SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------

21a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 

MARTEDÌ 17 GIUGNO 2008

(Pomeridiana)

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Presidenza del presidente SCHIFANI

 

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

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RESOCONTO SOMMARIO

 

Presidenza del presidente SCHIFANI

 

La seduta inizia alle ore 17,21.

 

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 12 giugno.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 17,23 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per la settimana in corso e per quella successiva e la rimodulazione dei tempi a disposizione dei singoli Gruppi per la discussione del disegno di legge all'ordine del giorno della seduta odierna. (v. Resoconto stenografico)

Sulle decisioni relative all'ammissibilità degli emendamenti

CECCANTI (PD). Tramite la missiva letta nel corso della seduta antimeridiana, il Capo del Governo ha anticipato il giudizio favorevole su un emendamento prima che il Presidente del Senato si fosse pronunciato sulla sua ammissibilità: è dunque opportuno far notare alla Presidenza del Consiglio che il suo comportamento è stato lesivo delle prerogative della Presidenza, affinché un episodio del genere non si ripeta.

PRESIDENTE. Il Governo potrà fornire il proprio parere in sede parlamentare quando l'emendamento in questione verrà discusso.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (Relazione orale)

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge. Avverte che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Avverte che la Commissione bilancio ha espresso parere di nulla osta sugli emendamenti riferiti ai primi tre articoli del decreto-legge. Passa quindi all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Ricorda che l'emendamento 1.19/1 è stato ritirato e che gli emendamenti 1.700, 1.701, 1.702, 1.703, 1.706, 1.707, 1.708, 1.709, 1.710, 1.711, 1.713, 1.714, 1.717, 1.721, 1.722, 1.723, 1.724, 1.725 e 1.726 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

 

PERDUCA (PD). Gli emendamenti presentati all'articolo 1 hanno lo scopo di rendere più chiaro il testo: tale finalità è particolarmente importante dal momento ad essere interessati dall'applicazione delle norme proposte saranno soggetti di madrelingua non italiana.

 

D'AMBROSIO (PD). Le sue proposte emendative incidono sulla formulazione degli articoli 235 e 312 del codice penale, così come modificata dal decreto in esame, nella parte in cui si prevede che il giudice ordini l'espulsione o l'allontanamento dello straniero o del cittadino comunitario, qualora esso sia condannato alla reclusione superiore ai due anni. L'utilizzo di tale formulazione potrebbe infatti far pensare all'adozione del principio della pericolosità presunta e per questo sarebbe in contrasto con il diritto comunitario, secondo cui la pericolosità non può essere desunta semplicemente dalla condanna penale. Il fatto che un reato venga commesso da un soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale, inoltre, non dovrebbe essere considerato un aggravante, come previsto dal testo in esame, perché si tratta di uno status soggettivo di per sé privo di disvalore penale: propone pertanto l'eliminazione di tale norma, contraria ai principi costituzionali di ragionevolezza e uguaglianza e ai principi del diritto comunitario, su cui sono già state sollevate dai giudici di merito diverse questioni di legittimità costituzionale.

 

MAZZATORTA (LNP). L'emendamento 1.715 mira ad ampliare la fattispecie di reato di associazione di tipo mafioso, prevista dall'articolo 416-bis del codice penale, facendo sì che essa possa comprendere anche le associazioni criminali straniere, in conformità con gli allarmi lanciati dalla Direzione investigativa antimafia e coerentemente alla prevista estensione dell'oggetto d'indagine della Commissione parlamentare antimafia. (Applausi dal Gruppo LNP).

 

LI GOTTI (IdV). L'emendamento 1.5 prevede di sanzionare attraverso uno specifico reato alcuni comportamenti che hanno destato particolare allarme sociale, quali il maltrattamento contro i familiari o i conviventi, l'impiego di minori nell'accattonaggio, e l'adescamento di minorenni anche attraverso l'utilizzo di Internet. Sottolinea con particolare evidenza, inoltre, la proposta di istituire il reato di atti persecutori, che colma una lacuna dell'ordinamento penale, sanzionando la reiterazione di atti di molestie o minacce che presi singolarmente non sarebbero perseguibili, ma che nel loro complesso sono in grado di arrecare grave danno a chi li subisce, a volte fino a provocarne il decesso, come dimostra la cronaca recente. (Applausi dal Gruppo IdV).

 

DELLA MONICA (PD). Ripropone all'Aula una serie di emendamenti bocciati in Commissione, riferiti al grave fenomeno della violenza sulle donne, che deve essere considerato parte integrante della questione sicurezza. Secondo le statistiche, infatti, è in costante aumento il numero dei reati commessi ai danni delle donne, molti dei quali vengono compiuti dal partner o all'interno dalle mura domestiche, tanto che in Italia si muore di più per violenza domestica che per mafia. Di fronte a dati tanto allarmanti occorre aggravare le pene, colmare le lacune dell'ordinamento italiano che non prevede ad esempio il reato di atti persecutori, disporre l'inescusabilità dell'ignoranza dell'età nell'ipotesi di gravi reati sessuali a danno dei minori, prevedere l'ergastolo per l'omicidio commesso in occasione di reati sessuali o di atti persecutori, assumere come circostanze aggravanti nei reati sessuali il fatto che essi siano compiuti dal partner della vittima e il fatto che la vittima sia incinta. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

 

PARAVIA (PdL). L'emendamento 1.729 mira a modificare il codice penale prevedendo che sia comminato l'ergastolo a chi uccide un componente delle forze dell'ordine: tale previsione, a cui spera che il Governo e i senatori tutti non restino insensibili, appare ancor più necessaria dopo la recente uccisione di un agente di Polizia disarmato da parte di un pregiudicato figlio di un boss della camorra.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). L'emendamento 1.3 modifica l'aggravante generica connessa alla condizione soggettiva di clandestinità, che può avere cause molteplici e può derivare anche da ritardi burocratici, prevedendo che essa venga presa in considerazione solo nel caso in cui il fatto illecito è stato commesso nel periodo in cui il reo si è sottratto volontariamente all'ordine di espulsione o di allontanamento. L'emendamento 1.728, inoltre, fa sì che l'assenza di precedenti condanne penali a carico del condannato non possa essere posta automaticamente a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche, senza che vi sia una più ampia valutazione della condotta del reo e della gravità del reato. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).

 

TORRI (LNP). La Lega Nord esprime preoccupazione per il persistente e massiccio afflusso di migranti clandestini provenienti dalle coste dell'Africa settentrionale. L'ordine del giorno G1.100 invita, perciò, il Governo ad impiegare lo strumento militare nell'interdizione delle rotte di approccio dei clandestini al territorio nazionale. Sollecita, inoltre, l'intensificazione delle iniziative diplomatiche per realizzare forme di presidio congiunto delle coste e forme di concorso italiano al pattugliamento delle acque territoriali degli Stati da cui provengono i flussi migratori. (Applausi dal Gruppo LNP).

 

MARAVENTANO (LNP). In qualità di cittadina lampedusana, eletta nelle liste della Lega Nord, denuncia la totale ignoranza del fenomeno migratorio da parte della sinistra, che si è nascosta dietro vuote enunciazioni solidaristiche ed ha lasciato Lampedusa a far fronte da sola, con strutture insufficienti per i suoi stessi abitanti, ad un emergenza umanitaria di proporzioni enormi. Per tali ragioni, l'ordine del giorno G1.101 impegna il Governo ad adottare misure di straordinaria necessità e urgenza atte a fornire una risposta attuale e concreta al problema del continuo sbarco di immigrati clandestini sull'isola di Lampedusa. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Molte congratulazioni).

 

INCOSTANTE (PD). Sottolineando l'importanza di interventi sul versante della prevenzione, l'ordine del giorno G1.102 impegna il Governo a provvedere con la massima celerità alla stipula di accordi di riammissione con gli Stati con i quali non sono stati ancora sottoscritti, per rendere efficiente il procedimento di espulsione.

 

BODEGA (LNP). L'ordine del giorno G1.103 invita il Governo ad emanare, tramite le prefetture, una circolare agli uffici dello stato civile dei Comuni per assicurare una corretta interpretazione dell'articolo 116 del codice civile, che riguarda il matrimonio dello straniero. Si tratta di obbligare lo straniero che voglia contrarre matrimonio civile a presentare un valido titolo di soggiorno. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

Su atti della procura di Milano nell'inchiesta sui diritti cinematografici Mediaset

DE GREGORIO (PdL). A proposito della lettera del Presidente del Consiglio oggetto di polemiche nella seduta aantimeridiana, desidera informare l'Assemblea che tanto la corte d'appello di Hong Kong quanto la corte distrettuale della California hanno disposto accertamenti sulla legittimità dell'attività svolta all'estero dalla procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sull'acquisto di diritti cinematografici da parte di Mediaset. Un'analoga rogatoria avviata in Irlanda avrebbe invece dato esito negativo. Tali notizie avvalorano le preoccupazioni del presidente Berlusconi circa l'intento persecutorio dei processi intentati dalla procura milanese.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

PRESIDENTE. Prosegue l'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

 

PORETTI (PD). Per garantire sicurezza bisogna intervenire sulle fonti di finanziamento della criminalità organizzata, tra le quali vi è lo sfruttamento della prostituzione. L'ordine del giorno G1.104 impegna perciò il Governo a riconoscere come professione e a disciplinare l'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti.

 

PRESIDENTE. Conclusa l'illustrazione di emendamenti e ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, sospende brevemente la seduta.

 

La seduta, sospesa alle ore 18,26, è ripresa alle ore 18,35.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.40, 1.400, 1.2, 1.200, 1.18, 1.19, 1.729, 1.20, 1.250, 1.100, 1.300 e 1.350. Invita i presentatori degli emendamenti 1.715 e 1.728 ad accogliere una modifica ed in tal caso esprime parere favorevole. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti e si rimette al Governo sugli ordini del giorno.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Condivide il parere del relatore sugli emendamenti e propone ulteriori modifiche alle proposte 1.715 e 1.728. E' favorevole agli ordini del giorno G1.100, G1.101, G1.102 a condizione che siano accolte alcune modifiche nei dispositivi. Invita a ritirare l'ordine del giorno G1.103, con l'impegno da parte del Governo di approfondire la materia del matrimonio dello straniero, che sarà affrontata nel disegno di legge sulla sicurezza. E' contrario all'ordine del giorno G1.104.

 

BRICOLO (LNP). Accoglie la modifica suggerita all'emendamento 1.715. (v. Allegato A).

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Accetta la riformulazione dell'emendamento 1.728. (v. Allegato A).

 

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore LEGNINI (PD), il Senato approva gli emendamenti 1.40, 1.2 (con conseguente preclusione degli emendamenti 1.17 e 1.712) e 1.200 e respinge gli emendamenti 1.13 (identico all'1.704), 1.12, 1.14 (identico all'1.705) e 1.15. Il Senato approva l'emendamento 1.400 e respinge l'emendamento 1.16.

 

LUMIA (PD). Dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 1.18, con il quale si intende aumentare di due anni i termini minimi e massimi della pena prevista dall'articolo 416-bis del codice penale, il quale rappresenta una norma assai importante nell'ordinamento nella lotta contro la mafia. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

 

PRESIDENTE. Esprime apprezzamento per il contenuto dell'emendamento 1.18 e di tutte quelle proposte emendative approvate all'unanimità dalle Commissioni riunite riguardanti l'inasprimento delle misure adottate in tema di sequestri patrimoniali.

 

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore LEGNINI (PD), il Senato approva gli emendamenti 1.18 e 1.715 (testo 2).

 

CAROFIGLIO (PD). L'emendamento 1.19, approvato all'unanimità dalle Commissioni riunite, è volto ad inasprire significativamente le norme in materia di false dichiarazioni, con particolare riferimento a quelle dei soggetti clandestini presenti nel territorio. Esso rappresenta perfettamente il punto di vista dell'opposizione su come si debba affrontare il fenomeno dell'illegalità diffusa: con rigore e severità, ma evitando impostazioni demagogiche e norme manifesto. (Applausi dal Gruppo PD).

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LEGNINI (PD), il Senato approva l'emendamento 1.19.

 

BIANCO (PD). L'emendamento 1.5 ha l'obiettivo, insieme ad altri presentati dall'opposizione, di introdurre nell'ordinamento norme più severe per reati che suscitano un grave allarme sociale, quali, ad esempio, lo sfruttamento dei minori e l'accattonaggio. In tale ottica, sorprende l'atteggiamento dei relatori i quali, pur condividendo gli emendamenti nel merito, hanno espresso parere contrario, ritenendoli non attinenti alla materia del decreto-legge.

 

BELISARIO (IdV). Invita i rappresentanti del Governo e i relatori a valutare con maggiore attenzione gli emendamenti volti ad inasprire le sanzioni per i reati che creano un grave allarme sociale, come l'adescamento di minori e i maltrattamenti in famiglia. (Applausi del senatore Lannutti).

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Invita i relatori e il rappresentante del Governo a rivalutare il parere sull'emendamento in esame, anche perché a seguito della presentazione di nuovi emendamenti, come ad esempio quello sulla riorganizzazione dei processi, si è ampliata la materia oggetto del decreto-legge.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Ricorda che l'esame del provvedimento sullo stalking è già stato incardinato alla Camera presso la competente Commissione permanente e che il Governo si appresta a breve a varare uno schema di disegno di legge in materia. Invita quindi l'Aula a rispettare quanto è già stato avviato nelle sedi opportune.

 

CASSON (PD). Le argomentazioni portate dal Sottosegretario non possono trovare accoglimento in quanto il Governo, pur condividendo il contenuto delle norme proposte, ne intende di fatto rinviare l'adozione ad una data imprecisata. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).

 

PRESIDENTE. Propone l'accantonamento degli emendamenti 1.5 e 1.23 in ragione della delicatezza della materia trattata e degli interventi dei senatori dell'opposizione. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.716. Vengono quindi approvati gli emendamenti 1.729 e 1.20.

 

PERDUCA (PD). Nello stigmatizzare l'eccessivo rigore e l'inefficacia della politica del Governo in materia di utilizzo di sostanze stupefacenti, dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 1.718, volto a restringere l'applicazione della fattispecie prevista al solo soggetto posto alla guida dell'autovettura. (Commenti dal Gruppo PdL).

 

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Ricorda che la normativa vigente non criminalizza il consumatore di droga, per il quale sono previste esclusivamente sanzioni di carattere amministrativo, e che non ha alcun senso distinguere tra tipi di droghe, posto che anche nell'ambito delle Nazioni Unite le droghe pesanti sono accomunate a quelle leggere. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.718.

 

PORETTI (PD). Stante la non piena attendibilità dei test oggi a disposizione, invita il Governo ad attivarsi per predisporre una strumentazione atta a dimostrare in modo certo che il soggetto posto alla guida di un'autovettura sia sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

 

Il Senato respinge l'emendamento 1.719 e approva l'emendamento 1.250.

 

PERDUCA (PD). L'esito della votazione sull'emendamento 1.719 non era riscontrabile, in quanto nessun senatore ha manifestato il proprio voto. Quanto alle dichiarazioni del sottosegretario Giovanardi, sono ormai evidenti i fallimenti delle politiche proibizioniste, mentre i Paesi che hanno adottato una regolamentazione del consumo di droghe hanno registrato risultati positivi.

 

MURA (LNP). In relazione alla contestazione avanzata dal senatore Perduca sulla votazione dell'emendamento 1.719, rileva che i senatori della maggioranza non hanno alzato la mano in quanto contrari.

 

Il Senato respinge l'emendamento 1.720 ed approva l'1.100.

 

D'AMBROSIO (PD). Nel ribadire l'incostituzionalità dell'articolo 1, lettera f), di cui gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.21 chiedono la soppressione, invita a valutare anche il seguente emendamento 1.22, il quale, collegando l'aggravante con la sottrazione volontaria all'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di allontanamento, non presenta invece profili di incostituzionalità.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore CASSON (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.6, identico agli emendamenti 1.7 e 1.21.

 

BIANCO (PD). Invita la maggioranza a valutare con attenzione l'emendamento 1.22, che, trasformando l'aggravante relativa al soggiorno illegale sul territorio nazionale in un'aggravante relativa alla sottrazione volontaria all'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato, colpisce con fermezza quei clandestini che contravvengono ad un provvedimento dell'autorità, e, allo stesso tempo, risponde ad una logica di sistema.

 

LI GOTTI (IdV). Il decreto-legge in esame, all'articolo 1, comma 1, lettera f), nell'introdurre un'aggravante inerente la persona del colpevole, oltre a porsi in contrasto con alcune recenti sentenze della Corte costituzionale, crea un profilo di palese illogicità normativa del codice penale, il quale (all'articolo 61, punto 6) stabilisce che l'aggravante non sia genericamente collegata alla condizione di reità del colpevole, ma sia relativa alla specifica contravvenzione di un ordine emanato dall'autorità. Invita pertanto la maggioranza a soppesare razionalmente il problema, evitando comportamenti emotivi, e a votare a favore dell'emendamento 1.8, sostanzialmente simile all'emendamento 1.22. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Si rammarica che la maggioranza e le opposizioni non riescano a trovare una soluzione condivisa, pur essendo sostanzialmente d'accordo sul punto in discussione. Si sofferma quindi sull'emendamento 1.3, il quale, nel momento in cui qualifica l'aggravante di cui alla lettera f) dell'articolo 1 collegandola alla violazione di un provvedimento dell'autorità, rende più efficace tale previsione normativa, semplificando al contempo il lavoro della magistratura.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BIANCO (PD), il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 1.22, con preclusione della restante parte e dell'emendamento 1.8. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut), il Senato respinge l'emendamento 1.3. Il Senato approva gli emendamenti 1.300, 1.350 e 1.728 (testo 2) e respinge l'emendamento 1.727.

 

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno G1.100 (testo 2), G1.101 (testo 2) e G1.102 (testo 2), essendo stati accolti dal Governo, non verranno posti in votazione. L'ordine del giorno G1.103 è stato ritirato.

 

Il Senato respinge l'ordine del giorno G1.104.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.1 risulta precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.19.

 

AMATI,segretario. Dà lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame. (v. Resoconto stenografico).

 

MORANDO (PD). L'emendamento 2.0.800 presenta un problema di copertura finanziaria, in quanto il bilancio a legislazione vigente non prevede le spese relative all'invio, a tutti i soggetti interessati, delle notifiche relative alla sospensione dei procedimenti penali e, a distanza di un anno, di quelle relative alla ripresa degli stessi. L'emendamento 2.0.800 non reca indicazioni in merito alla copertura di tali oneri, risultando pertanto in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione. Sebbene la 5a Commissione abbia stabilito, a maggioranza, che l'emendamento in questione non comporti maggiori oneri finanziari, chiede alla Presidenza di invitare il Governo a presentare comunque una relazione tecnica in merito. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).

 

AZZOLLINI (PdL). Pur avendo l'opposizione tutto il diritto di dissentire, il Governo ha già dichiarato, in Commissione bilancio, che l'emendamento in questione non comporta maggiori oneri per le finanze dello Stato. Poiché il numero di notifiche che vengono inviate nell'ambito di ciascun processo è imprevedibile in quanto dipendente da una molteplicità di fattori, il bilancio a legislazione vigente già prevede un costo complessivo (all'interno del quale rientreranno dunque anche i costi delle notifiche per la sospensione dei processi) e la relativa copertura. Trattandosi evidentemente di una norma a carattere ordinamentale, la 5a Commissione, secondo la prassi, ha espresso un parere non ostativo. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

PRESIDENTE. Fa notare al senatore Morando che l'emendamento 2.0.800, oltre a non comportare maggiori oneri, produrrà probabilmente un risparmio per le casse dello Stato, in relazione al mancato invio di tutte le altre notifiche che si rendessero necessarie nell'ambito dei procedimenti che verranno sospesi.

 

MORANDO (PD). Chiede alla Presidenza del Senato di invitare comunque il Governo a presentare una relazione tecnica.

 

PRESIDENTE. Il Governo deciderà nella sua autonomia. Comunica i tempi residui per i vari Gruppi a seguito del dibattito pomeridiano.

 

VITA (PD). A nome anche del senatore Nerozzi, comunica di aver espresso per errore un voto contrario sull'emendamento 1.200, invece di un voto favorevole.

 

PRESIDENTE. Rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Sulla scomparsa di Mario Rigoni Stern

DI GIOVAN PAOLO (PD). Ricorda la figura di Mario Rigoni Stern, scomparso ieri, sottolineandone le qualità di scrittore e di cittadino. (Applausi dal Gruppo PD).

BONFRISCO (PdL). Si associa al ricordo di Mario Rigoni Stern, nella certezza che la sensibilità della Presidenza e di tutti i senatori porteranno a regalare a questo concittadino un momento di adeguata commemorazione. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Si associa alle parole dei senatori Di Giovan Paolo e Bonfrisco.

Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno delle sedute del 18 giugno.

 

La seduta termina alle ore 20,04.

  

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,21).

Si dia lettura del processo verbale.

 

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 12 giugno.

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 17,23).

 

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo, appena conclusa, ha ridefinito il calendario della settimana corrente ed ha approvato il nuovo calendario dei lavori per la prossima settimana.

La seduta pomeridiana di oggi si concluderà alle ore 20. Sono confermati gli orari delle sedute di domani. Entro le ore 20,30 di domani si concluderà la trattazione degli emendamenti al decreto-legge sulla sicurezza.

A tal fine, sono stati rimodulati i tempi a disposizione dei Gruppi, che vado a leggere: Popolo delle Libertà, un'ora 50 minuti; Partito Democratico, un'ora 45 minuti; Lega Nord, 45 minuti; Italia dei Valori, 50 minuti; UDC, SVP e Autonomie, 50 minuti; dissenzienti, 10 minuti.

Le dichiarazioni di voto e il voto finale sul decreto-legge in materia di sicurezza si svolgeranno a partire dalle ore 11 di martedì 24 giugno.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 19, dalle ore 9 alle ore 13, sarà discusso il decreto-legge sul trasporto aereo, fino alla sua votazione finale che avverrà alle ore 13, secondo i tempi già distribuiti. La seduta pomeridiana non avrà luogo.

La prossima settimana, nel pomeriggio di martedì 24 giugno, sarà discussa la proposta d'inchiesta parlamentare sugli infortuni sul lavoro. Nel prosieguo della settimana, sarà iscritto all'ordine del giorno il decreto-legge in materia fiscale secondo i tempi ripartiti in allegato al calendario.

Sempre nel corso della settimana sarà posta all'ordine del giorno la mozione n. 9 con procedimento abbreviato sulla valorizzazione della dieta mediterranea.

Nel pomeriggio di giovedì 26 giugno avrà luogo il question time.

 

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi pomeriggio, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 26 giugno 2008:

Martedì

17

giugno

pom.

h. 16,30-20

- Seguito disegno di legge n. 692 - Decreto-legge n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (Presentato al Senato; voto finale entro il 25 giugno - scade il 25 luglio)

Mercoledì

18

"

ant.

h. 9,30-13,30

"

"

"

pom.

h. 16,30-20,30

 

Giovedì

19

giugno

ant.

h. 9-13

- Disegno di legge n. 4-B - Decreto-legge n. 80, recante misure urgenti sul servizio di trasporto aereo (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Scade il 23 giugno) (*)

 

Gli emendamenti al disegno di legge n. 4-B (Decreto-legge trasporto aereo) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 17 giugno.

Gli emendamenti al Documento XXII n. 6 (Commissione di inchiesta infortuni lavoro) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 19 giugno.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 735 (Decreto-legge in materia fiscale e di proroga termini) dovranno essere presentati entro le ore 18 di martedì 24 giugno.

 

(*) Il voto finale sul disegno di legge n. 4-B (Decreto-legge trasporto aereo) avverrà entro le ore 13 di giovedì 19 giugno.

 

Martedì

24

giugno

ant.

h. 11

- Dichiarazioni di voto e voto finale disegno di legge n. 692 - Decreto-legge n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (Presentato al Senato; voto finale entro il 25 giugno - scade il 25 luglio)

 

Martedì

24

giugno

pom.

h. 17-20,30

- Doc. XXII n. 6, Tofani ed altri - Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro

 

 

Mercoledì

25

giugno

ant.

h. 9,0-13,0

- Disegno di legge n. 735 - Decreto-legge n. 97, in materia fiscale e di proroga termini (Presentato al Senato; voto finale entro il 4 luglio - scade il 2 agosto)

 

- Mozione n. 9, De Castro ed altri, per la salvaguardia e la valorizzazione della dieta mediterranea (Pocedimento abbreviato, ex articolo 57 del Regolamento)

"

"

"

pom.

h. 16,30-20,30

Giovedì

26

"

ant.

h. 9,30-14

 

Giovedì

26

giugno

pom.

h. 16

- Interrogazioni a risposta immediata ex articolo 151-bis, del Regolamento

  

Nuova ripartizione dei tempi per il seguito della discussione
del disegno di legge n. 692
(Decreto-legge in materia di sicurezza pubblica)
(11 ore e 19 minuti, incluse dichiarazioni di voto)

 

Relatori

1 h.

 

Governo

1 h.

 

Votazioni

3 h.

 

Gruppi 6 ore e 19 minuti, di cui:

 

 

PdL

1 h.

50'

PD

1 h.

45'

LNP

 

45'

IdV

 

50'

UDC-SVP-Aut

 

50'

Misto

 

9'

Dissenzienti

 

10'

  

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 4-B

(Decreto-legge trasporto aereo)
(2 ore e 30 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

 

Relatore

 

10'

Governo

 

10'

Votazioni

 

30'

Gruppi 1 ora e 40 minuti, di cui:

 

 

PdL

 

28'

PD

 

24'

LNP

 

11'

IdV

 

9' + 10'

UDC-SVP-Aut

 

9'

Misto

 

8'

Dissenzienti

 

5'

  

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 735

(Decreto-legge in materia fiscale e proroga termini)
(6 ore, escluse dichiarazioni di voto)

 

Relatore

 

30'

Governo

 

30'

Votazioni

1 h.

 

Gruppi 4 ora, di cui:

 

 

PdL

1 h.

14'

PD

1 h.

04'

LNP

 

30'

IdV

 

25'

UDC-SVP-Aut

 

24'

Misto

 

22'

Dissenzienti

 

5'

  

Sulle decisioni relative all'ammissibilità degli emendamenti

CECCANTI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CECCANTI (PD). Signor Presidente, intendo intervenire brevemente sull'ordine dei lavori senza intendimento ostruzionistico, né polemico.

Lei deciderà poi sull'ammissibilità degli emendamenti di cui abbiamo discusso stamani. Ma c'è un profilo di delicatezza e di galateo istituzionale che attiene alla lettera del Presidente del Consiglio il quale, dichiarandosi favorevole a quegli emendamenti prima che lei si sia pronunciato sull'ammissibilità, in pratica lede i margini del Presidente del Senato in tema di ammissibilità degli emendamenti, dandola per scontata.

A me sembra che ciò andrebbe fatto notare al Presidente del Consiglio affinché episodi del genere non si ripetano.

PRESIDENTE. Senatore Ceccanti, quando l'emendamento in questione verrà discusso in quest'Aula il Governo potrà fornire il proprio parere in sede parlamentare.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (Relazione orale) (ore 17,25)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 692.

Ricordo che nella seduta antimeridiana hanno avuto luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo ed è stata respinta la proposta di non passare all'esame degli articoli.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Procediamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, sui quali non vi sono osservazioni da parte della 5a Commissione (così come per i successivi articoli 2 e 3), che invito i presentatori ad illustrare.

PERDUCA (PD). Signor Presidente, buona parte degli emendamenti che abbiamo presentato sono di tipo cosmetico, se così si può dire. Dunque, non prenderò la parola per illustrare tutte le piccole (anche se significative) modifiche di questo tipo al codice penale con riferimento all'articolo 1. Queste modifiche cercano di rendere più comprensibile, oltre che stilisticamente più apprezzabile e digeribile, una serie di norme odiose che sono al centro del cosiddetto decreto sicurezza.

La sostituzione, in particolare, di alcune parole desuete o che possono trarre in inganno viene da noi considerata necessaria, visto e considerato che gli interessati a questo tipo di norme saranno prevalentemente cittadini non di madre lingua italiana. Il primo di tali emendamenti, e cioè l'emendamento 1.700, che propone di sostituire la parola «ovvero» con «o», va proprio in questa direzione.

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, l'articolo 1 del decreto al nostro esame ci lascia particolarmente perplessi per quanto concerne la riformulazione degli articoli 235 e 312 del codice penale, che riguardano l'espulsione e l'allontanamento.

Come è facile notare, sia nell'articolo 235 che nell'articolo 312 si usa l'espressione «il giudice ordina l'espulsione», quasi a significare che con questi articoli si voglia reinserire nel nostro codice quella pericolosità presunta di cui parlava l'articolo 204 dello stesso codice penale, poi abrogata dalla legge n. 663 del 1986, cui si fa riferimento nella relazione. Vorrei però ricordare ai colleghi qui presenti che rappresentano il Governo che le leggi, quando vengono pubblicate e giungono nelle mani di chi le deve applicare, non sono accompagnate dalla relazione. Ed allora sembrerebbe quasi che con questa disposizione di legge si sia voluto abrogare la citata legge del 1986 e inserire di nuovo la pericolosità presunta. Se così non fosse, infatti, se effettivamente il legislatore non avesse ignorato quella legge o non l'avesse voluta ritenere superata, avrebbe usato espressioni diverse. Invece che «il giudice ordina l'espulsione» avrebbe dovuto usare l'espressione «il giudice può ordinare l'espulsione» e avrebbe dovuto anche aggiungere «quando risulta persona pericolosa». Questo è il problema.

Se invece si dice «il giudice ordina l'espulsione» sembra che ci sia, invece, una pericolosità presunta. Ed è per questa ragione che propongo l'emendamento 1.14 e lo propongo con spirito collaborativo, proprio per evitare che poi questa norma rimanga una norma cartello. Ci sarà poi qualcuno che solleverà delle eccezioni di costituzionalità e voi direte: ebbene, noi avevamo la volontà di fare questa norma; purtroppo abbiamo trovato degli avvocati che hanno sollevato delle eccezioni di costituzionalità e dei giudici - comunisti, naturalmente - che l'hanno accolta.

In effetti, siccome questa norma non riguarda solamente gli stranieri, ma anche i cittadini della Comunità europea appartenenti ad altri Paesi, è in contrasto con l'articolo 27 della direttiva europea 2004/38/CE che dice espressamente che questa pericolosità non può essere desunta esclusivamente da una condanna penale, così come avete scritto nell'articolo; dice anche, nei successivi articoli 28 e 29, come può essere desunta questa pericolosità, che è contro l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Quindi, vi ritroverete di fronte ad una eccezione di costituzionalità che può essere accolta ove voi non voleste inserire questa modifica. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore D'Ambrosio. Invito i colleghi ad assumere un atteggiamento più rispettoso nei confronti del collega che sta illustrando i suoi emendamenti. Stiamo discutendo di un provvedimento estremamente delicato ed importante. La prego di proseguire.

 

D'AMBROSIO (PD). La ringrazio, signor Presidente.

Visto che a questo punto avete capito perfettamente, per quanto riguarda questo primo emendamento, che ci sono delle questioni di legittimità non facilmente superabili, vorrei invece illustrare l'aggravante che avete stabilito alla lettera f) del comma 1 dell'articolo, che introduce una circostanza aggravante comune e come tale applicabile a qualsiasi reato, relativa al fatto commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale. Essa riguarda quindi un mero status soggettivo della persona, privo peraltro di un autonomo disvalore penale, se non di qualsiasi disvalore.

Questa mattina, signor Presidente, lei ha commemorato le 140 vittime; se queste 140 persone fossero arrivate in Italia, avrebbero avuto il disvalore che vuole stabilire questa aggravante. Si sarebbero dunque trovati in una situazione di irregolarità, come si troverebbero e si trovavano in situazioni di irregolarità i morti sul lavoro, che sono un'altra piaga, perché i clandestini che muoiono sul lavoro si trovano in una situazione di irregolarità. Quindi, basta questa situazione personale per l'aggravante.

Questa circostanza, nella misura in cui riconduce l'aggravamento della pena prevista per il reato unicamente alla nazionalità in assenza di alcun collegamento con la condotta, con l'elemento psichico, con il disvalore penale, con il bene giuridico e quant'altro, non è compatibile con il principio di ragionevolezza stabilito dall'articolo 3 della Costituzione, al cui rispetto la Corte costituzionale, con sentenza numero 22 del 2007, ha richiamato il legislatore proprio in relazione alla disciplina dell'immigrazione, perché è caratterizzata da carenza di offensività e di assenza di proporzione tra pene e reati. In tale sentenza, la Corte ha invitato il legislatore ad astenersi dall'introdurre norme che prescindano «da una accertata o presunta pericolosità dei soggetti responsabili» o che prevedano sanzioni «tali da rendere problematica la verifica di compatibilità con i principi di eguaglianza e proporzionalità».

La relazione tra la nazionalità del soggetto attivo ed aggravio sanzionatorio pare poi nettamente in contrasto con il principio di eguaglianza «senza distinzioni», tra l'altro, di «condizioni personali», sancito dall'articolo 3 della Costituzione, e con il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza, di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

È evidente, inoltre, che il riferimento fatto alla norma in esame al «soggetto» e non allo «straniero» la rende applicabile anche al cittadino dell'Unione europea che soggiorni illegalmente nel territorio dello Stato. L'aggravante, quindi, nei confronti dei cittadini comunitari - nella misura in cui, sia pur indirettamente, ostacola il pieno esercizio del diritto alla libertà di circolazione e soggiorno nel territorio dell'Unione europea - appare incompatibile con la direttiva 2004/38/CE, che, com'è noto, ammette limitazioni alla libertà di circolazione dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari solo per ragioni tassative, sufficientemente gravi e in virtù di misure proporzionate e non discriminatorie.

I profili di dubbia legittimità della norma sinora illustrati sembrano confermati dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate da taluni giudici, chiamati ad applicare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto-legge. E badate bene che non tutti i giudici hanno sollevato tale questione di legittimità costituzionale, ritenendolo inutile, in quanto hanno considerato prevalenti o equivalenti le attenuanti generiche rispetto a questo tipo di aggravante (o prevalenti o equivalenti, quindi, le attenuanti rispetto all'aggravante).

Insisto, pertanto, affinché venga accolto anche l'emendamento 1.22.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, con l'emendamento 1.715 intendiamo estendere la fattispecie dell'articolo 416-bis del codice penale alle associazioni criminali anche straniere e per questo motivo proponiamo di sostituire la rubrica del suddetto articolo. La nuova rubrica quindi si chiamerà «Associazioni di tipo mafioso e altre associazioni criminali, anche straniere». Conseguentemente, al comma 8 dell'articolo 416-bis del codice penale, proponiamo di aggiungere le parole «nonché alle associazioni anche straniere».

Questa modifica s'impone anche perché, con i progetti di legge che sono in fase di esame sulla costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta, verrà esteso l'ambito d'indagine alle mafie straniere. Come sapete, la Direzione investigativa antimafia, nelle sue relazioni semestrali, ci informa sul grado di pericolosità di tali associazioni criminali straniere, cosiddette allogene (in particolare quelle russa, albanese, cinese, rumena, nigeriana, sudamericana, nordafricana e bulgara). (Applausi dal Gruppo LNP).

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, l'emendamento 1.5, da noi proposto, si riferisce all'introduzione di specifiche ipotesi di reato per quei fenomeni criminali che, nel corso degli ultimi anni, hanno destato maggior preoccupazione.

Nell'ambito di un decreto che affronta questa tematica, ossia il grave allarme sociale determinato da alcuni fenomeni, ci pareva assolutamente ingiustificato il mancato esame di altre ipotesi criminali che hanno appesantito il nostro Paese e che determinano questo allarme. In modo particolare avevamo richiamato l'attenzione sul fatto che esiste un enorme numero di reati che vengono commessi nell'ambito di quella che dovrebbe invece essere una naturale difesa dell'individuo, ossia la famiglia. Proprio nell'ambito della famiglia si verifica un gran numero di reati. Quindi, la riformulazione dell'attuale articolo 572 del codice penale ci sembrava necessaria.

Sembra altresì indispensabile porre attenzione ad un fenomeno che è estremamente noto e che spesso è legato proprio a comportamenti di persone che vivono nel nostro Paese in condizione di irregolarità. Mi riferisco allo sfruttamento dei minori nell'accattonaggio; dietro ai minori ci sono gli adulti. Il fatto di prevedere questa particolare forma di crimine che vede lo sfruttamento della condizione del minore, spesso proprio da parte del genitore, era una condizione che ritenevamo importante inserire in un decreto che affrontava determinate tematiche. Inoltre avevamo proposto l'inserimento di un altro grave reato che si registra in numero crescente e che riguarda sempre i minori, ossia l'adescamento dei minori via Internet.

Un'altra ipotesi delittuosa rispetto alla quale il nostro Paese è in notevolissimo ritardo riguarda l'inserimento della disciplina degli atti persecutori, cioè di quei comportamenti che presi singolarmente non superano la soglia dell'illiceità e della punibilità ma che visti nel loro complesso costituiscono un grave attentato alla libertà morale e spesso fisica della persona. Si tratta di comportamenti idonei a distruggere l'esistenza quotidiana di una persona, rispetto ai quali oggi il nostro sistema non è in grado di intervenire perché sono condotte che sfuggono all'incasellamento in una ipotesi specifica di reato. Allora l'inserimento di queste condotte per consentire la repressione, la punizione e anche degli interventi propedeutici a noi sembrava fondamentale.

Purtroppo il ritardo con cui affrontiamo tale problema ci ha portato in passato a dire che se avessimo fatto ciò avremmo qualche morto in meno sulla coscienza. Pensavamo di poter dire al Paese e al Parlamento che quantomeno noi abbiamo fatto il possibile per evitare altre vittime come quella che pochi mesi fa si è registrata a Genova a seguito proprio di questi comportamenti che non hanno consentito interventi. Invece si è detto che così facendo appesantivamo il decreto; noi non vorremmo appesantire la nostra coscienza con la distrazione e con un ritardo di anni. Come non rispondere ora, in questo momento, attraverso questo reato condiviso?

Nella scorsa legislatura l'esame parlamentare nelle Commissioni aveva fatto registrare un percorso condiviso, perché quindi non inserire in questa fase, nell'ambito del decreto-legge al nostro esame, la possibilità di prevedere e sanzionare determinate condotte? Poiché purtroppo non è stato possibile farlo nelle Commissioni riunite, riproponiamo l'emendamento alla sensibilità di questa Aula ritenendo che tali ipotesi di reato possano e debbano trovare la loro previsione di fronte al Paese.

Infine vorrei chiedere al Presidente se nella fase dell'illustrazione è possibile intervenire anche su emendamenti presentati da altri parlamentari sempre in ordine all'articolo 1.

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, potrà intervenire in sede di dichiarazione di voto. Quando verranno posti in votazione emendamenti di altri colleghi, potrà chiedere la parola per esprimere la sua dichiarazione di voto; per il momento illustri i suoi.

 

LI GOTTI (IdV). Allora posso considerare concluso il mio intervento. (Applausi dal Gruppo IdV).

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, vorrei riproporre in questa sede emendamenti già proposti in sede di Commissione e che, come dicevo questa mattina, sono stati respinti, o meglio dapprima c'è stato un invito al ritiro e successivamente sono stati respinti. Mi riferisco in particolare all'emendamento 1.23, che si occupa dei maltrattamenti contro familiari e conviventi.

Orbene, la violenza domestica è una delle principali cause di morte per le donne in tutto il mondo. In Italia ogni tre giorni, forse anche meno, muore una donna uccisa per mano del proprio partner, attuale o ex. Se avvenisse tra Paesi - scrivono gli uomini in una dichiarazione della «Lega del fiocco bianco» - la chiameremmo guerra, se si trattasse di una malattia la definiremmo epidemica, di una perdita di petrolio un disastro. Poiché accade alle donne è solo una faccenda di tutti i giorni.

Vorrei rappresentare, tra l'altro, che questa materia è strettamente attinente alla sicurezza di cui ci stiamo occupando. Il Ministero dell'interno presentando il rapporto sulla criminalità in Italia nell'anno 2007 ha introdotto la criminalità nei confronti delle donne come una delle principali preoccupazioni che destano, da una parte, allarme sociale e, dall'altra, richiesta di sicurezza da parte delle donne e dei cittadini in generale.

Dalla tabella degli omicidi volontari del Ministero dell'interno possiamo verificare che c'è stata un'escalation di omicidi. Nel 1992 ci sono stati 97 omicidi a danno delle donne; 106 nel 1993; 98 nel 1994; 110 nel 1995; 123 nel 1996; 121 nel 1997; 118 nel 1998, 153 nel 1999; nel 157 nel 2000; 193 nel 2001; 173 nel 2002; 215 nel 2003; 168 nel 2004; 175 nel 2005, 186 nel 2006. Il dato sconfortante è che si muore più per violenza domestica che per mafia.

Questi dati sono stati ripresi anche recentemente dall'indagine Eures-ANSA e sono assolutamente in linea con quelli che l'ISTAT ha fornito in una ricerca multiscopo sulla violenza e sulla sicurezza delle donne, che è stata commissionata dal Ministero dell'interno con i fondi del PON sicurezza e dal Dipartimento per i diritti e le pari opportunità.

Sulla base della denunzia dell'ISTAT, sono stimate in 6.743.000 le donne da 16 a 70 anni vittime di violenza fisico-sessuale nel corso della vita. Negli ultimi 12 mesi, tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007, il numero delle vittime di violenza ammonta a 1.150.000. Nella quasi totalità dei casi, le violenze non sono denunziate. I partner sono responsabili della maggioranza degli stupri, le violenze domestiche sono in maggioranza gravi e sfociano nell'omicidio; 2.077.000 donne hanno subito dai partner, al momento della separazione o dopo che si erano lasciate (il 18,8 per cento del totale) comportamenti persecutori (stalking) che le hanno particolarmente spaventate.

Tra le donne che hanno subito stalking, in particolare, il 68,5 per cento dei partner ha cercato insistentemente di parlare con la donna contro la sua volontà, il 61,8 per cento ha chiesto ripetutamente appuntamenti per incontrarla, il 57 per cento l'ha aspettata fuori casa, a scuola o al lavoro, il 55,4 per cento le ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere e regali indesiderati, il 40,8, per cento l'ha seguita e spiata, l'11 per cento ha adottato altre strategie.

Voglio ricordare, rispetto a quanto ha già riferito il senatore Li Gotti, che proprio recentemente, nel maggio di quest'anno, è stata commessa una violenza come conseguenza di un'ulteriore ipotesi di stalking. A Torino, un uomo, una guardia giurata, ha ucciso l'ex moglie adoperando la pistola che gli era stata prima sequestrata, a seguito della denunzia della moglie, e poi restituita.

Le violenze, per quanto riguarda l'anno 2007, da una prima stima, ammontano a circa 126 omicidi, ma si tratta soltanto di una stima giornalistica. Nell'ultimo mese, vi sono stati otto omicidi e due tentati omicidi (mi riferisco al periodo che va dal 18 maggio ad oggi). Questi dati sono assolutamente allarmanti e richiedono quindi che si intervenga nel maltrattamento contro familiari e conviventi aggravando le pene previste sia per la fattispecie di base, sia per la prima delle ipotesi aggravate, in particolare portando la pena fino a sei anni e consentendo che si possano effettuare intercettazioni ambientali, affinché le donne non siano lasciate sole a testimoniare e condannate, se ritrattano, anche per calunnia.

Abbiamo previsto inoltre di inserire l'ipotesi di atti persecutori come lo stalking. Si tratta di una gravissima lacuna nel nostro ordinamento. È una fattispecie che prevede un regime sanzionatorio che consente l'applicazione di misure cautelari. Ciò potrà in molti casi contribuire ad evitare che si giunga ai drammatici epiloghi di cui ormai troppo spesso parla la cronaca.

Abbiamo previsto inoltre, per quanto riguarda gli stupri, che costituiscono anch'essi una fetta importantissima della violenza contro le donne, (faccio presente che il Ministero dell'interno dedica ben 40 pagine del rapporto alla violenza contro le donne, come momento essenziale della sicurezza) che sia estesa la norma che prevede la inescusabilità dell'ignoranza dell'età della persona offesa minore di 14 anni anche alle ipotesi in cui l'autore sia responsabile di gravissimi reati, quali la riduzione in schiavitù, la prostituzione minorile e la pornografia minorile.

Abbiamo inoltre introdotto l'aggravante del fatto commesso da coniuge o ex coniuge, da partner o ex partner, perché si è dimostrato, attraverso i dati, che costoro sono la maggior parte dei responsabili degli stupri nei confronti delle donne.

Inoltre, abbiamo previsto la specifica aggravante per la commissione del reato di violenza sessuale ai danni di donne in stato di gravidanza: è allarmante il fenomeno che si sta verificando dell'abuso nei confronti di donne incinte che poi abortiscono. È una richiesta che è stata individuata anche nell'ambito del fenomeno della tratta degli esseri umani, poiché la prostituzione minorile viene sfruttata anche sotto questo aspetto.

Ancora, sempre con un emendamento presentato all'articolo 1 del decreto-legge, abbiamo chiesto che sia comminato l'ergastolo nel caso che l'omicidio avvenga in occasione della commissione dei seguente reati: violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo e, inoltre, a seguito della commissione di atti persecutori ai sensi dell'articolo 612-bis del codice penale relativo alla nuova fattispecie di reato, in quanto l'epilogo di tali atti persecutori e delle molestie assillanti è molto spesso l'assassinio della vittima. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PARAVIA (PdL). Signor Presidente, la settimana scorsa ho richiamato l'attenzione dell'Aula sul triste episodio che ha riguardato il tenente dei carabinieri Marco Pittoni, ucciso pur disarmato.

L'emendamento 1.729, composto da sole tre righe e che si illustra da sé, in realtà ha un profondo significato: l'Italia si comporta nei confronti delle forze dell'ordine, talvolta per una sua piccola parte, in modo certamente diverso da come si comportano Francia, Germania, Inghilterra. Nel nostro Paese non c'è la certezza della pena e tante volte le pene, pur essendoci, in qualche modo non sono scontate in virtù di tutta una serie di provvedimenti e di riferimenti normativi a leggi fin troppo permissive.

Bene. Credo che quest'Aula, così come è compita quando osserva un minuto di raccoglimento (e l'ha fatto tantissime volte) per un caduto delle forze dell'ordine - come è accaduto la settimana scorsa quando, lo ripeto, un agente disarmato è stato barbaramente ucciso da chi è stato definito balordo sui giornali ma è delinquente già condannato, figlio di un capo camorra - debba essere compita anche durante la discussione di questo provvedimento e l'esame dell'emendamento 1.729.

Non è assolutamente per presunzione che lo dico ma perché credo che dobbiamo fare tutti uno sforzo non solo di animo ma di razionalità nel comprendere che le forze dell'ordine vanno meglio tutelate. Pertanto, la proposta di aggiungere all'articolo 576 del codice penale la previsione dell'ergastolo per chi uccide un componente delle forze dell'ordine non credo dovrebbe trovare molto dibattito o molti voti contrari, in quanto anche all'interno dell'opposizione c'è chi ha un profondo senso dello Stato e di rispetto nei confronti delle forze dell'ordine.

Pertanto, invito tutti ad un'attenta riflessione e conto sul parere favorevole del Governo.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, l'emendamento 1.3 fa riferimento all'introduzione dell'aggravante della condizione di irregolarità dello straniero nel nostro territorio. Noi riteniamo che sia giusto l'inasprimento della pena nei confronti di chi si trova irregolarmente nel nostro Paese, ma si deve trattare di uno stato di irregolarità qualificata. Infatti, le ipotesi e le cause di tale irregolarità sono varie e poiché voi non incidete, ad esempio, sui rapporti di lavoro, è chiaro che una delle ipotesi di irregolarità più frequenti è quella della scadenza del permesso di soggiorno o della scadenza del contratto di lavoro del cittadino extracomunitario. Alcune di queste ipotesi, che rappresentano, peraltro, il 70 per cento delle cause di irregolarità dello straniero nel nostro territorio, sono controverse, mentre altre nascono non solo dai ritardi con cui l'amministrazione dello Stato procede all'esame delle domande per il rinnovo dei permessi di soggiorno, ma anche dalla rigidità del sistema del mercato del lavoro, con particolare riferimento all'incontro fra domanda ed offerta di lavoro extracomunitario. Non qualificare lo stato di irregolarità nel momento in cui si introduce questa aggravante significa sostanzialmente introdurre un aggravamento indiscriminato della sanzione anche nei confronti di soggetti che oggettivamente non meriterebbero questo tipo di inasprimento.

Da qui l'esigenza di introdurre il sistema, che noi proponiamo con l'emendamento 1.3, in base al quale il meccanismo dell'aggravante scatta solo nel caso in cui il soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale si sia sottratto volontariamente all'ordine di espulsione o di allontanamento. Questo perché ciò che costituisce il presupposto è la condotta e la condotta in questo caso è riconducibile alla circostanza che il soggetto si sia sottratto ad un ordine dell'autorità. Si tratta peraltro di una disposizione di buonsenso che si inserisce in maniera molto più coerente nell'ambito del sistema sanzionatorio previsto dal nostro codice penale e che, per altro verso, non presuppone - come nel testo che voi proponete - l'introduzione del reato di immigrazione clandestina. Ci pare una soluzione più equilibrata e che favorirebbe una maggior efficacia nel funzionamento dell'apparato sanzionatorio, per cui ci sembrerebbe opportuno che il Governo rivedesse la sua posizione in proposito.

Il secondo emendamento che sottoponiamo all'esame dell'aula è l'1.728, che tende ad evitare che la condizione di incensurato, che di per sé è un elemento neutro, sia considerato quale positiva circostanza di attenuazione del reato, valutabile ai sensi dell'articolo 62-bis del codice penale quale circostanza attenuante generica. La circostanza che un soggetto che commette un reato non abbia avuto altre condanne definitive non può essere motivo per l'applicazione automatica delle attenuanti generiche. Visto che parliamo di certezza della pena, bisogna dire che c'è una pratica diffusa, generalizzata e sostanzialmente non motivata, relativa alla diminuzione dell'apparato sanzionatorio penale fissato dal legislatore, con riguardo ovviamente alla giurisprudenza, atteso che è notorio che le cosiddette attenuanti generiche ormai rappresentano una diminuzione fissa della pena, senza sostanziale valutazione di elementi concreti a favore del condannato.

L'idea che il soggetto che commette un reato, indipendentemente dalla gravità del reato, indipendentemente dalla modalità della condotta, indipendentemente dal contesto in cui questa condotta opera, solo per essere incensurato ottenga uno sconto di pena per l'applicazione indiscriminata delle attenuanti generiche non credo sia coerente con ciò che vorreste introdurre. Da qui la presentazione di questo ulteriore emendamento. (Applausi dal Gruppo UDC-SVP-Aut).

TORRI (LNP). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, illustro l'ordine del giorno G1.100.

La Lega Nord Padania osserva con grande preoccupazione il persistere di un massiccio flusso di immigrati clandestini provenienti dall'Africa sulle nostre coste. Nella prospettiva dell'introduzione nell'ordinamento italiano del reato di immigrazione clandestina, secondo quanto prefigurato dal disegno di legge n. 733 di iniziativa governativa, il contrasto di questi flussi dovrebbe essere considerato alla stregua di una misura di polizia di prevenzione.

La formula applicata a partire dagli anni '90 in Albania, tramite un patto unilaterale che prevede la sorveglianza costiera e il pattugliamento congiunto delle acque territoriali albanesi da parte delle unità militari locali e italiane, ha ottenuto concreti risultati nel contrasto in mare dei flussi migratori, tant'è vero che da quando è entrato in vigore questo patto bilaterale dall'Albania non c'è stata alcuna nave o gommone che abbia raggiunto le coste italiane. Riteniamo inoltre che il modo migliore per evitare di accollare al nostro Stato i soccorsi in alto mare, l'accompagnamento al porto nazionale più vicino e i conseguenti oneri, compreso il successivo rimpatrio dei clandestini, sia quello di perseguire l'intercettazione dei loro natanti in mare, possibilmente al limite delle acque territoriali dei Paesi sorgente se non addirittura al loro interno.

Pertanto la Lega invita il Governo ad impiegare più attivamente lo strumento militare nazionale nell'interdizione delle rotte di approccio al territorio nazionale utilizzate dai clandestini, nonché ad intensificare iniziative diplomatiche volte a realizzare forme di collaborazione con gli Stati sorgente dei flussi diretti verso le coste del nostro Paese. Solo così si eviteranno grandi e nuove tragedie come quella dei 150 clandestini morti nel Mediterraneo. Aiutiamoli a casa loro, è la soluzione migliore; prendiamone atto tutti. La Lega Nord, cari colleghi, con caparbietà e onestà intellettuale lo va predicando da circa quindici anni. (Applausi dal Gruppo LNP).

MARAVENTANO (LNP). Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli rappresentanti del Governo, finalmente oggi grazie alla Lega Nord una cittadina lampedusana siede sugli scranni di quest'Aula e per me è stato un fatto importante. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Per questo, oggi ho il dovere di far sentire la voce della mia isola e, al contempo, di lanciare un messaggio ai colleghi di sinistra che in questo mese ho ascoltato abbondantemente riguardo al fenomeno dell'immigrazione clandestina.

Basta con la sconsiderata politica immigratoria di questi ultimi anni! Basta con questo falso e dannoso buonismo, non se ne può più! Soprattutto noi lampedusani non ne possiamo più! Voi non conoscete questo fenomeno; non lo avete mai vissuto come l'ho vissuto io e come lo vivo quotidianamente. Nessuno in quest'Aula lo conosce, tranne qualche collega della Lega che in questi anni è stato solidale con i problemi di Lampedusa e non solo riguardo al fenomeno dei clandestini, lo si deve sapere. Da gennaio ad oggi - come evidenzia l'ordine del giorno G1.101 - circa 7.000 clandestini sono stati soccorsi con la nostra legge sbagliata. Infatti, cari colleghi, a Lampedusa non ci sono mai stati veri sbarchi e tutte le forze dell'ordine impegnate su questo fronte hanno effettuato solo salvataggi in mare.

Desidero ora rivolgermi all'onorevole collega Marcenaro: caro collega, non troverà mai risposte all'interrogativo su chi sia responsabile dei morti nei Centri di permanenza temporanea (CPT), perché forse tutti noi lo siamo, ma soprattutto lo è la vostra politica che in questi anni ha permesso ai trafficanti di continuare indisturbati la loro attività. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Non vi permettiamo di criticare il lavoro che stiamo svolgendo e le misure che intendiamo applicare, perché non solo salveremo la vita di questi poveri disgraziati, ma soprattutto salveremo la nostra vita. Credetemi, cari colleghi, questa gente va aiutata nella propria terra.

Cari colleghi di sinistra, vorrei aggiungere un'altra considerazione, visto che voi sostenete di voler chiudere i CPT. Ebbene, siete stati proprio voi ad aprirli, soprattutto quello di Lampedusa che è stato costruito in otto mesi. Vergognatevi!

 

BASSOLI (PD). Ma di chi stai parlando?

 

MARAVENTANO (LNP). Per otto mesi in qualità di amministratore locale vi ho chiesto di costruire le scuole a Lampedusa e avete fatto orecchie da mercante. Per un anno i miei figli e quelli dei miei concittadini sono andati a scuola nel plesso della Chiesa: vergognatevi, perché ve l'ho ripetuto per otto mesi! (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). La gente non vi vuole più ascoltare, quindi basta, state zitti per cinque anni! (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

Cari colleghi di sinistra, non posso ospitare questi poveri disgraziati, questi immigrati clandestini, da vivi e neanche da morti. Non siete mai stati a Lampedusa, quindi non potete sapere che non ho l'ospedale, né la camera mortuaria; non ho nulla su quell'isola, neanche acqua a sufficienza. Cari colleghi di sinistra (mi rivolgo solo a voi, perché solo con voi sono arrabbiata), ci sono 20 lampedusani che vivono a proprie spese fuori dall'isola, perché hanno bisogno di dialisi. È da vent'anni che sono costretti a vivere lontano da Lampedusa. Vergognatevi ancora! (Commenti dal Gruppo PD).

Ancora, carissimi colleghi di sinistra, avevo proprio bisogno di sfogarmi... (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Volevo aggiungere un'altra questione. Nella mia meravigliosa piccolissima isola di Linosa vivono 500 persone. Sapete che esiste un'isola che si chiama Linosa? Qualcuno mi ha detto, ma cos'è qualcosa da mangiare? No, è un'isola in cui vivono 500 persone, che non hanno medici e neanche la benzina. Queste sono le questioni importanti da discutere non i vostri paroloni e le questioni dei vostri intellettuali. (Commenti dal Gruppo PD).

Signori rappresentanti del Governo, sto esternando questa mia rabbia, non per approfittare del fenomeno (guai se così fosse, sono stata la prima ad accogliere queste persone quando ancora dietro non c'era il business che c'è oggi), ma per risolvere i problemi della mia bellissima isola. Una cosa è certa, questo massacro deve finire. Cari colleghi, se non siamo in grado di bloccare tale fenomeno Lampedusa diventerà ancor di più il ventre molle dell'Europa. Attenzione, perché con il passare del tempo non potremo più controllare nulla. Confido quindi nell'accoglimento dell'ordine del giorno G1.101. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Molte congratulazioni).

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, cercherò di dire qualcosa di sensato. Abbiamo cercato nella discussione della Commissione più volte di sottolineare che è molto importante in termini di immigrazione intervenire non soltanto con norme più severe (se esso siano poi efficaci è tutto da dimostrare), quanto anche sul terreno della prevenzione, soprattutto dal punto di vista degli accordi internazionali.

L'ordine del giorno G1.102 chiede al Governo di muoversi in tale direzione stipulando accordi internazionali con i Paesi per i quali è previsto il visto di ingresso e anche con gli altri, per far sì che, per esempio, le pene possano essere scontate nel Paese di origine e che sugli ingressi vi siano procedure concordate. Insomma, una serie di misure atte ad intervenire in modo, ci sembra, più efficace.

Vorrei citare da ultimo il caso della Spagna, che ha aumentato del 45 per cento le espulsioni in questi ultimi mesi senza peraltro ricorrere né all'aggravante, né appunto all'introduzione di fattispecie di tipo penale. Questo ci dimostra che, oltre a norme più severe, bisogna fare norme efficaci e lavorare molto su altri versanti per fare sì che non si approvino norme manifesto ma si producano risultati concreti.

BODEGA (LNP). Signor Presidente, intervengo brevemente perché, dopo l'intervento sensato della senatrice Incostante, vediamo un'altra insensatezza, che però è una cronaca costantemente riportata e attuale. Succede che nella celebrazione dei matrimoni civili si verificano spesso situazioni anomale che hanno fatto emergere come alcuni di questi sposi non possedevano i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale; si è trattato spesso di matrimoni con giovani donne neocomunitarie, rumene in modo particolare, o con giovani donne italiane, convinte al matrimonio con promesse di denaro, o peggio, di violenza.

L'ordine del giorno G1.103, nella sua semplicità vuole solo invitare il Governo ad emanare immediatamente, attraverso le prefetture, una circolare agli uffici dello stato civile dei Comuni per assicurare una corretta interpretazione dell'articolo 116 del codice civile, nel senso che lo straniero che voglia contrarre matrimonio civile deve presentare un valido titolo di soggiorno; ciò anche al fine di evitare che i sindaci possano concorrere, tramite questa celebrazione, ad una condotta di favoreggiamento della permanenza illegale degli stranieri. Oggi per potersi sposare in Comune non è richiesto il permesso di soggiorno; si tratta dunque di un semplice invito al Governo a tenere presente queste situazioni che stanno aumentando quotidianamente. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

 

Su atti della procura di Milano nell'inchiesta sui diritti cinematografici Mediaset

DE GREGORIO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DE GREGORIO (PdL). Signor Presidente, mi permetterà un intervento sull'ordine dei lavori. Sarò abbastanza breve, ma credo che il tenore delle comunicazioni che penso di avere il dovere di trasmettere a quest'Aula sia importante ed integri la discussione di questa mattina, che si è incentrata, con qualche tono polemico, sulla lettera del Presidente del Consiglio dei ministri indirizzata a questa Presidenza.

Sento il dovere, da parlamentare, di segnalare a lei, signor Presidente, e al Ministro della giustizia, che a proposito dei toni inquieti usati dal Presidente del Consiglio relativamente all'azione della magistratura milanese ai suoi danni, la corte d'appello di Hong Kong ha confermato una decisione dall'Alta corte di emettere una rogatoria per sentire a Milano in qualità di testimoni i pubblici ministeri Fabio De Pasquale, Sergio Spadaro e due loro consulenti in merito all'attività svolta a Hong Kong nell'ambito di un'inchiesta su presunti fondi neri relativi ai diritti TV di Mediaset.

In questa inchiesta sono coinvolti un mediatore, Frank Agrama, di cui si parla nelle aule giudiziarie di Milano, ed il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che viene accusato di essere stato il socio occulto nella compravendita di diritti televisivi e cinematografici. Ebbene, la corte di appello di Hong Kong ha chiarito che sarebbe essenziale che i quattro componenti del team della pubblica accusa italiana, andati a Hong Kong (credo contro ogni tipo di giurisdizione internazionale) a svolgere perquisizioni e perfino interrogatori, fossero sottoposti a controesame sotto giuramento, circa la legittimità dell'attività svolta a Hong Kong presso uffici ed abitazioni di società e dirigenti sottoposti a perquisizione con sequestro di vari documenti cartacei ed informatici.

Secondo le notizie che giungono da Hong Kong (mi permetto di citarle avendo fondato in questo Parlamento un'associazione parlamentare di amicizia Italia-Hong Kong), sarebbe eccezionale il fatto che la corte d'appello abbia deciso sul punto immediatamente, in udienza, anziché riservarsi, come avviene nella quasi totalità dei casi consimili.

Le inquietudini del presidente del Consiglio Berlusconi, dunque, sarebbero clamorosamente confermate anche da questa notizia, che io chiederei alla Presidenza ed al Ministro della giustizia di voler approfondire, perché siamo di fronte ad elementi che lasciano immaginare una vera e propria persecuzione nei confronti di un'alta carica dello Stato.

La stessa cosa è avvenuta in un altro Paese del mondo: la corte distrettuale della California ha annullato un sequestro effettuato a Los Angeles, ordinando la restituzione di tutto il materiale e vietando la trasmissione delle carte ai pubblici ministeri di Milano. Anche un'analoga rogatoria avviata in Irlanda sarebbe stata infruttuosa e nessun documento sarebbe stato consegnato ai pubblici ministeri italiani.

Quando il presidente Berlusconi parla di persecuzione ai suoi danni, tali dati danno in qualche modo l'evidenza di quanto sta accadendo e ci inducono a verificare con attenzione l'attualità della discussione che questa mattina quella lettera ha in qualche modo provocato.

Tanto dovevo riferire, signor Presidente, e mi scuso se mi sono permesso di prendere la parola.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692 (ore 18,23)

PRESIDENTE. Informo l'Aula che con l'intervento che segue si conclude la fase dell'illustrazione. Passeremo poi ai pareri e alle votazioni dei singoli emendamenti.

Invito la senatrice Poretti ad illustrare l'ordine del giorno G1.104.

PORETTI (PD). Signor Presidente, abbiamo presentato questo ordine del giorno insieme ai colleghi della delegazione radicale, senatori Bonino e Perduca, per anticipare un dibattito che, per certi versi, si era già aperto con l'ipotesi dell'emendamento poi subito ritirato (mi riferisco alla prostituzione). Però, ci è stato detto che questo dibattito lo faremo comunque da qui a breve sul disegno di legge già arrivato al Senato. Allora, visto che comunque questo decreto-legge parla di sicurezza, di ordine pubblico e del diritto penale, prevedendo misure per contrastare e prevenire la criminalità organizzata, parliamo allora di come vive e con quali soldi si mantiene la criminalità organizzata.

Dopo 50 anni dall'applicazione della legge Merlin, se la prostituzione non è più gestita dallo Stato, evidentemente è gestita dalla criminalità; in particolare, si parla di mafie transnazionali che praticano tratte di essere umani, di donne e di bambini, sia per trapianti di organi ma anche per ridurre, spesso e volentieri, in schiavitù le donne sulle nostre strade, dove i nostri cittadini italiani, quelli buoni e con passaporto italiano, vanno a comprare del sesso a pagamento.

Se questa è la situazione, forse è il caso di intervenire pensando di togliere del denaro a questa criminalità organizzata, come avvenuto in gran parte dei Paesi dell'Unione europea, dove è stato fatto un discrimine tra cosa è legale e cosa non lo è. Non è legale sfruttare una donna e ridurla in schiavitù per strada; è legale che una donna o un uomo maggiorenni possano decidere di fornire prestazioni di attività sessuali a persone, ovviamente maggiorenni, e purché tutto questo avvenga tra persone consenzienti.

È inutile che mi guardi così, senatore Berselli! Lei pensa di intervenire con una bacchetta magica e che immediatamente tutti gli uomini italiani non vadano più a prostitute perché lei ha deciso che prostituirsi per strada da parte di una donna immigrata clandestina è un reato, un aggravante e così la può espellere; io invece non credo che con la bacchetta magica dell'emendamento si risolvano grossi problemi, fenomeni sociali esistenti non solo in Italia ma in tutto il mondo. Secondo me, è bene separare la prostituzione volontaria da quella coatta e far sì che l'apparato repressivo possa concentrarsi in maniera efficace ed efficiente proprio a combattere una lotta alla prostituzione coatta e allo sfruttamento.

Esistono in Italia anche dei comitati di donne per i diritti civili delle prostitute, che si sono riunite recentemente a Vienna. Per questo comitato è intervenuta in tale occasione Pia Covre, la quale ha detto che, nonostante in alcuni Paesi la prostituzione sia ormai riconosciuta come un lavoro, esistono ancora molte situazioni in Europa dove le sex workers sono discriminate e senza diritti. La prostituzione è ormai un fenomeno transnazionale: quello che bisogna fare ora è internazionalizzarne i diritti.

Onorevoli colleghi, credo che governare i fenomeni sociali sia davvero più efficace che proibirli. Un fenomeno sociale, appunto, si governa, si gestisce e non si fa scomparire a colpi di proibizioni. Il caso sarebbe diverso se si possedesse la bacchetta magica, ma a meno che il Presidente del Consiglio non si trasformi nella vignetta di Giannelli e con il cappello magico e con la bacchetta faccia davvero scomparire le prostitute dalle strade italiane, credo che, come nel caso dell'immigrazione, non è certo con la bacchetta magica che si faranno scomparire i morti e i clandestini che continuano ad arrivare sulle coste italiane, ma amministrando e governando i flussi con misure pragmatiche.

Mi auguro che l'ordine del giorno G1.104, in cui si chiede al Governo di riconoscere come professione l'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni e consenzienti e di disciplinarla, venga accolto dal Governo ed utilizzato come base di partenza per affrontare il tema della prostituzione. In caso contrario chiederò all'Aula di esprimersi, e mi auguro si esprima in maniera razionale e non irrazionale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Onorevoli colleghi, prima di iniziare il lungo iter che prevede l'espressione dei pareri da parte dei relatori e del Governo e le votazioni, credendo di interpretare il pensiero dell'Aula e aderendo alle richieste di alcuni colleghi, procedo ad una sospensione tecnica della seduta di alcuni minuti.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

 

(La seduta, sospesa alle ore 18,26, è ripresa alle ore 18,35).

 

Colleghi, la seduta è ripresa. Vi prego di prendere posto e di prestare un attimo di attenzione, perché dobbiamo prendere nota dei pareri dei relatori e del rappresentante del Governo, nell'interesse dell'Aula, per il buon andamento dei lavori e delle conseguenti votazioni. È interesse della Presidenza, ma credo di tutti i parlamentari, conoscere il parere dei relatori e del Governo per le proprie determinazioni.

Invito dunque il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Onorevole Presidente, su alcuni emendamenti non esprimerò un parere perché sono tali solo per modo di dire, in quanto non emendano assolutamente, ma sono soltanto di forma, forse con una connotazione ostruzionistica.

 

PRESIDENTE. Infatti, vi sono emendamenti privi di portata modificativa che non verranno posti in votazione, senatore Berselli.

 

BERSELLI, relatore. Non esprimo neppure il parere su di essi, perché si tratta di emendamenti di mera forma, che non hanno davvero alcuna portata emendativa, come ad esempio l'1.700.

 

PRESIDENTE. Tale emendamento è privo di portata modificativa.

 

BERSELLI, relatore. Ci siamo capiti, signor Presidente.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.40, 1.400, 1.2, 1.200, 1.18 e 1.19.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.13, 1.704, 1.12, 1.14, 1.705, 1.16, 1.15, 1.17, 1.712 e 1.5.

Gli emendamenti 1.706, 1.707, 1.708, 1.709, 1.710, 1.711, 1.713 e 1.714, come ho anticipato, sono privi di portata modificativa.

Se il senatore Bricolo e gli altri presentatori sono d'accordo, chiediamo una riformulazione dell'emendamento 1.715, eliminando le parole «e altre associazioni criminali», in modo tale che l'espressione risultante sia «associazioni di tipo mafioso, anche straniere». Se questa riformulazione viene accettata, esprimo parere favorevole.

 

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Bricolo se intende accogliere tale proposta di modifica.

 

BRICOLO (LNP). Sì, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Sull'emendamento così riformulato, dunque, il parere del relatore è favorevole.

Il subemendamento 1.19/1 è stato ritirato.

 

BERSELLI, relatore. Il mio parere è contrario sugli emendamenti 1.23 e 1.716, mentre è favorevole sugli emendamenti 1.729 e 1.20.

L'emendamento 1.717 è privo di portata modificativa. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.718, 1.719 e 1.720, mentre il parere è favorevole sull'emendamento 1.250.

Gli emendamenti 1.721, 1.722, 1.723, 1.724, 1.725 e 1.726 sono privi di portata modificativa.

Il parere è favorevole sull'emendamento 1.100 e contrario sugli emendamenti 1.6 (identico agli emendamenti 1.7 e 1.21), 1.22, 1.8 e 1.3. Infine il parere è favorevole sugli emendamenti 1.300 e 1.350 e contrario sull'emendamento 1.727.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.728, presentato dal senatore D'Alia, propongo una modificazione nel senso di aggiungere, dopo le parole: «del condannato non può essere», le seguenti: «da sola».

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, accetta la riformulazione proposta dal relatore?

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Sì, signor Presidente.

 

BERSELLI, relatore. Sull'ordine del giorno G1.100, credo che il Sottosegretario intenda precisare che è necessaria una riformulazione, così come per gli altri ordini del giorno. Quindi mi rimetto al Governo.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, però vorrei fare due precisazioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.715, presentato dal senatore Bricolo, la riformulazione proposta dal Governo non è volta solo - come già proposto dal relatore - a prevedere la dizione «associazioni di tipo mafioso, anche straniere» nella rubrica dell'articolo 416-bis del codice penale, bensì anche a modificare la parte finale dell'emendamento nel seguente modo: «alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere», quindi eliminando le parole «nonché alle associazioni».

La seconda precisazione riguarda l'emendamento 1.728, presentato dal senatore D'Alia. Ad avviso del Governo - ma è un fatto solo stilistico, la sostanza è identica alla proposta del relatore - più che le parole «da sola» tra due virgole andrebbero inserite le parole «per ciò solo».

PRESIDENTE. È una questione squisitamente lessicale.

Il relatore e il senatore D'Alia concordano con il Governo?

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, concordo.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Sì, signor Presidente.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Per quanto concerne l'ordine del giorno G1.100, si propone una riformulazione della parte dispositiva nei seguenti termini: «invita il Governo a tener conto dell'apporto militare nell'interdizione delle rotte di approccio al territorio nazionale utilizzate dai migranti clandestini e dai loro sfruttatori, nonché ad intensificare le iniziative diplomatiche volte a realizzare forme di collaborazione con gli Stati sorgente di flussi migratori diretti verso le coste del nostro Paese».

Se il presentatore accetta questa riformulazione, il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Torri, intende accogliere la riformulazione proposta dal Governo?

 

TORRI (LNP). Sì, signor Presidente.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Per quanto concerne l'ordine del giorno G1.101, si propone la seguente riformulazione: «impegna il Governo ad implementare misure atte a fornire una risposta attuale e concreta», per poi proseguire nel testo originario.

 

PRESIDENTE. Senatrice Maraventano, accoglie l'invito del Governo?

MARAVENTANO (LNP). Sì, signor Presidente.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Sull'ordine del giorno G1.102, presentato dalla senatrice Incostante e da altri senatori, si propone la seguente riformulazione: «impegna il Governo ad incrementare accordi di riammissione con gli Stati», per poi proseguire nel testo originario.

 

PRESIDENTE. Senatrice Incostante, accetta la modifica proposta dal Governo?

 

INCOSTANTE (PD). Sì, signor Presidente.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Invito il senatore Bodega a ritirare l'ordine del giorno G1.103, perché nel disegno di legge che fa parte del complesso denominato «pacchetto sicurezza» vi sono disposizioni che disciplinano il contrasto e la prevenzione dei cosiddetti matrimoni di comodo. Il Governo si rende conto che non è la stessa materia e che l'ordine del giorno cerca di evitare che le norme vengano aggirate; si impegna pertanto ad approfondire la tematica e, con il concorso dei proponenti, ad affrontarla nel disegno di legge relativo.

PRESIDENTE. Senatore Bodega, accetta l'invito al ritiro?

 

BODEGA (LNP). Sì, signor Presidente.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Sull'ordine del giorno G1.104 il parere del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.700 e 1.701 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.40.

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.40, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

289

Senatori votanti

288

Maggioranza

145

Favorevoli

171

Contrari

116

Astenuti

1

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.702 e 1.703 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13, identico all'emendamento 1.704.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.13, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori, identico all'emendamento 1.704, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

292

Senatori votanti

291

Maggioranza

146

Favorevoli

120

Contrari

164

Astenuti

7

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.12, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

290

Senatori votanti

289

Maggioranza

145

Favorevoli

126

Contrari

163

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.400, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14, identico all'emendamento 1.705.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori, identico all'emendamento 1.705, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

290

Senatori votanti

289

Maggioranza

145

Favorevoli

127

Contrari

161

Astenuti

1

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.706, 1.707 e 1.708 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2, che, se approvato, precluderà gli emendamenti 1.17 e 1.712.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

289

Senatori votanti

288

Maggioranza

145

Favorevoli

171

Contrari

114

Astenuti

3

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.709 e 1.710 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.200, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

281

Senatori votanti

280

Maggioranza

141

Favorevoli

260

Contrari

18

Astenuti

2

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.711 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.15, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

290

Senatori votanti

289

Maggioranza

145

Favorevoli

121

Contrari

161

Astenuti

7

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.17 e 1.712 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 1.2.

Gli emendamenti 1.713 e 1.714 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.18.

LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LUMIA (PD). Signor Presidente, desidero sottolineare l'importanza di questo emendamento, che modifica l'articolo 416-bis del codice penale. Come tutti sappiamo, è stata una norma importante, che ci ha aiutato moltissimo nel nostro Paese ad individuare le caratteristiche tipiche dell'organizzazione mafiosa e a colpirla in quanto tale. Questa norma è stata il frutto di una grande intuizione, entrata nel dibattito parlamentare con molta fatica e la cui sottovalutazione ha causato un forte indebolimento dello Stato.

Ricordo a tutti che, prima della sua approvazione, che avvenne nel 1982, avevamo le armi spuntate nella lotta alla mafia. Molti servitori dello Stato caddero e non si poté allora contrastare l'organizzazione mafiosa nel modo più adeguato possibile. Poi in un anno terribile, il 1982, il 30 aprile - lo voglio ricordare in quest'Aula - cadde Pio La Torre, che fu colui che capì l'importanza di questa norma e la presentò con un disegno di legge. Tuttavia non bastò il suo sacrificio a condurre il nostro Parlamento alla sua approvazione.

Ci volle un altro sacrificio, anche questo drammatico. Mi riferisco a quello del prefetto generale Dalla Chiesa, che cadde il 3 settembre 1982. Anche lui sostenne la necessità che nel nostro ordinamento fosse inserita una norma con tali caratteristiche. Il Parlamento intervenne successivamente, il 13 settembre, e finalmente furono approvate sia la norma che introdusse nel codice penale l'articolo 416-bis, sia quella relativa all'aggressione ai patrimoni mafiosi, di cui ci occuperemo successivamente con l'esame di altri emendamenti.

Allora prevalse l'antimafia del giorno dopo; non riuscimmo ad esprimere l'antimafia del giorno prima. Ora con questa disposizione si prova a fare un piccolo passo in avanti. È stato necessario provare a rafforzare la pena contemplata nell'articolo 416-bis,in quanto con la previsione del minimo della pena di cinque anni spesso tale norma non aveva la cogenza e la forza per colpire con la dovuta energia e con il dovuto vigore i boss presenti all'interno dell'organizzazione mafiosa.

Con l'emendamento 1.18 si aumentano di due anni sia i termini minimi che i termini massimi della pena prevista dall'articolo 416-bis. Tale emendamento risponde ad una richiesta che è stata spesso avanzata nelle varie Commissioni parlamentari antimafia dalla magistratura, dalle forze dell'ordine, dagli operatori più attenti e più impegnati in questo campo. Ho voluto segnalarlo perché con esso facciamo un passo in avanti.

Naturalmente sono stati presentati anche altri emendamenti sui quali, invece, non abbiamo ancora raggiunto l'intesa e su cui il Governo ha espresso un parere contrario che verrà poi motivato.

Poiché con l'emendamento 1.18 facciamo un passo in avanti, dobbiamo essere coerenti e sistematici provando a compiere lo stesso passo positivo anche in merito ad altre norme. Segnalo ancora una volta l'importanza di questa disposizione, in quanto oggi ci aiuta ad applicare al meglio l'articolo 416‑bis offrendo uno strumento ulteriore per colpire le mafie in un momento molto delicato, ma anche molto fecondo della relativa lotta. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle parole del senatore Lumia ed apprezza non soltanto l'emendamento 1.18, ma anche altre proposte di modifica presentate dalle Commissioni riunite e da queste approvate all'unanimità riguardanti l'inasprimento delle misure adottate in tema di sequestri patrimoniali.

Ritengo che il miglior regalo che quest'Aula potrebbe fare ai nostri caduti, e in particolare a Paolo Borsellino, del cui omicidio si celebra l'anniversario il prossimo 19 luglio, sarebbe quello di consegnare al Paese l'approvazione del provvedimento al nostro esame contenente tali importantissime disposizioni.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

  

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.18, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

290

Senatori votanti

289

Maggioranza

145

Favorevoli

286

Contrari

0

Astenuti

3

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.715 (testo 2).

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.715 (testo 2), presentato dal senatore Bricolo e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

286

Senatori votanti

285

Maggioranza

143

Favorevoli

167

Contrari

117

Astenuti

1

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.19/1 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.19.

CAROFIGLIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, questo emendamento è stato da noi proposto in Commissione ed in quella sede è stato approvato all'unanimità.

Si tratta di uno degli esempi cui facevo riferimento questa mattina quando ho espresso il mio disappunto per il cambiamento di rotta e di metodo da parte dei Presidenti delle Commissioni, con cui avevamo lavorato lealmente e proficuamente in questo inizio di attività. In queste norme credo si sintetizzi il nostro punto di vista su come si debba affrontare il fenomeno dell'illegalità diffusa e, in particolare, dell'illegalità straniera, cioè con rigore e severità, ma utilizzando la testa, evitando le impostazioni demagogiche, evitando le norme manifesto, pensando a colpire i comportamenti e non già lo status personale dei soggetti interessati dalle norme penali.

Quando dico "punire i comportamenti" alludo al fatto che queste disposizioni inaspriscono significativamente le norme in materia di false dichiarazioni. Naturalmente pensavamo in particolare alle false dichiarazioni dei soggetti clandestinamente presenti nel nostro territorio, che si sottraggono all'attività di controllo sbarazzandosi dei documenti, fornendo false generalità e, a volte, addirittura praticando automutilazioni sui polpastrelli in modo da non poter essere identificati con le impronte digitali. Norme severe, norme rigorose, norme costituzionalmente compatibili, norme che colpiscono comportamenti, non lo status personale.

Devo aggiungere qualcosa nel concludere la mia dichiarazione di voto su questo punto. Ipotizzo un'associazione criminale che si occupi di produrre e fornire a clandestini documenti falsi. Ipotizzo le indagini su questa associazione criminale (ne esistono, lo assicuro). Ipotizzo l'impossibilità, se e quando le nuove norme in materia di intercettazioni dovessero entrare in vigore, di svolgere indagini sulle associazioni criminali che favoriscono, con falsi documenti, la permanenza dei clandestini nel nostro territorio nazionale. Ricordatelo, signori della Lega! (Applausi dal Gruppo PD).

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.19, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

291

Senatori votanti

290

Maggioranza

146

Favorevoli

287

Contrari

0

Astenuti

3

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5, che, se respinto, precluderà la prima parte dell'emendamento 2.0.2.

BIANCO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BIANCO (PD). Signor Presidente, adesso affronteremo più emendamenti, il primo dei quali è quello al nostro esame, a prima firma del senatore Li Gotti, ma ce ne saranno altri presentati da senatori del Partito Democratico, che vanno tutti nel senso di introdurre norme molto severe per alcuni reati che suscitano particolare allarme sociale. Rispetto ad alcuni di essi si tratta di vere e proprie emergenze.

Le faccio un esempio. Ci sono norme che prevedono un irrigidimento delle pene per lo sfruttamento dei minorenni - penso soltanto al caso dell'accattonaggio, quello che vediamo tra l'altro ogni giorno nelle strade di qualunque città italiana - e per i maltrattamenti a danno di familiari e conviventi. I relatori hanno dichiarato, ad onor del vero, di apprezzare il senso di questi emendamenti, però hanno ritenuto che la materia non fosse strettamente inerente al decreto-legge che stiamo convertendo.

Ora, alla luce di quello che sta succedendo, mi permetto di chiedere ai relatori, ma anche ai colleghi della maggioranza, di voler considerare con più attenzione questo aspetto. Se ritenete in qualche misura inerente al tema del decreto-legge la materia di cui stiamo trattando e di cui si legge sui giornali, colpire duramente reati gravissimi che suscitano grande allarme sociale sarebbe un gesto di grande prudenza e di grande attenzione.

BELISARIO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, approfitto del momento particolare per chiedere al Governo e alla maggioranza di considerare con attenzione i reati che abbiamo previsto, perché oggi stiamo esaminando un decreto-legge che va ampliando le previsioni normative. Condividiamo i reati da colpire che sono stati individuati, perché generano davvero grave allarme sociale e destano forte inquietudine nella gente comune; infatti, suscita grande preoccupazione presso l'opinione pubblica vedere ai semafori bambini che raccolgono l'elemosina e vengono sfruttati da associazioni di cui spesso non si viene a capo. Tuttavia, è altresì opportuno prendere in esame l'adescamento dei minori o, ancora peggio, i maltrattamenti per avvengono in famiglia.

Pertanto, associandomi alla richiesta del senatore Bianco, chiediamo al Governo e alla maggioranza di accogliere i nostri suggerimenti che intendono essere un contributo per fare della sicurezza un momento di azione comune, perché dobbiamo tutelare i cittadini e le cittadine a prescindere dal colore politico di chi propone gli emendamenti. (Applausi del senatore Lannutti).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, anche io mi associo alla richiesta dei colleghi, perché considero opportuno che i relatori ed il Governo riesamino il parere su questo emendamento, dal momento che in Commissione non vi fu un giudizio negativo sul merito della proposta, ma si affermò che allargava l'oggetto del provvedimento. Oggi, dopo che il Governo e i relatori hanno presentato alcuni emendamenti nuovi, ad esempio quello sulla riorganizzazione dei processi e quello sull'impiego dell'Esercito, è ovvio che, essendosi ampliata la materia, quell'impostazione preliminare cade. Credo quindi che per coerenza bisognerebbe esaminare ed approvare anche questo emendamento che, peraltro, introduce norme specifiche nel contrasto all'immigrazione clandestina e alle forme di sfruttamento anche all'interno dei nuclei familiari degli extracomunitari che si trovano, in particolare, in condizione di clandestinità.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, credo che sia superfluo richiamare quello che il Governo, uniformandosi anche agli interventi dei relatori, ha già detto in Commissione.

Vorrei solo ricordare che il provvedimento sullo stalking, di cui vi è traccia nell'emendamento 1.23, su cui prima si è soffermata la senatrice Della Monica, è già incardinato presso la Commissione giustizia della Camera e in questo momento attende, rispetto alle iniziative parlamentari che sono state promosse e già inizialmente prese in esame, un disegno di legge del Governo che probabilmente sarà varato dal prossimo Consiglio dei ministri.

Ritengo quindi che sia coerente con l'ordine dei lavori parlamentari rispettare quanto è già stato avviato nelle sedi opportune e lo stesso vale per l'accattonaggio che trova sede nel disegno di legge.

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, credo che debbano essere spese alcune parole sull'intervento del rappresentante del Governo, perché si tratta di affermazioni molto gravi dal punto di vista contenutistico. Viene infatti confermato quanto sostenuto dal senatore Bianco, cioè che la maggioranza e il Governo ci danno ragione sul contenuto di alcuni emendamenti molto importanti e pesanti che abbiamo formulato in Commissione e riproposto in Aula, ma ci vengono a dire che se ne occuperanno domani, dopodomani o tra un mese. Mi domando allora di chi sarà la colpa la prossima volta che morirà un minore o un lavoratore sfruttato o un clandestino sul luogo di lavoro. Sono misure urgenti; sono tutti settori che riguardano la sicurezza pubblica sui quali bisogna intervenire adesso e non c'è nessun motivo per rinviare decisioni su questo argomento. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).

PRESIDENTE. Considerata la delicatezza dell'argomento e il contenuto degli interventi dei colleghi dell'opposizione, senza voler invadere la sfera di competenza altrui, mi permetto di proporre un provvisorio accantonamento dell'emendamento 1.5 ed anche dell'emendamento 1.23, ad esso collegato.

Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.716.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.716, presentato dalle senatrici Della Monica e Franco Vittoria.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

290

Senatori votanti

289

Maggioranza

145

Favorevoli

128

Contrari

161

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.729, presentato dal senatore Paravia e da altri senatori.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

L'emendamento 1.717 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.718.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PERDUCA (PD). Signor Presidente, a noi sembra opportuno con tale emendamento aggiungere al comma 1, lettera c), numero 2, al numero 1 dopo la parola «soggetto», le parole «che si sia posto alla guida», per il semplice fatto che negli ultimi anni, proprio grazie al Governo Berlusconi che ci ha preceduto, tutte le volte che si parla delle cosiddette sostanze stupefacenti si è assistito ad un ritorno di fiamma della cosiddetta tolleranza zero. Abbiamo in Aula con noi il senatore Giovanardi, che è riuscito addirittura a far tornare indietro un risultato che scienza e pratica quotidiana di decine di Governi in Europa avevano più o meno guadagnato, e cioè una divisione tra le cosiddette droghe leggere e le cosiddette droghe pesanti. Si è cercato invece di rimettere tutto insieme, riportando indietro l'orologio alla fine degli anni '80, quando è stata adottata la Terza convenzione delle Nazioni Unite in materia di sostanze stupefacenti. (Commenti dal Gruppo PdL).

Ebbene, riceviamo quotidianamente messaggi da parte del Governo secondo i quali addirittura si deve finalmente passare alla piena applicazione di quelle norme, anch'esse necessarie e urgentissime, talmente urgenti da essere state fatte rientrare in un decreto che ha finanziato le Olimpiadi invernali di Torino del 2006. Norme veramente urgenti che hanno poi aperto la strada due anni fa a tutta un'altra serie di urgenze poi incluse in questo decreto sicurezza. Quindi, siccome vi potrebbe essere anche una diversa interpretazione della norma proposta relativa alla presenza del soggetto che all'interno dell'autovettura ha assunto sostanze di un certo tipo, secondo noi occorre prevedere tale specificazione. In questo modo, se non altro, si limita il problema a chi in effetti si è posto alla guida.

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIOVANARDI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, poiché l'argomento è importante vorrei ricordare soltanto che la legge, giustamente, non è stata modificata nei due anni precedenti perché con il senatore Marino e altri senatori e deputati avevamo convenuto che le modifiche proposte erano già in essa contenute. Infatti, l'Italia, diversamente dalla Grecia, dalla Francia e dagli Stati Uniti, non criminalizza i consumatori di droga, per il quale sono previste soltanto sanzioni amministrative, come il ritiro della patente. In tale decreto per chi guida sotto l'effetto dell'alcool o di sostanze stupefacenti, e quindi in grado di nuocere a se stesso ed agli altri, sono previste sanzioni, quali la confisca, che penso possano essere ampiamente condivise.

Solo per gli spacciatori, ricordo, c'è la sanzione penale: ma lo dico perché i giovani che vanno in Grecia, negli Stati Uniti o in Francia possono trovarsi in galera anche per uno spinello. In Italia ciò non avviene: abbiamo una legge civilissima che distingue i consumatori, vittime, e gli spacciatori, che invece vanno perseguiti. Naturalmente tutto è perfettibile, ma questa versione di questa fantomatica legge che criminalizza i giovani non esiste.

Ricordo che a livello di Nazioni Unite le droghe leggere e quelle pesanti sono nella stessa tabella e che tutti i rapporti internazionali, dagli Stati Uniti all'Inghilterra, ricordano che nella cannabis i princìpi attivi sono aumentati ad un livello tale da essere gravemente nocivi della salute soprattutto dei giovani. Non ci sono droghe leggere o pesanti: ci sono droghe e basta, che fanno male e vanno in qualche modo limitate.(Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.718, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

285

Senatori votanti

283

Maggioranza

142

Favorevoli

112

Contrari

167

Astenuti

4

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.719.

PORETTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PORETTI (PD). Signor Presidente, prima si ricordava come sia utile specificare che il soggetto si sia posto alla guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Su questo punto vorrei aggiungere che sapere se effettivamente la persona che è alla guida abbia assunto tali sostanze e sia sotto il loro effetto non è poi così semplice, perché se da un lato abbiamo l'etilometro con il quale si dimostra che effettivamente si sono assunte sostanze alcoliche e che in quel momento l'alcool è in circolazione nel sangue, dall'altro così non è per le sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nella norma peraltro si amplia anche di molto il campo, perché non si specifica neppure se si tratti di psicofarmaci o di altre sostanze ancora. Il problema è che ci sono dei test, per esempio sull'assunzione della cannabis, che dimostrano che una persona l'ha assunta nei trenta giorni precedenti. Ora, sfido chiunque a dimostrare che un individuo che ha fatto uno, due, tre tiri di spinello e dopo trenta giorni si mette alla guida dell'auto in quel momento sia un soggetto pericoloso; o, meglio ancora, che l'incidente sia avvenuto perché in quel momento non ero in grado di guidare o non ero in grado di avere una piena coscienza di me, del mezzo e di quello che stavo facendo.

Quindi, sottoporrei davvero all'attenzione dell'Aula, e in caso anche del Governo, l'opportunità di predisporre una strumentazione che sia utile a dimostrare che il soggetto effettivamente era sotto l'effetto di stupefacenti, cosa che non è così facile con i test che esistono oggi in circolazione, e di tenere conto delle sostanze: per la cocaina vale un discorso, per la cannabis un altro, esiste tutta una serie di gradazioni, e in qualche modo bisognerà prevedere come intervenire.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.719, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.250, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.720.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PERDUCA (PD). Signor Presidente, io non ho visto nessuno che ha alzato la mano poco fa a votare a favore o contro l'emendamento precedente (Vivi commenti dai Gruppi PdL e LNP): è stato fatto tutto nell'arco di un batter di ciglio e non si è visto niente. Qui c'è un resoconto stenografico, non di immagini, ma io non ho visto nessuno che alzasse la mano. È stato detto «favorevoli, contrari» e con ciò è stata chiusa la discussione. (Commenti dai Gruppi PdL e LNP).

 

PRESIDENTE. Veramente non mi è sembrato.

 

GRAMAZIO (PdL). Portati il binocolo!

 

PERDUCA (PD). Siccome si tratta di provvedimenti necessari ed urgenti secondo il Popolo della Libertà, bisognerebbe applicare sistematicamente il principio della necessità, oltre che dell'urgenza, di avere un dibattito relativo a tutto ciò che cerca di migliorare queste pessime norme, ma se non altro, poi, si dovrebbe farle votare in maniera tale che tutti possano esprimere il proprio parere. Spero che si possa trovare qualche anima pia in quest'Aula che abbia fatto delle foto o abbia ripreso delle immagini nel momento in cui è stato posto ai voti il mio emendamento.

Il senatore Giovanardi nella sua replica ha detto cose evidenti, perché da 40 anni sono evidenti i fallimenti delle politiche proibizioniste portate avanti dalle tre Convenzioni delle Nazione Unite in materia di sostanze stupefacenti. Non esiste un documento scientifico prodotto dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione mondiale della sanità, o dall'Agenzia per le droghe e il crimine di Vienna, in cui scientificamente si riesca a fare la distinzione fra le piante (necessarie per produrre sostanze che possano essere anche stupefacenti ma, allo stesso tempo, produrre tutta una serie di sostanze utilizzabili in terapie) e il prodotto raffinato che effettivamente può avere, se assunto in determinate quantità (e non da tutti allo stesso modo ma individualmente), degli effetti tossici.

L'esempio fatto dal senatore Giovanardi, relativamente alla cannabis, si rifaceva ad articoli di stampa dell'«Independent», un giornale che dieci anni fa aveva svolto una campagna a favore della legalizzazione della canapa indiana e dei suoi derivati (tanto da aver indotto il Governo Blair a riclassificare lo stesso prodotto), che poi ha fatto autocritica e che appartiene ad un certo tipo di sinistra ormai estromessa dal Parlamento o, almeno spero, dal dibattito generale. Quindi, un giornale è la fonte di cognizione di quanto detto dal ministro Giovanardi, cioè che il cosiddetto skunk è una sostanza stupefacente, da lui definita marijuana o spinello, molto più potente di quella da noi conosciuta anni fa.

Tutto questo, caro ministro Giovanardi, è il frutto di 40 anni di proibizionismo, che ha consegnato alle stesse organizzazioni criminali internazionali, che con questo decreto - almeno così ci viene detto - si vogliono colpire dappertutto, la gestione dei traffici di immigrazione, con i quali si sono arricchite! Sono 40 anni di valore aggiunto a delle sostanze che di per sé non ne avrebbero; 40 anni che hanno creato un clima criminogeno che voi, portando avanti la legge che reca il nome del ministro Giovanardi e la legge Bossi-Fini, volete in qualche modo raggruppare per regalarci cinque anni di tolleranza zero per garantire il rispetto della legge! Abbiamo esempi di fenomeni quali l'aborto: quando questo è stato legalizzato ed è stato consentito, grazie appunto alla legge, di poterlo portare avanti, è stato sconfitto un flagello! Secondo stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, si è passati da un milione e mezzo di aborti ad una loro diminuzione del 90 per cento. Ebbene, lo stesso tipo di tendenza virtuosa è stata registrata in tutti quei Paesi che hanno deciso di cambiare le proprie legislazioni.

Secondo noi, specificare almeno che si sta parlando soltanto di chi si è posto alla guida, può essere un segnale minimo di serietà.

MURA (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MURA (LNP). Signor Presidente, magari mi è sfuggito qualcosa nella contestazione del collega Perduca sulle modalità di voto dell'emendamento 1.719. Io credo che alla domanda del Presidente su chi fosse favorevole, essendo lo schieramento di centrodestra, composto dal Popolo della Libertà e Lega Nord, contrario, non ha giustamente alzato la mano; al limite, avrebbero dovuto alzarla i colleghi del centrosinistra, essendo favorevoli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.720, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti dall'1.721 all'1.725 e l'emendamento 1.726 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6, identico agli emendamenti 1.7 e 1.21.

D'AMBROSIO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, ho già illustrato i motivi per cui doveva considerarsi incostituzionale l'aggravante di cui alla lettera f).

Vorrei, quindi, che l'emendamento 1.6 fosse discusso insieme al successivo emendamento 1.22 perché con esso proponiamo di sostituire tale circostanza aggravante (che è e rimane incostituzionale) con un'altra che sarebbe costituzionale perché riguarda chi si sottrae volontariamente all'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di allontanamento che viene pronunciato proprio in presenza di soggetto pericoloso socialmente. Pertanto, non si tratta di un soggetto qualsiasi con una condizione personale assolutamente irrilevante sotto il profilo penale, ma di un soggetto che si trova, effettivamente, in una condizione diversa da quella generale.

Voglio, perciò, invitare il Governo e i colleghi della maggioranza a tenere in debita considerazione questa variazione dell'ordinanza. Non solo. Questo risponderebbe a quanto da lei affermato in premessa, signor Presidente, e cioè che diminuirebbe l'impegno della magistratura, che non si dovrebbe occupare di tutte queste aggravanti ma solo di questa.

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.7, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, e 1.21, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

289

Senatori votanti

288

Maggioranza

145

Favorevoli

121

Contrari

161

Astenuti

6

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.22.

BIANCO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BIANCO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando il disegno di legge di conversione del decreto-legge è arrivato in Commissione affari costituzionali ed ha superato il primo vaglio, quello relativo alla sussistenza dei presupposti, abbiamo immediatamente segnalato alla maggioranza e al Governo che il nostro orientamento sarebbe stato favorevole alla dichiarazione di sussistenza dei presupposti perché consideriamo assolutamente urgente che si intervenga con provvedimenti che diano maggiore sicurezza ai cittadini: questa è certamente una delle domande di maggiore forza che viene sottoposta dall'opinione pubblica all'attenzione delle forze politiche.

Naturalmente, abbiamo ricordato che molte di quelle norme erano contenute nel decreto-legge che il ministro Amato aveva predisposto e che non fu possibile, purtroppo, approvare nella precedente legislatura, ma la questione in oggetto dell'aggravante ritenemmo fosse una delle questioni più delicate ed importanti.

L'emendamento che stiamo considerando è un emendamento non soppressivo, come ha detto assai opportunamente il collega D'Ambrosio, ma che risponde ad una logica che è di sistema. Si tratta cioè di colpire con durezza quegli immigrati clandestini che sbagliano, che si trovano nel territorio nazionale e che non rispettano le leggi. E nell'ambito del sistema delle aggravanti ne viene prevista una - così come viene prevista per coloro i quali sono in uno stato di latitanza - specifica per coloro i quali, espulsi dal territorio nazionale, continuino a stare in Italia in modo illegittimo: cioè andiamo a colpire con fermezza nell'ambito, però, di una norma che ha una portata di carattere generale.

In quell'occasione, con un atteggiamento costruttivo da parte della Commissione affari costituzionali e della sua maggioranza, fu dichiarato che la nostra richiesta era assai ben fondata. Ad un certo punto abbiamo percepito che nella maggioranza o nel Governo era immotivatamente cambiata opinione su questo punto. Vorremmo invitare i colleghi della maggioranza a considerare con la dovuta attenzione questo emendamento perché sicuramente colpisce con fermezza coloro i quali - ripeto - si trovano in Italia espulsi e non dovrebbero starci, ma si muove nell'ambito di un quadro di sistema. Quindi noi chiediamo con forza ai colleghi di valutare con attenzione una posizione che certamente è assai rigorosa.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, l'emendamento 1.8, da me presentato insieme ad altri colleghi, ha il medesimo contenuto dell'emendamento 1.22.

PRESIDENTE. L'approvazione della prima parte dell'emendamento 1.22 preclude l'emendamento da lei presentato.

LI GOTTI (IdV). Mi sembra che i due emendamenti siano identici, si dovrebbero quindi votare insieme.

PRESIDENTE. Si vota solo la prima parte dell'emendamento 1.22. La seconda parte è diversa. È presente la parola «allontanamento» che manca invece nell'emendamento da lei presentato.

LI GOTTI (IdV). Nel corso dei lavori in Commissione si è cercato di evidenziare come all'articolo 70 del codice penale si individuino e specifichino le circostanze oggettive e quelle soggettive. All'ultimo comma di tale articolo, che non viene modificato da questo decreto-legge, si specifica che le circostanze inerenti la persona del colpevole sono quelle attinenti alla recidiva e alla imputabilità e non ad altre.

Fermo restando l'articolo 70 del codice penale, ultimo comma, l'introdurre un'aggravante inerente la persona del colpevole con la lettera f) crea un profilo di palese assurdità normativa e sistematica del nostro codice, oltre a porsi in contrasto con pronunzie già intervenute da parte della Corte costituzionale la quale, anche con la recente sentenza n. 192 del 2007, ha affermato come l'assenza del titolo di soggiorno è circostanza tendenzialmente irrilevante ai fini del disvalore dell'azione, che va desunta dalla gravità del reato e dalla capacità a delinquere, secondo i criteri di cui all'articolo 133.

Le condizioni di reità, così assimilandosi la condizione di irregolarità - questo è il processo logico seguito dal Governo - sono già previste dall'articolo 61 del codice penale. Sono previste due specifiche aggravanti al numero 2) e al numero 6). Al numero 2) si prevede la condizione di precedente reità, pur richiedendosi la necessità del nesso teleologico tra il nuovo fatto commesso e la condizione di reità. Al numero 6) - e noi ritenevamo che bisognasse operarvi una modifica - si introduce l'aggravante collegata non tanto alla reità quanto al fatto di sottrarsi, rispetto ad un reato commesso, ad un ordine emesso dall'autorità in tema di misure di custodia cautelare. In sostanza, la condizione di reità di per sé non è aggravatrice della condotta del successivo reato ma lo è la misura cautelare emessa per il precedente reato.

Ci vuole, cioè, il provvedimento dell'autorità, ossia con l'aggravante viene punito il ribellismo che si manifesta rispetto ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria; tant'è vero che il reato e l'aggravante sussistono anche qualora per il fatto per il quale era stata emessa la misura cautelare intervenga l'assoluzione: ciò che si sanziona, cioè, è il comportamento di ribellione ad un ordine dato dall'autorità.

E allora, se questi sono i presupposti che considerano le condizioni di reità, come può inserirsi un'aggravante inerente la persona del colpevole che si pone in profondo contrasto sia con il principio di cui al numero 2) dell'articolo 61, sia con quello di cui al numero 6) dello stesso articolo? È palese l'incostituzionalità.

Avevamo offerto una soluzione ragionevole, nel senso di non perseguire assolutamente quella strada. Colgo una volontà della maggioranza e del Governo di imbattersi nei profili di costituzionalità: l'ha fatto con le lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1; lo rifà con la lettera f) dell'articolo 1. Perché volersi scontrare con pronunzie di costituzionalità che sono già state emesse, quando è possibile trovare la soluzione più ragionevole, che protegga, tuteli e renda efficace questa norma, che condividiamo, ma che vogliamo fatta bene? Questo è lo spirito con cui ci siamo opposti e per questo motivo insistiamo perché il nostro emendamento venga giuridicamente soppesato e non emotivamente votato. Stiamo parlando di diritti e di diritto: cerchiamo di ragionare in termini di legge e non attraverso l'emozione o gli ordini dei Capigruppo. Ragioniamo! (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, intervengo ora, così non lo farò sull'emendamento 1.3, dato che la discussione riguarda la stessa materia. Vorrei solo svolgere una brevissima riflessione: non capisco perché, anche quando siamo d'accordo, non dobbiamo trovare una soluzione condivisa. Sia la maggioranza sia l'opposizione (anzi, le opposizioni) sono d'accordo nell'introdurre l'aggravante che deriva dalla clandestinità. Cosa cambia? Noi invitiamo a prestare attenzione al fatto che l'aggravante va qualificata, nel senso che, poiché non è stato introdotto il reato d'immigrazione clandestina, stiamo punendo lo stato, la condizione di stato, non il fatto; infatti, si subisce un aumento della pena perché si è, non perché si è fatto qualcosa.

E questo era il primo punto; il secondo è che il capo della Polizia, quand'è venuto in audizione nelle Commissioni, ci ha detto che il 70 per cento degli immigrati irregolari nel nostro Paese deriva da una condizione, quella cioè della scadenza del permesso di soggiorno per motivi turistici o della scadenza del contratto di soggiorno, e così via. Solo una parte degli immigrati (il 10 per cento) arriva in Italia clandestinamente con gli sbarchi e quant'altro, mentre abbiamo sempre questa visione dell'immigrazione clandestina con riferimento agli sbarchi. Ora, ci troviamo di fronte alla necessità di mettere anche la magistratura nelle condizioni di intervenire e applicare l'aggravante. Il magistrato cosa dovrebbe fare per applicare l'aggravante? Verificare se il soggetto ha un titolo di soggiorno valido o meno: se non ce l'ha, è in fatto; se invece ce l'ha, ma la sua validità è controversa, deve compiere un accertamento ulteriore.

Credo che invece sia più opportuno, più efficace e più produttivo, anche ai fini di coloro i quali propongono l'introduzione dell'aggravante (parlo dei colleghi della maggioranza), qualificarla dicendo che, poiché il soggetto che si trova in condizione di irregolarità deve avere un accertamento giudiziale o dell'autorità di pubblica sicurezza, e quindi l'ordine di allontanamento, di espulsione e quant'altro, la sottrazione all'ordine diventa condotta, comportamento che determina l'applicazione dell'aggravante. Tutto questo risparmia tempo alla magistratura, rende più efficace l'applicazione dell'aggravante e su questo aspetto ci ritroviamo tutti quanti.

Signor Presidente, sinceramente non riesco a capire perché dobbiamo riferirci a pregiudizi di carattere ideologico anche su questioni di merito assolutamente condivise.

BIANCO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BIANCO (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bianco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 1.22, presentato dal senatore Casson e da altri senatori, fino alle parole «di espulsione».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

285

Senatori votanti

284

Maggioranza

143

Favorevoli

124

Contrari

158

Astenuti

2

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.22 e l'emendamento 1.8.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.3, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

285

Senatori votanti

284

Maggioranza

143

Favorevoli

123

Contrari

160

Astenuti

1

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.300, presentato dalle Commissione riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.350, presentato dalle Commissione riunite.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.727, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.728 (testo 2), presentato dal senatore D'Alia.

È approvato.

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100 (testo 2), G1.101 (testo 2) e G1.102 (testo 2) non saranno posti in votazione.

Ricordo che l'ordine del giorno G1.103 è stato ritirato.

Metto ai voti l'ordine del giorno G1.104, presentato dalla senatrice Poretti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.0.1 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.19.

Prima di passare all'articolo 2, invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame.

AMATI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.0.700, 8.0.700, 9.702, 12.0.705.

Esprime parere di semplice contrarietà sulle proposte 4.5, 4.0.100, 5.0.4 e 12.0.702.

Esprime parere non ostativo sulle restanti proposte emendative, ad eccezione degli emendamenti 5.0.900, 12.0.300, 12.0.400, 12.0.706 e 7.0.1000, sui quali l'espressione del parere è rinviata».

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Morando. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, volevo proporre un problema relativo agli aspetti finanziari dell'emendamento oggetto della nostra discussione di questa mattina. Mi riferisco all'emendamento sul blocco dei processi presentato dai relatori.

Signor Presidente, concluderò questo brevissimo intervento rivolgendo a lei una proposta per comprendere il senso della quale devo partire da una valutazione sugli orientamenti di fondo che dobbiamo assumere per pronunciarci circa la corretta copertura di una norma al nostro esame.

La legislazione vigente, signor Presidente, colleghi, trova copertura nel bilancio a legislazione vigente. Le innovazioni legislative, invece, vale a dire le modificazioni della legislazione vigente, se danno luogo ad oneri devono, in forza dell'articolo 81 della Costituzione, recare esse stesse le risorse a copertura degli oneri che hanno determinato. Questo significa che un'innovazione legislativa che determini oneri non si può coprire sul bilancio a legislazione vigente, perché la copertura di un'innovazione legislativa onerosa sul bilancio a legislazione vigente costituisce un'aperta violazione dell'articolo 81 della Costituzione e come tale è considerata anche dalla nostra legge di contabilità.

Signor Presidente, l'emendamento in questione presentato dai relatori stabilisce che alcuni processi vengano bloccati per un anno. Non voglio occuparmi qui del merito di questa norma, lo hanno già fatto altri colleghi. In buona sostanza, cosa accadrà quando questa norma sarà stata approvata? Bisogna che accada, signor Presidente, colleghi - inesorabilmente perché è così sotto il profilo tecnico - che per decine di migliaia di processi in corso e in ogni caso per milioni di processi pendenti vi sia la notifica, naturalmente a carico della finanza pubblica, a tutti i soggetti impegnati in quei processi dell'avvenuta sospensione per un anno: poi, dopo un anno, dovrà essere notificata la ripresa del processo. Quindi queste notizie dovranno essere notificate a tutte le centinaia di migliaia di attori dei processi in corso. Signor Presidente, la domanda è molto semplice: la notifica, in un processo penale, è onerosa per la pubblica amministrazione? La risposta ovviamente è sì. L'attività di notifica è onerosa, tant'è che le spese di giustizia previste nel bilancio servono a coprire anche queste attività.

Il bilancio a legislazione vigente per i processi in corso, signor Presidente, ha certamente previsto le risorse necessarie per la notifica avvenuta quando i suddetti processi si sono aperti. Ma come è possibile che il bilancio a legislazione vigente abbia considerato un'attività di notificazione per la sospensione di un processo che solo oggi, qualora venisse approvata quella norma, interverrebbe a sospendere per un anno il processo stesso? Bisognerebbe quindi procedere alle notifiche, determinando così un onere doppio rispetto a quello sopportato a carico del bilancio dello Stato in occasione dell'apertura dei processi. Non basta. Le notifiche in più, rispetto a quella originaria, prodotte da questo provvedimento di legge sono addirittura due. Dobbiamo determinare se una norma produce oneri anche al di fuori del primo anno di applicazione, altrimenti deve essere coperta anche per il secondo e il terzo anno e così via. Ci troviamo allora in una situazione per cui la norma vigente sulle attività di notifica è certamente coperta per i processi iniziati, mentre l'innovazione legislativa è onerosa, poiché produce la necessità di moltiplicare le attività di notifica non per due, ma per tre.

La maggioranza, in Commissione bilancio, ha ritenuto - in piena legittimità, naturalmente - di non accedere alla tesi che sto sostenendo. Tuttavia, Presidente, mi rivolgo a lei per avanzare una richiesta che a me sembra addirittura banale: perché il Governo, se ritiene che la norma non determina un onere e che quindi il mio ragionamento sia viziato in qualche punto (che io non conosco, ma che certamente ci sarà), non presenta una relazione tecnica che motivi il giudizio sull'indifferenza finanziaria della norma? Il merito viene lasciato completamente impregiudicato.

Se avessi ragione io, bisognerebbe introdurre una copertura della norma, se avesse ragione la maggioranza della Commissione bilancio, l'emendamento potrebbe essere votato così com'è, perché non si porrebbero problemi di carattere finanziario.

Su questo punto, devo sottolineare un fatto molto rilevante. Quando un provvedimento di legge (un emendamento, in questo caso) ha come fonte il Governo, il Regolamento prevede l'obbligo della presentazione della relazione tecnica. Quello al nostro esame è un emendamento del relatore e questo obbligo formalmente non c'è, tuttavia, signor Presidente, lei questa mattina ci ha letto una lettera del Presidente del Consiglio, nella quale egli non solo "copre" politicamente l'iniziativa dei relatori, ma afferma che farà pronunciare il Consiglio dei ministri sul parere favorevole su quella norma. Dobbiamo concludere che questo emendamento è in buona sostanza del Governo.

Allora, Presidente, rivolgendomi a lei, non chiedo niente di più (non sto facendo ostruzionismo) che un invito al Governo affinché, dal momento che la votazione si svolgerà domani, ci presenti una relazione tecnica su questo emendamento, firmata dal Ragioniere generale dello Stato. Se il Ragioniere generale controfirmerà una relazione tecnica nella quale sarà scritto che triplicare le attività di notifica non determina effetti sulle spese di giustizia, avrò sbagliato e starò zitto, ma finché non vedo quel documento, continuo a ritenere che questo emendamento sia perfettamente scoperto. (Applausi dai Gruppi PD, IdV e UDC-SVP-Aut).

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, mi permetto di dissentire profondamente dall'intervento del collega Morando, come è avvenuto anche nel corso della riunione della Commissione. Ho ascoltato con grande attenzione le argomentazioni che il collega Morando ha svolto sia in Commissione che in Assemblea, ma né in quel caso, né in questo, a mio avviso, egli ha addotto ragioni convincenti per supportare la sua richiesta.

Devo fare una premessa di ordine regolamentare. Questo emendamento non è stato ritenuto oneroso dagli uffici, cosicché non appariva nella scheda del relatore. Naturalmente, ciò non preclude a ciascun senatore la possibilità di non essere d'accordo: ciò accade in casi assolutamente rari, come è stato questo.

Sottolineo inoltre che, ad esplicita richiesta formulata in Commissione, il Governo ha asseverato che questo emendamento non è oneroso. Ripeto, il Ministero dell'economia, rappresentato (correttamente, ai sensi del Regolamento) in Commissione da un Sottosegretario, ha asseverato - anche se non è intervenuto personalmente il Ministro - la mancanza di oneri. Quindi, sul piano procedimentale è chiaro perché manchi la relazione tecnica; infatti, il Ministro dell'economia, confermando l'assunto degli uffici della Commissione, ha ritenuto l'emendamento non essere oneroso.

A questo punto, vorrei osservare criticamente quanto afferma il senatore Morando il quale, correttamente, sostiene che tutte le volte che interviene una innovazione nella legislazione vigente, una innovazione che comporta carattere di onerosità, è necessario coprirla finanziariamente. Ma non è questo il caso perché in ciascun processo non è mai definito il numero di notifiche necessarie. Le notifiche in un processo cambiano per le più disparate ragioni. Basti pensare a quelle della modifica di un collegio piuttosto che a quelle di una nullità, di una dimenticanza dell'ufficio o delle necessità di una delle parti, siano esse la parte pubblica, quelle dei difensori o della parte civile. La notifica in ciascun processo non rappresenta un costo singolo; il costo complessivo delle notifiche è quello previsto a legislazione vigente. All'interno di un costo complessivo e di per sé variabile si inserisce una notifica per la sospensione, una notifica che - ripeto - non è aggiuntiva rispetto alla vicenda normale di un processo, perché nello stesso processo potrebbe venir meno un'altra notifica, magari addirittura più onerosa, per vicende processuali normali. Non si può dire, cioè, che il costo delle notifiche a legislazione vigente sia precisamente identificato. Tale costo è quello relativo a tutte le notifiche necessarie per lo svolgimento del processo nell'ambito del quale - lo ribadisco - si ricorre alle notifiche per le ragioni più disparate e mai preventivamente identificabili. Per questa ragione il costo è quello complessivamente inteso e l'innovazione a legislazione vigente, che è certa, non è tale sul piano dell'onere che - ripeto - è previsto a monte (come è necessario nel nostro caso) per tutte le possibili notifiche che si rendono necessarie in un processo.

Questo ragionamento supporta la connotazione dell'emendamento in esame del tutto simile a quella degli emendamenti classicamente di carattere ordinamentale sui quali la Commissione bilancio, per prassi consolidata, esprime il parere di nulla osta per la loro non onerosità. Per questa ragione la maggioranza della Commissione ha richiesto di votare l'emendamento il quale ha ricevuto poi il parere di nulla osta della Commissione stessa.

Ammettendo pure il ragionamento del senatore Morando - che io non condivido - in base al quale solo per questa ragione tale innovazione si possa configurare come onerosa, nell'ambito dell'esperienza della Commissione interviene altresì, talvolta, una pacifica considerazione di trascurabilità dell'onere stesso perché tutti sanno perfettamente - sono qui presenti illustri esponenti del mondo giudiziario e di quello forense - che in un processo la quantità di notifiche è tale che, ad ammettere che questa notifica fosse aggiuntiva in quel processo e non fosse compensata dall'onere generale, essa comporterebbe un onere totalmente trascurabile.

Questa, però, signor Presidente, è soltanto un'aggiunta di carattere personale perché ho tentato di spiegare - e questo è il parere che confermo nuovamente - che la non onerosità dell'emendamento, così come approvato a maggioranza dalla Commissione bilancio, naturalmente in presenza del rispettabile, legittimo e anche argomentato dissenso dei colleghi dell'opposizione, mi sembra possa essere confermata anche in questa sede. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, ho ascoltato con interesse le sue considerazioni e quelle del senatore Morando. L'Assemblea prende atto del parere espresso dalla Commissione circa la non onerosità dell'emendamento.

Vorrei dire al senatore Morando che, volendo fare anche un altro tipo di considerazione, si potrebbe ipotizzare non solo la non onerosità dell'emendamento, ma anche, paradossalmente, la sua virtuosità, in quanto i processi sospesi non darebbero vita a quella che è l'esigenza fisiologica di notifica di atti e di provvedimenti del collegio giudicante nell'iter giurisdizionale. Quindi, questa sospensione potrebbe determinare sostanzialmente delle economie. Ma è soltanto una considerazione squisitamente personale.

Colleghi, prima di dichiarare chiusa la seduta... (Il senatore Morando fa segno di voler intervenire). Senatore Morando, conosce la stima che ho nei suoi confronti. Sono le ore 20, ma lungi da me l'idea di non darle la parola. Prego.

MORANDO (PD). Grazie, signor Presidente. Non intendo replicare nel merito, ma porle una domanda. Ammetto, e non concedo, che tutto quello che ha detto lei e il senatore Azzollini sia perfettamente fondato e quello che ho detto io sia perfettamente infondato. Mi sa dire la ragione per la quale la Presidenza del Senato, come ha fatto in tantissime altre circostanze, non invita il Governo a presentarci domani mattina uno straccio di relazione tecnica? Se è così pacifico, come dice lei e come dice il senatore Azzollini, ci vuole tanto a fare una relazione tecnica?

PRESIDENTE. Senatore Morando, il Governo, nella sua autonomia, deciderà su questo punto.

Vorrei ricordare ai colleghi i tempi residui dei Gruppi derivanti dal dibattito pomeridiano: Popolo delle Libertà, un'ora 35 minuti; Partito Democratico, 50 minuti; Lega Nord, 31 minuti; Italia dei Valori, 33 minuti; UDC, SVP e Autonomie, 41 minuti; Misto, 9 minuti. Questo lo dico per disciplinare organicamente meglio i lavori di domani, premesso che la Conferenza dei Capigruppo si è conclusa all'unanimità con la decisione perentoria di concludere nella serata di domani la discussione e la votazione degli emendamenti.

VITA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VITA (PD). Signor Presidente, intervengo anche a nome del collega Nerozzi per una precisazione su un voto. Sull'emendamento 1.200 delle Commissioni riunite, invece di esprimere voto favorevole, abbiamo erroneamente espresso un voto contrario.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

Sulla scomparsa di Mario Rigoni Stern

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signor Presidente, mi sembra giusto che rimanga a verbale in quest'Aula il fatto che abbiamo appreso alle ore 18,30 la notizia della morte, avvenuta ieri, di Mario Rigoni Stern, che non è stato solo un grande scrittore, ma anche un grande italiano, che ha difeso la Patria, mandato nelle condizioni assurde che conosciamo, alla spedizione in Russia. Su questo credo abbia elaborato delle cose che sono di insegnamento a tutti quanti.

Siccome la sua Presidenza si sta caratterizzando per dare segnali di riferimento, in considerazione anche dell'intervento del mio vicecapogruppo vicario Zanda, nonché di alcuni nomi circolati anche oggi, mi fa piacere poter mettere a verbale che io e tanti altri di noi ci riconosciamo in questo grande italiano. (Applausi dal Gruppo PD).

BONFRISCO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BONFRISCO (PdL). Signor Presidente, penso che questa proposta abbia un grande valore umano e culturale per l'Aula, per tutti noi e per quei territori che Rigoni Stern ha saputo interpretare.

Sono certa che la sensibilità di questa Presidenza e di tutti i colleghi senatori ci porteranno a regalare a questo concittadino così valoroso e così rappresentativo un pensiero di profonda commemorazione. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. La Presidenza si associa alle vostre parole.

 

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 18 giugno 2008

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 18 giugno, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

 

La seduta è tolta (ore 20,04).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (692)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

    1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Modifiche al codice penale)

        1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 235 è sostituito dal seguente:

        «Art. 235. - (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

        Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

            b) l'articolo 312 è sostituito dal seguente:

        «Art. 312. - (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.

        Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»;

            c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;

                2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

        «Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

                1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

                2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;

                3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;

            d) al terzo comma dell'articolo 590, è aggiunto il seguente periodo:

        «Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;

            e) dopo l'articolo 590 è inserito il seguente:

    «Art. 590-bis. - (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;

            f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è inserito il seguente:

        «11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.».

EMENDAMENTI

1.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al primo comma sostituire la parola: «ovvero», con la seguente: «o».

1.701

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al primo comma sostituire la parola: «preveduti», con la seguente: «previsti».

1.40

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma, dopo le parole: «quando lo straniero», inserire le seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea».

1.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al primo comma dopo le parole: «condannato alla» aggiungere le seguenti: «pena della».

1.703

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al primo comma eliminare le parole: «per un tempo».

1.13

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera a), all'articolo 235, ivi richiamato, al comma primo, sostituire le parole: «ai due anni», con le seguenti: «ai cinque anni».

1.704

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Id. em. 1.13

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al primo comma sostituire le parole: «ai due anni», con le seguenti: «ai cinque anni».

1.12

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera a), all'articolo 235, ivi richiamato, al comma primo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, previo giudizio di pericolosità sociale specificamente motivato dal giudice».

1.400

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», dopo il primo comma, inserire il seguente:

        «Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».

        Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al primo comma, aggiungere il seguente periodo:

        «Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.».

1.14

D'AMBROSIO GERARDO, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera a), all'articolo 235, ivi richiamato, sostituire il comma secondo con il seguente:

        «L'inottemperanza, priva di giustificato motivo, all'ordine di espulsione ovvero di allontanamento, pronunciato dal giudice, è punita con la reclusione da uno a quattro anni».

1.705

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Id. em. 1.14

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», sostituire il secondo comma con il seguente: «L'inottemperanza priva di giustificato motivo all'ordine di espulsione pronunciato dal giudice è punita con la reclusione da uno a quattro anni».

1.706

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al secondo comma sostituire la parola: «od», con la seguente: «o di».

1.707

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al secondo comma sostituire la parola: «pronunciato», con la seguente: «emesso».

1.708

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al secondo comma dopo le parole: «punito con la», aggiungere le seguenti: «pena della».

1.2

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 235», al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo».

        Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tal caso è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo».

1.709

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 312», al primo comma sostituire la parola: «ovvero», con la seguente: «o».

1.710

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al primo comma sostituire la parola: «preveduti» con la seguente: «previsti».

1.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», primo comma, sostituire le parole: «o il cittadino di Stato» con le seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro»

1.711

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al primo comma sostituire le parole: «ad una» con la seguente: «alla».

1.16

BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera b), all'articolo 312, ivi richiamato, al comma primo, dopo le parole: «libertà personale» aggiungere le seguenti: «non inferiore a cinque anni,».

1.15

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, lettera b), all'articolo 312, ivi richiamato, al comma primo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo giudizio di pericolosità sociale specificamente motivata dal giudice,».

1.17

D'AMBROSIO GERARDO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.2

Al comma 1, lettera b), all'articolo 312, ivi richiamato, il comma secondo è sostituito dal seguente:

        «L'inottemperanza, priva di giustificato motivo, all'ordine di espulsione pronunciato dal giudice, è punita con la reclusione da uno a quattro anni».

1.712

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.2

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», sostituire il secondo comma con il seguente: «L'inottemperanza priva di giustificato motivo all'ordine di espulsione pronunciato dal giudice è punita con la reclusione da uno a quattro anni».

1.713

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al secondo comma sostituire la parola: «od» con le seguenti: «o di».

1.714

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 312», al secondo comma dopo le parole: «con la» aggiungere le seguenti: «pena della».

1.18

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis). All'articolo 416-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

            1) al primo comma, le parole: "da cinque a dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sette a dodici anni";

            2) al secondo comma, le parole: "da sette a dodici anni" sono sostituite dalle seguenti: "da nove a quattordici anni";

            3) al quarto comma, le parole: "da sette" sono sostituite dalle seguenti: "da nove" e le parole: "da dieci" sono sostituite dalle seguenti: "da dodici"».

1.715

BRICOLO, BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA, VALLARDI

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) Sostituire la rubrica dell'articolo 416-bis del codice penale con la seguente: "Associazioni di tipo mafioso e altre associazioni criminali, anche straniere"».

        Conseguentemente, al comma 8 dell'articolo 416-bis del codice penale, le parole: «e alle altre associazioni, comunque localmente denominate», sono sostituite con le seguenti parole: «, alle altre associazioni, comunque localmente denominate, nonché alle associazioni anche straniere».

1.715 (testo 2)

BRICOLO, BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA, VALLARDI

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) Sostituire la rubrica dell'articolo 416-bis del codice penale con la seguente: "Associazioni di tipo mafioso anche straniere"».

        Conseguentemente, al comma 8 dell'articolo 416-bis del codice penale, le parole: «e alle altre associazioni, comunque localmente denominate», sono sostituite con le seguenti parole: «, alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere».

1.19/1

MALAN

Ritirato

All'emendamento 1.19 capoverso «Art. 495-bis», sostituire le parole: «utili per consentire l'accertamento» con le seguenti: «indispensabili all'accertamento».

1.19

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera b)inserire le seguenti:

        «b-bis). L'articolo 495 è sostituito dal seguente:

        "Art. 495. - (Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l'identità, lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona è punito con la reclusione da uno a sei anni.

        La reclusione non è inferiore a due anni:

            1. se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;

            2. se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa all'autorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome";

            b-ter) dopo l'articolo 495-bis del codice penale è inserito il seguente:

        "Art. 495-bis. - (Fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali). - Chiunque, al fine di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identità o di altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

        Il fatto è aggravato se commesso nell'esercizio di una professione sanitaria";

            b-quater) l'articolo 496 è sostituito dal seguente:

        "Art. 496. - (False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni"».

        Conseguentemente, all'articolo 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

            «b-bis)all'articolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

            "m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;

            m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale».

1.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

            «b-bis)». L'articolo 572 è sostituito dal seguente:

        «Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

        La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni»;

        al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

        «e-bis) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente:

        "Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni";

        e-ter) l'articolo 671 è abrogato;

        e-quater) dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:

        "Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenne). - Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni";

        e-quinquies). dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:

        "Art. 612-bis - (Atti persecutori). - Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona ad esso legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni.

        La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

        Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio";

        e-sexies) all'articolo 640, secondo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

        "1-bis) se ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5)";

        e-septies). Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 635, è inserito il seguente:

        "3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale";

        e-octies) dopo il secondo comma dell'articolo 635, è inserito il seguente:

        "Per i reati di cui al comma precedente, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna";

        e-nonies) al secondo comma dell'articolo 639 , dopo le parole: "compresi nel perimetro dei centri storici," sono inserite le seguenti: "ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,"».

        Conseguentemente, all'articolo 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

        «a-bis) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola "minaccia" sono inserite le seguenti: "atti persecutori";

        a-ter) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        "6-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio";

        a-quater) dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente:

        "art. 282-ter - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

        2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.

        3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

        4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio"».

1.23

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINO MAURO MARIA, FRANCO VITTORIA

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti:

            «b-bis) l'articolo 572 è sostituito dal seguente:

        "Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

        La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

        Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni."»;

            «f-ter) dopo l'articolo 604 è inserito il seguente:

        "604-bis. - (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona."»;

            «f-quater) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti:

        "5-bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

        5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza."»;

            «f-quinquies) dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:

        "612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ripetutamente minaccia o molesta taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile relazione affettiva, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

        La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.

        La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno di persona minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

        Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio"».

1.716

DELLA MONICA, FRANCO VITTORIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis) Al primo comma dell'articolo 576, il numero 5) è sostituito dal seguente:

        "5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis"».

1.729

PARAVIA, FASANO, GASPARRI, ESPOSITO

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis) all'Art. 576 del codice penale è aggiunto il seguente numero: "5-bis) contro un ufficiale o agente di P.G., ovvero un ufficiale o agente di P.S., nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio"».

1.20

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire la parola: «sei» con l'altra: «sette»

1.717

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «se» con la seguente: «quando».

1.718

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 2, al numero 1 dopo la parola: «soggetto» aggiungere le seguenti: «che si sia posto alla guida».

1.719

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 2, al numero 2 dopo la parola: «soggetto» aggiungere le seguenti: «che si sia posto alla guida».

1.250

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

            «c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le parole: "589, secondo e terzo comma", sono sostituite dalle seguenti: "589, secondo, terzo e quarto comma"».

1.720

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «da soggetto» aggiiungere le seguenti: «che si sia posto alla guida».

1.721

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «ovvero» sopprimere le seguenti: «da soggetto».

1.722

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «e successive modificazioni» sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «o».

1.723

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «due anni e» sopprimere le seguenti: «la pena» e aggiungere: «quella».

1.724

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «la circostanza» sostituire le parole: «di cui all'articolo» con le seguenti: «prevista dall'articolo».

1.725

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «terzo comma» sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «o».

1.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

All'articolo 1, comma 1, lettera e), capoverso «Art. 590-bis», sostituire le parole: «quarto comma» con le seguenti: «terzo comma, ultimo periodo».

1.726

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «equivalenti» sostituire la parola: «o» con la seguente: «ovvero».

1.6

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

1.7

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Id. em. 1.6

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

1.21

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Id. em. 1.6

Al comma 1, sopprimere la lettera f)

1.22

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Le parole da: «Al comma 1,» fino a: «provvedimento di espulsione» respinte; restante parte preclusa.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

            «f) all'articolo 61, primo comma, al numero 6), dopo la parola: "esecuzione", inserire le seguenti: "di un provvedimento di espulsione od allontanamento dal territorio dello Stato, ovvero"».

1.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Precluso dalla reiezione prima parte em. 1.22

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

            «f) all'articolo 61, primo comma, al numero 6), dopo la parola: "esecuzione", inserire le seguenti: "di un provvedimento di espulsione dal territorio dello Stato, ovvero"».

1.3

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

        «f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è inserito il seguente:

        "11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale, nel periodo in cui si è sottratto volontariamente all'ordine di espulsione o di allontanamento."».

1.300

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera f), alinea, sostituire la parola: «inserito» con la seguente: «aggiunto».

1.350

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera f), capoverso «11-bis», sostituire le parole: «Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi» con le seguenti: «L'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova».

1.727

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 11-bis», dopo le parole: «sul territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «per aver trasgredito l'ordine di espulsione pronunciato dal giudice».

1.728

D'ALIA

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

        «f-bis» all'Art. 62-bis, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

        "In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al comma 1.»

1.728 (testo 2)

D'ALIA

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

        «f-bis» all'Art. 62-bis, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

        "In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, perciò solo, posta a fondamento della concessione delle circostanze di cui al comma 1.»

ORDINI DEL GIORNO

G1.100

TORRI

V. testo 2

Il Senato

        osservando con preoccupazione

            il persistere di un massiccio afflusso sulle coste del nostro paese di migranti clandestini provenienti dalle coste dell'Africa settentrionale ed in particolar modo dalla Libia;

        evidenziando

            come, nella prospettiva dell'introduzione nell'ordinamento italiano del reato di immigrazione clandestina, secondo quanto prefigurato nel disegno di legge di iniziativa governativa AS 733, il contrasto di questi flussi debba essere considerato alla stregua di una misura di polizia di prevenzione;

            come, altresì, spetti alle Forze Armate il compito di difendere il territorio dello Stato;

        rilevando

            il successo della formula applicata a partire dagli anni novanta in Albania, che prevede la sorveglianza costiera ed il pattugliamento congiunto delle acque territoriali albanesi da parte delle unità militari locali ed italiane;

        considerato che

            altri paesi europei, al fine di salvaguardare la sicurezza dei loro cittadini, hanno ottenuto concreti risultati nel contrasto in mare dei flussi migratori, trovando soluzioni di equilibrio tra le necessità interne ed il rispetto degli accordi internazionali;

        sottolineando altresì

            come il modo migliore per evitare di accollare allo Stato italiano il soccorso in alto mare, l'accompagnamento al porto nazionale più vicino ed i conseguenti oneri di identificazione dei migranti clandestini e del loro successivo rimpatrio, sia quello di perseguire l'intercettazione dei loro natanti in mare, possibilmente al limite delle acque territoriali dei Paesi sorgente;

        invita il Governo

            ad impiegare più attivamente lo strumento militare nazionale nell'interdizione delle rotte di approccio al territorio nazionale utilizzate dai migranti clandestini e dai loro sfruttatori, nonché ad intensificare le iniziative diplomatiche volte a realizzare forme di presidio congiunto delle coste degli Stati sorgente di flussi migratori diretti verso le coste del nostro paese e di concorso italiano al pattugliamento navale delle loro acque territoriali.

G1.100 (testo 2)

TORRI

Non posto in votazione (*)

Il Senato

        osservando con preoccupazione

            il persistere di un massiccio afflusso sulle coste del nostro paese di migranti clandestini provenienti dalle coste dell'Africa settentrionale ed in particolar modo dalla Libia;

        evidenziando

            come, nella prospettiva dell'introduzione nell'ordinamento italiano del reato di immigrazione clandestina, secondo quanto prefigurato nel disegno di legge di iniziativa governativa AS 733, il contrasto di questi flussi debba essere considerato alla stregua di una misura di polizia di prevenzione;

            come, altresì, spetti alle Forze Armate il compito di difendere il territorio dello Stato;

        rilevando

            il successo della formula applicata a partire dagli anni novanta in Albania, che prevede la sorveglianza costiera ed il pattugliamento congiunto delle acque territoriali albanesi da parte delle unità militari locali ed italiane;

        considerato che

            altri paesi europei, al fine di salvaguardare la sicurezza dei loro cittadini, hanno ottenuto concreti risultati nel contrasto in mare dei flussi migratori, trovando soluzioni di equilibrio tra le necessità interne ed il rispetto degli accordi internazionali;

        sottolineando altresì

            come il modo migliore per evitare di accollare allo Stato italiano il soccorso in alto mare, l'accompagnamento al porto nazionale più vicino ed i conseguenti oneri di identificazione dei migranti clandestini e del loro successivo rimpatrio, sia quello di perseguire l'intercettazione dei loro natanti in mare, possibilmente al limite delle acque territoriali dei Paesi sorgente;

        invita il Governo

            a tener conto dell'apporto militare nell'interdizione delle rotte di approccio al territorio nazionale utilizzate dai migranti clandestini e dai loro sfruttatori, nonché ad intensificare le iniziative diplomatiche volte a realizzare forme di collaborazione con gli Stati sorgente di flussi migratori diretti verso le coste del nostro Paese.

________________

(*) Accolto dal Governo

G1.101

MARAVENTANO

V. testo 2

Premesso che:

            negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale il numero degli sbarchi clandestini di stranieri immigrati sulle coste di Lampedusa;

            solo nel corso del 2008, il numero totale degli sbarchi da gennaio ad oggi è salito a quota 108, per un numero totale di 6951 stranieri; tali dati sono destinati ad aumentare ulteriormente con l'arrivo della stagione estiva, come confermato dalle statistiche relative al mese di maggio, che da solo ha registrato 133 sbarchi per 2265 stranieri;

            il ripetersi di questi sbarchi ed il numero assai elevato di clandestini che approdano sulle coste di Lampedusa determina un grave impatto sulla vita dell'isola, che non è in grado di reggere gli effetti e gli oneri di accoglienza conseguenti agli sbarchi; il costo economico e sociale di questo flusso continuo di immigrazione clandestina è aggravato dalle condizioni di estrema precari età igienico-sanitarie in cui versano gli stranieri coinvolti in questi «viaggi della speranza»; elevata è, infatti, la percentuale delle persone che approdano sull'isola ormai in condizioni di disidratazione e malnutrizione al limite della sopravivenza;

            tali «viaggi della speranza» si traducono, spesso, in vere e proprie carneficine, come confermato dalle più recenti statistiche, che da gennaio ad oggi evidenziano circa 50 morti accertati, ai quali si aggiungono le numerose morti non accertate;

            tale fenomeno sociale determina una grave penalizzazione della tradizionale vocazione turistica dell'isola di Lampedusa, che trae dal turismo una fondamentale fonte di reddito;

            l'isola di Lampedusa appare totalmente priva dei servizi pubblici essenziali atti a far fronte al fenomeno migratorio in titolo;

            in particolare, mancano nell'isola i servizi di assistenza sanitaria di base ed i servizi di accoglienza funeraria, mentre lo stesso servizio idrico isolano, già di per sé deficitario, appare assolutamente inadeguato all'incremento del fabbisogno legato ai continui sbarchi;

        impegna il Governo ad adottare misure di straordinaria necessità ed urgenza atte a fornire una risposta attuale e concreta al problema del continuo sbarco di immigrati clandestini sull'isola di Lampedusa, potenziando i servizi pubblici essenziali necessari a far fronte agli incrementati fabbisogni derivanti da tale situazione di emergenza.

G1.101 (testo 2)

MARAVENTANO

Non posto in votazione (*)

Premesso che:

            negli ultimi anni è cresciuto in maniera esponenziale il numero degli sbarchi clandestini di stranieri immigrati sulle coste di Lampedusa;

            solo nel corso del 2008, il numero totale degli sbarchi da gennaio ad oggi è salito a quota 108, per un numero totale di 6951 stranieri; tali dati sono destinati ad aumentare ulteriormente con l'arrivo della stagione estiva, come confermato dalle statistiche relative al mese di maggio, che da solo ha registrato 133 sbarchi per 2265 stranieri;

            il ripetersi di questi sbarchi ed il numero assai elevato di clandestini che approdano sulle coste di Lampedusa determina un grave impatto sulla vita dell'isola, che non è in grado di reggere gli effetti e gli oneri di accoglienza conseguenti agli sbarchi; il costo economico e sociale di questo flusso continuo di immigrazione clandestina è aggravato dalle condizioni di estrema precari età igienico-sanitarie in cui versano gli stranieri coinvolti in questi «viaggi della speranza»; elevata è, infatti, la percentuale delle persone che approdano sull'isola ormai in condizioni di disidratazione e malnutrizione al limite della sopravivenza;

            tali «viaggi della speranza» si traducono, spesso, in vere e proprie carneficine, come confermato dalle più recenti statistiche, che da gennaio ad oggi evidenziano circa 50 morti accertati, ai quali si aggiungono le numerose morti non accertate;

            tale fenomeno sociale determina una grave penalizzazione della tradizionale vocazione turistica dell'isola di Lampedusa, che trae dal turismo una fondamentale fonte di reddito;

            l'isola di Lampedusa appare totalmente priva dei servizi pubblici essenziali atti a far fronte al fenomeno migratorio in titolo;

            in particolare, mancano nell'isola i servizi di assistenza sanitaria di base ed i servizi di accoglienza funeraria, mentre lo stesso servizio idrico isolano, già di per sé deficitario, appare assolutamente inadeguato all'incremento del fabbisogno legato ai continui sbarchi;

        impegna il Governo ad implementare misure atte a fornire una risposta attuale e concreta al problema del continuo sbarco di immigrati clandistini sull'isola di Lampedusa, potenziando i servizi pubblici essenziali necessari a far fronte agli incrementati fabbisogni derivanti da tale situazione di emergenza.

________________

(*) Accolto dal Governo

G1.102

INCOSTANTE, CECCANTI, CAROFIGLIO, VITALI

V. testo 2

Il Senato,

        Preso atto che

            il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 contiene diverse norme riferite al fenomeno dell'immigrazione clandestina ma che risulta assente un adeguato potenziamento delle procedure di espulsione dello straniero dallo Stato;

            è necessario che le norme relative alle espulsioni siano in grado di produrre concretamente gli effetti per le quali sono state poste in essere, evitando che agli inasprimenti delle sanzioni e all'estensione dei soggetti cui possono essere applicate non corrispondano efficienti modalità operative, rendendole nei fatti inutili;

            l'efficienza e la tempestività delle procedure di espulsione e di rimpatrio sono fortemente condizionate non solo dal possesso o meno di documenti identificativi da parte dello straniero, ma anche alla vigenza di uno specifico accordo di riammissione stipulato con lo stato di appartenenza;

            considerato che l'accordo di riammissione stipulato con lo stato di origine dello straniero non costituisce solamente la tappa ultima della procedura di rimpatrio, ma contribuisce fattivamente a rendere più efficaci le procedure anche all'interno del territorio italiano, grazie alla pratiche di collaborazione sovente poste in essere anche fra i funzionari delle ambasciate e dei consolati stranieri e le forze di polizia;

            l'Italia ha già stipulato accordi di riammissione con molti degli stati europei sia comunitari, sia non appartenenti all'Unione europea - come ad esempio Albania, Macedonia e Georgia - ma è altresì vero che con molti stati extracomunitari l'accordo non è ancora stato raggiunto;

        impegna il Governo a provvedere con la massima celerità alla stipula di accordi di riammissione con gli stati con i quali non sono stati ancora posti in essere, in modo da rendere efficiente il procedimento e, al contempo, da accorciare i tempi di permanenza degli immigrati clandestini all'interno dei centri di identificazione e espulsione.

G1.102 (testo 2)

INCOSTANTE, CECCANTI, CAROFIGLIO, VITALI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        Preso atto che

            il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 contiene diverse norme riferite al fenomeno dell'immigrazione clandestina ma che risulta assente un adeguato potenziamento delle procedure di espulsione dello straniero dallo Stato;

            è necessario che le norme relative alle espulsioni siano in grado di produrre concretamente gli effetti per le quali sono state poste in essere, evitando che agli inasprimenti delle sanzioni e all'estensione dei soggetti cui possono essere applicate non corrispondano efficienti modalità operative, rendendole nei fatti inutili;

            l'efficienza e la tempestività delle procedure di espulsione e di rimpatrio sono fortemente condizionate non solo dal possesso o meno di documenti identificativi da parte dello straniero, ma anche alla vigenza di uno specifico accordo di riammissione stipulato con lo stato di appartenenza;

            considerato che l'accordo di riammissione stipulato con lo stato di origine dello straniero non costituisce solamente la tappa ultima della procedura di rimpatrio, ma contribuisce fattivamente a rendere più efficaci le procedure anche all'interno del territorio italiano, grazie alla pratiche di collaborazione sovente poste in essere anche fra i funzionari delle ambasciate e dei consolati stranieri e le forze di polizia;

            l'Italia ha già stipulato accordi di riammissione con molti degli stati europei sia comunitari, sia non appartenenti all'Unione europea - come ad esempio Albania, Macedonia e Georgia - ma è altresì vero che con molti stati extracomunitari l'accordo non è ancora stato raggiunto;

        impegna il Governo ad incrementare accordi di riammissione con gli Stati con i quali non sono stati ancora posti in essere, in modo da rendere efficiente il procedimento e, al contempo, da accorciare i tempi di permanenza degli immigrati clandestini all'interno dei centri di identificazione e espulsione.

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(*) Accolto dal Governo

G1.103

BODEGA

Ritirato

Il Senato,

            considerato che da recenti notizie di stampa emerge un fenomeno inquietante, ossia che molti stranieri irregolari si siano attivati, soprattutto nell'imminenza dell'introduzione del reato di clandestinità, per la richiesta di pubblicazione di matrimoni civili in vari Comuni del Nord, matrimoni spesso con giovani donne neocomunitarie o con giovani donne italiane convinte al matrimonio con promesse di denaro o peggio con atti di violenza;

            che tale richiesta di pubblicazione all'Ufficiale dello Stato Civile avanzata dallo straniero clandestino ed il conseguente matrimonio civile è il mezzo che serve allo straniero irregolare per «sanare» la propria condizione di illegalità ottenendo da subito un permesso di soggiorno per motivi familiari e in caso di matrimonio con cittadina italiana anche la cittadinanza italiana in breve tempo;

        invita il Governo ad emanare immediatamente, per il tramite delle Prefetture, una circolare agli Uffici dello Stato Civile dei Comuni per assicurare una corretta interpretazione dell'articolo 116 del Codice civile rubricato «Matrimonio dello straniero nello Stato» nel senso che lo straniero che voglia contrarre matrimonio civile debba presentare un valido titolo di soggiorno e per evitare che i Sindaci, Ufficiali dello Stato civile, siano costretti a celebrare matrimoni tra clandestini e neocomunitari o italiani concorrendo tramite tale celebrazione ad una condotta di favoreggiamento della permanenza illegale degli stranieri irregolari sul nostro territorio punita penalmente dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998 e ad una sanatoria occulta e pericolosa dei clandestini in spregio a tutte le norme sulle procedure di ingresso e di soggiorno degli stranieri.

G1.104

PORETTI, BONINO, PERDUCA

Respinto

Il Senato,

            in sede di discussione del disegno di legge n. 692 «Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica»;

        Premesso che:

            il disegno di legge A.S. n. 692, d'iniziativa governativa, prevede interventi in materie quali quelle della sicurezza, dell'ordine pubblico e del diritto penale per contrastare e prevenire la criminalità organizzata;

            l'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) stima che circa 1.000.000 di esseri umani sono trafficati ogni anno nel mondo e 500.000 in Europa. In Italia, per quanto riguarda la tratta per sfruttamento sessuale, pur nella difficoltà di poter avere dati certi sul fenomeno per il suo carattere di clandestinità, si stima una presenza di prostitute straniere che oscilla tra le 19.000 e le 26.000. Le modalità di arrivo in Italia, e di conseguenza di esercizio della prostituzione, sono diverse a seconda delle etnie. Le ragazze nigeriane, ad esempio, sono reclutate nel Paese di origine con la proposta di un lavoro in Italia; spesso sanno che è legato alla prostituzione, ma certamente non conoscono né le modalità con le quali lo eserciteranno, né le condizioni di vita alle quali saranno sottoposte. Al momento della partenza sono eseguiti riti woodoo per soggiogare meglio le ragazze. All'arrivo in Italia vengono «affidate» o «vendute» a «maman», spesso donne nigeriane ex-prostitute, che sistemano le ragazze in alloggi, decidono il luogo di lavoro e ritirano i guadagni. Potranno essere nuovamente libere ed eventualmente riavere i passaporti solo dopo aver pagato un debito intorno ai 50 mila euro. Inoltre devono pagare l'affitto, il vestiario, il cibo e anche il «joint» (il pezzo di strada su cui la ragazza lavora);

            a 50 anni dalla legge Merlin (20 febbraio 1958, n.75) a gestire la prostituzione in Italia sono le mafie internazionali, non più la criminalità locale o il singolo sfruttatore. Sono per lo più donne che provengono da oltre 60 diversi Paesi del mondo e si prostituiscono sulle strade italiane, o nel chiuso di locali notturne e case di appuntamento. In tutto 70 mila prostitute (50% straniere, 20% minorenni) per 9 milioni di clienti. Con un costo medio per prestazione di 30 euro: un giro d'affari di 90 milioni al mese, oltre un miliardo l'anno;

            in alcuni Stati europei, ed in particolare nei Paesi Bassi, anche su pressione delle stesse organizzazioni dei cosiddetti «sex workers» (lavoratori sessuali), si è deciso di procedere alla legalizzazione della prostituzione ed alla trasformazione di questa attività in una normale professione, sotto forma di lavoro dipendente, indipendente o cooperativo, con i diritti e doveri che ne conseguono, compresi quelli relativi all'assicurazione previdenziale e di tassazione.

        Questa misura ha innanzitutto permesso di separare la prostituzione volontaria da quella coatta: la prima è «emersa» ed ha trovato forme legali di svolgimento, minimizzando i costi che ricadono sulla società e sulle persone che svolgono l'attività. L'apparato repressivo si è potuto così concentrare in modo più efficace ed efficiente sulla lotta alla prostituzione coatta ed allo sfruttamento, compreso quello dei minori, delle persone minorate o tossicodipendenti;

            anche in Italia esistono organizzazioni, come quella del «Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute», che chiedono il riconoscimento dell'attività di prostituzione. Pia Covre, di questo Comitato, in occasione di un incontro internazionale tenutosi a Vienna ha detto: «Nonostante in alcuni Paesi la prostituzione sia ormai riconosciuta come un lavoro, ci sono ancora molte situazioni in Europa in cui le sex worker sono discriminate e senza diritti. La prostituzione ormai è un fenomeno transnazionale: quello che bisogna fare ora è internazionalizzare i diritti»;

        Considerato che governare i fenomeni sociali sia più efficace che proibirli, nell'interesse delle persone che si dedicano alla prostituzione o che fruiscono della prostituzione altrui, nonché della società intera. Con la convinzione che mentre in clandestinità tutto sia di fatto possibile, solo nella legalità, con diritti e doveri, la persona sia libera di scegliere.

        Impegna il Governo a riconoscere come professione l'attività di prestazione di servizi sessuali remunerati tra persone maggiorenni consenzienti e a disciplinarla e regolamentarla nel pieno rispetto dei diritti lavorativi attraverso interventi dei ministeri del Lavoro, Salute e Politiche Sociali e dell'Economia e Finanze.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

VITALI, CAROFIGLIO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA

Precluso dall'approvazione dell'em. 1.19

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 496 del codice penale in materia di sanzione per chi già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare non fornisce le proprie generalità)

        1. All'articolo 496 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "Fermo restando quanto stabilito dal comma primo, chiunque, già sottoposto a provvedimento di custodia cautelare per uno dei reati di cui agli articoli 601, 609-bis, 624-bis e 628 del codice penale, per il reato di cui all'articolo 73, commi 1 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per il reato di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 e per il reato di cui all'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, salvo sia stato scarcerato per insussistenza di indizi o prosciolto, rifiuti di dichiarare all'autorità di polizia le proprie generalità o ne dichiari di false, è punito con la reclusione fino a cinque anni."» .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Chiaromonte, Ciampi, Coronella, Dell'Utri, Dini, Giordano, Mantica, Mantovani, Martinat, Molinari, Palma, Rossi Nicola, Scalfaro, Scarabosio e Viespoli.

 

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marcenaro, Nessa e Pinzger per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Cabras, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO.

Commissioni permanenti, richieste di osservazioni su atti

La 14a Commissione permanente è stata chiamata ad esprimere le proprie osservazioni sullo schema di decreto legislativo concernente: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento o della revoca dello status di rifugiato» (n. 4), deferito il 4 giugno 2008 alla 1a Commissione permanente.

 

Le predette osservazioni dovranno essere formulate entro il termine del 4 luglio 2008.

 

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

 

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Thaler Ausserhofer Helga

Modifica degli articoli 23, 53, 72 e 97 della Costituzione in materia di tutela del contribuente (102)

previ pareri delle Commissioni 6° (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Thaler Ausserhofer Helga

Modifiche alla normativa vigente in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in materia di rappresentanza femminile in Parlamento (104)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Livi Bacci Massimo, Sen. Soliani Albertina

Norme per l'ingresso, l'accesso al lavoro e l'integrazione dei cittadini stranieri. Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (120)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Cossiga Francesco

Introduzione dell'istituto dell'opinione dissenziente nei giudizi della Corte costituzionale e delle altre giurisdizioni superiori (200)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Fluttero Andrea

Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente (562)

previ pareri delle Commissioni 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Cossiga Francesco

Norme sulla cittadinanza, immigrazione e residenza degli stranieri (588)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. De Lillo Stefano

Istituzione e ordinamento della carriera economico - finanziaria dell'Amministrazione civile dell'interno (596)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Negri Magda

Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi (618)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita')

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Berselli Filippo, Sen. Balboni Alberto

Modifica della legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di voto degli italiani all'estero (624)

previ pareri delle Commissioni 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Pastore Andrea

Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (357)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Mongiello Colomba

Istituzione in Foggia di una sezione della corte d'appello di Bari, di una sezione della corte d'appello di Bari in funzione di corte d'assise d'appello e del tribunale per i minorenni (405)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Asciutti Franco

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, relativa al diritto d'autore. Delega al Governo in materia di parità di condizioni fra i soggetti che esercitano l'attività di intermediazione dei diritti d'autore (520)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Costa Rosario Giorgio

Norme contro il traffico e la vendita di organi prelevati da minori (546)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 12° (Igiene e sanita')

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Saro Giuseppe

Norme in materia di cancellazione ed estinzione di ipoteche iscritte a garanzia dei mutui (575)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Saro Giuseppe

Modifiche al codice civile in materia successoria e abrogazione delle disposizioni relative alla successione necessaria (576)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Saro Giuseppe

Modifiche al codice civile in materia di conflitto fra privilegio del promissario acquirente e ipoteca iscritta prima della trascrizione del contratto preliminare e in tema di termini di efficacia della trascrizione del contratto preliminare (578)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Berselli Filippo, Sen. Balboni Alberto

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e al codice di procedura penale, in materia di permessi premio e di misure alternative alla detenzione (623)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Germontani Maria Ida

Istituzione della corte d'appello e della corte di assise d'appello di Parma (717)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Sen. Thaler Ausserhofer Helga

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991, nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000 (106)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione

Sen. Cossiga Francesco

Contributo all'organizzazione Emergency (631)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 4° (Difesa), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. Costa Rosario Giorgio

Facoltà per il personale militare di chiedere un'anticipazione sull'indennità di liquidazione di fine servizio (544)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

4ª Commissione permanente Difesa

Sen. Berselli Filippo

Modifica all'articolo 30 - bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di avanzamento dei ruoli (626)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Izzo Cosimo

Istituzione della lotteria nazionale abbinata alla rassegna "Benevento città - spettacolo" (321)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Costa Rosario Giorgio

Disposizioni in materia di banche popolari cooperative (437)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Costa Rosario Giorgio

Agevolazioni fiscali per l'acquisto di mobili e accessori per l'arredamento della prima casa da parte di nuove coppie (555)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Divina Sergio

Norme per la diffusione di autoveicoli a propulsione ibrida (668)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Negri Magda

Norme per la costituzione dell'Associazione nazionale delle autonomie scolastiche e per il rafforzamento delle sedi di concertazione e delega al Governo per la riforma del sistema di finanziamento (341)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Allegrini Laura

Norme per la valorizzazione e la salvaguardia della Via Francigena (467)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Asciutti Franco

Misure di contrasto del fenomeno del graffitismo (517)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Asciutti Franco

Norme generali sullo stato giuridico degli insegnanti delle istituzioni scolastiche e formative (524)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali

Sen. Ranucci Raffaele

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali (621)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Filippi Marco

Misure per il miglioramento della sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti con veicoli e delega al Governo per il riordino della segnaletica stradale (97)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Costa Rosario Giorgio

Ordinamento del trasporto delle merci pericolose (558)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Divina Sergio

Norme in materia di tutela delle televisioni di strada (671)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni

Sen. Saro Giuseppe

Interpretazione autentica dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, in materia di mezzi tecnici di controllo del traffico (691)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Costa Rosario Giorgio

Nuove norme per la colorazione del latte in polvere destinato all'alimentazione zootecnica (423)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Legnini Giovanni

Misure per il riconoscimento della qualifica di pizzaiolo (68)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

10ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo

Sen. Sangalli Gian Carlo ed altri

Incentivi all'innovazione e alla ricerca finalizzate alla creazione di nuovi prodotti per le piccole e medie imprese (680)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Baio Emanuela ed altri

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rafforzamento dell'istituto del congedo parentale a sostegno dei genitori di bambini nati prematuri, gravemente immaturi ovvero portatori di gravi handicap (283)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita')

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Papania Antonino

Norme per il coordinamento e il sostegno delle attività a favore dei giovani (541)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Costa Rosario Giorgio

Disposizioni in favore delle persone anziane non autosufficienti (548)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 12° (Igiene e sanita')

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Costa Rosario Giorgio

Norme per il riconoscimento della sordocecità quale disabilità unica (550)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita')

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Bornacin Giorgio

Disposizioni per l'assunzione di personale da parte dell'Automobile Club d'Italia (ACI) (597)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Giuliano Pasquale

Modifiche alle norme in materia pensionistica della pubblica amministrazione (600)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale

Sen. Sangalli Gian Carlo ed altri

Misure per favorire lo sviluppo della managerialità nelle imprese del Mezzogiorno (682)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'

Sen. Costa Rosario Giorgio

Istituzione del servizio gratuito di teleassistenza e di telesoccorso sanitari per gli anziani, i portatori di handicap grave e i malati cronici non ricoverati in strutture sanitarie (545)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'

Sen. Costa Rosario Giorgio

Norme per la prevenzione e la cura dell'anoressia, della bulimia e degli altri disturbi del comportamento alimentare (551)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'

Sen. Caforio Giuseppe, Sen. Giambrone Fabio

Nuove norme in materia di ordini ed albi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico - sanitarie e della prevenzione (573)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'

Sen. Tomassini Antonio, Sen. Cursi Cesare

Nuove norme in materia di utilizzo dei defibrillatori semiatuomatici e automatici (718)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'

Sen. Bianchi Dorina

Disposizioni in favore della ricerca sulle malattie rare, della loro prevenzione e cura, nonchè per l'estensione delle indagini diagnostiche neonatali obbligatorie (728)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'

Sen. Astore Giuseppe

Disciplina della ricerca e della produzione di "farmaci orfani" (743)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Allegrini Laura

Disposizioni per il consolidamento della rupe di Civita di Bagnoregio (472)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Barbolini Giuliano

Modifica dell'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di società di trasformazione urbana (634)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali

Sen. Saia Maurizio ed altri

Modifiche alla legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di protezione delle foche e di divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli di foche e loro derivati (740)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

Commissioni 1° e 4° riunite

Sen. Cossiga Francesco

Norme sull'impiego delle Forze armate della Repubblica e delle Forze di polizia di Stato in operazioni militari e disciplina dell'autorizzazione a Stati esteri all'utilizzazione dello strumento militare globale nazionale (217)

previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione), 5° (Bilancio), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

Commissioni 2° e 10° riunite

Sen. Poretti Donatella

Disposizioni per il potenziamento della tutela stragiudiziale e giudiziale civile e penale degli utenti nei contratti di telefonia conclusi fuori dai locali commerciali (123)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

Commissioni 2° e 13° riunite

Sen. Pastore Andrea

Nuove norme in materia di usi civici (358)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 6° (Finanze e tesoro), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare)

(assegnato in data 17/06/2008 );

 

Commissioni 7° e 12° riunite

Sen. Bianchi Dorina

Istituzione del diploma di specializzazione in neuroradiologia (360)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)

(assegnato in data 17/06/2008 ).

Affari assegnati

E' stato deferito alla 6a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare concernente la deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, riguardante "Le metodologie e le procedure di elaborazione delle previsioni di entrata per titolo, per UPB e per capitolo (Atto n. 9).

   

E' stato deferito alla 13a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare concernente le tematiche evocate dalla Relazione sullo stato dei servizi idrici per l'anno 2007 (Doc. CCVII, n. 1), presentata dal Presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche (Atto n. 10).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 9 giugno 2008, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - lo schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008 (n. 6).

 

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 13ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 7 luglio 2008.

   

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 11 giugno 2008, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - lo schema di decreto ministeriale recante ripartizione dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, per l'anno 2008 (n. 7).

 

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 7 luglio 2008.

 

 

Mozioni

DE CASTRO, SCARPA BONAZZA BUORA, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, GUSTAVINO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, PICCIONI, SANCIU, ALLEGRINI, MAZZARACCHIO, SANTINI, AMATI, BAIO, BALDASSARRI, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BERSELLI, BIANCHI, BLAZINA, BOSONE, BUBBICO, CARLONI, CARRARA, D'AMBROSIO LETTIERI, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, FIORONI, FLERES, FONTANA, FRANCO Vittoria, GHEDINI, GRANAIOLA, LATRONICO, LEGNINI, LIVI BACCI, LUSI, MALAN, MARINARO, MARINO Ignazio, MARITATI, MERCATALI, MORANDO, MORRA, NEGRI, NEROZZI, PEGORER, PERDUCA, POLI BORTONE, RAMPONI, RUSCONI, SACCOMANNO, SANGALLI, SBARBATI, SERAFINI Anna Maria, SERAFINI Giancarlo, SOLIANI, THALER AUSSERHOFER, TOMASELLI, VERONESI, VIMERCATI, VITA, VITALI - Il Senato,

premesso che:

l'alimentazione rappresenta un terreno d'incontro, di dialogo, di scambio e di sviluppo, determinante per l'importanza culturale ed economica che riveste in ogni singola regione del mondo;

nel percorso storico dell'alimentazione mondiale, il ritorno agli apprezzamenti antichi occupa nuovi spazi, in special modo nelle aree geografiche con più alti contenuti storico-culturali-tradizionali;

il modello di alimentazione della dieta mediterranea, quale parte dell'identità storica e culturale del Mediterraneo, non è solo un modo di nutrirsi, ma è espressione di un intero sistema culturale, improntato - oltre che alla salubrità, alla qualità degli alimenti e alla loro distintività territoriale - ad una tradizione millenaria che si tramanda di generazione in generazione;

la dieta mediterranea, nonostante i mutamenti delle abitudini alimentari e degli stili di vita che si sono verificati a partire dalla seconda parte dello scorso secolo, continua ad essere un punto di riferimento non solo nel Mediterraneo, ma anche in altre regioni del mondo;

la dieta mediterranea rappresenta una risorsa di sviluppo sostenibile molto importante per tutti i Paesi del Mediterraneo, per l'incidenza economica e culturale che riveste il cibo nell'intera regione e per la capacità di ispirare un senso di continuità ed identità per le popolazioni locali;

considerato che:

una delle missioni principali della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) consiste nell'identificazione, nella protezione e nella tutela e nella trasmissione alle generazioni future dei patrimoni culturali e naturali di tutto il mondo;

il 17 ottobre 2003, nel corso della sua 32a sessione, l'UNESCO ha approvato a Parigi la "Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale" entrata in vigore il 20 aprile 2006;

all'articolo 2 di tale Convenzione viene fornita la seguente definizione di Patrimonio culturale immateriale: «per "patrimonio culturale immateriale" s'intendono le prassi, le espressioni, le conoscenze, il know how - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi - che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi interessati in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso di identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana»;

l'Italia è da tempo protagonista attiva per la promozione della dieta mediterranea a tutela dell'identità e della qualità delle produzioni agroalimentari mediterranee, quali sinonimi ed espressioni di un rapporto profondo delle comunità rurali con il territorio;

nell'ottobre 2005, a Roma, l'impegno italiano, già sancito in occasione della Conferenza Euro-Mediterranea dei Ministri dell'agricoltura del novembre 2003, è stato nuovamente rilanciato in occasione del 3° Forum EuroMed sulle culture alimentari, dove per la prima volta la comunità scientifica internazionale ha concordato di sostenere il riconoscimento della dieta mediterranea come patrimonio culturale intangibile dell'UNESCO;

il Parlamento italiano, con legge 27 settembre 2007, n. 167, ha ratificato la "Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale" approvata dall'UNESCO il 17 ottobre 2003 nel corso della sua 32a sessione;

nel febbraio 2007, ad Ibiza, è stata sottoscritta la dichiarazione congiunta tra i Ministri dell'agricoltura di Italia e Spagna per la promozione della dieta mediterranea e a tutela della qualità e della concorrenzialità delle proprie produzioni alimentari;

nel VII Incontro dei Ministri dell'agricoltura e della pesca, membri del Centre International de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM), svoltosi dal 3 al 6 febbraio 2008 in Spagna, a Saragozza, è stato assunto da parte dei Paesi partecipanti l'impegno a sostenere l'iscrizione della dieta mediterranea nella lista rappresentativa del patrimonio culturale e immateriale dell'umanità dell'UNESCO;

con decreto ministeriale 5 marzo 2008 è stato costituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il comitato tecnico con il compito di seguire l'iter internazionale della candidatura della dieta mediterranea come patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO, coordinare i soggetti incaricati di elaborare un dossier scientifico a sostegno della candidatura stessa, organizzare l'evento di presentazione della candidatura e le iniziative di comunicazione collegate;

nel marzo 2008, durante il VII Congresso della dieta mediterranea tenutosi a Barcellona, l'Italia ha ribadito l'importanza di avviare un'azione promozionale per la partecipazione e la condivisione della candidatura della dieta mediterranea nel Patrimonio dell'UNESCO da parte di tutti i Paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo;

nel mese di aprile 2008 i rappresentanti istituzionali di Spagna, Italia, Grecia e Marocco si sono riuniti a Roma dove hanno sottoscritto la "Dichiarazione di cooperazione", che sottolinea le ragioni di un impegno comune per preservare e conferire continuità ad un patrimonio unico e straordinario e ribadisce che la candidatura della dieta mediterranea a patrimonio intangibile dell'UNESCO è aperta con invito a tutti i Paesi del bacino del Mediterraneo ad aderire al progetto;

considerato inoltre che:

il calendario per la pianificazione delle azioni del progetto per l'iscrizione della dieta mediterranea nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità prevede che, entro il 14 agosto 2008, sia inviato a Parigi il dossier della candidatura;

il dossier della candidatura sarà oggetto di esame da parte dell'Organo sussidiario entro il 15 maggio 2009;

la decisione finale del Comitato per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale sull'iscrizione della dieta mediterranea sarà presa entro il mese di settembre 2009,

impegna il Governo:

a proseguire con grande determinazione il lavoro intrapreso dal precedente Governo nel corso della XV Legislatura e a sviluppare - d'intesa con la Spagna, la Grecia e il Marocco e nel rispetto rigoroso delle scadenze previste per la redazione e la presentazione del Progetto di candidatura (14 agosto 2008) - tutte le iniziative necessarie per l'inserimento della dieta mediterranea nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità;

a predisporre - come previsto dagli articoli 11, 12, 13, 14, 15 della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, di concerto con le Regioni, gli enti locali e le organizzazioni di settore - tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia e la valorizzazione della dieta mediterranea nel territorio nazionale, con particolare riferimento alla compilazione dell'inventario; all'inserimento della dieta nei programmi generali di pianificazione; alla designazione o istituzione di un organo competente per la sua salvaguardia; alla promozione di studi scientifici, tecnici ed artistici; alla formazione e alla documentazione; all'educazione e sensibilizzazione dei cittadini in generale e dei giovani in particolare; alle attività di capacity building per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, specialmente in materia di gestione e ricerca scientifica; ai mezzi informali di trasmissione di saperi; alla partecipazione delle comunità, dei gruppi e degli individui alle attività di salvaguardia, trasmissione e gestione di tale patrimonio. A tal fine, il Governo presenterà al Parlamento, entro tre mesi, un Piano organico di interventi e iniziative per la salvaguardia e la valorizzazione della dieta mediterranea, prevedendo nella legge finanziaria per il 2009 le necessarie risorse.

(1-00009 p. a.)

Interrogazioni

CIARRAPICO, GRAMAZIO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:

il 20 febbraio 2008 è stata trasmessa alle Presidenze delle Camere la relazione annuale sulla 'ndrangheta realizzata dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare approvata dalla stessa il giorno antecedente, e cioè il 19 febbraio 2008;

al capitolo VI di tale relazione, riguardante la salute pubblica, si parla, nel paragrafo 9, di vari casi avvenuti a Vibo Valentia: in particolare, fra quanto esposto dalla Commissione si parla di tangenti relative alla realizzazione del nuovo ospedale della città e del sistema utilizzato dalle "famiglie" del posto per pilotare l'appalto;

detto appalto è sospeso grazie all'intervento della magistratura con l'"Operazione Ricatto" che ha smantellato, di fatto, l'organizzazione che aveva messo in atto il disegno criminoso;

nella relazione si citano nomi, cognomi e circostanze: tra i nomi spicca quello del responsabile unico del procedimento (RUP) Fausto Vitello, ingegnere nominato dai vertici della Azienda sanitaria locale competente e utilizzato, secondo quanto emerge dal lavoro degli investigatori, per pilotare l'appalto. Il Vitello è accusato di gravi reati che vanno dall'associazione a delinquere alla concussione;

tale Fausto Vitello è coniugato, a quanto consta agli interroganti, con la dottoressa Emiliana Carelli dipendente del Ministero dell'interno attualmente presso la Prefettura di Viterbo con qualifica di dirigente e responsabile dell'Area 1 e Area 2, ma all'epoca dei fatti censurati operante presso la Prefettura di Vibo Valentia;

l'Area 1 ha competenze importanti come sicurezza, ordine pubblico e polizia amministrativa e nello specifico: rilascio della certificazione antimafia; circuito informativo automatizzato; supporto conoscitivo e di valutazione dei fenomeni di carattere mafioso ai sensi dell'articolo 5 del decreto ministeriale 7 settembre 1985; coordinamento del Gruppo ispettivo antimafia nell'ambito del processo di rilascio delle informative antimafia; ulteriori adempimenti antimafia ai sensi della legge n. 55 del 1990; contenzioso relativo alle materie trattate,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di risolvere il grave conflitto venutosi a creare con il coinvolgimento del marito della dirigente, attualmente operante presso la Prefettura di Viterbo, dottoressa Emiliana Carelli, considerato che non è stata ancora avviata alcuna procedura sanzionatoria nei confronti di quest'ultima.

In allegato alla presente interrogazione è stata presentata una documentazione che resta acquisita agli atti del Senato.

(3-00087)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BIANCONI, ALICATA, AMATO, AMORUSO, BALDINI, BETTAMIO, BONFRISCO, BOSCETTO, CAGNIN, CARRARA, CASTRO, CENTARO, COLLI, COSTA, COMPAGNA, DE LILLO, DI GIROLAMO Nicola, DI STEFANO, FAZZONE, FIRRARELLO, GALIOTO, GENTILE, GIULIANO, D'AMBROSIO LETTIERI, LICASTRO SCARDINO, MALAN, MONTI, MORRA, MUSSO, PALMIZIO, PASTORE, PICCONE, PICHETTO FRATIN, PISCITELLI, RIZZOTTI, SALTAMARTINI, SANTINI, SARRO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, SIBILIA, TANCREDI, VALDITARA, VICARI, VICECONTE - Ai Ministri dell'istruzione, università e ricerca e dell'economia e delle finanze - Premesso che:

da notizie di stampa è emersa la possibilità di una imminente trasformazione della Libera Università degli Studi "S. Pio V" di Roma in ateneo della Comunità di S. Egidio;

l'Istituto di Studi politici S. Pio V, già in possesso del riconoscimento della personalità giuridica ottenuto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 101 del 10 febbraio 1986, è stato riconosciuto "ente di ricerca non strumentale" con legge 23 ottobre 2003, n. 293;

ai sensi della legge n. 293 del 2003, è stato riconosciuto all'Istituto S. Pio V un contributo annuo pari a 1.500.000 euro;

gli enti di ricerca privati per accedere ad un finanziamento pubblico devono partecipare ad un concorso, presentando un progetto che deve essere valutato ed esaminato, mentre la legge 293/2003 prevede una normativa speciale e ad hoc per l'istituto S. Pio V che assume il finanziamento ope legis, senza alcuna selezione pubblica,

si chiede di sapere:

se risponda al vero l'esistenza di un accordo di trasformazione tra l'istituto S. Pio V e la Comunità di S. Egidio e, in caso affermativo, se tale accordo sia stato preventivamente discusso e approvato dagli organi decisionali dell'istituto e dell'Università;

altresì se i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle rispettive, specifiche competenze, non ritengano opportuno verificare l'attività che l'istituto ha svolto ad oggi nell'ambito della ricerca e la congruità di detta attività rispetto al contributo pubblico di cui gode l'istituto stesso, atteso che nel collegio dei revisori dell'istituto non vi sono componenti del Ministero dell'economia e delle finanze preposti al controllo sull'utilizzo dei fondi stessi.

(3-00088)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, RUSSO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico - Premesso che:

l'azione collettiva risarcitoria (class action) regolata dall'art. 140-bis del Codice del consumo, che entrerà in vigore il 29 giugno 2008, riguarda il diritto al risarcimento del danno ed alla restituzione di somme spettanti a singoli consumatori o utenti che abbiano subito dei soprusi da parte di grandi aziende, in particolare di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali;

l'azione collettiva, più nota come class action dal nome che ha assunto negli Stati Uniti, dove è nata e funziona dagli anni Sessanta, è lo strumento migliore con cui i semplici cittadini possono essere tutelati e risarciti dai torti delle grandi aziende e delle multinazionali, in quanto la relativa sentenza favorevole avrà poi effetto o potrà essere fatta valere da tutti i soggetti che si trovino nell'identica situazione;

la prevista data del 1° luglio 2008 rischia di saltare per le "pressioni" delle associazioni degli industriali, dell'Associazione bancaria italiana (ABI), dell'Associazione nazionale imprese assicuratrici (ANIA) e di altri potentati economici, che già si sono opposti all'introduzione di uno strumento di grande civiltà giuridica a tutela dei cittadini consumatori, volte a ritardare l'attuazione della legge nel nostro ordinamento;

secondo indiscrezioni apparse sulla stampa, il Governo avrebbe allo studio modifiche alla suddetta legge per renderla inefficace per il passato, espungendo così i risarcimenti collettivi contro i soggetti che hanno adottato gravissime condotte truffaldine a danno dei risparmiatori, da Cirio a Parmalat ai bond argentini, prevedendo anche uno slittamento al prossimo anno;

a giudizio degli interroganti, l'intervento di proroga e quello di modifica di una legge prossima all' entrata in vigore, suonerebbero come un gravissimo tradimento alle attese di milioni di cittadini destinatari di comportamenti fraudolenti, ma anche per le imprese che attuano le più corrette regole del mercato,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il Governo intende prorogare l'entrata in vigore della suddetta disposizione di legge che regola la class action nonostante le ripetute promesse ai cittadini di offrire loro maggiori tutele;

se corrisponda al vero che le industrie, le banche e le assicurazioni stanno operando pressioni relativamente ad alcuni parti della normativa con il rischio di contribuire allo svuotamento dei contenuti di tutela ed efficacia;

se al Governo, oltre all'atteggiamento di Confindustria, ABI ed ANIA, siano giunti rilievi dalla Bankitalia riguardo alla materia di cui in premessa;

se il Governo non intenda disattendere i desiderata di banche, cartelli e monopoli che avrebbero l'effetto di frustrare le istanze sociali provenienti da milioni di cittadini stufi di subire lesioni dei loro diritti ed interessi legittimi come è accaduto con il cartello anticoncorrenziale delle Compagnie di assicurazione, sanzionato nel 2003 dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) ed i ben noti scandali finanziari che hanno bruciato i risparmi di una vita di milioni di cittadini;

quali provvedimenti il Governo intenda assumere al fine di dare attuazione alle proposte avanzate sulla stampa dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta, in merito ad un'estensione della class action ai disservizi e disfunzioni della pubblica amministrazione fino a prevedere sanzioni dure come la rimozione dei dirigenti.

(4-00177)

TOMASSINI - Al Ministro del lavoro, salute, politiche sociali - Premesso che:

il presidio ospedaliero di Castel di Sangro (L'Aquila), quale struttura sanitaria pubblica, dovrebbe assicurare attività di natura diagnostico-terapeutica per pazienti acuti che richiedono l'erogazione di prestazioni, mediche e chirurgiche, non solo per la popolazione che risiede nel territorio dell'Alto Sangro (circa 17.000 abitanti); dovrebbe infatti garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie anche in favore di coloro che risiedono stabilmente nell'Alto Chietino e dell'Alto Molise, stante la vicinanza geografica, raggiungendo un bacino di utenza che varia intorno ai 40.000 abitanti;

la tutela della salute in ambito materno-infantile costituisce un impegno di valenza strategica dei sistemi socio-sanitari per il riflesso che gli interventi di promozione della salute, di cura e riabilitazione in tale ambito hanno sulla qualità del benessere psico-fisico nella popolazione generale attuale e futura, così come espressamente previsto dal decreto ministeriale 24 aprile 2000;

con la recente approvazione dell'atto aziendale del Piano strategico aziendale oltre che del Piano sanitario regionale della Regione Abruzzo 2008/2010, entrambi sottoposti al vaglio della Regione con approvazione favorevole, l'Azienda sanitaria locale n. 1 di Avezzano-Sulmona ha espressamente previsto il mantenimento del Punto nascita in seno al presidio ospedaliero di Castel di Sangro;

il prefato Punto nascita, per esigenze legate ad una ridotta dotazione organica del personale medico-pediatrico, a causa del pensionamento e del trasferimento di quattro unità lavorative in posizione di ruolo, è stato oggetto di temporanea chiusura con grave nocumento per l'intera popolazione, stante il particolare disagio geografico ed orografico dell'intero comprensorio montano (strade montane, valico di oltre 1.400 metri ed impossibilità di utilizzare soccorso elicotteristico);

visto quanto stabilito espressamente dalla vigente normativa tesa alla salvaguardia e valorizzazione delle zone montane, articoli 1 e 14 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, cui concorrono, nei rispettivi ambiti di competenza, lo Stato, le Regioni e gli enti locali mediante l'adozione di interventi per la salvaguardia, sotto il profilo territoriale, economico e sociale dell'habitat montano, soprattutto mediante il decentramento di servizi di pubblica utilità quali ospedali specializzati o case di cura e assistenza e disponendo gli stanziamenti finanziari necessari;

nel corso dell'anno 2005, l'Unità operativa di ostetricia e ginecologia del nosocomio sangrino ha effettuato 1.430 ricoveri con tasso di utilizzo intorno al 70 per cento e con una dotazione di dodici posti letto ordinari e due posti letto in regime di day surgery garantendo un numero importante di circa 200 parti, specie considerando le difficoltà dislocative e vialistiche della zona;

la naturale vocazione turistica del comprensorio altosangrino, del Parco nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise oltre che il Comprensorio sciistico dell'Alto Piano delle 5 Miglia determina nel corso dei periodi estivi ed invernali un'affluenza stimata di turisti con punte di circa un milione di visitatori,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire urgentemente chiedendo la sospensione della chiusura del Punto nascita in seno al presidio ospedaliero di Castel di Sangro e valutare attentamente con gli organi regionali i disagi ed i disservizi sanitari che potrebbero derivare dalla chiusura, pensando a soluzioni alternative, tenendo conto dell'incombente commissariamento, con l'obbiettivo primario del rispetto della tutela della salute per i cittadini di Castel di Sangro e di tutta la zona circostante.

(4-00178)

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA, RUSSO - Ai Ministri dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e trasporti - Premesso che:

sabato 14 giugno 2008 in occasione delle nozze private tra Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci, sono stati presi in ostaggio per circa 10 ore migliaia di cittadini di un intero quartiere di Roma adiacente al Vaticano, da via della Conciliazione a porta Cavalleggeri arrivando fino al Pincio;

per interminabili ore, strade e parchi di Roma sono stati privatizzati ad esclusivo uso personale: non per proteggere la sicurezza di Capi di Stato o di Governo in visita in Italia, come Roma è abituata a sopportare da anni, ma per preservare l'esclusiva fotografica di privati cittadini che hanno assoldato guardie del corpo e che, come riferiscono le cronache ed i testimoni oculari, senza versare apparentemente alcun contributo alle esangui casse del Comune di Roma per occupazione di suolo pubblico, hanno fatto il bello e cattivo tempo con i diritti e le libertà di abitanti, residenti, turisti;

i giornali hanno pubblicato le lettere di alcuni cittadini residenti nei quartieri "blindati" che lamentavano i disagi sopportati per assicurare alla celebre coppia la stessa esclusività di cui avrebbero goduto se il matrimonio fosse stato celebrato su un atollo del Pacifico e non in pieno centro a Roma,

si chiede di sapere:

se sia tollerabile che i diritti dei cittadini, specie dei residenti e dei turisti, siano stati calpestati da una polizia privata che arrivava a minacciare l'incolumità degli stessi, qualora non ubbidissero supinamente ad ordini che possono essere impartiti soltanto dalle Forze dell'ordine e per motivi attinenti alla sicurezza pubblica;

se, nei tempi in cui i cittadini chiedono più sicurezza, sia normale distrarre Forze dell'ordine a presidio di avvenimenti mondani di due privati cittadini, ai quali sono state garantite guarentigie intollerabili;

quali misure urgenti il Governo intenda intraprendere per evitare che tali fatti, che minano la credibilità dello Stato di diritto confermando inaccettabili divisioni sociali, abbiano a ripetersi.

(4-00179)

POLI BORTONE - Ai Ministri degli affari esteri e per le politiche comunitarie - Premesso che:

già dal 1998, per la prima volta nella storia europea, nessuno dei quaranta Stati membri del Consiglio d'Europa ha più eseguito pene capitali;

da sempre lo Stato italiano ha assunto posizioni molto chiare e dure nei confronti della pena di morte tanto da farsi promotore della moratoria mondiale contro la pena capitale;

secondo eminenti costituzionalisti, il Trattato di Lisbona, rinviando alcune questioni controverse alle "Spiegazioni della Carta dei Diritti Fondamentali" arriverebbe a legittimare, attraverso rinvii e richiami, la pena di morte e l'omicidio "per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un'insurrezione" e "per atti commessi in tempo di guerra o in caso di pericolo imminente di guerra" (sono ben 14 gli Stati impegnati nella guerra in Iraq);

l'Irlanda è stato l'unico Paese dell'Unione che ha indetto un referendum per decidere se approvare o meno il Trattato di Lisbona;

il verdetto irlandese, con la bocciatura del Trattato, rischia ora di far fallire il progetto europeo o quanto meno di rallentare i processi di unificazione ora in atto;

toccherà ora alla Francia, che inizierà la presidenza di turno dell'UE il prossimo mese di luglio 2008, gestire questa difficile e imprevista situazione,

l'interrogante chiede di sapere se e in quale modo i Ministri in indirizzo intendano intervenire in sede europea per chiarire ed eliminare definitivamente ogni eventuale e residua interpretazione, anche solo dubitativa, della legittimità della pena di morte soprattutto in vista della probabile rielaborazione del Trattato di Lisbona a seguito della bocciatura irlandese.

(4-00180)

POLI BORTONE, AMORUSO, SACCOMANNO - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

il Consiglio superiore della magistratura ha condannato il pubblico ministero Edi Pinatto, già giudice a Gela, alla rimozione dalla magistratura per aver impiegato ben otto anni a scrivere le motivazioni della sentenza con cui il Tribunale di Gela aveva condannato sette componenti del clan Madonia a complessivi 90 anni di carcere;

la sanzione esemplare pone il problema della rapidità della risposta della giustizia al cittadino e della certezza della pena,

l'interrogante chiede di sapere al Ministro in indirizzo se non ritenga di dover operare in tempi brevi un monitoraggio attento presso tutte le Procure d'Italia per verificare se esistano situazioni analoghe per le quali occorra intervenire con sanzioni di uguale tenore.

(4-00181)

GRAMAZIO, PARAVIA - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno - Premesso che:

il settimanale "l'Espresso" del 24 aprile 2008 nella rubrica "attualità-personaggi" (l'ex "Tangentopoli") pubblica un articolo a firma del giornalista Paolo Biondani, dal titolo "Datemi un mattone" nel quale si parla del gruppo Romeo, società che ultimamente ha vinto un appalto pubblico a Roma;

il settimanale "l'Espresso" riporta che il gruppo Romeo gestisce immobili di Comuni, Regioni e Ministeri per un importo totale di 45 miliardi di euro;

sempre nell'articolo citato si riporta che ad Alfredo Romeo, 55 anni, unico proprietario dell'omonimo colosso immobiliare, la Procura di Napoli ha vietato, per abusi edilizi e violazione dei sigilli, di mettere piede nella città;

questa è una misura cautelare che equivale ad un vero e proprio esilio con divieto di dimora nella città di Napoli;

la società Romeo ha ampliato i propri contratti con le Giunte Bassolino e Jervolino e a Napoli oggi gestisce 30.500 alloggi pubblici per un totale di 135.000 inquilini, oltre alla gestione del recupero delle multe per il Comune di Napoli;

nel 1997 il gruppo Romeo sbarca a Roma con la prima Giunta del sindaco Rutelli ed ottiene una serie di remunerati incarichi. Fiori all'occhiello del gruppo Romeo sono i numerosi appalti pubblici ottenuti presso importanti strutture statali a Roma,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative di competenza intendano assumere il Governo e il Ministro in indirizzo a garanzia della trasparenza, affinché il gruppo citato non continui ad imbastire operazioni finanziarie ed immobiliari poco chiare.

(4-00182)

GRAMAZIO, CIARRAPICO, ALLEGRINI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro, salute, politiche sociali - Premesso che:

il settimanale "L'Espresso" in data 19 giugno 2008 nella rubrica "Attualità - sanità degli scandali" pubblica un articolo intitolato "Il primario dà i numeri - Operazioni contestate. Infezioni. Otto pazienti denunciano l'Ospedale San Camillo di Roma. E sul tasso di mortalità ora è giallo di cifre": così il giornalista Paolo Biondani parla di malasanità in nero;

se è vero che la medicina non è una scienza matematica per cui è difficile misurare errori o colpe mediche, almeno il bilancio delle vittime dovrebbe essere un dato oggettivo. Invece in alcuni ospedali perfino il tasso di mortalità sta diventando una variabile;

tra i tanti casi spicca l'altalena dei decessi registrati nella chirurgia d'urgenza dell'ospedale San Camillo Forlanini di Roma negli ultimi due anni;

fino al 2005 il reparto aveva fama di "polo di attrazione" per pazienti insoddisfatti di altre strutture;

nel 2006, con l'arrivo del nuovo primario, si apre una polemica sui criteri di nomina all'interno della rosa degli idonei;

il direttore generale dell'azienda ha scelto Donato Antonellis, che è segretario regionale del sindacato Associazione dei medici dirigenti (Anaao-Assomed) e consigliere dell'ordine professionale di Roma e provincia;

medici autorevoli, anche interni, contestano che altri candidati avrebbero avuto un più prestigioso curriculum scientifico e maggiore esperienza anche a livello internazionale;

nel giro di pochi mesi fioccano denunce mai viste prima: circa 70 malati sottoposti a interventi programmati, che sembravano banali, hanno dovuto subire altre operazioni, così come afferma nell'articolo il giornalista Paolo Biondani;

otto pazienti finiti in rianimazione o rioperati d'urgenza in altre strutture ospedaliere hanno denunciato il primario al Tribunale del malato;

l'articolo si conclude così: "la morte resta una certezza, la mortalità no";

sta di fatto che il 6 febbraio 2008 tre Consiglieri regionali del Lazio presentano un'interrogazione all'Assessore alla sanità, allegando una tabella del San Camillo da cui risulta che le percentuali di decessi nel reparto in questione sarebbero più che raddoppiate;

analoga interrogazione è stata presentata al presidente della Giunta regionale dal componente della commissione sanità Tommaso Luzi,

l'interrogante chiede di conoscere:

se risponda a verità che il direttore sanitario dell'Azienda, dott. Fulvio Forino, il 30 aprile 2008 ha notificato al Tribunale del malato i risultati dell'audit interno: "i pazienti deceduti erano in condizioni molto gravi per età e per altre malattie" e il sanitario conclude che "si è verificata una riduzione di mortalità nel biennio 2006-2007 rispetto al 2004-2005: meno 0,4 per cento";

se il Governo ritenga che sia giunta l'ora che sull'argomento si apra un'attenta indagine e che il Ministero preposto invii degli ispettori per conoscere la verità.

(4-00183)