SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------

23a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2008

(Pomeridiana)

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Presidenza del presidente SCHIFANI

 

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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

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RESOCONTO SOMMARIO

 

Presidenza del presidente SCHIFANI

 

La seduta inizia alle ore 16,33.

 

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana hanno avuto inizio le votazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge da convertire.

STIFFONI, segretario. Dà lettura del parere espresso dalla 5a Commissione su ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in esame. (v. Resoconto stenografico).

 

PRESIDENTE. Passa all'esame dei restanti emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, ricordando che sugli emendamenti 5.0.700, 5.0.900 e 5.0.2000 la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

Il Senato respinge gli emendamenti 5.0.2 e 5.0.4.

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.0.900/1 e 5.0.900 sono accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

 

GHEDINI (PD). Chiede che venga posto in votazione l'emendamento 5.0.700, su cui la 5a Commissione ha espresso parere negativo, ritenendo che esso introduca un'importante specificazione onde evitare che il rilascio del permesso di soggiorno in caso di grave sfruttamento dell'attività lavorativa abbia luogo solo nel caso in cui lo sfruttamento sia messo in atto da organizzazioni criminali.

 

PRESIDENTE. Sospende la seduta in attesa che decorra il termine fissato dall'articolo 119 del Regolamento.

 

La seduta, sospesa alle ore 16,44, è ripresa alle ore 16,57.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice GHEDINI (PD) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 5.0.700.

 

BRUNO (PD). Mantiene in votazione l'emendamento 5.0.701.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BRUNO (PD), il Senato respinge l'emendamento 5.0.701.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge. Ricorda che sono inammissibili, in quanto privi di portata modificativa, gli emendamenti 6.700, 6.702, 6.703, 6.704, 6.705, 6.706, 6.708, 6.709, 6.710, 6.711, 6.713, 6.714, 6.715, 6.716, 6.718, 6.719, 6.720, 6.722, 6.723, 6.724, 6.725, 6.726, 6.727, 6.728, 6.729, 6.730, 6.734 e 6.735. Avverte che l'emendamento 6.1 è stato ritirato.

 

BARBOLINI (PD). Gli emendamenti 6.707 e 6.721 rispondono all'esigenza di definire il concetto di sicurezza urbana onde eliminare ambiguità e facilitare la collaborazione tra i diversi livelli di competenza. L'ordine del giorno G6.101 impegna il Governo a presentare un provvedimento organico per definire modalità efficaci di coordinamento tra Stato, Regioni e enti locali in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale. (Applausi dal Gruppo PD).

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Ritira l'emendamento 6.1 ritenendolo assorbito dall'emendamento del Governo che definisce il ruolo dei sindaci nei compiti di polizia locale. Mantiene l'emendamento 6.2 che attribuisce al sindaco facoltà di chiedere l'immediata convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di un migliore coordinamento degli interventi.

 

STIFFONI (LNP). Illustra l'ordine del giorno G6.100 che, considerata la necessità di garantire maggiore flessibilità di bilancio ai sindaci, impegna il Governo ad escludere le spese sostenute per la sicurezza pubblica dal computo del saldo finanziario fissato dal patto di stabilità.

 

MAZZATORTA (LNP). L'ordine del giorno G6.103 impegna il Governo ad inserire in un futuro provvedimento una misura specifica atta a consentire alla polizia locale la facoltà di disporre il fermo di polizia giudiziaria per ragioni di sicurezza urbana. (Applausi dal Gruppo LNP).

 

VALLARDI (LNP). Con l'emendamento 6.733 si rafforza l'intento delle norme in esame di accrescere i poteri del sindaco in materia di sicurezza. La crescente adesione ai principi del federalismo induce a valorizzare appieno la funzione di raccordo con il territorio degli amministratori locali e ad assegnare al potere prefettizio la facoltà di intervenire solo in caso di inadempienza ai propri doveri da parte del sindaco. (Applausi dal Gruppo LNP).

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.1000, 6.1001, 6.3, 6.733 e 6.0.1000. E' contrario ai restanti emendamenti. Si rimette al Governo sugli ordini del giorno G6.100 e G6.101, è favorevole all'ordine del giorno G6.102, invita i presentatori a ritirare l'ordine del giorno G6.103 e l'emendamento 6.0.700.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Condivide il parere del relatore. Invita il senatore Barbolini a ritirare gli emendamenti a sua firma, il cui contenuto è sostanzialmente accolto nelle proposte di modifica del Governo. E' favorevole agli ordini del giorno G6.100, G6.101, G6.102, ai quali propone alcune modifiche; invita il senatore Mazzatorta a ritirare l'ordine del giorno G6.103.

 

PRESIDENTE. I presentatori degli ordini del giorno G6.100, G6.101, G6.102 accolgono i suggerimenti del Governo. (v. Allegato A)

 

Il Senato respinge l'emendamento 6.22.

 

BERSELLI, relatore. Rettifica il parere, dichiarandosi favorevole agli emendamenti 6.701 e 6.712.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Condivide la rettifica del parere.

 

PROCACCI (PD). Gli emendamenti su cui è stato rettificato il parere muovono dall'esigenza, nel rispetto dell'accordo con l'ANCI, di garantire all'attività di sicurezza uniformità sul territorio nazionale. Il prefetto, pertanto, deve essere almeno informato delle ordinanze del sindaco.

 

Il Senato approva l'emendamento 6.701 e respinge l'emendamento 6.16.

 

BARBOLINI (PD). Mantiene in votazione l'emendamento 6.707.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 6.707. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 6.1000/1, 6.1000/2 e 6.1000/3, mentre è approvato l'emendamento 6.1000 (con conseguente preclusione dell'emendamento 6.19).

 

CHIURAZZI (PD). Non comprende per quale motivo l'emendamento 6.19 sia stato dichiarato precluso. Si tratta di una proposta importante volta a porre un limite ai poteri di polizia dei sindaci, tenuto conto che il concetto di sicurezza urbana è privo della sufficiente determinatezza giuridica.

 

PRESIDENTE. L'emendamento non sarebbe stato precluso ove fosse stato trasformato in un subemendamento all'emendamento 6.1000.

 

Con distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 6.17, 6.8, 6.2, 6.1001/1 e 6.717 ed approva gli emendamenti 6.712, 6.1001 e 6.3. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 6.18, 6.721, 6.731 (identico al 6.732) e 6.20. Il Senato approva l'emendamento 6.733 e respinge l'emendamento 6.4.

 

MAZZATORTA (LNP). Ritira l'ordine del giorno G6.103.

 

Il Senato respinge l'emendamento 6.0.700 e approva l'emendamento 6.0.1000. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 6.0.736.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, ricordando che sugli emendamenti 7.0.1000 (testo 2)/17 e 7.1000 (testo 2)/21 la 5a Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Gli emendamenti 7.702, 7.703 e 7.704 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

 

MAZZATORTA (LNP). L'emendamento 7.700, interamente sostitutivo dell'articolo, prevede che i piani coordinati di controllo del territorio possano realizzarsi anche per specifiche esigenze di Comuni diversi dai maggiori centri urbani e stabilisce che essi determinino rapporti di reciproca e paritaria collaborazione tra la polizia municipale, quella provinciale e le forze di polizia statali. (Applausi dal Gruppo LNP).

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere favorevole agli emendamenti 7.700, 7.400, 7.401, 7.0.1000 (testo 2) e contrario su tutti gli altri.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere è conforme a quello del relatore.

 

Il Senato respinge l'emendamento 7.7.

 

SAIA (PdL). Sottoscrive l'emendamento 7.700, che, sostituendo l'originaria formulazione dell'articolo, elimina la necessità dell'immediata denuncia da parte delle polizie locali agli organi di Polizia dello Stato nel caso di interventi in flagranza di reato in materia di infortunistica, controllo ambientale e contraffazione, che avrebbe creato notevoli problemi di carattere organizzativo. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

Il Senato approva l'emendamento 7.700, con conseguente preclusione dell'emendamento 7.701 e assorbimento degli emendamenti 7.400 e 7.401. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 7.0.1000 (testo 2)/4, 7.0.1000 (testo 2)/11 (identico al 7.0.1000 (testo 2)/12) e 7.0.1000 (testo 2)/13 prima parte (con conseguente preclusione della seconda parte e dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/14). All'esito di distinte votazioni risultano respinti o preclusi i restanti subemendamenti al 7.0.1000 (testo 2).

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 7.0.1000 (testo 2)/17 e 7.0.1000 (testo 2)/21 sono improcedibili.

 

PINOTTI (PD). Il Partito Democratico intende tutelare e incrementare la sicurezza nelle città, ma ritiene che tale obiettivo non possa essere raggiunto attraverso il concorso delle forze armate al controllo del territorio previsto dall'emendamento 7.0.1000 (testo 2). Il Governo propone infatti una norma confusa e vaga, dal momento che non vengono specificate modalità, localizzazione e tempistica dell'impiego dei militari. Per l'utilizzo di ulteriori contingenti di Carabinieri per il controllo del territorio, inoltre, sarebbe stato sufficiente un semplice ordine di servizio, mentre l'utilizzo di militari di altri Corpi dovrebbe essere subordinato alla sussistenza di condizioni di calamità o di straordinaria necessità e urgenza, come quelle che giustificarono la cosiddetta operazione "Vespri siciliani", che non si ravvisano nella situazione attuale. Non è un caso che i sindacati di polizia si siano compattamente opposti alla norma, che appare meramente di facciata e incapace di offrire risposte strutturali al problema della sicurezza. Assai più utile sarebbe stato impiegare maggiori risorse per pagare gli straordinari agli operatori delle forze dell'ordine, piuttosto che proporre misure emergenziali che trasmettono solo insicurezza al Paese. (Applausi dal Gruppo PD).

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). L'emendamento 7.0.1000 (testo 2) propone misure che certo non militarizzano il Paese, ma che costituiscono un'operazione meramente propagandistica e sostanzialmente inutile. Sarebbe stato assai più sensato destinare le risorse previste all'ammodernamento delle attrezzature e dei mezzi obsoleti a disposizione delle forze dell'ordine ed autorizzare l'utilizzo dell'esercito per effettuare la vigilanza delle postazioni sensibili in cui sono attualmente impiegate le forze dell'ordine, analogamente a quanto avvenne durante la positiva esperienza della cosiddetta operazione "Vespri siciliani", liberando così personale di polizia da utilizzare per il controllo del territorio. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).

 

DIVINA (LNP). L'utilizzo di un numero tutto sommato esiguo di militari è ben lungi dal causare la militarizzazione del territorio, a cui la Lega Nord si sarebbe opposta, ma è senz'altro utile per rassicurare i cittadini e controllare quei quartieri disagiati in cui anche uscire di casa di sera è vissuto come un pericolo. La sinistra dovrebbe dunque rivedere con franchezza la propria posizione in materia di sicurezza, che appare molto distante dalle reali e concrete preoccupazioni dei cittadini. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

 

RAMPONI (PdL). Nella storia repubblicana le forze armate hanno costantemente concorso a garantire la sicurezza interna del Paese dalle minacce del terrorismo e della criminalità e svolge tuttora un'efficace azione nel caso di calamità naturali o anche nel corso di importanti manifestazioni sportive. Non si può dunque parlare di militarizzazione del territorio per l'impiego di poche migliaia di militari, che appare però sufficiente a dare un concreto segnale e a fornire un efficace contributo alla tutela della sicurezza del Paese. Quanto alla lamentata vaghezza del provvedimento, è bene ricordare che l'emendamento del Governo prevede che il piano di impiego del personale delle forze armate venga adottato con decreto del Ministro dell'interno, che riferisce in proposito alle Commissioni parlamentari competenti. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore BIANCO (PD), il Senato approva l'emendamento 7.0.1000 (testo 2).

 

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, ricordando che gli emendamenti 8.702, 8.703 e 8.704 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa e che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 8.0.700.

 

MONTI (LNP). Dà lettura della riformulazione dell'emendamento 8.705 (testo 2). (v. Allegato A)

 

BERSELLI (PdL). Esprime parere favorevole sugli emendamenti 8.705 (testo 2) e 8.0.701 (testo 2) e parere contrario su tutti gli altri.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere è conforme a quello del relatore.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 8.700.

 

MARINO Mauro Maria (PD). Sorprende il parere negativo del relatore sull'emendamento 8.701, volto a riconoscere alla polizia municipale la facoltà di accedere alla banca dati del Ministero dell'interno sui reati quando essa si trova a svolgere attività di polizia giudiziaria.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 8.701.

 

AZZOLLINI (PdL). La 5ª Commissione permanente esprime parere di nulla osta sugli emendamenti 8.705 (testo 2) e 8.0.701 (testo 2).

 

Il Senato approva gli emendamenti 8.705 (testo 2) (con conseguente assorbimento dell'emendamento 8.706) e 8.0.701 (testo 2). Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, è respinto l'emendamento 8.0.700.

 

PRESIDENTE. Passa agli emendamenti e all'ordine del giorno riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, ricordando che l'emendamento 9.700 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa e che gli emendamenti 9.701 e 9.702 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G9.1000 (v. Allegato A).

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 9.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere sugli emendamenti è conforme a quello del relatore. Accoglie l'ordine del giorno G9.1000.

 

Il Senato respinge gli emendamenti 9.2 (identico all'emendamento 9.3) e 9.4.

 

PRESIDENTE. Passa agli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 10.400/1, limitatamente alla lettera a), 10.400/101, 10.400/100 e 10.400/102, 10.400, 10.0.1/1 e 10.0.1. Su tutti gli altri esprime parere contrario.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 10.400/101.

 

LUMIA (PD). Chiede che la votazione sull'emendamento 10.400/1 avvenga per parti separate.

 

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva la prima parte dell'emendamento 10.400/1, fino alle parole «il reimpiego» (con conseguente assorbimento dell'emendamento 10.400/100) e ne respinge la restante parte. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 10.400/102 e respinge l'emendamento 10.400/2.

 

VIZZINI, relatore. L'emendamento 10.400 contiene misure volte a creare le condizioni affinché, dopo i successi conseguiti nella lotta alla criminalità organizzata, si possa finalmente lanciare l'attacco ai patrimoni mafiosi. Le norme in esame completano il lavoro predisposto dalla Commissione antimafia nel corso della passata legislatura. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

Il Senato approva l'emendamento 10.400 nel testo emendato, con conseguente preclusione degli emendamenti da 10.700 a 10.4.

 

PRESIDENTE. Esprime compiacimento per l'approvazione dell'emendamento 10.400. (Applausi).

Il Senato approva gli emendamenti 10.0.1/1 e 10.0.1 nel testo emendato.

 

CASSON (PD). Preannuncia il proprio voto favorevole all'emendamento 10.0.700, il quale dispone l'istituzione di un'agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali. Occorre prendere atto che, ancora una volta, il Governo afferma di condividere una norma, ma di volerne rinviare al futuro la sua approvazione.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), viene respinto l'emendamento 10.0.700.

 

PRESIDENTE. Passa agli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge da convertire.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 11.200 e 11.0.900 e parere contrario sugli altri.

 

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere conforme a quello del relatore e propone una nuova formulazione del testo dell'emendamento 11.0.900.

 

STIFFONI, segretario. Dà lettura del nuovo testo dell'emendamento 11.0.900. (v. Allegato A).

 

Il Senato respinge l'emendamento 11.1 ed approva l'emendamento 11.200, con conseguente preclusione degli emendamenti 11.2 e 11.700. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge inoltre l'emendamento 11.0.900/1. Viene approvato l'emendamento 11.0.900 (testo 2)

 

PRESIDENTE. Passa agli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 12.0.300 (limitatamente ai commi 5 e 6), 12.0.400 e 12.0.705. Avverte che gli emendamenti 12.702 e 12.703 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa e che gli emendamenti 12.0.701, 12.0.702, 12.0.703 e 12.0.706 sono stati ritirati.

 

LUMIA (PD). Illustra le modifiche apportate all'emendamento 12.0.400 (v. Allegato A) affinché questo riceva il parere positivo della 5ª Commissione. Invita l'Aula a sostenere l'emendamento in quanto esso prevede l'opportunità di inserire nella pubblica amministrazione i testimoni di giustizia che non sono imprenditori, così riconoscendo loro livelli di garanzia e sostegno più elevati rispetto a quelli attuali.

 

AZZOLLINI (PdL). Esprime parere di nulla osta sull'emendamento 12.0.400, così come riformulato.

 

GARRAFFA (PD). Aggiunge la firma all'emendamento 12.0.400 (testo 2).

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Aggiunge la firma all'emendamento 12.0.400 (testo 2).

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 12.100 e 12.0.100 e parere contrario sugli altri.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere conforme a quello del relatore. Quanto all'emendamento 10.0.400 (testo 2), dichiara di non condividerne il contenuto, che rischia di irrigidire e quindi di compromettere una pratica già adottata dalla Commissione sui programmi di protezione, ma di essere disponibile ad accogliere un ordine del giorno che inviti il Governo a favorire il proseguimento dell'attività già avviata, che necessita di assoluta riservatezza.

 

LUMIA (PD). Dichiara di non voler trasformare l'emendamento in ordine del giorno anche perché esso è il frutto del lavoro e di una valutazione approfondita della Commissione antimafia.

 

GARRAFFA (PD). Concorda sulla validità dell'emendamento 10.0.400 (testo 2), finalizzato a riconoscere maggiori garanzie ai testimoni di giustizia.

 

Il Senato approva gli emendamenti 12.100 e 12.0.100 e respinge gli emendamenti 12.700 e 12.701.

 

CASSON (PD). Si pronuncia a favore dell'emendamento 12.0.300, che disciplina i casi di grave sfruttamento del lavoro, invitando l'Aula a dare un segnale concreto in direzione del contrasto a tale fenomeno e a non limitarsi ad esprimere cordoglio nel momento in cui giungono notizie di gravi incidenti sul lavoro. (Applausi dal Gruppo PD).

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 12.0.300.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Invita l'Aula a votare a favore dell'emendamento 12.0.400 (testo 2), sottolineando che la possibilità di assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione potrebbe costituire un utile strumento di contrasto dei reati connessi alla criminalità organizzata. Osserva inoltre che la riformulazione dell'emendamento consente di fugare ogni dubbio in merito alla copertura delle misure proposte e alla tutela della sicurezza delle persone interessate.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 12.0.400 (testo 2). Il Senato respinge l'emendamento 12.0.2.

 

LUMIA (PD). Da anni si sostiene unanimemente che lo Stato non dovrebbe garantire l'istituto del gratuito patrocinio ai boss mafiosi condannati con sentenze passate in giudicato. Invita pertanto i relatori e il rappresentante del Governo a rivedere il parere contrario espresso sull'emendamento 12.0.5, onde evitare di trasmettere un segnale fortemente negativo. (Applausi dal Gruppo PD).

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere favorevole sull'emendamento 12.0.5.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere conforme al relatore. (Applausi).

 

CENTARO (PdL). Pur essendo condivisibile lo scopo dell'emendamento 12.0.5, esso presenta tuttavia un probabile profilo di incostituzionalità a causa della disparità di trattamento che viene introdotta in relazione al reato per cui il soggetto è stato condannato. Occorrerebbe pertanto rivedere complessivamente l'istituto del gratuito patrocinio. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

GARRAFFA (PD). Invita ad approvare l'emendamento in esame, sottolineando che nel decreto-legge in discussione sono ben altre le norme a rischio di incostituzionalità.

 

LI GOTTI (IdV). Suscita stupore il fatto che solo ora la maggioranza si ponga problemi di costituzionalità, dopo che negli ultimi due giorni sono state approvate numerose norme a rischio di incostituzionalità. (Applausi dai Gruppi IdV e PD. Proteste dal Gruppo PdL).

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Chiede di poter aggiungere la propria firma all'emendamento 12.0.5, sottolineando che, sebbene vi siano nella norma taluni aspetti controversi, il contrasto al crimine organizzato in Italia è stato essenzialmente costruito tramite provvedimenti di emergenza. (Applausi ironici e proteste dai Gruppi PdL e LNP. Vivaci commenti dei senatori Centaro e Li Gotti).

 

PRESIDENTE. Esprime apprezzamento per il clima unanime che si è registrato in Aula e in Commissione in materia di norme di contrasto alla mafia ed invita a non alterarlo. (Applausi).

 

LI GOTTI (IdV). Chiede di intervenire per fatto personale. (Proteste dal Gruppo PdL).

 

PRESIDENTE. Potrà intervenire a fine seduta.

 

CARUSO (PdL). Annuncia, a titolo personale, un voto di astensione sull'emendamento 12.0.5, ritenendo che lo scopo di tale norma potrebbe essere conseguito dai magistrati attraverso un'interpretazione meno burocratica e di più ampio respiro della legislazione vigente. Sottolinea inoltre di non aver mai votato in contrasto con i principi della Costituzione nel corso dell'esame del provvedimento.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 12.0.5.

 

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere favorevole sull'ultima parte (punto c) dell'emendamento 12.0.700.

 

CASSON (PD). Ringrazia il rappresentante del Governo per la precisazione e chiede la votazione per parti separate dell'emendamento 12.0.700.

 

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge le lettere a) e b) dell'emendamento 12.0.700 ed approva la restante parte dello stesso emendamento. Il Senato respinge l'emendamento 12.0.704.

 

MARITATI (PD). Chiede che venga posto in votazione l'emendamento 12.0.705, auspicando una larga convergenza su una norma che ha lo scopo di migliorare il funzionamento dell'amministrazione della giustizia attraverso l'istituzione di presidenti di sezione e di posti di procuratore aggiunto in alcuni tribunali particolarmente esposti.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MARITATI (PD) ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 12.0.705. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 12.0.707.

 

PRESIDENTE. Sospende la seduta per 30 minuti, in attesa che la 5a Commissione esprima il parere sugli emendamenti accantonati.

 

La seduta, sospesa alle ore 19,11, è ripresa alle ore 19,44.

 

AZZOLLINI (PdL). La Commissione bilancio non si è riunita perché il Governo ha preannunciato l'intenzione di ritirare l'emendamento 5.0.900.

 

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo ha deciso di ritirare l'emendamento 5.0.900 che troverà una collazione più opportuna nel disegno di legge di riordino della magistratura onoraria, ora all'esame della Camera dei deputati.

 

VIZZINI (PdL). Si rammarica del ritiro di un emendamento che avrebbe utilmente contribuito alla copertura delle sedi giudiziarie disagiate.

 

LUSI (PD). Desidera rimanga agli atti che intendeva votare a favore, ma ha erroneamente votato contro gli emendamenti 10.400/101 e 10.400/102 del senatore Centaro.

 

PRESIDENTE. Dichiara decaduto l'emendamento 5.0.900/1 e rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo alla seduta antimeridiana di martedì prossimo.

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

MALAN (PdL). Sollecita la risposta all'interrogazione 4-00134, già presentata nella scorsa legislatura, riguardante 224 ex volontari in ferma breve dell'Esercito, rientrati nella graduatoria degli idonei per l'Arma dei carabinieri, ma ancora non assunti.

Disegno di legge (451) fatto proprio da Gruppo parlamentare

FINOCCHIARO (PD). Ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento dichiara che il Gruppo fa proprio il disegno di legge n. 451, recante misure contro molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale.

 

PRESIDENTE. Ne prende atto ai fini procedurali.

Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e comunica l'ordine del giorno della seduta del 19 giugno, che avrà inizio alle ore 9.

 

La seduta termina alle ore 19,50.

  

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

Si dia lettura del processo verbale.

 

STIFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 16,37).

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (Relazione orale) (ore 16,38)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 692.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto inizio la votazione degli emendamenti e di un ordine del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente su ulteriori emendamenti presentati sul disegno di legge in esame.

STIFFONI, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 2.5/1, 4.1000, 4.500/1, 4.0.2000 (già 12.0.701), 4.0.2001 (già 12.0.702), 4.0.2002 (già 12.0.703), 5.1000/1, 5.1000, 5.0.2000 (già 12.0.706), 6.1000/1, 6.1000/2, 6.1000/3, 6.1000, 6.1001/1, 6.1001, 6.0.1000, 6.0.736 (già 6.736), 7.0.1000 (testo 2)/l, 7.0.1000 (testo 2)/2, 7.0.1000 (testo 2)/3, 7.0.1000 (testo 2)/4, 7.0.1000 (testo 2)/5, 7.0.1000 (testo 2)/6, 7.0.1000 (testo 2)/7, 7.0.1000 (testo 2)/8, 7.0.1000 (testo 2)/9, 7.0.1000 (testo 2)/10, 7.0.1000 (testo 2)/11, 7.0.1000 (testo 2)/12, 7.0.1000 (testo 2)/13, 7.0.1000 (testo 2)/14, 7.0.1000 (testo 2)/15, 7.0.1000 (testo 2)/16, 7.0.1000 (testo 2)/17, 7.0.1000 (testo 2)/18, 7.0.1000 (testo 2)/19, 7.0.1000 (testo 2)/20, 7.0.1000 (testo 2)/21, 7.0.1000 (testo 2)/22, 7.0.1000 (testo 2)/23, 7.0.1000 (testo 2)/24, 7.0.1000 (testo 2)/25, 7.0.1000 (testo 2)/26, 7.0.1000 (testo 2)/27, 7.0.1000 (testo 2)/28, 7.0.1000 (testo 2)/29, 7.0.1000 (testo 2)/30, 7.0.1000 (testo 2)/31, 7.0.1000 (testo 2)/32, 7.0.1000 (testo 2)/33, 7.0.1000 (testo 2)/34, 7.0.1000 (testo 2), 10.400/101, 10.400/100, 10.400/102, 10.0.900, 12.0.300 e 12.0.400 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza:

parere non ostativo ad eccezione delle proposte 12.0.300 (limitatamente ai commi 5 e 6), 12.0.400, 7.0.1000 (testo 2)/17, 7.0.1000 (testo 2)/21 e 5.0.900 sulle quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché dell'emendamento 4.0.2001 sul quale il parere è di semplice contrarietà.

Il parere non ostativo sulla proposta 7.0.1000 (testo 2) è reso nel presupposto che:

PRESIDENTE. Riprendiamo la votazione degli emendamenti. Metto ai voti l'emendamento 5.0.2, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.4, presentato dal senatore Vitali e da altri senatori.

Non è approvato.

Restano accantonati gli emendamenti 5.0.900/1 e il 5.0.900, in attesa del parere della 5a Commissione permanente.

Passiamo all'emendamento 5.0.700, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e su cui è stato rivolto un invito al ritiro.

GHEDINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GHEDINI (PD). Signor Presidente, mi dispiace, ma non posso accettare l'invito al ritiro avanzato dal rappresentante del Governo perché, come lui ha detto, si tratta esattamente di una specificazione che si rende però necessaria perché la giurisprudenza, negli ultimi anni, ha dimostrato che il testo così come è determinato e scritto consente l'applicazione e quindi il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di fatto solo in caso di prostituzione. Una sentenza del Consiglio di Stato del 2006, infatti, richiama il fatto che lo sfruttamento debba essere determinato da organizzazioni criminali e non da singoli datori di lavoro.

Chiediamo quindi la votazione dell'emendamento 5.0.700, invitando a votarlo favorevolmente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Ghedini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Colleghi, in attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 16,57.

 

(La seduta, sospesa alle ore 16,44, è ripresa alle ore 16,57).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.700, presentato dai senatori Ghedini e Vitali.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

252

Senatori votanti

246

Maggioranza

124

Favorevoli

97

Contrari

148

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

PRESIDENTE. Senatore Bruno, accoglie la richiesta di trasformare l'emendamento 5.0.701 in ordine del giorno? Subordinatamente vi era un parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo.

BRUNO (PD). Signor Presidente, non intendo trasformare l'emendamento 5.0.701 in ordine del giorno; è giusto che sia registrato chi è a favore e chi è contrario all'emendamento e quindi a dare risorse alle forze dell'ordine.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE.Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bruno, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.701, presentato dal senatore Bruno e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

257

Senatori votanti

256

Maggioranza

129

Favorevoli

106

Contrari

150

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

 

PROCACCI (PD). Signor Presidente, interverrò in seguito, prima dell'inizio delle votazioni degli emendamenti.

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, nel dibattito che ha riguardato l'articolo 6 del decreto-legge si è evidenziata l'importanza della collaborazione tra il ruolo e le competenze dei Comuni e dei sindaci con i compiti in materia di pubblica sicurezza propri delle autorità statali presenti nei rispettivi territori al fine di garantire un ordinato svolgersi della vita civile nelle città. Tuttavia, per come è affrontato nelle formulazioni contenute nel decreto-legge, c'è il rischio che questa collaborazione di tipo partenariale determinisovrapposizioni e incongruenze tali da poter inficiare lo spirito e la chiarezza di una fattiva collaborazione.

Perquesto l'emendamento 6.707 e il successivo 6.721 chiariscono cosa si debba intendere per sicurezza urbana, togliendo qualunque margine di ambiguità con le prerogative di chi deve assicurare la gestione dell'ordine pubblico nelle città e agevolando dovunque la minore cooperazione in termini partenariali nel rispetto della sfera delle reciproche competenze e responsabilità tra sindaci e prefetti. Sottolineo che il contenuto di questi emendamenti riflettono anche le proposte che 21 sindaci di città medie del Centro-Nord d'Italia hanno avanzato al ministro dell'interno Maroni in un incontro a Parma tenutosi la settimana scorsa.

Inquesto stesso spirito, siccome la legislazione emergenziale non aiuta a rendere strutturali e ordinariamente più incisive le politiche di sicurezza nelle città, muove anche l'ordine del giorno G6.101, presentato insieme alla senatrice Incostante, al senatore Bianco e ad altri colleghi, per colmare un vuoto normativo che inquadri i rapporti di collaborazione tra i diversi livelli della Repubblica in materia di sicurezza e adegui il profilo della polizia locale ai cambiamenti intervenuti in 20 anni nelle nostre realtà urbane.

Si tratta di temi su cui c'è ormai un'ampia elaborazione condivisa tra Regioni e autonomie e anche sintonia con le tecnostrutture del Ministero dell'interno, nonché con la generalità delle espressioni di rappresentanza delle polizie locali che puntano a valorizzare in luogo delle polizie municipali le polizie di comunità; temi ricompresi in disegni di legge presentati da maggioranza e opposizione proprio qui in Senato nella precedente e nell'attuale legislatura. Pertanto, in riferimento all'ordine del giorno, sollecito il Governo ad assumere un'iniziativa concorrente nel rispetto delle competenze di tipo statale. (Applausi dal Gruppo PD).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, abbiamo presentato all'articolo 6 gli emendamenti 6.1 e 6.2 che tendono ad inquadrare il potere e il ruolo dei sindaci in materia di sicurezza urbana. Il primo pone l'esercizio di questo potere da parte dei sindaci nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro dell'interno; il secondo prevede una norma di coordinamento rispetto alla circostanza che il sindaco, una volta emanata l'ordinanza in materia di sicurezza urbana, trasmetta la suddetta ordinanza al prefetto per l'esecuzione dei provvedimenti di competenza prefettizia.

Abbiamo proposto una norma di coordinamento che consente al sindaco, proprio per raccordare le varie competenze esistenti in questa materia, di chiedere la convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che non è un'invasione della sfera di competenza prefettizia ma significa solo che il sindaco, che adotta un provvedimento relativo alla sicurezza, chiede al prefetto di porre in essere gli atti consequenziali. Poiché questi ultimi coinvolgono comunque più soggetti che siedono all'interno del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, se il sindaco ne chiede la convocazione in qualche modo agevola un maggior coordinamento tra i sindaci e il prefetto.

Questi sono i due emendamenti presentati. Poiché l'emendamento 6.1 viene sostanzialmente accolto negli emendamenti presentati dal Governo che pongono sotto le direttive del Ministro dell'interno l'esercizio del potere di ordinanza da parte dei sindaci e correttamente distinguono i poteri extra ordinem delle ordinanze contingibili ed urgenti dai nuovi poteri ordinari e di ordinanza dei sindaci, ne annuncio il ritiro, dal momento che voterò quello presentato dal Governo.

Mi permetto di insistere sull'emendamento 6.2, proprio sotto il profilo propositivo, perché ritengo che dare al sindaco la possibilità non di convocare, ovviamente, ma di chiedere la convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza può rafforzare questo ruolo e credo che possa essere utile.

STIFFONI (LNP). Signor Presidente, sottosegretario Mantovano, abbiamo presentato l'ordine del giorno G6.100 e non un emendamento perché ci riserviamo in sede di discussione del prossimo disegno di legge finanziaria di sottoporre questo problema al Governo e siamo fiduciosi che verrà recepito. Con questo ordine del giorno chiediamo un'attenzione particolare all'attività dei nostri sindaci.

Con i provvedimenti sulla sicurezza abbiamo affidato ai sindaci maggiori possibilità di controllo del territorio; ma i nostri amministratori hanno anche bisogno di risorse, di cui peraltro già dispongono. Chiediamo, quindi, che con la prossima legge finanziaria vengano stralciate dalle limitazioni di spesa derivanti dal Patto di stabilità tutte quelle risorse che saranno indirizzate alla sicurezza, relative all'acquisto di mezzi di supporto di qualsiasi genere, ma soprattutto correlate all'aumento delle risorse umane, nella fattispecie all'aumento di personale dei vigili urbani e della polizia locale. Si tratta di un impegno che abbiamo preso con i nostri elettori, che alle ultime elezioni hanno espresso il proprio consenso anche da questo punto di vista.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, con l'ordine del giorno G6.103 intendiamo richiamare l'attenzione sull'esito dell'incontro tenutosi a Parma tra il Ministro dell'interno e molti amministratori locali di ogni parte politica, che, nella logica di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, hanno chiesto maggiori poteri per i sindaci e per le polizie locali. Invitiamo quindi il Governo ad inserire in un futuro emendamento o in un disegno di legge di iniziativa governativa di riforma delle polizie locali la facoltà per gli operatori delle stesse di disporre il fermo di polizia giudiziaria per ventiquattro ore (attualmente è di dodici ore), prorogabili, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, di ulteriori ventiquattro ore, nell'esercizio dell'attività di polizia giudiziaria, non limitato alla mera identificazione dell'indagato che, soprattutto se straniero, è molto complessa ed articolata, ma anche per ragioni di sicurezza urbana. (Applausi dal Gruppo LNP).

VALLARDI (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento sull'emendamento 6.733 riguarda la modifica del Testo unico attualmente in discussione, che ci conduce per taluni aspetti alla mutazione dei rapporti tra Stato ed enti locali, attribuendo a questi ultimi ruoli sempre maggiori in materia di sicurezza pubblica, spostando quindi funzioni e poteri pubblici a soggetti istituzionali maggiormente vicini ai cittadini. Si percepisce in questo la frizzante ebbrezza del federalismo che avanza, federalismo peraltro condiviso da tutti gli schieramenti in campagna elettorale.

C'era bisogno di questo, in quanto la criminalità che dilaga, legata spesso a doppio filo al fenomeno dell'immigrazione che ha invaso le nostre città e i nostri paesi, fa emergere la figura del sindaco, inteso quale soggetto in grado di assumersi di fatto quelle competenze che già da molto tempo molti di noi amministratori locali ci siamo attribuiti attraverso le iniziative sul territorio. Non può che essere così, visto che la figura del sindaco ultimamente è diretta espressione del voto dei cittadini. Credo che tutto ciò sia inevitabile in quanto sta emergendo sempre più l'assoluta necessità di individuare nella figura istituzionale del sindaco quelle prerogative che stiamo proponendo, considerato che il sindaco conosce direttamente, spesso in maniera capillare, il proprio territorio, soprattutto i propri cittadini e può intervenire con una visione spesso strategica, propria solo di chi vive e lavora nel territorio.

Con questa convinzione siamo orientati ad attuare una specie di osmosi, che vede in parte rideterminare e spostare le competenze a favore del sindaco, proponendo che la figura prefettizia intervenga nel suo naturale ruolo di controllore solo ed esclusivamente nelle fattispecie in cui si evidenzia l'inerzia del sindaco o di un suo delegato nel fronteggiare i casi previsti dall'articolo 6 del Testo unico. (Applausi dal Gruppo LNP).

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.22, 6.701, 6.16 e 6.707. L'emendamento 6.1 è stato ritirato.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.1000/1, 6.1000/2 e 6.1000/3 e favorevole sull'emendamento 6.1000 del Governo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.19 e 6.17.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.8, 6.712, 6.2 e 6.1001/1 e parere favorevole sull'emendamento 6.1001 del Governo. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.3 e contrario sugli emendamenti 6.717, 6.18 e 6.721.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.731 e 6.732 e favorevole sull'emendamento 6.733. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.20 e 6.4.

Con riferimento all'ordine del giorno G6.100 ci rimettiamo al Governo. Si esprime poi parere favorevole sull'ordine del giorno G6.102 e si invita il presentatore al ritiro dell'ordine giorno G6.103.

Invito inoltre il presentatore a ritirare l'emendamento aggiuntivo 6.0.700. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.0.1000. Esprimo infine parere contrario sull'emendamento 6.0.736.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello dei relatori.

Mi permetto solo di rivolgere un invito al ritiro degli emendamenti a firma del senatore Barbolini perché, come quest'ultimo avrà notato, gli emendamenti presentati dal Governo accolgono la sostanza delle sue proposte, sia in termini di necessità di definire il concetto di sicurezza urbana, rinviando sulla questione ad un decreto del Ministro dell'interno che ovviamente non potrà che tener conto delle consultazioni con l'ANCI e con i sindaci in particolare delle principali città, sia con riferimento alla possibilità per le giunte comunali di graduare l'entità delle sanzioni amministrative. C'è solo una maggiore sinteticità per un verso ed una collocazione più organica per altro verso.

Sugli ordini del giorno, Presidente, si accoglie il G6.100 a firma del senatore Siiffoni, a condizione però che al terzo rigo del dispositivo, le parole «ad escludere» siano sostituite dalle parole «ad approfondire l'ipotesi di escludere». Questa correzione è dettata dal fatto che è in primo luogo necessaria una trattativa in sede europea.

 

STIFFONI (LNP). Accolgo l'invito del Governo e modifico in tal senso l'ordine del giorno.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Con riferimento poi all'ordine del giorno G6.101, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori, il Governo è favorevole, a condizione che al terzo rigo del dispositivo, dopo le parole «organico provvedimento», sia inserito l'inciso «-nei limiti della competenza dello Stato-», in quanto come è noto vi è una potestà legislativa regionale a questo riguardo.

 

BARBOLINI (PD). Accolgo l'invito del Governo e modifico in tal senso l'ordine del giorno.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Con riferimento invece all'ordine del giorno G6.102, dei senatori Ghigo e Malan, si propone di modificare il dispositivo sostituendo la parola «introdurre» con l'altra «valutare».

Infine, si invita il presentatore dell'ordine del giorno G6.103 a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario, perché il fermo di polizia giudiziaria a legislazione vigente è uguale per tutti e quindi non può conoscere un regime differenziato per le polizie locali.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.700 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 6.22, presentato dai senatori Procacci e Della Monica.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.701.

PROCACCI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PROCACCI (PD). Signor Presidente, mi è stato appena riferito in forma privata che sia il Governo che il relatore sono disponibili a rivedere il parere contrario sull'emendamento 6.701.

 

PRESIDENTE. Chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo di esprimersi nuovamente sull'emendamento 6.701.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere favorevole.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PROCACCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PROCACCI (PD). Signor Presidente, vorrei spiegare il motivo per cui si è raggiunto un compromesso tra maggioranza e minoranza in Commissione sul tema importante dell'uniformità dell'azione di sicurezza sul territorio. È chiaro che l'accordo con l'ANCI assunto dal Governo debba essere rispettato, ma non è pensabile che il sindaco possa emettere ordinanze senza nemmeno ascoltare il prefetto: ci troveremmo dinanzi ad una mancanza di uniformità dell'azione di sicurezza. Voglio ricordare infatti che l'articolo 117 della Costituzione, lettera h), attribuisce allo Stato il compito della sicurezza.

Apprezzo che questo sia un punto di incontro e voglio che resti a verbale questa preoccupazione da parte della minoranza.

PRESIDENTE. Senatore Procacci, nonostante la Presidenza non partecipi alla votazione, non si astiene dal dichiararsi favorevole essa stessa a questa proposta emendativa.

Metto ai voti l'emendamento 6.701, presentato dai senatori Procacci e Della Monica.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.16, presentato dal senatore Perduca e da altre senatore.

Non è approvato.

Gli emendamenti da 6.702 a 6.706 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Sull'emendamento 6.707 è stato espresso un invito al ritiro. Senatore Barbolini, cosa intende fare?

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, non posso convenire con l'onorevole Mantovano, perché è vero che nell'emendamento proposto dal Governo si rinvia alla stessa tematica, ma il Sottosegretario converrà con me che è diverso qualitativamente: una norma di legge che definisce un concetto è diversa da un semplice rinvio ad una determinazione con decreto ministeriale del Ministero dell'interno, pur presupponendo di sentire la Conferenza Stato-Regioni.

Quindi, insisto per la votazione dell'emendamento 6.707.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.707, presentato dal senatore Barbolini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

270

Senatori votanti

269

Maggioranza

135

Favorevoli

120

Contrari

148

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. L'emendamento 6.1 è stato ritirato, mentre l'emendamento 6.708 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 6.1000/1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.1000/2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.1000/3, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.1000, presentato dal Governo.

È approvato.

 

Risulta pertanto precluso l'emendamento 6.19, mentre gli emendamenti 6.709, 6.710 e 6.711 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 6.17, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.712.

BERSELLI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BERSELLI, relatore. Onorevole Presidente, per coerenza con il parere modificato sull'emendamento 6.701, i relatori esprimono parere favorevole all'emendamento 6.712.

CHIURAZZI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CHIURAZZI (PD). Signor Presidente, non ho capito la ragione della preclusione dell'emendamento 6.19.

 

PRESIDENTE. Essa deriva dall'approvazione dell'emendamento 6.1000.

 

CHIURAZZI (PD). Se mi consente un solo secondo, vorrei sollecitare una riflessione del Governo e anche della maggioranza, perché il mio emendamento introduce il principio che il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, oltre che ispirarsi ai princìpi generali del diritto, deve rispettare le leggi vigenti. È una norma che ha un contenuto tecnico che troviamo frequentemente nel nostro diritto e che si spiega per due ragioni. In primo luogo, i poteri del sindaco non sarebbero limitati e potremmo sconfinare in un abuso; in secondo luogo, trattiamo di una materia, quella della sicurezza urbana, che è un bene giuridico che deve essere tutelato dal sindaco, ma dobbiamo riconoscere anche che è un concetto privo di una sufficiente determinatezza nel nostro ordinamento giuridico.

Per tale ragione inviterei il Governo a riconsiderare la sua posizione su questo mio emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Chiurazzi, secondo me lei avrebbe potuto presentare questa formulazione emendativa come subemendamento all'emendamento principale del Governo, che si riferisce ai princìpi generali dell'ordinamento.

Metto ai voti l'emendamento 6.712, presentato dai senatori Procacci e Della Monica.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore D'Alia.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.1001/1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.1001, presentato dal Governo.

È approvato.

Gli emendamenti 6.713, 6.714, 6.715 e 6.716 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.717, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 6.718 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.18.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.18, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

277

Senatori votanti

275

Maggioranza

138

Favorevoli

116

Contrari

154

Astenuti

5

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.719 e 6.720 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.721.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.721, presentato dal senatore Barbolini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

279

Senatori votanti

277

Maggioranza

139

Favorevoli

125

Contrari

151

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti dal 6.722 al 6.730 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.731, identico all'emendamento 6.732.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.731, presentato dal senatore Vitali, identico all'emendamento 6.732, presentato dal senatore Malan.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

276

Senatori votanti

275

Maggioranza

138

Favorevoli

122

Contrari

152

Astenuti

1

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.733, presentato dal senatore Bricolo e da altri senatori.

È approvato.

 

L'emendamento 6.734 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.20.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.20, presentato dalla senatrice Bastico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

281

Senatori votanti

280

Maggioranza

141

Favorevoli

126

Contrari

154

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. L'emendamento 6.735 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G6.100 (testo 2), G6.101 (testo 2) e G6.102 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Per quanto concerne l'ordine del giorno G6.103 vi è un invito al ritiro. Accetta tale invito, senatore Mazzatorta?

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, accettiamo l'invito al ritiro dell'ordine del giorno, ma ne proporremo l'inserimento nel disegno di legge, poiché una volta introdotto il concetto di sicurezza urbana bisogna anche attribuire maggiori poteri alle polizie locali.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.700, presentato dal senatore Scanu.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.1000, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.736.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.736, presentato dal senatore Barbolini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

  

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

277

Senatori votanti

275

Maggioranza

138

Favorevoli

121

Contrari

152

Astenuti

2

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MAZZATORTA (LNP). Signor Presidente, con l'emendamento 7.700 proponiamo la riscrittura dell'articolo 7 per estendere l'istituto dei piani coordinati di controllo del territorio non solo ai maggiori Comuni, che sono quelli dei grandi centri urbani, ma anche ai Comuni con minore popolazione, che a volte hanno anche problemi di sicurezza pari se non superiori a quelli dei maggiori centri urbani.

Proponiamo inoltre che non vi sia nessuna forma di condizionamento nello svolgimento di questi piani coordinati di controllo del territorio, che non vi sia nessuna forma di subordinazione delle attività di polizia giudiziaria delle polizie locali alle forze di polizia dello Stato, ma che vi sia fra di esse un coordinamento ed una collaborazione nell'attività di controllo del territorio, in funzione di questi piani coordinati. (Applausi dal Gruppo LNP).

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.7 e 7.701. Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 7.700, 7.400 e 7.401.

Inoltre, esprimo parere contrario sugli emendamenti 7.0.1000 (testo 2)/1, 7.0.1000 (testo 2)/2, 7.0.1000 (testo 2)/3, 7.0.1000 (testo 2)/4, 7.0.1000 (testo 2)/5, 7.0.1000 (testo 2)/6, 7.0.1000 (testo 2)/7, 7.0.1000 (testo 2)/8, 7.0.1000 (testo 2)/9, 7.0.1000 (testo 2)/10, 7.0.1000 (testo 2)/11, 7.0.1000 (testo 2)/12, 7.0.1000 (testo 2)/13, 7.0.1000 (testo 2)/14, 7.0.1000 (testo 2)/15, 7.0.1000 (testo 2)/16, 7.0.1000 (testo 2)/17, 7.0.1000 (testo 2)/18, 7.0.1000 (testo 2)/19, 7.0.1000 (testo 2)/20, 7.0.1000 (testo 2)/21, 7.0.1000 (testo 2)/22, 7.0.1000 (testo 2)/23, 7.0.1000 (testo 2)/24, 7.0.1000 (testo 2)/25, 7.0.1000 (testo 2)/26, 7.0.1000 (testo 2)/27, 7.0.1000 (testo 2)/28, 7.0.1000 (testo 2)/29, 7.0.1000 (testo 2)/29, 7.0.1000 (testo 2)/30, 7.0.1000 (testo 2)/31, 7.0.1000 (testo 2)/32, 7.0.1000 (testo 2)/33 e 7.0.1000 (testo 2)/34.

Il parere del Governo è favorevole sull'emendamento 7.0.1000 (testo 2).

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.7, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.700.

SAIA (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SAIA (PdL). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 7.700 e svolgere una breve dichiarazione di voto.

Voglio, infatti, sottolineare come la puntualità di questo emendamento riaggiusti un articolo del decreto-legge che può senz'altro considerarsi una sorta di "svarione", visto che avrebbe complicato pesantemente non solo il lavoro delle polizie locali sul territorio, ma soprattutto avrebbe ingolfato la quotidiana attività di controllo svolta da questure, commissariati e comandi dei carabinieri con continue denunce di flagranza di reato in materia di infortunistica, di controllo ambientale e di contraffazione, creando problemi nella gestione della trasmissione degli atti alle forze dell'ordine statali.

In questo senso, quindi, l'emendamento 7.700 rende sicuramente giustizia restituendo dignità al lavoro di questi agenti. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.700, presentato dal senatore Bricolo e da altri senatori.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 7.701, mentre gli emendamenti 7.400 e 7.401 sono assorbiti.

Gli emendamenti 7.702, 7.703 e 7.704 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole «Polizia di Stato».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/1 e l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/2.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/3, presentato dal senatore Del Vecchio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1000 (testo2 )/4.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.1000 (testo2 )/4, presentato dal senatore Pegorer e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

277

Senatori votanti

276

Maggioranza

139

Favorevoli

126

Contrari

150

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/5, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/6, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/7, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/8, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/9, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/10, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/11, identico all'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/12.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/11, presentato dal senatore Scanu e da altri senatori, identico all'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/12, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

284

Senatori votanti

283

Maggioranza

142

Favorevoli

128

Contrari

155

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/13.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/13, presentato dalla senatrice Pinotti e da altri senatori, fino alle parole «perlustrazione e pattuglia».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

285

Senatori votanti

281

Maggioranza

141

Favorevoli

124

Contrari

157

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/13 e l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/14.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/15, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/16, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/17 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/18, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/19, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/20, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/21 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/22, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/23, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/24, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/25, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole «al comma 1».

Non è approvata.

 

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/25 e l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/26.

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/27, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, identico all'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/28, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/29, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/30, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/31, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/32, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/33, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 7.0.1000 (testo 2)/34, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2).

PINOTTI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PINOTTI (PD). Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sull'emendamento 7.0.1000 (testo 2), presentato dal Governo. Mi rivolgo idealmente al ministro della difesa La Russa, che ha fortemente voluto questo emendamento, anche se non è presente in Aula, per dirgli che non mi spingo ad affermare - come ha fatto ieri sul "Corriere della sera" l'ex ministro della difesa Martino - che l'uso dell'Esercito a fini interni è una vecchia idea di destra, che - dice l'onorevole Martino - il ministro La Russa continua a coltivare. Non mi spingo a dire questo, ma vi chiedo che da voi non vengano accuse che non corrispondono alla realtà delle nostre posizioni.

Mi è sembrata una vera caduta di stile la dichiarazione del capogruppo Gasparri, che ha affermato che chi era contrario all'uso dei militari in funzione di ordine pubblico la pensa come i Casalesi e Totò Riina. Chiariamo bene i termini della questione.

Vogliamo più sicurezza nelle nostre città, ma non siamo d'accordo con la vostra proposta. Ne abbiamo fatte tante di proposte, anche in questo decreto; e, come sapete, il 70 per cento di quelle in esso comprese in realtà è già contenuto nel pacchetto Amato. Quindi non potete presentarci come coloro che non si occupano della sicurezza. Evitiamo, pertanto, di ridicolizzare le posizioni di ciascuno.

Il ministro La Russa ha spiegato di aver compiuto uno sforzo per raccogliere le obiezioni, ma in realtà da questo emendamento esce una soluzione ancor più confusa, trovata più per tenere il punto che per rispondere ai problemi. E non cambia la sostanza della questione principale, che è edulcorata, ma rimane.

Si dice «preferibilmente carabinieri»: quanti? Per i carabinieri, poi, non era necessario un emendamento, bastava un ordine di servizio. Poi si parla di città, ma quali? Si parla di «aree densamente popolate»: quali sono? Si parla di «servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili»: su questo non abbiamo problemi; poi, però, si parla di pattuglie miste: quali e quanti militari ne faranno parte? Quali sono quelli specificamente preparati per i compiti da svolgere? Certo che i nostri militari sono altamente formati dal punto di vista professionale, ma per fare altro.

Anche la legge che vige per le nostre Forze armate prevede che queste concorrano alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgano compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Mi chiedo quali sono i criteri di urgenza, se si demanda poi ad un decreto ministeriale il piano di attuazione, al punto che nutrivamo dubbi anche sull'ammissibilità di quest'emendamento tanto erano vaghi i suoi riferimenti.

Guardate, colleghi, la vaghezza è evidente anche da un punto di vista lessicale. L'emendamento comincia con quello che potrebbe sembrare un ossimoro: «Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità». Ma cosa c'è di eccezionale nella prevenzione alla criminalità? Poi prosegue: «ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato...». Quando comincerà quest'operazione? Non si sa. Quando finirà? Non si sa. Sappiamo che durerà sei mesi, rinnovabili per una volta.

Mi dispiace, ma non vi sono assonanze con il provvedimento "Vespri siciliani", che è stato in qualche modo copiato per il testo. Lì la situazione era tutt'altra, dopo l'uccisione di Falcone e Borsellino, era tutt'altra situazione di emergenza.

Allora, è giustissimo dare risposte sulla sicurezza, ma queste risposte devono essere serie. Vi siete chiesti perché tutti i sindacati di polizia sono contrari? Se vi fosse una quantificazione economica - e non è detto quanto costa questo emendamento - avremmo proposto di utilizzare questi soldi per pagare lo straordinario delle forze di polizia. Sarebbe stato un modo immediato - perché capisco che assumere nuovo personale tramite concorsi può essere lungo - per disporre subito di forze fresche e preparate per il compito.

Mi rivolgo sempre al Ministro della difesa, anche se non c'è. Il problema, mi pare, è aver voluto mettere un paletto politico, ossia la partecipazione anche del Ministero della difesa alla gestione dell'ordine pubblico, a cui peraltro questo emendamento non mi pare serva. E parlo del pattugliamento.

La logica emergenziale porta all'emotività dell'opinione pubblica, ma il tema della sicurezza ha bisogno di misure strutturali, che durano nel tempo. Vi è il pericolo di trasmettere l'idea di un Paese non in grado di garantire, per via ordinaria, impegnando le forze di polizia a tale scopo preparate, la sicurezza. Puntare sulla paura può servire anche a vincere le elezioni, ma non a governare una grande democrazia occidentale. (Applausi dal Gruppo PD).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, esprimeremo voto contrario all'emendamento 7.0.1000 (testo 2), non perché pensiamo che l'Italia sia come la Colombia, ma perché è inutile. Si tratta di una norma inutile che autorizza il Ministro dell'interno, attraverso le prefetture, di concerto con il Ministro della difesa, informando preventivamente il Presidente del Consiglio e successivamente le competenti Commissioni parlamentari, per sei mesi, rinnovabili, ad utilizzare un contingente non superiore a 3.000 unità di personale appartenente all'Esercito, preferibilmente carabinieri, ovviamente, perché vi è l'esigenza di rimanere nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e anche di polizia giudiziaria, che, grazie a Dio, i militari non possono svolgere.

Questo è il testo 2 dell'emendamento, perché il testo precedente era ancora più esilarante, mi consentiranno i colleghi, tant'è vero che il Ministro ha fatto marcia indietro.

Io capisco tutto, ma non comprendo per quale motivo debbano essere spesi circa 32 milioni di euro, per due annualità, che potrebbero essere destinati, ad esempio, come ricordava nella precedente legislatura il ministro Amato, per pagare gli accasermamenti e i contratti per le prefetture, per le questure, per i Vigili del fuoco e così via, per aggiornare e ammodernare il parco mezzi della Polizia di Stato, che ha elicotteri ormai datati, che possono partecipare solo alle sfilate degli elicotteri d'epoca. Potrebbero essere utilizzati per ricominciare a discutere seriamente degli aumenti contrattuali del personale delle Forze di polizia e del comparto sicurezza. Dovrebbero essere destinati a quelle indennità che i sindacati di polizia all'unanimità chiedono e hanno chiesto al precedente Governo Prodi senza avere alcun riscontro e che chiedono ancora oggi; essi hanno presentato appositi documenti proprio perché ritengono non che siamo in Colombia, ma che questa sia una norma inutile e ancor più inutile nel momento in cui si vincola - giustamente, perché non si può fare altro - l'utilizzo di personale appartenente all'Arma dei carabinieri e che spreca risorse per fare solo uno spot post-elettorale.

Signor Presidente, avremmo compreso e avremmo votato una norma che prevedesse l'utilizzo del personale delle Forze armate per la vigilanza non solo dei siti strategici e di interesse nazionale (cosa che già avviene, ad esempio, in merito al decreto-legge sui rifiuti), ma che, mutuando l'esperienza positiva dei "Vespri siciliani", utilizzasse il personale della Forze armate per la vigilanza di quelle postazioni sensibili che impiegano personale delle Forze di polizia e dell'Arma dei carabinieri che verrebbe liberato per compiti d'istituto. Sarebbe stato razionale, lo avremmo votato. Questo è solo uno spot che, obiettivamente, non fa piacere a nessuno e che, tranne la soddisfazione di un articolo sui giornali, non porterà alcun beneficio neanche alle casse dello Stato. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DIVINA (LNP). Signor Presidente, a nome del Gruppo Lega Nord annuncio il voto favorevole sull'emendamento 7.0.1000 (testo 2).

Vorrei fare però qualche precisazione. Sicuramente non siamo dell'idea che sia buona cosa militarizzare il territorio, però l'impiego di 3.000 soldati in circostanze definite eccezionali a noi non sembra militarizzare il nostro territorio. Domandiamoci: esistono o no quartieri in cui le persone la sera (per non parlare della notte) hanno timore ad uscire per strada? Voi pensate che a queste persone incontrare qualcuno con la divisa dia proprio fastidio? Pensate che le persone normali distinguano le stellette che portano i militari? Questo è un messaggio che rivolgiamo alla sinistra.

Tutti noi probabilmente abbiamo sottovalutato i segnali che arrivavano dalla nostra popolazione, dai cittadini, in materia di preoccupazioni e, oltre le preoccupazioni, in materia di paura. Credo che la sinistra debba fare un profondo esame di coscienza: si è ridotta in questo stato perché ha sempre risposto con sufficienza dicendo che bisogna adeguarsi, che quello della sicurezza non è un problema.

Come Lega Nord abbiamo proposto di coinvolgere il volontariato sociale per rispondere alla domanda di sicurezza delle nostre città. Ci è stato risposto no soprattutto da quelle giunte di sinistra che, assolutamente, non volevano nemmeno i cittadini impiegati in questa funzione. Oggi non vogliono i militari. (Applausi dal Gruppo LNP).

Il problema della sinistra è che deve uscire dai palazzi, andare per strada e capire quali sono le problematiche e le domande della gente. Devono fare politica fuori dai palazzi, se ci riescono ancora, altrimenti la Sicilia sarà un monito. Quella è la fine che farà la sinistra se pensa che la risposta a qualsiasi domanda proveniente dal Paese sia sempre no. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

RAMPONI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

RAMPONI (PdL). Signor Presidente, le Forze armate hanno il compito di garantire la difesa delle istituzioni, di difendere la società da minacce esterne e di concorrere al mantenimento della sicurezza interna nei confronti di minacce che possano verificarsi da parte del terrorismo, della criminalità o similari. Dopo la costituzione della Repubblica le Forze armate hanno avuto una lunghissima tradizione di interventi condotti in maniera esemplare con la gratitudine di coloro che se ne sono avvalsi; quindi, parlare di militarizzazione mi sembra una sciocchezza, un'idiozia, una cosa ridicola. Mi sembra davvero esagerato parlare di militarizzazione rispetto a 3.000 uomini dati in rinforzo per attività specifiche alle forze dell'ordine e di polizia, laddove sarà stabilito che potranno o dovranno intervenire.

È una tradizione lunghissima e mi spiace fare una citazione personale, ma ricordo che, quando ero tenente e comandavo un plotone bersaglieri a Roma, fui impiegato presso la Galleria nazionale, oggi galleria Alberto Sordi, a difesa e protezione della Presidenza del Consiglio per certi sommovimenti pericolosi condotti dalle sinistre estreme.

Anche recentemente, qualcuno lo ha citato, ci sono stati interventi militari in Sicilia, ma ci sono stati anche in Sardegna, in Calabria, a Napoli nel 1997. Abbiamo avuto interventi contro il terrorismo, per esempio all'epoca del rapimento di Moro o del rapimento di Dozier. Si facevano, eccome, pattuglie e posti di controllo: forse ve ne siete dimenticati. Vi sono stati anche interventi infiniti in occasione di calamità naturali e in questi casi gli interventi dei militari, oltre a portare capacità di lavoro, sostegno, trasporto d'acqua e viveri, portano anche sicurezza attraverso pattuglie di controllo notturno contro attività di sciacallaggio o altro.

Anche nelle manifestazioni sportive vi è spesso la presenza militare. Vogliamo sostenere che abbiamo militarizzato i terremoti o le Olimpiadi invernali di Torino? Non ha senso. È una forma che induce in errore l'opinione pubblica e che non ha davvero alcun senso.

Mi sembra che occorra constatare che esiste un'emergenza in termini di sicurezza. Forse qualcuno non se ne è accorto, ma sono decine e decine di giorni che la gente, i giornali parlano di emergenza sicurezza. Il senatore Divina ha citato situazioni che si registrano di notte anche al Nord, generalmente più ordinato e tranquillo. Tutti abbiamo sentito le lamentele di chi dice che a una certa ora non si vede nessuno. Tutti sappiamo delle difficoltà delle Forze di polizia che, non avendo avuto per parecchio tempo risorse a disposizione, soprattutto negli ultimi due anni, per mancanza di carburante e obsolescenza delle autovetture mandano in giro di notte un numero ridottissimo di pattuglie. Quando citate i sindacati, riportate anche ciò che essi dicono circa la disponibilità di pattuglie notturne. Citate anche quello!

Nel momento in cui si verifica questa emergenza, quindi, credo sia assolutamente normale che in un contesto generale si prevedano certi interventi. Sento pronunciare osservazioni su cosa si pensa di fare con soli 3.000 uomini: la previsione di 3.000 uomini si aggiunge a tutte le norme e a tutti gli interventi che stiamo discutendo da questa mattina. Si tratta di una goccia (positiva) in un ampio vaso di norme e di interventi.

Per quanto attiene poi agli interventi della senatrice Pinotti e del senatore D'Alia, desidero chiarire che le domande che essi si pongono non sono da inserire nell'emendamento o da risolvere in questa sede. Ma cosa c'entrano domande come "in quali località, dove, quando e come"? È detto chiaramente nell'emendamento del Governo, nella maniera più aperta che mai sia stata utilizzata: «Il piano di impiego del personale delle Forze armate (...) è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica» e informate le Camere. In quel momento le Camere verranno informate. Mi pare quindi che le Camere possano essere informate al momento opportuno e che è competenza del Ministro stabilire dove, come e quando impiegare tale personale delle Forze armate.

Desidero svolgere un'ultima riflessione. Si chiede cosa rappresentino 3.000 uomini. Facciamo alcuni conti. 3.000 uomini in pattuglie di tre uomini, magari con l'aggiunta di un agente di pubblica sicurezza, rappresentano 1.000 pattuglie, che a loro volta garantiscono, in 20 aree pericolose, la disponibilità di 50 pattuglie in ogni area o, in 100 zone a rischio, la disponibilità di 10 pattuglie in ogni zona. Mi pare che ciò possa avere una sua valenza, sia in termini di deterrenza, sia nell'infondere fiducia nella popolazione italiana. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. È già intervenuta la senatrice Pinotti.

 

DI GIOVAN PAOLO (PD). Siamo diversi, però, anche per genere.

PRESIDENTE. Fate parte dello stesso Gruppo ed è prevista una sola dichiarazione di voto per Gruppo.

BIANCO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BIANCO (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bianco, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.0.1000 (testo 2), presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

284

Senatori votanti

283

Maggioranza

142

Favorevoli

158

Contrari

122

Astenuti

3

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MONTI (LNP). Signor Presidente, desidero riformulare l'emendamento 8.705 con il seguente testo, che credo sia stato distribuito: «Al comma 1, capoverso, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:

a) sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, le parole: "schedario dei veicoli rubati operante" sono sostituite dalle seguenti: "schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti...».

 

PRESIDENTE. Senatore, il testo della riformulazione è già stato distribuito ai colleghi.

 

MONTI (LNP). Vorrei sottolineare ciò che è stato inserito: «Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può altresì accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 8.700 e 8.701. Gli emendamenti 8.702, 8.703 e 8.704 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.705 (testo 2); di conseguenza, l'emendamento 8.706 viene assorbito dalla riformulazione dell'emendamento precedente. Esprimo parere contrario sull'emendamento 8.0.700, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.0.701 (testo 2).

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il Governo si associa ai pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.700.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.700, presentato dal senatore Barbolini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

280

Senatori votanti

277

Maggioranza

139

Favorevoli

120

Contrari

156

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.701.

MARINO Mauro Maria (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. Chiedo scusa, collega, i tempi sono esauriti; quindi la pregherei di contenere il suo intervento in due minuti.

 

MARINO Mauro Maria (PD). Signor Presidente, sono sinceramente stupito, forse perché sono ingenuo, per il parere negativo espresso dal relatore sull'emendamento in esame. Esso consente alla polizia municipale, quando svolge attività di polizia giudiziaria, di accedere alla banca dati del Ministero dell'interno sui reati.

Il decreto estende tale possibilità ai soli reati connessi al furto dei veicoli e alle contraffazioni di documenti. La polizia municipale è però spesso impegnata in attività di polizia giudiziaria su altri fronti. Pertanto, se invece di pensare di far intervenire l'Esercito, che nulla ha a che fare con l'ordine pubblico, dessimo gli strumenti opportuni alle forze dell'ordine già operanti, faremmo sicuramente meno demagogia, ma faremmo un servizio al Paese.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.701, presentato dal senatore Marino Mauro Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

281

Senatori votanti

280

Maggioranza

141

Favorevoli

125

Contrari

154

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 8.702, 8.703 e 8.704 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Invito il Presidente della Commissione bilancio ad esprimere un parere sull'emendamento 8.705 (testo 2).

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, colgo l'occasione per dare parere di nulla osta, già concordato con i colleghi della Commissione, sugli emendamenti 8.705 (testo 2) e 8.0.701 (testo 2).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.705 (testo 2), presentato dal senatore Monti e da altri senatori.

È approvato.

 

L'emendamento 8.706 risulta pertanto assorbito.

Passiamo all'emendamento 8.0.700, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

INCOSTANTE (PD). Ne chiediamo la votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 8.0.700, presentato dal senatore Marino Mauro Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

281

Senatori votanti

279

Maggioranza

140

Favorevoli

122

Contrari

156

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.0.701 (testo 2), presentato dal senatore Esposito.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere contrario sugli identici emendamenti 9.2 e 9.3. L'emendamento 9.700 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa. Esprimo parere contrario sull'emendamento 9.4.

Gli emendamenti 9.701 e 9.702 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G9.1000.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere contrario sugli emendamenti all'articolo 9 e parere favorevole sull'ordine del giorno G9.1000.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, identico all'emendamento 9.3, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 9.700 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 9.4, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G9.1000, presentato dal sentore Saia, non sarà posto in votazione.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERSELLI, relatore. Con riferimento all'emendamento 10.400/1 si esprime parere favorevole solo sulla lettera a). Pertanto, si propone una votazione per parti separate.

Si esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 10.400/101, 10.400/100 e 10.400/102 e parere contrario sull'emendamento 10.400/2.

Si esprime altresì parere favorevole sull'emendamento 10.400 e parere contrario sugli emendamenti 10.700, 10.701, 10.702, 10.703, 10.704, 10.705, 10.706, 10.707, 10.4 e 10.0.700.

Esprimo infine parere favorevole sugli emendamenti 10.0.1/1 e 10.0.1.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.400/101.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.400/101, presentato dal senatore Centaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

286

Senatori votanti

285

Maggioranza

143

Favorevoli

156

Contrari

128

Astenuti

1

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 10.400/1, la cui sola lettera a) ha ricevuto il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo.

Chiedo al senatore Lumia se desidera che tale emendamento, a sua firma, sia posto ai voti per parti separate.

LUMIA (PD). Signor Presidente, chiedo che la votazione sia effettuata per parti separate.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla votazione della prima parte dell'emendamento 10.400/1.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 10.400/1, presentato dal senatore Lumia, fino alle parole «il reimpiego».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

277

Senatori votanti

276

Maggioranza

139

Favorevoli

275

Contrari

1

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della restante parte dell'emendamento 10.400/1.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della restante parte dell'emendamento 10.400/1, presentato dal senatore Lumia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

282

Senatori votanti

281

Maggioranza

141

Favorevoli

124

Contrari

157

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. L'emendamento 10.400/100 del Governo risulta assorbito dall'approvazione della prima parte dell'emendamento 10.400/1.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.400/102.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.400/102, presentato dal senatore Centaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

284

Senatori votanti

283

Maggioranza

142

Favorevoli

156

Contrari

126

Astenuti

1

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.400/2.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.400/2, presentato dal senatore Lumia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

283

Senatori votanti

282

Maggioranza

142

Favorevoli

126

Contrari

156

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.400.

VIZZINI, relatore. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, desidero ricordare ai colleghi che l'emendamento 10.400, così come viene portato all'esame dell'Assemblea, è il frutto di un lavoro che è partito dall'esame di un altro emendamento, presentato da me e dal collega Berselli, e di un altro ancora, a firma del senatore Casson, cui si è aggiunto anche l'impegno del Governo.

Parlo di questo emendamento riferendomi anche all'emendamento 10.0.1, che verrà esaminato successivamente, per sottolineare che con tali misure stiamo creando le condizioni affinché, dopo i successi conseguiti nella lotta alla criminalità organizzata da parte degli inquirenti e delle forze dell'ordine nello sgominare le cosche in tutte le Regioni - in cui si registrano grandi successi investigativi, si possa finalmente lanciare l'attacco ai patrimoni mafiosi. Sono norme che riguardano misure di prevenzione personali e patrimoniali (che potranno essere poste in essere anche disgiuntamente), la confisca dei beni dei mafiosi (che potrà permettere finalmente di aprire e svuotare le casseforti della mafia), la dichiarazione di nullità di tutti gli atti di trasferimento considerati fittizi tra mafiosi, loro parenti e terzi, nonché la confisca per valori equivalenti, già prevista nel nostro ordinamento per altri reati.

È il completamento di un quadro normativo che già la Commissione antimafia nella scorsa legislatura aveva esaminato, preparando un lavoro che le Aule del Parlamento non ebbero mai la possibilità di portare a compimento. È un impegno che ci deve portare a comprendere che la presenza della criminalità organizzata in questo Paese è una ferita della nostra democrazia da sanare al più presto.

Signor Presidente del Senato, ci ha incoraggiato ad inserire queste norme in un decreto-legge anche il discorso che lei ha voluto rivolgere all'Assemblea il giorno della sua elezione a Presidente e anche in altre occasioni pubbliche. Lo abbiamo fatto e siamo riusciti a farlo con un consenso generalizzato dell'Assemblea. Credo che tale circostanza possa costituire un fiore all'occhiello nella lotta contro la mafia, per conseguire quei successi che possono portarci verso la vittoria finale contro questa gente, che uccide gli uomini, comprime la libertà delle imprese e soprattutto ruba il futuro alle giovani generazioni. A tali persone abbiamo voluto dare, tutti insieme, in questo decreto una forte risposta operativa. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.400, presentato dalle Commissioni riunite, nel testo emendato.

È approvato.

 

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 10.700 a 10.4.

La Presidenza si compiace notevolmente dell'avvenuta approvazione di questa norma e, avendo avuto notizia che nelle Commissioni competenti essa era stata votata all'unanimità, non può che prenderne atto con soddisfazione. Quando si registra l'unità delle forze politiche su norme come questa non si può che dare un forte segnale di contrasto alla criminalità organizzata. (Applausi).

Metto ai voti l'emendamento 10.0.1/1, presentato dal senatore Lumia.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dalle Commissioni riunite, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.0.700.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, meno di un minuto per segnalare l'importanza di questo emendamento, sul quale dal punto di vista del contenuto credo non vi sia opposizione neanche da parte del Governo. Si tratta infatti dell'istituzione di un'agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati alle organizzazioni criminali. Sappiamo tutti benissimo come dal Nord al Sud dell'Italia ci siano problemi per la destinazione di questi beni, per la loro gestione immediata ed efficace e soprattutto per la loro riutilizzazione sociale e economica.

Questo emendamento, così come è stato impostato, consentiva di ragionare anche in termini di regolamento, al fine di disporre entro novanta giorni delle norme specifiche per il funzionamento e l'amministrazione di questa agenzia. Prendo atto che il Governo, che da un punto di vista contenutistico, come segnalato, sarebbe favorevole, ancora una volta rimanda al futuro - non si sa a quando - l'approvazione di una norma e di un istituto che invece riteniamo fondamentale.

Per tale ragione voteremo a favore dell'emendamento 10.0.700.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 10.0.700, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

287

Senatori votanti

286

Maggioranza

144

Favorevoli

125

Contrari

160

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 11.1, 11.2, 11.700 e 11.0.900/1. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 11.200, presentato dalle Commissioni riunite, e sull'emendamento 11.0.900, presentato dal Governo.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore. Vorrei però, per quanto riguarda l'emendamento 11.0.900, proporre una modifica alla prima parte del testo.

PRESIDENTE. Sottosegretario, trattandosi di un emendamento del Governo, dovrebbe fornirne il testo alla Presidenza perché possa distribuirlo.

Prego il senatore segretario di dare lettura della nuova formulazione dell'emendamento 11.0.900.

STIFFONI, segretario. «All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575"».

PRESIDENTE. Sottosegretario Caliendo, la formulazione proposta di cui ha dato lettura il senatore segretario è quindi integralmente sostitutiva del precedente emendamento del Governo? Rimane la norma abrogativa?

 

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Sì, signor Presidente, rimane il riferimento alle abrogazioni.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 11.200, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 11.2 e 11.700.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 11.0.900/1.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.900/1, presentato dal senatore Lumia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

284

Senatori votanti

283

Maggioranza

142

Favorevoli

121

Contrari

162

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.900 (testo 2), presentato dal Governo.

È approvato.

 

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

LUMIA (PD). Signor Presidente, chiedo una particolare attenzione sull'emendamento 12.0.400 che riguarda i testimoni di giustizia e che intendo illustrare, anche perché vorrei apportare alcune modifiche secondo una riformulazione concordata con la Commissione bilancio per superarne il parere contrario. (Brusìo). Inviterei il Presidente della Commissione bilancio a prestare un po' di attenzione.

 

PRESIDENTE. Presidente Azzollini, le chiedo scusa, il senatore Lumia si rivolge a lei per un emendamento delicato e la prega di ascoltarlo per poi rispondere.

 

LUMIA (PD). Abbiamo concordato una piccola riformulazione dell'emendamento 12.0.400 per superare il parere contrario della Commissione bilancio e ripristinare, dal punto di vista della copertura, un parere positivo.

Alla lettera e-bis), la parola «alla» è sostituita con le parole «i testimoni hanno accesso ad un programma di».

Alla lettera 1-bis), si inserisce la parola «eventuali» prima della parola «assunzioni».

Infine, al secondo comma dell'articolo aggiuntivo, dove si parla degli «oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo», la parola «valutati» è sostituita con l'altra «determinati».

Su questa riformulazione vorrei che il senatore Azzollini confermasse il parere favorevole della 5a Commissione.

 

PRESIDENTE. Senatore Lumia, abbiamo preso atto della riformulazione dell'emendamento, dovrebbe però trasmetterla per iscritto alla Presidenza.

 

LUMIA (PD). Inoltre, Presidente, volevo illustrare brevemente il merito di questo emendamento. I testimoni di giustizia non sono i collaboratori di giustizia: si tratta di gente onesta che denuncia e che, tutto ad un tratto, viene prelevata dalla propria abitazione, dal territorio dove abita, trasferita - immaginatevi con quale trauma e con quali ripercussioni - ed inserita in un contesto diverso per essere protetta.

Abbiamo un limite nell'attuale legislazione che riguarda quei testimoni di giustizia che non sono imprenditori. Con questo emendamento si prevede l'opportunità di poter inserire nella pubblica amministrazione quei testimoni che non sono imprenditori per evitare che queste persone stiano a casa, assistiti, e, come spesso accade, escano fuori di testa con un danno irreparabile alla credibilità e alla fiducia nei confronti di uno Stato che chiede loro un sacrificio non indifferente. Ecco perché abbiamo riformulato l'emendamento per la Commissione bilancio.

Chiedo anche al Sottosegretario per l'interno un po' di attenzione in merito: con la riformulazione proposta si potrebbe superare l'obiezione che questo sia un canale oggettivo e obbligatorio facendolo diventare un'opportunità in più per il servizio di protezione dei testimoni che, qualora ne esistano le condizioni e non si ponga a rischio la tutela del testimone, si potrebbe comunque utilizzare e ciò potrebbe avvenire con una riserva di legge, visto che si parla di pubblica amministrazione.

Per tali motivi chiedo particolare attenzione su questo emendamento e sollecito un ripensamento del parere da parte del Governo.

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, ribadisco che il mio parere - come è ovvio - si riferisce soltanto ai profili finanziari della questione. Nel testo originario l'emendamento era stato censurato dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; avendo il senatore Lumia portato in Commissione una prova riveniente da un atto parlamentare che ha valutato la congruità dell'onere e avendolo riformulato non come un diritto perfetto ma come...

 

PRESIDENTE. Come un'aspettativa.

 

AZZOLLINI (PdL). Certamente. Sotto il profilo finanziario do parere di nulla osta, ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento, avendone discusso in Commissione.

 

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, senatore Azzollini.

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma all'emendamento 12.0.400 (testo 2).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, anch'io aggiungo la firma all'emendamento in questione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Informo i colleghi che i lavori d'Aula subiranno una breve interruzione per consentire alla Commissione bilancio di esprimere il parere sulla riformulazione dell'emendamento riguardante i magistrati.

Invito ora il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.100 ed, invece, contrario sugli emendamenti 12.700 e 12.701. Gli emendamenti 12.702 e 12.703 sono inammissibili poiché privi di portata modificativa.

Il parere è favorevole sull'emendamento 12.0.100, ma contrario sugli emendamenti 12.0.300, 12.0.400 (testo 2), 12.0.2, 12.0.5, 12.0.700, 12.0.704, 12.0.705 e 12.0.707.

 

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 12.0.701, 12.0.702, 12.0.703 e 12.0.706 sono stati ritirati.

Senatore Berselli, dunque, riguardo all'emendamento 12.0.400 (testo 2), su cui il Presidente della Commissione bilancio ha espresso un nuovo parere favorevole, il parere nel merito è rimasto contrario?

 

BERSELLI, relatore. Sì, signor Presidente.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

A proposito dell'emendamento 10.0.400 su cui si è soffermato il senatore Lumia, ripeto molto più sinteticamente le considerazioni già svolte in Commissione. Ho avuto l'onore di presiedere la Commissione sui programmi di protezione tra il 2001 e il 2006 e, in applicazione - per la prima volta - delle nuove norme sui testimoni di giustizia, la Commissione che presiedevo ha fatto in modo che più di un testimone di giustizia fosse avviato al lavoro anche con la pubblica amministrazione. Una norma come quella proposta (con le migliori intenzioni, che non si discutono) rischia di determinare un risultato esattamente opposto, perché rischia di irrigidire l'inserimento nel lavoro dei testimoni di giustizia che abbiano la possibilità di lavorare, in modo tale che neanche uno, poi, potrebbe essere avviato al lavoro.

Sono disponibile - a nome del Governo, ovviamente - ad accogliere un ordine del giorno che inviti il Governo a proseguire questa attività positivamente iniziata, ma invito a riflettere sulla circostanza che persone oneste che hanno rischiato e che rischiano hanno necessità di assoluta riservatezza, che verrebbe necessariamente violata (ripeto, pur essendo le intenzioni totalmente diverse) dalla formulazione di questo emendamento. Solo questo motiva il parere contrario del Governo sul punto specifico.

PRESIDENTE. Senatore Lumia, accetta la proposta del Governo di trasformare l'emendamento in ordine del giorno?

LUMIA (PD). Signor Presidente, sono veramente dispiaciuto di non poter accettare questa proposta.

Ricordo al Governo che il contenuto di questo emendamento è il frutto di un lavoro della Commissione parlamentare antimafia che ha valutato tutti gli aspetti, l'ha approvato all'unanimità ed era stato proposto da un parlamentare allora dell'opposizione, oggi della maggioranza. Un lavoro meticoloso e accurato che prevede, signor Presidente, una opportunità in più, che non dà alcuna rigidità, ma che colma un vuoto esistente nell'attuale legislazione. Mi dispiace di non poter aderire, perché entrerei in contraddizione con una decisione unanime, ponderata in una relazione apprezzata della Commissione parlamentare antimafia del febbraio 2008, cioè di qualche mese fa.

GARRAFFA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la prego, sono esauriti i tempi. Data la delicatezza dell'argomento, ha facoltà di parlare.

 

GARRAFFA (PD). Nel confermare quanto ha detto il collega Lumia, questo emendamento serve non per coloro che sono in questo momento testimoni di giustizia, ma per dare garanzia a coloro che possono diventare testimoni di giustizia e non hanno alcun tipo di garanzia. Queste sono le cose che sono state discusse anche all'interno della Commissione antimafia e mi dispiace che il collega Vizzini sul punto non intervenga e non dica nulla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.100, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 12.700, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 12.701, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 12.702 e 12.703 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.100, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Passiamo all'emendamento 12.0.300, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

INCOSTANTE (PD). Ne chiediamo la votazione.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, ritengo di dover segnalare in questa sede la situazione relativa a questo emendamento che riguarda i casi di grave sfruttamento del lavoro. Mi dispiace ricordare come in quest'Aula, purtroppo ripetutamente, ci siano espressioni di cordoglio quando i lavoratori muoiono sul posto di lavoro; quando però proponiamo un emendamento che interviene contro coloro che sfruttano il lavoro in maniera grave, con violazione di norme contrattuali o di legge o con trattamento personale degradante e in situazioni di lavoro disumane, colpendo chi commette questi reati, chi fa traffico internazionale di lavoratori, ci si risponde in maniera negativa, dicendo ancora una volta che si condivide il contenuto ma si interverrà in un prossimo futuro.

Èquanto avvenuto per gli emendamenti che abbiamo presentato in materia di traffico internazionale dei cittadini stranieri, per tutelare le donne e i minori dalle violenze anche all'interno dell'abitazione e per interrompere il traffico internazionale criminale che sfrutta le donne per la prostituzione. Quindi, signor Presidente, prendiamo atto di questo rifiuto ripetuto di intervenire con norme in materia di sicurezza pubblica per fatti particolarmente gravi. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, poc'anzi avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.300, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

276

Senatori votanti

274

Maggioranza

138

Favorevoli

120

Contrari

153

Astenuti

1

  

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.400 (testo 2).

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, non sono intervenuto prima per una questione di natura procedurale, ma lo faccio ora brevemente, per dire ai colleghi - e in particolar modo al sottosegretario Mantovano - che abbiamo approfondito questi aspetti nelle Commissioni.

Le perplessità emerse erano solo due. Una, di carattere squisitamente finanziario, era relativa alla copertura della norma: la riformulazione proposta chiarisce un concetto ovvio, ossia che alle assunzioni si procede nei limiti delle risorse che il bilancio dello Stato e la legge finanziaria mettono a disposizione delle amministrazioni dello Stato; quindi, chiarisce una cosa che, per la verità, era ovvia.

L'altra questione sollevata - che comprendo - è risolta nel testo dell'emendamento del collega Lumia: vi è infatti un inciso secondo cui «con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate». È ovvio, infatti, che il presupposto della collaborazione del testimone di giustizia sia la segretezza, che deve essere garantita anche nell'ambito dell'accesso alla pubblica amministrazione. Poiché, però, l'articolo 97 della Costituzione prevede la riserva di legge per l'accesso ai concorsi pubblici, è chiaro che ci vuole un'esplicita deroga da parte del legislatore per consentire l'accesso alla pubblica amministrazione dei testimoni di giustizia senza che ciò avvenga con un concorso pubblico. Altrimenti, nella pubblica amministrazione, i testimoni di giustizia non possono entrare, salvo che non si compiano forzature extra legem, diciamo così, che nessuno - neanche chi presiede la Commissione che si occupa di questo - voglia commettere.

Il senso, allora, qual è? È affermare che vi è una riserva di legge, un'autorizzazione preventiva del legislatore; dopodiché, con modalità stabilite dal Ministero dell'interno e, in particolare, da chi si occupa delle strutture di assistenza ai testimoni di giustizia, si individueranno le forme più opportune per garantire la segretezza. Questo aiuta, e parecchio, soprattutto nel contrasto ad una serie di reati che sono, per così dire, connessi all'associazione mafiosa, ma anche posti in essere a prescindere da essa quali l'usura, l'estorsione e così via.

 

GIARETTA (PD). Mantovano, ascolta!

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Ora, credo che obiettivamente, così com'è stato riformulato il testo, non vi siano difficoltà: pertanto, invito tutti i colleghi a votarlo.

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.400 (testo 2), presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

284

Senatori votanti

282

Maggioranza

142

Favorevoli

125

Contrari

157

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.2, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.5.

LUMIA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LUMIA (PD). Signor Presidente, vorrei far notare, anche sull'emendamento 12.0.5, un fatto singolare. Da anni diciamo tutti che lo Stato non può pagare ai boss mafiosi, con sentenza passata in giudicato, lo strumento del gratuito patrocinio; lo diciamo da anni. L'emendamento è formulato secondo il contributo che da anni ha fornito la Commissione parlamentare antimafia; anche qui c'è stato sempre un giudizio unanime riguardo ai boss mafiosi che già hanno una sentenza passata in giudicato. Faccio un esempio: il boss Provenzano in questo momento utilizza il gratuito patrocinio nonostante abbia alle spalle delle sentenze già passate in giudicato. Il costo di questo dispendio di soldi e di questa ingiustizia raggiunge la somma di 12 milioni di euro l'anno. Esprimere un parere contrario su una proposta così scontata...

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Lumia.

Prego i rappresentanti del Governo, data la delicatezza del tema che si sta discutendo, di prestare maggiore attenzione perché ritengo di interpretare, nell'intervento del senatore Lumia, la trattazione di argomenti estremamente sensibili e delicati.

LUMIA (PD). Un emendamento di questa portata, su un argomento così atteso, così richiesto, mai messo in discussione, non ha mai avuto in Commissione antimafia un esponente contrario; mi pare strano che invece in questa occasione ci sia un parere contrario.

Vi prego quindi di fornire una risposta perché non vorrei che, come sui testimoni di giustizia, si desse un segnale così negativo, piuttosto che continuare a dare dei segnali positivi come abbiamo fatto sulle misure di prevenzione patrimoniale. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. I relatori ed il rappresentante del Governo intendono intervenire?

 

VIZZINI, relatore. Si è trattato soltanto di un disguido.

 

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 12.0.5.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere è favorevole. (Applausi).

CENTARO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (PdL). Signor Presidente, desidero far notare all'Assemblea che, se è vero che ripugna che lo Stato paghi gli avvocati ai boss mafiosi, è altrettanto vero che si rischia di incorrere in un grave vizio di illegittimità costituzionale in questa norma perché andiamo a creare una differenziazione, nell'ambito del gratuito patrocinio, tra condannati per determinati reati e condannati per altri reati. La regola del gratuito patrocinio è che il condannato che si trovi con un reddito inferiore ad un certo limite ne possa godere. Allora il problema è di tipo diverso; non è un problema di differenziazione tra gli uni e gli altri reati, perché so perfettamente che alcuni boss mafiosi hanno patrimoni enormi, celati allo Stato, che vanno colpiti; è evidente. È altrettanto vero che la manovalanza mafiosa ha patrimonio prossimo allo zero e rientrerebbe anch'essa nella regola del gratuito patrocinio.

Bisogna rivedere l'intero istituto del gratuito patrocinio, perché con questa norma si rischia di creare una disparità di trattamento e non credo che sia questo il luogo. Guarderei piuttosto ad una rivisitazione complessiva dell'istituto, perché conosco perfettamente e ripugna anche a me questo tipo di esborso che lo Stato è costretto a fare. Tuttavia, ci sono delle regole che vanno riviste con la dovuta attenzione, evitando questo tipo di disparità di trattamento. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Colleghi, il parere del relatore e del rappresentante del Governo è cambiato ed è favorevole; ci accingiamo a votare. Vi darò la parola, però prego i senatori che hanno chiesto di intervenire di limitare il loro intervento ad un minuto.

GARRAFFA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, approviamo pure l'emendamento 12.0.5, poi vediamo se la Corte costituzionale lo boccerà. Può anche darsi che boccerà altri articoli, ma credo che questo sia un segnale importante contro la criminalità organizzata.

PRESIDENTE. Condivido pienamente.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, siamo colpiti favorevolmente dal fatto che a fine serata si scoprano i valori della Costituzione quando si parla dei mafiosi. (Applausi dai Gruppi IdV e PD). Sono due giorni che esaminiamo norme che violano la Costituzione; ora che si parla di mafiosi, il senatore Centaro si ricorda della Costituzione. (Proteste del senatore Centaro. Commenti dai banchi della maggioranza).

 

CENTARO (PdL). Vergognati!

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, intervengo velocemente per dire due cose.La prima è che sottoscriviamo l'emendamento 12.0.5, presentato dal senatore Lumia e da altri senatori. (Vivaci commenti dei senatori Centaro e Li Gotti).

 

PRESIDENTE. Prego, senatore D'Alia, prosegua il suo intervento.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Se ci riesco. In primo luogo aggiungo la mia firma all'emendamento 12.0.5, sul quale voteremo a favore. In secondo luogo, pur rendendomi conto che vi possono essere aspetti controversi, poiché abbiamo un sistema giuridico che ha costruito sull'emergenzialità la lotta al crimine organizzato, nello stesso modo in cui abbiamo elaborato delle norme sullo scioglimento dei Consigli comunali, sul 416-bis e così via, anche su questi aspetti, collaterali ma importanti, ci troviamo ad agire con una legislazione eccezionale. Per questo credo sia opportuno approvare l'emendamento 12.0.5.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, anche per stemperare gli animi, mi permetto di ricordare che poc'anzi abbiamo approvato un'importantissima normativa sui sequestri, che nasceva da un emendamento presentato dai relatori. Credo che sulla normativa antimafia in quest'Aula ed anche in Commissione non vi siano stati steccati. È positivo registrare questo clima. (Applausi).

 

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per fatto personale. (Proteste dal Gruppo PdL).

 

PRESIDENTE. Può farlo a fine seduta, senatore Li Gotti.

CARUSO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (PdL). Signor Presidente, intervengo per annunciare il mio voto personale. Ripugna anche a me che vengano compensati gli avvocati ai mafiosi, a coloro i quali si macchiano di questi delitti pur avendo patrimoni in tutta evidenza - scusi il bisticcio - non evidenti e a volte di grande rilievo; anche se appartengo a quella corrente di pensiero che dice che i magistrati potrebbero, con un'applicazione meno burocratica della norma e un'interpretazione più ad ampio respiro delle norme esistenti nell'ordinamento, disvelare, anche in via di presunzione, i patrimoni di cui dicevo e quindi negare il gratuito patrocinio.

Tuttavia, detto questo - non me ne voglia il senatore Garraffa - credo che il Senato non debba solamente lanciare segnali ma debba fare leggi rispettose della Costituzione. Con i voti precedenti non credo di aver violato alcun precetto o principio costituzionale. Respingo fermamente al mittente l'accusa mossa dal senatore del Gruppo Italia dei Valori e preannuncio il mio voto di astensione.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.5.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.5, presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

277

Senatori votanti

276

Maggioranza

139

Favorevoli

257

Contrari

2

Astenuti

17

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.700.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo è favorevole all'ultima parte dell'emendamento 12.0.700, precisamente al comma 2-ter, che recita: «Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore». La precisazione non sarebbe necessaria, ma siccome dalle associazioni dei giudici e degli avvocati minorili sono giunte varie segnalazioni, allora è preferibile ribadirlo.

 

PRESIDENTE. Il Sottosegretario suggerisce quindi la votazione per parti separate. Senatore Casson, acconsente?

CASSON (PD). Signor Presidente, ringrazio il rappresentante del Governo per la precisazione. Le esigenze educative del minore potrebbero essere gravemente compromesse e credo che occorra comunque agevolare un'interpretazione della norma in questo senso. Sono favorevole alla votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Procediamo quindi alla votazione per parti separate dell'emendamento 12.0.700.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 12.0.700.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 12.0.700, presentato dal senatore Casson, fino alle parole «o richiedere il giudizio immediato».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

280

Senatori votanti

278

Maggioranza

140

Favorevoli

129

Contrari

149

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della seconda parte dell'emendamento 12.0.700.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della seconda parte dell'emendamento 12.0.700, presentato dal senatore Casson, che comprende il punto 1, ovviamente, con l'esclusione delle lettere a) e b), precedentemente respinte.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

282

Senatori votanti

281

Maggioranza

141

Favorevoli

277

Contrari

1

Astenuti

3

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 12.0.701, 12.0.702 e 12.0.703 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.704, presentato dal senatore Casson.

Non è approvato.

 

Passiamo all'emendamento 12.0.705, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MARITATI (PD). Ne chiedo la votazione e domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARITATI (PD). Signor Presidente, ancora una volta non riesco a comprendere la posizione del Governo e della maggioranza. Vorrei che i colleghi della maggioranza, che non hanno avuto il tempo di leggere l'emendamento 12.0.705, si rendessero conto di cosa stanno per bocciare. È una norma che non ha nulla di particolare che possa dividerci. Se non sbaglio, avete anche introdotto emendamenti diretti a sospendere intere fasce di processi affinché la giustizia funzioni meglio.

Con questo emendamento chiediamo che nei tribunali di Brescia, Cagliari, Catanzaro, Lecce, Messina, Reggio Calabria e Salerno, particolarmente esposti, si istituiscano sezioni dirette da presidenti di sezione, che servono non ad aggravare l'attività giudiziaria, ma a renderla più tranquilla, più serena e più garantista. A questo serve istituire i presidenti di sezione, che devono decidere anche sulla libertà delle persone. Alla lettera c) si prevede che nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, quindi Regioni molto esposte, si istituiscano posti di procuratore aggiunto, nel rapporto previsto dalla legge.

Spiegatemi perché vi opponete. Volete o no che la giustizia funzioni? Da questo dipende anche un ulteriore miglioramento nel funzionamento delle istituzioni citate, senza che si spenda nulla di più: senza aggravio per lo Stato si rendono le procure e i tribunali più efficienti e più garantisti. Spiegatemi perché vi opponete all'emendamento 12.0.705.

PRESIDENTE.Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Maritati, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.705, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

INCOSTANTE (PD). Può chiedere al collega Izzo di non votare per più di un senatore?

 

IZZO (PdL). Il senatore è ai banchi della Presidenza.

 

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

279

Senatori votanti

277

Maggioranza

139

Favorevoli

128

Contrari

148

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. L'emendamento 12.0.706 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.707.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 12.0.707, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

284

Senatori votanti

283

Maggioranza

142

Favorevoli

131

Contrari

152

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Colleghi, sospendo la seduta per mezz'ora perché la Commissione bilancio è autorizzata a riunirsi per trenta minuti nell'adiacente sala Pannini per fornire i pareri relativi alla copertura degli emendamenti 5.0.900/1 e 5.0.900, precedentemente accantonati.

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AZZOLLINI (PdL). Intervengo solo per comunicare ai colleghi che ci riuniremo alla sala Pannini fra dieci minuti.

PRESIDENTE. I lavori riprenderanno comunque fra trenta minuti.

Sospendo la seduta.

 

(La seduta, sospesa alle ore 19,11, è ripresa alle ore 19,44).

 

Riprendiamo i nostri lavori.

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, la Commissione bilancio non si è riunita poiché il Governo mi ha preventivamente comunicato che, come immagino farà fra qualche minuto, intende ritirare l'emendamento 5.0.900 che ci era stato sottoposto. Per questa ragione non abbiamo espresso il nostro parere.

 

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALIENDO (PdL). Signor Presidente, il Governo ritiene di dover ritirare l'emendamento 5.0.900 perché, trattandosi di materia ordinamentale, considera preferibile inserirla nel decreto-legge in discussione alla Camera sul riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, essendovi maggiore compatibilità.

VIZZINI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, prendo atto con grande rammarico che il Governo intende ritirare questo emendamento, utile e necessario al disegno complessivo al fine di rafforzare la presenza della magistratura nelle sedi disagiate. Mi auguro davvero che quanto ascoltato in quest'Aula corrisponda ad un intendimento reale, perché è un provvedimento del quale c'è bisogno.

LUSI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LUSI (PD). Signor Presidente, vorrei lasciare agli atti che per mero errore materiale il mio voto agli emendamenti 10.400/101 e 10.400/102, a firma del senatore Centaro, deve considerarsi favorevole e non contrario, come erroneamente visualizzato nel tabellone.

PRESIDENTE. Sarà fatto senz'altro, senatore Lusi.

Stante il ritiro dell'emendamento 5.0.900, l'emendamento 5.0.900/1 si intende decaduto.

Nella seduta antimeridiana di martedì prossimo, alle ore 11, saranno effettuate le dichiarazioni di voto con diretta televisiva. Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

Per la risposta scritta ad un'interrogazione

MALAN (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MALAN (PdL). Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta all'interrogazione 4-00134, che fu già presentata la scorsa legislatura e che ho ripresentato dieci giorni fa, riguardante un tema che ha a che fare con la discussione di oggi.

Si tratta di 224 ex volontari in ferma breve che, essendo rientrati nella graduatoria degli idonei per entrare nell'Arma dei carabinieri, come previsto dal bando sulla base del quale erano stati reclutati, si trovano ora fuori dall'Esercito e fuori dall'Arma dei carabinieri, perché il precedente Governo li aveva fatti uscire dall'Esercito in attesa di chiamarli nell'Arma dei carabinieri. Il risultato è che ci sono 224 persone, molte delle quali capifamiglia, tutte desiderose di essere impiegate proprio sui temi della sicurezza pubblica di cui oggi abbiamo parlato (molti sono stati in missioni internazionali in situazioni rischiose al servizio del nostro Paese), in attesa della definizione della loro posizione.

La prego pertanto di sollecitare una pronta risposta all'interrogazione in oggetto presso il Ministro competente.

PRESIDENTE. Sarà senz'altro fatto, senatore Malan.

 

Disegno di legge (451) fatto proprio da Gruppo parlamentare

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento, il Gruppo del Partito Democratico intende fare proprio l'Atto Senato n. 451, recante «Misure contro molestie e violenze alle donne, ai diversamente abili e per motivi connessi all'orientamento sessuale», che è già stato assegnato alla 2a Commissione permanente.

PRESIDENTE. Senz'altro, senatrice Finocchiaro; la Presidenza ne prende atto a tutti i conseguenti effetti regolamentari.

 

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 19 giugno 2008

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 19 giugno, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

 

La seduta è tolta (ore 19,50).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (692)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

    1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

5.0.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)

        1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

        3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

5.0.4

VITALI, GHEDINI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di assistenza ed integrazione sociale)

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

        "2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 e 583-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero o apolide ed emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma l per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.

        2-ter. Con la proposta o con il parere di cui al comma 2-bis sono altresì comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, il permesso di soggiorno di cui al citato comma 2-bis è esteso ai figli minori dello straniero vittima della violenza familiare".

        2. Per il finanziamento dei programmi previsti dal comma 2-bis dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2008, a valere sulla disponibilità del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

5.0.900/1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Decaduto

All'emendamento 5.0.900, all'articolo 5-quater, al comma 4, dopo le parole: «Presidenza della Repubblica» aggiungere le seguenti: «, la Corte costituzionale».

5.0.900

IL GOVERNO

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Servizio nelle sedi disagiate)

        1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - (Trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio) - 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai 150 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per le quali non compete alcuna indennità.

        2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono i seguenti requisiti:

            a) mancata copertura del posto messo a concorso nell'ultima pubblicazione;

            b) quota di posti vacanti superiore alla media nazionale della scopertura.

        3. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, ed indica tra le stesse le sedi ritenute a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina, in numero non superiore a cento unità annue.

        4. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, applicando il criterio di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni";

            b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

        "Art. 1-bis. - (Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata). - 1. Per la copertura delle sole sedi a copertura immediata rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le medesime funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio o che tale domanda abbiano successivamente revocato.

        2. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati in servizio presso altre sedi disagiate ovvero sedi comprese nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

        3. La percentuale di cui al comma 2 viene calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

        4. Le condizioni per il trasferimento di ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3.

        5. Il trasferimento di ufficio si realizza esclusivamente con i magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania.

        6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto per il quale è minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente si considera più vicino il distretto il cui capoluogo ha la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, più breve rispetto al capoluogo del distretto in cui è compreso l'ufficio da coprire.

        7. Nell 'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.

        8. Se in uno stesso distretto vi sono più uffici da coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle indicazioni di gradimento espresse secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. In difetto di indicazioni il magistrato con maggiore anzianità è destinato all'ufficio con organico più ampio";

            c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

        "Art. 2. - (Indennità in caso di trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio) - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità quando il trasferimento avvenga da regione diversa, ovvero pari alla metà del suddetto quando il trasferimento avvenga all'interno della medesima regione.

        2. La indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e non compete in caso di ulteriore trasferimento d'ufficio disposto prima di un quadriennio dalla scadenza del periodo di legittimazione per richiedere un nuovo trasferimento.

        3. Al magistrato trasferito d'ufficio a sede disagiata l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.

        4. Qualora, nel caso previsto dall'articolo 1-bis, il magistrato provenga dal medesimo distretto oppure da altro distretto della stessa regione si applica comunque l'indennità prevista dal comma 1 nella misura prevista per il trasferimento all'interno della regione, indipendentemente dalla distanza chilometrica";

            d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

        "Art. 5. - (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento, assegnazione, destinazione d'ufficio o applicazione) - 1. Per i magistrati assegnati, trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza ovvero assegnato ai sensi del medesimo articolo 1, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, sino al quarto anno di permanenza.

        2. I magistrati assegnati, trasferiti o destinati d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis possono presentare domanda di tramutamento decorsi tre anni di effettivo servizio presso la sede disagiata.

        3. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

        4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi o di funzioni di legittimità".

        2. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, come sostituiti dal comma 1, lettere a), c) e d) del presente articolo, si applicano esclusivamente ai magistrati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

        3. Le disposizioni dell'articolo 1-bis della legge 4 maggio 1998, n. 133, come introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo, non si applicano ai magistrati che entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge presentino domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio, senza revocarla prima della definizione della relativa procedura.

Art. 5-ter.

(Norma di copertura finanziaria)

        1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Il contributo è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione".

        2. Agli oneri recati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera c), valutati complessivamente in euro 2.275.633 per l'anno 2008 e in euro 4.551.266 a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui al precedente comma.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche aifini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 5-quater.

(Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria)

        1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 606 lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1º luglio 2008, la tabella B prevista dall'articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111, è sostituita dalla tabella in allegato 1.

        2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura, anche tenendo conto dell'incremento dei carichi di lavoro derivante dalle disposizioni della presente legge.

        3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modifiche, la destinazione alle funzioni di cui alla lettera M della tabella B allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, come modificata dalla presente legge, non può superare gli anni dieci, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata è prevista da specifiche disposizioni.

        4. Non rientrano nei limiti di cui al comma 3 le destinazioni disposte per incarichi presso la Presidenza della Repubblica e il Consiglio superiore della magistratura, nonchè quelle per incarichi elettivi.

        5. Il termine di cui al comma 3 decorre, anche per le destinazioni già disposte, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        6. Al terzo comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il secondo periodo è soppresso.

Allegato 1Tabella B (articolo 5, comma 9)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

A.    Magistrato con funzioni direttive api cali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione

       1

B.    Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione

       1

C.    Magistrato con funzioni direttive superiori di legittimità: Presidente aggiunto della Corte di cassazione

       1

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione

       1

Presidente del Tribunale superiore delle acque Pubbliche

       1

D.    Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

     60

E.    Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

   375

F.    Magistrati con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia

       1

G.    Magistrati con funzioni diretti ve di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

     52

H.    Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti

     53

I.     Magistrti con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

   366

L.    Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione Nazionale antimafia e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado

8.989

M.    Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

   250

N.    Magistrati ordinari in tirocinio

(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

Totale  . . .

10.151

5.0.700

GHEDINI, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale in caso di grave sfruttamento dell'attività lavorativa)

        1. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Oltre ai casi di cui al comma 1, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo è rilasciato anche quando siano accertate situazioni di grave sfruttamento dell'attività lavorativa dello straniero, attuate mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, o quando lo stesso sia sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da violazioni di norme contrattuali o di legge"».

5.0.701

BRUNO, DE SENA, CASSON, ZANDA

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Nuove norme per la destinazione delle somme confiscate nell'ambito di procedimenti per reati di tipo mafioso)

        1. In deroga a ogni altra disposizione di legge, il cinquanta per cento delle somme confiscate di cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, comma 1, che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, è destinato al "Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine", a tal fine istituito presso il Ministero dell'interno, con vincolo di destinazione delle risorse rinvenienti dalle attività di confisca svolte in ciascuna regione agli operatori delle forze dell'ordine operanti nell'ambito della stessa.

        2. Il Ministro dell'interno è autorizzare ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di riparto del Fondo nel caso di operazioni di confisca condotte su base pluri e sovra regionale».

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6.

(Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale)

        1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

        «Art. 54. - (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) - 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

            a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

            b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

            c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

        2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno-Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

        3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

        4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

        5. Qualora i provvedimenti di cui ai commi 1 e 4 possano comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indíce un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

        6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

        7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

        8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

        9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

        10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

        11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, anche nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

        12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.».

EMENDAMENTI

6.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 1, dopo le parole: «il sindaco» sostituire la parola: «quale» con le seguenti: «in qualità di».

6.22

PROCACCI, DELLA MONICA

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 1, lettera c) sostituire le parole: «informandone il prefetto» con le seguenti: «sentito il prefetto».

6.701

PROCACCI, DELLA MONICA

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 1, lettera c), dopo la parola: «informandone» inserire la seguente: «preventivamente».

6.16

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 54, sopprimere il comma 2.

6.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 2, dopo le parole: «delle funzioni» sostituire la parola: «di cui al» con le seguenti: «previste dal».

6.703

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 2, dopo le parole: «ad assicurare» sostituire la parola: «anche» con la seguente: «altresì».

6.704

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 2, dopo le parole: «di coordinamento» sostituire le parole: «impartite» con la seguente: «emanate».

6.705

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 3, dopo le parole: «il sindaco» sostituire la parola: «quale» con le seguenti: «in qualità di».

6.706

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 3, dopo le parole: «sovrintende» sostituire la parola: «altresì» con la seguente: «inoltre».

6.707

BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 54», sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Per sicurezza urbana si intende l'ordinato svolgersi delle attività e della vita sociale negli spazi urbani pubblici e privati che si riflettono sulla civile convivenza, il contrasto dei fenomeni di inciviltà e degrado, la promozione di una cultura del dialogo e della legalità. Il Sindaco può altresì adottare provvedimenti anche dotati di esecutorietà tesi a salvaguardare la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al Prefetto».

6.1

D'ALIA

Ritirato

Al comma 1, capoverso articolo 54, sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, in conformità con gli atti di indirizzo adottati dal Ministro ai sensi del comma 12 e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita'pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.».

        Conseguentemente sostituire il comma 12 con il seguente:

        «12. Il Ministro dell'interno adotta, per l'applicazione del comma 4, e può adottare, per l'esercizio da parte del sindaco delle altre funzioni previste dal presente articolo, atti di indirizzo.».

6.708

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 4, dopo le parole: «il sindaco» sostituire le parole: «quale» con le seguenti: «in qualità di».

6.1000/1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 6.100, sopprimere le parole: «, anche».

6.1000/2

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'articolo 6.100, dopo le parole: «generali dell'ordinamento,» aggiungere le seguenti: «al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica».

6.1000/3

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'articolo 6.100, sopprimere le parole da: «conseguentemente» fino a: «comportino».

6.1000

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 4 le parole da: «adotta» fino alla parola: «urgenti» sono sostituite con le seguenti: «adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento,».

        Conseguentemente, al comma 5, le parole: «di cui ai commi 1 e 4 possano comportare»sono sostituite con le seguenti: «adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino».

6.19

CHIURAZZI, DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 4, dopo le parole: «nel rispetto», inserire le seguenti: «delle leggi e».

6.709

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 4, dopo la parola: «urgenti» sostituire le parole: «al fine di» con la seguente: «per».

6.710

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 4, dopo le parole: «prevenire e» sostituire la parola: «di» con la seguente:«per».

6.17

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 4, sostituire le parole: «pubblica e la sicurezza urbana» con le seguenti: «dei cittadini».

6.711

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 4, dopo le parole: «i provvedimenti» sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «previste dal».

6.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 4, sopprimere la parola: «tempestivamente» e inserire dopo le parole: «anche ai fini», le seguenti: «, ove occorra».

6.712

PROCACCI, DELLA MONICA

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: «tempestivamente» con la seguente: «preventivamente».

6.2

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Il Sindaco può, inoltre, chiedere la immediata convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di un migliore coordinamento degli interventi preordinati alla attuazione dei provvedimenti adottati».

6.1001/1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 6.1001, sopprimere le parole: «e alla sicurezza urbana».

6.1001

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 54» dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana».

6.713

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 5, sostituire la parola: «qualora» con le seguenti: «nel caso in cui».

6.714

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 5, dopo le parole: «i provvedimenti» sostituire le parole: «di cui ai» con le seguenti: «previsti dai».

6.715

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 5, dopo le parole: «conferenza alla quale» sostituire le parole: «prendono parte» con la seguente: «partecipano».

6.716

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 5, dopo le parole: «il presidente della provincia e,» sostituire la parola: «qualora» con la seguente:«se».

6.3

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1 capoverso «art. 54», dopo il comma 5 inserire il seguente:

        «5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato».

6.717

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 6, dopo le parole: «in casi di emergenza» eliminare: «,».

6.718

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 6, dopo le parole: «ovvero quando» sostituire le parole: «a causa di» con la seguente:«per».

6.18

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 6, sopprimere le parole: «o per motivi di sicurezza urbana».

6.719

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 6, dopo le parole: «nel territorio,» sostituire la parola: «adottando» con la seguente:«emanando».

6.720

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 6, dopo le parole: «i provvedimenti» sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «previsti dal».

6.721

BARBOLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 54», sostituire il comma 7, con il seguente:

        «7. Se le ordinanze adottate ai sensi del comma 4 sono rivolte a soggetti determinati e questi non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, anche richiedendo al Prefetto l'intervento della forza pubblica, a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi».

6.722

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 7, sostituire la parola: «se» con la seguente: «quando».

6.723

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 7, dopo le parole: «se l'ordinanza» sostituire la parola: «adottata» con la seguente: «emanata».

6.724

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 7, dopo le parole: «del comma 4» sostituire le parole: «è rivolta» con le seguenti: «sia rivolta».

6.725

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 7, dopo le parole: «e queste non» sostituire la parola: «ottemperano» con la seguente: «ottemperino».

6.726

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 8, dopo le parole: «le funzioni» sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «previste dal».

6.727

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 9, dopo le parole: «delle funzioni» sostiuire le parole: «di cui al» con le seguenti: «previste dal».

6.728

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 9, dopo le parole: «affidati,» sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «e».

6.729

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 10, dopo le parole: «commi 1 e 3» sostituire la parola: «nonché» con la seguente: «e».

6.730

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 10, dopo le parole: «il sindaco,» sostituire la parola: «previa» con le seguenti: «con preventiva».

6.731

VITALI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 54», al comma 10, dopo le parole: «presidente del consiglio circoscrizionale» inserire le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita».

6.732

MALAN

Id. em. 6.731

Al comma 1, capoverso «Art. 54», al comma 10, dopo le parole: «può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale» aggiungere le seguenti: «o al Presidente dell'Unione di Comuni ove costituita».

6.733

BRICOLO, BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA, VALLARDI

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 54», al comma 11 sopprimere la parola: «anche».

6.734

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 11, dopo le parole: «delle funzioni» sostituire le parole: «previste dal» con le seguenti: «di cui al».

6.20

BASTICO, CHIURAZZI, DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 54, comma 12, sostituire le parole: «può adottare» con la seguente: «adotta».

6.735

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 54», comma 12, dopo le parole: «il Ministro dell'interno può» sostituire la parola: «adottate» con la seguente: «emanare».

6.4

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Al comma 1, capoverso articolo 54, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

        «12-bis. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nell'esercizio delle potestà loro attribuite dallo Statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

6.736

BARBOLINI

V. em. 6.0.736

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. L'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689 è sostituito dal seguente:

        "2. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma precedente".

        1-ter. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L'ente decide l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa intercorrente tra un minimo di 25 ad un massimo di 10.000 euro, secondo la gravità dell'illecito.

        2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

        3. Per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali e per quelle alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia possono essere previste le sanzioni amministrative accessorie previste dall'ordinamento.

        4. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689"».

ORDINI DEL GIORNO

G6.100

STIFFONI

V. testo 2

Il Senato,

        premesso che:

            il contrasto della criminalità ed il controllo del territorio sono impegni doverosi che la maggior parte dei sindaci persegue come obbligo nei confronti dei propri concittadini e come promessa elettorale;

            il fenomeno in crescita della immigrazione clandestina e della criminalità interna, correlate anche al peggioramento negli ultimi anni del contesto sociale ed economico nazionale ed internazionale, rendono prioritaria l'adozione di provvedimenti, volti ad assicurare una convivenza civile fra i cittadini ed il rispetto della legalità e della proprietà privata;

            oltre alla efficace azione svolta dalle Forze dell'ordine, si ritiene che un'azione svolta capillarmente sui territori comunali possa dare un notevole contributo al mantenimento dell'ordine pubblico nazionale;

            l'adozione da parte dei sindaci dei più moderni dispositivi di sicurezza, quali dispositivi di video-sorveglianza, possono sia disincentivare le azioni criminali, sia contribuire all'individuazione e arresto degli autori di crimini e rapine;

            le risorse finanziarie che i sindaci vorrebbero impiegare per acquisire strumenti per la sicurezza o incrementare il personale addetto alla sicurezza sono soggette alle limitazioni di spesa dettate dagli obblighi del rispetto del patto di stabilità,

        considerato che:

            per le spese destinate alla sicurezza è necessario consentire una maggiore flessibilità di bilancio ai sindaci;

        impegna il Governo:

            in sede di sessione di bilancio per il triennio 2009-2011, ai fini del computo del saldo finanziario di cui al comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ad escludere le spese sostenute dai comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, correlate sia all'acquisto di strumenti, dotazioni tecniche e dispositivi di video-sorveglianza, sia all'incremento di risorse umane.

G6.100 (testo 2)

STIFFONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        premesso che:

            il contrasto della criminalità ed il controllo del territorio sono impegni doverosi che la maggior parte dei sindaci persegue come obbligo nei confronti dei propri concittadini e come promessa elettorale;

            il fenomeno in crescita della immigrazione clandestina e della criminalità interna, correlate anche al peggioramento negli ultimi anni del contesto sociale ed economico nazionale ed internazionale, rendono prioritaria l'adozione di provvedimenti, volti ad assicurare una convivenza civile fra i cittadini ed il rispetto della legalità e della proprietà privata;

            oltre alla efficace azione svolta dalle Forze dell'ordine, si ritiene che un'azione svolta capillarmente sui territori comunali possa dare un notevole contributo al mantenimento dell'ordine pubblico nazionale;

            l'adozione da parte dei sindaci dei più moderni dispositivi di sicurezza, quali dispositivi di video-sorveglianza, possono sia disincentivare le azioni criminali, sia contribuire all'individuazione e arresto degli autori di crimini e rapine;

            le risorse finanziarie che i sindaci vorrebbero impiegare per acquisire strumenti per la sicurezza o incrementare il personale addetto alla sicurezza sono soggette alle limitazioni di spesa dettate dagli obblighi del rispetto del patto di stabilità,

        considerato che per le spese destinate alla sicurezza è necessario consentire una maggiore flessibilità di bilancio ai sindaci,

        impegna il Governo, in sede di sessione di bilancio per il triennio 2009-2011, ai fini del computo del saldo finanziario di cui al comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ad approfondire l'ipotesi di escludere le spese sostenute dai comuni per finalità di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità, correlate sia all'acquisto di strumenti, dotazioni tecniche e dispositivi di video-sorveglianza, sia all'incremento di risorse umane.

________________

(*) Accolto dal Governo

G6.101

BARBOLINI, INCOSTANTE, BIANCO, VITALI, CECCANTI, DE SENA, SERRA

V. testo 2

Il Senato

        Preso atto che,

            il dibattito svolto si al Senato sul decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 (Atto Senato n. 692) ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra polizie locali e statali nel garantire un ordinato svolgersi delle vita civile nelle città;

            i patti per la sicurezza sottoscritti nel 2007 dal Ministero dell'interno con le Città metropolitane e con altri importanti Comuni italiani testimoniano delle nuove responsabilità attribuite alle polizie locali e delle trasformazioni in corso nella loro operatività;

            gli stessi patti per la sicurezza hanno evidenziato la necessità di identificare luoghi e procedure idonee per una sempre più stretta collaborazione tra governi locali e governo nazionale, nonché tra polizie locali e statali per garantire migliori condizioni di sicurezza alla popolazione;

            l'assenza di una moderna legislazione nazionale sui rapporti di collaborazione tra i diversi livelli della Repubblica in materia di sicurezza e sul ruolo della polizia locale possono essere forieri di inefficienze, di conflitti e di iniziative che eccedono le competenze assegnate dalla Costituzione rispettivamente allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali;

            considerato che, la costituzione all'articolo 117 attribuisce allo Stato la competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica e alle Regioni la competenza legislativa in materia di polizia amministrativa locale e che all'articolo 118 prevede l'adozione da parte del Parlamento di una legga nazionale di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica, da un lato, e di polizia amministrativa locale, dall'altro;

            le Regioni a partire dal 2001 hanno fatto ampio e positivo uso della propria competenza legislativa (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana eccetera) per promuovere un processo di qualificazione e trasformazione organizzativa della polizia locale che le consentisse di fare meglio fronte alle nuove problematiche emerse;

            le stesse Regioni, proprio in forza del nuovo impegno assunto per la qualificazione delle polizie locali, hanno avvertito la necessità di rendere operativa la previsione dell'art. 118 della costituzione ed hanno predisposto nel 2003, assieme ad Anci ed UPI, una proposta di legge nazionale dal titolo «Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza»;

            su tale proposta è stata avviata la discussione in Commissione Affari costituzionali del Senato nella XV Legislatura a partire dalle proposte di Legge presentate da maggioranza e opposizione che riprendevano entrambe, ampiamente, quel testo;

            tale proposta è stata successivamente aggiornata, sempre d'intesa con Anci e UPI, dalla Conferenza delle Regioni nel 2007 e che tale testo è stato assunto come base di lavoro del Gruppo tecnico Regioni-Ministero dell'interno insediato con atto del Ministro nel giugno 2007;

            tale gruppo di lavoro ha prodotto un testo tecnico condiviso relativo al coordinamento tra Stato, Regioni e Amministrazioni locali in materia di sicurezza e una definizione condivisa della «funzione di polizia locale»;

            il disegno di legge approvato dalle Regioni nel 2003 è stato recentemente riproposta dal Presidente della Conferenza delle Regioni al Ministro dell'Interno con l'intento di riprendere sollecitamente il confronto per arrivare ad una proposta definitiva;

            il Forum italiano per la sicurezza urbana ha promosso, nell'ottobre 2007, un incontro degli organismi dirigenti nazionali di tutte le organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil e Sulpm) e professionali (Anvu, Ancupm, Marcopolo, Circolo dei 13) della polizia locale che ha approvato una dichiarazione congiunta dal titolo «La polizia locale oggi» che può essere a ragione considerato il documento unitario che meglio definisce il ruolo e l'identità della polizia locale nell'attuale congiuntura;

        tale documento recita in apertura: «La polizia locale, municipale o provinciale, è il principale regolatore della vita di tutti i giorni nello spazio pubblico delle città e nel territorio. Regola il traffico e contrasta i comportamenti di guida rischiosi, tutela i consumatori e garantisce il rispetto delle regole del commercio, tutela l'ambiente, controlla lo sviluppo edilizio e contrasta l'abusivismo, presidia, anche a piedi, lo spazio pubblico per garantire sicurezza nelle città e nel territorio. È questa funzione di regolatore della vita sociale, consolidatasi negli anni '80 e '90, che la distingue dalle attività di controllo e repressione della criminalità e di tutela dell'ordine pubblico garantite principalmente dalle polizie dello stato.»;

            tenuto conto che in Senato risultano già presentati, nell'attuale legislatura, i disegni di legge n. 272 e n. 344, pienamente coerenti con l'impostazione concettuale sopraindicata, e che altre proposte pure vertenti sulle stesse problematiche sono in itinere;

        impegna il Governo:

            a dare immediato seguito alla richiesta di confronto promossa dalla Regioni, anche d'intesa con Anci e Upi, e a presentare in tempi brevi un organico provvedimento che, anche avvalendosi dei contenuti della dichiarazione «La polizia locale oggi», definisca:

                a) efficaci modalità di coordinamento tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale superando l'attuale assetto che si esaurisce nella partecipazione del sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia ad un organo di consulenza dei prefetti, come sono di diritto e di fatto i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica;

                b) gli elementi essenziali che caratterizzano oggi la funzione unitaria di polizia locale (qualifiche giuridiche, loro attribuzione e funzioni), le modalità di collaborazione con le polizie dello stato e le strumentazioni operative di derivazione nazionale (accesso a banche dati, numero unico nazionale) necessarie ad una ulteriore qualificazione dell'operatività della polizia locale.

G6.101 (testo 2)

BARBOLINI, INCOSTANTE, BIANCO, VITALI, CECCANTI, DE SENA, SERRA

Non posto in votazione (*)

Il Senato

        Preso atto che,

            il dibattito svolto si al Senato sul decreto legge n. 92 del 23 maggio 2008 (Atto Senato n. 692) ha evidenziato l'importanza della collaborazione tra polizie locali e statali nel garantire un ordinato svolgersi delle vita civile nelle città;

            i patti per la sicurezza sottoscritti nel 2007 dal Ministero dell'interno con le Città metropolitane e con altri importanti Comuni italiani testimoniano delle nuove responsabilità attribuite alle polizie locali e delle trasformazioni in corso nella loro operatività;

            gli stessi patti per la sicurezza hanno evidenziato la necessità di identificare luoghi e procedure idonee per una sempre più stretta collaborazione tra governi locali e governo nazionale, nonché tra polizie locali e statali per garantire migliori condizioni di sicurezza alla popolazione;

            l'assenza di una moderna legislazione nazionale sui rapporti di collaborazione tra i diversi livelli della Repubblica in materia di sicurezza e sul ruolo della polizia locale possono essere forieri di inefficienze, di conflitti e di iniziative che eccedono le competenze assegnate dalla Costituzione rispettivamente allo Stato, alle Regioni e agli Enti locali;

            considerato che, la costituzione all'articolo 117 attribuisce allo Stato la competenza in materia di ordine e sicurezza pubblica e alle Regioni la competenza legislativa in materia di polizia amministrativa locale e che all'articolo 118 prevede l'adozione da parte del Parlamento di una legga nazionale di coordinamento in materia di ordine e sicurezza pubblica, da un lato, e di polizia amministrativa locale, dall'altro;

            le Regioni a partire dal 2001 hanno fatto ampio e positivo uso della propria competenza legislativa (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana eccetera) per promuovere un processo di qualificazione e trasformazione organizzativa della polizia locale che le consentisse di fare meglio fronte alle nuove problematiche emerse;

            le stesse Regioni, proprio in forza del nuovo impegno assunto per la qualificazione delle polizie locali, hanno avvertito la necessità di rendere operativa la previsione dell'art. 118 della costituzione ed hanno predisposto nel 2003, assieme ad Anci ed UPI, una proposta di legge nazionale dal titolo «Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale, e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza»;

            su tale proposta è stata avviata la discussione in Commissione Affari costituzionali del Senato nella XV Legislatura a partire dalle proposte di Legge presentate da maggioranza e opposizione che riprendevano entrambe, ampiamente, quel testo;

            tale proposta è stata successivamente aggiornata, sempre d'intesa con Anci e UPI, dalla Conferenza delle Regioni nel 2007 e che tale testo è stato assunto come base di lavoro del Gruppo tecnico Regioni-Ministero dell'interno insediato con atto del Ministro nel giugno 2007;

            tale gruppo di lavoro ha prodotto un testo tecnico condiviso relativo al coordinamento tra Stato, Regioni e Amministrazioni locali in materia di sicurezza e una definizione condivisa della «funzione di polizia locale»;

            il disegno di legge approvato dalle Regioni nel 2003 è stato recentemente riproposta dal Presidente della Conferenza delle Regioni al Ministro dell'Interno con l'intento di riprendere sollecitamente il confronto per arrivare ad una proposta definitiva;

            il Forum italiano per la sicurezza urbana ha promosso, nell'ottobre 2007, un incontro degli organismi dirigenti nazionali di tutte le organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil e Sulpm) e professionali (Anvu, Ancupm, Marcopolo, Circolo dei 13) della polizia locale che ha approvato una dichiarazione congiunta dal titolo «La polizia locale oggi» che può essere a ragione considerato il documento unitario che meglio definisce il ruolo e l'identità della polizia locale nell'attuale congiuntura;

        tale documento recita in apertura: «La polizia locale, municipale o provinciale, è il principale regolatore della vita di tutti i giorni nello spazio pubblico delle città e nel territorio. Regola il traffico e contrasta i comportamenti di guida rischiosi, tutela i consumatori e garantisce il rispetto delle regole del commercio, tutela l'ambiente, controlla lo sviluppo edilizio e contrasta l'abusivismo, presidia, anche a piedi, lo spazio pubblico per garantire sicurezza nelle città e nel territorio. È questa funzione di regolatore della vita sociale, consolidatasi negli anni '80 e '90, che la distingue dalle attività di controllo e repressione della criminalità e di tutela dell'ordine pubblico garantite principalmente dalle polizie dello stato.»;

            tenuto conto che in Senato risultano già presentati, nell'attuale legislatura, i disegni di legge n. 272 e n. 344, pienamente coerenti con l'impostazione concettuale sopraindicata, e che altre proposte pure vertenti sulle stesse problematiche sono in itinere,

        impegna il Governo a dare immediato seguito alla richiesta di confronto promossa dalla Regioni, anche d'intesa con Anci e Upi, e a presentare in tempi brevi un organico provvedimento - nei limiti della competenza dello Stato - che, anche avvalendosi dei contenuti della dichiarazione «La polizia locale oggi», definisca:

                a) efficaci modalità di coordinamento tra Stato, Regioni ed Enti locali in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale superando l'attuale assetto che si esaurisce nella partecipazione del sindaco del comune capoluogo e del presidente della provincia ad un organo di consulenza dei prefetti, come sono di diritto e di fatto i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica;

                b) gli elementi essenziali che caratterizzano oggi la funzione unitaria di polizia locale (qualifiche giuridiche, loro attribuzione e funzioni), le modalità di collaborazione con le polizie dello stato e le strumentazioni operative di derivazione nazionale (accesso a banche dati, numero unico nazionale) necessarie ad una ulteriore qualificazione dell'operatività della polizia locale.

________________

(*) Accolto dal Governo

G6.102

GHIGO, MALAN

V. testo 2

Il Senato,

            considerato i crescenti compiti affidati alle polizie locali nell'ambito della sicurezza pubblica;

        impegna il Governo:

            a introdurre le opportune misure per esentare i Corpi di Polizia Municipale dal pagamento dei contributi di cui al Titolo I dell'allegato 25 all'articolo 116 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.

G6.102 (testo 2)

GHIGO, MALAN

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            considerato i crescenti compiti affidati alle polizie locali nell'ambito della sicurezza pubblica;

        impegna il Governo a valutare le opportune misure per esentare i Corpi di Polizia Municipale dal pagamento dei contributi di cui al Titolo I dell'allegato 25 all'articolo 116 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259.

________________

(*) Accolto dal Governo

G6.103

MAZZATORTA

Ritirato

Il Senato,

            riconosciuta la necessità di coinvolgere i Sindaci e gli operatori di Polizia Locale nella definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana, sicurezza urbana che si pone tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile;

            preso atto che la richiesta di maggiori poteri alle Polizie Locali è stata recentemente sollecitata dagli stessi amministratori locali in occasione dell'incontro a Parma con il Ministro dell'interno (cosiddetta Carta di Parma);

            considerato che al fine di incrementare i livelli di sicurezza urbana nei territori comunali occorre, sulla base delle richieste degli amministratori locali, potenziare gli strumenti a disposizione dei Corpi o dei Servizi delle Polizie Locali;

            ritenuto che il potere di fermo di polizia giudiziaria riconosciuto attualmente alle Polizie Locali per dodici ore dei sospetti (prorogabili di ulteriori dodici ore su autorizzazione dell'autorità giudiziaria), finalizzato alla loro mera identificazione, non sia sufficiente a garantire e ad incrementare i livelli di sicurezza urbana soprattutto con riferimento a comportamenti di disturbo della quiete pubblica;

        invita il Governo:

            ad inserire in un futuro emendamento o disegno di legge di iniziativa governativa una misura specifica atta a consentire agli operatori delle Polizie Locali, nello svolgimento dell'attività di polizia giudiziaria, la facoltà di disporre il fermo di polizia giudiziaria per ventiquattr'ore, prorogabili di altre ventiquattr'ore previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, non soltanto al fine di procedere alla mera identificazione degli indagati ma altresì per ragioni di sicurezza urbana.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.700

SCANU

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifica al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334)

        1. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il comma 4 è abrogato.

6.0.1000

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689)

        1. Il comma 2, dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

        «2. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma precedente».

6.0.736 (già 6.736)

BARBOLINI

Respinto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. L'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981 n. 689 è sostituito dal seguente:

        "2. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del comma precedente".

        2. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "Art. 7-bis. - (Sanzioni amministrative). - 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali non è ammesso il pagamento in misura ridotta. L'ente decide l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa intercorrente tra un minimo di 25 ad un massimo di 10.000 euro, secondo la gravità dell'illecito.

        2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

        3. Per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali e per quelle alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia possono essere previste le sanzioni amministrative accessorie previste dall'ordinamento.

        4. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689"».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Collaborazione della polizia municipale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio)

        1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato. Per le stesse finalità, con decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel caso di interventi in flagranza di reato, l'immediata denuncia agli organi di Polizia dello Stato per il prosieguo dell'attività investigativa.

EMENDAMENTI

7.7

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

7.700

BRICOLO, BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA, VALLARDI, SAIA, CARRARA

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 7. - (Collaborazione della polizia municipale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo del territorio). - 1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei Comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale, provinciale e gli organi di Polizia dello Stato.

        2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani di controllo coordinato del territorio, le modalità di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello stato».

7.701

BARBOLINI

Precluso

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 7. - I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128 determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra la Polizia municipale e gli organi di Polizia dello Stato, anche al fine dell'idonea attuazione dei provvedimenti ordinatori di cui al precedente articolo. Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica definisce tali piani con la necessaria partecipazione del sindaco e del comandante del corpo di Polizia municipale territorialmente interessato».

7.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «controllo del territorio» sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «previsti dal».

7.400

LE COMMISSIONI RIUNITE

Assorbito

Al comma 1, dopo le parole: «polizia municipale» inserire le seguenti: «e provinciale».

7.703

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro della difesa» sostituire la parola: «determina» con la seguente: «stabilisce».

7.704

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «denuncia gli organi di Polizia di Stato» sostituire le parole: «per il prosieguo» con le seguenti: «per la prosecuzione».

7.401

LE COMMISSIONI RIUNITE

Assorbito

Nella rubrica, dopo le parole: «polizia municipale», inserire le seguenti: «e provinciale».

7.0.1000 testo 2/1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Le parole da: «All'emendamento» a: «Polizia di Stato» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel caso in cui si riscontri che il livello di criminalità esistente nel territorio nazionale superi gli standarddei Paesi appartenenti all'Unione Europea e si accerti che le forze della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di finanza non sono in grado di garantire adeguati livelli di sicurezza sociale,».

        

7.0.1000 testo 2/2

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, premettere le seguenti parole: «Nel caso in cui si riscontri che il livello di criminalità esistente nel territorio nazionale superi gli standarddei Paesi appartenenti all'Unione Europea e si accerti che le forze della Polizia di Stato non sono in grado di garantire adeguati livelli di sicurezza sociale,».

7.0.1000 testo 2/3

DEL VECCHIO, AMATI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SCANU, SERRA, SIRCANA, DE SENA

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Fermo quanto previsto dalle disposizioni vigenti,».

7.0.1000 testo 2/4

PEGORER, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI, SCANU, SERRA, SIRCANA, DE SENA

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «prevenzione della» con le seguenti: «contrasto alla».

7.0.1000 testo 2/5

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «risulti opportuno» inserire le seguenti: «sulla base di dettagliata relazione del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica».

7.0.1000 testo 2/6

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «accresciuto» con le seguenti: «rafforzamento del».

7.0.1000 testo 2/7

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «alle Forze armate, preferibilmente» con le seguenti: «all'Arma dei».

7.0.1000 testo 2/8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «o comunque volontari delle stesse forze armate» con le seguenti: «e che siano».

7.0.1000 testo 2/9

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto delle indicazioni dei prefetti e dei sindaci delle zone nelle quali verrà impiegato il personale delle Forze armate».

7.0.1000 testo 2/10

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali compiti verranno definiti con successivo provvedimento, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

7.0.1000 testo 2/11

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA, SIRCANA, DE SENA

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque aree densamente popolate».

7.0.1000 testo 2/12

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Id. em. 7.0.1000 testo 2/11

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e comunque aree densamente popolate».

7.0.1000 testo 2/13

PINOTTI, AMATI, DEL VECCHIO, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, SCANU, SERRA, SIRCANA, DE SENA

Le parole da: «All'emendamento» a: «pattuglia» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia».

7.0.1000 testo 2/14

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «nonché di perlustrazione e pattuglia».

7.0.1000 testo 2/15

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «perlustrazione e pattuglia» sopprimere le seguenti: «in concorso e».

7.0.1000 testo 2/16

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, secondo periodo, sotituire le parole: «e congiuntamente alle» con le seguenti: «ma autonomamente dalle».

7.0.1000 testo 2/17

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Improcedibile

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

7.0.1000 testo 2/18

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «sei mesi,» inserire le seguenti: «e non è»; conseguentemente, le parole: «per una volta» sono soppresse.

7.0.1000 testo 2/19

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Sost. id. em. 7.0.1000 testo 2/18

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «rinnovabile per una volta» con le seguenti: «non rinnovabile».

7.0.1000 testo 2/20

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «rinnovabile per una volta,» aggiungere le seguenti: «in attesa dell'arruolamento di altrettante unità nelle Forze di polizia».

7.0.1000 testo 2/21

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Improcedibile

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «3.000 unità» con le seguenti: «10.000 unità».

7.0.1000 testo 2/22

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri» con le seguenti: «sentito il Consiglio supremo di difesa».

7.0.1000 testo 2/23

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando ne facciano motivata richiesta almeno tre prefetti di province confinanti».

7.0.1000 testo 2/24

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Il Ministro dell'interno riferisce in proposito» aggiungere le seguenti: «, prima della emanazione del decreto di cui al primo periodo,».

7.0.1000 testo 2/25

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Le parole da: «All'emendamento» a: «comma 1» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Commissioni parlamentari» inserire le seguenti: «non oltre sette giorni dall'adozione del piano di cui al comma 1 e, entro sessanta giorni dal termine del piano di impiego delle Forze armate, presenta una relazione al Parlamento sugli effetti del piano stesso.».

7.0.1000 testo 2/26

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 2, dopo le parole: «Commissioni parlamentari» inserire le seguenti: «non oltre sette giorni dall'adozione del piano di cui al comma 1».

7.0.1000 testo 2/27

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), sopprimere il comma 3.

7.0.1000 testo 2/28

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Id. em. 7.0.1000 testo 2/27

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), sopprimere il comma 3.

7.0.1000 testo 2/29

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «agisce», aggiungere le seguenti: «sotto la direzione di un capopattuglia facente parte delle Forze di polizia».

7.0.1000 testo 2/30

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: «e alla immediata perquisizione sul posto» e le parole: «a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152,».

7.0.1000 testo 2/31

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: «anche al fine» fino alle parole: «dei luoghi vigilati».

7.0.1000 testo 2/32

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «anche al fine di» sopprimere le seguenti: «prevenire o».

7.0.1000 testo 2/33

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «che possono» con le seguenti: «volti a».

7.0.1000 testo 2/34

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 7.0.1000 (testo 2), al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «Ai fini di identificazione», con le seguenti: «Nel caso in cui non sia possibile procedere all'identificazione delle persone perché prive di idoneo documento di identità ovvero nel caso in cui tale documento risulti non idoneo a una identificazione certa».

7.0.1000 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio)

        1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.

        2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.

        3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma l, il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di un'indennità onnicomprensiva determinata ai sensi dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

(in milioni di euro)         

2008         2009          2010      

Ministero dell'economia e delle finanze 4              16                -        

Ministero della giustizia 9                8                -        

Ministero degli affari esteri 18,2            7,2              -        

        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 8.

(Accesso della polizia municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno)

        1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti»;

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente.».

EMENDAMENTI

8.700

BARBOLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 8. - 1. L'accesso ai dati ed alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del centro di cui all'articolo 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121 e la loro utilizzazione sono altresì consentiti ai corpi di polizia municipale di cui alla legge 7 marzo 1986 n. 65, dei comuni capoluogo di provincia, previa autorizzazione del personale ai sensi del 2º comma dell'articolo 11 della predetta legge 1º aprile 1981, n. 121. L'accesso alla banca dati del DTT è consentito ai corpi e servizi di polizia municipale senza oneri finanziari.

        2. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: "Schedario dei veicoli rubati operante" sono sostituite dalle seguenti: "Schedario dei veicoli rubati o rinvenuti e allo schedario dei documenti di identità rubati o smarriti operanti";

            b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Il personale di cui al comma 1 può essere, altresì, abilitato all'inserimento ed alla consultazione, presso il centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati di cui al comma 1 acquisiti autonomamente"».

8.701

MARINO MAURO MARIA, MARCENARO, NEGRI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. All'articolo 9, primo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, dopo le parole: "e ai funzionari dei servizi di sicurezza", sono inserite le seguenti: "al personale della polizia municipale qualora ricopra funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65"».

8.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», dopo le parole: «il personale» sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «previsto dal».

8.703

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», dopo le parole: «può essere» sostituire la parola: «altresì» con la seguente: «inoltre».

8.704

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 1-bis», dopo le parole: «dei dati» sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «previsti dal».

8.705

MONTI, BRICOLO, BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA, VALLARDI

V. testo 2

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Il personale che svolge servizio di polizia municipale è abilitato alla consultazione, in via informatizzata, dei dati in possesso del Ministero dell'interno relativi al rilascio e al rinnovo del titolo di soggiorno dei cittadini stranieri».

8.705 (testo 2)

MONTI, BRICOLO, BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA, VALLARDI, GARAVAGLIA MASSIMO

Approvato

Al comma 1, capoverso, le lettere a) e b), sono sostituite dalle seguenti:

        a) sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, le parole: «schedario dei veicoli rubati operante» sono sostituite dalle seguenti: «schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in possesso della qualifica di agente dì pubblica sicurezza può altresì accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. »;

        b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere, altresì, abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente.».

        Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

        "1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'ANCI, per l'accesso allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti, nonché alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI.".

8.706

GHIGO, MALAN

Assorbito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 9 comma 1 della legge 1 aprile 1981 n. 121, dopo le parole: «e ai funzionari dei servizi di sicurezza» sono inserite le seguenti: «al personale della polizia municipale qualora ricopra funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 5 comma 1 della legge 7 marzo 1986 n. 65».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8

8.0.700

MARINO MAURO MARIA, MARCENARO, NEGRI

Respinto

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259)

        1. All'allegato 25 del decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 32, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        "2-bis. I Corpi di Polizia Municipale sono esentati dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo.";

            b) all'articolo 32, comma 8, la lettera c) è abrogata.

        2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.701

ESPOSITO

V. testo 2

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno)

        Al primo comma dell'articolo 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "L'accesso è altresì consentito agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi. Detto personale è inoltre abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione dati, dei dati autonomamente acquisiti"».

8.0.701 (testo 2)

ESPOSITO

Approvato

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis

(Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno)

        1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Detto personale può essere, altresì, abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.

        2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati i dati e le informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalità per effettuare i collegamenti per il relativo accesso.

        3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, approvato con D.P.R. 3 maggio 1982, n. 378.».

ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 9.

(Centri di identificazione ed espulsione)

        1. Le parole: «centro di permanenza temporanea» ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti: «centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle medesime strutture.

EMENDAMENTI

9.2

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

9.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Id. em. 9.2

Sopprimere l'articolo.

9.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «o».

9.4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «ed espulsione» con le seguenti: «dello straniero».

9.701

SAIA

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 9.702, nell'odg n. G9.1000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. I contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, come ride finiti ai sensi del comma 1, con scadenza nel 2008, che già comportano un minore costo di almeno il 20 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati».

9.702

SAIA

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 9.701, nell'odg n. G9.1000

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        «1-bis. l contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza, come ride finiti ai sensi del comma 1, con scadenza nel 2008, sono rinnovati, a parità di condizioni di assistenza per gli immigrati, con un ribasso di costo di almeno il 5 per cento sul limite pro die e pro capite stabilito per il biennio 2007-2008 dal decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. I contratti in essere che già rispettano tale condizione sono prorogati a parità di oneri per un ulteriore triennio».

ORDINE DEL GIORNO

G9.1000 (già emm. 9.701 e 9.702)

SAIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        riunito per l'approvazione del disegno di legge n. 692, recante conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

        tenuto conto:

            che all'articolo 9 del decreto si ridefiniscono i Centri di permanenza temporanea ed assistenza;

            che il Governo dovrà provvedere in via amministrativa, come previsto dall'articolo 1, comma 14, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alla ridefinizione dei limiti pro die e pro capite dei contratti per le gestioni dei Centri di accoglienza e dei Centri di identificazione ed espulsione,

        impegna il Governo a valutare positivamente la proroga dei contratti con scadenza 2008, che già comportino un minore onere per lo Stato.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 10.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

        1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

        «Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

        2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.»;

            b) all'articolo 2-bis, comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

            c) all'articolo 2-ter, sono apportate le seguenti modifiche:

                1) al secondo comma, dopo le parole: «A richiesta del procuratore della Repubblica,» sono inserite le seguenti: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

                2) al sesto comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

                3) al settimo comma, dopo le parole: «su proposta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

            d) all'articolo 3-bis sono apportate le seguenti modifiche:

                1) al settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale,»;

            e) all'articolo 3-quater sono apportate le seguenti modifiche:

                1) al comma 1, dopo le parole: «il Procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

                2) al comma 5, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;

            f) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale».

EMENDAMENTI

10.400/101

CENTARO

Approvato

All'emendamento 10.400, al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso «6-bis», aggiungere infine il seguente periodo: «Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa».

10.400/1

LUMIA

Votato per parti separate. Le parole da: «All'emendamento» a: «reimpiego» approvate; seconda parte respinta

All'emendamento 10.400, alla lettera d), apportare le seguenti modificazioni:

            a) al numero 2), dopo le parole: «o alla propria attività economica» aggiungere le parole: «, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego,»;

            b) al numero 4), capoverso, secondo comma, sopprimere le parole: «entro il termine di cinque anni dal decesso»;

            c) al numero 4), capoverso, quinto comma, lettera a), sostituire le parole: «effettuati nei due anni antecedenti» con le seguenti «effettuati nei cinque anni precedenti»;

            d) al numero 4), capoverso, quinto comma, lettera b) sostituire le parole: «effettuati nei due anni antecedenti» con le seguenti «effettuati nei cinque anni antecedenti».

10.400/100

IL GOVERNO

Assorbito

All'emendamento 10.400, al comma 1, lettera d)numero 2) aggiungere, in fine, dopo le parole: «o alla propria attività economica», le seguenti: «nonché dei beni che risultino il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego».

10.400/102

CENTARO

Approvato

All'emendamento 10.400 al comma 1, lettera d), punto 4), sostituire il terzo capoverso con il seguente:

        «Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento di confisca, si può disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo provvedimento».

10.400/2

LUMIA

Respinto

All'emendamento 10.400, dopo la lettera g), inserire la seguente:

        «g-bis) all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

        "3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziaIe agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia, ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale, per finalità sociali;

        3-ter. I beni mobili di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l'uso."».

10.400

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato con subemendamenti

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10.

(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)

        1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "nonché ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale";

            b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2.

        1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

        2. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente condannata per delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato sottoposto alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.

        3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1".

            c) all'articolo 2-bis:

        1) al comma 1, dopo le parole: "Il procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", il direttore della Direzione investigativa antimafia";

        2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        "6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione".

            d) all'articolo 2-ter:

        1) Dopo il primo comma, è inserito il seguente:

        «1) Al secondo comma, dopo le parole: "A richiesta del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del direttore della Direzione investigativa antimafia,";

        2) il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: "Con l'applicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica";

        3) al sesto e al settimo comma, dopo le parole: "del procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";

        4) Sono aggiunti in fine i seguenti commi:

        "Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

        La confisca può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.

        La confisca può essere disposta quando risulti che beni già definitivamente confiscati, dopo la assegnazione o destinazione siano tornati, anche per interposta persona, nella disponibilità o nel controllo del sottoposto alla precedente misura di confisca.

        Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità dei relativi atti di disposizione.

        Ai fini di cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:

            a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;

            b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

            e) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";

            f) all'articolo 3-quater, ai commi 1 e 5, dopo le parole: "il Procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: "presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della Direzione investigativa antimafia";

            g) all'articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa antimafia";

10.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 1 dopo le parole: «capoluogo di distretto» sostituire la parola: «ove» con le seguenti: «nel quale».

10.701

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 1 dopo le parole: «investigativa antimafia, anche» sostituire la parola: «se» con la seguente: «quando».

10.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 1 dopo le parole: «anche se non vi» sostituire la parola: «è» con la seguente: «sia».

10.703

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 2 sostituire la parola: «quando» con la seguente:«qualora».

10.704

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 2 dopo le parole: «quando non vi» sostituire la parola: «è» con la seguente: «sia».

10.705

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 2 dopo le parole: «all'interessato» aggiungere: «,».

10.706

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 2 dopo le parole: «sorveglianza speciale» aggiungere: «,».

10.707

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2», comma 2 dopo le parole: «il divieto» sostituire le parole: «di cui all'articolo» con le seguenti: «previsto dall'articolo».

10.4

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Precluso

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «, il direttore della Direzione investigativa antimafia».

        Conseguentemente:

        Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

        Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, com ma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

        Al comma 1, lettera c), numero 3), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

        Al comma 1, lettera d), numero 1), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, com ma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia»;

        Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: «il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

        Al comma 1, lettera e), numero 2), dopo le parole: «il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «il direttore della Direzione investigativa antimafia»;

        Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «del procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto in relazione ai reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale» inserire le seguenti: «del direttore della Direzione investigativa antimafia».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 10

10.0.1/1

LUMIA

Approvato

All'emendamento 10.0.1, al comma 1, capoverso 2-quater, sostituire le parole: «dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al comma 1, del codice penale» con le parole: «dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale».

10.0.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato con un subemendamento

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n.  306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.  356)

        1. Nell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:

        "2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca in applicazione dellle disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca in applicazione delle disposizioni ivi richiamate, delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

        2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al comma 2, del codice penale, nonché dall'articolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"».

10.0.700

CASSON, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Istituzione dell'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali)

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione e la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di garantire una efficace gestione dei beni ed una loro riutilizzazione sociale ed economica. L'Agenzia, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale delle Prefetture territorialmente competenti.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro della giustizia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia di cui al comma 1. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia è autorizzato un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 ed a 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        4. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 11.

(Modifiche alla 22 maggio 1975, n. 152)

        1. All'articolo 19, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione è anche il Procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona.».

EMENDAMENTI

11.1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

11.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 11.

(Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152)

        1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 18, quarto comma, le parole: ", anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55," sono soppresse;

            b) all'articolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente"».

11.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Precluso

Sostituire le parole da: «In deroga» sino alla fine del periodo con le seguenti: «Nei casi previsti dal presente comma competente a richiedere le misure di prevenzione è il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona».

11.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 1, dopo le parole: «nei casi» sostituire le parole: «previsti dal» con le seguenti: «di cui al».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11

11.0.900/1

LUMIA

Respinto

All'emendamento 11.0.900, all'articolo 11-bis,sostituire le parole da: «dopo il terzo comma», fino alle seguenti: «n. 575», con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «riabilitazione», aggiungere, in fine, le seguenti: «, limitatamente agli effetti derivanti dall'applicazione della misura di prevezione personale»;

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        «2. Fermo quanto previsto dal comma 1, la riabilitazione comporta la cessazione degli effetti pregiudizievoli connessi allo stato di misure di prevenzione personali, salvo i divieti di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».

    Conseguentemente, sostituire l'articolo 11-ter con il seguente:

«Art. 11-ter.

(Abrogazioni)

        1. All'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 550, il comma 3 è abrogato.

11.0.900

IL GOVERNO

V. testo 2

Dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327)

        1. All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

        "Nei confronti dei soggetti destinatari anche di misure di prevenzione patrimoniali, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575"».

«Art. 11-ter.

(Abrogazioni)

        1. L'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è abrogato».

11.0.900 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 11, inserire i seguenti:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327)

        1. All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

        "Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».

«Art. 11-ter.

(Abrogazioni)

        1. L'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è abrogato».

ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 12.

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

        1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è inserito il seguente:

        «Art. 110-ter. - (Applicazione di magistrati in materia di misure di prevenzione). - 1. Il Procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuiti in materia di misure di prevenzione e previa intesa con il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 110-bis.

        2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il Procuratore generale presso la corte d'appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della Repubblica presso il giudice competente.».

EMENDAMENTI

12.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

        "1. Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale"».

12.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», comma 1, dopo le parole: «di prevenzione» aggiungere: «,».

12.701

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», comma 1, dopo le parole: «di prevenzione» sostituire le parole: «e previa intesa» con le seguenti: «d'intesa».

12.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», comma 2, sostituire la parola: «se» con la seguente: «qualora».

12.703

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», comma 2, sostituire la parola: «fa» con la seguente: «faccia».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

12.0.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 18 marzo 2007, n. 48)

        1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Le disposizioni di cui al comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge"».

12.0.300

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, FRANCO VITTORIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disciplina del grave sfruttamento del lavoro)

        1. Dopo l'articolo 603 del codice penale sono inseriti i seguenti:

        "Art. 603-bis. - (Grave sfruttamento del lavoro). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque induce taluno, mediante violenza, minaccia o intimidazione ovvero approfittamento di una situazione di inferiorità o di necessità, a prestare attività lavorativa caratterizzata da grave sfruttamento, connesso a violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ogni lavoratore.

        Ai fini del primo comma, costituiscono indici di grave sfruttamento:

            a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali e comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato, la grave, sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

            b) la sussistenza di gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;

            c) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

        La pena per il fatto di cui al primo comma è della reclusione da due a sei anni e della multa da 1.500 a 3.000 euro per ogni lavoratore se tra le persone soggette a grave sfruttamento vi sono minori in età non lavorative o cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi irregolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, in numero superiore a quattro".

        "Art. 603-ter. - (Pene accessorie). - La condanna per i delitti di cui agli articoli 600, limitatamente ai casi in cui lo sfruttamento ha ad oggetto prestazioni lavorative, e 603-bis, importa l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.

        La condanna per i delitti di cui al primo comma importa altresì, quando il fatto è commesso da soggetto recidivo ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 3), l'esclusione per un periodo di cinque anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, anche dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento".

        2. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) il comma 12 è sostituito dal seguente:

        "12. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il dato re di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori";

            b) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

        12.-bis Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione non autorizzata di cui agli articoli 4, lett. c) e 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

        3. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-bis, commi quarto e quinto, del codice penale.

        4. All'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, le parole: "589 e 590, terzo comma," sono sostituite dalle seguenti: "589, 590, terzo comma, e 603-bis".

        5. All'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 20 febbraio 1958, n. 75," sono inserite le seguenti: "603-bis, terzo comma, del codice penale".

        6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5, valutato nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

12.0.400

LUMIA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

V. testo 2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)

        1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

            "e-bis) alla assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;";

            b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "1-bis. Alle assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate".

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

        3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 4, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.400 (testo 2)

LUMIA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, GARRAFFA, D'ALIA

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Assunzione dei testimoni di giustizia nella pubblica amministrazione)

        1. All'articolo 16-ter del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

            "e-bis) i testimoni hanno accesso ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute;";

            b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

        "1-bis. Alle eventuali assunzioni di cui al comma 1, lettera e-bis), si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli stanziamenti all'uopo disponibili, anche in deroga a disposizioni di legge concernenti le assunzioni nella pubblica amministrazione, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, sulla base delle intese conseguite fra il Ministero dell'interno e l'Amministrazione interessata. Con apposito decreto da emanarsi a norma del comma 1 dell'articolo 17-bis, sono stabilite le occorrenti modalità di attuazione, anche al fine di garantire la sicurezza delle persone interessate".

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, determinati in euro 6.928.608 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

        3. Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 4, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di discriminazione per motivi fondati sull'orientamento sessuale o di genere)

        1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera a), le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere";

            b) al comma 1, lettera b), le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere";

            c) al comma 3, le parole: "o religiosi" sono sostituite dalle seguenti: ", religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere".

        2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: "Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere".

        3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "o religioso" sono sostituite dalle seguenti: ", religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere".

        4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: "comma 1," sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-bis del codice penale,"».

12.0.5

LUMIA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, GARRAFFA

Approvato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche al d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115)

        1. Al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 76, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti";

            b) all'articolo 93, il comma 2 è abrogato;

            c) all'articolo 96, comma 1, le parole: ", ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale," sono soppresse;

            d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: "tenuto conto" sono inserite le seguenti: "delle risultanze del casellario giudiziale,"».

12.0.700

CASSON

Votato per parti separate. Lettere a) e b) respinte; restante parte approvata.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448)

        1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, dopo le parole: "Le disposizioni del titolo III" sono inserite le seguenti: "e del titolo IV";

            b) al comma 2-bis, dopo le parole: "giudizio direttissimo" sono inserite le seguenti: "o richiedere il giudizio immediato";

            c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

        "2-ter. Il pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore."».

12.0.701

FILIPPI MARCO

Ritirato

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Misure per innalzare il livello di sicurezza pubblica sulle strade)

        1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

        "Art. 14-bis. - (Obblighi delle discoteche e degli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche). - 1. Al fine di ridurre il livello di incidentalità stradale, le discoteche e gli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura, con oneri interamente a proprio carico, uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test, nonché idonei spazi di riposo.

        2. I titolari e i gestori delle discoteche e degli esercizi di cui al comma 1 sono altresì tenuti ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei relativi locali apposite tabelle che indichino le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

        3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo valutazione dell'autorità competente.

        4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, salute, politiche sociali con proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, adotta il regolamento di attuazione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dal comma 1 del presente articolo"».

12.0.702

FILIPPI MARCO

Ritirato

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Statistiche sul livello di sicurezza pubblica sulle strade)

        1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale e dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco, da parte delle Forze dell'ordine al Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti -, ai fini dell'aggiornamento e dell'ampliamento, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente, degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

12.0.703

FILIPPI MARCO

Ritirato

Dopo l'articolo 12,inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Risorse per il potenziamento dei servizi di controllo sulle strade)

        1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge sono destinate al potenziamento dei servizi di controllo su strada, mirati e intensificati nelle zone di maggiore pericolosità e rischio di incidentalità, distribuiti in modo unitario e coordinato sull'intero territorio nazionale».

12.0.704

CASSON

Respinto

Dopo l'articolo 12inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni transitorie)

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), si applicano alle condanne riportate per fatti commessi dopo l'entrata in vigore del presente decreto legge».

12.0.705

MARITATI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 12aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per garantire la funzionalità degli uffici dei giudici per le indagini preliminari e delle procure della Repubblica).

        1. All'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 47-ter, primo comma, le parole: "e dal terzo comma" sono sostituita dalle seguenti: ", dal terzo e dal quarto comma";

            b) all'articolo 47-ter, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

        "Nei tribunali di Brescia, Cagliari, Catanzaro, Lecce, Messina, Reggio Calabria e Salerno, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare è diretta da un presidente di sezione";

            c) all'articolo 70, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, ad eccezione delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, possono essere comunque istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto ogni otto sostituti addetti all'ufficio".

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.0.706

CAROFIGLIO, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo 12aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Servizio nelle sedi disagiate)

        1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - (Trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio). - 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando il mutamento di regione e una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai 150 chilometri dalla sede ove il magistrato abbia svolto il tirocinio o abbia prestato servizio. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per le quali non compete alcuna indennità.

        2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono i seguenti requisiti:

            a) mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione del posto;

            b) quota di posti vacanti superiore alla media nazionale della scopertura.

        3. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro della giustizia, individua, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, pubblicando tale elenco. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina, in numero non superiore a cento unità.

        4. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, applicando il criterio di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni.

        5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, se non viene acquisito il consenso o la disponibilità dei magistrati al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, il Consiglio superiore della magistratura può destinare a svolgere funzioni requirenti i magistrati ordinari al termine del tirocinio. È fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni relative ai trasferimenti d'ufficio di cui alla legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni.

        6. Nei casi di cui al comma 5, primo periodo, per il primo anno di attività ai magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere assegnati esclusivamente procedimenti in coassegnazione con colleghi che abbiano già conseguito la prima valutazione di professionalità";

            b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

        "Art. 2. - (Indennità in caso di trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio). - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 è attribuita, per il periodo di permanenza nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare in godimento.

        2. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni";

            c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

        «Art. 5. - (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento, assegnazione, destinazione d'ufficio o applicazione). - 1. Per i magistrati assegnati, trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate ai sensi dell'articolo l l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d'ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, sino al quarto anno di permanenza.

        2. I magistrati assegnati, trasferiti o destinati d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 possono presentare domanda di tramutamento dopo due anni di effettivo servizio presso la sede disagiata.

        3. Salvo che per i magistrati ordinari al termine del tirocinio, se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato assegnato, trasferito o destinato d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 supera i tre anni, quest'ultimo ha diritto ad essere riassegnato alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

        4. Le disposizioni di cui ai commi l e 3 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi o di funzioni di legittimità.

        5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, per i magistrati applicati in sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate».

        2. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, si applicano esclusivamente ai magistrati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12.0.707

BIANCO, CASSON, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo 12aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Divieto e sospensione di concessione o erogazione di contributi o finanziamenti e accertamento delle cause ostative alla concessione o erogazione).

        1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società e le imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico non possono concedere o erogare contributi, finanziamenti o mutui agevolati né altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, quando la persona richiedente, ovvero tal uno tra i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo dell'ente richiedente, ha riportato condanna ovvero è stata applicata nei suoi confronti la pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, con sentenza divenuta irrevocabile, salvi gli effetti degli articoli 178 del codice penale e 445 del codice di procedura penale:

            a) per uno dei delitti previsti nel titolo II, capo I, e nel titolo VII, capo III, del libro secondo del codice penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 353, 355, 356, 416, 416-ter, 589 e 590, ove aggravati dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, 640, secondo comma, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del medesimo codice penale, per uno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati agli articoli 2621 e 2622 del codice civile e agli articoli 216, 217 e 223 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per uno dei reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

            b) alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni per qualunque altro delitto non colposo.

        2. Nei casi in cui le situazioni ostative di cui al comma 1 del presente articolo intervengono dopo la concessione o l'erogazione, totale o parziale, dei contributi o dei finanziamenti, le amministrazioni, enti o società di cui al medesimo comma 1 procedono alla revoca della concessione o dell'erogazione.

        3. Costituiscono causa di sospensione dell'erogazione di agevolazioni o incentivi:

            a) la pronuncia di una sentenza non definitiva di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b);

            b) l'emissione di un provvedimento provvisorio di divieto di ottenere le erogazioni di cui di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, emesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

        4. Nei casi previsti dal comma 3, il passaggio in giudicato delle sentenze di cui alla lettera a) del citato comma 3 ovvero la definitività del provvedimento applicativo della misura di prevenzione comportano la revoca delle concessioni o erogazioni eventualmente disposte. La sospensione è revocata anche d'ufficio se, a seguito di annullamento o riforma delle sentenze di cui alla citata lettera a), ovvero a seguito di revoca o modifica del provvedimento provvisorio di cui alla lettera b) del comma 3 del presente articolo, è accertata la mancanza delle situazioni ostative previste dal comma 1, lettere a) e b).

        5. La persona o l'ente richiedente attesta l'insussistenza delle cause ostative alla concessione o erogazione di cui dai commi 1 e 2 e delle cause di sospensione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

        6. Nella dichiarazione prevista dal comma 5, il richiedente indica anche i provvedimenti giudiziari iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e successive modificazioni, e gli altri procedimenti penali di cui sia a conoscenza.

        7. Ai fini dell'accertamento delle cause di cui al comma 5 del presente articolo, si applica l'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. In sede di verifica delle dichiarazioni del richiedente, le amministrazioni, enti o società di cui ai commi l e 2 del presente articolo richiedono al competente ufficio del casellario giudiziale i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti previsti dall'articolo 21 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.

        8. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni, le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti nei cui confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 13.

(Entrata in vigore)

        1.  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Castelli, Chiaromonte, Ciampi, Coronella, Dini, Mantica, Mantovani, Martinat, Palma, Rossi Nicola, Scalfaro, Scarabosio e Viespoli

 

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marcenaro, Nessa e Pinzger per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale.

 

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

Il Presidente del Gruppo Misto ha comunicato che il Gruppo stesso ha designato come Vice Presidente il senatore Vincenzo Oliva.

 

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatrice Magistrelli Marina

Nuove norme per reprimere le molestie gravi (795)

(presentato in data 18/6/2008 ) ;

Senatore Caforio Giuseppe

Norme sull'accesso professionale dei laureati in Scienze motorie (796)

(presentato in data 18/6/2008 ) .

Commissione parlamentare per l'infanzia, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia la deputata Beatrice Lorenzin in sostituzione della deputata Carla Castellani..

      

Commissione parlamentare per le questioni regionali, variazioni nella composizione

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il deputato Giovanni Dima in sostituzione del deputato Agostino Ghiglia.

 

Atti e documenti trasmessi dalla Commissione europea, deferimento a Commissioni permanenti

La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Processo di Barcellona: Unione per il Mediterraneo» (atto comunitario n. 2), è stata deferita - ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alla 14ª Commissione permanente.

 

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 giugno 2008, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 3 e 4, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 - lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio» (n. 8).

 

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 28 luglio 2008. Le Commissioni 1ª, 11ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 18 luglio 2008. Lo schema di decreto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5ª Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 28 luglio 2008.

  

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 giugno 2008, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 23, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 - lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale» (9).

 

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 2ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 28 luglio 2008. Le Commissioni 1ª, 6ª, 10ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 18 luglio 2008.

  

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 giugno 2008, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 3 e 4, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 - lo schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2006/86/CE e 2006/17/CEE che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani» (n. 10).

 

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 12ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 28 luglio 2008. Le Commissioni 1ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 18 luglio 2008. Lo schema di decreto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5ª Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 28 luglio 2008.

  

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 giugno 2008, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 3 e 4, della legge 25 febbraio 2008, n. 34 - lo schema di decreto legislativo recante: Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione delle direttive 2006/88/ relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali di acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie» (n. 11).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 12ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il 28 luglio 2008. Le Commissioni 1ª, 2ª, 9ª e 14ª potranno formulare osservazioni alla Commissione di merito entro il 18 luglio 2008. Lo schema di decreto è altresì deferito - per le conseguenze di carattere finanziario - alla 5ª Commissione, che esprimerà il parere entro il medesimo termine del 28 luglio 2008.

 

 

Mozioni

VIMERCATI, ADAMO, BAIO, BASSOLI, BOSONE, CERUTI, D'AMBROSIO, FONTANA, GALPERTI, ICHINO, ROILO, ROSSI Paolo, RUSCONI, TREU, VERONESI, FILIPPI Marco, DONAGGIO, FISTAROL, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, VILLARI, AGOSTINI, BARBOLINI, BASTICO, BERTUZZI, BIANCHI, BIONDELLI, BUBBICO, CABRAS, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, DE CASTRO, DE LUCA, DEL VECCHIO, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FIORONI, GARAVAGLIA Mariapia, GARRAFFA, GASBARRI, GHEDINI, GRANAIOLA, GUSTAVINO, INCOSTANTE, LEDDI, LEGNINI, LIVI BACCI, LUSI, MARCUCCI, MARINARO, MARINO Ignazio, MARINO Mauro Maria, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI, MOLINARI, MORANDO, NEGRI, NEROZZI, PASSONI, PEGORER, PERDUCA, PERTOLDI, PIGNEDOLI, PORETTI, RANDAZZO, RUTELLI, SANGALLI, SANNA, SCANU, SERAFINI Anna Maria, SERRA, SIRCANA, SOLIANI, STRADIOTTO, VITA, ZANDA - Il Senato,

premesso che:

nel Nord Italia ha origine la maggior parte del traffico aereo anche di pregio internazionale e intercontinentale, ma lungo l'asse Torino-Trieste c'è un eccesso di offerta di infrastrutture che, se da un lato agevola la comodità degli spostamenti, dall'altro favorisce i grandi aeroporti e vettori stranieri;

lo scalo di Malpensa, anche in seguito al ridimensionamento del traffico conseguente all'abbandono come hub da parte della compagnia di bandiera Alitalia, rischia quindi di essere emarginato, vanificando gli enormi investimenti pubblici diretti e indiretti già realizzati;

a dieci anni dalla sua inaugurazione, l'aeroporto presenta ancora delle criticità in ordine alla sua accessibilità su gomma e su ferro dall'area milanese/lombarda e dalle province limitrofe potenzialmente interessate;

l'aeroporto soffre i forti limiti manageriali della società di gestione SEA, la quale negli ultimi 15 anni non ha introdotto alcuna innovazione di prodotto o di processo e negli anni precedenti si è limitata ad adeguamenti marginali. SEA, inoltre, ha privilegiato le esigenze di bilancio del suo azionista di riferimento, trasferendo per intero al Comune di Milano utili netti per ben 273 milioni di euro dal 2003 ad oggi, invece di impiegarli per opportune iniziative di potenziamento strategico aziendale;

appare difficile un rilancio di Malpensa come hub, mentre più realistiche e promettenti sembrano le prospettive di definirne un ruolo competitivo quale aeroporto internazionale/intercontinentale del Nord Italia per voli business, turistici e low cost, considerando che numerosi Paesi esteri avrebbero manifestato interesse ad attivare collegamenti con lo scalo o a potenziare quelli esistenti. Ciò è ancora più necessario in vista dell'Expo 2015, recentemente assegnata a Milano,

impegna il Governo:

ad attuare un piano di coordinamento degli aeroporti del Nord Italia, al fine di razionalizzare l'uso delle attuali strutture e di dare un servizio migliore ai tanti utenti della classe business e non, oggi costretti a partire da altri scali europei per raggiungere le destinazioni intercontinentali;

a negoziare o rinegoziare il più presto possibile, anche alla luce degli effetti del protocollo "open skies" siglato da Stati Uniti e Unione europea per liberalizzare i trasporti merci e passeggeri nel cielo sopra l'oceano Atlantico, accordi bilaterali con i Paesi esteri interessati a utilizzare attivamente lo scalo, così da consentire a questo di ampliare il suo portafoglio voli;

a sostenere un congruo piano di investimenti sia interni (realizzazione di un terzo satellite, restyling del terminal 2 ora impiegato per le attività low cost, adeguamento dell'impianto di smistamento bagagli e dello scalo merci, collegamento ferroviario tra il terminal 1 e il terminal 2), sia esterni (collegamento tra la rete delle Ferrovie Nord Milano e la rete ferroviaria nazionale nella stazione di Milano Centrale, collegamento con la linea Alta Velocità Torino-Milano-Venezia, aumento della frequenza delle corse delle Ferrovie Nord Milano da un treno ogni mezz'ora a uno ogni 15 minuti, incremento dei collegamenti autobus dai centri minori gravitanti su Malpensa) allo scalo, così da renderlo attrattivo e conveniente rispetto agli aeroporti concorrenti;

a garantire un opportuno sostegno ai lavoratori colpiti da situazioni di crisi occupazionale nel corso della complessa e difficile fase di rilancio dello scalo, partendo da un appropriato ricorso alle risorse finanziarie e agli strumenti di intervento previsti dall'ultima legge finanziaria;

a consentire alla società di gestione SEA di operare sul mercato attraverso la leva della politica dei prezzi dei diritti di approdo e partenza, ponendo un limite massimo e abolendo le tariffe imposte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e permettendo di offrire una gamma di destinazioni internazionali e intercontinentali capace di recuperare il maggior quantitativo possibile di passeggeri e di merci;

a controllare, tramite gli organismi a ciò deputati e in particolare l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), l'efficacia e l'efficienza delle scelte gestionali operate dalla SEA, ponendo degli obiettivi in termini di qualità dei servizi e applicando premi o sanzioni per il loro conseguimento o per il mancato raggiungimento, nell'ottica che non dovrebbero essere unicamente le istituzioni proprietarie della società, ossia la Provincia e il Comune di Milano, a valutare la gestione di uno scalo intercontinentale.

(1-00011 p. a.)

POLI BORTONE, D'UBALDO, MALAN, DELLA SETA, ALLEGRINI, DE LUCA, SBARBATI, CIARRAPICO, COSTA, MAZZARACCHIO, CARLONI, GAMBA, LICASTRO SCARDINO, D'AMBROSIO LETTIERI, FASANO, VITALI, SACCOMANNO, NESPOLI, FLUTTERO, CECCANTI, BALDASSARRI, FLERES, D'ALIA, GRILLO, BERSELLI, NESSA, VALENTINO, BORNACIN, SARO, PEDICA, MORRA, AMORUSO, DE ANGELIS - Il Senato,

premesso che:

nei giorni scorsi il Comitato direttivo dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) ha prodotto un documento con cui si dichiarava disponibile a collaborare con il Governo nell'ambito della volontà di questo di promuovere un'ampia riforma istituzionale;

è evidente l'importanza che riveste una possibile condivisione degli obiettivi attraverso il dialogo fra Governo e ANCI sulle riforme istituzionali per giungere alla attuazione di un federalismo istituzionale che realizzi nella realtà l'autonomia locale nell'ambito di un complessivo riordino del sistema dei Comuni;

è necessario aggiornare ed innovare forme di governance,

impegna il Governo:

a dar seguito alla proposta dell'ANCI volta ad assicurare un ampio coinvolgimento delle autonomie territoriali nell'ambito dei processi di riforma istituzionale, in vista dell'attuazione del federalismo, anche in vista della eventuale costituzione di una Commissione bicamerale integrata con i rappresentanti delle autonomie territoriali, quale sede privilegiata per l'elaborazione delle proposte riguardanti l'assetto federale ed autonomistico.

(1-00012)

Interrogazioni

PORETTI, PERDUCA - Al Ministro del lavoro, salute, politiche sociali - Premesso che:

nel novembre 2001 il Ministero della salute istituiva, presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), la Commissione nazionale cellule staminali, presieduta da Enrico Garaci, presidente dell'ISS. Come diffuso nel comunicato n. 442, la Commissione risultava composta da dodici membri e per tre anni avrebbe dovuto "decidere la destinazione ai diversi progetti di ricerca del finanziamento annuale di 5 miliardi stanziato dalla legge 23 dicembre 2000 per ciascuno dei tre anni (2001, 2002, 2003), al fine di attuare un programma di ricerche sperimentali e cliniche sulle cellule staminali". Si parla quindi di 5 miliardi di lire per anno pari a circa 2,5 milioni di euro, per un totale di 7,5 milioni di euro sui tre anni;

l'assegnazione dei fondi sarebbe dovuta avvenire sulla base di progetti della durata di un biennio presentati a seguito di tre bandi pubblici;

come già esposto nell'interrogazione 5-00014 della XV legislatura alla Camera dei deputati, al primo bando che fu pubblicato solo nel 2003 - e non nel 2001 come programmato - molti dei progetti giudicati e finanziati dalla Commissione nazionale sulle cellule staminali risultavano sottomessi dagli stessi componenti della commissione;

in seguito all'attribuzione dei fondi è emersa la scarsa trasparenza con cui questi sono stati assegnati e l'evidente conflitto di interessi esistente tra la composizione della commissione e la presentazione di progetti avvenuta da parte degli stessi membri della commissione e da singoli ricercatori da loro diretti;

la scarsa trasparenza è stata confermata dalle risposte date a due interrogazioni presentate nella XV legislatura alla Camera dei deputati. In particolare con riferimento all'interrogazione 5-00014 relativa a procedure per l'aggiudicazione da parte della Commissione sulle cellule staminali, istituita presso l'Istituto superiore di sanità, il sottosegretario di Stato per la salute pro tempore Serafino Zucchelli ha affermato: «L'Istituto precisa che la Commissione ha promosso un primo bando per progetti di ricerca biennali, finanziati per oltre 11 milioni di euro nel 2003. Su un totale di 137 progetti presentati ne sono stati finanziati 82. In questa occasione 7 progetti risultano presentati dai membri della Commissione e ciascun componente della Commissione ne ha presentato solo uno; come da regolamento, taluni membri della Commissione hanno collaborato ad un secondo progetto presentato da un altro ricercatore indipendente; questo ricercatore era titolare e responsabile del progetto, mentre il membro della Commissione svolgeva un ruolo ancillare del tutto secondario»;

in un'agenzia ANSA del 26 novembre 2007 si legge: «Il consuntivo, definito dall'ISS "quanto mai lusinghiero e positivo", è il risultato del Programma nazionale da 17 milioni, gestito dalla Commissione nazionale sulle cellule staminali, nominata dal Ministro della Salute, presieduta dal presidente dell'ISS e composta da esperti italiani del settore. Gli 82 progetti, prosegue l'ISS, sono selezionati dai 137 presentati e finanziati in seguito al bando pubblico per i progetti di ricerca biennali (2003-05)»;

nel novembre 2007 sul sito web dell'ISS, vennero inseriti gli elenchi dei destinatari dei finanziamenti, senza peraltro indicare l'ammontare assegnato a ciascun gruppo/unità operativa;

in relazione a questo elenco dei prodotti ottenuti con il primo bando, si fa notare che sono stati inseriti, come prodotti del finanziamento erogato dalla Commissione 2001 presieduta dall'ISS, anche: a) risultati pubblicati prima che il finanziamento stesso diventasse operativo (sono stati inclusi nel conteggio articoli pubblicati nel 2003, quando il finanziamento decorreva dal 17 dicembre 2003); b) risultati (manoscritti) non finanziati da ISS, come riscontrabile nelle stesse pubblicazioni; c) pubblicazioni che risultavano finanziate da almeno cinque-sei enti differenti (oltre a ISS). Ciò risulta ancor più anomalo se si considera che l'ISS, con suo comunicato del 26 novembre 2007, dichiarava che era stato raggiunto lo straordinario risultato di 261 pubblicazioni con impact factor cumulativo pari a 1.773, mentre ad una più attenta analisi da parte di esperti risultano solo 126 articoli imputabili ai progetti finanziati con fondi ISS, con un impact factor totale di 167;

quanto al secondo bando per i progetti emanato nel 2005 - e non nel 2002, come inizialmente previsto - in assenza di notizie certe e di un'adeguata pubblicità, negli ambienti scientifici italiani si pensava solo che la scadenza sarebbe stata novembre 2004, con approvazione prevista per marzo-aprile 2005. Sul sito dell'ISS è comparso un documento che nessuno è mai stato in grado di aprire;

in risposta all'interrogazione 5-01349 presentata alla Camera dei deputati nella XV legsilatura, relativa all'attività della Commissione nazionale sulle cellule staminali, il sottosegretario di Stato per la salute pro tempore Serafino Zucchelli affermava: «Al primo bando ha fatto seguito un secondo bando. Tale bando verteva sullo "Sviluppo di uno o più prototipi strutturali, organizzativi e gestionali di banche di cellule staminali umane". Nel 2003 detto bando è stato vinto dal Centro-prototipo dell'Ospedale Maggiore di Milano, che è il più qualificato in Italia per il bancaggio delle cellule staminali. Anche il secondo progetto è concluso. Non risulta invece l'esistenza di un terzo bando, che non è stato mai proposto né discusso dalla Commissione nazionale. In effetti, dopo il secondo bando, i fondi a disposizione della Commissione erano esauriti»,

si chiede di sapere:

quanti soldi pubblici siano stati erogati in tutto dalla decaduta Commissione nazionale cellule staminali, ed in particolare se siano stati erogati 7,5, 11 o 17 milioni di euro;

nel caso siano stati erogati più di 7,5 milioni di euro, in base a quali decreti sia stata aumentata la cifra inizialmente programmata e in base a quali considerazioni;

quale ammontare di finanziamento sia stato ricevuto da ciascun gruppo/unità operativa per i progetti presentati al primo bando, come da tabella pubblicata lo scorso novembre 2007 sul sito dell'ISS e quale ammontare di finanziamento sia stato assegnato ai gruppi che applicavano come "co-responsabile" di un progetto assegnato ad un ricercatore "responsabile";

che cosa ne sia stato del secondo bando e quindi quali ricercatori afferenti "al Centro-prototipo dell'Ospedale Maggiore di Milano" siano stati finanziati, con quale entità del finanziamento, su quale progetto di ricerca specifico e con quali prodotti scientifici finali;

quanti fondi siano stati distribuiti con il primo bando e quanti con il secondo bando, considerato che, nonostante inizialmente i fondi dovessero essere distribuiti in base a tre bandi, essi sono stati erogati totalmente su due soli bandi.

(3-00094)

PORETTI, PERDUCA - Ai Ministri del lavoro, salute, politiche sociali e degli affari esteri - Premesso che:

nel 2003 l'Istituto superiore di sanità (ISS) decideva di sperimentare sull'uomo un vaccino anti-AIDS basato sulla proteina ricombinante HIV-1 TAT; la responsabile della sperimentazione era la dottoressa Barbara Ensoli nella sua qualità di direttrice del reparto AIDS dell'ISS;

la TAT è una proteina regolatoria "chiave" del virus HIV-1, prodotta in fase precoce, subito dopo l'infezione, indispensabile per la successiva espressione dei geni virali, per la trasmissione del virus da cellula a cellula e per la progressione della malattia. L'efficacia di un vaccino anti-AIDS basato sulla proteina regolatoria TAT di HIV-1 aveva precedentemente dimostrato di indurre una risposta in grado di controllare l'infezione da HIV-1 nel modello della scimmia;

nel 2003 furono avviati due protocolli di sperimentazione sull'uomo: P-001 che prevedeva l'arruolamento complessivo di 32 volontari adulti sani non infettati da virus HIV-1 e T-001 che prevedeva l'arruolamento complessivo 56 volontari adulti infettati dal virus HIV-1. La durata di ciascun studio doveva essere di 24 settimane (6 mesi) e per entrambi vigeva l'obbligo del doppio cieco (nella Procedura denominata doppio cieco entrambi, il medico che somministra e il paziente che assume il farmaco, non conoscono il trattamento applicato. Ciò al fine di evitare che i risultati della ricerca vengano influenzati dalla consapevolezza del trattamento assegnato o ricevuto. Tale modalità, evitando che sia noto se si è assunto o somministrato un farmaco piuttosto che un placebo, costituisce il livello di neutralità più rigoroso);

in un verbale dell'11 luglio 2005, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) incaricata dell'ispezione sugli studi clinici svolti (vedi allegato 1) dichiarava che durante l'ispezione erano state riscontrate sette deviazioni critiche e tre deviazioni maggiori, tutte di competenza del promotore della sperimentazione ossia l'ISS;

in particolare due deviazioni critiche riguardavano l'interruzione dell'arruolamento dei soggetti in sperimentazione - in totale furono arruolati solo 47 volontari su 88 - senza aver acquisito il parere del Comitato etico. Inoltre, altre due deviazioni critiche sempre relative ad entrambi i protocolli più due deviazioni maggiori riguardavano la mancanza presso il centro sperimentale dei dati originali di alcune analisi previste dal protocollo e fondamentali per lo studio. Altre deviazioni riguardavano la produzione dell'importazione del vaccino stesso. Il verbale si concludeva richiamando l'attenzione sulla necessità che l'interruzione anticipata dell'arruolamento dei volontari fosse connotata come emendamento sostanziale e che come tale dovrebbe essere sottoposta alla valutazione del Comitato etico;

inoltre nel verbale risultava l'impossibilità da parte dei sanitari dell'ospedale Spallanzani di Roma di inoculare nel 70 per cento dei volontari sani e nel 100 per cento dei volontari con infezione da HIV la dose prevista del vaccino pari ad 1 millilitri, pertanto gli sperimentatori non sono in grado ora di stabilire che il vaccino non sia tossico alle dosi inoculate in quanto esse non sono precisamente note. Si rileva da detto verbale che la difficoltà nella inoculazione del vaccino è stata attribuita ad un difetto della produzione e non ai medici sperimentatori;

in risposta ad una lettera del dottor Nello Martini (Direttore generale dell'AIFA), datata 26 luglio 2005, il professor Fernando Aiuti, immunologo all'Università La Sapienza nonché membro dell'équipe di sperimentatori del vaccino in questione, scrisse tra gli altri al dottor Martini, al professor Garaci (Presidente dell'ISS) e per conoscenza alla dottoressa Barbara Ensoli per ribadire alcuni rilievi del verbale dell'AIFA, in particolare l'interruzione anzitempo della sperimentazione che aveva portato al dimezzamento dei soggetti volontari arruolati rispetto ai protocolli;

inoltre, accanto alle deviazioni riscontrate dall'AIFA il professor Aiuti rilevava personalmente che l'interruzione era avvenuta perché erano trascorsi i mesi previsti dallo studio senza che si fosse riusciti a raggiungere l'obiettivo prefissato di 88 volontari: il primo volontario era stato arruolato il 5 aprile 2004 per il protocollo P-001 e il 23 marzo 2004 per il protocollo T-001, entrambi gli studi dovevano durare 6 mesi, ma il 5 novembre 2004 l'arruolamento si fermò a 20 soggetti su 32 previsti per il protocollo P-001 e il 3 dicembre 2004 l'arruolamento si fermò a 26 su 56 soggetti per il protocollo T-001;

in più, dal momento che, al contrario, la dottoressa Ensoli sosteneva che gli obiettivi della sperimentazione erano stati raggiunti (a dispetto di quanto documentato dall'AIFA) ciò doveva interpretarsi come una violazione dell'obbligo del doppio cieco, perché quando erano stati diffusi i risultati sulla sicurezza e immunogenicità l'ISS non doveva aver aperto il cieco perché non c'era stata alcuna approvazione etica né statistica dell'emendamento relativo all'interruzione dell'arruolamento in entrambi gli studi ovvero i risultati erano stati letti prima del termine previsto per la sperimentazione;

secondo il professor Aiuti la diminuzione del numero dei soggetti arruolati ed in particolare quella dei soggetti con infezione HIV-1 avrebbe alterato profondamente ogni interpretazione statistica, pertanto chiedeva ai responsabili dell'AIFA e ai responsabili statistici dell'ISS se, riducendo del 50 per cento il numero dei soggetti arruolati si potessero ritenere validi i dati sulla sicurezza. Quanto descritto dal professor Aiuti risulta anche da una recente dichiarazione del professor Ferdinando Dianzani, attuale Presidente del Comitato etico dell'IRCCS Spallanzani di Roma ed allora anche Presidente della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS del Ministero della salute;

con riferimento alla seconda fase della sperimentazione, prevista in Sud Africa, sempre nella sua lettera il professor Aiuti chiedeva quale Comitato etico avrebbe autorizzato un'ulteriore sperimentazione nel continente africano, dati anche, tra gli altri, alcuni problemi tecnici di preparazione, conservazione e inoculazione del vaccino;

nonostante tali deviazioni e rilievi espressi a voce e per iscritto tanto in fase di ispezione che di dibattito scientifico, l'ISS ha autorizzato comunque la dottoressa Ensoli a passare alla seconda fase in Sud Africa;

quanto agli effetti collaterali, secondo lo stesso scopritore del virus dell'AIDS, Robert Gallo, la TAT attiva usata dall'ISS è potenzialmente tossica (intervista comparsa su "l'Espresso" del 22 novembre 2007). Inoltre, "l'Espresso" denuncia che i risultati della sperimentazione non sono mai stati pubblicati su una rivista di rilievo scientifico internazionale, mentre si sarebbero verificati effetti collaterali gravissimi quali un caso di paresi facciale e un altro problema muscolare importante, come rivelato da Ferdinando Dianzani, presidente del Comitato etico dello Spallanzani di Roma, uno dei quattro centri dove si è svolta la sperimentazione;

le critiche non sono state mosse soltanto dall'AIFA e dal professor Aiuti, ma anche da altri scienziati che hanno partecipato alla sperimentazione nella prima fase come il professor Adriano Lazzarin, direttore della Divisione malattie infettive dell'Istituto San Raffele di Milano. Tanto il professor Lazzarin che il professor Wigzell, scienziato svedese di fama internazionale, hanno dichiarato che la dottoressa Ensoli non ha risposto alle critiche scientifiche mosse in convegni internazionali ed ha addirittura minacciato di querelare il professor Aiuti se avesse fatto domande, cosa che poi è avvenuta nel maggio 2007;

quanto ai fondi, secondo varie fonti, tra cui la prestigiosa rivista scientifica "Science" (vol. 317 del 10 agosto 2007), in tutto sarebbero stati stanziati dal Governo italiano 52 milioni di euro, di cui 21 milioni di euro dal Ministero della salute per la sperimentazione in Italia e 31 milioni per un programma generale contro l'AIDS in Sud Africa, programma che include appunto anche la seconda fase della sperimentazione. Nessuno dei due fondi è stato sottoposto al sistema di "peer-review" che prevede la valutazione dei progetti da parte di referee/revisori anonimi, competenti nella materia scientifica dei progetto e indipendenti dal proponente del progetto stesso. Grazie a questo metodo si assicura il buon uso delle risorse pubbliche, salvaguardando tanto la qualità e competitività scientifica (migliore scienza), quanto ovvi principi economici (miglior uso del denaro, miglior aspettativa di ricadute applicative), politici (pari opportunità, libertà della ricerca, trasparenza, sottrazione della pubblica amministrazione da pressioni indebite e conflitti di interesse) e di sviluppo e valorizzazione umana e sociale (tutte le cose precedenti insieme);

su "Il Sole 24 Ore" di domenica 11 novembre 2007 si fa riferimento a quanto scritto nella rivista "Science" e allo stanziamento di 21 milioni di euro e di altri 31 per l'avvio della seconda fase della sperimentazione del vaccino TAT. Il 18 novembre 2007, Enrico Garaci, presidente dell'ISS, sempre dalla pagine dello stesso quotidiano, replicando all'articolo dell'11 novembre, con una lettera ha dichiarato che: "le cifre meritano un'analisi e non una strumentalizzazione. Intanto i soldi stanziati finora sono stati sette milioni che verranno utilizzati per portare avanti la sperimentazione vaccinale di fase 2 in Italia e in Sudafrica, mentre un budget totale di circa 30 milioni di euro riguarda il "Programma di sostegno al Ministero della salute del Sudafrica per la realizzazione del programma nazionale di risposta globale all'HIV/AIDS nelle zone di confine tra Sudafrica e Paesi circostanti e in regioni di sviluppo selezionate",

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno, nel rispetto del principio di trasparenza ed equità, spiegare:

a) per quale motivo sia stato deciso di passare alla seconda fase della sperimentazione del vaccino TAT contro l'AIDS, nonostante siano state rilevate numerose deviazioni nonché in più sedi sia stata espressa preoccupazione sul rigore scientifico ed etico del progetto della dottoressa Ensoli e della sperimentazione in fase II;

b) quale sia l'esatto ammontare dei fondi stanziati per tale progetto: quindi 52 milioni di euro come scritto da "Science" (vol. 317 del 10 agosto 2007) e su "Il Sole 24 Ore" (11-11-2007) o 37 milioni come affermato da Garaci nella lettera pubblicata sempre su "Il Sole 24" ore il 18 novembre 2007 e quale sia il decreto con cui sono stati disposti questi finanziamenti;

c) riguardo le dichiarazioni del professor Enrico Garaci, contenute sempre nella lettera del 18 novembre, in cui dichiara che una parte dei fondi serviranno a "costituire uno stabilimento per la produzione del vaccino HIV", se non si ritenga di chiarire nei termini precisi quale sia la parte di fondi destinata alla sperimentazione del vaccino in fase II e su quali dati si possa programmare la costruzione di uno stabilimento di produzione del vaccino HIV prima ancora di avere i risultati che il vaccino funzioni e che abbia superato le fasi II e III;

d) se la sperimentazione di un vaccino anti-AIDS in Africa rientri tra i progetti finanziabili con fondi del Ministero degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo;

e) se non sia comunque necessario sottoporre progetti di questa entità scientifica, etica e finanziaria al sistema della peer review, coinvolgendo nella valutazione dei progetti finanziati eminenti ricercatori internazionali e indipendenti allo stesso ISS.

(3-00095)

PORETTI, PERDUCA - Al Ministro del lavoro, salute, politiche sociali - Premesso che:

ogni anno in Italia, circa 320.000 malati, il 4 per cento degli oltre 8 milioni di ricoverati in ospedali pubblici e privati, subiscono danni evitabili, in seguito alle cure ricevute, per errori medici oppure per eventi avversi correlati alla degenza;

secondo statistiche recenti del Centro studi investimenti sociali (Censis), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel) e del Tribunale per i diritti del malato, sarebbero 32.000 i morti per errori sanitari, mentre le aree mediche dove maggiori sono i rischi di incorrere in errori diagnostici o terapeutici sono quelle di ortopedia e traumatologia, dove si concentra il 16,5 per cento dei sospetti, seguite da oncologia con il 13,5 per cento, ostetricia e ginecologia con il 10,8 per cento, chirurgia generale con il 10,6 per cento;

agli interroganti è stato segnalato il caso della signora Enza Sardellitti, deceduta in data 23 febbraio 2005 presso il Policlinico Gemelli di Roma, dove esimi specialisti non hanno potuto far nulla per sottrarla alla morte, nonostante i disperati tentativi si siano protratti per oltre venti giorni;

il calvario della signora Sardellitti iniziò circa un mese prima con il ricovero presso la Casa di Cura privata «S. Teresa» di Isola del Liri (Frosinone) dove, secondo la perizia del professor Luigi Masoni, professore presso la Scuola di specializzazione in Chirurgia generale dell'Università «La Sapienza» di Roma, sarebbero stati commessi una serie di gravi errori diagnostici, terapeutici e chirurgici che avrebbero condotto la paziente alla morte;

a quanto risulta nella perizia, la paziente venne ricoverata il giorno 21 gennaio 2005 per coliche addominali e venne sottoposta ad ecografia che dimostrò la presenza di liquido libero in addome ed anse distese del liquido;

il giorno successivo al ricovero, un emocromo visualizzò un aumento dei globuli bianchi, da infezione batterica;

venne iniziata una terapia antibiotica empirica con cefalosporine e la paziente fu di nuovo sottoposta ad ecografia con risultato sostanzialmente invariato rispetto al giorno precedente;

in realtà, così come la perizia attesta, un semplice esame radiografico diretto dell'addome sarebbe stato utile per verificare la presenza di uno stato occlusivo o di aria libera in addome, segno di eventuale perforazione;

nelle due giornate successive non vennero effettuati accertamenti mentre, a distanza di quattro giorni dal ricovero, il 25 gennaio 2005, la paziente venne sottoposta a tomografia assiale computerizzata (TAC) all'addome con metodo di contrasto, che confermò la persistenza del versamento addominale e sospetta diverticolosi del sigma;

lo stesso giorno, le condizioni della paziente si aggravarono per l'insorgenza di una reazione allergica ai farmaci, quindi le vennero somministrati cortisonici continuati anche nei giorni successivi;

dal 27 gennaio 2005, ricomparve uno stato sub-febbrile e si riprese la somministrazione di antispastici ed antidolorifici;

il giorno successivo i globuli bianchi erano di nuovo in aumento e lo stato nutrizionale della paziente cominciava a deteriorarsi;

nei due giorni successivi, nonostante l'aggravarsi delle condizioni generali della paziente, non vennero eseguiti ulteriori accertamenti strumentali, continuando la semplice osservazione clinica;

fino a questo punto, secondo la perizia, la gestione della paziente sembra orientata al semplice trattamento delle situazioni cliniche che man mano si presentarono, senza una linea di condotta programmatica;

a undici giorni dal ricovero, le condizioni generali della paziente si aggravarono ulteriormente, tanto che si decise di effettuare un intervento chirurgico esplorativo;

durante l'operazione, si evidenziò una peritonite diffusa con pus ed un segmento di ansa intestinale necrotico di 15 centimetri, che venne correttamente resecato;

l'esame istologico del segmento asportato depose per infarto intestinale e i depositi fibrinosi sulla parte deposero per un evento non recente;

nella perizia si legge che l'intestino non era perforato né vi è descrizione di perforazione sul registro operatorio. L'infarto intestinale può determinare peritonite anche purulenta per traslocazione batterica attraverso la parete malacica anche prima che avvenga una vera e propria perforazione. In mancanza di descrizione dello stato dei vasi mesenterici del segmento asportato, vista la congestione vasale e gli stravasi, è ipotizzabile quale causa dell'evento una trombosi venosa oppure una NOMI (non occlusive mesenteric ischemia);

non si capisce quindi perché, dice la perizia, nonostante la descrizione dell'intervento parli correttamente di necrosi segmentarla di ansa ileale, successivamente la paziente venga classificata come operata di perforazione di diverticolo di Meckel, evento che prevede ben altra patogenesi e ben altre implicazioni;

l'identificazione preoperatoria di una necrosi di un segmento così breve di piccolo intestino prima della perforazione è clinicamente assai improbabile e pressoché impossibile con le tecniche strumentali d'immagine quali TAC, ecografia, risonanza magnetica nucleare (RMN) e, volendo, anche con angiografia;

solo il ragionamento, sostiene la perizia, sulla persistenza dei dolori addominali con diarrea e vomito, l'aumento dei globuli bianchi, in assenza di altri reperti a livello addominale, può portare al sospetto di una sofferenza ischemica addominale che impone una rapida verifica laparotomica o laparoscopica;

nella cartella clinica, le condizioni dell'addome della paziente, successivamente alla prima visita al ricovero, non furono più annotate, fino al giorno 31 gennaio 2005 quando si verificò «l'addome acuto»;

per quanto riguarda l'atteggiamento seguito nel decorso postoperatorio è quanto meno peculiare che, in una paziente operata per peritonite purulenta, l'infezione venisse trattata con una monoterapia antibiotica (gentamicina endovena) assolutamente insufficiente nel caso in questione;

inoltre, la scarsa quantità di secrezione raccolta dai drenaggi fin dalla prima giornata postoperatoria (da 0 ad un massimo di 50 cc) avrebbe dovuto far nascere il sospetto circa la pervietà o la correttezza del posizionamento degli stessi;

le condizioni della paziente continuarono invece a deteriorarsi e la conta dei globuli bianchi deponeva per la persistenza di uno stato infettivo. L'aumento della bilirubina diretta, registrato già nella prima giornata postoperatoria, rappresentava un'alterazione assolutamente poco comune dopo un intervento di resezione intestinale, che vede, tra le poche cause possibili, l'assorbimento diretto della bile attraverso una perforazione intestinale libera in addome;

nessun accertamento strumentale, dice la perizia, veniva invece eseguito, anche soltanto per giustificare la mancata ripresa della paziente dopo un intervento che doveva e poteva essere risolutivo;

inoltre, l'ipotesi eziopatogenetica dell'infarto intestinale della signora Sardellitti (da trombosi venosa) avrebbe imposto una terapia con eparine a basso peso molecolare, non solo per prevenire un'eventuale trombosi venosa profonda, visto che la paziente aveva già subito un allettamento prolungato (10 giorni) ed aveva una peritonite diffusa, ma anche per prevenire le condizioni predisponenti l'infarto intestinale stesso;

l'uso di questi presidi, sostiene la perizia, nelle condizioni della paziente in oggetto, rappresenta una delle più elementari norme di prevenzione degli eventi trombotici postoperatori;

il 3 febbraio 2005, venne aggiunto un altro antibiotico (Ceftriazone) in monosomministrazione. Il giorno 4, la paziente venne trasfusa, nonostante il valore dell'emoglobina pari a 11,3 grammi per cento non lo richiedesse, senza che si somministrasse mai un supporto nutrizionale supplementare ed albumina, visto che nella paziente il valore era ormai inferiore ai 2 grammi per cento;

l'équipe medica si limitò a richiedere trasferimento in terapia intensiva per stato dismetabolico postoperatorio senza specificarne la natura, né la causa;

la sera del 4 febbraio 2005, la paziente giunse al pronto soccorso del Policlinico universitario Agostino Gemelli di Roma, dove al medico di guardia fu subito evidente il grave quadro addominale della paziente, compatibile con una condizione, invero mai cessata, di addome acuto con peritonite;

venne richiesta d'urgenza una TAC all'addome che dimostrò la presenza abbondante di liquido raccolto in addome con aria libera, segno inequivocabile di perforazione intestinale;

la paziente venne trasferita d'urgenza in sala operatoria dove l'équipe chirurgica, una volta rimosse le garze a copertura, assistette alla fuoriuscita spontanea di liquame (materiale purulento misto a feci liquide) dalla pregressa incisione chirurgica;

da notare, invece, che dai drenaggi, come annotato dal medico di guardia del Pronto Soccorso del Policlinico Gemelli, continuava a fuoriuscire materiale sieroso, segno evidente di una loro ostruzione o dislocazione;

alla riapertura dell'addome, la peritonite risultò essere gravissima, fecaloide, con raccolte plurime in tutti i recessi declivi dell'addome e causata dalla parziale deiscenza (cioè riapertura) della cucitura eseguita in precedenza sull'intestino tenue (anastomosi);

ulteriore segno dell'infezione addominale non recente era rappresentato dal fenomeno di necrosi dei tessuti sottocutanei e muscolari raggiunti dall'infezione che addirittura impediva la chiusura della parte addominale che non potè mai essere richiusa per il persistere dell'infezione;

il 23 febbraio 2005, per il sopraggiungere di complicanze vascolari (trombosi vena mesenterica superiore) e respiratorie, la signora Enza Sardellitti morì;

le conclusioni della perizia del professor Luigi Masoni parlano di negligenza nell'approfondimento diagnostico, imprudenza nel gestire con la sola osservazione clinica una condizione di dolore addominale persistente, carenza di accertamenti strumentali eseguiti, gravoso ritardo nella decisione di sottoporre la paziente ad intervento chirurgico, negligenza nell'essersi limitati ad osservare, senza eseguire alcun accertamento strumentale, il continuo decadere delle condizioni della paziente nonostante l'intervento eseguito potesse, in linea teorica, considerarsi risolutivo e, infine, negligenza nella gestione globale del decorso postoperatorio dove sono stati negati alla paziente, che pure li necessitava, gli elementari principi antinfettivi e di supporto nutrizionale atti a superare la fase peritonitica;

infine, in occasione della richiesta di trasferimento al Policlinico Gemelli, errata classificazione della paziente in grave fase settica, come affetta da «disturbi metabolici postoperatori da pregresso intervento per diverticolo di Meckel perforato», quasi che l'équipe della clinica «S. Teresa» non avesse presenziato l'intervento chirurgico o non avesse gestito la paziente per ben due settimane,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno avviare un'indagine per verificare se quanto riportato nell'accurata perizia del professor Luigi Masoni corrisponda al vero;

se, visto il ripetersi di casi analoghi, non intenda istituire un osservatorio sui rischi sanitari ed un database nazionale degli errori medici, strumenti ancora assenti in Italia, per evitare morti inutili, e non criminalizzare una categoria professionale come quella medica, che ogni giorno, con grande sacrificio della propria vita, si prende cura della salute degli Italiani;

se non ritenga opportuno valutare una serie di iniziative per favorire la segnalazione spontanea degli errori, per creare la cultura della sicurezza basata sulla prevenzione, e realizzare un sistema di individuazione e correzione delle situazioni a rischio errori (personale, strutture, turni);

se non concordi sul fatto che, nell'ambito della gestione del rischio, il Clinical risk management (CRM) possa rappresentare un efficace sistema organizzativo che possa contribuire a definire l'insieme delle regole aziendali e il loro funzionamento, il cui scopo principale è quello di creare e mantenere la sicurezza dei sistemi assistenziali.

(3-00097)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

BERSELLI - Al Ministro del lavoro, salute, politiche sociali - Premesso che il 18 giugno 2008, il "Quotidiano Nazionale" (il "Resto del Carlino" - "la Nazione" - "il Giorno") con enorme risalto ha dato notizia di un clamoroso caso di "malasanità", raccogliendo la denuncia di Alberto Vecchi, consigliere regionale dell'Emilia Romagna per il gruppo AN-PDL. Questo il fatto: un pensionato si reca in farmacia ed acquista di tasca propria una panciera sanitaria pagandola 38,00 euro. Poco tempo dopo ne richiede un'altra al servizio sanitario e la spesa per l'acquisto della seconda panciera (a carico del pubblico) ammonta a 112,87 euro,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia il pensiero del Ministro in indirizzo in merito a quanto sopra esposto e quali provvedimenti urgenti intenda adottare per verificare la possibilità di varare un nuovo Nomenclatore che consenta di livellare i costi dei presidi sanitari pubblici a quelli privati;

quale sia il numero degli ausili protesici forniti annualmente a tutti i cittadini italiani considerato che, per la sola città di Bologna, l'Azienda unitaria sanitaria locale ne fornisce a circa 11.000 cittadini l'anno;

quali iniziative, infine, intenda urgentemente adottare per evitare sperperi di denaro pubblico nella fornitura di presidi terapeutici e diagnostici, per le protesi e affini.

(3-00093)

DELLA SETA - Al Ministro degli affari esteri - Premesso che:

è calato il silenzio sulla vicenda dei tre cooperanti di Organizzazioni non governative (ONG) italiane sequestrati in Somalia."Un silenzio troppo lungo, che non piace e, anzi, preoccupa. Un silenzio che sa di rassegnazione e fatalismo e per questo è sbagliato. Sembra quasi che i sequestri siano cronicizzati, un po' come la situazione politica in Somalia, terra di nessuno da diciotto anni, e questo messaggio non deve assolutamente passare": questa la drammatica denuncia che si legge in due articoli, pubblicati il 14 e 18 giugno 2008 sui quotidiani nazionali "La Repubblica" e il "Corriere della Sera". Un atto di accusa molto duro per la disattenzione di Governo, media e opinione pubblica sul dramma che stanno vivendo i tre volontari del Cins (Cooperazione italiana Nord Sud) Jolanda Occhipinti, Giuliano Paganini e il somalo Yusuf Arale, che erano impegnati nella costruzione di un impianto di irrigazione nell'ambito di un progetto della FAO;

sempre nei suddetti articoli risulta vengono riportate le dichiarazioni preoccupate di Sergio Marelli, presidente dell'associazione delle ONG italiane: «Fin dall'inizio di questa gravissima vicenda - afferma Marelli - si era parlato di un sequestro lampo, qualcosa che si sarebbe risolto in pochi giorni, questione di ore. Per questo abbiamo rispettato il silenzio stampa richiesto dalla Farnesina. In questo silenzio però, lungo ormai da parecchi giorni, accade che dei nostri cooperanti non si sappia più nulla. Insomma, pur nel rispetto delle trattative questo silenzio è dannoso e rischia di far cadere l'attenzione sulla vicenda»;

la rete delle ONG italiane il 10 giugno 2008 ha sottoscritto un appello ai sequestratori per l'immediata liberazione dei rapiti: un'iniziativa che tenta di aprire un canale anche non ufficiale di dialogo con chi ha sequestrato i cooperanti, tanto più necessario visto che in Somalia non vi è un ambasciatore italiano (il nostro ambasciatore competente per la Somalia è l'ambasciatore in Kenya);

le poche informazioni disponibili sembrano indicare che si tratti di un sequestro avvenuto con le modalità di un blitz armato, quasi militare: all'alba del 21 maggio, uomini armati a bordo di due fuoristrada si sono presentati nella sede del Cins di Awdhegle, nella bassa Shabelle, 65 chilometri a sud di Mogadiscio, hanno bendato i cooperanti e li hanno portati via. Qualche testimonianza ha riferito di una sparatoria;

sulle motivazioni del sequestro sono state formulate due ipotesi: la prima, di un rapimento a scopo di estorsione; la seconda (attualmente più accreditata) di un sequestro di tipo politico preso in gestione da un gruppo integralista islamico;

all'inizio di maggio, durante un bombardamento americano, è stato ucciso Adan Hashi Ayro, capo degli shebab ("i giovani"), una sorta di versione somala dei Taliban. Gli shebab hanno fatto sapere che la morte di Ayro avrebbe giustificato anche rapimenti di volontari delle ONG;

mentre nel caso di altri sequestri (quelli di Giuliana Sgrena, Daniele Mastrogiacomo, Clementina Cantoni, Simona Torretta, Simona Pari) il Governo e i media si sono mobilitati per arrivare alla liberazione dei rapiti, questa volta il livello di attenzione sembra molto più limitato,

si chiede di conoscere:

se l'atteggiamento tenuto dal Governo italiano sia dovuto all'esigenza prioritaria di non mettere a rischio una trattativa già avviata per la liberazione dei due connazionali;

se, in caso contrario, il Governo non intenda attivare immediatamente tutte le iniziative politico-diplomatiche utili a riportare finalmente in libertà i tre cooperanti rapiti.

(3-00096)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COSTA - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico - Premesso che:

ormai da qualche anno la crisi del settore tessile-abbigliamento-calzaturiero (TAC) si sta facendo sentire in tutta la sua portata, soprattutto nel Mezzogiorno e particolarmente in Puglia, dove ormai non si contano più le aziende chiuse e gli operai senza lavoro;

da Barletta a Martina Franca, da Tricase a Bari, l'intero settore è in uno stato di gravissima e diffusa sofferenza che si riverbera su tutto il territorio pugliese;

la crisi di tale settore nel Salento è ancora più grave della media nazionale: oltre ai licenziamenti con collocazione in mobilità, si sono alzate del 34 per cento le ore di cassa integrazione ordinaria, nonostante il calo degli addetti e oltre ai 780 lavoratori che nell'anno 2007 hanno fruito degli ammortizzatori sociali ordinari si prevede per l'anno 2008 che altre 705 unità non potranno più avvalersi del sostegno al reddito;

con riferimento a tale crisi, l'interrogante ha, negli anni, più volte sollecitato un intervento urgente;

per fronteggiare il problema è necessario che oltre agli strumenti previsti dalla legge finanziaria per il 2008 vengano stanziate ulteriori risorse aggiuntive destinate ai lavoratori del TAC,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire prevedendo con urgenza lo stanziamento di ulteriori risorse da destinare ai 4200 lavoratori che nel corso di quest'anno si troveranno esclusi dalla fruizione degli ammortizzatori sociali.

(4-00194)

POLI BORTONE - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Per sapere quali Soprintendenze abbiano residui di bilancio, di che ammontare e se abbiano esaudito le richieste provenienti dal territorio.

(4-00195)

POLI BORTONE - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

il Governo si accinge a varare norme per l'attuazione degli articoli 116 e 119 della Costituzione;

il federalismo fiscale presuppone una normativa sul fisco rigorosa, rispettosa della lettera del dettato costituzionale in termini di capacità contributiva e rispettosa dell'economia reale del territorio;

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda prevedere che banche, assicurazioni, supermercati e aziende in genere che hanno la sede societaria al Nord assolvano alle obbligazioni tributarie nelle regioni nelle quali operano.

(4-00196)

DELLA SETA - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del lavoro, salute, politiche sociali - Premesso che:

nel corso dei rilievi e delle analisi effettuate nell'area dell'ex zuccherificio di Spinetta Marengo (Alessandria) acquisita dalla società Coopsette per la costruzione di un ipermercato è emersa un'elevatissima concentrazione di cromo esavalente (tossico e cancerogeno, fino a 288 microgrammi per litro contro il limite di 5), fino a 60 volte superiore rispetto al limite consentito dalla legge;

secondo i tecnici della Provincia, l'ipotesi più probabile circa la fonte di inquinamento è il vecchio impianto di bicromato del polo chimico di Spinetta Marengo, rimasto attivo fra il 1930 ed il 1960;

la Solvay, quando nel 2002 ha acquisito il polo chimico di Spinetta, ha segnalato che c'era un inquinamento dovuto alla lavorazione precedente. Ha quindi beneficiato di una procedura agevolata per l'avvio di una bonifica tuttora in corso, bonifica per competenza curata dal Comune, alla quale, però, hanno partecipato anche altri enti, tra cui la Provincia;

già nel 1996 il capo laboratorio dello zuccherificio del gruppo Montesi, che aveva eseguito gli esami del caso, dichiarava: "le analisi delle acque sotterranee e dei terreni compresi fra lo Zuccherificio, il corso del fiume Bormida e l'allora stabilimento Montecatini (oggi Montedison, Elf-ATTOCHEM) davano alte percentuali di inquinanti tossico-nocivi tra cui cromo, titanio, ione solforico, ione cloro, tanto da rendere impossibile la lavorazione dello zucchero";

l'area contaminata si aggira approssimativamente intorno ai 750 ettari;

in data 25 maggio 2008 si è svolta presso il Comune di Alessandria una prima riunione della Conferenza dei servizi (presenti anche il servizio veterinario e di igiene dell'Azienda sanitaria locale (ASL)), nella quale si è deciso di attuare precauzionalmente accertamenti anche sul bestiame allevato e sul latte prodotto in questa zona,

si chiede di conoscere:

se e quando il Ministro dell'ambiente intenda svolgere, tenendo anche conto dell'esigenza di assicurare l'opportuno coinvolgimento delle Commissioni parlamentari di merito, un sopralluogo nella zona interessata dai fatti sopraesposti;

se si intenda predisporre, d'intesa con la regione Piemonte, uno studio sui rischi per la popolazione, poiché l'acqua di falda superficiale contaminata in passato è stata utilizzata per irrigare i campi e le coltivazioni di foraggio usato per nutrire i bovini destinati alla produzione di carne e latte;

se si intenda, d'intesa con la regione Piemonte, avviare un'indagine epidemiologica sui residenti per controllare l'incidenza di malattie tumorali e di disfunzioni della tiroide.

(4-00197)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

 

 


A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:


12a Commissione permanente (Igiene e sanità):

 

3-00094, dei senatori Poretti e Perduca, sull'assegnazione di fondi per progetti di ricerca da parte della Commissione nazionale cellule staminali dell'Istituto superiore di sanità;

 

3-00095, dei senatori Poretti e Perduca, sulla sperimentazione di un vaccino anti-AIDS condotta dall'Istituto superiore di sanità;

 

3-00097, dei senatori Poretti e Perduca, sulla vicenda di una signora vittima di un errore dei medici.