CRITICHE E PROPOSTE AL DISEGNO DI LEGGE 733

 

ABROGAZIONI

 

 

La norma prevede la cosiddetta tassa di cittadinanza. Un governo che si vanta di essere liberista e che ha costruito il proprio consenso sullĠabbattimento delle tasse con il seguente articolo crea una nuova imposta di stampo protezionista e nazionalista che va a colpire i pi deboli. LĠesatto contrario di quanto faceva Robin Hood.

 

 

La norma prevede sanzioni penali per chi usa i minori per fare elemosina. LĠimpiego dei minori nellĠaccattonaggio non si risolve mettendo in galera tutta la comunitˆ rom o sinti. Va contrastata con iniziative di carattere culturale e attraverso pratiche di mediazione ed integrazione.

 

 

La norma prevede aumenti di pena se alcune ipotesi di reato avvengono nelle vicinanze o allĠinterno di luoghi dove sono presenti minori. La norma  vaga ed indeterminata come non deve essere una norma penale. Prevedere un aumento di pena nei casi di fatti commessi nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori significa dire che vi sarˆ sempre e in ogni caso un aumento di pena.

 

 

La norma sanziona con lĠarresto e lĠammenda sino a 10 mila euro coloro i quali entrano in Italia irregolarmente. Pur non prevedendo per il reato di clandestinitˆ in prima facie una sanzione detentiva ma solo pecuniaria, seppur impossibile da escutere (quale extracomunitario avrˆ mai 10 mila euro da pagare come ammenda?) comunque la norma crea una quantitˆ di lavoro giudiziario insopportabile per la giˆ affaticata magistratura . LĠaccertamento della clandestinitˆ ai fini dellĠespulsione e dellĠammenda determina un carico inutile ed enorme di lavoro. Si pensi che si tratta di fare centinai di miglia di processi. Inoltre surrettiziamente si inserisce il crimine di clandestinitˆ in quanto si prevede una pena detentiva spropositata (sino a cinque anni) per la persona espulsa che contravviene al divieto di reingresso.

 

La norma estende le ipotesi di custodia cautelare obbligatoria. Si estende lĠuso pi o meno obbligatorio della custodia cautelare dal solo crimine di associazione a delinquere di stampo mafioso anche ad altri delitti. Ci˜ provocherˆ un ulteriore ondata di affollamento penitenziario. Si consideri che giˆ ora il 55% della popolazione detenuta (57 mila persone)  composta da persone in attesa di giudizio. Trattasi di percentuale doppia rispetto alla media europea.

á      Abrogare lĠarticolo 34

La norma modifica lĠimpianto dellĠarticolo 41 bis dellĠordinamento penitenziario. A nostro avviso  palesemente incostituzionale. Proprio poche settimane fa il Comitato europeo per la prevenzione della tortura  venuto in visita in Italia per accertare le condizioni di detenzione dei reclusi sottoposti al regime di cui allĠarticolo 41 bis, secondo comma dellĠordinamento penitenziario. In questa norma si vuole: allungare il regime duro sino a 4 anni prorogabili allĠinfinito, prevedere la riapertura di carceri quali l'Asinara e Pianosa (chiuse anche per i costi enormi), invertire lĠonere della prova della pericolositˆ facendola gravare sul detenuto (cosiddetta probatio diabolica), ridurre il diritto alla difesa (vengono contingentati i colloqui coi difensori), dare la competenza sui reclami al solo tribunale di sorveglianza di Roma (violando palesemente il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge). Alcuni mesi fa era intervenuto un giudice californiano, D.D. Sitgraves, per dirci che in Italia c' il rischio di tortura a causa del tanto venerato 41 bis. Il 41 bis  un regime penitenziario pesantissimo che proprio a causa della sua estrema durezza la Corte Costituzionale ha affermato che debba necessariamente essere temporaneo. L'isolamento prolungato a cui i detenuti sono sottoposti produce effetti irreversibili di de-socializzazione e de-localizzazione. I vetri divisori ai colloqui, la negazione di ogni forma di socialitˆ, la chiusura di ogni rapporto con l'esterno sono giuridicamente e costituzionalmente tollerabili solo se limitati nel tempo. Eppure a destra come a sinistra ci si indigna quando, dopo sedici anni di regime, un detenuto viene derubricato (questa  la terminologia carceraria) a detenuto As (regime poco meno duro del 41 bis). La Grande Camera della Corte Europea di Strasburgo lo scorso 5 novembre ha discusso della sua illegittimitˆ e della sua contrarietˆ allĠarticolo 3 della Convenzione europea sui diritti umani del 1950 che vieta la tortura e ogni trattamento inumano o degradante.

 

 

La norma prevede una pena carceraria per gli avvocati che,comunicando con un detenuto 41 bis favoriscono lĠelusione delle prescrizioni imposte. Sanzionare gli avvocati (citati espressamente) significa negare alla radice il diritto di difesa.

 

 

La norma impone agli operatori privati che prestano servizi di pagamento nella forma del money transfer di conservare il titolo di soggiorno dellĠimmigrato che vuole fare un versamento internazionale. Ci˜ comporta che: 1) gli irregolari non possono inviare soldi alle loro famiglie; 2) gli operatori finanziari diventano tanti piccoli o grandi delatori. Una cosa del genere si  vista solo nella Germania nazista e nellĠUnione sovietica. Per gli operatori che non fanno i delatori  prevista addirittura la cancellazione dallĠalbo.

 

 

Viene inserita una tassa di 200 euro anche per chi chiede il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. La misura  iniqua e illiberale.

 

 

Prevedere un test di conoscenza della lingua italiana per i soggiornanti di lungo periodo  inaccettabile e crea una discriminazione con quegli italiani (si pensi ai veneti o ai siciliani) che parlano e sanno parlare solo in dialetto. La norma  evidentemente xenofoba.

 

 

LĠestensione del periodo di permanenza in un centro di identificazione per immigrati fino a un massimo di diciotto mesi costituisce un vulnus ai diritti fondamentali della persona. Si deve tenere conto che si tratta di uomini, donne o bambini (non esclusi dalla norma)  innocenti. Inoltre la lettera ÒlÓ prevede anche lĠarresto obbligatorio nel caso di inottemperanza allĠordine di espulsione. Con questa ultima norma siamo fuori dai dettami della Commissione Europea in quanto comunque si inserisce surrettiziamente il crimine di clandestinitˆ.

 

 

Si prevede la tassa di 200 euro anche per chi chiede il rinnovo o il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari.

 

 

Esso prevede lĠaccordo di integrazione a punti per gli stranieri regolari. Norma che discrimina rispetto agli italiani che non si comportano a modo. LĠaccordo di integrazione assomiglia a un accordo di assimilazione.  Siamo ben lontani dal melting pot statunitense.

 

 

LĠistituzione di un registro apposito per le persone senza fissa dimora  discriminante e tipico di stati autoritari. Si torna cos“ alla persecuzione dei vagabondi come avveniva nel settecento.

 

 

LĠistituzione di ronde private rischia di produrre danno ai cittadini ma anche alle stesse forze dellĠordine. Prevederlo per legge significa togliere il monopolio della forza alle polizie.

 

 

EMENDAMENTI CHE INSERISCONO NUOVE NORME

 

Dopo lĠarticolo 12 introdurre lĠarticolo 12 bis

ÒEĠ abrogato il comma 11-bis dellĠarticolo 61 del codice penaleÓ

 

Viene chiesta lĠabrogazione di una norma inserita nel codice penale dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92. Essa prevede espressamente che la pena viene aumentata Òse il fatto  commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionaleÓ Si tratta di una circostanza aggravante palesemente illegittima in quanto crea una sperequazione tra lo straniero irregolare e lo straniero regolare (o lĠitaliano), infatti a paritˆ di reato il primo subirebbe una pena ben pi severa. Pendono giˆ due ricorsi alla Corte Costituzionale. Si  con questa norma codificato il deprecabile diritto penale del reo. Si puniscono le persone e non i fatti.

 

Dopo lĠarticolo 40 inserire lĠarticolo 40 bis

ÒI corpi di polizia municipale possono essere dotati di armi solo in casi eccezionali decisi dal Prefetto.

I sindaci  possono assumere provvedimenti riguardanti la sicurezza pubblica incidenti sulla libertˆ personale solo dopo averne informato il Comitato provinciale per lĠordine pubblico e la sicurezza ed averne ottenuto il parere conformeÓ.

 

Si tratta di evitare lo stato di polizia municipale che ha prodotto ordinanze e provvedimenti ridicoli e pericolosi allo stesso tempo. Si pensi a chi vieta di sedersi su una panchina o a chi vieta di comprare i cornetti di sera.

 

Dopo lĠarticolo 34 inserire lĠarticolo 34 bis.

ÒDopo l'articolo 593 del codice penale Ž inserito il seguente:

"Art. 593- bis . - (Tortura) - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o Ž sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, Ž punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena Ž aumentata se ne deriva una lesione personale. ƒ raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente. Qualora il fatto costituisca oggetto di obbligo legale l'autore non Ž punibile"

 

Si tratta di introdurre nel codice penale italiano il crimine di tortura. La norma crea sicurezza per le persone arrestate o comunque detenute. ҃ stato facile stabilire un primo punto fermo: cosa debba intendersi per tortura. Su questo punto ci soccorrevano la storia, gli scritti dei grandi illuministi (Verri, Beccaria, Voltaire, Manzoni), le letture recenti (ad esempio, La Question di Henri Alleg, sulla guerra di Algeria, o La Confessione di Arthur London, in cui il dirigente politico cecoslovacco descrive gli orribili metodi con cui i servizi di sicurezza del suo Paese torturavano i dissidenti politici negli anni cinquanta); ci sono state di grande aiuto anche le sentenze della Corte europea sui diritti dell'uomo (ad esempio quelle sulle cosiddette tecniche di aiuto all'interrogatorio, usate dagli inglesi nell'Irlanda del Nord), o il rapporto della Commissione europea sui diritti dell'uomo nella Grecia dei colonnelli. Senza nemmeno discuterne tra noi, ci Ž sembrato evidente che la tortura fosse qualunque violenza o coercizione, fisica o psichica, esercitata su una persona per estorcerle una confessione o informazioni, o per umiliarla, punirla o intimidirla. Nella tortura la disumanitˆ Ž deliberata: una persona compie volontariamente contro un'altra atti che non solo feriscono quest'ultima nel corpo o nell'anima, ma ne offendono la dignitˆ umana. Nella tortura c'Ž insomma l'intenzione di umiliare, offendere e degradare l'altro, di ridurlo a cosa...Ó. Cos’ Antonio Cassese nelle sue memorie di Presidente del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti.

 

 

Dopo lĠarticolo 35 inserire lĠarticolo 35 bis

ÒLĠarticolo 28 del codice penale  sostituito dal seguente:

Ç ART. 28 – (Interdizione dai pubblici uffici). LĠinterdizione dai pubblici uffici  perpetua o temporanea. LĠinterdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1) del diritto di elettorato passivo o di eleggibilitˆ  in qualsiasi comizio elettorale;

2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualitˆ ad essi inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

3) dellĠufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

4) dei gradi e delle dignitˆ accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico;

6) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque ufficio, servizio, grado, o titolo e delle qualitˆ, dignitˆ  e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

7) della capacitˆ di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualitˆ , grado, titolo, dignitˆ, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

LĠinterdizione temporanea priva il condannato della capacitˆ di acquistare o di esercitare o di godere, durante lĠinterdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualitˆ , gradi, titoli e onorificenze.

Essa non pu˜ avere una durata inferiore a un anno, nŽ superiore a cinque.

La legge determina i casi nei quali lĠinterdizione dai pubblici uffici  limitata ad alcuni di questi .Ó

 

 

 

La sicurezza richiede politiche di integrazione. I diritti civili e politici sono universali; fra i diritti politici, in primo luogo, vi  il diritto allĠelettorato attivo. LĠesclusione di coloro che sono in esecuzione penale, a volte anche dopo molti anni dal Ç fine pena È, ossia sino a che non interviene la riabilitazione, configura unĠingiustificata preclusione allĠesercizio di uno dei diritti fondamentali dellĠindividuo. La presente proposta di legge prevede lĠeliminazione della privazione del diritto di elettorato attivo dallĠelenco delle pene accessorie. La complessiva serie di effetti che consegue alla condanna continua a rispecchiare unĠottica di esclusione dal contesto sociale e democratico, e comunque non di aiuto al recupero sociale della persona che, pur avendo sbagliato e scontato la sua pena, si trova privata di importanti diritti, quali, ad esempio, il diritto di elettorato attivo. Tale limitazione non pu˜ che costituire uno scoglio insormontabile ai fini di un effettivo reinserimento sociale: per tale motivo,  dunque auspicabile un intervento legislativo in un campo che da tempo non ha subito modifiche migliorative e che, invece, avrebbe effetti positivi proprio in vista di quanto previsto dal terzo comma dellĠarticolo 27 della Costituzione. La presente proposta  quindi tesa ad eliminare la privazione del diritto di elettorato attivo dal novero delle pene accessorie, e in particolare dalle limitazioni attualmente riconducibili allĠinterdizione dai pubblici uffici, previste allĠarticolo 28 del codice penale.

 

 

Dopo lĠarticolo 37 inserire lĠarticolo 37 bis

ÒVanno abrogati gli articoli 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 della legge 251 del 2005.Ó

Viene abrogata la parte della legge Cirielli-Vitali sulla recidiva del 2005. La legge sulla recidiva fa s“ che il diritto penale divenga un diritto penale dellĠautore anzichŽ del fatto. La legge Gozzini ha perso il suo carattere di universalitˆ. I recidivi sono trattati alla stregua dei mafiosi e dei sequestratori, non considerando che la maggiorparte degli utenti delle carceri italiane sono recidivi. A tutti i recidivi, in quanto tali, viene aumentata la pena sino a un terzo (prima era sino a un sesto) nel caso di nuovo delitto non colposo e sino alla metˆ (prima era sino a un terzo) nel caso di nuovo delitto non colposo dello stesso tipo del precedente, e comunque se commesso nei cinque anni successivi alla prima condanna. Inoltre nei confronti dei recidivi si allungano notevolmente i tempi per accedere a permessi premio, semilibertˆ, affidamento in prova al servizio sociale, lavoro allĠesterno. Tra le norme pi rigide vi  quella che prevede che i benefici non possono essere concessi pi di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dallĠarticolo 99, quarto comma, del codice penale. Si afferma altres“ nella legge che la sospensione dellĠesecuzione della pena detentiva e lĠaffidamento in prova in casi particolari nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente, cui sia stata applicata la recidiva prevista dallĠarticolo 99, quarto comma, del codice penale, possono essere concessi se la pena detentiva inflitta o ancora da scontare non supera i tre anni (oggi il limite  di quattro anni) e comunque possono essere concessi solo una volta. Per questo le disposizioni della legge sulla recidiva, ribattezzata anche ammazza Gozzini, vanno abrogate.

 

 Dopo lĠarticolo 23 inserire lĠarticolo 23 bis

ÒEĠ abrogata la legge 59 del 2006.

Vanno abrogate le norme sulla legittima difesa che rendono sproporzionate le reazioni alle azioni e non tengono conto della scala gerarchica dei valori costituzionali, suggerendo ai cittadini lĠuso delle armi anche quando non  necessario cos“ creando insicurezza.

 

 

 

Dopo lĠarticolo 24 inserire lĠarticolo 24 bis

ÒDopo lĠarticolo 27 inserire lĠarticolo 27 bis

LĠamministrazione penitenziaria deve organizzare corsi di preparazione al rilascio per i condannati che devono scontare meno di sei mesi di pena residua. Essi vanno organizzati in concorso con gli enti locali e con le organizzazioni private. A tal fine deve favorire la presenza di questi detenuti in appositi istituti omogenei.Ó

 

LĠaiuto al reinserimento dei detenuti crea sicurezza.