BOZZA DEL
decreto legge giugno 2008, n. recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria
Il Presidente
della Repubblica
Visti gli
articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la
straordinaria necessit ed urgenza di emanare disposizioni urgenti
finalizzazione alla promozione dello sviluppo economico del Paese, anche
mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti
amministrativi concernenti, in particolare, la libert di iniziativa economica
e in grado di restituire potere di acquisto delle famiglie, e misure volte a
garantire la razionalizzazione, lefficienza e leconomicit
dellorganizzazione amministrativa, nonch la necessaria semplificazione dei procedimenti
giudiziari incidenti su tali ambiti;
Ritenuta,
altres, la straordinaria necessit ed urgenza di emanare disposizioni per
garantire la stabilizzazione della finanza pubblica, al fine di garantire il
rispetto degli impegni in sede internazionale ed europea indispensabili,
nellattuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi
obiettivi di stabilit e crescita assunti;
Ravvisata,
inoltre, la straordinaria necessit ed urgenza di emanare disposizioni dirette
a garantire gli interventi di perequazione tributaria occorrenti per il
rispetto dei citati vincoli;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno
2008;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle
finanze, del Ministro dello sviluppo economico, ;
E m a n a
il seguente
decreto-legge:
(omissis)
Art. ..
1. Al fine di
garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla
tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la
eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, con
decreto del Ministro del Lavoro, della Salute e della solidariet sociale, di
concerto con il Ministro per la semplificazione, previa intesa in sede di
conferenza Unificata, sono individuate le disposizioni da abrogare.
2. Il comma 2
dellarticolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sostituito
dal seguente:2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli
Stati membri dellUnione europea, salvo quanto previsto dalle norme di
attuazione dellordinamento comunitario.
(omissis)