<EntPE>PARLAMENTO
EUROPEO</EntPE>
2004 |
|
2009 |
<Commission>{LIBE}Commissione per le libert civili, la giustizia e gli affari interni</Commission>
<RefProc>2007/0167</RefProc><RefTypeProc>(CNS)</RefTypeProc>
<Date>{10/01/2008}10.1.2008</Date>
<RefProcLect>*</RefProcLect>
<TitreType>PROGETTO
DI RELAZIONE</TitreType>
<Titre>sulla
proposta di decisione del Consiglio che istituisce una rete europea sulle
migrazioni</Titre>
<DocRef>(COM(2007)0466
– C6‑0303/2007 – 2007/0167(CNS))</DocRef>
<Commission>{LIBE}Commissione
per le libert civili, la giustizia e gli affari interni</Commission>
Relatrice: <Depute>Luciana Sbarbati</Depute>
PR_CNS_art51am
Significato
dei simboli utilizzati |
* Procedura
di consultazione maggioranza
dei voti espressi **I Procedura
di cooperazione (prima lettura) maggioranza
dei voti espressi **II Procedura di cooperazione
(seconda lettura) maggioranza
dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza
dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la
posizione comune *** Parere conforme maggioranza
dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli
articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del
trattato UE ***I Procedura di codecisione
(prima lettura) maggioranza
dei voti espressi ***II Procedura
di codecisione (seconda lettura) maggioranza
dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza
dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la
posizione comune ***III Procedura
di codecisione (terza lettura) maggioranza
dei voti espressi per approvare il progetto comune (La
procedura indicata fondata sulla base giuridica proposta dalla
Commissione.) |
Emendamenti a
un testo legislativo |
Negli
emendamenti del Parlamento il testo modificato evidenziato in corsivo
grassetto. L'evidenziazione
in corsivo chiaro
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo
legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista
dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente
errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono
subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati. |
INDICE
Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.......... 5
MOTIVAZIONE...................................................................................................................... 21
PROGETTO DI
RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di decisione del Consiglio che
istituisce una rete europea sulle migrazioni
(COM(2007)0466 – C6‑0303/2007
– 2007/0167(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista
la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0466),
– visto
l'articolo 66 del trattato CE, a norma del quale stato consultato dal
Consiglio (C6‑0303/2007),
– visto
l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista
la relazione della commissione per le libert civili, la giustizia e gli affari
interni (A6‑0000/2008),
1. approva
la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita
la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformit
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita
il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
4. chiede
al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare
sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica
il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e
alla Commissione.
Testo della Commissione |
|
Emendamenti del Parlamento |
<Amend>Emendamento <NumAm>1</NumAm>
<Article>Titolo</Article>
Proposta di |
Proposta di |
DECISIONE DEL CONSIGLIO |
DECISIONE DEL CONSIGLIO |
che istituisce una rete europea
sulle migrazioni |
che istituisce una rete europea
sulle migrazioni e sull'asilo |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
La
Rete europea si occupa della raccolta e lo scambio di informazioni relative
all'immigrazione ed all'asilo, che deve essere specificato, anche nell'acronimo
(REMA). L'emendamento chiede di sostituire in tutto il testo della proposta a
"Rete Europea sulle Migrazioni", "Rete Europea sulle Migrazioni
e sull'Asilo" e a "REM", "REMA" (ad eccezione dei
considerandi da 1 a 5 che fanno riferimento alla denominazione in vigore fino
ad oggi).
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>2</NumAm>
<Article>Considerando
6</Article>
(6) La REM
dovrebbe evitare doppioni con le attivit degli strumenti o delle strutture
comunitarie esistenti il cui fine sia raccogliere e scambiare informazioni in
materia di migrazione e asilo, rispetto alle quali dovrebbe apportare un
valore aggiunto, specie grazie allampia gamma dei suoi compiti,
allimportanza che attribuisce allanalisi, ai legami con i circuiti
accademici e alla vasta diffusione dei suoi lavori. |
(6) La REMA dovrebbe evitare doppioni con le attivit degli strumenti o delle
strutture comunitarie esistenti il cui fine sia raccogliere e scambiare
informazioni in materia di migrazione e asilo, rispetto alle quali dovrebbe
apportare un valore aggiunto, specie grazie allampia gamma dei suoi compiti,
allimportanza che attribuisce allanalisi, ai legami con i circuiti
accademici, con le organizzazioni
non governative e con le organizzazioni internazionali e alla vasta diffusione dei suoi lavori. |
|
(se tale emendamento relativo
all'acronimo "REMA" adottato, si applicher all'intero testo, ad
eccezione dei considerandi da 1 a 5) |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
La Rete europea si occupa della raccolta
e lo scambio di informazioni relative all'immigrazione ed all'asilo, che deve
essere specificato, anche nell'acronimo (REMA). L'emendamento chiede di
sostituire in tutto il testo della proposta a "Rete Europea sulle
Migrazioni", "Rete Europea sulle Migrazioni e sull'Asilo" e a
"REM", "REMA" (ad eccezione dei considerandi da 1 a 5 che
fanno riferimento alla denominazione in vigore fino ad oggi).
La REMA deve potere basare il proprio
lavoro sulle informazioni provenienti dall'amministrazione dello Stato, dalle
universit, dai centri di ricerca, dalle ONG e dalle organizzazioni
internazionali.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>3</NumAm>
<Article>Considerando
6 bis (nuovo)</Article>
|
(6 bis) Tra gli altri strumenti e
strutture esistenti, il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in
materia di migrazione e di protezione internazionale¹ rappresenta un
importante quadro di riferimento per il funzionamento della rete europea
sulle migrazioni. Occorre inoltre prestare la dovuta attenzione al prezioso
lavoro svolto dal CIRSFI² e alla decisione del Consiglio, del 16 marzo
2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e
coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati
membri³ (ICOnet). ______________________ 1. GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23. 2. Centro di
informazione, di riflessione e di scambi in materia di attraversamento delle
frontiere e di immigrazione (CIRSFI), istituito in seguito alla decisione del
Consiglio del 30 novembre 1994 (GU C 274 del 19.9.1996, pag. 50). 3. GU L 83 del 1.4.2005, pag. 48. |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
Si tratta di una proposta del Consiglio
che pu essere accettabile per il Parlamento.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>4</NumAm>
<Article>Considerando
8</Article>
(8) Perch i punti di contatto nazionali
dispongano delle competenze necessarie per trattare le complesse questioni
della migrazione e dellasilo, auspicabile che comportino quanto meno tre
esperti che, da soli o insieme, abbiano competenze nei seguenti settori: processo
decisionale, diritto, ricerca e statistica. Tali esperti possono essere
distaccati dalle amministrazioni degli Stati membri o da altre
organizzazioni. |
(8) Perch i punti di contatto nazionali
dispongano delle competenze necessarie per trattare le complesse questioni
della migrazione e dellasilo, auspicabile che comportino quanto meno tre
esperti di differente provenienza (amministrazione statale,
organizzazioni non governative ed universit) che,
da soli o insieme, abbiano competenze nei seguenti settori: processo
decisionale, diritto, ricerca e statistica. Tali esperti possono essere
distaccati dalle amministrazioni degli Stati membri o da altre organizzazioni
non governative od universit e centri di ricerca. |
|
Ciascun punto di contatto nazionale
dovrebbe inoltre disporre nel suo complesso di competenze adeguate nelle
tecnologie dell'informazione, nell'istituzione di programmi di cooperazione e
nell'istituzione di reti con
altre organizzazioni o enti nazionali nonch nella collaborazione in
un ambiente multilingue a livello europeo. |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
La REMA deve potere basare il proprio
lavoro sulle informazioni provenienti dall'amministrazione dello Stato, dalle
universit, dai centri di ricerca, dalle ONG e dalle organizzazioni
internazionali. inserito un testo elaborato dal Consiglio, accettabile per il
Parlamento.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>5</NumAm>
<Article>Considerando
9</Article>
(9) Ogni punto di contatto nazionale dovrebbe stabilire una rete nazionale sulle migrazioni composta da
organizzazioni e soggetti attivi nel settore della migrazione e dell'asilo,
fra cui universit, istituti di ricerca e ricercatori, organizzazioni
governative e non governative e organizzazioni internazionali, in modo da
sentire tutte le parti interessate. |
(9) Ogni punto di contatto nazionale dovr
stabilire una rete nazionale sulle migrazioni
composta da organizzazioni e soggetti attivi nel settore della migrazione e
dell'asilo, fra cui universit, istituti di ricerca e ricercatori,
organizzazioni governative e non governative e organizzazioni internazionali,
in modo da sentire tutte le parti interessate. |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
La REMA deve potere basare il proprio
lavoro sulle informazioni provenienti dall'amministrazione dello Stato, dalle
universit, dai centri di ricerca, dalle ONG e dalle organizzazioni
internazionali.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>6</NumAm>
<Article>Considerando
12</Article>
(12) Se necessario a conseguire i suoi scopi,
la REM dovrebbe essere in grado di stabilire relazioni di cooperazione con
altre strutture attive nel settore della migrazione e dellasilo. Nello
stabilire queste relazioni, occorrer fare attenzione che si instauri un buon
livello di cooperazione con strutture in Danimarca, Norvegia, Islanda,
Svizzera, nei paesi candidati, nei paesi rientranti nella politica europea di
vicinato e in Russia. |
(12) Se necessario a conseguire i suoi
scopi, la REM dovrebbe essere in grado di stabilire relazioni di cooperazione
con altre strutture attive nel settore della migrazione e dellasilo. Nello
stabilire queste relazioni, occorrer fare attenzione che si instauri un buon
livello di cooperazione in particolare con
strutture in Danimarca, Norvegia, Islanda, Svizzera, nei paesi candidati, nei
paesi rientranti nella politica europea di vicinato e in Russia, come
pure con organizzazioni internazionali e con i paesi di provenienza dei
richiedenti asilo e dei migranti. |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
La REMA deve potere basare il proprio
lavoro sulle informazioni provenienti dall'amministrazione dello Stato, dalle
universit, dai centri di ricerca, dalle ONG e dalle organizzazioni
internazionali. Allo stesso tempo, necessario assicurare una collaborazione
nello scambio di informazioni con specifici paesi rilevanti per i compiti della
REMA.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>7</NumAm>
<Article>Considerando
14</Article>
(14) Con riguardo al sistema di scambio di
informazioni della REM, occorre tenere conto della direttiva 95/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla
libera circolazione di tali dati e del regolamento (CE) n. 45/2001 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la
tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali
da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonch la libera
circolazione di tali dati. |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
E' necessario assicurare che l'accesso ai
documenti della REMA sia in conformit con il Regolamento 1049/2001 e che i
dati, le informazioni, i rapporti e le valutazioni della REMA siano accessibili
al pubblico, garantendone la massima diffusione possibile.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>8</NumAm>
<Article>Considerando
14 bis (nuovo)</Article>
|
(14 bis) Il Regno Unito, a
norma degli articoli 1 e 2 del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e
dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che
istituisce la Comunit europea, e fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 4 di detto protocollo, non partecipa all'adozione delle presenti
decisioni e non vincolato o soggetto alla loro applicazione. |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
inserito un testo elaborato dal
Consiglio, accettabile per il Parlamento. Si richiama l'attenzione sul fatto
che il termine stabilito per la procedura di "opt-in" non ancora
scaduto. In caso di completamento della procedura di "opt-in" entro
il termine previsto, il considerando sar rivisto di conseguenza.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>9</NumAm>
<Article>Considerando
14 ter (nuovo)</Article>
|
(14 ter) L'Irlanda, a norma degli
articoli 1 e 2 del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda
allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la
Comunit europea, e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di
detto protocollo, non partecipa all'adozione delle presenti decisioni e non
vincolata o soggetta alla loro applicazione. |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
inserito un testo elaborato dal
Consiglio, accettabile per il Parlamento. Si richiama l'attenzione sul fatto
che il termine stabilito per la procedura di "opt-in" non ancora
scaduto. In caso di completamento della procedura di "opt-in" entro
il termine previsto, il considerando sar rivisto di conseguenza.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>10</NumAm>
<Article>Articolo
1</Article>
istituita una rete europea sulle migrazioni
(di seguito REM). |
istituita una rete europea sulle migrazioni
(di seguito REM). |
obiettivo della REM soddisfare lesigenza di
informazione delle istituzioni comunitarie, delle autorit e delle
istituzioni degli Stati membri e dei cittadini, sulla migrazione e
sullasilo, fornendo informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e
comparabili nellintento di sostenere il processo politico e decisionale
nellUnione europea in questi settori. |
L'obiettivo
della REM quello di soddisfare lesigenza
di informazione delle istituzioni comunitarie, delle autorit e delle
istituzioni degli Stati membri e dei cittadini, come pure dei migranti
e dei richiedenti asilo, degli Stati terzi e delle organizzazioni
internazionali, sulla migrazione e sullasilo,
fornendo informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili
nellintento di sostenere il processo politico e decisionale nellUnione
europea in questi settori. |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
Le informazioni raccolte dalla REMA sono
rilevanti per tutti gli interlocutori interni ed esterni dell'UE.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>11</NumAm>
<Article>Articolo
1, paragrafo 2 bis (nuovo)</Article>
|
La REM fornisce inoltre al pubblico
informazioni relative a tali settori. |
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>12</NumAm>
<Article>Articolo
2, lettera a)</Article>
a) raccoglie e scambia dati e informazioni
aggiornate da una variet di fonti, anche accademiche; |
a) raccoglie e scambia dati e informazioni
aggiornate ed affidabili da una variet di
fonti, anche accademiche e delle ONG; |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
I compiti della REMA devono essere estesi
al fine di ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di
leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed
internazionali a livello nazionale, nonch l'elaborazione di raccomandazioni e
conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e
diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilit dei dati a
livello europeo, la REMA deve potere contribuire allo stabilimento progressivo
di indicatori e criteri comuni.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>13</NumAm>
<Article>Articolo
2, lettera b)</Article>
b) analizza i dati e le informazioni di cui
alla lettera a) e li presenta in un formato facilmente accessibile; |
b) analizza i dati e le informazioni di cui
alla lettera a) e li presenta in un formato facilmente accessibile,
comprensibile e comparativo; |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
I compiti della REMA devono essere estesi
al fine di ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di
leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed
internazionali a livello nazionale, nonch l'elaborazione di raccomandazioni e
conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e
diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilit dei dati a
livello europeo, la REMA deve potere contribuire allo stabilimento progressivo
di indicatori e criteri comuni.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>14</NumAm>
<Article>Articolo
2, lettera c)</Article>
c) sviluppa metodi per migliorare la
comparabilit, loggettivit e laffidabilit dei dati a livello comunitario
stabilendo indicatori e criteri che favoriscano una maggiore coerenza delle
informazioni e lo sviluppo delle attivit comunitarie connesse alle
statistiche migratorie; |
c) sviluppa metodi per migliorare la
comparabilit, loggettivit e laffidabilit dei dati a livello comunitario
stabilendo indicatori e criteri che favoriscano una maggiore coerenza delle
informazioni e lo sviluppo delle attivit comunitarie connesse alle
statistiche migratorie, come pure in merito all'asilo, al fine di
raggiungere l'armonizzazione di tali
indicatori e criteri a livello europeo, in collaborazione con gli altri
organi europei competenti; |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
I compiti della REMA devono essere estesi
al fine di ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di
leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed
internazionali a livello nazionale, nonch l'elaborazione di raccomandazioni e
conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e
diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilit dei dati a
livello europeo, la REMA deve potere contribuire allo stabilimento progressivo
di indicatori e criteri comuni.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>15</NumAm>
<Article>Articolo
2, lettera d)</Article>
d) pubblica rapporti periodici sulla
situazione della migrazione e dellasilo nella Comunit e nei suoi Stati
membri; |
d) produce e pubblica rapporti periodici sulla situazione della migrazione e
dellasilo nella Comunit e nei suoi Stati membri; |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
I compiti della REMA devono essere estesi
al fine di ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di
leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed
internazionali a livello nazionale, nonch l'elaborazione di raccomandazioni e
conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e
diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilit dei dati a
livello europeo, la REMA deve potere contribuire allo stabilimento progressivo
di indicatori e criteri comuni.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>16</NumAm>
<Article>Articolo
2, lettera d bis) (nuova)</Article>
|
d bis) raccoglie e pubblica le leggi e
le norme europee e degli Stati membri in tema di migrazione ed asilo, come
pure ogni altra informazione rilevante al riguardo (quote, regolarizzazioni,
condizioni per richiedere lo status di rifugiato, prassi e giurisprudenza
afferente, etc); |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
I compiti della REMA devono essere estesi
al fine di ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di
leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed
internazionali a livello nazionale, nonch l'elaborazione di raccomandazioni e
conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e
diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilit dei dati a
livello europeo, la REMA deve potere contribuire allo stabilimento progressivo
di indicatori e criteri comuni.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>17</NumAm>
<Article>Articolo
2, lettera d ter) (nuova)</Article>
|
d ter) elabora analisi, valutazioni,
raccomandazioni e conclusioni sull'applicazione negli Stati membri delle
direttive europee sulle migrazioni e sull'asilo, sulla conformit delle norme
nazionali con quelle europee ed internazionali, su richiesta della
Commissione, del Parlamento europeo o del Consiglio, al fine di coadiuvare e
supportare i loro rispettivi compiti; |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
I compiti della REMA devono essere estesi
al fine di ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di
leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed
internazionali a livello nazionale, nonch l'elaborazione di raccomandazioni e
conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e
diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilit dei dati a
livello europeo, la REMA deve potere contribuire allo stabilimento progressivo
di indicatori e criteri comuni.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>18</NumAm>
<Article>Articolo
2, lettera f)</Article>
f) si fa conoscere permettendo laccesso alle
informazioni che raccoglie e provvedendo alla diffusione dei propri lavori; |
f) si fa conoscere permettendo laccesso
alle informazioni che raccoglie e provvedendo alla pi ampia diffusione possibile dei propri
lavori; |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
I compiti della REMA devono essere estesi
al fine di ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di
leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed
internazionali a livello nazionale, nonch l'elaborazione di raccomandazioni e
conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e
diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilit dei dati a
livello europeo, la REMA deve potere contribuire allo stabilimento progressivo
di indicatori e criteri comuni.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>19</NumAm>
<Article>Articolo
2, lettera g)</Article>
g) coordina le informazioni e coopera con
altri organi competenti europei e internazionali. |
g) coordina le informazioni e coopera con
altri organi competenti governativi e non governativi, nazionali, europei e
internazionali. |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
I compiti della REMA devono essere estesi
al fine di ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di
leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed
internazionali a livello nazionale, nonch l'elaborazione di raccomandazioni e
conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e
diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilit dei dati a
livello europeo, la REMA deve potere contribuire allo stabilimento progressivo
di indicatori e criteri comuni.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>20</NumAm>
<Article>Articolo
2, paragrafo 1 bis (nuovo) </Article>
|
La REM assicura che le sue attivit
siano coerenti e coordinate con gli strumenti e le strutture comunitarie
afferenti nel settore delle
migrazione e dell'asilo. |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
I compiti della REMA devono essere estesi
al fine di ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di
leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed
internazionali a livello nazionale, nonch l'elaborazione di raccomandazioni e
conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e
diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilit dei dati a
livello europeo, la REMA deve potere contribuire allo stabilimento progressivo
di indicatori e criteri comuni.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>21</NumAm>
<Article>Articolo
4, paragrafo 2, lettera a)</Article>
(a) partecipa allelaborazione del programma annuale di attivit della REM, sulla
base di un progetto del presidente; |
(a) contribuisce allelaborazione del programma annuale di attivit della REM, incluso
un importo indicativo del bilancio minimo e massimo di ciascun punto di
contatto nazionale, che garantisca la copertura, a norma dell'articolo 5,
delle spese di base derivanti dal corretto funzionamento della rete e approva
tale programma, sulla base di un progetto del
presidente; |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
inserito un testo rivisto concordato dal
Consiglio relativo alle competenze del comitato direttivo, accettabile per il
Parlamento.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>22</NumAm>
<Article>Articolo
4, paragrafo 2, lettera d)</Article>
d) individua le relazioni strategiche di
cooperazione pi appropriate con altre strutture competenti per lasilo e
limmigrazione e approva, laddove necessario, le modalit amministrative di
questa cooperazione, di cui allarticolo 10; |
d) individua le relazioni strategiche di
cooperazione pi appropriate con altre strutture governative e non
governative, nazionali, europee ed
internazionali competenti per lasilo e
limmigrazione e approva, laddove necessario, le modalit amministrative di
questa cooperazione, di cui allarticolo 10; |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
La REMA deve potere cooperare con il
maggior numero di strutture governative e non governative, nazionali, europee
ed internazionali.</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>23</NumAm>
<Article>Articolo
5, paragrafo 1</Article>
1. Ciascuno Stato membro designa una struttura
che funge da punto di contatto nazionale. |
1. Ciascuno Stato membro designa una struttura
che funge da punto di contatto nazionale. |
|
Per facilitare il lavoro della REM e
garantire il conseguimento dei suoi obiettivi, gli Stati membri tengono
conto, ove necessario, della necessit di un coordinamento tra il loro rappresentante
in seno al comitato direttivo e il loro punto di contatto nazionale. |
Il punto di contatto nazionale si compone di
almeno tre esperti uno dei quali funge da coordinatore nazionale e deve
essere un funzionario o altro dipendente della struttura designata; Gli
altri esperti possono appartenere alla struttura ovvero ad altre
organizzazioni nazionali e internazionali basate nello Stato membro,
pubbliche o private. |
Il punto di contatto nazionale si compone di
almeno tre esperti di differente provenienza (amministrazione statale,
organizzazioni non governative ed universit) uno
dei quali funge da coordinatore nazionale e deve essere un funzionario o
altro dipendente della struttura designata. |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
E' necessario assicurare che il punto di
contatto nazionale sia composto da esperti di differente provenienza e che il
lavoro sia coordinato tra questo ed il rappresentante nel comitato direttivo.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>24</NumAm>
<Article>Articolo
5, paragrafo 2, lettera a)</Article>
a) competenze in materia di asilo e migrazione
che riguardino anche aspetti di processo decisionale, diritto, ricerca e
statistica; |
a) differenti competenze in materia di asilo e migrazione che riguardino anche
aspetti di processo decisionale, diritto, ricerca e statistica; |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
E' necessario assicurare che il punto di
contatto nazionale sia composto da esperti di differente provenienza e che il
lavoro sia coordinato tra questo ed il rappresentante nel comitato direttivo.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>25</NumAm>
<Article>Articolo
5, paragrafo 3, lettera b)</Article>
b) contribuiscono con i dati nazionali al
sistema di scambio di informazioni della rete di cui allarticolo 8; |
b) contribuiscono con i dati nazionali,
le analisi e le valutazioni al sistema di
scambio di informazioni della rete di cui allarticolo 8; |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
E' necessario assicurare che i punti di
contatto possano compiere non solo raccolta dati, ma anche analisi e
valutazioni.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>26</NumAm>
<Article>Articolo
5, paragrafo 3, lettera c)</Article>
c) sviluppano la capacit di indirizzare
domande specifiche agli altri punti di contatto e di rispondere rapidamente
alle richieste da questi rivolte; |
c) sviluppano la capacit di indirizzare
domande specifiche agli altri punti di contatto e di rispondere rapidamente
alle richieste da questi rivolte, come pure alle richieste formulate
dalla Commissione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio; |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
E' necessario assicurare che i punti di
contatto possano rispondere alle richieste formulate da Commissione, PE e
Consiglio.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>27</NumAm>
<Article>Articolo
5, paragrafo 3, lettera d)</Article>
d) stabiliscono una rete nazionale sulle
migrazioni composta da una molteplicit di organizzazioni e persone fisiche
attive nel settore della migrazione e
dellasilo che rappresentino tutte le parti interessate. I membri della rete
nazionale sulle migrazioni possono essere
invitati a contribuire alle attivit della REM, con particolare riguardo agli
articoli 8 e 9. |
d) stabiliscono una rete nazionale sulle
migrazioni e sull'asilo composta da una
molteplicit di organizzazioni governative e non governative e persone fisiche attive nei differenti settori della migrazione e dellasilo che rappresentino tutte le parti
interessate e possano fornire uno specifico know-how, in particolare le
universit, i centri di ricerca, le ONG e le associazioni di avvocati. I membri della rete nazionale sulle migrazioni sono invitati a contribuire alle attivit della REM, con particolare
riguardo agli articoli 8 e 9. |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
E' necessario assicurare che i punti di
contatto possano cooperare con organizzazioni governative e non governative,
universit, centri di ricerca, etc.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>28</NumAm>
<Article>Articolo
6, paragrafo 3</Article>
3. Previa consultazione del comitato
direttivo e dei punti di contatto nazionali, la
Commissione adotta, nei limiti dellobiettivo generale e dei compiti definiti
agli articoli 1 e 2, il programma annuale di attivit della REM. Il programma
specifica gli obiettivi e le priorit tematiche. La Commissione controlla
lesecuzione del programma annuale di attivit e riferisce regolarmente al
comitato direttivo circa la sua esecuzione e lo sviluppo della REM. |
3. Previa consultazione dei punti di contatto
nazionali e approvazione da parte del comitato direttivo, la Commissione adotta, nei limiti dellobiettivo generale e dei
compiti definiti agli articoli 1 e 2, il programma annuale di attivit della
REM. Il programma specifica gli obiettivi e le priorit tematiche. La
Commissione controlla lesecuzione del programma annuale di attivit e
riferisce regolarmente al comitato direttivo circa la sua esecuzione e lo
sviluppo della REM. |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
inserito un testo rivisto concordato
dal Consiglio, e accettabile per il Parlamento, che garantisce che il comitato
direttivo disponga del potere di approvare il programma annuale, nonch un
riferimento al regolamento del Consiglio n. 1995/2006.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>29</NumAm>
<Article>Articolo
7, paragrafo 5 bis (nuovo)</Article>
|
5 bis. Le attivit di cui al paragrafo 5,
qualora non siano previste nel programma annuale di attivit della REM,
devono essere comunicate in tempo utile ai punti di contatto nazionali. |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
inserito un testo concordato dal
Consiglio, accettabile per il Parlamento.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>30</NumAm>
<Article>Articolo
8, titolo</Article>
Sistema di
scambio di informazioni |
Pubblicazione, diffusione e scambio di informazioni |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
E' necessario assicurare che le
informazioni scambiate, raccolte ed elaborate dalla REMA siano pubblicate e
diffuse al massimo, includendo tutti gli attori ed interlocutori coinvolti ed
interessati.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>31</NumAm>
<Article>Articolo
8, paragrafo 1</Article>
1. istituito, in conformit delle
disposizioni del presente articolo, un sistema di scambio di informazioni
basato su Internet, accessibile mediante apposito sito web. |
1. istituito, in conformit delle
disposizioni del presente articolo, un sistema di pubblicazione,
diffusione e scambio di informazioni basato su
Internet, accessibile mediante apposito sito web. |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
E' necessario assicurare che le
informazioni scambiate, raccolte ed elaborate dalla REMA siano pubblicate e
diffuse al massimo, includendo tutti gli attori ed interlocutori coinvolti ed
interessati.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>32</NumAm>
<Article>Articolo
8, paragrafo 2</Article>
2. Il contenuto del sistema di scambio di
informazioni di norma pubblico. |
2. Il contenuto del sistema di pubblicazione,
diffusione e scambio di informazioni di norma
pubblico. |
Laccesso a informazioni riservate pu essere
limitato alla sola REM. |
Laccesso a informazioni riservate pu
essere limitato alla sola REM. |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
E' necessario assicurare che le
informazioni scambiate, raccolte ed elaborate dalla REMA siano pubblicate e
diffuse al massimo, includendo tutti gli attori ed interlocutori coinvolti ed
interessati.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>33</NumAm>
<Article>Articolo
8, paragrafo 3, lettera f)</Article>
f) un repertorio dei ricercatori e degli
istituti di ricerca nei settori della migrazione e dellasilo. |
f) un repertorio dei ricercatori e degli
istituti di ricerca nei settori della migrazione e dellasilo, come
pure delle ONG e delle organizzazioni nazionali, europee ed internazionali. |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
E' necessario assicurare che le
informazioni scambiate, raccolte ed elaborate dalla REMA siano pubblicate e
diffuse al massimo, includendo tutti gli attori ed interlocutori coinvolti ed
interessati.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>34</NumAm>
<Article>Articolo
9, paragrafo 1</Article>
1. I punti di contatto nazionali presentano
ogni anno un rapporto sulla situazione della migrazione e dellasilo nei
rispettivi Stati membri comportante anche una descrizione degli sviluppi
politici e dati statistici. |
1. I punti di contatto nazionali presentano
ogni anno un rapporto sulla situazione della migrazione e dellasilo nei
rispettivi Stati membri comportante anche una descrizione degli sviluppi giuridici
(leggi e giurisprudenza), politici e dati
statistici. |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
E' necessario assicurare che la REMA
compia studi sugli sviluppi statistici, politici ma anche giuridici in tema di
immigrazione ed asilo.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>35</NumAm>
<Article>Articolo
10, paragrafo 1</Article>
1. La REM coopera con strutture degli Stati
membri o dei paesi terzi competenti in
materia di migrazione e asilo, fra cui le organizzazioni internazionali. |
1. La REM coopera con strutture,
organismi ed organizzazioni governative e non governative dell'Unione
europea, degli Stati membri e dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di migrazione e asilo. |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
E' necessario assicurare che la REMA
cooperi con le altre strutture, organismi ed organizzazioni governative e non
governative dell'UE, con gli Stati membri e le organizzazioni internazionali.
</Amend>
<Amend>Emendamento <NumAm>36</NumAm>
<Article>Articolo
15, paragrafo 1</Article>
La presente decisione si applica a decorrere
dal 1 gennaio 2008. |
La presente decisione si applica a decorrere
dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea.. |
<TitreJust>Motivazione</TitreJust>
Emendamento tecnico.
</Amend>
</RepeatBlock-Amend>
Il Parlamento europeo consultato su una
proposta di decisione del Consiglio che stabilisce una Rete Europea sulle
Migrazioni elaborata dalla Commissione europea.
Una Rete europea sulle migrazioni gi esiste e
basa il proprio lavoro su una serie di punti di contatto nazionali. Essa
stata creata attraverso un progetto pilota, seguito da un'azione preparatoria. Si
tratta ora di assicurare una base giuridica adeguata per il funzionamento della
Rete attraverso appunto la decisione del Consiglio che il PE chiamato oggi ad
esaminare.
La relatrice condivide pienamente le linee
principali della decisione della Commissione e l'accordo generale emerso in sede
di Consiglio, in particolare con l'idea di consolidare tale struttura
sotto forma di Rete, e di non creare, almeno per ora, un ulteriore osservatorio
o agenzia europea, evitando in questo modo eccessive burocratizzazioni. Il
lavoro di raccolta di dati e informazioni e di analisi pu essere compiuto in
modo efficiente da una Rete che assicuri il lavoro comune a livello europeo
degli organismi competenti o interessati a livello nazionale ed internazionale.
Il Consiglio ha lavorato con estrema celerit
sulla proposta della Commissione, raggiungendo un accordo sostanziale sulla
proposta e modificandola solo su alcuni punti. Ciononostante, il parere del
Parlamento europeo non una mera formalit, e quindi la relatrice invita il
Consiglio a tenerne pienamente conto in vista dell'adozione definitiva della
proposta di decisione. La relatrice da parte sua ha introdotto degli
emendamenti che riprendono le proposte del Consiglio al fine di rendere
possibile un accordo tra le istituzioni sul testo in esame.
Nella relazione che ho elaborato per il
Parlamento europeo si propone in particolare:
- di modificare la denominazione attuale
della Rete da "Rete Europea sulle Migrazioni (REM)" a "Rete
Europea sulle Migrazioni e sull'Asilo (REMA)". Tale
proposta discende dal semplice fatto che la Rete si occupa di migrazioni ma
anche di asilo, e ci sembra quindi pertinente e logico che questo sia
rispecchiato nel nome della Rete e nel suo acronimo;
- di ampliare il mandato della Rete al fine di permettere a questa di compiere studi, analisi e
valutazioni in merito all'applicazione ed implementazione delle direttive, alla
preparazione di analisi di tipo giuridico ed all'elaborazione di conclusioni e
raccomandazioni, anche su richiesta del PE come pure delle altre istituzioni, perch
il suo lavoro sia effettivamente utile e proficuo per gli attori coinvolti nei
processi decisionali;
- la REMA ha come scopo quello di raccogliere
e scambiare dati comparabili a livello europeo in
tema di immigrazione ed asilo. Al fine di assicurare che questo possa
effettivamente succedere, necessario chiarire che l'obiettivo quello di
elaborare a livello europeo criteri ed indicatori comuni;
- necessario assicurare che la REM possa
lavorare in stretta cooperazione con altri organismi ed attori nel campo delle migrazioni e dell'asilo: amministrazioni
governative in primo luogo, ma anche ONG, Universit, Centri di Ricerca,
esperti, organizzazioni internazionali, Stati terzi,
in modo da attingere i propri dati da pi fonti ed avere un approccio di tipo
multidisciplinare.
- la REMA dovr anche compiere uno sforzo di comunicazione
e diffusione dei suoi lavori, il che render questi e
la REMA stessa pi visibile. A tal fine, sar necessario utilizzare in
particolare Internet al fine di pubblicare e diffondere dati ed analisi, nel
rispetto del Regolamento 1049/2001 sull'accesso ai documenti.
- la relatrice non pu invece accettare la
proposta del Consiglio di modificare l'articolo 4 della Proposta di Decisione,
ove si definisce la composizione ed i compiti del Comitato direttivo della REMA, per attribuire al PE solamente un ruolo di osservatore
senza diritto di voto, mentre invece la Commissione - che trova il pieno
sostegno della relatrice - propone che il PE abbia un suo rappresentante con
diritto di voto.
- la REMA dovr inoltre evitare di
sovrapporsi nel suo lavoro con altri organismi europei,
collaborando invece con questi e basando il proprio lavoro su quello gi
compiuto, in uno sforzo di cooperazione e piena collaborazione.
In conclusione, la relatrice invita il
Parlamento europeo ad approvare la proposta della Commissione corredata dagli
emendamenti predisposti, affinch la Rete sia stabilita al pi presto nel corso
del 2009.