Legislatura 16º - Commissioni 2° e 3° riunite - Resoconto sommario n. 2 del 17/09/2008


COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE

(Giustizia)

(Affari esteri, emigrazione)

 

MERCOLEDÌ 17 SETTEMBRE 2008

2ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione

DINI

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(905) Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria

(586) LI GOTTI ed altri. - Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(955) COMPAGNA. - Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Introduzione del prelievo coattivo di materiale biologico. Legge quadro per la creazione della banca dati di DNA

(956) VALDITARA. - Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Norme per la istituzione di una banca dati nazionale del DNA e per la disciplina delle operazioni peritali eseguibili mediante la raccolta di materiale biologico prelevato dall'indagato od imputato o da soggetti terzi

(960) RUTELLI e ZANDA. - Misure in materia di urgente contrasto alla criminalità, al terrorismo e alla migrazione illegale. Adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria. Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.

(Esame dei disegni di legge nn. 955, 956 e 960, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 905 e 586 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 905 e 586, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 955, 956 e 960 e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

 

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 30 luglio scorso.

 

Il presidente DINI fa presente che sono stati inseriti all’ordine del giorno delle Commissioni riunite i disegni di legge n. 956, a firma del senatore Valditara, n. 955, a firma del senatore Compagna, e n. 960, a firma dei senatori Rutelli e Zanda. Le proposte legislative citate recano, tra l’altro l’autorizzazione alla ratifica del Trattato di Prum e ulteriori disposizioni sulla creazione della banca dati del DNA e sui prelievi coattivi di materiale biologico.

Trattandosi di progetti di legge di contenuto omogeneo rispetto ai disegni di legge n. 905 e 586, propone che l’esame degli stessi si svolga congiuntamente al seguito dell’esame congiunto di tali ultimi.

 

Non essendoci osservazioni così resta stabilito.

 

Il senatore DIVINA (LNP), relatore per la 3a Commissione, riferisce sui disegni di legge nn. 955, 956 e 960 per i profili di competenza.

Relativamente al disegno di legge n. 956 osserva che esso, oltre a recare l’autorizzazione alla ratifica del Trattato di Prum (articolo 3) e l’ordine di esecuzione dello stesso (articolo 4), analogamente ai disegni di legge già in corso di esame, dispone l’istituzione anche in Italia della banca dati nazionale del DNA (articolo 1), presupposto necessario per l’adesione al Trattato medesimo. In particolare, viene prevista la possibilità e le fattispecie di prelievo coattivo di materiale biologico per l’estrazione del DNA, nonché la predisposizione presso il Ministero dell’Interno della banca dati. All’articolo 2 si prevedono le modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale attinenti le operazioni di prelievo di materiale biologico. Infine, l’articolo 5 individua le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato rinviando a norme attuative del Ministero dell’Interno e del Ministero della Giustizia. L’articolo 6 dispone il risarcimento del danno causato da agenti di un altro Stato aderente, solamente però per le attività svolte conformemente al Trattato, da parte dello Stato italiano.

In proposito, osserva che gli articoli 3, 4, 5 e 6 del disegno di legge n. 956 riproducono le analoghe disposizioni del disegno governativo n. 905, capo I,  nonché dell’identico disegno n. 586, mentre gli elementi di differenziazione riguardano la disciplina maggiormente sintetica in tema di predisposizione e disciplina della banca dati del DNA.

Per quanto concerne il disegno di legge n. 955 sottolinea che esso reca, oltre all’autorizzazione alla ratifica e all’ordine di esecuzione del Trattato di Prum, altresì norme sull’introduzione del prelievo coattivo di materiale biologico e la legge quadro per la creazione della banca dati di DNA. La proposta legislativa, per la parte da ultimo citata, riproduce i contenuti dell’analogo disegno di legge n. 1886 presentato nella scorsa legislatura dai senatori Del Pennino, Biondi e Ziccone.

Osserva in proposito che l’intento del disegno di legge è quello di apprestare una normativa volta a introdurre l’esame coattivo del materiale biologico quale momento prodromico indispensabile per la creazione di banche dati di DNA e, quindi, per la possibilità di ratifica del Trattato di Prum, ferma restando l’esigenza di rispetto di quanto prescritto dall’articolo 13 della Costituzione su limiti e condizioni di restrizione della libertà personale. 

Si sofferma infine sul disegno di legge n. 960, il quale riproduce, con limitate e puntuali modifiche, i contenuti del disegno di legge di iniziativa governativa n. 905, nonché dell’identico disegno n. 586, con l’eccezione costituita da un ulteriore Capo IV, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale. A tale ultimo proposito  ricorda che la disciplina prevista riproduce i contenuti del disegno di legge n. 1849 esaminato nella scorsa legislatura, approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso ma non esaminato dal Senato per l’intervenuto scioglimento delle Camere, sul quale si era registrato un ampio consenso.

 

Il senatore MUGNAI (PdL), relatore per la 2a Commissione, riferisce dapprima sul disegno di legge n. 955, soffermandosi sui primi cinque articoli di esso.

            Nell'illustrare l'articolo 1, volto ad introdurre nel codice di rito un nuovo capo, all'interno del titolo III, del libro III, relativo ai prelievi personali di materiale biologico, dà puntualmente conto del contenuto degli articoli 271-bis e 271-ter del codice penale.

            Con riferimento all'articolo 2 osserva che esso introduce nel codice di procedura penale l'articolo 665-bis per la disciplina di casi e forme dei prelievi personali di materiale biologico finalizzato all'inserimento della banca dati nel DNA, attribuendo in capo al giudice per l'esecuzione la competenza ad emanare l'ordinanza per il prelievo.

            Dopo aver illustrato le disposizioni di cui all'articolo 3, relativo alle modalità di esecuzione del prelievo e all'articolo 4, recante norme di coordinamento, si sofferma sull'articolo 5, il quale detta una disciplina puntuale della banca dati del DNA denominata "gestione computerizzata profili DNA". La disposizione in esame, oltre a demandare ad un successivo regolamento ministeriale la disciplina della modalità di accesso alla banca dati, l'inserimento in essa dei dati biologici, la gestione dei profili nonché le modalità di cancellazione dei dati, prevede una suddivisione della banca dati stessa in diverse sezioni, ciascuna con una differente competenza per la raccolta dei dati genetici.

            Passa quindi ad illustrare il contenuto del disegno di legge n. 956 ed in particolare gli articoli 1 e 2.

L'articolo 1 dispone l'istituzione, presso il casellario centrale d’identità del Ministero dell’interno, della banca dati nazionale del DNA. La disposizione prevede poi che l’autorità di pubblica sicurezza possa ordinare a chiunque non sia in grado o si rifiuti di fornire le proprie generalità ovvero declini false dichiarazioni sulla propria identità o su qualità personali, nonché ai soggetti condannati in via definitiva ad una pena non inferiore a tre anni di reclusione, di sottoporsi ai prelievi ematici e biologici necessari all’accertamento dei polimorfismi genetici emergenti del DNA. I prelievi sono effettuati da personale sanitario, da individuarsi con  successivo decreto del Ministro dell'interno, secondo modalità idonee a rispettare il diritto alla salute, e non sono consentiti qualora sussista un pericolo di compromissione dell’integrità fisica dell’interessato. In caso di rifiuto da parte del soggetto interessato la norma prevede che la decisione sia rimessa, entro trenta giorni, al tribunale in cui risiede l’autorità di Pubblica sicurezza che ha chiesto il prelievo.

L'articolo 2 modifica gli articoli 224 e 233 del codice di procedura penale

Più in particolare  la lettera a) del comma 1 della disposizione in esame, integra l'attuale formulazione dell'articolo 224 del codice di procedura penale attribuendo al giudice, qualora si proceda per alcune tipologie di reato puntualmente indicate, se il ricorso alla perizia appare assolutamente indispensabile, la facoltà di ordinare, anche senza il consenso dell'interessato, l'effettuazione di prelievi ematici o di altro materiale biologico ed il ricorso ad indagini ecografiche ed endoscopiche.

Nel caso in cui il soggetto interessato rifiuti di sottoporsi alle suddette operazioni di prelievo la disposizione prevede non solo l'applicazione degli istituti dell'accompagnamento coattivo dell'imputato e dell'accompagnamento coattivo di altre persone ma anche la facoltà per il giudice di esercitare i poteri coercitivi ad esso riconosciuti dall'articolo 131 del codice di procedura penale

La lettera b) del comma 1 integra l'articolo 233 del codice di procedura penale prevedendo, nei limiti di compatibilità, l'applicazione delle norme sull'effettuazione di prelievi di materiale biologico, di cui all’articolo 224, commi 2, 3 e 4, così come riscritto dal disegno di legge in esame.

Illustra infine il disegno di legge n. 960.

Per quel che concerne le norme di cui al Capo II, concernenti l'istituzione della banca dati e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, esse risultano pressoché analoghe a quelle di cui al Capo medesimo del disegno di legge  di iniziativa governativa. Si sofferma quindi sulle differenze fra i due testi. Dopo aver illustrato le differenze rinvenibili con riguardo all'ambito soggettivo di applicazione, di cui all'articolo 9, si sofferma su quelle relative alle sanzioni irrogabili a carico dei pubblici ufficiali i quali facciano uso o comunichino a terzi le informazioni al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Al riguardo rileva che l'articolo 14 prevede che l’autore del reato sia punito con la pena della reclusione da due a quattro anni, in luogo dei tre anni del provvedimento governativo e, nell’ipotesi di reato colposo, con la pena della reclusione fino a un anno, in luogo dei sei mesi previsti dal disegno di legge n. 905.

Per quel che concerne poi i regolamenti di attuazione, di cui all'articolo 16, il provvedimento in titolo prevede differentemente dal disegno di legge governativo, il concerto con il Ministro della salute, del lavoro e delle politiche sociali, in luogo del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Con riferimento all' istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria l'articolo 18 prevede che i decreti legislativi siano adottati anche con il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Tale denominazione appare più corretta rispetto al disegno di legge n. 905, nel quale si prevede invece il concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

Differentemente dal disegno di legge n. 905, il provvedimento in esame prevede, al Capo IV, una serie di disposizioni volte a modificare le norme del codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.

Più in particolare l’articolo 23 stabilisce i presupposti necessari per l’adozione dei provvedimenti del giudice con cui si dispongono le perizie che richiedono il compimento di atti incidenti sulla libertà personale delle persone, comportando prelievi o accertamenti coattivi.

        L’articolo 24 disciplina  i casi in cui alle operazioni di prelievo procede il pubblico ministero, prevedendo che ai fini della determinazione dell’impronta genetica dell’individuo, il pubblico ministero può richiedere l’autorizzazione al giudice per le indagini preliminari, il quale provvede con ordinanza. E' prevista, inoltre, una procedura d’urgenza calibrata sulla base di quanto previsto dall’articolo 13, secondo comma, della Costituzione.  Gli articoli 25, 26 e 27 prevedono alcune modifiche al codice di procedura penale che possono essere considerate di coordinamento con le disposizioni testè esaminate.   

             L’articolo 28 introduce tre nuovi articoli delle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.  

 

 

Il presidente DINI dichiara aperta la discussione generale.

 

Il senatore CASSON (PD) sottolinea, anche a nome del proprio Gruppo, l'esigenza che le Commissioni riunite approvino in tempi rapidi i disegni di legge in esame, ciò in quanto le misure previste dal trattato di Prum risultano importanti per il contrasto dei fenomeni del terrorismo internazionale e della criminalità transfrontaliera.

Nell'esprimere apprezzamento per la puntualità delle relazioni illustrative ed in particolare di quella svolta dal relatore per la 2a  Commissione, ritiene che sui provvedimenti in titolo si debba svolgere un ampio ed approfondito dibattito, con particolare riguardo alle diverse modalità attuative della istituenda banca dati del DNA.

Dopo aver osservato come le norme del disegno di legge n. 960 coincidano in larga parte con quelle del provvedimento governativo, svolge talune considerazioni sulle differenze di carattere formale, in relazione alle quali si riserva di presentare puntuali proposte emendative, e su quelle di natura sostanziale.

Con riferimento alle differenze sostanziali fra i due provvedimenti, osserva come sia necessario un approfondimento ulteriore sulle norme di cui al Capo IV del disegno di legge n. 960. Tali disposizioni, nella parte in cui prevedono maggiori garanzie per i soggetti sottoposti alle operazioni di prelievo di materiale biologico, appaiono, a ben vedere, più conformi alle indicazioni di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996. Di particolare rilievo sono da considerarsi poi le disposizioni volte a modificare gli articoli 224 e 229 del codice di procedura penale, prevedendo maggiori garanzie nel caso in cui si ritenga assolutamente necessario procedere all'espletamento delle operazioni di prelievo anche nei confronti di persone non indagate e non imputate. Appare oltremodo condivisibile la previsione, in tal caso, della facoltà per il soggetto di essere accompagnato o assistito da un esperto o da persona di fiducia. Altrettanto apprezzabile è la previsione di una disciplina maggiormente garantista per gli accertamenti compiuti su minori e soggetti incapaci, nonché di una procedura d'urgenza calibrata sulla base di quanto previsto dall'articolo 13 della Costituzione.

Sottolinea poi la necessità di tenere conto anche delle norme del disegno di legge n. 960, volte a modificare l'articolo 133 del codice di procedura penale, nel senso di delineare con maggiore puntualità i poteri del giudice in relazione all'istituto dell'accompagnamento coattivo.

 

 

Il senatore RUTELLI (PD) condivide le osservazioni testé formulate dal senatore Casson sull’opportunità di procedere ad un’integrazione dei contenuti dei disegni di legge in esame.

Fa presente che il disegno di legge n. 960 a propria firma riprende i contenuti di una proposta legislativa esaminata nel corso della passata legislatura e approvata dalla Camera dei deputati, la quale aveva assorbito anche un disegno di legge di iniziativa del precedente Governo.

Sottolinea come il proprio disegno di legge si differenzi dall’iniziativa governativa per taluni profili, tra i quali cita anzitutto l’articolo 9, in materia di prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA, con la specificazione della necessità di tutela del rispetto della dignità e della riservatezza della persona. Ulteriori scostamenti riguardano l’articolo 14, in tema di sanzioni per i pubblici ufficiali; l’articolo 16, con riferimento ai Ministri coinvolti nell’adozione dei regolamenti di attuazione e l’articolo 17, recante norme transitorie, nel senso della fissazione di un termine temporale non prorogabile per le misure temporanee consentite nelle more dell’attuazione della normativa. Infine, il disegno di legge n. 960 contiene una serie di disposizioni in più rispetto al n. 905 recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei a incidere sulla libertà personale.

Conclude evidenziando come sarebbe a proprio avviso opportuno procedere all’elaborazione di un testo unificato che tenga conto degli elementi che differenziano tutte le proposte legislative in esame, in alternativa alla predisposizione ed attenta valutazione di  proposte emendative anche provenienti dai senatori di opposizione.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) fa presente che è stato assegnato alla sola Commissione giustizia un disegno di legge,  a propria firma, il quale riproduce  il contenuto delle disposizioni di cui al Capo IV del disegno di legge n. 960. Per ragioni di coerenza, invita la Presidenza a valutare l'opportunità di chiederne la riassegnazione alle Commissioni riunite, ritenendo che non possa considerarsi parimenti accoglibile un eventuale recepimento del contenuto di tale provvedimento in proposte emendative al testo base.

 

Il presidente DINI, anche a nome del presidente Berselli, fa presente come i contenuti del disegno di legge del senatore Li Gotti possano essere valutati dalle Commissioni riunite esclusivamente mediante la trasposizione in una proposta emendativi al provvedimento del Governo, che sarà assunto come testo base.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) si domanda per quale ragione non possa essere adottato quale testo base il proprio disegno di legge, tenuto conto non solo che esso risulta del tutto coincidente con quello di iniziativa governativa – salvo che per una maggiore pulizia formale, dal momento che in esso sono stati corretti alcuni errori contenuti nel testo messo a punto dal precedente Governo, e ripresi da quello dell’Esecutivo in carica - ma anche che esso è stato assegnato alle Commissioni riunite antecedentemente rispetto al provvedimento governativo.

 

Il presidente DINI, replicando ai rilievi formulati dal senatore Li Gotti nel senso della priorità temporale della presentazione del proprio disegno di legge n. 586 rispetto al disegno di legge n. 905, fa presente come per prassi sia adottato come testo di riferimento per la presentazione di emendamenti, ove esistente, il disegno di legge di iniziativa governativa.

Dà quindi la parola ai relatori e al rappresentante del Governo.

 

Il relatore DIVINA (LNP) fa presente come, nel caso dei disegni di legge di ratifica dei trattati internazionali, sia di norma preferibile l’adozione quale testo base cui riferire gli emendamenti del disegno di legge di iniziativa governativa. Osserva, infatti, come al di là della scansione temporale della presentazione delle proposte legislative, non possa essere sottaciuto il dato politico per cui gli obblighi previsti dai Trattati ricadono sugli Stati e, principalmente, sugli Esecutivi in carica che devono darvi attuazione.

 

Il sottosegretario di Stato SCOTTI ripercorre i passaggi fondamentali che hanno condotto alla presentazione del disegno di legge n. 905.

Richiama anzitutto la genesi del Trattato di Prum, anche denominato convenzione "Schengen 2", e l’intenzione già preannunciata sin dal 2006 del Governo italiano di adesione. Ricorda inoltre la risoluzione adottata nel 2007 dal comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen che ha impegnato il Governo italiano ad intraprendere le iniziative opportune per la ratifica del Trattato di Prum, adeguando la normativa nazionale in senso conseguente.

Fa altresì riferimento alle iniziative adottate in ambito comunitario per la trasposizione di parte delle disposizioni del Trattato di Prum nel quadro giuridico dell’Unione europea e l’approvazione di due decisioni da parte del Consiglio Giustizia e Affari interni nel giugno 2008 relative al potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.

Delinea pertanto un contesto comunitario e internazionale per cui è opportuno per il Paese adottare ogni iniziativa per sostenere lo scambio di informazioni nella lotta al terrorismo e alla criminalità, nell’ambito del quale si inquadra la proposta legislativa del Governo per la ratifica del Trattato di Prum.

 

Il relatore MUGNAI (PdL), pur condividendo i rilievi testè formulati dal senatore Divina circa l'opportunità che la ratifica di un trattato internazionale sia rimessa ad un disegno di legge di iniziativa governativa, si dichiara d'accordo sulla proposta di procedere all'adozione di un testo unificato.

 

 

Il presidente DINI, alla luce della complessità tecnica dei provvedimenti in esame e della necessità di procedere ad una attenta valutazione dei contenuti dei singoli disegni di legge, propone la costituzione di un comitato ristretto per l’elaborazione di un testo unificato, composto dai relatori e da due rappresentanti, uno per Commissione, di ciascun Gruppo parlamentare.

 

Le Commissioni riunite concordano.

 

Il senatore CASSON (PD), dopo aver dichiarato di concordare sulla proposta testè formulata dal presidente Dini, si riserva di indicare a breve il nominativo del rappresentante del proprio Gruppo per il comitato ristretto.

 

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 16.