SENATO DELLA REPUBBLICA
XVI
692
Attesto che il Senato della Repubblica,
il 24 giugno
2008, ha approvato il seguente disegno di legge, diniziativa del
Governo:
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
Art. 1.
1. Il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
IL PRESIDENTE
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE
23 MAGGIO 2008, N. 92
Allarticolo 1, comma 1:
alla
lettera a), capoverso «Art. 235», primo comma,
dopo le parole: «quando lo straniero», sono inserite le
seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dellUnione
europea»;
alla
lettera a), capoverso «Art. 235», dopo il primo
comma, è inserito il seguente:
«Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza personali, lespulsione e lallontanamento dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente, allarticolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e allarticolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30»;
alla
lettera a), capoverso «Art. 235», secondo comma,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso
è obbligatorio larresto dellautore del fatto, anche
fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;
alla
lettera b), capoverso «Art. 312», primo comma,
le parole: «o il cittadino di Stato» sono sostituite dalle
seguenti: «o il cittadino appartenente ad uno Stato membro»
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme
restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di sicurezza
personali, lespulsione e lallontanamento dal territorio dello
Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalità di cui, rispettivamente,
allarticolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e allarticolo 20, comma 11, del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 30»;
alla
lettera b), capoverso «Art. 312», secondo comma,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso
è obbligatorio larresto dellautore del fatto, anche
fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;
dopo
la lettera b), sono inserite le seguenti:
«b-bis)
allarticolo 416-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1)
al primo comma, le parole: da cinque a dieci anni sono sostituite
dalle seguenti: da sette a dodici anni;
2)
al secondo comma, le parole: da sette a dodici anni sono sostituite
dalle seguenti: da nove a quattordici anni;
3)
al quarto comma, le parole: da sette sono sostituite dalle
seguenti: da nove e le parole: da dieci sono sostituite
dalle seguenti: da dodici;
4)
allottavo comma, dopo le parole: comunque localmente denominate,
sono inserite le seguenti: anche straniere,;
5)
la rubrica è sostituita dalla seguente: Associazioni di tipo
mafioso anche straniere;
b-ter)
larticolo 495 è sostituito dal seguente:
Art. 495. - (Falsa
attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità
o su qualità personali proprie o di altri). Chiunque
dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale lidentità,
lo stato o altre qualità della propria o dellaltrui persona
è punito con la reclusione da uno a sei anni.
La reclusione non è inferiore a due anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile;
2) se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali è resa allautorità giudiziaria da un imputato o da una persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta sotto falso nome;
b-quater)
dopo larticolo 495-bis, è inserito il seguente:
Art. 495-ter.
- (Fraudolente alterazioni per impedire lidentificazione o laccertamento
di qualità personali). Chiunque, al fine di impedire
la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o dellaltrui
corpo utili per consentire laccertamento di identità o di
altre qualità personali, è punito con la reclusione da uno
a sei anni.
Il fatto è aggravato se commesso nellesercizio di una professione sanitaria;
b-quinquies)
larticolo 496 è sostituito dal seguente:
Art. 496. - (False
dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie
o di altri). Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli
precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità
della propria o dellaltrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un
pubblico ufficiale o a persona incaricata di un pubblico servizio, nellesercizio
delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione da uno
a cinque anni;
b-sexies)
allarticolo 576, primo comma, è aggiunto il seguente numero:
5-bis)
contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale
o agente di pubblica sicurezza, nellatto o a causa delladempimento
delle funzioni o del servizio»;
alla
lettera c), numero 1), la parola: «sei» è
sostituita dalla seguente: «sette»;
dopo
la lettera c), è inserita la seguente:
«c-bis) allarticolo 157, sesto comma, le parole: 589, secondo e terzo comma sono sostituite dalle seguenti: 589, secondo, terzo e quarto comma»;
alla
lettera e), capoverso «Art. 590-bis», le
parole: «quarto comma» sono sostituite dalle seguenti:
«terzo comma, ultimo periodo»;
alla
lettera f), nellalinea, la parola: «inserito»
è sostituita dalla seguente: «aggiunto» e, nel
capoverso «11-bis», le parole: «Se il
fatto è commesso da soggetto che si trovi» sono sostituite
dalle seguenti: «lavere il colpevole commesso il fatto mentre
si trova»;
dopo
la lettera f), è aggiunta la seguente:
«f-bis) allarticolo
62-bis, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
In ogni caso, lassenza
di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può
essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione delle
circostanze di cui al primo comma».
Allarticolo 2, comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) allarticolo
51:
1)
al comma 3-ter, dopo le parole: Nei casi previsti dal comma
3-bis sono inserite le seguenti: e dai commi 3-quater
e 3-quinquies;
2) al comma 3-quater, il secondo periodo è soppresso;
0b) allarticolo
328:
1)
al comma 1-bis, le parole: comma 3-bis sono sostituite
dalle seguenti: commi 3-bis e 3-quater;
2)
il comma 1-ter è abrogato;
3)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nellarticolo 51, comma 3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per ludienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente»;
alla
lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo
la parola: «accertatore» è inserito il seguente
segno di interpunzione: «,»;
dopo
la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) nella rubrica dellarticolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: . Distruzione di cose sequestrate»;
alla
lettera b), dopo le parole: «di prevenzione» è
aggiunta la seguente: «antimafia»;
dopo
la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis)
allarticolo 381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
m-ter)
falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità
o su qualità personali proprie o di altri, prevista dallarticolo
495 del codice penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire lidentificazione o laccertamento di qualità personali, previste dallarticolo 495-ter del codice penale»;
alla
lettera c), capoverso 4, la parola: «quindicesimo»
è sostituita dalla seguente: «trentesimo»;
alla
lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al
medesimo comma 5 dellarticolo 449, al secondo periodo, la parola:
quindicesimo è sostituita dalla seguente: trentesimo»;
alla
lettera f), le parole: «dalla seguente» sono sostituite
dalle seguenti: «dalle seguenti»;
alla
lettera m), le parole: «nonché di cui agli articoli
423-bis, 600-bis, 624-bis, e 628 del codice penale»
sono sostituite dalle seguenti: «nonché di cui agli
articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze
tra quelle indicate dallarticolo 625, 624-bis del codice penale,
e per i delitti in cui ricorre laggravante di cui allarticolo
61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice».
Dopo
larticolo 2, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. -
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271) 1. Larticolo 132-bis delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito dal
seguente:
Art. 132-bis.
- (Formazione dei ruoli di udienza) 1. Nella formazione dei
ruoli di udienza e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza
assoluta ai procedimenti relativi ai delitti puniti con la pena dellergastolo
o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, ai delitti di cui
agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2,
lettera a), del codice, ai delitti di criminalità organizzata,
ai procedimenti con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello
per cui si procede, e ai procedimenti da celebrare con giudizio direttissimo
e con giudizio immediato.
2. Nella formazione dei
ruoli di udienza il giudice assicura priorità assoluta alla trattazione
dei procedimenti relativi a reati commessi in violazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Art. 2-ter. - (Sospensione
dei processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002)
1. Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione
dei procedimenti di cui allarticolo 132-bis delle citate norme
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonché
dei procedimenti da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio
immediato, i processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno
2002, che si trovino in uno stato compreso tra la fissazione delludienza
preliminare e la chiusura del dibattimento di primo grado, sono immediatamente
sospesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto per la durata di un anno. In caso di pluralità
di reati contestati, si ha riguardo alla data dellultimo reato.
2.
Nei casi di cui al comma 1, il corso della prescrizione rimane sospeso
durante la sospensione del procedimento o del processo penale. La prescrizione
riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la sospensione.
3.
La comunicazione della sospensione del processo con leventuale indicazione
della nuova data di udienza è notificata, con le modalità
di cui allarticolo 148, comma 2-bis, del codice di procedura
penale, ai difensori delle parti e al pubblico ministero.
4.
Nel processo sospeso, ove ne ricorrano i presupposti, il giudice può
comunque provvedere ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura
penale.
5.
La parte civile costituita può trasferire lazione in sede
civile. In tal caso, i termini a comparire di cui allarticolo 163-bis
del codice di procedura civile sono abbreviati fino alla metà, e
il giudice fissa lordine di trattazione delle cause dando precedenza
al processo relativo allazione trasferita.
6.
La sospensione non opera nei procedimenti relativi ai delitti di cui agli
articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera
a), del codice di procedura penale, ai delitti di criminalità
organizzata, ai delitti puniti con la pena dellergastolo o della
reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dellarticolo
4 del codice di procedura penale, ai reati commessi in violazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in ogni caso, ai
procedimenti con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per
cui si procede.
7.
Al fine di assicurare la priorità assoluta alla trattazione dei
procedimenti di cui al comma 1, il presidente del tribunale può
sospendere i processi quando i reati in essi contestati sono prossimi alla
prescrizione e la pena eventualmente da infliggere non sarebbe eseguibile
ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241.
8.
Limputato può richiedere al presidente del tribunale di non
sospendere il processo. Il presidente del tribunale, valutate le ragioni
della richiesta, le esigenze dellufficio e lo stato del processo,
provvede con ordinanza, notificata con le modalità di cui al comma
3.
9.
Limputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico
ministero possono formulare la richiesta di cui allarticolo 444 del
codice di procedura penale entro tre giorni dalla notifica di cui al comma
3 o nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, anche nei processi nei
quali, alla medesima data, risulti decorso il termine previsto dallarticolo
446, comma 1, del codice di procedura penale e fino alla dichiarazione
di chiusura del dibattimento. La richiesta può essere formulata
anche quando sia stata già presentata nel corso del procedimento,
ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero sia
stata rigettata dal giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca
mera riproposizione della precedente».
Allarticolo 4:
al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Alla tabella allegata allarticolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al capoverso Art. 187, le parole: commi 7 e 8 sono sostituite dalle seguenti: commi 1 e 8»;
al
comma 1, lettera b), le parole: «comma 2, del codice penale»
sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma, del codice
penale»; dopo le parole: «può essere affidato in
custodia al trasgressore» sono inserite le seguenti: «,
salvo che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della
disposizione di cui alla presente lettera» e lultimo periodo
è sostituito dal seguente: «La procedura di cui ai due
periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis»;
al
comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
«b-bis)
il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
2-bis. Se
il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene
di cui al comma 2 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla
lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo amministrativo
del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo
VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. È
fatta salva in ogni caso lapplicazione delle sanzioni accessorie
previste dagli articoli 222 e 223»;
al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione»;
dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Allarticolo 187, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI, sono sostituite dalle seguenti: e si applicano le disposizioni dellultimo periodo del comma 1,»;
al comma 4, dopo le parole: «articolo 222, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,».
Allarticolo 5:
al comma 1 è premesso il seguente:
«01. Allarticolo 12, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà»;
al
comma 1, capoverso «5-bis», il primo periodo è
sostituito dal seguente: «Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto,
dà alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno, in un
immobile di cui abbia disponibilità, ovvero lo cede allo stesso,
anche in locazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni» e, al secondo periodo, dopo la parola: «irrevocabile»
sono inserite le seguenti: «ovvero lapplicazione della pena
su richiesta delle parti a norma dellarticolo 444 del codice di procedura
penale, anche se è stata concessa la sospensione condizionale della
pena,»;
dopo
il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Allarticolo 13, comma 3, quinto periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola: quindici è sostituita dalla seguente: sette.
1-ter. Allarticolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: con larresto da tre mesi ad un anno e con lammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato sono sostituite dalle seguenti: con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato»;
nella rubrica, dopo le parole: «Modifiche al» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al».
Allarticolo 6, al comma 1, capoverso «Art. 54»:
nel
comma 1, lettera c), dopo la parola: «informandone»,
è inserita la seguente: «preventivamente»;
nel
comma 4, al primo periodo, le parole da: «adotta» fino
a: «urgenti» sono sostituite dalle seguenti: «adotta
con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto
dei princìpi generali dellordinamento,» e, al secondo
periodo, la parola: «tempestivamente» è sostituita
dalla seguente: «preventivamente»;
dopo il comma 4, è inserito il seguente:
«4-bis. Con decreto del Ministro dellinterno è disciplinato lambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana»;
nel
comma 5, le parole: «di cui ai commi 1 e 4 possano comportare»
sono sostituite dalle seguenti: «adottati dai sindaci ai sensi
dei commi 1 e 4 comportino»;
dopo
il comma 5, è inserito il seguente:
«5-bis. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dellUnione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato»;
nel
comma 11, la parola: «anche» è soppressa.
Dopo larticolo
6, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. -
(Modifica allarticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689)
1. Il secondo comma dellarticolo 16 della legge 24 novembre
1981, n. 689, è sostituito dal seguente:
Per le violazioni
ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale
o provinciale, allinterno del limite edittale minimo e massimo della
sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento
in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma».
Larticolo 7 è sostituito dal seguente:
«Art. 7. - (Collaborazione della polizia municipale e provinciale nellambito dei piani coordinati di controllo del territorio). 1. I piani coordinati di controllo del territorio di cui al comma 1 dellarticolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato.
2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro delleconomia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalità di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello Stato».
Dopo larticolo 7, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis. - (Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio) 1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, può essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale è posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dellarticolo 13 della legge 1º aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonché di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano può essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unità.
2. Il
piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 è
adottato con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il
Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dellordine e
della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa
e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro
dellinterno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3.
Nellesecuzione dei servizi di cui al comma l, il personale delle
Forze armate non appartenente allArma dei carabinieri agisce con
le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla
identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi
di trasporto a norma dellarticolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere
in pericolo lincolumità di persone o la sicurezza dei luoghi
vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini
di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti
gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna
le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia
di Stato o dellArma dei carabinieri. Nei confronti delle persone
accompagnate si applicano le disposizioni dellarticolo 349 del codice
di procedura penale.
4.
Agli oneri derivanti dallattuazione del decreto di cui al comma 2,
stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e limpiego
del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario
e di unindennità onnicomprensiva determinata ai sensi dellarticolo
20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al
trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati
con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto
con i Ministri dellinterno e della difesa, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del programma
Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire
dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze
per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni
di euro per lanno 2008 e a 16 milioni di euro per lanno 2009,
laccantonamento relativo al Ministero delleconomia e delle
finanze; quanto a 9 milioni di euro per lanno 2008 e a 8 milioni
di euro per lanno 2009, laccantonamento relativo al Ministero
della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per lanno 2008 e a
7,2 milioni di euro per lanno 2009, laccantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.
5. Il
Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Allarticolo 8:
al
comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
al comma 1, le parole da: schedario dei veicoli rubati operante
fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: schedario
dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti didentità
rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui allarticolo
8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia municipale in
possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può altresì
accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati
e rinnovati, in relazione a quanto previsto dallarticolo 54, comma
5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può essere, altresì, abilitato allinserimento, presso il Centro elaborazione dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente»;
dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dellAssociazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per laccesso allo schedario dei documenti didentità rubati o smarriti, nonché alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1, sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, sentita lANCI».
Dopo larticolo 8, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - (Accesso degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero dellinterno) 1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalità di sicurezza portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dellarticolo 9 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Detto personale può essere, altresì, abilitato allinserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati autonomamente acquisiti.
2.
Con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati i dati e le informazioni
di cui al comma 1 e sono stabilite le modalità per effettuare i
collegamenti per il relativo accesso.
3. Entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento,
previsto dallarticolo 11, primo comma, della legge 1º aprile
1981, n. 121, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1982, n. 378».
Larticolo 10 è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Modifiche
alla legge 31 maggio 1965, n. 575) 1. Alla legge 31 maggio 1965,
n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché
ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dallarticolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale;
b) larticolo 2 è sostituito dal seguente:
Art. 2. 1. Nei confronti delle persone indicate allarticolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia, anche se non vi è stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dellobbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dellarticolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.
2. Quando
non vi è stato il preventivo avviso e la persona risulti definitivamente
condannata per delitto non colposo, con la notificazione della proposta
il questore può imporre allinteressato sottoposto alla misura
della sorveglianza speciale il divieto di cui allarticolo 4, quarto
comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si applicano le disposizioni
dei commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.
3. Nelle udienze
relative ai procedimenti per lapplicazione delle misure di prevenzione
richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di pubblico ministero
sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al comma 1;
c)
allarticolo 2-bis:
1)
al comma 1, dopo le parole: Il procuratore della Repubblica
sono inserite le seguenti: , il direttore della Direzione investigativa
antimafia;
2) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
6-bis. Le
misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste
e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono essere disposte
anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro applicazione.
Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento, esso prosegue
nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa;
d)
allarticolo 2-ter:
1)
al secondo comma, dopo le parole: A richiesta del procuratore della
Repubblica, sono inserite le seguenti: del direttore della
Direzione investigativa antimafia,;
2)
il primo periodo del terzo comma è sostituito dal seguente: Con
lapplicazione della misura di prevenzione il tribunale dispone la
confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui confronti è
instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima provenienza
e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere
titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato
al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla
propria attività economica, nonché dei beni che risultino
essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego;
3)
al sesto e al settimo comma, dopo le parole: del procuratore della
Repubblica, sono inserite le seguenti: del direttore della
Direzione investigativa antimafia,;
4)
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
Se la persona nei cui confronti è proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere lesecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dellesecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.
La confisca
può essere proposta, in caso di morte del soggetto nei confronti
del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei successori a titolo
universale o particolare, entro il termine di cinque anni dal decesso.
Quando risulti
che beni confiscati con provvedimento definitivo dopo lassegnazione
o la destinazione siano rientrati, anche per interposta persona, nella
disponibilità o sotto il controllo del soggetto sottoposto al provvedimento
di confisca, si può disporre la revoca dellassegnazione o
della destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo
provvedimento.
Quando accerta
che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi,
con la sentenza che dispone la confisca il giudice dichiara la nullità
dei relativi atti di disposizione.
Ai fini di
cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:
a) i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dellascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione;
e) allarticolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: su richiesta del procuratore della Repubblica sono inserite le seguenti: , del direttore della Direzione investigativa antimafia;
f)
allarticolo 3-quater, ai commi 1 e 5, dopo le parole:
il procuratore della Repubblica sono inserite le seguenti:
presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore della
Direzione investigativa antimafia;
g)
allarticolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole:
su richiesta del procuratore della Repubblica sono inserite
le seguenti: , del direttore della Direzione investigativa antimafia».
Dopo larticolo 10, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. -
(Modifiche al decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
1. Allarticolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
2-ter. Nel
caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla
confisca in applicazione dellle disposizioni ivi richiamate, il giudice
ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle altre utilità
delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona,
per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dellarticolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 629, 630, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis e 648-ter del codice penale, nonché dallarticolo 12-quinquies del presente decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309».
Larticolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - (Modifiche
alla legge 22 maggio 1975, n. 152) 1. Alla legge 22 maggio 1975,
n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 18, quarto comma, le parole: , anche in deroga
allarticolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sono soppresse;
b) allarticolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per lapplicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente».
Dopo larticolo 11, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis. -
(Modifiche alla legge 3 agosto 1988, n. 327) 1. Allarticolo
15 della legge 3 agosto 1988, n. 327, dopo il comma 3 è aggiunto
il seguente:
3-bis. Quando
è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti
dei soggetti di cui allarticolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla
cessazione della misura di prevenzione personale. La riabilitazione comporta,
altresì, la cessazione dei divieti previsti dallarticolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575.
Art. 11-ter. - (Abrogazione)
1. Larticolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, è
abrogato».
Allarticolo 12, al comma 1, capoverso «Art. 110-ter», comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il procuratore nazionale antimafia può disporre, nellambito dei poteri attribuitigli dallarticolo 371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore distrettuale, lapplicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione patrimoniale».
Dopo larticolo, 12, sono inseriti i seguenti:
«Art. 12-bis. -
(Modifiche alla legge 18 marzo 2008, n. 48) 1. Allarticolo
11 della legge 18 marzo 2008, n. 48, dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente:
1-bis. Le
disposizioni di cui al comma 3-quinquies dellarticolo 51 del
codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
si applicano solo ai procedimenti iscritti nel registro di cui allarticolo
335 del codice di procedura penale successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 12-ter. - (Modifiche
al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115) 1. Al testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
allarticolo 76, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
4-bis. Per
i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di
cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dellarticolo
80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare lattività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si
ritiene superiore ai limiti previsti;
b)
allarticolo 93, il comma 2 è abrogato;
c)
allarticolo 96, comma 1, le parole: , ovvero immediatamente,
se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta
ai sensi dellarticolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,
sono soppresse;
d)
allarticolo 96, comma 2, dopo le parole: tenuto conto
sono inserite le seguenti: delle risultanze del casellario giudiziale,.
Art. 12-quater. - (Modifica
allarticolo 25 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448) 1. Allarticolo
25 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.
448, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
2-ter. Il
pubblico ministero non può procedere al giudizio direttissimo o
richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi
gravemente le esigenze educative del minore».