Legislatura 16º - Disegno di legge N. 956


 
 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

N. 956
 
 
 

 

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VALDITARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 2008

Adesione della Repubblica italiana al Trattato
concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio,
la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna,
la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo,
il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria,
relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera,
in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo,
la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Norme per la istituzione di una banca dati nazionale del DNA
e per la disciplina delle operazioni peritali eseguibili
mediante la raccolta di materiale biologico prelevato dall’indagato
od imputato o da soggetti terzi

 

Onorevoli Senatori. – Negli ultimi tempi sono state affrontate le delicate questioni relative all’impatto delle applicazioni genetiche nei procedimenti giudiziari, con riferimento alla possibilità di armonizzare in un’ottica internazionale le norme e le procedure per l’uso di test genetici nei procedimenti civili e penali e nella pratica medica.

    I progressi raggiunti nell’analisi del DNA negli ultimi anni hanno modificato radicalmente l’investigazione scientifica, diventando un mezzo di indagine potente ed efficace per identificare l’autore di un reato o dimostrare la sua innocenza.
    Oggi l’analisi delle tracce biologiche rinvenute sulla scena del crimine (ad esempio capelli, saliva, liquido seminale e così via), grazie a sistemi sempre più sofisticati, consente con affidabilità, precisione e sicurezza l’identificazione della persona che ha commesso un reato.
    Con il progredire delle tecniche di analisi si è avvertita l’esigenza di unificare i sistemi polimorfici (short tandem repeats) nell’ambito della biologia molecolare forense, soprattutto per lo scambio dei dati e l’uniformità dei parametri.
    I nostri laboratori, grazie all’utilizzo del sistema informatizzato CODIS (Combined DNA lndex System), già in uso presso Il Federal Bureau of Investigation (FBI) negli Stati Uniti, sono in grado, qualora siano stati individuati tutti e tredici i sistemi necessari, di attribuire le tracce biologiche ad un individuo con una probabilità di corrispondenza calcolabile In uno su un milione di miliardi.
    I suddetti sistemi, in conformità al codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non contengono informazioni riguardanti la razza, la religione e abitudini sessuali (i cosiddetti «dati sensibili»).
    Il Consiglio d’Europa, con la raccomandazione n. 92 del 10 febbraio 1992 del Comitato dei ministri, ha fornito direttive sull’utilizzo dell’analisi del DNA a scopo investigativo, individuando le norme generali che devono porsi a fondamento della raccolta dei campioni biologici e degli standards a cui devono adeguarsi i laboratori forensi per la costituzione-gestione e protezione dei dati. L’Unione europea ha invitato gli Stati membri a prevedere la costituzione di banche dati nazionali di DNA (Risoluzione del Consiglio del 9 giugno 1997 finalizzata allo scambio dei risultati delle analisi del DNA tra gli Stati medesimi).
    Ancora non tutti i governi si sono adeguati. Il Regno Unito, l’Olanda, l’Austria, la Germania, la Finlandia e la Norvegia hanno peraltro già provveduto a creare una banca dati nazionale.
    Lo scopo di una banca dati nazionale del DNA è quello di permettere l’identificazione di un soggetto, in particolare di individuare e perseguire l’autore di un reato, alla stessa stregua delle impronte digitali, e di collegare i dati dei profili del DNA ottenuti da diverse scene del crimine, con reati compiuti dalla medesima persona in casi di reati «seriali», quali le violenze sessuali, il sequestro di persona, le rapine e così via.
    L’istituzione di una banca dati del DNA, in presenza di una criminalità sempre più organizzata, permetterebbe di garantire una maggiore efficienza nelle investigazioni.
    Il presente disegno di legge, in armonia con quanto stabilito in sede europea e comunque nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, è finalizzato alla costituzione di una banca dati nazionale del DNA per la raccolta delle impronte genetiche dei soggetti che abbiano commesso reati puniti con la pena della reclusione non inferiore ad un anno.
    Il disegno di legge mira al contempo a dare finalmente attuazione ai rilievi sviluppati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 9 luglio 1996, che ha dichiarato l’illegittimità, per contrasto con l’articolo 13, secondo comma, della Costituzione dell’articolo 224, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui consentiva che il giudice, nell’ambito delle operazioni peritali, disponesse misure incidenti sulla libertà personale, nonostante l’assenza legislativa di una specifica indicazione dei casi e dei modi con cui procedere all’esecuzione coattiva di dette misure. Sono ormai decorsi dieci anni dalla pronuncia della Corte senza che si sia provveduto a colmare tale lacuna; allo stato pertanto, come noto, sono illegittimi, e dunque vietati ed inutilizzabili, i prelievi coattivi di sangue, o di altri tessuti o materiali organici necessari per l’espletamento di una perizia, anche qualora, per esempio, essi appaiano indispensabili per un’indagine sul DNA. Il divieto è stato recentemente rimosso, ma solo in relazione a specifiche finalità di accertamento e limitatamente alla fase delle indagini preliminari, per effetto dell’articolo 10 del decreto-legge 27 luglio 2005, n 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n 155, che ha inserito il comma 2-bis nell’articolo 349 del codice di procedura penale. In base a tale disposizione per procedere all’identificazione degli indagati la polizia giudiziaria può procedere, anche senza il consenso dell’interessato, al prelievo coattivo di capelli o di saliva. Peraltro, in assenza di un complessivo intervento sul punto il nostro paese continua ad essere gravemente penalizzato, stante l’impossibilità di utilizzare in ambito giudiziario alcune delle più moderne metodologie scientifiche, tra cui appunto quelle concernente l’analisi dei polimorfismi del DNA. Il presente disegno di legge mira appunto a porre termine anche a questa gravissima, intollerabile anomalia.

 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della banca dati nazionale
del DNA)

    1. L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare a chiunque non sia in grado o si rifiuti di fornire le proprie generalità ovvero declini false dichiarazioni sulla propria identità o su qualità personali, nonché ai soggetti condannati in via definitiva ad una pena non inferiore a tre anni di reclusione, di sottoporsi ai prelievi ematici e biologici necessari all’accertamento dei polimorfismi genetici emergenti del DNA. I prelievi sono effettuati da personale sanitario, secondo modalità idonee a rispettare il diritto alla salute, e non sono consentiti qualora sussista un pericolo di compromissione dell’integrità fisica dell’interessato.

    2. In caso di rifiuto da parte del soggetto interessato decide, entro trenta giorni, il tribunale in cui risiede l’autorità di Pubblica sicurezza che ha chiesto il prelievo.
    3. È istituita presso il casellario centrale d’identità del Ministero dell’interno la banca dati nazionale del DNA per la raccolta, l’organizzazione e la conservazione dei profili genetici dei soggetti le cui impronte sono state raccolte in base a quanto stabilito dal comma l del presente articolo.
    4. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i presìdi medici abilitati ai prelievi di cui al comma 1.

Art. 2.

(Modifica degli articoli 224 e 233
del codice di procedura penale)

    1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) l’articolo 224 è sostituito dal seguente:
    «Art. 224. - (Provvedimenti del giudice) – 1. Il giudice dispone anche d’ufficio la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell’oggetto delle indagini, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.

    2. Può essere ordinata, anche senza il consenso dell’interessato, l’effettuazione di prelievi ematici o di altro materiale biologico, la raccolta di liquidi organici come saliva ed urine, ed il ricorso ad indagini ecografiche ed endoscopiche, qualora si proceda per una delle seguenti ipotesi:

        a) delitti contro l’incolumità pubblica mediante violenza, contro la libertà sessuale, contro la vita e l’incolumità individuale, contro la personalità individuale, contro la libertà personale, contro la inviolabilità del domicilio, puniti con pena superiore ad un anno di reclusione;

        b) reati puniti con pena non inferiore nel massimo ad un anno di reclusione, se il ricorso alla perizia appare assolutamente indispensabile.

    3. Le operazioni di prelievo ai sensi del comma 2 sono affidate a personale sanitario, secondo metodologie atte ad evitare il pericolo di compromissione della salute dei soggetti ad esse sottoposti.

    4. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all’esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l’esecuzione delle operazioni peritali. Nel caso in cui si debba procedere ad operazioni di prelievo ematico o di altro materiale biologico o alla raccolta di liquidi organici e la persona interessata si rifiuti di eseguire la prestazione richiesta, vanno applicate le disposizioni di cui agli articoli 131, 132 e 133»;

        b) all’articolo 233, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
    «1-quater. Alla consulenza tecnica si applicano, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dall’articolo 224, commi 2, 3 e 4».

Art. 3.

(Autorizzazione all’adesione)

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum), di seguito denominato «Trattato».

Art. 4.

(Ordine di esecuzione)

    1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato, a decorrere dal novantesimo giorno successivo al deposito dello strumento di adesione, in conformita’a quanto disposto dall’articolo 51, paragrafo 3, dello stesso Trattato.

Art. 5.

(Autorità di riferimento
per le attività previste dal Trattato)

    1. Le autorità di riferimento per le attività previste dal Trattato sono individuate con uno o più decreti del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia.

Art. 6.

(Risarcimento del danno)

    l. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 30 del Trattato, quando agenti di una Parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano provvede al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività svolte conformemente al medesimo Trattato.

 
 

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