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Ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica

Presentazione

In vigore dal 21 febbraio 2008 il decreto legislativo n. 17, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008 che dà attuazione alla direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

La novità di maggior rilievo riguarda l’ingresso ed il soggiorno di cittadini stranieri per ricerca scientifica, che è consentito per periodi superiori a  tre  mesi, purché i cittadini stranieri siano in possesso di un titolo di studio superiore, tale che nel Paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato.  

Il cittadino straniero è selezionato da un istituto di ricerca iscritto nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Università e della ricerca.
 
L'iscrizione nell'elenco, valida per cinque anni, è disciplinata con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca e prevede, fra l'altro:

  • l'iscrizione  nell'elenco  da  parte  di  istituti, pubblici o privati,  che  svolgono  attivitù  di  ricerca  intesa  come  lavoro creativo  svolto  su base sistematica per aumentare il bagaglio delle conoscenze,  compresa  la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società,  e  l'utilizzazione  di  tale  bagaglio  di  conoscenze per concepire nuove applicazioni;
  • la   determinazione   delle   risorse   finanziarie  minime  a disposizione   dell'istituto   privato  per  chiedere  l'ingresso  di ricercatori e il numero consentito;
  • l'obbligo dell'istituto  di farsi carico delle spese connesse all'eventuale  condizione d'irregolarità del ricercatore, compresi i costi  relativi  all'espulsione,  per  un periodo di tempo pari a sei mesi  dalla  cessazione  della  convenzione  di accoglienza;
  • le  condizioni  per  la  revoca  dell'iscrizione  nel  caso di inosservanza alle norme dell’attuale decreto.

Il  ricercatore  e  l'istituto  di  ricerca  stipulano  una  convenzione  di accoglienza con cui il ricercatore si impegna  a  realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad  accogliere  il  ricercatore.  Il progetto deve essere approvato  dagli organi di amministrazione dell'istituto medesimo che valutano   l'oggetto   della   ricerca,  i  titoli  in  possesso  del ricercatore  rispetto  all'oggetto della ricerca, certificati con una copia   autenticata   del   titolo   di   studio,   ed  accertano  la disponibilità delle risorse finanziarie per la sua realizzazione.

La  domanda  di  nulla  osta  per ricerca scientifica, corredata dell'attestato  di iscrizione all'elenco tenuto dal Ministero dell'Università e della ricerca nonché di copia autentica  della  convenzione  di  accoglienza  è presentata   dall'istituto   di  ricerca  allo  sportello  unico  per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente  per  il  luogo  ove si svolge il programma di ricerca.

Lo Sportello,  acquisito dalla Questura il parere sulla insussistenza di motivi   ostativi   all'ingresso   dello   straniero  nel  territorio nazionale, rilascia il nulla osta. La convenzione di accoglienza decade automaticamente nel caso di diniego al rilascio del nulla osta.

 

 

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