Legge 24 dicembre 2007, n. 247
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007
Art. 1.
1. La Tabella A allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituita dalle Tabelle A e B contenute nellAllegato 1 alla presente legge.
2. Allarticolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 6 è
così modificato:
1)
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) il diritto
per laccesso al trattamento pensionistico di anzianità per
i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti allassicurazione generale
obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore
a trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica
indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno 2009, nella
Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo, fermo
restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a
trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla
presente legge. Il diritto al pensionamento si consegue, indipendentemente
dalletà, in presenza di un requisito di anzianità contributiva
non inferiore a quaranta anni»;
2)
alla lettera b), il numero 2 è sostituito dal seguente:
«2) con unanzianità contributiva
pari ad almeno trentacinque anni, al raggiungimento dei requisiti di età
anagrafica indicati, per il periodo dal 1º gennaio 2008 al 30 giugno
2009, nella Tabella A allegata alla presente legge e, per il periodo successivo,
fermo restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore
a trentacinque anni, dei requisiti indicati nella Tabella B allegata alla
presente legge»;
3)
lultimo periodo della lettera c) è sostituito dal seguente:
«Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dellaccesso
al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto
dalla data di inizio dellanno scolastico e accademico, con decorrenza
dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista
maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre dellanno avendo come
riferimento per lanno 2009 i requisiti previsti per il primo semestre
dellanno»;
b) il comma 7 è
sostituito dal seguente:
«7. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre dellanno 2012,
può essere stabilito il differimento della decorrenza dellincremento
dei requisiti di somma di età anagrafica e anzianità contributiva
e di età anagrafica minima indicato dal 2013 nella Tabella B allegata
alla presente legge, qualora, sulla base di specifica verifica da effettuarsi,
entro il 30 settembre 2012, sugli effetti finanziari derivanti dalle modifiche
dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato, risultasse che gli
stessi effetti finanziari conseguenti dallapplicazione della Tabella
B siano tali da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti
di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013 nella medesima Tabella
B»;
c) al comma 8, le
parole: «1º marzo 2004» sono sostituite dalle seguenti:
«20 luglio 2007»;
d) dopo il comma
18 è inserito il seguente:
«18-bis. Le disposizioni in materia
di pensionamenti di anzianità vigenti prima della data di entrata
in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, nei limiti del
numero di 5.000 lavoratori beneficiari, ai lavoratori collocati in mobilità
ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente
al 15 luglio 2007, che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità
entro il periodo di fruizione dellindennità di mobilità
di cui allarticolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223»;
e) il comma 19 è
così modificato:
1)
le parole: «10.000 domande di pensione» sono sostituite dalle
seguenti: «15.000 domande di pensione»;
2)
le parole: «di cui al comma 18» ove ricorrono sono sostituite
dalle seguenti: «di cui ai commi 18 e 18-bis».
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per laccesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di un requisito anagrafico minimo ridotto di tre anni e, in ogni caso, non inferiore a 57 anni di età, fermi restando il requisito minimo di anzianità contributiva di 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento secondo le modalità di cui allarticolo 1, comma 6, lettere c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243;
b)
i lavoratori siano impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui
allarticolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la
funzione pubblica; ovvero siano lavoratori dipendenti notturni come definiti
dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando
i criteri di cui alla successiva lettera c), possano far valere,
nellarco temporale ivi indicato, una permanenza minima nel periodo
notturno; ovvero siano lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena»
che, allinterno di un processo produttivo in serie, contraddistinto
da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione
con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività
caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo
su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo
o a scatti con cadenze brevi determinate dallorganizzazione del lavoro
o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali
a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al
controllo di qualità; ovvero siano conducenti di veicoli pesanti
adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone;
c)
i lavoratori che al momento del pensionamento di anzianità si trovano
nelle condizioni di cui alla lettera b) devono avere svolto nelle
attività di cui alla lettera medesima:
1) nel periodo transitorio, un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
2) a regime, un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa;
d) stabilire la documentazione e gli elementi di prova in data certa attestanti lesistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, anche con riferimento alla dimensione e allassetto organizzativo dellazienda, richiesti dal presente comma, e disciplinare il relativo procedimento accertativo, anche attraverso verifica ispettiva;
e)
prevedere sanzioni amministrative in misura non inferiore a 500 euro e
non superiore a 2.000 euro e altre misure di carattere sanzionatorio nel
caso di omissione da parte del datore di lavoro degli adempimenti relativi
agli obblighi di comunicazione ai competenti uffici dellAmministrazione
dellarticolazione dellattività produttiva ovvero dellorganizzazione
dellorario di lavoro aventi le caratteristiche di cui alla lettera
b), relativamente, rispettivamente, alla cosiddetta «linea
catena» e al lavoro notturno; prevedere, altresì, fermo restando
quanto previsto dallarticolo 484 del codice penale e dalle altre
ipotesi di reato previste dallordinamento, in caso di comunicazioni
non veritiere, anche relativamente ai presupposti del conseguimento dei
benefìci, una sanzione pari fino al 200 per cento delle somme indebitamente
corrisposte;
f)
assicurare, nella specificazione dei criteri per la concessione dei benefìci,
la coerenza con il limite delle risorse finanziarie di un apposito Fondo
costituito, la cui dotazione finanziaria è di 83 milioni di euro
per il 2009, 200 milioni per il 2010, 312 milioni per il 2011, 350 milioni
per il 2012, 383 milioni a decorrere dal 2013;
g)
prevedere che, qualora nellambito della funzione di accertamento
del diritto di cui alle lettere c) e d) emerga, dal monitoraggio
delle domande presentate e accolte, il verificarsi di scostamenti rispetto
alle risorse finanziarie di cui alla lettera f), il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale ne dia notizia tempestivamente al Ministro
delleconomia e delle finanze ai fini delladozione dei provvedimenti
di cui allarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
4. Il Governo si impegna, previa verifica del rispetto del principio della compensazione finanziaria, a stabilire entro il 31 dicembre 2011, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e a 60 per le donne, la disciplina della decorrenza dei trattamenti pensionistici a regime.
5. In attesa della definizione del regime delle decorrenze di cui al comma 4, per i soggetti che accedono al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione e al pensionamento di vecchiaia con i requisiti previsti dagli specifici ordinamenti, i quali, sulla base di quanto sotto disciplinato, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2011, è stabilito quanto segue:
a) coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti per laccesso al pensionamento anticipato con 40 anni di contribuzione, possono accedere al pensionamento sulla base del regime delle decorrenze stabilito dallarticolo 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b)
coloro ai quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza
dei lavoratori dipendenti, qualora risultino in possesso dei previsti requisiti
per laccesso al pensionamento di vecchiaia entro il primo trimestre
dellanno, possono accedere al pensionamento dal 1º luglio dellanno
medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il
secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º ottobre
dellanno medesimo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti
entro il terzo trimestre dellanno, possono accedere al pensionamento
dal 1º gennaio dellanno successivo; qualora risultino in possesso
dei previsti requisiti entro il quarto trimestre dellanno, possono
accedere al pensionamento dal 1º aprile dellanno successivo;
c)
coloro i quali conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni
per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti, qualora risultino
in possesso dei previsti requisiti entro il primo trimestre dellanno,
possono accedere al pensionamento dal 1º ottobre dellanno medesimo;
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il secondo trimestre,
possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio dellanno successivo;
qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro il terzo trimestre
dellanno, possono accedere al pensionamento dal 1º aprile dellanno
successivo; qualora risultino in possesso dei previsti requisiti entro
il quarto trimestre dellanno, possono accedere al pensionamento dal
1º luglio dellanno successivo;
d)
per il personale del comparto scuola si applicano le disposizioni di cui
al comma 9 dellarticolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. Il Governo, allo scopo di assicurare lestensione dellobiettivo dellelevazione delletà media di accesso al pensionamento anche ai regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dallarticolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè agli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti, alla data di entrata in vigore della presente legge, requisiti diversi da quelli vigenti nellassicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui allarticolo 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè dei rispettivi dirigenti, è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività e, in particolare, per le Forze armate e per quelle di polizia ad ordinamento civile e militare, della specificità dei relativi comparti, della condizione militare e della trasformazione ordinamentale in atto nelle Forze armate.
7. I criteri previsti dalla normativa
vigente per il riordino e la riorganizzazione, in via regolamentare, degli
enti pubblici sono integrati, limitatamente agli enti previdenziali pubblici,
dalla possibilità di prevedere, a tal fine, modelli organizzativi
volti a realizzare sinergie e conseguire risparmi di spesa anche attraverso
gestioni unitarie, uniche o in comune di attività strumentali.
8. Ai fini di cui al comma 7, il Governo
presenta, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti
previdenziali e assicurativi e a conseguire, nellarco del decennio,
risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro.
9. Fino allemanazione dei regolamenti
di cui al comma 7, i provvedimenti di carattere organizzatorio e di preposizione
ad uffici di livello dirigenziale degli enti previdenziali pubblici resisi
vacanti sono condizionati al parere positivo delle amministrazioni vigilanti
e del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, finalizzato alla verifica della coerenza dei provvedimenti
con gli obiettivi di cui al comma 7.
10. Fatto salvo quanto previsto al
comma 11, a decorrere dal 1º gennaio 2011 laliquota contributiva
riguardante i lavoratori iscritti allassicurazione generale obbligatoria
e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima è elevata di
0,09 punti percentuali. Con effetto dalla medesima data sono incrementate
in uguale misura le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni
pensionistiche dei lavoratori artigiani, commercianti e coltivatori diretti,
mezzadri e coloni iscritti alle gestioni autonome dellINPS, nonchè
quelle relative agli iscritti alla gestione separata di cui allarticolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le aliquote contributive
per il computo delle prestazioni pensionistiche sono incrementate, a decorrere
dalla medesima data, in misura corrispondente alle aliquote di finanziamento.
11. In funzione delle economie rivenienti
dallattuazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8, da accertarsi
con il procedimento di cui allultimo periodo del presente comma,
con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono corrispondentemente
rideterminati gli incrementi delle aliquote contributive di cui al comma
10, a decorrere dallanno 2011. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, sono definite le modalità per laccertamento
delle economie riscontrate in seguito allattuazione delle disposizioni
di cui ai commi 7 e 8, rispetto alle previsioni della spesa a normativa
vigente degli enti previdenziali pubblici quali risultanti dai bilanci
degli enti medesimi.
12. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dieci
esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, due indicati dal Ministero delleconomia e delle finanze,
sei indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi
e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 31 dicembre 2008,
modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione di
cui allarticolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
nel rispetto degli andamenti e degli equilibri della spesa pensionistica
di lungo periodo e nel rispetto delle procedure europee, che tengano conto:
a) delle dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che incidono sulla determinazione dei coefficienti medesimi;
b)
dellincidenza dei percorsi lavorativi, anche al fine di verificare
ladeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più
basse e di proporre meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti
i percorsi lavorativi, nonchè di proporre politiche attive che possano
favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione al netto della fiscalità
non inferiore al 60 per cento, con riferimento allaliquota prevista
per i lavoratori dipendenti;
c)
del rapporto intercorrente tra letà media attesa di vita e
quella dei singoli settori di attività.
13. La Commissione di cui al comma 12 inoltre valuta nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilità di medio-lungo periodo del sistema pensionistico. Dalla costituzione e dal funzionamento della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti indennità, emolumenti o rimborsi spese.
14. In fase di prima rideterminazione
dei coefficienti di trasformazione di cui allarticolo 1, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di
cui allarticolo 1, comma 11, della medesima legge, la Tabella A allegata
alla citata legge n. 335 del 1995 è sostituita, con effetto
dal 1º gennaio 2010, dalla Tabella A contenuta nellAllegato
2 alla presente legge.
15. Allarticolo 1, comma 11,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole da: «il Ministro
del lavoro» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:
«con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, è
rideterminato ogni tre anni il coefficiente di trasformazione previsto
al comma 6».
16. Il Governo procede con cadenza
decennale alla verifica della sostenibilità ed equità del
sistema pensionistico con le parti sociali.
17. Il Governo è delegato ad
adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi, recanti norme finalizzate
allintroduzione di un contributo di solidarietà a carico degli
iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale
di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo di determinare
in modo equo il concorso dei medesimi al riequilibrio del predetto Fondo.
18. Nellesercizio della delega
di cui al comma 17, il Governo si atterrà ai seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) previsione di un contributo limitato nellammontare e nella durata;
b) ammontare della misura del contributo in rapporto al periodo di iscrizione antecedente larmonizzazione conseguente alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata in base ai parametri più favorevoli rispetto al regime dellassicurazione generale obbligatoria.
19. Per lanno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dallarticolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, laumento di rivalutazione per lanno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
20. Ai fini del conseguimento dei
benefìci previdenziali di cui allarticolo 13, comma 8, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide
le certificazioni rilasciate dallIstituto nazionale per lassicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ai lavoratori che abbiano presentato
domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di attività
lavorativa svolta con esposizione allamianto fino allavvio
dellazione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003,
nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo già emanati in
materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
21. Il diritto ai benefìci
previdenziali previsti dallarticolo 13, comma 8, della legge 27 marzo
1992, n. 257, per i periodi di esposizione riconosciuti per effetto
della disposizione di cui al comma 20, spetta ai lavoratori non titolari
di trattamento pensionistico avente decorrenza anteriore alla data di entrata
in vigore della presente legge.
22. Le modalità di attuazione
dei commi 20 e 21 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
23. In attesa dellintroduzione
di un meccanismo di rivalutazione automatica degli importi indicati nella
«tabella indennizzo danno biologico», di cui allarticolo
13, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, una quota delle risorse di cui allarticolo 1, comma 780,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio
2007 dallINAIL, fino ad un massimo di 50 milioni di euro, è
destinata allaumento in via straordinaria delle indennità
dovute dallo stesso INAIL a titolo di recupero del valore dellindennità
risarcitoria del danno biologico di cui al citato articolo 13 del decreto
legislativo n. 38 del 2000, tenendo conto della variazione dei prezzi
al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dallISTAT,
delle retribuzioni di riferimento per la liquidazione delle rendite, intervenuta
per gli anni dal 2000 al 2007.
24. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia
e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione
del comma 23.
25. Per i trattamenti di disoccupazione
in pagamento dal 1º gennaio 2008 la durata dellindennità
ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui allarticolo
19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive
modificazioni, è elevata a otto mesi per i soggetti con età
anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dodici mesi per i soggetti con
età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. È riconosciuta
la contribuzione figurativa per lintero periodo di percezione del
trattamento nel limite massimo delle durate legali previste dal presente
comma. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta
indennità è elevata al 60 per cento per i primi sei mesi
ed è fissata al 50 per cento per i successivi due mesi e al 40 per
cento per gli ulteriori mesi. Gli incrementi di misura e di durata di cui
al presente comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli,
ordinari e speciali, nè allindennità ordinaria con
requisiti ridotti di cui allarticolo 7, comma 3, del decreto-legge
21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160. Lindennità di disoccupazione non
spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione
disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta
di lavoro.
26. Per i trattamenti di disoccupazione
non agricola in pagamento dal 1º gennaio 2008 la percentuale di commisurazione
alla retribuzione dellindennità ordinaria con requisiti ridotti
di cui allarticolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160,
è rideterminata al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per
cento per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni. Per i medesimi
trattamenti, il diritto allindennità spetta per un numero
di giornate pari a quelle lavorate nellanno stesso e comunque non
superiore alla differenza tra il numero 360, diminuito delle giornate di
trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate
di lavoro prestate.
27. Con effetto dal 1º gennaio
di ciascun anno, a partire dal 2008, gli aumenti di cui allultimo
periodo del secondo comma dellarticolo 1 della legge 13 agosto 1980,
n. 427, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinati
nella misura del 100 per cento dellaumento derivante dalla variazione
annuale dellindice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati.
28. Il Governo è delegato ad
adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, in conformità allarticolo 117 della Costituzione
e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo
luniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale
attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere
e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più
decreti legislativi finalizzati a riformare la materia degli ammortizzatori
sociali per il riordino degli istituti a sostegno del reddito.
29. La delega di cui al comma 28 è
esercitata nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) graduale armonizzazione dei trattamenti di disoccupazione e creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati senza distinzione di qualifica, appartenenza settoriale, dimensione di impresa e tipologia di contratti di lavoro;
b)
modulazione dei trattamenti collegata alletà anagrafica dei
lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti
nelle regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione
femminile;
c)
previsione, per i soggetti che beneficiano dei trattamenti di disoccupazione,
della copertura figurativa ai fini previdenziali calcolata sulla base della
retribuzione;
d)
progressiva estensione e armonizzazione della cassa integrazione ordinaria
e straordinaria con la previsione di modalità di regolazione diverse
a seconda degli interventi da attuare e di applicazione anche in caso di
interventi di prevenzione, protezione e risanamento ambientale che determinino
la sospensione dellattività lavorativa;
e)
coinvolgimento e partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione
dei lavoratori;
f)
valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali, anche al fine dellindividuazione
di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema
generale;
g)
connessione con politiche attive per il lavoro, in particolare favorendo
la stabilizzazione dei rapporti di lavoro, loccupazione, soprattutto
giovanile e femminile, nonchè linserimento lavorativo di soggetti
appartenenti alle fasce deboli del mercato, con particolare riferimento
ai lavoratori giovani e a quelli in età più matura al fine
di potenziare le politiche di invecchiamento attivo;
h)
potenziare i servizi per limpiego, in connessione con lesercizio
della delega di cui al comma 30, lettera a), al fine di collegare
e coordinare lerogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi
di formazione e inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali
preposti allerogazione dei relativi sussidi e benefìci anche
attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte
degli enti previdenziali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al
reddito.
30. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformità allarticolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo luniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:
a) servizi per limpiego;
b)
incentivi alloccupazione;
c)
apprendistato.
31. Nellesercizio della delega di cui al comma 30, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) potenziamento dei sistemi informativi e di monitoraggio per una velocizzazione e semplificazione dei dati utili per la gestione complessiva del mercato del lavoro;
b)
valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto
conto della centralità dei servizi pubblici, al fine di rafforzare
le capacità dincontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo,
a tal fine, la definizione dei criteri per laccreditamento e lautorizzazione
dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per limpiego;
c)
programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dellinvecchiamento
attivo verso i lavoratori e le imprese, valorizzando il momento formativo;
d)
promozione del patto di servizio come strumento di gestione adottato dai
servizi per limpiego per interventi di politica attiva del lavoro;
e)
revisione e semplificazione delle procedure amministrative.
32. Nellesercizio della delega di cui al comma 30, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) incrementare i livelli di occupazione stabile;
b)
migliorare, in particolare, il tasso di occupazione stabile delle donne,
dei giovani e delle persone ultracinquantenni, con riferimento, nellambito
della Strategia di Lisbona, ai benchmark europei in materia di occupazione,
formazione e istruzione, così come stabiliti nei documenti della
Commissione europea e del Consiglio europeo;
c)
ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b), la disciplina
del contratto di inserimento nel rispetto dei divieti comunitari di discriminazione
diretta e indiretta, in particolare dei divieti di discriminazione per
ragione di sesso e di età, per espressa individuazione, nellambito
dei soggetti di cui alla lettera b), degli appartenenti a gruppi
caratterizzati da maggiore rischio di esclusione sociale;
d)
prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale
con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere,
soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro
con orario giornaliero più elevato;
e)
prevedere, nellambito del complessivo riordino della materia, incentivi
per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato
e agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di
rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta
di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura;
f)
prevedere specifiche misure volte allinserimento lavorativo dei lavoratori
socialmente utili.
33. In ordine alla delega di cui al comma 30, lettera c), da esercitare previa intesa con le regioni e le parti sociali, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia;
b)
individuazione di standard nazionali di qualità della formazione
in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione
delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento
delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare
la mobilità territoriale degli apprendisti mediante lindividuazione
di requisiti minimi per lerogazione della formazione formale;
c)
con riferimento allapprendistato professionalizzante, individuazione
di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni e lattuazione uniforme e immediata su tutto il
territorio nazionale della relativa disciplina;
d)
adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti
di apprendistato.
34. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui allarticolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la spesa di 10 milioni di euro. A tale onere si provvede a carico del Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che viene incrementato mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, dellautorizzazione di spesa prevista dallarticolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
35. Larticolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Assegno mensile). 1. Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dallINPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per lassegnazione della pensione di cui allarticolo 12.
2. Attraverso dichiarazione sostitutiva, resa annualmente allINPS ai sensi dellarticolo 46 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il soggetto di cui al comma 1 autocertifica di non svolgere attività lavorativa. Qualora tale condizione venga meno, lo stesso è tenuto a darne tempestiva comunicazione allINPS».
36. Il comma 249 dellarticolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.
37. La legge 12 marzo 1999, n. 68, è così modificata:
a) larticolo
12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Convenzioni di inserimento
lavorativo temporaneo con finalità formative). 1. Ferme
restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12-bis, gli
uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti
agli obblighi di cui allarticolo 3, le cooperative sociali di cui
allarticolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, e successive modificazioni, le imprese sociali di cui
al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, i disabili liberi professionisti,
anche se operanti con ditta individuale, nonchè con i datori di
lavoro privati non soggetti allobbligo di assunzione previsto dalla
presente legge, di seguito denominati soggetti ospitanti, apposite convenzioni
finalizzate allinserimento temporaneo dei disabili appartenenti alle
categorie di cui allarticolo 1 presso i soggetti ospitanti, ai quali
i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni,
non ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato
tecnico di cui al comma 3 dellarticolo 6 del decreto legislativo
23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dallarticolo 6 della
presente legge, non possono riguardare più di un lavoratore disabile,
se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più
del 30 per cento dei lavoratori disabili da assumere ai sensi dellarticolo
3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del datore di lavoro;
b)
computabilità ai fini delladempimento dellobbligo di
cui allarticolo 3 attraverso lassunzione di cui alla lettera
a);
c)
impiego del disabile presso i soggetti ospitanti di cui al comma 1 con
oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi,
per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i dodici
mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d)
indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) lammontare delle commesse che il datore di lavoro si impegna ad affidare ai soggetti ospitanti; tale ammontare non deve essere inferiore a quello che consente ai soggetti ospitanti di applicare la parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate allinserimento lavorativo dei disabili;
2)
i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3)
la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dellarticolo 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui allarticolo 3 e con le cooperative sociali di cui allarticolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni finalizzate allinserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili»;
b) dopo larticolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis. - (Convenzioni di inserimento lavorativo). 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11 e 12 gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti allobbligo di assunzione di cui allarticolo 3, comma 1, lettera a), di seguito denominati soggetti conferenti, e i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, di seguito denominati soggetti destinatari, apposite convenzioni finalizzate allassunzione da parte dei soggetti destinatari medesimi di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Sono fatte salve le convenzioni in essere ai sensi dellarticolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
2. La stipula della convenzione
è ammessa esclusivamente a copertura dellaliquota dobbligo
e, in ogni caso, nei limiti del 10 per cento della quota di riserva di
cui allarticolo 3, comma 1, lettera a), con arrotondamento
allunità più vicina.
3. Requisiti per la stipula
della convenzione sono:
a) individuazione delle persone disabili da inserire con tale tipologia di convenzione, previo loro consenso, effettuata dagli uffici competenti, sentito lorganismo di cui allarticolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dallarticolo 6 della presente legge, e definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo;
b)
durata non inferiore a tre anni;
c) determinazione
del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna
annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi
derivanti dallapplicazione della parte normativa e retributiva dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, nonchè dei costi previsti
nel piano personalizzato di inserimento lavorativo. È consentito
il conferimento di più commesse di lavoro;
d)
conferimento della commessa di lavoro e contestuale assunzione delle persone
disabili da parte del soggetto destinatario.
4. Possono stipulare le convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali di cui allarticolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi; le imprese sociali di cui allarticolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155; i datori di lavoro privati non soggetti allobbligo di assunzione di cui allarticolo 3, comma 1. Tali soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) non avere in corso procedure concorsuali;
b)
essere in regola con gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni;
c)
essere dotati di locali idonei;
d)
non avere proceduto nei dodici mesi precedenti lavviamento lavorativo
del disabile a risoluzioni del rapporto di lavoro, escluse quelle per giusta
causa e giustificato motivo soggettivo;
e)
avere nellorganico almeno un lavoratore dipendente che possa svolgere
le funzioni di tutor.
5. Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla presente legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può:
a) rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni;
b) assumere il lavoratore disabile dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa, anche in deroga a quanto previsto dallarticolo 7, comma 1, lettera c); in tal caso il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, di cui allarticolo 13, comma 4, nei limiti delle disponibilità ivi previste, con diritto di prelazione nellassegnazione delle risorse.
6. La verifica degli adempimenti degli obblighi assunti in convenzione viene effettuata dai servizi incaricati delle attività di sorveglianza e controllo e irrogazione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza unificata, saranno definiti modalità e criteri di attuazione di quanto previsto nel presente articolo»;
c) larticolo
13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Incentivi alle assunzioni).
1. Nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2204/2002
della Commissione, del 5 dicembre 2002, e successive modifiche e integrazioni,
relativo allapplicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli
aiuti di Stato a favore delloccupazione, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee n. L 337 del 13 dicembre
2002, le regioni e le province autonome possono concedere un contributo
allassunzione, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 4
e nei limiti delle disponibilità ivi indicate:
a) nella misura
non superiore al 60 per cento del costo salariale, per ogni lavoratore
disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui allarticolo
11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della
capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte
dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico
delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni, ovvero con handicap intellettivo e psichico, indipendentemente
dalle percentuali di invalidità;
b)
nella misura non superiore al 25 per cento del costo salariale, per ogni
lavoratore disabile che, assunto attraverso le convenzioni di cui allarticolo
11 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, abbia una riduzione della
capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per cento
o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle
citate nella lettera a);
c)
in ogni caso lammontare lordo del contributo allassunzione
deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere
al lavoratore;
d)
per il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione
del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative
dei disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al
50 per cento o per lapprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero
per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi
modo lintegrazione lavorativa del disabile.
2. Possono essere ammesse ai contributi di cui al comma 1 le assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni devono essere realizzate nellanno antecedente allemanazione del provvedimento di riparto di cui al comma 4. La concessione del contributo è subordinata alla verifica, da parte degli uffici competenti, della permanenza del rapporto di lavoro o, qualora previsto, dellesperimento del periodo di prova con esito positivo.
3. Gli incentivi di cui al
comma 1 sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo
soggetti agli obblighi della presente legge, hanno proceduto allassunzione
a tempo indeterminato di lavoratori disabili con le modalità di
cui al comma 2.
4. Per le finalità di
cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili,
per il cui finanziamento è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi
per lanno 1999 e seguenti, euro 37 milioni per lanno 2007 ed
euro 42 milioni a decorrere dallanno 2008, annualmente ripartito
fra le regioni e le province autonome proporzionalmente alle richieste
presentate e ritenute ammissibili secondo le modalità e i criteri
definiti nel decreto di cui al comma 5.
5. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione
delle disponibilità del Fondo di cui al comma 4.
6. Agli oneri derivanti dal
presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo dellautorizzazione
di spesa di cui allarticolo 29-quater del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1997, n. 30, e successive modifiche e integrazioni. Le
somme non impegnate nellesercizio di competenza possono esserlo in
quelli successivi.
7. Il Ministro delleconomia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Le regioni e le province
autonome disciplinano, nel rispetto delle disposizioni introdotte con il
decreto di cui al comma 5, i procedimenti per la concessione dei contributi
di cui al comma 1.
9. Le regioni e le province
autonome, tenuto conto di quanto previsto allarticolo 10 del regolamento
(CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, comunicano
annualmente, con relazione, al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale un resoconto delle assunzioni finanziate con le risorse del Fondo
di cui al comma 4 e sulla durata della permanenza nel posto di lavoro.
10. Il Governo, ogni due anni,
procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo
e ad una valutazione delladeguatezza delle risorse finanziarie ivi
previste».
38. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato larticolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
39. Allarticolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è premesso il seguente comma:
«01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato».
40. Allarticolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: «inferiore a sei mesi» sono inserite le seguenti: «nonchè decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis,»;
b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e laltro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con lassistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonchè nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.
4-ter. Le disposizioni di cui
al comma 4-bis non trovano applicazione nei confronti delle attività
stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre
1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonchè
di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente più rappresentative.
4-quater. Il lavoratore che,
nellesecuzione di uno o più contratti a termine presso la
stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo
superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici
mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei
rapporti a termine.
4-quinquies. Il lavoratore
assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto
di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso
datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
4-sexies. Il diritto di precedenza
di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere
esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria
volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi e tre
mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un
anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro».
41. Larticolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è così modificato:
a) le lettere c)
e d) del comma 7 sono sostituite dalle seguenti:
«c) per specifici
spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi;
d) con lavoratori di età superiore a 55 anni»;
b) sono abrogati i commi 8, 9 e 10;
c) al comma 4 sono premesse le seguenti parole: «In deroga a quanto previsto dallarticolo 5, comma 4-bis,».
42. Allarticolo 22, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «allarticolo 5, commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «allarticolo 5, commi 3 e seguenti».
43. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 42:
a) i contratti a termine in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano fino al termine previsto dal contratto, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 4-bis dellarticolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, introdotto dal presente articolo;
b) il periodo di lavoro già effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge si computa, insieme ai periodi successivi di attività ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al citato comma 4-bis, decorsi quindici mesi dalla medesima data.
44. Al decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:
a) allarticolo
3, comma 7:
1)
nel primo periodo, le parole: «le parti del contratto di lavoro a
tempo parziale possono, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma
e dai commi 8 e 9,» sono sostituite dalle seguenti: «i contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale possono, nel rispetto di quanto previsto
dai commi 8 e 9,» e la parola: «concordare» è sostituita
dalla seguente: «stabilire»;
2)
nel terzo periodo, le parole da: «I contratti collettivi» fino
alla parola: «stabiliscono:» sono sostituite dalle seguenti:
«I predetti contratti collettivi stabiliscono:»;
b) allarticolo
3, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Lesercizio, ove previsto
dai contratti collettivi di cui al comma 7 e nei termini, condizioni e
modalità ivi stabiliti, da parte del datore di lavoro del potere
di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, nonchè
di modificare la collocazione temporale della stessa, comporta in favore
del prestatore di lavoro un preavviso, fatte salve le intese fra le parti,
di almeno cinque giorni lavorativi, nonchè il diritto a specifiche
compensazioni, nella misura ovvero nelle forme fissate dai contratti collettivi
di cui allarticolo 1, comma 3»;
c) allarticolo
8, il comma 2-ter è abrogato;
d) larticolo 12-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 12-bis. - 1. I lavoratori del settore pubblico e del settore privato affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso lazienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del lavoratore. Restano in ogni caso salve disposizioni più favorevoli per il prestatore di lavoro.
2. In caso di patologie oncologiche
riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice,
nonchè nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una
persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa,
che assuma connotazione di gravità ai sensi dellarticolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, alla quale è
stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per
cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado
di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto
dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio
1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 47 del 26 febbraio 1992, è riconosciuta la priorità
della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
3. In caso di richiesta del
lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non
superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap
ai sensi dellarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale»;
e) dopo larticolo 12-bis è inserito il seguente:
«Art. 12-ter. - (Diritto di precedenza). 1. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per lespletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale».
45. Gli articoli da 33 a 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono abrogati.
46. È abolito il contratto
di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato di cui al titolo III,
capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni.
47. Al fine di contrastare il possibile
ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso per sopperire ad esigenze
di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere
discontinuo nel settore del turismo e dello spettacolo, i relativi contratti
collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello
nazionale possono prevedere la stipula di specifici rapporti di lavoro
per lo svolgimento delle predette prestazioni durante il fine settimana,
nelle festività, nei periodi di vacanze scolastiche e per ulteriori
casi, comprese le fattispecie già individuate ai sensi dellarticolo
10, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.
48. I contratti collettivi di cui
al comma 47 disciplinano, in particolare:
a) le condizioni, i requisiti e le modalità delleffettuazione della prestazione connesse ad esigenze oggettive e i suoi limiti massimi temporali;
b)
il trattamento economico e normativo spettante, non inferiore a quello
corrisposto ad altro lavoratore per le medesime mansioni, riproporzionato
alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita;
c)
la corresponsione di una specifica indennità di disponibilità
nel caso sia prevista una disponibilità del lavoratore a svolgere,
in un arco temporale definito, la prestazione.
49. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 47, sono definite le modalità per lo svolgimento in forma semplificata degli adempimenti amministrativi concernenti linstaurazione, la trasformazione e la cessazione di rapporti di lavoro di cui ai commi da 47 a 50, nonchè criteri e disposizioni specifiche per disciplinare in particolare i profili previdenziali delleventuale indennità di cui al comma 48.
50. Decorsi due anni dallemanazione
delle disposizioni contrattuali di cui al comma 47, il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale procede con le organizzazioni sindacali firmatarie
dei contratti collettivi alla loro verifica, con particolare riferimento
agli effetti in termini di contrasto del lavoro sommerso e di promozione
del lavoro regolare nei settori interessati.
51. Il comma 5 dellarticolo
29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per lanno di riferimento la riduzione contributiva di cui al comma 2. Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino alladozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per lanno precedente, salvo conguaglio da parte degli istituti previdenziali in relazione alleffettiva riduzione accordata ovvero nel caso di mancata adozione del decreto stesso entro e non oltre il 15 dicembre dellanno di riferimento».
52. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, il datore di lavoro nel settore edile comunica allIstituto nazionale della previdenza sociale lorario di lavoro stabilito.
53. Allarticolo 5, comma 2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: «Non sono inoltre tenuti allosservanza
dellobbligo di cui allarticolo 3 i datori di lavoro del settore
edile per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto
del settore».
54. Allarticolo 36-bis
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 7 è inserito
il seguente:
«7-bis. Ladozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi di cui allarticolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, relativi alle violazioni constatate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, resta di competenza dellAgenzia delle entrate ed è soggetta alle disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 2 dellarticolo 16».
55. Per gli operai agricoli a tempo determinato e le figure equiparate, limporto giornaliero dellindennità ordinaria di disoccupazione di cui allarticolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modifiche e integrazioni, nonchè dei trattamenti speciali di cui allarticolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e allarticolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è fissato con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1º gennaio 2008 nella misura del 40 per cento della retribuzione indicata allarticolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, ed è corrisposto per il numero di giornate di iscrizione negli elenchi nominativi, entro il limite di 365 giornate del parametro annuo di riferimento.
56. Ai fini dellindennità
di cui al comma 55, sono valutati i periodi di lavoro dipendente svolti
nel settore agricolo ovvero in altri settori, purchè in tal caso
lattività agricola sia prevalente nellanno ovvero nel
biennio cui si riferisce la domanda.
57. Ai fini del raggiungimento del
requisito annuo di 270 contributi giornalieri, valido per il diritto e
la misura delle prestazioni pensionistiche, lIstituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) detrae dallimporto dellindennità
di cui al comma 55 spettante al lavoratore, quale contributo di solidarietà,
una somma pari al 9 per cento della medesima per ogni giornata indennizzata
sino ad un massimo di 150 giornate. Ai fini dellaccredito figurativo
utile per la pensione di anzianità restano confermate le norme vigenti.
58. In via sperimentale, per lanno
2008, nel rispetto di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 1/2004
della Commissione, del 23 dicembre 2003, e n. 1857/2006 della Commissione,
del 15 dicembre 2006, i datori di lavoro agricolo hanno diritto ad un credito
dimposta complessivo per ciascuna giornata lavorativa ulteriore rispetto
a quelle dichiarate nellanno precedente pari a 1 euro ovvero a 0,30
euro, rispettivamente nelle zone di cui allobiettivo «convergenza»
e nelle zone di cui allobiettivo «competitività regionale
e occupazionale», come individuate dal regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio, dell11 luglio 2006.
59. Il Governo, allesito della
sperimentazione, sentite le associazioni datoriali e le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, procede
alla verifica delle disposizioni di cui al comma 58, anche al fine di valutarne
leventuale estensione, compatibilmente con gli andamenti programmati
di finanza pubblica, alla restante parte del territorio nazionale.
60. Al fine di promuovere la sicurezza
e la salute nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1º gennaio 2008,
lIstituto nazionale per lassicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) applica, alle condizioni di seguito elencate, una riduzione
in misura non superiore al 20 per cento dei contributi dovuti per lassicurazione
dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno due anni di
attività e comunque nei limiti di 20 milioni di euro annui, le quali:
a) siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, nonchè con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
b)
abbiano adottato, nellambito di piani pluriennali di prevenzione,
misure per leliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
c)
non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data della
richiesta di ammissione al beneficio o siano state destinatarie dei provvedimenti
sanzionatori di cui allarticolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 123.
61. Al primo comma dellarticolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente allassicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato».
62. A decorrere dal 1º gennaio
2008, laliquota contributiva per lassicurazione obbligatoria
contro la disoccupazione involontaria, di cui allarticolo 11, ultimo
comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, è ridotta di 0,3 punti
percentuali; limporto derivante dalla riduzione di 0,3 punti percentuali
della predetta aliquota contributiva è destinato al finanziamento
delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti
del settore agricolo.
63. I datori di lavoro che aderiscono
ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua,
istituiti ai sensi del comma 1 dellarticolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, effettuano lintero
versamento contributivo, pari al 2,75 per cento delle retribuzioni, allINPS
che, dedotti i costi amministrativi e secondo le modalità operative
di cui al comma 3 dellarticolo 118 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, provvede bimestralmente al trasferimento dello 0,30 per cento
al Fondo paritetico interprofessionale indicato dal datore di lavoro.
64. Resta fermo per i datori di lavoro
che non aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali per la formazione
continua lobbligo di versare allINPS lintero contributo
di cui al comma 63. In tal caso, la quota dello 0,30 per cento di cui al
comma 62 segue la stessa destinazione del contributo integrativo previsto
dallarticolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
e successive modificazioni.
65. Il comma 6 dellarticolo
21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:
«6. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato che siano stati per almeno cinque giornate, come risultanti dalle iscrizioni degli elenchi anagrafici, alle dipendenze di imprese agricole di cui allarticolo 2135 del codice civile, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dellarticolo 1, comma 1079, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che abbiano beneficiato degli interventi di cui allarticolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nellanno precedente a quello di fruizione dei benefìci di cui al citato articolo 1 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Lo stesso beneficio si applica ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui allarticolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004».
66. Il secondo e il terzo periodo del comma 16 dellarticolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, aggiunti dallarticolo 4-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, sono sostituiti dai seguenti: «A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dallimpresa agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine lIstituto previdenziale comunica in via informatica i dati relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente allAgenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi dellarticolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete allIstituto previdenziale».
67. Con effetto dal 1º gennaio 2008 è abrogato larticolo 2 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010. In via sperimentale, con riferimento al triennio 2008-2010, è concesso, a domanda da parte delle imprese, nel limite delle risorse del predetto Fondo, uno sgravio contributivo relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui allarticolo 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o lammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dellandamento economico dellimpresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:
a) limporto annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 5 per cento della retribuzione contrattuale percepita;
b)
con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a),
lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è
fissato nella misura di 25 punti percentuali;
c)
con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a),
lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è
pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni
di cui alla lettera a).
68. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 67, anche con riferimento allindividuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, lammissione al beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dellattuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa. Ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dellattuazione del comma 67 con gli obiettivi definiti nel «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per lequità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e delle caratteristiche della contrattazione di secondo livello aziendale e territoriale, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la partecipazione delle parti sociali. Leventuale conferma dello sgravio contributivo per gli anni successivi al 2010 è subordinata alla predetta verifica ed effettuata, in ogni caso, compatibilmente con gli andamenti programmati di finanza pubblica. A tale fine è stabilito uno specifico incremento del Fondo per loccupazione di cui allarticolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per 650 milioni di euro a decorrere dallanno 2011.
69. È abrogata la disposizione
di cui allarticolo 27, comma 4, lettera e), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
70. Con decreto del Ministro delleconomia
e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite
le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale,
sono emanate disposizioni finalizzate a realizzare, per lanno 2008,
la deducibilità ai fini fiscali ovvero lintroduzione di opportune
misure di detassazione per ridurre limposizione fiscale sulle somme
oggetto degli sgravi contributivi sulla retribuzione di secondo livello
di cui al comma 67, entro il limite complessivo di 150 milioni di euro
per il medesimo anno.
71. A decorrere dal 1º gennaio
2008 il contributo di cui allarticolo 2, comma 19, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, è soppresso.
72. Al fine di consentire ai soggetti
di età inferiore a 25 anni, ovvero a 29 se laureati, di accedere
a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalla
peculiare attività lavorativa svolta, ovvero per sviluppare attività
innovative e imprenditoriali, a decorrere dal 1º gennaio 2008 sono
istituiti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i
seguenti Fondi:
a) Fondo credito per il sostegno dellattività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui allarticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, al fine di consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere, in assenza di contratto, ad un credito fino a 600 euro mensili per dodici mesi con restituzione posticipata a ventiquattro o trentasei mesi, in grado di compensare cadute di reddito collegate ad attività intermittenti;
b)
Fondo microcredito per il sostegno allattività dei giovani,
al fine di incentivarne le attività innovative, con priorità
per le donne;
c)
Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità
finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese,
dellartigianato, del commercio e del turismo, dellagricoltura
e della cooperazione e lavvio di nuove attività in tali ambiti.
73. La complessiva dotazione iniziale dei Fondi di cui al comma 72 è pari a 150 milioni di euro per lanno 2008.
74. Con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delleconomia
e delle finanze, dello sviluppo economico e per le politiche giovanili
e le attività sportive, da emanarsi entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata,
sono disciplinate le modalità operative di funzionamento dei Fondi
di cui al comma 72.
75. Allo scopo di provvedere allintegrazione
degli emolumenti spettanti ai titolari degli assegni e dei contratti di
ricerca di cui allarticolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, in servizio presso le università statali e gli enti
pubblici di ricerca vigilati dal Ministero delluniversità
e della ricerca e iscritti alla gestione separata di cui allarticolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il fondo di finanziamento
ordinario delle predette università statali ed enti pubblici di
ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 2010.
76. In attesa di una complessiva riforma
dellistituto della totalizzazione dei contributi assicurativi che
riassorba e superi la ricongiunzione dei medesimi, sono adottate, a decorrere
dal 1º gennaio 2008, le seguenti modifiche legislative:
a) allarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, le parole: «di durata non inferiore a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «di durata non inferiore a tre anni»;
b) allarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono soppresse le parole: «che non abbiano maturato in alcuna delle predette forme il diritto al trattamento previdenziale».
77. Allarticolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma
4 è inserito il seguente:
«4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi
in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero
contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza
in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza lapplicazione
di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente
alle domande presentate a decorrere dal 1º gennaio 2008»;
b) dopo il comma
5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. La facoltà di riscatto
di cui al comma 5 è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad
alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato lattività
lavorativa. In tale caso, il contributo è versato allINPS
in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole
del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il montante
maturato è trasferito, a domanda dellinteressato, presso la
gestione previdenziale nella quale sia o sia stato iscritto. Lonere
dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo,
per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di
cui allarticolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233,
moltiplicato per laliquota di computo delle prestazioni pensionistiche
dellassicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Il contributo è fiscalmente deducibile dallinteressato; il
contributo è altresì detraibile dallimposta dovuta
dai soggetti di cui linteressato risulti fiscalmente a carico nella
misura del 19 per cento dellimporto stesso.
5-ter. In deroga a quanto previsto dallarticolo 1, comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai fini del raggiungimento del diritto a pensione».
78. Agli oneri derivanti dallattuazione dei commi 76 e 77, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2008, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui allarticolo 5, comma 8, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.
79. Con riferimento agli iscritti
alla gestione separata di cui allarticolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme
obbligatorie, laliquota contributiva pensionistica e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è
stabilita in misura pari al 24 per cento per lanno 2008, in misura
pari al 25 per cento per lanno 2009 e in misura pari al 26 per cento
a decorrere dallanno 2010. Con effetto dal 1º gennaio 2008 per
i rimanenti iscritti alla predetta gestione laliquota contributiva
pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle
prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 17 per cento.
80. Nel rispetto dei princìpi
di autonomia previsti dallarticolo 2 del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509, lIstituto nazionale di previdenza dei giornalisti
italiani provvede allapprovazione di apposite delibere intese a:
a) coordinare il regime della propria gestione separata previdenziale con quello della gestione separata di cui al comma 79, modificando conformemente la struttura di contribuzione, il riparto della stessa tra lavoratore e committente, nonchè lentità della medesima, al fine di pervenire, secondo princìpi di gradualità, a decorrere dal 1º gennaio 2011, ad aliquote non inferiori a quelle dei collaboratori iscritti alla gestione separata di cui al comma 79;
b) prevedere forme di incentivazione per la stabilizzazione degli iscritti alla propria gestione separata in analogia a quanto disposto dallarticolo 1, commi 1202 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, stabilendo le relative modalità.
81. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro per i diritti e le pari opportunità e del Ministro delle politiche per la famiglia, in conformità allarticolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo luniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di occupazione femminile, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione, nellambito dellesercizio della delega in tema di riordino degli incentivi di cui al comma 30, lettera b), di incentivi e sgravi contributivi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, nonchè a favorire laumento delloccupazione femminile;
b)
revisione della vigente normativa in materia di congedi parentali, con
particolare riferimento allestensione della durata di tali congedi
e allincremento della relativa indennità al fine di incentivarne
lutilizzo;
c)
rafforzamento degli istituti previsti dallarticolo 9 della legge
8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento al lavoro a tempo
parziale e al telelavoro;
d)
rafforzamento dellazione dei diversi livelli di governo e delle diverse
amministrazioni competenti, con riferimento ai servizi per linfanzia
e agli anziani non autosufficienti, in funzione di sostegno dellesercizio
della libertà di scelta da parte delle donne nel campo del lavoro;
e)
orientamento dellintervento legato alla programmazione dei Fondi
comunitari, a partire dal Fondo sociale europeo (FSE) e dal Programma operativo
nazionale (PON), in via prioritaria per loccupazione femminile, a
supporto non solo delle attività formative, ma anche di quelle di
accompagnamento e inserimento al lavoro, con destinazione di risorse alla
formazione di programmi mirati alle donne per il corso della relativa vita
lavorativa;
f)
rafforzamento delle garanzie per lapplicazione effettiva della parità
di trattamento tra donne e uomini in materia di occupazione e di lavoro;
g)
realizzazione, anche ai fini di cui alla lettera e), di sistemi
di raccolta ed elaborazione di dati in grado di far emergere e rendere
misurabili le discriminazioni di genere anche di tipo retributivo;
h)
potenziamento delle azioni intese a favorire lo sviluppo dellimprenditoria
femminile;
i)
previsione di azioni e interventi che agevolino laccesso e il rientro
nel mercato del lavoro delle donne, anche attraverso formazione professionale
mirata con conseguente certificazione secondo le nuove strategie dellUnione
europea;
l)
definizione degli adempimenti dei datori di lavoro in materia di attenzione
al genere.
82. Allarticolo 8, comma 12, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, le parole: «Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto, sono consentite contribuzioni saltuarie e non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare».
83. Allarticolo 1, comma 791,
lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole:
«17 e 22» sono sostituite dalle seguenti: «7, 17 e 22».
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro delleconomia e delle finanze, sono rideterminate
le aliquote contributive di cui al citato articolo 1, comma 791, lettera
b), della legge n. 296 del 2006.
84. In attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali, per lanno 2008, le indennità ordinarie
di disoccupazione di cui allarticolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, sono riconosciute, nel limite di 20 milioni di
euro e anche in deroga ai primi due periodi dellarticolo 13, comma
10, del citato decreto-legge n. 35 del 2005, esclusivamente in base
ad intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali,
recepite entro il 31 marzo 2008 con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro delleconomia e delle
finanze, che individua, altresì, lambito territoriale e settoriale
cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori e il numero dei
beneficiari, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente
comma.
85. Il comma 15 dellarticolo
17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
«15. Per lanno 2008 ai lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui ai commi 2 e 5 e per i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dellarticolo 21, comma 1, lettera b), è riconosciuta unindennità pari a un ventiseiesimo del trattamento massimo mensile dintegrazione salariale straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonchè la relativa contribuzione figurativa e gli assegni per il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato avviamento al lavoro, nonchè per le giornate di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile. Detta indennità è riconosciuta per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese, incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità. Lerogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dellIstituto nazionale della previdenza sociale è subordinata allacquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime».
86. Le disposizioni di cui al comma 85 hanno efficacia successivamente allentrata in vigore delle disposizioni relative alla proroga degli strumenti per il reddito dei lavoratori ammortizzatori sociali, recate dalla legge finanziaria per lanno 2008, a valere sulle risorse a tal fine nella stessa stanziate, nel limite massimo di 12 milioni di euro per lanno 2008.
87. Allarticolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «trasformarsi» è sostituita dalla seguente: «costituirsi»;
b)
ai commi 4, 7 e 8, la parola: «trasformazione», ovunque ricorre,
è sostituita dalla seguente: «costituzione»;
c)
dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Per favorire i processi di riconversione produttiva e per contenere gli oneri a carico dello Stato derivanti dallattuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei porti, con lesclusione di quelli indicati allarticolo 4, comma 1, lettere b) e c), ove sussistano imprese costituite ai sensi del comma 1, lettera b), e dellarticolo 17, il cui organico non superi le quindici unità, le stesse possono svolgere, in deroga a quanto previsto dallarticolo 17, altre tipologie di lavori in ambito portuale e hanno titolo preferenziale ai fini del rilascio di eventuali concessioni demaniali relative ad attività comunque connesse ad un utilizzo del demanio marittimo, definite con decreto del Ministro dei trasporti».
88. Il decreto di cui al comma 8-bis dellarticolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dal comma 87, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
89. Il comma 13 dellarticolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente:
«13. Le autorità portuali, o, laddove non istituite, le autorità marittime, inseriscono negli atti di autorizzazione di cui al presente articolo, nonchè in quelli previsti dallarticolo 16 e negli atti di concessione di cui allarticolo 18, disposizioni volte a garantire un trattamento normativo ed economico minimo inderogabile ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative dei soggetti di cui al presente articolo e agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera b). Detto trattamento minimo non può essere inferiore a quello risultante dal vigente contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti, e suoi successivi rinnovi, stipulato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative a livello nazionale, dalle associazioni nazionali di categoria più rappresentative delle imprese portuali di cui ai sopracitati articoli e dallAssociazione porti italiani (Assoporti)».
90. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui allarticolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentiti le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonchè, relativamente agli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 6, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare e delle forze di polizia a ordinamento civile. Su di essi è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dellespressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per lespressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo allesame delle Commissioni. Qualora i termini per lespressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per lesercizio della delega, o successivamente, questultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del termine per lespressione del parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni successivi allespressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento allesigenza di garantire il rispetto dellarticolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
91. Disposizioni correttive e integrative
dei decreti legislativi di cui al comma 90 possono essere adottate entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti medesimi, nel
rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dalla presente
legge e con le stesse modalità di cui al comma 90. Entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni correttive e integrative,
il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi recanti
le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei decreti emanati
ai sensi della presente legge con le altre leggi dello Stato e labrogazione
delle norme divenute incompatibili.
92. Le disposizioni di cui alla presente
legge, le quali determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
pari a 1.264 milioni di euro per lanno 2008, a 1.520 milioni di euro
per lanno 2009, a 3.048 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010
e 2011 e a 1.898 milioni di euro a decorrere dallanno 2012, hanno
efficacia solo successivamente allentrata in vigore delle disposizioni
relative allistituzione del Fondo per il finanziamento del Protocollo
del 23 luglio 2007 della presente legge, recate dalla legge finanziaria
per lanno 2008. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede
a valere sulle risorse di cui al citato Fondo entro i limiti delle medesime.
93. Dallemanazione dei decreti
legislativi attuativi delle deleghe previste dai commi 28 e 29, da 30 a
33 e 81 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
94. Fatto salvo quanto previsto ai
commi 86 e 92, la presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2008.
Allegato 1
Tabella A
Anno |
Età anagrafica |
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
2008 |
58 |
59 |
2009 - dal |
58 |
59 |
Tabella B
Lavoratori dipendenti pubblici |
Lavoratori autonomi iscritti |
(1) |
||
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 1 |
(2) |
Età anagrafica minima per la maturazione del requisito indicato in colonna 2 |
2009 - dal |
|
|
|
|
2010 |
95 |
59 |
96 |
60 |
2011 |
96 |
60 |
97 |
61 |
2012 |
96 |
60 |
97 |
61 |
dal 2013 |
97 |
61 |
98 |
62 |
Allegato 2
Tabella A
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
Divisori |
Età |
Valori |
22,627 |
57 |
4,419% |
22,035 |
58 |
4,538% |
21,441 |
59 |
4,664% |
20,843 |
60 |
4,798% |
20,241 |
61 |
4,940% |
19,635 |
62 |
5,093% |
19,024 |
63 |
5,257% |
18,409 |
64 |
5,432% |
17,792 |
65 |
5,620% |
tasso di sconto = 1,5% |