Roma, 10 aprile
2008
Spett.
avv. Marcella Lucidi
Sottosegretario
di Stato
Spett.
Prefetto Mario Morcone
Capo Dipartimento per le Libert civili e lĠimmigrazione
Spett.
Prefetto Antonio Manganelli
Capo
della Polizia
Ministero
dellĠInterno
ROMA
Oggetto: condizione di soggiorno dei ricorrenti avverso il diniego
del diritto d'asilo – ricorsi presentati prima dellĠentrata in vigore del
D.Lgs 25/08
I sottoscritti enti ed associazioni, facenti capo al Tavolo Nazionale
Asilo coordinato dallĠUN.H.C.R. (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati) intendono, con la presente, sottoporre allĠattenzione del Ministero
dellĠInterno una questione di fondamentale importanza per gli stranieri
richiedenti asilo presenti sul territorio nazionale. In particolare, si intende
fare riferimento alla situazione di coloro che, avendo ricevuto un
provvedimento di diniego da parte delle competenti commissioni (con conseguente
revoca del permesso di soggiorno Òper richiesta di asiloÓ), hanno proposto
ricorso giurisdizionale contro tale provvedimento.
Per tali soggetti si pone il problema del soggiorno in Italia nelle more
del suddetto procedimento giudiziale.
L'evoluzione della normativa in materia pu essere cos delineata:
-
per tutte le domande presentate sino allĠentrata in vigore della
procedura di cui allĠart. 32 L. 189/2002 e, pertanto, sino allĠaprile 2005 (il regolamento
attuativo della norma da ultimo citata, il D.P.R. 303/2004, ne rinviava infatti
a tale data lĠentrata in vigore), una consolidata giurisprudenza
amministrativa ha ritenuto che il richiedente asilo, sino alla definizione del
giudizio di impugnazione del diniego, avesse diritto a permanere sul territorio
con un titolo di soggiorno Òper richiesta di asiloÓ (tra le molte sentenze in
tale senso si vedano: Tar Lombardia 1543/2006 e Tar Lombardia 1478/2006); sino allĠaprile 2005, quindi, i
richiedenti asilo, ricevuto il diniego dello status, con prova dellĠinstaurazione del giudizio
avverso lĠimpugnazione ed ordinanza di sospensione del Tar, ottenevano dalla
Questura il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, che
conservavano sino alla definizione del giudizio di impugnazione;
-
in seguito, lĠart. 1 ter, co.6, L. 189/2002 (ora abrogato dallĠart.40, co.1,
D.lgs 25/2008) ha disposto che: Òil ricorso non sospende il provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo pu tuttavia
chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a permanere sul
territorio nazionale fino allĠesito del ricorsoÓ;
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lĠart.17 del DPR 303/2004, regolamento attuativo della L.189/2002 per
la parte relativa allĠasilo, precisava quindi che : ÒIl richiedente asilo
che ha presentato ricorso al tribunale pu chiedere al prefetto, competente ad
adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato ai sensi
dellĠart.1 ter comma 6 del decreto, a permanere sul territorio nazionale fino
alla data di decisione del ricorsoÓ.
-
la disciplina descritta stata recentemente modificata, come detto,
dallĠentrata in vigore in data 02.03.08 del decreto legislativo 25/2008, attuativo della
direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure di riconoscimento e
revoca dello status di rifugiato, il quale allĠart.35, co. 6, prevede che Òla
proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui accordata la
protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende lĠefficacia del
provvedimento impugnatoÓ.
-
tale decreto, che trova senza dubbio applicazione per i provvedimenti di
diniego notificati dopo il 02.03.08, offre una chiara indicazione legislativa
anche per i casi decisi e notificati prima di tale data, nel senso
dellĠautorizzazione a permanere sul territorio dello Stato nelle more del
ricorso avverso il diniego; tale decreto ha, infatti, come detto, abrogato
lĠart. 1- ter L. 189/2002, che non pu quindi pi trovare alcuna
applicazione (cos come la relativa norma attuativa, il citato art.17 DPR
303/2004), nemmeno in relazione ai dinieghi adottati – e notificati
– dalle Commissioni Territoriali prima del 02.03.08.
E' indubbio che la nuova normativa introdotta dal D.Lgs 25/2008 abbia
introdotto un principio di carattere generale, destinato ad incidere anche
sulle precedenti situazioni, che, in linea altres con l'orientamento
giurisprudenziale della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Affaire
Gebremedhin c. France - Requte no 25389/05) prevede che il ricorrente
possa rimanere nel territorio dello Stato nelle more del giudizio al fine di
dare piena effettivit all'azione giudiziale e tutelare il ricorrente dal
rischio concreto di esposizione a rischi di subire persecuzioni o gravi danni
nel paese di origine o di provenienza.
Si pu ritenere – alla luce di quanto disposto dallĠart.35, co. 6,
D.Lgs. 25/08 – che lĠabrogazione della previgente normativa comporti di
fatto la ÒriviviscenzaÓ della precedente giurisprudenza amministrativa che
autorizzava la permanenza del richiedente asilo sul territorio dello Stato per
tutta la durata della causa instaurata contro il diniego, con diritto al
rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo (salvi comunque i
residuali casi di cui al medesimo art.35, co. 7, nei quali la permanenza del
richiedente dovr essere autorizzata dal Tribunale)
EĠ pacifico in ogni caso che, come anche indicato dalla circolare
congiunta n. 04/2008 del Ministero dellĠInterno, la nuova normativa trova
immediata applicazione (art. 38 c. 1 e 2), e le disposizioni del DPR 303/04
vanno applicate solo in relazione alle parti che la norma rimette al
regolamento di attuazione e comunque solo qualora esse siano compatibili con la
norma primaria. La disciplina relativa alle procedure di impugnazione
(art.35) costituisce materia chiaramente non soggetta al regolamento di cui
allĠart. 38 e pertanto sul tema le disposizioni di cui al DPR 303/04 non
possono essere applicate in quanto non compatibili con lĠintervenuta normativa
contenente disposizioni di maggior favore.
Quanto sopra trova riscontro nellĠorientamento giurisprudenziale che si
va consolidando in materia (cfr. provvedimento del Giudice del Tribunale Civile
di Milano, sezione I, dott. Marangoni, 18.03.08)
Nella citata circolare congiunta del 04/08, laddove viene esposto il
contenuto normativo dellĠart. 35 del D.Lgs 25/08, si indica che avverso le
decisione di rigetto dello status di rifugiato presentate prima dellĠentrata in
vigore del D.Lgs 25/08 continua a trovare applicazione lĠart. 17 del DPR
303/04. Alla luce delle chiare indicazioni sopra riportate tale indicazione non
appare sostenibile in quanto viziata da errore interpretativo sulla piena
applicabilit della nuova normativa primaria, come pi volte correttamente
richiamato dalla stessa circolare.
In conclusione si ritiene necessario indicare lĠopportunit che la
sopraccitata indicazione contenuta nella circolare congiunta 04/08 venga
modificata nel punto in questione dando indicazioni alle Questure di rilasciare
il permesso di soggiorno Òper richiesta asiloÓ a tutti coloro che dimostrino,
mediante esibizione di valido certificato di pendenza rilasciato dal Tribunale
competente, di aver instaurato il giudizio avverso il provvedimento di diniego
dello status di rifugiato, comprendendo pertanto anche i procedimenti decisi e
notificati prima del 2 marzo 2008.
Si ringrazia sin da ora per lĠattenzione che le S.V. vorranno prestare
alla presente nota e si rimane a disposizione per ogni ulteriore contatto.
Distinti saluti
dĠintesa con U.N.H.C.R. (Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati)
A.S.G.I. (Associazione per
gli Studi Giuridici sullĠImmigrazione)
Centro Astalli
F.C.E.I. (Federazione
Chiese Evangeliche in Italia)- servizio rifugiati e migranti
C.I.R. (Consiglio
Italiano per i Rifugiati)
Associazione SENZA
CONFINE
A.R.C.I. (Associazione
ricreativo culturale italiana)
M.S.F. (Medici senza
Frontiere)
Caritas Italiana
Save the Children – Missione Italia
Casa dei diritti
sociali
Coordinamento
Associazioni Immigrati e Rifugiati di Caserta