Roma, 10 aprile 2008

 

 

                                                                              Spett. avv. Marcella Lucidi

                                                                              Sottosegretario di Stato

                                                                             

                                                                              Spett. Prefetto Mario Morcone

Capo Dipartimento per le Libertˆ civili e lĠimmigrazione

                                                                             

                                                                              Spett. Prefetto Antonio Manganelli

                                                                              Capo della Polizia

 

                                                                              Ministero dellĠInterno

                                                                              ROMA

 

 

 

 

Oggetto: condizione di soggiorno dei ricorrenti avverso il diniego del diritto d'asilo – ricorsi presentati prima dellĠentrata in vigore del D.Lgs 25/08

 

I sottoscritti enti ed associazioni, facenti capo al Tavolo Nazionale Asilo coordinato dallĠUN.H.C.R. (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) intendono, con la presente, sottoporre allĠattenzione del Ministero dellĠInterno una questione di fondamentale importanza per gli stranieri richiedenti asilo presenti sul territorio nazionale. In particolare, si intende fare riferimento alla situazione di coloro che, avendo ricevuto un provvedimento di diniego da parte delle competenti commissioni (con conseguente revoca del permesso di soggiorno Òper richiesta di asiloÓ), hanno proposto ricorso giurisdizionale contro tale provvedimento.

Per tali soggetti si pone il problema del soggiorno in Italia nelle more del suddetto procedimento giudiziale.  

L'evoluzione della normativa in materia pu˜ essere cos“ delineata:

-       per tutte le domande presentate sino allĠentrata in vigore della procedura di cui allĠart. 32 L. 189/2002 e, pertanto, sino allĠaprile 2005 (il regolamento attuativo della norma da ultimo citata, il D.P.R. 303/2004, ne rinviava infatti a tale data lĠentrata in vigore), una consolidata giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che il richiedente asilo, sino alla definizione del giudizio di impugnazione del diniego, avesse diritto a permanere sul territorio con un titolo di soggiorno Òper richiesta di asiloÓ (tra le molte sentenze in tale senso si vedano: Tar Lombardia 1543/2006 e Tar Lombardia 1478/2006);  sino allĠaprile 2005, quindi, i richiedenti asilo, ricevuto il diniego dello status, con  prova dellĠinstaurazione del giudizio avverso lĠimpugnazione ed ordinanza di sospensione del Tar, ottenevano dalla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo, che conservavano sino alla definizione del giudizio di impugnazione;

-       in seguito, lĠart. 1 ter, co.6, L. 189/2002 (ora abrogato dallĠart.40, co.1, D.lgs 25/2008) ha disposto che: Òil ricorso non sospende il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale; il richiedente asilo pu˜ tuttavia chiedere al prefetto competente di essere autorizzato a permanere sul territorio nazionale fino allĠesito del ricorsoÓ;

-       art.17 del DPR 303/2004, regolamento attuativo della L.189/2002 per la parte relativa allĠasilo, precisava quindi che : ÒIl richiedente asilo che ha presentato ricorso al tribunale pu˜ chiedere al prefetto, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato ai sensi dellĠart.1 ter comma 6 del decreto, a permanere sul territorio nazionale fino alla data di decisione del  ricorsoÓ.

-       la disciplina descritta  stata recentemente modificata, come detto, dallĠentrata in vigore in data 02.03.08 del decreto legislativo 25/2008, attuativo della direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato, il quale allĠart.35, co. 6, prevede che Òla proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui  accordata la protezione sussidiaria ai sensi dei commi 1 e 2 sospende lĠefficacia del provvedimento impugnatoÓ.

-       tale decreto, che trova senza dubbio applicazione per i provvedimenti di diniego notificati dopo il 02.03.08, offre una chiara indicazione legislativa anche per i casi decisi e notificati prima di tale data, nel senso dellĠautorizzazione a permanere sul territorio dello Stato nelle more del ricorso avverso il diniego; tale decreto ha, infatti, come detto, abrogato lĠart. 1- ter L. 189/2002, che non pu˜ quindi pi trovare alcuna applicazione (cos“ come la relativa norma attuativa, il citato art.17 DPR 303/2004), nemmeno in relazione ai dinieghi adottati – e notificati – dalle Commissioni Territoriali prima del 02.03.08.

 

E' indubbio che la nuova normativa introdotta dal D.Lgs 25/2008 abbia introdotto un principio di carattere generale, destinato ad incidere anche sulle precedenti situazioni, che, in linea altres“ con l'orientamento giurisprudenziale della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (cfr. Affaire Gebremedhin c. France - Requte no 25389/05) prevede che il ricorrente possa rimanere nel territorio dello Stato nelle more del giudizio al fine di dare piena effettivitˆ all'azione giudiziale e tutelare il ricorrente dal rischio concreto di esposizione a rischi di subire persecuzioni o gravi danni nel paese di origine o di provenienza.

Si pu˜ ritenere – alla luce di quanto disposto dallĠart.35, co. 6, D.Lgs. 25/08 – che lĠabrogazione della previgente normativa comporti di fatto la ÒriviviscenzaÓ della precedente giurisprudenza amministrativa che autorizzava la permanenza del richiedente asilo sul territorio dello Stato per tutta la durata della causa instaurata contro il diniego, con diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per richiesta asilo (salvi comunque i residuali casi di cui al medesimo art.35, co. 7, nei quali la permanenza del richiedente dovrˆ essere autorizzata dal Tribunale)

 

EĠ pacifico in ogni caso che, come anche indicato dalla circolare congiunta n. 04/2008 del Ministero dellĠInterno, la nuova normativa trova immediata applicazione (art. 38 c. 1 e 2), e le disposizioni del DPR 303/04 vanno applicate solo in relazione alle parti che la norma rimette al regolamento di attuazione e comunque solo qualora esse siano compatibili con la norma primaria. La disciplina relativa alle procedure di impugnazione (art.35) costituisce materia chiaramente non soggetta al regolamento di cui allĠart. 38 e pertanto sul tema le disposizioni di cui al DPR 303/04 non possono essere applicate in quanto non compatibili con lĠintervenuta normativa contenente disposizioni di maggior favore.

Quanto sopra trova riscontro nellĠorientamento giurisprudenziale che si va consolidando in materia (cfr. provvedimento del Giudice del Tribunale Civile di Milano, sezione I, dott. Marangoni, 18.03.08)

 

Nella citata circolare congiunta del 04/08, laddove viene esposto il contenuto normativo dellĠart. 35 del D.Lgs 25/08, si indica che avverso le decisione di rigetto dello status di rifugiato presentate prima dellĠentrata in vigore del D.Lgs 25/08 continua a trovare applicazione lĠart. 17 del DPR 303/04. Alla luce delle chiare indicazioni sopra riportate tale indicazione non appare sostenibile in quanto viziata da errore interpretativo sulla piena applicabilitˆ della nuova normativa primaria, come pi volte correttamente richiamato dalla stessa circolare. 

 

In conclusione si ritiene necessario indicare lĠopportunitˆ che la sopraccitata indicazione contenuta nella circolare congiunta 04/08 venga modificata nel punto in questione dando indicazioni alle Questure di rilasciare il permesso di soggiorno Òper richiesta asiloÓ a tutti coloro che dimostrino, mediante esibizione di valido certificato di pendenza rilasciato dal Tribunale competente, di aver instaurato il giudizio avverso il provvedimento di diniego dello status di rifugiato, comprendendo pertanto anche i procedimenti decisi e notificati prima del 2 marzo 2008.

 

Si ringrazia sin da ora per lĠattenzione che le S.V. vorranno prestare alla presente nota e si rimane a disposizione per ogni ulteriore contatto.

 

 Distinti saluti

 

dĠintesa con U.N.H.C.R. (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati)

 

A.S.G.I. (Associazione per gli Studi Giuridici sullĠImmigrazione)

Centro Astalli

F.C.E.I. (Federazione Chiese Evangeliche in Italia)- servizio rifugiati e migranti

C.I.R. (Consiglio Italiano per i Rifugiati)

Associazione SENZA CONFINE

A.R.C.I. (Associazione ricreativo culturale italiana) 

M.S.F. (Medici senza Frontiere)

Caritas Italiana

Save the Children – Missione Italia

Casa dei diritti sociali

Coordinamento Associazioni Immigrati e Rifugiati di Caserta