Art. 20.
Disposizioni in materia contributiva
1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio
1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno
corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il
trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennita',
non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto
medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le
contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1¡ gennaio
2009.
2. A decorrere dal 1¡ gennaio 2009, le imprese dello Stato,
degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono
tenute a versare, secondo la normativa vigente: a) la contribuzione per
maternita'; b) la contribuzione per malattia per gli operai.
3. A decorrere dal 1¡ gennaio 2009 il comma 2, lettera a)
dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e' cosi' sostituito: ÇAl
versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che
costituiscono imponibile contributivoÈ.
4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n.
2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.
5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole: Çdell'articolo
40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, eÈ.
6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4
si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1¡ gennaio
2009.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e
assistenza sociale, a fronte di una pluralita' di domande che frazionino un
credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente
dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la
riunificazione e' disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7,
l'improcedibilita' della domanda puo' essere richiesta dal convenuto in ogni
stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase esecutiva.
9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e'
stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il
giudizio o revoca la provvisoria esecutivita' dei decreti e fissa alle parti un
termine perentorio per la riunificazione.
10. A decorrere dal 1¡ gennaio 2009, l'assegno sociale di cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli
aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via
continuativa, per almeno cinque anni nel territorio nazionale.
11. A decorrere dal 1¡ gennaio 2009, al primo comma
dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639, dopo la parola: ÇregionaliÈ sono soppresse le seguenti parole: Çe provincialiÈ.
12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a
disposizione dei Comuni modalita' telematiche di trasmissione per le
comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi
obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.
13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12
il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo
di danno erariale.
14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e' soppresso.