INDICE della Legge 1034/1971:
TITOLO I - Istituzione e competenze dei tribunali amministrativi regionali
Art. 1 - Art. 2 - Art. 3 - Art. 4 - Art. 5 - Art. 6 - Art. 7 - Art. 8
TITOLO II - Composizione dei tribunali amministrativi regionali
Art.9 - Art. 10 - Art. 11 - Art. 12 - Art. 13 - Art. 14 - Art. 15 - Art. 16 - Art. 17 - Art. 18
TITOLO III - Norme di procedura
Art. 19 - Art. 20 - Art. 21 - Art. 21bis - Art. 22 - Art. 23 - Art. 23bis - Art. 24 - Art. 25 - Art. 26 - Art. 27 - Art. 28 - Art. 29 - Art. 30 - Art. 31 - Art. 32 - Art. 33 - Art. 34 - Art. 35 - Art. 36 - Art. 37
TITOLO IV - Disposizioni generali e transitorie
Art. 38 - Art. 39 - Art. 40 - Art. 41 - Art. 42 - Art. 43 - Art. 44 - Art. 45 - Art. 46 - Art. 47 - Art. 48 -Art. 49 - Art. 50- Art. 51 - Art. 52 - Art. 53 - Art. 54
LEGGE 6 dicembre 1971 n. 1034
(indice)
(Modificata dalla Legge n. 205/2000)
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1971 n. 314)
ISTITUZIONE DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica
Promulga la seguente legge
TITOLO I
Istituzione e competenze dei tribunali amministrativi regionali
Art. 1.
Sono istituiti tribunali amministrativi regionali, quali organi di giustizia
amministrativa di primo grado.
Le loro circoscrizioni sono regionali e comprendono le province facenti parte delle
singole regioni. Esse hanno sede nei capoluoghi di regione.
Nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria,
Sicilia sono istituite sezioni staccate, le cui sedi e le cui circoscrizioni saranno
stabilite nelle norme di attuazione della presente legge previste nell'articolo 52.
Una sezione staccata con ordinamento speciale é pure istituita nella regione
Trentino-Alto Adige. Essa ha sede a Bolzano e alla sua disciplina si provvede con altra
legge.
Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, oltre una sezione staccata, ha tre
sezioni con sede a Roma.
Art. 2.
Il tribunale amministrativo regionale decide:
A) sui ricorsi già attribuiti dagli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio
decreto 26 giugno 1924,n.1058,e successive modificazioni, alla giunta provinciale
amministrativa in sede giurisdizionale;
B) sui ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge contro
atti e provvedimenti emessi:
1) dagli organi periferici dello stato e degli enti pubblici a carattere
ultraregionale, aventi sede nella circoscrizione del tribunale amministrativo regionale;
2) dagli enti pubblici non territoriali aventi sede nella circoscrizione del tribunale
amministrativo regionale e che esclusivamente nei limiti della medesima esercitano la loro
attività;
3) dagli enti pubblici territoriali compresi nella circoscrizione del tribunale
amministrativo regionale.
Art. 3.
Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi per
incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge contro atti e provvedimenti emessi
dagli organi centrali dello stato e degli enti pubblici a carattere ultraregionale.
Per gli atti emessi da organi centrali dello stato o di enti pubblici a carattere
ultraregionale, la cui efficacia é limitata territorialmente alla circoscrizione del
tribunale amministrativo regionale, e per quelli relativi a pubblici dipendenti in
servizio, alla data di emissione dell'atto, presso uffici aventi sede nella circoscrizione
del tribunale amministrativo regionale, la competenza é del tribunale amministrativo
regionale medesimo.
Negli altri casi, la competenza, per gli atti statali, é del tribunale amministrativo
regionale con sede a Roma; per gli atti degli enti pubblici a carattere ultraregionale é
del tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ente.
Art. 4.
Nelle materie indicate negli articoli 2 e 3 la competenza spetta ai tribunali
amministrativi regionali per i ricorsi aventi ad oggetto diritti ed interessi di persone
fisiche o giuridiche, la cui tutela non sia attribuita alla autorità giudiziaria
ordinaria, o ad altri organi di giurisdizione.
Art. 5.
Sono devoluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsi contro
atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici. Si applicano, ai
fini dell'individuazione del tribunale competente, il secondo e il terzo comma
dell'articolo 3.
Resta salva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controversie
concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle dei tribunali della acque
pubbliche e del tribunale superiore delle acque pubbliche, nelle materie indicate negli
articoli 140-144 del testo unico 11 dicembre 1933,n.1775.
Art. 6.
Il tribunale amministrativo regionale é competente a decidere sui ricorsi concernenti
controversie in materia di operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e
regionali.
Con la decisione dei ricorsi il tribunale amministrativo regionale esercita i poteri ed
adotta i provvedimenti di cui all'articolo 84 del testo unico approvato con decreto del
presidente della repubblica 16 maggio 1960,n.570,modificato dalla legge 23 dicembre
1966,n.1147.
Rimangono salve, per le azioni popolari e le impugnative consentite agli elettori, le
norme dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1966,n.1147,e dello articolo 19 della legge
17 febbraio 1968, n.108.
Art. 7.
Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione di merito nei casi
preveduti dall'articolo 27 del testo unico 26 giugno 1924,n.1054,ed in quelli previsti
dall'articolo 1 del testo unico 26 giugno 1924,n.1058.
Il tribunale amministrativo regionale esercita giurisdizione esclusiva nei casi
previsti dall'articolo 29 del testo unico 26 giugno 1924,n.1054,e in quelli previsti
dall'articolo 4 del testo unico 26 giugno 1924, n.1058,e successive modificazioni, nonché
nelle materie di cui all'articolo 5,primo comma, della presente legge.
Il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua giurisdizione,
conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno,
anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, e agli altri diritti patrimoniali
consequenziali.
Restano, tuttavia, sempre riservate all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni
attinenti a diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell'atto
o provvedimento contro cui si ricorre, nonché le questioni pregiudiziali concernenti lo
stato e la capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dello incidente di falso.
Il tribunale amministrativo regionale giudica anche in merito dei casi previsti
dall'articolo 29, numeri 2), 3), 4), 5) e 8) del testo unico 26 giugno 1924, n.1054.
Art. 8.
Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie in cui non ha competenza
esclusiva, decide con efficacia limitata di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali
relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione
principale.
La risoluzione dell'incidente di falso e le questioni concernenti lo stato e la
capacità dei privati individui restano di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria
ordinaria, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio.
TITOLO II
Composizione dei tribunali amministrativi regionali
Art. 9.
Con decreto del presidente della repubblica, su proposta del presidente del consiglio
dei ministri, sentito il consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali,
é nominato per ciascun tribunale amministrativo regionale, all'inizio di ogni anno, il
presidente, da scegliere fra i presidenti di sezione del Consiglio di Stato o tra i
consiglieri di stato.
Con lo stesso decreto e con le medesime modalità sono nominati presso ciascun
tribunale amministrativo regionale non meno di cinque magistrati amministrativi regionali
appartenenti al ruolo previsto dall'articolo 12.
Per i tribunali amministrativi regionali formati di più sezioni, nonché per le
sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio deve essere sempre
nominato un presidente di sezione del Consiglio di Stato.
Art. 10.
Il tribunale amministrativo regionale decide con l'intervento del presidente e di due
magistrati amministrativi regionali.
In mancanza del presidente, il collegio é presieduto dal magistrato amministrativo
più anziano.
Art. 11.
I presidenti di sezione del Consiglio di Stato sono destinati alla presidenza dei
tribunali amministrativi regionali con il loro consenso, ovvero all'atto del conseguimento
della nomina.
I presidenti di sezione del Consiglio di Stato destinati a presiedere, i tribunali
amministrativi regionali cessano, a domanda, da tale destinazione, secondo l'ordine di
anzianità, e riassumono le loro funzioni in seno al Consiglio di Stato, quando presso il
consiglio stesso si verificano vacanze nei posti di presidente di sezione. Per la relativa
sostituzione si procede nei modi previsti dal comma precedente.
I consiglieri di stato possono essere destinati alla presidenza dei tribunali
amministrativi regionali solo se abbiano almeno due anni di anzianità e col loro
consenso. Per le sedi che rimangono scoperte la destinazione potrà avvenire d'ufficio,
seguendo il criterio della minore anzianità di qualifica, tra i consiglieri che abbiano
almeno due anni di anzianità.
I consiglieri di stato, a domanda, possono riassumere le loro funzioni presso il
Consiglio di Stato non prima di tre anni dalla loro destinazione. Possono continuare nella
destinazione alla presidenza di un tribunale amministrativo regionale anche se siano
nominati presidenti di sezione del Consiglio di Stato.
Art. 12.
Per l'assolvimento delle funzioni previste dalla presente legge:
A) i posti di presidente di sezione di cui alla tabella a allegata alla legge 21
dicembre 1950,n.1018,sono aumentati di dieci unità;
I posti di consigliere di stato della tabella medesima sono parimenti aumentati di
quattordici unità;
C) é istituito il ruolo dei magistrati amministrativi regionali, secondo la tabella
allegata alla presente legge.
Art. 13.
I magistrati amministrativi regionali si distinguono in consiglieri, primi referendari
e referendari.
Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, ad essi sono estese le norme
sullo stato giuridico e sul trattamento economico del persona- le di corrispondente
qualifica della magistratura del Consiglio di Stato, nelle qualifiche corrispondenti di
consigliere, primo referendario e referendario.
Per i magistrati amministrativi regionali il trasferimento ad altra sede può essere
disposto, nelle forme indicate dall'articolo 9 e su parere del consiglio di presidenza dei
tribunali amministrativi regionali per una delle seguenti ragioni:
A) su domanda;
B) in seguito ad avanzamento;
C) in seguito all'insorgere di una situazione di incompatibilità prevista dalla legge;
D) per variazione nel numero dei magistrati da assegnare ai vari tribunali.
I magistrati amministrativi regionali non possono essere in alcun caso chiamati ad
esercitare funzioni o ad espletare compiti diversi da quelli istituzionali.
Ad essi si estendono le altre cause di incompatibilità e le cause di ineleggibilità
previste per i magistrati ordinari.
Art. 14.
Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al
quale possono partecipare, purché non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di
età:
1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto
giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica
equiparata;
2) gli avvocati dello stato e i procuratori dello stato con qualifica non inferiore a
sostituti procuratori dello stato;
3) i dipendenti dello stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non
inferiore a direttore di sezione e equiparata, con almeno cinque anni di effettivo
servizio di ruolo nella carriera direttiva;
4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche, con almeno
5 anni di servizio;
5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti
locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi
pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera
direttiva;
6) gli avvocati iscritti all'albo da quattro anni;
7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in
giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;
8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea
in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni.
La commissione esaminatrice é nominata con decreto del presidente del consiglio dei
ministri ed é composta da due consiglieri di stato e da tre docenti universitari.
Art. 15.
Le nomine a primo referendario sono conferite ai referendari con almeno sei anni di
effettivo servizio, per due terzi mediante scrutinio per merito comparativo e per un terzo
secondo il turno di anzianità, previo giudizio di idoneità.
Le nomine vengono disposte con decreto del presidente della repubblica, su proposta de
presidente del consiglio dei ministri.
Allo scrutinio per merito comparativo e al giudizio di idoneità provvede il consiglio
di presidenza dei tribunali amministrativi regionali.
Art. 16.
I consiglieri amministrativi regionali sono nominati con decreto del presidente della
repubblica, su proposta del presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione
del consiglio dei ministri e su parere del consiglio di presidenza dei tribunali
amministrativi regionali.
I posti che si rendono vacanti nel ruolo dei consiglieri amministrativi regionali sono
conferiti ai primi referendari regionali, che abbiano prestato almeno sei anni di
effettivo servizio nella qualifica.
Art. 17.
A decorrere dall'1 gennaio del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore
della presente legge, un quarto dei posti che si rendano vacanti nel ruolo dei consiglieri
di stato é riservato ai consiglieri amministrativi regionali con almeno quattro anni di
effettivo servizio nella qualifica.
Il trasferimento di ruolo é disposto con decreto del presidente della repubblica, su
proposta del presidente del consiglio dei ministri, su parere del consiglio di presidenza
dei tribunali amministrativi regionali.
Il magistrato trasferito conserva l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita nel
ruolo dei magistrati amministrativi regionali, ed é collocato nel nuovo ruolo nel posto
che gli spetta, secondo l'anzianità nell'ultima qualifica già ricoperta.
Art. 18.
Presso ogni tribunale amministrativo regionale é costituito un ufficio di segreteria,
diretto da un segretario generale. I segretari generali sono nominati con decreto del
presidente del consiglio dei ministri, su designazione del presidente del Consiglio di
Stato:
A) tra i funzionari della carriera direttiva del personale di segreteria del Consiglio
di Stato, con qualifica non inferiore a direttore di segreteria; b) tra i funzionari della
carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno, con qualifica non inferiore a
direttore di sezione.
Agli uffici di segreteria sono addetti impiegati della carriera direttiva, di concetto,
esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni civile dell'interno, nonché delle
amministrazione regionali, provinciali e comunali delle rispettive circoscrizioni, il cui
numero e le cui qualifiche saranno stabilite, entro due mesi dalla entrata in vigore della
presente legge, con decreto del presidente della repubblica, su proposta del presidente
del consiglio dei ministri, di concerto con i ministri per l'interno e per il tesoro. Nei
limiti dell'organico determinato nelle forme sopra indicate, agli uffici di segreteria
può essere assegnato, col suo consenso, anche personale di ruolo di segreteria del
Consiglio di Stato.
I segretari generali e gli impiegati addetti agli uffici di segreteria sono collocati
fuori del ruolo organico, cui appartengono, per tutta la durata dell'ufficio, senza che
siano lasciati scoperti nella qualifica iniziale dei ruoli organici i posti di cui
all'articolo 58,comma secondo, del decreto del presidente della repubblica 10 gennaio
1957, n.3.
Gli impiegati delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali sono destinati al
tribunale amministrativo regionale in posizione di comando, con decreto del presidente del
consiglio dei ministri, d'intesa con le amministrazioni interessate.
Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge sarà istituito con legge
un ruolo organico del personale di segreteria dei tribunali amministrativi regionali.
TITOLO III
Norme di procedura
Art. 19.
Nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali, fino a quando non verrà
emanata apposita legge sulla procedura, si osservano le norme di procedura dinanzi alle
sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente
legge.
Per i giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali é obbligatorio il
patrocinio di avvocato o di procuratore legale. Si applicano le disposizioni generali in
materia di gratuito patrocinio.
Ai fini fiscali si applicano nei giudizi avanti ai tribunali amministrativi regionali
le disposizioni già in vigore per i giudizi dinanzi alla giunta provinciale
amministrativa.
Per i giudizi in materia di operazioni elettorali, previsti dall'articolo 6,rimangono
ferme le norme procedurali contenute nella legge 23 dicembre 1966,n.1147.per essi non é
necessario il ministero di procuratore o di avvocato. Gli atti relativi sono redatti in
carta libera e sono esenti dalla tassa di registro e dalle spese di cancelleria.
Art. 20.
Nei casi in cui contro gli atti o provvedimenti emessi da organi periferici dello stato
o di enti pubblici a carattere ultraregionale sia presentato ricorso in via gerarchica, il
ricorso al tribunale amministrativo regionale é proponibile contro la decisione sul
ricorso gerarchico ed, in mancanza, contro il provvedimento impugnato, se, nel termine di
novanta giorni, la pubblica amministrazione non abbia comunicato e notificato la decisione
all'interessato.
Se siano interessate più persone, il ricorso al tribunale amministrativo regionale
proposto da un interessato esclude il ricorso gerarchico di tutti gli altri. Gli
interessati, che abbiano già proposto o propongano ricorso gerarchico, devono essere
informati a cura della amministrazione dell'avvenuta presentazione del ricorso al
tribunale amministrativo regionale. Entro 30 giorni da tale comunicazione essi, se il loro
ricorso gerarchico era stato presentato in termine, possono ricorrere al tribunale
amministrativo regionale.
Quando sia stato promosso ricorso al tribunale amministrativo regionale é escluso il
ricorso straordinario al presidente della repubblica.
Art. 21.
Il ricorso deve essere notificato tanto all'organo che ha emesso l'atto impugnato
quanto ai controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno
tra essi, entro il termine di sessanta giorni da quello in cui l'interessato ne abbia
ricevuta la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui
non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della
pubblicazione, se questa sia prevista da disposizioni di legge o di regolamento, salvo
l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche agli altri
controinteressati, che siano ordinate dal tribunale amministrativo regionale.
Tutti i provvedimenti adottati in pendenza del ricorso tra le stesse parti,
connessi all'oggetto del ricorso stesso, sono impugnati mediante proposizione di
motivi aggiunti.
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, e con copia del provvedimento
impugnato, ove in possesso del ricorrente, deve essere depositato nella segreteria del
tribunale amministrativo regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine
stesso deve essere depositata copia del provvedimento impugnato, ove non depositata con il
ricorso, ovvero ove notificato o comunicato al ricorrente, e dei documenti di cui il
ricorrente intenda avvalersi in giudizio.
La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato e della
documentazione a sostegno del ricorso non implica decadenza.
L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di deposito del
ricorso, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato nonché gli atti e i documenti
in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati, e quelli che
l'amministrazione ritiene utili al giudizio.
Dell'avvenuta produzione del provvedimento impugnato, nonché degli atti e dei
documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, deve darsi comunicazione alle parti
costituite.
Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il presidente, ovvero un
magistrato da lui delegato, ordina, ance su istanza di parte, l'esibizione degli atti e
dei documenti nel termine e nei modi opportuni.
Analogo provvedimento il Presidente ha il potere di adottare nei confronti di soggetti
diversi dall'amministrazione intimata per atti e documenti di cui ritenga necessaria
l'esibizione in giudizio. In ogni caso, qualora l'esibizione importi una spesa, essa deve
essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti.
Se il ricorrente, allegando un pregiudizio grave e irreparabile derivante
dall'esecuzione dell'atto impugnato, ovvero dal comportamento inerte dell'amministrazione,
durante il tempo necessario a giungere ad una decisione sul ricorso, chiede l'emanazione
di misure cautelari, compresa l'ingiunzione a pagare una somma, che appaiono, secondo le
circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul
ricorso, il tribunale amministrativo regionale si pronuncia sull'istanza con ordinanza
emessa in camera di consiglio. Nel caso in cui dall'esecuzione del provvedimento cautelare
derivino effetti irreversibili il giudice amministrativo può altresì disporre la
prestazione di una cauzione, anche mediante fideiussione, cui subordinare la concessione o
il diniego della misura cautelare. La concessione o il diniego della misura cautelare non
può essere subordinata a cauzione quando la richiesta cautelare attenga ad interessi
essenziali della persona, quali il diritto alla salute, alla integrità dell'ambiente,
ovvero ad altri beni di primario rilievo costituzionale. L'ordinanza cautelare motiva in
ordine alla valutazione del pregiudizio allegato, ed indica i profili che, ad un sommario
esame, inducono a una ragionevole previsione sull'esito del ricorso. I difensori delle
parti sono sentiti in camera di consiglio, ove ne facciano richiesta.
Prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema gravità ed
urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di
consiglio il ricorrente può, contestualmente alla domanda cautelare o con separata
istanza notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale amministrativo
regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, di disporre misure cautelare
provvisorie. Il presidente provvede con decreto motivato, anche in assenza di
contraddittorio. Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui l'istanza
cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio utile. Le predette disposizioni si
applicano anche dinanzi al Consiglio di Stato, in caso di appello contro un'ordinanza
cautelare e in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.
In sede di decisione della domanda cautelare, il tribunale amministrativo
regionale, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria ed ove ne
ricorrano i presupposti, sentite sul punto le parti costituite, può definire il giudizio
nel merito a norma dell'art. 26. Ove necessario, il tribunale amministrativo regionale
dispone l'integrazione del contraddittorio. e fissa contestualmente la data della
successiva trattazione del ricorso a norma del comma undicesimo; adotta, ove ne sia il
caso, le misure cautelari interinali.
Con l'ordinanza che rigetta la domanda cautelare o I appello contro un'ordinanza
cautelare ovvero li dichiara inammissibili o irricevibili, il giudice può provvedere in
via provvisoria sulle spese del procedimento cautelare.
L'ordinanza del tribunale amministrativo regionale di accoglimento della richiesta
cautelare comporta priorità nella fissazione della data di trattazione del ricorso nel
merito.
La domanda di revoca o modificazione delle misure cautelari concesse e la
riproposizione della domanda cautelare respinta sono ammissibili solo se motivate con
riferimento a fatti sopravvenuti.
Nel caso in cui l'amministrazione non abbia prestato ottemperanza alle misure
cautelari concesse, o vi abbia adempiuto solo parzialmente, la parte interessata può, con
istanza motivata e notificata alle altre parti, chiedere al tribunale amministrativo
regionale le opportune disposizioni attuative. Il tribunale amministrativo regionale
esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato, di cui all'art. 27,
primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni, e dispone l'esecuzione
dell'ordinanza cautelare indicandone le modalità e, ove occorra, il soggetto che deve
provvedere.
Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi avanti al
Consiglio di Stato.
Art. 21-bis.
1. I ricorsi avverso il silenzio dell'amministrazione sono decisi in camera di
consiglio, con sentenza succintamente motivata, entro trenta giorni dalla scadenza del
termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne facciano
richiesta. Nel caso che il collegio abbia disposto un'istruttoria, il ricorso è
deciso in camera di consiglio entro trenta giorni dalla data fissata per gli adempimenti
istruttori. La decisione è appellabile entro trenta giorni dalla notificazione o, in
mancanza, entro novanta giorni dalla comunicazione della pubblicazione. Nel giudizio
d'appello si seguono le stesse regole.
2. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso di primo grado, il giudice
amministrativo ordina all'amministrazione di provvedere di norma entro un termine non
superiore a trenta giorni. Qualora l'amministrazione resti inadempiente oltre il
detto termine, il giudice amministrativo, su richiesta di parte, nomina un commissario che
provveda in luogo della stessa.
3. All'atto dell'insediamento il commissario, preliminarmente
all'emanazione del provvedimento da adottare in via sostitutiva, accerta se
anteriormente alla data dell'insediamento medesimo l'amministrazione abbia
provveduto, ancorché in data successiva al termine assegnato dal giudice amministrativo
con la decisione prevista dal comma 2.
Art. 22.
Nel termine di venti giorni successivi a quelli stabiliti per il deposito del ricorso,
l'organo che ha emesso l'atto impugnato e le altre parti interessate possono presentare
memorie, fare istanze e produrre documenti.può essere anche proposto ricorso incidentale
secondo le norme degli articoli 37 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno
1924,n.1054,e 44 del regolamento di procedura avanti alle sezioni giurisdizionali del
Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 17 agosto 1907,n.642.
Chi ha interesse nella contestazione può intervenire, con l'osservanza delle norme di
cui agli articoli 37 e seguenti del regolamento di procedura avanti alle sezioni
giurisdizionali del Consiglio di Stato, in quanto non contrastanti con la presente
legge.la domanda di intervento é notificata alle parti nel rispettivo domicilio di
elezione ed all'organo che ha emanato l'atto impugnato e deve essere depositata in
segreteria entro venti giorni dalla data di notificazione.
Entro i successivi venti giorni le parti interessate e l'amministrazione possono
presentare memorie, istanze e documenti.
Art. 23.
La discussione del ricorso deve essere richiesta dal ricorrente ovvero
dall'amministrazione o da altra parte costituita con apposita istanza da presentarsi entro
il termine massimo di due anni dal deposito del ricorso.
Il presidente, sempre che sia decorso il termine di cui al primo comma dell'articolo
22,fissa con decreto l'udienza per la discussione del ricorso.
Il decreto di fissazione é notificato, a cura dell'ufficio di segreteria, almeno
quaranta giorni prima dell'udienza fissata, sia al ricorrente che alle parti che si siano
costituite in giudizio.
Le parti possono produrre documenti fino a venti giorni liberi anteriori al giorno
fissato per l'udienza e presentare memorie fino a dieci giorni.
Il Presidente dispone, ove occorra, gli incombenti istruttori.
L'istanza di fissazione d'udienza deve essere rinnovata dalle parti o
dall'amministrazione dopo l'esecuzione dell'istruttoria.
Se entro il termine per la fissazione dell'udienza la amministrazione annulla o riforma
l'atto impugnato in modo conforme alla istanza del ricorrente, il tribunale amministrativo
regionale dà atto della cessata materia del contendere e provvede sulle spese.
I documenti e gli atti prodotti davanti al tribunale amministrativo regionale non
possono essere ritirati dalle parti prima che il giudizio sia definito con sentenza
passata in giudicato e, nel caso di appello, sono trasmessi senza indugio al giudice di
secondo grado unitamente al fascicolo d'ufficio. Mediante ordinanza può altresì
essere disposta dal presidente della sezione, anche su istanza di parte,
l'acquisizione dei documenti e degli atti e mezzi istruttori già acquisiti dal
giudice di primo grado. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza
impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare la parte ha diritto al
rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti senza oneri ad eccezione
del costo materiale di riproduzione.
Il presidente della sezione può, tuttavia, autorizzare la sostituzione degli
eventuali documenti e atti esibiti in originale con copia conforme degli stessi,
predisposta a cura della segreteria su istanza motivata dalla parte interessata.
Entro trenta giorni dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento di
appello avverso la sentenza la segreteria comunica al giudice di primo grado
l'avvenuta interposizione di appello e richiede la trasmissione del fascicolo di
primo grado.
Art. 23-bis.
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti
agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:
a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di
progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse;
b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed
esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli
atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione
e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;
c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed
esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di
esclusione dei concorrenti;
d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;
e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di
imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o
soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'articolo 22 della legge
8 giugno 1990, n. 142;
f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri
ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;
g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti
la formazione e il funzionamento degli organi.
2. I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la
proposizione del ricorso.
3. Salva l'applicazione dell'articolo 26, quarto comma, il tribunale
amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la
completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi
dell'articolo 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi
l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e
irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza
successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso
di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale,
ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello
è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di
merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento
dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che
ne dà avviso alle parti.
4. Nel giudizio cautelare di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti
entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui
al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.
5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il
tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune
misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una
ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.
6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro
sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.
7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del
tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta
giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La
parte può, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza,
proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con
riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro
centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di
Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.
Art. 24.
La morte o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti private o
del suo rappresentante legale o la cessazione di tale rappresentanza produce
l'interruzione del processo secondo le norme degli articoli 299 e seguenti del codice di
procedura civile, in quanto applicabili.se la parte é costituita a mezzo di un
procuratore o avvocato, il processo é interrotto dal giorno della morte, radiazione o
sospensione del procuratore o dell'avvocato stesso.
Il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto
notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di sei mesi dalla conoscenza
legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o
certificazione;altrimenti, si estingue.
Art. 25.
I ricorsi si considerano abbandonati se nel corso di due anni non sia compiuto alcun
atto di procedura.
Art. 26.
Il tribunale amministrativo regionale ove ritenga irricevibile o inammissibile il
ricorso, lo dichiara con sentenza;se riconosce che il ricorso é infondato, lo rigetta con
sentenza.
Se accoglie il ricorso per motivi di incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare
all'autorità competente.se accoglie per altri motivi annulla in tutto o in parte l'atto
impugnato, e, quando é investito di giurisdizione di merito, può anche riformare l'atto
o sostituirlo, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa.
Il tribunale amministrativo regionale nella materia relativa a diritti attribuiti alla
sua competenza esclusiva e di merito può condannare l'amministrazione al pagamento delle
somme, di cui risulti debitrice.
Nel caso in cui ravvisino la manifesta fondatezza ovvero la manifesta
irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il
tribunale amministrativo regionale e il Consiglio di Stato decidono con sentenza
succintamente motivata. La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico
riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ovvero, se del caso, ad un
precedente conforme. In ogni caso, il giudice provvede anche sulle spese di giudizio,
applicando le norme del codice di procedura civile.
La decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del
contraddittorio, nella camera di consiglio fissata per l'esame dell'istanza
cautelare ovvero fissata d'ufficio a seguito dell'esame istruttorio previsto dal
secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni.
Le decisioni in forma semplificata sono soggette alle medesime forme di
impugnazione previste per le sentenze.
La rinuncia al ricorso, la cessazione della materia del contendere,
l'estinzione del giudizio e la perenzione sono pronunciate, con decreto, dal
presidente della sezione competente o da un magistrato da lui delegato. Il decreto è
depositato in segreteria, che ne dà formale comunicazione alle parti costituite. Nel
termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può
proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti e depositato
presso la segreteria del giudice adito entro dieci giorni dall'ultima notifica. Nei
trenta giorni successivi il collegio decide sulla opposizione in camera di consiglio,
sentite le parti che ne facciano richiesta, con ordinanza che, in caso di accoglimento
della opposizione, dispone la reiscrizione del ricorso nel ruolo ordinario. Nel caso di
rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio
nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale.
L'ordinanza è depositata in segreteria, che ne dà comunicazione alle parti
costituite. Avverso l'ordinanza che decide sulla opposizione può essere proposto
ricorso in appello. Il giudizio di appello procede secondo le regole ordinarie, ridotti
alla metà tutti i termini processuali.
Art. 27.
Si segue il procedimento in camera di consiglio:
1) per i giudizi per i quali si debba soltanto dare atto della rinuncia al ricorso o
dichiarare la perenzione;
2) per i ricorsi per i quali tutte le parti concordemente chiedono che sia dichiarata
la cessazione della materia del contendere;
3) per i ricorsi contro le decisioni del prefetto sulle controversie in materia di
spedalità,previste dall'articolo 3 della legge 26 aprile 1954,n.251, concernente modifica
agli articoli 10,34,36 del regio decreto 30 dicembre 1923,n.2841,e all'articolo 6 del
testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931,n.1776;
4) per i ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 27,n.4 del testo unico approvato con
regio decreto 26 giugno 1924,n.1054.
Nei casi di cui ai numeri precedenti se una delle parti ne faccia richiesta il
presidente ordina che il ricorso si tratti in udienza pubblica.
Art. 28.
Contro le sentenze dei tribunali amministrativi é ammesso il ricorso per revocazione,
nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura
civile.
Contro le sentenze medesime é ammesso, altresì, ricorso al Consiglio di Stato, in
sede giurisdizionale, da proporre nel termine di giorni sessanta dalla ricevuta
notificazione, osservato il disposto dell'articolo 330 del codice di procedura civile.
Contro le ordinanze dei tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo
21, commi settimo e seguenti, è ammesso ricorso in appello, da proporre nel termine di
sessanta giorni dalla notificazione dell'ordinanza, ovvero di centoventi giorni dalla
comunicazione del deposito dell'ordinanza stessa nella segreteria.
Nei casi nei quali i tribunali hanno competenza di merito o esclusiva, anche il
Consiglio di Stato, nel decidere in secondo grado, ha competenza di merito o esclusiva.
In ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri
giurisdizionali di cognizione e di decisione del giudice di primo grado.
Art. 29
Al giudizio di appello si applicano le norme che regolano il processo innanzi al
Consiglio di Stato.
I ricorsi avverso le sentenze in materia di operazioni elettorali sono proposti entro
il termine di venti giorni dalla notifica della sentenza, per coloro nei cui confronti é
obbligatoria la notifica;per gli altri cittadini elettori nel termine di venti giorni
decorrenti dall'ultimo giorno della pubblicazione della sentenza medesima nell'albo
pretorio del comune.per questi ricorsi i termini procedurali previsti dalle norme
richiamate nel primo comma sono ridotti alla metà.
Sul ricorso il presidente fissa in via di urgenza la udienza di discussione ed al
conseguente giudizio si applicano le norme procedurali di cui al primo comma del presente
articolo, con tutti i termini ridotti alla metà.
Nel giudizio di appello si osservano le norme dello articolo 24 sull'interruzione del
processo e sulla sua riassunzione.
Art. 30.
Il difetto di giurisdizione deve essere rilevato anche d'ufficio.
Avverso le sentenze dei tribunali amministrativi regionali, che affermano o negano la
giurisdizione del giudice amministrativo é ammesso il ricorso al Consiglio di Stato
previsto dall'articolo 28.
Nei giudizi innanzi ai tribunali amministrativi é ammessa domanda di regolamento
preventivo di giurisdizione a norma dell'articolo 41 del codice di procedura civile. La
proposizione di tale istanza non preclude lo esame della domanda di sospensione del
provvedimento impugnato.
(La Corte Costituzionale con sentenza 5-12 marzo 2007 n. 77, in Gazzetta Ufficiale - 1° Serie Speciale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di giurisdizione, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione)
Art. 31.
Il resistente o qualsiasi interveniente nel giudizio innanzi al tribunale
amministrativo regionale possono eccepire l'incompetenza per territorio del tribunale
adito indicando quello competente e chiedendo che la relativa questione sia
preventivamente decisa dal Consiglio di Stato.l'incompetenza per territorio non é
rilevabile d'ufficio.
L'istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro venti giorni dalla data di
costituzione in giudizio.può essere proposta successivamente quando l'incompetenza
territoriale del tribunale amministrativo regionale risulti da atti depositati in
giudizio, dei quali la parte che propone l'istanza non avesse prima conoscenza;in tal caso
l'istanza va proposta entro venti giorni dal deposito degli atti. L'istanza non é più
ammessa quando il ricorso sia passato in decisione.
L'istanza del regolamento di competenza si propone con ricorso notificato a tutte le
parti in causa, che non vi abbiano aderito.
Se tutte le parti siano d'accordo sulla remissione del ricorso ad altro tribunale
amministrativo regionale, il presidente cura, su loro istanza, la trasmissione d'ufficio
degli atti del ricorso a tale tribunale regionale e ne dà notizia alle parti, che debbono
costituirsi davanti allo stesso entro venti giorni dalla comunicazione.
Negli altri casi il presidente fissa immediatamente la camera di consiglio per la
sommaria delibazione del regolamento di competenza proposto. Qualora il collegio, sentiti
i difensori delle parti, rilevi, con decisione semplificata, la manifesta infondatezza del
regolamento di competenza, respinge l'istanza e provvede sulle spese di giudizio; in
caso contrario dispone che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato.
Le parti alle quali é notificato il ricorso per regolamento di competenza possono, nei
venti giorni successivi, depositare alla segreteria del Consiglio di Stato memorie e
documenti.
Sull'istanza il Consiglio di Stato provvede in camera di consiglio, sentiti i difensori
delle arti, che ne abbiano fatto richiesta, nella prima udienza successiva alla scadenza
del termine di cui al precedente comma.
La decisione del Consiglio di Stato sulla competenza é vincolante per i tribunali
amministrativi regionali.
L'incompetenza per territorio no costituisce motivo di impugnazione della decisione
emessa dal tribunale amministrativo regionale.
Quando l'istanza per il regolamento di competenza venga respinta, il Consiglio di Stato
condanna alle spese colui che ha presentato l'istanza.
Quando l'istanza di regolamento di competenza sia accolta, il ricorrente può
riproporre l'istanza al tribunale territorialmente competente entro trenta giorni dalla
notifica della decisione di accoglimento.
Art. 32.
Nei ricorsi da devolversi alle sezioni staccate previste dall'articolo 1,il deposito
del ricorso con le modalità indicate nell'articolo 21 e le operazioni successive vengono
effettuate presso gli uffici della sezione staccata.
Le parti, che reputino che il ricorso debba essere deciso dal tribunale amministrativo
regionale sedente nel capoluogo, debbono eccepirlo all'atto della costituzione e comunque
non oltre quarantacinque giorni dalla notifica del ricorso.il presidente del tribunale
amministrativo regionale provvede sulla eccezione con ordinanza motivata non impugnabile,
udite le parti che ne facciano richiesta.
La decisione del ricorso da parte del tribunale amministrativo regionale sedente nel
capoluogo anziché dalla sezione staccata, o viceversa, non costituisce vizio di
incompetenza della decisione.
Il disposto del secondo comma si applica anche nel caso in cui vengano proposti al
tribunale regionale amministrativo sedente nel capoluogo ricorsi che si reputano abbiano
ad essere decisi dalla sezione staccata.
Art. 33.
Le sentenze dei tribunali amministrativi regionali sono esecutive.
Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza
impugnata.
Il Consiglio di Stato, tuttavia, su istanza di parte, qualora dall'esecuzione della
sentenza possa derivare un danno grave e irreparabile, può disporre, con ordinanza
motivata emessa in camera di consiglio, che la esecuzione sia sospesa.
Sull'istanza di sospensione il Consiglio di Stato provvede nella sua prima udienza
successiva al deposito del ricorso.i difensori delle parti devono essere sentiti in camera
di consiglio, ove ne facciano richiesta.
Per l'esecuzione delle sentenze non sospese dal Consiglio di Stato il
tribunale amministrativo regionale esercita i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza
al giudicato di cui all'articolo 27, primo comma, numero 4), del testo unico delle
leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e
successive modificazioni.
Art. 34.
Nel giudizio di appello, se il Consiglio di Stato riconosce il difetto di giurisdizione
o di competenza del tribunale amministrativo regionale o la nullità del ricorso
introduttivo del giudizio di prima istanza, o la esistenza di cause impeditive o estintive
del giudizio, annulla la decisione impugnata senza rinvio.
In caso di errore scusabile il Consiglio di Stato può rimettere in termini il
ricorrente per proporre l'impugnativa al giudice competente, che deve essere indicato
nella sentenza del Consiglio di Stato, o per rinnovare la notificazione del ricorso.
Art. 35.
Se il Consiglio di Stato accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di
forma della decisione di primo grado, annulla la sentenza impugnata e rinvia la
controversia al tribunale amministrativo regionale.
Il rinvio ha luogo anche quando il Consiglio di Stato accoglie il ricorso contro la
sentenza con la quale il tribunale amministrativo regionale abbia dichiarato la propria
incompetenza.
In ogni altro caso, il Consiglio di Stato decide sulla controversia.
In ogni caso di rinvio, il giudizio prosegue innanzi al tribunale amministrativo
regionale, con fissazione d'ufficio dell'udienza pubblica, da tenere entro
trenta giorni dalla comunicazione della sentenza con la quale si dispone il rinvio. Le
parti possono depositare atti, documenti e memorie sino a tre giorni prima
dell'udienza.
Art. 36.
Contro le decisioni pronunziate dal Consiglio di Stato in secondo grado sono ammessi il
ricorso per revocazione, nei termini previsti dall'articolo 396 del codice di procedura
civile, e il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.
Art. 37.
I ricorsi diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa
di conformarsi, in quanto riguarda il caso deciso, al giudicato dell'autorità giudiziaria
ordinaria, che abbia riconosciuto la lesione di un diritto civile o politico, sono di
competenza dei tribunali amministrativi regionali quando l'autorità amministrativa
chiamata a conformarsi sia un ente che eserciti la sua attività esclusivamente nei limiti
della circoscrizione del tribunale amministrativo regionale.
Resta ferma, negli altri casi, la competenza del Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale.
Quando i ricorsi siano diretti ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità
amministrativa di conformarsi al giudicato degli organi di giustizia amministrativa, la
competenza é del Consiglio di Stato o del tribunale amministrativo regionale
territorialmente competente secondo l'organo che ha emesso la decisione, della cui
esecuzione si tratta.
La competenza é peraltro del tribunale amministrativo regionale anche quando si tratti
di decisione di tribunale amministrativo regionale confermata dal Consiglio di Stato in
sede di appello.
TITOLO IV
Disposizioni generali e transitorie
Art. 38.
L'attribuzione ai tribunali amministrativi regionali della competenza prevista
dall'articolo 2,lettera b),numeri 1 e 2, nonché dagli articoli 3 e 5 della presente
legge, ha effetto dopo tre mesi dalla data di insediamento dei tribunali amministrativi
regionali che sarà fissata a sensi del primo comma dell'articolo 43.
Per i giudizi promossi in tali materie anteriormente a tale data, rimane ferma
l'attribuzione di competenza prevista dalle norme attualmente in vigore.
Art. 39.
Fino a quando non sarà diversamente disciplinata la materia, nulla é innovato per
quanto concerne l'attuale competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in materia di
controversie dei dipendenti da enti pubblici economici.
Art. 40.
Fino a quando non si procederà alla revisione dello attuale sistema di giustizia
amministrativa nella regione siciliana, la competenza del tribunale amministrativo
regionale istituito nella regione siciliana é limitata alle materie indicate
nell'articolo 2,lettera a),e nell'articolo 6 della presente legge.
L'appello contro le sentenze di tale tribunale é portato al consiglio di giustizia
amministrativa per la regione siciliana.nulla é innovato nelle disposizioni che
attualmente disciplinano detto consiglio.
Art. 41.
Il tribunale amministrativo regionale con sede in Aosta é competente nelle materie
indicate nella presente legge, nonché in quelle attribuite alla competenza della giunta
giurisdizionale amministrativa della valle d'Aosta ai sensi dell'articolo 2,numeri 1) e
2),del decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 15 novembre 1946,n.367,e
successive modificazioni.
Art. 42.
Tutti i ricorsi dipendenti presso qualsiasi autorità giurisdizionale alla data di
entrata in vigore della presente legge sono trasmessi d'ufficio alla segreteria del
tribunale amministrativo regionale del capoluogo di regione entro 60 giorni dalla data di
insediamento del tribunale.
I ricorsi proposti dopo l'entrata in vigore della presente legge e prima dell'entrata
in funzione dei tribunali amministrativi regionali, saranno, nei termini previsti,
depositati nel capoluogo di regione presso la cancelleria del tribunale la quale sarà
tenuta a riceverli e a trasmetterli alla segreteria del tribunale amministrativo regionale
non appena questa entrerà in funzione .
Gli ulteriori termini cominceranno a decorrere dalla data di entrata in funzione dei
tribunali amministrativi regionali.
Le segreterie dei tribunali amministrativi regionali danno notizia della ricezione
degli atti alle parti costituite.
Le parti che vi abbiano interesse dovranno, entro il termine perentorio di 60 giorni
dalla ricezione dell'avviso di segreteria, richiedere al presidente del tribunale
amministrativo regionale che venga fissata l'udienza di trattazione.
Art. 43.
L'insediamento dei tribunali amministrativi regionali avrà luogo entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, in data che verrà fissata con decreto del
presidente della repubblica, su proposta del presidente del consiglio dei ministri.
Per non oltre sei mesi da tale data, i consiglieri, i primi referendari e i referendari
potranno essere assegnati contemporaneamente a due finitimi tribunali amministrativi
regionali.
Il primo concorso a referendario previsto dall'articolo 14 dovrà essere bandito entro
sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 44.
All'atto della entrata in vigore della presente legge sono indetti tre concorsi per
soli titoli a 18 posti di consiglieri, 27 posti di primi referendari e 15 di referendari
per i tribunali amministrativi regionali.
A tali concorsi possono partecipare:
A) per i consiglieri i professori ordinari di materie giuridiche nelle università;i
professori incaricati nelle stesse con almeno otto anni di insegnamento e che appartengano
all'ordine giudiziario ordinario ed amministrativo;i magistrati amministrativi e quelli
dell'ordine giudiziario, con qualifica non inferiore a consigliere di appello o
equiparata;gli avvocati dello stato con dodici anni di servizio;gli appartenenti alle
carriere amministrative direttive dello stato, forniti di laurea in giurisprudenza, con
qualifica non inferiore ad ispettore generale od equiparata;
B) per primi referendari:i giudici di tribunale od equiparati, nonché i funzionari
dello stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione od equiparati forniti di
laurea in giurisprudenza.
C) per referendari:i giudici aggiunti di tribunale o equiparati nonché i direttori di
sezione od equiparati, forniti di laurea in giurisprudenza.
I posti messi a concorso sono riservati per non più di un terzo, rispettivamente in
ciascuna delle tre qualifiche, ai professori ordinari ed incaricati nelle università,ai
magistrati con qualifica non inferiore a consigliere d'appello ed agli avvocati dello
stato - per consigliere - ai giudici di tribunale od equiparati - per primo referendario -
ai giudici aggiunti di tribunale od equiparati - per referendario.
I posti residui e, comunque, non meno di due terzi di quelli messi a concorso sono
riservati alle altre categorie di cui al secondo comma, con la espressa riserva di un
terzo in favore dei funzionari direttivi che abbiano fatto parte delle giunte provinciali
amministrative.
I tre concorsi verranno giudicati da una commissione nominata con decreto del
presidente del consiglio dei ministri e composta da due consiglieri di stato e da tre
docenti universitari.
Art. 45.
Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge saranno indetti, con decreto
del presidente del consiglio dei ministri, tre concorsi per titoli ai seguenti posti di
magistrato amministrativo regionale:
N.18 posti di consigliere;
N.27 posti di primo referendario;
N.15 posti di referendario.
I tre concorsi saranno giudicati da una commissione nominata con decreto del presidente
del consiglio dei ministri e composta da due consiglieri di stato e da tre docenti
universitari.
Il giudizio sui titoli sarà integrato da un colloquio, cui verranno ammessi i
concorrenti i cui titoli saranno stati meglio valutati, in numero non superiore al doppio
dei posti messi a concorso.
La commissione espleterà i suoi lavori entro tre mesi.
Art. 46.
Ai concorsi a posti di consigliere, previsti nell'articolo precedente, sono ammessi a
partecipare:
A) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università con almeno tre anni di
insegnamento;
B) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia
militare, gli avvocati dello stato con almeno sette anni di anzianità;
C) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello stato con qualifica
non inferiore a ispettore generale o equiparata;
D) i professori incaricati di materie giuridiche nelle università e i professori di
ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con almeno quindici anni di
insegnamento.
É prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza.
Art. 47.
Ai concorsi a posti di primo referendario previsti nell'articolo 45 sono ammessi a
partecipare:
A) i professori di ruolo di materie giuridiche nelle università;
B) i magistrati dell'ordine giudiziario, i magistrati amministrativi e della giustizia
militare, gli avvocati dello stato, con almeno quattro anni di anzianità;
C) gli appartenenti alle carriere direttive amministrative dello stato con qualifica
non inferiore a direttore di divisione o equiparata;
D) gli impiegati della carriera direttiva di segreteria del Consiglio di Stato con
qualifica non inferiore a direttore di segreteria;
E) i professori incaricati e aggregati e gli assistenti di ruolo di materie giuridiche
nelle università e i professori di ruolo di materie giuridiche negli istituti tecnici con
almeno otto anni di insegnamento;
F) gli avvocati con almeno sei anni di iscrizione nell'albo professionale. É
prescritto il possesso di laurea in giurisprudenza.
Art. 48.
Ai concorsi a posti di referendario, previsti dallo articolo 45,sono ammessi coloro che
siano in possesso di uno dei requisiti indicati ai numeri 1),2),3),4) e 5) dell'articolo
14 della presente legge.
Art. 49.
Ai fini dell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite dalla presente legge, il
consiglio di presidenza dei tribunali amministrativi regionali é composto dal presidente
del Consiglio di Stato, dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato più anziani,
da due presidenti di tribunali amministrativi regionali e da quattro magistrati
amministrativi regionali sorteggiati ogni due anni e non confermabili immediatamente.
Il consiglio di presidenza é costituito con decreto del presidente della repubblica,
su proposta del presidente del consiglio dei ministri.
Art. 50.
I posti di consigliere di stato disponibili alla data di entrata in vigore della
presente legge, o che si renderanno successivamente vacanti, sono riservati nel numero
necessario per le nomine da conferire ai primi referendari e referendari in servizio alla
data medesima, al compimento del periodo stabilito dallo articolo 4 della legge 21
dicembre 1950, n.1018.
I posti lasciati scoperti sono considerati posti di risulta ai fini delle nomine a
referendario.
I primi referendari e referendari indicati nel primo comma, quando conseguiranno la
nomina a consiglieri di stato, precederanno nel ruolo del Consiglio di Stato medesimo i
consiglieri che vi saranno trasferiti ai sensi dell'art. 17 della presente legge.
I posti lasciati liberi dal personale di magistratura del Consiglio di Stato e dei
tribunali amministrativi regionali, collocati a riposo in applicazione dell'articolo 3
della legge 24 maggio 1970,n.336,non sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale
del rispettivo ruolo di appartenenza.
Art. 51.
I funzionari della carriera direttiva amministrativa dell'amministrazione civile
dell'interno, già presidenti o membri delle sezioni dei tribunali amministrativi per il
contenzioso elettorale di cui alla legge 23 dicembre 1966,n.1147,sono collocati, a
decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, nella posizione di soprannumero,
nel ruolo di appartenenza.
Per il riassorbimento dei funzionari in soprannumero si osserva il disposto di cui
all'articolo 5 della legge 19 ottobre 1959,n.928.
Art. 52.
Con regolamenti da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente
legge, saranno stabilite le norme di attuazione e le modalità di svolgimento dei concorsi
previsti dall'articolo 14.
Art. 53.
Le spese per il funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, comprese quelle
relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli delle amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, nonché quelle per i locali, il loro arredamento e la loro
manutenzione sono a carico dello stato e sono sostenute dai commissari del governo della
regione o dalle autorità governative corrispondenti nelle regioni Sicilia, Sardegna e
valle d'Aosta.
Ai presidenti di sezione e ai consiglieri di stato destinati a presiedere tribunali
amministrativi regionali diversi da quello di Roma, nonché ai segretari generali dei
tribunali medesimi, spetta, per i primi sei mesi, l'indennità di missione intera.
Le spese di funzionamento dei tribunali amministrativi regionali gravano su un apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro.
Art. 54.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.600
milioni per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti
iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro.
Il ministro per il tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana.E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.