<EntPE>PARLAMENTO EUROPEO</EntPE>

2004

2009

<Commission>{LIBE}Commissione per le libert civili, la giustizia e gli affari interni</Commission>

<RefProc>2007/0167</RefProc><RefTypeProc>(CNS)</RefTypeProc>

<Date>{10/01/2008}10.1.2008</Date>

<RefProcLect>*</RefProcLect>

<TitreType>PROGETTO DI RELAZIONE</TitreType>

<Titre>sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce una rete europea sulle migrazioni</Titre>

<DocRef>(COM(2007)0466 – C6‑0303/2007 – 2007/0167(CNS))</DocRef>

<Commission>{LIBE}Commissione per le libert civili, la giustizia e gli affari interni</Commission>

Relatrice: <Depute>Luciana Sbarbati</Depute>


 

PR_CNS_art51am

 

 

Significato dei simboli utilizzati

         *       Procedura di consultazione

                   maggioranza dei voti espressi

     **I       Procedura di cooperazione (prima lettura)

                   maggioranza dei voti espressi

    **II       Procedura di cooperazione (seconda lettura)

                   maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune

                   maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

    ***       Parere conforme

                   maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE

   ***I       Procedura di codecisione (prima lettura)

                   maggioranza dei voti espressi

***II       Procedura di codecisione (seconda lettura)

                   maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune

                   maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

***III       Procedura di codecisione (terza lettura)

                   maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

 

(La procedura indicata fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

 

 

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato evidenziato in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

 

 

 

 


INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.......... 5

MOTIVAZIONE...................................................................................................................... 21

 



PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce una rete europea sulle migrazioni

(COM(2007)0466 – C6‑0303/2007 – 2007/0167(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0466),

    visto l'articolo 66 del trattato CE, a norma del quale stato consultato dal Consiglio (C6‑0303/2007),

    visto l'articolo 51 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per le libert civili, la giustizia e gli affari interni (A6‑0000/2008),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformit dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.   invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.   chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

 

Emendamenti del Parlamento

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>1</NumAm>

<Article>Titolo</Article>

Proposta di

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che istituisce una rete europea sulle migrazioni

che istituisce una rete europea sulle migrazioni e sull'asilo

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

La Rete europea si occupa della raccolta e lo scambio di informazioni relative all'immigrazione ed all'asilo, che deve essere specificato, anche nell'acronimo (REMA). L'emendamento chiede di sostituire in tutto il testo della proposta a "Rete Europea sulle Migrazioni", "Rete Europea sulle Migrazioni e sull'Asilo" e a "REM", "REMA" (ad eccezione dei considerandi da 1 a 5 che fanno riferimento alla denominazione in vigore fino ad oggi).

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>2</NumAm>

<Article>Considerando 6</Article>

(6) La REM dovrebbe evitare doppioni con le attivit degli strumenti o delle strutture comunitarie esistenti il cui fine sia raccogliere e scambiare informazioni in materia di migrazione e asilo, rispetto alle quali dovrebbe apportare un valore aggiunto, specie grazie allampia gamma dei suoi compiti, allimportanza che attribuisce allanalisi, ai legami con i circuiti accademici e alla vasta diffusione dei suoi lavori.

(6) La REMA dovrebbe evitare doppioni con le attivit degli strumenti o delle strutture comunitarie esistenti il cui fine sia raccogliere e scambiare informazioni in materia di migrazione e asilo, rispetto alle quali dovrebbe apportare un valore aggiunto, specie grazie allampia gamma dei suoi compiti, allimportanza che attribuisce allanalisi, ai legami con i circuiti accademici, con le organizzazioni non governative e con le organizzazioni internazionali e alla vasta diffusione dei suoi lavori.

 

(se tale emendamento relativo all'acronimo "REMA" adottato, si applicher all'intero testo, ad eccezione dei considerandi da 1 a 5)

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

La Rete europea si occupa della raccolta e lo scambio di informazioni relative all'immigrazione ed all'asilo, che deve essere specificato, anche nell'acronimo (REMA). L'emendamento chiede di sostituire in tutto il testo della proposta a "Rete Europea sulle Migrazioni", "Rete Europea sulle Migrazioni e sull'Asilo" e a "REM", "REMA" (ad eccezione dei considerandi da 1 a 5 che fanno riferimento alla denominazione in vigore fino ad oggi).

La REMA deve potere basare il proprio lavoro sulle informazioni provenienti dall'amministrazione dello Stato, dalle universit, dai centri di ricerca, dalle ONG e dalle organizzazioni internazionali.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>3</NumAm>

<Article>Considerando 6 bis (nuovo)</Article>

 

(6 bis) Tra gli altri strumenti e strutture esistenti, il regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale¹ rappresenta un importante quadro di riferimento per il funzionamento della rete europea sulle migrazioni. Occorre inoltre prestare la dovuta attenzione al prezioso lavoro svolto dal CIRSFI² e alla decisione del Consiglio, del 16 marzo 2005, relativa alla creazione sul web di una rete di informazione e coordinamento sicura per i servizi di gestione dell'immigrazione degli Stati membri³ (ICOnet).

______________________

1. GU L 199 del 31.7.2007, pag. 23.

2. Centro di informazione, di riflessione e di scambi in materia di attraversamento delle frontiere e di immigrazione (CIRSFI), istituito in seguito alla decisione del Consiglio del 30 novembre 1994 (GU C 274 del 19.9.1996, pag. 50).

3. GU L 83 del 1.4.2005, pag. 48.

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Si tratta di una proposta del Consiglio che pu essere accettabile per il Parlamento.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>4</NumAm>

<Article>Considerando 8</Article>

(8) Perch i punti di contatto nazionali dispongano delle competenze necessarie per trattare le complesse questioni della migrazione e dellasilo, auspicabile che comportino quanto meno tre esperti che, da soli o insieme, abbiano competenze nei seguenti settori: processo decisionale, diritto, ricerca e statistica. Tali esperti possono essere distaccati dalle amministrazioni degli Stati membri o da altre organizzazioni.

(8) Perch i punti di contatto nazionali dispongano delle competenze necessarie per trattare le complesse questioni della migrazione e dellasilo, auspicabile che comportino quanto meno tre esperti di differente provenienza (amministrazione statale, organizzazioni non governative ed universit) che, da soli o insieme, abbiano competenze nei seguenti settori: processo decisionale, diritto, ricerca e statistica. Tali esperti possono essere distaccati dalle amministrazioni degli Stati membri o da altre organizzazioni non governative od universit e centri di ricerca.

 

Ciascun punto di contatto nazionale dovrebbe inoltre disporre nel suo complesso di competenze adeguate nelle tecnologie dell'informazione, nell'istituzione di programmi di cooperazione e nell'istituzione di reti con  altre organizzazioni o enti nazionali nonch nella collaborazione in un ambiente multilingue a livello europeo.

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

 

La REMA deve potere basare il proprio lavoro sulle informazioni provenienti dall'amministrazione dello Stato, dalle universit, dai centri di ricerca, dalle ONG e dalle organizzazioni internazionali. inserito un testo elaborato dal Consiglio, accettabile per il Parlamento.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>5</NumAm>

<Article>Considerando 9</Article>

(9) Ogni punto di contatto nazionale dovrebbe stabilire una rete nazionale sulle migrazioni composta da organizzazioni e soggetti attivi nel settore della migrazione e dell'asilo, fra cui universit, istituti di ricerca e ricercatori, organizzazioni governative e non governative e organizzazioni internazionali, in modo da sentire tutte le parti interessate.

(9) Ogni punto di contatto nazionale dovr stabilire una rete nazionale sulle migrazioni composta da organizzazioni e soggetti attivi nel settore della migrazione e dell'asilo, fra cui universit, istituti di ricerca e ricercatori, organizzazioni governative e non governative e organizzazioni internazionali, in modo da sentire tutte le parti interessate.

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

La REMA deve potere basare il proprio lavoro sulle informazioni provenienti dall'amministrazione dello Stato, dalle universit, dai centri di ricerca, dalle ONG e dalle organizzazioni internazionali.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>6</NumAm>

<Article>Considerando 12</Article>

(12) Se necessario a conseguire i suoi scopi, la REM dovrebbe essere in grado di stabilire relazioni di cooperazione con altre strutture attive nel settore della migrazione e dellasilo. Nello stabilire queste relazioni, occorrer fare attenzione che si instauri un buon livello di cooperazione con strutture in Danimarca, Norvegia, Islanda, Svizzera, nei paesi candidati, nei paesi rientranti nella politica europea di vicinato e in Russia.

(12) Se necessario a conseguire i suoi scopi, la REM dovrebbe essere in grado di stabilire relazioni di cooperazione con altre strutture attive nel settore della migrazione e dellasilo. Nello stabilire queste relazioni, occorrer fare attenzione che si instauri un buon livello di cooperazione in particolare con strutture in Danimarca, Norvegia, Islanda, Svizzera, nei paesi candidati, nei paesi rientranti nella politica europea di vicinato e in Russia, come pure con organizzazioni internazionali e con i paesi di provenienza dei richiedenti asilo e dei migranti.

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

La REMA deve potere basare il proprio lavoro sulle informazioni provenienti dall'amministrazione dello Stato, dalle universit, dai centri di ricerca, dalle ONG e dalle organizzazioni internazionali. Allo stesso tempo, necessario assicurare una collaborazione nello scambio di informazioni con specifici paesi rilevanti per i compiti della REMA.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>7</NumAm>

<Article>Considerando 14</Article>

(14) Con riguardo al sistema di scambio di informazioni della REM, occorre tenere conto della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonch la libera circolazione di tali dati.

(14) Con riguardo al sistema di scambio di informazioni della REM, occorre tenere conto del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch alla libera circolazione di tali dati e del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonch la libera circolazione di tali dati.

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

E' necessario assicurare che l'accesso ai documenti della REMA sia in conformit con il Regolamento 1049/2001 e che i dati, le informazioni, i rapporti e le valutazioni della REMA siano accessibili al pubblico, garantendone la massima diffusione possibile.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>8</NumAm>

<Article>Considerando 14 bis (nuovo)</Article>

 

(14 bis) Il Regno Unito, a norma degli articoli 1 e 2 del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunit europea, e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di detto protocollo, non partecipa all'adozione delle presenti decisioni e non vincolato o soggetto alla loro applicazione.

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

inserito un testo elaborato dal Consiglio, accettabile per il Parlamento. Si richiama l'attenzione sul fatto che il termine stabilito per la procedura di "opt-in" non ancora scaduto. In caso di completamento della procedura di "opt-in" entro il termine previsto, il considerando sar rivisto di conseguenza.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>9</NumAm>

<Article>Considerando 14 ter (nuovo)</Article>

 

(14 ter) L'Irlanda, a norma degli articoli 1 e 2 del Protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunit europea, e fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 di detto protocollo, non partecipa all'adozione delle presenti decisioni e non vincolata o soggetta alla loro applicazione.

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

inserito un testo elaborato dal Consiglio, accettabile per il Parlamento. Si richiama l'attenzione sul fatto che il termine stabilito per la procedura di "opt-in" non ancora scaduto. In caso di completamento della procedura di "opt-in" entro il termine previsto, il considerando sar rivisto di conseguenza.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>10</NumAm>

<Article>Articolo 1</Article>

istituita una rete europea sulle migrazioni (di seguito REM).

istituita una rete europea sulle migrazioni (di seguito REM).

obiettivo della REM soddisfare lesigenza di informazione delle istituzioni comunitarie, delle autorit e delle istituzioni degli Stati membri e dei cittadini, sulla migrazione e sullasilo, fornendo informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili nellintento di sostenere il processo politico e decisionale nellUnione europea in questi settori.

L'obiettivo della REM quello di soddisfare lesigenza di informazione delle istituzioni comunitarie, delle autorit e delle istituzioni degli Stati membri e dei cittadini, come pure dei migranti e dei richiedenti asilo, degli Stati terzi e delle organizzazioni internazionali, sulla migrazione e sullasilo, fornendo informazioni aggiornate, oggettive, affidabili e comparabili nellintento di sostenere il processo politico e decisionale nellUnione europea in questi settori.

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Le informazioni raccolte dalla REMA sono rilevanti per tutti gli interlocutori interni ed esterni dell'UE.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>11</NumAm>

<Article>Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)</Article>

 

La REM fornisce inoltre al pubblico informazioni relative a tali settori.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>12</NumAm>

<Article>Articolo 2, lettera a)</Article>

a) raccoglie e scambia dati e informazioni aggiornate da una variet di fonti, anche accademiche;

a) raccoglie e scambia dati e informazioni aggiornate ed affidabili da una variet di fonti, anche accademiche e delle ONG;

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

I compiti della REMA devono essere estesi al fine di ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed internazionali a livello nazionale, nonch l'elaborazione di raccomandazioni e conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilit dei dati a livello europeo, la REMA deve potere contribuire allo stabilimento progressivo di indicatori e criteri comuni.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>13</NumAm>

<Article>Articolo 2, lettera b)</Article>

b) analizza i dati e le informazioni di cui alla lettera a) e li presenta in un formato facilmente accessibile;

b) analizza i dati e le informazioni di cui alla lettera a) e li presenta in un formato facilmente accessibile, comprensibile e comparativo;

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

I compiti della REMA devono essere estesi al fine di ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed internazionali a livello nazionale, nonch l'elaborazione di raccomandazioni e conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilit dei dati a livello europeo, la REMA deve potere contribuire allo stabilimento progressivo di indicatori e criteri comuni.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>14</NumAm>

<Article>Articolo 2, lettera c)</Article>

c) sviluppa metodi per migliorare la comparabilit, loggettivit e laffidabilit dei dati a livello comunitario stabilendo indicatori e criteri che favoriscano una maggiore coerenza delle informazioni e lo sviluppo delle attivit comunitarie connesse alle statistiche migratorie;

c) sviluppa metodi per migliorare la comparabilit, loggettivit e laffidabilit dei dati a livello comunitario stabilendo indicatori e criteri che favoriscano una maggiore coerenza delle informazioni e lo sviluppo delle attivit comunitarie connesse alle statistiche migratorie, come pure in merito all'asilo, al fine di raggiungere l'armonizzazione di tali indicatori e criteri a livello europeo, in collaborazione con gli altri organi europei competenti;

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

I compiti della REMA devono essere estesi al fine di ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed internazionali a livello nazionale, nonch l'elaborazione di raccomandazioni e conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilit dei dati a livello europeo, la REMA deve potere contribuire allo stabilimento progressivo di indicatori e criteri comuni.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>15</NumAm>

<Article>Articolo 2, lettera d)</Article>

d) pubblica rapporti periodici sulla situazione della migrazione e dellasilo nella Comunit e nei suoi Stati membri;

d) produce e pubblica rapporti periodici sulla situazione della migrazione e dellasilo nella Comunit e nei suoi Stati membri;

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

I compiti della REMA devono essere estesi al fine di ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed internazionali a livello nazionale, nonch l'elaborazione di raccomandazioni e conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilit dei dati a livello europeo, la REMA deve potere contribuire allo stabilimento progressivo di indicatori e criteri comuni.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>16</NumAm>

<Article>Articolo 2, lettera d bis) (nuova)</Article>

 

d bis) raccoglie e pubblica le leggi e le norme europee e degli Stati membri in tema di migrazione ed asilo, come pure ogni altra informazione rilevante al riguardo (quote, regolarizzazioni, condizioni per richiedere lo status di rifugiato, prassi e giurisprudenza afferente, etc);

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

I compiti della REMA devono essere estesi al fine di ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed internazionali a livello nazionale, nonch l'elaborazione di raccomandazioni e conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilit dei dati a livello europeo, la REMA deve potere contribuire allo stabilimento progressivo di indicatori e criteri comuni.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>17</NumAm>

<Article>Articolo 2, lettera d ter) (nuova)</Article>

 

d ter) elabora analisi, valutazioni, raccomandazioni e conclusioni sull'applicazione negli Stati membri delle direttive europee sulle migrazioni e sull'asilo, sulla conformit delle norme nazionali con quelle europee ed internazionali, su richiesta della Commissione, del Parlamento europeo o del Consiglio, al fine di coadiuvare e supportare i loro rispettivi compiti;

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

I compiti della REMA devono essere estesi al fine di ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed internazionali a livello nazionale, nonch l'elaborazione di raccomandazioni e conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilit dei dati a livello europeo, la REMA deve potere contribuire allo stabilimento progressivo di indicatori e criteri comuni.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>18</NumAm>

<Article>Articolo 2, lettera f)</Article>

f) si fa conoscere permettendo laccesso alle informazioni che raccoglie e provvedendo alla diffusione dei propri lavori;

f) si fa conoscere permettendo laccesso alle informazioni che raccoglie e provvedendo alla pi ampia diffusione possibile dei propri lavori;

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

I compiti della REMA devono essere estesi al fine di ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed internazionali a livello nazionale, nonch l'elaborazione di raccomandazioni e conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilit dei dati a livello europeo, la REMA deve potere contribuire allo stabilimento progressivo di indicatori e criteri comuni.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>19</NumAm>

<Article>Articolo 2, lettera g)</Article>

g) coordina le informazioni e coopera con altri organi competenti europei e internazionali.

g) coordina le informazioni e coopera con altri organi competenti governativi e non governativi, nazionali, europei e internazionali.

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

I compiti della REMA devono essere estesi al fine di ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed internazionali a livello nazionale, nonch l'elaborazione di raccomandazioni e conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilit dei dati a livello europeo, la REMA deve potere contribuire allo stabilimento progressivo di indicatori e criteri comuni.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>20</NumAm>

<Article>Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo) </Article>

 

La REM assicura che le sue attivit siano coerenti e coordinate con gli strumenti e le strutture comunitarie afferenti  nel settore delle migrazione e dell'asilo.

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

I compiti della REMA devono essere estesi al fine di ricomprendere anche l'elaborazione di analisi e comparazioni di leggi e politiche europee, come pure l'implementazione delle norme europee ed internazionali a livello nazionale, nonch l'elaborazione di raccomandazioni e conclusioni, cooperando con tutti gli attori coinvolti ed interessati e diffondendo le informazioni. Al fine di garantire la comparabilit dei dati a livello europeo, la REMA deve potere contribuire allo stabilimento progressivo di indicatori e criteri comuni.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>21</NumAm>

<Article>Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)</Article>

(a) partecipa allelaborazione del programma annuale di attivit della REM, sulla base di un progetto del presidente;

(a) contribuisce allelaborazione del programma annuale di attivit della REM, incluso un importo indicativo del bilancio minimo e massimo di ciascun punto di contatto nazionale, che garantisca la copertura, a norma dell'articolo 5, delle spese di base derivanti dal corretto funzionamento della rete e approva tale programma, sulla base di un progetto del presidente;

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

 

inserito un testo rivisto concordato dal Consiglio relativo alle competenze del comitato direttivo, accettabile per il Parlamento.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>22</NumAm>

<Article>Articolo 4, paragrafo 2, lettera d)</Article>

d) individua le relazioni strategiche di cooperazione pi appropriate con altre strutture competenti per lasilo e limmigrazione e approva, laddove necessario, le modalit amministrative di questa cooperazione, di cui allarticolo 10;

d) individua le relazioni strategiche di cooperazione pi appropriate con altre strutture governative e non governative, nazionali, europee ed internazionali competenti per lasilo e limmigrazione e approva, laddove necessario, le modalit amministrative di questa cooperazione, di cui allarticolo 10;

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

La REMA deve potere cooperare con il maggior numero di strutture governative e non governative, nazionali, europee ed internazionali.</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>23</NumAm>

<Article>Articolo 5, paragrafo 1</Article>

1. Ciascuno Stato membro designa una struttura che funge da punto di contatto nazionale.

1. Ciascuno Stato membro designa una struttura che funge da punto di contatto nazionale.

 

Per facilitare il lavoro della REM e garantire il conseguimento dei suoi obiettivi, gli Stati membri tengono conto, ove necessario, della necessit di un coordinamento tra il loro rappresentante in seno al comitato direttivo e il loro punto di contatto nazionale. 

Il punto di contatto nazionale si compone di almeno tre esperti uno dei quali funge da coordinatore nazionale e deve essere un funzionario o altro dipendente della struttura designata; Gli altri esperti possono appartenere alla struttura ovvero ad altre organizzazioni nazionali e internazionali basate nello Stato membro, pubbliche o private.

Il punto di contatto nazionale si compone di almeno tre esperti di differente provenienza (amministrazione statale, organizzazioni non governative ed universit) uno dei quali funge da coordinatore nazionale e deve essere un funzionario o altro dipendente della struttura designata.

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

E' necessario assicurare che il punto di contatto nazionale sia composto da esperti di differente provenienza e che il lavoro sia coordinato tra questo ed il rappresentante nel comitato direttivo.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>24</NumAm>

<Article>Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)</Article>

a) competenze in materia di asilo e migrazione che riguardino anche aspetti di processo decisionale, diritto, ricerca e statistica;

a) differenti competenze in materia di asilo e migrazione che riguardino anche aspetti di processo decisionale, diritto, ricerca e statistica;

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

E' necessario assicurare che il punto di contatto nazionale sia composto da esperti di differente provenienza e che il lavoro sia coordinato tra questo ed il rappresentante nel comitato direttivo.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>25</NumAm>

<Article>Articolo 5, paragrafo 3, lettera b)</Article>

b) contribuiscono con i dati nazionali al sistema di scambio di informazioni della rete di cui allarticolo 8;

b) contribuiscono con i dati nazionali, le analisi e le valutazioni al sistema di scambio di informazioni della rete di cui allarticolo 8;

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

E' necessario assicurare che i punti di contatto possano compiere non solo raccolta dati, ma anche analisi e valutazioni.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>26</NumAm>

<Article>Articolo 5, paragrafo 3, lettera c)</Article>

c) sviluppano la capacit di indirizzare domande specifiche agli altri punti di contatto e di rispondere rapidamente alle richieste da questi rivolte;

c) sviluppano la capacit di indirizzare domande specifiche agli altri punti di contatto e di rispondere rapidamente alle richieste da questi rivolte, come pure alle richieste formulate dalla Commissione, dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

E' necessario assicurare che i punti di contatto possano rispondere alle richieste formulate da Commissione, PE e Consiglio.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>27</NumAm>

<Article>Articolo 5, paragrafo 3, lettera d)</Article>

d) stabiliscono una rete nazionale sulle migrazioni composta da una molteplicit di organizzazioni e persone fisiche attive nel settore della migrazione e dellasilo che rappresentino tutte le parti interessate. I membri della rete nazionale sulle migrazioni possono essere invitati a contribuire alle attivit della REM, con particolare riguardo agli articoli 8 e 9.

d) stabiliscono una rete nazionale sulle migrazioni e sull'asilo composta da una molteplicit di organizzazioni governative e non governative e persone fisiche attive nei differenti settori della migrazione e dellasilo che rappresentino tutte le parti interessate e possano fornire uno specifico know-how, in particolare le universit, i centri di ricerca, le ONG e le associazioni di avvocati. I membri della rete nazionale sulle migrazioni sono invitati a contribuire alle attivit della REM, con particolare riguardo agli articoli 8 e 9.

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

E' necessario assicurare che i punti di contatto possano cooperare con organizzazioni governative e non governative, universit, centri di ricerca, etc.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>28</NumAm>

<Article>Articolo 6, paragrafo 3</Article>

3. Previa consultazione del comitato direttivo e dei punti di contatto nazionali, la Commissione adotta, nei limiti dellobiettivo generale e dei compiti definiti agli articoli 1 e 2, il programma annuale di attivit della REM. Il programma specifica gli obiettivi e le priorit tematiche. La Commissione controlla lesecuzione del programma annuale di attivit e riferisce regolarmente al comitato direttivo circa la sua esecuzione e lo sviluppo della REM.

3. Previa consultazione dei punti di contatto nazionali e approvazione da parte del comitato direttivo, la Commissione adotta, nei limiti dellobiettivo generale e dei compiti definiti agli articoli 1 e 2, il programma annuale di attivit della REM. Il programma specifica gli obiettivi e le priorit tematiche. La Commissione controlla lesecuzione del programma annuale di attivit e riferisce regolarmente al comitato direttivo circa la sua esecuzione e lo sviluppo della REM.

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

inserito un testo rivisto concordato dal Consiglio, e accettabile per il Parlamento, che garantisce che il comitato direttivo disponga del potere di approvare il programma annuale, nonch un riferimento al regolamento del Consiglio n. 1995/2006.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>29</NumAm>

<Article>Articolo 7, paragrafo 5 bis (nuovo)</Article>

 

5 bis. Le attivit di cui al paragrafo 5, qualora non siano previste nel programma annuale di attivit della REM, devono essere comunicate in tempo utile ai punti di contatto nazionali.

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

inserito un testo concordato dal Consiglio, accettabile per il Parlamento.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>30</NumAm>

<Article>Articolo 8, titolo</Article>

Sistema di scambio di informazioni

Pubblicazione, diffusione e scambio di informazioni

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

E' necessario assicurare che le informazioni scambiate, raccolte ed elaborate dalla REMA siano pubblicate e diffuse al massimo, includendo tutti gli attori ed interlocutori coinvolti ed interessati.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>31</NumAm>

<Article>Articolo 8, paragrafo 1</Article>

1. istituito, in conformit delle disposizioni del presente articolo, un sistema di scambio di informazioni basato su Internet, accessibile mediante apposito sito web.

1. istituito, in conformit delle disposizioni del presente articolo, un sistema di pubblicazione, diffusione e scambio di informazioni basato su Internet, accessibile mediante apposito sito web.

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

E' necessario assicurare che le informazioni scambiate, raccolte ed elaborate dalla REMA siano pubblicate e diffuse al massimo, includendo tutti gli attori ed interlocutori coinvolti ed interessati.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>32</NumAm>

<Article>Articolo 8, paragrafo 2</Article>

2. Il contenuto del sistema di scambio di informazioni di norma pubblico.

2. Il contenuto del sistema di pubblicazione, diffusione e scambio di informazioni di norma pubblico.

Laccesso a informazioni riservate pu essere limitato alla sola REM.

Laccesso a informazioni riservate pu essere limitato alla sola REM.

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

E' necessario assicurare che le informazioni scambiate, raccolte ed elaborate dalla REMA siano pubblicate e diffuse al massimo, includendo tutti gli attori ed interlocutori coinvolti ed interessati.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>33</NumAm>

<Article>Articolo 8, paragrafo 3, lettera f)</Article>

f) un repertorio dei ricercatori e degli istituti di ricerca nei settori della migrazione e dellasilo.

f) un repertorio dei ricercatori e degli istituti di ricerca nei settori della migrazione e dellasilo, come pure delle ONG e delle organizzazioni nazionali, europee ed internazionali.

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

E' necessario assicurare che le informazioni scambiate, raccolte ed elaborate dalla REMA siano pubblicate e diffuse al massimo, includendo tutti gli attori ed interlocutori coinvolti ed interessati.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>34</NumAm>

<Article>Articolo 9, paragrafo 1</Article>

1. I punti di contatto nazionali presentano ogni anno un rapporto sulla situazione della migrazione e dellasilo nei rispettivi Stati membri comportante anche una descrizione degli sviluppi politici e dati statistici.

1. I punti di contatto nazionali presentano ogni anno un rapporto sulla situazione della migrazione e dellasilo nei rispettivi Stati membri comportante anche una descrizione degli sviluppi giuridici (leggi e giurisprudenza), politici e dati statistici.

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

E' necessario assicurare che la REMA compia studi sugli sviluppi statistici, politici ma anche giuridici in tema di immigrazione ed asilo.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>35</NumAm>

<Article>Articolo 10, paragrafo 1</Article>

1. La REM coopera con strutture degli Stati membri o dei paesi terzi competenti in materia di migrazione e asilo, fra cui le organizzazioni internazionali.

1. La REM coopera con strutture, organismi ed organizzazioni governative e non governative dell'Unione europea, degli Stati membri e dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti in materia di migrazione e asilo.

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

E' necessario assicurare che la REMA cooperi con le altre strutture, organismi ed organizzazioni governative e non governative dell'UE, con gli Stati membri e le organizzazioni internazionali.

</Amend>

<Amend>Emendamento <NumAm>36</NumAm>

<Article>Articolo 15, paragrafo 1</Article>

La presente decisione si applica a decorrere dal 1 gennaio 2008.

La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea..

<TitreJust>Motivazione</TitreJust>

Emendamento tecnico.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


MOTIVAZIONE

Il Parlamento europeo consultato su una proposta di decisione del Consiglio che stabilisce una Rete Europea sulle Migrazioni elaborata dalla Commissione europea.

 

Una Rete europea sulle migrazioni gi esiste e basa il proprio lavoro su una serie di punti di contatto nazionali. Essa stata creata attraverso un progetto pilota, seguito da un'azione preparatoria. Si tratta ora di assicurare una base giuridica adeguata per il funzionamento della Rete attraverso appunto la decisione del Consiglio che il PE chiamato oggi ad esaminare.

 

La relatrice condivide pienamente le linee principali della decisione della Commissione e l'accordo generale emerso in sede di Consiglio, in particolare con l'idea di consolidare tale struttura sotto forma di Rete, e di non creare, almeno per ora, un ulteriore osservatorio o agenzia europea, evitando in questo modo eccessive burocratizzazioni. Il lavoro di raccolta di dati e informazioni e di analisi pu essere compiuto in modo efficiente da una Rete che assicuri il lavoro comune a livello europeo degli organismi competenti o interessati a livello nazionale ed internazionale.

 

Il Consiglio ha lavorato con estrema celerit sulla proposta della Commissione, raggiungendo un accordo sostanziale sulla proposta e modificandola solo su alcuni punti. Ciononostante, il parere del Parlamento europeo non una mera formalit, e quindi la relatrice invita il Consiglio a tenerne pienamente conto in vista dell'adozione definitiva della proposta di decisione. La relatrice da parte sua ha introdotto degli emendamenti che riprendono le proposte del Consiglio al fine di rendere possibile un accordo tra le istituzioni sul testo in esame.

 

Nella relazione che ho elaborato per il Parlamento europeo si propone in particolare:

 

- di modificare la denominazione attuale della Rete da "Rete Europea sulle Migrazioni (REM)" a "Rete Europea sulle Migrazioni e sull'Asilo (REMA)". Tale proposta discende dal semplice fatto che la Rete si occupa di migrazioni ma anche di asilo, e ci sembra quindi pertinente e logico che questo sia rispecchiato nel nome della Rete e nel suo acronimo;

 

- di ampliare il mandato della Rete al fine di permettere a questa di compiere studi, analisi e valutazioni in merito all'applicazione ed implementazione delle direttive, alla preparazione di analisi di tipo giuridico ed all'elaborazione di conclusioni e raccomandazioni, anche su richiesta del PE come pure delle altre istituzioni, perch il suo lavoro sia effettivamente utile e proficuo per gli attori coinvolti nei processi decisionali;

 

- la REMA ha come scopo quello di raccogliere e scambiare dati comparabili a livello europeo in tema di immigrazione ed asilo. Al fine di assicurare che questo possa effettivamente succedere, necessario chiarire che l'obiettivo quello di elaborare a livello europeo criteri ed indicatori comuni;

 

- necessario assicurare che la REM possa lavorare in stretta cooperazione con altri organismi ed attori nel campo delle migrazioni e dell'asilo: amministrazioni governative in primo luogo, ma anche ONG, Universit, Centri di Ricerca, esperti, organizzazioni internazionali, Stati terzi, in modo da attingere i propri dati da pi fonti ed avere un approccio di tipo multidisciplinare.

 

- la REMA dovr anche compiere uno sforzo di comunicazione e diffusione dei suoi lavori, il che render questi e la REMA stessa pi visibile. A tal fine, sar necessario utilizzare in particolare Internet al fine di pubblicare e diffondere dati ed analisi, nel rispetto del Regolamento 1049/2001 sull'accesso ai documenti.

 

- la relatrice non pu invece accettare la proposta del Consiglio di modificare l'articolo 4 della Proposta di Decisione, ove si definisce la composizione ed i compiti del Comitato direttivo della REMA, per attribuire al PE solamente un ruolo di osservatore senza diritto di voto, mentre invece la Commissione - che trova il pieno sostegno della relatrice - propone che il PE abbia un suo rappresentante con diritto di voto.

 

- la REMA dovr inoltre evitare di sovrapporsi nel suo lavoro con altri organismi europei, collaborando invece con questi e basando il proprio lavoro su quello gi compiuto, in uno sforzo di cooperazione e piena collaborazione.

 

In conclusione, la relatrice invita il Parlamento europeo ad approvare la proposta della Commissione corredata dagli emendamenti predisposti, affinch la Rete sia stabilita al pi presto nel corso del 2009.