Tar Lazio, Sez. II quater, Sent. n. 9010 del 17 ottobre 2008, Pres. Tosti, Rel. Santoleri. X.A. – Questura di Roma, Ministero dellĠinterno.

Massima e/o decisione:
Sul ricorso n. 8798/08, proposto da X. A., rappresentata e difesa dallĠAvv. Monica Merlin ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Viale di Valle Aurelia n. 201/L.
contro
la QUESTURA DI ROMA in persona del legale rappresentante p.t.,
il MINISTERO DELLĠINTERNO in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dallĠAvvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliati presso i suoi uffici siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
per l'annullamento, previa sospensione
del provvedimento emesso il 5 marzo 2008 e notificato in data 28/6/08, con il quale il Questore della provincia di Roma ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno e contestualmente ha ritirato il precedente permesso recante il numero GI157440, nonchŽ di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale o comunque connesso con quello impugnato.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠAmministrazione resistente;
Visti tutti gli atti di causa;
Udita alla Camera di Consiglio del 15 ottobre 2008 la relazione della Dott.ssa Stefania Santoleri, e uditi, altres“, per le parti costituite gli avvocati come da verbale di udienza allegato agli atti del giudizio;
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui allĠart. 26 comma 4 della L. 1034/71, come modificato dallĠart. 9 della L. 205/00;
Avvertite le parti sulla possibilitˆ di adottare una decisione semplificata in ordine al ricorso in epigrafe;
Considerato che con ricorso ritualmente notificato la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Roma ha respinto la sua istanza di conversione del permesso di soggiorno, rilasciatole per cure mediche, ai sensi dellĠart. 19 della L. 40/98 (in quanto in attesa del primo figlio), in permesso di soggiorno per coesione familiare con il marito, cittadino extracomunitario titolare di regolare permesso di soggiorno;
Considerato che il ricorso rientra nellĠambito della giurisdizione del giudice ordinario, poichŽ lĠart. 30, comma 6, del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 dispone che ÒContro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchŽ contro gli altri provvedimenti dellĠautoritˆ amministrativa in materia di diritto allĠunitˆ familiare, lĠinteressato pu˜ presentare ricorso al tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiedeÉÓ.
Rilevato che la giurisprudenza ha costantemente affermato che rientrano nellĠambito della cognizione del giudice ordinario tutte le controversie relative alla violazione del diritto soggettivo alla coesione familiare, in qualunque forma vengano proposte;
Rilevato, quindi, che esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie in materia, sia se lĠimpugnazione riguardi un provvedimento espresso di diniego (come nella fattispecie), un atto di ritiro di una precedente determinazione favorevole, il silenzio su unĠistanza di rilascio di un provvedimento positivo o sulla richiesta di adottare un atto di secondo grado, atteso che – come giˆ chiarito - oggetto della contestazione  comunque lĠesercizio di un potere che incide su un diritto soggettivo, quello alla coesione familiare (cfr. T.A.R. Lazio Sez. II Quater 4.6.2007 n. 5116; TAR Catania n. 1025 del 16.6.2005; TAR Valle dĠAosta n. 39 del 18.3.2005).
Ritenuto, quindi, che il ricorso esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando in quella del giudice ordinario (come peraltro indicato nello stesso provvedimento impugnato);
Pertanto, in applicazione di quanto precisato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/07, il Collegio rimette le parti dinanzi al giudice ordinario con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta dinanzi al giudice incompetente, a condizione che la causa venga riassunta, in analogia con quanto disposto dallĠart. 50 c.p.c. per la competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione o se anteriore, della notificazione della sentenza (Cons. Stato Sez. VI 19/6/08 n. 3065);
Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese di lite, ricorrendone giusti motivi
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Seconda Quater -
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe indicato in considerazione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Rimette le parti davanti al giudice ordinario per lĠinstaurazione del giudizio di merito, fissando per la riassunzione il termine di mesi sei dalla data di comunicazione, o se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.
Cos“ deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 ottobre 2008.