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ACCORDO AI SENSI DELLĠART. 15
LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241
Il MINISTERO dellĠINTERNO
nella persona del Prefetto di
Firenze
il COMUNE di FIRENZE
nella persona dellĠAssessore
alle politiche e interventi
per lĠaccoglienza e
lĠintegrazione
PREMESSO CHE
1. il Ministero dellĠInterno intende incentivare la
promozione dei diritti e delle libert civili, dando risposta anche alle
specifiche istanze territoriali, realizzando forme di collaborazione in materia
di protezione e di inclusione sociale dei richiedenti asilo e dei titolari di
protezione umanitaria;
2. lĠintegrazione un obiettivo che, ben scritto anche
nellĠagenda europea, si rivela di grande significato per quelle realt italiane
che misurano nel loro tessuto sociale un alto numero di persone destinatarie di
protezione internazionale. Molti di loro lavorano ed hanno riunito a s le loro
famiglie, vogliono educare e formare i figli e, per questo hanno bisogno di
stare dentro una rete di servizi che offra loro opportunit, li aiuti, come
aiuta i cittadini, a migliorare le proprie condizioni di vita;
3. il Comune di Firenze, da tempo considera il progetto
dellĠinclusione e della convivenza civile un capitolo necessario delle sue
politiche sociali, nel quadro di una crescente emancipazione del territorio e
dei suoi quartieri dal
disagio,
dallĠesclusione, dallĠemarginazione di vecchie e nuove povert, e di un ordine
e di una sicurezza sociale realizzati anche attraverso un miglioramento delle
condizioni di vita dei cittadini;
4. in questo quadro, il Ministero dellĠInterno ha
valutato lĠutilit di impegnare risorse per promuovere anche nella citt di
Firenze una pi adeguata risposta alla maggiore emergenza rappresentata dai
richiedenti asilo, dai rifugiati e dai titolari di protezione umanitaria. Pertanto
si concordato di associare a detto progetto un piano di inclusione per queste
ed altre categorie di stranieri cosiddetti vulnerabili che, proseguendo
lĠazione di accoglienza e attraverso una rete di servizi, li aiuti a compiere
un percorso di ingresso nella comunit, di acquisizione dei diritti e dei
doveri, nonch di autosufficienza;
5. dal confronto avviato tra Ministero dellĠInterno e
Comune di Firenze emersa, pertanto, la comune volont di collaborare
allĠaccoglienza ed allĠintegrazione mettendo a fattor comune le rispettive
risorse umane, strumentali e finanziarie, le capacit organizzative e di
programmazione nonch quella, pi propria dellĠente locale, di realizzare un
partenariato con altre istituzioni ed operatori socio-economici attivi sul
territorio, oltre che con le Associazioni del privato sociale.
ATTESO
CHE
6. il Ministero dellĠInterno, in relazione alle
iniziative urgenti da adottare, anche con riferimento alle esigenze prospettate
dal Comune di Firenze, ha
ritenuto prioritaria lĠapertura di un Centro polifunzionale articolato in due strutture dislocate sul
territorio cittadino, idoneo a garantire sia lo svolgimento delle funzioni e
dei compiti previsti dal D.P.R. 16 settembre 2004 n. 303, che lĠutilizzo della
struttura secondo le modalit previste dalle linee guida per la gestione dei
Centri per immigrati irregolari;
7. il Comune di Firenze proprietario di due immobili,
per i quali comunque occorrono lavori di adeguamento, che intende destinare
allĠaccoglienza di richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione
umanitaria e si offerto di impiegare tali risorse per il conseguimento delle
finalit del presente accordo.
8. il Ministero dellĠInterno ed il Comune di Firenze
hanno convenuto sullĠutilit di realizzare, insieme, un sistema articolato e
flessibile in grado di offrire sostegno ed opportunit integrative, con
prioritario riferimento alle esigenze del territorio della citt di Firenze, a
tutte quelle persone portatrici di specifiche istanze che con il loro progetto
migratorio desiderano contribuire allo sviluppo sociale della comunit.
9. il Ministero dellĠInterno ed il Comune di Firenze
intendono perseguire, con un loro accordo, accanto ai primari scopi
istituzionali, la realizzazione di modelli di gestione economico finanziaria
diretti alla ottimizzazione delle risorse comuni, umane, strumentali e
finanziarie.
LE
PARTI CONVENGONO
sullĠopportunit
di:
10. concentrare le attivit gestionali in una delle parti
contraenti e di ripartire gli oneri relativi ai costi prodotti dalle attivit
di gestione e di amministrazione necessarie;
11. individuare
quali servizi indispensabili da rendere nellĠattivit di accoglienza, quelli
definiti nelle linee guida per la gestione dei Centri per immigrati e di
concordare gli ulteriori servizi necessari o, comunque, utili agli scopi di cui
al presente accordo;
12. conferire al presente accordo una durata congrua
rispetto agli obiettivi che si prefigge, che sono stati sopra illustrati e per
la quale si fa rinvio al successivo art.10;
VISTO
- il Testo Unico n. 286/1998, recante ÒDisposizioni
concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello
stranieroÓ;
- il Regolamento di attuazione del citato Testo Unico,
approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche ed
integrazioni;
- la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante ÒModifiche
alla normativa in materia di immigrazione ed asilo;
- la direttiva del Ministro dellĠInterno n. 3435/50 del 30
agosto 2000;
- il D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303, concernente il
ÒRegolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di
rifugiatoÓ;
- il decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140;
- lĠart. 5 del predetto D.P.R. 303/2004;
- le intese intercorse tra le parti;
- lĠOrdinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 16 marzo 2007, che proroga
lo stato di emergenza per proseguire le attivit di contrasto allĠeccezionale
afflusso di extracomunitari fino al 31 dicembre 2007;
- la successiva
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 marzo 2007, che
detta ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la
gestione del fenomeno dellĠimmigrazione clandestina;
- le direttive
del Ministro dellĠInterno in data 24 aprile 2007 in materia di miglioramento
delle condizioni di vivibilit dei Centri;
- lĠart. 6 del
D.L.g.s. 30 maggio 2005, n. 140 di
attuazione della direttiva 2003/9/CE, che stabilisce norme minime relative
allĠaccoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.
Tutto quanto
sopra premesso e concordato,
SI
CONVIENE QUANTO SEGUE
Art.
1
(premesse)
Le premesse
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art.
2
(soggetti
dellĠAccordo)
Il presente Accordo viene
stipulato tra il Prefetto di Firenze e lĠAssessore alle politiche e interventi
per lĠaccoglienza e lĠintegrazione del Capoluogo stesso.
Art.
3
(oggetto
e linee attuative dellĠAccordo)
Le parti
stabiliscono un rapporto di collaborazione avente ad obiettivi la realizzazione
di un Centro, come in premessa specificato, nella citt di Firenze per lo
svolgimento in comune delle seguenti attivit:
a)
accoglienza
temporanea ed assistenza in favore dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari
di protezione umanitaria per un
periodo non superiore a 60 giorni;
b)
accoglienza,
per un periodo non superiore a 180 giorni, finalizzata al sostegno ed alla
formazione delle persone di cui al punto a) ed integrata con percorsi
interdisciplinari volti allĠinclusione socio-lavorativa dei predetti soggetti;
c)ospitalit in semi-autonomia dei richiedenti asilo,
rifugiati e titolari di protezione umanitaria attraverso modelli alloggiativi
sperimentali per un periodo non superiore a 60 giorni;
Art. 4
(obblighi
delle parti e strutture)
Il Comune di
Firenze concede in uso gratuito al Ministero dellĠInterno i due citati immobili
di sua propriet ubicati in Firenze, il primo in Via del Fosso Macinante
(capienza 50 posti), il secondo in Viale Guidoni per la parte della struttura
corrispondente ad un terzo, da terra a tetto, dellĠintero fabbricato,
perfettamente disimpegnabile dal resto del complesso (capienza 80 posti),
aventi una ricettivit complessiva di 130 posti, nelle condizioni di fatto di
cui agli allegati stati di consistenza, liberi da ogni vincolo e nella piena
disponibilit del Comune stesso;
Il Comune di
Firenze, previa intesa con la Prefettura di Firenze, assume a proprio carico la
vigilanza delle strutture e la realizzazione di uno sportello informativo
attrezzato, nonch il servizio di trasporto per il collegamento tra i Centri e per
la partecipazione degli ospiti alle attivit.
Il Comune di
Firenze provvede alla organizzazione ed alla gestione dei servizi di
accoglienza.
Il Ministero dellĠInterno, tenuto
conto del regolamento negoziale non oneroso del comodato e considerati i concomitanti
interessi istituzionali con il Comune di Firenze, assume a suo carico i costi
relativi allĠaccoglienza nelle strutture sopraindicate nonch, entro e non
oltre i limiti di Û.2.000.000,00 (duemilioni/00), le spese necessarie a
garantire lĠutile uso degli immobili per i fini determinati nel presente
Accordo. A tale ultimo scopo il Comune di Firenze si impegna a predisporre gli
atti tecnici necessari ad individuare le modalit di adeguamento e di
conformazione degli immobili al predetto uso. In particolare:
a)
la
conformit catastale della destinazione degli immobili allĠuso determinato nel
presente Accordo;
b)
lĠadeguatezza
tecnico-strutturale e tecnico-funzionale, anche sotto i profili della sicurezza
degli impianti e degli ambienti, degli immobili alle attivit consentite dalla destinazione di cui al
precedente punto a).
Nella
definizione degli oneri contrattuali per i servizi di accoglienza, le parti
convengono che le modalit delle prestazioni devono tenere, significativamente,
conto della modulabilit delle esigenze del servizio, dipendenti dal variabile
andamento del fenomeno dellĠimmigrazione e delle domande di protezione
internazionale, ferma restando la necessit di garantire lĠorganizzazione e
funzionalit dei servizi.
art.
5
(servizi)
In esecuzione al
presente Accordo il Comune di Firenze assicura il servizio volto ad offrire una
formazione professionale agli ospiti del Centro nonch i seguenti servizi e
prestazioni da rendere nel Centro medesimo che sono riconducibili alle attivit
di accoglienza e di assistenza per gli immigrati aventi titolo in base alle
norme che regolano lĠaccesso allĠaccoglienza di cui al T.U. n. 286/1998, al
D.P.R. 394/99, al D.P.R. 303/2004, al Decreto Leg.vo 140/2005, nonch a tutte
le altre disposizioni che regolano la materia per gli aspetti di competenza
delle Amministrazioni stipulanti:
1)
Servizio
di assistenza generica alla persona, consistente in:
a)
mediazione linguistica-culturale;
b)
assistenza sociale e psicologica;
c)
informazione sulla normativa concernente
lĠimmigrazione sui diritti e doveri e sulla condizione dello straniero;
d)
interfaccia ospiti-istituzioni;
e)
intrattenimento;
f)
distribuzione, conservazione e controllo
dei pasti;
g)
servizio di barberia;
h) servizio di lavanderia.
2)
Servizio
di gestione amministrativa consistente in:
a)
registrazione ospiti ( dati anagrafici,
nazionalit),
b)
registrazione dei visitatori con
annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo;
c)
forniture economati (beni di facile
consumo, cancelleria etc.);
d)
acquisto di accessori, complementi
dĠarredo e varie per un valore non superiore ad Û 516,00
(cinquecentosedici/00), ulteriori acquisti necessari, previa autorizzazione del
competente Ufficio del Dipartimento delle Libert civili e dellĠimmigrazione,
saranno rimborsati a parte;
e)
tenuta del magazzino con relativi
registri di carico e scarico;
f)
servizio di spedizione e ricezione della
corrispondenza epistolare e telegrafica degli ospiti;
g)
custodia di effetti e risparmi personali
di ciascun ospite;
h) controllo e verifica delle utenze telefoniche, elettriche,
idriche, gas e combustibile per riscaldamento (controllo degli importi
fatturati in bolletta e trasmissione delle stesse alla Prefettura per la
liquidazione, con attestazione, da parte del Comune di Firenze, che i consumi
si riferiscono allĠattivit del Centro).
3)
Servizio
di assistenza sanitaria consistente in:
a) visita dĠingresso e primo soccorso sanitario, espletati in
raccordo con il Distretto socio sanitario territoriale di competenza, ferme
restando le disposizioni contenute negli artt. 34 e 35 del citato T.U. 286/98,
nonch le modalit di dimensionamento del servizio di cui alle citate linee
guida;
b) eventuali trasferimenti presso strutture ospedaliere;
c) forniture di medicinali e di presidi sanitari
necessari per il primo soccorso e per lĠassistenza sanitaria ordinaria;
d) tenuta di apposita scheda sanitaria per ciascun
ospite.
4) La fornitura dei seguenti
beni consistenti in:
a) pasto completo (colazione, pranzo e cena);
b) effetti letterecci;
c) prodotti per lĠigiene personale;
d) vestiario;
e) generi di conforto;
5) Servizio di pulizia e
igiene ambientale:
a) pulizia di locali diurni e notturni, uffici ed aree
comuni;
b) disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, e
deblattizzazione delle superfici;
c)
raccolta e smaltimento rifiuti;
d)
cura aree verdi.
Art. 6
(disposizioni
finanziarie)
Sono a
carico del Ministero dellĠInterno e graveranno sul cap. 2351 pg2:
1) gli oneri relativi ai lavori di adeguamento degli
immobili di cui al precedente art. 4 quantificati in Û 2.000.000,00
(duemilioni/00);
2) gli oneri economici relativi alla gestione ed alla
manutenzione ordinaria, ivi comprese le spese di telefonia, quantificabili
presuntivamente in Û 170.000,00 (centosettantamila/00) annui;
3) le eventuali, spese necessarie per la riparazione dei danneggiamenti
causati dagli ospiti delle Strutture;
4) gli oneri economici relativi ai servizi di accoglienza
di cui allĠart. 5 che sono, consensualmente, quantificati nella misura di
Û 55,00 pro-capite, pro-die
commisurato alla capienza massima complessiva di 130 posti.
5) le spese per lĠacquisto del mobilio necessario per
lĠarredamento degli ambienti, sulla base di un preventivo approvato dalla
Prefettura.
Qualora
le presenze dovessero risultare inferiori al 60 % della ricettivit per oltre
trenta giorni, garantita la corresponsione, per il suddetto periodo, di una
somma pari al 60 % delle suddette 130 unit, al fine di garantire la regolarit
e la continuit dei servizi.
Le Parti danno,
espressamente, atto della congruit del suddetto costo unitario, determinato
sulla base dellĠanalisi dei costi dei servizi di accoglienza specificati
allĠart. 5, quali praticati dai Centri presenti sul territorio nazionale in
seguito a procedure negoziate mediante indagine di mercato.
Sono a carico
del Comune di Firenze le spese per la vigilanza delle Strutture e per
lĠattivazione ed il funzionamento di un attrezzato sportello informativo.
Art.
7
(attivazione
dei servizi)
Il Comune di
Firenze provvede allĠaffidamento dei servizi di cui allĠart. 5 del presente
Accordo secondo le disposizioni contenute nelle norme che disciplinano la
materia degli appalti dei
contratti pubblici di servizi e forniture.
Art.
8
(pagamenti)
Il Ministero
dellĠInterno provvede al pagamento degli oneri economici connessi
allĠattuazione del presente Accordo tenuto conto delle disposizioni che
regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni
statali.
Al pagamento
degli oneri relativi ai servizi, si provvede con periodicit trimestrale
posticipata ed in base alla
presentazione delle evidenze contabili.
Al pagamento
della spesa relativa agli arredi di cui al punto 5) dellĠart. 6 si provvede
sulla base della documentazione contabile attestante la stessa.
Art.
9
(prescrizioni)
Il servizio deve
essere eseguito con lĠosservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti
:
-
dal presente Accordo ;
-
dalla
legge n. 2440/1923 e dal Regolamento sullĠAmministrazione e sul Patrimonio
dello Stato n. 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni;
-
dal
codice civile e dalle altre disposizioni normative gi emanate o che saranno
emanate in materia fiscale;
-
D.
lgs. n. 196/2003 T.U. della privacy.
Art.
10
(durata) *
LĠatto, che sar
sottoposto allĠapprovazione dei competenti organi di controllo, avr una
validit di sette anni, in deroga a quanto previsto dallĠart. 1809 comma 2 del
codice civile in tema di comodato dĠuso,
a far tempo dalla data di effettiva apertura del Centro.
Art.
11
(recesso
dallĠAccordo da parte dellĠAmministrazione dellĠInterno)
Il Ministero
dellĠInterno si riserva il diritto di recedere dal presente disciplinare.
Nulla dovuto
in tale caso al Comune di Firenze considerate le spese per i lavori di
adeguamento degli immobili nonch per lĠavvio del servizio sostenute dal
Ministero dellĠInterno.
La facolt di
recesso dovr essere comunicata al Comune di Firenze con un congruo anticipo.
Art.
12
(risoluzione
dellĠAccordo)
Ai sensi e per
gli effetti dellĠart. 1456 del c.c. il Ministero dellĠInterno ha la facolt di
procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza
nellĠespletamento dei servizi di cui allĠart. 5 del presente Accordo, previo
semplice preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi con lettera
raccomandata A.R. e senza obbligo di preventiva messa in mora.
Art.
13
(verifiche)
La Prefettura di
Firenze ed il Comune di Firenze costituiranno un apposito Comitato preposto al
periodico monitoraggio del regolare svolgimento delle attivit oggetto del
presente Accordo.
Firenze, 21
dicembre 2007
Il
Prefetto
LĠAssessore
Andrea De Martino Lucia De Siervo
(*) Si
approva la clausola di cui allĠart. 10 del presente Accordo in deroga a quanto
previsto dallĠart. 1809 – comma 2 - del Codice Civile in tema di comodato
dĠuso.
Il Prefetto
LĠAssessore
Andrea De Martino Lucia De Siervo