I PROVVEDIMENTI SULLA SICUREZZA OLTRE LO STATO
DI DIRITTO
1.- Il Decreto legge recante Misure urgenti per il contrasto del
terrorismo internazionale e per straordinarie esigenze di pubblica sicurezza,
e lo schema di decreto legislativo relativo alle espulsioni dei cittadini
comunitari, approvati dal Consiglio dei ministri nella seduta di fine anno, per
i contenuti ed il metodo che stato seguito, costituiscono la chiusura di una
seria prospettiva di affrontare le questioni della sicurezza e dellimmigrazione
nellalveo delle previsioni costituzionali e dei principi consolidati affermati
dal diritto comunitario e dal diritto internazionale.
La previsione di una espulsione di cittadini
appartenenti allUnione Europea per motivi imperativi di ordine pubblico
consegna ai prefetti un potere assolutamente discrezionale che, per la
genericit della previsione legislativa, non sar facile sottoporre ad un
effettivo sindacato giurisdizionale. Secondo il decreto legge approvato dal
governo, i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la
persona da allontanare, sia essa cittadino dellUnione europea o familiare di
cittadino dellUnione europea che non abbia la cittadinanza di uno Stato
membro, abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta,
effettiva e grave alla dignit umana o ai diritti fondamentali della persona
ovvero allincolumit pubblica, rendendo urgente lallontanamento perch la sua
ulteriore permanenza sul territorio incompatibile con la civile e sicura
convivenza.
Con il pretesto di
estendere la portata del provvedimento ai cittadini comunitari sospettati di
terrorismo, ma siamo veramente curiosi di vedere quanti casi di terroristi
rumeni o bulgari si potranno verificare in futuro, e soprattutto quali siano
per questi casi le ragioni di urgenza che legittimano oggi il ricorso ad un
decreto legge, viene mantenuta nella sostanza, ed anzi ampliata, la disciplina
gi inserita nella Legge Pisanu
del 31 luglio 2005, n.155, che vale nei confronti di tutti gli
immigrati, anche extracomunitari. In particolare, si modifica il comma 2
dellart. 3 di questa legge, che gi prevedeva un aggravamento del regime
stabilito dalla Bossi Fini in tema di espulsioni con accompagnamento immediato,
norma che andava in scadenza al 31 dicembre del 2007.
Rimane cos in vigore
la previsione secondo la quale nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, ( della
legge n.155 del 2005) ed in quelli di cui allarticolo 13, comma 1, del decreto
legislativo
25 luglio 1998, n. 286, l'espulsione e lallontanamento sono eseguiti
immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta. Si provvede in ogni
caso alla convalida del provvedimento con cui si esegue lespulsione o
lallontanamento da parte del tribunale in composizione monocratica secondo le
procedure di cui allarticolo 13, comma 5-bis e si applicano le disposizioni di
cui ai commi 3, 3-bis del medesimo decreto legislativo n. 286 che prevedono il
trattenimento in un centro di permanenza temporanea.
La espulsione di cittadini comunitari che non riescono
a dimostrare di avere risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite
e dimostrabili, prevista dal decreto legislativo che modifica la normativa interna
che attua la direttiva sulla libera circolazione dei cittadini comunitari, si
pone in contrasto frontale con la direttiva 2004/38/CE che vieta la possibilit
di espulsione di cittadini comunitari legata esclusivamente a fattori
economici. Scenari inquietanti vengono poi prospettati dalla previsione secondo
la quale i provvedimenti
di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza saranno adottati tenendo
conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di
dimora del destinatario del provvedimento.
I provvedimenti adottati dal Consiglio dei
ministri confondono pericolosamente la lotta allimmigrazione clandestina con
il contrasto del terrorismo, costituendo le premesse per espulsioni
assolutamente discrezionali e per la criminalizzazione di quanti, costretti dal
bisogno, lavorino in nero nella cd. economia informale, dopo avere ricevuto
lintimazione a lasciare il nostro territorio o dopo essere rientrati in Italia
dopo la esecuzione di un provvedimento di espulsione a loro carico. Una
ennesima occasione per aggravare le condizioni di sfruttamento, al limite del
lavoro schiavistico, che tutti a parole dicono di volere combattere. Una vera e
propria discriminazione istituzionale.
2.- I meccanismi di espulsione immediata sulla
base del semplice sospetto di terrorismo, esteso anche ai familiari,
permetteranno di consegnare persone per le quali si dovrebbe ancora indagare,
anche al fine di garantire i diritti di difesa e la presunzione di innocenza,
in Italia, ad autentici stati di
polizia, nei quali vige la tortura come sistema generalizzato di
interrogatorio. Le Corti internazionali hanno vietato il rimpatrio in quei
paesi persino di persone accusate di terrorismo, rimessi in libert dopo essere
stati internati a Guantanamo, ma tutto questo sembra ignorato dal Governo
italiano, che si rende cos complice delle tante Guantanamo dislocate
allesterno delle frontiere europee.
Appare evidente come queste espulsioni
facili possano spezzare vite umane, anche innocenti, soprattutto se pensiamo
ai familiari di coloro che potranno essere allontanati dal nostro territorio
nazionale, senza contribuire ad indagini che, se condotte in Italia, potrebbero
forse condurre a risultati pi efficaci nella lotta contro il terrorismo. Si
corre il rischio che vere e proprie bufale, come quelle propinate in passato
dai servizi antiterrorismo, basti pensare agli arabi arrestati a Bologna mentre
fotografavano la Chiesa di San Petronio, agli arresti di Anzio ( uno dei
sospetti terroristi morto annegato nel Tirreno qualche settimana fa mentre
lavorava in nero su un peschereccio), ed al caso dei pakistani arrestati al
porto di Gela e trattenuti per mesi in carcere a Caltanissetta, tutti poi
riconosciuti innocenti senza ottenere neanche il risarcimento per la ingiusta
carcerazione. Indagini approssimative, finora smascherate grazie al coraggioso
impegno di giudici ed avvocati, potranno produrre in futuro espulsioni
immediate motivate con il semplice sospetto, e quindi trattamenti inumani e
degradanti nei paesi di destinazione, con la estorsione sotto tortura di
dichiarazioni che potrebbero anche inquinare la successiva acquisizione delle
prove contro gli appartenenti alle organizzazioni terroristiche. Sono peraltro
gi evidenti le reazioni delle comunit immigrate quando loro membri vengono
arrestati o allontanati illegittimamente. Altro che maggiori garanzie per la
sicurezza dei cittadini.
Preoccupa, in questo
quadro, la violazione sempre pi evidente dei diritti dei richiedenti asilo, come
i curdi, i tamil, i pachistani, gli irakeni, gli afgani , i sudanesi, ormai
assimilati di fatto, nei paesi di transito ed alle frontiere esterne
dellUnione Europea, ai clandestini, con il rischio di essere qualificati come
terroristi, dopo che le organizzazioni che ancora praticano la resistenza
armata nei paesi di provenienza sono state assimilate alle organizzazioni
terroristiche.
Avere pensato di barattare la sostanziale
rinnovazione delle norme del Decreto Pisani del 2005, che andavano a scadere
alla fine del 2007, norme gi criticate anche a livello internazionale dal
Comitato per la prevenzione della tortura, ed avere reiterato un decreto legge
gi decaduto, malgrado la Corte Costituzionale abbia ritenuto da tempo
illegittima questa prassi, con una corsia preferenziale per la nuova legge
sullimmigrazione e con lassegnazione delle convalide dei provvedimenti di
espulsione ai giudici ordinari, costituiscono una illusione, se non un calcolo
politico fallimentare, alla luce del quadro politico che si gi determinato.
Si sono posti in questo modo autentici macigni sulla strada per la costruzione
di un fronte unitario a sinistra, capace di aggregare le tante realt dei
movimenti di base, coniugando sicurezza e garanzie dei diritti della persona,
senza cedere ancora una volta ai ricatti delle destre.
Il percorso della nuova legge delega
Amato-Ferrero sullimmigrazione appare ancora lentissimo e dagli esiti assai
limitati, se non sar bloccato del tutto a gennaio, dai veti dei centristi
della maggioranza che vedono in questa questione un terreno ideale per
scardinare quello che rimane dellintesa di governo, gi gravemente compromessa
dalle reiterate inadempienze del programma elettorale, anche in tema di
immigrazione e asilo. Inadempienze comprovate dalla continuit nella politica
degli accordi di riammissione e dal mantenimento del sistema dei centri di detenzione, anche negli
ultimi provvedimenti del governo, un sistema che in base al programma
elettorale di Prodi avrebbe dovuto essere superato. Non si sono neppure
chiusi i centri di identificazione per richiedenti asilo, cos come sollecitato
dalla Commissione De Mistura, nominata dal governo nel 2006.
Toccher adesso alla magistratura ordinaria
rilevare le gravi ragioni di incostituzionalit dei provvedimenti adottati dal
governo, peggiorativi in alcuni aspetti persino della legge Bossi-Fini che la
stessa Corte costituzionale aveva censurato proprio in materia di espulsioni.
Vanno individuate, malgrado quanto disposto dai pi recenti provvedimenti
-anche con provvedimenti di urgenza dunque- misure immediatamente sospensive delle espulsioni con
accompagnamento immediato in frontiera, che potrebbero comportare
lassoggettamento alla tortura ed a altri trattamenti inumani e degradanti. Ma
si dovranno anche predisporre con la massima tempestivit ricorsi durgenza
alla Corte Europea dei diritti delluomo in base allart. 39 del regolamento di
questa corte.
Ci auguriamo che in Italia i giudici togati
sappiano dimostrare una maggiore autonomia di giudizio rispetto ai giudici di
pace, anche se la ristrettezza dei tempi render ben difficile leffettivo
esercizio dei diritti di difesa. Se poi qualcuno ritiene che la
esternalizzazione delle pratiche di tortura in nome delle esigenze della
sicurezzasia compatibile con il nostro stato di diritto, almeno con quello
che ne rimane, occorre che se ne assuma pubblicamente tutte le responsabilit,
etiche e politiche, anche per il messaggio devastante che si rivolge in questo
modo ai cittadini.
3.- Dovrebbe essere noto a tutti che, per
quanto si inaspriscano le normative interne in materia di espulsioni, queste
non potranno mai funzionare se non sono sorrette da accordi di riammissione con
i paesi verso i quali eseguire le misure di allontanamento forzato. Le
espulsioni disposte in base al nuovo Decreto legge sulla sicurezza richiederanno probabilmente un
ulteriore irrigidimento degli accordi di riammissione gi stipulati dallItalia
con i paesi comunitari ed extracomunitari, accordi che non potranno comunque
realizzarsi in contrasto con il diritto internazionale. Gli stessi accordi, a
seconda del loro contenuto, possono violare norme consolidate di diritto
internazionale che riconoscono ad ogni persona il diritto alla vita, con il
divieto assoluto della pena di morte e della tortura. La riammissione di
migranti verso stati che non garantiscano il rispetto dei diritti umani
fondamentali, ovvero nei quali gli interessati possano essere vittime di
trattamenti disumani o degradanti, tassativamente proibita dall'art. 3 della
stessa Convenzione Europea. Analogamente proibito il rinvio individuale o
collettivo ( refoulement) verso stati nei quali non vi
l'effettiva possibilit di accedere alla protezione prevista dalla Convenzione
di Ginevra sullo status di rifugiato.
Il Libro Verde sul rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente in
Europa ribadiva nel 2002 che le politiche di rimpatrio dei paesi dell'Unione
devono rispettare non solo la Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati
ed il Protocollo di New York del 1967, ma anche le disposizioni della
Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali
approvata a Nizza nel 2000, che sanciscono il diritto di asilo e vietano le
espulsioni collettive. Adesso, con lapprovazione del mini trattato di
Lisbona, la Carta di Nizza dovrebbe assumere valore vincolante, incluso il
divieto di espulsioni collettive, e la Corte di giustizia dellUnione Europea
potrebbe- se solo lo volesse- intervenire per sanzionare gli abusi ed i
trattamenti disumani e degradanti che gli stati europei pongono in essere o
consentono, ai danni dei migranti irregolari.
Piuttosto che
continuare ad approvare provvedimenti parziali e pasticciati di dubbia
costituzionalit, dovrebbe essere completamente rivista dal Parlamento la
normativa nazionale in materia di immigrazione, asilo, protezione umanitaria e
accordi di riammissione, per la scarsa efficacia ( basti pensare allultimo
decreto flussi), per il possibile contrasto con le normative internazionali ed
interne in materia di diritti fondamentali ( messe in evidenza anche dai
rapporti sullItalia predisposti dal Comitato europeo per la prevenzione della
tortura, da Amnesty e da Human Rights Watch). Le azioni di polizia attuate nei
confronti degli immigrati in situazione di irregolarit, ed anche nei confronti
dei neocomunitari, sulla base della normativa adesso vigente e degli accordi di
riammissione sono sottratte ad un effettivo controllo giurisdizionale perch i
tempi rapidissimi non consentono un pieno esercizio dei diritti di difesa e di
ricorso, quale che sia il giudice competente per i giudizi di convalida.
La materia degli
accordi di riammissione un tassello importante della nostra politica estera e
non pu essere rimessa ad accordi informali tra le forze di polizia, o ai
decreti dei Ministri degli interni e degli esteri. Anche alla luce del nuovo
decreto legge sulla sicurezza, gli accordi gi stipulati vanno revocati o
comunque rinegoziati, ed eventuali accordi futuri, comunque discussi ed
approvati dal Parlamento, dovranno essere strettamente conformi alle norme
internazionali e costituzionali sulla tutela dei diritti fondamentali della
persona.
Palermo, 29
dicembre 2007
Fulvio Vassallo
Paleologo
Universit di
Palermo