REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
N.
3412/06 Reg.Dec. N. 1842 Reg.Ric. ANNO 2005 |
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello proposto da Latifi El Mostafa, rappresentato e difeso dall' avv.to Osvaldo Damigella, ed elettivamente domiciliato - ai
sensi dellĠart. 35, II comma, R.D. 26.6.1924, n. 1054 - presso la Segreteria di
questo Consiglio;
contro
Ministero
dellĠinterno, in persona del Ministro pro tempore,
costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso la stessa in
Roma via dei Portoghesi n. 12;
Questura di Milano, in persona del Questore pro
tempore, non costituitosi in
giudizio;
per lĠannullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Lombardia, Sezione I, n. 1641/2004;
Visto il ricorso con
i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dellĠamministrazione appellata;
Viste le memorie
prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti
della causa;
Alla pubblica udienza
del 14-2-2006 relatore il Consigliere Roberto Chieppa.
Udito l'Avv. dello Stato Tortora;
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A
T T O E D I R I T T O
1. Latifi El Mostafa,
presente regolarmente in Italia, dal 1993, presentava istanza di rinnovo del
permesso di soggiorno, che veniva respinta dalla Questura di Milano in data
28-1-1998 a causa di una sentenza di condanna per violazione del T.U. delle
leggi doganali.
Il Tar, dopo aver
accolto nel 1998 la domanda di sospensione dellĠatto impugnato, decideva nel
merito il ricorso nel 2004 e lo respingeva, rilevando che la citata condanna
era ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno ai sensi dellĠart. 4 della
legge n. 50/1994 e che non poteva assumere rilevanza il fatto che solo
successivamente allĠadozione dellĠimpugnato provvedimento il citato art. 4
fosse stato abrogato.
Latifi El Mostafa ha
impugnato tale decisione e con ordinanza n. 1679/2005 questa Sezione ha sospeso
la sentenza del Tar.
AllĠodierna udienza
la causa stata trattenuta per la decisione.
2. LĠappellante
sostiene che il giudice di primo grado si sia limitato in modo formale a
rilevare che alla data di adozione dellĠimpugnato provvedimento la condanna
riportata era ostativa al rilascio del permesso di soggiorno e non ha invece
considerato tutta una serie di elementi sopravvenuti rispetto allĠadozione
dellĠimpugnato diniego.
Tra questi, in
particolare, il decorso del tempo tra la sospensiva concessa dal Tar e la
sentenza di merito di rigetto del ricorso, la mancata presentazione di domande
di regolarizzazione dovuta allĠaffidamento sullĠesito favorevole del ricorso.
Deduce inoltre il
ricorrente che la sopravvenuta sussistenza dei presupposti per il rilascio del
permesso di soggiorno doveva essere valutata in applicazione dellĠart. 5, comma
5, e dellĠart. 49, comma 1 bis, del d.lgs. n. 286/98.
Il ricorso in appello
fondato nei termini che seguono.
Pur essendo
incontestabile che alla data di adozione dellĠimpugnato provvedimento
sussisteva una ragione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, non pu
risultare priva di rilevanza la circostanza che siano poi sopravenuti i
presupposti per il rilascio del permesso.
La forma impugnatoria
del processo amministrativo induce, di norma, a valutare la legittimit dei
provvedimenti impugnati alla data di adozione degli stessi, senza attribuire
rilevanza alle circostanze sopravenute.
Tuttavia,
innegabile che, fermo restando il modello impugnatorio, il processo
amministrativo si sia nel corso degli anni evoluto in modo tale che il suo
oggetto non sia solo lĠatto impugnato, ma si estenda alla pretesa sostanziale
posta alla base dellĠimpugnazione.
Nel caso di specie,
tale pretesa costituita dalla richiesta del ricorrente di ottenere un valido
titolo per permanere in Italia e rispetto a tale pretesa assume rilievo la
scelta del legislatore di eliminare il disvalore attribuito ad alcune condotte,
in precedenza qualificate come ostative al rilascio del permesso di soggiorno.
LĠabrogazione
dellĠart. 4 della legge n. 50/1994 idonea ad incidere sui rapporti non
esauriti, quale deve essere considerato quello in esame, anche alla luce
dellĠart. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286/98, che attribuisce rilievo ai fini
del rilascio del permesso di soggiorno anche alle sopravvenienze.
La sopravvenienza
costituita proprio dallĠabrogazione dellĠart. 4 della legge n. 50/94 (che
prevedeva che ÒSono espulsi dal territorio nazionale i cittadini stranieri che
siano stati condannati per una violazione delle disposizioni in materia di
contrabbando di tabacco lavorato estero o nazionaleÓ) avvenuta ad opera
dell'art. 46, L. 6 marzo 1998, n. 40, e confermata
dall'art. 47, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
Con tale ultimo D.
Lgs. (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), oltre
allĠabrogazione del citato art. 4, stato dato rilievo alla sopravvenuta
mancanza dei requisiti per la permanenze in Italia ai fini della revoca del
permesso di soggiorno e, di converso, anche al sopraggiungere di nuovi elementi
che consentano invece il rilascio.
Di conseguenza,
essendo il ricorrente legittimamente in Italia alla data di entrata in vigore
del citato T.U., lĠamministrazione doveva valutare tali sopravvenienze e doveva
quindi tenere conto che lĠespulsione prevista come obbligatoria conseguenza
della condanna per una violazione delle disposizioni in materia di contrabbando
di tabacco non poteva pi essere eseguita a causa dellĠabrogazione della norma
e di conseguenza non poteva tale circostanza costituire motivo ostativo per
continuare a negare il rinnovo del permesso di soggiorno.
Il ricorso deve
quindi essere accolto e lĠamministrazione dovr prestare ottemperanza alla
presente decisione, verificando se permangono, sulla base della vigente
normativa, i presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno e, in caso di
esito positivo di tale verifica, dovr rilasciare tale permesso, senza
considerare come ostativa la menzionata condanna.
3. In conclusione,
lĠappello deve essere accolto, con conseguente accoglimento del ricorso di
primo grado, in riforma della sentenza impugnata.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti
le spese di giudizio.
P.
Q. M.
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto
in primo grado.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall'Autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma,
il 14-2-2006 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez.VI -, riunito
in Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio
Varrone Presidente
Luigi
Maruotti Consigliere
Giuseppe
Romeo Consigliere
Luciano
Barra Caracciolo Consigliere
Roberto
Chieppa Consigliere
Est.
Presidente
f.to Claudio Varrone
Consigliere estensore Segretario
f.to Roberto Chieppa f.to
Glauco Simonini
DEPOSITATA IN
SEGRETERIA
il..................07/06/2006...................
(Art. 55,
L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore
della Sezione
f.to Maria Rita Oliva
CONSIGLIO
DI STATO
In
Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Add...................................copia
conforme alla presente stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a
norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria