Delibera n. 10/2004/G

 

 

Deliberazione n. 10/2004/G

REPUBBLICA ITALIANA

la Corte dei conti

Sezione centrale di controllo

sulla  gestione delle amministrazioni dello Stato

I e II Collegio

nellĠadunanza del 24 marzo 2004

* * *

         Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, lĠart. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle gestioni delle amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimitˆ e la regolaritˆ, il funzionamento degli organi interni, nonchŽ la corrispondenza dei risultati dellĠattivitˆ amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dellĠazione amministrativa;

         vista la deliberazione 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nellĠadunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per lĠorganizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n.64/D/CP/2000, in data 21 dicembre 2000;

vista la deliberazione della Sezione in adunanza plenaria n. 1/2003, con la quale sono stati approvati i programmi di controllo sulla gestione per lĠesercizio 2003;   

         vista la relazione dei Consiglieri istruttori, dott. ssa Valeria Chiaretti, dott. Mario Nispi Landi e dott.ssa Sonia Martelli concernente gli esiti dellĠindagine condotta sulla ÒGestione delle risorse previste in connessione al fenomeno dellĠimmigrazione. Regolamentazione e sostegno allĠimmigrazione. Controllo dellĠimmigrazione clandestinaÓ;

         vista la nota di deferimento dei Consiglieri istruttori n. 300/1 in data 26 febbraio 2004 con la quale i suddetti Consiglieri hanno trasmesso la relazione;

         viste le ordinanze in data 3 marzo e 4 maggio 2004 del Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, con la quale il I e II Collegio della Sezione centrale di controllo sulla gestione per lĠesercizio del controllo successivo sulla gestione di cui allĠart. 3 comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono stati convocati in data 24 marzo e 12 maggio 2004 per addivenire alla pronuncia sui risultati del controllo successivo sulla predetta gestione;

         vista la nota n.156/04/4 del 4 marzo 2004, con la quale il Servizio di segreteria per le adunanze ha trasmesso la relazione al Ministero dellĠinterno – Gabinetto – Dipartimento della Pubblica sicurezza – Dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunitˆ, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Gabinetto – Dipartimento per le politiche del lavoro e dellĠoccupazione e tutela dei lavoratori – Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, al Ministero dellĠistruzione, dellĠuniversitˆ e della ricerca scientifica – Gabinetto, al Ministero dellĠeconomia e delle finanze – Gabinetto – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

uditi, nel corso dellĠadunanza del 24 marzo 2004 i Consiglieri dott.ssa Valeria Chiarotti, dott. Mario Nispi Landi e dott.ssa Sonia Martelli  e  nella Camera di Consiglio del 12 maggio 2004 i Consiglieri dott. Mario Nispi Landi e dott.ssa Sonia Martelli

         comparsi,

  • per il Ministero dellĠinterno – Dipartimento della Pubblica sicurezza Direzione centrale per lĠimmigrazione e della polizia delle frontiere: il dott. CRUDO Valter, vice prefetto accompagnato dalla dott.ssa CHIARELLA Loredana, funzionario;
  • per il Ministero dellĠinterno – Dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione – Direzione centrale dei servizi civili per lĠimmigrazione e lĠasilo: la dott.ssa FILIPPI Vincenza, vice prefetto e la dott.ssa EPIFANI Anna Maria, dirigente;
  • per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per lĠimpiego: la dott.ssa GIUFFRIDA Anastasia, dirigente;
  • per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale per lĠimmigrazione: il dott. SILVERI Giuseppe, direttore generale e il dott. LOMBARDI  Alessandro, dirigente.

DELIBERA

di approvare con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consiglio la relazione concernente la ÒGestione delle risorse previste in connessione al fenomeno dellĠimmigrazione. Regolamentazione e sostegno allĠimmigrazione. Controllo dellĠimmigrazione clandestinaÓ:

ORDINA

ai sensi e per gli effetti dellĠart. 3, comma 6, della legge 20/94:

che la relazione stessa sia comunicata, a cura della Segreteria della Sezione, alle Presidenze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero dellĠinterno – Gabinetto, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Gabinetto, al Ministero dellĠistruzione dellĠuniversitˆ e della ricerca scientifica – Gabinetto, al Ministero dellĠeconomia e delle finanze - Gabinetto e Dipartimento della ragioneria generale dello Stato;

Il Presidente

(Dott. Tullio LAZZARO)

 

I Relatori

(Dott.ssa Valeria Chiarotti)

(Dott. Mario Nispi Landi)

(Dott.ssa Sonia Martelli)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corte dei conti - Programma di controllo 2003 -

 

 

 

Gestione delle risorse previste in connessione al fenomeno dellĠimmigrazione

Regolamentazione e sostegno allĠimmigrazione. Controllo dellĠimmigrazione clandestina.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relatori: Cons. Valeria Chiarotti – Cons. Mario Nispi Landi – Cons. Sonia Martelli


 


INDICE

 

1

OGGETTO E OBIETTIVI DELLĠINDAGINE

Pag..

1

2

CONSIDERAZIONI GENERALI E DI SINTESI

Ò

3

3

IL NUOVO QUADRO NORMATIVO E ORGANIZZATIVO

Ò

11

4

IL QUADRO FINANZIARIO CONTABILE

Ò

20

5

AGGIORNAMENTO DEI DATI STATISTICI RELATIVI AL FENOMENO IMMIGRAZIONE

Ò

27

6

LE MISURE DI SOSTEGNO

Ò

30

6.1

Fondo nazionale per le politiche migratorie

Ò

30

6.1.1

Fondo 2001. Aggiornamenti

Ò

31

6.1.2

Fondo 2002

Ò

36

6.1.3

Fondo 2003

Ò

43

6.2

Gli interventi a favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati

Ò

47

6.2.1

Il quadro normativo

Ò

47

6.2.2

Il procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato

Ò

49

6.2.3

Le iniziative adottate in prosecuzione di quelle avviate prima dellĠentrata in vigore della legge 189/02

Ò

50

6.2.4

Le iniziative adottate in esecuzione della legge 189/02

Ò

52

6.3

I servizi di accoglienza alle frontiere

Ò

54

6.4

Gli interventi per lĠistruzione scolastica

 

Ò

54

7

LE MISURE DI CONTRASTO

Ò

57

7.1

Gli accordi di cooperazione internazionale

Ò

57

7.2

I centri di trattenimento e i centri di identificazione

Ò

59

7.2.1

Evoluzione normativa

Ò

59

7.2.2

La programmazione e la realizzazione di centri nel periodo 2002-2003 e la spesa sostenuta

Ò

61

7.2.3

Le nuove modalitˆ gestionali e i costi relativi ai centri di permanenza temporanei

Ò

62

7.3

Il contrasto del traffico degli esseri umani

Ò

75

7.3.1

Il quadro normativo e organizzativo

Ò

75

7.3.2

Le iniziative attivate

 

Ò

75

8

ATTIVITAĠ FINALIZZATE ALLA PROGRAMMAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI MIGRATORI

Ò

80

8.1

Quadro organizzativo e iniziative adottate

Ò

80

8.2

Accordi stipulati tra la Direzione generale per lĠimpiego e lĠO.I.M. il 15 ottobre 2001

Ò

82

8.3

Il Progetto O.I.M. ÒFlussi migratori dallĠAlbania in ItaliaÓ

Ò

89

8.4

Decreto del 23 dicembre 2002, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha affidato ad Italia lavoro s.p.a. la realizzazione di un programma di azioni di supporto alla gestione qualificata del flusso migratorio per motivi di lavoro verso lĠItalia

Ò

90

8.5

Convenzione con la societˆ Dante Alighieri in data 23 dicembre 2002

Ò

93

8.6

Il Sistema Informativo Lavoratori Stagionali (S.I.LES.)

 

Ò

94

9

LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMMIGRATI

Ò

96

9.1

Quadro normativo

Ò

96

9.2

Attuazione delle procedure di emersione

Ò

98

9.3

Le convenzioni con le imprese di fornitura di lavoro temporaneo

Ò

103

9.3.1

LĠordinanza n. 3242 del 6 settembre 2002

Ò

103

9.3.2

LĠordinanza n. 3262 del 31 gennaio 2003 

Ò

104

9.4

Costi della regolarizzazione

Ò

106

9.4.1

Ministero dellĠinterno.

Ò

107

9.4.2

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ò

113

9.4.3

Riepilogo dei costi della regolarizzazione

Ò

115

 

 

 

ELENCO ALLEGATI

 

 

1.    Legge 30 luglio 2002, n. 189 ÒModifica alla normativa in materia di immigrazione e di asiloÓ.

2.    D.L. 9 settembre 2002, n. 195 convertito con modificazioni nella legge 9 ottobre 2002 n. 222.

3.    Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2002 n. 3242.

4.    Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2002 n. 3244.

5.    Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2003 n. 3262.

6.    Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2003 n. 3287.

7.    Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2003 n. 3326.

 

8.    Note del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – direzione generale per lĠimmigrazione:

á       n. DGI/5124/03 dellĠ11 luglio 2003

á       n. 1784/SDG IMM/03 del 22 dicembre 2003

á       n. 94 SDG IMM/04 del 29 gennaio 2004

 

9.    Note del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – direzione generale per lĠimpiego, lĠorientamento e la formazione:

á       n. 1278 del 31 ottobre 2003

á       n. 1591/2003 del 19 dicembre 2003.

 

10. Note del Ministero dellĠinterno – ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari:

á       n. 45-18/A32 del 4 agosto 2003

á       n. 45-18/A32 dellĠ11 novembre 2003

á       n. 45-18/A32 del 9 dicembre 2003

á       n. 45-18/A32 del 29 gennaio 2004.

 

11. Note del Ministero dellĠinterno – dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione:

á       n. 3575 DCS. 3.1 del 7 novembre 2003

á       n. 3/2627/E/1-4-54/23 (3) del 27 novembre 2003

 

12. Note della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le pari opportunitˆ:

á       n. 4044 del 21 luglio 2003

á       n. 7000.1/2003 del 5 dicembre 2003.

 


1. OGGETTO E OBIETTIVI DELLĠINDAGINE

 

La Sezione del controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato con deliberazione n. 22/03 depositata il 23 giugno 2003 ha approvato il referto avente ad oggetto la gestione delle risorse previste in connessione al fenomeno dellĠimmigrazione.

La relazione, che aveva riguardo ad un ambito temporale sostanzialmente coincidente con il periodo di vigenza della legge n. 40/1998 (c.d. legge Turco-Napolitano) - e, cio, gli anni dal 1999 al 2001 - ha evidenziato, in buona parte, il mancato raggiungimento degli obiettivi che la riferita normativa si prefiggeva di conseguire.

In particolare, sono emerse:

 

a)   difficoltˆ nel governo dei flussi migratori attraverso la programmazione degli ingressi;

b)   gravi inefficienze nellĠattivazione dellĠanagrafe annuale informatizzata dei lavoratori extracomunitari;

c)   limitata efficacia dei meccanismi di contrasto allĠimmigrazione clandestina ed irregolare;

d)   difficoltˆ nella programmazione e gestione dei centri di permanenza temporanea;

e)   scarsa efficienza ed efficacia delle misure di integrazione e sostegno;

f)    mancanza di una normativa organica in materia di asilo e sostanziale ruolo di supplenza svolto dallĠamministrazione per il supporto ai richiedenti asilo politico e rifugiati;

g)   efficace attuazione delle iniziative di contrasto del traffico di esseri umani;

h)   limitata significativitˆ dellĠistituzione di servizi di accoglienza alla frontiera;

i)    mancanza di utili informazioni circa lĠesito delle iniziative a sostegno della integrazione scolastica degli immigrati

 

Per verificare le misure adottate dallĠamministrazione in conseguenza delle osservazioni formulate dalla corte e, al contempo, valutare lo stato di attuazione delle pi importanti misure di sostegno e contrasto dellĠimmigrazione, con particolare riguardo modifiche introdotte dalla legge 30 luglio 2002 n. 189 la Sezione del controllo ha ritenuto opportuno programmare per lĠanno 2003 unĠulteriore indagine.

LĠistruttoria si  svolta in contraddittorio con tutte le amministrazioni le cui funzioni sono state incise da parte della ripetuta legge e che coincidono, in buona sostanza, con quelle giˆ interessate dal precedente referto, seppure, a volte, diversamente articolate in esito a riorganizzazioni ordinamentali nel frattempo intervenute.

In relazione alle difficoltˆ evidenziate nella precedente relazione di ottenere informazioni e dati univoci dalle diverse strutture del ministero dellĠinterno, molte delle quali, come  noto, sono titolari di competenze in materia, lĠamministrazione ha preferito convogliare le richieste istruttorie presso un unico referente (Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari) e attraverso questo dare risposta.

Tale scelta, peraltro, non si  rivelata funzionale ad un agevole e celere svolgimento dellĠindagine, comportando talvolta un non utile appesantimento dei passaggi necessari per il conseguimento delle informazioni.

Sempre con riferimento allĠamministrazione de qua, scarsamente significativo  stato il contributo offerto dagli organi di controllo interno.

NellĠambito della risposta istruttoria in data 11 novembre 2003  stato inserito un paragrafo concernente le osservazioni del Servizio di controllo interno, con il quale si afferma, da un lato, che il Servizio di controllo strategico ha quale principale obiettivo quello di supportare il ministro nella attivitˆ necessaria allĠelaborazione della direttiva annuale per lĠattivitˆ amministrativa e alla gestione e monitoraggio della sua effettiva attuazione e dallĠaltro, che tali aspetti specifici esulano dalla richiesta, anche per il fatto che, evidentemente, il Òcontrollo successivo sulla gestione spettante alla corte dei conti, piuttosto che allĠattivitˆ di indirizzo politico e alle connesse attivitˆ di valutazione e controllo strategico, si riferisce, per sua natura, agli esiti della gestione dei centri di responsabilitˆ amministrativaÓ.

In disparte ogni valutazione nel merito della citata risposta, si rileva che con riferimento allĠattivitˆ di monitoraggio il Servizio di controllo strategico adotta tuttora metodologie di verifica insufficienti a dare chiaro conto del raggiungimento degli obiettivi oggetto di direttiva, peraltro ancora poco analitici.

Resta il fatto che lĠamministrazione non ha fornito alcuna notizia circa lĠattivitˆ svolta dagli organi dipartimentali deputati al controllo di gestione.

Nel ribadire, inoltre, che anche per la presente indagine si  ravvisata lĠopportunitˆ di escludere quelle attivitˆ che, pur riguardando direttamente o indirettamente aspetti connessi con lĠattuazione delle scelte legislative e politiche in materia di immigrazione, siano tuttavia espressione di pi ampie funzioni istituzionali e vengano svolte da strutture e personale non dedicati esclusivamente ai predetti scopi, si  ritenuto peraltro di avviare un primo esame dellĠattivitˆ connessa con la stipula di accordi internazionali con i paesi di provenienza finalizzati a garantire un miglior governo dei flussi e a facilitare il rimpatrio dei clandestini. UnĠanalisi pi approfondita di tali accordi, anche, ove possibile, sotto il profilo dei costi conseguenti verrˆ svolta nellĠambito dellĠindagine giˆ programmata nella materia de quo per lĠanno 2004[1].

 

 

2. CONSIDERAZIONI GENERALI E DI SINTESI

 

Merita di essere preliminarmente ribadita lĠimportanza e la complessitˆ delle attivitˆ connesse con la gestione del fenomeno immigrazione, nel duplice aspetto di contrasto e repressione di situazioni irregolari e di sostegno e integrazione nei confronti degli extracomunitari legalmente residenti nel territorio.

Tale complessitˆ  testimoniata dal numero delle amministrazioni coinvolte, dal personale impegnato e dalla entitˆ delle risorse stanziate nei capitoli di bilancio, risorse che, relativamente agli esercizi in riferimento, ammontano complessivamente, per il 2002 a Û 65.469.100,00 per le attivitˆ di contrasto e  ad Û 63.404.004,00.per le misure di sostegno, e per il 2003 a Û 164.794.066,00 per le attivitˆ di contrasto e Û 38.617.768,00 per le misure di sostegno.

Vanno peraltro ribadite le considerazioni giˆ svolte nella precedente relazione circa le difficoltˆ di una individuazione completa dei costi connessi al fenomeno immigrazione con particolare riferimento alla quantificazione dellĠimpegno del personale di P.S. e alle difficoltˆ a scorporare lĠattivitˆ svolta per la specifica materia da quella complessiva di tutela e mantenimento dellĠordine pubblico.

 

Negli anni 2002-2003, come in quelli giˆ esaminati in precedenza, lĠattivitˆ amministrativa connessa con lĠimmigrazione si  svolta con un approccio condizionato dallĠurgenza e dallĠemergenza, allĠinterno di un quadro normativo e organizzativo non ancora stabilizzato.

La legge 189 del 2002, infatti, necessita a tuttĠoggi di essere completata con la indispensabile normativa secondaria di dettaglio e con ulteriori interventi sul piano organizzativo per assicurare lĠindispensabile coordinamento tra le amministrazioni interessate e garantire la concreta applicabilitˆ dei nuovi istituti.

I termini per lĠemanazione dei regolamenti previsti dalla citata legge 189 sono tutti ampliamente scaduti senza che i relativi procedimenti siano arrivati ad una definitiva conclusione. Come evidenziato nel successivo capitolo III tali ritardi derivano in parte dalla complessitˆ delle relative procedure e, in misura maggiore, dalla difficoltˆ di raggiungere le necessarie intese tra le amministrazioni statali competenti, le regioni e gli enti locali. La relazione dˆ atto, relativamente a ciascuno degli adempimenti previsti dalla normativa, dello stato delle procedure.

 

Attesa la necessitˆ di applicare comunque alcuni dei nuovi istituti previsti dalla legge 189 e allĠinterno di un quadro normativo non completo ed esattamente definito, ampio  stato nel periodo di riferimento il ricorso ad ordinanze di protezione civile.

Mediante i predetti strumenti, sia pure in via provvisoria e temporanea e attraverso ampie deroghe alla normativa vigente,  stato definito il quadro di riferimento dellĠattivitˆ da svolgere. Il ricorso alle ordinanze di urgenza ha consentito allĠamministrazione di utilizzare tempestivamente risorse messe a disposizione sui capitoli di bilancio in prossimitˆ della chiusura dellĠesercizio, di effettuare una politica del personale maggiormente flessibile, derogando anche ai contratti collettivi di lavoro, e di effettuare acquisti mediante procedure semplificate non applicando la normativa comunitaria sui contratti delle pubbliche amministrazioni.

Il sovrapporsi delle predette disposizioni di urgenza (ben 8 a partire dal marzo 2002) ha determinato difficoltˆ di coordinamento e di individuazione della normativa effettivamente vigente e ha soprattutto evidenziato un approccio Òstep by stepÓ da parte delle amministrazioni competenti.

Il perdurare delle modalitˆ emergenziali di gestione deriva, in parte, da una sottovalutazione, al momento dellĠemanazione della legge, dellĠimpegno richiesto allĠamministrazione in termini di risorse finanziarie, strumentali ed umane per lĠapplicazione dei nuovi istituti e delle nuove procedure.

In particolare, nel primo periodo di attuazione della legge le amministrazioni interessate hanno dovuto fronteggiare le attivitˆ connesse con la regolarizzazione di un numero di extracomunitari notevolmente superiore alle attese, con conseguenti ritardi nello svolgimento delle attivitˆ ordinarie.

Anche successivamente, peraltro, la normale attivitˆ amministrativa evidenzia tempi di gran lunga superiori ai precedenti, con particolare riferimento al rilascio dei permessi dei soggiorno che, in relazione al ridotto termine di validitˆ ed alla introduzione di pi rigorosi controlli, necessitano ora di un periodo di lavorazione pari ad oltre 18 mesi, a fronte degli otto necessari nel precedente sistema.

 

Particolari ritardi e disfunzioni anche nellĠattivitˆ ordinaria sono emersi in relazione ad una non adeguata stima della effettiva capacitˆ e potenzialitˆ dei sistemi informativi in uso.

Ci˜ ha in primo luogo comportato il rinvio dei rilievi dattiloscopici nei confronti degli interessati alla regolarizzazione che avrebbe determinato una immissione di dati non compatibile con la memoria del sistema, nonchŽ il verificarsi di disfunzioni del sistema informativo di supporto allĠesame delle richieste di asilo, sulle quali si riferisce nel  prosieguo. del referto.

La inadeguatezza del predetto sistema in termini di capacitˆ operativa, di alloggiamento delle apparecchiature e di procedure utilizzate ha causato la perdita di gran parte dei dati giˆ trattati, con conseguenti ulteriori aggravi e ritardi nellĠattivitˆ e la necessitˆ di sostenere costi aggiuntivi per un auspicabile intervento di definitiva acquisizione di apparecchiature e programmi pi moderni e funzionali.

La sottovalutazione del fabbisogno informatico  alla base, anche, dei ritardi nel trasferimento della neo istituita direzione generale per lĠimmigrazione nellĠambito del dipartimento di pubblica sicurezza, in un nuovo immobile assunto in locazione dallĠamministrazione, rivelatosi in seguito non immediatamente idoneo ad ospitare la sala operativa per la realizzazione delle attivitˆ di contrasto in mare, con necessitˆ di procedere ad indispensabili lavori di adattamento.

Carenze e ritardi nel processo di informatizzazione si rilevano anche presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali, dove ancora non risulta implementata lĠAnagrafe annuale informatizzata, strumento la cui rilevanza  stata ribadita dalla lett. c) dellĠart. 17 della legge n. 189 del 2002.

Nel corso del periodo in esame gli interventi di potenziamento del sistema di gestione e monitoraggio dei flussi di ingresso per motivi di lavoro risultano essere ancora in fase di elaborazione progettuale. LĠunica attivitˆ in tal senso svolta  stata la sperimentazione di un sistema informativo avente ad oggetto il lavoro stagionale. Tuttavia, tale sistema (SILES), pur avviato dĠintesa con le altre amministrazioni coinvolte (ministeri dellĠinterno e degli affari esteri), non ha ancora sostituito il normale procedimento, al quale a tuttĠoggi si affianca essendo ancora in corso di svolgimento gli adempimenti finalizzati a completarne e migliorarne il funzionamento.

 

Anche in relazione a quanto sopra, per entrambi gli esercizi in riferimento la determinazione del numero di ingressi di immigrati regolari  avvenuta tramite provvedimenti provvisori con i quali sono state confermate, in linea di massima, le quote previste negli esercizi precedenti, a prescindere da pi approfondite valutazioni sulle effettive necessitˆ del sistema economico e sulla possibilitˆ di assicurare agli interessati adeguate misure di sostegno e integrazione.

Va, peraltro, rilevato che il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha affidato ad Italia Lavoro s.p.a. la creazione di un modello per la gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro verso lĠItalia.

Al riguardo, si evidenzia che estremamente generica appare la descrizione delle attivitˆ che la societˆ si impegna a realizzare, quali risultano dal programma tecnico approvato con  decreto ministeriale in data 23 dicembre 2002, il quale non contiene unĠanalisi dettagliata dei costi (globalmente ammontanti ad Û.2.000.000,00), indicati solo per ÒmacrovociÓ.

Non sono di ausilio, a tal fine, neanche i Òpiani operativi bimestraliÓ che, secondo quanto previsto nel programma, avrebbero dovuto essere elaborati dalla societˆ sulla base delle esigenze specifiche comunicate dallĠamministrazione.

I costi della predetta collaborazione si aggiungono a quelli derivanti dagli accordi con lĠOrganizzazione mondiale per le migrazioni (O.I.M.),stipulati  nellĠottobre del 2001 e  ancora in corso di esecuzione, aventi ad oggetto attivitˆ per taluni aspetti analoghe.

 

LĠistruttoria condotta ha avuto specifico riguardo  allĠandamento delle gestioni delle amministrazioni competenti in materia negli esercizi 2002-2003, con particolare attenzione al seguito dato  alle osservazioni formulate nella precedente relazione, che a tuttĠoggi, non sempre hanno avuto un riscontro adeguato nŽ si sono tradotte in un miglioramento dellĠattivitˆ attraverso lĠadozione degli indispensabili correttivi.

In particolare, con riferimento agli interventi di sostegno agli immigrati regolarmente presenti in Italia, anche per quanto attiene agli esercizi in esame va confermata lĠevidenziata carenza di una adeguata programmazione dellĠimpiego delle risorse assegnate al ÒFondo politiche migratorieÓ, solo in parte imputabile alla tardiva acquisizione delle disponibilitˆ sulla competenza dei pertinenti capitoli.

Infatti, seppure lĠamministrazione ha provveduto ad individuare le linee di intervento in relazione alle quali utilizzare le risorse disponibili, non ha trovato ancora attuazione il disposto dellĠart. 45 del T.U. 286 del 1998, secondo il quale le iniziative finanziate devono essere inserite in programmi annuali o pluriennali. I diversi interventi non risultano tra loro coordinati, nŽ tantomeno inseriti in programmi che definiscano le misure di integrazione sociale da realizzare e gli obiettivi da raggiungere.

NellĠanno 2003 la direzione generale per lĠimmigrazione ha dato esecuzione, per la prima volta dallĠistituzione del Fondo, al disposto del 2Ħ comma dellĠart. 60 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, avviando il necessario coordinamento con le altre amministrazioni interessate. Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 dicembre 2003 sono stati ammessi a finanziamento due programmi, predisposti dai ministeri dellĠinterno e della salute, aventi ad oggetto interventi in materia di mediazione linguistico-culturale.

Sempre con riferimento alla gestione del Fondo gli accordi di programma, firmati nel 2001 dal dipartimento delle politiche sociali e previdenziali del ministero del lavoro e delle politiche sociali con 14 regioni, sono ancora in corso di svolgimento sulla base di una proroga accordata ai soggetti realizzatori.

Aderendo a specifiche osservazioni formulate nel precedente referto, a  partire dal 2002  stata avviata da parte del ministero del lavoro lĠattivitˆ di monitoraggio e di controllo sulla esecuzione degli accordi suddetti che, se pur non contemplata espressamente, deve considerarsi implicitamente rientrante nei poteri di tutela del corretto utilizzo delle risorse statali trasferite agli enti territoriali per lĠesecuzione di specifiche e determinate attivitˆ.

Il ministero ha, altres“, provveduto a predisporre una serie di indicatori aventi lĠobiettivo di valutare lĠefficacia e lĠefficienza dei progetti in corso, nonchŽ linee guida per individuare, ai fini della rendicontazione finale, criteri omogenei atti ad assicurare, oltre al rispetto della regolaritˆ amministrativo–contabile, la semplificazione degli adempimenti procedurali.

Sempre in materia di sostegno alla immigrazione regolare, con riferimento allĠasilo si evidenzia che il proseguimento degli interventi in favore dei richiedenti asilo  stato assicurato da una serie di ordinanze di protezione civile indispensabili per avviare, sia pure in via temporanea e provvisoria, le nuove procedure introdotte dalla legge 189 nelle more dellĠemanazione del previsto regolamento.

Le citate ordinanze hanno consentito di garantire la dovuta assistenza ai soggetti che avevano presentato domanda ai sensi della normativa previgente, al fine di supplire alla mancanza di una disciplina transitoria in tal senso nella legge 189.

Peraltro, in assenza dellĠindividuazione delle caratteristiche dei centri di identificazione in cui dovrebbero essere ÒospitatiÓ i richiedenti asilo per lĠintero tempo necessario alla conclusione del procedimento e tenuto conto della scarsitˆ delle risorse necessarie, gli interessati vengono al momento trattenuti in strutture caratterizzate dallĠassemblaggio di roulottes, campers, containers e prefabbricati, soluzioni, queste, giˆ rivelatesi assolutamente inidonee sia dal punto di vista della sicurezza attiva e passiva, sia per le condizioni di vivibilitˆ garantite a soggetti in attesa di conoscere lĠesito della istanza presentata.

 

LĠ attivitˆ della commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato  risultata fortemente condizionata dalle anzi riferite disfunzioni del sistema informativo da riconnettere, da un lato, allĠobiettiva inadeguatezza dei mezzi a disposizione e del relativo alloggiamento, e dallĠaltro alla mancata adozione di indispensabili accorgimenti per la salvaguardia dei dati immessi nel sistema.

 

Con riferimento alla efficienza ed efficacia dellĠattivitˆ di contrasto alla immigrazione irregolare, la precedente relazione aveva giˆ evidenziato lĠimportanza di attivare momenti di collaborazione con i governi e le amministrazioni dei paesi di provenienza.

La legge 189 conferisce una maggiore rilevanza alla cooperazione internazionale in materia di contrasto alla immigrazione irregolare, correlando la collaborazione effettivamente prestata alla attribuzione di quote privilegiate di ingresso e alla stessa attivitˆ di cooperazione e aiuto nei confronti dei paesi in via di sviluppo.

Alla neo istituita direzione generale per lĠimmigrazione la legge finanziaria per il 2003 attribuisce la diretta gestione delle risorse stanziate su un apposito capitolo di bilancio necessarie alla corresponsione della contropartita ai Governi degli Stati che aderiscono ai predetti accordi. (in termini di cessione di mezzi tecnico-logistici per le forze di P.S. nei singoli paesi e, pi in generale, nella prestazione di assistenza tecnica e giuridica)

LĠefficacia e i costi dellĠattivitˆ di cooperazione bilaterale in materia di contrasto alla immigrazione clandestina ed irregolare saranno approfonditi nella relazione giˆ programmata dalla adunanza generale della sezione del controllo per lĠesercizio 2004.

La realizzazione dei centri di permanenza temporanea continua ad essere fortemente condizionata dalle difficoltˆ di attivare intese con gli enti locali interessati, con la conseguente sostanziale rinuncia alla predisposizione di un piano di intervento che tenga conto di fattori obiettivi legati ad unĠanalisi del diverso impatto dellĠimmigrazione irregolare sul territorio.

In tale contesto, peraltro, al fine di razionalizzare la gestione il dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione, il 27 novembre 2002 ha trasmesso alle prefetture un complesso documento contenente linee guida con allegato uno schema di convenzione tipo da utilizzare per le successive procedure di individuazione dei prestatori del servizio.

A partire dallĠesercizio 2003 tutte le convenzioni in scadenza sono state rinnovate con la nuova procedura che assicura maggiore trasparenza, semplificazione delle attivitˆ burocratiche e, soprattutto, omogeneizzazione delle modalitˆ gestionali sul territorio.

Tuttavia, a fronte della stipula di convenzioni sostanzialmente analoghe nel contenuto, i prezzi praticati dai soggetti affidatari continuano a proporre differenze rilevanti, come evidenziato dai dati riportata nella tab. 9: da 26 euro pro-capite fino ad oltre 100 euro. Appare, pertanto, necessario che lĠamministrazione approfondisca la materia e adotti le iniziative opportune.

Relativamente allĠesercizio 2003 il dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione ha trasmesso prospetti analitici concernenti il totale delle spese sostenute per il funzionamento di ciascun centro, dando dimostrazione di un significativo miglioramento della capacitˆ di monitorare lĠandamento della gestione di competenza delle prefetture.

Il risultato conseguito se raffrontato con i dati forniti dallĠamministrazione relativamente agli esercizi antecedenti, dati estremamente generici e incompleti, rappresenta un positivo feed-back dellĠattivitˆ istruttoria fin qui svolta e delle osservazioni contenute nel precedente referto.

Dai predetti prospetti, che contengono anche unĠattendibile indicazione circa le presenze medie giornaliere nei centri, emerge un costo medio dellĠattivitˆ di gestione, al netto delle spese relative ai lavori di costruzione e manutenzione straordinaria e di quelle del personale addetto alla sicurezza, pari ad Û 71,11.

Quanto, poi, al numero degli extracomunitari irregolari rintracciati sul territorio, o comunque respinti al momento del tentativo di ingresso, in significativo aumento fino al 2002, esso subisce un rallentamento nel 2003 in relazione alla diminuzione dei tentativi di sbarco e alla forte riduzione del numero di immigrati irregolari o clandestini presenti sul territorio dovuta alla intervenuta sanatoria. Si registra, comunque, una significativa evoluzione positiva del rapporto fra il numero degli stranieri irregolari rintracciati e quello degli effettivi rimpatri, miglioramento che deriva da una accresciuta attivitˆ di cooperazione con i paesi di provenienza, come evidenziato sulla base di una analisi della nazionalitˆ degli extracomunitari trattenuti contenuta nella tabella 14, e, in parte, dal prolungamento dei termini di permanenza nei centri.

 

Riguardo allĠattivitˆ di contrasto al traffico di esseri umani, nel dare atto della prosecuzione delle iniziative previste dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 attraverso il finanziamento di progetti di assistenza e integrazione e azioni di sistema permangono, tuttavia, frequenti ritardi nellĠattuazione degli interventi che denotano, almeno in parte, non appropriate valutazioni nella sede della  pianificazione iniziale.

LĠattivitˆ di verifica dei risultati conseguiti evidenzia in positivo la recente adozione dello strumento dellĠaccesso diretto sui luoghi di attivazione dei progetti, mentre permane una ÒtempisticaÓ dei controlli non sempre utile, a immediato ridosso della data di inizio delle attivitˆ e, comunque, in tempi successivi al finanziamento di progetti analoghi, disposto, dunque, senza un adeguato riscontro dei risultati in precedenza conseguiti. In mancanza, a tuttĠoggi, di nuovi referti generali sullĠattuazione degli interventi, restano valide le osservazioni formulate nella precedente deliberazione 22/03, che auspicavano lĠadozione di metodologie di monitoraggio pi efficaci e soprattutto maggiormente omogenee.

 

Da ultimo, alla data di redazione del presente referto si  preso atto che le procedure per la regolarizzazione degli immigrati irregolari presenti nel territorio italiano si sono di fatto concluse, con una tempistica notevolmente superiore ai tempi previsti dal legislatore, ma sostanzialmente ragionevole e in linea con le indicazioni contenute nelle direttive annuali, in considerazione del numero delle richieste e della complessitˆ della procedura.

A fronte di 705.403 domande presentate, la percentuale di accoglimento  stata pari ad oltre il 90%, mentre con riferimento alle 50.139 domande respinte  tuttora pendente un contenzioso relativamente a oltre 1000 provvedimenti di rigetto.

La positiva conclusione delle attivitˆ  derivata dalla efficacia di talune modalitˆ procedurali quali lo sportello unico istituito presso le prefetture, dal coinvolgimento dellĠente poste nella fase di acquisizione e smistamento delle domande  e, soprattutto, dal ricorso a prestazioni di lavoro interinale inizialmente da parte del ministero del lavoro e, successivamente, anche dallĠamministrazione dellĠinterno, che hanno consentito un recupero di efficienza.

Il contributo forfettario a carico dei datori di lavoro, che avrebbe dovuto costituire il principale mezzo di copertura della regolarizzazione, ha in realtˆ determinato un gettito pari a meno della metˆ degli oneri totali dellĠoperazione, con la conseguente necessitˆ di ricorrere, oltre alle risorse aggiuntive previste dal D.L. n.195 del 2002, anche agli ordinari stanziamenti di bilancio del ministero dellĠinterno.

Nel prendere atto della pressochŽ definitiva conclusione delle attivitˆ connesse con la regolarizzazione occorre, peraltro, sottolineare il rinvio dei rilievi dattiloscopici nei confronti degli interessati alla procedura e, in particolare, la mancanza di controlli e verifiche sul requisito della permanenza in Italia nei tre mesi precedenti lĠentrata in vigore della normativa. Controlli, comunque, di difficile e incerta attuazione nei confronti di chi per definizione era entrato e si trovava nel nostro paese in una situazione di irregolaritˆ o addirittura di clandestinitˆ.

Quantomeno al fine di evitare il verificarsi di eclatanti situazioni di dichiarazioni compiacenti, presso lo sportello unico hanno in ogni caso formato oggetto di particolare attenzione le richieste di assunzioni plurime da parte delle stesse persone.

Nel rinviare al capitolo 9 per maggiori approfondimenti sul tema, va sottolineata lĠopportunitˆ di ovviare, con le misure ritenute pi utili, ai pericoli derivanti dalla mancata previsione di adeguate forme di controllo in sede di esame delle domande in merito alla reale esistenza del dichiarato rapporto di lavoro.

 

 


3. IL NUOVO QUADRO NORMATIVO E ORGANIZZATIVO

 

La legge 30 luglio 2002, n. 189 avente ad oggetto Òmodifica della normativa in materia di immigrazione e asiloÓ, sia pure attraverso la tecnica della modifica e integrazione al precedente testo unico n. 286 del 1998, mantenuto, quindi, nel suo impianto originario, contiene significative modifiche allĠordinamento e in particolare alla legge n. 40 del 1998.

Rispetto alla previgente normativa, caratterizzata dal cosiddetto approccio binario, giˆ oggetto di commento nella precedente relazione e consistente nel tentativo di contemperare il contrasto allĠimmigrazione clandestina con interventi volti ad assicurare un canale regolare di immigrazione attraverso forme di sostegno e incentivo, la nuova disciplina accentua la parte relativa alla prevenzione e al contrasto della immigrazione irregolare.

Le modifiche pi significative riguardano:

á       nuove procedure per la determinazione dei flussi di ingresso;

á       procedure pi rigorose per il rilascio dei visti di ingresso e del permesso di soggiorno, subordinato questĠultimo in via generale alla previa stipula del cosiddetto contratto soggiorno-lavoro;

á       rafforzamento dei controlli anche attraverso lĠobbligo di rilevamento delle impronte digitali e lĠadozione di un nuovo modello di permesso di soggiorno anti contraffazione;

á       potenziamento e coordinamento dellĠattivitˆ di contrasto allĠimmigrazione clandestina nelle acque territoriali e in alto mare;

á       ampliamento dei casi di espulsione amministrativa e prolungamento del periodo di permanenza nei centri;

á       maggiore attenzione alla effettivitˆ delle procedure di espulsione;

á       individuazione dei reati specifici in materia di favoreggiamento allĠimmigrazione clandestina e irregolare e inasprimento delle pene per quelli giˆ esistenti;

á       conferma del metodo della programmazione per la determinazione dei flussi e della importanza di intese con i paesi di origine o di transito dei clandestini quale strumento principale di contrasto alla immigrazione irregolare ;

á       previsione di un potenziamento delle connessioni informatiche tra le diverse amministrazioni al fine di rendere pi agevole lo scambio di flussi documentali.

In connessione con lĠavvio del nuovo sistema che, come detto, porterˆ, una volta a regime, a criteri di maggior rigore, lĠart. 33 prevede una particolare procedura per la cosiddetta emersione del lavoro irregolare prestato da extracomunitari. Tale previsione   stata successivamente integrata da quanto disposto dal D.L. 9 settembre 2002, n. 195 convertito nella legge 9 ottobre 2002, n. 222.

 

Seguendo lĠordine delle modifiche apportate al T.U. la legge 189, dopo aver confermato la necessitˆ di una politica estera coerente e coordinata in materia di immigrazione, istituisce (art. 2) il comitato interministeriale per il coordinamento e il monitoraggio delle nuove disposizioni in materia di immigrazione, organo a composizione variabile, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto di volta in volta dai titolari dei dicasteri interessati ai temi trattati, nonchŽ da un Presidente di regione designato dalla conferenza dei presidenti. Per lĠistruttoria delle questioni di competenza viene, altres“, istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il ministero dellĠinterno composto da rappresentanti delle amministrazioni interessate e da tre esperti designati dalla conferenza unificata delle regioni. Con la predetta norma vengono, in buona sostanza, legalizzati precedenti organismi giˆ istituiti con fonti normative di livello inferiore alla legge nella vigenza della precedente normativa.

Intenzione del legislatore era quella di creare un ciclo procedurale delle attivitˆ connesse con il fenomeno immigrazione articolato e suddiviso per momenti funzionali (pianificazione, programmazione, gestione e, da ultimo, monitoraggio e verifica dei risultati).

Le competenze attribuite al nuovo comitato interministeriale rappresentano, per taluni aspetti, una duplicazione di quelle attribuite alla consulta per lĠimmigrazione (con particolare riferimento alla attivitˆ di consulenza per la preparazione del  documento di programmazione triennale[2]), organo previsto dallĠart. 42 comma 3 del testo unico 286 del 1998, tuttora vigente nel suo testo originario. LĠattivitˆ del nuovo comitato presenta, altres“, indubbi punti di contatto e di possibile interferenza con quella dei servizi di controllo strategico e di gestione delle diverse amministrazioni interessate alla materia immigrazione.

Il predetto organo, comunque, a tuttĠoggi non  operativo a causa della mancata emanazione del regolamento necessario a definire in concreto le modalitˆ di coordinamento delle attivitˆ del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In materia di determinazione annuale dei flussi di ingresso la precedente normativa, al fine di non creare vuoti nellĠordinamento e di consentire un canale regolare di immigrazione, prevedeva che in caso di mancata, o comunque tardiva, emanazione dei decreti la individuazione delle quote per lĠanno successivo fosse disciplinata in conformitˆ con gli ultimi provvedimenti pubblicati, senza bisogno dellĠemanazione di alcun atto formale in tal senso.

Il nuovo art. 3 del testo unico 286 del 1998 dispone, con significativa differenza, che nella ipotesi sopradescritta il Presidente del Consiglio dei Ministri possa, in via transitoria, provvedere, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per lĠanno precedente.

LĠuso del verbo servile ÒpotereÓ sta a significare il possibile  verificarsi, sia pure in relazione a circostanze eccezionali, di un regime di blocco assoluto dei flussi migratori.

Il predetto decreto provvisorio, giˆ noto nella prassi come provvedimento fotocopia, viene emesso previa valutazione autonoma del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza, cio, il coinvolgimento di tutti gli organi previsti per il provvedimento ordinario e, in primo luogo, le commissioni parlamentari competenti e la conferenza unificata delle regioni.

EĠ evidente, peraltro, che il ricorso a tale forma semplificata di programmazione  rappresenta la presa dĠatto di difficoltˆ nelle relazioni con i predetti organismi e la contestuale rinuncia, quindi, ad una programmazione di ampio respiro attuata attraverso lĠintesa con gli enti locali competenti, tra lĠaltro, ad attivare tutte le conseguenti misure di protezione sociale nei confronti degli stranieri destinati a risiedere stabilmente in un determinato territorio.[3]

NellĠottica di rendere pi rigoroso lĠingresso in Italia di extracomunitari la legge 189 del 2002 prevede che il permesso di soggiorno per motivi di lavoro dipendente sia condizionato alla stipula del nuovo contratto di soggiorno per lavoro subordinato, da stipulare entro 8 giorni dallĠingresso (art. 5 comma 3 bis). Con tale contratto il datore di lavoro si impegna a garantire che lo straniero abbia una idonea sistemazione alloggiativa nel periodo di permanenza in Italia, assumendo, altres“, lĠimpegno di provvedere alle spese necessarie per il suo eventuale ritorno nel paese di origine. Come esplicitato nella relazione illustrativa si vuole, in tal modo, assicurare, sin dallĠinizio, che gli extracomunitari si inseriscano in un circuito di legalitˆ per ridurre i rischi di un eventuale reclutamento da parte della criminalitˆ organizzata.

Senza entrare nel merito di una disposizione che introduce delicate problematiche in relazione alle ipotesi di licenziamento dello straniero, la norma in questione ipotizza, in buona sostanza, un sistema di incontro a distanza tra domanda e offerta di lavoro, senza possibilitˆ di un contatto diretto e di un necessario periodo di apprendistato.

Proprio al fine di ovviare agli inconvenienti connessi con il predetto meccanismo, lĠart.19 della L. 189/2002 prevede la possibilitˆ che nei paesi di origine dei lavoratori extracomunitari possano essere attivate iniziative di istruzione e formazione professionale, da realizzare nellĠambito di programmi approvati dal ministero del lavoro e da quello dellĠistruzione dellĠuniversitˆ e della ricerca, anche su proposta delle regioni e delle province autonome. La partecipazione alle predette attivitˆ costituisce titolo di preferenza nei settori di impiego connessi con le materie oggetto di insegnamento.

Coerentemente con lĠintento di realizzare un maggiore controllo sugli extracomunitari che intendano soggiornare in Italia, la legge 189 del 2003 prevede una disciplina pi rigorosa per il rilascio del visto di ingresso, il cui diniego, in deroga a quanto previsto dalla legge 241 del 1990, non necessita pi di alcuna motivazione. LĠintroduzione di nuove cause ostative al rilascio del visto, con particolare riferimento alla esistenza di sentenze di condanna per i reati previsti dallĠart.4 comma 2, pone il delicato problema - sottolineato anche dal dipartimento di P.S.- direzione centrale per lĠimmigrazione e la polizia di frontiera nel corso dellĠistruttoria - di un ampliamento dei dati attualmente inseriti nel sistema mondiale visti o, in alternativa, di un collegamento diretto fra le rappresentanze consolari italiane allĠestero e il casellario giudiziale, a pena di una sostanziale  non attuazione della nuova disposizione.

Una importante novitˆ introdotta dallĠart 5 riguarda, come detto, lĠobbligo del rilevamento delle impronte digitali per tutti gli extracomunitari che chiedono il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Sul punto il dipartimento di P.S. ha sottolineato lĠimportanza e la utilitˆ della predetta previsione in relazione ai molteplici casi di ottenimento fraudolento del permesso di soggiorno mediante lĠattestazione di false generalitˆ difficilmente riscontrabili. Tuttavia, la predetta disposizione appare al momento non compatibile con la capacitˆ e le potenzialitˆ del sistema informatico in uso e, in particolare, con il sistema di comparazione dattiloscopico (AFIS), testato per lĠelaborazione di una quantitˆ di dati che, con lĠentrata in vigore della norma, risulterebbero triplicati.

EĠ in corso, pertanto, una procedura per lĠadeguamento tecnico del sistema.

Alla data del 3 novembre 2003 gli stranieri sottoposti a fotosegnalazione e rilevamenti dattiloscopici sono circa 880.000. Va sottolineato, al riguardo, che al fine di accelerare le procedure per la emersione del lavoro irregolare  stato disposto un rinvio nella rilevazione delle impronte per tutti gli interessati alla sanatoria (vedi art. 2 comma 3 del D.L.195/2002).

Significativi ritardi sono stati evidenziati anche relativamente allĠattuazione dellĠart. 5 della legge 189/2002, con riferimento allĠadozione del nuovo modello anticontraffazione del permesso di soggiorno, il cui termine era stabilito dal regolamento C.E. 1030 del 2002 del 13 giugno 2003.

Tale termine  ampiamente scaduto senza che lĠamministrazione abbia provveduto agli adempimenti di competenza. Le difficoltˆ sembrano dovute al tentativo di verificare lĠinteroperabilitˆ delle procedure per la sperimentazione del nuovo permesso di soggiorno con quelle relative alla carta di identitˆ elettronica, progetto, questĠultimo, che non ha dato, sinora significativi risultati concreti.

Il dipartimento di P.S. ha altres“ segnalato che le nuove, pi rigorose previsioni sostanziali e procedurali per il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno, in connessione con la riduzione di validitˆ del predetto documento a due anni, determineranno, a breve, un significativo allungamento dei tempi necessari per concludere la procedura, destinati a passare dagli attuali 8 mesi a circa 18. Durante tale periodo i richiedenti non possono allontanarsi dal territorio italiano per poi successivamente rientrare, trovandosi in uno stato di incertezza e precarietˆ.

Per quanto attiene alle nuove procedure per lĠesame delle richieste di asilo e alla nuova disciplina delle espulsioni amministrative si rinvia alla trattazione dei capitoli specifici.

LĠart. 34, comma 1, della legge 189/2002 prevedeva entro sei mesi dalla data della pubblicazione della nuova normativa (avvenuta il 26 agosto 2002), lĠemanazione di un regolamento ai sensi dellĠart. 17, comma 1 della legge 400/1988, contenente le norme di attuazione e integrazione della nuova disciplina legislativa, nonchŽ la revisione e lĠarmonizzazione delle disposizioni contenute nel precedente regolamento di attuazione della legge 40 del 1998 (D.P.R. 394/1999). Il predetto regolamento avrebbe anche dovuto definire le modalitˆ per il funzionamento dello sportello unico per lĠimmigrazione al fine di snellire le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno, subordinato, ora, alla previa stipula del contratto di soggiorno e lavoro, con necessitˆ, quindi, di coordinare le attivitˆ degli organi periferici  del ministero dellĠinterno e di quelli del ministero del lavoro.[4]

A tuttĠoggi il regolamento non  stato ancora emanato. LĠamministrazione ha comunicato che in data 27 giugno 2003 il Consiglio dei Ministri avrebbe approvato una bozza provvisoria da trasmettere successivamente alla conferenza unificata delle regioni per il prescritto parere e al Consiglio di Stato per le valutazioni di competenza.

I ritardi sarebbero dovuti, proprio, alle difficoltˆ nei rapporti con le regioni e con gli enti locali[5].

Analogamente, non risulta a tuttĠoggi emanato il regolamento previsto al comma 2 dellĠart. 34, la cui procedura avrebbe dovuto essere conclusa nel pi breve termine di 4 mesi dalla data di pubblicazione della legge 189 del 2002. Tale specifico provvedimento avrebbe dovuto contenere le norme necessarie a razionalizzare lĠimpiego della telematica nelle comunicazioni tra le diverse amministrazioni interessate al fenomeno immigrazione.

Alla data del 4 agosto 2003 lĠamministrazione ha comunicato che uno schema di regolamento era stato sottoposto allĠattenzione del garante della protezione dei dati personali al fine di acquisire il previsto parere.

Il comma 3 dellĠart. 34 ribadisce  la previsione giˆ contenuta nel decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990 n. 39, della necessitˆ di emanare un regolamento per provvedere al riordino degli organi e delle procedure relativamente allĠesame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato. Anche in tal caso era previsto un termine di 6 mesi a decorrere dal 26 agosto 2002, termine ampiamente scaduto senza che lĠamministrazione abbia concluso la relativa procedura. Nelle more, ai sensi del comma 4 del citato art. 32 continua, pertanto, ad essere applicata la disciplina  previgente.

LĠultimo comma dellĠart. 34 prevedeva, infine, la realizzazione di un adeguato programma di realizzazione di centri di permanenza temporanea e assistenza  (CTA) per provvedere alle esigenze di sostentamento degli immigrati regolari in condizioni di disagio, programma non ancora avviato, con conseguente applicazione, a tuttĠoggi, della norma transitoria che autorizza il sindaco a disporre il soggiorno nelle strutture comunque esistenti.

Sotto il profilo organizzativo la legge 189 del 2002 prevedeva allĠart. 35 la istituzione, nellĠambito del dipartimento di P.S., della direzione centrale dellĠimmigrazione e della polizia di frontiera. NellĠordinamento previgente la polizia dellĠimmigrazione, infatti, era inserita allĠinterno di una direzione centrale, che raggruppava tutte le specialitˆ del corpo (polizia stradale, postale, ferroviaria e dellĠimmigrazione).

La disposizione normativa era volta a conferire maggiore risalto e autonomia al personale addetto a compiti connessi con lĠimmigrazione, disponendo un innalzamento di livello della struttura e la sua specifica autonomia funzionale.

Con provvedimento del 28 luglio 2003 il ministero ha provveduto alla nomina del titolare della nuova direzione centrale, in anticipo rispetto alla istituzione della nuova struttura.

LĠintera attivitˆ nel 2002 e 2003 si  svolta allĠinterno del vecchio contesto.

Il decreto ministeriale concernente lĠorganizzazione della nuova direzione centrale  stato registrato lĠ8 febbraio 2004 dal competente ufficio per il controllo preventivo[6].

Sempre con riferimento agli aspetti organizzativi in data 14 luglio 2003  stato emesso il decreto interministeriale (interno, difesa, economia e infrastrutture), previsto dallĠart. 11 della legge 189/2002, concernente il coordinamento delle attivitˆ di prevenzione e contrasto dellĠimmigrazione clandestina via mare. Proprio al fine di rendere operativa la predetta disposizione utilizzando gli stanziamenti disposti sul capitolo 7464 sono state avviate le attivitˆ di predisposizione della prevista sala operativa[7].

Per completare il quadro organizzativo va fatto cenno alle disposizioni della legge 189 e di norme successivamente intervenute, che contengono previsioni concernenti il reclutamento di nuovo personale indispensabile per sostenere lĠaggravio organizzativo richiesto dalla applicazione dei nuovi istituti e delle nuove procedure.

In particolare:

¤          le disposizioni previste dalla legge 189, per il potenziamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, attraverso il reclutamento di personale con contratto temporaneo nella misura massima di 80 unitˆ per svincolarne altrettante di ruolo e destinarle a funzioni istituzionali in materia di immigrazione e asilo nonchŽ al rilascio di visti di ingresso (art. 30), e allĠaumento del contingente di esperti della polizia di Stato nel numero massimo di 11, da inviare presso gli stessi uffici (art. 36);

¤           le disposizioni contenute nellĠart. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che incrementano lĠorganico della polizia di Stato di 1000 agenti, reclutabili in deroga allĠart. 34, co. 4, e autorizzano lĠassunzione di personale dei ruoli dellĠamministrazione civile dellĠinterno nel limite di 1000 unitˆ di area B e C nellĠambito delle vacanze di organico esistenti in deroga, anchĠessa, al ripetuto art. 34[8]. Con riguardo allĠattuazione di tali previsioni il decreto legge 10 settembre 2003 n. 253 ha emanato disposizioni urgenti per accelerare lĠassunzione dei mille agenti di polizia;

¤          le disposizioni contenute nellĠordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3262 del 31 gennaio 2003 che, per fronteggiare le incombenze connesse alla procedura di regolarizzazione, autorizza il ministero dellĠinterno e quello del lavoro e politiche sociali a utilizzare rispettivamente 900 e 350 unitˆ di prestatori di lavoro temporaneo (art. 2);

¤          le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 3244 del 1Ħ ottobre 2002 (art.6) e n.3262 (art.3) che prevedono  lĠeventualitˆ di effettuare lavoro straordinario entro i limiti individuati;

¤          la disposizione di cui alla ripetuta ordinanza n. 3244 (art. 4) che permette al dipartimento della pubblica sicurezza di utilizzare personale estraneo alla pubblica amministrazione per il servizio dĠinterpretariato nelle fasi di emergenza degli sbarchi e per il rintraccio di stranieri in condizioni di irregolaritˆ. Utilizzazione per la quale la recente ordinanza n. 3326 ha autorizzato il direttore centrale per lĠimmigrazione e la Polizia di frontiera ad agire in deroga a molte delle disposizioni vigenti in materia di attivitˆ negoziale della pubblica amministrazione.

¤          la disposizione che consente ai presidenti delle sezioni della commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato di utilizzare interpreti professionali cui riconoscere indennitˆ a chiamata di 50 euro lordi per attivitˆ fuori dal luogo di residenza, in aggiunta al compenso orario ordinario (ord. 3244, art. 5).

LĠattuazione delle esposte previsioni normative  tuttora parziale e, per questa ragione, difficile  apprezzarne gli effetti in termini di spesa e risultati conseguiti.

Avendo riguardo a quelle di maggiore impatto, nel fare rinvio a quanto riferito al par. 9.3 in ordine al personale utilizzato per la procedura di regolarizzazione, si rileva che sia i procedimenti di acquisizione del personale dellĠamministrazione civile che quelli della polizia di Stato di cui allĠart. 80 della legge finanziaria per il 2003 sono stati avviati.[9]

NellĠambito del primo, alla data del 31 dicembre 2003 risultano immesse in servizio 73 unitˆ delle quali 22 appartenenti alle categorie delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalitˆ organizzata. Per il secondo, invece, lĠamministrazione ne ha immesse 526 entro la stessa data[10] e 450 prevede di immetterle entro il mese di maggio 2004.

AllĠinvio presso le ambasciate e gli uffici consolari di esperti della Polizia di Stato previsto dallĠart. 36 della legge 189 non risulta, per contro, essere stato dato corso, mentre per quel che concerne lĠutilizzazione del personale temporaneo assunto ai sensi dellĠordinanza n. 3262 e lĠeffettuazione delle prestazioni di lavoro straordinario dalla medesima autorizzate, si fa rinvio al par. 9.

Alcune considerazioni sĠimpongono, in ogni caso, riguardo a quanto sin qui detto.

Se innanzi tutto si deve sottolineare la non sufficiente attenzione riservata dal legislatore agli aspetti relativi alla pratica attuazione della riforma almeno con riguardo alla inadeguatezza delle previsioni relative alle maggiori necessitˆ di personale, palesemente sottostimate, non possono non rimarcarsi i ritardi occorsi, in conseguenza, nel processo di approvvigionamento del personale necessario cui hanno posto mente, in momenti diversi e successivi, le ordinanze e la legge finanziaria.

Ad oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge 189/2002 la sintetica ricostruzione sopra riportata dello stato di attuazione delle principali innovazioni previste evidenzia un quadro caratterizzato da significativi ritardi e inadempienze, derivanti soprattutto dalle difficoltˆ di trovare una intesa tra le diverse amministrazioni interessate.

Per tutto il 2003, quindi, lĠattivitˆ gestionale risulta ancora caratterizzata dalla transitorietˆ, dalla provvisorietˆ e dallĠemergenza, in tutti i suoi aspetti.

Si evidenzia, infatti, che a far data dal 20 marzo 2002 sono state emanate ben otto ordinanze di protezione civile con lo scopo di :

á       disporre lo stato di emergenza per fronteggiare lĠeccezionale afflusso di extracomunitari (D.P.C.M. del 20 marzo 2002);

á       disporre lĠaccelerazione delle procedure connesse allĠesame delle istanze di asilo per stranieri giunti irregolarmente in Italia (ordinanza 3242 del 6 settembre 2002);

á       semplificare le procedure per il potenziamento della ricettivitˆ, la gestione e, pi in generale, lĠampliamento e il miglioramento dei centri di identificazione e primo soccorso nonchŽ di quelli di assistenza temporanea (ordinanza 3244 del 1 ottobre 2002);[11]

á       introdurre la possibilitˆ per il ministero dellĠinterno e per il ministero del lavoro di avvalersi, rispettivamente, di 900 e 350 unitˆ di personale assunto con contratto interinale, tramite una o pi imprese che svolgono attivitˆ in tal senso, per i compiti connessi alle procedure di regolarizzazione nonchŽ lĠautorizzazione a ricorrere alla trattativa privata per la acquisizione di beni e servizi, in particolare informatici, necessari allo svolgimento delle predette attivitˆ (ordinanza 3262 del 31 gennaio 2003);[12]

á       autorizzare il ministero dellĠinterno ad adottare procedure semplificate in deroga alla normativa vigente, per la realizzazione di centri di identificazione e per lĠacquisizione di mezzi da utilizzare allo scopo di prevenzione e contrasto dellĠimmigrazione clandestina[13] (ordinanza 3287 del 23 maggio 2003);

á     introdurre ulteriori deroghe alla normativa contrattuale per la conclusione di contratti di appalto o di acquisto di cosa futura, con possibilitˆ di affidamenti diretti e scelte di carattere fiduciario in relazione allĠattivitˆ necessaria alla costruzione delle diverse tipologie dei centri di permanenza per immigrati (ordinanza 3298 del 3 luglio 2003);

á       ampliare la  possibilitˆ di deroga alla normativa ordinaria in materia di contratti per la pubblica amministrazione per le attivitˆ necessarie al contrasto e alla prevenzione dellĠimmigrazione clandestina, nonchŽ possibilitˆ di conferire incarichi di consulenza per la realizzazione dei necessari sistemi informativi [14](ordinanza 3326 del 7 novembre 2003).

4. IL QUADRO FINANZIARIO CONTABILE

 

 

Nel ribadire le osservazioni formulate nel  referto approvato con la deliberazione n. 22/03 (significativitˆ dei dati di bilancio in relazione allĠeffettivitˆ delle spese sostenute e delle somme erogate, in ragione dellĠattuazione di molti interventi mediante trasferimento di fondi a regioni, enti locali, organismi di assistenza e volontariato, nonchŽ gestione di numerosi capitoli del bilancio del ministero dellĠinterno attraverso aperture di credito in contabilitˆ speciale ai prefetti territorialmente competenti) si riportano di seguito i prospetti relativi alla gestione contabile dei capitoli di bilancio che riguardano le principali attivitˆ oggetto della relazione, al solo fine di dare una approssimativa idea delle dimensioni finanziarie in termini di risorse disponibili per le attivitˆ analizzate.

I dati si riferiscono agli esercizi 2002 e 2003. Per questĠultimo, al momento attuale,  possibile indicare le risorse impegnate solo sulla base di dati di preconsutivo.

Con i limiti anzidetti e ribadite le considerazioni circa le difficoltˆ a quantificare esattamente e in modo completo i costi riferibili alla gestione dellĠimmigrazione, e in particolare quelli relativi allĠimpiego del personale di pubblica sicurezza, negli esercizi di riferimento le risorse disponibili e utilizzate per le attivitˆ oggetto della presente relazione risultano dai seguenti prospetti:

 

 

 

 

 

Risorse per le attivitˆ di sostegno e contrasto dellĠimmigrazione

 

 

 Eserc.fin. 2002

 Eserc. fin. 2003

 sostegno

 contrasto

totale

 sostegno

 contrasto

totale

 Stanz.to def.vo

63.404.004,00

  65.469.100,00

128.873.104,00

 38.617.768,00

164.794.066,00

203.411.834,00

 impegni comp.za

55.543.339,28

 59.648.255,27

 115.191.594,55

 33.786.970,26

 105.603.161,22

 139.390.131,48

 pagato comp.za

45.684.444,55

  35.646.290,14

  81.330.734,69

 26.691.411,10

  49.816.647,04

  76.508.058,14

Fonte: Elaborazione corte dei conti su dati tratti dal sistema RGS - Cdc

 


 

 

Ministero degli interni:

 

Capitolo 2255

Spese per il funzionamento della commissione nazionale per il diritto

di asilo e delle commissioni territoriali preposte allĠesame delle richieste

di riconoscimento dello status di rifugiatoÉ

Esercizio finanziario

     2002

2003

Stanziamento iniziale

328.983,00

810.000,00

Variazioni

500.000,00

-84.848,00

Stanziamento definitivo

828.983,00

725.152.00

Impegni comp.za

446.781,19

601.112,18

Pagato comp.za

282.051,70

416.860,02

Residui comp.za

164.729,49

 

Economie comp.za

382.201,81

 

 

 

 

Capitolo 2320

Interventi di protezione sociale per assicurare il ritorno volontario assistito nel

paese di origine delle vittime di tratta

Esercizio finanziario

     2002

2003

Stanziamento iniziale

0

0

Variazioni

170.431,00

284.051,00

Stanziamento definitivo

170.431,00

284.051,00

Impegni comp.za

170.431,00

284.051,00

Pagato comp.za

20.658,28

35.500,00

Residui comp.za

149.772,72

 

Economie comp.za

0

 

 

 

 

Capitolo 2351 (ex 4238)

Spese per lĠattivazione e la gestione presso i valichi di frontieraÉdĠaccoglienza

in favore di stranieri che fanno ingresso nel territorio italiano per motivi di asilo

o comunque per soggiorni superiori a tre mesi

Esercizio finanziario

     2002

2003

Stanziamento iniziale

1.099.744,00

890.793,00

Variazioni

- 400.000,00

- 8.538,00

Stanziamento definitivo

699.744,00

882.255,00

Impegni comp.za

517.937,24

794.006,25

Pagato comp.za

482.740,86

710.211,45

Residui comp.za

35.196,38

 

Economie comp.za

181.806,76

 

 

 

 

 

 

Capitolo 2356 (ex 4243)

Spese per lĠattivazione, la locazione, la gestione ivi compresa la manutenzione ordinaria

dei centri di permanenza temporanea, di identificazione e di quelli di accoglienza

 per stranieri irregolariÉ

Esercizio finanziario

     2002

2003

Stanziamento iniziale

41.316.553,00

80.026.553,00

Variazioni

5.461.428,00

-29.003.389,00

Stanziamento definitivo

46.777.981,00

51.023.164,00

Impegni comp.za

42.431.157,23

49.739.049,06

Pagato comp.za

33.258.522,41

44.196.431,72

Residui comp.za

9.172.634,82

 

Economie comp.za

4.346.823,77

 

 

 

 

 

Capitolo 2359 (ex 4295)

Spese per interventi a favore di stranieri regolari richiedenti asilo privi di mezzi di

sostentamento e di rifugiati residenti in Italia, anche attraverso accordi con lĠAlto

Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiatiÉ..

Esercizio finanziario

     2002

2003

Stanziamento iniziale

12.911.422,00

7.751.422,00

Variazioni

6.580.335,00

5.000.000,00

Stanziamento definitivo

19.491.757,00

12.751.422,00

Impegni comp.za

15.541.575,57

11.952.019,07

Pagato comp.za

10.729.604,35

10.906.647,55

Residui comp.za

4.811.971,22

 

Economie comp.za

3.950.181,43

 

 

 

 

Capitolo 2360 (ex 4299)

Spese per gli interventi di prima accoglienza soccorso assistenza e trasporto in

favore di profughi e loro familiari a caricoÉ

Esercizio finanziario

     2002

2003

Stanziamento iniziale

1.032.914,00

1.032.914,00

Variazioni

- 800.000,00

0

Stanziamento definitivo

232.914,00

1.032.914,00

Impegni comp.za

10.292,45

14.426,08

Pagato comp.za

10.292,45

14.426,08

Residui comp.za

0,00

 

Economie comp.za

222.621,55

 

 

 

 

Capitolo 2361

Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dellĠasilo ed interventi connessi, ivi compresi

 quelli attuati nella materia in adesione a programmi e progetti dellĠUnione EuropeaÉ.

Esercizio finanziario

     2002

2003

Stanziamento iniziale

 

5.160.000,00

Variazioni

 

6.000.000,00

Stanziamento definitivo

 

11.160.000,00

Impegni comp.za

 

9.788.021,99

Pagato comp.za

 

9.433.021,99

Residui comp.za

 

 

Economie comp.za

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 2390

Fondo da ripartire ad integrazione delle autorizzazioni di spesa recate

 dalla normativa in materia di immigrazione e di asilo

Esercizio finanziario

     2002

2003

Stanziamento iniziale

 

84.500.000,00

Variazioni

 

-84.500.000,00

Stanziamento definitivo

 

 

Impegni comp.za

 

 

Pagato comp.za

 

 

Residui comp.za

 

 

Economie comp.za

 

 

 

 

 

 

Capitolo 2765

Spese derivanti dallĠattuazione delle collaborazioni internazionali e dalle intese

 operative dirette al contrasto dellĠimmigrazione clandestina É 

Esercizio finanziario

     2002

2003

Stanziamento iniziale

 

0

Variazioni

 

19.000.000,00

Stanziamento definitivo

 

19.000.000,00

Impegni comp.za

 

18.785.194,58

Pagato comp.za

 

1.070.000,00

Residui comp.za

 

 

Economie comp.za

 

 

 

 

 

 

 

Capitolo 7352

Spese per la costruzione lĠacquisizione il completamento e lĠadattamento di immobili

 destinati a centri di permanenza temporanea e assistenza di identificazione e di

accoglienza per gli stranieri irregolari e richiedenti asilo É

Esercizio finanziario

     2002

2003

Stanziamento iniziale

0

50.100.000,00

Variazioni

12.390.000,00

30.000.000,00

Stanziamento definitivo

12.390.000,00

80.100.000,00

Impegni comp.za

12.390.000,00

22.553.167,04

Pagato comp.za

 

2.267.377,80

Residui comp.za

12.390.000,00

 

Economie comp.za

 

 

 

 

 

Capitolo 7464

Spese per lĠincremento e lĠammodernamento dei mezzi

e delle tecnologie utilizzate per la prevenzione e il contrasto

dellĠimmigrazione clandestinaÉ.

Esercizio finanziario

     2002

2003

Stanziamento iniziale

 

 

Variazioni

 

10.500.000,00

Stanziamento definitivo

 

10.500.000,00

Impegni comp.za

 

10.374.849,11

Pagato comp.za

 

 

Residui comp.za

 

 

Economie comp.za

 

 


 

 

 

Ministero del lavoro:

 

Capitolo 1891 (ex 6019)

Fondo nazionale per le politiche migratorie

Esercizio finanziario

    2002

2003

Stanziamento iniziale

0,00

0

Variazioni

42.150.606,00

12.066.025,00

Stanziamento definitivo

42.150.606,00

12.066.025,00

Impegni comp.za

39.026.752,83

10.637.384,69

Pagato comp.za

34.179.755,19

5.210.244,01

Residui comp.za

4.846.997,64

 

Economie comp.za

3.123.853,17

 

 

Capitolo 1290  (ex2549)

Spese per lĠistituzione ed il funzionamento dellĠanagrafe informatizzata e dellĠarchivio

dei lavoratori stranieriÉ.

Esercizio finanziario

     2002

2003

Stanziamento iniziale

258.228,00

235.000,00

Variazioni

0

0

Stanziamento definitivo

258.228,00

235.000,00

Impegni comp.za

236.400,00

38.400,00

Pagato comp.za

154.800,00

38.400,00

Residui comp.za

81.600,00

 

Economie comp.za

21.828,00

 

 

 

 

 

Ministero del tesoro:

 

 

Capitolo 5073

Spese relative ai programmi di assistenza ed integrazione sociale per gli stranieri

 vittime di violenza o di sfruttamento

Esercizio finanziario

     2002

2003

Stanziamento iniziale

5.164.569,00

5.164.569,00

Variazioni

966.119,00

-1.297.718,00

Stanziamento definitivo

6.130.688,00

3.866.851,00

Impegni comp.za

4.656.667,04

3.866.850,43

Pagato comp.za

2.367.109,45

2.247.337,52

Residui comp.za

2.289.557,59

 

Economie comp.za

1.474.020,96

 

 

 Fonte:per tutte le tabelle dati tratti dal sistema integrato corte dei conti - RGS

 

 

 

I dati finanziari esposti con riguardo al ministero dellĠinterno, nellĠesercizio 2002 evidenziano in linea generale la frequente inadeguatezza degli stanziamenti iniziali, cui si  spesso posto rimedio attraverso variazioni in aumento in corso di esercizio. Tali variazioni, peraltro, sono non di rado intervenute in prossimitˆ della fine dellĠanno, in tempi non utili, quindi, per lĠassunzione di impegni e con la conseguente formazione di consistenti economie. Il determinarsi di tali economie si  spesso rivelato il frutto, anche, dei tagli operati al bilancio in prossimitˆ della chiusura dellĠesercizio, cui lĠamministrazione ha parzialmente posto rimedio attingendo alle disponibilitˆ di altri capitoli. Deve, altres“, rilevarsi che la pianificazione iniziale, rivelatasi a volte eccedentaria rispetto alle necessitˆ, ha scontato anche i gravi ritardi nellĠattuazione di numerosi istituti introdotti dalla legge di riforma.

Per quanto attiene allĠesercizio 2003, i dati di cui attualmente si dispone sembrano dare conto di un limitato miglioramento nellĠattivitˆ di quantificazione delle risorse necessarie.

Non poche, infatti, risultano le variazioni intervenute anche nel corso di questo esercizio, in tempi peraltro pi congrui per lĠutilizzazione. Laddove le disponibilitˆ iniziali si sono mostrate esuberanti, ci˜  conseguito ad ulteriori ritardi nellĠattuazione della nuova normativa.

Riguardo, poi, al ministero del lavoro e delle politiche sociali si precisa che gli importi iscritti come stanziamenti e pagamenti del capitolo 1891 ÒFondo politiche migratorieÓ non corrispondono ai dati riportati nel paragrafo 6.1.3 quali assegnazioni e pagamenti effettuati a valere sul Fondo, in quanto nel prospetto relativo al medesimo figurano anche le variazioni disposte dal ministro dellĠeconomia e delle finanze derivanti dalla riassegnazione in bilancio di residui perenti e le conseguenti erogazioni.

Si rileva, inoltre, che lĠimporto stanziato nellĠanno 2003  notevolmente inferiore rispetto a quello assegnato negli anni precedenti, in quanto, per i motivi che pi avanti si illustreranno, al cap. 1891  stata assegnata solo la quota da destinare ad interventi statali e non anche quella per le regioni.

 


 

5. AGGIORNAMENTO DEI DATI STATISTICI RELATIVI AL FENOMENO IMMIGRAZIONE

 

Nel ribadire le avvertenze sulle difficoltˆ di utilizzare i dati statistici a commento del fenomeno dellĠimmigrazione giˆ evidenziate al capitolo 6 della precedente relazione, si fa presente che, secondo quanto comunicato dal dipartimento di P.S.- direzione centrale per lĠimmigrazione e la Polizia di frontiera – al 31 dicembre 2003 il numero degli extracomunitari soggiornanti in Italia in possesso di un valido permesso di soggiorno ammontava a 2.193.999 a fronte di un dato relativo al 31.12.2002 di 1.350.052.

LĠincremento  quasi per intero attribuibile agli esiti delle procedure di regolarizzazione, praticamente concluse alla predetta data.

Disaggregando il dato sulla base dei motivi del soggiorno si evidenzia che nel predetto numero, cos“ come riportato nella seguente tabella, rientrano anche gli extracomunitari soggiornanti in Italia per motivi di turismo, studio, missioni diplomatiche, motivi religiosi, affari nonchŽ soggetti in attesa di ricevere la cittadinanza italiana, categorie tutte prive di rilevanza ai fini della presente relazione e, comunque, per quanto attiene alle problematiche connesse con lĠimmigrazione in senso stretto.

 

 

 

 

 

 

 

 

                      


Tabella n. 1

 

Extracomunitari con permesso di soggiorno valido al 31 dicembre 2003

Motivo del soggiorno

Nr.

Adozione

4.159

Affari

841

Affidamento

2.831

Asilo politico

6.768

Attesa cittadinanza italiana

2.132

Attesa status apolidia

20

Attivitˆ sportiva

1.310

Convenzione Dublino

228

Dichiarazione di presenza art. 5, co.7, d.l.vo 286/98

31

Lavoro subordinato di tipo artistico

1.095

Lavoro sub.to – att. Regolarizzazione (decesso datore di lavoro)

6.398

Lavoro subordinato a seguito di vertenza

72

Lavoro subordinato (anche stagionale)

1.277.058

Lavoro subordinato attesa occupazione

44.289

Missione

7.240

Lavoro autonomo

120.834

Motivi di famiglia

532.670

Motivi di giustizia

460

Motivi di salute

5.650

Motivo di studio

43.596

Motivi religiosi

54.146

Motivi umanitari

3.936

Protezione sociale

848

Residenza elettiva

48.629

Richiesta di asilo

10.550

Minorenni

3.009

Vacanza lavoro

37

Tirocinio

81

Turismo

15.081

                                                                                          Totale

2.193.999

Fonte:D/P.S. – dir. centrale immigrazione e polizia di frontiera

 

 

 

 

 

 

LĠulteriore tabella di seguito riportata evidenzia relativamente allĠultimo quadriennio i risultati dellĠattivitˆ di contrasto allĠimmigrazione clandestina.

 


 

                                                                                                        Tabella n. 2

 

Risultati dellĠattivitˆ di contrasto nel quadriennio 2000-2003

 

 

 

 

2000

2001

2002

2003

Stranieri rintracciati in posizione irregolare:

 

 

allontanati

   69.263

   77.699

88.501

65.153

 

non rimpatriati

   62.217

   56.633

62.245

40.804

 

totale

  131.480

  134.332

150.746

105.957

 Stranieri effettivamente allontanati:

69.263

77.699   

88.501   

65.153

     Respinti alla frontiera

 

 

30.871

30.625   

37.656   

24.202

     Respinti dai questori

 

 

11.350

    10.433

6.139

3.195

     Ottemperanti all'intimazione

     3.206

      2.251

2.461

8.126

     Espulsi con accompagnamento alla frontiera

   15.002

    21.266

24.799

18.844

     Espulsi su conforme provv.to dell'A.G.

       396

373

        427        

885

     Stranieri riammessi nei paesi di provenienza

     sulla base di accordi particolari

     8.438

12.751

    17.019    

9.901

        Fonte:D/P.S. – dir. centrale immigrazione e polizia di frontiera

 

 

 

 

NellĠesercizio 2003 diminuisce il numero degli stranieri rintracciati in posizione irregolare  rispetto al costante aumento del dato registrato negli anni precedenti.

Tale andamento va messo in relazione alla diminuzione della frequenza e dellĠentitˆ dei tentativi di sbarco e, per quanto attiene allĠattivitˆ sul territorio, alla fortissima riduzione del numero di irregolari e clandestini in conseguenza della intervenuta sanatoria.

Rispetto al totale degli stranieri irregolari rintracciati il trend di quelli effettivamente allontanati passa dal 45,4 nel 2001 al 50,1 nel 2003. Tale dato, al fine di rendere pi significativo il raffronto,  stato calcolato al netto degli extracomunitari respinti alla frontiera atteso che in tale evenienza, essendo addirittura impedito lĠingresso in Italia, il totale dei rintracciati coincide con quello delle espulsioni.

Pur tenendo conto del predetto recupero di efficienza, la percentuale degli extracomunitari effettivamente rimpatriati si attesta, tuttavia, su valori di poco superiori al 50%.

 


 

6. LE MISURE DI SOSTEGNO

 

6.1 Fondo nazionale per le politiche migratorie.

 

Nel periodo oggetto di esame, unica novitˆ  apportata alla normativa disciplinante il ÒFondo delle politiche migratorieÓ [15]  costituita dallĠart. 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che ha disposto che gli stanziamenti previsti per gli interventi  finanziati a carico del Fondo per le politiche sociali (fra i quali, ai sensi dellĠart. 80, comma 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono comprese le iniziative finanziabili dal Fondo per le politiche migratorie) affluiscono ad esso senza vincolo di destinazione, per essere successivamente ripartiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e delle finanze, dĠintesa con la Conferenza Unificata di cui allĠart. 7 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, Òassicurando prioritariamente lĠintegrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per lĠacquisto della prima casa di abitazione e per il sostegno della natalitˆÓ.

Ci˜ ha comportato, per quanto qui interessa, due ordini di conseguenze: da un lato lĠassegnazione al pertinente capitolo del bilancio del ministero del lavoro e delle politiche sociali  avvenuta  con notevole ritardo (per la precisione il decreto di variazione del ministro dellĠeconomia e finanze con cui le risorse sono state assegnate reca, per il 2003, la data del 19 giugno), dallĠaltro la quota destinata alle regioni  confluita nelle Òrisorse indistinteÓ ad esse attribuite dal decreto di ripartizione del Òfondo politiche socialiÓ, determinandosi implicitamente lĠabrogazione dellĠart. 59, 1Ħ comma del D.P.R. n. 394 del 1999, ai sensi del quale Òcondicio sine qua nonÓ per lĠerogazione del finanziamento agli enti regionali era rappresentata dalla comunicazione allĠamministrazione centrale dei programmi annuali e/o pluriennali da realizzare ÒnellĠambito delle politiche dellĠimmigrazioneÓ.

Nel precedente referto  stato rilevato[16] che le risorse assegnate agli interventi di carattere statale negli anni 1998-2000 sono state utilizzate per finanziare interventi episodici, non immediatamente riconducibili ad una adeguata programmazione, nŽ era stato posto in essere un sistema di verifica e di monitoraggio delle iniziative finanziate, onde accertare lĠeffettivo inserimento degli extracomunitari nella realtˆ economica del paese ospitante. Una svolta nella gestione del Fondo si  avuta nellĠanno 2001, ma di essa  stato solo accennato, trovandosi lĠesecuzione dei rapporti finanziati allĠepoca ancora in uno stato iniziale.

Sono stati, infatti, avviati in quellĠanno alcuni progetti sperimentali, ai quali ha fatto seguito uno specifico programma nazionale diretto a realizzare una stretta collaborazione tra lĠamministrazione centrale e quella regionale, per affrontare e risolvere alcuni nodi cruciali della politica dellĠintegrazione dei cittadini extracomunitari (politiche abitative, conoscenza della lingua  italiana, formazione professionale...).

Nella presente relazione, pertanto, si darˆ conto dellĠattuale stato di attuazione dei citati progetti, nonchŽ delle iniziative finanziate sul Fondo negli anni in questa sede oggetto di esame.

Nella tabella che segue sono indicati per ognuno dei tre anni considerati, lĠimporto in euro delle risorse assegnate alla quota da ripartire fra le regioni, ed alla quota da destinare ad interventi statali

 

        Tabella n. 3

Fondo per le politiche migratorie

 

Anno 2001

Quota assegnata allo Stato

Quota assegnata alle regioni

totale

d.p.c.m. 20 marzo 2001,come modificato in data 27 marzo 2001

4.751.403,47

33.466.407,06

38.217.810,53

decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 dicembre 2001

3.638.992,19

14.555.968,90

18.194.961,09

totale

8.390.395,66

48.022.375,96

56.412.771,62

 

 

 

 

Anno 2002

Quota assegnata allo Stato

Quota assegnata alle regioni

totale

decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 8 febbraio 2002

8.366.602,00

33.466.407,00

41.833.009,00

decreto ministero dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002

-6.494.223,17

 

 

decreto di variazione compensativa

3.911.259,00

 

 

 Totale

 

5.783.637,83

33.466.407,00

39.250.044,83

 

 

 

 

Anno 2003

Quota assegnata allo Stato

Quota assegnata alle regioni

totale

decreto del ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003

7.000.000,00

Confluita nelle risorse indistinte

7.000.000,00

 

 

6.1.1 Fondo 2001. Aggiornamenti

Sembra opportuno rammentare che il 29 maggio e il  15 giugno 2001 il dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consiglio (amministrazione allĠepoca competente a gestire il fondo) aveva sottoscritto, rispettivamente con le regioni Toscana e Veneto, due accordi c. d. sperimentali[17], diretti a costituire un modello di collaborazione tra lĠamministrazione centrale e quella regionale.  Tale percorso  stato proseguito dal ministero del lavoro (che, comĠ noto, era nel frattempo, subentrato al dipartimento), il quale, sul finire dello stesso anno, ha destinato la quota del Fondo finalizzata ad interventi di carattere statale (ammontante globalmente ad Û. 8.390.395,69) al finanziamento di un programma nazionale da realizzare in ambito regionale nel settore dellĠintegrazione dellĠimmigrazione.

Nel mese di ottobre 2001, in esito ai rapporti intercorsi  fra le regioni e il dipartimento delle politiche sociali e previdenziali- direzione generale dellĠimmigrazione (struttura competente nellĠambito del ministero del lavoro e delle politiche sociali), quattordici fra gli enti in parola[18] hanno aderito allĠiniziativa.

LĠamministrazione ha, quindi, suddiviso – sulla base dei criteri giˆ seguiti in sede di ripartizione dellĠ80% del Fondo (popolazione residente, immigrati presenti sul territorio, etc..) - la quota di pertinenza statale tra queste  regioni ed ha destinato gli importi cos“ ricavati, in aggiunta a quanto ad ognuna di esse era stato giˆ attribuito dal decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 dicembre 2001 (v. tabella n. 3).

La somma risultante (globalmente ammontante ad Û. 24.539.706,10)  stata utilizzata quale finanziamento degli accordi di programma che lĠamministrazione ha con ogni ente territoriale stipulato negli ultimi giorni del 2001, accordi, che, secondo quanto espressamente dichiarato nellĠart. 1, sono finalizzati allĠattivazione e realizzazione di un progetto sperimentale di ambito regionale con lĠobiettivo di individuare un modello di buone pratiche per lĠintegrazione sociale degli immigrati extracomunitari, dei lavoratori immigrati nazionali, che, avviando un sistema di azioni integrate e concertate tra le parti sociali e istituzionali interessate, possa rappresentare un paradigma di riferimento per altre esperienze territoriali.

Quanto agli strumenti e alle procedure di attuazione, il primo comma dellĠart. 2 dei singoli accordi dispone che la responsabilitˆ attuativa del progetto sia attribuita a ciascuna regione che  tenuta ad operare di concerto con le altre strutture organizzative interessate. Il comma successivo individua, poi, nel ÒTavolo unico regionale di coordinamento per le politiche di immigrazioneÓ -  al quale  previsto che partecipi anche il dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - lo strumento consultivo e di monitoraggio per la realizzazione del progetto[19]. 

AllĠorgano gli i accordi firmati collegiale compete, oltre alla definizione degli aspetti attuativi delle azioni nelle aree di intervento individuate dallĠart. 6 (e, cio, la promozione di programmi di alfabetizzazione e formazione, il sostegno allĠaccesso allĠalloggio, lo sviluppo della funzione di mediazione culturale e di servizi integrati in rete, la promozione del riconoscimento dei diritti degli stranieri extracomunitari, con particolare attenzione allĠistituto della carta di soggiorno e al revisione della legislazione regionale), il monitoraggio sulle singole azioni realizzate e la valutazione finale del progetto complessivo anche in vista della individuazione di modelli operativi da sperimentare e da estendere ad altre realtˆ territoriali.

In stretta connessione con lĠart. 2, il successivo art. 10 dispone che lĠerogazione delle singole rate non sia subordinata ad alcun riscontro da parte dellĠamministrazione, essendo stabilito che la prima rata sia dovuta a seguito della comunicazione degli aspetti attuativi, un ulteriore 40% dopo sei mesi di attivitˆ, il saldo alla scadenza della convenzione (prevista dopo un anno dalla comunicazione degli aspetti attuativi), previa comunicazione della relazione finale, che, unitamente alla rendicontazione, deve essere prodotta entro tre mesi dal termine di scadenza della convenzione.

Positiva appare, pertanto, oggi la decisione della competente direzione generale di procedere allĠerogazione della 2^ rata non in modo automatico, dipendente, cio, dal mero trascorrere del tempo, ma in seguito allĠesito positivo dellĠesame delle tipologie dei progetti da finanziare, verificando la loro corrispondenza agli accordi di programma stipulati ed al testo unico sullĠimmigrazione approvato dal decreto legislativo n. 286 del 1998, nel frattempo modificato dalla legge n. 189 del 2002.

Tale posizione del ministero del lavoro e delle politiche sociali, oltre ad avere come risultato la conoscenza delle scelte operate in sede regionale, ha consentito di avviare una sorta di monitoraggio e di vigilanza sui progetti approvati in sede locale, recuperando il ruolo ad esso spettante,  quale destinatario delle risorse pubbliche la cui gestione  stata affidata alle regioni.

Meritevole, del resto, appare anche lĠaver provveduto ad elaborare (e trasmettere alle regioni, per la successiva concertazione) sia alcuni indicatori aventi lĠobiettivo di valutare lĠefficacia e lĠefficienza dei progetti posti in essere, sia le linee guida per la rendicontazione finale con le quali sono stati individuati criteri omogenei, atti ad assicurare, oltre  al rispetto della regolaritˆ amministrativo–contabile, la semplificazione degli adempimenti procedurali.

In particolare, per gli indicatori si propone che siano costruiti in relazione alle diverse aree di intervento in cui operano i progetti e che consentano di conoscere il grado di raggiungimento degli obiettivi sociali dei medesimi e la capacitˆ di coinvolgimento e di soddisfazione dei bisogni reali avvertiti dagli immigrati regolari.

La necessitˆ di tale attivitˆ propulsiva da parte dellĠamministrazione centrale risulta confermata dai dati acquisiti in merito allo stato di attuazione degli accordi in esame.

Ed infatti,  stato rilevato che, mentre il pagamento della prima rata di contributo  avvenuto nel termine di quattro, cinque mesi dalla loro firma, tempi pi lunghi, diversi rispetto a quanto preventivato, sono stati necessari per lĠerogazione della seconda rata, effettuata a seguito della predisposizione e trasmissione della documentazione relativa alle diverse tipologie dei progetti da finanziare e degli atti comprovanti il loro stato di avanzamento, nonchŽ dei conseguenti riscontri. Essa, infatti, ha potuto aver luogo mediamente dopo un anno dalla comunicazione degli aspetti attuativi.

Ci˜ ha comportato che alla fine dellĠanno 2003 (a distanza di due anni dalla stipula degli accordi) a fronte di un impegno assunto nei confronti delle regioni pari globalmente ad Û. 24.539.706,10 (di cui Û. 3.098.741,40 per gli accordi sperimentali finanziati sul Fondo del 1999, ed Û. 21.440.964,70 sul Fondo 2001) risultano effettuate erogazioni - secondo quanto risulta dal sistema informativo RGS-corte dei conti - per Û. 12.841.804,61 pari al poco pi del 50% delle somme assegnate.

Il denunciato ritardo nellĠesecuzione dei accordi  stato, inoltre, confermato dalla circostanza che la quasi totalitˆ degli enti territoriali ha chiesto, ed ottenuto, la proroga della scadenza, con prolungamento dei tempi di esecuzione da un minimo di 8 mesi (per la Valle dĠAosta) ad un massimo di 20 mesi (per lĠEmilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia ed il Lazio).

Per la maggior parte di loro, pertanto, il termine finale verrˆ a scadere nel corso dellĠanno 2004.

Molteplici, secondo la direzione generale per lĠimmigrazione, sono le cause di tale slittamento. Preliminarmente, sono lunghi i tempi necessari allĠacquisizione nei bilanci regionali della 1^ tranche di finanziamento, con conseguenti riflessi sullĠadozione dei successivi atti amministrativo-contabili delle regioni. Inoltre, complessa  apparsa la fase progettuale che, in coerenza con quanto previsto nei singoli accordi di programma,  stata articolata sulla partecipazione  - anche a diversi livelli territoriali - di una pluralitˆ di soggetti istituzionali ed attori sociali.

Si osserva, peraltro, come tali difficoltˆ operative erano giˆ evidenti al momento della stipula ed avrebbero dovuto essere attentamente valutate in quella sede, soprattutto in considerazione dellĠautomatismo delle erogazioni originariamente concordato, che, si rammenta, avrebbe consentito agli enti territoriali di ricevere il 70% del contributo nel giro di pochi mesi, indipendentemente dallĠesibizione di qualunque prova attinente allo svolgimento del programma.

Nella tabella che segue si dˆ conto di quale sia lo stato di attuazione delle singole convenzioni, fornendo, per ognuna di esse la data in cui sono state stipulate e quella in cui sono pervenute alla direzione generale  le comunicazioni relative agli aspetti attuativi e alle tipologie dei progetti da finanziare, nonchŽ le proroghe ad esse concesse. In apposite colonne sono evidenziati anche gli intervalli di tempo fra ognuna delle citate operazioni e quella successiva e lĠentitˆ dello slittamento della scadenza contrattuale. EĠ, inoltre, indicato lĠimporto delle erogazioni effettuate alle singole regioni, quale risulta dal sistema informativo menzionato.

 

 

 

                                                                                                Tabella n. 4

Accordi di programma stipulati con le Regioni nellĠanno 2001

A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

M

N

Regione

data accordo

data comunic.ne aspetti attuativi

intervallo B/C

invio tipologie progetti

intervallo C/E

finanziamento previsto

  1^ rata

2^ rata

totale erogazione

proroga concessa

nuova scadenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calabria

28/12/01

23/04/02

4 mesi

30/10/03

18 mesi

338.178,04

101.453,41

135.271,22

236.724,63

17 mesi

30/09/04

Campania

20/12/01

30/04/02

4 mesi

09/05/03

13 mesi

1.457.728,41

437.318,52

583.091,36

1.020.409,88

12 mesi

30/04/04

30/09/03

0,00

Emilia Romagna

18/12/01

22/04/02

4 mesi

15/01/03

 9 mesi

1.721.746,60

516.523,98

688.698,64

1.205.222,62

6 mesi

31/12/03

Friuli Venezia Giulia.

21/12/01

29/04/02

4 mesi

15/05/03

13 mesi

710.883,67

213.265,10

284.353,47

497.618,57

6 mesi

31/12/04

Lazio

28/12/01

10/06/02

 6 mesi

02/04/03

11 mesi

4.960.655,13

1.488.196,54

1.984.262,05

3.472.458,59

9 mesi

31/03/04

Liguria

20/12/01

28/06/02

6 mesi

11/06/03

11 mesi

641.940,76

192.582,23

256.776,31

449.358,54

12 mesi

30/06/04

Lombardia

19/12/01

12/06/02

6 mesi

03/03/03

8 mesi

4.943.640,32

1.483.092,10

1.977.456,13

3.460.548,23

16 mesi

31/10/04

Piemonte

20/12/01

22/05/02

5 mesi

18/04/03

11 mesi

1.271.226,67

381.368,00

508.490,67

889.858,67

14 mesi

31/07/04

Puglia

19/12/01

 

 

 

 

655.391,47

0,00

0,00

0,00

 

 

Sardegna

19/12/01

22/04/02

4 mesi

n.p.

 

224.904,10

67.471,23

0,00

67.471,23

12 mesi

30/04/04

Toscana 1

29/05/01

24/01/02

8 mesi

07/03/03

13 mesi

1.549.370,70

0,00

0,00

1.221.577,31

15 mesi

30/04/04

Toscana integraz.

14/12/01

28/03/02

3 mesi

07/02/03

11 mesi

1.891.915,29

567.547,59

0,00

102.763,38

13 mesi

30/04/04

Umbria

20/12/01

30/04/02

4 mesi

03/12/02

7 mesi

432.986,70

129.896,01

173.194,68

303.090,69

8 mesi

31/12/03

Valle d'Aosta

19/12/01

16/07/02

 7 mesi

30/09/02

14 mesi

36.345,28

10.903,58

14.538,11

25.441,69

11 mesi

31/06/04

Veneto 1 *

15/06/01

19/06/03

2 anni

30/06/03

18 mesi

1.549.370,70

0,00

0,00

0,00

12 mesi

31/12/03

Veneto integraz.

21/12/01

19/06/03

18 mesi

30/06/03

11 giorni

2.153.422,26

646.026,68

0,00

646.026,68

3 mesi

31/12/03

TOTALE

 

 

 

 

 

24.539.706,10

6.235.671,97

5.887.770,06

12.841.804,61

 

 

*N.B. nei confronti del Veneto risulta emesso il mandato n.4/2002 di  Û. 464,811,20 emesso, ma non pagato

    Fonte: elaborazione corte dei conti su dati forniti dalla direzione generale per lĠimmigrazione

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Fondo 2002

Come si evince dalla tabella n. 3, con il decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 febbraio 2002 avente ad oggetto ÒRipartizione per settori di intervento delle risorse finanziarie affluenti il Fondo nazionale per le politiche socialiÓ sono state destinate al Fondo politiche migratorie Û.41.833.009,00, attribuite per Û. 33.466.407,00 alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, e per Û. 8.366.602,00 al dipartimento per le politiche sociali e previdenziali.

Tali risorse, pervenute nella disponibilitˆ dellĠamministrazione a seguito del decreto del ministro dellĠeconomia e delle finanze n. 45825 del 10 maggio 2002, sono state decurtate ad opera di un successivo decreto della stessa Autoritˆ in data 29 novembre 2002, con il quale la disponibilitˆ di competenza del pertinente capitolo 1891  stata ridotta di Û. 6.494.223,17, solo in parte recuperati, per un ammontare di Û. 3.911.259,00, attraverso apposito provvedimento di variazione compensativa, formalizzato in prossimitˆ della chiusura dellĠanno finanziario.

I citati interventi finanziari hanno, peraltro, inciso solo sulla quota assegnata allo Stato, che, di conseguenza,  pari ad Û. 5.783.637,83, considerato che le risorse destinate alle regioni erano giˆ state a queste versate alla fine del mese di maggio.

Nel far presente che per quanto riguarda queste ultime, la direzione generale per lĠimmigrazione ha reso noto che alla data del 22 dicembre 2003 ancora non erano pervenute le relazioni  previste dallĠart. 59, 5Ħ comma del DPR n. 394 del 1999[20] e che, pertanto, si era provveduto a sollecitarne lĠinvio, si evidenzia che anche per lĠanno in esame  mancata una concreta attivitˆ di programmazione delle risorse assegnate, nonchŽ la predeterminazione e la pubblicazione dei criteri e delle modalitˆ di attribuzione delle risorse in parola, in ottemperanza al disposto dellĠart. 12  della legge 7 agosto 1990, n. 241[21], la cui applicazione nel caso in esame era giˆ stata ritenuta doverosa dalla Sezione del controllo[22].

Sul punto, invero, nelle more della fissazione dei parametri di cui allĠart. 12 testŽ citato, lĠamministrazione – come risulta dalle premesse di alcuni decreti di conferimento di contributi - si  limitata ad individuare quale criterio selettivo delle iniziative ed attivitˆ ammissibili a godere dei contributi gravanti sul Fondo nazionale per le politiche migratorie la rispondenza delle iniziative medesime alle finalitˆ di integrazione sociale previste dal DPR (recte decreto legislativo)  25 luglio 1998, n. 286.

Obbiettivo impedimento ad una corretta osservanza delle norme citate appaiono, peraltro, le giustificazioni al riguardo addotte dalla competente direzione generale, la quale ha fatto presente che sulla gestione in parola hanno inciso, sia sotto il profilo della continuitˆ dellĠazione amministrativa che sotto quello della certezza delle risorse disponibili, da un lato lĠentrata in vigore della legge 15 luglio 2002, n. 145, il cui art. 3, al 7Ħ comma, ha disposto la cessazione automatica di tutti gli incarichi di livello dirigenziale generale, decorsi sessanta giorni dallĠentrata in vigore della legge medesima, consentendo ai dirigenti incaricati di esercitare fino a quella data solo attivitˆ di ordinaria amministrazione; dallĠaltro la minore disponibilitˆ finanziaria disposta dal citato decreto del ministro dellĠeconomia e delle finanze.

A conclusione dellĠanalisi finanziaria del capitolo in parola, va fatto presente che sul capitolo 1891 risultano impegnati Û. 5.242.745,42, dei quali Û. 4.864.997 sono transitati in conto residui nel 2003.

Nel far rinvio alla tabella n. 5 per una conoscenza dei costi sostenuti sul Fondo, in relazione alle tipologie di interventi alle quali lĠamministrazione ha destinato le risorse impegnate, si forniscono qui maggiori elementi di conoscenza in merito alle iniziative gestite dal dipartimento, che hanno comportato una rilevante esposizione finanziaria. In particolare, si esamineranno gli accordi stipulati con le regioni Toscana, Veneto ed Umbria che integrano quelli di cui sopra si  trattato, le convenzioni dirette a favorire lĠespletamento dei compiti istituzionali del comitato minori stranieri ed il contratto firmato con il Centro Informazione ed educazione allo sviluppo per venire incontro ad esigenze rappresentate dal ministero dellĠinterno. Della convenzione con la societˆ Dante Alighieri e dellĠaffidamento ad Italia Lavoro s.p.a. della realizzazione di un programma di supporto alla gestione del flusso migratorio per motivi di lavoro – comportanti, anchĠessi, un impegno finanziario meritevole di esame -  si tratterˆ, per motivi di ordine sistematico, nel capitolo 8.

 

a) Accordi con le regioni Toscana, Veneto e Umbria.

LĠincremento del numero dei soggetti destinatari delle azioni di formazione linguistica e culturale contemplate negli accordi di programma firmati nellĠanno 2001 - conseguente al processo di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari di cui allĠart. 33 della legge n. 189 del 2002 e allĠart. 1 del d.l. n. 195/2002 convertito, con modificazioni, nella legge n. 222/2002 - ha determinato le regioni Toscana, Veneto ed Umbria a chiedere al ministero del lavoro e delle politiche sociali di integrare i  citati accordi, firmati nellĠanno 2001, finanziando, nella misura del 70%, un programma di formazione linguistico- culturale rivolto a cittadini extracomunitari regolarmente presenti nel territorio regionale.

A seguito dellĠadesione dellĠamministrazione centrale, in data 23 dicembre 2002 sono state stipulate con i tre enti territoriali altrettante convenzioni, aventi ad oggetto lĠimplementazione delle azioni nel settore dellĠalfabetizzazione e dellĠapprendimento della lingua e della cultura italiana in relazione alle quali lĠamministrazione si  impegnata a corrispondere Û. 400.000,00 alla Toscana, Û. 315.000,00 al Veneto ed Û. 230.000,00 allĠUmbria.

Le attivitˆ di cui si prevede la realizzazione devono essere eseguite in collaborazione con gli enti locali, le istituzioni scolastiche, formative ed universitarie, le associazioni di categoria e imprese.

Premesso che le condizioni contrattuali sono quasi simili a quelle indicate negli accordi di cui costituiscono integrazione, si sottolinea come lĠerogazione della seconda rata, sia subordinata non solo al trascorre di sei mesi di attivitˆ, ma anche alla presentazione di una relazione in ordine allo stato di attuazione dellĠaccordo.

Per quanto riguarda lĠesecuzione degli accordi in parola, lĠamministrazione ha reso noto - da ultimo anche nella memoria presentata il 19 marzo 2004, in occasione della Sezione del controllo- quanto segue:

á    Regione Umbria: in data 20 giugno 2003 si  proceduto allĠerogazione della prima tranche, a seguito della comunicazione di definizione degli aspetti attuativi, avvenuta il precedente 2 maggio. Sulla scorta della relazione sullo stato di avanzamento del progetto, formulata il 21 aprile 2004,  stato emesso il 26 febbraio dello stesso anno un ordine di pagare la seconda rata, per Û. 92.000,00. A seguito di motivata richiesta,  stata concessa alla regione la proroga del termine finale delle attivitˆ al 31 dicembre 2004;

á    Regione Veneto: alla data del 30 dicembre 2003 (termine finale della proroga concessa dallĠamministrazione in esito a specifica motivata istanza) sono stati comunicati gli aspetti attuativi. Il 13 marzo 2004  stato predisposto il titolo di spesa relativo allĠerogazione della prima rata di finanziamento;

á    Regione Toscana: a seguito della gara dĠappalto esperita dalla regione ai fini dellĠindividuazione del soggetto gestore del servizio di formazione  stato prodotto un ricorso giurisdizionale, in attesa del cui esito la regione ha chiesto, ed ottenuto, la proroga al 28 febbraio 2004 del termine entro cui comunicare gli aspetti attuativi.

.

 

b) Spese per lĠespletamento dei compiti istituzionali del comitato minori stranieri[23]

A supporto dellĠattivitˆ del comitato per i minori stranieri,  proseguito il rapporto di collaborazione avviato sin dal 2000 con lĠIstituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (IPRS), con il quale sono state stipulate, nellĠanno 2002, due convenzioni.

La prima, firmata nel mese di gennaio  ed avente la durata di cinque mesi, impegna  lĠIstituto a classificare, analizzare e censire i minori presenti nel territorio nazionale non accompagnati, mediante la gestione e lĠaggiornamento della banca dati informatizzata. Il corrispettivo dovuto in relazione a tale attivitˆ  stato quantificato in Û. 184.770,86, che risultano corrisposti nel corso dello stesso anno.

La seconda, firmata il 4 luglio[24], contempla, oltre alla prosecuzione degli adempimenti di cui sopra, la realizzazione di attivitˆ di impulso e di ricerca finalizzati a promuovere lĠindividuazione dei familiari dei minori non accompagnati presenti nel territorio, anche nei loro paesi di origine o in paesi terzi, per un importo complessivo per lĠintero periodo contrattuale (fissato in ventiquattro mesi decorrenti dalla data di comunicazione dellĠavvenuta registrazione del contratto) di Û. 1.049.908,79, di cui Û. 174.984,80 per IVA.

Nel decreto  disposto che i relativi impegni gravano per Û. 262.477,22 sul cap. 1891 dellĠU.P.B. 3.1.2.12  per lĠesercizio finanziario 2002, mentre la rimanente somma troverˆ copertura nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa negli esercizi finanziari 2003 e 2004[25].

LĠIstituto , inoltre, tenuto a trasmettere al ministero, al termine di ogni anno contrattuale, un rapporto recante la stima delle presenze articolate sulla registrazione degli aspetti anagrafici dei minori, le aree geografiche di maggiore provenienza dei minori, lĠandamento cronologico dei flussi, la tipologia dei provvedimenti giudiziari ed amministrativi adottati nei riguardi dei minori, la tipologia dei mittenti che segnalano le informazioni al comitato per minori stranieri, lĠanalisi delle attivitˆ svolta dal comitato medesimo, nonchŽ lĠanalisi di elaborazione di linee guida e di procedure.

Dal ÒRapporto annuale sullĠattivitˆ svolta nel periodo luglio 2002-luglio 2003Ó,  si apprende che lĠattivitˆ in esame  stata svolta da un gruppo di lavoro, composto da 15 persone, le quali hanno proseguito il censimento dei minori  e la gestione della banca dati presente presso il comitato.

Peraltro, a causa di alcuni problemi tecnici relativi alla messa in rete della citata banca dati,  stato deciso di riorganizzare i circa 10.000 fascicoli contenenti le pratiche dei minori, al fine di conseguire una maggiore razionalizzazione negli interventi e nei provvedimenti da adottare. Si , pertanto, proceduto alla loro divisione in due nuovi archivi cartacei: in uno sono stati inseriti i  5883 fascicoli relativi ai minori in possesso del Òpermesso di soggiorno per minore etˆÓ, nellĠaltro sono stati riunite le 1157 pratiche di  minori privi di tale titolo. Gli altri fascicoli sono stati archiviati in quanto si trattava di minori stranieri non di competenza del comitato (ad es. minori accompagnati, richiedenti asilo, etc..).

Le principali informazioni contenute nei fascicoli sono state, poi, inserite in due file  di excel, con conseguente creazione di due nuove banche dati, aventi ad oggetto le due categorie individuate.

Accanto allĠattivitˆ di censimento e di gestione della banca dati dei minori, nel rapporto lĠIstituto dˆ atto di aver svolto anche ulteriori attivitˆ a supporto dellĠorgano collegiale (ad es. preparazione materiale in occasioni delle riunioni, call center per fornire informazioni sullo stato delle pratiche, realizzazione di una nuova scheda censimentaria pubblicata sul sito del ministero, raccolta e predisposizione del materiale giuridico sui minori stranieri non accompagnati etcÉ).

Sempre al fine di favorire lo svolgimento delle attivitˆ di competenza del comitato dei minori, la direzione generale per lĠimmigrazione ha stipulato, il 30 luglio 2002, con la societˆ SISTEMI INFORMATIVI s.p.a. una convenzione avente ad oggetto la fornitura sia di un software applicativo relativo alla Ògestione minori non accompagnatiÓ (complementare alla procedura informatica - realizzata dalla medesima societˆ – in uso presso il medesimo comitato, per il settore Òminori accoltiÓ) che della connessa assistenza tecnica.

Il corrispettivo dovuto –erogato nel 2003 -  stato globalmente fissato in Û. 57.876,00, di cui Û. 9.646,00 per IVA. In particolare, Û. 8.430,00 (+IVA)  sono da imputare alle implementazioni al software applicativo Ògestione minoriÓ, mentre Û. 39.800,00 (+IVA) rappresentano il costo dellĠassistenza tecnica dovuta per  100 giorni/uomo, da corrispondere in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

In data 19 dicembre 2002, con regolare collaudo  stata constata la piena funzionalitˆ degli strumenti installati e, pertanto,  stata autorizzata lĠerogazione dellĠimporto dovuto.

Anche per lĠattivitˆ di assistenza risultano effettuati i pagamenti pattuiti.


 

c) Convenzione con il Centro Informazione e Educazione allo sviluppo (C.I.E.S.).

Come illustrato nella relazione approvata con deliberazione n. 22/2003, il ministero dellĠinterno (ed in particolare la direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera e dellĠimmigrazione del dipartimento di Pubblica Sicurezza) aveva utilizzato le risorse ad essa assegnate dal d.p.c.m. 23 giugno 2000, con cui era stato  ripartito il Fondo politiche migratorie 2000, per finanziare due convenzioni (la prima con la CIES e lĠaltra con  la cooperativa sociale Dedalus) aventi ad oggetto lĠaffidamento di un servizio di mediazione linguistico-culturale a favore di cittadini stranieri.

Per quanto riguarda lĠaccordo stipulato con la societˆ CIES - della cui prosecuzione in questa sede di tratta – si rammenta che esso prevedeva la realizzazione di due progetti comportanti lo svolgimento di servizi di mediazione linguistico-culturale, da eseguire per un anno a decorrere dal 7 maggio 2001[26].

Peraltro, a causa degli sbarchi continui di immigrati nelle isole e nelle regioni del Sud, il citato Dipartimento del ministero dellĠinterno ha rappresentato al ministero del lavoro la necessitˆ che tale rapporto proseguisse fino al 31 dicembre 2002.

Condividendo le cennate esigenze, questĠultimo ha stipulato il giorno 31 luglio 2002 un contratto con la C.I.E.S., garantendo la prosecuzione del rapporto fino alla fine dellĠanno..

Il servizio oggetto della convenzione  stato articolato in due moduli operativi, aventi ad oggetto, uno, il servizio permanente presso le postazioni di Pubblica Sicurezza delle zone degli sbarchi, lĠaltro  il servizio di mediazione nella forma di invio a chiamata, in tutto il territorio nazionale.

Per le citate prestazioni  stato pattuito un corrispettivo di  Û. 250.571,36, di cui Û. 104.745,86 per il Modulo I, Û. 117.774,92 per il Modulo II, mentre Û. 28.050,58 sono da imputare alle attivitˆ di coordinamento e di organizzazione generale.

 Il corrispettivo pattuito  stato erogato nellĠanno 2003.

Per quanto riguarda lĠesecuzione della convenzione, dagli atti ricevuti   emerso che:

á   le attivitˆ hanno avuto inizio il giorno 1Ħ agosto 2002 e termine il 18 gennaio 2003, a seguito di una proroga non onerosa  accordata alla societˆ;

á   per il servizio attivato nella forma di invio a chiamata, gli interventi effettuati dallĠ8 agosto 2002 al 14 gennaio 2003 sono stati 16.700,

á   nellĠambito del servizio permanente - attivato il 12 settembre presso la questura di Roma e lĠaeroporto di Fiumicino e il giorno 16 dello stesso mese presso le zone degli sbarchi (Brindisi, Lecce, Crotone, Agrigento, Caltanissetta e Trapani) – gli interventi realizzati sono stati 22.700.


                                                                                                               Tabella n. 5

Riepilogo Fondo 2002 – Risorse assegnate al dipartimento delle politiche sociali e previdenziali per interventi di carattere statale.

 

PROGETTO

IMPORTO IMPEGNATO

IMPORTO

EROGATO

Spese per il funzionamento dell'Organismo nazionale di coordinamento per le politiche d'integrazione sociale degli stranieri[27]

250.000,00

250.000,00

Spese per il funzionamento del comitato Minori stranieri

505.124,08

505.124,08

Servizi di mediazione culturale-linguistica in favore del ministero dellĠinterno

250.571,36

250.571,36

Accordi integrativi con le regioni Toscana, Umbria e Veneto

945.000,00

69.000,00

Contributi ad associazioni per interventi in favore di immigrati[28]

136.345,20

34.305,30

Incarichi di studio[29]

110.000,00

110.000,00

Contributo alla redazione del Dossier statistico

26.000,00

26.000,00

Ricerche[30]

439.536,00

231.936,00

Spese per forniture e servizi[31]

134.668,78

55.669,36

Convenzioni per attuazione art. 23 del t. u.

445.500,00

0,00

Affidamento della realizzazione di un programma di supporto alla gestione del flusso migratorio per motivi di lavoro

2.000.000,00

76.693,85

TOTALE

5.242.745,42

1.609.299,89

 Fonte dati: Elaborazione Cdc su dati forniti dal min. del lavoro e delle politiche sociali- direzione generale immigrazione

 

 

 

 

6.1.3 Fondo 2003                             

A seguito del decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 aprile 2003 avente ad oggetto il ÒRiparto del Fondo per le politiche sociali per lĠanno 2003Ó, il Ministro dellĠeconomia e delle finanze ha disposto in data 19 giugno le pertinenti variazioni di bilancio, assegnando, fra gli altri, Û. 7.000.00,00 al cap. 1891 ÒFondo per le politiche migratorieÓ.

Tale importo, peraltro, riguarda solo la parte dedicata agli interventi statali, considerato che, in attuazione della legge finanziaria per il 2003, la quota da assegnare alle regioni  confluita nelle risorse indistinte a queste destinate.

Al fine di programmare lĠutilizzazione delle risorse che sarebbero affluite al Fondo, la direzione generale per lĠimmigrazione si era attivata presso il Capo Dipartimento segnalando in data 20 maggio 2003 le linee di attivitˆ cui intendeva destinare lĠimporto, identificandole, oltre che nel supporto allĠespletamento dei compiti istituzionali del Comitato per i minori stranieri, nel finanziamento di programmi di integrazione sociale proposti da amministrazioni statali e  di progetti pilota di istruzione e formazione professionale da svolgersi nei paesi dĠorigine degli extracomunitari, ai sensi del novellato art. 23 del testo unico. Eventuali, ulteriori interventi si prevede che possano essere realizzati al fine di migliorare lo svolgimento dei compiti istituzionali della direzione, con particolare riguardo allĠattuazione delle iniziative rientranti nel semestre italiano di presidenza UE e allĠaffidamento di incarichi di studio e di ricerca in materia di immigrazione.

Va, peraltro, rilevato che, come per il passato, anche nel corso del 2003 si assiste allĠapprovazione di una serie di iniziative ed al loro conseguente finanziamento sulle risorse del Fondo, non coordinate tra di loro nŽ inserite in programmi concreti nei quali siano state  previamente definite le misure di integrazione sociale che si intende realizzare e gli obiettivi che si intende raggiungere, specificando, rispetto ad essi il ruolo che i singoli interventi rivestono.

Ci˜ anche al fine di consentire un successivo raffronto fra i risultati che ci si proponeva di ottenere e quelli che sono stati raggiunti a seguito dellĠesecuzione dei singoli interventi finanziati.

Sulla base dei dati forniti dallĠamministrazione[32],  emerso che a valere sul menzionato stanziamento sono stati impegnati Û. 3.591.391,28 - di cui Û. 631.493,51 sono stati giˆ erogati nel corso del 2003.

Nel sottolineare il ritardo nellĠacquisizione delle disponibilitˆ (avvenuta, di fatto, alla fine del mese di luglio), la direzione generale denuncia che lo stesso si  posto come fattore di criticitˆ nellĠattuazione delle linee di intervento programmate, determinandosi  anche in questĠanno la formalizzazione della maggior parte delle iniziative solo negli ultimi mesi dellĠanno.

Si rileva, infatti, che quasi tutti gli impegni perfezionati riguardano interventi connessi con lĠespletamento delle competenze del comitato minori stranieri. In particolare, oltre a quello derivante dalla citata convenzione con lĠIstituto Psicoanalitico per le ricerche sociali del 4 luglio 2002, ammontante ad Û. 524.954,40, si segnalano:

á lĠaccordo di programma firmato con il comune di Torino il 5 novembre 2003 (ed approvato il successivo giorno 10) avente ad oggetto la disciplina delle forme di attuazione del programma denominato ÒRitorno al futuroÓ finalizzato al rimpatrio assistito di minori stranieri non accompagnati di nazionalitˆ rumena e marocchina presenti a Torino, per un importo massimo di Û. 285.000,00, relativamente alla prima annualitˆ del programma stesso;

á il decreto in data 3 ottobre 2003 con il quale  stata impegnata in favore di una organizzazione di volontariato la somma di Û. 48.155,18 quale corrispettivo per la fornitura di un servizio di indagini familiari finalizzate al rimpatrio assistito di minori non accompagnati, effettuata nelle more dellĠespletamento delle procedure di gara avente medesimo oggetto, il cui bando  stato pubblicato sulla GUCE n. 160 del 22 agosto 2003[33].

Deve, inoltre, darsi atto che nel corso dellĠanno la direzione generale per lĠimmigrazione ha dato esecuzione, per la prima volta dallĠistituzione del Fondo, al disposto del 2Ħ comma dellĠart. 60 del DPR 31 agosto 1999, n. 394, ai sensi del quale il ministro per la solidarietˆ sociale (nelle cui competenze, comĠ noto,  subentrato il ministro del lavoro e delle politiche sociali) deve promuovere e coordinare, dĠintesa con i ministri interessati, i programmi presentati al dipartimento aventi ad oggetto interventi da realizzare a cura delle amministrazioni statali, nel settore in esame.

Con note del 9 ottobre 2003, infatti, il ministro del lavoro e delle politiche sociali ha promosso la presentazione da parte dei ministeri dellĠinterno e della salute di un programma di interventi nel settore della mediazione linguistico-culturale.

A seguito della valutazione dei progetti presentati, effettuata da una commissione appositamente costituita, con decreto del 9 novembre 2003 sono stati ammessi al finanziamento:

á il programma presentato dal ministero dellĠinterno Òservizio di mediazione linguistico- culturale presso gli uffici periferici del dipartimento di pubblica sicurezza, cui sono stati assegnati Û. 1.600.000,00,

á il programma presentato dal ministero della salute denominato Òprogetto pilota per la formazione di mediatori linguistico- culturali da impiegare in attivitˆ di informazione ed orientamento socio-sanitario della popolazione immigrata e consulenza per la realizzazione di servizi informativi socio-sanitari transculturali per la promozione della salute delle popolazioni migrantiÓ, al quale sono stati attribuiti Û. 400.000,00.

Con decreto del ministro dellĠeconomia e delle finanze del 24 dicembre 2003 sono state disposte le variazioni in termini di competenza fra le unitˆ previsionali di base interessate.

Ulteriore impegno assunto sul Fondo 2003  trova la sua origine in una convenzione stipulata il 30 dicembre 2003 con il Centro Informazioni ed Educazione allo Sviluppo (CIES) – soggetto mandatario del Raggruppamento temporaneo di imprese costituito ai sensi dellĠart. 10 del decreto legislativo n. 358 del 1992 e dellĠart. 11 del decreto legislativo n. 157 del 1995 con lĠIstituto psicoanalitico per le ricerche sociali (I.P.R.S.) - avente ad oggetto lĠerogazione di un servizio di mediazione culturale a supporto dei compiti svolti dalle Direzioni Provinciali del lavoro in materia di immigrazione[34].

Considerato che lĠesecuzione del contratto  stabilita in nove mesi decorrenti dalla data  di comunicazione al  Raggruppamento dellĠavvenuta registrazione del decreto di approvazione della convenzione medesima, deve presumersi che alla data di deposito della presente relazione la convenzione in parola abbia appena iniziato ad espletare i suoi effetti.

Di essi, pertanto, come di quelli di tutte le iniziative finanziate indicate nel prospetto che segue, si tratterˆ nella prossima relazione.


 

 

 

                                                                                                                             Tabella n. 6

 

Riepilogo Fondo 2003 – Risorse assegnate al dipartimento delle politiche sociali e previdenziali per interventi di carattere statale

 

PROGETTO

IMPORTO IMPEGNATO

IMPORTO EROGATO

Spese connesse ai compiti istituzionali del Comitato Minori stranieri

858.109,70

545.216,90

Spese per il funzionamento dell'Organismo nazionale di coordinamento per le politiche d'integrazione sociale degli stranieri

250.000,00

0,00

Servizi di mediazione culturale-linguistica in favore delle Direzioni provinciali del lavoro

1.689.960,00

0,00

Seminario 24-25 giugno 2002

80.379,48

80.379,48

Spese per pubblicazione bandi di gara

15.238,10

5.897,13

Affidamento allĠISTAT della rilevazione ed elaborazione dei dati relativi alle autorizzazioni al lavoro di cittadini stranieri non comunitari

398.952,00

0,00

Servizi di ricerca

301.752,00

0,00

TOTALE

3.591.391,28

631.493,51

 


 

6.2 Gli interventi a favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati

 

6.2.1 Il quadro normativo

 

Come detto in parte generale, il quadro normativo delineato dalla legge 189/02 reca sensibili modifiche nella disciplina dellĠasilo che, seppur non pu˜ dirsi oggetto di una organica e completa regolamentazione per la quale si fa ancora rinvio ad una legge futura, risulta in pi parti rivisitata.

In estrema sintesi, a fronte della invarianza della fase di Òaccesso alla proceduraÓ rispetto alla quale la legge 189 si  limitata ad abrogare il contributo di prima assistenza, novitˆ di rilievo riguardano la fase procedurale successiva. In particolare, si evidenziano le principali innovazioni introdotte, che sono:

 

                      a) il trattenimento del richiedente asilo, che pu˜ essere facoltativo o obbligatorio in presenza di circostanze diverse (art. 32). Il trattenimento, da eseguire in Òcentri dĠidentificazioneÓ o, nel solo caso di straniero giˆ destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento, in centri di permanenza temporanea in base alle nuove previsioni normative,  destinato a diventare la situazione di fatto pi comune nonostante lo stesso art. 32 affermi che Òil richiedente asilo non pu˜ essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentataÓ;

                      b) lĠesclusione della possibilitˆ di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo in una serie di casi in cui si debba procedere al trattenimento Òper il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello StatoÓ;

                      c) lĠintroduzione di due diverse procedure per lĠesame della domanda, semplificata ed ordinaria – da applicarsi, la prima, nellĠipotesi di trattenimento obbligatorio, la seconda, nelle ipotesi residue;

                      d) la nuova configurazione delle strutture deputate allĠesame delle richieste, rappresentate dalla commissione nazionale e dalle commissioni territoriali;

                      e) lĠimplementazione di un sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati organicamente disciplinato.

LĠoperativitˆ delle modifiche anzi indicate – trattenimento nei centri, procedure di esame delle richieste, sistema di protezione – , peraltro, subordinata allĠemanazione di disposizioni regolamentari entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, vale a dire entro il mese di marzo 2003 (art. 34, co.3).

I tempi necessari per lĠemanazione di tali disposizioni ed i ritardi occorsi[35]hanno determinato una vigenza della vecchia normativa anche pi lunga del previsto, e richiesto specifici interventi di deroga alle previsioni di cui al ripetuto art. 34 tali da consentire lĠavvio dellĠoperativitˆ di alcuni fondamentali istituti di nuova introduzione.

In particolare, lĠordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2002, n. 3242, al fine di accelerare le procedure connesse alla valutazione delle istanze di asilo degli stranieri giunti irregolarmente in Italia, ha previsto che la commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, possa effettuare le audizioni anche in loco.

Successivamente, lĠordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1Ħ ottobre 2002, n. 3244, nelle more dellĠimplementazione del nuovo sistema di protezione, ha disposto il finanziamento della prosecuzione delle attivitˆ giˆ in essere nellĠambito del programma nazionale asilo gestito dal ministero dellĠinterno in collaborazione con lĠANCI e con lĠACNUR, limitatamente alla durata dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2002. Ci˜ per garantire lĠassistenza ai soggetti che hanno presentato domanda di asilo ai sensi della normativa previgente successivamente al periodo in cui essa viene assicurata nelle strutture di primo soccorso ed identificazione, o, comunque, nei casi in cui detta accoglienza non si renda possibile in quei centri, nonchŽ per assicurare una successiva, limitata accoglienza agli stranieri con permesso umanitario e ai rifugiati dopo il rilascio del permesso di soggiorno.

LĠordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3287 del 23 maggio 2003 per le finalitˆ di cui allĠart. 1-sexies, commi 3, lettera b) e 4 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche e integrazioni - continuitˆ degli interventi e dei servizi giˆ in atto previsti dal Fondo europeo per i rifugiati, nonchŽ attivazione e affidamento del servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali interessati - ha poi autorizzato il ministero dellĠinterno allĠadozione in fase di prima attivazione del decreto di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dellĠasilo in deroga allĠart. 34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189.

Tale autorizzazione  stata estesa dallĠordinanza n. 3326 del 7 novembre 2003 anche allĠadozione di ulteriori, successivi decreti di ripartizione.

Il primo decreto di ripartizione risulta emanato il 23 luglio 2003 e la convenzione che affida allĠANCI il servizio centrale[36]  diventata esecutiva il 22 ottobre dello stesso anno.

6.2.2 Il procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato

 

La commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, come detto dianzi, ha continuato ad operare nel corso del 2002, e nel 2003 sino ai giorni correnti, secondo gli schemi previsti dalla normativa previgente, salvo la possibilitˆ di effettuare le audizioni anche in ambito locale riconosciuta dalla ripetuta ordinanza 3242/02 [37],. LĠattivitˆ svolta risulta dalla tabella che segue.

 

                                                                                       

Tabella n. 7

 

Attivitˆ della commissione centrale per il riconoscimento

dello status di rifugiato anni 1999-2003

Richiedenti asilo

 

1999

2000

2001

2002

2003 (30/6)

Totale domande pervenute

24.800

17.766

10.889

7.281

3.500

Riconosciuti

802

1.643

2.103

1.270

320

Rifiutati

7.443

22.649

11.130

15.755

9.095

Non considerati

11

97

2

 

 

Trasferiti

8

 

 

 

 

Sospesi

2

26

74

 

25

Totale domande esaminate

8.266

24.415

13.309

17.193

9.450

Fonte:ministero dellĠinterno commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato

 

In primo luogo, i dati riportati danno conto di un sensibile calo del numero di domande pervenute negli anni 2002 e 2003, IĦ semestre, rispetto a quello relativo ai tre anni precedenti. Il numero totale di domande esaminate, che aveva mostrato una forte flessione nel 2001[38] appare in ripresa solo parziale nel 2002 e 2003 e con un trend di crescita pressochŽ lineare. Ci˜ non sembra dare ragione delle motivazioni addotte dallĠamministrazione a giustificazione dellĠandamento della produttivitˆ degli anni 2001 e 2002- 1Ħ semestre, ricondotte principalmente al difficoltoso processo di informatizzazione del lavoro della commissione realizzato in quel periodo. Essendo apparso difficile comprendere come gli inconvenienti verificatisi nel corso della fase di avvio di detto processo, di cui tra lĠaltro lĠamministrazione non ha fatto menzione nella prima risposta istruttoria ribadendo, piuttosto, lĠinsufficienza della struttura e dellĠorganico cui lĠinformatizzazione avrebbe dovuto porre rimedio, non siano stati ancora superati e date le perplessitˆ destate dalle affermazioni rese in ordine ai dati relativi allĠattivitˆ svolta dalla commissione centrale a Roma nel 2003 che, per non meglio individuate Òintervenute difficoltˆ tecnicheÓ, sono stati quantificati solo in via presuntiva sulla base di una stima comparata con gli anni precedenti e, parzialmente, dei supporti cartacei presenti in ufficio,[39] si  ritenuto necessario procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori. Questi hanno condotto ad acquisire in data 1 dicembre 2003 elementi di conoscenza che evidenziano carenze del sistema informativo di supporto alla commissione e gravi disfunzioni gestionali, tali da non poter non essere rimarcate pur nella considerazione dei motivi di urgenza nel provvedere e della esiguitˆ dei mezzi finanziari a disposizione.[40]

DellĠesito delle iniziative attivate dal dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione per il miglioramento del sistema informativo, di cui lo stesso fa menzione nella risposta istruttoria del 27 novembre 2003, si darˆ atto nel referto programmato per lĠanno 2004.

Degna di menzione appare, da ultimo, la variazione in termini percentuali degli accoglimenti delle domande, che passano dal 15.8% del 2001 al 7.4% del 2002 e 3.4% del 2003. Ci˜ nonostante che le ragioni sottese al fenomeno siano probabilmente riconducibili a logiche di politica amministrativa e generale, che fuoriescono dagli ambiti della presente trattazione.

 

6.2.3     Le iniziative adottate in prosecuzione di quelle avviate prima dellĠentrata in vigore della legge 189/02.

 

Le iniziative a sostegno dei richiedenti asilo e dei rifugiati assunte nel periodo riguardato dall'indagine scontano il regime di transizione nel quale si collocano, che, come giˆ evidenziato,  risultato assai pi lungo del previsto.

In disparte ogni valutazione sulla prima e temporanea accoglienza nei centri predisposti nelle zone di arrivo limitatamente al tempo necessario all'identificazione e all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno, il cui costo non  dato quantificare con sufficiente attendibilitˆ visto l'uso promiscuo che di tali centri, non di rado,  stato fatto, deve in ogni caso evidenziarsi che essa ha tuttora luogo per la mancata o limitata attivazione del nuovo sistema, che prevede in molti casi il trattenimento nel centro d'identificazione, e del sistema di protezione (artt. 1 bis e 1 sexies legge 28 febbraio 1990, n. 39).

Parimenti, la prima assistenza del richiedente asilo continua ad essere assicurata all'erogazione del contributo statale di 17 Û giornalieri per un periodo massimo di 45 giorni. LĠammontare dei contributi erogati, mediante ordini di accreditamento ai prefetti, a favore dei richiedenti asilo, ammonta per l Ôanno 2002 a Û 6.474.672,74. Per lĠanno 2003 il dato non  disponibile.

In evoluzione, invece,nel corso del 2002 e del 2003, le iniziative per il successivo sostegno giˆ attivate in precedenza,[41] rappresentate dal programma nazionale asilo e dal programma di sostegno ai rifugiati residenti in Italia in collaborazione con l'ACNUR.

 

á       Il programma di sostegno e integrazione dei rifugiati attuato dal ministero dell'interno in collaborazione con l'ACNUR.

Il programma, che sino dagli anni 80 ha avuto un'attuazione prevalentemente orientata verso l'elargizione di contributi per la prima assistenza e per il "sostentamento", si poneva in un'ottica assai diversa da quella sottesa alla nuova normativa, la quale si prefigge di conseguire la maggiore integrazione dei rifugiati nel tessuto sociale attraverso iniziative organiche e coordinate sul territorio. In conseguenza di tale diversitˆ il programma  stato abbandonato nell'imminenza dell'emanazione della legge 189, e precisamente nella primavera del 2002. Si riporta di seguito un prospetto che dˆ conto delle erogazioni avvenute nel corso del 2002 e del 2003, a chiusura del programma medesimo.

                                                                    Tabella n. 8

Provvidenze in favore dei rifugiati

(programma ministero interno – ACNUR)


2002

 

Totale contributi

Totale spese

Prima assistenza (90 gg)

474

788.265,57

Sostentamento o casi eccezionali

284

725.362,47

Fragilitˆ sociale

7

15.493,71

Studio

21

17.816,84

Integrazione lavorativa

5

38.734,25

Negative

16

0

Totale

807

1.585.672,84

2003

 

Totale contributi

Totale spese

Capi famiglia

1428

2.256.734,08

Familiari a carico

1368

540.483,12

Negative

0

0

Totale

2796

2.797.217,2

Fonte: ministero dellĠinterno

 

I dati surriportati confermano, per lĠanno 2002, la tendenza a privilegiare richieste di contributi di prima assistenza e di sostentamento, giˆ evidenziata nel precedente referto avendo anche riguardo alle cause probabilmente sottostanti[42].

Per quanto concerne, invece, lĠanno 2003 si rileva la variazione intervenuta nella metodologia di ripartizione operata dallĠamministrazione la quale, in ragione delle pi numerose richieste pervenute e dei maggiori limiti alla disponibilitˆ del programma, per corrispondere ad un pi consistente numero di domande si  determinata nel senso di diminuire lĠentitˆ finanziaria di ciascun contributo, rinunciando al criterio di distribuzione degli aiuti in base ai bisogni espressi.

 

 

á   Il programma nazionale asilo.

Il programma, elaborato sul finire degli anni 2000 dal ministero dell'interno in collaborazione con l'A.C.N.U.R. e l'A.N.C.I. e cofinanziato dalla commissione europea - Fondo europeo per i rifugiati - per la realizzazione di un sistema integrato di accoglienza e protezione, ha visto la realizzazione di 59 progetti presentati da altrettanti comuni e tre progetti speciali prodotti dalle cittˆ metropolitane di Roma e Milano, nonchŽ dall'area di frontiera di Fiumicino[43]. A fronte di tali iniziative risultano complessivamente erogati Û12.754.500,39 che hanno consentito il conseguimento dei risultati emersi in sede di valutazione del programma da parte del Centro studi di politica internazionale - CESPI[44].

 

 

 

6.2.4         Le iniziative adottate in esecuzione della legge 189/02.

 

L'attivazione del nuovo sistema di protezione previsto dalla legge 189, resa possibile in virt di quanto disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3287 del 23 maggio 2003 anche in mancanza del regolamento di cui all'art. 1 - bis, comma 3 della legge n. 39/90, ha preso avvio solo dopo l'emanazione del decreto di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, volto ad assicurare la continuitˆ degli interventi e dei servizi giˆ in atto come previsto dal Fondo europeo per i rifugiati (art. 1 sexies, co. 3 L. 39/90).

Il provvedimento, emesso dal ministro dell'interno in data 23 luglio 2003, ha assegnato la somma di Û 8.956.521,99[45] in favore di 50 enti locali, giˆ titolari di convenzioni con le prefetture nell'ambito del PNA, i quali avevano servizi di accoglienza ancora operativi al 31 dicembre 2002 ed erano disponibili a  proseguire l'attivitˆ.

Lo stesso decreto ha, altres“, disposto la destinazione dellĠulteriore somma di Û 2.203.478,01 stanziata sul cap. 2361 dello stato di previsione della spesa del ministero dellĠinterno al finanziamento delle spese di gestione e funzionamento del servizio centrale di cui al riferito art. 1 sexies, comma 4, e all'erogazione del contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo di cui al comma 3, lett. C) del medesimo articolo.

Riguardo all'operativitˆ dei detti istituti si osserva che la convenzione di affidamento all'ANCI del servizio centrale stipulata il 24 luglio 2003 per Û 831.500,00 ha avuto termine il 31 dicembre dello stesso anno e che nessuna determinazione risulta finora assunta in merito al contributo di prima assistenza, del quale devono essere individuate le modalitˆ di erogazione e la misura.

Solo in tempi successivi sarˆ, quindi, possibile verificare la effettiva attuazione di quanto riferito, con riguardo anche alla spesa sostenuta avendo nel giusto conto la rendicontazione che gli enti locali assegnatari del contributo dovranno produrre sulla base di quanto stabilito nellĠattivitˆ di indirizzo e coordinamento del servizio (art.1 punto 4 del decreto di ripartizione), e che lĠANCI dovrˆ rendere al ministero entro il 31 marzo 2004 ai sensi dellĠart.9 della ripetuta convenzione per la gestione del servizio medesimo.


6.3 I servizi di accoglienza alle frontiere

 

Nel periodo di riferimento dellĠindagine la normativa che disciplina i servizi di accoglienza alle frontiere non ha subito alcuna modifica[46], salvo la  previsione contenuta allĠart. 5 dellĠordinanza del Presidente del Consiglio n.3326 in data 7 novembre 2003, che per le attivitˆ negoziali da porre in essere per lĠattuazione e la gestione autorizza il dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione ad agire in deroga allĠart. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Allo stato degli atti, per i ritardi dellĠamministrazione nel rispondere alle richieste istruttorie in materia non , tuttavia, possibile dare esaustivo conto della gestione relativa agli anni 2002 e 2003 avendo riguardo, in particolare, allo stato di attivazione dei servizi, alle convenzioni stipulate per il funzionamento, allĠutenza che ne ha beneficiato nonchŽ alle risultanze emerse dai rapporti trimestrali resi in esito alla circolare del direttore generale dei servizi civili del 2 maggio 2001, aventi ad oggetto lĠattivitˆ svolta. I costi effettivamente sostenuti per il funzionamento, che, come noto, vengono sostenuti dai prefetti competenti sulle rispettive contabilitˆ speciali, non sono attualmente quantificabili, salvo lĠevidenziazione degli ordini di accreditamento emessi in favore dei prefetti medesimi nel corso degli anni in riferimento, che sono pari a Û 482.740,86 per lĠanno 2002 e Û 706.743,12 per il 2003 (dato rilevato al 31.12.2003).

 

 

6.4 Gli interventi per lĠistruzione scolastica.

 

Con riferimento allĠattivitˆ svolta dal ministero dellĠistruzione universitaria e ricerca per favorire lĠintegrazione degli extracomunitari regolarmente presenti sul territorio italiano, la precedente relazione, relativa allĠattivitˆ svolta nel triennio 1999 –2001, aveva evidenziato le difficoltˆ dellĠamministrazione a fornire informazioni dettagliate circa lĠesito dei diversi interventi attivati dalle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento ai risultati raggiunti e allĠesito delle diverse iniziative.

A seguito dei ripetuti solleciti istruttori, e soprattutto della comunicazione della relazione approvata dalla Sezione, il ministero dellĠistruzione dellĠuniversitˆ e ricerca – dipartimento per i servizi del territorio, sollecitava a sua volta gli uffici scolastici regionali e, in data 30 luglio 2003, inviava una documentazione pi aggiornata e completa sullĠesito dei progetti avviati dalle singole scuole, volti a favorire lĠintegrazione degli extracomunitari a supportare il maggior impegno del personale docente impegnato.

Emerge dalla nuova documentazione il seguente quadro delle diverse iniziative avviate.

 

á               La prima tipologia di interventi si inseriva nellĠambito del tavolo di lavoro, istituito con DPCM del 22 gennaio 1999 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed era finalizzata a sostenere il particolare disagio della regione Puglia particolarmente soggetta, in quel periodo, a flussi migratori provenienti dallĠarea balcanica. I progetti previsti riguardavano tre diversi settori di attivitˆ: accoglienza e inserimento dei minori nelle scuole dellĠobbligo, formazione di mediatori linguistici e culturali, educazione di adulti immigrati, con un impegno economico complessivo di 1,8 miliardi di lire negli esercizi finanziari 1999-2000.

Dalle informazioni raccolte presso i diversi CSA (Uffici  periferici che hanno ereditato le competenze dei soppressi provveditorati agli studi) emerge allĠattualitˆ la situazione di seguito sintetizzata. Per quanto attiene alle scuole ubicate nelle province di Brindisi e Bari tutti i progetti (rispettivamente 8 e 29) sono stati conclusi e le scuole hanno trasmesso il rendiconto contabile delle attivitˆ svolte.

In  provincia di Taranto sono stati conclusi 2 progetti su 5 e in quella di Foggia 12 su 14. Nessuna notizia si ha, invece, sulle 17 iniziative avviate allĠinterno della provincia di Lecce.

Manca, peraltro, al momento ogni valutazione sui risultati raggiunti dalle singole iniziative, nŽ si ha notizia delle verifiche effettuate dagli Uffici scolastici regionali sugli specifici rendiconti presentati dalle scuole.

 

á               Con riferimento agli interventi previsti dal decreto ministeriale del 26 ottobre 2001 e successivamente dettagliati dalla circolare 160 del 6 novembre del medesimo anno, comportanti un utilizzo complessivo di risorse di 1,2 miliardi di lire lĠamministrazione ha trasmesso la relazione del gruppo di lavoro istituito per il relativo monitoraggio.

Le attivitˆ risultano nella maggior parte dei casi concluse a giugno del 2003, a causa di ritardi nella messa a disposizione delle relative somme da parte del CSA e della conseguente difficoltˆ ad inserire i programmi nei piani di offerta formativa per gli esercizi precedenti.

LĠassegnazione delle risorse  avvenuta in maggioranza in favore della scuola dellĠobbligo ed  stata finalizzata ad interventi destinati ai minori e alle loro famiglie per promuovere corsi di alfabetizzazione della lingua italiana e percorsi integrativi degli studi sostenuti nei paesi di provenienza. Solo in casi limitati i progetti hanno riguardato la tutela e la valorizzazione della lingua dĠorigine e il recupero dei titoli di studio acquisiti nei predetti paesi. Sono stati utilizzati per lo pi docenti interni alle istituzioni scolastiche. Risulta in taluni casi lĠutilizzo di finanziamenti integrativi (fondi derivanti dalla legge 482/1999 sulla tutela delle minoranze linguistiche –contributi enti locali).

Sulla base della  analisi delle schede compilate dalle singole istituzioni scolastiche il gruppo di lavoro ha formulato considerazioni positive sullĠampliamento del livello delle competenze linguistiche e, pi in generale, sulla integrazione scolastica e sociale dei minori. I partecipanti ai predetti corsi, infatti, avrebbero riportato un maggior successo scolastico rispetto agli altri studenti.

Per quanto attiene agli adulti il gruppo rileva che non tutti hanno potuto garantire una frequenza regolare in quanto impegnati in attivitˆ lavorative.

 

á               Con riferimento alla gestione dei fondi previsti dagli articoli 5 e 29 del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per il triennio 1999-2001, finalizzati a sostenere lĠimpegno di docenti in scuole collocate in zone a forte processo migratorio,  stata trasmessa la relazione datata 15 luglio 2003 del gruppo di lavoro istituito per la verifica dei risultati conseguiti.

In materia risulta avviata una complessa attivitˆ di rilevazione basata sulla compilazione di tre diverse schede: la prima concernente i criteri seguiti per lĠammissione al finanziamento, la seconda sulle verifiche attivate e i risultati conseguiti, la terza consistente in una relazione finale sulle attivitˆ svolte.

Al riguardo si osserva, peraltro, che la predetta relazione finale risulta acquisita solo da parte di 7 USR su 18 regioni coinvolte.

In numerosi casi le attivitˆ sono slittate al biennio 2003-2004, in altri si dˆ atto genericamente che le attivitˆ sono ancora in corso, mentre nella regione Sardegna i fondi risulterebbero utilizzati per finanziare altri istituti contrattuali.

Le iniziative intraprese hanno avuto una notevole valenza sperimentale con specifica predisposizione di materiale didattico multimediale, laboratori teatrali  musicali e artistici, attivitˆ mirate allĠaccoglienza e allĠintegrazione e valorizzazione della cultura dĠorigine, e con il coinvolgimento, anche, dellĠintera classe in cui gli extracomunitari sono inseriti.

La Sezione, tenuto conto dei ritardi con i quali le attivitˆ vengono svolte, si riserva di valutare nella prossima relazione giˆ programmata i risultati delle iniziative avviate nel periodo successivo al 2001.

 

 

 


7 MISURE DI CONTRASTO

 

7.1 Gli accordi di cooperazione internazionale

 

Uno dei principali strumenti per la regolazione dei flussi migratori e per il contrasto allĠimmigrazione clandestina  costituito dalle iniziative di cooperazione bilaterale con gli Stati extracomunitari maggiormente interessati ai flussi migratori in ingresso nel nostro paese.

A tal proposito giˆ la legge 40 del 1998, allĠart. 6, (successivamente confluito nellĠart. 11 del testo unico 286 del 1998), prevedeva che il ministero degli affari esteri e il ministero dellĠinterno promuovessero le iniziative occorrenti per migliorare lĠefficacia dei provvedimenti di espulsione e per la collaborazione con i governi dei paesi interessati ai fini del contrasto alla immigrazione irregolare.

La contropartita per la collaborazione prestata si sostanzia in quattro diverse tipologie di interventi:

 

á       garanzia di quote riservate nellĠambito della programmazione dei flussi migratori;

á       iniziative per la formazione di personale della polizia locale impegnato nelle predette attivitˆ attraverso specifici corsi da svolgere in loco o in Italia;

á       attivitˆ di assistenza tecnica e giuridica e di ausilio allĠadozione di una organizzazione pi efficiente;

á       cessione di mezzi tecnico logistici per potenziare la dotazione delle forze dellĠordine dei paesi collaboranti.

I costi connessi con gli interventi previsti ai primi tre punti sono al momento di difficile individuazione e quantificazione e gravano sui capitoli di spesa per il personale (in particolare quello relativo alle missioni) e su quelli gestiti dalla direzione centrale per gli istituti di istruzione.

Sino a tutto lĠesercizio 2002 la cessione di mezzi in relazione alla collaborazione prestata  stata posta a carico, sia dal lato gestionale che da quello contabile, della direzione centrale per i servizi tecnico logistici.

In connessione con lĠistituzione della direzione centrale per lĠimmigrazione e la polizia di frontiera, divenuta centro di spesa, ai fini anche di una maggiore trasparenza e leggibilitˆ, nellĠottica di una classificazione funzionale dei dati di bilancio e di contabilitˆ  stato istituito un apposito capitolo affidato alla predetta struttura.[47]

La legge 189 del 2002 prosegue lungo la predetta direttrice conferendo una maggiore rilevanza agli accordi di cooperazione anche in relazione alla pi generale attivitˆ di  cooperazione allo sviluppo  e di regolazione dei flussi.

LĠarticolo 1, comma 2 della citata legge prevede, infatti, che nella elaborazione e nellĠeventuale revisione di programmi bilaterali di collaborazione e di aiuto verso paesi non appartenenti allĠUnione europea il governo debba  espressamente tener conto anche della collaborazione prestata in materia di prevenzione dei flussi migratori illegali e di contrasto alle organizzazioni criminali operanti nel settore. Il comma 3 dispone la revisione dei programmi di aiuto in atto nel caso in cui non venga garantito il rientro e la permanenza definitiva nei paesi di origine degli extracomunitari espulsi.

LĠart. 21 comma 1 del testo unico 286 del 1998, nel testo novellato dalla legge 189 del 2002 introduce, poi, restrizioni numeriche allĠingresso di  extracomunitari provenienti da paesi che non collaborano adeguatamente allĠattivitˆ di contrasto dei flussi migratori e alla riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di espulsione.

I decreti provvisori di determinazione dei flussi per gli anni 2003 e 2004 ribadiscono espressamente tale previsione.

Sulla base delle norme giˆ contenute, come detto, nel citato testo unico, lo Stato italiano ha avviato, come risulta dai dati acquisiti dal ministero dellĠinterno, numerose intese in materia di riammissione la cui efficacia viene mediamente giudicata positiva dallo stesso ministero.

Nel capitolo relativo alla gestione dei centri di permanenza si evidenzia, in coerenza con quanto sopra, lĠefficacia decisamente maggiore del procedimento di espulsione laddove esistono specifici accordi con i paesi di provenienza degli extracomunitari irregolari.

Sono attualmente in corso contatti e negoziati con numerosi altri paesi che, pur in mancanza della conclusione di un accordo formale, hanno giˆ iniziato ad assicurare una fattiva collaborazione.

LĠintera problematica merita, quindi, come giˆ stabilito dalla Sezione di controllo in sede di programmazione per le attivitˆ del 2004, di essere adeguatamente valutata e approfondita.

 

 

 


7.2 I centri di trattenimento e i centri di identificazione

7.2.1 Evoluzione normativa

 

Ispirata a criteri di maggior rigore nei confronti della immigrazione irregolare e clandestina la legge 189 del 2002 contiene, in materia di espulsione amministrativa e di funzionamento dei centri, alcune importanti modifiche alla normativa precedente.

In particolare lĠart. 12, introducendo significative modifiche allĠart. 13 del testo unico 286 del 1998, prevede che lĠespulsione amministrativa di competenza dei prefetti venga disposta con decreto motivato immediatamente esecutivo anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dellĠinteressato. [48] La predetta espulsione, in considerazione della rilevata scarsa ottemperanza spontanea allĠordine, viene, dĠora in poi, disposta sempre mediante accompagnamento coattivo alla frontiera, previo eventuale trattenimento nei centri di permanenza, ad eccezione delle limitate ipotesi di extracomunitari trattenutisi nel territorio italiano oltre il periodo di validitˆ del permesso di soggiorno senza che sia stato chiesto tempestivamente il rinnovo. Sempre al fine di garantire effettivitˆ alle procedure di allontanamento il successivo art. 13 prevede che nel caso in cui un extracomunitario venga allontanato dal centro per scadenza dei termini di trattenimento lĠulteriore permanenza nel territorio dello Stato costituisca una fattispecie di reato, punibile con lĠarresto da sei mesi a un anno, e, quale sanzione sostitutiva, con la ripresa delle procedure per lĠespulsione.

Con una profonda deroga al sistema precedente, quindi, viene introdotta la possibilitˆ di un nuovo periodo di permanenza nei centri nei confronti di extracomunitari giˆ trattenuti e dimessi per impossibilitˆ di concludere la procedura nei tempi previsti.

Le sanzioni penali vengono man mano inasprite, qualora anche gli ulteriori periodi di trattenimento non garantiscano il buon esito del rientro nei paesi di origine o lo straniero non lasci spontaneamente lĠItalia.

LĠart. 13, comma 1 lettera a) della legge 189 del 2002 prevede, poi, un sostanziale raddoppio del periodo di trattenimento, che diviene di trenta giorni ulteriormente prorogabili di altri trenta, su motivata richiesta del questore alla competente autoritˆ giudiziaria.

Le predette modifiche al testo unico 286 del 1998, incidendo esclusivamente su  aspetti procedurali e non necessitando, quindi, di una ulteriore normativa in dettaglio sono immediatamente operative fin dallĠentrata in vigore della legge 189 del 2002 e comportano un incremento delle possibili presenze nei centri, con conseguente necessitˆ di potenziare le strutture esistenti.

A tal fine, il comma 2 dellĠart. 13 prevede uno stanziamento di 12,39 milioni di euro per lĠesercizio finanziario 2002, e 24,79 milioni per i successivi esercizi 2003 e 2004[49].

Il trattenimento obbligatorio, sia pure con modalitˆ in parte diverse, viene esteso, in taluni casi, anche ai richiedenti asilo, in attesa del buon esito della relativa richiesta.

Fermo restando il principio che semplici necessitˆ connesse con lĠordinario esame delle richieste non possono giustificare forme di restrizione nella libertˆ dei richiedenti, il trattenimento  facoltativo in tutti i casi in cui sia necessario verificare la nazionalitˆ o lĠidentitˆ dellĠinteressato ovvero non siano immediatamente disponibili gli elementi su cui si basa la domanda e, addirittura, obbligatorio allorchŽ lo straniero venga rintracciato in condizioni di soggiorno irregolare o la domanda sia stata presentata da un soggetto gia destinatario di un provvedimento espulsione.

Tale ultima ipotesi  lĠunica nella quale il trattenimento debba avvenire non giˆ in un centro di identificazione ma in uno dei centri di permanenza temporanea.

La nuova procedura tende ad evitare che la richiesta di asilo politico divenga uno strumento meramente dilatorio per evitare o ritardare il rientro nei paesi di origine.

A fronte della possibilitˆ di un trattenimento coattivo la nuova normativa introduce, peraltro, snellimenti procedurali e rigorosi termini per la conclusione dei procedimenti.

LĠart. 32, comma 3 della legge 189 rinvia a un successivo regolamento per lĠindividuazione delle caratteristiche e delle modalitˆ gestionali dei centri di identificazione.

Per la realizzazione dei nuovi centri di identificazione la legge 189 del 2002 autorizza, inoltre, una spesa di 25,31 milioni di euro per lĠesercizio finanziario 2003[50].

Nelle more della emanazione del predetto atto normativo il trattenimento dei richiedenti asilo avviene attualmente nei centri di temporanea assistenza (CTA) previsti dalla legge 563 del 1995 (cosiddetta legge Puglia) e dal successivo regolamento ministeriale ( DM 233 del 1996).

 


 

7.2.2 La programmazione e la realizzazione di centri nel periodo 2002-2003 e la spesa sostenuta.

 

Secondo quanto comunicato con nota del 4 agosto 2003 il ministero dellĠinterno nel corso del 2003 ha provveduto alla apertura di nuovi centri di permanenza a Bologna e a Modena, sulla base di procedure avviate giˆ in precedenza. EĠ stata, inoltre, ampliata la capienza del centro di Roma-Ponte Galeria ed  stata impegnata la spesa per la costruzione del centro di permanenza temporanea di Bari Palese, la cui progettazione esecutiva  stata approvata da parte del provveditorato generale alle opere pubbliche della Puglia.

Alla data della predetta nota erano in corso le procedure preliminari per la realizzazione di centri di permanenza temporanea a Gradisca di Isonzo (Gorizia), Foggia e Padova. LĠamministrazione ha, inoltre, comunicato lo svolgimento di una intensa attivitˆ di sopralluoghi per individuare altre aree di interesse strategico ai fini della realizzazione di nuove strutture destinate al trattenimento (Ancona, Falconara, Genova).

LĠintera attivitˆ necessaria alla realizzazione di nuovi centri e alla manutenzione straordinaria di quelli esistenti  avvenuta previa emanazione di un decreto di segretazione in considerazione delle particolari finalitˆ cui le strutture sono destinate.

In relazione a quanto sopra, per gli aspetti concernenti la gestione dei relativi contratti di appalto, spesso demandati ai competenti provveditorati alle opere pubbliche, si fa rinvio allĠesito dellĠindagine giˆ programmata da questa sezione di controllo concernente lĠintera materia delle opere segretate.

In questa sede occorre, peraltro, ribadire quanto giˆ evidenziato nella precedente relazione circa le difficoltˆ nei rapporti con gli enti locali e la mancanza di una vincolante e previa programmazione delle attivitˆ.

Le direttive ministeriali per il 2002 e il 2003 sono, infatti, ancora estremamente generiche, con la conseguenza che la concreta realizzazione di nuove strutture  fortemente condizionata dalla capacitˆ delle singole prefetture di attivare intese con gli enti locali competenti, piuttosto che dalla predisposizione di un vincolante piano di localizzazione che tenga conto della importanza strategica dei diversi siti in relazione alla presenza di immigrati sul territorio, alla contiguitˆ con porti o aeroporti internazionali per favorire il rimpatrio, alla presenza di uffici consolari nelle immediate vicinanze. Spesso, inoltre, la realizzazione di centri  condizionata dallĠepisodico reperimento di edifici demaniali suscettibili di adattamento e riuso o dalla offerta di immobili da parte di enti locali e di privati.

Con riferimento ai centri di identificazione, lĠamministrazione ha provveduto, in mancanza della emanazione del previsto regolamento di attuazione, a ristrutturare e potenziare taluni centri di temporanea accoglienza. In particolare, il 3 giugno 2003  stato riaperto il CTA di Bari Palese per offrire ospitalitˆ allĠingente numero di clandestini sbarcati sulle coste siciliane. Sono stati altres“ ampliati i centri di Crotone e di Foggia e quello ubicato in provincia di Trapani - contrada Salina Grande. EĠ stato, a tal fine, requisito in uso un immobile comunale successivamente riadattato fino ad ottenere una capienza di circa 200 posti.

Al riguardo, nel ribadire lĠestrema genericitˆ delle risposte fornite che non consentono di formulare valutazioni sullĠattivitˆ svolta, va osservato che, con riferimento allĠesercizio 2003, il capitolo 2356 concernente le spese per lĠindividuazione, lĠattivazione e la gestione dei centri di accoglienza ha subito una riduzione di 29 milioni di euro. [51]

Tale modo di procedere suscita perplessitˆ in relazione e allo storno di risorse specificatamente destinate dal legislatore ad una finalitˆ predeterminata a causa di ritardi nella emanazione della normativa secondaria imputabile alla stessa amministrazione e, soprattutto, in considerazione del fatto che il trattenimento dei richiedenti asilo nei centri di temporanea accoglienza in via provvisoria  comunque immediatamente operativo.

In mancanza di precise e vincolanti direttive circa le stesse modalitˆ realizzative dei centri di identificazione, lĠamministrazione sta in questa fase procedendo attraverso la realizzazione di strutture caratterizzate da assemblaggio di roulotte, camper, container e prefabbricati che ripropongono in buona sostanza modelli giˆ sperimentati nella fase di prima attuazione della legge Turco Napolitano rivelatisi assolutamente inidonei sia dal punto di vista di sicurezza attiva e passiva sia delle condizioni di vivibilitˆ dei soggetti trattenuti. Ci˜ appare ancor pi grave in considerazione del fatto che i soggetti trattenuti non sono nella maggior parte dei casi stranieri in condizioni di soggiorno irregolare e in attesa di espulsione, ma persone che aspettano il buon esito di una richiesta di asilo.

 

 

 

7.2.3 Le nuove modalitˆ gestionali e i costi relativi ai centri di permanenza temporanei

 

La precedente relazione della corte dei conti aveva evidenziato la estrema disomogeneitˆ delle convenzioni stipulate per la gestione dei centri di permanenza, ancora condizionate da un contesto di urgenza ed emergenza, nonostante il periodo trascorso dalla emanazione della legge Turco-Napolitano che aveva per la prima volta previsto il trattenimento degli stranieri in attesa di espulsione in apposite strutture.

La corte aveva sottolineato, inoltre, la estrema genericitˆ della indicazione delle prestazioni da erogare con conseguente necessitˆ di ricorrere ad ulteriori spese in economia per attivitˆ aggiuntive, un frequente contenzioso con gli interessati, disomogeneitˆ nei contenuti e nei relativi prezzi dovuta al fatto che ciascuna prefettura provvedeva in modo autonomo alla elaborazione dei testi contrattuali.

Ogni anno, inoltre, le prefetture dovevano procedere alla stipula di una nuova convenzione e predisporre diversi documenti per la prevista gara ufficiosa, con conseguenti modifiche nelle prestazioni e nei prezzi a brevi intervalli di tempo.

Gran parte dei centri erano affidati in gestione alla Croce rossa italiana, spesso a trattativa diretta in relazione alla tradizionale, consolidata esperienza dellĠente nelle attivitˆ di carattere assistenziale, con il determinarsi di una sorta di monopolio di fatto, destinato a creare alla lunga possibili diseconomie gestionali.

Sotto altro aspetto la relazione evidenziava, altres“, la difficoltˆ per lĠamministrazione centrale di ricostruire i costi complessivi per il funzionamento di ciascun centro, non essendo possibile ricavare le predette informazioni dai rendiconti delle contabilitˆ speciali delle prefetture.

Mancavano, inoltre, dati precisi sulle presenze medie nei centri e sulla percentuale di effettivo utilizzo delle strutture, indispensabili per elaborare significativi indicatori di efficienza ed efficacia delle attivitˆ e per effettuare i necessari raffronti.

Ed in effetti, i dati forniti relativamente agli esercizi finanziari 2000 e 2001 erano parziali, incompleti, in taluni casi incongruenti e non consentivano alla corte alcun ulteriore approfondimento.

Anche in esito alle osservazioni formulate dalla stessa corte, lĠattivitˆ amministrativa appare notevolmente migliorata a partire dallĠesercizio finanziario 2003, sia con riferimento alla individuazione di nuove, pi omogenee e trasparenti modalitˆ di affidamento della gestione dei centri, sia con riferimento ad una recuperata capacitˆ di monitorare la spesa effettivamente sostenuta nelle diverse realtˆ territoriali.

Riguardo al primo aspetto, il 27 novembre 2002 il dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione trasmetteva a tutte le prefetture un documento concernente le linee guida per la gestione dei centri con allegato lo schema di una convenzione tipo da utilizzare per lĠaffidamento dellĠattivitˆ di gestione, a partire dal rinnovo di quelle in scadenza al 31 dicembre 2002.

In particolare, la citata direttiva, al fine di assicurare trasparenza e maggiore concorsualitˆ allĠattivitˆ amministrativa, ferma restando la non applicazione alla specifica materia di tutte le disposizioni contenute nella direttiva comunitaria per lĠappalto dei servizi (recepita nellĠordinamento italiano con d.Lgs. 157/1995), dispone che lĠindividuazione degli enti gestori debba essere preceduta da una gara ufficiosa, ribadendo sul punto quanto giˆ prescritto dalla precedente direttiva ministeriale 3435/50 del 30 agosto 2000.

Al fine di omogeneizzare su tutto il territorio nazionale il contenuto e lĠoggetto delle convenzioni per la gestione dei centri la nuova direttiva dipartimentale contiene uno schema tipo di contratto e una serie di allegati che identificano, specificano e raggruppano le diverse prestazioni in quattro categorie:

1.    assistenza alla persona, comprendente lĠassistenza sanitaria, quella psico sociale e di mediazione linguistico culturale, la fornitura di effetti personali e letterecci e la necessaria attivitˆ amministrativa e di stoccaggio dei beni;

2.    ristorazione;

3.    servizio di pulizia e igiene alimentare;

4.    manutenzione della struttura e degli impianti.

Le nuove modalitˆ gestionali prevedono lĠaffidamento obbligatorio a ciascun ente gestore di tutte le attivitˆ rientranti nelle categorie 1 e 3. Anche i servizi di ristorazione (categoria 2) devono, di regola, rientrare nella convenzione quadro, ferma restando, in relazione alle specifiche realtˆ locali, la possibilitˆ di ricorrere mediante contratto a enti che praticano attivitˆ di catering.

Per quanto riguarda le attivitˆ connesse con la manutenzione delle strutture e degli impianti, il dipartimento invita le prefetture ad aderire alle convenzioni quadro giˆ stipulate, con riferimento a tali specifiche categorie di prestazioni, da parte della CONSIP e a contrattare, quindi, con quelle imprese giˆ selezionate dalla predetta societˆ mediante le procedure dellĠevidenza pubblica.

In allegato alla convenzione , inoltre, riportata una serie di schede da utilizzare per la necessaria attivitˆ di report e per la instaurazione di un monitoraggio continuo sul livello dei servizi forniti e sulle modalitˆ delle prestazioni, monitoraggio relativamente al quale vengono fornite dettagliate istruzioni alle prefetture.

Un particolare schema di convenzioni riguarda lĠipotesi in cui lĠente gestore sia egli stesso proprietario della struttura che ospita il centro, essendo in tal caso necessario lĠinserimento nel contratto di una disciplina particolare.

Tutte le convenzioni in essere il IĦ gennaio 2003 risultano rinnovate sulla base della nuova procedura.

Il prospetto riportato di seguito evidenzia le caratteristiche salienti di ciascuna delle nuove convenzioni stipulate.


Tabella n. 9

 

Confronto fra le convenzioni per la gestione dei centri

di permanenza stipulate a partire dal 1 gennaio 2003

 

Centro

Natura giuridica del sito

Ente contraente

Tipologia contratto

Periodo

Costo pro capite - pro die (IVA compresa)

Presenze medie previste giornaliere

Capienza teorica

 Importo contrattuale

Servizi resi

Note

Agrigento ASI

D

Confederazione nazionale delle misericordie d'Italia

TP

1/2/2003 31/12/2004

30,54

108

108

 2.305.525,68

da convenzione tipo escluso mensa

art.6 - l'importo pro capite viene desunto dal 100% della capienza teorica invece dell' 80% dello schema.                                     C' a parte convenzione pasti di 12,26 Û iva esclusa (pro capite - pro die)

Agrigento Lampedusa

D

Confederazione nazionale delle misericordie d'Italia

TP

1/2/2003 31/12/2004

37,92

88

88

 2.332.535,04

da convenzione tipo escluso mensa

Prezzi superiori al capitolato dello schema.                                                  Esiste giˆ una convenzione per pulizie per Û 3.615,20 mensili (iva inclusa).*

Bologna

D

C.R.I.

TP

1/3/2003     31/12/2004

80,70

78

97

 4.212.136,50

da convenzione tipo escluso mensa

C' a parte convenzione pasti di 8,28 Û iva esclusa (pro capite - pro die)

Brindisi

D

ONLUS Fiamme d'argento

TP

01/04/2003 31/12/2004

26,70

144

180

 2.460.672,00

da convenzione tipo compreso mensa

 

Caltanissetta

D

Albatros 1973

TP

1/3/2003   31/12/2004

63,40

76

95

 3.226.516,92

da convenzione tipo compreso mensa

 

Catanzaro

P

Malgrado Tutto

TP

1/3/2003  31/12/2004

48,62

87

109

 2.800.512,00

da convenzione tipo compreso mensa

 

Lecce "Regina Pacis"

P

Fondazione Regina Pacis

TP

1/4/2003  31/12/2004

43,00

144

180

 3.900.960,00

da convenzione tipo compreso mensa

 

Lecce - Otranto  Don Tonino Bello

P

Comune di Otranto

TP

1/4/2003  31/12/2004

40,50

35

50

    893.025,00

da convenzione tipo compreso mensa

 

Roma Ponte Galeria

D

C.R.I.

TP

1/2/2003  31/12/2004

34,66

240

300

 5.822.880,00

da convenzione tipo escluso mensa

C' a parte convenzione pasti di 7,61 Û iva esclusa (pro capite - pro die)

Milano

D

C.R.I.

TP

1/2/2003 31/12/2004

75,02

140

140

 7.246.932,00

da convenzione tipo compreso mensa

 

Modena

D

Confraternita delle misericordie d'Italia

TP

1/3/2003 31/12/2004

da 69,50 a  99,29

48

60

 2.412.000,00

da convenzione tipo compreso mensa

I pagamenti sono cos“ distribuiti: da 51 a 60 (69,50); da 41 a 50 (75,00); da 31 a 40 (87,00); fino a 30 (99,29).

Torino

D

C.R.I.

TP

1/3/2003 31/12/2004

73,50

76

96

 3.910.200,00

da convenzione tipo compreso mensa

 

Trapani

D

Insieme

TP

16/1/2003 31/12/2004

37,00

51

64

 1.349.205,00

da convenzione tipo compreso mensa

 

* Tale somma  comprensiva del centro ASI di Agrigento e non  possibile distinguerne i costi separati.  

 

 

Dal predetto prospetto si evidenzia, innanzi tutto, un ridimensionamento della presenza della Croce Rossa affidataria, ora, della gestione di soli 4 centri di permanenza, a testimonianza dellĠadozione di modalitˆ maggiormente concorsuali nelle procedure di affidamento.

La possibilitˆ di effettuare, in relazione alla omogeneizzazione delle prestazioni, significativi raffronti sui costi praticati, da, peraltro, conto di una perdurante situazione di forte disomogeneitˆ.

Si passa, infatti, da un costo di 26,70 euro pro capite (comprensivo anche dei servizi di mensa) quale praticato per la gestione del centro di Brindisi, a un corrispettivo massimo di quasi 100 euro per il centro di Modena. La stessa Croce Rossa, aggiudicataria ancora della gestione di 4 centri, pratica prezzi estremamente differenziati fra loro, da un massimo di 80.70 euro a Bologna esclusi i servizi di mensa, a 34,66 euro al netto della attivitˆ di ristorazione per la gestione del centro di Ponte Galeria a Roma.

In merito alle predette differenze di prezzo va, peraltro, segnalato che il criterio di aggiudicazione dettagliato nellĠallegato h) allo schema di convenzione prevede il criterio dellĠofferta economicamente pi vantaggiosa; 45 punti su 100 sono attribuiti alla cosiddetta Òqualitˆ complessiva dellĠoffertaÓ, dizione che tiene conto anche di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle minime indicate nei diversi capitolati. Ad esempio, per quanto attiene allĠassistenza sanitaria viene attribuito un punteggio aggiuntivo in relazione alla presenza di un maggior numero di personale specialistico e analogamente avviene agli altri servizi di assistenza alla persona. Anche per le prestazioni concernenti la pulizia e lĠigiene ambientale punteggi maggiori sono previsti per proposte migliorative del servizio. Inoltre, mentre per talune prestazioni viene espressamente riportato un elenco prezzi da considerare come limite massimo inderogabile, per i servizi a canone non  previsto un prezzo base dĠasta.

EĠ possibile, pertanto, che le differenze nei corrispettivi trovino parziale giustificazione nel perdurare di diverse modalitˆ di svolgimento della prestazione, ferma restando lĠinderogabilitˆ dei livelli minimi di assistenza.

LĠamministrazione non ha trasmesso in relazione a ciascuna convenzione stipulata dalle prefetture i relativi atti di gara con la conseguenza che, allo stato, appare difficile valutare le reali motivazioni alla base delle evidenziate differenze nei costi.

In relazione a quanto sopra appare necessario che lĠamministrazione, disponendo ormai della possibilitˆ di effettuare significativi confronti tra le diverse realtˆ, adotti le opportune iniziative di approfondimento al fine di verificare se le predette discrepanze siano giustificate e provveda, in caso diverso, ad attivare i necessari correttivi.

Pur tenendo conto delle difficoltˆ connesse con la non omogenea struttura delle convenzioni stipulate nel 2003 rispetto a quelle in vigore in precedenza, la tabella seguente mette in relazione i prezzi praticati per la gestione di alcuni tra i principali centri di permanenza in esito alle nuove convenzioni con quelli relativi allĠesercizio 2002.


 

                                                                                                                     Tabella n. 10

 

Confronto tra i prezzi delle nuove e delle precedenti convenzioni

 

Centro

Nuove convenzioni

Precedenti convenzioni

Ente contraente

Costo pro capite - pro die (IVA compresa)

Presenze medie previste giornaliere

Capienza teorica

Ente contraente

Costo pro capite - pro die (IVA compresa)

Presenze medie previste giornaliere

Capienza teorica

Brindisi

ONLUS Fiamme d'argento

26,70

144

180

Comunitˆ Emmanuel

32,19

112

150

Lecce "Regina Pacis"

Fondazione Regina Pacis

43,00

144

180

Arcidiocesi di Lecce

17,27

399

300

Roma Ponte Galeria

C.R.I.

34,66

240

300

C.R.I.

43,63

150

150

Milano

C.R.I.

75,02

140

140

C.R.I.

87,44

130

140

Torino

C.R.I.

73,50

76

96

C.R.I.

100,27

68

72

Trapani

Insieme

37,00

51

64

Insieme

38,23

47

50

Fonte: elaborazione della corte dei conti sulla base dei dati trasmessi dal dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione.

 

 

Il raffronto evidenzia nella maggior parte dei casi risparmi per lĠamministrazione, pari ad oltre 25 euro pro capite a Torino. LĠincremento di spesa determinatosi con riferimento al centro di Lecce appare, probabilmente, derivare dalla individuazione di prestazioni pi onerose e da una pi specifica e vincolante individuazione dei servizi da rendere.

I dati relativi allĠanno 2002, riportati nel prospetto che segue, seppur qualitativamente migliori di quelli relativi agli anni precedenti, sono ancora parziali e non sufficientemente analitici.


                                                                                                                                Tabella n. 11

Spesa relativa al funzionamento dei centri di permanenza nellĠanno 2002

 

Centri

(ubicazione e denominazione)

Impegni da convenzione per gestione centro

Impegni totali sostenuti dal centro

Accreditamento totale alle Prefetture

Somme spese dalle Prefetture per gestione centro

Somme spese per manutenzione straordinaria

Somme spese in economia

Spese totali

Somme versate al CEEDMI

Agrigento - ASI

     1.046.555,00

      1.234.595,00

        900.329,00

         638.426,00

       48.800,00

     139.240,00

     826.466,00

       73.863,00

Agrigento - Lampedusa

      1.141.869,00

      1.256.296,00

         949.116,00

         801.864,00

       51.381,00

       63.046,00

     916.291,00

       32.825,00

Bari - Palese

      1.223.538,00

      1.856.491,00

      1.854.270,00

         946.703,00

     628.247,00

                   -  

   1.574.950,00

     279.320,00

Bologna - Caserma Chiarini

      2.035.442,00

      2.390.325,00

      1.822.681,00

      1.315.912,00

                     -   

     354.883,00

   1.670.795,00

     151.886,00

Brindisi - Restinco

      1.543.948,00

      2.002.024,00

      1.681.559,00

         876.491,00

     254.667,00

     190.460,00

   1.321.618,00

     359.941,00

Caltanissetta - Pian del lago

      1.680.880,00

      1.853.980,00

      1.836.364,00

      1.663.264,00

                     -  

     173.100,00

   1.836.364,00

                      -  

Catanzaro - Malgrado tutto

         973.617,00

         973.617,00

        973.617,00

         929.719,00

                     -  

                   -  

     929.719,00

       43.898,00

Crotone - S.Anna

      2.922.448,00

      3.724.442,00

      3.070.834,00

      2.215.774,00

     708.547,00

       72.954,00

   2.997.275,00

       73.559,00

Foggia - Ortonova

         607.486,00

      1.245.646,00

         987.733,00

         311.605,00

     498.160,00

     139.830,00

     949.595,00

       38.138,00

Lecce - L'orizzonte

      2.393.623,00

      2.393.623,00

      2.111.520,00

      1.787.618,00

                     -  

                   -  

   1.787.618,00

     323.902,00

Milano - via Corelli

      4.139.030,00

      5.668.406,00

      4.111.376,00

      2.582.000,00

  1.314.286,00

     213.805,00

   4.110.091,00

         1.285,00

Modena - viale La Marmora

         294.587,00

         340.587,00

         128.000,00

           65.508,00

                     -  

       45.574,00

     111.082,00

       16.918,00

Otranto - Don Tonino Bello

         639.038,00

         648.333,00

        259.295,00

         111.890,00

                     -  

        9.295,00

     121.185,00

     138.110,00

Ragusa - Somicem

         388.000,00

         476.914,00

         282.914,00

                      -  

            914,00

       52.898,00

       53.812,00

     229.102,00

Roma - Ponte Galeria

      3.443.487,00

      6.088.753,00

      3.615.204,00

      1.810.342,00

  1.508.201,00

     296.661,00

   3.615.204,00

                      -  

S.Foca - Regina Pacis

      3.720.993,00

      3.720.993,00

      3.720.993,00

      3.541.710,00

                     -  

                   -  

   3.541.710,00

     179.283,00

Torino - Brunelleschi

      1.955.907,00

      2.292.598,00

      1.314.644,00

         742.931,00

     266.691,00

       70.000,00

   1.079.622,00

     235.022,00

Trapani - Serraino Vulpitta

         810.042,00

         996.596,00

        915.575,00

         729.021,00

                     -  

     186.511,00

     915.532,00

              43,00

TOTALI

    30.960.490,00

    39.164.219,00

    30.536.024,00

    21.070.778,00

  5.279.894,00

  2.008.257,00

 28.358.929,00

  2.103.232,00

Fonte: ministero dellĠinterno - dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione

 

 

 

 

Con riferimento ai dati di spesa relativi al 2003, il dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione, sia pure successivamente allĠadunanza della Sezione del controllo fissata per la discussione del presente referto, ha trasmesso una serie di prospetti concernenti la spesa sostenuta dalle diverse prefetture per ciascun centro, contenenti dati estremamente analitici che disaggregano gli impegni in relazione alle diverse tipologie di attivitˆ: spesa per la gestione ordinaria (in pratica i corrispettivi per le convenzioni stipulate con i diversi gestori), spese per i pasti, laddove sia stato stipulato un apposito contratto in tal senso, manutenzione ordinaria, locazione delle strutture non di proprietˆ demaniale, lavori e manutenzione straordinaria, ulteriori spese in economia. I prospetti evidenziano, inoltre, lĠentitˆ dei riconoscimenti di debito in relazione ad attivitˆ svolte in situazioni di urgenza che hanno impedito la preventiva stipula di un regolare contratto.

Per ciascun centro vengono anche indicati il periodo di funzionamento, la capienza massima e le presenze medie dei soggetti trattenuti.

Sulla base delle informazioni trasmesse  stato elaborato il seguente prospetto che evidenzia gli impegni di spesa assunti da ciascuna prefettura in relazione alle diverse voci di costo dei vari centri, le presenze medie giornaliere e il costo unitario per soggetto ospitato.

                                                                                                                                Tabella n. 12

Costi relativi ai centri di permanenza esercizio finanziario 2003

centro

gestore

spese (migliaia di euro)

posti

Pres.ze
medie
giorn.re

costo
unitario

gestione:
funz., pasti e pulizia

manut.
ordinaria

locazione

in economia

tot. gestione

lavori

Asi/B9 (Ag)

Misericordiae

   1.710.720,55

     15.536,39

       2.065,83

     61.927,23

   1.790.250,00

                -  

108

94,6

  56,58*

Lampedusa  (Ag)

Misericordiae

   1.758.428,10

     64.380,23

                 -  

     36.000,00

   1.858.808,33

     13.332,40

174

105,3

    48,37

Caserma Chiarini (Bo)

C.R.I.

   2.666.345,55

     84.000,00

                 -  

   193.000,00

   2.943.345,55

                -  

95

69,4

   116,21

Restinco (Br)

Fiamme d'argento

   1.054.573,70

     20.000,00

                 -  

   301.783,65

   1.376.357,35

                -   

60

55,8

    67,53

Pian del Lago (Cl)

Albatros 73

   2.095.028,80

   375.000,00

                 -  

   285.000,00

   2.755.028,80

     63.750,00

95

86,7

    95,10

Malgrado tutto (Cz)

Malgrado tutto

   1.467.942,33

                -  

                 -  

                -  

   1.467.942,33

                -  

80

72,4

    60,74

Regina Pacis (Le)

Regina Pacis

   2.500.203,94

                -  

                 -  

     87.687,93

   2.587.891,87

                -  

180

173,4

    44,69

Don Tonino Bello (Le)

Comune di Otranto

      540.295,92

     37.996,94

                 -  

       4.425,80

      582.718,66

   116.357,26

50

27,1

    79,67

Via Corelli (Mi)

C.R.I.

   3.762.133,35

     66.251,03

                 -  

   291.000,00

   4.119.384,38

   134.458,22

120

130,8

    94,29

Viale La Marmora (Mo)

Misericordiae

   1.274.642,93

   159.781,54

 1.059.412,24

   270.800,00

   2.764.636,71

   247.000,00

56

30,9

165,44*

Ponte Galeria (Rm)

C.R.I.

   3.618.625,73

   409.128,20

                 -  

   253.450,76

   4.281.204,69

   388.924,52

300

227,7

    56,30

Corso Brunelleschi (To)

C.R.I.

   2.043.532,00

     11.100,00

                 -  

   232.758,23

   2.287.390,23

     94.300,00

61

59,4

  115,37

Serraino Vulpitta (Tp)

Coop. Insieme

      660.450,00

     20.000,00

     72.396,80

     80.547,00

      833.393,80

     31.000,00

47

50,9

  44,80*

Totale/media

 25.152.922,90

 1.263.174,33

 1.133.874,87

 2.098.380,60

 29.648.352,70

 1.089.122,40

110

91,1

    71,11

Fonte: elaborazione Cdc su dati forniti dal dipartimento libertˆ civili e immigrazione

* il costo unitario  stato calcolato al netto degli oneri per la locazione della struttura, che per il centro di Modena, avrebbero sensibilmente alterato i risultati del confronto.

 

Con riserva di pi approfondite considerazioni in relazione ai tempi con cui la predetta documentazione  stata resa disponibile, il costo riferibile allĠesercizio 2003 per il funzionamento di tutti i centri di permanenza (con esclusione dei lavori e della manutenzione straordinaria) ammonta ad Û 29.648.352,7.

A fronte di una presenza media giornaliera nei diversi CPT di 91 extracomunitari il costo unitario  pari a 71,11 euro[52].

Si rilevano, peraltro, significative differenze nella spesa riferibile a ciascuno dei centri: da un minino di 44,80 euro per il CPT di Serraino Vulpitta in provincia di Trapani, agli oltre 165 euro per il centro di Modena, dato, questĠultimo, calcolato oltretutto al netto della spesa relativa alla locazione della struttura.

I dati trasmessi appaiono ad un primo esame completi e fra loro coerenti, dotati di un grado di analiticitˆ tale da consentire, per il futuro, idonei e significativi raffronti sul trend della spesa nel tempo e sul suo andamento nelle diverse realtˆ locali.

Nonostante il tentativo di affidare la maggior parte delle prestazioni ad un unico ente gestore, permane una forte incidenza delle spese in economia e degli oneri per la manutenzione ordinaria. In numerosi casi, come, del resto, giˆ evidenziato nella tabella 9, il servizio di ristorazione  affidato al di fuori del cosiddetto Òglobal serviceÓ.

Rispetto al costo complessivo delle convenzioni, riferito nella medesima tabella, lĠammontare totale della spesa per il funzionamento dei centri  in taluni casi notevolmente superiore. In particolare, a Brindisi e a Torino si rileva una differenza tra i due valori pari, rispettivamente, ad oltre il 250% e il 150 %.

 

 

 

 


7.2.4 Numero e tipologia dei soggetti ospitati ed esito del trattenimento

 

La tabella di seguito riportata evidenzia il numero dei soggetti trattenuti nei centri e lĠesito del trattenimento.

 

 

                                                                                                                          Tabella n. 13

 

Fonte: dati forniti dal dip. P.S. - ministero interno.

 

Centri di permanenza temporanea

Riepilogo generale presenze

 

1999

2000

2001

2002

2003

     Trattenuti

8.847

9.768

14.993

18.625

14.223

     Effettivamente rimpatriati

3.893

3.134

4.437

6.372

6.830

     Dimessi per scadenza dei termini di

      legge

3.379

4.721

6.893

5.927

4.271

     Dimessi per altre cause

1.172

1.483

3.500

5.003

1.920

     Allontanatisi arbitrariamente

403

430

163

167

225

     Percentuali

1999

2000

2001

2002

2003

     Effettivamente rimpatriati

44%

31,1%

29,6%

34,2%

48%

     Dimessi per scadenza dei termini di

     legge

38,2%

48,3%

46%

31,8%

30%

     Dimessi per altre cause

13,2%

15,2%

23,4%

26,9%

13,5%

     Allontanatisi arbitrariamente

4,6%

4,4%

1%

0,1%

1,6%

 

 

Nel 2003 diminuisce il numero delle presenze di extracomunitari trattenuti nei centri, dato in significativo aumento fino allĠesercizio 2002.

Per valutare correttamente il trend evolutivo va, peraltro, sottolineato come il dato relativo alle presenze nei centri sia da mettere in relazione al prolungamento dei termini di permanenza, che determina una minore rotazione dei soggetti trattenuti, e, soprattutto, alla diminuzione del numero di irregolari e clandestini presenti nel territorio a causa della intervenuta regolarizzazione.

La percentuale di stranieri effettivamente rimpatriati aumenta di circa 14 punti percentuali nel 2003 rispetto al dato dellĠanno precedente, dato giˆ superiore di 5 punti rispetto a quello del 2001.

Difficile, peraltro, in mancanza di ulteriori informazioni, stabilire in che misura il predetto recupero di efficienza sia dovuto al raddoppio del periodo di permanenza previsto dalla legge 189 del 2002 o al miglioramento nelle relazioni diplomatiche ed alla stipula di specifici accordi di cooperazione con i paesi di origine.

Al fine di valutare lĠeffettiva incidenza delle modifiche introdotte dalla legge Bossi Fini appare indispensabile unĠulteriore specificazione del dato, che tenga conto del numero di espulsioni avvenute in prossimitˆ della scadenza del nuovo, pi lungo periodo di permanenza, o durante il periodo di proroga. Si fa riserva di chiedere la predetta elaborazione al dipartimento di P.S. e di utilizzare e commentare i dati nella prossima relazione.

La tabella di seguito riportata relativamente agli esercizi finanziari 2002 - 2003 disaggrega sulla base dei principali paesi di provenienza gli immigrati presenti nei centri.[53]

 

Tabella n. 14

 

Nazionalitˆ degli immigrati trattenuti nei centri

e di quelli effettivamente rimpatriati

 

2002

Nazione

Trattenuti

Rimpatriati

totali

% sul totale

totali

% sui trattenuti

 Albania

1.017

5,4 %

873

 

85,8 %

 Algeria

1.363

7,3%

179

13,1 %

 Marocco

3.256

17,5 %

809

24,8 %

 Nigeria

1.042

5,6 %

453

43,4 %

 Romania

1.682

9 %

1.344

79,9 %

 Tunisia

1.898

10,1 %

993

52,3 %

2003

Nazione

Trattenuti

Rimpatriati

totali

% sul totale

totali

% sui trattenuti

 Albania

268

1,9 %

211

78,7 %

 Algeria

753

5,3 %

146

19,4 %

 Marocco

2.227

15,7 %

942

42,3 %

 Nigeria

961

6,7 %

537

55,9 %

 Romania

3.077

21,6 %

2.661

86,5 %

 Tunisia

1.042

7,3 %

523

50,2 %

 

 

 

Fonte: dipartimento P.S. – direzione centrale immigrazione

 

 

 

I dati evidenziano come allorchŽ lĠItalia abbia consolidati rapporti di cooperazione internazionale il numero degli extracomunitari riammessi nei paesi di origine sia estremamente elevato, superando in taluni casi una percentuale dellĠ85%. Laddove, viceversa, i rapporti diplomatici sono pi difficoltosi la percentuale dei soggetti effettivamente allontanati  assai modesta (Algeria 13,1%, Marocco 24,8%), pure se anche con riferimento ai predetti paesi si nota un significativo incremento dei soggetti effettivamente rimpatriati.

 


7.3 Il contrasto del traffico degli esseri umani

7.3.1 Il quadro normativo e organizzativo

Nel periodo di riferimento dellĠindagine la normativa che disciplina il contrasto del traffico di esseri umani, con il duplice scopo di favorire lĠemersione del fenomeno criminale e contrastarne gli effetti devastanti, non ha subito importanti modifiche,[54] salvo che per alcune significative innovazioni introdotte nella legislazione penale estranee allĠambito della presente relazione e in materia di finanziamento delle iniziative antitratta e di speciale assistenza per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, recate dalla legge 1 agosto 2003, n.228 ÒMisure contro la tratta di personeÓ.[55]

LĠattivitˆ di indirizzo, controllo e programmazione delle risorse destinate al finanziamento dei programmi di assistenza e integrazione sociale delle vittime della tratta , quindi, tuttora demandata alla commissione interministeriale istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento delle pari opportunitˆ (art. 18 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286).

Le risorse finanziarie disponibili per lĠattuazione del ripetuto art. 18 ammontano a Û 6.130.688,00 per lĠanno 2002 e Û 5.286.969,00 per lĠanno 2003.

 

7.3.2 Le iniziative attivate

Per dare conto delle iniziative assunte dal dipartimento per le pari opportunitˆ in attuazione della normativa vigente nel biennio 2002-2003, si riferisce brevemente in ordine anche a quante si pongono in prosecuzione di altre giˆ avviate in precedenza, ma non ancora concluse allĠatto del precedente referto.

Ci˜ per unĠevidente ragione di compiutezza e continuitˆ di informazione sullĠoperato dellĠamministrazione e per la dovuta verifica del seguito da essa dato alle indicazioni e osservazioni giˆ formulate dalla corte in argomento.

In estrema sintesi si riferisce che due sono gli avvisi emanati per la presentazione di progetti di assistenza e integrazione sociale, rispettivamente nelle date del 10 ottobre 2001 (avviso n.3) e 26 settembre 2002 (avviso n.4). I progetti, nel numero rispettivo di 58 e 70, risultano finanziati, per la parte a carico del dipartimento per le pari opportunitˆ, quanto al terzo avviso per Û 4.876.142,22 e quanto al quarto per Û 4.502.131,90.

Alla data del 30 settembre 2003 sono stati erogati, rispettivamente, Û3.291.777,56 per il 3Ħ avviso e Û974.165,43 per il 4Ħ avviso.[56]

Alcune osservazioni si impongono con riguardo alle modalitˆ di finanziamento, attuazione e controllo dei progetti stessi.

Relativamente alla percentuale di soddisfazione delle richieste si conferma la tendenza di concedere finanziamenti in misura assai inferiore a quanto richiesto, giˆ emersa con riferimento al secondo avviso [57] e da ricondursi, per le situazioni che qui interessano, alla scelta dellĠamministrazione di privilegiare le spese riguardanti in modo specifico i destinatari dei progetti (vitto, alloggio, assistenza, sostegno, formazione professionale e inserimento lavorativo) piuttosto che quelle relative al personale operante nel  progetto e alla sua formazione apparse, tra lĠaltro, non sempre congruamente motivate. Per quel che concerne, poi, i tempi occorsi per lĠattuazione degli interventi, valutabili, ovviamente, con  esclusivo riguardo allĠavviso n.3 stante la scadenza troppo recente di quelli afferenti allĠavviso n.4, essi risultano sostanzialmente contenuti nei termini prefissati per buona parte dei progetti finanziati (43 di 58), mentre per 15 progetti non  stato ancora comunicato il termine delle attivitˆ.

Le ragioni pi ricorrenti del ritardo riscontrate dallĠamministrazione con riguardo, specialmente, ai progetti proposti da enti locali, sono da ricondurre a carenze organizzative e difficoltˆ impreviste insorte nel corso dello svolgimento delle attivitˆ programmate e denotano quindi, almeno in parte, un difetto di valutazione nella sede della pianificazione iniziale dellĠintervento.

Dei 70 progetti finanziati in esito allĠavviso n. 4 quattro non risultano invece neppure avviati.

Di interesse appare, da ultimo, lĠattivitˆ di monitoraggio e valutazione posta in essere dallĠamministrazione con riguardo agli avvisi in argomento[58].

Si premette, in proposito, che lĠattuazione dei progetti finanziati in esito agli avvisi n. 1 e 2 ha formato oggetto di referti finali di monitoraggio in ordine ai quali la corte ha ritenuto di formulare alcune osservazioni, con particolare attenzione alla tempistica e agli schemi di valutazione seguiti, e di raccomandare al contempo una pi stretta contestualitˆ della funzione monitoria con la fase attuativa delle iniziative e una maggiore omogeneitˆ tra le situazioni rilevate e le analisi effettuate.[59].

LĠistruttoria condotta con riguardo agli avvisi n. 3 e 4 ha evidenziato il diverso orientamento recentemente assunto dallĠamministrazione in materia di monitoraggio, che privilegia quale strumento di verifica lĠaccesso diretto sui luoghi di attuazione dei progetti.

Le visite effettuate da personale del ministero per le pari opportunitˆ, nel numero di sei unitˆ, e dai cinque esperti della commissione interministeriale per lĠattuazione dellĠart. 18 hanno comportato il riconoscimento dellĠindennitˆ di missione ai primi e, ai secondi, lĠerogazione di complessivi Û 9.730,43 alla data del 31.12.2003.

In particolare, lĠamministrazione ha comunicato di  avere effettuato 16 visite in loco presso altrettanti enti locali finanziati in esito allĠavviso n. 3[60], che hanno messo in evidenza problematiche e assetti assai variegati. In disparte ogni considerazione sulle realtˆ riscontrate, mette comunque conto formulare alcune osservazioni in ordine alla ÒtempisticaÓ delle visite per lĠutilitˆ che pu˜ esserne derivata per la valutazione dei progetti oggetto di successivo finanziamento.

Non pu˜, in primo luogo, non rilevarsi come solo una parte, pari a circa il 50 per cento del totale delle ÒispezioniÓ effettuate, si  svolta in tempi antecedenti allĠapprovazione dei progetti oggetto dellĠavviso successivo la cui istruttoria, in conseguenza, non si  potuta giovare degli esiti riscontrati se non in misura parziale.

DĠaltro canto, deve anche evidenziarsi che in un numero non esiguo di casi le verifiche in loco sono avvenute a immediato ridosso della data di inizio delle attivitˆ, con la probabile difficoltˆ di effettuare valutazioni significative dellĠandamento di una gestione appena agli inizi[61].

Quanto, poi, alle metodologie di referto generale sullĠandamento e sugli effetti delle iniziative finanziate in esito allĠavviso n. 3, cui non  stato ancora fatto luogo, non pu˜ prendersi atto del comportamento tenuto dallĠamministrazione in esito alle osservazioni formulate in materia dalla corte del precedente referto 22/03, che auspicavano lĠadozione di schemi di rilevazione e oggetti di analisi quanto pi possibile omogenei.

 

a)            Tre sono le azioni di sistema che hanno avuto seguito nel biennio 2002-2003 e, precisamente, lĠazione del ministero dellĠinterno per il ritorno volontario e la reintegrazione delle vittime di tratta nei paesi di origine, del ministero della giustizia per il monitoraggio nazionale dei risultati conseguiti dalle procure della Repubblica nelle inchieste scaturite dalle denunce contro i trafficanti, del numero verde antitratta.

La prima delle azioni indicate[62] della durata di dodici mesi, beneficia di un finanziamento a carico del dipartimento per le pari opportunitˆ pari a Û 284.051,30 , dei quali risultano erogati, alla data del 31.12.2003, Û 35.500,00.

Secondo quanto riferito dallĠamministrazione, 19 sono i rimpatri effettuati nei mesi da marzo a luglio 2003. Degli esiti complessivi dellĠazione, oggetto di monitoraggio quadrimestrale da parte della commissione interministeriale per lĠattuazione dellĠart. 18, non potrˆ che darsi conto allo scadere del termine finale dellĠiniziativa.

LĠazione del ministero della giustizia,[63] che ha visto la resa del rapporto finale da parte dellĠistituto Transcrime incaricato della ricerca nel mese di marzo 2003, si  conclusa solo di recente poichŽ il comitato scientifico di valutazione appositamente istituito presso lo stesso ministero ne ha avviato lĠesame a partire dal successivo mese di giugno, invitando lĠIstituto nellĠottobre scorso ad apportare modifiche e integrazioni anche alla luce delle innovazioni introdotte alla normativa vigente in tema di tratta dalla legge 11 agosto 2003 n. 228. Il rapporto definivo  stato prodotto il 24 novembre 2003.

Nel dare atto del ritardo con cui lĠIstituto ha reso il prodotto commissionatogli, cui si  fatto cenno nellĠambito del precedente referto avendo riguardo, anche, alle principali cause che lo hanno determinato, non pu˜ non rilevarsi come esso risulti ulteriormente accresciuto dai tempi non brevi in cui il comitato scientifico ha effettuato la valutazione del rapporto finale, tali da porsi a ridosso dellĠemanazione della riferita legge in tema di tratta, recentemente intervenuta ad apportare modifiche nella materia. Per completezza di informazione allo stato degli atti, si riferisce che alla data del 31.12.2003 a fronte della prevista spesa di Û  240.000 sono stati erogati, per lĠazione di sistema in questione, Û 168.275,42 di cui Û10.673,42 al personale che ha svolto funzioni di segreteria ed Û31.483,22 a consulenti esterni.

Da ultimo, il progetto di Numero verde anti-tratta, per il quale sono stati complessivamente spesi, dallĠ1.1.2002 al 31.12.2003, Û 1.716.555,14[64] risulta tuttora in corso.

Nel confermare quanto esposto nel precedente referto[65] circa lĠimpossibilitˆ di apprezzare economicamente il ÒvaloreÓ dei risultati conseguiti attraverso lĠanalisi del rapporto costi sostenuti-effetti raggiunti  a causa dellĠestrema ÒdelicatezzaÓ del fenomeno che si intende contrastare si dˆ, peraltro, atto delle iniziative di verifica in corso tra la commissione interministeriale, le regioni e gli enti locali affidatari delle postazioni locali in ordine allĠopportunitˆ di mantenere il servizio come attualmente strutturato.

Sugli esiti di tali iniziative, con particolare riguardo, anche, alle modalitˆ e condizioni di stipula delle convenzioni che prenderanno effetto allo scadere di quelle attualmente in essere (29 febbraio 2004), non potrˆ che riferirsi nel corso dellĠanno 2004.


8. ATTIVITAĠ FINALIZZATE ALLA PROGRAMMAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI MIGRATORI

 

8.1 Quadro organizzativo e iniziative adottate.

 

Come giˆ evidenziato nel paragrafo dedicato al Ònuovo quadro normativo e organizzativoÓ[66], il contrasto dellĠimmigrazione clandestina e lĠintegrazione degli stranieri extracomunitari regolarmente immigrati nel nostro Stato costituiscono precipui obiettivi della legge n. 189 del 2002, per il cui raggiungimento  presupposto indefettibile, insieme alle intese con Stati ad alto tasso migratorio (di cui giˆ si  trattato al paragrafo 7.1), la conoscenza del numero delle unitˆ lavorative assorbibili dal mercato del lavoro, con riferimento alle diverse mansioni.

Nel ricordare che ancora non  stata emanata la disciplina regolamentare del nuovo sistema di ingressi, di cui costituisce importante corollario lĠart. 19 della legge n. 189 del 2002, che, nel modificare lĠart. 23 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ha introdotto la possibilitˆ di svolgere nei paesi dĠorigine, nellĠambito di programmi approvati, attivitˆ di istruzione e formazione professionale, finalizzate allĠinserimento lavorativo, si evidenzia che un ruolo rilevante nel sistema delineato dal legislatore  attribuito al ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed in particolare, secondo quanto disposto dal ministro preposto nella Òdirettiva generale per lĠazione amministrativa e la gestione per lĠanno 2003Ó, al dipartimento delle politiche sociali e previdenziali -direzione generale per lĠimmigrazione[67]. A questa, dĠaltronde, giˆ spettava, oltre alla promozione dellĠintegrazione sociale degli immigrati, la partecipazione allĠelaborazione ed alla messa a punto dei documenti di programmazione delle politiche dellĠimmigrazione, con precipuo riferimento al decreto di programmazione dei flussi dei lavoratori, la cui predisposizione, fino allĠanno 2002, era assegnata alla competenza del dipartimento per le politiche del lavoro e dellĠoccupazione e tutela dei lavoratori - direzione generale per lĠimpiego, presso la quale il 3Ħ comma dellĠart. 32 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999 aveva  istituito lĠAnagrafe annuale informatizzata.

LĠattenzione della corte  stata, pertanto, diretta a verificare, da un lato, se e quali iniziative siano state assunte per favorire una pi attenta gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro subordinato verso lĠItalia, dallĠaltro quali interventi siano stati realizzati al fine di consentire un positivo inserimento degli immigrati nel mondo del lavoro nazionale, anche alla luce del nuovo testo del citato art. 23.

Peraltro, la necessaria complementarietˆ dei due profili operativi, giˆ evidenziata nella precedente relazione, ha avuto quale conseguenza che quasi tutte le iniziative intraprese negli anni 2002-2003 da ciascuna delle strutture succedutesi nella gestione della politica dei flussi migratori, si siano concretizzate in attivitˆ riferibili ad entrambe le aree, in relazione alle quali non appare proficuo un esame separato.

EĠ, inoltre, emerso che per lo svolgimento delle attivitˆ propedeutiche alla gestione in parola le menzionate direzioni del ministero hanno affidato, a titolo oneroso, ad enti dotati di competenze qualificate in materia di immigrazione e/o di politiche del lavoro, la realizzazione di specifici progetti, volti a favorire lo sviluppo e la gestione dellĠincontro tra domanda e offerta lavoro, riferiti al fabbisogno del mercato italiano di lavoratori extracomunitari, anche agevolando lĠuso di strumenti informatici e promuovendone la conoscenza presso lĠutenza interessata.

Ed infatti, come giˆ evidenziato nella precedente relazione[68], la direzione generale per lĠimpiego si  avvalsa, sin dal 1999, della collaborazione dellĠOrganizzazione internazionale per le migrazioni (O.I.M.) alla quale, per quanto qui interessa, sul finire del 2001 era stata affidata la realizzazione del progetto denominato Òazioni di sistema, servizi di orientamento, interventi formativi e di reinserimento in Italia a favore di lavoratori migrantiÓ.

Alla stessa organizzazione internazionale si  rivolta anche la direzione generale per lĠimmigrazione, che ha ad essa commissionato, il 23 novembre dello stesso anno, la prosecuzione del progetto ÒFlussi migratori dallĠAlbaniaÓ, posto in essere negli anni 1999/2000.

La direzione da ultimo citata, dal canto suo, ha ritenuto necessario avvalersi, per gli scopi in esame, della collaborazione, normativamente prevista in materia di politiche attive del lavoro, di Italia Lavoro s.p.a., cui, nel dicembre del 2002, ha conferito lĠincarico di creare un modello per la gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro verso lĠItalia. Contestualmente la medesima direzione ha provveduto ad assicurasi la fornitura di un servizio di formazione - da erogare nei paesi di provenienza degli extracomunitari - diretto allĠapprendimento della lingua e della cultura italiana.

Devesi, peraltro, rilevare che -ad eccezione della convenzione stipulata con lĠO.I.M. il 23 novembre 2001, che  stata eseguita nel corso del biennio allĠesame - gli  accordi stipulati sono tuttora in corso e, pertanto, non  possibile valutarne gli effetti. Cionondimeno, si ritiene opportuno dar conto in questa sede del loro stato di attuazione, rinviando al prossimo referto una pi compiuta analisi degli obiettivi raggiunti.

Da ultimo, si evidenzia che nel biennio in esame  stata avviato il Sistema informativo lavoratori stagionali (S.I.L.E.S.), la cui gestione  nata presso la direzione generale per lĠimpiego,  passata nel 2003 alla direzione generale per lĠimmigrazione. Trattasi, come meglio verrˆ detto pi avanti, di una sperimentazione informatica diretta a semplificare il procedimento per lĠingresso degli extracomunitari per motivi di lavoro subordinato di carattere stagionale, il cui iter procedimentale mal si conciliava con le esigenze dei settori produttivi interessati ad acquisire in tempi brevi la disponibilitˆ di manodopera straniera.

 

 

8.2 Accordi stipulati fra la direzione generale per lĠimpiego e lĠO.I.M. il 15 ottobre 2001.

 

Come giˆ rappresentato nella precedente relazione - nel corso della quale alle convenzioni in parola era stato fatto solo un accenno, in considerazione dello stato iniziale della loro esecuzione[69] - in data 15 ottobre 2001 la direzione generale per lĠimpiego ha accettato i due progetti presentati dallĠOrganizzazione Internazionale per le migrazioni (O.I.M.) ÒAzione di Sistema a supporto delle politiche di integrazione sociale e occupazionale di lavoratori immigrati in Italia, coerenti con lĠinserimento lavorativo in particolare a sostegno di interventi di mobilitˆ assistitaÓ, aventi identico contenuto, ma diverse aree di intervento, dovendo operare uno nelle regioni Obiettivo 1 e lĠaltro nelle regioni Obiettivo 3[70].

I medesimi costituiscono, in qualche modo, la prosecuzione del ÒProgetto Quadro di orientamento, formazione professionale e consulenza a favore di migranti e profughi dellĠarea balcanicaÓ affidato alla Organizzazione alla fine del mese di aprile dellĠanno 2000, il quale prevedeva, fra lĠaltro, lĠavvio di una sperimentazione informatica (il Sistema Anagrafe Informatizzata dei lavoratori extracomunitari- A.I.L.E.) incentrata sulla costruzione di un data-base comune al ministero del lavoro-direzione generale per lĠimpiego, allĠO.I.M. ed alle direzioni provinciali del lavoro[71].

 Fra le attivitˆ affidate alle cure dellĠOrganizzazione dagli accordi del 2001, si segnala:

á     la realizzazione di unĠindagine conoscitiva tramite schede di rilevazione territoriale ed elaborazione di dati esistenti in merito alla discriminazione sul lavoro ed al livello di inserimento di immigrati sulla base di indicatori geografici e settoriali;

á     la programmazione di iniziative territoriali (circa 40 per lĠOb. 1 e 80 per l.Ob.3) a supporto dellĠincontro domanda-offerta da destinare a lavoratori immigrati o candidati allĠimmigrazione in Italia, e di orientamento-formazione sullĠutilizzo della sperimentazione menzionata;

á     la programmazione e realizzazione di corsi di orientamento linguistico, sociale, culturale e giuridico per circa 2.000 lavoratori immigrati (800 per un progetto e 1.200 per lĠaltro), iscritti alla banca dati del sistema A.I.L.E. e/o ammessi in Italia nellĠambito delle quote annuali di ingresso (con particolare riferimento a cittadini albanesi e tunisini);

á     il consolidamento e potenziamento delle reti territoriali di riferimento;

á     la diffusione e promozione dellĠA.I.L.E. tra i servizi per lĠimpiego;

á     lo svolgimento di una campagna di informazione ed orientamento allĠutilizzo del menzionato sistema, da rivolgere in particolare alle associazioni dei datori di lavoro ed agli imprenditori;

á     lĠassistenza tecnica ad associazioni dei datori di lavoro ed imprenditoriali che vogliono reclutare personale immigrato attraverso lĠanagrafe dei lavoratori extracomunitari.

Il costo globale dei singoli  progetti (la cui durata era stabilita in 24 mesi, a decorrere dalla data di comunicazione allĠO.I.M. dei decreti di approvazione di ciascuna convenzione)  stato fissato rispettivamente in £. 4.000.000.000 (pari a Û 2.065.827,60) per il progetto relativo allĠObiettivo 1 e in £. 6.000.000.000 (pari a Û 3.098.741,39) per lĠaltro.

Il relativo finanziamento  previsto a carico del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di rotazione istituito dallĠart. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183[72] - ÒAzioni di sistemaÓ – Obiettivo 1 e Obiettivo 3[73].

Gli accordi in parola, peraltro, sono stati oggetto di modifiche ed integrazioni formalizzate in nuove convenzioni stipulate, una prima volta, in data 24 luglio 2002, ed una seconda il 10 luglio 2003, in dipendenza di eventi ascrivibili allĠesecuzione dellĠaccordo del 2000.

Va, infatti, a questo punto rammentato che allĠinizio del 2002 il software A.I.L.E. –che, come  noto, doveva essere fornito dallĠO.I.M. in esecuzione del citato accordo firmato nellĠaprile 2000- era risultato incompatibile con la rete R.U.P.A., nel frattempo attivata nelle amministrazioni pubbliche, e che nel mese di ottobre dello stesso anno motivi di sicurezza informatica avevano costretto lĠamministrazione a disattivare il sito internet, aderendo ad una precisa richiesta degli organi di sorveglianza postale, in quanto era Òsoggetto ad attacchi di virus informatici esterniÓ.

Peraltro, in epoca alquanto prossima alla comunicazione dellĠamministrazione postale, tra il ministero e lĠorganizzazione internazionale  intervenuta una prima modifica ed integrazione agli accordi, firmata in data 24 luglio 2002 che, pur non modificando il costo globale inizialmente previsto, ha contemplato il potenziamento del sistema centrale dellĠA.I.L.E. e la realizzazione di un portale dedicato allĠattivitˆ progettuale, prorogando la scadenza al 31 ottobre 2003. Ulteriori modifiche hanno riguardato aspetti procedurali, relativi alla fase del controllo e della verifica della documentazione prodotta, propedeutiche al rimborso delle spese sostenute dallĠO.I.M..

Con la seconda modifica, intervenuta ad un anno di distanza, si , invece, provveduto ad eliminare dai progetti sia lĠattivitˆ relativa al potenziamento del menzionato sistema (che, si rammenta, era stato disattivato) che la realizzazione del portale informatico. Di conseguenza, come pi analiticamente risulta dalla tabelle n. 15 e n. 16, le risorse destinate al potenziamento del Sistema e alla Òricerca territorialeÓ (voce in cui era compresa la realizzazione di unĠindagine conoscitiva da effettuare tramite schede di rilevazione territoriale ed elaborazione di dati esistenti in merito alla discriminazione del lavoro) sono state rimodulate in favore delle voci di spesa: ÒcoordinamentoÓ, che riguarda i costi del personale di coordinamento e di segreteria, nonchŽ del capo progetto; Òseminari e incontri territoriali con le forze sociali e i rappresentanti istituzionaliÓ, nel cui ambito rientrano le spese relative allĠorganizzazione di una campagna di informazione allĠutilizzo delle norme, procedure e sistemi informatici realizzati in Italia e in alcuni paesi dĠemigrazione rivolta in particolare ad associazioni di datori di lavoro e ad imprenditori; e Òvalutazione e monitoraggioÓ, che ha ad oggetto le spese necessarie allo svolgimento del monitoraggio tecnico e finanziario del progetto, oltre a quello sulla ricaduta occupazionale degli immigrati destinatari dei corsi.

Sono, inoltre, previste nuove voci di spesa per consulenze successive ai corsi di orientamento per favorire la ricaduta occupazionale del lavoratore immigrato, nonchŽ per la formazione degli orientatori e mediatori, per la produzione di materiali didattici e per la loro impaginazione tipografica e stampa. Queste ultime tre voci, peraltro, ricadevano in precedenza in quelle afferenti la Òrealizzazione dei costi di orientamentoÓ.

In esito a questi ultimi accordi integrativi  stata prevista unĠulteriore proroga dei progetti, senza oneri aggiuntivi, fino al 31 maggio 2004.

Per quanto attiene al loro stato di realizzazione,  emerso che in un primo periodo (ottobre 2001/luglio 2002) lĠattivitˆ svolta dallĠO.I.M.  stata essenzialmente di tipo propedeutico alle diverse fasi progettuali previste. Infatti, si  provveduto ad elaborare un modello statistico di ripartizione delle attivitˆ di orientamento per immigrati e di informazione per imprenditori e servizi per lĠimpiego nelle regioni interessate e ad individuare procedure di Òaccreditamento degli entiÓ, ai quali assegnare la realizzazione dei corsi e dei seminari da svolgere nelle diverse regioni.

A decorrere dallĠagosto 2002, sono state, invece, poste in essere molteplici attivitˆ, fra le quali,  si segnalano:

á     la pianificazione, organizzazione e affidamento ad enti di formazione di 55 corsi di orientamento (28 per le regioni Ob. 1 e 27 per le regioni Ob. 3), per un totale di pi di 1000 beneficiari;

á     la realizzazione di sessioni di formazione per gli orientatori e mediatori culturali degli enti di formazione prescelti. Le sessioni realizzate, della durata massima di 40 ore, sono state 4, per un totale di 454 partecipanti;

á     la partecipazione e sottoscrizione di convenzioni aventi ad oggetto la realizzazione di 9 incontri territoriali diretti alla promozione del progetto, organizzati dai partner locali  nelle regioni Ob. 1;

á     la partecipazione a 14 seminari informativi, ai quali hanno partecipato le rappresentanze degli enti locali e dei Centri per lĠimpiego, nelle regioni Ob. 3;

á     la redazione di un manuale in tre volumi dedicato allĠorientamento linguistico, sociale giuridico, lavorativo e psicosociale degli immigrati;

á     la creazione di un vademecum sintetico in italiano, albanese ed arabo diretto a favorire la conoscenza delle principali norme relative allĠinserimento lavorativo, economico e sociale degli immigrati;

á     lĠorganizzazione di una serie di incontri tra ricercatori esperti in tema di immigrazione nel territorio di riferimento e in Italia, per definire il disegno di una ricerca diretta a valutare le condizioni dellĠinserimento lavorativo e dellĠintegrazione sociale dei lavoratori tunisini e marocchini in Italia. I primi incontri, che si sono tenuti nei mesi di giugno e luglio 2003, hanno avuto ad oggetto lo studio delle metodologie di ricerca ed il relativo piano di azione, mentre nel successivo mese di novembre  stato definito il Òpiano di ricerca/indice comuneÓ per ciascuno dei capitoli dello studio.

 

Con riferimento, invece, al profilo finanziario si rinvia alle tabelle di seguito riportate nelle quali si dˆ conto delle macrovoci di costo indicate nel preventivo allegato ad ognuna delle due  convenzioni stipulate nellĠottobre 2001 nonchŽ  nellĠallegato agli accordi integrativi firmati il 10 luglio 2003.

I costi indicati sono quelli certificati dallĠOrganizzazione per il rimborso delle spese sostenute da quando i progetti hanno avuto inizio (e cio dal 15 novembre 2001 per il Progetto dellĠarea Ob. 3 e dal 1Ħ gennaio 2002 per quello dellĠarea Ob. 1) al 30 novembre 2003, in relazione ai  quali lĠamministrazione, dopo aver provveduto ai dovuti riscontri, ha interessato il ministero dellĠeconomia e delle finanze per la conseguente liquidazione.

Al fine di rendere maggiormente intelligibili le Òmacrovoci di costoÓ indicate nelle tabelle si fa presente che nella voce Òricerca territorialeÓ sono comprese le spese relative alle consulenze specialistiche e alle spese di missione, mentre nelle spese di amministrazione sono da ascrivere quelle relative al personale amministrativo dellĠO.I.M., allĠaffitto  dei locali e degli arredi e/o attrezzature, alla manutenzione ordinaria e alla pulizia dei locali, allĠilluminazione, al riscaldamento e al condizionamento, alle spese telefoniche e per i collegamenti telematici ed, infine, alle spese postali, di cancelleria e per stampati.

Nel constatare una regolarizzazione nei tempi di presentazione delle richieste di  rimborso e della relativa documentazione da parte dellĠO.I.M., nonchŽ nelle verifiche di competenza  dellĠamministrazione, si osserva che desta perplessitˆ il prospetto allegato allĠautocertificazione delle spese sostenute per il progetto relativo allĠobiettivo 1 nel periodo 1Ħ settembre – 30 novembre 2003,  in quanto nella colonna relativa al preventivo approvato risulta un importo totale maggiore di quello previsto nellĠallegato allĠaccordo modificativo stipulato il 10 luglio 2003 (Û. 2.082.432,90 invece di Û. 2.065.827,59). Si discostano da quelli concordati, infatti, i costi riportati sub ÒcoordinamentoÓ - ascesi da Û. 188.901,60 ad Û. 192.000,000 - e quelli previsti per la voce Òspese di amministrazione e costi generali O.I.M.Ó, saliti da Û. 190.698,33 ad Û. 204.205,28. Ed infatti, se  vero che una corrispondente variazione in diminuzione si rinviene nella autocertificazione resa per lo stesso periodo per il ÒPON Obiettivo 3Ó, non , comunque chiaro sulla base di quali criteri sia consentito al soggetto attuatore modificare unilateralmente i preventivi di spesa.

LĠamministrazione, nel corso dellĠadunanza, ha peraltro assicurato che le divergenze rilevate dipendono da meri errori materiali nella compilazione delle autocertificazioni e che le medesime non comportano, nŽ potrebbero, modificazione alcuna nei preventivi approvati.

Dalla lettura del citato prospetto, si evince che alla data 30 novembre per lĠaccordo relativo alle aree Ob. 1 sono state effettuate spese per il 40,88% dellĠimporto previsto in preventivo, mentre per lĠaltro  la percentuale  pari al 32%.  In particolare, le voci di costo per le quali maggiore  stata la richiesta di rimborso sono quelle relative alla ÒprogettazioneÓ  seguite dalle spese per la Òproduzione materiali didatticiÓ, per il ÒcoordinamentoÓ e dalle Òspese di amministrazione e costi generali O.I.M.Ó, mentre basso appare il livello delle spese sostenute per attivitˆ di orientamento degli immigrati.

 Deve, peraltro, rilevarsi che i dati forniti dalla direzione generale per lĠimpiego sono da riportare alla fine del mese di novembre 2003, quando mancavano ancora sei mesi alla scadenza della convenzione.


                                                                                                Tabella n. 15

Progetto Obiettivo 1

Macrovoci di costo

Preventivo allegato all'accordo di integrazione del 24/07/2002

Preventivo allegato all'accordo di integrazione del 10/07/2003

Spese certificate

Rapporto voce di costo su totale costi

Percentuale spese certificate su preventivo del 10/7/2003

Progettazione intervento

8.000,00

8.000,00

7.921,94

0,39

99,02

Coordinamento

163.200,00

188.901,60

153.541,14

9,14

81,28

Potenziamento del sistema centrale e realizzazione portale

279.920,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ricerca territoriale

143.082,80

72.000,00

15.001,51

3,49

20,84

Seminari e incontri territoriali con forze sociali e rappresentanze istituzionali e sensibilizzazione SPI

186.958,00

194.791,20

38.189,23

9,43

19,61

Attivitˆ d'informazione, sensibilizzazione e diffusione dei risultati

77.468,40

75.468,40

9.852,06

3,65

13,05

Orientamento immigrati

871.779,00

868.800,00

322.818,08

2,15

37,16

Formazione orientatori e mediatori

0,00

44.420,61

12.081,14

42,06

27,20

Produzione materiali didattici

0,00

30.977,02

26.949,46

1,50

87,00

Impaginazione tipografica e stampa materiali didattici

0,00

40.294,18

8.988,60

1,95

22,31

Consulenza per favorire la ricaduta occupazionale

0,00

164.163,37

0,00

7,95

0,00

Valutazione e monitoraggio

131.214,51

187.312,87

108.958,58

9,07

58,17

Spese di amministrazione e costi generali O.I.M.

204.205,28

190.698,33

140.106,22

9,23

73,47

TOTALE

2.065.827,99

2.065.827,58

844.407,96

100,00

40,88

 Fonte dati:elaborazione corte dei conti su dati forniti dalla direzione generale per lĠimpiego

 


Tabella n. 16

Progetto Obiettivo 3

Macrovoci di costo

Preventivo approvato il 24/07/02

Preventivo approvato il 10/07/03

Spese certificate

Rapporto voce di costo su totale costi

Percentuale spese certificate su preventivo del 10/07/03

Progettazione intervento

12.000,00

12.000,00

11.882,90

0,39

99,02

Coordinamento

237.054,00

283.352,40

225.853,97

9,14

79,71

Potenziamento sistema centrale e realizzazione portale

413.166,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ricerca territoriale

214.623,74

108.000,00

18.942,22

3,49

17,54

Seminari e incontri territoriali con forze sociali e rappresentanze istituzionali e sensibilizzazione SPI

289.216,00

292.186,80

49.292,07

9,43

16,87

Attivitˆ d'informazione, sensibilizzazione e diffusione dei risultati

116.203,00

113.202,60

15.165,49

3,65

13,40

Orientamento immigrati

1.307.154,00

1.303.200,00

244.143,02

42,06

18,73

Formazione orientatori e mediatori

0,00

66.630,92

8.813,20

2,15

13,23

Produzione materiali didattici

0,00

46.465,54

29.385,00

1,50

63,24

Impaginazione tipografica e stampa materiali didattici

0,00

60.441,26

12.863,70

1,95

21,28

Consulenza per favorire la ricaduta occupazionale

0,00

246.245,06

0,00

7,95

0,00

Valutazione e monitoraggio

236.784,09

280.969,31

182.370,09

9,07

64,91

Spese di amministrazione e costi generali O.I.M.

272.540,56

286.047,50

192.790,90

9,23

67,40

TOTALE

3.098.741,39

3.098.741,39

991.502,56

100,00

32,00

Fonte dati: elaborazione corte dei conti su dati forniti dalla direzione generale per lĠimpiego

 

 


8.3 Il Progetto O.I.M. ÒFlussi migratori dallĠAlbania in ItaliaÓ.

 

Con decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23 novembre 2001  stata approvata la convenzione stipulata con lĠO.I.M. il precedente giorno 22, con la quale  stata alla medesima affidata la continuazione del sistema di selezione  e registrazione di lavoratori albanesi disposti a migrare in Italia per motivi di lavoro, realizzato in adempimento della convenzione firmata il 20 dicembre 2000 dallĠOrganizzazione con il  Governo italiano (rappresentato dal sottosegretario di Stato del ministro del lavoro).

La relativa spesa, pattuita in Û. 258.228,45 grava sul capitolo 6019 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, (oggi cap. 1891 del ministero del lavoro) esercizio finanziario 2001, residui 1999.[74]

Dal rapporto finale depositato dallĠO.I.M. lĠ11 marzo 2003, si apprende che il processo di regolarizzazione disposto dalla legge n. 189/2002 e la tardiva emissione del decreto flussi dei lavoratori, hanno prodotto una diminuzione numerica di domande di nuovi candidati per la selezione.  Per tale motivi, Òal fine di evitare di alimentare eccessive aspettative di emigrazione e collocamento in Italia tra il pubblico albaneseÓ , lĠO.I.M., previo accordo con il ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha ridotto il target finale da selezionare a 1.060 unitˆ[75], contro le 2.000 stabilite in convenzione.

I nominativi dei lavoratori selezionati sono stati inseriti nella banca dati giˆ utilizzata per lĠesecuzione della prima convenzione e trasmessi dalla sede albanese dellĠO.I.M. in Albania, per essere, poi, messi a disposizione del ministero.

Contestualmente si  provveduto anche allĠaggiornamento dei dati giˆ inseriti, contattando 4102 (delle 5417)  persone giˆ registrate, al fine di aggiornare la posizione lavorativa degli stessi e di conoscere eventuali cambiamenti circa la volontˆ di emigrare in Italia. In esito a tale sondaggio  emerso che:

á   1.525 persone hanno fatto ingresso in Italia e sono regolarmente occupati,

á   2.514 hanno confermato di voler rimanere nella banca dati,

á   63 non sono pi disponibili a lavorare in Italia.

Al fine di dare la necessaria diffusione alla lista dei lavoratori albanesi selezionati, lĠamministrazione ha provveduto ad attivare un link sul proprio sito.

 

 

 

 

8.4  Decreto del 23 dicembre 2002, con cui il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha affidato ad Italia Lavoro s.p.a. la realizzazione di un programma di azioni di supporto alla gestione qualificata del flusso migratorio per motivi di lavoro verso lĠItalia. 

 

Con nota del 9 dicembre 2002 la direzione generale per lĠimmigrazione ha invitato Italia Lavoro s.p.a. - ai  sensi dellĠart. 30 della legge 28 dicembre 2001, n. 448[76]- a formulare un progetto, avente ad oggetto la creazione di un modello per la gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro verso lĠItalia, in applicazione della nuova normativa, e ad  indicarne i relativi costi.

Il Programma tecnico, trasmesso dalla societˆ in data 23 dicembre 2002 ed affidato alla sua realizzazione con decreto in pari data, si articola in una serie di attivitˆ individuate solo genericamente[77], rinviandosi la loro definizione a piani operativi bimestrali, da elaborare sulla base delle esigenze specifiche comunicate dal ministero del lavoro e delle politiche sociali, e da questo approvati. EĠ, inoltre, contemplata la creazione di unĠadeguata organizzazione interna, articolata in organi centrali e periferici[78], mentre per quanto attiene alla tempistica, si dispone che lĠultimazione delle attivitˆ affidate alla Societˆ debba avvenire entro 12 mesi decorrenti dalla comunicazione della registrazione del decreto medesimo, incombenza cui lĠamministrazione ha provveduto con nota del 10 febbraio 2003. Entro trenta giorni dalla stessa data si prevede che la Societˆ sottoponga allĠapprovazione del ministero il primo piano operativo, mentre per i piani successivi si dispone la presentazione con cadenza bimestrale.

Per lĠespletamento delle attivitˆ affidate  assegnata ad Italia Lavoro s.p.a. la somma complessiva di Û. 2.000.000,00 IVA inclusa, ove dovuta, sulla base di costi dichiarati dallĠente, in un allegato al suddetto programma tecnico.

I relativi pagamenti dovranno essere effettuati, con cadenza trimestrale posticipata entro sessanta giorni dalla ricezione delle fatture, alle quali deve essere unita sia una relazione dettagliata sullo stato di avanzamento del progetto che la rendicontazione delle spese sostenute, comprensiva della relativa documentazione amministrativo-contabile giustificativa delle spese stesse.

La spesa, come giˆ detto in altra parte della relazione[79],  grava sul capitolo 1891 dellĠU.P.B. 3.1.2.12 ÒFondo politiche migratorieÓ.

In data 3 marzo 2003 la Societˆ ha trasmesso un documento definito Ò1Ħ Piano operativoÓ nel quale, dopo aver ribadito che lĠobiettivo generale del Programma consiste nella predisposizione e promozione, per conto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un modello di gestione dei flussi di entrata in applicazione della nuova normativa e in modo coerente con il sistema di gestione del mercato del lavoro italiano, si analizzano quelli specifici diretti, in estrema sintesi, a:

á     favorire la gestione contingente dei flussi di lavoro attraverso la predisposizione di una scheda anagrafica funzionale alla realizzazione delle liste di ingresso, ex art. 21, c. 5;

á     favorire lĠattuazione dellĠart. 23 del decreto legislativo n. 286/98, come modificato dalla legge n. 189 del 2002;

á     armonizzare, attraverso specifici interventi ed elaborando appositi strumenti operativi,  i sistemi informativi presenti presso le rappresentanze diplomatiche italiane, le istituzioni governative e le agenzie locali presenti nei paesi dĠorigine con lĠanagrafica dei lavoratori extracomunitari, in modo compatibile con gli sviluppi in atto del SIL nazionale.

La realizzazione di tali obiettivi specifici deve essere supportata dalla implementazione e gestione di un network, mediante lĠutilizzo di una piattaforma tecnologica (Portale Italia Lavoro), tra tutti gli operatori pubblici e privati italiani e dei paesi dĠorigine, al fine di consentire lo scambio e la circolazione delle informazioni tra i soggetti coinvolti nel progetto. Del documento in parola fa parte anche un dettagliato elenco dei singoli interventi da effettuare e della loro scansione temporale, avente quale dies a quo il 10 marzo 2003 e quale dies ad quem il 30 gennaio 2004.

LĠatto in esame, approvato dalla direzione generale per lĠimmigrazione in data 17 giugno 2003, non sembra integrare quello ipotizzato dallĠart. 3 del menzionato decreto del 23 dicembre 2002, il quale, come giˆ detto, avrebbe dovuto consistere in un progetto avente efficacia bimestrale. Una conferma di tale assunto sarebbe fornita dalla nota di Italia Lavoro n. 03548 del 3 luglio 2003, diretta al ministero del lavoro, avente ad oggetto la trasmissione del Ò1Ħ Piano operativo bimestraleÓ. Tale nuovo documento, intestato Òprogrammazione gestione flussiÓ concerne, peraltro, le attivitˆ da svolgere nel trimestre 2 luglio – 1Ħ ottobre 2003.  

Su di esso la competente direzione generale ha espresso il suo parere favorevole, con osservazioni, in data 9 luglio 2003. Non risulta dagli atti, quali conseguenze abbiano determinato i rilievi mossi.

Sembra, pertanto, che il concreto avvio del Programma sia avvenuto con cinque mesi di ritardo rispetto a quanto previsto nel decreto del citato 23 dicembre 2002. Non sono note le cause che hanno determinato il trascorrere di tale lasso di tempo, nŽ i motivi per cui si sia ritenuto necessario far precedere la predisposizione del Ò1Ħ Piano operativo bimestraleÓ da un nuovo ÒProgramma delle attivitˆÓ, la cui approvazione da parte della struttura competente  intervenuta dopo tre mesi dalla sua presentazione.

Con riferimento allĠesecuzione del Ò1Ħ Piano operativoÓ, lĠamministrazione ha reso noto[80] che in relazione agli obiettivi specifici sopra individuati, sono state rispettivamente svolte le seguenti attivitˆ:

á      in fase di ultimazione la predisposizione del modello di scheda semplificata da utilizzare nei test in Italia e allĠestero;

á     sono state avviate le relazioni con uno Stato estero, la Tunisia, e con alcune amministrazioni regionali interessate alla sperimentazione dei programmi formativi nei paesi dĠorigine;

á      stata assicurata la continuitˆ nella gestione del SILES e sono state individuate le implementazioni funzionali allĠottimizzazione dello stesso, anche in vista del suo inserimento in un unico sistema informativo degli archivi automatizzati in materia di immigrazione.

Da ultimo si rileva che dal Sistema informativo RGS-corte dei conti non emerge nessuna erogazione in favore di Italia Lavoro s.p.a.

Rebus sic stantibus, non appare possibile esprimere giudizi sullo svolgimento delle complesse ed articolate attivitˆ affidate alla gestione della Societˆ medesima, attivitˆ che denunciano un evidente ritardo sui tempi inizialmente stabiliti. Sul punto, lĠamministrazione ha fatto presente che esso  imputabile al mancato perfezionamento dei regolamenti attuativi della legge n. 189 del 2002.

In merito allĠargomento in trattazione sembra doveroso formulare due brevi annotazioni.

La prima attiene alla inesistenza di unĠanalisi dei costi preventivati da Italia Lavoro s.p.a. ai quali non si fa ulteriore accenno negli atti successivamente trasmessi, descrittivi solo delle attivitˆ da svolgere.

La seconda  originata dalla perplessitˆ che la totalitˆ delle spese impegnate con il decreto di cui sopra siano finanziate a valere sulle risorse di cui al capitolo 1891 ÒFondo politiche migratorieÓ, destinato dal legislatore a specifiche aree dĠattivitˆ[81] fra le quali non sono comprese la gestione dei flussi migratori e lĠelaborazione di sistemi informativi diretti a favorire lĠincontro domanda-offerta di lavoro.

 

 

8.5 Convenzione con la societˆ Dante Alighieri in data 23 dicembre 2002.

 

Nelle more dellĠentrata in vigore del nuovo regolamento di esecuzione del testo unico,  la direzione generale per lĠimmigrazione ha ritenuto necessario avviare taluni interventi propedeutici allĠeffettiva applicazione delle modifiche apportate allĠart. 23 del t.u., in una prospettiva di facilitazione della concreta attuazione del regime giuridico previsto dalla novella del 2002.

Si , cos“, deciso di acquisire, in via sperimentale, la fornitura di un servizio di formazione - da erogare nei paesi di provenienza degli extracomunitari - diretto allĠapprendimento della lingua e della cultura italiana. A tal fine il 23 dicembre 2002  stata stipulata una convenzione con la Societˆ Dante Alighieri, alla quale  stata affidata a trattativa privata, ai sensi dellĠart. 7, c. 2, lett.b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157[82], la fornitura di un servizio di promozione, organizzazione e gestione (ivi compresa la preparazione, la somministrazione e la valutazione delle prove dĠesame finali) di attivitˆ di formazione linguistica e culturale rivolta ad extracomunitari (nella misura massima di 2500 unitˆ) da erogarsi nei paesi di provenienza di questi.

Il corrispettivo pattuito, pari ad Û. 445.500,00,  finanziato sulle risorse stanziate nellĠanno 2002 sul Fondo delle politiche migratorie (cap. 1891).

Le attivitˆ formative - per il cui svolgimento si prevede che la Societˆ possa avvalersi anche del materiale didattico prodotto in esito alla convenzione stipulata il 20 dicembre 2000 dal ministero con la RAI, Radiotelevisione italiana s.p.a. per la realizzazione di un corso di lingua a distanza per immigrati[83] - dovranno essere svolte secondo un piano predisposto dalla Societˆ, elaborato sulla base delle esigenze specifiche comunicate dallĠamministrazione, in ordine, soprattutto, ai paesi di svolgimento delle attivitˆ ed ai criteri di individuazione dei destinatari delle attivitˆ formative.

In sede istruttoria , peraltro, emerso che la mancata entrata in vigore del previsto regolamento ha impedito lĠesecuzione di quanto pattuito[84].

Nel frattempo, la direzione generale per lĠimmigrazione, al fine di consentire un immediato avvio delle attivitˆ da parte della Societˆ, ha avviato relazioni istituzionali con le competenti autoritˆ della Tunisia (paese con il quale erano giˆ stati firmati accordi di cooperazione in materia migratoria) seguendo un modello riproducibile successivamente con altri paesi interessati, firmatari di accordi analoghi.

 

 

8.6 Il Sistema Informativo Lavoratori Stagionali (S.I.LES)

 

Al fine di accelerare e semplificare il procedimento dettato dal testo unico e dal relativo regolamento di esecuzione per lĠingresso degli extracomunitari per motivi di lavoro subordinato[85], le amministrazioni coinvolte (ministeri del lavoro e delle politiche sociali, dellĠinterno e degli affari esteri) hanno deciso nel corso del 2002 di avviare in via sperimentale un sistema informativo avente ad oggetto la gestione e il monitoraggio della programmazione dei flussi di ingresso dellĠimmigrazione regolare per il lavoro stagionale.

Pertanto, ancor prima dellĠapprovazione della legge n. 189/2002 - che tale iter procedimentale ha significativamente cambiato, rinviandone, peraltro, la relativa entrata in vigore allĠapprovazione del regolamento previsto dallĠart. 34, 1Ħ c. - la direzione generale per lĠimpiego ha attivato una procedura di gara per lĠaffidamento dei servizi di implementazione del sistema informativo in parola in esito alla quale  stata individuata la UNISYS s.p.a., che  stata formalmente incaricata di consegnare il software applicativo entro sei mesi con nota dellĠ8 aprile 2002, firmata per accettazione in calce dal Presidente della societˆ.

Il corrispettivo pattuito  di Û. 193.200,00 (IVA compresa).

Alla stessa societˆ in data 30 novembre 2002  anche stata commissionata la fornitura, per un periodo di 60 giorni, del servizio di manutenzione,  gestione e aggiornamento del medesimo sistema informativo. Il relativo costo  stato pattuito in Û. 81.600,00.

Per ambedue le convenzioni, per le quali non risultano emessi i decreti di approvazione, le spese hanno fatto carico sul cap. 1290 ÒSpese per lĠistituzione e il funzionamento dellĠanagrafe annuale informatizzata e dellĠarchivio dei lavoratori stranieri, comprese le indennitˆ di missione ed il rimborso spese, le spese per seminari e convegni a ci˜ destinatiÓ, sul quale sono stati stanziati Û. 258.228,00 nellĠanno 2002 ed  Û. 235.000,00 nel 2003[86].

Il S.I.LES., avviato in via sperimentale dal 1Ħ luglio 2002, utilizza il canale web per le reciproche interrelazioni tra le diverse istituzioni sopra citate, permettendo di espletare on line le pratiche previste dallĠiter burocratico consentendo una diminuzione dei tempi burocratici, un controllo e verifica in tempo reale, da parte dellĠamministrazione centrale, dello stato dei flussi migratori stagionali.

La direzione generale per lĠimmigrazione, nel frattempo subentrata nelle competenze della direzione generale per lĠimpiego, ha reso noto[87] che la procedura informatizzata in parola si affianca  alla normale procedura, senza essere sostitutiva della medesima.

Alla data del 31 ottobre 2003, su 57.139 autorizzazioni al lavoro stagionale rilasciate dalle direzioni provinciali del lavoro, poco pi della metˆ risultano dal SILES (per la precisione si fa presente che alla data del 21 novembre 2003 le autorizzazioni di cui  traccia nel Sistema erano 30.505).

EĠ stato, infatti, reso noto che non tutte le amministrazioni interessate al procedimento sono collegate al Sistema, essendo ancora in corso di svolgimento gli adempimenti finalizzati a completarne e migliorarne il funzionamento, mentre risultano in fase di elaborazione progettuale gli interventi di potenziamento che consentiranno di gestire e monitorare non solo i lavoratori stagionali, ma tutti i flussi di ingresso per motivi di lavoro.

Il programma in parola ha raccolto lĠassenso di massima del ministero dellĠinterno e del ministero degli affari esteri, in vista della istituzione degli Sportelli Unici per lĠimmigrazione previsti dalla legge n. 189 del 2002, nella cui strumentazione informatica, si prevede, confluiranno il S.I.LES. e la banca dati in esso presente.

Da ultimo, lĠamministrazione ha rappresentato che Òla predetta sperimentazione ha costituito lĠoccasione per un significativo cambiamento culturale degli operatori pubblici adibiti allo svolgimento dei compiti connessi con la gestione dei flussi dĠingresso, tale da assicurare un approccio a tali incombenze incentrato sullĠutilizzo della strumentazione informaticaÓ. Ci˜ consentirˆ, nel momento in cui entreranno in vigore  i regolamenti attuativi della legge n. 189/2002 di dare pronta attuazione alla nuova normativa.

 

 


9.  LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMMIGRATI

 

9.1. Quadro normativo

Ad integrazione del nuovo quadro ordinamentale volto ad ottenere un maggior controllo sugli extracomunitari che intendono soggiornare in Italia, la legge n. 189/2002 dispone la sanatoria dei rapporti di lavoro irregolarmente prestato da cittadini  extracomunitari come badanti o come lavoratori domestici[88]. In adesione, poi, ad uno specifico invito rivolto in tal senso al momento dellĠapprovazione della legge, identica procedura di emersione  stata dal Governo introdotta con il decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, poi, convertito con modificazioni nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, (da ora in poi: d.l. n. 195/2002) anche nei confronti degli altri extracomunitari che prestano lavoro subordinato in posizione di irregolaritˆ.

Nel precisare che il primo dei citati provvedimenti normativi ha quali destinatari esclusivamente coloro che hanno assunto alle proprie dipendenze a partire dal 10 giugno 2002 personale adibito ad attivitˆ di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano lĠautosufficienza, ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, mentre il secondo estende la regolarizzazione a chiunque nellĠesercizio di unĠattivitˆ di impresa sia in forma individuale che societaria abbia instaurato rapporti illegittimi a partire dal 12 luglio 2002, si evidenzia che la procedura allĠuopo prescritta consiste:

1)   nella presentazione agli uffici postali da parte del datore di lavoro entro lĠ11 novembre 2002 dellĠapposita  dichiarazione di emersione diretta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio. Essa deve contenere, a pena dĠinammissibilitˆ, lĠindicazione di taluni dati espressamente prescritti; ai fini della sua ricevibilitˆ, vanno allegati alla medesima copia sottoscritta della dichiarazione dĠimpegno a stipulare il contratto di soggiorno[89] per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno, nonchŽ lĠattestato di pagamento di una somma che per i domestici  stato determinato in Û. 290,00 dal decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 agosto 2002[90], mentre per gli altri lavoratori  dipendenti  stata fissata dal decreto-legge in 700,00 euro (v. art. 1, comma 3, lett. b);

2)   nella verifica, entro 60 giorni (20 per le istanze ex art. 33) dalla loro ricezione, delle condizioni di ammissibilitˆ e ricevibilitˆ delle dichiarazioni da parte delle prefetture, le quali sono tenute altres“ a curare la tenuta di un registro informatizzato di coloro che le hanno presentate  e dei lavoratori extracomunitari assunti;

3)   nellĠaccertamento ad opera della questura competente dellĠinesistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno annuale e, entro 10 giorni successivi alla comunicazione di tale inesistenza, nellĠinvito della prefettura competente alle parti interessate di presentarsi per stipulare il contratto di lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno.

Tre giorni prima della pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 9 settembre 2002),  stata emanata lĠordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 nelle cui premesse viene riconosciuta la necessitˆ di adottare misure idonee ad ovviare alla situazione di emergenza conseguente alla costante affluenza di cittadini stranieri irregolari. Per tale motivo, al fine di far fronte ad una pi efficace gestione dei compiti connessi alla procedura di emersione del lavoro irregolare,  stata data facoltˆ al ministero del lavoro e delle politiche sociali di utilizzare, tramite unĠimpresa di fornitura di lavoro temporaneo, nel limite massimo di trecento unitˆ, prestatori di lavoro, da adibire allĠespletamento delle operazioni di cui trattasi (v. art. 3).

A distanza di quattro mesi, lĠurgenza e lĠindifferibilitˆ di portare a conclusione le procedure di regolarizzazione hanno indotto il Presidente del Consiglio dei Ministri ad intervenire nuovamente con unĠulteriore ordinanza (la n. 3262 del 31 gennaio 2003), che, sostituendo lĠart. 3 appena citato, ha elevato a 350 unitˆ il numero dei lavoratori assumibili dal predetto dicastero ed ha autorizzato il ministero dellĠinterno ad assumere anchĠesso lavoratori interinali entro il numero di 900 unitˆ.

Entrambe le amministrazioni sono state autorizzate anche ad attivare, con ricorso alla trattativa privata, gli interventi relativi ad una migliore organizzazione delle attivitˆ connesse alla procedura di regolarizzazione, ivi compresi lĠallestimento di appositi locali, lĠattivazione e lĠottimizzazione di collegamenti informatici e ogni altra attivitˆ connessa al funzionamento o utile alla gestione (art. 2, co. 3).

Inoltre, sempre al medesimo scopo, lĠart. 3 dellĠordinanza da ultimo citata ha consentito ai due dicasteri di autorizzare il personale in servizio a svolgere prestazioni di lavoro straordinario, previa individuazione del personale medesimo, nel limite massimo di 350 102

unitˆ per il ministero del lavoro e delle politiche sociali e di 1070 unitˆ per il ministero dellĠinterno.

Come si evince da quanto finora illustrato, molteplici sono i soggetti pubblici coinvolti nelle diverse fasi delle procedure della regolarizzazione.

Il primo chiamato dalla legge ad operare  lĠEnte Poste Italiane, il quale, peraltro, per la sua natura di ente pubblico,  sottoposto al controllo di altra Sezione di questa corte. Cos“ come non rientra nelle competenze di questo Collegio anche lĠattivitˆ svolta dallĠINPS, istituto al quale, in adesione a quanto stabilito dal ministero del lavoro e delle politiche sociali con decreto del 26 agosto 2002,  sono stati versati i contributi dovuti dai datori di lavoro per ogni singolo lavoratore.

Spetta, invece, alla competenza di questa Sezione il controllo sulla gestione del ministero dellĠinterno (coinvolto nelle strutture del dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione, del dipartimento della Pubblica sicurezza e del dipartimento per gli affari interni e territoriali) e del ministero del lavoro e delle politiche sociali (coinvolto nelle strutture del dipartimento delle politiche del lavoro e dellĠoccupazione e tutela dei lavoratori-direzione generale per lĠimpiego e del dipartimento delle politiche sociali e previdenziali - direzione generale per lĠimmigrazione) ai quali, in adesione a quanto previsto dalla legge n. 189 e dal decreto legge n. 195, nonchŽ dallĠordinanza n. 3242 del 2002 sono state destinate apposite risorse.

LĠanalisi che segue, pertanto, darˆ dapprima conto dello stato di attuazione delle procedure in esame, verificando anche le modalitˆ seguite per il loro compimento, per poi passare ad illustrare le convenzioni stipulate con le imprese di lavoro temporaneo e, da ultimo, i costi che sono derivati dallĠattuazione della sanatoria.

 

9.2. Attuazione delle procedure di emersione.

Alla data del 12 gennaio 2004 le procedure di regolarizzazione non sono ancora completamente concluse: su 705.403 istanze presentate, infatti, devono esserne trattate ancora 5525[91]. Per quanto riguarda le 699.978 istanze trattate  emerso che:

á  641.862 si sono concluse positivamente con il rilascio del permesso di soggiorno,

á  50.139 sono state respinte o archiviate per mancata presentazione delle parti,

á  7.877 procedimenti sono sospesi per accertamenti.

La gestione della sanatoria - secondo quanto emerso nel corso dellĠistruttoria -  stata realizzata congiuntamente dalle amministrazioni menzionate, le quali, giˆ nella fase prodromica di definizione degli strumenti amministrativi funzionali allĠavvio della medesima hanno collaborato per una ottimale gestione della complessa attivitˆ necessaria allĠespletamento delle procedure.

Ed infatti, al fine di dare compiuta e tempestiva attuazione alle norme citate  stato predisposto e realizzato un apposito progetto operativo le cui modalitˆ sono state approntate da un apposito gruppo di lavoro formato da rappresentanti delle su citate strutture del ministero dellĠinterno, del ministero del lavoro e delle politiche sociali e dellĠEnte Poste. Tale raccordo organizzativo  proseguito anche successivamente, mediante periodiche riunioni di monitoraggio dirette allĠapprofondimento delle problematiche insorte al momento dellĠapplicazione della normativa, nonchŽ allĠaggiornamento costante sulla stato di avanzamento dellĠiter procedimentale.

Della volontˆ di dare compiuta e tempestiva attuazione alle norme citate si trova conferma nella circolare del dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione n. 13 del 19 luglio 2002, con la quale, ancor prima che la legge n. 189 fosse pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, sono state impartite istruzioni a tutte le prefetture, fornendo gli opportuni chiarimenti necessari per evitare applicazioni difformi della normativa.

Nella circolare medesima  stato, inoltre, stabilito che presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo dovesse essere tempestivamente istituito uno Sportello Polifunzionale, composto da un rappresentante della carriera prefettizia, in qualitˆ di supervisore, da un rappresentante dellĠufficio provinciale del lavoro per la stipula del contratto di soggiorno, da un rappresentante della questura per il rilascio del permesso di soggiorno, da un rappresentante dellĠAgenzia delle entrate per lĠattribuzione del codice fiscale e da un rappresentante dellĠINPS (facoltativo) per la definizione della posizione contributiva e previdenziale. EĠ prevista anche la presenza di una postazione informatica delle Poste Italiane, con relativo personale addetto, per consentire una pi agevole attivazione dei previsti archivi informatizzati, per ricevere le comunicazioni delle questure e per i provvedimenti connessi agli appuntamenti con le parti.

La circolare non disciplina, invece, i tempi delle diverse fasi, ma a ci˜ avevano, in parte, provveduto la legge e il decreto-legge, che, per˜, si erano limitati a dettare (come giˆ visto) quelli assegnati alle prefetture per pronunciarsi sullĠammissibilitˆ e ricevibilitˆ delle domande e quelli entro i quali avrebbero dovuto essere convocate le parti per la fase conclusiva del procedimento, prevedendo tempi che, per la loro brevitˆ, dimostrano la scarsa consapevolezza da parte del legislatore del numero delle istanze che sarebbero state presentate.

Per quanto riguarda, invece, la trasmissione delle istanze (sia telematica che cartacea) da parte delle Poste Italiane, la relativa tempistica  stata dal ministero dellĠinterno concordata con lĠEnte, sulla base del criterio  della fornitura graduale delle medesime, che, raccolte  dagli uffici postali, erano state da questi trasmesse al Centro Servizi Poste Italiane, per la successiva ripartizione alle prefetture, in relazione alle province[92].

Per le questure, invece,  stato deciso che la trasmissione dei dati avvenisse solo per via informatica tramite il Centro Servizi delle Poste Italiane, che, a tal fine, deve inserire i nominativi dei lavoratori e dei datori di lavoro in un apposito archivio consultabile dalle sole questure.

UnĠulteriore indicazione  stata fornita relativamente alle pratiche che presentavano un certo grado di difficoltˆ, per le quali sono stati invitati gli uffici periferici ad un momentaneo accantonamento, prevedendo la loro trattazione al termine di tutta la procedura di emersione.

Anche il ministero del lavoro si  preoccupato di fornire indicazioni agli uffici periferici coinvolti nelle procedure di regolarizzazione. EĠ stata, a tal fine, emanata la circolare n. 50/2002 con la quale le Direzioni Provinciali del lavoro sono state espressamente invitate a controllare sia i documenti degli interessati e la loro corrispondenza alle notizie risultanti dalla dichiarazione del datore di lavoro, sia la correttezza delle condizioni contrattuali giˆ compilate (in particolare, la verifica dei minimi retributivi), sia la corrispondenza dellĠorario settimanale alla retribuzione evidenziata nella dichiarazione. Inoltre, nei casi in cui si presentino dubbi sullĠeffettivitˆ dei rapporti di lavoro che si vorrebbero far emergere (ad esempio un numero abnorme di rapporti dichiarati da un solo datore di lavoro) dovrˆ essere dedicata una particolare attenzione alla capacitˆ reddituale del datore di lavoro, anche se - sottolinea la circolare - la legge non prevede espressamente la verifica di tale requisito. Al verificarsi di tali evenienze ÒlĠincaricato della DPL deve Òsospendere i propri adempimenti, accantonando la pratica e rimettendone lĠesame allĠufficio di appartenenzaÓ.

La circolare sottolinea, inoltre, che:

á    la normativa per la legalizzazione consente solo la stipula di contratti di soggiorno per lavoro subordinato stabili, cio a tempo indeterminato con orario lavoro conforme al CCLN, ovvero a tempo determinato non inferiore ad un anno;

á    il contratto di soggiorno decorre dalla data di entrata in vigore della legge (10 settembre 2002) e da tale data decorrono tutti gli obblighi contrattuali e di legge previsti, tra cui quelli previdenziali e i premi assicurativi, Questi sono, quindi, dovuti anche nel caso in cui il contratto di soggiorno non potesse essere stipulato;

á    per la regolarizzazione dei domestici, il reddito da lavoro del cittadino extracomunitario – conseguibile, peraltro, anche con una pluralitˆ di rapporti di lavoro - non pu˜ essere inferiore a 439 Euro. NellĠipotesi di pi datori di lavoro, ciascuno di essi   tenuto a versare lĠintero contributo forfettario e a presentare il modulo, specificando lĠimporto dello stipendio, le ore di lavoro prestate e il numero dei datori di lavoro presso cui lĠextracomunitario da regolarizzare presta servizio. Tutte le parti coinvolte saranno chiamate nella stessa data e presso un unico sportello per firmare i diversi contratti di soggiorno, mentre, ovviamente, il permesso di soggiorno rilasciato sarˆ unico.

Nel far preliminarmente presente che, secondo quanto rappresentato dal ministero dellĠinterno, le procedure operative relative alla costituzione degli sportelli polifunzionali, alla trasmissione telematica dei dati e allĠesame delle domande sono state avviate con immediatezza, subito dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle istanze, si sottolinea che lĠinvio delle istanze dal Centro Servizi Poste alle prefetture ha avuto termine alla fine del mese di luglio del 2003 - nel rispetto del calendario di cui  fatto cenno nella nota n. 83.

Non  stato, invece, possibile accertare il rispetto dei tempi stabiliti nella normativa primaria per le incombenze assegnate alle prefetture.

Ed infatti, il dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione ha al riguardo comunicato che i tempi in questione sono dipesi Òdalla estrema diversitˆ dei carichi di lavoro dei citati uffici periferici (dalle 107.223 istanze per la provincia di Roma alle 163 per quella di Oristano) e dalla complessitˆ delle pratiche che non sempre hanno consentito di rispettare i termini di cui allĠart. 33, comma 4 della legge n. 189/2002 e dallĠart. 1, comma 4 del d.l. 195/2002; termini che, peraltro, devono ritenersi di carattere ordinatorioÓ.

Ugualmente diversificata appare la situazione per quanto concerne i tempi intercorsi tra la data di comunicazione del nulla osta della questura e la data di invio della raccomandata di convocazione.

EĠ stato, inoltre, rappresentato che nel momento di avvio delle procedure sono emerse alcune difficoltˆ nella gestione operativa dei sistemi informatizzati, ai quali  stato ovviato con mirati interventi correttivi apportati al Sistema della Societˆ Poste Italiane.

In taluni casi, poi, il procedimento  stato prolungato a causa di errori nella trasmissione dei nominativi alla Questura. Infatti, la circostanza che, per accelerare lo svolgimento delle procedure, tale operazione sia stata fatta senza attendere lĠesame da parte delle prefetture della corrispondenza tra i dati contenuti nellĠistanza cartacea e quelli riportati sullĠapplicativo ELI (Sistema Emersione Lavoratori Irregolari utilizzato dalle Poste), ha determinato che in casi piuttosto frequenti si sia verificato che il nulla osta emesso non sia stato utilizzabile e che sia stata necessaria unĠulteriore indagine da parte della questura sullĠeventuale sussistenza dei motivi ostativi – sulla base dei nominativi corretti dalla prefettura – per il conseguente nuovo rilascio o diniego del nulla osta.

Terminata positivamente la fase istruttoria, le prefetture–uffici territoriali di Governo hanno notificato al dichiarante, avvalendosi del personale distaccato delle Poste, le convocazioni presso lo sportello polifunzionale per la stipulazione del contratto di cui allĠart. 6 della legge ed il rilascio del permesso di soggiorno.

Per quanto riguarda, invece, lĠattivazione del registro informatizzato previsto dallĠart. 33 della legge n. 189 del 2002,  stato reso noto che il sistema creato dallĠente Poste ne ha consentito lĠautomatica attivazione. Infatti, i dati estratti a seguito di lettura ottica delle istanze ed  inseriti, a cura dello stesso Ente nel citato sistema ELI, sono stati messi a disposizione delle prefetture-uffici territoriali di Governo.

Anche il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto ad inserire i dati derivanti dalla regolarizzazione in un sistema di classificazione, nel quale sono evidenziate le generalitˆ delle parti del rapporto di lavoro, la tipologia dello stesso e gli estremi del permesso di soggiorno.

In adesione a quanto previsto dalle ordinanze n. 3242 e n. 3262, entrambe le amministrazioni per agevolare lĠesame delle istanze ricevute si sono avvalse della collaborazione di lavoratori interinali, scelti tramite societˆ di lavoro temporaneo. 

Nel rinviare al prossimo paragrafo lĠanalisi delle citate convenzioni e della loro esecuzione, si rappresenta sin dĠora che sulla base dei dati ricevuti  possibile affermare che lĠapporto dato dai prestatori di lavoro interinali ha determinato una sensibile accelerazione delle procedure di regolarizzazione. Infatti, secondo quanto comunicato dal ministero dellĠinterno, alla data del 10 marzo 2003 (e cio quattro giorni prima che la convenzione con Obiettivo Lavoro s.p.a. iniziasse ad avere efficacia) risultavano conclusi 32.321 procedimenti ed effettuate 77.372 convocazioni (corrispondenti, rispettivamente al 4,55% e al 10,97% delle domande presentate). Dopo 6 mesi e 20 giorni (e precisamente il 30 settembre) i procedimenti conclusi erano saliti a 561.547 (in pratica il 79,60% delle istanze) e i contratti di soggiorno stipulati erano 490.658. La collaborazione prestata, sia pure in forma ridotta, fino al 31 dicembre 2003 ha, poi, consentito di raggiungere i risultati di cui si  dato conto allĠinizio del paragrafo.

            Da ultimo, si fa presente che da un monitoraggio sul territorio (che ha riguardato i 103 uffici territoriali di Governo, dei quali, per˜, alla data dellĠ8 gennaio 2004 avevano dato riscontro 73 uffici)  emerso che, a seguito della comunicazione di rigetto dellĠistanza, sono stati prodotti 1.085 gravami, dei quali 1.053 ricorsi giurisdizionali e 32 ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Per i primi, sono pervenuti a decisione n. 56 ricorsi (34 rigettati e 22 accolti), mentre per gli altri nessuna decisione  stata ancora assunta.


 

9.3. Le convenzioni con le imprese di fornitura di lavoro temporaneo.

 

9.3.1 LĠordinanza n. 3242 del 6 settembre 2002.

Come giˆ evidenziato nel quadro normativo, lĠurgenza di portare a conclusione le procedure relative allĠemersione di cittadini stranieri ha indotto la Presidenza del Consiglio ad autorizzare il ministero del lavoro e delle politiche sociali ad utilizzare, tramite unĠimpresa di fornitura di lavoro temporaneo, prestatori di lavoro interinali.

In adesione al dettato dellĠart. 3 dellĠordinanza in parola, che dava facoltˆ allĠamministrazione di aggiudicare lĠappalto a trattativa privata ai sensi dellĠart. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, la direzione generale per lĠimpiego[93] in data 30 settembre 2002 ha affidato alla MANPOWER s.p.a. lĠappalto di servizi per attivitˆ inerenti agli interventi straordinari ed urgenti per fronteggiare lĠeccezionale afflusso di stranieri extracomunitari giunti irregolarmente sul territorio nazionale[94].

Secondo quanto si legge nel capitolato tecnico, lĠappalto – che non risulta approvato - ha ad oggetto la fornitura di 2 unitˆ di personale da adibire a mansioni di Òteam leader call centerÓ, di 26 unitˆ di Òaddetti di call centerÓ, e di 272 unitˆ di livello B3 con mansioni di supporto alle attivitˆ delle direzioni provinciali del lavoro, da distribuire nellĠambito dei centri polifunzionali istituiti presso le prefetture.

Diversa  la durata della convenzione in relazione alle tipologie di lavoratori: per gli addetti al call center, istituito presso una delle sedi centrali del ministero del lavoro e delle politiche sociali, il servizio previsto va dal 1Ħ ottobre al 30 novembre 2002, mentre  per il gruppo di 272 unitˆ lĠesecuzione delle attivitˆ decorre dal 10 ottobre fino al 20 dicembre 2002.

Il corrispettivo pattuito  di Û. 1.568.907,76, senza IVA.

Secondo quanto disposto dallĠart. 4 dellĠordinanza, alle spese derivanti dalla utilizzazione di prestatori di lavoro temporaneo, si provvede, nel limite massimo di Û. 1.948.317,00 a carico del Fondo per lĠoccupazione di cui allĠart. 1 del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, capitolo di bilancio n. 7141 della U.P.B. 2.2.3.3., gestito dalla direzione generale degli ammortizzatori civili.

Ci˜ ha determinato una scissione fra la struttura competente alla stipula della convenzione, che, come visto,  stata la direzione generale per lĠimpiego e quella cui che ha effettuato i relativi pagamenti.

La prima, infatti, esaminate le fatture prodotte dalla societˆ ed attestata la regolare esecuzione della fornitura, ha trasmesso la relativa documentazione alla direzione generale degli ammortizzatori sociali ed incentivi allĠoccupazione che ha provveduto ad impegnare sul Fondo citato Û. 1.882.689,31 - corrispondenti al corrispettivo pattuito, aumentato dellĠIVA - nonchŽ a trasferire complessivamente alla societˆ medesima Û. 1.576.944,04.

 

9.3.2 LĠordinanza n. 3262 del 31 gennaio 2003. 

Ancor prima della formalizzazione dellĠordinanza, i dirigenti responsabili del dipartimento per gli affari interni e territoriali del ministero dellĠinterno e quelli del dipartimento delle politiche sociali- direzione generale per lĠimmigrazione del ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno provveduto a fissare i criteri per la individuazione delle imprese fornitrici da ammettere alla trattativa privata, decidendo di ricorrere a quelle iscritte nellĠapposito albo speciale di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196[95], dotate di strutture organizzative operanti in ambito regionale con presenza territoriale complessiva non inferiore allĠ80%, cos“ da poter garantire i massimi di operativitˆ.

Entrambe le amministrazioni hanno immediatamente avviato le procedure di gara[96] con cinque societˆ di lavoro temporaneo, in esito alle quali, il ministero dellĠinterno ha stipulato una convenzione con Obiettivo lavoro s.p.a in data 28 febbraio 2003, mentre il ministero del lavoro e delle politiche sociali  ha sottoscritto il 21 marzo 2003 un nuovo contratto con la societˆ Manpower s.p.a.

Prima di fornire notizie pi precise in merito alle due convenzioni, si evidenzia che le direzioni generali responsabili dei due dicasteri, al fine di assicurare lĠefficace e lĠefficiente fruizione dei servizi oggetto dei contratti in argomento, hanno fornito ai rispettivi uffici periferici precise linee di indirizzo in merito allĠesecuzione delle prestazioni dovute dalle societˆ convenzionate ed al controllo sulle modalitˆ del loro svolgimento.

 

a) Convenzione ministero dellĠinterno- Obiettivo lavoro s.p.a.

Il ministero dellĠinterno, a seguito del monitoraggio effettuato in attuazione dellĠart. 2 della ordinanza n. 3262, ha ritenuto sufficiente affidare ad Obiettivo Lavoro s.p.a  lĠassunzione di 700 prestatori di lavoro temporaneo di livello B3, con mansioni di supporto alle attivitˆ delle prefetture-uffici territoriali di Governo e delle questure, per un periodo di 180 giorni.

Il corrispettivo pattuito ammonta ad Û. 9.136.800,34, IVA compresa, ed il relativo impegno della spesa  imputato al capitolo 1247 Òspese di ufficio per il funzionamento degli organi centrali e periferici dellĠamministrazioneÓ.

I prestatori di lavoro interinale hanno assunto servizio a decorrere dal 14 marzo 2003, presso le prefetture e le questure, nella misura, rispettivamente, di 450 e 250 unitˆ, secondo la dislocazione stabilita dal ministero.

 In considerazione dellĠelevato numero di denunce presentate in alcune province,  stata acquisita la disponibilitˆ della Societˆ a proseguire nel rapporto fino al 31 dicembre 2003, limitatamente a 450 unitˆ di lavoratori.

La proroga del contratto  stata approvata con decreto del 17 luglio 2003, con il quale si  provveduto anche a corrispondere lĠadeguamento del costo del lavoro, per effetto dellĠapplicazione degli aumenti contrattuali previsti dal CCLN relativo al personale del comparto ministeri per il quadriennio 2002-2005, pubblicato sul S.O. della Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2003[97].

La relativa nuova spesa, di Û. 5.461.290,00, grava anchĠessa sul cap. 1247 dello stato di previsione del ministero dellĠinterno per lĠesercizio finanziario 2003, trovando, peraltro, copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio, considerato che lĠimporto derivante dal contributo forfettario era stato quasi completamente utilizzato per la convenzione del 28 febbraio.

 

b) Convenzione ministero del lavoro e delle politiche sociali- Manpower s.p.a.

La convenzione stipulata con la Manpower s.p.a., ha ad oggetto la fornitura di trecento unitˆ di prestatori di lavoro temporaneo di livello B3 da impiegare nelle mansioni  di supporto alle attivitˆ espletate dalle direzioni provinciali del lavoro, per un periodo di sei mesi  decorrenti dalla data di immissione in servizio. LĠamministrazione si  riservata la facoltˆ di modificare, dopo novanta giorni dallĠinizio dellĠesecuzione del rapporto, la dislocazione territoriale delle unitˆ in relazione a sopravvenute esigenze operative ed organizzative  connesse allĠottimale espletamento della procedura di regolarizzazione.

Il corrispettivo pattuito  stato stabilito in Û. 4.276.689,07 (di cui Û. 134.241,07 per IVA). LĠentrata in vigore del citato CCLN del comparto ministeri ha determinato, anche per tale rapporto, lĠadeguamento dellĠimporto dovuto, cui si  provveduto con decreto del ministero del lavoro del 3 ottobre 2003, che ha aumentato di Û. 274.430,93 (comprensivo di IVA per Û. 12.044,93), portando il suddetto importo ad Û. 4.551.120,00 (di cui Û. 146.286,00 per IVA).

LĠesecuzione del contratto, secondo quanto comunicato, ha avuto inizio, quasi dovunque, il 30 aprile 2003. Peraltro, dopo tre mesi, a seguito di verifiche presso le direzioni provinciali del lavoro, si  provveduto ad effettuare una nuova dislocazione territoriale dei prestatori di lavoro temporaneo, utilizzandone solo 272, prevedendo scadenze differenziate dei singoli rapporti, in relazione alle esigenze rappresentate dagli uffici periferici.

In esito ad una ulteriore ricognizione, per 38 DPL  emersa la necessitˆ che il rapporto di lavoro interinale per 252 unitˆ fosse prorogato di un mese.

Da ultimo, essendo emersa la necessitˆ di mantenere presso gli uffici maggiormente gravati dal carico di lavoro derivante dalle istanze ancora da esaminare, un contingente limitato di prestatori di lavoro da impiegare dal 1Ħ novembre al 31 dicembre 2003 per un monte ore complessivo di 38.400, lĠamministrazione si  avvalsa della facoltˆ di aumento  - prevista dallĠart. 8 del contratto - della fornitura nei limiti del quinto del corrispettivo contrattuale, richiedendo alla societˆ la messa a disposizione di 160 unitˆ da dislocare in 17 D.P.L..

In considerazione dellĠaccettazione della societˆ citato allĠaumento della fornitura,  stato approvato il decreto del 22 dicembre 2003 con il quale, lĠimpegno di spesa assunto in favore della Manpower   stato integrato di Û. 600.000,00 e, conseguentemente, rideterminato in complessivi Û. 5.151.120,00, di cui   Û. 170.478,00 a titolo di IVA.

 

 

9.4. Costi della regolarizzazione.

 

Per la copertura delle spese necessarie per far fronte allĠorganizzazione ed allo svolgimento della regolarizzazione, sia la legge n. 189 che il decreto legge n. 195/2002 hanno destinato una quota parte del contributo forfettario versato da coloro che hanno prodotto la denuncia, rinviando ad un successivo decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali la determinazione delle modalitˆ di calcolo e di corresponsione del contributo in parola, nonchŽ i criteri per la successiva imputazione delle somme ricevute, anche in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato.

Ottemperando al disposto legislativo, il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato i decreti del 26 agosto e del 28 ottobre 2002 con i quali, oltre a stabilirsi che il contributo in parola fosse versato dai richiedenti allĠINPS, sono state fissate le misure che, per ogni contributo versato, devono essere attribuite alle competenti gestioni previdenziali e pensionistiche (Û. 268 per i regolarizzati ex art. 33, ed Û. 669 per i regolarizzati in forza del decreto legge), nonchŽ lĠimporto da destinare alla copertura delle spese necessarie allo svolgimento dei compiti amministrativi previsti (Û. 22 in un caso, ed Û. 31 nellĠaltro). Per questĠultimo, i decreti citati dispongono che sia assegnato per due terzi al ministero dellĠinterno e per un terzo al ministero del lavoro e delle politiche sociali.

DallĠordinanza n. 3262 del 31 gennaio 2003 si apprende che il menzionato ente a quella data aveva versato  in conto entrate del bilancio dello Stato Û. 18.742.402,00 derivanti dai contributi versati per ambedue le tipologie di lavoratori regolarizzati[98].

Ad integrazione delle risorse di cui sopra  cenno, il decreto legge n. 195/2002 ha previsto, a copertura dellĠattuazione di taluni specifici interventi, risorse ad hoc, della cui quantificazione e destinazione si reputa opportuno per motivi sistematici trattare nel paragrafo che segue, l“ dove si darˆ conto anche del loro impiego.

Da ultimo, vanno considerate anche le somme assegnate al ministero del lavoro e delle politiche sociali dallĠordinanza dĠurgenza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 per lĠesecuzione della prima delle citate convenzione con le societˆ di lavoro interinale, in relazione alle quali  stata prevista, come  noto, unĠapposita copertura, nel limite massimo di Û. 1.948.317,00.

Tenuto conto della pluralitˆ dei soggetti gestori delle risorse, nonchŽ della diversitˆ delle fonti di copertura delle spese affrontate dai soggetti medesimi, si reputa opportuno trattare di esse separatamente, in relazione a ciascuno dei dicasteri citati, e, per ognuno, distinguendone la provenienza.

 

 

9.4.1 Ministero dellĠinterno.

Le risorse pervenute al ministero dellĠinterno dal contributo forfettario e dal decreto legge n. 195/2002 ammontano complessivamente ad Û. 24.512.682,69, di cui Û. 3.147.261,00 nellĠanno 2002 ed Û. 21.365.421,69 nel 2003.

 

a) Risorse derivanti dal gettito del contributo forfettario.

Con il decreto del ministero dellĠeconomia e delle finanze del 13 giugno 2003 sono stati assegnati Û. 11.237.053,00 al centro di responsabilitˆ affari interni e territoriali ed Û.1.208.001,00 al centro di responsabilitˆ Pubblica Sicurezza.

Mentre le risorse destinate  a questĠultimo sono imputate a capitoli attinenti al compenso per lavoro straordinario e relativi oneri accessori al personale appartenente alla Polizia di Stato (capitoli 2521, 2522 e 2584), la somma utilizzabile dal dipartimento degli affari interni e territoriali  risulta cos“ ripartito:


 

Tabella n. 17

 

Risorse assegnate al dipartimento affari interni

e territoriali derivanti dal contributo forfettario

U.P.B.

Capitolo

Denominazione

Importo assegnato

2.1.1.0

1182

Compensi per il lavoro straordinario al personale

1.309.574,00

2.1.1.0

1197

Oneri a carico dell'amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti

316.917,00

2.1.1.0

1198

Somme dovute a titolo di IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti

111.314,00

2.1.1.0

1246

Manutenzione, riparazione e adattamenti dei locali e relativi impiantiÉ

362.248,00

2.1.1.0

1247

Spese d'ufficio per il funzionamento degli organi centrali e periferici dell'amministrazione

9.137.000,00

 

 

Totale

11.237.053,00

       Fonte: decreto del ministro dellĠeconomia e delle finanze n. 39848 del 13 giugno 2003

 

 

Riguardo al loro impiego,  stato reso noto che:

á  in adesione a quanto disposto dallĠart. 3 dellĠordinanza n. 3262, con decreto del Capo dipartimento degli affari interni e territoriali del 13 marzo 2003 sono state individuate le unitˆ di personale autorizzate ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti previsti dalle norme vigenti,

á  le risorse assegnate al cap. 1246 sono state impiegate per interventi di adattamento dei locali da adibire a Sportello Polifunzionale presso i singoli Uffici Territoriali di Governo. Al riguardo,  stato, inoltre, precisato[99] che la somma in esame costituisce solo una piccola parte di quelle accreditate, in quanto, le assegnazioni che per tale scopo sono state fatte  agli U.T.G. a valere sulle risorse del cap. 1246  nellĠanno 2003 ammontano ad Û. 1.980.011,97 (con una differenza di Û. 1.617.763,97 in pi rispetto a quelle di cui trattasi),

á  la somma assegnata al cap. 1247  stata quasi completamente utilizzata, ad eccezione di Û. 199,66, per coprire gli oneri derivanti dalla convenzione stipulata il 28 febbraio 2003 con la Societˆ Obiettivo Lavoro. EĠ stato, peraltro,  giˆ evidenziato come tale convenzione sia stata prorogata con decreto del ministero dellĠinterno del 17 luglio 2003, determinando un impegno aggiuntivo sul medesimo capitolo di Û. 5.461.290,00. Questa spesa, peraltro, ha inciso, sulle ordinarie risorse di bilancio.

Secondo quanto risulta dal Sistema informativo della corte dei conti, alla data del 31 dicembre 2003 nei confronti della societˆ risultavano effettuate erogazioni per Û.6.797.162,75.

 

b) Risorse assegnate dal decreto legge n. 195/02 convertito nella legge n. 222 del 2002.

LĠart. 3 del decreto legge in esame, nel dettare norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dallĠattuazione di alcune disposizioni in esso contenute, prescrive che a ci˜ si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nellĠambito dellĠunitˆ previsionale di parte corrente ÒFondo SpecialeÓ dello stato di previsione del ministero dellĠeconomia e finanza per lĠanno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al medesimo ministero.

Gli oneri di cui si prevede la copertura sono quantificati da un lato, in Û. 1.420.160,00 per lĠanno 2002 ed Û. 5.955.640,00 per lĠanno 2003, per quanto riguarda lĠattuazione 3Ħ comma dellĠart. 2 – ai sensi del quale, come visto, gli immigrati regolarizzati sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio del permesso di soggiorno-, dallĠaltro, in Û. 1.267.443 per lĠanno 2002 ed in Û. 1.861.548 per lĠanno 2003 per lĠattuazione dei commi 4 e 5 dellĠart. 1, che disciplinano i tempi e le modalitˆ della fase istruttoria e conclusiva del procedimento della regolarizzazione.

Ai sensi del comma 2 bis del su citato art. 3 , poi, autorizzata - nella misura massima di Û. 459.658,20 per il 2002 e di Û. 1.103.179,69 per il 2003 - la spesa  per lĠerogazione del compenso per lavoro straordinario a favore del personale civile del ministero dellĠinterno impiegato per fronteggiare lĠulteriore attivitˆ richiesta per la definizione delle procedure di regolarizzazione.

Con riferimento ai primi due commi dellĠarticolo in esame, il ministro dellĠeconomia e finanze con decreto dellĠ11 dicembre 2002 ha provveduto ad apportare, relativamente allĠanno in corso, le pertinenti variazioni dei capitoli di bilancio del ministero dellĠinterno, ripartendo le risorse fra il centro di responsabilitˆ amministrativa affari interni e territoriali e il centro di responsabilitˆ amministrativa Pubblica Sicurezza.

Per lĠanno 2003, invece, le risorse previste sono state incluse direttamente negli stanziamenti iniziali dei medesimi capitoli individuati dal decreto da ultimo citato.

Per quanto riguarda, poi, le spesa autorizzata dal comma 2 bis, allĠassegnazione ai pertinenti capitoli di bilancio si  provveduto in entrambi gli anni con decreti di variazione del ministro dellĠeconomia e delle finanze (rispettivamente dellĠ11 dicembre 2002 e del 3 febbraio 2003).

Nelle tabelle di seguito riportate sono indicate i capitoli  su cui, per ognuno dei citati dipartimenti, sono affluite le somme in parola in adesione a quanto stabilito in sede di ripartizione.

 

 Tabella n. 18

 

Dipartimento affari interni e territoriali

Fonte

U.P.B.

Cap.

Denominazione

Somma attribuita nel 2002

Somma attribuita nel 2003

art. 3, c.2  D.L.n.195/2002

2.1.1.0

1281

Spese per la gestione, installazione, manutenzione di apparecchiature elettroniche.

367.727,00

735.453,00

art. 3, c.2  D.L.n.195/2002

2.2.3.1

7005

Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici e ÉÉÉ

532.213,00

164.487,00

art. 3, c.2 bis  D.L.n.195/2002

2.1.1.0

1182

Compensi per lavoro straordinario

346.389,00

831.333,69

art. 3, c.2 bis  D.L.n.195/2002

2.1.1.0

1197

Oneri sociali a carico dellĠamministrazione sulle retribuzioni corrisposte a dipendenti

83.826,00

201.183,00

art. 3, c.2 bis  D.L.n.195/2002

2.1.1.0

1198

Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle attivitˆ produttive É

29.443,00

70.663,00

 

 

 

Totale

1.359.598,00

2.003.119,69

Fonte: decreti del ministro dellĠeconomia e finanze n. 108946 e n. 115055 dellĠ11 dicembre 2002

 

 

 

         Tabella n. 19

 

Dipartimento Pubblica Sicurezza

Fonte

U.P.B.

Cap.

Denominazione

Somma attribuita nel 2002

Somma attribuita nel 2003

art. 3, c.2  D.L.n.195/2002

5.1.1.1

2639

Spese telefoniche relative ad abbonamenti e conversazioniÉ

367.503,00

961.608,00

art. 3, c.1  D.L.n.195/2002

5.1.1.1

2733

Spese per i servizi di polizia criminale, acquisto di impianti scientificiÉ

275.000,00

1.375.000,00

art. 3, c.1  D.L.n.195/2002

5.2.3.1

7391

Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi dei servizi informatici É

445.160,00

1.780.640,00

art. 3, c.1  D.L.n.195/2002

5.2.3.4

7459

Acquisto di impianti, apparati e attrezzature occorrenti per il funzionamento della rete di trasmissione dati per gli uffici e servizi É

700.000,00

2.800.000,00

 

 

 

Totale

1.787.663,00

6.917.248,00

Fonte: decreto del ministro dellĠeconomia e finanze n. 108946 dellĠ11 dicembre 2002

 

In merito allĠutilizzazione data alle risorse, il dipartimento affari interni e territoriali, ha fatto presente che:

á        le risorse assegnate al cap. 1281 nel 2002 sono andate in economia a causa del prolungato perfezionamento del decreto di variazione, che non ha consentito di assumere i relativi impegni, mentre quelle del 2003 sono state accreditate alle prefetture - uffici territoriali di Governo per le procedure di cablaggio e per lĠacquisto di materiali di consumo, nellĠambito di pi ampi accreditamenti ordinari, peraltro non quantificati;

á        le somme pervenute sul cap. 7005 nel 2002 sono state conservate quali residui di   stanziamento, ma – in esecuzione del disposto dellĠart. 29, comma 7 della legge finanziaria 2002 e dellĠart. 27, comma 4 della legge 16 gennaio 2003, n. 3[100]- sono state destinate a progetti innovativi nel settore informatico. Per il 2003 le risorse assegnate sono state utilizzate, unitamente ad altre disponibili sul capitolo per lĠacquisto di 840 personal computer e di 920 stampanti destinate alle esigenze dei medesimi uffici territoriali. Peraltro, dagli atti ricevuti  emerso che lĠordinazione delle due forniture, approvate rispettivamente con decreto del 29 aprile e del 24 luglio 2003,  stata fatta nellĠambito della convenzione stipulata in data 21 novembre 2002, ai sensi dellĠart. 26 della legge n. 488/1999 con la CONSIP S.p.a.. Di conseguenza, i loro costi (ammontanti ad Û. 882.735,84 per i personal computer e ad Û. 383.330,88 per le stampanti) sono stati posti a carico dei residui 2002.

á        lo stanziamento previsto per lo straordinario  stato destinato esclusivamente al personale operante presso le prefetture-uffici territoriali del Governo.

Il dipartimento della Pubblica Sicurezza ha, invece, fornito esclusivamente dati contabili. In particolare,  stato rappresentato che le somme stanziate sul capitolo 2639 per le spese telefoniche sono state impegnate e pagate in entrambi gli anni, mentre per le somme necessarie alla copertura degli oneri connessi alla realizzazione dei sistemi idonei ad effettuare i rilievi fotodattiloscopici, alla data del 28 novembre 2003 la situazione era la seguente:

á        per il cap. 2733 lĠassegnazione del 2002 risulta impegnata, e pagata lĠanno successivo; per il 2003 Û. 71.027,00 sono stati impegnati, Û. 1.233.869,00 sono stati accreditati alle questure, mentre in corso di perfezionamento  lĠimpegno di Û. 70.104,00;

á         le risorse destinate al cap. 7391 del 2002 sono transitate quali residui di stanziamento nel 2003, mentre lĠimporto assegnato a questĠanno  stato impegnato;

per il cap. 7549  in corso lĠimpegno delle risorse assegnate nel 2002 (transitate anchĠesse quali residui di stanziamento). Per il 2003 risultano impegnati Û. 775.000,00 ed in corso di formazione un ulteriore impegno di Û. 2.045.000,00.

In data 7 maggio 2004, lĠamministrazione ha fornito un aggiornamento del quadro contabile dianzi illustrato, dal quale si evince che sul finire del 2003 le risorse assegnate dal d.l. sui capitoli 7391 e 7459 sono state completamente impegnate, unitamente ad altri fondi ordinari presenti sui capitoli.

Approfondimenti al riguardo saranno svolti nel corso dellĠistruttoria giˆ in corso di espletamento e di essi si darˆ conto nel prossimo referto.

 

c) Altre risorse utilizzate dal ministero dellĠinterno per lĠattuazione delle procedure di regolarizzazione, non previste nŽ dalla legge nŽ dal decreto legge.

LĠindagine ha evidenziato che il dipartimento affari interni e territoriali ha destinato alle esigenze della regolarizzazione, oltre alle risorse aggiuntive di cui giˆ si  dato conto nellĠesame che precede, anche ulteriori somme tratte dai capitoli cap. 1257 (spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici) e 7020 (spese per acquisto di attrezzature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie), accreditate agli uffici territoriali di Governo.

Ai fini di una migliore conoscenza dellĠentitˆ del fenomeno, si fornisce nel prospetto che segue un riepilogo dei capitoli e delle spese (ove la loro entitˆ sia stata resa nota) in parola.

 

 

 

 

         Tabella n. 20

Risorse aggiuntive utilizzate dal dipartimento affari interni

e territoriali per le esigenze della regolarizzazione

U.P.B.

Cap.

Denominazione

Anno 2002

Anno 2003

2.1.1.0

1246

Manutenzione, riparazione e adattamenti dei localiÉ

 

1.617.763,97

2.1.1.0

1247

Spese d'ufficio per il funzionamento degli organi centrali e periferici dell'amministrazione[101]

 

5.461.090,34

2.1.1.0

1257

Spese per acquisto di cancelleria, eÉ

46.212,00

586.558,00

2.1.1.0

1281

Spese per la gestione, installazione, manutenzione di apparecchiature elettronicheÉ.

 

Importo non quantificato 

2.2.3.1

7005

Spese per la costituzione e lo sviluppo dei sistemi informatici eÉÉ[102]

1.101.579,72

 

2.2.3.3

7020

Spese per acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche e di mobilio

211.332,00

491.469,00

 

 

TOTALE

1.359.123,72

8.157.080,97

        Fonte dati: ministero dellĠinterno

A ci˜ aggiungasi che, alla richiesta di conoscere se siano state effettuate ulteriori spese per le esigenze in parola, il ministero dellĠinterno ha testualmente risposto che Òsolo in sede di consuntivo dellĠesercizio finanziario sarˆ possibile avere un quadro esauriente e complessivo degli importi effettivamente spesiÓ.

 

 

9.4.2 Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

a) Risorse assegnate dallĠordinanza n. 3242 del 2002.

Si richiama quanto giˆ detto al paragrafo 9.3.1, dove  stato evidenziato che lĠart. 4 dellĠordinanza prevedeva che alle spese derivanti dallĠutilizzazione di prestatori di lavoro temporaneo, si provvedesse, nel limite massimo di Û. 1.948.317,00 a carico del Fondo per lĠoccupazione di cui allĠart. 1 del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, capitolo di bilancio n. 7141 della U.P.B. 2.2.3.3., gestito dalla direzione generale degli ammortizzatori civili.

 

b) Risorse derivanti dal gettito del contributo forfettario.

Con decreti di variazione di bilancio n. 39341 (non  nota la data), 11280 del 14 novembre 2003 e 143621 del successivo 31 dicembre il ministro dellĠeconomia e delle finanze – in adesione a quanto richiesto dal ministero del lavoro e delle politiche sociali – ha destinato la quota del contributo forfettario spettante al ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportando le occorrenti variazioni di bilancio, riepilogate nel prospetto che segue, fornito dalla direzione generale per lĠimmigrazioni.

Tabella n.21

 

Risorse derivanti dal gettito del contributo forfettario

 

U.P.B.

Capitolo

Denominazione

Importo assegnato

2.1.1.0.

1202

compensi per il lavoro straordinario al personale

452.148,00

2.1.1.0.

1204

oneri a carico dell'amministrazione sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti

109.419,00

2.1.1.0.

1205

somme dovute a titolo di IRAP sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti

38.443,00

2.1.1.0.

1270

spese per l'acquisto di cancelleria, di stampati speciali, ecc

200.000,00

2.2.3.1

7100

spese per lo sviluppo del sistema informativo

200.000,00

3.1.1.0

1697

spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei compiti relativi alla legalizzazione del lavoro irregolare degli extracomunitari

5.222.527,00

 

 

 TOTALE

6.222.537,00

        Fonte: decreti del ministro dellĠeconomia e delle finanze n. 39341 del 2003, n. 112880 dellĠ11

        novembre 2003 e n. 143621del 31 dicembre 2003.

 

Nel far presente che sul capitolo 1697 sono state imputate le spese derivanti dalla convenzione stipulata con la Manpower s.p.a. di cui sopra si  trattato, in relazione alla quale alla data del 19 marzo 2004 risultano erogati Û. 2.815.169,96, si rileva che per quanto riguarda le spese relative al compenso per lavoro straordinario la direzione generale competente (direzione generale degli affari generali, risorse umane e attivitˆ ispettiva) ha reso noto che, a seguito dellĠassegnazione di Û. 600.000,00 da destinare alle suddette prestazioni di lavoro straordinario (al lordo dei contributi previdenziali e delle trattenute fiscali), ha attivato una verifica trimestrale finalizzata ad individuare il personale da coinvolgere nellĠattivitˆ di cui trattasi, a quantificare le unitˆ da impiegarsi giornalmente e da determinare il carico di lavoro. Peraltro, lĠurgenza dei compiti di regolarizzazione e la difformitˆ della distribuzione di richieste sul territorio ha determinato lĠimpossibilitˆ di effettuare scelte in sede centrale riguardo al numero delle persone da adibire in ogni singola struttura provinciale, con conseguente rinvio della decisione ai dirigenti locali, mentre a livello centrale si  provveduto a monitorare lĠazione svolta dagli uffici periferici.

In esito alle notizie trasmesse dalle Direzioni provinciali del lavoro, con decreto della citata direzione generale del 15 luglio 2003  stato individuato per ogni ufficio periferico, il numero delle unitˆ di personale autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalle norme vigenti, e, comunque, per un massimo di 40 ore mensili. Le ripartizioni, e i conseguenti accreditamenti, hanno tenuto conto essenzialmente del numero dei procedimenti pendenti presso ogni D.P.L.

Per quanto riguarda, infine, gli importi assegnati per la realizzazione dĠinterventi contemplati dallĠart. 2, comma 3 dellĠordinanza 3262 da un lato alla direzione generale per gli affari generali sul cap. 1270, dallĠaltro alla direzione generale per le reti informative e lĠosservatorio del mercato del lavoro, sul cap. 7100, la prima ha comunicato che in considerazione della tardiva formalizzazione del decreto di variazione per la competente struttura Ònon  stato possibile dar corso al perfezionamento de conseguenti atti amministrativiÓ. La seconda ha, invece, reso noto di aver utilizzato le risorse assegnate per lĠacquisto di 128 personal computer, facendo ricorso alle convenzioni attive in CONSIP.

LĠacquisizione delle 128 postazioni di lavoro - assegnate, in proporzione la carico di lavoro svolto, a 87 DPL e alla direzione regionale del lavoro di Aosta – ha permesso lĠimplementazione, negli uffici periferici, di apparecchiature informatiche da destinare alla cura degli adempimenti in materia di immigrazione.


 

9.4.3 Riepilogo dei costi della regolarizzazione.

 

Sulla base dei dati finora illustrati, appare utile fornire un prospetto di riepilogo delle risorse devolute alle procedure dirette alla regolarizzazione delle posizioni degli extracomunitari presenti sine titulo nel territorio dello Stato e degli impegni assunti in occasione del loro realizzarsi.

Nel precisare che la maggiore entitˆ, per alcune voci, dellĠimporto impegnato rispetto a quello assegnato  da ascrivere agli impegni assunti dal ministero dellĠinterno sulle ordinarie risorse di bilancio, si evidenzia come pi della metˆ delle somme impegnate (per la precisione Û. 21.326.154,38 su Û. 40.656.811,76) siano da riferire alle convenzioni con le societˆ di lavoro interinale, la cui collaborazione, autorizzata dalle ordinanze di protezione civile n. 3242 e 3262  risultata senzĠaltro determinante nellĠesame delle numerose domande.

Tabella n. 22

 

Costi della regolarizzazione

 

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Tipologia di spese

Anno 2002

Anno 2003

2002

Anno 2003

assegnato

impegnato

assegnato

impegnato

assegnato

impegnato

assegnato

impegnato

Compensi   per lavoro straordinario

459.658,00

459.658,00

4.048.985,69

4.048.985,69

0,00

0,00

600.000,00

600.000,00

Spese di manutenzione locali, acquisto di mobili e cancelleria

0,00

257.544,00

362.248,00

3.058.038,97

0,00

0,00

200.000,00

0,00

Spese per servizi di carattere informatico e servizi telefonici

1.267.443,00

1.469.082,72

1.861.548,00

1.861.548,00

0,00

0,00

200.000,00

200.000,00

Costi delle forniture di lavoratori interinali

0,00

0,00

9.137.000,00

14.598.090,34

1.948.317,00

1.576.944,04

5.222.527,00

5.151.120,00

Spese per rilievi fotodattiloscopici

1.420.160,00

275.000,00

5.955.640,00

7.100.800,00

0,00

0,00

 

 

Totale

3.147.261,00

2.461.284,72

21.365.421,69

30.667.463,00

1.948.317,00

1.576.944,04

6.222.537,00

5.951.120,00

Fonte: elaborazione corte dei conti su dati dei ministeri dellĠinterno e del lavoro e delle politiche sociali

 

 

A conclusione del discorso sulla regolarizzazione occorre, peraltro, osservare che lo status attribuito ai soggetti beneficiari della predetta procedura non  del tutto analogo rispetto a quello dei titolari di un permesso di soggiorno concesso secondo le modalitˆ ordinarie.

Infatti, nei confronti dei regolarizzati lĠulteriore permanenza in Italia  subordinata alla prova della continuazione del rapporto di lavoro (art. 33 c. 5 della legge 189/2002, modificato dallĠart.2 del d.l. 195[103]). Anche il semplice mutamento di datore di lavoro, evento fisiologico per colf e badanti, da una interpretazione restrittiva della lettera della legge sembrerebbe precludere il buon esito del rinnovo. Quanto sopra rischia di determinare una nuova categoria di irregolari e di vanificare, in prosieguo, gli stessi principi alla base della normativa sullĠemersione del lavoro sommerso.

Sul punto, peraltro,  di diverso avviso il ministero del lavoro, il quale ritiene che la norma in parola va interpretata in modo sistematico, Òin coerenza logica, cio, con la disciplina generale contenuta nel T.U. (art. 5, comma 5Ħ e 22, comma 11 del t.u.), ai sensi del quale il rinnovo del permesso di soggiorno non  precluso dalla perdita dellĠoccupazione alle dipendenze dellĠoriginario datore di lavoro. Da ci˜ consegue –prosegue lĠamministrazione – che lĠart. 33 comma 5 della legge 189/2002 impone la verifica della situazione occupazionale dello straniero al fine del rinnovo in conformitˆ al regime generale fissato dal T.U. e senza che sia preclusa al lavoratore regolarizzato licenziato o dimessosi la possibilitˆ di reimpiegarsi regolarmente alle dipendenze di diverso datore di lavoroÓ.

 

 



[1] Sezione centrale controllo gestione amministrazione Stato, delib. 1/04/G.

[2] LĠart. 56 del regolamento di attuazione, tuttora in vigore (DPR 394 del 1999), prevedeva, altres“, lĠistituzione di un organismo nazionale di coordinamento con compiti prevalentente consultivi chiamato a cooperare con la predetta consulta.

[3] Sia per il 2003 che per il 2004 si  fatto ricorso a tale forma semplificata di programmazione. Per il 2003 il provvedimento di determinazione transitoria dei flussi di ingresso  stato emanato in data 20 dicembre 2002 per complessive 60.000 unitˆ di ingressi per lavoro subordinato.Contestualmente  stata prorogata al 31 marzo 2003 lĠammissione nel territorio dello Stato di ulteriori quote di cittadini stranieri per motivi di lavoro autonomo, lavoro subordinato altamente qualificato, lavoro stagionale. EĠ stata inoltre prevista lĠammissione di 4000 lavoratori subordinati di origine italiana residenti in Argentina e  una riserva di 10.000 quote in favore dei cittadini di paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria. Sempre relativamente al 2003 un ulteriore DPCM del 6 giugno amplia ulteriormente le predette quote riservate.

Per il 2004 risultano emessi due decreti di programmazione transitoria entrambi in data 19/12/2003, il primo riguardante  una quota massima di 29.500 extracomunitari per motivi di lavoro non stagionale, e lĠaltro per ulteriori 50.000, raggiungendo in tal modo il numero di 79.500 ingressi giˆ previsto per lĠanno precedente.

Tale comportamento suscita perplessitˆ in relazione al fatto che, in pratica, viene confermata una disciplina giˆ di per se transitoria e derogatoria rispetto allĠordinario metodo di programmazione dei flussi di ingresso.

 

[4] Secondo quanto riferito dal dipartimento di pubblica sicurezza il modello organizzativo dello sportello unico, legato alla ipotesi di trasformazione delle prefetture in uffici territoriali di governo, al momento non pi attuale,  destinato ad essere abbandonato e sostituito, al fine di realizzare, comunque, una cooperazione tra tutte le amministrazioni interessate da un sistema per certi aspetti simile al cosiddetto Òsportello polifunzionaleÓ, giˆ positivamente sperimentato per lĠattivitˆ connessa alla regolarizzazione.

[5] Attualmente, da informazioni acquisite per le vie brevi dallĠamministrazione dellĠinterno, risulta che  stato emesso parere negativo da parte della citata conferenza e che comunque la bozza di regolamento, modificata per tenere conto delle osservazioni formulate,  allĠesame del Consiglio di Stato.

[6] Sul punto occorre osservare  che lĠoriginaria impostazione del provvedimento, successivamente non modificata per non ripetere defatiganti passaggi procedurali , non tiene conto della ulteriore evoluzione del contesto normativo e organizzativo.

La nuova organizzazione della direzione centrale non prevede, ad esempio, una struttura di adeguato livello per il coordinamento delle attivitˆ di contrasto in mare e, pur essendo la direzione centro di spesa relativamente a capitoli di nuova istituzione, non  al momento  previsto alcun ufficio amministrativo o di ragioneria.

[7] Con provvedimento del 1/12/2003, registrato alla corte dei conti in data 4 febbraio 2004,  stato approvato il contratto con la societˆ Skyset, per complessivi Û 7.548.000,00.

[8] LĠart. 34, commi 5 e 6 della legge 289/03 autorizza altres“ le amministrazioni dello Stato ad assumere, in deroga al divieto di cui al comma 4, un contingente di personale corrispondente complessivamente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro, considerando prioritaria lĠimmissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica. A fronte della richiesta del ministero dellĠinterno di assumere nel 2003 1682 unitˆ di polizia che potranno essere utilizzate anche per il controllo delle frontiere, il D.P.R. 31 luglio 2003 ha previsto la possibilitˆ di assumere 1465 unitˆ. In conformitˆ a quanto disposto dal D.L. 10.9.03 n. 253, art. 1 comma 2, 626 unitˆ risultano giˆ operative mentre altre 733 stanno frequentando i corsi di formazione. A tuttĠoggi, peraltro, lĠamministrazione non  in grado di quantificare le unitˆ destinate al controllo delle frontiere.

[9] La legge finanziaria per lĠanno 2003 ha stanziato per le acquisizioni in argomento, rispettivamente, Û/mil. 6.3 e Û/mil 9.2: Per gli anni successivi lo stanziamento  cos“ ripartito:

             Anno 2004     Anno 2005

personale amm. civ.               19.3           25.3

personale P.S.                        32.7           34.2

[10] Il  corso di formazione, della durata di 12 mesi, ha avuto inizio il 9 dicembre 2003.

[11] LĠart. 6 della predetta ordinanza prevede inoltre lĠautorizzazione ad effettuare un massimo di 70 ore mensili di straordinario relativamente a 100 unitˆ di personale in servizio presso il dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione.

[12] LĠart. 3 della predetta ordinanza contiene lĠulteriore autorizzazione ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, oltre il limite previsto dalla normativa vigente.

[13] Con la predetta ordinanza viene anche autorizzata la provvisoria ripartizione del fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo in deroga alla procedura ordinaria prevista dallĠart. 34 comma 3 della legge 189/2002.

[14] LĠart. 1 dellĠordinanza in questione si caratterizza per lĠampiezza della deroga concessa.In particolare viene prevista, per la prima volta, la non applicazione della normativa di recepimento delle direttive comunitarie in materia di forniture e servizi (DPR 157 /1995 e DPR 358 /1992). Viene ulteriormente prevista la non applicazione del decreto legislativo 39 del 1993 concernente i pareri dellĠAutoritˆ per lĠinformatica-oggi CNIPA - relativamente allĠacquisto di beni e servizi attinenti la specifica materia. LĠart. 6 della predetta ordinanza contempla, altres“, la possibilitˆ di derogare ai vigenti contratti collettivi del personale per tutta la durata dello stato di emergenza.

[15] Per quanto riguarda i settori di attivitˆ che possono essere da esso finanziati e le regole procedimentali che sottostanno alla loro utilizzazione, si veda quanto riferito alle pagine 33 e seguenti della relazione approvata con del. n. 22/2003/G

[16] V. pag. 12 della relazione approvata con deliberazione n. 22/2003/G.

[17] Per approfondimenti sul punto v. relazione approvata con del. n. 22/G/2002 pag. 57.

[18] Non hanno dato la loro adesione le Marche, lĠAbruzzo, la Molise, la Basilicata, la Sicilia e le province autonome di Trento e Bolzano. Ad esse, pertanto,  stato versata la quota stabilita dal pi volte citato D.M. Lavoro del 12/12/2001.

[19] Negli accordi-pilota firmati con le regioni Toscana e Veneto la responsabilitˆ del progetto  attribuita al competente Dipartimento della regione; mentre, al posto dello Òstrumento consultivo e di monitoraggioÓ, si prevede Òuno strumento attuativoÓ: il Òcoordinamento regionale per le politiche di immigrazioneÓ. QuestĠorgano, da costituire sulla base degli atti di concertazione previsti dalla normativa regionale, ha compiti identici a quelli attribuiti al Tavolo di coordinamento. Nulla  detto circa la partecipazione al medesimo del dipartimento delle politiche sociali e previdenziali.

[20]Secondo il dettato dellĠarticolo 59, infatti, le regioni e le province autonome, entro un anno dalla data di erogazione del finanziamento devono presentare al ministero per la solidarietˆ sociale (ora al Ministero del lavoro e delle politiche sociali) una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti, e residui passivi.

Qualora le regioni e le province non adempiano nei termini allĠobbligo di comunicazione dei programmi ovvero, entro dodici mesi, dallĠerogazione del finanziamento non provvedano allĠimpegno contabile delle quote assegnate, il ministro per la solidarietˆ sociale, sentita la conferenza unificata, dispone la  revoca del finanziamento e la ridestinazione dei fondi.

[21] LĠart. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone, infatti, che Òla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e lĠattribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalitˆ cui le amministrazioni stesse devono attenersiÓ.

[22] V. pagina 45 della relazione approvata con del n. 22/2003/G.

[23] Come giˆ rappresentato nella precedente relazione, il comitato per i minori stranieri, costituito con d.p.c.m. 15 febbraio 2000, ha il compito di vigilare sulle modalitˆ di soggiorno dei minori non  accompagnati accolti temporaneamente nel territorio dello Stato nellĠambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nonchŽ di tutelare i minori stranieri che, non avendo presentato domanda di asilo, si trovino per qualsiasi causa in Italia e siano Òprivi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nellĠordinamento italianoÓ . (v. d.p.c.m. 9 dicembre 1999, n. 535)

In particolare per questi ultimi, allĠorgano collegiale spetta provvedere al loro censimento e svolgere compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere lĠindividuazione dei familiari, avvalendosi della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali con i quali il dipartimento per gli affari sociali – su proposta del comitato medesimo – pu˜ stipulare apposite convenzioni.

[24] Come sottolineato dalla direzione generale per lĠimmigrazione nella nota prodotta in occasione della Sezione del controllo, il servizio in parola  stato affidato, per la prima volta, in esito ad una procedura di gara ad evidenza pubblica, ai sensi del decreto legislativo n. 157/1995.

[25] Secondo quanto risulta dal Sistema informativo RGS-corte dei conti negli esercizi finanziari 2002 e 2003 sono state effettuati pagamenti in favore dellĠIstituto per un totale di Û. 393.715,73 (di cui Û. 262.477,22 in conto 2002 ed Û. 131.238,51 in conto 2003).

 

[26] Per approfondimenti v. pag. 69 della relazione approvata con del n. 22/G/2002

[27] LĠOrganismo nazionale di coordinamento per le politiche di integrazione sociale degli stranieri   stato istituito presso il CNEL dal 3Ħ comma dellĠart. 42 del testo unico con il compito di individuare le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono lĠeffettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero. Negli anni  1999 e 2000 il decreto di ripartizione del Fondo ha assegnato al CNEL £. 500.000.000, da destinare alle esigenze dellĠOrganismo. 

[28] Trattasi della terza annualitˆ del progetto ÒMediatori culturali in reteÓ, le cui precedenti tranche erano state finanziate a valere sul Fondo negli anni 1999 e 2001 (v. relazione approvata con del n. 22/2003/G, pagg. 48 e 55)

[29] I temi degli incarichi di studio assegnati  a privati  sono: Òdisamina degli approcci teorici e metodologici utilizzati nella mediazione interculturale in Italia ed Europa. Ricognizione della legislazione di livello nazionale, regionale e degli enti localiÓ, ÒMappatura delle esperienze e delle metodologie relative alla mediazione culturale in ItaliaÓ,ÓAspetti connessi al settore dellĠimmigrazioneÓ.

[30] Le ricerche sono state affidate alla Fondazione Labos, alla Fondazione Cariplo ISMU e allĠIstituto per le ricerche sociali ed hanno avuto, rispettivamente ad oggetto: Òle seconde generazioni di stranieri in ItaliaÓ, Òil monitoraggio sulla legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitariÓ e ÒlĠelaborazione del documento preparatorio della conferenza Europea su immigrazione e mercato di lavoroÓ.

[31] Fra le forniture e i servizi che hanno trovato copertura nel Fondo, si segnalano: la traduzione del decreto legislativo n. 287 del 1998 in inglese e in francese, la pubblicazione di bandi di gara, un accordo di programma stipulato con lĠuniversitˆ di Siena avente ad oggetto la valutazione e la certificazione di conoscenza della lingua italiana[31], etcÉ

 

[32] V. note n. 94/SDG/IMM/04 del 29 gennaio 2004 e. n.9237/DGImm/04 del 19 marzo 2004

[33] Si ricorda (v. relazione approvata con deliberazione n. 22/G/2003, pagg. 64 e segg.) che in data 16 e 26 marzo 2001 la direzione generale aveva affidato al Servizio Sociale italiano (SSI) ed al Consorzio italiano di solidarietˆ  (CSI) le attivitˆ di assistenza connesse al rimpatrio di minori non accompagnati. La scadenza dei relativi rapporti, prevista al 31 dicembre 2002,  stata prorogata, senza oneri aggiuntivi, rispettivamente al 30 giugno 2003 e 30 aprile 2003. In merito allĠattivitˆ svolta dai due enti,  stato reso noto che negli anni 2002/2003 sono state effettuate 3061 indagini familiari (2.502 dal Servizio sociale internazionale e 459 dal Consorzio italiano di solidarietˆ), mentre il numero dei  rimpatri assistiti  eseguiti  di 377 (341 per il Servizio sociale e 36 per il CSI).    

[34] Come si evince dalle premesse del decreto di approvazione del contratto, il servizio in esame  stato affidato a seguito di bando di gara a procedura aperta, pubblicato sul supplemento G.U.C.E. n. 208 del 29/10/2003 e sulla G.U.R.I. del 5/11/2003. 

[35] Il regolamento  stato approvato in via preliminare il 23 giugno 2003. Il 28 ottobre 2003 lĠAssociazione nazionale dei comuni dĠItalia ANCI ha comunicato al Governo di non essere disponibile a partecipare agli incontri finalizzati allĠemissione del proprio parere in sede di conferenza unificata in ragione dei contrasti insorti con riguardo alla legge finanziaria 2004. La conferenza unificata (dl. lgs. 281/97) ha, poi, recentemente emesso il proprio parere contrario, cos“ come il Consiglio di Stato.

[36] La convenzione che affida allĠANCI il servizio centrale per il periodo 24 luglio – 31 dicembre 2003 a fronte di un corrispettivo di Û 831.500,00  stata stipulata il 24 luglio 2003, ma inviata alla corte dei conti per il controllo preventivo di legittimitˆ solo  lĠ8 ottobre successivo (a meno di tre mesi, quindi, dal termine di scadenza).

 

[37] In esito a tale previsione sono state condotte in sede locale nove audizioni nel 2002 e sette nel 2003.

[38] Sul punto si veda la deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione n. 22/03 alla pag 85.

[39] Anche il numero di richieste giacenti in attesa di esame, riferito dallĠamministrazione al 31.12.2002 e al 30.6.2003 e pari, rispettivamente, a Òcirca cinquemilaÓ e Òoltre cinquemilaÓ, conferma una evidente approssimatezza nella conoscenza dell'esistente e scarsa efficienza nel recupero dellĠarretrato.

[40] Gli elementi sono stati forniti dal ministero dellĠinterno – dipartimento per le libertˆ civili e lĠimmigrazione con nota prot. n. 3/2627/E/I-4-54/23(3) del 27 novembre 2003.

Essi danno atto della grave avaria avvenuta nel maggio 2003 al Sistema informativo che supporta la formazione e lĠutilizzo della banca dati della commissione.

LĠamministrazione imputa espressamente il malfunzionamento occorso: a) allĠassenza di un adeguato sistema di condizionamento, b) alla mancata installazione di un pavimento flottante, c) allĠinadeguato dimensionamento hard-soft delle apparecchiature, obsolete e fortemente carenti sul piano strutturale. LĠamministrazione riferisce anche del lungo lasso di tempo intercorso tra la data in cui  stato effettuato lĠultimo back up di salvataggio e quella in cui si  verificata lĠavaria (7 mesi).

[41] Si vedano in proposito, le pag-ine 88 e segg. della deliberazione Sezione centrale controllo gestione stato n. 22/03.

[42] Si vedano in proposito le pagg. 88 e seguenti della delib. n. 22/03.

[43] Per lĠanno 2001 il PNA  stato finanziato su una disponibilitˆ complessiva di L.29.000.000.000 (.9.000.000.000 provenienza FER e 20.000.000.000 provenienza gettito 8 %o) Per lĠanno 2002 la disponibilitˆ ulteriore  stata di L.8.000.000.000 (gettito 8%o)Ħ

[44] Il rapporto del CESPI  stato reso nel giugno 2003 e rientra nellĠambito di attivitˆ della Segreteria centrale affidata in convenzione allĠA.N.C.I.

[45] La somma  tratta a valere sullo stanziamento per l'esercizio 2003 del cap. 2361 dello stato di previsione del ministero dell'interno pari a Û 11.160.000,00, di cui 5.160.000,00 stanziati dalla legge 189 e 6.000.000,00 dalla legge finanziaria per il 2003.

[46] Si veda, in proposito, quanto riferito alle pagg. 93 e seguenti della deliberazione n. 22/03.

[47] Sul capitolo 2765  stato stanziato nel 2003 un importo pari a 19 milioni di euro con conseguente riduzione dei corrispondenti capitoli gestiti dalla direzione centrale per i servizi tecnico-logistici.

Tali somme, peraltro, sono state messe a disposizione nel mese di settembre. Il ministero, per poter assumere gli impegni prima della chiusura dellĠesercizio, ha dovuto far ricorso alle ordinanze di protezione civile citate nel capitolo terzo.

 

[48] La predetta disposizione  attualmente allĠesame della corte Costituzionale per asserita violazione dellĠart. 13 della Costituzione, che riserva alla autoritˆ giudiziaria lĠemanazione di misure che comunque incidono sulla libertˆ personale, nonchŽ per contrasto con gli articoli 24, concernente il diritto di difesa e 111, relativo al diritto ad un Ògiusto processoÓ.

 

[49] Con decreto ministeriale del 6.11.2002  stata disposta la necessaria variazione di bilancio ed  stata resa disponibile la somma di 12,39 milioni di euro sul neo istituito capitolo 7352. Considerato che tale variazione  intervenuta in prossimitˆ della chiusura dellĠesercizio finanziario, il rendiconto evidenzia lĠassunzione di impegni per 4.970.000 euro con formazione di un analogo importo di residui propri, mentre le restanti disponibilitˆ, trattandosi di un capitolo concernente spese in conto capitale, costituiscono residui di stanziamento. A riguardo occorre, peraltro, sottolineare che  il capitolo 7352 ha un oggetto pi ampio, rispetto alla specifica destinazione delle disponibilitˆ secondo lĠart. 13 della legge 189 del 2002. Infatti, rientrano nellĠoggetto del capitolo sia la costruzione dei centri di permanenza temporanea, sia quella dei nuovi centri di identificazione. Il capitolo inoltre, ricomprende non solo lĠacquisizione e la costruzione di nuovi centri ma, anche, le spese necessarie per lĠadattamento di quelli esistenti, nonchŽ spese per compiti di studio e tipizzazione.

[50] Si richiamano sul punto le considerazioni giˆ evidenziate nella nota precedente. Lo stanziamento del capitolo 7352 relativamente allĠesercizio 2003 risulta dalla sommatoria dei 25,31 milioni stanziati  dallĠart. 32 della legge 189 del 2002 e dalle risorse pari a 24,79 milioni di euro previste dallĠart. 13 per la realizzazione di nuovi centri di permanenza.

 

[51]Il decreto ministeriale 55/2003 del 15 dicembre 2003, nel prevedere una variazione compensativa in diminuzione sul predetto capitolo, nelle motivazioni afferma testualmente che non essendo stata ancora avviata, in mancanza dellĠapposito regolamento, la procedura di trattenimento presso i centri di identificazione le risorse stanziate possono essere considerate esuberanti e destinate ad altre finalitˆ.

[52] In relazione a quanto evidenziato nelle premesse della relazione il predetto valore non tiene conto della incidenza delle spese connesse con lĠimpiego del personale del ministero dellĠinterno e, in particolare, di quello relativo al personale di P.S. addetto a compiti di sorveglianza.

[53] Sono stati presi in considerazione 6 paesi, che rappresentano nel loro complesso le nazioni di origine del 58 % degli immigrati trattenuti nel 2002 e il 63% nel 2003.

[54] Sulla normativa di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, tuttora vigente, vedasi quanto riferito alle pagine 122 e seguenti della deliberazione della Sez. centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato n. 22/03.

[55] La legge prevede lĠistituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 6 settembre 2003, di un fondo per le misure antitratta destinato al finanziamento dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime, nonchŽ delle altre finalitˆ di protezione sociale previste dallĠarticolo  18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Al fondo sono assegnate le somme stanziate dal ripetuto articolo 18 nonchŽ i proventi della confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per diversi delitti previsti dal codice penale nella materia. La legge introduce, inoltre, uno speciale programma di assistenza per garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria per le vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, che sembrerebbe rivolgersi anche alle vittime straniere, le quali restano comunque destinatarie delle disposizioni dellĠart. 18 del d.legs. 286/98. La definizione del programma  rimessa a regolamento da adottare ai sensi dellĠart. 17, co.1, della legge 23 agosto 1988, n.400, in via di predisposizione al mese di dicembre 2003.

[56] Dato fornito dallĠamministrazione.

[57] Si veda, in proposito, la pag. 124 della delib.2/03.

[58] Sul punto si rammenta che la normativa vigente non prevede lĠeffettuazione di visite di controllo presso i soggetti che gestiscono i progetti di protezione sociale finanziati ex art. 18 t.u.immigrazione. Solo lĠart. 25, comma 3, lettera d) del d.p.r. 394/99 – che, tra i vari compiti attribuiti alla commissione interministeriale, individua anche quello di verificare lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia, senza peraltro specificare le modalitˆ con le quali effettuare detta verifica - si limita a prevedere che, ai fini dellĠesercizio di tale compito di verifica, Ògli enti locali interessati devono far pervenire alla commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui allĠarticolo 26, comma 4, lett. CÓ.

[59] Sul punto si veda la pag. 125 della delib. 22/03.

[60] Il dato , peraltro, comprensivo delle 7 visite effettuate alla data del 5.12.2003 riguardo a progetti di cui allĠavviso n. 4.

[61] Si tratta dei progetti promossi dai Comuni di Siracusa, Agrigento, Messina, Ragusa, Torino.

[62] La nuova azione ha avuto avvio a seguito della stipulazione di un ulteriore protocollo dĠintesa tra il ministero dellĠinterno e il dipartimento per le pari opportunitˆ, intervenuta il 24 febbraio 2003. Essa prevede il rimpatrio assistito di ottanta persone vittime di tratta.

[63] Si veda in proposito quanto riferito alle pagg.  126 e seguenti della delib. n. 22/03

[64] Il costo si riferisce alla postazione nazionale e alle postazioni locali ed  comprensivo di canone e traffico telefonico.

Si precisa comunque, che la postazione centrale e quelle locali ubicate nel Sud Italia sono finanziate con fondi strutturali dellĠU.E. e le restanti postazioni locali con gli stanziamenti di cui allĠart. 18 del T.U. immigrazione.

[65] Si vedano, in proposito, le pagg. 127 e 128 della deliberazione 22/03.

[66] V. retro pagg. 11 e seguenti.

[67] [67] In particolare, alla direzione generale per lĠimmigrazione  attribuito lĠobiettivo strategico Òattivitˆ finalizzate alla programmazione ed alla definizione della nuova regolamentazione dei flussi migratoriÓ, nel cui ambito sono compresi gli Òobiettivi operativiÓ: Òelaborazione del regolamento di attuazione del testo unico sullĠimmigrazione in materia di lavoroÓ ed Òelaborazione del decreto flussi di ingresso per motivi di lavoro subordinatoÓ. NellĠambito del medesimo Obiettivo strategico  inserita anche Òla gestione e monitoraggio della legalizzazioneÓ, al cui esame, peraltro, apposito capitolo sarˆ pi avanti dedicato.

 

[68] v. 131 e segg.

[69] Vedi pag. 138.

[70] LĠObiettivo 1 riguarda lĠadeguamento delle regioni definite Òin ritardo di sviluppoÓ presentando un PIL pro-capite inferiore al 75% della media comunitaria, lĠobiettivo 3 sostiene lĠadeguamento e lĠammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione per le regioni escluse dallĠObiettivo 1.

[71] Per maggiori approfondimenti sul ÒProgetto Quadro di orientamento, formazione professionale e consulenza a favore di migranti e profughi dellĠarea balcanicaÓ e sul sistema A.I.L.E. v. relazione approvata con deliberazione n. 22/2003/G pagg. 134 e segg.

[72] LĠart. 5 della legge n. 183/1987 ha istituito nellĠambito del ministero del tesoro – ragioneria dello Stato un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio. Ai sensi del successivo art. 6 il fondo eroga, su richiesta delle competenti amministrazioni e nei limiti delle quote indicate dal CIPE, alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati Òla quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per lĠattuazione dei programmi di politica comunitaria e pu˜ altres“ concedere ai soggetti titolari dei progetti compresi nei programmi medesimi, che ne facciano richiesta nei modi stabiliti dal regolamento, anticipazioni  a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunitˆ europeeÓ.

[73] In particolare, per lĠObiettivo 1 i costi gravano per il 70% sul F.S.E. e per il 30% sono a carico nazionale, mentre per lĠObiettivo 3 il rapporto , rispettivamente, del 45% e del 55%.

[74] V. come giˆ riferito nella precedente relazione, le risorse stanziate sul cap. 6019 per lĠesercizio 1999 sono state impegnate contabilmente con decreto del capo dipartimento del 23 dicembre 1999, mantenendo la disponibilitˆ delle risorse negli anni 2000 e 2001.

[75] Su 9960 persone convocate si sono presentati alla selezione 2179 candidati. Di questi hanno superato le prove (costituite da due interviste dirette a verificare una il livello di conoscenza della lingua italiana, lĠaltra le capacitˆ professionali) le 1060 unitˆ di cui sopra.

[76] LĠart. 30 della legge n. 448/2001 prevede che il ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di Italia Lavoro s.p.a., istituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, per la promozione e la gestione di azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dellĠassistenza tecnica ai servizi per lĠimpiego.

[77] NellĠart. 1 del decreto, infatti, si legge che la societˆ Òsi impegna a realizzare le attivitˆ di seguito elencate:

á assistenza alle relazioni industriali, costruzione e coordinamento del partenariato italiano  e dei paesi dĠorigine;

á analisi degli indirizzi, delle nuove regole nazionali e di tutti gli interventi promossi, a livello nazionale ed internazionale, oltre che dei contesti locali dei paesi dĠorigine e progettazione di modelli di azione e standard minimi per la gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro;

á sviluppo, promozione ed implementazione della banca dati del sistema informativo per la gestione dellĠincontro tra domanda ed offerta di lavoro dei lavoratori interessati ad un progetto migratorio verso lĠItalia;

á promozione  e diffusione dei modelli e standard minimi nei paesi dĠorigine;

á promozione e comunicazione del programmaÓ.

[78] Secondo quanto dettato  al punto 5 del documento in esame, per la realizzazione del programma  prevista lĠistituzione di:

á   un organo centrale di indirizzo e pianificazione, composto dal direttore generale per lĠimmigrazione e dal responsabile di Italia Lavoro del Programma;

á   una struttura di coordinamento delle attivitˆ, composta da un coordinatore organizzativo ed uno scientifico, il cui compito  di sovrintendere alla gestione del Programma;

á   una struttura centrale, composta da professionisti di alto livello, per la realizzazione delle attivitˆ definite nella primo obiettivo specifico;

á   unitˆ tecniche di servizi, composte da professionisti in grado di realizzare le attivitˆ contenute nella seconda componente del programma, i quali, se necessario, dovranno costituire strutture fisiche in loco per lĠimplementazione delle attivitˆ nelle aree che verranno scelte.

 

[79] V. par. 6.1.3.

[80] Vedi nota n. 1784/SDG IMM/03 del 22 dicembre 2003.

[81] V. retro par. 6.1.1.

[82] La lett. b) dellĠart. 7 del D.L.vo n. 157/1995 prevede che gli appalti pubblici di servizi possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di bando di gara Òqualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, lĠesecuzione dei servizi possa essere affidata unicamente ad un particolare prestatore di serviziÓ.

[83] Notizie pi precise sulla convenzione con la RAI, si rinvengono nella relazione approvata con deliberazione n. 22/2003/G, pagg. 53 e segg.

[84] v. nota della Direzione generale dellĠimmigrazione alla societˆ n. 3970/03 del 3 marzo 2003.

[85] Ai sensi dellĠart. 21 del t.u., approvato con decreto legislativo n. 286 del 1998, e del relativo regolamento di esecuzione, la procedura prevista per lĠingresso dello straniero per motivi di lavoro subordinato –procedura ancora vigente in attesa dellĠapprovazione del regolamento di esecuzione della legge n. 189/2002 -si articola nelle seguenti fasi:

á  il datore di lavoro , che intende instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allĠestero deve presentare richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro alla direzione provinciale del lavoro, alla quale devono essere allegati i documenti di cui al 3Ħc. dellĠart. 30 del regolamento

á la D.P.L. rilascia lĠautorizzazione nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati nei DPCM con cui sono state definite le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato,

á ricevuta lĠautorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve presentarla, unitamente alla copia  della domanda e della prescritta documentazione, alla questura competente per lĠapposizione del nulla osta provvisorio ai fini dellĠingresso,

á lĠautorizzazione , corredata dal nullaosta,  fatta pervenire dal datore di lavoro allo straniero ed  da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso,

á entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, lo straniero deve richiedere al questore della provincia in cui si trova, il permesso di soggiorno, che  rilasciato per le attivitˆ previste dal visto.

[86] Nel far presente che i corrispettivi menzionati costituiscono gli unici impegni assunti sul capitolo 1290 per lĠanno 2002, si precisa che, a seguito dellĠannullamento del mandato relativo al pagamento della 2^ rata della prima convenzione, lĠamministrazione ha proceduto al relativo disimpegno, provvedendo ad assumere un nuovo impegno nellĠesercizio 2003. 

[87] V.  nota n. 1784/SDG IMM/03  del 22 dicembre 2003.

[88] Pi precisamente il 6Ħ comma dellĠart. 33 (modificato dallĠart. 2, c. 9 ter del decreto legge) prevede che la presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare determina la non punibilitˆ per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale, nonchŽ per gli altri reati  e violazioni amministrative comunque afferenti allĠoccupazione di lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione.

[89] Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, come visto, costituisce una delle novitˆ introdotte dalla legge n. 189 del 2002 al fine di garantire un reale inserimento nel mondo del lavoro. Secondo quanto previsto dallĠart. 6 della legge n. 189/2002, che ne ha dettato la disciplina, inserendo dopo lĠart. 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998 lĠart. 5 bis, la stipula del contratto di soggiorno avviene presso la sportello unico per lĠimmigrazione e costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno a condizione che contenga la garanzia del datore di lavoro della disponibilitˆ di un alloggio per il lavoratore e lĠimpegno al pagamento da parte del medesimo delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza.

[90] LĠart. 33, comma 3, lett. a) della legge n. 189/2002 si era, infatti, limitato a prevedere che il contributo forfettario debba essere Òpari allĠimporto trimestrale corrispondente al rapporto di lavoro dichiaratoÓ, mentre il successivo 6Ħ comma rinvia ad un decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali la determinazione dei parametri retributivi e delle modalitˆ di calcolo e di corresponsione delle somme in parola.

[91] Fonte ministero del lavoro.

[92] Sono state allĠuopo individuate cinque fasce di prefetture e concordata la seguente tempistica:

á per le prefetture che hanno ricevuto fino a 949 istanze la trasmissione doveva terminare entro il 18 febbraio 2003,

á per le prefetture che hanno ricevuto fino a 1971 istanze la trasmissione doveva terminare entro il 31 marzo 2003,

á per le prefetture che hanno ricevuto fino a 3527 istanze la trasmissione doveva terminare entro il 15 maggio 2003,

á per le prefetture che hanno ricevuto fino a 9433 istanze la trasmissione doveva terminare entro il 15 giugno 2003,

á per le prefetture che hanno ricevuto fino a 107.217 istanze la trasmissione doveva terminare entro il 30 giugno 2003, tranne che per le cinque prefetture con maggior carico di domande,

á per le prefetture di Napoli, Torino e Brescia il termine di trasmissione delle istanze  il 15 luglio 2003,

á per le prefetture di Roma e Milano il termine  il 31 luglio 2003.

 

[93] La direzione generale per lĠimpiego era, infatti, titolare nellĠanno 2002 della competenza a gestire le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro, competenza che, nellĠanno successivo  stata dal ministro attribuita nella direttiva annuale alla direzione generale per lĠimmigrazione.

[94] Secondo quanto disposto dal capitolato, lĠaggiudicazione della gara  stata disposta in favore dellĠorganismo che ha presentato lĠofferta economicamente pi vantaggiosa, ai sensi dellĠart. 23, 1Ħ comma, lett. b) del decreto legislativo n. 157 del 1995.

[95] La legge n. 196 del 24 giugno 1997 detta Ònorme in materia di promozione dell'occupazioneÓ. Ai sensi dellĠart. 2, 1Ħc. della legge medesima , Òl'attivitˆ  di  fornitura  di  lavoro  temporaneo  pu˜  essere esercitata  soltanto  da  societˆ iscritte in apposito albo istituito presso  il  ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  socialeÓ.

[96] Le amministrazioni hanno affidato lĠappalto a trattativa privata a seguito di bando di gara informale. Le offerte pervenute sono state valutate da commissioni appositamente costituite che hanno provveduto ad aggiudicare la fornitura secondo il criterio dellĠofferta economicamente pi vantaggiosa, ai sensi dellĠart. 23, comma 1Ħ, lett. b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni.

[97] LĠadeguamento  stato determinato in ottemperanza a quanto disposto dallĠart. 4, comma 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, ai sensi del quale al prestatore di lavoro temporaneo  corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dellĠimpresa utilizzatrice. Pertanto, per effetto della rideterminazione del trattamento economico spettante ai prestatori di lavoro temporaneo.

[98] Si rileva, comunque, che sommando gli importi assegnati con decreti di variazione di bilancio al ministero dellĠinterno e a quello del lavoro e delle politiche sociali si ottiene un totale di Û. 18.567.591,00.

[99] Vedi nota del ministero dellĠinterno- Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari n. 45-18/A32 del 9 dicembre 2003.

[100] Secondo quanto disposto dallĠultima parte della lett. b) del 7Ħ comma dellĠart. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 Òle risorse, eventualmente accertate dal ministero dellĠeconomia e delle finanze, di concerto con il ministro per lĠinnovazione e le tecnologie, quali economie di spesa sono destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informaticoÓ. Il 4Ħ comma dellĠart. 27 della legge  n. 3 del 2003 ha previsto che tali risorse confluiscano nel ÒFondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informaticoÓ.

[101] LĠimporto indicato  dato dallĠimpegno approvato con il decreto di proroga della convenzione con Obiettivo Lavoro s.p.a., dal quale sono stati sottratti Û. 199,60, costituenti la differenza fra quanto assegnato dal citato decreto del ministro dellĠeconomia e delle finanze del 13 giugno 2003 e lĠimpegno assunto con il decreto di approvazione della convenzione con la medesima societˆ.

[102]LĠimporto indicato in tabelle deriva dalla somma dei costi delle forniture di personal computer e stampanti, dalla quale  stato sottratto lĠimporto assegnato sul capitolo ai sensi dellĠart. 3, comma 2 del d.l. n. 195/2002.

[103] Secondo lĠart. 33, 5Ħ comma della legge n. 189  (come modificato dallĠart. 2 del d.l. 195) il rinnovo del permesso di soggiorno nei confronti degli immigrati regolarizzati  subordinato alla prova della continuazione del rapporto di lavoro.