SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVI LEGISLATURA ------

22a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 

MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 2008

(Antimeridiana)

_________________

 

Presidenza del presidente SCHIFANI

 

_________________

 

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per l'Autonomia: Misto-MPA.

_________________

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

 

Presidenza del presidente SCHIFANI

 

La seduta inizia alle ore 9,33.

Sul processo verbale

STIFFONI, segretario. Dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

 

LEGNINI (PD). Ne chiede la votazione, previa verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Disposta la verifica, avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

 

La seduta, sospesa alle ore 9,39, è ripresa alle ore 10.

 

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

 

Comunicazioni della Presidenza

 

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

 

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 10,01 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Sui lavori del Senato

BODEGA (LNP). Fa presente che mentre in Aula veniva verificata la presenza del numero legale, erano ancora in corso sedute di Commissione. Invita perciò il Presidente a sollecitare il rispetto della norma che prevede la sospensione dei lavori di Commissione in concomitanza con le sedute di Assemblea.

 

PRESIDENTE. Rivolgerà ai Presidenti di Commissione un invito in tal senso.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (Relazione orale)

PRESIDENTE. Richiama la decisione della Conferenza dei Capigruppo di concludere entro le 20,30 di oggi la trattazione degli emendamenti e ricorda i tempi a disposizione di ciascun Gruppo. Riprende l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire e ricordando che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, con l'eccezione degli emendamenti 1.5 e 1.23 che sono stati accantonati.

 

CASSON (PD). L'emendamento 2.0.800 dovrebbe essere considerato inammissibile in base all'articolo 97 del Regolamento. La valutazione degli emendamenti riferiti ai decreti-legge per accertare la sussistenza dei requisiti costituzionali deve essere, infatti, particolarmente rigorosa, come peraltro puntualmente richiesto dalla Giunta per il Regolamento del Senato. L'emendamento che sospende un numero indeterminato di processi in corso appare sprovvisto del requisito dell'urgenza e palesemente estraneo alla materia trattata dal decreto.

INCOSTANTE (PD). L'emendamento 2.0.800 andrebbe rinviato in Commissione affari costituzionali per consentire la valutazione della sussistenza dei requisiti di costituzionalità di una norma il cui oggetto è estraneo al contenuto del decreto-legge e che incide in modo significativo su una materia di non poca rilevanza. Ciò non sarebbe in contrasto con le determinazioni assunte ieri dalla Conferenza dei Capigruppo e sarebbe coerente con il precedente stabilito dall'allora Presidente Pera, che nella XIV legislatura rinviò in Commissione l'emendamento recante il cosiddetto lodo Schifani, riguardante la non procedibilità e la sospensione dei processi per le cinque più alte cariche dello Stato.

LEGNINI (PD). Invita la Presidenza a disporre l'accantonamento e il rinvio alle Commissioni competenti dell'emendamento 2.0.800 per consentire un'approfondita quanto necessaria valutazione nel merito delle norme ivi contenute, che oltre ad essere di dubbia costituzionalità produrranno enormi conseguenze di natura organizzativa, un forte impatto finanziario e una ricaduta negativa sui diritti e le aspettative delle parti civili e degli imputati in attesa di giudizio. Auspica dunque che la Presidenza accolga tale richiesta, peraltro del tutto compatibile con le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, insieme a quelle precedentemente formulate dai senatori Casson e Incostante e chiede che, in caso di diniego, l'Aula sia chiamata ad esprimersi con un voto.

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, oltre al termine per la votazione finale del provvedimento, ha disposto la conclusione della votazione degli emendamenti entro la seduta pomeridiana di oggi.

VITALI (PD). Convocando le Commissioni competenti nel pomeriggio di oggi tale previsione sarebbe rispettata.

LI GOTTI (IdV). L'emendamento dei relatori contrasta palesemente con il parere della Giunta per il Regolamento che impone particolare rigore nella valutazione dell'ammissibilità e della proponibilità degli emendamenti ai decreti-legge sotto il profilo sia dell'estraneità all'oggetto della discussione sia della sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza. Con l'approvazione dell'emendamento, inoltre, il provvedimento risulterebbe incoerente e schizofrenico: da una parte vengono inasprite le pene per l'omicidio e le lesioni colpose in seguito a violazione delle norme sulla circolazione stradale, dall'altra si sospendono i processi relativi a tali reati. Chiede pertanto di giudicare improponibile l'emendamento o almeno di rinviarne il testo in Commissione per sanare tale grave incoerenza. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

PRESIDENTE. Alla luce delle norme regolamentari, dei pareri della Giunta per il Regolamento e della costante prassi del Senato, l'emendamento 2.0.800 risulta attinente alla materia e coerente con le finalità del decreto-legge richiamate nel preambolo, così come si riscontrano i necessari requisiti di necessità ed urgenza, dal momento che il suo scopo è quello di concentrare la repressione penale sui delitti più gravi e su quelli che destano maggiore allarme nell'opinione pubblica. Ricorda inoltre che l'Aula non instaura con la Commissione affari costituzionali un'interlocuzione diretta sui requisiti di costituzionalità degli emendamenti e comunque il relatore Vizzini, quale Presidente della 1ª Commissione, potrà eventualmente pronunciarsi sui rilievi mossi dai senatori di opposizione. Ribadisce infine che la proposta di rinviare l'emendamento alle Commissioni di merito sarebbe incompatibile con le determinazioni assunte all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo e che comunque l'Aula sta svolgendo un ampio ed approfondito esame dell'emendamento in questione.

ZANDA (PD). Il rinvio dell'emendamento in Commissione non sarebbe affatto incompatibile con il rispetto dei tempi previsti in Conferenza dei Capigruppo. Inoltre le finalità dell'emendamento esplicitate dalla lettera firmata dal Presidente del Consiglio e letta nella seduta antimeridiana di ieri, sono estranee a quelle del decreto: l'emendamento mira infatti a sospendere un processo che coinvolge lo stesso Silvio Berlusconi, in attesa di approvare una norma che escluda del tutto la possibilità di celebrarlo. (Applausi dal Gruppo PD).

 

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarato la sua disponibilità a procedere all'esame degli emendamenti all'articolo 1 accantonati nella seduta di ieri.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Data la delicatezza e l'importanza della materia, il Governo è disponibile a trattare il contenuto degli emendamenti 1.5 e 1.23 in appositi disegni di legge e, al fine di formalizzare tale impegno, invita a trasformare gli emendamenti in ordini del giorno.

BELISARIO (IdV). Non è disponibile alla trasformazione dell'emendamento 1.5 in ordine del giorno e giudica assolutamente insoddisfacente l'atteggiamento del Governo, che dilaziona l'approvazione di reati che contrastano lo sfruttamento dei minori o la violenza domestica, adducendo a motivo la delicatezza della materia, ma non adotta lo stesso prudente atteggiamento quando si tratta di introdurre in sede di conversione del decreto norme ben più gravi e problematiche. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Vitali).

DELLA MONICA (PD). Non accetta di trasformare l'emendamento 1.23 in ordine del giorno.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere è conforme a quello del relatore.

 

Con votazioni nominali elettroniche, chieste rispettivamente dai senatori D'AMBROSIO (PD) e CASSON (PD), il Senato respinge gli emendamenti 1.5 e 1.23.

 

PRESIDENTE. Passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, avvertendo che gli emendamenti 2.700, 2.702, 2.703, 2.704, 2.705, 2.706, 2.710, 2.712, 2.713, 2.714, 2.715, 2.716 e 2.717 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

 

LI GOTTI (IdV). Illustra i subemendamenti agli emendamenti 2.0.800 e 2.0.801 presentati dai senatori dell'Italia dei Valori al fine di correggere norme sbagliate da un punto di vista sia politico-giudiziario che strettamente tecnico, in quanto tendenti ad incidere sui poteri discrezionali dei capi degli uffici giudiziari attraverso l'introduzione di un criterio di tassatività in ordine all'indicazione dei processi che devono essere celebrati con priorità rispetto agli altri. Non appare inoltre affatto convincente la previsione della sospensione dei processi quando essi si trovino in fase di discussione e, quindi, verosimilmente destinati ad essere conclusi in tempi ragionevoli, così come nulla di nuovo vi è nella previsione della possibilità per la parte civile danneggiata dalla sospensione del processo di trasferire l'azione in sede civile, posto che una facoltà di questo tipo è già contemplata dalla legislazione vigente. L'emendamento 2.0.800 è inoltre censurabile nella parte in cui prevede la sospensione dei processi quando i reati siano prossimi alla prescrizione e la pena sia indultabile, in quanto è del tutto evidente che ne andrebbe al contrario velocizzato l'iter. Le norme proposte, che finiranno peraltro per favorire la prescrizione dei reati, sono chiaramente finalizzati a soddisfare l'interesse di un singolo anziché a venire incontro alle esigenze dei cittadini i quali, nel caso di approvazione delle norme, dovranno anzi scontrarsi con la completa paralisi del sistema giudiziario. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

 

DELLA MONICA (PD). Invita i senatori a riflettere sugli emendamenti riguardanti l'incidente probatorio protetto, dal momento che l'anticipazione della prova mediante incidente probatorio favorisce la definizione del processo attraverso un rito semplificato, con ciò garantendo una giustizia più rapida e veloce. Esprime inoltre delusione per la mancata convergenza sulle disposizioni in materia di stalking, auspicando quanto meno un pronto pronunciamento del Parlamento a favore delle vittime. (Applausi dal Gruppo PD).

 

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. L'emendamento 2.0.900 è volto a riconoscere priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti relativi a reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, mentre l'emendamento 2.900 rende più chiaro e preciso il testo dell'articolato in materia di pene previste per l'utilizzo di sostanze stupefacenti.

 

VIZZINI, relatore. L'emendamento 2.0.801, presentato insieme all'emendamento 2.0.800 con lo scopo di evitare il collasso del sistema giudiziario penale italiano, è volto a riscrivere l'articolo 132-bis del decreto legislativo n. 271 del 1989, stabilendo la precedenza nello svolgimento di processi riguardanti reati di intensa gravità quali, ad esempio, delitti di criminalità organizzata o delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 10 anni. Una scelta di questo tipo è già stata adottata in passato, giacché nel decreto legislativo recante norme in materia di istituzione del giudice di primo grado era stato individuato il principio della gravità e della concreta offensività del reato quale criterio da adottare nella formazione dei ruoli di udienza. Nel ribadire il più pieno rispetto dei principi dell'autonomia della magistratura e della obbligatorietà dell'azione penale, critica la condotta del Vice Presidente del CSM, il quale ha dichiarato pubblicamente che la norma in oggetto sarà verosimilmente dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale, con ciò quasi tentando di dettare alla Consulta il comportamento da tenere. Infine, quanto ai presupposti di necessità e di urgenza, rileva che l'emendamento è finalizzato a consentire il pieno dispiegamento dell'operatività delle norme contenute nel decreto-legge, posto che una rapida e corretta gestione della giustizia è condizione indispensabile per garantire la sicurezza dei cittadini. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

BERSELLI, relatore. Dopo aver precisato che l'emendamento 2.0.800 dovrebbe essere posto in votazione successivamente, e non prima, dell'emendamento 2.0.801, in quanto ne costituisce la logica conseguenza e non già la premessa, elenca i reati per i quali si intende introdurre una corsia preferenziale nella trattazione dei relativi procedimenti giudiziari, soffermandosi, in particolare, sulla tratta di persone, sull'associazione di stampo mafioso, sulla partecipazione a banda armata e sulla pornografia minorile: reati, questi, della cui assoluta gravità non può certo dubitarsi, anche in considerazione del forte allarme sociale che suscitano. Conclude osservando che gli emendamenti presentati hanno l'unica finalità di evitare il collasso del sistema giudiziario italiano, così venendo incontro alle esigenze dei cittadini, che chiedono maggiore sicurezza e una giustizia più veloce ed efficiente. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

 

BERSELLI, relatore. Ritira l'emendamento 2,8 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.9, 2.701, 2.200, 2.250, 2.4, 2.5/1, 2.5, 2.300, 2.900, 2.100, 2.0.800, 2.0.801, 2.0.900. Esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

 

CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprime parere conforme al relatore. In merito agli emendamenti 2.0.800 e 2.0.801, osserva che non è la prima volta che si pone la necessità di stabilire dei criteri prioritari nella celebrazione dei processi penali e che, in passato, alcuni interventi da parte di organi dell'autorità giudiziaria hanno prodotto di fatto la sospensione di numerosi procedimenti, senza che venissero al contempo sospesi i tempi per la prescrizione. Appare pertanto preferibile che sia il Parlamento stesso ad intervenire su tale problematica, come peraltro è già accaduto nel 1998 con l'approvazione della normativa riguardante il giudice unico. (Applausi dal Gruppo PdL).

 

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 2.9, chiedendone il ritiro o, in alternativa, il momentaneo accantonamento. La norma che si intende introdurre, infatti, stabilendo che per determinati reati le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del tribunale del capoluogo di distretto, si pone in contrasto con il principio del giudice naturale e rischia di sovraccaricare il lavoro dei tribunali più grandi.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. La norma introdotta con l'emendamento 2.9 non è in contrasto con il principio del giudice naturale e risponde all'esigenza che, su reati di particolare gravità come quelli legati al terrorismo, vi sia l'intervento di magistrati specializzati in materia, così come avviene da tempo nella lotta alla criminalità organizzata.

 

CASSON (PD). L'emendamento in esame ha il solo scopo di introdurre una norma di coordinamento, resasi necessaria a seguito della ratifica, alla fine della scorsa legislatura, di un trattato internazionale in materia di criminalità informatica, terrorismo e pedopornografia.

 

LI GOTTI (IdV). In dissenso dal proprio Gruppo, si associa alle perplessità espresse dal senatore Benedetti Valentini ed auspica una maggiore riflessione sull'emendamento 2.9.

 

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 2.9 e respinge gli emendamenti 2.707 e 2.900/2. Il Senato approva gli emendamenti 2.701 (identico all'emendamento 2.200), 2.250, 2.4, 2.5/1, 2.5 nel testo emendato, 2.300 e 2.900 (con conseguente preclusione dell'emendamento 2.400). Il Senato respinge gli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.708. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dal senatore LEGNINI (PD), il Senato respinge gli emendamenti 2.750 e 2.711. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'AMBROSIO (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.709.

 

PRESIDENTE. Ricorda che l'emendamento 2.8 è stato ritirato.

 

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Annuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 2.100, con il quale si commette un errore funzionale simile al caso dell'emendamento 2.9; si contravviene infatti al principio del giudice naturale per un'ampia gamma di reati, non solo per quelli legati a fenomeni di terrorismo. Invita inoltre la Presidenza a valutare la sostanziale incompatibilità dell'emendamento 2.100 a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.9.

 

PRESIDENTE. In caso di approvazione dell'emendamento 2.100, si provvederà in fase finale al coordinamento del testo.

 

Il Senato approva gli emendamenti 2.100, 2.0.801 e 2.0.900 e respinge gli emendamenti 2.0.801/1, 2.0.801/2, 2.0.801/3 (sostanzialmente identico all'emendamento 2.0.801/4, con conseguente preclusione dell'emendamento 2.0.900/2), 2.0.900/1 (con conseguente preclusione dell'emendamento 2.0.900/3), 2.0.800/1, 2.0.800/2 e la prima parte dell'emendamento 2.0.800/3 (con conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti da 2.0.800/4 a 2.0.800/7). Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.0.2.

 

BUGNANO (IdV). Invita l'Aula ad approvare l'emendamento 2.0.800/8, che intende limitare il numero dei processi cui si applicherà la sospensione prevista dall'emendamento 2.0.800. Non sono apparse convincenti le argomentazioni politico-giuridiche con cui i relatori hanno voluto dimostrare la necessità del loro emendamento; si tratta infatti dello strumento meno opportuno per porre rimedio all'attuale situazione di collasso del sistema giudiziario, né appare pertinente il riferimento alla norma che ha istituito il giudice unico, per l'assenza in quel caso di un limite temporale relativo alla commissione del reato. (Applausi dal Gruppo IdV).

 

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalle senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 2.0.800/8, 2.0.800/9, 2.0.800/10, 2.0.800/11, 2.0.800/12, 2.0.800/13, 2.0.800/14 (sostanzialmente identico al 2.0.800/15), 2.0.800/16 e 2.0.800/17.

 

FINOCCHIARO (PD). Il Gruppo abbandonerà l'Aula per non partecipare alla votazione dell'emendamento 2.0.800. Lungi dal dipendere da pregiudiziali ideologiche o da sentimenti antiberlusconiani, la contrarietà alla proposta è dettata da ragioni di equità e da considerazioni di buon senso. La norma, infatti, sospenderà anche i processi riguardanti episodi gravi, come le torture a Bolzaneto, sovraccaricherà la macchina amministrativa della giustizia e non gioverà certamente alla sicurezza e al contrasto della criminalità. Il Partito Democratico si rammarica del ritorno a vecchi scenari politici: per sottrarre il Presidente del Consiglio ad una sentenza di primo grado, si è rinunciato ad avviare una stagione nuova del bipolarismo e della democrazia italiana. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PD e IdV).

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Il Gruppo voterà contro l'emendamento 2.0.800 che, stravolgendo natura e finalità dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale, contrasta con le finalità del pacchetto sicurezza oltre che con i principi costituzionali dell'eguaglianza e dell'obbligatorietà dell'azione penale. La nuova norma, infatti, non fa più riferimento alla scadenza delle misure cautelari e dà la preferenza a procedimenti per reati con i più lunghi termini di prescrizione. Conseguentemente processi per reati contravvezionali puniti con pene irrisorie avranno la precedenza, mentre rischieranno di rimanere prescritti procedimenti per reati quali peculato e malversazione ai danni dello Stato, corruzione, abuso d'ufficio, incendio, omicidio colposo, maltrattamenti in famiglia, furto aggravato, usura, traffico illecito di rifiuti. Il meccanismo di sospensione, che presenta diverse anomalie, finirà per provocare un blocco burocratico, impegnando il personale per notifiche e smistamenti di udienze. Infine, non si comprende come il potere del presidente del tribunale di sospendere i processi quando i reati siano prossimi alla prescrizione possa armonizzarsi con la previsione, all'articolo 1, di una sospensione immediata, per legge. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Autonomie e PD).

 

BRICOLO (LNP). Nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo sottolinea che, mentre il centrodestra tiene fede alle promesse della campagna elettorale e approva misure per la sicurezza dei cittadini, il centrosinistra si attarda nella ricerca di una rivincita attraverso la via giudiziaria e la delegittimazione dell'avversario. L'opposizione sta peraltro smentendo la linea di politica giudiziaria preannunciata dal candidato premier Veltroni, che per primo propose di mitigare il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale con l'introduzione del concetto di priorità. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

 

BELISARIO (IdV). Condivide la scelta di abbandonare l'Aula per sottolineare la gravità della deliberazione. (Applausi dal Gruppo IdV).

 

GASPARRI (PdL). Il vero scandalo non è quello denunciato dalla opposizione bensì la mancata conclusione ad oggi di procedimenti per fatti, anche gravi, accaduti prima del 2002. Invita il PD a riflettere sulle ragioni della sconfitta elettorale in Sicilia e a tornare rapidamente in Aula. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

 

BONINO (PD). A differenza degli altri senatori del Gruppo del PD, la componente radicale resterà in Aula ed esprimerà un voto contrario all'emendamento 2.0.800. I Radicali, che sono stati promotori di campagne d'opinione e battaglie impopolari sui temi delle garanzie processuali, del superamento del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e del corretto funzionamento della giustizia, stigmatizzano una proposta che non aumenterà la sicurezza e non migliorerà le tutele giuridiche. Le questioni sollevate con chiarezza, seppure con uno strumento inusuale e per interesse personale, dal Presidente del Consiglio non possono essere affrontare con un decreto-legge e con la sospensione dei processi. (Applausi dal Gruppo PD).

 

SBARBATI (PD). Anche la componente dei repubblicani democratici rimarrà in Aula per votare contro un emendamento che rappresenta un'incursione selvaggia e per interesse personale nel territorio della giustizia.

 

PRESIDENTE. Il dissenso dal Gruppo non può trovare espressione nella decisione di rimanere in Aula; gli interventi delle senatrici Bonino e Sbarbati non costituiscono perciò precedente.

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PEGORER (PD), il Senato approva l'emendamento 2.0.800.

 

CUTRUFO (PdL). Se l'opposizione ha abbandonato l'Aula e la richiesta di votazione elettronica deve essere appoggiata da almeno 15 senatori, alcuni colleghi del centrosinistra hanno votato anche per altri.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge. Ricorda che gli emendamenti 3.701 e 3.702 sono inammissibili perché privi di portata modificativa.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere contrario sull'emendamento 3.700.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Condivide il parere del relatore.

 

Il Senato respinge l'emendamento 3.700.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, avvertendo che gli emendamenti 4.710, 4.712, 4.714, 4.715, 4.717 e 4. 719 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

 

MARINO Mauro Maria (PD). L'emendamento 4.700 mira a contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

 

THALER AUSSERHOFER (UDC-SVP-Aut). L'emendamento 4.701 nasce dalla convinzione che la sicurezza sulle strade può essere migliorata più che con inasprimenti penali, con l'applicazione delle norme esistenti e con l'effettuazione di controlli omogenei sul territorio nazionale e punta a migliorare la preparazione dei neopatentati, mentre l'emendamento 4.19 mira a sopprime l'ipotesi di confisca dell'automobile, per aiutare le famiglie che non possono usare mezzi di trasporto pubblici.

 

PARAVIA (PdL). L'emendamento 4.718 estende le sanzioni accessorie della sospensione della patente e della confisca del veicolo, salvo che esso appartenga a persona estranea alla violazione, a coloro che si sottraggono agli accertamenti disposti dalla Polizia stradale per verificare lo stato di ebbrezza del conducente.

 

FILIPPI Marco (PD). L'emendamento 4.0.100 dispone misure per innalzare il livello di sicurezza pubblica sulle strade, introducendo alcune norme proposte nella passata legislatura dall'allora minoranza di centrodestra e accolte dal Governo all'interno del provvedimento in materia di sicurezza stradale, che non è stato approvato in via definitiva a causa dello scioglimento anticipato delle Camere. In particolare segnala gli obblighi disposti a carico dei gestori delle discoteche e dei locali che somministrano alcolici, la trasmissione in via telematica al Ministero dei trasporti dei dati in possesso delle Forze dell'ordine relativi all'incidentalità stradale e la predisposizione di maggiori risorse per potenziare il controllo delle strade.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.702 (identico al 4.703), 4.100, 4.400, 4.1000, 4.500, 4.718, 4.900 (testo 2) e 4.200 e contrario su tutti gli altri. Ritira l'emendamento 4.150 delle Commissioni riunite in seguito alla presentazione dell'emendamento 4.1000 da parte del Governo.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere conforme a quello del relatore, invitando però al ritiro dell'emendamento 4.700, considerandolo eccessivamente rigoroso. Gli emendamenti proposti dalla senatrice Thaler, invece, vanno nella direzione di stemperare l'impostazione di maggior rigore voluta dal provvedimento in esame e, pertanto, non sono accettabili.

 

MARINO Mauro Maria (PD). Non intende ritirare l'emendamento 4.700.

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.2, 4.0.2000, 4.0.2001 e 4.0.2002 sono stati ritirati.

 

Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.700 e approva gli emendamenti 4.100, 4.1000 (con conseguente preclusione dell'emendamento 4.4), 4.718 e 4.900 (testo 2). Il Senato approva gli emendamenti 4.702, identico all'emendamento 4.703, 4.400, 4.500 (con conseguente preclusione degli emendamenti 4.713 e 4.20) e 4.200. All'esito di distinte votazioni risultano respinti o preclusi gli emendamenti da 4.7 a 4.5, e gli emendamenti 4.701, 4.6, 4.500/1, 4.716, 4.720 (prima parte, con conseguente preclusione della restante parte e del 4.721), 4.0.2 e 4.0.100.

 

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, avvertendo che gli emendamenti 5.700 e 5.704 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa e ricordando che sull'emendamento 5.0.700 la 5° Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). L'emendamento 5.701 riformula la norma che punisce chiunque concede un alloggio ad un clandestino per trarne ingiusto profitto, specificando che essa vale quale che sia la forma con cui viene prestato il corrispettivo, includendo così oltre alle prestazioni in denaro anche quelle di natura sessuale o lavorativa.

 

D'AMBROSIO (PD). A seguito dell'emendamento 5.21, il giudice che condanni lo straniero ad una pena detentiva non superiore a cinque anni (in luogo dei due anni previsti dalla normativa vigente), potrà sostituirla con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a dieci anni (in luogo dei cinque anni ad oggi previsti): l'approvazione dell'emendamento, che favorisce l'espulsione del reo straniero in luogo della carcerazione, comporterebbe dunque un utile decongestionamento delle carceri italiane.

 

GHEDINI (PD). L'emendamento 5.0.700 prevede il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale in caso di grave sfruttamento dell'attività lavorativa anche da parte di singoli datori di lavoro, che al momento è previsto soltanto in caso di sfruttamento da parte di un'organizzazione criminale. Si provvede così ad un'efficace misura di contrasto al grave fenomeno dello sfruttamento del lavoro irregolare, che tra l'altro distorce le regole della concorrenza e del mercato.

 

BRUNO (PD). L'emendamento 5.0.701 destina parte delle somme confiscate nell'ambito di procedimenti di tipo mafioso ad un Fondo per il finanziamento dei premi di produttività delle forze dell'ordine, disponendo una misura di concreto sostegno all'operato delle forze di polizia.

 

BERSELLI, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.220, 5.400, 5.1000, 5.402, 5.401 e 5.100. L'emendamento 5.24 delle Commissioni riunite è ritirato, mentre l'emendamento 5.0.900 è stato accantonato perché manca il parere della 5a Commissione. Esprime infine parere contrario sui restanti emendamenti e si rimette al Governo sull'ordine del giorno G5.100.

 

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprime parere conforme a quello del relatore, sottolineando che l'emendamento 5.24, nella sostanza condiviso dal Governo, contrasta però con la normativa comunitaria vigente e che le istituzioni europee si stanno apprestando a modificare l'intera materia. Accoglie l'ordine del giorno G5.100, purché siano apportate delle modifiche. Invita inoltre al ritiro dell'emendamento 5.0.700 e dell'emendamento 5.0.701, che chiede di trasformare in ordine del giorno per consentire una più attenta ponderazione della norma, dal momento che le somme confiscate alla criminalità vengono già utilizzate per altri nobili scopi, come il sostegno delle vittime della criminalità mafiosa.

 

BERSELLI, relatore. Concorda con l'invito al ritiro formulato dal rappresentante del Governo.

 

BRUNO (PD). Non accetta di ritirare e trasformare l'emendamento in ordine del giorno, anche perché l'emendamento esclude esplicitamente l'utilizzo delle somme già utilizzate per il risarcimento delle vittime della criminalità organizzata.

 

FILIPPI Alberto (LNP). Accetta la modifica proposta dal rappresentante del Governo all'ordine del giorno G5.100.

 

CAROFIGLIO (PD). Concorda con il ritiro dell'emendamento 5.24, non tanto per la supposta contrarietà alla normativa comunitaria vigente, ma perché è inopportuno intervenire su una materia che le istituzioni comunitarie si stanno apprestando a modificare.

 

Il Senato respinge l'emendamento 5.7, identico all'emendamento 5.17, nonché gli emendamenti 5.8 e 5.400/1. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), vengono respinti gli emendamenti 5.19, 5.18 e 5.23. Il Senato approva quindi l'emendamento 5.220.

 

LI GOTTI (IdV). Dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 5.400, una norma di grande civiltà che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per chi dia alloggio, a titolo oneroso e al fine di trarne un ingiusto profitto, ad uno straniero privo di titolo di soggiorno. (Applausi dal Gruppo IdV).

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Dichiara il voto favorevole all'emendamento 5.400, auspicando però che nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento venga precisato che la cessione in oggetto debba essere esclusivamente a titolo oneroso.

 

CASSON (PD). Malgrado l'emendamento presentato dall'opposizione fosse più completo, dichiara di condividere l'emendamento 5.400 e preannuncia pertanto il proprio voto favorevole. (Applausi dei senatori Bonfrisco e Quagliariello).

 

Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 5.400, con conseguente preclusione degli emendamenti 5.701 e 5.4. Il Senato respinge quindi l'emendamento 5.6, sostanzialmente identico all'emendamento 5.702, nonché gli emendamenti 5.1000/1 e 5.9, mentre approva l'emendamento 5.1000. Con distinte votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 5.703 e 5.705.

 

BRICOLO (LNP). Ritira gli emendamenti 5.706 e 5.707.

 

Il Senato approva l'emendamento 5.402.

 

MARITATI (PD). Dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento 5.403, volto ad introdurre nell'ordinamento italiano l'istituto del rimpatrio volontario assistito, il quale ha dato buoni risultati nella gestione delle politiche migratorie in diversi Paesi europei. L'istituto è atto a garantire benefici di carattere politico e morale, oltreché positive ricadute in termini di tutela dell'ordine pubblico; esso, inoltre, consentirebbe una gestione delle politiche dell'immigrazione con costi più contenuti rispetto a quelli attuali. (Applausi dal Gruppo PD).

 

Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 5.403 e 5.21. Vengono quindi approvati gli emendamenti 5.401 e 5.100.

 

FILIPPI Alberto (LNP). Nel ringraziare il Governo per aver accolto l'ordine del giorno G5.100 (testo 2), consegna il testo scritto del suo intervento (v. Allegato B).

Per fatto personale

CUTRUFO (PdL). In relazione alle diffamatorie accuse rivoltegli nel corso della seduta dal senatore Garraffa, ricorda che il tribunale di Milano lo ha scagionato dall'ingiusta accusa di aver votato per suoi colleghi nel corso di una seduta della XIV legislatura. Ribadisce che, in occasione della votazione sull'emendamento 2.0.800, alcuni senatori dell'opposizione hanno votato per loro colleghi usciti dall'Aula, al fine di sostenere la richiesta del voto elettronico.

 

Per la risposta scritta ad interrogazioni

LANNUTTI (IdV). Sollecita la risposta all'interrogazione 4-00177, riguardante l'entrata in vigore dell'istituto della class action.

GRAMAZIO (PdL). Sollecita la risposta all'interrogazione 4-00183, concernente le morti avvenute presso l'Azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini.

 

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto delle richieste avanzate.

Dà annunzio degli atti di sindacato ispettivo pervenuti alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

 

La seduta termina alle ore 13,38.

  

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

 

STIFFONI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

 

Sul processo verbale

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIAMBRONE (IdV). Chiedo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore?

 

GIAMBRONE (IdV). La chiedo per sapere se c'è il numero legale nell'Assemblea.

 

PRESIDENTE. Non può chiederla in questo modo, senatore Giambrone.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Sulla votazione relativa all'approvazione del processo verbale chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Così è chiesta correttamente.

 

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato non è in numero legale. (Applausi dai Gruppi PD e IdV).

Sospendo la seduta per venti minuti.

 

(La seduta, sospesa alle ore 9,39, è ripresa alle ore 10).

 

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

 

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 10,01).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi permetto di ricordare all'Assemblea - l'ho già fatto ieri sera a conclusione della seduta pomeridiana - il contenuto della Conferenza dei Capigruppo, conclusasi all'unanimità, che prevede che entro la seduta pomeridiana di oggi, cioè entro le ore 20,30, l'Assemblea sia chiamata a discutere e a votare gli emendamenti riferiti al provvedimento.

I tempi sono stati riassegnati in occasione della Conferenza e ovviamente con i lavori di ieri sono stati, in parte, correttamente utilizzati.

Do pertanto lettura dei tempi residui assegnati ai Gruppi di maggioranza e di opposizione:

PdL

1 h.

37'

PD

 

50'

LNP

 

31'

IdV

 

33'

UDC-SVP-Aut

 

41'

Misto

 

9'

Dissenzienti

 

10'

BODEGA (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BODEGA (LNP). Signor Presidente, poco fa, è stata chiesta la verifica del numero legale ed è mancato, però erano ancora in corso i lavori delle Commissioni, in modo particolare quelli della Commissione difesa.

Chiedo pertanto a lei, signor Presidente, di invitare i Presidenti di Commissione a porre termine immediatamente ai propri lavori quando iniziano quelli dell'Assemblea.

PRESIDENTE. La Presidenza inviterà i Presidenti di Commissione a interrompere i lavori compatibilmente con i lavori dell'Assemblea.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(692) Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (Relazione orale) (ore 10,03)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 692.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 e sono stati accantonati gli emendamenti 1.5 e 1.23.

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, desidero sottoporre a lei e all'Assemblea una questione di ammissibilità relativamente all'emendamento 2.0.800.

Pongo tale questione nel rispetto degli accordi maturati all'interno della Conferenzadei Capigruppo, relativamente sia ai tempi dell'illustrazione e votazione degli emendamenti che all'indicazione della giornata di martedì prossimo quale data per le dichiarazioni di voto e la votazione finale del provvedimento.

La questione della inammissibilità concerne il rispetto dell'articolo 97 del nostro Regolamento e dell'articolo 77 della Costituzione.

Non mi soffermo in questo momento sul contenuto dell'emendamento, del quale abbiamo già discusso ieri con riferimento agli aspetti di rottura della legalità costituzionale. Segnalo, peraltro, con richiamo al nostro Regolamento, in particolare ad una decisione del 1984 della Giunta per il Regolamento, che i presupposti concernenti gli emendamenti devono essere valutati con particolare rigore. Diceva quel parere "in modo particolarmente rigoroso" in ordine sia ai presupposti di estraneità all'oggetto della discussione, sia in relazione ai caratteri di necessità e urgenza che deve rivestire il nuovo emendamento che in questo caso è stato proposto dal Governo.

Signor Presidente, svolgo un rilievo sulla necessità e l'urgenza di una norma che si propone di valutare un numero indefinito di processi pendenti, che si trovano in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado, quindi un numero estremamente vasto e indeterminato di processi già in corso. Non si capisce l'urgenza di intervenire immediatamente, non si capisce in fondo che timore vi sia. Forse si ha il timore che qualche processo finisca e che finisca in qualche determinata maniera.

In secondo luogo, rilevo che non vi è corrispondenza tra l'emendamento 2.0.800 e l'oggetto dell'articolo 2, in cui si fa riferimento soprattutto ed in via principale alla distruzione di merci contraffatte. Ciò è totalmente diverso dalle conseguenze che determinerebbe la proposta emendativa in esame. Infatti, l'emendamento 2.0.800 determinerebbe la distruzione dei processi. Se si ritiene che certi processi pendenti - e in particolare sappiamo a quali ci riferiamo, vista la lettera inviata dal Presidente del Consiglio al Presidente del Senato - debbano essere distrutti, c'è una corrispondenza tra questo emendamento e l'articolo 2; in altri casi, non c'è assolutamente corrispondenza.

Quindi, la questione di ammissibilità viene posta sia sui requisiti di urgenza e necessità, sia in relazione all'estraneità dell'emendamento all'insieme dell'articolo 2.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, ai sensi del Regolamento, chiedo che l'esame dell'emendamento 2.0.800 venga rinviato alla 1a Commissione permanente per il parere di costituzionalità. Pare evidente che questa materia - peraltro estranea, nuova e non di poca rilevanza, perché incide su molti aspetti concernenti i procedimenti giudiziari e perfino sul principio dell'obbligatorietà dell'azione penale - vada assolutamente affrontata in Commissione per il parere di costituzionalità, fermo restando naturalmente il calendario fissato nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Peraltro, richiamo - anche se incidentalmente - il precedente del cosiddetto lodo Schifani, quando il presidente Pera ritenne opportuno rinviare l'esame del relativo emendamento alla 1a Commissione per il parere.

Signor Presidente, la invito a considerare la richiesta da me formulata.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LEGNINI (PD). Signor Presidente, in aggiunta alle richieste formulate dal collega Casson e dalla senatrice Incostante, vorrei chiederle l'applicazione del comma 11 dell'articolo 100 del Regolamento, relativamente al noto emendamento di cui stiamo discutendo. Come lei ben sa, questa norma regolamentare prevede che «nell'interesse della discussione, il Presidente può decidere l'accantonamento e il rinvio alla competente Commissione di singoli articoli e dei relativi emendamenti».

Non occorrono argomenti oltre aquelli già ampiamente spesi nella discussione di ieri e a quelli già utilizzati dai colleghi che mi hanno preceduto per motivare un'istanza di tal genere. Al di là del gravissimo vulnus costituzionale che la norma proposta produrrebbe per le ragioni che sono state - ripeto - ampiamente illustrate, è difficile negare che vi sia la necessità di una valutazione approfondita, di merito di una norma che è molto più complessa di quanto si possa apprezzare da una prima lettura sommaria.

Basta riflettere, signor Presidente, sul fatto che la portata della norma si riferisce a tutti i processi e non solo a quelli fissati da qui ad un anno, cioè dall'entrata in vigore della legge ad un anno. Essa si riferisce a tutti i processi individuati nel comma 1 dell'emendamento 2.0.800, con le conseguenze che sono state sottolineate sotto il profilo organizzativo del sistema giustizia e sotto il profilo degli effetti finanziari, evidenziati dal collega Morando, e dei riflessi che essa comporterebbe sia sulle parti civili costituite nei processi sia sugli imputati, magari quelli che da anni attendono di ottenere una pronuncia di assoluzione.

Quindi, signor Presidente, le chiediamo di meditare attentamente questa decisione: un esame approfondito nelle competenti Commissioni 1a e 2a aiuterebbe questa Assemblea ad apprezzare meglio l'effettiva portata di tale norma.

La collega Incostante richiamava un precedente, anche se per la verità non c'è solo quello. In ogni caso, quella decisione, assunta dall'allora presidente Pera nella seduta del 29 maggio 2003 su un emendamento da lei presentato, signor Presidente, comunemente chiamato «lodo Schifani» e relativo alla sospensione dei processi per le alte cariche dello Stato, non può non rilevare. In quella sede il presidente Pera decise - d'altronde è presente e potrà confermarlo - di rinviare in Commissione, durante l'esame in Aula del provvedimento cui si riferiva quell'emendamento, quella norma. Questo è quanto le chiediamo di fare anche oggi.

Riepilogando, le chiedo, signor Presidente, di valutare e decidere sulla questione sottoposta dal collega Casson, che riguarda l'inammissibilità della norma sotto i profili da lui illustrati, sulla questione sottoposta dalla collega Incostante in merito al rinvio in Commissione affari costituzionali sotto il profilo della valutazione dei presupposti di costituzionalità e sulla questione relativa al rinvio presso le Commissioni riunite per una valutazione nel merito, ai sensi del comma 11 dell'articolo 100 del Regolamento. Su tutte e tre le questioni le chiediamoespressamente, ove la sua decisione - mi auguro di no - dovesse essere contraria, un voto dell'Aula.

Rilevo, infine, che queste nostre richieste non contrastano con l'accordo che ci risulta sia stato raggiunto nella Conferenza dei Capigruppo relativamente alla scansione dei tempi di trattazione del provvedimento in esame, considerato che tale accordo prevede che il voto finale si svolga martedì prossimo. La decisione di un rinvio in Commissione, come quella da noi invocata, non è in contrasto con quell'accordo. Lei potrebbe fissare un termine per consentire alle Commissioni di esaminare questo emendamento, che potrebbe anche essere fissato nell'arco della settimana in corso, per poi martedì prossimo procedere al voto sulla sola proposta emendativa e al voto finale sul provvedimento.

PRESIDENTE. Collega Legnini, purtroppo non è così. La Conferenza dei Capigruppo è stata chiara e ha previsto che nella giornata di oggi, entro le ore 20,30, l'Aula esiti le illustrazioni e i voti su tutti gli emendamenti.

 

VITALI (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VITALI (PD). Signor Presidente, in tal caso la Commissione può essere convocata oggi pomeriggio per esaminare...

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Vitali, ma non è possibile aprire un dibattito al riguardo.

Personalmente mi permettevo di chiarire al collega Legnini il contenuto delle decisioni della Conferenza dei Capigruppo, di cui ieri è stata data pubblicamente lettura. Mi sono permesso di ricordare al collega Legnini che l'accordo assunto in sede di Conferenza dei Capigruppo non va nel senso di quanto da lui testé detto.

VITALI (PD). È possibile ugualmente rispettare quell'accordo e consentire alla Commissione di esaminare l'emendamento.

PRESIDENTE. No. La Conferenza dei Capigruppo si è tenuta ieri e ha deliberato.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, come lei aveva già da ieri garantito, questo è il momento in cui possono essere sollevate le questioni di inammissibilità, ai sensi del comma 1 dell'articolo 97 del Regolamento.

Mirichiamo all'intervento del senatore Casson abusando anch'io della lettura del precedente che sul caso specifico ha visto la pronuncia della Giunta per il Regolamento, ossia l'affermazione del principio che nel momento in cui si esamina un decreto assistito dall'urgenza prevista dall'articolo 77 della Costituzione debba esserci la garanzia per un tragitto che non consenta di far passare ipotesi normative del tutto svincolate dalla necessità e dall'urgenza che giustificarono l'emanazione del decreto-legge.

La Giunta per il Regolamento aggiunge: «In sede di conversione la norma del primo comma dell'articolo 97 deve essere interpretata in modo particolarmente rigoroso, che tenga conto anche dell'indispensabile preservazione dei caratteri di necessità e di urgenza già verificati con la procedura prevista dall'articolo 78».

Richiamo ora il preambolo del decreto-legge firmato dal Presidente della Repubblica, che recita come segue: «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa collegati alla immigrazione illegale e alla criminalità organizzata, nonché norme dirette a tutelare la sicurezza della circolazione stradale in relazione all'incremento degli incidenti stradali e delle relative vittime».

Nella relazione al disegno di legge, e quindi al decreto in conversione, alla pagina 4 del fascicolo è scritto da parte del Governo quanto segue: «Con le modifiche introdotte dalle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1 vengono introdotte alcune significative modifiche alle vigenti disposizioni concernenti uno dei fenomeni criminosi che più profondamente hanno minato, negli ultimi tempi, la sicurezza dei cittadini. Si allude ai delitti di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale». Si dice poi: «L'inquietante, quotidiano moltiplicarsi di tali delitti, in tutte le zone del Paese e ad opera di soggetti di ogni condizione ed estrazione sociale, induce a ritenere che le attuali risposte sanzionatorie siano sostanzialmente prive di adeguata efficacia deterrente e che pertanto si renda indispensabile un loro inasprimento».

Ebbene, ieri abbiamo approvato alcune norme che inaspriscono le pene per queste condotte criminose, per le quali si è ritenuto di intervenire con decretazione d'urgenza. Ieri abbiamo aggravato le pene per il reato di omicidio colposo e di lesioni colpose con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Ma è mai pensabile che nel medesimo decreto che affronta questo tema, inasprendo le sanzioni, sia contenuta un'altra norma che sospende i processi per l'omicidio colposo per oltre un anno? Mi chiedo dove sia la coerenza del decreto d'urgenza se, da una parte, si inaspriscono le pene e si ritiene che si debba intervenire con risposte urgenti rispetto a fenomeni allarmanti e, dall'altra, si inserisce con decretazione d'urgenza la sospensione per un anno ed oltre degli stessi processi.

Quello al nostro esame è un decreto incoerente e schizofrenico, perché afferma con decretazione d'urgenza due principi contrari e contrastanti! Non vi è armonia. Non è pensabile ritenere che si risponda all'esigenza dei cittadini sospendendo i processi proprio per quei reati che ieri, invece, abbiamo ritenuto di aggravare nelle previsioni sanzionatorie.

Allora, rispetto a questo conflitto logico, giuridico e mentale (perché questa è schizofrenia del legislatore), signor Presidente, dichiari inammissibile l'emendamento 2.0.800, che è contrario a quanto è scritto nel preambolo del decreto o quantomeno, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, affidi alle Commissioni competenti l'approfondimento della materia in modo che si possa risolvere questo incredibile conflitto.

Noi ai cittadini dobbiamo dare risposte chiare e non risposte equivoche e strabiche, perché questo è ciò che stiamo facendo. (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

PRESIDENTE. Colleghi, sono state poste alla Presidenza varie problematiche. Con riferimento alle questioni sollevate dal senatore Casson ed altri e dal senatore Li Gotti sull'ammissibilità dell'emendamento 2.0.800 dei relatori, il parere della Presidenza va in tal senso.

La Presidenza ha valutato attentamente l'emendamento 2.0.800 dei relatori ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento circa l'attinenza all'oggetto della discussione e alla luce del parere della Giunta per il Regolamento dell'8 novembre 1984.

Coerentemente con le premesse al decreto-legge, relative alla necessità e urgenza «di introdurre disposizioni volte ad apprestare un quadro normativo più efficiente per contrastare fenomeni di illegalità diffusa», lo scopo dell'emendamento richiamato - insieme agli emendamenti 2.0.801 dei relatori e 2.0.900 del Governo, sulla precedenza assoluta nella formazione dei ruoli d'udienza ai delitti più gravi e a quelli commessi in violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro, con cui si pone in stretta connessione - è quello di concentrare la repressione penale anzitutto sui reati più gravi, puniti con pene più severe, ma anche su quelli avvertiti in modo più sensibile dall'opinione pubblica e tali da suscitare forte allarme sociale.

Su tali presupposti, la Presidenza ritiene ammissibile, conformemente all'articolo 97 del Regolamento, l'emendamento in questione sia sotto il profilo della attinenza per materia - giacché il decreto-legge contiene numerose disposizioni in materia processuale penale - sia sotto il profilo delle finalità del decreto medesimo richiamate dal Governo nelle premesse al provvedimento, anche con riguardo ai requisiti di necessità e urgenza connessi alla estrema sensibilità da tutti avvertita su questi temi.

Infine, la Presidenza non può non tenere conto, pur nel quadro delle recenti pronunce della Corte costituzionale, di quella che è la prassi costante del Senato, consolidatasi nelle decisioni assunte dalle Presidenze che si sono avvicendate nel corso degli anni precedenti.

Con riferimento alle richieste avanzate della senatrice Incostante e dal senatore Legnini vorrei dire quanto segue. Colleghi, l'emendamento inserito in questo provvedimento è all'esame dell'Assemblea e ha costituito oggetto di numerosi interventi già nella seduta di ieri; l'Assemblea è ampiamente a conoscenza del contenuto dell'emendamento e credo che grandissima parte dei colleghi dell'opposizione abbiano avuto modo ieri di intervenire e altrettanto mi auguro avvenga oggi.

Come sappiamo, la Commissione affari costituzionali, diversamente dalla 5a Commissione, non è interlocutrice diretta per i pareri sui provvedimenti di legge e quindi sugli eventuali profili di costituzionalità o meno, visto che l'Assemblea è sovrana ma che comunque uno dei relatori è il Presidente della Commissione affari costituzionali, qualora in occasione del parere sull'emendamento egli vorrà pronunziarsi lo potrà fare, ma sempre come un contributo all'Assemblea.

Da ultimo, per quanto concerne la richiesta del senatore Legnini, mi sono permesso poc'anzi di ricordare al collega Legnini il contenuto della Conferenza dei Capigruppo e, proprio in sintonia con quella intesa, ormai la Presidenza ritiene inopportuno un arresto dei lavori dell'Assemblea anche perché, ripeto, il dibattito è avviato e credo che tutti i colleghi siano ampiamente informati sul tema.

La Presidenza pertanto non ritiene di poter accogliere la richiesta del senatore Legnini ed auspica che l'andamento dei lavori si ponga in sintonia con le intese raggiunte al fine di continuare a discutere ampiamente e proficuamente del tema all'ordine del giorno.

ZANDA (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANDA (PD). Signor Presidente, intervengo per confermare l'intesa raggiunta ieri in Conferenza dei Capigruppo all'unanimità e anche per sottolineare che con quell'intesa sarebbe assolutamente compatibile un rinvio anche molto breve, in mattinata, del provvedimento in Commissione, ma soprattutto per dirle - brevemente, perché non voglio togliere tempo ai colleghi che ancora debbono intervenire - che la motivazione da lei data sull'ammissibilità di questo famigerato emendamento, vale a dire la sua coerenza con la politica di sicurezza che ispirerebbe il decreto-legge, è in visibile contrasto con il contenuto della lettera del Presidente del Consiglio dei ministri da lei letta ieri in Aula. Al contrario, infatti, quella lettera dava come principale ed evidente motivazione di quell'emendamento la necessità di sospendere un processo a carico del Presidente del Consiglio per dargli il tempo di approvare una legge che escludesse in modo perpetuo la possibilità di celebrare quel processo.

Intendo, quindi, far rilevare all'Aula il contrasto tra i motivi che lei ha esposto poco fa per motivare l'ammissibilità dell'emendamento con le ragioni dell'emendamento enunciate, in modo chiaro ed esplicito, dal Presidente del Consiglio nella sua lettera. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame degli emendamenti 1.5 e 1.23, accantonati nella seduta pomeridiana di ieri, sui quali ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, il Governo ribadisce la sua disponibilità a trattare questa materia con appositi disegni di legge, alcuni già incardinati al Senato altri alla Camera, per l'approfondimento richiesto dalla delicatezza delle materie trattate da questi emendamenti e, per rafforzare questo esplicito impegno, è disponibile ad accogliere un ordine del giorno che vada nella stessa direzione.

 

PRESIDENTE. Chiedo ai proponenti dei due emendamenti se sono disponibili ad accogliere l'invito del Governo.

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, il Gruppo Italia dei Valori dichiara la propria insoddisfazione per quanto affermato dal rappresentante del Governo. Egli dice che va approfondita la materia. Vivaddio! Vogliamo capire perché lo stesso metro non viene usato per analoghe e ben più gravi norme introdotte in sede di conversione del decreto-legge al nostro esame. Tant'è, ne prendiamo atto e vogliamo che a verbale risultino i due pesi e le due misure con cui il Governo si sta muovendo in una delicatissima materia: non colpiamo subito chi sfrutta i bambini; aspettiamo che la Camera si attivi sulla violenze intramoenia alle donne, ma su Alitalia - come ricordavo ieri - è stata presentata una norma, che peraltro continua a cambiare nel corso dell'esame parlamentare. Anche qui, quindi, due pesi e due misure. Mentre in Senato si discuteva di Alitalia, alla Camera venivano introdotte delle novità. Se fosse questo il vero motivo probabilmente con un po' di buona volontà riusciremmo in questa sede ad approvare una norma più appropriata. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore Vitali).

 

PRESIDENTE. Senatrice Della Monica, mantiene il suo emendamento o accoglie la proposta di trasformarlo in un ordine del giorno?

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, non posso accettare la trasformazione del mio emendamento in ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. Chiedo quindi al relatore ed al rappresentante del Governo se confermano i pareri precedentemente espressi.

BERSELLI, relatore. Confermo il parere contrario su entrambi gli emendamenti.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

 

D'AMBROSIO (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Ambrosio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

277

Senatori votanti

276

Maggioranza

139

Favorevoli

119

Contrari

156

Astenuti

1

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

 

CASSON (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Casson, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.23, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

276

Senatori votanti

275

Maggioranza

138

Favorevoli

119

Contrari

154

Astenuti

2

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, gli emendamenti che come Italia dei Valori abbiamo presentato all'articolo 2, nonché i subemendamenti agli emendamenti 2.0.800 e 2.0.801 cercano di porre un minimo di rimedio alla legislazione che si vuole introdurre, sbagliata dal punto di vista politico-giudiziario e profondamente sbagliata dal punto di vista tecnico. In essa sono presenti errori che non consentirebbero ad uno studente di giurisprudenza di superare un esame del primo anno. Ciò posto, cerchiamo almeno di consegnare al Paese dei testi comprensibili, rispettosi delle leggi esistenti e dei criteri generali del nostro ordinamento giuridico.

Gli emendamenti 2.0.800 e 2.0.801 proposti dai presidenti Berselli e Vizzini, che cerchiamo di correggere con i nostri subemendamenti, introducono una modifica dell'articolo 132‑bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale; in merito la primaria osservazione che abbiamo voluto avanzare è di censurare il fatto che nell'ambito di una norma di attuazione, una norma quindi ordinatoria del nostro codice di procedura penale si va ad incidere sui poteri discrezionali dei capi degli uffici introducendo un principio ed un criterio di tassatività. L'attuale articolo 132-bis prevede la priorità assoluta per la celebrazione dei processi con detenuti, invece, con la modifica proposta si amplia la platea dei reati per i quali non sarà più prevista la priorità assoluta ma, com'è scritto nell'emendamento 2.0.801, la precedenza assoluta; ossia si incide sui poteri di discrezionalità dei capi degli uffici per stabilire in forma tassativa quali siano i processi che debbano essere celebrati prima degli altri.

Strettamente correlato all'emendamento 2.0.801, che modifica l'articolo 132-bis delle norme di attuazione, è l'emendamento 2.0.800, anch'esso da noi subemendato, che introduce, ai fini dell'applicazione dell'articolo 132-bis, la sospensione della gran parte dei processi per fatti commessi entro il 30 giugno 2002 anche qualora tali processi si trovino in fase di discussione, ossia abbiano già visto la luce della possibile fine. Si dice, infatti, senza nessun potere discrezionale, che tutti questi processi devono essere immediatamente sospesi per un anno.

Stiamo parlando di rapina, di estorsione, di furto in abitazione, di furto con strappo, di omicidio colposo, di sfruttamento della prostituzione minorile, della violenza sessuale, del sequestro di persona, della calunnia, della subornazione di testimoni, del favoreggiamento reale, dell'incendio doloso, della detenzione di esplosivo a fine di attentato, del falso in atto pubblico, della diffusione dolosa di malattie, delle frodi contro le industrie nazionali, dei maltrattamenti in famiglia contro minori, della circonvenzione di persone incapaci, della frode in emigrazione, della ricettazione, dell'illecita concorrenza con violenza o minacce: vi ho citato solo i più significativi processi che riguardano questi fatti e per i quali si impone la sospensione per legge.

Si dice che comunque la sospensione comporta il congelamento dello scorrere dei tempi di prescrizione: è un inganno, e voi lo sapete, perché la sospensione del decorso della prescrizione dura quanto la sospensione del processo indicata dalla legge, ossia un anno, ma poi i termini, cessato l'anno, ricominciano a decorrere fino a quando il processo non verrà rifissato. Quindi, questa norma incide sulla prescrizione. E se nel frattempo il giudice del processo sospeso viene cambiato, ai sensi dall'articolo 525, comma 2, del codice di procedura penale, bisognerà ricominciare da capo. Non si potrà riprendere da dove si è lasciato (Applausi dal Gruppo IdV), bisognerà ricominciare da capo, con i termini di prescrizione che continuano a decorrere. Questa è una norma finalizzata a far prescrivere i processi, perché la sospensione che voi introducete è di un anno ma i termini sono molto più ampi. Ma quale tolleranza zero? Quale tolleranza zero? Il tutto, con un sacrificio enorme per le vittime. La vittima di un reato che si sia costituita parte civile e che veda la possibilità di conclusione del processo, giunto nella fase di discussione, si vede improvvisamente sospeso il processo, per cui dovrà attendere, secondo ciò che voi ci avete proposto, che il processo venga fissato nuovamente dopo un anno e mezzo o dopo due anni e in quella sede, con una norma che voi volete introdurre, l'imputato potrà alzarsi e chiedere il patteggiamento, perché vengono riaperti i termini del patteggiamento; in tal modo, la vittima di un reato che finalmente è arrivata alla fase di discussione del processo che l'ha vista, appunto, vittima attenderà due anni e poi l'imputato chiederà il patteggiamento e la vittima dovrà ricominciare da capo. Questa non è tolleranza zero, questo significa venire incontro ai delinquenti contro le vittime dei reati.

Vi è poi un altro inganno che state perpetrando: avete inserito il comma 5 dell'articolo 2-bis, per cui prevedete che la parte civile danneggiata dalla sospensione del processo di cui vede già la conclusione potrà trasferire l'azione in sede civile. Questa è una cosa che già esiste nel nostro codice, non state concedendo un bel nulla, perché il nostro codice già lo prevede; non avete invece modificato la previsione che rimane nel nostro codice di procedura penale: ai sensi del comma 3 dell'articolo 75 il processo civile che inizia perché la parte civile trasferisce la sua domanda in quella sede dovrà essere sospeso sin quando non diventerà definitiva la sentenza penale di un processo che invece è stato sospeso per legge. Questo è un imbroglio che voi volete fare alle vittime dei reati.

 

PRESIDENTE. Senatore Li Gotti, le chiedo scusa, ma le ricordo che per ogni singolo oratore il termine massimo in fase di illustrazione degli emendamenti è di dieci minuti, seppur nell'ambito dei tempi assegnati. Lei ha già sforato di un paio di minuti, volevo informarne il suo Gruppo ed invitarla a concludere.

 

LI GOTTI (IdV). È stata poi introdotta, con l'emendamento 2.0.800, una norma che è assolutamente assurda: il comma 7 dell'articolo 2-bis afferma che il Presidente del tribunale può sospendere i processi qualora i reati per cui si procede siano prossimi alla prescrizione e la pena sia indultabile; non si dice però per quanto tempo: avete scritto una norma per cui un magistrato può sospendere un processo e non si sa per quanto tempo. È un assurdo questo, per cui la parte civile costituita in quel processo potrà aspettare anni ed anni una sentenza, senza che quel processo venga mai fissato, perché voi non prevedete quanto tempo debba durare la sospensione. Il processo è vicino alla prescrizione e invece di celebrarlo si sospende: che logica è questa?

Secondo voi, è irrilevante il diritto che può conseguire una parte civile da un'affermazione di responsabilità, anche se la pena è indultabile? L'indulto riguarda le condanne e presuppone l'affermazione di responsabilità: non è indifferente per la parte civile avere una pronunzia di questo tipo, anche se la condanna è indultata, perché la sentenza comunque è affermativa di responsabilità; voi questi processi prevedete che possano essere sospesi per sempre, perché non vi è una scadenza.

Poi, quale sarebbero questi processi? Per quelli sospesi ope legis non esiste una facoltà del Presidente, appunto perché sono sospesi ope legis (così dice il comma 1 dello stesso articolo). Se quelli che possono essere celebrati devono andare avanti, quale è la terza categoria di processi per i quali la sospensione da obbligatoria diventa facoltativa? A quali processi intendete riferirvi? I presentatori dovrebbero avere il dovere di dare risposta alla domanda su questi altri processi, se essi siano quelli per i quali è obbligatoria la celebrazione prioritaria. Voi, infatti, inserite una terza categoria di processi incomprensibile.

Cosa è poi questa presa in giro della richiesta di patteggiamento che deve proporsi entro tre giorni dalla sospensione ope legis (che scatta, cioè, immediatamente con l'entrata in vigore del decreto) oppure che può proporsi alla prima udienza utile, laddove la prima udienza utile di un processo sospeso si avrà quando il processo verrà rifissato (ossia dopo due anni di attesa).

Ora, tutto ciò è assolutamente incomprensibile. In nome di cosa si chiede il sacrificio di migliaia e migliaia di cittadini, di decine di migliaia di cittadini che attendono l'esito di un processo? In nome di cosa si chiede questo sacrificio? In nome di cosa, se non nell'interesse di uno e solo di uno? (Applausi dal Gruppo IdV).

Non vi è coincidenza! È un'ipocrisia sostenere che questa norma vada incontro agli interessi dei cittadini e che, coincidentalmente, possa anche essere applicata ad uno dei cittadini, ossia a Silvio Berlusconi! Non è vero! In questa norma la coincidenza è tra Silvio Berlusconi e gli imputati colpevoli e non vi è cointeresse dei cittadini! Solo per chi non vuole il processo vi è coincidenza di interessi! Non c'entrano i cittadini, che sono danneggiati da questa paralisi che si vuole introdurre nel nostro sistema.

Questa non è una risposta di giustizia. Appellatevi alle vostre coscienze e rispondetemi col codice alla mano, se avete argomenti; contestate almeno uno degli argomenti che ho indicato; ditemi quale di questi argomenti è errato, ma fatelo con il codice alla mano! Se non lo fate, questo non è più il Parlamento ma diventa la sede di ratifica dei voleri del principe e non è più il Parlamento! (Commenti dai banchi della maggioranza).

Questa è una vergogna! O mi rispondete o non avete coscienza, e vi vergognate ad affrontare questi temi! (Applausi dai Gruppi IdV e PD).

DELLA MONICA (PD). Signor Presidente, vi sono alcuni emendamenti che, chiaramente, sono conseguenti all'introduzione di determinate fattispecie penali, mentre altri non lo sono. In particolare, mi riferisco alle norme riguardanti l'incidente probatorio protetto.

Chiedo in quest'Aula che si abbia almeno il coraggio di accelerare i processi: dal momento che vogliamo farli sospendere, io vorrei invece farli accelerare perché questo significa giustizia. L'anticipazione della prova attraverso l'incidente probatorio significa formare una prova e favorirne la definizione con un rito semplificato e, se non è possibile questo, significa avere una prova già formata per il dibattimento. Abbiamo almeno il coraggio per le ipotesi previste dall'articolo 572 del codice penale.

Signor Presidente, sono profondamente dispiaciuta. Quest'anno ricorrono il sessantesimo anniversario della Dichiarazione fondamentale dei diritti umani e il sessantesimo anniversario della Costituzione e noi stiamo attendendo oggi ad una procedura, a mio avviso, veramente paradossale.

Sento dire dal Governo che non si possono immediatamente fare norme che impedirebbero la morte di tante persone: io mi auguro che non succeda, mi auguro che non accada un altro caso di stalking seguito da morte, perché davvero lo porteremmo sulle coscienze. Mi meraviglio delle colleghe presenti, perché la trasversalità su questi avvenimenti dovrebbe essere un fatto essenziale.

Quindi sul punto, signor Presidente, chiedo che almeno sulle misure che riguardano le vittime, il risarcimento del danno che condiziona la sospensione condizionale della pena, la possibilità di fare un incidente probatorio protetto, la possibilità di intervenire, quindi, a favore delle vittime, il Parlamento si pronunzi subito, anche oggi, perché davvero non capisco come possiamo tollerare una così totale disparità di trattamento. (Applausi dal Gruppo PD).

*CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, abbiamo proposto l'emendamento 2.0.900, che riguarda gli infortuni sul lavoro. La proposta modificativa si propone di garantire priorità, con privilegio rispetto agli altri provvedimenti, per tutti i reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. È questa la ratio dell'emendamento presentato dal Governo.

Rispetto al testo approvato in Commissione, l'emendamento 2.900 opera una maggior precisazione perché altrimenti per quanto concerne il reato di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si determina la carcerazione di tutti i condannati a pena inferiore a tre anni, che abbiano in corso un programma terapeutico. L'emendamento come proposto prevede l'esclusione della sospensione automatica solo quando il reato di cui all'articolo 73 è aggravato dall'articolo 80, nonché per il reato commesso in forma associata di cui all'articolo 74.

La ratio, quindi, di questo emendamento va in quella direzione ed è per questo che il Governo chiede di modificare la norma votata in Commissione.

VIZZINI, relatore. Signor Presidente, illustrerò brevemente l'emendamento 2.0.801; il collega Berselli successivamente illustrerà la proposta modificativa 2.0.800.

La ragione complessiva per cui sono stati presentati questi due emendamenti è che essi muovono dal fatto che il sistema penale risulta al collasso - uso frasi non mie. Si è parlato di aggravamento della crisi della giustizia, di perdita di credibilità del sistema giudiziario, di una drammatica crisi di effettività del sistema della giustizia penale, di gravissima crisi di efficienza e funzionalità; si è infine detto che il problema centrale della giustizia è quello della durata dei processi.

L'emendamento 2.0.801 che illustro riscrive l'articolo 132-bis di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, stabilendo, nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi, una serie di precedenze assolute a procedimenti relativi a reati puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore ai dieci anni, ai reati di criminalità organizzata, di terrorismo, ai reati (con l'emendamento 2.0.900 del Governo) che riguardano la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, a reati con imputati detenuti. Viene, dunque, sostituito, il suddetto articolo 132-bis già vigente, che prevedeva, come formula di priorità, soltanto la presenza di imputati detenuti.

Tuttavia, non è la prima volta che questa scelta viene effettuata, giacché nel decreto legislativo riguardante le norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado era stato asserito che, al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di efficacia nella trattazione dei procedimenti e nella formazione dei ruoli di udienza anche indipendentemente dalla data del commesso reato o da quella della discussione del procedimento, si tiene conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che ne può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti.

 

PRESIDENTE. Per cortesia, colleghi, consentiamo al relatore di poter liberamente, serenamente e compiutamente illustrare gli emendamenti.

 

VIZZINI, relatore. Più di recente, tutti i quotidiani di oggi riportano interviste al procuratore Maddalena per la circolare che fu emanata nel 2007 e che ebbe un seguito parlamentare, visto che il Ministro della giustizia del Governo Prodi si recò nell'Aula di Montecitorio il 13 settembre 2007 per rispondere a un'interrogazione. In quell'occasione egli diede conto della delibera con cui il Consiglio superiore della magistratura il 15 maggio 2007 aveva preso atto dell'adeguatezza dei modelli organizzativi adottati con la circolare del procuratore Maddalena, ne condivise e difese l'operato al punto da concludere che venivano offerte soluzioni realistiche, razionali, controllabili e complessivamente compatibili con il principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale. Per questi motivi abbiamo ritenuto di dover presentare questo emendamento che crea una corsia di urgenza rispetto a reati che destano un forte allarme sociale; ad esso, inoltre, si accompagna l'emendamento successivo allo scopo di rendere effettivamente operativa questa corsia.

Signor Presidente, nel dibattito che si sta sviluppando su questo tema deve essere chiaro che siamo a favore dell'assoluta autonomia della magistratura e dell'obbligatorietà dell'azione penale, così come lo sono stati tutti coloro che si sono occupati di questa materia sino ad oggi, anche con qualche caduta di stile. Ho una grande stima per una persona che è stata Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato e che oggi è Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura il quale, con tono perentorio, oggi riferisce a un grande quotidiano che la Consulta dirà che questa norma è incostituzionale. Non credo che il compito di un Vice Presidente del Consiglio superiore della magistratura sia prevedere tassativamente attraverso gli organi di stampa quello che la Consulta dovrà fare o meno. (Applausi dal Gruppo PdL). Egli è libero di esprimere una propria opinione, ma non di dettare attraverso interviste alla stampa comportamenti ad un organo della cui autonomia credo dobbiamo essere tutti gelosi.

Quanto alle circostanze di necessità e urgenza, desidero spendere due parole anche in relazione alle considerazioni svolte dalla Presidenza, che condivido interamente. Le ragioni di necessità e urgenza di questi emendamenti risiedono nel fatto che consentono a tutta una serie di altre norme contenute nel decreto-legge di diventare operative. In altri termini, è inutile inasprire le pene, prevedere norme per cui si possono assicurare i delinquenti alla giustizia, se non si creano poi le condizioni concrete a che esse vengano realizzate, con processi rapidi, in modo tale da creare un sistema che assicuri alla giustizia i delinquenti e che, in sostanza, renda operativi i provvedimenti approvati.

Sotto il profilo formale, aggiungo che si tratta di emendamenti ad un decreto-legge e quindi che non diventano legge se non il giorno in cui venisse approvato il decreto-legge. Non sono come il corpo originario del decreto-legge che entra in vigore con la sua promulgazione. Entreranno in vigore se il decreto-legge verrà convertito, non entreranno in vigore mai se non verrà convertito. Né la Commissione affari costituzionali esprime su questo un parere. Ad esempio, oggi pomeriggio esamineremo il decreto-legge su Alitalia che giunge modificato dalla Camera dei deputati; la Commissione affari costituzionali si occuperà delle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento soltanto per la propria adesione all'articolo 117 della Costituzione, ma non per la necessità e l'urgenza. Questo è il tipo di esame riservato alla Commissione e per questo ancora concordo con quanto la Presidenza ha testé illustrato. (Applausi dal Gruppo PdL).

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, sia nella giornata di ieri che questa mattina i colleghi dell'opposizione hanno abbondantemente illustrato gli emendamenti dei relatori e quindi qualche parola in merito dobbiamo poterla spendere anche noi.

Innanzitutto desidero sollevare una questione di carattere procedurale. L'emendamento 2.0.800 dovrà essere messo in votazione successivamente, e non prima, dell'emendamento 2.0.801 perché non ne è la premessa, bensì la logica conseguenza.

L'emendamento 2.0.801 tende a riformulare l'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale con tutta una serie di reati per i quali si creano delle corsie preferenziali. Un autorevolissimo senatore dell'opposizione, già magistrato, in occasione di un dibattito avuto con me alla radio in questi ultimi giorni ha dichiarato che non era assolutamente necessario riformulare il suddetto articolo del codice di procedura penale in quanto già fin da ora i magistrati scelgono quali procedimenti portare avanti e quali tenere nel cassetto.

Ricordo, inoltre, che l'attuale articolo 132-bis prevede una corsia preferenziale soltanto per i procedimenti in cui vi sono imputati detenuti con scadenza del termine di custodia cautelare. Quindi, se alcuni magistrati eludono tale norma e la interpretano nel senso di decidere quali processi fare e quali non fare vi è più di un dubbio di ritenere che questi processi vengano avviati in funzione delle idee politiche degli imputati e degli indagati, a discapito di altri procedimenti per i quali non si procede e li si tiene nel cassetto.

Il senatore Li Gotti ha scrupolosamente indicato i reati per i quali non ci sarebbe questa corsia preferenziale e nell'emendamento successivo non ci sarebbe poi la sospensione dei procedimenti per un anno.

A tale riguardo, voglio ricordare al senatore Li Gotti che i reati per i quali prevediamo una corsia preferenziale (indichiamo poi quelli che non possono essere sospesi) sono particolarmente gravi e non sono soltanto quelli che prevedono disposizioni contro la criminalità organizzata o per i quali la pena edittale massima è superiore a dieci anni. Voglio ricordare, signor Presidente, quali sono i procedimenti che noi riteniamo meritevoli di essere esaminati dall'autorità giudiziaria con preferenza rispetto agli altri e quelli, per converso, che non devono essere sospesi stante la gravità dei reati medesimi e l'allarme sociale che suscitano presso la collettività.

Ebbene, mi permetto di ricordare quali sono questi reati, visto che nessuno lo ha ancora fatto. Si tratta di: associazione a delinquere diretta a commettere delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi; riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi; associazione di tipo mafioso; sequestro di persone a scopo di estorsione; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; delitti con finalità di terrorismo; devastazione, saccheggio e strage; guerra civile; associazione di tipo mafioso; circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri; associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; omicidio; rapina aggravata; estorsione aggravata; sequestro di persona a scopo di estorsione; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale; ricostituzione di associazioni sovversive; partecipazione a banda armata; delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi da guerra o di tipo da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine; produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope; riduzione o mantenimento in schiavitù; prostituzione minorile; pornografia minorile; tratta di persone; acquisto e alienazione di schiavi; violenza sessuale; atti sessuali con minorenni; violenza sessuale di gruppo.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo vi sia alcun senatore della Repubblica che possa dubitare della assoluta gravità di tali reati e dell'enorme allarme sociale che questi suscitano presso l'opinione pubblica. Non vi è, quindi, chi non veda come non si possa non assicurare una corsia preferenziale rispetto ad altri reati che, sia pure gravi, hanno un indice di gravità certamente inferiore a questi.

Il senatore Vizzini ha riferito quanto è sotto gli occhi di tutti, vale a dire il collasso della giustizia civile e, per quanto ci riguarda oggi, della giustizia penale. Cercare di agevolare la trattazione dei processi per i reati più gravi e che destano maggiore allarme sociale è un'esigenza sentita non soltanto in questo Parlamento, ma presso l'opinione pubblica. Noi non possiamo non prendere in considerazione l'opinione pubblica: c'è chi sostiene che le elezioni siano state decise proprio sulla questione della sicurezza; ebbene, il primo provvedimento che il nuovo Governo ha posto all'attenzione del Parlamento è stato proprio quello relativo al pacchetto sicurezza ed, in particolare, il decreto-legge del quale si chiede la conversione in questo ramo del Parlamento.

È evidente che in tale prospettiva uno Stato debba garantire la celebrazione dei processi per i reati più gravi e, per fare questo, non può che sospendere per un anno la celebrazione dei processi relativi ad altri reati che - ripeto - sono gravi, ma meno gravi di questi, che suscitano allarme sociale, ma minore di questi. Quindi, poiché non è possibile nelle situazioni attuali celebrarli tutti perché diversamente, onorevoli colleghi, non ci si deve meravigliare...

LUSI (PD). Dici il falso! Dici il falso sapendo di dirlo. (Commenti dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Senatore Berselli, si avvii a concludere.

 

BERSELLI, relatore. Non ci si deve poi meravigliare se tanti reati cadono in prescrizione. (Applausi dal Gruppo PdL). È evidente che un Parlamento deve fare in modo di portare avanti i processi più gravi accantonando per un anno gli altri anche con una sospensione della prescrizione.

 

LUSI (PD). Voi liberate i delinquenti!

 

BERSELLI, relatore. Siamo tenuti a preconfezionare delle leggi astrattamente valide per tutti. Non possiamo predisporre leggi che valgono per tutti eccettuato qualcuno. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

 

BERSELLI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.9. L'emendamento 2.700 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.2. L'emendamento 2.701 è identico all'emendamento 2.200 sul quale esprimo parere favorevole. Gli emendamenti 2.702, 2.703, 2.704 e 2.705 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.3.

L'emendamento 2.706 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.707 e 2.708. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 2.250. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.750. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.4.

Le ricordo, signor Presidente, che gli emendamenti delle Commissioni riunite sono stati approvati all'unanimità. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.709. L'emendamento 2.710 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.5/1, 2.5 e 2.300. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.711. Gli emendamenti 2.712, 2.713, 2.714, 2.715, 2.716 e 2.717 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.8/2. L'emendamento 2.8 è stato ritirato in quanto sostanzialmente identico all'emendamento 2.900 sul quale esprimo parere favorevole. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.400. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.100.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.0.2, 2.0.800/1, 2.0.800/2, 2.0.800/3, 2.0.800/4, 2.0.800/5, 2.0.800/6, 2.0.800/7, 2.0.800/8, 2.0.800/9, 2.0.800/10, 2.0.800/11, 2.0.800/12, 2.0.800/13, 2.0.800/14, 2.0.800/15, 2.0.800/16 e 2.0.800/17.

Come detto in precedenza, si dovrebbe procedere ad un'inversione nella votazione, nel senso di votare prima l'emendamento 2.0.801, sul quale esprimo parere favorevole, rispetto all'emendamento 2.0.800, in quanto è il presupposto di quest'ultimo emendamento.

 

PRESIDENTE. Sarà la Presidenza a decidere al riguardo.

 

BERSELLI, relatore. Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 2.0.801/1, 2.0.801/2, 2.0.801/3, 2.0.801/4, 2.0.900/1, 2.0.900/2 e 2.0.900/3 e parere favorevole sull'emendamento 2.0.900 del Governo.

*CALIENDO, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si associa ai pareri espressi dal relatore precisando quanto segue.

In merito agli emendamenti 2.0.801 e 2.0.800, faccio presente che il dibattito culturale nel nostro Paese, in relazione alle corsie privilegiate dei processi penali, non è di oggi. Ricordo che il Consiglio superiore della magistratura, nella consiliatura che va dal 1976 al 1981, sotto la vicepresidenza del professore Vittorio Bachelet, fu costretta a dare una indicazione ben precisa con circolare sui procedimenti penali che dovevano essere trattati con precedenza.

Successivamente abbiamo ricevuto una serie di indicazioni dai procuratori della Repubblica attraverso varie circolari che fissavano criteri di priorità nella trattazione dei processi. Il dibattito culturale e politico, al contrario, era concentrato sulla necessità che fosse il Parlamento ad individuare i criteri di selezione ed indicazione delle priorità stesse, anche quando vi era la necessità, proprio per salvare il principio di obbligatorietà dell'azione penale. Non dobbiamo, infatti, dimenticare che la circolare del procuratore della Repubblica porta ad una sospensione di fatto degli altri processi senza alcun intervento sulla sospensione della prescrizione.

Quando i procuratori della Repubblica fissano per circolare criteri di priorità, ciò comporta né più né meno l'abbandono di determinati processi per altri reati. Rispetto a questa situazione il Parlamento, con la normativa riguardante il giudice unico, nel 1998 ha indicato una serie di criteri prioritari da seguire nella celebrazione dei processi.

Pur avendo fatto il magistrato per tutta la vita, reputo corretto che sia il Parlamento ad indicare ogni volta i criteri di priorità quando non è possibile, a causa del carico di lavoro, garantire che tutti i processi possano essere svolti e celebrati secondo termini e tempi della ragionevole durata del processo.

Allora, se è il Parlamento che fornisce detta indicazione, a titolo personale e a nome del Governo esprimo parere favorevole su quegli emendamenti che, come conseguenza, portano ad una sospensione del processo, per garantire la sospensione della prescrizione. Se così non fosse, ossia se non fosse prevista la sospensione della prescrizione, avremo né più né meno l'effetto di determinare la caducazione di quelle indagini e di quei procedimenti che il Governo non intende abbandonare.

Per tale ragione, esprimo parere favorevole sui due emendamenti presentati dai relatori Berselli e Vizzini. (Applausi dal Gruppo PdL).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.9.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, desidero far presente agli onorevoli colleghi che la questione che intendo sollevare non involve profili ideologici o i fondamentali di questo provvedimento, ma è questione tecnico- funzionale di grande rilievo, che ho cercato di spiegare in sede di Commissioni riunite e che, al di là della ragione datami per le vie brevi, non vedo come affermare se non prendendo la parola. Peraltro, attraverso Internet stanno pervenendo a molti colleghi messaggi di magistrati di diverse parti d'Italia e degli ordini forensi di varie Regioni con cui si richiama l'attenzione sul fatto che l'emendamento 2.9 dei magistrati del Gruppo PD, recepito in qualche modo dall'emendamento 2.100 delle Commissioni riunite, è molto sbagliato e, se approvato, creerà gravi problemi.

Infatti, onorevoli colleghi, se sarà approvato l'emendamento 2.9 o il 2.100, che è equipollente, per quell'elenco di reati importanti e numerosi, molti dei quali elencati poc'anzi dal relatore Berselli, tutte le sedi giudiziarie d'Italia, eccetto che i tribunali dei capoluoghi di distretto, pressappoco equivalenti ai capoluoghi di Regione, sarannospogliate non dell'attività della procura della Repubblica come inquirente (come, al limite, potrei anche concepire per ragioni di coordinamento operativo), bensì dell'udienza preliminare, del Gip, del Gup, cioè del giudice.

Sottraiamo quindi l'indagato al suo giudice naturale, tenuto presente che il Gup molto spesso rende la sentenza, perché con la procedura abbreviata o i patteggiamenti cura anche la sentenza definitiva; la stessa relazione all'emendamento 2.100, a fin di bene e candidamente, dice che la modifica ha lo scopo di evitare che i magistrati della procura della Repubblica del capoluogo di distretto si debbano spostare per recarsi ai tribunali compresi nel loro distretto a tenere l'udienza del Gup.

Quindi, noi, per evitare che si sposti un magistrato sostituto procuratore del tribunale, ad esempio, di Venezia, diamo per ammesso che da Rovigo, Verona, Vicenza, Bassano del Grappa e così via debbano andare tutti a svolgere l'udienza del giudice preliminare per quei reati a Venezia o, per il Piemonte, che bisogna andare tutti a Torino perché un sostituto procuratore non può andare a tenere un'udienza presso il tribunale di Novara o di Alessandria o di dove preferite. Potrei portare esempi di altri 136 tribunali d'Italia.

Premesso che questo non è un profilo ideologico, ma tecnico-funzionale di primario rilievo e premesso che abbiamo sempre sostenuto che è male che ci sia una estrema domestichezza o dimestichezza tra pubblico ministero e giudice delle indagini preliminari, con l'emendamento in esame stiamo facendo ilcontrario, cioè spostando il Gip dove è il pubblico ministero, e stiamo metropolizzando la giustizia, anziché mantenerla in capo ai vari tribunali, andando ad ingolfare ulteriormente i tribunali, già ingolfati, di capoluogo di distretto solo perché un sostituto procuratore non può andare a tenere l'udienza del Gup presso i vari tribunali.

Teniamo presente... (Commenti del senatore D'Ambrosio). Illustre collega, lei potrà prendere la parola e replicare. Sto sostenendo che stiamo venendo incontro solamente alle esigenze egoistiche dei magistrati delle procure della Repubblica dei capoluoghi di distretto e forse anche, e lo dico, degli studi legali monopolisti dei grandi centri, che accorpano naturalmente le attività giudiziarie di difesa e di supporto, e stiamo realizzando un'opera che ideologicamente non è giustificata da alcunché.

Contemporaneamente, per questa ragione, candidamente scritta nell'emendamento 2.100 del Governo, identico all'emendamento 2.9 presentato dai colleghi della sinistra, andiamo a rivoluzionare il sistema creando un precedente gravissimo di deviazione dal giudice naturale. Sostengo che ciò sia sbagliato, non ideologicamente ma funzionalmente, e comprometta il sistema. Mi auguro che trasversalmente sia possibile far accantonare questo emendamento in modo che si abbia qualche ora per approfondire serenamente la tematica, oppure non mi resta che pregare il Governo di ritirare il suo emendamento e il collega Casson e gli altri presentatori dell'emendamento 2.9 di fare altrettanto, altrimenti esprimerò sicuramente un voto contrario. Non posso infatti che appellarmi al voto dell'Aula.

Sappiate però, onorevoli colleghi - questa non è un'ammonizione perché altrimenti farei ridere -, che da tutta Italia, ma mano che con Internet è possibile vedere cosa stiamo facendo, vi chiederanno conto, nei vostri territori, di cosa abbiamo votato con questo emendamento. Per venire incontro ad un'esigenza di sedentarietà di un ristrettissimo numero di magistrati compromettiamo l'attività di molti magistrati e avvocati delle parti e delle realtà giudiziarie di tutta Italia. Non è questione di microtribunali. Stiamo stabilendo che a Verona, Benevento, Teramo, Alessandria, Novara, Viterbo, Trapani non si possono tenere più udienze preliminari per questi 15-20 reati di grande rilievo. Spiegatemi per quale ragione, non è una questione ideologica.

Insisto perché venga dato il tempo di approfondire la materia e sul ritiro degli emendamenti 2.9 e 2.100, altrimenti posso soltanto invitare i colleghi ad esprimere un voto contrario, tanto il provvedimento non verrebbe viziato nel suo impianto essendo questa norma un corpo estraneo.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Nessuna scelta di comodità per nessun singolo sostituto procuratore o singolo giudice, ma una scelta di funzionalità perfettamente conforme ai principi del giudice naturale sanciti dalla Costituzione; così come è conforme la disciplina delle Direzioni distrettuali antimafia e della Direzione nazionale antimafia, con corrispondenti Gip e Gup, varata nel 1992, che qualche risultato ha prodotto.

Stiamo qui parlando di terrorismo. Da anni si discute, nelle sedi più appropriate, della inopportunità che il giudice di un tribunale periferico, che fa mille cose durante la giornata, tratti materie che richiedono una specializzazione, di fatto e di diritto, che, come avviene per il contrasto alla criminalità organizzata, non può non esserci per il contrasto al terrorismo, soprattutto nelle modalità assunte negli ultimi anni.

Il Governo, pertanto, conferma i pareri enunciati in precedenza.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente per ricordare come questa sia una norma di coordinamento rispetto ad una legge approvata all'inizio di quest'anno nella passata legislatura, ratificando un trattato internazionale in materia di criminalità informatica, terrorismo e pedopornografia. Vi era un buco normativo evidente e non a caso il Governo stesso lo aveva ravvisato oltre ad esservi una competenza che va assegnata alla procura distrettuale e ai Gip distrettuali.

È semplicemente questa la motivazione, nessuna altra, se non quella di coordinare norme internazionali europee e norme italiane già approvate dal Parlamento.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, condivido le osservazioni e le perplessità manifestate dal senatore Benedetti Valentino e ritengo che questa materia sia quantomeno meritevole di approfondimento perché il problema è reale.

Quindi, sugli emendamenti 2.9 e 2.100 preannuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.9.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.9, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

278

Senatori votanti

276

Maggioranza

139

Favorevoli

253

Contrari

17

Astenuti

6

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. L'emendamento 2.700 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.701, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, identico all'emendamento 2.200, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Gli emendamenti 2.702, 2.703, 2.704 e 2.705 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.706 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.707.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.707, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

289

Senatori votanti

288

Maggioranza

145

Favorevoli

127

Contrari

158

Astenuti

3

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.708, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.250, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.750.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.750, presentato dal senatore D'Alia.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

286

Senatori votanti

285

Maggioranza

143

Favorevoli

129

Contrari

156

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.709.

 

D'AMBROSIO (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Ambrosio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.709, presentato dalla senatrice Della Monica.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

289

Senatori votanti

288

Maggioranza

145

Favorevoli

128

Contrari

160

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. L'emendamento 2.710 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 2.5/1, presentato dai relatori.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dalle Commissioni riunite, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.300, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.711.

 

LEGNINI (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Legnini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.711, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

286

Senatori votanti

285

Maggioranza

143

Favorevoli

125

Contrari

159

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.712, 2.713, 2.714, 2.715, 2.716 e 2.717 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa, mentre l'emendamento 2.8 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.900/2.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.900/2, presentato dai senatori D'Ambrosio e Casson.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

285

Senatori votanti

284

Maggioranza

143

Favorevoli

124

Contrari

160

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

Metto ai voti l'emendamento 2.900, presentato dal Governo.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.400.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Signor Presidente, siamo al secondo capitolo dell'argomento sul quale vi ho intrattenuto prima. Naturalmente faccio ossequio alla volontà del Senato, ma ritengo innanzi tutto che vi sia (la valutazione è rimessa alla sua competenza, signor Presidente) una sostanziale incompatibilità tra l'emendamento 2.9 che è stato votato poco fa, contro il mio personalissimo parere, e l'emendamento 2.100 che stiamo mettendo ora in votazione. Mi sembra ci sia una incompatibilità, nel senso che, una volta recepito il pur sbagliato emendamento 2.9, anche lo sbagliato emendamento 2.100 diventa ridondante. Lo valuti lei, signor Presidente, così risparmio il fiato e la pazienza dei senatori.

Se invece devo entrare nel merito, voglio cortesemente rispondere alla persona che forse su questo argomento più stimo, che è Alfredo Mantovano, al quale voglio anche bene: non è affatto vero che ci stiamo occupando solo di terrorismo, ma di tutta quella serie di reati che prima il senatore Berselli ha elencato, che vanno dalla prostituzione alla droga, all'informatica, e via dicendo. Quindi, stiamo spogliando le sedi giudiziarie italiane di una parte importante, quantitativa e qualitativa, della loro competenza come giudice naturale: questo stiamo facendo, cerchiamo di capirci, altrimenti non saremmo neppure avvocatucci di provincia, avremmo fatto un errore da scuola elementare.

Così al limite non è, e mi meraviglio che i proponenti sostanziali di questa norma, che sono i magistrati del Gruppo PD, anche nelle nostre Commissioni, abbiano ribattuto solo con dei "no" apodittici agli argomenti credo non privi di qualche sostanza che mi sono permesso di riportare. Tra l'altro, voglio ringraziare il senatore Li Gotti, che, pur fiero oppositore, me ne ha dato atto.

Cerchiamo quindi di non insistere nell'errore, anche perché con l'emendamento 2.100 andremmo a sovrapporre un secondo errore funzionale a quello che già abbiamo licenziato, con profili di incompatibilità. Mi dispiace semmai che debba essere proprio l'emendamento del mio Governo, della mia maggioranza, ad essere eliso dal primo approvato, ma così è. Comunque, valutarlo è rimesso alla competenza della Presidenza.

Nel caso in cui si vada al voto, ovviamente, auspico un voto contrario, per coerenza, sull'emendamento 2.100. Ribadisco che ciò non tocca alcun profilo ideologico tra quelli di cui abbiamo discusso molto vivacemente per due giorni.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Benedetti Valentini.

Onorevoli colleghi, in caso di approvazione dell'emendamento 2.100, essendo stato già approvato l'emendamento 2.9, nella fase finale si provvederà al coordinamento delle norme. Chiarisco sin d'ora che, essendo stato approvato l'emendamento 2.9, il richiamo al comma 3-quinquies è assorbito dall'emendamento 2.9.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.2.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.2, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

277

Senatori votanti

274

Maggioranza

138

Favorevoli

116

Contrari

158

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Come suggerito dal relatore, metto ora ai voti l'emendamento 2.0.801/1, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.0.801/2, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.0.801/3, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, sostanzialmente all'emendamento 2.0.801/4, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.0.801, presentato dai relatori.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.0.900/1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

L'emendamento 2.0.900/2 è precluso dalla reiezione degli emendamenti 2.0.801/3 e 2.0.801/4, mentre l'emendamento 2.0.900/3 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.0.900/1.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.900, presentato dal Governo.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.0.800/1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.0.800/2, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.0.800/3, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alla parola «2002».

Non è approvata.

 

PERDUCA (PD). Presidente, ci dia almeno il tempo di alzare la mano!

 

PRESIDENTE. Va bene, senatore Perduca, sarà fatto.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 2.0.800/3, nonché gli emendamenti dal 2.0.800/4 al 2.0.800/7.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.800/8.

BUGNANO (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BUGNANO (IdV). Signor Presidente, le chiedo solo un po' più di attenzione quando alziamo la mano, per non dover sbraitare in quest'Aula così aulica. (Proteste dai banchi della maggioranza). Colleghi, ascoltate l'intervento, vi prego.

Credo che il testo che stiamo per a votare, che è un emendamento al famoso emendamento del Governo che chiede di sospendere i processi penali relativi ai fatti commessi fino al 30 giugno 2002, vada approvato. I relatori, sia il relatore Berselli, sia il relatore Vizzini, sia il Governo hanno cercato di spiegarci e di convincerci che l'intento di questo provvedimento sarebbe quello di privilegiare alcuni processi per reati di particolare disvalore sociale e ci hanno detto che la giustizia è al collasso e quindi dobbiamo procedere con questa modalità.

A sostegno di queste loro affermazioni, mi pare il relatore Vizzini abbia citato altri provvedimenti che avevano previsto dei criteri prioritari di trattazione per alcuni reati e ad esempio ha citato il provvedimento per l'istituzione del giudice unico. A parte che è evidente che in una fase di transizione, quindi con l'istituzione di una nuova figura giurisdizionale, può essere giustificato che siano indicati dei criteri prioritari di trattazione, ma poi vorrei ricordare - lo ha detto lo stesso relatore Vizzini - che in quel provvedimento si diceva testualmente: «indipendentemente dalla data di commissione del reato».

Nel provvedimento che il Governo propone, invece, abbiamo la sospensione dei processi per i reati commessi fino al 30 giugno 2002: è evidente che le giustificazioni che i relatori vogliono darci, utilizzando come termine di paragone il provvedimento sul giudice unico, hanno questo vulnus gravissimo, visto che nella normativa sul giudice unico non era previsto un limite temporale di commissione dei reati; invece qui combinazione, (né il Governo né i relatori ci hanno spiegato come mai è stato individuato come termine proprio il 30 giungo 2002) abbiamo un limite temporale che a mio parere, essendo io anche un avvocato, è assolutamente ingiustificato.

Sono poi rimasta un po' stupita, collega senatore e anche collega avvocato, perché mi risulta che il senatore Berselli sia anche un collega avvocato, dalle argomentazioni fra il politico e il giuridico che lei utilizzava per sostenere questo provvedimento e devo dire che sono rimasta tanto più stupita perché ritengo che per un avvocato fare certe affermazioni, me lo consenta, sia un'aberrazione giuridica e anche politica. In questo caso, io la richiamo come soggetto che frequenta le aule di giustizia. Quindi, affermare che questi provvedimenti servono per rendere giustizia e accelerare processi aventi particolare disvalore sociale, vuol dire fare finta di non sapere che la nostra giustizia è veramente al collasso.

Non è con questi provvedimenti che si pone rimedio a questa situazione anche perché, le notifiche che andranno fatte, con i costi che ci saranno (come ricordava ieri il collega Morando), rappresentano un problema vero e concreto che metterà in grossa difficoltà i nostri uffici giudiziari.

Concludo riportando un'altra citazione, che ho trascritto per non sbagliare, fatta sempre dal collega Berselli. Lei ha detto che non possiamo fare leggi che valgono per qualcuno e non per tutti. Io le dico anche che non possiamo fare leggi che valgano per una persona sola! (Applausi dal Gruppo IdV).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di questo e dei successivi subemendamenti.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.800/8, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

277

Senatori votanti

276

Maggioranza

139

Favorevoli

119

Contrari

157

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.800/9.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.800/9, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

275

Senatori votanti

274

Maggioranza

138

Favorevoli

115

Contrari

159

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.800/10.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.800/10, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

287

Senatori votanti

286

Maggioranza

144

Favorevoli

123

Contrari

161

Astenuti

2

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.800/11.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.800/11, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

291

Senatori votanti

288

Maggioranza

145

Favorevoli

125

Contrari

162

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.800/12.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.800/12, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

289

Senatori votanti

287

Maggioranza

144

Favorevoli

125

Contrari

162

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.800/13.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.800/13, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

287

Senatori votanti

285

Maggioranza

143

Favorevoli

126

Contrari

159

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.800/14, sostanzialmente identico all'emendamento 2.0.800/15.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.800/14, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 2.0.800/15, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

285

Senatori votanti

281

Maggioranza

141

Favorevoli

123

Contrari

158

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.800/16.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.800/16, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

289

Senatori votanti

287

Maggioranza

144

Favorevoli

126

Contrari

160

Astenuti

1

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.800/17.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.800/17, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

287

Senatori votanti

284

Maggioranza

143

Favorevoli

124

Contrari

159

Astenuti

1

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.800.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, noi non parteciperemo alla votazione di questo emendamento e ancora ribadisco, se vi fosse una possibilità, che qualora voi ritiraste l'emendamento potremmo tornare a discuterne il merito. Ma è esattamente il merito quello che non viene in discussione in quest'Aula e che non è venuto in discussione in Commissione, che non si è occupata del contenuto dell'emendamento 2.0.800.

Nessuno degli argomenti di merito che sono stati sviluppati dal senatore Li Gotti è stato affrontato in quest'Aula, neppure da giuristi autorevoli come quelli che siedono ai banchi del Governo e delle Commissioni. Nessun argomento di merito tranne quello, simbolico ma menzognero, per cui questa è una norma che servirebbe per aumentare le condizioni di sicurezza nel Paese, consentendo ai cittadini di vedere celebrati subito i processi per i fatti più recenti e impressivi, lasciando fuori di giustizia non soltanto le ragioni di quegli imputati, anche innocenti (molto innocenti) che sono sotto processo e che vedono sospeso il diritto a vedere proclamata la propria innocenza, ma anche - come ci ha illustrato il senatore Li Gotti - di quelle parti civili che per troppi anni hanno atteso giustizia. E questo riguarda anche processi molto seri, per fatti molto gravi: ne cito soltanto uno, quello che riguarda i fatti di Bolzaneto.

Nessun argomento di merito, dunque. Io, invece, vorrei aggiungere qualche argomento di merito per giustificare la nostra posizione, che non è pregiudiziale, non è figlia dell'antiberlusconismo, (la voglio dire, questa cosa, la voglio dire chiaramente) ma nasce dall'esperienza di chiunque abbia frequentato le aule di giustizia, e ce ne sono tantissimi di autorevoli tra i vostri banchi. Sapete benissimo che sospendere i processi per un anno significherà aggravare il lavoro delle cancellerie, che sono già oberate (chiunque di voi faccia l'avvocato lo sa), dell'ulteriore adempimento, costosissimo in termini di tempo, di inviare a tutte le parti del processo la comunicazione della sospensione.

E questo ovviamente non riempirà automaticamente i ruoli del processo, perché questi si preparano con largo anticipo e voi sapete quanto tempo occorre per le notifiche, perché vadano a buon fine e siano rispettati i termini del processo. Noi avremo un pezzo del lavoro dei nostri tribunali che sarà non utilizzato: altro che contributo alla sicurezza! Tutto questo recherà un aggravio straordinario di lavoro che non produrrà nulla, non produrrà giustizia, non produrrà sicurezza. (Applausi dai Gruppi PD e IdV). E bisogna dirlo! Questo è un argomento di merito piano, non è una sofisticheria ideologica. Voglio dirlo con chiarezza, perché credo davvero che dirci le cose così come le pensiamo possa essere il modo migliore per venir fuori anche da momenti aspri e difficili di conflitto come questi.

Il senatore Zanda poco fa ha adoperato un argomento per contestare, ovviamente in piena legittimità e senza nessun attentato all'autorità del Presidente del Senato, la sua decisione secondo la quale l'emendamento viene ammesso perché è coerente con i fini del decreto-legge, che è quello di raggiungere un maggior livello di sicurezza; e lo ha fatto partendo dalla lettera del Presidente del Consiglio. Colleghi, la logica non è a disposizione di una parte, ma è - come dire - il presupposto stesso della capacità di intendersi: quando il Presidente del Consiglio, anche con un certo allarme, segnala nella propria lettera che i suoi legali lo hanno informato che tra i processi che verrebbero sospesi (stendo un velo pietoso su tutto il resto) ci sarebbe anche il proprio, la logica avrebbe voluto che il presidente Berlusconi annunciasse al Presidente del Senato il ritiro dell'emendamento e non il fatto che avrebbe presentato un disegno di legge sull'immunità per le alte cariche dello Stato! (Applausi dal Gruppo PD).

Intendo dire solo una cosa e mi permetto di farlo in quest'Aula, perché si tratta di una valutazione politica che ritengo coerente con il modo in cui questa legislatura è cominciata. Forse il presidente Berlusconi con questa norma e poi con la misura sull'immunità per le alte cariche dello Stato sfuggirà a una sentenza, peraltro di primo grado, ma perderà una grande occasione per dare non solo serietà e corpo alle affermazioni che ha fatto autorevolmente in quest'Aula e in quella della Camera, ma anche per segnare davvero in questa legislatura l'uscita dalla transizione italiana e l'inizio di una nuova era del bipolarismo in Italia, in uno schema politico semplificato grazie a noi e nella possibilità vera di ridare forza alla democrazia italiana. Il presidente Berlusconi sta sprecando un'occasione e la state sprecando anche voi.

Torneremo a vedere un film già visto, coronato ancora una volta dall'intervento della Corte costituzionale. Non è questa la politica che mi sarebbe piaciuto vedere. (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi PD e IdV).

 

VOCI DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Bis! Bis!

 

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, poiché usciamo dall'Aula, per non ostacolare i lavori dell'Assemblea la prego di concedere un minuto alle mie senatrici e ai miei senatori per poter uscire ordinatamente.

 

PRESIDENTE. Sono liberi di farlo, senatrice Finocchiaro.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 2.0.800 a firma dei relatori nonché sul 2.0.801 degli stessi relatori e sull'emendamento 2.0.900 del Governo, votati in precedenza, per esprimere il nostro voto contrario su queste misure per delle ragioni molto semplici che, se mi è concesso, cercherò di esporre sinteticamente.

La prima questione riguarda il fatto che si interviene sull'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, stravolgendone natura e finalità. Il testo originario prevede infatti una valutazione di sostanziale parità per tutti i processi e per qualunque reato, tutti considerati su un piano paritario ad eccezione di quelli con imputati in custodia cautelare, per i quali tale misura sia prossima alla scadenza. Nell'assoluto rispetto del principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale, che impone al pubblico ministero di perseguire ugualmente e obbligatoriamente tutti i reati nella medesima maniera, la ragione di tale regola è di evitare la scadenza di misure di cautela che potrebbero determinare la remissione in libertà di soggetti socialmente pericolosi. Solo questa esigenza, connessa ad un'urgenza temporale, determina la preferenza per tali procedimenti.

La nuova regola, invece, svilisce tale criterio; non si fa più alcun riferimento alla prossima scadenza delle misure cautelari, anzi, al contrario, dà preferenza a procedimenti per reati che hanno i più lunghi termini di prescrizione rispetto a procedimenti per reati meno gravi che si prescrivono più velocemente. Il risultato pratico sarà la verosimile prescrizione di moltissimi procedimenti per reati solo formalmente meno gravi di quelli indicati. Si pensi alla casistica già citata, alla quale mi permetto di aggiungere qualche altra ipotesi di reato quali: il peculato e la malversazione ai danni dello Stato, la corruzione e la corruzione in atti giudiziari, l'istigazione alla corruzione, l'abuso d'ufficio, la violenza e la resistenza a pubblico ufficiale, la calunnia e l'autocalunnia, le false informazioni al pubblico ministero, la falsa testimonianza e la subornazione di testimoni, il favoreggiamento reale e personale, l'incendio e l'incendio boschivo e quant'altro. La lista è lunga. Ad esempio, da ultimo, i reati in materia ambientale e di gestione e traffico illecito di rifiuti.

Ovviamente, una scelta di tale genere si pone evidentemente in contrasto con altre norme del cosiddetto pacchetto sicurezza che, invece, aumenta le pene per gli omicidi colposi da incidenti stradali, modifica le regole di giurisdizione e di controllo del territorio in materia di rifiuti, cerca di prevedere regole che diano maggiore sicurezza al cittadino nella vita di tutti i giorni. Ma poi stabilisce che i processi per fatti di questo tipo non debbano essere celebrati (ovvero possano esserlo solo dopo altri).

La norma dell'articolo 132-bis,così come modificata dai citati emendamenti, appare poi in contrasto con l'articolo 112 della Costituzione sull'obbligatorietà dell'azione penale. Tale principio non riguarda solo la condotta del pubblico ministero; non impone, cioè, solo al pubblico ministero l'esercizio dell'azione penale, ma sta a significare che l'intera organizzazione giudiziaria statale deve perseguire tutti i reati, senza distinzione. Se si vuole - e noi siamo d'accordo - modificare tale principio, occorre percorrere la via maestra ovvero cambiare la Costituzione.

Ancora, si deve sottolineare come il principio fissato dall'attuale testo dell'articolo 132-bis scompaia del tutto nella nuova formulazione fissata dagli emendamenti. Con la conseguenza che un procedimento con imputati con misura cautelare in scadenza ben potrebbe essere ritardato per trattare nei ruoli d'udienza altri procedimenti indicati dalla norma emendata, non esistendo alcun ordine di preferenza né alcuna regola di priorità, se non quella del buon senso del giudice del caso concreto.

Altra anomalia della norma nel testo derivante dagli emendamenti è che verrebbe data priorità assoluta a procedimenti per reati - quelli commessi in violazione della normativa antinfortunistica - che ovviamente importanti in ottica sociale ed in un momento in cui le morti bianche riempiono le cronache, si risolvono però spesso in procedimenti per contravvenzioni bagatellari (ovviamente dal punto di vista della previsione edittale della pena). L'emendamento, infatti, non si limita ai soli omicidi colposi (o anche alle lesioni) commessi in violazione di tale normativa, ma fa riferimento generico ai reati di tale tipo. E statisticamente la maggior parte dei reati riguarda reati contravvenzionali puniti in maniera irrisoria. La conseguenza potrebbe essere la seguente: che un processo per usura o per omicidio colposo da incidente stradale dovrebbe lasciare il passo ad un processo per una contravvenzione per non aver esposto i prescritti cartelli nel cantiere o per aver fornito all'operaio una scala non in regola.

Appare poi francamente incomprensibile, signor Presidente, il riferimento, come elemento che attribuisce al procedimento priorità assoluta sugli altri, al fatto che l'imputato sia detenuto anche per reato diverso da quello per cui si procede. Perché, se l'imputato è in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede, è condivisibile la scelta di velocizzare la trattazione del procedimento per un duplice ordine di ragioni: per evitare la scadenza dei termini della custodia cautelare e per evitare, in caso di assoluzione, di protrarre ingiustamente la detenzione. Ma se lo stato di detenzione dipende da altre cause, ad esempio da altre condanne passate in giudicato e quindi immodificabili, quale ragione giuridica, pratica e di economicità ed efficienza del sistema giudiziario può portare ad attribuire priorità assoluta al procedimento?

Quanto poi al meccanismo di sospensione previsto dall'emendamento 2.0.800, vi sono alcuni problemi che credo sia giusto sottolineare, prima di avviarmi alla conclusione del mio intervento. Anzitutto non comprendiamo la ragione per cui il termine sia fissato al 30 giugno 2002. In secondo luogo, uguale questione di compatibilità con il principio costituzionale di uguaglianza si pone con riguardo ai momenti processuali individuati per la sospendibilità del processo: in particolare, il termine iniziale consistente nella fissazione dell'udienza preliminare. Non appare infatti giustificabile la differenza di trattamento rispetto, ad esempio, al caso di chi abbia già assunto la qualità di imputato a quella data, con la richiesta di rinvio a giudizio, ma non abbia avuto ancora la fissazione dell'udienza preliminare. Si pensi poi, ancor di più, alla differenza di trattamento rispetto ai processi che non passano per nulla dall'udienza preliminare perché a citazione diretta in giudizio da parte del pubblico ministero.

Altro elemento di problematicità, segnalato anche dall'Associazione nazionale magistrati, è che tale previsione finirà per determinare un blocco burocratico dei già lenti meccanismi giudiziari: infatti, per migliaia di processi da sospendere si dovranno impegnare risorse e personale per provvedimenti di sospensione, notifiche, udienze di smistamento e di ripresa del dibattimento, che finiranno per determinare uno stallo dei lavori giudiziari piuttosto che una loro velocizzazione.

Ancora, non è comprensibile il meccanismo descritto dal comma 7 dell'emendamento, che prevede il potere del presidente del tribunale di sospendere i processi quando i reati siano prossimi alla prescrizione e le pene indultabili. Resta da comprendere come questo potere si armonizzi con il dettato dell'articolo 1, che invece prevede una sospensione immediata e per legge, senza alcuna discrezionalità del giudice. L'unica interpretazione utile possibile è che detta sospensione facoltativa riguardi anche i reati a priorità assoluta, di cui al nuovo testo dell'articolo 132-bis come emendato nei termini di cui sopra, che sono richiamati (come eccezione alla sospensione) nel comma 6 della norma.

Allora, signor Presidente, avremmo un sistema in base al quale molti processi sono sospesi per legge per fare spazio a processi per altri reati, considerati più gravi, ma che possono essere a loro volta sospesi se sono prossimi alla prescrizione. Tutto ciò determina il paradosso per cui sarebbe più semplice che reati prossimi alla prescrizione fossero portati all'estinzione, piuttosto che sospendere il processo, ingolfare udienze e cancellerie a tal fine, per poi riprendere il dibattimento dopo un anno, sempre ad un passo dalla prescrizione.

Signor Presidente, concludo con una considerazione. Il Presidente del Consiglio, nella lettera che ha indirizzato al Senato, ha posto una questione che noi consideriamo fondata, vale a dire il rapporto tra la politica e la magistratura. Noi riteniamo, però, che tale questione abbia innestato una priorità nella priorità: essa, infatti, ha introdotto un tema rispetto al quale cambia la sostanza del decreto-legge in materia di sicurezza pubblica, perché i reati che noi intendiamo perseguire inasprendo le pene, con tale provvedimento non vedranno presto la celebrazione dei processi. Ciò comporta la violazione del principio della certezza della pena.

È chiaro che il decreto-legge in esame rischia di essere inutile e, per tali ragioni, su di esso esprimeremo un voto contrario. (Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD).

BRICOLO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, vorrei rispondere alla senatrice Finocchiaro evidenziando che sono proprio loro a riproporci un film già visto, con l'inutile sceneggiata di uscire dall'Aula e l'ennesimo attacco strumentale fatto al Governo, peraltro anche in malafede. Adesso motiverò quanto sto affermando.

Il senatore Mazzatorta ha tirato fuori dalla sua borsa un articolo, apparso in campagna elettorale, che è stato pubblicato sul più importante giornale economico del Paese. L'articolo è del 19 marzo 2008, quando cioè eravamo in piena campagna elettorale. Il titolo è il seguente: «Azione penale con priorità. Il segretario dei Democratici rompe il tabù dell'obbligatorietà». Ne leggo la prima parte: «Azione penale obbligatoria, ma secondo priorità fissate dal Parlamento. È quanto si propone di fare il Partito Democratico, se vincerà le elezioni, rompendo un tabù finora considerato intoccabile». Walter Veltroni ne parla in un articolo apparso sulla rubrica «Radio Carcere» del quotidiano «II Riformista» aggiungendo un particolare inedito al programma sulla giustizia del suo Partito, che poi era anche quello dell'Italia dei Valori, considerato che condividevate lo stesso programma elettorale.

La proposta nasce in parte dall'esperienza che ha dimostrato la volatilità dell'obbligatorietà dell'azione penale, al punto che in alcune procure della Repubblica da tempo ormai è prassi che i capi diano indicazioni ai pubblici ministeri sui reati e dunque sulle indagini da fare a cui dare la precedenza, nell'impossibilità di perseguire tutti allo stesso modo. Il primo ad introdurre questa prassi fu Marcello Maddalena, procuratore della Repubblica di Torino.

Dunque, in campagna elettorale avete detto le stesse cose che adesso vengono recepite dall'emendamento che è stato presentato dai relatori.

 

GARRAFFA (PD). Questa è una tua libera interpretazione.

 

BRICOLO (LNP). Pertanto, i casi sono due: o in campagna elettorale evidentemente avete preso in giro i vostri elettori, cosa possibile visto che di balle ne avete raccontate tante e forse è il caso di farvi qualche esempio. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). In campagna elettorale, a dimostrazione della vostra unità di coalizione, avevate detto che con la riapertura delle Camere sia il Partito Democratico che l'Italia dei Valori avrebbero confluito in solo gruppo unito. Ai vostri elettori avete raccontato questa grande balla tradendo la loro fiducia, considerato che in questo momento esistono invece due Gruppi parlamentari distinti, quello del Partito Democratico e quello dell'Italia dei Valori.

Potrei fare centinaia di esempi, però la questione che emerge di più - ed è per questo che sostenevo che quello della senatrice Finocchiaro è un film già visto - è che alla fine cercate solo una rivincita giudiziaria. Cercate di non entrare nel merito di un provvedimento che è richiesto dalla gente. Noi abbiamo vinto le elezioni anche perché in campagna elettorale abbiamo promesso di cambiare le cose, cosa che voi non siete riusciti a fare in due anni di Governo, e di lottare contro la criminalità e l'immigrazione clandestina presenti nel nostro Paese. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL). Questi sono i contenuti di questo decreto-legge.

Voi state ostacolando l'approvazione di questo decreto-legge al quale seguirà poi un disegno di legge sul pacchetto sicurezza, che darà risposte concrete alla gente che vive sul nostro territorio. Noi non prendiamo in giro i nostri elettori - ed è di questo che ci stiamo occupando - mentre voi invece state ancora una volta cercando di strumentalizzare la politica per delegittimare un Governo che governerà per cinque anni. Gli elettori ci hanno votato per cambiare questo Paese e non per lasciarlo così come ce l'avete lasciato voi! (Applausi dai Gruppi LNP e PdL).

Dunque, a prescindere dal fatto che torniate in Aula o restiate fuori - è una scelta che per noi cambia poco - noi questo provvedimento lo approveremo per dare risposte chiare e per cambiare questo Paese; alla faccia vostra, che invece continuate a bloccare il cambiamento del Paese. (Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Commenti ironici dai Gruppi PD e IdV).

BELISARIO (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BELISARIO (IdV). Signor Presidente, noi apprezziamo lo stile che il collega, Presidente del Gruppo Lega Nord, ha voluto dimostrare con il suo intervento. Noi protestiamo non alla faccia di qualcuno, ma nell'interesse delle italiane e degli italiani.

Questo è un momento grave e noi manifestiamo il nostro disagio, che poi è il disagio di gran parte del Paese, allontanandoci dall'Aula e condividendo la protesta manifestata dall'altra componente dell'opposizione. (Applausi dal Gruppo IdV).

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto, senatore Belisario.

GASPARRI (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GASPARRI (PdL). Signor Presidente, onorevoli colleghi, avrei preferito esprimere queste valutazioni in presenza dei colleghi del Gruppo del Partito Democratico. Nel merito sono già state dette molte cose dai relatori e altre se ne diranno nel prosieguo del dibattito.

Voglio ricordare alla senatrice Finocchiaro, che forse attraverso la televisione seguirà questo intervento, che con questo emendamento ci si riferisce a processi antecedenti il 2002, tanto è vero che ci chiediamo come mai dal 2002 al 2008 non siano stati celebrati. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

Questo è lo scandalo di fronte al quale ci troviamo! Ed è per questo che chiediamo di anticipare - come disse, qualche tempo fa, perfino Piero Fassino e come scrisse il procuratore Maddalena - alcuni processi su materie incandescenti di grave allarme sociale.

 

GARRAFFA (PD). Che c'entra Berlusconi? Che c'entra?

 

GASPARRI (PdL). Questo è un provvedimento per la sicurezza. Questo, caro collega... (Commenti del senatore Garraffa).

PRESIDENTE. Senatore Garaffa, per favore, non intervenga.

Prosegua, presidente Gasparri.

 

GASPARRI (PdL). Quindi, questo è un provvedimento per la sicurezza dei cittadini, tant' è vero che non gradite le norme sull'impiego dei militari, sulla maggiore severità nei confronti dei clandestini, sull'accelerazione dei processi per reati di grave allarme sociale.

Per quanto riguarda poi le leggi ad personam e le immunità, non vorrei dover ricordare che siede in quest'Aula un senatore a vita che ha usato la televisione per dire «Non ci sto» quando doveva rispondere di alcune vicende che lo riguardavano personalmente. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP). Tutti sapete a chi mi riferisco; a reti unificate parlò. Altro che impunità!

In conclusione, cari colleghi, oggi il senatore Macaluso, in un'intervista sui risultati elettorali siciliani su "Il Riformista", ha affermato quanto segue sulla sinistra in Sicilia, su come ha reagito alla crisi siciliana: «Ha mandato per le regionali la Finocchiaro che, insieme alla Borsellino, correva in Sicilia ma era candidata al Senato in altre Regioni». Cito sempre Macaluso (Commenti dal Gruppo PD). Abbiate rispetto almeno per lui se non per me.

GARRAFFA (PD). Ma che c'entra?

 

GASPARRI (PdL). C'è libertà di parola. Tra lei e Macaluso, scelgo Macaluso da citare. Lei, senatore Garraffa, potrei citarla in tribunale.

Dice il senatore Macaluso: «Correva in Sicilia ma era candidata al Senato in altre Regioni». Come a dire: sono qui per dare una mano e poi me ne vado. Non vorrei che la senatrice Finocchiaro se ne andasse troppo presto; vorrei che stesse in Aula a confrontarsi con noi, nel rispetto delle idee reciproche e con un contributo alla fatica della democrazia.

Concludo, cari colleghi del Partito Democratico. Forse dovreste riflettere sulla vostra crisi. In questo momento ci sono più esponenti del Partito Democratico in quest'Aula che elettori del Partito Democratico in Sicilia. Questa è la realtà. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

BONINO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Senatrice Bonino, a che titolo chiede di intervenire? Le ricordo che il suo Capogruppo è già intervenuto in dichiarazione di voto.

 

BONINO (PD). Intervengo in dissenso...

 

PRESIDENTE. Allora, le concedo due minuti.

 

BONINO (PD). Mi scusi, Presidente, ma intervengo in dissenso dal Gruppo a norma dell'articolo 109, quindi, non capisco per quale motivo mi voglia concedere solo due minuti.

 

PRESIDENTE. Perché vi è un contingentamento dei tempi per gli interventi dei dissenzienti. Sono previsti dieci minuti per tutti i dissenzienti.

 

GARRAFFA (PD). Non ve ne sono altri e quindi può concederle più tempo.

 

PRESIDENTE. Collega Bonino, il riparto dei tempi prevede per i voti in dissenso complessivamente 10 minuti. Poiché dobbiamo ancora votare molti altri emendamenti e poi dovranno essere svolte dichiarazioni di voto finali, la Presidenza non può impegnare tutti i 10 minuti per il suo intervento. Si tratta solo di una esigenza di rispetto nei confronti delle future dichiarazioni di dissenso. Tutto qui. (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).

 

BONINO (PD). Quanta saggezza, signor Presidente! (Commenti del senatore Ferrara). Essere leali non vuol dire essere servi e neanche essere a busta paga. (Commenti del senatore Ferrara).

 

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, la prego.

 

BONINO (PD). Presidente, colleghi...

 

PRESIDENTE. Senatrice Bonino, vorrei sapere prima come intende votare in dissenso e poi potrà parlare.

BONINO (PD). Intendo rimanere in Aula.

 

PRESIDENTE. Rimanere in Aula non è una manifestazione di voto.

 

BONINO (PD). Intendo votare contro e rimanere in Aula. Va bene?

 

PRESIDENTE. Senatrice Bonino, manifesti la sua opinione in tre minuti. (Commenti del senatore Ferrara).

 

BONINO (PD). Signori colleghi, penso che questo Senato, questa vostra maggioranza stia per scrivere una pagina buia. (Commenti dal Gruppo PdL). Capisco il vostro disagio. Capisco anche la vostra insofferenza.

Vedete,da noi radicali, per tutta la nostra storia, non avete mai visto cedimenti forcaioli o giustizialisti. Sulla giustizia, dal caso Tortora in poi e prima ancora, ci avete visti impegnati per la giustizia giusta, anche in situazioni impopolari, quando non additati al pubblico ludibrio. Da qui e da noi avete sentito sollevare, isolati, soli e inascoltati, il problema della cosiddetta obbligatorietà dell'azione penale ridotta ad arbitrarietà dell'azione penale. Fa impressione, cari colleghi, sentirlo dire da voi oggi e non ieri e non l'altro ieri; fa impressione perché pare che ve ne siate accorti solo perché qualcuno tra voi è stato scoperto dai suoi legali...

 

TOMASSINI (PdL). Ma figurati, bugiarda!

 

BONINO (PD). L'ha detto lui nella sua lettera! Rivendicate almeno la sua trasparenza.

Lalettera è stata uno strumento inusuale, ma il Presidente del Consiglio ha voluto almeno così assumere una responsabilità chiara, non condivisibile, perché chiunque abbia a cuore la riforma della giustizia sa bene che non l'avrebbe affrontata né per decreto, né per sospensione dei processi, né l'avrebbe affrontata in questo modo, ma altre occasioni ha avuto in cinque anni passati e altre ne aveva davanti.

Sicché non è un sospetto quello che circola, è la verità. Ed è per questo che mi ispira sconforto e sgomento, perché tanti anni abbiamo dedicato alla giustizia giusta, alle riforme mai attuate in questo Paese.

Così non si aumentano né la sicurezza, né lo stato di diritto per i cittadini italiani. Solo per uno, ma non per i cittadini italiani. (Commenti dai Gruppi PdL e LNP).

Signor Presidente, colleghi, voteremo contro l'emendamento in esame. Non uscirò: voglio ricordarmi bene la fotografia di quest'Aula quando anche voi ve ne sarete forse un po' vergognarti e forse un po' pentiti. (Applausi dal Gruppo PD).

SBARBATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

SBARBATI (PD). Signor Presidente, condivido quanto hanno detto la capogruppo senatrice Finocchiaro e testé Emma Bonino.

 

VOCE DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. E dove è il dissenso?

 

SBARBATI (PD). Aggiungo che questo emendamento è un'incursione dentro lo stesso decreto che manifesta un intervento surrettizio per incidere sulla questione giustizia. La riforma della giustizia è necessaria in questo Paese, ma non si può realizzare con queste incursioni selvagge fatte a titolo personale e per i propri assoluti interessi.

Perquesto noi Repubblicani democratici voteremo contro l'emendamento in esame e ci fermeremo in Aula.

PRESIDENTE. Senatrice Sbarbati, questo fatto non costituisce precedente perché la Presidenza si regolerà in futuro che l'abbandono dell'Aula costituisce voto contrario.

PEGORER (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PEGORER (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pegorer, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico. (Commenti dai Gruppi PdL e LNP).

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.0.800, presentato dai relatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

190

Senatori votanti

171

Maggioranza

86

Favorevoli

160

Contrari

11

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Gli emendamenti 3.701 e 3.702 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 3.700.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere contrario.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.700, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

CUTRUFO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CUTRUFO (PdL). Signor Presidente, volevo denunciare un fenomeno di "pianismo" perché chi ha sostenuto precedentemente il voto elettronico non era in Aula. Quindi, qualcuno che era in Aula ha votato anche per chi non lo era per raggiungere il quorum richiesto a sostegno della votazione con il sistema elettronico. Non è un buon esempio. Lo dico ai colleghi che lo hanno fatto e che sono rimasti in Aula votando anche per chi era fuori.

 

GARRAFFA (PD). Hai fatto il pianista per una vita!

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

*MARINO Mauro Maria (PD). Signor Presidente, l'emendamento 4.700 nasce da una proposta del tavolo bipartisan sulla sicurezza istituito per la Regione Piemonte nella città di Torino, tavolo in cui fra l'altro si è lavorato per aumentare la capacità di contrasto e di deterrenza nei confronti dell'azione dei parcheggiatori abusivi, cosa che incide in maniera odiosa sulla qualità della vita delle persone. Questo emendamento rappresenta l'occasione per colpire questo fenomeno.

THALER AUSSERHOFER (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, l'articolo 4 tende ad inasprire le norme del codice della strada. Premetto che naturalmente dobbiamo fare tutto il possibile per garantire o almeno aumentare la sicurezza sulle strade. Mi chiedo tuttavia, e lo chiedo anche ai colleghi presenti, se davvero pensiamo di ottenere la soluzione del problema con un inasprimento tanto esagerato delle norme. Inoltre, più che sull'inasprimento delle pene è importante vigilare sulla seria applicazione delle norme già esistenti. Infatti nella mia Provincia, applicando le norme in materia, con controlli seri e a tappeto, constato che si riesce ad ottenere risultati molto buoni.

Ciò che auspico e che chiedo anche al Governo è di provvedere in modo che i controlli su strada vengano esercitati in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. Sono convinta che, intervenendo in questo modo, si possa aumentare la sicurezza stradale per garantire la quale il controllo rappresenta lo strumento migliore.

Ciò che dovremmo fare, e molto più intensamente, è investire di più sull'informazione e sulla prevenzione. A tale scopo abbiamo presentato l'emendamento 4.701, volto a migliorare la preparazione dei neopatentati con un'esercitazione in un "centro di guida sicura".

Spero veramente che l'Aula apprezzi questo emendamento e spero anche nella sua approvazione. Da una parte, infatti, viene migliorata con queste esercitazioni la preparazione dei neopatentati, dall'altra, dobbiamo anche considerare il fatto che non tutte le famiglie si possono permettere più autovetture; per tale ragione è importante che i figli possano utilizzare le autovetture del padre o comunque a disposizione della famiglia.

Abbiamo poi presentato l'emendamento 4.19, che mira ad eliminare la sanzione della confisca dell'auto. Sul punto vorrei invitare i colleghi a una riflessione. Questo dovrebbe essere un provvedimento a carattere sociale: non tutti hanno più autovetture, in molte famiglie c'è ne è solo una, e non in tutti i paesi periferici c'è la possibilità di utilizzare i mezzi pubblici. Per tale ragione, penso che le misure previste - anzitutto una sanzione amministrativa molto elevata, poi il ritiro della patente e poi addirittura il carcere - dovrebbero bastare per far fronte ai problemi di cui ci stiamo occupando. Secondo noi non c'è un bisogno effettivo di arrivare alla confisca dell'auto, che sicuramente provocherà grandissimi problemi alle famiglie che possiedono una sola autovettura e non hanno la possibilità di utilizzare i mezzi pubblici.

Per questa ragione chiedo di prendere in considerazione e di ben valutare gli emendamenti testé illustrati, anche per dare un segnale forte alle famiglie e poi intervenire con più forza nella preparazione, nell'informazione e anche nei controlli sulla strada in tutto il territorio dello Stato.

PARAVIA (PdL). Signor Presidente, anche se il nostro emendamento 4.718 si illustra da sé, è bene chiarirne il significato. Poiché è stato ripristinato il reato di chi rifiuta di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico, esso mira ad estendere anche a tale fattispecie la sanzione della confisca del veicolo, salvo ovviamente il caso in cui l'auto dovesse appartenere a persona estranea alla violazione, ad esempio nel caso fosse rubata.

FILIPPI Marco (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, l'emendamento 4.0.100, che mi appresto a illustrare, ha l'esclusivo scopo di migliorare l'efficacia delle norme contenute all'articolo 4 inerenti alle modifiche al codice della strada.

Non deve sorprendere la sostanziale condivisione delle misure di pena indicate, cioè l'inasprimento delle sanzioni al codice della strada introdotte con l'articolo in parola. Molti colleghi presenti nella precedente legislatura ricorderanno infatti che la sostanza delle norme di detto articolo era stata di fatto già approvata da questa Aula e soltanto la fine anticipata della legislatura non ha consentito all'altro ramo del Parlamento di far sì che le stesse potessero effettivamente divenire leggi dello Stato.

Sorprende piuttosto, ed è questo il mio appunto, come sia assolutamente assente quella cornice di riferimento che i colleghi dell'allora opposizione, oggi maggioranza, contribuirono non poco a determinare e che costituì l'elemento di successo di quei parziali provvedimenti introdotti con il decreto di anticipazione di settembre, che ancora più forza avrebbero avuto se fosse entrata in vigore la legge solo da questa Aula approvata.

Cari colleghi della maggioranza, ricorderete certo con me che tutti noi insieme, appena pochi mesi fa, sostenevamo (e voi con più forza di noi) che l'inasprimento delle sanzioni, che noi allora volevamo, avrebbe avuto il risultato atteso solo se si fossero intensificati i controlli effettuati sulle strade dalle Forze di polizia e se avessimo agito anche sulla prevenzione degli incidenti, a partire dalle azioni e dagli interventi concretamente possibili nei consueti luoghi di aggregazione giovanile. Fu proprio grazie al vostro contributo, con l'accoglimento di diversi emendamenti da voi proposti, che il provvedimento legislativo si arricchì di quelle misure di prevenzione e di controllo risultate, in questi pochi mesi, capaci di modificare un trend negativo.

Oggi le riproponiamo noi a voi, non certo per un gioco delle parti, ma per un'intima convinzione che si ha e si deve avere nei confronti delle cose giuste e necessarie: norme finalizzate ad aumentare i controlli sulle strade che, come tutti noi sappiamo, sono l'unico vero deterrente ai comportamenti di guida scorretti e pericolosi. L'emendamento in proposito stabilisce che almeno l'importo derivante dall'aumento delle sanzioni previsto dalle nuove norme venga assegnato alle forze dell'ordine e destinato ad aumentare i controlli sulle strade.

Al riguardo, sarebbe perfino fin troppo facile polemizzare sul fatto che, per mantenere gli impegni e le promesse fatte nella vostra campagna elettorale, per il provvedimento di copertura dell'ICI avete tolto tutte le risorse aggiuntive che noi avevamo stanziato con la finanziaria 2008, in questo e negli anni prossimi, per i controlli stradali. Date almeno, con l'accoglimento dell'emendamento, il segno della buona volontà; altrimenti, davvero i provvedimenti in approvazione saranno soltanto destinati a restare norme di carta e ad accrescere la sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni.

Lo stesso emendamento si propone anche di recuperare almeno quella parte di azioni di prevenzione richieste ai gestori e ai titolari dei locali notturni e delle discoteche, come la fornitura gratuita di etilometri prima dell'uscita dai locali, per consentire la misurazione volontaria delle proprie condizioni psicofisiche, o la predisposizione di appositi locali di decompressione o, ancora, il divieto di somministrazione di superalcolici dopo una certa ora. Sono tutti provvedimenti da voi presentati solo pochi mesi fa e da noi accolti.

Infine, sempre nell'emendamento, si chiede semplicemente che venga prevista la trasmissione dei principali dati sugli incidenti stradali da parte dalle forze di polizia al Ministero dei trasporti, al fine dell'aggiornamento degli archivi previsto dagli articoli 225 e 226 del codice della strada, per dare quei presupposti minimi di conoscenza circa la localizzazione dei principali fattori di rischio sulle strade italiane.

Si tratta, insomma, di norme di buon senso da voi precedentemente proposte e sostenute e per le quali sarebbe davvero incomprensibile un vostro comportamento preclusivo.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.700, 4.701, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.12, 4.14 e 4.704. Sull'emendamento 4.702, identico all'emendamento 4.703, il parere è invece favorevole.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.705. L'emendamento 4.15 è identico all'emendamento 4.706, sul quale esprimo parere contrario. Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 4.707, 4.16, 4.18, 4.19, 4.17, 4.708, 4.709, 4.710, 4.711, 4.5.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.100 e 4.400 delle Commissioni riunite. L'emendamento 4.150 delle Commissioni riunite è ritirato in quanto assorbito dall'emendamento del Governo 4.1000, sul quale esprimo parere favorevole. Esprimo parere contrario sull'emendamento 4.4. L'emendamento 4.712 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Esprimo parere contrario sul subemendamento 4.500/1 e favorevole sull'emendamento 4.500 delle Commissioni riunite. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.713 e 4.20. Gli emendamenti 4.714, 4.715, 4.717 e 4.719 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.716, 4.720 e 4.721. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.718.

L'emendamento 4.900 è stato riformulato dal Governo come emendamento 4.900 (testo 2), su cui esprimo parere favorevole; così pure esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.200 delle Commissioni riunite. Esprimo infine parere contrario sull' emendamento 4.0.100.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme al relatore, salvo alcune brevi precisazioni.

Sull'emendamento 4.700, condivido l'esigenza di rigore, ma lo ritengo eccessivo, quindi invito al ritiro.

Circa gli emendamenti presentati dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, nel confermare il parere contrario perché sono tutte proposte che puntano ad abbassare quella soglia di sicurezza stradale che noi, invece, riteniamo debba essere elevata, vorrei dire soltanto che non si tratta di un mero incremento di sanzioni penali, anche perché si evita il giudizio di comparazione con le attenuanti e quindi vi è un effetto di dissuasione più significativo, ma vi è anche un più articolato intervento sul fermo amministrativo e sul sequestro e la confisca dei veicoli, rispetto ai quali le preoccupazioni dei presentatori degli emendamenti (come fare se si possiede una sola autovettura) possono essere tranquillamente affrontate decidendo di rispettare le regole del codice della strada, come avviene in ogni Paese civile.

Inoltre, se mi permette di dirlo, signor Presidente, ritengo poco riguardoso nei confronti delle forze di polizia sostenere, come abbiamo ascoltato in quest'Aula, che tali norme sono particolarmente rigorose in Trentino-Alto Adige perché lì vengono fatte rispettare. La polizia stradale - e non solo la polizia stradale, ma essa più di altre - paga quotidianamente costi umani per il lavoro svolto sull'intero territorio nazionale, da Aosta a Ragusa, con tutto quanto c'è di mezzo. Posso assicurare, sulla base di quanto è sotto gli occhi di tutti, che la legge viene fatta rispettare in modo uguale sull'intero territorio nazionale.

Per i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4, confermo il parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 4.700 vi è un invito al ritiro da parte del Governo. Senatore Marino, insiste per la votazione?

 

MARINO Mauro Maria (PD). Sì, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.700.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.700, presentato dal senatore Marino Mauro Maria e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

270

Senatori votanti

269

Maggioranza

135

Favorevoli

111

Contrari

156

Astenuti

2

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.701, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.702, presentato dal senatore Vitali, identico all'emendamento 4.703, presentato dal senatore Malan.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.13, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.14, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, identico all'emendamento 4.704, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

L'emendamento 4.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.705, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.15, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, identico all'emendamento 4.706, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.707, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.16, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.18, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.19, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.17, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.708, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.709, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

L'emendamento 4.710 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 4.711, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.100, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

269

Senatori votanti

267

Maggioranza

134

Favorevoli

259

Contrari

4

Astenuti

4

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.400, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

L'emendamento 4.150 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1000.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1000, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

277

Senatori votanti

276

Maggioranza

139

Favorevoli

162

Contrari

112

Astenuti

2

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 4.4, mentre l'emendamento 4.712 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 4.500/1, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.500, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 4.713 e 4.20, mentre gli emendamenti 4.714 e 4.715 sono inammissibili in quanto privi di portata modificativa.

Metto ai voti l'emendamento 4.716, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 4.717 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.718.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.718, presentato dal senatore Paravia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

276

Senatori votanti

275

Maggioranza

138

Favorevoli

155

Contrari

120

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. L'emendamento 4.719 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 4.720, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori, fino alle parole «euro 1.500».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 4.720 e l'emendamento 4.721.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.900 (testo 2).

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.900 (testo 2), presentato dal Governo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

276

Senatori votanti

275

Maggioranza

138

Favorevoli

160

Contrari

115

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.200, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.2, presentato dal senatore Pinzger e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.0.100.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.0.100, presentato dal senatore Filippi Marco e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

279

Senatori votanti

278

Maggioranza

140

Favorevoli

116

Contrari

160

Astenuti

2

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.0.2000, 4.0.2001 e 4.0.2002 sono stati ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, volevo brevemente sottolineare ai relatori e al Governo questa ipotesi di riformulazione dell'articolo 5, che consente di colpire la concessione di alloggi a stranieri irregolari a fronte di qualsiasi tipo e genere di corrispettivo. Infatti lo scambio avviene tra alloggio e prestazione lavorativa in nero (che non sarebbe coperta dalla formulazione attuale) ovvero tra alloggio e, a volte, prestazione sessuale, piuttosto che, come avviene ordinariamente, tra alloggio e denaro.

Poiché è stato introdotto il concetto di ingiusto profitto, che noi condividiamo, il testo che proponiamo serve a migliorare la formulazione dell'articolo 5 e a renderlo più efficace.

D'AMBROSIO (PD). Signor Presidente, l'emendamento 5.21 propone di sostituire i termini e le pene a seguito delle quali è prevista l'espulsione. Nella legge Bossi‑Fini è previsto che, in caso di condanna ad una pena non superiore ai due anni, possa darsi l'espulsione. Noi proponiamo di elevare questa pena a cinque anni e di raddoppiare il termine del divieto a rientrare in Italia da cinque a dieci anni. Questo per la semplice ragione, come ormai hanno pubblicato tutti i giornali, che c'è una recrudescenza di questo tipo di criminalità degli extracomunitari e mantenere in carcere questa gente costa ben 3.500 euro al mese.

Quindi, ci sarebbe un risparmio enorme e risulta molto più conveniente espellere anche chi ha commesso dei reati puniti con pena superiore a due anni, anziché tenerli in Italia ed espellerli successivamente.

Chiedo dunque che questo emendamento venga accolto.

GHEDINI (PD). Signor Presidente, con l'emendamento 5.0.700 si intende proporre un'integrazione all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 che, nella formulazione attuale, prevede il rilascio del permesso di soggiorno solo per persone gravemente sfruttate da organizzazioni criminali.

Noi riteniamo che il rilascio del permesso di soggiorno debba essere esteso in maniera esplicita anche a lavoratori gravemente sfruttati da singoli datori di lavoro occulti, perché, a nostro modo di vedere, tale pratica peggiora le condizioni di sicurezza generale non solo dei singoli, ma anche del Paese. L'integrazione dei lavoratori è una misura fondamentale per contrastare l'insicurezza, perché favorisce il contrasto delle organizzazioni e dei comportamenti criminali anche non organizzati, di singoli (quali i caporali) che promuovono o supportano la clandestinità sfruttandola.

Si tratta, dunque, di un'iniziativa fondamentale perché contrasta l'insicurezza (tantissime volte in questi giorni ne abbiamo una riprova fatale nei luoghi di lavoro) a cui sono particolarmente esposti i lavoratori immigrati che vengono criminalmente sfruttati con il lavoro nero; è fondamentale perché sottrae queste persone alla spinta a delinquere, cui sono maggiormente soggetti proprio i lavoratori invisibili; infine, è fondamentale perché determina lealtà nei comportamenti imprenditoriali, dal momento che spesso le imprese illegali o che sfruttano il lavoro illegalmente hanno la capacità di distorcere il mercato e le normali regole della concorrenza.

Per tutte queste ragioni invitiamo ad approvare l'emendamento 5.0.700.

BRUNO (PD). Signor Presidente, questo decreto-legge, come del resto la sicurezza in genere, ha dei costi e l'emendamento 5.0.701 tenta di alleviarne uno, vale a dire il carico di lavoro delle forze dell'ordine che lo dovranno applicare.

In quest'Aula ho sentito molti colleghi, da ultimo il senatore Paravia, parlare delle forze dell'ordine facendo affermazioni decisamente condivisibili. Ebbene, l'emendamento in esame, oltre alle parole e alla retorica, tiene conto di questi operatori, forse più di quanto è stato fatto con un altro provvedimento che riguarda la detassazione degli straordinari.

Con questa proposta si intende destinare il 50 per cento delle somme confiscate alla criminalità organizzata al Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine.

Il resto dell'emendamento non necessita di illustrazione. Ritengo quindi che l'Assemblea possa approvarlo, proprio sulla base delle considerazioni che ho ascoltato, in maniera da dare un segnale tangibile di attenzione alle forze dell'ordine che dovranno applicare le norme contenute nel decreto-legge in esame.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

BERSELLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.7 (identico all'emendamento 5.17), 5.8, 5.19, 5.18, 5.700, 5.23, 5.400/1, 5.701, 5.4, 5.6 e 5.702. L'emendamento 5.24 delle Commissioni riunite è ritirato.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.220 e 5.400 delle Commissioni riunite.

Il parere sull'emendamento 5.1000/1 è contrario, mentre è favorevole, ovviamente, sull'emendamento 5.1000 del Governo.

Esprimo, inoltre, parere contrario sugli emendamenti 5.703, 5.705, 5.706, 5.707, 5.403, 5.21 e 5.9. L'emendamento 5.704 è privo di portata modificativa. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.402, 5.401 e 5.100.

Mi rimetto al Governo sull'ordine del giorno G5.100.

Per quanto riguarda gli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.0.2 e 5.0.4.

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 5.0.900 e 5.0.900/1 sono accantonati perché manca il parere della 5a Commissione.

MANTOVANO, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere conforme al relatore, con qualche aggiunta argomentativa, se mi è consentita.

L'emendamento 5.24, che è stato ritirato dal relatore, scaturisce da un emendamento proposto dal senatore Carofiglio e da altri senatori che i relatori ed il rappresentante del Governo avevano condiviso. Il Governo condivide la sostanza e gli obiettivi di questo emendamento che sono quelli di avere certezza di identificazione anche per chi viene da un Paese straniero in Italia per un periodo inferiore a tre mesi, posto che la gran parte degli irregolari sono overstayers.

Senonché ci siamo accorti, nel passaggio tra la Commissione e l'Aula, che questa norma si pone in contrasto con il Regolamento dell'Unione europea n. 562 del 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone. Aggiungo che sia il Consiglio dell'Unione europea che il Parlamento europeo hanno in corso di elaborazione una proposta di regolamento recante modifica dell'istruzione consolare comune relativa agli elementi biometrici e riguardante le domande di visto. Si tratta pertanto di una materia che in questo momento è all'attenzione esclusiva dell'Unione europea, rispetto alla quale non ci possiamo certamente porre in contrasto.

Sull'ordine del giorno G5.100, presentato dal senatore Filippi Alberto, il Governo esprime parere favorevole, ma con una proposta di riformulazione che consiste nel sostituire il termine "superare" con il termine "riconsiderare", tenendo conto che già in sede di espressione del parere sui decreti legislativi di extracomunitari e di comunitari alla Camera dei deputati sono state presentate proposte da parte dei relatori ai pareri di inserire esattamente la disciplina recata da questo ordine del giorno.

Da ultimo, esprimo sull'emendamento 5.0.700, presentato dalla senatrice Rita Ghedini e dal senatore Vitali, formulo un invito al ritiro e, in subordine, il parere contrario. Infatti, quanto viene previsto in tale proposta emendativa costituisce una specificazione trattandosi di casi gravi - così come contenuto nella dizione - di ciò che è già previsto nell'articolo 18 del testo unico in materia di immigrazione e ci sono applicazioni concrete.

Invito al ritiro anche dell'emendamento 5.0.701. Figuriamoci, infatti, se non si può essere favorevoli all'incremento dei fondi delle forze di polizia. Tuttavia segnalo due controindicazioni: innanzi tutto, il fondo che deriva dalle confische alimenta una serie di fondi, tra cui anche quello delle vittime della criminalità mafiosa. Sarebbe opportuno esaminare nel dettaglio i contraccolpi per evitare poi squilibri nell'erogazione delle somme alle vittime della mafia; la seconda controindicazione è che, in questo emendamento, si parla di un fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine. Mi permetto di ricordare ai presentatori e all'Assemblea che questa è materia di contrattazione e che intervenire immediatamente con una norma primaria salterebbe passaggi essenziali. Sono comunque disponibile, a nome del Governo, ad accogliere un ordine del giorno che spinga a tenere conto dell'istanza proveniente dal Senato.

PRESIDENTE. Vorrei sapere dal relatore se condivide, dal momento che non si è espresso al riguardo, i pareri sull'emendamento 5.0.700, rispetto al quale il sottosegretario Mantovano ha espresso un invito al ritiro, e sull'emendamento 5.0.701, sul quale il rappresentante del Governo ha espresso un invito al ritiro oppure una proposta di trasformazione in ordine del giorno.

 

BERSELLI, relatore. Condivido il parere espresso dal rappresentante del Governo.

BRUNO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUNO (PD). Signor Presidente, faccio osservare al Governo che, all'interno dell'emendamento 5.0.701, è previsto che si facciano salve le somme che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso. Anche per quanto riguarda la contrattazione, qui si vanno a mettere risorse all'interno di un fondo che poi obiettivamente verrà nuovamente discusso. La trasformazione in un ordine del giorno rimarrebbe una pura enunciazione dell'Assemblea. Personalmente non sono favorevole a ritirarlo e preferisco che venga posto ai voti.

PRESIDENTE. Senatore Alberto Filippi, accetta la proposta di modifica dell'ordine del giorno G5.100, avanzata dal Governo?

 

FILIPPI Alberto (LNP). Sì, signor Presidente.

CAROFIGLIO (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CAROFIGLIO (PD). Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 5.24, già ritirato dal relatore, intendo segnalare che l'adozione di quella norma non necessariamente sarebbe stata in contrasto con la vigente normativa europea. Non annoio il Senato con una questione interpretativa sul punto; considero però che, essendo in corso di realizzazione un regolamento che uniforma la disciplina per tutta l'Unione Europea, sia effettivamente opportuno rimandare, in questo quadro di organicità, a quella normazione sovranazionale.

CASSON (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, intervengo per una precisazione su quanto testé dichiarato dal senatore Carofiglio. È stato ritirato l'emendamento 5.24 e non l'emendamento 5.0.2000. Vorrei che si precisasse meglio la questione, considerato che tale ultimo emendamento attinente a problemi della magistratura resta in piedi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori, identico all'emendamento 5.17, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dal senatore Li Gotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.19.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.19, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

276

Senatori votanti

275

Maggioranza

138

Favorevoli

120

Contrari

154

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. L'emendamento 5.24 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.18.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.18, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

284

Senatori votanti

282

Maggioranza

142

Favorevoli

122

Contrari

160

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.220, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

L'emendamento 5.700 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.23.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.23, presentato dalla senatrice Della Monica e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

280

Senatori votanti

279

Maggioranza

140

Favorevoli

123

Contrari

155

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.400/1, presentato dal senatore Casson.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.400.

LI GOTTI (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, l'articolo 5 in discussione è quello che ha subito più interventi da parte del Governo durante il lavoro delle Commissioni.

La versione ultima, nel testo risultante dall'emendamento 5.400, è radicalmente diversa da quella contenuta nel decreto-legge in vigore. Nel decreto-legge in conversione si è introdotto il delitto di cessione onerosa di un immobile ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante, ossia una norma finalizzata ad impedire che uno straniero irregolare possa trovare casa o alloggio nel nostro Paese.

Nell'emendamento presentato dal Governo e dalla Commissione si propone una norma totalmente diversa. Infatti, non sarà più delitto dare alloggio oneroso allo straniero irregolare. Perché sia delitto, si richiede che ciò avvenga «al fine di trarre ingiusto profitto». Sicché gli stranieri irregolari, sfruttati da speculatori senza scrupoli, diventano parti offese e, ove lo vogliano, potranno costituirsi parte civile nel processo a carico del proprietario ingordo che abbia dato, dietro corrispettivo, un alloggio privo di requisiti minimi per assicurare una civile permanenza.

L'Italia è il primo Paese che così tutelerà lo straniero clandestino dalla vessazione degli approfittatori ingordi e, nel contempo, garantirà al clandestino il diritto al risarcimento. Non posso che dichiararmi orgoglioso di essere italiano e di appartenere a questa nobile Assemblea nel momento in cui si consegna al Paese una norma di grande civiltà, degna della migliore Italia.

Il mio voto è favorevole e invito l'opposizione ad un voto unanime che sottolinei con forza questo momento particolarmente solenne, espressione di massimo rigore, solidarietà e civiltà. (Applausi dal Gruppo IdV).

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Poiché l'emendamento successivo che reca la mia firma sarà precluso da quello al nostro esame, intervengo in dichiarazione di voto solo per segnalare che siamo favorevoli al testo uscito dalla Commissione in quanto si tratta di un passo in avanti che copre in maniera seria tutte le ipotesi di sfruttamento.

Abbiamo qualche dubbio - credo però che il Governo e i relatori possano approfondirlo, soprattutto il Governo, nel passaggio del testo alla Camera - in merito alla circostanza che si precisi che il tipo di cessione debba essere solo a titolo oneroso. Si corre, infatti, il rischio che vi siano fattispecie molto serie di sfruttamento che restano fuori dall'applicazione della norma. Poiché è stato correttamente inserito il concetto dell'ingiusto profitto, se nel passaggio alla Camera questo aspetto potrà essere rivisto, la norma sarà obiettivamente perfetta. In ogni caso, il nostro voto è favorevole.

CASSON (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (PD). Signor Presidente, in materia di cessione di immobili avevamo presentato un emendamento più articolato che parlava di stato di bisogno, di approffittamento, di ingiusto profitto, di corrispettivo gravemente sproporzionato, che non è passato.

Ci rendiamo, però, ben conto che l'accoglimento, all'interno della nuova formulazione dell'emendamento in esame, del concetto di ingiusto profitto nel dare alloggio ad uno straniero viene incontro alle esigenze che avevamo segnalato. Per questo motivo, quindi, anche il voto del Partito Democratico sarà favorevole. (Applausi dei senatori Bonfrisco e Quagliarello).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.400, presentato dalle Commissioni riunite.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

271

Senatori votanti

269

Maggioranza

135

Favorevoli

266

Contrari

3

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 5.701 e 5.4.

Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori, identico all'emendamento 5.702, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.1000/1, presentato dal senatore Perduca e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1000, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.703.

 

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.703, presentato dai senatori Maritati e Casson.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

273

Senatori votanti

272

Maggioranza

137

Favorevoli

118

Contrari

154

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. L'emendamento 5.704 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.705.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.705, presentato dal senatore Vitali.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

276

Senatori votanti

275

Maggioranza

138

Favorevoli

122

Contrari

152

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.9, presentato dalla senatrice Sbarbati.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.706.

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRICOLO (LNP). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 5.706 e 5.707, trattandosi di modifiche di cui avremo modo di discutere in sede di esame del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 5.402, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.403.

MARITATI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARITATI (PD). Signor Presidente, nel prepararmi al voto esprimo tutto il mio rammarico perché l'emendamento 5.403 non è stato preso in considerazione, anzi è stato respinto in Commissione e temo che sarà respinto anche in Aula.

Poiché tutta questa attività del Governo è partita soprattutto sulla base della considerazione indiscutibilmente vera che vi sono troppi stranieri e troppi irregolari e che da questo eccesso di presenze scaturiscono conseguenze spesso anche di violenza e di illegalità, allora noi proponiamo costruttivamente un istituto che non è nuovo nel nostro Paese, il rimpatrio volontario assistito, che peraltro in Stati europei importanti ha dato risultati eccellenti sul piano dell'aumento degli allontanamenti effettivi (+45 per cento in Spagna, in Francia +37 per cento, in Inghilterra il +68 per cento, in Germania il +52 per cento) e lo abbiamo già sperimentato in Italia in maniera eccellente negli anni '90 verso i Balcani e all'inizio del 2000 per il Kosovo.

Con il rimpatrio assistito la gestione delle politiche migratorie migliora sensibilmente, proprio perché favorita dalla certezza dell'allontanamento, a sua volta resa possibile dalla collaborazione fattiva dello straniero. Mi domando allora i motivi di questa chiusura nei confronti dell'emendamento in esame. Questo è uno degli emendamenti che in Commissione il Governo, la stessa Presidenza e la maggioranza hanno dichiarato fattivi e positivi nel contenuto, però, per ragioni che non riesco a comprendere, si rigetta.

Proponiamo di estendere il rimpatrio assistito agli irregolari e giova rilevare che il ricorso all'istituto produrrebbe nel nostro Paese un doppio beneficio, di carattere economico e di ordine pubblico e da un punto di vista politico e morale. A fronte di tante conseguenze negative, anche luttuose, secondo me non basta coprirsi la coscienza con i minuti di silenzio, bisogna operare perché siano risolti questi problemi alla radice.

I rimpatri assistiti devono essere evidentemente garantiti da un fondo, che in parte già esiste e il cui costo sarebbe certamente di gran lunga inferiore ai costi che affrontiamo e che ci prepariamo ad affrontare: basti pensare che sono stati previsti la costituzione di nuovi centri di permanenza e l'allungamento ad un anno e mezzo della detenzione amministrativa. Andremo incontro a difficoltà insuperabili anche e soprattutto dal punto di vista economico, allora perché non accedere a questo istituto che certamente è di gran lunga superiore rispetto ad ogni altro strumento?

Con l'emendamento in esame vogliamo suggerire e proponiamo l'adozione di uno strumento che, se adottato, farà risparmiare ai contribuenti italiani e in maniera indolore determinerà un abbassamento sensibile del numero degli irregolari. È previsto, ovviamente, che l'irregolare assistito per il rientro nel suo Paese che dovesse rientrare prima del tempo previsto dalla legge meriterà allora certamente una pena detentiva. Inoltre, come incentivo, abbassiamo i termini per la possibilità del rientro per coloro i quali volessero liberamente e spontaneamente accedere a questa procedura di allontanamento.

Penso che, invece di mostrare ancora una volta in maniera stupida e sterile i muscoli, aumentare le pene, organizzare nuovi centri di permanenza, affrontare - non so ancora in che modo - il problema drammatico delle carceri italiane, che hanno già raggiunto quota 60.000 e che con questo decreto e con altre norme che la maggioranza si accinge a varare supererà ogni livello per cui dovremo - e non so se neppure è possibile e pensabile - allestirne di nuove, potremmo finalmente adottare provvedimenti intelligenti capaci di risolvere i problemi, quei problemi che in buona parte ci trovano d'accordo. (Applausi dal Gruppo PD).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.403, presentato dal senatore Maritati e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

281

Senatori votanti

280

Maggioranza

141

Favorevoli

126

Contrari

153

Astenuti

1

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.21.

 

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.21, presentato dal senatore D'Ambrosio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

276

Senatori votanti

274

Maggioranza

138

Favorevoli

121

Contrari

153

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 692

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.401, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 5.100, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

 

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.100 (testo 2) non verrà posto in votazione.

FILIPPI Alberto (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FILIPPI Alberto (LNP). Signor Presidente, innanzi tutto ringrazio il Governo per aver accolto l'ordine del giorno nel quale chiedo di superare l'equiparazione esistente tra cittadini italiani e ricongiunti ultrasessantacinquenni di cittadini stranieri ai fini dell'accesso all'assegno sociale.

Mi chiedo, vi chiedo, colleghi senatori, e chiedo al Governo: è corretta, è giusta, è giustificata questa equiparazione? Prima di porre a voi tutti questa riflessione, desidero sottolineare che ho avuto modo, nel corso della recente campagna elettorale, intensa di riunioni, di dibattiti televisivi e radiofonici, di capire come sia la gente a porci questo quesito e a pretendere da noi tutti una chiara risposta a ciò che percepiscono come un'ingiustizia.

 

PRESIDENTE. Senatore Filippi, la invito a concludere. Siamo ormai al termine della seduta e il senatore Cutrufo ha chiesto la parola per fatto personale.

 

FILIPPI Alberto (LNP). In conclusione, devo aggiungere che questa è considerata un'ingiustizia da parte dei cittadini della mia Regione ma non solo. L'abuso incontrollato dei ricongiungimenti farà sì che solo per coprire assegni sociali nel mio Veneto nel 2008 si dovranno spendere circa 10 milioni di euro, considerati dagli elettori veneti non un segno di giustizia ma di grande ingiustizia. (Applausi dal Gruppo LNP).

Signor Presidente, chiedo che il testo integrale del mio intervento venga allegato al Resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Per quale ragione, senatore Lannutti?

 

LANNUTTI (IdV). Per una modifica ad un ordine del giorno.

 

PRESIDENTE. Collega, sono ormai le ore 13,30, ne riparliamo alla ripresa.

 

LANNUTTI (IdV). Quindi, posso farlo alla ripresa?

 

PRESIDENTE. Certo, quando esamineremo l'ordine del giorno in questione ne parleremo.

 

Per fatto personale

CUTRUFO (PdL). Domando di parlare per fatto personale.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CUTRUFO (PdL). Signor Presidente, sono costretto ad intervenire per fatto personale perché credo di aver fatto bene a denunciare, peraltro con la pacatezza di sempre, un fenomeno antipatico. Quando i colleghi sono usciti dall'Aula, è probabile che coloro che sono rimasti, forse sbagliando, abbiano premuto il pulsante di votazione per ottenere l'appoggio ed il sostegno alla votazione elettronica. Lungi da me fare come un collega alla Camera dei deputati, che in tali circostanze ha addirittura parlato di truffa ai danni dello Stato (subito corretto dal Presidente di turno, onorevole Bindi, che ha sostenuto trattarsi di una fattispecie che ovviamente non può essere associata a tale comportamento).

È però giusto ricordare al senatore Garraffa, che più di qualche volta ha fatto delle battutacce in quest'Aula, ed anche oggi (ovviamente sempre assumendosene la responsabilità), che se avesse la compiacenza di ascoltare sarebbe poi probabilmente portato a porgere le scuse al collega da lui accusato poco fa. Faccio questa denuncia per far capire ai colleghi quanto sia grave il fenomeno dell'informazione deviata, soprattutto se utilizzato a scopi politici, come ha fatto il collega Garraffa probabilmente in buona fede, quasi da dover costringere a tacere qualcuno che, al contrario, a tali artifizi non è mai ricorso; due legislature fa erano state pubblicate in Italia alcune foto che ritraevano delle persone, fra cui il sottoscritto, che in questa Aula votavano per altri.

Purtroppo le foto erano state tagliate - era proprio in questo scranno che accadde il misfatto - non facendo vedere in tal modo il collega che era seduto accanto a me. Per questo motivo feci ricorso al tribunale di Milano contro questa informazione ed ebbi soddisfazione ed anche - mi rivolgo senatore Garraffa che non mi ascolta - il pagamento dei danni. I colleghi debbono sapere che in quest'Aula (diversamente dalla Camera ove è prevista la votazione con procedimento elettronico) è prevista in via ordinaria la votazione per alzata di mano; anche in quest'Aula si può richiedere la votazione con procedimento elettronico ma tale richiesta è ulteriore rispetto al principio della votazione per alzata di mano. Pertanto, come il tribunale di Milano accertò per ciò che mi riguarda, sì può votare per un senatore che è presente in Aula. Per tale ragione io pianista non lo sono mai stato, ancorché sono finito sul «Corriere della Sera», su «Striscia la notizia», eccetera. Il senatore Garraffa, probabilmente faceva erroneamente riferimento a quelle vicende, ma il tribunale e quindi i giudici, che tanto giustamente vengono difesi in quest'Aula, emanarono una sentenza che condannò quel circo mediatico.

Diverso è stato l'episodio poco fa accaduto in questa Aula. I nostri colleghi, che avevano hanno ritenuto di sostenere una posizione politica uscendo dall'Aula sono poi stati resi presenti attraverso una votazione da parte di coloro che erano rimasti. È una fattispecie totalmente diversa.

 

GRAMAZIO (PdL). È una truffa.

 

CUTRUFO (PdL). No, non è una truffa, senatore Gramazio, però è un fatto politicamente grave e forse anche contro la volontà degli stessi senatori usciti dall'Aula. Infatti, la collega Finocchiaro con questo gesto ha voluto con clamore sottolineare una protesta; se poi il tasto di votazione del suo scranno fosse stato pigiato per testimoniare una presenza al fine di supportare una richiesta di votazione elettronica, quello sarebbe un errore politico da parte di chi lo avesse commesso. È facile che mi sbagli e che in verità siano stati tutti voti della maggioranza che per errore ha appoggiato una richiesta della minoranza.

Rimane però a verbale, spero per l'ultima volta, signor Presidente, perché questa è la seconda volta che intervengo in proposito. La prima fu in difesa di un collega che venne accusato ingiustamente e che difesi proprio citando la sentenza del tribunale di Milano. L'intervento di oggi, viceversa, è a difesa dell'onorabilità del sottoscritto; però la Presidenza è informata di questo. La prossima volta, dovesse accadere un fatto del genere, prego la Presidenza di correggere immediatamente, così come chiedo le scuse formali del collega Garraffa che ha fatto quella battutaccia ingiusta, forse perché ignorava la fattispecie che ho appena raccontato.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Cutrufo. La Presidenza prende atto delle sue dichiarazioni.

 

Per la risposta scritta ad interrogazioni

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, intervengo molto brevemente, data anche l'ora, per sollecitare per suo tramite la risposta all'interrogazione 4-00177 da noi presentata. Lo chiediamo, perché l'azione di classe, la cui entrata in vigore era prevista il 30 giugno, è stata posticipata dal Governo al 1° gennaio, noi riteniamo per affossarla, ma ci auguriamo di sbagliarci perché è una misura importante.

Abbiamo presentato un'interrogazione a tale riguardo, sottoscritta da tutto il Gruppo dell'Italia dei Valori; chiederei alla sua cortesia di sollecitare una risposta da parte del Governo, perché, signor Presidente ed onorevoli colleghi, stiamo parlando di un milione di risparmiatori frodati da comportamenti lesivi che avevano la possibilità e il diritto di un risarcimento collettivo, anche per non ingolfare i tribunali.

PRESIDENTE. Ci faremo carico di riferire al Governo la sua richiesta, senatore Lannutti.

GRAMAZIO (PdL). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GRAMAZIO (PdL). Signor Presidente, vorrei chiedere a mia volta di sollecitare, per suo tramite, una risposta all'interrogazione 4-00183, dal momento che il settimanale "l'Espresso" pubblica questa settimana un attento servizio sulle morti nell'Azienda ospedaliera San Camillo-Forlanini. Siccome ad oggi sembra che nemmeno la Regione (quindi il Presidente della Regione Lazio, che è anche assessore pro tempore alla sanità), intenda intervenire per le proprie competenze, vorrei sollecitare il Governo ad una risposta immediata e precisa circa la situazione gravissima sulla base di questa denuncia visibilmente in atto all'interno del DEA di secondo livello dell'Azienda San Camillo-Forlanini, dove negli ultimi anni è aumentata la mortalità dei ricoverati.

PRESIDENTE. Senatore Gramazio, la Presidenza si farà carico della sua richiesta. Trasmetteremo pertanto una sollecitazione al Governo.

 

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE.Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,38).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (692)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

    1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

    2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Modifiche al codice penale)

        1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 235 è sostituito dal seguente:

        «Art. 235. - (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.

        Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

            b) l'articolo 312 è sostituito dal seguente:

        «Art. 312. - (Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino di Stato dell'Unione europea sia condannato ad una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti preveduti da questo titolo.

        Il trasgressore dell'ordine di espulsione od allontanamento pronunciato dal giudice è punito con la reclusione da uno a quattro anni.»;

            c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:

                1) al secondo comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sei»;

                2) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

        «Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

                1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

                2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.»;

                3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite dalle seguenti: «anni quindici»;

            d) al terzo comma dell'articolo 590, è aggiunto il seguente periodo:

        «Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni»;

            e) dopo l'articolo 590 è inserito il seguente:

    «Art. 590-bis. - (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.»;

            f) all'articolo 61, primo comma, dopo il numero 11 è inserito il seguente:

        «11-bis. Se il fatto è commesso da soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale.».

EMENDAMENTI 1.5 E 1.23 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI

1.5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

            «b-bis)». L'articolo 572 è sostituito dal seguente:

        «Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

        La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni»;

        al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

        «e-bis) dopo l'articolo 600-septies è inserito il seguente:

        "Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell'accattonaggio). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre anni";

        e-ter) l'articolo 671 è abrogato;

        e-quater) dopo l'articolo 609-decies è aggiunto il seguente:

        "Art. 609-undecies. - (Adescamento di minorenne). - Chiunque, allo scopo di sedurre, abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete INTERNET o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da carpire la fiducia del minore medesimo è punito con la reclusione da uno a tre anni";

        e-quinquies). dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:

        "Art. 612-bis - (Atti persecutori). - Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona ad esso legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni.

        La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

        Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio";

        e-sexies) all'articolo 640, secondo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:

        "1-bis) se ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, numero 5)";

        e-septies). Dopo il numero 3) del secondo comma dell'articolo 635, è inserito il seguente:

        "3-bis) su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale";

        e-octies) dopo il secondo comma dell'articolo 635, è inserito il seguente:

        "Per i reati di cui al comma precedente, la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna";

        e-nonies) al secondo comma dell'articolo 639 , dopo le parole: "compresi nel perimetro dei centri storici," sono inserite le seguenti: "ovvero su immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile, quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano,"».

        Conseguentemente, all'articolo 2, dopo la lettera a), inserire le seguenti:

        «a-bis) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola "minaccia" sono inserite le seguenti: "atti persecutori";

        a-ter) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        "6-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio";

        a-quater) dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente:

        "art. 282-ter - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

        2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.

        3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

        4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio"».

1.23

DELLA MONICA, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINO MAURO MARIA, FRANCO VITTORIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b),aggiungere, in fine, le seguenti:

            «b-bis) l'articolo 572 è sostituito dal seguente:

        "Art. 572. - (Maltrattamenti contro familiari e conviventi). - Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

        La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

        Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni."»;

            «f-ter) dopo l'articolo 604 è inserito il seguente:

        "604-bis. - (Ignoranza dell'età della persona offesa). - Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona."»;

            «f-quater) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5 sono inseriti i seguenti:

        "5-bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza;

        5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza."»;

            «f-quinquies) dopo l'articolo 612 è inserito il seguente:

        "612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ripetutamente minaccia o molesta taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porre lo stesso in uno stato di soggezione o grave disagio fisico o psichico, ovvero tali da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona a sé legata da stabile relazione affettiva, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

        La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.

        La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno di persona minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

        Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio"».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 260, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

        «3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua.

        3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;

            b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le parole: «nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserire le seguenti: «e in relazione ai procedimenti di prevenzione»;

            c) il comma 4 dell'articolo 449 è sostituito dal seguente:

        «4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini.»;

            d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.»;

            e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole: «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle seguenti: «Quando procede a giudizio direttissimo,»;

            f) al comma 1 dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero può chiedere», sono sostituite dalla seguente: «salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede»;

            g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

        «1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.

        1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»;

            h) all'articolo 455, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        «1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;

            i) all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;

            l) all'articolo 602, il comma 2 è abrogato;

            m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale,».

EMENDAMENTI

2.9

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Approvato

        Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:

        «0a) all'articolo 51, comma 3-ter, dopo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3-bis" sono aggiunte le seguenti: "e dal comma 3-quinquies"»;

        0a-bis) all'articolo 328 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente";».

2.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-bis», sostituire la parola: «altresì», con la seguente: «inoltre».

2.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Al comma 1, lettera a), al comma 3-bis dell'articolo 260, ivi richiamato, sopprimere le parole: «, anche su richiesta dell'organo accertatore».

2.701

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Approvato

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-bis», dopo le parole: «dell'organo accertatore», aggiungere: «,».

2.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

Id. em. 2.701

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo la parola: «accertatore»inserire una virgola.

2.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-bis», dopo le parole: «di difficile custodia», sostituire la parola: «ovvero» con la seguente:«o».

2.703

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-bis», dopo le parole: «quando la custodia» sostituire la parola: «risulta» con la seguente:«risulti».

2.704

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-bis», dopo la parola: «l'igiene pubblica», sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «o».

2.705

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-bis», dopo le parole: «l'osservanza delle formalità», sostituire le parole: «di cui all'articolo» con le seguenti: «previste dall'articolo».

2.3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Al comma 1, lettera a),all'articolo 260, ivi richiamato, sopprimere il comma 3-ter.

2.706

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-ter», dopo le parole: «nei casi di sequestro», sostituire la parola: «nei» con la seguente: «in».

2.707

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-ter», sostituire la parola: «effettuazione», con la seguente: «esecuzione».

2.708

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 3-ter», dopo le parole: «dopo 15 giorni dalla», aggiungere la parola: «predetta».

2.250

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

            «a-bis) Nella rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: ". Distruzione di cose sequestrate"».

2.750

D'ALIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente «a-bisall'articolo 349, comma 4, la parola: "dodici" è sostituita dalla parola: "ventiquattro"».

2.4

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «di prevenzione» aggiungere la parola: «antimafia».

2.709

DELLA MONICA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis) All'articolo 444, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        "3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno"».

2.710

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 4», sostituire la parola: «quando» con la seguente: «se».

2.5/1

I RELATORI

Approvato

All'emendamento 2.5, aggiungere il seguente capoverso:

        «b) Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: "al secondo periodo la parola 'quindicesimo' è sostituita con la seguente: 'trentesimo'"».

2.5

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato con un subemendamento

Al comma 1, lettera c), capoverso 4, sostituire la parola: «quindicesimo», con la seguente: «trentesimo».

2.300

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «dalla seguente» con le parole: «dalle seguenti».

2.711

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 4», sostituire le parole: «salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini» con le seguenti: «salvo il caso in cui sussista grave pregiudizio per le indagini».

2.712

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 1-bis», dopo le parole: «fuori dai termini» sostituire le parole: «di cui all'articolo» con le seguenti: «previsti dall'articolo».

2.713

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 1-bis», sostituire le parole: «salvo che» con le seguenti: «salvo i casi in cui».

2.714

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 1-ter», dopo le parole: «definizione del procedimento» sostituire le parole: «di cui all'articolo» con le seguenti: «previsto dall'articolo».

2.715

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera g), capoverso «Art. 1-ter», sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «o».

2.716

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 1-bis», sostituire la parola: «se» con la seguente: «quando».

2.717

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 1-bis», sostituire la parola: «o» con la seguente: «ovvero».

2.900/2 (già 2.8/2)

D'AMBROSIO, CASSON

Respinto

All'emendamento 2.900, sopprimere le parole da: «e per i delitti» fino a: «11-bis)».

2.8

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis e 628 del codice penale» con le seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 423-bis, 527, 600-bis, 609-bis, 609-octies, 624, 624-bis e 628 e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, comma 1, numero 11-bis) del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».

2.900

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 600-bis, 624-bis, 628 del codice penale», con le seguenti: «nonché di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate all'articolo 625, 624-bis, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del codice penale».

2.400 (già 2.0.3)

VITALI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA

Precluso

Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

        "c-bis) nei confronti dello straniero che si trovi nel territorio dello Stato in condizione di clandestinità e che sia privo di fissa dimora."».

2.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti lettere:

            «m-bis) al comma 3-ter dell'articolo 51, dopo le parole: "3-bis", sono aggiunte le seguenti: "3-quater ";

            m-ter) al comma 3-quater dell'articolo 51, il secondo periodo è soppresso;

            m-quater) al comma 1-bis dell'articolo 328, le parole: "3-bis", sono sostituite dalle seguenti: "3-quater e 3-quinquies";

            m-quinquies) il comma 1-ter dell'articolo 328 è abrogato.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.2

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, FRANCO VITTORIA

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Altre modifiche al codice di procedura penale)

        1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: "minaccia," sono inserite le seguenti: "atti persecutori,";

            b) all'articolo 282-bis, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

        "7. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.";

            c) dopo l'articolo 282 bis è aggiunto il seguente:

        «Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

        2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da stabile relazione affettiva.

        3. Quando la frequentazione di tali luoghi sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

        4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento di comunicazione anche telematico.

        5. Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socioassistenziali del territorio.».

            d) all'articolo 293, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "dell'imputato e all'eventuale già nominato difensore della persona offesa dal reato";

            e) dopo l'articolo 384 è inserito il seguente:

        "Art. 384-bis. - (Divieto provvisorio di avvicinamento). - 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per la incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'applicazione provvisoria delle prescrizioni previste dall'articolo 282-ter del codice di procedura penale nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.

        2. Entro 48 ore dall'emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al Giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.

        3. Il Giudice entro 5 giorni successivi fissa l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all'indiziato ed al difensore.

        4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e l'indiziato possono proporre ricorso per Cassazione.

        5. Quando non provvede a norma del comma che precede, il Giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.

        6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 390 e dell'articolo 391".

            f) all'articolo 392, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        "1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.";

            g) l'articolo 395 è sostituito dal seguente:

        1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, unitamente ai soli atti e documenti indispensabili per l'espletamento del mezzo di prova, ed è notificata a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393 comma l lettera b). La prova della notificazione è depositata in cancelleria.

            i) l'articolo 396, comma 1, è modificato come segue:

                1) dopo le parole: "il pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ", la persona offesa dal reato";

                2) dopo le parole: "fondatezza della richiesta," sono inserite le seguenti: "le modalità di assunzione per il provvedimento di cui all'articolo 398 comma 5-bis,";

            l) all'articolo 396, comma 2, primo periodo, dopo le parole: "dalla persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o dalla persona offesa dal reato";

            m) all'articolo 396, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "La persona sottoposta alle indagini" sono inserite le seguenti: "o la persona offesa dal reato";

            n) l'articolo 398, il comma 5-bis, è modificato come segue:

            1) prima della parola "600" è inserita "572,";

                2) le parole: "e 609-octies" sono sostituite da: "609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis";

                3) le parole "vi siano minori di anni sedici," sono sostituite da "vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni,";

                4) le parole "quando le esigenze del minore" sono sostituite da «quando le esigenze di tutela delle persone";

                5) le parole "abitazione dello stesso minore" sono sostituite dalle seguenti "abitazione della persona interessata all'assunzione della prova"».

2.0.801/1

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 2.0.801, al comma 1, al capoverso «Art. 132-bis» dopo le parole: «precedenza assoluta», aggiungere le seguenti: «ai procedimenti per reati di cui al titolo I, titolo II e titolo III libro secondo del codice penale, nonché».

2.0.801/2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 2.0.801, al comma 1, al capoverso «Art. 132-bis» dopo le parole: «del codice di procedura penale», aggiungere le seguenti: «nonché ai procedimenti per i delitti contro la pubblica amministrazione e contro l'amministrazione della giustizia,».

2.0.801/3

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 2.0.801, al comma 1, al capoverso «Art. 132-bis» dopo le parole: «diverso da quello per cui si procede», aggiungere le seguenti: «ai procedimenti per delitti contro l'amministrazione della giustizia,».

2.0.801/4

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Sost. id. em. 2.0.801/3

All'emendamento 2.0.801, al comma 1, al capoverso «Art. 132-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai procedimenti relativi ai reati di cui al titolo III libro secondo del codice penale».

2.0.801

I Relatori

Approvato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)

        1. Al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l'articolo 132-bis è sostituito dal seguente:

        «Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli d'udienza) - 1. Nella formazione dei ruoli d'udienza e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai procedimenti relativi ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a 10 anni, ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ai delitti di criminalità organizzata, ai procedimenti con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, e ai procedimenti da celebrarsi con giudizio direttissimo e con giudizio immediato».

2.0.900/1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 2.0.900, al capoverso «Art. 1-bis» dopo le parole: «reati commessi» inserire le parole: «contro la pubblica amministrazione ovvero».

        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «per reati commessi» inserire le seguenti: «contro la pubblica amministrazione ovvero».

2.0.900/2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso dalla reiezione degli emm. 2.0.801/3 e 2.0.801/4

All'emendamento 2.0.900, dopo le parole: «infortuni sul lavoro» aggiungere le seguenti: «e dei procedimenti per delitti contro l'amministrazione della giustizia».

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nei procedimenti per delitti contro l'amministrazione della giustizia».

2.0.900/3

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.0.900/1

All'emendamento 2.0.900, alla rubrica, dopo le parole: «per reati commessi» inserire le seguenti: «contro la pubblica amministrazione ovvero».

2.0.900

IL GOVERNO

Approvato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di formazione dei ruoli d'udienza nei procedimenti per reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

        "1-bis. Nella formazione dei ruoli di udienza il giudice assicura priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti relativi a reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"».

2.0.800/1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 2.0.800, sopprimere il comma 1.

2.0.800/2

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 2.0.800, sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di maggiore allarme sociale, all'articolo 132-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché alla trattazione dei procedimenti per i reati previsti dal Capo I, Titolo Il, Libro II del codice penale"».

2.0.800/3

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Le parole da: «All'emendamento» a: «2002» respinte; seconda parte preclusa

All'emendamento 2.0.800, al comma 1, sostituire la parola: «2002» con la seguente: «1994».

2.0.800/4

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

All'emendamento 2.0.800, al comma 1, sostituire la parola: «2002» con la seguente: «1996».

2.0.800/5

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Precluso

All'emendamento 2.0.800, al comma 1, sostituire la parola: «2002» con la seguente: «1998».

2.0.800/6

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

All'emendamento 2.0.800, al comma 1, sostituire la parola: «2002» con la seguente: «1998».

2.0.800/7

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

All'emendamento 2.0.800, al comma 1, sostituire la parola: «2002» con la seguente: «2000».

2.0.800/8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 2.0.800, al comma 1, sostituire le parole: «che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado» con le seguenti: «per i quali non sia stata dichiarata l'apertura del dibattimento ai sensi dell'articolo 492 del codice di procedura penale».

2.0.800/9

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 2.0.800, al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.0.800/10

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 2.0.800, al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto al comma 6, non sono comunque sospesi i processi penali relativi ai reati di corruzione, concussione e reati societari».

2.0.800/11

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 2.0.800, al comma 6, dopo le parole: «relativi ai», aggiungere le seguenti: «reati di cui al titolo I, titolo II e titolo III libro secondo del codice penale».

2.0.800/12

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 2.0.800, al comma 6, dopo le parole: «a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale,» aggiungere le seguenti: «ai delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal Capo primo, titolo II, libro secondo del codice penale».

2.0.800/13

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI, GIAMBRONE, CARLINO, ASTORE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI, PEDICA, RUSSO

Respinto

All'emendamento 2.0.800, al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: «La sospensione non opera altresì per i procedimenti relativi a reati di cui al titolo III libro secondo del codice penale».

2.0.800/14

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 2.0.800, al comma 9, dopo le parole: «successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», eliminare le parole: «anche nei» e aggiungere le seguenti: «ad eccezione dei».

2.0.800/15

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sost. id. em. 2.0.800/14

All'emendamento 2.0.800, al comma 9, sostituire le parole: «anche nei» con le seguenti: «ad esclusione dei».

2.0.800/16

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 2.0.800, al comma 9, sopprimere le parole: «e sino alla dichiarazione del dibattimento».

2.0.800/17

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 2.0.800, al comma 9, al secondo periodo, dopo le parole: «La richiesta» inserire la seguente: «non» e, successivamente, la parola: «anche» è soppressa.

2.0.800

I Relatori

Approvato

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Sospensione dei processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002)

        1. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui all'articolo 132-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché dei procedimenti da celebrarsi con giudizio direttissimo e con giudizio immediato, i processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002 che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione dell'udienza preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado, sono immediatamente sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per la durata di un anno. In caso di pluralità di reati contestati, si ha riguardo alla data dell'ultimo reato.

        2. Nei casi di cui al comma 1, il corso della prescrizione rimane sospeso durante la sospensione del procedimento o del processo penale. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la sospensione.

        3. La comunicazione della sospensione del processo con l'eventuale indicazione della nuova data d'udienza è notificata con le modalità di cui all'articolo 148, comma 2-bis, del codice di procedura penaIe, ai difensori delle parti e al pubblico ministero.

        4. Nel processo sospeso, ove ne ricorrano i presupposti, il giudice può comunque provvedere ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale.

        5. La parte civile costituita può trasferire l'azione in sede civile. In tal caso, i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile sono abbreviati fino alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

        6. La sospensione non opera nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, ai delitti di criminalità organizzata, ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale, ai reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in ogni caso, ai procedimenti con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede.

        7. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del tribunale può sospendere i processi quando i reati in essi contestati sono prossimi alla prescrizione e la pena eventualmente da infliggere non sarebbe eseguibile ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241.

        8. L'imputato può richiedere al Presidente del tribunale di non sospendere il processo. Il Presidente del tribunale, valutate le ragioni della richiesta, le esigenze dell'ufficio e lo stato del processo, provvede con ordinanza, notificata con le modalità di cui al comma 3.

        9. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale entro tre giorni dalla notifica di cui al comma 3 o nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche nei processi nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446 comma 1 del codice di procedura penale e sino alla dichiarazione di chiusura del dibattimento. La richiesta può essere formulata anche quando sia stata già presentata nel corso del procedimento, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero sia stata rigettata dal giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3.

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

        1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,».

EMENDAMENTI

3.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «nonché» aggiungere: «,»

3.701

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «ad esclusione delle fattispecie» sostituire: «di cui all'articolo» con le seguenti: «previste dall'articolo».

3.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «e successive modificazioni» sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «o».

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni)

        1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;

            b) al comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al trasgressore. La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;

            c) dopo il comma 2-quater è inserito il seguente:

        «2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;

            d) al comma 7, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:

        «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c);

            e) al comma 7, terzo periodo, le parole: «Dalle violazioni conseguono» sono sostituite dalle seguenti: «La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta»;

            f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio,», sono sostituite dalle seguenti: «Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato,».

        2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) le parole: «è punito con l'ammenda da euro 1000 a euro 4000 e l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un anno»;

            b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo, nonché quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo 186.».

        3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;

            b) al comma 7, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre anni».

        4. All'articolo 222, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto di cui al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.».

EMENDAMENTI

4.700

MARINO MAURO MARIA, MARCENARO, NEGRI

Respinto

Al comma 1, premettere in seguente:

        «01. All'articolo 7, comma 15-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "secondo le norme del Capo I, sezione II, del titolo VI", è inserito il seguente periodo: "Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue l'applicazione dei provvedimenti di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"».

4.701

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, premettere in seguente:

        «01. Al comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e a coloro che abbiano svolto almeno otto ore di pratica presso un 'centro di guida sicura', riconosciuto con decreto ministeriale, documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso"».

4.6

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

        01. Alla tabella punteggi allegata all'articolo 126 - bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, è apportata la seguente modificazione: «al capoverso "Art. 142" le parole: "Comma 8-5" sono sostituite dalle seguenti: "Comma 8-2"».

        Conseguentemente all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, sono apportate la seguenti modificazioni:

            a) al comma 7, le parole: «non oltre 10 Km/h» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre 20 Km/h»;

            b) al comma 8, le parole: «di oltre 10 Km/h» sono sostituite dalle seguenti: «di oltre 20 Km/h».

4.702

VITALI

Approvato

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al punto "articolo 187, commi 7 e 8", le parole: "commi 7 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1 e 8"».

4.703

MALAN

Id. em. 4.702

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, al punto "articolo 187 commi 7 e 8", sono sostituite le parole: "commi 7 e 8" con le seguenti: "commi 1 e 8"».

4.7

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

        01. All'articolo 142, comma 9-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992 e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: «da sei a dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci mesi».

4.8

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

        01. Al comma 1 dell'articolo 177, del decreto legislativo n.  285 del 1992 e successive modificazioni, dopo le parole: «polizia o antincendio» sono inserite le seguenti: «o al soccorso subacqueo».

4.9

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, premettere il seguente:

        01. Al comma 1 dell'articolo 177, del decreto legislativo n.  285 del 1992 e successive modificazioni, dopo le parole: «di plasma» sono inserite le seguenti: «, prove di laboratorio».

4.10

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a)premettere la seguente:

            0a) al comma 2, sopprimere la lettera a).

4.11

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a),premettere la seguente:

            0a) al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «da euro 500 a euro 2000» con le seguenti: «da euro 258 a euro 600».

4.13

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a)premettere la seguente:

            0a) al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei mesi» con le seguenti: «fino a due mesi».

4.12

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a)premettere la seguente:

            0a) al comma 2, alla lettera a), sostituire le parole: «da tre a sei mesi» con le seguenti: «da un mese a sei mesi».

4.14

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.704

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Id. em. 4.14

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

4.2

PINZGER

Ritirato

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «lettera b)», inserire le seguenti: «le parole: "con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200" sono sostituite con le seguenti: "con la sanzione amministrativa da euro 800 a euro 3.200" e».

4.705

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «le parole» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «sostituire le parole "con l'ammenda da euro 800 a euro 3200"» con le seguenti: «con l'ammenda da euro 3000 a euro 6000».

4.15

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), sostituire le parole da: «le parole» fino a: «sei mesi» con le seguenti: «le parole: "e l'arresto fino a tre mesi" sono soppresse».

4.706

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Id. em. 4.15

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «le parole:» fino alla fine della lettera con le seguenti: «sopprimere le parole: "e l'arresto fino a tre mesi"».

4.707

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «le parole:» fino alla fine della lettera con le seguenti: «le parole: "da sei mesi a un anno"» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a due anni».

4.16

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e le parole: «da sei mesi ad un anno», sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei mesi»".

4.18

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

4.19

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 2, lettera c), al secondo periodo le parole: "da uno a due anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi ad un anno"».

4.17

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «le parole: "L'arresto fino a sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto da tre mesi ad un anno" e».

4.708

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «le parole» fino a: «ad un anno».

4.709

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «l'arresto da tre mesi ad un anno» inserire le seguenti: «e le parole "da uno a due anni"» sono sostituite dalle seguenti: «da due a tre anni;».

4.710

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «Con la sentenza di condanna» sostituire la parola: «ovvero» con la seguente: «o».

4.711

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sospensione condizionale della pena,» inserire le seguenti: «in caso di recidiva».

4.5

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole: «è sempre disposta la confisca del veicolo» con le seguenti: «è disposto il fermo amministrativo del veicolo per 6 mesi».

4.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «comma 2, del codice penale» con le seguenti: «secondo comma, del codice penale».

4.400

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «può essere affidato in custodia al trasgressore» inserire le seguenti: «, salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione di cui alla presente lettera».

4.150

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

Al comma 1, lettera b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica, in quanto compatibile, al fermo amministrativo disposto ai sensi del comma 2-bis».

4.1000

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, capoverso, lettera b), l'ultimo periodo dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

        «La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis».

4.4

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Precluso

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole: «La stessa procedura si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis» con le seguenti: «La procedura si applica solo nel caso di cui al comma 2, lettera c) e al comma 2-bis.».

4.712

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «si applica anche nel caso» sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «previsto al».

4.500/1

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

All'emendamento 4.500, dopo le parole: «lettera c) del medesimo comma 2» inserire le seguenti: «in caso di recidiva».

4.500

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

            «b-bis) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

        "2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo primo, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223"».

4.713

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) al comma 2-bis, dopo le parole: "sono raddoppiate ed" inserire le seguenti: «in caso di recidiva».

4.20

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente: «b-bis) al comma 2-bis) le parole da: «ed è disposto il fermo amministrativo» fino alla fine del comma, sono soppresse».

4.714

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-quinquies, dopo le parole: «il veicolo,» sostituire la parola: «qualora» con la seguente: «se».

4.715

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera c), capoverso 2-quinquies, dopo le parole: «indicato dall'interessato» sostituire la parola: «o» con la seguente: «ovvero».

4.716

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

        «c-bis) al comma 6, dopo le parole: "di cui al comma 2" aggiungere le seguenti: "salvo che sia evidente che il conducente non si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool"».

4.717

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «dell'accertamento» sostituire le parole: «di cui ai» con le seguenti: «previsto dai».

4.718

PARAVIA, FASANO, GASPARRI, ESPOSITO

Approvato

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

        «e) al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione"».

4.719

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «se» con la seguente: «quando».

4.720

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Le parole da: «Al comma 2» a: «1.500»» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: «con l'ammenda da euro 1.500» fino alla fine della lettera con le seguenti: «con l'ammenda da euro 6.000 a euro 10.000».

4.721

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Precluso

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi a un anno» con le seguenti: «con l'ammenda da euro 3.000 a euro 8.000».

4.900

IL GOVERNO

V. testo 2

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1».

4.900 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI,» sono sostituite dalle seguenti: «e si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1,».

4.200

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 4, dopo le parole: «articolo 222, comma 2,» inserire le seguenti: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.2

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

        1. All'articolo 6, comma 2, alinea, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le parole da: "devono interrompere" fino a: "alcolemico; inoltre" sono soppresse.

4.0.100 (già 12.0.6)

FILIPPI MARCO, BIANCO, ADAMO, BASTICO, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per innalzare il livello di sicurezza pubblica sulle strade)

        1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

        "Art. 14-bis. - (Obblighi delle discoteche e degli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche). - 1. AI fine di ridurre il livello di incidentalità stradale, le discoteche e gli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura, con oneri interamente a proprio carico, uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test, nonché idonei spazi di riposo.

        2. I titolari e i gestori delle discoteche e degli esercizi di cui al comma 1 sono altresì tenuti ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei relativi locali apposite tabelle che indichino le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

        3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo valutazione dell'autorità competente.

        4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dei trasporti, adotta il regolamento di attuazione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dal comma 1 del presente articolo".

        2. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale e dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco, da parte delle Forze dell'ordine al Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, ai fini dell'aggiornamento e dell'ampliamento, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente, degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,2009 e 2010.

        3. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 e 2010, si provvede:

            a) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

            b) per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        4. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 1 sono destinate al potenziamento dei servizi di controllo su strada, mirati e intensificati nelle zone di maggiore pericolosità e rischio di incidentalità, distribuiti in modo unitario e coordinato sull'intero territorio nazionale».

4.0.2000 (già 12.0.701)

FILIPPI MARCO

Ritirato

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per innalzare il livello di sicurezza pubblica sulle strade)

        1. Dopo l'articolo 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, è inserito il seguente:

        "Art. 14-bis. - (Obblighi delle discoteche e degli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche). - 1. Al fine di ridurre il livello di incidentalità stradale, le discoteche e gli esercizi che vendono o somministrano bevande alcoliche dopo le ore 01.00 sono tenuti a inserire nella propria struttura, con oneri interamente a proprio carico, uno strumento di rilevamento del tasso alcolemico per permettere ai frequentatori che lo richiedono di sottoporsi volontariamente al test, nonché idonei spazi di riposo.

        2. I titolari e i gestori delle discoteche e degli esercizi di cui al comma 1 sono altresì tenuti ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei relativi locali apposite tabelle che indichino le sanzioni previste dall'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

        3. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 comporta la sanzione della chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo valutazione dell'autorità competente.

        4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro, salute, politiche sociali con proprio decreto, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti, adotta il regolamento di attuazione dell'articolo 14-bis della legge 30 marzo 2001, n. 125, introdotto dal comma 1 del presente articolo"».

4.0.2001 (già 12.0.702)

FILIPPI MARCO

Ritirato

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Statistiche sul livello di sicurezza pubblica sulle strade)

        1. Ferme restando le competenze dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono fissati i termini e le modalità per la trasmissione, in via telematica, dei dati relativi all'incidentalità stradale e dei dati relativi ai comportamenti di guida a rischio, come la guida in stato di ebbrezza, la trasgressione dei limiti di velocità, il mancato rispetto della distanza di sicurezza, la mancata utilizzazione della cintura di sicurezza o del casco, da parte delle Forze dell'ordine al Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti -, ai fini dell'aggiornamento e dell'ampliamento, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente, degli archivi previsti dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni. Per l'avvio degli interventi di raccolta e invio dei dati di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

        2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008-2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.0.2002 (già 12.0.703)

FILIPPI MARCO

Ritirato

Dopo l'articolo 14,inserire il seguente:

«Art. 14-bis

(Risorse per il potenziamento dei servizi di controllo sulle strade)

        1. Le maggiori entrate derivanti dall'incremento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla presente legge sono destinate al potenziamento dei servizi di controllo su strada, mirati e intensificati nelle zone di maggiore pericolosità e rischio di incidentalità, distribuiti in modo unitario e coordinato sull'intero territorio nazionale».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

        1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        «5-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cede a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con provvedimento irrevocabile comporta la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina.».

EMENDAMENTI

5.7

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Sopprimere l'articolo

5.17

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Id. em. 5.7

Sopprimere l'articolo

5.8

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. - ((Modifiche al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191) - 1. All'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

        "Qualora le violazioni delle norme di cui ai commi precedenti riguardino più nuclei familiari o più persone fisiche singole, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di euro 3098 per ciascun nucleo familiare o singola persona fisica, in favore dei quali avvenga la cessione.

        Le sanzioni amministrative di cui al comma precedente sono raddoppiate in caso di reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 162 del codice penale"».

5.19

CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 5. - (Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286. Modifica al decreto-legge 21 marzo 1978, n.59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191). - 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        "5-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di irregolarità di uno o più stranieri e approfittando del loro stato di bisogno, cede o procura ad essi a qualsiasi titolo un immobile o parte di esso di cui abbia la disponibilità, per un corrispettivo gravemente sproporzionato rispetto alla media dei prezzi di mercato, tenendo conto dei casi di affitto della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 25 mila euro. Nel caso di cessione del diritto d'uso a più stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio italiano, la multa è di 25.000 euro per ognuno di essi per ognuno degli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale alloggiati nell'immobile".

        2. All'articolo 12, quarto comma, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio qualora la persona cui è stata ceduta la proprietà, il godimento o l'uso dell'immobile sia uno straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale».

5.24

LE COMMISSIONI RIUNITE

Ritirato

Al comma 1, premettere i seguenti:

        «01. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Al momento del passaggio al valico di frontiera, lo straniero proveniente da Stati per i quali sia richiesto il visto di ingresso, anche laddove sia munito di regolare documento e del visto suddetto, è sottoposto, senza alcuna procedura invasiva, a rilievi fotodattiloscopici, con modalità informatiche";

        02. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione dell'articolo 4, comma 2-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 01 del presente articolo.

        03. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. In ogni caso di mancata esibizione agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza del passaporto o di altro documento di identificazione, lo straniero è immediatamente sottoposto a rilievi fotodattiloscopici e segnaletici"».

5.18

CASSON, DELLA MONICA, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, FRANCO VITTORIA

Respinto

Premettere al comma 1 il seguente:

        «01. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona";

            b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

            a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

            b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;

            c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurame l'ingresso o la permanenza illegale;

            d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;

            e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti";

            c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

        "3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata";

            d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:

        "3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 3:

            a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

            b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto";

            e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza";

            f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

        "4-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti"».

5.220

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, premettere il seguente:

        «01. All'articolo 12, comma 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà"».

5.700

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al», con le seguenti: «previste dal».

5.23

DELLA MONICA, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI, FRANCO VITTORIA

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: «è inserito il seguente» fino alla fine con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:

        «5-bis. La pena per il reato previsto dal comma 5 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto consiste nel procurare o nell'intromettersi per procurare ad uno o più cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio dello stato la disponibilità di un immobile, in deroga alla disciplina prevista dalla legge 9 dicembre 1998 n. 431 e successive modificazioni ovvero, approfittando della situazione di inferiorità o di necessità, la disponibilità di situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

        5-ter. In caso di condanna il giudice, se ne ricorrono le condizioni, può ordinare la confisca dei beni mobili e immobili che servirono o furono destinati a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto ai sensi dell'articolo 240 comma primo del codice penale.

        5-quater. Le somme di danaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina».

5.400/1

CASSON

Respinto

All'emendamento 5.400, dopo le parole: «privo di titolo di soggiorno» inserire le seguenti: «, salvo che lo stesso sia in fase di rinnovo,».

5.400

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Al comma 1, capoverso «5-bis», sostituire il primo periodo con il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno in un immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso, anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.».

5.701

D'ALIA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 5-bis», sostituire le parole da: «chiunque» a: «Stato» con le seguenti: «chiunque, dietro corrispettivo di qualunque tipo ed in qualunque forma prestato, al fine di trarne ingiusto profitto, concede comunque in uso un alloggio del quale abbia la disponibilità ad uno straniero privo di titolo di soggiorno nello Stato».

5.4

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER

Precluso

Al comma 1, capoverso 5-bis, dopo le parole: «soggiornante nel territorio dello Stato» inserire le seguenti: «al momento della stipula del contratto».

5.6

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 1, capoverso «5-bis» sopprimere le parole da: «La condanna» fino alla fine del comma.

5.702

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Sost. id. em. 5.6

Al comma 1, capoverso «Art. 5-bis», sopprimere le parole da: «La condanna» fino a: «immigrazione clandestina».

5.1000/1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Respinto

All'emendamento 5.1000, sostituire le parole: «anche se è» con le seguenti: «salvo che sia».

5.1000

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 1, capoverso: «5-bis» secondo periodo dopo la parola: «irrevocabile»inserire le seguenti: «ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della pena,».

5.703

MARITATI, CASSON

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-bis», sostituire le parole: «estranea al reato», con le seguenti: «che risulti del tutto estranea al fatto ed inconsapevole dello stesso».

5.704

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «ove» con la seguente: «qualora».

5.705

VITALI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 5-bis», dopo le parole: «al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione clandestina», inserire le seguenti: «nonché a finanziare attività che facilitino l'inserimento sociale, con particolare riferimento alle politiche abitative, a favore delle categorie svantaggiate, ivi compresi gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato».

5.9

SBARBATI

Respinto

Al comma 1, dopo il comma 5-bis, ivi richiamato, aggiungere il seguente:

        «5-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, l'impiego di lavoratori clandestini da parte delle imprese costituisce pratica commerciale scorretta. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può avviare anche d'ufficio procedimenti volti all'accertamento della violazione del divieto di impiego di lavoratori clandestini e dei relativi effetti nei confronti delle imprese concorrenti e dei consumatori finali, nonché all'applicazione delle relative sanzioni. Ai fini dello svolgimento di tali compiti l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri investigativi e sanzionatori previsti dal decreto legislativo 146/2007».

5.706

BRICOLO, BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA, VALLARDI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 6, comma 2 le parole: "e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi" sono sostituite dalle seguenti: "e per quelle inerenti all'accesso a pubblici servizi, ad esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 35,"».

5.707

BRICOLO, BODEGA, DIVINA, MAURO, MAZZATORTA, VALLARDI

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 6, comma 2 sono soppresse le seguenti parole: "agli atti di stato civile o"».

5.402 [già 1.10 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «1-bis) all'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 3, quinto periodo, la parola: "quindici" è sostituita con la seguente: "sette;"».

5.403

MARITATI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, PROCACCI, SANNA, VITALI, MARINARO

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti:

        «2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

        "4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e b), il decreto di espulsione contiene l'intimazione a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni, salvo che il prefetto rilevi, sulla base di elementi obiettivi, il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento. Nei casi previsti dal presente comma, nel decreto è indicata la possibilità per lo straniero di avvalersi dei programmi di rimpatrio volontario e assistito di cui all'articolo 16-bis.

        5. L'espulsione è eseguita con le modalità previste dal comma 3, qualora lo straniero si sia trattenuto, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato oltre il termine fissato con l'intimazione";

            b) il comma 14 è sostituito dal seguente:

        "14. Il divieto di reingresso di cui al comma 13 decorre dall'effettivo allontanamento dal territorio nazionale e opera per un periodo di dieci anni nei casi previsti dal comma 1 e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Negli altri casi il termine è di cinque anni ed è ridotto ad un anno, in caso di ottemperanza all'intimazione a lasciare il territorio nazionale, ed a due anni, in caso di rimpatrio volontario ed assistito di cui all'articolo 16-bis".

        3. All'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. Lo straniero trattenuto può chiedere di partecipare ai programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all'art. 16-bis, collaborando fattivamente alle procedure di identificazione per l'acquisizione di un documento valido per l'espatrio".

            b) il comma 5-quater è sostituito dal seguente:

        «5-quater. Lo straniero di cui al comma 5-ter che non sia stato possibile accompagnare alla frontiera o trattenere ai sensi del comma 1 o per il quale è decorso il termine di trattenimento e che non ha eseguito l'ordine di lasciare il territorio dello Stato utilizzando, nel caso di indisponibilità economica, il biglietto di trasporto nel paese di origine o provenienza messo a sua disposizione tramite i programmi di cui all'articolo 16-bis e continua a trattenersi, senza giustificato motivo, nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a tre anni.

        4. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente:

        "1-ter. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure amministrative idonee a identificare gli stranieri durante l'esecuzione di misure limitative della libertà personale, finalizzate a escludere la necessità di un successivo trattenimento a tale fine».

        5. Gli interventi di cui ai commi 2 e 4 sono autorizzati nel limite delle risorse del Fondo di cui al comma 5.

        6. Dopo l'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

        "16-bis. - Fondo nazionale rimpatri. - 1. È istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo nazionale rimpatri, destinato al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, comprensivi di interventi di sostegno al reinserimento nel Paese di origine, predisposti dal Ministero dell'Interno in convenzione con enti e associazioni nazionali o internazionali a carattere umanitario.

        2. Il Fondo è alimentato da:

            a) un contributo, determinato ai sensi del comma 3, a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 22, e degli stranieri richiedenti il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;

            b) i contributi eventualmente disposti dall'Unione Europea per le finalità del Fondo.

        3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, sono determinati l'importo e le forme di versamento al competente capitolo di bilancio del Ministero dell'interno del contributo di cui al comma l, le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché le modalità di impiego del fondo per le spese sostenute dall'amministrazione per le procedure di rimpatrio.

        4. I programmi di cui al comma l sono destinati al rimpatrio di:

            a) stranieri regolarmente soggiornanti, privi dei necessari mezzi economici, per il ritorno nel paese di origine o di provenienza;

            b) stranieri muniti di decreto di espulsione ai sensi dell'art. 13.

        5. Per poter accedere al programma di rimpatrio volontario ed assistito lo straniero deve essere in possesso del passaporto o documento equipollente in corso di validità o collaborare fattivamente alle procedure di identificazione.

        6. Lo straniero che ha usufruito del programma di rimpatrio assistito e compie un nuovo ingresso irregolare sul territorio nazionale è punito con la reclusione fino a tre anni e non può accedere ad un nuovo programma».

5.21

D'AMBROSIO GERARDO, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere, in fine, il seguente:

        «2. Al comma 1 dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni"».

5.401

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 22, comma 12, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato", sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di euro cinquemila per ogni lavoratore impiegato"».

5.100

LE COMMISSIONI RIUNITE

Approvato

Nella rubrica, dopo le parole: «Modifiche al» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

ORDINE DEL GIORNO

G5.100

FILIPPI ALBERTO

V. testo 2

Il Senato,

            esaminato il provvedimento in titolo;

            considerato che l'articolo 41 del D.Lgs. n.286, del 1998 aveva previsto per gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per durata non inferiore all'anno l'equiparazione ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e prestazioni di assistenza sociale;

            valutato che, successivamente, l'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha previsto che l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali, sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno nonché ai minori iscritti nella loro carta di soggiorno, con esclusione, pertanto, degli stranieri titolari del solo permesso di soggiorno per durata non inferiore all'anno;

            verificato, tuttavia, il citato articolo 80 in combinato con la modifica all'articolo 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998, apportata dal D.Lgs. n. 3 del 2007, riguardante l'emissione della carta di soggiorno - ora denominata permesso di soggiorno CE di lunga durata per il cittadino extracomunitario e per i suoi familiari, senza che questi ultimi abbiano maturato la minima permanenza nel nostro paese;

            vagliato, dunque, che alla luce della sopracitata normativa il requisito di almeno cinque anni di residenza abituale ed effettiva sul nostro territorio ai fini dell'ottenimento della ex carta di soggiorno e relativi benefici ad essa connessi è condizione legata solamente al cittadino che richiede il ricongiungimento dei suoi familiari, mentre questi ultimi possono richiedere da subito, una volta entrati in Italia, lo stesso titolo e se ultra sessantacinquenni possono avere da subito anche l'assegno sociale;

            preso atto dell'aumento sproporzionato di richieste di ricongiungimenti familiari e del relativo allarmante aumento di richieste di assegni sociali, che stanno mettendo in seria difficoltà le casse dell'Inps; basti pensare che solo nella Regione Veneto nel 2008 è previsto un esborso di 10 milioni di euro per rispondere a quasi 1.500 richieste;

        impegna il Governo:

            a superare l'equiparazione esistente a legislazione vigente tra cittadini italiani e ricongiunti ultra sessantacinquenni di cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE di lunga durata ai fini dell'accesso all'assegno sociale.

G5.100 (testo 2)

FILIPPI ALBERTO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            esaminato il provvedimento in titolo;

            considerato che l'articolo 41 del D.Lgs. n.286, del 1998 aveva previsto per gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per durata non inferiore all'anno l'equiparazione ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e prestazioni di assistenza sociale;

            valutato che, successivamente, l'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) ha previsto che l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali, sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno nonché ai minori iscritti nella loro carta di soggiorno, con esclusione, pertanto, degli stranieri titolari del solo permesso di soggiorno per durata non inferiore all'anno;

            verificato, tuttavia, il citato articolo 80 in combinato con la modifica all'articolo 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998, apportata dal D.Lgs. n. 3 del 2007, riguardante l'emissione della carta di soggiorno - ora denominata permesso di soggiorno CE di lunga durata per il cittadino extracomunitario e per i suoi familiari, senza che questi ultimi abbiano maturato la minima permanenza nel nostro paese;

            vagliato, dunque, che alla luce della sopracitata normativa il requisito di almeno cinque anni di residenza abituale ed effettiva sul nostro territorio ai fini dell'ottenimento della ex carta di soggiorno e relativi benefici ad essa connessi è condizione legata solamente al cittadino che richiede il ricongiungimento dei suoi familiari, mentre questi ultimi possono richiedere da subito, una volta entrati in Italia, lo stesso titolo e se ultra sessantacinquenni possono avere da subito anche l'assegno sociale;

            preso atto dell'aumento sproporzionato di richieste di ricongiungimenti familiari e del relativo allarmante aumento di richieste di assegni sociali, che stanno mettendo in seria difficoltà le casse dell'Inps; basti pensare che solo nella Regione Veneto nel 2008 è previsto un esborso di 10 milioni di euro per rispondere a quasi 1.500 richieste;

        impegna il Governo a riconsiderare l'equiparazione esistente a legislazione vigente tra cittadini italiani e ricongiunti ultra sessantacinquenni di cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno CE di lunga durata ai fini dell'accesso all'assegno sociale.

________________

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.2

LI GOTTI, BELISARIO, PARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)

        1. Fatti salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l'esercizio.

        3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

5.0.4

VITALI, GHEDINI, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CAROFIGLIO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di assistenza ed integrazione sociale)

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono inseriti i seguenti:

        "2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 e 583-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando siano accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero o apolide ed emerga un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma l per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.

        2-ter. Con la proposta o con il parere di cui al comma 2-bis sono altresì comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, il permesso di soggiorno di cui al citato comma 2-bis è esteso ai figli minori dello straniero vittima della violenza familiare".

        2. Per il finanziamento dei programmi previsti dal comma 2-bis dell'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2008, a valere sulla disponibilità del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 1261, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

5.0.900/1

PERDUCA, PORETTI, BONINO

Accantonato

All'emendamento 5.0.900, all'articolo 5-quater, al comma 4, dopo le parole: «Presidenza della Repubblica» aggiungere le seguenti: «, la Corte costituzionale».

5.0.900

IL GOVERNO

Accantonato

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Servizio nelle sedi disagiate)

        1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - (Trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio) - 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai 150 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per le quali non compete alcuna indennità.

        2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono i seguenti requisiti:

            a) mancata copertura del posto messo a concorso nell'ultima pubblicazione;

            b) quota di posti vacanti superiore alla media nazionale della scopertura.

        3. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, ed indica tra le stesse le sedi ritenute a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina, in numero non superiore a cento unità annue.

        4. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, applicando il criterio di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni";

            b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

        "Art. 1-bis. - (Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata). - 1. Per la copertura delle sole sedi a copertura immediata rimaste vacanti per difetto di aspiranti e per le quali non siano intervenute dichiarazioni di disponibilità o manifestazioni di consenso al trasferimento, il Consiglio superiore della magistratura provvede con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le medesime funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio o che tale domanda abbiano successivamente revocato.

        2. Non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati in servizio presso altre sedi disagiate ovvero sedi comprese nell'elenco di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

        3. La percentuale di cui al comma 2 viene calcolata per eccesso o per difetto a seconda che lo scarto decimale sia superiore o inferiore allo 0,5; se lo scarto decimale è pari allo 0,5 l'arrotondamento avviene per difetto.

        4. Le condizioni per il trasferimento di ufficio devono sussistere alla data di pubblicazione della delibera di cui all'articolo 1, comma 3.

        5. Il trasferimento di ufficio si realizza esclusivamente con i magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel medesimo distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo e Roma, per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria e per il distretto di Reggio Calabria anche quelli di Messina e Catania.

        6. Nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto per il quale è minore la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione. Analogamente si considera più vicino il distretto il cui capoluogo ha la distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, più breve rispetto al capoluogo del distretto in cui è compreso l'ufficio da coprire.

        7. Nell 'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.

        8. Se in uno stesso distretto vi sono più uffici da coprire a norma del comma 1, si tiene conto delle indicazioni di gradimento espresse secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. In difetto di indicazioni il magistrato con maggiore anzianità è destinato all'ufficio con organico più ampio";

            c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

        "Art. 2. - (Indennità in caso di trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio) - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità quando il trasferimento avvenga da regione diversa, ovvero pari alla metà del suddetto quando il trasferimento avvenga all'interno della medesima regione.

        2. La indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e non compete in caso di ulteriore trasferimento d'ufficio disposto prima di un quadriennio dalla scadenza del periodo di legittimazione per richiedere un nuovo trasferimento.

        3. Al magistrato trasferito d'ufficio a sede disagiata l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.

        4. Qualora, nel caso previsto dall'articolo 1-bis, il magistrato provenga dal medesimo distretto oppure da altro distretto della stessa regione si applica comunque l'indennità prevista dal comma 1 nella misura prevista per il trasferimento all'interno della regione, indipendentemente dalla distanza chilometrica";

            d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

        "Art. 5. - (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento, assegnazione, destinazione d'ufficio o applicazione) - 1. Per i magistrati assegnati, trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate ai sensi degli articoli 1 e 1-bis l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza ovvero assegnato ai sensi del medesimo articolo 1, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, sino al quarto anno di permanenza.

        2. I magistrati assegnati, trasferiti o destinati d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 2-bis possono presentare domanda di tramutamento decorsi tre anni di effettivo servizio presso la sede disagiata.

        3. Se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

        4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi o di funzioni di legittimità".

        2. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, come sostituiti dal comma 1, lettere a), c) e d) del presente articolo, si applicano esclusivamente ai magistrati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

        3. Le disposizioni dell'articolo 1-bis della legge 4 maggio 1998, n. 133, come introdotto dal comma 1, letto b), del presente articolo, non si applicano ai magistrati che entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge presentino domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio, senza revocarla prima della definizione della relativa procedura.

Art. 5-ter.

(Norma di copertura finanziaria)

        1. All'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Il contributo è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione".

        2. Agli oneri recati dall'articolo 5-bis, comma 1, lettera c), valutati complessivamente in euro 2.275.633 per l'anno 2008 e in euro 4.551.266 a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui al precedente comma.

        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche aifini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 5-quater.

(Rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria)

        1. In attuazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 606 lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a decorrere dal 1º luglio 2008, la tabella B prevista dall'articolo 5, comma 9, della legge 30 luglio 2007, n. 111, è sostituita dalla tabella in allegato 1.

        2. Il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, provvede con propri decreti alla rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura, anche tenendo conto dell'incremento dei carichi di lavoro derivante dalle disposizioni della presente legge.

        3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, del decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modifiche, la destinazione alle funzioni di cui alla lettera M della tabella B allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, come modificata dalla presente legge, non può superare gli anni dieci, fatto salvo il maggior termine stabilito per gli incarichi la cui durata è prevista da specifiche disposizioni.

        4. Non rientrano nei limiti di cui al comma 3 le destinazioni disposte per incarichi presso la Presidenza della Repubblica e il Consiglio superiore della magistratura, nonchè quelle per incarichi elettivi.

        5. Il termine di cui al comma 3 decorre, anche per le destinazioni già disposte, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        6. Al terzo comma dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il secondo periodo è soppresso.

Allegato 1Tabella B (articolo 5, comma 9)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

A.    Magistrato con funzioni direttive api cali giudicanti di legittimità: Primo presidente della Corte di cassazione

       1

B.    Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione

       1

C.    Magistrato con funzioni direttive superiori di legittimità: Presidente aggiunto della Corte di cassazione

       1

Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione

       1

Presidente del Tribunale superiore delle acque Pubbliche

       1

D.    Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

     60

E.    Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

   375

F.    Magistrati con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: Procuratore nazionale antimafia

       1

G.    Magistrati con funzioni diretti ve di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

     52

H.    Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti

     53

I.     Magistrti con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

   366

L.    Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione Nazionale antimafia e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado

8.989

M.    Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie

   250

N.    Magistrati ordinari in tirocinio

(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

Totale  . . .

10.151

5.0.2000 (già 12.0.706)

CAROFIGLIO, CASSON, ADAMO, BASTICO, BIANCO, CECCANTI, CHIURAZZI, D'AMBROSIO GERARDO, DE SENA, DELLA MONICA, FINOCCHIARO, GALPERTI, INCOSTANTE, LATORRE, MARINO MAURO MARIA, MARITATI, PROCACCI, SANNA, VITALI

Ritirato

Dopo l'articolo 15aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Servizio nelle sedi disagiate)

        1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - (Trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio). - 1. Ai fini della presente legge, per trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando il mutamento di regione e una distanza, eccezione fatta per la Sardegna, superiore ai 150 chilometri dalla sede ove il magistrato abbia svolto il tirocinio o abbia prestato servizio. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per le quali non compete alcuna indennità.

        2. Per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono i seguenti requisiti:

            a) mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione del posto;

            b) quota di posti vacanti superiore alla media nazionale della scopertura.

        3. Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta del Ministro della giustizia, individua, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco delle sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, pubblicando tale elenco. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni dalla nomina, in numero non superiore a cento unità.

        4. Il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, delibera con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, applicando il criterio di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni.

        5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della legge 30 luglio 2007, n. 111, se non viene acquisito il consenso o la disponibilità dei magistrati al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate, il Consiglio superiore della magistratura può destinare a svolgere funzioni requirenti i magistrati ordinari al termine del tirocinio. È fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni relative ai trasferimenti d'ufficio di cui alla legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni.

        6. Nei casi di cui al comma 5, primo periodo, per il primo anno di attività ai magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere assegnati esclusivamente procedimenti in coassegnazione con colleghi che abbiano già conseguito la prima valutazione di professionalità";

            b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

        "Art. 2. - (Indennità in caso di trasferimento, assegnazione e destinazione d'ufficio). - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 è attribuita, per il periodo di permanenza nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare in godimento.

        2. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni";

            c) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

        «Art. 5. - (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento, assegnazione, destinazione d'ufficio o applicazione). - 1. Per i magistrati assegnati, trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate ai sensi dell'articolo l l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d'ufficio, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, sino al quarto anno di permanenza.

        2. I magistrati assegnati, trasferiti o destinati d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 possono presentare domanda di tramutamento dopo due anni di effettivo servizio presso la sede disagiata.

        3. Salvo che per i magistrati ordinari al termine del tirocinio, se la permanenza in servizio presso la sede disagiata del magistrato assegnato, trasferito o destinato d'ufficio ai sensi dell'articolo 1 supera i tre anni, quest'ultimo ha diritto ad essere riassegnato alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze.

        4. Le disposizioni di cui ai commi l e 3 non si applicano ai trasferimenti a domanda o d'ufficio che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi o di funzioni di legittimità.

        5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, per i magistrati applicati in sedi disagiate l'anzianità di servizio è calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo, con l'aumento della metà per ogni mese di servizio trascorso nella sede. Le frazioni di servizio inferiori al mese non sono considerate».

        2. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, si applicano esclusivamente ai magistrati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Nei confronti dei magistrati precedentemente trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.0.700

GHEDINI, VITALI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale in caso di grave sfruttamento dell'attività lavorativa)

        1. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Oltre ai casi di cui al comma 1, il permesso di soggiorno di cui al presente articolo è rilasciato anche quando siano accertate situazioni di grave sfruttamento dell'attività lavorativa dello straniero, attuate mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, o quando lo stesso sia sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da violazioni di norme contrattuali o di legge"».

5.0.701

BRUNO, DE SENA, CASSON, ZANDA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Nuove norme per la destinazione delle somme confiscate nell'ambito di procedimenti per reati di tipo mafioso)

        1. In deroga a ogni altra disposizione di legge, il cinquanta per cento delle somme confiscate di cui all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, comma 1, che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, è destinato al "Fondo a sostegno del finanziamento dei premi di produttività alle forze dell'ordine", a tal fine istituito presso il Ministero dell'interno, con vincolo di destinazione delle risorse rinvenienti dalle attività di confisca svolte in ciascuna regione agli operatori delle forze dell'ordine operanti nell'ambito della stessa.

        2. Il Ministro dell'interno è autorizzare ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, recante anche la disciplina di riparto del Fondo nel caso di operazioni di confisca condotte su base pluri e sovra regionale» .

Allegato B

 

Testo integrale dell'intervento del senatore Filippi sull'ordine del giorno G5.100 (testo 2)

Grazie Presidente, colleghi senatori, ringrazio il Governo per l'accoglimento di questo ordine del giorno nel quale chiedo di superare l'equiparazione esistente (a legislazione vigente) tra cittadini italiani e ricongiunti ultra sessantacinquenni di cittadini stranieri ai fini dell'accesso all'assegno sociale.

Mi chiedo, vi chiedo colleghi senatori e chiedo al Governo: è corretta, è giusta, è giustificata questa equiparazione?

Prima di porre a voi tutti questa riflessione, ho avuto modo nel corso della recente campagna elettorale intensa di riunioni, di dibattiti televisivi e radiofonici di capire come sia la gente a porci questo quesito e a pretendere da noi tutti una chiara risposta a ciò che percepiscono come una ingiustizia: cittadini di destra come cittadini di sinistra, pensionati del sud come del nord. Per questo l'ambizione di questo ordine del giorno è di essere approvato da una vasta maggioranza dell'emiciclo perché ritiene di fondarsi sul buon senso; del resto, devono essere equiparati, considerati uguali, secondo voi tutti, due sessantacinquenni di cui uno ha contribuito per almeno 65 anni (o comunque per un tempo considerato congruo) alla crescita del suo territorio, quindi del nostro Paese e l'altro, che ricongiuntosi anche solo da un'ora, nulla avendo dato al nostro Paese, ottiene pari trattamento del primo, per il solo fatto che ha più di 65 anni e null'altro?

Sia chiaro che è condiviso ed è palese che la pensione sociale rappresenta una misura sociale legata allo status e non già al regime contributivo, ma è vero anche che deve rappresentare uno strumento previdenziale che non può essere riconosciuto in modo generalizzato e slegato da un congruo periodo temporale trascorso nel territorio.

Non posso non segnalare che più intrecci tra le disposizioni di natura previdenziale e quelle riguardanti l'immigrazione prevedono - per ottenere alcuni servizi assistenziali - una minima permanenza nel nostro Paese; minima permanenza nel nostro Paese quindi è regola inequivocabile che lega diritti acquisiti o acquisibili alla presenza appunto nel territorio.

A queste argomentazioni di valore e di principio devo aggiungere una nota pragmatica: l'uso sempre crescente e a volte l'abuso incontrollato dei ricongiungimenti farà che solo, per coprire assegni sociali nel mio Veneto nel 2008 si dovranno spendere circa dieci milioni di euro. Dieci milioni che in gran parte sono considerati dagli elettori non un segno di giustizia ma un segno di grossa ingiustizia. Grazie.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Alberti Casellati, Caliendo, Castelli, Chiaromonte, Ciampi, Coronella, Dini, Mantica, Mantovani, Martinat, Palma, Rossi Nicola, Scalfaro, Scarabosio e Viespoli.

 

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Marcenaro, Nessa e Pinzger per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Unione dell'Europa occidentale; Chiti, a partire dalle ore 10.30, per attività di rappresentanza del Senato.

Incompatibilità, presentazione di relazioni

In data 17 giugno 2008, a nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Augello ha presentato la relazione sull'incompatibilità con il mandato parlamentare concernente il senatore Fabrizio Di Stefano (Doc. III, n. 1).

Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, variazioni nella composizione

In data 17 giugno 2008, il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale il deputato Giorgio Jannone in sostituzione del deputato Settimo Nizzi.

 

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, variazioni nella composizione

 

In data 17 giugno 2008, il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria il deputato Settimo Nizzi in sostituzione del deputato Giorgio Jannone.

   

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Ranucci Raffaele

Nuove norme per il ricorso obbligatorio alle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche (788)

(presentato in data 17/6/2008);

 

senatori Lusi Luigi, Amati Silvana, Armato Teresa, Bruno Franco, D'Alia Gianpiero, De Sena Luigi, Fontana Cinzia Maria, Legnini Giovanni, Mongiello Colomba, Musi Adriano, Papania Antonino, Randazzo Nino, Sbarbati Luciana, Thaler Ausserhofer Helga, Vita Vincenzo Maria

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni (789)

(presentato in data 17/6/2008);

 

senatrice Leddi Maria

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di regime tributario dei redditi derivanti da contratti di locazione e di disciplina della detrazione per canoni di locazione (790)

(presentato in data 17/6/2008);

 

senatori Gramazio Domenico, Saccomanno Michele, Allegrini Laura

Norme in favore di soggetti incontinenti e stomizzati (791)

(presentato in data 17/6/2008);

 

senatori Giaretta Paolo, Rossi Paolo

Disposizione in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (792)

(presentato in data 18/6/2008);

 

senatori Scarpa Bonazza Buora Paolo, Piccioni Lorenzo, Sanciu Fedele, Allegrini Laura, Bevilacqua Francesco, Comincioli Romano, Fasano Vincenzo, Giordano Basilio, Mazzaracchio Salvatore, Piccone Filippo, Tancredi Paolo

Nuove disposizioni in materia di pesca marittima (793)

(presentato in data 18/6/2008);

 

senatrice Incostante Maria Fortuna

Norme in materia di scioglimento dei Consigli comunali e provinciali soggetti a condizionamenti ed infiltrazioni di tipo mafioso o similare e in materia di responsabilità dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche (794)

(presentato in data 18/6/2008).

 

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Tancredi ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00178 del senatore Tomassini.

 

I senatori Morra, Pedica e Saro hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-00053 dei senatori Poli Bortone ed altri.

Mozioni

VILLARI, ARMATO, BRUNO, CALABRO', COMPAGNA, D'ALIA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, DI NARDO, FISTAROL, FOLLINI, LUSI, MUSI, PROCACCI, RANUCCI, SCANU, STRADIOTTO, TREU - Il Senato,

premesso che:

i costi energetici lievitano di giorno in giorno sia per i cittadini che per le imprese;

l'apertura del mercato a nuovi attori e lo sviluppo della concorrenza sono le misure che in definitiva favoriscono gli utenti, come dimostra la netta diminuzione dei prezzi dell'energia elettrica registrata nei giorni scorsi dalla borsa elettrica, con un abbattimento medio dell'1,5 per cento dei costi;

in Italia, la liberalizzazione del mercato del gas è iniziata con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 che recepiva la direttiva 98/30/CE e che disponeva, fra l'altro, la separazione societaria delle attività nel settore del gas;

con la direttiva si stabiliva che nessuna impresa del gas, tra cui l'Eni, potesse immettere sul mercato nazionale più del 75 per cento dei volumi di metano consumato in Italia, quota destinata a scendere raggiungendo il 61 per cento nel 2010;

conseguentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo il gruppo Eni Spa ha dato vita a Snam Rete Gas Spa, operativa solo nel trasporto nazionale del gas e ad Eni Gas & Power Spa, che opera nei campi dell'importazione e vendita di gas naturale. La produzione dei giacimenti italiani è stata assegnata ad una divisione dell'Eni (Agip), mentre le attività di stoccaggio alla società Stogit, anche essa di proprietà dell'Eni;

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas in diverse circostanze ha segnalato al Parlamento e al Governo la necessità di introdurre anche per il settore del gas, come è già accaduto per quello dell'energia elettrica, una separazione proprietaria tra chi gestisce i monopoli tecnici e chi si occupa di libere attività in competizione;

nella segnalazione al Parlamento del 27 gennaio 2005 veniva sottolineato come, per creare una vera concorrenza nel mercato del gas, fosse necessario ridimensionare la posizione dominante dell'Eni in tutte le fasi della filiera di questo settore;

nel febbraio 2006 nel Rapporto dell'Autorità sulla situazione del mercato della vendita di gas naturale in Italia, emergevano gravi criticità della concorrenza complessiva del mercato;

l'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, ha stabilito che nessuna società operante nel settore del gas naturale e dell'energia elettrica possa detenere, direttamente o indirettamente, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di gas naturale e di energia elettrica;

il termine per l'adeguamento a tale disposizione è stato inizialmente fissato dallo stesso decreto-legge n. 239 del 2003 al 1° luglio 2007; in seguito con la legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266), relativamente alla rete nazionale di trasporto del gas, la suddetta scadenza è stata posticipata al 31 dicembre 2008;

il 4 aprile 2006 la Commissione europea ha inviato 28 lettere di messa in mora nei confronti di 17 Stati membri, fra i quali l'Italia, per non avere recepito correttamente le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che hanno sostituito, rispettivamente, le direttive 96/ 92/CE e 98/30/CE relative al mercato interno dell'energia e del gas;

nella successiva fase della procedura d'infrazione per violazione delle suddette direttive del 2003 l'Italia è stata destinataria di un parere motivato da parte della Commissione nel quale le veniva contestato il mancato recepimento delle disposizioni per la separazione dei sistemi di trasporto e distribuzione (specificamente le norme sull'indipendenza del gestore della rete rispetto alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete);

nel 2006 il legislatore italiano è nuovamente intervenuto nel processo di privatizzazione della Snam Rete Gas Spa con i commi 905 e 906 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), prevedendo l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di disposizioni volte all'attuazione dell'obbligo di cessione delle quote del 20 per cento del capitale delle società proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas naturale e differendo di due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il termine entro il quale l'ENI deve cedere (fino al 20 per cento) la propria partecipazione nel capitale di Snam Rete Gas Spa;

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha recentemente ribadito che il settore in questione è ancora caratterizzato da una "sostanziale assenza di significativi sviluppi concorrenziali" e da una "insoddisfacente dinamica dei prezzi e del grado di mobilità" dei clienti finali. Nella segnalazione inviata a Parlamento e Governo, il garante critica gli investimenti mancati che hanno avuto effetti negativi sulla sicurezza, denuncia il monopolio di Eni nello stoccaggio e condanna l'attuale integrazione tra società di vendita e di distribuzione;

la scelta dell'Unione europea di non rendere obbligatoria la separazione proprietaria delle reti costituisce una dura battuta di arresto nella liberalizzazione del settore;

considerato che:

a causa dell'inadeguatezza degli sviluppi infrastrutturali e del forte peso che l'Eni spa continua a rivestire sul mercato, nonostante l'introduzione di modifiche nel quadro normativo e regolamentare e la presenza di alcuni segnali positivi (incremento del numero di soggetti che hanno avuto il conferimento della capacità di entry e di quelli che hanno chiesto l'autorizzazione per importare gas naturale), il processo di liberalizzazione nel mercato del gas è incompleto e i tetti massimi stabiliti dall'Antitrust per le società non sono riusciti a invertire una tendenza che rimarrà invariata anche nei prossimi anni;

la strada da seguire a beneficio dei consumatori finali è favorire l'accesso di nuovi soggetti,

impegna il Governo:

a costituire una "borsa del gas", analoga a quella già esistente per il settore elettrico, che, anche se non risolverebbe il problema, comunque incentiverebbe la liberalizzazione del mercato;

ad assumere tutte le ulteriori iniziative necessarie al fine di rompere i monopoli esistenti ed assicurare con trasparenza ai cittadini la possibilità di scegliere, tanto più in una stagione, come quella attuale, di crisi drammatica sull'energia.

(1-00010)

Interrogazioni

GASBARRI - Al Ministro del lavoro, salute, politiche sociali - Premesso che:

nell'anno 2005, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 18 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (cosiddetta legge "Bossi-Fini"), sono stati attivati, presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo, gli Sportelli unici per l'immigrazione per l'espletamento delle pratiche relative alle procedure di prima assunzione dei lavoratori stranieri e di ricongiungimento familiare;

da allora sono state numerose le segnalazioni di cittadini italiani e stranieri riguardanti il grave malfunzionamento degli Sportelli unici per l'immigrazione;

innanzitutto si denuncia l'assenza di qualsiasi tipo di organizzazione nel gestire l'ingente numero di persone che quotidianamente, in particolare nelle grandi città, si accalca all'ingresso degli Sportelli unici, con il risultato di una ressa caotica, trattenuta a stento dalle Forze dell'ordine che, in numero insufficiente, non riescono a garantire nessun tipo di controllo né, tanto meno, il rispetto di alcun ordine di entrata;

ancora più grave è il notevole ritardo con cui vengono gestite le domande di ricongiungimento familiare, per il cui espletamento il tempo necessario è superiore ai dodici mesi dal momento della consegna della documentazione;

tempi ancora più lunghi sono necessari per l'espletamento delle domande di prima assunzione dei lavoratori stranieri, presentate nell'ambito delle quote previste annualmente dal "decreto-flussi", sulla cui gestione la Corte dei conti ha espresso un giudizio negativo sottolineando l'erroneità delle previsioni delle quote, puntualmente inferiori alle domande presentate, i tempi lunghissimi che intercorrono tra la presentazione della domanda e il rilascio del permesso di soggiorno al lavoratore, nonché la necessità per la gestione di ogni singola pratica di coinvolgere le Questure, le Direzioni provinciali del lavoro, i Centri per l'impiego, gli Sportelli unici per l'immigrazione e le rappresentanze diplomatiche, dando così luogo ad un iter lento e farraginoso;

tra la domanda di assunzione e la concessione del permesso di soggiorno trascorrono in media 400 giorni, un tempo non solo molto lontano dai 40 giorni previsto dalla legge "Bossi-Fini", ma soprattutto in palese contraddizione con gli stessi obiettivi della legge che ha legato l'incremento della produttività degli stranieri da inserire nel sistema economico al rapido accesso al mercato del lavoro regolare;

premesso inoltre che:

per far fronte all'emergenza rappresentata dal fenomeno immigratorio ed alle centinaia di migliaia di domande che ogni anno, in occasione del decreto-flussi, affluiscono agli Sportelli unici per l'immigrazione (210.000 nel 2005, 520.000 nel 2006, 700.000 nel 2007), l'amministrazione titolare della gestione delle domande è dovuta ricorrere all'utilizzazione di personale esterno, in mancanza di personale sufficiente a smaltire tutte le pratiche e nel tentativo di rimediare ad un ritardo ormai cronico;

a tal fine il Ministero dell'interno nell'anno 2003 ha provveduto all'assunzione di 1.050 lavoratori, 650 dei quali vincitori del concorso a tempo determinato, nel profilo professionale di coadiutore amministrativo contabile, area funzionale B, posizione economica B1, con contratto per le esigenze dello Sportello unico per l'immigrazione presso le Prefetture ed altri 403 risultati idonei;

nel 2006 il personale esterno costituiva ben il 46 per cento della dotazione complessiva con un incremento pari all'11 per cento rispetto all'anno precedente;

con l'ordinanza del 29 marzo 2007 (Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina), il Ministro dell'interno è stato autorizzato all'espletamento di apposite procedure selettive con concorsi per titoli ed esami per l'assunzione nel limite massimo di 650 unità di personale con contratto a tempo determinato al fine di fronteggiare adeguatamente le maggiori esigenze organizzative connesse al protrarsi della situazione di emergenza;

è evidente la necessità di sopperire alla scarsità di personale e di far fronte all'ingente mole di lavoro ricorrendo all'assunzione di ulteriore personale;

considerato che:

dopo cinque anni di lavoro precario in scadenza, nel mese di aprile 2008, i 650 lavoratori vincitori del concorso del 2003, hanno inoltrato richiesta individuale al Ministero dell'interno chiedendo l'inserimento nel piano di stabilizzazione nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per il triennio 2008-2010, in riferimento a quanto previsto dal decreto ministeriale 21 febbraio 2007 che autorizza l'avvio delle procedure di stabilizzazione di personale in servizio a tempo determinato nelle Amministrazioni dello Stato, nelle agenzie e negli enti pubblici non economici;

i suddetti lavoratori hanno acquisito nel corso degli ultimi cinque anni professionalità ed esperienza che l'amministrazione, tuttora impegnata a smaltire l'arretrato, non può permettersi di disperdere;

la legge finanziaria per l'anno 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha introdotto, all'articolo 1, comma 526, la possibilità per le amministrazioni pubbliche di procedere alla stabilizzazione del personale in organico, con contratti di lavoro a tempo determinato, facendo riferimento ai fabbisogni permanenti delle amministrazioni medesime,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno procedere alla stabilizzazione dei 1.050 lavoratori che dal 2003 operano presso gli Sportelli unici per l'immigrazione, evitando che la loro professionalità ed esperienza vadano disperse e garantendo così la salvaguardiadegli attuali livelli occupazionali;

quali iniziative intendano adottare al fine di garantire il corretto funzionamento degli Sportelli unici per l'immigrazione e l'espletamento delle procedure in tempi più rapidi, mediante l'utilizzo di personale preparato in modo adeguato e con le competenze e l'esperienza necessarie ad affrontare situazioni di forte ritardo e di arretrato da smaltire, a tutt'oggi non ancora risolte.

(3-00089)

MARCUCCI, RUSCONI, LANNUTTI, PEDICA - Al Ministro per i beni e le attività culturali - Premesso che:

da alcune dichiarazioni riportate dalla stampa, risulta che il Ministro per i beni e le attività culturali avrebbe annunciato la prossima presentazione di un disegno di legge concernente l'autonomia del Teatro La Scala di Milano e dell'Accademia di Santa Cecilia di Roma;

tale disegno di legge non prevederebbe eguale trattamento per il Teatro Comunale di Firenze, nonostante la notorietà e l'eccellenza delle sue produzioni e dei riconoscimenti nazionali ed internazionali, ultimo tra i quali il Premio Abbiati nel 2007, Oscar della lirica italiana, per l'Antigone di Ivan Fedele e per gli allestimenti wagneriani della Fura del Baus;

tale ipotesi, tra le altre conseguenze, renderebbe problematica la gestione del nuovo teatro del "Maggio musicale fiorentino", in parte finanziato nel capitolo delle celebrazioni dell'unità d'Italia;

il Sovrintendente del "Maggio musicale fiorentino" Francesco Giambrone ha espresso preoccupazione per i tagli previsti dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS), che penalizzerebbero il teatro nonostante un punteggio più alto rispetto alla Scala di Milano, in virtù di una pianta organica non aggiornata, risalente al 1998,

si chiede di sapere:

se le indiscrezioni riportate dalla stampa circa il disegno di legge corrispondano al vero;

gli eventuali motivi di esclusione del Teatro Comunale dall'autonomia prevista per Accademia di Santa Cecilia e La Scala;

se, inoltre, i tagli al FUS, paventati dal Sovrintendente fiorentino, siano realmente riferiti alla pianta organica risalente a vent'anni or sono, senza tenere conto del notevole ridimensionamento avvenuto.

(3-00090)

CIARRAPICO - Al Ministro dell'interno - Premesso che, per quanto consta all'interrogante:

il Comune di Aprilia (Latina), ininterrottamente dal 2005 ad oggi, nella successione degli esercizi finanziari, presenta il bilancio comunale di esercizio fuori dai tempi previsti da norme inderogabili;

la Prefettura di Latina ha inoltrato allo stesso Comune formali diffide ad adempiere;

di fatto, viene impedita la discussione e l'analisi del bilancio comunale di esercizio da parte del Consiglio comunale;

negli ultimi esercizi finanziari, l'approvazione è priva del parere preventivo dei Revisori dei conti,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti di competenza il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di risolvere il grave conflitto venutosi a creare.

(3-00091)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

CASSON, MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, D'AMBROSIO, ADAMO, FILIPPI Marco, CARLONI, DONAGGIO, INCOSTANTE, FONTANA, VITA, NEROZZI, VIMERCATI, SANGALLI, MARINARO, BUBBICO, BERTUZZI, SIRCANA, TOMASELLI, BLAZINA, GHEDINI, LUMIA, COSENTINO, FIORONI, SERAFINI Anna Maria, LIVI BACCI, SERRA, BIONDELLI, DEL VECCHIO, MONGIELLO, BARBOLINI, GARRAFFA, GRANAIOLA, MAGISTRELLI, SCANU, DE LUCA, ROSSI Paolo, PERDUCA, PORETTI, DI GIOVAN PAOLO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia, dell'interno e degli affari esteri - Premesso che:

dagli organi di stampa (in particolare, "La Repubblica", 17 giugno 2008, pagina 9) si apprende la notizia relativa ad operazioni di extraordinary rendition attuate tra il 2002 e il 2003 a danno di sei cittadini tunisini, da anni regolarmente soggiornanti in Italia, ove molti di essi mantengono ancora la residenza, come del resto i loro familiari;

secondo quanto esposto in uno specifico rapporto da Cori Crider - avvocato statunitense dell'associazione legale angloamericana "Reprieve" che si batte per la tutela dei diritti umani e in particolare delle persone che versano in condizioni di vulnerabilità - tali cittadini, alcuni dei quali, all'epoca dei fatti, soggiornavano in Italia, sarebbero stati oggetto di consegne diplomatiche verso il carcere di massima sicurezza Camp Delta di Guantanamo, mediante voli realizzati attraversando lo spazio aereo italiano, dunque con la complicità, o quantomeno il tacito assenso, delle autorità italiane;

dal citato rapporto può inoltre evincersi come, tra il 2002 e il 2003, i cittadini in questione sarebbero stati interrogati da agenti delle Forze dell'ordine e dei servizi di intelligence italiani, i quali avrebbero inoltre condiviso le informazioni raccolte con i servizi di sicurezza statunitensi e con il regime tunisino. In particolare, le informazioni così fornite sarebbero state poi utilizzate nell'ambito di procedimenti penali condotti dalle autorità tunisine nei confronti di loro cittadini, che si sono conclusi con condanne a pene detentive di assoluta gravità, tali peraltro da precludere il rimpatrio dei condannati;

tali circostanze sono documentate nella lettera e nel rapporto fatti recapitare dall'avvocato Crider al Presidente del Consiglio dei ministri e ai titolari dei dicasteri in indirizzo, unitamente alla richiesta di concedere il rientro in Italia dei cittadini in questione, quale atto di responsabilità (se non di "riparazione") nei confronti di persone vittime di un comportamento attribuito anche allo Stato italiano, in grave violazione dei diritti umani fondamentali e delle stesse obbligazioni assunte, sul piano internazionale, dall'Italia, con la sottoscrizione e la ratifica della Convenzione internazionale contro la tortura, nonché della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani, che vietano ogni condotta idonea anche solo ad agevolare pratiche di tortura, sia pur commesse da autorità straniere;

il comportamento e la responsabilità di organismi pubblici italiani nelle extraordinary rendition - attuate tra il 2002 e il 2005 nei confronti di persone consegnate alle autorità statunitensi, nella consapevolezza che esse sarebbero state detenute a Guantanamo o Abu Ghraib, lì poi sottoposte a tortura o trattamenti inumani o degradanti - sono stati più volte stigmatizzati dal Consiglio d'Europa, che ha avviato specifiche indagini conoscitive al proposito,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga doveroso fornire dettagliate informazioni in ordine alla vicenda in premessa;

quali provvedimenti urgenti si intendano adottare, al fine di fare piena chiarezza sulla vicenda in premessa e sulle eventuali responsabilità di appartenenti ad apparati pubblici di prevenzione e/o sicurezza, relativamente alle consegne speciali, anche a prescindere dalla responsabilità penale di singoli funzionari in tali condotte, sulla quale sarà la magistratura ad effettuare gli accertamenti e le valutazioni del caso;

quali decisioni intendano assumere in ordine alla richiesta di rientro in Italia di tali cittadini, anche al fine di impedire che il nostro Paese si renda corresponsabile della loro consegna ad un Paese, quale la Tunisia, nel quale essi sarebbero esposti al rischio di tortura o trattamenti inumani e degradanti.

(3-00092)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BORNACIN - Al Ministro della giustizia - Premesso che:

dal mese di gennaio 2007 Luca Delfino, il trentunenne di Serra Riccò (Genova), indagato dagli inquirenti per l'omicidio della sua ex fidanzata Luciana Biggi, fu sottoposto ad intercettazioni telefoniche, da cui si evinceva chiaramente che avesse l'idea di fuggire all'estero e che potesse reiterare il reato di cui era indagato;

dalle intercettazioni risultano gravi e inquietanti minacce nei confronti della ex compagna Antonella Multari, anche lei uccisa otto mesi dopo con quaranta coltellate nelle vie del centro di Sanremo (Imperia);

la sezione omicidi della Squadra mobile chiese più volte al magistrato Enrico Zucca, titolare dell'indagine, di chiedere un provvedimento restrittivo per l'indagato, ma il magistrato non ritenne di emettere nei suoi confronti nessun divieto,

l'interrogante chiede di sapere:

se non fosse possibile fermare Luca Delfino, se non con l'arresto, con un divieto che gli impedisse di muoversi come libero cittadino;

se non si ritenga doverosa un'ispezione in Procura, poiché, nonostante si conoscesse il contenuto delle telefonate di Delfino, nessuno lo fermò.

(4-00184)

BASTICO - Al Ministro dell'istruzione, università e ricerca - Premesso che:

la legge finanziaria per l'anno 2007 (n. 296 del 2006), all'articolo 1, comma 630, ha introdotto nel sistema educativo nazionale un servizio sperimentale per bambini di età compresa tra i due e i tre anni in apposite sezioni aggregate alle scuole dell'infanzia, denominate "sezioni primavera";

a seguito di Accordo sancito il 14 giugno 2007 dalla Conferenza unificata tale servizio è stato attivato dall'anno scolastico 2007-2008 con previsione di apposito contributo statale da erogare alle istituzioni educative autorizzate dalle locali amministrazioni comunali, a seguito di valutazione positiva dei progetti presentati;

dai dati pubblicati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca, risulta che gli oltre 1.300 progetti finanziati hanno rappresentato meno della metà delle richieste avanzate dalle scuole e dalle istituzioni educative interessate. Se si considera, inoltre, che la sperimentazione in oggetto è stata varata in tempi ristretti, all'inizio dell'estate 2007, ovvero in un periodo oggettivamente poco propizio alla diffusione delle informazioni e alla predisposizione dei necessari progetti educativi, si può certamente ritenere che l'iniziativa abbia avuto, oltre ogni ragionevole previsione, un notevole successo, soprattutto nelle aree non servite da servizi per la prima infanzia;

diversi segnali che provengono dall'intero territorio nazionale fanno ritenere che questo servizio per l'infanzia abbia creato nuove aspettative da parte sia delle famiglie interessate ad una offerta specifica per bambini della prima infanzia sia degli amministratori locali che vedono nel nuovo servizio una soluzione leggera, esportabile, qualificata e a bassi costi gestionali;

per l'anno scolastico 2008-2009, sulla base dell'accordo sancito in conferenza unificata, si prevedono intese regionali tra gli Uffici scolastici regionali e le rispettive Regioni per definire la programmazione e la gestione dei nuovi interventi; inoltre, a fronte di una prospettiva che si presenta molto interessante, si registrano, invece, in questa fase conclusiva del primo anno di attuazione della sperimentazione, situazioni negative che rischiano di vanificare obiettivi normativi e impegni assunti, con il rischio di compromettere irrimediabilmente l'efficacia del nuovo servizio;

molte istituzioni educative lamentano la mancata corresponsione del saldo del contributo statale assegnato atteso per il 31 marzo 2008e dal quale dipende, in buona misura, il funzionamento della sezione primavera e la retribuzione del personale assunto,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni della mancata erogazione della quota di contributo citata in premessa e i tempi previsti per la sua assegnazione;

quale sia lo stato delle intese regionali sottoscritte per il prosieguo della sperimentazione per il prossimo anno;

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere per confermare e consolidare il nuovo servizio per l'infanzia, assicurando, anche d'intesa con gli altri dicasteri competenti, tutte le misure possibili per ampliarlo e potenziarlo, nonché gli interventi per assicurarne la qualità.

(4-00185)

PEGORER, DELLA SETA, PERTOLDI - Ai Ministri degli affari esteri e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

il Presidente della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia, Renzo Tondo, si è recato nei giorni scorsi a Lubiana, in visita al Ministro degli affari esteri della Repubblica di Slovenia, Dimitrij Rupel;

da notizie raccolte risulta che nel corso del predetto incontro si è discusso, tra l'altro, di un possibile intervento del Governo italiano, ovvero della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai fini di un eventuale potenziamento della centrale nucleare di Krsko, che dista circa cento chilometri dal confine italiano,

si chiede di sapere:

se il Governo italiano sia stato preventivamente informato dei contenuti del colloquio di cui in premessa;

se, con riferimento all'attività della centrale nucleare di Krsko, il Governo sia intenzionato a realizzare una collaborazione o una cooperazione con la vicina Repubblica di Slovenia ai fini di una maggiore sicurezza dell'impianto;

se il Governo sia intenzionato a realizzare un piano di sviluppo comune sull'energia atomica con la vicina Repubblica di Slovenia, che contemperi la partecipazione finanziaria e operativa del Governo italiano, ovvero della Regione Friuli-Venezia Giulia, alla costituzione di una società mista per il raddoppio delle strutture e il potenziamento produttivo della centrale.

(4-00186)

BORNACIN - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:

il porto di Genova, primo in Italia per movimento delle merci, è ormai nel caos totale. Il potenziamento del personale dell'Agenzia delle dogane, prospettato in occasione sia di un recente seminario tenutosi a Genova nel mese di aprile 2008, sia di alcuni articoli apparsi sulla stampa cittadina e nazionale, non si è ancora verificato;

dei quaranta funzionari che avrebbero dovuto prendere servizio ne sono arrivati solo sette a Genova, ma non sono stati immediatamente impiegati con compiti di verifica, dovendo ancora compiere un percorso formativo in grado di prepararli adeguatamente ad una delle funzioni più importanti e nevralgiche sotto il profilo operativo;

nel porto di Genova giacciono più di 400 contenitori in attesa di verifica. La media di attesa è di oltre 10 giorni, in alcuni casi anche oltre 2 settimane, con danni calcolabili per le case di spedizione di oltre un milione di euro;

gli importatori ormai stanchi della situazione stanno dirottando le loro merci presso scali più affidabili e dai tempi meno "biblici",

l'interrogante chiede di sapere che cosa intenda fare il Governo per cercare di arginare la situazione ormai fuori controllo e per riportare i livelli di efficienza ed eccellenza del porto di Genova che lo hanno fatto diventare il primo in Italia, ma che, data la situazione, potrebbe lasciare il suo primato ai vicini porti europei.

(4-00187)

BUTTI - Al Ministro della difesa - Premesso che:

il completamento dei lavori per la nuova sede del Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Como nell'area "ex Caserma Venini" costituisce questione problematica che torna ciclicamente alla ribalta e di cui si avverte l'ormai improcrastinabile esigenza di una definitiva soluzione;

allo stato attuale risulta ultimato da tempo solo il primo lotto dei lavori, con la realizzazione della parte del progetto relativa agli uffici;

rimangono da completare le parti dell'immobile da adibire a camerate e alloggi per gli ufficiali, senza l'ultimazione delle quali non è ipotizzabile il trasferimento del Comando provinciale nella nuova Sede;

il Provveditore interregionale per le opere pubbliche della Lombardia e Liguria, con nota del 10 giugno 2008, ha richiesto al Ministero dell'interno un'ulteriore assegnazione di 1.200.000 euro per il completamento dei lavori di ristrutturazione della ex caserma a nuovo Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Como,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno reperire le ultime risorse per il completamento dell'opera.

(4-00188)

DELLA SETA - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:

da tempo, grazie anche all'impegno di alcune associazioni ambientaliste che per prime hanno denunciato il fenomeno, le Forze dell'Ordine hanno iniziato una fattiva ed efficace repressione della pesca illegale con reti derivanti in altura a pesce pelagico (tonno, pesce spada, eccetera);

dal 1992 le reti derivanti d'altura sono vietate, per la loro pericolosità, dalle risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 44/225/1989 e n. 46/215/1991. Dopo anni di pesca illegale in Italia e nel Mediterraneo, il regolamento (CE) n. 1239/98 fissava al 2002 il termine ultimo per la totale riconversione di questi attrezzi da pesca, noti in Italia come "spadare": una riconversione costata decine di milioni di euro, ma la cui cifra esatta non è nota;

le reti derivanti d'altura sono un esempio evidente di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (COM (2007) 602 definitivo), contro la quale la Commissione europea ha proposto un serrato piano d'azione che mira a mettere fuori mercato coloro che pescano illegalmente o che cercano di importare nell'Unione europea pesce pescato in modo illegale; questi prodotti costituiscono un bottino stimato dalla Commissione europea in 1,1 miliardi di euro;

come risulta chiaro anche dai continui sequestri di reti illegali, e nonostante la meritoria opera di repressione svolta dalle Forze dell'ordine, questo fenomeno di pesca illegale prosegue massicciamente;

da articoli pubblicati tra il 24 e il 29 maggio 2008 su quotidiani calabresi, sul sito repubblica.it e sulle agenzie Ansa e Apcom, risulterebbe che il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Bonfiglio, nel corso di una recente visita in Calabria al seguito del Presidente della Camera Gianfranco Fini, abbia promesso ad alcuni pescatori, che per protestare contro i doverosi controlli delle Forze dell'ordine avevano occupato un tratto di ferrovia nei pressi di Bagnara Calabra (Reggio Calabria), che il Governo intende tamponare la situazione e salvare la stagione della pesca;

in quella stessa occasione il Presidente della Camera Gianfranco Fini ha espresso giudizi, del tutto condivisibili, sull'inadeguatezza dei toni e della forma della protesta dei pescatori che usano spadare, poiché non si ottiene nulla creando disagio a chi non ha colpe in questo tipo di vicenda;

nella stessa occasione il presidente Fini ha riaffermato la necessità di una forte presenza dello Stato e dei presìdi di legalità in Calabria e nel Sud d'Italia;

lo scorso 27 maggio, in varie località tra le quali Bagnara Calabra, molte imbarcazioni sia di giorno che di notte hanno cominciato a caricare reti derivanti a grande maglia e di lunghezza illegale;

molti pescatori di frodo sostengono di avere ricevuto assicurazioni sul fatto che le Capitanerie di porto hanno avuto istruzioni di "rilassare" i controlli contro la pesca illegale;

le attività di pesca illegale sono un grave danno economico per la grande maggioranza di pescatori che lavorano rispettando le leggi,

si chiede di conoscere:

quale sia stato l'ammontare complessivo dei fondi pubblici, comunitari e nazionali, spesi in Italia per il "piano di riconversione" delle reti derivanti;

quale tipo di iniziative il Governo intenda assumere per evitare che continui l'uso illegale di reti derivanti d'altura;

quale sia la posizione ufficiale del Governo in merito alla proposta di un regolamento comunitario contro la pesca illegale.

(4-00189)

VICARI - Ai Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti - Premesso che:

il costante aumento del prezzo dei prodotti petroliferi, che sembra al momento inarrestabile, sta ulteriormente aggravando la crisi di un settore, quale quello del trasporto pubblico dei passeggeri su strada, già da tempo in affanno a causa di una cronica carenza di risorse;

la grave situazione in cui versano le imprese del settore, per le quali il costo del gasolio rappresenta oggi oltre il 20 per cento dei costi aziendali complessivi, necessita di interventi urgenti diretti a contenere il prezzo dei carburanti il cui incontrollato aumento può determinare un'irrimediabile crisi in un settore economico con oltre 130.000 addetti;

sarà possibile contrastare l'emergenza determinatasi solo con provvedimenti eccezionali a carattere strutturale, in grado di incidere sia sul prezzo industriale (il più elevato in Europa dopo quello rilevato nel Regno Unito), sia sulla componente fiscale, quali le accise e l'IVA, del gasolio (anch'essa tra le più elevate in Europa),

si chiede di sapere quali provvedimenti strutturali i Ministri in indirizzo intendano adottare per contrastare l'aumento del prezzo del gasolio e per tutelare l'attività del trasporto pubblico dei passeggeri su strada.

(4-00190)

FASANO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:

la Gazzetta Ufficiale n. 34 del 9 febbraio 2008 pubblicava l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore Romano Prodi, avente ad oggetto la nomina del professor Massimo Menegozzo a Commissario delegato di Governo per le bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania;

la suddetta ordinanza conferiva al professor Menegozzo poteri molto ampi, tra cui la deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, sottraendolo di fatto a qualsiasi controllo sulle spese effettuate nell'esercizio delle funzioni di Commissario, con il solo obbligo di presentare una relazione a fine mandato, alla Presidenza del Consiglio, corredata di un semplice rendiconto;

a seguito della formazione del nuovo Governo, è intervenuta la nomina del dottor Guido Bertolaso a Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'emergenza rifiuti in Campania;

con tale nomina il Governo ha concentrato tutte le funzioni e le responsabilità attinenti la problematica richiamata, compresa quella delle bonifiche, nella persona del capo del Dipartimento della Protezione civile,

si chiede di sapere se, alla luce della nuova situazione creatasi, non si ritenga opportuno affidare detti poteri al Sottosegretario delegato per la Presidenza del Consiglio, dottor Bertolaso.

(4-00191)

FLERES - Al Ministro del lavoro, salute, politiche sociali - Premesso che:

nel 1999 il Ministero della salute ha emanato delle linee guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza;

le linee guida contengono una serie di indicazioni necessarie per prevenire il rischio di infezioni a causa ditali pratiche. Infatti, particolare attenzione è posta circa l'osservanza delle seguenti misure: norme igieniche generali; misure di barriera e precauzioni universali e misure di controllo ambientali;

ferme restando le diverse procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività è altresì necessaria la frequenza di corsi di formazione specifica su anatomia ed istologia dell'apparato tegumentale, modalità di trasmissione delle infezioni, igiene, disinfezione e sterilizzazione;

da notizie stampa si apprende che soltanto sei Regioni hanno applicato i contenuti delle predette linee guida, mentre nelle restanti spesso l'attività è esercitata da soggetti non autorizzati in luoghi non idonei, con rischi per la salute dei soggetti che si sottopongono al tatuaggio o al piercing, com'è accaduto di recente in Trentino-Alto Adige dove una donna, a causa di un piercing, è in coma,

l'interrogante chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda risolvere la problematica descritta e se non intenda sollecitare le Regioni che non hanno ancora recepito le linee guida al fine di garantire a tutti i cittadini il diritto alla salute sancito dalla Costituzione.

(4-00192)

FLERES - Al Ministro delle infrastrutture e trasporti - Premesso che:

la legge della Regione Siciliana 29 novembre 2005, n. 15, reca disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull'esercizio diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo;

nella realtà, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per mezzo delle Autorità portuali, esercita attività che, ad avviso dell'interrogante, contrastano con le norme in vigore, poiché oltre alle funzioni di indirizzo politico ed economico cui sono preposte, le predette Autorità portuali si sono arrogate i diritti e le potestà sul demanio marittimo che è di pertinenza regionale;

il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni la competenza legislativa in materia di turismo ed industria alberghiera;

una prima classificazione dei porti si rinveniva, in origine, nel regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095, recante "Testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari della preesistente legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici", il cui articolo i suddivideva i porti in due categorie: alla prima appartenevano i porti e le spiagge che interessavano la sicurezza della navigazione generale e servivano unicamente o precipuamente a rifugio, o alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato; nella seconda erano inseriti i porti e gli approdi - suddivisi in quattro classi - che servivano precipuamente al commercio;

il primo intervento legislativo, rilevante sul piano dell'attribuzione delle funzioni amministrative statali alle Regioni in materia di demanio marittimo, anche con riguardo all'ambito portuale, si è avuto con l'emanazione dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il quale ha specificamente delegato alle Regioni le funzioni sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative, con la precisazione della non applicazione di detta delega ai porti e alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima. Per l'identificazione delle predette aree, il citato articolo 59 rinviava poi ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi sentite le "Regioni interessate", passaggio questo che prevede un coinvolgimento delle regioni nella materia "porti", ed è significativo che la suddetta norma sia contenuta nel Capo relativo a "turismo ed industria alberghiera";

in attuazione di quanto stabilito dal richiamato articolo 59, secondo comma, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, con il quale sono state identificate le aree demaniali marittime escluse dal conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni "in quanto riconosciute di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima";

un'organica disciplina dell'ordinamento e delle attività portuali è stata introdotta, successivamente, dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, "Riordino della legislazione in materia portuale", la quale ha anche previsto, in quanto incompatibili con le proprie disposizioni, l'abrogazione delle norme del regio decreto n. 3095 del 1885. Tale legge ha operato, tra l'altro, all'articolo 4, una riclassificazione dei porti, distinguendoli in due categorie: la prima comprendente porti o specifiche aree portuali, finalizzati alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato; la seconda, porti o specifiche aree portuali di rilevanza economica internazionale (categoria II, classe I), di rilevanza economica nazionale (categoria II, classe II) e, infine, di rilevanza economica regionale e interregionale (categoria II, classe III). Il concreto inserimento nell'una o nell'altra delle suddette categorie (essendo stabilito solo che i porti sede di autorità portuale abbiano comunque carattere internazionale o nazionale) è stato demandato a decreti che avrebbero dovuto essere adottati, rispettivamente, dal Ministro della difesa e dal Ministro dei trasporti e della navigazione e che, in realtà, non sono stati mai emanati;

inoltre, un ulteriore trasferimento di funzioni si è avuto con il decreto legislativo n. 112 del 1998, infatti l'articolo 105, comma 2, lettera l), del suddetto decreto legislativo, nel testo originario, stabiliva che venissero conferite alle Regioni le funzioni relative "al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia"; precisandosi, altresì, che "tale conferimento non opera nei porti e nelle aree di interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995". L'articolo 9 della legge n. 88 del 2001 ha, poi, modificato l'ultima parte del richiamato articolo 105, comma 2, lettera l), stabilendo che il conferimento delle funzioni amministrative alle Regioni "non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995". E la norma prosegue disponendo che "nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1° gennaio 2002";

infine, è intervenuta la modifica del Titolo V della parte seconda della Costituzione, la quale ha previsto, da un lato, l'attribuzione alle Regioni della competenza legislativa concorrente in materia di porti e aeroporti civili e di grandi reti di trasporto e di navigazione (articolo 117, comma 3, della Costituzione), dal che consegue la competenza legislativa residuale pure in materia di turismo (articolo 117, comma 4, della Costituzione); dall'altro, ha attribuito la generalità delle funzioni amministrative ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, le stesse siano conferite a Province, città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (articolo 118, comma 1, della Costituzione);

tale quadro normativo applicabile in generale a tutte le Regioni indistintamente, deve essere integrato per quanto riguarda la Regione Siciliana, con la normativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio 1977, n. 684, recante norme di attuazione dello Statuto in materia di demanio marittimo, nonché con il comma 7 dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, il quale, com'è noto, dispone espressamente che: "A decorrere dal 1° luglio 2004, le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla Regione Siciliana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dall'amministrazione regionale",

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di verificare quanto in premessa indicato e se non intenda comunque attivare le procedure necessarie affinché la normativa in vigore venga rispettata dalle diverse autorità interessate, con particolare riferimento alla Regione Siciliana.

(4-00193)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

 

 

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00090, dei senatori Marcucci ed altri, sull'autonomia di alcuni importanti centri culturali;

 

 

11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

 

3-00089, del senatore Gasbarri, sugli sportelli unici per l'immigrazione e la stabilizzazione dei lavoratori precari ivi impiegati.

   

  

Avviso di rettifica

  

Nel Resoconto sommario e stenografico della 20a seduta pubblica, del 17 giugno 2008, a pagina 16, nell'intervento del sottosegretario Caliendo, all'undicesima riga del terzo capoverso, sostituire le parole: "un ulteriore reato" con le altre: "un reato", e, a pagina 17, alla seconda riga, sostituire le parole: "un coordinamento" con le altre: "una modifica".