COMMISSIONI1ª e2ª RIUNITE

(Affari Costituzionali) 

(Giustizia)  

 

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO 2008

6ª Seduta 

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

BERSELLI 

 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Caliendo e per l'interno Mantovano.   

 

            La seduta inizia alle ore 9,30.

 

IN SEDE REFERENTE 

 

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

            Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 giugno scorso.

 

      Il presidente BERSELLI, avverte che si riprenderà con l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna a partire dall'emendamento 2.250. Ricorda altresì che nel corso della seduta antimeridiana di ieri sono stati acquisiti i pareri dei relatori e dei rappresentanti del Governo sugli emendamenti riferiti all'articolo 2, nonché su quelli volti ad aggiungere disposizioni ulteriori dopo il medesimo.

 

            Con successive e distinte votazioni le Commissioni riunite approvano quindi gli emendamenti 2.250, 2.4, 2.5 e 2.300.

 

            Il senatore BALBONI (PdL) ritira l'emendamento 2.7.

 

            Dopo che le Commissioni riunite hanno approvato l'emendamento 2.8, il presidente BERSELLI ricorda che l'emendamento 2.100 è già stato approvato nella seduta pomeridiana di ieri.

 

            Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 2.0.2.

 

            La senatrice DELLA MONICA(PD), nel ribadire l'importanza delle misure introdotte dall'emendamento in esame, dichiara di non potere accedere alla richiesta di ritiro formulata dal presidente Berselli nella seduta pomeridiana di ieri, e di voler insistere per la votazione dell'emendamento.

 

            L'emendamento 2.0.2, previa controprova, è posto ai voti e respinto. Dopo che il senatore BODEGA (LNP) ha ritirato l'emendamento 2.0.1, il presidente BERSELLI dichiara assorbito l'emendamento 2.0.3 in ragione della approvazione dell'emendamento 2.8.

 

            Il senatore CASSON(PD), nel sottolineare come la portata normativa dell'emendamento 2.0.3 sia più ampia dell'emendamento 2.8, invita il presidente Berselli a rivalutare la propria decisione.

 

            Il presidente BERSELLI(PdL) ,relatore per la 2a Commissione, nel prendere atto dei rilievi testé formulati dal senatore Casson, accoglie la richiesta e pone ai voti l'emendamento 2.0.3, il quale risulta respinto.

 

            Dopo che il presidente BERSELLI ha ricordato che non sono stati presentati emendamenti all'articolo 3, si passa all'esame dell'articolo 4 del decreto-legge.

 

            Il presidente BERSELLI(PdL)  relatore per la 2a Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.3, 4.14, 4.15, 4.16, 4.2, 4.18, 4.19, 4.17, 4.5, 4.4, 4.20 e 4.22. Dopo aver invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 4.21, 4.01 e 4.03, esprime infine parere favorevole sull'emendamento 4.23.

            Con riferimento all'emendamento 4.1, sottolinea l'opportunità di procedere alla votazione per parti separate, dichiarandosi favorevole alla prima parte del medesimo ed invitando i presentatori a ritirare la seconda parte.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme ai relatori, ribadendo l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti presentati da senatori del Gruppo delle Autonomie tutti volti ad affievolire le sanzioni comminate a coloro che violano le norme del codice della strada in materia di limiti di velocità o di guida in stato di ebbrezza; emendamenti che si pongono in contrasto con le finalità dello stesso decreto-legge in esame. Con riferimento poi agli emendamenti 4.21, 4.0.1 e 4.0.3 sottolinea come la richiesta di ritiro sia legata all'esigenza di valutare le tematiche trattate in tali proposte emendative nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 733 in materia di sicurezza pubblica.

            Dopo aver ribadito l'orientamento favorevole del Governo sulla prima parte dell'emendamento 4.1, osserva come l'invito al ritiro della seconda parte del medesimo emendamento sia legato alla necessità di non attribuire un ulteriore e gravoso compito alle forze di polizia.

 

            Interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.6 il senatore PETERLINI(UDC-SVP-Aut), il quale osserva come l'eccessivo inasprimento del quadro sanzionatorio ed in particolare l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'istituto della confisca del veicolo, sia inaccettabile sul piano sociale. A parere dell'oratore, la normativa vigente se applicata in modo corretto e puntuale, come sempre avviene nella provincia di Bolzano, appare più che congrua per sanzionare le infrazioni, anche gravi del codice della strada.

 

            Dopo un breve intervento del sottosegretario MANTOVANO, nel quale si sottolinea che la normativa del codice della strada è fatta applicare dalle forze di polizia uniformemente su tutto il territorio nazionale, le Commissioni riunite con distinte e successive votazioni respingono gli emendamenti 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9.

 

            Dopo che il senatore DIVINA (LNP) ha ritirato l'emendamento 4.21, le Commissioni riunite respingono con distinte e successive votazioni gli emendamenti 4.10, 4.11, 4.12. 4.13, 4.3, 4.14, 4.15, 4.16, 4.2, 4.18, 4.19, 4.17 e 4.5.

 

            Dopo che le Commissioni riunite hanno approvato l'emendamento del Governo 4.100, il senatore VALENTINO (PdL) fa proprio e sottoscrive l'emendamento 4.1, dichiarandosi favorevole alla votazioni per parti separate.

 

            Il senatore CASSON (PD) interviene, anche a nome del proprio Gruppo, per dichiarazione di voto favorevole sulla prima parte dell'emendamento 4.1.

 

            La prima parte dell'emendamento 4.1 dalle parole "al comma 1" fino a "altre violazioni della stessa norma" è posta ai voti ed approvata.

 

            Interviene quindi per dichiarazioni di voto favorevole sulla seconda parte dell'emendamento il senatore CASSON(PD), osservando come sia condivisibile la previsione della sorveglianza dell'autorità accertatrice.

 

            La seconda parte dell'emendamento 4.1 è quindi posta ai voti e respinta.

 

            Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto l'emendamento 4.4, risultano approvati, a seguito di successive e distinte votazioni, gli emendamenti 4.23 e 4.150, così come modificato ed integrato in ragione dell'approvazione dell'emendamento 4.23.

 

Approvato l'emendamento 4.500, il senatore DIVINA (LNP) ritira l'emendamento 4.22.

 

Le Commissioni riunite approvano quindi l'emendamento 4.200.

 

            Accedendo alla richiesta del rappresentante del GOVERNO e confidando nel fatto che la questione relativa al divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche al fine di incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione stradale sarà affrontata nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 733, il senatore COMPAGNA (PdL) ritira l'emendamento 4.0.1.

 

            Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto l'emendamento 4.0.2, il senatore BALBONI (PdL) ritira l'emendamento 4.0.3.

 

            Si passa quindi all'esame dell'articolo 5.

 

Il sottosegretario MANTOVANO ritira l'emendamento 5.200 e presenta l'emendamento 5.300 illustrandolo brevemente.

 

            Il presidente BERSELLI(PdL)  relatore per la 2a Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 5.7, 5.17, 5.1, 5.2, 5.19, 5.8, 5.5, 5.11, 5.23, 5.4, 5.6, 5.9. Dopo aver invitato i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.10, 5.14, 5.13, 5.24, 5.22, 5.18, 5.15, 5.16, 5.12, 5.20, 5.0.1, 5.0.2, 5.0.3 e 5.0.4, dichiara il proprio avviso favorevole sugli emendamenti 5.3 e 5.300.

 

Il senatore BIANCO (PD) esprime un giudizio critico sull'emendamento 5.300, il quale non solo non risolve gran parte delle perplessità emerse nel corso del dibattito, ma rischia addirittura di porre ulteriori problemi interpretativi.

 

Il senatore D'AMBROSIO (PD) invita il Governo ad un'ulteriore riflessione sulle conseguenze applicative dell'emendamento, nella parte in cui prevede l'istituto della confisca per ogni forma di cessione a titolo oneroso. Concretamente, infatti, si potrebbe verificare la situazione paradossale, per la quale le autorità giudiziarie si troverebbero costretta ad imporre la confisca di immobili detenuti da persone anziane o disabili, solo perché in essi sono ospitate collaboratrici domestiche sprovviste di permesso di soggiorno.

 

Il senatore CASSON(PD), pur esprimendo apprezzamento per il tentativo del Governo di migliorare la formulazione dell'articolo 5 attraverso l'indicazione in modo più puntuale dei titoli concessori idonei a configurare le circostanze incriminatrici, ritiene che l'emendamento in esame meriti comunque un'ulteriore ponderazione, al fine di risolvere i nodi problematici rilevati.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) nell'associarsi alle richieste testé formulate, osserva come l'attuale formulazione dell'emendamento 5.300 non chiarisca fra l'altro se la confisca, nel caso in cui il concedente abbia fornito alloggio in una stanza ad uno straniero privo di permesso di soggiorno, debba riguardare l'intero immobile o anche soltanto parti di esso.

 

Il senatore VALENTINO(PdL), nel prendere atto del tenore dei rilievi formulati, invita la presidenza delle Commissioni riunite a disporre il temporaneo accantonamento dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

 

Il presidente BERSELLI(PdL)  relatore per la 2ª Commissione, accedendo alla richiesta del senatore Valentino, dispone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 5 e di passare all'esame dell'articolo 6.

 

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 6 del decreto-legge.

 

            Il senatore VIZZINI(PdL)  relatore per la 1a Commissione, esprime parere contrario sugli emendamenti 6.21, 6.22, 6.16, 6.1, 6.19, 6.17, 6.23, 6.24, 6.8, 6.5, 6.2, 6.18 e 6.4 e favorevole sull’emendamento 6.3. Inoltre, invita a ritirare gli altri emendamenti.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

 

            Il senatore SALTAMARTINI (PdL) ritiene immotivato l’invito al ritiro espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sulle proposte da lui presentate tendenti a coordinare i poteri penetranti che vengono riconosciuti al Sindaco con le attività di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico cui sono preposti il Questore e il Prefetto. Tuttavia ritira tutti gli emendamenti a sua firma riferiti all’articolo 6 del decreto-legge, riservandosi di ripresentare proposte di contenuto analogo in sede di esame del disegno di legge ordinario presentato dal Governo.

 

            Il senatore PROCACCI (PD) chiede che il rappresentante del Governo motivi il parere contrario sugli emendamenti 6.21 e 6.22. Si tratta di correzioni necessarie per coordinare la politica della sicurezza sul territorio che non mettono in discussione l’autonomia degli enti locali. In particolare l’emendamento 6.22 intende semplicemente anticipare il momento in cui il Sindaco deve informare il Prefetto.

 

            Il senatore CASSON (PD) ricorda che le proposte in esame sottendono un dibattito assai articolato sui poteri di ordinanza del Sindaco in rapporto alle prerogative spettanti al Questore e al Prefetto. Su tale materia le posizioni, anche all’interno del suo Gruppo, sono ancora non omogenee.

 

            Il senatore MARITATI (PD) dichiara di aggiungere la propria firma agli emendamenti 6.21 e 6.22.

 

            Anche il senatore D'AMBROSIO (PD) sottoscrive gli emendamenti 6.21 e 6.22, osservando che un’informativa preventiva al Prefetto sarebbe più congrua, considerato anche il potere sostitutivo del Governo previsto dall’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, in particolare nel caso di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO precisa che la proposta di riscrittura dell’articolo 54 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali scaturisce dal confronto svoltosi anche durante la scorsa Legislatura fra il Ministro dell’interno, i Sindaci delle principali città e le associazioni rappresentative dei Comuni. Il Governo ritiene che la formulazione dell’articolo 6, ancorché migliorabile, rappresenta un punto di equilibrio fra le posizioni che prediligono una concezione centralistica per le politiche della sicurezza urbana e quelle che propongono un approccio basato su un maggiore decentramento.

 

            L’emendamento 6.21, ad avviso del Governo, rappresenterebbe un arretramento, mentre il dovere di informazione, anche se successiva, consentirebbe in ogni caso al Prefetto di intervenire tempestivamente.

 

            Il senatore CAROFIGLIO (PD) invita il Governo a considerare – eventualmente per la discussione in Assemblea – l’ipotesi di prevedere che l’informazione al Prefetto avvenga preventivamente.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO si riserva di valutare tale proposta in vista della discussione in Assemblea.

 

            Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 6.21 e 6.22, mentre l’emendamento 6.16 decade per l’assenza dei proponenti.

 

            Respinti gli emendamenti 6.1 e 6.19, decade l’emendamento 6.17 per l’assenza dei proponenti. Anche gli emendamenti 6.23, 6.24 e 6.8 risultano respinti.

 

            Il senatore LAURO (PdL) chiede al rappresentante del Governo di motivare il parere contrario sull’emendamento 6.5, che viene momentaneamente accantonato.

 

            Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALIA(UDC-SVP-Aut), l’emendamento 6.2 è respinto.

 

            Riprende l’esame dell’emendamento 6.5. Il sottosegretario MANTOVANO osserva che la disposizione contenuta nel testo consente una maggiore discrezionalità nell’uso degli strumenti, i quali non si limitano all’assistenza della forza pubblica, ma investono anche la tutela della salute e le condizioni di alloggio. Ribadisce pertanto l’invito a ritirare l’emendamento.

 

            Il senatore LAURO (PdL) ritira l’emendamento 6.5.

 

            L’emendamento 6.2 è respinto, mentre è accolto l’emendamento 6.3. L’emendamento 6.18 decade per l’assenza dei proponenti e gli emendamenti 6.7 e 6.6 sono ritirati dal senatore BODEGA(LNP).

 

            La senatrice BASTICO(PD), accogliendo l’invito del relatore e del rappresentante del Governo, ritira l’emendamento 6.20, sottolineando tuttavia il rilievo che assume l’atto di indirizzo del Ministro dell’interno, al fine di assicurare l’omogeneità e la coerenza della politica della sicurezza sul territorio nazionale. Auspica, quindi, che il Ministro dell’interno provveda ad adottare detto atto di indirizzo, soprattutto nella fase iniziale di attuazione delle nuove disposizioni.

 

            Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-Aut) aggiunge la propria firma all’emendamento 6.4 e preannuncia un voto favorevole, sottolineando l’opportunità di evitare la creazione di ulteriore contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO ribadisce il parere contrario, osservando che si tratta di una norma superflua in ragione della prevalenza degli statuti speciali rispetto alle norme di legge ordinaria.

 

            Il senatore CASSON(PD), condividendo l’osservazione del rappresentante del Governo, preannuncia un voto contrario.

 

            Anche il senatore VIZZINI(PdL), relatore per la 1a Commissione, ribadisce il parere contrario all’emendamento 6.4, che ritiene lesivo dell’autonomia delle Regioni e delle Province a statuto speciale.

 

            L’emendamento 6.4 è respinto.

 

            Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 7 del decreto-legge.

 

            Il senatore VIZZINI(PdL)  relatore per la 1a Commissione, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti 7.5 e 7.7. Invita a ritirare anche l’emendamento 7.4, che deve intendersi riferito all’articolo 8.

            Esprime poi un parere favorevole sugli emendamenti 7.3 e 7.8, ove riformulati nel senso di riferirli soltanto alla polizia "provinciale" e non anche a quella regionale. Invita inoltre a ritirare gli emendamenti 7.2 e 7.1 e a trasformare in ordine del giorno di contenuto analogo l’emendamento aggiuntivo 7.0.1.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO esprime un parere conforme a quello espresso dal relatore, dichiarando la disponibilità del Governo ad accogliere l’ordine del giorno che recepisca il contenuto dell’emendamento 7.0.1.

 

            Dopo che il senatore SALTAMARTINI (PdL) ha ritirato l’emendamento 7.5, il senatore VITALI (PD) aggiunge la propria firma e dichiara il voto favorevole sull’emendamento 7.7, ribadendo l’esigenza di una legge-quadro che disciplini il ruolo e la funzione delle polizie municipali, anche sulla base dei principi definiti recentemente dal Forum per la sicurezza urbana. In proposito, preannuncia un ordine del giorno.

 

            L’emendamento 7.7 è respinto.

 

            Il senatore BODEGA(LNP), accogliendo l’invito del relatore, riformula gli emendamenti 7.3 e 7.8 in un nuovo testo, 7.3 (testo 2) e 7.8 (testo 2), mentre ritira gli emendamenti 7.2 e 7.1.

 

            Le Commissioni riunite convengono di rinviare la votazione dell’emendamento 7.4 in sede di votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 8 del decreto-legge.

 

            Sono quindi accolti gli emendamenti 7.3 (testo 2) e 7.8 (testo 2), mentre l’emendamento 7.0.1 è fatto proprio dal senatore SARO (PdL) e ritirato, con riserva di presentare un ordine del giorno per la discussione in Assemblea.

 

Si passa quindi all'esame dell'articolo 8.

 

Il presidente VIZZINI(PdL)  relatore per la 1a Commissione, nell'esprimere i prescritti pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 8 del decreto-legge, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 8.1 e 8.4. Per quel che concerne l'emendamento 8.2 invita i presentatori a trasformarlo in un ordine del giorno o, in subordine, a ritirarlo.

 

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori. Nel ribadire la richiesta di ritiro degli emendamenti 8.4 e 8.2, osserva che le problematiche da essi affrontate meritano una ulteriore riflessione, tale da assicurare un miglior contemperamento fra le esigenze della sicurezza pubblica nazionale e quelle dell'implementazione delle forme di partecipazione della polizia municipale alla gestione del controllo del territorio, anche attraverso l'accesso alle banche dati del Centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.

 

Accedendo alla richiesta dei relatori e dei rappresentanti del Governo, il senatore BOSCETTO (PdL) ritira l'emendamento 8.4. Sono quindi ritirati gli emendamenti 8.1 e 8.2 rispettivamente dai senatori SALTAMARTINI (PdL) e DIVINA(LNP).

 

Si passa poi all'esame dell'articolo 9.

 

Il presidente VIZZINI(PdL)  relatore per la 1a Commissione, esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

 

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme a quello dei relatori.

 

Sono quindi posti unitamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 9.1, 9.2 e 9.3.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LI GOTTI(IdV), l'emendamento 9.4 è posto ai voti e respinto.

 

Si passa all'esame dell'articolo 10.

 

Il presidente VIZZINI(PdL)  relatore per la 1a Commissione, esprime parere favorevole sul complesso delle proposte emendative presentate all'articolo 10.

 

Il sottosegretario CALIENDO si esprime in senso conforme al relatore.

 

Interviene quindi il senatore CENTARO (PdL) sugli emendamenti 10.1 e 10.3. Con riferimento alla prima delle proposte emendative osserva che sarebbe necessario apportare talune modifiche volte a precisare che i procedimenti avviati debbano proseguire anche nei confronti degli aventi causa del reo. Per quel che attiene all'emendamento 10.3 invita i relatori a svolgere un'ulteriore riflessione sulla portata applicativa dei provvedimenti ablativi, disposti nel caso in cui beni già definitivamente confiscati, tornino anche indirettamente, successivamente all'assegnazione o alla destinazione, nella disponibilità del soggetto sottoposto alla originaria misura di prevenzione. A parere dell'oratore, infatti, la confisca del bene in tal caso finirebbe per danneggiare l'amministrazione destinataria o assegnataria del bene stesso a seguito dell'applicazione della prima misura ablativa. Sottolinea poi che sarebbe opportuno, con riferimento ai trasferimenti a titolo oneroso, ampliare l'ambito soggettivo della disposizione, prevedendo la sanzione della simulazione anche per i trasferimenti a titolo oneroso a soggetti estranei al nucleo familiare del reo.

 

Il sottosegretario CALIENDO ritiene che una attenta e sistematica lettura delle disposizioni di cui all'emendamento in esame consenta di fugare le perplessità testé formulate.

 

Il senatore LUMIA(PD), nel riservarsi di presentare per l'esame in Assemblea una puntuale proposta emendativa, osserva come sarebbe più opportuno prevedere la sanzione in ogni caso di simulazione del trasferimento o dell'intestazione, a prescindere dal titolo.

 

Il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 10.200 e 10.4, di analogo contenuto.

 

Le Commissioni riunite approvano quindi con distinte e successive votazioni gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.200, così come modificato dalla approvazione degli emendamenti testé citati, risulta quindi assorbito l'emendamento 10.4.

 

Le Commissioni riunite approvano infine l'emendamento 10.0.1.

 

Si passa all'esame dell'articolo 11.

 

Il presidente VIZZINI(PdL) , relatore per la 1a Commissione, esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 11, ad eccezione dell'emendamento 11.200.

 

Il senatore LI GOTTI (IdV) esprime un giudizio fortemente critico sulla formulazione dell'emendamento 11.200, il quale non risolve la confusione circa il riparto di competenze fra le autorità giudiziarie in materia di misure di prevenzione, ingenerata dall'attuale formulazione dell'articolo 11.

 

Dopo che il sottosegretario CALIENDO ha ribadito la portata applicativa dell'emendamento 11.200, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 11.1.

 

Posto ai voti ed approvato l'emendamento 11.200, risulta precluso l'emendamento 11.2.

 

Interviene quindi per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 11.0.100 il senatore LUMIA(PD). A parere dell'oratore le disposizioni introdotte dall'emendamento in esame, nella parte in cui prevedono quale conseguenza della riabilitazione la cessazione dei divieti conseguenti all'applicazione con provvedimento definitivo delle misure di prevenzione, rappresentano un affievolimento della normativa per il contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso.

 

            Il sottosegretario CALIENDO, prendendo atto dei rilievi formulati, ritira gli emendamenti 11.0.100 e 11.0.200 riservandosi di effettuare un' ulteriore valutazione delle disposizioni in esse contenute e eventualmente di ripresentare tali proposte nel corso dell'esame in Assemblea.

 

            Si passa quindi all'articolo 12.

 

            Dopo che il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) ha ritirato l'emendamento 12.1, il presidente BERSELLI esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 12 dal Governo ed invita contestualmente i presentatori a ritirare gli emendamenti 12.0.3, 12.0.4, sui quali peraltro la Commissione bilancio ha formulato rilievi ex articolo 81 della Costituzione, e gli emendamenti 12.0.6, 12.0.2, 12.0.5 e 12.0.1.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO si esprime in senso conforme ai relatori.

 

            Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto l'emendamento 12.0.4, risultano approvati gli emendamenti 12.100 e 12.0.100.

 

            Interviene quindi sull'emendamento 12.0.3 la senatrice DELLA MONICA (PD) insistendo per la sua votazione.

 

            Il presidente BERSELLI ribadisce il proprio invito al ritiro dell'emendamento in esame il quale, seppure ampiamente condivisibile nelle finalità, risulta peraltro non strettamente attinente alla materia trattata dal decreto-legge.

 

            Il senatore CECCANTI (PD) ritiene non fondati i dubbi circa l’ammissibilità dell’emendamento e invita a non utilizzare strumentalmente il criterio di omogeneità, tenendo conto delle diverse materie investite dalle stesse disposizioni del decreto-legge.

 

            Il senatore BERSELLI(PdL)  relatore per la Commissione giustizia, precisa di non aver eccepito l’inammissibilità delle disposizioni, avendo espresso solo alcune riserve. Inoltre, nel merito, non è contrario alla disciplina proposta, anche se ritiene più opportuno esaminarla in altra sede.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO ricorda la disponibilità del Governo a considerare con favore l’emendamento 5.3, presentato dal senatore D’Alia. Invita a tenere conto che l’eventuale reiezione dell’emendamento 12.0.3, che in alcune sue parti propone soluzioni normative analoghe, potrebbe precludere l’accoglimento dell’emendamento 5.3.

            In proposito, ricorda che il testo unico sull’immigrazione già contempla la punibilità dei datori di lavoro che impieghino immigrati clandestini: l’emendamento in esame aggiunge una particolare tutela per il lavoratore, consistente nell’ammissione a programmi di assistenza. Il Governo in linea di principio non è contrario a tale ipotesi, ma ritiene opportuno svolgere un approfondimento anche per valutare i possibili oneri finanziari.

 

            La senatrice DELLA MONICA (PD) ricorda che sono in atto programmi di assistenza analoghi ampiamente sperimentati: l’emendamento 12.0.3 propone di ampliare la platea dei beneficiari utilizzando risorse già disponibili. Insiste, quindi, per la votazione dell’emendamento 12.0.3.

 

            Dopo prova e controprova, l’emendamento 12.0.3 risulta respinto. Successivamente, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CASSON (PD), è respinto anche l’emendamento 12.0.6.

 

            Il senatore LUMIA (PD) insiste per l’accoglimento dell’emendamento 12.0.4 che prevede un’ulteriore opportunità per i testimoni di giustizia, che rappresentano una risorsa essenziale per la lotta alla criminalità organizzata; molti di essi versano in condizioni di vita precarie proprio per aver offerto un importante servizio allo Stato.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO sottolinea l’encomiabile finalità della proposta. L’invito a ritirarla è motivato dal rischio che una norma di legge potrebbe determinare maggiori difficoltà. Infatti, ragioni di sicurezza e di tutela della dignità personale dei testimoni di giustizia suggeriscono di provvedere piuttosto con percorsi di reinserimento flessibili, che assicurino la riservatezza degli interessati e non diano luogo alla creazione di una specifica categoria di lavoratori assunti dalla pubblica amministrazione. Il Governo è comunque disponibile ad accogliere un ordine del giorno che inviti l’amministrazione a mantenere e rafforzare la tutela dei testimoni di giustizia.

 

            Il senatore LUMIA (PD) precisa che l’emendamento 12.0.4 non postula un canale obbligatorio di assunzioni, ma individua una ulteriore opportunità tra quelle a disposizione dell’amministrazione.

 

            Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) dichiara di aggiungere la propria firma all’emendamento 12.0.4 e invita i relatori e i rappresentanti del Governo a considerare con favore la proposta.

 

            Il senatore LI GOTTI (IdV) sottoscrive l’emendamento 12.0.4 e ricorda il vincolo di cui all’articolo 97, terzo comma, della Costituzione, a norma del quale eccezioni all’accesso nella pubblica amministrazione mediante pubblico concorso possono essere previste solo con legge.

 

            L’emendamento 12.0.4 è respinto.

 

            Il senatore LI GOTTI (IdV) insiste per la votazione dell’emendamento 12.0.2.

 

            Il senatore MARITATI (PD) aggiunge la propria firma all’emendamento 12.0.2.

 

            Il senatore BERSELLI(PdL) , relatore per la Commissione giustizia, condivide nel merito l’emendamento 12.0.2 e invita a riproporla in altra sede.

 

            L’emendamento 12.0.2 è respinto.

 

            Il senatore LUMIA (PD) insiste per l’accoglimento dell’emendamento 12.0.5, diretto ad escludere il gratuito patrocinio per gli imputati già condannati per gravi reati di criminalità organizzata.

 

            Il senatore D'AMBROSIO (PD) ricorda le rilevanti risorse che potrebbero essere risparmiate escludendo il gratuito patrocinio nei casi specifici indicati dall’emendamento 12.0.5.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO si riserva di svolgere un’ulteriore riflessione in occasione della discussione in Assemblea.

 

            Il senatore CENTARO (PdL) suggerisce di ritirare l’emendamento per riproporlo nella discussione in Assemblea con una diversa formulazione che metta al riparo da censure per la disparità di trattamento formale e sostanziale che potrebbe determinarsi rispetto ad altri imputati. Auspica inoltre una riconsiderazione complessiva della disciplina del gratuito patrocinio.

 

            Il senatore LI GOTTI (IdV) aggiunge la propria firma all’emendamento 12.0.5, sottolineando che l’esclusione del gratuito patrocinio è disposta solo per gli imputati già condannati in via definitiva per reati gravissimi.

 

            Il senatore VALENTINO(PdL), invitando i proponenti a tenere conto della disponibilità manifestata dal rappresentante del Governo, esprime il consenso anche dei senatori di maggioranza.

 

            Il senatore MARITATI (PD) insiste per l’accoglimento dell’emendamento 12.0.5 che, semmai, potrà essere riformulato durante la discussione in Assemblea.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO precisa che la richiesta di svolgere una riflessione più approfondita è connessa al riguardo nei confronti del dicastero direttamente competente; il parere deve essere concordato con il sottosegretario Caliendo, il quale si è dovuto assentare per partecipare a una seduta presso l’altro ramo del Parlamento.

 

            Il senatore LUMIA (PD) ritiene che la richiesta del Governo di valutare l’opportunità della norma, fermo il consenso nel merito, implica una sottovalutazione della sovranità e del ruolo del Parlamento.

 

            L’emendamento 12.0.5 è respinto.

 

            Il senatore BOSCETTO (PdL) ritira l’emendamento 12.0.1.

 

            Si riprende la trattazione dell’emendamento 5.300, del Governo, che era stato precedentemente accantonato.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO sottolinea che l’articolo 5 introduce una ipotesi di delitto doloso che implica la piena consapevolezza anche dell’insussistenza del titolo di soggiorno. I casi particolari evocati nel dibattito si riferiscono comunque a rapporti di lavoro irregolari, nei quali il pagamento di un compenso per l’alloggio sarebbe comunque difficile da provare.

            Il Governo conferma l’apprezzamento per gli emendamenti presentati ma non condivide la proposta di punire la violazione dell’obbligo di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, rilevando soprattutto la condotta in contrasto con la legge, in particolare lo sfruttamento del lavoro.

 

            L’emendamento 5.300, che riformula la prima parte dell’articolo 5, può dunque essere accolto dalle Commissioni riunite, salva la disponibilità del Governo a valutare soluzioni più efficaci, senza però alterare la struttura della norma. Assicura infine la disponibilità a tenere conto dei suggerimenti avanzati dal senatore Balboni per i casi in cui vi sia patteggiamento e sospensione della pena.

 

            Il senatore LIVI BACCI (PD) nota che, per effetto dell’emendamento 5.300, potrebbe ulteriormente restringersi il mercato degli affitti a cui accedono gli immigrati, con conseguenze sociali gravissime, a causa delle preoccupazioni dei proprietari per le possibili sanzioni.

 

            Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) precisa che gli emendamenti 5.1 e 5.2 considerano la violazione dell’obbligo di comunicazione un presupposto e non un comportamento da punire. Sottolinea inoltre l’importanza di rinviare alle autorità di pubblica sicurezza l’accertamento della condizione di irregolarità.

 

            Il senatore PASTORE (PdL) invita il Governo a riflettere ancora sulle difficoltà applicative. A suo avviso, la verifica del titolo di soggiorno non deve competere all’autorità di pubblica sicurezza. Si chiede inoltre quali conseguenze si determinano per gli albergatori che danno alloggio a stranieri irregolari e per i cittadini extracomunitari intenzionati ad acquistare alloggi nel territorio nazionale.

 

            Il senatore VALENTINO (PdL) invita a svolgere un ulteriore approfondimento delle disposizioni in questione. Si riserva di presentare, in occasione della discussione in Assemblea, una riformulazione dell’articolo 5 tale da garantire una attuazione effettiva delle sue finalità che, peraltro, sono generalmente condivise.

 

            Il senatore LI GOTTI (IdV) osserva che la norma sarebbe applicabile anche a rapporti in essere. A suo avviso la formulazione proposta comporta la responsabilità concorrente di chiunque e a qualsiasi titolo partecipi all’alienazione o alla concessione del bene.

 

            Il presidente BERSELLI(PdL) relatore per la 2a Commissione, in considerazione della necessità di svolgere un ulteriore approfondimento dell’emendamento 5.300, dispone una sospensione della seduta.

 

            La seduta, sospesa alle 12,15, riprende alle ore 12,50.

 

            Il presidente BERSELLI avverte che si riprenderà dall'esame dell'articolo 5, precedentemente accantonato.

 

            Il sottosegretario MANTOVANO riformula l'emendamento 5.300 in un testo 2.

 

            Il senatore LI GOTTI (IdV) esprime serie perplessità sull'inserimento nel nuovo testo fra gli elementi necessari per la configurazione della fattispecie criminosa dell'ingiusto profitto. A ben vedere tale requisito, se non collegato all'approfittamento dello stato di bisogno, si presta a problemi di carattere interpretativo.

 

            Il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) ribadisce l'esigenza di sopprimere il richiamo all'onerosità della cessione.

 

            Dopo un breve intervento del senatore LONGO (PdL) volto a ribadire la necessità del richiamo al carattere oneroso della cessione ai fini della configurabilità della fattispecie di reato, il sottosegretario MANTOVANO esprime parere favorevole sull'emendamento 5.24.

 

            Interviene quindi il senatore CASSON (PD) il quale ribadisce la necessità di collegare l'elemento dell'ingiusto profitto all'approfittamento dello stato di bisogno con riferimento alla fattispecie di reato di cui all'articolo 5.

 

            Le Commissioni riunite respingono quindi gli emendamenti 5.7 e 5.16.

 

            Dopo che il senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut) ha ritirato gli emendamenti 5.1 e 5.2, il senatore CASSON (PD) interviene per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.19.

 

            Posti ai voti risultano respinti gli emendamenti 5.19 e 5.8.

 

            I senatori LAURO(PdL), SALTAMARTINI(PdL), BALBONI (PdL) e PASTORE (PdL) ritirano quindi rispettivamente gli emendamenti 5.5, 5.10. 5.14 e 5.13.

 

            Interviene quindi per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 5.22 il senatore CASSON(PD).

 

            Il sottosegretario MANTOVANO, nel condividere il merito della proposta emendativi in esame, invita i presentatori a riformularlo in un emendamento aggiuntivo.

 

            Accedendo alla richiesta del rappresentante del GOVERNO il senatore CASSON (PD) riformula l'emendamento 5.22 in un testo 2, nel senso indicato.

 

            Le Commissioni riunite approvano quindi con distinte votazioni gli emendamenti 5.22 (testo 2) e 5.24.

 

            Dopo che la senatrice DELLA MONICA (PD) ha insistito per la votazione dell'emendamento 5.18, volto ad aggravare le sanzioni comminate per i reati di sfruttamento e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, interviene il senatore CASSON per dichiarazione di voto favorevole, osservando come le misure introdotte dall'emendamento in esame rappresentino, tra l'altro, anche un efficace strumento per contrastare lo sfruttamento della prostituzione.

 

            Dopo che le Commissioni riunite hanno respinto l'emendamento 5.18 il senatore BOSCETTO (PdL) fa proprio e ritira l'emendamento 5.11.

 

            Le Commissioni riunite, dopo aver respinto l'emendamento 5.23, approvano  l'emendamento 5.300 (testo 2).

 

            Dopo che il presidente BERSELLI ha ricordato che sono stati già ritirati gli emendamenti 5.15, 5.16 e 5.12, il senatore PETERLINI (UDC-SVP-Aut) ritira gli emendamenti 5.4 e 5.6.

 

            Con riferimento quindi all'emendamento 5.20 il presidente BERSELLI avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario suggerendone una possibile riformulazione.

 

            Dopo che il senatore MARITATI (PD) ha dichiarato di non accogliere le proposte di modifica formulate dalla Commissione bilancio, l'emendamento 5.20 è posto ai voti e respinto.

 

            Posto ai voti e respinto l'emendamento 5.21, il sottosegretario MANTOVANO invita i presentatori a riformulare l'emendamento 5.3.

 

            Il senatore D'ALIA(UDC-SVP-Aut), cedendo alla richiesta formulata dal rappresentante del GOVERNO, riformula l'emendamento in un Testo 2, il quale è posto ai voti ed approvato.

 

            Il senatore BIANCO (PD) sottoscrive l'emendamento 5.9 onde evitarne la decadenza per assenza dell'unico proponente.

 

Le Commissioni riunite dapprima respingono l'emendamento 5.9 e successivamente approvano l'emendamento 5.100.

 

Con riferimento agli emendamenti volti ad aggiungere disposizioni dopo l'articolo 5, il sottosegretario MANTOVANO, nel ribadire la richiesta di ritiro già formulata, osserva come le questioni affrontate negli emendamenti suddetti saranno attentamente valutate dal Governo in sede di esame del disegno di legge n. 733.

 

Dopo che il senatore SARO ha ritirato l'emendamento 5.0.1, le Commissioni riunite respingono l'emendamento 5.0.2.

 

Dopo che il senatore MUGNAI (PdL) ha ritirato l'emendamento 5.0.3, la senatrice DELLA MONICA (PD) insiste per la votazione dell'emendamento 5.0.4, il quale, posto ai voti, è respinto.

 

Le Commissioni riunite convengono quindi di conferire ai relatori BERSELLI e VIZZINI di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge e sugli emendamenti accolti, chiedendo l'autorizzazione alla relazione orale.

 

            La seduta termina alle ore 13,15.


 

EMENDAMENTI ED ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE n. 692

al testo del decreto-legge

 

G/692/1/1-2

Bonfrisco, Gasparri, Carrara, Casoli

«Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n.692, di conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n.92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica,

impegna il Governo

ad adottare una disciplina che consenta di vendere, acquistare, detenere e portare, in luogo pubblico o aperto al pubblico, dispositivi contro le aggressioni personali, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum in misura non superiore al 10%, quando si tratti di prodotti riconosciuti da provvedimenti giurisdizionali irrevocabili, adottati anche sulla base di accertamenti peritali, come inoffensivi, innocui e non lesivi alla salute umana».

 

Art. 1.

1.10

D'Ambrosio, Bianco, Adamo, Bastico, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, sostituire la lettera a)con la seguente:

            «a)  all’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 3, la parola: "quindici" è sostituita con la seguente: "sette".».

 

1.10 (testo 2)

D'Ambrosio, Bianco, Adamo, Bastico, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

            «1-bis.  All’articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 3, quinto periodo, la parola: "quindici" è sostituita dalla seguente: "sette;"».

 

1.4

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, lettera a),capoverso « Art. 235», dopo le parole: «quando lo straniero», inserire le seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea».

 

1.11

Bianco, Adamo, Bastico, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 235», al comma primo, dopo le parole: «quando lo straniero», inserire le seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea».

 

1.13

Bianco, Adamo, Bastico, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 235», al comma primo, sostituire le parole: «ai due anni», con le seguenti: «ai cinque anni».

 

1.12

Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art  235», al comma primo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo giudizio di pericolosità sociale specificamente motivato dal giudice».

 

1.1

Saro

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 235», dopo il primo comma, inserire il seguente:

        «L’ordine di espulsione dello straniero ovvero di allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea è immediatamente esecutivo».

        Al comma 1, lettera b),capoverso « Art.  312», dopo il primo comma, inserire il seguente:

        «L’ordine di espulsione dello straniero ovvero di allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea è immediatamente esecutivo».

 

1.1 (testo 2)

Saro

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 235», dopo il primo comma, inserire il seguente:

        «Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».

        Al comma 1, lettera b),capoverso « Art. 312», al primo comma, aggiungere il seguente periodo:

        «Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.».

 

1.14

D'Ambrosio, Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, lettera a), capoverso « Art. 235», sostituire il secondo comma con il seguente:

        «L’inottemperanza, priva di giustificato motivo, all’ordine di espulsione ovvero di allontanamento, pronunciato dal giudice, è punita con la reclusione da uno a quattro anni».

 

1.2

D’Alia

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo».

        Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo».

 

1.200

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 312", sostituire le parole: "o il cittadino di Stato" con le seguenti: "o il cittadino appartenente ad uno Stato membro".

 

1.16

Bianco, Adamo, Bastico, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, lettera b), all’articolo 312, ivi richiamato, al comma primo, dopo le parole: libertà personale» aggiungere le seguenti: «non inferiore a cinque anni,».

 

1.15

Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, lettera b), all’articolo 312, ivi richiamato, al comma primo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo giudizio di pericolosità sociale specificamente motivato dal giudice,».

 

1.17

D'Ambrosio, Bianco, Adamo, Bastico, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, lettera b), all’articolo 312, ivi richiamato, il comma secondo è sostituito dal seguente:

        «L’inottemperanza, priva di giustificato motivo, all’ordine di espulsione pronunciato dal giudice, è punita con la reclusione da uno a quattro anni».

 

1.23

Della Monica, Bianco, Adamo, Bastico, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali, Marino Mauro Maria

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti:

            «b-bis) l’articolo 572 è sostituito dal seguente:

        "Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

        La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

        Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni."»;

            «b-ter) dopo l’articolo 604 è inserito il seguente:

        "604-bis. - (Ignoranza dell’età della persona offesa). – Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l’ignoranza dell’età della persona."»;

            «b-quater) all’articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti:

        "5- bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

        5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza."»;

            «b-quinquies) dopo l’articolo 612 è inserito il seguente:

        "612-bis. - (Atti persecutori). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ripetutamente minaccia o molesta taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile relazione affettiva, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

        La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.

        La pena è aumentata fino alla metà e si procede d’ufficio se il fatto è commesso in danno di persona minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall’articolo 339.

        Si procede altresì d’ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio"».

1.5

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

            «b-bis)». L’articolo 572 è sostituito dal seguente:

        «Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). – Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

        La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni»;

        al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

        «e-bis) dopo l’articolo 600-septies è inserito il seguente:

        "Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell’accattonaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni";

        e-ter) l’articolo 671 è abrogato;

        e-quater) dopo l’articolo 609-decies è aggiunto il seguente:

        "Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenne). – Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l’utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni";

        e-quinqies). dopo l’articolo 612 è inserito il seguente:

        "Art. 612-bis - (Atti persecutori). – chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona ad esso legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni.

        La pena è aumentata fino alla metà e si procede d’ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall’articolo 339.

        Si procede altresì d’ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio";

        e-sexies) all’articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

        "1-bis) se ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61, numero 5)";

        e-septies). Dopo il numero 3) del secondo comma dell’articolo 635 del codice penale, è inserito il seguente:

        "3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale";

        e-octies) dopo il secondo comma dell’articolo 635, è inserito il seguente:

        "Per i reati di cui all’articolo 635, secondo comma, del codice penale, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna";

        e-nonies) al secondo comma dell’articolo 639 , dopo le parole: "compresi nel perimetro dei centri storici," sono inserite le seguenti: "ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,"».

        Conseguentemente, all’articolo 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

        «a-bis) all’articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola "minaccia" sono inserite le seguenti: "atti persecutori";

        a-ter) all’articolo 282-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        "6-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio";

        a-quater) dopo l’articolo 282-bis è inserito il seguente:

        "art. 282-ter - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

        2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.

        3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

        4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio"».

 

1.19

Carofiglio, Bianco, Adamo, Bastico, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

            «b-bis). L’articolo 495 è sostituito dal seguente:

        "Art. 495. - (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). – Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

        La reclusione non è inferiore a due anni:

            1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

            2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all’autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome";

            b-ter) dopo l’articolo 495-bis del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 495-ter. - (Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali). – Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione altera parti del proprio o dell’altrui corpo utili per consentire l’accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

        Il fatto è aggravato se commesso nell’esercizio di una professione sanitaria";

            b-quater) l’articolo 496 è sostituito dal seguente:

        «Art. 496. - (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). – Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni"»;

        Conseguentemente, all’articolo 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis) all’articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

            "m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall’articolo 495 del codice penale;

            m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali, previste dall’articolo 495-ter del codice penale».

 

1.18

Lumia

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis). All’articolo 416-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a dodici anni";

            2) al secondo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da nove a quattordici anni";

            3) al quarto comma, le parole: "da sette" sono sostituite dalle seguenti: "da nove" e le parole: "da dieci" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici";».

 

1.20

Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola: «sei» con l'altra: «sette».

 

1.250

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 1, dopo la  lettera c) , inserire la seguente: "c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: "589, secondo e terzo comma" sono sotituite dalle seguenti: "589, secondo, terzo e quarto comma".

 

1.100

Il Governo

All'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 590-bis», sostituire le parole: "quarto comma" con le seguenti: "terzo comma, ultimo periodo".

       

1.6

Perduca, Poretti, Bonino

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

 

1.7

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

 

1.21

Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

 

1.22

Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

            «f) all’articolo 61, primo comma, al numero 6), dopo la parola: "esecuzione", sono inserite le seguenti: "di un provvedimento di espulsione od allontanamento dal territorio dello Stato, ovvero"».

 

1.8

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

            «f) all’articolo 61, primo comma, al numero 6), dopo la parola: "esecuzione", sono inserite le seguenti: "di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato, ovvero"».

1.3

D’Alia

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

        «f) all’articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è aggiunto il seguente:

        "11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale, nel periodo in cui si è sottratto volontariamente all’ordine di espulsione o di allontanamento."».

 

1.300

Vizzini, Berselli, relatori

Al  comma 1, lettera f), alinea,  sostituire la parola: "inserito" con la seguente: "aggiunto".

 

1.350

Vizzini, Berselli, relatori

Al  comma 1, lettera f), capoverso "11-bis", sostituire le parole: "se il fatto è commesso da soggetto che si trovi" con le seguenti: "l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova".

 

1.9

Balboni, Pastore, Malan

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

        «f-bis) all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al comma 1-bis, lettera a), le parole "sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell’azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale« sono sostituite con le seguenti: "sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore ai limiti massimi indicati nella tabella 1 allegata al presente testo unico".».

 

1.0.1

Vitali, Carofiglio, Bianco, Adamo, Bastico, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

        «Art. 1-bis.

(Modifiche all’articolo 496 del codice penale in materia di sanzioni per chi, già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare, non fornisce le proprie generalità)

        1. All’articolo 496 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Fermo restando quanto stabilito dal comma primo, chiunque, già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare per uno dei reati di cui agli articoli 601, 609-bis, 624-bis e 628 del codice penale, per il reato di cui all’articolo 73, commi 1 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per il reato di cui all’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per il reato di cui all’articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo sia stato scarcerato per insussistenza di indizi o prosciolto, rifiuti di dichiarare all’autorità di polizia le proprie generalità o ne dichiari di false, è punito con la reclusione fino a cinque anni."».

 


Art. 2.

2.9

Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

        Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

        «0a) all’articolo 51, comma 3-ter, dopo le parole: Nei casi previsti dal comma 3-bis" sono aggiunte le parole: "e dal comma 3-quinquies"»;

        0a-bis) all’articolo 328 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell’articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l’udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente";».

2.2

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere le parole: «, anche su richiesta dell’organo accertatore».

2.200

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 1, lettera a), capoverso "3-bis" primo periodo, dopo la parola: "accertatore" inserire una virgola.

 

2.1

D’Alia

Al comma 1, lettera a), capovero «3-bis»,  sopprimere le parole: «ovvero quando, anche all’esito di accertamenti compiuti ai sensi dell’articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti».

        Aggiungere quindi il seguente capoverso:

        «3-quater. Nei casi previsti dai precedenti due commi, l’organo che procede alla distruzione redige verbale delle operazioni compiute e lo trasmette tempestivamente all’autorità giudiziaria procedente.».

 

2.3

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso «3-ter».

 

2.250

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:  «a-bis)  Nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: «. Distruzione di cose sequestrate";».

 

2.4

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di prevenzione» aggiungere la parola: «antimafia».

 

2.5

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, lettera c), capoverso 4, sostituire la parola: «quindicesimo», con la seguente: «trentesimo»

 

2.300

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: "dalla seguente" con le parole: "dalle seguenti".

2.7

Balboni, Malan, Pastore, Delogu

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

        «m) all’articolo 656, comma 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

        "a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell’articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. La condanna per uno dei reati previsti dagli articoli 628 e 624-bis del codice penale non è ostativa alla sospensione dell’esecuzione della pena prevista dal comma 5 dell’articolo 656 del codice di procedura penale, nei confronti dei tossicodipendenti che anche da liberi si sono sottoposti ad un percorso di recupero dalla droga".».

 

2.8

Bodega, Divina, Mauro, Mazzatorta

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis e 628 del codice penale» con le seguenti parole: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 527, 600-bis, 609-bis, 609-octies, 624, 624-bis, 628 e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’articolo 61, comma 1, numero 11-bis) del codice penale, e di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

 

2.100

Il Governo

Al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

 

"m-bis) al comma 3-ter dell'articolo 51, le parole: "dal comma 3-bis", sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies";

m-ter) al comma 3-quater dell'articolo 51, il secondo periodo è soppresso;

m-quater) al comma 1-bis dell'articolo 328, le parole: "comma 3-bis", sono sostituite dalle seguenti: "commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies";

m-quinquies) il comma 1-ter dell'articolo 328 è abrogato.

 

2.0.2

Della Monica, Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Altre modifiche al codice di procedura penale)

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: "minaccia," sono inserite le seguenti: "atti persecutori,";

            b) all’articolo 282-bis, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        "7. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.";

            c) dopo l’articolo 282 bis è aggiunto il seguente:

        «Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). – 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

        2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da stabile relazione affettiva.

        3. Quando la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

        4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento di comunicazione anche telematico.

        5. Il provvedimento è comunicato all’autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socioassistenziali del territorio.».

            d) all’articolo 293, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "dell’imputato e all’eventuale già nominato difensore della persona offesa dal reato";

            e) dopo l’articolo 384 è inserito il seguente:

        "Art. 384-bis. - (Divieto provvisorio di avvicinamento). – 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per la incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l’applicazione provvisoria delle prescrizioni previste dall’articolo 282-ter del codice di procedura penale nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall’articolo 612-bis del codice penale.

        2. Entro 48 ore dall’emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al Giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.

        3. Il Giudice entro 5 giorni successivi fissa l’udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all’indiziato ed al difensore.

        4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e l’indiziato possono proporre ricorso per Cassazione.

        5. Quando non provvede a norma del comma che precede, il Giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.

        6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell’articolo 390 e dell’articolo 391".

            f) all’articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        "1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.";

            g) l’articolo 395 è sostituito dal seguente:

        1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente ai soli atti e documenti indispensabili per l’espletamento del mezzo di prova, ed è notificata a cura di chi l’ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell’articolo 393 comma l lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria.

            i) l’articolo 396, comma 1, è modificato come segue:

                1) dopo le parole: "il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ", la persona offesa dal reato";

                2) dopo le parole: "fondatezza della richiesta," sono inserite le seguenti: "le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all’articolo 398 comma 5-bis,";

            l) all’articolo 396, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o dalla persona offesa dal reato";

            m) all’articolo 396, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "La persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o la persona offesa dal reato";

            n) l’articolo 398, il comma 5-bis, è modificato come segue:

            1) prima della parola "600" è inserita "572,";

                2) le parole: "e 609-octies" sono sostituite da: "609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis";

                3) le parole "vi siano minori di anni sedici," sono sostituite da "vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,";

                4) le parole "quando le esigenze del minore" sono sostituite da «quando le esigenze di tutela delle persone";

                5) le parole "abitazione dello stesso minore" sono sostituite dalle seguenti "abitazione della persona interessata all’assunzione della prova"».

 

2.0.1

Bodega, Divina, Mauro, Mazzatorta

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

        1. Al decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, articolo 1, comma 7, le parole: "da 500 euro fino a 10000 euro" sono sostituite con le seguenti parole: "da 200 euro a 5000 euro".».

 

2.0.3

Vitali, Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche all’articolo 656 del codice di procedura penale in materia di esecuzione delle pene detentive)

        1. Al comma 9 dell’articolo 656 del codice di procedura penale, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

        "c-bis) nei confronti dello straniero che si trovi nel territorio dello Stato in condizione di clandestinità e che sia privo di fissa dimora."».

 

Art. 4.

4.6

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Prima del comma 1, anteporre il seguente:

        01. Alla tabella punteggi allegata all’articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione: «al capoverso "Art. 142" le parole: "Comma 8-5" sono sostituite dalle seguenti: "Comma 8-2"».

        Conseguentemente all’articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, sono apportate la seguenti modificazioni:

            a) al comma 7, le parole: «non oltre 10 Km/h» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre 20 Km/h»;

            b) al comma 8, le parole: «di oltre 10 Km/h» sono sostituite dalle seguenti: «di oltre 20 Km/h».

 

4.7

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Prima del comma 1, anteporre il seguente:

        01. All’articolo 142, comma 9-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: «da sei a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci mesi».

 

4.8

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Prima del comma 1, anteporre il seguente:

        01. Al comma 1 dell’articolo 177, del decreto legislativo n.  285 del 1992 e successive modificazioni, dopo le parole: «polizia o antincendio» sono inserite le seguenti: «o al soccorso subacqueo».

 

4.9

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Prima del comma 1, anteporre il seguente:

        01. Al comma 1 dell’articolo 177, del decreto legislativo n.  285 del 1992 e successive modificazioni, dopo le parole: «di plasma» sono inserite le seguenti: «, prove di laboratorio».

 

4.21

Divina, Bodega, Mauro, Mazzatorta

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:

            «a) al comma 2, lettera a), al secondo periodo le parole: "da tre a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a tre mesi. L’organo incaricato notifica al conducente di presentarsi entro tre giorni al Sindaco, che determina le modalità per lo svolgimento di una attività socialmente utile presso associazioni, in primo luogo quelle che operano nel campo dell’assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie, da espletarsi al di fuori dell’orario di lavoro per un periodo compreso tre uno e tre mesi"».

 

4.10

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:

            a) al comma 2, è abrogata la lettera a).

 

4.11

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:

            a) al comma 2, lettera a), le parole: «da euro 500 a euro 2000» sono sostituite con le seguenti: «da euro 258 a euro 600».

4.12

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:

            0-a) al comma 2, lettera a), le parole: «da tre a sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «da un mese a sei mesi».

 

4.13

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Al comma 1, prima della lettera a) anteporre la seguente:

            0-a) al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei mesi» con le seguenti: «fino a due mesi».

 

4.3

Pinzger

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

 

4.14

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

 

4.15

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "le parole: «l’arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l’arresto fino a sei mesi»" con le seguenti: «le parole: "e l’arresto fino a tre mesi"» sono soppresse".

 

4.16

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le parole: «da sei mesi ad un anno», sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei mesi»".

 

4.2

Pinzger

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le parole: "con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200" sono sostituite con le seguenti: "con la sanzione amministrativa da euro 800 a euro 3.200".».

 

4.18

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

 

4.19

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Al comma 1, sostituire la lettera b)con la seguente: «b) al comma 2, lettera c), al secondo periodo le parole: "da uno a due anni" sono sostituite dalle seguenti:"da sei ad un anno"».

 

4.17

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Al comma 1, lettera b),sopprimere le seguenti parole: «le parole: "l’arresto fino a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da tre mesi ad un anno" e».

 

4.5

Pinzger

Al comma 1, lettera b)sostituire le parole: «è sempre disposta la confisca» con le seguenti: «è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 6 mesi».

 

4.100

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 1, lettera b)sostituire le parole: «comma 2, del codice penale» con le seguenti: «secondo comma, del codice penale».

 

4.1

D’Alia, Valentino

Al comma 1, lettera b),dopo le parole: «può essere affidato in custodia al trasgressore» inserire le seguenti: «salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della stessa norma».

Al comma 1, lettera c), nel comma 2-quinquies, dopo le parole: «può essere fatto trasportare» inserire le seguenti: «sotto la sorveglianza dell’autorità accertatrice intervenuta».

 

4.150 (modificato da 4.23)

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica, in quanto compatibile, al fermo amministrativo disposto ai sensi del comma 2-bis».

 

4.4

Pinzger

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole da: «La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis» con le seguenti: «La procedura si applica solo nei casi di cui al comma 2, lettera c) e al comma 2-bis.».

 

4.23

D'Ambrosio, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, lettera b),sostituire le parole: «la stessa procedura» con le seguenti: «la procedura di cui ai due periodi precedenti».

 

4.500

Il Governo

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

b-bis) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo primo, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223».

 

4.20

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) al comma 2-bis) le parole da: «ed è disposto il fermo amministrativo» fino alla fine del comma, sono soppresse».

 

4.22

Divina, Bodega, Mauro, Mazzatorta

Al comma 1, dopo la lettera f)aggiungere la seguente:

            «f-bis). Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero, in aggiunta alla sanzioni previste dal comma 2 del presente articolo, si applica la sanzione pecuniaria di 6 mila euro per la fattispecie di cui alla lettera a), di 12 mila euro per la fattispecie di cui alla lettera b) e di 20 mila euro per la fattispecie di cui alla lettera c). Il proprietario del veicolo con cui è stato commesso il reato è responsabile in solido, pertanto in caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria è disposto il sequestro del veicolo stesso.

 

4.200

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 4, dopo le parole: «articolo 222, comma 2,»  inserire le seguenti: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,».

 

4.0.1

Compagna

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160)

        1. All’articolo 6, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolge, con qualsiasi modalità e a qualsiasi titolo, attività di somministrazione e di vendita di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte.";

            b) al comma 2 l’alinea è sostituito con il seguente: "Qualora nei locali di cui al comma 1-bis si svolgano, congiuntamente all’attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, spettacoli o altre forme di intrattenimento, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, i titolari e i gestori devono assicurarsi che all’uscita del locale sia possibile effettuare, a richiesta dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:"».

 

4.0.2

Pinzger

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. All’articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: "devono interrompere" fino a: "alcolemico; inoltre" sono soppresse.

 

4.0.3

Fluttero, Menardi, Caruso, Saia, Balboni, Saltamartini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le imprese produttrici di automobili e quelle che operano nel settore della componentistica auto, possono presentare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, progetti o prototipi di apparecchiature in grado di misurare il tasso alcoolemico, integrabili nei sistemi di avviamento delle autovetture. Tali apparecchiature dovranno impedire l’avviamento dell’autovettura nel caso in cui il conducente superi il limite di tasso alcoolemico consentito. Gli uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettueranno valutazioni propedeutiche alla successiva eventuale omologazione compatibilmente con le normative europee di settore».


Art. 5.

5.7

Li Gotti, Belisario, Pardi

Sopprimere l’articolo

 

5.17

Perduca, Poretti, Bonino

Sopprimere l’articolo

 

5.1

D’Alia

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). – 1. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        «5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando la violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191 sia relativa alla cessione a titolo oneroso di un immobile, di cui il cedente abbia la disponibilità, ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il trasgressore è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, qualora abbia consapevolezza della irregolarità della condizione del cessionario. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di immigrazione clandestina».

 

5.2

D’Alia

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). – 1. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        «5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando la violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 12, comma 1, del decreto legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191 sia relativa alla cessione a titolo oneroso o dietro corrispettivo di qualunque genere ed in qualunque forma prestato di un immobile, di cui il cedente abbia la disponibilità, ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il trasgressore è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, qualora abbia consapevolezza della irregolarità della condizione del cessionario. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in materia di immigrazione clandestina.».

 

5.19

Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. Modifica al decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191). – 1. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        "5-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25 mila euro. Nel caso di cessione del diritto d’uso a più stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio italiano, la multa è di 25.000 euro per ognuno di essi".

        2. All’articolo 12, quarto comma, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio qualora la persona cui è stata ceduta la proprietà, il godimento o l’uso dell’immobile sia uno straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale».

 

5.8

Li Gotti, Belisario, Pardi

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5. – 1. All’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        "Qualora le violazioni delle norme di cui ai commi precedenti riguardino più nuclei familiari o più persone fisiche singole, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3098 per ciascun nucleo familiare o singola persona fisica, in favore dei quali avvenga la cessione.

        Le sanzioni amministrative di cui al comma precedente sono raddoppiate in caso di reiterazione ai sensi dell’articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 162 del codice penale"».

 

5.5

Lauro

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5. – All’articolo 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        "5-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato e fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, chiunque, a titolo oneroso, dà alloggio o consente il godimento di un immobile di cui abbia la disponibilità a tre o più cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a diecimila euro. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di danaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina"».

 

5.10

Saltamartini, Saia

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) – 1. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        "5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede in uso a titolo oneroso un immobile di cui abbia a qualunque titolo la disponibilità ad un cittadino straniero privo di permesso di soggiorno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina"».

 

5.14

Balboni, Mugnai, Bevilacqua

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) – 1. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        "5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque concede a qualsiasi titolo il godimento di un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente presente nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena con la richiesta delle parti, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di danaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina"».

 

5.13

Pastore

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5. – 1. All’articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978 n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 18 maggio 78, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        "1-bis. In caso di cessione a titolo oneroso in favore di straniero, il cedente ha l’obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma, anche se la cessione ha per oggetto immobile diverso da quelli indicati in detto primo comma ed anche se fatta per un periodo inferiore ai trenta giorni.";

            b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

        "3-bis. Nel caso di cessione effettuata con atto notarile alla comunicazione provvede il notaio.";

            c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

        "4-bis. Il cedente che ometta la comunicazione prevista nel comma 1-bis, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, qualora risulti che lo straniero sia irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato al momento della cessione. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento dell’attività di repressione e prevenzione dei reati in materia di immigrazione clandestina."».

 

5.24

Carofiglio, D'Ambrosio, Bianco, Adamo, Bastico, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Premettere al comma 1,  i seguenti:

        «01. All’articolo 4 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Al momento del passaggio al valico di frontiera, lo straniero proveniente da Stati per i quali sia richiesto il visto di ingresso, anche laddove sia munito di regolare documento e del visto suddetto, è sottoposto, senza alcuna procedura invasiva, a rilievi fotodattiloscopici, con modalità informatiche";

        02. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dell’articolo 4, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 01 del presente articolo.

        03. All’articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. In ogni caso di mancata esibizione agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza del passaporto o di altro documento di identificazione, lo straniero è immediatamente sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici"».

 

5.18

Della Monica, Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All’articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona";

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

            a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

            b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;

            c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurame l’ingresso o la permanenza illegale;

            d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

            e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti";

            c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        "3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata";

            d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

        "3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 3:

            a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

            b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto";

            e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l’arresto in flagranza";

            f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti"».

 

5.22

Della Monica, Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) – 1. Al comma 5 dell’articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "fino a lire trenta milioni." sono inserite le seguenti: "Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà"».

 

5.22 (testo 2)

Della Monica, Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, premettere il seguente:

       "«01. All’articolo 12, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà»".

5.11

Musso, Orsi

Al comma 1, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:

        «5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nel caso non abbia proceduto alla comunicazione di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 21 marzo 1978 convertito dalla legge 18 maggio 1978 n. 191 e prevista dalla legge 30 dicembre 2004 n. 311 articolo 1 comma 344 e dal decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35 articolo 4 comma primo lettera b), nonché alla comunicazione di cui all’articolo 7 decreto legislativo 25 luglio 1998 numero 286 e successive modifiche, cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell’immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina. Nel caso di trasferimento tramite atto notarile alla comunicazione di cui all’articolo 12 di cui sopra provvede il notaio».

 

5.23

Della Monica, Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:

        «5-bis. La pena per il reato previsto dal comma 5 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto consiste nel procurare o nell’intromettersi per procurare ad uno o più cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio dello stato la disponibilità di un immobile, in deroga alla disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modificazioni ovvero, approfittando della situazione di inferiorità o di necessità, la disponibilità di situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

        5-ter. In caso di condanna il giudice, se ne ricorrono le condizioni, può ordinare la confisca dei beni mobili e immobili che servirono o furono destinati a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto ai sensi dell’articolo 240 comma primo del codice penale.

        5-quater. Le somme di danaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina».

 

5.300

Il Governo

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:

        «Chiunque, a titolo oneroso, dà alloggio in un immobile di cui abbia la disponibilità, ovvero lo ceda anche in locazione, in tutto o in parte, ad un cittadino straniero privo di titolo di soggiorno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

5.300 (testo 2)

Il Governo

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire il primo periodo con il seguente:

        «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

5.15

Bodega, Divina, Mauro, Mazzatorta

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole da: «chiunque cede» fino a: «territorio dello Stato» con le seguenti: «chiunque dà alloggio a qualsiasi titolo ovvero ospita uno straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato».

 

5.200

Il Governo

Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo le parole "chiunque cede", inserire le seguenti: "o dà in locazione o comunque dà alloggio"; dopo le parole "a titolo oneroso", inserire la parola "in"; le parole "irregolarmente soggiornanti" sono sostituite dalle parole "privo di titolo di soggiorno".

 

5.16

Pistorio

Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo le parole: «chiunque cede» inserire le seguenti: «in locazione o comodato» conseguentemente sopprimere la parola: «oneroso».

 

5.12

Musso, Orsi

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire le parole: «cede a titolo oneroso» con le seguenti: «ai sensi dell’articolo 1571 del codice civile concede a titolo oneroso il diritto personale di godimento di».

 

5.4

Pinzger

Al comma 1, capoverso «5-bis», dopo le parole: «soggiornante nel territorio dello Stato» inserire le seguenti: «al momento della stipula del contratto».

 

5.6

Thaler Ausserhofer, Pinzger, Peterlini

Al comma 1, capoverso «5-bis» sopprimere le parole da: «La condanna» fino alla fine del comma.

 

5.20

Maritati, Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

        «2. All’articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

        "4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b), il decreto di espulsione contiene l’intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni, salvo che il prefetto rilevi, sulla base di elementi obiettivi, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all’esecuzione del provvedimento. Nei casi previsti dal presente comma, nel decreto è indicata la possibilità per lo straniero di avvalersi dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all’articolo 16-bis.

        5. L’espulsione è eseguita con le modalità previste dal comma 3, qualora lo straniero si sia trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l’intimazione";

            b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

        "14. Il divieto di reingresso di cui al comma 13 decorre dall’effettivo allontanamento dal territorio nazionale e opera per un periodo di dieci anni nei casi previsti dal comma 1 e dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Negli altri casi il termine è di cinque anni ed è ridotto ad un anno, in caso di ottemperanza all’intimazione a lasciare il territorio nazionale, ed a due anni, in caso di rimpatrio volontario ed assistito di cui all’articolo 16-bis".

        3. All’articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Lo straniero trattenuto può chiedere di partecipare ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all’art. 16-bis, collaborando fattivamente alle procedure di identificazione per l’acquisizione di un documento valido per l’espatrio".

            b) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

        «5-quater. Lo straniero di cui al comma 5-ter che non sia stato possibile accompagnare alla frontiera o trattenere ai sensi del comma 1 o per il quale è decorso il termine di trattenimento e che non ha eseguito l’ordine di lasciare il territorio dello Stato utilizzando, nel caso di indisponibilità economica, il biglietto di trasporto nel paese di origine o provenienza messo a sua disposizione tramite i programmi di cui all’articolo 16-bis e continua a trattenersi, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni.

        4. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme su la condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente:

        "1-ter. Con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrative idonee a identificare gli stranieri durante l’esecuzione di misure limitative della libertà personale, finalizzate a escludere la necessità di un successivo trattenimento a tale fine».

        5. Dopo l’articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "16-bis. - Fondo nazionale rimpatri. – 1. È istituito presso il Ministero dell’interno il Fondo nazionale rimpatri, destinato al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, comprensivi di interventi di sostegno al reinserimento nel Paese di origine, predisposti dal Ministero dell’Interno in convenzione con enti e associazioni nazionali o internazionali a carattere umanitario.

        2. Il Fondo è alimentato da:

            a) un contributo, determinato ai sensi del comma 3, a carico dei datori di lavoro di cui all’articolo 22, e degli stranieri richiedenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

            b) i contributi eventualmente disposti dall’Unione Europea per le finalità del Fondo.

        3. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia, sono determinati l’importo e le forme di versamento al competente capitolo di bilancio del Ministero dell’interno del contributo di cui al comma l, le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le modalità di impiego del fondo per le spese sostenute dall’amministrazione per le procedure di rimpatrio.

        4. I programmi di cui al comma l sono destinati al rimpatrio di:

            a) stranieri regolarmente soggiornanti, privi dei necessari mezzi economici, per il ritorno nel paese di origine o di provenienza;

            b) stranieri muniti di decreto di espulsione ai sensi dell’art. 13.

        5. Per poter accedere al programma di rimpatrio volontario ed assistito lo straniero deve essere in possesso del passaporto o documento equipollente in corso di validità o collaborare fattivamente alle procedure di identificazione.

        6. Lo straniero che ha usufruito del programma di rimpatrio assistito e compie un nuovo ingresso irregolare sul territorio nazionale è punito con la reclusione fino a tre anni e non può accedere ad un nuovo programma».

 

5.21

D'Ambrosio, Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

        «2. Al comma 1 dell’articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni"».

 

5.3

D’Alia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. All’articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 12, le parole: "con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato" sono sostituite dalle parole: "con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro diecimila ad euro duecentomila"».

 

5.3 (testo 2)

D’Alia

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. All’articolo 22, comma 12, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «con l’arresto da tre mesi ad un anno e con l’ammenda di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato», sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato.»".

5.9

Sbarbati, Bianco

Al comma 1, dopo il  capoverso «5-bis», aggiungere il seguente:

        «5-ter. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’impiego di lavoratori clandestini da parte delle imprese costituisce pratica commerciale scorretta.

        L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può avviare anche d’ufficio procedimenti volti all’accertamento della violazione del divieto di impiego di lavoratori clandestini e dei relativi effetti nei confronti delle imprese concorrenti e dei consumatori finali, nonché all’applicazione delle relative sanzioni.

        Ai fini dello svolgimento di tali compiti l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri investigativi e sanzionatori previsti dal decreto legislativo 146/2007».

 

5.100

Vizzini, Berselli, relatori

Nella rubrica, dopo le parole: «Modifiche al»  inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

 

5.0.1

Saro

Dopo l’articolo, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge n. 91 del 1992)

        L’articolo 5 della legge 5. febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:

        "Art. 5. – 1. Il coniuge straniero o apolide, di cittadino italiano può acquisire la cittadinanza italiana dopo due anni dalla data del matrimonio, qualora, al momento deIl’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

        2. Il termine di cui al comma 1 è ridotto ad un anno in presenza di figli nati in costanza matrimonio".

        5-ter.

        L’articolo 6 della legge 5, febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

        Art. 6. – Precludono l’acquisto della cittadinanza ai sensi dell’articolo  5:

            a) la condanna per uno dei delitti previsti nel Libro II, Titolo I, Capi I, II e III del Codice Penale;

            b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre annidi reclusione;

            c) la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno, da parte. di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

            d) la dichiarazione di delinquenza abituale;

            e) la condanna per uno dei crimini o violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale per l’ex Jugoslavia, firmato a New York l’8 novembre 1994; o dallo Statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato e reso esecutivo con la legge 12 luglio 1999, n. 232, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

            f) la sussistenza di motivi tali da far ritenere che il richiedente sia pericoloso per la sicurezza della Repubblica.

        2. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1 lettere c) ed e), è richiesto dal Procuratore Generale del distretto dove ha sede l’Ufficio dello Stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio.

        3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

        4. L’ordinanza che dispone la misura cautelare personale, l’inizio dell’azione penale per uno dei reati indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, l’apertura dei procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera c) dei comma 1, i provvedimenti che dispongono l’arresto o la cattura o il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi Statuti dai Tribunali di cui al comma 1, lettera e), determinano la sospensione del procedimento per l’attribuzione della cittadinanza.

        Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera f), il procedimento è altresì sospeso per un periodo massimo di tre anni, qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica. Il termine di conclusione del procedimento ricomincia a decorrere dalla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione o del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta, ovvero del riconoscimento delle sentenze di cui alle predette lettere c) ed e) del comma 1. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all’interessato».

5-quater.

        All’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

        "1-bis.- La concessione della cittadinanza italiana ai sensi del comma 1, è condizionata alla reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica, accertata dal prefetto della provincia di residenza attraverso il possesso:

            a) della conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello B1, di cui al quadro comune europeo di riferimento delle lingue, approvato al Consiglio d’Europa;

            b) della conoscenza. sufficiente della vita civile dell’Italia e dei princìpi fondamentali di storia e cultura italiana, di educazione, civica e deIla Costituzione della Repubblica.

        1-ter. Con regolamento del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro delI’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i titoli idonei ad attestare il possesso del livello della conoscenza della lingua italiana di cui al comma 1-bis, lettera a), la documentazione da allegare all’istanza, ai fini dell’attestazione dei requisiti di cui al comma 1-bis e le modalità del colloquio diretto ad accertare la sussistenza dei requisiti medesimi».

 

5.0.2

Li Gotti, Belisario, Pardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)

        1. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.

        3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell’ufficio accertatore, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

 

5.0.3

Mugnai

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Programmi integrati di cui all'art.18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

        1. Le disposizioni introdotte dall’articolo 21-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, si applicano a decorrere da 1º gennaio 2010.

        2. La scadenza dei termini, di cui all’art. 13, comma 1 e comma 2, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è prorogata al 31 dicembre 2009.

        3. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’art. 11 della legge 30 aprile 1999 n. 136, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al Giudice Amministrativo alla data di entrata in vigore della predette legge».

 

5.0.4

Vitali, Ghedini, Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di assistenza ed integrazione sociale)

        1. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

        "2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 e 583-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 del codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero o apolide ed emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma l per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.

        2-ter. Con la proposta o con il parere di cui al comma 2-bis sono altresì comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, il permesso di soggiorno di cui al citato comma 2-bis è esteso ai figli minori dello straniero vittima della violenza familiare".

        2. Per il finanziamento dei programmi previsti dal comma 2-bis dell’articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2008, a valere sulla disponibilità del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e incrementato ai sensi dell’articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

 

Art. 6.

6.9

Saltamartini, Saia

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel primo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Questore e il Prefetto».

 

6.21

Procacci, Della Monica, Maritati, D'Ambrosio

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel primo comma, lettera c), sostituire le parole: «informandone il prefetto» con le seguenti: «d’intesa con il prefetto».

 

6.22

Procacci, Della Monica, Maritati, D'Ambrosio

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel primo comma, lettera c) sostituire le parole: «informandone il prefetto» con le seguenti: «sentito il prefetto».

 

6.16

Perduca, Poretti, Bonino

Al comma 1, capoverso «art. 54», sopprimere il secondo comma.

 

6.10

Saltamartini, Saia

Al comma 1, capoverso «art. 54», sostituire il secondo comma con il seguente:

        «2. Il sindaco, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione e l’impiego della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’interno – Autorità nazionale di pubblica sicurezza».

 

6.1

D’Alia

Al comma 1, capoverso «art. 54», sostituire il quarto comma con il seguente:

        «4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, in conformità con gli atti di indirizzo adottati dal Ministro ai sensi del comma 12 e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumita’pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.»

        Conseguentemente sostituire il comma 12 con il seguente:

        «12. Il Ministro dell’interno adotta, per l’applicazione del comma 4, e può adottare, per l’esercizio da parte del sindaco delle altre funzioni previste dal presente articolo, atti di indirizzo.».

 

6.11

Saltamartini, Saia

Al comma 1, capoverso «art. 54», sostituire il quarto comma con il seguente:

        «4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumita’e la sicurezza pubblica ad esclusione degli atti che incidono sull’esercizio dei diritti inviolabili riservati alla legge. I provvedimenti di cui al presente comma che hanno carattere temporaneo sono tempestivamente comunicati al questore e al prefetto».

 

6.19

Chiurazzi, Della Monica, Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, D'Ambrosio, De Sena, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel  comma 4, dopo le parole: «nel rispetto», inserire le seguenti: «delle leggi vigenti e».

 

6.17

Perduca, Poretti, Bonino

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel  comma 4, sostituire le parole: «pubblica e la sicurezza urbana» con le seguenti: «dei cittadini».

 

6.23

Procacci, Della Monica

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel  comma 4, sostituire le parole: «...I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.» con le seguenti: «I provvedimenti di cui al presente comma sono assunti d’intesa con il prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione».

 

6.24

Procacci, Della Monica

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel  comma 4, sostituire le parole: «...I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.» con le seguenti: «I provvedimenti di cui al presente comma sono assunti previa consultazione con il prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione».

 

6.8

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel  comma 4, sopprimere la parola: «tempestivamente» e inserire dopo le parole: «anche ai fini», le seguenti: «, ove occorra».

 

6.5

Lauro

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel  comma 4, sostituire le parole: «anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione», con le seguenti: «il quale può disporre l’assistenza della forza pubblica, ove richiesta, per l’esecuzione degli stessi».

 

6.2

D’Alia

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel  comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Il Sindaco può, inoltre, chiedere la immediata convocazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica al fine di un migliore coordinamento degli interventi preordinati alla attuazione dei provvedimenti adottati».

 

6.12

Saltamartini, Saia

Al comma 1, capoverso «art. 54», dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Il Ministro dell’interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza può annullare d’ufficio, in ogni tempo, i provvedimenti di cui al comma precedente».

 

6.13

Saltamartini, Saia

Al comma 1, capoverso «art. 54», sostituire il comma 5 con il seguente:

        «5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare l’esigenza di adottare misure amministrative di competenza dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un’apposita conferenza di servizi alla quale prendono parte oltre al Questore anche i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell’ambito territoriale interessato dall’intervento».

 

6.3

D’Alia

Al comma 1 capoverso «art. 54», dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontamento dal territorio dello Stato».

 

6.18

Perduca, Poretti, Bonino

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 6, sopprimere le parole: «o per motivi di sicurezza urbana».

 

6.14

Saltamartini, Saia

Al comma 1, capoverso «art. 54», sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. Se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco, previa diffida, può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui siano incorsi».

 

6.7

Bodega, Divina, Mauro, Mazzatorta

Al comma 1, capoverso «art. 54», sopprimere il comma 9.

 

6.6

Bodega, Divina, Mauro, Mazzatorta

Al comma 1, capoverso «art. 54», sopprimere il comma 11.

 

6.15

Saltamartini, Saia

Al comma 1, capoverso «art. 54», sostituire il comma 12 con il seguente:

        «12. Oltre a quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti, il Ministro dell’interno Autorità nazionale di pubblica sicurezza può adottare ordinanze e atti di indirizzo per l’esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco».

 

6.20

Bastico, Chiurazzi, Della Monica, Casson, Adamo, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, D'Ambrosio, De Sena, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, capoverso «art. 54», nel comma 12, sostituire le parole: «può adottare» con la seguente: «adotta».

 

6.4

Pinzger, Peterlini

Al comma 1, capoverso «art. 54», dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

        «12-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell’esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

 

Art. 7.

7.5

Saltamartini, Saia

Sopprimere l’articolo.

 

7.7

Perduca, Poretti, Bonino

Sopprimere l’articolo.

 

7.3

Bodega, Divina, Mauro, Mazzatorta

Al comma 1, dopo le parole «polizia municipale» inserire le seguenti: «provinciale e regionale».

 

7.3 (testo 2)

Bodega, Divina, Mauro, Mazzatorta

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole «polizia municipale» inserire le seguenti: «e provinciale».

7.2

Bodega, Divina, Mauro, Mazzatorta

Al comma 1, sostituire le parole da: «nel caso di interventi in flagranza di reato» fino alla fine del periodo con le seguenti: «, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalità di collaborazione investigativa tra il personale della polizia municipale, provinciale e regionale e gli organi di Polizia dello Stato».

 

7.1

Bodega, Divina, Mauro, Mazzatorta

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «2. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n.128, la facoltà di realizzare piani coordinati di controllo del territorio è riconosciuta a tutti i Comuni che abbiano almeno quindicimila abitanti. I Comuni aventi un numero di abitanti inferiore a quindicimila ai quali sia altrimenti preclusa la possibilità di valersi di piani coordinati di controllo del territorio possono promuovere la stipula di accordi di programma».

 

7.8

Bodega, Divina, Mauro, Mazzatorta

Alla rubrica, dopo le parole: «polizia municipale», inserire le seguenti: «provinciale e regionale».

7.8 (testo 2)

Bodega, Divina, Mauro, Mazzatorta

Nella rubrica, dopo le parole: «polizia municipale», inserire le seguenti: «e provinciale».

7.0.1

Bonfrisco, Gasparri, Carrara, Casoli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Misure a favore della difesa personale)

        1. È consentito vendere, acquistare, detenere e portare, in luogo pubblico o aperto al pubblico, dispositivi contro le aggressioni personali, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum in misura non superiore al 10%, quando si tratti di prodotti riconosciuti, da provvedimenti giurisdizionali irrevocabili adottati anche sulla base di accertamenti peritali, come inoffensivi, innocui e non lesivi alla salute umana».

 

Art. 8.

8.1

Saltamartini, Saia

Sopprimere l’articolo.

8.4

Orsi, Boscetto, Musso

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 8. - 1. All’articolo 16-quater del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d’identità rubati o smarriti operanti»;

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. Il personale di cui al comma l può essere, altresì, abilitato all’inserimento, presso il centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma l acquisiti autonomamente».

            c) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

        «1-ter. Gli ufficiali di polizia giudiziaria dei Corpi della polizia municipale accedono, altresì, anche tramite delle sale Operative dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato, ai dati e alle informazioni contenute negli archivi del Centro di cui all’articolo 8 della legge l aprile 1981, n. 121, in materia di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità.

        2. All’articolo 9, comma 1 della legge 1 aprile 1981, n. 121 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo le parole «e ai funzionari di servizi di sicurezza», sono aggiunte le seguenti: «agli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia municipale,»;

            b) dopo le parole «debitamente autorizzati ai sensi del secondo comma del successivo articolo 11» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi gli agenti di polizia giudiziaria della polizia municipale».

 

8.2

Bodega, Divina, Mauro, Mazzatorta

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Il personale della polizia municipale addetto ai servizi di polizia stradale accede ai dati conservati nelle banche dati facenti parte del Sistema di Indagine (S.D.I.) del Ministero dell’Interno. Ha altresì accesso al Sistema automatizzato di identificazione delle impronte AFIS, nonché allo schedario Schengen e allo schedario stranieri operanti».

 

Art. 9.

9.1

D’Alia

Sopprimere l’articolo.

 

9.2

Perduca, Poretti, Bonino

Sopprimere l’articolo.

 

9.3

Li Gotti, Belisario, Pardi

Sopprimere l’articolo.

 

9.4

Li Gotti, Belisario, Pardi

Al comma 1, sostituire le parole: «ed espulsione» con le seguenti: «dello straniero».

 

Art. 10.

10.200 (testo modificato dagli emendamenti 10.1, 10.2 e 10.3)

Il Governo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.

3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1.»;

c) all'articolo 2-bis:

1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        «6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione»;

d) all'articolo 2-ter:

1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia,»;

2) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con l’applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.»;

3) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: «del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «, del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

4) sono aggiunti in fine i seguenti commi:

        "Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell’esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

        La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.

        La confisca può essere disposta quando risulti che beni già definitivamente confiscati, dopo la assegnazione o destinazione, siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto alla precedente misura di confisca.

        Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

        Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:

            a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

            b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

e) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

f) all'articolo 3-quater, commi 1 e 5, dopo le parole: «il Procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

g) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del direttore della Direzione investigativa antimafia».

 

10.4

Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «il direttore della Direzione investigativa antimafia».

        Conseguentemente:

        Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

        Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, com ma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

        Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

        Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, com ma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

        Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: «il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

        Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: «il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

        Al comma 1, lettera t), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia».

 

10.1

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

            «b-bis) All’articolo 2-bis, è aggiunto il seguente:

        "6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione"».

 

10.2

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

        «1-bis) il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: "Con l’applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica"».

 

10.3

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 1, lettera c), aggiungere il seguente capoverso:

        «3-bis) dopo l’ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

        "Se il proposto disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l’esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell’esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

        La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.

        La confisca può essere disposta quando risulti che beni già definitivamente confiscati, dopo la assegnazione o destinazione siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto alla precedente misura di confisca.

        Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

        Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:

            a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

            b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

 

10.100

Vizzini, Berselli, relatori

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «sono apportate le seguenti modifiche: 1)»

Al comma 1, lettera e), al numero 1), sostituire la parola: «Procuratore», ovunque ricorra, con la seguente: «procuratore»

10.0.1

Vizzini, Berselli, relatori

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

                «Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,

 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)

        1. Nell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

        "2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

        2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, del codice penale, nonché dall’articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"».

 

Art. 11.

11.1

Li Gotti, Belisario, Pardi

Sopprimere l’articolo.

 

11.200

Il Governo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)

 

1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, quarto comma, le parole: «, anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55,» sono soppresse;

b) all'articolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente».

 

11.2

Li Gotti, Belisario, Pardi

Sostituire le parole da: «In deroga» sino alla fine del periodo con le seguenti: «Nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione è il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona».

 

11.0.100

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327)

 

1.                  All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nei confronti dei soggetti destinatari anche di misure di prevenzione patrimoniali, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».

 

11.0.200

Il Governo

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-ter

(Abrogazioni)

 

1. L'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è abrogato.

 

 

11.0.1

Berselli, Vizzini, relatori

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423)

        1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) all’articolo 1, comma 1, è aggiunto il seguente numero:

        "3-bis. Chiunque viva del provento della propria prostituzione e venga colto nel palese esercizio di detta attività".

            b) all’articolo 2 comma 1, dopo le parole: "siano pericolose per la sicurezza pubblica", sono inserite le seguenti: "ovvero dèstino allarme nella collettività";

            c) all’articolo 2, al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e con l’ammenda di euro 1.032"».

 

Art. 12.

12.1

D’Alia

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 12. - (Istituzione della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo – Modifiche al codice di procedura penale ed al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12). –1. È istituita la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, con competenza sulle materie già devolute alla competenza della Direzione nazionale antimafia, nonché per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e per i reati associativi finalizzati alla commissione di reati previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque in materia di immigrazione.

        2. Agli articoli 70-bis, 76-bis, 76-ter e 110-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo la parola: "antimafia" sono sempre aggiunte le parole: "e antiterrorismo".

        3. All’articolo 76-bis, commi 2 e 4, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole: "criminalità organizzata" sono sempre aggiunte le parole: ", al terrorismo e all’immigrazione clandestina".

        4. Dopo l’articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

        "Art. 110-ter. - (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). – 1. Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può disporre, nell’ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l’applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 110-bis.

        2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la Corte d’appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.".

        5. Il comma 3-bis dell’articolo 51 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

        "3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, sesto comma, 600, 601, 602, 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall’articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43, nonché per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo e per i delitti di associazione per delinquere finalizzati alla commissione di reati previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque in materia di immigrazione, le funzioni indicate nel comma 1 lettera a) sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".

        6. Il comma 3-quater dell’articolo 51 del codice di procedura penale, è abrogato.

        7. All’articolo 54-ter del codice di procedura penale, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Art. 54-ter. – (Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata, terrorismo ed associazione per delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina)." e dopo la parola: "antimafia" sono sempre aggiunte le parole: "e antiterrorismo".

        8. All’articolo 371-bis del codice di procedura penale, le parole: "procuratore nazionale antimafia", "procuratori distrettuali antimafia", "Direzione nazionale antimafia" e "criminalità organizzata", sono sempre e rispettivamente sostituite dalle parole: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo", "procuratori distrettuali antimafia e antiterrorismo", "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo" e "«criminalità organizzata, al terrorismo e all’immigrazione clandestina".

        9. All’articolo 11-bis del codice di procedura penale le parole: "Direzione nazionale antimafia" sono sostituite dalle parole: "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo".

        10. L’incarico di procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo è assunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, dal procuratore nazionale antimafia in carica, il quale mantiene le sue funzioni per un periodo non superiore a due anni, entro il quale termine viene nominato il nuovo procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. A decorrere dalla medesima data, ovunque ricorrano nella legislazione vigente, le parole «procuratore nazionale antimafia» devono intendersi sostituite dalle parole: "procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo", e le parole: "Direzione nazionale antimafia" devono intendersi sostituite dalle parole: "Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo"».

 

12.100

Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale».

 

12.0.100

Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 18 marzo 2007, n. 48)

                1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

            «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

12.0.3

Della Monica, Casson, Adamo, Bastico, Bianco, Carofiglio, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

        1. Dopo l’articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

        "Art. 603-bis. – (Grave sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

        Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

            a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;

            b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l’incolumità personale;

            c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

        La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro".

        "Art. 603-ter. - (Pene accessorie). – La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

        La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell’articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l’esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell’Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento".

        2. All’articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

        "12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il dato re di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori";

            b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

        12.-bis Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell’intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lett. c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

        3. La condanna per il delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all’articolo 603-bis, commi quarto e quinto, del codice penale.

        4. All’articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le parole: "589 e 590, terzo comma," sono sostituite dalle seguenti: "589, 590, terzo comma, e 603-bis".

        5. All’articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 20 febbraio 1958, n. 75," sono inserite le seguenti: "603-bis, terzo comma, del codice penale"».

 

12.0.6

Filippi Marco, Bianco, Adamo, Bastico, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per innalzare il livello di sicurezza pubblica sulle strade)

        1. Dopo l’articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

        "Art. 14-bis. - (Obblighi delle discoteche e degli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche). – 1. AI fine di ridurre il livello di incidentalità stradale, le discoteche e gli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura, con oneri interamente a proprio carico, uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test, nonché idonei spazi di riposo.

        2. I titolari e i gestori delle discoteche e degli esercizi di cui al comma 1 sono altresì tenuti ad esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei relativi locali apposite tabelle che indichino le sanzioni previste dall’articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

        3. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo valutazione dell’autorità competente".

        4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute con proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dei trasporti, adotta il regolamento di attuazione dell’articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dal comma 1 del presente articolo".

        2. Ferme restando le competenze dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all’incidentalità stradale e dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco, da parte delle Forze dell’ordine al Ministero dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, ai fini dell’aggiornamento e dell’ampliamento, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente, degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Per l’avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,2009 e 2010.

        3. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 e 2010, si provvede:

            a) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

            b) per l’anno 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell’unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        4. Le maggiori entrate derivanti dall’incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono destinate al potenziamento dei servizi di controllo su strada, mirati e intensificati nelle zone di maggiore pericolosità e rischio di incidentalità, distribuiti in modo unitario e coordinato sull’intero territorio nazionale».

 

12.0.4

Lumia, Bianco, Adamo, Bastico, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali, D'Alia, Li Gotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)

        1. All’articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

            "e-bis) alla assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;";

            b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all’uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell’interno e l’Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell’articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate".

        2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato in euro 6.928.608 a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

        3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui all’articolo 4, informando tempestivamente il Ministero dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

        4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

12.0.2

Li Gotti, Belisario, Pardi, Maritati

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di
discriminazione per motivi fondati sull’orientamento sessuale o di genere)

        1. All’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere";

            b) al comma 1, lettera b), le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere";

            c) al comma 3, le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere".

        2. La rubrica dell’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: "Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere".

        3. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: ", religioso o motivato dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere".

        4. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: "comma 1," sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 609-bis del codice penale,"».

 

12.0.5

Lumia, Bianco, Adamo, Bastico, Carofiglio, Casson, Ceccanti, Chiurazzi, D'Ambrosio, De Sena, Della Monica, Finocchiaro, Galperti, Incostante, Latorre, Marino Mauro Maria, Maritati, Procacci, Sanna, Vitali, Li Gotti

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115)

        1. Al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all’articolo 76, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell’articolo 80, e 74, comma 1, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti";

            b) all’articolo 93, il comma 2 è abrogato;

            c) all’articolo 96, comma 1, le parole: ", ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale," sono soppresse;

            d) all’articolo 96, comma 2, dopo le parole: "tenuto conto" sono inserite le seguenti: "delle risultanze del casellario giudiziale,"».

 

12.0.1

Orsi, Boscetto, Musso

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Proroga dei termini in materia di decadenza dei magistrati con incarichi direttivi e semidirettivi)

1.                     Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semiderettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2010».