Tar Veneto, Sez. III, Sent. n. 3496 dellĠ11 novembre 2008, Pres. Buricelli, Rel. Perrelli. L.F. – Ministero dellĠinterno.

Massima e/o decisione:
Nel giudizio introdotto con il ricorso n. 1700/2008 proposto da L. F., rappresentato e difeso dallĠavv. Elisabetta Costa, con elezione di domicilio presso lo studio dellĠavv. Cristian Giuriato, in Venezia Mestre, P.za Ferretto 68;
CONTRO
lĠAmministrazione dellĠInterno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentata e difesa dallĠAvvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge;
per l'annullamento
del provvedimento n. 12/2008/Imm. Me 1837, emesso dal Questore della Provincia di Padova, il 25.6.2008, notificato lĠ1.7.2008, con cui veniva disposta dĠufficio la revoca del permesso di soggiorno giˆ rilasciato il 3.1.2006;
Visto il ricorso, notificato il 28 agosto 2008 e depositato presso la Segreteria il 20 settembre 2008, con i relativi allegati;
visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠAmministrazione dell'Interno;
visti gli atti tutti di causa;
uditi allĠudienza camerale dell'1 ottobre 2008 (relatore il Referendario M. Perrelli), lĠavv. Doni in sostituzione dellĠavv. Costa per la parte ricorrente e l'avv.to dello Stato Bonora per la P.A. resistente;
considerato che, nel corso dellĠudienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il Presidente del Collegio ha comunicato alla parte ricorrente come, allĠesito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex artt. 21, XI comma, e 26, IV e V comma, della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e questa non ha espresso rilievi o riserve;
ritenuto che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:
FATTO E DIRITTO
Con il provvedimento impugnato il Questore di Padova ha disposto la revoca del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, rilasciato al ricorrente il 3.1.2006 e con scadenza al 2.1.2008.
Il ricorrente deduce lĠillegittimitˆ della revoca gravata:
per violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 286/1998 giacchŽ il provvedimento del Questore si fonderebbe esclusivamente sulla condanna emessa nei confronti del sig. L. F. per un reato inerente la libertˆ sessuale, senza tenere conto nŽ dellĠinserimento sociale del ricorrente - documentalmente comprovato da un contratto di lavoro a tempo indeterminato e dalla disponibilitˆ di uno stabile alloggio-, nŽ della durata del soggiorno sul territorio nazionale e del comportamento dal medesimo tenuto, nŽ, infine, della scelta del rito alternativo del patteggiamento al fine di collaborare per lĠaccertamento delle proprie responsabilitˆ.
Per eccesso di potere in relazione alla circolare del Ministero dellĠInterno n. 400/A/2007/463/P/10.2.2. del 16.2.2007 con la quale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 3/2007 allĠart. 9 del D.Lgs. n. 286/1998,  stato evidenziato come un eventuale provvedimento di diniego di rilascio di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo dovrˆ riportare unĠarticolata motivazione su tutti gli elementi che hanno contribuito a formulare un giudizio di pericolositˆ attuale e concreta e dovrˆ tenere conto dellĠinserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, nonchŽ della durata del soggiorno sul territorio nazionale. EĠ, infatti, evidente che nel caso di specie il Questore abbia omesso qualunque autonoma valutazione di pericolositˆ sul ricorrente, essendosi limitato a richiamare ai fini della revoca del titolo di soggiorno, in via esclusiva ed automatica, lĠesistenza di una sentenza penale di patteggiamento per un reato inerente la libertˆ sessuale.
Per violazione dellĠart. 21 quinquies della legge n. 241/1990, cos“ come novellata dalla legge n. 15/2005, attesa la mancata esplicitazione nel provvedimento dellĠinteresse pubblico concreto ed attuale posto a fondamento della revoca, interesse che deve necessariamente essere distinto ed ulteriore rispetto al mero ripristino della legalitˆ.
Le censure articolate dal ricorrente sono infondate e vanno, pertanto, disattese.
Va precisato che il provvedimento di revoca si fonda:
sulla sentenza del 7.6.2006 del G.U.P. di Treviso con la quale il ricorrente  stato condannato ad anni uno e mesi quattro di reclusione per i reati di cui agli artt. 609 bis e 582 c.p., per avere con violenza costretto P. G. a subire atti sessuali, consistiti nel palpeggiamento del seno nel sottopassaggio della stazione ferroviaria di Treviso, nonchŽ per averla colpita sul volto con un pugno mentre cercava di sottrarsi allĠintervento delle forze dellĠordine;
sulla particolare gravitˆ del fatto e sulle modalitˆ della condotta tenuta dal ricorrente, sintomatiche di unĠindole aggressiva e pregiudizievole per la sicurezza e la tranquillitˆ pubbliche.
Con riguardo al primo e al secondo motivo di censura, che possono essere trattati congiuntamente, va evidenziato che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, le condanne previste nellĠart. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 costituiscono motivo di per sŽ ostativo al rinnovo del permesso di soggiorno, con la conseguenza che lĠAmministrazione legittimamente si pu˜ limitare a richiamare tali tipi di condanne per negare il richiesto rinnovo, essendo stata giˆ operata una scelta in tal senso da parte del legislatore (cfr. da ultimo Cons. Stato n. 1803/2008; n. 114/2008). Inoltre, ai sensi dellĠart. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 Òil permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono negati quando vengono a mancare i requisiti per lĠingresso e per il soggiorno: lĠarticolo 4, comma 3, nel precisare i requisiti richiesti, esclude che possa essere ammesso a soggiornare sul territorio nazionale lo straniero che risulti condannato per alcuni reati tra cui quelli inerentiÉla libertˆ sessuale o lo spaccio di stupefacenti ÉÓ. Ne discende che lĠaver commesso uno dei fatti – reato espressamente elencati dal citato art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 286/1998 ha una valenza immediatamente ostativa in ordine alla positiva valutazione della permanenza sul territorio italiano e, quindi, pu˜ legittimamente fondare il provvedimento di revoca del permesso giˆ rilasciato.
Peraltro, nonostante il carattere assorbente delle richiamate argomentazioni, va sottolineato come nel caso di specie risultino infondate anche le censure concernenti: a) la mancanza di un valido giudizio di pericolositˆ attuale e concreta del ricorrente, e b) lĠomessa considerazione del suo inserimento sociale.
A tale riguardo  necessario precisare, in via preliminare, che il Collegio non ritiene condivisibile la tesi della difesa del ricorrente secondo la quale dovrebbe trovare applicazione il disposto dellĠart. 9 del D.Lgs. n. 286/1998, come modificato dal D.Lgs. n. 3/2007, concernente il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Nella fattispecie in esame, infatti, non si controverte della revoca di un permesso di soggiorno CE, bens“ di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato ex art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998. Inoltre, come affermato proprio nel ricorso introduttivo, il sig. L. F.  presente in Italia dal 2004, cio da circa quattro anni, vale a dire da un periodo inferiore a quello che il richiamato art. 9 pone come presupposto per la richiesta del permesso di soggiorno CE (cfr. art. 9 cit.: Òlo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validitˆÉÓ).
La stessa circolare del 16.2.2007 del Ministero dellĠInterno, nel richiamare lĠattenzione delle Questure sulle pi significative modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 3/2007, si riferisce espressamente ai casi in cui oggetto della richiesta dello straniero sia una carta di soggiorno, ora denominata permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,e non, invece, alle ipotesi di rilascio o di rinnovo dei permessi di soggiorno, come disciplinati dagli artt. 4 e seguenti del T.U.. NŽ la mancata estensione della disciplina prevista dal citato art. 9 anche ad ipotesi in esso non contemplate integra alcuna irragionevole disparitˆ di trattamento, giacchŽ sono ben diversi i presupposti ed i requisiti previsti dalla citata disposizione per ottenere il permesso di soggiorno CE rispetto a quelli stabiliti per gli altri permessi di soggiorno.
Del resto, dalla mera lettura del provvedimento gravato emerge che lĠAmministrazione procedente ha tenuto conto di tutte le circostanze dedotte dal ricorrente in sede di memoria difensiva, depositata a seguito dellĠavviso di avvio del procedimento, e che ha ritenuto le stesse non idonee a far venire meno il giudizio di pericolositˆ sociale desunto dal delitto commesso dal sig. L. F. che, pur potendo legittimamente permanere sul territorio nazionale e pur munito di una regolare attivitˆ lavorativa, ha posto in essere condotte illecite e denotanti un notevole allarme sociale.
Deve, infine, essere disatteso anche lĠultimo motivo di ricorso, concernente la violazione dellĠart. 21 quinquies della legge n. 241/1990, come novellata dalla legge n. 15/2005.
Ai sensi della su citata disposizione, Òper sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole pu˜ essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla leggeÓ. Tanto premesso lĠAmministrazione resistente, tenuto conto della condanna del ricorrente per un reato inerente la libertˆ sessuale, nonchŽ delle modalitˆ della condotta dal medesimo tenuta, sintomatiche di unĠindole aggressiva e violenta, ha legittimamente proceduto a revocare il titolo di soggiorno rilasciatogli, evidenziando il sopravvenire di una causa ostativa al rilascio e/o al rinnovo del permesso de quo e la lesivitˆ della permanenza dello straniero sul territorio nazionale per la sicurezza e la tranquillitˆ pubbliche. Deve, quindi, ritenersi soddisfatto lĠobbligo motivazionale posto a carico dellĠamministrazione procedente dal citato art. 21 quinquies.
Sulla scorta delle predette argomentazioni il ricorso deve, pertanto, essere respinto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio in favore dellĠamministrazione resistente, liquidandole in Û 1.500,00 (millecinquecento/00) di cui Û 100,00 (cento/00) per spese anticipate ed il residuo per diritti ed onorari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallĠAutoritˆ amministrativa.
Cos“ deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 1Ħ ottobre 2008.