Legge 17 ottobre 2007, n. 188
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2007
Art. 1.
1. Fatto salvo quanto stabilito dallarticolo 2118 del codice civile, la lettera di dimissioni volontarie, volta a dichiarare lintenzione di recedere dal contratto di lavoro, è presentata dalla lavoratrice, dal lavoratore, nonché dal prestatore dopera e dalla prestatrice dopera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili gratuitamente, oltre che con le modalità di cui al comma 5, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali, nonché dai centri per limpiego.
2. Per contratto di lavoro, ai fini
del comma 1, si intendono tutti i contratti inerenti ai rapporti di lavoro
subordinato di cui allarticolo 2094 del codice civile, indipendentemente
dalle caratteristiche e dalla durata, nonché i contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, anche a progetto, i contratti di collaborazione
di natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di
cui allarticolo 2549 del codice civile per cui lassociato fornisca
prestazioni lavorative e in cui i suoi redditi derivanti dalla partecipazione
agli utili siano qualificati come redditi di lavoro autonomo, e i contratti
di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
3. I moduli di cui al comma 1, realizzati
secondo direttive definite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, riportano un codice alfanumerico
progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi,
da compilare a cura del firmatario, destinati allidentificazione
della lavoratrice o del lavoratore, ovvero del prestatore dopera
o della prestatrice dopera, del datore di lavoro, della tipologia
di contratto da cui si intende recedere, della data della sua stipulazione
e di ogni altro elemento utile. I moduli hanno validità di quindici
giorni dalla data di emissione.
4. Con il decreto di cui al comma
3 sono altresì definite le modalità per evitare eventuali
contraffazioni o falsificazioni.
5. I moduli di cui al presente articolo
sono resi disponibili anche attraverso il sito internet del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, secondo modalità definite
con il decreto di cui al comma 3, che garantiscano al contempo la certezza
dellidentità del richiedente, la riservatezza dei dati personali
nonché lindividuazione della data di rilascio, ai fini della
verifica del rispetto del termine di validità di cui al secondo
periodo del comma 3.
6. Con apposite convenzioni a titolo
gratuito, stipulate nelle forme definite con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attraverso
le quali è reso possibile alla lavoratrice, al lavoratore, nonché
al prestatore dopera e alla prestatrice dopera, acquisire gratuitamente
i moduli di cui al presente articolo, anche tramite le organizzazioni sindacali
dei lavoratori e i patronati.
7. Allattuazione della presente
legge si provvede nellambito delle risorse finanziarie già
previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato.