REPUBBLICA
ITALIANA
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L' EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA
SEZIONE I
Registro Sentenze: 4615/2007
Registro
Generale: 1288/2007
nelle persone dei Signori:
CALOGERO PISCITELLO Presidente
CARLO TESTORI
Consigliere
relatore
SERGIO FINA Consigliere
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
ex art. 9 legge n.205/2000
nella Camera di
Consiglio del 6 dicembre 2007
Visto il ricorso n.
1288/2007 proposto da:
MALOVIC VLASTA
rappresentata e difesa da:
MAGRI AVV. MARCO
ANGIOLINI AVV. VITTORIO
CUNIBERTI AVV. MARCO
con domicilio eletto
in BOLOGNA
VIA DEI MILLE N.19
presso
CALIFANO AVV. SILVIA
contro QUESTURA DI FERRARA MINISTERO DELL'INTERNO |
rappresentati e difesi da:
AVVOCATURA DELLO STATO
con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA RENI 4
presso la sua sede;
per l'annullamento, previa sospensione
dell'esecuzione,
dellĠatto in data 1 agosto 2007 con cui stata
stabilita irricevibile lĠistanza di carta di soggiorno avanzata dalla ricorrente, nonch
per la condanna
dell'Amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente in dipendenza dell'illegittimit degli atti impugnati.
Visti gli atti e i documenti depositati con il
ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
QUESTURA DI
FERRARA
MINISTERO INTERNO
Udito il relatore Cons. CARLO TESTORI;
Uditi, altres, gli Avvocati presenti come da verbale, anche in relazione allĠapplicazione dellĠart. 9 della legge n. 205/2000;
Ritenuti sussistenti i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza succintamente motivata, a norma dellĠart. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato dallĠart. 9 della legge n. 205/2000;
Premesso che lĠart. 9 del T.U. n. 286/1998 (recante "Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo") dispone al comma 1:
"Lo
straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in
corso di validit, che dimostra la disponibilit di un reddito non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai
familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo
29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri
minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneit igienico-sanitaria
accertati dall'Azienda unit sanitaria locale competente per territorio, pu
chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo, per s e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1".
Rilevato:
á
che nel caso in esame il punto di diritto
da chiarire riguarda il dies a quo del periodo
quinquennale utile per concretare il presupposto richiesto dal citato art. 9,
trattandosi di straniero entrato irregolarmente in Italia, che ha fruito della
procedura di emersione di cui allĠart. 33 della legge n. 189/2002;
á che, in particolare, la ricorrente ha ottenuto (al termine della procedura in questione) il permesso di soggiorno dalla Questura di Trento in data 9/4/2003 e da tale data la Questura di Ferrara fa decorrere il termine di cinque anni;
á che, al contrario, la ricorrente ritiene che il predetto termine decorra dal 10/6/2002, data di riferimento per la presenza in Italia utile (anzi necessaria) per l'esito positivo della procedura di emersione;
Considerato che la lettura della disposizione ex art. 9 proposta dalla ricorrente appare pi convincente tenuto conto:
á
che la procedura di emersione ha prodotto
l'effetto di regolarizzare, anche per il passato, la posizione dello straniero
originariamente irregolare (si vedano in particolare, con riferimento al
profilo contributivo, nonch alla perseguibilit "per
le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere
finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonch per gli altri reati
e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione" del lavoratore straniero antecedenti all'entrata in
vigore della legge Bossi-Fini, i commi 3.a) e 6 del citato art. 33);
á
che il dato testuale
dellĠart. 9 T.U. (nella formulazione oggi vigente, introdotta dal D.Lgs. 8
gennaio 2007 n. 3), pur apparentemente favorevole all'interpretazione seguita
dall'Amministrazione (laddove subordina il rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al "possesso, da almeno
cinque anni" di un permesso di
soggiorno in corso di validit), va tuttavia letto alla luce dellĠart. 4 della
direttiva 2003/109/CE (a cui il citato D.Lgs. n. 3/2007 ha inteso dare
attuazione), che al primo comma cos dispone: "Gli Stati membri
conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi
terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel
loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente
domanda"; per cui, regolarizzata la posizione
della ricorrente dalla data del 10/6/2002, da quella data che va fatto
decorrere il periodo di soggiorno quinquennale utile per ottenere il permesso
di soggiorno ex art. 9 T.U.;
á
che la diversa interpretazione fatta
propria dall'Amministrazione comporta la conseguenza, irragionevole e ingiusta,
che il dies a quo del periodo quinquennale ex art.
9 non sarebbe lo stesso per tutti gli stranieri "regolarizzati", ma
dipenderebbe da circostanze del tutto casuali (legate al maggiore o minore
carico di lavoro della singola Questura, ovvero al grado di efficienza della
stessa);
Ritenuto in conclusione:
á che nel caso in esame il periodo di cinque anni utile per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 9 va calcolato dal 10/6/2002 e dunque maturato il 10/6/2007;
á che il ricorso va perci accolto, per quanto riguarda lĠazione impugnatoria e che il provvedimento impugnato va quindi annullato; la Questura di Ferrara deve conseguentemente riesaminare l'istanza della ricorrente e ripronunciarsi su di essa sulla base delle indicazioni contenute nella presente sentenza, fatte salve le valutazioni di competenza dell'Amministrazione in ordine alla sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno di cui si tratta;
á che va dichiarata invece inammissibile la domanda risarcitoria, formulata in termini del tutto generici;
á che la novit della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo per lĠEmilia-Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.
BOLOGNA , li 6 dicembre 2007.
Presidente f.to
Calogero Piscitello
Cons. Rel. est. F.to
Carlo Testori
Depositata in Segreteria in data 20.12.2007
Bologna li, 20.12.2007
f.to
Luciana Berenga