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Nuovo permesso di soggiorno CE-SLP - Dies a quo del periodo quinquennale utile per concretare il presupposto richiesto dallĠarticolo 9 Tu n. 286/98 - Periodo di soggiorno/lavoro legalizzato in base allĠarticolo 33 della legge 189/2002 - Inclusione e conseguente fissazione dellĠinizio del periodo dal 10.06.2002.

 

TAR Bologna 6-20 dicembre 2007, n. 4615/2007 in Malovic Vasta c. Questura di Ferrara e Ministero dellĠInterno

 

Causa pilota Inca Cgil Ferrara ( Avv.ti Vittorio Angiolini, Marco Cuniberti, Marco Magri)

 

 

            Si segnala la sentenza del 6-20 dicembre 2007 del TAR Bologna che affronta la questione dellĠindividuazione del termine iniziale (dies a quo) per il computo del periodo di cinque anni di soggiorno legale per la concessione del Permesso di soggiorno CE-SLP previsto dallĠarticolo 9 del Testo unico, modificato dal D.Lgs. n. 3/2007.

 

            Per la Questura di Ferrara, convenuta nel procedimento insieme al Ministero dellĠInterno, il periodo compreso tra il 10 giugno 2002 e la successiva data di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato (nella specie, 9 aprile 2003) non costituisce periodo utile ai fini del quinquennio richiesto, sebbene si tratti di periodo regolarizzato in base allĠarticolo 33 della legge 189/2002 previa la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare da parte del datore di lavoro, con tanto di copertura assicurativa presso lĠINPS (contributo forfetario per il trimestre 10 giugno/10 settembre 2002) e prosecuzione del rapporto attestata dalla stipula di contratto di soggiorno sottoscritto allo sportello unico, valido dal 10 settembre 2002.

 

            Con ci˜, la Questura di Ferrara propone una lettura testuale della norma, di modo da escludere lĠutilitˆ di ogni periodo che non sia letteralmente coperto dal rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi del Tu n. 286/98.

 

            In pratica,  secondo la Questura di Ferrara il periodo iniziale del quinquennio coincide con la data di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato (9 aprile 2003) e sarˆ perfezionato solamente il 9 aprile 2008.

 

            Diversamente, secondo lĠInca di Ferrara, che ha curato lo svolgimento della pratica nel contesto delle nuove procedure per il rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno, lĠistanza  procedibile giˆ dal 10 giugno 2007 (anche in relazione alle altre condizioni del diritto).   

 

            LĠoriginalitˆ della sentenza pronunciata dal TAR di Bologna - di cui merita sottolineare lĠimpatto anche dal punto di vista quantitativo, alla luce del numero di cittadini stranieri che hanno potuto regolarizzare la loro posizione di soggiorno e di lavoro nel contesto del dispositivo attuato dalla legge n. 189/02 - consiste nellĠaver tratto unĠinterpretazione del novellato articolo 9 Testo unico 286/98 conforme alla lettera e allo spirito della direttiva 109/2003/CE (segnatamente, lĠarticolo 4, c. 1).

 

            In questo modo, atteso che la direttiva comunitaria ha per finalitˆ il riconoscimento dello status di residente di lungo periodo relativamente ai cittadini stranieri in soggiorno legale e ininterrotto da cinque anni sul territorio dello Stato membro ospitante immediatamente prima della presentazione della domanda,  lĠinterpretazione offerta dalla Questura di Ferrara, col supporto dellĠAvvocatura dello Stato, equivale a privare lĠinteressata dellĠeffetto utile della direttiva medesima.

 

            In effetti, se  vero che il rilascio del permesso di soggiorno da parte della competente autoritˆ  sicuramente indicativo della legalitˆ del soggiorno del cittadino straniero (anzi,  requisito/criterio costitutivo del diritto medesimo nel contesto dato dal vigente TU 286/98)  anche vero che in determinate circostanze, la legalitˆ del soggiorno pu˜ ugualmente risultare dallĠapplicazione diretta di altre norme, quali quelle a carattere speciale contenute nella legge 189/02, articolo 33 (nonchŽ il decreto legge n. 195/2002 convertito in legge 222/02).

 

            In fondo, lĠinteressata non avrebbe mai potuto ricevere il permesso di soggiorno rilasciato il 9 aprile 2003, ed in seguito rinnovarlo, se non avesse usufruito del dispositivo di emersione e legalizzazione della posizione di soggiorno e di lavoro con effetto, giustamente, dal 10 giugno 2002,  e la disposizione centrale per tale asserzione risiede giustamente nel concetto di impunibilitˆ affermato dal comma 6 dellĠarticolo 33 della legge 189/02, i cui effetti, sebbene principalmente rivolti al datore di lavoro che effettua la dichiarazione di emersione, finiscono col caratterizzare ugualmente il profilo soggettivo del lavoratore, nel senso che lĠimpunibilitˆ del primo (per fatti connessi allĠimpiego di stranieri irregolari) dˆ, forzatamente, veste di legittimitˆ e di regolaritˆ anche alla posizione del secondo[1].   

 

            Tra lĠaltro, a seguire la posizione della Questura di Ferrara, nessuno dei lavoratori stranieri regolarizzati nel 2002, avrebbe la certezza di una data fissa (nel presupposto che abbiano mantenuto la posizione regolare per tutto il periodo richiesto) qualora si consideri che, nonostante la previsione di legge circa la definizione delle posizioni nel termine di 30 giorni, lĠesame delle istanze ha continuato per gran parte del 2003, con la conseguenza di vedere rilasciati i relativi permessi finanche nel novembre/dicembre 2003 (per es. a Roma), sebbene fossero tutti interessati da un rapporto di lavoro in corso almeno dal 10 giugno 2002.

 

            In attesa di vedere la reazione del Ministero dellĠInterno, si tratta di un risultato che, dopo i precedenti del TAR di Bari e di Brescia, caratterizza e qualifica ulteriormente lĠimpegno del Patronato INCA CGIL nel settore di lavoro coperto dal Protocollo firmato il 9 febbraio 2006 col Ministero dellĠInterno.

 

27 dicembre 2007

 

Inca Nazionale

Inca CGIL Ferrara

Inca CGIL regionale Emilia Romagna 



[1] Testo del comma 6 dellĠarticolo 33 legge 189/02: ÒI soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonchŽ per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti allĠoccupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica lĠarticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1986, n. 286 e successive modificazioni. E il comma 12 dellĠarticolo 22 recita, per lĠappunto che ÒIl datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato,  punito con lĠarresto da tre mesi ad un anno e con lĠammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegatoÓ.