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Circolare numero 33 del 18-3-2008.htm

  
importo dei contributi dovuti per l’anno 2008  per i lavoratori domestici. Chiarimenti   

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Direzione centrale delle Entrate contributive

 

 

 

Ai

Dirigenti centrali e periferici

 

Ai

Direttori delle Agenzie

 

Ai

Coordinatori generali, centrali e

Roma, 18 Marzo 2008

 

periferici dei Rami professionali

 

Al

Coordinatore generale Medico legale e

 

 

Dirigenti Medici

 

 

 

Circolare n.  33

 

e, per conoscenza,

 

 

 

 

Al

Presidente

 

Ai

Consiglieri di Amministrazione

 

Al

Presidente e ai Membri del Consiglio

 

 

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al

Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al

Magistrato della Corte dei Conti delegato

 

 

all’esercizio del controllo

 

Ai

Presidenti dei Comitati amministratori

 

 

di fondi, gestioni e casse

 

Al

Presidente della Commissione centrale

 

 

per l’accertamento e la riscossione

 

 

dei contributi agricoli unificati

 

Ai

Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai

Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

OGGETTO:

importo dei contributi dovuti per l’anno 2008  per i lavoratori domestici. Chiarimenti

 

SOMMARIO:

 Importo dei contributi. Coefficienti di ripartizione. Comunicazione obbligatoria (D.I. 30 ottobre 2007)

 

 

 

Importo dei contributi dovuti per l'anno 2008 per i lavoratori domestici

 

L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2006 - dicembre 2006 ed il periodo gennaio 2007 - dicembre 2007 è risultata del 1,7%.

Di conseguenza sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2008 per i lavoratori domestici.

 

Si fa presente, inoltre, che l’aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non ha subito modificazioni rispetto al 2007.

Restano in vigore gli esoneri previsti ex art. 120 legge 23 dicembre 2000, n. 388, aventi decorrenza 1/2/2001 e gli esoneri istituiti ex art. 1 commi 361 e 362 legge 23 dicembre 2005, n.266 (Finanziaria 2006) aventi decorrenza 1/1/2006.

 

 

 

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2008 AL 31 DICEMBRE 2008

 

 

 

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

RETRIBUZIONE ORARIA

IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO

Effettiva

Convenzionale

Comprensivo quota CUAF

Senza quota

CUAF (1)

 

fino a  €  6,95

 

oltre    € 6,95

fino a  €  8,48

 

 

oltre    € 8,48

 

 

€  6,16

 

 

€  6,95

 

 

€  8,48

 

€  1,29   (0,31) (2)

 

 

€  1,46   (0,35) (2)

 

 

€  1,78   (0,43) (2)

 

€   1,25    (0,31) (2)

 

 

€   1,42    (0,35) (2)

 

 

€   1,73    (0,43) (2)

Orario di lavoro

superiore a 24 ore

settimanali

 

€  4,48

 

€  0,94   (0,22) (2)

 

€   0,91    (0,22) (2)

 

(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi  e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi.

 

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

 

 

Coefficienti di ripartizione

 

I coefficienti di ripartizione sono indicati nella tabella che segue nella pagina successiva.

 

 

 

 

 

 

LAVORATORI  DOMESTICI

 

Coefficienti di ripartizione - dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008

 

GESTIONE

LAVORATORI DOMESTICI

CON CUAF

LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

ALIQUOTE

COEFFICIENTI

 

F.P.L.D.

 

D.S.

 

C.U.A.F.

 

MATERNITA’

 

INAIL

 

Fondo garanzia tratt.

fine rapporto

 

TOTALE

 

17,4275%

 

  2,0325%

 

  0,0000%

 

  0,0000%

 

  1,31%

 

 

  0,20%

 

 

20,9700%

 

0,831068

 

0,096924

 

0,000000

 

0,000000

 

0,062470

 

 

0,009538

 

 

1,000000

 

16,7075%

 

  2,1525%

 

 

 

  0,0000%

 

  1,31%

 

 

  0,2000%

 

 

20,3700%

 

 

0,820201

 

0,105670

 

 

 

0,000000

 

0,064310

 

 

0,009819

 

 

1,000000

 

Nota

(1)  In base all’art. 1, comma 769, della Legge 26/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), dal 1 gennaio 2007, l’aliquota contributiva di finanziamento per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria è elevata dello 0,30% per la quota a carico del lavoratore.

(2)  In base alla Legge 23/12/2005, n. 266 (Finanziaria 2006) commi 361 e 362, dal 1° gennaio 2006 ai datori di lavoro domestico tenuti al versamento della contribuzione per il finanziamento degli assegni per il nucleo familiare alla gestione ex articolo 24 della legge n.88/1989 è riconosciuto un esonero del versamento dei seguenti contributi: CUAF (0,48%), maternità (0,24%) e disoccupazione (0,28%).

(3)  L’art. 120 della L. 23/12/2000, n. 388 riconosce ai datori di lavoro, a decorrere dal 1° febbraio 2001, un esonero dal versamento del contributo CUAF pari a 0,8 punti percentuali (se il contributo CUAF è dovuto in misura superiore a 0,8 p.p.) oppure pari a 0,4 punti percentuali a valere sui versamenti di altri contributi sociali, prioritariamente sui contributi di maternità e disoccupazione (se il contributo CUAF è dovuto in misura inferiore a 0,8 p.p.).

(4)  L’art. 49 della L. 488/1999 dispone, dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2001, una riduzione del contributo dell’indennità economica di maternità a carico dei datori di lavoro nella misura di 0,20 punti percentuali. Tale riduzione resta confermata dall’ art. 43 della L. 28/12/2001 n. 488 (Legge finanziaria 2002).

(5)   A seguito dell’art. 45 comma 3 del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), a decorrere dal 1/01/2000, è soppresso il contributo dello 0,50% a carico del lavoratore, destinato al Fondo di rimpatrio.

(6)  A seguito dell’ art. 3, commi 1 e 3 della L. 23/12/1998 n. 448, a decorrere dal 1/1/2000 sono stati soppressi i contributi Enaoli e Tbc.

(7)  In base al D.Lgs. 446/97, per effetto dell’introduzione dell’IRAP, a partire dal 1° gennaio 1998 il contributo TBC dell’1,66% ed il contributo al S.S.N. del 10,60% non sono più riscossi.

Decreto Interministeriale 30 ottobre 2007 – Comunicazione Obbligatoria

 

In applicazione dell’art. 1, commi da 1180 a 1185, legge  27 dicembre 2006, n.296 dall’11 gennaio 2008, con l’entrata in vigore del decreto interministeriale 30/10/2007, tutti i datori di lavoro domestico, in caso di assunzione, proroga, trasformazione o cessazione dei rapporti di lavoro, devono inoltrare un’ unica comunicazione ai Servizi per l’Impiego, efficace anche nei riguardi dell’INPS, come comunicato con messaggio n. 846 del 10/01/2008.

I datori di lavoro domestico possono inviare la comunicazione obbligatoria ai Servizi per l’Impiego, oltre che telematicamente, anche con modulo cartaceo consegnato a mano, o spedito via fax o con raccomandata A/R.

 

Pertanto, come precisato dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 8371 del 21/12/2007, sono abrogati, a decorrere dall’11 gennaio 2008, i modelli precedentemente utilizzati, tra cui il mod. LD09.

 

In caso di  denunce di rapporto di lavoro domestico per le quali è stata presentata la comunicazione di assunzione (mod. C/ASS) al Centro per l'Impiego entro il 10 gennaio 2008, deve essere accettato il mod. LD09 cartaceo presentato all’INPS anche oltre tale data.

A supporto dell’accettazione del mod. LD09 oltre il termine dell’entrata in vigore del decreto interministeriale 30 ottobre 2007, dovrà essere acquisita agli atti copia della ricevuta del mod. C/ASS con data non successiva al 10 gennaio 2008, come da disposizioni impartite dal messaggio n. 1440 del 17 gennaio 2008.

 

 

 

Il Direttore generale

Crecco