Art. 20.

 Disposizioni in materia contributiva

 1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennita', non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1¡ gennaio 2009.

 2. A decorrere dal 1¡ gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente: a) la contribuzione per maternita'; b) la contribuzione per malattia per gli operai.

 3. A decorrere dal 1¡ gennaio 2009 il comma 2, lettera a) dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e' cosi' sostituito: ÇAl versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivoÈ.

 4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

 5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole: Çdell'articolo 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, eÈ.

 6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1¡ gennaio 2009.

 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralita' di domande che frazionino un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione e' disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

 8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilita' della domanda puo' essere richiesta dal convenuto in ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase esecutiva.

 9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non e' stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio o revoca la provvisoria esecutivita' dei decreti e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione.

 10. A decorrere dal 1¡ gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno cinque anni nel territorio nazionale.

 11. A decorrere dal 1¡ gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: ÇregionaliÈ sono soppresse le seguenti parole: Çe provincialiÈ.

 12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalita' telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.

 13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.

 14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e' soppresso.