Roma,
Ill.mo dott.
Assessorato alla Sanit Regione
Oggetto:
richiesta di provvedimento regionale urgente per la tutela della salute dei
cittadini comunitari.
Con la presente le associazioni
firmatarie intendono portare alla Vostra cortese attenzione la delicata
questione concernente laccesso allassistenza sanitaria dei cittadini
comunitari.
Si intende, in particolare,
proporre ladozione sul territorio ragionale di Vostra competenza di una
circolare volta a garantire la tutela della salute di tali cittadini,
analogamente a quanto gi disposto da altre Regioni (vd. Regione Marche e
Piemonte) e indicato nella pi recente comunicazione del Ministero della Salute
del 19.2.2008.
Ladozione di disposizioni a
livello Regionale si rende necessaria al fine di chiarire le condizioni per
laccesso allassistenza sanitaria e rispondere alle diffuse condizioni di
disagio che si sono venute a creare sia a danno dei cittadini comunitari che
degli operatori sanitari.
A pi di un anno dallingresso di
tali paesi nellUE, si infatti potuto verificare che, in molti casi, i
cittadini comunitari non riescono a soddisfare le condizioni previste dal DLgs.
30 febbraio 2007 e non hanno quindi titolo allassistenza sanitaria a carico
del Sistema sanitario regionale n a carico del paese di provenienza.
Per rispondere a tali esigenze
stata disposta, con circolare del 13 febbraio 2007, la proroga del tesserino
STP per i pazienti comunitari che ne erano gi in possesso al 31.12.2006, fino
al 31.12.2007 e sono state successivamente emanate le comunicazioni del
Ministero della Salute del 3 agosto 2007 e del 19.2.2008.
.
Si ritiene dunque urgente emanare,
al livello regionale, disposizioni di recepimento delle comunicazioni del
Ministero della Salute volte, da un lato, a incentivare percorsi di
regolarizzazione del soggiorno di lungo periodo dei cittadini comunitari e
quindi liscrizione al SSN e, dallaltro, lerogazione delle cure urgenti,
essenziali e continuative ai pazienti che non risultano in grado di soddisfare
tali condizioni. Lemanazione di tali disposizioni risponde inoltre
allesigenza, richiamata dallultima comunicazione del Ministero della Salute,
di armonizzare il decreto legislativo 30/2007 con le norme di principio dellordinamento
italiano che sanciscono la tutela della salute e garantiscono cure gratuite
agli indigenti (art.32 Cost.), dai cui principi discende il carattere
solidaristico e universale del Servizio Sanitario Regionale.
Si rimette, in allegato, la comunicazione
del Ministero della Salute del
19.2.2008, le nominate circolari delle Regioni Marche e Piemonte, nonch
uno schema di circolare che le scriventi associazioni propongono di adottare.
Qualora lo
riteneste necessario rimaniamo a disposizione per un eventuale incontro.
Ringraziando per
lattenzione, cogliamo loccasione per porgere distinti saluti
Firme
Oggetto: applicazione delle comunicazioni del Ministero della
Salute del 3 agosto 2007 (informativa alle Regioni avente ad
oggetto diritto di soggiorno per i cittadini comunitari – direttiva 38/2004 e Dlgs 3
febbraio 2007) e del 19 febbraio 2008 (precisazioni concernenti lassistenza
sanitaria ai cittadini comunitari dimoranti in Italia).
Premesso che dal 1 gennaio 2008 non pi consentito il rilascio e il rinnovo del tesserino STP nei confronti dei cittadini comunitari;
Visto quanto stabilito dallart. 1, comma 2, T.U. 286/1998 relativamente allestensione ai cittadini comunitari delle disposizioni di cui allo stesso Testo unico, relative ai cittadini extracomunitari, qualora pi favorevoli;
Considerato il fatto che il Dlgs 30/2007 debba essere armonizzato con le norme di principio dellordinamento italiano che sanciscono la tutela della salute e garantiscono cure gratuite agli indigenti (art. 32 Costituzione), dai cui principi discende il carattere solidaristico ed universale del Servizio Sanitario Nazionale (circolare Ministero della salute 19 febbraio 2008);
Considerata la necessit di rispondere ai bisogni sanitari di questa popolazione, in particolare di quella parte in condizione di maggiore fragilit sociale;
Si stabiliscono, nel modo seguente, le condizioni necessarie per l'accesso all'assistenza sanitaria dei cittadini comunitari:
La comunicazione del Ministero della Salute (allegato 1) diffusa in data 3/8/2007 e avente ad oggetto il "diritto di soggiorno dei cittadini neocomunitari", richiamando il D.Lgs. 30 febbraio 2007, riepiloga le condizioni richieste ai cittadini comunitari per l'ottenimento dell'iscrizione anagrafica e fissa, successivamente, le condizioni necessarie per l'iscrizione al SSN e per l'accesso alle cure mediche.
Viene in particolare chiarito che "per un periodo non superiore a tre
mesi, i cittadini UE hanno diritto di soggiornare senza alcuna condizione e
formalit salvo il possesso di un documento di identit valido per
l'espatrio". Solo in questo caso l'accesso alle prestazioni
sanitarie avviene dietro esibizione della tessera europea di assicurazione
malattia (TEAM), rilasciata dal paese di provenienza.
"Per periodi superiori a tre mesi" invece necessario richiedere
l'iscrizione anagrafica al Comune di riferimento per avere accesso a una serie
di diritti garantiti ai cittadini dello Stato ospitante. L'iscrizione
anagrafica prevista nel caso in cui il cittadino comunitario:
Nel caso in cui il cittadino comunitario abbia diritto all'iscrizione
all'anagrafe per motivi di lavoro o per motivi familiari, sia in
possesso di un'attestazione di soggiorno permanente, sia disoccupato
iscritto nelle liste di collocamento o titolare di specifici formulari
(E106, E109 o E37, E120; E121 o E33) obbligatoria l'iscrizione al SSN.
A tale proposito si chiarisce che "il cittadino comunitario pu
scegliere di recarsi prima presso la ASL per l'iscrizione al SSN e poi, in un
secondo momento pu richiedere, se ritiene, l'iscrizione anagrafica". A tal fine il cittadino UE dovr
presentare la documentazione che giustifica l'iscrizione al SSN alla ASL che
verificher la sussistenza dei requisiti previsti.
Non sar quindi necessario che il cittadino comunitario esibisca la
ricevuta di presentazione della richiesta di iscrizione anagrafica ai fini
dell'iscrizione al SSN e dell'ottenimento della tessera sanitaria. Si
rinvia alla tabella di cui alla comunicazione del Ministero della Salute, per
lelenco dei documenti richiesti, nei diversi casi, ai fini delliscrizione
obbligatoria al SSN.
Inoltre, come previsto dalle comunicazioni del Ministero della Salute del 3
agosto 2007 e del 19 febbraio godono dellassistenza sanitaria con iscrizione
al SSN le fasce di popolazione particolarmente vulnerabili come le persone
vittime di tratta o le vittime di schiavit, ai sensi della legge n. 17/2007,
dellart. 18 del D.Lgs. 286/1998, dellart. 13 della legge 228/2003. In
particolare, le cittadine
comunitarie che, ai sensi dellart. 6, comma 4 della legge 26 febbraio 2007, n.
17, sono ammesse ai programmi di assistenza e integrazione sociale previsti
dallart. 18 T.U. 286/1998, possono iscriversi al SSN, presentando unattestazione rilasciata
dal Questore o, nelle more, una dichiarazione dellente o associazione che
gestisce il programma di assistenza ed integrazione sociale, per il periodo
corrispondente alla durata del programma.
Per quanto riguarda la possibilit di iscrizione all'anagrafe per
"possesso di risorse economiche sufficienti"o "iscrizione a
corsi di studio"
prevista l'esibizione di assicurazione sanitaria privata o altro titolo
idoneo. Il possesso di risorse economiche adeguate, ai sensi del Dlgs.
20/07, pu essere autocertificato (con dichiarazione di cui agli art. 45
e 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 45).
A tale proposito l'iscrizione volontaria al SSN pu essere considerata titolo idoneo ai fini
delliscrizione anagrafica, allo stesso modo della stipula di assicurazione
privata.
Nel caso quindi di un cittadino comunitario non titolare di regolare contratto di
lavoro o familiare di cittadino comunitario iscritto allanagrafe o comunque non
avente i requisiti per iscriversi obbligatoriamente al SSN ma in possesso di
adeguate risorse economiche possibile effettuare liscrizione al SSN
richiedendo il pagamento di un contributo a titolo di partecipazione (allegato
2), alle stesse condizioni previste dalla circolare 5/2000 Ministero della
Salute per i cittadini extracomunitari aventi diritto alliscrizione volontaria,
e la sottoscrizione dellautocerticazione di reddito, di cui sopra
(allegato 3).
Le comunicazioni
del Ministero della Salute considerano, infine, la posizione dei cittadini
comunitari che, pur soggiornando in Italia per periodi superiori a tre mesi,
non si trovano nelle condizioni per richiedere l'iscrizione anagrafica nei casi
previsti dalla legge (ivi compresa liscrizione anagrafica attraverso
autocertificazione del possesso di adeguate risorse economiche), e quindi
liscrizione (obbligatoria o volontaria) al SSN. In questo caso si chiarisce
che i cittadini comunitari hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed
urgenti e che "dovr essere tenuta da parte delle ASL una contabilit
separata" per tentare eventuali azioni di recupero e/o negoziazione nei
confronti degli Stati competenti. La comunicazione del Ministero della Salute
del 19 febbraio 2008 chiarisce inoltre che tra le prestazioni urgenti e
indifferibili si intendono incluse le prestazioni sanitarie relative alla
tutela della salute del minore, ai sensi della Convenzione di New York sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989; alla tutela della maternit,
allinterruzione volontaria di gravidanza, a parit di condizione con le donne
iscritte al SSN, in applicazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, 22 maggio
1978 n.194, e del decreto ministeriale 10 settembre 1998.
La previsione dellaccesso alle sole cure urgenti e indifferibili
evidentemente pi restrittiva di quanto previsto dallart. 35, 3 comma del
Testo Unico 286/1998. Non potendosi ammettere una tale discriminazione anche
alla luce dellart. 1, comma 2 del T.U. richiamato, si stabilisce che nel caso
in cui il cittadino comunitario si trovi nella condizione di non poter
richiedere liscrizione al SSN, dovranno essere comunque erogate le cure
urgenti, essenziali, ancorch continuative[1], i programmi di medicina preventiva a
salvaguardia della salute individuale e collettiva e, in particolare, la tutela
sociale della gravidanza, della maternit, dellInterruzione volontaria di
gravidanza a parit di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi delle
leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto del
Ministro della sanit 6 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995.
Tutte le prestazioni saranno erogate a parit di condizione con il
cittadino italiano per quel che riguarda leventuale partecipazione alla spesa
(ticket), come anche previsto per i cittadini stranieri non in regola con le
norme relative allingresso ed al soggiorno in Italia..
Si invitano i Direttori Generali delle Aziende sanitarie della Regione a
disporre affinch le prestazioni oggetto della presente circolare, rivolte ai
cittadini comunitari, vengano effettivamente erogate.
La rendicontazione separata di tali prestazioni verr effettuata sulla base
di un codice regionale a sigla ENI (Europeo non iscritto).Tale codice
sostituir il codice STP eventualmente gi assegnato in precedenza e verr
attribuito con durata di sei mesi rinnovabili. Il nuovo codice ENI costituito
da 16 caratteri: tre per la sigla ENI; sei per lidentificazione della Regione
e della struttura che lo rilascia; sette per il numero progressivo attribuito
alla persona. Nel caso di comunitari in possesso di tessera STP che venissero
registrati come ENI sar possibile mantenere gli stessi ultimi due caratteri
identificativi del paziente.
Per l'erogazione
di tali prestazioni opportuno richiedere ai cittadini comunitari l'esibizione
del passaporto o titolo equipollente, la compilazione di una dichiarazione
sostitutiva di certificazione (ai sensi dellart. 46 DPR n. 445/2000) di
domicilio nellambito del territorio regionale e di unaltra attestante
l'impossibilit momentanea di iscrizione al SSN (allegato 4).
Lassistenza di medicina generale continuer ad essere erogata a livello degli
ambulatori STP.
Si stabilisce il diritto, per tutti i minori comunitari, di iscrizione
al SSN, indipendentemente
dalla iscrizione anagrafica del familiare o del minore stesso.
Tale disposizione risponde al dettato della Convenzione ONU sui diritti
del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 176/91, che stabilisce il
diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di
beneficiare di servizi medici e di riabilitazione e lobbligo per lo Stato di
garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali
servizi (art. 24), senza distinzione di sorta ed a prescindere[] dalla loro
origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria [] o da
ogni altra circostanza (art. 2).
In subordine, posto che tutte le prestazioni destinate ai minori sono, in quanto tali, da considerarsi indifferibili e urgenti, riconosciuto il diritto dei minori comunitari, anche se non iscritti al SSN, a tutte le prestazioni erogate dallo stesso a parit di condizioni con il cittadino italiano, come anche previsto dallart. 35 T.U. in favore dei minori extracomunitari.
Allegati:
(Ai sensi dellart. 46 d.P.R. n. 445/2000 e dellart. 9, comma 4, del D. lgs. n. 30/2007)
Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ..................................... il C. F. ...
sotto la propria
responsabilit e consapevole di quanto disposto dallart. 76 d.P.R. 445/2000 e
dallart. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA:
o di essere cittadino/a comunitario/a di nazionalit ..;
o di avere la disponibilit di risorse economiche provenienti da fonte lecita sufficienti al soggiorno, per s e per i seguenti familiari[2]:
Il/La
sottoscritto/a altres a conoscenza che lAmministrazione ricevente pu
effettuare controlli in merito alle dichiarazioni rese acquisendo la relativa
documentazione dufficio e specifica che le dichiarazioni rese sopra sono
verificabili tramite..
Pertanto, autorizza il funzionario responsabile del procedimento alla richiesta, visione ed acquisizione della documentazione necessaria ad eventuali controlli circa la veridicit delle dichiarazioni rese.
Il/La
sottoscritto/a
autorizza.. .
(specificare se Istituto bancario o finanziario, Banco Posta, ente
pensionistico, ecc.)
ad acconsentire la verifica della disponibilit personale delle risorse economiche sopra indicate, a qualsiasi titolo possedute, da parte dei funzionari del comune di , in qualit di ufficiali danagrafe delegati dal Sindaco.
Il/La
sottoscritto/a ai sensi dellart. 13 del d.lgs. n. 196/2003 informato/a che i
dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo.
Luogo e data
Il dichiarante
..
Dichiarazione resa in mia
presenza dallinteressato/a identificato/a mediante
. Luogo e data Il Funzionario
Incaricato |
Dichiarazione
presentata/pervenuta unitamente a copia fotostatica del documento di identit
del dichiarante tipo. n... Luogo e data Il Funzionario Incaricato |
(Ai sensi dellart. 46 d.P.R. n. 445/2000)
Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ..................................... il C. F. ...
sotto la propria
responsabilit e consapevole di quanto disposto dallart. 76 d.P.R. 445/2000 e
dallart. 495 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci, DICHIARA:
o di essere cittadino/a comunitario/a di nazionalit ..;
o di non avere attualmente i requisiti per la richiesta di iscrizione anagrafica e, conseguentemente, di iscrizione al SSN;
di essere tuttavia presente stabilmente (periodo superiore a tre mesi) sul territorio italiano
Il/La
sottoscritto/a ai sensi dellart. 13 del d.lgs. n. 196/2003 informato/a che i
dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo.
Luogo e data
Il dichiarante
..
Dichiarazione resa in mia
presenza dallinteressato/a identificato/a mediante
. Luogo e data Il Funzionario
Incaricato |
Dichiarazione
presentata/pervenuta unitamente a copia fotostatica del documento di identit
del dichiarante tipo. n... Luogo e data Il Funzionario Incaricato |
[1] In base alla Circolare
Ministero della Sanit n. 5 del 24 Marzo 2000, "per cure urgenti si
intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o
danno per la salute della persona; per cure essenziali si intendono le prestazioni
sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose
nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare
maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o
aggravamenti)."