REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 3412/06

Reg.Dec.

N. 1842 Reg.Ric.

ANNO  2005 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto da Latifi El Mostafa, rappresentato e difeso dall' avv.to Osvaldo Damigella, ed elettivamente domiciliato - ai sensi dellĠart. 35, II comma, R.D. 26.6.1924, n. 1054 - presso la Segreteria di questo Consiglio;

contro

Ministero dellĠinterno, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in Roma via dei Portoghesi n. 12;

Questura di Milano, in persona del Questore pro tempore, non costituitosi in giudizio;

per lĠannullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I, n. 1641/2004;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dellĠamministrazione appellata;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 14-2-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.

Udito l'Avv. dello Stato Tortora;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O    E    D I R I T T O

1. Latifi El Mostafa, presente regolarmente in Italia, dal 1993, presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, che veniva respinta dalla Questura di Milano in data 28-1-1998 a causa di una sentenza di condanna per violazione del T.U. delle leggi doganali.

Il Tar, dopo aver accolto nel 1998 la domanda di sospensione dellĠatto impugnato, decideva nel merito il ricorso nel 2004 e lo respingeva, rilevando che la citata condanna era ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dellĠart. 4 della legge n. 50/1994 e che non poteva assumere rilevanza il fatto che solo successivamente allĠadozione dellĠimpugnato provvedimento il citato art. 4 fosse stato abrogato.

Latifi El Mostafa ha impugnato tale decisione e con ordinanza n. 1679/2005 questa Sezione ha sospeso la sentenza del Tar.

AllĠodierna udienza la causa  stata trattenuta per la decisione.

2. LĠappellante sostiene che il giudice di primo grado si sia limitato in modo formale a rilevare che alla data di adozione dellĠimpugnato provvedimento la condanna riportata era ostativa al rilascio del permesso di soggiorno e non ha invece considerato tutta una serie di elementi sopravvenuti rispetto allĠadozione dellĠimpugnato diniego.

Tra questi, in particolare, il decorso del tempo tra la sospensiva concessa dal Tar e la sentenza di merito di rigetto del ricorso, la mancata presentazione di domande di regolarizzazione dovuta allĠaffidamento sullĠesito favorevole del ricorso.

Deduce inoltre il ricorrente che la sopravvenuta sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno doveva essere valutata in applicazione dellĠart. 5, comma 5, e dellĠart. 49, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286/98.

Il ricorso in appello  fondato nei termini che seguono.

Pur essendo incontestabile che alla data di adozione dellĠimpugnato provvedimento sussisteva una ragione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, non pu˜ risultare priva di rilevanza la circostanza che siano poi sopravenuti i presupposti per il rilascio del permesso.

La forma impugnatoria del processo amministrativo induce, di norma, a valutare la legittimitˆ dei provvedimenti impugnati alla data di adozione degli stessi, senza attribuire rilevanza alle circostanze sopravenute.

Tuttavia,  innegabile che, fermo restando il modello impugnatorio, il processo amministrativo si sia nel corso degli anni evoluto in modo tale che il suo oggetto non sia solo lĠatto impugnato, ma si estenda alla pretesa sostanziale posta alla base dellĠimpugnazione.

Nel caso di specie, tale pretesa  costituita dalla richiesta del ricorrente di ottenere un valido titolo per permanere in Italia e rispetto a tale pretesa assume rilievo la scelta del legislatore di eliminare il disvalore attribuito ad alcune condotte, in precedenza qualificate come ostative al rilascio del permesso di soggiorno.

LĠabrogazione dellĠart. 4 della legge n. 50/1994  idonea ad incidere sui rapporti non esauriti, quale deve essere considerato quello in esame, anche alla luce dellĠart. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286/98, che attribuisce rilievo ai fini del rilascio del permesso di soggiorno anche alle sopravvenienze.

La sopravvenienza  costituita proprio dallĠabrogazione dellĠart. 4 della legge n. 50/94 (che prevedeva che ÒSono espulsi dal territorio nazionale i cittadini stranieri che siano stati condannati per una violazione delle disposizioni in materia di contrabbando di tabacco lavorato estero o nazionaleÓ) avvenuta ad opera dell'art. 46, L. 6 marzo 1998, n. 40, e confermata dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Con tale ultimo D. Lgs. (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), oltre allĠabrogazione del citato art. 4,  stato dato rilievo alla sopravvenuta mancanza dei requisiti per la permanenze in Italia ai fini della revoca del permesso di soggiorno e, di converso, anche al sopraggiungere di nuovi elementi che consentano invece il rilascio.

Di conseguenza, essendo il ricorrente legittimamente in Italia alla data di entrata in vigore del citato T.U., lĠamministrazione doveva valutare tali sopravvenienze e doveva quindi tenere conto che lĠespulsione prevista come obbligatoria conseguenza della condanna per una violazione delle disposizioni in materia di contrabbando di tabacco non poteva pi essere eseguita a causa dellĠabrogazione della norma e di conseguenza non poteva tale circostanza costituire motivo ostativo per continuare a negare il rinnovo del permesso di soggiorno.

Il ricorso deve quindi essere accolto e lĠamministrazione dovrˆ prestare ottemperanza alla presente decisione, verificando se permangono, sulla base della vigente normativa, i presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno e, in caso di esito positivo di tale verifica, dovrˆ rilasciare tale permesso, senza considerare come ostativa la menzionata condanna.

3. In conclusione, lĠappello deve essere accolto, con conseguente accoglimento del ricorso di primo grado, in riforma della sentenza impugnata.

Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto in primo grado.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma, il 14-2-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Claudio Varrone                                                       Presidente

Luigi Maruotti                                                           Consigliere

Giuseppe Romeo                                                      Consigliere

Luciano Barra Caracciolo                                          Consigliere

Roberto Chieppa                                                       Consigliere Est.

 

Presidente

f.to Claudio Varrone

Consigliere estensore                                                          Segretario

f.to Roberto Chieppa                                                 f.to Glauco Simonini

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il..................07/06/2006...................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

f.to Maria Rita Oliva

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Add“...................................copia conforme alla presente  stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                      Il Direttore della Segreteria