Tar Lazio, Sez. II quater, Sent. n. 9010 del 17 ottobre 2008,
Pres. Tosti, Rel. Santoleri. X.A. – Questura di Roma, Ministero
dellĠinterno.
Massima e/o decisione:
Sul ricorso n. 8798/08, proposto da X. A., rappresentata e difesa dallĠAvv.
Monica Merlin ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma,
Viale di Valle Aurelia n. 201/L.
contro
la QUESTURA DI ROMA in persona del legale rappresentante p.t.,
il MINISTERO DELLĠINTERNO in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi
dallĠAvvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso i suoi
uffici siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
per l'annullamento, previa sospensione
del provvedimento emesso il 5 marzo 2008 e notificato in data 28/6/08, con il
quale il Questore della provincia di Roma ha rifiutato il rinnovo del permesso
di soggiorno e contestualmente ha ritirato il precedente permesso recante il
numero GI157440, nonch di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto,
consequenziale o comunque connesso con quello impugnato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠAmministrazione resistente;
Visti tutti gli atti di causa;
Udita alla Camera di Consiglio del 15 ottobre 2008 la relazione della Dott.ssa
Stefania Santoleri, e uditi, altres, per le parti costituite gli avvocati come
da verbale di udienza allegato agli atti del giudizio;
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui allĠart. 26 comma 4 della L.
1034/71, come modificato dallĠart. 9 della L. 205/00;
Avvertite le parti sulla possibilit di adottare una decisione semplificata in
ordine al ricorso in epigrafe;
Considerato che con ricorso ritualmente notificato la ricorrente ha impugnato
il provvedimento con il quale il Questore di Roma ha respinto la sua istanza di
conversione del permesso di soggiorno, rilasciatole per cure mediche, ai sensi
dellĠart. 19 della L. 40/98 (in quanto in attesa del primo figlio), in permesso
di soggiorno per coesione familiare con il marito, cittadino extracomunitario
titolare di regolare permesso di soggiorno;
Considerato che il ricorso rientra nellĠambito della giurisdizione del giudice
ordinario, poich lĠart. 30, comma 6, del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 dispone che
ÒContro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso
di soggiorno per motivi familiari, nonch contro gli altri provvedimenti
dellĠautorit amministrativa in materia di diritto allĠunit familiare,
lĠinteressato pu presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica
del luogo in cui risiedeÉÓ.
Rilevato che la giurisprudenza ha costantemente affermato che rientrano
nellĠambito della cognizione del giudice ordinario tutte le controversie
relative alla violazione del diritto soggettivo alla coesione familiare, in
qualunque forma vengano proposte;
Rilevato, quindi, che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo
tutte le controversie in materia, sia se lĠimpugnazione riguardi un
provvedimento espresso di diniego (come nella fattispecie), un atto di ritiro
di una precedente determinazione favorevole, il silenzio su unĠistanza di
rilascio di un provvedimento positivo o sulla richiesta di adottare un atto di
secondo grado, atteso che – come gi chiarito - oggetto della
contestazione comunque lĠesercizio di un potere che incide su un diritto soggettivo,
quello alla coesione familiare (cfr. T.A.R. Lazio Sez. II Quater 4.6.2007 n.
5116; TAR Catania n. 1025 del 16.6.2005; TAR Valle dĠAosta n. 39 del
18.3.2005).
Ritenuto, quindi, che il ricorso esula dalla giurisdizione del giudice
amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario (come peraltro
indicato nello stesso provvedimento impugnato);
Pertanto, in applicazione di quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella
sentenza n. 77/07, il Collegio rimette le parti dinanzi al giudice ordinario
con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta
dinanzi al giudice incompetente, a condizione che la causa venga riassunta, in
analogia con quanto disposto dallĠart. 50 c.p.c. per la competenza, entro il
termine di sei mesi dalla data di comunicazione o se anteriore, della
notificazione della sentenza (Cons. Stato Sez. VI 19/6/08 n. 3065);
Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese di lite, ricorrendone
giusti motivi
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda Quater -
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato in considerazione del
difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Rimette le parti davanti
al giudice ordinario per lĠinstaurazione del giudizio di merito, fissando per
la riassunzione il termine di mesi sei dalla data di comunicazione, o se
anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2008.