DECRETO-LEGGE
29 Dicembre 2007
, n. 249
Misure urgenti in materia di espulsioni e di allontanamenti per
terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di integrare gli
strumenti di prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale,
con particolare riguardo a quelli di cui all'articolo 3 del predetto
decreto-legge, introducendo disposizioni finalizzate sia ad
assicurare l'effettivita' delle espulsioni ivi previste, nel rispetto
delle garanzie costituzionali, sia a disciplinare, con i medesimi
obiettivi di effettivita' e di rafforzamento delle garanzie,
l'allontanamento dei cittadini comunitari per motivi di prevenzione
del terrorismo;
Ritenuta, altresi', la necessita' e l'urgenza di disciplinare
parimenti l'immediata esecuzione dei provvedimenti di allontanamento
dal territorio nazionale dei cittadini dell'Unione europea adottati
per motivi imperativi di pubblica sicurezza, con particolare
riferimento alla specifica individuazione dei motivi che ne
legittimano l'adozione, considerando che il recente ampliamento dello
spazio di applicazione degli accordi di Schengen rafforza l'esigenza
di una immediata risposta operativa nei casi di particolare gravita';
Ritenuta, pertanto, la necessita' e l'urgenza di realizzare un
quadro normativo volto a dare completa e puntuale applicazione ai
meccanismi di tutela per le limitazioni alla liberta' personale
conseguenti all'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e di
allontanamento, cosi' da assicurare un piu' intenso e complessivo
sistema di garanzie giurisdizionali, con la specifica individuazione
del giudice competente, fin dalla fase di immediata applicazione dei
provvedimenti;
Tenuto conto che le disposizioni del presente provvedimento
innovano sostanzialmente quelle del decreto-legge 1° novembre 2007,
n. 181, e sono fondate su autonomi presupposti di necessita' e
urgenza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Misure in tema di espulsione dal territorio nazionale
per motivi di prevenzione del terrorismo
1. All'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. Nei casi di cui al comma 1, il decreto di espulsione e'
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa
da parte dell'interessato. L'esecuzione del provvedimento e' disposta
dal questore ed e' sottoposta alla convalida da parte del tribunale
in composizione monocratica secondo le disposizioni di cui
all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 286 del
1998.
2-bis. Se il destinatario del provvedimento e' sottoposto a
procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del
decreto legislativo n. 286 del 1998.";
b) i commi 5 e 6 sono abrogati.
Art. 2.
Autorita' giudiziaria competente in tema di espulsione di stranieri e
di allontanamento di cittadini dell'Unione europea.
1. Agli articoli 13, 13-bis e 14 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, di seguito denominato: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286", le parole: "giudice di pace", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti: "tribunale ordinario in composizione
monocratica".
Art. 3.
Allontanamento dei cittadini dell'Unione europea
per motivi di prevenzione del terrorismo
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo
6 febbraio 2007, n. 30, il Ministro dell'interno puo' disporre, con
atto motivato, l'allontanamento del cittadino dell'Unione europea o
dei suoi familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, nelle
circostanze di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 155. Il provvedimento e' adottato nel rispetto del
principio di proporzionalita' e non puo' essere motivato da ragioni
estranee ai comportamenti individuali dell'interessato. L'esistenza
di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali
provvedimenti.
2. Il provvedimento e' notificato all'interessato e riporta le
modalita' di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul
territorio nazionale, che non puo' essere inferiore a cinque anni e
superiore a dieci anni. Se il destinatario non comprende la lingua
italiana, il provvedimento e' accompagnato da una sintesi del suo
contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente
dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o comunque in
una delle lingue francese, inglese, spagnolo o tedesco, secondo la
preferenza indicata dall'interessato. L'allontanamento e'
immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
3. Il destinatario del provvedimento puo' presentare domanda di
revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del
provvedimento, sia decorsa almeno la meta' della durata del divieto,
e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti
gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento
delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietare il
reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi
dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorita' che ha
emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della
domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio
nazionale.
Art. 4.
Allontanamento immediato dei cittadini dell'Unione europea
per motivi imperativi di pubblica sicurezza
1. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per
motivi imperativi di pubblica sicurezza nei confronti del cittadino
dell'Unione europea o del suo familiare, qualunque sia la sua
cittadinanza, e' adottato nel rispetto del principio di
proporzionalita' e non puo' essere motivato da ragioni estranee ai
comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una
minaccia concreta e attuale alla pubblica sicurezza. L'esistenza di
condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali
provvedimenti.
2. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la
persona da allontanare, sia essa cittadino dell'Unione europea o
familiare di cittadino dell'Unione europea che non abbia la
cittadinanza di uno Stato membro, abbia tenuto comportamenti che
costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignita'
umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumita'
pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perche' la sua ulteriore
permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura
convivenza.
3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di allontanamento per
motivi imperativi di pubblica sicurezza, si tiene conto anche di
eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero,
per uno o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la
vita o l'incolumita' della persona, o per uno o piu' delitti
corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge
22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della
pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna
delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' di
misure di prevenzione disposte da autorita' straniere o di
provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato con atto motivato
dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o
dimora del destinatario, ovvero dal Ministro dell'interno qualora il
destinatario abbia soggiornato nel territorio nazionale nei dieci
anni precedenti o sia minorenne. Per le modalita' di adozione del
provvedimento e di comunicazione al destinatario si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, ma il divieto di
reingresso non puo' avere durata superiore ai cinque anni.
5. Per la revoca del divieto di reingresso si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3.
Art. 5.
Sanzioni per la violazione del divieto di reingresso
conseguente all'allontanamento
1. Il destinatario del provvedimento di allontanamento, adottato
per motivi imperativi di pubblica sicurezza, che rientra nel
territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso e'
punito con la reclusione fino a tre anni ed e' nuovamente allontanato
con esecuzione immediata, alla quale si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
2. Si applica la pena della reclusione fino a quattro anni, se il
fatto avviene in violazione del provvedimento di allontanamento
emesso a norma dell'articolo 3.
Art. 6.
Procedimento penale pendente a carico del destinatario
del provvedimento di allontanamento
1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento di
cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto sia sottoposto a
procedimento penale, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Nei casi di cui al comma 1, il questore puo' disporre il
trattenimento in strutture gia' destinate per legge alla permanenza
temporanea.
3. Non si da' luogo alla sentenza di cui all'articolo 13,
comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998,
qualora si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di
procedura penale.
4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di
cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si puo'
procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non
sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.
5. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il
destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un
procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, puo' essere
autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione
del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio
del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di
compiere atti per i quali e' necessaria la sua presenza. Salvo che la
presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave
pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica,
l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite di
una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta
del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo
difensore.
Art. 7.
Tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti
di allontanamento
1. Avverso i provvedimenti di allontanamento adottati dal Ministro
dell'interno ai sensi dell'articolo 3, puo' essere presentato ricorso
al tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.
2. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi
di pubblica sicurezza puo' essere presentato ricorso entro venti
giorni dalla notifica, a pena di inammissibilita', al tribunale in
composizione monocratica in cui ha sede l'autorita' che lo ha
adottato. Il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile.
3. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente
dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di
una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso
l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita'
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale e'
rilasciata avanti all'autorita' consolare presso cui sono eseguite le
comunicazioni relative al procedimento.
4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da
una istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di
allontanamento; la presentazione dell'istanza non ha effetto
sospensivo del provvedimento impugnato.
5. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la
sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del
provvedimento di allontanamento e' consentito, a domanda, l'ingresso
ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al
procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare
gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza
pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana su
documentata richiesta dell'interessato.
Art. 8.
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1,
lettera a), valutati in euro 30.000 annui a decorrere dal 2008, e
dall'attuazione dell'articolo 3, comma 2, valutati in euro 120.000
per l'anno 2008, euro 108.000 per l'anno 2009 ed euro 96.000 a
decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010, nell'unita' previsionale di base "Oneri comuni di parte
corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e
speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di
cui al comma 1, informando tempestivamente il Ministero dell'economia
e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti
correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti
emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge
5 agosto 1978, n. 468, prima della data di entrata in vigore dei
provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono
tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite
relazioni illustrative.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella
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03.01.2008
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Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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