Tar Veneto, Sez. III, Sent. n. 3239 del 20 ottobre 2008, Pres. Rel. Buricelli. D.A.L.C. – Ministero dellinterno.

Massima e/o decisione:
Sul ricorso e sullatto di motivi aggiunti rubricati al n. 2416/2007 e proposti da D. A. L. C., rappresentata e difesa dallavv. Maria Eugenia Indri Raselli, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R. ai sensi dell'art. 35 del R.D. 26.6.1924, n. 1054;
CONTRO
lAmministrazione dellinterno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge presso la sua sede in Piazza San Marco n. 63;
per l'annullamento
a) quanto al ricorso introduttivo, del decreto di rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno prot. n. 650/2008/Cat. A.12/U. Imm. d/p emesso dal Questore di Vicenza il 24 agosto 2007 e notificato alla interessata il 19 settembre 2007; e b) quanto allatto di motivi aggiunti, del provvedimento di conferma del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno di cui alla nota della Questura di Vicenza 4 aprile 2008, notificata il 4 luglio 2008;
visti il ricorso introduttivo e latto di motivi aggiunti, ritualmente notificati e depositati in segreteria;
visto latto di costituzione in giudizio dellAmministrazione dell'interno, depositato il 13 dicembre 2007, con i relativi allegati;
visti gli atti tutti della causa;
uditi, nella camera di consiglio del 1 ottobre 2008 (relatore il presidente f.f. Marco Buricelli), lavv. Doni, in sostituzione di Indri Raselli, per la parte ricorrente e l'avv. dello Stato Bonora per la P.A.;
precisato che, nel corso delludienza camerale fissata nel giudizio in epigrafe, il presidente del collegio ha comunicato alle parti come, allesito, avrebbe potuto essere emessa decisione in forma semplificata, ex articoli 21 e 26 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, e che queste non hanno espresso rilievi o riserve;
che sussistono effettivamente i presupposti per pronunciare tale sentenza nei termini come di seguito esposti:
1.- premesso in fatto che con decreto del 24 agosto 2007, notificato il 19 settembre 2007, il Questore di Vicenza aveva rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno alla cittadina ivoriana D. A. L. C. in quanto la stessa non aveva comprovato la disponibilit di una lecita attivit lavorativa, essendo lultimo rapporto di lavoro della straniera cessato il 30 maggio 2005 e non risultando effettuata, da parte della societ cooperativa xxx, alcuna comunicazione di assunzione, a favore della D., presso lINPS, con conseguente, ritenuta fittiziet del rapporto di lavoro dichiarato dalla D. relativamente ai mesi di dicembre 2005 e gennaio 2006;
che con ricorso proposto nel novembre del 2007 la D. ha chiesto al Tar di annullare il rifiuto di rinnovo del permesso evidenziando tra laltro lesistenza di fatti sopravvenuti rispetto alla presentazione della domanda di rinnovo, ma anteriori rispetto alla data di emissione del decreto impugnato (proposta di lavoro come collaboratrice domestica da parte di una famiglia di Vicenza, comprovata disponibilit di mezzi di sussistenza da parte del padre e della moglie del padre, entrambi lavoratori regolari), idonei a modificare il quadro degli elementi valutabili per accordare il rinnovo suddetto;
che con ordinanza n. 967/07, emessa nella camera di consiglio del 13 dicembre 2007, la sezione aveva accolto la domanda cautelare e, per leffetto, aveva ordinato alla Questura di Vicenza di ripronunciarsi sulla domanda della ricorrente entro 30 giorni, tenendo conto della motivazione dellordinanza, e ci sul presupposto che la ricorrente avesse documentato in atti di avere svolto attivit lavorativa regolare negli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 e di disporre di dichiarazione di disponibilit allassunzione da parte di datore di lavoro che la subordina al rinnovo del permesso di soggiorno;
che con nota 4 aprile 2008 la Questura di Vicenza, nel comunicare di avere ritenuto di confermare le posizioni gi assunte in data 24 agosto 2007 con il decreto di rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, ha specificato che dagli accertamenti esperiti (dalla Questura medesima) risulta che lultima lecita attivit lavorativa della ricorrente risale al 30 maggio 2005 e che nessun altro rapporto di lavoro stato successivamente documentato, e pertanto la ricorrente ha anche usufruito del periodo di attesa occupazione durante la validit del precedente permesso di soggiorno;
che con motivi aggiunti con contestuale istanza di sospensiva, notificati il 7 agosto 2008, la D. ha essenzialmente riproposto i rilievi mossi con il ricorso introduttivo evidenziando, in particolare:
- di avere allegato al ricorso documentazione attestante non solo leffettiva convivenza della straniera con il padre e la di lui moglie, ma anche lespletamento, da parte di questi ultimi, di attivit lavorativa subordinata retribuita che consente loro sia di mantenere il nucleo familiare sia di pagare il mutuo per lacquisto della casa familiare: la D. ha insomma sempre potuto contare sullaiuto economico offertole dal padre e dalla moglie del padre, in quanto entrambi lavoratori regolari;
- di trovarsi sul territorio nazionale da un lungo periodo di tempo e in presenza di forti legami affettivi, sociali e familiari;
- che la presunta falsit della documentazione lavorativa presentata dalla ricorrente alla Questura nel marzo del 2006 non stata ancora giudizialmente accertata, di tal che oggi manca la prova della insussistenza di un effettivo, pregresso rapporto di lavoro tra la ricorrente e la cooperativa xxx;
- che la Questura ha omesso di svolgere unadeguata istruttoria concernente le condizioni socio-economico-familiari della ricorrente;
- che la Questura avrebbe dovuto considerare, come elemento sopravvenuto ex art. 5, comma 5, del t. u. n. 286/98, la dichiarazione di disponibilit della signora T. G. ad assumere la ricorrente come collaboratrice domestica a tempo indeterminato presso la propria abitazione;
2.1.- ritenuto in diritto, in via preliminare, di dover precisare che la Questura di Vicenza, come si ricava dalla nota 4 aprile 2008, dopo che la sezione aveva motivatamente accolto listanza cautelare ordinando alla Questura stessa di rivalutare la domanda della ricorrente tenendo conto della motivazione del provvedimento cautelare di accoglimento, ha riesaminato la posizione della ricorrente, verosimilmente sulla base di una rinnovata istruttoria, e ha ritenuto di dover confermare il rifiuto del rinnovo del permesso essenzialmente perch, dopo il maggio del 2005, la straniera non aveva documentato alcun rapporto di lavoro;
che principio talmente consolidato in giurisprudenza da esimere da citazioni specifiche quello per cui quando la P. A., in base a una rinnovata istruttoria, conferma il contenuto di un provvedimento (sfavorevole) adottato in precedenza, il nuovo provvedimento ha valore di atto confermativo e non di atto meramente confermativo, con la conseguenza che devessere dichiarata improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, limpugnazione proposta contro il primo provvedimento. Infatti, laccoglimento del ricorso e lannullamento del primo provvedimento non attribuirebbero alla ricorrente alcun vantaggio, permanendo la lesione della posizione soggettiva derivante dalla successiva adozione del secondo provvedimento negativo che, in pendenza di giudizio, ha sostituito il provvedimento precedente;
che la massima giurisprudenziale sopra ricordata ben si adatta alla fattispecie odierna, cosicch il giudizio, nella parte in cui stato impugnato il decreto del Questore del 24 agosto 2007, devessere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dato che leventuale accoglimento del ricorso in parte qua non arrecherebbe alla ricorrente alcun vantaggio poich permarrebbe il pregiudizio che deriva dalla sopravvenuta adozione del diniego confermativo di cui alla nota della Questura di Vicenza del 4 aprile 2008, diniego confermativo sul quale va concentrata lattenzione del collegio;
che latto di motivi aggiunti proposto contro questo pi recente diniego fondato per le ragioni e nei limiti che saranno di seguito specificati e va accolto con conseguente annullamento del diniego confermativo, salvi gli ulteriori provvedimenti della P. A.;
che, in base al combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 5, primo periodo, del t. u. n. 286 del 1998, il rinnovo del permesso di soggiorno rifiutato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, tra i quali, per quanto qui pi interessa, la disponibilit di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio. Il secondo periodo del citato comma 5 prevede che nell'adottare il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivit dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonch, per lo straniero gi presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale;
che lart. 6, comma 5, del t. u. prevede che per le verifiche previste dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorit di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti comprovanti la disponibilit di un reddito, da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato e che lart. 13 del regolamento di attuazione n. 394 del 1999, al comma 2, fa riferimento allesigenza di comprovare la disponibilit di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita;
che, ci premesso, e venendo al caso in esame, prima di tutto va precisato che, anche se il diniego impugnato pone laccento, nelle premesse, sulla fattispecie incriminatrice di cui allart. 5, comma 8 bis, del t. u. n. 286/98, da un esame dellattivit della Questura nel suo insieme emerge che il rigetto della domanda di rinnovo del permesso si basato, essenzialmente, sul fatto che lodierna ricorrente, per ottenere il rinnovo del titolo, ha presentato alla Questura documentazione relativa a un rapporto di lavoro rivelatosi fittizio: di qui la ritenuta insussistenza delle condizioni per il rinnovo, tenuto conto della indisponibilit di mezzi di sussistenza sufficienti. Sullargomento questa sezione ha gi avuto modo di stabilire (cfr. Tar Veneto, III, sentenze nn. 2024/08, 2023/08, 3177/07, 2588/07) che la produzione alla Questura di documentazione relativa a un rapporto di lavoro rivelatosi fittizio, qualora linteressato sia in grado di dimostrare di essere in possesso, al momento dell'adozione del provvedimento negativo da parte della Questura medesima, di adeguato e lecito reddito, non sufficiente per negare il rinnovo del permesso di soggiorno. Il rifiuto del rinnovo del titolo, infatti, non pu farsi derivare direttamente dalla disposizione di cui allart. 5, comma 8 bis, del t. u. n. 286 del 1998, che norma penale incriminatrice priva di immediata valenza in sede amministrativa; n dallart. 4, comma 2, del medesimo t. u., il quale dispone che la presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilit penali, l'inammissibilit della domanda, in quanto si tratta di norma speciale (a fattispecie esclusiva) che riguarda soltanto il visto di ingresso, e alla quale non pu attribuirsi portata generale, con conseguente applicabilit anche al permesso di soggiorno. In mancanza di una condanna penale, pertanto, lunica conseguenza derivante dalla produzione di documentazione relativa a un rapporto di lavoro rivelatosi fittizio la sua inutilizzabilit nel periodo di riferimento, con tutte le conseguenze del caso sulla (mancata) dimostrazione del possesso dei requisiti concernenti il reddito. Nel caso in esame, dalla relazione di chiarimenti prodotta in giudizio dallAmministrazione si ricava che la Questura ha ritenuto in modo attendibile che la D. non avesse prestato attivit lavorativa alle dipendenze della cooperativa xxx. Il riscontro sulla falsit della documentazione risulta sufficientemente circostanziato, e lapprezzamento dellAmministrazione in ordine alle conseguenze che da ci discende in sede amministrativa, segnatamente ai fini del rinnovo del permesso per lavoro subordinato, ben pu prescindere dallaccertamento, in sede giudiziaria penale, delle eventuali responsabilit della straniera. In altre parole, nella specie lAmministrazione risulta avere attendibilmente considerato fittizio il requisito della attivit lavorativa svolta alle dipendenze della cooperativa sopra citata. Tuttavia, secondo un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio anche da questa sezione (cfr. Tar Veneto, III, sentenze nn. 2024/08, 2023/08, 3177/07 e 2588/07), occorre tenere conto - ai sensi dell'art. 5, comma 5, del t. u. n. 286/98 - degli elementi sopraggiunti prima della decisione dell'Autorit amministrativa, per verificare se siano presenti elementi che consentano di concludere che requisiti originariamente mancanti risultino successivamente posseduti. La valutazione sul possesso dei requisiti va riferita infatti al momento in cui l'Autorit amministrativa si pronuncia, occorrendo tener conto delle condizioni attuali dello straniero (cfr. Cass., 3 febbraio 2006, n. 2417). Nel caso all'esame del collegio, se da una parte vero che, per quanto riguarda la posizione personale della D., non si fa questione di uno stato di momentanea disoccupazione della straniera allepoca della presentazione della domanda di rinnovo del titolo, poich alla data del 6 marzo 2006 la richiedente risultava da tempo priva di entrate proprie, e da ben pi di sei mesi, daltra parte vero anche:
- che, in termini generali, la ratio alla quale si ispira la legislazione di settore in tema di ingresso e di permanenza di cittadini extracomunitari va individuata essenzialmente nellesigenza di impedire il turbamento dellordine e della sicurezza pubblica che pu essere provocato da soggetti privi di mezzi leciti di sostentamento;
- che, con riferimento al caso di specie, dalla documentazione in atti si ricava che il motivo dellingresso della D. sul territorio nazionale ricongiungimento familiare con il padre il quale, dal 2003, titolare di carta di soggiorno (ora, permesso di soggiorno CE per soggiornante di lungo periodo) e risulta prestare regolare attivit di lavoro subordinato;
- che dunque, oltre a trovare applicazione il secondo periodo dellart. 5, comma 5, del t. u., nella parte in cui previsto che nel provvedere sulla domanda di rinnovo del permesso dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettivit dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonch, per lo straniero gi presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale, va accolto il rilievo secondo cui la Questura di Vicenza, specie in seguito allaccoglimento della domanda cautelare, ha illegittimamente limitato lattivit istruttoria allaccertamento del solo reddito da lavoro prodotto dalla ricorrente, senza considerare la circostanza che il padre della D., che risulta convivente con la stessa ed in possesso di carta di soggiorno dal 2003, ha comprovato il possesso di un adeguato reddito da lavoro subordinato. In altre parole, nel caso in esame, tenuto conto dellavvenuto accoglimento della domanda cautelare e delle peculiarit del caso concreto, la verifica da parte della pubblica autorit in ordine alla disponibilit di mezzi di sussistenza avrebbe dovuto estendersi anche al reddito del nucleo familiare nel quale la ricorrente risulta inserita con uno stabile rapporto di convivenza. Ci per non stato fatto. Assorbita ogni altra censura, non espressamente esaminata, il ricorso va dunque accolto e il diniego confermativo in epigrafe annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti della P. A.. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate, concorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, in parte lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e in parte lo accoglie, come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallautorit amministrativa.
Cos deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 1 ottobre 2008.