Assegno sociale - nuovi requisiti introdotti dallĠart. 20 co. 10 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (pubblicata su GU n. 195 del 21.9.2008 - Supplemento Ordinario n. 196).
Circolare dellĠINPS - Direzione centrale
Prestazioni del 2 dicembre 2008, n. 105
OGGETTO: Assegno sociale - nuovi requisiti introdotti dallĠart. 20 co. 10 del
D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
(pubblicata su GU n. 195 del 21.9.2008 - Supplemento Ordinario n. 196)
Premessa
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 (Supplemento ordinario n.
196) stata pubblicata la legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
LĠart. 20 co. 10 della citata legge n. 133/2008, ha stabilito che per gli
aventi diritto allĠassegno sociale, disciplinato dallĠarticolo 3, comma 6,
della L. 335/1995, a decorrere dallĠ1.1.2009, sia necessario lĠulteriore
requisito costituito dal soggiorno legale, in via continuativa, per almeno 10
anni nel territorio nazionale.
Quadro di riferimento
Come noto, ai sensi dellĠarticolo 3, comma 6 della legge 8.8.1995, n. 335,
hanno diritto allĠassegno sociale i cittadini italiani che abbiano compiuto il
sessantacinquesimo anno di et, risiedano effettivamente e abitualmente in
Italia e possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla
stessa legge (circolari n. 303 del 14.12.1995 e n. 208 del 24 11.2006).
Sono equiparati ai cittadini italiani, nella fruizione dellĠassegno sociale,
gli stranieri che si trovino nelle condizioni che di seguito si riepilogano:
- stranieri o apolidi ai quali stata riconosciuta la qualifica di Òrifugiato
politicoÓ e lo Òstatus di protezione sussidiariaÓ ed i rispettivi coniugi
ricongiunti (circolare n. 175 del 24.8.1983, artt. 2 e 22 d.lgs. 251/2007,
messaggio n. 4090 del 18.2.2008);
- stranieri extracomunitari o apolidi titolari di Òcarta di soggiornoÓ
(circolare n. 82 del 21.4.2000, messaggio n. 47 del 2.2.2001) o del Òpermesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodoÓ, permesso che ha sostituito
la Òcarta di soggiornoÓ stessa come disposto dal decreto legislativo n. 3
dellĠ8.1.2007, che ha recepito la direttiva comunitaria 109/CE/2003 (messaggio
n. 7742 del 23.3.2007);
- cittadini comunitari e i loro familiari a carico, che soggiornano in Italia
per un periodo superiore ai tre mesi, oltre il quale hanno lĠobbligo di
iscrizione allĠanagrafe del Comune di residenza, ai sensi del decreto n.
30/2007 (messaggio n. 4602 del 25.2.2008);
- cittadini della Repubblica di S. Marino residenti in Italia.
Disposizioni operative – ambito di applicazione.
Con decorrenza dallĠ1.1.2009, secondo quanto previsto dallĠarticolo 20, comma
10 della legge n. 133/2008, citato in premessa, lĠassegno sociale, in presenza
degli altri requisiti richiesti, corrisposto agli aventi diritto, come in
appresso individuati, a condizione che abbiano soggiornato legalmente e in via
continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.
La normativa suddetta attiene alle nuove prestazioni liquidate con decorrenza a
partire dallĠ1.1.2009.
Il possesso del requisito di almeno dieci anni di permanenza continuativa e
legale in Italia dovr essere accertato indipendentemente dal periodo dellĠarco
vitale in cui la stessa si verificata.
In particolare, la nuova normativa interessa:
a) i cittadini italiani;
b) gli stranieri rifugiati politici o per i quali stato riconosciuto lo
status di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti;
c) gli apolidi o gli stranieri extracomunitari, lavoratori e non lavoratori,
inclusi i familiari ricongiunti, in possesso della carta di soggiorno, divenuto
ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
d) i cittadini comunitari, lavoratori e non lavoratori, inclusi i familiari
ricongiunti, che siano iscritti allĠanagrafe del comune di residenza secondo
quanto previsto dal d.lgs. 30/2007.
La verifica dellĠulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo per
almeno dieci anni riguarda i soggetti di cui ai punti da a) a d) che presentino
domanda dallĠ1.12.2008 per ottenere la prestazione assistenziale con decorrenza
dallĠ1.1.2009.
Il requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni si
rileva dal titolo, rilasciato dalla competente Autorit italiana, che i
richiedenti la prestazione hanno lĠobbligo di presentare a corredo della
relativa istanza.
Per quanto riguarda i cittadini italiani, il requisito in questione potr
essere desunto dal certificato di residenza ovvero, in caso di periodi di
residenza remoti, come di seguito meglio specificato, dal certificato storico
di residenza rilasciato dal Comune, ferma restando la possibilit per gli
interessati di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi di quanto previsto
dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (circolare n. 12 del 10 gennaio 2002).
Si rammenta in proposito che tutti i soggetti richiedenti la prestazione devono
risultare, al momento della domanda, residenti con stabilit e continuit sul
territorio.
Si precisa inoltre, che
1 – gli stranieri rifugiati politici o per i quali stato riconosciuto
lo status di protezione sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti, devono
risultare, al momento della domanda, in possesso della documentazione relativa
alla qualifica di rifugiato politico o allo status di protezione sussidiaria;
2 - gli apolidi o gli stranieri extracomunitari, inclusi i familiari di
cittadini comunitari o italiani, devono risultare, al momento della domanda,
titolari:
a) della carta di soggiorno rilasciata prima dellĠentrata in vigore del decreto
legislativo n. 3 dellĠ8.1.2007 e valida fino alla scadenza o
b) del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo introdotta
dal citato d.lgs. 3/2007.
3 - i cittadini comunitari devono risultare, al momento della domanda:
a) iscritti allĠanagrafe del comune di residenza secondo quanto previsto dal
d.lgs. 30/2007 ovvero
b) titolari di carta di soggiorno CE non ancora scaduta ed ottenuta in base
alle precedenti disposizioni normative (DPR n. 54/2002).
Ai fini della dimostrazione della continuit del soggiorno legale con
riferimento a periodi pregressi, gli interessati, fermo restando il possesso
dei titoli sopra indicati allĠatto della domanda, dovranno fornire ogni
ulteriore documentazione utile (ad es. copia dei permessi/titoli di soggiorno
ottenuti in precedenza; per gli italiani, il certificato storico di residenza).
Per il computo dei dieci anni di cui allĠart. 20, co. 10 legge 133/2008, va
tenuto conto della continuit delle date di rilascio dei diversi documenti
attestanti il soggiorno legale nel territorio (rispetto alla scadenza di quelli
eventualmente in precedenza posseduti), facendo riferimento a qualunque periodo
trascorso continuativamente e legalmente in Italia.
In ogni caso, le date di rilascio dei documenti di soggiorno fanno fede, salvo
diversa attestazione dellĠAutorit competente, per lĠindividuazione del periodo
di soggiorno legale.
Ai fini della decorrenza del beneficio dellĠassegno sociale per gli stranieri
rifugiati politici o per i quali stato riconosciuto lo status di protezione
sussidiaria ed i rispettivi coniugi ricongiunti deve tenersi conto, salvo
diversa attestazione dellĠAutorit competente, della data di rilascio della
documentazione relativa alla qualifica di rifugiato politico o allo status di
protezione sussidiaria.
EĠ rimessa alla valutazione delle sedi dellĠIstituto lĠinoltro di richieste di
accertamenti e/o verifiche alle Autorit competenti sulla documentazione
prodotta.
Le Sedi dovranno comunque prestare la massima attenzione nellĠapplicare la
normativa suesposta oltre che nella verifica di tutti gli altri requisiti di legge
per il riconoscimento del beneficio.
Requisito della residenza stabile e continuativa
Per tutti i richiedenti lĠassegno sociale ed i titolari del medesimo, si
ritiene di dover ribadire che la residenza effettiva, stabile e continuativa,
al pari del requisito economico, della cittadinanza o, per i cittadini
extracomunitari o comunitari e per tutti gli stranieri, del possesso
dellĠidoneo titolo di soggiorno, nonch, per i soggetti indicati nella presente
circolare, dellĠulteriore requisito di cui allĠart. 20, co. 10 della legge
133/2008, rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione
assistenziale e per il mantenimento dello stesso.
Si confermano pertanto le disposizioni impartite dallĠIstituto con il messaggio
12886 del 4 giugno 2008 in ordine agli accertamenti da effettuare a cura delle
sedi ai fini della verifica della sussistenza e della permanenza di tale
requisito.
Il Direttore generale
Crecco