COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

(Affari Costituzionali) 

(Giustizia)  

 

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2008

5ª Seduta (pomeridiana) 

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI 

 

            Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo e il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.  

 

            La seduta inizia alle ore 16,30.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

            Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

La seduta inizia alle ore 16,30.

 

            Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

      Il presidente BERSELLI avverte che l'esame riprenderà con il seguito dell'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, già iniziata nella seduta antimeridiana di oggi.

 

            Il senatore MAZZATORTA (LNP) illustra l'emendamento 5.15, il quale è volto a meglio precisare le condotte incriminate della nuova figura di reato. Al riguardo, nel ritenere infondate le perplessità avanzate da taluni membri delle Commissioni riunite circa la possibile applicazione delle sanzioni penali anche a coloro che per fini di assistenza sociale ed umanitaria forniscono alloggi a cittadini stranieri,anche irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, osserva come una puntuale scriminante sia già prevista dall'articolo 12 del Testo Unico sull'immigrazione.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO presenta ed illustra l'emendamento 5.200, il quale, oltre ad ampliare le condotte incriminate, ricomprendendo la locazione e la semplice ospitalità purché a titolo oneroso, sostituisce alla più generica conoscenza da parte del cedente dello status di irregolare del cessionario dell'immobile la più puntuale verifica sulla sussistenza di un oggettivo titolo di soggiorno.

 

            Prende quindi brevemente la parola il senatore BOSCETTO(PdL), il quale invita i rappresentanti del Governo a valutare l'opportunità di modificare ulteriormente il testo dell'originario articolo 5 del decreto-legge, nel senso di prevedere fra le condotte incriminate ogni tipo di cessione, non necessariamente di carattere oneroso.

            Ciò consentirebbe, a parere dell'oratore, di ovviare alle difficoltà probatorie legate all'accertamento del carattere oneroso della cessione medesima.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO, pur convenendo con il senatore Boscetto sulle oggettive difficoltà probatorie dell'onerosità delle cessioni, ribadisce che la finalità dell'articolo 5 del decreto-legge e dell'emendamento, sia di sanzionare esclusivamente coloro che mirano a trarre profitto, dalla cessione dell'immobile a soggetti irregolarmente soggiornanti, facendo salvi invece coloro che forniscono alloggio per finalità di carattere umanitario o sociale.

 

            Il senatore PASTORE (PdL) illustra l'emendamento 5.13, il quale, in caso di cessione a titolo oneroso in favore di straniero, impone ai cedenti l'obbligo di darne la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza.

            Tale emendamento, che di fatto riprende ed amplia l'ambito di applicazione dell'istituto della comunicazione già previsto dal decreto-legge n. 59 del 1978, con finalità antiterroristiche, consente di ovviare alle difficoltà per il privato cedente di accertare la regolarità del titolo di soggiorno dello straniero cessionario, attraverso la remissione di tale controllo alla ben più competente autorità di pubblica sicurezza.

            Precisa poi che l'emendamento oltre a sanzionare l'eventuale comportamento omissivo del soggetto cedente, amplia l'ambito soggettivo di applicazione della norma, ricomprendendo anche le cessioni di immobili a cittadini comunitari.

           

            Il senatore LI GOTTI (IdV) illustra l'emendamento 5.8, il quale introduce norme volte ad evitare gli iniqui effetti ablativi della proprietà, attualmente previsti dall'articolo 5 del decreto-legge. Con riferimento alle disposizioni dell'articolo succitato, osserva come sia del tutto irrazionale, sul piano della coerenza dell'ordinamento giuridico, prevedere la confisca per il reato di cessione a titolo oneroso di immobili a stranieri irregolarmente soggiornanti, quando tale sanzione non è invece previste per altre fattispecie di reato ad esso assimilabili. Sarebbe più opportuno, come previsto dall'emendamento 5.8, sostituire la confisca, con sanzioni pecuniarie amministrative, anche di elevato importo.

            Procede quindi ad illustrare l'emendamento 5.0.2, volto ad introdurre disposizioni ulteriori dopo l'articolo 5. Al riguardo, osserva come esso, introducendo disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico, preveda tra l'altro incisivi poteri in capo ai sindaci per il ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti.

 

            Il senatore BALBONI (PdL) interviene per illustrare l'emendamento 5.14, da ultimo presentato ed illustrato dai rappresentanti del Governo, il quale incide sui profili affrontati anche dall'emendamento 5.200, da ultimo presentato ed illustrato ed illustrato dai rappresentanti del Governo. Con riferimento alla proposta governativa suddetta, invita ad una più attenta valutazione sull'opportunità di ricomprendere fra le condotte incriminate ogni tipo di cessione, facendo salve in modo espresso le sole cessioni per finalità di carattere umanitario; ciò in ragione delle evidenti difficoltà probatorie del carattere oneroso della cessione. Osserva poi come l'emendamento 5.14 preveda che la confisca dell'immobile potrebbe essere disposta non solo con la condanna con pronuncia definitiva, ma anche nel caso di applicazione della pena con la richiesta delle parti.

 

            La senatrice DELLA MONICA(PD), nello svolgere talune considerazioni sul problema dello sfruttamento del lavoro irregolare, rileva come esse si ispirino alla stessa logica dell'emendamento 5.19, il quale prevede fra gli elementi caratterizzanti la nuova figura di reato di cui all'articolo 5, anche la finalità dell'ingiusto profitto derivante dalla condizione di irregolarità del concessionario e l'approfittamento dello stato di bisogno dello stesso.

            In particolare l'emendamento 5.22 prevede un inasprimento del quadro sanzionatorio, laddove la condotta incriminatrice sia posta in essere in concorso da due o più persone ovvero interessi la permanenza di cinque o più persone. Dopo aver dichiarato di condividere i rilievi formulati dal senatore Li Gotti sull'istituto della confisca, illustra l'emendamento 5.23, il quale rimette all'organo giudicante la valutazione sull'opportunità di ordinare la confisca dell'immobile.

            Dà poi conto del contenuto dell'emendamento 5.18, il quale introduce disposizioni volte a contrastare il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e lo sfruttamento del lavoro di stranieri irregolarmente soggiornanti. Si riserva poi di svolgere ulteriori considerazioni su tale delicata questione, la cui gravità è confermata da recenti e drammatici eventi di cronaca, in sede di illustrazione dell'emendamento 12.0.3.

 

            Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5, nonché tutte le proposte volte ad introdurre disposizioni ulteriori dopo l'articolo medesimo.

 

            Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

 

            Il senatore SALTAMARTINI (PdL) illustra l'emendamento 6.9, il quale prevede che il sindaco, nell'esercizio della funzione di vigilanza in materia di sicurezza e ordine pubblico, sia tenuto ad informare non solo il prefetto ma anche il questore, soggetto tecnicamente dotato di poteri autoritativi.

            Riferisce quindi sull'emendamento 6.10, il quale modifica l'articolo 6 nel senso di attribuire al sindaco il compito di concorrere ad assicurare anche l'impiego della polizia locale con le forze di polizia statale.

            Con riferimento poi all'emendamento 6.11, osserva come esso sia volto a limitare l'ambito di applicazione delle ordinanze contingibili ed urgenti dei sindaci, escludendo che esse possano incidere sull'esercizio dei diritti inviolabili riservati alla legge. L'emendamento in esame, inoltre, esplicita il carattere temporaneo di tali ordinanze extra ordinem, imponendo nel contempo l'obbligo per il sindaco di darne comunicazione al questore e al prefetto.

            Dopo aver illustrato l'emendamento 6.12, il quale prevede il potere del Ministro dell'interno di annullare d'ufficio le ordinanze extra ordinem suddette, si sofferma sull'emendamento 6.13. Al riguardo, osserva come esso sia volto a prevedere che alla Conferenza di servizi convocata dal prefetto, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge, prenda parte anche il questore del luogo.

            Conclude illustrando l'emendamento 6.14, il quale prevede che nel caso di ordinanze rivolte a persone determinate, il sindaco possa provvedere d'ufficio solo previa diffida dei soggetti non ottemperanti all'ordine impartito.

 

            Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) illustra l'emendamento 6.1 che prescrive l'adozione, da parte del Ministro dell'interno, di atti di indirizzo per rendere omogenei, sul territorio nazionale, i poteri di ordinanza riconosciuti ai sindaci. L'emendamento 6.2 amplia il potere di coordinamento del sindaco attraverso la facoltà di chiedere l'immediata convocazione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, mentre l'emendamento 6.3 prevede la segnalazione, all'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, della condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad altro Stato membro dell'Unione europea per l'eventuale adozione dei provvedimenti di espulsione o allontanamento.

 

            Il senatore PROCACCI (PD) illustra gli emendamenti 6.21, 6.22, 6.23 e 6.24, che prescrivono il raccordo con i prefetti in caso di adozione delle ordinanze, con lo scopo di assicurare la coerenza di queste con le politiche di sicurezza nazionali.

 

            Il senatore MAZZATORTA (LNP) illustra gli emendamenti 6.6 e 6.7, diretti a sopprimere i poteri ispettivi e surrogatori del prefetto.

 

            Il senatore CHIURAZZI (PD) si sofferma sull'emendamento 6.19.

 

Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

 

            Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

 

            Il senatore MAZZATORTA (LNP) illustra gli emendamenti 7.3 e 7.8, che propongono di estendere alla polizia provinciale e regionale la collaborazione dei piani coordinati di controllo del territorio.

            Dà conto anche degli emendamenti 7.1 e 7.2, che prevedono rispettivamente l'estensione, ai comuni minori, della facoltà di realizzare piani coordinati di controllo del territorio ovvero di stipulare a tal fine accordi di programma e di prevedere la collaborazione investigativa tra il personale della polizia municipale, provinciale e regionale e gli organi della polizia dello Stato.

 

            Il senatore SALTAMARTINI (PdL) propone con l’emendamento 7.5 la soppressione dell'articolo 7. Si tratta, a suo avviso, di un intervento normativo che dovrebbe essere ricondotto alla legge ordinaria e non a un atto regolamentare.

 

            Il senatore BOSCETTO (PdL) nell'illustrare l'emendamento 7.4 tendente a rafforzare le possibilità di accesso a dati informativi da parte della polizia locale, osserva che esso va più correttamente riferito all'articolo 8.

            Invita inoltre i rappresentanti del Governo a interloquire maggiormente nel dibattito per agevolare il confronto sulle proposte di modifica del decreto-legge.

 

Sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7, nonché tutte l'emendamento aggiuntivo 7.0.1.

 

            Il presidente della Commissione giustizia BERSELLI, relatore, sottolinea che il Governo, in sede di espressione del parere sugli emendamenti, potrà svolgere ogni utile argomentazione.

 

            Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

 

            Il senatore SAIA (PdL) propone la soppressione dell'articolo 8, del tutto insufficiente, a suo avviso, a soddisfare le aspettative e le esigenze del personale delle polizie municipali. Auspica, piuttosto, che si dia seguito alle iniziative legislative proposte anche nella scorsa legislatura per riconoscere maggiore dignità al ruolo e alle funzioni di quei corpi di polizia.

 

            Il senatore DIVINA (LNP) dichiara di condividere le osservazioni svolte dal senatore Saia e auspica che si riconoscano finalmente poteri reali alle polizie locali.

 

            Dopo che è stato dato per illustrato l'emendamento 8.2 si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge.

 

            Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) propone con l’emendamento 9.1 la soppressione dell'articolo che, essendo privo dei requisiti di necessità e urgenza, rischia di inficiare, per contrasto con le norme costituzionali, non solo il decreto-legge ma anche la legge di conversione. Sarebbe, a suo avviso, preferibile esaminare la materia in sede di esame del disegno di legge ordinario presentato dal Governo.

 

Sono dati per illustrati tutti gli altri emendamenti relativi all'articolo 9.

 

            Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

 

Il presidente BERSELLI presenta ed illustra l'emendamento 10.100, volto ad introdurre modifiche di carattere formale all'articolo 10.

 

            Il sottosegretario CALIENDO presenta e illustra l’emendamento 10.500, che, come anticipato in sede di replica, recepisce la sostanza delle proposte emendative presentate con riferimento a quell'articolo.

 

 

            Inoltre, presenta gli emendamenti 11.200, 11.0.100, 11.0.200, 12.100 e 12.0.100 che riformulano e integrano le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge.

 

            Il senatore CASSON (PD) si compiace per l'accoglimento sostanziale, da parte del Governo, dell'emendamento 10.4.

 

            Il presidente della Commissione affari costituzionali VIZZINI, relatore, illustra gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.0.1, diretti ad affinare la disciplina per l'adozione delle misure di prevenzione di sicurezza personali e patrimoniali, fornendo così uno strumento più efficace e tempestivo per la lotta alla mafia.

 

                       Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) esprime talune perplessità sulla formulazione dell'emendamento 10.200, testé presentato ed illustrato dal Governo. Più in particolare, lamenta il fatto che la proposta in esame non modifichi l'articolo 10 del decreto-legge n. 92 del 2008, nella parte in cui esclude il potere generalizzato dei procuratori ordinari di richiedere le misure di prevenzione cosiddette antimafia.

 

            Il sottosegretario CALIENDO sottolinea come l'ampliamento delle competenze in materia di misura di prevenzione del direttore della Direzione investigativa antimafia debba essere valutato insieme alle modifiche introdotte dall'emendamento 11.200. Quest'ultimo, in relazione alle sole misure cosiddette antimafia, applicate a soggetti destinatari delle misure ordinarie, mantiene la competenza del procuratore "territoriale" ed esclude quella del procuratore "distrettuale".

 

            Il senatore CASSON(PD), nell'esprimere rammarico per la scarsa disponibilità del Governo a recepire emendamenti presentati dai senatori dell'opposizione, anche laddove ampiamente condivisi nel merito, invita i rappresentanti del Governo a valutare l'opportunità di accogliere l'emendamento 10.4 in luogo dell'emendamento 10.200, il quale pone talune perplessità.

 

            Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge.

 

            Il presidente della Commissione giustizia BERSELLI, relatore, illustra l'emendamento 11.0.1, precisando che si riferisce alle persone straniere regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, ovvero anche italiane, nei confronti delle quali verrebbe emanato il cosiddetto foglio di via per rinviarle nelle loro città di provenienza, qualora vengano colte nel palese esercizio della prostituzione. Accogliendo l'invito del Governo, dichiara di ritirare tale emendamento, che ripresenterà con analoga formulazione nel corso dell'esame del disegno di legge ordinario.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) rileva che l'articolo 11 determina il rischio di un'incomprensibile e del tutto inopportuna sovrapposizione di competenze. Illustra pertanto l'emendamento 11.1, che ne propone la soppressione e, in via subordinata l'emendamento 11.2, che propone una distinzione più chiara fra i casi in cui le misure di prevenzione sono richieste dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale distrettuale, e quelli in cui è invece competente il procuratore presso il Tribunale del circondario di residenza della persona per la quale si propone l'applicazione delle misure stesse.

 

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

 

Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) illustra l'emendamento 12.1.

Egli rileva come l'impianto complessivo del decreto-legge riconosca un carattere di particolare allarme sociale da un lato ai reati propri della criminalità organizzata e, dall'altro, da quelli collegati al fenomeno dell'immigrazione, nel cui ambito trovano un terreno favorevole anche le attività collegate al terrorismo internazionale e al traffico di stupefacenti.

E' in considerazione degli obiettivi legami che uniscono tutti questi fenomeni, che si propone l'istituzione, in luogo della attuale Direzione nazionale antimafia, di una Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, dotata di una competenza più ampia, ivi compresa quella sui reati associativi in materia di immigrazione.

 

Si danno per illustrati gli emendamenti 12.0.100, 12.0.3, 12.0.6 e 12.0.4.

 

Il senatore BOSCETTO (PdL) illustra l'emendamento 12.0.1, rilevando la necessità, di fronte ad un'emergenza criminale di cui la stessa adozione del decreto-legge rappresenta un evidente riconoscimento, di non sguarnire il sistema giudiziario di provate professionalità e di preziose esperienze, come avverrebbe con l'immediata applicazione delle norme sulla temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006, disposizioni queste che, a suo parere, appaiono ispirate piuttosto a utilità di carattere esclusivamente corporativo che all'interesse generale.

 

Si passa quindi all'esame dell'articolo 1.

 

            Il relatore per la 2ª Commissione, BERSELLI anche a nome del relatore per la 1ª Commissione, VIZZINI esprime parere favorevole sull’emendamento 1.10, a condizione che esso venga riformulato come emendamento aggiuntivo. Esprime inoltre parere favorevole sugli identici emendamenti 1.4 e 1.11, nonché sugli emendamenti 1.2, 1.200, 1.19, 1.18, 1.250, 1.100, 1.300 e 1.350. Esprime altresì parere favorevole sull’emendamento 1.1 (testo 2).

            Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 1.23 e 1.5, rilevando che la materia, pur essendo di estrema importanza, poiché concerne temi di rilevante gravità, debba essere più opportunamente affrontata in sede di esame del disegno di legge presentato dal Governo in materia di sicurezza. Invita altresì i presentatori al ritiro dell’emendamento 1.9. Rileva peraltro che qualora i presentatori insistessero per la votazione degli emendamenti, il parere sarebbe contrario.

Si rimette alle Commissioni riunite sull’emendamento 1.20, esprimendo parere contrario sui restanti emendamenti all’articolo 1.

 

            Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

 

            Il senatore D'AMBROSIO (PD) riformula l’emendamento 1.10, nel senso indicato dai relatori.

 

            Posto ai voti previa controprova, è approvato l’emendamento 1.10 (testo 2). Risultano altresì approvati gli identici emendamenti 1.4 e 1.11, nonché gli emendamenti 1.2 e 1.200, risultando altresì respinti gli emendamenti 1.13, 1.12, 1.14 e 1.16.

 

            Il presidente BERSELLI avverte che verrà posto l’emendamento 1.15.

 

            La senatrice FINOCCHIARO (PD) intervenendo in dichiarazione di voto, esprime il suo stupore di fronte al parere espresso dai relatori e dal Governo. Osserva infatti che l’emendamento si conforma all’orientamento dominante della giurisprudenza e della dottrina circa la necessità che il giudice, nell’applicazione di una misura di sicurezza, verifichi in concreto la pericolosità del soggetto.

 

            Interviene il senatore LONGO (PdL) il quale, nel ritenere non priva di fondatezza l’osservazione della senatrice Finocchiaro, preannuncia che presenterà in Assemblea un emendamento volto ad introdurre nell’elenco delle misure di sicurezza detentive di cui all’articolo 215 del codice penale, anche l’ipotesi dell’allontanamento dal territorio nazionale.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO osserva che, trattandosi di misura di sicurezza, non sia necessario prevedere espressamente il previo giudizio di pericolosità sociale da parte del giudice, essendo tale sindacato implicitamente rinvenibile nel sistema penale.

 

            L’emendamento 1.15 risulta respinto. E’ altresì respinto l’emendamento 1.17.

 

            Il presidente BERSELLI chiede ai presentatori se intendono ritirare l’emendamento 1.23.

 

            Il senatore BIANCO (PD) esprime il suo profondo disappunto circa la decisione dei relatori di esprimere un parere contrario, qualora l’emendamento non fosse ritirato. Ritiene infatti che la materia dei reati contro familiari e conviventi, nonché il tema del cosiddetto stalking, determinando un rilevante allarme sociale, riguardano questioni affini a quelle della sicurezza pubblica.

Osserva peraltro la sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza che giustificano l’intervento normativo in questione e la sua trattazione in sede di conversione del decreto-legge.

 

            Interviene brevemente il presidente BERSELLI, il quale ritiene impropria la sede della conversione del decreto-legge per approvare una normativa articolata, sebbene di grande rilevanza sociale, necessita però di un maggiore approfondimento.

Il senatore PASTORE (..) ricorda la recente giurisprudenza costituzionale in materia di conversione di decreti-legge, da cui emerge la necessità che il Parlamento si attenga scrupolosamente ai requisiti costituzionali previsti dall’articolo 77, nonché a quelli contenuti nella legge n. 400 del 1988. Ciò, a suo avviso, pone una scelta rigorosa la quale peraltro non preclude la possibilità che, in tempi brevi, si proceda, dopo un esame approfondito, all’approvazione di una separata normativa sui maltrattamenti in famiglia o sullo stalking, come pure sulle altre questioni di particolare rilevanza sociale.

 

            Interviene brevemente il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) che osserva come la norma contenuta nell’emendamento presenti caratteri di estraneità al decreto non certamente maggiori di quelli contenuti in altri emendamenti. Auspica pertanto che i relatori riconsiderino la loro posizione in materia.

 

            La senatrice FINOCCHIARO (PD) nel criticare il parere formulato dai relatori e dal rappresentante del Governo sull’emendamento, osserva come si sia notevolmente accresciuto il numero di soggetti, in particolare donne e minori, che subiscono violenze gravi all’interno della famiglia.

Quanto allo stalking la senatrice ricorda le drammatiche vicende di cronaca degli ultimi mesi, che hanno dimostrato come la violenza psichica e fisica nei confronti delle donne si sia tradotta in orrendi omicidi rispetto ai quali le stesse forze dell’ordine e la magistratura hanno manifestato la difficoltà di procedere ad una efficace opera di prevenzione.

Di fronte a tanto orrore, il Parlamento commetterebbe un gravissimo sbaglio se non procedesse alla approvazione di una normativa penale che possa immediatamente entrare in vigore al fine di arginare, con uno strumento sanzionatorio adeguato, un fenomeno gravissimo e profondamente lesivo della vita, della dignità e della libertà umana.

Ritiene pertanto del tutto inconferenti le argomentazioni addotte a sostegno di un rinvio dell’esame di questi temi, ritenendo incontestabili l’urgenza e la necessità di un intervento normativo.

 

            Il sottosegretario CALIENDO, rilevando che l’introduzione, nell’ordinamento penale, dei reati di maltrattamenti in famiglia e di stalking rappresenti un’esigenza prioritaria del Governo e della maggioranza parlamentare, auspica che, entro l’estate, si approvi un’organica normativa in materia. Pur condividendo le ragioni addotte a sostegno della urgenza e della necessità di una rapida soluzione a queste drammatiche piaghe sociali, non ritiene opportuna una loro trattazione in sede di conversione del decreto-legge all’esame.

 

            La senatrice DELLA MONICA (PD) insiste per la votazione dell'emendamento.

 

            Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo l’emendamento 1.23 è respinto.

 

            Il presidente BERSELLI chiede ai presentatori se intendono ritirare l’emendamento 1.5.

 

Il senatore  LI GOTTI (IdV) insiste per la votazione, rilevando in primo luogo che l’emendamento contiene interventi di urgenza non minore a quella di altri emendamenti, sui quali i relatori e i rappresentanti del Governo hanno espresso peraltro un parere positivo.

Il complesso normativo contenuto nella proposta si indirizza su tre temi di grande rilevanza sociale: i maltrattamenti contro familiari e conviventi, l’adescamento di minorenne a scopo sessuale, anche attraverso l’utilizzazione delle rete Internet e lo stalking. A ciò l’emendamento aggiunge un intervento che mira a subordinare la sospensione condizionale della pena per alcune tipologie di reato, come il danneggiamento, al ripristino dello stato dei luoghi ovvero allo svolgimento di una attività non retribuita a favore della collettività. Ritiene altresì di non minor rilievo l’ultimo degli interventi contenuti nell’emendamento, finalizzato a trasformare l’approfittamento di circostanze di tempo, di luogo o di persona in una aggravante speciale limitatamente all’ipotesi di truffa, al fine di consentire che eventuali attenuanti non incidano, annullandola, sull’aggravante. Nel ribadire l’urgenza e la necessità che tali interventi normativi siano approvati in sede di conversione del decreto-legge, insiste per la votazione appellandosi alla coscienza dei parlamentari ed auspicando un ripensamento da parte dei relatori e del Governo.

 

Interviene il senatore CASSON (PD) il quale, nel condividere le osservazioni del senatore Li Gotti, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo all’emendamento 1.5, soffermandosi in particolare sull’introduzione, nel codice penale, dell’articolo 600-octies, il quale persegue prioritariamente l’obiettivo di colpire lo sfruttamento di soggetti deboli, come i minori, da parte di adulti che esercitano su di loro autorità o siano affidati alla loro custodia o vigilanza. La scelta di introdurre tale titolo di reato, in luogo della contravvenzione di cui all’articolo 671 del codice penale, nasce dalla considerazione della particolare gravità della condotta di chi sfrutta i minori a tale scopo per l’accattonaggio, ciò che giustifica il suo inserimento tra i delitti contro la personalità individuale. Quanto all’introduzione del reato di adescamento di minorenne, il senatore, nell’evidenziare l’assoluta gravità della condotta e l’esigenza di una sua decisa repressione, rileva la diffusione delle forme telematiche di adescamento, volte a sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minorenne. Deve essere pertanto presa in seria considerazione, a suo avviso, l’esigenza, palesata dal senatore Li Gotti e da altri, di approvare tale corpus normativo in sede di conversione del decreto-legge, considerando la forte affinità di tali questioni con quelle afferenti alla sicurezza pubblica.

 

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l’emendamento 1.5.

 

Il PRESIDENTE avverte che verrà posto ai voti l’emendamento 1.19.

 

Il senatore CAROFIGLIO(PD), nell’esprimere la sua soddisfazione per la scelta dei relatori e del rappresentante del Governo di esprimere un parere favorevole sull’emendamento, auspica che possa essere individuato un percorso condiviso circa l’introduzione, quale aggravante comune, della permanenza clandestina nel territorio nazionale, ritenendo opportuno ancorare l’inasprimento di pena ad una condotta potenzialmente offensiva piuttosto che ad una semplice condizione esistenziale.

 

L’emendamento 1.19 è approvato.

 

Il senatore CASSON (PD) fa proprio l’emendamento 1.18, che risulta approvato.

 

Dopo un breve intervento in dichiarazione di voto del senatore CASSON (..), l’emendamento 1.20 è approvato. Risultano altresì approvati gli emendamenti 1.250 e 1.100.

 

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.21.

 

Il senatore CASSON (PD) rileva che l’introduzione, quale aggravante comune, della permanenza clandestina nel territorio nazionale presenti rilevanti profili di illegittimità costituzionale, non essendo l’aggravante collegata ad una condotta offensiva quanto piuttosto ad una semplice condizione in cui versa il soggetto.

 

Il senatore CECCANTI(PD),nel condividere l’osservazione del senatore Casson, ricorda che il relatore Boscetto, in sede di esame circa la sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza svolto in Commissione affari costituzionali, aveva ritenuto non prive di argomenti le perplessità su alcuni profili, tra cui l’introduzione della aggravante comune, osservando peraltro che anche il Governo aveva manifestato la sua disponibilità a migliorare il testo del decreto-legge in base alle proposte che fossero pervenute sia dalla maggioranza che dall’opposizione.

 

Si associa il senatore BIANCO(PD),ricordando che il Governo aveva manifestato la sua disponibilità a tenere conto delle proposte che, in sede di esame del disegno di legge di conversione, sarebbero state avanzate dai senatori dell’opposizione su alcuni aspetti ritenuti di particolare rilievo, tra cui vi è senz’altro la questione della introduzione dell’aggravante di clandestinità.

 

Il sottosegretario CALIENDO, pur ribadendo la disponibilità del Governo a trovare soluzioni il più possibile condivise ed evidenziando come non pochi emendamenti dell’opposizione siano stati finora accolti, ritiene che l’aggravante debba essere conservata. Pur comprendendo la ratio delle proposte emendative formulate sul punto, considera la formulazione originale del decreto-legge dotata di maggior deterrenza e quindi più funzionale agli scopi perseguiti dalla normativa adottata dal Governo.

 

Gli identici emendamenti 1.6, 1.7 e 1.21 sono respinti.

 

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti 1.22  e 1.8.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) preannuncia un voto favorevole sull’emendamento 1.8, sostenendo che, ove non si rientri nel caso delle circostanze aggravanti comuni di cui all’articolo 61, numero 1, del codice penale, è necessario un fatto giuridico che ponga in relazione il reato commesso con il comportamento qualificato come circostanza aggravante. Tale fatto giuridico, a suo avviso, dovrebbe essere individuato nella mancata osservanza del provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato.

 

Gli emendamenti 1.22 e 1.8 sono posti in votazione e respinti.

 

Il PRESIDENTE avverte che verrà posto in votazione l’emendamento 1.3.

 

Il senatore D'ALIA(UDC-SVP-Aut),nell’esprimere il suo voto favorevole, ribadisce l’incostituzionalità dell’introduzione di un’aggravante che sia esclusivamente ancorata allo status di irregolarità in cui versi il soggetto. A tal fine considera più congrua la formulazione contenuta nell’emendamento da lui presentato, che ancora invece l’aggravio di pena a una condotta specifica del soggetto, ovvero la volontaria sottrazione all’ordine di espulsione o di allontanamento impartito dal giudice procedente.

 

L’emendamento 1.3 è respinto, mentre l’emendamento 1.9 è ritirato dal senatore BALBONI(PdL). Gli emendamenti 1.300 e 1.350 sono approvati. L’emendamento 1.0.1 risulta assorbito dall’approvazione dell’emendamento 1.19.

 

            Il presidente della Commissione giustizia BERSELLI, relatore, si esprime favorevolmente sugli emendamenti 2.4, 2.5, 2.8 e 2.100 e invita a ritirare i rimanenti emendamenti riferiti all’articolo 2, preannunciando, nel caso in cui i presentatori insistessero per la votazione, un parere contrario.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO si pronuncia in senso conforme al parere espresso dal relatore.

 

            Il senatore CASSON (PD) dichiara la disponibilità a ritirare l’emendamento 2.9, qualora sia accolto dalla Commissione l’emendamento 2.100 del Governo che ne assorbirebbe il contenuto.

 

            Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL) preannuncia il suo voto contrario sull’emendamento 2.9 e invita il Governo a ritirare l’emendamento 2.100. Infatti le disposizioni contenute in quelle proposte, a suo avviso, violerebbero il principio del giudice naturale, anche al di là di quanto necessario in base alle prescrizioni della direttiva comunitaria. Peraltro si tratterebbe di una modifica dall’evidente significato centralistico e corporativo.

            L’emendamento 2.100 è approvato. Risulta assorbito l’emendamento 2.9.

 

            Il senatore LI GOTTI (IdV) preannuncia il suo voto favorevole sull’emendamento 2.2.

 

            Il senatore CASSON (PD) ritiene che l’inciso di cui si chiede la soppressione possa essere mantenuto qualora il Governo confermi l’interpretazione che, per organo accertatore, si intende l’organo di polizia giudiziaria o locale che ha provveduto al sequestro.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO ribadisce l’utilità dell’inciso che consente di accelerare i tempi per la distruzione di merci falsificate quando siano di difficile custodia o quando la custodia risulti onerosa o pericolosa.

 

            Il senatore CASSON(PD),a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto di astensione.

 

            Il senatore DIVINA (LNP), intervenendo sull’ordine dei lavori, sollecita la Presidenza ad evitare che si riapra la discussione su ogni singola proposta emendativa e ad attuare il regolamento nel senso di consentire esclusivamente dichiarazioni di voto.

 

            L’emendamento 2.2 è quindi posto in votazione ed è respinto. Con distinte votazioni sono respinti successivamente l’emendamento 2.1 e, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore Li Gotti, l’emendamento 2.3.

 

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

 

            Il presidente BERSELLI avverte che la seduta già convocata per domani alle ore 8,30 è posticipata alle ore 9,30.

 

La seduta termina alle ore 20.