Comunicato n. 44                                                             20 febbraio 2008                                        

 

Ministero della Salute

UFFICIO  STAMPA

 

Assistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia.

Precisazioni del Ministero della Salute

 

In merito allĠassistenza sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia, il Ministero della Salute ha inviato una integrazione alla precedente nota informativa del 3 agosto 2007 dove si precisa che i cittadini comunitari non assicurati hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti.

Tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie relative:

-       alla tutela della salute dei minori,  ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176;

 -     alla tutela della maternitˆ, allĠinterruzione volontaria di gravidanza, a paritˆ di condizione con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio 1978 n. 194,  e del decreto ministeriale 10 settembre 1998.

Infine, devono essere attivate, nei confronti di queste persone, anche per motivi di sanitˆ pubblica nazionale, le campagne di vaccinazione, gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, ai sensi della vigente normativa nazionale.

Di tutte queste prestazioni dovrˆ essere tenuta, da parte delle ASL una contabilitˆ separata, da cui risulti lĠidentitˆ del cittadino comunitario e le prestazioni ricevute, di cui si terrˆ conto per lĠazione di recupero e negoziazione nei confronti degli Stati competenti in sede comunitaria o diplomatica.  In particolare sono in corso con le autoritˆ sanitarie dei paesi neocomunitari trattative per una pi opportuna regolamentazione delle procedure e dei rapporti contabili relativi alla mobilitˆ sanitaria internazionale.

Le Regioni sono invitate ad assicurare alle aziende sanitarie ed ospedaliere un adeguato supporto per una omogenea e uniforme applicazione della normativa vigente al fine di assicurare ai propri cittadini una piena tutela del diritto alla salute.

Va ricordato che uno dei principi sanciti dai  regolamenti comunitari di sicurezza sociale  quello della paritˆ di trattamento tra lĠassistito di uno Stato che si trova in un altro Stato-membro con gli assistiti di questo ultimo.

I cittadini comunitari che si trovano in Italia (residenti o dimoranti),  hanno, quindi,  diritto agli stessi livelli di assistenza di cui usufruiscono gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale nei seguenti limiti: i titolari di TEAM hanno diritto alle sole prestazioni medicalmente necessarie, i titolari di modelli E106 (lavoratori, studenti), E121 (pensionati) hanno diritto allĠassistenza sanitaria completa.

Completamente parificati agli iscritti al SSN sono  coloro che svolgono attivitˆ lavorativa sulla base di un contratto di diritto italiano.

Inoltre, godono dellĠassistenza sanitaria, con iscrizione al Servizio Sanitario nazionale anche alcune fasce di popolazione particolarmente vulnerabili come le persone vittime della tratta o le vittime di schiavit, ai sensi della legge n. 17/2007,  dellĠart.18 del Dlgs.286/1998, dellĠart. 13 della legge 228/2003, cos“ come indicato nella  nota informativa del 3 agosto 2007.

Rimangono al di fuori di questo quadro, quei cittadini comunitari, privi di copertura sanitaria e presenti sul territorio nazionale a cui comunque viene garantita la tutela della salute in base ai principi di solidarietˆ e universalitˆ del Servizio sanitario nazionale.

 

Il testo integrale della nota informativa sul sito: www.ministerosalute.it