Art. 37.
Certificazioni e prestazioni sanitarie
1. Al fine di
garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla
tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la
eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete,
ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul
lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e della solidarieta'
sociale, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa
intesa in sede di Conferenza Unificata, sono individuate le disposizioni da
abrogare.
2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: Ç2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitarioÈ.