Tar Liguria, Sez. II, Sent. n. 1975 del 13 novembre 2008, Pres. Di Sciascio, Rel. Vitali. Y.H. – Ministero dellĠinterno.

Massima e/o decisione:
Sul ricorso numero di registro generale 935 del 2008, proposto da Y. H., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanna Vigna, con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Genova, alla via XX Settembre, 29/16;
contro
Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, con domicilio presso lĠufficio della stessa in Genova, al v.le Brigate Partigiane 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento Cat. A 12/2006/Imm n.83 emesso dal Questore di Savona in data 28/09/2006, di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dellĠInterno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13/11/2008 lĠavv. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del ricorso con decisione in forma semplificata ex articolo 26 comma 5 della legge n. 1034/1971;
Avvisate le parti ai sensi dellĠarticolo 21 comma decimo della legge n. 1034/1971 ed accertata la completezza del contraddittorio e dellĠistruttoria;
Rilevato che il provvedimento impugnato fonda il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno sul presupposto della mancata comunicazione della variazione del proprio domicilio abituale, in violazione dellĠarticolo 6 comma 8 D.Lgs. n. 286/1998;
Ritenuto peraltro, sulla scorta della costante giurisprudenza della Sezione (cfr., per tutte, T.A.R. Liguria, II, 19.1.2006, n. 18), che la violazione dellĠobbligo di comunicare alla Questura le eventuali variazioni del domicilio abituale non possa in alcun caso essere considerata ostativa alla permanenza dello straniero nel territorio dello Stato e, per lĠeffetto, al mantenimento del permesso di soggiorno, tale conseguenza non essendo prevista dallĠarticolo 6 comma 8 del D.Lgs. n. 286/1998 ed essendo anzi impedita dallĠinterpretazione sistematica delle disposizioni contenute nel citato testo unico, il quale prevede tassativamente i casi di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno (articolo 5 comma 5 e 4 del D.Lgs. n. 286/1998);
Considerato che la violazione della disposizione di cui allĠarticolo 6 comma 8 D.Lgs. n. 286/1998 giustifica la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per lĠeffetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.
Cos“ deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 13/11/2008.