Legislatura 16º - Commissioni 2° e 3° riunite - Resoconto sommario n. 3 del 18/11/2008


 

COMMISSIONI 2ª e 3ª RIUNITE

(Giustizia) 

(Affari esteri, emigrazione)  

 

MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 2008

3ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.    

 

 

La seduta inizia alle ore 15,40.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(905) Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria  

(586) LI GOTTI ed altri.  -  Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento 

(955) COMPAGNA.  -  Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Introduzione del prelievo coattivo di materiale biologico. Legge quadro per la creazione della banca dati di DNA  

(956) VALDITARA.  -  Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Norme per la istituzione di una banca dati nazionale del DNA e per la disciplina delle operazioni peritali eseguibili mediante la raccolta di materiale biologico prelevato dall'indagato od imputato o da soggetti terzi  

(960) RUTELLI e ZANDA.  -  Misure in materia di urgente contrasto alla criminalità, al terrorismo e alla migrazione illegale. Adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prum concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria. Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

Riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta del 17 settembre scorso.

 

Il senatore MUGNAI(PdL), relatore per la 2a Commissione, informa sugli esiti del lavoro compiuto dal Comitato ristretto il quale è riuscito a convergere all’unanimità su un testo unificato da sottoporre alle Commissioni riunite in sede plenaria. Dà quindi lettura della relazione, che si allega al resoconto della seduta odierna.

 

Il presidente BERSELLI  fissa per lunedì 15 dicembre 2008, alle ore 18, il termine per la fissazione degli emendamenti al Testo unificato allegato, anche esso al resoconto della seduta odierna.

 

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

(816) CASSON ed altri.  -  Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale   

(848) LI GOTTI ed altri.  -  Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale con la risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all'11 dicembre 2003, nonchè norme di adeguamento interno, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento.

(Esame congiunto e rinvio) 

 

Il relatore per la 2a Commissione, senatore BALBONI(PdL), nel riferire sui disegni di legge in titolo di analogo contenuto, si sofferma sulle disposizioni che interessano profili di rilievo per la Commissione giustizia.

 Illustra dapprima l'articolo 3, il quale modifica l'articolo 322-bis del codice penale prevedendo la punibilità per il corruttore o l’istigatore che offra denaro o altra utilità a funzionari di organismi internazionali al precipuo fine di ottenere o mantenere un’attività economica o finanziaria. Tale modifica risponde all'esigenza di adeguamento della normativa sostanziale alle previsioni dei titoli II e III della Convenzione.

Riferisce quindi sull'articolo 4, il quale, in attuazione dell’articolo 26 della Convenzione, adegua la vigente normativa in tema di responsabilità da fatto-reato delle persone giuridiche al catalogo di reati previsto dall’intera convenzione. Più precisamente la disposizione integra il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo, nel caso di commissione del delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, l'irrogazione alla persona giuridica di una sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

L'articolo 5 reca modifiche al codice di procedura penale introducendo due nuovi articoli nel libro XI, titolo IV, capo I del codice di rito: l’articolo 740-bis, rubricato "Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate" e l’articolo 740-ter, rubricato "Ordine di devoluzione".

Si sofferma infine sull'articolo 6, il quale designa l'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, quale autorità nazionale anticorruzione. Al riguardo rileva che l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, che ha disposto la soppressione di tale soggetto e l'approvazione di un successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto, con il quale le funzioni sono state trasferite al Ministero per la pubblica amministrazione e l’innovazione – Dipartimento della funzione pubblica rendono necessaria una modifica di tale disposizione.

 

Il relatore per la 3a Commissione BETTAMIO (PdL) illustra i provvedimenti in titolo. Ricorda preliminarmente che i disegni di legge, sostanzialmente identici, riproducono i contenuti dell’analoga proposta legislativa presentata nella scorsa legislatura, d’iniziativa governativa, approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati ma non approvata definitivamente per l’anticipato termine della legislatura.Dette proposte ripropongono quindi, anche nella presente legislatura, la necessità per il Parlamento italiano di provvedere alla ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Sottolinea che la citata Convenzione è stata adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU nel 2003 ed è entrata in vigore a partire dal 14 dicembre 2005, con il raggiungimento del quorum di ratifiche statali a tal fine necessarie.

Rileva l’opportunità dell’adesione dell’Italia alla Convenzione  onde consentire l’applicazione in tempi rapidi del primo accordo a livello mondiale in tema di contrasto alla corruzione come fenomeno sopranazionale, anche in un’ottica di mantenimento delle relazioni internazionali con i Paesi membri delle Nazioni Unite.

A livello contenutistico, ricorda che la Convenzione affronta la tematica della corruzione internazionale quale fenomeno che pone a rischio la stabilità e la sicurezza della società e mira a scongiurare i nessi esistenti tra la corruzione e altre forme di criminalità, in particolare la criminalità organizzata e la criminalità economica, compreso il riciclaggio di denaro.

Si sofferma quindi sul Titolo I, recante le disposizioni generali. Ai sensi dell'articolo 1, oggetto della Convenzione sono principalmente la promozione e il rafforzamento delle misure volte a prevenire e combattere efficacemente la corruzione; in secondo luogo la promozione e il sostegno alla cooperazione internazionale e all’assistenza tecnica ai fini della prevenzione della corruzione e della lotta a quest’ultima, compreso il recupero dei beni; infine la promozione dell’integrità, della responsabilità e della buona fede nella gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici. Evidenzia altresì che l’articolo 4, a protezione della sovranità, stabilisce che gli Stati parte adempiono gli obblighi compatibilmente con i principi di uguaglianza sovrana e di integrità territoriale e di non intervento negli affari interni di altri Stati, mentre è precluso esercitare nel territorio di altro Stato competenze e funzioni esclusivamente riservate alle autorità di tale Stato dal suo diritto interno.

Richiama quindi le misure ulteriori recate dalla Convenzione con riferimento alla prevenzione della corruzione, alle repressione delle condotte criminose e alla cooperazione internazionale in materia.

Rispetto, poi, ai contenuti dei disegni di legge, osserva che essi recano le misure minime di adeguamento dell’ordinamento interno al fine di consentire l’adesione dell’Italia alla Convenzione, tenendo conto dei contenuti di carattere obbligatorio della stessa. In particolare, per i profili di competenza della 3a Commissione, segnala che gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione, mentre i successivi articoli introducono modifiche alla legislazione vigente e, in particolare, al codice penale (fattispecie incriminatrice della corruzione), alla legge sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e al codice di procedura penale (introducendo la possibilità di devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate).

 

Il sottosegretario Stefania CRAXI auspica che le Commissioni riunite possano rinviare il seguito dell’esame dei disegni di legge in titolo secondo una tempistica che consenta al Governo di elaborare e procedere alla presentazione di un proprio disegno di legge di ratifica della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

 

Il senatore MARCENARO (PD) fa osservare come i disegni di legge all’ordine del giorno ripropongano la proposta legislativa governativa esaminata nel corso della precedente legislatura. Richiama l’ampia convergenza tra tutte le forze politiche che già allora si era registrata durante l’esame da parte della Camera dei deputati e fa notare come, nella presente legislatura, analogo consenso sussista anche presso le Commissioni riunite. Ritiene, pertanto, non giustificata la proposta formulata dalla Rappresentante del Governo nel senso di una sostanziale sospensione dell’esame dei disegni di legge.

 

Il presidente BERSELLI , fa presente che, come suo diritto, il Governo si è appellato al comma 2 dell'articolo 51 del Regolamento in materia di concorrenza di iniziative legislative. Peraltro la sospensione di trenta giorni che il Governo può chiedere in virtù di tale norma coincide di fatto, in questo caso, con la data in cui potrà proseguire l'esame, atteso l'imminente inizio della sessione di bilancio

 

Il sottosegretario Stefania CRAXI ribadisce che la propria richiesta di disporre di un margine temporale in relazione all’esame dei provvedimenti da parte delle Commissioni riunite è esclusivamente finalizzata a consentire all’Esecutivo di predisporre un proprio disegno di legge di ratifica della Convenzione in esame.

 

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,20.

 

 

 

RELAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO AL TESTO UNIFICATO DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 905, 586, 955, 956 e 960

 

Si sottopone all’esame del Comitato ristretto delle Commissioni 2a e 3a riunite il disegno di legge di iniziativa governativa A.S. 905, avente ad oggetto l’Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, nella forma di testo unificato con le integrazioni ritenute opportune all’esito di un confronto con il disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda (A.S. 960), 586 e 580 del sen. Li Gotti, con i disegni di legge di iniziativa governativa (A.S. 995), nonché con il disegno di legge del senatore Compagna (A.S. 955).

Per quanto concerne, in particolare, i disegno di legge 580 e 995 volti entrambi a introdurre modifiche al codice di procedura penale per il compimento, su persone viventi, di prelievi di campioni biologici ed accertamenti medici, devesi rappresentare come il Relatore, per organicità di trattazione, abbia ritenuto opportuno acquisirne i relativi testi i fini di un esame comparativo, ancorché formalmente tali disegno di legge non siano stati assegnati alle Commissioni riunite, nell'ambito della trattazione dei provvedimenti aventi più espressamente ad oggetto l'adesione della Repubblica Italiana al trattato di Prum.

Sono mantenuti gli articoli da 1 a 22 del disegno di legge 905; è inserito il Capo IV relativo alle modifiche al codice di procedura penale in materia di prelievi coattivi; cui seguono gli articoli da 29 a 32, ex articoli da 23 a 26 del testo originario del disegno di legge 905.

Con riferimento al disegno di legge n. 586 del senatore Li Gotti e altri deve incidentalmente rilevarsi in via preliminare l’identità dell’articolato e dei contenuti  rispetto al disegno di legge 905 di iniziativa governativa, salvo il disposto dell’articolo 25 relativo alla copertura finanziaria. Pertanto il disegno di legge 586 resta assorbito, quanto agli articoli da 1 a 24 ed all’articolo 26, dal successivo disegno di legge 905, deve invece essere stralciato l’articolo 25, sostituendosi ad esso la previsione di cui all’articolo 25 del disegno di legge 905, tenuto conto che quest’ultimo dettaglia in modo più specifico i fondi cui attingere per le voci di spesa relative all’istituzione ed al funzionamento della banca dati DNA e del laboratorio centrale per la banca dati DNA, alle convenzioni di cui all’articolo 17 ed allo scambio informativo dei dati del DNA e personali, nonché agli oneri relativi al personale, per il biennio 2008-2009, fatta salva l’applicazione, per gli stanziamenti residui concernenti il periodo successivo, della riduzione dell’autorizzazione di spesa per il fondo istituito, a partire dall’anno 2004, nello stato di previsione del Ministero dell’interno per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell’amministrazione e corrispondente a  100.000 di euro.

Il testo unificato, così riadattato, recupera quasi integralmente le disposizioni del Capo IV dell’A.S. 960, recante modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale, diretto ad inserire nel corpus del codice di procedura penale novelle dirette a colmare una lacuna normativa originatosi a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 1996 e comunque finalizzate, in questo specifico ambito, a consentire l’immediata operatività della disciplina relativa all’istituzione della Banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, di cui al Capo II del testo oggi all’esame.

Dalla puntuale descrizione dei contenuti dei singoli articoli emergerà che alla formulazione di alcune delle disposizioni del disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda deve ritenersi preferibile la formulazione adottata dal più recente disegno di legge governativo.

Fa eccezione, rispetto ad entrambi gli articolati, la formulazione adottata con riferimento all’introduzione dell’articolo 72-quater, relativo alla distruzione dei prelievi e dei campioni degli imputati, nel Capo VI (Disposizioni relative alle prove) delle norme di attuazione del codice di procedura penale.

La disposizione merita di essere rimeditata. All’articolo 72-quater deve, infatti, essere precisato che la distruzione dei dati e dei campioni acquisiti opera solo ove sia pronunciata sentenza di assoluzione a norma dell’articolo 530 del codice di procedura penale, secondo una prospettiva che giustifichi l’istituzione di una Banca dati nazionali del DNA, strumento diretto alla conservazione almeno per un certo arco temporale il materiale biologico prelevato nel luogo ove è stato commesso il fatto per cui si procede. Deve, comunque, essere mantenuta la clausola di garanzia concernente il trattamento dei dati e dei campioni acquisiti diversi da quelli prelevati nel luogo in cui è stato commesso il fatto, con la precisazione che la distruzione è effettuata, su ordine del giudice,  a cura del consulente o del perito che hanno proceduto alla relativa analisi. Del tutto superfluo si considera il riferimento agli adempimenti della cancelleria, stando alla formulazione utilizzata nel disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda ed altresì nel disegno di legge governativo al comma 2 dell’articolo 72-quater.

Prima di procedere ad un esame articolo per articolo, deve essere rilevata la tendenziale sovrapponibilità del disegno di legge governativo (A.S. 995) con il Capo IV del disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda (A.S. 960). Inoltre, deve rilevarsi che il disegno di legge n. 995 corrisponde in larga misura al disegno di legge n. 580 del senatore Li Gotti e altri, recante, anch’esso, modifiche al codice di procedura penale per il compimento su persone viventi di prelievi di campioni biologici o accertamenti medici. Si precisa che tanto il disegno di legge del senatore Li Gotti quanto il disegno di legge governativo sono stati assegnati alla 2a Commissione permanente e, per entrambi, formalmente non è ancora iniziato l’esame. Tuttavia, si ritiene del tutto evidente l’opportunità, rispetto alla specifica sedes materiae, di inserire nel disegno di legge n. 905 le modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.

La pressoché totale sovrapponibilità dei due articolati ha indotto a procedere ad una più attenta disamina del disegno di legge governativo, come termine di confronto con il Capo IV del disegno di legge n. 960 dei senatori Rutelli e Zanda, dal momento che il disegno di legge n. 995 rappresenta un testo che sviluppa, poiché presentato successivamente, in termini più dettagliati quanto già disposto dal disegno di legge n. 580, specie con riferimento ai contenuti dell’articolo 224-bis (articolo 1 disegno di legge n. 995; articolo 2 disegno di legge n. 580), ed amplia la previsione di cui all’articolo 72-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale (si veda, in proposito, l’articolo 6 del disegno di legge n. 995 rispetto al disegno di legge n. 580).

D’altro canto, entrambi gli articolati meritano, esattamente negli stessi termini, di essere integrati con le previsioni di cui al disegno di legge n. 960 che in ordine alle modifiche al codice di procedura penale sono ritenute preferibili per le ragioni che seguono.

            Il Capo IV (Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale) dell’A.S. 960 consta di sei articoli (da 23 a 28).

            Del pari, il disegno di legge n. 995 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti medici idonei ad incidere sulla libertà personale) è un testo che comprende sei articoli (da 1 a 6).

            L'articolo 23 inserisce, dopo l’articolo 224 del codice di procedura penale., l’articolo 224-bis e l’articolo 224-ter.

L’articolo 224-bis attiene ai provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale.

            In particolare, a differenza dell’A.S. 995, l’articolo 224-bis nella formulazione adottata nel disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda viene circostanziato l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle perizie che importino il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale attraverso il riferimento, accanto alla pena dell’ergastolo, alla pena della reclusione non inferiore nel minimo edittale ai tre anni relativamente al reato per cui si procede. Tale precisazione vale a circostanziare in modo formalmente più stringente la gravità dei delitti per i quali sono ammessi detti accertamenti sulla persona da sottoporre alle indagini, diversi da quelli per i quali è prevista la pena dell’ergastolo. Tenuto altresì conto che amplia comunque il novero dei delitti di particolare gravità per i quali detti accertamenti sono ammessi rispetto ai delitti, non colposi, per i quali alla polizia giudiziaria procedono all’arresto obbligatorio in flagranza, presupposto del quale è un minimo edittale non inferiore a cinque anni.

A questo specifico riguardo, la simmetrica previsione dell’A.S. 995, all’articolo 1, parrebbe poter comportare maggiori incertezze applicative in ragione del più generico riferimento, accanto ai delitti per i quali è prevista la pena dell’ergastolo, alla pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni.

Un secondo elemento di differenziazione riguarda la notificazione dell’ordinanza con cui il giudice dispone l’esecuzione coattiva dei prelievi, nell’ipotesi in cui la persona sa sottoporre all’esame non presti il consenso, a norma del comma 3 dell’articolo 224-bis.

Potrebbe essere opportuno recuperare, tra i contenuti dell’ordinanza con cui il giudice dispone l’esecuzione coattiva dei prelievi di materiale biologico, le comunicazioni di cui alle lettere o) e p) dell’articolo 1 del disegno di legge del senatore Compagna (A.S. 955), aventi ad oggetto rispettivamente: (lettera o) l’avviso che il codice genetico tipizzato sarà inserito nell’apposita banca dati denominata «Gestione computerizzata profili DNA» (GCPD) per ordine del giudice competente a conoscere dell’esecuzione, qualora il soggetto sia condannato con sentenza passata in giudicato nel procedimento in cui è stato ordinato il prelievo, anche qualora costui non debba scontare la pena in regime di detenzione; (lettera p) l’avviso che, qualora il soggetto che deve sottoporsi al prelievo sia assolto con sentenza passata in giudicato, il codice genetico tipizzato sarà cancellato nel termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Nella formulazione adottata dai senatori Rutelli e Zanda l’ordinanza è notificata alla persona da sottoporre alle indagini e al suo difensore almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’esecuzione delle operazioni peritali.

La medesima ordinanza, nel disegno di legge governativo, deve essere notificata all’interessato, all’imputato e al suo difensore nonché alla persona offesa almeno tre giorni prima di quello stabilito per l’esecuzione delle operazioni peritali.

Diversamente, alle persone da sottoporre all’esame peritale diverse dall’ indagato o dall’imputato il disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda dedica un articolo ad hoc, articolo 224-ter, rubricato "Provvedimenti del giudice per le perizie su persone diverse dall’indagato o dall’imputato che comportano prelievi o accertamenti coattivi", che differenzia la posizione di detti soggetti, con una disciplina che vale ad individuare in modo più puntuale i presupposti ed i contenuti per l’adozione dell’ordinanza in tali particolari fattispecie da parte del giudice a fronte della mancata prestazione del consenso di essi: nell’ordinanza devono, infatti, essere esplicitate le ragioni per le quali  l’accertamento  del  fatto  non  può  essere svolto se non con il compimento del prelievo o degli accertamenti della persona da sottoporre a perizia; l’ordinanza, inoltre, deve contenere l’avviso alla persona interessata della facoltà di farsi accompagnare e assistere da un esperto o da una persona di sua fiducia, dalla stessa indicati.

Di assoluto rilievo deve invece considerarsi la precisazione di cui al comma 7 dell’articolo 224-bis del disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda, ai fini di scongiurare il rischio di una eventuale pretesa di inutilizzabilità nel corso del processo del materiale biologico prelevato. Si precisa, infatti, che ove l’esame non sia effettuato alla presenza del difensore, l’atto è nullo. Tale precisazione non è contenuta nel disegno di legge governativo. A questo riguardo è indispensabile coordinare tale ultima previsione con quanto previsto all’articolo 24, in ordine all’avviso di cui alla lett. d) dell’ordinanza con cui   il  giudice dispone   l’esecuzione coattiva dei prelievi. L’avviso deve  riferirsi all’obbligo, e non allafacoltà, di farsi necessariamente assistere da un difensore, mentre invariata resta la facoltà di farsi accompagnare da persona di fiducia. Analogamente alla lettera b) dell’articolo 224-ter, benché operi un rinvio esplicito alla disciplina di cui all’articolo 224-bis, deve essere specificata l’obbligatorietà dell’assistenza del difensore anche per le perizie su persone diverse dall’indagato o dall’imputato.

L'articolo 24 inserisce, dopo l’articolo 359 del codice di procedura penale (Consulenti tecnici del pubblico ministero), l’articolo 359-bis (Prelievo coattivo di campioni biologici), nel quale si prevede, fermo restando quanto previsto all’articolo 349, comma 2-bis, relativamente al prelievo di materiale biologico da parte della polizia giudiziaria nel corso di attività di identificazione, che quando devono essere eseguite le operazioni di cui all’articolo 224-bis e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne faccia richiesta al giudice per le indagini preliminari, che autorizza le operazioni con ordinanza ove sussistano i presupposti e le condizioni di cui all’articolo 224-bis.

Identica previsione è contenuta all’articolo 2 del disegno di legge governativo.

La diversità tra i due articolati è rinvenibile nella disposizione dell’articolo 359-bis, comma 2, ove si prevede che il pubblico ministero nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, può disporre lo svolgimento delle operazioni di cui all’articolo 224-bis con decreto motivato, provvedendo altresì a disporre, se del caso, l’accompagnamento coattivo della persona da sottoporre all’esame ove la medesima non vi consenta. Ebbene, con riferimento al termine per la convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, l’articolo 24 del Capo IV del disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda, prescrive che il giudice provveda al più presto  e  comunque  entro  le  settantadue  ore  successive.

Diversamente l’articolo 359-bis, comma 2, di cui all’articolo 2 del disegno di legge governativo prevede, con una scelta che privilegia la rapidità della copertura della decisione del pubblico ministero da parte del giudice, che il provvedimento di convalida sia adottato entro le quarantotto ore successive.

Nell'articolo 25 si prevede l’inserimento al comma 1 dell’articolo 133 del codice di procedura penale. (Accompagnamento coattivo di altre persone), dopo le parole «il perito», la persona sottoposta all’esame del perito diversa dall’imputato.

In ordine a tale disposizione l’articolo 25 del Capo IV del disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda e l’articolo 3 del disegno di legge governativo sono identici.

            Nell'articolo 26 si prevede la soppressione del secondo periodo del comma 2 dell’articolo 354 del codice di procedura penale (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro).

In ordine a tale disposizione i summenzionati articolati, rispettivamente all’articolo 26 ed all’articolo 4, sono identici.

L'articolo 27 inserisce all’articolo 392 del codice di procedura penale. (Casi), comma 2, nell’ambito della disciplina dell’incidente probatorio, in fine le parole "ovvero che comporti l’esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall’articolo 224-bis".

Anche con riferimento a tali integrazioni i due articolati, rispettivamente all’articolo 27 ed all’articolo 5, sono identici.

            L'articolo 28 prevede un’integrazione significativa nel Capo VI (Disposizioni relative alle prove) delle norme di attuazione del codice di procedura penale., cui si fatto sopra riferimento in ordine all’articolo 72-quater, disposizione sulla quale si ritiene di dovere comunque intervenire.

Deve ritenersi preferibile la formulazione adottata dall’articolo 6 del disegno di legge governativo rispetto all’articolo 28 del disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda, mantenendo comunque il riferimento, nel corpo del testo, all’articolo 224-ter.

L’articolo 72-bis, comma 1, nel disegno di legge governativo prescrive che ove il prelievo debba effettuarsi su un minore, una persona palesemente incapace ovvero interdetta per infermità di mente, il relativo consenso sia prestato dal genitore o dal tutore, i quali potranno presenziare alle operazioni.

L’articolo 72-bis, comma 1, del Capo IV del disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda fa riferimento esclusivamente al minore ed alla persona interdetta per infermità di mente, prevedendo un duplice adempimento con riferimento alla notifica che, in tali casi, dovrebbe effettuarsi anche nei confronti delle persone che su di essa esercitano la potestà o la tutela, le quali devono prestare il consenso ad accompagnarla. Per gli esercenti la potestà e la tutela è previsto il dovere di presenziare alle operazioni, salvo che ne siano esentate dal giudice o dal pubblico ministero per ragioni di rispetto del pudore della persona da sottoporre agli accertamenti.

Ebbene, a tal riguardo, non si vede quale sia l’utilità della doppia notifica al minore ed alla persona interdetta per infermità di mente ed al contempo al genitore o al tutore e privo di qualsivoglia rilievo giuridico pare il riferimento al consenso all’accompagnamento e non alle operazioni da effettuarsi da parte dei soggetti esercenti la potestà o la tutela.

Con riferimento alla presenza alle operazioni di prelievo di materiale biologico è apparsa preferibile l’opzione del disegno di legge governativo che consente a detti soggetti la scelta, poiché prevederne l’obbligo potrebbe comportare ritardi nell’esecuzione delle operazioni o, nell’ipotesi di esenzione, l’adozione dei provvedimenti  all’ uopo  previsti,  ai  sensi dell’articolo 28 del disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda, potrebbero comportare lungaggini procedurali con evidenti ricadute negative sulla necessaria sollecitudine delle operazioni.

Identica, in entrambi gli articolati, è la previsione relativa alla mancanza, alla non reperibilità o al conflitto di interessi con la persona da sottoporre ad esame del genitore o del curatore. In tali casi si prevede che il consenso sia prestato da un curatore speciale nominato dal giudice. Unica differenza sta nella collocazione della previsione, tenuto comunque conto dell’adeguatezza sistematica della collocazione di cui al comma 2 dell’articolo 72-bis del disegno di legge governativo, diversamente dall’inserimento al comma 4 dell’articolo 72-bis operato dal disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda.

Con riferimento all’eventualità che persone minori, incapaci o interdette non si presentino, nel giorno, nell’ora e nel luogo fissati per l’esame, per l’applicabilità dell’accompagnamento coattivo deve ritenersi più opportuno il rinvio, in quanto applicabile, alla disciplina di cui agli articoli 224-bis, 224-ter e 359-bis del codice di procedura penale. Appare, invece, ridondante la duplicazione che si legge per tali ipotesi al comma 2 e al comma 3 dell’articolo 72-bis operata nel disegno di legge dei senatori Rutelli e Zanda.

            Identica, in entrambi gli articolati, è la previsione di cui all’articolo 72-ter.

 

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 905, 586, 955, 956 E 960 

905, 586, 955, 956, 960

NT

I RELATORI

 

Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale.

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

(Autorizzazione all'adesione)

 

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum), di seguito denominato «Trattato».

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

 

    1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.

 

 

Art. 3.

(Autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato)

 

    1. Le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia.

 

 

Art. 4.

(Risarcimento del danno)

 

    1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività svolte conformemente al medesimo Trattato.

 

Capo II

ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA E DEL LABORATORIO CENTRALE PER LA BANCA DATI NAZIONALE DEL DNA

 

Art. 5.

(Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

 

    1. Al fine di facilitare l'identificazione degli autori dei delitti, presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, è istituita la banca dati nazionale del DNA.

    2. Presso il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, è istituito il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA.

 

Art. 6.

(Definizioni)

 

    1. Ai fini della presente legge si intendono per:

        a) «DNA»: acido desossiribonucleico, depositario della informazione genetica, sotto forma di una sequenza lineare di nucleotidi, portatore dell'informazione ereditaria;

        b) «profilo del DNA»: sequenza alfa numerica ricavata dal DNA e caratterizzante ogni singolo individuo;

        c) «campione biologico»: quantità di sostanza biologica prelevata sulla persona sottoposta a tipizzazione del profilo del DNA;

        d) «reperto biologico»: materiale biologico acquisito sulla scena di un delitto o comunque su cose pertinenti al reato;

        e) «trattamento»: qualunque operazione o complesso di operazioni effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, la tipizzazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

        f) «accesso»: consultazione, anche informatica, dei dati e delle informazioni contenute nella banca dati;

        g) «dati identificativi»: dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

        h) «tipizzazione»: complesso delle operazioni tecniche di laboratorio che conducono alla produzione del profilo del DNA.

 

Art. 7.

(Attività della banca dati nazionale del DNA)

 

    1. La banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:

        a) raccolta del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;

        b) raccolta dei profili del DNA relativi a reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali;

        c) raccolta dei profili del DNA di persone scomparse o loro consanguinei, di cadaveri e resti cadaverici non identificati;

        d) raffronto dei profili del DNA a fini di identificazione.

 

Art. 8.

(Attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA)

 

    1. Il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA provvede alle seguenti attività:

        a) tipizzazione del profilo del DNA dei soggetti di cui all'articolo 9, commi 1 e 2;

        b) conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.

 

Art. 9.

(Prelievo di campione biologico e tipizzazione del profilo del DNA)

 

    1. Ai fini dell'inserimento del profilo del DNA nella banca dati nazionale del DNA, sono sottoposti a prelievo di campioni biologici:

        a) i soggetti ai quali sia applicata la misura della custodia cautelare in carcere o quella degli arresti domiciliari;

        b) i soggetti arrestati in flagranza di reato o sottoposti a fermo di indiziato di delitto;

        c) i soggetti detenuti o internati a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;

        d) i soggetti nei confronti dei quali sia applicata una misura alternativa alla detenzione a seguito di sentenza irrevocabile, per un delitto non colposo;

        e) i soggetti ai quali sia applicata, in via provvisoria o definitiva, una misura di sicurezza detentiva.

    2. Il prelievo di cui al comma 1 può essere effettuato esclusivamente se si procede nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 per delitti, non colposi, per i quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza. Il prelievo non può essere effettuato se si procede per i seguenti reati:

        a) reati di cui al libro II, titolo III, capo I, tranne quelli di cui agli articoli 368, 371-bis, 371-ter, 372, 378 e 379, capo II, tranne quello di cui all'articolo 390 del codice penale;

        b) reati di cui al libro II, titolo VII, capo I e capo II, del codice penale;

        c) reati di cui al libro II, titolo VIII, capo I e capo II, tranne quello di cui all'articolo 513-bis del codice penale;

        d) reati di cui al libro II, titolo XI, capo I, del codice penale;

        e) reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

        f) reati previsti dal codice civile;

        g) reati in materia tributaria.

    3. Nel caso di arresto in flagranza di reato o di fermo di indiziato di delitto il prelievo è effettuato dopo la convalida da parte del giudice.

    4. I soggetti indicati al comma 1 sono sottoposti a prelievo di campioni di mucosa del cavo orale a cura del personale specificamente addestrato delle Forze di polizia o di personale sanitario ausiliario di polizia giudiziaria.  

  5. Le operazioni sono eseguite nel rispetto della dignità e della riservatezza di chi

vi è sottoposto. Delle operazioni di prelievo è redatto verbale.

  6. Il campione prelevato è immediatamente inviato, a cura del personale procedente, al laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2, per la tipizzazione del relativo profilo e la successiva trasmissione alla banca dati del DNA.

 

Art. 10.

(Profili del DNA tipizzati da reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali)

 

    1. Se, nel corso del procedimento penale, a cura dei laboratori delle Forze di polizia o di altre istituzioni di elevata specializzazione, sono tipizzati profili del DNA da reperti biologici a mezzo di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia, l'autorità giudiziaria procedente dispone la trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA, per la raccolta e i confronti.

    2. Se non sono state effettuate le analisi di cui al comma 1, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, il pubblico ministero competente ai sensi dell'articolo 655, comma 1, del codice di procedura penale, può chiedere al giudice dell'esecuzione di ordinare la trasmissione dei reperti ad un laboratorio delle Forze di polizia ovvero di altre istituzioni di elevata specializzazione per la tipizzazione dei profili e la successiva trasmissione degli stessi alla banca dati nazionale del DNA.

 

Art. 11.

(Metodologia di analisi di reperti e campioni biologici ai fini della tipizzazione del profilo da inserire nella banca dati nazionale del DNA)

 

    1. L'analisi del campione e del reperto biologico ai fini della tipizzazione del profilo del DNA, destinato all'inserimento nella banca dati nazionale del DNA, è eseguita sulla base dei parametri riconosciuti a livello internazionale e indicati dall'European Network of Forensic Science Institutes (ENFSI), in modo da assicurare l'uniformità degli stessi.

    2. I profili del DNA possono essere inseriti nella banca dati nazionale del DNA solo se tipizzati in laboratori certificati a norma ISO/IEC.

    3. I sistemi di analisi sono applicati esclusivamente alle sequenze del DNA che non consentono la identificazione delle patologie da cui può essere affetto l'interessato.

 

Art. 12.

(Trattamento dei dati e accesso, tracciabilità dei campioni)

 

    1. I profili del DNA e i relativi campioni non contengono le informazioni che consentono l'identificazione diretta del soggetto cui sono riferiti.

    2. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA è consentito alla polizia giudiziaria e all'autorità giudiziaria esclusivamente per fini di identificazione personale, nonché per le finalità di collaborazione internazionale di polizia. L'accesso ai dati contenuti nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è consentito ai medesimi soggetti e per le medesime finalità, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

    3. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è effettuato con modalità tali da assicurare l'identificazione dell'operatore e la registrazione di ogni attività. È altresì assicurata la registrazione di ogni attività concernente i campioni.

    4. Il trattamento e l'accesso ai dati contenuti nella banca dati nazionale del DNA e nel laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA sono riservati al personale espressamente autorizzato.

    5. Il personale addetto alla banca dati nazionale del DNA e al laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA è tenuto al segreto per gli atti, i dati e le informazioni di cui sia venuto a conoscenza a causa o nell'esercizio delle proprie funzioni.

 

Art. 13.

(Cancellazione dei dati e distruzione dei campioni biologici)

 

    1. A seguito di assoluzione con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso è disposta anche d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 9 e la distruzione dei relativi campioni biologici.

    2. A seguito di identificazione di cadavere o resti cadaverici, nonché del ritrovamento di persona scomparsa, è disposta anche d'ufficio la cancellazione dei profili del DNA acquisiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e la distruzione dei relativi campioni biologici.   

 3. Quando le operazioni di prelievo sono state compiute in violazione delle disposizioni previste dall'articolo 9, si procede anche d'ufficio alla cancellazione del profilo del DNA e alla distruzione del relativo campione biologico.

    4. In ogni altro caso, il profilo del DNA resta inserito nella banca dati nazionale del DNA per i tempi stabiliti nel regolamento d'attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre quaranta anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato l'inserimento ed il campione biologico viene conservato per i tempi stabiliti nel regolamento di attuazione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, e comunque non oltre venti anni dall'ultima circostanza che ne ha determinato il prelievo.

 

Art. 14.

(Sanzioni)

 

    1. Il pubblico ufficiale che comunica o fa uso di dati ed informazioni in violazione delle disposizioni di cui al capo II, o al di fuori dei fini previsti dallo stesso capo II, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni.

    2. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi.

 

Art. 15.

(Istituzioni di garanzia)

 

    1. Il controllo sulla banca dati nazionale del DNA è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti.

    2. Il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV) garantisce l'osservanza dei criteri e delle norme tecniche per il funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, ed esegue, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, verifiche presso il medesimo laboratorio centrale e i laboratori che lo alimentano, formulando suggerimenti circa i compiti svolti, le procedure adottate, i criteri di sicurezza e le garanzie previste, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per il miglioramento del servizio.

    3. Il Garante per la protezione dei dati personali e il CNBBSV provvedono all'espletamento dei compiti di cui ai commi l e 2 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già in dotazione agli stessi.

 

Art. 16.

(Regolamenti di attuazione)

 

    1. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Presidente del CNBBSV, sono disciplinati, in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi della presente legge:

        a) il funzionamento e l'organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste;

        b) le tecniche e le modalità di analisi e conservazione dei campioni biologici, nonché, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 4, i tempi di conservazione dei campioni biologici e dei profili;

        c) le attribuzioni del responsabile della banca dati nazionale del DNA e del responsabile del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, nonché le competenze tecnico-professionali del personale ad essa addetto;

        d) le modalità e i termini di esercizio dei poteri conferiti dall'articolo 15 al CNBBSV;

        e) le modalità di cancellazione dei profili del DNA e di distruzione dei relativi campioni biologici nei casi previsti dall'articolo 13;

        f) i criteri e le procedure da seguire per la cancellazione dei profili del DNA e la distruzione dei relativi campioni biologici, anche a seguito di riscontro positivo tra i profili del DNA oggetto di verifica, al fine di evitare la conservazione, nella banca dati e nel laboratorio centrale, di più profili del DNA e più campioni biologici relativi al medesimo soggetto.

 

Art. 17.

(Norme transitorie)

 

    1. I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale entro un anno dalla data della sua entrata in funzione.

 2. Il prelievo di campione biologico nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 9, già detenuti o internati alla data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato a cura della polizia penitenziaria entro il termine di un anno.

    3. Fino all'istituzione e al funzionamento del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, e comunque entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare, nei limiti delle risorse assegnate dall'articolo 25, convenzioni non rinnovabili, e di durata tale da non superare il termine di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con i seguenti soggetti:

        a) istituzioni di elevata specializzazione, per l'esecuzione, anche presso laboratori esterni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 11, delle attività di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a);

        b) le singole Forze di polizia, per lo svolgimento di specifici programmi di formazione ed addestramento.

 

Art. 18.

(Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria)

 

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per provvedere alla integrazione dell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria mediante l'istituzione di ruoli tecnici nei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale di cui all'articolo 5, comma 2. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

    2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

         a) suddivisione del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica anche di carattere esecutivo, attinente ai servizi di polizia penitenziaria, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

        b) suddivisione del personale che esplica mansioni di carattere professionale, per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi, in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite e ai contenuti di professionalità richiesti; determinazione delle qualifiche e delle corrispondenti funzioni;

        c) previsione che l'accesso alle qualifiche iniziali di ciascun ruolo e il relativo avanzamento in carriera avvenga mediante le medesime procedure previste per i corrispondenti ruoli tecnici o similari della Polizia di Stato;

        d) disciplina dello stato giuridico del personale, e in particolare del comando presso altre amministrazioni, dell'aspettativa, del collocamento a disposizione, delle incompatibilità, dei rapporti informativi e dei congedi, secondo criteri che tengano conto delle specifiche esigenze dei servizi di polizia e della necessità che la suddetta disciplina non preveda trattamenti di stato inferiori rispetto a quelli degli altri dipendenti civili dello Stato;

        e) attribuzione, ove occorra e limitatamente alle funzioni esercitate, delle qualità di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza al personale che svolge attività tecnico-scientifica e che esplica mansioni di carattere professionale in relazione al ruolo di appartenenza.

 

Capo III

SCAMBIO DI INFORMAZIONI E ALTRE FORME DI COOPERAZIONE

 

Art. 19.

(Scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali)

 

    1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 del Trattato, concernenti lo scambio informativo dei profili del DNA, e quelle concernenti lo scambio informativo dei dati dattiloscopici, di quelli contenuti nei registri di immatricolazione dei veicoli, nonché di quelli relativi alle manifestazioni sportive, di cui agli articoli 8, 9, 12 e 15 del Trattato, sono applicate conformemente al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196.

 

Art. 20.

(Utilizzo di guardie armate a bordo degli aeromobili)

 

    1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17 del Trattato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le competenti Autorità nazionali propongono alle competenti Autorità delle Parti contraenti e degli altri Stati che hanno aderito al Trattato la stipula di un accordo separato, ai sensi del citato articolo 17, paragrafo 5, anche al fine di integrare le informazioni di cui all'allegato 1 dello stesso Trattato.

   2. L'autorizzazione generale di porto d'armi d'ordinanza e di munizioni, di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del Trattato, consente il trasporto sul territorio nazionale delle relative armi dall'uscita dall'aeromobile fino al luogo di deposito nelle zone di sicurezza, di cui al medesimo articolo 18, paragrafo 2.

 

Art. 21.

(Status e poteri dei componenti di operazioni comuni)

 

    1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 24 del Trattato, gli appartenenti agli organi di polizia degli altri Stati contraenti che partecipano sul territorio nazionale ad operazioni comuni, distaccati dalle autorità rispettivamente competenti, possono svolgere le funzioni previste dall'atto costitutivo delle unità miste, sottoscritto dall'Autorità di pubblica sicurezza individuata ai sensi dell'articolo 3, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge o di regolamento in vigore nel territorio dello Stato. Agli stessi soggetti, nei medesimi limiti, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

   2. Salvo che sia diversamente stabilito dall'atto costitutivo, il porto nel territorio dello Stato delle armi e delle attrezzature di cui all'articolo 28 del Trattato è autorizzato ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, e successive modificazioni.

 

Art. 22.

(Poteri in caso di interventi d'urgenza sul territorio nazionale)

 

    1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 25 del Trattato:

        a) la facoltà d'intervento ivi prevista si intende riferita alle situazioni di emergenza in cui un eventuale ritardo rischia di favorire il verificarsi dell'evento dannoso;

        b) gli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante possono utilizzare solo per legittima difesa le medesime armi previste per gli appartenenti alle unità miste di cui all'articolo 21 della presente legge.

    2. Nel caso in cui la misura provvisoria del fermo di una persona è disposta, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo l, del Trattato, dagli appartenenti agli organi di polizia dello Stato contraente confinante, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

 

CAPO IV

Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale

 

Art. 23

(Modifiche all'art. 224 del codice di procedura penale)

 

1. Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

        «Art. 224-bis. - (Provvedimenti del giudice per le perizie che richiedono il compimento di atti idonei ad incidere sulla libertà personale). – 1. Quando si procede per delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e negli altri casi espressamente previsti dalla legge, se per l'esecuzione della perizia è necessario compiere atti idonei ad incidere sulla libertà personale, quali il prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici, e non vi è il consenso della persona indagata o imputata da sottoporre all'esame del perito, il giudice, anche d'ufficio, ne dispone con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva, se essa risulta assolutamente indispensabile per la prova dei fatti.

    2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224, l'ordinanza di cui al comma 1 contiene, a pena di nullità:

         a) le generalità della persona da sottoporre all'esame e quanto altro valga ad identificarla;

        b) l'indicazione del reato per cui si procede, con la descrizione sommaria del fatto;

        c) l'indicazione specifica del prelievo o dell'accertamento da effettuare e delle ragioni che lo rendono assolutamente indispensabile per la prova dei fatti;

        d)l'avviso dell'obbligo di farsi assistere da un difensore, in assenza del quale sarà nominato un difensore d'ufficio a norma dell'articolo 97, e della facoltà di farsi accompagnare e assistere da persona di sua fiducia;

        e) l'avviso che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, può essere ordinato l'accompagnamento coattivo ai sensi del comma 6;

        f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora stabiliti per il compimento dell'atto e delle modalità di compimento;

       g) l'avviso che il codice genetico tipizzato sarà inserito nella apposita banca dati denominata «Gestione computerizzata profili DNA» (GCPD) per ordine del giudice competente a conoscere dell'esecuzione, qualora il soggetto sia condannato con sentenza passata in giudicato nel procedimento in cui è stato ordinato il prelievo, anche qualora costui non debba scontare la pena in regime di detenzione;

       h) l'avviso che, qualora il soggetto che deve sottoporsi al prelievo sia assolto con sentenza passata in giudicato, il codice genetico tipizzato sarà cancellato nel termine di dei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

    3. L'ordinanza di cui al comma 1 è notificata alla persona da sottoporre alle indagini e al suo difensore almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'esecuzione delle operazioni peritali.

    4.Non possono in alcun caso essere disposte operazioni che contrastano con espressi divieti posti dalla legge o che possono mettere in pericolo la vita, l'integrità fisica o la salute della persona o del nascituro, ovvero che, secondo la scienza medica, possono provocare sofferenze di non lieve entità. In ogni caso, a parità di risultato, devono essere prescelte le tecniche meno invasive e più rispettose della dignità e del decoro della persona.

    5. Le operazioni peritali sono comunque eseguite nel rispetto della dignità e del pudore di chi vi è sottoposto.

    6. Se la persona invitata a presentarsi per i fini di cui al comma 1 non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice può disporre che sia accompagnata, anche coattivamente, nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nell'ordinanza di cui al medesimo comma 1. Se, pur comparendo, rifiuta di prestare il proprio consenso agli accertamenti, il giudice dispone che siano eseguiti coattivamente. L'uso di mezzi di coercizione fisica è ridotto al minimo indispensabile ed è consentito per il solo tempo strettamente necessario all'esecuzione del prelievo o dell'accertamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132, comma 2.

    7. L'atto è nullo se la persona sottoposta al prelievo o agli accertamenti non è assistita da un difensore.   

Art. 224-ter. - (Provvedimenti del giudice per le perizie su persone diverse dall'indagato o dall'imputato che comportano prelievi o accertamenti coattivi). - 1. Quando è assolutamente necessario eseguire le operazioni di cui al comma 1 dell'articolo 224-bis nei confronti di persona non indagata o non imputata, si osservano le disposizioni di cui allo stesso articolo 224-bis, in quanto applicabili. In tale caso l'ordinanza contiene:

        a) l'indicazione delle ragioni per le quali l'accertamento del fatto non può essere svolto se non con il compimento del prelievo o degli accertamenti sulla persona da sottoporre a perizia;

        b) l'avviso alla persona interessatadella facoltà di farsi accompagnare e assistere da un esperto o da persona di sua fiducia, dalla stessa indicati, fermo quanto disposto all'art. 224-bis, comma 2, lettera d).

    2. Se l'ordinanza di cui al comma 1 è adottata nella fase delle indagini preliminari, è omesso il riferimento a qualsiasi indicazione idonea a diffondere notizie attinenti alle indagini che devono rimanere segrete».

 

Art. 24.

(Modifiche all'articolo 359 del codice di procedura penale)

 

    1. Dopo l'articolo 359 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

    «Art. 359-bis. - (Prelievo coattivo di campioni biologici su persone viventi). – 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 349, comma 2-bis, quando devono essere eseguite le operazioni di cui all'articolo 224-bis o all'articolo 224-ter e non vi è il consenso della persona interessata, il pubblico ministero ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari che le autorizza con ordinanza quando ricorrono le condizioni ivi previste.

    2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone lo svolgimento delle operazioni con decreto motivato contenente i medesimi elementi previsti dal comma 2 dell'articolo 224-bis o dall'articolo 224-ter, provvedendo a disporre l'accompagnamento coattivo, qualora la persona da sottoporre alle operazioni non si presenti senza addurre un legittimo impedimento, ovvero l'esecuzione coattiva delle operazioni, se la persona comparsa rifiuta di sottoporvisi. Entro le quarantotto ore successive il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del decreto e dell'eventuale provvedimento di accompagnamento coattivo. Il giudice provvede con ordinanza al più presto e comunque entro lequarantotto oresuccessive, dandone avviso immediatamente al pubblico ministero e al difensore.

    3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni degli articoli 132, comma 2, e 224-bis, commi 2, 4 e 5, si applicano a pena di inutilizzabilità delle operazioni».

 

Art. 25.

(Modifiche all'articolo 133 del codice di procedura penale)

 

    1. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice di procedura penale, dopo le parole: «il perito,» sono inserite le seguenti: «la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato,».

 

Art. 26.

(Modifiche all'articolo 354 del codice di procedura penale)

 

    1. All'articolo 354, comma 3, del codice di procedura penale, il secondo periodo è soppresso.

 

Art. 27.

(Modifiche all'articolo 392 del codice di procedura penale)

 

    1. All'articolo 392, comma 2, del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero che comporti l'esecuzione di accertamenti o prelievi su persona vivente previsti dall'articolo 224-bis».

 

Art. 28.

(Modifiche all'articolo 72 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

 

    1. Dopo l'articolo 72 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

 

«Art. 72-bis. - (Prelievo di campioni biologici e accertamenti medici su persone incapaci). – 1. Nei casi previsti dagli articoli 224-bis, 224-ter  e 359-bis del codice, se la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici è minore, palesemente incapace ovvero interdetta per infermità di mente, il consenso è prestato dal genitore o dal tutore, i quali possono presenziare alle operazioni.

    2. Se le persone indicate al comma 1 mancano o non sono reperibili, ovvero si trovano in conflitto di interessi con la persona da sottoporre a prelievo di campioni biologici o ad accertamenti medici, il consenso è prestato da un curatore speciale nominato dal giudice.

    3.Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 224-bis, 224-ter e 359-bis del codice.

    Art. 72-ter. - (Redazione del verbale delle operazioni). – 1. Nel verbale relativo alle operazioni di prelievo di campioni biologici o all'effettuazione di accertamenti medici è fatta espressa menzione del consenso eventualmente prestato dalla persona sottoposta ad esame.

    Art. 72-quater. - (Distruzione dei campioni biologici). – 1.Dopo la definizione del procedimento con decreto di archiviazione o dopo che è stata pronunciata sentenza di assoluzione di cui all'art. 530 C.P.P. divenuta irrevocabile, il giudice dispone l'immediata distruzione del campione prelevato, salvo che non ritenga la conservazione assolutamente indispensabile. La distruzione è effettuata a cura del consulente o del perito il quale ha proceduto alla relativa analisi, che ne redige verbale da allegare agli atti.

    2. In ogni caso non sono soggetti a distruzione i dati ed i campioni biologici prelevati nel luogo in cui è stato commesso il fatto per cui si procede».

 

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 29

(Informazione al Parlamento sulla cooperazione di polizia)

 

1. Il Ministro dell'interno informa annualmente il Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, sullo stato di attuazione delle previsioni del Trattato, sulle azioni intraprese e sugli accordi conclusi, con specifico riferimento a quelli attuativi di cui all'articolo 44.

 

 

Art. 30

(Accordi internazionali)

 

 1. L'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge avviene in conformità agli accordi internazionali sottoscritti e ratificati dalla Repubblica .

 

 

Art. 31

(Copertura finanziaria)

 

1. Per l'istituzione e il funzionamento della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, per le convenzioni di cui all'articolo 17, comma 3, e per lo scambio informativo dei dati del DNA e di dati personali, è autorizzata la spesa di euro 11.184.200 per l'anno 2008, di euro 6.210.000 per l'anno 2009, di euro 4.910.000 per l'anno 2010 e di euro 4.110.000 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, parzialmente utilizzando, quanto ad euro 5.892.100 per l'anno 2008, euro 3.205.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e quanto ad euro 5.292.100 per l'anno 2008, euro 3.005.000 per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e quanto ad euro 4.910.000 per l'anno 2010 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Agli oneri relativi al personale, valutati in euro 1.627.420 a decorrere dall'anno 2008, si provvede per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 2, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare , con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

Art. 32

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.