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Nuovo permesso di soggiorno CE-SLP - Dies a quo del periodo quinquennale utile per
concretare il presupposto richiesto dallĠarticolo 9 Tu n. 286/98 - Periodo di
soggiorno/lavoro legalizzato in base allĠarticolo 33 della legge 189/2002 - Inclusione
e conseguente fissazione dellĠinizio del periodo dal 10.06.2002.
TAR Bologna
6-20 dicembre 2007, n. 4615/2007 in Malovic Vasta c. Questura di Ferrara e
Ministero dellĠInterno
Causa pilota
Inca Cgil Ferrara ( Avv.ti Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti, Marco Magri)
Si segnala la sentenza del 6-20 dicembre 2007
del TAR Bologna che affronta la questione dellĠindividuazione del termine
iniziale (dies a quo) per
il computo del periodo di cinque anni di soggiorno legale per la concessione
del Permesso di soggiorno CE-SLP previsto dallĠarticolo 9 del Testo unico,
modificato dal D.Lgs. n. 3/2007.
Per
la Questura di Ferrara, convenuta nel procedimento insieme al Ministero
dellĠInterno, il periodo compreso tra il 10 giugno 2002 e la successiva data di
rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato (nella specie,
9 aprile 2003) non costituisce periodo utile ai fini del quinquennio richiesto,
sebbene si tratti di periodo regolarizzato in base allĠarticolo 33 della legge
189/2002 previa la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare da parte
del datore di lavoro, con tanto di copertura assicurativa presso lĠINPS
(contributo forfetario per il trimestre 10 giugno/10 settembre 2002) e
prosecuzione del rapporto attestata dalla stipula di contratto di soggiorno
sottoscritto allo sportello unico, valido dal 10 settembre 2002.
Con
ci, la Questura di Ferrara propone una lettura testuale della norma, di
modo da escludere lĠutilit di ogni periodo che non sia letteralmente coperto
dal rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del Tu n. 286/98.
In
pratica, secondo la Questura di
Ferrara il periodo iniziale del quinquennio coincide con la data di rilascio
del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (9 aprile 2003) e sar
perfezionato solamente il 9 aprile 2008.
Diversamente,
secondo lĠInca di Ferrara, che ha curato lo svolgimento della pratica nel
contesto delle nuove procedure per il rilascio/rinnovo dei permessi di
soggiorno, lĠistanza procedibile gi dal 10 giugno 2007 (anche in
relazione alle altre condizioni del diritto).
LĠoriginalit
della sentenza pronunciata dal TAR di Bologna - di cui merita sottolineare
lĠimpatto anche dal punto di vista quantitativo, alla luce del numero di
cittadini stranieri che hanno potuto regolarizzare la loro posizione di
soggiorno e di lavoro nel contesto del dispositivo attuato dalla legge n.
189/02 - consiste nellĠaver tratto unĠinterpretazione del novellato articolo 9
Testo unico 286/98 conforme alla lettera e allo spirito della direttiva
109/2003/CE (segnatamente, lĠarticolo 4, c. 1).
In
questo modo, atteso che la direttiva comunitaria ha per finalit il
riconoscimento dello status di residente di lungo periodo relativamente ai
cittadini stranieri in soggiorno legale e ininterrotto da cinque anni sul territorio dello Stato
membro ospitante immediatamente prima della presentazione della domanda, lĠinterpretazione offerta dalla
Questura di Ferrara, col supporto dellĠAvvocatura dello Stato, equivale a
privare lĠinteressata dellĠeffetto utile della direttiva medesima.
In
effetti, se vero che il rilascio del permesso di soggiorno da parte della
competente autorit sicuramente indicativo della legalit del soggiorno del
cittadino straniero (anzi,
requisito/criterio costitutivo del diritto medesimo nel contesto dato
dal vigente TU 286/98) anche vero che in determinate circostanze, la legalit
del soggiorno pu ugualmente risultare dallĠapplicazione diretta di altre
norme, quali quelle a carattere speciale contenute nella legge 189/02, articolo 33 (nonch il
decreto legge n. 195/2002 convertito in legge 222/02).
In
fondo, lĠinteressata non avrebbe mai potuto ricevere il permesso di soggiorno
rilasciato il 9 aprile 2003, ed in seguito rinnovarlo, se non avesse
usufruito del dispositivo di emersione e legalizzazione della posizione di
soggiorno e di lavoro con effetto, giustamente, dal 10 giugno 2002, e la disposizione centrale per tale
asserzione risiede giustamente nel concetto di impunibilit affermato dal comma
6 dellĠarticolo 33 della legge 189/02, i cui effetti, sebbene principalmente
rivolti al datore di lavoro che effettua la dichiarazione di emersione,
finiscono col caratterizzare ugualmente il profilo soggettivo del lavoratore,
nel senso che lĠimpunibilit del primo (per fatti connessi allĠimpiego di
stranieri irregolari) d, forzatamente, veste di legittimit e di regolarit
anche alla posizione del secondo[1].
Tra
lĠaltro, a seguire la posizione della Questura di Ferrara, nessuno dei
lavoratori stranieri regolarizzati nel 2002, avrebbe la certezza di una data
fissa (nel presupposto che abbiano mantenuto la posizione regolare per tutto il
periodo richiesto) qualora si consideri che, nonostante la previsione di legge
circa la definizione delle posizioni nel termine di 30 giorni, lĠesame delle
istanze ha continuato per gran parte del 2003, con la conseguenza di vedere
rilasciati i relativi permessi finanche nel novembre/dicembre 2003 (per es. a
Roma), sebbene fossero tutti interessati da un rapporto di lavoro in corso
almeno dal 10 giugno 2002.
In
attesa di vedere la reazione del Ministero dellĠInterno, si tratta di un
risultato che, dopo i precedenti del TAR di Bari e di Brescia, caratterizza e
qualifica ulteriormente lĠimpegno del Patronato INCA CGIL nel settore di lavoro
coperto dal Protocollo firmato il 9 febbraio 2006 col Ministero dellĠInterno.
27 dicembre 2007
Inca Nazionale
Inca CGIL Ferrara
Inca CGIL regionale Emilia Romagna
[1] Testo del comma 6 dellĠarticolo 33 legge
189/02: ÒI soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di
emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili
per le norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario,
fiscale, previdenziale e assistenziale nonch per gli altri reati e le
violazioni amministrative comunque afferenti allĠoccupazione dei lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute
antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla
data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della
comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno non si applica lĠarticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1986, n. 286 e successive modificazioni. E il
comma 12 dellĠarticolo 22 recita, per lĠappunto che ÒIl datore di lavoro che
occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e
del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o
annullato, punito con lĠarresto da tre mesi ad un anno e con lĠammenda di
5.000 euro per ogni lavoratore impiegatoÓ.