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IT
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COMMISSIONE DELLE COMUNITË EUROPEE |
Bruxelles, 30.4.2008
COM(2008) 229 definitivo
2008/0090 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
relativo all'accesso del pubblico ai
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
(presentata dalla Commissione)
RELAZIONE
LĠarticolo 255 del trattato che istituisce la
Comunit europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, sancisce il
diritto di qualsiasi cittadino dellĠUnione e qualsiasi persona fisica o
giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro di accedere
ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. I
principi e le limitazioni che disciplinano tale diritto di accesso sono
stabiliti nel regolamento (CE) n. 1049/2001[1]
relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione, entrato in applicazione il 3 dicembre 2001.
In una relazione sull'attuazione dei principi del
regolamento pubblicata il 30 gennaio 2004, la Commissione giungeva alla
conclusione che il nuovo sistema aveva funzionato particolarmente bene. Per
questo, aveva ritenuto che non fosse necessario modificare il regolamento nel
breve periodo, visto che comunque lo si sarebbe dovuto riesaminare dopo
lĠentrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per lĠEuropa.
Il 9 novembre 2005 la Commissione decideva di
varare lĠÒIniziativa europea per la trasparenzaÓ[2]
in uno slancio verso una maggiore trasparenza che comprendeva anche la
revisione del regolamento.
In una risoluzione del 4 aprile 2006[3],
il Parlamento europeo chiedeva a sua volta alla Commissione di presentare
proposte di modifica del regolamento.
Nel contempo, il 6 settembre 2006 il Parlamento
europeo e il Consiglio adottavano un nuovo regolamento che applica la
convenzione di rhus[4]
alle istituzioni e agli organi comunitari e interagisce con il regolamento (CE)
n. 1049/2001 per quanto riguarda lĠaccesso alle informazioni ambientali.
Il regolamento (CE) n. 1049/2001 si applica ormai
da sei anni, periodo durante il quale le istituzioni hanno acquisito
unĠesperienza pi ampia in ordine alla sua applicazione. Inoltre, stato
sviluppato un corpus giurisprudenziale grazie al quale il Mediatore europeo ha
potuto risolvere alcune controversie. Le istituzioni sono quindi in grado di
riesaminare il funzionamento del regolamento e apportare opportune modifiche.
Il primo passo del processo di revisione stata
la pubblicazione, il 18 aprile 2007, di un libro verde con il quale la
Commissione ha avviato una consultazione pubblica[5].
Gli esiti della consultazione figurano in un rapporto di sintesi pubblicato nel
gennaio 2008.
Nella richiamata risoluzione del 4 aprile 2006 il
Parlamento europeo formulava cinque raccomandazioni di cui la Commissione ha
tenuto debitamente conto nel redigere la presente proposta.
Secondo il Parlamento, il preambolo del regolamento
dovrebbe chiarire che lĠarticolo 255 del trattato CE la base giuridica per
realizzare i principi di trasparenza e vicinanza ai cittadini e che costituisce
la base giuridica fondamentale in materia di trasparenza e riservatezza.
Poich lĠarticolo 255 riguarda lĠaccesso del
pubblico ai documenti, la Commissione propone di elucidare di conseguenza la
finalit del regolamento nellĠarticolo 1.
Il pubblico deve avere accesso diretto a tutti i
documenti preparatori della legislazione.
Questa raccomandazione accolta e integrata
nellĠarticolo 12.
Il Parlamento raccomanda che siano introdotte nel
regolamento norme in ordine alla classificazione dei documenti e che sia
garantito il controllo democratico parlamentare sulla loro applicazione e
sullĠaccesso a tali documenti.
La classificazione non preclude di per s il
diritto del pubblico di accedere a un documento. Ragion per cui la Commissione
non ritiene opportuno definire norme specifiche sulla classificazione e sul
trattamento di documenti riservati con un regolamento relativo allĠaccesso del
pubblico.
Il Parlamento ha chiesto di limitare e definire
meglio il diritto degli Stati membri di opporsi alla divulgazione dei loro
documenti.
Il nuovo articolo 5, paragrafo 2, che tiene anche
conto della giurisprudenza della Corte di giustizia al riguardo, stabilisce
lĠobbligo in capo al singolo Stato membro di motivare la richiesta a
unĠistituzione di non comunicare a terzi un documento proveniente dal medesimo
Stato.
Il Parlamento raccomanda di predisporre un unico
punto di accesso a tutti i lavori preparatori, unĠinterfaccia comune ai
registri delle istituzioni e norme comuni per lĠarchiviazione dei documenti.
La Commissione concorda pienamente con questa
raccomandazione che, tuttavia, pu essere realizzata senza modificare il
regolamento.
Segue una sintesi del questionario utilizzato per
la consultazione pubblica[6].
Ai fini della presente proposta la Commissione ha tenuto conto del parere della
maggior parte dei partecipanti al questionario per ciascuno degli aspetti
affrontati nel libro verde.
Occorre facilitare lĠaccesso ai registri e ai siti
internet e renderlo pi uniforme. Andrebbe ampliato il campo coperto dai
registri della Commissione. I cittadini auspicano una politica di divulgazione
al pubblico pi proattiva.
LĠarticolo 12 tratta della trasparenza attiva con
riguardo alla legislazione. LĠarticolo 11 e lĠarticolo 12 modificato offrono
una base giuridica adeguata per registri e siti internet pi completi e
facilmente accessibili.
La proposta di allineare il regolamento con le
disposizioni sullĠaccesso alle informazioni ambientali (regolamento (CE) n.
1367/2006 sull'applicazione della convenzione di rhus) ha riscosso ampio
sostegno. Le riserve sono giunte principalmente da ONG ambientali e dai settori
chimico e biotecnologico.
Provvedono allĠallineamento le modifiche apportate
all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 5, paragrafo 2.
La pratica corrente di occultare nomi e altri dati
personali nei documenti da comunicare a terzi risulta troppo restrittiva,
specie allorch individui agiscono nell'espletamento di funzioni pubbliche. Il
Tribunale di primo grado ha statuito al riguardo (v. punto 2.3.1).
La pertinente disposizione stata riformulata di
conseguenza nel nuovo articolo 4, paragrafo 5.
Stando alle autorit pubbliche e al settore delle
imprese, le norme attuali costituiscono un buon compromesso. Per i giornalisti,
invece, le ONG e la maggioranza dei cittadini lĠinteresse della divulgazione
dovrebbe avere un peso prevalente.
La Commissione non propone pertanto di modificare
questa disposizione.
Poco pi della maggioranza degli Stati membri e il
settore privato sono a favore di regole specifiche che deroghino alle norme
vigenti nei casi di domande eccessive. Gli Stati membri insistono che tali
regole dovrebbero basarsi su criteri obiettivi. Il Mediatore, una minoranza non
trascurabile di Stati membri e le ONG osteggiano lĠintroduzione di regole
specifiche sulle domande eccessive.
La Commissione non propone una disposizione per il
respingimento di domande che possono risultare eccessive. Propone invece di
estendere il diritto di chiedere chiarimenti a norma dellĠarticolo 6, paragrafo
2, ai casi in cui i documenti richiesti non siano facilmente identificabili.
La percezione generale che sia opportuno
mantenere lĠattuale vasta definizione. Sarebbe apprezzato un chiarimento in
relazione alle banche dati, come suggerisce il libro verde.
LĠarticolo 3, lettera a), modificato, offre una
definizione pi precisa di ÒdocumentoÓ che ricomprende anche le informazioni
contenute nelle banche dati elettroniche.
Non ha avuto molto sostegno il suggerimento di
definire degli eventi entro i quali i documenti non sarebbero accessibili. é
stata invece accolta con favore la divulgazione sistematica dei documenti dopo
specifici eventi e molto prima del termine di 30 anni per lĠapertura al
pubblico degli archivi. LĠesperienza insegna, tuttavia, che va puntualmente
negato lĠaccesso a documenti nellĠambito di un ricorso giurisdizionale prima
della pubblica udienza o di una decisione definitiva, e di ci si trova
conferma anche nella giurisprudenza (v. punto 2.3.3).
La Commissione propone di adeguare lĠarticolo 2.
Molti dei soggetti interpellati con il libro verde
hanno chiesto lĠestensione a tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie
dellĠUnione europea dellĠambito di applicazione del regolamento.
Tale estensione non possibile ai sensi del
trattato in vigore ma lo sar quando entrer in vigore il trattato sul
funzionamento dell'Unione europea.
Hanno sollevato la questione anche dei partecipanti
al libro verde, e gi a suo tempo la risoluzione del Parlamento (v. punto
2.1.4). Intanto, la Corte di giustizia ha apportato chiarimenti con una
sentenza (v. punto 2.3.2).
In una serie di sentenze, il Tribunale di primo grado
e la Corte di giustizia si sono pronunciati in ordine a importanti aspetti
dellĠapplicazione del regolamento; la presente proposta ne tiene conto.
Con sentenza dellĠ8 novembre 2007 nella causa Bavarian
Lager[7], il Tribunale di primo grado ha interpretato lĠeccezione relativa alla
protezione dei dati personali e ha esaminato lĠarticolazione tra il regolamento
(CE) n. 1049/2001 e il regolamento sulla protezione dei dati[8].
La relazione esistente fra il regolamento relativo
allĠaccesso del pubblico e quello sulla protezione dei dati elucidato nel
nuovo articolo 4, paragrafo 5.
Il 18 dicembre 2007 la Corte di giustizia ha
annullato la sentenza del Tribunale di primo grado del 30 novembre 2004 in una
causa relativa al diritto degli Stati membri di opporsi alla divulgazione, a
opera delle istituzioni, di documenti da essi provenienti[9].
La disposizione esistente dellĠarticolo 4,
paragrafo 5, sostituita dal nuovo articolo 5, paragrafo 2.
Con sentenza del 13 aprile 2005 in una causa
relativa allĠaccesso a un fascicolo in un caso dĠintesa[10],
il Tribunale di primo grado ha statuito che unĠistituzione, quando riceve una
domanda di accesso a dei documenti, tenuta, in linea di principio, a
procedere ad una valutazione specifica e concreta del contenuto dei documenti
oggetto della domanda. Tuttavia, detto esame pu non essere necessario quando,
a causa delle circostanze particolari del caso concreto, alcuni documenti
ricadono manifestamente ed integralmente in unĠeccezione al diritto di accesso.
In una recente sentenza, il Tribunale ha ritenuto che le memorie presentate
dinanzi ai giudici comunitari fossero manifestamente e integralmente coperte
dallĠeccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali prima
dellĠudienza[11].
Sono state aggiunte nuove disposizioni
allĠarticolo 2, paragrafi 5 e 6.
La formulazione dellĠarticolo 1, lettera a),
lievemente modificata in quanto precisa che l'obiettivo del regolamento
garantire al pubblico lĠaccesso ai documenti. Cos conforme alla base
giuridica e trova conferma nella giurisprudenza del Tribunale di primo grado[12].
Gode del diritto di accesso qualsiasi persona
fisica o giuridica, indipendentemente dalla cittadinanza o dallo Stato di
residenza. Il regolamento diventa cos compatibile con le disposizioni del
regolamento (CE) n. 1367/2001 sullĠaccesso alle informazioni ambientali[13].
LĠarticolo 2, paragrafo 1, modificato di conseguenza e lĠarticolo 2,
paragrafo 2, abrogato.
é specificato allĠarticolo 2, paragrafo 2, che il
regolamento si applica a tutti i documenti detenuti da unĠistituzione,
concernenti aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di sua
competenza. Nel testo attuale, ci figura nella definizione di ÒdocumentoÓ
allĠarticolo 3, lettera a); in realt, pi correlato al campo dĠapplicazione
del regolamento che alla definizione di ÒdocumentoÓ.
AllĠarticolo 2, un nuovo paragrafo 5 precisa che i
documenti prodotti in giudizio da parti diverse dalle istituzioni non rientrano
nel campo dĠapplicazione del regolamento. Va rilevato che il diritto di accesso
del pubblico ai sensi dellĠarticolo 255 del trattato CE non vale per la Corte
di giustizia e che il trattato di Lisbona estende tale diritto alla Corte,
unicamente per per quanto riguarda i documenti afferenti alle sue attivit
amministrative.
Andrebbe escluso lĠaccesso ai documenti connessi
allĠesercizio dei poteri di indagine di unĠistituzione, fino a quando la
decisione corrispondente non potr pi essere impugnata con ricorso per
annullamento o lĠindagine non sar conclusa. Durante lĠindagine si
applicheranno soltanto le specifiche regole del caso. I regolamenti che
disciplinano i procedimenti in materia di concorrenza e di difesa commerciale
(misure antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia) e i procedimenti a
norma del regolamento sugli ostacoli agli scambi riconoscono un diritto
privilegiato di accesso alle parti interessate e dispongono in ordine alla
pubblicazione[14]. Conferire
al pubblico un diritto di accesso pi ampio ai sensi del regolamento (CE) n.
1049/2001 significherebbe sabotare tutte queste regole. é opportuno che le
informazioni ottenute da persone fisiche o giuridiche nell'ambito di tali
indagini continuino a essere protette anche una volta che la decisione
corrispondente sar definitiva.
LĠampia definizione del concetto di ÒdocumentoÓ di
cui allĠarticolo 3, lettera a), sussiste. Eppure, un documento esiste solo se
stato trasmesso ai suoi destinatari, se stato fatto circolare
nell'istituzione o se stato altrimenti registrato. DĠaltro canto, la
definizione di ÒdocumentoÓ dovrebbe ricomprendere i dati contenuti in sistemi
elettronici che sia possibile estrarre in forma leggibile.
LĠeccezione diretta a proteggere lĠambiente, di
cui allĠarticolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1367/2006, aggiunta
allĠarticolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 cos da
allineare questĠultimo con le disposizioni derivanti dalla convenzione di
rhus. Per ragioni di chiarezza, le lettere vanno a sostituire i trattini.
Sempre nellĠintento di allineare il regolamento
con la convenzione di rhus, lĠeccezione diretta a tutelare gli interessi
commerciali di cui allĠarticolo 4, paragrafo 2, non si applicher alle
informazioni sulle emissioni che sono rilevanti per la protezione
dellĠambiente. Di conseguenza, la tutela dei diritti di propriet intellettuale
figura come eccezione a parte.
Il concetto di Òprocedimento giurisdizionaleÓ
chiarito e comprende anche la conciliazione e lĠarbitrato.
é aggiunta una nuova eccezione per proteggere le
procedure di selezione del personale o dei contraenti. La trasparenza in questi
settori disciplinata dallo statuto dei funzionari e dal regolamento
finanziario. Va preservato il corretto funzionamento delle commissioni giudicatrici
e dei comitati di valutazione.
LĠarticolo 4, paragrafo 3, riformulato per
ragioni di chiarezza ma resta inalterato nella sostanza.
I paragrafi 4 e 5 dellĠarticolo 4 sono spostati
allĠarticolo 5 in quanto contemplano norme procedurali e non gi eccezioni.
LĠarticolo 4, paragrafo 1, lettera b) relativo
allĠaccesso ai dati personali spostato al nuovo articolo 4, paragrafo 5, e
riformulato in modo da chiarire la relazione esistente fra i regolamenti (CE)
n. 1049/2001 e n. 45/2001 (protezione dei dati personali).
Il nuovo articolo 5, paragrafo 2, stabilisce
lĠiter da seguire nei casi di domanda di accesso a documenti provenienti da uno
Stato membro. Lo Stato membro va consultato a meno che non sia chiaro che il documento
deve o non deve essere divulgato, e se motiva la necessit di non divulgare il
documento richiesto, in base al regolamento (CE) n. 1049/2001 o a norme simili
e specifiche dellĠordinamento nazionale, allora lĠistituzione rifiuter
lĠaccesso. La nuova disposizione tiene conto della sentenza della Corte di
giustizia nel ricorso C-64/05 P (v. sezione 1.5.2).
LĠarticolo 6, paragrafo 2, modificato per tenere
conto dei casi in cui i documenti richiesti non siano facilmente
identificabili.
AllĠarticolo 8, il termine per il trattamento di
una domanda di conferma portato a 30 giorni lavorativi, con possibilit di
proroga di 15 giorni lavorativi. LĠesperienza insegna che pressoch
impossibile evacuare una domanda di conferma in un termine di 15 giorni
lavorativi. Per farlo occorre pi tempo dato che una domanda di questo tipo
porta a una decisione formale dell'istituzione, che soggiace a rigorose norme
procedurali.
Un nuovo paragrafo allĠarticolo 10 precisa che
vanno rispettate le eventuali specifiche modalit dĠaccesso previste dalla
normativa comunitaria o nazionale. Ci vale in particolare quando lĠaccesso
subordinato al pagamento di un compenso che costituisce un'entrata per lĠorgano
che produce il documento.
LĠarticolo stato
riformulato per assicurare lĠaccesso diretto ai documenti trasmessi nellĠambito
delle procedure per lĠadozione di atti legislativi o di atti non legislativi di
portata generale. Le istituzioni devono fare in modo che questi documenti siano
accessibili da subito, salvo ove ricadano manifestamente in unĠeccezione al
diritto di accesso.
2008/0090 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO
relativo all'accesso del pubblico ai documenti
del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunit
europea, in particolare l'articolo 255, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione[15],
deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 251 del trattato[16],
considerando quanto segue:
(1)
é necessario apportare diverse modifiche
sostanziali al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti
del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione[17].
é quindi opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
(2)
L'articolo 1, secondo comma del trattato
sull'Unione europea sancisce il concetto di trasparenza, secondo il quale il
trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre
pi stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano adottate nel
modo pi trasparente possibile e pi vicino possibile ai cittadini.
(3)
Questa politica di trasparenza consente
una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce
una maggiore legittimit, efficienza e responsabilit dell'amministrazione nei
confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza
contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti
fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato UE e dalla carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea.
(4)
I principi generali e i limiti, per motivi
di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso del
pubblico ai documenti sono stabiliti nel regolamento (CE) n. 1049/2001, entrato
in applicazione il 3 dicembre 2001[18].
(5)
Una prima valutazione dellĠattuazione del
regolamento (CE) n. 1049/2001 figura in una relazione pubblicata il 30 gennaio
2004[19].
Il 9 novembre 2005 la Commissione ha deciso di varare il processo di revisione
del richiamato regolamento. Con una risoluzione del 4 aprile 2006, il
Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare una proposta di
modifica del regolamento[20].
Il 18 aprile 2007 la Commissione ha pubblicato un libro verde[21]
con un esame della situazione e ha avviato una consultazione pubblica.
(6)
Il presente regolamento mira a dare la
massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a
definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell'articolo 255,
paragrafo 2, del trattato CE.
(7)
La questione dell'accesso ai documenti
non forma oggetto di disposizioni specifiche nel trattato che istituisce la Comunit europea per
l'energia atomica, motivo per cui, secondo la dichiarazione n. 41 allegata
all'atto finale del trattato di Amsterdam, il Parlamento europeo, il Consiglio
e la Commissione dovrebbero ispirarsi al presente regolamento per quanto
concerne i documenti inerenti alle attivit contemplate da detto trattato .
(8)
A norma degli articoli 28, paragrafo 1 e
41, paragrafo 1, del trattato UE, il diritto d'accesso si applica altres ai
documenti relativi alla politica estera e di sicurezza comune, nonch alla
cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale. Ciascuna istituzione
dovrebbe rispettare le proprie norme di sicurezza.
(9)
Il 6 settembre 2006 il Parlamento europeo
e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 1367/2006
sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni
della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione
del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia
ambientale[22]. Con riguardo
allĠaccesso ai documenti contenenti informazioni ambientali, opportuno che il
presente regolamento sia compatibile con il regolamento (CE) n. 1347/2006.
(10)
Con riguardo alla comunicazione dei dati
personali, deve sussistere una chiara relazione tra il presente regolamento e
il regolamento (CE) n. 45/2001 concernente la tutela delle persone fisiche in
relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli
organismi comunitari, nonch la libera circolazione di tali dati[23].
(11)
Occorre stabilire norme chiare che
disciplinino la divulgazione di documenti provenienti dagli Stati membri e di
documenti di terzi usati nellĠambito di procedimenti giudiziari od ottenuti
dalle istituzioni in forza degli specifici poteri di indagine riconosciuti dal
diritto comunitario.
(12)
Si dovrebbe garantire un accesso pi
ampio ai documenti nei casi in cui le istituzioni agiscono in veste di
legislatore, anche in base a competenze delegate, preservando nel contempo
l'efficacia del loro processo di formazione delle decisioni. Nella pi ampia
misura possibile tali documenti dovrebbero essere resi direttamente
accessibili.
(13)
La trasparenza del processo legislativo
della massima importanza per i cittadini. Per questo, le istituzioni devono
diffondere attivamente i documenti che sono parte del processo legislativo. La
diffusione attiva dei documenti va incoraggiata anche in altri settori.
(14)
Per garantire la piena applicazione del
presente regolamento a tutte le attivit dell'Unione, i principi in esso
stabiliti dovrebbero essere applicati da tutte le agenzie create dalle
istituzioni.
(15)
Taluni documenti dovrebbero ricevere un
trattamento speciale a motivo del loro contenuto particolarmente sensibile. é
opportuno definire, tramite accordi interistituzionali, modalit per informare
il Parlamento europeo in merito al contenuto di tali documenti.
(16)
Per dare un carattere pi aperto ai
lavori delle istituzioni, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione
dovrebbero garantire l'accesso non solo ai documenti elaborati dalle
istituzioni, ma anche ai documenti da esse ricevuti. In tale contesto, si
ricorda che la dichiarazione n. 35 allegata all'atto finale del trattato di
Amsterdam prevede che uno Stato membro possa chiedere alla Commissione o al
Consiglio di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato
senza il suo previo accordo.
(17)
In linea di principio, tutti i documenti
delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, taluni
interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Si
dovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e deliberazioni interne
quando sia necessario per tutelare la propria capacit di espletare le loro
funzioni. Nel valutare le eccezioni, le istituzioni dovrebbero tener conto dei
principi esistenti nella legislazione comunitaria in materia di protezione dei
dati personali, in tutti i settori di attivit dell'Unione.
(18)
Tutte le disposizioni concernenti
l'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dovrebbero conformarsi al
presente regolamento.
(19)
Per garantire il pieno rispetto del
diritto d'accesso, si dovrebbe applicare un procedimento amministrativo in due
fasi, con ulteriore possibilit di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia
presso il Mediatore europeo
.
(20)
Ciascuna istituzione dovrebbe adottare i
necessari provvedimenti per informare il pubblico in merito alle disposizioni vigenti e per formare il
proprio personale a dare assistenza ai cittadini che esercitano i loro diritti ai sensi del
presente regolamento. Per rendere pi agevole ai cittadini l'esercizio dei loro
diritti, occorre in particolare che ciascuna istituzione renda accessibile un
registro di documenti.
(21)
Il presente regolamento non si prefigge
di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti.
Tuttavia, evidente che in virt del principio di cooperazione leale nelle
relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, questi dovranno fare in modo
di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento e di
rispettare le norme di sicurezza delle istituzioni.
(22)
Il presente regolamento non pregiudica i
diritti di accesso ai documenti riconosciuti a Stati membri, autorit
giudiziarie od organismi investigativi.
(23)
A norma dell'articolo 255, paragrafo 3,
del trattato CE, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno
disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Obiettivo
L'obiettivo del presente regolamento di:
a) definire
i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o
privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo Òle istituzioniÓ)
sancito dall'articolo 255 del trattato CE, in modo tale da garantire al
pubblico l'accesso pi ampio possibile a quei documenti ;
b) definire
regole che garantiscano l'esercizio pi agevole possibile di tale diritto;
c) promuovere
le buone prassi amministrative sull'accesso ai documenti.
Articolo 2
Destinatari e campo di applicazione
1. Qualsiasi persona fisica o giuridica ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni,
secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente
regolamento.
2. Il presente regolamento riguarda tutti i
documenti detenuti da unĠistituzione, vale a dire i documenti formati o
ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti
aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di sua competenza, in
tutti i settori d'attivit dell'Unione europea.
3. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti
sono resi accessibili al pubblico su domanda scritta ovvero direttamente, sotto
forma elettronica o attraverso un registro. In particolare, i documenti formati
o ricevuti nel corso di una procedura legislativa sono resi direttamente
accessibili ai sensi dell'articolo 12.
4. I documenti sensibili quali definiti
all'articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti ad un trattamento speciale ai sensi
di tale articolo.
5. Il presente regolamento non si applica ai
documenti prodotti dinanzi ai giudici comunitari da parti diverse dalle
istituzioni.
6. Fatti salvi gli specifici diritti di
accesso delle parti interessate ai sensi del diritto comunitario, non sono
accessibili al pubblico i documenti di un fascicolo amministrativo di indagine
o di un procedimento riguardante un atto amministrativo di portata individuale,
finch lĠindagine non sia conclusa o lĠatto definitivo. Non sono accessibili al
pubblico i documenti contenenti informazioni che unĠistituzione abbia raccolto
ovvero ottenuto da persone fisiche o giuridiche nellĠambito dellĠindagine.
7. Il presente regolamento non pregiudica i
diritti di accesso del pubblico a documenti in possesso delle istituzioni che
possono derivare da strumenti di diritto internazionale o da atti delle
istituzioni volti a dar loro esecuzione.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, valgono le
seguenti definizioni:
nuovoa) ÒdocumentoÓ,
qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su
supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o
audiovisiva) redatto da
unĠistituzione e ufficialmente trasmesso a uno o pi destinatari o altrimenti
registrato, ovvero ricevuto da unĠistituzione. I dati contenuti in sistemi
elettronici di archiviazione, elaborazione e recupero di dati costituiscono dei
documenti se sono estraibili in formato stampa o elettronico usando gli
strumenti disponibili del sistema operativo ;
b) ÒterzoÓ,
qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi entit esterna all'istituzione
interessata, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi
comunitari o non comunitari, nonch i paesi terzi.
Articolo 4
Eccezioni
1. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un
documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela dellĠinteresse pubblico, in ordine:
a) alla sicurezza pubblica, compresa la
sicurezza delle persone fisiche o giuridiche ;
b) alla difesa e alle questioni militari;
c) alle relazioni internazionali;
d) alla politica finanziaria, monetaria o
economica della Comunit o di uno Stato membro;
e) allĠambiente, quali i siti di riproduzione
delle specie rare.
2. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un
documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:
a) gli interessi commerciali di una persona
fisica o giuridica;
b) i diritti di propriet
intellettuale;
nuovoc) la consulenza legale e le procedure giurisdizionali , di
conciliazione e di arbitrato ;
d) gli obiettivi delle attivit ispettive, di
indagine e di revisione contabile;
e) lĠobiettivit e lĠimparzialit delle procedure
di selezione.
nuovo
3. LĠaccesso ai seguenti
documenti viene rifiutato
nel caso in cui la loro divulgazione pregiudichi gravemente il processo decisionale delle
istituzioni:
a) documenti relativi a una questione sulla
quale non sia stata presa una decisione;
b) documenti contenenti riflessioni per uso interno, facenti
parte di deliberazioni
e consultazioni preliminari in seno alle istituzioni
interessate , anche una
volta adottata la decisione.
4. Si applicano le eccezioni di cui ai
paragrafi 2 e 3, salvo sussista un interesse pubblico prevalente alla
divulgazione. Con riguardo al paragrafo 2, lettera a), si ritiene
che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione qualora le
informazioni richieste riguardino emissioni nell'ambiente.
5. Sono comunicati a terzi i nominativi, le
qualifiche e le funzioni dei titolari di cariche pubbliche, funzionari e
rappresentanti di interessi nellĠespletamento delle loro attivit professionali
salvo se, per circostanze specifiche, tale divulgazione pu ripercuotersi
negativamente sugli interessati. Altri dati personali sono comunicati in
conformit delle condizioni di legalit del trattamento di tali dati, di cui
alla normativa comunitaria sulla tutela delle persone con riguardo al
trattamento dei dati personali.
6. Se solo alcune parti del documento
richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del
documento sono divulgate.
7. Le eccezioni di cui al presente articolo si applicano
unicamente per il
periodo nel quale la protezione giustificata sulla base del contenuto del documento.
Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di
documenti coperti dalle eccezioni relative alla protezione dei dati personali o agli interessi
commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni possono continuare ad essere
applicate anche dopo tale periodo, se necessario.
Articolo 5
Consultazioni
1. Per quanto concerne i documenti di terzi,
lĠistituzione consulta il terzo al fine di valutare se sia applicabile una
delle eccezioni di cui
all'articolo 4, a meno che non sia chiaro che il documento deve o non deve essere
divulgato.
2. Ove una domanda riguardi un documento
proveniente da uno Stato membro, diverso dai documenti trasmessi nellĠambito
delle procedure per lĠadozione di atti legislativi o di atti non legislativi di
portata generale, sono consultate le autorit di quello Stato membro.
LĠistituzione in possesso del documento lo comunica a terzi salvo se lo Stato
membro ne motiva la segretazione in base alle eccezioni di cui allĠarticolo 4 o
di disposizioni specifiche della propria normativa che ostino alla sua
divulgazione. LĠistituzione valuta lĠidoneit dei motivi addotti dallo Stato
membro nella misura in cui siano fondati sulle eccezioni previste dal presente
regolamento.
3.
Qualora uno Stato membro riceva una domanda di accesso a un documento in suo
possesso, che provenga da un'istituzione, e non sia chiaro se il documento
debba o non debba essere divulgato, lo Stato membro consulta l'istituzione in
questione onde adottare una decisione che non metta in pericolo gli obiettivi
del presente regolamento. In alternativa, lo Stato membro pu deferire
all'istituzione la domanda di accesso.
Articolo 6
Domande
1. Le domande di accesso a un documento sono
presentate in qualsiasi forma scritta, anche elettronica, in una delle lingue
di cui all'articolo 314 del trattato CE e sono formulate in modo
sufficientemente preciso da
consentire all'istituzione di identificare il documento in oggetto. Il
richiedente non tenuto a motivare la domanda.
2. Qualora una domanda non sia
sufficientemente precisa ovvero i documenti richiesti non siano identificabili
, l'istituzione chiede
al richiedente di chiarirla e
lo assiste in tale compito, per esempio fornendo
informazioni sull'uso dei registri pubblici di documenti. I termini
prescritti a norma degli articoli 7 e 8 decorrono da quando lĠistituzione ha
ricevuto i chiarimenti richiesti.
3. Nel caso di una domanda relativa a un
documento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, l'istituzione in
questione pu contattare informalmente il richiedente onde trovare una
soluzione equa e pratica .
4. Le istituzioni forniscono informazioni e
assistenza ai cittadini sulle modalit e sul luogo di presentazione delle
domande di accesso ai documenti.
Articolo 7
Esame delle domande iniziali
1. Le domande di accesso ai documenti sono
trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento.
Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l'istituzione
concede l'accesso al documento richiesto e fornisce lĠaccesso ai sensi
dell'articolo 10 entro tale termine, oppure, con risposta scritta, motiva il
rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di
presentare una domanda di conferma ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.
2. In
casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti
molto voluminosi o a un numero elevato di documenti, il termine di 15 giorni
lavorativi di cui al paragrafo 1 pu essere prorogato di altri 15 giorni
lavorativi, purch il richiedente ne sia previamente informato mediante
comunicazione motivata in modo circostanziato.
3. Nel caso di un rifiuto totale o parziale,
il richiedente pu, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta
dell'istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione,
presentando una domanda di conferma.
4. In assenza di risposta nei termini da parte
dell'istituzione, il richiedente ha facolt di presentare una domanda di
conferma.
Articolo 8
Trattamento delle domande di conferma
1. Le domande confermative sono trattate
prontamente. Entro 30
giorni lavorativi dalla loro registrazione, l'istituzione concede l'accesso al
documento richiesto e fornisce
lĠaccesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta
scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o
parziale, l'istituzione tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di cui
questi dispone.
2. In via eccezionale, per esempio nel caso di
una domanda relativa a un documento molto voluminoso o ad un numero elevato di
documenti, il termine di cui al paragrafo 1 pu essere prorogato di 15 giorni
lavorativi, purch il richiedente ne sia previamente informato mediante
comunicazione motivata in modo circostanziato.
3. Nel caso di un rifiuto totale o parziale,
il richiedente pu proporre ricorso presso il Tribunale di primo grado nei
confronti dell'istituzione e/o presentare denuncia al Mediatore, a norma degli
articoli 230 e 195 del trattato CE rispettivamente.
4. In assenza di risposta nei termini da parte
dell'istituzione, la domanda s'intende respinta e il richiedente ha il diritto
di ricorrere in giudizio nei confronti dell'istituzione e/o presentare una
denuncia al Mediatore
a norma dei pertinenti articoli del trattato CE.
Articolo 9
Trattamento di documenti sensibili
1. Per documenti sensibili si intendono quei
documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da
Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come
"TRéS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" o
"CONFIDENTIEL" in virt delle disposizioni dell'istituzione interessata
che proteggono interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o pi Stati
membri nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e in
particolare negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle
questioni militari.
2. Le domande di accesso a documenti sensibili
nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 sono trattate solo da
persone che abbiano il diritto di venire a conoscenza di tali documenti. Fatto
salvo l'articolo 11, paragrafo 2, tali persone valutano altres in che modo si
possa fare riferimento a documenti sensibili nel registro pubblico.
3. I documenti sensibili sono iscritti nel
registro o divulgati solo con il consenso dell'originatore.
4. L'eventuale decisione, da parte di
un'istituzione, di rifiutare l'accesso a un documento sensibile motivata in
modo tale da non pregiudicare gli interessi tutelati all'articolo 4.
5. Gli Stati membri adottano misure atte a
garantire che nel trattamento delle domande concernenti documenti sensibili
vengano rispettati i principi contenuti nel presente articolo e nell'articolo
4.
6. Le norme emanate dalle istituzioni riguardo
ai documenti sensibili sono rese pubbliche.
7. La Commissione e il Consiglio informano il
Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili conformemente agli accordi
conclusi fra le istituzioni.
Articolo 10
Accesso a seguito di una domanda
1. L'accesso ai documenti avviene mediante
consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia, ivi compresa, se
disponibile, una copia elettronica, in base alla preferenza del richiedente.
2. Se un documento disponibile al
pubblico ed facilmente
accessibile al richiedente, l'istituzione pu soddisfare l'obbligo di concedere
l'accesso ai documenti informando il richiedente in merito alle modalit con
cui ottenere il documento richiesto.
3. I documenti vengono forniti in una versione
e in un formato gi esistenti (compreso quello elettronico o un formato
alternativo, quale il braille, la stampa a grandi caratteri o il nastro
magnetico), tenendo pienamente conto della preferenza espressa dal richiedente.
4. Il costo della produzione e
dell'invio delle copie pu essere posto a carico del richiedente. L'onere non
supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle copie. La
consultazione in loco, la riproduzione di meno di 20 pagine di formato A4 e
l'accesso diretto elettronico o attraverso il registro sono gratuiti.
5. Il presente regolamento non deroga alle
specifiche modalit dĠaccesso previste dalla normativa comunitaria o nazionale,
come il pagamento di un diritto.
Articolo 11
Registri
1. Affinch i cittadini possano esercitare
effettivamente i diritti di cui godono in virt del presente regolamento,
ciascuna istituzione rende accessibile un registro di documenti. L'accesso al
registro dovrebbe aver luogo in forma elettronica. I riferimenti ai documenti
sono iscritti senza indugio nel registro.
2. Per ciascun documento il registro contiene
un numero di riferimento (compreso, qualora esistente, il riferimento
interistituzionale), l'oggetto e/o una breve descrizione del contenuto del
documento, nonch la data alla quale il documento stato ricevuto o redatto e
inserito nel registro. I riferimenti sono indicati secondo modalit che non
pregiudicano la tutela degli interessi di cui all'articolo 4.
3. Le istituzioni adottano immediatamente le
misure necessarie a istituire un registro, che sar operativo entro il 3 giugno
2002.
Articolo 12
Accesso diretto ai documenti
1. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti redatti o ricevuti nel
corso delle procedure per l'adozione di atti legislativi o di atti non legislativi di portata
generale dellĠUnione europea sono
resi direttamente accessibili al pubblico .
2. Per quanto possibile, gli altri documenti,
in particolare quelli relativi alla formulazione di una politica o di una
strategia, sono resi
direttamente accessibili in formato elettronico .
3. Qualora l'accesso diretto non avvenga
attraverso il registro, quest'ultimo, per quanto possibile, indica dove si
trova il documento.
4. Ciascuna istituzione definisce nel proprio
regolamento interno quali altre categorie di documenti sono direttamente
accessibili al pubblico.
Articolo 13
Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
1. Fatti salvi gli articoli 4 e 9
del presente regolamento, oltre agli atti di cui all'articolo 254, paragrafi
1 e 2 del trattato CE e all'articolo 163 del trattato Euratom, i
seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:
a) le
proposte della Commissione;
b) le
posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedure di cui agli
articoli 251 e 252 del trattato CE e le relative motivazioni e la posizione del
Parlamento europeo nel quadro di tali procedure;
c) le
decisioni quadro e le decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato
UE;
d) le
convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2, del
trattato UE;
e) le
convenzioni firmate tra Stati membri sulla base dell'articolo 293 del trattato
CE;
f) gli
accordi internazionali conclusi dalla Comunit ovvero in base all'articolo 24
del trattato UE.
2. Per quanto possibile, i seguenti documenti
sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:
a) le
iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo
67, paragrafo 1, del trattato CE ovvero dell'articolo 34, paragrafo 2, del
trattato UE;
b) le
posizioni comuni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;
c) le
direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del
trattato CE, le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254,
paragrafo 1, del trattato CE, le raccomandazioni e i pareri.
3. Nel proprio regolamento interno ciascuna
istituzione pu stabilire quali altri documenti debbano essere pubblicati nella
Gazzetta ufficiale.
Articolo 14
Informazione
1. Ciascuna istituzione adotta i provvedimenti
necessari per informare il pubblico dei diritti di cui gode in virt del
presente regolamento.
2. Gli Stati membri cooperano con le
istituzioni nel divulgare informazioni ai cittadini.
Articolo 15
Prassi amministrativa nelle
istituzioni
1. Le istituzioni mettono a punto le buone
prassi amministrative al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso
garantito dal presente regolamento.
2. Le istituzioni creano un comitato
interistituzionale per esaminare le migliori prassi, affrontare eventuali
divergenze e discutere i futuri sviluppi dell'accesso del pubblico ai
documenti.
Articolo 16
Riproduzione di documenti
Il presente regolamento non pregiudica le
disposizioni esistenti in materia di diritto d'autore, che possono limitare il
diritto di terzi di ottenere copia di documenti o riprodurre o
sfruttare i documenti divulgati.
Articolo 17
Relazioni
Ciascuna istituzione pubblica annualmente una relazione
riguardante l'anno precedente e comprendente il numero dei casi in cui ha
rifiutato l'accesso ai documenti, i motivi di tali rifiuti, nonch il numero
dei documenti sensibili non inseriti nel registro.
.
Articolo 18
Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 1049/2001 abrogato
con effetto dal [...].
I riferimenti al regolamento abrogato si
intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di
concordanza di cui all'allegato.
Articolo 19
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore
il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea .
Il presente regolamento
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,
Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio
Il Presidente Il
Presidente
ALLEGATO
Tavola di concordanza
Regolamento
(CE) n. 1049/2001 |
Presente
regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
- |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 4 |
Articolo 2, paragrafo 3 |
Articolo 2, paragrafo 5 |
Articolo 2, paragrafo 4 |
- |
Articolo 2, paragrafo 5 |
- |
Articolo 2, paragrafo 6 |
Articolo 2, paragrafo 6 |
Articolo 2, paragrafo 7 |
Articolo 3 |
Articolo 3 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a) |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) |
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 3 |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 5 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
- |
Articolo 4, paragrafo 4 |
Articolo 4, paragrafo 6 |
Articolo 4, paragrafo 6 |
Articolo 4, paragrafo 7 |
Articolo 4, paragrafo 7 |
Articolo 5 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 6 |
Articolo 6 |
Articolo 7 |
Articolo 7 |
Articolo 8 |
Articolo 8 |
Articolo 9 |
Articolo 9 |
Articolo 10 |
Articolo 10 |
Articolo 11 |
Articolo 11 |
Articolo 12 |
Articolo 12 |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
Articolo 14 |
Articolo 14 |
Articolo 15 |
Articolo 15 |
Articolo 16 |
Articolo 16 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 17 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
- |
Articolo 18 |
- |
- |
Articolo 18 |
- |
Articolo 19 |
- |
Allegato |
[1] GU
L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
[2] Verbale
della riunione della Commissione n. 1721, del 9 novembre 2005, punto 6; si
vedano anche i documenti SEC(2005) 1300 e SEC(2005) 1301.
[3] P6_A(2006)
052.
[4] Convenzione
sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata a rhus,
Danimarca, il 25 giugno 1998.
Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari
delle disposizioni della convenzione di Aarhus (GU L 264 del 25.9.2006, pag.
13).
[5] Libro
verde – Accesso del pubblico ai documenti detenuti dalle istituzioni
della Comunit europea – Esame della situazione – COM(2007) 185.
[6] La
relazione completa degli esiti della consultazione figura nel documento di
lavoro della Commissione SEC(2008) 29 del 16 gennaio 2008; tutti i contributi
sono consultabili nel sito web dedicato
http://ec.europa.eu/transparency/revision/index_en.htm
[7] Causa
T-194/04, The Bavarian Lager Co. Ltd contro
Commissione delle Comunit europee, non ancora
pubblicata nella raccolta.
[8] Regolamento
(CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riferimento alla protezione
dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organi comunitari e alla
libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).
[9] Causa
C-64/05 P, Regno di Svezia contro Commissione e altri, non ancora pubblicata nella raccolta, ricorso contro una pronuncia
del Tribunale di primo grado, causa T-168/02, IFAW Internationaler
Tierschutz-Fonds contro Commissione, racc. 2004 pag.
II-4135.
[10] Causa
T-2/03, Verein fr Konsumenteninformation contro Commissione, racc. 2005 pag. II-01121.
[11] Sentenza
del Tribunale di primo grado del 12 settembre 2007, causa T-36/04, Association
de la presse internationale ASBL (API) contro Commissione, non ancora pubblicata nella raccolta.
[12] Sentenza
del 6 luglio 2006, cause riunite T-391/03 e T-70/04, Franchet e Byk contro
Commissione, racc. 2006 pag. II-02023.
[13] Cfr.
nota 4.
[14] Cfr.
gli articoli 27, 28 e 30 del regolamento 1/2003 (concorrenza); gli articoli 6,
paragrafo 7, e 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (antidumping);
gli articoli 11, paragrafo 7, e 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
2026/97 (antisovvenzioni); l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
3285/94 (salvaguardia), e lĠarticolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.
519/94 (salvaguardia contro paesi non membri dellĠOMC).
[15] GU
C , , pag. .
[16] GU
C , , pag. .
[17] GU
L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
[18] GU
L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
[19] COM(2004)
45.
[20] [
É]
[21] COM(2007)
185.
[22] GU
L 264 del 25.9.2006, pag. 13.
[23] GU
L 8 del 12.1.2001, pag. 1.