DMEF 17.03.08 - allegato

  Allegato

(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, 17 marzo 2008)

INDICE

(Il n. della pagina fa riferimento alla versione stampata della Gazzetta Ufficiale - ndr)

1. - GLOSSARIO pag. 13

 

2. - CARATTERISTICHE DEL RICETTARIO pag. 14

2.1 - Struttura e formato del modulo pag. 14

2.2- Caratteristiche della matrice pag. 14

2.3- Caratteristiche della ricetta pag. 15

2.3.1- Recto della ricetta pag. 15

2.3.1.1 - Aree della ricetta e relative specifiche pag. 15

2.3.1.2 - Codice identificativo della ricetta pag. 19

2.3.1.3 - Specifiche per la stampa pag. 20

2.3.2- Verso della ricetta pag. 21

2.3.3- Caratteristiche della carta del modulo pag. 23

2.4 - Struttura del ricettario pag. 23

2.4.1- Copertina del ricettario pag. 24

2.5- Struttura del tagliando adesivo pag. 24

2.6- Modello aggiuntivo alla ricetta pag. 25

 

3.- ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE E L'IMPIEGO DEL MODULO pag. 26

3.1- Ricetta pag. 26

3.1.1- Generalità e indirizzo dell'assistito pag. 26

3.1.2- Numero progressivo della ricetta apposto dalla farmacia pag. 26

3.1.3- Spazio per autorizzazioni, annotazioni del farmacista e firma pag. 26

3.1.4- Avvertenze per la compilazione delle zone destinate alla lettura ottica pag. 27

3.1.4.1- Codice dell'assistito pag. 28

3.1.4.2- Sigla provincia e codice ASL di competenza dell'assistito pag. 28

3.1.4.3- Esenzione pag. 29

3.1.4.4- Tipologia di prescrizione pag. 29

3.1.4.5- Prescrizioni farmaceutiche e specialistiche: numero totale pag. 30

3.1.4.6- Data di compilazione della ricetta pag. 30

3.1.4.7- Tipo ricetta pag. 30

3.1.4.8- Priorità della prescrizione pag. 31

3.1.4.9- Area bollini delle specialità medicinali pag. 31

3.1.4.10- Area per assistenza specialistica pag. 32

3.1.4.11- Data di effettuazione della prestazione e timbro della struttura erogante pag. 32

3.1.4.12- Importo ticket pag. 33

3.1.4.13- Importo galenici, diritto di chiamata ed altro pag. 33

3.1.4.14- Stampa informatizzata pag. 34

3.2- Verso della ricetta pag. 34

3.3- Matrice: istruzioni per la compilazione e l'impiego pag. 35

 

4.- TAGLIANDO ADESIVO pag. 35

 

5.- MODULO AGGIUNTIVO DELLA RICETTA pag. 36

 

6.- MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA PRESCRIZIONE PER CATEGORIE PARTICOLARI DI ASSISTITI pag. 37

6.1- Servizi assistenza sanitaria naviganti (SASN) pag. 37

6.1.1- Ricetta pag. 37

6.1.2- Verso della ricetta pag. 38

6.1.3- Matrice pag. 38

6.2- Straneri temporaneamente presenti in italia (STP) pag. 39

6.2.1- Ricetta pag. 39

6.2.2- Matrice pag. 39

 

7.- SOGGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE pag. 40

7.1- Ricetta pag. 40

7.2- Matrice pag. 40

 

8.- ALLEGATI pag. 41

8.1- Allegato 1 - Copertina del ricettario SSN pag. 41

8.2- Allegato 1-bis - copertina del ricettario SSN con elementi pag. 42

8.3- Allegato 1-ter - Legenda elementi della copertina del ricettario SSN pag. 43

8.4- Allegato 2 - MODULO SSN pag. 44

     - Allegato 2-bis - MODULO SSN CON ELEMENTI pag. 45

8.5- Allegato 2-ter - LEGENDA ELEMENTI DEL MODULO SSN pag. 46

8.6- Allegato 3 - VERSO DELLA RICETTA SSN pag. 47

8.7- Allegato 3-bis - VERSO DELLA RICETTA SSN CON ELEMENTI pag. 48

8.8- Allegato 3-ter - LEGENDA ELEMENTI DEL VERSO DELLA RICETTA SSN pag. 49

8.9- Allegato 4 - RICETTA AGGIUNTIVA SSN pag. 50

8.10- Allegato 4-bis - RICETTA AGGIUNTIVA SSN CON ELEMENTI pag. 51

8.11- Allegato 4-ter - LEGENDA ELEMENTI DELLA RICETTA AGGIUNTIVA SSN pag. 52

8.12- Allegato 5 - FILIGRANA DEL MODULO pag. 53

8.13- Allegato 6 - TAGLIANDO ADESIVO pag. 54

8.14- Allegato 7 - COPERTINA DEL RICETTARIO SASN pag. 55

8.15- Allegato 7-bis - COPERTINA DEL RICETTARIO SASN CON ELEMENTI pag. 56

8.16- Allegato 7-ter - LEGENDA ELEMENTI DELLA COPERTINA DEL RICETTARIO SASN pag. 57

8.17- Allegato 8 - MODULO SASN pag. 58

8.18- Allegato 8-bis - MODULO SASN CON ELEMENTI pag. 59

8.19- Allegato 8-ter - LEGENDA ELEMENTI DEL MODULO SASN pag. 60

8.20- Allegato 9 - VERSO DELLA RICETTA SASN pag. 61

8.21- Allegato 9-bis - VERSO DELLA RICETTA SASN CON ELEMENTI pag. 62

8.22- Allegato 9-ter - LEGENDA ELEMENTI DEL VERSO DELLA RICETTA SASN pag. 63

8.23- Allegato 10 - RICETTA AGGIUNTIVA SASN pag. 64

8.24- Allegato 10-bis - Ricetta aggiuntiva SASN con elementi pag. 65

8.25- Allegato 10-ter - Legenda elementi della ricetta aggiuntiva SASN pag. 66

8.26- Allegato 11 - Codici regioni, province autonome e sedi SASN ai fini della codifica della ricetta pag. 67

8.27- Allegato 12 - Codifica nazionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa pag. 68

 


1. GLOSSARIO
(indice - ndr)

Per una più puntuale interpretazione delle disposizioni contenute nel presente disciplinare, si riporta di seguito il significato da attribuire a talune espressioni più ricorrenti.

L'espressione "ricettario" indica il blocco, cucito con due punti metallici, costituito da una copertina, cento moduli numerati progressivamente e da una sottocopertina.

L'espressione "copertina" indica il frontespizio del ricettario in cartoncino, formato da due parti separabili mediante una perforazione lineare. La parte removibile (detta "cedola") attesta la consegna del ricettario al medico prescrittore.

L'espressione "sottocopertina" indica la parte inferiore del ricettario, in cartoncino, sulla quale sono fissati, con punti metallici sia la copertina che i moduli.

L'espressione "modulo" indica lo stampato nella sua interezza (ricetta più matrice).

L'espressione "ricetta" indica la parte del modulo da utilizzare per la prescrizione, la richiesta o la proposta di una prestazione e che, previo distacco dalla matrice, viene rilasciata dal medico all'assistito.

L'espressione "matrice" indica quella parte del modulo che dopo il distacco mediante una perforazione lineare della ricetta rimane al medico come riscontro della prescrizione.

L'espressione "elemento" indica un campo del modulo che identifica:

- componenti prestampati,

- caselle predisposte a contenere caratteri alfanumerici, 

- caselle predisposte ad essere contrassegnate con una biffatura,

- zone a scrittura o riempimento libero.

L'espressione "area" indica uno o più elementi logicamente aggregati.

L'espressione "tagliando adesivo" definisce il supporto adesivo predisposto per oscurare la generalità dell'assistito.

L'acronimo "SSN" sta per "Servizio sanitario nazionale".

L'acronimo "SASN" sta per "Servizi assistenza sanitaria naviganti".

L'acronimo "STP" sta per "stranieri temporaneamente presenti in Italia", di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

 L'espressione "ASL di appartenenza" indica la ASL di residenza dell'assistito.

L'espressione "ASL di competenza" indica la ASL che eroga i servizi sanitari e può coincidere o meno (pro tempore) con quella di appartenenza dell'assistito.

 

2. CARATTERISTICHE DEL RICETTARIO
(indice - ndr)

Nel presente capitolo sono indicate le caratteristiche del ricettario di cui all'art. 1 del presente decreto, definite in funzione dell'obiettivo di consentire l'acquisizione dei dati mediante l'impiego di apparecchiature a lettura ottica automatica, di unificare vari modelli di ricetta in uso, nonché di predisporre la ricetta in conformità a quanto previsto dall'art. 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 296, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

In particolare il ricettario è destinato alla prescrizione per l'erogazione di prestazioni sanitarie:

- con onere a carico del Servizio Sanitario Nazionale presso strutture a gestione diretta o accreditate (art. 1, comma 1 del presente decreto);

- agli assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, il cui onere è a carico di istituzioni estere in base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza sociale (art. 1, comma 2 del presente decreto);

- con onere a carico del Ministero della salute, al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. (art. 1, comma 3 del presente decreto).

 

2.1 STRUTTURA E FORMATO DEL MODULO
(indice - ndr)

I contenuti grafici del modulo devono risultare conformi al facsimile riportato in Allegato 2.

Ciascun modulo è costituito da due parti, matrice e ricetta, tra loro separabili mediante due perforazioni lineari.

Il modulo assume il seguente formato: mm 250 per mm 152,4 (6") con cucitura a sinistra. In particolare il modulo è costituito da:

- matrice: mm 53 per mm 152,4 (6");

- ricetta: mm 197 per mm 152,4 (6").

 

2.2 CARATTERISTICHE DELLA MATRICE
(indice - ndr)

La matrice del modulo contiene a stampa:

A. nel caso della ricetta SSN, valida anche per gli assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia e gli STP (allegati 2 bis2 ter):

B. nel caso della ricetta SASN (allegati 8 bis e 8 ter):

ed è conforme al facsimile riportato in Allegato 8.

 

2.3 CARATTERISTICHE DELLA RICETTA

 

2.3.1 RECTO DELLA RICETTA
(indice - ndr)

Il recto della ricetta deve risultare conforme al facsimile riportato in Allegato 2.

 

2.3.1.1 Aree della ricetta e relative specifiche
(indice - ndr)

Di seguito sono illustrate le aree della ricetta ed i relativi elementi, con riferimento alla posizione individuata e al relativo contenuto informativo (Allegati 2 bis, 2 ter, 8 bis e 8 ter). Per ogni area, inoltre, viene richiamato il paragrafo del presente disciplinare tecnico riguardante le istruzioni per la relativa compilazione.

Area intestazione. Tale area della ricetta contiene i seguenti elementi:

- denominazione dell'ente di competenza ("Servizio Sanitario Nazionale - Regione... ." o "Ministero della Salute - Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti") (elemento 1);

- codice identificativo della ricetta (cfr. paragrafo 2.3.1.2) rappresentato sia in formato numerico con caratteri OCR-A che a barre (cfr. paragrafo 2.3.1.3), in modo tale da poter essere letto con dispositivi a lettura ottica (elementi 2 e 2a).

Area tagliando. Tale area della ricetta, atta ad essere coperta dal tagliando adesivo previsto dall'articolo 87 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali relativamente a prescrizioni farmaceutiche, contiene:

- due righe per l'indicazione obbligatoria dei dati anagrafici dell'assistito (cognome-nome o iniziali ove prescritto dalla legge sulla prima riga, indirizzo ove prescritto dalla legge sulla seconda riga) (cfr. paragrafo 3.1.1) (elemento 3);

Area codice dell'assistito. Tale area della ricetta (a riempimento obbligatorio) contiene i seguenti elementi:

- 16 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate in alternativa alla indicazione di:
. codice fiscale dell 'assistito; 
. codice STP per gli stranieri temporaneamente presenti sul territorio; 
in attesa della piena operatività delle procedure informatizzate di stampa del codice a barre relativo al codice fiscale dell'assistito da parte dei medici prescrittori, prevista dall'articolo 3 del decreto di cui il presente disciplinare tecnico costituisce allegato, è consentito ai predetti medici di riportare in "chiaro" il codice fiscale dell'assistito (cfr. paragrafo 3.1.4.1) (elemento 4);

- campo per la stampa, da parte del prescrittore informatizzato, del codice fiscale dell'assistito con la tecnica di rappresentazione a barre in modo tale da poter essere letto con dispositivi a lettura ottica (cfr. paragrafo 3.1.4.1) (elemento 5);

Area sigla provincia e codice ASL di competenza. Tale area della ricetta contiene:

- un elemento (elemento 6) formato da 5 caselle contigue (il cui riempimento è obbligatorio solo nei casi disposti al successivo paragrafo 3.1.4.2), predisposte per la lettura ottica, di cui:
o le prime 2 caselle destinate alla indicazione della sigla della provincia della ASL di competenza dell'assistito;
o le successive 3 caselle (ombreggiate) destinate alla indicazione del codice della ASL di appartenenza dell'assistito, secondo la codifica "codice azienda" fornita dal Ministero della salute; 
tale area non deve essere compilata nel caso di:
o assistiti "STP";
o personale navigante iscritto al SASN;
o assicurati da istituzioni estere;

- un elemento (elemento 30) formato da 8 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, a disposizione delle Regioni e del SASN (paragrafo 3.1.4.2).

Area tipologia della prescrizione. Tale area della ricetta contiene i seguenti elementi (cfr. paragrafo 3.1.4.4):

- 1 casella contrassegnata dalla lettera "S" e denominata "SUGG." predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata alla indicazione di prescrizione suggerita (elemento 8);

- 1 casella contrassegnata dalla lettera "H" e denominata "RICOV." predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata alla indicazione di proposta di ricovero (elemento 9);

- 1 casella senza contrassegno e denominata "ALTRO" predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata alla indicazione di prescrizioni di tipo diverso, introdotte da provvedimenti regionali o SASN specifici (elemento 10);

Area tipo ricetta. Tale area della ricetta contiene 2 caselle destinate alla indicazione della tipologia della ricetta secondo la codifica riportata nel paragrafo 3.1.4.7 (elemento 7); nel caso di ricetta "SASN" la prima casella del campo è prestampata con l'indicazione della lettera "N".

Area priorità della prestazione. Tale area della ricetta contiene l'indicazione della priorità di richiesta della prestazione da parte del medico prescrittore ed è caratterizzata da quattro caselle di biffatura (elemento 26) (cfr. paragrafo 3.1.4.8).

L'avvio, nelle singole regioni, della compilazione di questa area è subordinato alla definizione di modalità stabilite attraverso accordi locali tra le regioni e le associazioni rappresentative dei medici di famiglia, anche nell'ambito della contrattazione decentrata.

Area note. Tale area della ricetta contiene due gruppi di tre caselle, destinate alla eventuale indicazione obbligatoria delle "note", emesse dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) o dalle Regioni, relative ai farmaci prescritti (l'inserimento può essere effettuato con allineamento a sinistra e annullamento delle caselle eccedenti il codice o con allineamento a destra e presenza di zeri non significativi) nel caso di note contrassegnate, oltre che da un numero, dalla denominazione "BIS", indicare la lettera "B" dopo il numero; il medico deve barrare comunque le caselle non utilizzate (cfr. paragrafo 3.1.4 -lettera h) (elemento 11);

Area esenzione. Tale area della ricetta contiene l'informazione sull'eventuale esenzione dell'assistito dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per motivi sanitari o per motivi correlati alla situazione reddituale, relativamente alla prestazione in oggetto (cfr. paragrafo 3.1.4.3). In particolare contiene gli .elementi seguenti:

- 1 casella contrassegnata dalla lettera "N" e predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata alla indicazione dell'assenza del diritto dell'assistito all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per motivi sanitari (la biffatura è obbligatoria quando non sussistono gli estremi del diritto all'esenzione dalla compartecipazione per motivi sanitari) (elemento 12);

- 6 caselle contigue, (elemento 13) predisposte per la lettura ottica, destinate all'indicazione del codice di identificazione della tipologia di esenzione, secondo la modalità di codifica di cui all'Allegato 12. In particolare:

le prime tre caselle sono destinate all'indicazione del codice della tipologia di esenzione prevista da norme nazionali, secondo le modalità di codifica riportate nell'allegato 12; le Regioni possono adottare modalità di codifica diverse, previa comunicazione al MEF dei criteri di transcodifica;

le seconde tre caselle (ombreggiate) sono destinate all'indicazione del codice della tipologia di esenzione eventualmente prevista in ambito regionale, previa comunicazione al MEF;

- 1 casella contrassegnata dalla lettera "R" e predisposta per la lettura ottica di biffatura, destinata alla indicazione del diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa in relazione alla propria posizione reddituale (elemento 14);

- uno spazio destinato ad ospitare la firma dell'assistito che autocertifica la sussistenza del diritto all'esenzione per motivi di reddito (l'apposizione della firma è obbligatoria qualora risulti biffata la casella contrassegnata dalla lettera "R") (elemento 15);

Area prescrizione. Tale area della ricetta contiene gli elementi seguenti:

- 8 spazi identificati da apposite righe tratteggiate per la descrizione della prescrizione (elemento 16);

- 1 spazio con una sola riga, posta al di sotto delle precedenti, da utilizzare per la descrizione della diagnosi o quesito diagnostico, laddove previsto (elemento 16a);

- 3 caselle contigue (a riempimento obbligatorio), con allineamento a sinistra e annullamento delle caselle eccedenti il codice o con allineamento a destra e presenza di zeri non significativi, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione del numero totale delle confezioni di farmaci, dei presidi o delle prestazioni specialistiche prescritte (cfr. paragrafo 3.1.4.5) (elemento 17);

Area data. Tale area della ricetta comprende 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione della data di compilazione della prescrizione nel formato gg/mm/aa (area a riempimento obbligatorio) (cfr. paragrafo 3.1.4.6) (elemento 18);

Area firma del medico. Tale area della ricetta è riservata alla apposizione del timbro e della firma autografa del medico (per i medici prescrittori SASN; utilizzare il codice costituito da 4 caratteri, 3 numeri da "000" a "999" ed una lettera: A - ambulatoriale; F - fiduciario; C - medico fiduciario con funzioni esclusive di controllo domiciliare; D - medico fiduciario con funzioni esclusive di assistenza domiciliare) (area a riempimento obbligatorio) (cfr. paragrafo 3) (elemento 19);

Area delle prestazioni erogate. Tale area della ricetta contiene i seguenti elementi (cfr. paragrafi 3.1.4.9 e 3.1.4.10):

- 6 riquadri destinati all'applicazione delle fustelle autoadesive o dei bollini cartografici recanti il codice della confezione delle specialità medicinali, presidi o dei codici delle prestazioni specialistiche e del loro numero; all'interno di ciascun riquadro sono presenti due gruppi di 5 caselle contigue e, vicino ad essi, due gruppi di 2 caselle contigue destinate, in alternativa all'applicazione di fustelle o bollini, all'indicazione manoscritta o informatizzata rispettivamente del codice identificativo del tipo di prestazione specialistica effettuata (Nomenclatore Tariffario Nazionale o Regionale) e del numero di prestazioni effettuate per ciascun tipo. Il riempimento delle caselle dovrà rispettare l'allineamento a sinistra. (elemento 20).

Area richiesta rimborso prestazioni. Tale area della ricetta contiene i seguenti elementi (cfr. paragrafi 3.1.4.11, 3.1.4.12 e 3.1.4.13):

- uno spazio destinato all'apposizione del timbro della struttura erogante e contenente 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione della data di spedizione nel formato gg/mm/aa (elemento 21);

- uno spazio per l'indicazione, da parte della farmacia o della struttura che eroga le prestazioni, del numero progressivo (cfr. paragrafo 3.1.2) della ricetta (cfr. paragrafo 3.1.4.11) (elemento 22);

- una zona contenente 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione dell'importo di partecipazione alla spesa corrisposta dall'assistito (allineamento obbligatorio, a destra per le 4 cifre intere ed a sinistra per le 2 cifre decimali) (cfr. paragrafo 3.1.4.12) (elemento 23);

- una zona contenente 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione dell'importo di prodotti galenici o integrativi erogati per i quali non è previsto l'applicazione di fustelle, del diritto di chiamata previsto per le farmacie dalla Tariffa Nazionale e delle prestazioni di assistenza specialistica (allineamento obbligatorio, a destra per le 4 cifre intere ed a sinistra per le 2 cifre decimali) (cfr. paragrafo 3.1.4.13) (elemento 24).

Area indicazione stampa con mezzi informatici. Tale area della ricetta contiene un elemento che deve essere biffato in modo automatico in caso di stampa attraverso il sistema informatico del medico prescrittore (cfr. paragrafo 3.1.4.14) (elemento 25).

Area marker. Trattasi di simboli con funzioni di marcatori apposti su tre angoli (sinistra-alto, sinistra-basso e destra-basso) stampati in colore nero contestualmente alla fincatura della ricetta con lo scopo di consentire un corretto posizionamento dell'immagine in fase di scansione della ricetta da parte dei sistemi di rilevamento ottico (elemento 28).

 

2.3.1.2 Codice identificativo della ricetta
(indice - ndr)

Ogni ricetta è individuata univocamente da un codice che esprime:

- ricette SSN: il numero progressivo regionale (ai sensi del comma 3 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 296, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);

- ricette SASN: il numero progressivo relativo all'Ufficio dei SASN nord/centro Italia o sud e isole che distribuisce le ricette.

Tale codice, rappresentato sia in formato a barre che numerico, è costituito da due elementi.

Ili primo (elemento 2) costituito da 5 caratteri, suddivisi rispettivamente in:

- codice ente di competenza (Regione o provincia autonoma o Ufficio dei SASN; 3 cifre) (allegato 11);

- ultime due cifre dell'anno di produzione del ricettario (2 cifre);

Il secondo (elemento 2a) costituito da 10 caratteri, suddivisi rispettivamente in:

- numerazione progressiva della ricetta nell'ambito del medesimo ente competente (9 cifre);

- carattere di controllo di parità del progressivo (1 cifra).

2.3.1.3 Specifiche per la stampa
(indice - ndr)

Allo scopo di garantire uniformi condizioni per l'ottimale trattamento del documento mediante apparecchiature di lettura ottica automatica, vengono di seguito dettagliati i vincoli da osservare in sede di stampa delle zone sopra definite.

Le caselle destinate a contenere i caratteri manoscritti o con mezzi informatici e quelle destinate alla biffatura sono stampate secondo quanto stabilito dalle norme DIN 66223 e 66225.

Il codice deve essere stampato sulla ricetta secondo la tecnica di rappresentazione a barre e con caratteri OCR-A nel rispetto delle specifiche di seguito riportate. Tale codice deve essere stampato anche sulla matrice con normali caratteri a stampa unitamente alla indicazione in chiaro dell'ente di competenza.

Il codice della ricetta stampato con la tecnica di codifica a barre deve avere le caratteristiche indicate nella norma ANSI (American National Standards Institute) MH10.8M-1983 per il tipo "3-of-9 Bar Code". Il codice deve avere le seguenti dimensioni:

a) altezza delle barre: minimo mm 7,5;

b) spessore nominale delle barre e degli spazi stretti: minimo mm 0,240. Il valore scelto assume il nome convenzionale di modulo e viene indicato con il simbolo M;

c) spessore nominale delle barre e degli spazi larghi (indicato con il simbolo S): deve essere tale che il rapporto fra S ed M risulti uguale a 2,5;

d) spazio tra un carattere e l'altro: massimo mm 1,2.

Le ulteriori specifiche sono quelle previste dalle richiamate norme ANSI.

Si precisa che nella rappresentazione in BAR CODE del codice identificativo della ricetta, come sopra individuato, è preceduto e seguito dal carattere standard "asterisco", previsto dalle richiamate norme internazionali con funzione di apertura e di chiusura per la lettura ottica.

Le specifiche relative alle caratteristiche tecniche per la stampa dei caratteri OCR-A sono quelle indicate nelle norme ECMA (European Computer Manufacturers Association).

Le dimensioni dei caratteri OCR-A da utilizzare sono quelle indicate dalla ECMA come tipo 1 del sottoinsieme numerico (OCR-A, Size 1), che prevede un'altezza standard pari a mm 2,75. Il passo, definito come distanza tra le linee verticali mediane di due caratteri adiacenti, deve essere compreso tra mm 2,3 e mm 4,6, come indicato nelle norme ECMA. Le ulteriori specifiche sono quelle previste dalle richiamate norme ECMA.

Per assicurare la migliore leggibilità con le apparecchiature di lettura ottica il codice identificativo della ricetta deve essere stampato in colore nero.

 

2.3.2 VERSO DELLA RICETTA
(indice - ndr)

I contenuti grafici del verso del modulo SSN devono risultare conformi al facsimile riportato nell'Allegato 3 (cfr. paragrafo 3.2). Sul verso della ricetta SSN è previsto:

- uno spazio contenente le avvertenze (elemento 1);

- area per assistenza a soggetti assicurati da istituzioni estere: per l'indicazione delle informazioni relative ad assicurati, cittadini italiani o stranieri, residenti o in temporaneo soggiorno in Italia, forniti di Tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente, nella quale sono compresi i seguenti elementi da compilare da parte del medico prescrittore:

- un elemento (elemento 7) formato da 28 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere l'istituzione competente per l'assistito (descrizione e codice). Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia (o dal suo certificato sostitutivo provvisorio) o da un modulo rilasciato dalla ASL all'assicurato estero titolare di altro attestato comunitario o attestato derivante da accordi bilaterali extra UE;

- un elemento (elemento 8) formato da 2 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere la sigla dello stato estero dell'assistito. Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia (o dal suo certificato sostitutivo provvisorio) o da un modulo rilasciato dalla ASL all'assicurato estero titolare di altro attestato comunitario o attestato derivante da accordi bilaterali extra UE;

- un elemento (elemento 9) formato da 20 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere il numero di identificazione personale dell'assistito. Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia (o dal suo certificato sostitutivo provvisorio) o da un modulo rilasciato dalla ASL all'assicurato estero titolare di altro attestato comunitario o attestato derivante da accordi bilaterali extra UE;

- un elemento (elemento 10) formato da 20 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere il numero di identificazione Tessera europea di assicurazione malattia dell'assistito. Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia (o dal suo certificato sostitutivo provvisorio) e, per i casi relativi ad altri assistiti europei e assistiti in base ad accordi bilaterali di sicurezza sociale, da un apposito modulo rilasciato dalla ASL.;

- uno spazio (elemento 11) destinato a contenere la firma dell'assistito; un elemento (elemento 12) formato da 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione della data di nascita dell'assistito nel formato gg/mm/aa;

- un elemento (elemento 13) formato da 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione della data di scadenza della Tessera europea di assicurazione malattia dell'assistito nel formato gg/mm/aa;

- uno spazio per la firma del medico che esegue prestazioni specialistiche (elemento 2);

- uno spazio per la firma dell' assistito che attesta la fruizione della prestazione specialistica o della distribuzione di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 16 novembre 2001, n. 405 (elemento 3);

- spazio per autorizzazioni (con timbro) rilasciate dalla ASL o per annotazioni da parte del farmacista (elemento 4);

- spazio per la firma del farmacista che esegue la sostituzione del farmaco (elemento 6);

- spazio contenente le avvertenze per l'assistito (elemento 5).

I contenuti grafici del verso del modulo SASN devono risultare conformi al facsimile riportato nell'Allegato 9 (cfr. paragrafo (6.1.2).

Sul verso della ricetta SASN è previsto:

- uno spazio contenente le avvertenze (elemento 1);

- area per l'indicazione delle informazioni relative ai soggetti assicurati presso istituzioni estere forniti di Tessera europea di assicurazione malattia modello E106 per i provenienti da Paesi UE o SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein o Svizzera) o documenti equivalenti, nella quale sono compresi i seguenti elementi da compilare da parte del medico prescrittore:

- un elemento (elemento 5) formato da 28 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere l'istituzione competente per l'assistito (descrizione e codice). Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia (o dal suo certificato sostitutivo provvisorio) o da un modulo rilasciato dalla ASL all'assicurato estero titolare di altro attestato comunitario o attestato derivante da accordi bilaterali extra UE;

- un elemento (elemento 6) formato da 2 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere la sigla dello stato estero dell'assistito. Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia (o dal suo certificato sostitutivo provvisorio) o da un modulo rilasciato dalla ASL all'assicurato estero titolare di altro attestato comunitario o attestato derivante da accordi bilaterali extra UE;

- un elemento (elemento 7) formato da 20 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere il numero di identificazione personale dell'assistito. Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia (o dal suo certificato sostitutivo provvisorio) o da un modulo rilasciato dalla ASL all'assicurato estero titolare di altro attestato comunitario o attestato derivante da accordi bilaterali extra VE;

- un elemento (elemento 8) formato da 20 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate a contenere il numero di identificazione Tessera europea di malattia dell'assistito. Tale informazione è desumibile dalla Tessera europea di malattia (o dal suo certificato sostitutivo provvisorio) e, per i casi relativi ad altri assistiti europei e assistiti in base ad accordi bilaterali di sicurezza sociale, da un apposito modulo rilasciato dalla ASL.;

- un elemento (elemento 12) formato da 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione della data di nascita dell'assistito nel formato gg/mm/aa;

- un elemento (elemento 13) formato da 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione della data di scadenza della Tessera europea di assicurazione malattia dell'assistito nel formato gg/mm/aa;

- uno spazio (elemento 9) destinato a contenere la firma dell'assistito;

- spazio per annotazioni da parte del farmacista. (elemento 2);

- spazio per la firma del farmacista che esegue la sostituzione del farmaco (elemento 3);

- spazio contenente le avvertenze per l'assistito (elemento 4);

- spazio per la firma del medico che esegue la prestazione specialistica (elemento 2);

- spazio per la firma dell'assistito attestante la fruizione della prestazione specialistica (elemento 2).

 

2.3.3 CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEL MODULO
(indice - ndr)

Il modulo è stampato in carta filigranata prodotta dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in esclusiva per il Servizio Sanitario Nazionale.

In filigrana è riportato il simbolo del CADUCEO. Il disegno della filigrana è riportato nell'allegato 5.

La carta, idonea alla lettura ottica, presenta le seguenti caratteristiche:

peso: gr 85-90 il m (Elevato al Quadrato);

spessore: mm 0,089-0,092;

impasto: 100% cellulosa bianchita fondo neutro;

opacità: (86-88)%; lunghezza di rottura: m 4,500 (media).

 

2.4 STRUTTURA DEL RICETTARIO
(indice - ndr)

I moduli sono raccolti in blocchi di 100 esemplari

Tali moduli sono cuciti con due punti metallici sul lato sinistro. Sia le ricette che le matrici sono staccabili mediante due perforazioni lineari.

Ciascun blocco è dotato di una copertina in cartoncino e di una sottocopertina di cartoncino del peso di circa 300 grammi al metro quadrato.

 

2.4.1 COPERTINA DEL RICETTARIO
(indice - ndr)

I contenuti grafici della copertina devono risultare conformi ai facsimili riportati in scala ridotta e in colore nero negli Allegati 1 e 7.

Sulla copertina del ricettario sono riportati gli elementi che seguono, con riferimento alla posizione individuata nel modello allegato (Allegati 1 bis e 1 ter per SSN e allegati 8 bis e 8 ter per SASN); la copertina contiene una parte fissa e una rimovibile (cedola) attestante la consegna del ricettario al medico prescrittore.

In particolare la parte fissa contiene:

- uno spazio contenente la stampa in chiaro dell'Ente competente (Servizio Sanitario Nazionale ovvero "Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti") (elemento 1).

La cedola contiene:

- uno spazio contenente la stampa in chiaro dell'Ente competente (Servizio Sanitario Nazionale ovvero "Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti" (elemento 1a);

- codice identificativo del ricettario, corrispondente al codice della prima ricetta del ricettario, rappresentato sia in formato numerico con caratteri OCR-A che a barre, in modo tale da poter essere letto con dispositivi a lettura ottica (elementi 2 e 2a);

- spazio per il cognome e nome del medico prescrittore (a riempimento obbligatorio) (elemento 3);

- 16 caselle contigue per l'indicazione del Codice fiscale del medico prescrittore (riempimento obbligatorio) (elemento 4);

- Spazio destinato a contenere la firma autografa del medico (riempimento obbligatorio), attestante la consegna del ricettario (elemento 6);

- 6 caselle contigue, predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione della data di consegna del ricettario nel formato gg/mm/aa (riempimento obbligatorio) (elemento 5).

 

2.5 STRUTTURA DEL TAGLIANDO ADESIVO
(indice - ndr)

Il tagliando adesivo (conforme al facsimile riportato nell'allegato 6), previsto dall'articolo 87, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, è predisposto per essere applicato, su richiesta dell'assistito, sulla "area tagliando", delle prescrizioni farmaceutiche (cfr. paragrafo 2.3.1.1), in modo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione, ovvero a fini di verifiche amministrative o 
per scopi epidemiologici e di ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili (cfr. paragrafo 3.1).

 

2.6 MODELLO AGGIUNTIVO ALLA RICETTA
(indice - ndr)

In caso di prescrizioni di prodotti integrativi, presidi o farmaci in numero superiore a 6 fustelle è stato predisposto un modello standardizzato aggiuntivo alla ricetta, che può essere fotocopiato dalla struttura erogante ed allegato alla ricetta originale firmata dal medico e contenente la prescrizione complessiva (Allegati 4 bis e 4 ter per SSN e allegati 10 bis e 10 ter per SASN).

Tale modello è composto da:

- area marker: contiene simboli con funzioni di marcatori apposti su tre angoli (sinistra-alto, sinistra-basso e destra-basso) allo scopo di consentire un corretto posizionamento dell'immagine in fase di scansione della ricetta da parte dei sistemi di rilevamento ottico (elemento 1);

- area Ente di competenza: uno spazio contenente la stampa in chiaro dell'Ente di pertinenza ("Servizio Sanitario Nazionale Regione...." ovvero "Ministero della Salute - Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti") (elemento 2);

- area codice ricetta: uno spazio, delimitato da un rettangolo, da riempire a cura della struttura erogante con i dati identificativi della ricetta rilevati dalla ricetta originale:

- una prima serie di cinque caratteri per la trascrizione manuale o informatizzata del codice regione o Ufficio SASN e dell'anno di produzione (elemento 3);

- una seconda serie di dieci caratteri per la trascrizione manuale o informatizzata del numero progressivo della ricetta (elemento 3a);

- area codice assistito: uno spazio, delimitato da un rettangolo che contiene il codice dell'assistito, apponibile dalla struttura erogante sia a mano (codice) sia in stampa informatizzata (codice alfanumerico e/o a barre per il codice fiscale) e rilevato dalla ricetta originale" (elemento 4);

- area delle prestazioni erogate: spazi per l'apposizione di 6 fustelle, posti nelle stesse posizioni della ricetta SSN o SASN "(elemento 5);

- area timbro e data di spedizione: spazio per il timbro e la data di spedizione della ricetta, da apporre a cura della struttura erogante "(elemento 6);

- area numero progressivo della ricetta: spazio per l'apposizione da parte della struttura erogante del progressivo della ricetta originale e di cui il modello ne è un'aggiunta (elemento 7).

 

3. ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE E L'IMPIEGO DEL MODULO
(indice - ndr)

La compilazione delle aree della ricetta per le quali non è prevista la rilevazione dei dati mediante la lettura ottica non richiede particolari modalità. È fortemente raccomandato mantenere la scrittura e l'apposizione di timbri nei limiti degli spazi previsti allo scopo di evitare l'invasione delle zone predisposte per la lettura ottica. Il raggiungimento di tali obiettivi è facilitato ed auspicato dall'impiego di sistemi informatizzati.

Si ritiene necessario sottolineare che il codice identificativo della ricetta costituisce l'elemento attraverso il quale è possibile, mediante apposite procedure gestionali individuare automaticamente per ciascuna ricetta il soggetto titolare del ricettario.

 

3.1 RICETTA

 

3.1.1 GENERALITA' E INDIRIZZO DELL'ASSISTITO
(indice - ndr)

L'indicazione in chiaro del cognome e del nome dell' assistito, ovvero le iniziali nonché del domicilio dello stesso nei casi previsti dalla legge, costituisce un adempimento necessario per la validità dell'atto prescrittivo, anche in presenza dell'indicazione del codice fiscale.

 

3.1.2 NUMERO PROGRESSIVO DELLA RICETTA APPOSTO DALLA FARMACIA
(indice - ndr)

L'indicazione del numero progressivo della ricetta è obbligatorio e va apposto dalla struttura erogante secondo le vigenti disposizioni utilizzando lo spazio a ciò destinato. Possono essere utilizzati appositi timbri o sistemi automatizzati.

 

3.1.3 SPAZIO PER AUTORIZZAZIONI, ANNOTAZIONI DEL FARMACISTA E FIRMA
(indice - ndr)

Il rilascio di autorizzazione e l'apposizione di annotazioni da parte del farmacista devono essere effettuate nell'apposito spazio collocato sul verso della ricetta.

La firma dell'assistito deve essere apposta quando usufruisce di una prestazione specialistica.

 

3.1.4 AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLE ZONE DESTINATE ALLA LETTURA OTTICA
(indice - ndr)

La compilazione delle zone destinate alla lettura ottica richiede la più scrupolosa osservanza delle istruzioni e delle avvertenze di seguito riportate. Si raccomanda, comunque, la massima cura da parte dei soggetti abilitati al rilascio della ricetta nella conservazione e nell'uso del ricettario, allo scopo di evitare lacerazioni, abrasioni o macchie che possano risultare di pregiudizio alle operazioni di lettura ottica. Analoghi accorgimenti dovranno essere osservati dagli utilizzatori successivi (farmacie, strutture specialistiche SSN ed accreditate, altre strutture e uffici della ASL, ecc.).

Per tutti i casi in cui è ammesso l'uso di timbri, devono essere impiegati inchiostri neri non oleosi.

La trascrizione manuale di caratteri numerici o alfabetici nelle caselle a ciò destinate deve essere effettuata, da parte del soggetto abilitato, con le seguenti modalità:

a) scrivere con la massima chiarezza e semplicità evitando ornati e grafismi di difficile interpretazione per le apparecchiature di lettura ottica;

b) riportare un solo carattere in ciascuna casella;

c) occupare nella trascrizione solo lo spazio bianco interno della casella, evitando di invadere il bordo colorato delimitante la casella stessa;

d) non legare i caratteri tra loro;

e) usare esclusivamente penne stilografiche o a sfera ad inchiostro nero;

f) evitare assolutamente cancellature o correzioni dei caratteri già scritti;

g) evitare puntini, lineette, virgole o barrature tra i caratteri;

h) non barrare o annullare le caselle non utilizzate ad esclusione degli elementi indicanti le "note", emesse dall' Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) o dalle Regioni, che devono necessariamente essere barrate dal medico nel caso in cui lo stesso medico non le abbia indicate.

La compilazione delle caselle destinate alla lettura ottica di biffatura è effettuata apponendo un segno evidente (ad esempio una X) all'interno del cerchio contenuto nella casella o annerendo il cerchio, avendo cura di non fuoriuscire dalla casella stessa.

È fortemente consigliato l'impiego di procedure informatizzate e di relative stampanti laser o a getto d'inchiostro.

Ad integrazione dei su indicati accorgimenti di carattere generale, per la compilazione delle singole zone valgono le istruzioni di seguito riportate.

 

3.1.4.1 Codice dell'assistito
(indice - ndr)

Nella compilazione della ricetta da parte del medico deve essere sempre indicato il codice dell'assistito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n, 296, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

L'indicazione del codice deve essere effettuata nella zona a ciò destinata, mediante la trascrizione manuale od automatica del codice fiscale dell'assistito riportato sulla Tessera Sanitaria rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze. I medici dotati di elaboratori elettronici devono stampare, in fase di compilazione, il codice fiscale dell'assistito anche in formato a barre nello spazio appositamente riservato. In alternativa, analoghi risultati di semplificazione potranno essere conseguiti mediante l'utilizzo di etichette autoadesive recanti i dati del codice fiscale dell'assistito stampate dai prescrittori o dagli erogatori mediante sistemi informatizzati diversi od alternativi.

Nel caso di "STP", il campo deve essere compilato riportando il codice STP assegnato dalla ASL di competenza territoriale.

Nel caso di assistito SASN il campo deve essere compilato con il codice fiscale dell'assistito.

Nel caso di soggetto assicurato da istituzioni estere l'elemento non deve essere compilato, e i dati assicurativi dell'assistito devono essere riportati sul verso della ricetta (cfr. paragrafo 3.2).

 

3.1.4.2 Sigla provincia e codice ASL di competenza dell'assistito
(indice - ndr)

L'area riguarda l'identificazione della ASL di competenza degli assistiti del Servizio sanitario nazionale; la compilazione deve essere sempre effettuata, anche quando la ASL di competenza dell' assistito - desumibile dal documento di iscrizione al SSN - coincide con quella del medico che rilascia la ricetta.

Tale area non deve essere compilata nel caso di:

- assistiti "STP";

- personale navigante iscritto al SASN;

- assicurati da istituzioni estere.

Il successivo gruppo di 8 caselle è a disposizione delle Regioni e del SASN per eventuali ulteriori codifiche.

 

3.1.4.3 Esenzione
(indice - ndr)

Qualora l'assistito SSN o SASN abbia diritto all'esenzione per motivi sanitari (invalidità, patologia cronica, malattia rara, gravidanza, screening tumori, infortunio sul lavoro, ecc.), il medico riporterà il codice corrispondente alla tipologia di esenzione riconosciuta. Il medico è tenuto a riportare il codice di esenzione anche se la regione di competenza non ha introdotto forme di compartecipazione alla spesa farmaceutica, in tutti i casi in cui dall'esenzione derivino ulteriori benefici per l'assistito (ad esempio pluriprescrizione, fornitura gratuita dei farmaci di fascia C, farmaci per la terapia del dolore).

Per gli assistiti SASN che hanno diritto all'esenzione in relazione alle medesime condizioni previste per la generalità degli assistiti, dovranno essere utilizzati i medesimi codici in uso nel SSN; per le tipologie di esenzione specifiche degli assistiti SASN dovranno essere utilizzati i codici specifici pure riportati nell'Allegato 12 (prestazioni in gravidanza erogate al personale navigante: cod. M52; prestazioni medico legali ai naviganti in ambito SASN: cod. PML).

Qualora l'assistito non abbia diritto a nessuna delle esenzioni sopra descritte, il medico deve annullare con un segno la casella contrassegnata dalla lettera "N", anche se la Regione di competenza non ha introdotto forme di compartecipazione alla spesa farmaceutica.

Qualora l'assistito abbia diritto all'esenzione in relazione alla posizione reddituale, autocertificata mediante l'apposizione della firma nell'apposito spazio, la struttura sanitaria che eroga la prestazione provvede a marcare la casella contrassegnata dalla lettera "R" e a riportare lo specifico codice nelle apposite caselle.

In ogni caso, resta fermo che laddove nessuno degli elementi dell'area esenzione risulti barrato o compilato dal medico e non risulti l'esenzione per motivi di reddito, la prestazione erogata non potrà essere soggetta ad esenzione da ticket e la ricetta non sarà spedibile per la fornitura gratuita di farmaci.

 

3.1.4.4 Tipologia di prescrizione
(indice - ndr)

Le tipologie di indicazione della prescrizione sono:

- suggerita, se la prescrizione contenuta nella ricetta deriva da uno specifico suggerimento specialistico o da indicazioni rilasciate da una struttura di ricovero. Qualora ricorrano le anzidette circostanze il prescrittore procede alla biffatura dell'apposita casella contrassegnata dalla lettera "S";

- ricovero ospedaliero, se la ricetta contiene la proposta di ricovero presso una struttura ospedaliera. Qualora ricorrano le anzidette circostanze il prescrittore procede alla biffatura dell'apposita casella contrassegnata dalla lettera "H';

- altro, da utilizzare per altre tipologie di prestazioni di pertinenza regionale o di ASL o SASN.

 

3.1.4.5 Prescrizioni farmaceutiche e specialistiche: numero totale
(indice - ndr)

Per le prescrizioni farmaceutiche e specialistiche il medico deve indicare nell'apposita area, con allineamento a destra ed inserimento di zeri non significativi, il numero complessivo dei pezzi o delle prestazioni prescritte.

 

3.1.4.6 Data di compilazione della ricetta
(indice - ndr)

La indicazione della data di compilazione deve essere effettuata trascrivendo nella apposita area i caratteri numerici identificanti il giorno (due caselle), il mese (due caselle) e l'anno (due caselle). Per la indicazione dei giorni da 1 a 9 la indicazione deve essere effettuata premettendo il valore "0" (esempio: il giorno 2 sarà indicato con il valore "02"). Per la indicazione dei mesi da gennaio a settembre il numero corrispondente deve essere preceduto dal valore "0" (esempio: il mese di marzo sarà indicato con il valore "03"). Per la indicazione dell'anno devono essere riportati solo gli ultimi due caratteri (esempio: l'anno 2004 sarà indicato con il valore "04").

È. ammesso l'uso di timbri datari con caratteri OCR purché la stampigliatura risulti conforme alle anzidette disposizioni, sia collocata in corrispondenza delle apposite caselle e risulti di colore non cieco alla lettura ottica (inchiostro nero non oleoso).

 

3.1.4.7 Tipo ricetta
(indice - ndr)

Il campo tipo ricetta ha utilizzi molteplici e rappresenta un campo che permette l'unificazione dei vari tipi di ricetta. In particolare:

- assistiti SSN residenti: il campo non va compilato, ma può essere adattato a scopi specifici a livello regionale;

- assistiti SASN italiani e non; dipendenti da datore di lavoro italiano, del settore marittimo o dell'aviazione civile: il prescrittore procede all'inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, dei codici NA per visita ambulatoriale, ND per visita domiciliare;

- assistiti presso la rete dei SASN, in guanto lavoratori (stranieri o italiani), dipendenti da datore di lavoro NON italiano del settore marittimo o dell'aviazione civile, ed assicurati presso istituzioni estere dei Paesi aderenti all'Unione Europea o di Paesi con i quali vigono accordi bilaterali o multilaterali: il prescrittore procede all'inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, del codice NE per definire l'effettuazione della prescrizione a soggetto assistito da istituzioni dell'Unione Europea; il prescrittore inserirà nel campo il codice NX qualora la prescrizione si riferisca a soggetto assistito da istituzioni estere extraeuropee;

- STP: il prescrittore procede all'inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, del codice ST;

- Soggetti assicurati da istituzioni estere: il prescrittore procede all'inserimento nel campo, con allineamento a sinistra, del codice UE per istituzioni estere o EE nel caso di istituzioni estere extraeuropee.

 

3.1.4.8 Priorità della prescrizione
(indice - ndr)

Tale area della ricetta contiene l'indicazione della priorità di richiesta della prestazione da parte del medico prescrittore ed è caratterizzata da quattro caselle di biffatura:

- 1 casella contrassegnata dalla lettera "U" per urgente, da eseguire:

- nel più breve tempo possibile o, se differibile, entro 72 ore

- 1 casella contrassegnata dalla lettera "B" per breve, da eseguire:

- entro 10 giorni;

- 1 casella contrassegnata dalla lettera "D" per differita, da eseguire:

- entro 30 giorni per le visite,

-  entro 60 giorni per gli accertamenti specialistici;

- 1 casella contrassegnata dalla lettera "P" per programmata da eseguire:

- senza priorità.

L'avvio, nelle singole regioni, della compilazione di questa area è subordinato alla definizione di modalità stabilite attraverso accordi locali tra le regioni e le associazioni rappresentative dei medici di famiglia, anche nell'ambito della contrattazione decentrata.

 

3.1.4.9 Area bollini delle specialità medicinali
(indice - ndr)

L'applicazione dei bollini autoadesivi delle confezioni delle specialità medicinali e delle etichette cartografiche dei prodotti galenici o integrativi dispensati deve essere effettuata dall'erogatore avendo cura di rispettare i margini dei riquadri a ciò destinati ed evitando la sovrapposizione e il capovolgimento dei bollini o fustelle stesse, che ostacolerebbero la lettura ottica dei codici. Non è consentito l'uso di punti metallici, mentre è consentito l'uso di nastri adesivi trasparenti tali da non pregiudicare la lettura da parte di sistemi ottici.

 

3.1.4.10 Area per assistenza specialistica
(indice - ndr)

Le zone destinate alla rilevazione dei dati analitici concernenti l'area delle prestazioni specialistiche permettono di indicare il codice e il numero delle prestazioni effettuate per singole tipologie di prestazioni. L'importo complessivo in euro corrispondente alla quota di compartecipazione a carico dell'assistito delle prestazioni erogate deve essere riportato nella zona di cui al successivo punto 3.1.4.12.

In alternativa le strutture eroganti possono usufruire di etichette autoadesive autonomamente prodotte con sistemi informatici od altri sistemi di stampa con finalità identiche a quanto previsto al punto 3.1.4.9, oppure acquisire direttamente tali dati in via informatica per poi renderli disponibili per la trasmissione telematica, in conformità con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 50, senza che la struttura specialistica debba compilare questa area della ricetta.

Con successivi provvedimenti saranno dettate disposizioni tese ad uniformare i sistemi di codificazione dei dati in questione (Nomenclatori Regionalizzati o di ASL o di SASN) ai fini del loro trasferimento al sistema informativo di governo.

Allo stato, pertanto, l'obbligo all'inserimento dei dati nell'area sopra descritta da parte della struttura erogante è rimessa alle autonome determinazioni della Regione o del SASN.

 

3.1.4.11 Data di effettuazione della prestazione e timbro della struttura erogante
(indice - ndr)

Tale area va compilata in caso di prestazioni di assistenza farmaceutica (in tal caso la data di erogazione coincide con quella di spedizione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 15 settembre 1979), di assistenza specialistica nonché di assistenza integrativa. 
Per le modalità di trascrizione dei dati si richiamano le istruzioni di cui al precedente punto 3.1.4.6 anche per quanto attiene all'impiego di speciali timbri datati.

Il timbro della struttura (farmacia, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate) che ha erogato le prestazioni indicate nella ricetta, deve essere apposto nello spazio a ciò destinato, avendo cura di evitare che il timbro stesso invada le caselle a lettura ottica riservate alla indicazione della data di effettuazione della prestazione. E ammesso l'uso di speciali timbri datari, ad inchiostro nero non oleoso, per la contestuale indicazione della struttura erogante e della data di spedizione della prestazione.

In alternativa le strutture specialistiche eroganti possono produrre direttamente le informazioni (la data di erogazione delle prestazioni e i dati della struttura erogante contenuti nel timbro) in via informatica, per poi renderli disponibili per la trasmissione telematica, in conformità con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 50, senza dover compilare obbligatoriamente questa area della ricetta.

 

3.1.4.12 Importo ticket
(indice - ndr)

L'importo ticket indica:

- per l'assistenza farmaceutica, l'importo relativo alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico dell'assistito (somma di eventuali ticket e/o quote e/o differenze con il prezzo di riferimento), secondo le norme in vigore nelle regioni in cui viene erogata la prestazione sanitaria;

- per l'assistenza specialistica, l'importo relativo alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico dell'assistito (ticket). Le strutture specialistiche eroganti possono acquisire direttamente l'importo del ticket in via informatica per poi renderlo disponibile per la trasmissione telematica, in conformità con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 50, senza dover compilare obbligatoriamente questa area della ricetta;

- per l'assistenza integrativa, l'importo relativo alla quota di partecipazione alla spesa sanitaria a carico dell'assistito (somma di eventuali ticket e/o quote) secondo le norme in vigore nelle regioni in cui viene erogata la prestazione sanitaria.

Per l'indicazione dell'importo in questione dovranno essere trascritte nell'apposita zona le cifre rappresentanti l'importo della somma riscossa dal soggetto che ha erogato la prestazione, con allineamento a destra per la parte intera, lasciando in bianco le caselle non utilizzate, e con aggiunta dello zero a sinistra in caso di valori centesimali inferiori a 10.

 

3.1.4.13 Importo galenici, diritto di chiamata ed altro
(indice - ndr)

L'elemento è predisposto all'indicazione dell'importo dovuto all'erogatore per:

- erogazione di prodotti galenici o integrativi,

- diritto di chiamata spettante alla farmacia in servizio notturno per la spedizione di ricette con carattere di urgenza e

- prestazioni di assistenza specialistica.

Per l'indicazione dell'importo in questione dovranno essere trascritte nell'apposita zona le cifre rappresentanti l'importo della somma in oggetto, con allineamento a destra per le cifre intere ed a sinistra per le cifre decimali, lasciando in bianco le caselle non utilizzate; in alternativa le strutture specialistiche eroganti possono acquisire direttamente l'importo complessiva in via informatica per poi renderlo disponibile per la trasmissione telematica, in conformità con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 50, senza che la struttura specialistica debba compilare questa area della ricetta.

 

3.1.4.14 Stampa informatizzata
(indice - ndr)

Al fine di identificare, tramite lettura ottica, il numero delle ricette ed i medici che utilizzano sistemi informatizzati per la stampa completa delle ricette, è necessario che gli stessi appongano una biffatura sull'elemento identificato negli Allegati 2 bis e 9 bis (elemento 25).

 

3.2 VERSO DELLA RICETTA
(indice - ndr)

Il verso della ricetta sarà utilizzato per la concessione delle eventuali autorizzazioni alle prestazioni (timbro della struttura pubblica che autorizza) e deve essere firmato dal medico che le esegue e dall'assistito che ne usufruisce; inoltre l'assistito deve apporre la propria firma anche nel caso della distribuzione di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 16 novembre 2001, n. 405.

Lo spazio "autorizzazioni" viene utilizzato anche per annotazioni e firma da parte del farmacista.

Nel caso di prescrizione a favore di soggetti assicurati da istituzioni estere, forniti di tessera europea di assicurazione malattia (o del suo certificato sostitutivo provvisorio) o altro attestato di diritto (gli attestati E106, E112, E120, E123 per gli assistiti comunitari e gli attestati di diritto previsti dalle singole convenzioni bilaterali di sicurezza sociale), la ricetta deve essere compilata con le informazioni desumibili dai documenti sopra citati.

In particolare per i possessori della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (o del suo certificato sostitutivo provvisorio), che godono dell'accesso diretto ai prestatori di cura, la ricetta va compilata secondo le seguenti modalità:

- istituzione competente: il campo va compilato, con allineamento a sinistra, riportando la descrizione ed il codice dell'istituzione competente;

- stato estero: il campo va riempito riportando la sigla dello stato estero;

- numero di identificazione personale dell'assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il numero di identificazione personale dell'assistito;

- numero di identificazione della tessera dell'assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il numero di identificazione della tessera dell'assistito; se il documento equivalente non riporta il numero identificativo della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco;

- data di nascita dell'assistito: il campo va riempito nel formato gg/mm/aa;

- data di scadenza della Tessera europea di assicurazione malattia dell'assistito: il campo va riempito nel formato gg/mm/aa;

- l'assistito deve inoltre apporre la propria firma nello spazio previsto.

Per quanto concerne i titolari degli altri attestati di diritto che non godono dell'accesso diretto ai prestatori di cura, la ricetta verrà compilata sulla base dei dati contenuti in apposito modulo rilasciato dalla ASL presso cui tali assicurati stranieri dovranno recarsi.

Nel caso di prescrizione effettuata da medici delle strutture SASN o loro fiduciari a personale navigante straniero assistito dal SASN, si adottano le stesse modalità sopra descritte.

 

3.3 MATRICE: ISTRUZIONI PERLA COMPILAZIONE E L'IMPIEGO
(indice - ndr)

Matrice ricette SSN:
È facoltà del medico prescrittore inserire i dati anagrafici, il codice fiscale e l'indirizzo dell'assistito nonché la diagnosi riferita alla ricetta rilasciata. La conservazione e la eventuale restituzione della matrice sono regolate secondo le disposizioni in uso presso ciascuna Regione.

Matrice ricette SASN: 
È obbligatorio inserire da parte del medico prescrittore, oltre ai dati anagrafici già inseriti nella ricetta, anche le informazioni relative alla condizione di imbarco dell'assistito, quali:

- nome e cognome dell'assistito

- n. tessera assistenza SASN,

- codice fiscale dell' assistito

- società di navigazione,

- diagnosi

. la data della prescrizione nel formato gg/mm/aa, composta da 6 caselle contigue

- l'indicazione di "ESENTE TICKET", composta da un campo di biffatura.

 

4. TAGLIANDO ADESIVO
(indice - ndr)

Esclusivamente nel caso di prescrizioni farmaceutiche l'area tagliando della ricetta può essere ricoperta, su esplicita richiesta dell'assistito dall'apposito tagliando adesivo.

 

5. MODULO AGGIUNTIVO DELLA RICETTA
(indice - ndr)

Nell'eventualità che il numero di prestazioni erogate ecceda nella ricetta originaria il numero massimo di posizioni per l'applicazione dei fustelli autoadesivi o bollini cartografici, sarà possibile utilizzare il facsimile di cui all'Allegato 4 per SSN e all'allegato 10 per SASN.

Tale modello potrà essere riprodotto semplicemente in copia fotostatica dalla struttura erogante e sarà cura della farmacia o della struttura specialistica riportare alcuni elementi della ricetta di base. In particolare:

- Codice fiscale del paziente (anche con tecniche di stampa informatizzata),

- Codice numerico della ricetta relativo alla prescrizione originale debitamente firmata dal medico,

- Data di erogazione e timbro della struttura erogante,

- Numerazione uguale al progressivo attribuito alla ricetta originale debitamente firmata dal medico.

 

6. MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA PRESCRIZIONE PER CATEGORIE PARTICOLARI DI ASSISTITI

 

6.1 SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA NAVIGANTI (SASN)

 

6.1.1 RICETTA
(indice - ndr)

Gli assistiti del SASN, marittimi e aereonaviganti, assicurati a tempo indeterminato (permanenti) e temporanei, che si rivolgono ai propri medici convenzionati, ricevono una prescrizione farmaceutica/specialistica compilata sul modulo di ricetta personalizzato per le sedi SASN cui fanno riferimento.

Il modulo prevede l'intestazione "SERVIZI ASSISTENZA SANITARIA NAVIGANTI" ed un codice identificativo specifico per le ricette SASN.

La ricetta contiene inoltre la prima casella dell'elemento "tipo ricetta" già stampata con la lettera "N".

Il medico prescrittore dovrà pertanto compilare il modulo ricettario con le stesse modalità già descritte per il SSN, avendo cura di riportare il codice fiscale dell'assistito e di completare la codifica del campo "TIPO RICETTA" con i codici "NA" o "ND" per qualificarne la prestazione.

Nel caso di prescrizione a favore di soggetti assicurati da istituzioni estere (personale navigante straniero assistito dal SASN), il campo "TIPO RICETTA" deve essere compilato col codice NE ai soggetti assistiti da istituzioni estere dell'Unione Europea e deve essere compilato col codice NX nel caso di soggetti assistiti da istituzioni estere extraeuropee.

L'assistito SASN mostrerà la propria posizione di assistito mediante il tesserino SASN (permanente) o attraverso la propria posizione di imbarcato.

La ricetta che contenga una prestazione farmaceutica o specialistica è spendibile su tutto il territorio nazionale.

Si precisa che l'elemento "SIGLA PROVINCIA/CODICE ASL" non deve essere compilato.

Gli assistiti SASN che si rivolgono, in caso di necessità, a medici prescrittori del SSN ricevono una prescrizione su modulo ricettario SSN. Sarà cura del medico riportare:

- per l'assistito SASN Italiano: il codice fiscale dell'assistito e di indicare la codifica "NA" o "ND" nel campo "TIPO RICETTA".

- per l'assistito SASN comunitario indicare la codifica "NE" nel campo "TIPO RICETTA";

- per l'assistito SASN extraeuropeo: indicare la codifica "NX" nel campo "TIPO RICETTA";

In tutti i casi l'assistito SASN mostrerà la propria posizione mediante il tesserino SASN (permanente) o attraverso la lettera di imbarco o del comandante (temporaneo).

 

6.1.2 VERSO DELLA RICETTA
(indice - ndr)

Nel caso di prescrizione effettuata da medici delle strutture SASN o loro fiduciari o da medici prescrittori SSN a personale navigante straniero assistito dal SASN, il verso della ricetta prevede spazi per i codici presenti sulla tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente e per le annotazioni e firma del farmacista.

In particolare l'area per la prescrizione deve essere compilata con le informazioni presenti nei documenti sopra citati, secondo le seguenti modalità:

- stato estero: il campo va riempito riportando la sigla dello stato estero;

- istituzione competente: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando la descrizione ed il codice dell'istituzione competente;

- numero di identificazione personale dell'assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il codice di identificazione personale dell'assistito;

- numero di identificazione della tessera dell'assistito: il campo va riempito, con allineamento a sinistra, riportando il codice di identificazione della tessera dell'assistito; se il documento equivalente non riporta il numero identificativo della Tessera, le caselle possono essere lasciate in bianco;

- data di nascita dell'assistito: il campo va riempito nel formato gg/mm/aa;

- data di scadenza della Tessera europea di assicurazione malattia dell'assistito: il campo va riempito nel formato gg/mm/aa;
l'assistito deve inoltre apporre la propria firma nello spazio previsto;

- firma del medico che esegue la prestazione specialistica;

- firma dell' assistito attestante la fruizione della prestazione specialistica.

 

6.1.3 MATRICE
(indice - ndr)

Sarà cura del medico prescrittore SASN riportare obbligatoriamente sulla matrice del modulo ricettario le indicazioni relative alla condizione di imbarco dell'assistito, quali:

- nome e cognome dell' assistito

- codice fiscale

- n. tessera assistenza SASN,

- società di navigazione

- diagnosi,

- la data della prescrizione nel formato gg/mm/aa, composta da 6 caselle contigue,

- l'indicazione di "ESENTE TICKET", composta da un campo di biffatura.

 

6.2 STRANERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI IN ITALIA (STP)

 

6.2.1 Ricetta
(indice - ndr)

Gli assistiti stranieri temporaneamente presenti e non assistiti dal SSN (STP) sono dotati di una tessera STP rilasciata dalle strutture Sanitarie pubbliche, e con questo tesserino si possono rivolgere alle strutture sanitarie pubbliche.

Il medico prescrittore dovrà compilare la ricetta secondo le modalità già descritte nel paragrafo 3, e dovrà trascrivere il codice STP nel campo "Codice fiscale" e la sigla ST nel campo "tipo ricetta". Il campo "Sigla provincia/Codice ASL di competenza" non dovrà essere compilato.

 

6.2.2 Matrice
(indice - ndr)

È facoltà del medico prescrittore inserire i dati anagrafici, il codice fiscale e l'indirizzo dell'assistito nonché la diagnosi riferita alla ricetta rilasciata. La conservazione e la eventuale restituzione della matrice sono regolate secondo le disposizioni in uso presso ciascuna Regione

 

7. SOGGETTI ASSICURATI DA ISTITUZIONI ESTERE

 

7.1 RICETTA
(indice - ndr)

Gli assicurati esteri in temporaneo soggiorno o residenti, si possono rivolgere ai medici del Servizio Sanitario Nazionale esibendo la tessera europea di assicurazione malattia o documento equivalente rilasciato dalle strutture Sanitarie del Paese di origine.

Il medico prescrittore dovrà compilare la ricetta secondo le modalità già descritte (cfr. par 3.1.4.1.) e dovrà trascrivere la sigla UE (nel caso di assistiti dei Paesi della comunità europea) o EE (nel caso di assistiti dei Paesi con Accordi bilaterali) nel campo "tipo ricetta".

Inoltre, nel verso della ricetta, nell'area "soggetti assicurati da istituzioni estere", dovranno essere riportati, secondo le modalità già descritte (cfr. par 3.2.), per quanto riguarda i possessori di Tessera Europea di Assicurazione Malattia (o del suo certificato sostitutivo provvisorio): la sigla dello stato estero, la descrizione ed il codice dell'istituzione competente, il numero di identificazione personale, il numero di identificazione della tessera europea di assicurazione malattia, la data di nascita dell'assistito, la data di scadenza e dovrà essere apposta la firma dell'assistito nello specifico spazio.

Per quanto concerne i titolari di altri attestati di diritto comunitari e nel caso di assistiti di paesi con accordi bilaterali (Extra UE) i dati da indicare sono quelli risultanti dall'apposito modulo rilasciato dalla ASL

Il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o il medico di continuità assistenziale che eroghi prestazioni sanitarie a assicurati esteri in temporaneo soggiorno o residenti, ai fini della corresponsione del compenso da parte della ASL per la prestazione erogata, dovrà compilare una nuova ricetta secondo le modalità già descritte, riportando nelle apposite righe dell'area prescrizione la prestazione erogata (es. visita medica ambulatoriale, domiciliare, etc.) ed avendo cura di raccogliere la firma dell' assistito sul verso della ricetta. La ricetta sarà successivamente trasmessa alla ASL per il rimborso.

 

7.2 MATRICE
(indice - ndr)

È facoltà del medico prescrittore inserire i dati anagrafici, il codice e l'indirizzo dell'assistito nonché la diagnosi riferita alla ricetta rilasciata. La conservazione e la eventuale restituzione della matrice sono regolate secondo le disposizioni in uso presso ciascuna Regione.