possa ancora avvalersi di
tale protezione; |
|
b) il richiedente ha reiterato identica domanda dopo che sia
stata presa una decisione da parte della Commissione stessa senza addurre
nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione
del suo Paese di origine. |
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Art. 30. |
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Casi soggetti alla procedura di cui al regolamento (CE) n.
343/2003 |
|
|
|
1. Nei casi soggetti alla procedura di cui al regolamento
(CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, la Commissione
territoriale sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata
la competenza territoriale di altro Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma
3, la Commissione dichiara l'estinzione del procedimento. |
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Art. 31. |
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Acquisizione di ulteriori dichiarazioni o di nuovi elementi |
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1. Il richiedente puo' inviare alla Commissione territoriale
memorie e documentazione in ogni fase del procedimento. Nel caso in cui il
richiedente reitera la domanda prima della decisione della Commissione
territoriale, gli elementi che sono alla base della nuova domanda sono
esaminati nell'ambito della precedente domanda. |
|
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|
Art. 32. |
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Decisione |
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|
|
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 23, 29 e 30 la
Commissione territoriale adotta una delle seguenti decisioni: |
|
a) riconosce lo status di rifugiato o la protezione
sussidiaria, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 17 del decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251; |
|
b) rigetta la domanda qualora non sussistano i presupposti
per il riconoscimento della protezione internazionale fissati dal decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, o ricorra una delle cause di
cessazione o esclusione dalla protezione internazionale previste dal
medesimo decreto legislativo, ovvero il richiedente provenga da un Paese
di origine sicuro e non abbia addotto i gravi motivi di cui al comma 2. |
|
2. Nel caso in cui il richiedente provenga da un Paese di
origine sicuro ed abbia addotto gravi motivi per non ritenere sicuro quel
Paese nelle circostanze specifiche in cui egli si trova, la Commissione
non puo' pronunciarsi sulla domanda senza previo esame, svolto in
conformita' ai principi ed alle garanzie fondamentali di cui al capo
secondo. Tra i gravi motivi possono essere comprese gravi discriminazioni
e repressioni di comportamenti non costituenti reato per l'ordinamento
italiano, riferiti al richiedente e che risultano oggettivamente
perseguibili nel Paese di origine sicuro. |
|
3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione
internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere
umanitario, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per
l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma
6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. |
|
4. La decisione di cui al comma 1, lettera b), ed il
verificarsi delle ipotesi previste dagli articoli 23 e 29 comportano alla
scadenza del termine per l'impugnazione l'obbligo per il richiedente di
lasciare il territorio nazionale, salvo che gli sia stato rilasciato un
permesso di soggiorno ad altro titolo. A tale fine si provvede ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nei confronti dei soggetti accolti o trattenuti ai sensi degli articoli 20
e 21 e ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del medesimo decreto
legislativo nei confronti dei soggetti ai quali era stato rilasciato il
permesso di soggiorno per richiesta asilo. |
|
|
|
Capo IV |
|
Revoca, cessazione e rinuncia della protezione internazionale |
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Art. 33. |
|
Revoca e cessazione della protezione internazionale
riconosciuta |
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|
1. Nel procedimento di revoca o di cessazione dello status di
protezione internazionale, l'interessato deve godere delle seguenti
garanzie: |
|
a) essere informato per iscritto che la Commissione nazionale
procede al nuovo esame del suo diritto al riconoscimento della protezione
internazionale e dei motivi dell'esame; |
|
b) avere la possibilita' di esporre in un colloquio personale
a norma degli articoli 10, 11 e 12 o in una dichiarazione scritta, i
motivi per cui il suo status non dovrebbe essere revocato o cessato. |
|
2. La Commissione nazionale, nell'ambito di tale procedura,
applica in quanto compatibili i principi fondamentali e le garanzie di cui
al capo II. |
|
3. Nel caso di decisione di revoca o cessazione degli status
di protezione internazionale si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 32, comma 3. |
|
|
|
Art. 34. |
|
Rinuncia agli status riconosciuti |
|
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|
1. La rinuncia espressa allo status di rifugiato o di
soggetto ammesso alla protezione sussidiaria determina la decadenza dal
medesimo status. |
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|
Capo V |
|
Procedure di impugnazione |
|
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|
Art. 35. |
|
Impugnazione |
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|
|
1. Avverso la decisione della Commissione territoriale e'
ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di
distretto di corte d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale
che ha pronunciato il provvedimento. Il ricorso e' ammesso anche nel caso
in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di
rifugiato e la Commissione territoriale lo abbia ammesso esclusivamente
alla protezione sussidiaria. Il ricorso e' proposto, a pena di
inammissibilita', nei trenta giorni successivi alla comunicazione del
provvedimento; allo stesso e' allegata copia del provvedimento impugnato.
Nei soli casi di trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 21, il
ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', nei quindici giorni
successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che
ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede il
centro. |
|
2. Avverso la decisione della Commissione nazionale sulla
revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui e'
accordata la protezione sussidiaria, e' ammesso ricorso dinanzi al
tribunale competente in relazione alla Commissione territoriale che ha
emesso il provvedimento che ha riconosciuto lo status di cui e' stata
dichiarata la revoca o la cessazione. |
|
3. Tutte le comunicazioni e notificazioni si eseguono presso
l'avvocato del ricorrente mediante avviso di deposto in cancelleria. |
|
4. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in
composizione monocratica con le modalita' dei procedimenti in camera di
consiglio. |
|
5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il
tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa l'udienza in
camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza
sono notificati all'interessato e comunicati al pubblico ministero e alla
Commissione nazionale ovvero alla competente Commissione territoriale. |
|
6. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che
rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di
persona cui e' accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e
2 sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. |
|
7. La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che
dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di
rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria ovvero
avverso la decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi
dell'articolo 22, comma 2, non sospende l'efficacia del provvedimento
impugnato. Il ricorrente puo' tuttavia chiedere al tribunale,
contestualmente al deposito del ricorso, la sospensione del provvedimento
quando ricorrano gravi e fondati motivi. In tale caso il tribunale, nei
cinque giorni successivi al deposito, decide con ordinanza non
impugnabile, anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza.
Nel caso di sospensione del provvedimento impugnato al richiedente e'
rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed e' disposta
l'accoglienza nei centri di cui all'articolo 20. |
|
8. La procedura di cui al comma 7 si applica, in ogni caso,
al ricorso presentato dal richiedente di cui agli articoli 20, comma 2,
lettera d), e 21. Il richiedente ospitato nei centri di accoglienza ai
sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera d), o trattenuto ai sensi
dell'articolo 21 permane nel centro in cui si trova fino alla adozione
dell'ordinanza di cui al comma 7. |
|
9. All'udienza puo' intervenire un rappresentante designato
dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato l'atto
impugnato. La Commissione interessata puo' in ogni caso depositare alla
prima udienza utile tutti gli atti e la documentazione che ritiene
necessari ai fini dell'istruttoria. |
|
10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di
prova necessari, decide con sentenza entro tre mesi dalla presentazione
del ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo
status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione
sussidiaria; la sentenza viene notificata al ricorrente e comunicata al
pubblico ministero e alla Commissione interessata. |
|
11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il
ricorrente ed il pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte
d'appello, con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte
d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o
comunicazione della sentenza. |
|
12. Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza
impugnata; tuttavia la corte d'appello, su istanza del ricorrente, puo'
disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando
ricorrano gravi e fondati motivi. |
|
13. Nel procedimento dinanzi alla corte d'appello, che si
svolge in camera di consiglio, si applicano i commi 5, 9 e 10. |
|
14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello
puo' essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso deve essere
proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione
della sentenza. Esso viene notificato ai soggetti di cui al comma 6,
assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a
cura della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di
consiglio ai sensi dell'articolo 375 c.p.c. |
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Art. 36. |
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Accoglienza del ricorrente |
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1. Al richiedente asilo che ha proposto il ricorso ai sensi
dell'articolo 35, si applica l'articolo 11 del decreto legislativo 30
maggio 2005, n. 140. |
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2. Il richiedente di cui al comma 1 ospitato nei centri di
cui all'articolo 20 rimane in accoglienza nelle medesime strutture con le
modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140. |
|
3. Il richiedente trattenuto nei centri di cui all'articolo
21 che ha ottenuto la sospensione del provvedimento impugnato, ai sensi
dell'articolo 35, comma 8, ha accoglienza nei centri di cui all'articolo
20 con le modalita' stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n.
140. |
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Capo VI |
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Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 37. |
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Riservatezza |
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1. Tutti i soggetti coinvolti nei procedimenti disciplinati
nel presente decreto sono soggetti all'obbligo di riservatezza
relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del procedimento. |
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Art. 38. |
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Regolamenti di attuazione |
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1. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalita' di attuazione del
presente decreto. |
|
2. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui
al comma 1, continuano a trovare applicazione in quanto compatibili le
disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
settembre 2004, n. 303, ed i riferimenti ivi contenuti alla domanda per il
riconoscimento dello status di rifugiato, si intendono sostituiti con
domanda di protezione internazionale come definita dal presente decreto. |
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Art. 39. |
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Disposizioni finanziarie |
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1. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 2, e'
autorizzata la spesa di euro 239.000 per l'anno 2008. |
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2. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, e'
autorizzata la spesa di euro 832.000 a decorrere dall'anno 2008. |
|
3. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 16, comma
2, e' valutato in 3.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008. |
|
4. Per le esigenze di adeguamento dei centri, derivanti
dall'articolo 20, comma 5, e' autorizzata la spesa di euro 8.000.000 per
l'anno 2008. |
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5. L'onere derivante dall'attivita' di accoglienza di cui
agli articoli 20, commi 2, 3 e 4, 35 e 36 e' valutato in euro 12.218.250 a
decorrere dall'anno 2008 e la dotazione del Fondo nazionale per le
politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' aumentata di 6.600.000 euro annui,
a decorrere dall'anno 2008, per i servizi di accoglienza gestiti dagli
enti locali. |
|
6. Per le finalita' di cui all'articolo 24, comma 2, e'
autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2008. |
|
7. All'onere derivante dai commi 1, 2, 4 e 6, pari
complessivamente a 9.571.000 per l'anno 2008 e a 1.332.000 a decorrere
dall'anno 2009, nonche' a quello derivante dai commi 3 e 5, valutato
complessivamente in 22.018.250 euro a decorrere dall'anno 2008, si
provvede a valere sulla disponibilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3 e 5, ai fini dell'adozione
dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo
7, comma 2, n. 2), della legge 5 agosto del 1978, n. 468, prima della data
di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente
comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative. |
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Art. 40. |
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Abrogazioni |
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1. Sono abrogate le seguenti disposizioni: |
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a) articoli 1, commi 4, 5 e 6, 1-bis, 1-ter, 1-quater e
1-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; |
|
b) il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2004, n. 303, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui all'articolo 38. |
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DM 233/1996 *
Decreto del Ministro
dell'interno 2 Gennaio 1996 n. 233, Regolamento per l'attuazione dell'art. 2
del D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n.
563, concernente: Disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale
delle Forze armate in attivita' di controllo della frontiera marittima nella
regione Puglia
(Disposizioni
rilevanti)
Art. 1
Destinatari e durata degli interventi.
1. Per fronteggiare situazioni di emergenza che coinvolgono
gruppi di stranieri giunti o comunque presenti sul territorio nazionale in
condizione di non regolarit e privi di qualsiasi mezzo di sostentamento,
sono finanziati interventi straordinari a carattere assistenziale,
alloggiativo ed igienico-sanitario per il tempo strettamente necessario alla
loro identificazione o espulsione.
Art. 2
Istituzione di centri di accoglienza.
1. I tre centri di accoglienza, nella regione Puglia, previsti
dall'art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451 (2) sono istituiti
nell'ambito dei comuni di seguito indicati:
1) Brindisi;
2) Lecce;
3) Otranto.
Qualora se ne ravvisi la necessit, in relazione al modificarsi
dei flussi migratori, il Ministro dell'interno, sentita la regione
competente e compatibilmente con le dotazioni di bilancio, pu disporre con
proprio provvedimento, anche su proposta del commissario straordinario per
l'immigrazione, l'attivazione di nuove strutture in altri comuni o la
chiusura, anche temporanea, di quelle esistenti.
Art. 3
Attuazione e tipologia degli interventi.
1. Gli interventi di cui all'art. 1 e l'attivazione e la
gestione delle strutture di cui all'art. 2 sono disposti dalle prefetture
interessate e realizzati dagli enti locali, appositamente individuati, che
dovranno provvedervi anche avvalendosi di enti pubblici o privati,
associazioni di volontariato e cooperative di solidariet sociale. Gli
interventi medesimi, ove ritenuto utile o necessario, sono attuati
direttamente dalle prefetture anche in collaborazione con soggetti pubblici
o privati.
2. Nelle attivit di cui all'art. 1 sono ricomprese le spese
per l'allestimento, riadattamento, manutenzione e trasporto di strutture
destinate alla temporanea accoglienza degli stranieri, nonch oneri per
vitto, vestiario, trasporti, spese igieniche, sanitarie e funerarie.
3. Per la concreta attivazione dei centri di accoglienza
destinati all'alloggio e al sostentamento degli stranieri di cui all'art. 1
e per altre indispensabili forme di assistenza, i prefetti individuano le
strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle
esigenze, utilizzando - ove possibile, se immediatamente funzionali e previo
parere del Ministero delle finanze - beni immobili di propriet dello Stato,
che sono conferiti in uso gratuito per servizio governativo
dall'amministrazione demaniale al Ministero dell'interno ai sensi dell'art.
1, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (3).
Art. 4
Procedure finanziarie e contabili.
1. Al fine di assicurare la copertura finanziaria degli
interventi, nei limiti delle somme iscritte nell'apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'interno, sono disposte aperture di
credito a favore dei prefetti delle province interessate all'emergenza. Sono
altres autorizzati rimborsi diretti a favore di altre amministrazioni dello
Stato nonch di enti pubblici anche territoriali o soggetti privati che
siano stati richiesti di concorso nell'effettuazione degli interventi
medesimi.
2. Qualora non vi provvedano direttamente, le prefetture
assumeranno formali intese con gli enti locali sugli interventi da attuare e
sugli oneri finanziari da sostenere. A seguito dell'assunzione di apposita
delibera da parte degli enti medesimi, le prefetture provvederanno ad
erogare i corrispondenti fondi.
3. Ai fini della rendicontazione delle somme liquidate, gli
enti locali sono tenuti a trasmettere alle prefetture competenti, entro
sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario o dal
completamento dell'intervento, una dettagliata relazione sulle attivit
svolte e sulle spese sostenute.
DPR 303/2004 *
Decreto del
Presidente della Repubblica 16
Settembre 2004, n. 303, e successive modificazioni, Regolamento
relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato
TESTO VIGENTE
ALLĠINIZIO DELLA XVI LEGISLATURA |
MODIFICHE APPORTATE
DURANTE LA XVI LEGISLATURA L. 125/2008 |
|
|
Art.
1. |
|
Definizioni |
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|
|
1.
Ai fini del presente regolamento si intende per: |
|
a) Çtesto unicoÈ: il testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni; |
|
b) ÇdecretoÈ: il decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni; |
|
c) Çrichiedente asiloÈ: lo
straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato, ai
sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status
dei rifugiati, resa esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722,
e modificata dal Protocollo di New York del 3l gennaio 1967; |
|
d) Çdomanda di asiloÈ: la domanda
di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della citata
Convenzione di Ginevra; |
|
e) ÇcentriÈ: i centri di
identificazione istituiti ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del
predetto decreto-legge; |
|
f) ÇCommissione territorialeÈ: la
Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato; |
|
g) ÇCommissione nazionaleÈ: la
Commissione nazionale per il diritto di asilo; |
|
h) ÇProcedura semplificataÈ: la
procedura prevista dall'articolo 1-ter del citato decreto-legge; |
|
i) ÇACNURÈ: l'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati; |
|
l) Çminore non accompagnatoÈ: il
minore degli anni 18, apolide o di cittadinanza di Stati estranei all'Unione
europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo
di assistenza e rappresentanza legale. |
|
|
|
|
|
Art.
2. |
|
Istruttoria
della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato |
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|
|
1. L'ufficio di polizia di
frontiera che riceve la domanda d'asilo prende nota delle generalita'
fornite dal richiedente asilo, lo invita ad eleggere domicilio e, purche'
non sussistano motivi ostativi, lo autorizza a recarsi presso la questura
competente per territorio, alla quale trasmette, anche in via informatica,
la domanda redatta su moduli prestampati. Ove l'ufficio di polizia di
frontiera non sia presente nel luogo di ingresso sul territorio nazionale,
si intende per tale l'ufficio di questura territorialmente competente.
Alle operazioni prende parte, ove possibile, un interprete della lingua
del richiedente. Nei casi in cui il richiedente e' una donna, alle
operazioni partecipa personale femminile. |
|
2. La questura, ricevuta la domanda
di asilo, che non ritenga irricevibile ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
del decreto, redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente, su
appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e'
allegata la documentazione eventualmente presentata o acquisita d'ufficio.
Del verbale sottoscritto e della documentazione allegata e' rilasciata
copia al richiedente. |
|
3. Salvo quanto previsto
dall'articolo 1-ter, comma 5, del decreto, la questura avvia le procedure
sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di
asilo presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea. |
|
4. Il questore, quando ricorrono le
ipotesi previste dall'articolo 1-bis del decreto, dispone l'invio del
richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero, unicamente quando
ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), del
decreto, nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Negli altri
casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile
fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di
rifugiato presso la competente Commissione territoriale. |
4. Il questore, quando ricorrono le
ipotesi previste dall'articolo 1-bis del decreto, dispone l'invio del
richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero, unicamente quando
ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), del
decreto, nel centro di identificazione ed espulsione[76]. Negli altri casi rilascia un permesso di
soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della
procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente
Commissione territoriale. |
5. Qualora la richiesta di asilo
sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve
sospende il procedimento, da' immediata comunicazione della richiesta al
Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 346 e seguenti del
codice civile, nonche' di quelli relativi all'accoglienza del minore e
informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. Il tutore, cosi' nominato, conferma la domanda
di asilo e prende immediato contatto con la competente questura per la
riattivazione del procedimento. In attesa della nomina del tutore,
l'assistenza e accoglienza del minore sono assicurate dalla pubblica
autorita' del Comune ove si trova. I minori non accompagnati non possono
in alcun caso essere trattenuti presso i centri di identificazione o di
permanenza temporanea. |
5. Qualora la richiesta di asilo
sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorita' che la riceve
sospende il procedimento, da' immediata comunicazione della richiesta al
Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini
dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 346 e seguenti del
codice civile, nonche' di quelli relativi all'accoglienza del minore e
informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali. Il tutore, cosi' nominato, conferma la domanda
di asilo e prende immediato contatto con la competente questura per la
riattivazione del procedimento. In attesa della nomina del tutore,
l'assistenza e accoglienza del minore sono assicurate dalla pubblica
autorita' del Comune ove si trova. I minori non accompagnati non possono
in alcun caso essere trattenuti presso i centri di identificazione o di identificazione
ed espulsione[77]. |
6. La questura consegna al
richiedente asilo un opuscolo redatto dalla Commissione nazionale secondo
le modalita' di cui all'articolo 4, in cui sono spiegati: |
|
a) le fasi della procedura per il
riconoscimento dello status di rifugiato; |
|
b) i principali diritti e doveri
del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia; |
|
c) le prestazioni sanitarie e di
accoglienza per il richiedente asilo e le modalita' per richiederle; |
|
d) l'indirizzo ed il recapito
telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei
rifugiati e dei richiedenti asilo; |
|
e) le modalita' di iscrizione del
minore alla scuola dell'obbligo, l'accesso ai servizi finalizzati
all'accoglienza del richiedente asilo, sprovvisto di mezzi di
sostentamento, erogati dall'ente locale, le modalita' di acceso ai corsi
di formazione e riqualificazione professionale, la cui durata non puo'
essere superiore alla durata della validita' del permesso di soggiorno. |
|
|
|
|
|
Art.
3. |
|
Trattenimento
del richiedente asilo |
|
|
|
1. Il provvedimento con il quale il
questore dispone l'invio del richiedente asilo nei centri di
identificazione e' sinteticamente comunicato all'interessato secondo le
modalita' di cui all'articolo 4. Nelle ipotesi di trattenimento, previste
dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto, il provvedimento stabilisce il
periodo massimo di permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni
caso non superiore a venti giorni. |
|
2. Al richiedente asilo inviato nel
centro e' rilasciato, a cura della questura, un attestato nominativo che
certifica la sua qualita' di richiedente lo status di rifugiato presente
nel centro di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e
assistenza. |
2. Al richiedente asilo inviato nel
centro e' rilasciato, a cura della questura, un attestato nominativo che
certifica la sua qualita' di richiedente lo status di rifugiato presente
nel centro di identificazione ovvero nel centro di identificazione ed
espulsione[78]. |
3. Con la comunicazione di cui al
comma 1, il richiedente asilo e' altresi' informato: |
|
a) della possibilita' di contattare
l'ACNUR in ogni fase della procedura; |
|
b) della normativa del presente
regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro. |
|
4. Allo scadere del periodo
previsto per la procedura semplificata ai sensi dell'articolo 1-ter del
decreto e qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere
del termine previsto al comma 1, o, comunque, cessata l'esigenza che ha
imposto il trattenimento previsto dall'articolo 1-bis, comma 1, del
decreto, al momento dell'uscita dal centro e' rilasciato all'interessato
un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla
definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato
presso la competente Commissione territoriale. |
|
|
|
|
|
Art.
4. |
|
Comunicazioni |
|
|
|
1. Le comunicazioni al richiedente
asilo concernenti il procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato
sono rese in lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile, in
lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata
dall'interessato. |
|
|
|
|
|
Art.
5. |
|
Istituzione
dei centri di identificazione |
|
|
|
1. Sono istituiti sette centri di
identificazione nelle province individuate con decreto del Ministro
dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le regioni e le province
autonome interessate, che si esprimono entro trenta giorni. |
|
2. Qualora ne ravvisi la
necessita', il Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo' disporre,
anche temporaneamente, l'istituzione di nuovi centri o la chiusura di
quelli esistenti, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1. |
|
3. Le strutture allestite ai sensi
del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29
dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate alle finalita' di cui al
comma 1 mediante decreto del Ministro dell'interno. |
|
|
|
|
|
Art.
6. |
|
Apprestamento
dei centri di identificazione |
|
|
|
1. Per l'apprestamento dei centri
di identificazione, il Ministero dell'interno puo' disporre, previa
acquisizione di studi di fattibilita' e progettazione tecnica: |
|
a) acquisizioni in proprieta',
anche tramite locazione finanziaria, nonche' locazione di aree o edifici; |
|
b) costruzione, allestimenti,
riadattamenti e manutenzioni di edifici o aree; |
|
c) posizionamento di padiglioni
anche mobili ed ogni altro intervento necessario alla realizzazione di
idonea struttura. |
|
2. Nell'ambito del centro sono
previsti idonei locali per l'attivita' della Commissione territoriale di
cui all'articolo 12, nonche' per le visite ai richiedenti asilo, per lo
svolgimento di attivita' ricreative o di studio e per il culto. |
|
|
|
|
|
Art.
7. |
|
Convenzione
per la gestione del centro |
|
|
|
1. Il prefetto della provincia in
cui e' istituito il centro puo' affidarne la gestione, attraverso apposite
convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operino nel
settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel
settore dell'assistenza sociale. |
|
2. In particolare, nella
convenzione e' previsto: |
|
a) l'individuazione del direttore
del centro, da scegliere tra personale in possesso di diploma di
assistente sociale, rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali, o
diploma universitario di assistente sociale unitamente all'abilitazione
per l'esercizio della professione, con esperienza lavorativa di almeno un
quinquennio nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza
sociale; laurea in servizio sociale, unitamente all'abilitazione per
l'esercizio della professione; laurea specialistica in scienze del
servizio sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della
professione; laurea in psicologia unitamente all'abilitazione per
l'esercizio della professione e con esperienza lavorativa per almeno un
biennio nel settore dell'assistenza agli immigrati o nell'assistenza
sociale; |
|
b) il numero delle persone
necessarie, in via ordinaria, alla gestione del centro, forniti di
capacita' adeguate alle caratteristiche e alle esigenze dei richiedenti
asilo, nonche' alle necessita' specifiche dei minori e delle donne; |
|
c) le modalita' di svolgimento del
servizio di ricezione dei richiedenti asilo da ospitare nel centro e di
registrazione delle presenze; |
|
d) un costante servizio di
vigilanza e la presenza anche durante l'orario notturno e festivo del
personale ritenuto necessario per il funzionamento del centro; |
|
e) un servizio di interpretariato,
per almeno quattro ore giornaliere, per le esigenze connesse al
procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato ed in
relazione ai bisogni fondamentali degli ospiti del centro; |
|
f) un servizio di informazione
legale in materia di riconoscimento dello status di rifugiato; |
|
g) modalita' per la comunicazione
delle presenze giornaliere e degli eventuali allontanamenti non
autorizzati alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, al
Ministero dell'interno e alla Commissione territoriale; |
|
h) l'obbligo di riservatezza per il
personale del centro sui dati e le informazioni riguardanti i richiedenti
asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il
centro; |
|
i) le attivita' ed i servizi per
garantire il rispetto della dignita' ed il diritto alla riservatezza dei
richiedenti asilo nell'ambito del centro. |
|
3. La prefettura - Ufficio
territoriale del Governo dispone i necessari controlli su amministrazione
e gestione del centro e trasmette al Ministero dell'interno, alla regione,
alla provincia ed al comune, rispettivamente competenti, entro il mese di
marzo di ciascun anno, una relazione sull'attivita' effettuata nel centro
l'anno precedente. |
|
|
|
|
|
Art.
8. |
|
Funzionamento |
|
|
|
1. Nel rispetto delle direttive
impartite dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, il
direttore del centro di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) predispone
servizi al fine di assicurare una qualita' di vita che garantisca dignita'
e salute dei richiedenti asilo, tenendo conto delle necessita' dei nuclei
familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e
delle persone portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili,
anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel
paese di origine a discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Ove
possibile, dispone, sentito il questore, il ricovero in apposite strutture
esterne dei disabili e delle donne in stato di gravidanza. |
|
2. Il direttore del centro provvede
a regolare lo svolgimento delle attivita' per assicurare l'ordinata
convivenza e la migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti
asilo. |
|
3. Il prefetto adotta le
disposizioni relative alle modalita' e agli orari delle visite ai
richiedenti asilo e quelle relative alle autorizzazioni all'allontanamento
dal centro, prevedendo: |
|
a) un orario per le visite
articolato giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una ordinata
convivenza; |
|
b) visite da parte dei
rappresentanti dell'ACNUR e degli avvocati dei richiedenti asilo; |
|
c) visite di rappresentanti di
organismi e di enti di tutela dei rifugiati autorizzati dal Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 11; |
|
d) visite di familiari o di
cittadini italiani per i quali vi e' una richiesta da parte del
richiedente asilo, previa autorizzazione della prefettura - Ufficio
territoriale del Governo. |
|
|
|
|
|
Art.
9. |
|
Modalita'
di permanenza nel centro |
|
|
|
1. E' garantita, salvo il caso di
nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne durante le ore
notturne. |
|
2. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto, e' consentita, purche'
compatibile con l'ordinario svolgimento della procedura semplificata e
previa comunicazione al direttore del centro, l'uscita dal centro dalle
ore otto alle ore venti, nei confronti dei richiedenti asilo che non
versino nelle ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e
comma 2, lettera a), del decreto. Il competente funzionario prefettizio
puo' rilasciare al richiedente asilo, anche nelle ipotesi di cui
all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del
decreto, permessi temporanei di allontanamento per un periodo di tempo
diverso o superiore a quello indicato, secondo le disposizioni stabilite
ai sensi dell'articolo 8, comma 3, per rilevanti e comprovati motivi
personali, di salute o di famiglia o per comprovati motivi attinenti
all'esame della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato.
L'allontanamento deve, comunque, essere compatibile con i tempi della
procedura semplificata. Il diniego e' motivato e comunicato
all'interessato secondo le modalita' di cui all'articolo 4. |
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3. All'ingresso nel centro e'
consegnato al richiedente asilo un opuscolo informativo, redatto secondo
le modalita' di cui all'articolo 4, in cui sono sinteticamente indicate le
regole di convivenza e le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3,
unitamente all'indicazione dei tempi della procedura semplificata di cui
all'articolo 1-ter del decreto e alle conseguenze che l'articolo 1-ter,
comma 4, del decreto stesso prevede in caso di allontanamento non
autorizzato dal centro. |
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4. Le informazioni di cui al comma
3 possono essere richieste anche agli interpreti presenti nel centro. |
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Art.
10. |
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Assistenza
medica |
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1. Il richiedente asilo, presente
nel centro, ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o
comunque essenziali, ancorche' continuative per malattia o infortunio,
erogate dal Servizio sanitario ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del
testo unico in base a convenzioni stipulate, ove possibile, dal Ministero
dell'interno. |
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2. Servizi di prima assistenza
medico generica, per almeno quattro ore giornaliere, sono attivati nei
centri in cui siano presenti oltre 100 richiedenti asilo. |
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Art.
11. |
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Associazioni
ed enti di tutela |
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1. I rappresentanti delle
associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati, purche' forniti di
esperienza, dimostrata e maturata in Italia per almeno tre anni nel
settore, possono essere autorizzati dal prefetto della provincia in cui e'
istituito il centro all'ingresso nei locali adibiti alle visite,
realizzati nei centri di identificazione, durante l'orario stabilito. Il
prefetto concede l'autorizzazione che contiene l'invito a tenere conto
della tutela della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo. |
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2. Gli enti locali ed il servizio
centrale di cui all'articolo 1-sexies, comma 4, del decreto possono
attivare nei centri, previa comunicazione al prefetto, che puo' negare
l'accesso per motivate ragioni, servizi di insegnamento della lingua
italiana, di informazione ed assistenza legale, di sostegno
socio-psicologico nonche' di informazione su programmi di rimpatrio
volontario, nell'ambito delle attivita' svolte ai sensi dell'articolo
1-sexies del decreto. |
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Art.
12. |
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Individuazione
delle Commissioni territoriali |
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1. Ai sensi dell'art. 1-quater del
decreto, le Commissioni territoriali sono istituite presso le seguenti
prefetture - Uffici territoriali del Governo: |
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Gorizia
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni:
Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige; |
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Milano
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni:
Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna; |
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Roma
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lazio,
Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria; |
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Foggia
con competenza a conoscere delle domande presentate nella Regione Puglia; |
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Siracusa
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di
Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania; |
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Crotone
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni
Calabria, Basilicata; |
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Trapani
con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di
Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna. |
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2. Competente a conoscere delle
domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri di
identificazione o nei centri di permanenza temporanea e assistenza e' la
Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale e'
collocato il centro. Negli altri casi e' competente la Commissione nella
cui circoscrizione e' presentata la domanda. |
2. Competente a conoscere delle
domande presentate dai richiedenti asilo presenti nei centri di
identificazione o nei centri di identificazione ed espulsione[79] e' la Commissione territoriale nella cui
circoscrizione territoriale e' collocato il centro. Negli altri casi e'
competente la Commissione nella cui circoscrizione e' presentata la
domanda. |
3. I membri della Commissione
territoriale sono ammessi a seguire un apposito corso di preparazione
all'attivita', organizzato dalla Commissione nazionale per il diritto di
asilo. |
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4. Nella provincia in cui sono
istituiti il centro di identificazione e la Commissione territoriale, il
prefetto, ove ritenuto opportuno anche per la migliore razionalizzazione
delle risorse, puo' destinare idonei locali del centro a sede degli uffici
della Commissione territoriale. |
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Art.
13. |
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Convocazione |
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1. La convocazione per l'audizione
presso la Commissione territoriale e' comunicata all'interessato tramite
la questura territorialmente competente. Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto, se non e' stato possibile
eseguire la notifica della convocazione nonostante nuove ricerche
dell'interessato, particolarmente nel luogo del domicilio eletto e
dell'ultima dimora, la Commissione, dopo aver accertato che il permesso di
soggiorno rilasciato allo straniero per richiesta asilo e' scaduto e
l'interessato non ne ha richiesto il rinnovo, decide in ordine alla
domanda di asilo anche in assenza dell'audizione individuale, sulla base
della documentazione disponibile. |
|
2. L'audizione puo' essere rinviata
qualora le condizioni di salute del richiedente asilo, adeguatamente
certificate, non la rendano possibile ovvero qualora l'interessato
richieda ed ottenga il rinvio per gravi e fondati motivi. La mancata
presentazione all'audizione individuale non impedisce la decisione della
Commissione territoriale sulla domanda d'asilo. |
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Art.
14. |
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Audizione |
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1. La Commissione territoriale in
seduta non pubblica procede all'audizione del richiedente asilo.
Dell'audizione viene redatto verbale e ne viene consegnata copia allo
straniero unitamente a copia della documentazione da lui prodotta. |
|
2. Il richiedente puo' esprimersi
nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Se necessario la
Commissione nomina un interprete. |
|
3. La Commissione territoriale
adotta le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che
riguardano l'identita' e le dichiarazioni dei richiedenti lo status di
rifugiato, nonche' le condizioni dei soggetti di cui all'articolo 8, comma
1. Il richiedente asilo ha facolta' di farsi assistere da un avvocato. |
|
4. L'audizione dei minori richiedenti
asilo non accompagnati viene disposta dalla Commissione territoriale alla
presenza della persona che esercita la potesta' sul minore. In ogni caso
l'audizione del minore avviene alla presenza del genitore o del tutore e
puo' essere esclusa nei casi in cui la Commissione ritenga di aver
acquisito sufficienti elementi per una decisione positiva. |
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5. Il richiedente asilo puo'
inviare alla competente Commissione territoriale ed alla Commissione
nazionale per il diritto di asilo memorie e documentazione in ogni fase
del procedimento. |
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Art.
15. |
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Decisione |
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1. La Commissione territoriale e'
validamente costituita con la presenza di tutti i componenti previsti
dall'articolo 1-quater del decreto e delibera a maggioranza. |
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2. La Commissione territoriale,
entro i tre giorni feriali successivi alla data dell'audizione, adotta,
con atto scritto e motivato, una delle seguenti decisioni: |
|
a) riconosce lo status di rifugiato
al richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra; |
|
b) rigetta la domanda qualora il
richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione
di Ginevra; |
|
c) rigetta la domanda qualora il
richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione
di Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli
obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l'Italia
e' firmataria e, in particolare, dell'articolo 3 della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, chiede al questore
l'applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico. |
|
3. La decisione e' comunicata al
richiedente unitamente alle informazioni sulle modalita' di impugnazione
nonche', per le ipotesi di cui all'articolo 1-ter, comma 6, del decreto,
sulla possibilita' di chiedere il riesame e l'autorizzazione al prefetto a
permanere sul territorio nazionale. |
|
4. Allo straniero al quale sia
stato riconosciuto lo status di rifugiato la Commissione territoriale
rilascia apposito certificato sulla base del modello stabilito dalla
Commissione nazionale. |
|
5. Lo straniero al quale non sia
stato riconosciuto lo status di rifugiato e' tenuto a lasciare il
territorio dello Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di
soggiorno ad altro titolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
16, comma 1, il questore provvede, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del
testo unico, nei confronti dello straniero gia' trattenuto nel centro di
identificazione ovvero di permanenza temporanea e assistenza e, ai sensi
dell'articolo 13, comma 5, del testo unico, nei confronti dello straniero
cui era stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asilo. |
5. Lo straniero al quale non sia
stato riconosciuto lo status di rifugiato e' tenuto a lasciare il
territorio dello Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di
soggiorno ad altro titolo. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
16, comma 1, il questore provvede, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del
testo unico, nei confronti dello straniero gia' trattenuto nel centro di
identificazione ovvero di identificazione ed espulsione[80] e, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del testo
unico, nei confronti dello straniero cui era stato rilasciato il permesso
di soggiorno per richiesta di asilo. |
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Art.
16. |
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Riesame |
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1. Il richiedente trattenuto presso
uno dei centri di identificazione, di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del
decreto, puo' presentare, entro cinque giorni dalla decisione che rigetta
la domanda, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, richiesta
di riesame al Presidente della Commissione territoriale. In attesa della
decisione sul riesame l'interessato permane nel centro di identificazione. |
|
2. La richiesta di riesame ha ad
oggetto elementi sopravvenuti ovvero preesistenti, non adeguatamente
valutati in prima istanza, che siano determinanti al fine del
riconoscimento dello status di rifugiato. |
|
3. Entro tre giorni dalla data di
presentazione della richiesta di riesame, il Presidente della Commissione
territoriale chiede al Presidente della Commissione nazionale di
provvedere all'integrazione della Commissione territoriale con un
componente della Commissione nazionale. |
|
4. La Commissione territoriale
integrata puo' procedere ad una nuova audizione dell'interessato, ove
richiesto dallo stesso o dal componente della Commissione nazionale. La
Commissione decide con provvedimento motivato, comunicato all'interessato
nelle quarantotto ore successive e contro cui e' ammesso ricorso, nei
quindici giorni successivi alla comunicazione, al tribunale
territorialmente competente, che decide in composizione monocratica. |
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Art.
17. |
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Autorizzazione
a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso
giurisdizionale |
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1. Il richiedente asilo che ha
presentato ricorso al tribunale puo' chiedere al prefetto, competente ad
adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato, ai sensi
dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, a permanere sul territorio
nazionale fino alla data di decisione del ricorso. In tal caso il
richiedente e' trattenuto nel centro di permanenza temporanea ed
assistenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 del testo
unico. |
1. Il richiedente asilo che ha
presentato ricorso al tribunale puo' chiedere al prefetto, competente ad
adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato, ai sensi
dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, a permanere sul territorio
nazionale fino alla data di decisione del ricorso. In tal caso il
richiedente e' trattenuto nel centro di identificazione ed espulsione[81], secondo le disposizioni di cui all'articolo 14
del testo unico. |
2. La richiesta dell'autorizzazione
a permanere deve essere presentata per iscritto ed adeguatamente motivata
in relazione a fatti sopravvenuti, che comportino gravi e comprovati
rischi per l'incolumita' o la liberta' personale, successivi alla
decisione della Commissione territoriale ed a gravi motivi personali o di
salute che richiedono la permanenza dello straniero sul territorio dello
Stato. L'autorizzazione e' concessa qualora sussista l'interesse a
permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto
pericolo che il periodo d'attesa della decisione del ricorso possa essere
utilizzato dallo straniero per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento
di allontanamento dal territorio nazionale. |
|
3. La decisione del prefetto e'
adottata entro cinque giorni dalla presentazione in forma scritta e
motivata ed e' comunicata all'interessato nelle forme di cui all'articolo
4. In caso di accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le
modalita' di permanenza sul territorio, anche disponendo il trattenimento
dello straniero in un centro di identificazione o di accoglienza ed
assistenza. |
|
4. In caso di autorizzazione a
permanere sul territorio dello Stato, il questore rilascia un permesso di
soggiorno di durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel caso
che il prefetto ritenga che persistono le condizioni che hanno consentito
l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale. |
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Art.
18. |
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Commissione
nazionale per il diritto di asilo |
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1. La Commissione nazionale opera
presso il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno. |
|
2. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari
esteri, provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, alla nomina della Commissione nazionale ed alla sua
eventuale articolazione in piu' Sezioni. |
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|
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Art.
19. |
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Funzioni della Commissione
nazionale per il diritto d'asilo |
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1. Ai sensi dell'articolo
1-quinquies, comma 2, del decreto, la Commissione nazionale, nell'ambito
delle funzioni attribuitele dalla legge provvede: |
|
a) alla realizzazione di un centro
di documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei paesi di
origine dei richiedenti asilo, sulla base delle informazioni raccolte e
del suo continuo aggiornamento; |
|
b) all'individuazione di linee
guida per la valutazione delle domande di asilo, anche in relazione alla
applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico; |
|
c) alla collaborazione nelle
materie di propria competenza con il Ministero degli affari esteri, ed in
particolare con le Rappresentanze permanenti d'Italia presso le
organizzazioni internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e della
protezione dei diritti umani; |
|
d) alla collaborazione con gli
analoghi organismi dei Paesi membri dell'Unione europea; |
|
e) alla organizzazione di corsi di
formazione e di aggiornamento per i componenti delle Commissioni
territoriali; |
|
f) alla costituzione e
all'aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni
utili al monitoraggio delle richieste d'asilo; |
|
g) al monitoraggio dei flussi di
richiedenti asilo, anche al fine di proporre, ove sia ritenuto necessario,
l'istituzione di nuove Commissioni territoriali o di Commissioni
territoriali straordinarie; |
|
h) a fornire, ove necessario,
informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale
adozione del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 1, del testo
unico. |
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|
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Art.
20. |
|
Cessazioni
e revoche dello status di rifugiato |
|
|
|
1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies,
comma 2, del decreto, i casi di cessazione o revoca dello status di
rifugiato, di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, debitamente
istruiti dalle questure competenti per territorio, sono esaminati dalla
Commissione nazionale. |
|
2. La convocazione per l'audizione,
ove ritenuta necessaria, deve essere notificata all'interessato tramite la
questura competente per territorio. L'interessato puo', per motivi di
salute o per altri motivi debitamente certificati o documentati, chiedere
di essere convocato in altra data; non puo' essere chiesto piu' di un
rinvio. La Commissione decide entro trenta giorni dall'audizione. |
|
3. La Commissione decide sulla base
della documentazione in suo possesso nel caso in cui l'interessato non si
presenti all'audizione senza avere presentato richiesta di rinvio. |
|
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Art.
21. |
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Norma
transitoria |
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|
1. Le richieste di riconoscimento
dello status di rifugiato pendenti presso la Commissione centrale alla
data di entrata in vigore del presente regolamento sono decise, ai sensi
dell'articolo 34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo le
norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
maggio 1990, n. 136, da una speciale sezione della Commissione nazionale,
da istituire ai sensi dell'articolo 18, comma 2. |
|
2. Salvo quanto previsto dal comma
3, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal
centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. |
|
3. Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla nomina dei
componenti delle Commissioni territoriali, ai sensi dell'articolo 12, e
della Commissione nazionale, ai sensi dell'articolo 18. La Commissione
nazionale, nei trenta giorni successivi alla nomina, organizza, ai sensi
dell'articolo 19, comma 1, lettera e), il primo corso di formazione per i
componenti delle Commissioni territoriali e provvede, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'adozione
delle linee guida di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b). |
|
L. 91/1992 *
Legge 5 Febbraio 1992, n. 91, e successive modificazioni, Nuove norme sulla cittadinanza
Art. 1.
1.
E' cittadino per nascita:
a.
il figlio di padre o di madre cittadini;
b.
chi nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono
ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori
secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2.
E' considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel
territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra
cittadinanza.
Art.
2.
1.
Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la
minore et del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della
presente legge.
2.
Se il figlio riconosciuto o dichiarato maggiorenne conserva il proprio
stato di cittadinanza, ma pu dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o
dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del
provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla
filiazione.
3.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i
quali la paternit o maternit non pu essere dichiarata, purch sia stato
riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.
Art.
3.
1.
Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2.
La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati
prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3.
Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la
cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la
riacquisti.
4.
Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana.
Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore et
dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la
riacquisti, potr comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un
anno dalla revoca stessa.
Art.
4.
1.
Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli
ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita,
diviene cittadino:
a.
se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara
preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;
b.
se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e
dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;
c.
se, al raggiungimento della maggiore et, risiede legalmente da almeno due
anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal
raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.
2.
Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza
interruzioni fino al raggiungimento della maggiore et, diviene cittadino se
dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla
suddetta data.
Art.
5.
1.
Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la
cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno sei mesi nel
territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio,
se non vi stato scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti
civili e se non sussiste separazione legale.
Art.
6.
1.
Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:
a.
la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi
I, II e III, del codice penale;
b.
la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una
pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la
condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un
anno da parte di una autorit giudiziaria straniera, quando la sentenza sia
stata riconosciuta in Italia;
c.
la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla
sicurezza della Repubblica.
2.
Il riconoscimento della sentenza straniera richiesto dal procuratore
generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui
iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al
comma 1, lettera b).
3.
La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4.
L'acquisto della cittadinanza sospeso fino a comunicazione della sentenza
definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui
al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonch per il tempo in
cui pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera,
di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.
Art.
7.
1.
Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si
acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato,
presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorita'
consolare.[82]
2.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio
1991, n. 13.
Art.
8.
1.
Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui
all'articolo 7 ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6.
Ove si tratti di ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il
decreto emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza
respinta pu essere riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del
provvedimento.
2.
L'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza preclusa quando dalla
data di presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta
documentazione, sia decorso il termine di due anni.
Art.
9.
1.
La cittadinanza italiana pu essere concessa con decreto del Presidente
della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'interno:
a.
allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea
retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che nato nel
territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da
almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma
1, lettera c);
b.
allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede
legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni
successivamente alla adozione;
c.
allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque
anni alle dipendenze dello Stato;
d.
al cittadino di uno Stato membro delle Comunit europee se risiede
legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;
e.
all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio
della Repubblica;
f.
allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio
della Repubblica.
2.
Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la
cittadinanza pu essere concessa allo straniero quando questi abbia reso
eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse
dello Stato.
Art.
10.
1.
Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a
cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto
medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la
Costituzione e le leggi dello Stato.
Art.
11.
1.
Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera
conserva quella italiana, ma pu ad essa rinunciare qualora risieda o
stabilisca la residenza all'estero.
Art.
12.
1.
Il cittadino italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego
pubblico od una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un
ente internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio
militare per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato,
all'intimazione che il Governo italiano pu rivolgergli di abbandonare
l'impiego, la carica o il servizio militare.
2.
Il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero,
abbia accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica
pubblica, od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi
obbligato, ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde
la cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra.
Art.
13.
1.
Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:
a.
se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara
previamente di volerla riacquistare;
b.
se, assumendo o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello
Stato, anche all'estero, dichiara di volerla riacquistare;
c.
se dichiara di volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un
anno dalla dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica;
d.
dopo un anno dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio
della Repubblica, salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine;
e.
se, avendola perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare
l'impiego o la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o
da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero,
dichiara di volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da
almeno due anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato
l'impiego o la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante
l'intimazione di cui all'articolo 12, comma 1.
2. Non ammesso il
riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in
applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonch dell'articolo 12, comma 2.
3.
Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della
cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro
dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del
Consiglio di Stato. Tale inibizione pu intervenire entro il termine di un
anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.
Art.
14.
1.
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se
convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti
maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.
Art.
15.
1.
L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto
stabilito dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui
sono adempiute le condizioni e le formalit richieste.
Art.
16.
1.
L'apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica soggetto
alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili
ed agli obblighi del servizio militare.
2.
Lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le
condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni internazionali
equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della presente legge, con
esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare.
Art.
17.
1.
Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della
legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista
dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se
effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge[83].
2.
Resta fermo quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n.
151.
Art. 17-bis.
1. Il diritto alla cittadinanza italiana e' riconosciuto:
a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, gia'
residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente
ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a
Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25
novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10
novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle
condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di
cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del
Trattato di Osimo;
b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o
discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).
Art. 17-ter.
1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di
cui all'articolo 17-bis e' esercitato dagli interessati mediante la
presentazione di una istanza all'autorita' comunale italiana competente per
territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne
ricorrano i presupposti, all'autorita' consolare, previa produzione da parte
dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con
circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero
degli affari esteri[84].
2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere
comuque allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della
cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello
Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza
dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis.
3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere
comuque allegata la seguente documentazione:
a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di
discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente;
b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del
diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis,
attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo
ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti
parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica
jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo
17-bis;
c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della
lingua e della cultura italiane dell'istante.
Art.
18.
(...)
Art.
19.
1.
Restano salve le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla
trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di
riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai
sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed
associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.
Art.
20.
1.
Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito
anteriormente alla presente legge non si modifica se non per fatti
posteriori alla data di entrata in vigore della stessa.
Art.
21.
1.
Ai sensi e con le modalit di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana
pu essere concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino
italiano prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n.
184, e che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno
sette anni dopo l'affiliazione.
Art.
22.
1.
Per coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
abbiano gi perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della
legge 13 giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare.
Art.
23.
1.
Le dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la
rinunzia alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla
presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il
dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in
caso di residenza all'estero, davanti all'autorit diplomatica o consolare
del luogo di residenza.
2.
Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonch gli atti o i provvedimenti
attinenti alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della
cittadinanza italiana vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di
essi viene effettuata annotazione a margine dell'atto di nascita.
Art.
24.
(...)
Art.
25.
1.
Le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono
emanate, entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del
Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli
affari esteri e dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia.
Art.
26.
1.
Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n.
108, il regio decreto-legge 1Ŭ dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge
4 aprile 1935, n. 517, l'articolo 143- ter del codice civile, la legge 21
aprile 1983, n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la
legge 15 maggio 1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la
presente legge.
2.
E' soppresso l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo,
della legge 21 aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge
15 maggio 1986, n. 180.
3.
Restano salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.
Art.
27.
1.
La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
L. 379/2000 *
Legge 14 dicembre 2000, n. 379,
Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone
nate e gia' residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e
ai loro discendenti
Art. 1.
1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2,
originarie dei territori che sono appartenuti all'Impero austro-ungarico
prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al
presente comma comprendono:
a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;
b) i territori gia' italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:
1) del trattato di pace fra l'Italia e le Potenze alleate ed
associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia
con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947,
n. 1430;
2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica
socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975,
ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n.
73.
2. Alle persone nate e gia' residenti nei territori di cui al
comma 1 ed emigrate all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica
austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonche' ai loro discendenti, e'
riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in
tal senso con le modalita' di cui all'articolo 23 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. E' abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n.
91.
Art. 2.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L. 51/2006 *
Legge 23 Febbraio 2006, n. 51, Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di
termini, nonche' conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi
all'esercizio di deleghe legislative
(Disposizioni rilevanti)
Art. 28-bis.
Riconoscimento della cittadinanza italiana agli emigrati dai
territori attualmente italiani, gia' austroungarici, e ai loro discendenti
1. Per le persone di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 14 dicembre 2000, n. 379, il termine di cinque anni di cui al
comma 2 del medesimo articolo 1 e' prorogato di ulteriori cinque anni.
DPR 572/1993
*
Decreto del
Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di
esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla
cittadinanza
Art. 1
Definizioni
1. Nel presente
regolamento la legge 5 febbraio 1992, n. 91, e' indicata con la
denominazione "legge".
2. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana:
a. si considera legalmente
residente nel territorio dello stato chi vi risiede avendo soddisfatto le
condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di
soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione
anagrafica;
b.
si considera che abbia prestato effettivamente servizio militare chi
abbia compiuto la ferma di leva nelle forze armate italiane o la prestazione
di un servizio equiparato a quello militare, a condizione che queste siano
interamente rese, salvo che il mancato completamento dipenda da sopravvenute
cause di forza maggiore riconosciute dalle autorit competenti;
c. salvi i casi nei quali la
legge richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico
impiego, si considera cha abbia prestato servizio alle dipendenze dello
stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con
retribuzione a carico del bilancio dello stato.
Art. 2
Acquisto della cittadinanza per nascita nel territorio dello stato
1. Il figlio, nato in Italia da genitori stranieri, non acquista la
cittadinanza italiana per nascita ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b),
della legge, qualora l'ordinamento del paese di origine dei genitori preveda
la trasmissione della cittadinanza al figlio nato all'estero, eventualmente
anche subordinandola ad una dichiarazione di volonta' da parte dei genitori
o legali rappresentanti del minore, ovvero all'adempimento di formalita'
amministrative da parte degli stessi.
Art. 3
Dichiarazione di volont
1. la dichiarazione di volonta' rivolta all'acquisto della
cittadinanza di cui all'art. 2, comma 2, della legge deve essere corredata
della seguente documentazione:
a. atto di nascita;
b. atto di riconoscimento
o copia autentica della sentenza con cui viene dichiarata la paternita' o
maternita', ovvero copia autentica della sentenza che dichiara efficace in
Italia la pronuncia del giudice straniero,ovvero copia autentica della
sentenza con cui viene riconosciuto il diritto al mantenimento o agli
alimenti;
c. certificato di cittadinanza del genitore.
2. La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 1, lettere
b) e c), della legge deve essere corredata della seguente documentazione:
a. atto di nascita;
b. certificato di cittadinanza italiana per nascita del padre o della
madre o di uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado;
c. documentazione relativa alla residenza, ove richiesta.
3. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lettera c), della legge l'interessato deve aver risieduto
legalmente in Italia senza interruzioni nell'ultimo biennio antecedente il
conseguimento della maggiore eta' e sino alla data della dichiarazione di
volonta'.
4. La dichiarazione di volonta' di cui all'art. 4, comma 2, della
legge deve essere corredata della seguente documentazione:
a. atto di nascita;
b. documentazione
relativa alla residenza.
Art. 4[85]
Istanze per l'acquisto della cittadinanza
1. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 7 della legge dallo
straniero o apolide, coniugato con cittadino italiano, deve essere
corredata, oltre che dai documenti necessari a dimostrare che egli si trova
nelle condizioni previste dall'art. 5 della stessa legge, anche dei seguenti
altri documenti:
A) atto di nascita;
B) estratto per riassunto dai registri di matrimonio rilasciato
dal comune italiano presso il quale e' stato iscritto o trascritto l'atto;
C) certificazione penale rilasciata dagli stati stranieri di
origine e di residenza;
D) certificato di situazione di famiglia o documentazione
equipollente.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere trasmessa al
ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
3. L'istanza prodotta ai sensi dell'art. 9 della legge dallo
straniero o apolide che vuole ottenere la cittadinanza deve essere
presentata, per il tramite del prefetto della provincia di residenza, al
ministero dell'interno e corredata, oltre che dei documenti necessari a
dimostrare che egli si trova in una delle condizioni previste dal detto
articolo, dei seguenti altri:
A) atto di nascita;
B) certificato di situazione di famiglia;
C) certificazione penale rilasciata dagli stati di origine e di
residenza.
4. L'istanza di cui al comma 3 deve essere trasmessa al
ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data della presentazione.
5. E' facolta' del ministero dell'interno di richiedere, a
seconda dei casi, altri documenti.
6. Quando la legge prescinde dal requisito della residenza
attuale in italia, la domanda ed i documenti devono essere presentati dallo
straniero o apolide richiedente la cittadinanza all'autorita' diplomatica o
consolare italiana competente in relazione alla localita' straniera di
residenza, che li trasmette entro trenta giorni al ministero dell'interno.
7. Le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di cui
all'art. 9 della legge devono permanere sino alla prestazione del giuramento
di cui all'art. 10 della legge.
Art. 5
Reiezione delle istanze di concessione
1. L'autorita' competente a respingere con proprio provvedimento
motivato l'istanza prodotta ai sensi dell'art.9 e' il ministro dell'interno.
2. L'istanza di cui al comma 1 puo' essere riproposta dopo un anno
dall'emanazione del provvedimento stesso.
Art. 6
Riconoscimento della sentenza straniera di condanna
1. Ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 6 della legge, il
procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di condanna si
considera pendente con la formale richiesta da parte del ministero
dell'interno al ministero degli affari esteri per l'avvio della procedura
necessaria ad ottenere copia della sentenza stessa.
Art. 7[86]
Notifica e giuramento
1. La notifica del decreto di conferimento della cittadinanza
deve essere effettuata dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 23 della
legge entro novanta giorni dalla ricezione del decreto medesimo.
2. Il giuramento di cui all'art. 10 della legge deve essere
prestato entro sei mesi dalla notifica all'intestatario del decreto di cui
agli articoli 7 e 9 della legge.
3. Il giuramento di cui al comma 2 deve essere prestato, in
italia, dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza e,
all'estero, dinanzi all'autorita' diplomatica o consolare italiana
competente per la localita' straniera di residenza, la quale rilascia
all'interessato copia del verbale di giuramento e trasmette copia di questo
e del decreto di concessione all'ufficiale dello stato civile del comune
della repubblica competente secondo le norme dell'ordinamento dello stato
civile.
4. L'ufficiale dello stato civile dinanzi al quale e' stato
prestato il giuramento, o al quale e' stata trasmessa copia del verbale di
cui al comma 3, provvede per la trascrizione e l'annotazione del decreto
negli atti dello stato civile e ne da' immediata notizia al ministero
dell'interno.
5. Trascorsi sei mesi dalla data della notifica del decreto,
l'interessato non e' ammesso a prestare giuramento se non dimostri, con la
produzione di nuovi documenti al ministero dell'interno, la permanenza dei
requisiti in base ai quali gli fu accordata la cittadinanza.
6. Il giuramento deve essere preceduto dal pagamento della
tassa di concessione governativa e dell'imposta di bollo assolta a norma
delle vigenti disposizioni in materia.
Art. 8
Rinuncia alla cittadinanza
1. All'estero, la rinuncia alla cittadinanza deve farsi dinanzi
all'autorita' diplomatica o consolare italiana competente per il luogo dove
il rinunziante risiede. questa la iscrive in apposito registro e ne rimette
immediatamente copia al ministero dell'interno ed al comune competente,
secondo le norme dell'ordinamento dello stato civile per la trascrizione e
l'annotazione a margine dell'atto di nascita.
2. In Italia, la rinuncia alla cittadinanza italiana deve essere
fatta dinanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza.
3. La dichiarazione di rinuncia deve essere corredata della seguente
documentazione:
a. atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto
risulta iscritto o trascritto;
b. certificato di cittadinanza italiana;
c. documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera;
d. documentazione relativa alla residenza all'estero, ove richiesta.
Art. 9
Decreto di intimazione
1. L'intimazione di cui all'art. 12, comma 1, della legge e' fatta
con decreto del ministro dell'interno ed ha effetto dal giorno della
notificazione all'interessato.
2. Perde la cittadinanza, dal giorno successivo al termine fissato
dal decreto di intimazione, chi non ha abbandonato, entro il termine medesimo,
l'impiego o la carica accettati da uno stato, da un ente pubblico estero o
da un ente internazionale, ovvero il servizio militare per uno stato estero.
Art. 10
Riacquisto della cittadinanza
1. Le dichiarazioni di riacquisto di cui agli articoli 13 e 17 della
legge devono essere corredate della seguente documentazione:
a. atto di nascita rilasciato dal comune presso il quale detto atto
risulta iscritto o trascritto;
b. documentazione da cui risulti il trascorso possesso della
cittadinanza italiana;
c. documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera,
ovvero allo status di apolidia;
d. certificato di situazione di famiglia o documentazione
equipollente.
Art. 11
Inibizione al riacquisto
1. Agli effetti dell'art. 13, comma 1, lettera e), della legge la
prova di aver abbandonato l'impiego o la carica accettati da uno stato, da
un ente pubblico estero o da un ente internazionale, nonche' il servizio
militare per uno stato estero deve essere data al ministero dell'interno.
2. Il decreto di inibizione che impedisce il verificarsi del
riacquisto della cittadinanza nonostante l'adempimento delle condizioni
stabilite dal comma 1, lettere c), d) ed e), dell'art. 13 della legge viene
trasmesso al competente ufficiale dello stato civile per la trascrizione e
l'annotazione a margine dell'atto di nascita.
3. ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge il
sindaco e' tenuto a dare comunicazione al prefetto della provincia, nel cui
territorio e' compreso il comune, delle generalita' degli ex connazionali
iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, entro trenta giorni
dalla loro iscrizione.
Art. 12
Acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 della legge l'acquisto
della cittadinanza, da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista
la cittadinanza italiana, si verifica se essi convivono con il genitore alla
data in cui quest'ultimo acquista o riacquista la cittadinanza.
2. La convivenza deve essere stabile ed effettiva ed opportunamente
attestata con idonea documentazione.
Art. 13
Decorrenza dell'acquisto e del riacquisto della cittadinanza
1. In applicazione dell'art. 15 della legge, l'acquisto od il
riacquisto della cittadinanza, di cui agli articoli 4,comma 1, lettera a), e
13, comma 1, lettera a), della legge, decorrono dal giorno successivo a
quello del congedamento.
Art. 14
Dichiarazioni di cittadinanza
1. Le dichiarazioni per l'elezione, l'acquisto, il riacquisto e
la rinuncia alla cittadinanza devono essere corredate, oltre che della
documentazione rispettivamente indicata negli articoli 3, 8 e 10, anche di
eventuali altri documenti necessari a dimostrare che il dichiarante si trova
nelle condizioni previste dalla legge.[87]
2. Qualora le dichiarazioni di cui al comma 1 non siano
corredate della documentazione prescritta, nel riceverle l'ufficiale dello
stato civile o l'autorita' diplomatica o consolare competente invita
l'interessato a produrre detta documentazione.[88]
3. La rinuncia alla cittadinanza ai sensi degli articoli 3,
comma 4, 13, comma 1, lettera d), e 14 della legge consente di poter
successivamente acquistare la cittadinanza soltanto in applicazione degli
articoli 5 e 9 della legge.
4. Ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma 1, della
legge, le dichiarazioni di cui al comma 1 e la prestazione del giuramento di
cui all'art. 10 della legge devono, in Italia, essere rese dinanzi
all'ufficiale dello stato civile del comune dove l'interessato risiede o
intende stabilire la residenza, ove questa sia stata indicata e non ancora
definita la relativa procedura.[89]
Art. 15
Sanzioni amministrative
1. L'autorita' competente ad applicare la sanzione amministrativa di
cui all'art. 24 della legge e', per il cittadino italiano residente in Italia,
il prefetto della provincia nel cui territorio e' compreso il comune di
residenza e,per il cittadino italiano residente all'estero, il prefetto
della provincia nel cui territorio e' compreso il comune nei cui registri
deve essere trascritta, ai sensi dell'ordinamento dello stato civile, la
dichiarazione prevista dal medesimo art. 24 della legge.
Art. 16
Adempimenti relativi allo stato civile
1. L'ufficiale dello stato civile che ha iscritto la dichiarazione
dell'interessato, volta all'acquisto, alla perdita, al riacquisto o al
mancato riacquisto della cittadinanza, trasmette copia della dichiarazione
medesima e della documentazione che la correda all'autorita' competente ad
accertare la sussistenza delle condizioni che la legge stabilisce per il prodursi
degli effetti anzidetti.
2. L'autorita' competente, ai sensi del comma 1, e' il sindaco del
comune in cui la dichiarazione e' stata iscritta, nelle ipotesi previste
dagli articoli 2, commi 2 e 3; 3, comma 4; 4, comma 1, lettera c); 4, comma
2;11; 13, comma 1,lettere c) e d); 14 e 17 della legge.
3. Quando la dichiarazione, con la documentazione che la correda, e'
stata ricevuta dall'autorita' diplomatica o consolare, e' questa competente,
nelle ipotesi previste nel comma 2, ad operare l'accertamento della
sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge.
4. In ogni altra ipotesi, diversa da quelle menzionate nel comma 2,
in cui pure sia prevista una dichiarazione dell'interessato, competente
all'accertamento e' il ministero dell'interno, al quale l'ufficiale dello
stato civile o l'autorita' diplomatica o consolare trasmettono copia della
dichiarazione ricevuta dall'interessato e della documentazione da questi
prodotta.
5. L'autorita' diplomatica o consolare, nei casi in cui provvede
direttamente all'accertamento, trasmette all'ufficiale dello stato civile
individuato ai sensi dell'art. 63, secondo comma, del regio decreto 9 luglio
1939, n. 1238, copia della dichiarazione ricevuta e comunicazione dell'esito
dell'accertamento. il sindaco, nei casi di sua competenza, trasmette
all'ufficiale dello stato civile comunicazione dell'esito
dell'accertamento.analogamente provvede il ministero dell'interno nei
riguardi dell'ufficiale dello stato civile che gli ha inviato gli atti;
quando questi gli sono pervenuti dall'autorita' diplomatica o consolare,
trasmette all'ufficiale dello stato civile individuato ai sensi del citato
art. 63, anche copia della dichiarazione dell'interessato.
6. L'ufficiale dello stato civile provvede per la trascrizione della
dichiarazione nei registri di cittadinanza quando essa non sia stata a lui
resa. provvede altresi' per la trascrizione nei medesimi registri della
comunicazione ricevuta circa l'esito dell'accertamento e per l'annotazione
nell'atto di nascita dell'interessato della dichiarazione gia' iscritta o
trascritta e della comunicazione anzidetta.
7. La trasmissione degli atti e delle comunicazioni indicati nel
presente articolo deve essere effettuata senza indugio. l'accertamento circa
la sussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per l'acquisto, la
perdita, il riacquisto, il mancato riacquisto della cittadinanza deve essere
compiuto dall'autorita' competente entro centoventi giorni dalla ricezione
degli atti.
8. Ad esclusione delle ipotesi previste dall'art. 1 della legge e di
quelle in cui sia richiesta una dichiarazione dell'interessato, il sindaco,
sulla base delle risultanze dello stato civile ed anagrafiche, emette
attestazione dell'acquisto, dalla perdita o del riacquisto della
cittadinanza da persone residenti nel comune o iscritte all'aire del comune
e la trasmette, ai fini della trascrizione nei registri di cittadinanza e
dell'annotazione nell'atto di nascita, all'ufficiale dello stato civile.
9. La certificazione di cittadinanza e' rilasciata, sulla base delle
risultanze dello stato civile ed anagrafiche,in Italia dal sindaco del
comune di residenza degli interessati e all'estero dall'autorita'
diplomatica o consolare competente per territorio. non possono essere
rilasciati certificati o documenti che abbiano per presupposto l'essersi
prodotto uno degli effetti previsti dalla legge senza che sia stata
previamente accertata dall'autorita' competente la sussistenza di tutte le
condizioni stabilite perche' tale effetto si sia prodotto
Art. 17
Certificazione della condizione d'apolidia
1. Il ministero dell'interno puo' certificare la condizione di
apolidia, su istanza dell'interessato corredata della seguente
documentazione:
a. atto di nascita;
b. documentazione relativa alla residenza in Italia;
c. ogni documento idoneo a dimostrare lo stato di apolide.
2. E' facolta' del ministero dell'interno di richiedere, a seconda
dei casi, altri documenti.
Art. 18
Regime transitorio delle rinunce al riacquisto
1. Le dichiarazioni di rinuncia al riacquisto di cui all'art. 13,
comma 1, lettera d), della legge possono essere rese alla competente
autorita' entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento qualora effettuate da coloro i quali, non avendo ancora
riacquistato la cittadinanza secondo le disposizioni di cui all'art. 9,
primo comma, n. 3, dell'abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, abbiano
maturato o maturino nel termine predetto il periodo di residenza previsto
dal citato art. 13, comma 1, lettera d).
Art. 19
Abrogazione di norme
1. E' abrogato il regio decreto 2 agosto 1912, n. 949, dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento.
DPR 362/1994 *
Decreto del
Presidente della Repubblica 18
Aprile 1994, n. 362, Regolamento recante disciplina
dei procedimenti ai acquisto della cittadinanza italiana
Articolo 1
Presentazione della domanda
1. L'istanza per l'acquisto o la concessione della cittadinanza
italiana, di cui all'articolo 7 ed all'articolo 9 della legge 5 febbraio
1992, n. 91, si presenta al prefetto competente per territorio in relazione
alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti,
all'autorita' consolare.
2. Nell'istanza devono essere indicati i presupposti in base ai quali
l'interessato ritiene di aver titolo all'acquisto o alla concessione della
cittadinanza.
3. L'istanza dev'essere corredata della seguente documentazione, in
forma autentica:
a) estratto dell'atto di nascita, o equivalente;
b) stato di famiglia;
c) documentazione relativa alla cittadinanza dei genitori,
limitatamente all'ipotesi in cui trattisi di elemento rilevante per
l'acquisto della cittadinanza;
d) certificazioni dello stato estero, o degli stati esteri, di
origine e di residenza, relative ai precedenti penali ed ai carichi penali
pendenti;
e) certificato penale dell'autorita' giudiziaria italiana;
f) certificato di residenza;
g) copia dell'atto di matrimonio o estratto per riassunto del
registro dei matrimoni, limitatamente all'ipotesi di acquisto della
cittadinanza per matrimonio.
4. Ai fini della concessione, di cui all'articolo 9 della legge 5
febbraio 1992, n. 91, il ministro dell'interno e' autorizzato ad emanare,
con proprio decreto, disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori
documenti.
Articolo 2
Istruttoria
1. L'autorita' che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 1 ne
trasmette in ogni caso immediatamente copia al ministero dell'interno, ed
entro trenta giorni dalla presentazione, salvo il caso previsto dal comma 2,
inoltra al ministero stesso la relativa documentazione con le proprie
osservazioni.
2. Nel caso di incompletezza o irregolarita' della domanda o della
relativa documentazione, entro trenta giorni l'autorita' invita il
richiedente ad integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni
ed i termini del procedimento restano interrotti fino all'adempimento.
3. Una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto richiesto,
l'autorita' procede a norma del comma 1, seconda parte. qualora
l'adempimento risulti insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia
a sua volta irregolare, l'autorita' dichiara inammissibile l'istanza, con
provvedimento motivato, dandone comunicazione all'interessato ed al
ministero.
Articolo 3
Definizione del procedimento
1. Per quanto previsto dagli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990, n. 241, il termine per la definizione dei procedimenti di cui al
presente regolamento e' di settecentotrenta giorni dalla data di
presentazione della domanda.
Articolo 4
Comunicazioni e notificazioni
1. Ai fini previsti dall'articolo 7 del regolamento emanato con
decreto del presidente della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, il decreto
del ministro e' immediatamente trasmesso all'autorita' che ha ricevuto la
domanda. Quest'ultima ne cura la notifica all'interessato, entro i
successivi quindici giorni.
Articolo 5
Disposizioni sul termine
1. Il ministro dell'interno, entro quindici giorni dall'entrata in
vigore del presente regolamento, provvede alla modifica del decreto
ministeriale 2 febbraio 1993, n. 284, di attuazione degli articoli 2 e 4
della legge 7 agosto 1990, n. 241, indicando i termini previsti dal presente
regolamento. 2. resta salva la facolta' del ministro, ai sensi dell'articolo
2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di stabilire ulteriori riduzioni dei
termini.
Articolo 6
Verifiche periodiche
1. Il ministro dell'interno verifica periodicamente la funzionalita',
la trasparenza e la speditezza dei procedimenti disciplinati dal presente
regolamento e adotta tutte le misure di propria competenza per l'adeguamento
della relativa disciplina ai principi ed alle disposizioni delle leggi 7
agosto 1990, n. 241, e 24 dicembre 1993, n. 537, e del presente regolamento.
2. I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito
ad esse sono illustrate in un'apposita relazione che viene inviata, entro il
31 marzo di ogni anno, alla presidenza del consiglio dei ministri -
dipartimento della funzione pubblica.
Articolo 7
Disposizioni transitorie
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, per i
procedimenti gia' in corso, iniziano a decorrere i termini previsti dal
regolamento stesso, purche' piu' favorevoli per l'interessato rispetto a
quelli indicati dalle norme previgenti.
Articolo 8
Norme abrogate
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente
regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5
febbraio 1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto
del presidente della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572.
Articolo 9
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la
sua pubblicazione nella gazzetta ufficiale della repubblica.
L. 228/2003 *
Legge 11 Agosto 2003, n. 228,
Misure contro la tratta di persone
Articolo 1
(Modifica dell'articolo 600 del codice penale).
1. L'articolo 600 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art.. 600. - (Riduzione o mantenimento in schiavit o in servit). -
Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto
di propriet ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di
soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali
ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo
sfruttamento, e' punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione
o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta e'
attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorit o
approfittamento di una situazione di inferiorit fisica o psichica o di una
situazione di necessit, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro
o di altri vantaggi a chi ha autorit sulla persona. La pena e' aumentata da
un terzo alla met se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno
di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della
prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di
organi".
Articolo 2
(Modifica dell'articolo 601 del codice penale).
1. L'articolo 601 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Articolo 601. - (Tratta di persone). - Chiunque commette tratta di
persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al
fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la
induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di
autorit o approfittamento di una situazione di inferiorit fisica o
psichica o di una situazione di necessit, o mediante promessa o dazione di
somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorit,
a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi
al suo interno, e' punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena e'
aumentata da un terzo alla met se i delitti di cui al presente articolo
sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo
sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa
al prelievo di organi".
Articolo 3
(Modifica dell'articolo 602 del codice penale).
1. L'articolo 602 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Articolo 602. - (Acquisto e alienazione di schiavi). - Chiunque, fuori
dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona
che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 e' punito con
la reclusione da otto a venti anni.
La pena e' aumentata da un terzo alla met se la persona offesa
e' minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono
diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la
persona offesa al prelievo di organi".
Articolo 4
(Modifica all'articolo 416 del codice penale).
1. Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale e'
aggiunto il seguente:
"Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei
delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da
cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove
anni nei casi previsti dal secondo comma".
Articolo 5
(Sanzioni amministrative nei confronti di persone giuridiche,
societ e associazioni per delitti contro la personalit
individuale).
1. Dopo l'articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, e' inserito il seguente:
"Articolo 25-quinquies. - (Delitti contro la personalit
individuale). -
1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla
sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si
applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a. per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la
sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
b. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma,
600-ter, primo e secondo comma, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da
trecento a ottocento quote;
c. per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma,
600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, la sanzione pecuniaria da
duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma
1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
3. Se l'ente o una sua unit organizzativa viene stabilmente
utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione
dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivit ai sensi
dell'articolo 16, comma 3".
Articolo 6
(Modifiche al codice di procedura penale).
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a. all'articolo 5, comma 1, lettera b), le parole: ", 600,
601 e 602" sono soppresse;
b. all'articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: "di cui
agli articoli" sono inserite le seguenti: "416, sesto comma, 600,
601, 602,";
c. all'articolo 407, comma 2, lettera a), nel numero 7-bis),
sono inserite dopo le parole: "dagli articoli" la seguente:
"600," e dopo la parola: "601," la seguente:
"602,".
Articolo 7
(Ambito di applicazione delle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e
19 marzo 1990, n. 55, e del decreto-legge 8 giugno 1992, n.
306).
1. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, dopo le parole: "513-bis, 575,"
sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,".
2. All'articolo 14, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
e successive modificazioni, dopo le parole: "previste dagli
articoli", sono inserite le seguenti: "600, 601, 602,".
3. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356, e successive modificazioni, le parole: "416-bis," sono
sostituite dalle seguenti: "416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602,".
Articolo 8
(Modifiche all'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.
172).
1. All'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n.172, al comma
1, dopo le parole: "agli articoli" sono inserite le seguenti:
"600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602," e
dopo le parole: "codice penale" sono aggiunte le seguenti: "e
di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75". 2. Nel caso
in cui la persona offesa dal reato sia minorenne, resta fermo quanto
previsto dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 14 della legge 3
agosto 1998, n. 269.
Articolo 9
(Disposizioni in materia di intercettazione di conversazioni o
di comunicazioni).
1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal
libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonche'
dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e
successive modificazioni.
Articolo 10
(Attivit sotto copertura).
1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal
libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonche'
dall'art. 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le
disposizioni dell'art. 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre
2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001,
n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo art. 4 sono
effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato,
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti
alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei
limiti delle loro competenze.
2. E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 14 della
legge 3 agosto 1998, n. 269.
Articolo 11
(Disposizioni di ordinamento penitenziario e relative a persone
che collaborano con la giustizia).
1. Al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio
1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82,
e successive modificazioni, dopo le parole: "di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale" sono aggiunte le seguenti:
"e agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del
codice penale".
2. Dopo il comma 8 dell'articolo 16-nonies del citato
decreto-legge n. 8 del 1991, e' aggiunto il seguente:
"8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
in quanto compatibili anche nei confronti delle persone condannate per uno
dei delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del
codice penale che abbiano prestato, anche dopo la condanna, condotte di
collaborazione aventi i requisiti previsti dall'articolo 9, comma 3".
Articolo 12
(Fondo per le misure anti-tratta).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo
per le misure anti-tratta.
2. Il Fondo e' destinato al finanziamento dei programmi di
assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonche' delle
altre finalit di protezione sociale previste dall'articolo 18 del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
3. Al Fondo di cui al comma 1 sono assegnate le somme stanziate
dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nonche' i proventi della confisca ordinata a seguito di
sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti
per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, sesto comma, 600, 601 e 602
del codice penale e i proventi della confisca ordinata, per gli stessi
delitti, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e
successive modificazioni, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 4-bis
e 4-ter del medesimo articolo.
4. All'articolo 80, comma 17, lettera m), della legge 23
dicembre 2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
ad esclusione delle somme stanziate dall'articolo 18".
5. Il comma 2 dell'articolo 58 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e' abrogato.
Articolo 13
(Istituzione di uno speciale programma di assistenza per le
vittime
dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale).
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 16-bis del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, per le vittime dei
reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, come sostituiti,
rispettivamente, dagli articoli 1 e 2 della presente legge, e' istituito,
nei limiti delle risorse di cui al comma 3, uno speciale programma di
assistenza che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di
alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria. Il programma e' definito con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le pari opportunit di
concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia.
2. Qualora la vittima del reato di cui ai citati articoli 600 e
601 del codice penale sia persona straniera restano comunque salve le
disposizioni dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998.
3. ll'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
determinato in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unit previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 14
(Misure per la prevenzione).
1. Al fine di rafforzare l'efficacia dell'azione di prevenzione
nei confronti dei reati di riduzione o mantenimento in schiavit o in
servit e dei reati legati al traffico di persone, il Ministro degli affari
esteri definisce le politiche di cooperazione nei confronti dei Paesi
interessati dai predetti reati tenendo conto della collaborazione da essi
prestata e dell'attenzione riservata dai medesimi alle problematiche della
tutela dei diritti umani e provvede ad organizzare, d'intesa con il Ministro
per le pari opportunit, incontri internazionali e campagne di informazione
anche all'interno dei Paesi di prevalente provenienza delle vittime del
traffico di persone. In vista della medesima finalit i Ministri
dell'interno, per le pari opportunit, della giustizia e del lavoro e delle
politiche sociali provvedono ad organizzare, ove necessario, corsi di
addestramento del personale, nonche' ogni altra utile iniziativa.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Articolo 15
(Norme di coordinamento).
1. All'articolo 600-sexies, primo comma, del codice penale,
dopo le parole: "600-quinquies" sono inserite le seguenti: ",
nonche' dagli articoli 600, 601 e 602,".
2. All'articolo 600-sexies, secondo comma, del codice penale,
dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ",
nonche' dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto e' commesso in danno di
minore,".
3. All'articolo 600-sexies, quarto comma, del codice penale,
dopo le parole: "600-ter" sono inserite le seguenti: ",
nonche' dagli articoli 600, 601 e 602,".
4. All'articolo 600-sexies del codice penale e' aggiunto, in
fine, il seguente comma: "Le circostanze attenuanti, diverse da quella
prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e
secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto
a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantit della stessa
risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".
5. L'articolo 600-septies del codice penale e' sostituito dal
seguente:
"Art.. 600-septies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel
caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti
previsti dalla presente sezione e' sempre ordinata, salvi i diritti della
persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la
confisca di cui all'articolo 240 e, quando non e' possibile la confisca di
beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di
beni di cui il reo ha la disponibilit per un valore corrispondente a tale
profitto. In ogni caso e' disposta la chiusura degli esercizi la cui
attivit risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione,
nonche' la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o
dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive".
6. Al primo comma dell'articolo 609-decies del codice penale,
dopo le parole: "dagli articoli" e' inserita la seguente:
"600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite
le seguenti: "601, 602,".
7. All'articolo 392 del codice di procedura penale, al comma
1-bis, dopo le parole: "agli articoli" e' inserita la seguente:
"600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite
le seguenti: "601, 602,".
8. All'articolo 398 del codice di procedura penale, al comma
5-bis, dopo le parole: "dagli articoli" e' inserita la seguente
"600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite
le seguenti: "601, 602,".
9. All'articolo 472 del codice di procedura penale, al comma
3-bis, dopo le parole: "dagli articoli" e' inserita la seguente:
"600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite
le seguenti: "601, 602,".
10. All'articolo 498 del codice di procedura penale, al comma
4-ter, dopo le parole: "agli articoli" e' inserita la seguente:
"600," e dopo le parole: "600-quinquies," sono inserite
le seguenti: "601, 602,".
Articolo 16
(Disposizioni transitorie).
1. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo
6 si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo
6, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le
funzioni di pubblico ministero o di giudice incaricato dei provvedimenti
previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero di giudice
dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la
notizia di reato e' stata iscritta nel registro di cui all'articolo 335 del
codice di procedura penale precedentemente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
3. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 7 non si applicano
ai procedimenti di prevenzione gi pendenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
[1] Modifica apportata dalla L. 133/2008.
[2] L'articolo 1-ter della L. 80/2005 stabilisce
che"in attesa della definizione delle quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, possono
essere stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, quote
massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato per esigenze di carattere stagionale per i settori dell'agricoltura
e del turismo, anche in misura superiore alle quote stabilite nell'anno
precedente".
[3] L'articolo 1 della L. 68/2007 stabilisce quanto
segue:
"Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per
visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno
qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali
casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo
testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello
indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la
sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della
provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma
2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso
ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si
applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al
comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il
minore termine stabilito nel visto di ingresso.".
[4] L'articolo 1 della L. 68/2007 stabilisce quanto
segue:
"Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per
visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno
qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali
casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo
testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello
indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la
sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della
provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma
2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso
ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si
applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al
comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il
minore termine stabilito nel visto di ingresso.".
[5] LĠarticolo 2, comma 5, del D.L. 195/2002 convertito,
con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che queste
disposizioni"non si applicano allo straniero che richiede il permesso di
soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata
non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il
rinnovoÓ. Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che per i
rilievi fotodattiloscopici in questione"si applica la disciplina in materia
di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, prevista allĠarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioniÓ.
[6] L'articolo 1 della L. 68/2007 stabilisce quanto
segue:
"Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per
visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno
qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali
casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo
testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello
indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la
sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della
provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma
2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso
ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si
applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al
comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il
minore termine stabilito nel visto di ingresso.".
[7] L'articolo 1 della L. 68/2007 stabilisce quanto
segue:
"Art. 1.
Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per
visite, affari, turismo e studio
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, comma 3,
del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per l'ingresso in Italia per
visite, affari, turismo e studio non e' richiesto il permesso di soggiorno
qualora la durata del soggiorno stesso sia non superiore a tre mesi. In tali
casi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo
testo unico e il termine di durata per cui e' consentito il soggiorno e' quello
indicato nel visto di ingresso, se richiesto.
2. Al momento dell'ingresso o, in caso di provenienza da Paesi
dell'area Schengen, entro otto giorni dall'ingresso, lo straniero dichiara la
sua presenza, rispettivamente all'autorita' di frontiera o al questore della
provincia in cui si trova, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma
2, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, lo straniero e' espulso
ai sensi dell'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. La medesima sanzione si
applica qualora lo straniero, avendo presentato la dichiarazione di cui al
comma 2, si sia trattenuto nel territorio dello Stato oltre i tre mesi o il
minore termine stabilito nel visto di ingresso.".
[8] LĠarticolo 2, comma 5, del D.L. 195/2002 convertito,
con modificazioni, dalla L. 222/2002 stabilisce che queste
disposizioni"non si applicano allo straniero che richiede il permesso di
soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del medesimo articolo, di durata
non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che ne richiede il
rinnovoÓ. Inoltre, il comma 6 dello stesso articolo stabilisce che per i
rilievi fotodattiloscopici in questione"si applica la disciplina in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei
dati personali, prevista allĠarticolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, e successive modificazioniÓ.
[9] I commi 4 e 5 dell'articolo 34 del D. LGS. 251/2007
recitano:
"4. Allo straniero con permesso di
soggiorno umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta
dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato,
prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato al momento del
rinnovo il permesso per protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
5. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui
al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto
a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.".
[10] Sent. Corte Cost. 306/2008 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 – nella parte in cui escludono che l'indennita' di accompagnamento, di cui all'art. l della legge 11 febbraio 1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perche' essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito gia' stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
[11] Periodo aggiunto dalla L. 125/2008.
[12] Comma inserito dalla L. 125/2008.
[13] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[14] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[15] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[16] Il comma 10 dellĠart. 13 era stato modificato, dal 1
luglio 2002, dall'art. 299 L del Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia. (testo A) approvato con il DPR
30 maggio 2002 n. 115 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno
2002 - S.O. n. 126). Il testo modificato era il seguente:
Ò10. Il ricorso di cui ai commi 8, 9 e 11 pu essere sottoscritto anche
personalmente. Nel caso di espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso
pu essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o
consolare italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla
comunicazione del provvedimento; in tali casi, il ricorso pu essere
sottoscritto anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle
rappresentanze diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne
lĠautenticit e ne curano lĠinoltro allĠautorit giudiziaria. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito
da un difensore designato dal
giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui
allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive
modificazioni, nonch, ove necessario, da un interprete.Ó.
LĠart.
142 L del citato Testo unico reca peroĠ le seguenti disposizioni:
ART.
142 (L)
(Processo
avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di Stati non appartenenti
all'Unione europea)
1. Nel processo avverso il provvedimento di espulsione del cittadino di
Stati non appartenenti all'Unione europea, di cui all'articolo 13, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'onorario e le spese spettanti
all'avvocato e all'ausiliario del magistrato sono a carico dell'erario e sono
liquidati dal magistrato nella misura e con le modalit rispettivamente
previste dagli articoli 82 e 83 ed ammessa opposizione ai sensi dell'articolo
84.
Queste disposizioni continuano evidentemente ad essere valide.
Presumibilmente, quindi, la modifica apportata al comma 10 dovrebbe essere ora
applicata al nuovo testo del comma 8 dellĠarticolo 13, che assumerebbe la forma
seguente:
Ò8. Avverso il decreto di
espulsione pu essere presentato unicamente il ricorso al tribunale in
composizione monocratica del luogo in cui ha sede lĠautorit che ha disposto
lĠespulsione. Il termine di sessanta giorni dalla data del provvedimento di
espulsione. Il tribunale in composizione monocratica accoglie o rigetta il
ricorso, decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro venti
giorni dalla data di deposito del ricorso. Il ricorso di cui al presente comma
pu essere sottoscritto anche personalmente, ed presentato anche per il
tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona
interessata, autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o
consolari che provvedono a certificarne lĠautenticit e ne curano lĠinoltro
allĠautorit giudiziaria. Lo straniero ammesso allĠassistenza legale da parte
di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata
avanti allĠautorit consolare. Lo straniero (...), qualora sia sprovvisto di un difensore, assistito
da un difensore designato dal giudice nellĠambito dei soggetti iscritti nella
tabella di cui allĠarticolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, nonch ove necessario, da un interprete.Ó
[17] Norma dichiarata
illegittima dalla Sent. Corte Cost. 278/2008, nella parte in cui non consente
l'utilizzo del servizio postale per la proposizione diretta, da parte dello
straniero, del ricorso avverso il decreto prefettizio di espulsione, quando sia
stata accertata l'identita' del ricorrente in applicazione della normativa
vigente.
[18] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[19] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[20] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[21] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[22] Il DPR 1656/1965 eĠ stato abrogato dal DPR 54/2002, a
sua volta abrogato dal D. Lgs. 30/2007. Il riferimento deve essere interpretato
come relativo a questĠultimo provvedimento.
[23] Le leggi finanziarie 448/1998, 488/1999 e 388/2000
hanno ridotto la portata di questa disposizione, limitando il godimento della
maggior parte delle prestazioni ai titolari di carta disoggiorno (vedi infra).
[24] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[25] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[26] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[27] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[28] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[29] Comma aggiunto dalla L. 125/2008.
[30] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[31] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[32] Comma soppresso dalla L. 125/2008.
[33] Articolo inserito dalla L. 125/2008.
[34] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[38] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[39] Comma aggiunto dalla L. 125/2008.
[40] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[41] Comma inserito dalla L. 125/2008.
[42] Sent. Corte Cost. 306/2008 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), e dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – come modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189 e poi sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 – nella parte in cui escludono che l'indennita' di accompagnamento, di cui all'art. l della legge 11 febbraio 1980, n. 18, possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari soltanto perche' essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito gia' stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti, per effetto del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
[43] Norma dichiarata
illegittima dalla Sent. Corte Cost. 78/2005, nella parte in cui fa derivare
automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore
extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i
quali gli articoli 380 e 381 c.p.p. prevedono l'arresto obbligatorio o
facoltativo in flagranza.
[44] Norma dichiarata
illegittima dalla Sent. Corte Cost. 78/2005, nella parte in cui fa derivare
automaticamente il rigetto della istanza di regolarizzazione del lavoratore
extracomunitario dalla presentazione di una denuncia per uno dei reati per i
quali gli articoli 380 e 381 c.p.p. prevedono l'arresto obbligatorio o
facoltativo in flagranza.
[45] Modifica introdotta dalla L. 101/2008.
[46] Modifica introdotta dalla L. 101/2008.
[47] Modifica introdotta dalla L. 101/2008.
[48] Modifica introdotta dal D. Lgs. 256/2004. In
precedenza, la disposizione recitava"della sentenzaÓ.
[49] Articolo inserito dalla L. 101/2008.
[50] Modifica introdotta dalla L. 101/2008.
[51] Modifica introdotta dalla L. 101/2008.
[52] Modifica apportata dalla L. 133/2008.
[53] Articolo soppresso dalla L. 133/2008.
[54] LĠarticolo 17, co. 2, D. Lgs. 251/2004 stabilisce
che"Il termine per l'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo
72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, decorre dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativoÓ.
[55] Modifica apportata dalla L. 133/2008.
[56] Modifica apportata dalla L. 133/2008.
[57] Articolo modificato da D. Lgs. 32/2008. Il testo
precedente era il seguente:
"Art.
21.
Allontanamento
per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno
1.
Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri
dell'Unione europea e dei loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza,
puo' altresi' essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che
determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, salvo quanto previsto
dagli articoli 11 e 12.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal Prefetto,
territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, con
atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento e' adottato
tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta',
della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami
con il Paese di origine ed e' tradotto in una lingua comprensibile al
destinatario, ovvero in inglese, e riporta le modalita' di impugnazione,
nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo' essere
inferiore ad un mese. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non
puo' prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale."
[58] Verosimilmente, " tribunale ordinario in composizione monocratica del
luogo in cui ha sede".
[59] Decreto del Presidente
della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo A)
Titolo
I
Diritto
di ingresso e di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Art.
1. (L)
Ingresso
nel territorio dello Stato
1.
I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea hanno libero ingresso nel
territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni derivanti dalle
disposizioni in materia penale e da quelle a tutela dell'ordine pubblico, della
sicurezza interna e della sanita' pubblica in vigore per l'Italia,
conformemente ai Trattati, alle Convenzioni e agli Accordi fra Stati membri
dell'Unione europea e alle relative disposizioni di attuazione.
2.
Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati, delle
Convenzioni e degli Accordi fra Stati membri dell'Unione europea in vigore per
l'Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono essere in possesso di un
documento di identificazione, valido secondo la legge nazionale almeno all'atto
dell'ingresso nel territorio dello Stato, e sono tenuti ad esibirlo ad ogni
richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.
Art.
2. (L)
Soggiorno
nel territorio dello Stato
1.
I cittadini di cui all'articolo 1 hanno diritto a stabilirsi o a soggiornare
nel territorio della Repubblica secondo le disposizioni di cui all'articolo 3.
2.
Per i soggiorni di durata superiore a tre mesi, i cittadini di cui all'articolo
1 sono tenuti a richiedere la carta di soggiorno di cui all'articolo 5.
3.
Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi alla normativa
comunitaria, per i soggiorni di durata non superiore a tre mesi, i cittadini di
cui all'articolo 1 sono tenuti unicamente agli altri eventuali adempimenti
richiesti ai cittadini italiani per l'esercizio di particolari attivita'.
Art.
3. (L)
Diritto
di soggiorno
1.
Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica i cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea che:
a)
desiderino stabilirsi nel medesimo per esercitarvi un'attivita' autonoma;
b)
appartengano alla categoria dei lavoratori ai quali si applicano le
disposizioni dei regolamenti adottati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione
europea, in conformita' agli articoli 39 e 40 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea;
c)
desiderino entrare nel territorio della Repubblica per effettuarvi una prestazione
di servizi o in qualita' di destinatari di una prestazione di servizi;
d)
siano studenti, iscritti a un istituto riconosciuto per conseguirvi, a titolo
principale, una formazione professionale, ovvero iscritti ad universita' o
istituti universitari statali o istituti universitari liberi abilitati a
rilasciare titoli aventi valore legale;
e)
abbiano o meno svolto un'attivita' lavorativa in uno Stato membro.
2.
Hanno diritto al soggiorno nel territorio della Repubblica senza che sia
necessario il rilascio della carta di soggiorno di cui all' articolo 5:
a)
i lavoratori che esercitano un'attivita' subordinata di durata non superiore a
tre mesi; il documento in forza del quale gli interessati sono entrati nel
territorio, corredato da una dichiarazione del datore di lavoro che indica il
periodo previsto dell'impiego, costituisce titolo valido per il soggiorno;
b)
i lavoratori stagionali quando siano titolari di un contratto di lavoro vistato
dal rappresentante diplomatico o consolare o da una missione ufficiale di
reclutamento di manodopera dello Stato membro sul cui territorio il lavoratore
viene a svolgere la propria attivita'.
3.
Per i soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, il soggiorno e'
altresi' riconosciuto, quale che sia la loro cittadinanza, ai coniugi, ai figli
di eta' inferiore ai ventuno anni e agli ascendenti e discendenti di tali
cittadini e del proprio coniuge, che sono a loro carico, nonche' in favore di
ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente
o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del
suo coniuge.
4.
Per i soggetti indicati alle lettere d) ed e) del comma 1, il soggiorno e'
riconosciuto a condizione che:
a)
siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una
polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
b)
i soggetti indicati alla lettera d) dispongano di risorse economiche tali da
non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia, i soggetti indicati
alla lettera e), dispongano di un reddito complessivo, che non sia inferiore
all'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335; tale reddito puo' essere comprensivo anche di pensione di invalidita'
da lavoro, di trattamento per pensionamento anticipato o di pensione di
vecchiaia, ovvero di una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia
professionale.
Il diritto di
soggiorno e' inoltre riconosciuto al coniuge non legalmente separato, ai figli di eta'
inferiore agli anni ventuno e ai
figli di eta' superiore agli anni ventuno, se a carico, nonche' ai genitori del
titolare del diritto di soggiorno e del coniuge, a condizione che:
1)
siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una
polizza assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita';
2)
il nucleo familiare di cui fanno parte abbia risorse tali da non costituire un
onere per l'assistenza sociale in Italia, ovvero goda di un reddito annuo non
inferiore a quello definito ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5.
Per l'accesso alle attivita' lavorative dipendenti o autonome trovano
applicazione, per i familiari di tutte le categorie dei titolari del diritto di
soggiorno, le disposizioni vigenti in materia per i cittadini italiani, fatte
salve quelle afferenti il pubblico impiego nei termini previsti dall'articolo
38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
6.
Ai lavoratori frontalieri, che hanno la loro residenza in un altro Stato membro
dell'Unione europea nel cui territorio di norma ritornano ogni giorno o almeno
una volta la settimana, verra' rilasciata una carta speciale valida per cinque
anni e rinnovabile automaticamente, conforme al modello stabilito con decreto
del Ministro dell'interno.
Art.
4. (L)
Permanenza
del diritto di soggiorno
1.
Il diritto di soggiorno per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
d) ed e), sussiste finche' i beneficiari soddisfino le condizioni ivi previste.
Titolo
II
Documenti
di soggiorno per i cittadini degli Stati membri
Art.
5 (R)
Richiesta
della carta di soggiorno
1.
La domanda per il rilascio della carta di soggiorno per i cittadini di uno
Stato membro dell'Unione europea deve essere presentata, entro tre mesi
dall'ingresso nel territorio della Repubblica, alla questura competente per il
luogo in cui l'interessato si trova, utilizzando una scheda conforme al modello
predisposto dal Ministero dell'interno, nel quale siano riportati:
a)
le complete generalita' dell'interessato;
b)
gli estremi del documento di riconoscimento in corso di validita';
c)
la data d'ingresso nel territorio della Repubblica;
d)
i motivi e la durata del soggiorno in relazione alle fattispecie di cui
all'articolo 3, comma 1;
e)
il domicilio eletto nel territorio della Repubblica;
f)
l'eventuale indicazione dei familiari o altre persone a carico per le quali
l'interessato ha diritto di richiedere un documento di soggiorno.
2.
La domanda deve essere corredata della fotografia dell'interessato, in formato
tessera, in quattro esemplari; in luogo della fotografia in piu' esemplari,
all'interessato puo' essere richiesto di farsi ritrarre da apposita
apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione
all'ufficio.
3.
All'atto della presentazione della domanda il cittadino dell'Unione europea e'
tenuto ad esibire il passaporto o documento di identificazione valido,
rilasciato dalla competente autorita' nazionale, nonche':
a)
le autorizzazioni prescritte per lo svolgimento nel territorio della Repubblica
delle attivita' che si intendono svolgere;
b)
per i lavoratori subordinati e per i lavoratori
stagionali, un attestato di lavoro o una dichiarazione di assunzione del datore
di lavoro; per i lavoratori stagionali l'attestato di lavoro o la dichiarazione
di assunzione deve specificare la durata del rapporto di lavoro;
c)
negli altri casi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), la
documentazione attestante che l'interessato rientri in una delle suddette
categorie;
d)
per gli altri cittadini dell'Unione europea, non rientranti nei casi di cui
alle lettere b) e c) del presente comma, l'attestazione dell'iscrizione al
Servizio sanitario nazionale italiano o della titolarita' di una polizza
assicurativa sanitaria per malattia, infortunio e per maternita' e la prova
della sufficienza dei mezzi di sostentamento di cui all'articolo 3, comma 4,
lettera b). Detta prova e' fornita, nel caso dei
cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), da documentazione
comunque idonea a dimostrare la disponibilita' del reddito stesso, con
l'indicazione del relativo importo, ovvero, nel caso
dei cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), di apposita
dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 46, lettera o), del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attestante
la disponibilita' di risorse economiche tali da non costituire un onere per
l'assistenza sociale o da altro documento che attesti che tale
condizione e' comunque soddisfatta;
e)
per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), oltre alla
documentazione indicata alla lettera d), il certificato d'iscrizione al corso
di formazione professionale o corso di studi universitari e il certificato di
durata del corso.
4.
Con la domanda, l'interessato puo' richiedere il
rilascio della relativa carta di soggiorno anche per i familiari di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4, quale che sia la loro cittadinanza. Qualora questi
ultimi abbiano la cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione europea,
ad essi e' rilasciato il titolo di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni.
5.
Nei casi previsti dal comma 4, la domanda, contenente l'indicazione delle generalita'
complete, della nazionalita', e del rapporto di parentela o coniugio delle
persone interessate, deve essere corredata delle relative fotografie e delle
certificazioni attestanti le relazioni di parentela o coniugio e le altre
condizioni di cui al comma 3 (...). All'atto della domanda deve essere esibito,
per ciascuna delle persone interessate, il documento di identificazione o, se
si tratta di persone non appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione europea,
il passaporto o documento equipollente.
6.
L'addetto alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati o
esibiti, di cui puo' trattenere copia, ed accertata l'identita' dei
richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di
fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della propria
sigla, quale ricevuta, indicando il giorno in cui potranno essere ritirati la
carta e gli altri documenti di soggiorno richiesti. Analogo esemplare e'
rilasciato alle persone di cui al comma 4 di eta' maggiore.
7.
I documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i certificati necessari per il
loro rilascio o rinnovo, vengono rilasciati e rinnovati gratuitamente.
Art.
6. (R)
Rilascio
della carta di soggiorno
1.
La carta di soggiorno per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea
e' rilasciata su modello conforme a quello approvato con decreto del Ministro
dell'interno, entro centoventi giorni dalla richiesta. L'interessato puo'
dimorare provvisoriamente sul territorio, nonche'
svolgere le attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, fino a quando non
intervenga il rilascio ovvero il diniego della carta di soggiorno. Decorso un
congruo periodo di studio e sperimentazione, si prevede il rilascio della carta
mediante utilizzo di mezzi di tecnologia avanzata, sulla base delle indicazioni
formulate dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
2.
La carta di soggiorno di cui sopra e' valida per tutto il territorio della
Repubblica, ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio ovvero, per i
soggiorni inferiori all'anno, per la durata occorrente in relazione ai motivi
del soggiorno. Per i soggiorni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), la
carta non puo' avere durata superiore alla durata del corso di studi, salvo
rinnovo.
3.
La carta e' rinnovabile:
a)
per altri cinque anni, nel caso di carta rilasciata per lavoro frontaliero;
b)
a tempo indeterminato, negli altri casi in cui e' rilasciata per la durata di
cinque anni;
c)
per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi, occorrente per
completare le verifiche di profitto richieste;
d)
alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli
altri casi.
4.
La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale per non
oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo e'
effettuato a richiesta dell'interessato, con l'indicazione aggiornata del luogo
di residenza, corredata di nuove fotografie.
5.
Fatte salve le disposizioni piu' favorevoli del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e del relativo regolamento di attuazione, le interruzioni del
soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi o le assenze dal territorio
della Repubblica motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano
la validita' della carta di soggiorno. La carta di soggiorno in corso di
validita' non puo' essere ritirata ai cittadini di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere a) e b), per il solo fatto che non esercitino piu' un'attivita' in
seguito ad incapacita' temporanea dovuta a malattia o infortunio.
Art.
7. (L)
Presupposti
e limiti del potere di allontanamento
1.
Alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6, concernenti l'ingresso o il
soggiorno dei cittadini degli altri Stati membri della Unione europea nel
territorio della Repubblica, nonche' al loro allontanamento dal territorio
stesso, puo' derogarsi solo per motivi di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza o di sanita' pubblica. I provvedimenti di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza devono essere adottati esclusivamente in relazione al
comportamento personale dell'individuo.
2.
La sola esistenza di condanne penali non puo' automaticamente giustificare
l'adozione di tali provvedimenti.
3.
La scadenza del documento di identita' che ha permesso l'ingresso nel
territorio della Repubblica delle persone indicate agli articoli 1, 2 e 3 non
puo' giustificare il loro allontanamento dal territorio nazionale.
4.
Salvo il caso che vi si oppongono motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, i
motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanita' pubblica, sui
quali si basa il provvedimento che lo concerne, sono portati a conoscenza
dell'interessato.
5.
Le malattie o infermita' che possono giustificare il rifiuto d'ingresso o di
soggiorno sul territorio della Repubblica sono quelle menzionate nell'allegato
A al presente decreto.
6.
Le malattie o infermita' che insorgono successivamente al provvedimento di
ammissione al soggiorno, adottato nei termini di cui all'articolo 6, non
possono giustificare l'allontanamento dal territorio della Repubblica del
cittadino di altro Stato membro dell'Unione.
Art.
8 (L)
Allontanamento
dal territorio
1.
Salvo motivi di urgenza il termine concesso al cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea per abbandonare il territorio nazionale non puo' essere
inferiore a quindici giorni, nel caso di diniego di ammissione al soggiorno, e
ad un mese nel caso di diniego del rinnovo del soggiorno o del provvedimento di
allontanamento dal territorio della Repubblica.
2.
Scaduto il termine concessogli, l'autorita' di pubblica sicurezza provvedera'
all'avviamento dell'interessato alla frontiera mediante il foglio di via
obbligatorio.
Art.
9. (R)
Procedimento
in caso di determinazione negativa per l'interessato
1.
Il provvedimento di diniego del rilascio o del rinnovo della carta di
soggiorno, ovvero il provvedimento di allontanamento dal territorio della
Repubblica della persona gia' autorizzata a soggiornare su questo stesso, e'
adottato, salvo motivi di urgenza, dopo aver sentito il parere di apposita
Commissione, dinanzi alla quale l'interessato puo' farsi assistere o
rappresentare da persone di sua fiducia che dimostrino di possedere i seguenti
requisiti:
a)
cittadinanza di uno degli Stati dell'Unione europea e il godimento dei diritti
civili e politici;
b)
buona condotta morale;
c)
titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.
2.
Il responsabile del procedimento di rilascio della carta di soggiorno ovvero di
adozione del provvedimento di allontanamento dal territorio avvisa
l'interessato della facolta' di essere ascoltato davanti, alla Commissione,
comunicandogli la data dell'audizione ed il termine entro il quale puo'
depositare difese scritte. Il parere della Commissione e' richiesto dal
responsabile del procedimento entro trenta giorni dall'avvio del procedimento
stesso e la Commissione si pronuncia nei successivi quarantacinque giorni dalla
richiesta del parere.
3.
La Commissione di cui ai commi 1 e 2 e' istituita presso il Ministero
dell'interno, e' nominata con decreto del Ministro dell'interno ed e' composta
da un prefetto, che la presiede, da un questore e da altri tre membri, con
qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata,
designati, rispettivamente, dai Ministeri degli affari esteri, del lavoro e
delle politiche sociali e della salute. Un funzionario della carriera
prefettizia adempie alle funzioni di segretario della Commissione.
Art.
10. (L)
Validita'
per l'espatrio della carta d'identita'
1.
Il terzo comma dell'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 224, e'
sostituito dal seguente:"La carta d'identita' e' titolo valido per
l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dell'Unione europea e
in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi
internazionali.".
Art.
11. (L)
Condizioni
particolari per l'espatrio
1.
Per i minori degli anni diciotto l'espatrio e' subordinato all'assenso del
genitore esercente la patria potesta', o della persona che esercita la tutela.
2.
Per gli interdetti o gli inabilitati, l'espatrio e' subordinato all'assenso di
chi esercita, rispettivamente, la tutela o la curatela.
3.
Non puo' respingersi alla frontiera il titolare di regolare documento di
espatrio, rilasciato dalle autorita' italiane, anche se questo e' scaduto di
validita' o quando la cittadinanza del titolare medesimo sia contestata.
Art.
12. (L)
Validita'
quinquennale dei passaporti
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la validita'
dei passaporti rilasciati ai cittadini italiani per recarsi negli Stati membri
dell'Unione europea, al fine di esercitarvi una attivita' indipendente oppure
subordinata, e' stabilita in anni cinque.
Art.
13. (L)
Esenzione
da diritti o imposte per i documenti di espatrio
1.
I passaporti e le carte d'identita' concessi o rinnovati ai cittadini che si
recano ad esercitare una attivita' indipendente oppure subordinata sul
territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea sono rilasciati, con
esenzione di qualsiasi diritto o tassa, salvo il rimborso del costo dello
stampato.
2.
Le stesse disposizioni si applicano ai documenti e certificati necessari per il
rilascio o il rinnovo dei documenti stessi.
Art.
14. (R)
Documentazione
necessaria per attivita' disciplinate da norme di pubblica sicurezza
1.
Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti di cui
all'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' gli institori ed i
rappresentanti di case estere di cui all'articolo 243 del regolamento per
l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, qualora siano cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea,
sono tenuti a munirsi della sola copia della licenza concessa alla ditta
rappresentata provando la loro qualita' mediante certificato, rilasciato dalle
competenti autorita' del luogo dove ha sede la ditta.
Art.
15. (L)
Abrogazioni
1.
E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n.
1656.
[60] I commi 4 e 5 dell'articolo 34 del D. LGS. 251/2007
recitano:
"4. Allo straniero con permesso di
soggiorno umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta
dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato,
prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e' rilasciato al momento del
rinnovo il permesso per protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
5. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui
al comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente decreto
a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.".
[61] LĠart. 14, co. 1 DPR 334/2004 recita
"1. Il comma 3
dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, come modificato dall'articolo 15, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1999, e'
sostituito dal seguente:
<<3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno lĠobbligo di
rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel
comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal
permesso medesimo e, comunque, non decadono dallĠiscrizione nella fase di
rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di
soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale effettuato entro
60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe
aggiorner la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al
questore.>>."
[62] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[63] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[64] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[65] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[66] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[67] Il riferimento alla prestazione di garanzia, imposto
dall'art. 39, D. Lgs. 286/1998, ha perso efficacia a causa della sostituzione
dell'art. 34 con altro di argomento completamente diverso.
[68] L'articolo 60,
comma 3 del D. LGS. 206/2007 recita:
"3. Il riferimento ai decreti
legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto
nell'articolo 49, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito all'autorita' competente di cui all'articolo 5 la scelta della eventuale
misura compensativa da applicare al richiedente.".
[69] LĠarticolo 2, comma 8 L. 222/2002 stabilisce che
"per soggetto destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1
del medesimo articolo si intende lo straniero con permesso umanitario di cui
allĠarticolo 5, comma 6, del testo unico, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni".
[70] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[71] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[72] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[73] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[74] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[75] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[76] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[77] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[78] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[79] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[80] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[81] Modifica apportata dalla L. 125/2008.
[82] L'ar. 8, co. 1 DPR 362/1994 recita:
"1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente
regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente
della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572."
[83] Termine prorogato dalla L. 22 dicembre 1994, n. 736
e, successivamente, dalla L. 23 Dicembre 1996, n. 662.
[84] L'art. 1, comma 2 L. 124/2006 recita:"2. La circolare di cui all'articolo 17-ter, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e'
emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.".
[85] L'ar. 8, co. 1 DPR 362/1994 recita:
"1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente
regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente
della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572."
[86] L'ar. 8, co. 1 DPR 362/1994 recita:
"1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente
regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente
della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572."
[87] L'ar. 8, co. 1 DPR 362/1994 recita:
"1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente
regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente
della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572."
[88] L'ar. 8, co. 1 DPR 362/1994 recita:
"1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente
regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente
della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572."
[89] L'ar. 8, co. 1 DPR 362/1994 recita:
"1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento sono abrogate, limitatamente alle parti modificate con il presente
regolamento, le seguenti norme: l'articolo 7, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 91, e gli articoli 4, 7, 14, commi 1, 2 e 4 del decreto del presidente
della repubblica 12 ottobre 1993, n. 572."