REPUBBLICA  ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER L' EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA

 

SEZIONE I

 

Registro Sentenze: 4615/2007

                                                                         Registro Generale:   1288/2007

                                                                                                           

nelle persone dei Signori:

 

CALOGERO PISCITELLO                                               Presidente

CARLO TESTORI                                                              Consigliere relatore

SERGIO FINA                                                                     Consigliere 

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

ex art. 9 legge n.205/2000

 

nella Camera di Consiglio  del 6 dicembre 2007

 

Visto il ricorso n. 1288/2007  proposto da:

MALOVIC VLASTA

 

rappresentata e difesa da:

MAGRI AVV. MARCO

ANGIOLINI AVV. VITTORIO

CUNIBERTI AVV. MARCO

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA DEI MILLE N.19

presso

CALIFANO AVV. SILVIA  

 

contro

 

QUESTURA DI FERRARA  

MINISTERO DELL'INTERNO  

rappresentati e difesi da:

AVVOCATURA DELLO STATO 

con domicilio eletto in BOLOGNA

VIA RENI 4

presso la sua sede;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

dellĠatto in data 1 agosto 2007 con cui  stata stabilita irricevibile lĠistanza di carta di soggiorno avanzata dalla  ricorrente, nonch

per la condanna

dell'Amministrazione al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente in dipendenza dell'illegittimitˆ degli atti impugnati.

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

QUESTURA DI FERRARA

MINISTERO INTERNO

 

Udito il relatore Cons. CARLO TESTORI;

Uditi, altres“, gli Avvocati presenti come da verbale, anche in relazione allĠapplicazione dellĠart. 9 della legge n. 205/2000;

 

Ritenuti sussistenti i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza succintamente motivata, a norma dellĠart. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato dallĠart. 9 della legge n. 205/2000;

Premesso che lĠart. 9 del T.U. n. 286/1998 (recante "Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo") dispone al comma 1:

"Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validitˆ, che dimostra la disponibilitˆ di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneitˆ igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unitˆ sanitaria locale competente per territorio, pu˜ chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sŽ e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1".

Rilevato:

á      che nel caso in esame il punto di diritto da chiarire riguarda il dies a quo del periodo quinquennale utile per concretare il presupposto richiesto dal citato art. 9, trattandosi di straniero entrato irregolarmente in Italia, che ha fruito della procedura di emersione di cui allĠart. 33 della legge n. 189/2002;

á      che, in particolare, la ricorrente ha ottenuto (al termine della procedura in questione) il permesso di soggiorno dalla Questura di Trento in data 9/4/2003 e da tale data la Questura di Ferrara fa decorrere il termine di cinque anni;

á      che, al contrario, la ricorrente ritiene che il predetto termine decorra dal 10/6/2002, data di riferimento per la presenza in Italia utile (anzi necessaria) per l'esito positivo della procedura di emersione;

Considerato che la lettura della disposizione ex art. 9 proposta dalla ricorrente appare pi convincente tenuto conto:

á      che la procedura di emersione ha prodotto l'effetto di regolarizzare, anche per il passato, la posizione dello straniero originariamente irregolare (si vedano in particolare, con riferimento al profilo contributivo, nonchŽ alla perseguibilitˆ "per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonchŽ per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione" del lavoratore straniero antecedenti all'entrata in vigore della legge Bossi-Fini, i commi 3.a) e 6 del citato art. 33);

á      che il dato testuale dellĠart. 9 T.U. (nella formulazione oggi vigente, introdotta dal D.Lgs. 8 gennaio 2007 n. 3), pur apparentemente favorevole all'interpretazione seguita dall'Amministrazione (laddove subordina il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo al "possesso, da almeno cinque anni" di un permesso di soggiorno in corso di validitˆ), va tuttavia letto alla luce dellĠart. 4 della direttiva 2003/109/CE (a cui il citato D.Lgs. n. 3/2007 ha inteso dare attuazione), che al primo comma cos“ dispone: "Gli Stati membri conferiscono lo status di soggiornante di lungo periodo ai cittadini di paesi terzi che hanno soggiornato legalmente e ininterrottamente per cinque anni nel loro territorio immediatamente prima della presentazione della pertinente domanda"; per cui, regolarizzata la posizione della ricorrente dalla data del 10/6/2002,  da quella data che va fatto decorrere il periodo di soggiorno quinquennale utile per ottenere il permesso di soggiorno ex art. 9 T.U.;

á      che la diversa interpretazione fatta propria dall'Amministrazione comporta la conseguenza, irragionevole e ingiusta, che il dies a quo del periodo quinquennale ex art. 9 non sarebbe lo stesso per tutti gli stranieri "regolarizzati", ma dipenderebbe da circostanze del tutto casuali (legate al maggiore o minore carico di lavoro della singola Questura, ovvero al grado di efficienza della stessa);

Ritenuto in conclusione:

á      che nel caso in esame il periodo di cinque anni utile per il rilascio del permesso di soggiorno ex art. 9 va calcolato dal 10/6/2002 e dunque  maturato il 10/6/2007;

á      che il ricorso va perci˜ accolto, per quanto riguarda lĠazione impugnatoria e che il provvedimento impugnato va quindi annullato; la Questura di Ferrara deve conseguentemente riesaminare l'istanza della ricorrente e ripronunciarsi su di essa sulla base delle indicazioni contenute nella presente sentenza, fatte salve le valutazioni di competenza dell'Amministrazione in ordine alla sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno di cui si tratta;

á      che va dichiarata invece inammissibile la domanda risarcitoria, formulata in termini del tutto generici;

á      che la novitˆ della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo per lĠEmilia-Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.

BOLOGNA , li 6 dicembre 2007.

 

         Presidente f.to Calogero Piscitello

 

Cons. Rel. est. F.to Carlo Testori

 

Depositata in Segreteria in data 20.12.2007

 

Bologna li, 20.12.2007

 

            Il Segretario

            f.to Luciana Berenga