Convenzione Europea di sicurezza sociale


CONVENZIONE EUROPEA DI SICUREZZA SOCIALE

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari della presente Convenzione; Considerando che l’obiettivo del Consiglio d’Europa è di raggiungere una maggiore unione tra i suoi Membri, particolarmente al fine di favorire il loro progresso sociale;

Considerando che il coordinamento multilaterale della legislazione in materia di sicurezza sociale costituisce uno dei mezzi per raggiungere tale obiettivo;

Considerando che il Codice Europeo di Sicurezza Sociale, aperto alla firma il 16 aprile 1964, stabilisce, all’Articolo 73, che le Parti Contraenti del Codice si adopreranno per concludere uno strumento speciale che regoli le questioni attinenti alla sicurezza sociale per gli stranieri e per gli immigranti particolarmente in relazione all’eguaglianza di trattamento rispetto ai propri cittadini e al mantenimento dei diritti acquisiti e dei diritti in corso di acquisizione;

Affermando il principio dell’eguaglianza di trattamento dei cittadini delle Parti Contraenti, dei profughi e degli apolidi, ai sensi della legislazione di sicurezza sociale di ciascuna Parte Contraente, ed il principio per cui le prestazioni contemplate dalla legislazione di sicurezza sociale dovrebbero essere mantenute nonostante qualsiasi cambio di residenza da parte delle persone protette entro i territori delle Parti Contraenti, principi che ispirano non solo alcune disposizioni della Carta Sociale Europea ma anche varie convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Hanno convenuto quanto segue:

TITOLO I
Disposizioni Generali

Art. 1

Ai fini dell’applicazione della presente Convenzione:

a) per "Parte Contraente" s’intende ogni Stato che abbia depositato uno strumento di ratifica, accettazione o adesione, conformemente alle disposizioni dell’Articolo 75, paragrafo 1, o dell’Articolo 77;

b) i termini "territorio di una Parte Contraente" e "cittadino di una Parte Contraente" sono definiti all’Allegato I; ai sensi delle disposizioni dell’Articolo 81, paragrafo 1, ciascuna Parte Contraente dovrà notificare qualsiasi emendamento da apportare all’allegato I;

c) per "legislazione" s’intendono tutte le leggi, regolamenti ed altri strumenti statutari che sono in vigore al momento della firma della presente Convenzione o che possano entrare in vigore successivamente su tutto o parte del territorio di ogni Stato Contraente e che attengano ai rami e regimi di sicurezza sociale specificati all’articolo 2, paragrafi 1 e 2;

d) per "convenzione di sicurezza sociale" s’intende qualsiasi strumento bilaterale o multilaterale che impegni o impegnerà esclusivamente due o più Parti Contraenti e qualsiasi strumento multilaterale in forza del quale almeno due Parti Contraenti e uno o altri Stati siano o saranno successivamente impegnati nel settore della sicurezza sociale rispetto a tutti o parte dei rami e dei regimi di sicurezza sociale specificati all’articolo 2, paragrafi 1 e 2, come pure qualsiasi accordo concluso nel quadro di detti strumenti;

e) per "autorità competente" s’intende il Ministro o i Ministri o altre autorità corrispondenti responsabili dei regimi di sicurezza sociale su tutto o parte del territorio di ciascuna Parte Contraente;

f) per "istituzione" s’intende l’organismo o l’autorità responsabile dell’applicazione di tutta o parte della legislazione di ciascuna Parte Contraente;

g) per "istituzione competente" s’intende:

i) in relazione ad un regime di assicurazione sociale, o l’istituzione presso cui la persona interessata è assicurata allorchè richiede la prestazione, oppure l’istituzione dalla quale ha diritto di ricevere la prestazione o avrebbe il diritto di ricevere la prestazione se fosse residente nel territorio della Parte Contraente ove tale istituzione ha sede, o l’istituzione designata dall’autorità competente della Parte Contraente interessata;

ii) in relazione ad un regime diverso da un regime d’assicurazione sociale, o in relazione ad un regime di prestazioni familiari, l’istituzione designata dall’autorità competente della Parte Contraente interessata;

iii) in relazione ad un regime riguardante gli obblighi del datore di lavoro rispetto alle prestazioni di cui all’Articolo 2, paragrafo 1, o il datore di lavoro o il suo assicuratore o, in mancanza di questi, l’organismo o l’autorità designati dall’autorità competente della Parte Contraente interessata;

h) per "Stato competente" s’intende la Parte Contraente sul cui territorio ha sede l’istituzione competente;

i) per "residenza" s’intende la residenza abituale;

j) per "residenza temporanea" s’intende un soggiorno temporaneo;

k) per "istituzione del luogo di residenza" s’intende l’istituzione abilitata, ai sensi della legislazione della Parte Contraente che essa applica, a corrispondere le prestazioni in questione nel luogo di residenza o, ove non esista una tale istituzione, l’istituzione designata dall’autorità competente della Parte Contraente interessata;

l) per "istituzione del luogo di residenza temporanea" si intende l’istituzione abilitata, ai sensi della legislazione della Parte Contraente che essa applica, a corrispondere le prestazioni in questione nel luogo di residenza temporanea o, ove non esista una tale istituzione, l’istituzione designata dall’autorità competente della Parte Contraente interessata;

m) per "lavoratore" s’intende una persona impiegata o un libero professionista o una persona considerata tale ai sensi della legislazione della Parte Contraente interessata, salvo diversamente specificato nella presente Convenzione;

n) per "lavoratore frontaliero" s’intende una persona impiegata nel territorio di una Parte Contraente che risiede nel territorio di un’altra Parte Contraente ove ritorna, di norma, ogni giorno o almeno una volta a settimana; a condizione che:

i) per quanto riguarda le relazioni tra la Francia e le Parti Contraenti confinanti con la Francia, la persona interessata deve, per essere considerata lavoratore frontaliero, risiedere ed essere impiegata entro un’area che, in linea di principio, non superi i venti chilometri da una parte e dall’altra della frontiera comune;

ii) un lavoratore frontaliero impiegato nel territorio di una Parte Contraente da un’impresa che sia il suo abituale datore di lavoro, che sia inviato da detta impresa a lavorare al di là della zona di frontiera, o nel territorio della stessa Parte Contraente o nel territorio di un’altra Parte Contraente, per un periodo che si presume non debba superare i quattro mesi, conserverà lo status di lavoratore frontaliero durante tale impiego per un periodo che non superi i quattro mesi;

o) il termine "profugo" ha il significato attribuitogli nell’art. 1, Sezione A, della Convenzione sullo Status dei Profughi, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e nell’Articolo 1, paragrafo 2, del Protocollo sullo Status dei Profughi del 31 gennaio 1967, senza alcuna limitazione geografica;

p) il termine "apolide" ha il significato attribuitogli nell’Articolo 1 della Convenzione sullo Status degli apolidi, fatta a New York il 28 settembre 1954;

q) per "membri della famiglia" s’intendo le persone definite, o riconosciute come tali, o designate come membri della casa, dalla legislazione applicata dall’istituzione responsabile della corresponsione delle prestazioni, o, nei casi di cui all’Articolo 21, paragrafo 1, comma a) e c) e all’Articolo 24, paragrafo 6, dalla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio essi risiedono; tuttavia, qualora tale legislazione consideri membri della famiglia o della casa esclusivamente le persone che convivono con la persona interessata, questa condizione verrà ritenuta soddisfatta se le persone interessate erano principalmente a carico della persona interessata;

r) per "superstiti" s’intendono le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione in base alla quale sono concesse le prestazioni; tuttavia, qualora tale legislazione dovesse considerare come superstiti solo le persone che convivevano con il deceduto, questa condizione verrà ritenuta soddisfatta se le persone interessate erano principalmente a carico del deceduto;

s) per "periodi di assicurazione" s’intendono i periodo di contributo, impiego, attività professionale o residenza come definiti o riconosciuti quali periodi di assicurazione dalla legislazione in base alla quale sono stati completati e ogni altro periodo, nella misura in cui venga da detta legislazione considerato come equivalente ai periodi di assicurazione;

t) per "periodi d’impiego" e "periodi di attività professionale" s’intendono quei periodi definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione in base alla quale sono stati completati, e ogni altro periodo, nella misura in cui venga da detta legislazione considerato come equivalente ai periodi d’impiego o di attività professionale;

u) per "periodi di residenza" s’intendono i periodi di residenza come definiti o riconosciuti come tali dalla legislazione in base alla quale sono stati completati;

v) per "prestazioni" e "pensioni" s’intendono tutte le prestazioni o pensioni, ivi incluse tutte le relative componenti fornite dai fondi pubblici e ogni aumento, rivalutazione, indennità supplementare, salvo diversamente specificato nella presente Convenzione e qualsiasi prestazione concessa al fine di mantenere o migliorare la capacità di guadagno, le prestazioni in contanti che possono essere versate in sostituzione delle pensioni e, ove ciò sia applicabile, ogni versamento effettuato sotto forma di rimborso dei contributi;

w) per "assegni familiari" s’intendono le prestazioni periodiche in contanti concesse in funzione del numero e dell’età dei figli; l’espressione "prestazioni familiari" significa qualsiasi prestazione in natura o in contanti concessa al fine di compensare le spese di mantenimento della famiglia, salvo la gratifica speciale di natalità esplicitamente esclusa nell’Allegato II; ciascuna Parte Contraente interessata dovrà, conformemente alle disposizioni dell’Articolo 81, paragrafo 1, notificare ogni emendamento da apportarsi all’Allegato II riguardo a qualsiasi gratifica speciale di natalità prevista dalla propria legislazione;

x) per "assegno in caso di decesso" s’intende qualsiasi somma in contanti pagabile in caso di decesso, diversa dalle prestazioni in contanti di cui al comma v) del presente Articolo;

y) il termine "a carattere contributivo" si applica alle prestazioni, la cui concessione dipende o dalla partecipazione finanziaria diretta delle persone protette o del loro datore di lavoro o da un periodo di attività professionale qualificante e si applica alla legislazione o ai regimi che prevedono tali prestazioni; le prestazioni, la cui concessione non dipende dalla partecipazione finanziaria diretta dalle persone protette o del loro datore di lavoro, o da un periodo di attività professionale qualificante, e la legislazione o regimi ai sensi dei quali essi vengono concessi in via esclusiva vengono definiti "a carattere non retributivo";

z) per "prestazioni concesse ai sensi di intese transitorie" s’intendono le prestazioni concesse a persone che hanno superato una certa età alla data di entrata in vigore della legislazione applicabile, o le prestazioni concesse in via provvisoria in considerazione di eventi che si sono verificati o di periodi che sono stati completati fuori delle attuali frontiere del territorio di una Parte Contraente.

 

Art. 2

1. La presente Convenzione si applica a tutta la legislazione che regola i seguenti rami della sicurezza sociale:

a) prestazioni per malattia e maternità;

b) prestazioni d’invalidità;

c) prestazioni di vecchiaia,

d) prestazioni dei superstiti;

e) prestazioni relative a incidenti sul lavoro o malattie professionali;

f) assegni in caso di decesso;

g) prestazioni di disoccupazione;

h) prestazioni familiari.

2. La presente Convenzione si applica a tutti i regimi generali di sicurezza sociale ed ai regimi speciali, siano essi a carattere contributivo o non contributivo, ivi inclusi i regimi relativi agli obblighi dei datori di lavoro riguardo alle prestazioni di cui al paragrafo precedente. accordi bilaterali o multilaterali tra due o più Parti Contraenti determineranno, per quanto possibile, le condizioni in cui la presente Convenzione si applicherà ai regimi istituiti attraverso contratti collettivi resi obbligatori per decisione delle autorità pubbliche.

3. Per quanto attiene ai regimi per la gente di mare, si applicheranno le disposizioni del Titolo III della presente Convenzione, senza alcun pregiudizio alla legislazione di qualsiasi Parte Contraente che regola gli obblighi degli armatori che, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione, saranno considerati come datori di lavoro.

4. La presente Convenzione non si applica ai regimi di assistenza sociale o medica, ai regimi di prestazioni per le vittime della guerra o delle sue conseguenze, o a regimi speciali per impiegati statali o persone assimilate ad essi.

5. La presente Convenzione non si applica alla legislazione intesa a dare effetto ad una Convenzione di sicurezza Sociale conclusa tra una Parte Contraente e uno o più altri Stati.

 

Art. 3

1. L’Allegato II specifica, rispetto a ciascuna Parte Contraente, la legislazione e i regimi di cui all’Articolo 2, paragrafi 1 e 2.

2. Ciascuna Parte Contraente dovrà, in conformità alle disposizioni dell’Articolo 81, paragrafo 1, notificare ogni emendamento da apporre all’allegato II a seguito dell’adozione di una nuova legislazione. Detta notifica dovrà essere inviata entro tre mesi dalla data di pubblicazione di tale legislazione o, nel caso della legislazione pubblicata prima della data di ratifica della presente Convenzione, alla data della ratifica.

 

Art. 4

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano:

a) alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di una o più Parti Contraenti e siano cittadini di una Parte Contraente, o siano profughi o apolidi residenti nel territorio di una Parte Contraente, come pure ai membri delle loro famiglie e ai loro superstiti;

b) ai superstiti delle persone che erano soggette alla legislazione di una o più Parti Contraenti, indipendentemente dalla cittadinanza di tali persone, laddove questi superstiti siano cittadini di una Parte Contraente, o profughi o apolidi residenti nel territorio di una Parte Contraente;

c) senza pregiudizio alle disposizioni dell’Articolo 2, paragrafo 4, agli impiegati statali e alle persone assimilate ad essi ai sensi della legislazione della Parte Contraente interessata, nella misura in cui essi sono soggetti ad una qualsiasi legislazione di detta Parte Contraente cui si applichi la presente Convenzione.

2. Nonostante le disposizioni del comma c) del paragrafo precedente, non beneficieranno delle disposizioni della presente Convenzione le categorie di persone - diverse dai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o dei posti consolari e le persone impiegate al servizio privato dei funzionari di tali missioni o posti - rispetto alle quali la Convenzione di Vienna sulle relazioni Diplomatiche e la Convenzione di Vienna sulle relazioni Diplomatiche e la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari prevedono l’esenzione dalle disposizioni di sicurezza sociale che sono in vigore nello Stato ricevente.

 

Art. 5

1. Subordinatamente alle disposizioni dell’Articolo 6, la presente Convenzione sostituisce, rispetto alle persone cui si applica, ogni convenzione di sicurezza sociale che impegni:

a) esclusivamente due o più Parti Contraenti; oppure

b) almeno due Parti Contraenti ed uno o più altri Stati rispetto a casi che non richiedano alcuna azione da parte di una istituzione di uno di questi ultimi Stati.

2. Tuttavia, qualora l’applicazione di alcune disposizioni della presente Convenzione sia soggetta alla conclusione di accordi bilaterali o multilaterali, le disposizioni delle convenzioni di cui ai comma a) e b) del paragrafo precedente resteranno applicabili fino all’entrata in vigore di detti accordi.

 

Art. 6

1. Le disposizioni della presente Convenzione non inficeranno obblighi derivanti da qualsiasi convenzione adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro.

2. La presente Convenzione non inficerà le disposizioni in materia di sicurezza sociale contenute nel Trattato del 25 marzo 1957 che istituiva la Comunità Economica europea, nè gli accordi di associazione previsti ai sensi di detto Trattato, nè le misure adottate in applicazione di tali disposizioni.

3. Nonostante le disposizioni dell’Articolo 5, paragrafo 1, due o più Parti Contraenti potranno mantenere in vigore, di comune accordo e rispetto a loro stesse, le disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale cui sono vincolate specificandole nell’allegato III, oppure, nel caso di disposizioni relative all’applicazione di queste convenzioni, specificandole in un allegato all’Accordo Complementare per l’applicazione della presente Convenzione.

4. Tuttavia, la presente Convenzione si applicherà in tutti i casi che richiedano un’azione da parte d in un’istituzione di una Parte Contraente diversa da quelle che sono vincolate dalle disposizioni di cui al paragrafo 2 o al paragrafo 3 del presente Articolo come pure nel caso di persone che hanno diritto a prestazioni ai sensi della presente Convenzione a cui dette disposizioni non siano esclusivamente applicabili.

5. Due o più Parti Contraenti che sono vincolate dalle disposizioni specificate nell’Allegato III potranno, di comune accordo e rispetto a loro stesse, apportare gli opportuni emendamenti al presente Allegato, dandone notifica in conformità con le disposizioni dell’Articolo 81, paragrafo 1.

 

Art. 7

1. Due o più Parti Contraenti possono, se del caso, concludere fra loro convenzioni di sicurezza sociale basate sui principi della Presente Convenzione.

2. Ciascuna Parte Contraente dovrà notificare, conformemente alle disposizioni dell’Articolo 81, paragrafo 1, ogni convenzione da essa conclusa in virtù del paragrafo precedente, e ciascuno emendamento denuncia successivi di una tale convenzione. Detta notifica dovrà essere inoltrata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di tale convenzione o del suo emendamento, o dalla data in cui ha effetto la sua denuncia.

 

Art. 8

1. Salvo diversamente specificato nella presente Convenzione, le persone, che sono residenti nel territorio di una Parte Contraente cui è applicabile la Convenzione avranno, ai sensi della legislazione di ogni Parte Contraente, gli stessi diritti e obblighi dei cittadini di tale Parte.

2. Tuttavia, il diritto a prestazioni non contributive, il cui ammontare non dipende dalla lunghezza del periodi di residenza completati, potrà essere subordinato al fatto che il beneficiario abbia risieduto nel territorio della Parte Contraente interessata, ovvero nel caso delle prestazioni ai superstiti, al fatto che il defunto vi abbia risieduto, per un periodo che non può essere fissato:

a) a più di sei mesi immediatamente precedenti la domanda di prestazione, per le prestazioni di maternità e di disoccupazione;

b) a più di cinque anni consecutivi immediatamente precedenti la presentazione della domanda per prestazioni d’invalidità, o, immeditamente precedenti il decesso, per le prestazioni ai superstiti;

c) a più di dieci anni tra il sedicesimo anno d’età e l’età pensionabile, dei quali può essere richiesto che cinque anni debbano precedere immediatamente la presentazione della domanda di prestazioni di vecchiaia.

3. Se una persona non soddisfa le condizioni stabilite al comma b) o c) del presente paragrafo, ma è stato soggetto - o, nel caso di prestazioni ai superstiti, se il defunto è stato soggetto - alla legislazione della Parte Contraente interessata per almeno un anno, tale persona, o i superstiti del defunto, potrà comunque senza pregiudizio per le disposizioni dell’Articolo 27, avere diritto alle prestazioni calcolate sulla base della prestazione completa e fino ad un ammontare che non la superi:

a) nel caso di prestazioni d’invalidità o di decesso, in proporzione al quoziente del numero di anni di residenza completati dall’interessato o dal defunto in base a detta legislazione tra la data in cui ha compiuto il 16° anno d’età e la data della sua inabilità al lavoro a seguito d’invalidità o di decesso e i due terzi del numero di anni che intercorrono tra tali due date, senza tener conto degli anni posteriori all’età pensionabile;

b) nel caso di pensione di vecchiaia, in proporzione al quoziente del numero di anni di residenza completati dall’interessato in base a detta legislazione tra la data in cui ha compiuto il 16° anno d’età e l’età pensionabile, e 30 anni.

4. L’Allegato IV specifica, per ciascuna Parte Contraente interessata, le prestazioni previste dalla propria legislazione cui sono applicabili le disposizioni del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente Articolo.

5. Ciascuna Parte Contraente interessata dovrà, conformemente alle disposizioni dell’Articolo 81, paragrafo 1, notificare ogni emendamento apportato all’Allegato IV. Se tale emendamento risulta dall’adozione di una nuova legislazione, tale notifica dovrà essere data entro 3 mesi dalla data di pubblicazione di tale legislazione, o, nel caso di una legislazione pubblicata prima della data di ratifica della presente Convenzione, alla data della ratifica stessa.

6. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo non pregiudicheranno la legislazione di qualsiasi Parte Contraente per quanto attiene alla sua partecipazione all’amministrazione di, o, all’appartenenza a, tribunali di sicurezza sociale.

7. Misure speciali potranno venir adottate circa la partecipazione ad assicurazioni volontarie o facoltative continuate da parte di persone non residenti nel territorio della Parte Contraente interessata, o il diritto alle prestazioni ai sensi degli accordi transitori specificati all’allegato VII.

 

Art. 9

1. I benefici delle disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale che restano in vigore in virtù dell’Articolo 6, paragrafo 3, e le disposizioni di convenzioni di sicurezza sociale concluse in virtù dell’Articolo 7, paragrafo 1, potranno essere estesi di comune accordo tra le Parti Contraenti delle stesse, ai cittadini di ogni Parte Contraente.

2. L’Allegato V specifica le disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale che restano in vigore in virtù dell’Articolo 6, paragrafo 3, e la cui applicazione deve essere estesa, conformemente al paragrafo1 del presente Articolo, ai cittadini di ogni Parte Contraente.

3. Le Parti Contraenti interessate dovranno notificare, conformemente alle disposizioni dell’articolo 81, paragrafo 1, le disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale da esse concluse in virtù dell’Articolo 7, paragrafo 1, la cui applicazione viene estesa conformemente al paragrafo 1 del presente Articolo, ai cittadini di ogni Parte Contraente. Le disposizioni di dette convenzioni verranno indicate nell’Allegato V. 4. Due o più Parti Contraenti, che sono vincolate dalle disposizioni specificate all’Allegato V, possono, di comune accordo e per quanto le concerne, apportare opportuni emendamenti al suddetto Allegato dandone notifica, conformemente alle disposizioni dell’Articolo 81, paragrafo 1.

 

Art. 10

Se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’ammissione all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata al completamento di periodi di assicurazione, l’istituzione che applicherà detta legislazione dovrà, a tal fine ed allo scopo di computare i periodi, prendere in considerazione, nella misura necessaria, i periodi di assicurazione completati ai sensi della legislazione di qualsiasi altra Parte Contraente, e, ove opportuno, dei periodi di residenza completati dopo il compimento del 16° anno d’età in base al regime non contributivo di qualsiasi altra Parte Contraente, come se essi fossero stati periodi di assicurazione completati ai sensi della legislazione della prima Parte.

 

Art. 11

1. Salvo diversamente specificato nella presente Convenzione, le prestazioni in contanti per invalidità, vecchiaia, superstiti, le pensioni derivanti da incidenti sul lavoro o malattie professionali, o gli assegni per decessi pagabili ai sensi della legislazione di una o più Parti Contraenti non potranno subire alcuna riduzione, modifica, sospensione, soppressione o confisca, per il fatto che il beneficiario è residente nel territorio di una Parte Contraente diversa da quella in cui si trova l’istituzione debitrice.

2. Tuttavia, nonostante le disposizioni dell’Articolo 8, paragrafi 1 e 2, le prestazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti specificate all’Allegato IV verranno calcolate conformemente al comma a) o comma b) del paragrafo 3 di detto Articolo 8, a seconda del caso, se il beneficiario è residente nel territorio di una Parte Contraente diversa da quella in cui si trova l’istituzione debitrice.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicheranno alle seguenti prestazioni, nella misura in cui sono specificate nell’Allegato VI:

a) prestazioni speciali non contributive concesse ad invalidi che non siano in grado di guadagnarsi da vivere;

b) prestazioni speciali non contributive concesse a persone non aventi diritto a prestazioni normali;

c) prestazioni concesse ai sensi di accordi transitori

d) prestazioni speciali concesse sottoforma di assistenza o in caso di bisogno.

4. Ciascuna Parte Contraente interessata, conformemente alle disposizioni dell’Articolo 81, paragrafo 1, notificherà ogni emendamento da apportarsi all’Allegato VI. Se un tale emendamento risultasse dall’adozione di una nuova legislazione, tale notifica dovrà essere inoltrata entro tre mesi dalla data di pubblicazione di detta legislazione o, nel caso di una legislazione pubblicata prima della data di ratifica della presente Convenzione, alla data della ratifica.

5. Qualora la legislazione di una Parte Contraente subordini il rimborso del contributi al fatto che la persona interessata abbia cessato di essere assoggettata ad un’assicurazione obbligatoria, tale condizione non verrà considerata soddisfatta fintantochè tale persona sarà assoggettata ad un’assicurazione obbligatoria ai sensi della legislazione di una qualsiasi altra Parte Contraente.

6. Le Parti Contraenti fisseranno per mezzo di accordi bilaterali o multilaterali, le condizioni del pagamento delle prestazioni di cui al paragrafo 1 del presente Articolo dovute a persone che godano dei diritti contemplati nella presente Convenzione e che siano residenti nel teritorio di uno Stato che non è una della Parti Contraenti.

 

Art. 12

Le regole riguardanti la rivalutazione della prestazione stabilite dalla legislazione di una Parte Contraente saranno applicabili alle prestazioni pagabili ai sensi di tale legislazione, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.

 

Art. 13

1. Salvo che per le prestazioni di invalidità, vecchiaia, superstiti o malattia professionale che vengono pagate dalle istituzioni di due o più Parti Contraenti in conformità alle disposizioni dell’Articolo 29 o dell’Articolo 47, comma b), la presente Convenzione non conferirà nè manterrà il diritto a più prestazioni della stessa natura o a più prestazioni relativa a uno ed allo stesso periodo di assicurazione obbligatoria.

2. Le disposizioni nella legislazione di una Parte Contraente relative alla riduzione, sospensione o soppressione in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni o con altri redditi, o derivanti dall’esercizio di un’attività professionale, si applicheranno anche ad un beneficiario rispeto alle prestazioni acquisiste ai sensi della legislazione di un’altra Parte Contraente o rispetto a redditi ottenuti a occupazione svolta sul territorio di un’altra Parte Contraente. Questa disposizione, tuttavia, non si applicherà alle prestazioni della stessa natura pagabili rispetto a invalidità vecchiaia, superstiti o malattia professionale da parte delle istituzioni di due o più Parti Contraenti, conformemente alle disposizioni dell’Articolo 29 o dell’Articolo 47, comma b).

 

TITOLO II
Disposizioni che determinano la legislazione applicabile

 

Art. 14

Per quanto attiene alle persone ammesse a beneficiare delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, la legislazione applcabile verrà determinata conformemente alle seguenti disposizioni:

a) le persone impiegate che sono impiegate sul territorio di una Parte Contraente saranno soggette alla legislazione di detta Parte, anche se sono residenti nel teritorio di un’altra Parte Contraente o se l’impresa che li impiega ha la sede principale, o il datore di lavoro la sua residenza, sul territorio di un’altra Parte Contraente;

b) i lavoratori che esercitano la loro attività professionale a bordo di una nave che batte la bandiera di una delle Parte Contraenti saranno soggetti alla legislazione di tale Parte;

c) i lavoratori indipendenti che esercitano la propria attività professionale nel territorio di una Parte Contraente saranno soggetti alla legislazione di tale Parte, anche se risideono nel territorio di un’altra Parte Contraente;

d) gli impiegati statali e le persone assimilate ad essi saranno soggetti alla legislazione della Parte Contraente nella cui amministrazione sono impiegati.

 

Art. 15

1. La norma stabilita all’Articolo 14, comma a), si applicherà subordinatamente alle seguenti eccezioni o modifiche:

a) i) quei lavoratori dipendenti che sono impiegati nel territorio di una Parte Contraente da un’impresa che è il loro normale datore di lavoro e che vengono inviati da tale impresa a lavorare per essa sul territorio di un’altra Parte Contraente, resteranno soggetti alla legislazione della prima Parte, a condizione che la durata prevista del lavoro non superi i dodici mesi e che essi non vengano inviati per sostituire altri impiegati che hanno terminato il loro periodi di distacco all’estero;

ii) se il lavoro da svolgere dovesse protrarsi, a causa di circostanze imprevedibili per un periodo superiore a quello originariamente previsto e superiore ai dodici mesi, la legislazione della prima Parte continuerà ad essere applicabile fino al completamento dei lavori, a condizione che l’autorità competente dalla seconda Parte o l’organismo da essa designato diano il proprio consenso;

b) i) quei lavoratori dipendenti che sono impiegati nel trasporto internazionale nel territorio di due o più Parti Contraenti come personale viaggiante al servizio di un’impresa che ha la sua sede principale nel territorio di una Parte Contraente e che, per conto altrui o per suo conto, trasporti passeggeri o merci per ferrovia, strada, aria o vie d’acqua interne, saranno soggetti alla legislazione di quest’ultima Parte;

ii) tuttavia, se detti dipendenti sono impiegati da una filiale o da un’agenzia permanente che la summenzionata impresa ha stabilito nel territorio di una Parte Contraente diversa dalla Parte sul cui territorio essa ha la sua sede principale, essi saranno soggetti alla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio è situata la filiale o l’agenzia permanente;

iii) se tali lavoratori dipendenti sono impiegati solo o principalmente sul territorio della Parte Contraente ove risiedono essi saranno soggetti alla legislazione di tale Parte anche se l’impresa che li impiega non ha su tale territorio nè la sua sede principale nè una filiale o un’agenzia permanente;

c) i) quei lavoratori dipendenti, diversi da quelli impiegati nei trasporti internazionali, che normalmente esercitano la loro attività nel territorio di due o più Parti Contraenti saranno soggetti alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio risiedono se la loro attività viene svolta in parte su tale territorio o dipendono da più imprese o da più datori di lavoro che hanno la loro sede principale o la loro residenza nel territorio di diverse Parti Contraenti;

ii) negli altri casi, tali lavoratori dipendenti saranno soggetti alla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio l’impresa da cui dipendono ha la sua sede princiaple o il datore di lavoro la sua residenza;

d) quei lavoratori dipendenti che sono impiegati nel territorio di una Parte Contraente da un’impresa che ha la sua sede principale sul territorio di un’altra Parte Contraente che è attraversato dalla frontiera comune delle Parti Contraenti interessate saranno soggetti alla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio l’impresa ha la sua sede principale.

2. La norma stabilita all’Articolo 14, comma b), si applicherà subordinatamente alle seguenti eccezioni:

a) quei lavoratori dipendenti che sono impiegati da un’impresa che è il loro datore di lavoro normale, o nel territorio di una Parte Contraente, o a bordo di una nave che batte la bandiera di una Parte Contraente, e che vengono inviati da detta impresa a lavorare per essa a bordo di una nave che batte la bandiera di un’altra Parte Contraente, resteranno soggetti alla legislazione della prima Parte, subordinatamente alle condizioni stabilite nel paragrafo 1, comma a), del presente Articolo;

b) quei lavoratori dipendenti che normalmente esercitano la loro attività nelle acque territoriali o in un porto di una Parte Contraente, a bordo di una nave che batte bandiera di un’altra Parte Contraente ma che non sono membri dell’equipaggio della nave, saranno soggetti alla legislazione della prima Parte;

c) quei lavoratori dipendenti che sono impiegati a bordo di una nave che batte la bandiera di una Parte Contraente e che vengono pagati per tale attività da un’impresa che abbia la sua sede principale, o da un datore di lavoro che risieda, nel territorio di un’altra Parte Contraente saranno soggetti alla legislazionedi quest’ultima Parte se risiedono sul suo territorio; ai fini dell’applicazione di detta legislazione, l’impresa o la persona che corrisponde lo stipendio sarà considerata datore di lavoro.

3. La norma stabilita all’Articolo 14, comma c), si applicherà subordinatamente alle seguenti eccezioni o modifiche:

a) i liberi professionisti che risiedono sul territorio di una Parte Contraente e che svolgono la propria attività nel territorio di un’altra Parte Contraente saranno soggetti alla legislazione della prima Parte;

i) se la seconda Parte non ha alcuna legislazione applicabile ad essi; oppure

ii) se, ai sensi della legislazione delle due Parti interessate , detti lavoratori indipendenti sono soggetti a tale legislazione solo a causa del fatto che sono residenti nel territorio di dette Parti,

b) i lavoratori indipendenti che normalmente esercitano la loro attività sul territorio di due o più Parti Contraenti saranno soggetti alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio risiedono, se lavorano in parte su tale territorio o se, ai sensi di tale legislazione, sono soggetti ad essa solo a causa del fatto che sono residenti nel territorio di tale Parte;

c) qualora i lavoratori indipendenti di cui al comma precedente non esercitano una parte della loro attività nel territorio della Parte Contraente ove risiedono, o qualora, ai sensi della legislazione di tale Parte, essi non sono soggetti a tale legislazione solo a causa del fatto che sono residenti, o qualora tale Parte non ha alcuna legislazione applicabile ad essi, essi saranno soggetti alla legislazione concordata congiuntamente dalle Parti Contraenti interessate o dalle loro autorità competenti.

4. Qualora, in virtù dei paragrafi precedenti del presente Articolo, un lavoratore sia soggetto alla legislazione di una Parte Contraente nel cui territorio non esercita il proprio lavoro, tale legislazione sarà applicabile ad esso come se egli lavorasse sul territorio di tale Parte.

 

Art. 16

1. Le disposizioni degli Articoli 14 e 15 non si applicheranno all’assicurazione volontaria o a quella facoltativa continuata.

2. Qualora l’applicazione della legislazione di due o più Parti Contraenti risultasse nell’iscrizione ad un regime di assicurazione obbligatoria e permettesse l’ammissione contemporanea a uno o più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l’interessato sarà soggetto esclusivamente al regime di assicurazione obbligatoria. Tuttavia riguardo all’invalidità, vecchiaia e morte (pensioni), la presente Convenzione non pregiudicherà le disposizioni della legislazione di alcuna Parte Contraente che permetta l’ammissione contemporanea ad un regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata e ad un regime di assicurazione obbligatoria.

3. Qualora l’applicazione della legislazione di due o più Parti Contraenti risultasse nella possibilità di ammissione a due o più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, la persona interessata verrà ammessa solo al regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata della Parte Contraente nel cui territorio risiede o se non è residente nel territorio di una di tali Parti Contraenti, al regime di quella Parte Contraente per la cui legislazione la persona ha optato.

 

Art. 17

1. Le disposizioni dell’Articolo 14, comma a), si applicheranno anche ai membri del personale di servizio delle missioni diplomatiche o dei posti consolari ed anche alle persone impiegate al servizio privato dei funzionari di tali missioni o posti.

2. Tuttavia, i lavoratori di cui al paragrafo precedente che sono cittadini di una Parte Contraente che è lo Stato inviante, potranno optare per l’applicazione della legislazione di tale Parte. Tale diritto di opzione potrà esercitarsi una sola volta, entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore della presente Convenzione o alla data in cui l’interessato viene impiegato dalla missione diplomatica o dal posto consolare, o al servizio privato di un funzionario di tale missione o posto, a seconda del caso. L’opzione avrà effetto dalla data in cui viene esercitata.

 

Art. 18

1. Le autorità competenti di due o più Parti Contraenti potranno, di comune accordo, stabilire delle eccezioni alle disposizioni degli Articoli dal 14 al 17, a favore degli interessati.

2. L’applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente saranno, ove necessario, soggette ad una richiesta da parte degli interessati e, ove opportuno, da parte dei loro datori di lavoro. Inoltre, tale applicazione sarà oggetto di una decisione con cui le autorità competenti della Parte Contraente la cui legislazione è applicabile confermano che i suddetti lavoratori non sono più soggetti alla summenzionata legislazione a partire da quel momento saranno soggetti alla legislazione di un’altra Parte Contraente.

 

TITOLO III
Disposizioni speciali che disciplinano le diverse categorie di prestazioni.

Capitolo I
Malattia e Maternità

 

Art. 19

1. Qualora la legislazione di una Parte Contraente condizioni l’acquisizione, il mantenimento o la riacquisizione del diritto a prestazioni al completamento dei periodi di assicurazione, l’istituzione competente di tale Parte dovrà a tale scopo ed al fine di totalizzare i periodi, tener conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione completati in base alla legislazione di qualsiasi altra Parte Contraente e, ove opportuno, dei periodi di residenza completati dopo il sedicesimo anno d’età in base a regimi non contributivi di qualsiasi altra Parte Contraente, come se fossero periodi di assicurazione completati ai sensi della legislazione della prima Parte.

Qualora la legislazione di una Parte Contraente condizioni l’ammissione all’assicurazione obbligatoria al completamento di periodi di assicurazione, i periodi di assicurazione completati ai sensi della legislazione di qualsiasi altra Parte Contraente e, ove opportuno, i periodi di residenza completati dopo il sedicesimo anno d’età in base ai regimi non- contributivi di qualsiasi altra Parte Contraente dovranno, a tal fine ed allo scopo di totalizzare i periodi, essere presi in considerazione, nella misura necessaria, come se fossero periodi di assicurazione completati ai sensi della legislazione della prima Parte.

 

Art. 20

1. Le persone che risiedono nel territorio di una Parte Contraente diversa dallo Stato competente e che soddisfino le condizioni per diventare aventi diritto, prescritte dalla legislazione di quest’ultimo Stato, tenuto conto, ove opportuno, delle disposizioni dell’articolo 19, riceveranno nel territorio della Parte Contraente in cui risiedono:

a) prestazioni in natura, fornite a spese dell’istituzione competente dell’istituzione del luogo di residenza, conformemente alle disposizioni della legislazione applicata da quest’ultima istituzione, come se dette persone fossero ad essa iscritte;

b) prestazioni in denaro, versate dall’istituzione competente, conformemente alle disposizioni della legislazione che essa applica, come se tali persone fossero residenti nel territorio dello Stato componente. Tuttavia, tramite accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo di residenza, potranno venir pagate prestazioni in denaro attraverso quest’ultima istituzione, a nome della istituzione competente.

2. Le disposizioni del paragrafo precedente, sono applicabili, mutatis mutandis, per quanto riguarda il beneficio delle prestazioni in natura, ai membri della famiglia che risiedono nel territorio di una Parte Contraente diversa dallo Stato competente.

3. Le prestazioni possono ugualmente essere corrisposte ai lavoratori frontalieri dalle istituzioni competenti sul territorio dello Stato competente secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se essi risiedessero sul suo territorio. Tuttavia, i membri della loro famiglia beneficieranno delle prestazioni in natura alle stesse condizioni solo dove esista un accordo a tal fine tra le autorità competenti delle Parti Contraenti interessate, o in mancanza di questo, ove esista un’autorizzazione preventiva dell’istituzione competente, salvo in caso di urgenza.

4. Se le persone cui si applica il presente Articolo, che non siano i lavoratori frontalieri o i membri delle loro famiglie, soggiornano nel territorio dello Stato competente, esse potranno beneficiare delle prestazioni secondo le disposizioni legislative di tale Stato come se esse risiedessero nel suo territorio, anche se hanno già ricevuto prestazioni per lo stesso caso di malattia e di maternità prima dell’inizio del loro soggiorno.

5. Se le persone cui si applica il presente Articolo trasferiscono la loro residenza nel territorio dello Stato competente, esse beneficieranno delle prestazioni secondo le disposizioni legislative di tale Stato anche se esse stessero già richiedono prestazioni per lo stesso caso di malattia o di maternità prima del trasferimento della loro residenza.

 

Art. 21

1. Le persone che soddisfano le condizioni richieste dalla legislazione della Stato competente per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto, all’occorrenza, delle disposizioni dell’Articolo 19, e

a) le cui condizioni richiedono la concessione immediata di prestazioni nel corso di un soggiorno nel territorio di una Parte Contraente diversa dallo Stato competente, o

b) che, dopo essere state ammesse al beneficio delle prestazioni a carico del’istituzione competente, sono autorizzate da questa istituzione a ritornare nel territorio di una Parte Contraente diversa dallo Stato competente in cui esse risiedono, o a trasferire la loro residenza nel territorio di una Parte Contraente diversa dallo Stato competente, o

c) che sono autorizzate dall’istituzione competente a recarsi nel territorio di una Parte Contraente diversa dallo Stato competente per ricevervi le cure richieste dalle loro condizioni, beneficiano:

i) di prestazioni in natura a carico dell’istituzione competente tramite l’istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, secondo le disposizioni applicate da quest’ultima istituzione, come se queste persone vi fossero iscritte per un periodo di tempo non superiore a quello fissato dalla legislazione dello Stato competente;

ii) prestazioni in denaro, pagate dall’istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se tali persone si trovassero nel territorio dello Stato competente. Tuttavia tramite accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo di soggiorno o di residenza le prestazioni in denaro possono ugualmente essere concesse tramite quest’ultima istituzione per conto dell’istituzione competente.

2.

a) l’autorizzazione considerata al capoverso b) del paragrafo precedente può essere rifiutata solo nel caso in cui lo spostamento dell’interessato possa pregiudicare il suo stato di salute o l’applicazione di una terapia medica;

b) l’autorizzazione considerata al capoverso c) del paragrafo precedente non può essere rifiutata quando le cure di cui trattasi non possono essere fornite all’interessato sul territorio della Parte Contraente in cui risiede. 3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente Articolo sono applicabili per analogia ai membri della famiglia, per quanto riguarda il beneficio delle prestazioni in natura.

 

Art. 22

1. Se la legislazione di una Parte Contraente subordina la concessione delle prestazioni in natura ai membri della famiglia alla condizione che essi siano personalmente assicurati, le disposizioni degli Articoli 20 e 21 sono applicabili ai membri della famiglia di una persona sottoposta a questa legislazione solo se essi sono iscritti personalmente presso la stessa istituzione della sopraddetta Parte come tale persona, oppure presso un’altra istituzione della sopramenzionata Parte che accordi prestazioni corrispondenti.

2. Se la legislazione di una Parte Contraente prevede che il calcolo delle prestazioni in natura si debba basare su di un guadagno medio, l’istituzione competente di detta Parte determina tale guadagno medio esclusivamente in funzione dei guadagni registrati durante i periodi trascorsi sotto detta legislazione.

3. Se la legislazione di una Parte Contraente prevede che il calcolo delle prestazioni in denaro si basi su di un guadagno forfettario, l’istituzione competente di questa Parte tiene conto esclusivamente del guadagno forfettario, o, all’occorrenza, della media dei guadagni forfettari corrispondenti ai periodi trascorsi sotto detta legislazione.

4. Se la legislazione di una Parte Contraente prevede che l’ammontare delle prestazioni in denaro vari col numero dei membri della famiglia, l’istituzione competente di tale Parte tiene conto ugualmente dei membri della famiglia residenti sul territorio di un’altra Parte Contraente, come se essi risiedessero sul territorio della prima Parte.

 

Art. 23

I disoccupati che soddisfino alle condizioni richieste dalla legislazione della Parte Contraente alla quale incombe l’onere delle prestazioni di disoccupazione per aver diritto alle prestazioni in natura, tenuto conto, all’occasione, delle disposizioni dell’articolo 19, beneficiano delle prestazioni in natura come per i membri della loro famiglia allorchè essi risiedono sul territorio di un’altra Parte Contraente. In questo caso, le prestazioni in natura sono fornite dall’istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione applicata da questa istituzione, come se l’interessato avesse diritto a vecchie prestazioni in virtù di tale legislazione ma l’onere ricade sull’istituzione competente della prima Parte.

 

Art. 24

1. Quando il titolare di pensioni o di rendite dovute in base alle legislazioni di due o più Parti Contraenti ha diritto alle prestazioni in natura in base alla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio egli risiede, tenuto conto, se del caso delle disposizioni dell’Articolo 19, tali prestazioni sono fornite a detto titolare e ai membri della sua famiglia tramite l’istituzione del luogo di residenza e sono a carico di questa istituzione, come se egli fosse titolare di una pensione o di una rendita dovuta secondo la sola legislazione di quest’ultima Parte.

2. Quando il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla legislazione di una Parte Contraente, o di pensioni o rendite dovute ai sensi delle legislazioni di due o più Parti Contraenti, non ha diritto alle prestazioni in natura in base alla legislazione della Parte Contraente sul cui territorio risiede egli beneficierà tuttavia di tali prestazioni, come pure i membri della sua famiglia, purché egli abbia diritto a dette prestazioni secondo la legislazione della prima parte, o di una delle prime Parti, tenuto conto, se del caso, delle disposizioni dell’articolo 19, o purché egli ne avesse avuto diritto se residente nel territorio di una di queste Parti. Le prestazioni in natura sono fornite dall’istituzione del luogo di residenza, secondo le sue disposizioni legislative, come se l’interessato avesse diritto a dette prestazioni in virtù di questa legislazione ma l’onere ricadrà sull’istituzione secondo le regole enunciate nel paragrafo seguente.

3. Nei casi previsti al paragrafo precedente, l’onere delle prestazioni in natura ricade sull’istituzione determinata secondo le regole seguenti:

a) se il pensionato ha diritto a dette prestazioni in base alla legislazione di una sola Parte Contraente, l’onere spetta all’istituzione competente di questa Parte;

b) Se il titolare ha diritto a dette prestazioni secondo le legislazioni di due o più Parti Contraenti, l’onere ricade sull’istituzione competente della Parte Contraente sotto la cui legislazione il titolare ha completato il più lungo periodo di assicurazione o di residenza; nel caso in cui l’applicazione di tale norma avesse l’effetto di attribuire l’onere delle prestazioni a due o più istituzioni, l’onere spetta a quella della Parte Contraente alla cui legislazione il titolare è stato sottoposto da ultimo.

4. Allorché i membri della famiglia del titolare di una pensione o di una rendita dovuta secondo la legislazione di una Parte Contraente o di pensioni o di rendite dovute ai sensi delle legislazioni di due o più Parti Contraenti, risiedono sul territorio di una Parte Contraente diversa da quella in cui risiede tale titolare, essi beneficiano delle prestazioni in natura come si il titolare risiedesse sullo stesso loro territorio, purché egli abbia diritto a dette prestazioni in virtù della legislazione di una Parte Contraente. Tali prestazioni sono fornite dall’istituzione del luogo di residenza dei membri della famiglia, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se esi avessero diritto a dette prestazioni in virtù di tale legislazione ma l’onere ricade sull’istituzione del luogo di residenza del titolare.

5. Se i membri della famiglia considerati nel paragrafo precedente trasferiscono la loro residenza nel territorio della Parte Contraente in cui risiede il titolare, beneficiano delle prestazioni, secondo le disposizioni legislative di tale Parte anche se essi hanno già beneficiato di prestazioni per lo stesso caso di malattia o di maternità prima del trasferimento della loro residenza.

6. Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta secondo la legislazione di una Parte Contraente, o di pensioni o rendite dovute secondo le legislazioni di due o più Parti Contraenti, che ha diritto alle prestazioni in natura in base alla legislazione di una di tali Parti, beneficia di dette prestazioni come pure i membri della sua famiglia:

a) durante un soggiorno nel territorio di una Parte Contraente diversa da quella in cui essi risiedono, quando le loro condizioni richiedano la concessione immediata di prestazioni; o

b) allorchè essi siano stati autorizzati dall’istituzione del luogo di residenza a recarsi nel territorio di una Parte Contraente diversa da quella in cui risiedono, per ricevervi le cure richieste dalle loro condizioni.

7. Nei casi considerati nel paragrafo precedente, le prestazioni in natura sono fornite dall’istituzione del luogo di soggiorno, secondo le disposizioni legislative che essa applica, come se l’interessato avesse diritto a dette prestazioni in virtù di tale legislazione, ma l’onere ricade sull’istituzione del luogo di residenza del titolare.

8. Se la legislazione di una Parte Contraente prevede delle ritenute di contributi a carico del titolare di pensioni o di rendita a garanzia delle prestazioni in natura, l’istituzione di tale Parte che è debitrice di una pensione o di una rendita, è autorizzata ad operare tali ritenute quando l’onere delle prestazioni in natura spetti ad una istituzione di detta Parte in virtù del presente Articolo.

 

Art. 25

1. Se la legislazione applicata dall’Istituzione del luogo di residenza o di soggiorno prevede due o più regimi di assicurazione malattia o maternità, le disposizioni applicabili alla corresponsione delle prestazioni in natura, nei casi considerati ai paragrafi 1 e 2 dell’articolo 20 ai paragrafi 1 e 3 dell’articolo 21, all’articolo 23 e ai paragrafi 2, 4 e 6 dell’articolo 24 sono quelle del regime generale o, in mancanza, del regime adottato per i lavoratori dell’industria.

2. Se la legislazione di una Parte Contraente subordina la concessione di prestazioni a una condizione relativa all’origine della malattia, tale condizione non è applicabile alle persone alle quali è applicabile la presente Convenzione, quale che sia il territorio della Parte Contraente in cui esse risiedono.

3. Se la legislazione di una Parte Contraente fissa un periodo massimo per la concessione di prestazioni, l’istituzione che applica tale legislazione può tener conto, se del caso, del periodo durante il quale prestazioni sono state già fornite dall’istituzione un’altra Parte Contraente per lo stesso caso di malattia o di maternità.

 

Art. 26

1. L’applicazione delle disposizioni degli articoli 20, 21 e 24 tra due o più Parti Contraenti è subordinata alla conclusione di accordi bilaterali o multilaterali tra queste Parti, i quali potranno inoltre prevedere modalità particolari di applicazione.

2. Gli accordi considerati nel paragrafo precedente stabiliranno in particolare:

a) le categorie di persone alle quali gli articoli 20, 21, 23 e 24 saranno applicabili;

b) il periodo durante il quale le prestazioni in natura potranno essere effettuate dall’istituzione di una Parte Contraente a carico dell’istituzione di un’altra Parte Contraente;

c) le condizioni particolari relative alla concessione di protesi, di protesi di grandi dimensioni e di altre prestazioni in natura di costo considerevole;

d) le norme per prevenire il cumulo delle prestazioni dello stesso genere;

e) le modalità di rimborso delle prestazioni fornite dall’istituzione di una Parte Contraente a carico dell’istituzione di una altra Pare Contraente.

3. Due o più Parti Contraenti possono convenire di rinunciare ad ogni rimborso tra istituzioni sottoposte alla loro giurisdizione.

 

Capitolo II
Invalidità, vecchiaia e decesso (pensioni)

SEZIONE 1
Disposizioni comuni

 

Art. 27

Qualora ad una persona siano state applicate successivamente o alternativamente le legislazioni di due o più Parti Contraenti, questa persona o i suoi superstiti beneficiano delle prestazioni conformemente alle disposizioni del presente capitolo, anche nel caso in cui gli interessati potrebbero fare valere dei diritti a prestazioni in base alla legislazione di una o più Parti Contraenti senza l’applicazione di dette disposizioni.

 

Art. 28

1. Se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al completamento di periodi di assicurazione, l’istituzione che applica questa legislazione tiene conto a tale scopo, ai fini della totalizzazione, di periodi di assicurazione completati sotto la legislazione di ogni altra Parte Contraente, così come, all’occorrenza, dei periodi di residenza trascorsi dopo i 16 anni sotto la legislazione a carattere non contributivo di ogni altra Parte Contraente, come se si trattasse di periodi di assicurazione trascorsi sotto la legislazione della prima Parte.

2. Se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni al completamento di periodi di residenza, l’istituzione che applica questa legislazione tiene conto a tale scopo, ai fini della totalizzazione, dei periodi di assicurazione completati sotto la legislazione di ogni altra Parte Contraente, così come, all’occorrenza, dei periodi di residenza trascorsi dopo i 16 anni sotto la legislazione a carattere non contributivo di ogni altra Parte Contraente, come se si trattasse di periodi di residenza trascorsi sotto la legislazione della prima Parte.

3. Se in virtù della legislazione di una Parte Contraente una persona è stata contemporaneamente sottoposta ad un regime a carattere contributivo per la stessa eventualità l’istituzione di ogni altra Parte Contraente in causa tiene conto, per l’applicazione dei paragrafi 1 o 2 del presente articolo del più lungo periodo di assicurazione o di residenza completati sotto la legislazione della prima Parte.

4. Se la legislazione di una Parte Contraente subordina la concessione di certe prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati completati, professione sottoposta ad un regime speciale o, all’occorrenza, in una professione o impiego determinati, i periodi completati sotto le legislazioni di altre Parti Contraenti sono presi in considerazione per la concessione di tali prestazioni solo se sono stati completati sotto un regime corrispondente o, in mancanza, nella stessa professione o, all’occorrenza, nello stesso impiego. Se, tenuto conto dei periodi così completati, l’interessato non soddisfa alle condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni, questi periodi sono presi in considerazione per la concesione delle prestazioni del regime gnerale o in mancanza del regime applicabile agli operai o agli impiegati secondo il caso.

5. Se la legislazione di una Parte Contraente che non esige alcuna durata di assicurazione o di impiego per l’apertura e la denominazione del diritto alle prestazioni, ne subordina la concessione alla condizione che l’interessato o, se si tratta di prestazioni di superstiti, il defunto sia stato sottoposto a questa legislazione al momento del verificarsi dell’evento; tale condizione è considerata soddisfatta se l’interessato o il defunto, secondo il caso, era sottoposto a quel momento alla legislazione di un’altra Parte Contraente.

6. Se la legislazione di una Parte Contraente prevede che il periodo di pagamento di una pensione può essere preso in considerazione per l’acquisizione, il mantenimento o il recupero del diritto alle prestazioni, l’istituzione competente di questa Parte tiene conto, a tale effetto, del periodo durante il quale una pensione o una rendita sono state pagate in base alla legislazione di ogni altra Parte Contraente.

 

Art. 29

1. L’istituzione di ciascuna Parte Contraente alla cui legislazione la persona considerata è stata sottoposta, determinerà, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, se tale persona soddisfa alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto, all’occorrenza, delle disposizioni dell’articolo 28.

2. Nel caso in cui l’interessato soddisfi a tali condizioni, detta istituzione calcola l’ammontare teorico della prestazione che egli potrebbe pretendere se tutti i periodi di assicurazione e di residenza, completati sotto le legislazioni delle Parti Contraenti in causa e presi in considerazione conformemente alle disposizioni dell’articolo 28, per la determinazione del diritto, fossero stati completati unicamente sotto la legislazione che essa applica.

3. Tuttavia,

a) se si tratta di prestazioni il cui ammontare è indipendente dalla durata dei periodi completati, tale ammontare è considerato come l’ammontare teorico preso in considerazione nel paragrafo precedente;

b) se si tratta di prestazioni menzionate all’Annesso IV, l’ammontare teorico preso in considerazione al paragrafo precedente può essere calcolato sulla base e a concorrenza dell’ammontare della prestazione completa:

i) in caso di invalidità o di decesso, al pro- rata della durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza completati dall’interessato o dal defunto prima del verificarsi dell’evento sotto le legislazioni di tutte le Parti Contraenti in causa e considerate conformemente alle disposizioni dell’art. 28, in rapporto ai due terzi del numero di anni trascorsi tra la data alla quale l’interessato o il defunto ha raggiunto l’età di sedici anni e la data in cui è sopravvenuta l’incapacità di lavoro seguita dall’invalidità o dal decesso secondo i casi, senza tener conto degli anni posteriori all’età di ammissione alla pensione di vecchiaia;

ii) in caso di vecchiaia, al pro- rata della durata totale dei periodi di assicurazione e di residenza completati dall’interessato sotto le legislazioni di tutte le Parti Contraenti in causa e considerate conformemente alle disposizione dell’articolo 28, in rapporto a trent’anni, senza tener conto degli anni successivi all’età pensionabile.

4. Detta istituzione calcola quindi l’ammontare effettivo della prestazione che deve all’interessato, sulla base dell’ammontare teorico calcolato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 e del paragrafo 3 del presente articolo, secondo i casi, al pro- rata della durata dei periodi di assicurazione o di residenza completati, prima del verificarsi dell’evento sotto le legislazioni di tutte le Parti Contraenti in causa.

5. Nei casi in cui la legislazione di una Parte Contraente preveda che l’ammontare delle prestazioni o di certi elementi di prestazioni è proporzionale alla durata dei periodi di assicurazione o di residenza completati, l’istituzione competente di questa Parte può procedere al calcolo diretto di queste prestazioni, in funzione dei soli periodi completati sotto la legislazione che essa applica, nonostante le disposizioni dei paragrafi da 2 a 4 del presente articolo.

 

Art. 30

1. Per il calcolo dell’ammontare teorico previsto al paragrafo 2 dell’articolo 29:

a) se la legislazione di una Parte Contraente prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su un guadagno medio, su una contribuzione media, su una maggiorazione media e sulla relazione esistente, durante i periodi di assicurazione, tra il guadagno lordo dell’interessato e la media dei guadagni lordi di tutti gli assicurati con esclusione degli apprendisti; queste cifre medie proporzionali vengono determinate dall’istituzione competente di questa Parte sula base dei soli periodi compiuti sotto la legislazione della detta Parte e del guadagno lordo percepito dall’interessato durante questi soli periodi;

b) se la legislazione di una Parte Contraente prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull’ammontare dei guadagni, delle contribuzioni e di eventuali maggiorazioni, i guadagni, le contribuzioni e le maggiorazioni da tenere in considerazione da parte dell’istituzione competente di questa Parte, relativamente ai periodi compiuti sotto le legislazioni di altre Parti Contraenti, sono determinati sulla base della media dei guadagni, delle contribuzioni e delle maggiorazioni constatate per i periodi compiuti sotto la legislazione della Prima Parte;

c) se la legislazione di una Parte Contraente prevede che il calcolo delle prestazioni si basi su un guadagno o su un ammontare forfettario, il guadagno o l’ammontare da tenere in considerazione da parte dell’istituzione competente di questa Parte, relativamente ai periodi compiuti sotto le legislazioni d’altre Parti Contraenti, è pari al guadagno o all’ammontare forfettario e all’occorrenza, alla media dei guadagni e degli ammontare forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto la legislazione della Prima Parte;

d) se la legislazione di una Parte Contraente prevede che il calcolo delle prestazioni si basi, per alcuni periodi, sull’ammontare dei guadagni e, per altri periodi, su un guadagno o un ammontare forfettario, l’istituzione competente di questa Parte tiene in considerazione, relativamente ai periodi compiuti sotto le legislazioni d’altre Parti Contraenti, i guadagni e gli ammontari determinati conformemente alle disposizioni del capoverso b) e del capoverso c) del presente paragrafo, secondo i casi; se, per tutti i periodi compiuti sotto la legislazione della Prima Parte, il calcolo delle prestazioni si basa su un guadagno o un ammontare forfettario, il guadagno da tenere in considerazione da parte dell’istituzione competente di questa Parte, relativamente ai periodi compiuti sotto le legislazioni d’altre Parti Contraenti, è pari al guadagno fittizio corrispondente a questo guadagno o ammontare forfettario.

2. Se la legislazione di una parte Contraente comporta regole di rivalutazione degli elementi presi in considerazione per il calcolo delle prestazioni, tali regole sono applicabili, all’occorrenza, agli elementi presi in considerazione dall’Istituzione competente di questa parte, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, relativamente ai periodi compiuti sotto le legislazioni d’altre Parti Contraenti. 3. Se la legislazione di una Parte Contraente prevede che l’ammontare delle prestazioni vari con il numero dei membri della famiglia , l’istituzione competente di questa Parte tiene ugualmente conto dei membri della famiglia residenti sul territorio di un’altra Parte Contraente, come se risiedessero sul territorio della prima Parte.

 

Art. 31

Nonostante le disposizioni dell’articolo 29, se la durata totale dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di una Parte Contraente non raggiunge un anno e se, tenuto conto di questi soli periodo non è stato acquisito alcun diritto a prestazioni in virtù di questa legislazione, l’istituzione di questa Parte non è tenuta ad accordare prestazioni relativamente ai suddetti periodi.

2. I periodi previsti al paragrafo precedente vengono tenuti in considerazione dall’istituzione di ognuna delle altre Parti Contraenti in causa per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 29, ad eccezione di quelle del suo paragrafo 4.

3. Tuttavia, nel caso in cui l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo avesse per effetto di dispensare tutte le istituzioni in causa dall’obbligo di accordare delle prestazioni, le prestazioni vengono accordate esclusivamente in base alla legislazione dell’ultima Parte Contraente, alle cui condizioni l’interessato risponde, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 28, come se tutti i periodi previsti al paragrafo 1 del presente articolo fossero stati compiuti sotto la legislazione di questa Parte.

 

Art. 32

1. Nonostante le disposizioni dell’articolo 29, se la durata complessiva dei periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di una Parte Contraente è pari almeno ad un anno, ma inferiore a cinque anni, l’istituzione di questa Parte non è tenuta ad accordare prestazioni di vecchiaia relativamente ai suddetti periodi.

2. I periodi previsti al paragrafo precedente sono tenuti in considerazione per l’applicazione dell’articolo 29, da parte dell’istituzione della Parte Contraente sotto la legislazione della quale la persona in questione ha compiuto il più lungo periodo di assicurazione o di residenza, come se questi periodi fossero stati compiuti sotto la legislazione di questa Parte. Nel caso in cui, a seguito di questa regola, i detti periodi dovessero essere tenuti in considerazione da più istituzioni, detti periodi vengono presi in considerazione da quella della Parte Contraente alla cui legislazione la persona in questione è stata soggetta per ultima.

3. L’istituzione prevista al paragrafo 1 del presente articolo trasferisce all’istituzione prevista al paragrafo 2, a saldo definitivo, una somma forfettaria pari a dieci volte l’ammontare annuo della frazione di prestazione che quest’ultima istituzione è tenuta ad accordare, conformemente alle disposizioni dell’articolo 29, relativamente ai periodi compiuti sotto la legislazione applicata dalla prima istituzione. Le autorità competenti delle Parti Contraenti interessate potranno concordare diverse modalità di compensazione degli oneri afferenti a questi periodi.

4. Tuttavia, nel caso in cui l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo avesse per effetto di esonerare tutte le istituzioni in causa dall’obbligo di accordare prestazioni, le prestazioni vengono elargite conformemente alle disposizioni dell’articolo 29.

5. Nel caso in cui l’applicazione congiunta delle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 31 e del paragrafo 1 del presente articolo avesse per effetto di esonerare tutte le istituzioni in causa dall’obbligo di accordare prestazioni, le prestazioni vengono elargite conformemente alle disposizioni dell’articolo 29, senza pregiudizio delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 31.

6. L’applicazione delle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo tra due e più Parti Contraenti è subordinata alla conclusione di accordi bilaterali e multilaterali tra queste Parti e limitata ai casi in cui gli interessati siano stati sottoposti esclusivamente alle legislazioni delle dette Parti.

 

Art. 33

1. Se l’interessato non risponde, in un determinato momento, alle condizioni richieste dalle legislazioni di tutte le Parti Contraenti in causa, tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 28, ma soddisfa solo alle condizioni di una e più tra queste, sono applicabili le seguenti disposizioni:

a) l’ammontare delle prestazioni dovute viene calcolato in conformità alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 4 o del paragrafo 5 dell’articolo 29, a seconda del caso, da parte di ognuna delle istituzioni competenti che applicano una legislazione le cui condizioni siano soddisfatte;

b) tuttavia:

i) se l’interessato soddisfa le condizioni di almeno due legislazioni, senza che vi sia bisogno di richiamarsi ai periodi di assicurazione e di residenza compiuti sotto le legislazioni le cui condizioni non sono soddisfatte, questi, periodi non sono presi in considerazione per l’applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 4 dell’articolo 29;

ii) se l’interessato soddisfa le condizioni di una sola legislazione, senza che vi sia bisongo di richiamarsi alle disposizioni dell’articolo 28, l’ammontare della prestazione dovuta viene calcolato in conformità alle disposizioni della sola legislazione le cui condizioni sono soddisfatte e tenuto conto dei soli periodi compiuti sotto questa legislazione.

2. Le prestazioni accordate nel caso previsto al paragrafo precedente relativamente all’una o a più delle legislazioni in causa vengono ricalcolate d’ufficio in conformità alle disposizioni dei paragrafi da 2 a 4 o del paragrafo 5 dell’articolo 29, a seconda del caso, a seconda che le condizioni richieste da parte dell’una o più delle altre legislazioni in causa vengano ad essere soddisfatte, tenuto conto, all’occorrenza, delle disposizioni dell’articolo 28.

3. Le prestazioni accordate in base alle legislazioni di due o più Parti Contraenti vengono ricalcolate conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, su richiesta degli interessati, allorchè le condizioni richieste dall’una o più di queste legislazioni cessino di essere soddisfatte.

 

Art. 34

1. Se l’ammontare delle prestazioni che l’interessato potrebbe pretendere, in base alla legislaizone di una Parte Contraente, senza l’applicazione delle disposizioni degli articolo da 28 a 33, è superiore all’ammontare totale delle prestazioni dovute in conformità a queste disposizioni, l’istituzione competente di questa Parte è tenuta a corrispondere un supplemento pari alla differenza tra questi due ammontare. L’onere di questo supplemento è integralmente a carico della detta istituzione. 2. Nel caso in cui l’applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente avesse per effetto quello di attribuire all’interessato dei supplementi da parte delle istituzioni di due o più Parti Contraenti, questi beneficia esclusivamente del supplemento più alto.

L’onere di questo supplemento viene ripartito tra le istituzioni competenti delle dette Parti Contraenti, secondo la proporzione corrispondente al rapporto che esiste tra l’ammontare del supplemento di cui ognuna di queste sarebbe debitrice se forse la sola in causa o l’ammontare totale dei supplementi che tutte queste istituzioni dovrebbero pagare.

3. Il supplemento previsto ai paragrafi precedenti del presente articolo è considerato come un elemento delle prestazioni erogate dall’istituzione debitrice. Il suo ammontare viene determinato a titolo definitivo, salvo il caso in cui si dovessero applicare le disposizioni del paragrafo 2 o del paragrafo 3 dell’articolo 33.

 

SEZIONE 2
Disposizioni attinenti all’invalidità

 

Art. 35

1. Nel caso di un aggravamento di un’invalidità per la quale una persona gode di prestazioni in base alla legislazione di una sola Parte Contraente, sono applicabili le seguenti disposizioni:

a) se l’interessato, da quando gode di prestazioni, non è stato soggetto alla legislazione di un’altra Parte Contraente, l’istituzione competente della prima Parte è tenuta ad accordare le prestazioni, tenendo conto dell’aggravante, secondo le disposizioni della legislazione che applica;

b) se l’interessato, da quando gode di prestazioni, è stato soggetto alla legislazione di una e più delle altre Parti Contraenti, le prestazioni gli vengono elargite, tenendo conto dell’aggravamento in conformità alle disposizioni degli articoli da 28 a 34;

c) nel caso previsto al capoverso precedente, la data in cui l’aggravamento è stato constatato viene considerata come la data della realizzazione dell’evento;

d) se, nel caso previsto al capoverso b) del presente paragrafo, l’interessato non ha diritto a prestazioni da parte dell’istituzione di un’altra Parte Contraente, l’istituzione competente della prima Parte è tenuta ad accordare le prestazioni, tenendo conto dell’aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.

2. Nel caso di aggravamento di un’invalidità per la quale una persona beneficia di prestazioni in base alle legislazioni di due e più Parti Contraenti, le prestazioni gli vengono elargite, tenendo conto dell’aggravamento, in conformità alle disposizioni degli articoli da 28 a 34. Le disposizioni del capoverso c) del paragrafo precedente sono applicabili per analogia.

 

Art. 36

1. Se, dopo la sospensione delle prestazioni, il servizio deve essere ripreso, questo viene assicurato dall’istituzione o dalle istituzioni che erano debitrici delle prestazioni al momento della loro sospensione, senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 37.

2. Se, dopo la sospensione delle prestazioni, lo stato dell’interessato giustifichi la concessione di nuove prestazioni, queste vengono accordate conformemente alle disposizioni degli articoli da 28 a 34.

 

Art. 37

1. Le prestazioni d’invalidità vengono convertite, all’occorrenza, in prestazioni di vecchiaia, nelle condizioni previste dalla legislazione o dalle legislazioni in base alle quali queste sono state accordate e in conformità alle disposizioni degli articoli da 28 a 34.

2. Quando, nel caso previsto dall’articolo 33, il beneficiario di prestazioni di invalidità acquisite in base alla legislazione dell’una o più Parti Contraenti può far valere diritti a prestazioni di vecchiaia, ogni istituzione debitrice di prestazioni di invalidità seguita ad elargire a tale beneficiario le prestazioni alle quali ha diritto in base alla legislazione che essa applica, fino a quando divengono applicabili nei confronti di questa istituzione le disposizioni del paragrafo precedente.

 

Capitolo III
Incidenti di lavoro e malattie professionali

 

Art. 38

1. I lavoratori che risiedono sul territorio di una Parte Contraente diversa dallo Stato competente, vittime di un incidente sul lavoro o di una malattia professionale, godono, sul territorio della Parte Contraente in cui risiedono:

a) di prestazioni in natura a carico dell’istituzione competente, da parte dell’istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che quest’ultima istituzione applica, come se questi lavoratori vi fossero affiliati;

b) di prestazioni in contanti, a carico dell’istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se questi lavoratori risiedessero sul territorio dello Stato competente. Nondimeno, previo accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo di residenza, le prestazioni in denaro possono ugualmente essere elargite tramite quest’ultima istituzione per conto dell’istituzione competente.

2. Le prestazioni possono ugualmente essere elargite ai lavoratori frontalieri dall’istituzione competente sul territorio dello Stato competente, secondo le disposizioni della legislazione di queste Stato, come se esse risiedessero sul suo territorio.

3. Se dei lavoratori previsti al presente articolo, che non siano lavoratori frontalieri, risiedono sul territorio dello Stato competente, questi godono delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato, come se risiedessero sul suo territorio, anche se hanno già goduto di prestazioni prima dell’inizio del loro soggiorno.

4. Se dei lavoratori previsti al presente articolo trasferiscono la loro residenza sul territorio dello Stato competente, godono delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di questo Stato, anche se hanno già goduto di prestazioni prima del trasferimento della loro residenza.

 

Art. 39

L’incidente di viaggio sopravvenuto sul territorio di una Parte Contraente diversa dallo Stato competente viene considerato come sopravvenuto sul territorio dello Stato competente.

 

Art. 40

1. Le vittime di un incidente di lavoro e di una malattia professionale,

a) che, risiedono sul territorio di una Parte Contraente diversa dallo Stato competente e

b) che, dopo essere state ammesse al beneficio delle prestazioni a carico dell’istituzione competente, sono autorizzate da questa istituzione a ritornare sul territorio di una Parte Contraente diversa dallo Stato competente in cui risiedono, e a trasferire la loro residenza sul territorio di una Parte Contraente diversa dallo Stato competente, e

c) che sono autorizzate dall’istituzione competente a recarsi sul territorio di una Parte Contraente diversa dallo Stato competente, per ricevervi cure appropriate al loro stato di salute, beneficiano:

i) di prestazioni in natura, a carico dell’istituzione competente, da parte dell’istituzione del luogo di soggiorno e di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che quest’ultima istituzione applica, come se tali vittime vi fossero affiliate, nel limite della durata fissata, all’occorrenza, dalla legislazione dello Stato competente;

ii) di prestazioni in contanti, a carico dell’istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, come se tali vittime si trovassero sul territorio dello Stato competente. Nondimeno, previo accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo di soggiorno e di residenza, le prestazioni in contanti possono ugualmente essere elargite tramite questa ultima istituzione per conto dell’istituzione competente.

2.

a) L’autorizzazione prevista al capoverso b) del paragrafo precedente può essere rifiutata solo se lo spostamento dell’interessato è tale da compromettere il suo stato di salute e l’applicazione di un trattamento medico;

b) l’autorizzazione prevista al capoverso c) del paragrafo precedente può essere rifiutata solo se le cure necessarie non possono essere elargite all’interessato sul territorio della Parte Contraente in cui risiede.

 

Art. 41

Nei casi previsti al paragrafo 1 dell’articolo 38 e al paragrafo 1 dell’articolo 40, le autorità competenti di due e più Parti Contraenti possono convenire di subordinare la concessione di protesi, di apparecchiature specifiche e di altre indennità di grande importanza all’autorizzazione dell’istituzione competente.

 

Art. 42

1. Se la legislazione dello Stato competente prevede il carico delle spese di trasporto della vittima, sia alla sua residenza che all’ospedale, le spese occorse per il trasporto della vittima fino al luogo di destinazione sul territorio di un’altra Parte Contraente in cui risiede la vittima sono a carico dell’istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, a condizione che abbia dato la sua autorizzazione preliminare al detto trasporto, tenuto dovutamente conto dei motivi che lo giustificano.

2. Se la legislazione dello Stato competente prevede il carico delle spese di trasporto del corpo della vittima fino al luogo d’inumazione, le spese occorrenti per il trasporto del corpo fino al luogo di destinazione sul territorio di un’altra Parte Contraente, in cui risiedeva la vittima, sono a carico dell’istituzione competente, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica.

3. L’applicazione delle disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo tra due o più Parti Contraenti è subordinata alla conclusione di accordi bilaterali e multilaterali tra queste Parti. Tali accordi determineranno in specie le categorie di persone alle quali le dette disposizioni saranno applicabili e le modalità di ripartizione delle spese di trasporto tra le Parti Contraenti in causa.

 

Art. 43

1. Se non esiste assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sul territorio della Parte Contraente in cui la vittima si trova, e se una tale assicurazione esiste ma non implica un’istituzione responsabile per il servizio delle prestazioni in natura, queste prestazioni sono elargite dall’istituzione del luogo di soggiorno e di residenza responsabile per il servizio delle prestazioni in natura in caso di malattia.

2. Se la legislazione dello Stato competente subordina la completa gratuità delle prestazioni in natura all’utilizzazione del servizio medico organizzato dal datore di lavoro, le prestazioni in natura elargite nei casi previsti al paragrafo 1 dell’articolo 38 e al paragrafo 1 dell’articolo 40 vengono considerate come elargite da un tale servizio medico.

3. Se la legislazione dello Stato competente comporta un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro, le prestazioni in natura elargite nei casi previsti al paragrafo 1 dell’articolo 38 e al paragrafo 1 dell’articolo 40 vengono considerate come elargite su richiesta dell’istituzione competente.

4. Se la legislazione di una Parte Contraente prevede esplicitamente e implicitamente che gli infortuni di lavoro e le malattie professionali sopravvenute anteriormente siano prese in considerazione per valutare il grado di inabilità, l’istituzione competente di questa Parte prende egualmente in considerazione a tale effetto gli infortuni di lavoro e le malattie professionali anteriormente riconosciuti secondo la legislazione di tutt’altra Parte Contraente, come se fossero sopravvenuti sotto la legislazione che questa applica.

 

Art. 44

1. Se la legislazione applicata dall’istituzione del luogo di soggiorno e di residenza comporta vari regimi di risarcimento, le disposizioni applicabili al servizio delle prestazioni in natura, nei casi previsti al paragrafo 1 dell’articolo 38 e al paragrafo 1 dell’articolo 40, sono quelle del regime generale e, in mancanza, del regime da cui dipendono i lavoratori dell’industria.

2. Se la legislazione di una Parte Contraente fissa una durata massima alla concessione delle prestazioni, l’istituzione che applica tale legislazione può tener conto, all’occorrenza, del periodo durante il quale delle prestazioni sono state già elargite da parte dell’istituzione di un’altra Parte Contraente per lo stesso caso di infortunio di lavoro e di malattia professionale.

 

Art. 45

1. Se la legislazione di una Parte Contraente prevede che il calcolo delle prestazioni in contanti sia basato su un guadagno medio, l’istituzione competente di questa Parte determina tale guadagno medio esclusivamente sulla base dei guadagni registrati durante i periodi compiuti sotto la detta legislazione.

2. Se la legislazione di una Parte Contraente prevede che il calcolo delle prestazioni in contanti sia basato su un guadagno forfettario, l’istituzione competente di questa Parte tiene esclusivamente conto del guadagno forfettario e, all’occorrenza, della media dei guadagni forfettari corrispondenti ai periodi compiuti sotto la detta legislazione.

3. Se la legislazione di una Parte Contraente prevede che l’ammontare delle prestazioni in contanti vari con il numero dei membri familiari, l’istituzione competente di questa Parte tiene ugualmente conto dei membri familiari che risiedono sul territorio di un’altra Parte Contraente, come se questi risiedessero sul territorio della prima Parte.

 

Art. 46

1. Qualora la vittima di una malattia professionale abbia esercitato un’attività suscettibile di provocare questa malattia sotto la legislazione di due o più Parti Contraenti, le prestazioni alle quali questa vittima o i suoi superstiti possono pretendere vengono accordate esclusivamente in base alla legislazione dell’ultima delle dette Parti alle cui condizioni rispondono, tenuto conto, all’occorrenza, delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Se la legislazione di una Parte Contraente subordina il beneficio delle prestazioni di malattia professionale alla condizione che la malattia considerata sia stata constatata medicalmente per la prima volta sul suo territorio, questa condizione è dichiarata valida allorchè questa malattia viene constatata per la prima volta sul territorio di un’altra Parte Contraente.

3. Se la legislazione di una Parte Contraente subordina esplicitamente il beneficio delle prestazioni di malattia professionale alla condizione che la malattia considerata sia stata constatata in un lasso di tempo determinato dopo la cessazione dell’ultima attività suscettibile di provocare una tale malattia, l’istituzione competente di questa Parte, quando esamina in quale momento è stato esercitata quest’ultima attività, tiene conto, nella dovuta misura, delle attività della stessa natura esercitata sotto la legislazione della Prima Parte.

4. Se la legislazione di una Parte Contraente subordina esplicitamente o implicitamente il beneficio delle prestazioni di malattia professionale alla condizione che un’attività suscettibile di provocare la malattia in questione sia stata esercitata per una certa durata, l’istituzione competente di questa Parte tiene conto, nella dovuta misura, ai fini della totalizzazione, dei periodi durante i quali una tale attività è stata esercitata sotto la legislazione di qualsiasi altra Parte Contraente.

5. L’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo tra due e più Parti Contraenti è subordinata alla conclusione di accordi bilaterali o multilaterali tra queste Parti. Tali accordi determineranno segnatamente le malattie professionali alle quali le dette disposizioni saranno applicabili e le modalità di ripartizione dell’onere delle prestazioni tra le Parti Contraenti in causa.

 

Art. 47

Qualora la vittima di una malattia professionale abbia beneficiato o benefici di un risarcimento a carico dell’istituzione di una Parte Contraente e fa valere, in caso di aggravamento, dei diritti a prestazioni presso l’istituzione di un’altra Parte contraente, sono applicabili le seguenti disposizioni:

a) Se la vittima non ha esercitato sotto la legislazione della Seconda Parte un’attività suscettibile di provocare o di aggravare la malattia in questione, l’istituzione competente della prima Parte è tenuta ad assumere l’onere delle prestazioni, tenuta conto dell’aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica;

b) se la vittima ha esercitato una tale attività sotto la legislazione della seconda Parte, l’istituzione competente della prima Parte è tenuta ad assumere l’onere delle prestazioni, non tenendo conto dell’aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica; l’istituzione competente della seconda Parte accorda all’interessato un supplemento il cui ammontare è pari alla differenza tra l’ammontare delle prestazioni dovute dopo l’aggravamento e l’ammontare delle prestazioni che sarebbero state dovute prima dell’aggravamento, secondo le disposizioni della legislazione che essa applica, se la malattia considerata fosse sopravvenuta sotto la legislazione di questa Parte.

 

Art. 48

1. L’istituzione competente è tenuta a rimborsare l’ammontare delle prestazioni in natura elargite per suo conto in virtù del paragrafo 1 dell’articolo 38 e del paragrafo 1 dell’articolo 40.

2. I rimborsi previsti al paragrafo precedente saranno determinati ed effettuati secondo modalità da convenire tra le autorità competenti delle Parti Contraenti.

3. Due o più Parti Contraenti possono convenire di rinunciare ad ogni rimborso tra le istituzioni che ricadono sotto la loro competenza.

 

Capitolo IV
Decesso (indennità)

 

Art. 49

1. Se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’acquisizione, il mantenimento e la detenzione del diritto alle indennità di morte al compimento di periodi di assicurazione, l’istituzione che applica tale legislazione tiene conto a tale effetto, nella dovuta misura, ai fini della totalizzazione, dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altra parte Contraente, così come, all’occorrenza, dei periodi di residenza compiuti dall’età di 16 anni sotto la legislazione a carattere non contributivo di ogni altra Parte Contraente, come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione della prima Parte.

2. Se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’acquisizione, il mantenimento e la detenzione del diritto alle indennità di morte al compimento di periodi di residenza, l’istituzione che applica questa legislazione tiene conto a tale effetto, nella dovuta misura, ai fini della totalizzazione , dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione di ogni altra Parte Contraente, così come, all’occorrenza, dei periodi di residenza compiuti dall’età di 16 anni sotto la legislazione a carattere non contributivo di ogni altra Parte Contraente, come se si trattasse di periodi di residenza compiuti sotto la legislazione della prima Parte.

 

Art. 50

1. Quando una persona sia deceduta sul territorio di una Parte Contraente diversa dallo stato competente, il decesso è registrato come sopravvenuto sul territorio dello stato competente.

2. L’istituzione competente è tenuta ad accordare le indennità di morte dovute a norma della legislazione che essa applica, anche se il beneficiario risiede sul territorio di una Parte Contraente diversa dallo Stato competente. 3. Le disposizioni dei paragrafi precedenti del presente articolo sono parimenti applicabili nel caso in cui il decesso sia causato da un infortunio di lavoro o da una malattia professionale.

 

Capitolo V
Disoccupazione

 

Art. 51

1. Se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’acquisizione, il mantenimento e la detenzione del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione, l’istituzione che applica questa legislazione tiene conto a tale effetto, nella dovuta misura, ai fini della totalizzazione, dei periodi di assicurazione, di impiego e di attività professionale compiuti sotto la legislazione di qualsiasi altra Parte Contraente come se si trattasse di periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione della prima Parte, a condizione tuttavia che, se si tratta di periodi di impiego e di attività professionale, tali periodi siano stati considerati come periodi di assicurazione compiuti sotto quest’ultima legislazione.

2. Se la legislazione di una Parte Contraente subordina la concessione delle prestazioni al compimento di periodi di impiego, di attività professionale e di residenza, l’istituzione che applica tale legislazione tiene conto a tale effetto, nella dovuta misura, ai fini della totalizzazione, dei periodi di assicurazione, di impiego e di attività professionale compiuti sotto la legislazione di qualsiasi altra Parte Contraente come se si trattasse di periodi di impiego, di attività professionale o di residenza, compiuti sotto la legislazione della prima Parte.

3. Se la legislazione di una Parte Contraente subordina la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi di assicurazione siano stati compiuti in una professione sottoposta a regime speciale, i periodi compiuti sotto le legislazioni di altre Parti Contraenti non sono tenute in considerazione per la concessione di tali prestazioni a meno che non siano state compiute sotto un regime corrispondente oppure nella stessa professione. Se, tenuto conto dei periodi così compiuti, l’interessato non soddisfa alle condizioni richieste per beneficiare delle dette prestazioni, questi periodi vengono tenuti in conto per la concessione delle prestazioni del regime generale.

4. L’applicazione delle disposizioni dei precedenti paragrafi del presente articolo è subordinata alla condizione che l’interessato sia stato soggetto per ultimo alla legislazione della Parte Contraente a titolo della quale le prestazioni vengono richieste, salvo nei casi previsti ai capoversi a) II) e b) II) del paragrafo 1 dell’articolo 53.

 

Art. 52

I disoccupati che soddisfano alle condizioni richieste dalla legislazione di una Parte Contraente per aver diritto alle prestazioni, relativamente al compimento di periodi di assicurazione, d’impiego, di attività professionale e di residenza, tenuto conto, all’occorrenza delle disposizioni dell’articolo 51, e che trasferiscono la loro residenza sul territorio di un’altra Parte Contraente, sono tenuti a soddisfare ugualmente alle condizioni richieste a riguardo dalla legislazione della seconda Parte per aver diritto alle prestazioni, a condizione che essi presentino una domanda all’istituzione del luogo della loro nuova residenza entro trenta giorni dal trasferimento di residenza. Le prestazioni vengono elargite dall’istituzione del luogo di residenza, secondo le disposizioni della legislazione che tale istituzione applica, a carico dell’istituzione competente delle prima Parte.

 

Art. 53

1. Senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 52, un disoccupato che, durante il suo ultimo impiego, risiedeva sul territorio di una Parte Contraente diversa dallo Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le seguenti disposizioni:

a)

(i) un lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale e accidentale nell’impresa in cui lavora, gode delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se risiedesse sul territorio di questo Stato, tenuto conto, all’occorrenza, delle disposizioni dell’articolo 51; tali prestazioni vengono elargite dall’istituzione competente;

(ii) un lavoratore frontaliero, in totale disoccupazione, gode delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione della Parte Contraente sul territorio della quale risiede, come se fosse stato sottoposto a questa legislazione durante il suo ultimo impiego, tenuto conto, all’occorrenza, delle disposizioni dell’articolo 51; tali prestazioni vengono elargite dall’istituzione di residenza;

b)

(i) un lavoratore che non sia un lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale, accidentale e completa, che rimane a disposizione del suo datore di lavoro e dei servizi dell’impiego sul territorio dello Stato competente, gode delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente, come se risiedesse sul territorio di tale Stato, tenuto conto, all’occorrenza, delle disposizioni dell’articolo 51; tali prestazioni vengono elargite dall’istituzione competente;

(ii) un lavoratore che non sia un lavoratore frontaliero, in disoccupazione completa, che si metta a disposizione dei servizi dell’impiego sul territorio della Parte Contraente in cui risiede e che torna su questo territorio, gode delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di questa Parte, come se fosse stato soggetto a questa legislazione durante il suo ultimo impiego, tenuto conto, all’occorrenza, delle disposizioni dell’articolo 51; tali prestazioni vengono elargite dall’istituzione del luogo di residenza;

(iii) tuttavia, se il lavoratore previsto al capoverso (b) (ii) del presente paragrafo è stato ammesso al beneficio delle prestazioni dall’istituzione competente della Parte Contraente, alla cui legislazione è stato soggetto per ultimo, gode delle prestazioni conformemente alle disposizioni dell’articolo 52, come se avesse trasferito la sua residenza sul territorio della Parte Contraente prevista al capoverso (b) (ii) del presente paragrafo.

2. Per tutto il tempo che un disoccupato ha diritto a delle prestazioni in virtù del capoverso (a) (i) e del capoverso (b) (i) del paragrafo precedente, non può pretendere a delle prestazioni a norma della legislazione della Parte Contraente sul territorio della quale risiede.

 

Art. 54

Nei casi previsti all’articolo 52 ed al capoverso (b) (iii) del paragrafo 1 dell’articolo 53, se la legislazione applicata dall’istituzione del luogo di residenza fissa una durata massima alla concessione delle prestazioni, tale istituzione può tener conto, all’occorrenza, del periodo durante il quale delle prestazioni sono già state elargite dall’istituzione di un’altra Parte Contraente previa l’ultima constatazione del diritto alle prestazioni.

 

Art. 55

1. Se la legislazione di una Parte Contraente prevede che il calcolo delle prestazioni si basi sull’ammontare del guadagno anteriore, l’istituzione che applica tale legislazione tiene conto esclusivamente del guadagno percepito dall’interessato nell’ultima attività che questi ha esercitato sul territorio della detta Parte e, se l’interessato ha esercitato la sua ultima attività per meno di quattro settimane su tale territorio, del guadagno normale corrispondente, nel luogo in cui il disoccupato risiede, a un’attività equivalente e analoga a quella che egli ha esercitato per ultimo sul territorio di un’altra Parte Contraente.

2. Se la legislazione di una Parte Contraente prevede che l’ammontare delle prestazioni vari con il numero dei membri di famiglia, l’istituzione che applica questa legislazione tiene ugualmente conto dei membri di famiglia che risiedono sul territorio di un’altra Parte Contraente, come se questi risiedessero sul territorio della prima Parte.

3. Se la legislazione applicata dall’istituzione del luogo di residenza prevede che la durata della concessione delle prestazioni dipenda dalla durata dei periodi compiuti, la durata della concessione delle prestazioni viene determinata tenendo conto, all’occorrenza, delle disposizioni del paragrafo 1 e del paragrafo 2 dell’articolo 51.

 

Art. 56

1. L’applicazione delle disposizioni degli articoli da 52 a 54 tra due o più Parti Contraenti è subordinata alla conclusione di accordi bilaterali e multilaterali tra queste Parti, che potranno inoltre prevedere delle modalità particolari appropriate.

2. Gli accordi previsti al paragrafo precedente determineranno segnatamente:

a) le categorie di persone alle quali le disposizioni degli articoli da 52 a 54 saranno applicabili;

b) la durata durante la quale il servizio delle prestazioni potrà essere effettuato dall’istituzione di una Parte Contraente a carico dell’istituzione di un’altra Parte Contraente;

c) le modalità di rimborso delle prestazioni elargite dall’istituzione di una Parte Contraente a carico dell’istituzione di un’altra Parte Contraente.

3. Due e più Parti Contraenti possono convenire di rinunciare a qualunque rimborso tra le istituzioni che ricadono sotto la loro competenza.

 

Capitolo VI
Prestazioni familiari

 

Art. 57

Se la legislazione di una Parte Contraente subordina l’acquisizione del diritto alle prestazioni al compimento di periodi di impiego, di attività professionale e di residenza, l’istituzione che applica tale legislazione tiene conto a questo effetto, nella dovuta misura, ai fini della totalizzazione, dei periodi di impiego, di attività professionale e di residenza compiuti sotto la legislazione di qualsiasi altra Parte Contraente, come se si tratasse di periodi di impiego, di attività professionale e di residenza compiuti sotto la legislazione della prima Parte.

 

Art. 58

1. L’applicazione delle disposizioni della sezione 1 e della sezione 2 del presente capitolo tra due o più Parti Contraenti è subordinata alla conclusione di accordi bilaterali e multilaterali tra queste Parti, che potranno inoltre prevedere delle modalità particolari appropriate.

2. Gli accordi previsti al paragrafo precedente determineranno segnatamente:

a) la categoria di persone alle quali le disposizioni degli articoli da 59 a 62 saranno applicabili;

b) le regole destinate ad evitare il cumulo di prestazioni della stessa natura;

c) il mantenimento dei diritti acquisiti, all’occorrenza, in virtù di convenzioni di sicurezza sociale.

 

SEZIONE I
Assegni familiari

 

Art. 59

. Per l’applicazione del presente articolo e dell’articolo 60, il termine "figli" designa, nei limiti fissati dalla legislazione della Parte Contraente in causa:

a) i figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, adottivi e i bambini orfani dell’assegnatario;

b) i figli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti, adottivi e i bambini orfani del coniuge dell’assegnatario, a condizione che vivano nel domicilio di quest’ultimo e risiedano sul territorio di una Parte Contraente.

2. Le persone soggette alla legislazione di una Parte Contraente, che abbiano figli che risiedono e sono allevati sul territorio di un’altra Parte Contraente, hanno diritto, per tali figli, agli assegni familiari previsti dalla legislazione della prima Parte, come se questi figli risiedessero e fossero allevati sul territorio di questa Parte.

3. Tuttavia, nel caso previsto al paragrafo precedente, l’ammontare degli assegni familiari può essere limitato a concorrenza dell’ammontare degli assegni familiari previsti dalla legislazione della Parte Contraente sul territorio della quale i figli risiedono e sono allevati.

4. In caso di applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente, il confronto dell’ammontare degli assegni familiari secondo le due legislazioni in causa è effettuato tenendo conto del numero totale dei figli a carico dello stesso assegnatario. Se la legislazione della Parte Contraente sul territorio della quale i figli risiedono e sono allevati prevede un ammontare differente di assegni familiari per le diverse categorie di assegnatari, si tiene conto dell’ammontare che sarebbe dovuto se l’assegnatario fosse soggetto a tale legislazione.

5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo non sono applicabili ad un lavoratore dipendente previsto al capoverso (a) del paragrafo 1 dell’articolo 15, per quanto riguarda i figli che lo seguono sul territorio della Parte Contraente in cui è stato distaccato.

6. Gli assegni familiari vengono elargiti secondo le disposizioni della legislazione della Parte Contraente alla quale l’assegnatario è soggetto, anche se la persona fisica e morale alla quale tali assegni devono essere corrisposti risiede e si trova sul territorio di un’altra Parte Contraente.

 

Art. 60

1. I disoccupati che godono di un’indennità di disoccupazione a carico dell’istituzione di una Parte Contraente e che hanno figli che risiedono e che sono allevati sul territorio di un’altra Parte Contraente, hanno diritto per questi figli agli assegni familiari previsti in tal caso dalla legislazione della prima Parte, come se questi figli risiedessero e fossero allevati sul territorio di questa Parte.

2. Nel caso previsto al paragrafo precedente, le disposizioni dei paragrafi 1, 3, 4 e 6 dell’articolo 59 sono applicabili per analogia.

 

SEZIONE II
Prestazioni familiari

 

Art. 61

1. Le persone sottoposte alla legislazione di una Parte Contraente hanno diritto, per i membri della loro famiglia che risiedono sul territorio di un’altra Parte Contraente, alle prestazioni previste dalla legislazione di quest’ultima Parte, come se le dette persone fossero soggette alla sua legislazione. Tali prestazioni vengono elargite ai membri della famiglia dell’istituzione del luogo della loro residenza, secondo le disposizioni della legislazione che questa istituzione applica, a carico dell’istituzione competente.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente, un lavoratore dipendente previsto al capoverso (a) del paragrafo 1 dell’articolo 15 ha diritto, per i membri della sua famiglia che lo seguono sul territorio della Parte Contraente in cui è distaccato, alle prestazioni previste dalla legislazione della Parte Contraente alla quale è soggetto. Tali prestazioni vengono elargite dall’istituzione competente di quest’ultima Parte. Nondimeno, previo accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo di residenza, le prestazioni possono parimenti essere elargite tramite questa ultima istituzione per conto dell’istituzione competente.

 

Art. 62

I disoccupati che godono di indennità di disoccupazione a carico dell’istituzione di una Parte Contraente hanno diritto, per i membri della loro famiglia che risiedono sul territorio di un’altra Parte Contraente, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione di quest’ultima Parte, a condizione che la legislazione della prima Parte accordi prestazioni familiari in caso di disoccupazione. Le prestazioni familiari vengono elargite ai membri della famiglia dall’istituzione del luogo della loro residenza, secondo le disposizioni della legislazione che questa istituzione applica, a carico dell’istituzione competente della prima Parte.

 

Art. 63

1. In caso di applicazione delle disposizioni della presente sezione tra due o più Parti Contraenti, gli accordi bilaterali o multilaterali previsti al paragrafo 1 dell’articolo 58 determineranno le modalità di rimborso delle prestazioni elargite dall’istituzione di una Parte Contraente a carico dell’istituzione di un’altra Parte Contraente.

2. Due o più Parti Contraenti possono convenire di rinunciar e a qualsiasi rimborso tra le istituzioni che ricadono sotto la loro competenza.

 

TITOLO IV
Disposizioni varie

 

Art. 64

1. Le autorità competenti delle Parti Contraenti si comunicano:

a) tutte le informazioni che concernano le misure prese per l’applicazione della presente Convenzione;

b) tutte le informazioni che concernono le modifiche della loro legislazione che potrebbero incidere sull’applicazione della presente Convenzione.

2. Per l’applicazione della presente Convenzione, le autorità e istituzioni delle parti Contraenti collaborano vicendevolmente come se si trattasse dell’applicazione della loro propria legislazione. La collaborazione amministrativa di tali autorità e istituzioni è generalmente gratuita. Tuttavia, le autorità competenti delle Parti Contraenti possono convenire il rimborso di alcune spese.

3. Per l’applicazione della seguente Convenzione, le autorità e istituzioni delle Parti Contraenti possono comunicare direttamente tra di loro, così come con gli interessati e i loro mandatari.

4. Le autorità, istituzioni e giurisdizioni di una Parte Contraente non possono respingere le istanze e altri documenti loro indirizzati per il fatto di essere compilati in una lingua ufficiale di un’altra Parte Contraente.

 

Art. 65

1. Il beneficio delle esenzioni e riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria e di registro, previsti dalla legislazione di una Parte Contraente per i certificati e documenti da presentare in applicazione della legislazione di questa Parte, viene esteso ai certificati e documenti analoghi da presentare in applicazione della legislazione di un’altra Parte Contraente o della presente Convenzione.

2. Tutti gli atti, documenti e certificati di natura ufficiale da presentare ai fini dell’applicazione della presente Convenzione sono esonerati dalla legislazione e da ogni altra formalità similare.

 

Art. 66

1. Se il richiedente risiede sul territorio di una Parte Contraente diversa dallo Stato Competente, può validamente presentare la sua domanda all’istituzione del luogo di residenza che provvederà ad inoltrarla all’istituzione o alle istituzioni competenti menzionate della domanda.

2. Le domande, dichiarazioni e ricorsi che avrebbero dovuto essere presentati, secondo la legislazione di una Parte Contraente, entro un limite di tempo determinato, presso un’autorità, istituzione o giurisdizione di questa Parte, sono accettabili qualora vengano presentati entro lo stesso limite di tempo, presso un’autorità, istituzione o giurisdizione di un’altra Parte Contraente. In questo caso, autorità, l’istituzione o la giurisdizione prescelta trasmette immediatamente queste domande, dichiarazioni e ricorsi all’autorità, istituzione e giurisdizione competente della prima Parte, sia direttamente, sia tramite autorità competenti delle Parti Contraenti in causa. La data in cui queste domande, dichiarazioni o ricorsi sono stati presentati presso una autorità, istituzione o giurisdizione della seconda Parte, è considerata come la data di presentazione presso l’autorità, istituzione o giurisdizione competente a prenderne conoscenza.

 

Art. 67

1. Gli esami medici previsti dalla legislazione di una Parte Contraente, possono, su richiesta dell’istituzione che applica tale legislazione, essere effettuati sul territorio di un’altra Parte Contraente da parte dell’istituzione del luogo di soggiorno e di residenza. In questo caso vengono registrati come effettuati sul territorio della prima Parte.

2. L’applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente tra due o più Parti Contraenti è subordinata alla conclusione di accordi bilaterali o multilaterali tra queste Parti.

 

Art. 68

1. Quando, in virtù della presente Convenzione, l’istituzione di una Parte Contraente è debitrice di prestazioni in contanti verso un beneficiario che si trova sul territorio di un’altra Parte Contraente, il debito viene espresso nella moneta della prima Parte. La detta istituzione validamente estingue il debito nella moneta della seconda Parte.

2. Quanto, in virtù della presente Convenzione, l’istituzione di una Parte Contraente è debitrice di somme destinate al rimborso di prestazioni elargite dall’istituzione di un’altra Parte Contraente, il debito viene espresso nella moneta della seconda Parte. La prima istituzione estingue validamente il debito nella detta moneta, a meno che le Parti Contraenti in causa non abbiano convenuto diverse modalità.

3. I trasferimenti di somme che risultano dall’applicazione della presente Convenzione vengono effettuati conformemente agli accordi in vigore in tale materia, al momento del trasferimento, tra le Parti Contraenti in causa. Altrimenti, le misure necessarie per effettuare tali trasferimenti vengono fissate di comune accordo tra le dette Parti.

 

Art. 69

1. Per fissare l’ammontare delle contribuzioni dovute all’istituzione di una Parte Contraente, si tiene conto, all’occorrenza, dei redditi percepiti sul territorio di ogni altra Parte Contraente.

2. La copertura delle contribuzioni dovute all’istituzione di una Parte Contraente, può essere effettuata sul territorio di un’altra Parte Contraente, secondo la procedura amministrativa, e con le garanzie e privilegi applicabili alla copertura delle contribuzioni dovute a un’istituzione corrispondente di questa ultima Parte.

3. L’applicazione delle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo tra due e più Parti Contraenti è subordinata alla conclusione di accordi bilaterali e multilaterali tra tali Parti. Questi accordi potranno ugualmente riguardare la procedura giudiziaria di copertura.

 

Art. 70

1. Se una persona beneficia di prestazioni in base alla legislazione di una Parte Contraente per un danno causato a sopravvenuto sul territorio di un’altra Parte Contraente, i diritti dell’istituzione debitrice delle prestazioni, nei confronti dei terzi tenuti al risarcimento del danno, sono regolati nella maniera seguente:

a) quando l’istituzione debitrice subentra, in virtù della legislazione che le è applicabile, ai diritti che il beneficiario detiene nei confronti di terzi, ogni Parte Contraente riconosce una tale sostituzione;

b) quando l’istituzione debitrice ha un diritto diretto nei confronti di terzi, ogni Parte Contraente riconosce tale diritto.

2. L’applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente tra due e più Parti Contraenti è subordinata alla conclusione di accordi bilaterali e multilaterali tra tali Parti.

3. Le regole applicabili alla responsabilità del datore di lavoro e dei suoi preposti, in caso di infortunio sul lavoro e in viaggio sopravvenuto sul territorio di una Parte Contraente, diversa dallo Stato competente, verranno determinate tramite accordi tra le Parti Contraenti interessate.

 

Art. 71

1. Ogni controversia che sia sollevata tra due o più Parti Contraenti in merito all’interpretazione e all’applicazione della presente Convenzione, sarà innanzitutto oggetto di negoziati tra le Parti in lite.

2. Se una delle Parti in lite ritiene che si tratti di una questione di natura tale da interessare l’insieme delle Parti Contraenti, le Parti in lite, agendo di comune accordo, e, altrimenti, una di esse, ricorreranno al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che emetterà una sentenza sulla questione entro un termine di sei mesi.

3. Se la controversia non ha potuto essere regolata, sia, a seconda del caso, entro un termine di sei mesi a partire dalla prima richiesta intesa ad avviare i negoziati prescritti dal paragrafo 1 del presente articolo, sia entro un termine di tre mesi dalla comunicazione alle Parti Contraenti della sentenza emessa dal Comitato dei Ministri, la controversia può essere oggetto di una procedura arbitrale dinnanzi ad un arbitro unico su richiesta di ogni Parte in lite. La Parte richiedente renderà noto all’altra Parte, tramite il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, l’oggetto della richiesta che intende sottoporre all’arbitrato, così come i presupposti di tale richiesta.

4. Salvo accordo contrario delle Parti in lite, l’arbitro sarà designato dal Presidente della Corte europea dei Diritti dell’Uomo. L’arbitro non dovrà essere cittadino di una delle Parti in lite né avere la sua residenza abituale sul territorio di una di queste Parti, né essere impiegato alle loro dipendenze, né essersi già occupato della questione ad altro titolo.

5. Se, nel caso previsto al paragrafo precedente, il Presidente della Corte europea dei Diritti dell’Uomo si trova impossibilitato o è cittadino di una delle Parti in lite, la designazione dell’arbitro spetterà al Vice- Presidente della Corte e al membro più anziano della Corte c h e non si trovi impossibilitato e che non sia cittadino di una delle Parti in lite.

6. In mancanza di un compromesso speciale tra le Parti in lite e in mancanza di sufficienti precisazioni nel compromesso, l’arbitro si pronuncerà sulla base delle disposizioni della presente Convenzione, tenendo conto dei principi generali del diritto internazionale.

7. La sentenza dell’arbitro sarà vincolante e senza appello.

 

Art. 72

1. L’Allegato VII cita per ogni Parte Contraente interessata le modalità particolari di applicazione della sua legislazione.

2. Ogni Parte Contraente interessata notificherà, in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 dell’articolo 81, ogni emendamento da apportare all’Allegato VII. Se tale emendamento risulta dall’adozione di una nuova legislazione, la notificazione sarà effettuata in un termine di tre mesi a far data dalla pubblicazione della detta legislazione e, se questa legislazione è pubblicata prima della data di ratifica della presente Convenzione, a far data da questa ratifica.

 

Art. 73

1. Gli allegati previsti al capoverso (b) dell’articolo 1, al paragrafo 1 dell’articolo 3, al paragrafo 3 dell’articolo 6, al paragrafo 4 dell’articolo 8, al paragrafo 2 dell’articolo 9, al paragrafo 3 dell’articolo 11 e al paragrafo 1 dell’articolo 72, così come gli emendamenti che saranno apportati a tali allegati, fanno parte integrante della presente Convenzione.

2. Ogni emendamento agli allegati previsti al paragrafo precedente sarà considerato come adottato se, nei tre mesi successivi alla notifica prevista al capoverso (d) del paragrafo 2 dell’articolo 81, della presente Convenzione, nessuna Parte Contraente e nessuno Stato firmatario vi si è opposto con notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

3. In caso di notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa di una tale opposizione, la questione sarà oggetto di una regolamentazione in conformità ad una procedura che verrà stabilita dal Comitato dei Ministri.

 

TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 74

1. La presente Convenzione non conferisce alcun diritto per un periodo anteriore alla sua entrata in vigore riguardo alla Parte Contraente o alle Parti Contraenti in causa.

2. Qualsiasi periodo di assicurazione, così come, all’occorrenza, qualsiasi periodi di impiego, di attività professionale o di residenza compiuto sotto la legislazione di una Parte Contraente prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione viene tenuto in considerazione per la determinazione dei diritti aperti in conformità alle disposizioni di questa Convenzione.

3. Con riserva delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, un diritto è aperto, in virtù della presente Convenzione, anche se si riferisce ad una eventualità realizzatasi anteriormente alla sua entrata in vigore.

4. Ogni prestazione che non sia stata liquidata e che sia stata sempre a causa della nazionalità dell’interessato o in ragione della sua residenza sul territorio di una Parte Contraente diversa da quella in cui si trova l’istituzione debitrice sarà, su richiesta dell’interessato, liquidata o ripristinata a partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione, salvo che i diritti anteriormente liquidati abbiano dato luogo a un pagamento in contanti.

5. I diritti degli interessati che abbiano ottenuto, prima dell’entrata in vigore della presente Convenzione, la liquidazione di una pensione o di una rendita, saranno ripresi in esame, su loro richiesta, tenendo conto delle disposizioni di questa Convenzione. Tali diritti possono ugualmente essere riesaminati d’ufficio. In nessun caso, tale revisione dovrà ridurre i precedenti diritti degli interessati.

6. Se la domanda prevista al paragrafo 4 e la domanda prevista al paragrafo 5 del presente articolo viene presentata entro due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione, i diritti aperti in conformità alle disposizioni di questa Convenzione vengono acquisiti a partire da questa data, senza che le disposizioni della legislazione di qualsiasi Parte Contraente, relative alla decadenza e alla prescrizione dei diritti, siano opponibili agli interessati.

7. Se la domanda prevista al paragrafo 4 e la domanda prevista al paragrafo 5 del presente articolo viene presentata dopo la scadenza del termine di due anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione, i diritti che non sono decaduti e prescritti, vengono acquisiti solo tenendo conto della data della domanda, con riserva delle disposizioni più favorevoli della legislazione della Parte Contraente in causa.

 

Art. 75

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica e di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese che segue quello nel corso del quale sarà avvenuto il deposito del terzo strumento di ratifica e di accettazione.

3. Essa entrerà in vigore, relativamente ad ogni Stato firmatario che la ratificherà o l’accetterà ulteriormente, tre mesi dopo la data del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione.

 

Art. 76

A partire dall’entrata in vigore della presente Convenzione, le disposizioni dell’Accordo interinale europeo che concerne la sicurezza sociale con esclusione dei regimi relativi alla vecchiaia, all’invalidità e ai superstiti e dell’Accordo interinale europeo che concerne i regime di sicurezza sociale relativi alla vecchiaia all’invalidità o ai superstiti, come pure dei loro protocolli addizionali, cessano di essere applicabili nei rapporti tra Parti Contraenti.

 

Art. 77

1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare tutti gli Stati che non sono membri del Consiglio ad aderire a questa Convenzione. La risoluzione concernente questo invito dovrà avere l’approvazione unanime degli Stati membri del Consiglio che hanno ratificato o accettato detta Convenzione.

2. L’adesione si effettuerà attraverso il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto tre mesi dopo la data del suo deposito.

 

Art. 78

1. La presente Convenzione resterà in vigore senza limiti di durata.

2. Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi riguardi, denunciare questa Convenzione rivolgendo una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

3. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data della ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

 

Art. 79

1. In caso di denuncia della presente Convenzione, ogni diritto acquisito in virtù delle sue disposizioni viene mantenuto.

2. I diritti in corso di acquisizione, relativi ai periodi compiuti anteriormente alla data da cui la denuncia ha effetto, non si estinguono a causa della denuncia; la loro ulteriore conservazione viene determinata tramite accordo e, in mancanza di un tale accordo, dalla legislazione che applica l’istituzione in causa.

 

Art. 80

1. L’applicazione della presente Convenzione viene regolamentata dalle disposizioni di un Accordo complementare, che è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa.

2. Le Parti Contraenti e, se le disposizioni costituzionali di tali Parti lo permettono, le loro autorità competenti, prenderanno tutte le altre misure necessarie all’applicazione della presente Convenzione.

3. Ogni Stato firmatario della presente Convenzione, che la ratifichi o la accetti, deve, sia ratificare o accettare al tempo stesso l’Accordo complementare, sia firmare il detto Accordo complementare senza riserva di ratifica o di accettazione, non più tardi che alla data del deposito del suo strumento di ratifica o di accettazione della Convenzione.

4. Ogni Stato che aderisce alla presente Convenzione deve, al tempo stesso, aderire all’Accordo complementare.

5. Ogni Parte Contraente che denuncia la presente Convenzione deve, al tempo stesso, denunciare l’Accordo Complementare.

 

Art. 81

1. Le notifiche e dichiarazioni previste ai capoversi (b) e (w) dell’articolo 1, al paragrafo 2 dell’articolo 3, al paragrafo 5 dell’articolo 6, al paragrafo 2 dell’articolo 7, al paragrafo 5 dell’articolo 8, ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 9, al paragarfo 4 dell’articolo 11 e al paragrafo 2 dell’articolo 72 vanno indirizzate al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

2. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà, entro il termine di un mese, alle Parti Contraenti, agli Stati firmatari così come al Direttore Generale dell’Organizzazione internazionale del Lavoro.

a) ogni firma, così come il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;

b) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente alle disposizioni dell’articolo 75 e dell’articolo 77;

c) ogni notifica di denuncia ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 78 e la data in cui la denuncia avrà effetto;

d) ogni notifica e dichiarazione ricevuta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo. In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati allo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Stipulata a Parigi, il 14 dicembre 1972, in francese ed in inglese; i testi fanno ambedue fede in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia autenticata conforme ad ognuno degli Stati firmatari ed aderenti.