DECRETO-LEGGE 29 Dicembre 2007 , n. 249
Misure  urgenti  in  materia  di  espulsioni  e di allontanamenti per
terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  27 luglio  2005,  n. 144, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  31 luglio  2005, n. 155, recante misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di integrare gli
strumenti  di  prevenzione e contrasto del terrorismo internazionale,
con  particolare riguardo a quelli di cui all'articolo 3 del predetto
decreto-legge,   introducendo   disposizioni   finalizzate   sia   ad
assicurare l'effettivita' delle espulsioni ivi previste, nel rispetto
delle  garanzie  costituzionali,  sia  a disciplinare, con i medesimi
obiettivi   di   effettivita'  e  di  rafforzamento  delle  garanzie,
l'allontanamento  dei  cittadini comunitari per motivi di prevenzione
del terrorismo;
  Ritenuta,  altresi',  la  necessita'  e  l'urgenza  di disciplinare
parimenti  l'immediata esecuzione dei provvedimenti di allontanamento
dal  territorio  nazionale dei cittadini dell'Unione europea adottati
per   motivi   imperativi  di  pubblica  sicurezza,  con  particolare
riferimento   alla   specifica   individuazione  dei  motivi  che  ne
legittimano l'adozione, considerando che il recente ampliamento dello
spazio  di applicazione degli accordi di Schengen rafforza l'esigenza
di una immediata risposta operativa nei casi di particolare gravita';
  Ritenuta,  pertanto,  la  necessita'  e  l'urgenza di realizzare un
quadro  normativo  volto  a  dare completa e puntuale applicazione ai
meccanismi  di  tutela  per  le  limitazioni  alla liberta' personale
conseguenti  all'esecuzione  dei  provvedimenti  di  espulsione  e di
allontanamento,  cosi'  da  assicurare  un piu' intenso e complessivo
sistema  di garanzie giurisdizionali, con la specifica individuazione
del  giudice competente, fin dalla fase di immediata applicazione dei
provvedimenti;
  Tenuto   conto  che  le  disposizioni  del  presente  provvedimento
innovano  sostanzialmente  quelle del decreto-legge 1° novembre 2007,
n.  181,  e  sono  fondate  su  autonomi  presupposti di necessita' e
urgenza;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 dicembre 2007;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con
i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
        Misure in tema di espulsione dal territorio nazionale
              per motivi di prevenzione del terrorismo
  1.   All'articolo 3  del  decreto-legge  27 luglio  2005,  n.  144,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
  "2.  Nei  casi  di  cui  al  comma 1,  il  decreto di espulsione e'
immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa
da parte dell'interessato. L'esecuzione del provvedimento e' disposta
dal  questore  ed e' sottoposta alla convalida da parte del tribunale
in   composizione   monocratica   secondo   le  disposizioni  di  cui
all'articolo 13,  comma 5-bis,  del  decreto  legislativo  n. 286 del
1998.
  2-bis.  Se  il  destinatario  del  provvedimento  e'  sottoposto  a
procedimento   penale,   si   applicano   le   disposizioni   di  cui
all'articolo 13,  commi 3,  3-bis,  3-ter, 3-quater e 3-quinquies del
decreto legislativo n. 286 del 1998.";
    b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

        
      
                               Art. 2.
Autorita' giudiziaria competente in tema di espulsione di stranieri e
         di allontanamento di cittadini dell'Unione europea.
  1. Agli articoli 13, 13-bis e 14 del testo unico delle disposizioni
concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello  straniero,  di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286,  di  seguito denominato: "decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286",   le   parole:  "giudice  di  pace",  ovunque  ricorrano,  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "tribunale  ordinario  in  composizione
monocratica".

        
      
                               Art. 3.
          Allontanamento dei cittadini dell'Unione europea
              per motivi di prevenzione del terrorismo
  1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo
6 febbraio  2007,  n. 30, il Ministro dell'interno puo' disporre, con
atto  motivato,  l'allontanamento del cittadino dell'Unione europea o
dei  suoi  familiari,  qualunque  sia  la  loro  cittadinanza,  nelle
circostanze   di   cui  all'articolo 3,  comma 1,  del  decreto-legge
27 luglio  2005,  n.  144, convertito, con modificazioni, dalla legge
31 luglio 2005, n. 155. Il provvedimento e' adottato nel rispetto del
principio  di  proporzionalita' e non puo' essere motivato da ragioni
estranee  ai  comportamenti individuali dell'interessato. L'esistenza
di  condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali
provvedimenti.
  2.  Il  provvedimento  e'  notificato  all'interessato e riporta le
modalita'  di  impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul
territorio  nazionale,  che non puo' essere inferiore a cinque anni e
superiore  a  dieci  anni. Se il destinatario non comprende la lingua
italiana,  il  provvedimento  e'  accompagnato da una sintesi del suo
contenuto,   anche   mediante  appositi  formulari,  sufficientemente
dettagliati,  redatti in una lingua a lui comprensibile o comunque in
una  delle  lingue  francese, inglese, spagnolo o tedesco, secondo la
preferenza    indicata    dall'interessato.    L'allontanamento    e'
immediatamente  eseguito  dal questore e si applicano le disposizioni
di   cui   all'articolo 13,   comma 5-bis,  del  decreto  legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
  3.  Il  destinatario  del  provvedimento puo' presentare domanda di
revoca  del  divieto  di  reingresso  dopo  che,  dall'esecuzione del
provvedimento,  sia decorsa almeno la meta' della durata del divieto,
e  in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti
gli  argomenti  intesi  a  dimostrare  l'avvenuto oggettivo mutamento
delle  circostanze  che  hanno  motivato  la  decisione di vietare il
reingresso  nel  territorio  nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi
dalla  sua presentazione, decide con atto motivato l'autorita' che ha
emanato  il  provvedimento  di  allontanamento. Durante l'esame della
domanda  l'interessato  non  ha  diritto  di  ingresso nel territorio
nazionale.

        
      
                               Art. 4.
     Allontanamento immediato dei cittadini dell'Unione europea
             per motivi imperativi di pubblica sicurezza
  1.  Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per
motivi  imperativi  di pubblica sicurezza nei confronti del cittadino
dell'Unione  europea  o  del  suo  familiare,  qualunque  sia  la sua
cittadinanza,   e'   adottato   nel   rispetto   del   principio   di
proporzionalita'  e  non  puo' essere motivato da ragioni estranee ai
comportamenti  individuali  dell'interessato  che  rappresentino  una
minaccia  concreta  e attuale alla pubblica sicurezza. L'esistenza di
condanne  penali  non  giustifica  automaticamente l'adozione di tali
provvedimenti.
  2.  I  motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la
persona  da  allontanare,  sia  essa  cittadino dell'Unione europea o
familiare   di   cittadino  dell'Unione  europea  che  non  abbia  la
cittadinanza  di  uno  Stato  membro,  abbia tenuto comportamenti che
costituiscono  una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignita'
umana  o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumita'
pubblica,  rendendo urgente l'allontanamento perche' la sua ulteriore
permanenza  sul  territorio  e'  incompatibile con la civile e sicura
convivenza.
  3.  Ai  fini  dell'adozione del provvedimento di allontanamento per
motivi  imperativi  di  pubblica  sicurezza,  si tiene conto anche di
eventuali  condanne,  pronunciate da un giudice italiano o straniero,
per  uno  o  piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la
vita  o  l'incolumita'  della  persona,  o  per  uno  o  piu' delitti
corrispondenti  alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge
22 aprile  2005,  n.  69,  di eventuali ipotesi di applicazione della
pena  su  richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura
penale  per  i  medesimi  delitti,  ovvero dell'appartenenza a taluna
delle  categorie  di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956,
n.  1423,  e  successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della
legge  31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' di
misure   di   prevenzione   disposte  da  autorita'  straniere  o  di
provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere.
  4. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato con atto motivato
dal  prefetto  territorialmente  competente  secondo  la  residenza o
dimora  del destinatario, ovvero dal Ministro dell'interno qualora il
destinatario  abbia  soggiornato  nel  territorio nazionale nei dieci
anni  precedenti  o  sia  minorenne. Per le modalita' di adozione del
provvedimento  e  di  comunicazione  al  destinatario si applicano le
disposizioni  di  cui  all'articolo 3,  comma 2,  ma  il  divieto  di
reingresso non puo' avere durata superiore ai cinque anni.
  5.  Per  la  revoca  del  divieto  di  reingresso  si  applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3.

        
      
                               Art. 5.
        Sanzioni per la violazione del divieto di reingresso
                   conseguente all'allontanamento
  1.  Il  destinatario  del provvedimento di allontanamento, adottato
per   motivi  imperativi  di  pubblica  sicurezza,  che  rientra  nel
territorio  nazionale  in  violazione  del  divieto  di reingresso e'
punito con la reclusione fino a tre anni ed e' nuovamente allontanato
con  esecuzione immediata, alla quale si applicano le disposizioni di
cui  all'articolo 13,  comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.
  2.  Si  applica la pena della reclusione fino a quattro anni, se il
fatto  avviene  in  violazione  del  provvedimento  di allontanamento
emesso a norma dell'articolo 3.

        
      
                               Art. 6.
       Procedimento penale pendente a carico del destinatario
                 del provvedimento di allontanamento
  1.  Qualora  il destinatario del provvedimento di allontanamento di
cui  agli  articoli 3  e  4  del  presente  decreto  sia sottoposto a
procedimento   penale,   si   applicano   le   disposizioni   di  cui
all'articolo 13,  commi 3,  3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
  2.  Nei  casi  di  cui  al  comma 1,  il  questore puo' disporre il
trattenimento  in  strutture gia' destinate per legge alla permanenza
temporanea.
  3.   Non  si  da'  luogo  alla  sentenza  di  cui  all'articolo 13,
comma 3-quater,  del  citato  decreto  legislativo  n.  286 del 1998,
qualora  si proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di
procedura penale.
  4.  Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di
cui   all'articolo 380  del  codice  di  procedura  penale,  si  puo'
procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non
sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.
  5.  In  deroga  alle  disposizioni  sul  divieto  di reingresso, il
destinatario  del  provvedimento  di allontanamento, sottoposto ad un
procedimento  penale  ovvero  parte  offesa nello stesso, puo' essere
autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione
del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio
del  diritto  di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di
compiere atti per i quali e' necessaria la sua presenza. Salvo che la
presenza  dell'interessato  possa  procurare  gravi turbative o grave
pericolo    all'ordine    pubblico   o   alla   sicurezza   pubblica,
l'autorizzazione  e' rilasciata dal questore, anche per il tramite di
una  rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta
del  destinatario  del  provvedimento  di  allontanamento,  o del suo
difensore.

        
      
                               Art. 7.
           Tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti
                          di allontanamento
  1.  Avverso i provvedimenti di allontanamento adottati dal Ministro
dell'interno ai sensi dell'articolo 3, puo' essere presentato ricorso
al tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma.
  2.  Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi
di  pubblica  sicurezza  puo'  essere  presentato ricorso entro venti
giorni  dalla  notifica,  a pena di inammissibilita', al tribunale in
composizione  monocratica  in  cui  ha  sede  l'autorita'  che  lo ha
adottato.  Il  tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile.
  3.  I  ricorsi  di  cui  ai commi 1 e 2, sottoscritti personalmente
dall'interessato,  possono  essere presentati anche per il tramite di
una  rappresentanza  diplomatica  o  consolare italiana; in tale caso
l'autenticazione   della  sottoscrizione  e  l'inoltro  all'autorita'
giudiziaria   italiana   sono   effettuati   dai   funzionari   della
rappresentanza.   La  procura  speciale  al  patrocinante  legale  e'
rilasciata avanti all'autorita' consolare presso cui sono eseguite le
comunicazioni relative al procedimento.
  4.  I  ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da
una  istanza  di  sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di
allontanamento;   la   presentazione   dell'istanza  non  ha  effetto
sospensivo del provvedimento impugnato.
  5.  Al  cittadino  comunitario o al suo familiare, qualunque sia la
sua   cittadinanza,   cui   e'   stata   negata  la  sospensione  del
provvedimento  di allontanamento e' consentito, a domanda, l'ingresso
ed   il   soggiorno  nel  territorio  nazionale  per  partecipare  al
procedimento  di  ricorso,  salvo che la sua presenza possa procurare
gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza
pubblica.  L'autorizzazione  e'  rilasciata dal questore anche per il
tramite  di  una  rappresentanza  diplomatica o consolare italiana su
documentata richiesta dell'interessato.

        
      
                               Art. 8.
                      Disposizione finanziaria
  1.  Agli  oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1,
lettera a),  valutati  in  euro  30.000 annui a decorrere dal 2008, e
dall'attuazione  dell'articolo 3,  comma 2,  valutati in euro 120.000
per  l'anno  2008,  euro  108.000  per  l'anno  2009 ed euro 96.000 a
decorrere   dall'anno   2010,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2008-2010,  nell'unita'  previsionale  di base "Oneri comuni di parte
corrente",  istituita  nell'ambito  del programma "Fondi di riserva e
speciali",  dello  stato  di previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze  per  l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  2. Il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di
cui al comma 1, informando tempestivamente il Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  anche  ai  fini  dell'adozione  dei provvedimenti
correttivi  di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto
1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni.  Gli eventuali decreti
emanati  ai  sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge
5 agosto  1978,  n.  468,  prima  della data di entrata in vigore dei
provvedimenti  o  delle  misure  di  cui  al periodo precedente, sono
tempestivamente   trasmessi   alle   Camere,  corredati  da  apposite
relazioni illustrative.

        
      
                               Art. 9.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2007
                             NAPOLITANO
                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Amato, Ministro dell'interno
                              Mastella, Ministro della giustizia
                              D'Alema, Ministro degli affari esteri
                              Padoa  Schioppa, Ministro dell'economia
                              e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella

        
      

03.01.2008
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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