This is an unoffical document intended for internal Parliament use only.

The Legiswrite codes in the original Commission proposal have been removed in this document by means of an automated procedure. This is a technical process, involving no manual intervention, and errors may occur. In cases of doubt please consult the original Commission proposal, which is the only authoritative document.


IT


COMMISSIONE DELLE COMUNITË EUROPEE

Bruxelles, 30.4.2008

COM(2008) 229 definitivo

2008/0090 (COD)

 

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

(presentata dalla Commissione)


RELAZIONE

1.                 Antefatti

1.1.             Attuazione del diritto di accesso del pubblico ai documenti

LĠarticolo 255 del trattato che istituisce la Comunitˆ europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, sancisce il diritto di qualsiasi cittadino dellĠUnione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro di accedere ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. I principi e le limitazioni che disciplinano tale diritto di accesso sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 1049/2001[1] relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, entrato in applicazione il 3 dicembre 2001.

In una relazione sull'attuazione dei principi del regolamento pubblicata il 30 gennaio 2004, la Commissione giungeva alla conclusione che il nuovo sistema aveva funzionato particolarmente bene. Per questo, aveva ritenuto che non fosse necessario modificare il regolamento nel breve periodo, visto che comunque lo si sarebbe dovuto riesaminare dopo lĠentrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per lĠEuropa.

1.2.             Ragioni che inducono a riesaminare il regolamento

Il 9 novembre 2005 la Commissione decideva di varare lĠÒIniziativa europea per la trasparenzaÓ[2] in uno slancio verso una maggiore trasparenza che comprendeva anche la revisione del regolamento.

In una risoluzione del 4 aprile 2006[3], il Parlamento europeo chiedeva a sua volta alla Commissione di presentare proposte di modifica del regolamento.

Nel contempo, il 6 settembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio adottavano un nuovo regolamento che applica la convenzione di rhus[4] alle istituzioni e agli organi comunitari e interagisce con il regolamento (CE) n. 1049/2001 per quanto riguarda lĠaccesso alle informazioni ambientali.


Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica ormai da sei anni, periodo durante il quale le istituzioni hanno acquisito unĠesperienza pi ampia in ordine alla sua applicazione. Inoltre,  stato sviluppato un corpus giurisprudenziale grazie al quale il Mediatore europeo ha potuto risolvere alcune controversie. Le istituzioni sono quindi in grado di riesaminare il funzionamento del regolamento e apportare opportune modifiche.

Il primo passo del processo di revisione  stata la pubblicazione, il 18 aprile 2007, di un libro verde con il quale la Commissione ha avviato una consultazione pubblica[5]. Gli esiti della consultazione figurano in un rapporto di sintesi pubblicato nel gennaio 2008.

2.                 Aspetti esaminati nel processo di revisione

2.1.             Risoluzione del Parlamento europeo del 4 aprile 2006

Nella richiamata risoluzione del 4 aprile 2006 il Parlamento europeo formulava cinque raccomandazioni di cui la Commissione ha tenuto debitamente conto nel redigere la presente proposta.

2.1.1.        Portata della base giuridica e finalitˆ del regolamento

Secondo il Parlamento, il preambolo del regolamento dovrebbe chiarire che lĠarticolo 255 del trattato CE  la base giuridica per realizzare i principi di trasparenza e vicinanza ai cittadini e che costituisce la base giuridica fondamentale in materia di trasparenza e riservatezza.

PoichŽ lĠarticolo 255 riguarda lĠaccesso del pubblico ai documenti, la Commissione propone di elucidare di conseguenza la finalitˆ del regolamento nellĠarticolo 1.

2.1.2.        Piena trasparenza legislativa

Il pubblico deve avere accesso diretto a tutti i documenti preparatori della legislazione.

Questa raccomandazione  accolta e integrata nellĠarticolo 12.

2.1.3.        Norme sulla riservatezza

Il Parlamento raccomanda che siano introdotte nel regolamento norme in ordine alla classificazione dei documenti e che sia garantito il controllo democratico parlamentare sulla loro applicazione e sullĠaccesso a tali documenti.

La classificazione non preclude di per sŽ il diritto del pubblico di accedere a un documento. Ragion per cui la Commissione non ritiene opportuno definire norme specifiche sulla classificazione e sul trattamento di documenti riservati con un regolamento relativo allĠaccesso del pubblico.

2.1.4.        Accesso ai documenti degli Stati membri

Il Parlamento ha chiesto di limitare e definire meglio il diritto degli Stati membri di opporsi alla divulgazione dei loro documenti.

Il nuovo articolo 5, paragrafo 2, che tiene anche conto della giurisprudenza della Corte di giustizia al riguardo, stabilisce lĠobbligo in capo al singolo Stato membro di motivare la richiesta a unĠistituzione di non comunicare a terzi un documento proveniente dal medesimo Stato.

2.1.5.        Registri e norme per lĠarchiviazione

Il Parlamento raccomanda di predisporre un unico punto di accesso a tutti i lavori preparatori, unĠinterfaccia comune ai registri delle istituzioni e norme comuni per lĠarchiviazione dei documenti.

La Commissione concorda pienamente con questa raccomandazione che, tuttavia, pu˜ essere realizzata senza modificare il regolamento.

2.2.             Esito della consultazione pubblica

Segue una sintesi del questionario utilizzato per la consultazione pubblica[6]. Ai fini della presente proposta la Commissione ha tenuto conto del parere della maggior parte dei partecipanti al questionario per ciascuno degli aspetti affrontati nel libro verde.

2.2.1.        Diffusione attiva

Occorre facilitare lĠaccesso ai registri e ai siti internet e renderlo pi uniforme. Andrebbe ampliato il campo coperto dai registri della Commissione. I cittadini auspicano una politica di divulgazione al pubblico pi proattiva.

LĠarticolo 12 tratta della trasparenza attiva con riguardo alla legislazione. LĠarticolo 11 e lĠarticolo 12 modificato offrono una base giuridica adeguata per registri e siti internet pi completi e facilmente accessibili.

2.2.2.        Allineare il regolamento (CE) n. 1049/2001 con la convenzione di rhus

La proposta di allineare il regolamento con le disposizioni sullĠaccesso alle informazioni ambientali (regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione della convenzione di rhus) ha riscosso ampio sostegno. Le riserve sono giunte principalmente da ONG ambientali e dai settori chimico e biotecnologico.

Provvedono allĠallineamento le modifiche apportate all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 5, paragrafo 2.

2.2.3.        Protezione dei dati personali

La pratica corrente di occultare nomi e altri dati personali nei documenti da comunicare a terzi risulta troppo restrittiva, specie allorchŽ individui agiscono nell'espletamento di funzioni pubbliche. Il Tribunale di primo grado ha statuito al riguardo (v. punto 2.3.1).

La pertinente disposizione  stata riformulata di conseguenza nel nuovo articolo 4, paragrafo 5.

2.2.4.        Protezione degli interessi commerciali

Stando alle autoritˆ pubbliche e al settore delle imprese, le norme attuali costituiscono un buon compromesso. Per i giornalisti, invece, le ONG e la maggioranza dei cittadini lĠinteresse della divulgazione dovrebbe avere un peso prevalente.

La Commissione non propone pertanto di modificare questa disposizione.

2.2.5.        Domande eccessive

Poco pi della maggioranza degli Stati membri e il settore privato sono a favore di regole specifiche che deroghino alle norme vigenti nei casi di domande eccessive. Gli Stati membri insistono che tali regole dovrebbero basarsi su criteri obiettivi. Il Mediatore, una minoranza non trascurabile di Stati membri e le ONG osteggiano lĠintroduzione di regole specifiche sulle domande eccessive.

La Commissione non propone una disposizione per il respingimento di domande che possono risultare eccessive. Propone invece di estendere il diritto di chiedere chiarimenti a norma dellĠarticolo 6, paragrafo 2, ai casi in cui i documenti richiesti non siano facilmente identificabili.

2.2.6.        Concetto di ÒdocumentoÓ

La percezione generale  che sia opportuno mantenere lĠattuale vasta definizione. Sarebbe apprezzato un chiarimento in relazione alle banche dati, come suggerisce il libro verde.

LĠarticolo 3, lettera a), modificato, offre una definizione pi precisa di ÒdocumentoÓ che ricomprende anche le informazioni contenute nelle banche dati elettroniche.

2.2.7.        Termini per lĠapplicazione delle eccezioni

Non ha avuto molto sostegno il suggerimento di definire degli eventi entro i quali i documenti non sarebbero accessibili. é stata invece accolta con favore la divulgazione sistematica dei documenti dopo specifici eventi e molto prima del termine di 30 anni per lĠapertura al pubblico degli archivi. LĠesperienza insegna, tuttavia, che va puntualmente negato lĠaccesso a documenti nellĠambito di un ricorso giurisdizionale prima della pubblica udienza o di una decisione definitiva, e di ci˜ si trova conferma anche nella giurisprudenza (v. punto 2.3.3).

La Commissione propone di adeguare lĠarticolo 2.

2.2.8.        Ambito dĠapplicazione del regolamento

Molti dei soggetti interpellati con il libro verde hanno chiesto lĠestensione a tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie dellĠUnione europea dellĠambito di applicazione del regolamento.

Tale estensione non  possibile ai sensi del trattato in vigore ma lo sarˆ quando entrerˆ in vigore il trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2.2.9.        Accesso ai documenti provenienti dagli Stati membri

Hanno sollevato la questione anche dei partecipanti al libro verde, e giˆ a suo tempo la risoluzione del Parlamento (v. punto 2.1.4). Intanto, la Corte di giustizia ha apportato chiarimenti con una sentenza (v. punto 2.3.2).

2.3.             Giurisprudenza recente

In una serie di sentenze, il Tribunale di primo grado e la Corte di giustizia si sono pronunciati in ordine a importanti aspetti dellĠapplicazione del regolamento; la presente proposta ne tiene conto.

2.3.1.        Accesso ai dati personali

Con sentenza dellĠ8 novembre 2007 nella causa Bavarian Lager[7], il Tribunale di primo grado ha interpretato lĠeccezione relativa alla protezione dei dati personali e ha esaminato lĠarticolazione tra il regolamento (CE) n. 1049/2001 e il regolamento sulla protezione dei dati[8].

La relazione esistente fra il regolamento relativo allĠaccesso del pubblico e quello sulla protezione dei dati  elucidato nel nuovo articolo 4, paragrafo 5.

2.3.2.        Accesso ai documenti provenienti da uno Stato membro

Il 18 dicembre 2007 la Corte di giustizia ha annullato la sentenza del Tribunale di primo grado del 30 novembre 2004 in una causa relativa al diritto degli Stati membri di opporsi alla divulgazione, a opera delle istituzioni, di documenti da essi provenienti[9].

La disposizione esistente dellĠarticolo 4, paragrafo 5,  sostituita dal nuovo articolo 5, paragrafo 2.

2.3.3.        Applicabilitˆ delle eccezioni prima e dopo un evento specifico

Con sentenza del 13 aprile 2005 in una causa relativa allĠaccesso a un fascicolo in un caso dĠintesa[10], il Tribunale di primo grado ha statuito che unĠistituzione, quando riceve una domanda di accesso a dei documenti,  tenuta, in linea di principio, a procedere ad una valutazione specifica e concreta del contenuto dei documenti oggetto della domanda. Tuttavia, detto esame pu˜ non essere necessario quando, a causa delle circostanze particolari del caso concreto, alcuni documenti ricadono manifestamente ed integralmente in unĠeccezione al diritto di accesso. In una recente sentenza, il Tribunale ha ritenuto che le memorie presentate dinanzi ai giudici comunitari fossero manifestamente e integralmente coperte dallĠeccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali prima dellĠudienza[11].

Sono state aggiunte nuove disposizioni allĠarticolo 2, paragrafi 5 e 6.

3.                 Modifiche proposte al regolamento (CE) n. 1049/2001

3.1.             Obiettivo e destinatari del regolamento – articoli 1 e 2

La formulazione dellĠarticolo 1, lettera a),  lievemente modificata in quanto precisa che l'obiettivo del regolamento  garantire al pubblico lĠaccesso ai documenti. Cos“  conforme alla base giuridica e trova conferma nella giurisprudenza del Tribunale di primo grado[12].

Gode del diritto di accesso qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dalla cittadinanza o dallo Stato di residenza. Il regolamento diventa cos“ compatibile con le disposizioni del regolamento (CE) n. 1367/2001 sullĠaccesso alle informazioni ambientali[13]. LĠarticolo 2, paragrafo 1,  modificato di conseguenza e lĠarticolo 2, paragrafo 2, abrogato.

3.2.             Campo dĠapplicazione e definizioni – articoli 2 e 3

é specificato allĠarticolo 2, paragrafo 2, che il regolamento si applica a tutti i documenti detenuti da unĠistituzione, concernenti aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di sua competenza. Nel testo attuale, ci˜ figura nella definizione di ÒdocumentoÓ allĠarticolo 3, lettera a); in realtˆ,  pi correlato al campo dĠapplicazione del regolamento che alla definizione di ÒdocumentoÓ.

AllĠarticolo 2, un nuovo paragrafo 5 precisa che i documenti prodotti in giudizio da parti diverse dalle istituzioni non rientrano nel campo dĠapplicazione del regolamento. Va rilevato che il diritto di accesso del pubblico ai sensi dellĠarticolo 255 del trattato CE non vale per la Corte di giustizia e che il trattato di Lisbona estende tale diritto alla Corte, unicamente per˜ per quanto riguarda i documenti afferenti alle sue attivitˆ amministrative.

Andrebbe escluso lĠaccesso ai documenti connessi allĠesercizio dei poteri di indagine di unĠistituzione, fino a quando la decisione corrispondente non potrˆ pi essere impugnata con ricorso per annullamento o lĠindagine non sarˆ conclusa. Durante lĠindagine si applicheranno soltanto le specifiche regole del caso. I regolamenti che disciplinano i procedimenti in materia di concorrenza e di difesa commerciale (misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia) e i procedimenti a norma del regolamento sugli ostacoli agli scambi riconoscono un diritto privilegiato di accesso alle parti interessate e dispongono in ordine alla pubblicazione[14]. Conferire al pubblico un diritto di accesso pi ampio ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 significherebbe sabotare tutte queste regole. é opportuno che le informazioni ottenute da persone fisiche o giuridiche nell'ambito di tali indagini continuino a essere protette anche una volta che la decisione corrispondente sarˆ definitiva.

LĠampia definizione del concetto di ÒdocumentoÓ di cui allĠarticolo 3, lettera a), sussiste. Eppure, un documento esiste solo se  stato trasmesso ai suoi destinatari, se  stato fatto circolare nell'istituzione o se  stato altrimenti registrato. DĠaltro canto, la definizione di ÒdocumentoÓ dovrebbe ricomprendere i dati contenuti in sistemi elettronici che sia possibile estrarre in forma leggibile.

3.3.             Eccezioni – articolo 4

LĠeccezione diretta a proteggere lĠambiente, di cui allĠarticolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1367/2006,  aggiunta allĠarticolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 cos“ da allineare questĠultimo con le disposizioni derivanti dalla convenzione di rhus. Per ragioni di chiarezza, le lettere vanno a sostituire i trattini.

Sempre nellĠintento di allineare il regolamento con la convenzione di rhus, lĠeccezione diretta a tutelare gli interessi commerciali di cui allĠarticolo 4, paragrafo 2, non si applicherˆ alle informazioni sulle emissioni che sono rilevanti per la protezione dellĠambiente. Di conseguenza, la tutela dei diritti di proprietˆ intellettuale figura come eccezione a parte.

Il concetto di Òprocedimento giurisdizionaleÓ  chiarito e comprende anche la conciliazione e lĠarbitrato.

é aggiunta una nuova eccezione per proteggere le procedure di selezione del personale o dei contraenti. La trasparenza in questi settori  disciplinata dallo statuto dei funzionari e dal regolamento finanziario. Va preservato il corretto funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei comitati di valutazione.

LĠarticolo 4, paragrafo 3,  riformulato per ragioni di chiarezza ma resta inalterato nella sostanza.

I paragrafi 4 e 5 dellĠarticolo 4 sono spostati allĠarticolo 5 in quanto contemplano norme procedurali e non giˆ eccezioni.

LĠarticolo 4, paragrafo 1, lettera b) relativo allĠaccesso ai dati personali  spostato al nuovo articolo 4, paragrafo 5, e riformulato in modo da chiarire la relazione esistente fra i regolamenti (CE) n. 1049/2001 e n. 45/2001 (protezione dei dati personali).

3.4.             Consultazione di terzi – articolo 5

Il nuovo articolo 5, paragrafo 2, stabilisce lĠiter da seguire nei casi di domanda di accesso a documenti provenienti da uno Stato membro. Lo Stato membro va consultato a meno che non sia chiaro che il documento deve o non deve essere divulgato, e se motiva la necessitˆ di non divulgare il documento richiesto, in base al regolamento (CE) n. 1049/2001 o a norme simili e specifiche dellĠordinamento nazionale, allora lĠistituzione rifiuterˆ lĠaccesso. La nuova disposizione tiene conto della sentenza della Corte di giustizia nel ricorso C-64/05 P (v. sezione 1.5.2).

3.5.             Norme procedurali – articoli 6, 8 e 10

LĠarticolo 6, paragrafo 2,  modificato per tenere conto dei casi in cui i documenti richiesti non siano facilmente identificabili.

AllĠarticolo 8, il termine per il trattamento di una domanda di conferma  portato a 30 giorni lavorativi, con possibilitˆ di proroga di 15 giorni lavorativi. LĠesperienza insegna che  pressochŽ impossibile evacuare una domanda di conferma in un termine di 15 giorni lavorativi. Per farlo occorre pi tempo dato che una domanda di questo tipo porta a una decisione formale dell'istituzione, che soggiace a rigorose norme procedurali.

Un nuovo paragrafo allĠarticolo 10 precisa che vanno rispettate le eventuali specifiche modalitˆ dĠaccesso previste dalla normativa comunitaria o nazionale. Ci˜ vale in particolare quando lĠaccesso  subordinato al pagamento di un compenso che costituisce un'entrata per lĠorgano che produce il documento.

3.6.             Diffusione attiva – articolo 12

LĠarticolo  stato riformulato per assicurare lĠaccesso diretto ai documenti trasmessi nellĠambito delle procedure per lĠadozione di atti legislativi o di atti non legislativi di portata generale. Le istituzioni devono fare in modo che questi documenti siano accessibili da subito, salvo ove ricadano manifestamente in unĠeccezione al diritto di accesso.


 

2008/0090 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunitˆ europea, in particolare l'articolo 255, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione[15],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato[16],

considerando quanto segue:

 

(1)           é necessario apportare diverse modifiche sostanziali al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[17]. é quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.

 

(2)           L'articolo 1, secondo comma del trattato sull'Unione europea sancisce il concetto di trasparenza, secondo il quale il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre pi stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano adottate nel modo pi trasparente possibile e pi vicino possibile ai cittadini.

 

(3)           Questa politica di trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimitˆ, efficienza e responsabilitˆ dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato UE e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

 

 

(4)           I principi generali e i limiti, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso del pubblico ai documenti sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 1049/2001, entrato in applicazione il 3 dicembre 2001[18].

(5)           Una prima valutazione dellĠattuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 figura in una relazione pubblicata il 30 gennaio 2004[19]. Il 9 novembre 2005 la Commissione ha deciso di varare il processo di revisione del richiamato regolamento. Con una risoluzione del 4 aprile 2006, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta di modifica del regolamento[20]. Il 18 aprile 2007 la Commissione ha pubblicato un libro verde[21] con un esame della situazione e ha avviato una consultazione pubblica.

 

(6)           Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell'articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE.

 

(7)           La questione dell'accesso ai documenti non forma oggetto di disposizioni specifiche  nel trattato che istituisce la Comunitˆ europea per l'energia atomica, motivo per cui, secondo la dichiarazione n. 41 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero ispirarsi al presente regolamento per quanto concerne i documenti inerenti alle attivitˆ contemplate   da detto trattato  .

 

(8)           A norma degli articoli 28, paragrafo 1 e 41, paragrafo 1, del trattato UE, il diritto d'accesso si applica altres“ ai documenti relativi alla politica estera e di sicurezza comune, nonchŽ alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale. Ciascuna istituzione dovrebbe rispettare le proprie norme di sicurezza.

 

(9)           Il 6 settembre 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 1367/2006 sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale[22]. Con riguardo allĠaccesso ai documenti contenenti informazioni ambientali,  opportuno che il presente regolamento sia compatibile con il regolamento (CE) n. 1347/2006.

(10)        Con riguardo alla comunicazione dei dati personali, deve sussistere una chiara relazione tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonchŽ la libera circolazione di tali dati[23].

(11)        Occorre stabilire norme chiare che disciplinino la divulgazione di documenti provenienti dagli Stati membri e di documenti di terzi usati nellĠambito di procedimenti giudiziari od ottenuti dalle istituzioni in forza degli specifici poteri di indagine riconosciuti dal diritto comunitario.

 

(12)        Si dovrebbe garantire un accesso pi ampio ai documenti nei casi in cui le istituzioni agiscono in veste di legislatore, anche in base a competenze delegate, preservando nel contempo l'efficacia del loro processo di formazione delle decisioni. Nella pi ampia misura possibile tali documenti dovrebbero essere resi direttamente accessibili.

 

(13)        La trasparenza del processo legislativo  della massima importanza per i cittadini. Per questo, le istituzioni devono diffondere attivamente i documenti che sono parte del processo legislativo. La diffusione attiva dei documenti va incoraggiata anche in altri settori.

 

(14)        Per garantire la piena applicazione del presente regolamento a tutte le attivitˆ dell'Unione, i principi in esso stabiliti dovrebbero essere applicati da tutte le agenzie create dalle istituzioni.

 

(15)        Taluni documenti dovrebbero ricevere un trattamento speciale a motivo del loro contenuto particolarmente sensibile. é opportuno definire, tramite accordi interistituzionali, modalitˆ per informare il Parlamento europeo in merito al contenuto di tali documenti.

 

(16)        Per dare un carattere pi aperto ai lavori delle istituzioni, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire l'accesso non solo ai documenti elaborati dalle istituzioni, ma anche ai documenti da esse ricevuti. In tale contesto, si ricorda che la dichiarazione n. 35 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam prevede che uno Stato membro possa chiedere alla Commissione o al Consiglio di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.

 

(17)        In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Si dovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e   deliberazioni  interne quando sia necessario per tutelare la propria capacitˆ di espletare le loro funzioni. Nel valutare le eccezioni, le istituzioni dovrebbero tener conto dei principi esistenti nella legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali, in tutti i settori di attivitˆ dell'Unione.

 

(18)        Tutte le disposizioni concernenti l'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dovrebbero conformarsi al presente regolamento.

 

(19)        Per garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso, si dovrebbe applicare un procedimento amministrativo in due fasi, con ulteriore possibilitˆ di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia presso il   Mediatore europeo  .

 

(20)        Ciascuna istituzione dovrebbe adottare i necessari provvedimenti per informare il pubblico in merito alle  disposizioni vigenti e per formare il proprio personale a dare assistenza ai cittadini che esercitano   i loro diritti  ai sensi del presente regolamento. Per rendere pi agevole ai cittadini l'esercizio dei loro diritti, occorre in particolare che ciascuna istituzione renda accessibile un registro di documenti.

 

(21)        Il presente regolamento non si prefigge di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. Tuttavia,  evidente che in virt del principio di cooperazione leale nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, questi dovranno fare in modo di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento e di rispettare le norme di sicurezza delle istituzioni.

 

(22)        Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso ai documenti riconosciuti a Stati membri, autoritˆ giudiziarie od organismi investigativi.

 

(23)        A norma dell'articolo 255, paragrafo 3, del trattato CE, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento  di:

 

a)           definire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo Òle istituzioniÓ) sancito dall'articolo 255 del trattato CE, in modo tale da garantire  al pubblico  l'accesso pi ampio possibile  a quei documenti  ;

b)           definire regole che garantiscano l'esercizio pi agevole possibile di tale diritto;

 

c)           promuovere le buone prassi amministrative sull'accesso ai documenti.

Articolo 2

Destinatari e campo di applicazione

 

1. Qualsiasi  persona fisica o giuridica  ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

 

2. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da unĠistituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso  concernenti aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di sua competenza, in  tutti i settori d'attivitˆ dell'Unione europea.

 

3. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti sono resi accessibili al pubblico su domanda scritta ovvero direttamente, sotto forma elettronica o attraverso un registro. In particolare, i documenti formati o ricevuti nel corso di una procedura legislativa sono resi direttamente accessibili ai sensi dell'articolo 12.

4. I documenti sensibili quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti ad un trattamento speciale ai sensi di tale articolo.

 

5. Il presente regolamento non si applica ai documenti prodotti dinanzi ai giudici comunitari da parti diverse dalle istituzioni.

6. Fatti salvi gli specifici diritti di accesso delle parti interessate ai sensi del diritto comunitario, non sono accessibili al pubblico i documenti di un fascicolo amministrativo di indagine o di un procedimento riguardante un atto amministrativo di portata individuale, finchŽ lĠindagine non sia conclusa o lĠatto definitivo. Non sono accessibili al pubblico i documenti contenenti informazioni che unĠistituzione abbia raccolto ovvero ottenuto da persone fisiche o giuridiche nellĠambito dellĠindagine.

 

7. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso del pubblico a documenti in possesso delle istituzioni che possono derivare da strumenti di diritto internazionale o da atti delle istituzioni volti a dar loro esecuzione.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

 

nuovoa) ÒdocumentoÓ, qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva)   redatto da unĠistituzione e ufficialmente trasmesso a uno o pi destinatari o altrimenti registrato, ovvero ricevuto da unĠistituzione. I dati contenuti in sistemi elettronici di archiviazione, elaborazione e recupero di dati costituiscono dei documenti se sono estraibili in formato stampa o elettronico usando gli strumenti disponibili del sistema operativo ;

b)           ÒterzoÓ, qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi entitˆ esterna all'istituzione interessata, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonchŽ i paesi terzi.

 

Articolo 4

Eccezioni

1. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela  dellĠinteresse pubblico, in ordine:

a) alla sicurezza pubblica,  compresa la sicurezza delle persone fisiche o giuridiche  ;

b) alla difesa e alle questioni militari;

c) alle relazioni internazionali;

d) alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunitˆ o di uno Stato membro;

 

e) allĠambiente, quali i siti di riproduzione delle specie rare.

 

 

2. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

 

a) gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica;

 b) i diritti di proprietˆ intellettuale; 

 

nuovoc)  la consulenza legale e  le procedure giurisdizionali , di conciliazione e di arbitrato  ;

d) gli obiettivi delle attivitˆ ispettive, di indagine e di revisione contabile;

 

e) lĠobiettivitˆ e lĠimparzialitˆ delle procedure di selezione.

 

nuovo

3. LĠaccesso  ai seguenti documenti   viene rifiutato nel caso in cui  la loro  divulgazione  pregiudichi gravemente il processo decisionale  delle istituzioni: 

 a) documenti relativi a una questione sulla quale non sia stata presa una decisione; 

b) documenti contenenti   riflessioni per uso interno, facenti parte di  deliberazioni   e consultazioni preliminari in seno  alle istituzioni interessate  ,  anche una volta adottata la decisione.

 4. Si applicano le eccezioni di cui ai paragrafi 2 e 3, salvo sussista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.   Con riguardo al paragrafo 2, lettera a), si ritiene che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione qualora le informazioni richieste riguardino emissioni nell'ambiente. 

 

5. Sono comunicati a terzi i nominativi, le qualifiche e le funzioni dei titolari di cariche pubbliche, funzionari e rappresentanti di interessi nellĠespletamento delle loro attivitˆ professionali salvo se, per circostanze specifiche, tale divulgazione pu˜ ripercuotersi negativamente sugli interessati. Altri dati personali sono comunicati in conformitˆ delle condizioni di legalitˆ del trattamento di tali dati, di cui alla normativa comunitaria sulla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali.

 

6. Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate.

7. Le eccezioni di cui  al presente articolo si applicano unicamente   per il  periodo nel quale la protezione  giustificata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di documenti coperti dalle eccezioni relative alla   protezione dei dati personali  o agli interessi commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario.

Articolo 5

 

 Consultazioni 

1. Per quanto concerne i documenti di terzi, lĠistituzione consulta il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui  all'articolo 4, a meno che non sia chiaro che il documento   deve  o non deve essere divulgato.

 

2. Ove una domanda riguardi un documento proveniente da uno Stato membro, diverso dai documenti trasmessi nellĠambito delle procedure per lĠadozione di atti legislativi o di atti non legislativi di portata generale, sono consultate le autoritˆ di quello Stato membro. LĠistituzione in possesso del documento lo comunica a terzi salvo se lo Stato membro ne motiva la segretazione in base alle eccezioni di cui allĠarticolo 4 o di disposizioni specifiche della propria normativa che ostino alla sua divulgazione. LĠistituzione valuta lĠidoneitˆ dei motivi addotti dallo Stato membro nella misura in cui siano fondati sulle eccezioni previste dal presente regolamento.

 

 

 

3. Qualora uno Stato membro riceva una domanda di accesso a un documento in suo possesso, che provenga da un'istituzione, e non sia chiaro se il documento debba o non debba essere divulgato, lo Stato membro consulta l'istituzione in questione onde adottare una decisione che non metta in pericolo gli obiettivi del presente regolamento. In alternativa, lo Stato membro pu˜ deferire all'istituzione la domanda di accesso.

 

Articolo 6

Domande

1. Le domande di accesso a un documento sono presentate in qualsiasi forma scritta, anche elettronica, in una delle lingue di cui all'articolo 314 del trattato CE e sono formulate in modo sufficientemente preciso  da consentire all'istituzione di identificare il documento in oggetto. Il richiedente non  tenuto a motivare la domanda.

2. Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa  ovvero i documenti richiesti non siano identificabili , l'istituzione   chiede  al richiedente di chiarirla e   lo assiste  in tale compito, per esempio fornendo informazioni sull'uso dei registri pubblici di documenti.  I termini prescritti a norma degli articoli 7 e 8 decorrono da quando lĠistituzione ha ricevuto i chiarimenti richiesti. 

3. Nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, l'istituzione in questione pu˜ contattare informalmente il richiedente onde trovare una soluzione equa  e pratica  .

4. Le istituzioni forniscono informazioni e assistenza ai cittadini sulle modalitˆ e sul luogo di presentazione delle domande di accesso ai documenti.

Articolo 7

Esame delle domande iniziali

1. Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e fornisce lĠaccesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi del paragrafo  4 del presente articolo.

2. In casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti, il termine di 15 giorni lavorativi di cui al paragrafo 1 pu˜ essere prorogato di altri 15 giorni lavorativi, purchŽ il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

3. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente pu˜, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell'istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma.

4. In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione, il richiedente ha facoltˆ di presentare una domanda di conferma.

Articolo 8

Trattamento delle domande di conferma

 

1. Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro   30  giorni lavorativi dalla loro registrazione, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e  fornisce lĠaccesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, l'istituzione  tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone.

 

2. In via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o ad un numero elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 pu˜ essere prorogato di 15 giorni lavorativi, purchŽ il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

 

3. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente pu˜ proporre ricorso presso il Tribunale di primo grado nei confronti dell'istituzione e/o presentare denuncia al Mediatore, a norma degli articoli 230 e 195 del trattato CE rispettivamente.

 

4. In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione, la domanda s'intende respinta e il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio nei confronti dell'istituzione e/o presentare una denuncia al   Mediatore  a norma dei pertinenti articoli del trattato CE.

 

Articolo 9

Trattamento di documenti sensibili

1. Per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come "TRéS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" o "CONFIDENTIEL" in virt delle disposizioni dell'istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o pi Stati membri nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari.

2. Le domande di accesso a documenti sensibili nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 sono trattate solo da persone che abbiano il diritto di venire a conoscenza di tali documenti. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, tali persone valutano altres“ in che modo si possa fare riferimento a documenti sensibili nel registro pubblico.

3. I documenti sensibili sono iscritti nel registro o divulgati solo con il consenso dell'originatore.

4. L'eventuale decisione, da parte di un'istituzione, di rifiutare l'accesso a un documento sensibile  motivata in modo tale da non pregiudicare gli interessi tutelati all'articolo 4.

5. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che nel trattamento delle domande concernenti documenti sensibili vengano rispettati i principi contenuti nel presente articolo e nell'articolo 4.

6. Le norme emanate dalle istituzioni riguardo ai documenti sensibili sono rese pubbliche.

7. La Commissione e il Consiglio informano il Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni.

Articolo 10

Accesso a seguito di una domanda

 

1. L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia, ivi compresa, se disponibile, una copia elettronica, in base alla preferenza del richiedente.

2. Se un documento   disponibile al pubblico   ed  facilmente accessibile al richiedente, l'istituzione pu˜ soddisfare l'obbligo di concedere l'accesso ai documenti informando il richiedente in merito alle modalitˆ con cui ottenere il documento richiesto.

 

3. I documenti vengono forniti in una versione e in un formato giˆ esistenti (compreso quello elettronico o un formato alternativo, quale il braille, la stampa a grandi caratteri o il nastro magnetico), tenendo pienamente conto della preferenza espressa dal richiedente.

 

 4. Il costo della produzione e dell'invio delle copie pu˜ essere posto a carico del richiedente. L'onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle copie. La consultazione in loco, la riproduzione di meno di 20 pagine di formato A4 e l'accesso diretto elettronico o attraverso il registro sono gratuiti.

 

5. Il presente regolamento non deroga alle specifiche modalitˆ dĠaccesso previste dalla normativa comunitaria o nazionale, come il pagamento di un diritto.

 

Articolo 11

Registri

1. AffinchŽ i cittadini possano esercitare effettivamente i diritti di cui godono in virt del presente regolamento, ciascuna istituzione rende accessibile un registro di documenti. L'accesso al registro dovrebbe aver luogo in forma elettronica. I riferimenti ai documenti sono iscritti senza indugio nel registro.

2. Per ciascun documento il registro contiene un numero di riferimento (compreso, qualora esistente, il riferimento interistituzionale), l'oggetto e/o una breve descrizione del contenuto del documento, nonchŽ la data alla quale il documento  stato ricevuto o redatto e inserito nel registro. I riferimenti sono indicati secondo modalitˆ che non pregiudicano la tutela degli interessi di cui all'articolo 4.

3. Le istituzioni adottano immediatamente le misure necessarie a istituire un registro, che sarˆ operativo entro il 3 giugno 2002.

Articolo 12

 

Accesso diretto   ai documenti 

 

1. Fatti salvi gli articoli 4 e 9,  i documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti   legislativi o di atti non legislativi di portata generale dellĠUnione europea  sono resi direttamente accessibili  al pubblico  .

2. Per quanto possibile, gli altri documenti, in particolare quelli relativi alla formulazione di una politica o di una strategia,   sono  resi direttamente accessibili  in formato elettronico  .

 

3. Qualora l'accesso diretto non avvenga attraverso il registro, quest'ultimo, per quanto possibile, indica dove si trova il documento.

 

4. Ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno quali altre categorie di documenti sono direttamente accessibili al pubblico.

 

Articolo 13

Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

1. Fatti salvi gli articoli  4 e 9  del presente regolamento, oltre agli atti di cui all'articolo 254, paragrafi  1 e 2  del trattato CE e all'articolo 163 del trattato Euratom, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:

a)           le proposte della Commissione;

b)           le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedure di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CE e le relative motivazioni e la posizione del Parlamento europeo nel quadro di tali procedure;

c)           le decisioni quadro e le decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

d)           le convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

e)           le convenzioni firmate tra Stati membri sulla base dell'articolo 293 del trattato CE;

f)            gli accordi internazionali conclusi dalla Comunitˆ ovvero in base all'articolo 24 del trattato UE.

2. Per quanto possibile, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:

a)           le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE ovvero dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

b)           le posizioni comuni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

c)           le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE, le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE, le raccomandazioni e i pareri.

3. Nel proprio regolamento interno ciascuna istituzione pu˜ stabilire quali altri documenti debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale.


Articolo 14

Informazione

1. Ciascuna istituzione adotta i provvedimenti necessari per informare il pubblico dei diritti di cui gode in virt del presente regolamento.

2. Gli Stati membri cooperano con le istituzioni nel divulgare informazioni ai cittadini.

Articolo 15

Prassi amministrativa nelle istituzioni

1. Le istituzioni mettono a punto le buone prassi amministrative al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso garantito dal presente regolamento.

2. Le istituzioni creano un comitato interistituzionale per esaminare le migliori prassi, affrontare eventuali divergenze e discutere i futuri sviluppi dell'accesso del pubblico ai documenti.

 

Articolo 16

Riproduzione di documenti

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni esistenti in materia di diritto d'autore, che possono limitare il diritto di terzi di  ottenere copia di documenti o  riprodurre o sfruttare i documenti divulgati.

 

Articolo 17

Relazioni

 Ciascuna istituzione pubblica annualmente una relazione riguardante l'anno precedente e comprendente il numero dei casi in cui ha rifiutato l'accesso ai documenti, i motivi di tali rifiuti, nonchŽ il numero dei documenti sensibili non inseriti nel registro.

 

 

 

 

.

 

 

Articolo 18

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1049/2001  abrogato con effetto dal [...].

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.

 

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il   ventesimo  giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale   dell'Unione europea  .

 

Il presente regolamento  obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo                             Per il Consiglio

Il Presidente                                                   Il Presidente


 

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1049/2001

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2

-

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 4

-

Articolo 2, paragrafo 5

-

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 2

-

Articolo 4, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 6

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 4, paragrafo 7

Articolo 5

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9

Articolo 9

Articolo 10

Articolo 10

Articolo 11

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 15

Articolo 16

Articolo 16

Articolo 17, paragrafo 1

Articolo 17

Articolo 17, paragrafo 2

-

Articolo 18

-

-

Articolo 18

-

Articolo 19

-

Allegato

 



[1]           GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

[2]           Verbale della riunione della Commissione n. 1721, del 9 novembre 2005, punto 6; si vedano anche i documenti SEC(2005) 1300 e SEC(2005) 1301.

[3]           P6_A(2006) 052.

[4]           Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata a rhus, Danimarca, il 25 giugno 1998. 
Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).

[5]           Libro verde – Accesso del pubblico ai documenti detenuti dalle istituzioni della Comunitˆ europea – Esame della situazione – COM(2007) 185.

[6]           La relazione completa degli esiti della consultazione figura nel documento di lavoro della Commissione SEC(2008) 29 del 16 gennaio 2008; tutti i contributi sono consultabili nel sito web dedicato http://ec.europa.eu/transparency/revision/index_en.htm

[7]           Causa T-194/04, The Bavarian Lager Co. Ltd contro Commissione delle Comunitˆ europee, non ancora pubblicata nella raccolta.

[8]           Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento alla protezione dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi comunitari e alla libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

[9]           Causa C-64/05 P, Regno di Svezia contro Commissione e altri, non ancora pubblicata nella raccolta, ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, causa T-168/02, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds contro Commissione, racc. 2004 pag. II-4135.

[10]          Causa T-2/03, Verein fŸr Konsumenteninformation contro Commissione, racc. 2005 pag. II-01121.

[11]          Sentenza del Tribunale di primo grado del 12 settembre 2007, causa T-36/04, Association de la presse internationale ASBL (API) contro Commissione, non ancora pubblicata nella raccolta.

[12]          Sentenza del 6 luglio 2006, cause riunite T-391/03 e T-70/04, Franchet e Byk contro Commissione, racc. 2006 pag. II-02023.

[13]          Cfr. nota 4.

[14]          Cfr. gli articoli 27, 28 e 30 del regolamento 1/2003 (concorrenza); gli articoli 6, paragrafo 7, e 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (antidumping); gli articoli 11, paragrafo 7, e 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2026/97 (antisovvenzioni); l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 3285/94 (salvaguardia), e lĠarticolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 519/94 (salvaguardia contro paesi non membri dellĠOMC).

[15]          GU C , , pag. .

[16]          GU C , , pag. .

[17]          GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

[18]          GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

[19]          COM(2004) 45.

[20]          [ É]

[21]          COM(2007) 185.

[22]          GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13.

[23]          GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.