Art.
11.
Piano Casa
1. Al fine di superare in maniera
organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai
fenomeni di alta tensione abitativa, il CIPE approva un piano nazionale di
edilizia abitativa, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Ministero trasmette la proposta di piano
alla Conferenza unificata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. Il piano e' rivolto all'incremento
del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di alloggi di
edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza
energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di
capitali pubblici e privati, destinati prioritariamente a prima casa per le
seguenti categorie sociali svantaggiate nell'accesso al libero mercato degli
alloggi in locazione:
a) nuclei familiari a basso reddito,
anche monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o
economiche svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure
esecutive di rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 1 della legge n. 9 del 2007;
g) immigrati regolari.
3. Il Piano nazionale ha ad oggetto la
realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di
costruzione di nuovi alloggi ed e' articolato, sulla base di criteri oggettivi
che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse
realta' territoriali, attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari
destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero
alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la
partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un
sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di
immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo
di edilizia sociale con le risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di
edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;
c) promozione da parte di privati di
interventi ai sensi della parte II, titolo III, del Capo III del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
d) agevolazioni, anche amministrative,
in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli
interventi in esame, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati
per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo
transitorio dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati
di promozione di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani ai sensi del
comma 5.
4. L'attuazione del Piano nazionale e'
realizzata con le modalita' di cui alla parte II, titolo III, del Capo IV del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero, per gli interventi
integrati di valorizzazione del contesto urbano e dei servizi metropolitani, ai
sensi dei commi da 5 a 8.
5. Al fine di superare i fenomeni di
disagio abitativo e di degrado urbano, concentrando gli interventi sulla
effettiva consistenza dei fenomeni di disagio e di degrado nei singoli
contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di
riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione
di edilizia sociale e nei sistemi metropolitani e di riqualificazione urbana,
anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita', promuovendo e
valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, con principale
intervento finanziario privato, possono essere stipulati appositi accordi di programma,
promossi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'attuazione
di interventi destinati a garantire la messa a disposizione di una quota di
alloggi, da destinare alla locazione a canone convenzionato, stabilito secondo
criteri di sostenibilita' economica, e all'edilizia sovvenzionata,
complessivamente non inferiore al 60% degli alloggi previsti da ciascun
programma, congiuntamente alla realizzazione di interventi di rinnovo e
rigenerazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualita' in termini
di vivibilita', salubrita', sicurezza e sostenibilita' ambientale ed
energetica. Gli interventi sono attuati, attraverso interventi di cui alla
parte II, titolo III, Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
mediante le seguenti modalita':
a) trasferimento di diritti edificatori
in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo
destinato alla locazione a canone agevolato, con la possibilita' di prevedere
come corrispettivo della cessione dei diritti edificatori in tutto o in parte
la realizzazione di unita' abitative di proprieta' pubblica da destinare alla
locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore di
categorie sociali svantaggiate, di cui al comma 2;
b) incrementi premiali di diritti
edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di
miglioramento della qualita' urbana;
c) provvedimenti mirati alla riduzione
del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione e
strumenti di incentivazione del mercato della locazione;
d) costituzione di fondi immobiliari di
cui al comma 3, lettera a), con la possibilita' di prevedere altresi' il
conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione
degli immobili.
6. Ai fini della realizzazione degli
interventi di cui al presente articolo l'alloggio sociale, in quanto servizio
economico generale, e' identificato, ai fini dell'esenzione dell'obbligo della
notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato
istitutivo della Comunita' Europea, come parte essenziale e integrante della
piu' complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel
suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze
primarie.
7. In sede di attuazione dei programmi
di cui al comma 5, sono appositamente disciplinate le modalita' e i termini per
la verifica periodica e ricorrente delle fasi di realizzazione del piano, in
base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi
conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle
risorse finanziarie pubbliche verso modalita' di attuazione piu' efficienti.
Gli alloggi realizzati o alienati nell'ambito delle procedure di cui al
presente articolo non possono essere oggetto di successiva alienazione prima di
dieci anni dall'acquisto originario.
8. Per la migliore realizzazione dei
programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto
previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
I programmi integrati di cui al comma 5 sono dichiarati di interesse strategico
nazionale al momento della sottoscrizione dell'accordo di cui all'accordo di
cui al comma 5. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione
dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616 e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per l'attuazione degli interventi
previsti dal presente articolo e' istituito un Fondo nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le
risorse finanziarie di cui all'articolo 1 comma 1154 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 nonche' di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del decreto-legge 1¡
ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre
2007, n. 222. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle
disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma,
incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo
le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159
del 2007, ivi comprese quelle gia' trasferite alla Cassa depositi e prestiti,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul Fondo
di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini
di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in
bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di
spesa.