Schema di decreto legislativo recante: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" (n. 210)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

 

      Il relatore SINISI (PD-Ulivo) illustra lo schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 30 del 2007, di attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Esso tiene in considerazione il dibattito parlamentare svolto in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181. In particolare, si stabilisce la facoltà di presentare una dichiarazione di presenza al fine di rimuovere la presunzione che il cittadino dell’Unione sia presente sul territorio nazionale da oltre tre mesi. Si stabilisce, inoltre, che le risorse economiche sufficienti, che sono condizione per ottenere il diritto di soggiorno, debbano derivare da fonti lecite e dimostrabili e si precisa che al provvedimento di allontanamento consegue la cancellazione anagrafica, oltre all’effetto – già previsto – di interrompere il periodo stabilito per acquisire il diritto di soggiorno permanente.

            Il provvedimento innova in modo organico e sistematico la procedura di allontanamento, anche per rendere celeri ed effettivi gli allontanamenti per motivi di pubblica sicurezza, demandati alla competenza del prefetto, mentre conferma la competenza del Ministro dell’interno per gli allontanamenti per motivi di ordine pubblico, oltre che per motivi relativi alla sicurezza dello Stato.

            Ricorda anche la previsione di una sintesi del provvedimento di allontanamento in una lingua comprensibile all’interessato ovvero in quattro lingue principali (inglese, francese, spagnolo e tedesco) e il riferimento alle segnalazioni dei sindaci del luogo di residenza o dimora del destinatario per l’adozione del provvedimento di allontanamento, nonché il rinvio alle disposizioni del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249, per i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

            Dà conto, infine, della relazione tecnica presentata dal Governo e delle norme di copertura finanziaria, nonché delle osservazioni espresse dalle Commissioni 14a (politiche dell’Unione europea) e 2a (giustizia). A tale proposito, ricorda che in sede di esame del citato decreto-legge n. 181 del 2007 è stata ampiamente dibattuta la questione del ricorso avverso i provvedimenti di allontanamento adottati dal Ministro dell’interno: a suo avviso, si tratta di atti di alta amministrazione, riconducibili pertanto alla competenza del T.A.R. del Lazio.

            Illustra, in conclusione, una proposta di parere favorevole, con osservazioni, allegata al resoconto della seduta.

 

            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole con osservazioni proposto dal relatore.

 

            La seduta, sospesa alle ore 15,50 è ripresa alle ore 16,05.