Delibera n. 10/2004/G |
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Deliberazione n.
10/2004/G REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti Sezione centrale di controllo sulla
gestione delle amministrazioni dello Stato I e II Collegio nellĠadunanza
del 24 marzo 2004 * * * Vista
la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, lĠart. 3, comma 4, ai
sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle gestioni delle
amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimit e la regolarit, il
funzionamento degli organi interni, nonch la corrispondenza dei risultati
dellĠattivit amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando
comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dellĠazione
amministrativa; vista
la deliberazione 14/2000 delle Sezioni riunite della Corte dei conti,
adottata nellĠadunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per
lĠorganizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti; visto il decreto del Presidente della
Corte dei conti n.64/D/CP/2000, in data 21 dicembre 2000; vista la deliberazione della Sezione in
adunanza plenaria n. 1/2003, con la quale sono stati approvati i programmi di
controllo sulla gestione per lĠesercizio 2003; vista
la relazione dei Consiglieri istruttori, dott. ssa Valeria Chiaretti, dott.
Mario Nispi Landi e dott.ssa Sonia Martelli concernente gli esiti
dellĠindagine condotta sulla ÒGestione delle risorse previste in connessione
al fenomeno dellĠimmigrazione. Regolamentazione e sostegno allĠimmigrazione.
Controllo dellĠimmigrazione clandestinaÓ; vista
la nota di deferimento dei Consiglieri istruttori n. 300/1 in data 26
febbraio 2004 con la quale i suddetti Consiglieri hanno trasmesso la
relazione; viste
le ordinanze in data 3 marzo e 4 maggio 2004 del Presidente della Sezione
centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, con
la quale il I e II Collegio della Sezione centrale di controllo sulla
gestione per lĠesercizio del controllo successivo sulla gestione di cui
allĠart. 3 comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono stati convocati
in data 24 marzo e 12 maggio 2004 per addivenire alla pronuncia sui risultati
del controllo successivo sulla predetta gestione; vista
la nota n.156/04/4 del 4 marzo 2004, con la quale il Servizio di segreteria
per le adunanze ha trasmesso la relazione al Ministero dellĠinterno –
Gabinetto – Dipartimento della Pubblica sicurezza – Dipartimento
per le libert civili e lĠimmigrazione, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le pari opportunit, al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali – Gabinetto – Dipartimento per
le politiche del lavoro e dellĠoccupazione e tutela dei lavoratori –
Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali, al Ministero
dellĠistruzione, dellĠuniversit e della ricerca scientifica –
Gabinetto, al Ministero dellĠeconomia e delle finanze – Gabinetto
– Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; uditi, nel corso dellĠadunanza del 24
marzo 2004 i Consiglieri dott.ssa Valeria Chiarotti, dott. Mario Nispi Landi
e dott.ssa Sonia Martelli e nella Camera di Consiglio del 12
maggio 2004 i Consiglieri dott. Mario Nispi Landi e dott.ssa Sonia Martelli comparsi,
DELIBERA
di approvare con le modifiche apportate dal Collegio in camera di
consiglio la relazione concernente la ÒGestione delle risorse previste in
connessione al fenomeno dellĠimmigrazione. Regolamentazione e sostegno
allĠimmigrazione. Controllo dellĠimmigrazione clandestinaÓ: ORDINA ai sensi e per
gli effetti dellĠart. 3, comma 6, della legge 20/94: che la
relazione stessa sia comunicata, a cura della Segreteria della Sezione, alle
Presidenze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale, Dipartimento
della funzione pubblica, al Ministero dellĠinterno – Gabinetto, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Gabinetto, al Ministero
dellĠistruzione dellĠuniversit e della ricerca scientifica –
Gabinetto, al Ministero dellĠeconomia e delle finanze - Gabinetto e
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; Il Presidente (Dott. Tullio LAZZARO) I Relatori (Dott.ssa Valeria Chiarotti) (Dott. Mario Nispi Landi) (Dott.ssa Sonia Martelli) |
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Corte dei conti - Programma di controllo 2003 -
Gestione delle risorse previste in connessione al
fenomeno dellĠimmigrazione
Regolamentazione
e sostegno allĠimmigrazione. Controllo dellĠimmigrazione clandestina.
Relatori: Cons. Valeria Chiarotti – Cons. Mario Nispi Landi – Cons.
Sonia Martelli
INDICE
|
|||
1 |
OGGETTO E OBIETTIVI DELLĠINDAGINE |
Pag.. |
1 |
2 |
CONSIDERAZIONI GENERALI E DI SINTESI |
Ò |
3 |
3 |
IL NUOVO QUADRO NORMATIVO E ORGANIZZATIVO |
Ò |
11 |
4 |
IL QUADRO FINANZIARIO CONTABILE
|
Ò |
20 |
5 |
AGGIORNAMENTO
DEI DATI STATISTICI RELATIVI AL FENOMENO IMMIGRAZIONE |
Ò |
27 |
6 |
LE MISURE DI SOSTEGNO
|
Ò |
30 |
6.1 |
Fondo
nazionale per le politiche migratorie |
Ò |
30 |
6.1.1 |
Fondo 2001.
Aggiornamenti |
Ò |
31 |
6.1.2 |
Fondo 2002
|
Ò |
36 |
6.1.3 |
Fondo
2003 |
Ò |
43 |
6.2 |
Gli interventi a favore dei
richiedenti asilo e dei rifugiati
|
Ò |
47 |
6.2.1 |
Il quadro normativo
|
Ò |
47 |
6.2.2 |
Il
procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato |
Ò |
49 |
6.2.3 |
Le iniziative adottate in prosecuzione di quelle
avviate prima dellĠentrata in vigore della legge 189/02
|
Ò |
50 |
6.2.4 |
Le iniziative adottate in esecuzione della legge
189/02
|
Ò |
52 |
6.3 |
I servizi di accoglienza alle
frontiere
|
Ò |
54 |
6.4
|
Gli interventi per lĠistruzione scolastica |
Ò |
54 |
7 |
LE
MISURE DI CONTRASTO |
Ò |
57 |
7.1 |
Gli
accordi di cooperazione internazionale |
Ò |
57 |
7.2 |
I
centri di trattenimento e i centri di identificazione |
Ò |
59 |
7.2.1 |
Evoluzione normativa
|
Ò |
59 |
7.2.2 |
La
programmazione e la realizzazione di centri nel periodo 2002-2003 e la spesa
sostenuta |
Ò |
61 |
7.2.3 |
Le nuove modalit gestionali e i costi relativi
ai centri di permanenza temporanei
|
Ò |
62 |
7.3 |
Il
contrasto del traffico degli esseri umani |
Ò |
75 |
7.3.1 |
Il
quadro normativo e organizzativo |
Ò |
75 |
7.3.2 |
Le iniziative attivate
|
Ò |
75 |
8 |
ATTIVITAĠ
FINALIZZATE ALLA PROGRAMMAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI MIGRATORI |
Ò |
80 |
8.1 |
Quadro
organizzativo e iniziative adottate |
Ò |
80 |
8.2 |
Accordi
stipulati tra la Direzione generale per lĠimpiego e lĠO.I.M. il 15 ottobre
2001 |
Ò |
82 |
8.3 |
Il Progetto O.I.M. ÒFlussi migratori dallĠAlbania
in ItaliaÓ
|
Ò |
89 |
8.4 |
Decreto
del 23 dicembre 2002, con cui il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali ha affidato ad Italia lavoro s.p.a. la realizzazione di un programma
di azioni di supporto alla gestione qualificata del flusso migratorio per
motivi di lavoro verso lĠItalia |
Ò |
90 |
8.5 |
Convenzione
con la societ Dante Alighieri in data 23 dicembre 2002 |
Ò |
93 |
8.6 |
Il Sistema Informativo Lavoratori
Stagionali (S.I.LES.)
|
Ò |
94 |
9 |
LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMMIGRATI
|
Ò |
96 |
9.1 |
Quadro normativo
|
Ò |
96 |
9.2 |
Attuazione
delle procedure di emersione |
Ò |
98 |
9.3 |
Le
convenzioni con le imprese di fornitura di lavoro temporaneo |
Ò |
103 |
9.3.1 |
LĠordinanza
n. 3242 del 6 settembre 2002 |
Ò |
103 |
9.3.2 |
LĠordinanza
n. 3262 del 31 gennaio 2003 |
Ò |
104 |
9.4 |
Costi
della regolarizzazione |
Ò |
106 |
9.4.1 |
Ministero
dellĠinterno. |
Ò |
107 |
9.4.2 |
Ministero
del lavoro e delle politiche sociali |
Ò |
113 |
9.4.3 |
Riepilogo
dei costi della regolarizzazione |
Ò |
115 |
ELENCO ALLEGATI
1.
Legge
30 luglio 2002, n. 189 ÒModifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asiloÓ.
2.
D.L.
9 settembre 2002, n. 195 convertito con modificazioni nella legge 9 ottobre
2002 n. 222.
3.
Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2002 n. 3242.
4.
Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2002 n. 3244.
5.
Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2003 n. 3262.
6.
Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2003 n. 3287.
7.
Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 novembre 2003 n. 3326.
8.
Note
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – direzione generale
per lĠimmigrazione:
á
n.
DGI/5124/03 dellĠ11 luglio 2003
á
n.
1784/SDG IMM/03 del 22 dicembre 2003
á
n.
94 SDG IMM/04 del 29 gennaio 2004
9.
Note
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – direzione generale
per lĠimpiego, lĠorientamento e la formazione:
á
n.
1278 del 31 ottobre 2003
á
n.
1591/2003 del 19 dicembre 2003.
10.
Note
del Ministero dellĠinterno – ufficio affari legislativi e relazioni
parlamentari:
á
n.
45-18/A32 del 4 agosto 2003
á
n.
45-18/A32 dellĠ11 novembre 2003
á
n.
45-18/A32 del 9 dicembre 2003
á
n.
45-18/A32 del 29 gennaio 2004.
11.
Note
del Ministero dellĠinterno – dipartimento per le libert civili e lĠimmigrazione:
á
n.
3575 DCS. 3.1 del 7 novembre 2003
á
n.
3/2627/E/1-4-54/23 (3) del 27 novembre 2003
12.
Note
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le pari
opportunit:
á
n.
4044 del 21 luglio 2003
á
n.
7000.1/2003 del 5 dicembre 2003.
1. OGGETTO E OBIETTIVI
DELLĠINDAGINE
La Sezione del
controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato con deliberazione n.
22/03 depositata il 23 giugno 2003 ha approvato il referto avente ad oggetto la
gestione delle risorse previste in connessione al fenomeno dellĠimmigrazione.
La relazione, che
aveva riguardo ad un ambito temporale sostanzialmente coincidente con il
periodo di vigenza della legge n. 40/1998 (c.d. legge Turco-Napolitano) - e,
cio, gli anni dal 1999 al 2001 - ha evidenziato, in buona parte, il mancato
raggiungimento degli obiettivi che la riferita normativa si prefiggeva di
conseguire.
In particolare, sono emerse:
a)
difficolt
nel governo dei flussi migratori attraverso la programmazione degli ingressi;
b)
gravi
inefficienze nellĠattivazione dellĠanagrafe annuale informatizzata dei
lavoratori extracomunitari;
c)
limitata
efficacia dei meccanismi di contrasto allĠimmigrazione clandestina ed
irregolare;
d)
difficolt
nella programmazione e gestione dei centri di permanenza temporanea;
e)
scarsa
efficienza ed efficacia delle misure di integrazione e sostegno;
f)
mancanza
di una normativa organica in materia di asilo e sostanziale ruolo di supplenza
svolto dallĠamministrazione per il supporto ai richiedenti asilo politico e
rifugiati;
g)
efficace
attuazione delle iniziative di contrasto del traffico di esseri umani;
h)
limitata
significativit dellĠistituzione di servizi di accoglienza alla frontiera;
i)
mancanza
di utili informazioni circa lĠesito delle iniziative a sostegno della
integrazione scolastica degli immigrati
Per verificare le
misure adottate dallĠamministrazione in conseguenza delle osservazioni
formulate dalla corte e, al contempo, valutare lo stato di attuazione delle pi
importanti misure di sostegno e contrasto dellĠimmigrazione, con particolare
riguardo modifiche introdotte dalla legge 30 luglio 2002 n. 189 la Sezione del
controllo ha ritenuto opportuno programmare per lĠanno 2003 unĠulteriore
indagine.
LĠistruttoria
si svolta in contraddittorio con tutte le amministrazioni le cui funzioni sono
state incise da parte della ripetuta legge e che coincidono, in buona sostanza,
con quelle gi interessate dal precedente referto, seppure, a volte,
diversamente articolate in esito a riorganizzazioni ordinamentali nel frattempo
intervenute.
In
relazione alle difficolt evidenziate nella precedente relazione di ottenere
informazioni e dati univoci dalle diverse strutture del ministero dellĠinterno,
molte delle quali, come noto, sono titolari di competenze in materia,
lĠamministrazione ha preferito convogliare le richieste istruttorie presso un
unico referente (Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari) e
attraverso questo dare risposta.
Tale
scelta, peraltro, non si rivelata funzionale ad un agevole e celere
svolgimento dellĠindagine, comportando talvolta un non utile appesantimento dei
passaggi necessari per il conseguimento delle informazioni.
Sempre
con riferimento allĠamministrazione de qua, scarsamente significativo stato
il contributo offerto dagli organi di controllo interno.
NellĠambito
della risposta istruttoria in data 11 novembre 2003 stato inserito un
paragrafo concernente le osservazioni del Servizio di controllo interno, con il
quale si afferma, da un lato, che il Servizio di controllo strategico ha quale
principale obiettivo quello di supportare il ministro nella attivit necessaria
allĠelaborazione della direttiva annuale per lĠattivit amministrativa e alla
gestione e monitoraggio della sua effettiva attuazione e dallĠaltro, che tali
aspetti specifici esulano dalla richiesta, anche per il fatto che,
evidentemente, il Òcontrollo successivo sulla gestione spettante alla corte dei
conti, piuttosto che allĠattivit di indirizzo politico e alle connesse
attivit di valutazione e controllo strategico, si riferisce, per sua natura, agli
esiti della gestione dei centri di responsabilit amministrativaÓ.
In
disparte ogni valutazione nel merito della citata risposta, si rileva che con
riferimento allĠattivit di monitoraggio il Servizio di controllo strategico
adotta tuttora metodologie di verifica insufficienti a dare chiaro conto del
raggiungimento degli obiettivi oggetto di direttiva, peraltro ancora poco
analitici.
Resta
il fatto che lĠamministrazione non ha fornito alcuna notizia circa lĠattivit
svolta dagli organi dipartimentali deputati al controllo di gestione.
Nel ribadire,
inoltre, che anche per la presente indagine si ravvisata lĠopportunit di
escludere quelle attivit che, pur riguardando direttamente o indirettamente
aspetti connessi con lĠattuazione delle scelte legislative e politiche in
materia di immigrazione, siano tuttavia espressione di pi ampie funzioni
istituzionali e vengano svolte da strutture e personale non dedicati
esclusivamente ai predetti scopi, si ritenuto peraltro di avviare un primo
esame dellĠattivit connessa con la stipula di accordi internazionali con i
paesi di provenienza finalizzati a garantire un miglior governo dei flussi e a
facilitare il rimpatrio dei clandestini. UnĠanalisi pi approfondita di tali
accordi, anche, ove possibile, sotto il profilo dei costi conseguenti verr
svolta nellĠambito dellĠindagine gi programmata nella materia de quo per
lĠanno 2004[1].
2. CONSIDERAZIONI GENERALI E DI
SINTESI
Merita di essere preliminarmente
ribadita lĠimportanza e la complessit delle attivit connesse con la gestione
del fenomeno immigrazione, nel duplice aspetto di contrasto e repressione di
situazioni irregolari e di sostegno e integrazione nei confronti degli
extracomunitari legalmente residenti nel territorio.
Tale complessit testimoniata dal
numero delle amministrazioni coinvolte, dal personale impegnato e dalla entit
delle risorse stanziate nei capitoli di bilancio, risorse che, relativamente
agli esercizi in riferimento, ammontano complessivamente, per il 2002 a Û
65.469.100,00 per le attivit di contrasto e ad Û 63.404.004,00.per le misure di sostegno, e per il 2003
a Û 164.794.066,00 per le attivit di contrasto e Û 38.617.768,00 per le misure
di sostegno.
Vanno peraltro ribadite le considerazioni
gi svolte nella precedente relazione circa le difficolt di una individuazione
completa dei costi connessi al fenomeno immigrazione con particolare
riferimento alla quantificazione dellĠimpegno del personale di P.S. e alle
difficolt a scorporare lĠattivit svolta per la specifica materia da quella
complessiva di tutela e mantenimento dellĠordine pubblico.
Negli anni 2002-2003, come in
quelli gi esaminati in precedenza, lĠattivit amministrativa connessa con
lĠimmigrazione si svolta con un approccio condizionato dallĠurgenza e
dallĠemergenza, allĠinterno di un quadro normativo e organizzativo non ancora
stabilizzato.
La legge 189 del 2002, infatti,
necessita a tuttĠoggi di essere completata con la indispensabile normativa
secondaria di dettaglio e con ulteriori interventi sul piano organizzativo per
assicurare lĠindispensabile coordinamento tra le amministrazioni interessate e
garantire la concreta applicabilit dei nuovi istituti.
I termini per lĠemanazione dei
regolamenti previsti dalla citata legge 189 sono tutti ampliamente scaduti
senza che i relativi procedimenti siano arrivati ad una definitiva conclusione.
Come evidenziato nel successivo capitolo III tali ritardi derivano in parte
dalla complessit delle relative procedure e, in misura maggiore, dalla
difficolt di raggiungere le necessarie intese tra le amministrazioni statali
competenti, le regioni e gli enti locali. La relazione d atto, relativamente a
ciascuno degli adempimenti previsti dalla normativa, dello stato delle
procedure.
Attesa la necessit di applicare
comunque alcuni dei nuovi istituti previsti dalla legge 189 e allĠinterno di un
quadro normativo non completo ed esattamente definito, ampio stato nel
periodo di riferimento il ricorso ad ordinanze di protezione civile.
Mediante i predetti strumenti, sia
pure in via provvisoria e temporanea e attraverso ampie deroghe alla normativa
vigente, stato definito il quadro di riferimento dellĠattivit da svolgere.
Il ricorso alle ordinanze di urgenza ha consentito allĠamministrazione di
utilizzare tempestivamente risorse messe a disposizione sui capitoli di
bilancio in prossimit della chiusura dellĠesercizio, di effettuare una
politica del personale maggiormente flessibile, derogando anche ai contratti
collettivi di lavoro, e di effettuare acquisti mediante procedure semplificate
non applicando la normativa comunitaria sui contratti delle pubbliche
amministrazioni.
Il sovrapporsi delle predette
disposizioni di urgenza (ben 8 a partire dal marzo 2002) ha determinato
difficolt di coordinamento e di individuazione della normativa effettivamente
vigente e ha soprattutto evidenziato un approccio Òstep by stepÓ da parte delle
amministrazioni competenti.
Il perdurare delle modalit
emergenziali di gestione deriva, in parte, da una sottovalutazione, al momento
dellĠemanazione della legge, dellĠimpegno richiesto allĠamministrazione in
termini di risorse finanziarie, strumentali ed umane per lĠapplicazione dei
nuovi istituti e delle nuove procedure.
In particolare, nel primo periodo
di attuazione della legge le amministrazioni interessate hanno dovuto
fronteggiare le attivit connesse con la regolarizzazione di un numero di
extracomunitari notevolmente superiore alle attese, con conseguenti ritardi
nello svolgimento delle attivit ordinarie.
Anche successivamente, peraltro,
la normale attivit amministrativa evidenzia tempi di gran lunga superiori ai
precedenti, con particolare riferimento al rilascio dei permessi dei soggiorno
che, in relazione al ridotto termine di validit ed alla introduzione di pi
rigorosi controlli, necessitano ora di un periodo di lavorazione pari ad oltre
18 mesi, a fronte degli otto necessari nel precedente sistema.
Particolari ritardi e disfunzioni
anche nellĠattivit ordinaria sono emersi in relazione ad una non adeguata
stima della effettiva capacit e potenzialit dei sistemi informativi in uso.
Ci ha in primo luogo comportato
il rinvio dei rilievi dattiloscopici nei confronti degli interessati alla
regolarizzazione che avrebbe determinato una immissione di dati non compatibile
con la memoria del sistema, nonch il verificarsi di disfunzioni del sistema
informativo di supporto allĠesame delle richieste di asilo, sulle quali si
riferisce nel prosieguo. del
referto.
La inadeguatezza del predetto
sistema in termini di capacit operativa, di alloggiamento delle apparecchiature
e di procedure utilizzate ha causato la perdita di gran parte dei dati gi
trattati, con conseguenti ulteriori aggravi e ritardi nellĠattivit e la
necessit di sostenere costi aggiuntivi per un auspicabile intervento di
definitiva acquisizione di apparecchiature e programmi pi moderni e
funzionali.
La sottovalutazione del fabbisogno
informatico alla base, anche, dei ritardi nel trasferimento della neo
istituita direzione generale per lĠimmigrazione nellĠambito del dipartimento di
pubblica sicurezza, in un nuovo immobile assunto in locazione
dallĠamministrazione, rivelatosi in seguito non immediatamente idoneo ad
ospitare la sala operativa per la realizzazione delle attivit di contrasto in
mare, con necessit di procedere ad indispensabili lavori di adattamento.
Carenze e ritardi nel processo di
informatizzazione si rilevano anche presso il ministero del lavoro e delle
politiche sociali, dove ancora non risulta implementata lĠAnagrafe annuale
informatizzata, strumento la cui rilevanza stata ribadita dalla lett. c)
dellĠart. 17 della legge n. 189 del 2002.
Nel corso del periodo in esame gli interventi di potenziamento del sistema di gestione e monitoraggio dei flussi di ingresso per motivi di lavoro risultano essere ancora in fase di elaborazione progettuale. LĠunica attivit in tal senso svolta stata la sperimentazione di un sistema informativo avente ad oggetto il lavoro stagionale. Tuttavia, tale sistema (SILES), pur avviato dĠintesa con le altre amministrazioni coinvolte (ministeri dellĠinterno e degli affari esteri), non ha ancora sostituito il normale procedimento, al quale a tuttĠoggi si affianca essendo ancora in corso di svolgimento gli adempimenti finalizzati a completarne e migliorarne il funzionamento.
Anche in relazione a quanto sopra,
per entrambi gli esercizi in riferimento la determinazione del numero di
ingressi di immigrati regolari avvenuta tramite provvedimenti provvisori con
i quali sono state confermate, in linea di massima, le quote previste negli
esercizi precedenti, a prescindere da pi approfondite valutazioni sulle
effettive necessit del sistema economico e sulla possibilit di assicurare
agli interessati adeguate misure di sostegno e integrazione.
Va, peraltro, rilevato che il ministero del
lavoro e delle politiche sociali ha affidato ad Italia Lavoro s.p.a. la
creazione di un modello per la gestione dei flussi migratori per motivi di
lavoro verso lĠItalia.
Al riguardo, si evidenzia che estremamente
generica appare la descrizione delle attivit che la societ si impegna a
realizzare, quali risultano dal programma tecnico approvato con decreto ministeriale in data 23
dicembre 2002, il quale non contiene unĠanalisi dettagliata dei costi
(globalmente ammontanti ad Û.2.000.000,00), indicati solo per ÒmacrovociÓ.
Non sono di ausilio, a tal fine, neanche i
Òpiani operativi bimestraliÓ che, secondo quanto previsto nel programma,
avrebbero dovuto essere elaborati dalla societ sulla base delle esigenze
specifiche comunicate dallĠamministrazione.
I costi della predetta collaborazione si aggiungono a quelli derivanti dagli accordi con lĠOrganizzazione mondiale per le migrazioni (O.I.M.),stipulati nellĠottobre del 2001 e ancora in corso di esecuzione, aventi ad oggetto attivit per taluni aspetti analoghe.
LĠistruttoria
condotta ha avuto specifico riguardo
allĠandamento delle gestioni delle amministrazioni competenti in materia
negli esercizi 2002-2003, con particolare attenzione al seguito dato alle osservazioni formulate nella
precedente relazione, che a tuttĠoggi, non sempre hanno avuto un riscontro
adeguato n si sono tradotte in un miglioramento dellĠattivit attraverso
lĠadozione degli indispensabili correttivi.
In particolare, con riferimento
agli interventi di sostegno agli immigrati regolarmente presenti in Italia,
anche per quanto attiene agli esercizi in esame va confermata lĠevidenziata
carenza di una adeguata programmazione dellĠimpiego delle risorse assegnate al
ÒFondo politiche migratorieÓ, solo in parte imputabile alla tardiva
acquisizione delle disponibilit sulla competenza dei pertinenti capitoli.
Infatti, seppure lĠamministrazione
ha provveduto ad individuare le linee di intervento in relazione alle quali
utilizzare le risorse disponibili, non ha trovato ancora attuazione il disposto
dellĠart. 45 del T.U. 286 del 1998, secondo il quale le iniziative finanziate
devono essere inserite in programmi annuali o pluriennali. I diversi interventi
non risultano tra loro coordinati, n tantomeno inseriti in programmi che
definiscano le misure di integrazione sociale da realizzare e gli obiettivi da
raggiungere.
NellĠanno 2003 la direzione generale per
lĠimmigrazione ha dato esecuzione, per la prima volta dallĠistituzione del
Fondo, al disposto del 2Ħ comma dellĠart. 60 del DPR 31 agosto 1999, n. 394,
avviando il necessario coordinamento con le altre amministrazioni interessate.
Con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 dicembre
2003 sono stati ammessi a finanziamento due programmi, predisposti dai
ministeri dellĠinterno e della salute, aventi ad oggetto interventi in materia
di mediazione linguistico-culturale.
Sempre con
riferimento alla gestione del Fondo gli accordi di programma, firmati nel 2001
dal dipartimento delle politiche sociali e previdenziali del ministero del
lavoro e delle politiche sociali con 14 regioni, sono ancora in corso di
svolgimento sulla base di una proroga accordata ai soggetti realizzatori.
Aderendo a specifiche osservazioni formulate nel
precedente referto, a partire dal
2002 stata avviata da parte del ministero del lavoro lĠattivit di
monitoraggio e di controllo sulla esecuzione degli accordi suddetti che, se pur
non contemplata espressamente, deve considerarsi implicitamente rientrante nei
poteri di tutela del corretto utilizzo delle risorse statali trasferite agli
enti territoriali per lĠesecuzione di specifiche e determinate attivit.
Il ministero ha, altres,
provveduto a predisporre una serie di indicatori aventi lĠobiettivo di valutare
lĠefficacia e lĠefficienza dei progetti in corso, nonch linee guida per
individuare, ai fini della rendicontazione finale, criteri omogenei atti ad
assicurare, oltre al rispetto della regolarit amministrativo–contabile,
la semplificazione degli adempimenti procedurali.
Sempre in
materia di sostegno alla immigrazione regolare, con riferimento allĠasilo si
evidenzia che il proseguimento degli interventi in favore dei richiedenti asilo
stato assicurato da una serie di ordinanze di protezione civile
indispensabili per avviare, sia pure in via temporanea e provvisoria, le nuove
procedure introdotte dalla legge 189 nelle more dellĠemanazione del previsto
regolamento.
Le citate ordinanze hanno
consentito di garantire la dovuta assistenza ai soggetti che avevano presentato
domanda ai sensi della normativa previgente, al fine di supplire alla mancanza
di una disciplina transitoria in tal senso nella legge 189.
Peraltro, in assenza dellĠindividuazione delle caratteristiche dei centri di identificazione in cui dovrebbero essere ÒospitatiÓ i richiedenti asilo per lĠintero tempo necessario alla conclusione del procedimento e tenuto conto della scarsit delle risorse necessarie, gli interessati vengono al momento trattenuti in strutture caratterizzate dallĠassemblaggio di roulottes, campers, containers e prefabbricati, soluzioni, queste, gi rivelatesi assolutamente inidonee sia dal punto di vista della sicurezza attiva e passiva, sia per le condizioni di vivibilit garantite a soggetti in attesa di conoscere lĠesito della istanza presentata.
LĠ attivit
della commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato
risultata fortemente condizionata dalle anzi riferite disfunzioni del sistema
informativo da riconnettere, da un lato, allĠobiettiva inadeguatezza dei mezzi
a disposizione e del relativo alloggiamento, e dallĠaltro alla mancata adozione
di indispensabili accorgimenti per la salvaguardia dei dati immessi nel sistema.
Con riferimento
alla efficienza ed efficacia dellĠattivit di contrasto alla immigrazione
irregolare, la precedente relazione aveva gi evidenziato lĠimportanza di
attivare momenti di collaborazione con i governi e le amministrazioni dei paesi
di provenienza.
La legge 189
conferisce una maggiore rilevanza alla cooperazione internazionale in materia
di contrasto alla immigrazione irregolare, correlando la collaborazione
effettivamente prestata alla attribuzione di quote privilegiate di ingresso e
alla stessa attivit di cooperazione e aiuto nei confronti dei paesi in via di
sviluppo.
Alla neo
istituita direzione generale per lĠimmigrazione la legge finanziaria per il
2003 attribuisce la diretta gestione delle risorse stanziate su un apposito
capitolo di bilancio necessarie alla corresponsione della contropartita ai
Governi degli Stati che aderiscono ai predetti accordi. (in termini di cessione
di mezzi tecnico-logistici per le forze di P.S. nei singoli paesi e, pi in
generale, nella prestazione di assistenza tecnica e giuridica)
LĠefficacia e i
costi dellĠattivit di cooperazione bilaterale in materia di contrasto alla
immigrazione clandestina ed irregolare saranno approfonditi nella relazione gi
programmata dalla adunanza generale della sezione del controllo per lĠesercizio
2004.
La realizzazione dei centri di permanenza
temporanea continua ad essere fortemente condizionata dalle difficolt di
attivare intese con gli enti locali interessati, con la conseguente sostanziale
rinuncia alla predisposizione di un piano di intervento che tenga conto di
fattori obiettivi legati ad unĠanalisi del diverso impatto dellĠimmigrazione
irregolare sul territorio.
In tale contesto, peraltro, al fine di
razionalizzare la gestione il dipartimento per le libert civili e lĠimmigrazione,
il 27 novembre 2002 ha trasmesso alle prefetture un complesso documento
contenente linee guida con allegato uno schema di convenzione tipo da
utilizzare per le successive procedure di individuazione dei prestatori del
servizio.
A partire dallĠesercizio
2003 tutte le convenzioni in scadenza sono state rinnovate con la nuova
procedura che assicura maggiore trasparenza, semplificazione delle attivit
burocratiche e, soprattutto, omogeneizzazione delle modalit gestionali sul
territorio.
Tuttavia, a fronte della stipula di convenzioni sostanzialmente analoghe nel contenuto, i prezzi praticati dai soggetti affidatari continuano a proporre differenze rilevanti, come evidenziato dai dati riportata nella tab. 9: da 26 euro pro-capite fino ad oltre 100 euro. Appare, pertanto, necessario che lĠamministrazione approfondisca la materia e adotti le iniziative opportune.
Relativamente allĠesercizio 2003 il dipartimento per le libert civili e lĠimmigrazione ha trasmesso prospetti analitici concernenti il totale delle spese sostenute per il funzionamento di ciascun centro, dando dimostrazione di un significativo miglioramento della capacit di monitorare lĠandamento della gestione di competenza delle prefetture.
Il risultato conseguito se raffrontato con i dati forniti dallĠamministrazione relativamente agli esercizi antecedenti, dati estremamente generici e incompleti, rappresenta un positivo feed-back dellĠattivit istruttoria fin qui svolta e delle osservazioni contenute nel precedente referto.
Dai predetti prospetti, che contengono anche unĠattendibile indicazione circa le presenze medie giornaliere nei centri, emerge un costo medio dellĠattivit di gestione, al netto delle spese relative ai lavori di costruzione e manutenzione straordinaria e di quelle del personale addetto alla sicurezza, pari ad Û 71,11.
Quanto, poi, al
numero degli extracomunitari irregolari rintracciati sul territorio, o comunque
respinti al momento del tentativo di ingresso, in significativo aumento fino al
2002, esso subisce un rallentamento nel 2003 in relazione alla diminuzione dei
tentativi di sbarco e alla forte riduzione del numero di immigrati irregolari o
clandestini presenti sul territorio dovuta alla intervenuta sanatoria. Si
registra, comunque, una significativa evoluzione positiva del rapporto fra il
numero degli stranieri irregolari rintracciati e quello degli effettivi
rimpatri, miglioramento che deriva da una accresciuta attivit di cooperazione
con i paesi di provenienza, come evidenziato sulla base di una analisi della nazionalit
degli extracomunitari trattenuti contenuta nella tabella 14, e, in parte, dal
prolungamento dei termini di permanenza nei centri.
Riguardo
allĠattivit di contrasto al traffico di esseri umani, nel dare atto della
prosecuzione delle iniziative previste dal d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
attraverso il finanziamento di progetti di assistenza e integrazione e azioni
di sistema permangono, tuttavia, frequenti ritardi nellĠattuazione degli
interventi che denotano, almeno in parte, non appropriate valutazioni nella
sede della pianificazione
iniziale.
LĠattivit di verifica dei risultati conseguiti evidenzia in positivo la recente adozione dello strumento dellĠaccesso diretto sui luoghi di attivazione dei progetti, mentre permane una ÒtempisticaÓ dei controlli non sempre utile, a immediato ridosso della data di inizio delle attivit e, comunque, in tempi successivi al finanziamento di progetti analoghi, disposto, dunque, senza un adeguato riscontro dei risultati in precedenza conseguiti. In mancanza, a tuttĠoggi, di nuovi referti generali sullĠattuazione degli interventi, restano valide le osservazioni formulate nella precedente deliberazione 22/03, che auspicavano lĠadozione di metodologie di monitoraggio pi efficaci e soprattutto maggiormente omogenee.
Da ultimo, alla data di redazione del presente referto si preso atto che le procedure per la regolarizzazione degli immigrati irregolari presenti nel territorio italiano si sono di fatto concluse, con una tempistica notevolmente superiore ai tempi previsti dal legislatore, ma sostanzialmente ragionevole e in linea con le indicazioni contenute nelle direttive annuali, in considerazione del numero delle richieste e della complessit della procedura.
A fronte di 705.403 domande presentate, la percentuale di accoglimento stata pari ad oltre il 90%, mentre con riferimento alle 50.139 domande respinte tuttora pendente un contenzioso relativamente a oltre 1000 provvedimenti di rigetto.
La positiva conclusione delle attivit derivata dalla efficacia di talune modalit procedurali quali lo sportello unico istituito presso le prefetture, dal coinvolgimento dellĠente poste nella fase di acquisizione e smistamento delle domande e, soprattutto, dal ricorso a prestazioni di lavoro interinale inizialmente da parte del ministero del lavoro e, successivamente, anche dallĠamministrazione dellĠinterno, che hanno consentito un recupero di efficienza.
Il contributo forfettario a carico dei datori di lavoro, che avrebbe dovuto costituire il principale mezzo di copertura della regolarizzazione, ha in realt determinato un gettito pari a meno della met degli oneri totali dellĠoperazione, con la conseguente necessit di ricorrere, oltre alle risorse aggiuntive previste dal D.L. n.195 del 2002, anche agli ordinari stanziamenti di bilancio del ministero dellĠinterno.
Nel prendere atto della pressoch definitiva conclusione delle attivit connesse con la regolarizzazione occorre, peraltro, sottolineare il rinvio dei rilievi dattiloscopici nei confronti degli interessati alla procedura e, in particolare, la mancanza di controlli e verifiche sul requisito della permanenza in Italia nei tre mesi precedenti lĠentrata in vigore della normativa. Controlli, comunque, di difficile e incerta attuazione nei confronti di chi per definizione era entrato e si trovava nel nostro paese in una situazione di irregolarit o addirittura di clandestinit.
Quantomeno al fine di evitare il verificarsi di eclatanti situazioni di dichiarazioni compiacenti, presso lo sportello unico hanno in ogni caso formato oggetto di particolare attenzione le richieste di assunzioni plurime da parte delle stesse persone.
Nel rinviare al
capitolo 9 per maggiori approfondimenti sul tema, va sottolineata lĠopportunit
di ovviare, con le misure ritenute pi utili, ai pericoli derivanti dalla
mancata previsione di adeguate forme di controllo in sede di esame delle
domande in merito alla reale esistenza del dichiarato rapporto di lavoro.
La legge 30 luglio 2002, n. 189 avente ad oggetto
Òmodifica della normativa in materia di immigrazione e asiloÓ, sia pure
attraverso la tecnica della modifica e integrazione al precedente testo unico
n. 286 del 1998, mantenuto, quindi, nel suo impianto originario, contiene
significative modifiche allĠordinamento e in particolare alla legge n. 40 del
1998.
Rispetto alla previgente normativa,
caratterizzata dal cosiddetto approccio binario, gi oggetto di commento nella
precedente relazione e consistente nel tentativo di contemperare il contrasto allĠimmigrazione
clandestina con interventi volti ad assicurare un canale regolare di
immigrazione attraverso forme di sostegno e incentivo, la nuova disciplina
accentua la parte relativa alla prevenzione e al contrasto della immigrazione
irregolare.
Le modifiche pi significative riguardano:
á
nuove
procedure per la determinazione dei flussi di ingresso;
á
procedure pi
rigorose per il rilascio dei visti di ingresso e del permesso di soggiorno,
subordinato questĠultimo in via generale alla previa stipula del cosiddetto
contratto soggiorno-lavoro;
á
rafforzamento
dei controlli anche attraverso lĠobbligo di rilevamento delle impronte digitali
e lĠadozione di un nuovo modello di permesso di soggiorno anti contraffazione;
á
potenziamento
e coordinamento dellĠattivit di contrasto allĠimmigrazione clandestina nelle
acque territoriali e in alto mare;
á
ampliamento
dei casi di espulsione amministrativa e prolungamento del periodo di permanenza
nei centri;
á
maggiore
attenzione alla effettivit delle procedure di espulsione;
á
individuazione
dei reati specifici in materia di favoreggiamento allĠimmigrazione clandestina
e irregolare e inasprimento delle pene per quelli gi esistenti;
á
conferma del
metodo della programmazione per la determinazione dei flussi e della importanza
di intese con i paesi di origine o di transito dei clandestini quale strumento
principale di contrasto alla immigrazione irregolare ;
á
previsione di
un potenziamento delle connessioni informatiche tra le diverse amministrazioni
al fine di rendere pi agevole lo scambio di flussi documentali.
In connessione con
lĠavvio del nuovo sistema che, come detto, porter, una volta a regime, a
criteri di maggior rigore, lĠart. 33 prevede una particolare procedura per la
cosiddetta emersione del lavoro irregolare prestato da extracomunitari. Tale
previsione stata successivamente
integrata da quanto disposto dal D.L. 9 settembre 2002, n. 195 convertito nella
legge 9 ottobre 2002, n. 222.
Seguendo lĠordine
delle modifiche apportate al T.U. la legge 189, dopo aver confermato la
necessit di una politica estera coerente e coordinata in materia di
immigrazione, istituisce (art. 2) il comitato interministeriale per il
coordinamento e il monitoraggio delle nuove disposizioni in materia di
immigrazione, organo a composizione variabile, presieduto dal Presidente del
Consiglio dei Ministri e composto di volta in volta dai titolari dei dicasteri
interessati ai temi trattati, nonch da un Presidente di regione designato
dalla conferenza dei presidenti. Per lĠistruttoria delle questioni di
competenza viene, altres, istituito un gruppo tecnico di lavoro presso il
ministero dellĠinterno composto da rappresentanti delle amministrazioni
interessate e da tre esperti designati dalla conferenza unificata delle
regioni. Con la predetta norma vengono, in buona sostanza, legalizzati
precedenti organismi gi istituiti con fonti normative di livello inferiore
alla legge nella vigenza della precedente normativa.
Intenzione del legislatore era quella di
creare un ciclo procedurale delle attivit connesse con il fenomeno
immigrazione articolato e suddiviso per momenti funzionali (pianificazione,
programmazione, gestione e, da ultimo, monitoraggio e verifica dei risultati).
Le competenze attribuite al nuovo comitato
interministeriale rappresentano, per taluni aspetti, una duplicazione di quelle
attribuite alla consulta per lĠimmigrazione (con particolare riferimento alla
attivit di consulenza per la preparazione del documento di programmazione triennale[2]),
organo previsto dallĠart. 42 comma 3 del testo unico 286 del 1998, tuttora
vigente nel suo testo originario. LĠattivit del nuovo comitato presenta,
altres, indubbi punti di contatto e di possibile interferenza con quella dei
servizi di controllo strategico e di gestione delle diverse amministrazioni interessate
alla materia immigrazione.
Il predetto organo, comunque, a tuttĠoggi
non operativo a causa della mancata emanazione del regolamento necessario a
definire in concreto le modalit di coordinamento delle attivit del gruppo
tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In materia di determinazione annuale dei
flussi di ingresso la precedente normativa, al fine di non creare vuoti
nellĠordinamento e di consentire un canale regolare di immigrazione, prevedeva
che in caso di mancata, o comunque tardiva, emanazione dei decreti la
individuazione delle quote per lĠanno successivo fosse disciplinata in
conformit con gli ultimi provvedimenti pubblicati, senza bisogno
dellĠemanazione di alcun atto formale in tal senso.
Il nuovo art. 3 del testo unico 286 del
1998 dispone, con significativa differenza, che nella ipotesi sopradescritta il
Presidente del Consiglio dei Ministri possa, in via transitoria, provvedere,
con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per lĠanno precedente.
LĠuso del verbo servile ÒpotereÓ sta a
significare il possibile
verificarsi, sia pure in relazione a circostanze eccezionali, di un
regime di blocco assoluto dei flussi migratori.
Il predetto decreto provvisorio, gi noto
nella prassi come provvedimento fotocopia, viene emesso previa valutazione
autonoma del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza, cio, il
coinvolgimento di tutti gli organi previsti per il provvedimento ordinario e,
in primo luogo, le commissioni parlamentari competenti e la conferenza
unificata delle regioni.
EĠ evidente, peraltro, che il ricorso a
tale forma semplificata di programmazione
rappresenta la presa dĠatto di difficolt nelle relazioni con i predetti
organismi e la contestuale rinuncia, quindi, ad una programmazione di ampio
respiro attuata attraverso lĠintesa con gli enti locali competenti, tra
lĠaltro, ad attivare tutte le conseguenti misure di protezione sociale nei
confronti degli stranieri destinati a risiedere stabilmente in un determinato
territorio.[3]
NellĠottica di rendere pi rigoroso
lĠingresso in Italia di extracomunitari la legge 189 del 2002 prevede che il
permesso di soggiorno per motivi di lavoro dipendente sia condizionato alla
stipula del nuovo contratto di soggiorno per lavoro subordinato, da stipulare
entro 8 giorni dallĠingresso (art. 5 comma 3 bis). Con tale contratto il datore
di lavoro si impegna a garantire che lo straniero abbia una idonea sistemazione
alloggiativa nel periodo di permanenza in Italia, assumendo, altres, lĠimpegno
di provvedere alle spese necessarie per il suo eventuale ritorno nel paese di
origine. Come esplicitato nella relazione illustrativa si vuole, in tal modo,
assicurare, sin dallĠinizio, che gli extracomunitari si inseriscano in un
circuito di legalit per ridurre i rischi di un eventuale reclutamento da parte
della criminalit organizzata.
Senza entrare nel
merito di una disposizione che introduce delicate problematiche in relazione
alle ipotesi di licenziamento dello straniero, la norma in questione ipotizza,
in buona sostanza, un sistema di incontro a distanza tra domanda e offerta di
lavoro, senza possibilit di un contatto diretto e di un necessario periodo di
apprendistato.
Proprio al fine di ovviare agli
inconvenienti connessi con il predetto meccanismo, lĠart.19 della L. 189/2002
prevede la possibilit che nei paesi di origine dei lavoratori extracomunitari
possano essere attivate iniziative di istruzione e formazione professionale, da
realizzare nellĠambito di programmi approvati dal ministero del lavoro e da
quello dellĠistruzione dellĠuniversit e della ricerca, anche su proposta delle
regioni e delle province autonome. La partecipazione alle predette attivit
costituisce titolo di preferenza nei settori di impiego connessi con le materie
oggetto di insegnamento.
Coerentemente con lĠintento di realizzare
un maggiore controllo sugli extracomunitari che intendano soggiornare in
Italia, la legge 189 del 2003 prevede una disciplina pi rigorosa per il
rilascio del visto di ingresso, il cui diniego, in deroga a quanto previsto
dalla legge 241 del 1990, non necessita pi di alcuna motivazione.
LĠintroduzione di nuove cause ostative al rilascio del visto, con particolare
riferimento alla esistenza di sentenze di condanna per i reati previsti
dallĠart.4 comma 2, pone il delicato problema - sottolineato anche dal
dipartimento di P.S.- direzione centrale per lĠimmigrazione e la polizia di
frontiera nel corso dellĠistruttoria - di un ampliamento dei dati attualmente
inseriti nel sistema mondiale visti o, in alternativa, di un collegamento
diretto fra le rappresentanze consolari italiane allĠestero e il casellario
giudiziale, a pena di una sostanziale
non attuazione della nuova disposizione.
Una importante novit introdotta dallĠart 5
riguarda, come detto, lĠobbligo del rilevamento delle impronte digitali per
tutti gli extracomunitari che chiedono il rilascio o il rinnovo del permesso di
soggiorno. Sul punto il dipartimento di P.S. ha sottolineato lĠimportanza e la
utilit della predetta previsione in relazione ai molteplici casi di
ottenimento fraudolento del permesso di soggiorno mediante lĠattestazione di
false generalit difficilmente riscontrabili. Tuttavia, la predetta
disposizione appare al momento non compatibile con la capacit e le
potenzialit del sistema informatico in uso e, in particolare, con il sistema
di comparazione dattiloscopico (AFIS), testato per lĠelaborazione di una
quantit di dati che, con lĠentrata in vigore della norma, risulterebbero
triplicati.
EĠ in corso, pertanto, una procedura per
lĠadeguamento tecnico del sistema.
Alla data del 3 novembre 2003 gli stranieri
sottoposti a fotosegnalazione e rilevamenti dattiloscopici sono circa 880.000.
Va sottolineato, al riguardo, che al fine di accelerare le procedure per la
emersione del lavoro irregolare stato disposto un rinvio nella rilevazione
delle impronte per tutti gli interessati alla sanatoria (vedi art. 2 comma 3
del D.L.195/2002).
Significativi ritardi sono stati
evidenziati anche relativamente allĠattuazione dellĠart. 5 della legge
189/2002, con riferimento allĠadozione del nuovo modello anticontraffazione del
permesso di soggiorno, il cui termine era stabilito dal regolamento C.E. 1030
del 2002 del 13 giugno 2003.
Tale termine ampiamente scaduto senza che
lĠamministrazione abbia provveduto agli adempimenti di competenza. Le
difficolt sembrano dovute al tentativo di verificare lĠinteroperabilit delle
procedure per la sperimentazione del nuovo permesso di soggiorno con quelle
relative alla carta di identit elettronica, progetto, questĠultimo, che non ha
dato, sinora significativi risultati concreti.
Il dipartimento di P.S. ha altres
segnalato che le nuove, pi rigorose previsioni sostanziali e procedurali per
il rilascio ed il rinnovo dei permessi di soggiorno, in connessione con la
riduzione di validit del predetto documento a due anni, determineranno, a
breve, un significativo allungamento dei tempi necessari per concludere la
procedura, destinati a passare dagli attuali 8 mesi a circa 18. Durante tale
periodo i richiedenti non possono allontanarsi dal territorio italiano per poi
successivamente rientrare, trovandosi in uno stato di incertezza e precariet.
Per quanto attiene
alle nuove procedure per lĠesame delle richieste di asilo e alla nuova
disciplina delle espulsioni amministrative si rinvia alla trattazione dei
capitoli specifici.
LĠart. 34, comma
1, della legge 189/2002 prevedeva entro sei mesi dalla data della pubblicazione
della nuova normativa (avvenuta il 26 agosto 2002), lĠemanazione di un
regolamento ai sensi dellĠart. 17, comma 1 della legge 400/1988, contenente le
norme di attuazione e integrazione della nuova disciplina legislativa, nonch
la revisione e lĠarmonizzazione delle disposizioni contenute nel precedente
regolamento di attuazione della legge 40 del 1998 (D.P.R. 394/1999). Il
predetto regolamento avrebbe anche dovuto definire le modalit per il
funzionamento dello sportello unico per lĠimmigrazione al fine di snellire le
procedure per il rilascio del permesso di soggiorno, subordinato, ora, alla
previa stipula del contratto di soggiorno e lavoro, con necessit, quindi, di
coordinare le attivit degli organi periferici del ministero dellĠinterno e di quelli del ministero del
lavoro.[4]
A tuttĠoggi il regolamento non stato
ancora emanato. LĠamministrazione ha comunicato che in data 27 giugno 2003 il
Consiglio dei Ministri avrebbe approvato una bozza provvisoria da trasmettere
successivamente alla conferenza unificata delle regioni per il prescritto
parere e al Consiglio di Stato per le valutazioni di competenza.
I ritardi sarebbero dovuti, proprio, alle
difficolt nei rapporti con le regioni e con gli enti locali[5].
Analogamente, non risulta a tuttĠoggi
emanato il regolamento previsto al comma 2 dellĠart. 34, la cui procedura
avrebbe dovuto essere conclusa nel pi breve termine di 4 mesi dalla data di
pubblicazione della legge 189 del 2002. Tale specifico provvedimento avrebbe
dovuto contenere le norme necessarie a razionalizzare lĠimpiego della
telematica nelle comunicazioni tra le diverse amministrazioni interessate al
fenomeno immigrazione.
Alla data del 4 agosto 2003
lĠamministrazione ha comunicato che uno schema di regolamento era stato
sottoposto allĠattenzione del garante della protezione dei dati personali al
fine di acquisire il previsto parere.
Il comma 3
dellĠart. 34 ribadisce la
previsione gi contenuta nel decreto legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito
nella legge 28 febbraio 1990 n. 39, della necessit di emanare un regolamento
per provvedere al riordino degli organi e delle procedure relativamente
allĠesame delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato. Anche in
tal caso era previsto un termine di 6 mesi a decorrere dal 26 agosto 2002,
termine ampiamente scaduto senza che lĠamministrazione abbia concluso la
relativa procedura. Nelle more, ai sensi del comma 4 del citato art. 32
continua, pertanto, ad essere applicata la disciplina previgente.
LĠultimo comma dellĠart. 34 prevedeva,
infine, la realizzazione di un adeguato programma di realizzazione di centri di
permanenza temporanea e assistenza
(CTA) per provvedere alle esigenze di sostentamento degli immigrati
regolari in condizioni di disagio, programma non ancora avviato, con
conseguente applicazione, a tuttĠoggi, della norma transitoria che autorizza il
sindaco a disporre il soggiorno nelle strutture comunque esistenti.
Sotto il profilo organizzativo la legge 189
del 2002 prevedeva allĠart. 35 la istituzione, nellĠambito del dipartimento di
P.S., della direzione centrale dellĠimmigrazione e della polizia di frontiera.
NellĠordinamento previgente la polizia dellĠimmigrazione, infatti, era inserita
allĠinterno di una direzione centrale, che raggruppava tutte le specialit del
corpo (polizia stradale, postale, ferroviaria e dellĠimmigrazione).
La disposizione normativa era volta a
conferire maggiore risalto e autonomia al personale addetto a compiti connessi
con lĠimmigrazione, disponendo un innalzamento di livello della struttura e la
sua specifica autonomia funzionale.
Con provvedimento
del 28 luglio 2003 il ministero ha provveduto alla nomina del titolare della
nuova direzione centrale, in anticipo rispetto alla istituzione della nuova
struttura.
LĠintera attivit
nel 2002 e 2003 si svolta allĠinterno del vecchio contesto.
Il decreto ministeriale concernente
lĠorganizzazione della nuova direzione centrale stato registrato lĠ8 febbraio
2004 dal competente ufficio per il controllo preventivo[6].
Sempre con riferimento agli aspetti
organizzativi in data 14 luglio 2003 stato emesso il decreto
interministeriale (interno, difesa, economia e infrastrutture), previsto
dallĠart. 11 della legge 189/2002, concernente il coordinamento delle attivit
di prevenzione e contrasto dellĠimmigrazione clandestina via mare. Proprio al
fine di rendere operativa la predetta disposizione utilizzando gli stanziamenti
disposti sul capitolo 7464 sono state avviate le attivit di predisposizione
della prevista sala operativa[7].
Per completare il quadro organizzativo va
fatto cenno alle disposizioni della legge 189 e di norme successivamente
intervenute, che contengono previsioni concernenti il reclutamento di nuovo
personale indispensabile per sostenere lĠaggravio organizzativo richiesto dalla
applicazione dei nuovi istituti e delle nuove procedure.
In particolare:
¤
le
disposizioni previste dalla legge 189, per il potenziamento delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, attraverso il
reclutamento di personale con contratto temporaneo nella misura massima di 80
unit per svincolarne altrettante di ruolo e destinarle a funzioni
istituzionali in materia di immigrazione e asilo nonch al rilascio di visti di
ingresso (art. 30), e allĠaumento del contingente di esperti della polizia di
Stato nel numero massimo di 11, da inviare presso gli stessi uffici (art. 36);
¤
le disposizioni contenute nellĠart. 80
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che incrementano lĠorganico della polizia
di Stato di 1000 agenti, reclutabili in deroga allĠart. 34, co. 4, e
autorizzano lĠassunzione di personale dei ruoli dellĠamministrazione civile
dellĠinterno nel limite di 1000 unit di area B e C nellĠambito delle vacanze
di organico esistenti in deroga, anchĠessa, al ripetuto art. 34[8].
Con riguardo allĠattuazione di tali previsioni il decreto legge 10 settembre
2003 n. 253 ha emanato disposizioni urgenti per accelerare lĠassunzione dei
mille agenti di polizia;
¤
le
disposizioni contenute nellĠordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3262 del 31 gennaio 2003 che, per fronteggiare le incombenze connesse alla
procedura di regolarizzazione, autorizza il ministero dellĠinterno e quello del
lavoro e politiche sociali a utilizzare rispettivamente 900 e 350 unit di
prestatori di lavoro temporaneo (art. 2);
¤
le
disposizioni contenute nelle ordinanze n. 3244 del 1Ħ ottobre 2002 (art.6) e
n.3262 (art.3) che prevedono
lĠeventualit di effettuare lavoro straordinario entro i limiti
individuati;
¤
la
disposizione di cui alla ripetuta ordinanza n. 3244 (art. 4) che permette al
dipartimento della pubblica sicurezza di utilizzare personale estraneo alla
pubblica amministrazione per il servizio dĠinterpretariato nelle fasi di
emergenza degli sbarchi e per il rintraccio di stranieri in condizioni di
irregolarit. Utilizzazione per la quale la recente ordinanza n. 3326 ha
autorizzato il direttore centrale per lĠimmigrazione e la Polizia di frontiera
ad agire in deroga a molte delle disposizioni vigenti in materia di attivit
negoziale della pubblica amministrazione.
¤
la
disposizione che consente ai presidenti delle sezioni della commissione
centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato di utilizzare
interpreti professionali cui riconoscere indennit a chiamata di 50 euro lordi
per attivit fuori dal luogo di residenza, in aggiunta al compenso orario
ordinario (ord. 3244, art. 5).
LĠattuazione delle
esposte previsioni normative tuttora parziale e, per questa ragione,
difficile apprezzarne gli effetti in termini di spesa e risultati conseguiti.
Avendo riguardo a
quelle di maggiore impatto, nel fare rinvio a quanto riferito al par. 9.3 in
ordine al personale utilizzato per la procedura di regolarizzazione, si rileva
che sia i procedimenti di acquisizione del personale dellĠamministrazione
civile che quelli della polizia di Stato di cui allĠart. 80 della legge
finanziaria per il 2003 sono stati avviati.[9]
NellĠambito del
primo, alla data del 31 dicembre 2003 risultano immesse in servizio 73 unit
delle quali 22 appartenenti alle categorie delle vittime del dovere, del
terrorismo e della criminalit organizzata. Per il secondo, invece,
lĠamministrazione ne ha immesse 526 entro la stessa data[10]
e 450 prevede di immetterle entro il mese di maggio 2004.
AllĠinvio presso le
ambasciate e gli uffici consolari di esperti della Polizia di Stato previsto
dallĠart. 36 della legge 189 non risulta, per contro, essere stato dato corso,
mentre per quel che concerne lĠutilizzazione del personale temporaneo assunto
ai sensi dellĠordinanza n. 3262 e lĠeffettuazione delle prestazioni di lavoro
straordinario dalla medesima autorizzate, si fa rinvio al par. 9.
Alcune considerazioni
sĠimpongono, in ogni caso, riguardo a quanto sin qui detto.
Se
innanzi tutto si deve sottolineare la non sufficiente attenzione riservata dal
legislatore agli aspetti relativi alla pratica attuazione della riforma almeno
con riguardo alla inadeguatezza delle previsioni relative alle maggiori necessit
di personale, palesemente sottostimate, non possono non rimarcarsi i ritardi
occorsi, in conseguenza, nel processo di approvvigionamento del personale
necessario cui hanno posto mente, in momenti diversi e successivi, le ordinanze
e la legge finanziaria.
Ad oltre 18 mesi dalla data di entrata in
vigore della legge 189/2002 la sintetica ricostruzione sopra riportata dello
stato di attuazione delle principali innovazioni previste evidenzia un quadro
caratterizzato da significativi ritardi e inadempienze, derivanti soprattutto
dalle difficolt di trovare una intesa tra le diverse amministrazioni
interessate.
Per tutto il 2003, quindi, lĠattivit
gestionale risulta ancora caratterizzata dalla transitoriet, dalla
provvisoriet e dallĠemergenza, in tutti i suoi aspetti.
Si evidenzia, infatti, che a far data dal
20 marzo 2002 sono state emanate ben otto ordinanze di protezione civile con lo
scopo di :
á
disporre lo
stato di emergenza per fronteggiare lĠeccezionale afflusso di extracomunitari
(D.P.C.M. del 20 marzo 2002);
á
disporre
lĠaccelerazione delle procedure connesse allĠesame delle istanze di asilo per
stranieri giunti irregolarmente in Italia (ordinanza 3242 del 6 settembre
2002);
á
semplificare
le procedure per il potenziamento della ricettivit, la gestione e, pi in
generale, lĠampliamento e il miglioramento dei centri di identificazione e
primo soccorso nonch di quelli di assistenza temporanea (ordinanza 3244 del 1
ottobre 2002);[11]
á
introdurre la
possibilit per il ministero dellĠinterno e per il ministero del lavoro di
avvalersi, rispettivamente, di 900 e 350 unit di personale assunto con
contratto interinale, tramite una o pi imprese che svolgono attivit in tal
senso, per i compiti connessi alle procedure di regolarizzazione nonch
lĠautorizzazione a ricorrere alla trattativa privata per la acquisizione di
beni e servizi, in particolare informatici, necessari allo svolgimento delle
predette attivit (ordinanza 3262 del 31 gennaio 2003);[12]
á
autorizzare
il ministero dellĠinterno ad adottare procedure semplificate in deroga alla
normativa vigente, per la realizzazione di centri di identificazione e per
lĠacquisizione di mezzi da utilizzare allo scopo di prevenzione e contrasto
dellĠimmigrazione clandestina[13]
(ordinanza 3287 del 23 maggio 2003);
á introdurre ulteriori deroghe alla normativa
contrattuale per la conclusione di contratti di appalto o di acquisto di cosa
futura, con possibilit di affidamenti diretti e scelte di carattere fiduciario
in relazione allĠattivit necessaria alla costruzione delle diverse tipologie
dei centri di permanenza per immigrati (ordinanza 3298 del 3 luglio 2003);
á
ampliare
la possibilit di deroga alla
normativa ordinaria in materia di contratti per la pubblica amministrazione per
le attivit necessarie al contrasto e alla prevenzione dellĠimmigrazione
clandestina, nonch possibilit di conferire incarichi di consulenza per la
realizzazione dei necessari sistemi informativi [14](ordinanza
3326 del 7 novembre 2003).
4. IL QUADRO FINANZIARIO
CONTABILE
Nel ribadire le
osservazioni formulate nel referto
approvato con la deliberazione n. 22/03 (significativit dei dati di bilancio
in relazione allĠeffettivit delle spese sostenute e delle somme erogate, in
ragione dellĠattuazione di molti interventi mediante trasferimento di fondi a
regioni, enti locali, organismi di assistenza e volontariato, nonch gestione
di numerosi capitoli del bilancio del ministero dellĠinterno attraverso
aperture di credito in contabilit speciale ai prefetti territorialmente
competenti) si riportano di seguito i prospetti relativi alla gestione
contabile dei capitoli di bilancio che riguardano le principali attivit
oggetto della relazione, al solo fine di dare una approssimativa idea delle
dimensioni finanziarie in termini di risorse disponibili per le attivit analizzate.
I dati si riferiscono agli esercizi 2002 e 2003. Per
questĠultimo, al momento attuale, possibile indicare le risorse impegnate
solo sulla base di dati di preconsutivo.
Con i limiti anzidetti e ribadite le considerazioni circa
le difficolt a quantificare esattamente e in modo completo i costi riferibili
alla gestione dellĠimmigrazione, e in particolare quelli relativi allĠimpiego
del personale di pubblica sicurezza, negli esercizi di riferimento le risorse
disponibili e utilizzate per le attivit oggetto della presente relazione
risultano dai seguenti prospetti:
Risorse per le
attivit di sostegno e contrasto dellĠimmigrazione
|
Eserc.fin. 2002 |
Eserc. fin. 2003 |
||||
sostegno |
contrasto |
totale |
sostegno |
contrasto |
totale |
|
Stanz.to def.vo |
63.404.004,00 |
65.469.100,00 |
128.873.104,00 |
38.617.768,00 |
164.794.066,00 |
203.411.834,00 |
impegni comp.za |
55.543.339,28 |
59.648.255,27 |
115.191.594,55 |
33.786.970,26 |
105.603.161,22 |
139.390.131,48 |
pagato comp.za |
45.684.444,55 |
35.646.290,14 |
81.330.734,69 |
26.691.411,10 |
49.816.647,04 |
76.508.058,14 |
Fonte: Elaborazione corte
dei conti su dati tratti dal sistema RGS - Cdc
Capitolo 2255
Spese per il funzionamento
della commissione nazionale per il diritto
di asilo e delle
commissioni territoriali preposte allĠesame delle richieste
di riconoscimento dello
status di rifugiatoÉ
Esercizio finanziario |
2002 |
2003 |
Stanziamento
iniziale |
328.983,00 |
810.000,00 |
Variazioni |
500.000,00 |
-84.848,00 |
Stanziamento
definitivo |
828.983,00 |
725.152.00 |
Impegni
comp.za |
446.781,19 |
601.112,18 |
Pagato
comp.za |
282.051,70 |
416.860,02 |
Residui
comp.za |
164.729,49 |
|
Economie
comp.za |
382.201,81 |
|
Capitolo 2320
Interventi di protezione
sociale per assicurare il ritorno volontario assistito nel
paese di origine delle
vittime di tratta
Esercizio finanziario |
2002 |
2003 |
Stanziamento
iniziale |
0 |
0 |
Variazioni |
170.431,00 |
284.051,00 |
Stanziamento
definitivo |
170.431,00 |
284.051,00 |
Impegni
comp.za |
170.431,00 |
284.051,00 |
Pagato
comp.za |
20.658,28 |
35.500,00 |
Residui
comp.za |
149.772,72 |
|
Economie
comp.za |
0 |
|
Capitolo 2351 (ex 4238)
Spese per lĠattivazione e
la gestione presso i valichi di frontieraÉdĠaccoglienza
in favore di stranieri che
fanno ingresso nel territorio italiano per motivi di asilo
o comunque per soggiorni
superiori a tre mesi
Esercizio finanziario |
2002 |
2003 |
Stanziamento
iniziale |
1.099.744,00 |
890.793,00 |
Variazioni |
- 400.000,00 |
- 8.538,00 |
Stanziamento
definitivo |
699.744,00 |
882.255,00 |
Impegni
comp.za |
517.937,24 |
794.006,25 |
Pagato
comp.za |
482.740,86 |
710.211,45 |
Residui
comp.za |
35.196,38 |
|
Economie
comp.za |
181.806,76 |
|
Capitolo 2356 (ex 4243)
Spese per lĠattivazione, la
locazione, la gestione ivi compresa la manutenzione ordinaria
dei centri di permanenza temporanea,
di identificazione e di quelli di accoglienza
per stranieri irregolariÉ
Esercizio finanziario |
2002 |
2003 |
Stanziamento
iniziale |
41.316.553,00 |
80.026.553,00 |
Variazioni |
5.461.428,00 |
-29.003.389,00 |
Stanziamento
definitivo |
46.777.981,00 |
51.023.164,00 |
Impegni
comp.za |
42.431.157,23 |
49.739.049,06 |
Pagato
comp.za |
33.258.522,41 |
44.196.431,72 |
Residui
comp.za |
9.172.634,82 |
|
Economie
comp.za |
4.346.823,77 |
|
Capitolo 2359 (ex 4295)
Spese per interventi a
favore di stranieri regolari richiedenti asilo privi di mezzi di
sostentamento e di
rifugiati residenti in Italia, anche attraverso accordi con lĠAlto
Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiatiÉ..
Esercizio finanziario |
2002 |
2003 |
Stanziamento
iniziale |
12.911.422,00 |
7.751.422,00 |
Variazioni |
6.580.335,00 |
5.000.000,00 |
Stanziamento
definitivo |
19.491.757,00 |
12.751.422,00 |
Impegni
comp.za |
15.541.575,57 |
11.952.019,07 |
Pagato
comp.za |
10.729.604,35 |
10.906.647,55 |
Residui
comp.za |
4.811.971,22 |
|
Economie
comp.za |
3.950.181,43 |
|
Capitolo 2360 (ex 4299)
Spese per gli interventi di
prima accoglienza soccorso assistenza e trasporto in
favore di profughi e loro
familiari a caricoÉ
Esercizio finanziario |
2002 |
2003 |
Stanziamento
iniziale |
1.032.914,00 |
1.032.914,00 |
Variazioni |
- 800.000,00 |
0 |
Stanziamento
definitivo |
232.914,00 |
1.032.914,00 |
Impegni
comp.za |
10.292,45 |
14.426,08 |
Pagato
comp.za |
10.292,45 |
14.426,08 |
Residui
comp.za |
0,00 |
|
Economie
comp.za |
222.621,55 |
|
Capitolo 2361
Fondo nazionale per le
politiche ed i servizi dellĠasilo ed interventi connessi, ivi compresi
quelli attuati nella materia in adesione a programmi e
progetti dellĠUnione EuropeaÉ.
Esercizio finanziario |
2002 |
2003 |
Stanziamento
iniziale |
|
5.160.000,00 |
Variazioni |
|
6.000.000,00 |
Stanziamento
definitivo |
|
11.160.000,00 |
Impegni
comp.za |
|
9.788.021,99 |
Pagato
comp.za |
|
9.433.021,99 |
Residui
comp.za |
|
|
Economie
comp.za |
|
|
Capitolo 2390
Fondo da ripartire ad
integrazione delle autorizzazioni di spesa recate
dalla normativa in materia di immigrazione e di asilo
Esercizio finanziario |
2002 |
2003 |
Stanziamento
iniziale |
|
84.500.000,00 |
Variazioni |
|
-84.500.000,00 |
Stanziamento
definitivo |
|
|
Impegni
comp.za |
|
|
Pagato
comp.za |
|
|
Residui
comp.za |
|
|
Economie
comp.za |
|
|
Spese derivanti
dallĠattuazione delle collaborazioni internazionali e dalle intese
operative dirette al contrasto dellĠimmigrazione clandestina
É
Esercizio finanziario |
2002 |
2003 |
Stanziamento
iniziale |
|
0 |
Variazioni |
|
19.000.000,00 |
Stanziamento
definitivo |
|
19.000.000,00 |
Impegni
comp.za |
|
18.785.194,58 |
Pagato
comp.za |
|
1.070.000,00 |
Residui
comp.za |
|
|
Economie
comp.za |
|
|
Capitolo 7352
Spese per la costruzione
lĠacquisizione il completamento e lĠadattamento di immobili
destinati a centri di permanenza temporanea e assistenza di
identificazione e di
accoglienza per gli
stranieri irregolari e richiedenti asilo É
Esercizio finanziario |
2002 |
2003 |
Stanziamento
iniziale |
0 |
50.100.000,00 |
Variazioni |
12.390.000,00 |
30.000.000,00 |
Stanziamento
definitivo |
12.390.000,00 |
80.100.000,00 |
Impegni
comp.za |
12.390.000,00 |
22.553.167,04 |
Pagato
comp.za |
|
2.267.377,80 |
Residui
comp.za |
12.390.000,00 |
|
Economie
comp.za |
|
|
Capitolo 7464
Spese per lĠincremento e
lĠammodernamento dei mezzi
e delle tecnologie
utilizzate per la prevenzione e il contrasto
dellĠimmigrazione
clandestinaÉ.
Esercizio
finanziario |
2002 |
2003 |
Stanziamento
iniziale |
|
|
Variazioni |
|
10.500.000,00 |
Stanziamento
definitivo |
|
10.500.000,00 |
Impegni comp.za |
|
10.374.849,11 |
Pagato comp.za |
|
|
Residui comp.za |
|
|
Economie comp.za |
|
|
Capitolo 1891 (ex 6019)
Fondo nazionale per
le politiche migratorie
Esercizio finanziario |
2002 |
2003 |
Stanziamento
iniziale |
0,00 |
0 |
Variazioni |
42.150.606,00 |
12.066.025,00 |
Stanziamento
definitivo |
42.150.606,00 |
12.066.025,00 |
Impegni
comp.za |
39.026.752,83 |
10.637.384,69 |
Pagato
comp.za |
34.179.755,19 |
5.210.244,01 |
Residui
comp.za |
4.846.997,64 |
|
Economie
comp.za |
3.123.853,17 |
|
Spese per lĠistituzione ed
il funzionamento dellĠanagrafe informatizzata e dellĠarchivio
dei lavoratori stranieriÉ.
Esercizio finanziario |
2002 |
2003 |
Stanziamento
iniziale |
258.228,00 |
235.000,00 |
Variazioni |
0 |
0 |
Stanziamento
definitivo |
258.228,00 |
235.000,00 |
Impegni
comp.za |
236.400,00 |
38.400,00 |
Pagato
comp.za |
154.800,00 |
38.400,00 |
Residui
comp.za |
81.600,00 |
|
Economie
comp.za |
21.828,00 |
|
Spese relative ai programmi
di assistenza ed integrazione sociale per gli stranieri
vittime di violenza o di sfruttamento
Esercizio finanziario |
2002 |
2003 |
Stanziamento
iniziale |
5.164.569,00 |
5.164.569,00 |
Variazioni |
966.119,00 |
-1.297.718,00 |
Stanziamento
definitivo |
6.130.688,00 |
3.866.851,00 |
Impegni
comp.za |
4.656.667,04 |
3.866.850,43 |
Pagato
comp.za |
2.367.109,45 |
2.247.337,52 |
Residui
comp.za |
2.289.557,59 |
|
Economie
comp.za |
1.474.020,96 |
|
Fonte:per tutte le tabelle dati tratti dal sistema integrato
corte dei conti - RGS
I dati finanziari esposti con riguardo al
ministero dellĠinterno, nellĠesercizio 2002 evidenziano in linea generale la
frequente inadeguatezza degli stanziamenti iniziali, cui si spesso posto
rimedio attraverso variazioni in aumento in corso di esercizio. Tali
variazioni, peraltro, sono non di rado intervenute in prossimit della fine
dellĠanno, in tempi non utili, quindi, per lĠassunzione di impegni e con la
conseguente formazione di consistenti economie. Il determinarsi di tali
economie si spesso rivelato il frutto, anche, dei tagli operati al bilancio
in prossimit della chiusura dellĠesercizio, cui lĠamministrazione ha
parzialmente posto rimedio attingendo alle disponibilit di altri capitoli.
Deve, altres, rilevarsi che la pianificazione iniziale, rivelatasi a volte
eccedentaria rispetto alle necessit, ha scontato anche i gravi ritardi
nellĠattuazione di numerosi istituti introdotti dalla legge di riforma.
Per quanto attiene
allĠesercizio 2003, i dati di cui attualmente si dispone sembrano dare conto di
un limitato miglioramento nellĠattivit di quantificazione delle risorse
necessarie.
Non poche, infatti, risultano le variazioni intervenute anche nel corso
di questo esercizio, in tempi peraltro pi congrui per lĠutilizzazione. Laddove
le disponibilit iniziali si sono mostrate esuberanti, ci conseguito ad
ulteriori ritardi nellĠattuazione della nuova normativa.
Riguardo, poi, al ministero del lavoro e delle politiche sociali si
precisa che gli importi iscritti come stanziamenti e pagamenti del capitolo
1891 ÒFondo politiche migratorieÓ non corrispondono ai dati riportati nel
paragrafo 6.1.3 quali assegnazioni e pagamenti effettuati a valere sul Fondo,
in quanto nel prospetto relativo al medesimo figurano anche le variazioni
disposte dal ministro dellĠeconomia e delle finanze derivanti dalla
riassegnazione in bilancio di residui perenti e le conseguenti erogazioni.
Si rileva, inoltre, che lĠimporto stanziato nellĠanno 2003
notevolmente inferiore rispetto a quello assegnato negli anni precedenti, in
quanto, per i motivi che pi avanti si illustreranno, al cap. 1891 stata
assegnata solo la quota da destinare ad interventi statali e non anche quella
per le regioni.
5.
AGGIORNAMENTO DEI DATI STATISTICI RELATIVI AL FENOMENO IMMIGRAZIONE
Nel ribadire le
avvertenze sulle difficolt di utilizzare i dati statistici a commento del
fenomeno dellĠimmigrazione gi evidenziate al capitolo 6 della precedente
relazione, si fa presente che, secondo quanto comunicato dal dipartimento di
P.S.- direzione centrale per lĠimmigrazione e la Polizia di frontiera –
al 31 dicembre 2003 il numero degli extracomunitari soggiornanti in Italia in
possesso di un valido permesso di soggiorno ammontava a 2.193.999 a fronte di
un dato relativo al 31.12.2002 di 1.350.052.
LĠincremento
quasi per intero attribuibile agli esiti delle procedure di regolarizzazione,
praticamente concluse alla predetta data.
Disaggregando il
dato sulla base dei motivi del soggiorno si evidenzia che nel predetto numero,
cos come riportato nella seguente tabella, rientrano anche gli extracomunitari
soggiornanti in Italia per motivi di turismo, studio, missioni diplomatiche,
motivi religiosi, affari nonch soggetti in attesa di ricevere la cittadinanza
italiana, categorie tutte prive di rilevanza ai fini della presente relazione
e, comunque, per quanto attiene alle problematiche connesse con lĠimmigrazione in senso stretto.
Tabella
n. 1
Extracomunitari con permesso di
soggiorno valido al 31 dicembre 2003 |
|
Motivo del soggiorno |
Nr. |
Adozione |
4.159 |
Affari |
841 |
Affidamento |
2.831 |
Asilo
politico |
6.768 |
Attesa
cittadinanza italiana |
2.132 |
Attesa
status apolidia |
20 |
Attivit
sportiva |
1.310 |
Convenzione
Dublino |
228 |
Dichiarazione
di presenza art. 5, co.7, d.l.vo 286/98 |
31 |
Lavoro
subordinato di tipo artistico |
1.095 |
Lavoro
sub.to – att. Regolarizzazione (decesso datore di lavoro) |
6.398 |
Lavoro
subordinato a seguito di vertenza |
72 |
Lavoro
subordinato (anche stagionale) |
1.277.058 |
Lavoro
subordinato attesa occupazione |
44.289 |
Missione |
7.240 |
Lavoro
autonomo |
120.834 |
Motivi
di famiglia |
532.670 |
Motivi
di giustizia |
460 |
Motivi
di salute |
5.650 |
Motivo
di studio |
43.596 |
Motivi
religiosi |
54.146 |
Motivi
umanitari |
3.936 |
Protezione
sociale |
848 |
Residenza
elettiva |
48.629 |
Richiesta
di asilo |
10.550 |
Minorenni |
3.009 |
Vacanza
lavoro |
37 |
Tirocinio |
81 |
Turismo |
15.081 |
Totale |
2.193.999 |
Fonte:D/P.S.
– dir. centrale immigrazione e polizia di frontiera
LĠulteriore tabella di seguito riportata evidenzia relativamente allĠultimo quadriennio i risultati dellĠattivit di contrasto allĠimmigrazione clandestina.
Risultati
dellĠattivit di contrasto nel quadriennio 2000-2003
|
||||||
|
|
|
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
|
|
allontanati |
69.263 |
77.699 |
88.501 |
65.153 |
|
non
rimpatriati |
62.217 |
56.633 |
62.245 |
40.804 |
|
|
totale |
131.480 |
134.332 |
150.746 |
105.957 |
|
Stranieri
effettivamente allontanati:
|
69.263 |
77.699 |
88.501 |
65.153 |
||
Respinti alla
frontiera |
|
|
30.871 |
30.625 |
37.656 |
24.202 |
Respinti dai
questori |
|
|
11.350 |
10.433 |
6.139 |
3.195 |
Ottemperanti
all'intimazione |
3.206 |
2.251 |
2.461 |
8.126 |
||
Espulsi con
accompagnamento alla frontiera |
15.002 |
21.266 |
24.799 |
18.844 |
||
Espulsi su conforme
provv.to dell'A.G. |
396 |
373 |
427 |
885 |
||
Stranieri riammessi
nei paesi di provenienza sulla base di
accordi particolari |
8.438 |
12.751 |
17.019 |
9.901 |
Fonte:D/P.S. – dir. centrale immigrazione e polizia di frontiera
NellĠesercizio 2003 diminuisce il numero
degli stranieri rintracciati in posizione irregolare rispetto al costante aumento del dato registrato negli anni
precedenti.
Tale andamento va messo in relazione alla
diminuzione della frequenza e dellĠentit dei tentativi di sbarco e, per quanto
attiene allĠattivit sul territorio, alla fortissima riduzione del numero di
irregolari e clandestini in conseguenza della intervenuta sanatoria.
Rispetto al totale degli stranieri irregolari rintracciati il trend di quelli effettivamente allontanati passa dal 45,4 nel 2001 al 50,1 nel 2003. Tale dato, al fine di rendere pi significativo il raffronto, stato calcolato al netto degli extracomunitari respinti alla frontiera atteso che in tale evenienza, essendo addirittura impedito lĠingresso in Italia, il totale dei rintracciati coincide con quello delle espulsioni.
Pur tenendo conto del predetto recupero di efficienza, la percentuale degli extracomunitari effettivamente rimpatriati si attesta, tuttavia, su valori di poco superiori al 50%.
6. LE
MISURE DI SOSTEGNO
6.1 Fondo
nazionale per le politiche migratorie.
Nel periodo oggetto di esame, unica novit apportata alla normativa disciplinante
il ÒFondo delle politiche migratorieÓ [15]
costituita dallĠart. 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge
finanziaria 2003) che ha disposto che gli stanziamenti previsti per gli
interventi finanziati a carico del
Fondo per le politiche sociali (fra i quali, ai sensi dellĠart. 80, comma 17
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono comprese le iniziative finanziabili
dal Fondo per le politiche migratorie) affluiscono ad esso senza vincolo di
destinazione, per essere successivamente ripartiti con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dellĠeconomia e
delle finanze, dĠintesa con la Conferenza Unificata di cui allĠart. 7 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, Òassicurando prioritariamente
lĠintegrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi
e destinando almeno il 10 per cento di tali risorse a sostegno delle politiche
in favore delle famiglie di nuova costituzione, in particolare per lĠacquisto
della prima casa di abitazione e per il sostegno della natalitÓ.
Ci ha
comportato, per quanto qui interessa, due ordini di conseguenze: da un lato
lĠassegnazione al pertinente capitolo del bilancio del ministero del lavoro e
delle politiche sociali avvenuta
con notevole ritardo (per la precisione il decreto di variazione del
ministro dellĠeconomia e finanze con cui le risorse sono state assegnate reca,
per il 2003, la data del 19 giugno), dallĠaltro la quota destinata alle regioni
confluita nelle Òrisorse indistinteÓ ad esse attribuite dal decreto di
ripartizione del Òfondo politiche socialiÓ, determinandosi implicitamente
lĠabrogazione dellĠart. 59, 1Ħ comma del D.P.R. n. 394 del 1999, ai sensi del
quale Òcondicio sine qua nonÓ per lĠerogazione del finanziamento agli enti
regionali era rappresentata dalla comunicazione allĠamministrazione centrale
dei programmi annuali e/o pluriennali da realizzare ÒnellĠambito delle
politiche dellĠimmigrazioneÓ.
Nel
precedente referto stato rilevato[16]
che le risorse assegnate agli interventi di carattere statale negli anni
1998-2000 sono state utilizzate per finanziare interventi episodici, non
immediatamente riconducibili ad una adeguata programmazione, n era stato posto
in essere un sistema di verifica e di monitoraggio delle iniziative finanziate,
onde accertare lĠeffettivo inserimento degli extracomunitari nella realt
economica del paese ospitante. Una svolta nella gestione del Fondo si avuta
nellĠanno 2001, ma di essa stato solo accennato, trovandosi lĠesecuzione dei
rapporti finanziati allĠepoca ancora in uno stato iniziale.
Sono stati, infatti, avviati in quellĠanno alcuni
progetti sperimentali, ai quali ha fatto seguito uno specifico programma
nazionale diretto a realizzare una stretta collaborazione tra lĠamministrazione
centrale e quella regionale, per affrontare e risolvere alcuni nodi cruciali
della politica dellĠintegrazione dei cittadini extracomunitari (politiche
abitative, conoscenza della lingua
italiana, formazione professionale...).
Nella presente
relazione, pertanto, si dar conto dellĠattuale stato di attuazione dei citati
progetti, nonch delle iniziative finanziate sul Fondo negli anni in questa
sede oggetto di esame.
Nella tabella
che segue sono indicati per ognuno dei tre anni considerati, lĠimporto in euro
delle risorse assegnate alla quota da ripartire fra le regioni, ed alla quota
da destinare ad interventi statali
|
Tabella n. 3 |
||
Fondo per le politiche
migratorie |
|||
Anno
2001 |
Quota assegnata allo Stato |
Quota assegnata alle regioni |
totale |
d.p.c.m.
20 marzo 2001,come modificato in data 27 marzo 2001 |
4.751.403,47 |
33.466.407,06 |
38.217.810,53 |
decreto
del ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 dicembre 2001 |
3.638.992,19 |
14.555.968,90 |
18.194.961,09 |
totale |
8.390.395,66 |
48.022.375,96 |
56.412.771,62 |
|
|
|
|
Anno
2002 |
Quota assegnata allo Stato |
Quota assegnata alle regioni |
totale |
decreto
del ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 8 febbraio 2002 |
8.366.602,00 |
33.466.407,00 |
41.833.009,00 |
decreto
ministero dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002 |
-6.494.223,17 |
|
|
decreto
di variazione compensativa |
3.911.259,00 |
|
|
Totale |
5.783.637,83 |
33.466.407,00 |
39.250.044,83 |
|
|
|
|
Anno
2003 |
Quota assegnata allo Stato |
Quota assegnata alle regioni |
totale |
decreto
del ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003 |
7.000.000,00 |
Confluita nelle risorse
indistinte |
7.000.000,00 |
6.1.1 Fondo
2001. Aggiornamenti
Sembra
opportuno rammentare che il 29 maggio e il 15 giugno 2001 il dipartimento per gli affari sociali presso
la Presidenza del Consiglio (amministrazione allĠepoca competente a gestire il fondo)
aveva sottoscritto, rispettivamente con le regioni Toscana e Veneto, due
accordi c. d. sperimentali[17],
diretti a costituire un modello di collaborazione tra lĠamministrazione
centrale e quella regionale. Tale
percorso stato proseguito dal ministero del lavoro (che, comĠ noto, era nel
frattempo, subentrato al dipartimento), il quale, sul finire dello stesso anno,
ha destinato la quota del Fondo finalizzata ad interventi di carattere statale
(ammontante globalmente ad Û. 8.390.395,69) al finanziamento di un programma
nazionale da realizzare in ambito regionale nel settore dellĠintegrazione
dellĠimmigrazione.
Nel mese di
ottobre 2001, in esito ai rapporti intercorsi fra le regioni e il dipartimento delle politiche sociali e
previdenziali- direzione generale dellĠimmigrazione (struttura competente
nellĠambito del ministero del lavoro e delle politiche sociali), quattordici
fra gli enti in parola[18]
hanno aderito allĠiniziativa.
LĠamministrazione
ha, quindi, suddiviso – sulla base dei criteri gi seguiti in sede di
ripartizione dellĠ80% del Fondo (popolazione residente, immigrati presenti sul
territorio, etc..) - la quota di pertinenza statale tra queste regioni ed ha destinato gli importi
cos ricavati, in aggiunta a quanto ad ognuna di esse era stato gi attribuito
dal decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 dicembre
2001 (v. tabella n. 3).
La somma
risultante (globalmente ammontante ad Û. 24.539.706,10) stata utilizzata
quale finanziamento degli accordi di programma che lĠamministrazione ha con
ogni ente territoriale stipulato negli ultimi giorni del 2001, accordi, che,
secondo quanto espressamente dichiarato nellĠart. 1, sono finalizzati allĠattivazione
e realizzazione di un progetto sperimentale di ambito regionale con lĠobiettivo
di individuare un modello di buone pratiche per lĠintegrazione sociale degli
immigrati extracomunitari, dei lavoratori immigrati nazionali, che, avviando un
sistema di azioni integrate e concertate tra le parti sociali e istituzionali
interessate, possa rappresentare un paradigma di riferimento per altre
esperienze territoriali.
Quanto agli strumenti e alle procedure di
attuazione, il primo comma dellĠart. 2 dei singoli accordi dispone che la
responsabilit attuativa del progetto sia attribuita a ciascuna regione che
tenuta ad operare di concerto con le altre strutture organizzative interessate.
Il comma successivo individua, poi, nel ÒTavolo unico regionale di
coordinamento per le politiche di immigrazioneÓ - al quale previsto che partecipi anche il dipartimento
delle politiche sociali e previdenziali - lo strumento consultivo e di
monitoraggio per la realizzazione del progetto[19].
AllĠorgano
In stretta connessione con lĠart.
2, il successivo art. 10 dispone che lĠerogazione delle singole rate non sia
subordinata ad alcun riscontro da parte dellĠamministrazione, essendo stabilito
che la prima rata sia dovuta a seguito della comunicazione degli aspetti
attuativi, un ulteriore 40% dopo sei mesi di attivit, il saldo alla scadenza
della convenzione (prevista dopo un anno dalla comunicazione degli aspetti
attuativi), previa comunicazione della relazione finale, che, unitamente alla rendicontazione,
deve essere prodotta entro tre mesi dal termine di scadenza della convenzione.
Positiva appare, pertanto, oggi la
decisione della competente direzione generale di procedere allĠerogazione della
2^ rata non in modo automatico, dipendente, cio, dal mero trascorrere del
tempo, ma in seguito allĠesito positivo dellĠesame delle tipologie dei progetti
da finanziare, verificando la loro corrispondenza agli accordi di programma
stipulati ed al testo unico sullĠimmigrazione approvato dal decreto legislativo
n. 286 del 1998, nel frattempo modificato dalla legge n. 189 del 2002.
Tale posizione del ministero del
lavoro e delle politiche sociali, oltre ad avere come risultato la conoscenza
delle scelte operate in sede regionale, ha consentito di avviare una sorta di
monitoraggio e di vigilanza sui progetti approvati in sede locale, recuperando
il ruolo ad esso spettante, quale
destinatario delle risorse pubbliche la cui gestione stata affidata alle
regioni.
Meritevole, del resto, appare
anche lĠaver provveduto ad elaborare (e trasmettere alle regioni, per la
successiva concertazione) sia alcuni indicatori aventi lĠobiettivo di valutare
lĠefficacia e lĠefficienza dei progetti posti in essere, sia le linee guida per
la rendicontazione finale con le quali sono stati individuati criteri omogenei,
atti ad assicurare, oltre al
rispetto della regolarit amministrativo–contabile, la semplificazione
degli adempimenti procedurali.
In particolare, per gli indicatori
si propone che siano costruiti in relazione alle diverse aree di intervento in
cui operano i progetti e che consentano di conoscere il grado di raggiungimento
degli obiettivi sociali dei medesimi e la capacit di coinvolgimento e di
soddisfazione dei bisogni reali avvertiti dagli immigrati regolari.
La necessit di tale attivit
propulsiva da parte dellĠamministrazione centrale risulta confermata dai dati
acquisiti in merito allo stato di attuazione degli accordi in esame.
Ed infatti, stato rilevato che,
mentre il pagamento della prima rata di contributo avvenuto nel termine di
quattro, cinque mesi dalla loro firma, tempi pi lunghi, diversi rispetto a
quanto preventivato, sono stati necessari per lĠerogazione della seconda rata,
effettuata a seguito della predisposizione e trasmissione della documentazione
relativa alle diverse tipologie dei progetti da finanziare e degli atti
comprovanti il loro stato di avanzamento, nonch dei conseguenti riscontri.
Essa, infatti, ha potuto aver luogo mediamente dopo un anno dalla comunicazione
degli aspetti attuativi.
Ci ha comportato che alla fine
dellĠanno 2003 (a distanza di due anni dalla stipula degli accordi) a fronte di
un impegno assunto nei confronti delle regioni pari globalmente ad Û.
24.539.706,10 (di cui Û. 3.098.741,40 per gli accordi sperimentali finanziati
sul Fondo del 1999, ed Û. 21.440.964,70 sul Fondo 2001) risultano effettuate
erogazioni - secondo quanto risulta dal sistema informativo RGS-corte dei conti
- per Û. 12.841.804,61 pari al poco pi del 50% delle somme assegnate.
Il denunciato ritardo
nellĠesecuzione dei accordi stato, inoltre, confermato dalla circostanza che
la quasi totalit degli enti territoriali ha chiesto, ed ottenuto, la proroga
della scadenza, con prolungamento dei tempi di esecuzione da un minimo di 8
mesi (per la Valle dĠAosta) ad un massimo di 20 mesi (per lĠEmilia Romagna, il
Friuli Venezia Giulia ed il Lazio).
Per la maggior parte di loro,
pertanto, il termine finale verr a scadere nel corso dellĠanno 2004.
Molteplici, secondo la direzione
generale per lĠimmigrazione, sono le cause di tale slittamento.
Preliminarmente, sono lunghi i tempi necessari allĠacquisizione nei bilanci
regionali della 1^ tranche di finanziamento, con conseguenti riflessi
sullĠadozione dei successivi atti amministrativo-contabili delle regioni.
Inoltre, complessa apparsa la fase progettuale che, in coerenza con quanto
previsto nei singoli accordi di programma, stata articolata sulla partecipazione - anche a diversi livelli territoriali
- di una pluralit di soggetti istituzionali ed attori sociali.
Si osserva, peraltro, come tali
difficolt operative erano gi evidenti al momento della stipula ed avrebbero
dovuto essere attentamente valutate in quella sede, soprattutto in
considerazione dellĠautomatismo delle erogazioni originariamente concordato,
che, si rammenta, avrebbe consentito agli enti territoriali di ricevere il 70%
del contributo nel giro di pochi mesi, indipendentemente dallĠesibizione di
qualunque prova attinente allo svolgimento del programma.
Nella tabella che segue si d
conto di quale sia lo stato di attuazione delle singole convenzioni, fornendo,
per ognuna di esse la data in cui sono state stipulate e quella in cui sono pervenute
alla direzione generale le
comunicazioni relative agli aspetti attuativi e alle tipologie dei progetti da
finanziare, nonch le proroghe ad esse concesse. In apposite colonne sono
evidenziati anche gli intervalli di tempo fra ognuna delle citate operazioni e
quella successiva e lĠentit dello slittamento della scadenza contrattuale. EĠ,
inoltre, indicato lĠimporto delle erogazioni effettuate alle singole regioni,
quale risulta dal sistema informativo menzionato.
Tabella
n. 4
Accordi di
programma stipulati con le Regioni nellĠanno 2001 |
|||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
L |
M |
N |
Regione |
data accordo |
data comunic.ne aspetti attuativi |
intervallo B/C |
invio tipologie progetti |
intervallo C/E |
finanziamento previsto |
1^
rata |
2^ rata |
totale erogazione |
proroga concessa |
nuova scadenza |
Calabria |
28/12/01 |
23/04/02 |
4 mesi |
30/10/03 |
18 mesi |
338.178,04 |
101.453,41 |
135.271,22 |
236.724,63 |
17 mesi |
30/09/04 |
Campania |
20/12/01 |
30/04/02 |
4 mesi |
09/05/03 |
13 mesi |
1.457.728,41 |
437.318,52 |
583.091,36 |
1.020.409,88 |
12 mesi |
30/04/04 |
30/09/03 |
0,00 |
||||||||||
Emilia Romagna |
18/12/01 |
22/04/02 |
4 mesi |
15/01/03 |
9 mesi |
1.721.746,60 |
516.523,98 |
688.698,64 |
1.205.222,62 |
6 mesi |
31/12/03 |
Friuli Venezia Giulia. |
21/12/01 |
29/04/02 |
4 mesi |
15/05/03 |
13 mesi |
710.883,67 |
213.265,10 |
284.353,47 |
497.618,57 |
6 mesi |
31/12/04 |
Lazio |
28/12/01 |
10/06/02 |
6 mesi |
02/04/03 |
11 mesi |
4.960.655,13 |
1.488.196,54 |
1.984.262,05 |
3.472.458,59 |
9 mesi |
31/03/04 |
Liguria |
20/12/01 |
28/06/02 |
6 mesi |
11/06/03 |
11 mesi |
641.940,76 |
192.582,23 |
256.776,31 |
449.358,54 |
12 mesi |
30/06/04 |
Lombardia |
19/12/01 |
12/06/02 |
6 mesi |
03/03/03 |
8 mesi |
4.943.640,32 |
1.483.092,10 |
1.977.456,13 |
3.460.548,23 |
16 mesi |
31/10/04 |
Piemonte |
20/12/01 |
22/05/02 |
5 mesi |
18/04/03 |
11 mesi |
1.271.226,67 |
381.368,00 |
508.490,67 |
889.858,67 |
14 mesi |
31/07/04 |
Puglia |
19/12/01 |
|
|
|
|
655.391,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Sardegna |
19/12/01 |
22/04/02 |
4 mesi |
n.p. |
|
224.904,10 |
67.471,23 |
0,00 |
67.471,23 |
12 mesi |
30/04/04 |
Toscana 1 |
29/05/01 |
24/01/02 |
8 mesi |
07/03/03 |
13 mesi |
1.549.370,70 |
0,00 |
0,00 |
1.221.577,31 |
15 mesi |
30/04/04 |
Toscana integraz. |
14/12/01 |
28/03/02 |
3 mesi |
07/02/03 |
11 mesi |
1.891.915,29 |
567.547,59 |
0,00 |
102.763,38 |
13 mesi |
30/04/04 |
Umbria |
20/12/01 |
30/04/02 |
4 mesi |
03/12/02 |
7 mesi |
432.986,70 |
129.896,01 |
173.194,68 |
303.090,69 |
8 mesi |
31/12/03 |
Valle d'Aosta |
19/12/01 |
16/07/02 |
7 mesi |
30/09/02 |
14 mesi |
36.345,28 |
10.903,58 |
14.538,11 |
25.441,69 |
11 mesi |
31/06/04 |
Veneto 1 * |
15/06/01 |
19/06/03 |
2 anni |
30/06/03 |
18 mesi |
1.549.370,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 mesi |
31/12/03 |
Veneto integraz. |
21/12/01 |
19/06/03 |
18 mesi |
30/06/03 |
11 giorni |
2.153.422,26 |
646.026,68 |
0,00 |
646.026,68 |
3 mesi |
31/12/03 |
TOTALE |
|
|
|
|
|
24.539.706,10 |
6.235.671,97 |
5.887.770,06 |
12.841.804,61 |
|
|
*N.B. nei confronti del Veneto
risulta emesso il mandato n.4/2002 di
Û. 464,811,20 emesso, ma non pagato |
Fonte: elaborazione corte
dei conti su dati forniti dalla direzione generale per lĠimmigrazione
6.1.2 Fondo 2002
Come si evince dalla tabella n. 3,
con il decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 febbraio
2002 avente ad oggetto ÒRipartizione per settori di intervento delle risorse
finanziarie affluenti il Fondo nazionale per le politiche socialiÓ sono state
destinate al Fondo politiche migratorie Û.41.833.009,00, attribuite per Û.
33.466.407,00 alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, e per Û.
8.366.602,00 al dipartimento per le politiche sociali e previdenziali.
Tali risorse, pervenute nella
disponibilit dellĠamministrazione a seguito del decreto del ministro
dellĠeconomia e delle finanze n. 45825 del 10 maggio 2002, sono state decurtate
ad opera di un successivo decreto della stessa Autorit in data 29 novembre
2002, con il quale la disponibilit di competenza del pertinente capitolo 1891
stata ridotta di Û. 6.494.223,17, solo in parte recuperati, per un ammontare
di Û. 3.911.259,00, attraverso apposito provvedimento di variazione
compensativa, formalizzato in prossimit della chiusura dellĠanno finanziario.
I citati interventi finanziari
hanno, peraltro, inciso solo sulla quota assegnata allo Stato, che, di
conseguenza, pari ad Û. 5.783.637,83, considerato che le risorse
destinate alle regioni erano gi state a queste versate alla fine del mese di
maggio.
Nel far presente che per quanto
riguarda queste ultime, la direzione generale per lĠimmigrazione ha reso noto
che alla data del 22 dicembre 2003 ancora non erano pervenute le relazioni previste dallĠart. 59, 5Ħ comma del DPR
n. 394 del 1999[20] e che,
pertanto, si era provveduto a sollecitarne lĠinvio, si evidenzia che anche per
lĠanno in esame mancata una concreta attivit di programmazione delle risorse
assegnate, nonch la predeterminazione e la pubblicazione dei criteri e delle
modalit di attribuzione delle risorse in parola, in ottemperanza al disposto
dellĠart. 12 della legge 7 agosto
1990, n. 241[21], la cui
applicazione nel caso in esame era gi stata ritenuta doverosa dalla Sezione
del controllo[22].
Sul punto, invero, nelle more
della fissazione dei parametri di cui allĠart. 12 test citato,
lĠamministrazione – come risulta dalle premesse di alcuni decreti di
conferimento di contributi - si limitata ad individuare quale criterio
selettivo delle iniziative ed attivit ammissibili a godere dei contributi
gravanti sul Fondo nazionale per le politiche migratorie la rispondenza delle
iniziative medesime alle finalit di integrazione sociale previste dal DPR
(recte decreto legislativo) 25
luglio 1998, n. 286.
Obbiettivo impedimento ad una
corretta osservanza delle norme citate appaiono, peraltro, le giustificazioni
al riguardo addotte dalla competente direzione generale, la quale ha fatto
presente che sulla gestione in parola hanno inciso, sia sotto il profilo della
continuit dellĠazione amministrativa che sotto quello della certezza delle
risorse disponibili, da un lato lĠentrata in vigore della legge 15 luglio 2002,
n. 145, il cui art. 3, al 7Ħ comma, ha disposto la cessazione automatica di
tutti gli incarichi di livello dirigenziale generale, decorsi sessanta giorni
dallĠentrata in vigore della legge medesima, consentendo ai dirigenti
incaricati di esercitare fino a quella data solo attivit di ordinaria
amministrazione; dallĠaltro la minore disponibilit finanziaria disposta dal
citato decreto del ministro dellĠeconomia e delle finanze.
A conclusione dellĠanalisi
finanziaria del capitolo in parola, va fatto presente che sul capitolo 1891
risultano impegnati Û. 5.242.745,42, dei quali Û. 4.864.997 sono transitati in conto residui nel 2003.
Nel far rinvio
alla tabella n. 5 per una conoscenza dei costi sostenuti sul Fondo, in
relazione alle tipologie di interventi alle quali lĠamministrazione ha
destinato le risorse impegnate, si forniscono qui maggiori elementi di
conoscenza in merito alle iniziative gestite dal dipartimento, che hanno
comportato una rilevante esposizione finanziaria. In particolare, si
esamineranno gli accordi stipulati con le regioni Toscana, Veneto ed Umbria che
integrano quelli di cui sopra si trattato, le convenzioni dirette a favorire
lĠespletamento dei compiti istituzionali del comitato minori stranieri ed il
contratto firmato con il Centro Informazione ed educazione allo sviluppo per
venire incontro ad esigenze rappresentate dal ministero dellĠinterno. Della
convenzione con la societ Dante Alighieri e dellĠaffidamento ad Italia Lavoro
s.p.a. della realizzazione di un programma di supporto alla gestione del flusso
migratorio per motivi di lavoro – comportanti, anchĠessi, un impegno
finanziario meritevole di esame -
si tratter, per motivi di ordine sistematico, nel capitolo 8.
a) Accordi con le regioni
Toscana, Veneto e Umbria.
LĠincremento del numero dei soggetti
destinatari delle azioni di formazione linguistica e culturale contemplate
negli accordi di programma firmati nellĠanno 2001 - conseguente al processo di
legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari di cui allĠart. 33
della legge n. 189 del 2002 e allĠart. 1 del d.l. n. 195/2002 convertito, con
modificazioni, nella legge n. 222/2002 - ha determinato le regioni Toscana,
Veneto ed Umbria a chiedere al ministero del lavoro e delle politiche sociali
di integrare i citati accordi,
firmati nellĠanno 2001, finanziando, nella misura del 70%, un programma di
formazione linguistico- culturale rivolto a cittadini extracomunitari
regolarmente presenti nel territorio regionale.
A seguito dellĠadesione
dellĠamministrazione centrale, in data 23 dicembre 2002 sono state stipulate
con i tre enti territoriali altrettante convenzioni, aventi ad oggetto
lĠimplementazione delle azioni nel settore dellĠalfabetizzazione e
dellĠapprendimento della lingua e della cultura italiana in relazione alle
quali lĠamministrazione si impegnata a corrispondere Û. 400.000,00 alla
Toscana, Û. 315.000,00 al Veneto ed Û. 230.000,00 allĠUmbria.
Le attivit di cui si prevede la
realizzazione devono essere eseguite in collaborazione con gli enti locali, le
istituzioni scolastiche, formative ed universitarie, le associazioni di
categoria e imprese.
Premesso che le condizioni
contrattuali sono quasi simili a quelle indicate negli accordi di cui
costituiscono integrazione, si sottolinea come lĠerogazione della seconda rata,
sia subordinata non solo al trascorre di sei mesi di attivit, ma anche alla
presentazione di una relazione in ordine allo stato di attuazione dellĠaccordo.
Per quanto riguarda lĠesecuzione
degli accordi in parola, lĠamministrazione ha reso noto - da ultimo anche nella
memoria presentata il 19 marzo 2004, in occasione della Sezione del controllo-
quanto segue:
á
Regione
Umbria: in data 20 giugno 2003 si proceduto allĠerogazione della prima
tranche, a seguito della comunicazione di definizione degli aspetti attuativi,
avvenuta il precedente 2 maggio. Sulla scorta della relazione sullo stato di
avanzamento del progetto, formulata il 21 aprile 2004, stato emesso il 26
febbraio dello stesso anno un ordine di pagare la seconda rata, per Û.
92.000,00. A seguito di motivata richiesta, stata concessa alla regione la
proroga del termine finale delle attivit al 31 dicembre 2004;
á
Regione
Veneto: alla data del 30 dicembre 2003 (termine finale della proroga concessa
dallĠamministrazione in esito a specifica motivata istanza) sono stati
comunicati gli aspetti attuativi. Il 13 marzo 2004 stato predisposto il
titolo di spesa relativo allĠerogazione della prima rata di finanziamento;
á
Regione
Toscana: a seguito della gara dĠappalto esperita dalla regione ai fini
dellĠindividuazione del soggetto gestore del servizio di formazione stato
prodotto un ricorso giurisdizionale, in attesa del cui esito la regione ha
chiesto, ed ottenuto, la proroga al 28 febbraio 2004 del termine entro cui
comunicare gli aspetti attuativi.
.
b) Spese per lĠespletamento dei
compiti istituzionali del comitato minori stranieri[23]
A supporto dellĠattivit del comitato per i minori stranieri, proseguito il rapporto di collaborazione avviato sin dal 2000 con lĠIstituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali (IPRS), con il quale sono state stipulate, nellĠanno 2002, due convenzioni.
La prima, firmata nel mese di
gennaio ed avente la durata di
cinque mesi, impegna lĠIstituto a
classificare, analizzare e censire i minori presenti nel territorio nazionale
non accompagnati, mediante la gestione e lĠaggiornamento della banca dati
informatizzata. Il corrispettivo dovuto in relazione a tale attivit stato
quantificato in Û. 184.770,86, che risultano corrisposti nel corso dello stesso
anno.
La seconda, firmata il 4 luglio[24],
contempla, oltre alla prosecuzione degli adempimenti di cui sopra, la
realizzazione di attivit di impulso e di ricerca finalizzati a promuovere
lĠindividuazione dei familiari dei minori non accompagnati presenti nel
territorio, anche nei loro paesi di origine o in paesi terzi, per un importo
complessivo per lĠintero periodo contrattuale (fissato in ventiquattro mesi
decorrenti dalla data di comunicazione dellĠavvenuta registrazione del contratto)
di Û. 1.049.908,79, di cui Û. 174.984,80 per IVA.
Nel decreto disposto che i
relativi impegni gravano per Û. 262.477,22 sul cap. 1891 dellĠU.P.B.
3.1.2.12 per lĠesercizio
finanziario 2002, mentre la rimanente somma trover copertura nei corrispondenti
capitoli dello stato di previsione della spesa negli esercizi finanziari 2003 e
2004[25].
LĠIstituto , inoltre, tenuto a
trasmettere al ministero, al termine di ogni anno contrattuale, un rapporto
recante la stima delle presenze articolate sulla registrazione degli aspetti
anagrafici dei minori, le aree geografiche di maggiore provenienza dei minori,
lĠandamento cronologico dei flussi, la tipologia dei provvedimenti giudiziari
ed amministrativi adottati nei riguardi dei minori, la tipologia dei mittenti
che segnalano le informazioni al comitato per minori stranieri, lĠanalisi delle
attivit svolta dal comitato medesimo, nonch lĠanalisi di elaborazione di
linee guida e di procedure.
Dal ÒRapporto annuale
sullĠattivit svolta nel periodo luglio 2002-luglio 2003Ó, si apprende che lĠattivit in esame
stata svolta da un gruppo di lavoro, composto da 15 persone, le quali hanno
proseguito il censimento dei minori
e la gestione della banca dati presente presso il comitato.
Peraltro, a causa di alcuni problemi
tecnici relativi alla messa in rete della citata banca dati, stato deciso di
riorganizzare i circa 10.000 fascicoli contenenti le pratiche dei minori, al
fine di conseguire una maggiore razionalizzazione negli interventi e nei
provvedimenti da adottare. Si , pertanto, proceduto alla loro divisione in due nuovi
archivi cartacei: in uno sono stati inseriti i 5883 fascicoli relativi ai minori in possesso del Òpermesso
di soggiorno per minore etÓ, nellĠaltro sono stati riunite le 1157 pratiche
di minori privi di tale titolo.
Gli altri fascicoli sono stati archiviati in quanto si trattava di minori
stranieri non di competenza del comitato (ad es. minori accompagnati,
richiedenti asilo, etc..).
Le principali informazioni
contenute nei fascicoli sono state, poi, inserite in due file di excel, con conseguente creazione di
due nuove banche dati, aventi ad oggetto le due categorie individuate.
Accanto allĠattivit di censimento
e di gestione della banca dati dei minori, nel rapporto lĠIstituto d atto di
aver svolto anche ulteriori attivit a supporto dellĠorgano collegiale (ad es.
preparazione materiale in occasioni delle riunioni, call center per fornire
informazioni sullo stato delle pratiche, realizzazione di una nuova scheda
censimentaria pubblicata sul sito del ministero, raccolta e predisposizione del
materiale giuridico sui minori stranieri non accompagnati etcÉ).
Sempre al fine di favorire lo
svolgimento delle attivit di competenza del comitato dei minori, la direzione
generale per lĠimmigrazione ha stipulato, il 30 luglio 2002, con la societ
SISTEMI INFORMATIVI s.p.a. una convenzione avente ad oggetto la fornitura sia
di un software applicativo relativo alla Ògestione minori non accompagnatiÓ
(complementare alla procedura informatica - realizzata dalla medesima societ
– in uso presso il medesimo comitato, per il settore Òminori accoltiÓ)
che della connessa assistenza tecnica.
Il corrispettivo dovuto
–erogato nel 2003 - stato globalmente fissato in Û. 57.876,00, di cui
Û. 9.646,00 per IVA. In particolare, Û. 8.430,00 (+IVA) sono da imputare alle implementazioni
al software applicativo Ògestione minoriÓ, mentre Û. 39.800,00 (+IVA)
rappresentano il costo dellĠassistenza tecnica dovuta per 100 giorni/uomo, da corrispondere in
relazione alle prestazioni effettivamente rese.
In data 19 dicembre 2002, con
regolare collaudo stata constata la piena funzionalit degli strumenti installati
e, pertanto, stata autorizzata lĠerogazione dellĠimporto dovuto.
Anche per lĠattivit di assistenza
risultano effettuati i pagamenti pattuiti.
c) Convenzione con il Centro
Informazione e Educazione allo sviluppo (C.I.E.S.).
Come illustrato nella relazione
approvata con deliberazione n. 22/2003, il ministero dellĠinterno (ed in
particolare la direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria,
postale, di frontiera e dellĠimmigrazione del dipartimento di Pubblica
Sicurezza) aveva utilizzato le risorse ad essa assegnate dal d.p.c.m. 23 giugno
2000, con cui era stato ripartito
il Fondo politiche migratorie 2000, per finanziare due convenzioni (la prima
con la CIES e lĠaltra con la
cooperativa sociale Dedalus) aventi ad oggetto lĠaffidamento di un servizio di
mediazione linguistico-culturale a favore di cittadini stranieri.
Per quanto riguarda lĠaccordo stipulato con la societ CIES - della
cui prosecuzione in questa sede di tratta – si rammenta che esso
prevedeva la realizzazione di due progetti comportanti lo svolgimento di
servizi di mediazione linguistico-culturale, da eseguire per un anno a
decorrere dal 7 maggio 2001[26].
Peraltro, a causa degli sbarchi continui di immigrati nelle isole e
nelle regioni del Sud, il citato Dipartimento del ministero dellĠinterno ha
rappresentato al ministero del lavoro la necessit che tale rapporto
proseguisse fino al 31 dicembre 2002.
Condividendo le cennate
esigenze, questĠultimo ha stipulato il giorno 31 luglio 2002 un contratto con
la C.I.E.S., garantendo la prosecuzione del rapporto fino alla fine dellĠanno..
Il servizio oggetto della
convenzione stato articolato in due moduli operativi, aventi ad oggetto, uno,
il servizio permanente presso le postazioni di Pubblica Sicurezza delle zone
degli sbarchi, lĠaltro il servizio
di mediazione nella forma di invio a chiamata, in tutto il territorio
nazionale.
Per le citate prestazioni
stato pattuito un corrispettivo di
Û. 250.571,36, di cui Û. 104.745,86 per il Modulo I, Û. 117.774,92 per
il Modulo II, mentre Û. 28.050,58 sono da imputare alle attivit di
coordinamento e di organizzazione generale.
Il corrispettivo pattuito stato erogato nellĠanno 2003.
Per quanto riguarda
lĠesecuzione della convenzione, dagli atti ricevuti emerso che:
á
le
attivit hanno avuto inizio il giorno 1Ħ agosto 2002 e termine il 18 gennaio
2003, a seguito di una proroga non onerosa accordata alla societ;
á
per
il servizio attivato nella forma di invio a chiamata, gli interventi effettuati
dallĠ8 agosto 2002 al 14 gennaio 2003 sono stati 16.700,
á
nellĠambito
del servizio permanente - attivato il 12 settembre presso la questura di Roma e
lĠaeroporto di Fiumicino e il giorno 16 dello stesso mese presso le zone degli
sbarchi (Brindisi, Lecce, Crotone, Agrigento, Caltanissetta e Trapani) –
gli interventi realizzati sono stati 22.700.
Tabella n. 5
Riepilogo Fondo 2002
– Risorse assegnate al dipartimento delle politiche sociali e
previdenziali per interventi di carattere statale. |
||
PROGETTO |
IMPORTO IMPEGNATO |
IMPORTO EROGATO |
Spese per il funzionamento dell'Organismo nazionale di coordinamento
per le politiche d'integrazione sociale degli stranieri[27] |
250.000,00 |
250.000,00 |
Spese per il funzionamento del comitato Minori stranieri |
505.124,08 |
505.124,08 |
Servizi di mediazione culturale-linguistica in favore del ministero
dellĠinterno |
250.571,36 |
250.571,36 |
Accordi integrativi con le regioni Toscana, Umbria e Veneto |
945.000,00 |
69.000,00 |
Contributi ad associazioni per interventi in favore di immigrati[28] |
136.345,20 |
34.305,30 |
Incarichi di studio[29] |
110.000,00 |
110.000,00 |
Contributo alla redazione del Dossier statistico |
26.000,00 |
26.000,00 |
Ricerche[30] |
439.536,00 |
231.936,00 |
Spese per forniture e servizi[31] |
134.668,78 |
55.669,36 |
Convenzioni per attuazione art. 23 del t. u. |
445.500,00 |
0,00 |
Affidamento della realizzazione di un programma di supporto alla
gestione del flusso migratorio per motivi di lavoro |
2.000.000,00 |
76.693,85 |
TOTALE |
5.242.745,42 |
1.609.299,89 |
Fonte dati: Elaborazione Cdc su dati forniti dal min. del
lavoro e delle politiche sociali- direzione generale immigrazione
6.1.3 Fondo 2003
A seguito del decreto del
ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 aprile 2003 avente ad
oggetto il ÒRiparto del Fondo per le politiche sociali per lĠanno 2003Ó, il
Ministro dellĠeconomia e delle finanze ha disposto in data 19 giugno le
pertinenti variazioni di bilancio, assegnando, fra gli altri, Û. 7.000.00,00 al
cap. 1891 ÒFondo per le politiche migratorieÓ.
Tale importo, peraltro, riguarda
solo la parte dedicata agli interventi statali, considerato che, in attuazione
della legge finanziaria per il 2003, la quota da assegnare alle regioni
confluita nelle risorse indistinte a queste destinate.
Al fine di programmare
lĠutilizzazione delle risorse che sarebbero affluite al Fondo, la direzione
generale per lĠimmigrazione si era attivata presso il Capo Dipartimento
segnalando in data 20 maggio 2003 le linee di attivit cui intendeva destinare
lĠimporto, identificandole, oltre che nel supporto allĠespletamento dei compiti
istituzionali del Comitato per i minori stranieri, nel finanziamento di
programmi di integrazione sociale proposti da amministrazioni statali e di progetti pilota di istruzione e
formazione professionale da svolgersi nei paesi dĠorigine degli
extracomunitari, ai sensi del novellato art. 23 del testo unico. Eventuali,
ulteriori interventi si prevede che possano essere realizzati al fine di
migliorare lo svolgimento dei compiti istituzionali della direzione, con
particolare riguardo allĠattuazione delle iniziative rientranti nel semestre
italiano di presidenza UE e allĠaffidamento di incarichi di studio e di ricerca
in materia di immigrazione.
Va, peraltro, rilevato che, come
per il passato, anche nel corso del 2003 si assiste allĠapprovazione di una
serie di iniziative ed al loro conseguente finanziamento sulle risorse del
Fondo, non coordinate tra di loro n inserite in programmi concreti nei quali
siano state previamente definite
le misure di integrazione sociale che si intende realizzare e gli obiettivi che
si intende raggiungere, specificando, rispetto ad essi il ruolo che i singoli
interventi rivestono.
Ci anche al fine di consentire un
successivo raffronto fra i risultati che ci si proponeva di ottenere e quelli
che sono stati raggiunti a seguito dellĠesecuzione dei singoli interventi
finanziati.
Sulla base dei dati forniti
dallĠamministrazione[32],
emerso che a valere sul menzionato stanziamento sono stati impegnati Û. 3.591.391,28
- di cui Û. 631.493,51 sono stati gi erogati nel corso del 2003.
Nel sottolineare il ritardo
nellĠacquisizione delle disponibilit (avvenuta, di fatto, alla fine del mese
di luglio), la direzione generale denuncia che lo stesso si posto come
fattore di criticit nellĠattuazione delle linee di intervento programmate, determinandosi anche in questĠanno la formalizzazione
della maggior parte delle iniziative solo negli ultimi mesi dellĠanno.
Si rileva, infatti, che quasi
tutti gli impegni perfezionati riguardano interventi connessi con
lĠespletamento delle competenze del comitato minori stranieri. In particolare,
oltre a quello derivante dalla citata convenzione con lĠIstituto Psicoanalitico
per le ricerche sociali del 4 luglio 2002, ammontante ad Û. 524.954,40, si
segnalano:
á
lĠaccordo
di programma firmato con il comune di Torino il 5 novembre 2003 (ed approvato
il successivo giorno 10) avente ad oggetto la disciplina delle forme di
attuazione del programma denominato ÒRitorno al futuroÓ finalizzato al
rimpatrio assistito di minori stranieri non accompagnati di nazionalit rumena
e marocchina presenti a Torino, per un importo massimo di Û. 285.000,00,
relativamente alla prima annualit del programma stesso;
á
il
decreto in data 3 ottobre 2003 con il quale stata impegnata in favore di una
organizzazione di volontariato la somma di Û. 48.155,18 quale corrispettivo per
la fornitura di un servizio di indagini familiari finalizzate al rimpatrio
assistito di minori non accompagnati, effettuata nelle more dellĠespletamento
delle procedure di gara avente medesimo oggetto, il cui bando stato
pubblicato sulla GUCE n. 160 del 22 agosto 2003[33].
Deve, inoltre, darsi atto che nel corso dellĠanno
la direzione generale per lĠimmigrazione ha dato esecuzione, per la prima volta
dallĠistituzione del Fondo, al disposto del 2Ħ comma dellĠart. 60 del DPR 31
agosto 1999, n. 394, ai sensi del quale il ministro per la solidariet sociale
(nelle cui competenze, comĠ noto, subentrato il ministro del lavoro e delle politiche
sociali) deve promuovere e coordinare, dĠintesa con i ministri interessati, i
programmi presentati al dipartimento aventi ad oggetto interventi da realizzare
a cura delle amministrazioni statali, nel settore in esame.
Con note del 9 ottobre 2003, infatti, il ministro
del lavoro e delle politiche sociali ha promosso la presentazione da parte dei
ministeri dellĠinterno e della salute di un programma di interventi nel settore
della mediazione linguistico-culturale.
A seguito della valutazione dei
progetti presentati, effettuata da una commissione appositamente costituita,
con decreto del 9 novembre 2003 sono stati ammessi al finanziamento:
á
il
programma presentato dal ministero dellĠinterno Òservizio di mediazione
linguistico- culturale presso gli uffici periferici del dipartimento di
pubblica sicurezza, cui sono stati assegnati Û. 1.600.000,00,
á
il
programma presentato dal ministero della salute denominato Òprogetto pilota per
la formazione di mediatori linguistico- culturali da impiegare in attivit di informazione
ed orientamento socio-sanitario della popolazione immigrata e consulenza per la
realizzazione di servizi informativi socio-sanitari transculturali per la
promozione della salute delle popolazioni migrantiÓ, al quale sono stati
attribuiti Û. 400.000,00.
Con decreto del ministro
dellĠeconomia e delle finanze del 24 dicembre 2003 sono state disposte le
variazioni in termini di competenza fra le unit previsionali di base
interessate.
Ulteriore impegno assunto sul Fondo 2003 trova la sua origine in una convenzione
stipulata il 30 dicembre 2003 con il Centro Informazioni ed Educazione allo
Sviluppo (CIES) – soggetto mandatario del Raggruppamento temporaneo di
imprese costituito ai sensi dellĠart. 10 del decreto legislativo n. 358 del
1992 e dellĠart. 11 del decreto legislativo n. 157 del 1995 con lĠIstituto
psicoanalitico per le ricerche sociali (I.P.R.S.) - avente ad oggetto
lĠerogazione di un servizio di mediazione culturale a supporto dei compiti
svolti dalle Direzioni Provinciali del lavoro in materia di immigrazione[34].
Considerato che lĠesecuzione del contratto
stabilita in nove mesi decorrenti dalla data di comunicazione al
Raggruppamento dellĠavvenuta registrazione del decreto di approvazione
della convenzione medesima, deve presumersi che alla data di deposito della
presente relazione la convenzione in parola abbia appena iniziato ad espletare
i suoi effetti.
Di essi, pertanto, come di quelli di tutte le
iniziative finanziate indicate nel prospetto che segue, si tratter nella
prossima relazione.
Tabella n. 6
Riepilogo Fondo 2003
– Risorse assegnate al dipartimento delle politiche sociali e
previdenziali per interventi di carattere statale |
||
PROGETTO |
IMPORTO IMPEGNATO |
IMPORTO EROGATO |
Spese
connesse ai compiti istituzionali del Comitato Minori stranieri |
858.109,70 |
545.216,90 |
Spese
per il funzionamento dell'Organismo nazionale di coordinamento per le
politiche d'integrazione sociale degli stranieri |
250.000,00 |
0,00 |
Servizi di mediazione culturale-linguistica in favore delle
Direzioni provinciali del lavoro |
1.689.960,00 |
0,00 |
Seminario
24-25 giugno 2002 |
80.379,48 |
80.379,48 |
Spese
per pubblicazione bandi di gara |
15.238,10 |
5.897,13 |
Affidamento
allĠISTAT della rilevazione ed elaborazione dei dati relativi alle
autorizzazioni al lavoro di cittadini stranieri non comunitari |
398.952,00 |
0,00 |
Servizi
di ricerca |
301.752,00 |
0,00 |
TOTALE |
3.591.391,28 |
631.493,51 |
6.2 Gli interventi a favore
dei richiedenti asilo e dei rifugiati
6.2.1
Il quadro normativo
Come detto in parte
generale, il quadro normativo delineato dalla legge 189/02 reca sensibili
modifiche nella disciplina dellĠasilo che, seppur non pu dirsi oggetto di una
organica e completa regolamentazione per la quale si fa ancora rinvio ad una
legge futura, risulta in pi parti rivisitata.
In estrema sintesi,
a fronte della invarianza della fase di Òaccesso alla proceduraÓ rispetto alla
quale la legge 189 si limitata ad abrogare il contributo di prima assistenza,
novit di rilievo riguardano la fase procedurale successiva. In particolare, si
evidenziano le principali innovazioni introdotte, che sono:
a) il
trattenimento del richiedente asilo, che pu essere facoltativo o obbligatorio
in presenza di circostanze diverse (art. 32). Il trattenimento, da eseguire in
Òcentri dĠidentificazioneÓ o, nel solo caso di straniero gi destinatario di un
provvedimento di espulsione o respingimento, in centri di permanenza temporanea
in base alle nuove previsioni normative, destinato a diventare la situazione
di fatto pi comune nonostante lo stesso art. 32 affermi che Òil richiedente
asilo non pu essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo
presentataÓ;
b)
lĠesclusione della possibilit di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo
in una serie di casi in cui si debba procedere al trattenimento Òper il tempo
strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza
nel territorio dello StatoÓ;
c)
lĠintroduzione di due diverse procedure per lĠesame della domanda, semplificata
ed ordinaria – da applicarsi, la prima, nellĠipotesi di trattenimento
obbligatorio, la seconda, nelle ipotesi residue;
d) la nuova
configurazione delle strutture deputate allĠesame delle richieste,
rappresentate dalla commissione nazionale e dalle commissioni territoriali;
e) lĠimplementazione
di un sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati organicamente
disciplinato.
LĠoperativit delle
modifiche anzi indicate – trattenimento nei centri, procedure di esame
delle richieste, sistema di protezione – , peraltro, subordinata allĠemanazione
di disposizioni regolamentari entro il termine di sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge, vale a dire entro il mese di marzo 2003 (art.
34, co.3).
I tempi necessari
per lĠemanazione di tali disposizioni ed i ritardi occorsi[35]hanno
determinato una vigenza della vecchia normativa anche pi lunga del previsto, e
richiesto specifici interventi di deroga alle previsioni di cui al ripetuto
art. 34 tali da consentire lĠavvio dellĠoperativit di alcuni fondamentali
istituti di nuova introduzione.
In
particolare, lĠordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre
2002, n. 3242, al fine di accelerare le procedure connesse alla valutazione
delle istanze di asilo degli stranieri giunti irregolarmente in Italia, ha
previsto che la commissione centrale per il riconoscimento dello status di
rifugiato, prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990,
n. 136, possa effettuare le audizioni anche in loco.
Successivamente,
lĠordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1Ħ ottobre 2002, n. 3244,
nelle more dellĠimplementazione del nuovo sistema di protezione, ha disposto il
finanziamento della prosecuzione delle attivit gi in essere nellĠambito del
programma nazionale asilo gestito dal ministero dellĠinterno in collaborazione
con lĠANCI e con lĠACNUR, limitatamente alla durata dello stato di emergenza e
comunque non oltre il 31 dicembre 2002. Ci per garantire lĠassistenza ai
soggetti che hanno presentato domanda di asilo ai sensi della normativa
previgente successivamente al periodo in cui essa viene assicurata nelle
strutture di primo soccorso ed identificazione, o, comunque, nei casi in cui
detta accoglienza non si renda possibile in quei centri, nonch per assicurare
una successiva, limitata accoglienza agli stranieri con permesso umanitario e
ai rifugiati dopo il rilascio del permesso di soggiorno.
LĠordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3287 del 23 maggio 2003 per le
finalit di cui allĠart. 1-sexies, commi 3, lettera b) e 4 del decreto legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, e successive modifiche e integrazioni - continuit degli
interventi e dei servizi gi in atto previsti dal Fondo europeo per i
rifugiati, nonch attivazione e affidamento del servizio centrale di
informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti
locali interessati - ha poi autorizzato il ministero dellĠinterno allĠadozione
in fase di prima attivazione del decreto di ripartizione del Fondo nazionale
per le politiche e i servizi dellĠasilo in deroga allĠart. 34, comma 3, della
legge 30 luglio 2002, n. 189.
Tale autorizzazione
stata estesa dallĠordinanza n. 3326 del 7 novembre 2003 anche allĠadozione di
ulteriori, successivi decreti di ripartizione.
Il
primo decreto di ripartizione risulta emanato il 23 luglio 2003 e la
convenzione che affida allĠANCI il servizio centrale[36]
diventata esecutiva il 22 ottobre dello stesso anno.
6.2.2 Il
procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato
La commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, come detto dianzi, ha continuato ad operare nel corso del 2002, e nel 2003 sino ai giorni correnti, secondo gli schemi previsti dalla normativa previgente, salvo la possibilit di effettuare le audizioni anche in ambito locale riconosciuta dalla ripetuta ordinanza 3242/02 [37],. LĠattivit svolta risulta dalla tabella che segue.
Tabella n. 7
Attivit della commissione
centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato
anni 1999-2003 |
|||||
Richiedenti asilo |
|||||
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 (30/6) |
Totale domande pervenute |
24.800 |
17.766 |
10.889 |
7.281 |
3.500 |
Riconosciuti |
802 |
1.643 |
2.103 |
1.270 |
320 |
Rifiutati |
7.443 |
22.649 |
11.130 |
15.755 |
9.095 |
Non considerati |
11 |
97 |
2 |
|
|
Trasferiti |
8 |
|
|
|
|
Sospesi |
2 |
26 |
74 |
|
25 |
Totale domande esaminate |
8.266 |
24.415 |
13.309 |
17.193 |
9.450 |
Fonte:ministero
dellĠinterno commissione centrale per il riconoscimento dello status di
rifugiato
In primo luogo, i
dati riportati danno conto di un sensibile calo del numero di domande pervenute
negli anni 2002 e 2003, IĦ semestre, rispetto a quello relativo ai tre anni
precedenti. Il numero totale di domande esaminate, che aveva mostrato una forte
flessione nel 2001[38]
appare in ripresa solo parziale nel 2002 e 2003 e con un trend di crescita
pressoch lineare. Ci non sembra dare ragione delle motivazioni addotte
dallĠamministrazione a giustificazione dellĠandamento della produttivit degli
anni 2001 e 2002- 1Ħ semestre, ricondotte principalmente al difficoltoso processo
di informatizzazione del lavoro della commissione realizzato in quel periodo.
Essendo apparso difficile comprendere come gli inconvenienti verificatisi nel
corso della fase di avvio di detto processo, di cui tra lĠaltro
lĠamministrazione non ha fatto menzione nella prima risposta istruttoria
ribadendo, piuttosto, lĠinsufficienza della struttura e dellĠorganico cui
lĠinformatizzazione avrebbe dovuto porre rimedio, non siano stati ancora
superati e date le perplessit destate dalle affermazioni rese in ordine ai
dati relativi allĠattivit svolta dalla commissione centrale a Roma nel 2003
che, per non meglio individuate Òintervenute difficolt tecnicheÓ, sono stati
quantificati solo in via presuntiva sulla base di una stima comparata con gli
anni precedenti e, parzialmente, dei supporti cartacei presenti in ufficio,[39]
si ritenuto necessario procedere ad ulteriori approfondimenti istruttori.
Questi hanno condotto ad acquisire in data 1 dicembre 2003 elementi di
conoscenza che evidenziano carenze del sistema informativo di supporto alla
commissione e gravi disfunzioni gestionali, tali da non poter non essere
rimarcate pur nella considerazione dei motivi di urgenza nel provvedere e della
esiguit dei mezzi finanziari a disposizione.[40]
DellĠesito delle
iniziative attivate dal dipartimento per le libert civili e lĠimmigrazione per
il miglioramento del sistema informativo, di cui lo stesso fa menzione nella
risposta istruttoria del 27 novembre 2003, si dar atto nel referto programmato
per lĠanno 2004.
Degna
di menzione appare, da ultimo, la variazione in termini percentuali degli
accoglimenti delle domande, che passano dal 15.8% del 2001 al 7.4% del 2002 e
3.4% del 2003. Ci nonostante che le ragioni sottese al fenomeno siano
probabilmente riconducibili a logiche di politica amministrativa e generale,
che fuoriescono dagli ambiti della presente trattazione.
6.2.3
Le
iniziative adottate in prosecuzione di quelle avviate prima dellĠentrata in
vigore della legge 189/02.
Le
iniziative a sostegno dei richiedenti asilo e dei rifugiati assunte nel periodo
riguardato dall'indagine scontano il regime di transizione nel quale si
collocano, che, come gi evidenziato, risultato assai pi lungo del previsto.
In
disparte ogni valutazione sulla prima e temporanea accoglienza nei centri
predisposti nelle zone di arrivo limitatamente al tempo necessario
all'identificazione e all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno, il cui
costo non dato quantificare con sufficiente attendibilit visto l'uso
promiscuo che di tali centri, non di rado, stato fatto, deve in ogni caso
evidenziarsi che essa ha tuttora luogo per la mancata o limitata attivazione
del nuovo sistema, che prevede in molti casi il trattenimento nel centro
d'identificazione, e del sistema di protezione (artt. 1 bis e 1 sexies legge 28
febbraio 1990, n. 39).
Parimenti, la prima assistenza del
richiedente asilo continua ad essere assicurata all'erogazione del contributo
statale di 17 Û giornalieri per un periodo massimo di 45 giorni. LĠammontare
dei contributi erogati, mediante ordini di accreditamento ai prefetti, a favore
dei richiedenti asilo, ammonta per l Ôanno 2002 a Û 6.474.672,74. Per lĠanno
2003 il dato non disponibile.
In evoluzione,
invece,nel corso del 2002 e del 2003, le iniziative per il successivo sostegno
gi attivate in precedenza,[41]
rappresentate dal programma nazionale asilo e dal programma di sostegno ai
rifugiati residenti in Italia in collaborazione con l'ACNUR.
á
Il
programma di sostegno e integrazione dei rifugiati attuato dal ministero
dell'interno in collaborazione con l'ACNUR.
Il programma, che
sino dagli anni 80 ha avuto un'attuazione prevalentemente orientata verso
l'elargizione di contributi per la prima assistenza e per il
"sostentamento", si poneva in un'ottica assai diversa da quella
sottesa alla nuova normativa, la quale si prefigge di conseguire la maggiore
integrazione dei rifugiati nel tessuto sociale attraverso iniziative organiche
e coordinate sul territorio. In conseguenza di tale diversit il programma
stato abbandonato nell'imminenza dell'emanazione della legge 189, e
precisamente nella primavera del 2002. Si riporta di seguito un prospetto che
d conto delle erogazioni avvenute nel corso del 2002 e del 2003, a chiusura
del programma medesimo.
Tabella n. 8
Provvidenze
in favore dei rifugiati (programma ministero interno – ACNUR) |
||
2002 |
||
|
Totale contributi |
Totale spese |
Prima assistenza (90 gg) |
474 |
788.265,57 |
Sostentamento o casi eccezionali |
284 |
725.362,47 |
Fragilit sociale |
7 |
15.493,71 |
Studio |
21 |
17.816,84 |
Integrazione lavorativa |
5 |
38.734,25 |
Negative |
16 |
0 |
Totale |
807 |
1.585.672,84 |
2003 |
||
|
Totale contributi |
Totale
spese |
Capi famiglia |
1428 |
2.256.734,08 |
Familiari a
carico |
1368 |
540.483,12 |
Negative |
0 |
0 |
Totale |
2796 |
2.797.217,2 |
Fonte:
ministero dellĠinterno
I dati surriportati
confermano, per lĠanno 2002, la tendenza a privilegiare richieste di contributi
di prima assistenza e di sostentamento, gi evidenziata nel precedente referto
avendo anche riguardo alle cause probabilmente sottostanti[42].
Per quanto
concerne, invece, lĠanno 2003 si rileva la variazione intervenuta nella
metodologia di ripartizione operata dallĠamministrazione la quale, in ragione
delle pi numerose richieste pervenute e dei maggiori limiti alla disponibilit
del programma, per corrispondere ad un pi consistente numero di domande si
determinata nel senso di diminuire lĠentit finanziaria di ciascun contributo,
rinunciando al criterio di distribuzione degli aiuti in base ai bisogni
espressi.
á
Il programma nazionale asilo.
Il
programma, elaborato sul finire degli anni 2000 dal ministero dell'interno in
collaborazione con l'A.C.N.U.R. e l'A.N.C.I. e cofinanziato dalla commissione
europea - Fondo europeo per i rifugiati - per la realizzazione di un sistema
integrato di accoglienza e protezione, ha visto la realizzazione di 59 progetti
presentati da altrettanti comuni e tre progetti speciali prodotti dalle citt
metropolitane di Roma e Milano, nonch dall'area di frontiera di Fiumicino[43].
A fronte di tali iniziative risultano complessivamente erogati Û12.754.500,39
che hanno consentito il conseguimento dei risultati emersi in sede di
valutazione del programma da parte del Centro studi di politica internazionale
- CESPI[44].
6.2.4
Le iniziative adottate in esecuzione della legge 189/02.
L'attivazione
del nuovo sistema di protezione previsto dalla legge 189, resa possibile in
virt di quanto disposto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 3287 del 23 maggio 2003 anche in mancanza del regolamento di cui
all'art. 1 - bis, comma 3 della legge n. 39/90, ha preso avvio solo dopo
l'emanazione del decreto di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e
i servizi dell'asilo, volto ad assicurare la continuit degli interventi e dei
servizi gi in atto come previsto dal Fondo europeo per i rifugiati (art. 1
sexies, co. 3 L. 39/90).
Il provvedimento,
emesso dal ministro dell'interno in data 23 luglio 2003, ha assegnato la somma
di Û 8.956.521,99[45]
in favore di 50 enti locali, gi titolari di convenzioni con le prefetture
nell'ambito del PNA, i quali avevano servizi di accoglienza ancora operativi al
31 dicembre 2002 ed erano disponibili a
proseguire l'attivit.
Lo stesso decreto
ha, altres, disposto la destinazione dellĠulteriore somma di Û 2.203.478,01
stanziata sul cap. 2361 dello stato di previsione della spesa del ministero
dellĠinterno al finanziamento delle spese di gestione e funzionamento del
servizio centrale di cui al riferito art. 1 sexies, comma 4, e all'erogazione
del contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo di
cui al comma 3, lett. C) del medesimo articolo.
Riguardo
all'operativit dei detti istituti si osserva che la convenzione di affidamento
all'ANCI del servizio centrale stipulata il 24 luglio 2003 per Û 831.500,00 ha
avuto termine il 31 dicembre dello stesso anno e che nessuna determinazione
risulta finora assunta in merito al contributo di prima assistenza, del quale
devono essere individuate le modalit di erogazione e la misura.
Solo in tempi
successivi sar, quindi, possibile verificare la effettiva attuazione di quanto
riferito, con riguardo anche alla spesa sostenuta avendo nel giusto conto la
rendicontazione che gli enti locali assegnatari del contributo dovranno
produrre sulla base di quanto stabilito nellĠattivit di indirizzo e
coordinamento del servizio (art.1 punto 4 del decreto di ripartizione), e che
lĠANCI dovr rendere al ministero entro il 31 marzo 2004 ai sensi dellĠart.9
della ripetuta convenzione per la gestione del servizio medesimo.
6.3 I servizi di accoglienza
alle frontiere
Nel
periodo di riferimento dellĠindagine la normativa che disciplina i servizi di
accoglienza alle frontiere non ha subito alcuna modifica[46],
salvo la previsione contenuta
allĠart. 5 dellĠordinanza del Presidente del Consiglio n.3326 in data 7
novembre 2003, che per le attivit negoziali da porre in essere per lĠattuazione
e la gestione autorizza il dipartimento per le libert civili e lĠimmigrazione
ad agire in deroga allĠart. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Allo
stato degli atti, per i ritardi dellĠamministrazione nel rispondere alle
richieste istruttorie in materia non , tuttavia, possibile dare esaustivo
conto della gestione relativa agli anni 2002 e 2003 avendo riguardo, in
particolare, allo stato di attivazione dei servizi, alle convenzioni stipulate
per il funzionamento, allĠutenza che ne ha beneficiato nonch alle risultanze
emerse dai rapporti trimestrali resi in esito alla circolare del direttore
generale dei servizi civili del 2 maggio 2001, aventi ad oggetto lĠattivit
svolta. I costi effettivamente sostenuti per il funzionamento, che, come noto,
vengono sostenuti dai prefetti competenti sulle rispettive contabilit
speciali, non sono attualmente quantificabili, salvo lĠevidenziazione degli
ordini di accreditamento emessi in favore dei prefetti medesimi nel corso degli
anni in riferimento, che sono pari a Û 482.740,86 per lĠanno 2002 e Û
706.743,12 per il 2003 (dato rilevato al 31.12.2003).
6.4 Gli interventi per lĠistruzione scolastica.
Con riferimento allĠattivit svolta dal
ministero dellĠistruzione universitaria e ricerca per favorire lĠintegrazione
degli extracomunitari regolarmente presenti sul territorio italiano, la
precedente relazione, relativa allĠattivit svolta nel triennio 1999
–2001, aveva evidenziato le difficolt dellĠamministrazione a fornire
informazioni dettagliate circa lĠesito dei diversi interventi attivati dalle
istituzioni scolastiche, con particolare riferimento ai risultati raggiunti e
allĠesito delle diverse iniziative.
A seguito dei
ripetuti solleciti istruttori, e soprattutto della comunicazione della
relazione approvata dalla Sezione, il ministero dellĠistruzione dellĠuniversit
e ricerca – dipartimento per i servizi del territorio, sollecitava a sua
volta gli uffici scolastici regionali e, in data 30 luglio 2003, inviava una
documentazione pi aggiornata e completa sullĠesito dei progetti avviati dalle
singole scuole, volti a favorire lĠintegrazione degli extracomunitari a
supportare il maggior impegno del personale docente impegnato.
Emerge dalla nuova documentazione
il seguente quadro delle diverse iniziative avviate.
á
La
prima tipologia di interventi si inseriva nellĠambito del tavolo di lavoro,
istituito con DPCM del 22 gennaio 1999 presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ed era finalizzata a sostenere il particolare disagio
della regione Puglia particolarmente soggetta, in quel periodo, a flussi
migratori provenienti dallĠarea balcanica. I progetti previsti riguardavano tre
diversi settori di attivit: accoglienza e inserimento dei minori nelle scuole
dellĠobbligo, formazione di mediatori linguistici e culturali, educazione di
adulti immigrati, con un impegno economico complessivo di 1,8 miliardi di lire
negli esercizi finanziari 1999-2000.
Dalle informazioni raccolte presso i diversi CSA
(Uffici periferici che hanno
ereditato le competenze dei soppressi provveditorati agli studi) emerge
allĠattualit la situazione di seguito sintetizzata. Per quanto attiene alle
scuole ubicate nelle province di Brindisi e Bari tutti i progetti
(rispettivamente 8 e 29) sono stati conclusi e le scuole hanno trasmesso il rendiconto
contabile delle attivit svolte.
In provincia di Taranto sono stati conclusi 2 progetti su 5 e
in quella di Foggia 12 su 14. Nessuna notizia si ha, invece, sulle 17
iniziative avviate allĠinterno della provincia di Lecce.
Manca, peraltro, al momento ogni valutazione sui risultati raggiunti dalle singole iniziative, n si ha notizia delle verifiche effettuate dagli Uffici scolastici regionali sugli specifici rendiconti presentati dalle scuole.
á
Con
riferimento agli interventi previsti dal decreto ministeriale del 26 ottobre
2001 e successivamente dettagliati dalla circolare 160 del 6 novembre del
medesimo anno, comportanti un utilizzo complessivo di risorse di 1,2 miliardi
di lire lĠamministrazione ha trasmesso la relazione del gruppo di lavoro istituito
per il relativo monitoraggio.
Le attivit risultano nella maggior parte dei casi concluse a giugno del 2003, a causa di ritardi nella messa a disposizione delle relative somme da parte del CSA e della conseguente difficolt ad inserire i programmi nei piani di offerta formativa per gli esercizi precedenti.
LĠassegnazione delle risorse avvenuta in
maggioranza in favore della scuola dellĠobbligo ed stata finalizzata ad
interventi destinati ai minori e alle loro famiglie per promuovere corsi di
alfabetizzazione della lingua italiana e percorsi integrativi degli studi
sostenuti nei paesi di provenienza. Solo in casi limitati i progetti hanno
riguardato la tutela e la valorizzazione della lingua dĠorigine e il recupero
dei titoli di studio acquisiti nei predetti paesi. Sono stati utilizzati per lo
pi docenti interni alle istituzioni scolastiche. Risulta in taluni casi
lĠutilizzo di finanziamenti integrativi (fondi derivanti dalla legge 482/1999
sulla tutela delle minoranze linguistiche –contributi enti locali).
Sulla base della analisi delle schede compilate dalle singole istituzioni
scolastiche il gruppo di lavoro ha formulato considerazioni positive
sullĠampliamento del livello delle competenze linguistiche e, pi in generale,
sulla integrazione scolastica e sociale dei minori. I partecipanti ai predetti
corsi, infatti, avrebbero riportato un maggior successo scolastico rispetto
agli altri studenti.
Per quanto attiene agli adulti il gruppo
rileva che non tutti hanno potuto garantire una frequenza regolare in quanto
impegnati in attivit lavorative.
á
Con
riferimento alla gestione dei fondi previsti dagli articoli 5 e 29 del
contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per il triennio
1999-2001, finalizzati a sostenere lĠimpegno di docenti in scuole collocate in
zone a forte processo migratorio, stata trasmessa la relazione datata 15
luglio 2003 del gruppo di lavoro istituito per la verifica dei risultati
conseguiti.
In materia risulta avviata una complessa
attivit di rilevazione basata sulla compilazione di tre diverse schede: la
prima concernente i criteri seguiti per lĠammissione al finanziamento, la
seconda sulle verifiche attivate e i risultati conseguiti, la terza consistente
in una relazione finale sulle attivit svolte.
Al riguardo si osserva, peraltro, che la
predetta relazione finale risulta acquisita solo da parte di 7 USR su 18
regioni coinvolte.
In numerosi casi le attivit sono slittate
al biennio 2003-2004, in altri si d atto genericamente che le attivit sono
ancora in corso, mentre nella regione Sardegna i fondi risulterebbero
utilizzati per finanziare altri istituti contrattuali.
Le iniziative intraprese hanno avuto una notevole
valenza sperimentale con specifica predisposizione di materiale didattico
multimediale, laboratori teatrali
musicali e artistici, attivit mirate allĠaccoglienza e allĠintegrazione
e valorizzazione della cultura dĠorigine, e con il coinvolgimento, anche,
dellĠintera classe in cui gli extracomunitari sono inseriti.
La Sezione, tenuto conto dei ritardi con i quali le
attivit vengono svolte, si riserva di valutare nella prossima relazione gi
programmata i risultati delle iniziative avviate nel periodo successivo al
2001.
7 MISURE DI CONTRASTO
Uno dei principali
strumenti per la regolazione dei flussi migratori e per il contrasto
allĠimmigrazione clandestina costituito dalle iniziative di cooperazione
bilaterale con gli Stati extracomunitari maggiormente interessati ai flussi
migratori in ingresso nel nostro paese.
A tal proposito gi la legge 40
del 1998, allĠart. 6, (successivamente confluito nellĠart. 11 del testo unico
286 del 1998), prevedeva che il ministero degli affari esteri e il ministero
dellĠinterno promuovessero le iniziative occorrenti per migliorare lĠefficacia
dei provvedimenti di espulsione e per la collaborazione con i governi dei paesi
interessati ai fini del contrasto alla immigrazione irregolare.
La contropartita per la
collaborazione prestata si sostanzia in quattro diverse tipologie di
interventi:
á
garanzia
di quote riservate nellĠambito della programmazione dei flussi migratori;
á
iniziative
per la formazione di personale della polizia locale impegnato nelle predette
attivit attraverso specifici corsi da svolgere in loco o in Italia;
á
attivit
di assistenza tecnica e giuridica e di ausilio allĠadozione di una
organizzazione pi efficiente;
á
cessione
di mezzi tecnico logistici per potenziare la dotazione delle forze dellĠordine
dei paesi collaboranti.
I costi connessi con gli interventi
previsti ai primi tre punti sono al momento di difficile individuazione e
quantificazione e gravano sui capitoli di spesa per il personale (in
particolare quello relativo alle missioni) e su quelli gestiti dalla direzione
centrale per gli istituti di istruzione.
Sino a tutto lĠesercizio 2002 la cessione
di mezzi in relazione alla collaborazione prestata stata posta a carico, sia
dal lato gestionale che da quello contabile, della direzione centrale per i
servizi tecnico logistici.
In connessione con lĠistituzione
della direzione centrale per lĠimmigrazione e la polizia di frontiera, divenuta
centro di spesa, ai fini anche di una maggiore trasparenza e leggibilit,
nellĠottica di una classificazione funzionale dei dati di bilancio e di
contabilit stato istituito un apposito capitolo affidato alla predetta
struttura.[47]
La legge 189 del 2002 prosegue lungo la
predetta direttrice conferendo una maggiore rilevanza agli accordi di
cooperazione anche in relazione alla pi generale attivit di cooperazione allo sviluppo e di regolazione dei flussi.
LĠarticolo 1, comma 2 della citata legge
prevede, infatti, che nella elaborazione e nellĠeventuale revisione di
programmi bilaterali di collaborazione e di aiuto verso paesi non appartenenti
allĠUnione europea il governo debba
espressamente tener conto anche della collaborazione prestata in materia
di prevenzione dei flussi migratori illegali e di contrasto alle organizzazioni
criminali operanti nel settore. Il comma 3 dispone la revisione dei programmi
di aiuto in atto nel caso in cui non venga garantito il rientro e la permanenza
definitiva nei paesi di origine degli extracomunitari espulsi.
LĠart. 21 comma 1 del testo unico
286 del 1998, nel testo novellato dalla legge 189 del 2002 introduce, poi,
restrizioni numeriche allĠingresso di
extracomunitari provenienti da paesi che non collaborano adeguatamente
allĠattivit di contrasto dei flussi migratori e alla riammissione di propri
cittadini destinatari di provvedimenti di espulsione.
I decreti provvisori di
determinazione dei flussi per gli anni 2003 e 2004 ribadiscono espressamente
tale previsione.
Sulla base delle norme gi
contenute, come detto, nel citato testo unico, lo Stato italiano ha avviato,
come risulta dai dati acquisiti dal ministero dellĠinterno, numerose intese in
materia di riammissione la cui efficacia viene mediamente giudicata positiva
dallo stesso ministero.
Nel capitolo relativo alla
gestione dei centri di permanenza si evidenzia, in coerenza con quanto sopra,
lĠefficacia decisamente maggiore del procedimento di espulsione laddove
esistono specifici accordi con i paesi di provenienza degli extracomunitari
irregolari.
Sono attualmente in corso contatti
e negoziati con numerosi altri paesi che, pur in mancanza della conclusione di
un accordo formale, hanno gi iniziato ad assicurare una fattiva
collaborazione.
LĠintera problematica merita,
quindi, come gi stabilito dalla Sezione di controllo in sede di programmazione
per le attivit del 2004, di essere adeguatamente valutata e approfondita.
7.2 I centri di trattenimento e
i centri di identificazione
7.2.1 Evoluzione normativa
Ispirata a criteri di maggior
rigore nei confronti della immigrazione irregolare e clandestina la legge 189
del 2002 contiene, in materia di espulsione amministrativa e di funzionamento
dei centri, alcune importanti modifiche alla normativa precedente.
In particolare lĠart. 12,
introducendo significative modifiche allĠart. 13 del testo unico 286 del 1998,
prevede che lĠespulsione amministrativa di competenza dei prefetti venga
disposta con decreto motivato immediatamente esecutivo anche se sottoposto a
gravame o impugnativa da parte dellĠinteressato. [48]
La predetta espulsione, in considerazione della rilevata scarsa ottemperanza
spontanea allĠordine, viene, dĠora in poi, disposta sempre mediante
accompagnamento coattivo alla frontiera, previo eventuale trattenimento nei
centri di permanenza, ad eccezione delle limitate ipotesi di extracomunitari
trattenutisi nel territorio italiano oltre il periodo di validit del permesso
di soggiorno senza che sia stato chiesto tempestivamente il rinnovo. Sempre al
fine di garantire effettivit alle procedure di allontanamento il successivo
art. 13 prevede che nel caso in cui un extracomunitario venga allontanato dal
centro per scadenza dei termini di trattenimento lĠulteriore permanenza nel
territorio dello Stato costituisca una fattispecie di reato, punibile con
lĠarresto da sei mesi a un anno, e, quale sanzione sostitutiva, con la ripresa
delle procedure per lĠespulsione.
Con una profonda deroga al sistema
precedente, quindi, viene introdotta la possibilit di un nuovo periodo di
permanenza nei centri nei confronti di extracomunitari gi trattenuti e dimessi
per impossibilit di concludere la procedura nei tempi previsti.
Le sanzioni penali vengono man
mano inasprite, qualora anche gli ulteriori periodi di trattenimento non
garantiscano il buon esito del rientro nei paesi di origine o lo straniero non
lasci spontaneamente lĠItalia.
LĠart. 13, comma 1 lettera a)
della legge 189 del 2002 prevede, poi, un sostanziale raddoppio del periodo di
trattenimento, che diviene di trenta giorni ulteriormente prorogabili di altri
trenta, su motivata richiesta del questore alla competente autorit
giudiziaria.
Le predette
modifiche al testo unico 286 del 1998, incidendo esclusivamente su aspetti procedurali e non necessitando,
quindi, di una ulteriore normativa in dettaglio sono immediatamente operative
fin dallĠentrata in vigore della legge 189 del 2002 e comportano un incremento
delle possibili presenze nei centri, con conseguente necessit di potenziare le
strutture esistenti.
A tal fine, il comma 2 dellĠart.
13 prevede uno stanziamento di 12,39 milioni di euro per lĠesercizio
finanziario 2002, e 24,79 milioni per i successivi esercizi 2003 e 2004[49].
Il trattenimento obbligatorio, sia
pure con modalit in parte diverse, viene esteso, in taluni casi, anche ai
richiedenti asilo, in attesa del buon esito della relativa richiesta.
Fermo restando il principio che
semplici necessit connesse con lĠordinario esame delle richieste non possono
giustificare forme di restrizione nella libert dei richiedenti, il
trattenimento facoltativo in tutti i casi in cui sia necessario verificare la
nazionalit o lĠidentit dellĠinteressato ovvero non siano immediatamente
disponibili gli elementi su cui si basa la domanda e, addirittura, obbligatorio
allorch lo straniero venga rintracciato in condizioni di soggiorno irregolare
o la domanda sia stata presentata da un soggetto gia destinatario di un
provvedimento espulsione.
Tale ultima ipotesi lĠunica
nella quale il trattenimento debba avvenire non gi in un centro di
identificazione ma in uno dei centri di permanenza temporanea.
La nuova procedura tende ad
evitare che la richiesta di asilo politico divenga uno strumento meramente
dilatorio per evitare o ritardare il rientro nei paesi di origine.
A fronte della possibilit di un
trattenimento coattivo la nuova normativa introduce, peraltro, snellimenti
procedurali e rigorosi termini per la conclusione dei procedimenti.
LĠart. 32, comma 3 della legge 189
rinvia a un successivo regolamento per lĠindividuazione delle caratteristiche e
delle modalit gestionali dei centri di identificazione.
Per la realizzazione dei nuovi
centri di identificazione la legge 189 del 2002 autorizza, inoltre, una spesa
di 25,31 milioni di euro per lĠesercizio finanziario 2003[50].
Nelle more della emanazione del
predetto atto normativo il trattenimento dei richiedenti asilo avviene
attualmente nei centri di temporanea assistenza (CTA) previsti dalla legge 563
del 1995 (cosiddetta legge Puglia) e dal successivo regolamento ministeriale (
DM 233 del 1996).
7.2.2 La programmazione e la realizzazione di centri nel periodo
2002-2003 e la spesa sostenuta.
Secondo quanto comunicato con nota
del 4 agosto 2003 il ministero dellĠinterno nel corso del 2003 ha provveduto
alla apertura di nuovi centri di permanenza a Bologna e a Modena, sulla base di
procedure avviate gi in precedenza. EĠ stata, inoltre, ampliata la capienza
del centro di Roma-Ponte Galeria ed stata impegnata la spesa per la
costruzione del centro di permanenza temporanea di Bari Palese, la cui
progettazione esecutiva stata approvata da parte del provveditorato generale
alle opere pubbliche della Puglia.
Alla data della predetta nota erano
in corso le procedure preliminari per la realizzazione di centri di permanenza
temporanea a Gradisca di Isonzo (Gorizia), Foggia e Padova. LĠamministrazione
ha, inoltre, comunicato lo svolgimento di una intensa attivit di sopralluoghi
per individuare altre aree di interesse strategico ai fini della realizzazione
di nuove strutture destinate al trattenimento (Ancona, Falconara, Genova).
LĠintera attivit necessaria alla
realizzazione di nuovi centri e alla manutenzione straordinaria di quelli
esistenti avvenuta previa emanazione di un decreto di segretazione in
considerazione delle particolari finalit cui le strutture sono destinate.
In relazione a quanto sopra, per
gli aspetti concernenti la gestione dei relativi contratti di appalto, spesso
demandati ai competenti provveditorati alle opere pubbliche, si fa rinvio
allĠesito dellĠindagine gi programmata da questa sezione di controllo
concernente lĠintera materia delle opere segretate.
In questa sede occorre, peraltro,
ribadire quanto gi evidenziato nella precedente relazione circa le difficolt
nei rapporti con gli enti locali e la mancanza di una vincolante e previa
programmazione delle attivit.
Le direttive ministeriali per il
2002 e il 2003 sono, infatti, ancora estremamente generiche, con la conseguenza
che la concreta realizzazione di nuove strutture fortemente condizionata
dalla capacit delle singole prefetture di attivare intese con gli enti locali
competenti, piuttosto che dalla predisposizione di un vincolante piano di
localizzazione che tenga conto della importanza strategica dei diversi siti in
relazione alla presenza di immigrati sul territorio, alla contiguit con porti
o aeroporti internazionali per favorire il rimpatrio, alla presenza di uffici
consolari nelle immediate vicinanze. Spesso, inoltre, la realizzazione di
centri condizionata dallĠepisodico reperimento di edifici demaniali
suscettibili di adattamento e riuso o dalla offerta di immobili da parte di
enti locali e di privati.
Con riferimento ai centri di
identificazione, lĠamministrazione ha provveduto, in mancanza della emanazione
del previsto regolamento di attuazione, a ristrutturare e potenziare taluni
centri di temporanea accoglienza. In particolare, il 3 giugno 2003 stato
riaperto il CTA di Bari Palese per offrire ospitalit allĠingente numero di
clandestini sbarcati sulle coste siciliane. Sono stati altres ampliati i
centri di Crotone e di Foggia e quello ubicato in provincia di Trapani -
contrada Salina Grande. EĠ stato, a tal fine, requisito in uso un immobile comunale
successivamente riadattato fino ad ottenere una capienza di circa 200 posti.
Al riguardo, nel ribadire
lĠestrema genericit delle risposte fornite che non consentono di formulare
valutazioni sullĠattivit svolta, va osservato che, con riferimento allĠesercizio
2003, il capitolo 2356 concernente le spese per lĠindividuazione, lĠattivazione
e la gestione dei centri di accoglienza ha subito una riduzione di 29 milioni
di euro. [51]
Tale modo di procedere suscita
perplessit in relazione e allo storno di risorse specificatamente destinate
dal legislatore ad una finalit predeterminata a causa di ritardi nella
emanazione della normativa secondaria imputabile alla stessa amministrazione e,
soprattutto, in considerazione del fatto che il trattenimento dei richiedenti
asilo nei centri di temporanea accoglienza in via provvisoria comunque
immediatamente operativo.
In mancanza di precise e vincolanti direttive circa le stesse modalit realizzative dei centri di identificazione, lĠamministrazione sta in questa fase procedendo attraverso la realizzazione di strutture caratterizzate da assemblaggio di roulotte, camper, container e prefabbricati che ripropongono in buona sostanza modelli gi sperimentati nella fase di prima attuazione della legge Turco Napolitano rivelatisi assolutamente inidonei sia dal punto di vista di sicurezza attiva e passiva sia delle condizioni di vivibilit dei soggetti trattenuti. Ci appare ancor pi grave in considerazione del fatto che i soggetti trattenuti non sono nella maggior parte dei casi stranieri in condizioni di soggiorno irregolare e in attesa di espulsione, ma persone che aspettano il buon esito di una richiesta di asilo.
7.2.3 Le nuove modalit
gestionali e i costi relativi ai centri di permanenza temporanei
La precedente relazione della
corte dei conti aveva evidenziato la estrema disomogeneit delle convenzioni
stipulate per la gestione dei centri di permanenza, ancora condizionate da un
contesto di urgenza ed emergenza, nonostante il periodo trascorso dalla
emanazione della legge Turco-Napolitano che aveva per la prima volta previsto
il trattenimento degli stranieri in attesa di espulsione in apposite strutture.
La corte aveva sottolineato,
inoltre, la estrema genericit della indicazione delle prestazioni da erogare
con conseguente necessit di ricorrere ad ulteriori spese in economia per
attivit aggiuntive, un frequente contenzioso con gli interessati,
disomogeneit nei contenuti e nei relativi prezzi dovuta al fatto che ciascuna
prefettura provvedeva in modo autonomo alla elaborazione dei testi
contrattuali.
Ogni anno, inoltre, le prefetture
dovevano procedere alla stipula di una nuova convenzione e predisporre diversi
documenti per la prevista gara ufficiosa, con conseguenti modifiche nelle
prestazioni e nei prezzi a brevi intervalli di tempo.
Gran parte dei centri erano
affidati in gestione alla Croce rossa italiana, spesso a trattativa diretta in
relazione alla tradizionale, consolidata esperienza dellĠente nelle attivit di
carattere assistenziale, con il determinarsi di una sorta di monopolio di
fatto, destinato a creare alla lunga possibili diseconomie gestionali.
Sotto altro aspetto la relazione
evidenziava, altres, la difficolt per lĠamministrazione centrale di
ricostruire i costi complessivi per il funzionamento di ciascun centro, non
essendo possibile ricavare le predette informazioni dai rendiconti delle
contabilit speciali delle prefetture.
Mancavano, inoltre, dati precisi
sulle presenze medie nei centri e sulla percentuale di effettivo utilizzo delle
strutture, indispensabili per elaborare significativi indicatori di efficienza
ed efficacia delle attivit e per effettuare i necessari raffronti.
Ed in effetti, i dati forniti
relativamente agli esercizi finanziari 2000 e 2001 erano parziali, incompleti,
in taluni casi incongruenti e non consentivano alla corte alcun ulteriore
approfondimento.
Anche in esito alle osservazioni
formulate dalla stessa corte, lĠattivit amministrativa appare notevolmente
migliorata a partire dallĠesercizio finanziario 2003, sia con riferimento alla
individuazione di nuove, pi omogenee e trasparenti modalit di affidamento
della gestione dei centri, sia con riferimento ad una recuperata capacit di
monitorare la spesa effettivamente sostenuta nelle diverse realt territoriali.
Riguardo al primo aspetto, il 27
novembre 2002 il dipartimento per le libert civili e lĠimmigrazione
trasmetteva a tutte le prefetture un documento concernente le linee guida per
la gestione dei centri con allegato lo schema di una convenzione tipo da
utilizzare per lĠaffidamento dellĠattivit di gestione, a partire dal rinnovo
di quelle in scadenza al 31 dicembre 2002.
In particolare, la citata
direttiva, al fine di assicurare trasparenza e maggiore concorsualit
allĠattivit amministrativa, ferma restando la non applicazione alla specifica
materia di tutte le disposizioni contenute nella direttiva comunitaria per
lĠappalto dei servizi (recepita nellĠordinamento italiano con d.Lgs. 157/1995),
dispone che lĠindividuazione degli enti gestori debba essere preceduta da una
gara ufficiosa, ribadendo sul punto quanto gi prescritto dalla precedente
direttiva ministeriale 3435/50 del 30 agosto 2000.
Al fine di omogeneizzare su tutto
il territorio nazionale il contenuto e lĠoggetto delle convenzioni per la
gestione dei centri la nuova direttiva dipartimentale contiene uno schema tipo
di contratto e una serie di allegati che identificano, specificano e
raggruppano le diverse prestazioni in quattro categorie:
1. assistenza alla persona, comprendente lĠassistenza sanitaria, quella
psico sociale e di mediazione linguistico culturale, la fornitura di effetti
personali e letterecci e la necessaria attivit amministrativa e di stoccaggio
dei beni;
2.
ristorazione;
3.
servizio
di pulizia e igiene alimentare;
4.
manutenzione
della struttura e degli impianti.
Le nuove modalit gestionali prevedono lĠaffidamento
obbligatorio a ciascun ente gestore di tutte le attivit rientranti nelle
categorie 1 e 3. Anche i servizi di ristorazione (categoria 2) devono, di
regola, rientrare nella convenzione quadro, ferma restando, in relazione alle
specifiche realt locali, la possibilit di ricorrere mediante contratto a enti
che praticano attivit di catering.
Per quanto riguarda le attivit connesse con la manutenzione delle strutture e degli impianti, il dipartimento invita le prefetture ad aderire alle convenzioni quadro gi stipulate, con riferimento a tali specifiche categorie di prestazioni, da parte della CONSIP e a contrattare, quindi, con quelle imprese gi selezionate dalla predetta societ mediante le procedure dellĠevidenza pubblica.
In allegato alla convenzione ,
inoltre, riportata una serie di schede da utilizzare per la necessaria attivit
di report e per la instaurazione di un monitoraggio continuo sul livello dei
servizi forniti e sulle modalit delle prestazioni, monitoraggio relativamente
al quale vengono fornite dettagliate istruzioni alle prefetture.
Un particolare schema di
convenzioni riguarda lĠipotesi in cui lĠente gestore sia egli stesso
proprietario della struttura che ospita il centro, essendo in tal caso
necessario lĠinserimento nel contratto di una disciplina particolare.
Tutte le convenzioni in essere il
IĦ gennaio 2003 risultano rinnovate sulla base della nuova procedura.
Il prospetto riportato di seguito
evidenzia le caratteristiche salienti di ciascuna delle nuove convenzioni
stipulate.
Tabella
n. 9
Confronto fra le
convenzioni per la gestione dei centri di permanenza stipulate a
partire dal 1 gennaio 2003 |
Centro |
Natura giuridica del sito |
Ente contraente |
Tipologia contratto |
Periodo |
Costo pro capite - pro die (IVA compresa) |
Presenze medie previste giornaliere |
Capienza teorica |
Importo
contrattuale |
Servizi resi |
Note |
Agrigento ASI |
D |
Confederazione nazionale
delle misericordie d'Italia |
TP |
1/2/2003 31/12/2004 |
30,54 |
108 |
108 |
2.305.525,68 |
da convenzione tipo escluso
mensa |
art.6 - l'importo pro
capite viene desunto dal 100% della capienza teorica invece dell' 80% dello
schema.
C' a parte convenzione pasti di 12,26 Û iva esclusa (pro capite - pro
die) |
Agrigento Lampedusa |
D |
Confederazione nazionale
delle misericordie d'Italia |
TP |
1/2/2003 31/12/2004 |
37,92 |
88 |
88 |
2.332.535,04 |
da convenzione tipo escluso
mensa |
Prezzi superiori al
capitolato dello schema.
Esiste gi una convenzione per pulizie per Û 3.615,20 mensili (iva
inclusa).* |
Bologna |
D |
C.R.I. |
TP |
1/3/2003 31/12/2004 |
80,70 |
78 |
97 |
4.212.136,50 |
da convenzione tipo escluso
mensa |
C' a parte convenzione
pasti di 8,28 Û iva esclusa (pro capite - pro die) |
Brindisi |
D |
ONLUS Fiamme d'argento |
TP |
01/04/2003 31/12/2004 |
26,70 |
144 |
180 |
2.460.672,00 |
da convenzione tipo
compreso mensa |
|
Caltanissetta |
D |
Albatros 1973 |
TP |
1/3/2003
31/12/2004 |
63,40 |
76 |
95 |
3.226.516,92 |
da convenzione tipo
compreso mensa |
|
Catanzaro |
P |
Malgrado Tutto |
TP |
1/3/2003
31/12/2004 |
48,62 |
87 |
109 |
2.800.512,00 |
da convenzione tipo compreso
mensa |
|
Lecce "Regina
Pacis" |
P |
Fondazione Regina Pacis |
TP |
1/4/2003
31/12/2004 |
43,00 |
144 |
180 |
3.900.960,00 |
da convenzione tipo
compreso mensa |
|
Lecce - Otranto Don Tonino Bello |
P |
Comune di Otranto |
TP |
1/4/2003
31/12/2004 |
40,50 |
35 |
50 |
893.025,00 |
da convenzione tipo
compreso mensa |
|
Roma Ponte Galeria |
D |
C.R.I. |
TP |
1/2/2003
31/12/2004 |
34,66 |
240 |
300 |
5.822.880,00 |
da convenzione tipo escluso
mensa |
C' a parte convenzione
pasti di 7,61 Û iva esclusa (pro capite - pro die) |
Milano |
D |
C.R.I. |
TP |
1/2/2003 31/12/2004 |
75,02 |
140 |
140 |
7.246.932,00 |
da convenzione tipo
compreso mensa |
|
Modena |
D |
Confraternita delle
misericordie d'Italia |
TP |
1/3/2003 31/12/2004 |
da 69,50 a 99,29 |
48 |
60 |
2.412.000,00 |
da convenzione tipo
compreso mensa |
I pagamenti sono cos distribuiti:
da 51 a 60 (69,50); da 41 a 50 (75,00); da 31 a 40 (87,00); fino a 30
(99,29). |
Torino |
D |
C.R.I. |
TP |
1/3/2003 31/12/2004 |
73,50 |
76 |
96 |
3.910.200,00 |
da convenzione tipo
compreso mensa |
|
Trapani |
D |
Insieme |
TP |
16/1/2003 31/12/2004 |
37,00 |
51 |
64 |
1.349.205,00 |
da convenzione tipo
compreso mensa |
|
* Tale somma comprensiva
del centro ASI di Agrigento e non possibile distinguerne i costi
separati. |
Dal predetto
prospetto si evidenzia, innanzi tutto, un ridimensionamento della presenza
della Croce Rossa affidataria, ora, della gestione di soli 4 centri di
permanenza, a testimonianza dellĠadozione di modalit maggiormente concorsuali
nelle procedure di affidamento.
La possibilit di effettuare, in
relazione alla omogeneizzazione delle prestazioni, significativi raffronti sui
costi praticati, da, peraltro, conto di una perdurante situazione di forte
disomogeneit.
Si passa, infatti, da un costo di
26,70 euro pro capite (comprensivo anche dei servizi di mensa) quale praticato
per la gestione del centro di Brindisi, a un corrispettivo massimo di quasi 100
euro per il centro di Modena. La stessa Croce Rossa, aggiudicataria ancora
della gestione di 4 centri, pratica prezzi estremamente differenziati fra loro,
da un massimo di 80.70 euro a Bologna esclusi i servizi di mensa, a 34,66 euro
al netto della attivit di ristorazione per la gestione del centro di Ponte
Galeria a Roma.
In merito alle predette differenze
di prezzo va, peraltro, segnalato che il criterio di aggiudicazione dettagliato
nellĠallegato h) allo schema di convenzione prevede il criterio dellĠofferta
economicamente pi vantaggiosa; 45 punti su 100 sono attribuiti alla cosiddetta
Òqualit complessiva dellĠoffertaÓ, dizione che tiene conto anche di eventuali
prestazioni aggiuntive rispetto a quelle minime indicate nei diversi
capitolati. Ad esempio, per quanto attiene allĠassistenza sanitaria viene
attribuito un punteggio aggiuntivo in relazione alla presenza di un maggior
numero di personale specialistico e analogamente avviene agli altri servizi di
assistenza alla persona. Anche per le prestazioni concernenti la pulizia e
lĠigiene ambientale punteggi maggiori sono previsti per proposte migliorative
del servizio. Inoltre, mentre per talune prestazioni viene espressamente
riportato un elenco prezzi da considerare come limite massimo inderogabile, per
i servizi a canone non previsto un prezzo base dĠasta.
EĠ possibile, pertanto, che le
differenze nei corrispettivi trovino parziale giustificazione nel perdurare di
diverse modalit di svolgimento della prestazione, ferma restando
lĠinderogabilit dei livelli minimi di assistenza.
LĠamministrazione non ha trasmesso
in relazione a ciascuna convenzione stipulata dalle prefetture i relativi atti
di gara con la conseguenza che, allo stato, appare difficile valutare le reali
motivazioni alla base delle evidenziate differenze nei costi.
In relazione a quanto sopra appare
necessario che lĠamministrazione, disponendo ormai della possibilit di
effettuare significativi confronti tra le diverse realt, adotti le opportune
iniziative di approfondimento al fine di verificare se le predette discrepanze
siano giustificate e provveda, in caso diverso, ad attivare i necessari
correttivi.
Pur tenendo conto delle difficolt
connesse con la non omogenea struttura delle convenzioni stipulate nel 2003
rispetto a quelle in vigore in precedenza, la tabella seguente mette in
relazione i prezzi praticati per la gestione di alcuni tra i principali centri
di permanenza in esito alle nuove convenzioni con quelli relativi allĠesercizio
2002.
Tabella n. 10
Confronto tra i
prezzi delle nuove e delle precedenti convenzioni
|
Centro |
Nuove convenzioni
|
Precedenti
convenzioni
|
||||||
Ente
contraente |
Costo pro
capite - pro die (IVA compresa) |
Presenze
medie previste giornaliere |
Capienza
teorica |
Ente
contraente |
Costo pro
capite - pro die (IVA compresa) |
Presenze
medie previste giornaliere |
Capienza
teorica |
|
Brindisi |
ONLUS Fiamme d'argento |
26,70 |
144 |
180 |
Comunit
Emmanuel |
32,19 |
112 |
150 |
Lecce
"Regina Pacis" |
Fondazione
Regina Pacis |
43,00 |
144 |
180 |
Arcidiocesi di
Lecce |
17,27 |
399 |
300 |
Roma Ponte
Galeria |
C.R.I. |
34,66 |
240 |
300 |
C.R.I. |
43,63 |
150 |
150 |
Milano |
C.R.I. |
75,02 |
140 |
140 |
C.R.I. |
87,44 |
130 |
140 |
Torino |
C.R.I. |
73,50 |
76 |
96 |
C.R.I. |
100,27 |
68 |
72 |
Trapani |
Insieme |
37,00 |
51 |
64 |
Insieme |
38,23 |
47 |
50 |
Fonte: elaborazione della
corte dei conti sulla base dei dati trasmessi dal dipartimento per le libert
civili e lĠimmigrazione.
Il raffronto evidenzia nella maggior parte
dei casi risparmi per lĠamministrazione, pari ad oltre 25 euro pro capite a
Torino. LĠincremento di spesa determinatosi con riferimento al centro di Lecce
appare, probabilmente, derivare dalla individuazione di prestazioni pi onerose
e da una pi specifica e vincolante individuazione dei servizi da rendere.
I dati relativi allĠanno 2002,
riportati nel prospetto che segue, seppur qualitativamente migliori di quelli
relativi agli anni precedenti, sono ancora parziali e non sufficientemente
analitici.
Tabella
n. 11
Spesa relativa al funzionamento dei
centri di permanenza nellĠanno 2002 |
||||||||
Centri (ubicazione e denominazione) |
Impegni da convenzione per
gestione centro |
Impegni totali sostenuti dal
centro |
Accreditamento totale alle
Prefetture |
Somme spese dalle Prefetture per
gestione centro |
Somme spese per manutenzione
straordinaria |
Somme spese in economia |
Spese totali |
Somme versate al CEEDMI |
Agrigento
- ASI |
1.046.555,00 |
1.234.595,00 |
900.329,00 |
638.426,00 |
48.800,00 |
139.240,00 |
826.466,00 |
73.863,00 |
Agrigento
- Lampedusa |
1.141.869,00 |
1.256.296,00 |
949.116,00 |
801.864,00 |
51.381,00 |
63.046,00 |
916.291,00 |
32.825,00 |
Bari
- Palese |
1.223.538,00 |
1.856.491,00 |
1.854.270,00 |
946.703,00 |
628.247,00 |
- |
1.574.950,00 |
279.320,00 |
Bologna
- Caserma Chiarini |
2.035.442,00 |
2.390.325,00 |
1.822.681,00 |
1.315.912,00 |
- |
354.883,00 |
1.670.795,00 |
151.886,00 |
Brindisi
- Restinco |
1.543.948,00 |
2.002.024,00 |
1.681.559,00 |
876.491,00 |
254.667,00 |
190.460,00 |
1.321.618,00 |
359.941,00 |
Caltanissetta
- Pian del lago |
1.680.880,00 |
1.853.980,00 |
1.836.364,00 |
1.663.264,00 |
- |
173.100,00 |
1.836.364,00 |
- |
Catanzaro
- Malgrado tutto |
973.617,00 |
973.617,00 |
973.617,00 |
929.719,00 |
- |
- |
929.719,00 |
43.898,00 |
Crotone
- S.Anna |
2.922.448,00 |
3.724.442,00 |
3.070.834,00 |
2.215.774,00 |
708.547,00 |
72.954,00 |
2.997.275,00 |
73.559,00 |
Foggia
- Ortonova |
607.486,00 |
1.245.646,00 |
987.733,00 |
311.605,00 |
498.160,00 |
139.830,00 |
949.595,00 |
38.138,00 |
Lecce
- L'orizzonte |
2.393.623,00 |
2.393.623,00 |
2.111.520,00 |
1.787.618,00 |
- |
- |
1.787.618,00 |
323.902,00 |
Milano
- via Corelli |
4.139.030,00 |
5.668.406,00 |
4.111.376,00 |
2.582.000,00 |
1.314.286,00 |
213.805,00 |
4.110.091,00 |
1.285,00 |
Modena
- viale La Marmora |
294.587,00 |
340.587,00 |
128.000,00 |
65.508,00 |
- |
45.574,00 |
111.082,00 |
16.918,00 |
Otranto
- Don Tonino Bello |
639.038,00 |
648.333,00 |
259.295,00 |
111.890,00 |
- |
9.295,00 |
121.185,00 |
138.110,00 |
Ragusa
- Somicem |
388.000,00 |
476.914,00 |
282.914,00 |
- |
914,00 |
52.898,00 |
53.812,00 |
229.102,00 |
Roma
- Ponte Galeria |
3.443.487,00 |
6.088.753,00 |
3.615.204,00 |
1.810.342,00 |
1.508.201,00 |
296.661,00 |
3.615.204,00 |
- |
S.Foca
- Regina Pacis |
3.720.993,00 |
3.720.993,00 |
3.720.993,00 |
3.541.710,00 |
- |
- |
3.541.710,00 |
179.283,00 |
Torino
- Brunelleschi |
1.955.907,00 |
2.292.598,00 |
1.314.644,00 |
742.931,00 |
266.691,00 |
70.000,00 |
1.079.622,00 |
235.022,00 |
Trapani
- Serraino Vulpitta |
810.042,00 |
996.596,00 |
915.575,00 |
729.021,00 |
- |
186.511,00 |
915.532,00 |
43,00 |
TOTALI |
30.960.490,00 |
39.164.219,00 |
30.536.024,00 |
21.070.778,00 |
5.279.894,00 |
2.008.257,00 |
28.358.929,00 |
2.103.232,00 |
Fonte: ministero dellĠinterno - dipartimento per le
libert civili e lĠimmigrazione
Con riferimento ai dati di spesa relativi
al 2003, il dipartimento per le libert civili e lĠimmigrazione, sia pure
successivamente allĠadunanza della Sezione del controllo fissata per la
discussione del presente referto, ha trasmesso una serie di prospetti
concernenti la spesa sostenuta dalle diverse prefetture per ciascun centro,
contenenti dati estremamente analitici che disaggregano gli impegni in
relazione alle diverse tipologie di attivit: spesa per la gestione ordinaria (in
pratica i corrispettivi per le convenzioni stipulate con i diversi gestori),
spese per i pasti, laddove sia stato stipulato un apposito contratto in tal
senso, manutenzione ordinaria, locazione delle strutture non di propriet
demaniale, lavori e manutenzione straordinaria, ulteriori spese in economia. I
prospetti evidenziano, inoltre, lĠentit dei riconoscimenti di debito in
relazione ad attivit svolte in situazioni di urgenza che hanno impedito la
preventiva stipula di un regolare contratto.
Per ciascun centro vengono anche
indicati il periodo di funzionamento, la capienza massima e le presenze medie
dei soggetti trattenuti.
Sulla base delle informazioni
trasmesse stato elaborato il seguente prospetto che evidenzia gli impegni di
spesa assunti da ciascuna prefettura in relazione alle diverse voci di costo
dei vari centri, le presenze medie giornaliere e il costo unitario per soggetto
ospitato.
Tabella
n. 12
Costi relativi ai
centri di permanenza esercizio finanziario 2003
|
||||||||||
centro |
gestore |
spese (migliaia di
euro) |
posti |
Pres.ze |
costo |
|||||
gestione: |
manut. |
locazione |
in economia |
tot. gestione |
lavori |
|||||
Asi/B9 (Ag) |
Misericordiae |
1.710.720,55 |
15.536,39 |
2.065,83 |
61.927,23 |
1.790.250,00 |
- |
108 |
94,6 |
56,58* |
Lampedusa (Ag) |
Misericordiae |
1.758.428,10 |
64.380,23 |
- |
36.000,00 |
1.858.808,33 |
13.332,40 |
174 |
105,3 |
48,37 |
Caserma
Chiarini (Bo) |
C.R.I. |
2.666.345,55 |
84.000,00 |
- |
193.000,00 |
2.943.345,55 |
- |
95 |
69,4 |
116,21 |
Restinco
(Br) |
Fiamme
d'argento |
1.054.573,70 |
20.000,00 |
- |
301.783,65 |
1.376.357,35 |
- |
60 |
55,8 |
67,53 |
Pian
del Lago (Cl) |
Albatros
73 |
2.095.028,80 |
375.000,00 |
- |
285.000,00 |
2.755.028,80 |
63.750,00 |
95 |
86,7 |
95,10 |
Malgrado
tutto (Cz) |
Malgrado
tutto |
1.467.942,33 |
- |
- |
- |
1.467.942,33 |
- |
80 |
72,4 |
60,74 |
Regina
Pacis (Le) |
Regina
Pacis |
2.500.203,94 |
- |
- |
87.687,93 |
2.587.891,87 |
- |
180 |
173,4 |
44,69 |
Don
Tonino Bello (Le) |
Comune
di Otranto |
540.295,92 |
37.996,94 |
- |
4.425,80 |
582.718,66 |
116.357,26 |
50 |
27,1 |
79,67 |
Via
Corelli (Mi) |
C.R.I. |
3.762.133,35 |
66.251,03 |
- |
291.000,00 |
4.119.384,38 |
134.458,22 |
120 |
130,8 |
94,29 |
Viale
La Marmora (Mo) |
Misericordiae |
1.274.642,93 |
159.781,54 |
1.059.412,24 |
270.800,00 |
2.764.636,71 |
247.000,00 |
56 |
30,9 |
165,44*
|
Ponte
Galeria (Rm) |
C.R.I. |
3.618.625,73 |
409.128,20 |
- |
253.450,76 |
4.281.204,69 |
388.924,52 |
300 |
227,7 |
56,30 |
Corso
Brunelleschi (To) |
C.R.I. |
2.043.532,00 |
11.100,00 |
- |
232.758,23 |
2.287.390,23 |
94.300,00 |
61 |
59,4 |
115,37 |
Serraino
Vulpitta (Tp) |
Coop.
Insieme |
660.450,00 |
20.000,00 |
72.396,80 |
80.547,00 |
833.393,80 |
31.000,00 |
47 |
50,9 |
44,80* |
Totale/media
|
25.152.922,90 |
1.263.174,33 |
1.133.874,87 |
2.098.380,60 |
29.648.352,70 |
1.089.122,40 |
110 |
91,1 |
71,11 |
Fonte: elaborazione Cdc su
dati forniti dal dipartimento libert civili e immigrazione
* il costo unitario stato
calcolato al netto degli oneri per la locazione della struttura, che per il
centro di Modena, avrebbero sensibilmente alterato i risultati del confronto.
Con riserva di pi approfondite
considerazioni in relazione ai tempi con cui la predetta documentazione stata
resa disponibile, il costo riferibile allĠesercizio 2003 per il funzionamento
di tutti i centri di permanenza (con esclusione dei lavori e della manutenzione
straordinaria) ammonta ad Û 29.648.352,7.
A fronte di una presenza media
giornaliera nei diversi CPT di 91 extracomunitari il costo unitario pari a
71,11 euro[52].
Si rilevano, peraltro,
significative differenze nella spesa riferibile a ciascuno dei centri: da un
minino di 44,80 euro per il CPT di Serraino Vulpitta in provincia di Trapani,
agli oltre 165 euro per il centro di Modena, dato, questĠultimo, calcolato
oltretutto al netto della spesa relativa alla locazione della struttura.
I dati trasmessi appaiono ad un
primo esame completi e fra loro coerenti, dotati di un grado di analiticit
tale da consentire, per il futuro, idonei e significativi raffronti sul trend
della spesa nel tempo e sul suo andamento nelle diverse realt locali.
Nonostante il tentativo di
affidare la maggior parte delle prestazioni ad un unico ente gestore, permane
una forte incidenza delle spese in economia e degli oneri per la manutenzione
ordinaria. In numerosi casi, come, del resto, gi evidenziato nella tabella 9,
il servizio di ristorazione affidato al di fuori del cosiddetto Òglobal
serviceÓ.
Rispetto al costo complessivo delle
convenzioni, riferito nella medesima tabella, lĠammontare totale della spesa
per il funzionamento dei centri in taluni casi notevolmente superiore. In
particolare, a Brindisi e a Torino si rileva una differenza tra i due valori
pari, rispettivamente, ad oltre il 250% e il 150 %.
7.2.4
Numero e tipologia dei soggetti ospitati ed esito del trattenimento
La tabella di seguito riportata evidenzia il numero dei soggetti trattenuti nei centri e lĠesito del trattenimento.
Tabella n. 13
Fonte: dati forniti dal dip. P.S. -
ministero interno.
Centri di permanenza temporanea Riepilogo
generale presenze |
|||||
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Trattenuti |
8.847 |
9.768 |
14.993 |
18.625 |
14.223 |
Effettivamente
rimpatriati |
3.893 |
3.134 |
4.437 |
6.372 |
6.830 |
Dimessi per
scadenza dei termini di legge |
3.379 |
4.721 |
6.893 |
5.927 |
4.271 |
Dimessi per altre
cause |
1.172 |
1.483 |
3.500 |
5.003 |
1.920 |
Allontanatisi
arbitrariamente |
403 |
430 |
163 |
167 |
225 |
Percentuali |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Effettivamente
rimpatriati |
44% |
31,1% |
29,6% |
34,2% |
48% |
Dimessi per
scadenza dei termini di legge |
38,2% |
48,3% |
46% |
31,8% |
30% |
Dimessi per altre
cause |
13,2% |
15,2% |
23,4% |
26,9% |
13,5% |
Allontanatisi
arbitrariamente |
4,6% |
4,4% |
1% |
0,1% |
1,6% |
Nel 2003 diminuisce il numero
delle presenze di extracomunitari trattenuti nei centri, dato in significativo
aumento fino allĠesercizio 2002.
Per valutare correttamente il trend
evolutivo va, peraltro, sottolineato come il dato relativo alle presenze nei
centri sia da mettere in relazione al prolungamento dei termini di permanenza,
che determina una minore rotazione dei soggetti trattenuti, e, soprattutto,
alla diminuzione del numero di irregolari e clandestini presenti nel territorio
a causa della intervenuta regolarizzazione.
La percentuale di stranieri
effettivamente rimpatriati aumenta di circa 14 punti percentuali nel 2003
rispetto al dato dellĠanno precedente, dato gi superiore di 5 punti rispetto a
quello del 2001.
Difficile, peraltro, in mancanza
di ulteriori informazioni, stabilire in che misura il predetto recupero di
efficienza sia dovuto al raddoppio del periodo di permanenza previsto dalla
legge 189 del 2002 o al miglioramento nelle relazioni diplomatiche ed alla
stipula di specifici accordi di cooperazione con i paesi di origine.
Al fine di valutare lĠeffettiva
incidenza delle modifiche introdotte dalla legge Bossi Fini appare
indispensabile unĠulteriore specificazione del dato, che tenga conto del numero
di espulsioni avvenute in prossimit della scadenza del nuovo, pi lungo
periodo di permanenza, o durante il periodo di proroga. Si fa riserva di
chiedere la predetta elaborazione al dipartimento di P.S. e di utilizzare e commentare
i dati nella prossima relazione.
La tabella di seguito riportata
relativamente agli esercizi finanziari 2002 - 2003 disaggrega sulla base dei
principali paesi di provenienza gli immigrati presenti nei centri.[53]
Tabella n. 14
Nazionalit
degli immigrati trattenuti nei centri
e
di quelli effettivamente rimpatriati
2002
Nazione
|
Trattenuti |
Rimpatriati |
||
totali
|
% sul totale
|
totali
|
% sui trattenuti
|
|
Albania
|
1.017 |
5,4 % |
873 |
85,8 % |
Algeria |
1.363 |
7,3% |
179 |
13,1 % |
Marocco |
3.256 |
17,5 % |
809 |
24,8 % |
Nigeria |
1.042 |
5,6 % |
453 |
43,4 % |
Romania |
1.682 |
9 % |
1.344 |
79,9 % |
Tunisia |
1.898 |
10,1 % |
993 |
52,3 % |
2003 |
||||
Nazione
|
Trattenuti |
Rimpatriati |
||
totali
|
% sul totale
|
totali
|
% sui trattenuti
|
|
Albania
|
268 |
1,9 % |
211 |
78,7 % |
Algeria
|
753 |
5,3 % |
146 |
19,4 % |
Marocco |
2.227 |
15,7 % |
942 |
42,3 % |
Nigeria |
961 |
6,7 % |
537 |
55,9 % |
Romania |
3.077 |
21,6 % |
2.661 |
86,5 % |
Tunisia |
1.042 |
7,3 % |
523 |
50,2 % |
Fonte:
dipartimento P.S. – direzione centrale immigrazione
I dati evidenziano come allorch lĠItalia abbia consolidati rapporti di cooperazione internazionale il numero degli extracomunitari riammessi nei paesi di origine sia estremamente elevato, superando in taluni casi una percentuale dellĠ85%. Laddove, viceversa, i rapporti diplomatici sono pi difficoltosi la percentuale dei soggetti effettivamente allontanati assai modesta (Algeria 13,1%, Marocco 24,8%), pure se anche con riferimento ai predetti paesi si nota un significativo incremento dei soggetti effettivamente rimpatriati.
7.3 Il
contrasto del traffico degli esseri umani
7.3.1 Il
quadro normativo e organizzativo
Nel
periodo di riferimento dellĠindagine la normativa che disciplina il contrasto
del traffico di esseri umani, con il duplice scopo di favorire lĠemersione del
fenomeno criminale e contrastarne gli effetti devastanti, non ha subito
importanti modifiche,[54]
salvo che per alcune significative innovazioni introdotte nella legislazione
penale estranee allĠambito della presente relazione e in materia di
finanziamento delle iniziative antitratta e di speciale assistenza per le
vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, recate
dalla legge 1 agosto 2003, n.228 ÒMisure contro la tratta di personeÓ.[55]
LĠattivit di
indirizzo, controllo e programmazione delle risorse destinate al finanziamento
dei programmi di assistenza e integrazione sociale delle vittime della tratta
, quindi, tuttora demandata alla commissione interministeriale istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento delle pari
opportunit (art. 18 d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286).
Le risorse
finanziarie disponibili per lĠattuazione del ripetuto art. 18 ammontano a Û
6.130.688,00 per lĠanno 2002 e Û 5.286.969,00 per lĠanno 2003.
7.3.2 Le
iniziative attivate
Per dare conto
delle iniziative assunte dal dipartimento per le pari opportunit in attuazione della normativa vigente nel
biennio 2002-2003, si riferisce brevemente in ordine anche a quante si pongono
in prosecuzione di altre gi avviate in precedenza, ma non ancora concluse
allĠatto del precedente referto.
Ci per unĠevidente
ragione di compiutezza e continuit di informazione sullĠoperato
dellĠamministrazione e per la dovuta verifica del seguito da essa dato alle
indicazioni e osservazioni gi formulate dalla corte in argomento.
In estrema sintesi
si riferisce che due sono gli avvisi emanati per la presentazione di progetti
di assistenza e integrazione sociale, rispettivamente nelle date del 10 ottobre
2001 (avviso n.3) e 26 settembre 2002 (avviso n.4). I progetti, nel numero
rispettivo di 58 e 70, risultano finanziati, per la parte a carico del
dipartimento per le pari opportunit, quanto al terzo avviso per Û 4.876.142,22
e quanto al quarto per Û 4.502.131,90.
Alla data del 30 settembre 2003 sono stati
erogati, rispettivamente, Û3.291.777,56 per il 3Ħ avviso e Û974.165,43 per il
4Ħ avviso.[56]
Alcune osservazioni
si impongono con riguardo alle modalit di finanziamento, attuazione e
controllo dei progetti stessi.
Relativamente alla
percentuale di soddisfazione delle richieste si conferma la tendenza di
concedere finanziamenti in misura assai inferiore a quanto richiesto, gi
emersa con riferimento al secondo avviso [57]
e da ricondursi, per le situazioni che qui interessano, alla scelta
dellĠamministrazione di privilegiare le spese riguardanti in modo specifico i
destinatari dei progetti (vitto, alloggio, assistenza, sostegno, formazione professionale
e inserimento lavorativo) piuttosto che quelle relative al personale operante
nel progetto e alla sua formazione
apparse, tra lĠaltro, non sempre congruamente motivate. Per quel che concerne,
poi, i tempi occorsi per lĠattuazione degli interventi, valutabili, ovviamente,
con esclusivo riguardo allĠavviso
n.3 stante la scadenza troppo recente di quelli afferenti allĠavviso n.4, essi
risultano sostanzialmente contenuti nei termini prefissati per buona parte dei
progetti finanziati (43 di 58), mentre per 15 progetti non stato ancora
comunicato il termine delle attivit.
Le ragioni pi
ricorrenti del ritardo riscontrate dallĠamministrazione con riguardo,
specialmente, ai progetti proposti da enti locali, sono da ricondurre a carenze
organizzative e difficolt impreviste insorte nel corso dello svolgimento delle
attivit programmate e denotano quindi, almeno in parte, un difetto di
valutazione nella sede della pianificazione iniziale dellĠintervento.
Dei
70 progetti finanziati in esito allĠavviso n. 4 quattro non risultano invece
neppure avviati.
Di
interesse appare, da ultimo, lĠattivit di monitoraggio e valutazione posta in
essere dallĠamministrazione con riguardo agli avvisi in argomento[58].
Si premette, in
proposito, che lĠattuazione dei progetti finanziati in esito agli avvisi n. 1 e
2 ha formato oggetto di referti finali di monitoraggio in ordine ai quali la
corte ha ritenuto di formulare alcune osservazioni, con particolare attenzione
alla tempistica e agli schemi di valutazione seguiti, e di raccomandare al
contempo una pi stretta contestualit della funzione monitoria con la fase
attuativa delle iniziative e una maggiore omogeneit tra le situazioni rilevate
e le analisi effettuate.[59].
LĠistruttoria condotta con riguardo agli
avvisi n. 3 e 4 ha evidenziato il diverso orientamento recentemente assunto
dallĠamministrazione in materia di monitoraggio, che privilegia quale strumento
di verifica lĠaccesso diretto sui luoghi di attuazione dei progetti.
Le visite effettuate da personale del
ministero per le pari opportunit, nel numero di sei unit, e dai cinque
esperti della commissione interministeriale per lĠattuazione dellĠart. 18 hanno
comportato il riconoscimento dellĠindennit di missione ai primi e, ai secondi,
lĠerogazione di complessivi Û 9.730,43 alla data del 31.12.2003.
In particolare,
lĠamministrazione ha comunicato di
avere effettuato 16 visite in loco presso altrettanti enti locali
finanziati in esito allĠavviso n. 3[60],
che hanno messo in evidenza problematiche e assetti assai variegati. In
disparte ogni considerazione sulle realt riscontrate, mette comunque conto
formulare alcune osservazioni in ordine alla ÒtempisticaÓ delle visite per
lĠutilit che pu esserne derivata per la valutazione dei progetti oggetto di
successivo finanziamento.
Non pu, in primo
luogo, non rilevarsi come solo una parte, pari a circa il 50 per cento del
totale delle ÒispezioniÓ effettuate, si svolta in tempi antecedenti
allĠapprovazione dei progetti oggetto dellĠavviso successivo la cui
istruttoria, in conseguenza, non si potuta giovare degli esiti riscontrati se
non in misura parziale.
DĠaltro canto, deve
anche evidenziarsi che in un numero non esiguo di casi le verifiche in loco
sono avvenute a immediato ridosso della data di inizio delle attivit, con la
probabile difficolt di effettuare valutazioni significative dellĠandamento di
una gestione appena agli inizi[61].
Quanto, poi, alle
metodologie di referto generale sullĠandamento e sugli effetti delle iniziative
finanziate in esito allĠavviso n. 3, cui non stato ancora fatto luogo, non
pu prendersi atto del comportamento tenuto dallĠamministrazione in esito alle
osservazioni formulate in materia dalla corte del precedente referto 22/03, che
auspicavano lĠadozione di schemi di rilevazione e oggetti di analisi quanto pi
possibile omogenei.
a)
Tre sono le
azioni di sistema che hanno avuto seguito nel biennio 2002-2003 e,
precisamente, lĠazione del ministero dellĠinterno per il ritorno volontario e
la reintegrazione delle vittime di tratta nei paesi di origine, del ministero
della giustizia per il monitoraggio nazionale dei risultati conseguiti dalle
procure della Repubblica nelle inchieste scaturite dalle denunce contro i
trafficanti, del numero verde antitratta.
La prima delle azioni indicate[62]
della durata di dodici mesi, beneficia di un finanziamento a carico del
dipartimento per le pari opportunit pari a Û 284.051,30 , dei quali risultano
erogati, alla data del 31.12.2003, Û 35.500,00.
Secondo
quanto riferito dallĠamministrazione, 19 sono i rimpatri effettuati nei mesi da
marzo a luglio 2003. Degli esiti complessivi dellĠazione, oggetto di
monitoraggio quadrimestrale da parte della commissione interministeriale per
lĠattuazione dellĠart. 18, non potr che darsi conto allo scadere del termine
finale dellĠiniziativa.
LĠazione
del ministero della giustizia,[63]
che ha visto la resa del rapporto finale da parte dellĠistituto Transcrime
incaricato della ricerca nel mese di marzo 2003, si conclusa solo di recente
poich il comitato scientifico di valutazione appositamente istituito presso lo
stesso ministero ne ha avviato lĠesame a partire dal successivo mese di giugno,
invitando lĠIstituto nellĠottobre scorso ad apportare modifiche e integrazioni
anche alla luce delle innovazioni introdotte alla normativa vigente in tema di
tratta dalla legge 11 agosto 2003 n. 228. Il rapporto definivo stato prodotto
il 24 novembre 2003.
Nel
dare atto del ritardo con cui lĠIstituto ha reso il prodotto commissionatogli,
cui si fatto cenno nellĠambito del precedente referto avendo riguardo, anche,
alle principali cause che lo hanno determinato, non pu non rilevarsi come esso
risulti ulteriormente accresciuto dai tempi non brevi in cui il comitato
scientifico ha effettuato la valutazione del rapporto finale, tali da porsi a
ridosso dellĠemanazione della riferita legge in tema di tratta, recentemente
intervenuta ad apportare modifiche nella materia. Per completezza di
informazione allo stato degli atti, si riferisce che alla data del 31.12.2003 a
fronte della prevista spesa di Û
240.000 sono stati erogati, per lĠazione di sistema in questione, Û
168.275,42 di cui Û10.673,42 al personale che ha
svolto funzioni di segreteria ed Û31.483,22 a consulenti esterni.
Da ultimo, il progetto di Numero verde anti-tratta, per il quale sono
stati complessivamente spesi, dallĠ1.1.2002 al 31.12.2003, Û 1.716.555,14[64]
risulta tuttora in corso.
Nel confermare quanto esposto nel precedente referto[65]
circa lĠimpossibilit di apprezzare economicamente il ÒvaloreÓ dei risultati
conseguiti attraverso lĠanalisi del rapporto costi sostenuti-effetti
raggiunti a causa dellĠestrema
ÒdelicatezzaÓ del fenomeno che si intende contrastare si d, peraltro, atto
delle iniziative di verifica in corso tra la commissione interministeriale, le
regioni e gli enti locali affidatari delle postazioni locali in ordine
allĠopportunit di mantenere il servizio come attualmente strutturato.
Sugli
esiti di tali iniziative, con particolare riguardo, anche, alle modalit e
condizioni di stipula delle convenzioni che prenderanno effetto allo scadere di
quelle attualmente in essere (29 febbraio 2004), non potr che riferirsi nel
corso dellĠanno 2004.
8. ATTIVITAĠ FINALIZZATE ALLA
PROGRAMMAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI MIGRATORI
8.1 Quadro organizzativo e
iniziative adottate.
Come
gi evidenziato nel paragrafo dedicato al Ònuovo quadro normativo e
organizzativoÓ[66], il
contrasto dellĠimmigrazione clandestina e lĠintegrazione degli stranieri
extracomunitari regolarmente immigrati nel nostro Stato costituiscono precipui
obiettivi della legge n. 189 del 2002, per il cui raggiungimento presupposto
indefettibile, insieme alle intese con Stati ad alto tasso migratorio (di cui
gi si trattato al paragrafo 7.1), la conoscenza del numero delle unit
lavorative assorbibili dal mercato del lavoro, con riferimento alle diverse
mansioni.
Nel ricordare che ancora
non stata emanata la disciplina regolamentare del nuovo sistema di ingressi,
di cui costituisce importante corollario lĠart. 19 della legge n. 189 del 2002,
che, nel modificare lĠart. 23 del decreto legislativo n. 286 del 1998, ha
introdotto la possibilit di svolgere nei paesi dĠorigine, nellĠambito di
programmi approvati, attivit di istruzione e formazione professionale,
finalizzate allĠinserimento lavorativo, si evidenzia che un ruolo rilevante nel
sistema delineato dal legislatore attribuito al ministero del lavoro e delle
politiche sociali, ed in particolare, secondo quanto disposto dal ministro
preposto nella Òdirettiva generale per lĠazione amministrativa e la gestione
per lĠanno 2003Ó, al dipartimento delle politiche sociali e previdenziali
-direzione generale per lĠimmigrazione[67].
A questa, dĠaltronde, gi spettava, oltre alla promozione dellĠintegrazione
sociale degli immigrati, la partecipazione allĠelaborazione ed alla messa a
punto dei documenti di programmazione delle politiche dellĠimmigrazione, con
precipuo riferimento al decreto di programmazione dei flussi dei lavoratori, la cui predisposizione,
fino allĠanno 2002, era assegnata alla competenza del dipartimento per le
politiche del lavoro e dellĠoccupazione e tutela dei lavoratori - direzione
generale per lĠimpiego, presso la quale il 3Ħ comma dellĠart. 32 del D.P.R. n.
394 del 31 agosto 1999 aveva
istituito lĠAnagrafe annuale informatizzata.
LĠattenzione della corte stata, pertanto, diretta a verificare, da
un lato, se e quali iniziative siano state assunte per favorire una pi attenta
gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro subordinato verso lĠItalia,
dallĠaltro quali interventi siano stati realizzati al fine di consentire un
positivo inserimento degli immigrati nel mondo del lavoro nazionale, anche alla
luce del nuovo testo del citato art. 23.
Peraltro, la
necessaria complementariet dei due profili operativi, gi evidenziata nella
precedente relazione, ha avuto quale conseguenza che quasi tutte le iniziative
intraprese negli anni 2002-2003 da ciascuna delle strutture succedutesi nella
gestione della politica dei flussi migratori, si siano concretizzate in
attivit riferibili ad entrambe le aree, in relazione alle quali non appare
proficuo un esame separato.
EĠ, inoltre,
emerso che per lo svolgimento delle attivit propedeutiche alla gestione in
parola le menzionate direzioni del ministero hanno affidato, a titolo oneroso,
ad enti dotati di competenze qualificate in materia di immigrazione e/o di
politiche del lavoro, la realizzazione di specifici progetti, volti a favorire
lo sviluppo e la gestione dellĠincontro tra domanda e offerta lavoro, riferiti
al fabbisogno del mercato italiano di lavoratori extracomunitari, anche
agevolando lĠuso di strumenti informatici e promuovendone la conoscenza presso
lĠutenza interessata.
Ed infatti,
come gi evidenziato nella precedente relazione[68],
la direzione generale per lĠimpiego si avvalsa, sin dal 1999, della
collaborazione dellĠOrganizzazione internazionale per le migrazioni (O.I.M.)
alla quale, per quanto qui interessa, sul finire del 2001 era stata affidata la
realizzazione del progetto denominato Òazioni di sistema, servizi di
orientamento, interventi formativi e di reinserimento in Italia a favore di
lavoratori migrantiÓ.
Alla stessa
organizzazione internazionale si rivolta anche la direzione generale per
lĠimmigrazione, che ha ad essa commissionato, il 23 novembre dello stesso anno,
la prosecuzione del progetto ÒFlussi migratori dallĠAlbaniaÓ, posto in essere
negli anni 1999/2000.
La direzione
da ultimo citata, dal canto suo, ha ritenuto necessario avvalersi, per gli
scopi in esame, della collaborazione, normativamente prevista in materia di
politiche attive del lavoro, di Italia Lavoro s.p.a., cui, nel dicembre del
2002, ha conferito lĠincarico di creare un modello per la gestione dei flussi
migratori per motivi di lavoro verso lĠItalia. Contestualmente la medesima
direzione ha provveduto ad assicurasi la fornitura di un servizio di formazione
- da erogare nei paesi di provenienza degli extracomunitari - diretto
allĠapprendimento della lingua e della cultura italiana.
Devesi,
peraltro, rilevare che -ad eccezione della convenzione stipulata con lĠO.I.M. il
23 novembre 2001, che stata eseguita nel corso del biennio allĠesame -
gli accordi stipulati sono tuttora
in corso e, pertanto, non possibile valutarne gli effetti. Cionondimeno, si
ritiene opportuno dar conto in questa sede del loro stato di attuazione,
rinviando al prossimo referto una pi compiuta analisi degli obiettivi
raggiunti.
Da ultimo, si
evidenzia che nel biennio in esame stata avviato il Sistema informativo
lavoratori stagionali (S.I.L.E.S.), la cui gestione nata presso la direzione generale per lĠimpiego, passata
nel 2003 alla direzione generale per lĠimmigrazione. Trattasi, come meglio
verr detto pi avanti, di una sperimentazione informatica diretta a
semplificare il procedimento per lĠingresso degli extracomunitari per motivi di
lavoro subordinato di carattere stagionale, il cui iter procedimentale mal si
conciliava con le esigenze dei settori produttivi interessati ad acquisire in
tempi brevi la disponibilit di manodopera straniera.
8.2 Accordi stipulati fra la
direzione generale per lĠimpiego e lĠO.I.M. il 15 ottobre 2001.
Come gi rappresentato nella
precedente relazione - nel corso della quale alle convenzioni in parola era
stato fatto solo un accenno, in considerazione dello stato iniziale della loro
esecuzione[69] - in data
15 ottobre 2001 la direzione generale per lĠimpiego ha accettato i due progetti
presentati dallĠOrganizzazione Internazionale per le migrazioni (O.I.M.) ÒAzione
di Sistema a supporto delle politiche di integrazione sociale e occupazionale
di lavoratori immigrati in Italia, coerenti con lĠinserimento lavorativo in
particolare a sostegno di interventi di mobilit assistitaÓ, aventi identico
contenuto, ma diverse aree di intervento, dovendo operare uno nelle regioni
Obiettivo 1 e lĠaltro nelle regioni Obiettivo 3[70].
I medesimi costituiscono, in
qualche modo, la prosecuzione del ÒProgetto Quadro di orientamento, formazione
professionale e consulenza a favore di migranti e profughi dellĠarea balcanicaÓ
affidato alla Organizzazione alla fine del mese di aprile dellĠanno 2000, il
quale prevedeva, fra lĠaltro, lĠavvio di una sperimentazione informatica (il
Sistema Anagrafe Informatizzata dei lavoratori extracomunitari- A.I.L.E.)
incentrata sulla costruzione di un data-base comune al ministero del
lavoro-direzione generale per lĠimpiego, allĠO.I.M. ed alle direzioni
provinciali del lavoro[71].
Fra le attivit affidate alle cure dellĠOrganizzazione dagli
accordi del 2001, si segnala:
á
la
realizzazione di unĠindagine conoscitiva tramite schede di rilevazione
territoriale ed elaborazione di dati esistenti in merito alla discriminazione
sul lavoro ed al livello di inserimento di immigrati sulla base di indicatori
geografici e settoriali;
á
la
programmazione di iniziative territoriali (circa 40 per lĠOb. 1 e 80 per
l.Ob.3) a supporto dellĠincontro domanda-offerta da destinare a lavoratori
immigrati o candidati allĠimmigrazione in Italia, e di orientamento-formazione
sullĠutilizzo della sperimentazione menzionata;
á
la
programmazione e realizzazione di corsi di orientamento linguistico, sociale,
culturale e giuridico per circa 2.000 lavoratori immigrati (800 per un progetto
e 1.200 per lĠaltro), iscritti alla banca dati del sistema A.I.L.E. e/o ammessi
in Italia nellĠambito delle quote annuali di ingresso (con particolare
riferimento a cittadini albanesi e tunisini);
á
il
consolidamento e potenziamento delle reti territoriali di riferimento;
á
la
diffusione e promozione dellĠA.I.L.E. tra i servizi per lĠimpiego;
á
lo
svolgimento di una campagna di informazione ed orientamento allĠutilizzo del
menzionato sistema, da rivolgere in particolare alle associazioni dei datori di
lavoro ed agli imprenditori;
á
lĠassistenza
tecnica ad associazioni dei datori di lavoro ed imprenditoriali che vogliono
reclutare personale immigrato attraverso lĠanagrafe dei lavoratori
extracomunitari.
Il costo globale dei singoli progetti (la cui durata era stabilita
in 24 mesi, a decorrere dalla data di comunicazione allĠO.I.M. dei decreti di approvazione
di ciascuna convenzione) stato fissato rispettivamente in £. 4.000.000.000
(pari a Û 2.065.827,60) per il progetto relativo allĠObiettivo 1 e in £.
6.000.000.000 (pari a Û 3.098.741,39) per lĠaltro.
Il relativo finanziamento
previsto a carico del Fondo Sociale Europeo e del Fondo di rotazione istituito
dallĠart. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183[72]
- ÒAzioni di sistemaÓ – Obiettivo 1 e Obiettivo 3[73].
Gli accordi in parola, peraltro,
sono stati oggetto di modifiche ed integrazioni formalizzate in nuove
convenzioni stipulate, una prima volta, in data 24 luglio 2002, ed una seconda
il 10 luglio 2003, in dipendenza di eventi ascrivibili allĠesecuzione
dellĠaccordo del 2000.
Va, infatti, a questo punto
rammentato che allĠinizio del 2002 il software A.I.L.E. –che, come
noto, doveva essere fornito dallĠO.I.M. in esecuzione del citato accordo
firmato nellĠaprile 2000- era risultato incompatibile con la rete R.U.P.A., nel
frattempo attivata nelle amministrazioni pubbliche, e che nel mese di ottobre
dello stesso anno motivi di sicurezza informatica avevano costretto lĠamministrazione
a disattivare il sito internet, aderendo ad una precisa richiesta degli organi
di sorveglianza postale, in quanto era Òsoggetto ad attacchi di virus
informatici esterniÓ.
Peraltro, in epoca alquanto
prossima alla comunicazione dellĠamministrazione postale, tra il ministero e
lĠorganizzazione internazionale intervenuta una prima modifica ed
integrazione agli accordi, firmata in data 24 luglio 2002 che, pur non
modificando il costo globale inizialmente previsto, ha contemplato il
potenziamento del sistema centrale dellĠA.I.L.E. e la realizzazione di un
portale dedicato allĠattivit progettuale, prorogando la scadenza al 31 ottobre
2003. Ulteriori modifiche hanno riguardato aspetti procedurali, relativi alla
fase del controllo e della verifica della documentazione prodotta,
propedeutiche al rimborso delle spese sostenute dallĠO.I.M..
Con la seconda modifica,
intervenuta ad un anno di distanza, si , invece, provveduto ad eliminare dai
progetti sia lĠattivit relativa al potenziamento del menzionato sistema (che,
si rammenta, era stato disattivato) che la realizzazione del portale
informatico. Di conseguenza, come pi analiticamente risulta dalla tabelle n.
15 e n. 16, le risorse destinate al potenziamento del Sistema e alla Òricerca
territorialeÓ (voce in cui era compresa la realizzazione di unĠindagine
conoscitiva da effettuare tramite schede di rilevazione territoriale ed
elaborazione di dati esistenti in merito alla discriminazione del lavoro) sono
state rimodulate in favore delle voci di spesa: ÒcoordinamentoÓ, che riguarda i
costi del personale di coordinamento e di segreteria, nonch del capo progetto;
Òseminari e incontri territoriali con le forze sociali e i rappresentanti
istituzionaliÓ, nel cui ambito rientrano le spese relative allĠorganizzazione
di una campagna di informazione allĠutilizzo delle norme, procedure e sistemi
informatici realizzati in Italia e in alcuni paesi dĠemigrazione rivolta in
particolare ad associazioni di datori di lavoro e ad imprenditori; e
Òvalutazione e monitoraggioÓ, che ha ad oggetto le spese necessarie allo
svolgimento del monitoraggio tecnico e finanziario del progetto, oltre a quello
sulla ricaduta occupazionale degli immigrati destinatari dei corsi.
Sono, inoltre, previste nuove voci
di spesa per consulenze successive ai corsi di orientamento per favorire la
ricaduta occupazionale del lavoratore immigrato, nonch per la formazione degli
orientatori e mediatori, per la produzione di materiali didattici e per la loro
impaginazione tipografica e stampa. Queste ultime tre voci, peraltro,
ricadevano in precedenza in quelle afferenti la Òrealizzazione dei costi di
orientamentoÓ.
In esito a questi ultimi accordi
integrativi stata prevista unĠulteriore proroga dei progetti, senza oneri
aggiuntivi, fino al 31 maggio 2004.
Per quanto attiene al loro stato
di realizzazione, emerso che in un primo periodo (ottobre 2001/luglio 2002)
lĠattivit svolta dallĠO.I.M. stata essenzialmente di tipo propedeutico alle
diverse fasi progettuali previste. Infatti, si provveduto ad elaborare un
modello statistico di ripartizione delle attivit di orientamento per immigrati
e di informazione per imprenditori e servizi per lĠimpiego nelle regioni
interessate e ad individuare procedure di Òaccreditamento degli entiÓ, ai quali
assegnare la realizzazione dei corsi e dei seminari da svolgere nelle diverse
regioni.
A decorrere dallĠagosto 2002, sono
state, invece, poste in essere molteplici attivit, fra le quali, si segnalano:
á
la
pianificazione, organizzazione e affidamento ad enti di formazione di 55 corsi
di orientamento (28 per le regioni Ob. 1 e 27 per le regioni Ob. 3), per un
totale di pi di 1000 beneficiari;
á
la
realizzazione di sessioni di formazione per gli orientatori e mediatori
culturali degli enti di formazione prescelti. Le sessioni realizzate, della
durata massima di 40 ore, sono state 4, per un totale di 454 partecipanti;
á
la
partecipazione e sottoscrizione di convenzioni aventi ad oggetto la
realizzazione di 9 incontri territoriali diretti alla promozione del progetto,
organizzati dai partner locali
nelle regioni Ob. 1;
á
la
partecipazione a 14 seminari informativi, ai quali hanno partecipato le
rappresentanze degli enti locali e dei Centri per lĠimpiego, nelle regioni Ob.
3;
á
la
redazione di un manuale in tre volumi dedicato allĠorientamento linguistico,
sociale giuridico, lavorativo e psicosociale degli immigrati;
á
la
creazione di un vademecum sintetico in italiano, albanese ed arabo diretto a
favorire la conoscenza delle principali norme relative allĠinserimento
lavorativo, economico e sociale degli immigrati;
á
lĠorganizzazione
di una serie di incontri tra ricercatori esperti in tema di immigrazione nel
territorio di riferimento e in Italia, per definire il disegno di una ricerca
diretta a valutare le condizioni dellĠinserimento lavorativo e
dellĠintegrazione sociale dei lavoratori tunisini e marocchini in Italia. I
primi incontri, che si sono tenuti nei mesi di giugno e luglio 2003, hanno
avuto ad oggetto lo studio delle metodologie di ricerca ed il relativo piano di
azione, mentre nel successivo mese di novembre stato definito il Òpiano di
ricerca/indice comuneÓ per ciascuno dei capitoli dello studio.
Con
riferimento, invece, al profilo finanziario si rinvia alle tabelle di seguito
riportate nelle quali si d conto delle macrovoci di costo indicate nel
preventivo allegato ad ognuna delle due
convenzioni stipulate nellĠottobre 2001 nonch nellĠallegato agli accordi integrativi firmati il 10 luglio
2003.
I costi
indicati sono quelli certificati dallĠOrganizzazione per il rimborso delle
spese sostenute da quando i progetti hanno avuto inizio (e cio dal 15 novembre
2001 per il Progetto dellĠarea Ob. 3 e dal 1Ħ gennaio 2002 per quello dellĠarea
Ob. 1) al 30 novembre 2003, in relazione ai quali lĠamministrazione, dopo aver provveduto ai dovuti
riscontri, ha interessato il ministero dellĠeconomia e delle finanze per la
conseguente liquidazione.
Al fine di
rendere maggiormente intelligibili le Òmacrovoci di costoÓ indicate nelle
tabelle si fa presente che nella voce Òricerca territorialeÓ sono comprese le
spese relative alle consulenze specialistiche e alle spese di missione, mentre
nelle spese di amministrazione sono da ascrivere quelle relative al personale
amministrativo dellĠO.I.M., allĠaffitto
dei locali e degli arredi e/o attrezzature, alla manutenzione ordinaria
e alla pulizia dei locali, allĠilluminazione, al riscaldamento e al
condizionamento, alle spese telefoniche e per i collegamenti telematici ed,
infine, alle spese postali, di cancelleria e per stampati.
Nel constatare
una regolarizzazione nei tempi di presentazione delle richieste di rimborso e della relativa
documentazione da parte dellĠO.I.M., nonch nelle verifiche di competenza dellĠamministrazione, si osserva che
desta perplessit il prospetto allegato allĠautocertificazione delle spese
sostenute per il progetto relativo allĠobiettivo 1 nel periodo 1Ħ settembre
– 30 novembre 2003, in
quanto nella colonna relativa al preventivo approvato risulta un importo totale
maggiore di quello previsto nellĠallegato allĠaccordo modificativo stipulato il
10 luglio 2003 (Û. 2.082.432,90 invece di Û. 2.065.827,59). Si discostano da
quelli concordati, infatti, i costi riportati sub ÒcoordinamentoÓ - ascesi da
Û. 188.901,60 ad Û. 192.000,000 - e quelli previsti per la voce Òspese di amministrazione
e costi generali O.I.M.Ó, saliti da Û. 190.698,33 ad Û. 204.205,28. Ed infatti,
se vero che una corrispondente variazione in diminuzione si rinviene nella
autocertificazione resa per lo stesso periodo per il ÒPON Obiettivo 3Ó, non ,
comunque chiaro sulla base di quali criteri sia consentito al soggetto
attuatore modificare unilateralmente i preventivi di spesa.
LĠamministrazione,
nel corso dellĠadunanza, ha peraltro assicurato che le divergenze rilevate
dipendono da meri errori materiali nella compilazione delle autocertificazioni
e che le medesime non comportano, n potrebbero, modificazione alcuna nei
preventivi approvati.
Dalla lettura
del citato prospetto, si evince che alla data 30 novembre per lĠaccordo
relativo alle aree Ob. 1 sono state effettuate spese per il 40,88% dellĠimporto
previsto in preventivo, mentre per lĠaltro la percentuale pari al 32%. In particolare, le voci di costo per le quali maggiore
stata la richiesta di rimborso sono quelle relative alla ÒprogettazioneÓ seguite dalle spese per la Òproduzione
materiali didatticiÓ, per il ÒcoordinamentoÓ e dalle Òspese di amministrazione
e costi generali O.I.M.Ó, mentre basso appare il livello delle spese sostenute
per attivit di orientamento degli immigrati.
Deve, peraltro, rilevarsi che i dati
forniti dalla direzione generale per lĠimpiego sono da riportare alla fine del
mese di novembre 2003, quando mancavano ancora sei mesi alla scadenza della
convenzione.
Tabella n. 15
Progetto Obiettivo 1 |
|||||
Macrovoci di costo |
Preventivo allegato
all'accordo di integrazione del 24/07/2002 |
Preventivo allegato
all'accordo di integrazione del 10/07/2003 |
Spese certificate |
Rapporto voce di costo su
totale costi |
Percentuale spese certificate
su preventivo del 10/7/2003 |
Progettazione
intervento |
8.000,00 |
8.000,00 |
7.921,94 |
0,39 |
99,02 |
Coordinamento |
163.200,00 |
188.901,60 |
153.541,14 |
9,14 |
81,28 |
Potenziamento
del sistema centrale e realizzazione portale |
279.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ricerca
territoriale |
143.082,80 |
72.000,00 |
15.001,51 |
3,49 |
20,84 |
Seminari
e incontri territoriali con forze sociali e rappresentanze istituzionali e
sensibilizzazione SPI |
186.958,00 |
194.791,20 |
38.189,23 |
9,43 |
19,61 |
Attivit
d'informazione, sensibilizzazione e diffusione dei risultati |
77.468,40 |
75.468,40 |
9.852,06 |
3,65 |
13,05 |
Orientamento
immigrati |
871.779,00 |
868.800,00 |
322.818,08 |
2,15 |
37,16 |
Formazione
orientatori e mediatori |
0,00 |
44.420,61 |
12.081,14 |
42,06 |
27,20 |
Produzione
materiali didattici |
0,00 |
30.977,02 |
26.949,46 |
1,50 |
87,00 |
Impaginazione
tipografica e stampa materiali didattici |
0,00 |
40.294,18 |
8.988,60 |
1,95 |
22,31 |
Consulenza
per favorire la ricaduta occupazionale |
0,00 |
164.163,37 |
0,00 |
7,95 |
0,00 |
Valutazione
e monitoraggio |
131.214,51 |
187.312,87 |
108.958,58 |
9,07 |
58,17 |
Spese
di amministrazione e costi generali O.I.M. |
204.205,28 |
190.698,33 |
140.106,22 |
9,23 |
73,47 |
TOTALE |
2.065.827,99 |
2.065.827,58 |
844.407,96 |
100,00 |
40,88 |
Fonte dati:elaborazione corte dei conti
su dati forniti dalla direzione generale per lĠimpiego
Tabella
n. 16
Progetto Obiettivo 3 |
|||||
Macrovoci di costo |
Preventivo approvato il
24/07/02 |
Preventivo approvato il
10/07/03 |
Spese certificate |
Rapporto voce di costo su
totale costi |
Percentuale spese certificate
su preventivo del 10/07/03 |
Progettazione
intervento |
12.000,00 |
12.000,00 |
11.882,90 |
0,39 |
99,02 |
Coordinamento |
237.054,00 |
283.352,40 |
225.853,97 |
9,14 |
79,71 |
Potenziamento
sistema centrale e realizzazione portale |
413.166,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Ricerca
territoriale |
214.623,74 |
108.000,00 |
18.942,22 |
3,49 |
17,54 |
Seminari
e incontri territoriali con forze sociali e rappresentanze istituzionali e
sensibilizzazione SPI |
289.216,00 |
292.186,80 |
49.292,07 |
9,43 |
16,87 |
Attivit
d'informazione, sensibilizzazione e diffusione dei risultati |
116.203,00 |
113.202,60 |
15.165,49 |
3,65 |
13,40 |
Orientamento
immigrati |
1.307.154,00 |
1.303.200,00 |
244.143,02 |
42,06 |
18,73 |
Formazione
orientatori e mediatori |
0,00 |
66.630,92 |
8.813,20 |
2,15 |
13,23 |
Produzione
materiali didattici |
0,00 |
46.465,54 |
29.385,00 |
1,50 |
63,24 |
Impaginazione
tipografica e stampa materiali didattici |
0,00 |
60.441,26 |
12.863,70 |
1,95 |
21,28 |
Consulenza
per favorire la ricaduta occupazionale |
0,00 |
246.245,06 |
0,00 |
7,95 |
0,00 |
Valutazione
e monitoraggio |
236.784,09 |
280.969,31 |
182.370,09 |
9,07 |
64,91 |
Spese
di amministrazione e costi generali O.I.M. |
272.540,56 |
286.047,50 |
192.790,90 |
9,23 |
67,40 |
TOTALE |
3.098.741,39 |
3.098.741,39 |
991.502,56 |
100,00 |
32,00 |
Fonte
dati: elaborazione corte dei conti su dati forniti dalla direzione generale per
lĠimpiego
8.3 Il
Progetto O.I.M. ÒFlussi migratori dallĠAlbania in ItaliaÓ.
Con decreto
del ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 23 novembre 2001
stata approvata la convenzione stipulata con lĠO.I.M. il precedente giorno 22,
con la quale stata alla medesima affidata la continuazione del sistema di
selezione e registrazione di
lavoratori albanesi disposti a migrare in Italia per motivi di lavoro,
realizzato in adempimento della convenzione firmata il 20 dicembre 2000
dallĠOrganizzazione con il Governo
italiano (rappresentato dal sottosegretario di Stato del ministro del lavoro).
La relativa
spesa, pattuita in Û. 258.228,45 grava sul capitolo 6019 dello stato di
previsione della spesa del ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, (oggi cap. 1891 del ministero del lavoro) esercizio
finanziario 2001, residui 1999.[74]
Dal rapporto
finale depositato dallĠO.I.M. lĠ11 marzo 2003, si apprende che il processo di
regolarizzazione disposto dalla legge n. 189/2002 e la tardiva emissione del
decreto flussi dei lavoratori, hanno prodotto una diminuzione numerica di
domande di nuovi candidati per la selezione. Per tale motivi, Òal fine di evitare di alimentare eccessive
aspettative di emigrazione e collocamento in Italia tra il pubblico albaneseÓ ,
lĠO.I.M., previo accordo con il ministero del lavoro e delle politiche sociali,
ha ridotto il target finale da selezionare a 1.060 unit[75],
contro le 2.000 stabilite in convenzione.
I nominativi
dei lavoratori selezionati sono stati inseriti nella banca dati gi utilizzata
per lĠesecuzione della prima convenzione e trasmessi dalla sede albanese dellĠO.I.M.
in Albania, per essere, poi, messi a disposizione del ministero.
Contestualmente
si provveduto anche allĠaggiornamento dei dati gi inseriti, contattando 4102
(delle 5417) persone gi
registrate, al fine di aggiornare la posizione lavorativa degli stessi e di
conoscere eventuali cambiamenti circa la volont di emigrare in Italia. In
esito a tale sondaggio emerso che:
á
1.525
persone hanno fatto ingresso in Italia e sono regolarmente occupati,
á
2.514
hanno confermato di voler rimanere nella banca dati,
á
63
non sono pi disponibili a lavorare in Italia.
Al fine di
dare la necessaria diffusione alla lista dei lavoratori albanesi selezionati,
lĠamministrazione ha provveduto ad attivare un link sul proprio sito.
8.4 Decreto del 23 dicembre 2002, con cui il ministero del
lavoro e delle politiche sociali ha affidato ad Italia Lavoro s.p.a. la
realizzazione di un programma di azioni di supporto alla gestione qualificata
del flusso migratorio per motivi di lavoro verso lĠItalia.
Con nota del 9 dicembre 2002 la
direzione generale per lĠimmigrazione ha invitato Italia Lavoro s.p.a. -
ai sensi dellĠart. 30 della legge
28 dicembre 2001, n. 448[76]-
a formulare un progetto, avente ad oggetto la creazione di un modello per la
gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro verso lĠItalia, in
applicazione della nuova normativa, e ad
indicarne i relativi costi.
Il Programma tecnico, trasmesso
dalla societ in data 23 dicembre 2002 ed affidato alla sua realizzazione con
decreto in pari data, si articola in una serie di attivit individuate solo
genericamente[77],
rinviandosi la loro definizione a piani operativi bimestrali, da elaborare sulla base
delle esigenze specifiche comunicate dal ministero del lavoro e delle politiche
sociali, e da questo approvati. EĠ, inoltre, contemplata la creazione di
unĠadeguata organizzazione interna, articolata in organi centrali e periferici[78],
mentre per quanto attiene alla tempistica, si dispone che lĠultimazione delle
attivit affidate alla Societ debba avvenire entro 12 mesi decorrenti dalla
comunicazione della registrazione del decreto medesimo, incombenza cui
lĠamministrazione ha provveduto con nota del 10 febbraio 2003. Entro trenta
giorni dalla stessa data si prevede che la Societ sottoponga allĠapprovazione
del ministero il primo piano operativo, mentre per i piani successivi si
dispone la presentazione con cadenza bimestrale.
Per lĠespletamento delle attivit
affidate assegnata ad Italia Lavoro s.p.a. la somma complessiva di Û.
2.000.000,00 IVA inclusa, ove dovuta, sulla base di costi dichiarati
dallĠente, in un allegato al suddetto programma tecnico.
I relativi pagamenti dovranno
essere effettuati, con cadenza trimestrale posticipata entro sessanta giorni
dalla ricezione delle fatture, alle quali deve essere unita sia una relazione
dettagliata sullo stato di avanzamento del progetto che la rendicontazione
delle spese sostenute, comprensiva della relativa documentazione
amministrativo-contabile giustificativa delle spese stesse.
La spesa, come gi detto in altra
parte della relazione[79], grava sul capitolo 1891 dellĠU.P.B.
3.1.2.12 ÒFondo politiche migratorieÓ.
In data 3 marzo 2003 la Societ ha
trasmesso un documento definito Ò1Ħ Piano operativoÓ nel quale, dopo aver
ribadito che lĠobiettivo generale del Programma consiste nella predisposizione
e promozione, per conto del ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un modello di
gestione dei flussi di entrata in applicazione della nuova normativa e in modo
coerente con il sistema di gestione del mercato del lavoro italiano, si analizzano quelli
specifici diretti, in estrema sintesi, a:
á
favorire
la gestione contingente dei flussi di lavoro attraverso la predisposizione di
una scheda anagrafica funzionale alla realizzazione delle liste di ingresso, ex
art. 21, c. 5;
á
favorire
lĠattuazione dellĠart. 23 del decreto legislativo n. 286/98, come modificato
dalla legge n. 189 del 2002;
á
armonizzare,
attraverso specifici interventi ed elaborando appositi strumenti
operativi, i sistemi informativi
presenti presso le rappresentanze diplomatiche italiane, le istituzioni
governative e le agenzie locali presenti nei paesi dĠorigine con lĠanagrafica
dei lavoratori extracomunitari, in modo compatibile con gli sviluppi in atto
del SIL nazionale.
La realizzazione di tali obiettivi
specifici deve essere supportata dalla implementazione e gestione di un
network,
mediante lĠutilizzo di una piattaforma tecnologica (Portale Italia Lavoro), tra
tutti gli operatori pubblici e privati italiani e dei paesi dĠorigine, al fine
di consentire lo scambio e la circolazione delle informazioni tra i soggetti
coinvolti nel progetto. Del documento in parola fa parte anche un dettagliato
elenco dei singoli interventi da effettuare e della loro scansione temporale,
avente quale dies a quo il 10 marzo 2003 e quale dies ad quem il 30 gennaio
2004.
LĠatto in esame, approvato dalla
direzione generale per lĠimmigrazione in data 17 giugno 2003, non sembra
integrare quello ipotizzato dallĠart. 3 del menzionato decreto del 23 dicembre
2002, il quale, come gi detto, avrebbe dovuto consistere in un progetto avente
efficacia bimestrale. Una conferma di tale assunto sarebbe fornita dalla nota
di Italia Lavoro n. 03548 del 3 luglio 2003, diretta al ministero del lavoro,
avente ad oggetto la trasmissione del Ò1Ħ Piano operativo bimestraleÓ. Tale
nuovo documento, intestato Òprogrammazione gestione flussiÓ concerne, peraltro,
le attivit da svolgere nel trimestre 2 luglio – 1Ħ ottobre 2003.
Su di esso la competente direzione
generale ha espresso il suo parere favorevole, con osservazioni, in data 9
luglio 2003. Non risulta dagli atti, quali conseguenze abbiano determinato i
rilievi mossi.
Sembra, pertanto, che il concreto
avvio del Programma sia avvenuto con cinque mesi di ritardo rispetto a quanto
previsto nel decreto del citato 23 dicembre 2002. Non sono note le cause che
hanno determinato il trascorrere di tale lasso di tempo, n i motivi per cui si
sia ritenuto necessario far precedere la predisposizione del Ò1Ħ Piano
operativo bimestraleÓ da un nuovo ÒProgramma delle attivitÓ, la cui
approvazione da parte della struttura competente intervenuta dopo tre mesi
dalla sua presentazione.
Con riferimento allĠesecuzione del
Ò1Ħ Piano operativoÓ, lĠamministrazione ha reso noto[80]
che in relazione agli obiettivi specifici sopra individuati, sono state
rispettivamente svolte le seguenti attivit:
á
in fase di ultimazione la predisposizione del modello di scheda semplificata da
utilizzare nei test in Italia e allĠestero;
á
sono
state avviate le relazioni con uno Stato estero, la Tunisia, e con alcune
amministrazioni regionali interessate alla sperimentazione dei programmi
formativi nei paesi dĠorigine;
á
stata assicurata la continuit nella gestione del SILES e sono state
individuate le implementazioni funzionali allĠottimizzazione dello stesso,
anche in vista del suo inserimento in un unico sistema informativo degli
archivi automatizzati in materia di immigrazione.
Da ultimo si rileva che dal
Sistema informativo RGS-corte dei conti non emerge nessuna erogazione in favore
di Italia Lavoro s.p.a.
Rebus sic stantibus, non appare
possibile esprimere giudizi sullo svolgimento delle complesse ed articolate
attivit affidate alla gestione della Societ medesima, attivit che denunciano
un evidente ritardo sui tempi inizialmente stabiliti. Sul punto,
lĠamministrazione ha fatto presente che esso imputabile al mancato
perfezionamento dei regolamenti attuativi della legge n. 189 del 2002.
In merito
allĠargomento in trattazione sembra doveroso formulare due brevi annotazioni.
La prima attiene
alla inesistenza di unĠanalisi dei costi preventivati da Italia Lavoro s.p.a.
ai quali non si fa ulteriore accenno negli atti successivamente trasmessi,
descrittivi solo delle attivit da svolgere.
La seconda
originata dalla perplessit che la totalit delle spese impegnate con il
decreto di cui sopra siano finanziate a valere sulle risorse di cui al capitolo
1891 ÒFondo politiche migratorieÓ, destinato dal legislatore a specifiche aree
dĠattivit[81] fra le
quali non sono comprese la gestione dei flussi migratori e lĠelaborazione di
sistemi informativi diretti a favorire lĠincontro domanda-offerta di lavoro.
8.5 Convenzione con la societ
Dante Alighieri in data 23 dicembre 2002.
Nelle more dellĠentrata in vigore
del nuovo regolamento di esecuzione del testo unico, la direzione generale per lĠimmigrazione ha ritenuto
necessario avviare taluni interventi propedeutici allĠeffettiva applicazione
delle modifiche apportate allĠart. 23 del t.u., in una prospettiva di
facilitazione della concreta attuazione del regime giuridico previsto dalla novella del 2002.
Si , cos, deciso di acquisire,
in via sperimentale, la fornitura di un servizio di formazione - da erogare nei
paesi di provenienza degli extracomunitari - diretto allĠapprendimento della
lingua e della cultura italiana. A tal fine il 23 dicembre 2002 stata
stipulata una convenzione con la Societ Dante Alighieri, alla quale stata
affidata a trattativa privata, ai sensi dellĠart. 7, c. 2, lett.b) del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157[82],
la fornitura di un servizio di promozione, organizzazione e gestione (ivi
compresa la preparazione, la somministrazione e la valutazione delle prove
dĠesame finali) di attivit di formazione linguistica e culturale rivolta ad
extracomunitari (nella misura massima di 2500 unit) da erogarsi nei paesi di
provenienza di questi.
Il corrispettivo pattuito, pari ad
Û. 445.500,00, finanziato sulle risorse stanziate nellĠanno 2002 sul Fondo
delle politiche migratorie (cap. 1891).
Le attivit formative - per il cui
svolgimento si prevede che la Societ possa avvalersi anche del materiale
didattico prodotto in esito alla convenzione stipulata il 20 dicembre 2000 dal
ministero con la RAI, Radiotelevisione italiana s.p.a. per la realizzazione di
un corso di lingua a distanza per immigrati[83]
- dovranno essere svolte secondo un piano predisposto dalla Societ, elaborato
sulla base delle esigenze specifiche comunicate dallĠamministrazione, in
ordine, soprattutto, ai paesi di svolgimento delle attivit ed ai criteri di
individuazione dei destinatari delle attivit formative.
In sede istruttoria , peraltro,
emerso che la mancata entrata in vigore del previsto regolamento ha impedito
lĠesecuzione di quanto pattuito[84].
Nel frattempo, la direzione
generale per lĠimmigrazione, al fine di consentire un immediato avvio delle
attivit da parte della Societ, ha avviato relazioni istituzionali con le
competenti autorit della Tunisia (paese con il quale erano gi stati firmati
accordi di cooperazione in materia migratoria) seguendo un modello
riproducibile successivamente con altri paesi interessati, firmatari di accordi
analoghi.
8.6 Il
Sistema Informativo Lavoratori Stagionali (S.I.LES)
Al fine di
accelerare e semplificare il procedimento dettato dal testo unico e dal
relativo regolamento di esecuzione per lĠingresso degli extracomunitari per
motivi di lavoro subordinato[85],
le amministrazioni coinvolte (ministeri del lavoro e delle politiche sociali,
dellĠinterno e degli affari esteri) hanno deciso nel corso del 2002 di avviare
in via sperimentale un sistema informativo avente ad oggetto la gestione e il
monitoraggio della programmazione dei flussi di ingresso dellĠimmigrazione
regolare per il lavoro stagionale.
Pertanto,
ancor prima dellĠapprovazione della legge n. 189/2002 - che tale iter
procedimentale ha significativamente cambiato, rinviandone, peraltro, la
relativa entrata in vigore allĠapprovazione del regolamento previsto dallĠart.
34, 1Ħ c. - la direzione generale per lĠimpiego ha attivato una procedura di
gara per lĠaffidamento dei servizi di implementazione del sistema informativo
in parola in esito alla quale stata individuata la UNISYS s.p.a., che stata
formalmente incaricata di consegnare il software applicativo entro sei mesi con
nota dellĠ8 aprile 2002, firmata per accettazione in calce dal Presidente della
societ.
Il corrispettivo pattuito di Û.
193.200,00 (IVA compresa).
Alla stessa societ in data 30
novembre 2002 anche stata commissionata la fornitura, per un periodo di 60
giorni, del servizio di manutenzione,
gestione e aggiornamento del medesimo sistema informativo. Il relativo
costo stato pattuito in Û. 81.600,00.
Per ambedue le convenzioni, per le
quali non risultano emessi i decreti di approvazione, le spese hanno fatto
carico sul cap. 1290 ÒSpese per lĠistituzione e il funzionamento dellĠanagrafe
annuale informatizzata e dellĠarchivio dei lavoratori stranieri, comprese le
indennit di missione ed il rimborso spese, le spese per seminari e convegni a
ci destinatiÓ, sul quale sono stati stanziati Û. 258.228,00 nellĠanno 2002
ed Û. 235.000,00 nel 2003[86].
Il S.I.LES., avviato in via
sperimentale dal 1Ħ luglio 2002, utilizza il canale web per le reciproche
interrelazioni tra le diverse istituzioni sopra citate, permettendo di
espletare on line le pratiche previste dallĠiter burocratico consentendo una
diminuzione dei tempi burocratici, un controllo e verifica in tempo reale, da
parte dellĠamministrazione centrale, dello stato dei flussi migratori
stagionali.
La direzione generale per
lĠimmigrazione, nel frattempo subentrata nelle competenze della direzione
generale per lĠimpiego, ha reso noto[87]
che la procedura informatizzata in parola si affianca alla normale procedura, senza essere sostitutiva della
medesima.
Alla data del 31 ottobre 2003, su
57.139 autorizzazioni al lavoro stagionale rilasciate dalle direzioni provinciali
del lavoro, poco pi della met risultano dal SILES (per la precisione si fa
presente che alla data del 21 novembre 2003 le autorizzazioni di cui traccia
nel Sistema erano 30.505).
EĠ stato, infatti, reso noto che
non tutte le amministrazioni interessate al procedimento sono collegate al
Sistema, essendo ancora in corso di svolgimento gli adempimenti finalizzati a
completarne e migliorarne il funzionamento, mentre risultano in fase di
elaborazione progettuale gli interventi di potenziamento che consentiranno di
gestire e monitorare non solo i lavoratori stagionali, ma tutti i flussi di
ingresso per motivi di lavoro.
Il programma in parola ha raccolto
lĠassenso di massima del ministero dellĠinterno e del ministero degli affari
esteri, in vista della istituzione degli Sportelli Unici per lĠimmigrazione
previsti dalla legge n. 189 del 2002, nella cui strumentazione informatica, si
prevede, confluiranno il S.I.LES. e la banca dati in esso presente.
Da ultimo, lĠamministrazione ha
rappresentato che Òla predetta sperimentazione ha costituito lĠoccasione per un
significativo cambiamento culturale degli operatori pubblici adibiti allo
svolgimento dei compiti connessi con la gestione dei flussi dĠingresso, tale da
assicurare un approccio a tali incombenze incentrato sullĠutilizzo della
strumentazione informaticaÓ. Ci consentir, nel momento in cui entreranno in
vigore i regolamenti attuativi
della legge n. 189/2002 di dare pronta attuazione alla nuova normativa.
9. LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMMIGRATI
9.1. Quadro normativo
Ad integrazione del nuovo quadro
ordinamentale volto ad ottenere un maggior controllo sugli extracomunitari che
intendono soggiornare in Italia, la legge n. 189/2002 dispone la sanatoria dei
rapporti di lavoro irregolarmente prestato da cittadini extracomunitari come badanti o come
lavoratori domestici[88].
In adesione, poi, ad uno specifico invito rivolto in tal senso al momento
dellĠapprovazione della legge, identica procedura di emersione stata dal
Governo introdotta con il decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, poi,
convertito con modificazioni nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, (da ora in
poi: d.l. n. 195/2002) anche nei confronti degli altri extracomunitari che
prestano lavoro subordinato in posizione di irregolarit.
Nel precisare che il primo dei
citati provvedimenti normativi ha quali destinatari esclusivamente coloro che
hanno assunto alle proprie dipendenze a partire dal 10 giugno 2002 personale
adibito ad attivit di assistenza a componenti della famiglia affetti da
patologie o handicap che ne limitano lĠautosufficienza, ovvero al lavoro
domestico di sostegno al bisogno familiare, mentre il secondo estende la
regolarizzazione a chiunque nellĠesercizio di unĠattivit di impresa sia in
forma individuale che societaria abbia instaurato rapporti illegittimi a partire dal 12
luglio 2002, si evidenzia che la procedura allĠuopo prescritta consiste:
1)
nella
presentazione agli uffici postali da parte del datore di lavoro entro lĠ11
novembre 2002 dellĠapposita
dichiarazione di emersione diretta alla prefettura-ufficio territoriale
del Governo competente per territorio. Essa deve contenere, a pena
dĠinammissibilit, lĠindicazione di taluni dati espressamente prescritti; ai
fini della sua ricevibilit, vanno allegati alla medesima copia sottoscritta
della dichiarazione dĠimpegno a stipulare il contratto di soggiorno[89]
per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro
di durata non inferiore ad un anno, nonch lĠattestato di pagamento di una
somma che per i domestici stato determinato in Û. 290,00 dal decreto del
ministero del lavoro e delle politiche sociali del 26 agosto 2002[90],
mentre per gli altri lavoratori
dipendenti stata fissata dal decreto-legge in 700,00 euro (v. art. 1,
comma 3, lett. b);
2)
nella
verifica, entro 60 giorni (20 per le istanze ex art. 33) dalla loro ricezione,
delle condizioni di ammissibilit e ricevibilit delle dichiarazioni da parte
delle prefetture, le quali sono tenute altres a curare la tenuta di un
registro informatizzato di coloro che le hanno presentate e dei lavoratori extracomunitari
assunti;
3)
nellĠaccertamento
ad opera della questura competente dellĠinesistenza di motivi ostativi al
rilascio del permesso di soggiorno annuale e, entro 10 giorni successivi alla
comunicazione di tale inesistenza, nellĠinvito della prefettura competente alle
parti interessate di presentarsi per stipulare il contratto di lavoro
subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno.
Tre giorni prima della
pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 9
settembre 2002), stata emanata lĠordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 nelle cui premesse
viene riconosciuta la necessit di adottare misure idonee ad ovviare alla
situazione di emergenza conseguente alla costante affluenza di cittadini
stranieri irregolari. Per tale motivo, al fine di far fronte ad una pi
efficace gestione dei compiti connessi alla procedura di emersione del lavoro
irregolare,
stata data facolt al ministero del lavoro e delle politiche sociali di
utilizzare, tramite unĠimpresa di fornitura di lavoro temporaneo, nel limite
massimo di trecento unit, prestatori di lavoro, da adibire allĠespletamento
delle operazioni di cui trattasi (v. art. 3).
A distanza di quattro mesi, lĠurgenza
e lĠindifferibilit di portare a conclusione le procedure di regolarizzazione
hanno indotto il Presidente del Consiglio dei Ministri ad intervenire
nuovamente con unĠulteriore ordinanza (la n. 3262 del 31 gennaio 2003), che, sostituendo lĠart. 3
appena citato, ha elevato a 350 unit il numero dei lavoratori assumibili dal
predetto dicastero ed ha autorizzato il ministero dellĠinterno ad assumere
anchĠesso lavoratori interinali entro il numero di 900 unit.
Entrambe le amministrazioni sono
state autorizzate anche ad attivare, con ricorso alla trattativa privata,
gli interventi relativi ad una migliore organizzazione delle attivit connesse
alla procedura di regolarizzazione, ivi compresi lĠallestimento di appositi
locali, lĠattivazione e lĠottimizzazione di collegamenti informatici e ogni
altra attivit connessa al funzionamento o utile alla gestione (art. 2, co. 3).
Inoltre, sempre al medesimo scopo,
lĠart. 3 dellĠordinanza da ultimo citata ha consentito ai due dicasteri di
autorizzare il personale in servizio a svolgere prestazioni di lavoro
straordinario, previa individuazione del personale medesimo, nel limite massimo
di 350 102
unit per il ministero del lavoro
e delle politiche sociali e di 1070 unit per il ministero dellĠinterno.
Come si evince da quanto finora
illustrato, molteplici sono i soggetti pubblici coinvolti nelle diverse fasi
delle procedure della regolarizzazione.
Il primo chiamato dalla legge ad
operare lĠEnte Poste Italiane, il quale, peraltro, per la sua natura di ente
pubblico, sottoposto al controllo di altra Sezione di questa corte. Cos come
non rientra nelle competenze di questo Collegio anche lĠattivit svolta
dallĠINPS, istituto al quale, in adesione a quanto stabilito dal ministero del
lavoro e delle politiche sociali con decreto del 26 agosto 2002, sono stati versati i contributi dovuti
dai datori di lavoro per ogni singolo lavoratore.
Spetta, invece, alla competenza di
questa Sezione il controllo sulla gestione del ministero dellĠinterno
(coinvolto nelle strutture del dipartimento per le libert civili e
lĠimmigrazione, del dipartimento della Pubblica sicurezza e del dipartimento
per gli affari interni e territoriali) e del ministero del lavoro e delle
politiche sociali (coinvolto nelle strutture del dipartimento delle politiche
del lavoro e dellĠoccupazione e tutela dei lavoratori-direzione generale per
lĠimpiego e del dipartimento delle politiche sociali e previdenziali -
direzione generale per lĠimmigrazione) ai quali, in adesione a quanto previsto
dalla legge n. 189 e dal decreto legge n. 195, nonch dallĠordinanza n. 3242
del 2002 sono state destinate apposite risorse.
LĠanalisi che segue, pertanto,
dar dapprima conto dello stato di attuazione delle procedure in esame,
verificando anche le modalit seguite per il loro compimento, per poi passare
ad illustrare le convenzioni stipulate con le imprese di lavoro temporaneo e,
da ultimo, i costi che sono derivati dallĠattuazione della sanatoria.
9.2. Attuazione delle procedure
di emersione.
Alla data del 12 gennaio 2004 le
procedure di regolarizzazione non sono ancora completamente concluse: su
705.403 istanze presentate, infatti, devono esserne trattate ancora 5525[91].
Per quanto riguarda le 699.978 istanze trattate emerso che:
á
641.862
si sono concluse positivamente con il rilascio del permesso di soggiorno,
á
50.139
sono state respinte o archiviate per mancata presentazione delle parti,
á
7.877
procedimenti sono sospesi per accertamenti.
La gestione della sanatoria -
secondo quanto emerso nel corso dellĠistruttoria - stata realizzata
congiuntamente dalle amministrazioni menzionate, le quali, gi nella fase
prodromica di definizione degli strumenti amministrativi funzionali allĠavvio
della medesima hanno collaborato per una ottimale gestione della complessa
attivit necessaria allĠespletamento delle procedure.
Ed infatti, al fine di dare
compiuta e tempestiva attuazione alle norme citate stato predisposto e
realizzato un apposito progetto operativo le cui modalit sono state approntate
da un apposito gruppo di lavoro formato da rappresentanti delle su citate
strutture del ministero dellĠinterno, del ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dellĠEnte Poste. Tale raccordo organizzativo proseguito
anche successivamente, mediante periodiche riunioni di monitoraggio dirette
allĠapprofondimento delle problematiche insorte al momento dellĠapplicazione
della normativa, nonch allĠaggiornamento costante sulla stato di avanzamento
dellĠiter procedimentale.
Della volont di dare compiuta e
tempestiva attuazione alle norme citate si trova conferma nella circolare del
dipartimento per le libert civili e lĠimmigrazione n. 13 del 19 luglio 2002,
con la quale, ancor prima che la legge n. 189 fosse pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale, sono state impartite istruzioni a tutte le prefetture, fornendo gli
opportuni chiarimenti necessari per evitare applicazioni difformi della
normativa.
Nella circolare medesima stato, inoltre,
stabilito che presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo
dovesse essere tempestivamente istituito uno Sportello Polifunzionale, composto da un rappresentante della
carriera prefettizia, in qualit di supervisore, da un rappresentante
dellĠufficio provinciale del lavoro per la stipula del contratto di soggiorno,
da un rappresentante della questura per il rilascio del permesso di soggiorno,
da un rappresentante dellĠAgenzia delle entrate per lĠattribuzione del codice
fiscale e da un rappresentante dellĠINPS (facoltativo) per la definizione della
posizione contributiva e previdenziale. EĠ prevista anche la presenza di una
postazione informatica delle Poste Italiane, con relativo personale addetto,
per consentire una pi agevole attivazione dei previsti archivi informatizzati,
per ricevere le comunicazioni delle questure e per i provvedimenti connessi
agli appuntamenti con le parti.
La circolare non disciplina,
invece, i tempi delle diverse fasi, ma a ci avevano, in parte, provveduto la
legge e il decreto-legge, che, per, si erano limitati a dettare (come gi
visto) quelli assegnati alle prefetture per pronunciarsi sullĠammissibilit e
ricevibilit delle domande e quelli entro i quali avrebbero dovuto essere
convocate le parti per la fase conclusiva del procedimento, prevedendo tempi
che, per la loro brevit, dimostrano la scarsa consapevolezza da parte del
legislatore del numero delle istanze che sarebbero state presentate.
Per quanto riguarda, invece, la
trasmissione delle istanze (sia telematica che cartacea) da parte delle Poste
Italiane, la relativa tempistica stata dal ministero dellĠinterno concordata
con lĠEnte, sulla base del criterio
della fornitura graduale delle medesime, che, raccolte dagli uffici postali, erano state da
questi trasmesse al Centro Servizi Poste Italiane, per la successiva
ripartizione alle prefetture, in relazione alle province[92].
Per le questure, invece, stato deciso che la trasmissione dei dati avvenisse solo per via informatica tramite il Centro Servizi delle Poste Italiane, che, a tal fine, deve inserire i nominativi dei lavoratori e dei datori di lavoro in un apposito archivio consultabile dalle sole questure.
UnĠulteriore indicazione stata
fornita relativamente alle pratiche che presentavano un certo grado di
difficolt,
per le quali sono stati invitati gli uffici periferici ad un momentaneo
accantonamento, prevedendo la loro trattazione al termine di tutta la procedura
di emersione.
Anche il ministero del lavoro si
preoccupato di fornire indicazioni agli uffici periferici coinvolti nelle
procedure di regolarizzazione. EĠ stata, a tal fine, emanata la circolare n.
50/2002 con la quale le Direzioni Provinciali del lavoro sono state
espressamente invitate a controllare sia i documenti degli interessati e la
loro corrispondenza alle notizie risultanti dalla dichiarazione del datore di
lavoro, sia la correttezza delle condizioni contrattuali gi compilate (in
particolare, la verifica dei minimi retributivi), sia la corrispondenza
dellĠorario settimanale alla retribuzione evidenziata nella dichiarazione.
Inoltre, nei casi in cui si presentino dubbi sullĠeffettivit dei rapporti di
lavoro che si vorrebbero far emergere (ad esempio un numero abnorme di rapporti
dichiarati da un solo datore di lavoro) dovr essere dedicata una particolare
attenzione alla capacit reddituale del datore di lavoro, anche se - sottolinea
la circolare - la legge non prevede espressamente la verifica di tale
requisito. Al verificarsi di tali evenienze ÒlĠincaricato della DPL deve
Òsospendere i propri adempimenti, accantonando la pratica e rimettendone
lĠesame allĠufficio di appartenenzaÓ.
La circolare sottolinea, inoltre,
che:
á
la
normativa per la legalizzazione consente solo la stipula di contratti di
soggiorno per lavoro subordinato stabili, cio a tempo indeterminato con orario
lavoro conforme al CCLN, ovvero a tempo determinato non inferiore ad un anno;
á
il
contratto di soggiorno decorre dalla data di entrata in vigore della legge (10
settembre 2002) e da tale data decorrono tutti gli obblighi contrattuali e di
legge previsti, tra cui quelli previdenziali e i premi assicurativi, Questi
sono, quindi, dovuti anche nel caso in cui il contratto di soggiorno non
potesse essere stipulato;
á
per
la regolarizzazione dei domestici, il reddito da lavoro del cittadino
extracomunitario – conseguibile, peraltro, anche con una pluralit di
rapporti di lavoro - non pu essere inferiore a 439 Euro. NellĠipotesi di pi
datori di lavoro, ciascuno di essi
tenuto a versare lĠintero contributo forfettario e a presentare il
modulo, specificando lĠimporto dello stipendio, le ore di lavoro prestate e il
numero dei datori di lavoro presso cui lĠextracomunitario da regolarizzare
presta servizio. Tutte le parti coinvolte saranno chiamate nella stessa data e
presso un unico sportello per firmare i diversi contratti di soggiorno, mentre,
ovviamente, il permesso di soggiorno rilasciato sar unico.
Nel far preliminarmente presente
che, secondo quanto rappresentato dal ministero dellĠinterno, le procedure
operative relative alla costituzione degli sportelli polifunzionali, alla
trasmissione telematica dei dati e allĠesame delle domande sono state avviate
con immediatezza, subito dopo la scadenza del termine previsto per la
presentazione delle istanze, si sottolinea che lĠinvio delle istanze dal Centro
Servizi Poste alle prefetture ha avuto termine alla fine del mese di luglio del
2003 - nel rispetto del calendario di cui fatto cenno nella nota n. 83.
Non stato, invece, possibile
accertare il rispetto dei tempi stabiliti nella normativa primaria per le
incombenze assegnate alle prefetture.
Ed infatti, il dipartimento per le
libert civili e lĠimmigrazione ha al riguardo comunicato che i tempi in
questione sono dipesi Òdalla estrema diversit dei carichi di lavoro dei citati
uffici periferici (dalle 107.223 istanze per la provincia di Roma alle 163 per
quella di Oristano) e dalla complessit delle pratiche che non sempre hanno
consentito di rispettare i termini di cui allĠart. 33, comma 4 della legge n.
189/2002 e dallĠart. 1, comma 4 del d.l. 195/2002; termini che, peraltro,
devono ritenersi di carattere ordinatorioÓ.
Ugualmente diversificata appare la
situazione per quanto concerne i tempi intercorsi tra la data di comunicazione
del nulla osta della questura e la data di invio della raccomandata di
convocazione.
EĠ stato, inoltre, rappresentato
che nel momento di avvio delle procedure sono emerse alcune difficolt nella
gestione operativa dei sistemi informatizzati, ai quali stato ovviato con mirati
interventi correttivi apportati al Sistema della Societ Poste Italiane.
In taluni casi, poi, il
procedimento stato prolungato a causa di errori nella trasmissione dei
nominativi alla Questura. Infatti, la circostanza che, per accelerare lo
svolgimento delle procedure, tale operazione sia stata fatta senza attendere
lĠesame da parte delle prefetture della corrispondenza tra i dati contenuti
nellĠistanza cartacea e quelli riportati sullĠapplicativo ELI (Sistema
Emersione Lavoratori Irregolari utilizzato dalle Poste), ha determinato che in
casi piuttosto frequenti si sia verificato che il nulla osta emesso non sia
stato utilizzabile e che sia stata necessaria unĠulteriore indagine da parte
della questura sullĠeventuale sussistenza dei motivi ostativi – sulla
base dei nominativi corretti dalla prefettura – per il conseguente nuovo
rilascio o diniego del nulla osta.
Terminata positivamente la fase
istruttoria, le prefetture–uffici territoriali di Governo hanno
notificato al dichiarante, avvalendosi del personale distaccato delle Poste, le
convocazioni presso lo sportello polifunzionale per la stipulazione del
contratto di cui allĠart. 6 della legge ed il rilascio del permesso di
soggiorno.
Per quanto riguarda, invece,
lĠattivazione del registro informatizzato previsto dallĠart. 33 della legge
n. 189 del 2002, stato reso noto che il sistema creato dallĠente Poste ne ha
consentito lĠautomatica attivazione. Infatti, i dati estratti a seguito di
lettura ottica delle istanze ed
inseriti, a cura dello stesso Ente nel citato sistema ELI, sono stati
messi a disposizione delle prefetture-uffici territoriali di Governo.
Anche il ministero del lavoro e
delle politiche sociali ha provveduto ad inserire i dati derivanti dalla
regolarizzazione in un sistema di classificazione, nel quale sono evidenziate
le generalit delle parti del rapporto di lavoro, la tipologia dello stesso e
gli estremi del permesso di soggiorno.
In adesione a quanto previsto
dalle ordinanze n. 3242 e n. 3262, entrambe le amministrazioni per agevolare
lĠesame delle istanze ricevute si sono avvalse della collaborazione di
lavoratori interinali, scelti tramite societ di lavoro temporaneo.
Nel rinviare al prossimo paragrafo
lĠanalisi delle citate convenzioni e della loro esecuzione, si rappresenta sin
dĠora che sulla base dei dati ricevuti possibile affermare che lĠapporto dato
dai prestatori di lavoro interinali ha determinato una sensibile accelerazione
delle procedure di regolarizzazione. Infatti, secondo quanto comunicato dal
ministero dellĠinterno, alla data del 10 marzo 2003 (e cio quattro giorni
prima che la convenzione con Obiettivo Lavoro s.p.a. iniziasse ad avere
efficacia) risultavano conclusi 32.321 procedimenti ed effettuate 77.372
convocazioni (corrispondenti, rispettivamente al 4,55% e al 10,97% delle
domande presentate). Dopo 6 mesi e 20 giorni (e precisamente il 30 settembre) i
procedimenti conclusi erano saliti a 561.547 (in pratica il 79,60% delle
istanze) e i contratti di soggiorno stipulati erano 490.658. La collaborazione
prestata, sia pure in forma ridotta, fino al 31 dicembre 2003 ha, poi,
consentito di raggiungere i risultati di cui si dato conto allĠinizio del
paragrafo.
Da ultimo, si fa presente
che da un monitoraggio sul territorio (che ha riguardato i 103 uffici
territoriali di Governo, dei quali, per, alla data dellĠ8 gennaio 2004 avevano
dato riscontro 73 uffici) emerso che, a seguito della comunicazione di
rigetto dellĠistanza, sono stati prodotti 1.085 gravami, dei quali 1.053
ricorsi giurisdizionali e 32 ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica. Per i primi, sono pervenuti a decisione n. 56 ricorsi (34 rigettati
e 22 accolti), mentre per gli altri nessuna decisione stata ancora assunta.
9.3. Le convenzioni con le
imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
9.3.1 LĠordinanza n. 3242 del 6
settembre 2002.
Come gi evidenziato nel quadro
normativo, lĠurgenza di portare a conclusione le procedure relative
allĠemersione di cittadini stranieri ha indotto la Presidenza del Consiglio ad
autorizzare il ministero del lavoro e delle politiche sociali ad utilizzare,
tramite unĠimpresa di fornitura di lavoro temporaneo, prestatori di lavoro
interinali.
In adesione al dettato dellĠart. 3
dellĠordinanza in parola, che dava facolt allĠamministrazione di aggiudicare
lĠappalto a trattativa privata ai sensi dellĠart. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, la
direzione generale per lĠimpiego[93]
in data 30 settembre 2002 ha affidato alla MANPOWER s.p.a. lĠappalto di servizi
per attivit inerenti agli interventi straordinari ed urgenti per
fronteggiare lĠeccezionale afflusso di stranieri extracomunitari giunti
irregolarmente sul territorio nazionale[94].
Secondo quanto si legge nel capitolato tecnico, lĠappalto
– che non risulta approvato - ha ad oggetto la fornitura di 2 unit di
personale da adibire a mansioni di Òteam leader call centerÓ, di 26 unit di
Òaddetti di call centerÓ, e di 272 unit di livello B3 con mansioni di supporto
alle attivit delle direzioni provinciali del lavoro, da distribuire
nellĠambito dei centri polifunzionali istituiti presso le prefetture.
Diversa la durata della convenzione in
relazione alle tipologie di lavoratori: per gli addetti al call center,
istituito presso una delle sedi centrali del ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il servizio previsto va dal 1Ħ ottobre al 30 novembre 2002,
mentre per il gruppo di 272 unit
lĠesecuzione delle attivit decorre dal 10 ottobre fino al 20 dicembre 2002.
Il corrispettivo pattuito di Û.
1.568.907,76, senza IVA.
Secondo quanto disposto dallĠart.
4 dellĠordinanza, alle spese derivanti dalla utilizzazione di prestatori di
lavoro temporaneo, si provvede, nel limite massimo di Û. 1.948.317,00 a carico
del Fondo per lĠoccupazione di cui allĠart. 1 del decreto- legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, capitolo di bilancio n. 7141 della U.P.B. 2.2.3.3., gestito dalla
direzione generale degli ammortizzatori civili.
Ci ha determinato una scissione
fra la struttura competente alla stipula della convenzione, che, come visto,
stata la direzione generale per lĠimpiego e quella cui che ha effettuato i
relativi pagamenti.
La prima, infatti, esaminate le
fatture prodotte dalla societ ed attestata la regolare esecuzione della
fornitura, ha trasmesso la relativa documentazione alla direzione generale
degli ammortizzatori sociali ed incentivi allĠoccupazione che ha provveduto ad
impegnare sul Fondo citato Û. 1.882.689,31 - corrispondenti al corrispettivo
pattuito, aumentato dellĠIVA - nonch a trasferire complessivamente alla
societ medesima Û. 1.576.944,04.
9.3.2 LĠordinanza n. 3262 del
31 gennaio 2003.
Ancor prima della formalizzazione
dellĠordinanza, i dirigenti responsabili del dipartimento per gli affari
interni e territoriali del ministero dellĠinterno e quelli del dipartimento
delle politiche sociali- direzione generale per lĠimmigrazione del ministero
del lavoro e delle politiche sociali hanno provveduto a fissare i criteri per
la individuazione delle imprese fornitrici da ammettere alla trattativa
privata, decidendo di ricorrere a quelle iscritte nellĠapposito albo speciale
di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196[95],
dotate di strutture organizzative operanti in ambito regionale con presenza
territoriale complessiva non inferiore allĠ80%, cos da poter garantire i
massimi di operativit.
Entrambe le amministrazioni hanno
immediatamente avviato le procedure di gara[96]
con cinque societ di lavoro temporaneo, in esito alle quali, il ministero
dellĠinterno ha stipulato una convenzione con Obiettivo lavoro s.p.a in data 28
febbraio 2003, mentre il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sottoscritto il 21 marzo 2003 un
nuovo contratto con la societ Manpower s.p.a.
Prima di fornire notizie pi
precise in merito alle due convenzioni, si evidenzia che le direzioni generali
responsabili dei due dicasteri, al fine di assicurare lĠefficace e lĠefficiente
fruizione dei servizi oggetto dei contratti in argomento, hanno fornito ai
rispettivi uffici periferici precise linee di indirizzo in merito
allĠesecuzione delle prestazioni dovute dalle societ convenzionate ed al
controllo sulle modalit del loro svolgimento.
a) Convenzione ministero
dellĠinterno- Obiettivo lavoro s.p.a.
Il ministero dellĠinterno, a
seguito del monitoraggio effettuato in attuazione dellĠart. 2 della ordinanza
n. 3262, ha ritenuto sufficiente affidare ad Obiettivo Lavoro s.p.a lĠassunzione di 700 prestatori di lavoro
temporaneo di livello B3, con mansioni di supporto alle attivit delle
prefetture-uffici territoriali di Governo e delle questure, per un periodo di
180 giorni.
Il corrispettivo pattuito ammonta
ad Û. 9.136.800,34, IVA compresa, ed il relativo impegno della spesa imputato
al capitolo 1247 Òspese di ufficio per il funzionamento degli organi centrali e
periferici dellĠamministrazioneÓ.
I prestatori di lavoro interinale
hanno assunto servizio a decorrere dal 14 marzo 2003, presso le prefetture e le
questure, nella misura, rispettivamente, di 450 e 250 unit, secondo la
dislocazione stabilita dal ministero.
In considerazione dellĠelevato numero di denunce presentate
in alcune province, stata acquisita la disponibilit della Societ a
proseguire nel rapporto fino al 31 dicembre 2003, limitatamente a 450 unit di
lavoratori.
La proroga del contratto stata
approvata con decreto del 17 luglio 2003, con il quale si provveduto anche a
corrispondere lĠadeguamento del costo del lavoro, per effetto dellĠapplicazione
degli aumenti contrattuali previsti dal CCLN relativo al personale del comparto
ministeri per il quadriennio 2002-2005, pubblicato sul S.O. della Gazzetta Ufficiale
del 3 luglio 2003[97].
La relativa nuova spesa, di Û.
5.461.290,00, grava anchĠessa sul cap. 1247 dello stato di previsione del
ministero dellĠinterno per lĠesercizio finanziario 2003, trovando, peraltro,
copertura negli ordinari stanziamenti di bilancio, considerato che lĠimporto derivante
dal contributo forfettario era stato quasi completamente utilizzato per la
convenzione del 28 febbraio.
b) Convenzione ministero del
lavoro e delle politiche sociali- Manpower s.p.a.
La convenzione stipulata con la
Manpower s.p.a., ha ad oggetto la fornitura di trecento unit di prestatori di
lavoro temporaneo di livello B3 da impiegare nelle mansioni di supporto alle attivit espletate
dalle direzioni provinciali del lavoro, per un periodo di sei mesi decorrenti dalla data di immissione in
servizio. LĠamministrazione si riservata la facolt di modificare, dopo
novanta giorni dallĠinizio dellĠesecuzione del rapporto, la dislocazione
territoriale delle unit in relazione a sopravvenute esigenze operative ed
organizzative connesse
allĠottimale espletamento della procedura di regolarizzazione.
Il corrispettivo pattuito stato
stabilito in Û. 4.276.689,07 (di cui Û. 134.241,07 per IVA). LĠentrata in
vigore del citato CCLN del comparto ministeri ha determinato, anche per tale
rapporto, lĠadeguamento dellĠimporto dovuto, cui si provveduto con decreto
del ministero del lavoro del 3 ottobre 2003, che ha aumentato di Û. 274.430,93
(comprensivo di IVA per Û. 12.044,93), portando il suddetto importo ad Û.
4.551.120,00 (di cui Û. 146.286,00 per IVA).
LĠesecuzione del contratto,
secondo quanto comunicato, ha avuto inizio, quasi dovunque, il 30 aprile 2003.
Peraltro, dopo tre mesi, a seguito di verifiche presso le direzioni provinciali
del lavoro, si provveduto ad effettuare una nuova dislocazione territoriale
dei prestatori di lavoro temporaneo, utilizzandone solo 272, prevedendo
scadenze differenziate dei singoli rapporti, in relazione alle esigenze
rappresentate dagli uffici periferici.
In esito ad una ulteriore
ricognizione, per 38 DPL emersa la necessit che il rapporto di lavoro
interinale per 252 unit fosse prorogato di un mese.
Da ultimo, essendo emersa la
necessit di mantenere presso gli uffici maggiormente gravati dal carico di
lavoro derivante dalle istanze ancora da esaminare, un contingente limitato di
prestatori di lavoro da impiegare dal 1Ħ novembre al 31 dicembre 2003 per un
monte ore complessivo di 38.400, lĠamministrazione si avvalsa della facolt
di aumento - prevista dallĠart. 8
del contratto - della fornitura nei limiti del quinto del corrispettivo
contrattuale, richiedendo alla societ la messa a disposizione di 160 unit da
dislocare in 17 D.P.L..
In considerazione
dellĠaccettazione della societ citato allĠaumento della fornitura, stato
approvato il decreto del 22 dicembre 2003 con il quale, lĠimpegno di spesa
assunto in favore della Manpower
stato integrato di Û. 600.000,00 e, conseguentemente, rideterminato in
complessivi Û. 5.151.120,00, di cui
Û. 170.478,00 a titolo di IVA.
9.4. Costi della
regolarizzazione.
Per la copertura delle spese
necessarie per far fronte allĠorganizzazione ed allo svolgimento della
regolarizzazione, sia la legge n. 189 che il decreto legge n. 195/2002 hanno
destinato una quota parte del contributo forfettario versato da coloro che
hanno prodotto la denuncia, rinviando ad un successivo decreto del ministero
del lavoro e delle politiche sociali la determinazione delle modalit di
calcolo e di corresponsione del contributo in parola, nonch i criteri per la
successiva imputazione delle somme ricevute, anche in relazione alla posizione
contributiva del lavoratore interessato.
Ottemperando al disposto legislativo, il ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato i decreti del 26 agosto e del 28 ottobre 2002 con i quali, oltre a stabilirsi che il contributo in parola fosse versato dai richiedenti allĠINPS, sono state fissate le misure che, per ogni contributo versato, devono essere attribuite alle competenti gestioni previdenziali e pensionistiche (Û. 268 per i regolarizzati ex art. 33, ed Û. 669 per i regolarizzati in forza del decreto legge), nonch lĠimporto da destinare alla copertura delle spese necessarie allo svolgimento dei compiti amministrativi previsti (Û. 22 in un caso, ed Û. 31 nellĠaltro). Per questĠultimo, i decreti citati dispongono che sia assegnato per due terzi al ministero dellĠinterno e per un terzo al ministero del lavoro e delle politiche sociali.
DallĠordinanza n. 3262 del 31
gennaio 2003 si apprende che il menzionato ente a quella data aveva
versato in conto entrate del
bilancio dello Stato Û. 18.742.402,00 derivanti dai contributi versati per
ambedue le tipologie di lavoratori regolarizzati[98].
Ad integrazione delle risorse di
cui sopra cenno, il decreto legge n. 195/2002 ha previsto, a copertura
dellĠattuazione di taluni specifici interventi, risorse ad hoc, della cui
quantificazione e destinazione si reputa opportuno per motivi sistematici
trattare nel paragrafo che segue, l dove si dar conto anche del loro impiego.
Da ultimo, vanno considerate anche le somme assegnate al ministero del lavoro e delle politiche sociali dallĠordinanza dĠurgenza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 per lĠesecuzione della prima delle citate convenzione con le societ di lavoro interinale, in relazione alle quali stata prevista, come noto, unĠapposita copertura, nel limite massimo di Û. 1.948.317,00.
Tenuto conto della pluralit dei
soggetti gestori delle risorse, nonch della diversit delle fonti di copertura
delle spese affrontate dai soggetti medesimi, si reputa opportuno trattare di
esse separatamente, in relazione a ciascuno dei dicasteri citati, e, per
ognuno, distinguendone la provenienza.
9.4.1 Ministero dellĠinterno.
Le risorse pervenute al ministero dellĠinterno
dal contributo forfettario e dal decreto legge n. 195/2002 ammontano
complessivamente ad Û. 24.512.682,69, di cui Û. 3.147.261,00 nellĠanno 2002 ed
Û. 21.365.421,69 nel 2003.
a) Risorse derivanti dal gettito
del contributo forfettario.
Con il decreto del ministero
dellĠeconomia e delle finanze del 13 giugno 2003 sono stati assegnati Û.
11.237.053,00 al centro di responsabilit affari interni e territoriali ed
Û.1.208.001,00 al centro di responsabilit Pubblica Sicurezza.
Mentre le risorse destinate a questĠultimo sono imputate a capitoli
attinenti al compenso per lavoro straordinario e relativi oneri accessori al
personale appartenente alla Polizia di Stato (capitoli 2521, 2522 e 2584), la
somma utilizzabile dal dipartimento degli affari interni e territoriali risulta cos ripartito:
Tabella
n. 17
Risorse assegnate al
dipartimento affari interni e territoriali derivanti
dal contributo forfettario |
|||
U.P.B. |
Capitolo |
Denominazione |
Importo assegnato |
2.1.1.0 |
1182 |
Compensi per il lavoro straordinario al personale |
1.309.574,00 |
2.1.1.0 |
1197 |
Oneri a carico dell'amministrazione sulle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti |
316.917,00 |
2.1.1.0 |
1198 |
Somme dovute a titolo di IRAP sulle retribuzioni
corrisposte ai dipendenti |
111.314,00 |
2.1.1.0 |
1246 |
Manutenzione, riparazione e adattamenti dei locali
e relativi impiantiÉ |
362.248,00 |
2.1.1.0 |
1247 |
Spese d'ufficio per il funzionamento degli organi
centrali e periferici dell'amministrazione |
9.137.000,00 |
|
|
Totale |
11.237.053,00 |
Fonte: decreto del ministro
dellĠeconomia e delle finanze n. 39848 del 13 giugno 2003
Riguardo al loro impiego, stato
reso noto che:
á
in
adesione a quanto disposto dallĠart. 3 dellĠordinanza n. 3262, con decreto del
Capo dipartimento degli affari interni e territoriali del 13 marzo 2003 sono
state individuate le unit di personale autorizzate ad effettuare prestazioni
di lavoro straordinario oltre i limiti previsti dalle norme vigenti,
á
le
risorse assegnate al cap. 1246 sono state impiegate per interventi di
adattamento dei locali da adibire a Sportello Polifunzionale presso i singoli Uffici
Territoriali di Governo. Al riguardo, stato, inoltre, precisato[99]
che la somma in esame costituisce solo una piccola parte di quelle accreditate,
in quanto, le assegnazioni che per tale scopo sono state fatte agli U.T.G. a valere sulle risorse del
cap. 1246 nellĠanno 2003 ammontano
ad Û. 1.980.011,97 (con una differenza di Û. 1.617.763,97 in pi rispetto a
quelle di cui trattasi),
á
la
somma assegnata al cap. 1247 stata quasi completamente utilizzata, ad
eccezione di Û. 199,66, per coprire gli oneri derivanti dalla convenzione
stipulata il 28 febbraio 2003 con la Societ Obiettivo Lavoro. EĠ stato,
peraltro, gi evidenziato come
tale convenzione sia stata prorogata con decreto del ministero dellĠinterno del
17 luglio 2003, determinando un impegno aggiuntivo sul medesimo capitolo di Û.
5.461.290,00. Questa spesa, peraltro, ha inciso, sulle ordinarie risorse di
bilancio.
Secondo quanto
risulta dal Sistema informativo della corte dei conti, alla data del 31
dicembre 2003 nei confronti della societ risultavano effettuate erogazioni per
Û.6.797.162,75.
b) Risorse assegnate dal decreto
legge n. 195/02 convertito nella legge n. 222 del 2002.
LĠart. 3 del decreto legge in
esame, nel dettare norme per la copertura finanziaria degli oneri derivanti
dallĠattuazione di alcune disposizioni in esso contenute, prescrive che a ci
si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
nellĠambito dellĠunit previsionale di parte corrente ÒFondo SpecialeÓ dello
stato di previsione del ministero dellĠeconomia e finanza per lĠanno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando lĠaccantonamento relativo al medesimo ministero.
Gli oneri di cui si prevede la
copertura sono quantificati da un lato, in Û. 1.420.160,00 per lĠanno 2002 ed
Û. 5.955.640,00 per lĠanno 2003, per quanto riguarda lĠattuazione 3Ħ comma
dellĠart. 2 – ai sensi del quale, come visto, gli immigrati regolarizzati
sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di
rilascio del permesso di soggiorno-, dallĠaltro, in Û. 1.267.443 per lĠanno
2002 ed in Û. 1.861.548 per lĠanno 2003 per lĠattuazione dei commi 4 e 5
dellĠart. 1, che disciplinano i tempi e le modalit della fase istruttoria e
conclusiva del procedimento della regolarizzazione.
Ai sensi del comma 2 bis del su
citato art. 3 , poi, autorizzata - nella misura massima di Û. 459.658,20 per
il 2002 e di Û. 1.103.179,69 per il 2003 - la spesa per lĠerogazione del compenso per lavoro straordinario a
favore del personale civile del ministero dellĠinterno impiegato per
fronteggiare lĠulteriore attivit richiesta per la definizione delle procedure
di regolarizzazione.
Con riferimento ai primi due commi
dellĠarticolo in esame, il ministro dellĠeconomia e finanze con decreto dellĠ11
dicembre 2002 ha provveduto ad apportare, relativamente allĠanno in corso, le
pertinenti variazioni dei capitoli di bilancio del ministero dellĠinterno,
ripartendo le risorse fra il centro di responsabilit amministrativa affari
interni e territoriali e il centro di responsabilit amministrativa Pubblica
Sicurezza.
Per lĠanno 2003, invece, le
risorse previste sono state incluse direttamente negli stanziamenti iniziali dei
medesimi capitoli individuati dal decreto da ultimo citato.
Per quanto riguarda, poi, le spesa
autorizzata dal comma 2 bis, allĠassegnazione ai pertinenti capitoli di
bilancio si provveduto in entrambi gli anni con decreti di variazione del
ministro dellĠeconomia e delle finanze (rispettivamente dellĠ11 dicembre 2002 e
del 3 febbraio 2003).
Nelle tabelle di seguito riportate
sono indicate i capitoli su cui,
per ognuno dei citati dipartimenti, sono affluite le somme in parola in
adesione a quanto stabilito in sede di ripartizione.
Tabella n. 18
Dipartimento
affari interni e territoriali |
|||||
Fonte |
U.P.B. |
Cap. |
Denominazione |
Somma attribuita nel 2002 |
Somma attribuita nel 2003 |
art. 3, c.2
D.L.n.195/2002 |
2.1.1.0 |
1281 |
Spese per la gestione, installazione, manutenzione
di apparecchiature elettroniche. |
367.727,00 |
735.453,00 |
art. 3, c.2
D.L.n.195/2002 |
2.2.3.1 |
7005 |
Spese per la costituzione e lo sviluppo dei
sistemi e dei servizi informatici e ÉÉÉ |
532.213,00 |
164.487,00 |
art. 3, c.2 bis
D.L.n.195/2002 |
2.1.1.0 |
1182 |
Compensi per lavoro straordinario |
346.389,00 |
831.333,69 |
art. 3, c.2 bis
D.L.n.195/2002 |
2.1.1.0 |
1197 |
Oneri
sociali a carico dellĠamministrazione sulle retribuzioni corrisposte a
dipendenti |
83.826,00 |
201.183,00 |
art. 3, c.2 bis
D.L.n.195/2002 |
2.1.1.0 |
1198 |
Somme dovute a titolo di imposta regionale sulle
attivit produttive É |
29.443,00 |
70.663,00 |
|
|
|
Totale |
1.359.598,00 |
2.003.119,69 |
Fonte: decreti del ministro
dellĠeconomia e finanze n. 108946 e n. 115055 dellĠ11 dicembre 2002
Tabella n. 19
Dipartimento
Pubblica Sicurezza |
|||||
Fonte |
U.P.B. |
Cap. |
Denominazione |
Somma attribuita nel 2002 |
Somma attribuita nel 2003 |
art. 3, c.2 D.L.n.195/2002 |
5.1.1.1 |
2639 |
Spese telefoniche relative ad abbonamenti e
conversazioniÉ |
367.503,00 |
961.608,00 |
art. 3, c.1 D.L.n.195/2002 |
5.1.1.1 |
2733 |
Spese per i servizi di polizia criminale, acquisto
di impianti scientificiÉ |
275.000,00 |
1.375.000,00 |
art. 3, c.1 D.L.n.195/2002 |
5.2.3.1 |
7391 |
Spese per la costituzione e lo sviluppo dei
sistemi dei servizi informatici É |
445.160,00 |
1.780.640,00 |
art. 3, c.1 D.L.n.195/2002 |
5.2.3.4 |
7459 |
Acquisto
di impianti, apparati e attrezzature occorrenti per il funzionamento della
rete di trasmissione dati per gli uffici e servizi É |
700.000,00 |
2.800.000,00 |
|
|
|
Totale |
1.787.663,00 |
6.917.248,00 |
Fonte: decreto del ministro
dellĠeconomia e finanze n. 108946 dellĠ11 dicembre 2002
In merito allĠutilizzazione data
alle risorse, il dipartimento affari interni e territoriali, ha fatto presente
che:
á
le
risorse assegnate al cap. 1281 nel 2002 sono andate in economia a causa del
prolungato perfezionamento del decreto di variazione, che non ha consentito di
assumere i relativi impegni, mentre quelle del 2003 sono state accreditate alle
prefetture - uffici territoriali di Governo per le procedure di cablaggio e per
lĠacquisto di materiali di consumo, nellĠambito di pi ampi accreditamenti
ordinari, peraltro non quantificati;
á
le
somme pervenute sul cap. 7005 nel 2002 sono state conservate quali residui
di stanziamento, ma –
in esecuzione del disposto dellĠart. 29, comma 7 della legge finanziaria 2002 e
dellĠart. 27, comma 4 della legge 16 gennaio 2003, n. 3[100]-
sono state destinate a progetti innovativi nel settore informatico. Per il 2003
le risorse assegnate sono state utilizzate, unitamente ad altre disponibili
sul capitolo per lĠacquisto di 840 personal computer e di 920 stampanti
destinate alle esigenze dei medesimi uffici territoriali. Peraltro, dagli atti
ricevuti emerso che lĠordinazione delle due forniture, approvate
rispettivamente con decreto del 29 aprile e del 24 luglio 2003, stata fatta
nellĠambito della convenzione stipulata in data 21 novembre 2002, ai sensi
dellĠart. 26 della legge n. 488/1999 con la CONSIP S.p.a.. Di conseguenza, i
loro costi (ammontanti ad Û. 882.735,84 per i personal computer e ad Û.
383.330,88 per le stampanti) sono stati posti a carico dei residui 2002.
á
lo
stanziamento previsto per lo straordinario stato destinato esclusivamente al
personale operante presso le prefetture-uffici territoriali del Governo.
Il
dipartimento della Pubblica Sicurezza ha, invece, fornito esclusivamente dati
contabili. In particolare, stato rappresentato che le somme stanziate sul
capitolo 2639 per le spese telefoniche sono state impegnate e pagate in
entrambi gli anni, mentre per le somme necessarie alla copertura degli oneri
connessi alla realizzazione dei sistemi idonei ad effettuare i rilievi
fotodattiloscopici, alla data del 28 novembre 2003 la situazione era la
seguente:
á
per
il cap. 2733 lĠassegnazione del 2002 risulta impegnata, e pagata lĠanno
successivo; per il 2003 Û. 71.027,00 sono stati impegnati, Û. 1.233.869,00 sono
stati accreditati alle questure, mentre in corso di perfezionamento lĠimpegno
di Û. 70.104,00;
á
le risorse destinate al cap. 7391 del
2002 sono transitate quali residui di stanziamento nel 2003, mentre lĠimporto
assegnato a questĠanno stato impegnato;
per il cap. 7549 in corso
lĠimpegno delle risorse assegnate nel 2002 (transitate anchĠesse quali residui
di stanziamento). Per il 2003 risultano impegnati Û. 775.000,00 ed in corso di
formazione un ulteriore impegno di Û. 2.045.000,00.
In data 7 maggio 2004,
lĠamministrazione ha fornito un aggiornamento del quadro contabile dianzi
illustrato, dal quale si evince che sul finire del 2003 le risorse assegnate dal d.l. sui capitoli 7391 e 7459 sono
state completamente impegnate, unitamente ad altri fondi ordinari presenti sui
capitoli.
Approfondimenti al riguardo
saranno svolti nel corso dellĠistruttoria gi in corso di espletamento e di essi si
dar conto nel prossimo referto.
c) Altre risorse utilizzate dal
ministero dellĠinterno per lĠattuazione delle procedure di regolarizzazione,
non previste n dalla legge n dal decreto legge.
LĠindagine ha evidenziato che il
dipartimento affari interni e territoriali ha destinato alle esigenze della
regolarizzazione, oltre alle risorse aggiuntive di cui gi si dato conto
nellĠesame che precede, anche ulteriori somme tratte dai capitoli cap. 1257
(spese per acquisto di cancelleria, di stampati speciali e quanto altro possa
occorrere per il funzionamento degli uffici) e 7020 (spese per acquisto di
attrezzature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie), accreditate
agli uffici territoriali di Governo.
Ai fini di una migliore conoscenza
dellĠentit del fenomeno, si fornisce nel prospetto che segue un riepilogo dei
capitoli e delle spese (ove la loro entit sia stata resa nota) in parola.
Tabella n. 20
Risorse aggiuntive
utilizzate dal dipartimento affari interni e territoriali per le
esigenze della regolarizzazione |
||||
U.P.B. |
Cap. |
Denominazione |
Anno 2002 |
Anno 2003 |
2.1.1.0 |
1246 |
Manutenzione,
riparazione e adattamenti dei localiÉ |
|
1.617.763,97 |
2.1.1.0 |
1247 |
Spese d'ufficio per il funzionamento degli organi
centrali e periferici dell'amministrazione[101] |
|
5.461.090,34 |
2.1.1.0 |
1257 |
Spese per acquisto di cancelleria, eÉ |
46.212,00 |
586.558,00 |
2.1.1.0 |
1281 |
Spese per la gestione, installazione, manutenzione
di apparecchiature elettronicheÉ. |
|
Importo non quantificato |
2.2.3.1 |
7005 |
Spese per la costituzione e lo sviluppo dei
sistemi informatici eÉÉ[102] |
1.101.579,72 |
|
2.2.3.3 |
7020 |
Spese per acquisto di attrezzature ed
apparecchiature non informatiche e di mobilio |
211.332,00 |
491.469,00 |
|
|
TOTALE |
1.359.123,72 |
8.157.080,97 |
Fonte dati: ministero
dellĠinterno
A ci aggiungasi che, alla
richiesta di conoscere se siano state effettuate ulteriori spese per le
esigenze in parola, il ministero dellĠinterno ha testualmente risposto che Òsolo
in sede di consuntivo dellĠesercizio finanziario sar possibile avere un quadro
esauriente e complessivo degli importi effettivamente spesiÓ.
9.4.2 Ministero del lavoro e
delle politiche sociali.
a) Risorse assegnate
dallĠordinanza n. 3242 del 2002.
Si richiama quanto gi detto al
paragrafo 9.3.1, dove stato evidenziato che lĠart. 4 dellĠordinanza prevedeva
che alle spese derivanti dallĠutilizzazione di prestatori di lavoro temporaneo,
si provvedesse, nel limite massimo di Û. 1.948.317,00 a carico del Fondo per
lĠoccupazione di cui allĠart. 1 del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, capitolo di
bilancio n. 7141 della U.P.B. 2.2.3.3., gestito dalla direzione generale degli
ammortizzatori civili.
b) Risorse derivanti dal gettito
del contributo forfettario.
Con decreti di variazione di
bilancio n. 39341 (non nota la data), 11280 del 14 novembre 2003 e 143621 del
successivo 31 dicembre il ministro dellĠeconomia e delle finanze – in
adesione a quanto richiesto dal ministero del lavoro e delle politiche sociali
– ha destinato la quota del contributo forfettario spettante al ministero
del lavoro e delle politiche sociali, apportando le occorrenti variazioni di
bilancio, riepilogate nel prospetto che segue, fornito dalla direzione generale
per lĠimmigrazioni.
Tabella
n.21
Risorse derivanti dal
gettito del contributo forfettario |
|||
U.P.B. |
Capitolo |
Denominazione |
Importo assegnato |
2.1.1.0. |
1202 |
compensi per il lavoro straordinario al personale |
452.148,00 |
2.1.1.0. |
1204 |
oneri a carico dell'amministrazione sulle
retribuzioni corrisposte ai dipendenti |
109.419,00 |
2.1.1.0. |
1205 |
somme dovute a titolo di IRAP sulle retribuzioni
corrisposte ai dipendenti |
38.443,00 |
2.1.1.0. |
1270 |
spese per l'acquisto di cancelleria, di stampati
speciali, ecc |
200.000,00 |
2.2.3.1 |
7100 |
spese per lo sviluppo del sistema informativo |
200.000,00 |
3.1.1.0 |
1697 |
spese per l'organizzazione e lo svolgimento dei
compiti relativi alla legalizzazione del lavoro irregolare degli
extracomunitari |
5.222.527,00 |
|
|
TOTALE |
6.222.537,00 |
Fonte:
decreti del ministro dellĠeconomia e delle finanze n. 39341 del 2003, n. 112880
dellĠ11
novembre 2003 e n.
143621del 31 dicembre 2003.
Nel far presente che sul capitolo
1697 sono state imputate le spese derivanti dalla convenzione stipulata con la
Manpower s.p.a. di cui sopra si trattato, in relazione alla quale alla data
del 19 marzo 2004 risultano erogati Û. 2.815.169,96, si rileva che per quanto
riguarda le spese relative al compenso per lavoro straordinario la direzione
generale competente (direzione generale degli affari generali, risorse umane e
attivit ispettiva) ha reso noto che, a
seguito dellĠassegnazione di Û. 600.000,00 da destinare alle suddette
prestazioni di lavoro straordinario (al lordo dei contributi previdenziali e
delle trattenute fiscali), ha attivato una verifica trimestrale finalizzata ad
individuare il personale da coinvolgere nellĠattivit di cui trattasi, a
quantificare le unit da impiegarsi giornalmente e da determinare il carico di
lavoro. Peraltro, lĠurgenza dei compiti di regolarizzazione e la difformit
della distribuzione di richieste sul territorio ha determinato lĠimpossibilit di
effettuare scelte in sede centrale riguardo al numero delle persone da adibire
in ogni singola struttura provinciale, con conseguente rinvio della decisione
ai dirigenti locali, mentre a livello centrale si provveduto a monitorare
lĠazione svolta dagli uffici periferici.
In esito alle notizie trasmesse
dalle Direzioni provinciali del lavoro, con decreto della citata direzione
generale del 15 luglio 2003 stato individuato per ogni ufficio periferico, il
numero delle unit di personale autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro
straordinario oltre il limite previsto dalle norme vigenti, e, comunque, per un
massimo di 40 ore mensili. Le ripartizioni, e i conseguenti accreditamenti,
hanno tenuto conto essenzialmente del numero dei procedimenti pendenti presso
ogni D.P.L.
Per quanto riguarda, infine, gli
importi assegnati per la realizzazione dĠinterventi contemplati dallĠart. 2,
comma 3 dellĠordinanza 3262 da un lato
alla direzione generale per gli affari generali sul cap. 1270, dallĠaltro alla
direzione generale per le reti informative e lĠosservatorio del mercato del
lavoro, sul cap. 7100, la prima ha comunicato che in considerazione della
tardiva formalizzazione del decreto di variazione per la competente struttura
Ònon stato possibile dar corso al perfezionamento de conseguenti atti
amministrativiÓ. La seconda ha, invece, reso noto di aver utilizzato le risorse
assegnate per lĠacquisto di 128 personal computer, facendo ricorso alle
convenzioni attive in CONSIP.
LĠacquisizione delle 128 postazioni
di lavoro - assegnate, in proporzione la carico di lavoro svolto, a 87 DPL e
alla direzione regionale del lavoro di Aosta – ha permesso
lĠimplementazione, negli uffici periferici, di apparecchiature informatiche da
destinare alla cura degli adempimenti in materia di immigrazione.
9.4.3 Riepilogo dei costi della
regolarizzazione.
Sulla base dei dati finora
illustrati, appare utile fornire un prospetto di riepilogo delle risorse
devolute alle procedure dirette alla regolarizzazione delle posizioni degli
extracomunitari presenti sine titulo nel territorio dello Stato e degli impegni
assunti in occasione del loro realizzarsi.
Nel precisare che la maggiore
entit, per alcune voci, dellĠimporto impegnato rispetto a quello assegnato
da ascrivere agli impegni assunti dal ministero dellĠinterno sulle ordinarie
risorse di bilancio, si evidenzia come pi della met delle somme impegnate
(per la precisione Û. 21.326.154,38 su Û. 40.656.811,76) siano da riferire alle
convenzioni con le societ di lavoro interinale, la cui collaborazione,
autorizzata dalle ordinanze di protezione civile n. 3242 e 3262 risultata
senzĠaltro determinante nellĠesame delle numerose domande.
Tabella n. 22
Costi della
regolarizzazione |
||||||||
|
Ministero dell'interno |
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali |
||||||
Tipologia di spese |
Anno 2002 |
Anno 2003 |
2002 |
Anno 2003 |
||||
assegnato |
impegnato |
assegnato |
impegnato |
assegnato |
impegnato |
assegnato |
impegnato |
|
Compensi per lavoro straordinario |
459.658,00 |
459.658,00 |
4.048.985,69 |
4.048.985,69 |
0,00 |
0,00 |
600.000,00 |
600.000,00 |
Spese
di manutenzione locali, acquisto di mobili e cancelleria |
0,00 |
257.544,00 |
362.248,00 |
3.058.038,97 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
0,00 |
Spese
per servizi di carattere informatico e servizi telefonici |
1.267.443,00 |
1.469.082,72 |
1.861.548,00 |
1.861.548,00 |
0,00 |
0,00 |
200.000,00 |
200.000,00 |
Costi
delle forniture di lavoratori interinali |
0,00 |
0,00 |
9.137.000,00 |
14.598.090,34 |
1.948.317,00 |
1.576.944,04 |
5.222.527,00 |
5.151.120,00 |
Spese
per rilievi fotodattiloscopici |
1.420.160,00 |
275.000,00 |
5.955.640,00 |
7.100.800,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Totale |
3.147.261,00 |
2.461.284,72 |
21.365.421,69 |
30.667.463,00 |
1.948.317,00 |
1.576.944,04 |
6.222.537,00 |
5.951.120,00 |
Fonte: elaborazione corte
dei conti su dati dei ministeri dellĠinterno e del lavoro e delle politiche
sociali
A conclusione del discorso sulla
regolarizzazione occorre, peraltro, osservare che lo status attribuito ai
soggetti beneficiari della predetta procedura non del tutto analogo rispetto
a quello dei titolari di un permesso di soggiorno concesso secondo le modalit
ordinarie.
Infatti, nei confronti dei regolarizzati lĠulteriore permanenza in Italia subordinata alla prova della continuazione del rapporto di lavoro (art. 33 c. 5 della legge 189/2002, modificato dallĠart.2 del d.l. 195[103]). Anche il semplice mutamento di datore di lavoro, evento fisiologico per colf e badanti, da una interpretazione restrittiva della lettera della legge sembrerebbe precludere il buon esito del rinnovo. Quanto sopra rischia di determinare una nuova categoria di irregolari e di vanificare, in prosieguo, gli stessi principi alla base della normativa sullĠemersione del lavoro sommerso.
Sul punto, peraltro, di diverso
avviso il ministero del lavoro, il quale ritiene che la norma in parola va
interpretata in modo sistematico, Òin coerenza logica, cio, con la disciplina
generale contenuta nel T.U. (art. 5, comma 5Ħ e 22, comma 11 del t.u.), ai
sensi del quale il rinnovo del permesso di soggiorno non precluso dalla
perdita dellĠoccupazione alle dipendenze dellĠoriginario datore di lavoro. Da
ci consegue –prosegue lĠamministrazione – che lĠart. 33 comma 5
della legge 189/2002 impone la verifica della situazione occupazionale dello
straniero al fine del rinnovo in conformit al regime generale fissato dal T.U.
e senza che sia preclusa al lavoratore regolarizzato licenziato o dimessosi la
possibilit di reimpiegarsi regolarmente alle dipendenze di diverso datore di
lavoroÓ.
[1] Sezione centrale controllo
gestione amministrazione Stato, delib. 1/04/G.
[2] LĠart. 56 del regolamento
di attuazione, tuttora in vigore (DPR 394 del 1999), prevedeva, altres,
lĠistituzione di un organismo nazionale di coordinamento con compiti
prevalentente consultivi chiamato a cooperare con la predetta consulta.
[3] Sia
per il 2003 che per il 2004 si fatto ricorso a tale forma semplificata di
programmazione. Per il 2003 il provvedimento di determinazione transitoria dei
flussi di ingresso stato emanato in data 20 dicembre 2002 per complessive
60.000 unit di ingressi per lavoro subordinato.Contestualmente stata
prorogata al 31 marzo 2003 lĠammissione nel territorio dello Stato di ulteriori
quote di cittadini stranieri per motivi di lavoro autonomo, lavoro subordinato
altamente qualificato, lavoro stagionale. EĠ stata inoltre prevista
lĠammissione di 4000 lavoratori subordinati di origine italiana residenti in
Argentina e una riserva di 10.000
quote in favore dei cittadini di paesi che hanno sottoscritto specifici accordi
di cooperazione in materia migratoria. Sempre relativamente al 2003 un
ulteriore DPCM del 6 giugno amplia ulteriormente le predette quote riservate.
Per il 2004 risultano emessi due
decreti di programmazione transitoria entrambi in data 19/12/2003, il primo
riguardante una quota massima di
29.500 extracomunitari per motivi di lavoro non stagionale, e lĠaltro per
ulteriori 50.000, raggiungendo in tal modo il numero di 79.500 ingressi gi
previsto per lĠanno precedente.
Tale comportamento suscita
perplessit in relazione al fatto che, in pratica, viene confermata una
disciplina gi di per se transitoria e derogatoria rispetto allĠordinario
metodo di programmazione dei flussi di ingresso.
[4] Secondo quanto riferito
dal dipartimento di pubblica sicurezza il modello organizzativo dello sportello
unico, legato alla ipotesi di trasformazione delle prefetture in uffici
territoriali di governo, al momento non pi attuale, destinato ad essere
abbandonato e sostituito, al fine di realizzare, comunque, una cooperazione tra
tutte le amministrazioni interessate da un sistema per certi aspetti simile al
cosiddetto Òsportello polifunzionaleÓ, gi positivamente sperimentato per
lĠattivit connessa alla regolarizzazione.
[5] Attualmente, da
informazioni acquisite per le vie brevi dallĠamministrazione dellĠinterno,
risulta che stato emesso parere negativo da parte della citata conferenza e
che comunque la bozza di regolamento, modificata per tenere conto delle
osservazioni formulate, allĠesame del Consiglio di Stato.
[6] Sul punto occorre
osservare che lĠoriginaria
impostazione del provvedimento, successivamente non modificata per non ripetere
defatiganti passaggi procedurali , non tiene conto della ulteriore evoluzione
del contesto normativo e organizzativo.
La nuova organizzazione della
direzione centrale non prevede, ad esempio, una struttura di adeguato livello per
il coordinamento delle attivit di contrasto in mare e, pur essendo la
direzione centro di spesa relativamente a capitoli di nuova istituzione, non
al momento previsto alcun ufficio
amministrativo o di ragioneria.
[7] Con provvedimento del
1/12/2003, registrato alla corte dei conti in data 4 febbraio 2004, stato
approvato il contratto con la societ Skyset, per complessivi Û 7.548.000,00.
[8] LĠart. 34, commi 5 e 6
della legge 289/03 autorizza altres le amministrazioni dello Stato ad
assumere, in deroga al divieto di cui al comma 4, un contingente di personale
corrispondente complessivamente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220
milioni di euro, considerando prioritaria lĠimmissione in servizio degli
addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica. A fronte della richiesta
del ministero dellĠinterno di assumere nel 2003 1682 unit di polizia che
potranno essere utilizzate anche per il controllo delle frontiere, il D.P.R. 31
luglio 2003 ha previsto la possibilit di assumere 1465 unit. In conformit a
quanto disposto dal D.L. 10.9.03 n. 253, art. 1 comma 2, 626 unit risultano
gi operative mentre altre 733 stanno frequentando i corsi di formazione. A
tuttĠoggi, peraltro, lĠamministrazione non in grado di quantificare le unit
destinate al controllo delle frontiere.
[9] La legge finanziaria per
lĠanno 2003 ha stanziato per le acquisizioni in argomento, rispettivamente,
Û/mil. 6.3 e Û/mil 9.2: Per gli anni successivi lo stanziamento cos
ripartito:
Anno
2004 Anno
2005
personale amm. civ.
19.3 25.3
personale P.S.
32.7 34.2
[10] Il corso di formazione, della durata di 12
mesi, ha avuto inizio il 9 dicembre 2003.
[11] LĠart. 6 della predetta
ordinanza prevede inoltre lĠautorizzazione ad effettuare un massimo di 70 ore
mensili di straordinario relativamente a 100 unit di personale in servizio
presso il dipartimento per le libert civili e lĠimmigrazione.
[12] LĠart. 3 della predetta
ordinanza contiene lĠulteriore autorizzazione ad effettuare prestazioni di
lavoro straordinario, oltre il limite previsto dalla normativa vigente.
[13] Con la predetta ordinanza
viene anche autorizzata la provvisoria ripartizione del fondo nazionale per le
politiche e i servizi di asilo in deroga alla procedura ordinaria prevista
dallĠart. 34 comma 3 della legge 189/2002.
[14] LĠart. 1 dellĠordinanza in
questione si caratterizza per lĠampiezza della deroga concessa.In particolare
viene prevista, per la prima volta, la non applicazione della normativa di
recepimento delle direttive comunitarie in materia di forniture e servizi (DPR
157 /1995 e DPR 358 /1992). Viene ulteriormente prevista la non applicazione
del decreto legislativo 39 del 1993 concernente i pareri dellĠAutorit per
lĠinformatica-oggi CNIPA - relativamente allĠacquisto di beni e servizi
attinenti la specifica materia. LĠart. 6 della predetta ordinanza contempla,
altres, la possibilit di derogare ai vigenti contratti collettivi del
personale per tutta la durata dello stato di emergenza.
[15] Per
quanto riguarda i settori di attivit che possono essere da esso finanziati e
le regole procedimentali che sottostanno alla loro utilizzazione, si veda
quanto riferito alle pagine 33 e seguenti della relazione approvata con del. n.
22/2003/G
[16] V. pag. 12 della relazione
approvata con deliberazione n. 22/2003/G.
[17] Per approfondimenti sul
punto v. relazione approvata con del. n. 22/G/2002 pag. 57.
[18] Non hanno dato la loro adesione
le Marche, lĠAbruzzo, la Molise, la Basilicata, la Sicilia e le province
autonome di Trento e Bolzano. Ad esse, pertanto, stato versata la quota
stabilita dal pi volte citato D.M. Lavoro del 12/12/2001.
[19] Negli accordi-pilota
firmati con le regioni Toscana e Veneto la responsabilit del progetto
attribuita al competente Dipartimento della regione; mentre, al posto dello
Òstrumento consultivo e di monitoraggioÓ, si prevede Òuno strumento attuativoÓ:
il Òcoordinamento regionale per le politiche di immigrazioneÓ. QuestĠorgano, da
costituire sulla base degli atti di concertazione previsti dalla normativa
regionale, ha compiti identici a quelli attribuiti al Tavolo di coordinamento.
Nulla detto circa la partecipazione al medesimo del dipartimento delle
politiche sociali e previdenziali.
[20]Secondo il dettato
dellĠarticolo 59, infatti, le regioni e le province autonome, entro un anno
dalla data di erogazione del finanziamento devono presentare al ministero per
la solidariet sociale (ora al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti, sulla loro
efficacia, sul loro impatto sociale, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure
da adottare per migliorare le condizioni di vita degli stranieri sul
territorio. Nello stato di attuazione deve essere specificato anche il grado di
avanzamento dei programmi in termini di impegni di spesa, pagamenti, e residui
passivi.
Qualora le regioni e le province non adempiano nei
termini allĠobbligo di comunicazione dei programmi ovvero, entro dodici mesi,
dallĠerogazione del finanziamento non provvedano allĠimpegno contabile delle
quote assegnate, il ministro per la solidariet sociale, sentita la conferenza
unificata, dispone la revoca del
finanziamento e la ridestinazione dei fondi.
[21] LĠart. 12 della legge 7
agosto 1990, n. 241, dispone, infatti, che Òla concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e lĠattribuzione di vantaggi economici
di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione e alla pubblicazione da parte delle amministrazioni
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e
delle modalit cui le amministrazioni stesse devono attenersiÓ.
[22] V. pagina 45 della
relazione approvata con del n. 22/2003/G.
[23] Come gi rappresentato
nella precedente relazione, il comitato per i minori stranieri, costituito con
d.p.c.m. 15 febbraio 2000, ha il compito di vigilare sulle modalit di
soggiorno dei minori non
accompagnati accolti temporaneamente nel territorio dello Stato
nellĠambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea, nonch di
tutelare i minori stranieri che, non avendo presentato domanda di asilo, si
trovino per qualsiasi causa in Italia e siano Òprivi di assistenza e
rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente
responsabili in base alle leggi vigenti nellĠordinamento italianoÓ . (v.
d.p.c.m. 9 dicembre 1999, n. 535)
In particolare per questi
ultimi, allĠorgano collegiale spetta provvedere al loro censimento e svolgere
compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere lĠindividuazione dei
familiari, avvalendosi della collaborazione delle competenti amministrazioni
pubbliche e di idonei organismi nazionali ed internazionali con i quali il
dipartimento per gli affari sociali – su proposta del comitato medesimo
– pu stipulare apposite convenzioni.
[24] Come sottolineato dalla
direzione generale per lĠimmigrazione nella nota prodotta in occasione della
Sezione del controllo, il servizio in parola stato affidato, per la prima
volta, in esito ad una procedura di gara ad evidenza pubblica, ai sensi del
decreto legislativo n. 157/1995.
[25] Secondo quanto risulta dal
Sistema informativo RGS-corte dei conti negli esercizi finanziari 2002 e 2003
sono state effettuati pagamenti in favore dellĠIstituto per un totale di Û.
393.715,73 (di cui Û. 262.477,22 in conto 2002 ed Û. 131.238,51 in conto 2003).
[26] Per approfondimenti v. pag. 69 della relazione approvata con del n. 22/G/2002
[27] LĠOrganismo nazionale di
coordinamento per le politiche di integrazione sociale degli stranieri stato istituito presso il CNEL dal 3Ħ
comma dellĠart. 42 del testo unico con il compito di individuare le iniziative
idonee alla rimozione degli ostacoli che impediscono lĠeffettivo esercizio dei
diritti e dei doveri dello straniero. Negli anni 1999 e 2000 il decreto di ripartizione del Fondo ha
assegnato al CNEL £. 500.000.000, da destinare alle esigenze dellĠOrganismo.
[28] Trattasi della terza
annualit del progetto ÒMediatori culturali in reteÓ, le cui precedenti tranche
erano state finanziate a valere sul Fondo negli anni 1999 e 2001 (v. relazione
approvata con del n. 22/2003/G, pagg. 48 e 55)
[29] I temi degli incarichi di
studio assegnati a privati sono: Òdisamina degli approcci teorici
e metodologici utilizzati nella mediazione interculturale in Italia ed Europa.
Ricognizione della legislazione di livello nazionale, regionale e degli enti
localiÓ, ÒMappatura delle esperienze e delle metodologie relative alla mediazione
culturale in ItaliaÓ,ÓAspetti connessi al settore dellĠimmigrazioneÓ.
[30] Le ricerche sono state
affidate alla Fondazione Labos, alla Fondazione Cariplo ISMU e allĠIstituto per
le ricerche sociali ed hanno avuto, rispettivamente ad oggetto: Òle seconde
generazioni di stranieri in ItaliaÓ, Òil monitoraggio sulla legalizzazione del
lavoro irregolare di extracomunitariÓ e ÒlĠelaborazione del documento
preparatorio della conferenza Europea su immigrazione e mercato di lavoroÓ.
[31] Fra le forniture e i servizi
che hanno trovato copertura nel Fondo, si segnalano: la traduzione del decreto
legislativo n. 287 del 1998 in inglese e in francese, la pubblicazione di bandi
di gara, un accordo di programma stipulato con lĠuniversit di Siena avente ad
oggetto la valutazione e la certificazione di conoscenza della lingua italiana[31],
etcÉ
[32] V. note n. 94/SDG/IMM/04
del 29 gennaio 2004 e. n.9237/DGImm/04 del 19 marzo 2004
[33] Si ricorda (v. relazione
approvata con deliberazione n. 22/G/2003, pagg. 64 e segg.) che in data 16 e 26
marzo 2001 la direzione generale aveva affidato al Servizio Sociale italiano
(SSI) ed al Consorzio italiano di solidariet (CSI) le attivit di assistenza connesse al rimpatrio di
minori non accompagnati. La scadenza dei relativi rapporti, prevista al 31
dicembre 2002, stata prorogata, senza oneri aggiuntivi, rispettivamente al 30
giugno 2003 e 30 aprile 2003. In merito allĠattivit svolta dai due enti,
stato reso noto che negli anni 2002/2003 sono state effettuate 3061 indagini
familiari (2.502 dal Servizio sociale internazionale e 459 dal Consorzio
italiano di solidariet), mentre il numero dei rimpatri assistiti
eseguiti di 377 (341 per il Servizio sociale e 36 per il CSI).
[34] Come si evince dalle
premesse del decreto di approvazione del contratto, il servizio in esame
stato affidato a seguito di bando di gara a procedura aperta, pubblicato sul
supplemento G.U.C.E. n. 208 del 29/10/2003 e sulla G.U.R.I. del 5/11/2003.
[35] Il regolamento stato
approvato in via preliminare il 23 giugno 2003. Il 28 ottobre 2003
lĠAssociazione nazionale dei comuni dĠItalia ANCI ha comunicato al Governo di
non essere disponibile a partecipare agli incontri finalizzati allĠemissione
del proprio parere in sede di conferenza unificata in ragione dei contrasti
insorti con riguardo alla legge finanziaria 2004. La conferenza unificata (dl.
lgs. 281/97) ha, poi, recentemente emesso il proprio parere contrario, cos
come il Consiglio di Stato.
[36] La convenzione che affida
allĠANCI il servizio centrale per il periodo 24 luglio – 31 dicembre 2003
a fronte di un corrispettivo di Û 831.500,00 stata stipulata il 24 luglio
2003, ma inviata alla corte dei conti per il controllo preventivo di
legittimit solo lĠ8 ottobre
successivo (a meno di tre mesi, quindi, dal termine di scadenza).
[37] In
esito a tale previsione sono state condotte in sede locale nove audizioni nel
2002 e sette nel 2003.
[38] Sul punto si veda la
deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione n. 22/03 alla
pag 85.
[39] Anche il numero di
richieste giacenti in attesa di esame, riferito dallĠamministrazione al
31.12.2002 e al 30.6.2003 e pari, rispettivamente, a Òcirca cinquemilaÓ e
Òoltre cinquemilaÓ, conferma una evidente approssimatezza nella conoscenza
dell'esistente e scarsa efficienza nel recupero dellĠarretrato.
[40] Gli elementi sono stati
forniti dal ministero dellĠinterno – dipartimento per le libert civili e
lĠimmigrazione con nota prot. n. 3/2627/E/I-4-54/23(3) del 27 novembre 2003.
Essi danno atto della grave avaria
avvenuta nel maggio 2003 al Sistema informativo che supporta la formazione e
lĠutilizzo della banca dati della commissione.
LĠamministrazione imputa
espressamente il malfunzionamento occorso: a) allĠassenza di un adeguato
sistema di condizionamento, b) alla mancata installazione di un pavimento
flottante, c) allĠinadeguato dimensionamento hard-soft delle apparecchiature,
obsolete e fortemente carenti sul piano strutturale. LĠamministrazione
riferisce anche del lungo lasso di tempo intercorso tra la data in cui stato
effettuato lĠultimo back up di salvataggio e quella in cui si verificata
lĠavaria (7 mesi).
[41] Si vedano in proposito, le
pag-ine 88 e segg. della deliberazione Sezione centrale controllo gestione
stato n. 22/03.
[42] Si vedano in proposito le
pagg. 88 e seguenti della delib. n. 22/03.
[43] Per lĠanno 2001 il PNA
stato finanziato su una disponibilit complessiva di L.29.000.000.000
(.9.000.000.000 provenienza FER e 20.000.000.000 provenienza gettito 8 %o) Per lĠanno 2002 la disponibilit
ulteriore stata di L.8.000.000.000 (gettito 8%o)Ħ
[44] Il rapporto del CESPI
stato reso nel giugno 2003 e rientra nellĠambito di attivit della Segreteria
centrale affidata in convenzione allĠA.N.C.I.
[45] La somma tratta a valere
sullo stanziamento per l'esercizio 2003 del cap. 2361 dello stato di previsione
del ministero dell'interno pari a Û 11.160.000,00, di cui 5.160.000,00
stanziati dalla legge 189 e 6.000.000,00 dalla legge finanziaria per il 2003.
[46] Si veda, in proposito,
quanto riferito alle pagg. 93 e seguenti della deliberazione n. 22/03.
[47] Sul capitolo 2765 stato
stanziato nel 2003 un importo pari a 19 milioni di euro con conseguente
riduzione dei corrispondenti capitoli gestiti dalla direzione centrale per i
servizi tecnico-logistici.
Tali somme, peraltro, sono state
messe a disposizione nel mese di settembre. Il ministero, per poter assumere
gli impegni prima della chiusura dellĠesercizio, ha dovuto far ricorso alle
ordinanze di protezione civile citate nel capitolo terzo.
[48] La predetta disposizione
attualmente allĠesame della corte Costituzionale per asserita violazione
dellĠart. 13 della Costituzione, che riserva alla autorit giudiziaria
lĠemanazione di misure che comunque incidono sulla libert personale, nonch
per contrasto con gli articoli 24, concernente il diritto di difesa e 111,
relativo al diritto ad un Ògiusto processoÓ.
[49] Con decreto ministeriale del 6.11.2002 stata disposta la necessaria variazione di bilancio ed stata resa disponibile la somma di 12,39 milioni di euro sul neo istituito capitolo 7352. Considerato che tale variazione intervenuta in prossimit della chiusura dellĠesercizio finanziario, il rendiconto evidenzia lĠassunzione di impegni per 4.970.000 euro con formazione di un analogo importo di residui propri, mentre le restanti disponibilit, trattandosi di un capitolo concernente spese in conto capitale, costituiscono residui di stanziamento. A riguardo occorre, peraltro, sottolineare che il capitolo 7352 ha un oggetto pi ampio, rispetto alla specifica destinazione delle disponibilit secondo lĠart. 13 della legge 189 del 2002. Infatti, rientrano nellĠoggetto del capitolo sia la costruzione dei centri di permanenza temporanea, sia quella dei nuovi centri di identificazione. Il capitolo inoltre, ricomprende non solo lĠacquisizione e la costruzione di nuovi centri ma, anche, le spese necessarie per lĠadattamento di quelli esistenti, nonch spese per compiti di studio e tipizzazione.
[50] Si
richiamano sul punto le considerazioni gi evidenziate nella nota precedente.
Lo stanziamento del capitolo 7352 relativamente allĠesercizio 2003 risulta
dalla sommatoria dei 25,31 milioni stanziati dallĠart. 32 della legge 189 del 2002 e dalle risorse pari a
24,79 milioni di euro previste dallĠart. 13 per la realizzazione di nuovi
centri di permanenza.
[51]Il decreto ministeriale
55/2003 del 15 dicembre 2003, nel prevedere una variazione compensativa in
diminuzione sul predetto capitolo, nelle motivazioni afferma testualmente che
non essendo stata ancora avviata, in mancanza dellĠapposito regolamento, la
procedura di trattenimento presso i centri di identificazione le risorse
stanziate possono essere considerate esuberanti e destinate ad altre finalit.
[52] In relazione a quanto
evidenziato nelle premesse della relazione il predetto valore non tiene conto della
incidenza delle spese connesse con lĠimpiego del personale del ministero
dellĠinterno e, in particolare, di quello relativo al personale di P.S. addetto
a compiti di sorveglianza.
[53] Sono stati presi in
considerazione 6 paesi, che rappresentano nel loro complesso le nazioni di
origine del 58 % degli immigrati trattenuti nel 2002 e il 63% nel 2003.
[54] Sulla
normativa di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, tuttora vigente, vedasi
quanto riferito alle pagine 122 e seguenti della deliberazione della Sez. centrale
di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato n. 22/03.
[55] La legge prevede
lĠistituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal
6 settembre 2003, di un fondo per le misure antitratta destinato al finanziamento
dei programmi di assistenza e di integrazione sociale in favore delle vittime,
nonch delle altre finalit di protezione sociale previste dallĠarticolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Al fondo sono
assegnate le somme stanziate dal ripetuto articolo 18 nonch i proventi della
confisca ordinata a seguito di sentenza di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti per diversi delitti previsti dal codice penale
nella materia. La legge introduce, inoltre, uno speciale programma di
assistenza per garantire, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio,
vitto e assistenza sanitaria per le vittime dei reati previsti dagli articoli
600 e 601 del codice penale, che sembrerebbe rivolgersi anche alle vittime
straniere, le quali restano comunque destinatarie delle disposizioni dellĠart.
18 del d.legs. 286/98. La definizione del programma rimessa a regolamento da
adottare ai sensi dellĠart. 17, co.1, della legge 23 agosto 1988, n.400, in via
di predisposizione al mese di dicembre 2003.
[56] Dato fornito
dallĠamministrazione.
[57] Si veda, in proposito, la
pag. 124 della delib.2/03.
[58] Sul punto si rammenta che
la normativa vigente non prevede lĠeffettuazione di visite di controllo presso
i soggetti che gestiscono i progetti di protezione sociale finanziati ex art.
18 t.u.immigrazione. Solo lĠart. 25, comma 3, lettera d) del d.p.r. 394/99
– che, tra i vari compiti attribuiti alla commissione interministeriale,
individua anche quello di verificare lo stato di attuazione dei programmi e la
loro efficacia, senza peraltro specificare le modalit con le quali effettuare
detta verifica - si limita a prevedere che, ai fini dellĠesercizio di tale
compito di verifica, Ògli enti locali interessati devono far pervenire alla
commissione ogni sei mesi una relazione sulla base dei rapporti di cui
allĠarticolo 26, comma 4, lett. CÓ.
[59] Sul punto si veda la pag.
125 della delib. 22/03.
[60] Il dato , peraltro,
comprensivo delle 7 visite effettuate alla data del 5.12.2003 riguardo a
progetti di cui allĠavviso n. 4.
[61] Si tratta dei progetti
promossi dai Comuni di Siracusa, Agrigento, Messina, Ragusa, Torino.
[62] La nuova azione ha avuto
avvio a seguito della stipulazione di un ulteriore protocollo dĠintesa tra il
ministero dellĠinterno e il dipartimento per le pari opportunit, intervenuta
il 24 febbraio 2003. Essa prevede il rimpatrio assistito di ottanta persone
vittime di tratta.
[63] Si veda in proposito
quanto riferito alle pagg. 126 e
seguenti della delib. n. 22/03
[64] Il costo si riferisce alla
postazione nazionale e alle postazioni locali ed comprensivo di canone e
traffico telefonico.
Si precisa comunque, che la
postazione centrale e quelle locali ubicate nel Sud Italia sono finanziate con
fondi strutturali dellĠU.E. e le restanti postazioni locali con gli
stanziamenti di cui allĠart. 18 del T.U. immigrazione.
[65] Si vedano, in proposito,
le pagg. 127 e 128 della deliberazione 22/03.
[66] V. retro pagg. 11 e
seguenti.
[67] [67] In particolare, alla
direzione generale per lĠimmigrazione attribuito lĠobiettivo strategico
Òattivit finalizzate alla programmazione ed alla definizione della nuova
regolamentazione dei flussi migratoriÓ, nel cui ambito sono compresi gli
Òobiettivi operativiÓ: Òelaborazione del regolamento di attuazione del testo
unico sullĠimmigrazione in materia di lavoroÓ ed Òelaborazione del decreto
flussi di ingresso per motivi di lavoro subordinatoÓ. NellĠambito del medesimo
Obiettivo strategico inserita anche Òla gestione e monitoraggio della
legalizzazioneÓ, al cui esame, peraltro, apposito capitolo sar pi avanti
dedicato.
[68] v. 131 e segg.
[69] Vedi pag. 138.
[70] LĠObiettivo 1 riguarda
lĠadeguamento delle regioni definite Òin ritardo di sviluppoÓ presentando un
PIL pro-capite inferiore al 75% della media comunitaria, lĠobiettivo 3 sostiene
lĠadeguamento e lĠammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione,
formazione e occupazione per le regioni escluse dallĠObiettivo 1.
[71] Per maggiori
approfondimenti sul ÒProgetto Quadro di orientamento, formazione professionale
e consulenza a favore di migranti e profughi dellĠarea balcanicaÓ e sul sistema
A.I.L.E. v. relazione approvata con deliberazione n. 22/2003/G pagg. 134 e segg.
[72] LĠart. 5 della legge n.
183/1987 ha istituito nellĠambito del ministero del tesoro – ragioneria
dello Stato un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori
bilancio. Ai sensi del successivo art. 6 il fondo eroga, su richiesta delle
competenti amministrazioni e nei limiti delle quote indicate dal CIPE, alle
amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati interessati Òla
quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per lĠattuazione dei
programmi di politica comunitaria e pu altres concedere ai soggetti titolari
dei progetti compresi nei programmi medesimi, che ne facciano richiesta nei
modi stabiliti dal regolamento, anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio
delle Comunit europeeÓ.
[73] In particolare, per
lĠObiettivo 1 i costi gravano per il 70% sul F.S.E. e per il 30% sono a carico
nazionale, mentre per lĠObiettivo 3 il rapporto , rispettivamente, del 45% e
del 55%.
[74] V. come gi riferito nella
precedente relazione, le risorse stanziate sul cap. 6019 per lĠesercizio 1999
sono state impegnate contabilmente con decreto del capo dipartimento del 23
dicembre 1999, mantenendo la disponibilit delle risorse negli anni 2000 e
2001.
[75] Su 9960 persone convocate
si sono presentati alla selezione 2179 candidati. Di questi hanno superato le
prove (costituite da due interviste dirette a verificare una il livello di
conoscenza della lingua italiana, lĠaltra le capacit professionali) le 1060
unit di cui sopra.
[76] LĠart. 30 della legge n.
448/2001 prevede che il ministero del lavoro e delle politiche sociali si
avvale di Italia Lavoro s.p.a., istituita con la direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, per la promozione e la gestione di
azioni nel campo delle politiche attive del lavoro e dellĠassistenza tecnica ai
servizi per lĠimpiego.
[77] NellĠart. 1 del decreto,
infatti, si legge che la societ Òsi impegna a realizzare le attivit di
seguito elencate:
á
assistenza
alle relazioni industriali, costruzione e coordinamento del partenariato
italiano e dei paesi dĠorigine;
á
analisi
degli indirizzi, delle nuove regole nazionali e di tutti gli interventi
promossi, a livello nazionale ed internazionale, oltre che dei contesti locali
dei paesi dĠorigine e progettazione di modelli di azione e standard minimi per
la gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro;
á
sviluppo,
promozione ed implementazione della banca dati del sistema informativo per la
gestione dellĠincontro tra domanda ed offerta di lavoro dei lavoratori interessati
ad un progetto migratorio verso lĠItalia;
á
promozione e diffusione dei modelli e standard
minimi nei paesi dĠorigine;
á
promozione
e comunicazione del programmaÓ.
[78] Secondo quanto
dettato al punto 5 del documento
in esame, per la realizzazione del programma prevista lĠistituzione di:
á
un
organo centrale di indirizzo e pianificazione, composto dal direttore generale
per lĠimmigrazione e dal responsabile di Italia Lavoro del Programma;
á
una
struttura di coordinamento delle attivit, composta da un coordinatore
organizzativo ed uno scientifico, il cui compito di sovrintendere alla
gestione del Programma;
á
una
struttura centrale, composta da professionisti di alto livello, per la
realizzazione delle attivit definite nella primo obiettivo specifico;
á
unit
tecniche di servizi, composte da professionisti in grado di realizzare le
attivit contenute nella seconda componente del programma, i quali, se
necessario, dovranno costituire strutture fisiche in loco per lĠimplementazione
delle attivit nelle aree che verranno scelte.
[79] V. par. 6.1.3.
[80] Vedi nota n. 1784/SDG
IMM/03 del 22 dicembre 2003.
[81] V. retro par. 6.1.1.
[82] La lett. b) dellĠart. 7
del D.L.vo n. 157/1995 prevede che gli appalti pubblici di servizi possono
essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di
bando di gara Òqualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, lĠesecuzione dei servizi possa
essere affidata unicamente ad un particolare prestatore di serviziÓ.
[83] Notizie pi precise sulla
convenzione con la RAI, si rinvengono nella relazione approvata con
deliberazione n. 22/2003/G, pagg. 53 e segg.
[84] v. nota della Direzione
generale dellĠimmigrazione alla societ n. 3970/03 del 3 marzo 2003.
[85] Ai sensi dellĠart. 21 del
t.u., approvato con decreto legislativo n. 286 del 1998, e del relativo
regolamento di esecuzione, la procedura prevista per lĠingresso dello straniero
per motivi di lavoro subordinato –procedura ancora vigente in attesa
dellĠapprovazione del regolamento di esecuzione della legge n. 189/2002 -si
articola nelle seguenti fasi:
á
il datore di lavoro , che intende
instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con uno
straniero residente allĠestero deve presentare richiesta nominativa di
autorizzazione al lavoro alla direzione provinciale del lavoro, alla quale
devono essere allegati i documenti di cui al 3Ħc. dellĠart. 30 del regolamento
á
la
D.P.L. rilascia lĠautorizzazione nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi
e qualitativi determinati nei DPCM con cui sono state definite le quote massime
di stranieri da ammettere nel territorio nazionale per motivi di lavoro
subordinato,
á
ricevuta
lĠautorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve presentarla, unitamente
alla copia della domanda e della
prescritta documentazione, alla questura competente per lĠapposizione del nulla
osta provvisorio ai fini dellĠingresso,
á
lĠautorizzazione
, corredata dal nullaosta, fatta pervenire dal datore di lavoro allo
straniero ed da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare
per il rilascio del visto di ingresso,
á
entro
8 giorni dal suo ingresso in Italia, lo straniero deve richiedere al questore
della provincia in cui si trova, il permesso di soggiorno, che rilasciato per
le attivit previste dal visto.
[86] Nel
far presente che i corrispettivi menzionati costituiscono gli unici impegni
assunti sul capitolo 1290 per lĠanno 2002, si precisa che, a seguito
dellĠannullamento del mandato relativo al pagamento della 2^ rata della prima
convenzione, lĠamministrazione ha proceduto al relativo disimpegno, provvedendo
ad assumere un nuovo impegno nellĠesercizio 2003.
[87] V. nota n. 1784/SDG IMM/03 del 22 dicembre 2003.
[88] Pi precisamente il 6Ħ
comma dellĠart. 33 (modificato dallĠart. 2, c. 9 ter del decreto legge) prevede
che la presentazione della dichiarazione di emersione di lavoro irregolare
determina la non punibilit per le violazioni delle norme relative al
soggiorno, al lavoro e di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale,
nonch per gli altri reati e
violazioni amministrative comunque afferenti allĠoccupazione di lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione.
[89] Il contratto di soggiorno
per lavoro subordinato, come visto, costituisce una delle novit introdotte
dalla legge n. 189 del 2002 al fine di garantire un reale inserimento nel mondo
del lavoro. Secondo quanto previsto dallĠart. 6 della legge n. 189/2002, che ne
ha dettato la disciplina, inserendo dopo lĠart. 5 del decreto legislativo n.
286 del 1998 lĠart. 5 bis, la stipula del contratto di soggiorno avviene presso
la sportello unico per lĠimmigrazione e costituisce titolo valido per il
rilascio del permesso di soggiorno a condizione che contenga la garanzia del
datore di lavoro della disponibilit di un alloggio per il lavoratore e
lĠimpegno al pagamento da parte del medesimo delle spese di viaggio per il
rientro del lavoratore nel paese di provenienza.
[90] LĠart. 33, comma 3, lett.
a) della legge n. 189/2002 si era, infatti, limitato a prevedere che il
contributo forfettario debba essere Òpari allĠimporto trimestrale
corrispondente al rapporto di lavoro dichiaratoÓ, mentre il successivo 6Ħ comma
rinvia ad un decreto del ministero del lavoro e delle politiche sociali la
determinazione dei parametri retributivi e delle modalit di calcolo e di
corresponsione delle somme in parola.
[91] Fonte ministero del
lavoro.
[92] Sono state allĠuopo
individuate cinque fasce di prefetture e concordata la seguente tempistica:
á
per
le prefetture che hanno ricevuto fino a 949 istanze la trasmissione doveva
terminare entro il 18 febbraio 2003,
á
per
le prefetture che hanno ricevuto fino a 1971 istanze la trasmissione doveva
terminare entro il 31 marzo 2003,
á
per
le prefetture che hanno ricevuto fino a 3527 istanze la trasmissione doveva
terminare entro il 15 maggio 2003,
á
per
le prefetture che hanno ricevuto fino a 9433 istanze la trasmissione doveva
terminare entro il 15 giugno 2003,
á
per
le prefetture che hanno ricevuto fino a 107.217 istanze la trasmissione doveva
terminare entro il 30 giugno 2003, tranne che per le cinque prefetture con
maggior carico di domande,
á
per
le prefetture di Napoli, Torino e Brescia il termine di trasmissione delle
istanze il 15 luglio 2003,
á
per
le prefetture di Roma e Milano il termine il 31 luglio 2003.
[93] La direzione generale per
lĠimpiego era, infatti, titolare nellĠanno 2002 della competenza a gestire le
iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro, competenza che,
nellĠanno successivo stata dal ministro attribuita nella direttiva annuale
alla direzione generale per lĠimmigrazione.
[94] Secondo quanto disposto
dal capitolato, lĠaggiudicazione della gara stata disposta in favore
dellĠorganismo che ha presentato lĠofferta economicamente pi vantaggiosa, ai
sensi dellĠart. 23, 1Ħ comma, lett. b) del decreto legislativo n. 157 del 1995.
[95] La legge n. 196 del 24
giugno 1997 detta Ònorme in materia di promozione dell'occupazioneÓ. Ai sensi
dellĠart. 2, 1Ħc. della legge medesima , Òl'attivit di fornitura di lavoro temporaneo pu essere esercitata
soltanto da societ iscritte in apposito albo
istituito presso il ministero del lavoro e
della previdenza socialeÓ.
[96] Le amministrazioni hanno
affidato lĠappalto a trattativa privata a seguito di bando di gara informale.
Le offerte pervenute sono state valutate da commissioni appositamente
costituite che hanno provveduto ad aggiudicare la fornitura secondo il criterio
dellĠofferta economicamente pi vantaggiosa, ai sensi dellĠart. 23, comma 1Ħ,
lett. b) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive
modificazioni ed integrazioni.
[97] LĠadeguamento stato
determinato in ottemperanza a quanto disposto dallĠart. 4, comma 2 della legge
24 giugno 1997, n. 196, ai sensi del quale al prestatore di lavoro temporaneo
corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i
dipendenti di pari livello dellĠimpresa utilizzatrice. Pertanto, per effetto
della rideterminazione del trattamento economico spettante ai prestatori di
lavoro temporaneo.
[98] Si rileva, comunque, che
sommando gli importi assegnati con decreti di variazione di bilancio al
ministero dellĠinterno e a quello del lavoro e delle politiche sociali si
ottiene un totale di Û. 18.567.591,00.
[99] Vedi nota del ministero
dellĠinterno- Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari n. 45-18/A32
del 9 dicembre 2003.
[100] Secondo quanto disposto
dallĠultima parte della lett. b) del 7Ħ comma dellĠart. 19 della legge 28
dicembre 2001, n. 448 Òle risorse, eventualmente accertate dal ministero
dellĠeconomia e delle finanze, di concerto con il ministro per lĠinnovazione e
le tecnologie, quali economie di spesa sono destinate al finanziamento di
progetti innovativi nel settore informaticoÓ. Il 4Ħ comma dellĠart. 27 della
legge n. 3 del 2003 ha previsto
che tali risorse confluiscano nel ÒFondo di finanziamento per i progetti
strategici nel settore informaticoÓ.
[101] LĠimporto indicato dato
dallĠimpegno approvato con il decreto di proroga della convenzione con
Obiettivo Lavoro s.p.a., dal quale sono stati sottratti Û. 199,60, costituenti
la differenza fra quanto assegnato dal citato decreto del ministro
dellĠeconomia e delle finanze del 13 giugno 2003 e lĠimpegno assunto con il
decreto di approvazione della convenzione con la medesima societ.
[102]LĠimporto indicato in
tabelle deriva dalla somma dei costi delle forniture di personal computer e
stampanti, dalla quale stato sottratto lĠimporto assegnato sul capitolo ai
sensi dellĠart. 3, comma 2 del d.l. n. 195/2002.
[103] Secondo lĠart. 33, 5Ħ
comma della legge n. 189 (come
modificato dallĠart. 2 del d.l. 195) il rinnovo del permesso di soggiorno nei
confronti degli immigrati regolarizzati subordinato alla prova della
continuazione del rapporto di lavoro.