Senato della Repubblica |
XVI LEGISLATURA
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N. 586
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DISEGNO DI LEGGE diniziativa dei senatori LI GOTTI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2008 Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il
27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania,
il Regno di
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Onorevoli Senatori. Nel corso della XV legislatura, il Governo presentò il 13 novembre 2007 il disegno di legge «Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica dAustria, relativo allapprofondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per listituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria».
Il disegno di legge prese il numero
Atto Senato 1877.
La conclusione anticipata della legislatura
non ne ha consentito lesame.
Con questo disegno di legge si propone
larticolato e la relazione che ricalca il disegno di legge Atto Senato
1877.
Il 4 luglio 2006 il Ministro dellinterno,
Onorevole Giuliano Amato, ha dichiarato, per conto del Governo italiano,
a Berlino, lintenzione dello Stato italiano di aderire agli accordi
di Prum. Tale Convenzione, denominata «Schengen 2», è
stata firmata a Prum (Germania) il 27 maggio 2005 fra sette Paesi dellUnione
europea (Belgio, Francia, Germania, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria)
ed è aperta alladesione e ratifica di altri Paesi della medesima
Unione europea. Essa rappresenta un valore aggiunto rispetto agli accordi
di Schengen, poiché è volta a rafforzare la cooperazione
transfrontaliera nella lotta ai fenomeni montanti del terrorismo, della
immigrazione clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale.
Le disposizioni in essa contenute rendono, infatti, possibile, lo scambio
di informazioni concernenti dati informatici relativi a impronte digitali
e dati genetici (DNA), con correlativa predisposizione di un livello adeguato
di protezione dei dati medesimi da parte del Paese contraente destinatario.
Si tratta di un accordo molto importante
tantè che la Germania, quale presiedente di turno, ne ha proposto
la trasposizione nel sistema giuridico dellUnione Europea, anche
in relazione ai lusinghieri risultati operativi già ottenuti nella
prima fase di attuazione.
È stato, pertanto, avviato
il procedimento per il recepimento di gran parte delle disposizioni contenute
nel Trattato di Prum, coincidenti per materia con quelli del III Pilastro,
tra cui anche quelle relative allo scambio dei profili del DNA. Si richiama,
in proposito, tra i documenti più recenti la bozza di progetto di
decisione 9460/07 del 14 maggio 2007.
Anche la Commissione Europea ha dato
il proprio sostegno alla trasposizione del Trattato ed ha assicurato la
disponibilità a sostegni di natura finanziaria per sovvenzionare
eventuali progetti proposti dagli Stati che dovessero incontrare difficoltà
nellattuazione delle disposizioni volte a potenziare la collaborazione
di polizia in questione.
Peraltro, in data 18 luglio 2007,
il Comitato parlamentare di controllo sullattuazione dellAccordo
di Schengen ha adottato una risoluzione con la quale ha impegnato il Governo
«a prendere entro il 30 settembre 2007 le opportune iniziative volte
a ratificare il Trattato di Prum, ad intervenire sulla normativa nazionale
in materia in modo da consentire una rapida adesione dellItalia al
Trattato di Prum e a continuare ad adoperarsi per la piena trasposizione
del Trattato di Prum nellordinamento comunitario».
Il Trattato intende concretamente
migliorare e rendere efficace lo scambio di informazioni, consentendo
nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali
laccesso automatizzato ad alcuni schedari nazionali degli Stati aderenti.
Si tratta del reciproco accesso, lettura
diretta ed on line ai dati dei registri di immatricolazione dei
veicoli, nonché degli archivi danalisi del DNA e dei dati
dattiloscopici (impronte digitali), secondo specifiche modalità.
In tal modo il servizio che effettua la consultazione riceverà in
riscontro, direttamente e per via informatica, linformazione sullesistenza
o meno del dato richiesto nello schedario del partner.
Inoltre, allo scopo di migliorare
la cooperazione di polizia il Trattato prevede, oltre allo scambio di informazioni
su potenziali terroristi:
la possibilità di istituire come pattuglie comuni e di delegare competenze di forza pubblica a Forze di polizia appartenenti alle altre Parti contraenti, nonché lassistenza in occasione di eventi di grande portata;
lo svolgimento di
operazioni oltre frontiera su richiesta (o anche senza, in casi di urgenza)
con la possibilità di esercitare alcuni poteri di polizia;
meccanismi di cooperazione
in materia di attività di contrasto dei documenti falsi, di impiego
di guardie armate a bordo degli aerei ed in materia di espulsione.
Il disegno di legge prevede, pertanto, alcune disposizioni necessarie per adeguare lordinamento interno a quanto previsto nel Trattato medesimo, che attengono, in particolare, al contenuto della dichiarazione allegata allimpegno sottoscritto dal Ministro dellInterno a Berlino il 4 luglio 2006.
In proposito, in sede di deposito
dellatto di adesione sarà riproposta la dichiarazione allegata
al predetto atto dimpegno, salvo che per la parte relativa allo scambio
dei dati di analisi del DNA se, come previsto dal disegno di legge, sarà
contestualmente istituita la banca dati del DNA. Considerato, pertanto,
che fra le varie banche dati dei Paesi dellUnione aderenti al Trattato
di Prum che dovranno entrare in correlazione fra di loro vi è anche
quella del DNA, occorre premettere che lItalia non possiede, allo
stato, una banca dati del DNA; sicché ladesione al Trattato
appare in concreto condizionata, quanto agli effetti, allapprovazione
della legge istitutiva di tale banca dati. Pertanto con il presente disegno
di legge si provvede allautorizzazione alladesione al Trattato
di Prum, con lintroduzione delle necessarie norme di adeguamento
interno, con specifico riferimento a quelle relative alla istituzione della
banca nazionale del DNA.
A questultimo riguardo appare
altresì opportuna unaltra premessa: negli ultimi sei anni,
diversi Paesi europei hanno istituito banche nazionali del DNA contenenti
i profili genetici di persone sospettate o condannate e quelli estratti
da tracce rilevate sulla scena del crimine nei casi irrisolti. Attualmente
sono attive, parzialmente o a pieno regime, banche nazionali del DNA in
Olanda, Regno Unito, Austria, Germania, Finlandia, Norvegia, Danimarca,
Svizzera e Svezia. Inoltre, in altri Stati europei sono già in corso
di preparazione o di approvazione specifiche legislazioni.
Peraltro, si tratta non soltanto di
affinare e potenziare gli strumenti tecnologicamente avanzati a fini di
indagine per i reati di criminalità organizzata e di terrorismo,
che sono sempre più a connotazione transnazionale. La banca dati
del DNA è diretta anche a stabilire lidentità dei cadaveri,
ricostruendo i profili del DNA dei familiari; nonché a rintracciare
persone scomparse e a scoprire gli autori di reati che oggi, in larga parte,
rimangono ignoti, come furti e rapine.
A tal proposito, anche il primo presidente
della Corte di cassazione, in occasione della inaugurazione dellanno
giudiziario 2006, ha rimarcato che, nel 2005, sono stati ben 2.855.372
i delitti denunciati, di cui poco più della metà rimasti
impuniti perché ignoti gli autori; mentre, con particolare riguardo
ai furti, è stato ricordato che ne sono stati denunciati, nel 2005,
un milione e mezzo, la cui quasi totalità è rimasta impunita
per essere rimasti ignoti gli autori. In occasione della inaugurazione
dellanno giudiziario per lanno 2007, il primo presidente della
Corte di cassazione ha riferito, con riguardo al periodo 1º luglio
2005 - 30 giugno 2006, che, pur essendo considerevolmente diminuito il
numero dei reati denunciati (da 2.855.372 a 2.526.486, con una riduzione
dell11,51 per cento), rimane eccessiva la percentuale di quelli ad
opera di ignoti (1.992.943). Va pure precisato che la banca dati in esame
serve solo alla identificazione e non contiene informazioni generali sul
soggetto.
Lunica struttura presente in
Italia, simile a quella richiesta per il test del DNA è legata
allidentificazione mediante limpronta digitale.
Nel nostro Paese non esiste alcun
coordinamento per lo scambio di dati tra i laboratori delle forze di polizia
e degli istituti di medicina legale a cui lautorità giudiziaria
normalmente affida lanalisi dei DNA. Tutti i risultati ottenuti dallanalisi
dei DNA rimangono confinati ai singoli episodi ed eventuali comparazioni
di dati vengono effettuate con ricerche manuali.
Anche sotto tale profilo, pertanto,
è necessaria la legislazione specifica che permetta listituzione
di una banca dati nazionale del DNA, la cui consultazione garantisca il
rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza e privacy impedendone
la consultazione diretta da parte di organismi esterni ed enti privati.
Si ritiene, infine, di precisare che
per la predisposizione del presente disegno di legge sono stati tenuti
presenti i risultati del lavoro di studio svolto dal Comitato Nazionale
per la biosicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio nel corso
della precedente legislatura ed i cui lavori sono terminati con relazione
finale depositata il 18 aprile 2005.
Quanto agli altri Stati dellUnione
europea, va detto che lInghilterra dispone di una banca dati del
DNA fin dal 1995 e che nel 2003 anche Lettonia ed Ungheria si sono dotate
di una banca dati del DNA. Va aggiunto che in Inghilterra, fino al 2003,
la banca dati del DNA aveva già immagazzinato oltre due milioni
di profili. Sia in Germania che in Inghilterra, inoltre, proprio per effetto
della operatività della banca dati del DNA, la percentuale di identificazione
di autori di reato è salita dal 6 per cento al 60 per cento.
Esame dellarticolato
Il Capo I contiene le disposizioni di carattere
generale.
Larticolo 1 prevede lautorizzazione
alladesione al Trattato Prum.
Larticolo 2 prevede la piena
esecuzione del Trattato a decorrere dal novantesimo giorno successivo al
deposito dello strumento di adesione, così come previsto dallarticolo
51, paragrafo 3, del medesimo Trattato.
Larticolo 3 rinvia ad un decreto
del Ministero dellinterno e del Ministro della giustizia lindividuazione
delle autorità di riferimento per le attività previste dal
Trattato. Si tratta di autorità che devono essere comunicate al
momento del deposito dellatto di adesione ai sensi dellarticolo
42 del Trattato. Lo stesso articolo 42 prevede la possibilità di
modificare nel tempo tale comunicazione, per cui si rende necessario il
ricorso ad uno strumento flessibile.
Larticolo 4 disciplina leventuale
risarcimento del danno, correlato alleventuale impiego in Italia
di agenti di altri Paesi, in attuazione dellarticolo 30 del Trattato,
attraverso il rinvio ad una regola di carattere generale.
Il Capo II disciplina listituzione della banca dati del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.
Larticolo 5, comma 1, istituisce
la banca dati nazionale del DNA, a carattere interforze (come sarà,
poi, disciplinato dai regolamenti) e collocata allinterno del Dipartimento
della pubblica sicurezza del Ministero dellinterno (al pari del Casellario
centrale di identità o degli altri organismi interforze). Larticolo
5, comma 2, prevede listituzione del laboratorio centrale della banca
dati nazionale del DNA presso il Ministero della giustizia, Dipartimento
dellamministrazione penitenziaria.
Larticolo 6 è dedicato
alle definizioni: si tratta di disposizione volta alla semplificazione
della redazione legislativa.
Gli articoli 7 e 8 specificano, rispettivamente,
lattività della banca dati e del laboratorio centrale. In
particolare, larticolo 7 opera la descrizione delle attività
della banca dati istituita presso il Ministero dellinterno:
raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui allarticolo 9, comma 1 e 2;
raccolta dei profili
del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti
penali;
raccolta dei profili
del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici
non identificati;
raffronto dei profili
del DNA a fini di identificazione.
Larticolo 8, descrive le attività del laboratorio centrale della banca dati nazionale del DNA, vale a dire la estrazione del profilo del DNA dei soggetti di cui allarticolo 9, comma 1 e 2 e la conservazione dei campioni biologici dai quali vengono tipizzati i profili del DNA. Tale costruzione consente, pertanto, alle forze di polizia di custodire, per la successiva consultazione e gli immediati raffronti, i soli dati relativi ai profili del DNA; laddove al Dipartimento dellamministrazione penitenziaria viene riservata lattività di tipizzazione, vale a dire lestrazione del profilo nei confronti dei soggetti indicati nellarticolo 9, che provvederà, successivamente, a trasmettere (si tratta di un file) alla banca dati nazionale del DNA.
Occorrendo varare una legislazione
in grado di apprestare le più adeguate garanzie per fronteggiare
e scongiurare utilizzazioni distorte della banca dati nazionale del DNA,
si è ritenuto di inserire in maniera esplicita alcuni limiti invalicabili:
per un verso, la banca dati ha finalità esclusive di identificazione
personale per la polizia giudiziaria e lautorità giudiziaria,
nonché per le finalità di collaborazione internazionale delle
forze di polizia (articolo 12, comma 2); per laltro, lanalisi
può riguardare solo segmenti non codificanti del genoma umano, dai
quali non siano desumibili informazioni sulle caratteristiche del soggetto
analizzato, quali, ad esempio, malattie (articolo 11, comma 3). Per un
altro verso ancora, si è voluto mantenere elevato il livello delle
garanzie, tenendo distinti il luogo di raccolta e confronto dei profili
del DNA (banca dati nazionale del DNA) dal luogo di estrazione dei predetti
profili e di conservazione dei relativi campioni biologici (laboratorio
centrale preso lAmministrazione penitenziaria) nonché dal
luogo di estrazione dei profili provenienti da reperti (laboratori delle
Forze di polizia o altrimenti specializzati), evitando promiscuità
che si potrebbero rivelare pregiudizievoli per la genuinità dei
dati raccolti ed analizzati.
I polmoni di alimentazione della banca
dati nazionale del DNA sono, quindi, essenzialmente due: da un lato i profili
del DNA estratti dai reperti biologici, ossia i materiali acquisiti sulla
scena del reato dalla polizia giudiziaria ed esaminati dai laboratori delle
Forze di polizia ovvero da altri laboratori di elevata specializzazione,
pubblici o privati. La finalità della banca dati del DNA è,
del resto, proprio quella di stabilire lappartenenza dei reperti
acquisiti sulla scena del reato; si prevede, quindi, lobbligo per
lAutorità giudiziaria che abbia disposto a mezzo di consulenza
tecnica, accertamento tecnico o perizia, la tipizzazione del profilo del
DNA (ad esempio sul passamontagna o sulla traccia ematica repertati sul
luogo della rapina o dellomicidio), di inviare alla banca dati il
risultato dellanalisi (quindi, il solo profilo), così da assicurare
che, a livello centrale, siano conservate e rese disponibili tutte le analisi
effettuate con questa metodologia nellambito di investigazioni criminali
(articolo 10, comma 1). Occorre, peraltro, precisare che lobbligo
concerne esclusivamente i reperti acquisiti sul luogo del fatto o comunque
su cose pertinenti al reato e non già i campioni biologici eventualmente
prelevati su persone nei cui confronti si sono svolte le indagini (prelievo,
volontario o coattivo, del DNA a fini probatori a carico dellindagato).
Su un altro versante, si è pensato (articolo 10, comma 2) anche
alla sorte dei reperti biologici acquisiti ad un procedimento penale e
mai analizzati: in questo caso si è rimessa al pubblico ministero
individuato ai sensi dellarticolo 655, comma 1, del codice di procedura
penale, la facoltà di richiedere al giudice dellesecuzione,
dopo che è divenuta irrevocabile la sentenza che ha definito il
procedimento, di ordinare la trasmissione del reperto medesimo ad un laboratorio
delle Forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione,
per la tipizzazione del profilo ed il successivo trasferimento degli stessi
alla banca dati nazionale del DNA.
I profili del DNA estratti dai reperti
raccolti nel corso delle indagini penali e rimasti non attribuiti ad alcuno
vengono confrontati con il profilo del DNA di persone note, selezionate
in base ad un criterio assai semplice e di immediata rilevabilità,
quale lessere stato sottoposto a privazione della libertà
personale: soggetti cui sia stata applicata la misura della custodia cautelare
in carcere o quella degli arresti domiciliari; persone arrestate in flagranza
di reato ovvero nei casi in cui larresto è consentito fuori
dai casi di flagranza; persone sottoposte a fermo di indiziati di delitto;
persone detenute o internate a seguito di sentenza irrevocabile, o sottoposte
a misure di sicurezza detentive, a titolo provvisorio o definitivo. Questo
rappresenta il secondo polmone di afflusso dei profili del DNA alla banca
dati nazionale del DNA.
Tale soluzione si fonda sulla considerazione
che, se una persona è privata della libertà personale, trovandosi
in stato di detenzione, ben può essere sottoposta ad altra limitazione,
che si ritiene minima, della libertà personale e che consiste nel
prelievo coattivo del piccolo saggio di saliva (nel quale sono presenti
cellule della mucosa del cavo orale). Tale giustificazione appare ancora
più plausibile ove si consideri che il soggetto privato della libertà
personale è sottoposto ad una serie di rilievi che hanno varie finalità:
viene perquisito, foto-segnalato, gli vengono rilevate le impronte dattiloscopiche
ed è sottoposto a prelievo ematico per verificare la presenza di
infezione da HIV o altre malattie a carattere epidemico.
Peraltro, proprio al fine di evitare
una indiscriminata, quanto inutile, attività di prelievo del DNA
nei confronti di tutti i soggetti detenuti, si sono introdotte delle limitazioni,
prevedendo che si deve trattare di delitti non colposi, consumati o tentati,
con esclusione dei delitti tendenzialmente non connotati da violenza o
minaccia, di quelli contro lamministrazione della giustizia, dei
delitti di falso, dei delitti fallimentari ed altri (articolo 9, commi
1 e 2).
Il prelievo del campione biologico
è normalmente operato da personale della polizia penitenziaria;
tuttavia, nei casi di arresto in flagranza o di fermo potrebbe procedervi
anche personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o personale
sanitario ausiliario della polizia giudiziaria (articolo 9, comma 4). Nei
casi di arresto in flagranza e fermo, il prelievo potrà essere effettuato,
poi, esclusivamente dopo la convalida degli stessi da parte del giudice;
detta limitazione è prevista allo scopo di impedire ogni possibile
abuso da parte della polizia giudiziaria, subordinando il prelievo al previo
vaglio del giudice in ordine alla legittimità del provvedimento
privativo della libertà personale.
Al pari delle similari esperienze
straniere, la banca dati nazionale contiene i profili del DNA dei cadaveri
non identificati e dei soggetti consanguinei delle persone scomparse. Per
quanto riguarda i cadaveri non identificati, il meccanismo di acquisizione
del profilo del DNA è simile a quello dei reperti sul luogo del
fatto di reato.
Larticolo 11 stabilisce che
lanalisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione
del profilo del DNA, per la successiva trasmissione alla banca dati nazionale,
deve essere eseguita in laboratori certificati a norma ISO/IEC e sulla
base di parametri riconosciuti a livello internazionale, in modo da assicurare
la uniformità dei dati acquisiti.
Larticolo 12 regola il trattamento
dei dati, laccesso e la tracciabilità dei campioni. In particolare
il comma 1 stabilisce che i profili ed i relativi campioni non contengono
le informazioni che consentono la diretta identificazione del soggetto
cui sono riferiti. Si tratta, quindi, di accesso di secondo livello; sicché
la polizia giudiziaria ovvero la stessa autorità giudiziaria dovranno
prima richiedere di effettuare il confronto e, solo se esso è positivo,
potranno essere autorizzati a conoscere il nominativo del soggetto cui
appartiene il profilo. Peraltro, opportunamente si introduce la necessità
di identificare sempre e comunque loperatore che ha consultato la
banca dati, nonché di registrare ogni attività concernente
i profili e i campioni.
La banca dati, pertanto, può
essere compulsata solo ad opera del personale addetto ed autorizzato, secondo
modalità che ne consentano la tracciabilità ossia la individuazione
della postazione e del soggetto che ha effettuato laccesso alla banca
dati: le richieste potranno provenire soltanto dalle Forze di polizia,
dallautorità giudiziaria, nonché, nei limiti della
legislazione, dai difensori nel quadro delle investigazioni difensive.
Larticolo 13 assolve ad una
funzione eminentemente organizzativa, essendo diretto ad evitare che il
laboratorio centrale assuma dimensioni difficilmente gestibili.
Si prevede, in particolare, che, a
seguito di identificazione di cadavere o resti cadaverici, nonché
del ritrovamento di persona scomparsa, venga disposta, anche di ufficio,
la cancellazione dei profili del DNA e dei campioni biologici. Il comma
3 della medesima norma assolve, invece, ad una funzione di garanzia, contemplando
lobbligo di cancellazione, dufficio o a richiesta, dei profili
e la conseguente distruzione dei campioni allorquando siano
state violate le disposizioni di cui allarticolo 9.
Riguardo al tempo di conservazione
dei profili dei soggetti sottoposti a prelievo di campione biologico, è
evidente che il funzionamento della banca dati del DNA è legato
al fenomeno della recidiva: le possibilità che il profilo del DNA
di un soggetto arrestato per i reati previsti dalla presente legge sia
riconosciuto corrispondente alle tracce di un altro reato aumentano in
proporzione alla ampiezza del lasso temporale in cui tale confronto è
possibile; al di sotto di un limite minimo la banca dati nazionale del
DNA potrebbe risultare inutile (tenendo conto di un primo periodo in cui
il soggetto resta detenuto); allo stesso tempo, occorre comunque fissare
un limite massimo di conservazione, per evitare una indefinita sottoposizione
a controllo anche a distanze di tempo considerevoli. Si propone, quindi,
un termine massimo di quarantanni che rappresenta un lasso di tempo
congruo per superare, secondo un dato di esperienza, il periodo di plausibile
recidiva (articolo 13, comma 4), entro il quale dovrà essere stabilito
il tempo di conservazione nellambito dei regolamenti previsti dallarticolo
16 della legge. Il medesimo comma 4 prevede, poi, una durata massima pari
a venti anni per la conservazione dei campioni biologici; la conservazione
di questi ultimi per un periodo superiore a quello richiesto per la tipizzazione
dei profili si rende assolutamente necessaria per consentire di mantenere
la banca dati perfettamente funzionante. Ed invero, le continue evoluzioni
nelle tecniche di tipizzazione e confronto rendono, nellarco di pochi
anni, già obsoleta la tecnologia precedentemente impiegata; è
pertanto indispensabile conservare i campioni per almeno venti anni, onde
consentirne nuove analisi ogni qual volta si rendesse disponibile una innovazione
in tal senso, permettendo così di ottenere sempre un dato confrontabile
con gli altri conservati nella medesima banca dati. Anche in questo caso,
come per i profili, il termine è concretamente individuato nellambito
dei regolamenti di cui sopra.
Larticolo 14 prevede le sanzioni
irrogabili a carico dei pubblici ufficiali i quali facciano uso o comunichino
a terzi le informazioni al di fuori dei casi consentiti dalla legge; in
tal caso lautore del reato sarà punito con la pena della reclusione
da uno a tre anni e, nellipotesi di reato colposo, con la pena della
reclusione fino a sei mesi.
Larticolo 15 prevede le istituzioni
di garanzia, le quali, analogamente a quanto avviene nelle esperienze straniere,
dovranno essere autonome ed estranee alle attività proprie della
banca dati nazionale e del laboratorio centrale, svolgendo limportante
compito di controllo del funzionamento e della sicurezza.
Così si prevede che, nellambito
delle attribuzioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
il Garante per la protezione dei dati personali eserciti il controllo sulla
banca dati nazionale del DNA; al Comitato nazionale per la biosicurezza,
le biotecnologie e le scienze della vita viene, invece, attribuito il compito
di garanzia dellosservanza dei criteri e delle norme tecniche per
il funzionamento del laboratorio centrale, nonché quello di eseguire
verifiche presso il laboratorio centrale ed i laboratori che lo alimentano.
Allarticolo 16 si è prevista
una espressa riserva di regolamento per la disciplina concernente lorganizzazione,
il funzionamento e la sicurezza della banca dati e del laboratorio centrale;
si tratta di regolamenti da adottarsi su proposta del Ministro della giustizia
e del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro della difesa,
con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Garante per la protezione
dei dati personali e il Presidente del Comitato nazionale per la biosicurezza,
le biotecnologie e le scienze della vita. Il regolamento è deputato
altresì a prevedere le tecniche e le modalità di analisi
e conservazione dei campioni biologici; le attribuzioni del responsabile
della banca dati e del responsabile del laboratorio centrale, nonché
le competenze tecnico-professionali del personale addetto; ed ancora i
criteri per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi
campioni biologici.
Larticolo 17 reca le disposizioni
transitorie ed assolve alla funzione di evitare di disperdere i profili
del DNA acquisiti nel corso di procedimenti penali prima della data di
entrata in vigore della presente legge, sempre previo nullaosta dellautorità
giudiziaria. Sarà cura delle Forze di polizia provvedere al trasferimento
del profilo presso la banca dati del DNA.
Il comma 2 della medesima disposizione
prevede altresì che entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, lAmministrazione penitenziaria provveda a prelevare
il campione biologico nei confronti di detenuti e internati di cui allarticolo
9. A tal fine si prevede, al successivo comma 3, la possibilità
per lAmministrazione penitenziaria di stipulare apposite convenzioni
nei limiti delle risorse di cui allarticolo 25, della durata massima
di tre anni, con istituzioni di elevata specializzazione o con laboratori
esterni per la tipizzazione dei profili, nonché convenzioni con
le Forze di polizia per la formazione e laddestramento del proprio
personale.
Larticolo 18 reca la delega
legislativa al Governo, da esercitarsi entro un anno dalla data di entrata
in vigore della presente legge, per lemanazione di uno o più
decreti legislativi diretti ad integrare lordinamento del personale
del Corpo di polizia penitenziaria, in modo da garantire che allinterno
dellAmministrazione penitenziaria siano reclutate quelle unità
di personale dotate delle specifiche cognizioni e competenze tecniche per
la gestione ed il funzionamento del laboratorio centrale della banca dati
nazionale del DNA.
Il Capo III disciplina lo scambio di informazioni ed altre forme di cooperazione.
Larticolo 19 rinvia al codice
in materia di protezione dei dati, di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, per quanto concerne lo scambio informativo dei dati
del DNA, di cui agli articoli da 2 a 7 del Trattato, nonché dei
dati dattiloscopici, di quelli relativi ai registri di immatricolazione
dei veicoli, nonché quelli relativi alle grandi manifestazioni transfrontaliere,
di cui agli articoli 8, 9, 12 e 15 del Trattato.
Larticolo 20 rinvia ad apposite
intese con gli altri Paesi, come consentito dallarticolo 17 del Trattato,
lintegrazione delle modalità dimpiego di guardie giurate
armate a bordo degli aeromobili. Assicura altresì la copertura normativa
per le modalità di trasporto delle armi delle medesime guardie giurate
fino al luogo in cui debbono essere custodite nellambito dellarea
aeroportuale.
Larticolo 21 definisce la disciplina
relativa alla costituzione di unità a composizione mista per interventi
comuni di Paesi aderenti al Trattato, di cui allarticolo 24 del Trattato,
con specifico riferimento alla limitazione delle funzioni che possono essere
svolte da agenti di altri Paesi nel territorio nazionale, con il rinvio
alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e con lattribuzione
delle funzioni di agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
Il medesimo articolo 21 prevede, altresì, il rinvio anche allarticolo
9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, concernente la disciplina sullautorizzazione
al porto di armi sul territorio nazionale da parte di agenti stranieri,
atteso che, ai sensi dellarticolo 28 del medesimo Trattato, il personale
di altri Paesi che fa parte dellunità mista può entrare
sul territorio nazionale portando al seguito larma in dotazione o
altri mezzi di coazione fisica, autorizzati secondo le disposizioni normative
applicabili agli agenti che partecipano allintervento comune, come
previsto nella dichiarazione che lItalia ha già anticipato
nellimpegno sottoscritto a Berlino il 4 luglio 2006, sopra richiamato.
Larticolo 22 delimita il campo
di applicazione dellarticolo 25 del Trattato, in base al quale sono
possibili anche sul territorio nazionale interventi durgenza da parte
di agenti di Paesi confinanti in casi di emergenza. La norma precisa che
la necessità dellintervento deve essere direttamente collegata
alloggettivo rischio che potrebbe derivarne in caso di eventuale
ritardo e che gli agenti stranieri operanti possono utilizzare le armi
in dotazione esclusivamente per legittima difesa. Infine, in caso di fermo
di una persona da parte dei medesimi agenti, viene fatto rinvio alla disciplina
di cui allarticolo 5 della legge 30 settembre 1993, n. 388,
concernente la ratifica dellAccordo di Shengen.
Il Capo IV contiene le disposizioni finali.
Larticolo 23 prevede che il
Ministro dellinterno, in relazione allattuazione del Trattato
ed alle iniziative intraprese, informi ogni anno il Comitato parlamentare
di controllo sullattuazione dellAccordo di Schengen, di vigilanza
sullattività di Europol, di controllo e vigilanza in materia
di immigrazione, di cui allarticolo 18 della richiamata legge n. 388
del 1993.
Larticolo 24 prevede il rispetto
degli accordi internazionali sottoscritti dallItalia. Larticolo
25 reca gli oneri finanziari e la relativa copertura.
Larticolo 26 disciplina lentrata
in vigore della legge.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Autorizzazione alladesione)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica dAustria, relativo allapprofondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum), di seguito denominato «Trattato».
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformità a quanto disposto dallarticolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.
(Autorità di riferimento per le
attività
previste dal Trattato)
1. Le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato sono individuate con uno o più decreti del Ministro dellinterno e del Ministro della giustizia.
(Risarcimento del danno)
1. Fermo restando quanto previsto dallarticolo 30 del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività svolte conformemente al medesimo Trattato.
ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL
DNA
E DEL LABORATORIO CENTRALE
PER LA BANCA DATI NAZIONALE
DEL
DNA
Art. 5.
(Istituzione della banca dati nazionale
del
DNA e del laboratorio centrale
per la banca dati nazionale del DNA)
1. Al fine di facilitare lidentificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dellinterno, Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituita la banca dati nazionale del DNA.
2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dellamministrazione penitenziaria, è istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) «DNA»:
acido desossiribonucleico, depositario della informazione genetica, sotto
forma di una sequenza lineare di nucleotidi, portatore dellinformazione
ereditaria;
b) «profilo
del DNA»: sequenza alfa numerica ricavata dal DNA e caratterizzante
ogni singolo individuo;
c) «campione
biologico»: quantità di sostanza biologica prelevata sulla
persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA;
d) «reperto
biologico»: materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto
o comunque su cose pertinenti al reato;
e) «trattamento»:
qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza lausilio
di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, lorganizzazione,
la conservazione, la consultazione, lelaborazione, la modificazione,
la selezione, la tipizzazione, il raffronto, lutilizzo, linterconnessione,
il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati;
f) «accesso»:
consultazione, anche informatica, dei dati e delle informazioni contenuti
nella banca dati;
g) «dati
identificativi»: dati personali che permettono lidentificazione
diretta dellinteressato;
h) «tipizzazione»:
complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione
del profilo del DNA.
(Attività della banca dati nazionale
del
DNA)
1. La banca dati nazionale del DNA provvede alle
seguenti attività:
a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti
di cui allarticolo 9, commi 1 e 2;
b) raccolta
dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di
procedimenti penali;
c) raccolta
dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri
e resti cadaverici non identificati;
d) raffronto
dei profili del DNA a fini di identificazione.
(Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)
1. Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:
a) tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui allarticolo 9, commi 1 e 2;
b) conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.
(Prelievo di campione biologico
e tipizzazione
del profilo del DNA)
1. Ai fini dellinserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici:
a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari;
b) i
soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato
di delitto;
c) i
soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un
delitto non colposo;
d) i
soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla
detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;
e) i
soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura
di sicurezza detentiva.
2. Il prelievo può essere effettuato esclusivamente
se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti,
non colposi, per i quali è consentito larresto facoltativo
in flagranza. Il prelievo non può essere effettuato se si procede
per i seguenti reati:
a) reati di cui
al libro II, titolo III, capo I, tranne quelli di cui agli articoli 368,
371-bis, 371-ter, 372, 378 e 379, capo II, tranne quello
di cui allarticolo 390 del codice penale;
b) reati
di cui al libro II, titolo VII, capo I e capo II, del codice penale;
c) reati
di cui al libro II, titolo VIII, capo I e capo II, tranne quello di cui
allarticolo 513-bis del codice penale;
d) reati
di cui al libro II, titolo XI, capo I, del codice penale;
e) reati
di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
f) reati
previsti dal codice civile;
g) reati
in materia tributaria.
3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice.
4. I soggetti indicati al comma 1
sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale a cura
del personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o di personale
sanitario ausiliario di polizia giudiziaria.
5. Le operazioni sono eseguite nel
rispetto della dignità e della riservatezza di chi vi è sottoposto.
Delle operazioni di prelievo è redatto verbale.
6. Il campione prelevato è
immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio
centrale di cui allarticolo 5, comma 2, per la tipizzazione del relativo
profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA.
(Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali)
1. Se, nel corso del procedimento penale, a cura dei laboratori delle Forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione, sono tipizzati profili del DNA da reperti biologici a mezzo di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia, lautorità giudiziaria procedente dispone la trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA, per la raccolta e i confronti.
2. Se non sono state effettuate le analisi di cui al comma 1, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il pubblico ministero competente ai sensi dellarticolo 655, comma 1, del codice di procedura penale, può chiedere al giudice dellesecuzione di ordinare la trasmissione dei reperti ad un laboratorio delle Forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione per la tipizzazione dei profili e la successiva trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA.
(Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA)
1. Lanalisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione del profilo del DNA, destinato allinserimento nella banca dati nazionale del DNA, è eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dallEuropean Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), in modo da assicurare luniformità degli stessi.
2. I profili del DNA possono essere
inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori
certificati a norma ISO/IEC.
3. I sistemi di analisi sono applicati
esclusivamente alle sequenze del DNA che non consentono la identificazione
delle patologie da cui può essere affetto linteressato.
(Trattamento dei dati e accesso,
tracciabilità
dei campioni)
1. I profili del DNA e i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono lidentificazione diretta del soggetto cui sono riferiti.
2. Laccesso ai dati contenuti
nella banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria
e allautorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione
personale, nonché per le finalità di collaborazione internazionale
di polizia. Laccesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per
la banca dati nazionale del DNA è consentito ai medesimi soggetti
e per le medesime finalità, previa autorizzazione dellautorità
giudiziaria.
3. Il trattamento e laccesso
ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA è effettuato con modalità
tali da assicurare lidentificazione delloperatore e la registrazione
di ogni attività. È altresì assicurata la registrazione
di ogni attività concernente i campioni.
4. Il trattamento e laccesso
ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale
espressamente autorizzato.
5. Il personale addetto alla banca
dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale
del DNA è tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni
di cui sia venuto a conoscenza a causa o nellesercizio delle proprie
funzioni.
(Cancellazione dei dati e distruzione
dei
campioni biologici)
1. A seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché limputato non lo ha commesso è disposta anche dufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dellarticolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici.
2. A seguito di identificazione di
cadavere o resti cadaverici, nonché del ritrovamento di persona
scomparsa, è disposta anche dufficio la cancellazione dei
profili del DNA acquisiti ai sensi dellarticolo 7, comma 1, lettera
c), e la distruzione dei relativi campioni biologici.
3. Quando le operazioni di prelievo
sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dallarticolo
9, si procede anche dufficio alla cancellazione del profilo del DNA
e alla distruzione del relativo campione biologico.
4. In ogni altro caso, il profilo
del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti
nel regolamento dattuazione, dintesa con il Garante per la
protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dallultima
circostanza che ne ha determinato linserimento ed il campione biologico
viene conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, dintesa
con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre
venti anni dallultima circostanza che ne ha determinato il prelievo.
(Sanzioni)
1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al capo II, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo II, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.
2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.
(Istituzioni di garanzia)
1. Il controllo sulla banca dati nazionale del DNA è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.
2. Il Comitato nazionale per la biosicurezza,
le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) garantisce losservanza
dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio
centrale per la banca dati nazionale del DNA, ed esegue, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio
centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa
i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie
previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento
del servizio.
3. Il Garante per la protezione dei
dati personali e il CNBBSV provvedono allespletamento dei compiti
di cui ai commi 1 e 2 nellambito delle risorse umane, strumentali
e finanziarie già in dotazione agli stessi.
(Regolamenti di attuazione)
1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Presidente del CNBBSV, sono disciplinati, in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi della presente legge:
a) il funzionamento e lorganizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti;
b) le
tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici,
nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui allarticolo
13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili;
c) le
attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del
responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA,
nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa
addetto;
d) le
modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti dallarticolo
15 al CNBBSV;
e) le
modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei
relativi campioni biologici nei casi previsti dallarticolo 13;
f) i
criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del
DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di
riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di
evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale,
di più profili del DNA e più campioni biologici relativi
al medesimo soggetto.
(Norme transitorie)
1. I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo nullaosta dellautorità giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale entro un anno dalla data della sua entrata in funzione.
2. Il prelievo di campione biologico
nei confronti dei soggetti di cui allarticolo 9, già detenuti
o internati alla data di entrata in vigore della presente legge, è
effettuato a cura della polizia penitenziaria entro il termine di un anno.
3. Fino allistituzione ed al
funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del
DNA, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Dipartimento dellamministrazione penitenziaria può
stipulare, nei limiti delle risorse assegnate dallarticolo 25, convenzioni
non rinnovabili, e di durata tale da non superare il termine di tre anni
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i
seguenti soggetti:
a) istituzioni di elevata specializzazione, per lesecuzione, anche presso laboratori esterni che rispondano ai requisiti di cui allarticolo 11, delle attività di cui allarticolo 8, comma 1, lettera a);
b) le singole Forze di polizia, per lo svolgimento di specifici programmi di formazione ed addestramento.
(Istituzione dei ruoli tecnici
del Corpo
di polizia penitenziaria)
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dellordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante listituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale di cui allarticolo 5, comma 2. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e linnovazione e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dellespressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di questultimo è prorogata di sessanta giorni.
2. Nellesercizio della delega
di cui al comma l, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) suddivisione
del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica
anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia penitenziaria,
in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti
di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e
delle corrispondenti funzioni;
b) suddivisione
del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui
esercizio è richiesta liscrizione in appositi albi, in ruoli
da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di
professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle
corrispondenti funzioni;
c) previsione
che laccesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo
avanzamento in carriera avvenga mediante le medesime procedure previste
per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato;
d) disciplina
dello stato giuridico del personale, e in particolare del comando presso
altre amministrazioni, dellaspettativa, del collocamento a disposizione,
delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo
criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia
e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti
di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello
Stato;
e) attribuzione,
ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità
di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al
personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica
mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza.
SCAMBIO DI INFORMAZIONI
E ALTRE FORME DI
COOPERAZIONE
Art. 19.
(Scambio informativo dei dati del DNA
e
di dati personali)
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del Trattato, concernenti lo scambio informativo dei profili del DNA, e quelle concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, di quelli contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonché di quelli relativi alle manifestazioni sportive, di cui agli articoli 8, 9, 12 e 15 del Trattato, sono applicate conformemente al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
(Utilizzo di guardie armate a bordo
degli
aeromobili)
1. Ai fini dellapplicazione dellarticolo 17 del Trattato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti Autorità nazionali propongono alle competenti Autorità delle Parti contraenti e degli altri Stati che hanno aderito al Trattato la stipula di un accordo separato, ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 5, anche al fine di integrare le informazioni di cui allallegato l dello stesso Trattato.
2. Lautorizzazione generale di porto darmi dordinanza e di munizioni, di cui allarticolo 18, paragrafo 1, del Trattato, consente il trasporto sul territorio nazionale delle relative armi dalluscita dallaeromobile fino al luogo di deposito nelle zone di sicurezza, di cui al medesimo articolo 18, paragrafo 2.
(Status e poteri dei componenti
di
operazioni comuni)
1. Al fini dellattuazione dellarticolo 24 del Trattato, gli appartenenti agli organi di polizia degli altri Stati contraenti che partecipano sul territorio nazionale ad operazioni comuni, distaccati dalle autorità rispettivamente competenti, possono svolgere le funzioni previste dallatto costitutivo delle unità miste, sottoscritto dallAutorità di pubblica sicurezza individuata ai sensi dellarticolo 3, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore nel territorio dello Stato. Agli stessi soggetti, nei medesimi limiti, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.
2. Salvo che sia diversamente stabilito dallatto costitutivo, il porto nel territorio dello Stato delle armi e delle attrezzature di cui allarticolo 28 del Trattato è autorizzato ai sensi dellarticolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni.
(Poteri in caso di interventi durgenza
sul
territorio nazionale)
1. Ai fini dellattuazione dellarticolo 25 del Trattato:
a) la facoltà dintervento ivi prevista si intende riferita alle situazioni di emergenza in cui un eventuale ritardo rischia di favorire il verificarsi dellevento dannoso;
b) gli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante possono utilizzare solo per legittima difesa le medesime armi previste per gli appartenenti alle unità miste di cui allarticolo 21 della presente legge.
2. Nel caso in cui la misura provvisoria del fermo di un persona è disposta, ai sensi dellarticolo 25, paragrafo 1, del Trattato, dagli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante, si applicano le disposizioni di cui allarticolo 5 della legge 30 settembre 1993, n. 388.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 23.
(Informazione al Parlamento
sulla cooperazione
di polizia)
1. Il Ministro dellinterno informa annualmente il Comitato parlamentare di cui allarticolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, sullo stato di attuazione delle previsioni del Trattato, sulle azioni intraprese e sugli accordi conclusi, con specifico riferimento a quelli attuativi di cui allarticolo 44.
(Accordi internazionali)
1. Lattuazione delle disposizioni di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dalla Repubblica italiana.
(Copertura finanziaria)
1. Per listituzione e il funzionamento della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, per le convenzioni di cui allarticolo 17, comma 3, e per lo scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali, è autorizzata la spesa di euro 11.184.200 per lanno 2008, di euro 6.210.000 per lanno 2009, di euro 4.910.000 per lanno 2010 e di euro 4.110.000 a regime, cui si provvede:
a) quanto ad euro 5.892.100 per lanno 2008, euro 3.205.000 per lanno 2009, euro 2.555.000 per lanno 2010 e euro 2.155.000 a regime, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero dellinterno;
b) quanto ad euro 5.292.100 per lanno 2008, euro 3.005.000 per lanno 2009, euro 2.355.000 per lanno 2010 e euro 1.955.000 a regime, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. Per gli oneri relativi al personale, valutati in euro 1.627.420 a decorrere dallanno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro delleconomia
e delle finanze provvede al monitoraggio dellattuazione del comma
2, anche ai fini dellapplicazione dellarticolo 11-ter, comma
7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali
decreti emanati ai sensi dellarticolo 7, secondo comma, numero 2),
della legge n. 468 del 1978.
4. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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