ACCORDO AI SENSI DELLĠART. 15 LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241

 

Il MINISTERO dellĠINTERNO

   nella persona del Prefetto di Firenze

 

il COMUNE di FIRENZE

nella persona dellĠAssessore alle politiche e interventi

per lĠaccoglienza e lĠintegrazione

 

PREMESSO CHE

 

1. il Ministero dellĠInterno intende incentivare la promozione dei diritti e delle libertˆ civili, dando risposta anche alle specifiche istanze territoriali, realizzando forme di collaborazione in materia di protezione e di inclusione sociale dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione umanitaria;

 

2. lĠintegrazione  un obiettivo che, ben scritto anche nellĠagenda europea, si rivela di grande significato per quelle realtˆ italiane che misurano nel loro tessuto sociale un alto numero di persone destinatarie di protezione internazionale. Molti di loro lavorano ed hanno riunito a s le loro famiglie, vogliono educare e formare i figli e, per questo hanno bisogno di stare dentro una rete di servizi che offra loro opportunitˆ, li aiuti, come aiuta i cittadini, a migliorare le proprie condizioni di vita;

 

3. il Comune di Firenze, da tempo considera il progetto dellĠinclusione e della convivenza civile un capitolo necessario delle sue politiche sociali, nel quadro di una crescente emancipazione del territorio e dei suoi quartieri dal

disagio, dallĠesclusione, dallĠemarginazione di vecchie e nuove povertˆ, e di un ordine e di una sicurezza sociale realizzati anche attraverso un miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini;

 

4. in questo quadro, il Ministero dellĠInterno ha valutato lĠutilitˆ di impegnare risorse per promuovere anche nella cittˆ di Firenze una pi adeguata risposta alla maggiore emergenza rappresentata dai richiedenti asilo, dai rifugiati e dai titolari di protezione umanitaria. Pertanto si  concordato di associare a detto progetto un piano di inclusione per queste ed altre categorie di stranieri cosiddetti vulnerabili che, proseguendo lĠazione di accoglienza e attraverso una rete di servizi, li aiuti a compiere un percorso di ingresso nella comunitˆ, di acquisizione dei diritti e dei doveri, nonchŽ di autosufficienza;

 

5. dal confronto avviato tra Ministero dellĠInterno e Comune di Firenze  emersa, pertanto, la comune volontˆ di collaborare allĠaccoglienza ed allĠintegrazione mettendo a fattor comune le rispettive risorse umane, strumentali e finanziarie, le capacitˆ organizzative e di programmazione nonchŽ quella, pi propria dellĠente locale, di realizzare un partenariato con altre istituzioni ed operatori socio-economici attivi sul territorio, oltre che con le Associazioni del privato sociale.

 

ATTESO CHE

 

6. il Ministero dellĠInterno, in relazione alle iniziative urgenti da adottare, anche con riferimento alle esigenze prospettate dal Comune di Firenze, ha ritenuto prioritaria lĠapertura di un Centro polifunzionale articolato in due strutture dislocate sul territorio cittadino, idoneo a garantire sia lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dal D.P.R. 16 settembre 2004 n. 303, che lĠutilizzo della struttura secondo le modalitˆ previste dalle linee guida per la gestione dei Centri per immigrati irregolari;

 

7. il Comune di Firenze  proprietario di due immobili, per i quali comunque occorrono lavori di adeguamento, che intende destinare allĠaccoglienza di richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria e si  offerto di impiegare tali risorse per il conseguimento delle finalitˆ del presente accordo.

8. il Ministero dellĠInterno ed il Comune di Firenze hanno convenuto sullĠutilitˆ di realizzare, insieme, un sistema articolato e flessibile in grado di offrire sostegno ed opportunitˆ integrative, con prioritario riferimento alle esigenze del territorio della cittˆ di Firenze, a tutte quelle persone portatrici di specifiche istanze che con il loro progetto migratorio desiderano contribuire allo sviluppo sociale della comunitˆ.

 

9. il Ministero dellĠInterno ed il Comune di Firenze intendono perseguire, con un loro accordo, accanto ai primari scopi istituzionali, la realizzazione di modelli di gestione economico finanziaria diretti alla ottimizzazione delle risorse comuni, umane, strumentali e finanziarie.

 

LE PARTI CONVENGONO

 

sullĠopportunitˆ di:

10. concentrare le attivitˆ gestionali in una delle parti contraenti e di ripartire gli oneri relativi ai costi prodotti dalle attivitˆ di gestione e di amministrazione necessarie;

 

11. individuare quali servizi indispensabili da rendere nellĠattivitˆ di accoglienza, quelli definiti nelle linee guida per la gestione dei Centri per immigrati e di concordare gli ulteriori servizi necessari o, comunque, utili agli scopi di cui al presente accordo;

 

12. conferire al presente accordo una durata congrua rispetto agli obiettivi che si prefigge, che sono stati sopra illustrati e per la quale si fa rinvio al successivo art.10;

 

 

 

VISTO

 

- il Testo Unico n. 286/1998, recante ÒDisposizioni concernenti la disciplina dellĠimmigrazione e norme sulla condizione dello stranieroÓ;

- il Regolamento di attuazione del citato Testo Unico, approvato con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni;

- la legge 30 luglio 2002, n. 189, recante ÒModifiche alla normativa in materia di immigrazione ed asilo;

-  la direttiva del Ministro dellĠInterno n. 3435/50 del 30 agosto 2000;

- il D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303, concernente il ÒRegolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiatoÓ;

-  il decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140;

-  lĠart. 5 del predetto D.P.R. 303/2004;

-  le intese intercorse tra le parti;

- lĠOrdinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 16 marzo 2007, che proroga lo stato di emergenza per proseguire le attivitˆ di contrasto allĠeccezionale afflusso di extracomunitari fino al 31 dicembre 2007;

- la successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 marzo 2007, che detta ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dellĠimmigrazione clandestina;

- le direttive del Ministro dellĠInterno in data 24 aprile 2007 in materia di miglioramento delle condizioni di vivibilitˆ dei Centri;

- lĠart. 6 del D.L.g.s. 30 maggio 2005, n. 140  di attuazione della direttiva 2003/9/CE, che stabilisce norme minime relative allĠaccoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri.

Tutto quanto sopra premesso e concordato,

 

 

 

 

 

 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

 

 

Art. 1

(premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

 

Art. 2

(soggetti dellĠAccordo)

Il presente Accordo viene stipulato tra il Prefetto di Firenze e lĠAssessore alle politiche e interventi per lĠaccoglienza e lĠintegrazione del Capoluogo stesso.

 

Art. 3

(oggetto e linee attuative dellĠAccordo)

Le parti stabiliscono un rapporto di collaborazione avente ad obiettivi la realizzazione di un Centro, come in premessa specificato, nella cittˆ di Firenze per lo svolgimento in comune delle seguenti attivitˆ:

a)     accoglienza temporanea ed assistenza in favore dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria  per un periodo non superiore a 60 giorni;

b)       accoglienza, per un periodo non superiore a 180 giorni, finalizzata al sostegno ed alla formazione delle persone di cui al punto a) ed integrata con percorsi interdisciplinari volti allĠinclusione socio-lavorativa dei predetti soggetti;

c)ospitalitˆ in semi-autonomia dei richiedenti asilo, rifugiati e titolari di protezione umanitaria attraverso modelli alloggiativi sperimentali per un periodo non superiore a 60 giorni;

 

Art. 4

(obblighi delle parti e strutture)

Il Comune di Firenze concede in uso gratuito al Ministero dellĠInterno i due citati immobili di sua proprietˆ ubicati in Firenze, il primo in Via del Fosso Macinante (capienza 50 posti), il secondo in Viale Guidoni per la parte della struttura corrispondente ad un terzo, da terra a tetto, dellĠintero fabbricato, perfettamente disimpegnabile dal resto del complesso (capienza 80 posti), aventi una ricettivitˆ complessiva di 130 posti, nelle condizioni di fatto di cui agli allegati stati di consistenza, liberi da ogni vincolo e nella piena disponibilitˆ del Comune stesso;

Il Comune di Firenze, previa intesa con la Prefettura di Firenze, assume a proprio carico la vigilanza delle strutture e la realizzazione di uno sportello informativo attrezzato, nonchŽ il servizio di trasporto per il collegamento tra i Centri e per la partecipazione degli ospiti alle attivitˆ.

Il Comune di Firenze provvede alla organizzazione ed alla gestione dei servizi di accoglienza.

Il Ministero dellĠInterno, tenuto conto del regolamento negoziale non oneroso del comodato e considerati i concomitanti interessi istituzionali con il Comune di Firenze, assume a suo carico i costi relativi allĠaccoglienza nelle strutture sopraindicate nonchŽ, entro e non oltre i limiti di Û.2.000.000,00 (duemilioni/00), le spese necessarie a garantire lĠutile uso degli immobili per i fini determinati nel presente Accordo. A tale ultimo scopo il Comune di Firenze si impegna a predisporre gli atti tecnici necessari ad individuare le modalitˆ di adeguamento e di conformazione degli immobili al predetto uso. In particolare:

 

a)    la conformitˆ catastale della destinazione degli immobili allĠuso determinato nel presente Accordo;

b)    lĠadeguatezza tecnico-strutturale e tecnico-funzionale, anche sotto i profili della sicurezza degli impianti e degli ambienti, degli immobili  alle attivitˆ consentite dalla destinazione di cui al precedente punto a).

  

Nella definizione degli oneri contrattuali per i servizi di accoglienza, le parti convengono che le modalitˆ delle prestazioni devono tenere, significativamente, conto della modulabilitˆ delle esigenze del servizio, dipendenti dal variabile andamento del fenomeno dellĠimmigrazione e delle domande di protezione internazionale, ferma restando la necessitˆ di garantire lĠorganizzazione e funzionalitˆ dei servizi.

 

 

art. 5

(servizi)

In esecuzione al presente Accordo il Comune di Firenze assicura il servizio volto ad offrire una formazione professionale agli ospiti del Centro nonchŽ i seguenti servizi e prestazioni da rendere nel Centro medesimo che sono riconducibili alle attivitˆ di accoglienza e di assistenza per gli immigrati aventi titolo in base alle norme che regolano lĠaccesso allĠaccoglienza di cui al T.U. n. 286/1998, al D.P.R. 394/99, al D.P.R. 303/2004, al Decreto Leg.vo 140/2005, nonchŽ a tutte le altre disposizioni che regolano la materia per gli aspetti di competenza delle Amministrazioni stipulanti:

 

1)             Servizio di assistenza generica alla persona, consistente in:

a)  mediazione linguistica-culturale;

b)  assistenza sociale e psicologica;

c)    informazione sulla normativa concernente lĠimmigrazione sui diritti e doveri e sulla condizione dello straniero;

d)   interfaccia ospiti-istituzioni;

e)    intrattenimento;

f)     distribuzione, conservazione e controllo dei pasti;

g)    servizio di barberia;

h)  servizio di lavanderia.

2)             Servizio di gestione amministrativa consistente in:

a)     registrazione ospiti ( dati anagrafici, nazionalitˆ),

b)     registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo;

c)     forniture economati (beni di facile consumo, cancelleria etc.);

d)    acquisto di accessori, complementi dĠarredo e varie per un valore non superiore ad Û 516,00 (cinquecentosedici/00), ulteriori acquisti necessari, previa autorizzazione del competente Ufficio del Dipartimento delle Libertˆ civili e dellĠimmigrazione, saranno rimborsati a parte;

e)     tenuta del magazzino con relativi registri di carico e scarico;

f)      servizio di spedizione e ricezione della corrispondenza epistolare e telegrafica degli ospiti;

g)     custodia di effetti e risparmi personali di ciascun ospite;

h)   controllo e verifica delle utenze telefoniche, elettriche, idriche, gas e combustibile per riscaldamento (controllo degli importi fatturati in bolletta e trasmissione delle stesse alla Prefettura per la liquidazione, con attestazione, da parte del Comune di Firenze, che i consumi si riferiscono allĠattivitˆ del Centro).

3)             Servizio di assistenza sanitaria consistente in:

a)   visita dĠingresso e primo soccorso sanitario, espletati in raccordo con il Distretto socio sanitario territoriale di competenza, ferme restando le disposizioni contenute negli artt. 34 e 35 del citato T.U. 286/98, nonchŽ le modalitˆ di dimensionamento del servizio di cui alle citate linee guida;

b)   eventuali trasferimenti presso strutture ospedaliere;

c) forniture di medicinali e di presidi sanitari necessari per il primo soccorso e per lĠassistenza sanitaria ordinaria;

d) tenuta di apposita scheda sanitaria per ciascun ospite.

4)               La fornitura dei seguenti beni consistenti in:

a) pasto completo (colazione, pranzo e cena);

b) effetti letterecci;

c) prodotti per lĠigiene personale;

d) vestiario;

e) generi di conforto;

5)               Servizio di pulizia e igiene ambientale:

a) pulizia di locali diurni e notturni, uffici ed aree comuni;

b) disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, e deblattizzazione delle superfici;

c) raccolta e smaltimento rifiuti;

d) cura aree verdi.

 

Art. 6

(disposizioni finanziarie)

Sono  a carico del Ministero dellĠInterno e graveranno sul cap. 2351 pg2:

1) gli oneri relativi ai lavori di adeguamento degli immobili di cui al precedente art. 4 quantificati in Û 2.000.000,00 (duemilioni/00);

2) gli oneri economici relativi alla gestione ed alla manutenzione ordinaria, ivi comprese le spese di telefonia, quantificabili presuntivamente in Û 170.000,00 (centosettantamila/00) annui;

3) le eventuali, spese necessarie per  la riparazione dei danneggiamenti causati dagli ospiti delle Strutture;

4) gli oneri economici relativi ai servizi di accoglienza di cui allĠart. 5 che sono, consensualmente, quantificati nella misura di Û  55,00 pro-capite, pro-die commisurato alla capienza massima complessiva di 130 posti.

5) le spese per lĠacquisto del mobilio necessario per lĠarredamento degli ambienti, sulla base di un preventivo approvato dalla Prefettura.

Qualora le presenze dovessero risultare inferiori al 60 % della ricettivitˆ per oltre trenta giorni,  garantita la corresponsione, per il suddetto periodo, di una somma pari al 60 % delle suddette 130 unitˆ, al fine di garantire la regolaritˆ e la continuitˆ dei servizi.

Le Parti danno, espressamente, atto della congruitˆ del suddetto costo unitario, determinato sulla base dellĠanalisi dei costi dei servizi di accoglienza specificati allĠart. 5, quali praticati dai Centri presenti sul territorio nazionale in seguito a procedure negoziate mediante indagine di mercato.

Sono a carico del Comune di Firenze le spese per la vigilanza delle Strutture e per lĠattivazione ed il funzionamento di un attrezzato sportello informativo.

 

Art. 7

(attivazione dei servizi)

Il Comune di Firenze provvede allĠaffidamento dei servizi di cui allĠart. 5 del presente Accordo secondo le disposizioni contenute nelle norme che disciplinano la materia degli appalti dei  contratti pubblici di servizi e forniture.

 

Art. 8

(pagamenti)

Il Ministero dellĠInterno provvede al pagamento degli oneri economici connessi allĠattuazione del presente Accordo tenuto conto delle disposizioni che regolano le procedure dei pagamenti delle spese a carico delle Amministrazioni statali.

Al pagamento degli oneri relativi ai servizi, si provvede con periodicitˆ trimestrale posticipata ed in base  alla presentazione delle evidenze contabili.

Al pagamento della spesa relativa agli arredi di cui al punto 5) dellĠart. 6 si provvede sulla base della documentazione contabile attestante la stessa.

 

Art. 9

(prescrizioni)

Il servizio deve essere eseguito con lĠosservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti :

-       dal  presente Accordo ;

-       dalla legge n. 2440/1923 e dal Regolamento sullĠAmministrazione e sul Patrimonio dello Stato n. 827/1924 e successive modifiche ed integrazioni;

-       dal codice civile e dalle altre disposizioni normative giˆ emanate o che saranno emanate in materia fiscale;

-       D. lgs. n. 196/2003 T.U. della privacy.

 

Art. 10

(durata) *

LĠatto, che sarˆ sottoposto allĠapprovazione dei competenti organi di controllo, avrˆ una validitˆ di sette anni, in deroga a quanto previsto dallĠart. 1809 comma 2 del codice civile in tema di comodato dĠuso,  a far tempo dalla data di effettiva apertura del Centro.

 

Art. 11

(recesso dallĠAccordo da parte dellĠAmministrazione dellĠInterno)

Il Ministero dellĠInterno si riserva il diritto di recedere dal presente disciplinare.

Nulla  dovuto in tale caso al Comune di Firenze considerate le spese per i lavori di adeguamento degli immobili nonchŽ per lĠavvio del servizio sostenute dal Ministero dellĠInterno.

La facoltˆ di recesso dovrˆ essere comunicata al Comune di Firenze con un congruo anticipo.

 

Art. 12

(risoluzione dellĠAccordo)

Ai sensi e per gli effetti dellĠart. 1456 del c.c. il Ministero dellĠInterno ha la facoltˆ di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempienza nellĠespletamento dei servizi di cui allĠart. 5 del presente Accordo, previo semplice preavviso di 30 (trenta) giorni da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. e senza obbligo di preventiva messa in mora.

 

Art. 13

(verifiche)

La Prefettura di Firenze ed il Comune di Firenze costituiranno un apposito Comitato preposto al periodico monitoraggio del regolare svolgimento delle attivitˆ oggetto del presente Accordo.

 

Firenze, 21 dicembre 2007

 

                  

 Il Prefetto                                                  LĠAssessore

             Andrea De Martino                                   Lucia De Siervo

 

 

 

(*) Si approva la clausola di cui allĠart. 10 del presente Accordo in deroga a quanto previsto dallĠart. 1809 – comma 2 - del Codice Civile in tema di comodato dĠuso.

 

 

                   Il Prefetto                                                   LĠAssessore

             Andrea De Martino                                   Lucia De Siervo